Consiglio Di Stato, Sez. v, 7 Aprile 2011, n. 2159

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    Consiglio di Stato, sez. V, 7 aprile 2011, n. 2159Edilizia e urbanistica - Pertinenze edilizie - Nozione di pertinenzialit - Differenziazione rispettoalla nozione civilistica.

    REPUBBLICA ITALIANA

    IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

    Il Consiglio di Statoin sede giurisdizionale (Sezione Quinta)ha pronunciato la presente

    SENTENZA

    sul ricorso numero di registro generale 5990 del 1999, proposto da:Comune di Parma, rappresentato e difeso dallavv. Adriano Rossi, con domicilio eletto presso lavv.Adriano Rossi in Roma, viale delle Milizie n. 1;controSacchetti Bruno;per la riformadella sentenza del T.A.R. EMILIA-ROMAGNA - SEZ. STACCATA DI PARMA n. 00188/1998,resa tra le parti, concernente DEMOLIZIONE BOX E RIPRISTINO STATO DEI LUOGHIVisti il ricorso in appello e i relativi allegati;Visti tutti gli atti della causa;Relatore nelludienza pubblica del giorno 9 novembre 2010 il Cons. Angelica DellUtri e udito perlappellante lavv. Rossi;Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

    FATTO e DIRITTO

    Con atto notificato il 4 giugno 1999 e depositato il 30 seguente il Comune di Parma ha appellato lasentenza 22 aprile 1998 n. 188 del Tribunale amministrativo regionale per lEmilia Romagna,sezione staccata di Parma, non notificata, con la quale sono stati accolti due ricorsi riuniti propostidal signor Bruno Sacchetti per lannullamento di tredici provvedimenti dirigenziali del novembre1993, recanti ordine di ripristino dello stato dei luoghi e demolizione di box in lamiera adibiti adautorimessa realizzati su terreno di propriet del ricorrente senza il prescritto titolo autorizzativo.A sostegno dellappello ha dedotto:1.- Il ricorso era in larga parte inammissibile per carenza di interesse perch, eccetto che per le

    ordinanze nn. 612/65843 e 613/65844 relative a box di cui il ricorrente risultato proprietario, tuttele altre ordinanze impugnate si riferiscono a box di propriet degli inquilini del vicino insediamentoIACP, come peraltro affermato dallo stesso ricorrente.2.- Il TAR non ha rilevato linammissibilit dellimpugnativa di undici delle tredici ordinanze permancata evocazione in giudizio dei proprietari effettivi dei manufatti abusivi, i quali assumonoveste di interessati.3.- Dopo aver giustamente respinto il primo motivo, di omesso avviso di avvio del procedimentoinvece inviato al ricorrente ed ai proprietari dei box, il TAR ha accolto i motivi secondo, terzo,quarto e quinto, in quanto lart. 4 della legge n. 47 del 1985 sarebbe stato erroneamente applicato amanufatti realizzati prima dellentrata in vigore della legge n. 431 del 1985, cio primadellimposizione del vincolo ambientale che, peraltro, importa inedificabilit assoluta solo in

    presenza di determinate condizioni nella specie non ricorrenti; ha quindi ritenuto che in tali casilabuso dovesse essere represso ai sensi dellart. 10 della citata legge n. 47 del 1985, trattandosi disemplici pertinenze soggette al regime autorizzatorio e non concessorio. Tuttavia, in tal modo non si

