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Consiglio Nazionale dei Geologi 10 maggio 2017

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Consiglio Nazionale dei

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10 maggio 2017

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10/5/2017 Correttivo, semplificazione a metà per i piccoli appalti: massimo ribasso solo con gara

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10 Mag 2017

Correttivo, semplificazione a metà per ipiccoli appalti: massimo ribasso solo congaraMauro Salerno

Semplificazioni a metà per le piccole gare. È il rischio che si porta dietro il tentativo di renderepiù rapida l'assegnazione delle piccole opere pubbliche effettuato con il correttivo della riformaappalti che entrerà in vigore il 20 maggio. Da quella data le amministrazioni potranno usare ilmassimo ribasso per assegnare gli appalti fino a due milioni di euro, con una soglia raddoppiatarispetto a quella prevista dal codice che sopra il milione imponeva sempre l'obbligo di valutarealtri parametri oltre al prezzo. Nelle intenzioni di imprese e Comuni, da cui è partita la richiestaal governo, avrebbe dovuto essere un modo per accelerare la strada verso il cantiere degliinterventi di taglia più piccola, come le manutenzioni, dove non è semplice individuareparametri di qualità aggiuntivi rispetto allo sconto offerto in gara.

La soluzione uscita dal decreto correttivo (Dlgs 56/2017) rischia però di non centrare l'obiettivo.Il punto è che l'ok all'ampliamento dei confini di utilizzo del massimo ribasso (che eviterebbeanche l'obbligo di nominare una commissione giudicatrice ad hoc) vale solo per le stazioniappaltanti che sceglieranno di assegnare gli appalti con gare formali. Un paletto che taglia fuoritutte le procedure negoziate a inviti ammesse, finora senza altre distinzioni, per assegnare leopere di importo inferiore al milione.

La conseguenza è che proprio per le gare più piccole, quelle che si intendeva accelerare, lestazioni appaltanti si troveranno ora di fronte a un bivio.

Potranno continuare a usare le procedure a invito, che garantiscono tempi più rapidi e perquesto sono quelle più usate dalle amministrazioni per assegnare gli appalti di questa taglia. Main questo caso, dal 20 maggio, dovranno rinunciare alla possibilità di utilizzare il massimoribasso e affidarsi all'offerta più vantaggiosa, con l'obbligo aggiuntivo di nominare unacommissione di gara e valutare gli aspetti tecnici del progetto. Oppure potranno scegliere la viadella gara formale, optando a questo punto per uno dei due criteri di aggiudicazione.

Insomma, come è venuto fuori anche a un convegno organizzato ieri dallo studio Legance aMilano per una prima valutazione delle nuove norme sugli appalti, un mezzo pasticcio cherischia di trasformarsi in un boomerang. Anche perché la scelta di innalzare a due milioni il tetto di applicazione del massimo ribassoavrebbe dovuto essere legata all'utilizzo obbligatorio del cosiddetto metodo anti turbativa, vale adire l'esclusione automatica delle offerte con percentuali di sconto considerate anomale,individuate attraverso un algoritmo sorteggiato durante le operazioni di gara e dunque nonpredeterminabile in anticipo dai concorrenti. Invece, il correttivo lascia questa possibilità in

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10/5/2017 Correttivo, semplificazione a metà per i piccoli appalti: massimo ribasso solo con gara

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mano alle stazioni appaltanti. Saranno loro a decidere se avvalersi della possibilità di escluderein automatico le offerte anomale. Se lo faranno, però, dovranno per forza utilizzare il metodo"anti-combine" descritto prima.

In conclusione, il rischio è che per inseguire l'obiettivo di semplificare un numero maggiore diaffidamenti, raddoppiando da uno a due milioni la soglia di applicazione del massimo ribasso, sisia finito per appesantire le procedure di assegnazione degli appalti fino a un milione, valoresotto al quale si tiene oltre l'80% delle procedure di appalto aggiudicate ogni anno in Italia. Oltrea dover optare per l'offerta più vantaggiosa, senza possibilità di esclusione automatica delleofferte anomale, per continuare ad assegnare questo tipo di appalti con la formula dellaprocedura negoziata dal 20 maggio bisognerà anche aumentare il numero degli inviti: per ilavori fino a 150mila euro si passa da 10 a 15 imprese, mentre per quelli compresi tra 150mila eun milione si sale da dieci a quindici.

Decisamente migliore la valutazione degli operatori sulle novità per il partenariato pubblicoprivato. Apprezzate in particolare le scelte relative all'innalzamento del tetto per il contributopubblico (dal 30 al 49%) e soprattutto la nuova misura che rende possibile la sottoscrizione deicontratti di concessione e Ppp soltanto dopo l'approvazione del progetto definitivo. Un palettoche contribuirà a rendere più credibili i piani economico-finanziari a base dei nuovi progetti diinvestimento.

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10/5/2017 Appalti, il testo del nuovo codice coordinato con le modifiche del Dlgs correttivo

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09 Mag 2017

Appalti, il testo del nuovo codice coordinatocon le modifiche del Dlgs correttivoGiuseppe Latour e Mauro Salerno

Poco più di dieci giorni per prendere confidenza con tutte le novità del correttivo al Codiceappalti. Scatta dal 20 maggio l'entrata in vigore a pieno regime del decreto n. 56 del 2017. Così,per misurare con esattezza l'impatto dei 131 articoli del nuovo testo, Edilizia e territorio mette adisposizione dei suoi abbonati una versione del decreto 50 del 2016 coordinata con tutte le 441modifiche assestate dal provvedimento pubblicato venerdì scorso. In alcuni casi sono sololimature, in altri il vecchio decreto è stato completamente riscritto. Comunque, bisogna iniziaread approfondire le novità in vista dei bandi di fine maggio.

IL TESTO DEL DLGS 50/2016 COORDINATO CON IL CORRETTIVO (DLGS 56/2017)

IL TESTO A FRONTE DEL CODICE CON E SENZA MODIFICHE DEL CORRETTIVO (a cura diLaura Savelli)

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10/5/2017 Stop delle Camere al decreto Via: meno deroghe e più partecipazione

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10 Mag 2017

Stop delle Camere al decreto Via: menoderoghe e più partecipazioneGiuseppe Latour

«Non è una bocciatura». Maria Chiara Gadda, deputata Pd e relatrice del parere dellacommissione Ambiente di Montecitorio sul decreto Via, lo ripete più volte. Definizioni a parte,però, lo scopo dell’intervento che la Camera chiederà oggi al Governo sulla questione dellavalutazione di impatto ambientale è tutto nei numeri: venti correzioni, tra osservazioni econdizioni, su un totale di 27 articoli contenuti nello schema di decreto legislativo approvato dalConsiglio dei ministri in prima lettura lo scorso 10 marzo. Insomma, come spiega ancora Gadda,«confermiamo gli obiettivi del testo, in termini di efficacia delle procedure, ma proviamo arafforzare alcuni principi di oggettività e razionalità». Anche se dal ministero dell’Ambiente diGian Luca Galletti fanno sapere che «siamo aperti a tutti i contributi, fermi restando i principi disemplificazione alla base del provvedimento».

Il decreto in questione, scritto per recepire la direttiva europea 2014/52/Ue, rivede radicalmentela procedura di valutazione di impatto ambientale, alla quale vengono sottoposte leinfrastrutture in fase di progettazione. Subito dopo la sua presentazione, però, il testo è statopreso di mira da decine di richieste di modifica, soprattutto delle associazioni ambientaliste. Glisi contestano scarsa attenzione alle popolazioni coinvolte dai progetti, semplificazioni eccessivesulle modalità di presentazione delle istanze, poca trasparenza in alcuni passaggi. Questioni allequali, nel merito, risponderà la commissione Ambiente di Montecitorio.

