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Università La Sapienza di Roma L’imposta sul valore aggiunto. Diritto Tributario Prof.ssa Rossella Miceli A cura di: Prof.ssa Rossella Miceli

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Università La Sapienza di Roma

L’imposta sul valore aggiunto. Diritto Tributario Prof.ssa Rossella Miceli

A cura di: Prof.ssa Rossella Miceli

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Il diritto tributario. L’ IVA.

III

II

PARTE 1: Natura e caratteri dell’IVA

L’ IVA quale imposta comunitaria. I caratteri dell’ IVA. I soggetti IVA. Le teorie giustificative dell’IVA.

I

PARTE 2: Presupposti IVA

Il presupposto oggettivo. Il presupposto soggettivo. Il presupposto territoriale. Le importazioni. Il presupposto intra – CE.

PARTE 3: Operazioni IVA

Operazioni Iva e fuori campo Iva. Le operazioni imponibili. Le operazioni non imponibili. Le operazioni esenti.

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Il diritto tributario. L’ IVA.

III

II

PARTE 4: Meccanismi applicativi

Il momento impositivo. La determinazione dell’imposta. I meccanismi di funzionamento. Il meccanismo ordinario. Il reverse charge. Gli obblighi formali.

IV

PARTE 2: Presupposti IVA

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L’IVA quale imposta comunitaria.

L’istituzione dell’Iva risponde a finalità comunitarie. Gli obiettivi della Comunità europea sono:

• abolizione dei dazi doganali;

• libera circolazione di beni, persone, servizi e capitali; (neutralità concorrenziale)

Necessaria neutralità fiscale nella circolazione dei beni e servizi per il raggiungimento della neutralità concorrenziale.

Previsione dell’armonizzazione delle legislazioni relative

all’imposta sulla cifra d’affari “nella misura necessaria per assicurare l’instaurazione e il funzionamento del mercato interno”.

(art.113 TFUE)

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(segue) L’IVA quale imposta comunitaria.

Gli studi comunitari (in particolare, il rapporto “Newmark” del 1962) hanno stabilito che per garantire la neutralità fiscale negli scambi:

era necessario istituire un’imposta plurifase non cumulativa

dalla disciplina unica per tutti i paesi comunitari

Stesso peso fiscale per i beni e servizi: in ogni Stato della CE siano consumati ed indipendentemente dal numero di passaggi (subiti prima del consumo).

Imposta sul consumo “non cumulativa”: la disciplina prevede meccanismi che non incrementano la misura e il peso dell’imposta per ogni fase del processo produttivo o distributivo del bene o del servizio

Imposta plurifase: applicata in ogni fase del processo produttivo o distributivo (mentre quelle monofase una sola volta)

(segue) L’IVA quale imposta comunitaria.

È nata così l’imposta sulla cifra d’affari: • istituita con le direttive n. 67/227 (principi generali) e 67/228

(struttura e finalità dell’imposta)

successivamente “l’imposta sulla cifra d’affari” è stata recepita in tutti i paesi comunitari:

• necessaria eliminazione di tutte le imposte “a cascata”, vigenti

negli Stati CE imposta sulla cifra d’affari è stata recepita col nome IVA (imposta sul

valore aggiunto) nell’ordinamento italiano con il D.P.R. n. 633/1972 • abolizione dell’IGE (imposta plurifase cumulativa).

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(segue) L’IVA quale imposta comunitaria.

L’iva è disciplinata dalla CE, con atti normativi comunitari che devono essere osservati da tutti gli Stati membri. negli anni sono state emanate numerose Direttive e alcuni Regolamenti, oggi confluiti nella direttiva n. 2006-112-CE, che raccoglie la disciplina generale dell’imposta.

Una parte del gettito è destinata al finanziamento degli obiettivi comunitari:

per questa parte l’IVA è un “tributo proprio” della CE, che contribuisce al finanziamento degli obiettivi comunitari.

(segue) L’IVA quale imposta comunitaria.

