CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA DECENTRATA AZIENDALE · pagamento degli arretrati con la mensilità di...

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CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA DECENTRATA AZIENDALE PERSONALE NON MEDICO CGIL FP CISL FPS UIL FPL

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CONTRATTAZIONE

INTEGRATIVA

DECENTRATA

AZIENDALE PERSONALE NON MEDICO

CGIL FP CISL FPS UIL FPL

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ESTRATTO VERBALE

Il 16 gennaio 2004, presso la sede legale della Società Auxilium Vitae Volterra spa, in Volterra Borgo San Lazzaro n. 5, alle ore 9,30 circa si sono riunite le OOSS con i rappresentanti della società per proseguire le trattative sul Contrattto Integrativo Aziendale (CIDA). Sono presenti per le OOSS i signori: Achilli Mario e Franchi Marcello per il Sindacato CGIL Dionisi Luciano e Sandrini Darix per il sindacato CISL Giannessi Moreno per il sindacato UIL e per la Società i signori Alfo Giannelli Amministratore Delegato Patrizia Salvadori Consigliere Baldini Roberto Direttore Sanitario E’ chiamata a verbalizzare la signora Fulceri Grazia impiegata dell’Ufficio Personale della Società OMISSIS SALVADORI: nell’affrontare il punto relativo al Diritto allo Studio informa che con il verbale del 2 febbraio 2002 il CdA aveva approvato il diritto allo studio lasciando alle OOSS la facoltà di decidere come suddividere le ore. Dopo breve discussione tra le OOSS, in quanto Achilli sostiene che suddividere le ore tra le varie domande, garantisce un minimo di diritto a tutti ma se le domande sono tante succede che a ciascuno spetta un numero minimo di ore non sufficiente a garantire lo studio. Comunque la direzione di tutte le aziende è la suddivisione fra tutti per cui viene accordata questa soluzione. Quindi si sospende la seduta fino a dopo la riunione del Consiglio di Amministrazione. Si chiude la seduta alle ore 12,45. f.to Alfio Giannelli – Patrizia Salvadori – Roberto Baldini f.to Mario Achilli – Marcello Franchi – Luciano Dionisi – Darix Sandrini – Moreno Giannessi f.to Grazia Fulceri

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ACCORDO DI TRANSAZIONE TRA AUXILIUM VITAE VOLTERRA SPA

CGIL CISL UIL RSA PER IL PERSONALE OSS

Il giorno 22 marzo 2006, nella sede della Società in Volterra Borgo San Lazzaro n. 5 TRA

La Società Auxilium Vitae Volterra spa con sede in Volterra, Borgo San Lazzaro n. 5, iscritta nel registro imprese della Provincia di Pisa al n. 01470000504, codice fiscale e partita IVA 01470000504 - legalmente rappresentata dal Presidente pro-tempore dott. Piergiorgio Magnani nato a Castelnuovo Garfagnana (LU) il 27 agosto 1942, domiciliato per la carica presso la sede della Società, tale nominato con delibera del Consiglio di Amministrazione del 24 giugno 2005 Le OOSS CGIL nelle persone di Mario Achilli e Marcello Franchi UIL nella persona di Brunello Fidanzi Assente la rappresentanza CISL Presente la RSA CGIL nelle persone delle signora Lorella Diciotti e Sandra Baroncini. A seguito della riunione regolarmente convocata per questo giorno per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

- esame personale OSS dopo ampio e approfondito esame dell’argomento si conviene e si stipula quanto segue: a tutto il personale viene riconosciuto l’inquadramento giuridico a decorrere dal 1° aprile 2003 e da tale data fino al 31 dicembre 2004 agli stessi verrà corrisposto un compenso “una tantum” quale vacanza contrattuale pari al 50% della differenza tra il trattamento economico previsto per la figura di OSS e quello percepito. A far data dal 1° gennaio 2005 tutto il personale di cui sopra è inquadrato giuridicamente ed economicamente come OSS livello economico “B2” del CCNL sanità privata personale non medico. AUXILIUM VITAE VOLTERRA Il Presidente Dott. Piergiorgio Magnani f.to Piergiorgio Magnani CGIL f.to Marcello Franchi f.to Mario Achilli UIL f.to Brunello Fidanzi RSA-CGIL f.to Diciotti Lorella f.to Baroncini Sandra

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ACCORDO DI TRANSAZIONE TRA

AUXILIUM VITAE VOLTERRA SPA - CGIL CISL UIL RSA PER I GIORNI DI FESTIVITA’

Il giorno venticinque gennaio 2007, nella sede della Società in Volterra Borgo San Lazzaro n. 5 TRA

La Società Auxilium Vitae Volterra spa con sede in Volterra, Borgo San Lazzaro n. 5, iscritta nel registro imprese della Provincia di Pisa al n. 01470000504, codice fiscale e partita IVA 01470000504 - legalmente rappresentata dal Presidente pro-tempore on.le Giovanni Brunale nato a Volterra il 1° maggio 1948, domiciliato per la carica presso la sede della Società, tale nominato con delibera dell’Assemblea dei soci del 18 dicembre 2006 Le OOSS CGIL nelle persone di Mario Achilli e Massimo Basilei CISL nella persona di Lorella Marini UIL nella persona di Brunello Fidanzi Le RSA nelle persone di Edi Bellucci e Sandra Baroncini A seguito della riunione regolarmente convocata per questo giorno dopo ampia discussione per la regolamentazione delle festività si conviene e si stipula quanto segue:

- per il personale giornaliero, che lavora sia su cinque che su sei giorni, il giorno di riposo coincide con la domenica;

- per il personale turnista, che lavora su cicli, il giorno di riposo coincide con il secondo giorno di riposo dopo il servizio notturno.

Si precisa inoltre che tutti coloro che per motivi di servizio dovranno prestare la propria opera in un giorno festivo avranno diritto ad un corrispondente riposo compensativo come previsto dall’art. 29 del CCNL vigente. Stante quanto sopra si conviene di sanare i periodi pregressi per il personale turnista come segue:

- gennaio 2001/agosto 2004 corresponsione dell’ammontare o corrispondente fino a 50 ore con il pagamento della mensilità di gennaio 2007 o il residuo metà con il pagamento della mensilità di aprile e metà con il pagamento

della mensilità di maggio - settembre 2004/dicembre 2006 accantonamento delle ore in un contatore specifico con

recupero entro il 30 giugno 2007. Si precisa che la fruizione delle ore verrà monitorata durante gli incontri periodici che avranno luogo.

Con la definizione di cui sopra le parti concordano che null’altro è da pretendere dal personale della società per periodi pregressi. AUXILIUM VITAE VOLTERRA Il Presidente On.le Giovanni Brunale f.to Giovanni Brunale CGIL f.to Massimo Basilei – Mario Achilli CISL f.to Marini Lorella UIL f.to Brunello Fidanzi RSA f.to Baroncini Sandra – Bellucci Edi

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PREINTESA CONTRATTO INTEGRATIVO AZIENDALE

AUXILIUM VITAE VOLTERRA SPA - CGIL CISL UIL RSA Il giorno ventisei febbraio duemilasette (26,02,2007), nella sede della Società in Volterra Borgo San Lazzaro n. 5 TRA La Società Auxilium Vitae Volterra spa con sede in Volterra, Borgo San Lazzaro n. 5, iscritta nel registro imprese della Provincia di Pisa al n. 01470000504, codice fiscale e partita IVA 01470000504 - legalmente rappresentata dal Presidente pro-tempore on.le Giovanni Brunale nato a Volterra il 1° maggio 1948, domiciliato per la carica presso la sede della Società, tale nominato con delibera dell’Assemblea dei soci del 18 dicembre 2006 Le OOSS CGIL nelle persone di Mario Achilli e Massimo Basilei CISL nella persona di Lorella Marini UIL nella persona di Brunello Fidanzi Le RSA nelle persone di Edi Bellucci e Sandra Baroncini A seguito della riunione regolarmente convocata per questo giorno dopo ampia discussione si conviene e si stipula quanto appresso. La Società Auxilium Vitae Volterra spa, le OOSS e le RSA tutti come sopra rappresentanti, convengono il passaggio in prima fascia di tutto il personale in servizio al 1° gennaio 2007 con decorrenze separate a seconda dell’anzianità di servizio e precisamente:

- per gli assunti negli anni 1999-2000-2001-2002 decorrenza dal 1° luglio 2006 con pagamento degli arretrati con la mensilità di aprile 2007;

- per gli assunti negli anni 2003-2004-2005-2006 decorrenza dal 1° gennaio 2007 con pagamento degli arretrati con la mensilità di maggio 2007 .

Dal 1° gennaio 2007 i neo assunti nelle qualifiche che ad oggi sono presenti nell’azienda (IP, OSS, TDR, ecc…..) saranno inseriti in prima fascia. Analogamente viene stabilito che il passaggio in seconda fascia per il personale in servizio al 1° gennaio 2007 e che lo sarà ancora al momento dello scatto avvenga come segue:

- per gli assunti negli anni 1999-2000-2001-2002 decorrenza dal 1° gennaio 2008 con pagamento degli arretrati con la mensilità di aprile 2008;

- per gli assunti negli anni 2003-2004-2005-2006 decorrenza dal 1° luglio 2008 con pagamento degli arretrati con la mensilità di ottobre 2008.

Le parti ritengono opportuno rinviare ad un accordo successivo la valutazione del passaggio in seconda fascia della categoria E (E1) e del personale assunto dal 1° gennaio 2007. Si conviene altresì che il pagamento degli arretrati dovuti a seguito del rinnovo della parte economica del CCNL per il biennio 2004/2005 avvenga come segue:

- arretrato 2006 50% con la mensilità di marzo 2007 e 50% con la mensilità di settembre 2007;

- arretrato 2004 50% con la mensilità di ottobre 2007 e 50% con la mensilità di gennaio 2008 - arretrato 2005 50% con la mensilità di ottobre 2007 e 50% con la mensilità di gennaio

2008 Le parti sottoscrivono la presente preintesa per avviare le procedure necessarie nei confronti dei lavoratori e si riservano di presentare la stesura definitiva del CIDA entro aprile 2007. AUXILIUM VITAE VOLTERRA Il Presidente On.le Giovanni Brunale F.to Giovanni Brunale CGIL F.to Mario Achilli – Massimo Basilei CISL F.to Lorella Marini UIL F.to Brunello Fidanzi RSA F.to Edi Bellucci – Sandra Baroncini

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CONTRATTO

INTEGRATIVO

DECENTRATO

AZIENDALE

(SANITA’ PRIVATA – personale non medico)

Oggi quattro maggio duemilasette (04,05,2007), alle ore 9,30, presso la sede legale della Società Auxilium Vitae Volterra spa, in Volterra Borgo San Lazzaro n. 5, si sono riuniti, i rappresentanti della Società, delle Organizzazioni Sindacali e della Rappresentanza Sindacale Aziendale (RSA) per la sottoscrizione definitiva del Contratto Integrativo Decentrato Aziendale (CIDA). Sono presenti: per la Società

- on.le Giovanni Brunale Presidente - dott. Giorgio Mariani Amministratore Delegato - dott.ssa Sandra Biondi Direttore Amministrativo - dott. Roberto Baldini Direttore Sanitario - sig. Renzo Rossi Consigliere - sig.ra Vittoria Violetta Paiotti Consigliere

per le OOSS i signori:

sig.ri Mario Achilli e Massimo Basilei per il Sindacato CGIL; per la rappresentanza sindacale aziendale (RSA) le signore:

- sig.ra Sandra Baroncini - sig.ra Edi Bellucci - sig.ra Lorella Diciotti

A seguito della discussione della proposta CIDA presentata delle OOSS CGIL, CISL, UIL in data 13 marzo 2006 prot. 479, le parti come sopra rappresentate convengono di integrare il CCNL della Sanità privata – personale non medico come segue:

CGIL FP CISL FPS UIL FPL

SEGRETERIE TERRITORIALI PISA

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LE PARTI DELLA PIATTAFORMA AZIENDALE

• PARTE PRIMA PROTOCOLLO DI RELAZIONI SINDACALI

• PARTE SECONDA I DIRITTI INDIVIDUALI E COLLETTIVI

• PARTE TERZA ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO, POLITICHE DI GESTIONE E SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE

• PARTE QUARTA SISTEMI DI INCENTIVAZIONE E SVILUPPO DELLA PROFESSIONALITA'

PARTE PRIMA

PROTOCOLLO DI RELAZIONI SINDACALI

PREMESSA Le parti ritengono di consolidare un sistema di relazioni sindacali che affermi il valore della

contrattazione decentrata integrativa aziendale quale strumento principale di confronto in stretto legame tra il ruolo della R.S.U. o R.S.A. e delle OO.SS..

Un corretto ed efficace rapporto di relazioni sindacali, deve basarsi su una tempestiva informazione e contrattazione.

Le norme del CCNL indubbiamente aiutano, avendo inserito più cogenti ed innovativi momenti di confronto sia sul piano strettamente contrattuale, ma anche organizzativo dell'Azienda.

Al fine di ampliare e migliorare le relazioni sindacali occorre: • Realizzare un modello organizzativo fondato sulla partecipazione dei lavoratori e delle

lavoratrici; • Gestire la contrattazione decentrata integrativa in modo da coniugare la qualità dei servizi

con l'arricchimento professionale e la valorizzazione del lavoro; • Qualificare le funzioni di programmazione, indirizzo e controllo dell'Azienda per portare ad

un livello più alto il binomio costi – benefici; • Disporre di un moderno sistema di relazioni sindacali che, nella distinzione dei ruoli esalti il

metodo del confronto con R.S.U. o R.S.A. e OO.SS. in modo da migliorare le condizioni di lavoro e la crescita professionale dei lavoratori con l'esigenza dell'Azienda di incrementare l'efficacia e l'efficienza dei servizi erogati alla collettività. Per realizzare il predetto obiettivo è necessario che tra Azienda, RSU o RSA e OO.SS: si

sviluppi un modello di relazionale basata sulla contrattazione collettiva integrativa decentrata sulle materie e le modalità indicate dal CCNL e meglio definite nella presente intesa. Art.1 (Campo di Applicazione)

Presa visione del CCNL per il personale dipendente delle Strutture Sanitarie AIOP, ARIS, FONDAZIONE DON GNOCCHI, sottoscritto in data 9 Febbraio 2005, nel confermare i contenuti ivi espressi e considerandone la valenza quale norma generale di riferimento al fine di proseguire una piena e reale contrattazione di Secondo Livello, le Organizzazioni Sindacali accreditate, la R.S.U. o la R.S.A. (Rappresentanza Sindacale Aziendale) e l'Amministrazione della Auxilium Vitae Volterra SpA sottoscrivono il presente Contratto Integrativo Decentrato Aziendale.

