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0 CONOSCIAMO IL DIRITTO Corso introduttivo al diritto Norma giuridica, efficacia del diritto, fonti del diritto, diritto oggettivo e diritto soggettivo Fausta Labidonisia 15/09/2013

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CONOSCIAMO IL DIRITTO Corso introduttivo al diritto Norma giuridica, efficacia del diritto, fonti del diritto, diritto oggettivo e diritto soggettivo

Fausta Labidonisia 15/09/2013

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Indice

CONOSCIAMO IL DIRITTO

1. IL DIRITTO IN GENERALE …………………………………………….. Pag. 2

1.1 Norma giuridica: definizione e caratteri …………………………………………………. Pag. 3

1.2 Diritto oggettivo: definizione e sue ripartizioni …………………………………………. Pag. 4

1.3 Diritto soggettivo: definizione e classificazione ………………………………………… Pag. 11

2. FONTI DEL DIRITTO ………………………………………………….. Pag. 19

2.1 Schema riassuntivo ……………………………………………………………………….

Pag. 19

3. EFFICACIA DELLE NORME GIURIDICHE Pag. 20

3.1 Efficacia delle norme giuridiche nel tempo ……………………………………………... Pag. 20

3.2 Efficacia delle norme giuridiche nello spazio .…………………………………………...

Pag. 21

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CONOSCIAMO IL DIRITTO

1. IL DIRITTO IN GENERALE

Etimologia La parola italiana diritto deriva dal tardo latino dirictum.

Dirictum aveva sostituito il classico directum, participio passato del

verbo dirigere - composto da de e regere - che aveva il valore

originario di eseguire un movimento in linea retta, e in particolare di

indicare una direzione o tracciare la via.

Significato

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Definizione La parola diritto può assumere diversi significati:

1. Diritto, come scienza umana che studia i comportamenti dell’uomo

dal punto di vista delle leggi. Gli studiosi del diritto sono definiti

giuristi.

2. Diritto oggettivo = è il complesso di tutte le norme giuridiche

vigenti1 in uno Stato

3. Diritto soggettivo = è il potere riconosciuto a ogni singolo soggetto

a tutela di un proprio interesse considerato dall’ordinamento

giuridico come meritevole di protezione

1 vigenti = in vigore=vincolanti all’osservanza

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1.1 Norma giuridica: definizione e caratteri

Definizione Regola stabilita dallo Stato, che prevede comportamenti umani

obbligatori. Generalmente è composta da due elementi:

1. Precetto o statuizione: è il comando (devi tenere un determinato

comportamento = obbligo o dovere = comportamento attivo) o il

divieto (non devi seguire un certo comportamento = astensione =

comportamento passivo)

2. Sanzione: è la punizione inflitta dallo Stato

Caratteri Le norme giuridiche hanno tre caratteri fondamentali:

1. Generalità: le norme sono generali in quanto si rivolgono, non a un

soggetto particolare, bensi ad un numero indeterminato di destinatari.

2. Astrattezza: le norme sono astratte poiché prevedono, non

fattispecie concrete, bensì modelli di comportamento applicabili ad un

numero pressochè indefinito di situazioni concrete.

3. Coattività o obbligatorietà: le norme sono coattive o obbligatorie

nel senso che se non vengono rispettate appositi apparati dello Stato

applicano le sanzioni giuridiche.

Sanzioni giuridiche Sono le conseguenze che le norme giuridiche prevedono quando

qualcuno non le rispetta.

Le tipologie di sanzioni giuridiche sono due:

Sanzioni pecuniarie: colpiscono il patrimonio dei soggetti e

consistono nel pagamento di una somma di denaro (multa o

ammenda)

Sanzioni detentive: colpiscono la libertà personale

dell’individuo e consistono nella detenzione o pena carceraria e

nell’arresto dell’individuo

Inoltre, a seconda della gravità della violazione la sanzione può

essere:

Penale, si applica quando è commesso un reato, che oltre ad

offendere la vittima colpisce l’intera collettività e perciò ne va

scoraggiato il ripetersi

Civile, in genere impone il risarcimento in termini monetari di

un danno causato da un comportamento vietato dal diritto civile

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Amministrativa, consiste in una misura punitiva di tipo

pecuniario per avere compiuto atti illeciti2 nei confronti della

pubblica amministrazione, come ad es. la violazione del codice della

strada.

