Contabilità e fiscalità nelle organizzazioni di volontariato

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Guida Pratica alla Solidarietà I Costanza Pagliassotto Contabilità e Fiscalità nelle Organizzazioni di Volontariato

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Guida Pratica alla Solidarietà

I

Costanza Pagliassotto

Contabilità e Fiscalità nelle Organizzazioni

di Volontariato

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CONTABILITA’ E FISCALITA’ NELLE ODV 2

Centro Servizi per il Volontariato “Società Solidale” della Provincia di Cuneo Via Mazzini, 3 – 12100 Cuneo www.csvsocsolidale.it e-mail: [email protected]

Novembre 2008 – Stampa Tipografia Subalpina, Cuneo (Cn)

Collana «GUIDA PRATICA DELLA SOLIDARIETÀ» I - Costanza PAGLIASSOTTO, Contabilità e Fiscalità nelle Organizzazioni di

Volontariato, 2008

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CONTABILITA’ E FISCALITA’ NELLE ODV 3

SOMMARIO

PRESENTAZIONE pag. 4

La tenuta della contabilità pag. 6

Il Bilancio pag. 12

Le raccolte occasionali di fondi pag. 15

I libri verbali pag. 17

Le comunicazioni all’Agenzia delle Entrate pag. 19

Il trattamento fiscale in termini di IVA pag. 20

La Dichiarazione dei redditi pag. 23

La Dichiarazione IRAP e le imposte di Registro e di Bollo pag. 29

Le Erogazioni Liberali pag. 32

Le OdV come Sostituto d’imposta pag. 35

La SIAE pag. 39

APPROFONDIMENTI pag. 43

GLOSSARIO pag. 45

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CONTABILITA’ E FISCALITA’ NELLE ODV 4

PRESENTAZIONE

di Giorgio Groppo

Per fare volontariato oggi non basta possedere una buona dose di generosità e mettere il

proprio tempo a disposizione della collettività. Sempre più occorre dotarsi anche di

competenze pratiche e di conoscenze, di una “borsa degli attrezzi”, in altre parole, che

prepari ad affrontare la crescente complessità del sistema dei servizi. Sia a livello

nazionale che in provincia di Cuneo si sta andando, infatti, verso una

“professionalizzazione” della solidarietà. Anche chi opera a titolo spontaneo e totalmente

gratuito tramite un’Organizzazione di Volontariato non può trascurare la propria

preparazione sotto il profilo “deontologico”, che quanto riguarda, cioè, le motivazioni, i

principi e le aspettative, il dover né tanto meno sotto l’aspetto pratico, per quanto

concerne, cioè, il “saper fare”.

Il Centro Servizi per il Volontariato “Società Solidale”, che dal 2003 opera in provincia

di Cuneo, investe molto sull’offerta di servizi di consulenza e assistenza e sulla

formazione. Per accrescere e qualificare le competenze dei volontari propone ora una

nuova pubblicazione: “Il Fai da te della Solidarietà”. Il primo volume di quella che

diventerà una Collana s’intitola “Contabilità e Fiscalità nelle Organizzazioni di

Volontariato” perché una delle prime difficoltà contro le quali si scontra l’entusiasmo dei

volontari è proprio la disciplina fiscale che, riguardando trasversalmente tutti i

contribuenti, non esime nemmeno le OdV, in quanto attori della società civile.

Nell’ambito della stessa linea programmatica, il CSV “Società Solidale”, affiancherà alla

distribuzione di questa prima guida pratica, la realizzazione e la diffusione di un nuovo

software per la gestione contabile delle Organizzazioni di Volontariato.

Già dal 2006, inoltre, il CSV mette a disposizione gratuita delle OdV della provincia

Granda, una tantum, il kit “Come fare per” una “borsa degli attrezzi” per avviare

un’Organizzazione di Volontariato e prendere confidenza con la sua gestione,

improntata all’agire concreto, ma anche ad aspetti burocratici ed amministrativi che

oggi non si possono trascurare. Il Kit si compone di Registri e blocchi utili per le OdV (es.

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CONTABILITA’ E FISCALITA’ NELLE ODV 5

Libro degli Associati, Prima Nota, Libro Verbali Assemblee, Libro Verbali Consiglio

Direttivo, Blocco ricevute, ecc.). Questo e gli altri servizi si possono richiedere presso

tutti gli uffici del CSV.

La lettura della presente pubblicazione risulterà sorprendentemente agevole, merito

dell’’autrice che ha reso immediata una materia in cui non è semplice districarsi,

fornendo alle OdV una guida pratica per contribuire a padroneggiare le svariate

sfaccettature della solidarietà.

GIORGIO GROPPO PRESIDENTE CSV SOCIETÀ SOLIDALE

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LA TENUTA DELLA CONTABILITÀ Prima di iniziare la trattazione dell’argomento è necessario fare un’importante suddivisione tra le Organizzazioni di Volontariato (genericamente definite OdV) iscritte nel Registro regionale del Volontariato e quelle non iscritte1. OdV non iscritte: Fiscalmente le OdV non iscritte sono considerate enti non commerciali e pertanto ne applicano le disposizioni normative. Per gli enti non commerciali è previsto (art. 20 DPR 600/732) l’obbligo di tenere le scritture contabili solo in caso di svolgimento di attività commerciale. Peraltro anche l’art 144 del TUIR3 specifica che, per l’attività commerciale esercitata, gli enti non commerciali hanno l’obbligo di tenere la contabilità separata con lo scopo di renderne trasparente la gestione complessiva e per facilitare la determinazione del reddito d’impresa. Pertanto per le OdV non iscritte che svolgono esclusivamente attività istituzionale non è stato previsto alcun obbligo normativo relativo alle scritture contabili. Le associazioni sarebbero dunque libere di avere o meno tali scritture e ancor più di sceglierne tipo e modalità di tenuta. Tuttavia, aldilà di qualsivoglia previsione normativa, riteniamo invece che sia, non solo necessaria ma assolutamente fondamentale la tenuta di una contabilità anche per le associazioni di volontariato di dimensioni ridotte. Tale contabilità, inoltre, dev’essere tenuta in maniera ordinata e precisa. I motivi che suggeriscono la necessità di tenere la contabilità in maniera corretta, puntuale e soprattutto trasparente (e questo vale anche per le OdV iscritte) sono molteplici; primo tra tutti è che una contabilità regolare è fondamentale, poiché è grazie ad essa che l’OdV sarà in grado di fornire informazioni utili a tutti quei soggetti che interagiscono con lei a vario titolo; ad esempio è in grado:

- di informare i propri “amministratori” (è cioè i componenti del Consiglio Direttivo), circa l’andamento economico e finanziario dell’associazione e metterli in condizione di poter valutare le corrette strategie da adottare

- di informare tutti gli associati circa l’utilizzo delle risorse dell’OdV - di informare i propri finanziatori (sia pubblici che privati) circa l’utilizzo delle

risorse dell’OdV - determinare i risultati di gestione in qualunque momento dell’anno - assolvere gli eventuali obblighi fiscali - fornire i dati per la redazione del bilancio annuale.

L’importanza di una corretta tenuta della contabilità - anche solo per l’attività istituzionale - è stata peraltro ribadita da una recente norma di natura fiscale (meglio conosciuta come Più dai meno versi4) che l’ha resa condizione necessaria per la deducibilità delle erogazioni a favore di ONLUS; tali erogazioni, infatti, possono essere portate in deduzione da coloro che le effettuano solo a condizione che gli enti beneficiari tengano scritture contabili atte a rappresentare con completezza e analiticità le operazioni poste in essere nel periodo di

1 Si ricorda che l’iscrizione delle Organizzazioni di Volontariato nel Registro regionale, tenuto dalle Province, non è un atto obbligatorio bensì una facoltà 2 D.P.R 600/1973 – Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi 3 D.P.R 917/1986 – Testo Unico Imposte sui Redditi (TUIR) 4 Legge 80 del 14 maggio 2005 articolo 14 comma 2

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gestione, nonché provvedano alla redazione, entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio, di un apposito documento che rappresenti adeguatamente la situazione patrimoniale, economica e finanziaria. OdV iscritte: Le OdV iscritte al Registro invece - in considerazione del fatto che sono considerate ONLUS di diritto - sono tenute a redigere5, in relazione all’attività complessivamente svolta (pertanto anche solo quella istituzionale), scritture contabili cronologiche e sistematiche atte ad esprimere con compiutezza ed analiticità le operazioni poste in essere in ogni periodo di gestione pena la decadenza dai benefici fiscali. Dunque per le ONLUS la tenuta della contabilità è obbligatoria. La normativa specifica altresì che il suddetto obbligo si può considerare assolto qualora la contabilità consti del

- libro giornale - libro degli inventari

Per le OdV iscritte è tuttavia prevista, in deroga a quanto sopra, una semplificazione importante. Tali enti possono, infatti, al posto del libro giornale e del libro degli inventari, tenere un semplice rendiconto delle entrate e delle spese complessive. Passando, dunque, all’esame delle regole per la tenuta della contabilità istituzionale delle OdV, evidenziamo subito come la Legge quadro sul Volontariato (Legge 266/91) nulla disponga in merito, individuando solo un generico obbligo di formazione del bilancio.6 Nella redazione del bilancio, peraltro, l’unico obbligo previsto è che devono risultare i beni, i contributi o i lasciti ricevuti nonché le modalità di approvazione dello stesso da parte dell’assemblea degli aderenti. La gestione della contabilità relativa all’attività istituzionale potrà essere tenuta in modo semplice, compilando solo un registro delle entrate e delle uscite (tale adempimento può essere anche assolto utilizzando sia registri manuali che fogli elettronici come Excel) . Per tenere correttamente un registro di entrate e uscite, come primo passo, l’OdV dovrà dotarsi di un “piano dei conti” nel quale individuare la natura delle varie operazioni giornaliere identificandola - in maniera univoca - attraverso codici numerici o alfabetici scelti dall’utente in modo da favorire e semplificare la redazione del rendiconto annuale. Il piano dei conti, in sostanza, è una tabella contenente l’insieme delle voci che costituiscono il bilancio dell’Ente; ogni voce7 (ad esempio: quote sociali, contributi, cancelleria, spese per il personale ecc) sarà abbinata – a scelta dell’utente - ad un numero o ad una lettera che, posta accanto a ciascuna registrazione, avrà la funzione di identificare sinteticamente e univocamente le varie operazioni giornaliere.

