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30/6/2017 Periferie, si parte: entro il 3 luglio i progetti. Ai comuni rimborsi in base alla spesa per anno

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30 Giu 2017

Periferie, si parte: entro il 3 luglio i progetti.Ai comuni rimborsi in base alla spesa perannoMassimo Frontera

Con la recente pubblicazione sulla «Gazzetta Ufficiale» (del 27 giugno) del Dpcm 29 maggio 2017che assegna 800 milioni di euro in tre anni al piano periferie, quest'ultimo può definirsiinteramente finanziato. Il decreto di Palazzo Chigi arriva a due giorni di distanza dalla deliberaCipe del 3 marzo che assegnava altri 800 milioni circa al programma. Il resto dei fondi (500milioni) era assicurato fin dall'inizio dalla legge di stabilità 2016. La graduatoria finale con l'elenco dei 120 progetti raccolti dal bando dello scorso anno è dunquepronta per avviare l'istruttoria sui progetti e la cantierizzazione.

La prima scadenza Una prima scadenza è alle porte. Il 3 luglio (60 giorni dopo la registrazione della convenzione, iComuni dovranno inviare a Palazzo Chigi la delibera di approvazione dei progetti (almenodefinitivi). Alcune amministrazioni - in particolare quelle impegnate nel rinnovo delle giuntecomunali - hanno ottenuto una proroga del termine. Una volta acquisite le delibere diapprovazione dei progetti (definitivi ed esecutivi) e tutti i nulla osta alla realizzazione, scatta lapossibilità di incassare l'anticipazione del 20% delle risorse per avviare i cantieri.

Il "doppio binario" per l'erogazione dei fondi C'è un'altra novità importante per il programma periferie, e che riguarda in particolare ilmeccanismo di erogazione dei fondi agli enti attuatori. La novità è contenuta in un secondoDpcm (16 giugno, firmato dal sottosegretario Maria Elena Boschi) anch'esso pubblicato sulla«Gazzetta» del 27 giugno. Su richiesta degli Enti locali, il governo - e in particolare la presidenza del Consiglio con l'ok delMef - ha previsto un secondo meccanismo di finanziamento agli enti locali. Diversamente dalprimo sistema, i soldi non vengono trasferiti in base agli step di avanzamento dei lavori, masemplicemente in base alla spesa sostenuta nell'arco dell'anno. Più precisamente, il meccanismoprevede che ai Comuni «vengano erogati contributi annuali a fronte dell'avanzamento dei lavorie dei servizi che non sono stati già finanziati, fino al limite del 95% per cento di avanzamento deilavori stessi». In altre parole, dopo aver ricevuto l'anticipazione del 20%, il comune si trova di fronte dueopzioni per l'erogazione del finanziamento statale. La prima opzione è quella definita da due Dpcm (25 maggio 2016 e 16 febbraio 2017): 30% delfinanziamento a seguito del completamento del 40% dei lavori; ulteriore quota del 30% delfinanziamento a seguito del completamento del 70% dei lavori; ulteriore quota del 15% a seguitodella fine dell'opera; saldo finale del 5% del finanziamento a seguito del collaudo.

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Erogazione annuale delle somme anticipate dai Comuni La seconda opzione prevede invece che tutte le spese che il comune anticipa di tasca propriasaranno rimborsate entro lo stesso anno, e in tempo utile per la formazione e approvazione delbilancio dell'ente locale. Questa seconda opzione si applica fino alla conclusione dell'opera checoincide con l'erogazione del 95% dei fondi. Il restante 5% dei fondi avviene, come per la primaopzione, dopo il collaudo. L'ente locale (dopo aver incassato l'anticipazione del 20%) è libero di scegliere quale stradaprendere; ma visto che la nuova soluzione è stata richiesta con forza al governo dagli enti locali,la prima opzione perde molto appeal.

SCARICA IL TESTO - IL DPCM «BOSCHI» CON IL NUOVO MECCANISMO PER L'EROGAZIONEDEI FONDI

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30/6/2017 Split payment, adeguamenti immediati per il sistema di fatturazione con Pa e società interessate

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30 Giu 2017

Split payment, adeguamenti immediati per ilsistema di fatturazione con Pa e societàinteressateMarco Magrini e Benedetto Santacroce

Il percorso dall’emissione della fattura da parte del cedente/prestatore alla sua registrazione daparte del soggetto sottoposto a split payment implica una serie di a dempimenti fiscali econtabili che sia i fornitori, sia i loro clienti (amministrazioni pubbliche e società) debbono, giàdal 1° luglio, prepararsi a gestire in automatico. In effetti, la questione risulta più complessa peril fornitore, in quanto mentre per il cliente sono stati previsti dei tempi specifici diadeguamento, al contrario per il fornitore si dà per scontato che tutti siano pronti e cheimmediatamente siano in grado di gestire l’intero processo dalla fatturazione allacontabilizzazione delle specifiche transazioni in regime split payment.

Volendo analizzare l’intero percorso del fornitore ci accorgiamo che esistono degli adeguamentie delle specificità forse non del tutto valutati dal legislatore.

In primo luogo, i fornitori devono aggiornare l’anagrafica dei propri clienti andando a verificarenegli elenchi predisposti e pubblicati dal ministero dell’Economia e delle finanze se tra i propricessionari/committenti esistono soggetti sottoposti al particolare regime. L’aggiornamentocomporta anche la creazione di un nuovo processo di gestione degli ordini di acquisto e del lorotrattamento contabile.

In secondo luogo, i fornitori devono emettere la fattura nei confronti del cliente sottoposto asplit payment indicando espressamente sul documento l’espressione «scissione dei pagamenti»ai sensi dell’articolo 17 ter del Dpr 633/72. L’emissione della fattura avviene, nella maggior partedei casi, con due modalità diverse. Infatti, l’emissione nei confronti dei clienti di cui all’articolo2, comma 2, legge 196/2009 (pubbliche amministrazioni) dovrà avvenire con modalitàelettroniche. Come si ricorda dal 1° luglio per le amministrazioni pubbliche di cui alla predettadisposizione l’obbligo di applicare lo split payment e l’obbligo di fattura elettronica coincidono.Per emettere la fattura elettronica i fornitori devono adottare un formato xml predefinito,devono firmare digitalmente il documento e devono trasmettere la fattura attraverso il canale ditrasmissione del Sistema di interscambio (SdI) dell’agenzia delle Entrate, utilizzando tale canaledovranno inserire il codice «S» che indica sul tracciato fattura elettronica che la stessa è soggettaa Split payment.

Questa forma di fatturazione non è, invece, richiesta obbligatoriamente nei confronti degli altrisoggetti a split payment (quali società partecipate pubbliche ovvero società quotate Ftse Mib).Quindi, per questi soggetti la fattura potrà essere emessa in modo tradizionale o in viaelettronica in base alla libera scelta del fornitore.

Il fornitore in relazione a tale fattura emessa non deve versare l’imposta. L’imposta sarà versata,infatti, dal cliente. Il fornitore, però rimane, comunque, nei confronti dell’erario, debitore

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dell’imposta indicata in fattura.

In quanto debitore dell’imposta, il fornitore dovrà annotare le fatture emesse nel registrovendite (articolo 23 del Dpr 633/72) ovvero nel registro dei corrispettivi (articolo 24 del Dpr633/72). A questo proposito la circolare 15/E/2015 specificava che il fornitore deve provvederead annotare in modo distinto la fattura emessa in regime di scissione dei pagamenti – adesempio in un’apposita colonna ovvero mediante appositi codici - deve riportare l’aliquotaapplicata e l’ammontare dell’imposta.

Questo ammontare, comunque, non partecipa alla liquidazione di periodo e l’annotazione neipredetti registri dovrà trovare in contabilità (si veda gli esempi di contabilizzazione in tabella)una equivalente contropartita in una voce di c/numerari ovvero direttamente sul conto delcliente, finalizzata a “stornare” l’Iva a debito non più dovuta, che come tale non dovràconcorrere alla liquidazione Iva periodica.

Di conseguenza, il credito nei confronti del cliente verrà alimentato per il solo importo dei ricavidella vendita (o della prestazione di servizi), al netto dell’Iva, che verrà versata dal cliente.

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30/6/2017 Norme tecniche, l'impasse continua: il testo non si sblocca prima di ottobre

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30 Giu 2017

Norme tecniche, l'impasse continua: il testonon si sblocca prima di ottobreGiuseppe Latour

L'aggiornamento delle Norme tecniche per le costruzioni (Ntc), in sospeso dal 2010, dovràaspettare ancora qualche mese. Difficile che la partita delle regole di riferimento per larealizzazione di strutture nel nostro paese si chiuda prima di ottobre. Degli ennesimi rinvii chestanno prendendo forma in queste settimane ha parlato Giovanni Cardinale, vicepresidente delCni, a margine della seconda giornata del 62esimo Congresso degli ingegneri. Il testo deldecreto, chiusa la fase di consultazione a Bruxelles, sta per completare il suo percorso. Arallentare l'iter, però, sarà la circolare esplicativa, essenziale per regolare la materia: ha bisognoancora di diversi passaggi davanti al Consiglio superiore dei lavori pubblici.

Le Norme tecniche contengono le regole di riferimento per la realizzazione di strutture in Italia.La precedente versione delle Ntc era stata approvata con il Dm 14 gennaio del 2008, innovandoun pacchetto di regole decisamente troppo vecchio: risaliva al 1996. Quel provvedimento è invigore da luglio del 2009. L'iter di aggiornamento biennale del decreto è partito nel 2010 ma èda anni in sospeso. E non si tratta di una questione solo formale: con le nuove Ntc, ad esempio,arriveranno grandi semplificazioni per la messa in sicurezza degli edifici esistenti o per l'utilizzodi alcuni materiali innovativi, essenziali in chiave antisismica.

