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Consiglio Nazionale dei Geologi 6-7-8 maggio 2017

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Vico Equense

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Orologi atomici, il Nobel rivela <<Potranno ascoltare i terremoti>>

Permetteranno di misurare il tempo con un'accuratezza mai ottenuta, ma potran­no anche "ascoltare" i terremoti, testare la relatività di Einstein e rivelare le onde gravitazionali: sono i futuri orologi ato-

IL PREMIO CAPO D'ORLANDO

Il premio Nobel per la Fisica, Serge Haroche, a Vico Equense dove nel fine settimana ha ritirato il premio Capo d'Orlando del museo mineralogi­co campano-fondazione Discepolo.

miei ancora più precisi di quelli attuali. Questi dispositivi sono la nuova frontiera dei fisici che si occupano dell'infinitamen­te piccolo, che sfrutta le leggi bizzarre della fisica quantistica, per la quale un atomo o una particella possono trovarsi in due stati diversi nello stesso momento. A dirlo è il Nobei per la Fisica Serge Ha­roche, da Vico Equense, dove ha ritirato il premio Capo d'Orlando del Museo Mine­ralogico Campano-Fondazione Discepolo. Grazie ai suoi esperimenti con le particel­le della luce, che è riuscito a intrappolare e a osservare senza distruggerle, Haroche ha aperto la porta ad una nuova era della sperimentazione nell'infinitamen­te piccolo. Grazie a queste ricerche, e a quelle del collega David Wineland con cui condivide il Nobel, sono nati per esempio gli orologi atomici che non perdono un secondo per un periodo equivalente all'età dell'universo, ovvero 13, 7 miliardi di anni. Ma, ha detto il fisico francese, si sta lavo­rando alla nuova generazione di questi orologi atomici, che non saranno basati su singoli atomi come quelli attuali ma su gruppi di atomi che interagendo tra loro

permetteranno di fare misure oggi im­possibili. Per esempio, ha detto Haroche, permetteranno di «misurare le impercet­tibili oscillazioni del campo gravitazionale della 'T'erra, dovute ai terremoti». Queste oscillazioni «sono generate ai movimenti delle faglie che causano i terremoti» ha &1)iegato Massimo Inguscio, presidente del Consiglio nazionale delle ricerche. Come aveva previsto Einstein, il tempo rallenta in base alla gravità: «! movimenti delle faglie - ha detto Inguscio - modificano la gravità e i nuovi orologi permettono di misurare questi rallentamenti dell'ordi­ne di un miliardesimo di miliardesimo di secondo». Così si potrebbe arrivare a definire meglio dove e con quale intensi­tà potrebbe verificarsi un sisma. Per lo stesso principio i nuovi orologi potranno testare meglio la relatività di Einstein e rivelare anche le onde gravitazionali, os­sia le vibrazioni dello spazio-tempo dovute a fenomeni catastrofici come la fusione di due buchi neri. Queste vibrazioni, ha rilevato Haroche, «disturbano il ritmo dell'orologio e potrebbero essere rivelate con strumenti piccolissimi».

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COBBIEBE DELLA SEBA

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«Incendio di Pomezia, . . ' .

sm tetti c era allllanto>> Scuole chiuse nell'area Gli esperti: «Con il rogo probabile dispersione nell'aria>> Vietata la raccolta di ortaggi e il pascolo per gli animali

ROMA Brutte notizie: «Nelle co- sono tutti nella norma - assi­perture del tetto dei capanno- cura la sindaca di Roma, Virgi­ni della Eco X era presente nia Raggi, che segue gli svilup­amian to incapsulato. Me pi dal Centro operativo comu­l'hanno confermato i vigili del nale -. Vorrei tranquillizzare i fuoco - rivela il direttore del cittadini: secondo l'Arpa Lazio dipartimento prevenzione del- nell'aria non ci sono sostanze la Asl Roma 6, Mariano Sigi- inquinanti o pericolose per la smondi -. Ora si dovrà valu- nostra salute». Eppure, a Po­tare l'effetto del calore sprigio- mezia, l'epicentro del rogo, la nato dall'incendio su questa situazione non è tranquilla. Il particolare sostanza». sindaco Fabio Fucci (M5S),

Smentito, dunque, l'ammi- collega di partito della Raggi, nistratore unico dell'azienda ha deciso per oggi e domani la di stoccaggio e smaltimento di chiusura in via precauzionale Pomezia, Antonio Buongio- di tutte le scuole «al fine di vanni, che aveva escluso la consentire le operazioni di pu­presenza dell'amianto. tizia straordinaria». Non solo.

Considerando quello che Lo stesso Fucci, come pure il abbiamo visto venerdì scorso, commissario straordinario del cioè le alte fiamme e la nube Comune di Ardea, Antonio Te­nera, l'effetto non dovrebbe deschi, d'accordo con la Asl essere stato dei migliori: «È Roma 6, hanno firmato un'or­probabile che ci sia stata una dinanza per vietare la raccolta dispersione di microfibre di di ortaggi e il pascolo di ani­amianto nell'atmosfera - dice mali in un raggio di 5 chilome­il direttore dell'Istituto per tri dal luogo dell'incendio, co­l'inquinamento atmosferico sì come l'utilizzo di foraggi del Cnr, Nicola Pirrone-. Ri- provenienti dall'area. E non tengo la situazione molto pre- manca neanche l'invito a man­occupante e mi aspetto che tenere al chiuso gli animali da l'incapsulamento dell'amianto cortile, evitando di farli razzo­presente nelle coperture del lare. tetto non abbia resistito alle al- L'incubo è la ricaduta dei fu-tissime temperature». mi. All'ospedale Sant'Anna di

«Ora la priorità è mettere in Pomezia, nel weekend, si sono sicurezza il sito - continua il presentate 4 persone «lamen­direttore della Asl, Sigismondi tando mal di testa e bruciori a -. Finché l'incendio non è del occhi e gola- dicono i sanita­tutto spento, non si può anda- ri - ma dopo le cure del caso re sul posto a fare le verifiche». sono state dimesse». Il sinda­A questo proposito, i vigili del co Fucci, però, non si fida: «In fuoco prevedono che la fase attesa, nei prossimi giorni, de­dell'emergenza sarà superata gli ulteriori risultati sulla qua­oggi stesso. lità dell'aria da parte dell'Arpa

La nube nera ormai s'è dis- Lazio (i dati, cioè, su diossine e solta, ma ieri sera resistevano Ipa, gli idrocarburi policiclici ancora alcuni focolai. «Al mo- aromatici, ugualmente canee­mento i dati sulla qualità del- rogeni, ndr) rimane valido l'aria non rilevano criticità e l'ordine di evacuazione per i

residenti che vivono nel raggio di 100 metri».

Mentre per azienàe e abita­zioni presenti nel raggio di 2

chilometri resta solo la racco­mandazione di tenere porte e finestre chiuse. Il pm di Velle­tri Luigi Paoletti ha aperto un fascicolo per incendio colpo­so, reato al momento ipotizza­to contro ignoti, ma non è escluso che già in settimana possano esserci i primi inda­gati. In caso di processo «a ca­rico di eventuali responsabili - annuncia il sindaco Fucci- il Comune di Pomezia si co-stituirà parte civile».Fabrizio Caccia (è) QIDROOl l?ION!= Rft;!=R\li'I.T A

Gli abitanti La nube nera è dissolta, ma c'è qualche focolaio Per i residenti resta l'ordine di evacuazione

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Accolto il ricorso del CNG a Mattarella: anche i geologi tra i professionisti incaricati alla ricerca degli ordigni bellici inesplosi

Agenpress – In seguito al ricorso straordinario presentato dal Consiglio Nazionale

dei Geologi al presidente della Repubblica Sergio Mattarella, il ministero della

Difesa ha approvato, con decreto ministeriale datato 28 febbraio 2017 e

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pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 29 aprile 2017, la disciplina degli aspetti tecnici e

procedurali relativi all’organizzazione del servizio di bonifica del territorio nazionale

da ordigni esplosivi residuati bellici e delle attività di sorveglianza e vigilanza,

nonché delle disposizioni relative alla formazione del personale incaricato alla

ricerca e allo scoprimento di ordigni bellici inesplosi.

Il decreto ministeriale abroga il precedente, emanato dal Ministro della difesa lo

scorso 1° giugno 2016 e all’articolo 7 stabilisce i soggetti abilitati alla bonifica

preventiva degli ordigni bellici nei cantieri in cui sono previste attività di scavo. Tra

i tecnici competenti alla verifica degli ordigni bellici inesplosi, ci sono i

professionisti in possesso di una laurea di tipo tecnico scientifico, tra i quali fanno

parte anche i geologi.

“È un importante riconoscimento della professionalità e delle competenze della

nostra categoria – dichiara il Presidente del Consiglio Nazionale dei

Geologi, Francesco Peduto – ed è l’ennesima constatazione che il ruolo del

geologo negli ultimi anni sia stato sottovalutato. Con l’accoglimento del ricorso

presentato dal CNG – continua Peduto – è stata riconosciuta la competenza del

geologo nella bonifica e nella ricerca degli ordigni bellici

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Anche i geologi tra i professionisti incaricati alla ricerca degli ordigni bellici inesplosi del 08/05/2017

Accolto il ricorso del CNG al presidente della Repubblica Francesco Peduto, presidente CNG: “Un importante riconoscimento della professionalità e delle competenze della nostra categoria”

In seguito al ricorso straordinario presentato dal Consiglio Nazionale dei Geologi al presidente della Repubblica Sergio Mattarella, il ministero della Difesa ha approvato, con decreto ministeriale datato 28 febbraio 2017 e pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 29 aprile 2017, la disciplina degli aspetti tecnici e procedurali relativi all'organizzazione del servizio di bonifica del territorio nazionale da ordigni esplosivi residuati bellici e delle attività di sorveglianza e vigilanza, nonché delle disposizioni relative alla formazione del personale incaricato alla ricerca e allo scoprimento di ordigni bellici inesplosi.

Il decreto ministeriale abroga il precedente, emanato dal Ministro della difesa lo scorso 1° giugno 2016 e all’articolo 7 stabilisce i soggetti abilitati alla bonifica preventiva degli ordigni bellici nei cantieri in cui sono previste attività di scavo. Tra i tecnici competenti alla verifica degli ordigni bellici inesplosi, ci sono i professionisti in possesso di una laurea di tipo tecnico scientifico, tra i quali

fanno parte anche i geologi.

“È un importante riconoscimento della professionalità e delle competenze della nostra categoria - dichiara il Presidente del Consiglio Nazionale dei Geologi, Francesco Peduto - ed è l’ennesima constatazione che il ruolo del geologo negli ultimi anni

sia stato sottovalutato. Con l’accoglimento del ricorso presentato dal CNG – continua Peduto – è stata riconosciuta la competenza del geologo nella bonifica e nella ricerca degli ordigni bellici inesplosi”.

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Ordigni bellici inesplosi, il geologo tra i professionisti incaricati alla ricerca Redazione 5 Maggio 2017 Nessun Commento

Accolto il ricorso del CNG al presidente della Repubblica: anche i geologi tra i

professionisti incaricati alla ricerca degli ordigni bellici inesplosi

Francesco Peduto, presidente CNG: “Un importante riconoscimento della

professionalità e delle competenze della nostra categoria

In seguito al ricorso straordinario presentato dal Consiglio Nazionale dei Geologi al presidente della Repubblica Sergio Mattarella, il ministero della Difesa ha approvato, con decreto ministeriale datato 28 febbraio 2017 e pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 29 aprile 2017, la disciplina degli aspetti tecnici e procedurali relativi all’organizzazione del servizio di bonifica del territorio nazionale da ordigni esplosivi residuati bellici e delle attività di sorveglianza e vigilanza, nonché delle disposizioni relative alla formazione del personale incaricato alla ricerca e allo scoprimento di ordigni bellici inesplosi.

Il decreto ministeriale abroga il precedente, emanato dal Ministro della difesa lo scorso 1° giugno 2016 e all’articolo 7 stabilisce i soggetti abilitati alla bonifica preventiva degli ordigni bellici nei cantieri in cui sono previste attività di scavo. Tra i tecnici competenti alla verifica degli ordigni bellici inesplosi, ci sono i professionisti in possesso di una laurea di tipo tecnico scientifico, tra i quali fanno parte anche i geologi.

“È un importante riconoscimento della professionalità e delle competenze della nostra categoria – dichiara il Presidente del Consiglio Nazionale dei Geologi, Francesco Peduto – ed è l’ennesima constatazione che il ruolo del geologo negli ultimi anni sia stato sottovalutato. Con l’accoglimento del ricorso presentato dal CNG – continua Peduto – è

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Accolto il ricorso del CNG al presidente della Repubblica: anche i geologi tra i professionisti incaricati alla ricerca degli ordigni bellici inesplosi "“È un importante riconoscimento della professionalità e delle competenze della nostra categoria," dichiara il Presidente del Consiglio Nazionale dei Geologi, Francesco Peduto A cura di Filomena Fotia

5 maggio 2017 - 13:24

Francesco Peduto, Presidente del Consiglio Nazionale dei Geologi

In seguito al ricorso straordinario presentato dal Consiglio Nazionale dei Geologi al presidente della Repubblica

Sergio Mattarella, il ministero della Difesa ha approvato, con decreto ministeriale datato 28 febbraio 2017 e

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pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 29 aprile 2017, la disciplina degli aspetti tecnici e procedurali relativi

all’organizzazione del servizio di bonifica del territorio nazionale da ordigni esplosivi residuati bellici e delle attività

di sorveglianza e vigilanza, nonché delle disposizioni relative alla formazione del personale incaricato alla ricerca

e allo scoprimento di ordigni bellici inesplosi.

Il decreto ministeriale abroga il precedente, emanato dal Ministro della difesa lo scorso 1° giugno 2016 e all’articolo

7 stabilisce i soggetti abilitati alla bonifica preventiva degli ordigni bellici nei cantieri in cui sono previste attività

di scavo. Tra i tecnici competenti alla verifica degli ordigni bellici inesplosi, ci sono i professionisti in possesso di

una laurea di tipo tecnico scientifico, tra i quali fanno parte anche i geologi.

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stata riconosciuta la competenza del geologo nella bonifica e nella ricerca degli ordigni bellici inesplosi”.

