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CODICE DELLA CONCORRENZA Raccolta sistematica delle norme primarie e secondarie in materia di tutela e promozione della concorrenza

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CODICE DELLA CONCORRENZA

Raccolta sistematica delle norme primarie e secondariein materia di tutela e promozione della concorrenza

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Raccolta sistematica delle norme primarie e secondariein materia di tutela e promozione della concorrenza

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INDICE SOMMARIO

PARTE I – AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO 91. STRUTTURA 9

1.1. Istituzione 91.2. Autonomia e indipendenza 91.3. Collegio 91.4. Organizzazione 91.5. Autonomia contabile 211.6. Finanziamento 411.7. Personale 41

2. ATTRIBUZIONI 412.1. Public Enforcement in materia di intese, abusi e concentrazioni 412.2. Indagini conoscitive 422.3. Poteri consultivi e di segnalazione 422.4. Altri pareri settoriali 44

3. RAPPORTI CON LE ALTRE ISTITUZIONI 443.1. Rapporti con le altre Istituzioni in generale 443.2. Rapporti con le Autorità per i servizi di pubblica utilità 453.3. Rapporti con le altre Autorità indipendenti 453.4. Rapporti con l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni 463.5. Rapporti con il MISE e l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni 463.6. Rapporti con le Autorità di vigilanza nei mercati finanziari 473.7. Rapporti con la Commissione Europea e le altre Autorità nazionali di concorrenza 48

PARTE II – DISCIPLINA DELLA CONCORRENZA 524. PRINCIPI GENERALI 525. INTESE 54

5.1. Nozione 545.2. Intese vietate 545.3. Nullità delle intese vietate 555.4. Esenzioni o deroghe al divieto di intese restrittive 55

5.4.1. Accordi di cooperazione orizzontale 565.4.2. Accordi di cooperazione verticale 735.4.3. Accordi di trasferimento di tecnologia 85

5.5. Comunicazione volontaria delle intese 945.6. Altre comunicazioni della Commissione 94

5.6.1. Definizione di «mercato rilevante» 945.6.2. Nozione di «pregiudizio al commercio» 94

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5.6.3. Comunicazioni e orientamenti di settore 946. ABUSO DI POSIZIONE DOMINANTE 95

6.1. Divieto di abuso di posizione dominante 956.2. Condotte abusive vietate 956.3. Comunicazioni della Commissione 96

6.3.1. Nozione di «pregiudizio al commercio» (rinvio) 966.3.2. Definizione di «mercato rilevante» (rinvio) 966.3.3. Nozione di «posizione dominante» 966.3.4. Gli orientamenti sulle priorità di enforcement 966.3.5. «Lettere di orientamento» 96

7. PROCEDIMENTO IN MATERIA DI INTESE E ABUSI 967.1. Accertamento delle violazioni antitrust 96

7.1.1. Onere della prova 967.1.2. Avvio dell’istruttoria e notifica 967.1.3. Diritti di difesa e contraddittorio 977.1.4. Diritto di accesso 987.1.5. Esercizio dei poteri istruttori 997.1.6. Richiesta di informazioni e di esibizione di documenti 997.1.7. Strumenti di indagine all’interno della rete 100European Competition Network (ECN)7.1.8. Ispezioni 1007.1.9. Perizie, analisi economiche e statistiche e consultazione di esperti 1017.1.10. Segreto d’ufficio 1027.1.11. Pubblici ufficiali 1027.1.12. Comunicazione delle risultanze istruttorie e audizione finale 1027.1.13. Consultazione della Commissione europea prima dell’adozione 103del provvedimento finale. Avocazione da parte della Commissione7.1.14. Adozione del provvedimento finale 1047.1.15. Provvedimento di accertamento dell’infrazione, 104diffida e sanzione, clemenza7.1.16. Inottemperanza alla diffida 1047.1.17. Tipologia di provvedimenti 1047.1.18. Pubblicazione del provvedimento finale 104

7.2. Misure cautelari 1047.2.1. Presupposti 1047.2.2. Impossibilità di proroga o rinnovo 1057.2.3. Sanzioni in caso di inadempimento 105

7.3. Impegni 1067.3.1. Presentazione degli impegni 108

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7.3.2. Valutazione dell’idoneità degli impegni 1087.3.3. Chiusura del procedimento con accettazione degli impegni 108e loro obbligatorietà7.3.4. Inottemperanza agli impegni 1087.3.5. Riapertura del procedimento chiuso a seguito dell’accettazione 108

degli impegni7.4. Indagini conoscitive 1097.5. Tutela giurisdizionale avverso i provvedimenti dell’Autorità 1097.6. Giurisdizione esclusiva, di merito, funzionale inderogabile del 109Tribunale amministrativo regionale del Lazio, sede di Roma

8. CONCENTRAZIONI 1098.1. Operazioni di concentrazione di dimensione nazionale 1098.2. Concentrazioni vietate 1098.3. Controllo 1108.4. Concentrazione di dimensione comunitaria 1108.5. Comunicazioni della Commissione 1118.6. Poteri del Governo in materia di concentrazione 111

9. PROCEDIMENTO IN MATERIA DI CONCENTRAZIONI 1129.1. Comunicazione delle concentrazioni 1129.2. Avvio dell’istruttoria 1139.3. Sospensione temporanea della concentrazione 1139.4. Conclusione dell’istruttoria per il controllo delle concentrazioni 1139.5. Sanzioni per inottemperanza al divieto di concentrazione o all’obbligo di notifica 1149.6. Sistema dei rinvii con la Commissione Europea 114

10. IMPRESE PUBBLICHE 11710.1. Imprese pubbliche e in monopolio legale 11710.2. Obbligo di separazione societaria 11710.3. Obbligo di accesso a condizioni equivalenti 11710.4. Sanzioni per le imprese pubbliche e in monopolio legale (rinvio) 11810.5. Divieto di autoproduzione 11810.6. Aiuti di Stato 118

10.6.1. Divieto di aiuti di Stato 11810.6.2. Deroghe al divieto 11810.6.3. Obblighi di notifica e standstill 119

10.7. Divieto per gli Stati membri di adottare misure restrittive 11910.8. Regime delle imprese che svolgono servizi di interesse economico generale 11910.9. Ambito applicativo della disciplina sulle società a partecipazione pubblica 12010.10. Limiti alla costituzione di società pubbliche o di acquisizione di partecipazioni 121in società esistenti

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10.11. Obblighi motivazionali per le Amministrazioni 12310.12. Deroga all’art. 8, comma 2 bis, L. n. 287/90 12310.13. Modalità di alienazione delle partecipazioni societarie 12410.14. Attività di coordinamento del MEF 12410.15. Società a controllo pubblico affidatarie dirette di contratti pubblici 12510.16. Società a partecipazione mista pubblico privata 12610.17. Piani di razionalizzazione delle partecipazioni 127

11. SANZIONI 12911.1. Rifiuto (o omissione) di fornire informazioni o documenti richiesti dall’Autorità 12911.2. Inottemperanza alle misure cautelari 12911.3. Inottemperanza agli impegni 13011.4. Sanzioni in materia di intese vietate o abuso di posizione dominante 130

11.4.1. Diffida e sanzioni 13011.4.2. Sanzione per inottemperanza alla diffida 13011.4.3. Sanzione per reiterata inottemperanza 13011.4.4. AGCM - Linee Guida sulle modalità di applicazione dei criteri 130di quantificazione delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall’Autorità in applicazione dell’articolo 15, comma 1, della legge n. 287/1990 (delibera 22 ottobre 2014, n. 25152)11.4.5. Competenza delle Autorità garanti della concorrenza degli Stati membri 13511.4.6. Efficacia probatoria dello scambio di informazioni fra la 135Commissione e le Autorità nazionali

11.5. Sanzioni in materia di concentrazioni 13611.5.1. In caso di concentrazioni vietate 13611.5.2. In caso di inosservanza agli obblighi di comunicazione preventiva 136

11.6. Sanzioni per le imprese pubbliche e in monopolio legale 13611.7. Rinvio alla L. n. 689/1981 (legge di depenalizzazione) 13611.8. Programma di clemenza (leniency) 13611.9. Competenza relativa alla riscossione delle sanzioni 14111.10. Giurisdizione esclusiva, di merito, funzionale inderogabile 141del giudice amministrativo

12. PRIVATE ENFORCEMENT 14212.1 Azioni di nullità e di risarcimento del danno 14212.2. Cooperazione con le giurisdizioni nazionali 153

Elenco delle fonti citate 155Indice analitico 161

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PRESENTAZIONE

Un ambiente giuridico opaco è il primo nemico della concorrenza. Quest’ultima reclama traspa-renza, nei comportamenti delle imprese ma anche nelle regole cui vengono assoggettate le im-prese concorrenti. Da qui il «Codice della concorrenza»: uno strumento informale, senzal’autorità che circonda le pubblicazioni ospitate sulla Gazzetta ufficiale dello Stato; ma ciò no-nostante un ausilio per gli operatori economici, per aiutarli a navigare nelle acque non semprelimpide delle norme vigenti.

A questo scopo, il Codice riflette una particolare impostazione. I materiali che vi sono inclusivengono infatti sezionati all’interno dei singoli capitoli, sicché ciascun atto normativo può rica-dere sotto più capitoli, per parti separate; e ciò permette d’ottenere un quadro normativo omo-geneo della disciplina in vigore, nei suoi vari istituti. Per non appesantirne la consultazione, ilCodice rinvia al sito web (o al link, nella sua versione online) rispetto a vari documenti di minorerilevanza, quali comunicazioni o decisioni della Commissione europea, nonché taluni regolamentiinterni dell’Agcm. La ricerca delle leggi e degli altri atti normativi è infine agevolata dall’Indiceanalitico che chiude la raccolta.

La selezione e l’organizzazione dei testi si deve a un gruppo di lavoro diretto dal prof. MicheleAinis e coordinato dalla dott.ssa Annalisa Rocchietti; vi hanno preso parte Anna Argentati, PaoloCassinis, Fausta Giasolli, Silvia Silverio, Antonello Schettino. Prima della sua pubblicazione, ilCodice è stato inoltre sottoposto a una consultazione interna, raccogliendo utili suggerimentidal personale dell’Agcm.

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PARTE I – AUTORITÀGARANTE DELLA

CONCORRENZA E DEL MERCATO

1. STRUTTURA

1.1. Istituzione

Legge 10 ottobre 1990, n. 287Art. 10 - Autorità garante della concorrenzae del mercato1. È istituita l’Autorità garante della concor-renza e del mercato, denominata ai fini dellapresente legge Autorità, con sede in Roma.(Omissis)

1.2. Autonomia e indipendenza

Legge 10 ottobre 1990, n. 287Art. 10 - Autorità garante della concorrenzae del mercato(Omissis)2. L’Autorità opera in piena autonomia e conindipendenza di giudizio e di valutazione ed èorgano collegiale costituito dal presidente e daquattro membri1.(Omissis)

1.3. Collegio

Legge 10 ottobre 1990, n. 287Art. 10 - Autorità garante della concorrenzae del mercato(Omissis)2. L’Autorità (…) è organo collegiale costituitodal presidente e da quattro membri nominaticon determinazione adottata d’intesa dai

Presidenti della Camera dei deputati e del Se-nato della Repubblica. Il presidente è sceltotra persone di notoria indipendenza che ab-biano ricoperto incarichi istituzionali di granderesponsabilità e rilievo. I quattro membri sonoscelti tra persone di notoria indipendenza daindividuarsi tra magistrati del Consiglio diStato, della Corte dei conti o della Corte dicassazione, professori universitari ordinari dimaterie economiche o giuridiche, e persona-lità provenienti da settori economici dotate dialta e riconosciuta professionalità.3. I membri dell’Autorità sono nominati persette anni e non possono essere confermati.Essi non possono esercitare, a pena di deca-denza, alcuna attività professionale o di con-sulenza, né possono essere amministratori odipendenti di enti pubblici o privati, né rico-prire altri uffici pubblici di qualsiasi natura. Idipendenti statali sono collocati fuori ruolo perl’intera durata del mandato.(Omissis)8. Con decreto del Presidente del Consiglio deiMinistri, su proposta del Ministro dell’indu-stria, del commercio e dell’artigianato, d’in-tesa con il Ministro del tesoro, sonodeterminate le indennità spettanti al presi-dente e ai membri dell’Autorità.

1.4. Organizzazione

Legge 10 ottobre 1990, n. 287Art. 10 - Autorità garante della concorrenzae del mercato(Omissis)5. Entro novanta giorni dalla data di entrata invigore della presente legge, con decreto delPresidente della Repubblica, su proposta delMinistro dell’industria, del commercio e del-l’artigianato, sentito il Ministro del tesoro,previa deliberazione del Consiglio dei Ministri,sono stabilite procedure istruttorie che garan-tiscono agli interessati la piena conoscenzadegli atti istruttori, il contraddittorio e la ver-balizzazione.6. L’Autorità delibera le norme concernenti lapropria organizzazione e il proprio funziona-mento, quelle concernenti il trattamento giu-

1 L’articolo 23, comma 1, del decreto-legge n.201/2011, recante Disposizioni urgenti per la crescita,l’equità e il consolidamento dei conti pubblici, conver-tito, con modifiche, dalla legge 22 dicembre 2011, n.214, ha ridotto da cinque a tre, compreso il presidente,il numero dei componenti.

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ridico ed economico del personale e l’ordina-mento delle carriere, nonché quelle dirette adisciplinare la gestione delle spese nei limitiprevisti dalla presente legge, anche in derogaalle disposizioni sulla contabilità generaledello Stato.(Omissis)

Delibera AGCM 20 luglio 2016, n. 26126, Re-golamento concernente l’organizzazione e ilfunzionamento dell’Autorità garante dellaconcorrenza e del mercatoArt. 1 - Definizioni1. Nel presente regolamento:- l’espressione “legge n. 287/90” indica lalegge 10 ottobre 1990, n. 287, recante normeper la tutela della concorrenza e del mercato;- l’espressione “decreto legislativo n. 145/07”indica il decreto legislativo 2 agosto 2007, n.145, recante norme in materia di pubblicità in-gannevole e comparativa;- l’espressione “decreto legislativo n. 146/07”indica il Decreto Legislativo 2 agosto 2007, n.146, recante norme in materia di pratichecommerciali scorrette;- l’espressione “legge n. 215/2004” indica lalegge 20 luglio 2004, n. 215, recante norme inmateria di risoluzione dei conflitti di interessi;- l’espressione “decreto legislativo 6 settem-bre 2005, n. 206” indica decreto legislativo 6settembre 2005, n. 206, recante Codice delconsumo, a norma dell’articolo 7 della legge29 luglio 2003, n. 229;- l’espressione “Testo Unico” indica il TestoUnico delle norme concernenti il Regolamentodel personale e l’ordinamento delle carrieredell’Autorità Garante della Concorrenza e delMercato pubblicato sul Bollettino - edizionespeciale - del 16 marzo 1998, e successive mo-difiche e integrazioni;- l’espressione “Autorità” indica l’Autorità Ga-rante della Concorrenza e del Mercato;- l’espressione “Presidente” indica il Presi-dente dell’Autorità. L’espressione “Compo-nenti” indica i membri dell’Autorità.

TITOLO I - L’AUTORITÀ

Art. 2 - Assunzione delle funzioni, dimissionie sostituzione del Presidente o dei Compo-nenti1. Nella prima riunione, il Presidente e i Com-ponenti dichiarano formalmente, sotto la pro-pria responsabilità, di non versare in alcunadelle situazioni di incompatibilità di cui all’art.10, comma 3, della legge n. 287/90.2. Ove il Presidente o un Componente incorrain una delle cause di incompatibilità di cuiall’art. 10, comma 3, della legge n. 287/90,l’Autorità, esperiti gli opportuni accertamentie sentito l’interessato, stabilisce un termineentro il quale egli può esercitare l’opzione.Trascorso tale termine, ove non sia cessata lacausa d’incompatibilità ovvero l’interessatonon abbia presentato le proprie dimissioni, ilPresidente, o chi ne fa le veci, riferisce ai Pre-sidenti della Camera dei Deputati e del Senatodella Repubblica per i provvedimenti di com-petenza.3. Le deliberazioni di cui al comma precedentesono adottate dall’Autorità con l’astensionedell’interessato.4. Le dimissioni sono presentate all’Autorità,la quale, sentito l’interessato, formula le pro-prie osservazioni. Il Presidente, o chi ne fa leveci, informa i Presidenti della Camera dei De-putati e del Senato della Repubblica per i prov-vedimenti di competenza. Le dimissioni hannoeffetto dalla data della loro accettazione.5. In caso di cessazione del Presidente o delComponente dalla carica per cause diverse daquelle di cui ai precedenti commi del presentearticolo, il Presidente, o chi ne fa le veci, nedà notizia ai Presidenti della Camera dei De-putati e del Senato della Repubblica ai finidella sostituzione.

Art. 3 - Il Presidente1. Il Presidente convoca le riunioni dell’Auto-rità, ne stabilisce l’ordine del giorno e ne di-rige i lavori; vigila sull’attuazione delledeliberazioni della stessa.2. In caso di assenza o di impedimento del Pre-sidente, le sue funzioni sono assunte tempora-

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AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

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neamente dal Componente con maggiore an-zianità nell’ufficio o, in caso di pari anzianità,dal più anziano di età.3. Il Presidente ha la rappresentanza esternadell’Autorità. È responsabile dei rapporti conle istituzioni dell’Unione Europea, con le orga-nizzazioni internazionali e con le pubblicheamministrazioni nazionali, che cura e man-tiene, attraverso apposito ufficio, in confor-mità alle deliberazioni dell’Autorità.

Art. 4 - Capo di Gabinetto Il Capo di Gabinetto è proposto dal Presidentee nominato dal Collegio tra soggetti apparte-nenti ai ruoli dell’Università, della magistra-tura ordinaria, amministrativa o contabile,dell’avvocatura dello Stato o della dirigenzapubblica e può, a richiesta, essere collocatofuori ruolo secondo i rispettivi ordinamenti. AlCapo di Gabinetto spetta un‘indennità stabilitacon delibera del Collegio. L’incarico ha duratasino alla scadenza del mandato del Presidente.Il Capo di Gabinetto sovrintende alla DirezioneRelazioni Esterne e Rapporti Istituzionali, al-l’Ufficio Stampa, al Nucleo di Programma-zione, Valutazione e Controllo, all’edizionedella rivista quadrimestrale on-line dell’Auto-rità (Rivista Italiana di Antitrust - Italian Anti-trust Review) e all’edizione di ogni altrapubblicazione a carattere scientifico nonchéall’attività della Direzione per gli Affari Giuri-dici e il Contenzioso, e promuove su indica-zione del Presidente la costituzione di gruppidi lavoro, anche con la partecipazione diesperti esterni, su tematiche di interessedell’Autorità. Inoltre, svolge attività di sup-porto e verifica sulla Relazione Annuale e sulleAudizioni del Presidente e revisiona gli atti sot-toposti alla firma del Presidente. Esercita ognialtra attribuzione conferitagli dal Presidente;può partecipare, ove richiesto, alle riunionidell’Autorità.

Art. 4-bis - Segreterie del Presidente e deicomponenti1. La Segreteria del Presidente svolge compitidi supporto tecnico all’attività istituzionale delPresidente, in particolare con riferimento alla

rappresentanza esterna dell’Istituzione e alraccordo con il resto della struttura.2. La Segreteria di ciascun Componente è com-posta fino ad un numero di quattro unità traassistenti e addetti. Le loro funzioni sono sta-bilite dal Componente stesso.3. Gli assistenti del Presidente e dei Compo-nenti sono scelti tra i dipendenti dell’Autoritào tra i dipendenti di altre amministrazionidello Stato, ovvero assunti con apposito con-tratto a tempo determinato secondo le normedi diritto privato. Le modalità di conferimentodell’incarico e la disciplina del contratto sonoregolate dall’art. 38, commi 2, 3 e 4, del TestoUnico.4. Gli addetti alle Segreterie del Presidente edei Componenti sono scelti tra i dipendentidell’Autorità ovvero tra il personale estraneoall’Autorità, in possesso di idonei requisiti, daassumere con apposito contratto a tempo de-terminato secondo le norme di diritto privato.L’incarico, disposto dal Segretario generale suindicazione del Presidente o del Componenteinteressato, cessa allo scadere del mandato.Ove si tratti di personale estraneo all’Autorità,il contratto è regolato dalle disposizioni di cuiall’art. 46 del Testo Unico.5. Il Presidente può nominare un Portavoce,con funzioni di addetto stampa, informandoneil Collegio, assunto – anche in part time – conapposito contratto a tempo determinato se-condo le norme di diritto privato, che operaavvalendosi anche della collaborazione del-l’Ufficio Stampa. L’incarico cessa allo scaderedel mandato del Presidente.

