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Consiglio Nazionale dei Geologi Dal 29 settembre al 1° ottobre 2018

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Consiglio Nazionale dei Geologi

Dal 29 settembre al 1° ottobre 2018

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NTC 2018, geologi a Toninelli: ‘non sono un esempio di prevenzione e sicurezza’ di Paola Mammarella

Il Tar Lazio ha chiesto al Ministro delle Infrastrutture chiarimenti per iscritto

01/10/2018 – Prosegue l’iter del ricorso del Consiglio Nazionale dei Geologi contro le Norme Tecniche per le Costruzioni - NTC 2018. Il Tar Lazio ha chiesto una relazione scritta al Ministero delle Infrastrutture. Nel frattempo anche i Geologi hanno scritto al Ministro Toninelli sottolineando alcune criticità presenti nelle nuove norme.

NTC 2018, il Tar chiede chiarimenti al MitIn attesa dell’udienza, fissata per il 19 giugno 2019, il Tar Lazio ha chiesto al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti di depositare entro il 13 novembre

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2018 una relazione scritta sui motivi alla base delle NTC 2018.

Entro la stessa data dovrà essere depositata la copia del voto espresso dall’Assemblea generale del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, nonché la copia della relativa nota di trasmissione al MIT.

Una decisione che piace al CNG che in una nota scrive “Con questa decisione, il Tar Lazio ha ritenuto che le esigenze dei ricorrenti siano apprezzabili favorevolmente e tutelabili adeguatamente”.

NTC 2018, i Geologi scrivono a Toninelli Nel frattempo, il Consiglio Nazionale dei Geologi ha scritto al Ministro Toninelli. Nella nota inviata al Ministero i Geologi segnalano che “le nuove norme non rappresentano certo un esempio avanzato di quella cultura della prevenzione e della sicurezza sempre più importante nel nostro Paese. Non prevedono come accade in altri casi, difatti, l’interdisciplinarietà degli interventi attraverso un rapporto specifico e coordinato delle singole professionalità e degli elaborati specialistici nelle diverse fasi della progettazione”.

“Le criticità delle NTC - continua - sono palesemente reiterate e aggravate nel testo della Circolare esplicativa licenziata dal CSLLPP con il voto contrario del rappresentante del Consiglio Nazionale dei Geologi”.

Per questi motivi, i Geologi hanno chiesto al Ministro “un intervento affinché la Circolare non passi il vaglio positivo del suo dicastero e non ottenga il suo avallo, tenendo conto che la stessa avrebbe potuto e potrebbe ancora oggi costituire l’unico rimedio efficace per attenuare gli effetti negativi di norme tecniche sul cui iter, durato dieci anni, molto ci sarebbe da dire, frettolosamente licenziate e pubblicate dal predecessore dell’on. Toninelli in un contesto di evidente transizione politica”.

NTC 2018, il ricorso dei Geologi Sia in fase di approvazione del documento sia durante la definizione della circolare applicativa, il presidente del CNG, Francesco Peduto, ha sottolineato

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una articolazione delle NTC anomala ed errata, che potrebbe diventare fonte di sperpero di risorse, e l'esclusione di ogni riferimento agli aspetti sismici nella relazione geologica.

Sulla base di queste motivazioni, è stato presentato ricorso contro alcuni paragrafi delle NTC 2018: 2.2.6 (verifiche sulle opere strutturali), 3.2.2 (Categorie di sottosuolo e condizioni topografiche), 5.1 (Ponti stradali), 6.4.3.1.1 (resistenze dei pali), 7.11.2 (Caratterizzazione geotecnica ai fini sismici), 7.11.3.4.3 (Metodologie e analisi di opere e sistemi geotecnici) e 10.1 (Redazione dei progetti strutturali esecutivi e delle relazioni di calcolo). I Geologi hanno poi sempre sottolineato l’inadeguatezza del capitolo VI dedicato alla progettazione geotecnica e del Capitolo VIII sugli edifici esistenti.

Nel ricorso, ricorda il CNG, è stata evidenziata “una palese e diffusa contrazione di conoscenze geologiche, con tutto ciò che ne consegue in termini di prevenzione e tutela dell’incolumità pubblica, anche alla luce dei recenti eventi sismici che hanno interessato l’Italia centrale”. Il Presidente CNG spiega che “il contributo della conoscenza del territorio e del sottosuolo nell’ambito delle costruzioni è stato relegato a un ruolo minimale e marginale, con il paradosso che una norma rivista per incrementare i livelli di sicurezza delle costruzioni non raggiunge l’obiettivo”.

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Norme correlateDecretoMinisteriale17/01/2018Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Aggiornamento delle «Norme tecniche per le costruzioni» (NTC 2018)

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Infrastrutture a rischio: in Italia scarsa cultura

della prevenzione

Creative commons

Autore: floriana Liuni

01 ottobre 2018, 9:42

La commissione di indagine sul crollo del ponte Morandi di Genova ha

concluso da pochi giorni i suoi lavori, rendendo noto come vizi di

procedura nella gestione della sicurezza e scarsità di investimenti

abbiano giocato un ruolo pesante nella tragedia avvenuta. Purtroppo

però i guai per le infrastrutture italiane rischiano di non finire qui: i

problemi non sono infatti solo legati alle costruzioni in sé, ma anche alle

caratteristiche idrogeologiche del terreno dove poggiano. Idealista/news

ha consultato il Consiglio Nazionale dei Geologi per meglio capire tali

criticità.

Il Codacons ha fornito l’elenco dei ponti maggiormente a rischio in

Italia. L’elenco è attendibile o si crea inutile allarmismo? “Non si

tratta di allarmismo – risponde Fabio Tortorici, Presidente siciliano

della Fondazione Centro Studi CNG. – L’elenco dei ponti fornito dal

Codacons anzi include solo i casi più eclatanti, ma in Sicilia i casi di

infrastrutture a rischio sarebbero molti di più, e non si tratta solo di

ponti. In Italia centinaia e centinaia di opere hanno problemi: se la

tragedia avesse riguardato una scuola, oggi si parlerebbe della sicurezza

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delle scuole; se si fosse trattato di una galleria, di una diga, di una

ferrovia, lo stesso”.

“Essendo sannita – aggiunge Lorenzo Benedetto, consigliere

campano CNG, - aggiungo all’elenco il Crollo del Ponte Orsara–Cupe sul

torrente Tammarecchia situato sulla strada di collegamento tra Molinara

e San Giorgio la Molara, sgretolato dalla piena del corso d’acqua

nell’ottobre 2015 – uno dei tanti distrutti da quell’alluvione, che

interessò buona parte della provincia Sannita compreso la città di

Benevento, creando enormi disagi alle popolazioni ed ingenti danni alla

già provata economia locale”.

Quali sono le strutture maggiormente a rischio? “In primo luogo

dovremmo preoccuparci delle infrastrutture realizzate prima del 1974 –

risponde Tortorici, - anno in cui sono entrate in vigore le attuali norme

antisismiche; ma anche le opere realizzate negli anni successivi sono

frequentemente carenti, facendo riferimento a norme non stringenti

come quelle attuali. In genere il sistema infrastrutturale è vetusto e

andrebbe adeguato”.

Ponti che crollano: criticità del territorio

Perché crollano i ponti, quindi? “I ponti contenuti nel report del

Codacons – risponde Benedetto, - almeno per quanto riguarda la

Campania, sono sostanzialmente viadotti con problemi strutturali legati

al fatto che sono stati realizzati negli anni '50-'60 con normative

vigenti all’epoca, inadeguate rispetto alle conoscenze odierne, sia sotto il

profilo del rischio sismico che idrogeologico. In quegli anni infatti la

maggior parte dei Comuni italiani non erano nemmeno classificati

come a rischio terremoto, per cui per le costruzioni si utilizzavano

criteri non conformi né tantomeno la conoscenza dell’assetto geologico

e idraulico del territorio su cui venivano realizzate. Nel frattempo le

conoscenze si sono evolute: se alla fine degli anni 80 presso il Ministero

dell’Ambiente risultavano censite su tutto il territorio nazionale solo

alcune centinaia di frane, oggi sono 600 mila le situazioni di criticità

individuate grazie agli studi condotti dalle Autorità di Bacino per la

redazione dei Piani per l’Assetto Idrogeologico. In molte zone della

Campania queste frane interessano centri abitati ed infrastrutture,

compresi ponti e viadotti che sovente vengono gravemente danneggiati

o addirittura crollano. Questo per dire che esiste sicuramente un

problema strutturale di invecchiamento del calcestruzzo armato

per le strutture oltre i 50 anni, ma è anche vero che più spesso le

cause che ne determinano il dissesto o il crollo sono dovute a fattori

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esterni ovvero frane o alluvioni”. Una situazione riscontrata e

confermata anche dai consiglieri del Cng di Sicilia e Calabria.

“L’attenzione riservata ai problemi strutturali è legittima e necessaria –

aggiunge Domenico Angelone, tesoriere e consigliere molisano del

CNG, - ma pari attenzione andrebbe riservata anche al dissesto

idrogeologico, un fattore altrettanto importante perché molte

strutture corrono nei fondovalle o su territori che giacciono su frane o

zone a rischio”.

Dati sul territorio non aggiornati

Oltre all’oggettiva problematicità del territorio italiano, inoltre, la grande

criticità che va affrontata è legata al disallineamento tra i piani

regolatori, che sono a lunghissimo termine, e gli studi sulla situazione di

rischiosità del terreno, più recenti. “Il rischio – spiega Angelone- è che

un piano regolatore permetta costruzioni là dove il terreno non le

permetterebbe. Ma ciò avviene perché non esiste convergenza tra ciò

che si sa del terreno in questione e il piano regolatore”.

Come è possibile che ci sia questo disallineamento? “ Innanzitutto,

perché le costruzioni pianificate erano precedenti agli studi sul

territorio, - risponde Angelone. - Poi perché all’interno di una stessa

città può coesistere un rischio sismico diverso da zona a zona, tanto è

vero che dopo un evento sismico ci sono sempre delle case che restano

in piedi e altre che crollano, e ciò dipende anche dalla forma dell’edificio.

Occorrerebbe quindi aggiornare anche i dati sulla microzonazione

sismica, ovvero la mappatura che individua all’interno di una stessa

città il diverso rischio sismico. Ma per farlo i Comuni dovrebbero

investire delle risorse, solo che evidentemente finora non è stata

considerata una spesa prioritaria”.

Evitare i crolli: come fare?

Come si può intervenire, allora, e qual è il ruolo dei geologi? “La

pericolosità del terreno italiano a grandi linee è conosciuta – risponde

Tortorici, - perché esistono i Piani per l’assetto idrogeologico (PAI)

che riportano la mappatura delle zone a rischio. Quello che

occorrerebbe fare è stilare una sorta di censimento approfondito di

tutte le strutture, suddividendole per gradi di criticità per poter meglio

affrontare dapprima i casi più critici. Tuttavia, i geologi che potrebbero

occuparsi di questo, negli organici degli enti pubblici, sono poco

presenti. Ad esempio il genio civile di Catania e Palermo ha solo un

geologo in organico. A Ragusa nessuno, come anche a Siracusa o Enna. E

come si possono riconoscere i problemi idrogeologici senza tecnici?

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Come si può fare pianificazione senza conoscere il territorio? Siamo

davvero preoccupati”

“Sarebbe molto importante – aggiunge Benedetto - che nell’ambito del

piano che il Ministero ha intenzione di predisporre per mettere in

sicurezza le infrastrutture di tutta la nazione, si tenesse conto non solo

delle problematiche strutturali determinate dall’invecchiamento del

calcestruzzo armato o precompresso, ma direi anche e soprattutto del

rischio idrogeologico perché è sicuramente tra le prime cause di

danneggiamento o crollo dei ponti. Per avviare il percorso si potrebbe

partire dagli strumenti conoscitivi disponibili, incrociando i dati dei

richiamati PAI con quelli del censimento delle infrastrutture, in modo da

stabilire criteri di priorità basati sulla modulazione del rischio. Un

censimento delle infrastrutture a rischio – aggiunge - dovrebbe

essere eseguito dagli Enti proprietari e gestori ai diversi livelli:

comunale, provinciale, regionale e nazionale, valutando sia le condizioni

strutturali ma anche e soprattutto le caratteristiche geologiche,

geomorfologiche, idrauliche e sismiche del territorio su cui i ponti ed i

viadotti insistono. I geologi italiani hanno dato la disponibilità

attraverso il Presidente del Consiglio Nazionale a partecipare al piano di

messa in sicurezza delle infrastrutture e sono pronti per dare il loro

contributo secondo le specifiche competenze, per avviare sin da subito

concrete azioni di prevenzione al fine di evitare il verificarsi di altre

tragedie come quella che ha determinato il crollo del ponte di Genova”.

Manutenzione e prevenzione: occorre educare i cittadini

“Altro aspetto importante – aggiunge Arcangelo Francesco Violo,

Segretario calabrese del CNG - sono le attività di manutenzione

delle opere, previste per legge dal 1994 con la normativa quadro sui

lavori pubblici e ribadite sia nel decreto legislativo 163 del 2006 che nel

codice degli appalti attualmente in vigore. Nonostante sia prevista

l’obbligatorietà dei piani di manutenzione, tuttavia, non sempre ci sono

le risorse per concretizzarle. Per un piano di monitoraggio e

manutenzione andrebbero invece destinate risorse apposite al fine di

garantire la sicurezza, o meglio di ridurre al minimo il rischio, nel tempo”.

