Consiglio Nazionale dei Geologi · milioni di euro dal 2018 al 2020, che andranno interamente a...

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Consiglio Nazionale dei Geologi 10-11-12 marzo 2018

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Aziende, svi u ppo L'efficienza energetica sposa la sostenibilità: così la scelta etica diventa strategia

Con il 14,7o/o degli occupati nel settore la regione si classifica terza in Italia Da Alperia a Habitech, i modelli virtuosi usano la ricerca per evolvere l'imprenditoria

La Green Week porta le eccellenze sotto i riflettori con 35 appuntamenti ad hoc alle pag,ne 2 e 3 Damaggio

Le aziende che investono nel settore crescono più delle altre Il territorio svetta in Italia per incidenza su Pii e occupazione

business del a Trentino-A to Adige pioni ere

di Marika Damaggio

ino a qualche decennio fa era considerata una scelta etica, un vezzo. Oggi le imprese che in-vestono nel green sono

più competitive. A confermar-

quelle non green (41 contro 34%). E in Trentino Alto Adi-ge? Con quasi 16.000 aziende che eco-innovano, nel nostro territorio le professioni verdi rappresentano il 14, 7% del to-tale (la media italiana è del 13,1%) e producono un valore aggiunto di 5,3 miliardi di eu-ro. Solamente nel 2017, le as-sunzioni programmate in re-gione sono state 7.220. lo sono le performance eco-

nomiche misurate da Union-camere e Fondazione Symbola Il nell'ottava edizione del rap- Il titolo del report Greenl-porto Greenltaly. Il 58% delle taly parla da sé: «Una risposta medie imprese che hanno im- alla crisi, una sfida per il futu-pegnato risorse in attività, ri- ro». Definite green jobs, le cerca e sviluppo sostenibili professionalità richieste dal hanno aumentato il fatturato mercato implicano competen-2016 rispetto al 2015, contro ze diversissime: architetti, in-una crescita del 53% censita gegneri, ricercatori, tecnici, tra le realtà produttive che installatori, falegnami, esperti non hanno investito in eco-in- di restauro urbano, risk mana-novation. Lo stesso accade ger, esperti nella commercia-nell'export: è cresciuto nel lizzazione di prodotti per il ri-49% dei casi tra le imprese at- ciclo, ecobrand manager, ov-tive nella green economy (una vero esperti di marketing. Ma su due), rispetto al 33% tra chi l'elenco potrebbe proseguire, non ha adottato eco-policy. Ai toccando scienze dure e non. migliori risultati aziendali si Una platea che sta incidendo affiancano quelli sull'occupa- sempre di più sull'occupazio-zione: una crescita dei lavora- ne nazionale. Partendo da tori, sempre nel 2016, ha ri- un'analisi dei microdati Istat guardato una quota maggiore sulle forze di lavoro, nel 2016 delle imprese green rispetto a e con riferimento all'intera

economia, gli occupati corri-spondenti ai green jobs erano 2,9 milioni, ossia il 13,1% del totale. L'occupazione green nel 2016 è cresciuta rispetto al 2014 di quasi 30.000 unità, contribuendo per il 6,1% all'au-mento complessivo dell'occu-pazione del Paese nel triennio (480.000 unità). Come nelle precedenti edizioni del Rap-porto Greenltaly, a partire da questi dati è stato stimato il contributo dei green jobs al Pil del Paese. «Il valore ag-giunto prodotto che si ottiene è nel 2016 di 195,8 miliardi di euro, pari al 13,1% del totale complessivo - recita il dos-sier - con un ranldng regio-nale che vede la Lombardia in testa (15,3%), seguita da Emi-lia-Romagna (14,8%), Trenti-no-Alto Adige (14, 7%), Val d'Aosta (14,0%) e Lazio (13,9%)». Per quanto riguarda la nostra regione il valore ag-giunto delle professioni verdi è pari a 5,3 miliardi.

I contratti Ma la curva statistica conti-

nua a crescere. In tutto il Pae-se, le assunzioni di green jobs programmate dalle imprese per il 2017 arrivano a quasi

320.000, oltre il 46% delle qua-li a tempo indeterminato, più

del 32,5% riservate a laureati e quasi il 37% considerate di dif-ficile reperimento. Le assun-zioni programmate nel corso del 2017 dalle imprese del Trentino Alto Adige sono state 7.220, con un'incidenza del 2,3% sulle assunzioni global-mente contate in Italia.

Ma quali e quante sono le realtà produttive ad alto fatto-re green nella nostra regione? Un censimento dell'istituto di ricerca economica (Ire) della Camera di commercio di Bol-zano ha mostrato come un quinto delle imprese altoatesi-ne non agricole (circa 7.500) adotti spontaneamente misu-re atte a ridurre il proprio im-patto ambientale. Ciò avviene, per esempio, utilizzando ener-gie rinnovabili o riducendo i consumi energetici dei pro-dotti. Sono invece circa 420 (1'1,1%) le imprese che produ-cono o commercializzano so-luzioni tecniche o prodotti fi-nalizzati alla riduzione dell'in-quinamento ambientale. Infi-ne, circa 460 imprese (1'1,2%)

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

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12/3/2018 Fondi progettazione/1. Delrio firma, arrivano 200 milioni. A grandi comuni e porti i 110 mln per «opere prioritarie»

http://www.ediliziaeterritorio.ilsole24ore.com/print/AEJ9ZNEE/0 1/3

12 Mar 2018

Fondi progettazione/1. Delrio firma,arrivano 200 milioni. A grandi comuni eporti i 110 mln per «opere prioritarie»Alessandro Arona

Via libera del Ministro delle Infrastrutture Graziano Delrio ai due fondi per finanziare laprogettazione di "insediamenti prioritari" e opere degli enti locali, in tutto risorse per 200milioni di euro dal 2018 al 2020, che andranno interamente a Città metropolitane, Province,Comuni, Autorità di sistema portuale. Il Ministro ha firmato l'8 marzo il decreto per il «Fondoper la progettazione di fattibilità delle infrastrutture e degli insediamenti prioritari per losviluppo del Paese, nonché per la project review delle infrastrutture già finanziate», finanziatoper 110 milioni di euro con il fondo Investimenti (legge di Bilancio 2017, comma 140, DpcmGentiloni luglio 2017), mentre il secondo decreto, « Fondo progettazione enti locali», istituitodalla legge di Bilancio 2018 e finanziato per 90 milioni (30 all'anno dal 2018 al 2020, ha ricevutol'ok della Conferenza Stato-Regioni giovedì 8 marzo e sarà firmato a giorni da Delrio.

Il finanziamento della progettazione dei lavori pubblici è un tassello chiave del nuovo assetto delnuovo Codice appalti 2016, dato che prevede come regola generale la messa in gara di progettiesecutivi, e dunque presuppone il rafforzamento della capacità progettuale (tecnica e ancheeconomica) da parte di tutti gli enti pubblici, anziché affidare alle imprese (come avvenivaprima) la progettazione esecutiva. Dato però l'impatto della novità, e data la carenza di risorsedegli enti locali dedicate alla progettazione, è evidente che questi fondi avrebbero duvuto esseremessi in campo subito, fin dal 2016.

Meglio tardi che mai, comunque: «Queste risorse – afferma il Ministro Delrio - consentirannoagli enti locali di realizzare buone progettazioni. Dalla messa in sicurezza di infrastrutture ededifici pubblici, tra cui le scuole, alla revisione di progetti invecchiati, alla pianificazionestrategica nelle città metropolitane, ai piani urbani della mobilità sostenibile, a progetti per laportualità». «Con i due fondi - prosegue Delrio - si costituirà un buon parco progetti: progetti fattibili, prontiper essere finanziati, sopperendo alla carenza di progettazione efficace che impedisce o rallentala realizzazione degli investimenti pubblici. Un'attività che potrà essere utile anche perconsentire agli enti locali di partecipare a bandi e finanziamenti».

Le risorse a disposizione sono complessivamente 55 milioni per quest'anno, 65 per il 2019 e 80milioni nel 2020.

Le risorse del fondo "insediamenti prioritari" sono già assegnate in dettaglio nel decreto, anchese le modalità di richiesta saranno definite nelle prossime settimane con un decreto direttorialedel Ministero. Lo stesso è previsto, con tabelle dettagliate, nel fondo enti locali, per Città

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12/3/2018 Fondi progettazione/1. Delrio firma, arrivano 200 milioni. A grandi comuni e porti i 110 mln per «opere prioritarie»

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metropolitane e Province, mentre la quota dei Comuni sarà assegnata con bando, sulla base dipunteggi. Le modalità operative sono sempre previste con decreto direttoriale.

FONDO INSEDIAMENTI PRIORITARI Il Fondo opere prioritarie (decreto firmato) è previsto dall'articolo 202 del Codice appalti efinanziato nel 2017 con il fondo Investimenti per 500 milioni di euro dal 2017 al 2032, con 90milioni i primi tre anni: 25 milioni nel 2018, 35 nel 2019 e 50 nel 2020. Il decreto Delrio decidedi concentrare in via sperimentale le risorse dei primi tre anni interamente su enti locali eautorità portuali. Le risorse andranno per 30 milioni alle 15 (nuove) Autorità di sistema portuale, 24 milioni alle 14Città Metropolitane, 30 milioni ai 14 Comuni capoluogo di Città Metropolitane, 25 milioni ai 36Comuni capoluogo di Regione o di Provincia autonoma (non ricadenti in Città Metropolitana) ocon popolazione superiore ai 100.000 abitanti.

Le risorse destinate alle 15 Autorità di sistema portuale sono ripartite tra i 79 progetticonsiderati ammissibili in sede di Conferenza Nazionale di Coordinamento delle Autorità diSistema Portuale del 30 gennaio 2018.

Le risorse destinate a Città Metropolitane e Comuni (come definiti sopra) andranno utilizzateprioritariamente per la predisposizione dei Piani Strategici Metropolitani (Psm) e dei Pianiurbani della mobilità sostenibile (Pums). Per chi ha già redatto i Psm o i Pums o già affidatol'incarico per la loro realizzazione, le risorse andranno utilizzate per la predisposizione diprogetti di fattibilità o di project review riferiti ad opere contenute in tali strumenti dipianificazione o comunque di prioritario interesse nazionale, cioè coerenti con le strategie dellanuova politica di pianificazione infrastrutturale e con i fabbisogni infrastrutturali individuatinell'Allegato al Def 2017.

I beneficiari (Città metropolitane e Comuni) devono inviare l'elenco dei piani/progetti, entro 90giorni dalla pubblicazione sul sito ministeriale del decreto direttoriale che disciplina modalità etermini della presentazione delle proposte (una scadenza che oscillerà presumibilmente tragiugno e luglio prossimi). All'atto dell'assegnazione delle risorse per i piani/progetti consideratiammissibili, viene erogato un anticipo pari al 50% delle risorse allocate per l'anno corrente. Lemodalità di erogazione del restante 50% vengono definite con Decreto direttoriale riportato sulsito ministeriale. Sono ammissibili solo le spese sostenute a valere su contratti e obbligazionigiuridicamente vincolanti stipulati dopo l'emanazione del presente decreto.

Le risorse per ogni soggetto beneficiario (Autorità di sistema portuale, Città metropolitane,Comuni capoluoghi di Città metropolitane, altri capoluoghi di provincia) sono già ripartitedettaglio, con nome e cognome, nel decreto (si vedano le tabelle).

RISORSE ALLE GRANDI CITTA' Mettendo insieme i due decreti (si veda l'altro servizio per il fondo enti locali), queste le cifreassegnate alle 14 Città metropolitane:

Bari, 4,255 milioni, di cui 2,618 per la città metropolitana, e 1,637 milioni per il comunecapoluogo; Bologna, 4,103 milioni, di cui 2,381 per la città metropolitana e 1,722 per il comune capoluogo; Cagliari, 3,055 milioni, di cui 1,610 per la città metropolitana e 1,445 per il comune capoluogo; Catania, 4,172 milioni, di cui 2,462 per la città metropolitana e 1,710 per il comune capoluogo; Firenze, 4,034 milioni, di cui 2,366 per la città metropolitana e 1,668 per il comune capoluogo;

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12/3/2018 Fondi progettazione/1. Delrio firma, arrivano 200 milioni. A grandi comuni e porti i 110 mln per «opere prioritarie»

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Genova, 4,066 milioni, di cui 2,044 per la città metropolitana e 2,022 per il comune capoluogo; Messina, 3,685 milioni, di cui 2,005 per la città metropolitana e 1,680 per il comune capoluogo; Milano, 4,770 milioni, di cui 4,141 per la città metropolitana e 2,629 per il comune capoluogo; Napoli, 6,223 milioni, di cui 4,011 per la città metropolitana e 2,212 per il comune capoluogo; Palermo, 4,754 milioni, di cui 2,753 per la città metropolitana e 2,001 per il comune capoluogo; Reggio Calabria, 3,597 milioni, di cui 1,933 per la città metropolitana e 1,664 per il comunecapoluogo; Roma, 10,917 milioni, di cui 5,537 per la città metropolitana e 5,380 per il comune capoluogo; Torino, 5,997 milioni, di cui 3,845 per la città metropolitana e 2,152 per il comune capoluogo; Venezia, 4,077 milioni, di cui 2,119 per la città metropolitana e 1,958 per il comune capoluogo.

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12/3/2018 Fondi progettazione/2. A Comuni e Province 12,5 milioni all'anno dal 2018, altri 5 alle Città metropolitane

http://www.ediliziaeterritorio.ilsole24ore.com/print/AEgtGREE/0 1/1

12 Mar 2018

Fondi progettazione/2. A Comuni e Province12,5 milioni all'anno dal 2018, altri 5 alleCittà metropolitaneA.A.

Le risorse assegnate dal Decreto Delrio per la progettazione degli enti locali (90 milioni in treanni, 30 milioni per ciascuna delle annualità 2018, 2019 e 2020), passato alla Stato-Retgionigiovedì scorso e alla firma del Ministro, sono già definite per Città metropolitane eProvince,mentre nel caso dei Comuni saranno assegnate con bando e graduatoria triennale, sulla base dicriteri e modalità da defnire con decreto direttoriale del Mit. E' già chiaro, comnque, che la finalittà degli interventi da progettare deve essere la messa insicurezza degli edifici e delle strutture pubbliche di esclusiva proprietà dell'ente e condestinazione d'uso pubblica, con priorità agli edifici scolastici.

FONDO ENTI LOLCALI Il Fondo progettazione enti locali (alla firma del Ministro Delrio), è stato istituito con il comma1079 della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (Bilancio 2018), con l'obiettivo di cofinanziare conrisorse statali la redazione dei progetti di fattibilità e dei progetti definitivi degli enti locali, peropere destinate alla messa in sicurezza degli edifici e strutture pubbliche. Stanziati 30 milioniall'anno dal 2018 al 2020. Il decreto Delrio assegna così questi primi 90 milioni: per ogniannualità alle Città Metropolitane 5 mln, alle Province 12,5 mln, ai Comuni 12,5 mln. Lafinalità del fondo, per questi primi tre anni, è quella di progettare la messa in sicurezza degliedifici e delle strutture pubbliche di esclusiva proprietà dell'ente e con destinazione d'usopubblica, con priorità agli edifici scolastici, con cofinanziamento statale max pari all'80%. A ciascuna Città metropolitana saranno assegnati (oltre ai fondi del Dm "insediamenti prioritari)100.000 euro in quota fissa, più una quota variabile proporzionale alla popolazione. AlleProvince 70mila in quota fissa più una quota variabile proporzionale alla popolazione. Modalitàe termini di accesso saranno definiti con Decreto direttoriale. Lo stesso avverrà con la quotariservata ai Comuni, ma già il Dm Delrio stabilisce che la ripartizione avverrà con bandopubblico, in base ad una graduatoria triennale 2018/2020, e la priorità sarà assegnata ai progettidi adeguamento alla normativa sismica degli edifici e delle strutture scolastiche. L'ammontaremassimo del cofinanziamento statale sarà di 60mila euro per ogni progetto. L'assistenza tecnicae amministrativa nello svolgimento delle pratiche amministrative e gestionali sarà garantita daCassa depositi e prestiti.

