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CLICCA PER VISITARE GLI ENTI ASSOCIATI Acqualagna Cantiano Lunano Petriano Sassocorvaro Apecchio Carpegna Mercatello sul Metauro Piandimeleto Tavoleto Belforte all'Isauro Fermignano Mercatino Conca Piobbico Urbania Borgo Pace Frontino Novafeltria Sant'Angelo in Vado Comunità montana dell'Alto e Medio Metauro Urbania Cagli Peglio Serra Sant'Abbondio AVVISI Si ricorda la scadenza del 28 febbraio per l’adesione al ciclo di giornate di Aggiornamento del personale dipendente per l’anno 2011, secondo lo schema di deliberazione di Giunta già trasmesso. E’ in elaborazione una nota informativa relativamente all’applicazione della L. n. 136/2010. Nella prima decade di marzo sarà convocato un incontro tecnico operativo con gli enti associati. E’ possibile indicare eventuali argomenti di interesse comune. Avv. Raffaello Tomasetti Resp. Ufficio Unico Controlli Interni L’Ufficio Unico Associato Controlli Interni rimane a disposizione per ogni quesito, suggerimento e/o chiarimento. ([email protected] ) - ([email protected] ). Documenti utili sono scaricabili direttamente sul sito http://ufficiounicocontrollinterni.wordpress.com/ SCADENZIARIO – INDICI – APPUNTAMENTI E NOTIZIE IN BREVE A1 ADEMPIMENTI FISCALI – SCADENZE MERCOLEDI’ 16 FEBBRAIO 2011 TRIBUTI OMESSI - Ravvedimento Ufficio unico associato controlli intern i controllinterninews N. 03 Febbraio 2011 1 UFFICIO UNICO ASSOCIATO CONTROLLI INTERNI Controllinterninews N. 03

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CLICCA PER VISITARE GLI ENTI ASSOCIATI

Acqualagna Cantiano Lunano Petriano Sassocorvaro

Apecchio Carpegna Mercatello sul Metauro Piandimeleto Tavoleto

Belforte all'Isauro

Fermignano Mercatino Conca Piobbico Urbania

Borgo Pace

Frontino

Novafeltria Sant'Angelo in Vado Comunità montana dell'Alto e Medio Metauro Urbania

Cagli Peglio Serra Sant'Abbondio

AVVISI Si ricorda la scadenza del 28 febbraio per l’adesione al ciclo di giornate di Aggiornamento del personale dipendente per l’anno 2011, secondo lo schema di deliberazione di Giunta già trasmesso.E’ in elaborazione una nota informativa relativamente all’applicazione della L. n. 136/2010.Nella prima decade di marzo sarà convocato un incontro tecnico operativo con gli enti associati. E’ possibile indicare eventuali argomenti di interesse comune.

Avv. Raffaello TomasettiResp. Ufficio Unico Controlli Interni

L’Ufficio Unico Associato Controlli Interni rimane a disposizione per ogni quesito, suggerimento e/o chiarimento. ([email protected]) - ([email protected]). Documenti utili sono scaricabili direttamente sul sito http://ufficiounicocontrollinterni.wordpress.com/

SCADENZIARIO – INDICI – APPUNTAMENTI E NOTIZIE IN BREVE

A1 ADEMPIMENTI FISCALI – SCADENZE

MERCOLEDI’ 16 FEBBRAIO 2011

TRIBUTI OMESSI - Ravvedimento

Scade il termine per i contribuenti che intendono fruire del ravvedimento “breve”, cioè entro i 30 giorni dalla scadenza, per sanare gli omessi versamenti di tributi in scadenza al 17 gennaio 2011 (il 16, di scadenza, era domenica). Questo ravvedimento “breve” può riguardare i contribuenti Iva che hanno omesso il versamento Iva relativo al mese di dicembre, in scadenza il 16 gennaio 2011 (che è slittato a lunedì 17 gennaio). Chi si ravvede deve versare con lo stesso modello F24 le somme dovute, più la sanzione del 2,5%, più gli interessi dell’1,5% annuo dal 18 gennaio 2011 fino al giorno di pagamento compreso. Riferimenti normativiArticoli 17, 18 e 19 del Dlgs 241/97 - Articolo 13 del Dlgs 472/97 - Risoluzione 109/E/07

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Controllinterninews N. 03 Febbraio 2011

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LUNEDI’ 28 FEBBRAIO 2011

BOLLO Pagamento in modo virtuale prima rata 2011 I soggetti autorizzati al pagamento dell’imposta di bollo in modo virtuale devono versare la prima rata bimestrale, in base alla dichiarazione presentata entro il 31 gennaio 2011. Riferimenti normativiArticolo 15 del Dpr 642/72

CUD 2011 PER I REDDITI 2010Rilascio certificazione Ultimo giorno per la consegna dei modelli Cud o delle altre certificazioni che attestano gli emolumenti incassati e le ritenute del 2010, e che devono essere consegnati ai contribuenti entro il 28 febbraio. Riferimenti normativi Articolo 23 e seguenti del Dpr 600/73 - Articolo 4 del Dpr 322/98

REDDITI DI LAVORO DIPENDENTEConguagli 2010Ultimo giorno per i sostituti d’imposta che devono effettuare il conguaglio 2010 tra le ritenute operate e l’imposta dovuta sui redditi di lavoro dipendente. Riferimenti normativiArticolo 23 del Dpr 600/73.

A2 ADEMPIMENTI AMMINISTRATIVI

A 2.1

DICHIARAZIONE 770 E CUD 2011, LE PRINCIPALI NOVITA’Pronto il modello CUD 2011 da consegnare al contribuente entro il 28 febbraio (Provvedimento Agenzia delle entrate 17/01/2011, n. prot. 169232/2010).Tra le principali novità si possono segnalare: -per i dati fiscali. nuove caselle in merito all’applicazione dell’aliquota addizionale del 10% sui compensi erogati sotto forma di stock option che superano il triplo della parte fissa delle retribuzioni; -specifici campi riferiti alla tassazione del lavoro notturno;-vengono ripresentate le agevolazioni fiscali dedicate al personale del comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico.Nuovi codici previsti: -codice BC, riguarda le somme che non hanno concorso a formare il reddito imponibile di docenti e ricercatori; -codice BL, dove si devono indicare le remunerazioni e le imposte corrisposte per lo stock option, soggette, per la parte che eccede il triplo della parte fissa delle retribuzioni, all’addizionale del 10%;-codice BS, inerente all’acconto dell’addizionale comunale Irpef certificato nel Cud 2010 e non operato in seguito alla sospensione avvenuta per eventi eccezionali:- i codici BT, BU e BV sono invece specifici per i lavoratori abruzzesi.