Questo testo così strategico, però, è tuttora nel limbo, come spiega Cardinale. «Ci sono due partiessenziali: il decreto e la circolare esplicativa. Il problema è che il primo senza la seconda serviràa poco». Il decreto è ormai in dirittura d'arrivo: è uscito dal ministero delle Infrastrutture e stacompletando la fase di consultazione a Bruxelles. «Mi attendo che sia pubblicato nel giro dipoco, perché a Bruxelles non sono emersi grandi problemi».

Il fronte più delicato è legato alla circolare. Ancora Cardinale: «I lavori sul testo sono in diritturad'arrivo, nel senso che il Consiglio superiore dei lavori pubblici sta arrivando a una prima bozzacondivisa. A luglio è convocata una riunione nella quale sarà chiusa questa prima fasepreliminare. Poi, però, l'iter prevede che venga nominata una commissione relatrice, che dovràriesaminare la circolare. Poi, bisognerà passare dalla plenaria del Consiglio superiore, perl'approvazione finale. Spero che si riesca a chiudere tutto entro il mese di ottobre».

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30/6/2017 Appalti, nella società partecipata il project manager è un pubblico ufficiale

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30 Giu 2017

Appalti, nella società partecipata il projectmanager è un pubblico ufficialeAlessandro Galimberti

Il project manager di una società partecipata risponde dei reati propri del pubblico ufficiale e/odell'incaricato di pubblico servizio. A determinare la sussistenza del reato proprio non è tanto laqualifica formale ma piuttosto le funzioni espletate nel ruolo e, anche, quelle svolte all'internodella squadra incaricata di realizzare le opere previste dall'appalto.La Quinta penale della Cortedi cassazione -sentenza 31676/17, depositata due giorni fa - entra nel delicato e talvolta grigiorapporto tra impresa pubblica e privata, decidendo sull'impugnazione dell'ordinanza cautelarerelativa a un gruppo di indagati dell'inchiesta sui lavori ai terminal dell'aeroporto di Malpensa.In particolare il ricorso analizzato dalla Quinta riguarda il project manager e assistente alladirezione lavori delle opere, a cui la Procura prima e il Gip di Milano poi hanno riconosciuto laqualifica di pubblico ufficiale per applicare le misure cautelari. Secondo i difensori dell'indagato- contrattualmente un semplice "quadro" di un'impresa partecipata da Fnm - mancano ipresupposti per riconoscere, in capo alla persona in questione, i poteri di manifestazione dellavolontà della Pa e anche quelli certificativi è autoritativi, avendo il tribunale inoltre ignoratol'effettivo ruolo di "tecnico di supporto", cioè con mansioni esclusivamente esecutive, ricopertodel project manager.

La Corte ha invece avallato l'operato del Gip, valutando anche il versante oggettivo (cioèsocietario) in cui sarebbero maturati i reati contestati (corruzione, oltre a varie ipotesi di illecitilegati dalla associazione per delinquere). Innanzitutto la Quinta giustifica la natura di entipubblici di Ferrovie Nord e Nord Ing. (un braccio operativo del gruppo) nella lettura del dlgs163/2006 (l'abrogato codice degli appalti, articolo 3, «qualsiasi organismo istituito persoddisfare specificamente esigenze di interesse generale») ma più avanti contestualizza anche lespecifiche mansioni svolte dall'indagato «in qualità di importante collaboratore della squadra didirezione lavori». Proprio in questo contesto, scrive la Corte, «il tribunale ha ravvisato losvolgimento di una pubblica funzione», in quanto all'indagato erano di fatto riconosciuti poterideliberativi e certificativi per conto dell'autorità pubblica. In questo specifico ambito, argomentail relatore, è possibile qualificare l'attività contestata come funzione pubblica , e non pubblicoservizio. L'aspetto fattuale nell'inquadramento giuridico dei comportamenti è più rilevante diquello puramente formale, continua la Quinta penale, perchè «pur rivestendo formalmente unruolo subordinato rispetto a quello dell'ingegnere direttore dei lavori, l'indagato era in realtà ilvero referente di (…) per la progettazione esecutiva , e in tale veste ne ha seguito ogni fase ancheantecedente e successiva all'aggiudicazione del subappalto».

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30/6/2017 Giurisprudenza, le decisioni dei giudici sul vincolo di inedificabilità assoluta

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30 Giu 2017

Giurisprudenza, le decisioni dei giudici sulvincolo di inedificabilità assolutaa cura della redazione PlusPlus Diritto24

Vincolo di inedificabilità assoluta - Vincolo stabilito con legge regionale - Art. 51, lett. f) L.reg.Puglia 31 maggio 1980 n. 56 - Retrocessione a vincolo relativo - Ex legge n. 431 del 1985 - Nonsussiste - Diniego di condono edilizio - Legittimità.

L'art. 51 lett. f) della legge della regione Puglia 31 maggio 1980 n. 56, vieta ogni opera diedificazione entro la fascia di trecento metri dal confine del demanio marittimo o dal ciglio piùelevato sul mare, fino all'entrata in vigore dei piani paesistico-territoriali, con la conseguenzache è legittimo il diniego di condono edilizio per un'opera ricadente all'interno della fascia dirispetto posta dalla norma regionale, la quale, ben lungi dal costituire una mera misura disalvaguardia, pone invece un vincolo specifico a tutela di interessi paesaggistici e ambientali, cuifa riferimento l'art. 33 della l. 28 febbraio 1985 n. 47 per escludere la sanatoria di opere edilizieabusive, ossia un vincolo d'inedificabilità assoluta, ancorché a termine. Di più, i vincoli ex art. 51cit. non sono assimilabili ai vincoli ex lege n. 431 del 1985, e quindi non è ammissibile una suadegradazione a vincolo relativo con la conseguenza che, anche con l'entrata in vigore dellanuova legge statale, non risulta necessario per l'amministrazione comunale richiedere il parerealla amministrazione preposta alla tutela del vincolo, ai sensi dell'art. 32 della l. n. 47 del 1985.

Consiglio di stato, sez. 4, sentenza del 26 giugno 2017, n. 3103

Vincolo di inedificabilità assoluta - Abusi edilizi - Sanatoria ex art. 32, comma 27, lettera d)del decreto-legge n. 269 del 2003 – Applicabilità ai soli terreni vincolati e non agli immobilivincolati - Esclusione.

Qualora risulti accertato l'esistenza di un vincolo assoluto di inedificabilità la preclusione alcondono non opera solo se l'abuso sia stato compiuto su un immobile vincolato e non già suun'area vincolata poiché il vincolo assoluto (ambientale, paesistico come pure quelloidrogeologico) grava su parti del territorio, edificate o meno: con la conseguenza che ilriferimento legislativo agli immobili di cui all'art. 32, comma 27, lettera d) del decreto-legge n.269 del 2003 (“..le opere abusive non sono comunque suscettibili di sanatoria, qualora: sianostate realizzate su immobili soggetti a vincoli imposti sulla base di leggi statali e regionali atutela degli interessi idrogeologici e delle falde acquifere, dei beni ambientali e paesistici ..»)deve essere inteso comprensivo di edifici e terreni.

Consiglio di stato, sez. 4, sentenza del 14 giugno 2017, n. 2886

Vincolo di inedificabilità assoluta - Vincolo archeologico - Vincolo indiretto su aree e terreni

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30/6/2017 Giurisprudenza, le decisioni dei giudici sul vincolo di inedificabilità assoluta

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circostanti - Legittimità - Fattispecie relativa al vincolo indiretto ai terreni confinanti conl'Acropoli di Cuma.

L'Amministrazione ha il potere di vietare l'edificabilità anche di un'area estesa, persalvaguardare il decoro, la visibilità e il peculiare contesto ambientale nel quale si trova il benearcheologico da tutelare: la valutazione sulla sussistenza delle esigenze di salvaguardare uncomplesso monumentale rientra nell'ambito dei suoi poteri tecnico-discrezionali (Cons. Stato,Sez. IV, 13 marzo 1979, n. 199) ed è insindacabile in quanto tale, circa la determinazione deiterreni circostanti, da considerare come parte integrante e funzionale del complesso (Sez. VI, 23maggio 2006, n. 3078; Sez. IV, 11 luglio 1969, n. 368). Quando si tratti di un'area archeologicasituata in alto (sia essa un castrum ovvero un'acropoli di epoca greco-romana), e da tale sommitàsiano dominati i terreni circostanti, ben può l'Amministrazione statale sottoporre a vincoloindiretto tali terreni (e, se del caso, l'antico sistema viario), per salvaguardare e lasciareinalterate quelle caratteristiche dei luoghi sui quali l'area archeologica si erge nella suapossenza. Non solo ma l'Amministrazione statale ben può dunque salvaguardarne la visionenon solo ‘dal basso' dell'area archeologica, ma anche quella ‘dall'alto', cioè dall'area sui luoghicircostanti, per consentire alle future generazioni di comprendere quale sia stata l'importanzadei luoghi in questione.

Consiglio di stato, sez. 6, sentenza del 26 maggio 2017, n. 2507

Vincolo di inedificabilità assoluta - Costruzione prefabbricata - Non soggetta a vincolo -Esclusione - Fattispecie relativa a chiosco di bevande stagionale situato presso le MureEstensi di Ferrara.