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12/3/2018 Appalti privati/1. Il prezzo può salire: il focus sulle norme e le sentenze dei giudici

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12 Mar 2018

Appalti privati/1. Il prezzo può salire: ilfocus sulle norme e le sentenze dei giudiciLidia Scantamburlo

Negli appalti privati il prezzo stabilito è destinato a rimanere invariato. Ma il Codice civile prima,e la giurisprudenza poi ammettono diverse eccezioni. Secondo la Cassazione, infatti, con ilcontratto di appalto l’esecutore assume il rischio della gestione economica dell’impresa a frontedel riconoscimento di un corrispettivo destinato, in via tendenziale, a restare invariabile(Cassazione civile, sentenza 11478/2016). Se però nel corso dell’esecuzione intervengono deglieventi idonei a modificare l’equilibrio contrattuale, come nel caso, ad esempio, di sopraggiuntiaumenti o diminuizioni dei costi, la revisione prezzi negli appalti privati è ammessa (Tribunaledi Genova, sentenza 23 agosto 2016).

Il primo comma dell’articolo 1664 del Codice civile si occupa proprio di questa ultima ipotesipoiché, in caso di aumenti o diminuzione dei costi, consente di adeguare la pattuizione delcorrispettivo tra committente e appaltatore.

La possibilità di richiedere la revisione è riconosciuta dalla norma – che operaindipendentemente da un suo espresso richiamo in contratto e salvo che nel contratto stessonon vi si deroghi espressamente – sia all’appaltatore (nel caso di aumenti), sia al committente(nella ben più rara eventualità di una diminuzione): ad entrambi è attribuita la legittimità adavvalersi di questo strumento.

Non ogni aumento o diminuzione dei costi può però dare luogo alla revisione.

La norma pone, anzitutto, un limite di carattere quantitativo: la revisione scatta solo peraumenti o diminuzioni superiori a un decimo del prezzo complessivo (inclusi, cioè, eventualiaumenti per variazioni progettuali o precedenti revisioni): il meccanismo non opera pervariazioni inferiori a tale soglia (Cassazione civile, sentenza 10288/1998).

Il limite del decimo del prezzo è comunque derogabile dalle parti, le quali hanno facoltà diaumentare o diminuire la misura della soglia di operatività del meccanismo revisionale (anchenel senso che possono prevedere che la revisione del prezzo sia dovuta per ogni variazioneanche minima o, al contrario, sempre esclusa).

È poi richiesto che si tratti di una variazione riguardante almeno uno dei seguenti profili:

- i costi dei materiali;

- i costi della manodopera.

Nel caso dei materiali, la variazione può discendere sia dal diverso costo della materia prima, siada voci accessorie della stessa (e tra queste sono ricomprese, ad esempio, le spese di trasporto),così come può trattarsi di un aumento generalizzato sul territorio o, anche, limitato al solo luogodi approvvigionamento dell’esecutore.

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12/3/2018 Appalti privati/1. Il prezzo può salire: il focus sulle norme e le sentenze dei giudici

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Nel concetto di manodopera sono invece ricompresi gli aumenti di costi collegati alleretribuzioni degli operai o degli impiegati, nonché quelli per assicurazioni sociali e per i varioneri posti dalla legge a carico dell’appaltatore in qualità di datore di lavoro, mentre non puòessere invocato, quale causa di revisione, il pagamento dei lavori straordinari o notturni.

È infine richiesto che l’aumento dei costi sia l’effetto di circostanze non prevedibili al momentodella conclusione del contratto e che comunque discenda da cause estranee ad entrambi icontraenti (Cassazione civile, sentenza 1494/2011). Non deve quindi trattarsi di eventistraordinari (come richiesto all’articolo 1467 del Codice civile), ma di eventi imprevedibili con ciòsignificando che l’effetto modificativo del prezzo può anche essere di natura ordinaria.

È questo un profilo di estrema rilevanza al quale prestare la dovuta attenzione al momento dellasottoscrizione del contratto: la giurisprudenza ha infatti chiarito che l’appaltatore non può, adesempio, pretendere un compenso aggiuntivo per la mancata effettiva previsione di fattori diper sé prevedibili al momento della conclusione del contratto secondo la media diligenza eperizia (Cassazione civile, sentenza 5951/2008).

Diversamente, se la maggiore onerosità risulta causata da ritardi imputabili al committente, ladisciplina dell’articolo 1664, comma 1, non troverà applicazione e l’aumento dei costi andràcompensato per intero a titolo di risarcimento danni fermo restando che l’imprevedibilità dovràessere valutata alla luce del precedente andamento dei prezzi (Cassazione civile, sentenza19655/2006). Del tutto diversa è la disciplina della revisione prezzi per gli appalti pubblici,fissata dal Dlgs 50/2016, articolo 106 (Codice degli appalti).

Le scelte dei giudici

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12/3/2018 Appalti privati/2. Contro il rischio aumenti il committente si può tutelare con clausole ad hoc

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12 Mar 2018

Appalti privati/2. Contro il rischio aumenti ilcommittente si può tutelare con clausole adhocLidia Scantamburlo

Il diritto alla revisione prezzi così come disciplinato dall’articolo 1664 del Codice civile èderogabile, già alla firma del contratto. Possono essere inserite clausole dirette a rimuovere illimite legale di aumento o a escludere aumenti solo per determinate prestazioni. Ci si puòspingere fino alla deroga totale ponendo interamente a carico dell’appaltatore il rischioeconomico derivante da eventuali aumenti dei costi (Cassazione civile, sezione I, sentenza25762/2015).

L’aumento dei rischi a carico dell’appaltatore non trasforma, in ogni caso, automaticamente ilcontratto da commutativo ad aleatorio e questo neanche nell’ipotesi di esclusione totale dellarevisione prezzi (Cassazione civile, sezione II, sentenza 4198/2014); così come l’eventualerinuncia alla revisione non comporta di per sé la rinuncia all’equo compenso in favoredell’appaltatore.

Una siffatta clausola di esclusione della revisione dei prezzi non è vessatoria, ai fini dellaspecifica sottoscrizione ex articolo 1341 del Codice civile ed è sufficiente che la relativa volontàrisulti chiaramente manifestata, non essendo necessari specifici vincoli di forma. Si ritiene,pertanto, che la clausola contrattuale contenente l’espressa pattuizione della invariabilità delcorrispettivo escluda che le parti possano in seguito chiedere la revisione del corrispettivo aisensi dell’articolo 1664, sia nel corso dell’opera, sia dopo.

Al di là delle casistiche generali astratte, un eventuale giudizio di ammissibilità della clausolanon potrà che mutare di volta in volta, dovendo essere agganciato ad una valutazione concreta ecomplessiva dell’equilibrio del contratto e a un’ indagine sull’effettiva volontà delle parti.

La rinuncia dell’appaltatore alla revisione prezzi può essere comunque anche successiva allaconclusione del contratto e discendere da un comportamento concludente, quale, ad esempio,l’accettazione senza riserve, ad opera ultimata, dell’intero prezzo pattuito in origine. Inconclusione, il committente, che vuole tutelarsi o prevenire richieste di aumento in corsod’opera, potrà optare, in primo luogo, per un appalto a corpo (o a forfait), dove non solo ilcorrispettivo è determinato in misura fissa riferita globalmente all’opera, ma lacontabilizzazione dei lavori (e il pagamento) avvengono in base allo stato di avanzamento lavori.

Il committente potrà rafforzare l’invariabilità del corrispettivo con l’ulteriore ed espressadichiarazione di rinuncia dell’appaltatore alla revisione prezzi; occorre infatti preveniresuccessive eccezioni dell’appaltatore tese a rilevare la genericità o l’irrilevanza delle clausole dirinuncia, quali, ad esempio, “prezzi fissi e invariabili” o “rinuncia a maggiori compensi”, chepotrebbero essere interpretate quale mera conferma del prezzo pattuito o essere ricondotte adifficoltà di esecuzione di scarsa importanza.

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12/3/2018 Incentivi al recupero/1. Dal budget ai lavori ammessi: il focus sul bonus verde

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12 Mar 2018

Incentivi al recupero/1. Dal budget ai lavoriammessi: il focus sul bonus verdeCristiano dell'Oste e Giuseppe Latour

Quali interventi in giardino sono agevolati dal bonus verde? Con l’avvicinarsi della bellastagione aumentano i proprietari di casa che se lo chiedono, anche per programmare budget einterventi. Di sicuro la detrazione fiscale Irpef del 36% – calcolata su una spesa massima di5mila euro per unità abitativa – premia chi “sistema a verde” un’area pertinenziale scoperta:cioè realizza un giardino dove prima non c’era o trasforma in modo pesante un giardino giàesistente (ad esempio, piantando nuovi alberi, realizzando tappeti erbosi, vialetti e impianti diirrigazione).

Al di là di questi interventi, però, ci sono una serie di situazioni intermedie per affrontare lequali i contribuenti possono affidarsi ai chiarimenti forniti dalle Entrate a Telefisco 2018. Che la«manutenzione ordinaria annuale» non rientri nell’agevolazione, è un punto ormai chiaritodall’Agenzia. La manutenzione beneficia invece dello sconto se «connessa» ai lavori, così comegli oneri di progettazione.

Tra le esclusioni, anche i lavori eseguiti in economia in cui il contribuente acquista direttamentei materiali. Discorso diverso per le piante in vaso: per le Entrate hanno diritto al bonus, ma solose l’acquisto è parte di un intervento di radicale trasformazione del giardino.

Il richiamo agli «interventi straordinari di sistemazione a verde» è contenuto nella relazione allalegge di Bilancio 2018 – che ha introdotto la detrazione – e può aiutare i contribuenti aorientarsi nei casi dubbi. Anche se l’Agenzia non ha preso posizione su questo aspetto specifico,è probabile che il taglio di un albero ad alto fusto non rientri nel concetto di “sistemazione” equindi non dovrebbe essere agevolato. Lo stesso vale per l’acquisto di erba sintetica, che nonpare in linea con la ratio della legge. Né la norma lascia molte speranze a chi vorrebbe agevolarel’acquisto di macchinari, compresi i robot tagliaerba.

Altri interventi sono espressamente agevolati dalla legge che cita «recinzioni, impianti diirrigazione e realizzazione pozzi» e aggiunge la «realizzazione di coperture a verde e di giardinipensili».

Questo consente di dire che l’acquisto con posa in opera di una cisterna prefabbricata dovrebbeessere agevolato se fa parte di un impianto di irrigazione. Chi è interessato a installare unarecinzione, invece, deve ricordare che può avere anche la detrazione del 50% “standard” per ilrecupero edilizio, su una spesa massima di 96mila euro: a patto, però, che la recinzione possaessere inquadrata nelle opere di sicurezza per prevenire atti illeciti. A livello pratico la spesadovrà essere fatturata e pagata a parte, nel caso del 50% con bonifico tracciabile, mentre per ilbonus verde le Entrate ammettono bonifici semplici, carte di credito, bancomat e assegni.

Una certa attenzione richiede anche la realizzazione di un giardino pensile. Non c’è una nozionedi legge, ma dovrà trattarsi di interventi strutturati, mentre è assodato che l’acquisto di alcuni

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vasi per il balcone non può – da solo – avere il bonus verde.

Su come debbano essere documentati gli interventi, per ora non ci sono indicazioni. Nel caso –simile – del bonus mobili, le Entrate hanno chiesto ai contribuenti di conservare ladocumentazione attestante l’effettivo pagamento (ricevute dei bonifici, ricevute di avvenutatransazione per i pagamenti con carte di credito o bancomat, documentazione di addebito sulconto corrente) e le fatture di acquisto con la specificazione della natura, qualità e quantità deibeni e servizi acquisiti.

Tra gli altri punti chiariti in via ufficiale c’è la possibilità di “raddoppiare” il bonus verde perinterventi sul giardino condominiale e sul giardino privato (anche pensile) dei singoliappartamenti, anche se nello stesso edificio.

L’agevolazione è una detrazione Irpef per i giardini delle case esistenti. Escluse, quindi, leabitazioni di nuova costruzione, così come le fatture intestate a società o relative ad aree verdi diedifici non abitativi. Per le unità a uso promiscuo, invece, il bonus è dimezzato. Le speseagevolate sono quelle sostenute nel 2018 (vale la data del bonifico o il pagamento entro il 31dicembre) e il recupero avverrà in dieci rate annuali, quindi partire dai modelli 730 e Redditi Pfpresentati l’anno prossimo.

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12/3/2018 Incentivi/2. Su gazebo, pergolati e arredi non pesa la variabile dei permessi

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12 Mar 2018

Incentivi/2. Su gazebo, pergolati e arredinon pesa la variabile dei permessiC.d.L.-GI.L.

Per misurare in maniera esatta l’estensione del bonus verde, non c’è da considerare solo lavariabile fiscale. Insieme all’applicabilità degli sconti, bisogna mettere sul piatto il fattore deititoli abilitativi. Valutando, cioè, quale permesso viene richiesto per le diverse tipologie diintervento.

Tenendo presente una premessa di carattere generale: in assenza di un titolo abilitativo, comeuna comunicazione di inizio lavori asseverata (Cila) o come il più gravoso permesso di costruire,per accedere alle detrazioni sarà sufficiente una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà«in cui – come spiega l’agenzia delle Entrate - deve essere indicata la data di inizio dei lavori» ebisogna attestare che gli interventi di ristrutturazione rientrano tra quelli agevolabili. In pratica,un’autocertificazione da conservare in caso di controlli.

La maggioranza degli interventi che è possibile effettuare in giardino rientra nel perimetrodell’edilizia libera: vuol dire che, in base alle previsioni del Testo unico per l’edilizia (Dpr380/2001), potranno essere avviati senza alcuna formalità. Anche se va considerato unelemento: molte di queste opere sono anche tra quelle che, più di frequente, finiscono al centrodi contestazioni. È, allora, molto utile fissare un confine per dire quando l’investimentoincentivato sarà al sicuro da problemi.

Esattamente l’operazione appena fatta dal Governo, con il suo glossario unico in materia diedilizia, da poco firmato dal ministro delle Infrastrutture, Graziano Delrio e in attesa dipubblicazione definitiva in Gazzetta ufficiale. Si tratta di un elenco che, per garantire uniformitàa livello nazionale nel trattamento delle diverse opere, fissa esattamente i paletti che gli ufficicomunali, a livello locale, dovranno rispettare. E proprio il giardino, in questo ambito, gioca unruolo molto importante.

La disposizione alla quale agganciarsi, secondo quanto spiega il glossario, nel caso del bonusverde è l’articolo 6, comma 1, lettera e-quinquies) del Dpr 380/2001. Qui si stabilisce che sonoeseguibili senza alcun titolo abilitativo «le aree ludiche senza fini di lucro e gli elementi diarredo delle aree pertinenziali degli edifici». La conseguenza, in base alla ricostruzione ufficialedel Governo, è che potranno andare in edilizia libera le opere di installazione, riparazione,sostituzione, rinnovamento relative agli arredi da giardino (ad esempio barbecue in muratura,fontane, muretti, sculture, fioriere, panche fissate al suolo).