Conseguenza della “natura comunitaria” dell’ IVA:

Diretta applicazione delle norme in materia di Iva (direttamente applicabili o ad effetto diretto) e dei principi generali

della CE. • Le direttive IVA sono “particolarmente dettagliate” e quindi nella maggior parte dei

casi direttamente applicabili (se “non” o “non correttamente” trasposte)

• I principi comunitari regolano l’interpretazione e l’applicazione della disciplina IVA

• La tutela dei diritti all’interno del sistema Iva è assistita dai principi europei

necessario rispetto principio di equivalenza e di effettività

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criterio teleologico: canone interpretativo della disciplina IVA

I caratteri dell’IVA.

Si caratterizza per la presenza di elementi essenziali identificati in sede comunitaria:

• applicata operazioni aventi ad oggetto beni o servizi; • proporzionale al prezzo; • riscossa in ciascuna fase del processo di produzione e di

distribuzione, a prescindere dal numero di operazioni effettuate in precedenza;

• applicata solo al valore aggiunto; • peso dell’imposta a carico del consumatore finale (Corte di giustizia 3.10.2006, C-475/03).

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oggi anche meccanismo applicativo fondato su reverse charge

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I soggetti IVA.

1. Soggetti passivi di diritto (operatori economici) “mettono in moto” e “realizzano” l’intero sistema IVA:

• sono formalmente i soggetti IVA • sono destinatari di obblighi formali e sostanziali • non sono “tendenzialmente” incisi dal tributo

2. Soggetti passivi di fatto (consumatori finali) non partecipano alla realizzazione del sistema IVA, ma sono destinatari degli effetti:

• non sono formalmente soggetti IVA • non devono adempiere ad obblighi formali e sostanziali • sono “tendenzialmente” incisi dal tributo nel momento in cui comprano un bene, usufruiscono di un servizio o introducono beni in ambito CE

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Le teorie giustificative dell’IVA.

Al livello nazionale l’IVA è stata giustificata secondo: A) Teorie economico-sostanziali che privilegiano l’effetto dell’imposta sul consumatore finale B) Teorie giuridico-formali che valorizzano la disciplina IVA (e quindi gli aspetti formali dell’imposta)

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(segue)Le teorie giustificative dell’IVA.

A) Le teorie giuridico – formali: • l’iva quale imposta sulle operazioni imponibili: in quanto a norma dell’art. 1 del D.P.R. n. 633/1972 si applica soltanto alle operazioni imponibili; • l’iva quale imposta sull’attività economica: in quanto è applicata da chi svolge attività d’impresa o professionale sulla somma delle operazioni realizzate; • l’iva quale imposta sullo scambio, volta ad incidere lo scambio rivolto al consumo finale: in quanto la detrazione, nella disciplina dell’imposta, costituisce (nella maggior parte delle ipotesi) uno strumento finalizzato a detassare gli scambi.

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(segue)Le teorie giustificative dell’IVA.

B) Le teorie economico – sostanziali: • considerano il consumo il fatto espressivo di capacità contributiva;

• si basano sulla valorizzazione giuridica del meccanismo della rivalsa (detrazione al fine di realizzare la neutralità dell’imposta);

• sono coerenti con l’impostazione comunitaria.

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I presupposti IVA.

Sono distinti in relazione al territorio: 1. Nazionale 2. Comunitario 3. Extra – comunitario

l’elemento territoriale è fondamentale nella disciplina dei presupposti del

tributo, in quanto l’IVA è un’imposta sul consumo.

La localizzazione dei presupposti avviene in base al luogo di presumibile consumo del bene o del servizio.

Il luogo di localizzazione dei presupposti IVA corrisponde anche allo Stato che acquisirà il gettito dell’imposta.

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(segue) I presupposti IVA.