FONTE: COMUNICATO STAMPA CNG

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Bonifica ordigni bellici, accolto il ricorso del CNG al presidente della Repubblica 5 maggio 2017 Redazione 0 Commenti cng, geologi, mattarella, MInistero Difesa, ordigni, ricorsi

Dopo il ricorso straordinario presentato dal Consiglio Nazionale dei Geologi al presidente della Repubblica Sergio Mattarella, il ministero della Difesa ha approvato con decreto ministeriale (del 28 febbraio 2017 e pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 29 aprile 2017), la disciplina degli aspetti tecnici e procedurali relativi all’organizzazione del servizio di bonifica del territorio nazionale da ordigni esplosivi residuati bellici e delle attività di sorveglianza e vigilanza, nonché delle disposizioni relative alla formazione del personale incaricato alla ricerca e allo scoprimento di ordigni bellici inesplosi. Il decreto ministeriale abroga il precedente, emanato dal Ministro della difesa lo scorso 1° giugno 2016 e all’articolo 7 stabilisce i soggetti abilitati alla bonifica preventiva degli ordigni bellici nei cantieri in cui sono previste attività di scavo. Tra i tecnici competenti alla verifica degli ordigni bellici inesplosi, ci sono i professionisti in possesso di una laurea di tipo tecnico scientifico, tra i quali fanno parte anche i geologi. Si tratta di un importante riconoscimento della professionalità dei geologi: con l’accoglimento del ricorso presentato dal CNG è stata riconosciuta la competenza della categoria nella bonifica e nella ricerca degli ordigni bellici inesplosi.

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Accolto il ricorso del CNG al presidente dellaRepubblica: anche i geologi tra i professionistiincaricati alla ricerca degli ordigni belliciinesplosi (/attualita/2059­accolto­il­ricorso­del-cng-al-presidente-della-repubblica-anche-i-geologi-tra-i-professionisti-incaricati-alla-ricerca-degli-ordigni-bellici-inesplosi.html)

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(http://www.tuttomolise.it/images/redazione/image_72d8d.jpeg)

Lucia Lozzi

In seguito al ricorso straordinario presentato dal Consiglio Nazionale dei Geologi al presidentedella Repubblica Sergio Mattarella, il ministero della Difesa ha approvato, con decretoministeriale datato 28 febbraio 2017 e pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 29 aprile 2017, ladisciplina degli aspetti tecnici e procedurali relativi all'organizzazione del servizio di bonificadel territorio nazionale da ordigni esplosivi residuati bellici e delle attività di sorveglianza evigilanza, nonché delle disposizioni relative alla formazione del personale incaricato allaricerca e allo scoprimento di ordigni bellici inesplosi. Il decreto ministeriale abroga ilprecedente, emanato dal Ministro della difesa lo scorso 1° giugno 2016 e all’articolo 7stabilisce i soggetti abilitati alla bonifica preventiva degli ordigni bellici nei cantieri in cui sonopreviste attività di scavo. Tra i tecnici competenti alla verifica degli ordigni bellici inesplosi, cisono i professionisti in possesso di una laurea di tipo tecnico scientifico, tra i quali fanno parteanche i geologi.“È un importante riconoscimento della professionalità e delle competenzedella nostra categoria ­ dichiara il Presidente del Consiglio Nazionale dei Geologi, FrancescoPeduto ­ ed è l’ennesima constatazione che il ruolo del geologo negli ultimi anni sia statosottovalutato. Con l’accoglimento del ricorso presentato dal CNG – continua Peduto – è statariconosciuta la competenza del geologo nella bonifica e nella ricerca degli ordigni belliciinesplosi”.Tag: Campobasso e Molise Centrale (/campobasso-molise-centrale.html) Termoli e Basso Molise (/termoli-basso-molise.html) Isernia e Provincia (/isernia-provincia.html) molise (/component/tags/tag/52-molise.html)

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Accolto il ricorso del CNG al presidente della Repubblica Anche i geologi tra i professionisti incaricati alla ricerca degli ordigni bellici inesplosi

Francesco Peduto, presidente CNG: “Un importante riconoscimento della professionalità e delle competenze della nostra categoria” Napoli.

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8/5/2017 Correttivo appalti in Gazzetta: vecchi progetti definitivi salvi fino al 20 maggio 2018

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08 Mag 2017

Correttivo appalti in Gazzetta: vecchiprogetti definitivi salvi fino al 20 maggio2018Mauro Salerno

Almeno le previsioni della vigilia sono state rispettate. Il decreto Correttivo della riforma degliappalti è arrivato al traguardo della Gazzetta Ufficiale nella serata di venerdì 5 maggio. Lapubblicazione del Dlgs - che ha preso il numero 56/2017 - ha messo fine ai rischi di alimentareun "giallo" sui ritardi della pubblicazione, probabilmente legati anche a lavoro di "puliziaformale" del testo uscito dal Consiglio dei Ministri, oltre che di stesura delle note di un testo checonta 131 articoli e produce ben 441 modifiche al nuovo codice degli appalti (Dlgs 50/2016)varato solo un anno fa.

Stazioni appaltanti e imprese avranno due settimane per prendere confidenza con l’ondata dicorrezioni. Le novità diventeranno operative dal 20 maggio e dunque si applicheranno ai bandipubblicati dopo questa data. L’altra data di rilievo immediatamente decifrabile con lapubblicazione del Correttivo è quella relativa alla "sanatoria" dei vecchi progetti definitivi messiin fuori gioco dall’entrata in vigore repentina del divieto di appalto integrato . Le stazioniappaltanti che hanno tenuto nei propri cassetti un progetto approvato prima del 19 aprile 2016,senza aver avuto modo di svilupparlo fino allo stadio esecutivo, potranno metterlo in gara senzaviolare il nuovo paletto fino al 20 maggio 2018. Il decreto stabilisce infatti che il divieto diappalto integrato «non si applica per le opere i cui progetti definitivi risultino definitivamenteapprovati dall’organo competente alla data di entrata in vigore del presente codice», data checoincide con il 19 aprile 2016, «con pubblicazione del bando entro dodici mesi dalla data dientrata in vigore della presente disposizione»: termine che scade il 20 maggio 2018.

Confermata anche la cancellazione del potere di «raccomandazione vincolante» dell’Anac neiconfronti delle amministrazioni colte in fallo nella gestione di una gara d'appalto. Una "falla"che, dopo le polemiche, dovrebbe essere rimediata con un emendamento in sede di conversionedella manovra alla Camera. La norma cancellata - hanno preannunciato Stefano Esposito eRaffaella Mariani, i due relatori che hanno seguito tutta la partita della riforma appalti inParlamento - sarà ripristinata nella forma che aveva prima dell’abrogazione, senza modifiche.

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8/5/2017 Correttivo/2. Il testo del Dlgs 50/2017 con le note della Gazzetta Ufficiale

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08 Mag 2017

Correttivo/2. Il testo del Dlgs 50/2017 con lenote della Gazzetta UfficialeMau.S.

Dall'appalto integrato alle novità sul massimo ribasso (con tetto elevato a due milioni di euro),dalla qualificazione alle opere sottosoglia. Il decreto correttivo degli appalti "rivoluziona" buonaparte dei contenuti del nuovo codice, tanto che per alcuni si tratta di una vera e propria secondariforma del sistema dei contratti pubblici.

Per scaricare (e studiare) il provvedimento riportiamo a questo link il testo ufficiale corredatodelle note.

IL TESTO DEL DLGS 56/2017

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8/5/2017 Correttivo/3. Limiti al subappalto, nuova lettera di Bruxelles: dopo il decreto subito i chiarimenti del governo

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08 Mag 2017

Correttivo/3. Limiti al subappalto, nuovalettera di Bruxelles: dopo il decreto subito ichiarimenti del governoGiuseppe Latour

Bruxelles in attesa della risposta delle Autorità italiane. Sulla base delle motivazioni avanzate dalnostro Governo, si deciderà come procedere, chiedendo eventualmente qualche ritocco. Mentreil correttivo al Codice appalti va in Gazzetta ufficiale, il carteggio tra le nostre associazioni diimprese e l'Ue sulla delicata materia del subappalto si arricchisce di un altro capitolo. Gli ufficidella Dg Mercato interno hanno, infatti, risposto ai rilievi dell'Assistal, l'associazioneconfindustriale degli impiantisti. Il nostro paese, con il correttivo, ha fatto una scelta precisa e,almeno per ora, non ha rivisto i concetti chiave della norma sui subaffidamenti. Adesso, allora, ilGoverno dovrà spiegare a Bruxelles questa scelta. Sulla base delle motivazioni avanzatedall'Italia, si deciderà se procedere con un'infrazione formale.

La risposta fa seguito a un esposto, firmato dal presidente dell'associazione Angelo Carlini,collegato alla missiva inviata dall'Ance a Bruxelles. Secondo i costruttori, la normativa italianasarebbe in contrasto con le direttive europee, che non pongono alcuna limitazione all'affidatarioquanto alla possibilità di coinvolgere nel contratto soggetti terzi attraverso il subappalto. PerAssistal, invece, ci sono ragioni storiche che giustificano l'eccezionalità del caso italiano: itentativi di infiltrazione malavitosa che da sempre caratterizzano il nostro sistema deisubappalti consentirebbero di porre dei tetti. L'eccezione alle regole comunitarie, insomma,sarebbe giustificata «anche alla luce dell'ordinamento europeo».

Nella risposta firmata da Lowri Evans, direttore generale della Dg Mercato interno dellaCommissione europea, si legge anzitutto che «la nota da me inviata al Governo italiano è voltaad ottenere chiarimenti, in particolare, sul divieto di subappaltare più del 30% del contratto e suldivieto di ribasso superiore al 20% per le prestazioni subappaltate». Sul punto, dal momento cheil correttivo non ha cambiato gli elementi chiave della norma sui subaffidamenti, Bruxelles è inattesa di una risposta del nostro Governo: «Le competenti Autorità italiane potranno spiegare laratio della normativa italiana, far valere tutte le motivazioni suscettibili di giustificare i limiti daessa previsti e dimostrare se e in quale misura tale normativa possa considerarsi compatibilecon il diritto Ue». Una volta ricevuta la risposta del Governo italiano, «i servizi dellaCommissione europea decideranno come procedere dopo aver valutato attentamente lemotivazioni e gli argomenti presentati dalle competenti Autorità italiane».

L'altro punto di contesa, sollevato dall'Assistal, riguarda i certificati lavori. Il decreto 50 del 2016,infatti, non consente più alle imprese affidatarie di utilizzare i certificati di esecuzione dei lavoridei subappaltatori, allo scopo di poter essere qualificate nelle categorie di lavori subappaltate.Con il correttivo si è valutato di ripristinare la regola del vecchio Dpr n. 207 del 2010. Dandoall'appaltatore la possibilità di conseguire, seppure in quota parte, i certificati di esecuzionelavori per le opere realizzate da un terzo in subappalto. Questo meccanismo, definito "contorto"

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8/5/2017 Correttivo/3. Limiti al subappalto, nuova lettera di Bruxelles: dopo il decreto subito i chiarimenti del governo

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dall'Assistal, non è stato inserito nel correttivo. «Rilevo – spiega la lettera - che, dalla versionedefinitiva del decreto correttivo destinata ad essere pubblicata nella Gazzetta ufficiale italiana,non risulta che l'articolo 105, comma 22, del decreto legislativo 50/2016 sia stato modificato».Almeno questo problema, insomma, è risolto.

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8/5/2017 Investimenti pubblici, dal 2008 al 2016 perso il 25% mentre la spesa corrente saliva del 12%

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08 Mag 2017

Investimenti pubblici, dal 2008 al 2016perso il 25% mentre la spesa corrente salivadel 12%Alessandro Arona

I dati Istat parlano chiaro: dal 2008 al 2016, mentre la spesa corrente delle Pubblicheamministrazioni (al netto degli interessi) saliva del 12%, la spesa per investimenti è crollata del25%, da 48,6 miliardi di euro ai 35,048 del 2016. Il calo più consistente è stato dal 2011, -22,6.

Il dato Istat si riferisce agli «investimenti fissi lordi» della Pa: 1) costruzioni (cioè i lavoripubblici), nel 2016 17,920 miliardi; 2) impianti, macchine e armamenti, nel 2016 7,2 miliardi; 3)prodotti di proprietà intellettuale (ricerca e sviluppo, più software e opere artistiche), nel 20169,928 miliardi.

A scendere di più sono stati i lavori pubblici, -36,4% dal 2008, da 28,2 a 17,9 miliardi, -11,8%anche nel 2016. Negli anni hanno pesato i tagli di bilancio, il Patto di stabilità degli enti locali, lecrisi delle imprese di costruzione che hanno bloccato molti cantieri, da ultimo, lo scorso anno, ladifficile fase di rodaggio del nuovo Codice appalti.

In linea con la media, invece, il calo della seconda voce (-25% dal 2008), ma con profondedifferenze: la spesa per armamenti è salita del 38%, da 3,266 a 4,5 miliardi, mentre sono crollatequelle per impianti e macchinari (-57%, da 6,3 a 2,7 miliardi) e per mezzi di trasporto (bus etreni), -76% da 1,4 miliardi nel 2008 a 344 milioni nel 2016. I prodotti di proprietà intellettuale(quasi l'80% è ricerca e sviluppo) sono scesi poco, -8,2% negli otto anni.

Nel 2016 il governo Renzi aveva concordato con al Ue la cosiddetta "clausola investimenti", lapossibilità cioè di scorporare dal deficit/Pil una quota di co-finanziamenti nazionali di progettico-finanziati dalla Ue. L'obiettivo iniziale era di spendere per questi investimenti 11 miliardi, dicui 5,5 da scorporare, poi prudentemente ridotti a 3,5 miliardi di co-finanziamento. L'obiettivo èstato teoricamente centrato, peraltro con una quota di spese "border line", su cui poi laCommissione avrebbe dovuto pronunciarsi, in particolare i 700 milioni di spese ferroviarie nonCef (Connecting europe co-finanziate), come prevedevano gli accordi con la Ue, ma solo"finanziabili" con il Cef. In ogni caso tutto probabilmente salterà (salvo compromesso "politico" con Bruxelles) perchébisognava anche "non ridurre" gli investimenti fissi lordi 2016 rispetto al 2015, mentre invece c'èstato un calo del 4,5%.

Negli investimenti pubblici andrebbero poi contati (anche su questo punta il governo italiano)anche i «contributi agli investimenti delle imprese», 12,9 miliardi nel 2016 nei dati Istat (-3,9%annuo e -29% dal 2016), e qui ci sono ad esempio i fondi alle ferrovie e la banda larga nelle areebianche. L'argomento del governo è che il calcolo andrebbe fatto al netto dei contributi Ue,perché molto variabili da un anno all'altro, e fatto questo nel 2016 ci sareebbe stato un (modesto)

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8/5/2017 Investimenti pubblici, dal 2008 al 2016 perso il 25% mentre la spesa corrente saliva del 12%

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aumento del +0,9%.

Il governo ha stanziato molti soldi per le infrastrutture negli ultimi due anni (+37%, dati Ance), eper il rinnovo dei mezzi di trasporto ha messo a disposizione un fondo bus da 3,7 miliardi e ilPiano Fs ha in programma acquisti di bus e treni per 14 miliardi di euro nei prossimi anni. Ilproblema però è spendere davvero questo cifre, nei tempi previsti.

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8/5/2017 Continua lo sprint delle macchine movimento terra: nel primo trimestre +7,2% per le vendite

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08 Mag 2017

Continua lo sprint delle macchinemovimento terra: nel primo trimestre +7,2%per le venditeAl. Le.