Ma non solo. Saranno in edilizia libera anche i gazebo di limitate dimensioni e non stabilmenteinfissi al suolo; i giochi per bambini, comprese le relative recinzioni; i pergolati, anche questi dilimitate dimensioni e non stabilmente infissi al suolo; i ricoveri per animali domestici e dacortile, le voliere e simili, con relativa recinzione; i ripostigli per attrezzi, i manufatti accessori dilimitate dimensioni e non stabilmente infissi al suolo; le sbarre, i separatori, i dissuasori e simili,gli stalli per biciclette; le tende, le tende a pergola, le pergotende, le coperture leggere di arredo;

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12/3/2018 Incentivi/2. Su gazebo, pergolati e arredi non pesa la variabile dei permessi

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gli elementi divisori verticali non in muratura, anche di tipo ornamentale. Quasi tutte opere chepotrebbero rientrare nel perimetro del nuovo sconto, anche se la conferma definitiva dovràarrivare dalle Entrate.

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12/3/2018 Esclusione per gravi errori professionali, l'elenco del codice non è tassativo: decide le Pa

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12 Mar 2018

Esclusione per gravi errori professionali,l'elenco del codice non è tassativo: decide lePaRoberto Mangani

L'illecito professionale, che costituisce una delle cause di esclusione dalle gare, può sussistereanche al di fuori delle ipotesi elencate all'articolo 80, comma 5, lettera c) del Dlgs 50/2016. Diconseguenza all'ente appaltante resta un adeguato margine di discrezionalità per valutare sedeterminati inadempimenti, pur non configurando le ipotesi previste dalla norma, costituiscanoun grave illecito professionale.

Con queste importanti affermazioni il Consiglio di Stato, Sez. V, 2 marzo 2018, n. 1299, offre unrilevante contributo interpretativo su una materia controversa, che ha visto intervenire l'Anaccon le Linee guida n. 6 del 16 novembre 2016 - aggiornate in data 11 ottobre 2017 - e su cui si ègià formata una copiosa giurisprudenza, non sempre di segno univoco.

Il fatto Nell'ambito di una procedura di gara per l'affidamento del servizio delle coperture assicurativel'ente appaltante aveva proceduto all'esclusione di un concorrente. A fondamento delprovvedimento di esclusione veniva contestato un grave inadempimento del concorrentederivante da un precedente rapporto contrattuale con lo stesso ente appaltante. In particolaretale inadempimento consisteva nella mancata restituzione di una somma di denaro accantonatadurante la vigenza di un precedente contratto assicurativo e che veniva rivendicata dall'enteappaltante. Vi era quindi tra ente appaltante e concorrente una situazione di conflittualità che tuttavia nonsi era ancora tradotta in alcuna delle ipotesi previste dalla norma. L'articolo 80, comma 5, lettera c) configura infatti come illeciti professionali tipizzati quellecarenze nell'esecuzione di un precedete contratto che hanno dato luogo alla risoluzioneanticipata non contestata in giudizio o confermata all'esito di un giudizio ovvero a unacondanna per risarcimento danni o ad altre sanzioni.

Nel caso di specie nessuna di queste ipotesi si era verificata. Il giudice amministrativo di primogrado ha quindi ritenuto che il provvedimento di esclusione dovesse considerarsi illegittimo,poiché una situazione di conflittualità e di reciproche contestazioni – come quella prospettata -che tuttavia non aveva dato luogo né alla risoluzione del contratto né al risarcimento danni néad altre sanzioni non configurava l'illecito professionale nei termini indicati dalla norma.

L'interpretazione dell'articolo 80, comma 5, lettera c) La tesi accolta dal giudice amministrativo di primo grado si basa sul presupposto che la nuovanorma che delinea il grave illecito professionale come causa di esclusione dalle gare hamodificato profondamente il regime previgente contenuto nell'articolo 38, comma 1, lettera f)del Dlgs 163/2006 che si occupava del grave errore professionale.

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12/3/2018 Esclusione per gravi errori professionali, l'elenco del codice non è tassativo: decide le Pa

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Questo cambio di indirizzo da parte del legislatore avrebbe di molto limitato la discrezionalitàdell'ente appaltante, che potrebbe procedere all'esclusione solo in presenza delle situazioniindicate dalla norma. Al contrario, a fronte della contestazione di inadempimenti anche graviche tuttavia non hanno trovato consacrazione nella risoluzione del contratto definitiva – inquanto non contestata ovvero confermata in giudizio – o nell'ottenimento di un risarcimentodanni o nell'irrogazione di altre sanzioni (quali penali o incameramento della garanzia), all'enteappaltante sarebbe precluso ogni margine di valutazione, non potendo dar luogo all'esclusionedel concorrente.

Questa tesi ha trovato accoglimento in molte pronunce dei giudici amministrativi di primogrado. Essa viene tuttavia smentita dal Consiglio di Stato con la pronuncia in commento.

A sostegno della propria posizione il giudice amministrativo di secondo grado porta in primoluogo un dato testuale. La lettera c) del comma 5 dell'articolo 80, dopo aver prefigurato il graveillecito professionale come causa di esclusione dalle gare, indica che «tra questi» – cioè tra gliilleciti professionali - rientrano le situazioni più volte richiamate. L'utilizzo dell'espressione «traquesti» sta a significare che l'elencazione contenuta nella norma non è tassativa ma solamenteesemplificativa, posto che è lo stesso legislatore a esplicitare che vengono indicate solo alcunedelle ipotesi "tra quelle" astrattamente configurabili.

È quindi del tutto ragionevole ritenere che le significative carenze nell'esecuzione di unprecedente contratto di appalto ricomprendano anche l'inadempimento di un'obbligazioneparticolarmente significativa nell'ambito del contratto o l'adozione di comportamenti scorretti onotevoli ritardi nello svolgimento delle prestazioni.

In sostanza gli inadempimenti o i ritardi obbligano l'ente appaltante a procedere all'esclusionequando si concretizzano in una delle ipotesi contemplate dalla norma, che per definizione haqualificato tali ipotesi come grave errore professionale.

Tuttavia non è vero il contrario, e cioè che al di fuori di queste ipotesi l'ente appaltante nonpossa comunque procedere all'esclusione.

Il Consiglio di Stato afferma infatti che non è preclusa all'ente appaltante la possibilità dioperare una valutazione discrezionale in ordine agli inadempimenti posti in essere che, pur nonavendo dato luogo alle ipotesi esplicitamente indicate dalla norma, sono comunque classificabilicome gravi errori professionali. Tali inadempimenti possono essere infatti tali da minarel'affidabilità del concorrente, rispondendo quindi alla ratio sottesa alla disciplina del graveerrore professionale, che è quella di escludere dalla competizione soggetti che in precedentirapporti contrattuali hanno tenuto un comportamento che ha fatto venir meno l'elementofiduciario.

Posto quindi che l'esclusione può essere disposta anche al di fuori dei casi indicati dalla norma,ciò che muta è l'onere motivazionale che grava sull'ente appaltante. Infatti qualora si sia inpresenza delle ipotesi previste dalla norma – risoluzione di un precedente contratto noncontestata o confermata in giudizio, risarcimento del danno, altre sanzioni – l'oneremotivazionale è di molto alleggerito, potendosi limitare a evidenziare l'effettiva sussistenza ditali situazioni.

Nel caso invece in cui l'ente appaltante intenda procedere all'esclusione per un grave illecitoprofessionale che non sia riconducibile alle situazioni sopra indicate dovrà motivare in manieradiffusa la sua decisione, proprio perché frutto di autonoma valutazione discrezionale, indicandoin maniera puntuale i comportamenti del concorrente che secondo il proprio giudizio integranoil grave illecito professionale.

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12/3/2018 Esclusione per gravi errori professionali, l'elenco del codice non è tassativo: decide le Pa

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Né contro questa tesi può essere avanzata l'obiezione che in questo modo si amplierebbenuovamente l'ambito di discrezionalità dell'ente appaltante che, anche in rapporto allaprecedente normativa, il legislatore ha evidentemente voluto limitare. Questo argomento nonpuò infatti essere utilizzato per annullare totalmente la discrezionalità dell'ente appaltante, chepermane ancorché condizionata da un onere motivazionale particolarmente gravoso.

L'applicazione pratica dei principi enunciati Il caso sottoposto all'attenzione è emblematico delle conclusioni cui è pervenuto il Consiglio diStato. La situazione di conflittualità tra ente appaltante e concorrente era riconducibile a unagrave inadempimento che, ad avviso del primo, il secondo ha posto in essere in un precedenterapporto contrattuale. Si trattava della mancata restituzione di una somma di denaro che,secondo la prospettazione dell'ente appaltante, era ad esso dovuta. Ancorché questo inadempimento non avesse dato luogo a suo tempo a una risoluzionecontrattuale o a un risarcimento del danno o ad altre sanzioni, ciò non impedisce all'enteappaltante di ritenere che esso integri un grave illecito professionale. D'altro canto nel caso dispecie il provvedimento di esclusione contiene un'adeguata e articolata motivazione a sostegnodella decisione adottata, preceduta anche da un contraddittorio con l'interessato. Risultano quindi rispettate le indicazioni contenute nelle Linee guida n. 6 secondo cuil'esclusione deve essere disposta all'esito di un procedimento in contraddittorio, oltre cherispondere al principio di proporzionalità.

La conclusione è che il provvedimento di esclusione è da considerare legittimo, posto chepreclude la partecipazione alla gara di un soggetto che ha commesso una grave inadempimentocontrattuale proprio nell'esercizio dell'attività tipica di una compagnia di assicurazioni.L'affidabilità di tale soggetto risulta quindi minata fino al punto di legittimare l'ente appaltante anon voler intrattenere con lo stesso un nuovo rapporto contrattuale.

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12/3/2018 Norme tecniche per un anno a 200 euro, al via la convenzione Uni-Confindustria

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12 Mar 2018

Norme tecniche per un anno a 200 euro, alvia la convenzione Uni-ConfindustriaM.Fr.

Tutte le regole tecniche dell'Uni per un anno al costo di 200 euro. È questo l'oggetto dellaconvenzione sottoscritta tra Confindustria e Uni a favore di tutte le imprese del sistemaassociativo. Più precisamente l'offerta al costo di 200 euro l'anno (più Iva al 22%) è riservata alleimprese fino a 49 dipendenti. Per le imprese da 50 dipendenti in su il costo è di 300 euro l'anno(più Iva al 22%) sempre che il fatturato annuo sia inferiore a 500 milioni di euro.

L'accesso on line alla banca dati è consentito sempre (24 ore su 24, sette giorni su sette). Oltrealle norme Uni è possibile consultare i recepimenti di norme En e le adozioni italiane di normeIso. L'oggetto della convenzione riguarda la sola consultazione a video. La stampa dei testi o ildownload sono invece funzioni a pagamento escluse dalla convenzione, e richiedono il normaleaccesso al "negozio virtuale" dell'Uni (a questo link). Per le imprese edili, l'abbonamento viene attivato attraverso l'Ance (Servizio Tecnologico)compilando un apposito modulo da inviare per mail ([email protected]). Dopo ilpagamento, l'impresa riceverà - direttamente dall'Uni - le credenziali per l'accesso alla bancadati. L'abbonamento ha una durata di 12 mesi a partire dalla data dell'attivazione.

Più in generale, l'accordo sottoscritto con Confindustria prevede che se verranno superate le5mila adesioni da parte dell'intero sistema industriale, «verranno individuate ulteriori iniziativeper agevolare ulteriormente l'accesso alle norme tecniche Uni alle aziende aderenti al sistemaconfindustriale». Il 31 marzo è previsto il primo incontro Confindustria-Uni per monitorarel'applicazione della convenzione (il secondo e ultimo incontro è previsto il 30 giugno 2018).Entro il 30 settembre 2018 è invece prevista la scadenza per il rinnovo della convenzione.

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Codice dei contratti: Il punto della situazione 12/03/2018

L’occasione della pubblicazione del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti 16 gennaio 2018, n. 14 contenente il “Regolamento recante procedure e schemi-tipo per la redazione e la pubblicazione del programma triennale dei lavori pubblici, del programma biennale per l’acquisizione di forniture e servizi e dei relativi elenchi annuali e aggiornamenti annuali” è buona per fare il punto della situazione sul Codice dei contratti di cui al d.lgs. n. 50/2016 a quasi due anni dall’entrata in vigore.

Pochi di noi, anche i più scettici, avrebbero ipotizzato che a distanza di due anni il Codice dei contratti non avrebbe avuto una completa attuazione ma, purtroppo la situazione è, oggi, sotto gli occhi di tutti e non può essere camuffata.

Ma andiamo ai numeri che, purtroppo, sono impietosi. Come è possibile rilevare dall’allegata tabella, i provvedimenti attuativi che avrebbero dovuto rendere completamente operativo il codice dei contratti sono 67 che si riducono a 66 in considerazione del fatto che non è più necessario predisporre il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti con linee guida interpretative e di indirizzo per assicurare l’uniforme applicazione e interpretazione delle norme di cui al nuovo codice per il fatto stesso che il citato comma è stato abrogato dal “decreto correttivo di cui al d.lgs. n. 56/2017.

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Dei 66 provvedimenti rimanenti ne sono entrati i vigore 20 (quelli individuati in verde nella tabella allegata) mentre per altri 46 la situazione è sdoppiabile in quelli per i quali sono stati già predisposti provvedimenti non ancora entrati in vigore(quelli individuati in giallo nella tabella allegata) che sono 13 e quelli per i quali non si è ancora mossa foglia che sono i restanti 33.

La situazione è, pertanto, di codice rosso e speriamo che chi andrà al Governo troverà soluzioni adeguate per rimettere in carreggiata un provvedimento che è nato male e che è stato gestito peggio anche per il fatto stesso che è mancata la supervisione di quella Cabina di regia che istituita con questo scopo è stata e continua ad essere latitante.

In riferimento ai tanti provvedimenti che ancora devono essere emanati per rendere operativo il Codice dei contratti al fine di evitare la grande confusione che sta generando una situazione che ha dell’inverosimile, segnaliamo, sperando di non dimenticarne nessuno, quelli che pur non essendo, ancora, entrati in vigore hanno iniziato il lungo e faticoso cammino verso il traguardo che sono i seguenti:

1. Art. 22, comma 2 - Dpcm per l'individuazione delle opere da sottoporre a dibattitopubblico. Avrebbe dovuto essere predisposto entro il 19 aprile 2017 mentre ad oggi,dopo i pareri resi dai ministeri dell'Ambiente e dei Beni culturali, dalle Camere e dalConsiglio di Stato, le osservazioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri inviateal Mit il 7 novembre 2017, con cui si richiede anche eventuale parere di ConferenzaUnificata che si è pronunciata con i pareri nn. 173/CU e 175/CU del 14 e 21dicembre 2017, il nuovo parere del Consiglio di Stato n. 359 del 12 febbraio 2018 edil parere della VIII Commissione della Camera dei Deputati reso il 20 febbraio 2018,si è in attesa del parere del’8° Commissione del Senato e dell’adeguamento del testoalle osservazioni sia del Consiglio di Stato che dell’VIII Commissione della Camera.

2. Art. 23, comma 3 - Dm Ministero Infrastrutture per definire i nuovi livelli diprogettazione. Dopo il parere del Consiglio di Stato n. 22 del 10 gennaio 2017, ilParere della Conferenza n. 121/CU del 5 ottobre 2017 e l’approvazione del Consigliosuperiore dei lavori pubblici il 22 ottobre 2017, ad oggi si è, ancora, in attesa deltesto definitivo.

3. Art. 36, comma 7 - Linee guida Anac sull’affidamento degli appalti sottosoglia – Sitratta delle Linee guida Anac n. 4 la cui prima edizione è stata approvata con deliberan. 1097 del 26 ottobre 2016 mentre per la seconda edizione, posta in consultazione(contenente le novità introdotte dal decreto correttivo) fino al 25 settembre 2017 esulla quale è stato acquisito il parere Consiglio di Stato n. 361 del 12 febbraio 2018non è stata, a tutt’oggi, predisposto i testo definitivo.