Il presente Contratto Integrativo Decentrato Aziendale (di seguito citato come C.I.D.A.) si applica a tutto il personale con rapporto di lavoro dipendente dalla Auxilium Vitae Volterra SpA ad esclusione del personale Medico e del Turismo, in quanto titolari di un'area contrattuale propria.

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Per quanto non previsto dal presente C.I.D.A, o solo parzialmente regolato, si fa espresso riferimento alle norme del CCNL (Contratto Collettivo Nazionale Lavoro) e di legge in vigore per rapporti di lavoro di diritto privato nonché allo Statuto dei Lavoratori, in quanto applicabili. Art. 2 (Decorrenza e Durata)

Gli effetti del presente CIDA e le procedure in esso contenute, decorrono dal giorno successivo alla data di stipula, salvo diversa prescrizione prevista nel contratto medesimo.

Resta inteso che fino all'approvazione del successivo, l'attuale rimane in vigore a tutti gli effetti fatte salve diverse determinazioni se previste dal C.I.D.A. o da successive intese in applicazione degli istituti contrattuali rinviate in apposite sedute negoziali, oppure da mutate condizioni di eventuali accordi nazionali. Art. 3 (Norme di Garanzia dei Servizi Minimi Essenziali)

Nel confermare i contenuti della legge 12 giugno 1990, n.146, come modificata dalla legge 11 aprile 2000, n. 83 in materia di servizi minimi essenziali in caso di sciopero, le parti contraenti il presente C.I.D.A. in considerazione anche della specificità della Struttura, intendono regolamentare l'esercizio del diritto di sciopero nel rispetto delle leggi, dei diritti dei lavoratori e dei cittadini utenti.

Al fine di garantire i servizi minimi essenziali si conviene che in caso di sciopero o di assemblea il numero di personale corrisponderà esattamente all'equivalente delle unità e figure professionali in servizio nei giorni festivi.

La presenza di contingenti di personale diversi da quelli sopra citati, per particolari esigenze (vista la particolarità del servizio) verrà concordata tra Amministrazione, Direzioni delle Unità Operative (dietro richiesta da parte degli stessi) e Rappresentanza Sindacale Aziendale in un incontro che dovrà effettuarsi entro i primi cinque giorni dalla data di preavviso dello sciopero ed entro le ore 13 del giorno precedente l'assemblea.

La Struttura inoltre, ricevuta la comunicazione dell'indizione di un eventuale sciopero, s'impegna entro tre giorni, prima dello svolgimento dello stesso, a definire l'elenco nominativo del personale contingentato per la garanzia dei servizi essenziali. Art. 4 (Concertazione, Consultazione e Informazione. Interpretazione Autentica dei C.I.D.A.)

Le parti nel riconoscere positivamente l'istituzione del livello Aziendale della Contrattazione Integrativa Decentrata intendono definire congiuntamente le modalità di esplicazione e gli argomenti ad essa demandati, in tale senso si intendono concertare varie materie tra le quali:

a) Sistemi di incentivazione del personale basato su obiettivi, progetti e programmi di incremento della produttività e del miglioramento dei servizi inseriti nel budget di programmazione annuale di accreditamento;

b) Definizione di criteri generali dei metodi di valutazione e ripartizione delle risorse. c) Economie conseguenti ad eventuali trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno

tempo parziale; d) Finanziamenti aggiuntivi o integrativi rilevati in Azienda attraverso la gestione per Centri di

Costo e Budget; e) Quote di risparmi derivati da riduzione stabile o trasformazione di posti in organico; f) I programmi annuali o pluriennali dell'attività di formazione professionale, riqualificazione e

aggiornamento del personale perseguendo l'obiettivo dell' 1 % del monte salari da suddividere secondo le esigenze delle UU.00., comunque con garanzie per tutti.

• La formazione è elemento fondamentale per migliorare e adeguare le risposte professionali e di qualità.

• Le linee di indirizzo ed i criteri per migliorare l'ambiente di lavoro e per dotare di maggiori conoscenze i rappresentanti L.R.S.

• I criteri per le politiche degli orari di lavoro riscrivendo le regole su turni, flessibilità ecc.

• La contrattazione integrativa decentrata riguarderà inoltre le materie relative al sistema di classificazione del personale con la definizione dei criteri per il passaggio all'interno di ciascuna categoria sia in verticale che orizzontale artt. 47 e 48 del CCNL.

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Art. 5 (Informazione.) Sono oggetto di informazione:

• Bilancio aziendale; • Organizzazione del lavoro; • Funzionamento dei Servizi; • Processi ristrutturativi e/o riconversione della Struttura; • Appalti di Servizi; • Problematiche occupazionali; • Flessibilità organizzativa (attivazione contratti di formazione lavoro, tempo determinato,

lavoro temporaneo e altro); • Processi formativi (legati allo sviluppo professionale; • Incarichi interni ed esterni affidati al personale di ruolo; • Incarichi e Consulenze attivate a qualsiasi titolo dall'Azienda; • Risultati e ricerche, analisi e studi di Istituti di Ricerca e Consulenti; • Piano assunzioni o eventuali modifiche degli organici; • Articolazione dell'orario di servizio; • Verifica periodica della produttività delle strutture operative; • Regolamento Aziendale.

Art. 6 (Consultazione)

Sulle materie oggetto di informazione le Organizzazioni Sindacali e la Rappresentanza Sindacale Aziendale potranno chiedere appositi incontri di approfondimento al fine di trovare possibili soluzioni concertate. Art. 7 (Contrattazione)

Oltre alle materie oggetto di informazione sopra descritte, le parti contraenti il presente C.I.D.A. definiscono in maniera analitica le ulteriori materie di contrattazione decentrata ed i relativi tempi di attuazione.

Verifica dello stato di attuazione delle norme relative alla sicurezza negli ambienti di lavoro. Le parti convengono su tale argomento di prevedere almeno due incontri semestrali annui

con le OO.SS. ed i R.L.S. (Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza) per affrontare le problematiche in materia e/o comunque fornire la relativa informazione documentale. Art. 8 (Monitoraggio applicazione CCNL e CIDA.)

Eventuali progetti obiettivo Aziendali da incentivare. Su tale argomento le parti ritengono opportuno prevedere almeno due incontri all'anno

preferibilmente nei mesi di Febbraio e Novembre per attuare una ricognizione in merito all'argomento.

La Struttura s'impegna altresì ad attivare la contrattazione integrativa decentrata aziendale prioritariamente all'applicazione di norme contrattuali che avessero ricadute sull'organizzazione del lavoro quali inquadramento professionale, indennità varie:

• Utilizzo di strumenti di flessibilità organizzativa; • Formazione, aggîornamento e qualificazione professionale; • Diritto allo studio; • Tutela della salute e dell'ambiente di lavoro; • Lavoro supplementare e straordinario; • Pronta disponibilità; • Lavoro temporaneo; • Part-time. Realizzazione di programmi di innovazione sull'organizzazione del lavoro; Erogazione economiche aggiuntive correlate al raggiungimento di obiettivi predeterminati di

produttività, qualità e/o altri elementi di competitività.

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Si conviene di tenere una particolare attenzione e di attivare, su richiesta delle OO.SS. e/o della R.S.U./RSA, una sessione negoziale all'inizio di ciascun anno solare (entro il mese di Marzo) al fine di definire i criteri di gestione e applicazione dei seguenti istituti:

• Articolazione dell'orario di servizio; • Lavoro supplementare e straordinario; • Diritto allo studio; • Pronta disponibilità; • Formazione, aggiornamento e qualificazione professionale; • Ferie ; • Part-time; • Dotazioni organiche con monitoraggio per eventuali carenze (vedi malattie, ferie, congedi

parentali compresa la maternità, legge 104 ecc.).

Inoltre, relativamente alla classificazione, qualificazione e progressione professionale del personale, di prevedere un incontro annuale da tenersi entro Gennaio - Febbraio con la RSU o RSA e OO.SS. per verificare e valutare l'applicazione di questo istituto contrattuale. Art. 9 (Agibilità Sindacale)

La Struttura nella convinzione che un corretto e produttivo modello di relazioni sindacali concorre a ridurre le occasioni di conflittualità interna e favorisce il coinvolgimento degli operatori nelle scelte di strategia Aziendale, si impegna a garantire ai Delegati eletti nella RSU (Rappresentanza Sindacale Unitaria) o in mancanza di essa nella RSA la piena agibilità dei permessi sindacali previsti dalla legge.

Si concorda pertanto che le convocazioni alle trattative vengano formalizzate ed inviate alle OO.SS. ed alla RSU/RSA e che la partecipazione alle stesse dei Rappresentanti Sindacali Aziendali viene considerato a tutti gli effetti orario di servizio.

La Struttura si impegna altresì a fornire ai sensi dell'art. 27 della legge n° 300/70 spazi visibili (bacheche) accessibili a tutti per l'affissione di materiale informativo e/o divulgativo nonché a mettere a disposizione dei locali idonei per svolgere degli incontri assembleari o singole riunioni tra soggetti sindacali di cui sopra.

PARTE SECONDA

SVOLGIMENTO DEL RAPPORTO DI LAVORO Art. 10 (Contratto Individuale di Lavoro)

Per ogni lavoratore/lavoratrice a qualsiasi titolo assunto, si deve procedere alla stipula del

contratto individuale di lavoro che dovrà contenere:

• Categoria di appartenenza; • Profilo e tipologia, orario e sede di lavoro; • Tipo di assunzione; • Gli aspetti economici: stipendio, indennità, riconoscimenti economici in generale.

E' evidente l'obiettivo di riuscire a tutelare il lavoratore rispetto al suo giusto impiego, soprattutto tenendo conto dei principi dell'esigibilità delle mansioni professionalmente equivalenti. Art. 11 (Orario di lavoro)

Nel confermare quanto previsto in merito dall'articolo 18 del CCNL le parti convengono, entro il primo semestre di ciascun anno, di attivare un confronto bilaterale per definire i criteri dei turni di servizio.

Verificata la legislazione in materia si concorda che, considerata la specificità del Settore, l'articolazione dell'orario di servizio dovrà, per quanto possibile, evitare rientri nella medesima giornata lavorativa (es. doppi turni mattina-notte) al fine di garantire turni che siano razionali e produttivi volti ad una maggiore sicurezza sia per gli utenti che per gli Operatori.

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Le parti concordano che il tetto massimo di orario settimanale è fissato in 44 (quarantaquattro) ore comprensive dell'orario supplementare e straordinario.

Inoltre, un eventuale ricorso all'orario articolato con una programmazione di calendari di lavoro pluri settimanali e/o annuali, con orari inferiori alle 36 ore settimanali, in tal caso, nel rispetto del monte ore annuale, potranno essere previsti periodi con orari di lavoro il cui tetto minimo è fissato in 28 (ventotto) ore e, corrispettivamente, periodi fino a 3 (tre) mesi all'anno, con orario di lavoro fino ad un massimo di 44 (quarantaquattro) ore settimanali, si conviene che tale sistema, compatibilmente con le esigenze di servizio, possa essere esteso, con richiesta motivata, anche dal lavoratore.

Inoltre, le parti ritengono che l'utilizzo del "turno in quarta" non deve essere una risorsa di programmazione per superare carenze di organici, ma solo misura di assoluta emergenza.

Saranno definite particolari articolazioni di orario per favorire processi formativi anche individuali, concordati a livello aziendale, da espletare possibilmente durante l'orario di lavoro.

Viene definita la flessibilità dell'orario di servizio (dove è possibile attuarlo) sia in entrata che in uscita di 30 (trenta) minuti da recuperare di norma alla fine dello stesso giorno e comunque non oltre la fine del secondo mese successivo.

Si concorda che per particolari esigenze personali possa essere concessa al lavoratore una temporanea riduzione dell'orario e/o una diversa articolazione dell'orario stesso, verificata la garanzia del servizio ed in accordo con l'Unità Operativa. Art. 12 (Part-time)

Nel confermare quanto previsto in materia dall'art. 21 del CCNL si concorda, al fine di dare effettiva applicazione all'istituto del Part-time, di avviare in fase sperimentale un'attivazione dell'istituto in materia nella misura del 15/20% della dotazione organica, fatte salve condizioni di miglior favore.

L'attivazione di contratto part-time può avvenire per nuove assunzioni o per trasformazione su domanda del dipendente al quale va garantito, se richiesto, un ritorno a tempo pieno prima di procedere ad eventuali nuove assunzioni.

La contrattazione Aziendale definirà dettagliatamente i criteri e le modalità di attuazione dell'istituto del part-time. Art. 13 (Rapporti di Lavoro a Tempo Determinato e Contratti di Formazione Lavoro)

Le parti nel recepire quanto espressamente previsto in materia dagli articoli 22 e 23 del CCNL, riconoscono in tali strumenti di flessibilità organizzativa, se regolamentati, un'opportunità per rispondere in maniera adeguata a particolari criticità organizzative ed in tal senso ritengono inapplicabile tale strumento per sopperire a carenze stabili dell'organico previsto.

Si riconosce altresì che l'utilizzo mirato e ponderato dei suddetti istituti contrattuali va nella direzione di riconoscere in maniera corretta ed equa le necessità di flessibilità organizzativa della Struttura, la qualità delle prestazioni, il rispetto della dignità professionale degli operatori.

In considerazione delle sopra espresse valutazioni, si ritiene condivisibile l'impegno ad un utilizzo prevalente di personale alle dipendenze dirette.

L'Azienda si impegna ad inviare formale informazione preventiva alla RSU e/o RSA ed alle OO.SS. cosi come recita l'art. 5 del Contratto Integrativo Decentrato Aziendale, nel caso decidesse di utilizzare gli istituti contrattuali previsti dal presente articolo.

PARTE TERZA Organizzazione del Lavoro, Politiche di Gestione e Sviluppo delle Risorse Umane

Art. 14 (Aggiornamento, Qualificazione e Riqualificazione Professionale)

Preso atto di quanto previsto dall'articolo 34 del CCNL, le parti nel riconoscere alla formazione, (aggiornamento, qualificazione e riqualificazione professionale), una fondamentale leva per garantire un costante adeguamento qualitativo delle prestazioni e uno strumento di accrescimento e rimotivazione professionale degli operatori, convengono sulla necessità di

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predisporre o comunque prevedere dei momenti formativi programmati per gli operatori della Struttura che tenendo conto delle scelte di strategia produttiva Aziendale dia la possibilità, anche con criteri di rotazione e di priorità professionale, a tutti di adeguare le proprie conoscenze e competenze professionali, tali valutazioni non conciliano con le percentuali riduttive previste dal CCNL e quindi devono essere superate.