Art. 5 - Convocazione e ordine del giorno1. L’Autorità si riunisce nella sua sede in Roma.È ammessa mediante apposito atto di convo-cazione l’indicazione di altra sede di riunione.2. Le riunioni dell’Autorità sono di norma set-timanali e sono convocate dal Presidente.Degli argomenti oggetto della riunione vienedata comunicazione attraverso l’ordine delgiorno fissato dal Presidente non oltre il se-condo giorno che precede la riunione stessa.Ciascun Componente ha il diritto di chiederel’iscrizione di un argomento all’ordine del

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STRUTTURA

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giorno ed ha il diritto di chiedere, indicandonele ragioni, la convocazione dell’Autorità, spe-cificando gli argomenti da inserire all’ordinedel giorno. Qualora la richiesta provenga dallamaggioranza dei Componenti, l’argomento èiscritto all’ordine del giorno e l’adunanza èconvocata.3. L’ordine del giorno, di cui al comma 2, at-tiene a questioni relativamente alle quali ladocumentazione è stata trasmessa dagli Ufficicontestualmente al Presidente, ai Componentie al Segretario Generale non meno di cinquegiorni prima della data fissata per la riunione.Gli eventuali aggiornamenti della predetta do-cumentazione devono essere trasmessi nonoltre il secondo giorno che precede la riu-nione.4. Per motivi di urgenza l’ordine del giorno puòessere integrato dal Collegio all’unanimità deipresenti all’inizio di ciascuna seduta.

Art. 6 - Riunioni dell’Autorità1. Per la validità delle riunioni dell’Autorità ènecessaria la presenza del Presidente e di unComponente, ovvero di due Componenti.2. I Componenti che non possono parteciparealla riunione ne informano tempestivamente ilPresidente.3. È consentita la partecipazione a distanzaalle Riunioni dell’Autorità mediante telecon-ferenza. In tal caso devono essere assicurate:a) la possibilità per ciascuno dei Componentidi intervenire ed esprimere oralmente il pro-prio avviso;b) la contestualità dell’esame e della delibe-razione.4. Salvo che non sia altrimenti disposto dal-l’Autorità, il Segretario Generale assiste, senzadiritto di voto, alle riunioni dell’Autorità.5. In caso di assenza o impedimento del Segre-tario Generale l’Autorità invita a parteciparealla riunione il dirigente designato a sosti-tuirlo.

Art. 7 - Deliberazioni dell’Autorità1. Le deliberazioni dell’Autorità sono adottatea maggioranza dei votanti. In caso di paritàprevale il voto del Presidente ovvero, in sua

assenza, del Componente che ne assume tem-poraneamente le funzioni ai sensi dell’art. 3,comma 2.2. Il voto è sempre palese.3. Le deliberazioni sono sottoscritte dal Presi-dente e dal Segretario Generale.

Art. 8 - Verbale delle riunioni1. Il Segretario Generale cura la redazione delverbale della riunione dal quale dovranno ri-sultare i nomi dei presenti, l’ordine del giornoe le sue eventuali integrazioni e, per ciascunargomento trattato, gli elementi essenzialidella relazione svolta, della discussione, leconclusioni e il risultato di queste. Quandol’Autorità dispone che alla riunione parteci-pino solo i propri Componenti, cura la reda-zione del verbale il Componente più giovane dinomina.2. Il Presidente ed i Componenti possono fareinserire dichiarazioni a verbale nel corso dellariunione.3. Il verbale della riunione è trasmesso al Pre-sidente ed ai Componenti almeno cinque giorniprima della riunione nel corso della qualeviene approvato, non oltre tre settimane dopola riunione cui si riferisce.4. I verbali delle riunioni, sottoscritti dai Com-ponenti presenti alla riunione e dal Segretario,sono raccolti e conservati dall’ufficio incari-cato dei compiti di segreteria dell’Autorità.

Art. 9 - Missioni del Presidente e dei Compo-nenti1. Al Presidente e ai Componenti che si recanoin missione spetta esclusivamente il rimborsodelle spese. Lo stesso trattamento spetta nelcaso di non residenza a Roma.

TITOLO II - ORGANIZZAZIONE E FUNZIONIDEGLI UFFICI

Art. 10 - Funzioni di indirizzo e controllo efunzioni di gestione1. Salva la competenza ad emanare gli attispecificamente indicati da norme di legge e diregolamento, spettano all’Autorità l’indirizzo

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AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

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e il controllo dell’attività amministrativa. L’at-tuazione dell’indirizzo e la gestione ammini-strativa competono al Segretario Generale.2. L’Autorità, periodicamente e comunque al-l’inizio di ogni anno finanziario, stabilisce nelPiano della Performance gli obiettivi, le prio-rità, i piani ed i programmi da attuare, ema-nando le conseguenti direttive per l’azioneamministrativa e per la gestione.3. Dell’attività amministrativa e della gestioneè responsabile esclusivamente il Segretario Ge-nerale.4. L’Autorità, tramite il Capo di Gabinetto,pone in essere idonei strumenti di controllostrategico e di verifica sulla realizzazione deiprogrammi e degli obiettivi stabiliti.

Art. 11 - Segretario Generale1. Il Segretario Generale proposto per la no-mina dal Presidente al Ministro dello SviluppoEconomico, può essere scelto tra i magistratiordinari, amministrativi e contabili, gli avvo-cati dello Stato, i professori universitari diruolo in materie giuridiche ed economiche, idirigenti dell’Autorità o dello Stato e può, a ri-chiesta, essere collocato fuori ruolo secondo irispettivi ordinamenti. Sovrintende al funzio-namento degli uffici, al fine di assicurarne ilbuon andamento, e ne risponde al Presidente.Assicura ai Componenti dell’Autorità ogni col-laborazione per tutto ciò che concerne lo svol-gimento dei loro compiti.2. A tal fine, il Segretario Generale:a) coordina l’attività degli uffici verificando lacompletezza degli atti, dei documenti, nonchédelle proposte di deliberazione da trasmettereall’Autorità stessa, controllando e valutando,anche avvalendosi del Vice Segretari Generalee dei Direttori Generali, l’attività dei dirigenti;b) cura l’esecuzione delle deliberazioni del-l’Autorità;c) salvo che non sia altrimenti disposto dall’Au-torità, partecipa, senza diritto di voto, alleriunioni dell’Autorità stessa e provvede allaverbalizzazione delle sedute;d) vigila sull’osservanza, da parte dei dipen-denti, delle norme del regolamento del perso-nale e delle altre disposizioni di servizio;

e) provvede alle spese necessarie per l’ordina-ria gestione dell’amministrazione, nell’ambitodegli stanziamenti di bilancio e secondo i cri-teri e i limiti fissati nel regolamento di conta-bilità e nelle delibere dell’Autorità.3. Nello svolgimento dei predetti compiti il Se-gretario Generale può essere coadiuvato, conapposita delibera dell’Autorità, da un Vicese-gretario Generale. Il Vice Segretario Generaleè scelto dall’Autorità, su proposta del Segre-tario Generale, preferibilmente tra i dirigentidi livello più elevato.4. In caso di assenza o impedimento del Segre-tario Generale, lo sostituisce il VicesegretarioGenerale o un dirigente delegato dal Segreta-rio Generale, scelto preferibilmente tra i diri-genti di livello più elevato.

Art. 12 - Struttura dell’Autorità1. La struttura dell’Autorità, con la riparti-zione dei compiti tra unità organizzative, èstabilita con deliberazione dell’Autorità, suproposta del Presidente, in ragione delle esi-genze funzionali dell’istituzione.2. Con le stesse modalità di cui al comma 1 delpresente articolo l’Autorità può istituire unproprio ufficio nella città di Milano cui possonoessere affidati compiti di informazione alleistituzioni locali, alle imprese e ai consumatorinonché funzioni di supporto all’attività istitu-zionale.3. La struttura dell’Autorità è articolata in Di-rezioni Generali, Direzioni e Uffici oltre a com-prendere il Comitato per le ValutazioniEconomiche e il Chief Economist.- Le Direzioni Generali sono strutture dirigen-ziali articolate in Direzioni e Uffici.- Le Direzioni sono strutture dirigenziali chepossono essere coordinate da una DirezioneGenerale e articolate in Uffici.- Gli Uffici sono articolazione di Direzioni Ge-nerali o di Direzioni, oppure, quando struttureautonome, svolgono attività di staff.4. Le Direzioni Generali sono tre:- Direzione Generale per la Concorrenza;- Direzione Generale per la Tutela del Consu-matore;- Direzione Generale Amministrazione.

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5. La Direzione Generale per la concorrenza èarticolata nelle seguenti Direzioni settoriali diconcorrenza, le cui rispettive specifiche com-petenze sono indicate in allegato al presenteregolamento (all. 1):- Direzione Energia e Industria di Base;- Direzione Comunicazioni;- Direzione Credito;- Direzione Agroalimentare e Trasporti;- Direzione Manifatturiero e Servizi. 6. Le Direzioni settoriali di concorrenza svol-gono, per i settori di rispettiva competenza,attività d’indagine e di analisi delle praticherestrittive della concorrenza, delle concentra-zioni tra imprese e relativamente all’applica-zione della disciplina in materia di subfornitura(legge n. 192/1998), nonché attività inerentela formulazione di segnalazioni e pareri. Lestesse Direzioni provvedono, a tal fine coordi-nandosi con la Direzione per i Rapporti Comu-nitari e Internazionali, alle attività dirappresentanza presso i comitati consultiviprevisti dai regolamenti di applicazione dellanormativa comunitaria sulla concorrenza e col-laborano in materia di aiuti di stato con laCommissione Europea e con il Dipartimento Po-litiche Europee della Presidenza del Consiglio,cooperando nella verifica della sussistenza disussidi concessi in violazione dell’obbligo dinotifica preventiva, nonché nella valutazionedel loro impatto concorrenziale.8. La Direzione Generale per la Tutela del Con-sumatore è articolata nelle seguenti Direzionisettoriali, le cui rispettive specifiche compe-tenze sono indicate in allegato al presente re-golamento (all. 2):- Direzione A - Industria primaria, energia, tra-sporti e commercio;- Direzione B - Comunicazioni, finanza e assi-curazioni, posta e immobiliare;- Direzione C - Industria pesante, chimica, far-maceutico e agroalimentare, meccanico e tes-sile, turismo e altri servizi.9. Le Direzioni settoriali curano ciascuna, peri settori di rispettiva competenza, la tratta-zione delle questioni relative alle pratichecommerciali scorrette e alle violazioni dei di-ritti dei consumatori nei contratti (decreto le-

gislativo 6 settembre 2005, n. 206), alla pub-blicità ingannevole e comparativa (decreto le-gislativo n. 145/2007), alle clausole vessatorieinserite nei contratti tra professionisti e con-sumatori (art. 37-bis del decreto legislativo 6settembre 2005, n. 206) e al divieto di discri-minazione (artt. 29 e 30 del decreto legislativo26 marzo 2010, n. 59). Esse provvedono agliadempimenti connessi ai relativi procedimentie, in quest’ambito, curano i rapporti con gliorganismi che esercitano competenze analo-ghe. Quando richiesto ai fini della conduzionedei procedimenti, esse mantengono i necessaricontatti con le istituzioni comunitarie, in que-sto caso in raccordo con la Direzione per i Rap-porti Comunitari e Internazionali.10. La Direzione Generale per la Tutela delConsumatore, attraverso il call center, svolgele attività di prima informazione e supporto alpubblico, funzionali all’esercizio delle compe-tenze ad essa demandate, fornendo assistenzaqualificata al pubblico, orientamento ai con-sumatori sulle modalità di segnalazione di pra-tiche commerciali potenzialmente scorrette einformazioni ai segnalanti. La dotazione di per-sonale in servizio presso il call center può es-sere acquisita tramite l’istituto dellasomministrazione di lavoro a tempo determi-nato, come concordato con le OO.SS.11. La Direzione Generale Amministrazione siarticola nella Direzione Risorse Umane e Stru-mentali, nella Direzione Bilancio e Ragioneria,nell’Ufficio Documentazione e Biblioteca enell’Ufficio Sicurezza Informatica.12. La Direzione Risorse Umane e Strumentaliprovvede all’approvvigionamento e alla con-servazione dei beni necessari per il funziona-mento dell’Autorità, curando i relativiadempimenti; sovraintende al funzionamentodei servizi ausiliari dell’Autorità. Provvedeinoltre al reclutamento del personale, al suotrattamento giuridico ed all’applicazione dellenorme relative al rapporto di lavoro. Rileva ifabbisogni di formazione ed aggiornamentoprofessionale, provvede alla formulazione deirelativi programmi annuali e all’attività di for-mazione, d’intesa con le altre unità organizza-tive. Essa si articola nell’Ufficio Affari Generali

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e Contratti e nell’Ufficio Sviluppo e GestioneRisorse Umane.13. La Direzione Bilancio e Ragioneria cura lapredisposizione dei documenti di bilancio, ef-fettua il riscontro sulle operazioni di bilancioe di spesa con funzioni di verifica contabile.Provvede al trattamento economico e previ-denziale dei Componenti e dei dipendenti.Svolge, con l’eventuale supporto delle altreunità organizzative competenti, tutte le atti-vità connesse al finanziamento dell’Autorità.Essa si articola nell’Ufficio Bilancio e VerificaContabile e nell’Ufficio Trattamento Econo-mico e Previdenziale.14. L’Ufficio Documentazione e Biblioteca curala raccolta dei testi e progetti normativi edelle decisioni giurisprudenziali di interesseper l’Autorità, di carattere nazionale, comu-nitario e internazionale, assicurando l’infor-mativa dell’Autorità stessa; provvedeall’organizzazione e alla gestione della Biblio-teca; cura la pubblicazione dei documenti del-l’Autorità; garantisce l’informazione sulleattività istituzionali nei confronti dell’esterno(ad eccezione di quella rivolta agli organi di in-formazione).15. L’Ufficio Sicurezza Informatica offre sup-porto alla Direzione Risorse Informative in re-lazione alla sicurezza dei sistemi informaticidell’Autorità.16. Il Chief Economist, dotato di una strutturadi supporto, collabora all’attività istruttoria,su indicazione del Segretario Generale ancheprevia richiesta del Direttore Generale per laconcorrenza o delle singole direzioni istrutto-rie, curando l’approfondimento dell’analisieconomica dei casi e l’implementazione di me-todologie generali di analisi delle situazioni dimercato. Il Chief Economist, inoltre, svolge at-tività di analisi e valutazione della qualitàdegli interventi dell’Autorità in materia di tu-tela della concorrenza tramite verifiche expost delle analisi impiegate nei casi di maggiorrilievo. Il responsabile è scelto tra i dirigenti ei funzionari dell’Autorità che abbiano una con-solidata formazione ed esperienza in materiaeconomica, anche a livello internazionale. Ovenon sia possibile reperire all’interno dell’Au-

torità una figura professionale idonea al profilorichiesto, l’incarico potrà essere attribuito, inseguito a selezione pubblica, a soggetti esterniin possesso dei necessari titoli professionali escientifici.17. La Direzione per gli Affari Giuridici e il Con-tenzioso si articola nell’Ufficio Affari Giuridicie nell’Ufficio Contenzioso. Essa è posta alle di-rette dipendenze del Presidente e svolge atti-vità di analisi di temi e questioni di caratteregiuridico inerenti all’attività dell’Autorità, for-nisce assistenza al Presidente e al Collegio,presta supporto giuridico alle diverse Unità or-ganizzative, esprime pareri su specifiche que-stioni. Presta supporto alla Direzione per irapporti Comunitari e Internazionali, perquanto strettamente connesso alle proprie at-tribuzioni. Segue il contenzioso, mantenendoi rapporti con l’Avvocatura dello Stato.18. La Direzione per i Rapporti Comunitari eInternazionali cura, in raccordo con le Dire-zioni settoriali della Direzione Generale per laconcorrenza e della Direzione Generale per latutela del consumatore, le relazioni con laCommissione europea, le altre istituzioni co-munitarie e tutti gli organismi internazionali eassicura la necessaria cooperazione e informa-tiva nei casi di applicazione decentrata dellanormativa comunitaria. Essa coadiuva il Colle-gio in tutte le attività di rappresentanza inter-nazionale, rispondendone direttamente alPresidente. Essa è costituita dall’Ufficio AffariComunitari e dall’Ufficio Affari Internazionaliche segue anche gli sviluppi a livello interna-zionale della politica e del diritto della con-correnza e dei consumatori.19. La Direzione Conflitto di Interessi svolge lefunzioni assegnate dalla legge 20 luglio 2004,n. 215 e, in particolare: svolge attività di in-dagine e di analisi ai fini dell’accertamentodelle situazioni di incompatibilità e della sus-sistenza del conflitto di interessi; cura la rac-colta delle dichiarazioni relative ai datipatrimoniali; mantiene i rapporti con altre am-ministrazioni pubbliche, al fine di acquisire leinformazioni necessarie per l’espletamento deicompiti ad essa affidati; segue, per quantoconnesso alle proprie attribuzioni, l’attività

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normativa e regolamentare in cui siano coin-volti titolari delle cariche di governo.20. La Direzione Risorse Informative si articolanell’Ufficio Statistica e Applicazioni Informati-che e nell’Ufficio Servizi Informatici e Ispet-tivi. L’Ufficio Statistica e ApplicazioniInformatiche cura le analisi statistiche dei datinecessari per lo svolgimento dell’attività di Di-rezioni e Uffici e il supporto nella relativa ela-borazione; riceve e soddisfa le esigenze diautomazione di Direzioni e Uffici, anche attra-verso analisi, sviluppo e realizzazione di pro-dotti applicativi, archivi documentali e basidati informatiche funzionali alla gestione deiprocessi istituzionali e delle risorse; gestiscele basi dati informatiche dell’Autorità, in rac-cordo con Direzioni e Uffici, ferma restando lafacoltà del Segretario generale di demandare,per esigenze di funzionalità, a singole unità or-ganizzative specifici atti di gestione o opera-zione connesse all’utilizzo o all’alimentazionedei contenuti; cura la realizzazione, gestionee aggiornamento del sito internet dell’Autoritàe la pubblicazione del Bollettino settimanaledell’Autorità, in raccordo con l’Ufficio Stampa.L’Ufficio Servizi Informatici e Ispettivi garanti-sce l’erogazione dei servizi informatici e di te-lecomunicazione, attraverso lo sviluppo e lagestione dell’infrastruttura tecnologica del-l’Autorità e fornendo la necessaria assistenzaagli utenti, nonché garantendo il supporto tec-nologico all’Ufficio Statistica e Applicazioni In-formatiche; fornisce supporto alle Direzioni eUffici competenti per gli adempimenti alle retidi connessione interistituzionale; fornisce as-sistenza alle Direzioni competenti nello svolgi-mento delle ispezioni informatiche esvolgimento degli adempimenti a queste con-nessi o funzionali. La Direzione Risorse Infor-mative predispone, entro il mese di dicembredi ogni anno, il “Piano annuale di sviluppo in-formatico” per l’anno successivo, sulla basedella preventiva analisi del quadro ordinamen-tale, delle risorse finanziarie disponibili, deifabbisogni e del contesto operativo delle unitàorganizzative e dell’Autorità. A seguito del-l’approvazione del Piano da parte del Segreta-rio generale, la Direzione Risorse Informative

provvede agli adempimenti di propria direttacompetenza e coordina le attività necessarieall’implementazione del medesimo.21. La Direzione Relazioni Esterne e RapportiIstituzionali, che risponde al Capo di Gabinettoe coadiuva direttamente il Presidente, assisteil Presidente e i componenti nella prepara-zione degli interventi in occasioni pubbliche ecura i rapporti esterni, con riferimento parti-colare a quelli con le istituzioni pubbliche.Cura inoltre l’immagine e la rappresentanzaesterna dell’Autorità presso le Istituzioni epresso il pubblico e l’organizzazione deglieventi a rilevanza esterna, nel rispetto dellestrategie e delle politiche istituzionali e in re-lazione funzionale con l’Ufficio Stampa e la Di-rezione per i Rapporti Comunitari eInternazionali.22. L’Ufficio Stampa, che risponde al Capo diGabinetto e coadiuva direttamente il Presi-dente, cura i rapporti con gli organi di infor-mazione, provvedendo tra l’altro alla stesurae diffusione dei comunicati stampa relativiall’attività istituzionale dell’Autorità, alla pre-parazione di interviste e conferenze stampa eassistendo il Presidente e i componenti nellapreparazione degli interventi in occasioni pub-bliche e nei rapporti con i media.23. La Direzione Studi e Analisi della Legisla-zione, che risponde al Segretario Generale ecoadiuva anche direttamente il Presidente e ilCollegio, svolge attività di ricerca, predisponestudi giuridici su tematiche di interesse istitu-zionale e, in collaborazione con le altre unitàorganizzative, cura i lavori preparatori per larelazione annuale in Parlamento. Studia l’evo-luzione del quadro normativo con particolareriguardo alla nuova produzione legislativaanche al fine di curare, in collaborazione conle altre Unità Organizzative, i lavori prepara-tori per la relazione annuale al Parlamento eper la segnalazione al Governo ai fini della pre-sentazione del disegno di legge annuale per ilmercato e la concorrenza (art. 47 l. 99/2009).Promuove la partecipazione dell’Autorità al di-battito scientifico in ambito accademico e isti-tuzionale.24. L’Ufficio del Segretario Generale fornisce