5 Ai sensi dell’art 20 bis del dpr 600/73 6 Articolo 3 comma 3 legge 266 dell’11 agosto 1991 (Legge quadro sul volontariato) 7 Sarà cura dell’utente scegliere il piano dei conti che meglio lo rappresenta

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Esempio, non esaustivo, di piano dei conti: RICAVI 1.1. Quote associative 2.1. Liberalità da aderenti 2.2. Liberalità da privati 2.3. Liberalità da enti pubblici 3.1. 4.1

Contributi per progetti da privati Entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali

COSTI 100.1. Affitti, pulizia e riscaldamento

locali 100.2. Utenze 100.3. Manutenzione ordinaria 100.4. Cancelleria e stampati 100.5. Convegni e manifestazioni 100.6. Spese postali 100.7. Assicurazioni varie Una volta creato il “piano dei conti” si potrà procedere con la registrazione delle varie operazioni giornaliere. Esempio di registrazione operazioni giornaliere:

DATA DESCRIZIONE OPERAZIONE

Codice conto

ENTRATE USCITE SALDO

05/01/2008 Quota associativa sig. Rossi

1.1 50,00 50,00

08/01/2008 Liberalità Società Alfa srl

2.2 150,00 200,00

15/01/2008 Acquisto cancelleria ft.Buffetti n.35

100.4 20,00 180,00

14/02/2008 Quota associativa sig. Bianchi

1.1 50,00 230,00

22/02/2008 Bolletta Telecom per spese telefoniche

100.2 50,00 180,00

Terminata la registrazione delle operazioni l’utente che utilizza fogli elettronici potrà riordinare la colonna dei conti per numero ottenendo in questo modo il raggruppamento totale delle varie voci.

CASSA

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Esempio di contabilità riordinata per colonna codice conto:

DATA DESCRIZIONE OPERAZIONE

Codice conto

ENTRATE USCITE SALDO

05/01/2008 Quota associativa sig. Rossi

1.1 50,00

14/02/2008 Quota associativa sig. Bianchi

1.1 50,00

TOTALE VOCE 1.1 100,00 08/01/2008 Liberalità Società Alfa

srl 2.2 150,00

TOTALE VOCE 2.2 150,00 22/02/2008 Bolletta Telecom per

spese telefoniche 100.2 50,00

TOTALE VOCE 100.2 50,00 15/01/2008 Acquisto cancelleria

ft.Buffetti n.35 100.4 20,00

TOTALE VOCE 100.4 20,00 TOTALE VOCE 1.1 (quote sociali): euro 100,00 TOTALE VOCE 2.2 (liberalità privati): euro 150,00 TOTALE VOCE 100.2 (utenze): euro 50,00 TOTALE VOCE 100.4 (cancelleria): euro 20,00 L’attività commerciale: In presenza di attività commerciale abituale sarà invece obbligatorio adottare uno specifico regime contabile che verrà scelto non solo sulla base dell’ammontare dei ricavi ma anche sulla base di valutazioni soggettive di convenienza. I regimi contabili che possono essere adottati sia per le OdV iscritte che non iscritte, a seconda delle dimensioni e delle caratteristiche dell’ente, sono i seguenti:

• Contabilità ordinaria • Contabilità semplificata • Contabilità super semplificata • Regime forfetario 398/91

CONTABILITÀ ORDINARIA

È costituita ai sensi art.14 e ss. DPR 600/73 dalle seguenti scritture

- libro giornale - libro inventari - libri IVA - scritture ausiliarie (conti di mastro) - scritture ausiliarie di magazzino - registro beni ammortizzabili

CASSA

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C’è obbligo di adozione della contabilità ordinaria se: RICAVI ATTIVITÀ COMMERCIALE SUPERIORE A: I Soggetti che non hanno superato i ricavi sopra indicati possono, se lo ritengano opportuno, adottare la contabilità ordinaria mediante apposita opzione. CONTABILITÀ SEMPLIFICATA

E’ costituita ai sensi dell’art.18 e ss. DPR 600/73 dalle seguenti scritture

- libri IVA integrati - registro beni ammortizzabili

E’ regime naturale se: RICAVI ATTIVITÀ COMMERCIALE INFERIORE A: Per le OdV che svolgono entrambe le attività il rispetto dei limiti fa riferimento all’attività prevalente. SUPER - SEMPLIFICATA

Requisiti: 1) RICAVI ATTIVITA’ COMMERCIALE INFERIORE A: 2) Beni strumentali, anche in leasing, di costo complessivo al netto degli ammortamenti non superiore ad euro 25.822,84 3) Acquisti di beni e servizi per ammontare (al netto di Iva) non superiore ad euro 18.075,99 (cessione di beni) o ad euro 10.329,14 (altri casi) 4) Compensi a dipendenti o altri collaboratori stabili (esclusi gli occasionali) per importo complessivo non superiore al 70% del volume d’affari su indicato ( 70% di 15.493,71 oppure 70% di 25.822,84)

Attività di prestazione di Servizi : Euro 309.874,14

Altre Attività : Euro 516.456,90

Attività di prestazione di Servizi : euro 309.874,14

Altre Attività : euro 516.456,90

Attività di prestazione di Servizi : 15.493,71

Altre Attività : 25.822,84

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Obblighi contabili:

- libri iva integrati oppure apposito prospetto sostituivo. - registrazioni effettuate entro il 15 di ogni mese - entro il termine per la presentazione della dichiarazione annotazione valore

rimanenze e dati beni ammortizzabili.

REGIME 398/91

Le OdV possono optare per questo regime forfetario a condizione che: RICAVI ATTIVITA’ COMMERCIALE NON SUPERIORI A: Tale regime oltre a prevedere la determinazione dell’Iva e dell’imposta sui redditi in modo forfetario comporta significative semplificazioni contabili:

- numerazione progressiva e conservazione fatture acquisto - annotazione entro il 15 del mese successivo dell’ammontare dei corrispettivi e di

qualsiasi provento conseguito nell’esercizio di attività commerciali su apposito registro

Per l’adozione di questo regime è necessario l’esercizio dell’opzione presso Agenzia Entrate e SIAE; l’opzione, una volta esercitata, deve’essere mantenuta per almeno un triennio, salvo il superamento dei limiti sopra indicati.

Euro 250.000,00

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IL BILANCIO Il bilancio è, nella sostanza, il documento che riassume le operazioni che sono state poste in essere in un determinato periodo. Il bilancio o rendiconto è un documento particolarmente importante per l’OdV, a prescindere che l’ente sia o meno iscritto al Registro del Volontariato; è grazie ad esso infatti che comunica i dati e le informazioni sull’amministrazione dell’ente, segnalando lo stato “di salute” dell’OdV, gli sviluppi dell’attività e l’economicità della gestione. Un rendiconto redatto in maniera chiara e trasparente è indispensabile per poter creare e, soprattutto, mantenere, un rapporto fiduciario sia con gli interlocutori “interni” quali soci, sostenitori, utenti, dipendenti ecc. ma anche – e soprattutto – con gli stakeholders, ovvero i soggetti “estranei”, che sostengono economicamente l’Ente; si tratta di imprese private o, più spesso, di enti pubblici, fondazioni o altri organismi che, facendo affluire contributi, finanziamenti, donazioni di vario genere, richiedono rendicontazioni chiare e complete circa la gestione dei fondi corrisposti e/o attestazioni relative alla situazione patrimoniale dell’OdV. Tuttavia, nonostante l’importanza che il bilancio, come abbiamo appena visto, rivesta per gli enti no profit, il legislatore non ha ritenuto necessario fornire particolari indicazioni o chiarimenti in merito alla sua redazione. L’obbligo di redigere il bilancio, per le OdV – iscritte o meno -, lo si ritrova all’art 3 comma 3 della legge 266/91, che però non indica alcun prospetto specifico da seguire; l’unico obbligo che viene imposto dalla norma è che vengano indicati chiaramente:

- i beni - i contributi - i lasciti ricevuti.

pertanto, una volta indicate – se movimentate - le predette voci, gli enti possono scegliere lo schema di bilancio che meglio li rappresenta. Sull'importanza di dotarsi di uno strumento adeguato ad informare i terzi sul risultato della gestione non lucrativa degli enti si è espressa anche l’Agenzia per le ONLUS emanando un documento dal titolo “Linee guida e schemi per la redazione del bilancio di esercizio degli enti no profit”8 a cui si rimanda la lettura Per quanto detto, dunque, le OdV di piccole dimensioni9 possono optare per la compilazione di un semplice rendiconto annuale delle entrate e delle uscite nel quale devono essere evidenziate, ben distinte, le operazioni statutarie da quelle ad esse connesse.

8 Documento del 07 maggio 2008 reperibile sul sito www.agenziaperleonlus.it 9 Il documento dell’Agenzia per le ONLUS individua gli enti minori i soggetti con ricavi e proventi inferiori a 100.000,00 euro annui.

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Il rendiconto deve’essere inoltre accompagnato da una relazione esplicativa delle attività svolte nell’anno (c.d. relazione sulla gestione). È importante che gli amministratori dell’OdV pongano particolare attenzione nella stesura della relazione sulla gestione - la cui forma è assolutamente libera - poiché è attraverso tale documento informativo (più ancora che con il rendiconto vero e proprio che, di fatto, evidenzia solamente degli importi) che potranno illustrare concretamente ed in maniera dettagliata l’utilità sociale dell’ente attraverso, ad esempio, l’elencazione delle attività effettivamente svolte nell’anno ed il loro impatto sul territorio, il numero dei soci che hanno partecipato in maniera attiva alle iniziative sociali ma anche gli obiettivi e le strategie future dell’associazione. Per le OdV di dimensioni medio grandi – ovvero quelle i cui proventi complessivi annui risultano superiori a 100.000 euro annui10 - è consigliabile invece procedere con la compilazione di un vero e proprio bilancio redatto secondo il criterio di competenza composto di Stato Patrimoniale, Rendiconto della gestione, Nota integrativa, Prospetto movimentazione dei fondi e Relazione sulla gestione (c.d. conto morale). In considerazione della maggiore complessità circa la redazione del suddetto bilancio vi invitiamo a prendere visione del documento proposta dall’Agenzie per le ONLUS sul sito www.agenziaperleONLUS.it E’ opportuno ricordare che il documento dell’Agenzia per le ONLUS detta solo delle linee guida che non sono assolutamente obbligatorie e vincolanti. Indipendentemente dallo schema di bilancio prescelto e dalla dimensione dell’ente è fondamentale che la documentazione relativa ad entrate ed uscite (fatture, ricevute, rimborsi spese, lettere, preventivi ecc) venga conservata con cura ed in ordine cronologico. Il bilancio discende direttamente dalla contabilità pertanto una cattiva gestione della documentazione non può che rendere difficoltoso, e, a volte impossibile, addivenire ad un corretto ma soprattutto veritiero rendiconto. Approvazione del bilancio Il termine ultimo entro il quale il bilancio, una volta predisposto dal Comitato Direttivo, deve’essere presentato all’Assemblea dei soci per l’approvazione è fissato dallo statuto. In mancanza di indicazioni in merito il termine viene stabilito in 4 mesi dalla chiusura dell’esercizio. Una volta che l’Assemblea dei soci ha approvato il bilancio ed i documenti allegati questi non possono più essere modificati. Approvato il bilancio:

- le OdV iscritte ne inviano copia alla Provincia entro il 31 luglio di ogni anno - le OdV non iscritte lo conservano semplicemente agli atti.