La ripresa dell'edilizia passa anche attraverso le macchine movimento terra. La vendita deimezzi per le costruzioni rappresenta un indice reale dello stato di salute del settore e i dati,forniti dalll'Osservatorio del Cresme, promosso da Cantiermacchine-Ascomac, mostrano unacerta dinamicità del comparto macchine.

Prosegue infatti anche nel 1° trimestre 2017 la crescita delle macchine movimento terra e lavoristradali, dove si registra l'ennesimo balzo in avanti del mercato interno: le 2.135 macchinevendute o destinate alle flotte noleggio superano il dato delle vendite realizzate nel 1° trimestre2016 del +7,2%. È dal 1° trimestre 2014 che il mercato interno registra variazioni su base annua positive tantoche il 2014 si era chiuso con un incremento del +11,3% rispetto al 2013, il 2015 con il +34,7%rispetto al 2014 e infine il 2016 con il +21,6% rispetto al 2015. Proprio nel 2016, con 11.103macchine vendute/destinate alle flotte noleggio, al terzo anno di crescita consecutiva, il mercatointerno di macchine movimento terra e lavori stradali aveva recuperato gran parte del mercatoperso in questi anni di pesante crisi, tanto che si è tornati ai livelli delle vendite del 2011 anno incui erano state vendute/noleggiate 10.741 macchine.

I dati della rilevazione Istat sul commercio estero confermano appieno il buon andamento delcomparto. Il valore di macchine per le costruzioni e lavori stradali importate nel 2016 eracresciuto del +18,9% rispetto al 2015 e a gennaio 2017 cresce, ulteriormente del 6% rispetto allostesso mese del 2016. E anche il valore delle macchine esportate, che ancora a fine 2016 erarisultato in calo del -7,8% su base annua, è tornato a crescere a gennaio del +19%, semprerispetto al corrispondente mese del 2016. Il saldo commerciale, rimasto comunque in attivo pertutto il periodo, a gennaio, con poco meno di 130 milioni di euro, registra un incremento del+24,4% rispetto a gennaio 2016.

Passando ai dati per tipologia di macchine, nel 1° trimestre 2017, solamente il settore delle ternenon ha beneficiato della crescita del mercato interno; occorre però sottolineare che, vista la pocarappresentatività di questo settore in termini di numero macchine, le 38 macchine rilevate sonosolamente una in meno di quelle rilevate nel 1° trimestre 2016, pari a una diminuzione del -2,6%.Inoltre i dati di vendita/noleggio all'interno del settore terne non sono omogeni per tipologia dimacchina; infatti, se da un lato le terne AWS registrano lo stesso numero di macchinevendute/destinate alle flotte noleggio, pari a 11 macchine, sono le terne rigide a registrarne ilcalo.

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8/5/2017 Continua lo sprint delle macchine movimento terra: nel primo trimestre +7,2% per le vendite

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Il settore dei dumper articolati, che dall'ultimo trimestre 2015 aveva registrato un mercato inflessione, tanto che il 2016 si è chiuso con il -31,8% rispetto al 2015, nel 1° trimestre 2017 torna acrescere: le 11 macchine vendute/destinate alle flotte noleggio sono il 175,0% in più di quelleregistrate nel 1° trimestre 2016, il più alto incremento percentuale di questo trimestre.

Stessa dinamica che si registra per i sollevatori telescopici che incrementano il dato dell'annoprecedente del +143,8%, dopo che per tutti i 4 trimestri del 2016 si erano registrate pesantiflessioni. E l'aumento delle vendite ha riguardato tutte le tipologie di macchine del settore congli S.Front.6.31-10, la tipologia più rappresentativa, che crescono del +360% rispetto al 1°trimestre 2016.

Al terzo posto, in base all'incremento percentuale rispetto al corrispondente trimestre 2016, sicolloca il settore dei rulli che, già dal 2° trimestre 2016 era tornato nuovamente a crescere, e chein questo primo trimestre 2017 totalizza il +17,8%. Con la sola eccezione dei rulli gommati, chepassano da una macchina a zero, i rulli tandem, che già nell'ultimo trimestre 2016 avevanoregistrato un incremento del +106,8%, totalizzano in questo 1° trimestre il +2,9%, mentre i rullimonotamburo crescono del +80%, sempre rispetto al corrispondente periodo del 2016.

Anche per le vibrofinitrici nel 1° trimestre la quantità di macchine vendute/destinate alle flottenoleggio è stata il 16,1% in più di quella registrata nel 1° trimestre 2016. Se si raffronta il dato conil 1° trimestre 2015, anno in cui a causa della partecipazione all'Osservatorio di un ulterioreplayer i dati non erano raffrontabili in serie storica, l'incremento è pari al +28,6%. Le macchine movimento terra tradizionali con 648 macchine vendute o destinate alle flottenoleggio si confermano uno dei settori più rappresentativi dell'intero comparto. La crescitadell'ultimo trimestre pari al +13,5% segue un andamento del mercato, per questo settore, in forteespansione dall'inizio del 2014, tanto che il 2014 era terminato con un incremento delle venditedel +25,1% rispetto al 2013, il 2015 con un incremento del +26,9% rispetto al 2014 e il 2016 del+20,8%, sempre su base annua.

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8/5/2017 Progettazione, Cni: dopo tre mesi di crescita l'attesa del correttivo ha frenato i bandi ad aprile

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08 Mag 2017

Progettazione, Cni: dopo tre mesi di crescital'attesa del correttivo ha frenato i bandi adaprileGiuseppe Latour

Effetto correttivo sui bandi di aprile. È quanto viene rilevato dal Centro studi del Consiglionazionale degli ingegneri, nel suo consueto monitoraggio sulle gare per servizi di ingegneria earchitettura senza esecuzione. Dopo un trimestre di continua ascesa (+129% nel 2017 rispetto aiprimi tre mesi del 2016), infatti, il mercato ha fatto segnare una frenata piuttosto brusca. Nelmese di aprile gli importi sono scesi sotto i 18 milioni di euro, poco più della metà di quantorilevato nel mese di marzo e 6,5 milioni in meno rispetto al mese di aprile dello scorso anno. Lestazioni appaltanti, evidentemente, si sono fermate, in attesa di capire quali saranno le novità inarrivo con il correttivo ormai arrivato alla pubblicazione.

L'analisi del Centro studi evidenzia, comunque, che quello di aprile resta il secondo migliorrisultato per il quarto mese dell'anno nelle ultime sei rilevazioni. Se nel 2017 ci siamo fermati a17,5 milioni, nel 2012 eravamo appena a 11,8 milioni, nel 2013 a quota 13,3 milioni, nel 2014 a10,5 milioni e nel 2015 a 10,4 milioni. Il mercato, insomma, è stato comunque molto rivitalizzato,anche per effetto delle novità introdotte dalla riforma dello scorso anno. Che il colpevole di questi numeri sia il correttivo viene confermato da una voce autorevole.«Questi dati - afferma Michele Lapenna, Consigliere tesoriere del Cni - confermano le difficoltàprodotte dall'attesa della pubblicazione del correttivo al Codice appalti da parte degli operatori,in particolare da parte delle stazioni appaltanti». Detto questo, comunque, adesso bisognaevitare che questa riduzione diventi strutturale. «Ci auguriamo che le modifiche apportate agliarticoli 59 e 216 relative all'appalto integrato non incidano negativamente sul mercato dei Siache aveva visto incrementi esponenziali nel precedente trimestre».

Buone notizie, invece, sull'altro punto oggetto di monitoraggio da parte del Centro studi:l'utilizzo delle tabelle del Dm parametri per determinare gli importi a base di gara. AncoraLapenna: «Il mercato risponde positivamente all'annunciata modifica del comma 8 dell'articolo24 circa l'obbligatorietà del Dm parametri, con un incremento della percentuale di bandi cherispettano la norma. Su questo credo abbia inciso anche l'azione di monitoraggio e segnalazioneanomalie del nostro osservatorio bandi». In dettaglio, il quadro generale va progressivamentemigliorando, tanto che oltre il 57% dei bandi di gara pubblicati nel mese di aprile utilizzacorrettamente i parametri contenuti nel Dm 16 luglio 2016 per il calcolo del corrispettivo a based'asta per le prestazioni professionali. I ribassi di aggiudicazione, invece, fanno rilevare unleggero aumento rispetto ai mesi precedenti, pur mantenendosi, in media, al di sotto della sogliadel 40% (39,8% contro il 37,5% del mese di marzo e dell'intero 2016).

Nota finale: il ribasso massimo registrato è pari al 67,1%. Si tratta del bando della Città di

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8/5/2017 Stretta contro il degrado urbano: per attuare le norme poteri speciali ai sindaci

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08 Mag 2017

Stretta contro il degrado urbano: per attuarele norme poteri speciali ai sindaciSono in vigore da oggi le norme che stringono le maglie su chi degrada l’ambiente urbano. Èstato infatti pubblicato sulla Gazzetta ufficiale di ieri il Dl 14/2017 recante «Disposizioni urgentiin materia di sicurezza delle città»

Ad attuare le norme saranno chiamati soprattutto i sindaci, che disporranno di poteri speciali. Ilsenso generale del Dl 14 è quello della “sicurezza integrata”, considerando all’interno di piani eprogetti tra loro coordinati tutte le attività che servono a combattere il degrado come spaccio distupefacenti, abusivismo edilizio, occupazione illecita di alloggi, muri imbrattati. E prevedendol’interconnessione di tutte le forze di polizia locali e statali.

L’articolo 5, in particolare, indica i temi dei “patti” per l’attuazione della sicurezza urbanasottoscritti dal prefetto e dal sindaco: tra i principali la prevenzione e il contrasto dei fenomenidi criminalità diffusa, anche coinvolgendo le reti territoriali di volontari per la tutela e lasalvaguardia dell’arredo urbano, delle aree verdi e dei parchi cittadini e attraverso l’installazionedi sistemi di videosorveglianza. Proprio sulla videosorveglianza verranno coinvolti gliamministratori di condominio: l’articolo 7 stabilisce che gli accordi e i patti possono riguardareex Iacp, amministratori di condomìni, imprese dotate di almeno dieci impianti divideosorveglianza, associazioni di categoria, consorzi o comitati costituiti «per la messa in operaa carico di privati di sistemi di sorveglianza tecnologicamente avanzati, dotati di software dianalisi video per il monitoraggio attivo». In cambio, dal 2018, i Comuni possono deliberaredetrazioni da Imu e Tasi per chi ha pagato quote per l’istallazione.

Mano un po’ più ferma anche sulle occupazioni abusive di case: l’articolo 11 prevede che ilprefetto impartisca, sentito il comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica,disposizioni per assicurare il concorso della Forza pubblica all’esecuzione di provvedimentidell’autorità giudiziaria sulle occupazioni arbitrarie di immobili. E se il provvedimento chedecide gli sgomberi viene poi annullato dal Tar, a chi è stato “sfrattato” ingiustamente spetta(salvi i casi di dolo o colpa grave) solo il «risarcimento in forma specifica», cioè dovrà essereriammesso nell’alloggio. Il sindaco potrà però, in presenza di persone minorenni o meritevoli ditutela, derogare al divieto di allaccio utenze e di partecipazione all’assegnazione di alloggi.

Maggiori possibilità di intervento per il questore anche sulla questione degli alcoolici aiminorenni: non solo a chi li vende ma anche a chi li somministra può essere irrogata lasanzione pecuniaria e chiuso il locale. Viene infine esteso dai pubblici esercizi (bar, ristoranti,alberghi e simili) e agli esercizi di vicinato (i negozi) il potere del questore di sospendere lalicenza in caso siano teatro di disordini o ritrovo di delinquenti.

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8/5/2017 Progettazione, Cni: dopo tre mesi di crescita l'attesa del correttivo ha frenato i bandi ad aprile

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Pioltello (Milano) per il «rilievo, redazione progetto: fattibilità tecnica ed economica, definitivo,esecutivo; direzione lavori, coordinatore della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzionedei lavori, studi, relazione, elaborati finalizzati al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica parcoagricolo sud Milano per i lavori di manutenzione straordinaria finalizzate al ripristino dellacopertura con eventuale installazione pannelli fotovoltaici del fabbricato "Cascina Castelletto"».

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Codice dei contratti pubblici: l'analisi dalla A alla Z del decreto correttivo 08/05/2017

Come già preannunciato, sul supplemento ordinario n. 22 alla Gazzetta ufficiale n. 103 del 5 maggio 2017 è stato pubblicato il decreto legislativo 19 aprile 2017, n. 56recante “Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50”.

Le 441 modifiche apportate a circa 130 articoli del Codice, dal decreto correttivo in argomento entreranno il 20 maggio prossimo.

Qui di seguito l’analisi dalla A alla Z delle principali modifiche introdotte.

Affidamenti diretti Con la modifica introdotta dall’articolo 25, comma 1, lettera b1) del d.lgs. 19 aprile 2017, n. 56, all’articolo 36, comma 1, lettera a) del d.lgs. n. 50/2016, nel caso di importi al di sotto di 40.000 euro l’affidamento diretto torna diretto ed è, di fatto, cancellata previsione contenuta nelle linee guida approvate dall’Anac che per garantire un minimo di concorrenza aveva suggerito di chiedere almeno due preventivi prima di procedere all’affidamento degli incarichi attribuibili in via fiduciaria dai dirigenti delle Pubblica amministrazione. La nuova soluzione risponde ad una specifica richiesta di Comuni e Regioni e cancella, di fatto, l’obbligo di motivare la scelta dell'affidamento diretto.

Anac Con l’abrogazione del comma 2 dell’articolo 211 del d.lgs. n. 50/2016, attuata dall’articolo 123, comma 1, lettera b del decreto correttivo di cui al d.lgs. n. 56/2017, salta il potere di

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raccomandazione vincolante viene cancellata la misura che autorizzava l'Anac a intervenire in tempo quasi reale sulla gestione delle gare da parte delle stazioni appaltanti, intimando ai funzionari di correggere atti procedure giudicate illegittime con la minaccia di sanzioni fino a 25mila euro.

Anticipazione prezzo contrattuale Con la modifica introdotta dall’articolo 24, comma 1, lettera c) del decreto correttivo all’articolo 35 del d.lgs. n. 50/2016, l’importo dell’anticipazione sarà parametrato al valore del contratto d’appalto e non più al valore stimato dell'appalto, come nella versione originale dell'articolo 35 del Codice.

Appalti urgenti Con le modifiche introdotte dall’articolo 99 del decreto correttivo all’articolo 163 del Codice dei contratti, qualora vengano adottate procedure di affidamento in condizioni di somma urgenza previste dal citato articolo 136, l’amministrazione aggiudicatrice dà conto, con adeguata motivazione, nel primo atto successivo alle verifiche effettuate, della sussistenza dei relativi presupposti ma, in ogni caso, non è possibile procedere al pagamento, anche parziale, in assenza delle relative verifiche positive. Qualora, a seguito del controllo, venga accertato l'affidamento ad un operatore privo dei predetti requisiti, le amministrazioni aggiudicatrici recedono dal contratto, fatto salvo il pagamento del valore delle opere già eseguite e il rimborso delle spese eventualmente già sostenute per l'esecuzione della parte rimanente, nei limiti delle utilità conseguite, e procedono alle segnalazioni alle competenti autorità.