NOVITÀ 770 SEMPLIFICATO-indicazione ritenute relative ai bonifici per 36% e 55%. Pronti anche i modelli per la compilazione del 770/2011 semplificato e per il modello ordinario. Il 770 semplificato vede la nascita di un nuovo prospetto SY, nel quale devono essere indicate le somme liquidate in seguito alle procedure di pignoramento presso terzi e le somme derivanti

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dai bonifici effettuati per gli interventi di ristrutturazione edilizia e di risparmio energetico (detrazioni del 36 e del 55%); nuova forma anche per il quadro SX. Si ricorda che il modello 770 semplificato può essere trasmesso diviso in due parti, inviando il frontespizio, le comunicazioni dati lavoro dipendente e assimilati e i relativi prospetti (SS, ST, SV e SX) distintamente da quelle di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi e dai relativi prospetti (SS, ST e SX) ma solo nel caso in cui non siano state effettuate compensazioni fra ritenute di redditi di lavoro dipendente e autonomo oppure compensazioni relative a versamenti che influiscono sia sulla compilazione del modello semplificato che sulla compilazione del modello ordinario.

A 2.2

ADEMPIMENTI IVA 2011: MODELLI, RIMBORSI, IRAPModello dichiarazione annuale Iva 2011 e modello Iva 74 - bis. Trasmissione telematica. Approvate le specifiche tecniche (provvedimento Agenzia entrate del 25 gennaio 2011, n. 2011/10574).

RIMBORSI IVA Approvate le modalità e i termini per l’esecuzione dei rimborsi Iva relativi all’anno d’imposta 2010 (provvedimento dell’Agenzia delle entrate del 28 gennaio 2011).

IRAP MODELLO 2011 E’ approvato il modello Irap 2011 con le relative istruzioni (provvedimento dell’Agenzia delle entrate del 31 gennaio 2011).

A 2.3

SUBAPPALTO, AUTORIZZAZIONE NEL TESSERINOIl tesserino dei dipendenti in caso di subappalto, deve contenere anche la relativa autorizzazione, ovvero la data di richiesta di autorizzazione qualora si sia formato il silenzio – assenso. Lo ricorda, tra l’altro, la circolare n. 5 firmata ieri dal ministro del lavoro.La circolare opera una ricognizione delle disposizioni in materia di appalti, nei processi di esternalizzazione ai quali sempre con più frequenza fanno ricorso le imprese per affidare intere fasi del ciclo produttivo. In merito al cartellino di identificazione, la circolare spiega che la legge n. 136/2010 ha previsto che in esso sia indicato, oltre alla fotografia, alle generalità del lavoratore e all’indicazione del datore di lavoro, anche la data di assunzione e, in caso di subappalto, la relativa autorizzazione. Nel caso di appalti privati, questa data di autorizzazione può coincidere con quella di stipula, anche verbale, del contratto di appalto al quale si autorizza il subappalto medesimo.

A 2.4

OPERE PUBBLICHE, DI NUOVO ATTUALE LA TASSA DI SCOPOTorna di attualità l’idea di un’imposta di scopo per finanziare le opere pubbliche. Lo strumento è infatti una delle novità contenute nelle modifiche al decreto legislativo di attuazione del Federalismo municipale. Nella proposta del ministro Calderoli, entro il 31 ottobre 2011 un decreto del presidente del Consiglio dei ministri, d’intesa con la conferenza Stato città – autonomie locali avrà il compito di disciplinare i termini della nuova imposta, con la possibilità che il suo gettito finanzi l’intero ammontare dell’opera pubblica da realizzare Confermato invece l’obbligo di restituzione del gettito in caso di mancato inizio dell’opera pubblica “entro due anni dalla data prevista dal progetto esecutivo”.

A 2.5

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Autorità vigilanza sui contratti pubblici - Comunicato 14.12.2010 (G.U. n. 296 del 20/12/2010)

AGGIORNAMENTO OBBLIGO COMUNICAZIONE DATI LAVORI PUBBLICI, SERVIZI E FORNITUREOBBLIGHIVanno inviati i dati sui contratti di lavori, nei settori ordinari e speciali, di importo compreso tra i 40.000 e i 150.000 euro, e i contratti di servizi e forniture, nei servizi ordinari e speciali, tra i 20.000 e i 150.000 euro, aggiudicati o affidati dal 1° gennaio 2011. Resta l’obbligo dell’invio dell’elenco riassuntivo trimestrale quanto ai contratti di lavori tra i 40.000 e i 150.000 euro, nei settori ordinari e speciali, aggiudicati o affidati fino a dicembre 2010. Per i contratti di lavori, nei settori ordinari e speciali, di importo compreso tra i 40.000 e i 150.000 euro, e i contratti di servizi e forniture, nei settori ordinari e speciali, tra i 20.000 e i 150.000 euro, vanno inoltrati i dati sulle fasi di aggiudicazione o di definizione della procedura negoziata, e di stipula del contratto, entro 60 giorni dalla stipula del contratto stesso. In ordine ai contratti di lavori, servizi e forniture, nei settori ordinari e speciali di importo superiore ai 150.000 euro, oggetto degli articoli 19, 20, 21, 22, 23, 24 e 26 del Dlgs 16372006, aggiudicati o affidati dal 1° gennaio 2011, non è più necessario l’invio del corrispondente documento cartaceo a fine 2011 e sono da trasmettere solo i dati riferiti alle fasi di aggiudicazione, o di definizione di procedura negoziata, e di stipula del contratto, entro il 31 gennaio dell’anno successivo a quello di affidamento.Vanno trasmessi, inoltre, i dati relativi agli accordi quadro, ai contratti attivati da centrali di committenza, alle convenzioni e alle fattispecie simili, affidati dal 1° gennaio 2011, e quelli concernenti i contratti d’appalto di lavoro, servizi e forniture, nei settori ordinari e speciali, derivanti da accordi quadro, da contratti attivati da centrali di committenza, da convenzioni e simili fattispecie, aggiudicate o affidate dal 1° gennaio 2011. I dati concernenti gli accordi quadro conclusi in base all’articolo 59 del Dlgs 163/2006, le attività delle centrali di committenza previste dall’articolo 33 del Dlgs 163/2006, le convenzioni Consip in base all’articolo 26 della legge 488/1999, e le fattispecie simili, si devono trasmettere, in ordine alla fase di aggiudicazione, entro 30 giorni dalla data di perfezionamento, e quanto alla eventuale stipula del contratto entro 60 giorni dalla sottoscrizione.Le modalità di monitoraggio delle fasi successive alla stipula verranno rese note con altri comunicati all’Avcp. Quanto ai contratti di lavori, servizi e forniture, nei settori ordinari e speciali discendenti da accordi quadro, da contratti attivati da Centrali di committenza, convenzioni e fattispecie consimili, affidati dal 1° gennaio 2011, se di importo inferiore o uguale ai 150.000 euro, sono da inviare i dati relativi alle sole fasi di aggiudicazione e di stipula del contratto, entro 60 giorni dalla data di stipula. Per i contratti superiori a 150.000 euro, vanno osservate le modalità di invio, indicate dal comunicato del presidente dell’Autorità del 4 aprile 2008.