Quando sia accertata l'esistenza di un vincolo di inedificabilità assoluta, chioschi o gazebi nonpossono ritenersi non soggetti a vincolo, anche se realizzati non con strutture murarie ma conmateriali amovibili, in quanto rivestono comunque il carattere di costruzione non precariaallorché siano destinati a soddisfare esigenze permanenti che sicuramente sussistono se ilchiosco o il gazebo sia da molti anni la sede di una attività commerciale.

Consiglio di stato, sez. 6, sentenza del 10 maggio 2017, n. 2152

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Ddl Concorrenza: la Camera approva la Legge annuale per il mercato e la concorrenza 30/06/2017

La Camera dei Deputati ha approvato il disegno di legge "Legge annuale per il mercato e la concorrenza", precedentemente approvata e poi modificata dal Senato. Il provvedimento passa ora all'esame del Senato. La legge ha La lo scopo di rimuovere ostacoli regolatori all’apertura dei mercati, a promuovere lo sviluppo della concorrenza e a garantire la tutela dei consumatori, anche in applicazione dei principi del diritto dell’Unione europea in materia di libera circolazione, concorrenza e apertura dei mercati, nonché delle politiche europee in materia di concorrenza.

Tra le disposizioni di interesse per il settore, ricordiamo gli articoli 46 (Svolgimento di

attività professionali in forma associata), che ha acceso lo scontro tra i Consigli Nazionali delle professioni dell'area tecnica e l'OICE, e 47 (Disposizioni sulle professioni

regolamentate).

Nel dettaglio, con l'art. 46 in applicazione dell’articolo 24, comma 1, della legge 7 agosto 1997, n. 266, sono validi a ogni effetto i rapporti contrattuali intercorsi, dalla data di entrata in vigore della medesima legge, tra soggetti privati e società di ingegneria, costituite in forma di società di capitali di cui ai capi V, VI e VII del titolo V del libro quinto del codice

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civile, ovvero in forma di società cooperative di cui al capo I del titolo VI del medesimo libro quinto del codice civile. Con riferimento ai contratti stipulati a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le società di cui al presente comma sono tenute a stipulare una polizza di assicurazione per la copertura dei rischi derivanti dalla responsabilità civile conseguente allo svolgimento delle attività professionali dedotte in contratto e a garantire che tali attività siano svolte da professionisti, nominativamente indicati, iscritti negli appositi albi previsti dai vigenti ordinamenti professionali. L’Autorità nazionale anticorruzione provvede, con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, alla pubblicazione dell’elenco delle società nel proprio sito internet.

L'art. 47 modifica il decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, nella parte che riguarda il contratto tra il professionista e il cliente, che potrà essere sottoscritto in forma scritta o digitale, ed in particolare per ciò che riguarda il grado di complessità dell'incarico, fornendo tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili dal momento del conferimento fino alla conclusione dell'incarico e i dati della polizza assicurativa per i danni provocati nell'esercizio dell'attività professionale.

A cura di Redazione LavoriPubblici.it

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Split Payment, dal MEF il decreto attuativo e l'elenco delle P.A. coinvolte 30/06/2017

Definite le modalità di attuazione relative alla scissione dei pagamenti ai fini dell’IVA (c.d. Split Payment) come previsto dall’art. 1 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50.

È stato, infatti, emanato il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 27 giugno 2017 che fissa le modalità di attuazione dell’art. 1 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, in materia di scissione dei pagamenti ai fini dell’IVA. Ai sensi di detto decreto il MEF ha provveduto alla pubblicazione degli elenchi delle pubbliche amministrazioni inserite nel conto economico consolidato, delle società controllate da pubbliche amministrazioni centrali e locali, nonché delle società quotate incluse nell’indice FTSE MIB.

Il Dipartimento delle Finanze ha svolto una ricognizione delle amministrazioni pubbliche e delle società destinatarie della disciplina sulla scissione dei pagamenti predisponendone gli elenchi relativi che possono essere prelevati come segue: 1) elenco delle pubbliche amministrazioni inserite nel conto consolidato (punto A):disponibile qui; 2) elenco delle società controllate di diritto dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e dai

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Ministeri (punto B) e delle società controllate da queste ultime (punto E): disponibile qui; 3) elenco delle società controllate di fatto dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e dai Ministeri (punto C) e delle società controllate da queste ultime (punto E) : disponibile qui; 4) elenco delle società controllate di diritto dalle regioni, province, città metropolitane, comuni, unioni di comuni (punto D) e delle società controllate da queste ultime (punto E) : disponibile qui; 5) elenco delle società quotate inserite nell’indice FTSE MIB della Borsa italiana (punto F): disponibile qui.

I soggetti interessati possono segnalare, entro il giorno 6 luglio 2017, eventuali mancate o errate inclusioni negli elenchi al Dipartimento delle finanze, che provvederà prontamente alla revisione degli elenchi stessi. Le segnalazioni dovranno essere trasmesse alla seguente casella di posta elettronica: [email protected]

Ricordiamo che dall'1 luglio 2017 il meccanismo dello Split Payment, già contestato dal mondo dell'imprenditoria, si applicherà anche ai liberi professionisti (i quali, in prima istanza, erano stati esclusi perché soggetti alla ritenuta di acconto) per le fatture emesse dalla stessa data (leggi articolo).

A cura di Redazione LavoriPubblici.it

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Decreto

Relazione illustrativa

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Moduli unici edilizia operativi in tutti i Comuni di Alessandra Marra

Tutti i link per scaricare la modulistica unificata per Scia, Cil, Cila, Comunicazione Fine

Lavori

30/06/2017 – Scade oggi il termine per la pubblicazione, sui siti istituzionali di tutti i Comuni, della modulistica unificata per l'edilizia e le attività produttive, in linea con quanto prescritto nell’accordo del 4 maggio 2017, sancito in Conferenza Unificata tra Governo, Regioni ed Enti Locali.

Le Regioni avevano tempo fino allo scorso 20 giugno per adeguare i contenuti informativi dei moduli unificati e standardizzati alle specifiche normative regionali mentre entro oggi i Comuni devono aver completato l’adeguamento, pubblicando la modulistica unificata sui siti istituzionali. Da domani, anche se non pubblicata sul sito del Comune, la modulistica standardizzata potrà essere presentata utilizzando i modelli unificati licenziati dalla Conferenza unificata.

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Ecco l’elenco completo delle Regioni con i relativi link per scaricare la modulistica relativa a: - Comunicazione Inizio Lavori Asseverata - CILA; - Segnalazione Certificata di Inizio Attività - SCIA; - Segnalazione Certificata di Inizio Attività Alternativa al permesso di costruire; - Comunicazione Inizio Lavori - CIL; - Soggetti coinvolti; - Comunicazione di fine lavori; - Segnalazione Certificata per l’Agibilità. Abruzzo Il 26 giugno 2017 sono state approvate dalla Giunta Regionale le Delibere concernenti la Modulistica SUAP in materia di Edilizia e Commercio e Artigianato. Basilicata La Giunta regionale, con la deliberazione n.594 del 21 giugno 2017, ha recepito la modulistica edilizia e quella per il commercio e le attività assimilate di cui all'accordo in Conferenza unificata del 4 maggio 2017. Calabria La Giunta regionale, con delibera n. 239 del 13 giugno 2017, ha preso atto dell’accordo sancito in Conferenza unificata il 4 maggio 2017. Con decreto dirigenziale del 16 giugno 2017 è stato adottato il provvedimento di adeguamento alla normativa regionale dei contenuti dei moduli unificati e standardizzati per l’edilizia e per le attività commerciali e assimilate. Campania Con il decreto n. 19 del 22 giugno 2017 della Direzione Generale Governo del territorio, lavori pubblici e protezione civile della Regione Campania, è stata approvata la modulistica unificata e standardizzata in materia di edilizia. Emilia-Romagna La modulistica per l’attività edilizia e per le attività commerciali e assimilate è stata predisposta ed è stata formalmente adottata dalla Giunta regionale del 28 giugno. Friuli Venezia Giulia La Regione ha adeguato la modulistica per le attività commerciali ma, essendo a statuto speciale con competenza esclusiva in materia edilizia, non adeguerà i moduli unici per l’edilizia a quanto deciso con l’accordo del 4 maggio 2017.