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supporto al Segretario Generale per gli adem-pimenti legati all’attuazione dell’indirizzo ealla gestione amministrativa. Assicura le atti-vità di segreteria del Segretario Generale, inraccordo con l’Ufficio di Segreteria dell’Auto-rità. Assiste il Segretario Generale nell’attivitàdi pianificazione e di monitoraggio sull’attua-zione degli obiettivi assegnati alle DirezioniGenerali in relazione alle priorità e agli indi-rizzi stabiliti dall’Autorità. Cura l’individua-zione di tecniche di valorizzazione el’attuazione di percorsi formativi del personaledell’Autorità, in raccordo con la Direzione Ri-sorse Umane e Strumentali. Esso definisce,d’intesa con l’Ufficio Affari Giuridici, le proce-dure di pertinenza della Direzione Generaleper la concorrenza, della Direzione Generaleper la tutela del consumatore e della Direzioneconflitto di interessi assicurando l’uniformitàe l’omogeneità dei relativi atti, nonché i ne-cessari raccordi con gli altri uffici dell’Auto-rità.25. L’Ufficio di Segreteria dell’Autorità cura gliadempimenti necessari per le riunioni dell’Au-torità e provvede alla tenuta dei verbali edelle delibere, curandone la conservazione.Gestisce il protocollo relativo alla corrispon-denza istituzionale. Trasmette l’originale delledenunce e delle segnalazioni alle Direzioni eUffici competenti. Cura la notifica dei provve-dimenti alle parti interessate; svolge attivitàdi supporto alle funzioni di coordinamento delSegretario generale anche in raccordo conl’Ufficio del Segretario Generale; svolge le at-tività relative alla riscossione delle sanzioni;provvede all’organizzazione e alla gestionedell’archivio dei procedimenti conclusi.26. Il Comitato per le Valutazioni Economiche,che opera alle dirette dipendenze del Collegioe svolge attività di consulenza economica alPresidente ed ai Componenti, sia sui procedi-menti istruttori in materia di concorrenza, tu-tela del consumatore e conflitto di interessi,sia sui poteri segnalatori e consultivi dell’Au-torità, formula pareri scritti sulla congruenzaeconomica degli schemi di decisione sottopostial Collegio e coadiuva l’Autorità nell’individua-zione dei settori economici caratterizzati da

maggiori criticità concorrenziali. Il Comitato,inoltre, svolge attività di monitoraggio e valu-tazione degli effetti complessivi di tutti gli in-terventi dell’Autorità in materia di tutela epromozione della concorrenza e di tutela delconsumatore (enforcement e advocacy) in undeterminato arco temporale. Esso è compostoda dirigenti dell’Autorità, in numero comun-que non superiore a tre. Il responsabile èscelto preferibilmente fra i dirigenti di livellopiù elevato, al pari dei direttori generali.27. La Direzione Rating di Legalità segnala alParlamento le modifiche normative necessariea promuovere l’introduzione di principi eticinei comportamenti aziendali, anche in rap-porto alla tutela dei consumatori. La Direzioneelabora, in raccordo con i Ministeri della giu-stizia e dell’interno, un rating di legalità perle imprese operanti nel territorio nazionale. Ilresponsabile è scelto preferibilmente fra i di-rigenti di livello più elevato.28. L’Organismo di Valutazione e ControlloStrategico, che risponde al Capo di Gabinettoe coadiuva direttamente il Presidente, verificae valuta l’adeguatezza dei sistemi di controllointerno e ne promuove il miglioramento. Essosvolge, inoltre, l’attività di valutazione e con-trollo strategico, finalizzata alla verifica dellescelte operative effettuate per il raggiungi-mento degli obiettivi fissati dall’Autorità.Nelle sue funzioni effettua monitoraggio delfunzionamento complessivo del sistema dellavalutazione, della trasparenza e integrità deicontrolli interni ed elabora una relazione an-nuale sullo stato dello stesso, comunicandotempestivamente le criticità riscontrate al Col-legio, valida la Relazione sulla performance ene assicura la visibilità attraverso la pubblica-zione sul sito istituzionale dell’amministra-zione.Il responsabile può essere scelto fra i dirigentie i funzionari dell’Autorità ovvero fra soggettiesterni con esperienza, in posizioni di respon-sabilità, anche presso aziende private, nelcampo del management, della pianificazionee controllo di gestione, dell’organizzazione edella gestione del personale, della misurazionee valutazione della performance e dei risultati,

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ovvero nel campo giuridico - amministrativo.29. L’Autorità con propria delibera, su propo-sta del Segretario Generale, sentite le Orga-nizzazioni Sindacali, può istituire strutture dimissione delegate a specifici progetti aventicarattere trasversale. Le strutture di missionevengono costituite per periodi di tempo defi-niti, in relazione al progetto loro affidato.

Art. 13 - Responsabili di unità organizzative1. La responsabilità di Direzioni Generali, Di-rezioni e Uffici è attribuita con delibera del-l’Autorità su proposta del Segretario Generale.2. La responsabilità di Direzioni Generali è at-tribuita preferibilmente a dirigenti di livellopiù elevato.3. La responsabilità di Direzioni e Uffici è diregola attribuita ai dipendenti con la qualificadi dirigente.4. Il Responsabile di ciascuna unità organizza-tiva ha la responsabilità del funzionamentodella struttura a cui è preposto, della qualeprogramma, dirige e controlla l’attività.5. I Direttori Generali svolgono funzioni di in-dirizzo, di programmazione e di controllo ri-spetto alle attività delle Direzioni attribuitealla loro competenza.6. I Responsabili delle Direzioni che costitui-scono articolazione di Direzione Generale ri-spondono al rispettivo Direttore Generaledell’andamento complessivo dell’unità orga-nizzativa cui sono preposti.7. I Responsabili di Uffici che costituiscono ar-ticolazione di Direzione rispondono al Diret-tore della stessa dell’andamento dell’unitàorganizzativa cui sono preposti.8. Il Responsabile della unità organizzativa:a)d’intesa con il Segretario Generale, può con

proprio provvedimento designare all’internodella unità organizzativa responsabili di areedi attività in relazione a specifici settori omaterie, ovvero o in aggiunta può affidare,sempre previa intesa con il Segretario Gene-rale, delega vicaria. Delle avvenute designa-zioni, che non comportano una modificaorganizzativa strutturale, il Segretario Ge-nerale informa tempestivamente l’Autorità;

b) riserva a se stesso o assegna ad altro dipen-

dente la responsabilità di ciascun procedi-mento;

c)sovrintende ai procedimenti di competenzadella unità organizzativa, ne segue costan-temente lo sviluppo e ne assicura la confor-mità agli orientamenti dell’Autorità.

9. Il Responsabile dell’unità organizzativaprovvede alla valutazione del personale se-condo le apposite procedure e propone le ini-ziative volte alla formazione del personale,concorrendo altresì al loro adempimento.10. Con delibera dell’Autorità, su proposta delSegretario Generale, è attribuita la funzionedi Direttore aggiunto a dipendenti della car-riera direttiva con qualifica di dirigente o difunzionario. Il Direttore aggiunto coadiuva ilresponsabile della unità organizzativa nell’at-tività di direzione, fatta salva la facoltà di de-lega. La proposta del Segretario Generaleall’Autorità deve indicare le ragioni per lequali si ritiene eventualmente necessario at-tribuire la funzione di Direttore Aggiunto ad unfunzionario in luogo della designazione di unoo più responsabili di area.12. In caso di protratta assenza o di impedi-mento del Responsabile dell’unità organizza-tiva, l’Autorità attribuisce, su proposta delSegretario Generale, la responsabilità dellastessa al Direttore aggiunto, se nominato, ov-vero ad altro funzionario o al Responsabile dialtra unità organizzativa. In casi eccezionali,la responsabilità può essere affidata al Segre-tario Generale.

Art. 14 - Assegnazione del personale1. Il Segretario Generale assegna il personalealle unità organizzative, sentiti i rispettivi Re-sponsabili e i dipendenti interessati, sulla basedelle esigenze risultanti dai programmi di la-voro predisposti dai Responsabili, e ne informal’Autorità.

Art. 15 - Controlli interni1. Il controllo di legittimità e di regolarità am-ministrativa e contabile si svolge secondo la di-sciplina prevista dagli articoli del regolamentoper l’esercizio dell’autonomia contabile del-l’Autorità.

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2. Il controllo di gestione, finalizzato a verifi-care l’efficienza e l’economicità dell’azioneamministrativa, è affidato al Segretario Gene-rale, che si avvale a tal fine delle unità orga-nizzative dell’Autorità ovvero promuove lacostituzione di gruppi di lavoro, anche con lapartecipazione di esperti esterni previa deli-bera dell’Autorità laddove l’intervento degliesperti esterni sia a titolo oneroso. Il Segreta-rio Generale informa periodicamente l’Auto-rità dell’andamento del controllo di gestione,dandone notizia, per quanto di ragione, al col-legio dei revisori.3. L’attività di valutazione e controllo strate-gico, finalizzata alla verifica delle scelte ope-rative effettuate per il raggiungimento degliobiettivi fissati dall’Autorità, è affidata al Nu-cleo di cui all’art. 12. Valgono, per quanto ap-plicabili, i criteri desumibili dall’art. 6, comma1, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.286. Il nucleo riferisce all’Autorità almeno se-mestralmente.

Art. 16 - Collegio dei Revisori1. Il collegio dei revisori dei conti è compostoda un magistrato della Corte dei Conti, in ser-vizio o in quiescenza, che lo presiede, e da duecomponenti dei quali uno è designato dal Mini-stero dell’Economia e delle Finanze ai sensi del-l’art. 16 della legge 31 dicembre 2009, n. 196 el’altro è scelto tra soggetti appartenenti ai ruolidella magistratura amministrativa, contabile odell’avvocatura dello Stato, tra professori uni-versitari ordinari di contabilità pubblica o disci-pline similari o tra alti dirigenti dello Stato.Il presidente e i componenti del collegio sononominati con deliberazione dell’Autorità; du-rano in carica quattro anni e non possono es-sere confermati più di una volta.2. Il collegio dei revisori:a) effettua il riscontro degli atti della gestione

finanziaria con particolare riguardo alle pro-cedure contrattuali e formula le proprie os-servazioni. Svolge, almeno un volta ogni tremesi, verifiche di cassa e di bilancio;

b) esprime in apposita relazione parere sulprogetto di bilancio preventivo nonché sulrendiconto annuale, con particolare riguardo

alla concordanza dei risultati esposti nel ren-diconto stesso con le scritture contabili ealla regolarità delle procedure di gestione.

TITOLO III - SVOLGIMENTO DEI PROCEDIMENTI

Art. 17 - Norme applicabili ai procedimenti1. Gli atti, le fasi, le garanzie, i poteri istrut-tori relativi ai procedimenti in materia di in-tese, abuso di posizione dominante econcentrazioni, nonché alle indagini conosci-tive di cui alla legge n. 287/90, sono discipli-nati dal decreto del Presidente dellaRepubblica 30 aprile 1998, n. 217, nonchédalle delibere dell’Autorità n. 16218 del 14 di-cembre 2006, n. 16472 del 15 febbraio 2007(come modificata dalla delibera n. 24219 del31 gennaio 2013 e dalla delibera n. 24506 del31 luglio 2013) e n. 23863 del 6 settembre2012.I procedimenti in materia di disciplina delle re-lazioni commerciali concernenti la cessione diprodotti agricoli e alimentari, di cui all’art. 62del decreto legge n. 1/2012, convertito conmodificazioni dalla legge n. 27/2012, sono di-sciplinati dal regolamento dell’Autorità adot-tato con delibera n. 24220 del 6 febbraio 2013.2. I procedimenti in materia di pubblicità in-gannevole e comparativa illecita, di cui al de-creto legislativo 2 agosto 2007, n. 145, quelliin materia di pratiche commerciali scorrette,violazione dei diritti dei consumatori nei con-tratti e clausole vessatorie, di cui al decretolegislativo 6 settembre 2005, n. 206 - Codicedel consumo, e quelli in materia di divieto didiscriminazioni, di cui agli artt. 29 e 30 del de-creto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, sono di-sciplinati dal regolamento dell’Autoritàadottato con delibera n. 24955 del 5 giugno2014, come successivamente modificato.4. I procedimenti in materia di conflitto di in-teressi, di cui alla legge n. 215/2004, sono di-sciplinati dal regolamento dell’Autoritàadottato con delibera n. 13779 del 16 novem-bre 2004.5. I procedimenti in materia di attribuzione dirating di legalità, di cui all’art. 5-ter del de-

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creto legge n. 1/2012 (come modificato daldecreto legge n. 29/2012, convertito con mo-dificazioni dalla legge n. 62/2012) sono disci-plinati con regolamento dell’Autorità adottatocon delibera con la delibera 14 novembre2012, n. 20075, come successivamente modi-ficata.

Art. 18 - Responsabile del procedimento1. Le Direzioni di concorrenza, di tutela delconsumatore, di conflitto di interessi e di Ra-ting di Legalità sono l’unità organizzativa re-sponsabile dei procedimenti in materia diconcorrenza, pubblicità ingannevole e compa-rativa illecita, pratiche commerciali scorrette,conflitto di interessi e rating di legalità, se-condo le rispettive competenze deliberate dal-l’Autorità.2. Il Direttore di ciascuna unità organizzativaassegna a sé, al Direttore aggiunto o ad altrodipendente dell’unità organizzativa la respon-sabilità dell’istruttoria e dei conseguentiadempimenti procedimentali, in conformità aquanto previsto nell’art. 13.3. Il responsabile del procedimento provvedeagli adempimenti necessari per lo svolgimentodell’attività istruttoria in conformità alle de-liberazioni dell’Autorità e agli indirizzi del Di-rettore dell’unità organizzativa e del Direttoreaggiunto, ove presente.

Art. 19 - Audizione finale1. Nei procedimenti di applicazione dellenorme in materia di concorrenza, ove le partirichiedano di essere sentite prima della chiu-sura del procedimento ed a seguito della co-municazione delle risultanze istruttorie,l’audizione si svolge dinanzi all’Autorità.2. All’audizione finale partecipano il Capo diGabinetto, il Segretario Generale, il Responsa-bile della Direzione istruttoria competente inrelazione al procedimento di cui trattasi, il re-sponsabile del procedimento, nonché ognialtro funzionario la cui presenza sia ritenutautile allo svolgimento dell’audizione stessa.

Art. 20 - Discussione in Autorità1. Il Presidente, al momento in cui perviene al-

l’Autorità una segnalazione o una notifica, ov-vero quando l’affare viene promosso d’ufficio,designa fra i Componenti un relatore, ai finidella trattazione da parte del collegio.2. Il relatore, tutte le volte che l’Autoritàdebba adottare una delibera, introduce la di-scussione, e, sulla base dell’andamento del-l’istruttoria e delle proposte trasmesse dagliuffici, formula e illustra le proprie conclusioni.

Art. 21 - Informazione dell’Autorità1. Il Segretario Generale assicura periodica-mente ogni informazione dell’Autorità, cu-rando la presentazione da parte degli uffici direlazioni, sia di carattere generale, sia sull’an-damento delle istruttorie e delle pratiche cor-renti.2. Le procedure informative di cui al punto cheprecede sono stabilite con ordine di serviziodel Segretario Generale, previa approvazionedell’Autorità.3. Il Segretario Generale convoca riunioni set-timanali, finalizzate all’informazione dell’Au-torità, a cui partecipano i responsabili delleunità organizzative ed il personale delle segre-terie del Presidente, dei Componenti.

TITOLO IV - NORME FINALI

Art. 22 - AbrogazioneIl presente Regolamento sostituisce quellopubblicato in data 15 giugno 2015 nell’edizionespeciale Supplemento n. 21 al Bollettino del-l’Autorità Garante della Concorrenza e delMercato e resta abrogata ogni altra disposi-zione incompatibile con le previsioni del pre-sente regolamento.

Art. 23 - PubblicazioneIl presente regolamento sarà pubblicato inun’edizione speciale del bollettino dell’Auto-rità, di cui all’art. 26 della legge n. 287/90.

ALLEGATO 1

SETTORI DI COMPETENZA DELLE DIREZIONI SET-TORIALI DELLA DIREZIONE GENERALE PER LACONCORRENZA

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Codice della Concorrenza

AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

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Direzione Energia e Industria di base: indu-stria estrattiva, minerali non metalliferi, indu-stria petrolifera; energia elettrica e gas;acqua; riciclaggio e smaltimento dei rifiuti.

Direzione Comunicazioni: elettronica e infor-matica; comunicazioni elettroniche e apparec-chiature TLC; radiotelevisione, dirittitelevisivi, editoria e stampa, servizi pubblici-tari; discografia e cinema.

Direzione Credito: banche, assicurazioni efondi pensione, servizi finanziari; servizi po-stali; attività immobiliari.

Direzione Agroalimentare e Trasporti: agri-coltura e allevamento, industria alimentare edelle bevande, grande distribuzione, (com-presa l’applicazione dell’art. 62 del decretolegge 24 gennaio 2012, n. 1, relativo alla disci-plina delle relazioni commerciali in materia dicessione di prodotti agricoli e agroalimentari);industria farmaceutica; trasporti e infrastrut-ture dei trasporti, logistica e magazzinaggio,noleggio dei mezzi di trasporto.

Direzione Manifatturiero e Servizi: costru-zioni; chimica, gomma e materie plastiche;metallurgia e siderurgia; meccanica, mezzi ditrasporto; tessile, abbigliamento e calzature;legno e carta, vetro; manifatturiere varie; at-tività professionali, istruzione, turismo, risto-razione, attività ricreative e culturali, attivitàsportive, sanità e servizi sociali.

ALLEGATO 2

SETTORI DI COMPETENZA DELLE DIREZIONI SET-TORIALI DELLA DIREZIONE GENERALE PER LATUTELA DEL CONSUMATORE

Direzione A - Industria primaria, energia, tra-sporti e commercio: industria estrattiva; pe-trolifero, minerali non metalliferi, materialeelettrico ed elettronico e apparecchiatureTLC, energia elettrica e gas, acqua, riciclaggioe smaltimento rifiuti, grande distribuzione or-ganizzata, trasporti e noleggio di mezzi di tra-

sporto, logistica e magazzinaggio.

Direzione B - Comunicazioni, finanza e assi-curazioni, posta e immobiliare: costruzioni,servizi postali, editoria e stampa, radio, televi-sione, cinema e discografia, telecomunicazioni,informatica, servizi finanziari, assicurazioni efondi pensione, attività immobiliari, servizipubblicitari e ricerche di mercato.

Direzione C - Industria pesante, chimica, far-maceutico e agroalimentare, meccanico etessile, turismo e altri servizi: agricoltura, al-levamento, caccia, pesca e acquacoltura, in-dustria alimentare e delle bevande e deltabacco, tessile, abbigliamento, calzature earticoli in pelle, legno, carta, chimica, materieplastiche, gomma, industria farmaceutica,vetro, siderurgia e metallurgia, prodotti in me-tallo, macchine e apparecchiature, mezzi ditrasporto, altre attività manifatturiere, risto-razione e alloggio, attività professionali e im-prenditoriali, turismo, istruzione, sanità e altriservizi sociali, attività ricreative culturali esportive, servizi vari.

1.5. Autonomia contabile

Legge 10 ottobre 1990, n. 287Art. 10 - Autorità garante della concorrenzae del mercato(Omissis)7. L’Autorità provvede all’autonoma gestionedelle spese per il proprio funzionamento nei li-miti del contributo di cui al comma 7-ter. Lagestione finanziaria si svolge in base al bilanciodi previsione approvato dall’Autorità entro il31 dicembre dell’anno precedente a quello cuiil bilancio si riferisce. Il contenuto e la strut-tura del bilancio di previsione, il quale devecomunque contenere le spese indicate entro ilimiti delle entrate previste, sono stabiliti dalregolamento di cui al comma 6, che disciplinaanche le modalità per le eventuali variazioni.Il rendiconto della gestione finanziaria, appro-vato entro il 30 aprile dell’anno successivo, èsoggetto al controllo della Corte dei conti. Ilbilancio preventivo e il rendiconto della ge-

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stione finanziaria sono pubblicati nella Gaz-zetta Ufficiale della Repubblica italiana.(Omissis)

Delibera AGCM 28 ottobre 2015, n. 25690,Regolamento concernente la disciplinadell’autonomia contabile dell’Autorità ga-rante della concorrenza e del mercato

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Definizioni e denominazioni1. Nel presente regolamento si intendono per:a)“Autorità”, l’Autorità Garante della concor-

renza e del mercato, come Istituzione nelsuo complesso, ovvero come Collegio deicomponenti;

b)“Presidente”, il Presidente dell’Autorità;c)“Segretario generale”, il Segretario generale

dell’Autorità;d)“ufficio amministrativo-contabile”, l’unità

organizzativa competente – sulla base delledisposizioni di organizzazione vigenti - allapredisposizione dei documenti contabili ealla supervisione e gestione delle proceduredi entrata ed uscita;

e)“ufficio contratti”, l’unità organizzativacompetente – sulla base delle disposizioni diorganizzazione vigenti – alla gestione delleprocedure inerenti l’attività negoziale.

Art. 2 - Finalità e ambito di applicazione1. L’Autorità nell’ambito dell’autonomia finan-ziaria e contabile prevista dall’articolo 10della legge n. 287/90, adotta il presente rego-lamento. 2. Il regolamento disciplina i bilanci e la lorogestione; l’attività amministrativa contabile efinanziaria, i relativi procedimenti e le con-nesse responsabilità; l’attività contrattuale; lagestione del patrimonio; le forme di controllointerno.3. Il regolamento mira a realizzare un sistemacontabile integrato tra la contabilità finanzia-ria ed economico–patrimoniale.

Art. 3 - Principi generali1. L’Autorità conforma la propria gestione ai

principi generali della contabilità finanziariaed economico-patrimoniale.

