LA NUOVA FATTURA e le altre modifiche alla … · LA NUOVA FATTURA La fattura elettronica : nozione...

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LA NUOVA FATTURA e le altre modifiche alla disciplina dell’IVA Art. 1, commi 324-335, Legge 24 dicembre 2012, n. 228 (recepimento direttiva 2010/45/Ue del 13 luglio 2010) 1 a cura di Franco Ricca

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LA NUOVA FATTURA

e le altre modifiche alla disciplina dell’IVA

Art. 1, commi 324-335, Legge 24 dicembre 2012, n. 228

(recepimento direttiva 2010/45/Ue del 13 luglio 2010)

1a cura di Franco Ricca

LA NUOVA FATTURA

“Nazionalità” della fattura (art. 219-bis, direttiva 2006/112/CE)

1.La fatturazione è soggetta alle norme dello SM in cui si considera

effettuata l’operazione

2.In deroga al punto 1, nei seguenti casi la fatturazione è soggetta

alle norme dello SM del fornitore:

- il fornitore non è stabilito nello SM in cui si considera

effettuata l’operazione e il debitore dell’imposta è il destinatario

(salvo che quest’ultimo debba emettere autofattura)

- l’operazione non si considera effettuata nell’Ue

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“Nazionalità” della fattura: rappresentazione schematica

LUOGO

OPERAZIONE

PAESE DI

STABILIMENTO

DEL FORNITORE

DEBITORE DELL’IMPOSTA LEGGE CHE

REGOLA LA

FATTURAZIONE

EXTRAUE SM1 SM1

SM1 SM1 SM1

SM2 SM1

a) IL FORNITORE SM2

b) IL DESTINATARIO

MEDIANTE INVERSIONE

CONTABILE

SM1

c) IL DESTINATARIO

MEDIANTE

AUTOFATTURA

SM2

LA NUOVA FATTURA

Estensione dell’obbligo di fatturazione (art. 21, comma 6-bis, DPR 633/72)

Operazioni non territoriali

L’emissione della fattura è obbligatoria anche per le seguenti

operazioni non soggette ad Iva ai sensi degli artt. da 7 a 7-septies,

se effettuate da soggetti passivi stabiliti nel territorio dello Stato:

a)cessioni di beni e prestazioni di servizi - eccettuate quelle di cui

all’articolo 10, nn. da 1) a 4) e 9) - effettuate nei confronti di un

soggetto passivo che è debitore dell’imposta in un altro Stato

membro dell’Ue, con l’annotazione “inversione contabile” (non

consentita la “fattura semplificata”);

b)cessioni di beni e prestazioni di servizi che si considerano

effettuate fuori dell’Ue, con l’annotazione “operazione non

soggetta”. 4

LA NUOVA FATTURA

Effetti dell’estensione dell’obbligo di fatturazione

Le operazioni extraterritoriali assoggettate a fatturazione (e, di conseguenza, a

registrazione e dichiarazione), concorrono alla determinazione del volume

d’affari (cfr anche la modifica dell’art. 20, DPR 633/72), con i conseguenti riflessi

sull’applicazione di numerose disposizioni (es. regimi agevolati collegati

all’entità

del v.a., ambito della comunicazione delle operazioni con controparti stabilite in

paesi“black list”, ecc.).

Gli effetti sono sterilizzati ai fini della determinazione dello status di

“esportatore abituale”.

Sanzioni (art. 6, comma 2, D.Lgs. n. 471/97)

Le sanzioni previste per le violazioni degli obblighi inerenti alla documentazione

e alla registrazione di operazioni non imponibili o esenti si applicano anche in

relazione alle operazioni non soggette ad Iva.5

LA NUOVA FATTURA

La fattura elettronica : nozione (art. 21, comma 1, DPR 633/72)

- Per fattura elettronica si intende la fattura che è stata

emessa e ricevuta in qualunque formato elettronico.

- Il ricorso alla fattura elettronica è subordinato

all’accettazione da parte del destinatario.

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LA NUOVA FATTURA

La fattura cartacea ed elettronica : requisiti (art. 21, comma 3, DPR 633/72)

Il soggetto passivo assicura l’autenticità dell’origine, l’integrità

del contenuto e la leggibilità della fattura dal momento

dell’emissione al termine del periodo di conservazione.