I lavori sul parere sono ancora in corso, ma alla fine le richieste per il Governo dovrebberoessere una ventina. «Chiederemo – sintetizza Gadda – di confermare l’impianto del testo,puntando però su una maggiore coerenza con la direttiva comunitaria e con i provvedimenti cheil Parlamento ha approvato in questi anni». Un esempio di questa impostazione è il dibattitopubblico: la consultazione delle popolazioni in fase di progettazione di un’opera. È stato proprioil Parlamento a spingere perché fosse inserito nel nuovo codice appalti. «Adesso è importanteche venga assicurata la partecipazione dei territori anche in sede di Via», dice la relatrice.

Ma non è l’unico nodo legato al codice. Un altro passaggio prevede che chi realizza l’opera possaaccedere ai procedimenti di Via presentando elaborati progettuali «con un livello informativo edi dettaglio equivalente a quello del progetto di fattibilità»: si tratta del primo livello diprogettazione, previsto dal nuovo codice appalti. Per qualcuno si tratta di un livello didefinizione troppo basso. Sul punto, Gadda spiega che «non è possibile paragonare il vecchiopreliminare al nuovo progetto di fattibilità, che è molto più dettagliato. Detto questo,chiederemo di definire con un decreto in modo univoco quali sono i casi di opere per le qualiserve il definitivo».

In tema di interventi da sottoporre a Via, arriverà una precisazione sull’uso della tecnologia “airgun” per la ricerca di idrocarburi. Il decreto declassa queste attività, stabilendo che non devonoessere sottoposte direttamente a Via ma a verifica di assoggettabilità (una procedura che serve

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10/5/2017 Stop delle Camere al decreto Via: meno deroghe e più partecipazione

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ad accertare se un progetto debba o meno essere sottoposto alla procedura di Via). Per laCamera, però, bisogna invece passare sempre dalla Via.

Altro ritorno al passato ci sarà sulle deroghe. Con il nuovo decreto il ministero dell’Ambiente incasi eccezionali può esentare in tutto o in parte un progetto specifico dalle disposizioni inmateria di Via. Montecitorio chiederà di limitare le deroghe ai soli casi di emergenza. E chiederàdi introdurre la possibilità di sospendere, per una volta, i termini della procedura, purlasciandoli perentori.

Infine, c’è la questione dei commissari Via. Per la loro nomina saranno chieste procedure adevidenza pubblica: «La chiamata diretta non è la strada», dice Gadda. E, per supportare il lorolavoro, sarà chiesto un maggiore coinvolgimento della rete delle Agenzie ambientali, come Eneaed Ispra.

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10/5/2017 Appalti, Consiglio di Stato: i costi della sicurezza sono esclusi per le opere di tipo intellettuale

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10 Mag 2017

Appalti, Consiglio di Stato: i costi dellasicurezza sono esclusi per le opere di tipointellettualeGuglielmo Saporito

Novità per le prestazioni di natura intellettuale a pubbliche amministrazioni, negli appalti diservizi soggetti alla disciplina delle opere pubbliche (Dlgs 50/2016): il Consiglio di Stato escludeche per esse vi siano costi di sicurezza da indicare. La sentenza 8 maggio 2017 n. 2098, relativaalla fornitura e manutenzione di software ad una società pubblica della provincia autonoma diBolzano, decide il caso di un fornitore che aveva indicato la cifra «zero» per i costi di sicurezza,che il disciplinare di gara imponeva fossero chiariti.Per i giudici, quando la fornitura riguardaun servizio di natura intellettuale, costi di sicurezza non sono configurabili e, in conseguenza,non si può escludere il concorrente per asserita violazione dell'articolo 87, comma 4, del Dlgs163/2006 (oggi articolo 50, Dlgs 50/2016, Codice appalti), dovendosi valutare in concreto se ladichiarazione relativa all'offerta economica sia congrua.

Il confine tra forniture di servizi di natura intellettuale ed altri tipi di servizi assume rilievo conl'evolversi delle professioni verso strutture imprenditoriali, articolate in organismi complessi,destinati ad operare non solo presso la sede professionale ma anche presso l'utente, anche informe societarie complesse.Le recenti modifiche al Dlgs 50/2016 (Dlgs 19 aprile 2017 n. 56,pubblicato il 5 maggio e in vigore dal 20 maggio) accentuano (articolo 50) la differenza degliappalti di servizi di natura intellettuale rispetto ad altri servizi, esonerando i primi, per la loromatrice personale, dalle clausole sociali che garantiscono generica stabilità occupazionale.

Restano di difficile definizione le figure in cui i costi di sicurezza non sono applicabili: lafornitura di pc con assistenza tecnica on-site, quindi con personale in loco, non è stata ritenutaprestazione intellettuale (Tar Bologna, sentenza 268/2015), nemmeno se vi è garanzia postvendita (Consiglio di Stato, 1798/2015); consulenza e brokeraggio assicurativo per una Regionenon espongono a rischi o pericoli (Consiglio di Stato, 1051/2016; Tribunale amministrativo diBolzano, 143/2017); il servizio di call center, ritenuto di natura intellettuale (Tar Bologna,564/2016). Per i tecnici, la redazione di un piano di rischi idrogeologici con sopralluoghi e rilieviespone a rischi specifici (Consiglio di Stato, 3139/2016), come progettazione lavori, demolizionee ricostruzione di una scuola con sopralluoghi, rilievi e misurazioni (Tar Veneto, 182/2017).

Altre volte i servizi di ingegneria a supporto di una struttura tecnica di un'azienda ospedalierasono stati ritenuti prevalentemente intellettuali, privi di rischi specifici perché si esprimono inattività di controllo e supervisione dei lavori, senza partecipazione attiva ai cantieri (Tar Napoli,4150/2016); solo professionale è anche l'attività degli interpreti e traduttori (assistenzalinguistica negli asili nido della provincia di Trento), anche se l'attività è prestata in scuole(Consiglio di Stato, 223/2017). In sintesi, analizzando i costi aziendali emerge il ridursi delle

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prestazioni meramente intellettuali, che si riducono all'ideazione delle soluzioni, senzanecessità di verifiche e collaudi.

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Studi di settore, commercianti i più "poveri": 22.500 euro di reddito medio I dati del dipartimento delle Finanze. Professionisti ancora in cima alla

classifica, per loro media da 44.300 euro

09 maggio 2017

MILANO - Nel 2015 il reddito totale dichiarato dai contribuenti soggetti agli studi di settore è stato pari a 107 miliardi di euro e mostra un andamento positivo rispetto al 2014 (+5,3%). È quanto emerge dalle statistiche e analisi diffuse dal Mef relative al periodo d'imposta 2015.

Nel dettaglio è il commercio il settore dichiara in media il reddito più basso (22.510 euro, in aumento comunque del 18% rispetot al 2014). Il reddito medio dichiarato più elevato si registra inevce nel settore delle attività professionali (44.310 euro, +6,5% rispetto al 2014), seguito dal settore delle attività manifatturiere (37.440 euro, +15,5% sul 2014) e dal settore dei servizi (27.510 euro, +12,8%)

L'applicazione degli studi di settore nel 2015 ha riguardato 3,4 milioni di soggetti (63,9% persone fisiche) in calo del 5,8% rispetto all'anno precedente a causa principalmente, spiega il ministero

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dell'Economia, dell'introduzione del nuovo regime forfettario, che non prevede l'applicazione degli studi di settore per i soggetti che hanno aderito a tale regime semplificato.

A partire dall'anno d'imposta 2017, il decreto fiscale collegato alla manovra dello scorso anno ha inoltre previsto la soppressione della disciplina degli studi di settore e l'introduzione di indici sintetici di affidabilità per la promozione dell'osservanza degli obblighi fiscali.

I ricavi/compensi totali dei contribuenti sottoposti agli studi di settore, riferiti all'anno di imposta 2015, sono risultati pari a 718 miliardi di euro, con un lieve aumento rispetto al 2014 (+0,6%) e andamenti lievemente differenziati tra i settori: quello dei servizi mostra l'incremento maggiore (+1,3%), seguito dal settore delle attività professionali (+0,7%) mentre i settori del commercio e del manifatturiero mostrano aumenti contenuti (+0,1%).

