Sistema delle relazioni sindacali Contrattazione collettiva nazionale Contrattazione collettiva...

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Sistema delle relazioni sindacali Contrattazione collettiva nazionale Contrattazione collettiva decentrata integrativa Contrattazione collettiva decentrata territoriale Partecipazione sindacale Informazione Consultazione Concertazione

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Sistema delle relazioni sindacali

• Contrattazione collettiva nazionale

• Contrattazione collettiva decentrata integrativa

• Contrattazione collettiva decentrata territoriale

• Partecipazione sindacale

Informazione Consultazione Concertazione

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Contrattazione collettiva quadro

Esiste un ulteriore livello contrattuale definita anche “intercompartimentale” la quale:

- definisce o modifica i comparti e le aree di contrattazione collettiva.

- Regola istituti comuni a tutte le Amministrazioni o che riguardano più comparti o aree.

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La contrattazione decentrata

• Integrativa

Art. 40 D. Lgs. 165/2001Le PP.AA. “attivano” autonomi livelli

di contrattazione collettiva integrativa nel rispetto dei vincoli di bilancio risultanti dagli strumenti di programmazione annuale e pluriennale di ciascuna amministrazione e nei limiti stabiliti dal CCNL.

Livello di Amministrazione

• Integrativa di livello territoriale

Art. 40 D. Lgs. 165/2001… Essa può avere ambito territoriale

e riguardare più amministrazioni

Livello periferico: sedi o strutture periferiche che siano considerati livelli decentrati di contrattazione dai CCNL

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Struttura della contrattazione decentrata

Nei Comparti caratterizzati da Amministrazioni disaggregate (es. Regioni ed Autonomie Locali)

Nei Comparti con Amministrazioni compatte (es. Sanità)

Nel Comparto Scuola

Livello decentrato nazionale Livello per “sede centrale”Sede centrale distaccata

Ufficio periferico dirigenziale

Unico livello decentrato per AmministrazioneO per Enti o per Aziende

Livello nazionale di Amministrazione

Livello di Ufficio scolasticoRegionale o Provinciale Livello di istituto

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Rapporti tra contrattazione decentrata e contratti collettivi nazionali

• La contrattazione decentrata integrativa si svolge nelle materie e nei limiti stabiliti dal CCNL, tra i soggetti e le procedure negoziali che questi ultimi prevedono.

• Eventuali clausole difformi, sia migliorative che peggiorative

vengono colpite da nullità

Obbligo di conformazione

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I limiti della contrattazione decentrata

• Sono fissati dalla contrattazione nazionale

• Essa deve svolgersi comunque entro i vincoli di bilancio risultanti dalla programmazione economico-finanziaria annuale o pluriennale

• Non può comportare oneri aggiuntivi non previsti negli strumenti di programmazione di ciascuna amministrazione o che investano esercizi successivi.

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Il Procedimento

Viene definito a livello centrale e comincia su impulso dell’Amministrazione

I Fase:

• Deliberazione degli indirizzi da parte degli organi direzionali dell’Amministrazione.

• Presentazione della piattaforma negoziale almeno 3 mesi prima

della scadenza del contratto da rinegoziare

• Costituzione della delegazione di parte pubblica (entro 30 gg. dalla stipulazione del CCNL del comparto)

• Convocazione della delegazione sindacale

• Avvio delle trattative nei successivi 30 giorni.

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II Fase

• Formalizzazione dell’ipotesi di accordo

• Invio dell’ipotesi all’organismo di controllo entro 5 giorni

• Fase del controllo interno

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Il sistema di controllo

• Controllo interno:

– Nuclei di valutazione (presenti soprattutto nei piccoli Comuni)

– Collegio dei Sindaci (per gli Enti Pubblici non economici)

– Collegio dei Revisori (soprattutto nel comparto Sanità)

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Funzioni dell’organo di controllo interno

• Non potrà procedersi a contrattazione integrativa nelle Amministrazioni in cui non siano presenti organismi di controllo.

• Gli organi di controllo deve procedere alla verifica della compatibilità dei costi della contrattazione integrativa con i vincoli di bilancio dell’Amministrazione.