Andrebbe poi attuata una sistematica opera di di sensibilizzazione dei

cittadini riguardo la prevenzione dai rischi geologici. “Il Consiglio dei

Geologi – prosegue Violo – promuove iniziative per educare i

cittadini a corretti comportamenti di autoprotezione in caso di eventi

calamitosi, per limitare il numero di vittime.

Andrebbe intrapreso un percorso organico per un piano straordinario di

riduzione del rischio idrogeologico e sismico pluriennale definendone le

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priorità, ma spesso la politica non ha interesse in investimenti di

questo genere. Manca poi una legge che preveda le procedure da

adottare per la ricostruzione in caso di sisma: le zone colpite sono

gestite con decine di ordinanze commissariali, creando ritardi e disguidi,

come è evidente dalla situazione dell’Italia centrale”.

Perché manca la volontà di attuare misure in questo senso? Secondo

Violo, è un fattore di cultura. “Manca la volontà di agire perché non c’è

una cultura di prevenzione e conoscenza dei rischi, si agisce solo

sull’onda emotiva e non si riesce a fare una programmazione in tempo di

pace. Quando si spengono i riflettori, ogni proposito viene messo da

parte fino alla prossima emergenza. La conoscenza dei rischi dovrebbe

invece partire fin dalle scuole primarie per poter formare in futuro

cittadini consapevoli e sensibili”.

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AnsaMondo

01 ottobre 2018 08:40 NEWS

Sepolture di massa in Indonesia, c'è rischio epidemie.Oltre 1200 morti

Il terremoto di magnitudo 7,5 ha colpito la parte centrale dell'isola di Sulawesi. Soccorritori sul posto, ma ilbilancio rischia di salire. Appello dei medici: "Siamo a corto di personale"

Redazione ANSA GIAKARTA

Sono 1.203 i corpi finora ritrovati tra Palu e Donggala, sull'isola indonesiana di Sulawesi, colpita venerdìscorso da due terremoti e uno tsunami. Lo riferisce l'ong indonesiana Aksi Cepat Tanggap.

Oltre 1200 morti, sepolture di massa per evitare malattie e l'inevitabile sensazione che alla fine le vittimesi conteranno a migliaia. A due giorni dal terremoto di magnitudo 7.5 e dallo tsunami che hanno colpito lacosta occidentale del centro dell'isola di Sulawesi, in Indonesia continua la corsa contro il tempo deisoccorritori, nella speranza di trovare ancora in vita persone sotto le macerie. E' successo con almeno unaventina di superstiti, ma decine di chilometri di fascia costiera in direzione dell'epicentro non sono ancorastati raggiunti dalle squadre di soccorso.

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1/10/2018 Sepolture di massa in Indonesia, c'è rischio epidemie. Oltre 1200 morti - Mondo - ANSA.it

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Quasi tutte le vittime accertate al momento, ha fatto sapere la Farnesina, non risultano italiani coinvolti sono state trovate a Palu, la capitale provinciale sulla punta della baia più duramente colpita dall'onda dimaremoto. Ma i mezzi dell'esercito sono riusciti a farsi strada solo in aree limitate verso nord, e le notizieche giungono dalla città di Donggala (300mila abitanti), a soli 27 chilometri dall'epicentro, rimangonoframmentarie. Le immagini dall'alto diffuse da una tv locale hanno mostrato devastazioni massicce eterreni allagati. E' possibile che il bilancio nella zona sia ancora più grave rispetto a quello accertatofinora a Palu.

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1/10/2018 Sepolture di massa in Indonesia, c'è rischio epidemie. Oltre 1200 morti - Mondo - ANSA.it

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Le dimensioni della tragedia hanno portato anche il Papa oggi a guidare i fedeli in una preghiera perl'Indonesia. "Dio consola la popolazione colpita e sostiene gli sforzi di colore che sono al lavoro perportare aiuti", ha detto il pontefice. A Palu è arrivato anche il presidente indonesiano Joko Widodo, che havisitato parte dei 17mila evacuati ospiti di rifugi improvvisati. "Dobbiamo fare molte cose presto, ma lecondizioni non ce lo permettono", ha ammesso sconsolato il leader di Giakarta. I soccorritori lavoranosenza sosta. I crolli degli edifici più alti, come il principale hotel cittadino e il maggiore centrocommerciale, hanno bloccato al loro interno centinaia di persone. Un altro centinaio di dispersi è statosegnalato in un complesso residenziale. Anche nei rari casi in cui ci si imbatte in persone ancora coscienti,estrarle vive è un compito delicato. Durante il tentativo di salvataggio di una ragazza di 15 anniintrappolata sotto il cemento della sua casa, accanto ai cadaveri della madre e di una nipote, i soccorritorierano preoccupati che potesse annegare per colpa di un tubo che perdeva acqua in quello spazio angusto.

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1/10/2018 Sepolture di massa in Indonesia, c'è rischio epidemie. Oltre 1200 morti - Mondo - ANSA.it

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Il rischio è che in città si crei una situazione di anarchia. Già questa mattina si segnalavano residenti chesi servivano da soli alle pompe di benzina, e sciacalli che portavano a casa quel che potevano dal centrocommerciale accasciatosi su se stesso, nonostante il pericolo di nuovi crolli anche a causa delle frequentiscosse di assestamento. Molte persone tornano alle loro case semidistrutte per portare con sé il salvabile.A oltre 48 ore dal doppio disastro, mentre in città vengono lentamente ripristinate le forniture di acqua edelettricità e molti feriti vengono curati in strada, il pericolo è che si sviluppino epidemie. Per questo imorti di Palu, la maggior parte dei quali non ancora identificati, saranno sepolti in massa. Un rimedio cherischia di diventare inevitabile anche nei prossimi giorni, man mano che le dimensioni della tragediaemergeranno con più chiarezza.

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Si contano migliaia di vittime, ma il bilancio continua a salire.Intere città isolate. Non si segnalano italiani coinvolti

In Indonesia un terremoto di magnitudo 7.5 e un conseguente tsunami

venerdì scorso hanno spazzato via decine di chilometri di territorio,

sulla costa occidentale e il centro dell’isola di Sulawesi. Più di 1200

morti sono stati recuperati tra le macerie, ma si continua a scavare

ininterrottamente per la ricerca di superstiti: sono già state trovate una

ventina di persone in vita, ma le speranze via via che il tempo scorre si

aevoliscono.

Terremoto e tsunami in Indonesia,la situazione è disperata

Lunedi 1 Ottobre 2018, 10:27

(/binary_les/gallery/DoYW8OrUcAAqGCg_37951.jpg)fonte: prolo TW BNPB Indonesia

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(https://www.ilgiornaledellaprotezionecivile.it/binary_les/_images/57doojbefuwae_gz2.jpg)

Decine di chilometri di costa in direzione dell’epicentro non sono

ancora state raggiunte dai soccorsi, così come l’intera città di

Donggala, quasi 400mila abitanti – con la consapevolezza che il

bilancio della zona potrebbe essere addirittura peggiore. Il sisma del

28 settembre, preceduto da un’altra scossa di magnitudo 6.1, ha

causato il crollo di molti edici. Subito dopo, lo tsunami, con onde no

ai tre metri di altezza, ha spazzato via gli insediamenti sulla costa.

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(https://www.ilgiornaledellaprotezionecivile.it/binary_les/_images/12dool68auuaaais8.jpg)

Varie polemiche stanno susseguendosi, perché l’allarme tsunami era

stato inizialmente revocato dalle autorità, per poi essere diramato

nuovamente – in ritardo – per la diffusione di moltissimi video che

mostravano le onde sulle zone costiere. Nel frattempo, la paura per

un’epidemia ha portato a decidere di procedere con sepolture di

massa.

I soccorritori lavorano senza sosta, ma lamentano scarsità di

personale. I crolli degli edici più alti, come il principale hotel cittadino

e il maggiore centro commerciale, hanno bloccato al loro interno

centinaia di persone, mentre cominciano a spuntare i primi segni di

sciacallaggio, con il rischio concreto che intere città cadano in un caos

incontrollabile. "Dobbiamo fare molte cose e farle presto, ma le

condizioni non ce lo permettono", ha ammesso il presidente

indonesiano Joko Widodo. Non si segnalano per ora italiani coinvolti.

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(https://www.ilgiornaledellaprotezionecivile.it/binary_les/_images/39don32h4u4aa9nrp.jpg)

L’Indonesia risiede esattamente sopra la cosiddetta “Cintura di Fuoco”,

una fascia di migliaia di chilometri fortemente soggetta a terremoti ed

eruzioni vulcaniche, causati del fenomeno geologico della

“subduzione”: quando le placche continentali scorrono sopra le

placche oceaniche, trascinandole all’interno del mantello

incandescente. Per questo motivo, la zona è una delle più sismiche al

mondo.

red/gp

(Fonte: ANSA, BBC - foto: Prolo TW BNPB Indonesia)

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01 Ott 2018

DL Genova, la norma anti-Pavimental finisceper escludere tutti i big delle costruzioniAlessandro Arona

L'obbligo, fissato dal decreto legge Genova (articolo 1 comma 7), di affidare i lavori diricostruzione del ponte Morandi a «operatori economici che non abbiano alcuna partecipazione,diretta o indiretta, in società concessionarie di strade a pedaggio, ovvero siano da questecontrollate o collegate...», taglia fuori non solo la Pavimental del Gruppo Atlantia ma di fattoquasi tutte le più grandi imprese di costruzione italiane. Salini Impregilo, Astaldi, Cmc,Pizzarotti, Cmb, Itinera, Toto: tutte hanno partecipazioni in concessionarie autostradali, in Italiao all'estero. Escludendo le imprese in crisi (Condotte, Trevi, GLF, Mantovani, ma la stessaAstaldi), e quelle che non fanno ponti (come Ghella, specializzata in gallerie), o non fanno pontiin acciaio (Rizzani de Eccher è specialista di quelli in calcestruzzo), tra i big italiani dellecostruzioni resta praticamente solo Cimolai.

L'obiettivo della norma, proposta dal ministro delle Infrastrutture Danilo Toninelli, è quello diescludere per legge (senza margine di discrezionalità da parte del commissario) la Pavimentaldel Gruppo Atlantia (di fatto la società di costruzione di Autostrade per l'Italia) dai lavori delponte (demolizione e ricostruzione). La norma però è molto più ampia, perché esclude non solole società controllate da concessionarie autostradali, ma tutte quelle che abbiano partecipazioniin strade a pedaggio. E sono moltissime. Salini Impregilo controlla il 47% della società che deverealizzare e gestire il Passante Dorico, ad Ancona (concessione del Mit), oltre a quattroautostrade in Argentina e due in Colombia, già in gestione. Astaldi (comunque in crisi) gestiscedue autostrade in Turchia (già attive) e ha una concessione di costruzione e gestione per unaterza autostrada, sempre in Turchia.

Sempre tra le prime imprese italiane di costruzione, Pizzarotti controlla il 10% della Teem Spa,la società che gestisce i 32 km della Tangenziale Est Esterna di Milano (da poco realizzata).Anche Cmc Ravenna, prima cooperativa edilizia italiana e tra le prime 5-6 società di costruzionein Italia, ha una quota del 3% nella Teem, e così la Cmb di Carpi (4%). La Itinera di Tortona ècontrollata dal Gruppo Gavio (numero due delle autostrade in Italia) e la Toto costruzioni faparte del Gruppo che controlla Strada dei Parchi Spa, concessionaria della A24-A25. Ghella,anch'essa tra le prime 6-7 imprese italiane di costruzione, è super-specializzata in gallerie, intutto il mondo, ma non in ponti. Restano a questo punto, tra i big, Rizzani de Eccher e Cimolai.

La scelta del commissario sarà dunque molto ristretta. Fra l'altro Rizzani de Eccher fa ponti incalcestruzzo (con la tecnologia dei conci prefabbricati coniugati), mentre l'esigenza di farepresto sembra rendere preferibile la soluzione delle strutture prefabbricate in acciaio. A quelpunto resterebbe in campo solo la Cimolai di Pordenone, circa 500 milioni di euro di fatturato,più della metà all'estero, impresa attiva a livello mondiale nelle strutture complesse in acciaio(edifici e infrastrutture). Potenzialmente interessata alla ricostruzione del ponte, e in possesso

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1/10/2018 DL Genova, la norma anti-Pavimental finisce per escludere tutti i big delle costruzioni

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delle qualifiche, ci sarebbe anche Strabag Italia, ma anch'essa ha una partecipazione inconcessionarie (la Pedemontana Lombarda) tramite la capogruppo austriaca.

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01 Ott 2018

Dl Genova/2. Cimolai: «Pronti a lavorare perla ricostruzione: possibile in 8 mesi»Alessandro Arona

Lo aveva già annunciato a fine agosto il presidente Luigi Cimolai, e lo confermano oggi (aEdilizia e Territorio) fonti ufficiali della società di Porcia (Pordenone): «Se il commissariostraordinario per Genova ci contatterà, saremo assolutamente disponibili a dare il nostrocontributo per la ricostruzione del ponte sul Polcevera».