Si conviene inoltre che la partecipazione ai corsi di formazione, aggiornamento e qualificazione professionale legati alle prestazioni offerte dalla Struttura e/o da questa ritenuti compatibili con la "Vision" Aziendale, venga effettuata in orario di lavoro, qualora ciò non fosse possibile, si conviene comunque di considerare il tempo dedicato ai corsi di cui sopra, quale orario di servizio prestato. Art. 15 (Mansioni Superiori)

Il contratto integrativo decentrato, con riferimento agli artt. 15 e 16 del CCNL deve definire anche criteri, tempi e modi per eventuali variazione temporanee delle mansioni del personale, a tale scopo, per attribuire mansioni superiori, in caso di più operatori aventi titoli e diritto sarà necessario ricorrere a selezioni. Comunque su questo argomento si procederà con un accordo ad hoc. Art. 16 (Mobilità Interna)

La mobilità interna rappresenta uno strumento indispensabile di flessibilità per l’Azienda e contemporaneamente, un diritto fondamentale per il lavoratore che, per esigenze personali e professionali, qualora ne esista la concreta possibilità, voglia diminuire i disagi derivanti dalla propria condizione di lavoro.

Si conviene pertanto sulla necessità di privilegiare, ove possibile, la mobilità interna volontaria e di regolare le procedure di mobilità interna nell’ambito delle strutture dell’Auxilium Vitae Volterra spa.

MOBILITA’ INTERNA Si intende per mobilità interna la modificazione della sede di servizio di un dipendente da

un’area funzionale all’altra ad oggi da intendersi riferita alle strutture operative (si rinvia ad un accordo successivo la definizione delle aree funzionali aziendali).

Al di fuori dei casi sopra indicati l’assegnazione alle singole strutture o settori operativi è disposta, con provvedimento motivato, che terrà conto delle modifiche sostanziali dell’organizzazione del lavoro privilegiando, ove possibile le scelte volontarie dei dipendenti, dal dirigente a ciò preposto dal regolamento aziendale, sulla base della propria valutazione delle esigenze di servizio.

a) Mobilità di compensazione interna: in qualsiasi momento, dipendenti di pari livello e profilo professionale possono chiedere lo scambio tra le rispettive strutture di assegnazione; lo scambio viene autorizzato dalla Direzione Aziendale, sentiti i responsabili delle rispettive strutture di appartenenza. In caso di parere negativo l’autorizzazione allo scambio può essere rifiutata con provvedimento motivato.

b) Mobilità propedeutica all’assegnazione di nuovo personale: prima di assegnare definitivamente nuovi assunti o personale trasferito da altri enti alle diverse articolazioni organizzative, l’Azienda procede a verificare se vi sia personale, già dipendente, interessato al mutamento della propria assegnazione da una area funzionale ad un’altra.

La verifica avviene sulla base di appositi avvisi affissi all’albo della Società, pubblicizzati nelle varie strutture operative e comunicati alle organizzazioni sindacali. Il personale interessato alla mobilità presenta domanda entro i termini indicati, in caso di richieste in numero eccedente i posti da assegnare, l’Azienda predispone una graduatoria secondo i criteri sotto indicati. Ha diritto di priorità il personale collocato in strutture individuate come strutture in esubero a seguito di processi di riorganizzazione aziendale per la prima mobilità indetta successivamente a tale individuazione (in dette strutture non può essere reinserito altro personale).

CRITERI DI VALUTAZIONE PER LE GRADUATORIE DI MOBILITA’ VOLONTARIA A. Situazione personale e familiare (max punti 15)

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• Persona senza coniuge (singolo, vedovo, legalmente separato, divorziato) e con prole a carico punti 3,00

• Per ogni figlio di età inferiore ad anni 6 punti 1,50 • Per ogni figlio di età superiore ad anni 6 e fino ad anni 14 punti 0,75 • Per ogni figlio di età superiore ad anni 14 e fino ad anni 18 punti 0,35 • Per altro familiare in stato di bisogno che necessiti di continua assistenze comprovata da

certificazione rilasciata dalla USL punti 1,50 • Per coloro che si trovano già in mobilità d’ufficio punteggio aggiuntivo per ogni mese

punti 0,10

B. Anzianità di servizio (max punti 20) • Per ogni anno di servizio prestato all’interno dell’Azienda punti 2,00 • Per ogni anno di servizio prestato all’interno dell’Area funzionale di provenienza

punti 0,50 C. Curriculum (max punti 15) • Attestati di aggiornamento obbligatori - al giorno punti 0,15 • Attestati di aggiornamento facoltativo - al giorno punti 0,05 • Servizio prestato nell’ultima qualifica e posizione funzionale relativa all’attività

corrispondente al posto da ricoprire - per anno punti 0,15 • Altri titoli da valutare fino ad un massimo di punti 2,00

CRITERI PER L’APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO DI MOBILITA’ INTERNA

1) Tutto ciò che non è dichiarato nella domanda o nel curriculum è da considerarsi non valutabile;

2) Ove non specificato se il corso è obbligatorio o facoltativo si considera facoltativo; 3) Ove la durata dei corsi è espressa in ore si considerano sei ore equivalenti ad un giorno; 4) Per la valutazione dei titoli di carriera ove non fosse specificata l’esatta decorrenza della

durata del rapporto di lavoro (giorno, mese anno di inizio e cessazione) il giorno di inizio del servizio sarà determinato dall’ultimo giorno del mese o dell’anno indicati fino al primo giorno del mese o dell’anno di cessazione del servizio stesso;

5) Per la valutazione del servizio prestato nell’ultima qualifica qualora questo fosse stato part-time verrà considerato in proporzione alle ore previste dal part-time stesso;

6) Ove il candidato non dichiari la data di nascita dei figli si attribuisce il minor punteggio previsto dall’accordo.

Art. 17 (Incentivazione della Produttività) L'Istituto dell'Incentivazione così come concepito nel CCNL della Sanità Privata è sicuramente iniquo e discriminante, in quanto non differenzia minimamente situazioni di assenze con patologie gravi rispetto ad altre.

Noi riteniamo che sia giusto e doveroso intervenire con correttivi che non sono e non debbano apparire come un premio per coloro che sistematicamente si assentano dal lavoro.

La nostra richiesta invece, intende utilizzare appieno l'istituto contrattuale del premio incentivante, correggendo però una interpretazione sbagliata, la suddivisione del premio totale compresa la maggiorazione, (450+135=585euri) DEVE ESSERE divisa in quota giornaliera (585:267=2.19 euro) per ogni giorno di assenza, eccezion fatta per i certificati di malattia continuativa di minimo 30 giorni e i periodi di riabilitazione debitamente documentati da medici specialisti del SSN (Servizio Sanitario Nazionale). Art. 18 (Progetti Obiettivo)

Ad integrazione dei processi inerenti la produttività (andando verso il superamento della quota fissa), pensiamo sia possibile cominciare un confronto serio su possibili Progetti Obiettivo.

Da parte nostra vi è ampia disponibilità a ragionare di questi argomenti, partendo da un dato che per noi diventa questione di principio, la costruzione del/dei Progetti Obiettivo deve/devono riguardare tutto il personale, seppure con possibili variabili da U.O. a U.O., è impensabile che serva

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per gratificare qualcuno, inoltre deve/devono essere costruiti attraverso un confronto sulle ragioni e innanzi tutto finanziati possibilmente con il sistema budget.

Attraverso accordi specifici possiamo trovare modalità e quote differenziate, ma solo dopo un attento esame della situazione progettuale e del risultato ottenuto.

PARTE QUARTA

Sistemi di sviluppo della Professionalità e Sistema di Classificazione del Personale

Art. 19 (Il Sistema di Classificazione del Personale) Le parti nel riconfermare che la progressione economici all’interno del sistema di classificazione del Personale sarà oggetto di contrattazione tra datore di lavoro, RSU o RSA e Organizzazioni Sindacali, condividono la scelta contrattuale tendente a riconoscere l’evoluzione del lavoro e la professionalità degli operatori, convengono di applicare questo nuovo strumento per valorizzare e responsabilizzare ancora di più le professionalità presenti, nonché come leva per favorire l’evoluzione organizzativa finalizzata al miglioramento della qualità dei servizi attraverso la rinnovazione degli operatori coinvolti nei processi produttivi. Per quanto sopra esposto si concorda di attuare annualmente una ricognizione sul nuovo modello classificatorio e partendo dall’attuale organizzazione del lavoro riconosca il fattivo contributo delle professionalità coinvolte e che attraverso un modello organizzativo in divenire diventi motore per nuovi modelli operativi e organizzativi dove, accanto al doveroso riconoscimento dell’esperienza professionale, vengano coerentemente valutate e valorizzate esperienze professionali acquisite anche attraverso percorsi formativi. Art. 20 (Dirigente Infermieristico di Reparto “Capo Sala”)

Le parti, nel prendere atto che la figura del Caposala attualmente in vigore, di fatto è stata dichiarata ad esaurimento e sostituita dal Dirigente Infermieristico di Reparto, ritengono indispensabile che tale figura, per il ruolo che esercita e per le responsabilità che gli competono, deve avere un inquadramento giuridico - economico diverso dal restante personale infermieristico. Art.. 21 (Lavoro Supplementare e Straordinario)

Le parti contraenti il C.LD.A. nel confermare quanto previsto all'articolo 59 del CCNL concordano di attivare appositi incontri negoziali in materia entro il mese di Marzo di ciascun anno solare con successiva verifica nel mese di Settembre.

Si concorda inoltre che la maggiorazione economica per il lavoro straordinario e/o supplementare prevista dall'articolo 59 del CCNL sarà applicata con la corresponsione della maggiorazione equivalente 20%, 30%, 50% a seconda della tipologia di orario straordinario e supplementare effettuato, e con il recupero alla pari dell’orario effettuato. Art. 22 (Indennità)

Le parti nel confermare tutte le indennità previste dal CCNL concordano di riconoscere al personale operante su turno unico che viene chiamato a fare turno spezzato (presenza giornaliera con rientro pomeridiano) un’ indennità di 6 Euro per ogni giornata di presenza. Art. 23 (Produttività)

Le parti nella convinzione che un progressivo e maggiore intreccio fra l'offerta di Servizi Sanitari Pubblici e Privati porterà i due Settori a confrontarsi anche in termini competitivi sempre di più sulla qualità delle prestazioni offerte, ritengono quindi auspicabile l'elaborazione di Progetti Aziendali Strategici, che possono essere annuali o pluriennali, quantitativi e soprattutto qualitativi da finanziare con appositi budget aziendali da erogare, previa verifica del raggiungimento degli obiettivi prefissati.

Si conviene quindi che in caso di definizione di Progetti Aziendali si attiveranno prioritariamente all'inizio della messa in opera degli stessi, il confronto di merito relativamente alle modalità di coinvolgimento dei lavoratori, dei criteri di valutazione finale e di remunerazione individuale e/o collettiva.

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Art. 24 (Forme di Partecipazione) Si riconosce il diritto alla partecipazione delle lavoratrici e dei lavoratori inteso come diritto

individuale di proposta sull'organizzazione del lavoro e sulla qualità dei servizi. La partecipazione dei dipendenti deve essere fattore costante dell'organizzazione, si attua

attraverso incontri periodici programmati sia di Reparto, sia di gruppo omogeneo. Essa si sostanzia inoltre, attraverso la discussione degli obiettivi di budget con tutti gli

operatori, ricercando la massima condivisione e valorizzando i contributi individuali e collettivi. E' diritto di ogni lavoratore conoscere attraverso adeguati sistemi di informazione, il

processo produttivo e gli obiettivi aziendali nel quale é coinvolto. Art. 25 (Pari Opportunità)

Vista la normativa vigente, le parti prendono atto e convengono di attivare i Comitati per le Pari Opportunità con l'obiettivo di realizzare a favore delle lavoratrici l'effettiva parità delle condizioni di lavoro e di sviluppo professionale.

Si evidenzia la necessità di uno stretto legame attraverso relazioni RSU o RSA e le OO.SS. per una costante e unitaria verifica dei risultati conseguiti nella negoziazione.

Si individuano come prioritarie le seguenti azioni positive: • Flessibilità degli orari di servizio con particolare attenzione ai carichi familiari ed in

relazione agli orari dei Servizi Sociali; . • Fruizione del part-time ed abbattimento dei possibili riflessi su percorsi di carriera e

mobilità; • Affermazione, per le lavoratrici che rientrano dall'assenza per maternità o altro, del diritto ad

essere collocate nella posizione lavorativa di provenienza; • Resta fermo il concetto che laddove l'attività lavorativa avesse subito una trasformazione, la

lavoratrice, attraverso l'ausilio della formazione - aggiornamento, dovrà essere agevolata nel pieno reinserimento lavorativo;

• Nomina della Consigliera di fiducia per la prevenzione delle molestie sessuali; • Impegno, da parte dell'Azienda a fornire i dati di competenza del Comitato Pari

Opportunità; • Fruibilità di percorsi formativi professionali per Dirigenti e diffusione della cultura di tutela

e dignità delle donne e degli uomini sul lavoro. Art. 26 (Sicurezza sul Lavoro)

Su questo tema le parti ribadiscono la necessità di impegnarsi per arrivare alla piena applicazione della legge 626/94 e del D.L. 242/96 e in tal senso si richiama quanto previsto dall'art. 44 del CCNL.

Le parti condividono inoltre, la necessità di prevedere due incontri annuali, di norma in Gennaio e Dicembre fra R.S.L., OO.SS. R.S.U. o R.S.A. e Azienda per fare il punto sulla Sicurezza Aziendale.

In tali incontri si dovranno affrontare in particolare i seguenti temi: • Formazione - Informazione degli Operatori; • Valutazione rispetto alle misure e/o iniziative in precedenza assunte e verifica sulla messa

a norma delle strutture, la eventuale rimozione dei rischi; • Intreccio tra sicurezza e carichi di lavoro. .

Art. 27 (Trattamento economico in caso di infortunio)

Visto il contenuto dell'art. 42 del CCNL comma b e nelle more di esso, la RSU o RSA e le OO.SS ritengono fortemente penalizzante per il lavoratore la percentuale che il datore dì lavoro è chiamato ad erogare a titolo di acconto (40 %) della retribuzione (salvo conguaglio).

Pertanto, le parti contraenti convengono che in casa di infortunio l'Azienda si impegna ad erogare sotto forma di anticipo, l'intero ammontare della retribuzione, con conseguente obbligo del lavoratore del rimborso di quanto percepito dall'INAIL. Art. 28 (Miglioramenti economici)

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Il personale in servizio al 1° gennaio 2007 verrà passato in prima fascia con decorrenze separate a seconda dell’anzianità di servizio e precisamente:

• per gli assunti negli anni 1999-2000-2001-2002 decorrenza dal 1° luglio 2006 con pagamento degli arretrati con la mensilità di aprile 2007;

• per gli assunti negli anni 2003-2004-2005-2006 decorrenza dal 1° gennaio 2007 con pagamento degli arretrati con la mensilità di maggio 2007 .