10 Cfr Documento Agenzia per le ONLUS “Linee guida e schemi per la redazione del bilancio di esercizio degli enti no profit”

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CONTABILITA’ E FISCALITA’ NELLE ODV 14

Riassumiamo qui di seguito i passi da seguire per l’approvazione del bilancio:

Predisposizione della bozza di rendiconto da parte del

Comitato Direttivo

Convocazione, entro 4 mesi, dell’Assemblea per

l’approvazione

Odv Iscritte: invio entro il 31/07 di ogni anno alla

Provincia di competenza Odv non iscritte: conservare

agli atti

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CONTABILITA’ E FISCALITA’ NELLE ODV 15

LE RACCOLTE OCCASIONALI DI FONDI Molto spesso gli enti non commerciali, per poter reperire le risorse necessarie allo svolgimento della propria attività organizzano raccolte pubbliche di fondi. Proprio per l’importanza che tali iniziative rivestono nella vita economica dell’Ente, il legislatore fiscale, nell’intento di favorire il settore no profit, le ha escluse da tassazione. L’articolo 143 del TUIR prevede, infatti, che tali risorse non concorrano alla formazione del reddito complessivo dell’ente a condizione che:

- le raccolte siano pubbliche11 e occasionali - i beni eventualmente ceduti siano di modico valore - le raccolte avvengano in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di

sensibilizzazione. Tali attività devono essere oggetto di una rigorosa rendicontazione. Pertanto le OdV che nel corso dell’anno hanno effettuato raccolte pubbliche di fondi sono obbligate, entro 4 mesi dalla chiusura dell’esercizio, a redigere un apposito e separato rendiconto. Dal predetto rendiconto devono risultare - in modo chiaro e trasparente - le entrate e le spese relative a ciascuna delle celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione e dovrà essere accompagnato, ove necessario, da una relazione illustrativa. Per ogni singola iniziativa pubblica effettuata nell’anno dovrà essere predisposto un separato rendiconto. Si veda fac simile di rendiconto nella pagina successiva.

11 Ovvero non limitate ai soci o ai partecipanti

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CONTABILITA’ E FISCALITA’ NELLE ODV 16

RENDICONTO della raccolta f0ndi: _________________________

Associazione ________________________ Svolta dal ____________ al ____________ Responsabile:

USCITE ENTRATE

Data Documento Importo Data Documento Importo

TOTALE USCITE ________

TOTALE ENTRATE ________

AVANZO DI GESTIONE ________

DISAVANZO DI GESTIONE ________

Firma del Responsabile Firma del Cassiere

Ad ulteriore conferma dell’importanza del predetto rendiconto recentemente (finanziaria 2008) è stato introdotto l’obbligo, per gli enti che hanno ricevuto il contributo del 5 per mille, di redigere un apposito e separato rendiconto – corredato da una relazione illustrativa - nel quale devono indicare in modo chiaro e trasparente quale sia stata la destinazione delle somme percepite.

La redazione di questo documento dovrà essere effettuata entro un anno dalla ricezione del contributo.

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CONTABILITA’ E FISCALITA’ NELLE ODV 17

I LIBRI VERBALI

Per le OdV non viene previsto alcun obbligo civilistico relativo alla tenuta di libri sociali, ad eccezione del registro degli aderenti che deve’essere tenuto a fini assicurativi. Si ritiene tuttavia opportuno, sempre per rispettare il principio di trasparenza amministrativa e gestionale che deve “guidare” l’OdV, istituire, compilare e conservare i seguenti libri:

• il libro soci • il libro verbali delle adunanze e deliberazioni dell’assemblea, • il libro verbali delle adunanze e deliberazioni del consiglio direttivo • il libro dell’organo di controllo (se previsto).

I suddetti registri non dovranno essere vidimati, la vidimazione potrà essere effettuata (volontariamente) dall’OdV qualora s’intenda attribuire data certa a quanto riportato sugli stessi. Tale vidimazione potrà avvenire presso la Camera di Commercio (ufficio Vidimazioni) pagandone le relative spese.

Nel libro soci è opportuno che vengano riportati per ciascun socio dell’associazione i seguenti dati:

• cognome e nome • luogo e data di nascita • residenza • codice fiscale • data di assunzione della qualifica di socio • i versamenti delle quote sociali eseguiti • altre informazioni utili che l’OdV ritiene di richiedere e conservare

Il libro soci va tenuto a cura degli amministratori, non deve rispettare alcuna formalità e può pertanto essere tenuto liberamente; esso va tenuto sempre aggiornato e utilizzato nel massimo rispetto della normativa sulla privacy.

Nel libro dei verbali dell’assemblea e nel libro verbali del Comitato Direttivo vengono riportati i testi dei verbali delle singole riunioni, riportando - per ciascuno - le seguenti informazioni:

• la data in cui si è svolta l’adunanza, • l’ordine del giorno • l’elenco dei presenti • i tratti essenziali della discussione avvenuta • le deliberazioni conseguenti. • In allegato, i documenti oggetto delle deliberazioni (in particolare il bilancio).

Il libro delle assemblee va tenuto a cura degli amministratori e non deve rispettare alcuna formalità; in calce ad ogni verbale dovrà essere apposta la firma di chi ha presieduto l’Assemblea (Presidente) e di chi ha redatto il verbale (Segretario).

Si rammenta che il libro verbali assemblea dovrà essere compilato almeno una volta l’anno in occasione dell’approvazione del bilancio.

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Anche per il libro dei verbali del consiglio direttivo non è prevista alcuna formalità di tenuta. Tale registro, compilato dal segretario, riporta le risultanze delle sedute del consiglio direttivo fornendo anch’esso le seguenti informazioni.

• la data in cui si è svolta l’adunanza, • l’ordine del giorno • l’elenco dei presenti • i tratti essenziali della discussione avvenuta • le deliberazioni conseguenti • In allegato, i documenti oggetto delle deliberazioni (in particolare il bilancio).

Anche in questo caso in calce ci devono essere le firme del Presidente e del Segretario (cfr sopra).

Nel libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’organo di controllo (organo facoltativo) andrà documentata tutta l’attività del collegio sindacale. La tenuta del presente registro è compito esclusivo dei sindaci stessi.

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LE COMUNICAZIONI ALL’AGENZIA DELLE ENTRATE Il codice fiscale: Una volta costituita l’OdV, sarà necessario richiedere all’Agenzia delle Entrate competente l’attribuzione del codice fiscale il quale ha lo scopo di identificare - in modo univoco - l’ente nei suoi rapporti con i privati, la pubblica amministrazione e gli altri enti. La richiesta di attribuzione del codice fiscale deve’essere fatta dal legale rappresentante dell’OdV mediante la compilazione e la firma di un apposito modulo. Apertura partita Iva: Le OdV non iscritte, qualora svolgano un’attività commerciale abituale, hanno l’obbligo di richiedere l’attribuzione del numero di Partita Iva entro 30 giorni dall’inizio della stessa. Anche in questo caso sarà necessario compilare e far sottoscrivere al legale rappresentante l’apposito modulo12. Le OdV iscritte invece possono, se lo ritengono opportuno, godere dell’agevolazione prevista dall’art.8 legge 266/91, che consente loro di non aprire la p.iva a fronte di cessione di beni e/o prestazioni di servizi. Registro ONLUS Le OdV iscritte al Registro sono considerate ONLUS di “diritto” e come tali sono esonerate dall’obbligo di iscrizione all’Anagrafe unica delle ONLUS tenuta presso l’Agenzia delle Entrate. L’iscrizione ad entrambi i registri (ONLUS e Volontariato) è incompatibile. Le OdV non iscritte che intendano invece iscriversi all’anagrafe unica per il riconoscimento ONLUS, qualora in possesso dei requisiti di cui al D.Lgs 460/97 (decreto istitutivo ONLUS) possono presentare la domanda presso la Direzione Regionale dell’Agenzia delle Entrate nel cui ambito territoriale si trova il domicilio fiscale previa la compilazione dell’apposita modulistica (reperibile gratuitamente sul sito www.agenziaentrate.it) corredata degli allegati richiesti.

12 Moduli reperibili gratuitamente presso gli uffici dell’Agenzia delle Entrate o sul sito www.agenziaentrate.it

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IL TRATTAMENTO FISCALE IN TERMINI DI IVA È bene premettere che l’apertura della Partita Iva è necessaria quando le cessioni di beni o le prestazioni di servizi poste in essere dagli enti soddisfano, contemporaneamente, tre condizioni: 1) oggettiva: deve trattarsi di cessione di beni o servizi; 2) soggettiva: deve’essere effettuata da soggetti che agiscono nell’esercizio di impresa o arte e professione (si considera esercizio di impresa o arte e professione lo svolgimento in forma abituale di attività commerciali o agricole o di lavoro autonomo – art 4 DPR 633/72) 3) territoriale: tali attività devono essere effettuate nel territorio dello Stato italiano. Anche per quanto riguarda la scelta del corretto regime Iva applicabile è necessario effettuare la consueta distinzione tra OdV iscritte nel Registro e OdV non iscritte.

OdV non iscritte:

Le OdV non iscritte nel Registro, limitatamente alle attività fiscalmente considerate commerciali non occasionali, non godono di particolari benefici; sono infatti considerate a tutti gli effetti soggetti passivi Iva e sono pertanto obbligate ad adempiere a tutte le formalità richieste dal decreto Iva (dpr 633/72). Dovranno pertanto provvedere a:

- comunicare l’inizio attività - emettere le fatture - tenere i registri IVA - provvedere a liquidare l’imposta - presentare le comunicazioni e le dichiarazioni periodiche ed annuali.

OdV iscritte:

Le OdV iscritte nel Registro regionale, in materia di Iva possono invece godere delle agevolazioni previste dall’articolo 8 della Legge 266/91. Tale articolo stabilisce che le operazioni svolte dalle OdV iscritte, costituite esclusivamente per fini di solidarietà, non si considerano cessioni né di beni né di servizi ai fini Iva13 Ne consegue che l’OdV seguendo il disposto dell’art. 8 legge 266/91:

• sarà esentata da tutti gli obblighi previsti dal decreto istituivo Iva14 (comunicazione inizio attività, fatturazione, tenuta registri, dichiarazione)

• potrà documentare i propri proventi per cessione di beni e/o servizi semplicemente emettendo una ricevuta.