• Autorizzazione di spesa (nelle stesse forme con cui vengono approvati i bilanci)

• Separata indicazione dei mezzi di copertura finanziaria.

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Controllo esterno• Se l’ipotesi di accordo supera il controllo interno sui costi, il Presidente della

delegazione trattante sottoscrive l’accordo il quale però è soggetto ad un ulteriore controllo.

• Entro 5 gg. dalla sottoscrizione l’Amministrazione deve trasmettere il testo dell’accordo e la relazione finanziaria a:

• Esame congiunto. Il parere deve essere trasmesso entro 30 gg. oppure scatta il principio del silenzio-assenso. Se favorevole il contratto resta pienamente efficace, altrimenti:

• Richiesta di chiarimenti all’Amministrazione interessata

• Riapertura delle trattative

ARAN Dip.Funzione Pubblica Ministero Tesoro

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I Soggetti

• Delegazione di parte pubblica– Titolare del potere di rappresentanza delle singole

amministrazioni.– Titolari degli Uffici interessati (dirigenti)

L’ARAN svolge solo un (eventuale) ruolo di assistenza

• Delegazione di parte sindacale– RSU– Rappresentanti delle OO.SS. territoriali firmatarie del

CCNL

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La Rappresentanza Unitaria

• La costituzione delle RSU è consentita in ogni Amministrazione o Ente che occupi più di 15 dipendenti oppure nell’ambito di sedi e strutture periferiche che costituiscano un livello decentrato di contrattazione in base a disposizioni del contratto di comparto.

• Hanno il diritto a presentare liste elettorali quelle OO.SS. che godano di rappresentatività sufficiente a condizione che siano costituite con regolare Statuto e si impegnino a rispettare gli accordi collettivi sugli organismi di base (es. CCNQ 7 agosto 1998).

• L’iniziativa di costituzione delle RSU spetta alle OO.SS. già legittimate a costituire proprie RSA o che abbiano sottoscritto o aderito al contenuto dell’Accordo del 1998 (art. 42 D. Lgs. 165/01)

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La rappresentatività sindacale

• Rappresentatività sufficiente è richiesta per l’ammissione al tavolo delle trattative, corrisponde ad almeno il 5% della media ponderata tra dato associativo e dato elettorale (elezioni RSU). Legittima alla costituzione delle RSA, all’iniziativa per le elezioni delle RSU, al godimento dei diritti sindacali, dei diritti di partecipazione e all’accesso alla contrattazione collettiva integrativa.

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Rappresentatività complessiva

Corrisponde ad almeno il 51% della media ponderata tra numero di iscritti (conferimento deleghe sindacali) e voti ottenuti nel comparto o nell’area (elezioni RSU) oppure ad almeno il 60% del solo dato elettorale nel medesimo ambito.

E’ richiesta per la valida e definitiva sottoscrizione del CCNL.

Rappresentatività comparataRende le OO.SS. di comparto o di area titolari delle prerogative sindacali e di diritti aggiuntivi di cui al Titolo III dello Statuto dei Lavoratori (diritto di assemblea, permessi retribuiti, bacheche, distacchi, ecc.)

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L’efficacia dei contratti collettivi

• Dopo la sottoscrizione efficacia DIRETTA ed IMMEDIATA sui rapporti di lavoro (clausola di rinvio obbligatoriamente presente nel contratto individuale)

• Col D. Lgs 29/1993 è venuta meno la necessità di un successivo provvedimento amministrativo di recepimento

• Obbligo delle Amministrazioni di rispettare gli impegni assunti e di assicurarne l’adempimento nelle forme prescritte dai rispettivi ordinamenti.

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Questioni legate all’efficacia erga omnes del contratto pubblico

Anche il contratto collettivo pubblico “privatizzato” non sfugge alle questioni proprie del contratto collettivo di diritto comune del settore privato.

• Art. 39 Cost.• Art. 97 Cost.