Autenticità e integrità possono essere garantite mediante:

- sistemi di controllo di gestione che assicurino un

collegamento affidabile tra la fattura e la sottostante

operazione

- apposizione della firma elettronica qualificata o digitale

dell’emittente

- sistemi di trasmissione elettronica dei dati (EDI) o altre

tecnologie idonee. 7

LA NUOVA FATTURA

Conservazione delle fatture (art. 39, terzo comma, DPR 633/72)

- Le fatture elettroniche sono conservate in modalità elettronica, in

conformità alle disposizioni del Dm emanato ai sensi dell’art. 21,

comma 5, D.Lgs n. 82/2005.

- Le fatture create in formato elettronico e quelle cartacee possono

essere conservate elettronicamente.

- Il luogo di conservazione elettronica delle fatture, nonché dei

registri e altri documenti previsti dal DPR 633/72 e da altre

disposizioni, può essere situato in un altro Stato, a determinate

condizioni.

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LA NUOVA FATTURA

Nozione di “emissione” (art. 21, comma 1, DPR 633/72)

La fattura, cartacea o elettronica, si ha per emessa all’atto della

sua

- consegna, oppure

- spedizione, oppure

- trasmissione, oppure

- messa a disposizione del cessionario o committente.

La fattura cartacea è compilata in duplice esemplare di cui uno è consegnato o

spedito all’altra parte (comma 4).

La fattura di cui all’art. 17, secondo comma, primo periodo (autofattura) è

emessa in unico esemplare (comma 5).

Modalità di emissione: anche mediante gli apparecchi misuratori

fiscali (art. 1, legge n. 18/1983, come integrato dalla L. 228/2012).9

LA NUOVA FATTURA

Innovazioni sui contenuti della fattura (art. 21, comma 2, DPR 633/72)

- Numero progressivo che la identifichi in modo univoco (non più obbligatoria, ma

comunque ammessa, la numerazione progressiva per anno solare, cfr. ris. AE n. 1 del

10/1/2013);

- Numero di partita IVA (o identificativo IVA) del cessionario o committente

soggetto passivo in Italia o in altro Stato membro dell’Unione europea;

- Numero di codice fiscale del cessionario/committente, se non soggetto passivo

residente o domiciliato nel territorio dello Stato;

- Le fatture emesse dal cessionario/committente in forza di un obbligo proprio

recano l’annotazione “autofattura” (art. 21, comma 6-ter).

- Le fatture emesse in relazione ad operazioni sottoposte al meccanismo del

reverse charge, recano l’indicazione “inversione contabile” e l’eventuale

specificazione della relativa norma (art. 17, quinto comma e art. 74, settimo comma). 10

LA NUOVA FATTURA

La “fattura semplificata”: ambito di impiego (art. 21-bis, DPR 633/72)

La fattura di ammontare complessivo non superiore a cento euro,

nonché la fattura rettificativa di cui all’art. 26 (nota di variazione),

può essere emessa in modalità semplificata.

Non è consentito emettere la fattura semplificata per le seguenti

operazioni:

a)cessioni intracomunitarie di cui all’articolo 41 del DL n. 331/91;

b)operazioni di cui all’articolo 21, comma 6-bis, DPR 633/72, lett. a).

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LA NUOVA FATTURA

La “fattura semplificata”: contenuto (art. 21-bis, DPR 633/72)

La fattura semplificata deve contenere “almeno” le seguenti indicazioni:

a) data di emissione;

b) numero progressivo che la identifichi in modo univoco;

c) ditta, denominazione o ragione sociale, nome e cognome, residenza o domicilio del

soggetto cedente o prestatore, del rappresentante fiscale nonché ubicazione della stabile

organizzazione per i soggetti non residenti;

d) numero di partita IVA del soggetto cedente o prestatore;

e) ditta, denominazione o ragione sociale, nome e cognome, residenza o domicilio del

soggetto cessionario o committente, del rappresentante fiscale nonché ubicazione della

stabile organizzazione per i soggetti non residenti; in alternativa, in caso di soggetto

stabilito nel territorio dello Stato può essere indicato il codice fiscale o il numero di partita

IVA, ovvero, in caso di soggetto passivo stabilito in un altro Stato membro dell’Unione

europea, numero di identificazione IVA attribuito dallo Stato membro di stabilimento;

f) descrizione dei beni ceduti e dei servizi resi;

g) ammontare del corrispettivo complessivo e dell’imposta incorporata, ovvero dei dati

che permettono di calcolarla;

h) per le fatture emesse ai sensi dell’articolo 26, il riferimento alla fattura rettificata e le

indicazioni specifiche che vengono modificate. 12

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Tipologia fattura Termine di emissione Termine di registrazione