TITOLO II - PROGRAMMAZIONE, PREVISIONE,GESTIONE E RENDICONTAZIONE

CAPO I – DOCUMENTI PROGRAMMATICI E PRE-VISIONALI

Art. 4 - Programmazione economica e finan-ziaria1. Per lo svolgimento delle funzioni attribuiteall’Autorità, la programmazione dell’attivitàin termini economico-finanziari avviene sullabase del bilancio di previsione pluriennale edel bilancio annuale di previsione.

Art. 5 - Bilancio di previsione pluriennale1. Il bilancio pluriennale è redatto in terminidi competenza per l’orizzonte temporale di untriennio e descrive, in termini finanziari e incoerenza con gli obiettivi e le priorità da at-tuare, le linee strategiche dell’Autorità se-condo gli schemi di bilancio approvatidall’Autorità, previo parere del Collegio dei re-visori dei conti.2. Il bilancio di previsione pluriennale ha ca-rattere autorizzatorio.3. Il bilancio di previsione pluriennale defini-sce il quadro delle risorse finanziarie che siprevede di impiegare nel triennio considerato,evidenziando la correlazione esistente fra iflussi di entrata e quelli di uscita.4. Il bilancio di previsione pluriennale presentaun’articolazione delle poste coincidente conquella del preventivo finanziario decisionale.5. Gli stanziamenti previsti nel bilancio di pre-visione pluriennale per il primo anno di riferi-mento corrispondono a quelli contenuti nelpreventivo finanziario del bilancio annuale diprevisione del medesimo esercizio.6. Il bilancio di previsione pluriennale è an-nualmente aggiornato in occasione della pre-sentazione del bilancio di previsione. Leeventuali variazioni apportate al bilancio diprevisione pluriennale dai bilanci di previsionesuccessivi devono essere motivate in sede diapprovazione del bilancio annuale di previ-sione.

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AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

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Art. 6 - Bilancio annuale di previsione1. La gestione finanziaria si svolge in base albilancio annuale di previsione deliberato dal-l’Autorità. Esso ha carattere autorizzatorio,costituisce limite agli impegni di spesa e con-tiene le spese entro il limite delle entrate pre-viste, assicurando il relativo equilibrio.2. L’esercizio ha durata annuale e coincide conl’anno solare.3. Tutte le entrate e tutte le uscite sonoiscritte nel loro importo integrale e senza al-cuna riduzione per effetto di compensazioni.4. Non è consentita alcuna gestione al di fuoridel bilancio.

Art. 7 - Struttura del bilancio annuale di pre-visione1. Il bilancio annuale di previsione si componedel preventivo finanziario, del preventivo eco-nomico e del quadro generale riassuntivo dellagestione finanziaria ed è corredato da una re-lazione illustrativa che riporta i criteri seguitiper la predisposizione del bilancio, nonchéaltre notizie utili sulla gestione.2. Costituiscono allegati al bilancio annuale diprevisione:- il bilancio di previsione pluriennale;- la tabella dimostrativa del presunto risultato

di amministrazione al 31 dicembre dell’eser-cizio precedente a quello di riferimento;

- il prospetto di riconciliazione economico fi-nanziario;

- il piano degli indicatori e dei risultati attesidi bilancio;

- la relazione del Collegio dei revisori deiconti.

3. Il bilancio annuale di previsione è accompa-gnato da eventuali elaborati contabili e stati-stici atti a conferire maggiore chiarezza allesue poste.

Art. 8 - Preventivo finanziario1. Il preventivo finanziario, predisposto in con-formità agli schemi di bilancio approvati dal-l’Autorità, previo parere del Collegio deirevisori dei conti, indica l’ammontare dei re-sidui attivi e passivi degli esercizi precedentia quello in corso, degli stanziamenti definitivi

delle entrate e delle uscite dell’esercizio incorso, l’ammontare delle entrate che si pre-vede di accertare e delle uscite che si prevededi impegnare nell’esercizio cui il bilancio si ri-ferisce, nonché l’ammontare delle entrate chesi prevede di incassare e delle uscite che siprevede di pagare nello stesso esercizio, senzadistinzione tra operazioni afferenti la gestionedi competenza e quella dei residui.2. Il preventivo finanziario si articola in deci-sionale e gestionale ed è formulato in terminidi competenza e cassa.3. Il preventivo finanziario decisionale è deli-berato dall’Autorità, e reca quale allegato tec-nico il preventivo finanziario gestionale.

Art. 9 - Classificazione del preventivo finan-ziario1. Il preventivo finanziario decisionale è ripar-tito:a) per l’entrata in titoli, tipologie e categorie;b) per la spesa in missioni, programmi, titoli e

categorie.2. Le categorie per le entrate e i programmiper le spese formano oggetto di deliberazioneda parte dell’Autorità e costituiscono l’insiemeorganico delle risorse finanziarie affidate allagestione dell’unico centro di responsabilitàamministrativa corrispondente al Segretariogenerale.3. Ciascun programma è corredato con l’indi-cazione della corrispondente codificazionedella nomenclatura COFOG di secondo livello.4. Il preventivo finanziario gestionale articolale entrate e le spese in capitoli secondo l’og-getto ed il contenuto economico funzionaledell’entrata e della spesa. I capitoli costitui-scono l’unità elementare di gestione e rendi-contazione dei programmi.5. I capitoli rappresentano valori omogenei echiaramente definiti, e sono riconducibili alleaggregazioni previste dal piano dei conti inte-grato di cui all’articolo 43 del presente rego-lamento.6. Ai soli fini comparativi, il preventivo finan-ziario decisionale di cui all’articolo 8 riportaanche i dati previsionali definitivi dell’eserci-zio precedente.

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Art. 10 - Preventivo economico1. Il preventivo economico, redatto secondo glischemi di bilancio approvati dall’Autorità, pre-vio parere del Collegio dei revisori dei conti,racchiude le misurazioni economiche deicosti/oneri e/o dei ricavi/proventi che si pre-vede di dover realizzare durante la gestione.2. Il preventivo economico pone a raffrontonon solo i ricavi/proventi ed i costi/oneri dellagestione d’esercizio, ma anche le poste eco-nomiche che non avranno nello stesso eserciziola contemporanea manifestazione finanziariae le altre poste economiche, derivanti dalleutilità dei beni patrimoniali da impiegare nellagestione a cui detto preventivo si riferisce.

Art. 11 - Quadro generale riassuntivo1. Il quadro generale riassuntivo riepiloga pertitoli e categorie le previsioni di competenzae di cassa.

Art. 12 - Tabella dimostrativa del presunto ri-sultato di amministrazione1. Al bilancio annuale di previsione è allegatauna tabella dimostrativa del risultato di ammi-nistrazione presunto al 31 dicembre dell’eser-cizio precedente quello cui il bilancio siriferisce formulata in base alla situazione deiconti alla data di elaborazione del bilancio diprevisione.2. Il risultato di amministrazione è costituitodalla somma algebrica tra il fondo di cassa, re-sidui attivi e residui passivi.3. L’utilizzo dell’avanzo di amministrazione perla copertura delle spese correnti deve essere li-mitato a casi eccezionali appositamente moti-vati, previo parere favorevole del Collegio deirevisori dei conti; resta salva la necessità di uti-lizzo derivante dalle modalità di incasso del con-tributo agli oneri di funzionamento dell’Autorità.4. La parte dell’avanzo di amministrazione ec-cedente quella destinata a raggiungere il pa-reggio di bilancio confluisce nei fondi di riservadi cui all’articolo 15 del presente regolamento.

Art. 13 - Prospetto di riconciliazione econo-mico-finanziario1. Il prospetto di riconciliazione economico-fi-

nanziario dimostra la coerenza del presunto ri-sultato di amministrazione con le risultanzedesumibili dai documenti economico-patrimo-niali.

Art. 14 - Piano degli indicatori e dei risultatiattesi di bilancio1. Il piano degli indicatori e dei risultati attesidi bilancio è il documento che illustra il con-tenuto di ciascun programma di spesa edespone informazioni sintetiche relative ai prin-cipali obiettivi da realizzare in termini di pro-getti e attività, con riferimento ai programmitriennali di bilancio provenienti dalla program-mazione finanziaria. Riporta gli indicatori in-dividuati per quantificare gli obiettivitriennali, nonché la misurazione annuale deglistessi indicatori per monitorare i risultati con-seguiti.

Art. 15 - Fondi di riserva ordinario e straordi-nario1. Nelle spese correnti del preventivo finanzia-rio sono iscritti, in appositi capitoli, il fondo diriserva ordinario e il fondo di riserva straordi-nario.2. Il fondo di riserva ordinario è costituito dallesomme che vengono stanziate annualmente insede di approvazione del bilancio, nonchédalle disponibilità derivanti dall’avanzo di am-ministrazione. Esso opera:a) per far fronte, in casi eccezionali e previo

parere del Collegio dei revisori dei conti, adeventuali minori entrate rispetto a quelleiscritte a bilancio;

b) per far fronte, in casi eccezionali e previoparere del Collegio dei revisori dei conti, aspese previste per le quali, in corso d’anno,le somme stanziate nei capitoli non risultanosufficienti;

c) per far fronte alle spese straordinarie, cioènon previste né prevedibili, intervenute nelcorso dell’esercizio;

d) per far fronte a istanze di riassegnazione diresidui propri perenti;

e) a copertura di eventuali residui impropri;f) a copertura di crediti di dubbia esigibilità.3. Il fondo di riserva ordinario è utilizzato me-

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AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

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diante corrispondente decremento degli stan-ziamenti dei capitoli di entrata, mediante in-cremento degli stanziamenti dei capitoli diuscita ovvero attraverso la destinazione a ca-pitoli di nuova istituzione.4. L’Autorità, in sede di approvazione del bi-lancio annuale di previsione, può destinare alfondo di riserva straordinario la quota diavanzo di amministrazione ancora disponibile(una volta raggiunto il pareggio contabile e de-terminata la dotazione del fondo di riserva or-dinario) utilizzabile per sopperire ai fabbisognidegli esercizi del bilancio di previsione plurien-nale successivi al primo il cui finanziamento alegislazione vigente risulti deficitario. Dalfondo predetto non possono essere effettuatiprelevamenti in corso d’esercizio.5. Sui capitoli dei fondi di riserva non possonoessere emessi mandati di pagamento.

Art. 16 - Partite di giro1. Il preventivo finanziario accoglie le partitedi giro che riguardano le entrate ed i crediti ele uscite ed i debiti relative a terzi e costitui-scono al tempo stesso un’entrata o un credito,o un’uscita o un debito per l’Autorità.2. Le partite di giro evidenziano, in partico-lare, le somme somministrate al cassiere conil fondo economale, le anticipazioni varie, idepositi cauzionali nonché ogni altra entrata ospesa di cui le leggi e i regolamenti consentanola contabilizzazione fra le partite di giro.3. Gli stanziamenti del bilancio annuale di pre-visione riguardanti le partite di giro non costi-tuiscono limite all’assunzione di impegni e allaeffettuazione di pagamenti.

Art. 17 - Formazione, approvazione del bilan-cio annuale di previsione e pubblicazione1. Il progetto di bilancio di previsione, redattoin termini economici e finanziari, è predispo-sto in conformità agli schemi di bilancio appro-vati dall’Autorità.2. L’ufficio amministrativo-contabile sottoponeal Segretario generale, entro il 30 settembredi ogni anno, il progetto di bilancio di previ-sione che tiene conto degli obiettivi e dellepriorità stabilite dall’Autorità.

3. Entro il 31 ottobre il progetto di bilancio èsottoposto all’approvazione del Segretario ge-nerale. Il progetto approvato viene trasmesso,entro il 15 novembre, al Collegio dei revisoridei conti ai fini delle verifiche e della reda-zione della relazione di propria competenza.4. Il progetto di bilancio, corredato dalla rela-zione del Collegio dei revisori dei conti, è tra-smesso, su proposta del Segretario generale,entro il 30 novembre successivo all’Autorità.L’Autorità lo approva con propria deliberaentro il 31 dicembre dell’anno precedente aquello cui il bilancio stesso si riferisce.5. Il bilancio di previsione è pubblicato, aisensi dell’articolo 10, comma 7, della legge n.287/90, nella Gazzetta Ufficiale della Repub-blica italiana, nonché sul sito internet dell’Au-torità.

Art. 18 - Assestamento di bilancio1. Entro il termine del 31 luglio di ciascunanno, l’Autorità delibera l’assestamento delbilancio, in termini economici e finanziari.2. Per il preventivo economico viene predispo-sto l’aggiornamento dei costi e delle uscite edei ricavi e dei proventi in relazione alla ge-stione svolta nel semestre.3. Per il preventivo finanziario, si provvede,anche in base alla consistenza dei residui attivie passivi accertati in sede di rendiconto del-l’esercizio precedente:a) all’aggiornamento dell’avanzo di ammini-

strazione in ragione di quello effettivamenteaccertato in sede di rendiconto dell’eserci-zio scaduto il 31 dicembre precedente;

b) all’adeguamento delle previsioni delle en-trate e dei crediti e delle uscite e dei debiti,anche in relazione all’avanzo di amministra-zione accertato rispetto a quello iscritto.

4. Le proposte di deliberazione riguardantil’assestamento di bilancio in termini economicie finanziari sono predisposte unitamente aduna relazione motivata dall’ufficio ammini-strativo-contabile. Il Segretario generale, pre-vio parere del Collegio dei revisori dei conti,le trasmette all’Autorità che le approva conpropria delibera.

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Art. 19 - Variazioni di bilancio1. Le variazioni di bilancio consistono in attimodificativi delle originarie previsioni per lacopertura delle nuove o maggiori esigenze chesi dovessero verificare o per dare concreta de-stinazione a nuove o maggiori risorse, oppureper sopperire a minori risorse accertate incorso d’anno.2. Le eventuali variazioni di bilancio, ivi com-prese quelle per l’utilizzo del fondo di riservaordinario di cui all’articolo 15 del presente re-golamento, sono approvate con delibera del-l’Autorità, previo parere del Collegio deirevisori dei conti. In caso di necessità e di ur-genza, le variazioni possono essere dispostecon decreto motivato del Presidente il quale,le sottopone a ratifica dell’Autorità nella primaadunanza utile, previo parere reso tempestiva-mente dal Collegio dei revisori dei conti.3. Fermo restando quanto previsto dal commaprecedente, nell’ambito del preventivo finan-ziario gestionale, le variazioni compensativenella medesima categoria sono sottoposte daldirigente dell’ufficio amministrativo-contabileall’approvazione del Segretario generale, ilquale ne autorizza l’esecuzione, dandone in-formazione senza ritardo all’Autorità.4. Le variazioni di bilancio devono essere ef-fettuate entro il 30 novembre dell’anno a cuiil bilancio si riferisce, salvo casi eccezionali damotivare o previsti dalla normativa vigente.5. Nel preventivo finanziario sono vietati glistorni nella gestione dei residui, nonché tra lagestione dei residui e quella di competenza eviceversa. Non sono ammessi storni da capitolidi spesa di parte capitale a favore di capitolidi parte corrente.

Art. 20 - Esercizio provvisorio1. Nelle more dell’approvazione del bilancioannuale di previsione da parte dell’Autorità,l’Autorità medesima delibera l’esercizio prov-visorio, per non oltre quattro mesi. L’Autoritàpuò impegnare spese, limitatamente per ognimese, ad un dodicesimo degli stanziamentiprevisti da ciascun capitolo risultanti dall’ul-timo bilancio annuale di previsione regolar-mente approvato, ovvero nei limiti della

maggiore spesa necessaria, ove si tratti dispese obbligatorie e non suscettibili di impe-gno e pagamento frazionabili in dodicesimi.

CAPO II - GESTIONE DELLE ENTRATE E DELLEUSCITE

Art. 21 - Assegnazione delle risorse1. Con l’approvazione del bilancio annuale diprevisione sono assegnate al Segretario gene-rale le risorse finanziarie in qualità di unicocentro di responsabilità amministrativa.

Art. 22 - Fasi delle entrate1. La gestione finanziaria delle entrate si attuaattraverso le fasi dell’accertamento, della ri-scossione e del versamento.

Art. 23 - Accertamento1. L’entrata è accertata dall’ufficio ammini-strativo-contabile quando sono definite inmodo certo l’entità del credito e la relativascadenza, le ragioni di esso, la persona del de-bitore e la sussistenza di un idoneo titolo giu-ridico che dà luogo all’obbligazione attiva.L’entrata accertata è iscritta come compe-tenza nell’esercizio per l’ammontare del cre-dito che viene a scadenza nell’anno.2. L’accertamento di entrata dà luogo ad an-notazione nelle scritture con imputazione alcompetente capitolo di entrata.3. Le entrate accertate e non riscosse entro iltermine dell’esercizio costituiscono residui at-tivi da iscrivere nel rendiconto finanziario enel bilancio annuale di previsione dell’eserci-zio successivo.4. Le nuove entrate che si verificano nel corsodell’esercizio possono essere iscritte in appo-siti capitoli delle entrate e delle uscite perl’accantonamento in attesa di destinazione.

Art. 24 - Riscossione e versamento delle en-trate1. Le entrate sono riscosse dall’istituto di cre-dito incaricato di gestire il servizio di cassa,secondo le modalità previste da apposita con-venzione, mediante reversali di incassoemesse a suo favore.

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AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

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2. La gestione finanziaria del bilancio è effet-tuata tramite conti fruttiferi ed infruttiferidella contabilità speciale di Tesoreria Unicaaperta presso la sezione di Tesoreria Provin-ciale di Roma. Presso l’Istituto di credito pos-sono essere accesi uno o più conti correntiordinari per specifiche esigenze gestionali edorganizzative le cui risultanze debbono, co-munque, rifluire nel bilancio.3. La banca incaricata deve accettare, senzapregiudizio per i diritti dell’Autorità, la riscos-sione di ogni somma versata in favore dellastessa anche senza la preventiva emissione direversale d’incasso. In tale ipotesi, la banca nedà immediata comunicazione all’Autorità, ri-chiedendone la regolarizzazione.4. Le reversali di incasso, numerate in ordineprogressivo per ciascun esercizio e munite delcodice identificativo del capitolo e del conto,sono emesse dall’ufficio amministrativo-con-tabile.5. Le reversali d’incasso devono contenere leseguenti indicazioni: esercizio finanziario, ca-pitolo di bilancio, nome e cognome o ragionesociale del debitore, causale, importo in cifree in lettere, data di emissione.6. Le reversali di incasso relative ad entrate dicompetenza dell’esercizio in corso sono tenutedistinte da quelle relative agli esercizi prece-denti, le quali vanno contraddistinte con l’in-dicazione “in conto residui”.7. Le reversali di incasso non riscosse entro iltermine dell’esercizio sono restituite all’Auto-rità dalla banca incaricata del servizio di ri-scossione per l’annullamento o per l’eventualeemissione in conto residui.8. Le reversali di incasso possono essereemesse anche per effettuare trasferimenti diliquidità dai conti correnti bancari al conto ditesoreria.

Art. 25 - Fasi delle uscite1. La gestione finanziaria delle uscite si attuaattraverso le fasi dell’impegno, della liquida-zione, dell’ordinazione e del pagamento.

Art. 26 - Assunzione degli impegni1. Gli impegni da assumere sui capitoli di

uscita sono autorizzati con apposita delega dalSegretario generale. Le competenze in materiadi assunzione di impegni di spesa sono stabilitedal Segretario generale con apposita delibera,che ne specifica tipologia e ammontare.2. Nessun impegno può essere assunto a caricodell’esercizio scaduto.3. Formano impegni sugli stanziamenti di com-petenza dell’esercizio le somme dovute ai cre-ditori determinati in base a disposizioninormative, regolamentari o contrattuali o adaltro titolo giuridicamente valido, purché larelativa obbligazione giuridica si perfezionientro il termine dell’esercizio di riferimento.4. L’impegno determina l’importo dell’uscita,la ragione del debito, la data di scadenza, ilbeneficiario, l’imputazione al capitolo di bi-lancio.5. Non si possono assumere atti di impegno checomportino spese eccedenti gli stanziamenti dibilancio.6. Con l’approvazione del bilancio annuale diprevisione e successive variazioni, senza la ne-cessità di ulteriori atti, è costituito impegnosui relativi stanziamenti per le seguenti spese:- trattamento economico del personale e rela-

tivi oneri riflessi;- emolumenti agli organi dell’Autorità;- trattamento di quiescenza e di previdenza;- canoni e imposte;- obbligazioni pluriennali già assunte in base a

contratti pluriennali o disposizioni di legge.7. Durante la gestione possono anche essereprenotati impegni relativi a procedure in via diespletamento, da cui possono derivare obbli-gazioni giuridicamente perfezionate qualifica-bili come impegno di spesa. I provvedimentiper i quali, entro il termine dell’esercizio, nonè stata assunta l’obbligazione di spesa verso iterzi decadono e le relative prenotazioni co-stituiscono economie di bilancio, concorrendoalla determinazione del risultato di ammini-strazione. Quando la prenotazione di impegnoè riferita a procedure di gara bandite primadella fine dell’esercizio e non concluse entrotale termine, la prenotazione confluisce nellaparte vincolata dell’avanzo di amministra-zione.