• Nei rapporti nazionali: 1. Cessione di beni e prestazioni di servizio

(presupposto oggettivo) 2. Nell’esercizio di impresa, arte e professione (presupposto soggettivo) 3. Effettuati nel territorio dello Stato (presupposto territoriale) • Nei rapporti internazionali: Le importazioni da chiunque effettuate • Negli scambi di beni intra - CE: Acquisti di beni fra soggetti IVA Cessioni di beni a consumatori finali

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Il presupposto oggettivo. (artt. 2-3 d.P.R. n° 633/1972)

1. Cessione di beni 2. Prestazioni di servizi Cessazione di beni: atti a titolo oneroso che comportano il trasferimento della proprietà ovvero la costituzione o il trasferimento di diritti reali di godimento su beni di ogni genere. Prestazioni di servizi: prestazioni verso corrispettivo dipendenti da contratti d’opera, appalto, trasporto, mandato, spedizione, agenzia, mediazione, deposito ed in genere da obbligazioni di fare, non fare e di permettere quale ne sia la fonte. (Elenco esemplificativo e non tassativo)

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Il presupposto oggettivo. (artt. 2-3 d.P.R. n° 633/1972)

Operazioni Escluse (art. 2, c.3- art. 3 c.2) 1. Cessioni aventi ad oggetto denaro crediti in denaro,aziende o rami

d’azienda, determinati beni alimentari, beni in dipendenza di fusioni,trasformazioni o scissioni;

2. Cessioni di beni soggette alla disciplina dei concorsi e delle operazioni a premio

Operazioni Assimilate (art. 2 c.2- art. 3 c.2) 1. Vendite con riserva di proprietà 2. Locazioni: con clausola di trasferimento proprietà vincolante per le parti 3. Contratti di commissione: passaggi di beni tra committente e commissionario 4. Cessioni gratuite di beni 5. Destinazione all’autoconsumo: destinazione di beni al consumo personale o

familiare dell’imprenditore o ad altre finalità estranee all’esercizio dell’impresa

6. Assegnazioni ai soci e associati 7. Cessioni di contratto 8. Somministrazione di alimenti/bevande

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Il presupposto soggettivo. (Artt. 4-5 d.P.R. n° 633/1972) Le operazioni IVA devono essere realizzate nell’esercizio di attività di impresa arte o professione. Tale requisito recepisce quello di “attività economica” previsto in ambito comunitario, secondo il quale sono soggetti passivi IVA coloro che esercitano “in modo indipendente” una attività economica in qualunque luogo e quali ne siano lo scopo e i risultati. “attività economica”: attività di produzione, di commercializzazione o di prestazione di servizi, comprese le attività estrattive, agricole, nonché quelle di professione libera o assimilate. Si considera, in particolare, attività economica lo sfruttamento di un bene materiale o immateriale per ricavarne introiti aventi carattere di stabilità.

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(segue)Il presupposto soggettivo.

Caratteri attività economica: anche l’attività illecita costituisce attività economica 1. Attività esercitata sul mercato 2. Abitualità 3. Stabilità 4. Autonomia/Indipendenza

Escluso lavoro dipendente Secondo l’ordinamento comunitario, non costituiscono attività economica: 1. l’acquisto o la detenzione di quote societarie o di obbligazioni non

strumentali all’attività di impresa;

2. le holding che detengono esclusivamente partecipazioni in altre imprese;

3. l’attività delle holding di mera vendita di azioni e titoli.

(segue)Il presupposto soggettivo

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A) Impresa: (art.4)

Nozione sostanziale: esercizio per professione abituale ancorchè non esclusiva delle attività commerciali o agricole di cui agli art. 2195 e 2135 c.c., anche se non organizzate in forma di impresa. Nozione formale: esercizio di attività organizzate in forma di impresa, dirette alla prestazione di servizi che non rientrano nel 2195 c.c. Sono soggetti IVA: • le società commerciali • gli enti pubblici e privati che hanno per oggetto esclusivo o principale lo svolgimento di attività agricole o commerciali

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(segue)Il presupposto soggettivo

B) Arte o professione: (art.5) 1. esercizio abituale anche se non esclusivo di attività di lavoro

autonomo

2. da parte di persone fisiche, società semplici o associazioni costituite tra persone fisiche per l’esercizio in forma associata delle attività stesse Esclusione delle prestazioni effettuate dai co.co.co.,

salvo l’attività sottostante sia oggetto di altra attività professionale.