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4. Art. 38, comma 2 - Dpcm recante i criteri per l’iscrizione all’albo delle stazioniappaltanti. Avrebbe dovuto essere predisposto entro il 18 luglio 2016 mentre agennaio 2018 lo schema di decreto è stato inviato dalla Presidenza del Consiglio deiMinistri alla Conferenza Unificata per il parere.

5. Art. 81, comma 2 - Dm Infrastrutture con indicazione della documentazione dainserire nella banca dati nazionale degli operatori economici che sostituirà Avcpassentro 31 dicembre 2016. Avrebbe dovuto essere predisposto entro il 31 dicembre2016 mentre, terminata il 31 gennaio 2017 la consultazione pubblica sullo schema didecreto, a tutt’oggi non si hanno notizie.

6. Art. 83, comma 2 e 84 commi 2 e 8 - Linee guida Anac sul sistema di qualificazionee sull'avvalimento nei lavori pubblici. Indicazioni sullo standard di controlli richiestialle Soa. Avrebbero dovuto essere predisposte entro il 19 aprile 2017. Laconsultazione sul provvedimento è terminata il 3 maggio 2017 ma il decretocorrettivo ha stabilito che per la qualificazione non sono più necessarie linee guidama un decreto Mit per il quale l'Anac ha riproposto in data 12/05/2017 nuoveconsultazioni chiuse il 13 luglio 2017 ma si resta in attesa della proposta definitiva e,quindi, a tutt’oggi, non si hanno notizie di tale Decreto.

7. Art. 83, comma 10 - Linee guida Anac per istituzione del sistema di premialità epenalità relativo alla reputazione delle imprese (rating di impresa). Avrebbero dovutoessere predisposte entro il 20 agosto 2017. La prima bozza di linee guida basata sulrating obbligatorio è stata ritirata ed un nuovo provvedimento dovrebbe esserepredisposto alla luce del decreto correttivo che ha aggiornato la scadenza primaprevista per il 18 luglio 2016.

8. Art. 103, comma 9 - Dm Sviluppo Economico con lo schema-tipo per lefideiussioni. Sullo schema di provvedimento è stata sentita l'Anac ed il Consiglio diStato ha espresso il proprio parere n. 1665 del 12 luglio 2017.

9. Art. 111, commi 1 e 2 - Dm Infrastrutture su proposta Anac con linee guida per ildirettore dei lavori e per il direttore di esecuzione del contratto di servizi e forniture.Avrebbe dovuto essere predisposto entro il 31 dicembre 2016 mentre, terminata il 18luglio 2016. Le originarie linee guida sono state poste in consultazione da Anac finoal 16 maggio 2016 e sui relativi testi sono stati acquisiti i pareri del Consigliosuperiore dei lavori pubblici n. 6734 del 18 luglio 2016 e n. 6907 del 22 luglio 2016e del Consiglio di Stato n. 2282 del 3 novembre 2016 in cui si chiede di riscrivere ildecreto con l’impostazione non di linee guida ma da decreto. Sul nuovo testo,aggiornato anche al decreto correttivo, sono stati acquisiti i pareri Consiglio di Staton. 360 del 12 febbraio 2018 e della VIII Commissione della Camera dei deputati il il20 febbraio 2018, si è in attesa del parere del’8° Commissione del Senato e si resta, atutt’oggi, in attesa del testo definitivo.

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10. Art. 177, comma 3 - Linee guida Anac sul rispetto del sistema "80% in gara, 20% inhouse" degli appalti dei concessionari ("60% in gara, 40% in house", per iconcessionari autostradali, come specificato dall'articolo 1, comma 568, della leggedi bilancio n. 205/2017). Dovrebbero essere pronte entro l’1 aprile 2018. Il 4dicembre 2017 sono state messe in consultazione da Anac e fino al 15 gennaio 2018le indicazioni per la verifica dei limiti percentuali. Con l'articolo 1, comma 568, dellalegge di bilancio n. 205/2017, è stata posticipata la data di adozione delle linee guidadal 18 luglio 2016 al 90° giorno dall'entrata in vigore della legge di bilancio e,quindi, l’1 aprile 2018. Si resta i attesa, a tutt’oggi del testo definitivo.

11. Art. 181, comma 4 - Linee guida Anac, sentito il ministero dell'Economia, perdefinire i sistemi di monitoraggio sull'attività dei partner privati in operazioni di Pppda parte delle stazioni appaltanti. In consultazione fino al 10 giugno 2016. Dopo ilparere n. 775 del Consiglio di Stato rilasciato il 29 marzo 2017, si resta in attesa deldel testo finale.

12. Art. 197, comma 3 - Provvedimento Anac per determinare le classifiche diqualificazione dei contraenti generali

13. Art. 197, comma 4 - Linee guida Anac per ulteriori requisiti general contractor.Consultazione sul provvedimento terminata il 3 maggio 2017 con successivo pareredel Consiglio di Stato n. 1479 del 21 giugno 2017. Il Correttivo ha però stabilito cheper la qualificazione serve un decreto Mit e non più delle linee guida Anac e, quindi,si resta, a tutt’oggi del testo del decreto stesso.

È opportuno, anche, segnalare che oltre ai provvedimenti previsti puntualmente nell’articolato del Codice ce ne sono altri indicati all’articolo 213, comma 2 dove si parla di linee guida, bandi-tipo, capitolati-tipo, contratti-tipo ed altri strumenti di regolazione flessibile, comunque denominati che deve predisporre l’ANAC e che sono riportati relativamente a quelli già predisposti o in corso di modifica nella seconda parte dell’allegata tabella.

A cura di arch. Paolo Oreto

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Tabella provvedimenti attuativi del Codice

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Speciale Codice Appalti

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Codice dei contratti: Pubblicato il DM sui programmi triennali e biennali 12/03/2018

Dopo una maratona che ha fatto venire il mal di testa al Ministro Delrio, taglia il traguardo, a quasi due anni dall’entrata in vigore del Codice dei contratti di cui al d.lgs. n. 50/2016, il decreto relativo alle modalità di aggiornamento dei programmi e dei relativi elenchi annuali previsto all’articolo 21, comma 8.

Ci riferiamo al Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti 16 gennaio 2018, n. 14 contenente il “Regolamento recante procedure e schemi-tipo per la redazione e la pubblicazione del programma triennale dei lavori pubblici, del programma biennale per l’acquisizione di forniture e servizi e dei relativi elenchi annuali e aggiornamenti annuali” pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. 57 del 9 marzo 2018 che entrerà in vigore il 24 marzo 2018.

Dal prossimo bilancio, dunque, tutte le amministrazioni aggiudicatrici, secondo i propri ordinamenti e fatte salve le competenze legislative e regolamentari delle regioni e delle province autonome in materia, devono adottare il programma triennale dei lavori pubblici, anche consistenti in lotti funzionali di un lavoro, nonché i relativi elenchi annuali sulla base degli schemi-tipo allegati al decreto. I programmi dovranno essere approvati nel rispetto dei documenti programmatori e in coerenza con il bilancio e, per gli enti locali, secondo le norme che disciplinano la programmazione economico-finanziaria degli enti stessi.

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Con il decreto che è costituito dai seguenti 11 articoli:

• art. 1 - Oggetto• art. 2 - Definizioni• art. 3 - Contenuti, livello di progettazione minimo, ordine di priorità del programma

triennale dei lavori pubblici, dei relativi elenchi annuali e aggiornamenti• art. 4 - Criteri di inclusione delle opere pubbliche incompiute nei programmi

triennali di lavori pubblici e nei relativi elenchi annuali• art. 5 - Modalità di redazione, approvazione, aggiornamento e modifica del

programma triennale dei lavori pubblici e del relativo elenco annuale. Obblighiinformativi e di pubblicità

• art. 6 - Contenuti, ordine di priorità del programma biennale degli acquisti diforniture e servizi

• art. 7 - Modalità di redazione, approvazione, aggiornamento e modifica delprogramma biennale degli acquisti di forniture e servizi. Obblighi informativi e dipubblicità

• art. 8 - Modalità di raccordo con la pianificazione dell’attività dei soggettiaggregatori e delle centrali di committenza ai quali le stazioni appaltanti delegano laprocedura di affidamento

• art. 9 - Disposizioni transitorie e finali• art. 10 - Clausola di invarianza finanziaria• art. 11 - Entrata in vigore

e da due allegati relativi il primo al Programma triennale delle opere pubbliche ed il secondo al Programma biennale degli acquisti e forniture, sono definiti anche:

• i criteri per la definizione degli ordini di priorità, per l’eventuale suddivisione in lottifunzionali, nonché per il riconoscimento delle condizioni che consentano dimodificare la programmazione e di realizzare un intervento o procedere a un acquistonon previsto nell’elenco annuale;

• i criteri e le modalità per favorire il completamento delle opere incompiute;• i criteri per l’inclusione dei lavori nel programma e il livello di progettazione mi-

nimo richiesto per tipologia e classe di importo;• gli schemi tipo e le informazioni minime che essi devono contenere, individuate

anche in coerenza con gli standard degli obblighi informativi e di pubblicità relativiai contratti;

• le modalità di raccordo con la pianificazione dell’attività dei soggetti aggregatori edelle centrali di committenza ai quali le stazioni appaltanti delegano la procedura diaffidamento.

L’Allegato I contiene gli schemi-tipo per la programmazione triennale dei lavori pubblici e, nel dettaglio

• la scheda A relativa al quadro delle risorse necessarie alla realizzazione delprogramma, articolate per annualità e per tipologia di risorse;

• la scheda B relativa all’elenco delle opere pubbliche incompiute

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• la scheda C relativa all’elenco degli immobili disponibili di cui agli articoli 21,comma 5 e 191 del Codice, ivi compresi quelli resi disponibili per insussistenzadell'interesse pubblico al completamento di un'opera incompiuta;

• la scheda D relativa all’elenco degli interventi del programma con indicazione deglielementi essenziali per la loro individuazione;

• la scheda E relativa agli interventi ricompresi nell'elenco annuale, con indicazionedegli elementi essenziali per la loro individuazione;

• la scheda F relativa all’elenco degli interventi presenti nell’elenco annuale delprecedente programma triennale e non riproposti o non avviati;

L’Allegato II contiene gli schemi-tipo per la programmazione biennale degli acquisti di forniture e servizi e nel dettaglio:

• la scheda A relativa al quadro delle risorse necessarie alla realizzazione delprogramma articolate per annualità e per tipologia di risorse;

• la scheda B relativa elenco degli acquisti del programma con indicazione deglielementi essenziali per la loro individuazione;

• la scheda C relativa all’elenco dei acquisti presenti nella prima annualità delprecedente programma biennale e non riproposti o non avviati.

In verità il decreto in argomento arriva con un mostruoso ritardo di quasi 20 mesiperché nel citato comma 8 dell’articolo 21 era precisato che avrebbe dovuto essere adottato entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del Codice dei contatti e, quindi, entro il 18 luglio 2016 e, tra l’altro, ha avuto una vita travagliata. Il Consiglio di Stato si è espresso una prima volta con il parere favorevole n. 351 del 13/02/2017(leggi articolo) a cui fece seguito il parere del CIPE n. 24 del 3/3/2017; sul nuovo testo, rielaborato dopo il decreto correttivo (Dlgs 56/2017) il Consiglio di Stato ha espresso il parere n. 1806 del 27/7/2017 (leggi articolo) e la Conferenza unificata il parere n. 110/U del 21/09/2017 . A distanza di quasi sei mesi dall’ultimo parere è stato pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. 57 del 9/3/2018 il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti 16 gennaio 2018, n. 14 .

A cura di arch. Paolo Oreto

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Documenti Allegati Decreto 16 gennaio 2018, n. 14

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Fondo progettazione insediamenti prioritari: 110 milioni di euro in 3 anni 12/03/2018

In riferimento alle previsioni di cui all’articolo 202, comma 5 del Codice dei contrattidi cui al d.lgs. n. 50/2016, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti Graziano Delrio ha firmato il decreto che assegna 110 milioni di euro per il triennio dal 2018 al 2020, ripartiti in 25 milioni per il 2018; 35 milioni per il 2019 e 50 milioni per il 2020.

Si tratta di finanziamenti per il “Fondo per la progettazione di fattibilità delle infrastrutture e degli insediamenti prioritari per lo sviluppo del Paese, nonché per la project review delle infrastrutture già finanziate” che, come abbiamo già detto, è stato istituito dal Nuovo Codice dei Contratti e finanziato dal Fondo Investimenti 2016 con 500 milioni.

Le risorse sono state assegnate in questo modo:

• 30 milioni di euro alle 15 Autorità di sistema portuale; il Decreto di riparto è statopredisposto attraverso la ricognizione dei fabbisogni delle singole Autorità diSistema Portuale, valutato dalla Direzione generale per la vigilanza sulle autoritàportuali del Ministero e da Ram, condiviso alla Conferenza nazionale dei presidenti.

• 25 milioni di euro alle 14 Città Metropolitane; con una quota fissa di 800.000euro, a cui si aggiunge una quota variabile, proporzionale sia alla popolazione (65%)che alla superficie territoriale (35%);

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• 30 milioni ai 14 Comuni capoluogo di Città Metropolitane; con una quota fissa di1.200.000 euro, a cui si aggiunge una quota variabile, proporzionale sia allapopolazione (65%) che alla superficie territoriale (35%);

• 25 milioni ai 36 Comuni capoluogo di Regione o di Provincia autonoma, (nonricadenti in Città Metropolitana) o con popolazione superiore ai 100.000 abitanti; conuna quota fissa di 200.000 euro, a cui si aggiunge una quota variabile, proporzionalesia alla popolazione (65%) che alla superficie territoriale (35%).

Le risorse destinate alle Città Metropolitane, ai Comuni capoluogo di Città Metropolitana e agli altri Comuni andranno utilizzate prioritariamente per la predisposizione dei Piani Strategici Metropolitani (Psm) e dei Piani urbani della mobilità sostenibile (Pums).

Per chi ha già redatto i Psm o i Pums o già affidato l’incarico per la loro realizzazione, le risorse andranno utilizzate per la predisposizione di Progetti di Fattibilità o di Project Review riferiti ad opere contenute in tali strumenti di pianificazione o comunque di prioritario interesse nazionale, cioè coerenti con le strategie della nuova politica di pianificazione infrastrutturale e con i fabbisogni infrastrutturali individuati nell’Allegato al Def 2017.

Sono ammissibili solo le spese sostenute a valere su contratti e obbligazioni giuridicamente vincolanti stipulati dopo l’emanazione del decreto.

Le risorse complessive per le città metropolitane

Nelle slide allegate, relative a ciascun decreto, è possibile risalire alle risorse destinate per dai due Fondi ai singoli Enti.

Queste, per fare un esempio, le risorse assegnate alle 14 città metropolitane e capoluogo di regione.