Dal 1° gennaio 2007 i neo assunti nelle qualifiche che ad oggi sono presenti nell’azienda (IP, OSS, TDR, ecc…..) saranno inseriti in prima fascia.

Analogamente viene stabilito che il passaggio in seconda fascia per il personale in servizio al 1° gennaio 2007 e che lo sarà ancora al momento dello scatto avvenga come segue:

• per gli assunti negli anni 1999-2000-2001-2002 decorrenza dal 1° gennaio 2008 con pagamento degli arretrati con la mensilità di aprile 2008;

• per gli assunti negli anni 2003-2004-2005-2006 decorrenza dal 1° luglio 2008 con pagamento degli arretrati con la mensilità di ottobre 2008.

Le parti ritengono opportuno rinviare ad un accordo successivo la valutazione del passaggio in seconda fascia della categoria E (E1) e del personale assunto dal 1° gennaio 2007. Art. 29 (Pagamento arretrati rinnovo biennio economico 2004/2005)

Si conviene che il pagamento degli arretrati dovuti a seguito del rinnovo della parte economica del CCNL per il biennio 2004/2005 avvenga come segue:

• arretrato 2006 50% con la mensilità di marzo 2007 e 50% con la mensilità di settembre 2007;

• arretrato 2004 50% con la mensilità di ottobre 2007 e 50% con la mensilità di gennaio 2008;

• arretrato 2005 50% con la mensilità di ottobre 2007 e 50% con la mensilità di gennaio 2008.

Letto, approvato e sottoscritto Per la Società Il Presidente f.to Giovanni Brunale Per le OOSS Sig. Mario Achilli f.to Mario Achilli

Sig. Massimo Basilei f.to Massimo Basilei Per le RSA Sig.ra Baroncini Sandra f.to Sandra Baroncini

Sig.ra Edi Bellucci f.to Edi Bellucci Sig.ra Lorella Diciotti f.to Lorella Diciotti

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CONTRATTO

INTEGRATIVO

DECENTRATO

AZIENDALE

(SANITA’ PRIVATA – personale non medico)

Oggi otto giugno duemilasette (08,06,2007), alle ore 9,30, presso la sede legale della Società Auxilium Vitae Volterra spa, in Volterra Borgo San Lazzaro n. 5, si sono riuniti i rappresentanti della Società, delle Organizzazioni Sindacali CISL e UIL per la sottoscrizione definitiva del Contratto Integrativo Decentrato Aziendale (CIDA). Sono presenti: per la Società

- on.le Giovanni Brunale Presidente - dott. Giorgio Mariani Amministratore Delegato - dott.ssa Sandra Biondi Direttore Amministrativo - dott. Roberto Baldini Direttore Sanitario - sig. Renzo Rossi Consigliere - sig.ra Vittoria Violetta Paiotti Consigliere

per le OOSS i signori:

Sig.ra Lorella Marini per il Sindacato CISL Dott. Brunello Fidanzi per il Sindacato UIL

A seguito della discussione della proposta CIDA presentata delle OOSS CGIL, CISL, UIL in data 13 marzo 2006 prot. 479, le parti come sopra rappresentate convengono di integrare il CCNL della Sanità privata – personale non medico come segue: omissis Letto, approvato e sottoscritto Per la Società Il Presidente f.to Giovanni Brunale Per le OOSS Sig.ra Lorella Marini f.to Lorella Marini

Dott. Brunello Fidanzi f.to Brunello Fidanzi

CGIL FP CISL FPS UIL FPL

SEGRETERIE TERRITORIALI PISA

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CONTRATTO

INTEGRATIVO

DECENTRATO

AZIENDALE

SANITA’ PRIVATA

- personale non medico psicologo -

Oggi ventinove aprile duemilanove (29/04/2009), alle ore 9,30, presso la sede legale

della Società Auxilium Vitae Volterra spa, in Volterra Borgo San Lazzaro n. 5, si sono riuniti i rappresentanti della Società, delle Organizzazioni Sindacali CGIL, CISL e UIL per la sottoscrizione del Contratto Integrativo Decentrato Aziendale (CIDA) per il personale non medico psicologo. Sono presenti: per la Società

- on.le Giovanni Brunale Presidente per le OOSS i signori:

- Sig.ra Catia Santochi per il Sindacato CGIL - Sig.ra Lorella Marini per il Sindacato CISL - Dott. Brunello Fidanzi per il Sindacato UIL

per le RSA

- Sig.ra Lorella Diciotti per il Sindacato CGIL - Sig. Francesco Ruis per il Sindacato CISL - Dott.ssa Daniela Gaci Scaletti per il Sindacato CISL - Dott. Francesco Tomaiuolo per il Sindacato UIL

CGIL FP CISL FPS UIL FPL

SEGRETERIE TERRITORIALI PISA

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PREMESSO CHE

- nel CIDA 2006 era stato concordato, tra l’altro, di rinviare ad un accordo successivo la valutazione del passaggio in seconda fascia della categoria E (E1) in cui risulta inquadrato anche il personale con qualifica di psicologo;

- il personale con qualifica di psicologo ha presentato in data 5 febbraio 2009 prot. 360 una richiesta di integrativo;

- si sono svolte le trattative tra OOSS, RSA e Società ed è stato convenuto di integrare il CIDA 2006 della Sanità privata personale non medico per gli operatori con qualifica di psicologo.

Tanto premesso e considerato parte integrante si conviene quanto segue: Art. 1 – CONSENSO ED OGGETTO La Società Auxilium Vitae Volterra Spa da una parte e le OOSS e RSA come sopra costituite dall’altra convengono di riconoscere al personale psicologo l’indennità professionale prevista per il livello E1 ammontante ad Euro 5.438,29 lordi annuali (riferiti ad un orario pieno). L’adeguamento dell’indennità ed il pagamento degli arretrati avverrà con la mensilità di maggio 2009. Art. 2 – APPLICABILITA’ Il presente accordo è applicabile a tutto il personale psicologo in servizio presso la società alla data di sottoscrizione del presente accordo nonché a quelli di prossima assunzione. Art. 3 – DECORRENZA E DURATA Il presente accordo ha decorrenza dal 1° luglio 2008 e conferma la sua validità fino a nuova contrattazione. Letto, confermato e sottoscritto. Auxilium Vitae Volterra Spa Il Presidente f.to Giovanni Brunale per le OOSS i signori: Sig.ra Catia Santochi f.to Catia Santochi Sig.ra Lorella Marini f.to Lorella Marini Dott. Brunello Fidanzi f.to Brunello Fidanzi per le RSA Sig.ra Lorella Diciotti f.to Diciotti Lorella Sig. Francesco Ruis f.to Ruis Francesco Dott.ssa Daniela Gaci Scaletti f.to Daniela Gaci Scaletti Dott. Francesco Tomaiuolo f.to Francesco Tomaiuolo

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ESTRATTO VERBALE DI INCONTRO

Oggi dieci novembre duemilanove (10/11/2009) alle ore 15,00, presso la sede legale della Società Auxilium Vitae Volterra spa, in Volterra Borgo San Lazzaro n. 5, si sono riuniti, i rappresentanti della Società e delle Organizzazioni Sindacali per l’incontro convocato per questo giorno ed ora con il seguente ordine del giorno:

- Mobilità interna. Sono presenti: per la Società

- on.le Giovanni Brunale Presidente - dott.ssa Sandra Biondi Direttore Amministrativo - dott.ssa Elisa Tonelli Dirigente Infermieristico - sig.ra Vittoria Violetta Paiotti Consigliere

per le OOSS i signori: sig.ra Michele Orsi per il Sindacato CGIL E’ altresì presente la rappresentanza sindacale aziendale (RSA) nelle persone dei signori:

- sig.ra Lorella Diciotti per il Sindacato CGIL - sig.ra Edi Bellucci per il Sindacato CGIL - sig.ra Francesconi Francesca per il Sindacato CISL - dott. Francesco Tomaiuolo per il Sindacato UIL

Verbalizza la sig.ra Grazia Fulceri impiegata dell’ufficio personale della Società. Il Presidente saluta e dà il benvenuto ai presenti.

Tutti concordi si rimanda la firma del verbale delle seduta precedente per l’assenza dei rappresentanti delle OOSS partecipanti alla riunione. Il Presidente passa la parola alle OOSS e RSA che hanno richiesto l’incontro. Prende la parola la sig.ra Diciotti Lorella che chiede chiarimenti sul bando di mobilità per i seguenti punti:

- compilazione della modulistica per la mobilità verso l’area neuorologica e le rispettive strutture operative;

- mancata esposizione sui bandi dei posti vacanti; Viene chiarito che coloro che intendono spostarsi dalle aree cardiologica e respiratoria verso una struttura dell’area neurologica devono compilare sia la domanda per l’area funzionale sia quella per la struttura operativa. Verranno elaborate graduatorie separate per ciascuna struttura operativa, coloro che hanno scelto solo l’area funzionale neurologica saranno inseriti in entrambe le graduatorie delle strutture che la compongono, coloro che hanno scelto anche la struttura saranno inseriti nella graduatoria di questa. Per quanto riguarda la mancata esposizione dei posti vacanti viene chiarito che ciò è dovuto solo dal fatto che le graduatorie resteranno valide per i prossimi due anni andando a coprire anche situazioni future, e pertanto non si è ritenuto opportuno dichiarare una situazione che potrebbe modificarsi col tempo. Comunque la Dott.ssa Tonelli precisa che ad oggi negli OSS non ci sono posti vacanti mentre negli infermieri risultano 5 posti vacanti, 1 in RC, 1 in RR, 1 in RN e 2 in UGCA. La signora Diciotti espone dubbi sull’applicazione della compensazione interna adducendo che questa può essere esercitata con criteri non oggettivi. Su questo punto viene chiarito che non può essere applicato alcun criterio oggettivo in quanto la stessa dipende dalla volontà di due soggetti che si accordano per uno scambio di struttura e contestualmente manifestano la loro intenzione. La signora Diciotti fa presente inoltre che le assegnazioni definitive alle strutture per i neo assunti a tempo indeterminato dovrebbero essere fatte dopo il primo bando di mobilità utile dopo l’assunzione. Con il sistema applicato in questi due anni (assegnazione definitiva alla SO per i tempi indeterminati al momento dell’assunzione) si finisce per dare immobilità al personale. Chiede pertanto la modifica al CIDA per tale punto. All’unanimità viene approvata la richiesta e si rende applicabile con decorrenza immediata. OMISSIS Null’altro essendo da discutere la riunione viene chiusa alle ore 17,00 circa. Per la Società Il Presidente f.to Giovanni Brunale Per le OOSS Sig. Michele Orsi f.to Michele Orsi Per le RSA Sig.ra Lorella Diciotti f.to Diciotti Lorella Sig.ra Edi Bellucci f.to Bellucci Edi Sig.ra Francesca Francesconi f.to Francesconi Francesca Dott. Francesco Tomaiuolo f.to Francesco Tomaiuolo Il segretario verbalizzante f.to Grazia Fulceri

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ACCORDO INTEGRATIVO TRA

AUXILIUM VITAE VOLTERRA SPA - CGIL CISL UIL RSA (RICONOSCIMENTO TEMPI DI VESTIZIONE)

Il giorno ventitre giugno duemiladieci (23/06/2010), nella sede della Società in Volterra Borgo San Lazzaro n. 5

TRA La Società Auxilium Vitae Volterra spa con sede in Volterra, Borgo San Lazzaro n. 5, iscritta nel registro imprese della Provincia di Pisa al n. 01470000504, codice fiscale e partita IVA 01470000504 - legalmente rappresentata dal Presidente pro-tempore on.le Giovanni Brunale nato a Volterra il 1° maggio 1948, domiciliato per la carica presso la sede della Società, tale nominato con delibera dell’Assemblea dei soci del 27 maggio 2008 Le OOSS CGIL nelle persone di sig.ra Catia Santochi rappresentante provinciale e Diciotti Lorella e Edi Bellucci RSA CISL nella persona della sig.ra Lorella Marini rappresentante provinciale e Francesca Francesconi, Daniela Gaci Scaletti RSA UIL nella persona del dott. Brunello Fidanzi A seguito della riunione indetta per questo giorno al fine di concertare tra l’altro “il riconoscimento dei tempi di vestizione”, si conviene e si stipula quanto segue:

1) La società, come sopra rappresentata, da una parte e le OOSS a mezzo dei costituiti rappresentanti provinciali, le RSA nelle persone sopra nominate, dall’altra concordano di riconoscere al solo personale a tempo pieno, che garantisce la continuità assistenziale, turnista, sulle 12 e 24 ore, 12 (dodici) minuti, in eccesso rispetto all’orario di lavoro dovuto, a titolo di tempo di vestizione.

2) Il tempo di vestizione verrà riconosciuto per due terzi (otto minuti) all’inizio del turno e per il restante un terzo (quattro minuti) alla fine del turno e verrà rilevato a mezzo timbratura.

3) Il tempo di vestizione andrà ad incrementare il monte orario e dovrà essere recuperato all’interno dell’anno di maturazione. Qualora a fine anno per comprovate esigenze organizzative, non fosse avvenuto il recupero totale o fosse avvenuto solo in maniera parziale, verrà corrisposto, a saldo di quanto dovuto, il trattamento economico ordinario.

4) Il tempo di vestizione non rientrerà nel conteggio delle ore di festività. 5) Le parti si riservano di effettuare delle verifiche periodiche, indicativamente una nell’anno

di sottoscrizione dell’accordo (entro il 31 dicembre) e altre due nell’anno successivo per monitorarne l’andamento e la funzionalità ed eventualmente apportare misure correttive o integrative per una migliore gestione.

6) Il riconoscimento del tempo di vestizione come sopra descritto avverrà con decorrenza dal 1° ottobre 2010.