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Il presupposto territoriale. (Art. 7.7 septies)

Disciplina: • specifici criteri in base ai quali determinare la localizzazione e la tassazione

nel territorio dello Stato delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi • modificata di recente per la localizzazione dei servizi (D.lgs. n.18/2010 che ha recepito la direttiva 2008/8/CE del 12.2.2008). Definizione di territorio dello Stato: per territorio dello Stato si intende il territorio della Repubblica italiana, con esclusione dei Comuni di Livigno e di Campione d’Italia e delle acque italiane del lago di Lugano. Definizione di territorio della Comunità: per territorio della Comunità si intende il territorio corrispondente al campo di applicazione del Trattato istitutivo della Comunità europea con le esclusioni indicate all’art. 7, comma 1, D.P.R. n. 633/1972.

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(segue)Il presupposto territoriale.

1. Territorialità nella cessione dei beni Criterio generale: 1. luogo dell’esistenza fisica dei beni; 2. luogo inizio spedizione: in caso di trasporto; 3. luogo di destinazione: in caso di montaggio o installazione. Criteri specifici: 1. luogo di partenza del trasporto: cessioni a bordo delle navi, di aerei e

di treni per trasporti intra – CE; 2. domicilio o residenza nel territorio dello Stato del soggetto passivo

rivenditore: cessioni di gas naturale e di energia elettrica mediante sistemi di distribuzione.

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(segue) Il presupposto territoriale

2.Territorialità nelle prestazioni di servizi Criterio generale:

• sede del committente se il committente è un soggetto passivo stabilito nel territorio dello Stato (ipotesi di business to business) • sede del prestatore se il prestatore è un soggetto passivo stabilito nel territorio dello Stato e il committente non è soggetto passivo (ipotesi di business to consumer) Soggetto passivo stabilito: • soggetto domiciliato o residente nel territorio dello Stato (che non abbia il domicilio all’estero); • stabile organizzazione nel territorio dello Stato di soggetto domiciliato o residente all’estero limitatamente alle operazioni rese o ricevute; Per i soggetti diversi dalle persone fisiche, il domicilio è il luogo della sede legale e la residenza della sede effettiva.

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(segue) Il presupposto territoriale

Territorialità nelle prestazioni di servizi:

Criteri specifici che si applicano a prescindere dal destinatario della prestazione • il luogo di ubicazione dell’immobile: per le prestazioni di servizi relative a beni immobili • la tratta percorsa nel territorio dello Stato: per le prestazioni di trasporto di passeggeri

• il luogo di esecuzione materiale della prestazione: per i servizi di ristorazione e di catering (diversi da quelli resi a bordo di navi, aerei e treni ove rileva il luogo di partenza)

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(segue) Il presupposto territoriale.

Criteri specifici che si applicano a prescindere dal destinatario della prestazione: 1. la messa a disposizione del destinatario del mezzo di trasporto nel territorio

dello Stato e l’utilizzazione nel territorio comunitario o l’utilizzazione nel territorio dello Stato (anche se la messa a disposizione è al di fuori del territorio della Comunità) per le prestazioni di servizi di locazione (anche finanziaria), noleggio e simili di mezzi di trasporto;

2. il luogo di svolgimento delle prestazioni per quanto riguarda le prestazioni di servizi relative ad attività,culturali, artistiche, scientifiche, educative,ricreative e simili.

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(segue) Il presupposto territoriale.

Criteri specifici che si applicano solo ad ipotesi di business to consumer

per le medesime ipotesi relative ad operazioni business to business si utilizzano i criteri generali

1. il luogo di effettuazione dell’operazione principale: per operazioni di

intermediazione;

2. il luogo di inizio del trasporto: per le prestazioni di trasporto di beni intra– CE;

3. distanza percorsa nel territorio dello Stato: per il trasporto di beni con provenienza o destinazione extra CE;

4. il luogo di svolgimento della prestazione: per attività accessorie al trasporto e perizie sui beni.

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(segue)Il presupposto territoriale.