Il reddito totale dichiarato è pari a 107 miliardi di euro e mostra un andamento positivo rispetto al 2014 (+5,3%); il reddito medio dichiarato risulta pari a 28.600 euro per le persone fisiche (+10,3%), a 40.340 euro per le società di persone (+9,1%) e a 31.980 euro per le società di capitali ed enti (+19,6%).

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Terremoto centro Italia e Ricostruzione: al via lavori in 69 chiese per un investimento da 14,3 miliardi 10/05/2017

Tutto pronto per la messa in sicurezza di un primo gruppo di chiese danneggiate dagli eventi sismici iniziati il 24 agosto 2016. È stata, infatti, firmata dal Commissario del Governo per la ricostruzione nei territori interessati dal sisma del 24 agosto 2016, Vasco Errani, l'Ordinanza 5 maggio 2017, n. 23 recante "Messa in sicurezza delle chiese danneggiate dagli eventi sismici iniziati il 24 agosto 2016 con interventi finalizzati a garantire la continuità dell’esercizio del culto. Approvazione criteri e primo programma interventi immediati".

L'Ordinanza è composta da 7 articoli e 2 allegati:

Articolo 1 - Approvazione dei criteri e del primo programma di interventi immediatiper garantire la continuità dell’esercizio del culto

Articolo 2 - Attuazione degli interventi Articolo 3 - Presentazione dei progetti Articolo 4 - Istruttoria tecnica e amministrativa Articolo 5 - Erogazione del contributo Articolo 6 - Disposizioni finanziarie

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Articolo 7 - Dichiarazione d’urgenza e provvisoria efficacia Allegato A - Elenco e anagrafica chiese Allegato B - Ripartizione risorse per diocesi

Con la pubblicazione dell'Ordinanza, possono essere avviati i lavori di messa in sicurezza di un primo gruppo di chiese inagibili del centro Italia con danni lievi provocati dai terremoti dell’ultimo anno. È prevista l’apertura dei cantieri in 69 chiese (5 in Abruzzo, 4 nel Lazio, 40 nelle Marche e 20 in Umbria),finanziati dallo Stato con 14milioni e 358mila euro.

L’obiettivo è di consentire la riapertura dei luoghi di culto per restituirli nella piena disponibilità delle comunità locali, già a partire dal prossimo Natale. Entro 60 giorni dalla pubblicazione dell’ordinanza in Gazzetta ufficiale, devono essere presentati i progetti agli uffici speciali per la ricostruzione delle Regioni competenti.

Presentazione dei progetti

L'elenco delle chiese interessate dall'Ordinanza è contenuto nell'Allegato A. I soggetti attuatori degli interventi in queste chiese, devono presentare presso i competenti Uffici speciali per la ricostruzione i progetti riguardanti la realizzazione degli interventi di messa in sicurezza e degli eventuali interventi definitivi finalizzati a consentire la riapertura delle chiese ivi individuate, entro sessanta giorni dalla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale dell'Ordinanza stessa.

Unitamente al progetto, il soggetto attuatore deve presentare apposita dichiarazione dalla quale risultino, con riferimento alla data dell’evento sismico: a) gli estremi e la categoria catastali dell’edificio;b) la sua superficie complessiva;c) il numero e la data dell’ordinanza comunale di inagibilità;d) il nominativo degli eventuali proprietari, possessori o detentori a qualsiasi titolodell’edificio;e) il nominativo dei tecnici incaricati della progettazione e della direzione dei lavori e delcoordinamento della sicurezza;f) l’impresa incaricata di eseguire i lavori, che deve essere stata scelta tra almeno cinqueditte, individuate nel rispetto dei principi di trasparenza, concorrenza e rotazione, medianteapposita procedura concorrenziale intesa all’affidamento dei lavori alla migliore offerta;g) gli estremi di un conto corrente bancario su cui far confluire le somme erogate a titolo dicontributo.

I lavori di ricostruzione devono essere obbligatoriamente affidati a imprese: a) che risultino essere iscritte all'Anagrafe antimafia;b) che non abbiano commesso violazioni agli obblighi contributivi e previdenziali comeattestato dal documento unico di regolarità contributiva (DURC);c) per lavori di importo superiore ai 150.000 euro, che siano in possesso della qualificazioneai sensi dell'articolo 84 del codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture di cui aldecreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

Al progetto devono essere allegati: a) perizia asseverata dal tecnico incaricato della progettazione, completa di adeguatarelazione che attesti il nesso di causalità tra i danni rilevati e gli eventi sismici del 24 agostoe/o del 26 e 30 ottobre 2016 e/o del 18 gennaio 2017, con espresso riferimento alla scheda

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per il rilievo del danno ai beni culturali-chiese, di cui alla direttiva del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo 23 aprile 2015; b) documentazione relativa alla procedura selettiva seguita per l’individuazione dell’impresaesecutrice, ivi compreso apposito verbale dal quale risultino i criteri adottati e le modalitàseguite per la scelta;c) documentazione attestante l’iscrizione dell’impresa esecutrice dei lavori all’Anagrafeantimafia;d) documentazione attestante l’iscrizione dei professionisti incaricati della progettazione edella direzione dei lavori nell’elenco speciale di cui all’articolo 34 del decreto legge n. 189del 2016;e) eventuale polizza assicurativa stipulata prima della data del sisma per il risarcimento deidanni conseguenti all’evento sismico, dalla quale risulti l’importo assicurativo riconosciuto.

Il progetto depositato all’Ufficio speciale per la ricostruzione deve contenere: a) la descrizione dei danni rilevati e degli interventi necessari sia per la messa in sicurezzache per rimuovere lo stato di inagibilità certificato dall’ordinanza comunale;b) l’indicazione degli interventi edilizi da eseguire, corredata da adeguati elaborati a normadella vigente legislazione;c) l’indicazione degli interventi strutturali da eseguire, sviluppata con adeguati elaborati, neilimiti di quanto disposto dalle norme tecniche approvate col decreto del Ministro delleinfrastrutture del 14 gennaio 2008, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 29 del 4 febbraio2008 e dalle “Linee Guida per la valutazione e riduzione del rischio sismico del patrimonioculturale allineate alle nuove Norme tecniche per le costruzioni” di cui alla Circolare delMinistero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo n. 26/2010,;d) computo metrico estimativo dei lavori redatto sulla base del prezziario unico di cuiall’articolo 6, comma 7, del decreto legge n. 189 del 2016 e integrato con le spese tecniche,distinte per ciascuna prestazione professionale richiesta nei limiti massimi stabiliti dalmedesimo decreto legge;e) esauriente documentazione fotografica dei danni subiti dall’edificio.

A cura di Redazione LavoriPubblici.it

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Ordinanza

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Dall'Agenzia delle Entrate gli effetti dello Split Payment 10/05/2017

L’introduzione dello split payment ha generato un incremento del gettito Iva dato dalla differenza tra i versamenti da scissione dei pagamenti della Pubblica Amministrazione e la minore Iva a debito versata dai fornitori della PA. Ciò ha provocato un incremento della compliance negli anni 2015 e 2016. L’analisi degli effetti indotti dall’introduzione dello split payment sul gettito Iva è al centro del nuovo working paper di Argomenti di discussione, la pubblicazione scientifica dell’Agenzia delle Entrate. In particolare, attraverso un’analisi controfattuale macroeconomica si vuole verificare se, a seguito dell’introduzione della norma, si è realizzato un aumento di compliance.