Le sanzioni giuridiche possono svolgere una funzione:

Punitiva, determina conseguenze sfavorevoli a carico di non

rispetta le norme giuridiche.

Preventiva, al fine di evitare l’applicazione della sanzione in

caso di violazione della norma giuridica, il cittadino tende a

rispettare la norma stessa

Riparatoria, cerca di porre rimedio agli effetti sfavorevoli che

la trasgressione della norma ha determinato nei confronti del

danneggiato.

Esemplificazione ARTCOLO 100/14 C.d.s. . 3

Art. 100, comma 14, c.d.s. - Circolazione con targa falsificata, manomessa o

alterata

14. Chiunque falsifica, manomette o altera targhe automobilistiche ovvero usa

targhe manomesse, falsificate o alterate è punito ai sensi del codice penale.

Violazione

Il soggetto conduceva veicolo avente targa manomessa (o falsificata o alterata).

Sanzione giuridica penale Sanzione accessoria4amministrativa

si applicano le sanzioni

penali previste dall’art. 489

c.p. (codice penale)

è punito con la reclusione da

sei mesi a tre anni

sequestro penale della targa

(La targa viene sequestrata e messa a disposizione

dell’Autorità Giudiziaria)

Note: Il presente comma comporta implicazioni di carattere penale, in quanto sono strettamente collegati gli artt.

477/481/482 del Codice Penale, quindi si applicano le procedure di cui all’art. 347 del C.p.p. e connessi, oltre al

sequestro delle Targhe ai sensi dell’art. 354 del medesimo Codice. L’Agente accertatore deve provvedere al sequestro

penale della targa, da allegarsi al verbale di accertamento urgente da depositarsi alla Procura della Repubblica

competente.

2 Atti illeciti = comportamenti illegittimi=comportamenti che violano il precetto normativo

3 C.d.s. = codice della strada. Per la definizione di comma e per le abbreviazioni v. nota Abbreviazioni pag. 9

4 Sanzione accessoria = che si aggiungono alla pena principale

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1.2 Diritto oggettivo: definizione e sue ripartizioni

Definizione E’ l’insieme delle norme giuridiche vigenti in uno Stato in un

determinato momento. Sinonimo di diritto oggettivo è ordinamento

giuridico, inteso come complesso delle regole che disciplinano la vita

di una collettività organizzata politicamente in uno Stato.

Rami o branche Il diritto oggettivo si divide in due branche:

Diritto privato comprende le norme che regolano i rapporti fra soggetti privati posti

in posizione di parità, sia per quanto riguarda la sfera personale e

familiare, sia per quanto riguarda la sfera dei rapporti patrimoniali5.

Diritto pubblico è l’insieme delle norme che regolamenta la formazione,

l’organizzazione e l’attività dello Stato e degli enti pubblici, nonché i

loro rapporti con i privati quando siano in posizione di supremazia

Partizioni del diritto Il diritto privato si ripartisce ulteriormente in altri rami, fra cui:

Diritto civile

disciplina i comportamenti degli individui nei loro rapporti

privati (famiglia, proprietà, successioni, contratti)

Diritto commerciale

regola le attività di impresa e i rapporti giuridici

dell’imprenditore

Il diritto pubblico si ripartisce ulteriormente in altri rami, fra cui:

Diritto costituzionale

disciplina i principi, l’organizzazione ed il funzionamento

dello Stato, nonché i rapporti fra Stato e cittadini

Diritto penale

insieme delle norme che prevedono i reati6 e le relative

sanzioni.

