LA TERRITORIALITÀ DELLE OPERAZIONI - sercontel.it · Fabio Ferla Dottore Commercialista. LA...
-
Upload
truongtuyen -
Category
Documents
-
view
216 -
download
0
Transcript of LA TERRITORIALITÀ DELLE OPERAZIONI - sercontel.it · Fabio Ferla Dottore Commercialista. LA...
LA TERRITORIALITÀ DELLE OPERAZIONI
Dott. Fabio Ferla
Dottore Commercialista
LA TERRITORIALITÀ DELLE OPERAZIONI
2
DPR 633/72
Norma nazionale
(art. 1 e artt. da 7 a 7-septies)
Direttiva “IVA” 2006/112/CE
Norma-base europea di riferimento
Regolamento 282/2011
Chiarimenti e indicazioni operative
Circolari dell’Agenzia delle Entrate
(37/2011-Territorialità e 36/2010 – Intrastat)
TERRITORIALITÀ DELLE OPERAZIONI IVA
3
Il regolamento si applica a partire dal 1°luglio 2011 (secondo quanto
stabilito dal co. 2 dell’art. 65 del regolamento medesimo). Ne
consegue che le disposizioni di applicazione della direttiva
2006/112/CE in esso contenute non compromettono la validità delle
scelte normative e interpretative che gli Stati membri abbiano adottato
fino a tale data (si veda, al riguardo, il considerando n. 2 del
regolamento).
In considerazione di tali elementi, si deve ritenere che eventuali
comportamenti che i contribuenti abbiano tenuto sino all’emanazione
della presente circolare (29.7.2011) e che non tengano conto delle
disposizioni attuative del regolamento non saranno sanzionabili
(purché, ovviamente, rispondenti alle modifiche introdotte dal decreto
n. 18 e alle indicazioni che emergono dalla prassi che ha commentato
le modifiche apportate alla direttiva 2006/112/CE e al DPR 633/72).
LA TERRITORIALITÀ DELLE OPERAZIONI
CIRCOLARE ADE N. 37/E DEL 29.7.2011 § 1
COSA DICE IL DPR 633/72 SULLA TERRITORIALITÀ
4
Art. 1 - Sono operazioni imponibili ...
le cessioni di beni e le prestazioni di servizi ...
(presupposto oggettivo)
effettuate nell’esercizio di impresa, arte o professione ...
(presupposto soggettivo)
nel territorio dello Stato
(presupposto territoriale)
Attenzione alle operazioni non rilevanti territorialmente in Italia ma
rilevanti un altro Stato membro.
Territorialità Localizzazione del tributo
Dir. 2006/112/CE – Titolo VDPR 633/72 - art. 7
LA TERRITORIALITÀ DELLE OPERAZIONI
ARTT. DA 7 A 7-SEPTIES
UN CLASSIFICATORE A 7 CASSETTI
5
7 – definizioni
7-bis – cessioni di beni
7-ter – servizi generici
7-quater – servizi specifici B2B/B2C
7-quinquies – servizi specifici B2B/B2C
7-sexies – servizi specifici B2C
7-septies – servizi specifici B2C/Ex UE
Deroghe al 7-ter
Deroghe assolute:
B2B/B2C
Deroghe relative:
solo B2C
Poniamo su ciascuno un’etichetta
LA TERRITORIALITÀ DELLE OPERAZIONI
ART. 7 - DEFINIZIONI
6
a), b), c) Stato, UE, territori esclusi/inclusi
art. 7-bis e seguenti
d) Soggetto passivo stabilito
art. 7-ter (criterio B2B o B2C)
e) Parte del trasporto intracomunitario di passeggeri
art. 7-bis co. 2 e 7-quater lett. d) (cessioni di beni e sevizi diristorazione a bordo di navi, aerei, treni)
f) Trasporto intracomunitario di beni
art. 7-sexies, lett. c) (inizio del trasporto)
g) Locazione/leasing/noleggio a breve termine di mezzi di trasporto
art. 7-quater, lett. e) (noleggio a breve termine) e art. 7-sexies,lett. e) (noleggio non a breve termine)
LA TERRITORIALITÀ DELLE OPERAZIONI
TERRITORIALITÀ SERVIZI - DEFINIZIONI
7
SOGGETTO PASSIVO
STABILITO NEL TERRITORIO
DELLO STATO
Art. 7 co. 1 lett. d) del DPR 633/72: soggetto passivo domiciliato nel territorio dello Stato o
ivi residente che non abbia stabilito il domicilio all’estero. Per i soggetti diversi dalle persone fisiche, si considera domicilio il luogo
in cui si trova la sede legale e residenza quello in cui si trova la sede effettiva
STABILE ORGANIZZAZIONE
Attribuisce lo status di soggetto passivo stabilito nel territorio dello Stato, limitatamente alle
operazioni rese o ricevute dalla stabile organizzazione stessa
RAPPRESENTANTE FISCALE O
IDENTIFICAZIONE DIRETTA
Non attribuiscono mai al soggetto non residente lo status di soggetto passivo
stabilito nel territorio dello Stato
LA TERRITORIALITÀ DELLE OPERAZIONI
TERRITORIALITÀ SERVIZI - DEFINIZIONI
8
SOGGETTI PASSIVI
(per le prestazioni ad
essi rese)
Soggetti esercenti attività d’impresa,
arti o professioni (indipendentemente
dalla forma giuridica)
Nota bene: per le persone fisiche, la
soggettività passiva è limitata alle
prestazioni ricevute nell’esercizio di
dell’attività d’impresa o di arte o
professione
Enti, associazioni ed altre
organizzazioni, anche quando
agiscono al di fuori dell’attività
commerciale o agricola
Enti, associazioni ed altre
organizzazioni, identificati ai fini IVA
LA TERRITORIALITÀ DELLE OPERAZIONI
TERRITORIALITÀ SERVIZI - DEFINIZIONI
9
SOGGETTIVITÀ PASSIVA DEGLI ENTI ED ASSOCIAZIONI
ENTI CHE SVOLGONO:
ATTIVITÀ COMMERCIALE
ATTIVITÀ ISTITUZIONALE
Sono soggetti passivi, anche per i servizi ricevuti
nell’ambito dell’attività istituzionale (in tal caso,
l’imposta è indetraibile
ENTI CHE SVOLGONO SOLO ATTIVITÀ ISTITUZIONALE
Sono soggetti passivi, se identificati ai fini IVA, in quanto effettuano acquisti
intracomunitari per importi superiori a €10.000 (art. 38 co. 5 lett. c) del DL
331/93), ovvero che hanno optato per l’applicazione dell’IVA in Italia
LA TERRITORIALITÀ DELLE OPERAZIONI
TERRITORIALITÀ SERVIZI - DEFINIZIONI
10
SOGGETTI SOGGETTIVITÀ PASSIVA IVA PER I SERVIZI
Enti, associazioni ed altre organizzazioni,
svolgenti sia attività commerciale, sia
istituzionale
Sono considerati sempre soggetti
passivi ai fini IVA per i servizi ricevuti
Enti, associazioni ed altre organizzazioni,
svolgenti solo attività istituzionale, ma
identificati ai fini IVA
Sono considerati sempre soggetti
passivi ai fini IVA per i servizi ricevuti
Enti, associazioni ed altre organizzazioni,
svolgenti solo attività istituzionale, non
identificati ai fini IVA
Non sono considerati soggetti passivi ai
fini IVA per i servizi ricevuti
Enti, associazioni ed altre organizzazioni,
svolgenti solo attività istituzionale,
identificati ai fini IVA per l’assolvimento
dell’imposta sugli acquisti
intracomunitari (art. 38 co. 5 lett. c) del DL
331/93)
Sono considerati soggetti passivi ai fini
IVA per i servizi ricevuti
LA TERRITORIALITÀ DELLE OPERAZIONI
TERRITORIALITÀ SERVIZI - DEFINIZIONI
11
SOGGETTIVITÀ PASSIVA DELLE PERSONE FISICHE –IMPRENDITORI O PROFESSIONISTI
Servizi ricevuti nello svolgimento
dell’attività d’impresa arte o professione
SI
Servizi ricevuti nella sfera personale
NO
LA TERRITORIALITÀ DELLE OPERAZIONI
ART. 7-BIS - DEFINIZIONI
12
Art. 7-bis - Cessione di beni
Cessione di beni immobili (co. 1)
Cessione di beni mobili (co. 1)
Cessioni a bordo di navi, aerei, treni (co. 2)
Cessioni di gas naturale e energia elettrica (co. 3)
LA TERRITORIALITÀ DELLE OPERAZIONI
ART. 7-BIS
13
LA TERRITORIALITÀ DELLE OPERAZIONI
ART. 7-TER
14
Tipologia del servizio
“generico” o “specifico”
Tipologia del destinatario
“soggetto passivo” o “privato”
LA TERRITORIALITÀ DELLE OPERAZIONI
ART. 7-TER - INDIVIDUAZIONE DEI SERVIZI GENERICI
15
Sono servizi
“generici”
per esclusione,
tutti quelli
che non sono
contemplati
tra i servizi
“specifici”
(di cui ai successivi
articoli
7-quater,
7-quinquies,
7-sexies,
7-septies)
LA TERRITORIALITÀ DELLE OPERAZIONI
ATTENZIONE: DALL’ANNO 2010...
16
L’art. 40 del DL 331/93 ha “perduto” i servizi intracomunitari:
I servizi intracomunitari sono disciplinati dall’art. 7-ter del DPR 633/72 unitamente agli altri servizi “generici”.
Perdita del “plafond” rimborso trimestrale TR.
co. 4-bis Lavorazioni di beni materiali
co. 5 e co. 7 Trasporti intracomunitari e definizione
co. 6 Operazioni accessorie ai trasporti
intracomunitari
co. 8 Intermediazioni su cessioni intracomunitarie
(già abrogato con L. 88/2009)
LA TERRITORIALITÀ DELLE OPERAZIONI
REGOLAMENTO 282/2011
17
Sono servizi “generici” anche ...
Art. 26 - Diritti di radiodiffusione televisiva di partite di calcio
Art. 27 - Servizi di richiesta di rimborsi IVA
Art. 28 - Servizi di organizzazione di un funerale
Art. 29 - Servizi di traduzione di testi
Art. 31 - Servizi degli intermediari per la fornitura di alloggio
LA TERRITORIALITÀ DELLE OPERAZIONI
SERVIZI GENERICI
18
Sono servizi “generici”, nei rapporti B2B anche ...
prestazioni di trasporto beni
prestazioni di agenzia su beni mobili
prestazioni di lavorazione su beni mobili
Tale impostazione semplifica l’individuazione del luogo
di rilevanza territoriale dell’operazione
LA TERRITORIALITÀ DELLE OPERAZIONI
ART. 7-TER - REGOLA GENERALE DEI SERVIZI GENERICI
19
Servizi B2B
(business to business)
resi a soggetto passivo
IVA
Criterio del luogo
di destinazione
IVA rilevante nello S.M.
del committente
Art.
7-ter
DPR
633/72
e art. 44
Dir. 2006/112
Servizi B2C
(business to consumer)
resi a non soggetto
passivo IVA
(privato, ente n.c.)
Criterio del luogo
di origine
IVA rilevante nello S.M.
del prestatore
Art.
7-ter
DPR
633/72
e art. 45
Dir. 2006/112
LA TERRITORIALITÀ DELLE OPERAZIONI
ESAMINIAMO LE DEROGHE
20
Perché le deroghe ?
Ricondurre la tassazione al luogo di effettivo
consumo (L’IVA è un’imposta sui consumi).