• Interpretazione della Corte Costituzionale: sent. n. 309/1997

Non sussiste contrasto tra l’attuale assetto contrattuale nel p.i. e il disposto (inattuato) dell’art. 39 Cost. perché:

l’efficacia erga omnes non è diretta ma discendente indirettamente - dalle disposizioni legislative, - dal fatto che l’ARAN detiene una rappresentanza legale delle PP.AA., - perché le PP.AA. hanno l’obbligo di garantire ai dipendenti parità di trattamento e non inferiore a quanto disposto nei contratti collettivi, - perché secondo l’attuale disposizione dell’art. 45 D. Lgs. 165/2001 le PP.AA. devono rispettare gli impegni assunti nei contratti collettivi, nazionali ed integrativi.

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La durata dei contratti integrativi

• 4 anni per la parte normativa essa può essere integrata in relazione a quelle previsioni che si rendono necessarie al verificarsi di certi eventi: accordi di mobilità, processi di riorganizzazione ecc.

• 2 anni per la parte economica

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Gli obblighi delle Amministrazioni

• Obbligo a trattare

• Non sussiste nessun obbligo a contrarre se non in materia di trattamento economico accessorio

trascorsi i termini previsti dal CCNL senza che sia stato raggiunto l’accordo la P.A. si riappropria del potere decisionale e il sindacato del proprio potere di intraprendere azioni conflittuali.

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Le materie

• La contrattazione decentrata può svolgersi solo sugli istituti rimessi a tale livello dal CCNL

• Spesso per conseguire un congruo coordinamento negoziale alla contrattazione decentrata di livello inferiore viene attribuito il compito di adeguare alle specifiche realtà amministrative locali gli istituti contrattuali previsti dal livello superiore.

• Sussiste il divieto di negoziare in maniera difforme rispetto ai criteri e ai vincoli stabiliti a livello superiore. La sanzione è la nullità ex lege delle clausole difformi.

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Gli Istituti

• Criteri di attribuzione dei trattamenti accessori e contestuale assegnazione di quote di risorse

• Criteri di valutazione e selezione del personale• Determinazione di nuovi profili professionali• Posizioni organizzative• Gestione dei sistemi di incentivazione del personale• Sistema di miglioramento dei servizi• Mobilità interna ed esterna• Formazione, aggiornamento, riqualificazione professionale• Tutela della salute e della sicurezza sul lavoro• Misure per la facilitazione del lavoro dei dipendenti con handicap• Criteri di precettazione in caso di sciopero• Pari opportunità• Articolazione dell’orario di lavoro• Straordinario• Criteri per l’inquadramento professionale• Criteri di ripartizione delle risorse del Fondo di Amministrazione

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Il trattamento economico accessorio

• Voci di risultato:

Produttività: può essere collettiva o individuale ed è collegata al raggiungimento di determinati obiettivi

• Voci di posizione:Indennità: sono legate allo svolgimento di attività particolarmente impegnative, disagiate, pericolose o dannose

- indennità di rischio

- indennità di turno

- indennità di mansione ecc…

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I benefici economici accessori devono essere:

• Collegati ad obiettivi di produttività ed erogati mediante criteri selettivi individuati e con adeguata valutazione dei risultati

• Finalizzati ad incentivare la partecipazione del personale ai corsi di aggiornamento e riqualificazione professionale

• Erogazioni di compensi diretti ad incentivare la produttività collettiva ed il miglioramento dei servizi

• Corrispondenti al merito e all’impegno individuale in modo selettivo• Idonei a sviluppare attività di studio, ricerca e sperimentazione• Idonei a premiare la professionalità• Compensare l’esercizio di compiti che comportano specifiche

responsabilità, rischi, disagi e gravose articolazioni dell’orario o disponibilità di reperibilità

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Inquadramento professionale

Progressione orizzontale

All’interno della stessa area di appartenenza.

Sulla base dell’esperienza, delle prestazioni e del risultato (nei Ministeri è subordinata a percorsi di riqualificazione ed aggiornamento con esame finale).

Posizioni SUPER sulla base dell’impegno e dell’arricchimento professionale acquisito dal dipendente

Progressione verticale

Passaggio da un’area all’altra

I criteri sono posti dalla contrattazione nazionale e/o da Accordi di concertazione

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I diritti sindacali

• La contrattazione integrativa è vincolata alle materie ad essa espressamente demandate dai CCNL e qualora intervenga su materie diverse le clausole difformi sono nulle.