5 Patrimoniale = suscettibile di valutazione economica (=controvalore in danaro)

6 Reati = fatti illeciti la cui gravità comporta grave violazione all’ordine e alla sicurezza sociale

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Diritto processuale

regolamenta lo svolgimento dei processi civile, penale e

amministrativo

Diritto amministrativo

regola i vari aspetti dell’attività delle pubbliche

amministrazioni, che provvedono agli interessi della

collettività

I codici Si tratta di raccolte organiche e sistematiche di norme giuridiche volte

a disciplinare una determinata materia.

I codici attualmente in vigore in Italia sono, tra l’altro:

1. Codice civile:

riguarda i rapporti civili e commerciali(famiglia, proprietà, lavoro

ecc.)

2. Codice penale:

identifica i reati e le relative sanzioni

3. Codice di proceudra civile:

contiene le regole che disciplinano lo svolgimento del processo civile

4. Codice di procedura penale:

raccoglie le norme riguardanti il processo penale

Nota Bene. Tra la fine del Settecento e la prima metà dell’Ottocento si

verifica un importante fenomeno: la codificazione delle norme, ossia

la raccolta in codici di tutte le materie riguardanti una determinata

materia. I codici si rivolgono a tutti i cittadini (carattere della

generalità) e non solo a specifiche categorie di persone. La

codificazione, nel mondo occidentale, ha inizio in Francia nel 1804

con il Code Napolèon.

Storicamente il codice più antico integralmente giunto a noi è il

Codice di Hammurabi, del regno di Babilonia, in Mesopotamia

risalente al 1700 a.c.. Si tratta di una raccolta di leggi scritte in

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caratteri cuneiformi, che riguardano vari aspetti della vita quotidiana:

la famiglia, il raccolto, le proprietà, i reati.

Tuttavia per il mondo occidentale il codice più importante è il Corpus

Iuris Civilis (realizzato tra il 528 e il 534 a.c.). L’opera di

Giustiniano, ultimo imperatore bizantino, ha il merito di raccogliere in

maniera sistematica tutte le norme di diritto pubblico e privato

elaborate nel corso di diversi secoli e considerate vigenti7 per tutti i

cittadini dell’impero.

Codice civile = è la raccolta ordinata e sistematica delle norme fondamentali del

diritto privato. Risale al 1942. E’ preceduto dalle cd. Preleggi ed è

formato da 6 libri:

7 vigenti = in vigore=vincolanti all’osservanza

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“Disposizioni sulla legge in generale” o preleggi, insieme di

norme che precedono il codice civile e riguardano: le fonti del diritto,

l’efficacia delle leggi nel tempo, l’interpretazione delle norme

giuridiche

Libro I “Delle persone e della famiglia”

Libro II “Delle successioni”

Libro III “Della proprietà”

Libro IV “Delle obbligazioni”

Libro V “Del Lavoro”

Libro VI “Della tutela dei diritti”

I sei libri sono divisi, a loro volta, in:

- Titoli - Capi - Articoli si tratta dell’unità strutturale di una legge ed è

caratterizzato da un numero progressivo, un titolo o rubrica e un

contenuto che si sviluppa per commi8, che coincidono con un

capoverso o “punto e a capo”.

Nota Bene. Abbreviazioni: art. 1, comma 1, c.c. oppure art.1/1 cod.

civ. oppure art.1 c. 1 c.c. (art. = articolo; / oppure c.= comma; c.c. o

cod. civ. = codice civile)

8 Commi al plurale; comma al singolare

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Definizioni 1. Diritto positivo

(dal latino ius positum = diritto posto), ossia il complesso delle norme

poste in essere, cioè stabilite, dallo Stato. Esso è suscettibile di

continui adeguamenti ai mutamenti dei costumi sociali.