Prevenire fenomeni di elusione o di evasione
dell’imposta o di distorsione della concorrenza.
Da interpretare sempre in senso restrittivo.
LA TERRITORIALITÀ DELLE OPERAZIONI
ART. 7-QUATER - TERRITORIALITÀ
21
Disposizioni relative a particolari prestazioni di
servizi (un primo gruppo di servizi “specifici”)
Lett. a) Servizi relativi ad immobili
Lett. b) Servizi di trasporto di passeggeri
Lett. c) Servizi di ristorazione e catering
Lett. d)Servizi di ristorazione e catering resi a bordo
di navi, aerei o treni
Lett. e)Servizi di noleggio a breve termine di mezzi
di trasporto
LA TERRITORIALITÀ DELLE OPERAZIONI
ART. 7-QUATER - TERRITORIALITÀ
22
Art. 7-quater DPR 633/72 e art. 47 Dir. 2006/112
Servizi relativi ad immobili
(compresi i servizi alberghieri)
(art. 7-quater lett. a))
resi a soggetto passivo
o a non soggetto passivo IVA
Criterio del luogo
ove è situato
l’immobile
LA TERRITORIALITÀ DELLE OPERAZIONI
23
Disposizioni relative a particolari prestazioni di servizi
[1] In deroga a quanto stabilito dall’articolo 7-ter co. 1, si considerano
effettuate nel territorio dello Stato:
a) le prestazioni di servizi relativi a beni immobili, comprese le
perizie, le prestazioni di agenzia, la fornitura di alloggio nel settore
alberghiero o in settori con funzioni analoghe, ivi inclusa quella di
alloggi in campi di vacanza o in terreni attrezzati per il campeggio, la
concessione di diritti di utilizzazione di beni immobili e le prestazioni
inerenti alla preparazione e al coordinamento dell’esecuzione dei
lavori immobiliari, quando l’immobile è situato nel territorio dello Stato;
(…)
LA TERRITORIALITÀ DELLE OPERAZIONI
ART. 7-QUATER - TERRITORIALITÀ
ART. 7-QUATER - SERVIZI IMMOBILIARI
24
Interpretazione della definizione di “servizi immobiliari”
Risoluzione Agenzia Entrate n. 48/E del 1 giugno 2010:
(...) Ad avviso della scrivente, le prestazioni effettuate dalla
società istante (...) nei confronti della committente spagnola
(predisposizione di studi di mercato, valutazione dello standard
di qualità della clientela, analisi degli standard dei prodotti della
concorrenza, assistenza prestata ai clienti della società
spagnola, assistenza ai clienti della stessa in caso di
contestazioni generate da disservizi riscontrati negli
appartamenti e ricerche di marketing), ancorché legate
all’utilizzo degli appartamenti siti in Roma, non sono
caratterizzate dalla presenza di una relazione concreta ed
effettiva con il bene immobile.
Tale assenza di relazione non fa rientrare le prestazioni di
servizi in questione tra quelle indicate alla lett. a) co. 1 dell’art.
7-quater del DPR 633/72, (...).
LA TERRITORIALITÀ DELLE OPERAZIONI
25
(...)
Per quanto riguarda le prestazioni di agenzia, alla luce della
disposizione comunitaria contenuta nell’art. 47 della Direttiva n.
2006/112/CE del 28.11.2006, che recita testualmente “Il luogo
delle prestazioni di servizi relativi a un bene immobile, incluse
le prestazioni di periti, di agenti immobiliari…”, si ritiene che
esse si riferiscano esclusivamente alle prestazioni delle
agenzie immobiliari.
Atteso quanto finora esposto, le prestazioni effettuate dalla
società istante alla società committente spagnola rientrano tra
le prestazioni generiche, per cui non sono soggette ad IVA per
assenza del presupposto territoriale, rilevando, di contro, nel
Paese di stabilimento del committente.
LA TERRITORIALITÀ DELLE OPERAZIONI
ART. 7-QUATER - SERVIZI IMMOBILIARI
CIRCOLARE ADE N. 37/E DEL 29.7.2011 § 3.1.1
26
L’art. 7-quater si differenzia dal precedente art. 7:
per l’espressa menzione (cui deve essere attribuita portata
ricognitiva) della “fornitura di alloggio nel settore alberghiero
o in settori con funzioni analoghe, ivi inclusa quella di alloggi
in campi di vacanza o in terreni attrezzati per il campeggio”;
per l’espressa menzione della “concessione di diritti di
utilizzazione di beni immobili”. Rientrano nel campo di
applicazione della disposizione le prestazioni che
comportano l’attribuzione al committente, da parte del
prestatore, di diritti di utilizzazione dell’immobile (quali
locazione, sub-locazione, concessione e sub-concessione).
LA TERRITORIALITÀ DELLE OPERAZIONI
27
Rientrano nell’articolo 7-quater:
le perizie relative a beni immobili;
le prestazioni inerenti alla preparazione e al
coordinamento dell’esecuzione dei lavori immobiliari. Tra
queste ultime, vi sono, in particolare, le prestazioni – rese
da ingegneri, architetti o altri soggetti abilitati – relative alla
progettazione e alla direzione di lavori immobiliari, al
collaudo di uno specifico immobile, alla progettazione
degli interni e degli arredamenti.
(...)
LA TERRITORIALITÀ DELLE OPERAZIONI
CIRCOLARE ADE N. 37/E DEL 29.7.2011 § 3.1.1
28
(...) Esulano dall’ambito applicativo della disposizione
anzidetta, invece, i servizi di consulenza che non
afferiscono alla preparazione e al coordinamento dei
lavori immobiliari, ancorché riferiti a un immobile
specificamente individuato. In via esemplificativa, deve
ritenersi esclusa dal criterio derogatorio in esame
l’attività dell’avvocato relativa alla predisposizione
dell’atto di vendita di un immobile o l’attività del
tributarista relativa alla valutazione dei profili fiscali
dell’operazione; tali attività, se rese a committenti
soggetti passivi d’imposta, rileveranno dunque sotto il
profilo territoriale nello Stato del committente, a nulla
rilevando il luogo di ubicazione dell’immobile.
LA TERRITORIALITÀ DELLE OPERAZIONI
CIRCOLARE ADE N. 37/E DEL 29.7.2011 § 3.1.1
29
Prestazioni di agenzia (rectius: degli agenti immobiliari).
(...) è da ritenere che rientrino nell’ambito applicativo della
disposizione di cui all’art. 7-quater lett. a), tutte le prestazioni
di intermediazione relative:
alla cessione di immobili (locuzione come detto comprensiva
della costituzione o del trasferimento di diritti reali sugli
stessi) e
alla concessione di diritti di utilizzazione degli stessi
(prestazioni di locazione e sublocazione, eminentemente).
LA TERRITORIALITÀ DELLE OPERAZIONI
CIRCOLARE ADE N. 37/E DEL 29.7.2011 § 3.1.1
30
Atteso il puntuale riferimento – sia nella normativa
comunitaria che in quella nazionale – alle prestazioni di
agenzia immobiliare, non sono invece da ritenere
ricompresi nell’ambito applicativo della disposizione stessa le
intermediazioni (rese dalle agenzie di viaggio o da altri
soggetti) relative alla prenotazione di servizi alberghieri (si
veda, in materia, la risoluzione n. 48/E del 1.6.2010).
Queste prestazioni:
se rese a soggetti passivi regola generale art. 7-ter B2B;
se rese a NON soggetti passivi art. 7-sexies lett. a) (luogo
in cui è situata la struttura alberghiera).
LA TERRITORIALITÀ DELLE OPERAZIONI
CIRCOLARE ADE N. 37/E DEL 29.7.2011 § 3.1.1
31
(...) a conclusioni diverse deve pervenirsi ove la
prestazione alberghiera sia compresa dall’agenzia di
viaggio in un pacchetto turistico (DM 340/99 e art. 74-
ter DPR 633/72). In tal caso, per la prestazione
dell’agenzia di viaggio trova applicazione il particolare
meccanismo applicativo dell’imposta previsto da tale
norma. La prestazione – in base alla disposizione di cui
al secondo comma dell’articolo 307 della direttiva
2006/112/CE, non modificata dalla direttiva 2008/8/CE
– si considera in ogni caso effettuata nello Stato in cui
ha sede l’agenzia di viaggio, o la stabile organizzazione
dell’agenzia di viaggio, che cede il pacchetto turistico.
LA TERRITORIALITÀ DELLE OPERAZIONI
CIRCOLARE ADE N. 37/E DEL 29.7.2011 § 3.1.1
32
Distinzione dei beni mobili/immobili
(...) si considera “fabbricato” qualsiasi costruzione incorporata
al suolo (art. 12§ 2).
(...) quando tali beni siano fissati stabilmente, gli stessi sono da
considerare agli effetti dell’IVA quali beni immobili.
(...) si è in presenza di beni immobili quando non sia possibile
separare il bene mobile dall’immobile (terreno o fabbricato)
senza alterare la funzionalità del bene stesso o quando per
riutilizzare il bene in un altro contesto con le medesime
finalità debbano essere effettuati antieconomici interventi di
adattamento (Circ. 38/E del 23.6.10 p. 1.8 a)).
LA TERRITORIALITÀ DELLE OPERAZIONI
CIRCOLARE ADE N. 37/E DEL 29.7.2011 § 3.1.2
33
(...) quando il bene mobile – nel momento in cui il servizio è
eseguito – sia fissato stabilmente e non possa essere
separato (a meno di alterarne la funzionalità o di
antieconomici interventi di adattamento), non opererà il
criterio base del committente, bensì la disposizione specifica
prevista per i servizi relativi a beni immobili.
(...) per i beni situati in Italia, nelle more dell’emanazione da
parte dell’Unione Europea di criteri generali atti a distinguere
beni mobili da beni immobili, occorre altresì aver riguardo
all’eventuale accatastamento del bene, elemento che lascia
presumere di norma che il bene medesimo abbia
caratteristiche tali da essere qualificato come immobile.
LA TERRITORIALITÀ DELLE OPERAZIONI
CIRCOLARE ADE N. 37/E DEL 29.7.2011 § 3.1.2
APPROFONDIMENTO ASSONIME 1/2013
34
Costituiscono beni immobili anche quelle costruzioni
che, pur se non facilmente smontabili e spostabili, non
sono tuttavia indissolubilmente ancorate al suolo (ad
esempio, impianti e macchinari ancorati al suolo tramite
opere murarie, ovvero anche mediante bullonature di
fondazione, la cui rimozione o spostamento potrebbe
compromettere la funzionalità degli stessi, ovvero dar
luogo a problemi tecnici).
LA TERRITORIALITÀ DELLE OPERAZIONI
APPROFONDIMENTO ASSONIME 1/2013
35
Relativamente ai servizi afferenti i predetti beni immobili,
aderendo all’indirizzo della Corte di Giustizia Ue (sent.
3.9.2009, causa C-37/08), secondo cui vi deve essere un
nesso sufficientemente diretto con l’immobile, Assonime
ritiene sia determinante il legame territoriale tra le prestazioni
eseguite e le opere che formano oggetto dell’appalto.
Rientrano in tale ambito i servizi di ingegneria, le attività di
costruzione, i servizi di supervisione e di controllo nelle varie
fasi costruttive degli impianti, nonché le prove ed i collaudi.
Non rientrano, invece, le attività di sorveglianza dei cantieri,
le attività gestionali di carattere amministrativo, nonché i vari
servizi di approvvigionamento.