Come lo split payment ha portato all’incremento del gettito Iva - L’introduzione dello split payment nel 2015 si pone l’obiettivo di aumentare la compliance e il gettito Iva. Per determinare se la norma ha garantito o meno un recupero di compliance, occorre valutare se i versamenti siano stati superiori o inferiori alla minore Iva versata dai fornitori al netto delle somme richieste a rimborso e a quelle portate in compensazione. Per i rimborsi si dispone del dato puntuale, riferito esplicitamente allo split payment. Per valutare il gettito dell’Iva e le compensazioni, è stata utilizzata un’analisi controfattuale che stima cosa sarebbe successo se lo split payment non fosse stato introdotto. La platea dei contribuenti è stata perciò scomposta in due sottoinsiemi: coloro i quali vendono alla pubblica amministrazione e quelli che operano soltanto con i privati. I risultati di questa analisi

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mostrano che sommando la minore Iva versata dai fornitori, misurata nei flussi di cassa 2015-2016, con l’incremento delle compensazioni e dei rimborsi si ottiene un valore pari a 7.086 milioni che risulta inferiore di circa il 33% rispetto all’Iva versata dalla PA con lo split payment, pari a 10.576 milioni. Di conseguenza, si ha un incremento del gettito stimato in 3.493 milioni di euro.

L’approccio utilizzato e la riduzione del gap Iva - Le analisi effettuate si fondano sull’incrocio di basi di dati che hanno consentito di monitorare il comportamento dei fornitori della PA prima e dopo l’adozione dello split payment. Un ruolo particolarmente importante ha rivestito il link a livello micro tra il dato delle fatture trasmesse elettronicamente alla PA e quello dei versamenti Iva effettuati tramite il modello F24. Le stime mostrano che, nel 2015, si è verificata una riduzione del gap Iva, imputabile ai fornitori della PA, di circa 2,5 miliardi di euro, ai quali si è aggiunto un ulteriore miliardo recuperato nel 2016. Il risultato deriva dalla riduzione di due comportamenti che alimentano il gap: i mancati versamenti, cioè l’IVA dichiarata dai fornitori della PA che poi non la versavano, la omessa dichiarazione, in tutto o in parte, dell’IVA correttamente riportata nelle fatture emesse nei confronti della PA.

A cura di Ufficio Stampa Agenzia delle Entrate

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Argomenti di discussione

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Centro Italia, stanziati 14 milioni di euro per 69 chiese di Rossella Calabrese Al via i lavori di messa in sicurezza dei luoghi di culto danneggiati dai terremoti

Chiesa di Santa Maria della Cerqua a Narni (TR) - www.camminoprotomartiri.it

10/05/2017 - Tutto pronto per l’apertura dei cantieri di messa in sicurezza di 69 chiese lievemente danneggiate dai terremoti dell’ultimo anno in Centro Italia. È stata pubblicata l’Ordinanza 23 del 5 maggio 2017, a firma del commissario per la ricostruzione sisma 2016, Vasco Errani, che definisce “i criteri del primo programma di interventi edili per garantire la continuità dell’esercizio di culto”.

La stanziamento a carico dello Stato ammonta a 14 milioni e 358 mila euro, da ripartire fra le diocesi interessate, per i lavori su 69 chiese: 5 in Abruzzo, 4 nel Lazio, 40 nelle Marche e 20 in Umbria. Consulta l'elenco delle 69 chiese allegato all'Ordinanza. L’obiettivo è riaprire i luoghi di culto per restituirli nella piena disponibilità delle comunità locali, già a partire dal prossimo Natale.

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L’iter per la presentazione dei progetti I proprietari, possessori o detentori delle chiese avranno 60 giorni di tempo, dalla pubblicazione dell'Ordinanza in Gazzetta Ufficiale, per la presentazione dei progetti agli uffici speciali per la ricostruzione delle Regioni competenti.

Al progetto devono essere allegati: la perizia asseverata dal tecnico incaricato della progettazione; la documentazione relativa alla ‘procedura selettiva seguita per l’individuazione dell’impresa’; ‘l’eventuale polizza assicurativa stipulata prima del terremoto per il risarcimento dei danni’ ‘dalla quale risulti l’importo assicurativo riconosciuto’.

E ancora: gli estremi dell’ordinanza comunale di inagibilità; i nominativi dei tecnici incaricati della progettazione e direzione lavori; l’impresa scelta tra almeno 5 ditte attraverso procedura concorrenziale; gli estremi del conto corrente bancario dove far confluire i contributi.

I lavori devono essere ‘obbligatoriamente affidati a imprese iscritte all’Anagrafe antimafia e che non abbiano commesso violazioni agli obblighi contributivi e previdenziali’. Per interventi superiori a 150mila euro, le imprese devono essere in possesso della qualificazione di esecutori di lavori pubblici (articolo 84 del Codice Appalti).

L’approvazione dei progetti e dei contributi L’ufficio speciale per la ricostruzione della Regione competente ‘cura l’istruttoria sul progetto presentato, verifica la congruità dei costi previsti’ e ‘provvede a determinare l’importo massimo ammissibile a contributo entro 30 giorni dal deposito del progetto e della documentazione allegata. Il termine può essere interrotto per una sola volta al fine di richiedere al soggetto attuatore chiarimenti o integrazioni documentali che devono essere resi entro 15 giorni dalla richiesta.

Qualora l’edificio di culto sia sottoposto a tutela ai sensi del Codice dei Beni Culturali (Dlgs 42/2004), il progetto è sottoposto al parere della Conferenza regionale di cui all’articolo 16, comma 4, del DL 189/2016 per l’acquisizione delle necessarie autorizzazioni.

Completata l’istruttoria, il presidente di Regione-vicecommissario rilascia l’autorizzazione ad effettuare i lavori ed adotta il decreto di concessione del contributo, il cui importo massimo non può superare i 300 mila euro di lavori. La liquidazione, infine, viene effettuata dall’Ufficio speciale per la ricostruzione della Regione competente mediante accredito su conto corrente bancario.

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Appalti, progettisti più tutelati con i Parametri obbligatori di Paola Mammarella L’Amministrazione deve sempre pagare i professionisti, anche se l’opera progettata non viene più realizzata per mancanza di fondi

10/05/2017 – Stop al lavoro gratuito o sottopagato. Con la pubblicazione del Decreto Correttivo (D.lgs. 56/2017) al Codice Appalti (D.lgs. 50/2016), i progettisti ottengono più tutele. L’utilizzo obbligatorio del Decreto Parametri renderà i compensi più certi e le procedure di gara più spedite. Le Stazioni Appaltanti dovranno sempre pagare i progettisti per i servizi svolti e non potranno tirarsi indietro nel caso in cui non ottengano i finanziamenti per le opere progettate. Queste regole, lo ricordiamo, saranno operative dal 20 maggio 2017.

Decreto Parametri obbligatorio Le Stazioni Appaltanti dovranno obbligatoriamente rifarsi al Decreto Parametri (DM 17 giugno 2016) per calcolare gli importi da porre a base delle gare di progettazione. Si tratta di una svolta che, oltre a tutelare i professionisti, faciliterà le Stazioni Appaltanti interessate a bandire gare per l’affidamento dei servizi di ingegneria e architettura.

Il Codice Appalti approvato nel 2016 riteneva facoltativo l’uso del Decreto

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Parametri. In sostanza, le Stazioni Appaltanti potevano decidere di utilizzarlo o di rifarsi ad altri criteri, che dovevano comunque essere resi noti.

Secondo i professionisti, questa incertezza nella determinazione degli importi, e quindi nella scelta della procedura per l’affidamento dei servizi di progettazione, ha penalizzato il mercato. Le Amministrazioni, per timore di quantificare gli importi in modo errato, e quindi di incorrere in procedimenti giudiziari, possono aver ritardato o evitato la pubblicazione dei bandi. A favore dell’obbligatorietà del Decreto Parametri si era da subito schierata anche l’Autorità nazionale Anticorruzione (Anac). Con le sue linee guida, l’Anac si era schierata contro il Governo e contro le norme del Codice.