Appalto integrato Con le modifiche introdotte all’articolo 216 del Codice dei contratti ed, in particolare, con l’inserimento dei nuovi commi 1-bis e 4-bis introdotti dall’articolo 128 del d.lgs. n. 56/2017, la possibilità dell’affidamento congiunto di progettazione ed esecuzione dei lavori e, quindi, dell’appalto integrato è possibile negli appalti ad alto contenuto tecnologico, per i beni culturali, per le manutenzioni. Resta, poi, la norma che ammorbidisce la fase transitoria molto brusca disegnata dalla prima versione del codice. Il divieto di appalto integrato non viene, poi, applicato alle opere i cui progetti definitivi sono stati definitivamente approvati dall’organo competente alla data di entrata in vigore del codice dei contratti con pubblicazione del bando entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della nuova disposizione e, quindi, entro il 18 aprile 2018.

Arbitrati Con le modifiche introdotte dall’art. 128 del d.lgs. n. 56/2017 all’articolo 216 del Codice dei contratti, applicazione a tutti i nuovi arbitrati le regole più stringenti su nomine e compensi previste dal nuovo codice. Basterà che la procedura sia iniziata dopo l'entrata in vigore del Codice, anche se i relativi appalti sono stati banditi prima. In pratica con le modifiche introdotte al comma 22 del citato articolo 216 viene disposto che le procedure di arbitrato di cui all’articolo 209 del Codice dei contratti si applicano anche alle controversie su diritti soggettivi, derivanti dall’esecuzione dei contratti pubblici di cui al medesimo articolo 209, comma 1, per i quali i bandi o avvisi siano stati pubblicati prima della data di entrata in vigore del codice stesso.

Attestato Soa Con la modifica introdotta dall’articolo 53 del d.lgs. n. 56/2017 al comma 7 dell’articolo 84 del Codice dei contratti, è evitata l'espulsione di una parte di operatori, limitati dai nuovi requisiti per il conseguimento dell'attestazione Soa, è previsto che le imprese potranno scegliere i cinque migliori anni di attività tra gli ultimi dieci esercizi. Con l’introduzione, poi, nel citato articolo 84 del comma 12-bisrelativo ai direttori tecnici delle imprese è consentito ai direttori privi di un titolo di studio di continuare ad esercitare la loro professione con l’obbligatorietà di avere maturato sul campo l'esperienza necessaria a svolgere la loro funzione all'interno dell'impresa.

Certificati di pagamento e penali a carico dell’appaltatore Con l’introduzione del nuovo articolo 113-bis del Codice dei contratti definita dall’articolo 77 del d.lgs. n. 56/2017, il termine per l'emissione dei certificati di pagamento relativi agli acconti del

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corrispettivo di appalto non può superare i quarantacinque giorni decorrenti dall’adozione di ogni stato di avanzamento dei lavori. I contratti di appalto devono prevedere, poi, penali per il ritardo nell’esecuzione delle prestazioni contrattuali da parte dell’appaltatore commisurate ai giorni di ritardo e proporzionali rispetto all’importo del contratto o alle prestazioni del contratto. Le penali dovute per il ritardato adempimento sono calcolate in misura giornaliera compresa tra lo 0,3 per mille e l’1 per mille dell’ammontare netto contrattuale da determinare in relazione all’entità delle conseguenze legate al ritardo e non possono comunque superare, complessivamente, il 10 per cento di detto ammontare netto contrattuale.

Commissioni di gara Con le modifiche introdotte dall’articolo 46 del d.lgs. n. 56/2017 all’articolo 77 del Codice dei contratti, nel caso di importi al di sopra del milione di euro, il presidente della commissione giudicatrice dovrà essere sempre esterno alla stazione appaltante mentre per i servizi e le forniture ad elevato contenuto tecnologico, l'Anac potrà selezionare gli esperti anche all'interno della stazione appaltante stessa. In pratica, dopo le pesanti critiche del Presidente dell’ANAC Raffaele Cantone, è stata cancellata la norma che prevedeva un’articolazione su base regionale dell'albo dei commissari di gara. A giudizio del presidente Cantone, l’articolazione dell'elenco su base regionale avrebbe ridotto l'indipendenza potenziale delle commissioni di gara mentre con l'articolazione nazionale sarà possibile garantire la massima indipendenza delle commissioni.

Compensi progettisti Con le modifiche introdotte dall’articolo 14 del d.lgs. n. 56/2017 all’articolo 24 del Codice dei contratti, è resa obbligatoria l’utilizzazione da parte delle stazioni appaltanti del cosiddetto decreto parametri (D.M. 17/6/2016) per la determinazione degli importi da porre a base nelle gare di affidamento sei servizi di architettura e di ingegneria. Con l’inserimento, poi, sempre nell’articolo 24 dei due commi 8-bis ed 8-ter le stazioni appaltanti non potranno subordinare la corresponsione dei compensi relativi allo svolgimento della progettazione e delle attività tecnico-amministrative ad essa connesse all'ottenimento del finanziamento dell'opera progettata e nei contratti aventi ad oggetto servizi di ingegneria e architettura la stazione appaltante non potrà prevedere quale corrispettivo forme di sponsorizzazione o di rimborso, ad eccezione dei contratti relativi ai beni culturali, secondo quanto previsto dall’articolo 151 del Codice dei contratti.

Concessioni autostradali Nessuna novità sostanziale per l’in-house nelle concessioni autostradali e l’articolo 177 del Codice dei contratti relativo agli affidamenti dei concessionari, dopo un lungo braccio di ferro tra Governo, Parlamento ed ANAC, resta invariato con la conferma dell’obbligatorietà nelle concessioni autostradali dell’affidamento di una quota pari all’ottanta per cento dei contratti di lavori, servizi e forniture relativi alle concessioni di importo di importo pari o superiore a 150.000 euro e relativi alle concessioni mediante procedura ad evidenza pubblica, introducendo clausole sociali e per la stabilità del personale impiegato e per la salvaguardia delle professionalità.

Contraente generale o General contractor Con le modifiche introdotte dall’articolo 115 del d.lgs. n. 56/2017 all’articolo 195 del Codice dei contratti, le stazioni appaltanti non possono procedere ad affidamenti a contraente generale, qualora l’importo dell’affidamento sia pari o inferiore a 100 milioni di euro. L’affidamento a contraente generale sarà utilizzato soltanto per le grandi opere. Sempre relativamente al contraente generale, modificato dall’articolo 116 del decreto correttivo il comma 4 dell’articolo 196 del Codice dei contratti relativamente all’albo dei collaudatori, tenuto dal Ministero delle infrastrutture e con decreto del Mit, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del codice, saranno disciplinati i criteri specifici, i requisiti di moralità, di competenza e di professionalità, le modalità di iscrizione all’albo e di nomina.

Massimo ribasso fino a due milioni

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Con le modifiche introdotte nell’articolo 95 del d.lgs. n. 50/2016 dall’articolo 60 del decreto correttivo il criterio di aggiudicazione del prezzo più basso potrà essere utilizzato per lavori sino a 2.000.000 di euro con la soglia massima che viene raddoppiata con la precisazione, però che per importi al di sopra di 1.000.000 di euro, per l’affidamento dei lavori, dovranno essere utilizzate le procedure ordinarie senza alcuna possibilità di procedura negoziata. Il progetto dovrà essere esecutivo e l’Ente appaltante potrà utilizzare l'esclusione automatica delle offerte anomale avvalendosi del metodo antiturbativa, con il sorteggio in corso di gara del criterio matematico per individuare le offerte anomale da scartare al fine di evitare che le imprese posano formare cartelli.

Manodopera e sicurezza più chiari i costi Distinzione tra costi della sicurezza e costi della manodopera con le modifiche introdotte dall’articolo 13 del d.lgs. n. 56/2017 all’articolo 23 del Codice dei contratti. Con il decreto correttivo viene distinta in maniera chiara la definizione dei due importi. La stazione appaltante, nel momento in cui determina l'importo posto a base d'asta, individua nel progetto i costi della manodopera ed i costi della sicurezza che devono essere scorporati dal costo complessivo e non sono assoggettati al ribasso d'asta. Un passaggio del decreto correttivo anche sui prezzari regionali. Quando le Regioni, restando inerti, non aggiornano i loro elenchi, le articolazioni territoriali del Ministero delle infrastrutture potranno intervenire e procedere all'aggiornamento.

Partenariati con contributo pubblico al 49% Con l’articolo 101 del d.lgs. n. 56/2017 che modifica l’articolo 165 del Codice dei contratti, innalzamento dal 30% al 49% del tetto massimo per il contributo pubblico nelle opere finanziate con capitali privati con una soluzione in difformità ai rilievi del Consiglio di Stato. Con tale innalzamento viene modificato l'equilibrio economico finanziario della concessione anche se per i giudici di Palazzo Spada tale scelta è in contraddizione con i criteri di ripartizione del rischio mirati a diminuire la compartecipazione pubblica.

Progettazione semplificata interventi di manutenzione ordinaria Con l’inserimento nell’articolo 23 del comma 3-bis dettata dall’articolo 13 del d.lgs. n. 56/2017 è precisato che con un ulteriore decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, su proposta del Consiglio superiore dei lavori pubblici, sentita la Conferenza Unificata, sarà disciplinata una progettazione semplificata degli interventi di manutenzione ordinaria fino a un importo di 2.500.000 euro. Tale decreto individua le modalità e i criteri di semplificazione in relazione agli interventi previsti.

Qualificazione stazioni appaltanti Relativamente alla qualificazione delle stazioni appaltanti e centrali di committenza, con le modifiche introdotte dall’articolo 27 del d.lgs. n. 56/2017 all’articolo 38 del Codice dei contratti arriva una importante correzione nella parte che riguarda i requisiti da verificare nelle stazioni appaltanti al momento della loro qualificazione. Con le modifiche introdotte al comma 4 del citato articolo 38, il numero di gare svolte non dovrà più essere misurato su base triennale ma nel quinquennio con un alleggerimento dei requisiti di qualificazione. Nello stesso articolo 38 vengono, poi, inseriti al 4 i punti 5-bis e 5-ter con cui viene precisato che i requisiti relativi alla qualificazione sono individuati anche dall’assolvimento degli obblighi di comunicazione dei dati sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture che alimentano gli archivi detenuti o gestiti dall’Autorità, come individuati dalla stessa Autorità ai sensi dell’articolo 213, comma 9 del codice stesso.

Rating di impresa Importanti modifiche introdotte dall’articolo 52 del d.lgs. n. 56/2017 all’articolo 83 del Codice dei contratti relativamente al rating di impresa per il quale una prima bozza di linee guida, varata dall'Anac la scorsa estate, era stata messa in consultazione e poi ritirata mentre un secondo passaggio con gli operatori, effettuato a fine settembre, non era bastato a superare le criticità legate ai rischi di limitazione della concorrenza e di sovrapposizione con il sistema di qualificazione già in vigore tanto che l’Anac aveva inviato in data 1/2/2017 una segnalazione al Governo ed al

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Parlamento. La soluzione individuata dall'Anac nella segnalazione viene, adesso recepita nel correttivo ed il rating di impresa viene trasformato per renderne più semplice l'applicazione. Il rating di impresa non sarà più obbligatorio, ma facoltativo e verrà premiato con punteggi aggiuntivi in sede di offerta.

Subappalti La novità più rilevante introdotta dall’articolo 69 del d.lgs. n. 56/2017 all’articolo 105 del Codice dei contratti relativamente al subappalto riguarda i poteri delle stazioni appaltanti che, con la modifica del comma 4, vengono limitati e le stesse non potranno più decidere nel bando di gara sull’utilizzazione o meno da parte delle imprese di tale istituto; per l’utilizzazione del subappalto non occorrerà più, quindi, una esplicita previsione nel bando di gara. Nessuna modifica, invece sulla percentuale e l’impresa che si aggiudicherà l'appalto potrà subaffidare ad altre imprese sino al 30% del valore complessivo del contratto. L’obbligatorietà di indicare con l'offerta una rosa di tre subappaltatori disponibili e qualificati a eseguire le opere resta, invece, per i lavori sopra la soglia comunitaria di 5,2 milioni di euro e per quelli a rischio infiltrazione, qualunque sia l'importo.

Trattativa privata, cresce il numero degli inviti Nel caso di trattativa privata, con la modifica introdotta dall’articolo 25 del d.lgs. n. 56/2017 all’articolo 36 del Codice dei contratti viene aumentato da 5 a 10 il numero minimo di imprese da invitare alle procedure negoziate per i lavori di importo compreso tra 40mila e 150mila euro e da 10 a 15 per le opere comprese tra 150mila euro e un milione. Nel caso di servizi e forniture le previsioni non vengono modificate ed il numero di imprese resta a 5 per importi al di sotto della soglia comunitaria.

In allegato il testo del decreto legislativo 19 aprile 2017, n. 56 pubblicato sulla Gazzetta ufficiale corredato dalle note.

A cura di Redazione LavoriPubblici.it

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Documenti Allegati

Decreto legislativo 19 aprile 2017, n. 56

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Codice dei contratti: Con il decreto correttivo l’affidamento diretto torna diretto 08/05/2017

Proprio così, sembra che con le modifiche al Codice dei contratti introdotte dal decreto legislativo 19 aprile 2017, n. 56 (cosiddetto “decreto correttivo”), l’affidamento diretto, torni diretto: non si tratta di un gioco di parole ma del fatto che con la piccola modifica introdotta dall’articolo 25, comma 1, lettera b1) del d.lgs. n. 56/2017 alla lettera a) del comma 1 dell’articolo 36 vengono sostituite le parole “adeguatamente motivata” con le parole “anche senza previa consultazione di due o più operatori economici” ed il testo della citata lettera a) diventa “per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in amministrazione diretta”.

Con la previgente lettera a) si trattava, nei fatti, di una gara informale priva di formalità da rispettare per il fatto stesso che non dovevano essere rispettati iter e tempi propri di una gara. Dal 20 maggio prossimo, l’affidamento diretto sarà effettivamente diretto per il fatto stesso che le modifiche introdotte dal decreto correttivo sono assolutamente chiare non soltanto perché vengono cancellate le parole “adeguatamente motivata” ma, anche, per

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l’inserimento delle parole “anche senza previa consultazione di due o più operatori economici”.

In pratica, dunque, per importi al di sotto di 40.000 euro non occorrerà più, nel caso di affidamento diretto, alcuna motivazione anche per il fatto che nella norma è precisato “anche senza previa consultazione di due o più operatori economici”.