LA TERRITORIALITÀ DELLE OPERAZIONI
APPROFONDIMENTO ASSONIME 1/2013
36
Per le prestazioni di intermediazione svolte per favorire
la conclusione di contratti di appalto per la realizzazione
degli impianti, gli stessi rientrano tra i servizi generici ex
art. 7-ter, poiché solo le prestazioni di agenzia
(mediazioni) riferite ai beni immobili rientrano nell’art. 7-
quater lett. a) del DPR 633/72.
LA TERRITORIALITÀ DELLE OPERAZIONI
DEPOSITO E STOCCAGGIO MERCI
37
C.M. 28/E/2011: le prestazioni di deposito effettuate da
una società olandese nei confronti di una società
italiana, per merci ubicate in un magazzino olandese,
sono da inquadrarsi tra le prestazioni di servizi
generiche ex art. 7-ter del DPR 633/72.
Sent. Corte di Giustizia UE (C-155/12): la prestazione
complessa di stoccaggio merci (ricezione merci,
sistemazione nelle apposite aree, imballo, custodia,
consegna, ecc.) si può qualificare come prestazione di
servizi relativa a beni immobili quando il bene immobile
è espressamente individuato come l’elemento
costitutivo della prestazione di servizi.
LA TERRITORIALITÀ DELLE OPERAZIONI
ART. 7-QUATER - SERVIZI IMMOBILIARI
38
Prestazioni di servizi su beni immobili:
Appalti, subappalti e contratti d’opera relativi a costruzione,
riparazione, modificazione e manutenzione di immobili;
La locazione di stand in occasione di manifestazioni;
Perizie: individuazione oggettiva di concreti elementi relativi ad
un immobile;
Prestazioni di agenzia: Intermediazione sia alla compravendita
che alla locazione di un immobile;
Prestazioni inerenti alla preparazione ad al coordinamento
dell’esecuzione di lavori immobiliari: progettazione dell’immo-
bile, coordinamento dei lavori, collaudo dell’immobile,
progettazione degli interni.
LA TERRITORIALITÀ DELLE OPERAZIONI
ART. 7-QUATER
39
Servizi di trasporto passeggeri
(art. 7-quater lett. b))
resi a soggetto passivo
o a non soggetto passivo IVA
Criterio della
proporzione
alla distanza
percorsa
Art.
7-quater
DPR
633/72
e art. 48
Dir. 2006/112
Art. 7-quater lett. b)
b) le prestazioni di trasporto di passeggeri, in proporzione alla distanza
percorsa nel territorio dello Stato;
(…)
Direttiva 2006/112
Art. 48 – [Luogo delle prestazioni di trasporto passeggeri]
Il luogo delle prestazioni di trasporto di passeggeri è quello dove si
effettua il trasporto in funzione delle distanze percorse.
LA TERRITORIALITÀ DELLE OPERAZIONI
40
(...) si possono riconfermare le istruzioni già impartite in
passato con riguardo alla determinazione di percentuali
forfetarie di percorrenza nel territorio nazionale:
per il trasporto marittimo internazionale: 5 % di ogni singolo
intero trasporto (quota che può considerarsi effettuata nel
territorio dello Stato, sia pure in regime di non imponibilità ai
sensi dell’art. 9 co. 1 n. 2 DPR 633/72 (circ. MF n. 11 del
7.3.80);
per il trasporto aereo internazionale; 38 % dell'intero tragitto
del singolo volo internazionale (prestazioni di servizi rese
nello spazio aereo italiano) (ris. MF n. 89 del 23.4.97).
LA TERRITORIALITÀ DELLE OPERAZIONI
CIRCOLARE ADE N. 37/E DEL 29.7.2011 § 3.1.3
SERVIZI DI RISTORAZIONE E CATERING A TERRA
E A BORDO
41
Servizi di ristorazione e catering
(art. 7-quater lett. c))
resi a soggetto passivo
o a non soggetto passivo IVA
(diversi dai seguenti)
Criterio del luogo
di esecuzione
del servizio
Art.
7-quater
DPR
633/72
e art. 55
Dir. 2006/112
Servizi di ristorazione e catering
(art. 7-quater lett. d))
resi a soggetto passivo
o a non soggetto passivo IVA
(resi a bordo di navi,
aerei, treni, in un tra-
sporto
intracomunitario)
Criterio del luogo
di partenza
del trasporto
Art.
7-quater
DPR
633/72
e art. 57
Dir. 2006/112
LA TERRITORIALITÀ DELLE OPERAZIONI
REGOLAMENTO 282/2011
42
Art. 6 - [Definizione dei termini “ristorazione” e “catering”]
1. I servizi di ristorazione e di catering consistono nella fornitura di
cibi o bevande preparati o non preparati o di entrambi, destinati
al consumo umano, accompagnata da servizi di supporto
sufficienti a permetterne il consumo immediato. La fornitura di cibi
o bevande o di entrambi costituisce solo una componente
dell’insieme in cui i servizi prevalgono. Nel caso della ristorazione
tali servizi sono prestati nei locali del prestatore, mentre nel caso
del catering i servizi sono prestati in locali diversi da quelli del
prestatore.
2. La fornitura di cibi o bevande preparati o non preparati o di
entrambi, compreso o meno il trasporto ma senza altri servizi di
supporto, non è considerata un servizio di ristorazione o di catering
ai sensi del paragrafo 1.
LA TERRITORIALITÀ DELLE OPERAZIONI
43
(...)
Non rientrano, altresì, nella previsione di cui all’articolo 7-quater
co. 1 lett. d) DPR 633/72 le prestazioni di catering
materialmente rese a bordo di una nave, di un aereo o di un
treno, qualora rese nell’ambito di un c.d. pacchetto turistico
venduto da un tour operator al cliente. Per le predette
prestazioni comprese nel pacchetto turistico (così come
definito dal decreto 30 luglio 1999, n. 340), la cui vendita
rileva nel paese del prestatore, trovano applicazione le
speciali disposizioni per le agenzia di viaggio e turismo di cui
all’articolo 74-ter DPR 633/72.
LA TERRITORIALITÀ DELLE OPERAZIONI
CIRCOLARE ADE N. 37/E DEL 29.7.2011 § 3.1.5
NOLEGGIO A “BREVE” TERMINE DI MEZZI DI TRASPORTO
44
messi a disposizione
in Italia e
utilizzati nella UE
messi a disposizione
in extra UE e
utilizzati in Italia
I servizi sono
soggetti ad IVA se:
Art.
7-quater
DPR
633/72
e art. 56
Dir. 2006/112
Servizi di locazione, leasing,noleggio, a breve termine di un mezzo di trasporto
(art. 7-quater lett. e))
resi a soggetto passivo (B2B)
o a non soggetto passivo (B2C)
Criterio del luogo
di messa a disposi-
zione del mezzo
Criterio del luogo
di utilizzo
LA TERRITORIALITÀ DELLE OPERAZIONI
NOLEGGIO A “BREVE” TERMINE DI MEZZI DI TRASPORTO
45
Come distinguere la “locazione” dal “leasing”, dal
“noleggio” (e l’”affitto” ?)
Come identificare un “mezzo di trasporto”?
Come distinguere il “breve termine” dal “lungo
termine”?
Come individuare il luogo di “messa a disposizione”
del mezzo?
Come individuare (provare) il “luogo di utilizzo”?
LA TERRITORIALITÀ DELLE OPERAZIONI
NOLEGGIO A “BREVE” TERMINE DI MEZZI DI TRASPORTO
46
LA TERRITORIALITÀ DELLE OPERAZIONI
47
(...) Esemplificando, si pensi al caso in cui una società
noleggi un automezzo in prima battuta per dieci giorni e
successivamente, rendendosi conto di proprie ulteriori
necessità, faccia ulteriori contratti: il primo per altri
quindici giorni ed il secondo per venti giorni.
In assenza di pratiche abusive, i primi due contratti
(rispettivamente della durata di dieci giorni e di quindici
giorni) debbono essere considerati a breve termine, non
oltrepassando la somma delle rispettive durate il limite
di trenta giorni previsto dalla norma (...).
LA TERRITORIALITÀ DELLE OPERAZIONI
CIRCOLARE ADE N. 37/E DEL 29.7.2011 § 3.1.6
48
(...) Il terzo contratto - della durata di venti giorni - dovrà
invece essere trattato, ai fini del requisito della
territorialità, come un contratto di noleggio a lungo
termine (pur durando solo venti giorni), dal momento
che la sommatoria del contratto medesimo e dei due
precedenti porta a valicare il limite temporale proprio
dei contratti a breve termine.
10 giorni 15 giorni 20 giorni+ +
Breve termine Breve termine Lungo termine perché:
(10+15+20) > 30 gg.
LA TERRITORIALITÀ DELLE OPERAZIONI
CIRCOLARE ADE N. 37/E DEL 29.7.2011 § 3.1.6
ART. 7-QUINQUIES - ALTRI SERVIZI “SPECIFICI”
49
Attività culturali, artistiche,
sportive, scientifiche,
educative, ricreative
e simili, ivi comprese
fiere e esposizioni fino al
31.12.2010
Criterio
del luogo
di materiale
esecuzione
Artt.
7-quinquies
DPR
633/72
e art. 53
Dir. 2006/112
servizi degli organizzatori
di dette attività
servizi accessori
ai precedenti
servizi per l’accesso allemanifestazioni di cui sopra
e servizi accessori
rese a soggetto passivo o
a non soggetto passivo IVA
LA TERRITORIALITÀ DELLE OPERAZIONI
ART. 7-QUINQUIES - REGOLE SPECIFICHE PER I SERVIZI
“SPECIFICI”
50
LA TERRITORIALITÀ DELLE OPERAZIONI
51
(...) Nozione di “fiere e esposizioni”
Si deve intendere che rientrino in tale ambito:
le prestazioni di servizio rese dagli Enti fiera titolari degli spazi
espositivi a favore dei soggetti che organizzano l’evento;
le prestazioni di servizi resi dai soggetti organizzatori alle
imprese ed ai soggetti che partecipano all’evento espositivo;
le prestazioni di servizio che siano in modo diretto connesse
all’allestimento degli stand fieristici (compresa, ad esempio, la
predisposizione degli impianti elettrici o idraulici nell’ambito
dello stand espositivo), i committenti delle quali siano le società
che partecipano alla fiera.
LA TERRITORIALITÀ DELLE OPERAZIONI
CIRCOLARE ADE N. 37/E DEL 29.7.2011 § 3.1.4
REGOLAMENTO 282/2011
52
Art. 33 - [Individuazione dei servizi accessori per l’accesso]
I servizi accessori di cui all’articolo 53 della direttiva
2006/112/CE comprendono i servizi in relazione diretta con
l’accesso a manifestazioni culturali, artistiche, sportive,
scientifiche, educative, ricreative o affini forniti separatamente
alla persona che assiste a una manifestazione, dietro un
corrispettivo.
Tali servizi accessori comprendono in particolare
l’utilizzazione di spogliatoi o impianti sanitari ma non
comprendono i semplici servizi di intermediari relativi alla
vendita di biglietti.
LA TERRITORIALITÀ DELLE OPERAZIONI
53
(...) Nozione di “servizi accessori” (art. 53/ Dir. e 32/ Reg.)
Si deve ritenere che il concetto di accessorietà nell’ambito dei servizi
culturali, scientifici e simili debba essere inteso in senso più ampio
rispetto a quanto in precedenza previsto. In sostanza, pur restando
confermata la necessaria strumentalità della prima rispetto alla
seconda, è opportuno prescindere dall’identità dei soggetti coinvolti
nell’operazione principale e in quella accessoria: come affermato dalla
Corte di Giustizia, piuttosto, debbono essere considerate accessorie
ad un’attività artistica, scientifica o affine tutte le prestazioni che,
senza costituire direttamente una siffatta attività, rappresentano un
presupposto necessario della realizzazione dell’attività principale,
indipendentemente dalla persona che presta tali servizi (sent. C-
327/94 del 26.9.96 e C-114/05 del 9.3.2006).