La Cimolai Spa, fatturato 2017 di 362 milioni di euro (circa 500 a livello di gruppo), oltre la metàall'estero, nota in tutto il mondo per le costruzioni in acciao, è in pista per la ricostruzione delponte Morandi. Per tre motivi. Primo: il decreto Genova impone di affidare gli appalti a imprese che non abbianopartecipazioni in concessioni autostradali, così escludendo quasi tutti i big italiani dellecostruzioni, ma non l'impresa di Pordenone. Secondo: Cimolai ha già lavorato in queste settimane al progetto di ricostruzione, insieme adAutostrade, dunque è già un passo avanti rispetto a chiunque altro. Terzo: produce e installa componenti in acciaio per ponti e infrastrutture, ma possiede anche (adifferenza di Fincantieri) le qualifiche generali Og3 per fare da capogruppo nella costruzione.

«Abbiamo fatto insieme ad Autostrade – spiegano dalla Cimolai - il progetto di ricostruzionepresentato nei giorni scorsi agli enti locali. Non è ancora un vero progetto di fattibilità in sensotecnico, ci sono ancora varie opzioni sul tappeto, dipende dalle scelte che faranno ilcommissario e gli enti locali. Comunque siamo d'accordo con i tempi indicati da Autostrade, ilponte si può ricostruire in 8 mesi dal via libera al progetto. Naturalmente se si lavora 22 ore algiorno e se non ci sono intoppi di tipo autorizzativo o procedurale».

Dall'impresa di Pordenone non vogliono commentare l'ipotesi di una collaborazione conFincantieri Infrastructure, impresa che ha solo le qualifiche per produrre e installarecomponenti metalliche per infrastrutture, ma non può essere capogruppo. Cimolai, invece, puressendo spesso solo fornitore delle componenti in acciaio per grandi imprese di costruzione,lavora anche in proprio avendo le qualifiche Soa da impresa generale.

Cimolai ha ad esempio realizzato le strutture metalliche del mega viadotto Favazzina sullaSalerno-Reggio per conto di Impregilo e Condotte, o quello della Tav a Reggio Emilia per contodi Cepav Due, o del ponte Franjo Tudjman in Croazia (per Walter Bau AG), ma più di recente èstata capogruppo nelle realizzazioni del ponte Chaban Delmas a Bordeaux, del ponte di Cosenzaprogettato da Santiago Calatrava, del ponte Adriatico di Bari (progettista Carlos Casado).

Nelle valutazioni del commissario (quando sarà in carica), che potrà godere di ampiadiscrezionalità nell'affidamento degli appalti, un ruolo chiave giocherà il tempo. Nella fornitura

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1/10/2018 Dl Genova/2. Cimolai: «Pronti a lavorare per la ricostruzione: possibile in 8 mesi»

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dell'acciaio Fincantieri può giocare la carta dello stabilimento produttivo di Sestri Ponente, apochi chilometri dal ponte crollato, mentre i quattro stabilimenti di Cimolai in Italia sono tutti inprovincia di Pordenone. «Questo non è un problema – spiegano dalla società – perché iprefabbricati metallici posso viaggiare via Tir oppure via nave, e uno dei nostri stabilimenti èdirettamente collegato al porto di Monfalcone».

Nel 2017 il fatturato della Cimolai si è ridotto a 346 milioni di euro, rispetto ai 431 milioni del2015 e 425 del 2016, ma i bilanci continuano a chiudersi con utili netti (9,7 milioni nel 2015, 9,8nel 2016 e 8,5 nell'ultimo chiuso), e il Roe (rendimento del capitale proprio) è rimasto all'8,1% nel2017, seppure ridotto rispetto al 10,3% del 2016. «Nonostante il peggioramento della posizionefinanziaria netta – spiega l'ultimo bilancio della Cimolai - il rapporto fra Pfn ed Enitda (4,62)continua ad evidenziare valori non preoccupanti, a conferma della capacità di rimborso deldebito da parte della società». Il fatturato di gruppo si è chiuso anch'esso in lieve contrazione nel2017, poco sotto i 500 milioni rispetto ai 539 del 2016; «per quanto riguarda il 2018 – fa sapere lasocietà - il Gruppo prevede un giro di affari di oltre 450 milioni di euro e un Ebitda di 50milioni».

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01 Ott 2018

Del Genova/3. Decreto in vigore il 29settembre, entro il 9/10 i Dpcm di ConteA.A.

Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 28 settembre, in vigore dal 29, il testo del DL Genova(decreto legge 28 settembre 2018, n. 109, Disposizioni urgenti per la citta' di Genova, la sicurezzadella rete nazionale delle infrastrutture e dei trasporti, gli eventi sismici del 2016 e 2017, il lavoroe le altre emergenze») conferma le norme sulla ricostruzione contenute nella bozza bollinata.

Dunque: super poteri al commissario in deroga a ogni disposizione di legge extrapenale,affidamento diretto di progetti e lavori con obbligo di affidare a imprese senza partecipazione insocietà concessionarie autostradali, e così via le altre norme sulla struttura commissariale,l0bbligo di Aspi di pagare ma con stanziamento statale "di garanzia" per 360 milioni di euro.

Confermate anche la nuova Agenzia nazionale per la sicurezza ferroviaria e stradale (che a breveassorbirà l'attuale Ansf), l'archivio informatico nazionale delle opere pubbliche gestito dal Mit ela Cabina di regia presso il Cipe per il monitoraggio dei piani di opere pubbliche, le assunzioni alMit e alla futura Agenzia, e infine il passaggio all'Autorità trasporti delle competenze in materiadi regolazione tariffaria autostradale.

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DL Genova/4. Ecco il commissario: saràClaudio Gemme, genovese, managerFincantieri, ConfindustriaSole 24

(chiuso in redazione venerdì 28 settembre, ore 22.30)

La maggioranza di governo ha trovato la quadra sul nome del commissario straordinario allaricostruzione del ponte Morandi di Genova: quello di Claudio Andrea Gemme, genovese, classe1948 e dirigente d'azienda di lungo corso. Che il governatore della Liguria, Giovanni Toti, avrebbe voluto schierare lo scorso anno, nellacorsa alla poltrona di primo cittadino del capoluogo ligure, come candidato del centrodestracontrapposto a Marco Bucci. Un genovese doc, insomma, che ha vissuto direttamente la tragedia del ponte: la madre risultainfatti tra le persone costrette a lasciare la propria abitazione dopo il crollo. ponte morandi 28 settembre 2018

Il ruolo in Fincantieri Gemme ha un curriculum ricchissimo e una enorme esperienza anche in campo internazionale.Attualmente è presidente e amministratore delegato di Fincantieri Sistemi Integrati, controllatadel gruppo triestino che, come noto, diversi esponenti grillini dell'esecutivo vorrebberoschierare in prima linea nella ricostruzione del ponte Morandi. Gemme è anche membrodell'advisory board e presidente del gruppo tecnico Industria e Ambiente di Confindustria, oltreche presidente del comitato strategico Alti Studi di Milano e dell'Associazione Gaslini Onlus.

Una lunga carriera nell'industria Il manager genovese ha ricoperto diversi incarichi e conosce molto bene l'industria italiana. Nel1973 approda in Finmeccanica (oggi Leonardo), dove assume vari ruoli per poi passare allaGestione progetti di Ansaldo Spa (allora controllata di Piazza Monte Grappa). Ma è solo uno deitanti tasselli della sua lunga carriera che lo vede impegnato altresì nell'energia e nell'efficienzaenergetica. Anche su questo versante, sono numerose le cariche rivestite nei principali enti eassociazioni di settore, nazionali ed estere. Dal 2002 è anche Cavaliere della Repubblica e neldicembre 2015 è stato insignito del Premio Grandi Guglie Milano per essersi distinto nellavalorizzazione del tessuto economico, scientifico, sociale e culturale nell'area metropolitanamilanese.

Rixi: «Ottimo e capace professionista» «Claudio Andrea Gemme è un ottimo e capace professionista che conosce bene Genova». Così ilviceministro per le Infrastrutture Edoardo Rixi commenta all'ANSA le indiscrezioni sullapossibile nomina di Andrea Gemme, manager di Fincantieri, a commissario per la ricostruzione

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1/10/2018 DL Genova/4. Ecco il commissario: sarà Claudio Gemme, genovese, manager Fincantieri, Confindustria

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del ponte di Genova.

Pagano (Pd): «Conflitto di interessi» «Il commissario per la ricostruzione del Ponte di Genova- commenta il deputato del Partitodemocratico Ubaldo Pagano - che avrá poteri decisionali e di deroga delle leggi sugli appalticome mai nessun altro commissario ha avuto negli ultimi anni, è un dirigente di Fincantieri. Lastessa azienda cui Di Maio vorrebbe far ricostruire il Ponte sebbene non abbia le autorizzazionipreviste per un'opera del genere e si occupi di cantieristica navale. Il profilo professionale di Gemme non è in discussione, ma i rischi di conflitto di interessi sono evidenti. IlPonte va ricostruito presto e bene, ma soprattutto nel rispetto delle regole».

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01 Ott 2018

Edilizia scolastica, marcia indietro sui 27milioni per le scuole innovativeMassimo Frontera

Contrordine sulle scuole innovative. Nella versione finale del decreto Genova è sparita la normaproposta del Miur per finanziare - con 27 milioni di euro in tre anni - la progettazione dellenuove scuole selezionate attraverso il maxi-concorso. Sparita anche la norma che mirava arecuperare 100 milioni aggiuntivi per le scuole innovative, che erano stati “sterilizzati” dallasentenza della corte costituzionale che ha imposto l’intesa interistituzionale su tutti iprogrammi che prevedono l’utilizzo di risorse statali. L’unica norma in materia di edilizia scolastica che è passata al vaglio dell’operazione “pulizia”effettuata sul testo del decreto Genova, pubblicato in «Gazzetta», riguarda il riutilizzo di sommenon spese in precedenti programmi già avviati.

Risorse non spese assegnate ai Comuni entro fine anno Si tratta di fondi che il Miur riassegnerà agli enti locali proprietari delle scuole per finanziareprogetti di messa in sicurezza. E qui c’è una novità, perché l’ultima versione contieneun’indicazione temporale prima assente: le risorse saranno «attribuite entro il 31 dicembre 2018agli enti locali proprietari degli edifici adibiti ad uso scolastico, per essere destinate allaprogettazione degli interventi di messa in sicurezza dei predetti edifici». Di che risorse si tratta? L'accertamento - si legge nella bozza del decreto Genova - riguarda le«economie disponibili» che residuano dal piano avviato dal decreto legge 66/2014 (articolo 48),dalla legge n. 107/2015 (articolo 1, comma 177) e dai fondi Cipe disposti dalla n.22/2014. «Lemodalità e i criteri di attribuzione delle risorse», precisa il testo, avverrà attraverso un Dm Miur.

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01 Ott 2018

Appalti, in arrivo dal 18 aprile 2019 la fatturaelettronica europeaMassimo Frontera

Mentre le norme nazionali sulla fatturazione elettronica proseguono l’implementazione - che siestende ulteriormente a tutti i soggetti pubblici e privati a partire dal 1° gennaio 2019 - lo Statoitaliano si prepara a recepire anche lo standard europeo per la fatturazione elettronica cheriguarda tutti gli appalti pubblici di lavori, servizi e forniture. Il Consiglio dei ministri ha infatti definito il decreto legislativo di recepimento della direttiva2014/55/Ue sulla «fatturazione elettronica negli appalti pubblici». Il testo, su cui è previsto il parere in conferenza unificata, è molto snello: solo 6 articoli. Siprevede che «a decorrere dal 18 aprile 2019, i soggetti di cui all’articolo 1 sono tenuti a ricevereed elaborare le fatture elettroniche conformi allo standard europeo sulla fatturazione elettronicanegli appalti pubblici».

Le amministrazioni pubbliche interessate Quali sono i soggetti «di cui all’articolo 1»? Si tratta in sostanza di tutte le amministrazionipubbliche, incluse le amministrazioni “sub-centrali”, per le quali, tuttavia, l’applicazione scattaun anno dopo, a partire dal 18 aprile 2020. Le amministrazioni “sub-centrali”, spiega larelazione illustrativa del Dlgs, «sono tutte le amministrazioni aggiudicatrici che non sonoautorità governative centrali», ambito che comprende gli enti locali. L’applicazione della e-fattura europea a partire dal 18 aprile 2019 riguarda tutte le«amministrazioni aggiudicatrici» (cioè «le amministrazioni dello Stato, gli enti pubbliciterritoriali; gli altri enti pubblici non economici; gli organismi di diritto pubblici; le associazioni,unioni, consorzi, comunque denominati, costituiti da detti soggetti»); le «autorità governativecentrali» (cioè «le amministrazioni aggiudicatrici che figurano nell’allegato III (del codiceappalti, ndr) e i soggetti giuridici loro succeduti»: in sostanza ministeri e Consip per gli appaltiin favore delle amministrazioni centrali); gli «organismi di diritto pubblico» («qualsiasiorganismo - spiega la relazione -, anche in forma societaria, il cui elenco non tassativo ècontenuto nell’allegato IV» del codice appalti); gli «enti aggiudicatori» ai sensi del codiceappalti, in riferimento a società pubbliche, concessionari e aziende dei cosiddetti settori esclusi:acqua, gas, elettricità, riscaldamento, trasporti, porti, aeroporti, poste.

Esclusione dalla E-fattura Ue per gli appalti secretati Il formato europeo della fattura elettronica si applica indipendentemente dall’importodell’appalto. Cioè, non rileva se il valore dell’appalto supera o meno le soglie Ue. L’unicaespressa esclusione riguarda gli appalti secretati, cioè, spiega la relazione illustrativa, «le fattureemesse a seguito dell’esecuzione di contratti pubblici relativi ai lavori, servizi e forniture neisettori della difesa e sicurezza, qualora l’aggiudicazione e l’esecuzione del contratto sianodichiarate segrete o debbano essere accompagnate da speciali misure di sicurezza secondo ledisposizioni legislative, regolamentari o amministrative vigenti».