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8. Le spese impegnate e non pagate entro iltermine di chiusura dell’esercizio costituisconoresidui passivi e sono da iscrivere nel rendi-conto finanziario e nel bilancio annuale di pre-visione dell’esercizio successivo. 9. Possono essere assunti impegni a valere suesercizi successivi, nei limiti delle risorse indi-cate nel bilancio di previsione pluriennale, conimputazione agli esercizi finanziari in cui lesingole obbligazioni passive risultano esigibili.10. L’ufficio amministrativo-contabile registraprogressivamente gli impegni, previa verificadella relativa regolarità amministrativa e con-tabile, in particolare per quanto riguarda l’as-sunzione dell’impegno da parte del soggettocompetente, la corretta imputazione al capi-tolo dell’esercizio di pertinenza e la presenzadella disponibilità finanziaria.11. L’impegno dà luogo ad annotazioni nelleapposite scritture con imputazione al compe-tente capitolo di bilancio.

Art. 27 - Liquidazione delle spese1. La liquidazione della spesa deve risultare daatto separato da quello col quale si assumel’impegno e consiste nella determinazione del-l’esatto ammontare dovuto e del soggetto cre-ditore. Essa è effettuata dall’ufficioamministrativo-contabile sulla base di titoli edocumenti comprovanti il diritto del creditore,a seguito dell’accertamento dell’esistenza del-l’impegno, della regolarità della fornitura oprestazione, nonché della rispondenza dellastessa ai requisiti quantitativi e qualitativi, aitermini ed alle condizioni pattuite.

Art. 28 - Ordinazione e pagamento delle spese1. Il pagamento delle spese è ordinato me-diante l’emissione di mandati di pagamentotratti sulla banca incaricata del servizio dicassa. Ogni mandato di pagamento è corredatodalla documentazione sulla cui base è stata ef-fettuata la liquidazione della relativa spesa.2. Il mandato di pagamento è predispostodall’ufficio che liquida la spesa e sottoscrittodal responsabile dello stesso o da un suo sosti-tuto. Quest’ultimo ne dispone la trasmissionealla banca incaricata del servizio di tesoreria

con apposito elenco.3. I mandati di pagamento possono essereemessi anche in modalità informatica e devonocontenere:a) il numero progressivo del mandato per eser-

cizio;b) il codice del capitolo sul quale la spesa è

imputata, distintamente per competenza eresidui;

c) numero di riferimento del conto correntebancario;

d) l’esercizio nel quale è avvenuto l’impegno;e) la data di emissione;f) l’importo da pagare;g) i dati anagrafici del creditore;h) la causale del pagamento;i) le modalità di estinzione del titolo;l) ogni altro elemento previsto per legge.4. Il dispositivo di liquidazione con i documentigiustificativi deve essere conservato agli attiin allegato al mandato di pagamento estintodall’istituto tesoriere.

Art. 29 - Modalità di estinzione dei mandatidi pagamento1. L’Autorità può disporre, su richiesta scrittadel creditore e con espressa annotazione suititoli, che i mandati di pagamento siano estintimediante:a) accreditamento in conto corrente bancario

o postale;b) altre forme di pagamento previste dai si-

stemi bancari e postali.2. La dichiarazione di accreditamento che so-stituisce la quietanza del creditore deve risul-tare sul mandato di pagamento da appositaannotazione recante gli estremi relativi al-l’operazione ed il timbro della banca incari-cata del servizio di cassa.3. I mandati di pagamento non pagati entro iltermine dell’esercizio sono restituiti dallabanca incaricata del servizio di cassa per lariemissione in conto residui.

Art. 30 - Spese di rappresentanza1. Le spese di rappresentanza, nei limiti stabi-liti dalle prescrizioni di legge, sono finalizzateall’esigenza dell’Autorità di manifestarsi al-

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l’esterno e di intrattenere pubbliche relazionicon soggetti istituzionali nazionali, europei ointernazionali, in stretta connessione con ilperseguimento delle finalità assegnate dallalegge.2. Le spese di rappresentanza, appositamentedocumentate e motivate, sono poste a caricodi apposito capitolo di bilancio e possono es-sere sostenute dal Presidente, dai Compo-nenti, dal Segretario generale e dal capo diGabinetto.

CAPO III - RESIDUI

Art. 31 - Accertamento dei residui1. La determinazione delle somme accertate enon riscosse nonché di quelle impegnate e nonpagate da iscriversi, distintamente per eserci-zio di provenienza e per capitolo, come residuiattivi e passivi nel conto consuntivo, è curataannualmente dall’ufficio amministrativo-con-tabile, sulla base delle risultanze delle opera-zioni di chiusura dell’esercizio.2. La situazione dei residui attivi e passivi pro-venienti da esercizi anteriori a quello di com-petenza deve indicarne la consistenza al 1°gennaio, le somme riscosse o pagate nel corsodell’anno, quelle eliminate perché non piùrealizzabili o non più dovute, nonché quelle ri-maste da riscuotere o da pagare.3. I residui attivi possono essere ridotti o eli-minati soltanto dopo che siano stati esperititutti gli atti per ottenerne la riscossione, ameno che il relativo costo di riscossione nonsuperi l’importo da recuperare.4. I residui passivi sono soggetti a perenzioneamministrativa se non pagati entro il secondoesercizio successivo a quello in cui è statoiscritto il relativo stanziamento. Essi sono rias-segnati al pertinente capitolo del bilancio, suistanza del creditore, fatta salva, la prescri-zione del diritto. In ogni caso, essi sono elimi-nati ove sia accertata la sopravvenutacaducazione del titolo giuridico in base alquale l’impegno è stato assunto.5. Il riaccertamento dei residui attivi e passiviè oggetto di apposita e motivata deliberadell’Autorità in occasione della redazione del

conto consuntivo, sentito il Collegio dei revi-sori dei conti.6. La situazione dei residui e la deliberazionedi riaccertamento sono allegate al rendicontofinanziario decisionale.

Art. 32 - Gestione dei residui1. La gestione della competenza è separata daquella dei residui.2. I residui attivi e passivi devono risultarenelle scritture distintamente per esercizio diprovenienza.3. I residui attivi e passivi di ciascun eserciziosono trasferiti ai corrispondenti capitoli del-l’esercizio successivo, separatamente daglistanziamenti di competenza dello stesso.4. Se il capitolo che ha dato origine al residuoè stato eliminato nel nuovo bilancio annuale diprevisione, la gestione delle somme residue èeffettuata mediante apposito capitolo ag-giunto da istituirsi con provvedimento da adot-tarsi con le procedure previste per laformazione e le variazioni di bilancio.5. Sono mantenute tra i residui dell’esercizioesclusivamente le entrate accertate, per lequali esiste un titolo giuridico del relativo cre-dito.6. È vietata la iscrizione nei residui di sommenon impegnate ai sensi dell’articolo 26.

CAPO IV - RENDICONTO

Art. 33 - Conto consuntivo1. Il processo gestionale è rappresentato con-tabilmente, in termini previsionali, nel bilan-cio annuale di previsione e si conclude conl’illustrazione dei risultati conseguiti nel contoconsuntivo.2. Il conto consuntivo è costituito dal rendi-conto finanziario, dal conto economico, dallostato patrimoniale e dalla relazione illustrativache riporta i criteri seguiti per la predisposi-zione del bilancio nonché altre notizie utili sul-l’andamento della gestione. Esso è corredatoda:- la nota integrativa;- la situazione amministrativa.

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Art. 34 - Rendiconto finanziario1. Il rendiconto finanziario, redatto in confor-mità al preventivo finanziario secondo glischemi di bilancio approvati dall’Autorità, pre-vio parere del Collegio dei revisori dei conti,evidenzia le risultanze della gestione delle en-trate e delle uscite e si articola in rendicontofinanziario decisionale, articolato per le en-trate in titoli e categorie e per le spese in mis-sioni, programmi, titoli e categorie, erendiconto finanziario gestionale.2. Il rendiconto finanziario decisionale eviden-zia:a) le previsioni iniziali, le eventuali variazioni

e le previsioni definitive;b) le entrate di competenza dell’anno, accer-

tate, riscosse o rimaste da riscuotere;c) le uscite di competenza dell’anno, impe-

gnate, pagate o rimaste da pagare;d) la gestione dei residui attivi e passivi degli

esercizi precedenti;e) le somme riscosse e quelle pagate in conto

competenza ed in conto residui;f) la situazione dei residui e la deliberazione

di riaccertamento;g) le eventuali economie di gestione.3. Il rendiconto finanziario gestionale si arti-cola in capitoli.4. Al rendiconto finanziario sono allegati i pro-spetti indicanti:a) le variazioni apportate nel corso dell’eser-

cizio agli stanziamenti dei capitoli, classifi-cate a seconda che derivino daprovvedimenti emanati in conseguenza dileggi generali, disposizioni particolari o daprelevamenti dal fondo di riserva ordinarioo da storni da capitolo a capitolo;

b) la composizione dei residui attivi e passiviper ammontare e per anno di formazione;

c) i movimenti contabili relativi ai preleva-menti dal fondo di riserva ordinario;

d) i movimenti relativi al fondo I.F.R. e T.F.R.con riferimento alla consistenza complessivaal 31 dicembre anteriore all’anno di riferi-mento, agli incrementi e decrementi regi-strati nell’esercizio.

5. Sono vietate compensazioni fra entrate e spesesia in conto competenza, sia in conto residui.

Art. 35 - Conto economico1. Il conto economico, redatto in forma scalarein base alle disposizioni contenute nell’articolo2425 del Codice civile per quanto applicabili,fornisce la dimostrazione dei risultati econo-mici conseguiti nell’esercizio, secondo glischemi di bilancio approvati dall’Autorità, pre-vio parere del Collegio dei revisori dei conti.2. Il conto economico evidenzia i componentipositivi e negativi della gestione secondo cri-teri di competenza economica. Esso com-prende: gli accertamenti e gli impegni dellepartite correnti del rendiconto finanziario, ret-tificati al fine di far partecipare al risultato digestione solo quei componenti di reddito dicompetenza dell’esercizio (costi consumati ericavi esauriti); quella parte di costi e di ricavidi competenza dell’esercizio la cui manifesta-zione finanziaria, in termini di impegno e ac-certamento, si verificherà nel prossimoesercizio (ratei); quella parte di incassi e pa-gamenti disposti nell’esercizio la cui compe-tenza economica e utilità è differita ad annisuccessivi (risconti); le sopravvenienze e le in-sussistenze; tutti gli altri elementi economicinon rilevati nel rendiconto finanziario chehanno inciso sulla sostanza patrimoniale modi-ficandola (ammortamenti immobilizzazioni).3. La rilevazione dei costi sostenuti dall’Auto-rità include il prospetto di riconciliazione eco-nomico finanziario, che collega le risultanzeeconomiche con quelle della gestione finanzia-ria contenute nel rendiconto finanziario. Ilprospetto dimostra la coerenza del risultato diamministrazione accertato con le risultanzedesumibili dai documenti economico patrimo-niali.4. Sono vietate compensazioni tra componentipositive e negative del conto economico.

Art. 36 - Stato patrimoniale1. Lo stato patrimoniale è redatto secondo loschema previsto dall’articolo 2424 del Codicecivile per quanto applicabile e indica la consi-stenza degli elementi attivi e passivi al ter-mine dell’esercizio raffrontata con quelladell’esercizio precedente, secondo gli schemidi bilancio approvati dall’Autorità, previo pa-

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rere del Collegio dei revisori dei conti.2. Lo stato patrimoniale evidenzia le variazioniintervenute nelle singole poste attive e passivee l’incremento o la diminuzione che il patri-monio netto iniziale ha subito per effetto dellagestione. Esso contiene inoltre la dimostra-zione dei punti di concordanza tra la contabi-lità finanziaria e quellaeconomico-patrimoniale risultante nei docu-menti di bilancio.3. Sono vietate compensazioni fra partitedell’attivo e del passivo.

Art. 37 - Nota integrativa1. La nota integrativa è un documento illustra-tivo di natura tecnico–contabile che illustra,anche in coerenza con il piano degli indicatorie dei risultati attesi di bilancio, l’andamentodella gestione nel suo complesso e nei vari set-tori in cui l’Autorità ha operato, nonché i fattidi rilievo verificatisi dopo la chiusura dell’eser-cizio ed ogni eventuale informazione utile aduna migliore comprensione dei dati contabili.

Art. 38 - Situazione amministrativa1. Al conto consuntivo è annessa la situazioneamministrativa. Essa evidenzia:a) il risultato finanziario della gestione del bi-

lancio, determinato dal fondo di cassa al-l’inizio dell’esercizio, dalle riscossioni e daipagamenti e il fondo di cassa alla fine del-l’esercizio stesso;

b) il risultato amministrativo, determinato dalfondo di cassa finale, dalle somme rimasteda riscuotere e da pagare, per competenzae residui, alla fine dell’esercizio.

Art. 39 - Approvazione e pubblicazione delconto consuntivo1. L’ufficio amministrativo-contabile, dopoaver accertato la corretta esecuzione degliadempimenti contabili e parificato i dati rile-vati dalle proprie scritture con quelli dell’Isti-tuto di credito cassiere, sulla base dellescritture contabili da esso tenute, predisponeil conto consuntivo ed i prospetti allegati.2. Il conto consuntivo ed i prospetti allegatisono trasmessi dal Responsabile dell’ufficio

amministrativo-contabile al Collegio dei revi-sori dei conti entro il 15 marzo dell’anno suc-cessivo a quello cui si riferisce. Il Collegio deirevisori dei conti esprime il proprio parereentro il 31 dello stesso mese.3. Il Segretario generale, entro il 10 aprile suc-cessivo, trasmette all’Autorità, unitamente alparere acquisito, il conto consuntivo ed i pro-spetti allegati. L’Autorità delibera entro il 30aprile.4. Il conto consuntivo è trasmesso, ai sensi del-l’articolo art. 10, comma 7, della legge n.287/90, alla Corte del conti ed è pubblicatosulla Gazzetta ufficiale della Repubblica Ita-liana, nonché sul sito internet dell’Autorità.

TITOLO III - SCRITTURE CONTABILICAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI SULLE

SCRITTURE CONTABILI

Art. 40 - Le scritture contabili1. Le scritture contabili devono consentire dirilevare, con un sistema integrato di scrittura-zione contabile, le registrazioni di ciascunevento gestionale contabilmente rilevante as-sicurando l’integrazione e la coerenza delle ri-levazioni di natura finanziaria con quelle dinatura economica patrimoniale.2. Le scritture contabili possono essere tenuteanche esclusivamente su supporto informatico,secondo adeguati requisiti formali, sostanzialie di sicurezza, in conformità al quadro norma-tivo di riferimento.

Art. 41 - Sistemi di scritture1. Le scritture contabili dell’Autorità seguono ilsistema finanziario ed economico-patrimoniale.2. Le scritture finanziarie relative alla gestionedel bilancio consentono di rilevare per ciascuncapitolo, sia per la competenza sia per i resi-dui, la situazione degli accertamenti di entratae degli impegni di spesa a fronte delle relativeprevisioni, nonché la situazione delle sommeriscosse e pagate e di quelle rimaste da riscuo-tere e da pagare.3. Le scritture economiche consentono la de-terminazione a consuntivo del risultato econo-mico d’esercizio derivante dai componenti

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positivi e negativi di competenza dell’eserci-zio.4. Le scritture patrimoniali consentono di rile-vare il valore del patrimonio all’inizio del-l’esercizio, le variazioni intervenute nel corsodell’anno per effetto della gestione, nonché laconsistenza del patrimonio alla chiusura del-l’esercizio.5. Le scritture economico-patrimoniali sonocontabilmente collegate a quelle finanziarienell’ambito di un unico sistema contabile in-tegrato che prevede la contemporanea regi-strazione dei movimenti.6. Le scritture economiche, finanziarie e pa-trimoniali sono tenute in modo cronologico esistematico dall’ufficio amministrativo-conta-bile. A quest’ultimo devono essere comunicatitutti gli atti che possono avere, direttamenteo indirettamente, riflessi economici, finanziario patrimoniali.

Art. 42 - Registrazioni contabili1. L’Autorità adotta le seguenti scritture:a) un partitario delle entrate, contenente per

ciascun capitolo la previsione iniziale dicompetenza, le variazioni successive e laprevisione finale, le somme accertate,quelle riscosse e quelle rimaste da riscuo-tere;

b) un partitario delle spese, contenente perciascun capitolo lo stanziamento iniziale dicompetenza, le variazioni successive e lostanziamento finale, le somme impegnate,liquidate, quelle pagate e quelle rimaste dapagare;

c) un partitario dei residui, contenente, percapitolo e per esercizio di provenienza, laconsistenza dei residui all’inizio dell’eserci-zio, le somme riscosse o pagate, le sommerimaste da riscuotere o da pagare;

d) un giornale cronologico delle reversali e deimandati di pagamento emessi, con indica-zione delle riscossioni e dei pagamenti inconto competenza separata dalle riscossionie dai pagamenti in conto residui;

e) il registro degli inventari;f) i registri cronologici e i partitari dei conti

per la rilevazione economico-patrimoniale

della gestione dell’esercizio;g) il libro dei cespiti ammortizzabili;h) le scritture di cassa di cui al regolamento

economale dell’Autorità.

Art. 43 - Piano dei conti integrato1. Per consentire la contestuale rilevazione deifatti di gestione in contabilità finanziaria e incontabilità economico-patrimoniale, l’Autoritàadotta un piano integrato dei conti redattosulla base di comuni criteri di contabilizza-zione che rappresenta la struttura di riferi-mento per la predisposizione dei documenticontabili previsti dal presente regolamento.2. Il piano integrato dei conti rappresenta l’in-sieme di conti per le rilevazioni della contabi-lità finanziaria ed economico-patrimoniale edè adottato dall’Autorità con apposita deliberaacquisito il parere del Collegio dei revisori deiconti.3. Il piano dei conti, a cui le classificazioni e idocumenti contabili sono automaticamenteadeguati, è predisposto in attuazione delle di-sposizioni previste dal Decreto del Presidentedella Repubblica del 4 ottobre 2013, n. 132“Regolamento concernente le modalità di ado-zione del piano dei conti integrato delle am-ministrazioni pubbliche, ai sensi dell’articolo4, comma 3, lettera a), del decreto legislativo31 maggio 2011, n. 91”.

Art. 44 - Conservazione delle scritture contabili1. Le scritture sono conservate dall’ufficio am-ministrativo-contabile, unitamente ai docu-menti contabili e alla corrispondenza, perdieci anni dalla data dell’ultima registrazione.

CAPO II - SERVIZIO DI CASSA ECONOMALE

Art. 45 - Servizio di cassa economale1. Il servizio di cassa economale è disciplinatodalle disposizioni del regolamento economaledell’Autorità.

CAPO III - GESTIONE DEI BENI

Art. 46 - Consegnatario1. L’incarico di consegnatario è affidato con

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determina del Segretario generale preferibil-mente ad un impiegato di ruolo in serviziopresso l’Autorità.2. È consentito affidare allo stesso impiegatogli incarichi di consegnatario e di cassiere dicui al regolamento economale dell’Autorità.3. Con determina del Segretario generale, ven-gono anche designati gli impiegati, di qualificapari o inferiore, incaricati di sostituire il tito-lare in caso di assenza o di impedimento tem-poraneo.4. Nello svolgimento dei compiti ad esso de-mandato, il consegnatario può essere coadiu-vato da altri impiegati.

Art. 47 - Compiti del consegnatario1. Il consegnatario ha in consegna i beni mobiliin uso o di proprietà dell’Autorità e ne cura laconservazione e la distribuzione agli uffici. Eglirisponde del materiale custodito nei magazzinie di ogni altro valore che gli venga affidato.2. Le attrezzature destinate agli apparati in-formatici e tecnologici e il relativo materialeaccessorio, una volta presi in carico dal conse-gnatario, sono affidati dallo stesso alla dire-zione tecnica competente.3. Il consegnatario ha, altresì, in consegna ibeni immobili in uso o di proprietà dell’Auto-rità.4. In caso di sostituzione del consegnatario, laconsegna dei beni mobili al subentrante haluogo previa materiale ricognizione da effet-tuarsi con apposito processo verbale sotto-scritto dal consegnatario cessante e da quellosubentrante. Il responsabile dell’ufficio ammi-nistrativo-contabile, accertata la concordanzacon le risultanze delle proprie scritture, atte-sta la regolarità della consegna controfir-mando il predetto processo verbale.5. Il consegnatario cura, altresì, la tenutadell’inventario, della cui esattezza e comple-tezza è responsabile.

Art. 48 - Classificazione dei beni mobili stru-mentali1. I beni mobili necessari al funzionamentodell’Autorità sono descritti nell’inventario ge-nerale in conformità alle norme contenute nel

presente regolamento e sono classificati se-condo le norme di contabilità generale delloStato.2. L’inventario del materiale bibliografico è co-stituito da apposite scritture cronologiche e/osistematiche tenute dall’ufficio competenteper la gestione della biblioteca dell’Autorità.

Art. 49 - Inventario dei beni mobili1. I beni mobili, esclusi gli oggetti di cancelle-ria, i materiali di consumo per i quali è previ-sta apposita contabilità e le autovetture diservizio, sono presi in carico dal consegnatariomediante iscrizione nell’inventario. Si proce-derà ad iscrizione dei soli beni mobili con va-lore unitario superiore a 500,00 Euro ivainclusa.2. L’inventario dei beni mobili deve contenerele seguenti indicazioni:a) la denominazione e la descrizione secondo

la loro natura e specie;b) il titolo giuridico di appartenenza e l’anno

di acquisizione;c) il luogo in cui si trovano;d) la quantità o il numero;e) il valore, le aliquote di ammortamento, il

valore ammortizzato ed il valore rimasto daammortizzare.