I progettisti hanno sempre diritto al compenso Le Amministrazioni non avranno più scuse. Dovranno pagare i professionisti che hanno svolto un servizio di progettazione anche se l’opera non viene più realizzata per mancanza di fondi.

In alcuni casi, se l’Amministrazione non ha ottenuto i finanziamenti necessari, i progetti sono rimasti su carta e i progettisti che li hanno curati non hanno ricevuto nessun compenso. Questi inconvenienti non saranno più ammessi. Questo inconveniente potrebbe essere risolto anche grazie all’obbligo di mandare in gara il progetto esecutivo. Con una stima precisa degli interventi e dei costi necessari, si limiteranno gli imprevisti e i rischi che le opere non siano completate.

Analogamente, il Codice “rinnovato” non ammette scorciatoie sui pagamenti. Nei contratti per l’affidamento dei servizi di ingegneria e architettura (non attinenti agli interventi sui beni culturali) non si potranno infatti prevedere forme di sponsorizzazione o di rimborso come corrispettivo.

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Norme correlate

Decreto Legislativo 19/04/2017 n.56 Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50

Decreto Ministeriale 17/06/2016 Ministero della Giustizia – Approvazione delle tabelle dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni di progettazione adottato ai sensi dell'articolo 24, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016 (Nuovo Decreto parametri bis)

Decreto Legislativo 18/04/2016 n.50 Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonchè per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture (Nuovo Codice Appalti)

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Split payment, professionisti: ‘nessun vantaggio contro l’evasione’ di Paola Mammarella I costruttori edili propongono alternative per combattere l’evasione fiscale senza rischiare la crisi di liquidità

10/05/2017 – Lo Split payment danneggerà le professioni intellettuali. A sostenerlo sono il Comitato unitario permanente degli ordini e collegi professionali (Cup) e Confprofessioni, intervenuti in audizione alla Camera contro la misura prevista dalla “Manovrina” 2017 (DL 50/2017). La misura, considerata dai professionisti già di per sé penalizzante, è aggravata dalla mancanza di un periodo transitorio e di misure compensative in grado di contrastare la crisi di liquidità che si verrebbe a creare. Per questo L'Associazione nazionale costruttori edili (Ance) ha formulato delle proposte alternative che consentirebbero di limitare i danni.

Professionisti: Split payment inutile contro l’evasione Il Comitato degli ordini e collegi professionali (Cup) ha sottolineato che la norma deroga alle regole sul pagamento dell’Iva previste dall’Unione Europea, tanto che l’Italia ha dovuto chiedere una speciale autorizzazione all’UE per applicare tale regime con l’obiettivo di combattere l’evasione fiscale.

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Non incassando l’Iva, ha spiegato il Cup, i fornitori della Pubblica Amministrazione sono in una posizione di costante credito. Inizialmente i professionisti erano stati esclusi da questo meccanismo dal momento che subiscono già una ritenuta in acconto che determina la tracciabilità del pagamento, senza rischi per l’evasione. Con lo Split payment, ha illustrato il Cup, la fattura emessa dal professionista subirebbe quindi una doppia trattenuta: la ritenuta del 20% sommata all’Iva pari al 22%.

Estendere lo split payment ai professionisti, ha spiegato ancora il Cup, non avrebbe nessun vantaggio per il contrasto dell’evasione dell’Iva, che rappresenta l’unico motivo per cui l’Europa ha concesso la possibilità di utilizzare tale meccanismo. La norma, ha aggiunto, non prevede neanche una disposizione transitoria che consenta l’aggiornamento dei sistemi informatici.

Secondo il presidente di Confprofessioni, Gaetano Stella, i professionisti si avvalgono di collaborazioni che vengono pagate con l’Iva, quindi lo Split payment si tradurrà in una decurtazione delle entrate, con effetti negativi sui redditi e sugli investimenti.

Ance: proposte alternative per non aggravare la crisi Secondo l’Associazione nazionale costruttori edili (Ance), che nei giorni scorsi ha formulato tre proposte alternative per risolvere il problema del credito Iva, si potrebbero adottare meccanismi operativi di accelerazione del recupero del credito, quali: - un Modello di dichiarazione Iva mensile, che consenta la compensazione del creditoIva già il mese successivo a quello di presentazione della dichiarazione;- l’applicazione dello stesso meccanismo di versamento dell’Iva anche nei confronti deifornitori (l’impresa che presta servizi nei confronti della Pubblica Amministrazione nonriceve l’Iva, ma non la paga neanche sulle fatture dei propri fornitori);- la definizione di una soglia massima di applicazione dello Split payment al di sopradella quale l’Iva verrebbe liquidata in modalità ordinaria. Definendo una sogliaabbastanza bassa, si potrebbe combattere l’evasione che si annida, come tra l’altroriconosciuto dai dati ufficiali, soprattutto nell’ambito delle piccole e medie forniture, enon nei contratti di opere o lavori pubblici, laddove l’evasione è resa più difficile dagliobblighi di fatturazione elettronica e tracciabilità dei pagamenti.

Resta ora da capire cosa accadrà nell'iter di conversione in legge della Manovrina.

© Riproduzione riservata Norme correlate

Decreto Legge 24/04/2017 n.50 Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo (Manovrina 2017)

Bozza non ancora in vigore 24/04/2017 Conversione in legge del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, recante disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo

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Jobs Act Professionisti e Autonomi approvato in via definitiva: tutte le misure del 10/05/2017

Pagamenti più tutelati, atti pubblici ai professionisti, costi di formazione deducibili, maternità allargata, malattia protetta, reti per partecipare alle gare: ecco le principali novità del Jobs Act Autonomi in approvazione definitiva, senza modifiche, al Senato

Il Jobs Act autonomi è legge. L'Aula del Senato in questi minuti sta infandi approvando in via definitiva (terza lettura) il DDL Atto del Senato 2233-B, senza modificazioni rispetto all'ultima versione uscita dalla Camera.

Le principali misure contenute nel DDL Jobs Act Autonomi in approvazione definita al Senato

disciplina dei ritardi nei pagamenti (art.3): si estendono le disposizioni relative alla lotta ai ritardi nelle transazioni commerciali tra lavoratori autonomi e imprese o pubbliche amministrazioni e tra lavoratori autonomi stessi definendo clausole e condotte e in particolare il diritto al risarcimento del danno in capo al committente;

atti pubblici a professionisti: prevista l'individuazione, da parte del Governo, di apposite funzioni della PA da devolvere agli esponenti delle professioni. Tra queste, autentiche di atti ma non compiti per la deflazione del contenzioso giudiziario ne certificazioni sull'adeguatezza degli edifici e norme di sicurezza ed energetiche;

protezione delle professioni ordinistiche (art.6) attraverso prestazioni sociali a favore di chi ha subito una riduzione significativa dei redditi professionali per ragioni indipendenti dalla propria volontà o di salute;

deducibilità delle spese di trasferta (art.7): totale deducibilità, dal periodo di imposta in corso, delle spese per prestazioni alberghiere e di somministrazione alimenti e bevande sostenute dall'autonomo per l'esecuzione di un incarico impartitogli dal committente;

deducibilità delle spese di formazione (art.8): deducibilità al 50% delle spese di partecipazione a “convegni, congressi e simili o a corsi di aggiornamento professionale”, inclusi viaggio e soggiorno;

indennità di maternità (art.12 e 13): eliminazione di astensione dall'attività lavorativa per poter usufruire di tale indennità e introduzione di ulteriori misure a tutela. Rimanere incinta o subire un incidente non comporterà più l'estinzione del rapporto di lavoro, la cui

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esecuzione resterà sospesa su richiesta della lavoratrice, senza diritto al corrispettivo, per un periodo comunque non superiore a 150 giorni per anno solare "fatto salvo il venire meno dell'interesse del committente";

Dis-coll permanente: dal 1° luglio 2017 l'indennità di disoccupazione per i collaboratori sarà permanente e coprirà anche i ricercatori universitari;

sportelli dedicati ai professionisti presso i centri per l'impiego: nei CPI (centri per l'impiego pubblici) arriva lo sportello dedicato ai rappresentanti delle libere professioni.