5. se rese da soggetti stabiliti nel territorio dello Stato ed utilizzate nel

territorio CE o se sono utilizzate nel territorio dello Stato (anche se rese da soggetti non stabiliti nel territorio CE): operazioni di noleggio, locazione anche finanziaria dei mezzi di trasporto;

6. utilizzo nel territorio dello Stato: per operazioni di telecomunicazioni e di

teleradiodiffusione;

7. domicilio del committente o residenza nel territorio dello stato (senza domicilio all’estero): per le prestazioni tramite mezzi elettronici da soggetti extra CE.

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(segue)Il presupposto territoriale.

Ulteriore criterio specifico: 1. prestazione di servizi di pubblicità - di consulenza e di assistenza

tecnica e legale – di elaborazioni di dati e di forniture – operazioni bancarie, finanziarie e assicurative – messa a disposizione di personale– altre prestazioni art. 7 septies;

2. se rese a committenti non soggetti passivi domiciliati e residenti extra CE (da prestatore italiano);

3. non si considerano effettuate nel territorio dello Stato (e quindi non sono assoggettate ad IVA).

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Il presupposto intra-CE (I).

Cessione beni tra soggetti appartenenti a differenti Stati – CE:

Operatore Consumatore economico finale (soggetto IVA) Presupposto Presupposto IVA: IVA: acquisto bene cessione bene

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Il presupposto intra-CE (II).

Cessione a consumatore finale: 1. imponibile la cessione con l’aliquota del paese UE del cedente; 2. il cedente applica e versa l’IVA nello stato di appartenenza; 3. previsione di regimi derogatori finalizzati ad evitare la concentrazione degli

acquisiti nei paesi che hanno le aliquote più basse;

tale disciplina valuta il territorio comunitario come un “unico grande mercato”, che non conosce i confini nazionali.

Cessione a soggetto IVA: imponibile l’acquisto intra – comunitario Requisiti dell’ acquisto intra-comunitario: 1. il cedente ed il cessionario devono essere due soggetti IVA negli Stati di

residenza; 2. l’operazione deve essere onerosa e deve comportare il trasferimento del diritto di proprietà o di altro diritto reale di godimento sul bene; 3. il bene deve partire da uno Stato membro e giungere in altro Stato membro.

Applicazione dell’IVA con meccanismo del reverse charge

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Le importazioni.

In ambito internazionale sono imponibili le importazioni da chiunque effettuate. Nozione di importazione : “beni introdotti nel territorio dello Stato che siano originati da paesi o territori non compresi nella Comunità o che non siano stati già immessi in libera pratica in altro Paese membro della CE ovvero che siano provenienti dai territori esclusi dalla CE”. Ratio: assoggettare tutti i beni che entrano nel territorio comunitario alle stesse condizioni di quelli che circolano intra – CE

L’IVA sulle importazioni: 1. è applicata all’ingresso dei beni nel territorio dello Stato 2. è commisurata al valore dei beni 3. è accertata, liquidata e riscossa per ciascuna operazione alla dogana 4. è soggetta ad un regime differente a seconda se il soggetto che effettua

l’importazione è un soggetto IVA o un consumatore finale

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Operazioni Iva e fuori campo Iva.

Operazioni iva: 1. rientrano nella disciplina dell’imposta 2. sono soggette agli obblighi formali di registrazione, di fatturazione e di

dichiarazione 3. partecipano alla quantificazione del volume d’affari si suddividono in:

imponibili, non imponibili, esenti.

Operazioni fuori campo IVA: 1. non rientrano nella disciplina dell’imposta 2. sono definite “operazioni escluse”.

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Le operazioni Imponibili.

A) Operazioni imponibili: 1. cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate nel territorio dello Stato

nell’esercizio di impresa, arte o professione; 2. importazioni da chiunque effettuate; 3. acquisti intra – comunitari tra soggetti IVA

l’effettuazione di una operazione imponibile comporta l’applicazione degli ordinari meccanismi

di funzionamento della disciplina IVA

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Le operazioni non imponibili.

B) Operazioni non imponibili: 1. le cessioni all’esportazione 2. le operazioni assimilate alle cessioni all’esportazione 3. i servizi internazionali o connessi agli scambi internazionali

sono differenti dalle operazioni “non imponibili” derivanti dall’applicazione del meccanismo del reverse charge.