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    considera che sono assoggettate al regime sanzionatorio di cui allart. 4 della legge n. 47 del 1985anche le opere abusive realizzate anteriormente alla c.d. legge Galasso per le quali non sia statapresentata domanda di condono, com nella specie, o tale domanda sia stata respinta; sicch, unavolta accertata la violazione, la sanzione andava doverosamente applicata, n occorrevamotivazione specifica sullinteresse pubblico alla demolizione dellopera, e neppure il previo

    accertamento della sua conformit o meno alla vigente disciplina urbanistica, tenuto conto che ilpotere repressivo comunale non incontra alcun termine di prescrizione o decadenza. Infine, nonessendo stata presentata domanda di condono, non rileva se siano o meno assolutamenteinedificabili le relative aree, peraltro destinate in P.R.G. a verde pubblico.4.- Non si comprende come il TAR abbia potuto qualificare le opere in parola come pertinenziali,senza specificare quali siano i fabbricati di civile abitazione ad esse collegati, avendo peraltro ilricorrente solo affermato che si tratterebbe di garages e ricoveri utilizzati dai conduttori di vicinialloggi IACP, e senza tener conto che in materia di normative urbanistiche si richiede che ilproprietario della pertinenza sia anche proprietario dellimmobile collegato, mentre sonoqualificabili come pertinenze solo i manufatti privi di rilevanza economica e non autonomamenteutilizzabili se singolarmente considerati.5.- Il TAR ha accolto anche il terzo motivo, di violazione dellart. 27 della legge n. 47 del 1985 manon ne ha specificato le ragioni. Ad ogni modo, la censura era infondata poich con le ordinanzeimpugnate stato ordinato il ripristino dei luoghi disponendo che lincaricato vi provveda con alprocedura prevista appunto dallart. 27, dunque previa valutazione tecnico economica dei lavori daeseguire, da sottoporre alla Giunta prima dellinizio dei lavori stessi.Pur ritualmente intimato sia presso i difensori (uno dei quali, pur rinunciatario, conservalegittimazione a ricevere gli atti nellinteresse del mandante sino a sostituzione) nel domicilio eletto,sia direttamente presso la residenza, lappellato non si costituito in giudizio.A seguito di avviso di segreteria del 21 ottobre 2009, pervenuto il 24 seguente, in data 20 aprile2010 il Comune ha prodotto nuova istanza di fissazione dudienza anche sottoscritta personalmentedal sindaco, legale rappresentante, poi con memoria del 29 ottobre 2010 ha insistito nelle proprietesi e richieste.Allodierna udienza pubblica lappello stato introitato in decisione.Ci posto, va premesso che il primo giudice, al fine di affermare la rilevanza della realizzazione deimanufatti di cui si discute in epoca anteriore allimposizione del vincolo e lapplicabilit allabusodelle sanzioni pecuniarie per opere eseguite in assenza di autorizzazione, previste dallart. 10 dellalegge n. 47 del 1985, anzich quelle demolitorie dufficio di cui al precedente art. 4, muove dalpresupposto che si tratti di opere pertinenziali soggette appunto ad autorizzazione.Siffatto presupposto errato.Al riguardo, la Sezione osserva che, com noto, in materia urbanistica la nozione di pertinenzialitha peculiarit sue proprie che la differenziano da quella civilistica, atteso che il manufatto deve

    essere non solo preordinato ad una oggettiva esigenza delledificio principale e funzionalmenteinserito al suo servizio, ma deve essere, oltre che di volume modesto affinch non comporti il c.d.carico urbanistico, altres sfornito di autonoma destinazione ed autonomo valore di mercato in virtdellinstaurazione di un legame giuridico-funzionale stabile tra pertinenza e singola unitimmobiliare; legame a causa del quale luna e laltra non possano utilizzarsi e disporsiseparatamente (cfr., tra le tante, Cons. Stato, Sez. IV 17 maggio 2010 n. 3127, 15 settembre 2009 n.5509, 23 luglio 2009 n. 4636 e 7 luglio 2009 n. 3379).Nella specie, deve escludersi la ricorrenza di tali precise condizioni per le circostanze descritte dallostesso ricorrente in primo grado, ossia per il fatto che i box di cui si controverte, che sarebberoasserviti ad alloggi IACP, non sono legati da alcun vincolo di natura giuridico-funzionale, dalmomento che nulla di ostacolo al loro utilizzo e diposizione separata dallalloggio; ci dal

    momento che solo in forza di unorganizzazione volontaristica accadrebbe che allorquando unaffittuario lascia i locali dello IACP, nel godimento e propriet del box subentra il nuovoaffittuario.