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Norme tecniche Costruzioni: le osservazioni dei produttori al testo del 09/05/2017

Nuove Norme tecniche Costruzioni: chiusa la fase di consultazione, problemi su laterizi, prefabbricati in calcestruzzo e indagini geologiche

Si è ufficialmente chiusa, la fase di consultazione sul testo delle nuove Norme tecniche delle Costruzioni (NTC) inviate a Bruxelles lo scorso fine di febbraio. I problemi riscontrati sono su almeno tre questioni: laterizi, prefabbricati in calcestruzzo e indagini geologiche.

L'aggiornamento delle NTC 2008 ha quindi incassato svariate osservazioni: ora si pronuncerà la Commissione UE, che potrebbe chiedere alcune correzioni al testo licenziato dal CSLP e dal MIT.

Laterizi: i rilievi di ANDIL Secondo l'associazione dei produttori di laterizi, uno dei principali problemi riguarda i giunti orizzontali sottili. Secondo il presidente Luigi Di Carlantonio, "nonostante siano ben identificati i sistemi di muratura rettificata con elementi ad incastro, l'uso dei giunti orizzontali sottili risulta incomprensibilmente penalizzato in zone a più alta sismicità". Inoltre, secondo ANDIL viene riservata scarsa attenzione agli elementi costruttivi non strutturali come le tamponature, trascurando il loro contributo sia in termini di rigidezza che di resistenza. Infine, "esplicitando diverse modalità per le due tipologie di elemento non strutturale "costruito" o "assemblato" in cantiere, si crea confusione per le rispettive definizioni e perturbazione del mercato a favore di soluzioni costruttive, senza una reale giustificazione".

Calcestruzzo: le osservazioni di Assobeton Sono due, le note sul tema. Nella prima a firma del presidente Ferrarini si legge che "la nuova versione delle Ntc si discosta dai contenuti degli Eurocodici ed è, pertanto, in contrasto con la Raccomandazione 2003/887/EC dell'Unione Europea relativa all'applicazione e all'uso degli Eurocodici per lavori di costruzione e prodotti strutturali da costruzione". Ci si sofferma nello specifico sulla progettazione delle strutture prefabbricate in calcestruzzo in zona sismica, riscontrando "un'impostazione generale differente rispetto alla vecchia norma (NTC 2008) ed all'Eurocodice 8 (EN 1998-1, dedicato alla progettazione sismica delle strutture) con l'introduzione di solo alcune prescrizioni tratte dall'Eurocodice 8, ma inserite in un contesto

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totalmente diverso da quello per il quale vennero redatte, con conseguenze sul livello di sicurezza strutturale dell'opera risultante".

Indagini geologiche: le critiche di CNG La nota, firmata dal presidente dei Geologi Francesco Peduto, si focalizza sull'esclusione della competenza geologica del processo di costruzione dei progetti di opere che interagiscono con suolo e sottosuolo. Secondo CNG, le nuove NTC vanificano l'approccio multidisciplinare al progetto e contrastano con la finalità primaria della norma tecnica, ovverosia la sicurezza delle opere e del territorio. Si chiedono, pertanto, notevoli correttivi che non penalizzino ma valorizziono le indagini geologiche.

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Correttivo Appalti: la tabella con le modifiche articolo per articolo del 09/05/2017

Il decreto Correttivo, pubblicato in Gazzetta lo scorso 5 maggio, mostra tra le novità 'obbligo di stima degli affidamenti di ingegneria e architettura con il DM Parametri e il divieto di subordinare il pagamento del progettista all'ottenimento del finanziamento dell'opera. Nella tabella, l'analisi articolo per articolo

Abbiamo già segnalato l'avvenuta pubblicazione in Gazzetta del cd. Correttivo Appalti, d.lgs. 57/2017 che ha modificato il Nuovo Codice Appalti a un'anno dalla sua pubblicazione, e che entrerà ufficialmente in vigore il prossimo 20 maggio.

Riportiamo qui un'interessante TABELLA, realizzata da CNA Costruzioni (Confartigianato) e che sintetizza, articolo per articolo, le principali modifiche apportate dal Correttivo appalti al Dlgs 50/2016.

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10/5/2017 Correttivo appalti: la tabella con le novità articolo per articolo

Martedì 9 Maggio 2017

la tabella con le novità articolo per articolocasaeclima.com /ar_31209__correttivo-appalti-tabella-con-le-novita-articolo-per-articolo.html

Correttivo appalti: la tabella con le novità articolo per articoloRiepilogo di tutte le principali modifiche apportate dal Dlgs n.56/2017 al nuovo Codice dei contratti

Entrerà in vigore il 20 maggio prossimo il decreto legislativo che corregge e integra il nuovo Codice dei contratti(decreto legislativo n. 50/2016).

Composto da 131 articoli, il decreto legislativo 19 aprile 2017, n. 56 recante “Disposizioni integrative e correttiveal decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50” è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.103 del 5 maggio 2017,Supplemento Ordinario n. 22 (LEGGI TUTTO).

LA TABELLA. Cna Costruzioni ha messo a punto una tabella – che riportiamo qui sotto e anche in allegato -che sintetizza, articolo per articolo, le principali modifiche apportate dal Correttivo appalti al Dlgs 50/2016.

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10/5/2017 Correttivo appalti: la tabella con le novità articolo per articolo

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10/5/2017 Correttivo appalti: la tabella con le novità articolo per articolo

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10/5/2017 Correttivo appalti: la tabella con le novità articolo per articolo

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10/5/2017 Rinnovabili non Fv: al 31 marzo contatore a 5,407 miliardi di euro

Martedì 9 Maggio 2017

al 31 marzo contatore a 5,407 miliardi di eurocasaeclima.com /ar_31213__rinnovabili-non-fotovoltaiche-fine-marzo-contatore-gestore-servizi-

energetici.html

Rinnovabili non Fv: al 31 marzo contatore a 5,407 miliardi di euroUn lieve aggiornamento al rialzo del prezzo dell’energia ha determinato una riduzione del contatore di circa 68milioni di euro

Il contatore Gse delle fonti rinnovabili non fotovoltaiche ha raggiunto, lo scorso 31 marzo, il costo indicativo mediodi 5,407 miliardi di euro. Tale ammontare va confrontato con il tetto di 5,8 miliardi di euro. Si segnala un lieveaggiornamento al rialzo del prezzo dell’energia, che ha determinato una riduzione del contatore di circa 68 € mln.

Nel contatore rientrano gli oneri d’incentivazione riguardanti gli impianti CIP6 (quota rinnovabile), l’incentivosostitutivo dei Certificati Verdi e le Tariffe Onnicomprensive (DM 18/12/2008), gli impianti incentivati mediante ilConto Energia per il solare termodinamico e quelli in esercizio ai sensi del DM 6/7/2012 e del DM 23/6/2016 (FERnon fotovoltaiche).

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10/5/2017 Pensioni anticipate ingegneri e architetti, boom di richieste a Inarcassa

Martedì 9 Maggio 2017

Pensioni anticipate ingegneri e architetti, boom di richieste aInarcassa

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Pensioni anticipate ingegneri e architetti, boom di richieste a InarcassaNel periodo 2009-2012 il flusso annuo delle pensioni di anzianità è stato, in media, pari a poco più di 210 unità.Dopo la riforma le pensioni di vecchiaia anticipate hanno sfiorato le 960 unità nel 2016

“Il ricorso al nuovo istituto della flessibilità in uscita si è diffuso rapidamente. L’anticipo si è dimostrato strumentoefficace di sostegno del reddito degli iscritti nel corso della prolungata crisi economica: i redditi delle professionitecniche, come ingegneri e architetti, infatti hanno fortemente risentito del crollo del mercato di riferimento, che haregistrato nel caso degli investimenti in costruzioni una contrazione quasi del 40% nel periodo 2007-2014.”