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Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate La fattura elettronica in vigore in Italia e la nuova E-fattura Ue introdotta dalla direttiva 2014/55non differiscono nei contenuti ma sono diversi nel formato. «Il contenuto informativo - si leggenella relazione tecnica del Dlgs - è del tutto equivalente a quello del formato nazionaleFatturaPa, ma i formati di rappresentazione sono differenti». Inoltre la nuova fattura europeadovrà rispettare il Core Invoice Usage Specification (Cius), le cui regole tecniche dovranno esseredefinite dall’Agenzia delle Entrate con provvedimento del direttore (sentito il Mef e l’Agenziadigitale). «Per evitare di ingenerare dubbi - si legge nella relazione tecnica - si fa riferimento alDm 3 aprile 2013, n.55, in modo da assicurare che la gestione delle fatture in formato europeosia uniforme a quella delle fatture in formato nazionale». La ricezione della fatture, aggiunge larelazione, dovrà avvenire sull’attuale Sistema di Interscambio (www.fattura.pa.gov.it).

L’impatto sulle Pa Anche se il Dlgs non prevede nuovi costi e oneri pubblici per l’attuazione delle misure, larelazione tecnica ammette che «l’adeguamento del sistema di interscambio non sarà di per sésufficiente, tuttavia, a evitare ogni tipo di intervento sull’attuale gestione delle fattureelettroniche da parte delle pubbliche amministrazioni. Infatti il Sistema Interbancario inoltreràalle amministrazioni destinatarie la fattura originale assieme alla traduzione in formatoFatturaPa, e questo comporterà la necessità di un adeguamento una tantum, finalizzato adestrarre la parte FatturaPa dall’oggetto che la contiene, restando invariate tutte le altre fasi digestione della fattura». «Le pubbliche amministrazioni - si aggiunge - provvedono a taleadeguamento con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.Se segnala altresì che, per le pubbliche amministrazioni che hanno acquistato sul mercato ilservizio di gestione delle fatture elettroniche, nella maggior parte dei casi il costo diadeguamento è compreso nel canone corrisposto al fornitore». Per quanto riguarda leevoluzioni successive richieste al Sistema di Interscambio sarà l’Agenzia delle Entrate a farsicarico della «incrementata operatività con le risorse proprie».

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Decreto Genova: Pubblicato sulla Gazzetta ufficiale di ieri

29/09/2018

In vigore già da oggi il Decreto-legge 28 settembre

2018, n. 109 recante “Disposizioni urgenti per la città di

Genova, la sicurezza della rete nazionale delle

infrastrutture e dei trasporti, gli eventi sismici del 2016 e

2017, il lavoro e le altre emergenze”. Il testo dopo essere

stato bollinato dalla Ragioneria generale dello Stato è

stato firmato ieri dal Presidente della Repubblica ed è

stato pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. 226 di ieri 28

settembre 2018.

Il decreto cosiddetto “Decreto Genova” in verità contiene

nei suoi 46 articoli variegati provvedimenti che sono stati suddivisi nei seguenti 5 Capi:

Capo I (artt. 1-11) - Interventi urgenti per il sostegno e la ripresa economica del territorio del comune di Genova

Capo II (artt. 12-16) - Sicurezza della rete nazionale delle infrastrutture e dei trasporti

Capo III (artt. 17-36) - Interventi nei territori dei comuni di Casamicciola Terme, Forio, Lacco Ameno dell’isola di

Ischia interessati dagli eventi sismici verificatisi il giorno 21 agosto 2017

Capo IV (artt. 37-39) - Misure urgenti per gli eventi sismici verificatisi in Italia centrale negli anni 2016 e 2017

Capo V (artt. 40-46) - Ulteriori interventi emergenziali.

Riportiamo qui di seguito le rubriche degli 11 articoli del Capo I dedicati agli “Interventi urgenti per il sostegno e la

ripresa economica del territorio del comune di Genova”:

art. 1 - Commissario straordinario per la ricostruzione

art. 2 - Disposizioni concernenti il personale degli enti territoriali

art. 3 - Misure in materia fiscale

art. 4 - Sostegno a favore delle imprese danneggiate in conseguenza dell’evento

art. 5 - Disposizioni in materia di trasporto pubblico locale, di autotrasporto e viabilità

art. 6 - Ottimizzazione dei flussi veicolari logistici nel porto di Genova

art. 7 - Zona logistica semplificata – Porto e Retroporto di Genova e relativo sistema di navettamento

art. 8 - Istituzione della zona franca urbana per il sostegno alle imprese colpite dall’evento

art. 9 - Incremento del gettito IVA nei porti ricompresi nell’Autorità di sistema portuale del Mar Ligure occidentale

art.10 - Norme in materia di giustizia amministrativa e di difesa erariale

art. 11 - Surrogazione legale dello Stato nei diritti dei beneficiari di provvidenze.

All'articolo 1 del decreto-legge è precisato che:

al fine di garantire, in via d’urgenza, le attività per la demolizione, la rimozione, lo smaltimento e il

conferimento in discarica dei materiali di risulta, nonché per la progettazione, l’affidamento e la ricostruzione

dell’infrastruttura e il ripristino del connesso sistema viario, con decreto del Presidente del Consiglio dei

ministri, da adottarsi entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore del decreto stesso e sentito il Presidente

della Regione Liguria, è nominato un Commissario straordinario per la ricostruzione, di seguito Commissario

straordinario. La durata dell’incarico del Commissario straordinario è di dodici mesi e può essere prorogata o

rinnovata per non oltre un triennio dalla prima nomina;

per le attività urgenti di progettazione degli interventi, per le procedure di affidamento dei lavori, per le

attività di direzione dei lavori e di collaudo, nonché per ogni altra attività di carattere tecnico-amministrativo

connessa alla progettazione, all'affidamento e all'esecuzione di lavori, servizi e forniture, il Commissario

straordinario può avvalersi, anche in qualità di soggetti attuatori, previa intesa con gli enti territoriali

interessati, delle strutture e degli uffici della Regione Liguria, degli uffici tecnici e amministrativi del

Comune di Genova, dei Provveditorati interregionali alle opere pubbliche, di ANAS s.p.a.,

delle Autorità di distretto, nonché, mediante convenzione, dei concessionari di servizi pubblici e

delle società a partecipazione pubblica o a controllo pubblico;

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per la demolizione, la rimozione, lo smaltimento e il conferimento in discarica dei materiali di risulta, nonché

per la progettazione, l’affidamento e la ricostruzione dell’infrastruttura e il ripristino del connesso sistema

viario, il Commissario straordinario opera in deroga ad ogni disposizione di legge extrapenale, fatto salvo

il rispetto dei vincoli inderogabili derivanti dall’appartenenza all’Unione europea;

il concessionario del tratto autostradale alla data dell’evento, tenuto, in quanto responsabile del

mantenimento in assoluta sicurezza e funzionalità dell’infrastruttura concessa ovvero in quanto

responsabile dell’evento, a far fronte alle spese di ricostruzione dell’infrastruttura e di ripristino del

connesso sistema viario, entro trenta giorni dalla richiesta del Commissario straordinario, deve versare sulla

contabilità speciale le somme necessarie al ripristino ed alle altre attività connesse, nell’importo

provvisoriamente determinato dal Commissario medesimo salvo conguagli, impregiudicato ogni accertamento

sulla responsabilità dell’evento e sul titolo in base al quale sia tenuto a sostenere i costi di ripristino della

viabilità;

in caso di omesso versamento nel termine, il Commissario straordinario può individuare, omessa ogni

formalità non essenziale alla valutazione delle manifestazioni di disponibilità comunque pervenute, un

soggetto pubblico o privato che anticipi le somme necessarie alla integrale realizzazione delle opere, a fronte

della cessione pro solvendo della pertinente quota dei crediti dello Stato nei confronti del concessionario alla

data dell’evento, potendo remunerare tale anticipazione ad un tasso annuo non superiore a quello di

riferimento della Banca Centrale Europea maggiorato di tre punti percentuali. Per assicurare il celere avvio

delle attività del Commissario, in caso di mancato o ritardato versamento da parte del Concessionario, a

garanzia dell’immediata attivazione del meccanismo di anticipazione è autorizzata la spesa di 30 milioni di

euro annui dall’anno 2018 all’anno 2029;

il commissario straordinario affida, ai sensi dell’articolo 32 della direttiva 2014/24/UE del Parlamento

europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, la realizzazione delle attività concernenti il ripristino del

sistema viario, nonché quelle propedeutiche e connesse, ad uno o più operatori economici che non abbiano

alcuna partecipazione, diretta o indiretta, in società concessionarie di strade a pedaggio, ovvero siano

da queste ultime controllate o, comunque, ad esse collegate, anche al fine di evitare un indebito vantaggio

competitivo nel sistema delle concessioni autostradali.

A cura di Redazione LavoriPubblici.it

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Documenti Allegati

Decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109

Page 45: Dal 29 settembre al 1° ottobre 2018 · 2018-10-01 · NTC 2018, i Geologi scrivono a Toninelli Nel frattempo, il Consiglio Nazionale dei Geologi ha scritto al Ministro Toninelli.

Fattura elettronica tra privati, dal 2019 sarà obbligatoria per tutte le operazioni diPaolaMammarella

Dalle Entrate la guida alla compilazione. Intanto parte il recepimento dello standard europeo per le Pubbliche Amministrazioni

Foto: Andriy Popov © 123RF

01/10/2018 – Dal 1° gennaio 2019 la fatturazione elettronica tra privati diventerà obbligatoria in tutte le operazioni. L’Agenzia delle Entrate ha elaborato una guida e due video-tutorial che spiegano i passaggi della compilazione e forniscono tutte le informazioni necessarie.

Cambiamenti in arrivo anche nel settore pubblico. Dal 18 aprile 2019 le fatture elettroniche dirette alla Pubblica Amministrazione dovranno essere conformi allo standard europeo. Il Consiglio dei Ministri ha approvato la bozza di decreto legislativo che recepisce la Direttiva 2014/55/UE sulla fatturazione elettronica negli appalti pubblici.

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Fattura elettronica tra privati dal 1° gennaio 2019 La Legge di Bilancio 2018 (L. 205/2017) ha introdotto l’obbligo di emissione e ricezione delle fatture elettroniche riferite alle operazioni di cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate tra soggetti residenti, stabiliti o identificati in Italia, nonché l’obbligo di trasmissione telematica dei dati relativi alle operazioni di cessione di beni e di prestazione di servizi effettuate e ricevute verso e da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato.

L’obbligo è in vigore dal 1° luglio 2018 per le operazioni relative ai subappalti. Dal 1° gennaio 2019 si applicherà sia a tutte le operazioni B2B, cioè Business to Business, dirette ad altri operatori Iva, sia alle operazioni B2C, cioè Business to Consumer, dirette ai consumatori finali.

Fattura elettronica tra privati, la guida dell’Agenzia delle Entrate L’Agenzia delle entrate ha messo a punto una serie di strumenti per aiutare i contribuenti nella transizione al nuovo sistema.

È stata pubblicata una guida con un taglio pratico che spiega cosa cambia dalla carta al formato elettronico, chi ricade nell’obbligo e chi è esonerato, quali sono i vantaggi, come funziona il Sistema di interscambio. È inoltre presente un capitolo sui servizi messi a punto dall’Agenzia per gli operatori: la procedura web, il software scaricabile su pc e l’app Fatturae, scaricabile dagli store Android o Apple, per emettere, inviare e conservare i documenti fiscali.

Tutte le informazioni sono sintetizzate in un video-tutorial, disponibile sul canale istituzionale YouTube dell’Agenzia delle Entrate. Un secondo video-tutorial spiega come ottenere il QR-Code e come utilizzarlo per emettere e ricevere in modo ancora più semplice le e-fatture.

Fattura elettronica e professionisti La fattura elettronica non è obbligatoria per i professionisti rientranti nel regime dei minimi o nel regime forfettario.

Il regime dei “minimi” prevede un'aliquota del 5% sul fatturato per professionisti che guadagnano fino a 30 mila euro all’anno. Rientrano in questo regime i professionisti che hanno aperto Partita Iva fino al 2015. L’agevolazione durerà per 5 anni dall’inizio dell’attività o fino al trentacinquesimo anno d’età.

Chi ha avviato l’attività in epoca successiva ha dovuto optare per il regime "forfettario", che prevede un’aliquota forfettaria al 15% del reddito per professionisti che guadagnano fino a 30 mila euro. In questo caso non ci sono limiti temporali. L’unico modo per perdere l’agevolazione è sforare il tetto dei guadagni. Nei primi cinque anni è inoltre prevista una tassazione al 5%.

Fattura elettronica negli appalti pubblici, il nuovo standard europeo Nel settore pubblico la fatturazione elettronica è già consolidata. Ogni Paese europeo utilizza però un suo standard, che spesso rende difficile la partecipazione alle gare d’appalto agli operatori di un Paese diverso.

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Per creare un sistema unico e facilitare la concorrenza, l’Unione Europea ha elaborato la Direttiva 2014/55/UE sulla fatturazione elettronica contenente lo standard europeo cui tutti i Paesi dovranno conformarsi.