SANZIONIE’ importante tener presente che in base all’articolo 7, comma 8, del Dlgs 163/2006, il soggetto che ometta, senza giustificato motivo, di fornire i dati richiesti è sottoposto, con provvedimento dell’Autorità, alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma fino a 25.822 euro. La sanzione arriva a 51.545 euro se sono forniti dati falsi. Gli enti aggiudicatori devono ancora trasmettere l’elenco riassuntivo trimestrale per gli avvii e le conclusioni degli appalti di lavori effettuati fino al 31 dicembre 2010, e per le conclusioni successive al 31 dicembre 2010 per gli appalti di lavori avviati entro tale data. Si attendono altre comunicazioni sulle variazioni che saranno apportate al sistema di raccolta dei dati in relazione alle ulteriori fattispecie contrattuali previste dalla legge.I precedenti comunicati dell’Autorità sulla trasmissione dei dati concernenti i contratti pubblici di importo inferiore o uguale alla soglia dei 150.000 euro cessano di produrre i propri effetti al 31 dicembre 2010.

A3 INDICI Ufficio unico associato controlli internicontrollinterninews N. 03 Febbraio 2011

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A.3.1. TASSI – EUROLANDIA

Tasso BCE 1,00%

A.3.2. Tassi – Stati Uniti

FED 0,25 %

A 3.3. Tasso di moraGli interessi di mora relativi al primo semestre 2011 risultano pari all’8% - periodo 1/1/2011 – 30/6/2011. Tasso base 1,00% + maggiorazione 7% = 8,00 (G.U. n. 31 dell’(8/2/2011)

A4 NOTIZIE IN BREVE A 4.1

Corte dei Conti, le indicazioni delle Sezione Unite – Delibera n. 3/2001

I piccoli comuni sono esclusi dai limiti del 20% del turn overNiente limite al 20 per cento per il turn over nei comuni con meno di 5mila abitanti. I piccoli enti devono continuare a seguire le vecchie regole che impediscono di superare la spesa di personale registrata nel 2004, con una sola novità: le assunzioni rimangono bloccate in ogni caso quando gli assegni al personale superano il 40% della spesa corrente. L’altra norma, chiave della manovra estiva, che permette un’assunzione ogni cinque cessazioni, si applica solo negli enti più grandi, quelli soggetti al patto di stabilità. A certificare il via libera per i piccoli enti intervengono le sezioni riunite della Corte dei conti, che nella delibera 3/2011 diffusa ieri fanno tirare un sospiro di sollievo ai quasi 5- 700 sindaci interessati (il 70% del totale). La regola non distingue esplicitamente enti grandi e piccoli, e questi ultimi avevano tempestato di domande le sezioni regionali della corte dei conti. I giudici delle Marche hanno chiesto lumi alle sezioni riunite, che nei fatti hanno accolto e certificato la lettura proposta da alcune sezioni territoriali (per esempio la Lombardia; si veda Il Sole 24 Ore del 19 ottobre). Il via libera agli enti più piccoli nasce dal fatto che la manovra estiva non ha abrogato la loro vecchia regola (fissata dal comma 562 della Finanziaria 2007), che imponeva di non superare le spese di personale registrate nel 2004. In questo contesto, spiegano i magistrati, applicare anche un limite riferito al numero di cessazioni intervenute l’anno precedente non sarebbe logico. La Corte sottolinea però anche le ragioni “funzionali” alla base della sua interpretazione: differenziare la disciplina fra grandi e piccoli enti, sottolinea, appare “ragionevole”, mentre l’applicazione indiscriminata del blocco del turn over avrebbe “effetti paradossali per gli enti che hanno un numero di dipendenti ridotto”; in pratica, molti piccoli comuni sarebbero costretti ad azzerare completamente il personale prima di poter effettuare una nuova assunzione. Nelle risposte alle questioni di massima diffuse ieri le sezioni riunite della corte dei conti si sono occupate anche di altri temi sollevati dalla manovra correttiva della scorsa estate. La corte, per esempio ribadisce l’impossibilità anche per gli enti locali di riconoscere i rimborsi per i dipendenti che utilizzano il mezzo proprio durante le missioni, ma con una novità: l’autorizzazione all’uso dell’auto privata non solo garantisce la copertura assicurativa, ma permette anche di riconoscere un indennizzo pari al biglietto del mezzo pubblico che sarebbe stato necessario per raggiungere il luogo della missione. Le nuove regole sulle spese di missione, che impongono di dimezzare le uscite rispetto al 2009, non incidono poi sui rimborsi dei segretari convenzione, che utilizzano l’auto per spostarsi tra i diversi enti locali che amministrano: nel loro caso i rimborsi sono previsti da una norma contrattuale (art. 45,, comma 2 del contratto del 16 maggio 2001), che per le sezioni riunite non viene colpita dalla nuova austerità. Niente da fare, invece, sull’esclusione delle spese dal patto di stabilità, su cui la lettura della Corte rimane rigida: le uscite indifferibili, anche se legate a ordinanze di protezione civile, sono Ufficio unico associato controlli internicontrollinterninews N. 03 Febbraio 2011

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scontabili dal patto sono nei limiti del finanziamento statale. Per tutte le altre spese, il trattamento “ordinario “ è inevitabile.

01) TURN OVERNegli enti locali fino a 5mila abitanti non si applicano le nuove regole sul turn over (un’assunzione ogni cinque cessazioni): questi enti devono limitarsi a non superare le spese sostenute nel 2004, e le assunzioni si bloccano sempre quando le spese di personale superano il 40% delle uscite correnti.

