COMUNE DI FORLI’ l'indicazione dei vani ad uso laboratorio e di servizio, nonché del relativo...

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Disciplina delle attività di estetista COMUNE DI FORLI’ Settore Economia del Territorio 5HJRODPHQWRSHUODGLVFLSOLQDGHOOHDWWLYLWjGLHVWHWLVWD approvato con deliberazione consiliare n. 166 dell’8 ottobre 2001, divenuto esecutivo in data 25 ottobre 2001 $UW 3UHPHVVD 1. Il presente regolamento disciplina l'attività di estetista così come definita all'art. 1 della legge 4 gennaio 1990, n. 1. 2. L'esercizio dell'attività di cui al comma 1, svolto in forma individuale o in forma societaria di persone o di capitali, in luogo pubblico o privato, anche a titolo gratuito, è soggetto alla legge n. 1 del 1990, alla legge regionale 4 agosto 1992, n. 32 e successive modifiche, al presente regolamento e ad ogni altra disposizione di legge o di regolamento applicabile in materia. $UW $XWRUL]]D]LRQHDPPLQLVWUDWLYD 1. Ai sensi del combinato disposto dell'art. 5 della legge n. 1 del 1990, dell'art. 5 della legge regionale n. 32 del 1992, chiunque intenda esercitare l'attività di estetista deve munirsi di apposita autorizzazione amministrativa. 2. L'autorizzazione è valida per i locali in essa espressamente indicati. 3. Non è ammissibile il rilascio di più autorizzazioni di estetista per uno stesso locale o per locali adiacenti e fra loro comunicanti, anche se trattasi di attività svolta presso il domicilio. 4. Nel caso di attività svolte presso il proprio domicilio, l'autorizzazione può essere rilasciata unicamente a persona fisica e sempreché l'esercente sia ivi residente. 5. Anche nella fattispecie di cui al comma 4, i locali ad essa destinati debbono presentare i requisiti di carattere igienico-sanitario e di sicurezza di cui all'art. 12, così come debbono essere osservati i requisiti di distanza e di superficie di cui agli artt. 8 e 9. 6. I requisiti richiamati al comma 5 sono altresì richiesti per i locali nei quali l'esercizio dell'attività di estetista avvenga in forma promiscua, così come definita all'art. 3, comma 1, lett. b). 7. E' vietato l'esercizio dell'attività di estetista in forma ambulante o mediante posteggio. 8. L'esecuzione di prestazioni in luogo diverso dalla sede autorizzata, è ammesso nei seguenti casi: a) presso la dimora del cliente in caso di malattia, di difficoltà di deambulazione o altri impedimenti assimilabili; b) nelle sedi in cui hanno svolgimento manifestazioni inerenti la moda o lo spettacolo; c) in via generale, negli ospedali, nelle case di cura e nelle case di riposo. 9. Le prestazioni di cui al comma 8 debbono essere effettuate dal titolare dell'impresa o da altro addetto, in possesso di qualificazione professionale. 10. Alle imprese artigiane esercenti l'attività di estetista e che vendano o comunque cedano alla clientela prodotti cosmetici strettamente inerenti allo svolgimento della propria attività, al solo fine della continuità dei trattamenti in corso, non si applicano, ai sensi dell'art. 7, comma 1, della legge 1 del 1990, le disposizioni di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 in materia di esercizi di vicinato. $UW $WWLYLWjHVFOXVLYHHSURPLVFXH 1. Agli effetti del presente regolamento l'attività di estetista è definita: a) di tipo esclusivo, se svolta in locali a ciò esclusivamente adibiti, anche se presso il domicilio dell'esercente; b) di tipo promiscuo, se svolta da una o più imprese, negli stessi locali o in locali comunicanti, congiuntamente all'esercizio delle attività sottoindicate : Pagina 1

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Disciplina delle attività di estetista

COMUNE DI FORLI’Settore Economia del Territorio

5HJRODPHQWR�SHU�OD�GLVFLSOLQD�GHOOH�DWWLYLWj�GL�HVWHWLVWDapprovato con deliberazione consiliare n. 166 dell’8 ottobre 2001,

divenuto esecutivo in data 25 ottobre 2001

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3UHPHVVD

1. Il presente regolamento disciplina l'attività di estetista così come definita all'art. 1 della legge 4 gennaio 1990, n. 1.2. L'esercizio dell'attività di cui al comma 1, svolto in forma individuale o in forma societaria di persone o di capitali, in luogo pubblico o privato, anche a titolo gratuito, è soggetto alla legge n. 1 del 1990, alla legge regionale 4 agosto 1992, n. 32 e successive modifiche, al presente regolamento e ad ogni altra disposizione di legge o di regolamento applicabile in materia.