Il Consiglio dei Ministri del 27 settembre ha approvato in via preliminare lo schema del decreto legislativo per il recepimento della direttiva europea. Dal 18 aprile 2019 le fatture elettroniche dovranno essere conformi allo standard europeo indicato dalla Decisione di esecuzione 2017/1870, pubblicata sulla Gazzetta dell’Unione europea 266 del 17 ottobre 2017. Per le amministrazioni aggiudicatrici sub centrali l’obbligo decorrerà dal 18 aprile 2020.

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Norme correlate

Bozzanonancorainvigore27/09/2018Schema di decreto legislativo recante attuazione della Direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio 16 aprile 2014 n. 2014/55/UE relativa alla fatturazione elettronica negli appalti pubblici

LineeGuida27/09/2018Agenzia delle Entrate - La fattura elettronica e i servizi gratuiti dell’Agenzia delle Entrate

LeggedelloStato27/12/2017n.205Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020 (Legge di Bilancio 2018)

DirettivaCEE16/04/2014n.55Direttiva 2014/55/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 aprile 2014 relativa alla fatturazione elettronica negli appalti pubblici

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Lunedì 1 Ottobre 2018

In Gazzetta il decreto emergenze

In Gazzetta il decreto emergenzeDal testo pubblicato in Gazzetta Ufficiale è sparita la norma che autorizzava la spesa di 27milioni per la progettazione delle scuole innovative selezionate mediante il concorsoSulla Gazzetta Ufficiale n.226 del 28 settembre 2018 è stato pubblicato il decreto‑legge 28settembre 2018, n. 109, recante “Disposizioni urgenti per la citta' di Genova, la sicurezzadella rete nazionale delle infrastrutture e dei trasporti, gli eventi sismici del 2016 e 2017, illavoro e le altre emergenze”.

Le disposizioni del provvedimento sono entrate in vigore il giorno successivo a quello dellasua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, quindi a partire dal 29 settembre.

Il testo del decreto – che sarà presentato alle Camere per la conversione in legge ‑ consta di46 articoli suddivisi in cinque Capi:

‑ Interventi urgenti per il sostegno e la ripresa economica del territorio del comune di Genova(Capo I – articoli da 1 a 11)

‑ Sicurezza della rete nazionale delle infrastrutture e dei trasporti (Capo II – articoli da 12 a16)

‑ Interventi nei territori dei comuni di Casamicciola Terme, Forio, Lacco Ameno dell’Isola diIschia interessati dagli eventi sismici verificatisi il giorno 21 agosto 2017 (Capo III – articoli da17 a 36)

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1/10/2018 In Gazzetta il decreto emergenze

‑ Misure urgenti per gli eventi sismici verificatisi in Italia centrale negli anni 2016 e 2017(Capo IV – articoli da 37 a 39)

‑ Ulteriori interventi emergenziali (Capo V – articoli da 40 a 46).

LE PRINCIPALI MISURE. Il provvedimento:

‑ istituisce un contributo di sostegno per tutti i soggetti coinvolti dalle ordinanze disgombero o che hanno subito danni materiali;

‑ riconosce alle imprese danneggiate dal crollo un contributo finalizzato alla mitigazione deipregiudizi sofferti, lasciando impregiudicati i diritti risarcitori nei confronti degli eventualiresponsabili;

‑ introduce misure di facilitazione fiscale per le imprese genovesi e per la piena ripresa deitraffici portuali, prevedendo l’istituzione di una zona franca urbana e di una zona logisticasemplificata per il porto e il retroporto, nonché misure immediate per favorire la viabilità e icollegamenti in entrata e in uscita da Genova, implementando il trasporto pubblico locale.

‑ istituisce la figura del Commissario straordinario per consentire di procedere alla celerericostruzione delle infrastrutture danneggiate, nonché per attuare ogni misura idonea asuperare le conseguenze degli eventi dannosi.

Inoltre, il decreto prevede ulteriori misure per gli eventi calamitosi che hanno colpito l’Italiacentrale e l’isola di Ischia, e norme con finalità di prevenzione, volte al monitoraggio delleinfrastrutture a rischio. Per garantire la piena sicurezza nella mobilità e nei trasporti, vengonointrodotte norme che prevedono l’istituzione di una Agenzia di vigilanza per la sicurezzadelle strade e autostrade, con ampliamento degli organici tecnici del Ministero delleinfrastrutture e dei trasporti dedicati ai controlli di sicurezza, e la creazione di una banca datisulle opere pubbliche per monitorare i parametri di sicurezza, utilizzando sistemi tecnologiciinnovativi.

Misure di sostegno sono previste per i Comuni di Casamicciola Terme, Forio e Lacco Amenodell'isola di Ischia.

ELIMINATA LA NORMA CHE AUTORIZZAVA LA SPESA DI 27 MILIONI PER LAPROGETTAZIONE DELLE SCUOLE INNOVATIVE. Dal testo pubblicato in Gazzetta Ufficialeè sparita la norma che autorizzava la spesa di 9 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018,2019 e 2020 per la progettazione delle scuole innovative selezionate mediante il concorso.La disposizione, presente nella bozza del 19 settembre, stabiliva che “al fine di promuoverela progettazione delle scuole innovative di cui all’articolo 1, comma 153, della legge 13luglio 2015, n. 107, è autorizzata la spesa di euro 9 milioni per ciascuno degli anni 2018,2019 e 2020. Al relativo onere si provvede mediante riduzione delle risorse di cuiall’articolo 1, comma 158, della legge 13 luglio 2015, n. 107, destinate al pagamento deicanoni di locazione da corrispondere all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gliinfortuni sul lavoro (INAIL) per la realizzazione delle scuole innovative.”

In allegato il decreto emergenze pubblicato in G.U.

Vedi anche: “Decreto Emergenze, ecco il testo approvato dalla Ragioneria Generale delloStato”

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Il quotidiano online per professionisti tecnici e imprese edili

Cosa farà il Governo per prevenire il rischio sismico e

per l’edilizia pubblica

Vediamo che programmi ha il Governo Conte-Salvini-Di Maio per la prevenzione del

rischio sismico e l'edilizia pubblica.

Di Redazione Tecnica - 1 ottobre 2018 © RIPRODUZIONE RISERVATA

Nella Nota di aggiornamento del Documento di Economia e

Finanza, il Governo deve rivedere il Programma Nazionale di

Riforma (PNR) in relazione alle Raccomandazioni del Consiglio

dell’Unione europea. Il PNR presentato al Parlamento a fine

aprile, redatto dal governo Gentiloni, presentava solo una

fotografia delle riforme e delle politiche già legiferate e in fase di

attuazione.

Il Governo attualmente in carica ha in seguito presentato i

propri orientamenti di riforma, di cui una trattazione più ampia

e approfondita è presentata nel Documento di Economia e

Finanza (DEF) 2019 di cui si è discusso proprio nei giorni scorsi.

Vediamo che programmi ha il Governo Conte-Salvini-Di Maio per la prevenzione del rischio sismico e l’edilizia

pubblica.

Prevenzione rischio sismico: verifiche, adeguamento, cantieri pilota Proseguiranno le azioni di mitigazione del rischio sismico attraverso interventi e misure di messa in sicurezza del

patrimonio abitativo e di miglioramento delle prestazioni energetiche, promuovendo altresì una cultura della

conoscenza e della prevenzione. Si opererà attraverso misure specifiche, quali:

a) finanziamento per le verifiche di vulnerabilità e i progetti di adeguamento delle scuole in zone a rischio

sismico 1 e 2: sono stati finanziati 875 interventi proposti dagli Enti locali, suddivisi fra verifiche di vulnerabilità

sismica e progettazioni di adeguamento strutturale;

b) 10 cantieri pilota: iniziativa nata per sensibilizzare i territori ad intervenire sulla messa in sicurezza antisismica di

edifici pubblici esistenti, in Comuni scelti su tutto il territorio nazionale, con l’effettuazione di interventi esemplari di

messa in sicurezza antisismica su edifici di social housing;

c) Casa Sicura “Portale Sisma Bonus”: per agevolare la conoscenza e la fruizione della detrazione concessa ai

proprietari di immobili, adibiti sia ad abitazione che ad attività produttive, per interventi di adeguamento antisismico

di edifici (o parti di essi), è stato progettato un portale telematico che semplifichi adempimenti e procedure per

proprietari e professionisti, restituendo all’amministrazione, al contempo, informazioni e dati sul miglioramento delle

caratteristiche antisismiche degli edifici in esito agli interventi effettuati.

Leggi anche Muratura: sicurezza sismica dal nuovo all’esistente

Edilizia pubblica: il BIM al centro dell’attenzione Con riferimento all’edilizia pubblica, si guarda al Building Information Modeling (BIM) per ottenere una più

efficiente ed innovativa pianificazione, realizzazione e gestione delle costruzioni con un risparmio potenziale fino a 30

miliardi negli appalti pubblici. Il Governo intende rendere operativa tale piattaforma digitale in tutta l’attività di

progettazione e monitoraggio realizzata dal Ministero dei Trasporti e dalle stazioni appaltanti. A questo riguardo, è

essenziale digitalizzare i processi amministrativi del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, garantendone anche

una maggiore trasparenza con l’istituzione di un registro degli ingressi. A tal fine è stato anche istituito un tavolo

tecnico ad hoc composto da professionisti del settore.

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Il Governo opererà per una gestione sostenibile del suolo occupato attraverso un’adeguata politica che promuova

la rigenerazione urbana, attraverso la promozione di regole semplici e cogenti contro il consumo del suolo,

controlli efficaci e sanzioni. Inoltre, verranno stabilizzati l’Ecobonus e il Sisma Bonuscon l’introduzione di tipologie

di certificazioni capaci di garantire i crediti e la predisposizione di contratti differenziati per tipologie d’intervento, in

grado di semplificare le attività delle amministrazioni locali.

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Lavori in casa, chi è il responsabile degli infortuni inmancanza del tecnico?La Cassazione spiega che in quel caso è il Committente ad assumersi leresponsabilità civili e penali

Di Redazione Tecnica - 1 ottobre 2018 © RIPRODUZIONE RISERVATA

Attraverso la sentenza 40922/2018, la Corte di

Cassazione ha sottolineato che il responsabile dei

lavori in casa è colui che si prende carico degli ipotetici

infortuni agli operai in cantiere, specicando che ciò si

verica nel caso in cui non viene nominato un tecnico.

In questa situazione il committente detiene l’onere e la

responsabilità del risarcimento.

Lavori in casa, responsabile dei lavori

Dal momento in cui solitamente colui che ricopre il ruolo di responsabile dei lavori è un tecnico (come

l’ingegnere o l’architetto a cui può essere adato un lavoro di ristrutturazione), la Corte di Cassazione

ha chiarito che è proprio il tecnico il responsabile di eventuali infortuni degli operai. Poiché è il

progettista che dovrebbe monitorare l’operato degli operai ed attribuirsi le conseguenze civili e penali

di ipotetici incidenti sul lavoro.

Lavori in casa, chi è il responsabile se manca il tecnico?La Corte Costituzionale ha fatto notare che frequentemente in caso di lavori più semplici come la

pitturazione delle pareti di casa, il committente consegna subito l’incarico all’impresa o all’operaio,

senza chiamare un tecnico. In assenza di un tecnico, la responsabilità di tutto ciò che può accadere

agli operai, ricade sul padrone di casa, ovvero sul committente.

Il padrone di casa, in mancanza di un tecnico e di una redazione di un documento di valutazione dei

rischi, come stabilito dai giudici, ha il compito di garantire all’appaltatore le condizioni di poter

operare in sicurezza, eliminando i pericoli prima dell’inizio della sua attività.

Il committente è tenuto a rispettare gli obblighi del datore di lavoro. Per questo deve pensare a

realizzare un piano di valutazione di tutti i rischi, proteggere gli operai da possibili cadute, monitorare

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TAR: prova superata, pienamente applicabili le NTC18! ora speriamo nella Circolare Andrea Dari - Editore INGENIO 28/09/2018

Norme Tecniche Costruzioni: si applicano ! Come molti sapranno, con due separati ricorsi al T.A.R. Lazio, sia il Consiglio nazionale dei geologi con altri 13 Consigli regionali dei geologi che vari Operatori della diagnostica strutturale hanno chiesto l’annullamento - previa adozione di misura cautelare - di parti del D.M. infrastrutture 17 gennaio 2018 (d’ora in poi NTC2018).

Il TAR, con due Ordinanze nn. 5304 e 5381 del 13 settembre scorso, ha ritenuto che non esistessero gli elementi di “fumus”, costituiti dalle gravi ed evidenti lesioni della pubblica incolumità e dei diritti paventati in tutte le sedi dai ricorrenti stessi, e tali richiedere la sospensione cautelare dell’efficacia delle NTC18.

Esclusi questi elementi di gravità ed urgenza, il TAR ha stabilito di trattare nel merito le questioni il prossimo 19 giugno 2019.

Pertanto le NTC18 hanno superato questo ulteriore, importante, banco di prova giuridico, e permangono pienamente efficaci in tutte le loro parti.

NTC 2018 OK. E la Circolare ? Superato questo passaggio che poteva in qualche modo portare a uno stallo sulle norme tecniche resta aperto il nodo della Circolare.

La Circolare Esplicativa per l’applicazione delle Norme Tecniche è più che utile, è necessaria per arrivare a una corretta adozione delle NTC 2018: Queste Norme, proprio per la loro universalità e complessità sono sempre accompagnate da un documento esplicativo, le Istruzioni per l’applicazione, spesso chiamato semplicemente Circolare.