LA TERRITORIALITÀ DELLE OPERAZIONI
CIRCOLARE ADE N. 37/E DEL 29.7.2011 § 3.1.4
54
(...) Alla luce dei chiarimenti forniti dal regolamento, si
può ritenere in via esemplificativa che debbano essere
considerati connessi con l’accesso ad una
manifestazione scientifica i servizi di ristorazione, di
pernottamento e di distribuzione degli atti, forniti
nell’ambito dell’organizzazione della manifestazione
scientifica medesima.
LA TERRITORIALITÀ DELLE OPERAZIONI
CIRCOLARE ADE N. 37/E DEL 29.7.2011 § 3.1.4
55
Art. 7-sexies - Territorialità - Disposizioni speciali relative a talune prestazioni di
servizi rese a committenti non soggetti passivi (Altro gruppo di servizi
“specifici”)
lett. a) intermediazionise è in Italia il luogo dell’operazione
intermediata
lett. b)trasporti non
comunitari di beniin proporzione alla distanza percorsa
lett. c)trasporti comunitari di
benise è in Italia il luogo di partenza del bene
lett. d)
lavorazioni di beni,
prestazioni accessorie
ai trasporti, ecc.
se eseguite in Italia
lett. e)noleggio NON a breve
di mezzi di trasporto
se utilizzate in Italia e se il prestatore è italiano
o extra-UE
lett. f)servizi prestati tramite
mezzi elettronici
se resi da soggetti extra-UE a soggetti
nazionali
lett. g)
servizi di
telecomunicazione e
di teleradiodiffusione
se resi da soggetti nazionali a soggetti
nazionali o UE, ovvero se resi da extra-UE e
utilizzati in Italia
LA TERRITORIALITÀ DELLE OPERAZIONI
ART. 7-SEPTIES - ALTRE DEROGHE PER PARTICOLARI
SERVIZI RESI A PRIVATI EXTRACOMUNITARI
56
Sono servizi fuori campo IVA se resi a NON soggetti
passivi domiciliati e residenti in extra-UE):
7-sexies 7-septies
SI IVA NO IVA
LA TERRITORIALITÀ DELLE OPERAZIONI
57
Art. 7-septies - Disposizioni relative a talune prestazioni di servizi
rese a non soggetti passivi stabiliti fuori della Comunità
(Altro gruppo di servizi “specifici” e “immateriali”)
lett. a) Licenze, diritti d’autore, ecc.;
lett. b) pubblicità;
lett. c) consulenza tecnica o legale; elaborazione dati;
lett. d) prestazioni bancarie/assicurative, ecc.;
lett. e) messa a disposizione di personale;
lett. f) locazione di beni diversi dai mezzi di trasporto;
lett. g) accesso a sistemi di gas o energia elettrica;
lett. h) telecomunicazione e teleradiodiffusione;
lett. i) servizi prestati per via elettronica
lett. l) servizi inerenti l’obbligo di esercizio o meno delle predette attività
LA TERRITORIALITÀ DELLE OPERAZIONI
TERRITORIALITÀ DELLE PRESTAZIONI DI SERVIZI
3 INDAGINI SUL DESTINATARIO
58
PRIMA DOMANDA:
Il destinatario è un privato
o un soggetto passivo IVA?
SECONDA DOMANDA:
Il destinatario agisce in qualità di “soggetto passivo”
(“in quanto tale”?
TERZA DOMANDA:
Il destinatario è “stabilito” in ITALIA?
LA TERRITORIALITÀ DELLE OPERAZIONI
RIFLESSIONE SULLA PRIMA DOMANDA
59
Come posso determinare se il destinatario è un
“soggetto passivo”? (B2B/B2C)
Risponde il DPR 633/72 con:
art. 4 – esercizio di imprese;
art. 5 – esercizio di arti e professioni.
(...esercizio per professione abituale, ancorché non
esclusiva ...)
LA TERRITORIALITÀ DELLE OPERAZIONI
60
Non rileva quindi ai fini dell’IVA, per carenza del
presupposto soggettivo, una prestazione resa da un
soggetto che non agisce nello svolgimento di tali
attività, ancorché commessa da un soggetto passivo
stabilito nel territorio dello Stato.
In via esemplificativa, non rileva ai fini IVA una
prestazione occasionale di consulenza resa nei
confronti di una società stabilita in Italia da un soggetto
nazionale, francese o statunitense, che non svolge
abitualmente attività imprenditoriale o professionale.
LA TERRITORIALITÀ DELLE OPERAZIONI
CIRCOLARE ADE N. 37/E DEL 29.7.2011 § 2.1.1
CIRCOLARE ADE N. 36/E DEL 21.6.2010 § 3
61
LA TERRITORIALITÀ DELLE OPERAZIONI
NOZIONE “ALLARGATA” DI SOGGETTO PASSIVO
ART. 43 DIR. 2006/112 ART. 7-TER CO. 2 DPR 633/72
NOZIONE “ALLARGATA” DI SOGGETTO PASSIVO
ART. 7-TER CO. 2 DPR 633/72
63
Estensione della nozione di soggetto passivo
(…) [2] Ai fini dell’applicazione delle disposizioni relative al luogo di
effettuazione delle prestazioni di servizi, si considerano soggetti
passivi per le prestazioni di servizi ad essi rese:
a) i soggetti esercenti attività d’impresa, arti o professioni; le persone
fisiche si considerano soggetti passivi limitatamente alle
prestazioni ricevute quando agiscono nell’esercizio di tali attività;
b) gli enti, le associazioni e le altre organizzazioni di cui all’articolo 4,
quarto comma, anche quando agiscono al di fuori delle attività
commerciali o agricole;
c) gli enti, le associazioni e le altre organizzazioni, non soggetti
passivi, identificati ai fini dell’imposta sul valore aggiunto.
NOZIONE “ALLARGATA” DI SOGGETTO PASSIVO
COME PROVARE LO STATUS?
64
In pratica, cosa devo fare per sapere se il destinatario
ha o meno lo status di soggetto passivo ?
A) se il destinatario è un soggetto “comunitario” ...
NOZIONE “ALLARGATA” DI SOGGETTO PASSIVO
REGOLAMENTO 282/2011 – ART. 18
65
Art. 18 - [Verifica dello status di soggetto passivo del
destinatario]
1. Salvo che disponga di informazioni contrarie, il prestatore
può considerare che un destinatario stabilito nella
Comunità ha lo status di soggetto passivo:
a) se il destinatario gli ha comunicato il proprio numero
individuale di identificazione IVA, qualora ottenga conferma
della validità di tale numero d’identificazione nonché del
nome e dell’indirizzo corrispondenti conformemente
all’articolo 31 del regolamento (CE) n. 904/2010 del
Consiglio, del 7 ottobre 2010, relativo alla cooperazione
amministrativa e alla lotta contro la frode in materia
d’imposta sul valore aggiunto; (...)
NOZIONE “ALLARGATA” DI SOGGETTO PASSIVO
66
In merito alla prova dello status di soggetto passivo del
committente, fondamentale ai fini dell’applicabilità del criterio
di territorialità di cui trattasi, questa risulterà invero più
agevole nel caso di prestazioni rese da soggetti nazionali nei
confronti di soggetti passivi comunitari.
Per tali prestazioni, un ruolo centrale è sicuramente da
attribuire al numero identificativo IVA comunicato dal
committente comunitario. Il prestatore stabilito nel territorio
dello Stato che pone in essere prestazioni generiche nei
confronti di committenti stabiliti in altro Stato membro,
tuttavia, dovrà ottenere la conferma della validità del numero
stesso mediante il sistema VIES (VAT Information Exchange
System).
CIRCOLARE ADE N. 37/E DEL 29.7.2011 § 2.1.2
NOZIONE “ALLARGATA” DI SOGGETTO PASSIVO
REGOLAMENTO 282/2011 – ART. 18
67
E se la partita IVA non è stata ancora rilasciata ... ?
b) se il destinatario non ha ancora ricevuto un numero
individuale di identificazione IVA, ma lo informa che ne ha
fatto richiesta, qualora ottenga qualsiasi altra prova
attestante che quest’ultimo è un soggetto passivo o una
persona giuridica non soggetto passivo tenuta
all’identificazione ai fini dell’IVA e effettui una verifica di
ampiezza ragionevole dell’esattezza delle informazioni
fornite dal destinatario applicando le normali procedure di
sicurezza commerciali, quali quelle relative ai controlli di
identità o di pagamento.
(...)
NOZIONE “ALLARGATA” DI SOGGETTO PASSIVO
68
Cosa devo fare
se il destinatario è
un soggetto
“non comunitario”?
NOZIONE “ALLARGATA” DI SOGGETTO PASSIVO
REGOLAMENTO 282/2011 – ART. 18
69
3. Salvo che disponga di informazioni contrarie, il prestatore può
considerare che il destinatario stabilito al di fuori della Comunità ha
lo status di soggetto passivo:
a) qualora ottenga dal destinatario un certificato rilasciato dalle
autorità fiscali competenti per il destinatario attestante che questi
svolge un’attività economica che gli dà diritto ad ottenere un
rimborso dell’IVA a norma della direttiva 86/560/CEE del Consiglio,
del 17 novembre 1986, in materia di armonizzazione delle
legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di
affari - Modalità di rimborso dell’imposta sul valore aggiunto ai
soggetti passivi non residenti nel territorio della Comunità;
(...)
NOZIONE “ALLARGATA” DI SOGGETTO PASSIVO
70
Tra gli elementi probatori all’uopo utilizzabili è da
annoverare, anzitutto, la certificazione – rilasciata
dalle autorità fiscali degli Stati non comunitari i cui
contribuenti possono accedere alla forma semplificata
di rimborso di cui all’articolo 38-ter del DPR 633/72
(Norvegia, Svizzera, Israele) – attestante lo status di
soggetto passivo d’imposta [cfr. l’articolo 18, paragrafo
3, lettera a), del regolamento].
(...)
CIRCOLARE ADE N. 37/E DEL 29.7.2011 § 2.1.2
NOZIONE “ALLARGATA” DI SOGGETTO PASSIVO
REGOLAMENTO 282/2011 – ART. 18
71
E se il destinatario non mi fornisce il certificato ... ?
b) se il destinatario non è in possesso di tale certificato, qualora
disponga del numero IVA o di un numero analogo attribuito al
destinatario dal paese di stabilimento dello stesso e utilizzato
per identificare le imprese o di qualsiasi altra prova
attestante che il destinatario è un soggetto passivo e effettui
una verifica di ampiezza ragionevole dell’esattezza delle
informazioni fornite dal destinatario applicando le normali
procedure di sicurezza commerciali, quali quelle relative ai
controlli di identità o di pagamento.
NOZIONE “ALLARGATA” DI SOGGETTO PASSIVO
72
(...) Oltre a tale certificazione possono, tra l’altro, considerarsi validi
ai predetti fini probatori:
l’eventuale attribuzione di un numero identificativo attribuito
dalle autorità fiscali del relativo Stato ai fini della corrispondente
imposizione sulla cifra d’affari o qualsiasi altra prova
attestante che il destinatario è un soggetto passivo e, inoltre,
la verifica circa l’esattezza delle informazioni ricevute dal
committente, applicando le normali procedure di sicurezza
commerciali, quali quelle relative ai controlli di identità o di
pagamento (si veda, al riguardo, l’articolo 18, paragrafo 3,
lettera b) del regolamento).