02) UTILIZZO MEZZO PROPRIOI rimborsi per l’utilizzo del mezzo privato nelle missioni sono vietati anche negli enti locali; l’autorizzazione all’utilizzo permette però di erogare un indennizzo pari al costo del biglietto del mezzo pubblico necessario a raggiungere il luogo della missione, e garantisce la copertura assicurativa.

03) SEGRETARI IN PIU’ ENTI I rimborsi sono ancora possibili per i segretari in convenzione che utilizzano la propria auto per spostarsi tra i diversi enti locali di cui hanno la responsabilità.

04) CONSULENZENel taglio dell’80% alle spese per consulenze non si tiene conto degli incarichi finanziati dall’esterno.

05) SCONTI SUL PATTO Possono essere escluse dal patto solo le spese per ordinanze di protezione civile, nei limiti del finanziamento statale.

A 4.2

ACCERTAMENTI SU DATI DEI COMUNI - NOTIZIE IN BREVE - DRE EMILIA – ROMAGNAACCERTAMENTI RECORD SUI DATI DEI COMUNIOltre 7 mila segnalazioni di sospetta evasione inviate dai comuni dell’Emilia – Romagna (contro le 1.866 al 31 dicembre2009), 1.400 accertamenti effettuati dall’agenzia delle Entrate (erano 364 nel 2009), ma soprattutto un’evasione scoperta di 11,5 milioni di euro (contro 1,33 milioni) di cui 3 milioni già restituiti alle case dell’erario. Positivo il bilancio tra i comuni e la direzione regionale guidata da Antonio Gentile.

A 4.3

APPALTO CON AGEVOLAZIONI: IL CONTRATTO PERMETTE L’APPLICAZIONE DI ALIQUOTE INFERIORI AL 20% I CASI

Lavori di costruzioneFabbricati “Tupini” 4% per committenti “prima casa”, imprese di

costruzione, cooperative (voce 39 tabella A, parte II, Dpr 633/72) 10% per altri soggetti (voce 127 quartedecies tabella A, parte III, Dpr 633/72)

Fabbricati ruralia destinazione abitativa

4% per tutti i soggetti (voce 39 tabella A, parte II Dpr 633/72)

Opere di urbanizzazione primaria e secondaria, fabbricati assimilati ai “Tupini”

10% per tutti i soggetti (voce 127 septies, tabella A, parte III, Dpr 633/72)

Interventi di recuperoUfficio unico associato controlli internicontrollinterninews N. 03 Febbraio 2011

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Manutenzione ordinaria e straordinaria Sugli edifici a prevalente destinazione abitativa privata (articolo 7, legge 488 del 23 dicembre 1999) 10% per tutti i soggetti

Manutenzione straordinaria Sugli edifici di edilizia residenziale pubblica (voce 127 duodecies, tabella A, parte III, D.p.r. 633/72

Restauro e risanamento conservativo di ristrutturazione edilizia e ristrutturazione urbanistica

Su qualsiasi edificio (voce 127 quaterdecies, tabella A, parte III, Dpr 633/72

A 4.4

RICHIESTA ANCI RELATIVAMENTE ALLA CONVENZIONE DEL D.L. N. 225/2010 “MILLEPROROGHE”Tetto al debito e oneri di urbanizzazione. Sono queste le due priorità trasmesse dai comuni a governo e parlamento per la legge di conversione del “mille proroghe”. Dall’esecutivo è arrivato un primo segnale di disponibilità ad affrontare la materia che si intreccia con le trattative serrate sul decreto dei federalismo municipale, ma resta da vedere le modalità con cui questo atteggiamento si tradurrà in emendamenti. Il decreto di fine anno affrontava il tema degli oneri di urbanizzazione, ma secondo modalità di fatto inapplicabili. La proroga alle possibilità di utilizzarne il 75% per la spesa corrente, infatti, è fino al 31 marzo, ma per fare i bilanci è indispensabile un rinvio annuale della deroga. Sul tetto al debito, i sindaci chiedono di rendere progressivo l’abbassamento all’8% (prima era il 15%) del rapporto massimo fra interessi ed entrate da tributi, tariffe e trasferimenti.

A 4.5

Le spese per collaborazioni, studi, ricerche e consulenze coperte interamente da finanziamenti Europei, statali, regionali o di privati non rientrano nel taglio delle spese previste dall’art. 6, comma 7, del D.L. n. 78/2010 (cd “Manovra Estiva”). Lo ha affermato le Sezioni Riunite della Corte dei Conti con la deliberazione n. 7 del 7 febbraio 2011 che trovate in allegato (conclusioni a pagg. 5 e 6).Nella medesima deliberazione viene anche chiarito che il calcolo del taglio (- 80% sulla spesa dell’anno 2009) va calcolato in termini di “competenza” e non di “cassa”.

PRIMA PARTE : NOTIZIE GENERALI

Sostegno alle associazioni dopo la legge 122/2010 (di Patrizia Ruffini)Il divieto di effettuare spese per sponsorizzazioni non abbraccia anche le concessioni di contributi a favore di associazioni private, a sostegno di iniziative realizzate da soggetti terzi, ma rientranti nei compiti del Comune, nell’interesse delle collettività, anche sulla scorta dei principi di sussidiarietà orizzontale previsti dall’articolo 118 della Costituzione. Il chiarimento sulla confusa portata del divieto di effettuare spese per sponsorizzazioni (articolo 6, comma 9 del decreto legge 78/2010) arriva dalla sezione di controllo della Corte dei conti per la Lombardia (deliberazione 1075/2010), in risposta a un comune pavese che, viste le diverse letture della norma chiede lumi. Certamente il divieto opera per le sponsorizzazioni, che sono contratti atipici, a titolo oneroso e a prestazioni corrispettive, attraverso cui una parte assume, dietro corrispettivo, l’obbligo di associare alle proprie attività il nome o il segno distintivo dell’altra parte; l’esempio classico è la sponsorizzazione della squadra di calcio. L’elemento che consente di connotare le contribuzioni, ancora ammesse, distinguendole dalle spese di sponsorizzazione vietate, dal 1° gennaio 2011, a tutte le amministrazioni pubbliche (non solo quindi a comuni, province, unioni di comuni) è lo svolgimento da parte di soggetti privati di un’attività propria del comune, che rientra nelle competenze dell’ente pubblico. Sono consentite quindi le iniziative organizzative dalle amministrazioni pubbliche, sia direttamente, Ufficio unico associato controlli internicontrollinterninews N. 03 Febbraio 2011