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    Peraltro, a ben vedere nel caso in esame manca lo stesso fondamento della pertinenzialit ai sensidellart. 817 cod. civ. costituito, com, non solo dallelemento oggettivo della destinazione di unacosa al servizio (o ornamento) dellaltra, ma pure dallelemento soggettivo inteso quale volont delproprietario della cosa principale ad imprimere la destinazione in parola, atteso che le unitimmobiliari a cui i box accederebbero non appartengono agli stessi soggetti proprietari dei

    medesimi box, bens allo IACP (o oggi lorganismo ad esso succeduto), di cui detti proprietari sonoaffittuari. Pertanto, va esclusa la stessa configurabilit di pertinenza anche nella pi ampia nozionecivilistica, dunque a maggior ragione sotto il profilo urbanistico-edilizio.Ne deriva che manufatti, ricadenti in area vincolata ai sensi del d.l. 27 giugno 1985 n. 312convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1985 n. 431, devono ritenersi soggetti al regimenon della mera autorizzazione, bens a quello, ordinario, della concessione edilizia, con conseguenteapplicabilit del cit. art. 4. Tanto in assenza di domanda di condono edilizio, il cui mancato inoltrorisulta verificato dal Comune per ciascun box come da singole schede in atti (sicch smentita lamera e non documentata affermazione contraria del ricorrente, contenuta nel settimo motivo delgravame, peraltro non esaminato dal TAR), stante il disposto dellart. 40 della stessa legge n. 47 del1985, secondo cui in tal caso si applicano le sanzioni di cui al capo I con evidente riferimento allasituazione vincolistica in atto al momento del riscontro dellabuso. Di qui lirrilevanzadellimposizione del predetto vincolo in epoca successiva alla realizzazione dei medesimimanufatti, i quali avrebbero dovuto ugualmente essere oggetto di domanda di condono, comedimostra il disposto dellart. 32, co. 4, della ripetuta legge n. 47 del 1985.Del pari irrilevante, contrariamente a quanto ritenuto dal TAR, il fatto che il vincolo in parola noncomporti inedificabilit assoluta, poich ci non esentava gli interessati dal richiede la concessionein sanatoria, da rilasciarsi previo parere favorevole dellamministrazione preposta alla tutela delmedesimo vincolo.Per le considerazioni sin qui esposte, vanno condivisi i motivi terzo e quarto dappello, formulati inrelazione allaccoglimento da parte del TAR dei motivi di primo grado secondo, quarto e quinto,incentrati sugli aspetti trattati.Infine, fondato anche il quinto mezzo dappello, volto a contestare il dichiarato, ma del tuttoimmotivato, accoglimento anche del terzo motivo del ricorso di primo grado, di violazione dellart.27 della stessa legge n. 47 del 1985 in quanto lesecuzione dufficio della demolizione non sarebbestata preceduta dalla valutazione tecnico economica dellintervento. I provvedimenti impugnatirecano, invero, lespresso richiamo alla procedura prevista dal detto art. 27, quindi allasottoposizione allapprovazione della Giunta della valutazione-tecnico economica demandataallingegnere dirigente dellEnte ed allaffidamento dei lavori con le prescritte modalit.In conclusione, lappello devessere accolto sotto il profilo sostanziale, senza che occorra esaminarei motivi dappello primo e secondo, incentrati su questioni di rito.Tuttavia, tenuto conto sia delle finalit che della risalenza nel tempo del commesso abuso di cui si

    discusso, si ravvisano eque ragioni affinch possa essere disposta la compensazione tra le parti dellespese di entrambi i gradi.

    P.Q.M.

    Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciandosullappello, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per leffetto, in riforma della sentenzaappellata, respinge i ricorsi di primo grado.Spese compensate.Ordina che la presente sentenza sia eseguita dallautorit amministrativa.