CIRCOLARE ADE N. 37/E DEL 29.7.2011 § 2.1.2
NOZIONE “ALLARGATA” DI SOGGETTO PASSIVO
VERIFICA DELLO STATUS DI SOGGETTO PASSIVO DEL
DESTINATARIO UE
73
Destinatario
UE
Extra UE
ha la
partita
IVA ?
Verifico il numero e il
nominativo c/o Agenzia
delle entrate
ho ottenuto qualsiasi altra prova attestante lo
status di soggetto passivo ?
ho fatto una verifica diampiezza ragionevole utilizzando le normali procedure commerciali
di controllo ?
si
no
posso dimostrare che
non mi ha comunicato
il n. di partita IVA
è stata
richiesta ?
si
no
operazione
B2C
no
si
operazione
B2B
si
no
NOZIONE “ALLARGATA” DI SOGGETTO PASSIVO
VERIFICA DELLO STATUS DI SOGGETTO PASSIVO DEL
DESTINATARIO EXTRA UE
74
Destinatario
UE
Extra UE
ha rilasciato un
certificato della
propria autorità
fiscale attestante
lo status di
soggetto passivo
e il diritto al
rimborso IVA ?
operazione
B2B
ho ottenuto qualsiasi altra prova attestante
lo status di soggetto passivo ?
ho fatto una verifica diampiezza ragionevole utilizzando le normali procedure commerciali
di controllo ?
si
no
operazione
B2C
no
si
dispone di un numero IVA
o altro numero fiscale
ottenuto nel proprio Paese ?
no
si
NOZIONE “ALLARGATA” DI SOGGETTO PASSIVO
RIFLESSIONE SULLA SECONDA DOMANDA
75
Come posso determinare se il destinatario
soggetto passivo “agisce in quanto tale”?
NOZIONE “ALLARGATA” DI SOGGETTO PASSIVO
CONTROPROVA
76
Cosa devo fare per capire se il destinatario è un
soggetto passivo che riceve i servizi
“esclusivamente” ad uso privato?
NOZIONE “ALLARGATA” DI SOGGETTO PASSIVO
77
In via di presunzione, l’articolo 7-ter del DPR 633/72
stabilisce che, nel caso in cui il committente sia un soggetto
diverso da una persona fisica, (...) la soggettività passiva (...)
sussiste sempre: si presume, pertanto, che le prestazioni di
servizi siano acquisite da tali soggetti, diversi dalle persone
fisiche, nella veste di soggetto passivo (... salva l’unica
fattispecie in cui ...) i servizi siano destinati esclusivamente
ad un uso privato del soggetto committente, ivi compreso
l’uso da parte dei suoi dipendenti. A tale riguardo, si è del
parere che la previsione comunitaria citata debba intendersi
riferita ai casi in cui il servizio è destinato ad un uso privato
delle persone facenti parte degli organi delle società o enti in
esame, ovvero dei dipendenti degli stessi.
CIRCOLARE ADE N. 37/E DEL 29.7.2011 § 2.1.3
NOZIONE “ALLARGATA” DI SOGGETTO PASSIVO
78
Nel caso in cui, invece, il committente sia una persona fisica non
è sufficiente che lo stesso eserciti attività imprenditoriale, artistica o
professionale, ma è necessario che il prestatore del servizio
effettui una valutazione di compatibilità complessiva, per
verificare che il servizio medesimo sia acquistato nell’esercizio di
detta attività. (...)
Si pensi a un imprenditore persona fisica, stabilito in Italia, che
acquisti da un avvocato spagnolo una consulenza relativa ad un
problema matrimoniale (ad esempio, una causa di divorzio): in tal
caso, il servizio – pacificamente non attenendo a finalità
imprenditoriali – dovrà considerarsi reso a un privato, ancorché il
committente abbia comunicato il suo numero di partita IVA.
CIRCOLARE ADE N. 37/E DEL 29.7.2011 § 2.1.3
NOZIONE “ALLARGATA” DI SOGGETTO PASSIVO
79
Sempre in via esemplificativa, si consideri il caso di una
consulenza resa a un imprenditore persona fisica, stabilito in
Francia, da un prestatore stabilito in Italia, che attiene
all’organizzazione dell’impresa gestita da detto imprenditore: in tal
caso il servizio – pacificamente attenendo a finalità imprenditoriali
– dovrà considerarsi reso a un soggetto passivo e sarà quindi
irrilevante ai fini impositivi ai sensi della lettera a) del comma 1
dell’articolo 7-ter del DPR 633/72, essendo il committente soggetto
passivo stabilito in altro Stato e non essendo riconducibile il
servizio a quelli per cui trovano applicazione le previsioni
derogatorie di cui ai successivi articoli 7-quater e 7-quinquies
(sempre che il committente comunichi il suo numero di partita IVA).
CIRCOLARE ADE N. 37/E DEL 29.7.2011 § 2.1.3
NOZIONE “ALLARGATA” DI SOGGETTO PASSIVO
80
In tutti gli altri casi, in cui il servizio risulti essere compatibile sia con la
sfera privata sia con la veste di soggetto passivo, il prestatore
considera la prestazione acquisita dal committente, soggetto passivo
comunitario, nell’ambito della propria attività di soggetto passivo a
condizione che quest’ultimo comunichi il proprio numero di partita IVA.
Per i soggetti non comunitari, nei casi in cui il servizio risulti essere
compatibile sia con la sfera privata sia con la veste di soggetto
passivo dell’acquirente, il prestatore potrà richiedere al committente
gli elementi a supporto della non riconducibilità dell’acquisto alla sfera
privata, onde giustificare la mancata applicazione dell’imposta in base
al criterio generale dei rapporti B2B.
CIRCOLARE ADE N. 37/E DEL 29.7.2011 § 2.1.3
NOZIONE “ALLARGATA” DI SOGGETTO PASSIVO
81
NOZIONE “ALLARGATA” DI SOGGETTO PASSIVO
RIFLESSIONE SULLA TERZA DOMANDA
82
Come posso determinare in quale Paese il
destinatario è “stabilito”?
NOZIONE “ALLARGATA” DI SOGGETTO PASSIVO
83
In assenza di
domicilio
all’estero
se ha nel territorio dello Stato
(art. 7, lett. d))
Il soggetto passivo è “stabilito” in Italia(in caso di stabile organizzazione, limitatamente alle operazioni da essa rese o ricevute;
se la stabile organizzazione non partecipa alla cessione/prestazione, il soggetto è
considerato “non stabilito” – art. 192-bis Dir. 2006/112)
il domicilio
la sede legale(se soggetto diverso
da persona fisica)
la residenza
la sede effettiva(se soggetto diverso
da persona fisica)
una stabile
organizzazione
ovvero ovvero
NOZIONE “ALLARGATA” DI SOGGETTO PASSIVO
REGOLAMENTO 282/2011 - ART. 10
SEDE ATTIVITÀ ECONOMICA
84
1. Ai fini dell’applicazione degli articoli 44 e 45 della direttiva
2006/112/CE, il luogo in cui il soggetto passivo ha fissato la sede
della propria attività economica è il luogo in cui sono svolte le
funzioni dell’amministrazione centrale dell’impresa.
2. Per determinare il luogo di cui al paragrafo 1, si tiene conto del
luogo in cui vengono prese le decisioni essenziali concernenti la
gestione generale dell’impresa, del luogo della sua sede legale e
del luogo in cui si riunisce la direzione. Se tali criteri non
consentono di determinare con certezza il luogo della sede di
un’attività economica, prevale il criterio del luogo in cui vengono
prese le decisioni essenziali concernenti la gestione generale
dell’impresa.
3. La mera esistenza di un indirizzo postale non può far presumere
che tale indirizzo corrisponda al luogo in cui il soggetto passivo ha
stabilito la sede della propria attività economica.
NOZIONE “ALLARGATA” DI SOGGETTO PASSIVO
85
È appena il caso di precisare che, in base alla medesima lettera d)
dell’articolo 7, analoghi criteri valgono con riferimento
all’individuazione del luogo di stabilimento del prestatore.
Merita, inoltre, rilevare che l’articolo 10 del regolamento individua il
luogo nel quale il soggetto passivo fissa la sede della propria
attività in quello in cui sono svolte le funzioni dell’amministrazione
centrale dell’impresa, vale a dire in cui sono prese le decisioni
essenziali concernenti la gestione generale dell’impresa o dove si
riunisce la direzione. A tale riguardo, si rileva che il luogo
individuato dal regolamento coincide, in linea generale, con quello
della sede legale, a meno che non emergano elementi in senso
contrario.
CIRCOLARE ADE N. 37/E DEL 29.7.2011 § 2.1.4
NOZIONE “ALLARGATA” DI SOGGETTO PASSIVO
REGOLAMENTO 282/2011 - ART. 11
STABILE ORGANIZZAZIONE
86
1. Ai fini dell’applicazione dell’articolo 44 della direttiva
2006/112/CE, la «stabile organizzazione» designa
qualsiasi organizzazione, diversa dalla sede
dell’attività economica di cui all’articolo 10 del presente
regolamento, caratterizzata da un grado sufficiente di
permanenza e una struttura idonea in termini di mezzi
umani e tecnici atti a consentirle di ricevere e di
utilizzare i servizi che le sono forniti per le esigenze
proprie di detta organizzazione.
(...)
NOZIONE “ALLARGATA” DI SOGGETTO PASSIVO
REGOLAMENTO 282/2011 - ART. 11
STABILE ORGANIZZAZIONE
87
(...)
2. Ai fini dell’applicazione degli articoli seguenti la «stabile
organizzazione» designa qualsiasi organizzazione,
diversa dalla sede dell’attività economica di cui all’articolo
10 del presente regolamento, caratterizzata da un grado
sufficiente di permanenza e una struttura idonea in termini
di mezzi umani e tecnici atti a consentirle di fornire i
servizi di cui assicura la prestazione:
(...)
NOZIONE “ALLARGATA” DI SOGGETTO PASSIVO
REGOLAMENTO 282/2011 - ART. 11 - STABILE
ORGANIZZAZIONE
88
(...)
3. Il fatto di disporre di un numero di identificazione IVA non è di per
sé sufficiente per ritenere che un soggetto passivo abbia una stabile
organizzazione.
Attenzione:
Se il soggetto passivo dispone di un numero di identificazione IVA
(tramite registrazione diretta o rappresentante fiscale), ma non
dispone di una stabile organizzazione, non è un soggetto “stabilito” e
gli adempimenti sono a carico del cessionario o committente, se
stabilito in Italia (art. 17 co. 2 – “reverse charge”).
ADEMPIMENTI,OBBLIGHI DI FATTURAZIONE E MOMENTO
DI EFFETTUAZIONE DELL'OPERAZIONE
NOVITÀ 2013
DEBITORE DELL’IMPOSTA – ART. 17 CO. 2 DPR 633/72
90
[2] Gli obblighi relativi alle cessioni di beni e alle
prestazioni di servizi effettuate nel territorio dello Stato
da soggetti non residenti nei confronti di soggetti passivi
stabiliti nel territorio dello Stato, compresi i soggetti indicati
all’art. 7-ter co. 2 lett. b) e c), “sono” adempiuti (NON
“possono”) dai cessionari o committenti.