• sarà considerata, ai fini Iva, come un consumatore finale e pertanto l’Iva pagata sugli acquisti sarà a totale carico dell’Ente, diventando così automaticamente un costo15

13 Mancano il presupposto oggettivo per l’applicazione dell’imposta 14 DPR 633/1972 15 Non versando l’Iva sulle vendite non è possibile – per contro – dedurre l’Iva sugli acquisti

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L’OdV iscritta è però anche una ONLUS di diritto e potrebbe, se lo ritenesse conveniente, applicare la disciplina Iva prevista per le ONLUS16 . Tale scelta deve essere mantenuta, per ragioni di chiarezza e coerenza, per tutte le operazioni che il soggetto svolge nell’anno solare. La scelta del regime più favorevole deve’essere sempre e comunque effettuata dopo un’approfondita analisi da parte dell’ente sull’attività svolta e sulle sue caratteristiche. Applicando, infatti, la disciplina prevista dalla legge 266/91 l’ente si configura come consumatore finale con la conseguenza di non poter recuperare l’Iva sugli acquisti. Applicando invece la disciplina prevista dal D.Lgs 460/97 (ONLUS) l’OdV diventa automaticamente soggetto passivo Iva con la possibilità di portare in detrazione l’imposta pagata sugli acquisti ma con l’obbligo di seguire tutti gli adempimenti previsti dalla normativa del DPR 633/72; tale scelta, tuttavia, non sempre porta un reale vantaggio all’Ente. Un caso tipico potrebbero essere le OdV che svolgono prevalentemente attività considerate esenti Iva ai sensi dell’articolo 10 del DPR 633/72, come ad esempio quelle che effettuano prestazioni di trasporto di malati o feriti con veicoli appositamente equipaggiati oppure prestazioni educative dell’infanzia e della gioventù ecc; in questa fattispecie, il DPR 633/72 limita fortemente (spesso anche totalmente) il diritto alla detrazione Iva in quanto, a fronte di operazioni su cui l’Iva non viene applicata (operazioni esenti), neanche l’Iva sugli acquisti ad esse afferenti può essere dedotta. In una situazione come quella appena prospettata sarà pertanto necessario operare una scelta oculata fra due alternative:

• considerarsi consumatore finale, rinunciando a priori al diritto alla detrazione in cambio del vantaggio di non avere obblighi formali iva (applicazione del regime L. 266/01)

• considerarsi soggetto passivo iva, accettando l’onere di tutti gli adempimenti formali sopra visti, pur di dedurre l’Iva sugli acquisti, talvolta soltanto in percentuali minime (applicazione regime ordinario).

Per tutte le OdV: Qualora le OdV svolgano attività commerciale abituale possono, in alternativa alle scelte sopra illustrate, optare per il regime previsto dalla legge 398/91 il quale, oltre a stabilire un criterio forfetario per la determinazione del reddito d’impresa (di cui si parlerà nel successivo capitolo), prevede una semplificazione degli obblighi formali ed una determinazione forfetaria dell’Iva In presenza di proventi soggetti ad Iva l’imposta da versare si calcola secondo il seguente criterio: Su tutte le operazioni imponibili (ad eccezione di quelle sotto indicate)

Detrazione forfetaria dell’Iva pari al 50%

Sponsorizzazioni Detrazione forfetaria dell’Iva pari al 10%

Cessioni o concessioni di diritti di ripresa televisiva e trasmissione radiofonica nonché prestazioni pubblicitarie

Detrazione forfetaria dell’Iva pari al 33%

16 Applicando il regime di maggior favore previsto dall’art 10 comma 8 DLgs 460/97 e dalla circolare ministeriale 168 del 26/6/98 al punto 5.2

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I soggetti che usufruiscono di tale regime si limitano a:

- conservare e numerare progressivamente le fatture di acquisto - annotare, anche in unica registrazione, entro il giorno 15 del mese successivo

l’ammontare dei corrispettivi e di qualsiasi provento conseguito nell’esercizio dell’attività commerciale in apposito registro di cui al DM 17/02/1997. Sul predetto registro devono essere annotati anche i proventi che non costituiscono reddito imponibile, le plusvalenze patrimoniali e le operazioni intracomunitarie

- effettuare il versamento trimestrale dell’imposta entro il giorno 16 del secondo mese successivo al trimestre precedente.

È necessario provvedere, per poter usufruire di tale regime, all’esercizio dell’opzione dandone comunicazione all’Agenzia delle Entrate e all’Ufficio SIAE.

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LA DICHIARAZIONE DEI REDDITI Le OdV sono considerate soggetti passivi IRES (e pertanto obbligate a presentare il modello Unico e calcolare le eventuali imposte) qualora nel corso dell’anno abbiano prodotto almeno uno dei redditi sotto elencati:

• redditi fondiari (terreni e fabbricati) • redditi di capitale ( interessi derivanti da mutui, depositi o c/c, dividendi, interessi

da titoli obbligazionari ecc) • redditi d’impresa • redditi diversi (plusvalenze, redditi di natura fondiaria non determinabili

catastalmente, attività commerciali non esercitate abitualmente – ad accezione delle attività produttive e commerciali marginali poste in essere dalle OdV iscritte – ecc)

Il reddito complessivo è pertanto determinato dalla sommatoria dei suddetti componenti positivi. È importante sottolineare che OdV non iscritte nel Registro regionale17 non possono godere delle agevolazioni previste dalla legge 226/91 agli artt 8 e 9 e pertanto, in relazione alle imposte sul reddito, si applicano le norme proprie degli enti non commerciali.18

Ricordiamo che gli enti possono essere considerati non commerciali quando non hanno come oggetto esclusivo o principale19 l’esercizio di attività commerciale. L’oggetto esclusivo o principale è determinato in base alla legge, all’atto costitutivo o allo statuto qualora redatti per atto pubblico o scrittura privata autenticata; in mancanza dell’atto costitutivo o dello statuto redatto nelle predette forme, l’oggetto principale è determinato in base all’attività effettivamente esercitata dall’ente. IL REDDITO D’IMPRESA Come abbiamo visto, per poter reperire i fondi necessari alla sopravvivenza, può accadere che venga svolta, oltre all’attività istituzionale, un’attività secondaria e parallela abituale con fini di lucro. L’esercizio di un’attività commerciale è possibile solo quando strettamente collegata al reperimento dei fondi necessari allo svolgimento dell’attività istituzionale. Il reddito d’impresa è, dunque, quello che deriva dallo svolgimento abituale, di un’attività commerciale. Al riguardo, è opportuno ricordare che ai sensi dell’art. 55 TUIR un’attività è commerciale quando ricorrono contemporaneamente le seguenti condizioni:

• è abituale, ovvero continuativa e non occasionale; • rientra tra quelle elencate nell’art. 2195 c.c.20. oppure - pur non rientrando in

quelle elencate nell’art. 2195 c.c. - è svolta con adeguata organizzazione;

17 Ricordiamo che l’iscrizione ai registri regionali è una facoltà e non un obbligo per l’OdV 18 Di cui agli articoli da 142 a 150 del Dpr 917/86 19 Per oggetto esclusivo o principale s’intende l’attività essenziale per realizzare direttamente gli scopi primari indicati dalla legge, dall’atto costitutivo o dallo statuto.

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• i beni e servizi che ne derivano sono destinati al mercato (anche ristretto); • è economica.

Esistono però alcune deroghe – previste dall’art 148 TUIR - circa la qualificazione di un’attività come commerciale. Per gli enti di tipo associativo:

- Non è considerata commerciale l’attività svolta nei confronti degli associati in conformità alle finalità istituzionali; pertanto non sono tassabili le somme versate dagli associati o partecipanti a titolo di quote o contributi associativi.

- E’ considerata commerciale invece la cessione di beni e le prestazioni di servizi agli associati verso pagamento di corrispettivi specifici (i corrispettivi specifici resi per cessioni di beni e prestazioni di servizi ad associati o partecipanti si considerano componenti del reddito di impresa o redditi diversi, a seconda che abbiano carattere di abitualità o occasionalità), salvo che per gli enti agevolati di cui infra.

Un’ulteriore deroga è prevista per gli enti di tipo associativo agevolati (associazioni politiche sindacali e di categoria, religiose, assistenziali, culturali, sportive-dilettantistiche di promozione sociale e di formazione extra scolastica alla persona); sono, infatti, da considerarsi non commerciali:

- le attività svolte in diretta attuazione degli scopi istituzionali effettuate verso pagamento di corrispettivi specifici nei confronti degli associati o partecipanti, di altre associazioni che svolgono la stessa attività e che per legge, regolamento, atto costitutivo o statuto fanno parte della medesima organizzazione e nei confronti dei tesserati delle rispettive organizzazioni nazionali.

- La cessione anche a terzi di proprie pubblicazioni cedute prevalentemente agli associati.

Gli enti di tipo associativo agevolati di cui sopra possono però godere di tali agevolazioni solo a condizione che:

- abbiano redatto l’atto costitutivo o lo statuto nella forma dell’atto pubblico o della scrittura privata autenticata o registrata

- che conformino l’atto costitutivo o lo statuto alle seguenti clausole previste dall’art 148 comma 8 (dirette a garantire la non lucratività dell’ente): • divieto di distribuire tra gli associati, anche in modo indiretto, utili o avanzi

di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’associazione ; • obbligo di devolvere, in caso di scioglimento, l’eventuale patrimonio residuo

ad altra associazione con finalità analoghe, ovvero per fini di utilità pubblica; • previsione di una disciplina uniforme del rapporto associativo e di modalità

associative volte a garantire l’effettività dello stesso, escludendo nello specifico la possibilità di rapporti associativi temporanei;

• previsione del diritto di voto in capo agli associati maggiorenni per l’approvazione e la modificazione dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell’associazione;

20 Le attività previste dall’art 2195 del C.C sono: l’'attività industriale diretta alla produzione di beni o di servizi; l’attività intermediaria nella circolazione dei beni; l'attività di trasporto per terra, o per acqua o per aria; l'attività bancaria o assicurativa; altre attività ausiliarie delle precedenti

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• obbligo di redazione e approvazione annuale del rendiconto economico finanziario;

• libera eleggibilità degli organi amministrativi, principio di voto singolo, sovranità dell’assemblea dei soci, associanti o partecipati;

• non trasmissibilità della quota o contributo associativo (se non a causa di morte) e non rivalutabilità della stessa

Sono invece da considerarsi sempre e comunque commerciali le seguenti attività:

• cessione di beni nuovi prodotti per la vendita; • somministrazione di pasti; • erogazione di acqua, gas, energia elettrica e vapore; • prestazioni alberghiere, di alloggio, di trasporto e deposito; • prestazioni di servizi portuali e aeroportuali; • gestione di spacci e mense aziendali; • organizzazione di viaggi e soggiorni turistici; • gestione di fiere ed esposizioni a carattere commerciale; • pubblicità commerciale; • telecomunicazioni e radiodiffusioni circolari.