AUXILIUM VITAE VOLTERRA Il Presidente - On.le Giovanni Brunale f.to Giovanni Brunale FP CGIL f.to Catia Santochi CISL FP f.to Marini Lorella UIL FPL f.to Brunello Fidanzi

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ACCORDO INTEGRATIVO TRA AUXILIUM VITAE VOLTERRA SPA - CGIL CISL UIL RSA

(Legge 24.12.2007 n. 247. Contratto a tempo determinato. Deroga assistita) Il giorno dieci agosto duemilaundici (10/08/2011), nella sede della Società in Volterra Borgo San Lazzaro n. 5

TRA La Società Auxilium Vitae Volterra spa con sede in Volterra, Borgo San Lazzaro n. 5, iscritta nel registro imprese della Provincia di Pisa al n. 01470000504, codice fiscale e partita IVA 01470000504 - legalmente rappresentata dal Presidente pro-tempore on.le Giovanni Brunale nato a Volterra il 1° maggio 1948, domiciliato per la carica presso la sede della Società, tale nominato con delibera dell’Assemblea dei soci del 25 maggio 2011 Le OOSS FP CGIL nelle persone di sig. Leonardo Fagiolini rappresentante provinciale, sig.ra Sonia Antoni segretario territoriale e Diciotti Lorella RSA CISL FP nella persona della sig.ra Lorella Marini rappresentante provinciale UIL FPL nella persona del dott. Brunello Fidanzi A seguito della riunione indetta per questo giorno al fine di concertare tra l’altro “la deroga assistita alla durata del contratto a tempo determinato di cui alla Legge 24/12/2007 n. 247”, si conviene e si stipula quanto segue:

PREMESSO - Che la società Auxilium Vitae Volterra spa è titolare di un progetto di ricerca affidato dalla

Regione Toscana denominato “Telerehabilitation and Robotics” nell’ambito del bando “Programma per la ricerca regionale in materia di salute 2009” giusta Decreto n. 3242 del 30 giugno 2009, Decreto 769 del 19 febbraio 2010 e convenzione attuativa tra Regione Toscana, Auxilium Vitae Volterra spa (in qualità di ente ospitante), AOUP e D. Nicolino Ambrosino (ricercatore);

- Che la realizzazione di tale progetto vede impiegate figure professionali per le quali l’attività di ricerca si interseca con l’attività clinica vera e propria tra cui fisioterapisti e logopedisti;

- Che per quanto sopra la Società ha quindi proceduto all’assunzione a tempo determinato delle figure professionali interessate attingendo dalle graduatorie in essere;

- Che per garantire la continuità e la completezza del progetto, che si concluderà a dicembre 2012, la Società ha necessità di poter utilizzare il personale già in servizio;

- Che alcuni degli operatori tra le figure professionali interessate, essendo già stati impiegati dalla Società per precedenti incarichi, hanno raggiunto il tetto massimo dei 36 mesi previsti dalla normativa vigente per i contratti a tempo determinato;

- Che pertanto si rende necessario la stipula di un accordo per la deroga assistita dei contratti a tempo determinato in essere.

Tanto premesso e considerato parte integrante e sostanziale del presente accordo si stipula quanto segue: 7) La società, come sopra rappresentata, da una parte e le OOSS a mezzo dei costituiti

rappresentanti provinciali, le RSA nelle persone sopra nominate, dall’altra concordano di derogare alla durata del contratto a tempo determinato come stabilita dalla Legge 247 del 24.12.2007 con una proroga di ulteriori 18 (diciotto) mesi;

8) La deroga verrà applicata ai soli contratti del personale che sarà coinvolto, in tutto o in parte, nel progetto di ricerca affidato alla società da parte della Regione Toscana denominato “Telerehabilitation and Robotics” nell’ambito del bando “Programma per la ricerca regionale in materia di salute 2009” giusta Decreto n. 3242 del 30 giugno 2009, Decreto 769 del 19 febbraio 2010 e convenzione attuativa tra Regione Toscana, Auxilium Vitae Volterra spa (in qualità di ente ospitante), AOUP e D. Nicolino Ambrosino (ricercatore), al fine di garantire la continuità e la completezza del progetto stesso;

9) La società si impegna a prorogare le graduatorie in essere delle figure professionali che sono già o saranno interessate dal progetto di ricerca di cui al punto 2) e precisamente: - Fisioterapisti scadenza prevista 20/12/2011 proroga al 31/03/2013; - Logopedisti scadenza prevista 20/12/2011 proroga al 31/03/2013.

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10) Resta fin d’ora inteso che alle graduatorie, come sopra prorogate, la Società attingerà anche per l’assunzione di personale addetto all’assistenza sia per l’assegnazione di posti a tempo indeterminato o determinato che nel frattempo si rendessero vacanti;

11) Viene stabilito che entro il 31 dicembre 2012 la Società, le OOSS e le RSA procederanno, con riguardo a tutto il personale in servizio, ad una verifica - delle condizioni per la stabilità del personale precario - delle condizioni di miglioramento in termini di orario per il personale a tempo parziale.

AUXILIUM VITAE VOLTERRA Il Presidente - On.le Giovanni Brunale FP CGIL f.to Leonardo Fagiolini CISL FP f.to Lorella Marini UIL FPL f.to Brunello Fidanzi

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ACCORDO INTEGRATIVO TRA AUXILIUM VITAE VOLTERRA SPA - CGIL CISL UIL RSA (D.Lgs. 8 aprile 2003 n. 66 art. 7 – Deroga al riposo giornaliero)

Il giorno diciannove dicembre duemilatredici (19/12/2013), nella sede della Società in Volterra Borgo San Lazzaro n. 5

TRA La Società Auxilium Vitae Volterra spa con sede in Volterra, Borgo San Lazzaro n. 5, iscritta nel registro imprese della Provincia di Pisa al n. 01470000504, codice fiscale e partita IVA 01470000504 - legalmente rappresentata dal Presidente pro-tempore dott. Ugo Ricotti nato a Montecatini Val di Cecina il 6 luglio 1949, domiciliato per la carica presso la sede della Società, tale nominato con delibera del consiglio di Amministrazione del 19 giugno 2013 Le OOSS FP CGIL nelle persone di sig. Leonardo Fagiolini rappresentante provinciale, sig.ra Sonia Antoni segretario territoriale Diciotti Lorella RSA Bellucci Edi RSA UIL FPL nella persona di dott. Brunello Fidanzi rappresentante provinciale dott. Francesco Tomaiuolo RSA si conviene e si stipula quanto segue:

PREMESSO - Che il Dlgs. n. 66/2003 art. 7 prevede che il lavoratore abbia diritto ad un riposo consecutivo

di 11 ore ogni 24 ore; - Che l’Auxilum Vitae Volterra è un centro clinico di riabilitazione multi specialistica che

opera in regime di degenza ordinaria; - Che dovendo garantire assistenza continua sulle 24 ore ha organizzato il lavoro degli

operatori in tre turni: mattina (dalle 7.00 alle 14.00), pomeriggio (dalle 14.00 alle 21.00) notte (dalle 21.00 alle 0700 del giorno successivo);

- Che il turno notturno porta inevitabilmente ad una scarsa qualità e inadeguata durata del sonno dell’operatore, che va ad incidere negativamente sui meccanismi omeostatici del corpo e porta ad una maggiore stanchezza, che si proietta inevitabilmente sulla qualità dell’assistenza;

- Che per il motivo su esposto si ritiene indicato allungare il periodo di riposo che precede e che segue il turno notturno;

- Che l’allungamento del riposo precedente e seguente il turno notturno si può ottenere organizzando la rotazione come segue: pomeriggio-mattina-notte;

- Che tale tipo di turnazione violerebbe il disposto del Dlgs 66/2003 in materia di riposo giornaliero in quanto tra il turno di pomeriggio e quello di mattina non ci sono 11 ore consecutive;

- Che la legge permette di derogare mediante la contrattazione di secondo livello al riposo giornaliero;

- Che la società e le OOSS e le RSA intendono avvalersi della possibilità di derogare al riposo giornaliero;

Tanto premesso e considerato parte integrante e sostanziale del presente accordo si stipula quanto segue:

1) La società, come sopra rappresentata, da una parte e le OOSS a mezzo dei costituiti rappresentanti provinciali, le RSA nelle persone sopra nominate, dall’altra concordano di derogare alla durata minima del riposo giornaliero come stabilito nell’art. 7 del Dlgs. N. 66/2003 di 1 ora, pertanto il riposo giornaliero passerà da 11 a 10 ore consecutive.

AUXILIUM VITAE VOLTERRA f.to dott. Ugo Ricotti (Presidente) FP CGIL f.to Leonardo Fagiolini UIL FPL f.to dott. Brunello Fidanzi

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ACCORDO INTEGRATIVO TRA AUXILIUM VITAE VOLTERRA SPA - CGIL CISL UIL RSA

RIORGANIZZAZIONE DEL PERSONALE NON MEDICO

TRA

- La Società Auxilium Vitae Volterra spa con sede in Volterra, Borgo San Lazzaro n. 5, iscritta nel registro imprese della Provincia di Pisa al n. 01470000504, codice fiscale e partita IVA 01470000504 - legalmente rappresentata dal Presidente pro-tempore dott. Ugo Ricotti nato a Montecatini Val di Cecina il 6 luglio 1949, domiciliato per la carica presso la sede della Società, tale nominato con delibera del consiglio di Amministrazione del 19 giugno 2013

Le OOSS - FPCGIL nella persona del rappresentante provinciale sig. Leonardo Fagiolini e delle RSA

sig.ri Davide Barbafiera, Laura Bartolini, Berna Piersanti, Diciotti Lorella

- CISLFPS nella persona del rappresentante provinciale sig. Andrea Rizzini

- UIL FPL nella persona del rappresentante provinciale dott. Brunello Fidanzi

Si conviene quanto segue DECORRENZA E VALIDITA’ Il presente accordo decorre dal 1° giugno 2014 fatta eccezione della turistica di infermieri ed operatori socio sanitari afferenti all’area neurologica la cui applicazione è iniziata il 1° aprile 2014. L’organizzazione definita con il presente accordo è da ritenersi sperimentale per un periodo di 6 mesi decorrenti dal 1° aprile 2014. Viene stabilito che nel mese di ottobre 2014 la Società e le OOSS si incontreranno per valutare l’andamento della sperimentazione in termini di miglioramento qualitativo e contrattare, là dove previsto dalla contrattazione collettiva, eventuali correttivi che si rendessero necessari da mettere in atto entro il 1° gennaio 2015. PARTE PRIMA (dotazione organica) Art. 1 – Area funzionale Le Strutture Organizzative della Società sono suddivise in due aree funzionali:

- Area neurologica a cui afferiscono la SO Riabilitazione Neurologica e SO Unità Gravi Cerebrolesioni Acquisite;

- Area cardio-respiratoria a cui afferiscono la SO Riabilitazione Cardiologica e la SO Riabilitazione Respiratoria;

Il personale può ruotare all’interno della stessa area funzionale e comunque in caso di necessità può essere assegnato temporaneamente ad altra unità funzionale posto che la società si impegna a mantenere corsi di formazione permanente. Art. 2 – Dotazione Organica Fermo restando la dotazione minima assistenziale come appresso dichiarata, la dotazione organica della società viene definita come segue: AREA CARDIO-RESPIRATORIA

- Capo sala 1 - Infermieri tempo pieno turnisti 24 h 22 - Infermieri tempo pieno giornalieri 2 per il primo anno – 1 dal secondo anno - OSS tempo pieno turnisti 24 h 11 - OSS tempo pieno turnisti 12 h 4 - OSS tempo parziale (24 h/sett) turnisti giornalieri 4 - Fisioterapisti tempo pieno 6 (ovvero 5 tempi pieni 2 tempi parziali verticali) *nota

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- Logopedisti tempo parziale orizzontale (18 h/sett) 1 - Psicologi tempo parziale (34 h/sett) 1

AREA NEUROLOGICA - Capo sala 1 - Infermieri tempo pieno turnisti 24 h 22 - Infermieri tempo pieno giornalieri 2 - OSS tempo pieno turnisti 24 h 24 - OSS tempo pieno turnisti 12 h 1 - OSS tempo pieno giornaliero 1 (destinato ad un riservatario della Legge 68/99 che abbia una

invalidità permanente debitamente certificata dalla commissione medico legale non inferiore al 67% e sia stato riconosciuto computabile nella quota di riserva di cui all’art. 3 della Legge 68/99 da parte della Provincia di Pisa)

- OSS tempo parziale (24 h/sett) turnisti giornalieri 11 - Fisioterapisti tempo pieno 11 (ovvero 12 tempi pieni) *nota - Fisioterapisti tempo parziale orizzontale (18 h/sett) 2 *nota - Fisioterapisti tempo parziale verticale (18 h/sett) 4 (ovvero 2 tempi parziali verticali) *nota - Logopedisti tempo pieno 2 - Logopedisti tempo parziale orizzontale (18 h/sett) 4 - Tecnici di Neurofisiopatologia tempo pieno 2 - Psicologi tempo parziale (30 h/sett) 1 - Psicologi tempo parziale (34 h/sett) 2 - Animatori tempo parziale (20 h/sett) 1

FIGURE TRASVERSALI - Coordinatore fisioterapisti/logopedisti 1 - Coordinatore d’area (personale infermieristico) 1 - Animatore di formazione 1

AMMINISTRAZIONE - Direttore Amministrativo 1 - Impiegati tempo pieno 5 - Impiegato tempo parziale (16 h/sett) 1 - Impiegati tempo parziale (30 h/sett) 1 - Ausiliari tempo parziale (30 h/sett) 1 - Operai tempo parziale (14 h/sett) 1

*nota La dotazione organica per la qualifica dei fisioterapisti dell’area cardio respiratoria viene definita in 216 ore settimanali che possono essere soddisfatte da 6 tempi pieni ovvero da 5 tempi pieni e 2 tempi parziali verticali. La dotazione organica per la qualifica di fisioterapisti dell’area neurologica viene definita in 504 ore settimanali che possono essere soddisfatte da 11 tempi pieni, 2 tempi parziali orizzontali e 4 tempi parziale verticali ovvero 12 tempi pieni, 2 tempi parziali orizzontali e 2 tempi parziali verticali. L’unità di 36 ore sett.li che dall’area cardio respiratoria deve essere impiegata nell’area neurologica viene individuata a rotazione con inizio da colui/ei con minor anzianità di servizio. Gli operatori che sono a tempo parziale verticale verranno impiegati congiuntamente tenendo conto, nella rotazione, dell’anzianità di servizio del minore fra i due. La rotazione avrà una durata di sei mesi. Le OOSS approfondendo le mansioni assegnate al personale amministrativo valutano insufficiente l’organico assegnato all’Ufficio Personale e pertanto chiedono che allo stesso vengano nel complesso assegnate due unità a tempo pieno. La Società riconosce la necessità di integrare l’organico dell’Ufficio Personale e a rivalutare la fattibilità dell’impegno di cui sopra al termine della sperimentazione.