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$XWRUL]]D]LRQH�DPPLQLVWUDWLYD

1. Ai sensi del combinato disposto dell'art. 5 della legge n. 1 del 1990, dell'art. 5 della legge regionale n. 32 del 1992, chiunque intenda esercitare l'attività di estetista deve munirsi di apposita autorizzazione amministrativa.2. L'autorizzazione è valida per i locali in essa espressamente indicati.3. Non è ammissibile il rilascio di più autorizzazioni di estetista per uno stesso locale o per locali adiacenti e fra loro comunicanti, anche se trattasi di attività svolta presso il domicilio.4. Nel caso di attività svolte presso il proprio domicilio, l'autorizzazione può essere rilasciata unicamente a persona fisica e sempreché l'esercente sia ivi residente.5. Anche nella fattispecie di cui al comma 4, i locali ad essa destinati debbono presentare i requisiti di carattere igienico-sanitario e di sicurezza di cui all'art. 12, così come debbono essere osservati i requisiti di distanza e di superficie di cui agli artt. 8 e 9.6. I requisiti richiamati al comma 5 sono altresì richiesti per i locali nei quali l'esercizio dell'attività di estetista avvenga in forma promiscua, così come definita all'art. 3, comma 1, lett. b).7. E' vietato l'esercizio dell'attività di estetista in forma ambulante o mediante posteggio.8. L'esecuzione di prestazioni in luogo diverso dalla sede autorizzata, è ammesso nei seguenti casi:a) presso la dimora del cliente in caso di malattia, di difficoltà di deambulazione o altri impedimenti assimilabili;b) nelle sedi in cui hanno svolgimento manifestazioni inerenti la moda o lo spettacolo;c) in via generale, negli ospedali, nelle case di cura e nelle case di riposo.9. Le prestazioni di cui al comma 8 debbono essere effettuate dal titolare dell'impresa o da altro addetto, in possesso di qualificazione professionale.10. Alle imprese artigiane esercenti l'attività di estetista e che vendano o comunque cedano alla clientela prodotti cosmetici strettamente inerenti allo svolgimento della propria attività, al solo fine della continuità dei trattamenti in corso, non si applicano, ai sensi dell'art. 7, comma 1, della legge 1 del 1990, le disposizioni di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 in materia di esercizi di vicinato.

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1. Agli effetti del presente regolamento l'attività di estetista è definita:a) di tipo esclusivo, se svolta in locali a ciò esclusivamente adibiti, anche se presso il domicilio dell'esercente;b) di tipo promiscuo, se svolta da una o più imprese, negli stessi locali o in locali comunicanti, congiuntamente all'esercizio delle attività sottoindicate :

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Disciplina delle attività di estetista

- attività di barbiere e parrucchiere;- vendita di prodotti cosmetici, salvo quanto previsto ai commi 3 e 4;- altre attività genericamente inerenti l'estetica, la cura, l'esercizio fisico ed il benessere della persona, il cui esercizio sia assoggettabile o meno alle disposizioni di cui alla legge n. 1 del 1990.2. Ai fini dell'esercizio congiunto con l'attività di estetista, è condizione necessaria che la vendita di prodotti cosmetici avvenga, oltreché in forma specializzata, in modo economicamente prevalente in quanto a volume d'affari rispetto ad eventuali altri prodotti per i quali l'esercizio commerciale sia autorizzato.3. L'esistenza del presupposto di cui al comma 2 è avvalorata, ai fini del rilascio dell'autorizzazione amministrativa, da dichiarazione del titolare dell'attività commerciale, fatta salva ogni verifica successiva da parte dell'ufficio competente anche in ordine al mantenimento di tale condizione.

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1. La qualificazione professionale di cui all'art. 3 della legge n. 1 del 1990 richiesta ai fini dell'esercizio dell'attività di estetista, deve essere posseduta:a) nelle imprese individuali: dal titolare o dal direttore dell'azienda;b) nelle imprese gestite in forma societaria: dai soci partecipanti che svolgono l'attività in modo professionale, cioè estesa a tutte le mansioni complesse inerenti l'attività, o dal direttore dell'azienda.2. I soci partecipanti, i collaboratori familiari, i dipendenti e gli apprendisti che non sono in possesso della qualifica di cui al comma 1, operano sotto la diretta responsabilità del personale, socio partecipante o direttore dell'azienda, in possesso di tale qualifica.