• Bari, 4,255 milioni, di cui 2,618 per la città metropolitana, e 1,637 milioni per ilcomune capoluogo;

• Bologna, 4,103 milioni, di cui 2,381 per la città metropolitana e 1,722 per il comunecapoluogo;

• Cagliari, 3,055 milioni, di cui 1,610 per la città metropolitana e 1,445 per il comunecapoluogo;

• Catania, 4,172 milioni, di cui 2,462 per la città metropolitana e 1,710 per il comunecapoluogo;

• Firenze, 4,034 milioni, di cui 2,366 per la città metropolitana e 1,668 per il comunecapoluogo;

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• Genova, 4,066 milioni, di cui 2,044 per la città metropolitana e 2,022 per il comunecapoluogo;

• Messina, 3,685 milioni, di cui 2,005 per la città metropolitana e 1,680 per il comunecapoluogo;

• Milano, 4,770 milioni, di cui 4,141 per la città metropolitana e 2,629 per il comunecapoluogo;

• Napoli, 6,223 milioni, di cui 4,011 per la città metropolitana e 2,212 per il comunecapoluogo;

• Palermo, 4,754 milioni, di cui 2,753 per la città metropolitana e 2,001 per il comunecapoluogo;

• Reggio Calabria, 3,597 milioni, di cui 1,933 per la città metropolitana e 1,664 per ilcomune capoluogo;

• Roma, 10,917 milioni, di cui 5,537 per la città metropolitana e 5,380 per il comunecapoluogo;

• Torino, 5,997 milioni, di cui 3,845 per la città metropolitana e 2,152 per il comunecapoluogo;

• Venezia, 4,077 milioni, di cui 2,119 per la città metropolitana e 1,958 per il comunecapoluogo.

In allegato le slide di presentazione predisposte dal Ministero.

A cura di Redazione LavoriPubblici.it

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Slide presentazione MIT

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Fondo progettazione enti locali: 90 milioni di euro in 3 anni 12/03/2018

Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha predisposto il decreto “Fondo progettazione enti locali” relativo ai criteri e modalità di accesso, selezione e cofinanziamento per il triennio 2018-2020, previsti ai commi 1079-1080 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2018, n. 205 (legge di Bilancio 2018).

Una progettazione di qualità è il primo passo indispensabile per realizzare opere pubbliche di qualità, dai costi certi, nel rispetto dei tempi di realizzazione previsti e con il decreto in argomento di cui possiamo anticipare il testo, lo Stato cofinanzia con 90 milioni nel prossimo triennio gli enti locali nella progettazione di fattibilità tecnica ed economica relativa a opere pubbliche, tra cui adeguamenti antisismici ed edilizia scolastica.

“Queste risorse - afferma il Ministro Delrio - consentiranno agli enti locali di realizzare buone progettazioni. Dalla messa in sicurezza di infrastrutture ed edifici pubblici, tra cui le scuole, alla revisione di progetti invecchiati, alla pianificazione strategica nelle città metropolitane, ai piani urbani della mobilità sostenibile, a progetti per la portualità. In questo modo si costituirà un buon parco progetti: progetti fattibili, pronti per essere finanziati, sopperendo alla carenza di progettazione efficace che impedisce o rallenta la

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realizzazione degli investimenti pubblici. Un’attività che potrà essere utile anche per consentire agli enti locali di partecipare a bandi e finanziamenti”.

Il decreto ministeriale per il “Fondo progettazione enti locali” riguarda criteri e modalità di accesso, selezione e cofinanziamento per il triennio 2018-2020, previsti dalla legge di Bilancio 2018 e ha avuto l’8 marzo 2018 il parere favorevole della Conferenza Stato-Città.

Il “Fondo progettazione enti locali” ha l’obiettivo di cofinanziare con risorse statali la redazione dei progetti di fattibilità tecnica ed economica e la redazione dei progetti definitivi relativi alla messa in sicurezza degli edifici e delle strutture pubbliche, con priorità agli edifici e alle strutture scolastiche.

Sono ammessi anche progetti di demolizione e ricostruzione, pur mantenendo la stessa destinazione d’uso, così come i progetti finalizzati all’adeguamento degli edifici alla normativa sismica, o anche la messa in sicurezza edile ed impiantistica.

Le risorse stanziate sono 30 milioni di euro all’anno anno per il triennio 2018-2020 (90 milioni di euro) e sono suddivise, con una ripartizione massima di cofinanziamento statale pari all’80% per città metropolitane e province, nella maniera seguente:

• 4.975.000 euro alle 14 città metropolitane; con una quota fissa di 100.000 euro, a cui si aggiunge una quota variabile, proporzionale alla popolazione;

• 12.437.500 euro. alle 86 province; con una quota fissa di 70.000 euro, a cui si aggiunge una quota variabile proporzionale alla popolazione;

• 12.437.500 di euro ai comuni, con bando.

I criteri di assegnazione prevedono una ripartizione su bando pubblico in base ad una graduatoria triennale 2018/2020, con priorità ai progetti di adeguamento alla normativa sismica degli edifici e delle strutture scolastiche, e un ammontare massimo di cofinanziamento statale a 60.000 euro.

Il decreto entrerà in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sul sito istituzionale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

In allegato lo schema di decreto e le slide di presentazione predisposte dal Ministero.

A cura di Redazione LavoriPubblici.it

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Schema decreto

Slide presentazione MIT

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Conferenza di servizi preliminare e tutela paesaggistica: impugnabile l’atto conclusivo 12/03/2018

È impugnabile l'atto conclusivo della conferenza di servizi preliminare le cui acquisizioni (pareri, nulla osta e ogni altro atto di assenso necessario ai fini della approvazione dell’intervento proposto) si consolidano e si riverberano sulla successiva approvazione sia dei progetti di fattibilità o preliminari, sia del progetto definitivo e possono essere modificate solo sulla base di sopravvenienze (di fatto o di diritto, si dovrebbe ritenere).

Lo ha chiarito la Sezione Prima del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna con la sentenza n. 185 dell'8 marzo 2018 che ha accolto il ricorso presentato per l'annullamento di un'Ordinanza per la realizzazione di interventi di mitigazione del rischio idrogeologico e il relativo bando di gara per l'affidamento dei servizi di ingegneria e architettura per la redazione del progetto definitivo, esecutivo, coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione, indagini geognostiche e di caratterizzazione.

Nel dettaglio i giudici di prime cure hanno chiarito la natura e gli effetti giuridici della conferenza di servizi tenutasi per l’esame e la valutazione del progetto. In particolare, ove si sia svolta la conferenza preliminare, l'amministrazione procedente, ricevuta l'istanza o il progetto definitivo, indice la conferenza simultanea in cui le determinazioni espresse in sede

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di conferenza preliminare possono essere motivatamente modificate o integrate solo in presenza di significativi elementi emersi nel successivo procedimento anche a seguito delle osservazioni degli interessati sul progetto definitivo. Pertanto, le acquisizioni maturate nella conferenza preliminare (pareri, nulla osta e ogni altro atto di assenso necessario ai fini della approvazione dell’intervento proposto), si consolidano e si riverberano sulla successiva approvazione sia dei progetti di fattibilità o preliminari, sia del progetto definitivo; e possono essere modificate solo sulla base di sopravvenienze (di fatto o di diritto, si dovrebbe ritenere).

Ne deriva come conseguenza che il possibile consolidamento degli effetti della conferenza preliminare implica la necessità, per i soggetti che si ritengano lesi nelle loro situazioni giuridiche, di impugnare l’atto conclusivo.

Nel caso di specie, la Soprintendenza Belle Arti e Paesaggio aveva rilasciato parere favorevole di compatibilità paesaggistica, per il progetto preliminare di un’opera pubblica di notevole impatto in quanto "la soluzione proposta non sembra avere alternative". Il TAR ha ritenuto che in tal modo si pone illegittimamente in comparazione “l’inserimento paesaggistico delle opere”, che attiene alla tutela del paesaggio, con la mancanza di alternative alla soluzione proposta, che attiene a interessi diversi e non affidati alla Soprintendenza.

A cura di Redazione LavoriPubblici.it

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Sentenza

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Mutui BEI: 1 mld di euro per ospedali, scuole, edifici e sicurezza stradale 12/03/2018

Un miliardo di euro destinato alla ricostruzione di ospedali, scuole ed edifici pubblici nelle zone del Centro Italia colpite dal terremoto. Per finanziare gli interventi il Ministero dell’economia e delle finanze ricorre a un prestito della Banca europea per gli investimenti, che ha il vantaggio di essere molto conveniente in termini di tassi di interesse e scadenze.

Il direttore generale del Dipartimento Tesoro del Mef, Vincenzo La Via, e il vicepresidente della Bei, Dario Scannapieco, hanno sottoscritto oggi a Roma il relativo contratto quadro di finanziamento, che consentirà di rendere disponibili i fondi.

Le risorse per la ricostruzione saranno erogate in relazione all’esecuzione degli interventi indicati nel contratto di progetto, stipulato sempre oggi nella stessa occasione, dal Commissario straordinario per la ricostruzione post Sisma 2016, Paola De Micheli e il vicepresidente della Bei.

Nel dettaglio, le risorse per la ricostruzione saranno destinate a progetti di ristrutturazione, costruzione o trasferimento di ospedali, centri sanitari, scuole, poli universitari, alloggi per studenti, servizi sociali, edifici della pubblica amministrazione, riqualificazione di edifici

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vincolati e opere infrastrutturali quali approvvigionamento idrico, raccolta rifiuti e strade. Dal lato della Bei, il miliardo perfezionato oggi per la ricostruzione degli edifici pubblici si aggiunge a un primo stanziamento di pari importo messo a disposizione la scorsa estate perla ricostruzione privata. In quel caso i destinatari erano le piccole e medie imprese (per strutture come capannoni, laboratori) e famiglie (abitazioni private).

Per quanto riguarda il sistema stradale, gli investimenti saranno effettuati su circa 170 strade e superstrade gestite dall’Anas, per un totale complessivo di 5.800 chilometri, localizzate in tutte le regioni italiane. Circa il 45% delle risorse è comunque destinato all’Italia meridionale e insulare.

Gli interventi previsti sono relativi a opere di miglioramento delle barriere di sicurezza, di ristrutturazione delle gallerie e di costruzione di sistemi anti rumore. La realizzazione di tali opere – conclude la nota – ha anche l’obiettivo di ridurre l’incidentalita’ media sulle strade interessate e grazie alla non invasività dei lavori programmati non ci saranno impatti negativi sull’ambiente ne’ sul paesaggio.

Nella stessa occasione tra Bei e Mef è stata anche firmata la seconda tranche di 167 milioni, su un prestito complessivo di 300, per il finanziamento del piano triennale dell’Anas di ammodernamento e messa in sicurezza della rete stradale italiana, risorse che in buona parte riguarderanno interventi localizzati nel Sud Italia e nelle Isole.

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Ricostruzione: 1 miliardo per ospedali, scuole e edifici pubblici diPaolaMammarella

Siglato anche l’accordo da 167 milioni per l’ammodernamento e la messa in sicurezza della rete stradale

12/03/2018 - Un miliardo di euro destinato alla ricostruzione di ospedali, scuole ed edifici pubblici nelle zone del Centro Italia colpite dal terremoto. Lo prevede il contratto quadro di finanziamento sottoscritto dal direttore generale del Dipartimento Tesoro del Ministero dell’Economia e delle Finanze (Mef), Vincenzo La Via, e dal vicepresidente della Bei, Dario Scannapieco.

Gli interventi di ricostruzione finanziati Le risorse per la ricostruzione saranno destinate a progetti di ristrutturazione, costruzione o trasferimento di ospedali, centri sanitari, scuole, poli universitari, alloggi per studenti, servizi sociali, edifici della pubblica amministrazione, riqualificazione di edifici vincolati e opere infrastrutturali quali

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approvvigionamento idrico, raccolta rifiuti e strade.

Ricostruzione, un miliardo dalla Bei Le risorse rese disponibili con l’accordo per la ricostruzione degli edifici pubblici si aggiungono a un primo stanziamento di pari importo messo a disposizione la scorsa estate perla ricostruzione privata. In quel caso i destinatari erano le piccole e medie imprese (per strutture come capannoni, laboratori) e famiglie (abitazioni private).

I fondi saranno erogati in relazione all’esecuzione degli interventi indicati nel contratto di progetto, stipulato nella stessa occasione dal Commissario straordinario per la ricostruzione post Sisma 2016, Paola De Micheli e il vicepresidente della Bei.

Ammodernamento e sicurezza della rete stradale Nella stessa giornata è stato firmato l’accordo per l’erogazione della seconda tranche di 167 milioni, su un prestito complessivo di 300, per il finanziamento del piano triennale dell’Anas di ammodernamento e messa in sicurezza della rete stradale italiana.

In totale, gli investimenti saranno effettuati su circa 170 strade e superstrade gestite dall’Anas, per un totale complessivo di 5.800 chilometri, localizzate in tutte le regioni italiane. Circa il 45% delle risorse è comunque destinato all’Italia meridionale e insulare. Gli interventi previsti sono relativi a opere di miglioramento delle barriere di sicurezza, di ristrutturazione delle gallerie e di costruzione di sistemi anti rumore. Anas punta inoltre a ridurre l’incidentalità media e ha dichiarato in una nota che grazie alla non invasività dei lavori programmati non ci saranno impatti negativi sull’ambiente né sul paesaggio.

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Fondo progettazione, 90 milioni di euro per gli edifici pubblici diAlessandraMarra

Le risorse serviranno agli enti locali per progettare nel triennio 2018-2020 la messa in sicurezza di strutture pubbliche con priorità per le scuole

12/03/2018 – Gli Enti Locali potranno contare su 90 milioni di euro nel triennio 2018-2020 per affidare la progettazione per la messa in sicurezza di edifici e strutture pubbliche.

La Conferenza Stato-Città, lo scorso 8 marzo, ha dato il via libera allo schema di decreto che indica le modalità di accesso alle risorse che andranno a Comuni, Città metropolitane e Province.

Vedi la ripartizione nel dettaglio

Fondo progettazione per la sicurezza degli enti locali Il Fondo per la progettazione, istituito dalla Legge di Bilancio 2018, ha una dotazione di 30 milioni all’anno dal 2018 al 2030 per il cofinanziamento della redazione dei progetti di fattibilità tecnica ed economica e dei progetti

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definitivi degli enti locali di opere destinate in via prioritaria alla messa in sicurezza di edifici pubblici e strutture scolastiche.

Sono ammessi anche progetti di demolizione e ricostruzione, pur mantenendo la stessa destinazione d’uso, così come i progetti finalizzati all’adeguamento degli edifici alla normativa sismica, o anche la messa in sicurezza edile ed impiantistica.

I progetti ammessi a cofinanziamento dovranno essere previsti nella programmazione delle amministrazioni proponenti. Il cofinanziamento può arrivare fino all’80 % della spesa (incluse le spese per la predisposizione dei bandi) con un limite massimo per la progettazione di 60 mila euro.

I soggetti beneficiari del finanziamento dovranno attivare le procedure per l 'affidamento della progettazione finanziata entro tre mesi dalla comunicazione di ammissione al finanziamento. Se ad essere finanziata è la progettazione definitiva, entro diciotto mesi dall’approvazione del progetto definitivo dovrà essere pubblicato il bando di gara per l’affidamento della progettazione esecutiva.

Fondo progettazione enti locali: la ripartizione Lo schema di decreto approvato in Conferenza Stato-Città, ripartisce le risorse tra gli enti: 15 milioni alle Città metropolitane ( quasi 5 milioni annui nel triennio 2018-20), 37,5 milioni alle Province (12,5 milioni annui nel triennio) e 37,5 milioni ai Comuni (12,5 milioni annui nel triennio).

Nel caso delle città metropolitane e delle province il riparto avviene sulla base di parametri predeterminati: una quota fissa per ciascun ente e una quota in proporzione alla popolazione residente. Per le città metropolitane la quota fissa è di 100 mila euro mentre per le province è di 70 mila euro.

Nel caso dei Comuni, le risorse sono assegnate sulla base delle richieste che perverranno al Mit (massimo tre progetti per ente) in base ad una graduatoria con validità sull’intero triennio.

Le modalità di presentazione delle richieste di contributo da parte dei Comuni e i criteri di formazione della graduatoria sono demandati ad un decreto successivo.