3. Il valore iniziale dei beni mobili è determi-nato dal prezzo d’acquisto, ovvero di stima odi mercato se trattasi di beni pervenuti peraltra causa. Almeno ogni cinque anni si prov-vede alla ricognizione dei beni mobili e delloro valore ed almeno ogni dieci anni al rin-novo e ad una nuova stima del valore dei beniinseriti negli inventari.4. Un esemplare di detto inventario è tenutopresso il consegnatario ed un altro presso l’uf-ficio amministrativo-contabile.5. Oltre all’inventario, il consegnatario devetenere un registro di carico e scarico degli au-menti e delle diminuzioni dei beni mobili. I do-cumenti di carico sono emessi in dupliceesemplare, di cui uno rimane al consegnatarioe l’altro va trasmesso all’ufficio amministra-tivo-contabile per allegarlo al capitolo dispesa.6. Alla fine di ogni esercizio finanziario il con-

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segnatario trasmette all’ufficio amministra-tivo-contabile un prospetto delle variazionidella consistenza dei beni mobili che ha in con-segna.7. Gli impianti fissi e amovibili costituisconopertinenze dell’immobile in cui si trovano enon sono inseriti nell’inventario dei beni. Setali impianti sono soggetti a manutenzione,essi sono iscritti dal consegnatario in appositoelenco denominato “registro delle manuten-zioni”.

Art. 50 - Carico e scarico dei beni1. I beni mobili sono inventariati sulla base deibuoni di carico emessi dal consegnatario.2. La cancellazione dagli inventari dei benimobili per fuori uso, perdita, cessione o altrimotivi è disposta dal Segretario generale su ri-chiesta del consegnatario, sentita la commis-sione di cui al comma 3.3. La commissione, nominata dal Segretariogenerale, è composta da due dirigenti, da unfunzionario con compiti anche di segretario.Ove necessario, la commissione è integrata datecnici di altre amministrazioni pubbliche. Icomponenti durano in carica un triennio e pos-sono essere confermati.4. Il provvedimento di cui al secondo commaaccerta anche l’eventuale obbligo di reintegroo di risarcimento dei danni a carico dei respon-sabili ed è portato a conoscenza del consegna-tario al fine della redazione del verbale discarico. L’ufficio amministrativo-contabile,anche sulla scorta di detti verbali, vigila sul-l’aggiornamento delle scritture patrimoniali.5. Per la vendita dei beni dichiarati fuori uso,previa adeguata motivazione, può essere se-guita la procedura negoziata, qualora il valoredei beni renda oneroso il ricorso alle altre pro-cedure di gara.6. Nel caso in cui le operazioni di vendita nonabbiano avuto esito favorevole o la commis-sione di cui al comma 3 attesti che non sia pro-ficuo procedere alla loro alienazione, i beni,dopo il discarico dagli inventari, possono es-sere ceduti gratuitamente preferibilmente adenti assistenziali o ad altre strutture pubbli-che, ovvero distrutti. È comunque vietata la

cessione di beni a titolo gratuito o a prezzosimbolico a persone fisiche.7. Alla alienazione di beni dichiarati fuori usoprovvede il responsabile dell’ufficio ammini-strativo-contabile o un suo delegato.

Art. 51 - Chiusura annuale e degli inventari1. Gli inventari sono tenuti aggiornati dal con-segnatario e sono chiusi al termine di ogniesercizio finanziario. Le variazioni inventarialidell’anno sono comunicate dal consegnatario,entro due mesi dalla chiusura dell’anno finan-ziario, all’ufficio amministrativo-contabile perle conseguenti annotazioni nelle scritture pa-trimoniali.

Art. 52 - Materiali di consumo1. Il consegnatario provvede, anche avvalen-dosi di registri analitici su supporti informatici,alla tenuta di apposita contabilità a quantitàe specie per tutti i materiali di consumo e pergli oggetti di cancelleria.2. I registri di carico e scarico indicano:- relativamente al carico: la data di entrata deisingoli materiali, la qualità e la quantità di essicosì come desumibili dalla documentazione deifornitori che ne attesta la consegna;- relativamente allo scarico: attestazione di ri-cezione e data di consegna.

Art. 53 - Vigilanza dell’ufficio amministrativo-contabile1. Il responsabile dell’ufficio amministrativo-contabile, nell’espletamento dei suoi compitidi vigilanza sul consegnatario deve, entro il 31marzo di ogni anno ed ogni qualvolta avvengail passaggio di consegne, accertare la regolaretenuta dei registri di carico e scarico di cuiall’articolo 50 del presente regolamento e lacorrispondenza di essi con la consistenza deimateriali, apponendo in calce alla dichiara-zione di chiusura la propria firma. Può inoltredisporre ulteriori verifiche in ogni tempo esenza darne preavviso.2. Delle risultanze di ogni verifica è data co-municazione al Segretario generale e al Colle-gio dei revisori dei conti.

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TITOLO IV - ATTIVITÀ DI CONTROLLOCAPO I - CONTROLLO DI REGOLARITÀ

AMMINISTRATIVO-CONTABILE

Art. 54 - Collegio dei revisori dei conti1. Il Collegio dei revisori dei conti, previstodalle disposizioni di organizzazione vigenti, vi-gila sull’osservanza delle disposizioni di legge,regolamentari e statutarie in materia finanzia-ria e contabile conformemente a quanto sta-bilito dalle citate disposizioni diorganizzazione.

Art. 55 - Relazione del Collegio dei revisoridei conti1. Nella relazione del Collegio dei revisori deiconti sul rendiconto sono evidenziati tra l’al-tro:a) l’andamento della gestione e gli effetti di

questa sulla consistenza dei beni patrimo-niali;

b) le variazioni apportate al bilancio nel corsodell’esercizio;

c) le variazioni intervenute nella consistenzadei beni.

2. Il Collegio riferisce, altresì, sulla regolaritàdella gestione, secondo gli elementi trattidagli atti presi in esame e dalle verifiche ef-fettuate nel corso dell’esercizio.

Art. 56 - Resa del conto giudiziale degli agenticontabili alla Corte dei conti1. Gli agenti contabili, entro il termine di duemesi dalla chiusura dell’esercizio, rendono,conformemente a quanto disposto all’art. 16del d.lgs. n. 123 del 2011, il conto della ge-stione all’ufficio amministrativo-contabile perla successiva verifica e parificazione dei dati evalori in essi riportati con quelli risultanti dallescritture contabili.2. L’ufficio amministrativo-contabile prov-vede, entro i due mesi successivi, al depositodel conto presso la sezione giurisdizionale perla Regione Lazio della Corte dei conti.3. Gli agenti contabili provvedono alla resa delconto seguendo la procedura prevista dal re-golamento economale dell’Autorità.

CAPO II - ALTRE ATTIVITÀ DI CONTROLLO

Art. 57 - Controllo di gestione e attività di va-lutazione1. Il controllo di gestione e l’attività di valu-tazione e controllo strategico sono svolti con-formemente a quanto previsto dalledisposizioni di organizzazione vigenti.

Art. 58 - Provvedimenti in materia di organiz-zazione, personale e autorizzazioni di spesa acontrarre1. L’Autorità trasmette almeno ogni sei mesial Collegio dei revisori dei conti un’informativain merito ai provvedimenti di rilievo dallastessa adottati in materia di organizzazione,personale e autorizzazioni di spesa a con-trarre, ferma restando la facoltà di richiederepreviamente al Collegio dei revisori dei contidi rendere parere su specifiche questioni.

TITOLO V - ATTIVITÀ NEGOZIALE

Art. 59 - Norme generali in tema di acquisti1. L’Autorità ha piena autonomia negoziale epuò stipulare contratti e convenzioni di qual-siasi genere, ad eccezione di quelli di naturaaleatoria o aventi ad oggetto operazioni di ca-rattere speculativo.2. L’affidamento e l’esecuzione di lavori, ser-vizi e forniture avvengono nel rispetto dei prin-cipi di economicità, efficacia, tempestività,correttezza, pubblicità, trasparenza, liberaconcorrenza, imparzialità, parità di tratta-mento, proporzionalità e non discriminazione.Essi sono effettuati secondo le vigenti disposi-zioni nazionali e comunitarie applicabili ai con-tratti pubblici, alle quali si rinvia per tuttoquanto non previsto dal presente Regola-mento. I medesimi principi sono applicabilialle alienazioni di beni ed agli altri contrattiattivi, per i quali si provvede secondo le normedi contabilità generale dello Stato.3. Nell’acquisizione di beni e/o servizi neces-sari al suo funzionamento, l’Autorità valutapreliminarmente, secondo quanto previstodalle norme vigenti, la sussistenza delle con-dizioni per l’adesione alle Convenzioni stipu-

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late da Consip S.p.A. ovvero per il ricorso almercato elettronico della pubblica ammini-strazione.4. Ai fini degli acquisti sotto soglia comunitariao, anche, ai fini dell’affidamento diretto pos-sono essere predisposti e periodicamente ag-giornati, previa approvazione del Segretariogenerale, appositi elenchi di operatori econo-mici, individuati nel rispetto della normativavigente, ivi compresa quella in materia di an-ticorruzione, che presentino i requisiti di affi-dabilità e professionalità ritenuti necessari perassicurare adeguati livelli qualitativi nella par-tecipazione alle procedure negoziate indettedall’Autorità.5. Si può procedere all’affidamento diretto deicontratti relativi alla locazione temporanea diimmobili in occasione di convegni, congressi,prove di esame e di idoneità ed altre manife-stazioni, per un importo non superiore a40.000,00 Euro.6. Nello svolgimento dell’attività contrattualesi tiene altresì conto della normativa vigenterelativa alla gestione unitaria dei servizi stru-mentali e delle eventuali convenzioni a tal finesottoscritte.

Art. 60 - Acquisti di lavori, servizi e forniture1. L’avvio della procedura di affidamento di uncontratto pubblico è preceduto da appositadetermina del Segretario generale, o del sog-getto dallo stesso delegato, che indica:a) la procedura di aggiudicazione ed il criterio

di scelta della migliore offerta;b) in caso di ricorso alla procedura negoziata,

con o senza pubblicazione del bando di gara,le ragioni che giustificano tale scelta;

c) gli scopi che si intendono perseguire;d) l’oggetto e le clausole del contratto rite-

nute essenziali;e) il responsabile del procedimento, ai sensi

dell’articolo 10 del Codice dei Contratti; incaso di mancata indicazione, responsabiledel procedimento è il responsabile dell’uffi-cio contratti;

f) in caso di gare aggiudicate con il criterio delprezzo più basso, il funzionario incaricato disvolgere le operazioni di gara fino all’aggiu-

dicazione provvisoria, se diverso dal respon-sabile del procedimento;

g) le risorse di bilancio da cui attingere per lacopertura degli oneri.

2. Per gli acquisti in economia (effettuatianche a mezzo del mercato elettronico) chesiano di importo inferiore a 10.000,00 Euro,l’autorizzazione a contrarre può essere adot-tata in forma sintetica. Per gli acquisti tramiteOrdine Diretto sul mercato elettronico dellapubblica amministrazione, il cui importo nonsuperi 5.000,00 Euro, l’autorizzazione all’ac-quisto può essere adottata anche dal Respon-sabile dell’ufficio contratti, sentito l’ufficioamministrativo-contabile per gli aspetti finan-ziari e contabili, salvo comunque rendicontotrimestrale al Segretario generale.3. Il responsabile del procedimento svolge icompiti previsti dal Codice dei Contratti e dalrelativo Regolamento di esecuzione, è resopubblico con le modalità previste dalle dispo-sizioni vigenti ed è altresì responsabile del pro-cedimento di accesso agli atti della proceduradi gara.4. In caso di aggiudicazione con il criterio delprezzo più basso il responsabile del procedi-mento provvede tra l’altro:- a individuare, all’esito della gara, il miglior

contraente procedendo a redigere il verbaledi aggiudicazione provvisoria;

- a sottoporre gli esiti della procedura al Se-gretario generale, o al soggetto dallo stessodelegato, per l’aggiudicazione definitiva;

- a stipulare il contratto con il soggetto aggiu-dicatario.

5. In caso di gare di importo superiore ad40.000,00 Euro e fino alla soglia comunitariada aggiudicare con il criterio dell’offerta eco-nomicamente più vantaggiosa, il Segretario ge-nerale, scaduto il termine di ricezione delleofferte, provvede alla nomina della commis-sione di gara di cui all’articolo 84 del Codicedei Contratti che svolge i compiti e gli adem-pimenti di legge. I membri della commissionegiudicatrice diversi dal presidente non devonoavere svolto alcuna funzione o incarico tecnicoo amministrativo relativamente al contrattodel cui affidamento si tratta.

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Codice della Concorrenza

AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

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6. I documenti che disciplinano la procedura diselezione del contraente e quelli relativi alrapporto contrattuale sono predisposti a curadell’ufficio contratti, anche con l’ausilio delleUnità richiedenti per gli aspetti tecnici, e sonosottoposti all’approvazione del Segretario ge-nerale o del soggetto dallo stesso delegato.

Art. 61 - Pubblicità dei bandi di gara e degliavvisi1. L’ufficio contratti, nell’osservanza delle vi-genti disposizioni di legge, cura gli adempi-menti relativi agli obblighi di pubblicità e diavvisi relativi alle procedure d’acquisto, non-ché l’aggiornamento ed implementazione dellarelativa sezione del sito internet istituzionale.

Art. 62 - Garanzie e penali1. Per gli appalti di lavori, servizi e forniture,nonché per le procedure in economia, si puòprescindere dalla cauzione definitiva quandoil contratto sia di importo inferiore o uguale a40.000,00 Euro.2. Nelle procedure in economia di importouguale o inferiore a 15.000,00 Euro di normasi prescinde dalla richiesta della cauzione a ga-ranzia degli obblighi da assumere con la stipuladel contratto.3. Il contratto specifica le penali da applicarenel caso di omesso o tardivo adempimentodegli obblighi contrattuali, in relazione alla ti-pologia, all’entità e alla complessità della pre-stazione nonché alla sua tempistica ed al suolivello qualitativo. Può non prevedersi l’appli-cazione di penali qualora il contraente sia unente o un’amministrazione pubblica, ovvero unprivato che agisca nell’esercizio di pubblichefunzioni o nell’espletamento di un pubblicoservizio.

Art. 63 - Stipulazione e approvazione dei con-tratti1. I contratti sono stipulati in forma pubblicaamministrativa, a cura dell’Ufficiale rogante,in modalità elettronica, ovvero con atto pub-blico notarile informatico o mediante scritturaprivata sottoscritta in modalità elettronica,anche nella forma di scambio di corrispon-

denza secondo gli usi del commercio.2. Il contratto si intende stipulato una voltache l’ordine telematico sia stato ricevutodall’aggiudicatario ovvero quando il sistema ri-lascia la ricevuta di ricevimento.3. Alla stipulazione del contratto provvede, inrappresentanza del Segretario generale, il re-sponsabile dell’ufficio contratti o altro funzio-nario incaricato. I contratti stipulati in formapubblica amministrativa sono approvati dal Se-gretario generale.4. L’incarico di Ufficiale rogante viene confe-rito con determina del Segretario Generale adun funzionario preferibilmente con compe-tenza almeno triennale nella materia contrat-tuale. Il numero degli incaricati non può esseresuperiore a due (titolare e sostituto). L’Uffi-ciale rogante ha competenza a redigere e ri-cevere gli atti e i contratti, autenticare erilasciare le copie degli atti ricevuti alle partiche ne facciano richiesta, custodire i contrattiin ordine cronologico e tenere il repertorioprevisto dalla legge sull’imposta di registro,provvedendo alle relative incombenze fiscali.5. L’ufficio contratti, ovvero l’Ufficiale ro-gante per i contratti in forma pubblica ammi-nistrativa, redige e riceve gli atti e i contratti,autentica le copie degli atti originali ricevuti,rilascia le copie stesse alle parti che ne fac-ciano richiesta e custodisce i contratti in or-dine cronologico.6. Nel rispetto della normativa vigente, neicontratti possono essere inserite clausole cheprevedono la prosecuzione delle prestazioninelle more dell’espletamento della nuova pro-cedura concorsuale e fino alla nuova aggiudi-cazione.

Art. 64 - Parere della commissione consultiva1. Per i contratti superiori a 300.000,00 Euro(iva esclusa) è sentita la commissione consul-tiva, costituita con deliberazione dell’Autoritàe composta da due dirigenti e da un funziona-rio. La commissione verifica la regolarità delleprocedure e la convenienza della spesa preli-minarmente all’aggiudicazione definitiva dellagara.2. I membri della commissione consultiva du-

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rano in carica un triennio e non possono essereimmediatamente confermati

Art. 65 - Direzione dell’esecuzione del con-tratto1. Nei casi in cui, ai sensi della vigente norma-tiva, le funzioni di direttore dell’esecuzionenon sono svolte dal responsabile del procedi-mento, il direttore dell’esecuzione viene indi-viduato con determinazione del Segretariogenerale e di norma coincide con il responsa-bile dell’unità organizzativa richiedente.Se si tratta di forniture e/o servizi informaticie tecnologici, il direttore dell’esecuzione èsempre il responsabile della direzione tecnicacompetente.Per il materiale bibliografico il direttore del-l’esecuzione è sempre il responsabile del-l’unità organizzativa che gestisce la bibliotecadell’Autorità.2. Nei casi di progetti finanziati dalla Commis-sione europea, il direttore dell’esecuzione è ilProject Manager.

Art. 66 - Verifica di conformità dell’esecu-zione dei contratti – Collaudo1. Al collaudo per i lavori ed alla verifica diconformità per servizi e forniture provvede di-rettamente il direttore dell’esecuzione delcontratto. Per le forniture di materiali diversida quelli di natura informatica o tecnologica,ovvero di natura bibliografica, provvede il con-segnatario. Alla nomina di un soggetto distinto,anche collegiale e/o esterno all’amministra-zione, si provvede nei casi e nei modi stabilitidal Codice dei contratti e dal Regolamento diesecuzione.2. Per le prestazioni contrattuali di importo in-feriore alle soglie comunitarie il direttoredell’esecuzione emette un’attestazione di re-golare esecuzione confermata dal Responsabiledel procedimento non oltre trenta giorni dalladata della consegna della merce o della pre-stazione del servizio, salvo che sia diversa-mente ed espressamente concordato dalleparti ovvero previsto nella documentazione digara ai sensi della normativa vigente.3. Il soggetto o la commissione preposti alla

verifica di conformità, sulla base delle provee degli accertamenti effettuati e eventual-mente riportati nel processo verbale di con-trollo, ove riscontrino difetti o mancanzeemendabili, possono dichiararle regolarmenteeseguite a condizione che l’esecutore prov-veda, nel termine a tal fine assegnato, all’eli-minazione dei difetti e delle difformitàriscontrate; resta ferma, in quest’ultimo caso,l’applicazione di penali per il ritardo nel-l’adempimento eventualmente previste.4. Sono consentiti il parziale accertamento ela certificazione dei lavori, delle provviste edei servizi secondo le disposizioni di cui aicommi precedenti. In tal caso, i pagamenti inconto sono disposti in misura corrispondentealla parte certificata.5. Ove il Direttore dell’esecuzione dichiari laregolare esecuzione nella prestazione delleobbligazioni ne da comunicazione all’ufficioamministrativo-contabile per gli adempimentidi competenza.

Art. 67 - Acquisizioni in economia1. L’affidamento di lavori, servizi e forniturein economia è consentito entro i limiti di im-porto corrispondenti alla soglia comunitariastabilita dal Codice dei Contratti.2. Il presente regolamento individua i casi incui è possibile ricorrere all’acquisizione in eco-nomia e disciplina le modalità, i limiti e le pro-cedure da seguire.3. Al fine di individuare gli operatori economicida consultare nelle procedure di cottimo fidu-ciario, l’ufficio contratti può compiere indaginidi mercato ovvero attingere, nel rispetto deiprincipi di trasparenza, rotazione e parità ditrattamento, all’elenco degli operatori econo-mici di cui all’articolo 125, comma 8, Codicedei Contratti.4. Per le acquisizioni in economia il cui importosia inferiore o uguale a 40.000,00 Euro è con-sentito l’affidamento diretto previa richiestadi un preventivo ad almeno 3 operatori econo-mici. Si può prescindere da detta indagine inrelazione a servizi e forniture di importo nonsuperiore ad 10.000,00 Euro ed a lavori di im-porto non superiore ad 20.000,00 Euro.

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AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

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5. L’Autorità comunica agli operatori interpel-lati l’esito della procedura di cottimo fiducia-rio, secondo quanto previsto dall’articolo 79del Codice dei Contratti.

Art. 68 - Tipologie di lavori in economia1. Sono eseguibili in economia tutti i lavori ri-conducibili alle tipologie generali di cui all’ar-ticolo 125, comma 6, del Codice dei Contratti.2. Nei casi in cui l’esecuzione dei lavori in eco-nomia è determinata dalla necessità di prov-vedere d’urgenza, questa deve risultare da unverbale, redatto a cura del responsabile delprocedimento, in cui sono indicati i motivi del-l’urgenza, le cause che l’hanno determinata ei lavori necessari per garantire la continuitàdel servizio.