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sia indirettamente, purchè - precisa la Corte dei conti per la Puglia sulla stessa problematica (deliberazione 163/2010) – realizzate per il tramite di soggetti istituzionalmente preposti allo svolgimento di attività di valorizzazione del territorio. A titolo esemplificativo, non rientrano nel divieto le provvidenze ad associazioni che erogano servizi pubblici a favore delle fasce deboli della popolazione (anziani, minori, eccetera) oppure a privati per la tutela di diritti garantiti dalla Costituzione (il diritto allo studio, eccetera). L’esclusione dei contributi dell’alveo delle spese per sponsorizzazioni, precisano i magistrati lombardi, deve essere motivata nel provvedimento di concessione del contributo, che dovrà evidenziare anche il rispetto dei criteri di economicità, efficacia ed efficienza delle modalità di resa del servizio. Sempre in tema di riduzione dei costi degli apparati amministrativi i giudici contabili lombardi, in un parere successivo (1076/2010), hanno chiarito che il taglio dell’80% delle spese per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e di rappresentanza, rispetto ai valori del 2009 (articolo 6, comma 8 del dl 78/2010) non si estende agli oneri sostenuti dall’amministrazione per promuovere la conoscenza dell’esistenza e delle modalità di fruizione dei servizi pubblici da parte dei cittadini (si pensi ai manifesti riguardanti le attività culturali). Mentre la riduzione del 20% delle spese per l’acquisto , la manutenzione, il noleggio e l’esercizio di autovetture (articolo 6, comma 14 del dl 78/2010) abbraccia tutte le spese collegate al “parco autovetture”, siano esse obbligatorie o facoltative, preventivabili o meno (tassa di circolazione, premio di assicurazione, manutenzione, eccetera).

Lotta all’evasione per i comuni - Nuove Regole sull’anagrafe tributaria (di Luigi Lovecchio)Entro il 15 febbraio i comuni dovranno sottoscrivere la nuova convenzione - elaborazione dall’Anci in accordo con l’agenzia delle Entrate – per l’accesso alla banca dati Siatel. Se non provvederanno, l’accesso all’anagrafe tributaria potrà essere temporaneamente interrotto. La sollecitazione giunge da una nota Ifel, diffusa ieri sul sito dell’istituto, che, tra l’altro, annuncia agli enti anche l’aumento delle informazioni che verranno messe a disposizione dei comuni, in attuazione dell’attività di collaborazione all’accertamento delle entrate erariali. L’esigenza di rivedere le procedure di consultazione dell’anagrafe tributaria giunge dalle prescrizioni imposte dal Garante della privacy all’agenzia delle Entrate. In esito alle indicazioni del Garante, l’Agenzia ha dovuto rivedere il protocollo di accesso alla banca dati e la convenzione che regola le condizioni di consultazione. I comuni costituiscono peraltro uno dei maggiori utenti del servizio: da qui la costituzione di un gruppo di lavoro tra l’Anci e l’agenzia delle Entrate, con il supporto tecnico dell’Ifel. Il primo obiettivo del gruppo di lavoro è l’elaborazione del nuovo schema di convenzione che deve regolare i rapporti tra agenzia delle Entrate e Comuni. Una volta predisposto il testo della convenzione, il processo di sottoscrizione telematica della stessa avrebbe dovuto concludersi entro il 31 ottobre 2010. Un termine differito, da ultimo, al prossimo 15 febbraio con provvedimento del 21 ottobre 2010 del Garante della privacy. La nota Ifel, dunque, evidenzia la necessità che entro questa data tutti i comuni provvederanno alla sottoscrizione della nuova convenzione, altrimenti si rischia l’interruzione del servizio. La figura centrale nel processo è il responsabile della convenzione, designato dal comune di appartenenza.Questi deve infatti scaricare il testo dell’accordo, inserire i dati per la sua personalizzazione, validare la versione finale in formato elettronico e trasmettere il tutto al sindaco per la firma digitale. Per eventuali chiarimenti, è a disposizione un servizio di consultazione online sul sito dell’agenzia delle Entrate. Il documento dell’Iferl ricorda inoltre che prosegue il lavoro di implementazione dei dati reperibili attraverso l’accesso all’Anagrafe, in vista del potenziamento della collaborazione dei comuni all’attività di accertamento delle entrate erariali. In particolare, viene messo in rilievo che, con riferimento all’annualità 2008, 14 città metropolitane hanno avuto a disposizione i dati analitici delle dichiarazioni dei redditi, a partire dalla scorsa estate. Questo consente di verificare le notizie dettagliate desumibili dai singoli quadri del modello Unico. La stessa possibilità verrà data, a decorrere dal prossimo esercizio, alla totalità dei comuni.

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E’stato inoltre sviluppato un servizio rivolto alla polizia municipale e agli uffici tributari, finalizzato a facilitare la notifica delle multe e degli accertamenti ai soggetti non residenti, diminuendo gli errori nella individuazione del domicilio fiscale del destinatario Le ulteriori utilità derivanti dal lavoro del tavolo congiunto Anci – Entrate, anche nel segno di nuovi servizi a cittadini e imprese, saranno infine illustrate nelle prossime settimane.