Art. 3 – Dotazione Minima del personale infermieristico La dotazione ordinaria del personale infermieristico (infermieri/OSS) è così composta: AREA CARDIO-RESPIRATORIA

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Mattina Infermieri 4 OSS 4 tempi pieni Pomeriggio Infermieri 4 OSS 2 tempi pieni Notte Infermieri 3 OSS 1 AREA NEUROLOGICA Mattina Infermieri 4 OSS 6 tempi pieni Pomeriggio Infermieri 4 OSS 4 tempi pieni Notte Infermieri 3 OSS 2 Le OOSS dichiarano di non essere d’accordo sulla presenza nel turno di notte di 3 infermieri anziché 4. La società a tale scopo si impegna a:

- revisionare l’organizzazione del lavoro infermieristico notturno sulla base della nuova dotazione organica e delle esigenze assistenziali;

- garantire la presenza di un medico di guardia notturna in ciascuna area funzionale; il medico si avvarrà dell’assistenza dell’infermiere solo nei casi strettamente necessari;

- installare nell’area neurologica uno strumento di lettura degli esami ematochimici (POCT o similare) per i casi di emergenza notturna in modo che l’infermiere non debba uscire dall’edificio Morel. Si precisa che per l’area cardio-respiratoria lo strumento è già a disposizione nell’edificio Biffi.

PARTE SECONDA (orari e turni di lavoro) Art. 4 – Orario di lavoro L’orario di lavoro dei capo sala è libero dal lunedì al venerdì (o al sabato là dove l’organizzazione del lavoro lo richieda). L’orario di lavoro di infermieri ed operatori socio sanitari a tempo pieno turnisti sulle 24 ore è il seguente: mattina dalle 7,00 alle 14,00 (orario rigido con tempo di vestizione) pomeriggio dalle 14,00 alle 21,00 (orario rigido con tempo di vestizione) notte dalle 21,00 alle 7,00 (orario rigido con tempo di vestizione) Si precisa che per poter aver diritto all’indennità di turno sulle 24 ore gli operatori dovranno effettuare almeno una notte al mese e tre pomeriggi. L’azienda si impegna a garantire l’effettuazione di un turno notturno agli operatori sulle dodici mensilità. L’orario di lavoro di operatori socio sanitari a tempo pieno turnisti sulle 12 ore è il seguente: mattina dalle 7,00 alle 14,00 (orario rigido con tempo di vestizione) pomeriggio dalle 14,00 alle 21,00 (orario rigido con tempo di vestizione) Si precisa che per poter aver diritto all’indennità di turno sulle 12 ore gli operatori dovranno effettuare almeno tre pomeriggi al mese. L’assegnazione al turno sulle 12 ore in fase di avvio avverrà secondo i seguenti criteri 1° operatori con prescrizioni del medico competente e della legge 2° volontarietà

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3° operatori che ricoprono già posti giornalieri 4° ultimi assunti Dal 1° giugno 2014 i criteri per l’assegnazione degli operatori al turno sulle 12 ore saranno i seguenti 1° operatori con prescrizioni del medico competente e della legge 2° volontarietà 3° ultimi assunti L’orario di lavoro di infermieri a tempo pieno giornaliero è il seguente: mattina dalle 8.00 alle 14.00 (orario rigido) mattina/pomeriggio dalle 8.00 alle 14.00 dalle 14.30 alle 17.30 (orario rigido) L’orario di lavoro di operatori socio sanitari a tempo pieno giornaliero (posto ad esaurimento) nell’area neurologica è il seguente: mattina dalle 7.30 alle 13.30 (orario rigido) mattina/pomeriggio dalle 7.30 alle 13.30 dalle 14.00 alle 17.00 (orario rigido) Gli operatori di norma lavoreranno dal lunedì al venerdì con due rientri pomeridiani. In caso di necessità potranno lavorare dal lunedì al sabato. L’orario di lavoro di operatori socio sanitari a tempo parziale (24/ h/sett) turnisti giornalieri è il seguente: mattina dalle 7.15 alle 11.15 (orario rigido) mattina/pomeriggio dalle 12.00 alle 16.00 (orario rigido) pomeriggio dalle 16.00 alle 20.00 (orario rigido) Si precisa altresì che per poter aver diritto all’indennità di turno sulle 12 ore gli operatori dovranno effettuare almeno tre turni pomeridiani che l’azienda si impegna a programmare. Sono considerati pomeridiani i turni mattina/pomeriggio e pomeriggio. L’orario di lavoro di fisioterapisti a tempo pieno è il seguente (su cinque giorni): mattina/pomeriggio dalle 830 alle 13.30 dalle 14.15 alle 16.27 (orario rigido) L’orario di lavoro di fisioterapisti a tempo parziale (18 h/sett) orizzontale è il seguente (dal lunedì al sabato) mattina dalle 0930 alle 1230 (orario rigido) L’orario di lavoro di fisioterapisti a tempo parziale (18 h/sett) verticale è il seguente (su tre giorni la settimana) nuovi contratti mattina/pomeriggio dalle 930 alle 1315 e dalle 1415 alle 1630 (orario rigido) contratti esistenti mattina dalle 8.00 alle 1400 (orario rigido) mattina/pomeriggio dalle 1045 alle 1330 e dalle 1400 alle 1715 (orario rigido) Gli operatori verranno distribuiti alternativamente su tutti i giorni della settimana. L’orario di lavoro di logopedisti a tempo pieno è il seguente (su cinque giorni dal lunedì al venerdì): mattina/pomeriggio dalle 830 alle 13.30 dalle 14.15 alle 16.27 (orario rigido) L’orario di lavoro di logopedisti a tempo parziale orizzontale (18h/sett) orizzontale è il seguente (su cinque giorni dal lunedì al venerdì): Area neurologica mattina dalle 1000 alle 1400 (orario rigido) pomeriggio dalle 1400 alle 1700 (orario rigido) Area cardio respiratoria

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Mattina dalle 1030 alle 1330 ovvero dalle 1000 alle 1330 ovvero dalle 0830 alle 1330 (orari rigidi) L’orario di lavoro dei tecnici di neurofisiopatologia è il seguente (su cinque giorni dal lunedì al venerdì): mattina dalle 8.00 alle 14.00 (orario rigido) mattina/pomeriggio dalle 8.00 alle 1330 e dalle 1415 alle 1745 (orario rigido) Rimane inteso che il personale che indossa la divisa e ha orario rigido senza beneficiare dell’accordo sulla minutizzazione può cambiarsi all’interno dell’orario di lavoro. A tale scopo saranno tollerati per la vestizione fino a 8 minuti in entrata e 4 minuti in uscita. L’orario di lavoro del Direttore Amministrativo è libero dal lunedì al venerdì L’orario di lavoro degli impiegati a tempo pieno è il seguente (dal lunedì al venerdì) Mattina/pomeriggio dalle 9.00 alle 16.42 con pausa mensa di 30 minuti dalle 13.30 alle 15.00 (orario flessibile – flessibilità positiva 15 minuti) L’orario di lavoro del personale a tempo parziale del personale (non turnista) verrà determinato in base alle esigenze della struttura di assegnazione (orari rigidi). Art. 5 - Turni ciclici di lavoro A tutto il personale turnista (TEMPO PIENO e PARZIALE) verranno garantiti turni ciclici annuali di lavoro secondo la distribuzione di cui agli articoli che seguono. I turni così definiti potranno subire variazioni che i coordinatori comunicheranno mediante affissione in bacheca del turno mensile entro il 20 del mese precedente. I turni mensili potranno inoltre variare nel corso del mese al verificarsi di eventi imprevisti. La variazione verrà comunicata dal coordinatore all’operatore interessato personalmente qualora questo sia in servizio o telefonicamente qualora non risulti in servizio. Fatti salvi eventi imprevisti di norma i turni di lavoro avranno la seguente ciclazione:

- infermieri tempo pieno turnisti 24 h pomeriggio_mattina_notte_smontante_riposo

- operatori socio sanitari tempo pieno turnisti 24 h pomeriggio_mattina_libero_pomeriggio_mattina_notte_smontante_riposo

- operatori socio sanitari tempo parziale (24 h/sett) turnisti alternanza tra mattina e pomeriggio e mattina/pomeriggio su cinque giorni

- fisioterapisti tempo pieno turni su cinque giorni dal lunedì al venerdì ovvero turni sul sabato con riposo a rotazione in altro giorno della settimana giorno di riposo = domenica

Viene confermato che la società fornirà alle OOSS, nel rispetto della Legge sulla privacy, i turni annuali del personale infermieristico (infermieri e OSS) provvisori e definitivi elaborati dai capo sala. I turni mensili potranno essere acquisiti dalle OOSS tramite le RSA che avranno accesso alle bacheche aziendali dove vengono pubblicati i turni stessi. Art. 6 – Cambi turno I cambi turno potranno avvenire tra il personale della stessa qualifica e previo accordo con il coordinatore che provvederà a variare il turno esposto in bacheca. I cambi turno potranno essere richiesti dal coordinatore per esigenze di servizio.

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I cambi turno potranno avvenire anche per orario non alla pari e dovranno essere compensati tra gli operatori entro il mese successivo. PARTE TERZA Art. 7– Rientri/Recuperi programmati Verrà garantita a tutto il personale turnista (sia a tempo pieno che a tempo parziale) un turno mensile comprensivo di eventuali rientri e/o recuperi programmati che sarà entro il 20 del mese precedente affisso in bacheca, trasmesso al coordinatore del servizio ed all’ufficio personale. Il turno effettuato (definitivo) sarà trasmesso a cura del coordinatore, al coordinatore del servizio ed all’ufficio personale entro la prima settimana del mese successivo. Personale a tempo pieno turnista sulle 24 ore I rientri verranno distribuiti equamente tra tutte le tipologie di turno in essere per lo stesso personale e potranno avvenire anche in un area diversa rispetto a quella di appartenenza per sopperire a momentanee carenze di personale. Il rientro (mattina, pomeriggio o notte) potrà essere programmato sul giorno libero o di riposo (come individuato nella ciclazione dei turni) ovvero (per i soli rientri di mattina) nello stesso giorno in cui è programmato il turno notturno solo a richiesta motivata ed eccezionale del dipendente o per garantire la continuità assistenziale. Il coordinatore programmerà i rientri in base alle esigenze organizzative, agli operatori con maggior debito orario e nel rispetto di quanto precisato al comma precedente. I recuperi saranno proposti dal coordinatore sul turno provvisorio affisso entro il 20 del mese precedente. Gli operatori che non intendono accettare il recupero dovranno darne comunicazione al coordinatore entro sette giorni dall’affissione del turno e programmarlo, in accordo con il coordinatore, in altra data dello stesso mese. Qualora non fosse possibile la programmazione in altra data il coordinatore al fine di rispettare quanto stabilito al successivo art. 14 sulla gestione annuale dei monte ore, procederà ad assegnarlo d’ufficio. Personale a tempo pieno e a tempo parziale turnista sulle 12 ore I recuperi saranno proposti dal coordinatore sul turno provvisorio affisso entro il 20 del mese precedente. Gli operatori che non intendono accettare il recupero dovranno darne comunicazione al coordinatore entro sette giorni dall’affissione del turno e programmarlo, in accordo con il coordinatore, in altra data dello stesso mese. Qualora non fosse possibile la programmazione in altra data il coordinatore al fine di rispettare quanto stabilito al successivo art. 14 sulla gestione annuale dei monte ore, procederà ad assegnarlo d’ufficio. Art. 8 – Orario supplementare e straordinario per il personale turnista Per la determinazione dell’orario supplementare e straordinario del personale turnista si conferma l’art. 9 del CIDA 2013 “Gli operatori a tempo pieno potranno essere richiamati in servizio per prestare orario supplementare o straordinario al di fuori delle prestazioni previste nei turni mensili provvisori pubblicati entro il 20 del mese precedente (v. art. 6 Turni ciclici di lavoro del personale turnista). Il dipendente avrà diritto al riconoscimento delle ore supplementari o straordinarie ammesso che si trovi con un saldo orario non inferiore a 3 ore determinate dalla somma del:

- monte ore ordinario al mese precedente - monte ore aggiornamento al mese precedente - orario effettivamente svolto nel mese corrente.

Per il riconoscimento ed il regolamento dell’orario supplementare degli operatori a tempo parziale si rimanda a quanto previsto dall’art. 21 del CCNL sanità privata personale non medico per il

personale dipendente delle strutture sanitarie associate AIOP, ARIS e Fdg. La liquidazione delle ore supplementari o straordinarie avverrà come segue:

- pagamento della maggiorazione nel mese di competenza;

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- pagamento nel mese di competenza ovvero accantonamento a monte ore delle ore secondo la volontà che l’operatore esprimerà direttamente sul modulo trasmesso all’ufficio personale.

Si concorda sin da ora che al 31 marzo 2014 verrà valutato l’andamento dei primi tre mesi.” Art. 9 – Festività L’art. 29 del CCNL sanità privata personale non medico per il personale dipendente delle strutture sanitarie associate AIOP, ARIS e Fdg, (Festività) sancisce tra l’altro che “in occasione di coincidenza di una delle festività predette con il giorno di riposo settimanale di cui all’art. 28, il lavoratore ha diritto di fruire di un ulteriore giorno di riposo, in altro giorno stabilito dall’amministrazione, in accordo con l’interessato e compatibilmente con le esigenze di servizio”. Viene qui di seguito individuato il giorno di riposto degli operatori:

- operatori giornalieri tempo pieno e tempo parziale = domenica - operatori turnisti tempo pieno e tempo parziale = giorno di riposo così come individuato nel

precedente art. 6 (Turni ciclici di lavoro del personale turnista) Al fine di abbattere i costi di bilancio dovuti ai residui sui ratei festività e fatti salvi i limiti previsti di cui al successivo art. 14, si prevedere una abbattimento delle stesse con le seguenti modalità:

- al 30 aprile di ciascun anno dovranno essere fruite tutte le festività maturate al 31 marzo; - al 31 agosto di ciascun anno dovranno essere fruite tutte le festività maturate al 31 luglio; - al 31 dicembre di ciascun anno dovranno essere fruite tutte le festività maturate al 30

novembre. Il coordinatore avrà la facoltà di concedere d’ufficio i congedi là dove non venga raggiunto un accordo con gli operatori. Art. 10 – Ferie FERIE ANNUALI QUANTITA’ 34 giorni INIZIO 1° giorno lavorativo OPERATORI potranno risultare in ferie contemporaneamente

- Capo sala 1 operatore

- Psicologi 1 operatore

Area cardi-respiratoria - infermieri 4 operatori - OSS tempo pieno 3 operatori - OSS tempo parziale 1 operatori - fisioterapisti tempo pieno 1 operatori - logopedisti tempo parziale 1 operatore

Area neurologica

- infermieri 4 operatori - OSS tempo pieno 5 operatori - OSS tempo parziale 2 operatori - fisioterapisti tempo pieno 2 operatori - fisioterapisti tempo parziale 1 operatori - logopedisti tempo pieno e parziale 1 operatori - tecnici di neuro fisiopatologia 1 operatore

Amministrazione Il personale amministrativo alternerà i periodi di ferie compatibilmente agli impegni delle mansioni assegnate

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FERIE ESTIVE QUANTITA’ 12 giorni PERIODO DI FRUIZIONE

16 giugno – 15 settembre di ogni anno

FRUIZIONE

Personale turnista - 15 giorni consecutivi (comprensivi di domeniche e

festivi) Personale non turnista

- 2 settimane anche disgiunte su richiesta del lavoratore

TERMI

NE DI

RICHIE

STA

31 marzo di ogni anno

FERIE INVERNALI QUANTITA’ 22 giorni PERIODO DI FRUIZIONE 16 settembre – 14 giugno anno successivo

DURATA 2 settimane anche disgiunte rimanenti giorni a turno o giorno singolo.