• non si applica l’imposta in via di rivalsa; • si può esercitare il diritto di detrazione.

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Le operazioni esenti.

C) Le esenzioni: 1. deroga alla disciplina generale IVA dei beni e dei servizi IVA intra – CE;

2. sono considerate “nozioni autonome di diritto comunitario” che possono

essere interpretate solo alla luce del sistema europeo;

3. individuate analiticamente dalla disciplina comunitaria della VI direttiva (oggi art. 132, direttiva n.2006/112/CE).

4. sono elencate tassativamente (operazioni di assicurazioni, operazioni relative alla riscossione dei tributi, prestazioni sanitarie di diagnosi, cura e riabilitazione rese alla persona nell’esercizio delle professioni e arti sanitarie soggette a vigilanza; prestazioni di ricovero e cura rese da enti ospedalieri e da cliniche e case di cura convenzionate.

• non si applica l’imposta in via di rivalsa; • non può essere effettuata la detrazione.

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Il momento impositivo.

Momento impositivo: 1. momento al verificarsi del quale l’operazione assume rilevanza ai fini IVA; 2. mette in moto l’intero “sistema IVA”; 3. rileva contestualmente per tutti i soggetti coinvolti nel meccanismo

impositivo; 4. definito anche “effettuazione delle operazioni”;

il momento impositivo individua quando l’operazione economica

raggiunge un grado di certezza tale da mettere in moto il sistema IVA.

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(segue)Il momento impositivo. 1) Cessione di beni: • mobili: consegna o spedizione del bene • immobili: stipula dell’atto traslativo • deroghe: art. 6, comma 2, D.P.R. n. 633/1972

2) Prestazioni di servizi: • pagamento del corrispettivo • deroghe:art. 6, comma 3, D.P.R. n. 633/1972

3) Acquisti intra – CE: • momento consegna dei beni nel territorio dello Stato • momento di arrivo nel territorio dello Stato: in caso di trasposto con mezzi del cessionario

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(segue)Il momento impositivo. Al verificarsi del momento impositivo nasce Contestualmente: • l’obbligo di rivalsa del cedente / prestatore

• il diritto di detrazione del cessionario / committente

• l’obbligo di emissione della fattura

• l’obbligo di versare l’imposta all’Erario (anche “esigibilità”)

In alcune ipotesi è differita l’esigibilità. Di recente è stato introdotto un regime opzionale (definito dell’IVA per

cassa), che consente ai soggetti IVA con un volume d’affari contenuto un differimento della esigibilità dell’imposta al momento dell’incasso del corrispettivo.

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La determinazione dell’imposta.

Base Imponibile: è stabilita su ogni singola operazione • è costituita dell’ammontare complessivo dei corrispettivi delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi dovuti al cedente o al prestatore secondo le condizioni contrattuali. • sono compresi nella base imponibile: gli oneri e le spese inerenti all’esecuzione, i debiti e gli altri oneri verso terzi accollati al cessionario o al committente, le integrazioni direttamente connesse con i corrispettivi dovuti da altri soggetti.

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(segue) La determinazione dell’imposta.

Esclusioni dalla base imponibile: 1. le somme dovute a titolo di interessi moratori,penalità, ritardi; 2. il valore normale dei beni ceduti a titolo di sconto, premio o abbuono, tranne

quelli la cui cessione è soggetta ad aliquota più elevata; 3. le somme dovute a titolo di rimborso delle anticipazioni fatte in nome e per

conto della controparte. Aliquota: 1. l’aliquota generale dell’imposta: 22%

(l'aliquota ordinaria è salita al 21% con D.L. n. 138 del 13 agosto 2011, convertito in legge il 14 settembre 2011. Con la Legge di Stabilità 2013, approvata con legge n. 228 del 24 dicembre 2012, è avvenuto l'aumento di un ulteriore punto percentuale, entrato in vigore dal 1º ottobre 2013).

2. sono previste ipotesi di aliquote ridotte: 4% e 10%

aliquota in vigore nel momento in cui l’operazione è effettuata.