• La materia relativa ai diritti e alle prerogative sindacali è preclusa alla contrattazione integrativa se non nei limiti previsti espressamente dal CCNL o dal CCNQ del 7 agosto 1998.

• Nell’Amministrazione le relazioni sindacali possono essere più “funzionalizzate” attraverso specifici Protocolli locali la cui natura è solo quella di fissare regole per un operare comune.

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Il Fondo Unico di Amministrazione

Mentre prima della tornata contrattuale 1998/2001 tutti gli istituti economici da applicare a livello locale venivano contrattati sulla base di uno o più fondi il cui finanziamento era stabilito a livello centrale, con i nuovi contratti viene istituito il Fondo unico anche se le modalità di calcolo restano stabilite a livello nazionale.

Il Fondo serve a:

• Finanziare le progressioni economiche orizzontali

• Finanziare i passaggi interni

• Finanziare l’attribuzione delle posizioni organizzative

• Finanziare gli altri istituti della retribuzione accessoria

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Finanziamento del Fondo

• Legge Finanziaria nazionale

• Compenso dovuto per le prestazioni eventualmente svolte in violazione del divieto di cumulo degli incarichi

• Una quota dei risparmi di spesa derivanti dalla trasformazione dei rapporti di lavoro dei dipendenti delle pp.aa. da tempo pieno a tempo parziale secondo modalità stabilite a livello di contrattazione decentrata

• Direttamente dalle Amministrazioni con proprie risorse nei limiti di bilancio

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L’interpretazione autentica del contratto collettivo

• Art. 49 D. Lgs. 165/2001: qualora sorgano controversie sull’interpretazione di contratti collettivi le parti che li hanno sottoscritti possono incontrarsi per definire direttamente e consensualmente il significato delle clausole controverse.

• L’ Accordo di interpretazione si sostituisce alle clausole dubbie non solo per il futuro ma anche retroattivamente sin dall’inizio della decorrenza del contratto

• Il giudice adito per la controversia nell’ambito della quale si pone la questione interpretativa deve sospendere il giudizio fino all’intervento dell’accordo interpretativo tra le parti.

• Se l’Accordo non si raggiunge il giudice si limita a pronunciare una sentenza parziale impugnabile solo in Cassazione (ricorso “per saltum”).

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La partecipazione sindacale

• Informazione

• Consultazione

• Concertazione

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L’Informazione

• E’ richiesta per tutti gli atti che hanno una valenza generale in merito ai rapporti di lavoro, all’organizzazione degli uffici e alla gestione dei servizi e delle risorse umane.

• Le parti si riuniscono almeno 1 volta all’anno. • Essa è:

- In caso di innovazione tecnologica- Per i processi di esternalizzazione dismissione, trasformazione- Se la materia rientra tra quelle demandate alla contrattazione integrativa.

Obbligatoria Facoltativa

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La consultazione

• E’ finalizzata all’acquisizione del parere delle OO.SS. e

delle RSU su specifiche materie (dotazioni organiche, organizzazione degli uffici, salute e sicurezza nei luoghi di lavoro ecc.)

• E’ obbligatoria ove prevista come precisa procedura dalla legge o dai CCNL

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Esiti delle procedure

• Sia l’informazione che la consultazione non sono processi negoziali ma non precludono la possibilità che si aprano vere e proprie trattative che possano sfociare in accordi.

• In tal caso se le materie sono di stretta pertinenza organizzativa, l’accordo non è immediatamente efficace ma richiede un ulteriore provvedimento amministrativo detto “negoziato”.

• Se la P.A. ha agito con i poteri del privato datore di lavoro, gli eventuali accordi siglati sono efficaci senza bisogno di ulteriori atti amministrativi.

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La concertazione

• Serve a ricercare una posizione condivisa tra le parti sulle materie che ne formano l’oggetto

• Non può essere sostituita da altri modelli di relazioni sindacali

• La decisione resta unilaterale

• La procedura deve concludersi entro 30 gg. dall’apertura del tavolo di confronto.