TERMINE DI RICHIESTA 15 settembre di ogni anno per le due settimane da fruire congiuntamente o disgiuntamente e comunque tutti i periodi che l’operatore intende programmare 10 di ciascun mese, per il mese successivo, per i periodi residui .

Il coordinatore concorderà ove possibile con l’operatore i periodi di ferie, ma al fine di raggiungere il completo abbattimento delle stesse e garantire la continuità assistenziale, fermi restando il numero di operatori che contemporaneamente possono risultare assenti, potrà concedere d’ufficio le ferie. Resta salva la facoltà di richiedere giorni di ferie nelle 24 h precedenti la fruizione. L’azienda valuterà la possibilità di concedere i giorni richiesti sulla base delle esigenze organizzative. Art. 11 – Sciopero (procedura per il personale addetto ai servizi minimi assistenziali) Ad integrazione e parziale modifica a quanto stabilito dall’ 3 del CIDA 2006 in materia di sciopero si precisa che il personale turnista non medico addetto ai servizi minimi assistenziali è individuato nelle seguenti figure:

- Infermieri - OSS (operatori socio sanitari) a tempo pieno

In caso di sciopero la Direzione Sanitaria per mezzo dell’Ufficio Personale trasmetterà l’avviso di sciopero alle strutture operative facendo richiesta di comunicazione del personale contingentato. Almeno tre giorni prima dell’inizio dello sciopero il coordinatore affiggerà in bacheca e trasmetterà alla direzione sanitaria ed all’ufficio personale l’elenco del personale contingentato. Gli operatori contingentati che intendono aderire allo sciopero dovranno darne comunicazione al coordinatore almeno 48 ore prima dell’inizio dello sciopero e chiedere la sostituzione. Là dove la sostituzione non sia possibile il coordinatore dovrà darne immediata comunicazione all’operatore interessato. Dell’eventuale operatore sostituito il coordinatore dovrà dare comunicazione scritta alla Direzione Sanitaria e all’ufficio personale. La scelta del personale contingentato avviene con il seguente ordine:

1) Operatori previsti nel turno;

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2) Qualora gli operatori previsti in turno manifestino la volontà di aderire allo sciopero verranno contingentati gli operatori in riposo (v. art. 6)

3) Se gli operatori in riposo manifestano la volontà di aderire anch’essi allo sciopero, rimane fermo il primo contingentamento.

Si definisce qui di seguito la procedura per la gestione dello sciopero: 1) La Direzione Sanitaria trasmette ai Responsabili/Referenti/Coordinatori la

comunicazione dello sciopero (con specificazione delle modalità) con la richiesta di individuare i contingenti minimi del personale. Sulla comunicazione saranno indicati i termini entro i quali i Responsabili/referenti/Coordinatori dovranno far pervenire gli elenchi del personale contingentato alla scrivente Direzione Sanitaria ed all’Ufficio Personale.

2) I Responsabili/Referenti/Coordinatori mediante il modulo allegato “B” richiederanno agli operatori, nell’ordine sopra specificato, la volontà o meno di adesione allo sciopero .

3) I Responsabili/referenti/Coordinatori individuati gli operatori contingentati, procederà a precettarli mediante il modulo allegato “C”

La documentazione originale relativa alla procedura sopra esposta verrà conservata a cura dell’Ufficio Personale al quale dovrà essere trasmessa entro il giorno successivo allo sciopero. Art. 12 – Variazioni turno di servizio - modalità di comunicazione I rientri in turno o i cambi turno per esigenze di servizio verranno comunicati dal coordinatore all’operatore interessato direttamente o telefonicamente e trascritti sul turno affisso in bacheca. Là dove tra l’insorgenza dell’esigenza di rientro o il cambio turno e la prestazione vi sia uno spazio temporale nel quale è previsto altro turno di lavoro, il coordinatore provvederà a trascrivere il cambio turno sul turno ed a lasciare comunicazione scritta all’interessato nell’apposito spazio che verrà individuato all’interno di ciascuna struttura. Art. 13 – Gestione monte ore e flessibilità Per la gestione dei monte ore e flessibilità si conferma l’art. 14 del CIDA 2013: “Le ore lavorate e giustificate di ciascun operatore sono mensilmente registrate su tre monte ore:

- Monte ore ordinarie - Monte ore festività e straordinario - Monte ore aggiornamento

I contatori come sopra definiti saranno monetizzati solo alla cessazione del rapporto di lavoro. Al fine di evitare un accantonamento eccessivo delle ore si conviene altresì che a fine anno il saldo dei monte ore per ciascun operatore debba essere entro i seguenti limiti: personale giornaliero a tempo pieno

- Monte ore ordinarie tra + 9 e - 9 - Monte ore festività e straordinario + 6 - Monte ore aggiornamento +6

personale giornaliero a tempo parziale - Monte ore ordinarie tra + 5 e - 5 - Monte ore festività e straordinario + 6 - Monte ore aggiornamento +6

personale turnista a tempo pieno - Monte ore ordinarie tra + 24 e - 24 - Monte ore festività e straordinario + 18 - Monte ore aggiornamento +6

personale turnista a tempo parziale - Monte ore ordinarie tra + 8 e - 8 - Monte ore festività e straordinario + 12 - Monte ore aggiornamento +6

Fermi restando i limiti di cui sopra, resta inteso comunque che - alla fine di ciascun anno le ore di aggiornamento andranno automaticamente a coprire il debito

orario;

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- in qualsiasi momento dell’anno l’operatore potrà decidere di coprire il debito orario con le ore di festività e straordinario mediante la presentazione del modulo allegato al presente accordo sub “A”. Ad integrazione e parziale modifica dell’art. 11 del CIDA 2006 in materia di flessibilità si conviene che alla fine di ciascun trimestre sia la flessibilità positiva che quella negativa venga rinviata al trimestre successivo. Il saldo della flessibilità alla fine di ciascun trimestre non dovrà essere inferiore o superiore a 2 ore. Al 30 settembre di ciascun anno i coordinatori dovranno verificare gli eventuali scostamenti dai limiti prefissati e programmare con il dipendente un eventuale piano di rientro. A fine anno il coordinatore dovrà relazionare all’azienda e al dipendente sulle cause che hanno determinato gli eventuali scostamenti dai limiti sopra indicati. L’azienda si riserva di valutare le azioni da intraprendere. Riamane inteso che il dipendente potrà chiedere chiarimenti e farsi assistere dalla OOSS.”

PARTE QUARTA Art. 14 – Part-time L’art. 12 del CIDA 2006 viene modificato come segue: Nel confermare quanto previsto in materia dall'art. 21 del CCNL si concorda, al fine di dare effettiva applicazione all'istituto del Part-time, di avviare in fase sperimentale un'attivazione dell'istituto in materia nella misura del 30% della dotazione organica, fatte salve condizioni di miglior favore. L'attivazione di contratto part-time può avvenire per nuove assunzioni o per trasformazione su domanda del dipendente al quale va garantito, se richiesto, un ritorno a tempo pieno prima di procedere ad eventuali nuove assunzioni. Art. 15 – Trasformazione del contratto da tempo pieno a tempo parziale Nel rispetto della dotazione organica di cui all’art. 2 del presente accordo a decorrere dal 1° giugno 2014 gli operatori che volessero trasformare il proprio contratto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale possono depositare la propria richiesta all’Ufficio Personale. Le richieste saranno evase in base ai criteri che sono indicati nell’allegato “D” al presente accordo. La società al fine di evadere la richiesta proporrà la trasformazione a tempo pieno agli operatori a tempo parziale sulla base della graduatoria di assunzione (ove presente) ovvero sulla base dell’anzianità di servizio. La trasformazione a compensazione potrà essere effettuata anche per un tempo determinato. Non saranno ritenute valide le domande già agli atti. Art. 16 – Mobilità L’art. 16 del CIDA 2006 e il successivo accordo del 10 novembre 2009 in materia di mobilità riguardante il personale infermieristico ed OSS devono intendersi superati e di conseguenza non sono ritenute più valide le assegnazioni definitive fatte in occasione ed in relazione agli accordi citati. Fino al 30/06/2014 gli operatori rimarranno nelle area in cui si trovano all’avvio della riorganizzazione. Dal 1° luglio 2014 ogni operatore appartenente al personale non medico che intende essere trasferito in altra area (a parità di qualifica e di tipologia di contratto) dovrà depositare la propria richiesta all’Ufficio Personale. Le richieste saranno evase in ordine di arrivo; qualora due o più domande pervenissero nella stessa data sarà data precedenza all’operatore con maggiore anzianità di servizio. Le richieste saranno evase al verificarsi della condizione di scambio ovvero in caso di nuova assunzione ovvero in caso di assunzione per sostituzione limitatamente alla durata del contratto. Non saranno ritenute valide le domande già agli atti.

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Art. 17 – Classificazione del personale L’art. 28 del CIDA 2006 (miglioramenti economici) viene modificato come segue Gli operatori di nuova assunzione saranno inquadrati in fascia O (zero) e passati in prima fascia al momento della trasformazione del contratto a tempo indeterminato. Art. 18 – Tolleranza L’art. 5 del Regolamento aziendale (ritardi) viene modificato come segue: La società concede a tutti gli operatori con orario rigido una tolleranza di 15 minuti in entrata ed in uscita ai soli fini della giustificazione dell’assenza. L’assenza verrà detratta dall’orario effettuato ma per la stessa non dovranno essere presentate giustificazioni. Oltre questo termine, in mancanza di giustificazione, l’assenza verrà considerata ingiustificata e sanzionabile.

Art. 19 – Mensa L’art. 25 del regolamento aziendale (mensa) viene così modificato: In adeguamento a quanto stabilito dal CCNL sanità privata personale non medico per i dipendenti delle strutture sanitarie associate AIOP, ARIS e FdG, il dipendente che usufruisca del pasto presso la mensa aziendale contribuirà a rimborsare alla Società una somma pari a euro 1,55 per ogni pasto. Art. 20 – Indennità per il servizio notturno - infermieri Al fine di sopperire alla perdita economica subita dagli operatori con qualifica di infermiere, dovuta alla riduzione del numero degli stessi durante il turno notturno, viene corrisposta l’indennità di servizio notturno pari a Euro 3.00 lorde per ogni ora di servizio prestato tra le 22.00 e le 6.00. Art. 21 - Visite mediche L’art. 16 del regolamento aziendale (visite mediche personali) viene modificato Qualora l’operatore debba eseguire degli accertamenti sanitari, non richiesti dalla società, è tenuto a farlo al di fuori dell’orario di lavoro. Nel caso in cui tali accertamenti debbano essere effettuati in struttura del SSN o convenzionata, e non fosse possibile effettuarli al di fuori dell’orario di lavoro, verrà riconosciuto al dipendente il tempo strettamente necessario all’effettuazione dell’accertamento ed al raggiungimento della sede aziendale, là dove l’esame venga effettuato al di fuori del presidio ospedaliero di Volterra. L’operatore è tenuto a farsi rilasciare un certificato attestante l’effettuazione della visita; sulla certificazione dovranno essere dichiarati gli orari di permanenza nella struttura dove sono avvenuti gli accertamenti. Non verranno ritenuti validi i certificati privi di orario e quindi non verrà riconosciuto il permesso. Non verrà riconosciuto alcun permesso per accertamenti effettuati presso strutture o professionisti privati. Art. 22 – Conclusioni La riorganizzazione prevederà

- la conferma a tempo indeterminato di 1 operatore OSS a mansioni superiori di infermiere (l’operatore risulta essere il primo nella graduatoria di selezione di “infermieri”)

- la conferma a tempo indeterminato di 1 operatore OSS a tempo pieno (l’operatore era assunto a tempo indeterminato come operatore a tempo parziale)

- l’assunzione a tempo indeterminato di un operatore a tempo parziale (il primo della graduatoria di selezione di OSS)

- l’assunzione a tempo determinato (per il periodo della sperimentazione) di 2 operatori a tempo pieno con qualifica di fisioterapisti a compensazione degli operatori passati a tempo parziale

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AUXILIUM VITAE VOLTERRA Data 27/05/2014 Firma f.to dott. Ugo Ricotti - Presidente FP CGIL Data 27/05/2014 Firma f.to Leonardo Fagiolini f.to Bartolini Laura- Piersanti Berna – Barbafiera David – Diciotti Lorella FPCISL Data 27/05/2014 Firma f.to Andrea Rizzini UILFPL Data 27/05/2014 Firma * f.to Fidanzi Brunello

* ALL’ART. 4 : “orario di lavoro fisioterapisti T.P. (RIGIDO)”: eccezionalmente è possibile variarlo, solo nel caso eventuale per esigenza legittima e momentanea valutata dall’azienda e che non crei disservizio.” f.to Fidanzi Brunello

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Allegato “A”

STRUTTURA OPERATIVA _____________________ Data ________________________ Cognome _______________________________ Nome __________________________ Matricola n. ____________________________ Qualifica _________________________ Il/la sottoscritta

� chiede che n. ___________ ore maturate a titolo di festività/straordinario siano utilizzate a completamento dell’orario di lavoro

� chiede che a fine anno le ore residue maturate a titolo di festività/straordinario siano utilizzate a completamento dell’orario di lavoro

Il richiedente

_____________________________ (firma)

Il coordinatore

___________________________

(timbro e firma)

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Allegato “B”

A ____________________________________ S.O.__________________________________

Alle OO.SS. LORO SEDI OGGETTO : sciopero di ______________________________________ _______________________________________________________________ (riportare l’oggetto come inserito nella comunicazione della Direzione Sanitaria) In seguito allo sciopero in oggetto in ottemperanza al mantenimento dei contingenti minimi concordati con le OOSS del comparto e in accordo a quanto previsto art.3 Delibera n. 4/612 dell’ 11/11/04 “ COMMISSIONE di GARANZIA dell’attuazione della Legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali “ per favorire la massima partecipazione allo sciopero, la SV è stato individuato nel contingente minimo per assicurare le prestazioni necessarie per il turno _______/_______del giorno _____________________

A tale scopo la SV dovrà esprimere, come previsto nel suddetto art. 3, entro le 24 ore dalla ricezione della presente la volontà o meno di aderire allo sciopero.