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Lazio La Regione, con determinazione n. G08525 del 19 giugno 2017, ha approvato la modulistica edilizia e quella per il commercio e le attività assimilate. Liguria Il 16 giugno la Giunta regionale ha adottato i moduli unificati e standardizzati in materia di commercio e attività assimilate e in precedenza quelli per l’edilizia. Lombardia La Regione sta predisponendo l’adeguamento alla legislazione regionale dei moduli unificati e standardizzati in materia di attività edilizia, commerciali ed assimilate. Marche La Giunta regionale ha approvato la modulistica unificata, in materia di edilizia e di attività commerciali e assimilate, con Deliberazione del 20 giugno 2017. Molise La Regione, con Deliberazione della Giunta 230 del 23 giugno 2017, ha preso atto dell'accordo tra il governo, le regioni e gli enti locali e ha adottato sul territorio regionale i moduli unificati e standardizzati per l’edilizia e le attività commerciali. Piemonte La Giunta regionale ha approvato con Deliberazioni del 19 giugno 2017 l’adozione della modulistica edilizia e di quella per le attività commerciali e assimilate. Puglia La Regione Puglia, con Determina n.32 del 20 giugno 2017, ha approvato i moduli unificati e standardizzati per l’edilizia. Sardegna La modulistica unificata per le attività commerciali e assimilate è stata già inserita sul sito regionale. Per la modulistica edilizia è stato effettuato un primo adeguamento, sulla base delle specificità regionali, che sarà completato con un disegno di legge regionale specifico visto che la Sardegna è una Regione a Statuto speciale con competenza esclusiva in materia di edilizia. Sicilia

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La Giunta regionale, con Delibera n. 237 del 14 giugno 2017, ha adottato la modulistica standardizzata in materia di edilizia e di attività commerciali e assimilate. Toscana La Giunta regionale, con Deliberazione n. 646 del 19 giugno 2017, ha adottato la modulistica standardizzata in materia di edilizia e di attività commerciali e assimilate. Umbria La Giunta regionale, con deliberazione 20 giugno 2017 n. 700, ha disposto il recepimento della modulistica unificata e standardizzata in materia di edilizia ed attività commerciali e assimilate. Valle d'Aosta La Regione Valle D’Aosta ha adottato la nuova modulistica e ha provveduto un vademecum per la compilazione della modulistica. Veneto Con DGR n.971 del 23 giungo 2017 la modulistica approvata dalla Conferenza unificata del 4 maggio 2017 concernente l'esercizio delle attività commerciali, di acconciatore e di estetista, è stata adeguata alla specifica normativa regionale. Provincia autonoma di Trento E' in corso l'adeguamento della normativa: il disegno di legge è stato adottato in Giunta ed è all'esame delle commissioni. Al termine dell'iter di approvazione sarà modificata la modulistica attualmente in uso. © Riproduzione riservata

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Professionisti, dal 1° luglio in vigore lo split payment di Paola Mammarella

Dal Ministero dell’Economia l’elenco delle Amministrazioni e delle società obbligate alla

scissione del pagamento dell’Iva

30/06/2017 - Da domani le Amministrazioni pagheranno ai professionisti solo i compensi e verseranno l’Iva direttamente all’Erario. Entra in vigore il 1° luglio la doppia estensione dello split payment, decisa con la Manovrina 2017 (Legge 96/2017) per limitare i potenziali fenomeni di evasione fiscale.

Da una parte, infatti, il meccanismo di scissione dell'Iva coinvolgerà i professionisti, prima esenti, dall'altra non riguarderà più solo le imprese che lavorano con le Pubbliche Amministrazioni, ma anche quelle che fatturano ad altri enti pubblici, a società controllate e a società quotate in Borsa.

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Il funzionamento del nuovo meccanismo è stato definito dal Ministero dell'Economia e delle Finanze (MEF) con il DM 27 giugno 2017, che individua le Amministrazioni e le società coinvolte. Lo split payment si applicherà fino al 30 giugno 2020, come stabilito dalla misura speciale di deroga rilasciata dal Consiglio dell’Unione europea con l'articolo 395 della Direttiva 2006/112/CE e con la Decisione di autorizzazione 2017/784 del 25 aprile 2017. Come funziona lo split payment

Da domani, i professionisti e le imprese che emettono fattura nei confronti di Pubbliche Amministrazioni, enti pubblici, società controllate dagli enti pubblici e società quotate in Borsa, non incasseranno l’Iva. Dato che, dal punto di vista pratico, professionisti e imprese possono avere difficoltà a capire se i loro clienti appartengono alle categorie coinvolte dallo split payment, il MEF con il DM 27 giugno 2017 ha fissato una serie di criteri. Dal 1° luglio 2017 fino al 31 dicembre 2017 lo split payment si applicherà alle fatture emesse nei confronti delle Pubbliche Amministrazioni inserite nel conto economico consolidato, individuate dall’Istat nell’elenco pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.229 del 30 settembre 2016. Per le fatture emesse nel 2018 bisognerà controllare l’elenco pubblicato entro il 30 settembre dell’anno precedente. Dal 1° luglio 2017 fino al 31 dicembre 2017 lo split payment riguarderà le fatture emesse nei confronti di società controllate o incluse nell’indice FTSE MIB che al 24 aprile 2017 (data di entrata in vigore del DL 50/2017) risultano inserite nell’elenco pubblicato sul sito del Dipartimento delle Finanze del Ministero dell’Economia. Per le operazioni nel 2018 bisognerà fare riferimento all’elenco pubblicato entro il 30 settembre dell’anno precedente. Entro il 20 ottobre di ogni anno il MEF individuerà un elenco provvisorio che le società potranno contestare entro quindici giorni. L’elenco definitivo sarà emanato con decreto entro il 15 novembre di ogni anno e sarà operativo dall’anno

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successivo. Saranno possibili integrazioni dell’elenco durante il corso dell’anno. Se le società sono inserite prima del 30 settembre, saranno soggette allo split payment dal 1° gennaio successivo. Se l’inserimento avviene dopo il 30 settembre, la scissione del pagamento dell’Iva si applicherà dal 1° gennaio del secondo anno successivo. La Manovrina ha stabilito anche che dal 1° gennaio 2018 i rimborsi da conto fiscale saranno pagati dal MEF direttamente ai contribuenti, senza prima passare dagli agenti della riscossione. Le modalità operative, anche in questo caso, verranno definite con un decreto entro il 21 settembre (90 giorni dall’entrata in vigore della legge). Split payment, professionisti preoccupati

Lo split payment non convince i professionisti, che temono una crisi di liquidità. Molti addetti ai lavori hanno obiettato che i professionisti già sono soggetti alla ritenuta d’acconto e che se si vuole operare un’equiparazione rispetto alle imprese, quest'ultima imposta deve essere abolita. Alcuni hanno parlato invece di discriminazione dei professionisti che lavorano con la Pubblica Amministrazione rispetto a quelli che operano nel settore privato, sulle cui fatture non verrà praticato lo Split payment. Bisognerà ora valutare gli effetti della misura.

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Equo compenso, presentato un ddl per introdurlo di Alessandra Marra

La norma stabilisce che siano nulli i contratti con compensi professionali inferiori ai minimi

stabiliti dal DM parametri bis

30/06/2017 – Assicurare che i compensi per ogni prestazione professionale siano commisurati all’attività svolta e ritenere nulle clausole contrattuali che contemplino tariffe inferiori ai minimi stabiliti dal DM parametri bis.

Queste le principali novità contenute nel disegno di legge 2858 recante ‘Disposizioni in materia di equità del compenso e responsabilità professionale delle professioni regolamentate’ presentato dal senatore Maurizio Sacconi.

Equo compenso: inefficaci clausole che non lo contemplino Il disegno di legge stabilisce che per compenso equo si intende “un compenso proporzionato alla quantità e alla qualità del lavoro svolto, tenendo conto della natura, del contenuto e delle caratteristiche della prestazione professionale”.

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L’articolo 2 dichiara “nulla ogni clausola o patto che determina un eccessivo squilibrio contrattuale tra le parti in favore del committente della prestazione prevedendo un compenso non equo”. Inoltre, stabilisce una presunzione in base alla quale, salva prova contraria, si deve ritenere iniquo il compenso inferiore ai minimi stabiliti dai parametri stabiliti dal Decreto parametri bis (DM 17 giugno 2016) che definisce le tabelle dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni e delle attività di progettazione da porre a base di gara. Ad esempio, se un progettista dovesse realizzare relazioni, planimetrie, elaborati grafici relativi alla progettazione preliminare di una residenza standard con un valore complessivo stimato di 500 mila euro si applica la seguente formula CP = Σ (V x G x Q x P) in cui: V (valore complessivo opera): 500 mila euro P (valore base): 0.03 + 10 / V0.4= 8.253056% G (grado complessità opera dalla tabella Z-1) = 0,95 per l’Edilizia residenziale privata e pubblica di tipo corrente con costi di costruzione nella media di mercato e con tipologie standardizzate Q (specificità della prestazione e stabiliti per ogni singola prestazione e per ogni categoria nella tavola Z-2): 0,090 per 'Relazioni, planimetrie, elaborati grafici' Il valore per questa singola prestazione sarebbe di circa 3.500 euro.

Equo compenso contro la concorrenza al massimo ribasso Il ddl, come si legge nella relazione allegata, cerca di arginare le conseguenze del percorso di deregolazione tariffaria avviato Decreto Bersani che ha portato le professioni ordinistiche ad sfrenata concorrenza, cui concorrono anche le gare al ribasso delle amministrazioni pubbliche. Ciò conduce i soggetti più deboli (come i newcomers) ad accettare remunerazioni sottocosto con l’inevitabile dequalificazione delle prestazioni. Di conseguenza, il professionista diventa il soggetto debole del rapporto contrattuale nei confronti del committente, con una sensibile diminuzione dei redditi. In questo contesto, quindi, ristabilire l’equo compenso non è solo un principio costituzionale applicabile a tutti i lavori ma una oggettiva esigenza per tutti i

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consumatori perché li mette al riparo da servizi professionali di bassa qualità.

Responsabilità professionale: termini certi per la prescrizione Infine, la norma stabilisce il dies a quo, a partire dal quale decorre il termine di prescrizione dell’azione di responsabilità professionale nel caso del non corretto esercizio della prestazione individuandolo nel giorno del compimento della stessa da parte del professionista iscritto all’ordine o collegio professionale. Negli ultimi anni, il vuoto legislativo in materia di responsabilità professionale e decorrenza del termine di esercizio della relativa azione, ha creato confusione in materia ed è stato colmato, seppure in termini non soddisfacenti, dall’opinione giurisprudenziale. Spesso la giurisprudenza ha individuato il termine per l’esercizio dell’azione in questione dal momento in cui il cliente prende conoscenza del non corretto esercizio della prestazione professionale, e quindi dal momento in cui il danno si manifesta all’esterno e diventa percepibile. Il ddl, quindi, pone freno a tale orientamento che rischia di dare luogo ad un’ipotesi di imprescrittibilità dell’azione di responsabilità posto che il committente della prestazione può avere conoscenza del danno anche decorso un periodo molto superiore a dieci anni. Secondo Sacconi, questa situazione si pone in palese contrasto con il principio di certezza del diritto ed è in grado anche di incidere negativamente sulla possibilità per i professionisti di procurarsi la copertura assicurativa per i danni così a lungo latenti.