Fattura ordinaria Momento di effettuazione

dell’operazione

Entro 15 giorni dall’emissione, con

riferimento alla data di emissione

Fattura differita delle cessioni di beni

risultanti da documento di trasporto e

simili

Entro il giorno 15 del mese successivo

a quello di effettuazione

dell’operazione

Entro il termine di emissione, con

riferimento al mese di effettuazione

dell’operazione

Fattura differita delle prestazioni di

servizi individuabili attraverso idonea

documentazione

Fattura relativa alle prestazioni di

servizi “generiche” rese a soggetti

passivi di altri paesi Ue o extraUe

Autofattura relativa alle prestazioni

di servizi “generiche” ricevute da

fornitori extraUe

Fattura super-differita delle cessioni in

triangolazione

Entro il mese successivo a quello di

consegna o spedizione dei beni

Entro 15 giorni dall’emissione, con

riferimento alla data di emissione

Autofattura relativa agli acquisti di

beni e servizi presso fornitori extraUe,

eccettuate le prestazioni “generiche”

Momento di effettuazione

dell’operazione

Entro 15 giorni dall’emissione, con

riferimento alla data di emissione

Fattura relativa alle cessioni

intracomunitarie

Entro il giorno 15 del mese successivo

a quello di effettuazione

dell’operazione

Entro il termine di emissione, con

riferimento al mese di effettuazione

dell’operazione

Termini di emissione e di registrazione delle fatture

LA NUOVA FATTURA

Termini di emissione (Art. 21, comma 4, DPR 633/72)

1. Fattura immediata

Di regola, la fattura deve essere emessa al momento di

effettuazione dell’operazione.

Registrazione entro quindici giorni, con riferimento alla data di emissione (art. 23, DPR

633/72).

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LA NUOVA FATTURA

Termini di emissione (Art. 21, comma 4, lett. a, DPR 633/72)

2. Fattura differita- per le cessioni di beni la cui consegna risulti da documento di

trasporto, ecc., nonché

- per le prestazioni di servizi individuabili attraverso idonea

documentazione,

effettuate nello stesso mese solare nei confronti dello stesso

soggetto, può essere emessa una sola fattura, recante il dettaglio

delle operazioni, entro il giorno 15 del mese successivo a quello di

effettuazione.

Registrazione entro il termine di emissione, con riferimento al mese di effettuazione delle

operazioni (art. 23, DPR 633/72).

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LA NUOVA FATTURA

Termini di emissione (Art. 21, comma 4, lett. b, DPR 633/72)

3. Fattura super-differitaPer le cessioni di beni consegnati direttamente al cessionario dal

proprio fornitore, la fattura è emessa entro il mese successivo a

quello della consegna o spedizione dei beni (cfr. circolare 288/1998).

Registrazione entro il termine di emissione, con riferimento alla data di emissione (art. 23,

DPR 633/72).

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LA NUOVA FATTURA

Termini di emissione (Art. 21, comma 4, lett. c-d, DPR 633/72)

4. Prestazioni “generiche” scambiate con soggetti esteri

- Per le prestazioni di servizi di cui all’art. 7-ter rese a soggetti

passivi Ue, la fattura è emessa entro il giorno 15 del mese

successivo a quello di effettuazione dell’operazione.

- Per le stesse prestazioni, rese a oppure ricevute da soggetti

passivi extraUe, la fattura (o autofattura) è emessa entro il giorno

15 del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione.

Registrazione entro il termine di emissione, con riferimento al mese di effettuazione

delle operazioni (art. 23, DPR 633/72)

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LA NUOVA FATTURA

Termini di emissione (art. 46, comma 2, DL 331/93)

5. Cessioni intracomunitarie

- Per le cessioni intracomunitarie di cui all’art. 41, DL 331/93, la

fattura è emessa entro il giorno 15 del mese successivo a quello di

effettuazione dell’operazione (non consentita la “fattura semplificata”).

Registrazione entro il termine di emissione, con riferimento al mese di effettuazione

dell’operazione (art. 47, comma 4, DL 331/93)

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OPERAZIONI CON FORNITORI UE

Inversione contabile: procedura nei rapporti con fornitori Ue

(Art. 17, secondo comma, secondo periodo)

L’operatore nazionale che riceve cessioni di beni o prestazioni di servizi da un soggetto passivo stabilito in un altro Stato membro dell’Ue, adempie in tutti i casi agli obblighi di fatturazione e di registrazione secondo le disposizioni degli articoli 46 e 47 del dl 331/93, ossia integrando e registrando la fattura del fornitore nei termini ivi indicati.

La procedura di emissione della fattura (autofattura) va quindi attivata solo se il fornitore è extraUe.