Distinti saluti Il Responsabile/Referente/Coordinatore ______________________________ ADESIONE SI !__! NO !__!

Firma Dipendente

______________________________

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Allegato “C”

A ____________________________________ S.O.__________________________________

Alle OO.SS. LORO SEDI OGGETTO : sciopero di ______________________________________ _______________________________________________________________ (riportare l’oggetto come inserito nella comunicazione della Direzione Sanitaria) In seguito allo sciopero in oggetto, in ottemperanza al mantenimento dei contingenti minimi concordati con le OOSS e in accordo ai meccanismi concordati intesi a favorire la massima partecipazione allo sciopero, la SV è tenuta a presentarsi in servizio il: giorno ________________ con il seguente turno __________________.

Distinti saluti Il Responsabile/Referente/Coordinatore ______________________________

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Allegato “D”

CRITERI DI SELEZIONE PER LA TRASFORMAZIONE DEL RAPP ORTO DI LAVORO

DA TEMPO PIENO A TEMPO PARZIALE

Posti disponibili I posti da assegnare sono quelli risultanti dalla pianta organica per tipologia, orario e distribuzione della prestazione. Presentazione domande Durante l’anno solare i lavoratori con contratto a tempo indeterminato potranno presentare le domande in quattro periodi trimestrali coincidenti con le seguenti finestre:

- Prima finestra dal 1 al 10 gennaio - Seconda finestra dal 1 al 10 marzo - Terza finestra dal 1 al 10 giugno - Quarta finestra dal 1 al 10 settembre

Le domande dovranno pervenire all’Ufficio personale entro il giorno 10 dei mesi indicati, nel caso in cui il 10 cada su un giorno festivo la scadenza è rinviata al primo giorno feriale successivo. Non saranno ritenute valide le domande presentate al di fuori dei periodi indicati. Nella procedura di avvio non saranno ritenute valide le domande già agli atti. Durata contratto a tempo parziale I contratti a tempo parziale saranno concessi:

- a tempo indeterminato con priorità di rientro a tempo pieno in caso di nuove assunzioni; - a tempo determinato per la durata di 3 anni per una sola volta nell’arco della vita lavorativa,

con priorità di rientro a tempo pieno, nei tre anni, in caso di nuove assunzioni. Coloro che intendono rientrare a tempo pieno dovranno darne comunicazione scritta all’Ufficio Personale. Criteri di selezione Nel caso in cui nella stessa finestra pervengano più domande per lo/gli stesso/i posto/i in organico verrà stilata una graduatoria in base ai criteri sotto indicati, fermo restando che coloro che non saranno aggiudicatari del/dei posto/i, se interessati, dovranno presentare nuovamente la domanda nella finestra successiva. Il punteggio è così distribuito

- anzianità di servizio (valutata dalla data di assunzione alla data di scadenza della finestra) inferiore 2 anni 0 punti da 2 a 5 anni 1 punto da 5 a 10 anni 2 punti oltre 10 anni 3 punti

- distanza dalla residenza alla sede di lavoro (calcolata sulla base del percorso consigliato da Guida Michelin sulla base della residenza risultante alla data di scadenza della finestra) fino a 40 km 1 punto fino a 80 km 2 punti oltre 80 km 3 punti

- stato invalidante permanente debitamente certificato dalla commissione medico legale (rilasciato in data antecedente la scadenza della finestra) nessuno stato invalidante 0 punti stato invalidante permanente inferiore o uguale al 46% 1 punto stato invalidante permanente tra 47 e 66% 1.5 punti stato invalidante permanente uguale o superiore al 67% 2.5 punti

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- figli naturali, adottivi o affidatari di età inferiore a 3 anni (calcolata alla data di scadenza

della finestra) 0 figli 0 punti 1 figlio 1.5 punti 2 figli 2 punti 3 figli 2.5 punti

- figli naturali, adottivi o affidatari di età da 3 a 8 anni (calcolata alla data di scadenza della finestra) 0 figli 0 punti 1 figlio 1 punto 2 figli 1.5 punti 3 figli 2.5 punti

- figli naturali, adottivi o affidatari di età da 8 a 12 anni (calcolata alla data di scadenza della finestra) 0 figli 0 punti 1 figlio 0.5 punti 2 figli 1 punto 3 figli 1.5 punti

A parità di punteggio precederà il lavoratore con maggiore anzianità di servizio.

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FAC SIMILE DOMANDA Spett.le Auxilium Vitae Volterra spa Borgo San Lazzaro n. 5 56048 Volterra PI RICHIESTA DI TRASFORMAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO DA TEMPO PIENO A TEMPO PARZIALE Il/La sottoscritto/a ________________________________________________________________ Nato/a a _________________________________________ il _____________________________ Residente in ______________________________ Via ___________________________________ Dipendente di codesta spett.le Azienda con qualifica di __________________________________ preso atto delle norme che regolano la trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale CHIEDE la trasformazione del proprio rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale (barrare la voce che interessa)

� orizzontale ______ ore sett./li � verticale ______ ore sett./li

� a tempo indeterminato � a tempo determinato (3 anni)

Il/la sottoscritto/a consapevole che chiunque rilascia dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, ai sensi e per gli effetti dell'art. 76 D.P.R. n. 445/2000 DICHIARA

- di essere stato/a assunto/a in data _______________________________________________

- di risiedere nel Comune di ____________________________________________________

- di avere uno stato invalidante permanente corrispondente al ______% (allegare copia del certificato rilasciato dalla commissione medico legale)

- di essere padre/madre dei seguenti figli (specificare luogo e data di nascita)

__________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________ Data, _________________________ ___________________________ (firma)

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ACCORDO INTEGRATIVO TRAATIXIIUM VITAE VOLTERRA SPA - OOSS RSA PERSONALE NON MEDICO

PREMIO DI INCENTIVAZIONEE CONTESTUALE ACCORDO IN MATERIA DI DETASSAZIONE

Il giomo ventidue giugno duemilasedici (2210612016) presso la sede aziendale

TRA- La Società Auxilium Vitae Volterra spa con sede in Volterra, Borgo San Lazzaro n. 5,

iscritta nel registro imprese della Provincia di Pisa al n. 01470000504, codice fiscale epartita IVA 01470000504 - legalmente rappresentata dalo Presidente pro-tempore dott. Ugo Ricotti nato a Montecatini Val di Cecina il 6 luglio

1949, domiciliato per la carica presso la sede della Società, tale nominato con deliberadell'Assemblea dei Soci del 24 giugno 2014

o Amministratore Delegato pro-tempore dott. Alfonso Stella nato a Lanciano (CH) il0510511943 domiciliato per la carica presso la sede della società, tale nominato condelibera del consiglio di Amministrazione del 30 giugno2014

E- Le OOSS e RSA nelle persone di

. Sig. Massimo Basilei nato a Pontedera il 1' giugno 1966, rappresentante provincialeCGIL Pisa

o sig.ra Lorella Diciotti nataa certaldo il 24 agosto L963,RSA CGILr Sig.ra Laura Bartolini nataaVoltena il 14 gennaio 1965, RSA CGIL. Sig. Davide Barbafiera nato a Volterra il 19 gennaio L970,RSA CGILo Dott. Brunello Fidanzi nato a Volterra il 12 gennaio 1949, segretario regionale Toscana

e responsabile provinciale PISA UIL FPLSi conviene quanto segue

ART. lIl premio di incentivazione come definito dall'art. 65 del CCNL personale non medico per idipendenti delle strutture associate AIOP, ARIS, e Fdg - parte normativa 200212005, modif,rcatodall'art. 17 del CIDA 2006 anche per l'anno 2016 viene modificato ed integrato come segue:ooA tutto il personale compete un premio di incentivazione pari ad euro 720.00 annue lorde che saràcomputato ad ogni effetto nella retribuzione complessiva annua da utilizzare come base di calcolodel trattamento di fine rapporto e riproporzionato in caso di

- orario parziale- assunzione/cessazione in corso d'anno- assenze superiori a 30 giorni (anche discontinui) per le quali opererà una trattenuta di Euro

1 .97 I giornata lavorativa.Non incideranno invece le assenze per ferie, recupero ore, recupero festività, permessistraordinari retribuiti, compresi quelli di cui alla legge 104192, permessi sindacali retribuiti,periodi di astensione obbligatoria per maternità, ricovero ospedaliero documentato o in dayhospital, inforfunio sul lavoro riconosciuto ed assistito dall,INAIL.

Tale premio, fermo restando i riproporzionamenti di cui sopra, competerà per intero alraggiungimento degli obiettivi dati e con le modalità di cui appresso:

1) quanto all'importo di euro 585,00 (cinquecentoottantacinque/00) lordi sarà corrisposto alraggiungimento di indici quantitativi;

2) quanto all'importo di euro 135,00 (centotoentacinque/00) lordi sarà corrisposto al

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raggiungimento di indici qualitativi. !

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INDICI QUANTITATIVIRageiungimento del fatturato parametrato al' "Bilancio di previsione 2016" (euro 10.720.000.001rispetto a quello conseguito nell'anno 2015 (euro 10.715.000.00 - preconsuntivolImporto massimo erogabile procapite in funzione d'anno Euro 585.00 lordi, nella gradualità sottoriportata:

a) raggiungimento del 100% intero importob) raggiungimento tra il 98.50Yo edil99.99% Euro 555.00c) raggiungimento trail97.50Yo edil98.49% Euro 525.00d) raggiungimento ta il 97 .20% ed il 97 .49% Euro 505.00e) raggiungimento inferiore a|97.20% Euro 485.00

INDICI QUALITATIVISuperamento delle verifiche di qualità previste dall'accreditamento istituzionale (LRT 8/991Importo massimo erogabile procapite in funzione d'anno Euro 135.00 lordi, nella gradualità sottoriportata:

a) raggiungimento del 100% intero importob) raggiungimento tra il90% edil99.99% Euro 105.00c) raggiungimento dal 65% all' 89.99yo Euro 85.00d) raggiungimento dal50Yo a|64.99% Euro 65.00e) raggiungimento dal39Yo al49.99% Euro 30.00

VERIFICHE DI QUALITA'1) Erogazione della prestazione (peso 25o%)

"tJvtis

a. valutazione dell'assistenza prestata da infermieri ed OSS in relazione al viffo, igienepersonale, cortesia sulla base del questionario di valutazione dell'utenza - (peso 12%)

b. verifica qualitativa dei progetti riabilitativi affrdati ai fisioterapisti in rapporto al numerodei pazienti ricoverati - (peso l3%)

2) Sictxezza (peso 25oA\utilizzo DPI da parte di tutte le figure professionali - valutazione degli esiti ispettivi e dicasistiche dell'utenza

3) Organizzazione del lavoro (peso 25%lpartecipazione da parte di tutte le figure professionali alle riunioni di auditing

4) Tutela (peso 25%)attuazione da parte di tutte le figure professionali delle azioru di miglioramento sulla base deireclami/segnalazioni presentati

ART.2L'erogazione del premio awerrà in unica soluzione congiuntarnente alla retibuzione dellamensilità di novembre fatti salvi i conguagli che verranno applicati sulla mensilità di dicembre.ART.3Le parti danno atto che il presente accordo, quale prosecuzione di quello stipulato per l'anno 2015,è da considerarsi rientrante nel periodo di sperimentazione che si concluderà al3111212016.La Società e le OOSS/RSA si impegnano ad effettuare inconffi con cadenza quadrimestrale al finedi valutare l'andamento delle condizioni concordate.Durante le verifiche, in caso di andamento negativo degli indicatori stabiliti, verranno individuate erimosse le causali e, qualora ciò non fosse possibile per ragioni oggeffive, ciò sarà ritenutoriconducibile al periodo di sperimentazione di cui al 1o comma del presente articolo, e quindi nongravante sugli operatori.ART.4Visto il Decreto Legge n. 93 del 27 maggio 2008 in materia di incremento della produttività dellavoroVisto I'art. 1 commi 182 e seguenti della legge 28 dicembre 2015 n. 208 (legge di stabilità 2016),che ha previsto tra l'altro che i premi di risultato di ammontare variabile la cui comesponsione sialegata ad incrementi di produttività, redditività, qualità, effrcienza ed innovazione, misurabili e

vuw

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verificabili sulla base di criteri definiti con il decreto di cui al comma 188, sono soggetti ad unaimposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali e

comunali pari al lÙYo;Visto il Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 25 marzo 2016 pubblicatosulla GU del 14 maggio 2016 n. ll2Considerato che

- è volontà delle parti favorire lo sviluppo e la diffirsione della contraffazione collettivaaziendale quale strumento per proseguire la crescita della competitività e della produttivitàdelle imprese

- è intenzione delle parti stipulanti, nell'integrale rispetto delle disposizioni normative e

contrattuali vigenti, nel contesto dell'attuale modello basato sui due livelli, Nazionale e

Aziendale, che qui si intendono interamente richiamati, sottoscrivere un accordo che venga aregolamentare i profili retributivi rientranti nel concetto di retribuzione di produttività cosìcome richiesto dalla normativa, e che permetta ai lavoratori in possesso dei requisitireddituali richiesti dalla norma di poter accedere al cosiddetto regime della "detassazione"sulle voci retributive erogate nella'ambito della "retribuzione di produttività"

Le parti ritengono che i premi incentivanti, di cui all'ART. ldel presente accordo, che qui si intendeintegralmente riportato, sono erogati con espresso riferimento ad "indicatori quantitativi" diproduttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione in funzione delle risultanze dellavalutazione delle prestazioni del personale riconducibile al raggiungimento degli obiettivi e pertantorientranti nella "retribuzione di produttività".Le parti si danno quindi reciproco atto che le somme retributive che verranno corrisposte inrelazione alle voci e criteri definiti nel presente accordo hanno caratteristiche tali da consentirel'applicazione del regime di detassazione di cui all'art. I comma 182 della legge 20812015 e

successive integrazioni.L'accordo limitatamente alla "detassazione" ha validità dal lo gennaio 2016 al31 dicembre 2016. Ilpresenta accordo verrà depositato presso la Direzione Territoriale del Lavoro di Pisa secondo icriteri e le modalità stabilite dalla normativa vigente.

SOTTOSCRITTORIQUALIFICA SOTTOSCRITTORE COGNOMEA{OME FIRMA I

Presidente Auxilium Vitae Voltema spa Ricotti Ugo

Amministratore Dele gato AuxiliumVitae Volterra spa Stella Alfonso

I

turyRappresentante provinciale CGIL Pisa Basilei Massimo

RSA CGIL Diciotti Lorella YWl.t fr

RSA CGIL Bartolini Laura(-

(

IfuWRSA CGIL Barbafiera David 'r*lSegretario Regionale Toscana e

responsabile provinciale Pisa UIL FPL Fidanzi Brunello

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