2. Diritto naturale9

È composto da regole universali che appartengono alla sfera etica

dell’uomo. Esso nasce dalla natura dell’uomo, o meglio dalla sua

ragione, che gli permette di riconoscere che cosa sia giusto e perciò

valido e obbligatorio a prescindere da un riconoscimento normativo

dello Stato. Ad esempio la regola “non uccidere” prima ancora di

essere una norma imposta dallo Stato è un bisogno interiore di ogni

uomo.

9 Diritto naturale: tale concetto è legato alla dottrina del Giusnaturalismo, che propone una concezione della legge

basata sul diritto naturale, ossia sull’esistenza di condotte immutabili e universalmente valide, a prescindere dal

riconoscimento del diritto positivo degli Stati, poiché sono fondate sulla natura dell’uomo, come ad es. l’esistenza del

diritto alla vita, del diritto alla proprietà ecc. . L’idea centrale del giusnaturalismo moderno (1600) - l’esistenza di diritti

individuali innati - trovò la propria consacrazione nel documento più celebre della Rivoluzione francese, la

Dichiarazione dei diritti dell’uomo e del cittadino (1789).

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1.3 Diritto soggettivo: definizione e classificazione

Definizione Il diritto soggettivo può essere definito in uno dei seguenti modi:

Insieme di facoltà riconosciute al soggetto a tutela di

interessi meritevoli di protezione da parte dell’ordinamento

giuridico

Oppure

Potere del soggetto di agire per il soddisfacimento di un

proprio interesse considerato meritevole di tutela da parte

dell’ordinamento giuridico

Oppure

Pretesa di un soggetto riconosciuta dal diritto oggettivo

a che gli altri tengano un determinato comportamento a

vantaggio della persona medesima per la realizzazione di un

interesse ritenuto meritevole di tutela

Classificazioni * A seconda della natura dell’interesse che viene protetto i diritti

soggettivi si dividono in:

1. Diritti patrimoniali

corrispondono a interessi di natura economica, riguardando beni che

hanno o possono avere un valore di scambio, e sono quindi suscettibili

di essere valutati in denaro. Essi, unitamente ai corrispondenti

obblighi, costituiscono il patrimonio dei soggetti giuridici.

I diritti patrimoniali si suddividono, a loro volta, in diritti reali e diritti

di credito.

a) i diritti reali (dal latino res = cosa) = attribuisce al titolare un potere

sulla cosa immediato e diretto. Per l’esercizio di tale diritto non

occorre la collaborazione altrui (diritti reali di godimento)

Es. il diritto di proprietà

Articolo 832 c.c.: Il proprietario ha diritto di godere e disporre delle

cose in modo pieno ed esclusivo, entro i limiti e con l’osservanza degli

obblighi stabiliti dall’ordinamento giuridico.

b) i diritti di credito (o obbligazioni o diritti personali di godimento) =

pretesa del titolare (detto creditore) che un altro soggetto (detto

debitore) tenga un determinato comportamento (cd. prestazione) di

contenuto positivo (dare o fare) o negativo (non fare) per la

realizzazione del proprio interesse. Nel diritto di credito, a differenza

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del diritto reale, il titolare può soddisfare il suo interesse solo con la

collaborazione del debitore. Il diritto di credito, pertanto, è il diritto ad

una prestazione personale, cioè ad un dato comportamento di un

soggetto. Questo comportamento può consistere in una prestazione di

dare o consegnare (es. il pagamento del prezzo di vendita) o in una

prestazione di fare (es. la prestazione di lavoro del dipendente) o in

una prestazione di non fare (es. l’obbligazione di non fare

concorrenza).

2. Diritti non patrimoniali

Sono quei diritti non suscettibili di valutazione economica come ad

esempio il diritto alla vita, all'integrità fisica, alla salute, all'immagine,

all'onore, alla privacy, diritti di libertà personale, di pensiero, di

religione, di associazione, di riunione ecc.. Attribuiscono al titolare un

vantaggio o una qualità di carattere non economico: quindi qualcosa il

cui valore non può mai essere espresso in una somma di denaro.