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1. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione per l'esercizio dell'attività di estetista, è necessario presentare apposita domanda indicando:a) l'ubicazione dei locali da adibirsi all'esercizio dell'attività;b) il personale partecipante all'esercizio dell'attività in modo professionale.2. Tale domanda deve essere inoltre corredata con la seguente documentazione:a) attestazione comprovante il possesso della prescritta qualificazione per tutto il personale che svolge l'attività in modo professionale;b) documentazione attestante l'idoneità igienico-sanitaria dei locali o in subordine, parere preliminare espresso dalla competente Azienda Sanitaria Locale, salvo quanto previsto al comma 4;c) planimetria dei locali, in scala 1:100 o altra scala idonea, controfirmata da tecnico abilitato o dallo stesso richiedente, recante l'indicazione dei vani ad uso laboratorio e di servizio, nonché del relativo accesso, salvo quanto previsto al comma 4.d) nel caso di società, da copia dell'atto costitutivo e dello statuto debitamente registrati oppure visura o certificazione attestante l'iscrizione al registro delle imprese.3. Le domande di autorizzazione al trasferimento dell'attività debbono indicare l'ubicazione dei nuovi locali ed essere corredate con la documentazione di cui al comma 2, lett. b) e c).4. In alternativa a quanto previsto al comma 2, lett. b), l'acquisizione dell'attestazione o del parere preliminare concernenti i requisiti igienico-sanitari dei locali, potrà avvenire a cura dell'ufficio procedente, nel qual caso compete all'interessato la presentazione degli elaborati tecnici comunque necessari a tale fine.

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3ULRULWj�QHOOHVDPH�GHOOH�GRPDQGH

1. Le domande inerenti il rilascio di nuove autorizzazioni o il trasferimento delle attività esistenti, sono esaminate in base all'ordine cronologico di presentazione.2. A parità di data di presentazione valgono, ai fini del rispetto delle distanze minime di cui all'art. 8, i seguenti ulteriori criteri di priorità:a) domande di trasferimento di attività già esistenti;b) domande di autorizzazione per l'esercizio di attività in forma promiscua;c) domande di autorizzazione per l'esercizio di attività in forma esclusiva.

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3. Si considera valida la data di presentazione solo se la domanda risulti completa delle indicazioni e della documentazione di cui all’art. 5, dovendo diversamente considerarsi la data di integrazione della documentazione.

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1. Al rilascio delle autorizzazioni di cui all’art. 6, comma 1, si provvede previa verifica delle sotto indicate condizioni:a) qualificazione dei soggetti destinati allo svolgimento dell'attività in modo professionale;b) nulla-osta dell'Azienda USL circa l'idoneità dei locali;c) rispetto delle distanze minime di cui all'art. 8.2. Agli effetti del presente regolamento, l'usabilità dei locali non è condizione per il rilascio dell'autorizzazione, bensì per lo svolgimento dell'attività.3. E' fatto obbligo ai titolari delle nuove autorizzazioni di presentare ai competenti uffici comunali, entro 90 giorni dall'inizio dell'attività, la seguente documentazione:a) per le imprese artigiane, visura o certificazione attestante l'iscrizione all'albo delle imprese artigiane;b) per le imprese diverse da quelle artigiane, visura o certificazione comprovante l'avvenuta iscrizione nel registro delle imprese.4. Il termine di cui al comma 3 è prorogabile sempreché l'interessato dimostri che il ritardo non è imputabile a cause dipendenti dalla sua volontà.

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1. Il rilascio delle autorizzazioni per l'esercizio dell'attività di estetista, sia esso concernente l'apertura di nuove attività in forma esclusiva e promiscua che il trasferimento di attività già esistenti in altra sede, è subordinato, fatto salvo quanto previsto al comma 2, al rispetto della distanza minima da altri esercizi preesistenti e già autorizzati per la stessa attività pari a ml. 50.2. Il rispetto delle distanze di cui sopra non è richiesto qualora l'attività si inserisca:a) centro storico così come delimitato dal P.R.G.;b) nell'ambito di centri commerciali, come tali qualificati negli strumenti di programmazione attuativi delle disposizioni di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114;c) nell'ambito di complessi integrati destinati all'esercizio delle attività di cui all'art. 3, comma 1, lett. b).3. La distanza minima è misurata da ingresso a ingresso, secondo il percorso stradale più breve e con riferimento alla mezzeria della strada, a prescindere dal senso di marcia degli autoveicoli e dal posizionamento delle strisce pedonali.