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Fondo progettazione, 110 milioni di euro per mobilità sostenibile e porti diRossellaCalabrese

Risorse a Città metropolitane, Comuni e Autorità portuali per interventi prioritari nel triennio 2018-2020

12/03/2018 - Uno stanziamento triennale di 110 milioni di euro per la progettazione di interventi prioritari, dai Piani urbani della mobilità sostenibile alle opere nei porti.

È quanto prevede il decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Graziano Delrio, che assegna per il triennio 2018-2020 le risorse a Città metropolitane, Comuni e Autorità portuali.

Il ‘Fondo per la progettazione di fattibilità delle infrastrutture e degli insediamenti prioritari per lo sviluppo del Paese, nonché per la project review delle infrastrutture già finanziate’ è stato istituito dal nuovo Codice dei Contratti e

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finanziato dal Fondo Investimenti 2016 con 500 milioni di euro. Il decreto del Ministro Delrio, firmato venerdì, assegna 110 milioni di euro per il triennio 2018-2020, ripartiti in 25 milioni per il 2018; 35 milioni per il 2019 e 50 milioni per il 2020. Fondo progettazione, la ripartizione Le risorse sono assegnate in questo modo: - 30 milioni di euro alle 15 Autorità di sistema portuale Il Decreto di riparto è stato predisposto attraverso la ricognizione dei fabbisogni delle singole Autorità di Sistema Portuale, valutato dalla Direzione generale per la vigilanza sulle autorità portuali del Ministero e da Ram, condiviso alla Conferenza nazionale dei presidenti. - 25 milioni di euro alle 14 Città Metropolitane con una quota fissa di 800.000 euro, a cui si aggiunge una quota variabile, proporzionale sia alla popolazione (65%) che alla superficie territoriale (35%). - 30 milioni di euro ai 14 Comuni capoluogo di Città Metropolitane con una quota fissa di 1.200.000 euro, a cui si aggiunge una quota variabile, proporzionale sia alla popolazione (65%) che alla superficie territoriale (35%); - 25 milioni ai 36 Comuni capoluogo di Regione o di Provincia autonoma (non ricadenti in Città Metropolitana) o con popolazione superiore ai 100.000 abitanti. Con una quota fissa di 200.000 euro, a cui si aggiunge una quota variabile, proporzionale sia alla popolazione (65%) che alla superficie territoriale (35%). Vedi la ripartizione nel dettaglio Le risorse destinate alle Città Metropolitane, ai Comuni capoluogo di Città Metropolitana e agli altri Comuni andranno utilizzate prioritariamente per la

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predisposizione dei Piani Strategici Metropolitani (Psm) e dei Piani urbani della mobilità sostenibile (Pums). Per chi ha già redatto i Psm o i Pums o già affidato l’incarico per la loro realizzazione, le risorse andranno utilizzate per la predisposizione di Progetti di Fattibilità o di Project Review riferiti ad opere contenute in tali strumenti di pianificazione o comunque di prioritario interesse nazionale, cioè coerenti con le strategie della nuova politica di pianificazione infrastrutturale e con i fabbisogni infrastrutturali individuati nell’Allegato al Def 2017. I l Fondo progettazione Enti locali Il decreto per il ‘Fondo progettazione Insediamenti Prioritari’ si aggiunge a quello che rende operativo il ‘Fondo progettazione Enti locali’ da 90 milioni di euro per il triennio 2018-2020. “Queste risorse - afferma il Ministro Delrio - consentiranno agli enti locali di realizzare buone progettazioni. Dalla messa in sicurezza di infrastrutture ed edifici pubblici, tra cui le scuole, alla revisione di progetti invecchiati, alla pianificazione strategica nelle città metropolitane, ai piani urbani della mobilità sostenibile, a progetti per la portualità. In questo modo si costituirà un buon parco progetti: progetti fattibili, pronti per essere finanziati, sopperendo alla carenza di progettazione efficace che impedisce o rallenta la realizzazione degli investimenti pubblici. Un’attività che potrà essere utile anche per consentire agli enti locali di partecipare a bandi e finanziamenti”. © Riproduzione riservata

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Fondi per la progettazione: 200 milioni a città metropolitane, comuni, province e AdSP Matteo Peppucci - INGENIO 12/03/2018 2

Progettazione pubblica: due decreti del MIT assegnano risorse agli enti locali per i progetti di fattibilità, PUMS, opere prioritare

Il MIT ha reso noto che, con due decreti del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Graziano Delrio, sono state assegnate per i prossimi tre anni più di 200 milioni a città metropolitane, province, comuni, autorità di sistema portuale.

Con il “Fondo progettazione Enti locali”, previsto dalla legge di bilancio e già approfondito su Ingenio, lo Stato ha cofinanziato con 90 milioni nel prossimo triennio gli enti locali nella progettazione di fattibilità tecnica ed economica relativa a opere pubbliche, tra cui adeguamenti antisismici ed edilizia scolastica.

Con il “Fondo progettazione Insediamenti Prioritari”, previsto dal Nuovo Codice dei Contratti, sono invece previsti 110 milioni, sempre nel triennio, destinati a diversi tipi di interventi proritari, dai Piani urbani della mobilità sostenibile (Pums) alle opere nei porti.

"Queste risorse – afferma il Ministro Delrio - consentiranno agli enti locali di realizzare buone progettazioni. Dalla messa in sicurezza di infrastrutture ed edifici pubblici, tra cui le scuole, alla revisione di progetti invecchiati, alla pianificazione strategica nelle città metropolitane, ai piani urbani della mobilità sostenibile, a progetti per la portualità. In questo modo si costituirà un buon parco progetti: progetti fattibili, pronti per essere finanziati, sopperendo alla carenza di progettazione efficace che impedisce o rallenta la realizzazione degli investimenti pubblici. Un'attività che potrà essere utile anche per consentire agli enti locali di partecipare a bandi e finanziamenti".

Fondo progettazione enti locali: 90 milioni

Si tratta di uno stanziamento di 90 milioni di euro previsti dall'art.1, commi 1079-1084 della legge 205/2017 che, nel triennio 2018-2020, andranno a comuni (12,5 milioni annui - totale 37,5 milioni), città metropolitane (5 milioni annui - 15 milioni totali) e Province (12,5 milioni annui - 37,5 milioni totali) per la messa in sicurezza di edifici e strutture pubbliche.

L'obiettivo è quello di di cofinanziare con risorse statali la redazione dei progetti di fattibilità tecnica ed economica e la redazione dei progetti definitivi relativi alla messa in sicurezza degli edifici e delle strutture pubbliche, con priorità agli edifici e alle strutture scolastiche.

Sono ammessi anche progetti di demolizione e ricostruzione, pur mantenendo la stessa destinazione d'uso, così come i progetti finalizzati all’adeguamento degli edifici alla normativa sismica, o anche la messa in sicurezza edile ed impiantistica.

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I criteri di assegnazione prevedono una ripartizione su bando pubblico in base ad una graduatoria triennale 2018/2020, con priorità ai progetti di adeguamento alla normativa sismica degli edifici e delle strutture scolastiche, e un ammontare massimo di cofinanziamento statale a 60.000 euro.

Fondo Progettazione insediamenti prioritari: 110 milioni

Il "Fondo per la progettazione di fattibilità delle infrastrutture e degli insediamenti prioritari per lo sviluppo del Paese, nonché per la project review delle infrastrutture già finanziate" è stato istituito dal Nuovo Codice dei Contratti e finanziato dal Fondo Investimenti 2016 con 500 milioni.

Il decreto del Ministro Delrio assegna 110 milioni di euro per il triennio dal 2018 al 2020, ripartiti in 25 milioni per il 2018; 35 milioni per il 2019 e 50 milioni per il 2020.

Le risorse sono state assegnate in questo modo:

• 30 milioni di euro alle 15 Autorità di sistema portuale. Il Decreto di riparto è statopredisposto attraverso la ricognizione dei fabbisogni delle singole Autorità di Sistema Portuale,valutato dalla Direzione generale per la vigilanza sulle autorità portuali del Ministero e da Ram,condiviso alla Conferenza nazionale dei presidenti.

• 25 milioni di euro alle 14 Città Metropolitane, con una quota fissa di 800.000 euro, a cui siaggiunge una quota variabile, proporzionale sia alla popolazione (65%) che alla superficieterritoriale (35%);

• 30 milioni ai 14 Comuni capoluogo di Città Metropolitane, con una quota fissa di 1.200.000euro, a cui si aggiunge una quota variabile, proporzionale sia alla popolazione (65%) che allasuperficie territoriale (35%);

• 25 milioni ai 36 Comuni capoluogo di Regione o di Provincia autonoma (non ricadenti inCittà Metropolitana) o con popolazione superiore ai 100.000 abitanti, con una quota fissa di200.000 euro, a cui si aggiunge una quota variabile, proporzionale sia alla popolazione (65%)che alla superficie territoriale (35%).

Le risorse destinate alle Città Metropolitane, ai Comuni capoluogo di Città Metropolitana e agli altri Comuni andranno utilizzate prioritariamente per la predisposizione dei Piani Strategici Metropolitani (Psm) e dei Piani urbani della mobilità sostenibile (Pums).

Per chi ha già redatto i Psm o i Pums o già affidato l'incarico per la loro realizzazione, le risorse andranno utilizzate per la predisposizione di Progetti di Fattibilità o di Project Review riferiti ad opere contenute in tali strumenti di pianificazione o comunque di prioritario interesse nazionale, cioè coerenti con le strategie della nuova politica di pianificazione infrastrutturale e con i fabbisogni infrastrutturali individuati nell'Allegato al Def 2017.

Sono ammissibili solo le spese sostenute a valere su contratti e obbligazioni giuridicamente vincolanti stipulati dopo l'emanazione del decreto.

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• Bonus Progetti e messa in sicurezza edifici pubblici: 90 milioni per gli enti locali nel triennio2018-2020

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Rischio sismico, vulcanico, idrogeologico: tre minacce sul territorio della Campania Ordine Campania 12/03/2018

Rischio sismico, vulcanico, idrogeologico: tre minacce sul territorio - e particolarmente preoccupanti in Campania - i cui eventuali effetti possono però essere prevenuti e mitigati grazie all'apporto professionale dei tecnici e degli ingegneri, in sinergia con le amministrazioni locali e territoriali.

Partendo da questo assunto, l’Ordine degli Ingegneri di Napoli, presieduto da Edoardo Cosenza, organizza nel territorio vesuviano un ciclo di tre convegni sul tema “Convivere con i rischi naturali”, coordinato dal consigliere dell’Ordine, Gennaro Annunziata.

Nel primo appuntamento venerdì 9 marzo, a Torre Annunziata nella suggestiva cornice di Villa Tiberiade si è discusso del tema “La gestione del rischio sismico: criticità e prospettive”. A promuovere l’iniziativa, l’Associazione Ingegneri di Torre Annunziata, in partnership con l’Associazione Vitruvio e l’Associazione Ingegneri del Comprensorio Stabiese.

A margine dell’evento sono stati intervistati Edoardo Cosenza, presidente dell’Ordine degli Ingegneri di Napoli, Michele Di Lorenzo, presidente emerito dell’Associazione degli Ingegneri oplontini, Andrea Prota, consigliere segretario dell’Ordine degli Ingegneri di Napoli, Mauro Dolce, direttore generale del Dipartimento della Protezione Civile, e Vincenzo Ascione, sindaco di Torre Annunziata.

Ecco il video che racconta l'evento con le interviste ai relatori

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Bonus Progetti e messa in sicurezza edifici pubblici: 90 milioni per gli enti locali nel triennio 2018-2020 Matteo Peppucci - INGENIO 09/03/2018

La Conferenza Stato-Città dell'8 marzo ha approvato le regole per l'assegnazione del bonus progetti: diverse le regole di assegnazione per province, città metropolitane e comuni

Nella Conferenza Stato-Città dell'8 marzo 2018, è stato approvato un decreto del MIT (disponibile in allegato che regola il meccanismo inerente al cd. Bonus Progetti per la messa in sicurezza degli edifici pubblici. Nello specifico, si tratta di uno stanziamento di 90 milioni di euro previsti dall'art.1, commi 1079-1084 della legge 205/2017 che, nel triennio 2018-2020, andranno a comuni (12,5 milioni annui - totale 37,5 milioni), città metropolitane (5 milioni annui - 15 milioni totali) e Province (12,5 milioni annui - 37,5 milioni totali) per la messa in sicurezza di edifici e strutture pubbliche.

Il decreto stabilisce che nel caso delle città metropolitane e delle Province il riparto avviene sulla base di parametri predeterminati (una quota fissa per ciascun ente e una quota in proporzione alla popolazione residente), mentre nel caso dei comuni, le risorse sono assegnate sulla base delle richieste che perverranno al MIT (massimo tre progetti per ente) in base ad una graduatoria con validità sull'intero triennio. Il limite massimo del cofinanziamento statale per la progettazione è fissato in 60 mila euro e coprirà al massimo l'80% del costo complessivo.

Il contributo è esplicitamente considerato "a rendicontazione", con effetti positivi sia sulle modalità e i tempi di iscrizione in bilancio sia sullo svolgimento della correlata spesa da parte degli enti locali. Le modalità di presentazione delle richieste di contributo da parte dei comuni e i criteri di formazione della graduatoria sono demandati ad un decreto direttoriale.

LO SCHEMA DI DECRETO E' DISPONIBILE IN FORMATO PDF

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Equo compenso professionisti: in Toscana è operativo. Vietati gli incarichi gratuiti. I dettagli Matteo Peppucci - INGENIO 12/03/2018

La giunta regionale toscana ha approvatato una delibera che identifica le linee guida per la concreta attuazione della norma che garantisce una forma di tutela in merito ai compensi percepiti dai professionisti

L'equo compenso nei rapporti tra professionisti e PA, in Toscana, è realtà. Lo è diventato grazie alla delibera approvata dalla giunta regionale che identifica le linee guida per la concreta attuazione della norma che garantisce una forma di tutela in merito ai compensi percepiti dai professionisti (introdotta nella sua forma definitiva dalla Legge di bilancio 2018). Le disposizioni dovranno essere rispettate dagli uffici regionali e dagli enti dipendenti della Regione.

Non potranno più essere previsti compensi gratuiti per incarichi e prestazioni richieste a qualsiasi tipologia di libero professionista. E' il primo punto fermo delle linee guida, approfondite in un comunicato stampa ufficiale della Regione. L'intento, ha spiegato il presidente della Regione Enrico Rossi, è quello di "dare applicazione al principio dell'equo compenso, definendo regole certe, uniformi e valide per numerose categorie di lavoratori".

Le linee guida riportano ciò che è prescritto dalla norma: i compensi dovranno essere proporzionati alla quantità e qualità del lavoro svolto e al contenuto e alle caratteristiche della prestazione, dovranno essere conformi ai parametri ministeriali e non dovranno essere previste clausole vessatorie nei contratti. Tra queste, viene fatto un esplicito riferimento all'impossibilità di prevedere prestazione di servizi aggiuntivi a titolo gratuito.

Sono elencati, infine, i decreti ministeriali attualmente in vigore: per gli avvocati il dm 55/2014; per i commercialisti il dm 140/2012; per i consulenti del lavoro il dm 46/2013; per le professioni sanitarie il 165/206 e per le professioni tecniche le tabelle del Ministero della Giustizia diffuse nel 2016.

Per le categorie che non hanno ancora dei parametri di riferimento si dovrà aspettare la "prevista emanazione di successivi decreti ministeriali". La diffusione di queste regole da una concreta attuazione, come detto, all'applicazione dell'equo compenso nei confronti della pubblica amministrazione, vietando l'emanazione di bandi pubblici che prevedano compensi zero o sponsorizzazioni e rimborsi come forme di corrispettivo per il professionista.