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Nominati i componenti dell’Osservatorio nazionale della ricostruzione, presenti rappresentanti RPT del 30/06/2017

Soddisfazione per la Rete delle Professioni Tecniche che vedono ben quattro rappresentanti all’interno dell’Osservatorio

Con il decreto n. 9 del 28 giugno 2017, il commissario straordinario per la ricostruzione, Vasco Errani, ha nominato i componenti dell’Osservatorio nazionale della ricostruzione dei territori del Centro Italia colpiti dagli ultimi eventi sismici. Nell’Osservatorio presenti tre rappresentanti della struttura commissariale e quattro rappresentanti della Rete delle professioni dell’area tecnica e scientifica

FUNZIONI DELL’OSSERVATORIO. Compito dell’Osservatorio sarà quello di vigilare sull’attività svolta dai professionisti nell’ambito dell’attività di ricostruzione nei territori colpiti dagli eventi sismici e nel caso di violazioni, proporrà al Commissario le sanzioni da applicare.

LE NOMINE. Secondo quanto indicato all’articolo 1 decreto “Fatte salve le ipotesi di revoca o di dimissioni, a decorrere dalla data di pubblicazione del presente provvedimento sul sito istituzionale del Commissario straordinario del governo e fino alla data del 31 dicembre 2018, sono nominati componenti dell’Osservatorio nazionale della ricostruzione post- sisma:

- il Cons. Raffaele Greco, Consigliere Giuridico del Commissario Straordinariodel Governo, con funzioni di Presidente dell’Osservatorio;– l’Arch. Alfiero Moretti, Direttore dell’Ufficio speciale per la ricostruzione dellaRegione Umbria – componente effettivo e Vicepresidente dell’Osservatorio;- la Dott.ssa Daniela Del Bello, Dirigente dell’Ufficio speciale per la ricostruzionedella Regione Marche – componente effettivo;- l’Ing. Armando Zambrano – componente effettivo;- l’Arch. Walter Baricchi – componente effettivo;- il Geom. Ezio Piantedosi – componente effettivo;- il Dott. geol. Francesco Peduto – componente effettivo;- il Per. Ind. Giampiero Giovannetti – componente supplente;- il Dott. Agr. Rosanna Zari – componente supplente;- il Per. Agr. Lorenzo Benanti – componente supplente;

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- il Dott. Chim. Nausicaa Orlandi – componente supplente. L’Osservatorio sarà tenuto a riunirsi periodicamente su convocazione del Presidente. Con propria deliberazione, l’Osservatorio determina le modalità di funzionamento e la propria organizzazione interna. Per la partecipazione all'Osservatorio non è prevista la corresponsione di gettoni di presenza, compensi o altri emolumenti comunque denominati, né il rimborso delle eventuali spese sostenute.” Per consultare il decreto vai al link del sito del Governo

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Split payment professionisti: come gestire fatture e contabilità dal 1° luglio del 30/06/2017

Split payment professionisti dal 1° luglio: per l'Iva non riscossa il professionista/fornitore può creare un mastrino ad hoc o utilizzare quello del cliente. Le indicazioni operative di massima

Da domani 1° luglio il "mondo dello split payment" cambia definitivamente, coinvolgendo in maniera davvero totale i professionisti e progettisti che hanno a che fare con tutte le pubbliche amministrazioni e loro partecipate/controllate. Sul "chi" riguarderà lo split payment dell'Iva delle fatture abbiamo già avuto modo di soffermarci qui, mentre adesso ci focalizziamo sui primi adempimenti contabili e fiscali da effettuare soprattutto da parte dei fornitori (ovverosia di professionisti e imprese).

Ricordiamo, prima di tutto, che il fornitore in relazione alla fattura emessa con split payment dell'Iva non deve versare l'imposta. Ci penserà il cliente. Il fornitore, però rimane, comunque, nei confronti dell’erario, debitore dell’imposta indicata in fattura.

Dall'emissione della fattura da parte del cedente/prestatore alla sua registrazione da parte del soggetto sottoposto a split payment: questo è il percorso di riferimento. Gli adempimenti riguardano sia il fornitore che il cliente, ma per quel che riguarda il primo, riassumiamo i passaggi operativi:

1. aggiornare l'anagrafica-clienti andando a verificare negli elenchipredisposti e pubblicati dal MEF se tra i propricessionari/committenti esistono soggetti sottoposti al particolareregime. L’aggiornamento comporta anche la creazione di un nuovoprocesso di gestione degli ordini di acquisto e del loro trattamentocontabile;

2. emettere la fattura nei confronti del cliente sottoposto a splitpayment indicando espressamente sul documento l'espressione"scissione dei pagamenti ai sensi dell'art.17 ter del dpr 633/72".L'emissione nei confronti delle PA avviene in modalità elettronica: èobbligatorio pertanto adottare un formato xml predefinito, firmaredigitalmente il documento trasmettere la fattura attraverso il canaledi trasmissione del Sistema di interscambio (SdI) dell’agenzia delleEntrate, inserendo il codice "S" che indica sul tracciato fattura elettronicache la stessa è soggetta a split payment. Nei confronti degli altri soggetti,

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cioè società partecipate pubbliche e quotate in borsa, la fattura potrà essere emessa invece sia in via elettronica sia in modalità tradizionale.

3. annotare, in quanto debitore dell'Iva, le fatture emesse nel registro vendite (art. 23 del dpr 633/72) ovvero nel registro dei corrispettivi (art. 24 del dpr 633/72). Ciò va fatto "in modo distinto": si può utilizzare una colonna a parte dove riportare l'aliquota applicata e l'ammnotare dell'imposta, ricordando che tale cifra non partecipa alla liquidazione di periodo e che l'annotazione nei predetti registri dovrà trovare in contabilità una equivalente contropartita in una voce di c/numerari ovvero direttamente sul conto del cliente, per “stornare” l’Iva a debito non più dovuta, che come tale non dovrà concorrere alla liquidazione Iva periodica.

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30/6/2017 Strategia energetica nazionale, chiesta proroga a settembre della consultazione

Venerdì 30 Giugno 2017

Strategia energetica nazionale, chiesta proroga a settembredella consultazione

casaeclima.com /ar_31869__strategia-energetica-nazionale-chiesta-proroga-settembre-della-consultazione.html

Strategia energetica nazionale, chiesta proroga a settembre della consultazioneLettera di Realacci ed Epifani ai ministri Calenda e Galletti per consentire un’approfondita analisi del documento eun ruolo attivo del Parlamento che dovrebbe esprimersi sul merito

Il presidente della commissione Ambiente della Camera, Ermete Realacci, ha scritto una lettera ai ministri Calenda(Sviluppo economico) e Galletti (Ambiente) nella quale si chiede di spostare a settembre il termine di conclusionedella consultazione pubblica sulla Strategia Energetica Nazionale (SEN), iniziata lo scorso 12 giugno e in scadenzail prossimo 12 luglio.

“La Strategia Energetica Nazionale è un importante banco di prova per le politiche dell’Italia che devono essere in sintonia con gli accordi di Parigi per il contenimento dei mutamenti climatici e costruire un’economia più sostenibile e competitiva. La rilevanza di questo documento richiede una consultazione ampia nel Paese e un pieno coinvolgimento del Parlamento. Per questo – spiega Realacci - ritengo che la consultazione pubblica in corso sulla nuova SEN, aperta fino al 12 luglio, debba avere più tempo per consentire un’approfondita analisi del documento e un ruolo attivo del Parlamento che dovrebbe esprimersi sul merito. A seguito di un parere unanime degli uffici di presidenza riuniti delle Commissioni Ambiente e Territorio e Attività Produttive della Camera ho quindi scritto, assieme al Presidente Guglielmo Epifani, una lettera ai ministri Calenda e Galletti chiedendo di spostare a settembre il termine di conclusione della consultazione pubblica in corso.”

Leggi anche: Strategia Energetica Nazionale, “il settore del solare termico merita maggiore attenzione”

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30/6/2017 Concorrenza, via libera dalla Camera al disegno di legge

Giovedì 29 Giugno 2017

Concorrenza, via libera dalla Camera al disegno di leggecasaeclima.com /ar_31862__concorrenza-via-libera-dalla-camera-disegno-di-legge.html

Concorrenza, via libera dalla Camera al disegno di leggeIl provvedimento torna di nuovo all'esame del Senato. Facciamo un primo punto sulle novità

L'Aula della Camera ha in data odierna approvato il disegno di legge “Legge annuale per il mercato e laconcorrenza” (C. 3012-C). Il provvedimento torna ora all'esame del Senato.

Il disegno di legge è stato licenziato il 22 giugno scorso dalle Commissioni riunite Finanze e Attività produttive diMontecitorio.