Riassumendo, NON concorrono alla formazione del reddito, perché non sono considerate commerciali, per tutte le OdV:

• le prestazioni di servizi non rientranti nell’art 2195 del cc21 rese in conformità delle finalità istituzionali dell’ente, senza specifica organizzazione e verso pagamento di corrispettivi che non eccedono i costi di diretta imputazione

• le quote associative • le liberalità ricevute nell’ambito dell’attività istituzionale • le raccolte occasionali di fondi anche mediante offerte di beni di modico valore a

condizione che siano effettuate da enti non commerciali; vengano effettuate in concomitanza di ricorrenze, celebrazioni, campagne sensibilizzazione; al riguardo, si ricorda che deve’essere redatto l’apposito rendiconto (vedi sopra)

• le attività (aventi finalità sociali e conformi ai fini istituzionali) svolte in convenzione o in regime di accreditamento con gli enti pubblici

• le cessioni di beni e le prestazioni di servizi nel rispetto delle condizioni stabilite dall’art 148 TUIR

Per le OdV iscritte non si considerano altresì commerciali:

• le attività istituzionali anche qualora rientrino nelle previsioni di cui all’art. 55 del TUIR (individuazione redditi impresa)

• le attività commerciali e produttive marginali22 di cui al DM. 25.05.1995, ovvero:

21 Non rientrano le attività intellettuali, di consulenza , di assistenza, sanitarie 22 La Circolare Ministeriale n.3 del 25.02.92 sostiene che per “attività commerciali e produttive marginali” sono da intendersi esclusivamente le attività di carattere commerciale ovvero produttive di beni o servizi posti in essere dalle OdV per il tramite: a) degli assistiti, ai fini della loro riabilitazione e del loro inserimento sociale; b) dei volontari, intendendo coloro che svolgono l’attività ai sensi dell’art 2 della L.266/91. Le predette attività non devono essere organizzate in forma imprenditoriale ai sensi art 2080 CC. Il beneficio fiscale e condizionato al totale impiego dei proventi in questione per fini istituzionali dell’OdV, impiego che deve essere idoneamente documentato.

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a) attività di vendita occasionali o iniziative occasionali di solidarietà svolte nel corso di celebrazioni o ricorrenze o in concomitanza a campagne di sensibilizzazione pubblica verso i fini istituzionali dell'organizzazione di volontariato; b) attività di vendita di beni acquisiti da terzi a titolo gratuito a fini di sovvenzione, a condizione che la vendita sia curata direttamente dall'organizzazione senza alcun intermediario; c) cessione di beni prodotti dagli assistiti e dai volontari sempre che la vendita dei prodotti sia curata direttamente dall'organizzazione senza alcun intermediario; d) attività di somministrazione di alimenti e bevande in occasione di raduni, manifestazioni, celebrazioni e simili a carattere occasionale; e) attività di prestazione di servizi rese in conformità alle finalità istituzionali, non riconducibili nell'ambito applicativo dell'art. 148, comma 323 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, verso pagamento di corrispettivi specifici che non eccedano del 50% i costi di diretta imputazione.

Le attività devono essere svolte:

a) in funzione della realizzazione del fine istituzionale dell'organizzazione di volontariato iscritta nei registri di cui all'art. 6 della legge n. 266 del 1991;

b) senza l'impiego di mezzi organizzati professionalmente per fini di concorrenzialità sul mercato, quali l'uso di pubblicità dei prodotti, di insegne elettriche, di locali attrezzati secondo gli usi dei corrispondenti esercizi commerciali, di marchi di distinzione dell'impresa.

Le predette attività, di cui al DM 25.05.1995, non costituiscono redditi imponibili a fini IRES a condizione che sia documentato il loro totale impiego per fini istituzionali dell’OdV. Inoltre, per le OdV iscritte (che sono ONLUS di diritto) sembra possibile che possano svolgere, a determinate condizioni, “attività connesse”24 come previsto all’art 10 comma 5 D.Lgs 460/9725. Le attività connesse di cui all’art 10 comma 5 D.Lgs 460/97 pur essendo considerate attività commerciali e, come tali, soggette a tutti gli adempimenti contabili previsti dalla disciplina fiscale26 NON concorrono però, per espressa previsione normativa27, alla formazione del reddito imponibile. A completamento di quanto esposto è tuttavia importante riportare che rimane aperta la questione circa la possibilità, per le OdV iscritte, di esercitare attività commerciali diverse da quelle “commerciali e produttive marginali”. Alcuni autori sostengono che le OdV non possano effettuare attività commerciali diverse da quelle “commerciali e produttive marginali” pena l’impossibilità di ottenere o conservare l’iscrizione nel Registro Regionale. Tale tesi deriva dalla lettura dell’articolo 5 della Legge 266/91 che, nell’individuare le risorse economiche delle OdV si limita a indicare le attività commerciali e produttive marginali e non altre attività commerciali. 23 In sostanza le prestazioni di servizi svolte nei confronti dei terzi. 24 I proventi di tali attività non devono prevalere sull’attivita istituzionale in termini qualitativi e non devono superare, in ogni esercizio, il 66% delle spese complessive dell’associazione. 25 Applicando le previsioni di maggior favore per le OdV iscritte 26 Previste dall’art 20 bis comma 1 lettera b del DPR 600/73 introdotto dall’articolo 25 DLgs 460/97 27 Art. 150 DPR 917/86

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Altri invece sostengono che l’elencazione delle attività prevista all’articolo 5 non sia esaustiva delle attività economiche che le OdV possono svolgere ma sia legata alle agevolazioni fiscali ai fini delle imposte dirette. E’ importante dunque che l’OdV iscritta valuti, con particolare attenzione, se sia opportuno svolgere anche attività commerciali diverse da quelle marginali28. Perdita qualifica ente non commerciale

Le OdV che svolgono anche attività commerciale devono prestare la massima attenzione circa l’eventualità di perdere la qualifica di ente non commerciale, situazione che si verifica qualora venga esercitata prevalentemente attività commerciale per un intero periodo di imposta. La verifica della prevalenza dell’esercizio dell’attività commerciale rispetto all’attività istituzionale deve’essere compiuta con riferimento a ciascun periodo d’imposta. La normativa (art. 149, 2. c, TUIR) individua alcuni parametri (non assoluti) per verificare la prevalenza dell’attività commerciale quali:

• prevalenza delle immobilizzazioni relative all’attività commerciale, al netto degli ammortamenti, rispetto alle restanti attività;

• prevalenza dei ricavi derivanti dalle attività commerciali rispetto al valore normale delle cessioni e prestazioni afferenti le attività istituzionali;

• prevalenza dei redditi derivanti da attività commerciali rispetto alle entrate istituzionali;

• prevalenza delle componenti negative inerenti le attività commerciali rispetto alle restanti spese

Tali parametri rappresentano solo “indici di commercialità” e non comportano automaticamente la perdita di qualifica di ente non commerciale. Si tratta tuttavia di indicatori particolarmente significativi, che influiscono certamente sul giudizio complessivo dell’attività effettivamente esercitata. La perdita della qualifica di ente non commerciale comporta, con effetto retroattivo all’inizio del periodo d’imposta, la perdita dei vantaggi fiscali e della semplificazione degli adempimenti. Una volta perduta la qualifica di ente non commerciale, questa può comunque essere riacquistata negli esercizi successivi, qualora vengano meno le cause che l’hanno determinata.

Determinazione reddito Gli enti non commerciali determinano il reddito d’impresa (IRES) seguendo il regime: • ordinario: il reddito d’impresa si determina partendo dal risultato di bilancio,

apportando le variazioni in aumento o in diminuzione previste dalla normativa tributaria;

• semplificato: il reddito d’impresa viene determinato in modo analitico sommando i ricavi imponibili fiscalmente, comprese le rimanenze finali di magazzino e sottraendo

28 L’Ente si troverebbe ad agire in contrasto con quanto previsto dalla legge 266/91 con il conseguente rischio di vedersi cancellati dal Registro del Volontariato

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i costi fiscalmente deducibili, compreso il valore delle rimanenze iniziali dei beni, regolarmente documentati.

• Regimi forfetari:

• Regime forfetario di cui all’art 145 del TUIR

• Regime forfetario di cui alla legge 398/91

che si illustrano brevemente qui di seguito.

Regime forfetario di cui all’art 145 del TUIR per la determinazione del reddito d’impresa da parte di tutti gli enti non commerciali ammessi alla tenuta della contabilità semplificata. Tale regime consente di determinare il reddito d’impresa applicando ai ricavi conseguiti nell’esercizio di attività commerciali i seguenti coefficienti di redditività Per le attività di prestazioni di servizi: ricavi fino a 15.493,71 Coefficiente 5% Ricavi da 15.493,71 a 309.874,14 Coefficiente 25% Per altre attività ricavi fino a 25.822,84 Coefficiente 10% Ricavi da 25.822,84 a 516.456,90 Coefficiente 15% Al reddito così determinato si aggiungono i seguenti componenti positivi di reddito:

• plusvalenze patrimoniali • sopravvenienze attive • dividendi e interessi • proventi immobiliari

REGIME FORFETARIO DI CUI ALLA LEGGE 398/91 per la determinazione del reddito d’impresa concesso alle OdV che, nell’anno precedente, non abbiano conseguito proventi da attività commerciale per un importo superiore ad euro 250.000,00. Per poter usufruire del suddetto regime è necessario esercitare l’opzione mediante comunicazione all’Ufficio SIAE ed all’Agenzia delle Entrate. Secondo tale regime il reddito deve’essere determinato applicando all’ammontare dei proventi conseguiti nell’esercizio di attività commerciali il coefficiente di redditività del 3%. A tale importo devono essere sommate le plusvalenze patrimoniali.

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CONTABILITA’ E FISCALITA’ NELLE ODV 29

LA DICHIARAZIONE IRAP E LE IMPOSTE DI REGISTRO E DI BOLLO Le OdV sono sempre considerate soggetti passivi IRAP indipendentemente dall’iscrizione o meno nel Registro regionale. Le regole per la determinazione della base imponibile sono differenti a seconda che l’ente:

• svolga esclusivamente attività istituzionali (metodo “retributivo”); • svolga anche attività commerciali (metodo “misto” o misto “forfetario”).