Equo compenso per i professionisti tecnici

Le professioni tecniche coinvolte sono quelle di agrotecnico, architetto, pianificatore, paesaggista e conservatore, biologo, chimico, dottore agronomo e dottore forestale, geometra e geometra laureato, geologo, ingegnere, perito agrario, perito industriale, tecnologo alimentare.

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Il riferimento normativo per i compensi è il Decreto del Ministero della giustizia del 17 giugno 2016 (cd. Decreto Parametri BIS): un professionista incaricato deve essere retribuito con un compenso che varia dai 50 ai 75 euro l'ora, un aiuto dai 35 ai 50 euro e un aiuto di concetto dai 30 ai 37 euro. La Regione Toscana però ricorda che si tratta di cifre indicative in quanto la determinazione del compenso, ad esempio per le opere pubbliche, deve tenere conto del costo delle singole categorie che compongono l'opera, della complessità della prestazione fornita dal professionista e della specificità della sua prestazione.

Ciò vale per le opere edili, per le strutture, gli impianti, le infrastrutture per la mobilità, le opere idrauliche, le tecnologie dell'informazione e della comunicazione, il paesaggio, l'ambiente, la naturalizzazione, l'agroalimentare, la zootecnica, la ruralità, le foreste, oltre alle opere legate al territorio e all'urbanistica.

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12/3/2018 Ricostruzione Centro Italia, da BEI 1 miliardo al MEF per ospedali, scuole ed edifici pubblici

Lunedì 12 Marzo 2018

Ricostruzione Centro Italia, da BEI 1 miliardo al MEF perospedali, scuole ed edifici pubblicicasaeclima.com/ar_34280__ricostruzione‑centro‑italia‑bei‑un‑miliardo‑per‑ospedali‑scuole‑edifici‑pubblici.html

Ricostruzione Centro Italia, da BEI 1 miliardo al MEF per ospedali, scuole ed edifici pubbliciPer quanto riguarda il sistema stradale, gli investimenti saranno effettuati su circa 170 stradee superstrade gestite dall’Anas, per un totale complessivo di 5.800 chilometriUn miliardo di euro destinato alla ricostruzione di ospedali, scuole ed edifici pubblici nellezone del Centro Italia colpite dal terremoto. Per finanziare gli interventi il Ministerodell’economia e delle finanze (MEF) ricorre a un prestito della Banca europea per gliinvestimenti (BEI), che ha il vantaggio di essere molto conveniente in termini di tassi diinteresse e scadenze.

Il Direttore generale del Dipartimento Tesoro del MEF, Vincenzo La Via, e il Vicepresidentedella BEI, Dario Scannapieco, hanno sottoscritto venerdì scorso a Roma il relativo contrattoquadro di finanziamento, che consentirà di rendere disponibili i fondi. Le risorse sarannoerogate in relazione all’esecuzione degli interventi indicati nel contratto di progetto, stipulatoin data odierna dal Commissario straordinario per il Sisma 2016, Paola De Micheli, con ilVicepresidente della BEI. Nella stessa occasione tra BEI e MEF è stata anche firmata laseconda tranche di 167 milioni, su un prestito complessivo di 300, per il finanziamento delpiano triennale dell’Anas di ammodernamento e messa in sicurezza della rete stradaleitaliana, risorse che in buona parte riguarderanno interventi localizzati nel Sud Italia e nelleIsole.

TERREMOTO. Nel dettaglio, le risorse finanziarie per la ricostruzione saranno destinate aprogetti di ristrutturazione, costruzione o trasferimento di ospedali, centri sanitari, scuole,poli universitari, alloggi per studenti, servizi sociali, edifici della pubblica amministrazione,riqualificazione di edifici vincolati e opere infrastrutturali quali approvvigionamento idrico,raccolta rifiuti e strade. Dal lato della BEI, il miliardo perfezionato per la ricostruzione degli

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12/3/2018 Ricostruzione Centro Italia, da BEI 1 miliardo al MEF per ospedali, scuole ed edifici pubblici

edifici pubblici si aggiunge a un primo stanziamento di pari importo messo a disposizione lascorsa estate perla ricostruzione privata. In quel caso i destinatari erano le piccole e medieimprese (per strutture come capannoni, laboratori) e famiglie (abitazioni private).

SICUREZZA STRADE. Per quanto riguarda il sistema stradale, gli investimenti sarannoeffettuati su circa 170 strade e superstrade gestite dall’Anas, per un totale complessivo di5.800 chilometri, localizzate in tutte le regioni italiane. Circa il 45% delle risorse è comunquedestinato all’Italia meridionale e insulare. Gli interventi previsti sono relativi a opere dimiglioramento delle barriere di sicurezza, di ristrutturazione delle gallerie e di costruzione disistemi anti rumore. La realizzazione di tali opere ha anche l’obiettivo di ridurre l’incidentalitàmedia sulle strade interessate e grazie alla non invasività dei lavori programmati non cisaranno impatti negativi sull’ambiente né sul paesaggio.

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12/3/2018 Codice Appalti, in Gazzetta il decreto sui programmi triennali e biennali

Lunedì 12 Marzo 2018

Codice Appalti, in Gazzetta il decreto sui programmi triennalie biennalicasaeclima.com/ar_34279__codice‑appalti‑gazzetta‑decreto‑sui‑programmi‑triennali‑biennali.html

Codice Appalti, in Gazzetta il decreto sui programmi triennali e biennaliIl provvedimento si applica per la formazione o l'aggiornamento dei programmi triennali deilavori pubblici o dei programmi biennali degli acquisti di forniture e servizi effettuati adecorrere dal periodo di programmazione 2019‑2021 per i lavori e per il periodo diprogrammazione 2019‑2020 per servizi e fornitureCon il decreto 16 gennaio 2018, n. 14, il Ministero delle Infrastrutture e Trasporti ha fissato leregole per le procedure e gli schemi‑tipo per la redazione e la pubblicazione del programmatriennale dei lavori pubblici, del programma biennale per l'acquisizione di forniture e servizi edei relativi elenchi annuali e aggiornamenti annuali.

Il provvedimento reca la disciplina di attuazione dell'articolo 21, comma 8 del nuovo Codicedei contratti ‑ decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 ‑ come modificato dal decretolegislativo 19 aprile 2017, n. 56.

Il decreto 16 gennaio 2018, n. 14 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.57 del 9 marzo2018 ed entra in vigore il 24 marzo 2018.

Il provvedimento si applica per la formazione o l'aggiornamento dei programmi triennali deilavori pubblici o dei programmi biennali degli acquisti di forniture e servizi effettuati adecorrere dal periodo di programmazione 2019‑2021 per i lavori e per il periodo diprogrammazione 2019‑2020 per servizi e forniture.

È abrogato a decorrere dal 24 marzo 2018 – cioè dalla data di entrata in vigore del decreto n.14/2018 ‑ il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 24 ottobre 2014,pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 283 del 5 dicembre 2014.

Fino alla data di operativita' del nuovo decreto si applica l'articolo 216, comma 3 del Codice eil decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 24 ottobre 2014, pubblicato nellaGazzetta Ufficiale n. 283 del 5 dicembre 2014.

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12/3/2018 Codice Appalti, in Gazzetta il decreto sui programmi triennali e biennali

Art. 1 Oggetto

Art. 2 Definizioni

Art. 3 Contenuti, livello di progettazione minimo, ordine di priorita' del programma triennaledei lavori pubblici, dei relativi elenchi annuali e aggiornamenti

Art. 4 Criteri di inclusione delle opere pubbliche incompiute nei programmi triennali di lavoripubblici e nei relativi elenchi annuali

Art. 5 Modalita' di redazione, approvazione, aggiornamento e modifica del programmatriennale dei lavori pubblici e del relativo elenco annuale. Obblighi informativi e di pubblicita'

Art. 6 Contenuti, ordine di priorita' del programma biennale degli acquisti di forniture eservizi

Art. 7 Modalita' di redazione, approvazione, aggiornamento e modifica del programmabiennale degli acquisti di forniture e servizi. Obblighi informativi e di pubblicita'

Art. 8 Modalita' di raccordo con la pianificazione dell'attivita' dei soggetti aggregatori e dellecentrali di committenza ai quali le stazioni appaltanti delegano la procedura di affidamento

Art. 9 Disposizioni transitorie e finali

Art. 10 Clausola di invarianza finanziaria

Art. 11 Entrata in vigore

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12/3/2018 ok a nuove categorie di professionisti incaricati

Lunedì 12 Marzo 2018

ok a nuove categorie di professionisti incaricaticasaeclima.com/ar_34281__trasmissione‑online‑dichiarazioni‑ok‑nuove‑categorie‑professionisti‑incaricati.html

Trasmissione online delle dichiarazioni: ok a nuove categorie di professionisti incaricatiEmanato il provvedimento dell'Agenzia delle Entrate alla luce della riforma degli ordiniprofessionali e società tra professionisti, prevista dall’articolo 10 della legge di stabilità 2012,e del decreto attuativo 34/2013 del ministero della GiustiziaAumentano le società tra professionisti con accesso alla trasmissione telematica delledichiarazioni: i nuovi arrivi nel provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate del 9marzo 2018.

A monte del documento, la riforma degli ordini professionali e società tra professionisti,prevista dall’articolo 10 della legge di stabilità 2012, e del decreto attuativo 34/2013 delministero della Giustizia.

Alla luce delle suddette modifiche normative, vengono incluse, tra gli incaricati allatrasmissione telematica delle dichiarazioni:

‑ le società tra professionisti iscritte negli albi dei dottori commercialisti e degli esperticontabili e dei consulenti del lavoro

‑ esclusivamente per le dichiarazioni di successione, le società tra professionisti iscritteall’albo dei geometri e geometri laureati.

Lo stesso provvedimento, inoltre, modifica l’articolo 15 del decreto dirigenziale 31 luglio 1998e accoglie tra gli utenti ammessi alla registrazione telematica dei contratti di locazione e delversamento delle relative imposte:

‑ le società tra professionisti iscritte all’albo dei geometri e geometri laureati.

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12/3/2018 ok a nuove categorie di professionisti incaricati

Infine spazio, soltanto per la presentazione telematica delle dichiarazioni di successoni e ledomande di volture catastali:

‑ agli iscritti all’albo degli ingegneri

‑ agli iscritti all’albo degli architetti, pianificatori, paesaggisti e conservatori con il titolo di“architetto” o “architetto iunior”

‑ alle agenzie che svolgono, per conto dei propri clienti, pratiche amministrative pressoamministrazioni ed enti pubblici, purché titolari di licenza rilasciata ai sensi dell’articolo 115del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza.

I nuovi arrivati, oltre ad avere le caratteristiche tecniche necessarie rappresentano unimportante anello di congiunzione tra cittadino e pubblica amministrazione soprattutto perquanto riguarda la presentazione delle dichiarazioni di successione e le domande di volturecatastali.

Il provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate del 9 marzo 2018

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12/3/2018 approvate regole per l'equo compenso ai professionisti

Lunedì 12 Marzo 2018

approvate regole per l'equo compenso ai professionisticasaeclima.com/ar_34282__toscana‑approvate‑regole‑per‑equo‑compenso‑ai‑professionisti.html

Toscana: approvate regole per l'equo compenso ai professionistiPer quelli incaricati della progettazione di opere pubbliche e per altre figure professionali allequali vengano richieste prestazioni aggiuntive rispetto a quelle previste dal mansionario o dieffettuare servizi esterniSu proposta dell'assessore alla formazione e al lavoro, Cristina Grieco, la Giunta regionaledella Toscana ha approvato una delibera che definisce le regole necessarie a garantire unequo compenso per i professionisti incaricati della progettazione di opere pubbliche e peraltre figure professionali alle quali vengano richieste prestazioni aggiuntive rispetto a quellepreviste dal mansionario o di effettuare servizi esterni. Questi, d'ora in avanti, non potrannopiù essere corrisposte a titolo gratuito, come spesso è avvenuto fino ad oggi.

Lo abbiamo fatto – spiega il presidente della Regione, Enrico Rossi – nell'intento di dareapplicazione al principio dell'equo compenso, definendo regole certe, uniformi e valide pernumerose categorie di lavoratori. A queste regole si atterrà per prima la Regione Toscana,ma sono tenuti ad applicarle anche tutti gli enti dipendenti dalla Regione stessa, come quellidel sistema sanitario regionale, l'Arpat, Toscana promozione, Artea, Toscana sviluppo,l'Azienda regionale per il diritto allo studio universitario, l'Autorità portuale regionale e i parchiregionali. Il lavoro va adeguatamente retribuito e le amministrazioni pubbliche non devonopiù corrispondere compensi non correttamente parametrati o, a maggior ragione, pretendereprestazioni aggiuntive a titolo gratuito.

Le linee guida approvate dalla Regione Toscana saranno valide anche per altre categorieprofessionali come gli avvocati, i commercialisti, i notai, gli assistenti sociali, i consulenti dellavoro. Si applicheranno anche alla professioni sanitarie come medici veterinari, farmacisti,psicologi, infermieri, ostetriche e tecnici sanitari di radiologia medica. Ne sono coinvolte

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12/3/2018 approvate regole per l'equo compenso ai professionisti

anche le professioni tecniche come agrotecnico, architetto, pianificatore, paesaggista econservatore, biologo, chimico, dottore agronomo e dottore forestale, geometra e geometralaureato, geologo, ingegnere, perito agrario, perito industriale, tecnologo alimentare.

Sono alcuni decreti ministeriali a fissare i parametri da utilizzare nella liquidazione dellespettanze ai professionisti interessati, ed in particolare le tabelle contenute nel Decreto delMinistero della giustizia del 17 giugno 2016.

Vi si legge che un professionista incaricato deve essere retribuito con un compenso chevaria dai 50 ai 75 euro l'ora, un aiuto dai 35 ai 50 euro e un aiuto di concetto dai 30 ai 37euro. Ma si tratta di cifre indicative in quanto la determinazione del compenso, ad esempioper le opere pubbliche, deve tenere conto del costo delle singole categorie che compongonol'opera, della complessità della prestazione fornita dal professionista e della specificità dellasua prestazione.

Ciò vale per le opere edili, per le strutture, gli impianti, le infrastrutture per la mobilità, leopere idrauliche, le tecnologie dell'informazione e della comunicazione, il paesaggio,l'ambiente, la naturalizzazione, l'agroalimentare, la zootecnica, la ruralità, le foreste, oltre alleopere legate al territorio e all'urbanistica.

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12/3/2018 Canada, Trudeau duramente contestato da popoli autoctoni e ambientalisti per un oleodotto - Greenreport: economia ecologica e sviluppo sostenibile

http://www.greenreport.it/news/energia/canada-trudeau-contestato-popoli-autoctoni-ambientalisti-un-oleodotto/ 1/2

Aree protette e biodiversità | Economia ecologica | Energia | Inquinamenti

Canada, Trudeau duramente contestato da popoliautoctoni e ambientalisti per un oleodottoGreeenpaece: «Trudeau, è tempo di fare marcia indietro sulla pipeline de Kinder Morgan»[12 marzo 2018]

di Umberto Mazzantini

Migliaia di manifestanti hanno marciato a Vancouver nella più grandemanifestazione indigena contro l’approvazione da parte del primoministro canadese “ecologista” Justin Trudeau del progetto di unmega­oleodotto delle sabbie bituminose .

La manifestazione si è svolta vicino a un impianto dellamultinazionale texana Kinder Morgan a Burnaby, nella BritishColumbia e i manifestanti innalzavano cartelli sui quali erascritto: “L’acqua è vita” e che mettevano in dubbio l’impegno diTrudeau a salvaguardare davvero l’ambiente canadese.