I diritti non patrimoniali si suddividono, a loro volta, in diritti della

personalità e diritti di famiglia.

a) i diritti della personalità La persona umana viene tutelata

dall’ordinamento giuridico riconoscendole diritti fondamentali che si

acquistano automaticamente con la nascita e si perdono solo con la

morte. I diritti della persona si esplicano in:

1. individualità o identità della persona: a questo proposito si parla di

tutela del diritto al nome; la disciplina della protezione dei dati

personali (cd. Privacy)

2. inviolabilità fisica della persona: diritto alla salute oppure

all’integrità fisica

3. integrità morale: diritto all'onore (risarcimento danni morali) ed alla

riservatezza [Art. 2 Cost]; diritto alla propria immagine

b) i diritti di famiglia Sono quelli che spettano al titolare in quanto

componente di una famiglia nei confronti degli altri componenti della

stessa. In questo caso per famiglia s'intende l'insieme di persone legate

tra loro da vincoli di matrimonio, parentela e affinità. Es. il diritto al

mantenimento del figlio esercitato nei confronti del genitore; il diritto

del coniuge alla fedeltà dell’altro coniuge.

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Art. 143 Codice Civile:

Con il matrimonio il marito e la moglie acquistano gli stessi diritti e assumono i

medesimi doveri.

Dal matrimonio deriva l’obbligo reciproco alla fedeltà, all’assistenza morale e

materiale, alla collaborazione nell’interesse della famiglia e alla coabitazione (Cod.

Pen. 570).

Entrambi i coniugi sono tenuti, ciascuno in relazione alle proprie sostanze e alla

propria capacità di lavoro professionale o casalingo, a contribuire ai bisogni della

famiglia.

** Dal punto di vista del rapporto giuridico che si viene a creare tra

titolare e le altre persone i diritti soggettivi si dividono in:

1. Diritti assoluti

Sono diritti esercitati nei confronti di tutti, ossia possono essere fatti

valere verso tutti, in quanto la generalità dei soggetti è obbligata a

rispettarli

I diritti assoluti si suddividono in:

a) i diritti reali

b) i diritti della personalità

2. Diritti relativi

Sono diritti esercitati nei confronti di una o più persone determinate.

I diritti relativi si suddividono in:

a) i diritti di credito

b) i diritti di famiglia

*** In relazione alla possibilità di trasferire i diritti da un soggetto

ad un altro, i diritti soggettivi si dividono in:

1. Diritti disponibili

Sono diritti che possono essere alienati (=trasferiti) dal titolare ad altro

soggetto oppure essere oggetto di rinuncia.

Generalmente disponibili sono i diritti patrimoniali, ossia i diritti di credito e i diritti reali. Per esempio tutti sappiamo che possiamo trasferire il nostro diritto di

proprietà sulle cose vendendole, donandole o lasciandole in eredità e

ciò significa che la proprietà è un diritto disponibile.

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2. Diritti indisponibili

Sono quei diritti soggettivi che non possono essere trasmessi dal

titolare ad un altro soggetto e si possono estinguere con la morte del

titolare. Inoltre il titolare non può rinunciarci. Indisponibili sono i

diritti non patrimoniali, ossia i diritti di personalità e i diritti di famiglia, ossia quei diritti che tutelano alcuni fondamentali valori

umani e sociali. Vi rientrano i diritti politici (non può, per esempio,

essere ceduto ad altri il proprio diritto di voto); i diritti della

personalità, come il diritto alla vita, al nome, all'integrità fisica; alcuni

diritti di natura familiare, come il diritto dei figli alla educazione e al

mantenimento da parte dei propri genitori.

Il rapporto giuridico Il rapporto giuridico è una relazione tra soggetti del diritto

disciplinata dall'ordinamento giuridico.