In genere questo documento - utilissimo se non necessario - esce un anno dopo la pubblicazione delle NTC. Ora l’Assemblea ha approvato con un solo voto contrario (quello dei Geologi) la Circolare. Ora deve essere corretto e pubblicato (e l'informazioni non ufficiali sono che i testi siano pronti). Ma per farlo occorre la firma del Presidente del Consiglio Superiore dei LLPP.

Senza questo documento le norme tecniche sono zoppe ? no, ma la loro applicazione, da cui dipende la sicurezza delle nostre opere - ponti, ospedali, case, capannoni … - risulta più semplice con la presenza della Circolare.

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Ma oltre alle Norme Tecniche ci sono altri documenti importantissimi per la messa in sicurezza del Paese.

Per esempio per gli interventi sulle opere esistenti si utilizzano delle tecnologie che spesso non sono regolamentate direttamente dalle NTC, come gli FRP: in questo caso, per consentirne l’adozione il Consiglio Superiore ha in questi ultimi anni predisposto linee guida per la progettazione degli interventi e per la realizzazione degli stessi andando poi a certificare i prodotti idonei.

Si tratta di un’attività fondamentale per la salvaguardia della sicurezza: primo perchè in questo modo si evita l’utilizzo di prodotti scadenti o non adatti; secondo perchè si spiega come fare gli interventi.

Ma ci sono altre tecnologie che sarebbe utilissimo poter usare e che sono in attesa di questi documenti.

Per esempio il 31 luglio sono stati approvati i testi che consentirebbero la certificazione dei sistemi FRCM, tecnologie con costi molto limitati consentono di intervenire sulle opere esistenti. Ora il testo va corretto con le modifiche dell’assemblea e deve essere pubblicato con la firma del Presidente del Consiglio Superiore dei LLPP. Senza continueremo a dover affrontare con maggior fatica il problema degli interventi, perchè senza le moderne tecnologie sono più difficoltosi, costosi e quindi meno appetibili per il cittadino

Serve al più presto un Presidente del Consiglio Superiore dei LL.PP.Dal 3 settembre la carica è vacante e senza un Presidente rimane tutto nel limbo.

E’ necessario che sia al più presto coperto il ruolo primario di questo organo, quello del Presidente, perchè senza questa firma, la Circolare non esce, le tecnologie non sono certificate, le norme dell’edilizia non sono aggiornate, … e siccome questo Organo presto dovrà occuparsi di una attività primaria, l’approvazione tecnica del progetto ponte di Genova, è opportuno che la scelta riguardi una figura che conosca appieno il funzionamento del Consiglio Superiore, le attività che ho richiamato, e abbia una dimostrata autorità per la conduzione di aspetti così importanti per il Paese.

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Sopraelevazioni: occhio alle differenze tra aspetto e decoro architettonico! I paletti della Cassazione Matteo Peppucci - Collaboratore INGENIO 01/10/2018

Cassazione: perché rilevi la tutela dell'aspetto architettonico di un fabbricato, non occorre che l'edificio abbia un particolare pregio artistico, ma soltanto che questo sia dotato di una propria fisionomia, sicché la sopraelevazione realizzata induca in chi guardi una chiara sensazione di disarmonia

L'aspetto architettonico, cui si riferisce l'art. 1127, comma 3, c.c., quale limite alle sopraelevazioni, sottende una nozione sicuramente diversa da quella di decoro architettonico, contemplata dagli artt. 1120, comma 4, 1122, comma 1, e 1122-bis c.c., dovendo l'intervento edificatorio in sopraelevazione comunque rispettare lo stile del fabbricato e non rappresentare una rilevante disarmonia in rapporto al preesistente complesso, tale da pregiudicarne l'originaria fisionomia ed alterare le linee impresse dal progettista, in modo percepibile da qualunque osservatore

Lo ha ricordato la Corte di Cassazione con l'ordinanza 22156-2018 dello scorso 12 settembre, relativa ad una controversia sul diritto di sopraelevazione molto interessante perché imperniata appunto sulla differenza che interocorre fra decoro architettonico e aspetto architettonico.

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Secondo la Corte suprema, perché rilevi la tutela dell'aspetto architettonico di un fabbricato, agli effetti, come nella specie, dell'art. 1127, comma 3, c.c., non occorre che l'edificio abbia un particolare pregio artistico, ma soltanto che questo sia dotato di una propria fisionomia, sicché la sopraelevazione realizzata induca in chi guardi una chiara sensazione di disarmonia.

Ne deriva che deve considerarsi illecita ogni alterazione produttiva di tale conseguenza, anche se la fisionomia dello stabile risulti già in parte lesa da altre preesistenti modifiche, salvo che lo stesso, per le modalità costruttive o le modificazioni apportate, non si presenti in uno stato di tale degrado complessivo da rendere ininfluente allo sguardo ogni ulteriore intervento.

Diritto di sopraelevazione e decoro architettonico: quando opera la disciplina dell'art.1120 c.c. Il motivo fondante del ricorso proposto in Cassazione è sul riferimento alla nozione di decoro architettonico, poichè per la difesa non opera nel caso in esame la disciplina dell'art. 1120 c.c. Si sottolinea quindi la situazione di degrado del decoro del fabbricato per preesistenti modificazioni e si ricorda il distinto giudizio che aveva riguardato un'altra veranda (più piccola e di chiusura) realizzata dalla ricorrente. Si contesta altresì che il palazzo era già dotato di verande sin dal lontano 1969 proprio nell'appartamento.

Per la Cassazione, in primis, l'art. 1127 c.c. sottopone il diritto di sopraelevazione del proprietario dell'ultimo piano dell'edificio ai limiti dettati dalle condizioni statiche dell'edificio che non la consentono, ovvero dall'aspetto architettonico dell'edificio stesso, oppure dalla conseguente notevole diminuzione di aria e luce per i piani sottostanti.

Il giudizio relativo all'impatto della sopraelevazione sull'aspetto architettonico dell'edificio va condotto, in ogni modo, esclusivamente in base alle caratteristiche stilistiche visivamente percepibili dell'immobile condominiale, e verificando l'esistenza di un danno economico valutabile, mediante indagine di fatto demandata al giudice del merito, il cui apprezzamento sfugge al sindacato di legittimità, se, come nel caso in esame, congruamente motivato.

"D'altro canto - si legge nella sentenza - questa Corte ha anche affermato che le nozioni di aspetto architettonico ex art. 1127 c.c. e di decoro architettonico ex art. 1120 c.c., pur differenti, sono strettamente complementari e non possono prescindere l'una dall'altra, sicché anche l'intervento edificatorio in sopraelevazione deve rispettare lo stile del fabbricato, senza recare una rilevante disarmonia al complesso preesistente, sì da pregiudicarne l'originaria fisionomia ed alterarne le linee impresse dal progettista (Cass. Sez. 6 - 2, 25/08/2016, n. 17350)".

Il carattere lesivo dell'aspetto architettonico La Cassazione, infine, sottolinea che la Corte di Roma, riconoscendo - in conformità ai principi sopra ricordati - il carattere lesivo dell'aspetto architettonico della veranda realizzata dalla ricorrente, ha fornito una motivazione adeguata e pienamente condivisibile alla stregua del comune senso estetico, sottolineando come il manufatto disperda quella uniformità che attribuisce all'edificio un aspetto ancora ordinato e dignitoso. La preesistenza di una veranda, oggetto di precedente giudizio, è stata correttamente ritenuta non determinante dalla Corte d'appello, perché essa non rende certamente ininfluenti gli ulteriori fatti lesivi e, quindi, non ne può costituire valida giustificazione.

LA SENTENZA INTEGRALE E' DISPONIBILE IN FORMATO PDF

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Sicurezza dei lavori in casa: senza professionista tecnico DL, responsabilità totale per il committente Matteo Peppucci - Collaboratore INGENIO 01/10/2018

Cassazione: se non si nomina un tecnico, la responsabilità e l’onere del risarcimento per infortuni degli operai in cantiere ricadono sul committente, ad esempio il padrone di casa che ha chiamato un operaio per svolgere degli interventi

Il responsabile dei lavori risponde degli eventuali infortuni agli operai in cantiere: di base esso è un professionista tecnico, ad esempio l'ingegnere o l'architetto cui sono stati affidati i lavori di ristrutturazione. Ma se non è così, chi diventa responsabile?

Incidente mortale durante dei lavori edili in casa: attenzione alla sicurezza

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Lo ha spiegato la Corte di Cassazione nella recente sentenza 40922/2018, riferita ad un caso-guida: la proprietaria aveva infatti commissionato ad un'impresalavori di pitturazione delle pareti esterne di un villino di sua proprietà. Nel corso dei lavori, il titolare dell'impresa (appaltatore) era deceduto precipitando nel vuoto.

Per il Tribunale di primo grado la proprietaria è stata ritenuta responsabile del reato di cui all'art.589 cod.pen poiché in qualità di committente dei lavori di pitturazione degli esterni di un un villino di sua proprietà, assumendo di fatto la veste di datore di lavoro, impartendo direttive, mettendo a disposizione attrezzature e materiali, ometteva di procedere alla valutazione dei rischi ed all'organizzazione delle opere eseguite nel cantiere e di adottare le misure protettive atte a prevenire situazioni di pericolo, quali quelle della caduta nel vuoto, nonché di provvedere alla verifica al controllo dell'osservanza degli obblighi di prevenzione, chiudere cagionando la morte dell'appaltatore il quale intento completare la pittura della parte esterna dell'immobile, trovandosi a lavorare sul pavimento esterno, che costituiva solaio di copertura di uno scantinato, provvisto di una luce precariamente coperta con un pannello di polipan (polistirolo), precipitava nel vuoto procurandosi ferite mortali.

Nel ricorso proposto in Cassazione, pur muovendo dalla condivisibile enunciazione del dovere del committente di assicurare, in qualità di committente dei lavori, l'adeguata previsione e valutazione dei rischi in cantiere, ci si focalizzava sul fatto che il giudice di primo grado avesse omesso di valutare l'abnormità del comportamento tenuto dai prestatori d'opera interessati e dallo stesso appaltatore poi deceduto, consistito nella rimozione delle robuste tavole di legno che presidiavano l'apertura nella quale il medesimo cadde. "Non poteva, infatti, la committente dei lavori, che non era presente, neppure immaginare una tanto sconsiderata condotta, del tutto estranea a disposizione anche implicite della committente".

In definitiva: la scelta scellerata di rimuovere le protezioni per proteggere il recinto del cane, dunque, costituiva un'iniziativa inimmaginabile da parte del committente, trattandosi di scelta autonoma totalmente estranea alla sfera di pertinenza strettamente lavorativa, integrante un comportamento senz'altro abnorme, idoneo ad interrompere il nesso causale tra l'agire della proprietaria e l'evento stesso.

Lavori in casa: se manca il responsabile dei lavori è tutto sulle spalle del committente La Cassazione ricorda in primis che se c'è il professionista tecnico responsabile della sicurezza, esso gestisce infatti gli operai, ne controlla l’operato e si assume le conseguenze civili e penali di eventuali incidenti. Ma a volte (spesso), in caso di lavori di modesta entità, il committente affida direttamente l’incarico all’operaio o all’impresa, senza ricorrere ad un progettista. Questo capita per lavori ritenuti semplici, come ad esempio la pitturazione delle pareti.

In mancanza di un tecnico nominato come responsabile dei lavori, tutta una serie di incombenze ricade sul committente, cioè sul padrone di casa. Il committente, hanno sottolineato i giudici, in assenza della redazione di un documento di valutazione dei rischi o della nomina di un responsabile dei lavori, deve mettere l’appaltatore in condizione di operare in sicurezza. Per questo non è sufficiente segnalare i pericoli, ma è necessario procedere alla loro eliminazione prima che l’attività inizi.

Il committente deve quindi rispettare una serie di obblighi tipici del datore di lavoro, ossia:

• predisporre un piano di valutazione dei rischi;• proteggere gli operai dal rischio di eventuali cadute;• vigilare sullo stato di fatto esistente in cantiere;

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• informare le maestranze presenti sui luoghi di eventuali rischi.

In caso di infortunio in un cantiere privo del responsabile dei lavori, la responsabilità civile e penale ricade quindi sul committente, che è obbligato anche al totale pagamento del risarcimento. Per evitare tale responsabilità, il committente nell’oggetto dell’incarico deve inserire la messa in sicurezza dei luoghi sui quali insisterà il cantiere.

LA SENTENZA INTEGRALE E' DISPONIBILE IN FORMATO PDF

Allegato

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Decreto Genova, ecco il testo definitivo pubblicato in GU: possibilità di affidamento diretto per nuovo ponte Matteo Peppucci - Collaboratore INGENIO 28/09/2018

Decreto Genova finalmente pubblicato in Gazzetta: il testo definitivo attribuisce al commissario straordinario la facoltà di optare per l'affidamento diretto degli appalti per la progettazione e la ricostruzione del ponte di Genova e per la viabilità connessa

Il Decreto Genova (41 pagine totali) è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.226 del 28 settembre: il testo definitivo ha fatto seguito a quello - che proponiamo in allegato - bollinato dalla Ragioneria generale dello Stato del MEF è infatti alla firma del presidente della Repubblica Mattarella.

Decreto Genova: novità dell'ultim'ora Tra le novità dell'ultim'ora, c'è un ulteriore stanziamento di 20 milioni di euro, da parte del Governo, "9 milioni di euro per l'anno 2018 e 11 milioni di euro per l'anno 2019". Le risorse sono coperte con l'uso del Fondo per le emergenze nazionali. In tutto, quindi, siamo a 53.5 milioni di euro.