Intanto è passato un anno in cui sono state in vigore le linee guida ANAC n. 4 approvate con determinazione del 26 ottobre 2016, n. 1097 in cui l’Autorità dedicava l’intero paragrafo 3 all’affidamento e l’esecuzione di lavori, servizi e forniture importo inferiore a 40.000,00 euro spiegando in maniera dettagliata al sottoparagrafo 3.3.3 che “L’onere motivazionale relativo all’economicità dell’affidamento e al rispetto dei principi di concorrenza può essere soddisfatto mediante la valutazione comparativa dei preventivi di spesa forniti da due o più operatori economici”. Adesso, quindi, è necessario che l’ANAC provveda, al più presto possibile, ad aggiornare le proprie linee guida.

L’affidamento diretto tornerà ed essere effettivamente diretto quando il valore del contratto è inferiore ai 40.000 euro e le pubbliche amministrazioni potranno procedere, per tali importi, con uno specifico operatore economico senza alcuna procedura comparativa rimanendo, comunque, l’obbligo di rispettare i principi di economicità, efficacia, tempestività, correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, pubblicità definiti dall’articolo 30, comma 1, del codice.

A cura di Paolo Oreto

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Norme tecniche costruzioni (NTC): Scade oggi il termine per eventuali rilievi della CE 08/05/2017

Il Ministero dello Sviluppo economico, per conto del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti, aveva inviato a Bruxelles (vedi nota) il 6 febbraio 2017 il Decreto di aggiornamento delle "Nuove Norme tecniche per le costruzioni" con la precisazione che la Commissione europea spetta verificare l'impatto delle nuove norme tecniche sul mercato dei materiali da costruzione e la conseguente compatibilità con le norme europee sulla concorrenza). La commissione europea aveva tempo sino ad oggi 8 maggio 2017 per eventuali osservazioni e visto che non sembra sia arrivato nulla il testo sarà pronto per la pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale che se tutto andrà bene sarà effettuata tra i mesi di maggio e giugno.

Il Decreto è costituito da 3 articoli con allegato il testo relativo alla revisione delle norme tecniche per le costruzioni. Con il primo dei tre articoli del provvedimento è approvato il

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testo aggiornato delle norme tecniche per le costruzioni che è allegato e costituisce parte integrante del decreto con la precisazione che le nuove norme sostituiscono quelle approvate con il decreto ministeriale 14 gennaio 2008. L'articolo 2 indica la durata del periodo transitorio, successivo all'entrata in vigore delle norme tecniche revisionate, entro cui per opere pubbliche o di pubblica utilità in corso di esecuzione, per contratti pubblici di lavori già affidati, per progetti definitivi o esecutivi già affidati, nonché per opere private le cui opere strutturali siano in corso di esecuzione o per le quali sia già stato depositato il progetto esecutivo presso i competenti uffici, si possono continuare ad applicare le previgenti norme tecniche. Per ultimo l'articolo 3 stabilisce che le norme tecniche approvate con il decreto entrino in vigore trenta giorni dopo la loro pubblicazione nella Gazzetta Ufficialedella Repubblica Italiana.

L'allegato contiene dodici capitoli recanti specifiche relative a:

1. Oggetto2. Sicurezza e prestazioni attese3. Azioni sulle costruzioni4. Costruzioni civili e industriali5. Ponti6. Progettazione geotecnica7. Progettazione per azioni sismiche8. Costruzioni esistenti9. Collaudo statico10. Redazione dei progetti strutturali esecutivi e delle relazioni di calcolo11. Materiali e prodotti ad uso strutturale12. Riferimenti tecnici.

L'adozione del decreto è necessaria per provvedere al previsto aggiornamento delle "Nuove Norme tecniche per le costruzioni" di cui al decreto ministeriale 14 gennaio 2008 al fine di assicurare uniformi livelli di sicurezza delle costruzioni.

A cura di Redazione LavoriPubblici.it

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Norme tecniche costruzioni - testo del 6 febbraio 2017

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Terremoto centro Italia: firmata l'Ordinanza n. 22/2017 08/05/2017

È stata firmata dal Commissario del Governo per la ricostruzione nei territori interessati dal sisma del 24 agosto 2016, Vasco Errani, l'Ordinanza 4 maggio 2017, n. 22 recante " Seconde linee direttive per la ripartizione e l’assegnazione del personale con professionalità di tipo tecnico, di tipo tecnico-ingegneristico e di tipo amministrativo-contabile destinato ad operare presso la Struttura commissariale centrale, presso gli Uffici speciali per la ricostruzione, presso le Regioni, le Province, i Comuni e gli Enti parco nazionali ai sensi e per gli effetti degli articoli 3, 50 e 50 – bis del decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189".

L'Ordinanza è formata dai seguenti 6 articoli:

Articolo 1 - Ripartizione del personale assegnato alla struttura commissariale Articolo 2 - Ripartizione del personale di cui all’articolo 3, comma 1, del decreto legge

n. 189 del 2016 Articolo 3 - Ripartizione del personale di cui all’articolo 50 - bis del decreto legge n.

189 del 2016 tra le Province delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbriainteressate dagli eventi sismici

Articolo 4 - Ripartizione del personale di cui all’articolo 50 - bis del decreto legge n.189 del 2016 tra i Comuni delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessatedagli eventi sismici

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Articolo 5 - Disposizione finanziaria Articolo 6 - Dichiarazione d’urgenza e provvisoria efficacia

In considerazione della necessità di dare urgente impulso alle procedure prodromiche all’assunzione del personale da parte delle Regioni, delle Province, dei Comuni e degli Enti parco nazionale e di assicurare, atteso il rilevantissimo numero di procedimenti amministrativi connessi all’attività di ricostruzione, la piena funzionalità di dette Amministrazioni, nonché della Struttura Commissariale centrale e degli Uffici speciali per la ricostruzione, l'ordinanza è dichiarata provvisoriamente efficace.

Ripartizione del personale assegnato alla struttura commissariale

Entrando nel dettaglio, in considerazione dell’entità dei danni subiti dal territorio di ciascuna Regione, della varietà e della complessità dei compiti e delle funzioni attribuite al Commissario straordinario del governo ed agli Uffici speciali per la ricostruzione, nonché della composizione dei medesimi Uffici: a) le cento unità di personale di cui all’articolo 50, comma 3, lettera a) del decreto legge 17ottobre 2016, n. 189 sono ripartite tra la Struttura commissariale centrale e gli Uffici specialiper la ricostruzione nella misura di seguito indicata:

30 unità di personale alla Struttura commissariale centrale; 8 unità di personale all’Ufficio speciale per la ricostruzione dell’Abruzzo; 11 unità di personale all’Ufficio speciale per la ricostruzione del Lazio; 40 unità di personale all’Ufficio speciale per la ricostruzione delle Marche; 11 unità di personale all’Ufficio speciale per la ricostruzione dell’Umbria;

b) le ottanta unità di personale di cui all’articolo 50, comma 3, lettera b) del decreto legge 17ottobre 2016, n. 189 sono ripartite tra la Struttura commissariale centrale e gli Uffici specialiper la ricostruzione nella misura di seguito indicata:

10 unità di personale alla Struttura commissariale centrale; 4 unità di personale all’Ufficio speciale per la ricostruzione dell’Abruzzo; 11 unità di personale all’Ufficio speciale per la ricostruzione del Lazio; 44 unità di personale all’Ufficio speciale per la ricostruzione delle Marche; 11 unità di personale all’Ufficio speciale per la ricostruzione dell’Umbria;

c) con apposito provvedimento del Commissario straordinario sono distribuite lequarantacinque unità di personale di cui all’articolo 50, comma 3, lettera c) del decreto legge 17ottobre 2016, n. 189, osservando con riguardo al personale destinato ad operare presso gli Ufficispeciali per la ricostruzione le seguenti percentuali:

il 6% all’Ufficio speciale per la ricostruzione dell’Abruzzo; il 16% all’Ufficio speciale per la ricostruzione del Lazio; il 62% all’Ufficio speciale per la ricostruzione delle Marche; il 16% all’Ufficio speciale per la ricostruzione dell’Umbria.

Ripartizione del personale di cui all’articolo 3, comma 1, del decreto legge n. 189 del 2016

Ferme le previsioni di cui all’ultimo periodo dell’articolo 3, comma 1, del decreto legge n. 189 del 2016, come modificato dall’articolo 18, comma 1, lettera a), nn. 1), 2), 3) e 3-bis) del decreto legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito con modificazioni dalla legge 7 aprile 2017, n.

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45, le risorse per le ulteriori unità di personale con profilo tecnico - ingegneristico previste dal sesto periodo del comma 1 del citato articolo 3 sono ripartite come segue fra le Regioni interessate dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016: a) per il 10% alla Regione Abruzzo;b) per il 14% alla Regione Lazio;c) per il 62% alla Regione Marche;d) per il 14% alla Regione Umbria.

Sulla base delle richieste pervenute dalle Regioni, delle Province e dai Comuni e nel rispetto delle suddette percentuali, i Presidenti delle Regioni, in qualità di Vice commissari, stabiliscono il numero delle unità di personale che ciascuna Regione, Provincia e Comune è autorizzato ad assumere con le modalità previste dal primo comma dell’articolo 3 del decreto legge n. 189 del 2016, con l’individuazione dei relativi profili professionali, dandone comunicazione al Commissario straordinario ai soli fini della verifica del rispetto dei suddetti limiti percentuali.

Entro quindici giorni dall’entrata in vigore della presente ordinanza, gli Enti parco nazionale, il cui territorio è compreso, in tutto o in parte, nei Comuni di cui agli allegati al medesimo decreto legge n. 189 del 2016, provvedono a comunicare al Commissario straordinario il numero dell’unità di personale da assumere per le finalità di cui all’articolo 3, comma 1, del decreto legge n. 189 del 2016, con la specificazione del relativo profilo professionale.

Fermo il limite delle quindici unità complessive previsto dall’ultimo periodo del primo comma dell’articolo 3 del decreto legge n. 189 del 2016, attraverso apposita convenzione vengono determinati il numero ed il profilo professionale delle unità di personale che ciascun Ente parco è autorizzato ad assumere, nonché le modalità di finanziamento delle nuove assunzioni.

Ripartizione del personale di cui all’articolo 50 - bis del decreto legge n. 189 del 2016 tra le Province delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessate dagli eventi sismici

Le unità di personale, previste dall’articolo 50 – bis, comma 3 - sexies del decreto legge n. 189 del 2016, come modificato dall’articolo dall'art. 18, comma 5, del decreto legge 9 febbraio 2017, n. 8, vengono suddivise tra le Province interessate dagli eventi sismici delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria nella misura di seguito indicata: a) otto unità per le Province della Regione Abruzzo;b) dieci unità per le Province della Regione Lazio;c) quarantadue unità per le Province della Regione Marche;d) dieci unità per le Province della Regione Umbria.

Sulla base delle medesime proporzioni previste, viene determinato il numero dei contratti di lavoro autonomo di tipo coordinato e continuativo che ciascuna Provincia interessata dagli eventi sismici delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria è autorizzata a sottoscrivere ai sensi e per gli effetti dei commi 3- bis, 3-ter e 3-sexies del citato articolo 50 – bis, nel limiti percentuali ivi previsti.

Entro quindici giorni dall’entrata in vigore della presente ordinanza, ciascuna delle Province indicate dai precedenti commi provvede a comunicare ai Presidenti delle Regioni, in qualità di Vice Commissari, le unità di personale che intende assumere mediante contratti di lavoro a tempo determinato ovvero con il quale stipulare contratti di lavoro autonomo di tipo coordinato e continuativo, con la specificazione del relativo profilo professionale. Scaduto il termine, i Presidenti delle Regioni, in qualità di Vice commissari, stabiliscono il numero delle unità di personale che ciascuna Provincia è autorizzata ad assumere ovvero con le quali stipulare contratti di lavoro autonomo di tipo coordinato e continuativo, con

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l’individuazione dei relativi profili professionali, dandone comunicazione al Commissario straordinario ai soli fini della verifica del rispetto dei limiti percentuali individuati.

Con riguardo ai limiti previsti per l’effettuazione di nuove assunzioni mediante contratti di lavoro a tempo determinato, i contratti di lavoro a tempo parziale sono considerati equivalenti ai contratti di lavoro a tempo pieno.

Ripartizione del personale di cui all’articolo 50 - bis del decreto legge n. 189 del 2016 tra i Comuni delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessate dagli eventi sismici

Ferme le previsioni di cui all’ordinanza commissariale n. 6 del 2016, relativamente alla ripartizione del personale di cui all’articolo 4 del decreto legge n. 205 del 2016, e quelle di cui al precedente articolo 3, con riguardo al personale assegnato alle Province, le ulteriori unità di personale previste dall’articolo 50 – bis, comma 1 del decreto legge n. 189 del 2016, come modificato dall’articolo dall'art. 18, comma 5, del decreto legge 9 febbraio 2017, n. 8, sono ripartite come segue fra le Regioni interessate dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016: a) per il 10% alla Regione Abruzzo;b) per il 14% alla Regione Lazio;c) per il 62% alla Regione Marche;d) per il 14% alla Regione Umbria.

Sulla base delle medesime percentuali viene determinato il numero dei contratti di lavoro autonomo di tipo coordinato e continuativo che ciascun Comune è autorizzata a sottoscrivere ai sensi e per gli effetti dei commi 3- bis e 3-ter del citato articolo 50 – bis.

Con riferimento al suddetto personale non si applica il divieto previsto dall’articolo 2, comma 2, dell’ordinanza commissariale n. 6 del 2016.

Entro quindici giorni dall’entrata in vigore della presente ordinanza, ciascun Comune provvede a comunicare ai Presidenti delle Regioni, in qualità di Vice Commissari, le unità di personale che intende assumere mediante contratti di lavoro a tempo determinato ovvero con il quale stipulare contratti di lavoro autonomo di tipo coordinato e continuativo, con la specificazione del relativo profilo professionale. Scaduto il termine, i Presidenti delle Regioni, in qualità di Vice commissari, stabiliscono il numero delle unità di personale che ciascun Comune è autorizzato ad assumere ovvero con la quale stipulare contratti di lavoro autonomo di tipo coordinato e continuativo, con l’individuazione dei relativi profili professionali, dandone comunicazione al Commissario straordinario ai soli fini della verifica del rispetto dei limiti percentuali individuati.

Con riguardo ai limiti previsti per l’effettuazione di nuove assunzioni mediante contratti di lavoro a tempo determinato, i contratti di lavoro a tempo parziale sono considerati equivalenti ai contratti di lavoro a tempo pieno.

A cura di Redazione LavoriPubblici.it

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Ricostruzione post Terremoto: attivo il portale MUDE-RA per presentazione pratiche 08/05/2017

È attiva dal 2 maggio scorso la piattaforma informatica MUDE-RA per la presentazione delle pratiche sismiche on line ai Servizi regionali del Genio Civile dell'Aquila, Teramo e Chieti. Lo rende noto il Dipartimento regionale delle opere pubbliche - Servizio Genio Civile dell'Aquila.

Per la presentazione on-line delle pratiche CLICCA QUI.

Fino al 31 dicembre 2017, oltre alla modalità on-line, le pratiche saranno accettate anche nella modalità cartacea. Dopo tale data tutte le pratiche dovranno pervenire esclusivamente tramite il portale MUDE-RA.