In ogni rapporto giuridico si possono individuare due soggetti:

Un soggetto attivo titolare di un diritto

Un soggetto passivo titolare del dovere corrispondente

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2. LE FONTI DEL DIRITTO

Definizione Di fonti del diritto si può parlare in due sensi:

1. Fonti di produzione

sono tutti gli atti, i fatti e i meccanismi di formazione delle

norme giuridiche

2. Fonti di cognizione

sono i testi o documenti che contengono le norme giuridiche già

formate

Le fonti del diritto italiano sono di tre ordini:

1. Fonti del diritto nazionale

basate sulla sovranità dello Stato

2. Fonti del diritto sovranazionale

basate sui poteri dell’Unione Europea

3. Fonti del diritto regionale

basate sulla competenza legislativa delle regioni

In base alla loro forma le fonti del diritto si suddividono in:

1. Fonti scritte

Si tratta di atti normativi prodotti secondo specifici

procedimenti di formazione e da determinate autorità

competenti (diritto positivo)

2. Fonti non scritte

Si tratta di fatti normativi, ossia di comportamenti generalmente

osservati dalla comunità statuale e ritenuti giuridicamente

vincolanti (diritto consuetudinario)

Fonti di produzione Le fonti di produzione si distinguono in:

1. Fonti atto

Si tratta di norme giuridiche prodotte da specifici organi

mediante apposite procedure di formazione

2. Fonti fatto

Si tratta di comportamenti generati spontaneamente da una

collettività, ripetuti nel tempo e considerati giuridicamente

rilevanti (Usi o consuetudini)

Principi Gli ordinamenti giuridici si caratterizzano per l’esistenza, non di una

singola fonte del diritto, bensì da una pluralità di fonti, in quanto il

potere politico è distribuito fra più organi.

Ne deriva che, per garantire la certezza del diritto, vengano elaborati

criteri di coordinamento fra le norme giuridiche, per individuare, in

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caso di contrasto fra le medesime, quale debba prevalere ed essere

osservata dai consociati10

. Tali criteri sono:

1. Principio gerarchico

2. Principio cronologico

3. Principio di competenza

Principio gerarchico Le fonti del diritto italiano sono organizzate secondo una scala

gerarchica:

1. Fonte suprema (I livello)

- Costituzione

- Leggi costituzionali (integrano il testo costituzionale)

- Leggi di revisione costituzionale (modificano il testo

costituzionale)

2. Fonte primaria (II livello)

Fonti sovranazionali o comunitarie

- Regolamenti (emanati dagli organi dell’U.E. e

immediatamente applicabili agli Stati membri11

)

- Direttive (emanati dagli organi dell’U.E. non sono

immediatamente applicabili, ma occorre una legge di

recepimento da parte di ciascun Stato membro

- Decisioni (emanati dagli organi dell’U.E. e

immediatamente applicabili al singolo destinatario)

Fonti nazionali

- Leggi ordinarie (emanate dal Parlamento secondo il

procedimento legislativo previsto dall’art. 70 Cost.)

- Atti aventi forza di legge12

decreti legge = emanati dal Governo in caso di necessità

e urgenza

decreti legislativi = emanati dal Governo in caso di

delega da parte del Parlamento

Fonti regionali

- Leggi regionali (emanate dal Consiglio regionale

secondo quanto stabilito dall’art. 117 Cost.)

- Statuti regionali (stabiliscono l’organizzazione e il

funzionamento delle Regioni)

3. Fonte secondaria (III livello)

- Regolamenti (possono essere statali se derivano dal

Governo o da altra autorità dello Stato oppure locali se

derivano dai Comuni, Province, Regioni)

10

Consociato = Unito in società; membro di un gruppo sociale 11

Stati membri dell’Unione Europea sono attualmente 28 12

Forza di legge = capacità di innovare l’ordinamento giuridico modificandolo o integrandolo

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4. Fonte consuetudinaria (IV livello)

- Usi o consuetudini (sono caratterizzati dalla presenza di

due elementi: 1. Materiale: ripetizione costante e

generalizzata nel tempo di un comportamento da parte

dei consociati; 2. Psicologico: la convinzione dei

consociati di seguire un comportamento imposto dalla

legge, pur non essendovi una norma scritta)