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Secondo quanto prevede, inoltre, il decreto nel caso in cui Autostrade non pagasse o ritardasse le spese di ricostruzione del ponte sarà lo Stato ad anticiparle, attingendo al Fondo per il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale. "Per assicurare il celere avvio delle attività del Commissario, in caso di mancato o ritardato versamento da parte del Concessionario, a garanzia dell'immediata attivazione del meccanismo di anticipazione, è autorizzata la spesa di 30 milioni annui dal 2018 al 2019".

Molto importante la parte sull'affidamento diretto per la progettazione e ricostruzione del Ponte: l'affidamento degli appalti per la progettazione e la ricostruzione del ponte di Genova e della viabilità connessa potrà avvenire da parte del Commissario straordinario con affidamento diretto, senza necessariamente invitare prima cinque imprese per un confronto comparativo.

Non compaiono invece più nella bozza del Decreto Genova i fondi per il Terzo Valico dei Giovi (comma 3 dell'articolo 16, ora cancellato), assegnazione al sesto lotto del Terzo Valico 791 milioni di euro ad integrazione del finanziamento già disponibile.

Il decreto-legge è in calendario alla Camera per la discussione generale lunedì 22 ottobre 2018, secondo quanto deciso dalla conferenza dei capigruppo nel pomeriggio. Il decreto per la ricostruzione del Ponte Morandi e gli altri interventi "ove presentato alla Camera" - questa la formula ufficiale - non é stato trasmesso e incardinato a Montecitorio. Da martedì 23 ottobre è previsto il voto sul provvedimento.

Ricostruzione Ponte Morandi: i poteri del Commissario straordinario Il nome del commissario ancora non c'è (sarà stabilito entro 10 giorni dalla pubblicazione del decreto in GU) ma tra i compiti di questa nuova figura, che affiancherà il commissario per le emergenze Giovanni Toti e opererà in deroga ad ogni disposizione di legge, Codice Appalti compreso, troviamo la gestione:

• delle attività di demolizione, rimozione e smaltimento delle macerie in conseguenza dellademolizione;

• degli interventi di progettazione, affidamento e ricostruzione dell’infrastruttura e di ripristinodel connesso sistema viario.

Le novità, anticipate sopra, prevedono a livello di 'concessione dell'appalto' una diversa citazione della norma di riferimento: sempre si prevede la “procedura negoziata senza bando”, dunque senza gara europea e in tempi rapidi, ma mentre nel testo del 21 settembre si diceva "ai sensi dell'articolo 63" del Codice appalti 2016, che prevede l'invito di almeno cinque operatori economici con i requisiti, il testo finale inviato al Colle cita l'articolo 32 della direttiva Ue 2014/24, che non prescrive questo obbligo di valutazione comparativa tra cinque soggetti, dunque legittimando l'affidamento diretto.

Il decreto precisa che l'affidamento degli appalti dovrà avvenire "ad uno o più operatori economici che non abbiano alcuna partecipazione diretta o indiretta in società concessionarie di strade a pedaggio, ovvero siano da queste ultime controllate o comunque ad esse collegate, anche al fine di evitare un indebito vantaggio competitivo nel sistema delle concessioni autostradali". Per cui è fatto divieto di affidare i progetti a Spea e i lavori a Pavimental (entrambi Gruppo Atlantia), ma anche ad altre società legate alle concessionarie, ad esempio la piemontese Itinera del Gruppo Gavio.

Il commissario potrà però, motivandolo, affidare direttamente i progetti a Italferr (società di FS), e i lavori a una cordata che comprenda Fincantieri, seppure non in ruolo di capogruppo.

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Situazione Autostrade per l'Italia Autostrade per l'Italia, attuale concessionario dell'autostrada A10, sarà chiamato a pagare la ricostruzione ma senza poi avere alcun ruolo nelle stessa, né come stazione appaltante, né come progettista, né nei lavori. Si preannunciano ricorsi al Tar.

Assunzione Ingegneri per la sicurezza Confermata la parte del decreto che prevede nuove assunzioni (circa 135 unità) a tempo indeterminato, nel corso dell’anno 2019, presso il MIT. Le assunzioni riguarderanno soprattutto personale tecnico, come gli ingegneri.

Viene inoltre istituita l'Agenzia di vigilanza per la sicurezza delle strade e autostrade (ANSFISA), che dovrebbe essere operativa dal 1° dicembre 2018 e, per i compiti che svolgerà, avrà bisogno di nuovo personale, soprattutto ingegneri. L'Agenzia si occuperà di:

• vigilanza tecnica sull'esecuzione dei lavori;• predisposizione di un piano nazionale per l’adeguamento e lo sviluppo delle infrastrutture

stradali e autostradali nazionali ai fini del miglioramento degli standard di sicurezza,• attività di studio, ricerca e sperimentazione in materia di sicurezza delle infrastrutture stradali e

autostradali.

Archivio nazionale opere pubbliche Infine, si prevede la creazione di un archivio informatico nazionale delle opere pubbliche (AINOP) per ponti, viadotti e cavalcavia stradali e ferroviari, strade, ferrovie, dighe e acquedotti e porti.

L'archivio conterrà, per ogni opera pubblica:

• i dati tecnici, progettuali e di posizione con analisi storica del contesto e delle evoluzioniterritoriali; i dati amministrativi riferiti ai costi sostenuti e da sostenere;

• i dati sulla gestione dell’opera anche sotto il profilo della sicurezza;• lo stato e il grado di efficienza dell’opera e le attività di manutenzione ordinaria e straordinaria;• la collocazione dell’opera rispetto alla classificazione europea;• i finanziamenti;• lo stato dei lavori;• la documentazione fotografica aggiornata;• il monitoraggio costante dello stato dell’opera anche con applicativi dedicati, sensori in situ e

rilevazione satellitare;• il sistema informativo geografico per la consultazione, l’analisi e la modellistica dei dati relativi

all’opera e al contesto territoriale.

Edilizia scolastica e scuole innovative Diverse le parti rilevanti:

• ricognizione dei fondi non spesi e la successiva riassegnazione delle risorse agli enti localiproprietaridelle scuole per finanziare progetti di messa in sicurezza (modalità e criteri diattribuzione risorse con successivo decreto del Miur);

• scuole innovative: autorizzata la spesa 9 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018, 2019 e2020. Le risorse finanziarie sono anticipate agli enti locali per stati di avanzamento dei

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livelli di progettazione e successivamente scomputate dall’INAIL all’atto della quantificazione dell’importo dovuto agli enti locali per l’acquisizione delle aree oggetto di intervento;

• progettazione dei nuovi poli per l’infanzia: la norma autorizza la spesa di 4,5 milioni dieuro per ciascuno degli anni 2019 e 2020 con le stesse modalità di cui sopra.

Cabina di regia "Strategia Italia" Assomiglia un po' alla vecchia Italiasicura: di fatto si tratta di una Cabina di regia che avrà il compito di verificare lo stato di attuazione, anche per il tramite delle risultanze del monitoraggio delle opere pubbliche, di piani e programmi di investimento infrastrutturale.

Inoltre, potrà predisporre piani ordinari o straordinari di interventi connessi a fattori di rischio per il territorio, quali dissesto idrogeologico, vulnerabilità sismica degli edifici pubblici, situazioni di particolare degrado ambientale necessitanti attività di bonifica.

Decreto Genova: il sommario dell'articolato

Il decreto-legge, avente ad oggetto "Disposizioni urgenti per la Città di Genova, la sicurezza della rete nazionale delle infrastrutture e dei trasporti, gli eventi sismici del 2016 e 2017, il lavoro e le altre emergenze" è articolato in 5 capi e 47 articoli:

CAPO I - INTERVENTI URGENTI PER IL SOSTEGNO E LA RIPRESA ECONOMICA DEL TERRITORIO DEL COMUNE DI GENOVA

Art. 1 - Commissario straordinario per la ricostruzione

Art. 2 - Disposizioni concernenti il personale degli enti territoriali

Art. 3 - Misure in materia fiscale

Art. 4 - Sostegno a favore delle imprese danneggiate in conseguenza dell’evento

Art. 5 - Disposizioni in materia di trasporto pubblico locale, di autotrasporto e viabilità

Art. 6 - Ottimizzazione dei flussi veicolari logistici nel porto di Genova

Art. 7 - Zona logistica semplificata – Porto e retroporto di Genova e relativo sistema di navettamento

Art. 8 - Istituzione della zona franca urbana per il sostegno alle imprese colpite dall’evento

Art. 9 - Incremento del gettito IVA nei porti ricompresi nell’Autorità di sistema portuale del Mar Ligure occidentale

Art.10 - Norme in materia di giustizia amministrativa e di difesa erariale

Art. 11 - Surrogazione legale dello Stato nei diritti dei beneficiari di provvidenze

CAPO II - SICUREZZA DELLA RETE NAZIONALE DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Art. 12 - Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali

Art. 13 - Istituzione dell’archivio informatico nazionale delle opere pubbliche – AINOP

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Art. 14 - Sistema di monitoraggio dinamico per la sicurezza delle infrastrutture stradali e autostradali in condizioni di criticità e piano straordinario di monitoraggio dei beni culturali immobili

Art. 15 - Assunzione di personale presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

Art. 16 - Competenze dell’Autorità di regolazione dei trasporti e disposizioni in materia di tariffe e di sicurezza autostradale

CAPO III - INTERVENTI NEI TERRITORI DEI COMUNI DI CASAMICCIOLA TERME, FORIO, LACCO AMENO DELL’ISOLA DI ISCHIA INTERESSATI DAGLI EVENTI SISMICI VERIFICATISI IL GIORNO 21 AGOSTO 2017

Art. 17 - Ambito di applicazione e Commissario straordinario

Art. 18 - Funzioni del Commissario straordinario

Art. 19 - Contabilità speciale

Art. 20 - Ricostruzione privata

Art. 21 - Criteri e modalità generali per la concessione dei contributi per la ricostruzione privata

Art. 22 - Interventi di riparazione e ricostruzione degli immobili danneggiati o distrutti

Art. 23 - Interventi di immediata esecuzione

Art. 24 - Procedura per la concessione e l'erogazione dei contributi

Art. 25 - Definizione delle procedure di condono

Art. 26 - Ricostruzione pubblica

Art. 27 - Soggetti attuatori degli interventi relativi alle opere pubbliche e ai beni culturali

Art. 28 - Contributi ai privati e alle attività produttive per i beni mobili danneggiati

Art. 29 - Legalità e trasparenza

Art. 30 - Qualificazione degli operatori economici per l’affidamento dei servizi di architettura e di ingegneria

Art. 31 - Struttura del Commissario straordinario

Art. 32 - Proroghe e sospensioni dei termini

Art. 33 - Sospensione del pagamento del canone RAI

Art. 34 - Sospensione dei termini per il pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria

Art. 35 - Sospensione dei termini per la notifica delle cartelle di pagamento

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Art. 36 - Interventi volti alla ripresa economica

CAPO IV - MISURE URGENTI PER GLI EVENTI SISMICI VERIFICATISI IN ITALIA CENTRALE NEGLI ANNI 2016 E 2017

Art. 37 - Misure per l’accelerazione del processo di ricostruzione – Modifiche al decreto-legge del decreto- legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, e successive modifiche e integrazioni

Art. 38 - Proroga e rimodulazione delle funzioni commissariali

Art. 39 - Impignorabilità delle risorse assegnate per la ricostruzione in aree interessate da eventi sismici

CAPO V - ULTERIORI INTERVENTI EMERGENZIALI

Art. 40 - Cabina di regia Strategia Italia

Art. 41 - Disposizioni urgenti sulla gestione dei fanghi di depurazione

Art. 42 - Progettazione degli interventi di messa in sicurezza degli edifici scolastici

Art. 43 - Misure urgenti in favore dei soggetti beneficiari di mutui agevolati

Art. 44 - Trattamento straordinario di integrazione salariale per le imprese in crisi

Art. 45 - Disposizioni urgenti in materia di commissariamenti delle Regioni in piano di rientro

Art. 46 - Norma di copertura

Art. 47 - Entrata in vigore

IL TESTO DEFINITIVO DEL DECRETO GENOVA E' DISPONIBILE IN FORMATO PDF

Allegato

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Fatturazione elettronica obbligatoria dal 1° gennaio 2019: vademecum, guida e video-tutorial Matteo Peppucci - Collaboratore INGENIO 28/09/2018

E-fattura: l'Agenzia delle Entrate ha pubblicato tutti gli strumenti per arrivare preparati al 1° gennaio2019. Online la guida, i video-tutorial e la nuova area tematica

E' tutto pronto per l'avvio dell'obbligo della fatturazione elettronica, che scatterà il prossimo 1° gennaio 2019. Per l'occasione, il Fisco ha preparato un vademecum omnicomprensivo, una guida pratica per i contribuenti, due video-tutorial che spiegano concretamente che cosa fare e una nuova sezione del sito per trovare velocemente tutte le informazioni utili.

Ricordiamo, infatti, che dal prossimo 1° gennaio 2019 l’uso della fatturazione elettronica diventerà obbligatorio per gli operatori residenti o stabiliti in Italia (tranne poche eccezioni). Il kit di strumenti informativi messo a disposizioni dalle Entrate servirà d aiutare i contribuenti a prendere confidenza con la nuova procedura e a conoscere tutti i servizi offerti gratuitamente.