Tuttavia, il Genio Civile rende noto che le pratiche già trasmesse in formato cartaceo dovranno comunque proseguire il loro iter amministrativo in formato cartaceo (integrazione, varianti, rsu, collaudo, comunicazioni, ecc); pertanto non saranno accettati documenti integrativi tramite il portale MUDE-RA per le pratiche già trasmesse in formato cartaceo e viceversa.

A cura di Ufficio Stampa Regione Abruzzo

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Edilizia Scolastica: 300 milioni dal Ministero dell’Economia alle scuole 08/05/2017

Rimodulati i 700 milioni per il 2017 assegnati a enti locali di cui 300 per gli interventi nel settore dell’edilizia scolastica. 23 gli enti locali fra i soggetti ammessi a utilizzare le risorse che dovranno essere spese entro la fine del 2017. Il decreto è quello del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 26 aprile 2017 n.77112 che ha aggiornato (allegato 1) il riparto di spese per 700 milioni di euro annui per il triennio 2017-2019. All’edilizia scolastica sono destinati 300 milioni di euro, in parte dall’avanzo di amministrazione degli esercizi precedenti, e in parte facendo ricorso al debito.

La materia è contenuta nella legge 11 dicembre 2016, n. 232, che al comma 485 dell’articolo 1, al fine di favorire investimenti attraverso il riutilizzo di fondi degli esercizi precedenti, dispone vengano assegnati agli enti locali spazi finanziari nell’ambito dei piani di cui all’articolo 10 della legge n. 243/2012, con un limite complessivo di 700 milioni di euro annui dei quali 300 milioni da destinare a interventi di edilizia scolastica.

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Il 2017 è il primo anno di applicazione del “patto nazionale di solidarietà verticale”, e solo nelle scorse settimane è stato emanato il decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze n. 41337/2017 con il quale sono stati predisposti gli elenchi degli spazi per il 2017, gli enti beneficiari e le somme degli spazi finanziari attribuibili a ciascun ente.

Alcuni enti beneficiari che avevano avanzato richieste di rinuncia parziale o totale, hanno portato il Ministero a rettificare e rimodulare gli spazi finanziari per gli interventi di edilizia scolastica, portandolo con decreto n. 77112/2017 ad aumentare gli spazi di 23 unità, e portando i beneficiari a 1228 enti locali. Nell’elenco inclusi anche i primi fuori lista e chi aveva anche chiesto di utilizzare fondi propri, che però non erano stati autorizzati in precedenza. Per quel che riguarda le maggiori aree metropolitane: a Roma sono destinati circa 31 milioni di euro; all’area metropolitana di Milano 25 milioni; a Firenze 16 milioni; a Torino 10 milioni. Per Palermo 0,3 milioni, mentre all’isola di Pantelleria va 1 milione di euro. Fanalino di coda il comune lombardo di Masciago a cui vanno 7 mila euro. Tutte risorse, grandi e piccole, che dovranno essere spese entro il 31 dicembre 2017.

A cura di Salvo Sbacchis

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Ecobonus condomini, Rete Irene: ‘cessione anche alle banche’ di Alessandra Marra

Chiesta anche un’alternativa alla cessione ‘in blocco’ e l’esclusione dei cessionari dalle

conseguenze di errori o abusi

08/05/2017 – Permettere la cessione dell’ecobonus alle banche e agli

intermediari finanziari, prevedere un’alternativa alla cessione ‘in blocco’ della

detrazione ed escludere i cessionari dalle responsabilità derivanti da errori o

abusi che pregiudichino il diritto a fruire degli incentivi.

Questo l’appello al Governo di Rete Irene, network di aziende nato con la volontà

di diffondere la cultura della riqualificazione energetica, in attesa del

provvedimento dell’Agenzia delle Entrate contenente le modalità di attuazione

della cessione delle detrazioni per gli interventi di riqualificazione energetica e di

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miglioramento sismico delle parti comuni di condomini.

Ecobonus condomini: la questione della cessione delle detrazioni

Rete Irene, che aspettava con la Manovrina 2017 l’abrogazione del divieto di

cessione delle detrazioni agli istituti di credito e agli intermediari finanziari, torna

a chiedere al Governo d’intervenire sulla questione, magari in sede di

conversione della Manovrina.

Secondo Rete Irene “tale divieto riduce drasticamente la potenzialità di stimolo

degli incentivi a causa delle maggiori difficoltà e dei più elevati costi di

transazione connessi alla ricerca di cessionari capienti al di fuori della categoria

dei soggetti finanziari”.

“Facilitare il finanziamento degli interventi di riqualificazione energetica

profonda attraverso il coinvolgimento dei soggetti finanziatori nel meccanismo

degli incentivi fiscali”, sostiene Rete Irene, “sarebbe il modo più efficace di

stimolare un settore economico oggi scarsamente sviluppato ma dalle enormi

potenzialità, connotato da elevate intensità di lavoro e italianità, vastissima

capacità di attivazione di economia indotta, a favore dello sviluppo,

dell’occupazione, della tutela dell’ambiente e della riduzione della dipendenza

energetica dalle fonti fossili”.

Detrazione condomini: cessioni anno per anno

Rete Irene ha anche chiesto che le detrazioni possano essere cedute dai

beneficiari anno per anno, secondo necessità, anche a soggetti cessionari diversi.

“Questa soluzione”, sostiene Rete Irene, “renderebbe possibile una gestione più

flessibile delle cessioni, rispetto alla cessione “in blocco”, favorendo lo sviluppo

di attività specializzate (da parte di soggetti finanziari o a essi connessi) volte a

facilitare l’incontro tra domanda e offerta di cessioni”.

Rete Irene, infatti, ha sottolineato che “la cessione delle detrazioni in

blocco renderebbe più rigidi e onerosi i trasferimenti a causa del maggior

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rischio imposto ai cessionari che dovrebbero accollarsi il rischio di non riuscire a

compensare le quote di detrazione per un periodo (decennale) esteso ben oltre

le normali capacità di previsione e programmazione. Il novero dei soggetti

interessati ad acquistare le detrazioni sarebbe fortemente limitato. I maggiori

oneri che ne deriverebbero, oltre a rendere meno appetibili gli investimenti, si

riverserebbero sul costo degli interventi e, in ultima analisi, anche sull’impegno

dello Stato che li incentiva”.

Cessione ecobonus: responsabilità dei cessionari

Infine, Rete Irene chiede che i cessionari siano esclusi (salvo il caso del dolo) da

qualunque responsabilità o conseguenza derivante da errori o abusi che

pregiudichino il diritto a fruire degli incentivi, e che tali responsabilità rimangano

in capo ai beneficiari originari cedenti.

“L’esclusione della responsabilità dei cessionari per i fatti dei cedenti” sostiene

Rete Irene, “dovrebbe essere affermata esplicitamente dalla norma: qualunque

dubbio a questo proposito renderebbe del tutto inutile il provvedimento”.

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Correttivo Appalti in Gazzetta Ufficiale: tutte le novità. Professionisti pagati col DM Parametri del 08/05/2017

Il decreto Correttivo del Codice Appalti approda in Gazzetta Ufficiale: tra le novità confermate, l'obbligo di stima degli affidamenti di ingegneria e architettura con il DM Parametri e il divieto di subordinare il pagamento del progettista all'ottenimento del finanziamento dell'opera

Il cd. Correttivo Appalti (d.lgs. 56 del 19 aprile) è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.103 del 5 maggio e, quindi, va a correggere - 441 le modifiche totali - definitivamente il d.lgs. 50/2016: l'entrata in vigore è prevista per il 20 maggio, il che significa che le correzioni si applicheranno ai bandi pubblicati dopo questa data.

Va comunque segnalato che - a parte i 15 giorni di vacatio - la maggior parte delle correzioni del imposte sul testo del Codice non porta con sè un chiarimento sulla sua entrata in vigore e che quindi in qualche caso potrebbe materializzarsi il rischio di difficoltà di interpretazione da parte delle amministrazioni, soprattutto nei casi di gare bandite prima dell'entrata in vigore del Correttivo che a un certo punto della procedura incontrano sulla strada una norma modificata dal decreto a questo punto entrato in vigore.

Assume comunque rilievo, considerando la data di entrata in vigore del Correttivo, la 'sanatoria' relativa ai vecchi progetti definitivi: il divieto di appalto integrato "non si applica per le opere i cui progetti definitivi risultino definitivamente approvati dall'organo competente alla data di entrata in vigore del presente codice", ovverosia il 19 aprile 2016, "con pubblicazione del bando entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione", ovverosia il 20 magggio 2018. Ecco le novità principali del Correttivo Appalti che interessano maggiormente i progettisti: Compensi progettazione Confermata l'obbligatorietà dell'uso dei parametri (cd. Decreto Parametri Bis) per calcolare i compensi a base di gara nei servizi di architettura e ingegneria.

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Appalto integrato Viene introdotto un periodo transitorio che prevede che l’appalto integrato sia possibile per gli appalti i cui progetti preliminari o definitivi siano stati già approvati alla data di entrata in vigore del codice (19 aprile 2016) e nei casi di urgenza. Nello specifico, l'appalto integrato è possibile per i bandi di gara pubblicati entro il 20 maggio 2018. Contraente generale Prevista una soglia minima pari a 150 milioni di euro per il ricorso all’istituto del contraente generale, per evitare che il ricorso all’istituto per soglie minimali concretizzi una elusione del divieto di appalto integrato. Varianti Si integra la disciplina della variante per errore progettuale, specificando che essa è consentita solo entro i limiti quantitativi del de minimis. Subappalto Confermata la soglia limite del 30 per cento sul totale dell’importo contrattuale per l’affidamento in subappalto. Albo dei collaudatori Inserito l’obbligo, per le amministrazioni, di scegliere i collaudatori da un apposito albo. Piccole gare Accogliendo le richieste di comuni e imprese per la semplificazione delle gare, per le piccole gare la soglia di applicazione del massimo ribasso con metodo anti-turbativa raddoppia da 1 a 2 milioni di euro. Offerta economicamente più vantaggiosa Introduzione di un tetto ai punti da assegnare al prezzo nelle gare con offerta più vantaggiosa. Il ribasso non potrà essere premiato con più del 30% del punteggio totale. Semplificazioni procedurali In caso di nuovo appalto basato su progetti per i quali risultino scaduti i pareri acquisiti, ma non siano intervenute variazioni, vengono confermati i pareri, le autorizzazioni e le intese già rese dalle amministrazioni.

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Giusto compenso e tariffe minime: i professionisti tecnici incontrano il ministro Poletti del 07/05/2017

Il Comitato Unitario delle Professioni e la Rete delle Professioni Tecniche, rappresentati da Marina Calderone e Armando Zambrano, hanno incontrato Giuliano Poletti per approfondire le sempre più frequenti distorsioni del mercato a seguito della liberalizzazione e della cancellazione di ogni riferimento normativo, anche solo orientativo.“È necessaria una legge sull’equo compenso”

Roma, 3 maggio 2017. Il Comitato Unitario delle Professioni e la Rete delle Professioni Tecniche hanno incontrato a Roma il Ministro del Lavoro, Giuliano Poletti, per approfondire le distorsioni del mercato a seguito della cancellazione di ogni riferimento, a partire dal 2006 con le liberalizzazioni, anche solo orientativo sui compensi. I ceti professionali italiani, infatti, sono sempre più spesso costituiti da lavoratori intellettuali alla mercé di soggetti contrattualmente più forti, in grado di imporre clausole vessatorie. Da qui la richiesta congiunta di prevedere nel nostro ordinamento una legge sull’equo compenso.

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Negli ultimi mesi Cup e Rtp hanno affrontato la questione a più riprese, nell’ambito delle audizioni svolte in Parlamento e nei contributi documentali inviati agli organi decisori della Repubblica. La giusta attenzione nei confronti dei compensi professionali rappresenta per gli iscritti agli Albi un punto nodale: per quanto attiene all’aspetto economico, per una effettiva ed efficace tutela della committenza e per il rispetto della dignità professionale dei liberi professionisti. Le rappresentanze degli Ordini e dei Collegi, in particolare, hanno seguito l’iter legislativo che sta portando all’approvazione del Jobs Act del lavoro autonomo e, sin dall’inizio, in più di una circostanza hanno fatto rilevare l’urgenza di introdurre una disposizione che conducesse alla definizione di corrispettivi economici idonei a costituire un efficace strumento di orientamento per i committenti e per i professionisti, nel rispetto dei principi di libera concorrenza e parità di trattamento.

Durante l’incontro è stato segnalato al Ministro del Lavoro che la prestazione di opera professionale, come nel lavoro subordinato, trova nel “giusto compenso economico” un canone generale che accompagna da sempre la legislazione giuslavoristica. L’abolizione delle tariffe non ha fatto venir meno la necessità di continuare ad applicare detto principio nell’ambito dei rapporti di lavoro autonomo professionale.

“Il testo del Jobs Act del lavoro autonomo”, spiega Marina Calderone, Presidente del Comitato Unitario Professioni, “ha avviato un dibattito politico intorno all’equo compenso che ha portato i rispettivi presidenti delle Commissioni Lavoro di Camera e Senato, Cesare Damiano e Maurizio Sacconi, ad impegnarsi attivamente al fine di tutelare di più e meglio il lavoro intellettuale. Apprezziamo che anche il Ministro Poletti abbia voluto ascoltare le nostre ragioni, prendendo atto delle richieste e garantendo la massima attenzione sul tema”.

“È importante sottolineare”, aggiunge Armando Zambrano, Coordinatore della Rete, “come, ancora una volta, gli Ordini ed i Collegi portino avanti le istanze dei professionisti, monitorando i temi argomento di dibattito in Parlamento e nei Ministeri, approfondendo i testi legislativi, proponendo opportune correzioni e sensibilizzando i decisori politici attraverso incontri e tavoli di confronto, per sostenere le argomentazioni a sostegno dei professionisti tecnici”.

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8/5/2017 In Gazzetta il Correttivo appalti: focus sulle principali novità

Lunedì 8 Maggio 2017

In Gazzetta il Correttivo appalti: focus sulle principali novitàcasaeclima.com /ar_31178__gazzetta-ufficiale-correttivo-appalti-focus-sulle-principali-novita-.html

In Gazzetta il Correttivo appalti: focus sulle principali novitàLe modifiche al nuovo Codice dei contratti entreranno in vigore il 20 maggio

Sulla Gazzetta Ufficiale n.103 del 5 maggio 2017, Supplemento Ordinario n. 22, è stato pubblicato il decretolegislativo 19 aprile 2017, n. 56 recante “Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016,n. 50”.

Composto da 131 articoli, il decreto correttivo del nuovo Codice Appalti entrerà in vigore il 20 maggio prossimo.

CONFERMATA LA CANCELLAZIONE DELLA RACCOMANDAZIONE VINCOLANTE ANAC. Approvato in viadefinitiva dal Consiglio dei ministri il 13 aprile scorso, il provvedimento – IN ALLEGATO - cancella il comma 2dell'articolo 211 del Dlgs 50/2016 sul potere di raccomandazione vincolante dell'Autorità anticorruzione (LEGGITUTTO). Il Governo ha tuttavia precisato che la norma sarà ripristinata dal Parlamento con la conversione dellamanovra.