La delusione tra i manifestanti, in gran parte elettori del leaderliberaldemocratico canadese era palpabile e ben riassunta nelcartello “Justin: questa non è leadership ambientale – questo èspericolato!”, mente un altro più tranchant accusava Trudeau diandare a letto con Kinder Morgan.

La compagnia petrolifera texana ha già iniziato i preparativi perestendere l’oleodotto Trans Mountain, approvato da Trudeau allafine del 2016, che dovrebbe trasportare il greggio delle sabbie bituminose dell’Alberta – considerato il più sporco del mondo – fino alterminal a Burnaby, da dove le petroliere lo trasporterebbero all’isola di San Juan, nello Stato Usa di Washington e nei Paesidell’Oceano Pacifico.

I sostenitori del progetto dicono che farebbe aumentare drasticamente le esportazioni di petrolio del Canada. Ma gli oppositoriribattono che l’aumento del flusso di greggio trasportato dall’oleodotto e del numero di petroliere per trasportarlo aumenterebbe irischi di fuoriuscite di petrolio e metterebbe in pericolo la fauna selvatica locale.

Eppure, nel 2017 Trudeau aveva delineato i principi guida per la politica ambientale del Canada nei prossimi anni: sviluppo diun’economia low carbon; inclusione dei leader indigeni nelle decisioni politiche e lotta in prima fila ai cambiamenti climatici a testaalta.

Rispondendo alle critiche di ambientalisti e comunità indigene, Trudeau ha detto che l’oleodotto «può essere monitorato con moltaattenzione e può essere fatto in sicurezza», ma ha taciuto sul fatto che la pipeline attraverserebbe riserve appartenenti alle comunitàindigene delle First Nations/Premières Nations del Canada che non sono certo rassicurate dalle dichiarazioni di Kinder Morgan sulsuo impegno per la protezione dell’ambiente e il “sostegno” dalle comunità indigene. Le First Nations/Premières Nations rispondonocon un appello a resistere: «Gli oleodotti della sabbie bituminose calpestano i diritti delle comunità autoctone, minacciano diavvelenare i nostri corsi d’acqua e contribuiscono all’aggravamento dei cambiamenti climatici».

In un manifesto­petizione online, più di 150 tribù e First Nations/Premières Nations del Nord America e le comunità localiconfermano la loro opposizione alla costruzione e al finanziamento degli oleodotti delle sabbie bituminose dell’Alberta e al lorotrasporto via neve e treno «a causa delle minacce che pone sul territorio e sui corsi d’acqua».

Sono tre le grosse multinazionali che pianificano la costruzione o l’espansione di oleodotti delle sabbie bituminose in tutta l’Americadel Nord e vengono finanziate principalmente da 25 banche di tutto il mondo. Le First Nations/Premières Nations accusano:«Finanziando questi progetti distruttivi, queste istituzioni si rendono complici della violazione dei diritti dei popoli autoctoni e delleminacce verso il territorio, l’acqua e il clima.Dobbiamo mettere fine a questi finanziamenti».

Il manifesto ricorda che «L’oleodotto di Kinder Morgan potrebbe portare all’estinzione la popolazione di orche residenti meridional» eche «Dal 2010, queste tre compagnie degli oleodotti e le loro filiali sono responsabili di uno sversamento alla settimana nel territoriodegli Stati Uniti. La costruzione di questi oleodotti delle sanbbie bituminose pone troppi rischi».

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12/3/2018 Canada, Trudeau duramente contestato da popoli autoctoni e ambientalisti per un oleodotto - Greenreport: economia ecologica e sviluppo sostenibile

http://www.greenreport.it/news/energia/canada-trudeau-contestato-popoli-autoctoni-ambientalisti-un-oleodotto/ 2/2

Greenpeace Canada attacca direttamente il popolare premier canadese: «Quando Justin Trudeau ha approvato il progetto dioleodotto della Kinder Morgan, era stato appena eletto» e ha ricordato che questo avveniva mentre Rachel Notley, la premierprogressista (New Democratic Party) dell’Alberta, era la prima leader di quella provincia a preoccuparsi dei problemi legati aicambiamenti climatici, all’eguaglianza dei diritti delle donne a alla riconciliazione con i popoli autoctoni. Greenpeace Canada nonnascondeva le sue preferenze: «Quando Trudeau è salito al potere, Notley è stata come un soffio d’aria fresca nell’Alberta eun’alleata molto più accessibile dei suoi predecessori», che rano i conservatori filo petrolieri e ecoscettici.

Ma la realtà si è rivelata molto diversa e Greenpeace Canada denuncia che «E’ sotto questo “cielo senza nubi” che la decisioneriguardante la pipeline di Kinder Morganè stata presa a porte chiuse. Anche se Trudeau ha riconosciuto che il procedimento diesame è stato interrotto, ha dato un oleodotto a Rachel Notley in cambio del suo sostegno al Piano nazionale di lotta ai cambiamenticlimatici. Attualmente, questa sembra essere una soluzione vantaggiosa per le due parti. Notley pteva vantarsi di essere riuscitadove i conservatori avevano fallito e Trudeau otteneva il sostegno della provincia più emettitrice di gas serra del Paese, rispettandoallo stesso tempo uno dei suoi più importanti impegni politici. Quindi, pochi rischi e dei vantaggi sul piano politico».

Ma gli ambientalisti fanno notare che «Due anni dopo, le nubi ricoprono nuovamente il cielo della collina parlamentare e questoclima potrebbe nuocere alla chance di Trudeau di essere rieletto, in più gli fa perdere la reputazione di bravo ragazzo a livewllointernazionale».

La frana potrebbe iniziare proprio nell’Alberta, dove il New Democratic Party sembra già in difficoltà nonostante la Notley declami agran voce i vantaggi del progetto Kinder Morgan: i sondaggi mostrano un calo dei neodemocratici e un’avanzata di Jason Kenney exmionistro conservatore e ora a capo della Progressive Conservative Association of Alberta. Greenpeace Canada dice che «SeTrudeau ha fatto male i suoi calcoli riguardo al progetto dell’oleodotto e se Notley perde alle prossime elezioni, si ritroberà con unleader dell’Alberta che si oppone ferocemente al suo programma. I liberali perderanno così tutto il sostegno che avrebbero potutoavere sulla costa occidentale del Canada. Secondo, Trudeau ha largamente sottostimato l’ampiezza dell’opposizione a questoprogetto di oleodotto, In effetti, un frecente sondaggio di opinione rivela che la maggioranza degli abitanti della Britsh Columbia sioppone al progetto, in particolare le donne e i residenti di Vancouver e dell’Isola di Vancouver (i due collegi che i liberali contano diconquistare alle prossime elezioni). Il sondaggio rivela anche che tra gli oppositori una persona su quattro si è detta pronta apartecipare ad atti di disobbedienza civile perché venga annullato il progetto (l’equivalente di qualche centinaio di migliaia dipersone)».

In Canada non si erano mai viste tante persone a favore della disobbedienza civile e sono numeri che potrebbero far saltare gliequilibri politici.

Mentre in Canada scoppia una guerra commerciale tra province e l’Alberta per rappresaglia vieta l’importazione di vino dalla BritishColumbia, il premier Justin Trudeau va allo scontro con i leader indigeni saldamente alla guida del movimento di resistenza alprogetto Trans Mountain, un confronto in grado di provocare un insuccesso politico di portata nazionale. «Come risultato degli eventidi Standing Rock, le opinioni delle persone sono cambiate rispetto ai diritti degli aborigeni e questo cambiamento è irreversibile –dicono a Greenpeace Canada – Niente potrebbe portare a una più rapida distruzione dell’immagine progressista di Trudeau nelmondo che vedere gli anziani aborigeni che difendono pacificamente le loro acque e le terre che vengono fermati dalle forzedell’ordine, ed è esattamente questo verso sta dirigendo il nostro primo ministro».

Il 10 marzo la Nazione Tseil-Waututh ha dissotterrato l’ascia di guerra e più di 23.000 persone hanno accettato di fare “ciò cheservirà” per fermare il progetto dell’oleodotto. Leader aborigeni, sindaci e persino uno o due parlamentari federali sono disposti arischiare l’arresto perché questo progetto non vada avanti ed è probabile che ogni arresto diventi una notizia che offuscheràl’immagine giovane, tollerante e progressista del premier canadese in tutto il mondo.

Greenpeace Canada conclude: «Trudeau potrebbe evitare il peggio se smetterà di appoggiare un governo che rischia di non essererieletto l’anno prossimo [quello dell’Alberta, ndr]. Se vuole salvaguardare la sua buona reputazione internazionale e mantenere lesue promesse, deve lasciare che si svolga il processo degli esami scientifici previsto in British Columbia, lasciare ai tribunali ilcompito di istruire i casi che sono state loro presentati e lasciare che il crollo dell’economia legata agli oleodotti segua il suo corso».

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Ravenna: 52mila euro per il ripristino dell'argine franato del fiume Ronco Lunedi12Marzo2018,10:27

L'amministrazione comunale di Ravenna ha approvato i lavori di ripristino della scarpata stradale lungo il fiume Ronco danneggiata da un movimento franoso, con smottamento di parte dell'argine, per un fronte di circa 65 metri e una altezza di circa 5 metri La Giunta comunale di Ravenna ha approvato una delibera riguardante i lavori di somma urgenza in via Argine destro Ronco lungo il fiume Ronco per la sistemazione dello smottamento arginale, nel tratto tra Borgo Sisa e Coccolia. I lavori, per un impegno economico di 52mila e 554 euro, permetteranno di ripristinare la scarpata stradale danneggiata dal movimento franoso, con smottamento di parte dell'argine, per un fronte di circa 65 metri e una altezza di circa 5 metri. "I lavori, della durata di 60 giorni, inizieranno non appena le condizioni nell'alveo del fiume lo consentiranno - fa sapere il Comune di Ravenna - e riguarderanno diverse fasi tra le quali la posa di un sistema filtro/drenante, di un tubo drenante e la formazione di una palizzata mediante infissione di pali di castagno lunghi 5/6 metri. Durante l'esecuzione dei lavori sarà garantita la regolare circolazione veicolare prevenendo le situazioni di ulteriore pericolo che si potrebbero verificare in seguito alle piogge". red/pc (fonte: Comune di Ravenna)

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foto:repertorio(fonte:youtube)

Modena, preoccupano i fiumi. Chiusi alcuni ponti Lunedi12Marzo2018,09:26

Chiusi a Modena i ponti Alto e dell'Uccellino sul fiume Secchia e ponte vecchio di Navicello sul Panaro. Dalle ore 6 di questa mattina è chiusa anche Strada Curtatona. Oggi allerta arancione su tutta la regione Emilia-Romagna

Prosegue il monitoraggio dei fiumi sul territorio del Comune di Modena: chiuso da ieri sera in via

precauzionale il transito sui ponti: Ponte Alto e ponte dell'Uccellino sul fiume Secchia e ponte

vecchio di Navicello sul fiume Panaro. Dalle ore 6 di questa mattina è chiusa anche Strada

Curtatona.

Considerate le previsioni meteo, la Regione Emilia Romagna ha attivato per oggi anche sul territori

modenese, oggi la fase di allerta arancione per criticità idraulica. Il Centro operativo comunale, che si

è riunito nel pomeriggio di ieri, domenica 11 marzo, ha definito il proseguo del monitoraggio dei livelli dei

fiumi e ha previsto, come da protocollo, la chiusura dei ponti al raggiungimento della soglia 2.

La fase di allerta arancione è stata attivata per la presenza di vento, pioggia e temperature non

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particolarmente rigide, un mix di fenomeni meteorologici che sta provocando un'accelerazione dei

processi di scioglimento del manto nevoso al suolo sui rilievi appeninici con un

conseguente maggior afflusso di acque nei fiumi a valle.

Nella mattinata di ieri sono stati effettuati alcuni interventi preventivi a cura di Aipo (Agenzia

Interregionale Fiume Po) e del volontariato di Protezione civile. In particolare, è stato attivato il

servizio di piena dei volontari di Protezione civile comunale relativo al reticolato minore (Tiepido e

Grizzaga): il sopralluogo effettuato in località Fossalta non ha evidenziato problemi particolari. I volontari

hanno inoltre provveduto a posizionare alcuni sacchi di sabbia in un tratto dell'argine del fiume

Secchia più basso per portarlo a livello, mentre Aipo ha predisposto la telonatura di una sezione

dell'argine opposto maggiormente soggetto a erosione. In località San Pancrazio infine l'Agenzia per il Po

ha effettuato la riparazione di un muretto in cemento.

Sono stati preavvertiti dello stato di allerta alcuni nuclei residenti in stradello Panaro e in strada

per Campogalliano.

Il comune di Modena raccomanda alla popolazione di evitare di percorrere i sentieri lungo gli argini

fino a conclusione della fase di allerta e invita anche a prestare attenzione a chi percorre il tratto

ciclabile di strada Nazionale per Carpi sud in prossimità della chiesa di San Pancrazio, dove

potrebbero esserci localizzati accumuli di acqua piovana.

red/pc

(fonte: Comune Modena)

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12/3/2018 #italiasicura - Fondo progettazione - Decreto MIT in dirittura d’arrivo: priorità all’edilizia scolastica

http://italiasicura.governo.it/site/home/news/articolo2407.html 1/2

Fondo progettazione - Decreto MIT in diritturad’arrivo: priorità all’edilizia scolastica

09/03/2018

La Conferenza Stato-città edautonomie locali, nella sedutadell'8 marzo scorso, ha datoparere favorevole al Decretodel Ministero delleInfrastrutture e dei Trasporti,attuativo del comma 1079dell’art. 1 della legge

205/2017 (finanziaria 2018).

Il Fondo per la progettazione degli enti locali, istituito dal comma1076, è un contributo a rendicontazione destinato agli Enti locali, perla redazione dei progetti di fattibilità tecnica ed economica edei progetti definitivi, per opere di messa in sicurezza di edifici estrutture pubbliche, con una dotazione di 30 Milioni di euro perciascuno degli anni dal 2018 al 2030.

Il Decreto ripartisce per i primi tre anni le risorse tra CittàMetropolitane, Province e Comuni e rimanda a successivi atti di livelloamministrativo la definizione delle procedure tecnico-operative. Per Città Metropolitane e Province gli importi sono preassegnati (una quotafissa per ciascun ente e una quota in proporzione alla popolazioneresidente), per i Comuni è invece prevista l’emanazione di uno specificobando per la redazione di una graduatoria triennale, con un ammontaremassimo del cofinanziamento, per ogni Comune, di 60.000 euro. Ilriparto delle risorse tra gli enti porterà cinque milioni annui alle Cittàmetropolitane (15 milioni nel triennio 2018-20), 12,5 milioni alleProvince (37,5 milioni nel triennio) e 12,5 milioni ai Comuni (37,5 milioninel triennio).

Il cofinanziamento può arrivare fino all’80 % della spesa (incluse lespese per la predisposizione dei bandi). Una particolare attenzione èposta all’adeguamento sismico degli edifici pubblici ed in particolareagli edifici e alle strutture scolastiche, a cui è stata attribuita una

(/site/home.html)

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12/3/2018 #italiasicura - Fondo progettazione - Decreto MIT in dirittura d’arrivo: priorità all’edilizia scolastica

http://italiasicura.governo.it/site/home/news/articolo2407.html 2/2

priorità. Gli enti locali dovranno porre attenzione al fatto che il comma1083 della legge obbliga quanti ottengano il finanziamento del progettodefinitivo ad affidare, con proprie o con altre risorse, il progettoesecutivo entro i successivi 18 mesi.

Struttura di missione contro il dissesto Idrogeologico e per lo sviluppo delle infrastrutture idriche

Struttura di missione per il coordinamento e l'impulso nell'attuazione degli interventi di riqualificazione dell'edilizia scolastica