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1. Agli effetti dell'art. 5, comma 1, lett. b) della legge regionale n. 32 del 1992, le superfici minime dei locali richieste ai fini dell'esercizio dell'attività di estetista sono equiparate alle superfici eventualmente fissate dal Regolamento Comunale d'Igiene o da altre disposizioni di carattere igienico-sanitario .2. Ai fini del rilascio delle nuove autorizzazioni e delle autorizzazioni al trasferimento, il rispetto delle condizioni di cui al comma 1 si considera acquisito con il rilascio, da parte della competente Azienda USL, del nulla-osta concernente l'idoneità dei locali e di cui all'art. 7, comma 1, lett. b).

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1. L'autorizzazione può essere trasferita per atto tra vivi o per causa di morte a chi sia in possesso dei requisiti previsti dalla legislazione vigente e dal presente regolamento, purché il trasferimento stesso attenga anche alla cessione o all'affitto dell'azienda alla quale l'autorizzazione si riferisce.

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2. In caso di invalidità, di morte o di intervenuta sentenza che dichiari l'interdizione o l'inabilitazione dell'imprenditore artigiano, gli aventi diritto possono subentrare nell’autorizzazione per un quinquennio, senza l’accertamento della qualificazione professionale, purché venga comprovato che, di fatto, l'attività viene svolta da persona qualificata; nel caso di impresa artigiana tale periodo può essere ulteriormente prolungato fino al compimento della maggiore età dei figli minorenni.3. Decorso il periodo di cui sopra, l'autorizzazione è revocata, salvo che uno o più legittimi eredi, nel caso costituiti in forma societaria, non subentrino a tutti gli effetti nell'autorizzazione, dimostrando di avere conseguito la prescritta qualificazione professionale.

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1. L'apertura al pubblico dei laboratori è disciplinata dal Sindaco con propria ordinanza, sentite le Organizzazioni di categoria più rappresentative a livello comunale, sulla base dei seguenti indirizzi:a) fissazione di una fascia massima di apertura giornaliera ed eventualmente, di un monte-ore massimo di apertura;b) possibilità di equiparare gli orari di apertura effettuati a quelli propri delle attività di cui all'art. 3, comma 1, se esercitate in modo congiunto, o a quelli complessivamente osservati nell'ambito dei centri commerciali o dei centri di servizio di cui all'art. 8, comma 2, lett. b) e c);c) facoltatività del turno di riposo settimanale;d) obbligatorietà della chiusura domenicale e festiva, salvo possibilità di deroghe nei seguenti casi:- periodi pasquale e natalizio;- nel caso di più festività consecutive;- in connessione con le aperture festive e domenicali previste per le attività commerciali, in attuazione delle disposizioni di cui all'art. 11, comma 5, del decreto legislativo n. 114 del 1998, per un massimo di otto, escluso quelle di cui ai precedenti casi della presente lett. d).2. E' fatto obbligo ai titolari delle attività di cui al presente regolamento di esporre in modo visibile dall'esterno gli orari di apertura e di chiusura del laboratorio, nel rispetto delle modalità eventualmente stabilite con l'ordinanza di cui al comma 1.3. E' fatto obbligo, inoltre, di esporre in modo visibile dall'esterno le tariffe praticate.

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5LVSHWWR�UHTXLVLWL�LJLHQLFR�VDQLWDUL�H�GL�VLFXUH]]D

1. Agli effetti di quanto disposto dall'art. 5 lett. d) della legge regionale n. 32 del 1992, è fatto obbligo agli esercenti che svolgono l'attività di estetista, fermo restando quanto previsto dalle norme vigenti in ordine ai requisiti di carattere igienico-sanitario dei locali, di dotarsi di attrezzature e di suppellettili idonei sotto tale profilo e di osservare, nei procedimenti tecnici utilizzati nell'esercizio di dette attività, ogni prescrizione derivante da leggi e regolamenti vigenti in materia o impartita dai competenti Organi a tutela degli addetti e dei clienti.2. In materia di sicurezza dei locali e degli impianti valgono tutte le disposizioni vigenti in materia in quanto applicabili.