QUINDI: obbligo di reverse charge per beni e servizi
Come ? Autofattura
ADEMPIMENTI, OBBLIGHI DI FATTURAZIONE E MOMENTO DI EFFETTUAZIONE DELL'OPERAZIONE
ADEMPIMENTI, OBBLIGHI DI FATTURAZIONE E MOMENTO DI EFFETTUAZIONE DELL'OPERAZIONE
DEBITORE DELL’IMPOSTA – ART. 17 CO. 2 DPR 633/72
91
Circ. AdE 12/E del 12.3.10 § 3.2 - Integrazione della
fattura del fornitore.
Circ. AdE 37/E del 29.7.11 § 4.3 (...) i committenti che
ricevono da soggetti UE servizi disciplinati, ai fini della
territorialità, dalla regola generale di cui all’art. 7-ter,
possono scegliere tra l’emissione dell’autofattura di
cui sopra, e l’integrazione del documento ricevuto dal
prestatore comunitario con la relativa IVA italiana (...).
Legge comunitaria 2010 (L. 217/2011): obbligo di
integrazione della fattura del fornitore di servizi
comunitario.
ADEMPIMENTI, OBBLIGHI DI FATTURAZIONE E MOMENTO DI EFFETTUAZIONE DELL'OPERAZIONE
LEGGE 217/2011 – COMUNITARIA 2010
92
Inserisce un periodo nel 2°comma dell’art. 17 del DPR 633/72:
[2] Gli obblighi relativi alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi
effettuate nel territorio dello Stato da soggetti non residenti nei
confronti di soggetti passivi stabiliti nel territorio dello Stato, compresi
i soggetti indicati all’articolo 7-ter co. 2 lett. b) e c), sono adempiuti dai
cessionari o committenti. Nel caso delle prestazioni di servizi di
cui all'art. 7-ter rese da un soggetto passivo stabilito in un altro Stato
membro dell'Unione, il committente adempie gli obblighi di
fatturazione e di registrazione secondo le disposizioni degli artt.
46 e 47 del DL 331/93, convertito, con modificazioni, dalla L.
427/93, e successive modificazioni.
Decorrenza 17.3.2012
ADEMPIMENTI, OBBLIGHI DI FATTURAZIONE E MOMENTO DI EFFETTUAZIONE DELL'OPERAZIONE
DL 216/2011 – DECRETO SALVA INFRAZIONI
93
Inserisce un periodo nel 2°comma dell’art. 17 del DPR 633/72:
[2] Gli obblighi relativi alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi
effettuate nel territorio dello Stato da soggetti non residenti nei
confronti di soggetti passivi stabiliti nel territorio dello Stato, compresi
i soggetti indicati all’articolo 7-ter co. 2 lett. b) e c), sono adempiuti
dai cessionari o committenti.
Tuttavia, nel caso di cessioni di beni o di prestazioni di servizi
effettuate da un soggetto passivo stabilito in un altro Stato membro
dell’Unione europea, il cessionario o committente adempie agli
obblighi di fatturazione e di registrazione secondo le disposizioni
degli artt. 46 e 47 del DL 331/93 (….).
Decorrenza 1.1.2013
ADEMPIMENTI, OBBLIGHI DI FATTURAZIONE E MOMENTO DI EFFETTUAZIONE DELL'OPERAZIONE
CIRCOLARE ADE N. 37/E DEL 29.7.11 §4.3
94
(...) È possibile annotare detti acquisti – sia con riferimento al registro
delle fatture emesse (o dei corrispettivi) che a quello degli acquisti –
in un registro sezionale o in un blocco sezionale, con adozione di una
distinta serie di numerazione. Come già riconosciuto con riferimento
agli acquisti intracomunitari di beni (cfr. la risoluzione del Ministero
delle Finanze n. 144/E dell’8 settembre 1999), gli obblighi possono
ritenersi soddisfatti anche ove si proceda a un’unica numerazione
delle “autofatture” e unica annotazione su un apposito registro
sezionale, che assume quindi il duplice ruolo di registro sezionale sia
del registro delle fatture emesse (o dei corrispettivi) che del registro
degli acquisti, fermo che nelle liquidazioni e nelle dichiarazioni
dell’imposta devono comunque distintamente valorizzarsi l’imposta a
debito e l’imposta a credito relative a tali operazioni.
ADEMPIMENTI, OBBLIGHI DI FATTURAZIONE E MOMENTO DI EFFETTUAZIONE DELL'OPERAZIONE
TESTO IN VIGORE FINO AL 31.12.2012
95
Nell’art. 21 co. 6, obbligo di fatturazione per
operazioni non imponibili o esenti e per le
prestazioni di servizi rese a committenti
soggetti passivi stabiliti nel territorio di un
altro Stato membro della Comunità, non
soggette all’imposta ai sensi dell’articolo 7-
ter.
ADEMPIMENTI, OBBLIGHI DI FATTURAZIONE E MOMENTO DI EFFETTUAZIONE DELL'OPERAZIONE
CIRCOLARE ADE N. 37/E DEL 29.7.11 §4.5
96
La ratio di tale disposizione risiede nell’introduzione dell’obbligo
di comunicazione di dette operazioni mediante l’elenco
riepilogativo delle prestazioni di servizi, (...).
non sussiste alcun obbligo di fatturazione, dunque, per le
operazioni (...) successivi articoli da 7-quater a 7-septies);
l’obbligo di fatturazione deve escludersi in caso di prestazioni
per le quali non sussiste l’obbligo di comunicazione
nell’elenco riepilogativo, e cioè nel caso in cui le operazioni
siano esenti o comunque non assoggettate a IVA nello Stato
del committente (cfr. l’art. 50 co. 6 del DL 331/93, come
risultante dal decreto n. 18).
ADEMPIMENTI, OBBLIGHI DI FATTURAZIONE E MOMENTO DI EFFETTUAZIONE DELL'OPERAZIONE
TESTO IN VIGORE DALL'1.1.2013
97
Art. 21 co. 6
La fattura è emessa anche per le tipologie di operazioni
sottoelencate e contiene, in luogo dell'ammontare dell'imposta,
le seguenti annotazioni con l'eventuale indicazione della relativa
norma comunitaria o nazionale:
a)cessioni relative a beni in transito o depositati in luoghi
soggetti a vigilanza doganale, non soggette all'imposta a norma
dell'art. 7-bis co. 1 con l'annotazione "operazione non soggetta";
b)operazioni non imponibili di cui agli artt. 8, 8-bis 9 e 38-quater,
con l'annotazione "operazione non imponibile";
c)operazioni esenti di cui all'art. 10, eccetto quelle indicate al n.
6), con l'annotazione "operazione esente";
(…)
ADEMPIMENTI, OBBLIGHI DI FATTURAZIONE E MOMENTO DI EFFETTUAZIONE DELL'OPERAZIONE
TESTO IN VIGORE DALL'1.1.2013
98
Art. 21 co. 6
(…)
d)operazioni soggette al regime del margine previsto dal DL
41/95, convertito, con modificazioni, dalla L. 85/95, con
l'annotazione, a seconda dei casi, "regime del margine - beni
usati", "regime del margine - oggetti d'arte" o "regime del
margine - oggetti di antiquariato o da collezione";
e)operazioni effettuate dalle agenzie di viaggio e turismo
soggette al regime del margine previsto dall'articolo 74-ter, con
l'annotazione "regime del margine - agenzie di viaggio".
ADEMPIMENTI, OBBLIGHI DI FATTURAZIONE E MOMENTO DI EFFETTUAZIONE DELL'OPERAZIONE
TESTO IN VIGORE DALL'1.1.2013
99
Art. 21 co. 6-bis
I soggetti passivi stabiliti nel territorio dello Stato emettono la fattura
anche per le tipologie di operazioni sottoelencate quando non sono
soggette all'imposta ai sensi degli artt. da 7 a 7-septies e indicano,
in luogo dell'ammontare dell'imposta, le seguenti annotazioni con
l'eventuale specificazione della relativa norma comunitaria o
nazionale:
a)cessioni di beni e prestazioni di servizi, diverse da quelle di cui
all'art. 10, nn. da 1) a 4) e 9), effettuate nei confronti di un soggetto
passivo che è debitore dell'imposta in un altro Stato membro
dell'Unione Europea, con l'annotazione "inversione contabile";
b)cessioni di beni e prestazioni di servizi che si considerano
effettuate fuori dell'Unione Europea, con l'annotazione "operazione
non soggetta".
ADEMPIMENTI, OBBLIGHI DI FATTURAZIONE E MOMENTO DI EFFETTUAZIONE DELL'OPERAZIONE
DAL 2013: MODIFICHE ART. 21 DPR 633/72
100
Obbligo di fatturazione per tutte le operazioni fuori
campo IVA per carenza del presupposto territoriale
(cessioni di beni e prestazioni di servizi, anche se
diverse da quelle generiche).
Servizi resi a soggetti passivi UE: indicazione
“inversione contabile”.
Servizi “effettuati extra UE”: indicazione
“operazione non soggetta”.
ADEMPIMENTI, OBBLIGHI DI FATTURAZIONE E MOMENTO DI EFFETTUAZIONE DELL'OPERAZIONE
101
Acquisti di beni e servizi da soggetto passivo
stabilito in altro Stato UE e rilevanti territorialmente
in Italia: sempre obbligo di integrazione (artt. 46 e
47 DL 331/93).
Acquisti di beni e servizi da soggetto passivo extra
UE e rilevanti territorialmente in Italia: sempre
obbligo di autofattura.
DAL 2013: MODIFICHE ART. 17 DPR 633/72
ADEMPIMENTI, OBBLIGHI DI FATTURAZIONE E MOMENTO DI EFFETTUAZIONE DELL'OPERAZIONE
L. 217/2011 – COMUNITARIA 2010
102
All'articolo 6, il terzo periodo del terzo comma è abrogato, e dopo il quinto
comma è aggiunto il seguente: «In deroga al terzo ed al quarto comma, le
prestazioni di servizi di cui all'articolo 7-ter, rese da un soggetto passivo non
stabilito nel territorio dello Stato ad un soggetto passivo ivi stabilito, e le
prestazioni di servizi diverse da quelle di cui agli articoli 7-quater e 7-quinquies,
rese da un soggetto passivo stabilito nel territorio dello Stato ad un soggetto
passivo che non è ivi stabilito, si considerano effettuate nel momento in cui
sono ultimate ovvero, se di carattere periodico o continuativo, alla data di
maturazione dei corrispettivi. Tuttavia, se anteriormente al verificarsi degli eventi
indicati nel primo periodo è pagato in tutto o in parte il corrispettivo, la prestazione
di servizi si intende effettuata, limitatamente all'importo pagato, alla data del
pagamento. Le stesse prestazioni, se effettuate in modo continuativo nell'arco di
un periodo superiore ad un anno e se non comportano pagamenti anche parziali
nel medesimo periodo, si considerano effettuate al termine di ciascun anno solare
fino all'ultimazione delle prestazioni medesime.»
ADEMPIMENTI, OBBLIGHI DI FATTURAZIONE E MOMENTO DI EFFETTUAZIONE DELL'OPERAZIONE
L. 217/2011 – COMUNITARIA 2010
103
Momento di effettuazione servizi (dal 17.3.2012)
“Generici” (7-ter) resi da un soggetto passivo UE o extra UE, rileva
la data di ultimazione o, se antecedente, quella del pagamento (non
rileva l’emissione anticipata della fattura). Se tali servizi sono di
carattere periodico o continuativo, si considerano effettuati alla data di
maturazione dei corrispettivi;
“specifici” (7-quater e 7-quinquies), rileva la data del pagamento o,
se antecedente, quella di emissione della fattura.
Come individuare il momento di ultimazione per i servizi
generici?