SECONDA PARTE : GIURISPRUDENZA

Corte Costituzionale, Sentenza n. 46 dell’11/2/2011POSTACELERE, IL RITARDO È SANZIONATO (DI DEBORA ALBERICI) Via libera al risarcimento del danno se la consegna con Postacelere arriva fuori tempo massimo. E’ quanto sancito dalla Corte costituzionale che, con la sentenza numero 46 depositata ieri, ha dichiarato l’illegittimità della norma contenuta nell’articolo 6 del dpr 156/73 nella parte in cui dispone che le Poste non incontrano alcuna responsabilità per il ritardato recapito delle spedizioni effettuate con l’innovativo servizio. Il caso riguarda un’azienda che ha citato in causa le Poste spa. In particolare la società sosteneva che se il plico Postacelere fosse arrivato in tempo, avrebbe sicuramente vinto la gara d’appalto perché aveva presentato il massimo ribasso. Invece la spedizione è stata effettuata per sbaglio a Reggio Calabria invece che a Reggio Emilia. A questo punto il tribunale di Napoli ha sollevato la questione di legittimità dell’articolo 6 del dpr 156/73, che pure è stato abrogato dall’articolo 218 del dlgs 259/03; la decisione è assunta dai magistrati partenopei per analogia a quanto avvenuto al mancato recapito di telegramma con la sentenza 254/02 della Consulta (che già aveva bocciato l’esonero dalle responsabilità). Il giudice delle leggi ha accolto il sospetto di contrasto con la Carta fondamentale, perché il mero rimborso del costo di spedizione non è affatto sufficiente: la norma impugnata, e ieri bocciata dai giudici di Palazzo della Consulta, ha sollevato le Poste dalla responsabilità e costituiva la sopravvivenza di un privilegio ormai anacronistico visto che il servizio ha ormai natura privatistica. All’utente, insomma, non si può negare il diritto a essere risarcito dal momento che ha scelto Postacelere proprio perché arriva prima (o almeno dovrebbe). L’illegittimità dell’articolo 6 del dpr 156/73, in buona sostanza, è stata dichiarata perché la norma non consente un adeguato bilanciamento fra le prerogative del gestore del servizio, da un lato, e le esigenze dell’utente, dall’altro. In altre parole la disposizione violava il principio di uguaglianza di cui all’articolo 3 della Costituzione e per questo andava cancellata. Invece, hanno poi concluso i giudici, il legislatore avrebbe dovuto realizzare un equilibrio fra Poste e utente, essendo venuta meno la concezioni puramente amministrativa del servizio postale, e quindi “la possibilità di collegare tali limitazioni di responsabilità alla necessità di garantire la discrezionalità dell’amministrazione”. Anche per il caso del servizio telegrafico, la Corte costituzionale aveva affermato in passato (sentenza n. 254 del 2002) che, sebbene sia “sempre possibile delineare, in materia di responsabilità per danni causati agli utenti del servizio postale, una disciplina speciale ispirata a criteri più restrittivi di quella ordinaria, in rapporto alla complessità tecnica della gestione del servizio ed all’esigenza del contenimento dei costi”, tuttavia la carenza di siffatta disciplina della responsabilità del gestore del servizio è in grado di tradursi in un “privilegio, privo di connessione con obiettive caratteristiche del servizio e, perciò, lesivo al tempo stesso, del canone di ragionevolezza e del principio di eguaglianza garantiti dall’articolo 3 della Costituzione”. In altri termini secondo i giudici l’esclusione di qualsiasi responsabilità di Poste italiane potrebbe essere considerata un privilegio ingiustificato.

Corte di Cassazione, Sez. Unite, sentenza n. 3160 del 9/2/2011ICI FABBRICATI La base imponibile Ici dei fabbricati non iscritti in catasto e posseduti da imprese va calcolata sulla base delle “iscrizioni contabili” solo fino a che il contribuente non faccia richiesta di attribuzione di rendita. Se ha versato di più ha quindi diritto al rimborso. Così le Sezione unite civili della Corte di cassazione (sentenza n. 3160 del 9 febbraio 2011) hanno risolto un contrasto di giurisprudenza, dando torto al comune di Pomigliano D’Arco, in

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provincia di Napoli, che aveva negato a un istituto di credito il rimborso dell’imposta versata in eccesso.In particolare la banca lamentava di aver versato l’Ici, in eccesso su alcuni immobili di sua proprietà perché il bollettino ricevuto dal comune era rimasto invariato anche dopo la richiesta, da parte del contribuente, di attribuzione di rendita.La commissione tributaria provinciale di Napoli aveva accolto l’istanza e la commissione tributaria aveva confermato la decisione. Così l’ente locale ha fatto ricorso in Cassazione ma senza successo. Il Collegio esteso lo ha respinto, risolvendo la diatriba nata nella sezione tributaria. Ma non è tutto. Prima ancora di analizzare tutte le norme ha liquidato il problema richiamando un principio di diritto già affermato in molte occasioni dalla sezione semplice e secondo cui “in tema di Ici e con riferimento alla base imponibile dei fabbricati non iscritti in catasto, posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, l’art. 5 comma 3 del dlgs 30 dicembre 1992, n. 504 ha previsto, fino alla attribuzione della rendita catastale, un metodo di determinazione della base imponibile collegato alle iscrizioni contabili valido fino a che la richiesta di attribuzione della rendita non viene formulata dal contribuente”. Poi, “dal momento in cui fa la richiesta”, hanno spiegato ancora i giudici, “egli, invece, pur applicando ormai in via precaria il metodo contabile, diventa titolare di una situazione giuridica nuova derivante dall’adesione al sistema generale della rendita catastale, sicchè può avere il dovere di pagare una somma maggiore (ove intervenga un accertamento in tal senso) o può avere il diritto a pagare una somma minore ed a chiedere il relativo rimborso nei termini di legge”. Consiglio di Stato, Sez. V Sentenza n. 9320 del 21/12/2010CONTRATTI DELLA P.A. CLAUSOLE D’ESCLUSIONELe clausole della lex specialis, ancorché contenenti comminatorie di esclusione, devono essere applicate non già meccanicisticamente, ma secondo il principio di ragionevolezza, tenendo conto per quanto possibile della peculiarità anche fattuale del caso concreto; tali clausole devono essere valutate alla stregua dell’interesse che la norma violata è destinata a presidiare per cui, ove non sia ravvisabile la lesione di un interesse pubblico effettivo e rilevante, deve essere accordata preferenza al favor partecipationis, con conseguente attenuazione del rilievo delle prescrizioni formali della procedura concorsuale. Consiglio di Stato, Sez. V Sentenza n. 11 del 4/1/2011Contratti P.A. annullamento in autotutela. Anche se nei contratti della pubblica amministrazione l’aggiudicazione, quale atto conclusivo del procedimento di scelta del contraente, segna di norma il momento dell’incontro della volontà della stessa amministrazione e del privato di concludere il contratto, manifestata con l’individuazione dell’offerta ritenuta migliore, non è tuttavia precluso all’amministrazione di procedere, con atto successivo e con richiamo a un preciso e concreto interesse pubblico, all’annullamento d’ufficio dell’aggiudicazione, fondandosi detta potestà di annullamento in autotutela sul principio costituzionale di buon andamento che impegna la pubblica amministrazione ad adottare atti il più possibile rispondenti ai fini da conseguire, ma con l’obbligo di fornire una adeguata motivazione in ordine ai motivi che, alla luce della comparazione dell’interesse pubblico con l e contrapposte posizioni consolidate dei partecipanti alla gara, giustificano il provvedimento di autotutela. L’amministrazione, quindi, ha il potere di annullare l’aggiudicazione di un appalto pubblico anche dopo la stipulazione del contratto, in presenza ovviamente di adeguare esigenze di interesse pubblico. In tale evenienza e in virtù della stretta consequenzialità tra l’aggiudicazione della gara pubblica e la stipula del relativo contratto l’annullamento a seguito di autotutela degli atti della procedura amministrativa, comporta la caducazione automatica degli effetti negoziali del contratto successivamente stipulato, stante la preordinazione funzionale tra tali atti. Infatti il contratto non ha una autonomia propria ed è destinato a subire gli effetti del vizio che affligge il provvedimento cui è inscindibilmente collegato restando “caducato” a seguito dell’annullamento degli atti che ne hanno determinato la sottoscrizione.