Sistema Retributivo Se l’OdV nell’anno di riferimento ha svolto solo attività istituzionale la base imponibile è determinata dalla somma dei seguenti elementi:

retribuzioni spettanti al personale dipendente (criterio di competenza) +

compensi erogati per collaborazioni coordinate e continuative (ivi comprese le collaborazioni a progetto) – (criterio di competenza)

+ altri redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente – (criterio di competenza)

+ compensi di lavoro autonomo occasionale (criterio di cassa)

- costi deducibili ai sensi dell’art 11 comma1 lett. a) del D.Lgs 446/97 (ad es contributi Inail,

spese disabili e apprendisti) -

Redditi di lavoro dipendente e assimilati corrisposti a ricercatori ex art.3 DL 269/2003 =

valore della produzione -

ulteriori deduzioni (ad es soggetti minori, dipendenti, incremento base occupazionale ecc)

= valore della produzione netta

Sistema misto Se invece l’OdV ha esercitato, oltre all’attività istituzionale, anche attività commerciale la base imponibile va calcolata con il sistema cosiddetto “misto”. In questo caso è necessario che le due attività – istituzionale e commerciale – siano distintamente identificabili poiché viene richiesta la determinazione di due basi imponibili, una relativa all’attività istituzionale (seguendo il sistema retributivo) ed una relativa all’attività commerciale le quali verranno successivamente sommate. La base imponibile per l’attività commerciale deve’essere determinata secondo i criteri ordinari previsti per le imprese commerciali:

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somma componenti positivi classificabili nell’aggregato A del Conto Economico -

somma componenti negativi classificabili nell’aggregato B del Conto Economico (con esclusione delle perdite su crediti e dei costi relativi ai dipendenti

- costi deducibili ai sensi dell’art 11 comma 1 lett.a) del D.Lgs 446/97 (ad es contributi Inail,

spese disabili e apprendisti) +

costi indeducibili ai sensi dell’art 11 comma 1 lett.b) del D.Lgs 446/97 (ad es. costi per collaborazioni coordinate e continuative, compensi per lavoro autonomo occasionale ecc)

- Redditi di lavoro dipendente e assimilati corrisposti a ricercatori ex art.3 DL 269/2003

= valore della produzione

- ulteriori deduzioni (ad es soggetti minori, dipendenti, incremento base occupazionale ecc)

= valore della produzione netta

Sistema misto forfettario Per le OdV che determinano il reddito avvalendosi di sistemi forfetari (ad esempio quello previsto dalla legge 398/91 oppure quello previsto all’art 145 del TUIR) il valore della produzione è determinato nel seguente modo:

Reddito impresa calcolato forfetariamente +

retribuzioni personale dipendente +

retribuzioni personale assimilato dipendente +

compensi prestazioni occasionali +

indennità e rimborsi di cui all’art 67 c.1 lettera m TUIR +

interessi passivi -

costi deducibili ai sensi dell’art 11 comma 1 lett.a) del D.Lgs 446/97 (ad es contributi Inail, spese disabili e apprendisti)

+ =

valore della produzione -

ulteriori deduzioni (ad es soggetti minori, dipendenti, incremento base occupazionale ecc)

= valore della produzione netta

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DETERMINAZIONE DELL’IMPOSTA L’imposta viene determinata applicando al valore della produzione netta l’aliquota ordinaria Irap del 3,90%29. Occorre tuttavia precisare che tale aliquota può variare da regione a regione inoltre gli enti locali hanno facoltà di deliberare in favore delle ONLUS riduzioni o esenzioni. TERMINI PRESENTAZIONE DICHIARAZIONI Per il periodo d’imposta 2007 il modello Unico 2008 dovrebbe essere presentato alle seguenti scadenze (le scadenze in questione si riferiscono ad enti che chiudono il periodo d’imposta il 31/12), salvo proroghe:

• Presentazione telematica: se la dichiarazione è presentata in via telematica direttamente o tramite intermediario abilitato il termine di presentazione è il 31 luglio 2008

L’IMPOSTA DI REGISTRO E DI BOLLO In relazione all’imposta di registro la legge quadro sul volontariato (266/91) all’articolo 8 comma 1 ha previsto, per le OdV iscritte nei registri, un’importante agevolazione ossia che gli atti costitutivi delle OdV costituite esclusivamente per fini di solidarietà nonché gli atti connessi allo svolgimento dell’attività siano esentati dal pagamento del tributo. Tali atti e documenti sono altresì esentati dal pagamento dell’imposta di bollo.30

29 L’aliquota Irap è stata ridotta con la legge 244/2007 in precedenza l’aliquota ordinaria era il 4,25% 30 Ad esempio le OdV iscritte sono esenti dal pagamento del bollo sugli estratti conto bancari/postali, sui contratti di locazione, di comodato uso gratuito

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CONTABILITA’ E FISCALITA’ NELLE ODV 32

LE EROGAZIONI LIBERALI Le erogazioni liberali costituiscono un’importante risorsa per gli enti non commerciali. E’ bene ricordare che per erogazione liberale s’intende quella effettuata in maniera spontanea e senza che vi sia alcuna prestazione corrispettiva (ad es la quota annuale versata all’associazione NON può essere considerata erogazione liberale e pertanto non potrà godere di alcun beneficio fiscale). Il legislatore fiscale, con l’intento di incentivare tali erogazioni nei confronti di ONLUS (e le OdV iscritte sono ONLUS di diritto), ha previsto una serie di benefici fiscali a favore dei soggetti eroganti. Non sono invece previste particolari agevolazioni fiscali per coloro che effettuano erogazioni liberali nei confronti di OdV non iscritte. Le erogazioni liberali disciplinate dal TUIR (DPR 917/86) e leggi correlate fino al 2005 erano limitate alle seguenti:

31 Se l’erogazione non avviene tramite i canali bancari/postali ma in contanti non potrà essere portata in detrazione.

Norma Erogante Tipo erogazione

Agevolazione Modalità erogazione

Art 15 comma 1 lettera I bis DPR 917/86

Persone fisiche

Denaro Detrazione Irpef del 19% con un massimo di Euro 2.065,83

esclusivamente tramite banca o ufficio postale o tramite carta di credito o assegni bancari o circolari31

Art 100 comma 2 lettera H DPR 917/86

Imprese Denaro

Deduzione Dal reddito d’impresa per un importo non superiore a 2.065,83 o al 2% del reddito d’impresa

tramite banca o ufficio postale o tramite carta di credito o assegni bancari o circolari (sistema non obbligatorio ma consigliato)

Art 100 comma 2 lettera I DPR 917/86

Imprese Natura – distacco lavoro

Deduzione Dal reddito d’impresa nel limite del 5 x mille delle spese complessive per lavoro dipendente

I lavoratori distaccati devono essere dipendenti a tempo indeterminato.

Art 13 co.2 e 3 D.Lgs 460/97

Imprese Natura - merci

Deduzione Dal reddito d’impresa. Il valore delle merci non può superare il valore di euro 1.032,91. Non ci sono limiti per derrate alimentari e prodotti farmaceutici

L’agevolazione riguarda solo i beni alla cui produzione e scambio è diretta l’attività d’impresa

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CONTABILITA’ E FISCALITA’ NELLE ODV 33

Si ricorda che sono: Oneri DETRAIBILI: le spese che riducono l’ammontare dell’imposta lorda Oneri DEDUCIBILI: le spese che riducono il reddito complessivo. Il legislatore fiscale ha inoltre introdotto recentemente nuove fattispecie in tema di erogazioni liberali:

- legge 80/2005 conosciuta meglio come “Più dai meno versi”

Eroganti Tipo erogazione

Agevolazione Condizioni

Persone fisiche soggette Irpef

Denaro Natura

Deduzione nei limiti del 10% del reddito complessivamente dichiarato e comunque nella misura massima di euro 70.000,00

La ONLUS deve tenere scritture contabili complete e analitiche rappresentative dei fatti di gestione Redigere entro 4 mesi dalla chiusura un documento rappresentativo della situazione patrimoniale, economica e finanziaria

Soggetti IRES Denaro Natura

Deduzione nei limiti del 10% del reddito complessivamente dichiarato e comunque nella misura massima di euro 70.000,00

La ONLUS deve tenere scritture contabili complete e analitiche rappresentative dei fatti di gestione Redigere entro 4 mesi dalla chiusura un documento rappresentativo della situazione patrimoniale, economica e finanziaria

L’ultima fattispecie relativa alle erogazioni liberali - che per il donante non prevede alcun vantaggio fiscale ma nemmeno un effettivo esborso di danaro - è la destinazione del 5 x mille dell’Irpef alle ONLUS. Beneficiari Eroganti Modalità di

accesso Modalità di riparto

ONLUS e quindi OdV iscritte

Persone fisiche Iscrizione presso Elenco tenuto a cura dell’Agenzia delle Entrate (iscrizione esclusivamente telematica)

Indicazione da parte dell’erogante in dichiarazione dei redditi del codice fiscale dell’ente e/o firma nell’apposito riquadro

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CONTABILITA’ E FISCALITA’ NELLE ODV 34

Novità finanziaria 200832:

Tra le novità più rilevanti introdotte dalla Legge Finanziaria per il 2008 troviamo l’obbligo, per gli enti che hanno ricevuto il contributo del 5 per mille, di redigere un apposito e separato rendiconto – corredato da una relazione illustrativa - nel quale devono indicare in modo chiaro e trasparente quale sia stata la destinazione delle somme percepite.

La redazione di questo documento dovrà essere effettuata entro un anno dalla ricezione del contributo. In relazione all’obbligo di rendicontazione delle somme ricevute per il 5 per mille il DPCM del 19.03.2008 ma in vigore dal 03.06.2008 (data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale) ha inoltre previsto, all’art.8 che gli enti:

Cosa devono fare Come Redigere un rendiconto delle somme ricevute

Utilizzando il modulo reso disponibile sui siti istituzionali dei Ministeri competenti nel quale sarà rappresentato in modo chiaro e trasparente l’effettivo impiego delle somme percepite

Redigere una relazione Deve illustrare gli interventi posti in essere indicando per ciascuno di essi il costo suddiviso nelle principali voci di spesa

Inotre gli enti devono:

Quali enti Cosa devono fare Enti che hanno ricevuto somme pari o superiori a 15.000,00 euro

Dovranno trasmettere i rendiconti e le relazioni entro trenta giorni dalla data ultima prevista per la compilazione33 al Ministero competente all’erogazione delle somme per consentire i dovuti controlli.