C.M. 35/E/2012: “per motivi di certezza e di semplificazione, si
deve ritenere che la fattura emessa dal prestatore comunitario
non residente possa essere assunta come indice di
effettuazione dell’operazione. È dunque al momento di
ricezione della fattura che va ricondotta l’esigibilità dell’imposta
(….)”.
ADEMPIMENTI, OBBLIGHI DI FATTURAZIONE E MOMENTO DI EFFETTUAZIONE DELL'OPERAZIONE
C.M. 21.5.2013 N. 16/E
104
Momento di effettuazione servizi: “ultimazione” o “maturazione
del corrispettivo”
qualora vi sia uno sfasamento temporale tra ultimazione della
prestazione e conoscenza dell’ultimazione stessa da parte del
committente saranno i documenti scambiati tra le parti sulla base
delle previsioni contrattuali, ad avere un ruolo determinante in ordine
alla tempistica degli adempimenti contabili che il
committente/prestatore dovrà effettuare ai fini dell’assolvimento
dell’imposta;
corrispettivo non determinabile in quanto ancorato ad elementi
fattuali non ancora realizzati e quindi non conosciuti dalle controparti
alla data di effettuazione dell’operazione. In tal caso, l’ultimazione
della prestazione o la maturazione del corrispettivo, possa essere
individuata nel momento in cui saranno noti i predetti elementi, purché
tali criteri siano preventivamente stabiliti in sede contrattuale.
ADEMPIMENTI, OBBLIGHI DI FATTURAZIONE E MOMENTO DI EFFETTUAZIONE DELL'OPERAZIONE
C.M. 21.5.2013 N. 16/E
105
Momento di effettuazione servizi: “ultimazione” o
“maturazione del corrispettivo”
Si conferma il contenuto della C.M. n. 35/E/2012, secondo
cui:
la fattura emessa dal prestatore UE può essere assunta
come indice di effettuazione dell’operazione; alla ricezione
della fattura da parte del committente nazionale decorrono
i termini per gli adempimenti (integrazione, registrazione,
ecc.);
nel caso di prestatore extra UE, si ritiene che la ricezione
di qualsiasi documento emesso da quest’ultimo, che
certifichi l’operazione, è indice di effettuazione
dell’operazione, con conseguente obbligo di emissione di
autofattura da parte del committente nazionale.
ADEMPIMENTI, OBBLIGHI DI FATTURAZIONE E MOMENTO DI EFFETTUAZIONE DELL'OPERAZIONE
C.M. 21.5.2013 N. 16/E
106
Anticipata integrazione o emissione di autofattura
Emissione anticipata della fattura da parte del prestatore
non residente rispetto all’ultimazione della prestazione:
non fa sorgere il momento di effettuazione dell’operazione.
Ricezione di fattura anticipata con annotazione che il
servizio non è ancora stato eseguito: la C.M. 16/E/2013
precisa che il committente non è sanzionato per l’anticipata
integrazione della fattura ricevuta, ovvero per l’anticipata
emissione dell’autofattura, a seguito di un errore scusabile
nell’individuazione del momento di ultimazione del servizio,
salve le ipotesi di abuso.
ADEMPIMENTI, OBBLIGHI DI FATTURAZIONE E MOMENTO DI EFFETTUAZIONE DELL'OPERAZIONE
C.M. 21.5.2013 N. 16/E
107
Adempimenti del committente nazionale (prestatore del servizio
soggetto passivo UE)
La C.M. n. 16/E/2013 precisa che dal 1°gennaio 2013 il
committente nazionale deve:
numerare la fattura del fornitore UE e integrarla;
annotare la fattura integrata, entro il giorno 15 del mese
successivo a quello di ricezione della stessa, e con riferimento al
mese precedente, distintamente nel registro IVA vendite,
annotare la fattura integrata, distintamente, anche nel registro
IVA acquisti, a partire dal mese in cui l’imposta diviene esigibile e
fino al termine di presentazione della dichiarazione annuale;
emettere autofattura, entro il giorno 15 del terzo mese
successivo a quello di effettuazione dell’operazione, nel caso di
mancata ricezione della fattura del fornitore comunitario entro il
secondo mese successivo a quello di effettuazione
dell’operazione.
ADEMPIMENTI, OBBLIGHI DI FATTURAZIONE E MOMENTO DI EFFETTUAZIONE DELL'OPERAZIONE
ESEMPIO 1
108
Alfa srl effettua un acquisto intracomunitario di beni
provenienti dalla Francia
riceve la fattura dal fornitore FR in data 20.9.2013;
riceve la merce in data 21.9.2013.
In tal caso: previa integrazione, la fattura deve essere registrata nel
registro vendite entro il 15.10.2013 (IVA a debito nel mese di
settembre);
annotazione nel registro IVA acquisti entro il 30.9.2016
(termine di presentazione della dichiarazione relativa al
secondo anno successivo a quello di effettuazione
dell’operazione).
ADEMPIMENTI, OBBLIGHI DI FATTURAZIONE E MOMENTO DI EFFETTUAZIONE DELL'OPERAZIONE
ESEMPIO 2
109
Beta srl effettua un acquisto intracomunitario di beni
provenienti dalla Francia
riceve la fattura dal fornitore FR in data 20.10.2013;
riceve la merce in data 21.9.2013.
In tal caso: previa integrazione, la fattura deve essere registrata nel
registro vendite entro il 15.11.2013 (IVA a debito nel mese di
ottobre);
annotazione nel registro IVA acquisti entro il 30.9.2016
(termine di presentazione della dichiarazione relativa al
secondo anno successivo a quello di effettuazione
dell’operazione).
ADEMPIMENTI, OBBLIGHI DI FATTURAZIONE E MOMENTO DI EFFETTUAZIONE DELL'OPERAZIONE
ESEMPIO 3
110
Gamma srl effettua un acquisto intracomunitario di beni
provenienti dalla Francia
non riceve la fattura dal fornitore FR in data 30.11.2013;
riceve la merce in data 21.9.2013.
In tal caso:
deve essere emessa autofattura entro il 15.12.2013;
annotazione nel registro delle fatture emesse entro il
15.12.2013, e confluenza dell’Iva a debito nella liquidazione di
novembre;
annotazione nel registro IVA acquisti entro il 30.9.2016
(termine di presentazione della dichiarazione relativa al
secondo anno successivo a quello di effettuazione
dell’operazione).
ADEMPIMENTI, OBBLIGHI DI FATTURAZIONE E MOMENTO DI EFFETTUAZIONE DELL'OPERAZIONE
C.M. 21.5.2013, n. 16/E
111
Adempimenti del committente nazionale (prestatore del
servizio soggetto passivo extra UE)
In presenza di prestatore del servizio soggetto passivo
extra UE, l’autofattura è emessa entro il giorno 15 del
mese successivo a quello di effettuazione
dell’operazione.
L’autofattura deve essere registrata nel registro delle
fatture emesse, entro il termine di emissione e con
riferimento al mese di effettuazione dell’operazione.
L’autofattura deve essere altresì registrata nel registro
degli acquisti, di cui all’art. 25, entro il termine per
l’esercizio del diritto alla detrazione dell’imposta.
ADEMPIMENTI, OBBLIGHI DI FATTURAZIONE E MOMENTO DI EFFETTUAZIONE DELL'OPERAZIONE
NORMA AIDC N. 187
112
Prestazioni di agenzia
Sono da considerarsi servizi “istantanei” e non a
carattere periodico e continuativo.
Il momento di ultimazione della prestazione va
individuata in base alle regole civilistiche che presiedono
al contratto di agenzia.
Art. 1748 c.c.: il diritto alla provvigione in capo all’agente
matura al momento della conclusione dell’affare, e
quindi a partire da tale momento sorgono gli obblighi
previsti dal DPR 633/72 (emissione della fattura,
integrazione, autofattura, ecc.), nei modi e nei termini
visti in precedenza.
ADEMPIMENTI, OBBLIGHI DI FATTURAZIONE E MOMENTO DI EFFETTUAZIONE DELL'OPERAZIONE
OMESSO REVERSE CHARGE
113
Omessa integrazione o autofatturazione
Violazione formale o sostanziale?
R.M. 56/E/2009: il diritto alla detrazione spetta in
ogni caso, anche dopo la decadenza del termine
(prassi emanata a seguito del caso Ecotrade),
ferma restando tuttavia la sanzione del 100%.
Cassazione:
11.9.2013, n. 20486: ammette la detrazione
perché il costo sostenuto è stato contabilizzato;
11.9.2013, n. 20771: nega il diritto alla
detrazione.
CASI PRATICI
CASI PRATICI
TERRITORIALITÀ SERVIZI - REGOLA GENERALE
115
TERRITORIALITÀ SERVIZI GENERICI (ART. 7-TER) – CRITERI
ESEMPIO n. 1
Una società italiana esegue dei servizi di marketing a favore di soggetti passivi
francesi e americani. Tali prestazioni sono soggette al seguente regime IVA:
Prestatore
Soggetto
passivo
Committente
Soggetto
passivoEmissione fattura ex art. 7-ter DPR 633/72 (art. 21 co. 6-
bis);
Indicazione della fattura nel modello Intrastat
Emissione fattura ex art. 7-ter del DPR 633/72 (art. 21
co. 6-bis)
Prestatore
Soggetto
passivo
Committente
Soggetto
passivo
Regola
generale
7-ter
CASI PRATICI
116
Un soggetto passivo austriaco esegue dei servizi di marketing a favore di un
soggetto passivo italiano. Tali prestazioni sono soggette al seguente regime IVA:
Emissione fattura senza imposta austriaca
Il soggetto committente italiano, ricevuta la fattura, dovrà:
1.assoggettare ad IVA in Italia la prestazione mediante integrazione della fattura
ex art. 17 co. 2 DPR 633/1972;
2.presentazione del modello INTRASTAT.
Prestatore
Soggetto
passivo
Committente
Soggetto
passivo
TERRITORIALITÀ SERVIZI GENERICI (ART. 7-TER) – CRITERI
ESEMPIO n. 2
TERRITORIALITÀ SERVIZI - REGOLA GENERALE
CASI PRATICI
117
Una società australiana esegue dei servizi di marketing a favore di un soggetto
passivo italiano. Tali prestazioni sono soggette al seguente regime IVA:
Emissione fattura senza applicazione dell’Iva
Il soggetto committente italiano, ricevuta la fattura, dovrà assoggettare ad IVA in
Italia la prestazione mediante emissione di un’autofattura con il meccanismo del
Reverse Charge ex art. 17 co. 2 DPR 633/72.
Prestatore
Soggetto
passivo
Committente
Soggetto
passivo
TERRITORIALITÀ SERVIZI GENERICI (ART. 7-TER) – CRITERI
ESEMPIO n. 3
TERRITORIALITÀ SERVIZI - REGOLA GENERALE
CASI PRATICI
118
Un soggetto passivo italiano esegue dei servizi generici a favore di un soggetto
privato austriaco. Tali prestazioni sono soggette al seguente regime IVA:
Emissione fattura con applicazione dell’Iva
Il soggetto prestatore italiano, in applicazione delle regola generale di cui all’art.
7-ter lett. b) procede all’emissione della fattura con indicazione dell’IVA
rilevanza del prestatore.
Prestatore
Soggetto
passivo
Committente
Soggetto privato
TERRITORIALITÀ SERVIZI GENERICI (ART. 7-TER) – CRITERI
ESEMPIO n. 4
TERRITORIALITÀ SERVIZI - REGOLA GENERALE
CASI PRATICI
SERVIZI BENI IMMOBILI
119
La società Beta s.r.l. è proprietaria di un immobile a Firenze che necessita di
lavori di manutenzione per i quali incarica un impresa di austriaca.