Il Governo – ricorda il dossier della Camera - ha presentato il disegno di legge il 3 aprile 2015. L'Assemblea dellaCamera lo ha approvato, con significative modificazioni, in data 7 ottobre 2015. Nel corso dell'esame in Senato, la XCommissione ha approvato numerose modifiche al testo e ha concluso l'esame in data 2 agosto 2016. Il Governo,in data 3 maggio 2017, ha presentato un maxiemendamento che recepisce sostanzialmente – aggiornando inparticolare i termini e le date presenti nel testo - le modifiche apportate dalla X Commissione. L'Assemblea delSenato ha approvato, con voto di fiducia, il maxiemendamento del Governo in data 3 maggio 2017. Il disegno dilegge è tornato all'esame della Camera per la seconda lettura ed è stato assegnato alle Commissioni VI e X perl'esame in sede referente in data 8 maggio 2017. Le Commissioni hanno concluso l'esame il 22 giugno, approvandoulteriori modifiche al testo.

SOCIETÀ DI INGEGNERIA. Con una disposizione di interpretazione autentica si estende alle società di ingegneriacostituite in forma di società di capitali o cooperative la disciplina che per prima ha consentito l'esercizio dellaprofessione in forma societaria (a condizione che, entro sei mesi, siano in possesso dei requisiti previsti dalla leggedi stabilità 2012 (legge n. 183 del 2011) e dal regolamento attuativo (DM 8 febbraio 2013, n. 34) per le società traprofessionisti. L'intervento normativo consente così di affermare la validità dei contratti conclusi, a decorrere dall'11agosto 1997, tra le suddette società di ingegneria ed i privati, superando interpretazioni opposte date dallagiurisprudenza. Con una modifica approvata in Aula è stato previsto che, con riferimento ai contratti stipulati adecorrere dalla data di entrata in vigore della legge in esame, le società di ingegneria sono tenute a stipulare unapolizza di assicurazione per la copertura dei rischi derivanti dalla responsabilità civile conseguente allo svolgimentodelle attività professionali dedotte in contratto e a garantire che tali attività siano svolte da professionisti,

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nominativamente indicati, iscritti negli appositi albi previsti dai vigenti ordinamenti professionali. Si prevede inoltreche l'Autorità nazionale Anticorruzione pubblichi sul proprio sito internet l'elenco di tali società (commi 149-150).

COMPENSO PER LE PRESTAZIONI PROFESSIONALI. Infine, con una modifica all'art. 9 del decreto-legge n. 1del 2012, in tema di compenso per le prestazioni professionali, il d.d.l. concorrenza impone ai professionisti che lacomunicazione ai clienti circa il grado di complessità dell'incarico, gli oneri ipotizzabili dal conferimento dello stessoalla sua conclusione, gli estremi della polizza assicurativa, sia resa per iscritto (anche eventualmente in formadigitale). La stessa forma scritta dovrà avere anche il preventivo di massima del compenso della prestazioneprofessionale (comma 151).

POLIZZE PER ASSICURAZIONE PROFESSIONALE. Le polizze per assicurazione professionale, fatta salva lalibertà contrattuale delle parti, devono contemplare l'assenza delle clausole che limitano la prestazione assicurativaai sinistri denunciati nel periodo di validità del contratto. Le compagnie devono offrire prodotti che prevedano unacopertura assicurativa per richieste di risarcimento presentate entro i dieci anni dalla scadenza della polizza, riferitea "errori" del professionista accaduti nel periodo di vigenza della stessa. Nel corso dell'esame parlamentare lapredetta previsione è stata estesa alle polizze assicurative in corso di validità alla data di entrata in vigore dellalegge.

ENERGIA. Importanti innovazioni sono introdotte con riguardo al settore dell'energia. Come è noto, infatti, nel testodel disegno di legge presentato dal Governo vi era un gruppo di disposizioni volte ad eliminare il regime di "maggiortutela" che opera transitoriamente nei settori del gas e dell'energia elettrica. Nel corso dell'esame alla Camera, inprima lettura, tale gruppo di disposizioni è stato modificato e integrato, soprattutto con l'inserimento di norme atutela dei consumatori, mantenendo comunque intatta l'intenzione iniziale di liberalizzare la vendita ai clienti finali dienergia in Italia, con l'eliminazione dei prezzi regolamentati. Il testo è stato ulteriormente modificato nel corsodell'esame al Senato. Un'ulteriore significativa modifica è stata approvata nel corso dell'esame in sede referentepresso le Commissioni riunite VI e X.

In particolare determina la cessazione del regime "di maggior tutela" nel settore del gas naturale, abrogando, apartire dal 1° luglio 2019 (secondo la modifica approvata in Senato), la disciplina che prevede la definizione da partedell'Autorità per l'energia delle tariffe del gas per i consumatori che non abbiano ancora scelto un fornitore sulmercato libero (comma 60).

E' inoltre eliminato il regime di "maggior tutela" nel settore dell'energia elettrica (comma 61). Nel corso dell'esame inSenato, sono state introdotte alcune modifiche a tale disposizione. In primo luogo è stata fissata al 1° luglio 2019(invece che al 30 giugno 2017) la data dalla quale decorre l'abrogazione del regime di maggior tutela. Inoltre,mentre il testo approvato dalla Camera prevedeva che l'AEEGSI disciplinasse le misure rivolte a garantire lafornitura del servizio universale, nel corso dell'esame in Senato è stato specificato che la medesima Autorità adottadisposizioni per assicurare il servizio di salvaguardia ai clienti finali domestici e le imprese connesse in bassatensione con meno di 50 dipendenti e un fatturato annuo non superiore ai 10 milioni di euro senza fornitore dienergia elettrica o che non abbiano scelto il proprio fornitore, attraverso procedure concorsuali per aree territoriali ea condizioni che incentivino il passaggio al mercato libero. Nel corso dell'esame in sede referente presso leCommissioni riunite VI e X è stato soppresso il riferimento ai clienti che non abbiano scelto il proprio fornitore, i qualisono dunque sottratti al regime delle aste per aree territoriali.

Le modalità di superamento del regime della maggior tutela prevedono che entro sei mesi dall'entrata in vigore dellalegge l'AEEGSI trasmetta al Ministro per lo sviluppo economico il rapporto relativo al monitoraggio dei mercati divendita al dettaglio dell'energia e del gas. Tra gli indicatori contenuti nel rapporto vi è anche la tutela delle famiglie incondizioni di disagio economico, nonché l'accrescimento del sistema di vigilanza e di informazione a tutela deiconsumatori. Sulla base dei dati contenuti nel rapporto il Ministero dello sviluppo economico, adotta un decreto chedà conto del raggiungimento degli obiettivi e definisce le misure necessarie affinché la cessazione del regime dellaMaggior tutela e l'ingresso consapevole nel mercato dei clienti finali avvenga secondo meccanismi che assicurino laconcorrenza. A decorrere dal 1° gennaio 2018, i clienti finali di energia elettrica riforniti in maggior tutela devonoricevere adeguata informativa da parte di ciascun fornitore in relazione al superamento delle tutele di prezzo,secondo le modalità definite con provvedimento dell' AEEGSI. (commi 67-71).

A tutela del consumatore sono previste ulteriori diverse misure, tra le quali:

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- procedure finalizzate ad ottenere offerte di fornitura di energia elettrica e gas, e garantirne la confrontabilità,tramite la realizzazione e la gestione da parte del gestore del Sistema Informativo Integrato - di un portaleinformatico per la raccolta e la pubblicazione delle offerte sul mercato retail (commi 62-65) e l'adozione da partedell'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico, di linee guida per la promozione delle offerte commercialidi energia elettrica e gas a favore di gruppi di acquisto (comma 66);

- modalità stabilite dall'AEEGSI, con propri provvedimenti affinché le fatture relative alla somministrazione dell'acquacon il sistema di misura a contatore contengano, almeno una volta all'anno, l'indicazione dell'effettivo consumodell'acqua riferito alla singola utenza, ove il contatore sia reso accessibile e la lettura sia tecnicamente possibile(comma 75);

- erogazione ed eventuale rimodulazione del bonus elettrico e del bonus gas, ossia dei benefici economici asostegno dei clienti economicamente svantaggiati e dei clienti domestici presso i quali sono presenti persone cheversano in gravi condizioni di salute, tali da richiedere l'utilizzo di apparecchiature medico-terapeutiche, alimentatead energia elettrica, necessarie per il loro mantenimento in vita (commi 76-78);

- diritto dei consumatori alla rateizzazione delle bollette di energia elettrica e gas, di importo elevato maxibollette,derivanti da ritardi, interruzioni della fatturazione o prolungata indisponibilità dei dati di consumo reali (commi 79-80);

- misure per la trasparenza del mercato dell'energia elettrica e del gas, tramite l'istituzione presso il MiSE di unElenco dei soggetti abilitati alla vendita ai clienti finali (commi 81-85);

- norme di promozione della concorrenza, attraverso la riduzione delle asimmetrie informative, anche intersettoriali,nel rispetto delle prescrizioni stabilite dal Garante per la protezione dei dati personali (comma 86);

- disposizioni relative alla clausola di «close-out netting», prevista nei prodotti energetici all'ingrosso, della quale sidispone la validità e l'efficacia anche in caso di apertura di una procedura di risanamento, ristrutturazioneeconomico-finanziaria o di liquidazione, di natura concorsuale o pre-concorsuale, con o senza spossessamento deldebitore, nei confronti di una delle parti (commi da 87 a 89).

MISURE DI SEMPLIFICAZIONE DELLE PROCEDURE RELA TIVE AGLI IMPIANTI DI PRODUZIONE DIENERGIA DA FONTI RINNOVABILI E AL SETTORE DELL'EFFICIENZA ENERGETICA (commi 90 e 91). Con ilcomma 90, vengono inseriti, all'articolo 42 del decreto legislativo n. 28 del 2011, i nuovi commi 3-bis, 3-ter e 3-quater.