Enti che hanno ricevuto somme inferiori a 15.000,00 euro

Non dovranno trasmettere i rendiconti e le relazioni (che comunque devono essere redatti entro 1 anno dalla ricezione delle somme) ma dovranno conservarli per 10 anni e inviarli in caso di richiesta da parte dei Ministeri competenti

32 Legge 244/2007 33 La data ultima prevista per la compilazione è entro 1 anno dalla ricezione delle somme

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CONTABILITA’ E FISCALITA’ NELLE ODV 35

LE ODV COME SOSTITUTO D’IMPOSTA Le OdV possono anche rivestire il ruolo di sostituti d’imposta qualora abbiano, nel corso dell’anno, erogato:

• compensi di lavoro dipendente • compensi assimilati al lavoro dipendente (ad esempio co.co.pro) • compensi per prestazioni professionali di lavoro autonomo (professionisti titolari di

p.iva) • compensi per prestazioni di lavoro autonomo occasionale – si veda fac simile

allegato a pag.42 Gli obblighi che ne derivano sono i seguenti:

• effettuare e versare le relative ritenute (tramite modello F24 entro il 16 del mese successivo al pagamento)

• rilasciare al percipiente (dipendente o professionista) entro il 28 febbraio dell’anno successivo:

1. il modello CUD per i dipendenti e assimilati 2. certificazione dei compensi (per i lavoratori autonomi e occasionali) – si veda fac

simile allegato a pagina 43) • Presentare la dichiarazione modello 770 semplificato entro il 31 marzo – salvo

proroghe - dell’anno successivo a quello di riferimento

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CONTABILITA’ E FISCALITA’ NELLE ODV 36

In conseguenza dell’incarico affidatomi, consistente in una collaborazione resa in forma autonoma senza alcun vincolo di subordinazione, si dichiara di aver ricevuto l’importo sopra indicato.

Il/La sottoscritto/a inoltre

DICHIARA

□ Di non avere superato il limite di reddito (€5.000) che comporta l’iscrizione alla gestione separata INPS e si impegna a comunicare tempestivamente il superamento di detto limite; □ di avere superato34 il limite di reddito di € 5.000 e di essere, pertanto, soggetto all’obbligo di iscrizione alla gestione separata INPS ai sensi dell’articolo 44, legge n. 326/2003

34 Al superamento della soglia di euro 5.000,00 (che dev’essere comunicata dal collaboratore e che riguarda il cumulo di tutte le sue prestazioni occasionali svolte anche con altri committenti) è obbligatorio procedere al versamento dei contributi Inps di cui 1/3 trattenuto al collaboratore. L’aliquota Inps da applicare dev’essere verificata annualmente (è disponibile sul sito www.inps.it)

RICEVUTA DI PAGAMENTO PER PRESTAZIONE OCCASIONALE Esente da I.V.A. ai sensi Art. 5 D.P.R. n. 633 del 26/10/1972

Descrizione prestazioni eseguite

Importo €

Compensi per prestazione di lavoro autonomo occasionale relativo a ………….. (Periodo …… – ………)

TOTALE LORDO € RITENUTA INPS (1/3 del 24,72%)

Modalità di pagamento: RIMESSA DIRETTA

RITENUTA IRPEF 20% € TOTALE NETTO € Note:

S. E. & O.

Nome e Cognome collaboratore Residenza Città

Cod. Fisc.

Data nascita

Luogo nascita

Dati completi Associazione

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CONTABILITA’ E FISCALITA’ NELLE ODV 37

CERTIFICAZIONE DEI COMPENSI SOGGETTI A RITENUTA D'ACCONTO

(Art 25 D.P.R 29 settembre 1973 n.600)

L’associazione__________________________ con sede in Via__________________________ a _____________________ Prov. ________ Codice Fiscale___________________________ P.IVA______________________________ Certifica di aver corrisposto per l’anno _______al Sig./ra__________________ nata a ___________ Prov_______ e residente in _______________Via_____________ Codice Fiscale_____________P.IVA_____________________ i seguenti compensi meglio specificati in calce, con indicazione delle ritenute d'acconto IRPEF, operate nella misura del 20% e versate nei termini di legge: Numero e data fattura/e o ricevuta/e _________________________ Causale delle somme corrisposte ____________________________ Totale Lordo __________________________________ Somme non soggette _____________________________ Compenso lordo Imponibile ________________________ Ritenuta d’acconto Irpef ___________________________ Compenso netto_________________________________

_______________, lì______________

_________________ (Timbro e firma del presidente)

Firma per avvenuto ritiro della presente certificazione__________________________________

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CONTABILITA’ E FISCALITA’ NELLE ODV 38

MODELLO F24 TELEMATICO

Dal 1° ottobre 2006 (termine variato al 01 gennaio 2007), per effetto del DL 223/06 convertito dalla L. 248/06 (decreto Bersani), i titolari di partita iva hanno l’obbligo di effettuare i versamenti di imposte e contributi con il modello F24 telematico.

Pertanto tutti gli enti non commerciali (e dunque anche le OdV) se titolari di partita iva devono effettuare i versamenti con il modello F24 telematico.

Gli enti non commerciali che invece non sono titolari di partita iva possono continuare ad effettuare i versamenti con il sistema cartaceo.

Per effettuare il versamento con il modello F24 telematico, i soggetti obbligati hanno a disposizione tre percorsi alternativi:

1) effettuare il pagamento direttamente attraverso Internet, con il modello F24 online dell’Agenzia delle Entrate; il contribuente in questo caso deve essere titolare di un conto corrente.

2) Servirsi di un intermediario abilitato il quale può pagare tasse e contributi per conto dei clienti mediante il modello cumulativo (Entratel). Anche in questo caso è necessario il conto corrente dell’ente e, naturalmente, la delega all’intermediario.

3) Utilizzare il canale cosiddetto Cbi (Corporate Banking Interbancario), ovvero mediante i servizi di home banking. Questa modalità consente al contribuente di pagare l'F24 via Internet, attraverso la propria banca utilizzando il conto corrente proprio oppure quello di un terzo, cliente della banca.

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CONTABILITA’ E FISCALITA’ NELLE ODV 39

LA SIAE

I diritti d’autore

La SIAE (Società Italiana degli Autori ed Editori) ha come funzione istituzionale la tutela del diritto d’autore che è disciplinato, a sua volta, dalla Legge 633/1941.

Ogni qual volta l’OdV organizzi spettacoli o intrattenimenti - gratuiti o a pagamento - che prevedano l’utilizzazione di opere “protette” dalla legge sul diritto d’autore (ad esempio musica) essa deve corrispondere all’autore e all’editore un determinato compenso. Il predetto compenso viene versato direttamente alla SIAE che, a sua volta, ha il compito di tutelare economicamente le creazioni degli artisti.

È opportuno che l’OdV che intenda organizzare una manifestazione artistica, si attivi presso gli uffici SIAE competenti35 con un certo anticipo36 rispetto alla manifestazione stessa.

È, infatti, necessario che sia richiesta – preventivamente - l’autorizzazione all’utilizzo delle opere e sia effettuato il versamento dei diritti d’autore; le tariffe che vengono applicate variano in funzione delle caratteristiche dell’opera e a seconda del tipo di utilizzazione; è dunque indispensabile recarsi presso gli uffici SIAE per il pagamento.

In relazione all’applicazione delle tariffe è importante tener presente che le OdV godono di un trattamento di favore; hanno, infatti, diritto al pagamento dei diritti d’autore in misura ridotta. Tale agevolazione è prevista dall’articolo 15 bis della Legge 633/41 (sulla protezione del diritto d’autore) che recita:

1. Agli autori spetta un compenso ridotto quando l'esecuzione, rappresentazione o recitazione dell'opera avvengono nella sede dei centri o degli istituti di assistenza, formalmente istituiti nonché delle associazioni di volontariato, purché destinate ai soli soci ed invitati e sempre che non vengano effettuate a scopo di lucro. In mancanza di accordi fra la società italiana degli autori ed editori (SIAE) e le associazioni di categoria interessate, la misura del compenso sarà determinata con decreto del presidente del consiglio dei ministri, da emanare sentito il ministro dell'interno.

2. Con decreto del presidente del consiglio dei ministri da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentite le competenti commissioni parlamentari, sono stabiliti i criteri e le modalità per l'individuazione delle circostanze soggettive ed oggettive che devono dar luogo all’applicazione della disposizione di cui al primo periodo del comma 1.

In particolare occorre prescrivere:

a) l'accertamento dell'iscrizione da almeno due anni dei soggetti ivi indicati ai registri istituiti dall'articolo 6 della legge 11 agosto 1991, n. 266;

b) le modalità per l'identificazione della sede dei soggetti e per l'accertamento della quantità dei soci ed invitati, da contenere in un numero limitato e predeterminato;

35 per trovare il proprio ufficio di competenza è possibile consultare il sito www.siae.it 36 Non meno di 30 giorni

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CONTABILITA’ E FISCALITA’ NELLE ODV 40

c) che la condizione di socio sia conseguita in forma documentabile e con largo anticipo rispetto alla data della manifestazione di spettacolo;

d) la verifica che la manifestazione di spettacolo avvenga esclusivamente a titolo gratuito da parte degli artisti, interpreti o esecutori, ed a soli fini di solidarietà nell'esplicazione di finalità di volontariato.

Come si può evincere dalla lettura del predetto articolo, le OdV possono godere delle agevolazioni a condizione che:

- le rappresentazioni avvengano nella sede dell’OdV (qualora la sede non risulti idonea per ragioni di sicurezza o capienza è possibile effettuare la manifestazione in altri luoghi a condizione che non siano luoghi pubblici o aperti al pubblico, che vengano rispettate le norme di sicurezza e sia stata ottenuta apposita autorizzazione)

- le rappresentazioni siano destinate ai soli soci ed invitati - le rappresentazioni non devono essere a scopo di lucro - l’OdV deve’essere iscritta da almeno 2 anni nel registro

Imposta sugli intrattenimenti

È bene ricordare che anche le OdV, per le attività spettacolistiche e di intrattenimento, sono soggette all’imposta sugli intrattenimenti (ex imposta sugli spettacoli). Infatti, qualora le attività spettacolistiche siano organizzate per i propri soci l’imposta si applica:

- sull’intero ammontare delle quote o contributi associativi, se l’ente abbia come unico scopo quello di organizzare tali intrattenimenti ed attività;

- sulla parte dell’ammontare delle quote o contributi anzidetti, riferibile all’attività soggetta all’imposta, qualora l’ente svolga anche altre attività

- sul prezzo dei titoli d’accesso e dei posti riservati e sulle somme o valori corrisposti per le voci di cui alle lettere a), b) e c) del comma 2 DPR 640/72.37

37 comma 2: Costituiscono altresì base imponibile:

a) gli aumenti apportati ai prezzi delle consumazioni o servizi offerti al pubblico; b) i corrispettivi delle cessioni e delle prestazioni di servizi accessori, obbligatoriamente imposte; c) l'ammontare degli abbonamenti, dei proventi derivanti da sponsorizzazione e cessione dei diritti radiotelevisivi, dei contributi da chiunque erogati, nonche' il controvalore delle dotazioni da chiunque fornite e ogni altro provento comunque connesso all'utilizzazione ed alla organizzazione degli intrattenimenti e delle altre attività.