All’interno della sezione tematica dedicata, il contribuente troverà anche la nuova guida - pdf, che spiega come predisporre, inviare e conservare le proprie fatture e il link diretto a due video-tutorial, disponibili sul canale Youtube dell’Agenzia, sulle novità della fatturazione elettronica e sul

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QR-Code. In particolare il secondo video spiega i vantaggi del codice a barre bidimensionale da mostrare al fornitore tramite smartphone, tablet o su carta per consentirgli di acquisire in automatico e senza il rischio di errori i dati anagrafici necessari per predisporre la fattura.

Il vademecum sulla fatturazione elettronica Il documento spiega cosa cambia dalla carta al formato elettronico e fornisce un quadro a 360 gradi sulla nuova modalità di fatturazione: chi ricade nell’obbligo e chi è esonerato, quali sono i vantaggi, come funziona il Sistema di interscambio, il “postino” che si occupa di far viaggiare le e-fatture.

Un apposito capitolo illustra tutti i servizi messi a punto dall’Agenzia per gli operatori: la procedura web, il software scaricabile su pc e l’app Fatturae, scaricabile dagli store Android o Apple, per emettere, inviare e conservare i documenti fiscali.

Fatturazione elettronica: i due video-tutorial Tutte le informazioni sulla novità in arrivo sono illustrate in un semplice video-tutorial, ora disponibile sul canale istituzionale YouTube dell’Agenzia delle Entrate. Per sapere, invece, cos’è il QR-Code e come utilizzarlo per emettere e ricevere in modo ancora più semplice le e-fatture, basta guardare il secondo video-tutorial, che spiega come ottenere il proprio codice a barre digitale tramite il Cassetto fiscale o il portale “Fatture e corrispettivi”.

Fatturazione elettronica per tutti dal 1° gennaio 2019: le regole del gioco Secondo quanto prevede la Legge di Bilancio 2018, dal 1° gennaio 2019 gli operatori Iva, soggetti residenti o stabiliti in Italia, dovranno emettere e ricevere le proprie fatture per cessioni di beni e prestazioni di servizi esclusivamente in modalità elettronica, sia con riferimento agli altri operatori Iva (operazioni B2B, cioè Business to Business), sia con riferimento ai consumatori finali (operazioni B2C, cioè Business to Consumer).

Sono esonerati dall’emissione della fattura elettronica solo gli operatori che rientrano nel “regime di vantaggio” (Errore. Riferimento a collegamento ipertestuale non valido.) e quelli che rientrano nel “regime forfettario” (art. 1, commi da 54 a 89, L. 190/2014). Esclusi anche i “piccoli produttori agricoli”, esonerati dall’emissione di fatture già prima dell’introduzione dell’obbligo di fatturazione elettronica.

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• Fattura elettronica: disponibili pre-registrazione e QR-Code. Obbligo per tutti dal 1° gennaio2019

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Un ordine di evacuazione ha interessato decine di migliaia dipersone residenti in una vasta area, 250 mila solo nella città diTokushima, sull'isola di Shikoku

Tifone in Giappone, colpita la cittàLdi Kagoshima: decine di feriti

Lunedi 1 Ottobre 2018, 10:48

(/binary_les/gallery/tifone_nasa_40511.jpg)(Fonte: Nasa Earth)

Con venti a 216 km/h, il tifone Trami si è abbattuto sulla città di

Kagoshima, nel sudovest del Giappone. Allagate diverse aziende

agricole e abitazioni a Miyazaki, sull'isola meridionale di Kyushu. Si

segnalano decine di feriti, mentre voli e treni sono stati cancellati.

Un ordine di evacuazione ha interessato decine di migliaia di persone

residenti in una vasta area, 250 mila solo nella città di Tokushima,

sull'isola di Shikoku. Molti voli sono stati cancellati negli aeroporti

principali del Giappone, anche in quelli di Tokyo Narita e Haneda. La

tempesta ha distrutto le linee elettriche nelle isole meridionali di

Okinawa. Trami, il 24esimo tifone dell'anno in Asia, è atteso su Tokyo, poi

dovrebbe spostarsi verso il nord del Paese.

red/gp

(Fonte: ANSA)

(Fonte: ANSA)

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1/10/2018

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Normativa e prassi

Il decreto legge “emergenze” approda in Gazzetta UfficialePreviste agevolazioni e misure di sostegno per i cittadini di Genova colpiti dalcrollo del ponte Morandi e dei comuni di Ischia interessati dal terremoto del 21agosto dell’anno scorso

Nella Gazzetta Ufficiale di venerdì scorso è stato pubblicatoil Dl 109/2018 ("decreto emergenze"), contenente"Disposizioni urgenti per la città di Genova, la sicurezza dellarete nazionale delle infrastrutture e dei trasporti, gli eventisismici del 2016 e 2017, il lavoro e altre emergenze". Si tratta di un provvedimento molto articolato, che affronta,sotto diversi profili, alcune situazioni di crisi: tra le altre,quella determinata dal crollo di un tratto del ponte Morandinel capoluogo ligure, avvenuto lo scorso 14 agosto, e quelladelle popolazioni dell’Italia centrale e dei comuni diCasamicciola Terme, Forio e Lacco Ameno dell’Isola diIschia, colpiti dai terremoti nel 2016 e nel 2017.

Il testo del decreto è composto da quarantasei articolisuddivisi in cinque Capi:

Interventi urgenti per il sostegno e la ripresa economica del territorio del comune di Genova(Capo I – articoli da 1 a 11)Sicurezza della rete nazionale delle infrastrutture e dei trasporti (Capo II – articoli da 12 a 16)Interventi nei territori dei comuni di Casamicciola Terme, Forio, Lacco Ameno dell’Isola diIschia interessati dagli eventi sismici verificatisi il giorno 21 agosto 2017 (Capo III – articoli da17 a 36)Misure urgenti per gli eventi sismici verificatisi in Italia centrale negli anni 2016 e 2017 (CapoIV – articoli da 37 a 39)Ulteriori interventi emergenziali (Capo V – articoli da 40 a 46).

A seguire, segnaliamo i principali interventi in ambito tributario.

Emergenza Genova Il Capo I del decreto contiene le disposizioni finalizzate al sostegno e alla ripresa economica delterritorio del comune di Genova colpito dal crollo di un tratto del viadotto Polcevera dell’autostradaA10.

Misure fiscali L’articolo 3 prevede una serie di agevolazioni fiscali:

a partire dal 2018 e fino al 31 dicembre 2020, i redditi dei fabbricati, oggetto di ordinanzesindacali di sgombero, adottate dopo il crollo del ponte Morandi, non concorrono allaformazione del reddito imponibile ai fini Irpef e Ires; gli stessi fabbricati, inoltre, sono esentidall’applicazione dell’imposta municipale propria e dal tributo per i servizi indivisibili, a partiredalla prima rata in scadenza successiva al 14 agosto 2018 e fino al 31 dicembre 2020per i privati, proprietari o titolari di diritti di godimento o residenti o domiciliati o che hannosede o unità locali in immobili direttamente danneggiati dal crollo (verificati con perizia

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1/10/2018 Il decreto legge “emergenze” approda in Gazzetta Ufficiale

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asseverata), i contributi, gli indennizzi e i risarcimenti connessi al crollo, di qualsiasi natura eindipendentemente dalle modalità di fruizione e contabilizzazione, non concorrono allaformazione del reddito imponibile ai fini delle imposte sui redditi e dell’Irap (la disposizionevale sia per le persone fisiche sia per quelle giuridiche)le persone fisiche proprietarie o titolari di diritti di godimento sugli immobili oggetto diordinanze sindacali di sgombero, e direttamente danneggiati dal crollo, ovvero ivi residenti odomiciliate, e le persone fisiche o giuridiche che hanno sede legale o operativa negli stessiimmobili sono esentate dal pagamento dell’imposta di bollo e dell’imposta di registro per leistanze, i contratti e i documenti presentati alla pubblica amministrazione fino al 31 dicembre2020 in conseguenza del crollofatto salvo l’adempimento degli obblighi dichiarativi di legge, a partire dal 14 agosto 2018 gliimmobili demoliti o dichiarati inagibili a seguito del crollo non sono soggetti all’imposta disuccessione, né alle imposte e tasse ipotecarie e catastali, né all’imposta di bolloi termini per la notifica delle cartelle di pagamento e per la riscossione delle somme risultantidagli avvisi di accertamento esecutivi dell’Agenzia delle entrate e dagli avvisi esecutivi diaddebito dell’Inps, nonché per le attività esecutive da parte degli agenti della riscossione e itermini di prescrizione e decadenza relativi all’attività degli enti creditori, inclusi quelli deglienti locali, destinate ai residenti o a coloro che hanno sede o unità locali negli immobilisgomberati o danneggiati sono sospesi dal 14 agosto 2018 fino al 31 dicembre 2019.

Zona franca urbana (Zfu) L’articolo 8 del decreto, invece, prevede la creazione, nel territorio della città metropolitana diGenova, di una zona franca urbana per il sostegno alle imprese colpite dal crollo del ponteMorandi. Le imprese che hanno la sede principale o una sede operativa all’interno della Zfu, e che hannosubito, a causa del crollo del ponte, una riduzione del fatturato almeno pari al 25% nel periodo dal14 agosto al 30 settembre 2018, rispetto al corrispondente periodo del 2017, possono richiedere,per la prosecuzione dell’attività nel comune di Genova, le seguenti agevolazioni, in alternativa aibenefici previsti dagli articoli 3 e 4 del decreto:

esenzione dalle imposte sui redditi del reddito derivante dall’attività d’impresa svolta nella Zfufino a concorrenza, per ciascun periodo d’imposta, dell’importo di 100mila euro (riferito alreddito derivante dallo svolgimento dell’attività svolta nella zona franca)esenzione dall’Irap del valore della produzione netta derivante dallo svolgimento dell’attivitàsvolta nel Zfu, nel limite di 200mila euro per ciascun periodo d’impostaesenzione dalle imposte municipali proprie per gli immobili localizzati nella Zfu, posseduti eimpiegati per l’esercizio dell’attività economicaesonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali, con esclusione dei premiper l’assicurazione obbligatoria infortunistica, a carico dei datori di lavoro, sulle retribuzioni dalavoro dipendente (tale esonero spetta, alle stesse condizioni, anche ai titolar di reddito dilavoro autonomo che svolgono l’attività all’interno della Zfu).

Le esenzioni indicate nei punti precedenti sono concesse per il periodo d’imposta in corso alla datadi entrata in vigore della legge di conversione del decreto legge.

Hanno diritto a tali esenzioni anche le imprese che avviano la propria attività all’interno della zonafranca entro il 31 dicembre 2018.

Emergenza Ischia Il Capo III del decreto contiene disposizioni per i territori dei comuni di Casamicciola Terme, Forio,Lacco Ameno colpiti dal terremoto del 21 agosto 2017.

Dal punto di vista fiscale, si segnalano, tra le altre, le seguenti previsioni:

estensione fino al 2019 (anziché 2018) dell’esenzione dal concorso alla formazione delreddito imponibile ai fini Irpef e Ires dei redditi dei fabbricati ubicati nei comuni terremotati,

Page 72: Dal 29 settembre al 1° ottobre 2018 · 2018-10-01 · NTC 2018, i Geologi scrivono a Toninelli Nel frattempo, il Consiglio Nazionale dei Geologi ha scritto al Ministro Toninelli.

1/10/2018 Il decreto legge “emergenze” approda in Gazzetta Ufficiale

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purché distrutti od oggetto di ordinanze sindacali di sgombero, comunque adottate entro il 31dicembre 2017, in quanto inagibili totalmente o parzialmenteper gli stessi fabbricati indicati nel punto precedente, l’esenzione dall’imposta municipalepropria e dal tributo per i servizi indivisibili viene estesa fino al 2020 (anziché 2018)sospensione fino al 31 dicembre 2020 del pagamento del canone tv (il versamento dellesomme sospese avviene, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un’unica rata omediante rateizzazione fino a un massimo di ventiquattro rate mensili di pari importo, a partiredal 1° gennaio 2021)sospensione dei termini relativi agli adempimenti e ai versamenti dei contributi previdenziali eassistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria in scadenza nel periodo compresotra il 29 settembre 2018 (data di entrata in vigore del decreto in esame) e il 31 dicembre 2020(con esclusione del rimborso delle somme eventualmente già versate). Gli adempimenti e ipagamenti sospesi sono effettuati entro il 31 gennaio 2021, senza applicazione di sanzioni einteressi, anche mediante rateizzazione fino a un massimo di sessanta rate mensili di pariimporto, a partire dal mese di febbraio 2021; su richiesta del lavoratore dipendentesubordinato o assimilato, la ritenuta può essere operata anche dal sostituto d’impostai termini per la notifica delle cartelle di pagamento e per la riscossione delle somme risultantidagli avvisi di accertamento esecutivi dell’Agenzia delle entrate e dagli avvisi esecutivi diaddebito dell’Inps, nonché le attività esecutive da parte degli agenti della riscossione e itermini di prescrizione e decadenza relativi all’attività degli enti creditori, inclusi quelli deglienti locali, sono sospesi dal 29 settembre 2018 fino al 31 dicembre 2020 e riprendono adecorrere dal 1° gennaio 2021.

Entrata in vigore Le disposizioni del decreto legge sono entrate in vigore il giorno successivo a quello della suapubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, quindi il 29 settembre 2018.

Gennaro Napolitano

pubblicato Lunedì 1 Ottobre 2018