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I meccanismi di funzionamento.

Ordinario In base al reverse charge meccanismo generale IVA meccanismo previsto in specifiche ipotesi si fonda sul binomio si fonda sul binomio addebito /rivalsa – detrazione imponibilità – non imponibilità

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Il meccanismo ordinario.

Soggetto IVA che esercita Acquisto di materie attività di produzione e prime per la produzione cessione di beni all’ingrosso di un bene (euro 120 di cui: 100 Prezzo del bene e 20 Iva sul prezzo) Cessione bene prodotto (euro 550 di cui 500 prezzo del bene e 50 Iva sul prezzo): Soggetto iva dettagliante acquisto Cessione bene (euro 1200 di cui 1000 prezzo del bene e 200 Iva sul prezzo): acquisto Soggetto consumatore finale consumo bene

Versamento all’Erario di Euro 30 50 (IVA addebitata) – (detrazione) euro 20 (IVA assolta)

Versamento all’Erario di Euro 150 200 (IVA addebitata) – (detrazione) euro 50 (IVA assolta)

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La rivalsa. (art. 18 d.P.R. n. 633/1972)

Nozione di rivalsa: il soggetto che effettua cessioni di beni o prestazioni di servizi imponibili deve addebitare la relativa imposta, a titolo di rivalsa, al cessionario o committente. 1. la rivalsa è obbligatoria ed è nullo ogni patto contrario

(art.18 c.1 d.P.R. n. 633/1972);

2. La rivalsa è facoltativa solo in alcuni casi tassativamente previsti dalla legge (art.18 c.3 d.P.R. n. 633/1972);

3. il credito da rivalsa è assistito da privilegi.

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La detrazione. (art. 19 d.P.R. n. 633/1972)

Nozione di detrazione: è l’operazione con la quale il soggetto IVA sottrae dall’imposta relativa alle operazioni effettuate l’imposta assolta o dovuta o a lui addebitata a titolo di rivalsa. è il fulcro della disciplina IVA Condizioni di detraibilità: 1. Inerenza dell’operazione all’attività svolta: attiene soltanto ai beni o ai

servizi importati o acquistati nell’esercizio di impresa, arte o professione;

2. è un diritto di ogni soggetto IVA strumentale alla determinazione dell’imposta;

3. non può essere esercitata oltre la dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello in cui diritto alla detrazione è sorto ma alle condizioni esistenti al momento della nascita del diritto.

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(segue) La detrazione.

1. È detraibile: l’imposta relativa ai beni e ai servizi inerenti. 2. È indetraibile: l’imposta relativa ai beni e ai servizi afferenti operazioni esenti o non soggette all’imposta. 3. È detraibile pro - quota: • l’imposta assolta per beni e servizi in parte utilizzati per operazioni non soggette ad imposta • l’imposta assolta sui beni e servizi in parte utilizzati per fini privati o estranei all’esercizio dell’impresa.

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(segue)La detrazione.

Detrazione pro-rata (o percentuale di detrazione): • Si applica ai contribuenti che esercitano contestualmente attività che conferiscono diritto alla detrazione ed attività esenti • Il diritto alla detrazione è proporzionale alle operazioni imponibili effettuate ed è pari ad una percentuale (definita “percentuale di detrazione”)

• la “percentuale di detrazione” è costituita dal rapporto fra l’ammontare delle operazioni che danno diritto alla detrazione effettuate in un anno e lo stesso ammontare aumentato delle operazioni esenti effettuate nell’anno medesimo • per gli enti non commerciali: è ammessa in detrazione soltanto l’imposta relativa all’esercizio di attività commerciali o agricole a determinate condizioni

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(segue) La detrazione.

La rettifica della detrazione:

La detrazione può essere corretta in aumento o in diminuzione per diverse cause

1. modifiche di destinazioni del bene o del servizio rispetto a quelle

inizialmente individuate; 2. mutamenti nel regime fiscale delle operazioni attive, nel regime di

detrazione dell’imposta sugli acquisti o nell’attività esercitata; 3. variazioni nel pro – rata.