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CONTABILITA’ E FISCALITA’ NELLE ODV 41

Si allega la tariffa dell’imposta sugli intrattenimenti

Punto tariffa

Genere Attività Aliquota

1 Esecuzioni musicali di qualsiasi genere ad esclusione dei concerti e strumentali, e trattenimenti danzanti anche in discoteche e sale da ballo quando l'esecuzione di musica al vivo di durata inferiore al cinquanta per cento dell'orario complessivo di apertura al pubblico dell'esercizio.

16%

2 Ulilizzazione dei bigliardi, degli elettrogrammofoni, dei bigliardini e di qualsiasi tipo di apparecchio e congegno a gettone, a moneta o scheda, da divertimento o trattenimento, anche se automatico o semiautomatico, installati sia nei luoghi pubblici o aperti al pubblico sia in circoli o associazioni di qualunque specie; utilizzazione ludica di strumenti multimediali: gioco del bowling; noleggio go-kart.

8%

3 Ingresso nelle sale da gioco o nei luoghi specificatamente riservati all'esercizio delle scommesse.

60%

4 Esercizio del gioco nelle case da gioco e negli altri luoghi a ciò destinati

10%

Occorre osservare, tuttavia, che ai sensi dell’articolo 23 del D.Lgs 460/97, le ONLUS (come le OdV iscritte) e gli enti associativi di cui all’art 148 TUIR 917/86, per le attività spettacolistiche indicate nella tariffa del DPR 640/72 svolte occasionalmente e in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione sono esenti da imposta. L’esenzione però spetta a condizione che venga effettuata un’apposita comunicazione all’ufficio accertatore (la SIAE) territorialmente competente prima dell’inizio di ciascuna manifestazione. Infine si ricorda che l’articolo 23 aveva previsto che con Decreto del Ministro delle Finanze avrebbero potuto essere stabiliti condizioni e limiti affinché l'esercizio delle attività di cui al comma 1 possa considerarsi occasionale, ma nessun provvedimento finora è stato emanato. Può infine accadere che lo spettacolo sia organizzato da imprese a favore di ONLUS/OdV; in questo caso viene stabilito che la base imponibile dell’imposta sugli intrattenimenti sia ridotta al 50% degli introiti derivanti da esso, a condizione che:

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CONTABILITA’ E FISCALITA’ NELLE ODV 42

• sia stata data preventiva comunicazione all’Ufficio SIAE competente • gli intrattenimenti organizzati da un medesimo soggetto per finalità di beneficenza

non superino12 giornate di attività l’anno • dai fondi raccolti siano dedotte solo le spese non superiori ad un terzo degli incassi • l’organizzatore presenti preventiva comunicazione alla SIAE con indicazione delle

finalità di beneficenza • l’organizzatore rediga apposito rendiconto dal quale risultino le entrate e le spese

relative a ciascuna iniziativa.

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CONTABILITA’ E FISCALITA’ NELLE ODV 43

APPROFONDIMENTI Riferimenti normativi: Codice Civile Legge 11 agosto 1991 n. 266 “Legge-quadro sul volontariato” D.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917 “Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi” Decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460 “Riordino della disciplina tributaria degli enti non commerciali delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale” D.M. 25 maggio 1995 “Criteri per l’individuazione delle attività produttive e commerciali marginali svolte dalle organizzazioni di volontariato” D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 640 “Istituzione dell'imposta sugli intrattenimenti, in attuazione della L. 3 agosto 1998, n. 288 , nonché modifiche alla disciplina dell'imposta sugli spettacoli di cui al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 640 e al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 , relativamente al settore dello spettacolo, degli intrattenimenti e dei giochi” DPR 26 ottobre 1972 n. 633 “Istituzione e Disciplina dell’Imposta sul Valore Aggiunto” Legge 22 aprile 1941 n. 633 “Protezione del diritto d'autore e di altri diritti concessi al suo Esercizio” Legge 4 agosto 2006 n. 248 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, recante disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale" D.P.R. 29 settembre 1973 n. 600 “Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi” Legge 80/2005 14 maggio 2005 n. 80 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, recante disposizioni urgenti nell’ambito del Piano di azione per lo sviluppo economico, sociale e territoriale. Deleghe al Governo per la modifica del codice di procedura civile in materia di processo di cassazione e di arbitrato nonché per la riforma organica della disciplina delle procedure concorsuali"

Legge 244/2007 Legge 24 Dicembre 2007 n. 244 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008)”

D.Lgs 15 dicembre 1997 n. 446 "Istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'Irpef e istituzione di un’addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali"

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CONTABILITA’ E FISCALITA’ NELLE ODV 44

Legge 16 dicembre 1991 n. 398 “Disposizioni tributarie relative alle associazioni sportive dilettantistiche” Bibliografia: DI DIEGO – FRANGUELLI – TARANTINO Le associazioni di Volontariato FRASCARELLI Gli enti non commerciali MERIGHI – RONCHER Enti non commerciali e ONLUS PROPERSI – ROSSI Gli enti non commerciali AA. VV. Rivista Gli Enti non Profit, Ipsoa AA. VV. Guida alle ONLUS, Eutekne

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CONTABILITA’ E FISCALITA’ NELLE ODV 45

GLOSSARIO Centro Servizi per il Volontariato = CSV

Organizzazione/i di Volontariato = OdV

Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale = ONLUS

Associati/soci/aderenti = persone iscritte all’OdV

Amministratori = Associati/soci/aderenti che compongono il Consiglio direttivo

Costanza Pagliassotto vive e lavora a Torino. È Dottore Commercialista iscritta dal 2001 all’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti contabili di Ivrea, Pinerolo, Torino. Fa parte del gruppo di lavoro “No Profit” dell’Ordine dei Dottori Commercialisti di Torino e collabora da anni con il CSV di Cuneo con l’incarico di fornire consulenza fiscale alle OdV.

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CONTABILITA’ E FISCALITA’ NELLE ODV 46

Centro Servizi per il Volontariato SOCIETÀ SOLIDALE

Via Mazzini n. 3 - 12100 CUNEO

Tel. 0171605660 Fax. 0171648441. E-mail: [email protected] Siti: www.csvsocsolidale.it; www.fieradelvolontariato.it; www.vitaalvolo.it

I NOSTRI SERVIZI

I SERVIZI E GLI STRUMENTI OFFERTI DAL CSV SOCIETÀ SOLIDALE A TUTTE LE REALTÀ DEL VOLONTARIATO

SONO GRATUITI CONSULENZA: Assistenza tecnica per la redazione, le modifiche e la registrazione dello statuto. Supporto per l’iscrizione al Registro del Volontariato. Consulenza fiscale, tributaria, contabile, legislativa, gestionale. Per informazioni: [email protected]. PROGETTAZIONE: Supporto nell’individuazione di idee progettuali e nella loro elaborazione e presentazione. Per informazioni: [email protected]. Servizio di affiancamento nella fase di attuazione dei progetti: [email protected]. Ricerca, aggiornamento e comunicazione dei bandi di finanziamento pubblici e privati. Collaborazione a progetti di Associazioni di volontariato per l'avvio e la realizzazione di specifiche attività. Analisi delle esigenze del territorio e promozione di progetti che ad esse sappiano rispondere, in collaborazione con le istituzioni pubbliche e private. FORMAZIONE: Attività formative e di approfondimento organizzate e proposte dal CSV “Società Solidale” su temi e problematiche di interesse per il Volontariato, al fine di qualificarne l’attività e di diffondere la cultura della solidarietà. Per informazioni: [email protected]. Attività formative di settore in collaborazione con una o più OdV tramite partecipazione al Bando di Formazione CSV. Per informazioni: [email protected]. PROMOZIONE: Favorire la crescita del volontariato attraverso iniziative di coordinamento, eventi solidali, campagne promozionali per reclutare volontari. Organizzazione della Fiera del Volontariato a carattere provinciale. Sito Web www.csvsocsolidale.it con realizzazione di pagine nell’apposita sezione “Associazioni”. Per informazioni: [email protected]. PROGETTO SCUOLA-VOLONTARIATO: promuovere l’incontro e la collaborazione tra mondo della scuola e mondo del volontariato. Per informazioni: [email protected]; [email protected]. DOCUMENTAZIONE: Diffusione di informazioni utili e di notizie sul volontariato mediante l’invio di News dal sito www.csvsocsolidale.it, spedizione della Newsletter “Società Solidale News” e della rivista periodica “Società Solidale”. Per inviare informazioni: [email protected]. Aggiornamento costante del Data Base delle

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CONTABILITA’ E FISCALITA’ NELLE ODV 47

associazioni presenti in Provincia di Cuneo. Centro di documentazione presso la sede di Cuneo con Biblioteca ed Emeroteca del Volontariato. INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE: Sostegno alla comunicazione e alla promozione d’immagine delle OdV mediante lo studio, l’ideazione e la stampa di depliant, locandine, volantini. Realizzazione di Video sul Volontariato. Ufficio stampa solidale: stesura e invio di Comunicati stampa, servizi televisivi da proporre alle tv locali per le OdV. Video e filmati di promozione del Volontariato. Per informazioni: [email protected] LOGISTICA: concessione in comodato d’uso gratuito di sale e di attrezzature per la formazione e la promozione del Volontariato alle OdV (videoproiettore, telo per proiezione, lavagna luminosa, griglie, lavagna fogli mobili….)

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CONTABILITA’ E FISCALITA’ NELLE ODV 48

Gli sportelli del CSV “Società Solidale” in provincia di Cuneo

ALBA

C.so Europa, 92 Orario: Mar 9-13;15-19 Ven 16-20

Tel/Fax 0173.366901; Cell. 349.7307330 e-mail: [email protected]

BRA

Via Mendicità,24 Orario: Lun 15-19 Giov 15-19.30

Tel. 0172.439236; Cell. 349.7307330 e-mail: [email protected]

CUNEO

Via Mazzini,3 Orario: Lun 15-18 Mart-Giov-Ven 8.30-13;15-18 Merc CHIUSO

Tel. 0171.605660; Fax 0171.648441 e-mail: [email protected]

FOSSANO

Via Roma,74 Orario: Lun 9-13 Giov 9-13

Cell. 339.7623653 e-mail: [email protected]

MONDOVÌ

Via Vittorio Veneto,17 Orario: Lun 9-12 Merc 9-12

Tel/Fax 0174.554786 e-mail: [email protected]

SALUZZO

P.zza Vittorio Veneto,3 Orario: Merc 9-13 Ven 15-18.30

Tel/Fax 0175.217532; Cell. 339.7623653 e-mail: [email protected]

SAVIGLIANO

Via Garibaldi, 35 Orario: Lun 14.30-18.30 Ven 9-13

Tel/Fax 0172.716676; Cell. 348.1410046 e-mail: [email protected]

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Note

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