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ADEMPIMENTI OPERAZIONI INTRAUE

Effettuazione dell’acquisto-cessione di beni intraUe (art. 39, DL 331/93)

- Le cessioni e gli acquisti intraUe si considerano effettuati all’atto dell’inizio del

trasporto o della spedizione al cessionario o a terzi per suo conto, rispettivamente

dal territorio dello Stato o dal territorio dello Stato membro di provenienza.

- Se gli effetti traslativi o costitutivi si producono in un momento successivo, le operazioni si

considerano effettuate in tale momento, e comunque dopo un anno dalla consegna. Lo stesso principio

vale per i contratti estimatori e simili. Queste disposizioni si applicano a condizione che siano adempiuti

gli obblighi di annotazione di cui all’art. 50, DL 331/93.

- Se viene emessa anticipatamente fattura, l’operazione si considera effettuata,

per l’importo fatturato, alla data della fattura. Non è più previsto analogo effetto

per i pagamenti anticipati.

- Le cessioni e i trasferimenti intraUe di cui all’art. 41, commi 1, lett. a) e comma 2,

lett. b) e c), e gli acquisti intraUe di cui all’art. 38, commi 2 e 3, DL 331/93, se

effettuati in modo continuativo per un periodo superiore ad un mese solare, si

considerano effettuati alla fine di ciascun mese. 20

ADEMPIMENTI OPERAZIONI INTRAUE

Movimenti non traslativi (artt. 38, comma 5 e 41, comma 3, D.L. 331/93)

Tra le movimentazioni che non costituiscono cessione/acquisto

intraUe sono incluse quelle relative ai beni oggetto di perizie.

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ADEMPIMENTI OPERAZIONI INTRAUE

Termini di fatturazione e registrazione (artt. 46 e 47, DL 331/93)

Acquisti intraUe

- Le fatture relative agli acquisti intracomunitari, previa

integrazione, devono essere annotate nel registro vendite

entro il giorno 15 del mese successivo a quello di ricezione

della fattura, con riferimento al mese precedente.

-Le stesse fatture, ai fini della detrazione, sono annotate ai

sensi e nei termini dell’art. 25, DPR 633/72.

Attenzione: per effetto del rinvio contenuto nell’art. 17, secondo

comma, le stesse disposizioni valgono per tutti gli acquisti di beni e

servizi da fornitori Ue.22

ADEMPIMENTI OPERAZIONI INTRAUE

Termini di fatturazione e registrazione (artt. 46 e 47, DL 331/93)

Regolarizzazione acquisti intraUe (art. 46, comma 5)

- In caso di mancato ricevimento della fattura relativa all’acquisto

intraUe entro il secondo mese successivo a quello di effettuazione

dell’operazione, occorre emettere l’autofattura entro il giorno 15 del

terzo mese successivo.

- Se si riceve una fattura con corrispettivo inferiore a quello reale,

occorre emettere fattura integrativa entro il giorno 15 del mese

successivo alla registrazione della fattura originaria.

-Le autofatture e le fatture integrative devono essere registrate

entro il termine di emissione, con riferimento al mese precedente.

Attenzione: per effetto del rinvio contenuto nell’art. 17, secondo comma, le stesse

disposizioni valgono per tutti gli acquisti di beni e servizi da fornitori Ue. 23

ADEMPIMENTI OPERAZIONI INTRAUE

Enti non soggetti d’imposta: rimodulazione termini degli adempimenti

Registrazione degli acquisti intraUe (art. 47, comma 3, DL 331/93)

Gli enti non commerciali non soggetti passivi devono annotare le fatture relative

agli acquisti intracomunitari, in apposito registro, entro il giorno 15 del mese

successivo a quello di ricezione della fattura, con riferimento al mese precedente.

Dichiarazione mensile (art. 49, comma 1, DL 331/93)

Gli enti non commerciali non soggetti passivi che hanno effettuato acquisti intraUe

per i quali sono tenuti al pagamento dell’imposta presentano entro ciascun mese,

in via telematica, la dichiarazione (modello Intra 12) degli acquisti registrati con

riferimento al secondo mese precedente.

Nello stesso termine effettuano il pagamento dell’imposta.

Portata delle disposizioni

Per effetto del rinvio contenuto nell’art. 30-bis del DPR 633/72, le suddette modifiche si

riflettono su tutti gli acquisti di beni e servizi per i quali gli enti in esame assumono la

qualifica di debitori dell’imposta ai sensi dell’art. 17, comma 2, dpr 633/72.24