In tal caso, la prestazione di servizi risulta essere soggetta al seguente
trattamento IVA:
la prestazione risulta essere territorialmente rilevante in Italia in
applicazione della lett. a) art. 7-quater;
ai sensi dell’art. 17 DPR 633/72 il committente soggetto passivo è
obbligato all’assolvimento degli obblighi IVA mediante integrazione della
fattura.
ESEMPIO 1
Committente
soggetto passivo
ITA
Prestatore
soggetto passivo
AUSTRIA
IMMOBILE IN
ITALIA
CASI PRATICI
SERVIZI BENI IMMOBILI
120
Il Sig. Marc Harris, di nazionalità inglese, è proprietario di un immobile in Italia. Per
una manutenzione da eseguire sull’impianto elettrico dello stesso immobile si rivolge ad
un elettricista soggetto passivo d’imposta in Inghilterra.
In tal caso, la prestazione di servizi risulta essere soggetta al seguente trattamento IVA:
la prestazione risulta essere territorialmente rilevante in Italia, in quanto l’immobile risulta
ubicato nel territorio dello Stato. Di conseguenza, trova applicazione la lett. a) dell’art. art. 7-
quater;
il soggetto prestatore – elettricista inglese – non risulta essere identificato ai fini IVA in Italia;
il soggetto committente non è soggetto passivo IVA in Italia;
il soggetto prestatore (GB) delle prestazioni di servizi deve nominare un rappresentante
fiscale in Italia o identificarsi direttamente così da poter assolvere agli obblighi IVA.
Committente
privato
GB
Prestatore
soggetto passivo
GB
IMMOBILE IN
ITALIA
ESEMPIO 2
CASI PRATICI
SERVIZI BENI IMMOBILI
121
Il Sig. Paolo Verdi, è proprietario di un immobile a Kitzbühel (Austria). Per una
manutenzione da eseguire sull’impianto elettrico dello stesso si rivolge ad un
elettricista soggetto passivo d’imposta in Italia:
In tal caso, la prestazione di servizi risulta essere soggetta al seguente trattamento
IVA:
• la prestazione risulta essere territorialmente non rilevante ai fini IVA in quanto
immobile situato all’estero;
• il soggetto prestatore (ITA) delle prestazioni di servizi deve nominare un
rappresentante fiscale in Austria o identificarsi direttamente così da poter
assolvere agli obblighi IVA.
Committente
privato ITAPrestatore
ITAIMMOBILE IN
AUSTRIA
ESEMPIO 3
CASI PRATICI
SERVIZI BENI IMMOBILI
122
Una società americana esegue il restauro di un immobile a Venezia per conto di
una società svizzera, proprietaria dell’immobile, ma priva di stabile organizzazione
in Italia.
In tal caso, la prestazione di servizi risulta essere soggetta al seguente trattamento
IVA:
• la prestazione risulta essere territorialmente rilevante ai fini IVA, in quanto
l’immobile è situato in Italia;
• il soggetto committente (CH) a sua volta non è soggetto IVA in Italia, motivo per
cui per poter adempiere a tutti gli obblighi previsti dal DPR 633/72, il prestatore
deve procedere alla nomina di un rappresentante fiscale in Italia.
Prestatore
USA
Committente
soggetto passivo
SVIZZERA
IMMOBILE IN
ITALIA
ESEMPIO 4
CASI PRATICI
SERVIZI BENI IMMOBILI
123
Una società italiana esegue il restauro di un immobile in Austria per conto di una
società italiana, su un immobile di proprietà di una società austriaca.
In tal caso, la prestazione di servizi risulta essere soggetta al seguente
trattamento IVA:
• la prestazione risulta essere territorialmente non rilevante ai fini IVA, in
quanto l’immobile è situato all’estero;
• il soggetto committente (Austria) dovrà assolvere gli obblighi IVA nel proprio
paese; per i soggetti italiani trova applicazione la lett. a) dell’art. art. 7-
quater.
Appaltatore e
Subappaltatore
ITA
Committente
soggetto passivo
AUSTRIA
IMMOBILE IN
AUSTRIA
ESEMPIO 5
CASI PRATICI
TRASPORTO PASSEGGERI
124
Una società svizzera (CH) esegue trasporto di passeggeri da
Milano a Palermo.
In tal caso, la prestazione di servizi risulta essere soggetta al seguente
trattamento IVA:
la prestazione risulta essere territorialmente rilevante in Italia in
applicazione della lett. b) art. 7-quater luogo di inizio del trasporto in
ITA;
il soggetto prestatore deve procedere alla nomina di un rappresentante
fiscale in ITA per addebitare l’IVA ai passeggeri.
Trasporto:
MILANO
PALERMO
Prestatore
soggetto passivo
CH
ESEMPIO 1
CASI PRATICI
TRASPORTO PASSEGGERI
125
Una società italiana esegue trasporto di passeggeri da Milano a
Parigi.
In tal caso, la prestazione di servizi risulta essere soggetta al seguente
trattamento IVA:
• la prestazione risulta essere territorialmente rilevante in Italia in
applicazione della lett. b) art. 7-quater per la parte di trasporto effettuata in
ITALIA che sarà comunque non imponibile art. 9 co. 1 n. 1 DPR
633/72;
• la parte di trasporto effettuata in territorio non nazionale la stessa sarà
FUORI CAMPO IVA.
Trasporto:
MILANO PARIGI
Prestatore
soggetto passivo
ITA
ESEMPIO 2
CASI PRATICI
TRASPORTO PASSEGGERI
126
Una società italiana esegue trasporto di passeggeri da Vienna a
Berlino.
In tal caso, la prestazione di servizi risulta essere soggetta al
seguente trattamento IVA:
• la prestazione risulta essere FUORI CAMPO IVA in Italia.
Trasporto:
VIENNA
BERLINO
Prestatore
soggetto passivo
ITA
ESEMPIO 3
CASI PRATICI
INTERMEDIAZIONI SU BENI MOBILI
127
Agente italiano esegue dei servizi di intermediazione a favore della società
Beta S.r.l. Le operazioni intermediate – operazione principale – risultano
essere cessioni di beni nel territorio nazionale e nel territorio comunitario.
In tal caso, la prestazione di servizi risulta essere soggetta al seguente
trattamento IVA:
• la prestazione risulta essere territorialmente rilevante in Italia in
applicazione della lett. a) art. 7-ter;
• l’agente italiano emette fattura con IVA nazionale per entrambe le
operazioni intermediate.
Committente
soggetto passivo
ITA
Prestatore
soggetto passivo
ITA
Operazione intermediata:
Cessione interna
Cessione
intracomunitarie
ESEMPIO 1
CASI PRATICI
128
Agente italiano esegue dei servizi di intermediazione a favore della società
Beta S.r.l. Le operazioni intermediate – operazione principale – risultano
essere cessioni di beni all’esportazione.
In tal caso, la prestazione di servizi risulta essere soggetta al seguente
trattamento IVA:
• la prestazione risulta essere territorialmente rilevante in Italia in
applicazione della lett. a) art. 7-ter;
• l’agente italiano emette fattura senza applicazione dell’iva in regime di non
imponibilità ex art. 9 co .1 n. 7 DPR 633/72.
INTERMEDIAZIONI SU BENI MOBILI
Committente
soggetto passivo
ITA
Prestatore
soggetto passivo
ITA
Operazione intermediata:
Cessione di beni
all’esportazione
ESEMPIO 2
CASI PRATICI
INTERMEDIAZIONI SU BENI MOBILI
129
Agente italiano esegue dei servizi di intermediazione a favore della società
Beta S.r.l. Le operazioni intermediate – operazione principale – risultano
essere cessioni di beni esistenti all’estero estero su estero
In tal caso, la prestazione di servizi risulta essere soggetta al seguente
trattamento IVA:
• la prestazione risulta essere territorialmente rilevante in Italia in
applicazione della lett. a) art. 7-ter;
• l’agente italiano emette fattura senza applicazione dell’IVA in regime di non
imponibilità ex art. 9 co. 1 n. 7 DPR 633/72.
Committente
soggetto passivo
ITA
Prestatore
soggetto passivo
ITA
Operazione intermediata:
Cessione di beni
all’estero
ESEMPIO 3
CASI PRATICI
INTERMEDIAZIONI SU BENI MOBILI
130
Agente non residente (UE o Extra UE) esegue dei servizi di intermediazione a
favore della società Beta S.r.l. Le operazioni intermediate – operazione
principale – risultano essere cessioni di beni all’interno del territorio nazionale
e intracomunitario
In tal caso, la prestazione di servizi risulta essere soggetta al seguente
trattamento IVA:
• la prestazione risulta essere territorialmente rilevante in Italia in
applicazione della lett. a) art. 7-ter;
• il committente italiano emette autofattura/integrazione ex artt. 17 co. 2, con
applicazione dell’IVA nazionale + INTRA (per UE).
Committente
soggetto passivo
ITA
Prestatore
soggetto passivo
UE/EXTRA UE
Operazione intermediata:
Cessione interna
Cessione
intracomunitarie
ESEMPIO 4
CASI PRATICI
INTERMEDIAZIONI SU BENI MOBILI
131
Agente non residente (UE o Extra UE) esegue dei servizi di intermediazione
a favore della società Beta S.r.l. Le operazioni intermediate – operazione
principale – risultano essere cessioni di beni all’esportazione.
In tal caso, la prestazione di servizi risulta essere soggetta al seguente
trattamento IVA:
• la prestazione risulta essere territorialmente rilevante in Italia in
applicazione della lett. a) art. 7-ter;
• il committente italiano emette autofattura/integrazione senza applicazione
dell’IVA in regime di non imponibilità ex art. 9 co. 1 n. 7 DPR 633/72.
Committente
soggetto passivo
ITA
Prestatore
soggetto passivo
UE/EXTRA UE
Operazione intermediata:
Cessione di beni
all’estero
ESEMPIO 5
CASI PRATICI
INTERMEDIAZIONI SU BENI MOBILI
132
Agente non residente (UE o Extra UE) esegue dei servizi di intermediazione
a favore della società Beta S.r.l. Le operazioni intermediate – operazione
principale – risultano essere cessioni di beni esistenti all’estero estero su
estero
In tal caso, la prestazione di servizi risulta essere soggetta al seguente
trattamento IVA:
• la prestazione risulta essere territorialmente rilevante in Italia in
applicazione della lett. a) art. 7-ter;
• il committente italiano emette autofattura/integrazione senza applicazione
dell’iva in regime di non imponibilità ex art. 9 co. 1 n. 7 DPR 633/72.
Committente
soggetto passivo
ITA
Prestatore
soggetto passivo
UE/EXTRA UE
Operazione intermediata:
Cessione di beni
all’estero
ESEMPIO 6
CASI PRATICI
INTERMEDIAZIONI SU BENI MOBILI
133
Agente italiano esegue dei servizi di intermediazione a favore di soggetti
passivi non residenti (UE o Extra UE). Le operazioni intermediate –
operazione principale – risultano essere sia cessioni interne (ITA) sia di
importazione sia di esportazione.
In tal caso, la prestazione di servizi risulta essere soggetta al seguente
trattamento IVA:
• la prestazione risulta essere NON territorialmente rilevante in Italia in
applicazione della lett. a) art. 7-ter;
• l’agente italiano emette fattura fuori campo IVA il regime di non
imponibilità ex art. 9 co. 1 n. 7 non viene considerato in quanto
l’operazione non è territorialmente rilevante in Italia.
Committente
soggetto passivo
EXTRA UE o UE
Prestatore
soggetto passivo
ITA
ESEMPIO 7