PROGETTAZIONE. Si introduce l’obbligatorietà dell’uso dei parametri per calcolare i compensi a base di gara.

APPALTO INTEGRATO. Si introduce un periodo transitorio che prevede che l’appalto integrato sia possibile pergli appalti i cui progetti preliminari o definitivi siano stati già approvati alla data di entrata in vigore del codice e neicasi di urgenza.

CONTRAENTE GENERALE. Si prevede una soglia minima pari a 150 milioni di euro per il ricorso all’istituto delcontraente generale, per evitare che il ricorso all’istituto per soglie minimali concretizzi una elusione del divieto diappalto integrato.

VARIANTI. Si integra la disciplina della variante per errore progettuale, specificando che essa è consentita soloentro i limiti quantitativi del de minimis.

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8/5/2017 In Gazzetta il Correttivo appalti: focus sulle principali novità

SUBAPPALTO. È confermata la soglia limite del 30 per cento sul totale dell’importo contrattuale per l’affidamentoin subappalto.

SEMPLIFICAZIONI PROCEDURALI. In caso di nuovo appalto basato su progetti per i quali risultino scaduti ipareri acquisiti, ma non siano intervenute variazioni, vengono confermati i pareri, le autorizzazioni e le intese giàrese dalle amministrazioni.

MANUTENZIONE SEMPLIFICATA. Viene definita da un decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti enel limite di importo di 2 milioni e mezzo di euro.

DIBATTITO PUBBLICO. Il dibattito pubblico sarà effettuato sui progetti di fattibilità tecnica economica e non suidocumenti delle alternative progettuali come nel testo approvato in via preliminare.

COSTO DELLA MANODOPERA. Se ne prevede la specifica individuazione ai fini della determinazione della based’asta.

ALBO DEI COLLAUDATORI. È stato inserito l’obbligo, per le amministrazioni, di scegliere i collaudatori da unapposito albo.

MASSIMO RIBASSO FINO A DUE MILIONI. La Cna Costruzioni ha pubblicato un approfondimento sulle novitàpiù rilevanti per le imprese introdotte dal Correttivo. Sale da uno a due milioni la soglia di utilizzo del criterio delmassimo ribasso con esclusione delle offerte anomale per assegnare le opere. Per arrivare fino alla sogliamassima, però, andranno rispettate precise condizioni: appalto assegnato con gara (non con proceduranegoziata) e sulla base di un progetto esecutivo, dunque senza possibilità di intervento sul progetto da parte deicostruttori, che dovranno limitarsi a eseguire i lavori. Le PA potranno poi decidere anche di mettere in campol'esclusione automatica delle offerte anomale. In questo caso dovranno avvalersi del «metodo anti turbativa»,sorteggiando solo in corso di gara il criterio matematico per individuare le proposte da eliminare. Con questoaccorgimento si dovrebbe evitare il rischio di formazione di cartelli, accelerando al contempo le procedure diassegnazione degli appalti.

SUBAPPALTO: NON DECIDE PIÙ LA PA. In materia di subappalto la novità più rilevante riguarda i poteri dellestazioni appaltanti. Se nella precedente versione dell'articolo 105, infatti, era previsto che la possibilità per gliaffidatari di subappaltare fosse subordinata a una esplicita previsione nel bando di gara, adesso questopassaggio viene cancellato. Le regole saranno fisse per tutte le gare, consentendo alle imprese una miglioreprogrammazione. Per il resto, non ci sono stravolgimenti. Stando alla versione finale del correttivo, allora, chivincerà l'appalto non potrà subappaltare ad altre imprese più del 30% del valore complessivo del contratto. Per ilavori sopra la soglia comunitaria di 5,2 milioni di euro e per quelli a rischio infiltrazione, qualunque sia l'importo,interviene l'obbligo di indicare con l'offerta una rosa di tre subappaltatori disponibili e qualificati a eseguire leopere.

DEROGA DI 12 MESI PER METTERE IN GARA I VECCHI PROGETTI DEFINITIVI. Sull'affidamento congiunto diprogettazione ed esecuzione si introduce qualche eccezione al divieto assoluto del Codice di utilizzare l'appaltointegrato: si potrà mandare in gara il progetto definitivo negli appalti ad alto contenuto tecnologico, per i beniculturali, per le manutenzioni. Resta, poi, la norma che ammorbidisce la fase transitoria molto brusca disegnatadalla prima versione del codice. Tutti i progetti definitivi approvati entro il 19 aprile scorso vengono salvati, ed ilperiodo nel quale si potrà fare la gara è di dodici mesi (tale finestra si chiuderà il 19 aprile del 2018).

ATTESTATO SOA PIÙ FACILE PER I COSTRUTTORI. SANATORIA PER I DIRETTORI TECNICI. Il pacchettodedicato alla qualificazione delle imprese interviene a sanare alcune storture che rischiavano di spaccare ilmercato. Per evitare l'espulsione di una parte di operatori, limitati dai nuovi requisiti per il conseguimentodell'attestazione SOA, il correttivo torna al passato e prevede che le imprese potranno scegliere i cinque migliorianni di attività tra gli ultimi dieci esercizi. Intento simile per la norma sui direttori tecnici delle imprese. Il correttivolancia una sanatoria consentendo ai direttori privi di un titolo di studio di continuare ad esercitare la loroprofessione. Dovranno, però, avere maturato sul campo l'esperienza necessaria a svolgere la loro funzioneall'interno dell'impresa.

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8/5/2017 In Gazzetta il Correttivo appalti: focus sulle principali novità

ALBO NAZIONALE DEI COMMISSARI DI GARA. NELLE GARE SOPRA IL MILIONE IL PRESIDENTE DELLACOMMISSIONE È SEMPRE ESTERNO ALLA PA (TRANNE PER SERVIZI E LE FORNITURE AD ALTOCONTENUTO TECNOLOGICO). Salta la norma che prevedeva di articolare su base regionale l'albo ANAC deicommissari di gara. Secondo Cantone, questa ridefinizione dell'elenco avrebbe portato a rischi di pilotaggio dellenomine, riducendo di molto l'indipendenza potenziale delle commissioni di gara. Tenendo l'articolazionenazionale, invece, sarà possibile garantire la massima distanza tra i commissari e le offerte da giudicare. E,quindi, la massima indipendenza delle commissioni. Sempre per garantire la massima terzietà, sopra il milione dieuro il presidente della commissione giudicatrice dovrà essere sempre esterno alla stazione appaltante. Mentreper i servizi e le forniture ad elevato contenuto tecnologico, l'ANAC potrà selezionare gli esperti anche all'internodella stazione appaltante stessa.

RATING DI IMPRESA VOLONTARIO E PREMIANTE. Svolta sul rating di impresa, uno dei passaggi più travagliatidi questo primo anno di vita della riforma. Bisogna ricordare, infatti, che una prima bozza di linee guida, varatadall'Autorità la scorsa estate, è stata messa in consultazione e poi ritirata. Un secondo passaggio con glioperatori, effettuato a fine settembre, non è bastato a superare i rilievi legati ai rischi di limitazione dellaconcorrenza e di sovrapposizione con il sistema di qualificazione già in vigore. La soluzione individuata dall'ANAC,allora, è stata recepita dal correttivo che, adesso, trasforma il rating di impresa: per renderne più semplicel'applicazione non sarà più obbligatorio, ma facoltativo e verrà premiato con punteggi aggiuntivi in sede di offerta.In questo modo sarà possibile centrare l'obiettivo per il quale lo strumento è stato immaginato all'inizio: valutare ilcurriculum conquistato sul campo dai costruttori.

PROCEDURE NEGOZIATE: CRESCE IL NUMERO DEGLI INVITI NELLA FASCIA 40.000-150.000, MADIMINUISCE LA TRASPARENZA PER GLI IMPORTI SOTTO I 40.000 EURO. Sale a 10 il numero minimo diimprese da invitare alle procedure negoziate per i lavori di importo compreso tra 40mila e 150mila euro. E a 15per le opere comprese tra 150mila euro e un milione. Per servizi e forniture le previsioni sono differenti: si resta a5 imprese sotto le soglie comunitarie.

Appalti, incarichi e consulenze fino a 40mila euro perdono invece il presidio della trasparenza previsto dallerecenti linee guida approvate dall’ANAC. Per garantire un minimo di concorrenza l’Anticorruzione aveva suggeritodi chiedere almeno due preventivi prima di assegnare gli incarichi, che in questa fascia di importo sono attribuibiliin via fiduciaria dai dirigenti delle PA. Come richiesto da Comuni e Regioni , il correttivo archivia la proposta diANAC e cancella anche l’obbligo di motivare la scelta dell'affidamento diretto.

PARTENARIATI CON CONTRIBUTO PUBBLICO AL 49%. Il correttivo, andando contro i rilievi del Consiglio diStato, dice sì all'innalzamento dal 30% al 49% del tetto massimo per il contributo pubblico nelle opere finanziatecon capitali privati. Si tratta di un emendamento che rivede in maniera radicale gli elementi che servono a pesarel'equilibrio economico finanziario della concessione. Inoltre non passa la norma che impone di perfezionare ilcontratto di finanziamento entro un termine massimo di dodici mesi.

QUALIFICAZIONE PIÙ FACILE PER LE STAZIONI APPALTANTI. Arriva una correzione importante nella parteche riguarda i requisiti da verificare nelle stazioni appaltanti al momento della loro qualificazione. Il numero digare svolte non dovrà più essere misurato su base triennale ma nel quinquennio. In questo modo vengonoalleggeriti i requisiti di qualificazione, sul modello di quanto viene fatto per le imprese. Tra i paletti da rispettare,viene inserita anche la comunicazione dei dati sui contratti pubblici che alimentano i database dell'Autoritàanticorruzione.

Cancellata la norma che allargava la possibilità di accedere all'albo delle centrali di committenza a tutte leamministrazioni con articolazioni territoriali. Tale scelta (cancellata) avrebbe ampliato eccessivamente il perimetrodegli aggregatori di appalti.

VARIANTI SENZA SILENZIO-ASSENSO. Arriva un aggiustamento richiesto con forza da Raffaele Cantone nelcorso della sua audizione parlamentare. Il presidente ANAC aveva giudicato «assolutamente inapplicabile» lanorma che imponeva all'Autorità di rispondere in trenta giorni alla richiesta di parere sulle varianti, facendoscattare, in caso contrario, una sorta di silenzio-assenso. Si trattava di un meccanismo capestro, dal momentoche gli uffici di Cantone sono in grado di esaminare entro questi tempi solo una piccola parte delle varianti che glivengono sottoposte, «perché la valutazione delle varianti prevede un esame molto complesso che presuppone

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8/5/2017 In Gazzetta il Correttivo appalti: focus sulle principali novità

peraltro una conoscenza approfondita del progetto». Per evitare una valanga di pareri positivi tramite silenzio assenso, allora, il correttivo cancella questa norma ed elimina ogni vincolo per i tempi di risposta.

NIENTE PAGAMENTI SENZA VERIFICHE NEGL I APPALTI URGENTI. La verifica dei requisiti, nel caso dei lavori effettuati in caso di estrema urgenza, è comunque essenziale per procedere al pagamento. Il correttivo interviene su questo punto andando nella direzione indicata da Raffaele Cantone. Quindi, nelle situazioni di attuale ed estrema urgenza, qualora vi sia l'esigenza impellente di assicurare la tempestiva esecuzione del contratto, gli affidatari possono autocertificare il possesso dei requisiti di partecipazione previsti dal codice. L'amministrazione aggiudicatrice dovrà dare conto, nel primo atto successivo all'effettuazione delle verifiche, della sussistenza dei requisiti. «In ogni caso – è qui la grande novità ­ non è possibile procedere al pagamento, anche parziale, in assenza delle relative verifiche positive». Quindi, per il saldo la verifica andrà materialmente effettuata. In caso di assenza dei requisiti, si procederà al recesso.

ANTICIPAZIONE PREZZO MENO FAVOREVOLE. Arrivano alcuni cambiamenti destinati a drenare un po' di liquidità alle imprese. Con il correttivo viene confermato l'istituto dell'anticipazione del prezzo, che andrà pagata all'appaltatore entro quindici giorni dall'effettivo inizio dei lavori e sarà subordinata alla costituzione di una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione, maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma dei lavori. La grande novità della revisione risiede nelle modalità di calcolo del valore dell'importo da versare. Andrà parametrato al valore dell'aggiudicazione e non più al valore stimato dell'appalto, come nella versione originale dell'articolo 35 del Codice. Il suo importo, quindi, con la revisione del decreto 50 a conti fatti sarà più basso.

CERTIFICATI DI PAGAMENTO ENTRO 45 GIORNI DAL SAL . Tempi più stretti per i pagamenti delle pubbliche amministrazioni. Anche il codice appalti, con un nuovo articolo, interviene sul tema del saldo degli arretrati della PA. Arriva così un nuovo paletto che obbliga le amministrazioni a emettere i certificati di pagamento entro il termine massimo di 45 giorni dall'approvazione dello stato di avanzamento lavori (SAL). In sostanza, le stazioni appaltanti non potranno fare melina a danno dei costruttori, tenendo fermi per troppo tempo gli stati di avanzamento e impedendo così alle imprese di emettere le loro fatture. Entro un mese e mezzo bisogna rispondere e poi procedere rapidamente al pagamento. Solo in questo modo ci potremo allineare agli standard richiesti dall'Europa: l'Italia resta, infatti, tra i paesi pagatori peggiori di tutta l'Ue, nonostante le molte sollecitazioni arrivate in questi anni da Bruxelles.

MANODOPERA E SICUREZZA PIÙ CHIARI I COSTI. Più chiarezza nella distinzione tra costi della sicurezza e costi della manodopera. Il correttivo interviene su questo passaggio e punta a distinguere in maniera chiara la definizione dei due importi. Nei contratti di lavori e servizi la stazione appaltante, nel momento in cui determina l'importo posto a base d'asta, individua nel progetto i costi della manodopera. I costi della sicurezza saranno trattati a parte e dovranno essere scorporati dal costo complessivo. La distinzione è molto rilevante perché, ovviamente, i costi della sicurezza non sono assoggettati al ribasso d'asta. Il codice, nello stesso passaggio, interviene anche sui prezzari regionali. Se le Regioni restano inerti e non aggiornano i loro elenchi, le competenti articolazioni territoriali del Ministero delle infrastrutture potranno intervenire e procedere in proprio all'aggiornamento.