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TERZA PARTE : APPROFONDIMENTI

COMPENSAZIONI? SÌ, MA OMOLOGHE Le novità del decreto che attua quanto previsto dalla manovra 2010. Previsto il tutoraggio

Pagamento di debiti erariali solo con crediti di ugual natura

Di Fabrizio G. Poggiani Italia Oggi 14 Febbraio 2011

Dopo la pubblicazione, nella Gazzetta Ufficiale, del decreto licenziato dal direttore generale del dicastero delle finanze, al via la compensazione dei crediti vantati dal contribuente, compreso quello relativo all'Irap. Ma soltanto dopo aver onorato i debiti erariali scaduti, a pena applicazione della sanzione pari al 50% del minore tra l'importo del debito iscritto e il credito compensato.

Con il comma 1, dell'art. 31, dl 31/05/2010 n. 78 («Manovra 2010»), convertito con modificazioni dalla legge 30/07/2010 n. 122 sono state introdotte le disposizioni che limitano la compensazione dei crediti in presenza di ruoli scaduti e non onorati dal contribuente.

Sul punto è opportuno evidenziare che, con comunicato stampa del 14/01/2011, l'Agenzia delle entrate ha sospeso l'applicazione del divieto (assoluto) alla «totale» compensazione dei crediti, in attesa del decreto di attuazione in corso di pubblicazione che, all'articolo 1, dispone che il pagamento delle imposte (erariali) iscritte a ruolo può essere eseguito attraverso l'utilizzo in compensazione dei crediti d'imposta, in ossequio alle disposizioni contenute dall'art. 17, dlgs n. 241/1997 (si veda ItaliaOggi del 9/02/2011), con utilizzo della delega modello F24.

Dalla lettura del decreto e della relazione illustrativa emerge in modo inequivocabile che il pagamento dei debiti (erariali) iscritti a ruolo (cartella esattoriale) potrà essere (dalla data di pubblicazione dello stesso) effettuato in compensazione esclusivamente con crediti «_ relativi alle imposte medesime _» (stessa natura) vantati dal contribuente; da ciò emerge che un eventuale credito (per esempio a titolo di contributi previdenziali versati in eccedenza), non potrà essere utilizzato per la compensazione di un debito Irpef o di altra imposta erariale iscritto a cartella, mentre si devono ritenere oggetto di compensazione sia l'Irap che le addizionali regionali e comunali dei tributi diretti ancorché, con riferimento al tributo regionale, non risulti chiaro se il mancato pagamento dell'imposta blocchi anche la compensazione dei crediti.

In secondo luogo, puntuale la precisazione, la compensazione potrà essere effettuata anche per i costi accessori riferibili alle imposte erariali riscuotibili mediante il concessionario (interessi, sanzioni, diritti di notifica e altre spese a favore del concessionario), in ossequio a quanto stabilito dall'art. 29, dl n. 78/2010.

Con l'articolo 2 si definiscono le modalità di effettuazione dei pagamenti in compensazione e viene stabilito che gli stessi sono effettuati dai contribuenti con l'indicazione nel modello F24 della provincia in cui ha competenza il concessionario della riscossione presso il quale il debito risulta iscritto; la reale applicazione risulta comunque ancora sospesa fino all'emanazione della risoluzione dell'Agenzia delle entrate che fisserà, a norma del comma 2, dell'articolo 2, i codici tributo da utilizzare per l'effettuazione della compensazione, mentre si segnala, quale novità assoluta, l'attività di «tutoraggio», introdotta dal comma 3, che prevede la possibilità di trasmettere in nome e per conto dei contribuenti le deleghe F24 elaborate, mediante il servizio Entratel (si veda ItaliaOggi dell'11/02/2011).

Con l'articolo 3 viene indicata la procedura di compensazione delle somme incassate dall'agente della riscossione, con la necessità di accreditare le somme su specifiche contabilità di nuova istituzione, intestate ai concessionari e aperte presso le tesorerie provinciali.

Per quanto concerne il pagamento parziale, il decreto stabilisce che il contribuente deve comunicare, in via preventiva al concessionario, le proprie posizioni debitorie da sanare, con la Ufficio unico associato controlli internicontrollinterninews N. 03 Febbraio 2011

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conseguenza che in caso di mancata comunicazione lo stesso agente procederà a imputare il versamento alle rate scadute più datate, ai sensi del comma 4, dell'art. 31, dpr n. 602/1973.

Con riferimento alla presenza di un pagamento eccedente, rispetto all'entità delle somme dovute, il legislatore ha disposto che il rimborso dell'eccedenza deve essere effettuato direttamente dall'agente per la riscossione, previa presentazione di un'apposita richiesta a cura del contribuente; sul punto sarà il concessionario che dovrà verificare la sussistenza del credito attraverso una specifica ricognizione presso gli uffici competenti con la conseguenza che, dall'emanazione del decreto, la richiesta di rimborso non dovrà essere più inoltrata all'Agenzia delle entrate competente, ma all'esattore. Permangono ancora, nonostante l'emanazione dell'atteso decreto sulla compensazione dei ruoli, numerose perplessità, soprattutto con riferimento alla possibilità di utilizzare i crediti in presenza di pagamenti per imposte erariali rateizzati, sulla collocazione dell'imposta regionale ai fini del blocco «totale» (si veda risposta alla teleconferenza di ItaliaOggi del 14 gennaio scorso) tra le imposte erariali, contrariamente da quanto sostenuto anche da una parte della giurisprudenza (Corte costituzionale, sentenza n. 296/2003) e sull'assenza di una distinzione tra ruoli provvisori (art. 15, dpr 602/1973), in presenza di ricorsi tributari, e ruoli definitivi.

QUARTA PARTE : QUESITI

A)QUESITO:

Assunzione a termine nella P.A. L’assunzione a termine di personale da parte di enti locali e delle rispettive aziende può avvenire solo per sopravvenute esigenze eccezionali?.