Art. 69 - Tipologie di servizi e forniture ineconomia1. Il ricorso all’acquisizione di beni e servizi ineconomia è ammesso, oltre che nelle ipotesigenerali previste dall’articolo 125, comma 10,del Codice dei Contratti anche per le seguentitipologie di beni e servizi, con riguardo a spe-cifiche esigenze dell’Autorità:a) acquisto di libri, riviste, giornali, altre pub-

blicazioni di vario genere ed abbonamenti,anche per via telematica, a periodici;

b) collegamento a banche dati e abbonamentiad agenzie di informazione;

c) editoria, stampa, tipografia, litografia, o ti-pologie realizzate a mezzo di tecnologia au-diovisiva; pubblicazione, anche legale, superiodici, quotidiani ed altri mezzi di infor-mazione; traduzione, interpretariato, tra-scrizioni e registrazioni audio e video,dattilografia, correzione bozze e, eccezio-nalmente, lavori di copia, nei casi in cuil’Autorità non possa provvedervi con il pro-prio personale;

d) servizi di gestione della biblioteca interna;e) vigilanza e custodia dei locali dell’Autorità;

servizi non programmabili di vigilanza diurnae notturna per immobili, mobili o servizi inuso all’Autorità;

f) servizi, anche integrati, attinenti all’archi-tettura e all’ingegneria relativi alla sede

dell’Autorità;g) acquisto di vestiario e di divise;h) acquisto di materiali di consumo occorrenti

per il funzionamento degli uffici;i) acquisto, noleggio, manutenzione e ripara-

zione di mobili, complementi di arredo,macchine, fotocopiatrici, climatizzatori e diogni ulteriore attrezzatura, anche informa-tica, necessaria od utile al funzionamentodegli uffici;

j) acquisto, noleggio, manutenzione e ripara-zione di apparecchiature hardware e di pro-dotti software e di fonia dati di ogni genere;

k) supporto sistemistico e assistenza tecnica emanutenzione dei sistemi e delle piatta-forme applicative in uso in Autorità; progettidi sviluppo applicativo ed ogni altro servizioinformatico;

l) servizi postali, telegrafici, telex e telefonici,elettricità, gas e altre utenze; illuminazionee climatizzazione locali;

m) servizi di pulizia e di gestione delle pro-prietà immobiliari, di eliminazione di scari-chi di fogna e di smaltimento rifiuti,derattizzazione, disinfestazione e servizianaloghi, ivi compreso l’acquisto di mate-riale igienico sanitario;

n) spese per servizi di trasporto, spedizione,imballaggio, magazzinaggio e facchinaggio;servizi assicurativi, bancari, anche relativiall’incasso del contributo agli oneri di fun-zionamento dell’Autorità, finanziari e altriservizi affini;

o) servizi di catering; spese per relazioni pub-bliche, istituzionali e casuali e altre spese dirappresentanza;

p) organizzazione o partecipazione a convegni,congressi, conferenze, riunioni ed altre ma-nifestazioni e/o iniziative culturali e scien-tifiche nazionali ed internazionali;preparazione, formazione, perfezionamentoe aggiornamento professionale forniti daenti di formazione pubblici o privati od or-ganismi similari;

q) assunzione in locazione di locali per le at-tività di cui al punto p), quando non vi sianodisponibili idonei locali in uso all’Autorità;

r) consulenza scientifica e tecnica, studi, ri-

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cerca, sperimentazione ed analisi, indaginie rilevazioni, nonché servizi connessi all’at-tuazione delle normative in tema di riserva-tezza e di sicurezza del lavoro;

s) riparazione, manutenzione, noleggio, ge-stione ed esercizio di autoveicoli in dota-zione agli uffici, compreso il rifornimento dicarburante, il lavaggio e le tasse di immatri-colazione e circolazione; spese per servizi ditrasporto di persone o cose;

t) forniture e servizi da eseguirsi a carico degliappaltatori nei casi di inadempienza, rescis-sione o risoluzione del contratto od in dipen-denza di deficienze o danni constatati insede di collaudo;

u) forniture e prestazioni di servizio di qual-siasi natura per le quali siano state esperiteinfruttuosamente le procedure aperte, ri-strette o negoziate;

v) acquisto e manutenzione di attrezzature an-tincendio, mezzi di soccorso o altre attrez-zature per la sicurezza nei localidell’Autorità;

w) servizi e forniture non programmabili per lamanutenzione e riparazione di locali e rela-tivi impianti.

2. Possono essere eseguiti in economia altriservizi e forniture non previsti al precedentecomma che, per la natura, per le caratteristi-che o per l’urgenza di provvedervi, non pos-sono essere eseguiti o utilmente oconvenientemente realizzati con le ordinarieprocedure contrattuali.

Art. 70 - Scelta del contraente nelle proce-dure in economia1. Per l’avvio delle procedure in economia, lalettera d’invito ed i relativi allegati riportanoalmeno:a) l’oggetto della prestazione e l’importo sti-

mato;b) il termine di presentazione delle offerte;c) l’indicazione del termine per l’esecuzione

della prestazione;d) il criterio di aggiudicazione prescelto;e) gli elementi di valutazione nel caso si uti-

lizzi il criterio dell’offerta economicamentepiù vantaggiosa;

f) la misura delle penali e il diritto dell’Auto-rità di risolvere il contratto per inadempi-mento della controparte contrattuale.

2. L’affidamento di lavori, servizi e forniturein economia è disposto dal Segretario generaleo suo delegato su proposta del responsabile delprocedimento. Il responsabile del procedi-mento provvede a stipulare il contratto con ilsoggetto aggiudicatario, mediante scritturaprivata sottoscritta in modalità elettronica,che può anche consistere in apposito scambiodi lettere tra la stazione appaltante ed il for-nitore, riportanti i medesimi contenuti previstidalla lettera di invito.

Art. 71 - Lavori, prestazioni o servizi aggiun-tivi1. Quando nel corso dei lavori, servizi o forni-ture in economia risultino necessarie presta-zioni non previste, i nuovi prezzi vengonoconcordati assumendo come riferimento iprezzi di prestazioni analoghe previste nel con-tratto o, ove non risulti possibile, ricavandolida nuove analisi di mercato.2. I nuovi prezzi sono approvati dalla stazioneappaltante che impegna contestualmentel’eventuale maggiore spesa.

TITOLO VI - DISPOSIZIONI DIVERSE E FINALI

Art. 72 - Norme di rinvio1. Per tutto quanto non espressamente previ-sto dal presente regolamento e compatibil-mente con le norme sull’ordinamentodell’Autorità si applicano le disposizioni dilegge vigenti.

Art. 73 - Rapporti contrattuali in corso1. I rapporti contrattuali già costituiti e le pro-cedure in corso di svolgimento restano regolatidalle norme vigenti all’atto della stipula delcontratto o dell’avvio del procedimento.

Art. 74 - Entrata in vigore1. Il presente regolamento sarà pubblicato inun’edizione speciale del Bollettino dell’Auto-rità, di cui all’articolo 26 della Legge n.287/90, ed entra in vigore il giorno successivo

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AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

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alla pubblicazione ad eccezione delle disposi-zioni contenute nel Titolo 2, Capo I e Capo IV,che entrano in vigore a partire dall’eserciziofinanziario 2016.2. I riferimenti fatti nel presente regolamentoa specifiche disposizioni di legge si intendonoestesi a tutte le loro successive modifiche edintegrazioni.

1.6. Finanziamento

Legge 10 ottobre 1990, n. 287Art. 10 - Autorità garante della concorrenzae del mercato(Omissis)7-ter. All’onere derivante dal funzionamentodell’Autorità garante della concorrenza e delmercato si provvede mediante un contributodi importo pari allo 0,08 per mille del fatturatorisultante dall’ultimo bilancio approvato dallesocietà di capitale, con ricavi totali superioria 50 milioni di euro, fermi restando i criteristabiliti dal comma 2 dell’articolo 16 della pre-sente legge. La soglia massima di contribu-zione a carico di ciascuna impresa non puòessere superiore a cento volte la misura mi-nima.7-quater. Ferme restando, per l’anno 2012,tutte le attuali forme di finanziamento, ivicompresa l’applicazione dell’articolo 2,comma 241, della legge 23 dicembre 2009, n.191, in sede di prima applicazione, per l’anno2013, il contributo di cui al comma 7-ter è ver-sato direttamente all’Autorità con le modalitàdeterminate dall’Autorità medesima con pro-pria deliberazione, entro il 30 ottobre 2012.Per gli anni successivi, a decorrere dall’anno2014, il contributo è versato, entro il 31 lugliodi ogni anno, direttamente all’Autorità con lemodalità determinate dall’Autorità medesimacon propria deliberazione. Eventuali variazionidella misura e delle modalità di contribuzionepossono essere adottate dall’Autorità mede-sima con propria deliberazione, nel limite mas-simo dello 0,5 per mille del fatturatorisultante dal bilancio approvato precedente-mente all’adozione della delibera, ferma re-stando la soglia massima di contribuzione di

cui al comma 7-ter.(Omissis)

1.7. Personale

Legge 10 ottobre 1990, n. 287Art. 11 - Personale dell’Autorità 1. Con decreto del Presidente del Consiglio deiMinistri è istituito un apposito ruolo del perso-nale dipendente dell’Autorità. Il numero deiposti previsti dalla pianta organica non può ec-cedere le centocinquanta unità. L’assunzionedel personale avviene per pubblico concorsoad eccezione delle categorie per le quali sonopreviste assunzioni in base all’articolo 16 dellalegge 28 febbraio 1987, n. 56.2. Il trattamento giuridico ed economico delpersonale e l’ordinamento delle carriere sonostabiliti in base ai criteri fissati dal contrattocollettivo di lavoro in vigore per la Banca d’Ita-lia, tenuto conto delle specifiche esigenze fun-zionali ed organizzative dell’Autorità.3. Al personale in servizio presso l’Autorità èin ogni caso fatto divieto di assumere altro im-piego o incarico o esercitare attività professio-nali, commerciali e industriali.4. L’Autorità può assumere direttamente di-pendenti con contratto a tempo determinato,disciplinato dalle norme di diritto privato, innumero di cinquanta unità. L’Autorità può inol-tre avvalersi, quando necessario, di esperti daconsultare su specifici temi e problemi.5. Al funzionamento dei servizi e degli ufficidell’Autorità sovraintende il segretario gene-rale, che ne risponde al presidente, e che ènominato dal Ministro dell’industria, del com-mercio e dell’artigianato, su proposta del pre-sidente dell’Autorità.

2. ATTRIBUZIONI

2.1. Public Enforcement in materia diintese, abusi e concentrazioni

Legge 10 ottobre 1990, n. 287Art. 12 - Poteri di indagine1. L’Autorità, valutati gli elementi comunquein suo possesso e quelli portati a sua cono-

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STRUTTURA / ATTRIBUZIONI

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scenza da pubbliche amministrazioni o dachiunque vi abbia interesse, ivi comprese leassociazioni rappresentative dei consumatori,procede ad istruttoria per verificare l’esi-stenza di infrazioni ai divieti stabiliti negli ar-ticoli 2 e 3. (Omissis)

DPR 30 aprile 1998, n. 217Art. 6 - Avvio dell’istruttoria1. Il collegio, nei casi di presunta infrazioneagli articoli 2, comma 2, 3 e 6, comma 1, dellalegge, valutate le proposte degli uffici, deli-bera sull’avvio dell’istruttoria di cui all’arti-colo 14 della legge.2. Nel caso di presentazione di richieste di au-torizzazione in deroga, ai sensi dell’articolo 4,comma 3, della legge, l’istruttoria ha inizio dalmomento della presentazione della richiestadi autorizzazione completa delle informazionie degli allegati essenziali. Qualora le richiestedi autorizzazione in deroga siano presentatenel corso di un’istruttoria avviata ai sensidell’articolo 14 della legge, l’Autorità può pro-cedere alla loro valutazione nell’ambito del-l’istruttoria stessa, ove necessario prorogandoil termine fissato per la sua conclusione.3. Il provvedimento di avvio dell’istruttoriadeve indicare gli elementi essenziali in meritoalle presunte infrazioni, il termine di conclu-sione del procedimento, il responsabile delprocedimento, l’ufficio dove si può prenderevisione degli atti del procedimento, nonché iltermine entro il quale le imprese e gli enti in-teressati possono esercitare il diritto di esseresentiti di cui all’articolo 14, comma 1, dellalegge.4. Il provvedimento di avvio dell’istruttoria ènotificato alle imprese e agli enti interessati,nonché ai soggetti che ai sensi dell’articolo 12,comma 1, della legge, avendo un interesse di-retto, immediato ed attuale, hanno presentatodenunce o istanze utili all’avvio dell’istrutto-ria. Qualora l’istruttoria riguardi imprese cheoperano nel settore assicurativo, ne è data im-mediata comunicazione all’ISVAP.

2.2. Indagini conoscitive

Legge 10 ottobre 1990, n. 287Art. 12 - Poteri di indagine(Omissis)2. L’Autorità può, inoltre, procedere, d’ufficioo su richiesta del Ministro dell’industria, delcommercio e dell’artigianato o del Ministrodelle partecipazioni statali, ad indagini cono-scitive di natura generale nei settori economicinei quali l’evoluzione degli scambi, il compor-tamento dei prezzi, o altre circostanze fac-ciano presumere che la concorrenza siaimpedita, ristretta o falsata.

DPR 30 aprile 1998, n. 217Art. 17 - Indagini conoscitive di natura gene-rale1. L’avvio delle indagini conoscitive di naturagenerale di cui all’articolo 12, comma 2, dellalegge può essere pubblicato nel bollettino.2. Nel corso delle indagini di cui al comma 1gli uffici possono richiedere informazioni ol’esibizione di documenti, nonché disporreispezioni, perizie, analisi statistiche ed econo-miche o la consultazione di esperti, secondo lemodalità di cui agli articoli 10, 11 e 12.3. Non si applicano le sanzioni richiamate agliarticoli 9 e 10 e alle richieste di informazioni edocumentazioni sono opponibili esigenze di se-greto aziendale o industriale. Non si applicano,altresì, le disposizioni in materia di accesso.4. Dell’esito delle attività svolte può esseredata notizia mediante la pubblicazione dei ri-sultati dell’indagine nel bollettino.5. Qualora nel corso dell’indagine, di cui alpresente articolo, emergano elementi di pre-sunzione in merito alla violazione dei divieti dicui agli articoli 2 e 3 della legge, ovvero sianoaccertate le condizioni di cui all’articolo 4,comma 2, della stessa, il collegio delibera l’av-vio delle istruttorie previste dall’articolo 6.

2.3. Poteri consultivi e di segnalazione

Legge 10 ottobre 1990, n. 287Art. 21 - Potere di segnalazione al Parlamentoed al Governo1. Allo scopo di contribuire ad una più com-

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AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

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pleta tutela della concorrenza e del mercato,l’Autorità individua i casi di particolare rile-vanza nei quali norme di legge o di regola-mento o provvedimenti amministrativi dicarattere generale determinano distorsionidella concorrenza o del corretto funziona-mento del mercato che non siano giustificateda esigenze di interesse generale.2. L’Autorità segnala le situazioni distorsivederivanti da provvedimenti legislativi al Parla-mento e al Presidente del Consiglio dei Ministrie, negli altri casi, al Presidente del Consigliodei Ministri, ai Ministri competenti e agli entilocali e territoriali interessati.3. L’Autorità, ove ne ravvisi l’opportunità,esprime parere circa le iniziative necessarieper rimuovere o prevenire le distorsioni e puòpubblicare le segnalazioni ed i pareri nei modipiù congrui in relazione alla natura e all’im-portanza delle situazioni distorsive.

Legge 10 ottobre 1990, n. 287Art. 21-bis - Poteri dell’Autorità garante dellaconcorrenza e del mercato sugli atti ammini-strativi che determinano  distorsioni  dellaconcorrenza1. L’Autorità garante della  concorrenza e delmercato è legittimata ad agire in giudizio con-tro gli atti amministrativi generali, i regola-menti ed i provvedimenti di qualsiasiamministrazione pubblica che violino le normea tutela della concorrenza e del mercato. 2. L’Autorità garante della concorrenza e delmercato, se  ritiene che una pubblica ammini-strazione abbia emanato un atto in violazionedelle norme a tutela della concorrenza e delmercato, emette, entro sessanta giorni, un pa-rere motivato, nel quale indica gli specificiprofili delle violazioni riscontrate. Se la pub-blica amministrazione non si conforma nei ses-santa giorni successivi alla comunicazionedel parere, l’Autorità  può  presentare, tra-mite l’Avvocatura dello Stato, il ricorso, entroi successivi trenta giorni. 3. Ai giudizi instaurati ai sensi del comma 1 siapplica la disciplina di cui al Libro IV, Titolo V,del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104.

Legge 10 ottobre 1990, n. 287Art. 22 - Attività consultiva1. L’Autorità può esprimere pareri sulle inizia-tive legislative o regolamentari e sui problemiriguardanti la concorrenza ed il mercatoquando lo ritenga opportuno, o su richiesta diamministrazioni ed enti pubblici interessati. IlPresidente del Consiglio dei Ministri può chie-dere il parere dell’Autorità sulle iniziative le-gislative o regolamentari che abbianodirettamente per effetto:a) di sottomettere l’esercizio di una attività ol’accesso ad un mercato a restrizioni quantita-tive;b) di stabilire diritti esclusivi in certe aree;c) di imporre pratiche generalizzate in materiadi prezzi e di condizioni di vendita.

Decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175Art. 5 - Oneri di motivazione analitica → Rin-vio al par. n. 10.11.

Decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, conv.con mod., dalla legge 24 marzo 2012, n. 27Art. 4 - Norme a tutela e promozione dellaconcorrenza nelle amministrazioni pubbliche1. La Presidenza del Consiglio dei Ministri rac-coglie le segnalazioni delle autorità indipen-denti aventi ad oggetto restrizioni allaconcorrenza e impedimenti al corretto funzio-namento dei mercati al fine di predisporre leopportune iniziative di coordinamento ammi-nistrativo dell’azione dei Ministeri e norma-tive in attuazione degli articoli 41, 117, 120 e127 della Costituzione.(Omissis)

Decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201,conv., con mod., dalla legge 22 dicembre2011, n. 214Art. 34 - Liberalizzazione delle attività eco-nomiche ed eliminazione dei controlli ex ante(Omissis)5. L’Autorità garante della concorrenza e delmercato è tenuta a rendere parere obbligato-rio, da rendere nel termine di trenta giorni de-correnti dalla ricezione del provvedimento, inmerito al rispetto del principio di proporziona-

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ATTRIBUZIONI

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lità sui disegni di legge governativi e i regola-menti che introducono restrizioni all’accessoe all’esercizio di attività economiche.(Omissis)

Legge 23 luglio 2009, n. 99Art. 47 - Legge annuale per il mercato e laconcorrenza(Omissis)2. Entro sessanta giorni dalla data di trasmis-sione al Governo della relazione annuale del-l’Autorità garante della concorrenza e delmercato, ai sensi dell’articolo 23 della legge10 ottobre 1990, n. 287, come modificato dalcomma 5 del presente articolo, il Governo, suproposta del Ministro dello sviluppo econo-mico, sentita la Conferenza unificata di cuiall’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto1997, n. 281, e successive modificazioni, te-nendo conto anche delle segnalazioni even-tualmente trasmesse agli stessi fini di cui alcomma 1 del presente articolo dall’Autoritàgarante della concorrenza e del mercato, pre-senta alle Camere il disegno di legge annualeper il mercato e la concorrenza.(Omissis)4. Il Governo allega al disegno di legge di cuial comma 2 una relazione di accompagna-mento che evidenzi:a) lo stato di conformità dell’ordinamento in-

terno ai princìpi comunitari in materia di li-bera circolazione, concorrenza e aperturadei mercati, nonché alle politiche europeein materia di concorrenza;

b) lo stato di attuazione degli interventi pre-visti nelle precedenti leggi per il mercato ela concorrenza, indicando gli effetti che nesono derivati per i cittadini, le imprese e lapubblica amministrazione;

c) l’elenco delle segnalazioni e dei pareridell’Autorità garante della concorrenza e delmercato, espressi ai sensi degli articoli 21 e22 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, indi-cando gli ambiti in cui non si è ritenuto op-portuno darvi seguito.

(Omissis)

2.4. Altri pareri settoriali

Decreto legislativo 9 gennaio 2008, n. 9Art. 6 - Linee guida1. L’organizzatore della competizione è tenutoa predeterminare, in conformità ai principi ealle disposizioni del presente decreto, lineeguida per la commercializzazione dei dirittiaudiovisivi recanti regole in materia di offertae di assegnazione dei diritti audiovisivi mede-simi, criteri in materia di formazione dei rela-tivi pacchetti e le ulteriori regole previste dalpresente decreto in modo da garantire ai par-tecipanti alle procedure competitive di cuiall’articolo 7 condizioni di assoluta equità, tra-sparenza e non discriminazione.(Omissis)6. L’Autorità per le garanzie nelle comunica-zioni e l’Autorità garante della concorrenza edel mercato verificano, per i profili di rispet-tiva competenza, la conformità’ delle lineeguida ai principi e alle disposizioni del pre-sente decreto e le approvano entro sessantagiorni dal ricevimento delle stesse.

Decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259Art. 14-ter - Trasferimento o affitto d dirittiindividuali d’uso delle radiofrequenze→ Rinvio al par. n. 3.4.

Decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259Art. 19 - Procedura per l’analisi del mercato→ Rinvio al par. n. 3.4.