Secondo il principio gerarchico la norma di grado inferiore non può

essere in contrasto con quanto stabilito dalla norma di grado superiore e

viceversa la norma di livello superiore vincola nel contenuto la norma

di livello subordinato

PIRAMIDE GERARCHICA DELLE FONTI DEL DIRITTO

Principio cronologico Secondo tale principio tra norme giuridiche dello stesso grado nella

scala gerarchica prevale la norma prodotta successivamente nel tempo

Principio di competenza Tra due norme giuridiche, una posta da una fonte generale13

e l’altra da

una fonte speciale14

, nella materia che le è riservata, prevale la fonte

speciale

13

Fonte generale = quando può disciplinare qualunque materia 14

fonte speciale = quando può regolare solo alcune materie specifiche ad essa riservate. Ad es. il contratto di lavoro

subordinato è regolato da norme speciali

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Fonti di cognizione I documenti e i testi che consentono ai cittadini di prendere conoscenza

delle norme giuridiche vigenti in uno Stato.

La più importante fonte di cognizione è la Gazzetta Ufficiale (G.U.).

Si tratta di un giornale dello Stato pubblicato dal Poligrafico dello Stato

a Roma che raccoglie le leggi dello Stato. Dopo 15 giorni dalla

pubblicazione in Gazzetta, infatti, le leggi entrano in vigore, ossia

diventano vincolanti per tutti.

Altra fonte di cognizione sovranazionale è la Gazzetta Ufficiale

dell’Unione europea (G.U.U.E.). Le normative comunitarie entrano in

vigore 20 gg. Dopo la pubblicazione in G.U.U.E. . La Gazzetta

ufficiale è disponibile nelle lingue ufficiali degli Stati membri (ad

eccezione dell’irlandese) dalla data della loro adesione all’Unione

europea. Dal 1998 per ogni versione su carta viene realizzata una

versione elettronica, disponibile sul sito EUR-Lex.

Fonte di cognizione delle normative regionali, è, infine il Bollettino

Ufficiale della Regione (B.U.R.). Normalmente la legge regionale

entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione,

salvo che la stessa legge preveda un termine diverso.

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2.1 Schema riassuntivo FONTI DEL DIRITTO

Tipo di fonte Autorità emanante Fonte di cognizione Posizione nella

gerarchia delle fonti

Tipologia di

fonte

Costituzione Assemblea Costituente Gazzetta Ufficiale15

Fonte suprema Fonte atto

nazionale

Leggi

costituzionali e di

revisione

costituzionale

Parlamento Gazzetta Ufficiale Fonte suprema Fonte atto

nazionale

Trattati U.E. Organi dell’U.E. Gazzetta Ufficiale

dell’Unione Europea 16

Fonte primaria Fonte atto

comunitaria

Regolamenti Organi dell’U.E. Gazzetta Ufficiale

dell’Unione Europea

Fonte primaria Fonte atto

comunitaria

Direttive Organi dell’U.E. Gazzetta Ufficiale

dell’Unione Europea

Fonte primaria Fonte atto

comunitaria

Leggi ordinarie Parlamento Gazzetta Ufficiale Fonte primaria Fonte atto

nazionale

Atti aventi forza

di legge:

-Decreto legge

-Decreto

legislativo

Governo Gazzetta Ufficiale Fonte primaria Fonte atto

nazionale

Leggi regionali Consiglio regionale Bollettino Ufficiale delle

Regioni 17

Fonte primaria Fonte atto

regionale

Regolamenti18

Diverse autorità Dipende dall’organo che

li emana

Fonte secondaria Dipende

dall’organo che

li emana

Usi o

consuetudini

Deriva dal

comportamento

generalizzato e ritenuto

giuridicamente

vincolante da parte dei

cittadini

Non si tratta di una fonte

scritta, pertanto non

viene pubblicata.