RISPOSTA

L’assunzione del personale a termine da parte di province, comuni, consorzi e rispettive aziende secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità, è dettata dall’art. 5, commi 15 e 17, dl 10 novembre 1978, n. 702, convertito, con modificazioni, nella legge 8 gennaio 1979, n. 3. Questa norma stabilisce che l’assunzione di personale straordinario da parte di comuni, province, consorzi e rispettive aziende, può avvenire per sopravvenute esigenze eccezionali e per un periodo non superire a novanta giorni nell’anno solare, al compimento del quale il rapporto di lavoro è risolto di diritto, e commina, inoltre, la nullità di diritto dei provvedimenti di assunzione temporanea o di conferma in servizio adottati in violazione delle disposizioni dello stesso articolo. La giurisprudenza precisa anche che questa disciplina, regolando in modo completo ed esauriente l’assunzione del personale a termine da parte di pubbliche amministrazioni o imprenditori pubblici esclude che le assunzioni temporanee effettuate dai medesimi possano soggiacere alla disciplina privatistica della legge 18 aprile 1962 n. 230, con la conseguenza, in particolare, che tali assunzioni temporanee non sono suscettibili di convertirsi in rapporti a tempo indeterminato, essendo per questi richiesto un concorso o una prova pubblica selettiva, salva restando, peraltro, l’applicabilità della disciplina di cui all’art. 2126 cod. civ. sulle prestazioni di fatto eseguite con violazioni di legge.

B)QUESITO:

Accesso agli atti Il Consigliere comunale ha diritto di accesso agli atti sulle modalità di gestione di servizi pubblici locali da parte di società miste?

RISPOSTALo dice la decisione del Consiglio di Stato sezione V 7083/2010. Tutto ciò che concerne l’attività della pubblica amministrazione in cui è incardinato il consigliere comunale deve essere messa a sua disposizione, potendo solo in casi eccezionali essere rinviato l’accesso ma mai negato in via definitiva. Una società mista, con partecipazione maggioritaria dell’Ente locale,

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costituita ai sensi dell’articolo 113 del Dlgs 267/2000, è una società di diritto privato, ma è anche una società che svolge (esclusivamente o prevalentemente) uno o più servizi pubblici locali. Trattasi di una modalità alternativa ad altre (economia, azienda speciale, appalto, istituzione) per la gestione di servizi pubblici locali, e le modalità con cui vengono svolti tali servizi pubblici locali non può non ricadere nell’ambito dei poteri di cognizione del consigliere comunale. La richiesta di quest’ultimo va più correttamente diretta all’amministrazione comunale, che poi dovrà provvedere alle conseguenti operazioni per trasmettere al consigliere la documentazione richiesta.

C )QUESITO:

Fotovoltaico: conta il diritto di superficieUna Srl ha manifestato interesse per costituire un diritto di superficie venticinquennale su un terreno agricolo di mia proprietà (non sono imprenditore agricolo) per costruirvi un impianto fotovoltaico di portata assai superiore ai 20 KW. Vorrei sapere a chi spetta l’eventuale pagamento dell’Ici (al proprietario o al titolare del diritto di superficie) qualora il comune classificasse come D1 (opificio). Tale categoria D1 sarebbe attribuita solo all’impianto e il terreno resterebbe agricolo? In caso di fallimento o insolvenza fiscale della Srl, gli eventuali tributi dovuti dalla società potrebbero essere traslati al proprietario?

RISPOSTACon riferimento all’impianto fotovoltaico censibile in catasto alla categoria D/1 (agenzia del Territorio, risoluzione 3/T del 6 novembre 2008), il soggetto passivo Ici è unicamente la società, essendo titolare del diritto reale di superficie (articolo 3, comma 1, del vigente Dlgs 504/92). Nel caso di specie la categoria catastale D/1 riguarda soltanto l’impianto fotovoltaico, mentre il terreno rimane agricolo. Secondo l’agenzia delle Entrate, infatti, la realizzazione di impianti fotovoltaici su terreni agricoli (zona territoriale E) non comporta, ai fini fiscali, l’automatica classificazione dei terreni stessi come “aree edificabili” (risoluzione 112/E del 28 aprile 2009). Relativamente all’ultima domanda, la risposta è negativa. Tuttavia, è bene rimarcare che, in caso di scadenza o estinzione del contratto del diritto di superficie a tempo determinato, il proprietario del terreno acquisisce l’impianto (articoli 953 e 954 del codice civile) con i conseguenti riflessi giuridici e fiscali.

RASSEGNA STAMPA (ctrl + clicca sul titolo per vedere gli articoli)

31-gen-2011 Sole 24 Ore - Norme e Tributi

Aziende speciali, organi collegiali senza identità

31-gen-2011 Sole 24 Ore Rischio sanzioni sempre più elevato

31-gen-2011 Sole 24 Ore Il tesoro delle case fantasma

31-gen-2011 Sole 24 Ore - Norme e Tributi

La "231" sorveglia le Spa comunali

31-gen-2011 Sole 24 Ore - Norme e Tributi

Meno vincoli per le partecipate

31-gen-2011 Sole 24 Ore - Norme e Tributi

Danni da ritardo solo a chi "agisce"

4-feb-2011 Italia Oggi Il concorso vince sempre

4-feb-2011 Italia Oggi Tagli estesi ai revisori

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4-feb-2011 Italia Oggi Servizi locali, il comune fa da sé

8-feb-2011 Sole 24 OreI piccoli comuni sono esclusi dai limiti al 20% del turn over

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8-feb-2011 Italia Oggi Pubblico impiego, nuovo assetto

9-feb-2011 Italia Oggi P.a., relazioni sindacali al restyling

11-feb-2011 Italia Oggi Incarichi, si respira

11-feb-2011 Italia Oggi Trasferte, i dubbi restano

11-feb-2011 Italia Oggi Federalismo, rebus fabbisogni

11-feb-2011 Italia OggiBilanci di cassa, sperimentazione al via dal 2012. Tra luci e ombre

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11-feb-2011 Italia Oggi Appalti, trattativa provata facile

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14-feb-2011 Sole 24 Ore - Norme e Tributi

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Così si impugnano la Dia e la Scia - Contro la Dia non basta il ricorso

15-feb-2011 Sole 24 Ore Dismissioni societarie rinviata al 2013

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allegati PDF :

su :

La legge di stabilità e il decreto mille proroghe - Aspetti fiscali e tributari.

Sezioni Riunite della Corte dei Conti con la deliberazione n. 7 del 7 febbraio 2011 –

Spese per incarichi di consulenza, studio e ricerca interamente finanziate extra-

bialncio.

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