Il dossier del Servizio Studi della Camera ricorda che tale decreto legislativo ha dato attuazione alla direttiva2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili. In particolare, l'articolo 42, oggetto di novella,disciplina i controlli e le sanzioni in materia di incentivi, prevedendo che l'erogazione di incentivi nel settore elettricoe termico, di competenza del GSE, sia subordinata alla verifica dei dati forniti dai soggetti responsabili chepresentano istanza. Tale verifica, che può essere affidata anche agli enti controllati dal GSE, è effettuata attraversoil controllo della documentazione trasmessa, nonché con controlli a campione sugli impianti, anche senza preavviso,ferme restando le competenze in tema di controlli e verifiche spettanti alle amministrazioni statali, regionali, agli entilocali nonché ai gestori di rete.

Il capoverso 3-bis introdotto nella disposizione novellata prevede che, nei casi in cui nell'ambito delle istruttorie divalutazione delle richieste di verifica e certificazione dei risparmi aventi ad oggetto il rilascio di titoli di efficienzaenergetica di cui all'articolo 29 (in materia di certificati bianchi) o nell'ambito di attività di verifica, il GSE riscontri lanon rispondenza del progetto proposto e approvato alla normativa vigente alla data di presentazione del progetto, èdisposto il rigetto dell'istanza di rendicontazione o l'annullamento del provvedimento di riconoscimento dei titoli,secondo le modalità di cui al successivo comma 3-ter anch'esso di nuova introduzione.

La norma specifica che la disposizione si applica ove tali difformità non derivino da discordanze tra quantotrasmesso dal proponente e la situazione reale dell'intervento ovvero da documenti non veritieri ovvero dadichiarazioni false o mendaci rese dal proponente.

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Il capoverso 3-ter dispone poi che gli effetti del rigetto dell'istanza di rendicontazione, disposto a seguitodell'istruttoria, decorrano dall'inizio del periodo di rendicontazione oggetto della richiesta di verifica e certificazionedei risparmi. In ordine alla decorrenza, gli effetti dell'annullamento del provvedimento disposto a seguito di verificadecorrono dall'adozione del provvedimento di esito dell'attività di verifica. Nel testo è stato chiarito che per entrambele fattispecie su indicate sono fatte salve le rendicontazioni già approvate relative ai progetti medesimi; si prevedeanche che le modalità di cui al primo periodo si applichino anche alle verifiche e alle istruttorie relative alle richiestedi verifica e certificazione dei risparmi già concluse.

Il capoverso 3-quater introdotto nella disposizione novellata prevede che agli impianti di potenza compresa tra 1 e 3kW nei quali, a seguito di verifica, risultino installati moduli non certificati o con certificazioni non rispondenti allanormativa di riferimento, si applichi una decurtazione del 30 per cento della tariffa incentivante.

Tale effetto decorre dalla data di decorrenza della convenzione, fermo restando, ove ne ricorra il caso,l'annullamento della maggiorazione di cui alla richiamata normativa regolamentare. La disposizione indica la finalitàdi salvaguardare le iniziative di realizzazione di impianti fotovoltaici di piccola taglia, salvaguardando, secondo ildettato della disposizione, la buona fede di coloro che hanno realizzato l'investimento.

Si ricorda che l'art. 14 del decreto ministeriale 5 maggio 2011 reca disposizioni in materia di premi per specifichetipologie e applicazioni di impianti fotovoltaici, prevedendo che la componente incentivante della tariffa individuata èincrementata con le modalità di cui all'art. 12, comma 3, del medesimo D.M. e, con riferimento nello specifico allaprevisione della lettera d), del 10% per gli impianti il cui costo di investimento per quanto riguarda i componentidiversi dal lavoro, sia per non meno del 60% riconducibile ad una produzione realizzata all'interno della Unioneeuropea.

Inoltre, si ricorda che il decreto ministeriale 5 luglio 2012, disciplinante l'attuazione dell'art. 25 del decreto legislativo3 marzo 2011, n. 28, recante incentivazione della produzione di energia elettrica da impianti solari fotovoltaici (c.d.Quinto Conto Energia), prevede, all'articolo 5 (in materia di tariffe incentivanti), comma 2, lettera a), che le tariffeomnicomprensive e le tariffe premio sull'energia consumata in sito sono incrementate, limitatamente agli impiantifotovoltaici e agli impianti integrati con caratteristiche innovative, di una serie di premi, tra loro cumulabili, tra cui, pergli impianti che rispettano i requisiti indicati, i seguenti importi, con una diversa modulazione a seconda dell'entratain esercizio: i. 20 euro/MWh se entrano in esercizio entro il 31 dicembre 2013; ii. 10 euro/MWh se entrano inesercizio entro il 31 dicembre 2014; iii. 5 euro/MWh se entrano in esercizio successivamente al 31 dicembre 2014.

Inoltre, nel testo è stato specificato che resta fermo il diritto di rivalsa del beneficiario nei confronti dei soggettiresponsabili della non conformità dei moduli installati.

Il comma 91 reca una novella al comma 7-bis dell’articolo 5 del decreto-legge n. 69 del 2013. Tale disposizione, inmateria di riduzione dei prezzi dell’energia elettrica, a sua volta novellata dall'articolo 1, comma 155, della legge 27dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità 2014), prevede che i titolari di impianti di generazione di energia elettricaalimentati da bioliquidi sostenibili, entrati in esercizio entro il 31 dicembre 2012, possono optare, in alternativa almantenimento del diritto agli incentivi spettanti sulla produzione di energia elettrica come riconosciuti alla data dientrata in esercizio, per un incremento del 20 per cento dello stesso incentivo, per un periodo massimo di un anno adecorrere dalla data indicata dall'operatore e compresa tra il 1° settembre e il 31 dicembre 2013, e del 10 per centoper l'ulteriore successivo periodo di un anno. Qualora l'impianto prosegua la produzione dopo il secondo anno diincremento, il Gestore dei servizi energetici (GSE) Spa applica nei successivi tre anni di esercizio una riduzione del15 per cento dell'incentivo spettante fino ad una quantità di energia pari a quella sulla quale è stato riconosciuto ilpredetto incremento. In ordine ai criteri applicativi, la normativa prevede che l'incremento sia applicato per gliimpianti a certificati verdi sul coefficiente moltiplicativo spettante e, per gli impianti a tariffa onnicomprensiva, sullatariffa onnicomprensiva spettante al netto del prezzo di cessione dell'energia elettrica definito dall'Autorità perl'energia elettrica e il gas in attuazione dell'articolo 13, comma 3, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387(Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energeticherinnovabili nel mercato interno dell'elettricità), registrato nell'anno 2012. Si ricorda che tale disposizione prevede, perquanto concerne l'energia elettrica prodotta da impianti alimentati da fonti rinnovabili di potenza inferiore a 10 MVA,nonché da impianti di potenza qualsiasi alimentati dalle fonti rinnovabili eolica, solare, geotermica, del moto ondoso,maremotrice ed idraulica, limitatamente, per quest'ultima fonte, agli impianti ad acqua fluente, ad eccezione diquella ceduta al Gestore della rete nell'àmbito delle convenzioni in essere stipulate ai sensi dei provvedimenti Cip

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12 luglio 1989, n. 15/89, 14 novembre 1990, n. 34/90, 29 aprile 1992, n. 6/92, nonché della deliberazionedell'Autorità per l'energia elettrica ed il gas 28 ottobre 1997, n. 108/97, limitatamente agli impianti nuovi, potenziati orifatti, come definiti dagli articoli 1 e 4 della medesima deliberazione, che essa è ritirata, su richiesta del produttore,dal gestore di rete alla quale l'impianto è collegato. L'Autorità per l'energia elettrica ed il gas determina le modalitàper il ritiro dell'energia elettrica facendo riferimento a condizioni economiche di mercato.

Rispetto a tale quadro, con la disposizione in esame si prevede che, in alternativa alla predetta modalità diriduzione, il produttore possa richiedere, comunicandolo al GSE entro il 30 settembre 2017, di restituire la cifracorrispondente alla differenza tra i maggiori incentivi ricevuti e le riduzioni già applicate, calcolata al 30 settembre2017, dilazionandola uniformemente, nel residuo periodo di diritto all'erogazione degli incentivi. In ogni caso si fissail limite di quattro anni a partire dal 1° luglio 2016.

SPECIFICHE MISURE PER I SISTEMI DI DISTRIBUZIONE CHIUSI QUALIFI CATI COME "RETI INTERNED'UTENZA" (comma 92). Il comma 92 reca - per i sistemi di distribuzione chiusi qualificati come "reti interned'utenza" ai sensi della legislazione vigente - una disciplina parzialmente derogatoria a quella di cui all'articolo 38,comma 1 del decreto legislativo 1º giugno 2011, n. 93.