Tuttavia Le Camere di

Commercio curano la

raccolta degli usi più

importanti

Fonte secondaria Fonte fatto

15

Abbreviazione di Gazzetta Ufficiale= G.U. 16

Abbreviazione di Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea = G.U.U.E 17

Abbreviazione di Bollettino Ufficiale delle Regioni = B.U.R. 18

I regolamenti più importanti sono quelli governativi (l’autorità che li emana è il Governo, sono pubblicati nella G.U.

e sono fonte nazionale)

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3. Efficacia delle norme giuridiche

Definizione Capacità delle norme giuridiche di vincolare i consociati all’osservanza

delle medesime.

L’efficacia è collegata al concetto dell’applicazione delle norme generali

ed astratte ai rapporti fra gli uomini

3.1 Efficacia delle norme giuridiche nel tempo

Premessa Le norme giuridiche possono avere un’efficacia più o meno lunga, ma

comunque limitata nel tempo, dando origine a un continuo processo di

rinnovamento del diritto in relazione ai mutamenti sociali.

Definizione L’efficacia nel tempo di una norma indica il periodo temporale in cui

una norma produce i suoi effetti. Tale periodo inizia con l’entrata in

vigore della norma e si conclude con l’abrogazione della medesima.

Entrata in vigore Per divenire obbligatorie le norme giuridiche devono essere conoscibili

dai soggetti a cui esse sono destinate. Le leggi sono pubblicate pertanto

nella Gazzetta Ufficiale e solo dopo 15 giorni dalla pubblicazione

entrano in vigore. Tale periodo è detto vacatio legis, in cui si consente

ai cittadini di prendere conoscenza della legge senza vincolarli

all’osservanza della medesima dalla sua approvazione in unperiodo di

tempo generalmente di 15 giorni. Può, tuttavia, essere più lungo o

abbreviato.

Principi

1. Principio di presunzione di conoscenza della legge

= l’ignoranza della legge non scusa. La pubblicazione in G.U. svolge

la funzione di rendere conoscibili le norme e per potere affermare che

dopo la vacatio legis tutti i consociati sono ritenuti edotti sul contenuto

della legge a prescindere dall’effettiva conoscenza. Tale presunzione19

è assoluta.

2. Principio di irretroattività

= La legge dispone solo per l’avvenire, cioè non può essere retroattiva,

si applica ai casi futuri e non alle fattispecie passate.

19

Presunzione = Conseguenza che il giudice o la legge ricavano da un fatto noto, per ottenere la conoscenza di uno

ignoto

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Abrogazione delle norme

= Perdita dell’efficacia delle norme giuridiche.

Può avvenire in due modi:

1. abrogazione tacita

Una nuova norma stabilisce in modo differente la stessa materia

contenuta nella norma precedente, senza affermare espressamente l sua

abrogazione.

2. abrogazione espressa

mediante nuova legge, una nuova legge precisa chiaramente

che la norma precedente incompatibile con il nuovo disposto

non sarà più vigente.

mediante referendum abrogativo, i cittadini italiani che

abbiano compiuto 18 anni possono essere chiamati a esprimere

voto favorevole o sfavorevole all’eliminazione della norma

giuridica esistente dall’ordinamento giuridico.

Annullamento Quando una norma giuridica sia in contrasto con la Costituzione (ossia

non rispetta il principio gerarchico delle fonti del diritto) interviene un

organo dello Stato chiamato Corte Costituzionale che annulla, ossia

elimina dall’ordinamento giuridico, la norma anticostituzionale

3.2 Efficacia delle norme giuridiche nello spazio

Principio di territorialità La norma giuridica è obbligatori per tutti i suoi destinatari (cittadini o

stranieri) all’interno del territorio in cui lo Stato esercita la propria

sovranità. Le fonti del diritto di uno Stato sono efficaci solo all’interno

dei propri confini geografici.