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8/5/2017 Legge sulla concorrenza: ecco le misure del DDL per rinnovabili e efficienza energetica

Venerdì 5 Maggio 2017

ecco le misure del DDL per rinnovabili e efficienza energeticacasaeclima.com /ar_31174__legge-concorrenza-ecco-misure-ddl-per-rinnovabili-efficienza-energetica.html

Legge sulla concorrenza: ecco le misure del DDL per rinnovabili e efficienza energeticaNel settore dell'energia le principali novità riguardano l'abolizione dal 1° luglio 2019 del contratto di maggioretutela, i certificati bianchi, i sistemi di distribuzione chiusi, i piccoli impianti fotovoltaici e i bioliquidi

Torna ora all'esame della Camera il disegno di legge sulla concorrenza approvato il 3 maggio dall'Aula del Senatocon 158 voti favorevoli, 110 contrari e un astenuto (LEGGI TUTTO).

Vediamo quali sono le principali novità in materia di energia contenute nel provvedimento.

ABOLIZIONE DAL 1° LUGLIO 2019 DEL CONTRATTO DI MAGGIORE TUTELA NEL SETTORE ENERGETICO.Fatto salvo quanto previsto dalle disposizioni di cui ai commi da 62 a 65 e da 67 a 72 dell'articolo 1 del ddl, adecorrere dal 1º luglio 2019, il comma 2 dell’articolo 35 del decreto legislativo 1º giugno 2011, n. 93, è abrogato.L’Autorità per l’energia elettrica il gas e il sistema idrico adotta disposizioni per assicurare, dalla medesima data dicui al periodo precedente, il servizio di salvaguardia ai clienti finali domestici e alle imprese connesse in bassatensione con meno di cinquanta dipendenti e un fatturato annuo non superiore a 10 milioni di euro senza fornitoredi energia elettrica o che non abbiano scelto il proprio fornitore, attraverso procedure concorsuali per areeterritoriali e a condizioni che incentivino il passaggio al mercato libero.

TITOLI DI EFFICIENZA ENERGETICA. All’articolo 42 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, dopo il comma3 sono inseriti i commi 3-bis e 3-ter. Nei casi in cui, nell’ambito delle istruttorie di valutazione delle richieste diverifica e certificazione dei risparmi aventi ad oggetto il rilascio di titoli di efficienza energetica di cui all’articolo 29o nell’ambito di attività di verifica, il GSE riscontri la non rispondenza del progetto proposto e approvato allanormativa vigente alla data di presentazione del progetto e tali difformità non derivino da discordanze tra quantotrasmesso dal proponente e la situazione reale dell’intervento ovvero da documenti non veritieri ovvero dadichiarazioni false o mendaci rese dal proponente, è disposto il rigetto dell’istanza di rendicontazione ol’annullamento del provvedimento di riconoscimento dei titoli. Gli effetti del rigetto dell’istanza di rendicontazione,disposto a seguito dell’istruttoria, decorrono dall’inizio del periodo di rendicontazione oggetto della richiesta diverifica e certificazione dei risparmi. Gli effetti dell’annullamento del provvedimento, disposto a seguito di verifica,decorrono dall’adozione del provvedimento di esito dell’attività di verifica. Per entrambe le fattispecie indicate

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8/5/2017 Legge sulla concorrenza: ecco le misure del DDL per rinnovabili e efficienza energetica

sono fatte salve le rendicontazioni già approvate relative ai progetti medesimi. Le modalità di cui al primo periodosi applicano anche alle verifiche e alle istruttorie relative alle richieste di verifica e certificazione dei risparmi giàconcluse.

SISTEMI DI DISTRIBUZIONE CHIUSI. All’articolo 38 del decreto legislativo 1º giugno 2011, n. 93, dopo il comma5 sono aggiunti i seguenti:

«5-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano ai gestori dei sistemi di distribuzione chiusi di cui alcomma 5, facenti parte di un’impresa verticalmente integrata. Ai gestori dei sistemi di distribuzione chiusi siapplicano esclusivamente le norme di separazione contabile.

5-ter. L’Autorità per l’energia elettrica il gas e il sistema idrico adegua i propri provvedimenti in materia di obblighidi separazione in relazione a quanto previsto dal comma 5-bis».

IMPIANTI FOTOVOLTAICI DI PICCOLA TAGLIA, DECURTAZIONE INCENTIVO IN CASO DI MODULI NONCONFORMI. All’articolo 42 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28 è inserito anche il comma 3-quater. Al finedi salvaguardare le iniziative di realizzazione di impianti fotovoltaici di piccola taglia, salvaguardando la buonafede di coloro che hanno realizzato l’investimento, agli impianti di potenza compresa tra 1 e 3 kW nei quali, aseguito di verifica, risultino installati moduli non certificati o con certificazioni non rispondenti alla normativa diriferimento, si applica una decurtazione del 30 per cento della tariffa incentivante sin dalla data di decorrenzadella convenzione, fermo restando, ove ne ricorra il caso, l’annullamento della maggiorazione di cui all’articolo 14,comma 1, lettera d), del decreto del Ministro dello sviluppo economico 5 maggio 2011, pubblicato nella GazzettaUfficiale n. 109 del 12 maggio 2011, e all’articolo 5, comma 2, lettera a), del decreto del Ministro dello sviluppoeconomico 5 luglio 2012, pubblicato nel Supplemento ordinario n. 143 alla Gazzetta Ufficiale n. 159 del 10 luglio2012, fermo restando il diritto di rivalsa del beneficiario nei confronti dei soggetti responsabili della non conformitàdei moduli installati.

BIOLIQUIDI SOSTENIBILI, NUOVA OPZIONE INCENTIVO. All’articolo 5, comma 7-bis, del decreto- legge 21giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, e successive modificazioni,dopo le parole: «sulla quale è stato riconosciuto il predetto incremento.» sono inserite le seguenti: «In alternativaalla predetta modalità di riduzione, il produttore può richiedere, comunicandolo al GSE entro il 30 settembre 2017,di restituire la cifra corrispondente alla differenza tra i maggiori incentivi ricevuti e le riduzioni già applicate,calcolata al 30 settembre 2017, dilazionandola uniformemente, nel residuo periodo di diritto all’erogazione degliincentivi, ma in ogni caso nel limite di quattro anni a partire dal 1° luglio 2016».

Leggi anche: “DDL Concorrenza, via libera dal Senato. Legittimi i contratti privati delle società di ingegneria”

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8/5/2017 Moduli unificati per le attività edilizie: il testo dell'Accordo e le istruzioni operative

Venerdì 5 Maggio 2017

il testo dell'Accordo e le istruzioni operativecasaeclima.com /ar_31167__moduli-unificati-attivita-edilizie-testo-accordo-istruzioni-operative.html

Moduli unificati per le attività edilizie: il testo dell'Accordo e le istruzioni operativeLe principali novità della nuova modulistica in materia di attività edilizia e le relative istruzioni per l’uso

“Ai sensi dell’articolo 2, comma 1 del decreto legislativo 30 giugno 2016, n. 126, sono adottati i moduli unificati estandardizzati di cui all’allegato 1 in materia di attività commerciali e assimilate e all’allegato 2 in materia di attivitàedilizia, nonché le relative istruzioni operative sull'utilizzo della nuova modulistica. Gli allegati costituiscono parteintegrante del presente accordo.”

È quanto si legge al comma 1 dell'articolo 1 dell'Accordo – in allegato - tra il Governo, le Regioni e gli Enti localiconcernente l'adozione di moduli unificati e standardizzati per la presentazione delle segnalazioni, comunicazionie istanze, siglato ieri in Conferenza Unificata (LEGGI TUTTO).

Il comma 2 dispone che “ai sensi dell’articolo 2, comma 1 del decreto legislativo 30 giugno 2016, n. 126 edell'articolo 24, commi 3 e 4 del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni dalla legge 11agosto 2014, n. 114, le Regioni adeguano entro il 20 giugno 2017, in relazione alle specifiche normative regionali,i contenuti informativi dei moduli unificati e standardizzati, di cui al presente accordo, utilizzando le informazionicontrassegnate come variabili. I Comuni, in ogni caso, adeguano la modulistica in uso sulla base delle previsionidel presente accordo entro e non oltre il 30 giugno 2017”.

Le Regioni e i Comuni “garantiscono la massima diffusione dei moduli”.

L'articolo 2 dell'Accordo (“Norma finale”) stabilisce che “con successivi accordi si procede al completamentodell’adozione dei moduli unificati e standardizzati per le attività di cui alla Tabella A del decreto legislativo 25novembre 2016, n. 222, tenendo conto della frequenza dei procedimenti e delle attività, nonché agli eventualiaggiornamenti della modulistica già adottata”.

ALLEGATO 2 MODULISTICA EDILIZIA

I moduli unificati e semplificati oggetto dell'accordo sono:

A. CILA

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8/5/2017 Moduli unificati per le attività edilizie: il testo dell'Accordo e le istruzioni operative

B. SCIA e SCIA alternativa al permesso di costruire (nelle regioni che hanno disciplinato entrambi i titoli abilitativi idue moduli possono essere unificati)

C. Comunicazione di inizio lavori (CIL) per opere dirette a soddisfare obiettive esigenze contingenti e temporanee

D. Soggetti coinvolti (allegato comune ai moduli CILA, SCIA e CIL)

E. Comunicazione di fine lavori

F. SCIA per l’agibilità

Con successivi accordi o, per le materie di competenza statale, con decreto del Ministro competente di concertocon il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione verranno adottati i moduli per le altreattività/procedimenti indicati nella Tabella A allegata al decreto legislativo n. 222 del 2016. Inoltre, i moduli giàadottati potranno essere, ove necessario, aggiornati.

Il modulo della SCIA. Il modulo della SCIA (compresa la SCIA alternativa al permesso di costruire) è organizzatoin due sezioni: la prima è dedicata ai dati, alla segnalazione e alla dichiarazione del titolare (proprietario,affittuario etc.); la seconda parte è riservata alla relazione di asseverazione del tecnico: un percorso guidatoindica tutte le possibili opzioni connesse alla realizzazione del progetto quando, contestualmente alla SCIA, ènecessario presentare altre segnalazioni o comunicazioni (SCIA unica) o richiedere l’ acquisizione degli atti diassenso (SCIA condizionata). Infine una lista di controllo: il quadro riepilogativo della documentazione, che puòessere essere generato “in automatico” dal sistema informativo, consente di verificare la presenza degli allegatinecessari.

Questa modulistica, implementata su sistema informativo, consentirà a tecnici e cittadini di selezionare ecompilare solo le opzioni di proprio interesse, creando un percorso telematico guidato e personalizzato.

I moduli della CILA e dell’Agibilità. I modulo della CILA e quello dell’agibilità sono più snelli e raccolgono in ununico documento le dichiarazioni del titolare, l’ asseverazione del tecnico e la lista di controllo (quadroriepilogativo).

Se, contestualmente alla CILA, sono necessarie altre comunicazioni, segnalazioni o autorizzazioni, i tecnicipotranno compilare gli apposito campi (utilizzando le informazioni contenute nella relazione della SCIA e nellarelativa lista di controllo).

Gli altri moduli. Completano il quadro il modello della comunicazione di fine lavori e quello per l’ inizio lavori perle opere dirette a soddisfare obiettive esigenze contingenti e temporanee, che vanno rimosse entro 90 giorni.

L’allegato soggetti coinvolti. Infine, vi è un allegato comune a CILA, SCIA e CIL per i “soggetti coinvolti” e cioègli altri eventuali titolari (ad es. i comproprietari), il tecnico incaricato e il direttore dei lavori ove previsti.

La modulistica semplif icata. La modulistica per i titoli abilitativi edilizi, già adottata con precedenti accordi, vieneadeguata alle novità introdotte dai decreti legislativi n. 126 e n. 222 del 2016. Viene inoltre adottata la modulisticaper SCIA ai fini dell’agibilità, che consentirà di eliminare i circa 150.000 certificati di agibilità che ogni anno sonorilasciati in Italia.

Tutto quello che non può più essere richiesto a cittadini e imprese

- Non possono più essere richiesti certificati, atti e documenti che la pubblica amministrazione già possiede (peresempio i precedenti titoli abilitativi edilizi, gli atti di proprietà, la visura catastale e il DURC), ma solo gli elementiche consentano all’amministrazione di acquisirli o di effettuare i relativi controlli, anche a campione (articolo 18,legge n. 241 del 1990).

- Non è più richiesta la presentazione delle autorizzazioni, segnalazioni e comunicazioni preliminari all’avviodell’attività. Ci pensa lo sportello unico del Comune ad acquisirle: è sufficiente presentare una domanda (CILA oSCIA più autorizzazioni) o le altre segnalazioni/comunicazioni in allegato alla SCIA unica (CILA e SCIA più altre

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8/5/2017 Moduli unificati per le attività edilizie: il testo dell'Accordo e le istruzioni operative

segnalazioni o comunicazioni). In questo modo l’Italia si adegua al principio europeo secondo cui“l’amministrazione chiede una volta sola” (“Once only”).

Obblighi di pubblicazione. Le amministrazioni comunali, alle quali sono rivolte domande, segnalazioni ecomunicazioni, hanno l’obbligo di pubblicare sul loro sito istituzionale entro e non oltre il 30 giugno 2017 i moduliunificati e standardizzati, adottati con il presente accordo e adattati, ove necessario, dalle Regioni alle specifichenormative regionali entro il 20 giugno 2017 (con le modalità previste dall’art. 1). La mancata pubblicazione deimoduli e delle informazioni indicate sopra entro il 30 giugno costituisce illecito disciplinare punibile con lasospensione dal servizio con privazione della retribuzione da tre giorni a sei mesi (articolo 2, comma 5, decretolegislativo n. 126 del 2016).

Per i dati che devono essere specificati a livello locale quali ad esempio gli oneri e diritti o per le autorizzazioni perle quali ancora non è stata adottata la modulistica a livello nazionale, le amministrazioni devono pubblicarecomunque l’elenco delle informazioni, dei dati e delle eventuali attestazioni richieste a corredo della domanda,della segnalazione o della comunicazione.

E’, comunque, vietato chiedere ai cittadini e alle imprese documenti diversi da quelli indicati nella modulistica epubblicati sul sito istituzionale. In particolare:

- è vietata la richiesta di informazioni, documenti ulteriori diversi o aggiuntivi, rispetto a quelli indicati nellamodulistica unica standardizzata adottata con il presente accordo o comunque pubblicati sul sito. Le richieste diintegrazione documentale sono limitate ai soli casi in cui non vi sia corrispondenza tra il contenuto dell’istanza,della segnalazione, della comunicazione e quanto pubblicato sui siti istituzionali. (articolo 2, comma 4, decretolegislativo n. 126 del 2016)

- è vietato richiedere documenti o informazioni in possesso della stessa o di altre pubbliche amministrazioni (art.2, comma 4, decreto legislativo n. 126 del 2016).

La richiesta di informazioni e documenti non corrispondenti a quelli pubblicati sul sito istituzionale costituisceillecito disciplinare punibile con la sospensione dal servizio con privazione della retribuzione da tre giorni a seimesi (art. 2 comma 5, decreto legislativo n. 126 del 2016).

In allegato il testo dell'accordo e la modulistica edilizia e attività commerciali

Leggi anche: “Interventi edilizi e inizio attività: arriva il modulo unificato”