È quanto si legge nel Bollettino trimestrale 1/2017 di Inarcassa.

Nel 2013, anno di avvio dell’istituto, varato dalla Cassa di previdenza dei liberi ingegneri e architetti con l'ultimariforma previdenziale, “le nuove pensioni anticipate hanno registrato numeri rilevanti; nel biennio 2014-2015, sisono mantenute pressoché costanti sugli stessi livelli, mentre nel 2016 sono ulteriormente aumentate. L’incidenzasulle pensioni complessive di vecchiaia di nuova liquidazione è andata crescendo, passando da poco meno del45% del 2013 al 63% del 2016; questo incremento riflette, da un lato, il trend naturale di aumento delleprestazioni di vecchiaia rilevato dal Bilancio tecnico, dall’altro lato, l’incremento dovuto all'ampio gradimento per ilnuovo istituto dell'anticipo pensionistico”.

Un ruolo fondamentale “ha giocato la sfavorevole congiuntura economica, ma anche il fatto che la pensioneanticipata, al contrario della vecchia pensione di anzianità, consente di continuare a svolgere l’attività lavorativa.

Proprio questa seconda considerazione – si evidenzia nel Bollettino Inarcassa - contribuisce a spiegare l'elevatoricorso alla pensione anticipata da parte degli iscritti a Inarcassa. Prima dell’entrata in vigore della Riforma, lepensioni di anzianità rappresentavano l'unico canale per poter accedere al pensionamento in anticipo rispetto allapensione di vecchiaia, ma a condizione di cancellarsi dall’Albo, di cessare dunque l’attività professionale. Con laRiforma del 2012, la pensione di anzianità è stata abolita (a meno di un periodo transitorio di pochi anni),sostituita dalla pensione di vecchiaia anticipata, che non richiede la cessazione dell’attività professionale.

Nel periodo 2009-2012, prima cioè della Riforma, il flusso annuo delle pensioni di anzianità è stato, in media, paria poco più di 210 unità, contro un flusso di pensioni di vecchiaia anticipate ben superiore, che sfiora le 960 unitànel 2016.

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10/5/2017 Pensioni anticipate ingegneri e architetti, boom di richieste a Inarcassa

L’esame dei dati evidenzia che si tratta di posizioni lavorative “forti”, con carriere lunghe e continuative. L’etàmedia del pensionamento anticipato è di poco superiore ai 63 anni, ma l’anzianità contributiva è piuttosto elevatae pari, in media, a oltre 35 anni, a fronte di un’anzianità minima richiesta di poco superiore ai 30 anni (30 nel2013, 30 e 6 mesi nel 2014, 31 nel 2015, 31 e 6 mesi nel 2016)”.

L’aumento del numero delle PVU anticipate “è anche da ricondurre alla presenza di requisiti ordinari via via piùstringenti (+1 anno sia per l’età che per l’anzianità nel periodo 2013-2017), a fronte della possibilità di anticipare ilpensionamento sempre a 63 anni.

Come già detto, oltre la metà delle pensioni anticipate registra un’anzianità contributiva pari ad almeno 35 anni; sitratta in gran parte di professionisti che avevano già maturato i requisiti per accedere anche alla pensione dianzianità (senza riduzione dell’assegno ma con obbligo di cancellazione dalla Cassa e dall’Albo). In sostanzal'aspetto “positivo”, legato alla possibilità di continuare a svolgere la professione, a differenza della pensione dianzianità, ha superato quello “negativo”, legato alla riduzione dell’importo di pensione, calcolata esclusivamentein base a requisiti di natura attuariale.

L’importo medio annuo delle pensioni anticipate è piuttosto elevato (poco meno di 30.000 euro nel 2016) esuperiore a quello delle pensioni di vecchiaia ordinarie, che presentano, in media, un’anzianità contributivainferiore (quasi 34 anni nel 2016, rispetto ai quasi 36 anni della pensione anticipata)”.

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Esami di Stato Geologi 2017: la guida Session, scadenze, requisiti, documentazione: tutto ciò che c’è da sapere sugli Esami di stato per geologi 2017 Giorgio Tacconi 9 maggio 2017

Gli Esami di Stato 2017 per l’abilitazione alla professione di Geologo sono stati indetti dal Ministero dell’Istruzione e della Ricerca con Ordinanza n. 195 del 30 marzo 2017. Sono previste due sessioni di esami, nei mesi di giugno e novembre. Alle sessioni possono presentarsi i candidati che hanno conseguito il titolo accademico richiesto entro il termine stabilito per ciascuna sessione dai bandi emanati dalle singole università in relazione alle date fissate per le sedute di laurea.

Sezioni Nell’albo professionale dell’Ordine dei Geologi sono istituite la sezione A e la sezione B. Agli iscritti alla sezione A spetta il titolo professionale di geologi; agli iscritti alla sezione B spetta il titolo professionale di geologo iunior. Per l’ammissione all’esame di Stato per la sezione A è richiesto il possesso della laurea

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magistrale in una delle seguenti classi: 1. Scienze e tecnologie per l’ambiente e territorio;2. Scienze geofisiche;3. Scienze geologiche.Per l’ammissione all’esame di Stato per la sezione B è richiesto il possesso della laurea inScienze della Terra o il conseguimento di uno dei seguenti diplomi universitari:• geologia,• geologia per la protezione dell’ambiente,• prospettore geologico.

Scadenze I candidati possono presentare domanda presso la segreteria dell’università o istituto di istruzione universitaria (in una sola delle sedi indicate nella tabella annessa all’ordinanza ministeriale): • alla prima sessione non oltre il 23 maggio 2017,• alla seconda sessione non oltre il 19 ottobre 2017.Date d’inizio degli esami:

Documentazione La domanda, in carta semplice, con l’indicazione della data di nascita e di residenza, deve essere corredata dai seguenti documenti: a) titolo di studio: laurea, laurea specialistica o laurea magistrale o diploma di laureaovvero diploma universitario ovvero altro titolo di studio conseguito all’estero,riconosciuto idoneo ai sensi della normativa vigente;b) ricevuta dell’avvenuto versamento della tassa di ammissione agli esami nella misura di€.49,58, salvi gli eventuali successivi adeguamenti e della ricevuta del contributo, versatoall’economato, stabilito da ogni singolo ateneo ai sensi della normativa vigente.I candidati che al momento della presentazione della domanda di ammissione non hannocompletato il tirocinio ma che comunque lo completeranno entro la data di inizio degliesami devono dichiarare nell’istanza medesima che produrranno l’attestato di compimentodella pratica professionale prima dell’inizio dello svolgimento degli esami.I candidati che non hanno provveduto a presentare la domanda nei termini sopraindicatisono esclusi dalla sessione degli esami cui abbiano chiesto di partecipare.Le domande di ammissione agli esami si considerano prodotte in tempo utile anche sespedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il prescrittotermine. A tal fine fa fede la data dell’ufficio postale accettante.Sono accolte anche le domande di ammissione agli esami presentate oltre i termini,qualora il Rettore o il Direttore ritenga che il ritardo nella presentazione delle domandemedesime sia giustificato da gravi motivi, preventivamente indicati nei singoli bandi.I candidati che conseguono il titolo accademico successivamente alla scadenza deltermine per la presentazione delle domande e comunque entro quello fissato dai singoliAtenei nei loro bandi per il conseguimento del titolo stesso sono tenuti a produrre l’istanzanei termini prescritti con l’osservanza delle medesime modalità stabilite per tutti gli altricandidati, allegando una dichiarazione sostitutiva di certificazione, dalla quale risulti chehanno presentato la domanda di partecipazione agli esami di laurea precisando anche ladata.