La disciplina generale del comma 1 della predetta disposizione prevede che il gestore del sistema di distribuzione,qualora faccia parte di un'impresa verticalmente integrata, sia indipendente, sotto il profilo dell'organizzazione e delpotere decisionale, da altre attività non connesse alla distribuzione. Al fine di conseguire tale indipendenza,l'Autorità adegua i propri provvedimenti ai seguenti criteri minimi:

a) i responsabili della direzione del gestore del sistema di distribuzione non devono far parte di strutture dell'impresaelettrica integrata responsabili, direttamente o indirettamente, della gestione delle attività di generazione,trasmissione o fornitura di energia elettrica;

b) devono essere adottate misure idonee ad assicurare che gli interessi professionali delle persone responsabilidell'amministrazione del gestore del sistema di distribuzione siano presi in considerazione in modo da consentireloro di agire in maniera indipendente;

c) il gestore del sistema di distribuzione deve disporre di effettivi poteri decisionali, indipendenti dall'impresa elettricaintegrata, in relazione ai mezzi necessari alla gestione, alla manutenzione o allo sviluppo della rete. Ai fini dellosvolgimento di tali compiti, il gestore del sistema di distribuzione dispone delle risorse necessarie, comprese lerisorse umane, tecniche, materiali e finanziarie;

d) il gestore del sistema di distribuzione predispone un programma di adempimenti, contenente le misure adottateper escludere comportamenti discriminatori, e garantisce che ne sia adeguatamente controllata l'osservanza. Ilmedesimo gestore individua un responsabile della conformità, indipendente e con poteri di accesso a tutte leinformazioni necessarie in possesso del medesimo gestore del sistema di distribuzione e delle imprese collegate,che e' responsabile del controllo del programma di adempimenti e presenta annualmente all'Autorità per l'energiaelettrica e il gas una relazione sulle misure adottate.

Tali prescrizioni, per la novella qui in commento, non si applicano ai gestori dei sistemi di distribuzione chiusi, facentiparte di un'impresa verticalmente integrata. Ai gestori dei sistemi di distribuzione chiusi si applicano esclusivamentele norme di separazione contabile. Ne consegue l'obbligo, per l'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistemaidrico, di adeguare i propri provvedimenti - in materia di obblighi di separazione - in relazione alla predetta deroga.

ATTI PER L'AGGIORNAMENT O CATASTALE (COMMI 173-174) . Sono introdotte disposizioni che modificano l'art.6 del testo unico per l'edilizia (Decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001), inerenti agli obblighi diaggiornamento catastale in riferimento a interventi edilizi effettuati senza alcun titolo abilitativo, definiti come attivitàdi edilizia libera. In particolare, si dispone che in tali casi gli atti di aggiornamento catastale siano presentatidirettamente dall'interessato all'Agenzia delle entrate territoriale. Si introduce inoltre una disposizione transitoria percui, nel caso in cui siano stati già avviati gli interventi edilizi prima dell'entrata in vigore della legge in esame, ilpossessore degli immobili provvede, ove necessario, agli atti di aggiornamento catastale, entro sei mesi dalla datadi entrata della medesima legge con eventuali sanzioni ove non adempia.

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30/6/2017 Piccoli appalti fino a 1 milione di euro, via libera dall'Anac alla semplificazione

Giovedì 29 Giugno 2017

Piccoli appalti fino a 1 milione di euro, via libera dall'Anacalla semplificazione

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Piccoli appalti fino a 1 milione di euro, via libera dall'Anac alla semplificazioneRispondendo al Mit in merito all’interpretazione del correttivo al Codice Appalti, Cantone ha precisato che i lavori da150mila euro fino a 1 milione di euro si potranno appaltare al massimo ribasso e tramite procedure negoziate

L’Autorità Nazionale Anticorruzione pone fine all’incertezza sui piccoli lavori.

Il presidente Anac Raffaele Cantone – spiega il sito del Consiglio nazionale dei geometri - ha risposto ai dubbi postidal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti circa il correttivo appalti (Dlgs 56/2017) che innalzava la soglia diapplicazione del massimo ribasso a due milioni, condizionando questa possibilità all’utilizzo delle “procedureordinarie”.

Questa formulazione che di fatto rischiava di complicare l’iter delle micro-assegnazioni, aveva portato Comuni e amministrazioni locali a fermare o sospendere i piccoli appalti, in attesa di ulteriori chiarimenti circa l’interpretazione della norma. Non si tratta di un dato da poco: nei primi cinque mesi del 2017 ben il 73% (3 gare su 4) hanno riguardato proprio i lavori di importo inferiore al milione di euro per un totale di 1,2 miliardi. A questo punto è intervenuto il Mit che nel quesito inviato a Cantone, auspicava un’assegnazione dei piccoli appalti fino a due milioni, consentendo anche per le procedure negoziate sotto la soglia del milione, l’aggiudicazione basata solo sul prezzo.

Ora l’Anac ha confermato la linea proposta da Porta Pia come “l’unica rispondente a criteri di ragionevolezza e dunque pienamente condivisibile”. Anche per Cantone quindi, “la modifica apportata dal correttivo all’innalzamento della soglia per l’utilizzo del criterio del minor prezzo” non comporta in nessun caso “alcuna ricaduta sulle procedure di scelta del contraente”.

In attesa del parere del Tar, il presidente dell’Anticorruzione ha quindi confermato che “deve ritenersi possibile l’utilizzo del minor prezzo anche nelle procedure negoziate da 150mila a 1 milione di euro”.

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30/6/2017 Codice appalti e correttivo: aggiornate le Linee guida sulla tracciabilità dei flussi finanziari

Giovedì 29 Giugno 2017

aggiornate le Linee guida sulla tracciabilità dei flussifinanziari

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Codice appalti e correttivo: aggiornate le Linee guida sulla tracciabilità dei flussi finanziariL'Anac ha aggiornato la determinazione n. 4 del 2011 alla luce del nuovo Codice Appalti e del primo correttivo

L'Autorità anticorruzione, con la Delibera n. 556 del 31 maggio 2017, ha aggiornato la determinazione n. 4 del 2011recante "Linee guida sulla tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'art. 3 della legge 13 agosto 2013, n. 136" allaluce delle novità introdotte con il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 – nuovo Codice Appalti - e con il decretolegislativo 19 aprile 2017, n. 56 recante “Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016, n.50”.

La Delibera n. 556 del 31 maggio 2017

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30/6/2017 Il caldo eccezionale di giugno è legato al cambiamento climatico - Greenreport: economia ecologica e sviluppo sostenibile

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Clima | Energia | Inquinamenti

Il caldo eccezionale di giugno è legato alcambiamento climaticoEntro la metà del secolo il caldo estremo a giugno diventerà la norma in Europa occidentale[30 giugno 2017]

Gli scienziati hanno confermato che il cambiamentoclimatico di origine antropica ha avuto un ruoloimportante nelle alte temperature che a giugno hannocolpito l’Italia ma ancora più pesantemente gran partedell’Europa occidentale nel mese di giugno.

Il mese di giugno è stato caratterizzato daestremamente alte temperature e incendi in tuttal’Europa occidentale. In Portogallo, un incendio boschivomortale ha ucciso almeno 64 persone e ne ha ferite piùdi 200. In Spagna un grande incendio boschivo hacostretto più di 1.500 persone ad abbandonare le lorocase. In Francia , Svizzera e Olanda sono stati attivati ipiani di emergenza contro il caldo. L’Inghilterra haregistrato il giugno più caldo dopo la mitica ondata dicaldo estivo del 1976.

La nuova analisi “European Heat — June 2017 –Record June Temperatures in Western Europe”, appenapubblicato da World Weather Attribution (Wwa) realizzata dalla coalizione di scienziati della Wwa e dai loro partnerscientifici inglesi, francesi e svizzeri, sottolinea che «Il cambiamento climatico ha reso l’intensità e la frequenza di talecaldo estremo almeno il doppio più probabile in Belgio, almeno quattro volte più probabile in Francia, Svizzera, PaesiBassi,e il centro dell’Inghilterra e almeno 10 volte più probabile in Portogallo e Spagna».

La Wwa, alla quale aderiscono University of Oxford Environmental Change Institute, Royal Koninklijk NederlandsMeteorologisch Instituut (Knmi), University of Melbourne, Climate Centre di Croce Rossa e Mezzaluna Rossa e ClimateCentral, valuta le possibili influenze dei cambiamenti climatici sugli eventi meteorologici estremi. Il team ha analizzato ilrecente record di caldo a giugno in 7 Paesi dell’Europa occidentale.

Secondo Friederike Otto, dell’università di Oxford, «i risultati sono coerenti con un riscaldamento del pianeta in cui leestati sono sempre più calde e le ondate di caldo sono sempre più frequenti, intense e prima o poi possono arrivaredurante la stagione estiva più che in passato. Il caldo può essere mortale, soprattutto per i giovanissimi e gli anziani.Questa analisi dell’attribuzione degli eventi estremi chiarisce che le ondate di caldo europee sono diventati più frequentie, nel sud d’Europa, almeno 10 volte più frequente. E’ fondamentale che le città lavorino con gli scienziati e gli esperti disalute pubblica per sviluppare piani di azione per il caldo. Il cambiamento climatico sta influenzando le comunità ora equesti piani salveranno vite umane».

Geert Jan van Oldenborgh, del Knmi, aggiunge: «Abbiamo trovato collegamenti chiari e forti tra il caldo record di questomese e il cambiamento climatico causato dall’uomo. I record delle temperatura locali mostrano una chiara tendenza alriscaldamento, anche più velocemente che nei modelli climatici che simulano gli effetti della combustione di combustibilifossili, ma anche per la variabilità solare e per i cambiamenti di uso del suolo. I mesi caldi non sono più rari nel nostroclima attuale».

Robert Vautard, Robert Vautard, del Laboratory of climate and environmental sciences della Wwa, conclude: «Oggipossiamo aspettarci il tipo di caldo estremo che abbiamo visto nel mese di giugno circa ogni 10 a 30 anni, a seconda delPaese. Entro la metà del secolo, questo tipo di caldo estremo a giugno diventerà la norma in Europa occidentale ameno che non prendiamo misure immediate per ridurre le emissioni di gas serra».