Modifiche di destinazioni del bene o del servizio rispetto a

quelle inizialmente individuate

1. se i beni e i servizi sono utilizzati per effettuare operazioni che danno diritto alla detrazione in misura diversa da quella inizialmente operata;

2. la rettifica opera in relazione alla “prima utilizzazione”dei beni o dei servizi;

3. per i beni ammortizzabili vi è un particolare regime.

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Il reverse charge.

I principi del reverse charge: • è il meccanismo che consente di spostare l’obbligo dell’imposta al

cessionario / committente soggetto IVA (dal cedente / prestatore);

• elimina la detrazione dell’IVA sugli acquisiti e deroga all’obbligo di rivalsa;

• può essere utilizzato solo per operazioni fra soggetti IVA;

• si fonda sul binomio imponibilità / non imponibilità;

• determina notevoli semplificazioni nell’applicazione dell’imposta.

il suo utilizzo è oggetto di forti critiche in quanto “snatura” l’originaria disciplina IVA

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Il reverse charge.

L’applicazione del reverse charge: • l’imposta viene adempiuta attraverso un’inversione contabile che

determina la neutralità dell’operazione IVA in capo al cessionario/ committente;

• per il cedente / prestatore l’operazione è definita non imponibile.

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(segue) Il reverse charge.

Evoluzione normativa: A. nasce come regime generale (temporaneo) per gli acquisiti intra-

comunitari fra soggetti IVA;

B. è oggi utilizzato in molte ipotesi (frodi “carosello”) e in alcuni settori (edilizia, sub appalti) al fine di contrastare l’evasione;

C. quello che incassa la direttiva n. 2006/69/CE (riprendendo e modificando l’art. 199 della direttiva n. 2006/112/CE) consente agli Stati membri di adottare il meccanismo del “reverse charge” per alcune specifiche operazioni, senza necessità di autorizzazione preventiva sulla base della sola comunicazione al Comitato IVA;

D. è stato previsto nell’art. 17, comma 2 del D P R n 633/1972 in relazione alle cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuati nel territorio dello Stato da operatori non residenti nei confronti di cessionari o committenti residenti.

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Obblighi formali.

Nell’iva gli adempimenti formali sono numerosi e scattano addirittura prima dell’effettuazione di un’operazione rientrante nell’ambito di applicazione dell’imposta. a. Dichiarazione di inizio attività: è il primo adempimento richiesto ai soggetti che intraprendono

l’esercizio di un’impresa, arte o professione o costituiscono una stabile organizzazione nel territorio dello Stato.

Il neo-contribuente riceve un numero di partita Iva b. Dichiarazioni di variazione e di cessazione attività: vengono effettuate analoghe dichiarazioni in caso di successive

modifiche degli elementi dichiarati (sede, tipo di attività, ecc) e anche di cessazione dell’attività.

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c. La fatturazione ed i registri: I soggetti passivi Iva sono tenuti a fatturare le operazioni che

effettuano e a registrare le fatture (D.p.r. n. 633/72, art. 21): l’obbligo riguarda tutte le operazioni che rientrano nel “campo di applicazione dell’imposta” e quindi non solo le operazioni imponibili, ma anche quelle esenti e non imponibili.

La fattura, datata e numerata progressivamente, deve indicare: le parti, l’oggetto dell’operazione, l’aliquota e l’ammontare

dell’imposta. Ogni soggetto passivo deve contenere, ai fini Iva, due registri

obbligatori: uno per le operazioni attive (registro delle fatture emesse), uno per gli acquisti.

Dal libro delle operazioni attive risulta l’iva a debito, da quello delle operazioni passive risulta l’iva a credito.

(segue) Obblighi formali.

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e. Autofatturazione: la fattura è detta “autofatturazione” quando l’obbligo di applicare

l’imposta e di emettere la fattura è posto a carico del cessionario o del committente.

f. Note di variazione: dopo che una fattura è stata emessa e registrata può risultare

che debba essere apportata una rettifica, in aumento o in diminuzione, all’ammontare dell’imponibile o dell’imposta.

(segue)Obblighi formali.