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'HFDGHQ]D�H�UHYRFD�GHOODXWRUL]]D]LRQH

1. L'autorizzazione decade:a) per mancato inizio dell'attività entro il termine di sei mesi dal rilascio della nuova autorizzazione e dell'autorizzazione al trasferimento;b) qualora l'attività venga sospesa per un periodo complessivamente superiore a sei mesi nel corso di un anno solare.2. I termini previsti al comma 1, lett. a) e b) sono prorogabili fino ad un massimo di sei mesi, qualora sia formalmente comprovato che il mancato inizio dell'attività o la sua mancata ripresa non sono imputabili a cause dipendenti dalla volontà dell'interessato.3. L'autorizzazione è revocata nei seguenti casi:a) sopraggiunta carenza dei requisiti di carattere igienico-sanitario , tale da impedire la prosecuzione dell'attività;

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b) perdita della condizione di cui all’art. 3, comma 2;c) ove ricorrano le condizioni di cui all’art. 10, comma 3.

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$PELWR�GL�DSSOLFD]LRQH�GHOOD�GLVFLSOLQD�LQHUHQWH�ODWWLYLWj�GL�HVWHWLVWD

1. Si considera inerente l'attività di estetista e pertanto soggetto all'autorizzazione di cui all'art. 2, l'esercizio delle seguenti attività:a) centri di abbronzatura, solarium;b) ginnastica estetica ed attività di massaggio estetico;c) disegno epidermico o trucco semipermanente;d) onicotecnico .2. Si considera non inerente l'attività di estetista e pertanto, non soggetto all'autorizzazione di cui all'art. 2, l'esercizio delle seguenti attività:a) riabilitazione, ortopedico, audioprotesista e podologo;b) ginnastica sportiva ed educazione fisica;c) tatuaggio;d) piercing .3. L'elencazione delle attività di cui ai commi 1 e 2 ha carattere indicativo e non tassativo.4. La definizione delle attività di cui ai commi 1 e 2 è effettuata al successivo articolo.

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1. Agli effetti dell'art. 14, comma 1, si intendono per "centri di abbronzatura, solarium" l'effettuazione di trattamenti di abbronzatura mediante l'uso di lampade abbronzanti UV-A anche se a gettone; per "ginnastica estetica" e per "massaggio estetico" le rispettive attività espressamente finalizzate al miglioramento delle caratteristiche estetiche del corpo; per " disegno epidermico o trucco semipermanente", l'insieme dei trattamenti duraturi ma non permanenti eseguiti a livello epidermico sul viso o su altre parti del corpo, al fine di migliorarne o preteggerne l'aspetto estetico, anche attraverso l'eliminazione o l'attenuazione degli inestetismi esistenti; per attività di " onicotecnico ", la preparazione, la lavorazione e la modellatura di una resina, nonché l'applicazione del prodotto sulle unghie, per finalità estetiche e legate ad attività sceniche, di moda o di spettacolo.2. Agli effetti dell'art. 14, comma 2, si intendono per "riabilitazione, ortopedico, audioprotesista e podologo" le attività di tipo parasanitario usualmente svolte in appositi centri specializzati da parte di personale in possesso di specifica qualificazione professionale; per "ginnastica sportiva ed educazione fisica", le attività usualmente svolte nelle palestre e nei centri sportivi da parte di personale in possesso di specifica qualificazione tecnica; per "tatuaggio", l'attività consistente nella colorazione di figure o disegni, con il carattere della indelebilità , mediante l'introduzione nel derma di appositi pigmenti; per " piercing ", l'attività consistente nell'inserimento di anelli o altri oggetti di forme e materiale diversi, in varie zone del corpo.

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1. Le infrazioni al presente regolamento sono punite, salvo che il fatto costituisca reato, con l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dalle leggi e dai regolamenti vigenti.

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1. E' fatto salvo l'esercizio delle attività di estetista che alla data di entrata in vigore del presente regolamento siano munite di regolare autorizzazione.2. Le attività di cui all'art. 14, comma 1, lett. a), b), e c), in esercizio alla data di entrata in vigore del presente regolamento

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e che a tale data non siano in possesso dell'autorizzazione per l'esercizio dell'attività di estetista, possono continuare l'attività per non oltre 12 mesi a decorrere dalla data predetta, dopodiché, decorso tale termine, la mancanza di autorizzazione sarà sanzionata ai sensi delle norme vigenti.3. Le disposizioni di cui al comma 2, si applicano anche alle attività di cui all'art. 14, comma 1, lett. d), fatto salvo che il termine per il conseguimento dell'autorizzazione è di 24 mesi.

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1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla data di esecutività della deliberazione che lo approva.

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