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Diritto e normativa | Energia | Inquinamenti | Urbanistica e territorio

Decreto sulla Valutazione di impatto ambientale, cosa ne pensano le Regioni Spano: «Pericolo di una centralizzazione delle competenze che non tenga

neanche conto del diritto Ue»

[10 maggio 2017]

Si è tenuta alla la Commissione territorio e ambiente del Senato l’audizione della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome sull’esame dello schema di decreto legislativo concernente la valutazione dell’impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, cioè il decreto sulla Valutazione di impatto ambientale (VIA), fortemente criticato dalle associazioni ambientaliste che ne hanno chiesto il ritiro. A guidare la delegazione della Conferenza delle Regioni è stata Donatella Spano, assessore alla difesa dell’ambiente della Regione Sardegna e coordinatrice della commissione ambiente ed energia della Conferenza delle Regioni che ha consegnato alla Commissione del Senato rileva Spano, che ha lasciato agli atti un documento approvato dalla Conferenza delle Regioni. Secondo la Spano, «Il provvedimento intende rafforzare le procedure di verifica dell’impatto ambientale. –– attraverso una maggiore responsabilizzazione di tutto il sistema. In tal senso abbiamo fornito il nostro contributo al provvedimento evidenziando degli emendamenti che riteniamo indispensabili. L’accoglimento di questi emendamenti serve per far sì che alcune parti dell’articolato non siano lesive delle prerogative regionali e permettano un’efficace valutazione del

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territorio sull’impatto ambientale. Abbiamo sottolineato, infatti, che per eccesso di delega sono presenti problemi sia sul piano delle competenze funzionali che di riflesso nei procedimenti amministrativi, inficiando così la stessa organizzazione amministrativa della Dia». ma la Spano spiega che «Lo schema di decreto non risulta ancora pienamente rispondente ai principi della delega, basati sulla semplificazione e la razionalizzazione delle procedure. In particolare non è ancora valorizzato in modo efficace il parere delle Regioni. Ad esempio è indispensabile che sia garantita alle stesse Regioni la partecipazione alla Commissione tecnica di verifica dell’impatto ambientale e al Comitato tecnico istruttorio con un proprio rappresentante. Va attribuito un maggior peso del parere regionale, al fine di ben rappresentare le caratteristiche del territorio in cui l’opera è da realizzare, naturalmente anche per migliorare gli standard qualitativi del provvedimento finale di competenza statale».

La coordinatrice della commissione ambiente ed energia della Conferenza delle Regioni sottolinea che «C’è il pericolo di una centralizzazione delle competenze che non tenga neanche conto del diritto europeo, quindi del rispetto dei principi di sussidiarietà e di leale collaborazione delle Regioni, ampliando in modo immotivato il numero dei progetti di competenza statale. Ad esempio qualora vi sia un impatto interregionale, la competenza non si doveva spostare automaticamente allo Stato, ma era da individuare un procedimento tra le Regioni interessate. E’ da valorizzare e non disperdere l’esperienza delle Regioni in materia di semplificazione dei procedimenti e di coordinamento delle autorizzazioni e delle “buone prassi”, rispettando due decenni di applicazione di leggi regionali e provinciali».

Le Regioni e le Province Autonome dicono che «In particolare è da prevedere un regime transitorio finalizzato a consentire il differimento nel tempo dell’attuazione da parte delle regioni e province autonome, che ancora non hanno provveduto, della previsione inerente il coordinamento dei procedimenti autorizzativi nell’ambito del procedimento di VIA. Vanno individuati nel dettaglio il corretto riparto delle competenze e il reinserimento della partecipazione non contemplata nello schema di decreto per il procedimento di verifica di assoggettabilità (screening). Vanno mantenute le specificità e gli attuali termini per l’espressione del parere regionale in sede di VIA statale e l’eliminazione VIA postuma. Così come deve rimanere un livello progettuale definitivo per le procedure di VIA regionali. È da eliminare la perentorietà dei termini procedimentali e sono anche da mantenere i termini e le modalità per la presentazione delle integrazioni nei procedimenti di VIA».

La spano conclude: «Infine abbiamo ribadito che nel rispetto del principio di leale collaborazione e con lo scopo di rendere possibile la tempestiva attuazione del diritto comunitario, abbiamo sottolineato come siano da accogliere gli emendamenti migliorativi presentati».

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Clima | Energia | Inquinamenti | Scienze e ricerca

L’obiettivo 1,5° C di Parigi potrebbe essere vanificato già entro il 2026 Colpa dell’interdecadale Pacific Oscillation e dei gas serra. Urgente ridurre le emissioni

[9 maggio 2017]

Se un driver climatico naturale molto “lento”, l’interdecadale Pacific Oscillation (Ipo), entrerà, come si

sospettava, nella sua fase positiva, «Le temperature globali potrebbero sfondare già nel 2026 la barriera

degli 1,5° C, negoziata alla conferenza di Parigi».

A dirlo è lo studio “Trajectories towards the 1.5°C Paris target: modulation by the Interdecadal Pacific

Oscillation”. Pubblicato su Geophysical Research Letters dagli scienziati del Centre of excellence for climate

system Science dell’ Australian research council un istituzione goverbativa e dell’Università di Melbourne,

che dimostra che «un’Ipo positiva potrebbe probabilmente produrre una forte accelerazione nel

riscaldamento globale nel prossimo decennio».

L’IPO è stato in una fase negativa dal 1999 ma gli anni caldi record consecutivi nel 2014, 2015 e 2016 hanno

portato i ricercatori clmatici a suggerire potrebbe aver subito un cambiamento. In passato, queste fasi

positive hanno coinciso con un accelerazione del riscaldamento globale.

Il principale autore dello studio, Ben Henley, spiega: «Anche se l’Ipo resta in una fase negativa, la nostra

ricerca dimostra che sarà ancora probabile vedere le temperature globali sfondare il guardrail degli 1,5° C

entro il 2031. Se il mondo vuole avere qualche speranza di raggiungere l’obiettivo di Parigi, i governi

dovranno perseguire politiche che non solo riducano le emissioni, ma rimuovano il carbonio dall’atmosfera.

Se non dobbiamo oltrepassare il limite degli 1,5° C, dobbiamo puntare ancora a portare indietro le

temperature globali e a stabilizzarle a quel livello o inferiore».

L’Ipo ha un forte impatto sul clima globale perché è una potente leva climatica naturale, che si “carica”

molto lentamente, in periodi di 10 – 30 anni. Durante la sua fase positiva le temperature oceaniche nel

Pacifico tropicale sono insolitamente calde, mentre quelle a nord e a sud di questa regione sono spesso

insolitamente fresche. Quando l’Ipo entra in una fase negativa, la situazione si inverte.

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I ricercatori australiani sottolineano che «In passato, abbiamo visto lpo positive nel 1925-1946 e di nuovo

nel 1977-1998. Sono stati entrambi i periodi che hanno visto un rapido aumento della temperatura media

globale. Al contrario, il mondo ha sperimentato una fase negativa prolungata nel 1947-1976, quando le

temperature globali erano in fase di stallo».

La caratteristica più sorprendente della più recente fase negativa Ipo del XXI secolo e che le temperature

superficiali medie globali hanno continuato a salire, solo a un ritmo più lento.

Henley conclude: «Anche se la Terra ha continuato a scaldarsi durante il temporaneo rallentamento intorno

al 2000, il livello ridotto del riscaldamento in quel periodo potrebbe averci fatto cullare in un falso senso di

sicurezza. La fase positiva della Ipo probabilmente correggerà questo rallentamento. Se è così, possiamo

aspettarci un’accelerazione del riscaldamento globale nei prossimi decenni. I responsabili politici ne devono

essere rapidamente consapevoli: ci stiamo avvicinando agli 1,5° C. Il compito della riduzione delle emissioni

è davvero molto urgente».