3. RAPPORTI CON LE ALTRE ISTITUZIONI

3.1. Rapporti con le altre Istituzioni ingenerale

Legge 10 ottobre 1990, n. 287 Art. 10 - Autorità Garante della concorrenzae del mercato(Omissis)4. L’Autorità ha diritto di corrispondere contutte le pubbliche amministrazioni e con glienti di diritto pubblico, e di chiedere ad essi,oltre a notizie ed informazioni, la collabora-zione per l’adempimento delle sue funzioni.

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AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

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L’Autorità, in quanto autorità nazionale com-petente per la tutela della concorrenza e delmercato, intrattiene con gli organi delle Co-munità europee i rapporti previsti dalla nor-mativa comunitaria in materia.(Omissis)

Legge 10 ottobre 1990, n. 287 Art. 23 - Rapporti con il Parlamento e Governo1. L’Autorità presenta al Presidente del Consi-glio dei Ministri, entro il 31 marzo di ogni anno,una relazione sull’attività svolta nell’anno pre-cedente. Il Presidente del Consiglio dei Ministritrasmette entro trenta giorni la relazione alParlamento.

Legge 10 ottobre 1990, n. 287 Art. 24 - Relazione al Governo su alcuni settori 1. L’Autorità, sentite le amministrazioni inte-ressate, entro diciotto mesi dalla sua costitu-zione presenta al Presidente del Consiglio deiMinistri un rapporto circa le azioni da promuo-vere per adeguare ai principi della concor-renza la normativa relativa ai settori degliappalti pubblici, delle imprese concessionariee della distribuzione commerciale.

3.2. Rapporti con le Autorità per iservizi di pubblica utilità

Legge 14 novembre 1995, n. 481Art. 2 - Istituzione dell’Autorità per i servizidi pubblica utilità(Omissis)33. Le Autorità, con riferimento agli atti e aicomportamenti delle imprese operanti nei set-tori sottoposti al loro controllo, segnalanoall’Autorità garante della concorrenza e delmercato la sussistenza di ipotesi di violazionedelle disposizioni della legge 10 ottobre 1990,n. 287.34. Per le materie attinenti alla tutela dellaconcorrenza, l’Autorità garante della concor-renza e del mercato esprime parere obbliga-torio entro il termine di 30 giorni alleamministrazioni pubbliche competenti in or-dine alla definizione delle concessioni, deicontratti di servizio e degli altri strumenti di

regolazione dell’esercizio dei servizi nazionali.(Omissis)

3.3. Rapporti con le altre Autoritàindipendenti

Legge 10 ottobre 1990, n. 287 Art. 20 - Aziende e istituti di credito, impreseassicurative e dei settori della radiodiffusionee dell’editoria04. Nel caso in cui l’intesa, l’abuso di posizionedominante o la concentrazione riguardino im-prese operanti in settori sottoposti alla vigilanzadi più Autorità, ciascuna di esse può adottare iprovvedimenti di propria competenza.4. Nel caso di operazioni che coinvolgano im-prese assicurative, i provvedimenti dell’Auto-rità di cui all’articolo 10 sono adottati sentitoil parere dell’Istituto per la vigilanza sulle as-sicurazioni private e d’interesse collettivo(ISVAP), che si pronuncia entro trenta giornidal ricevimento della documentazione posta afondamento del provvedimento. Decorso inu-tilmente tale termine l’Autorità di cui all’arti-colo 10 può adottare il provvedimento di suacompetenza. Il decorso del termine del proce-dimento per il quale il parere viene richiestoè sospeso fino al ricevimento, da parte del-l’Autorità garante della concorrenza e delmercato, del parere dell’ISVAP o comunquefino allo spirare del termine previsto per lapronuncia di tale parere.5. Per le operazioni di acquisizione del con-trollo di banche che costituiscono concentra-zione soggetta a comunicazione preventiva aisensi dell’articolo 16, i provvedimenti dellaBanca d’Italia, previsti dall’articolo 19 deltesto unico di cui al decreto legislativo 1° set-tembre 1993, n. 385, per le valutazioni di sanae prudente gestione, e dell’Autorità di cui al-l’articolo 10, ai sensi dell’articolo 6, per le va-lutazioni relative all’assetto concorrenzialedel mercato, sono adottati entro sessantagiorni lavorativi dalla presentazione del-l’istanza completa della documentazione oc-corrente.5-bis. L’Autorità garante della concorrenza edel mercato, su richiesta della Banca d’Italia,

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RAPPORTI CON LE ALTRE ISTITUZIONI

Codice della Concorrenza

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può autorizzare: a) un’intesa, in deroga al divieto dell’articolo2, per esigenze di funzionalità del sistema deipagamenti, per un tempo limitato e tenendoconto dei criteri di cui all’articolo 4, comma 1; b) un’operazione di concentrazione riguar-dante banche o gruppi bancari che determinio rafforzi una posizione dominante, per esi-genze di stabilità di uno o più dei soggetti coin-volti. 5-ter. Le autorizzazioni previste dal comma 5-bis non possono comunque consentire restri-zioni della concorrenza non strettamentenecessarie al perseguimento della finalità in-dicate. 9. Le disposizioni della presente legge in ma-teria di concentrazione non costituiscono de-roga alle norme vigenti nei settori bancario,assicurativo, della radiodiffusione e dell’edi-toria.

3.4. Rapporti con l’Autorità per legaranzie nelle comunicazioni

Legge 31 luglio 1997, n. 249Art. 1 - Autorità per le Garanzie nelle Comu-nicazioni(Omissis)6. Le competenze dell’Autorità sono così indi-viduate:(omissis)c) Il Consiglio:(omissis)11) esprime, entro trenta giorni dal ricevi-mento della relativa documentazione, parereobbligatorio sui provvedimenti, riguardantioperatori del settore delle comunicazioni,predisposti dall’Autorità garante della concor-renza e del mercato in applicazione degli ar-ticoli 2, 3, 4 e 6 della legge 10 ottobre 1990,n. 287; decorso tale termine i provvedimentisono adottati anche in mancanza di detto pa-rere;(omissis)

Decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259Art. 14-ter - Trasferimento o affitto di di-ritti individuali d’uso delle radiofrequenze(Omissis)

6. Il Ministero, all’esito della verifica, svoltadall’Autorità, sentita l’Autorità Garante dellaconcorrenza e del mercato, che la concor-renza non sia falsata in conseguenza dei tra-sferimenti dei diritti d’uso, può apporreall’autorizzazione, se necessario, le specifi-che condizioni proposte. Qualora l’uso delleradiofrequenze sia stato armonizzato me-diante l’applicazione della decisione n.676/2002/CE o di altri provvedimenti del-l’Unione europea, l’obbligo di uso armoniz-zato resta valido anche in caso ditrasferimento o affitto

Decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259Art. 19 - Procedura per l’analisi del mercato1. Sentita l’Autorità garante della concorrenzae del mercato, l’Autorità (per le garanzie nellecomunicazioni), effettua l’analisi dei mercatirilevanti (omissis)(Omissis)

3.5. Rapporti con il MISE e l’Autoritàper le garanzie nelle comunicazioni

Decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259Art. 8 - Cooperazione tra il Ministero, l’Auto-rità e l’Autorità Garante della Concorrenza edel Mercato1. Il Ministero, l’Autorità e l’Autorità garantedella concorrenza e del mercato, ai fini di unareciproca cooperazione, si scambiano le infor-mazioni necessarie all’applicazione delle di-rettive europee sulle comunicazionielettroniche. I soggetti che ricevono le infor-mazioni sono tenuti a rispettare lo stessogrado di riservatezza cui sono vincolati i sog-getti che le trasmettono.2. Il Ministero, l’Autorità e l’Autorità garantedella concorrenza e del mercato adottano,entro novanta giorni dalla data di entrata invigore del Codice, nell’ambito dei rispettiviordinamenti, anche mediante specifiche in-tese, disposizioni sulle procedure di consulta-zione e di cooperazione reciproca nellematerie di interesse comune. Le disposizionisono rese pubbliche sui rispettivi Bollettini uf-ficiali e siti Internet.3. Il Ministero, l’Autorità e l’Autorità garante

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AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

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della concorrenza e del mercato assicuranocooperazione e trasparenza tra loro e nei ri-guardi della Commissione europea al fine digarantire la piena applicazione delle disposi-zioni stabilite dal Codice.

3.6. Rapporti con le Autorità divigilanza nei mercati finanziari

Legge 28 dicembre 2005, n. 262Art. 20 - Coordinamento dell’attività delleAutorità1. La Banca d’Italia, la CONSOB, l’Istituto perla vigilanza sulle assicurazioni private e di in-teresse collettivo (ISVAP), la Commissione divigilanza sui fondi pensione (COVIP) e l’Auto-rità garante della concorrenza e del mercato,nel rispetto della reciproca indipendenza, in-dividuano forme di coordinamento per l’eser-cizio delle competenze ad essi attribuite ancheattraverso protocolli d’intesa o l’istituzione,senza nuovi o maggiori oneri a carico della fi-nanza pubblica, di comitati di coordinamento.2. Le forme di coordinamento di cui al comma1 prevedono la riunione delle Autorità indicatenel medesimo comma almeno una voltal’anno.

Legge 28 dicembre 2005, n. 262Art. 21 - Collaborazione fra le Autorità1. La Banca d’Italia, la CONSOB, l’ISVAP, laCOVIP e l’Autorità garante della concorrenzae del mercato collaborano tra loro, anche me-diante scambio di informazioni, per agevolarel’esercizio delle rispettive funzioni. Le Autoritànon possono reciprocamente opporsi il segretod’ufficio. Tutti i dati, le informazioni e i docu-menti comunque comunicati da una ad altraAutorità, anche attraverso l’inserimento in ar-chivi gestiti congiuntamente, restano sottopo-sti al segreto d’ufficio secondo le disposizionipreviste dalla legge per l’Autorità che li haprodotti o acquisiti per prima.

Legge 28 dicembre 2005, n. 262Art. 22 - Collaborazione da parte del Corpodella guardia di finanza1. Nell’esercizio dei poteri di vigilanza infor-

mativa e ispettiva, le Autorità di cui all’arti-colo 20 possono avvalersi, in relazione allespecifiche finalità degli accertamenti, delCorpo della guardia di finanza, che agisce coni poteri ad esso attribuiti per l’accertamentodell’imposta sul valore aggiunto e delle impo-ste sui redditi, utilizzando strutture e perso-nale esistenti in modo da non determinareoneri aggiuntivi.2. Tutte le notizie, le informazioni e i dati ac-quisiti dal Corpo della guardia di finanza nel-l’assolvimento dei compiti previsti dal comma1 sono coperti dal segreto d’ufficio e vengonosenza indugio comunicati esclusivamente alleAutorità competenti.(Omissis)

Legge 10 agosto 2016, n. 170Art. 10 - Delega al Governo per il recepimentodella raccomandazione CERS/2011/3 del Co-mitato europeo per il rischio sistemico, del 22dicembre 2011, relativa al mandato macro-prudenziale delle autorità nazionali1. Il Governo è delegato ad adottare, entro do-dici mesi dalla data di entrata in vigore dellapresente legge, su proposta del Presidente delConsiglio dei ministri e del Ministro dell’eco-nomia e delle finanze, con le procedure di cuiall’articolo 31 della legge 24 dicembre 2012,n. 234, acquisito il parere delle competentiCommissioni parlamentari, uno o più decretilegislativi per l’attuazione della raccomanda-zione CERS/2011/3 del Comitato europeo peril rischio sistemico, del 22 dicembre 2011, re-lativa al mandato macro-prudenziale delle au-torità nazionali.2. Nell’esercizio della delega di cui al comma1 del presente articolo il Governo è tenuto aseguire, oltre ai principi e criteri direttivi ge-nerali di cui all’articolo 32 della legge 24 di-cembre 2012, n. 234, anche i seguenti principie criteri direttivi specifici:a) istituire un Comitato per le politiche macro-

prudenziali privo di personalità giuridica,quale autorità indipendente designata, aisensi della raccomandazione CERS/2011/3,per la conduzione delle politiche macro-pru-denziali;

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RAPPORTI CON LE ALTRE ISTITUZIONI

Codice della Concorrenza

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b) prevedere che al Comitato partecipino laBanca d’Italia, che lo presiede, la Commis-sione nazionale per le società e la borsa(CONSOB), l’Istituto per la vigilanza sulle as-sicurazioni (IVASS) e la Commissione di vigi-lanza sui fondi pensione (COVIP), checondividono l’obiettivo di salvaguardia dellastabilità del sistema finanziario;

c) prevedere che alle sedute del Comitato as-sistano il Ministero dell’economia e delle fi-nanze e l’Autorità garante della concorrenzae del mercato (AGCM);

d) prevedere le regole di funzionamento e divoto del Comitato nonché i casi in cui le de-cisioni sono rese pubbliche;

e) attribuire il ruolo di guida nelle politichemacro-prudenziali alla Banca d’Italia, chesvolge le funzioni di segreteria del Comitato;

f) attribuire al Comitato le funzioni, i poteri,gli strumenti e i compiti di cooperazione conaltre autorità, nazionali ed europee, previstidalla raccomandazione CERS/2011/3;

g) attribuire al Comitato il potere di indiriz-zare raccomandazioni alla CONSOB, all’IVASSe alla COVIP e di inviare comunicazioni alParlamento e al Governo; le autorità di cuialla presente lettera motivano l’eventualemancata attuazione delle raccomandazionistesse;

h) attribuire al Comitato il potere di richiederealla CONSOB, all’IVASS e alla COVIP tutti idati e le informazioni necessari all’eserciziodelle sue funzioni;

i) prevedere che il Comitato possa acquisire,tramite la CONSOB, l’IVASS e la COVIP inbase alle rispettive competenze, le informa-zioni necessarie per lo svolgimento delleproprie funzioni da soggetti privati che svol-gono attività economiche rilevanti ai finidella stabilità finanziaria e da soggetti pub-blici, secondo quanto previsto dalla racco-mandazione CERS/2011/3, e che, quando leinformazioni non possono essere acquisitetramite le autorità di cui alla presente let-tera ai sensi delle rispettive legislazioni disettore, il Comitato ne chieda l’acquisizionealla Banca d’Italia, alla quale sono attribuitii necessari poteri; il Comitato condivide con

le autorità i dati e le informazioni necessariall’esercizio delle loro funzioni;

l) prevedere che ai soggetti privati che non ot-temperano agli obblighi di fornire le infor-mazioni richieste dalla CONSOB, dall’IVASS edalla COVIP ai sensi delle rispettive legisla-zioni di settore, secondo quanto previstodalla lettera i), sono applicate le sanzioniamministrative pecuniarie previste dalle me-desime legislazioni di settore; negli altri casiprevedere che la Banca d’Italia può irrogareai soggetti privati che non ottemperano agliobblighi di fornire le informazioni da essa ri-chieste una sanzione amministrativa pecu-niaria tale da assicurare il rispetto deiprincipi di proporzionalità, dissuasività eadeguatezza, secondo un’articolazione cheprevede un minimo non inferiore a 5.000euro e un massimo non superiore a 5 milionidi euro; la Banca d’Italia si può avvalere delCorpo della guardia di finanza per i necessariaccertamenti;

m) prevedere che il Comitato presenti annual-mente al Governo e alle Camere una rela-zione sulla propria attività.

3. Entro ventiquattro mesi dalla data di en-trata in vigore di ciascuno dei decreti legisla-tivi di cui al comma 1, il Governo, con laprocedura ivi prevista e nel rispetto dei prin-cipi e criteri direttivi di cui al comma 2, puòemanare disposizioni correttive e integrativedei medesimi decreti legislativi.4. Dall’attuazione del presente articolo nondevono derivare nuovi o maggiori oneri a ca-rico della finanza pubblica. Le amministrazioniinteressate provvedono agli adempimenti dicui al presente articolo con le risorse umane,strumentali e finanziarie disponibili a legisla-zione vigente

3.7. Rapporti con la CommissioneEuropea e le altre Autoritànazionali di concorrenza

Legge 10 ottobre 1990, n. 287Art. 1 - Ambito di applicazione e rapporti conl’ordinamento comunitario1. Le disposizioni della presente legge in at-

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Codice della Concorrenza

AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

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tuazione dell’articolo 41 della Costituzione atutela e garanzia del diritto di iniziativa eco-nomica, si applicano alle intese, agli abusi diposizione dominante e alle concentrazioni diimprese.2. L’Autorità garante della concorrenza e delmercato di cui all’articolo 10, di seguito deno-minata “Autorità”, applica anche parallela-mente in relazione a uno stesso caso gli articoli101 e 102 del Trattato sul funzionamentodell’Unione europea e gli articoli 2 e 3 dellapresente legge in materia di intese restrittivedella libertà di concorrenza e di abuso di posi-zione dominante. (Omissis)

Legge 6 febbraio 1996, n. 52Art. 54 - Cooperazione con la Commissione inmateria di concorrenza1. Ai sensi dell’art. 10, comma 4, della legge10 ottobre 1990, n. 287, l’Autorità garantedella concorrenza e del mercato, in applica-zione dei regolamenti (CEE) del Consiglio n.17/62, n. 1017/68, n. 4056/86, n. 3975/87 en. 4064/89, in materia di concorrenza, è com-petente a provvedere:a) alla esecuzione degli accertamenti richiesti

dalla Commissione delle Comunità europee;b) alla assistenza da prestare agli agenti della

Commissione delle Comunità europee in re-lazione all’assolvimento dei loro compiti eall’esecuzione di accertamenti nel territoriodello Stato.

2. Per l’assolvimento dell’incarico di cui alcomma 1, da espletare con le modalità previ-ste dalla normativa comunitaria, l’Autorità ga-rante della concorrenza e del mercato disponedei poteri di cui al Titolo II della legge 10 ot-tobre 1990, n. 287, e, in caso di opposizionedell’impresa interessata e su richiesta dellaCommissione delle Comunità europee, puòchiedere l’intervento della Guardia di finanzache esegue gli accertamenti richiesti avvalen-dosi dei poteri d’indagine ad essa attribuiti aifini dell’accertamento dell’imposta sul valoreaggiunto e delle imposte sui redditi. 3. Gli esiti degli accertamenti eseguiti a normadei commi 1 e 2 sono destinati esclusivamente

alla Commissione delle Comunità europee enon possono essere utilizzati ad altri fini.4. L’Autorità garante della concorrenza e delmercato, nell’espletamento delle istruttorie dicui al titolo II della legge 10 ottobre 1990, n.287, si avvale della collaborazione dei militaridella Guardia di finanza che agiscono con i po-teri e con le facoltà indicati al comma 2 utiliz-zando strutture e personale esistenti e in mododa non determinare oneri aggiuntivi.5. L’Autorità garante della concorrenza e delmercato, in quanto autorità nazionale compe-tente in materia di concorrenza, applica, fattosalvo quanto disposto dall’art. 20 della legge10 ottobre 1990, n. 287, gli articoli 85, para-grafo 1, ed 86 del Trattato istitutivo della Co-munità europea, utilizzando i poteri ed agendosecondo le procedure di cui al titolo II, capo II,della medesima legge n. 287 del 1990. L’Auto-rità informa la Commissione delle Comunitàeuropee e sospende lo svolgimento del proce-dimento qualora la Commissione inizi, con ri-guardo alla medesima fattispecie, unaprocedura a norma dei regolamenti comuni-tari.

Regolamento (CE) n. 1/2003 del Consigliodel 16 dicembre 2002, concernente l’appli-cazione delle regole di concorrenza di cuiagli articoli 81 e 82 del trattatoArt. 11 - Cooperazione → Rinvio al par. n.7.1.13.

Regolamento (CE) n. 1/2003 del Consigliodel 16 dicembre 2002, concernente l’appli-cazione delle regole di concorrenza di cuiagli articoli 81 e 82 del TrattatoArt. 12 - Scambi di informazioni → Rinvio alpar. n. 7.1.7.

Regolamento (CE) n. 1/2003 del Consigliodel 16 dicembre 2002, concernente l’appli-cazione delle regole di concorrenza di cuiagli articoli 81 e 82 del TrattatoArt. 13 - Sospensione o chiusura del procedi-mento1. Quando le autorità garanti della concor-renza di due o più Stati membri hanno rice-

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RAPPORTI CON LE ALTRE ISTITUZIONI

Codice della Concorrenza

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vuto una denuncia o agiscono d’ufficio ai sensidell’articolo 81 o dell’articolo 82 del trattatoriguardo al medesimo accordo, alla medesimadecisione di un’associazione o alla medesimapratica, il fatto che un’autorità garante dellaconcorrenza stia esaminando il caso costitui-sce, per le altre autorità, un motivo suffi-ciente per sospendere il procedimento o perrespingere la denuncia. La Commissione puòanalogamente respingere una denuncia qua-lora questa sia all’esame dell’autorità garantedella concorrenza di uno Stato membro.2. Qualora un’autorità garante della concor-renza di uno Stato membro o la Commissioneabbiano ricevuto una denuncia contro un ac-cordo, una decisione di un’associazione o unapratica già trattata da un’altra autorità ga-rante della concorrenza, tale denuncia può es-sere respinta.

Regolamento (CE) n. 1/2003 del Consigliodel 16 dicembre 2002, concernente l’appli-cazione delle regole di concorrenza di cuiagli articoli 81 e 82 del TrattatoArt. 14 - Comitato consultivo1. La Commissione consulta un comitato con-sultivo in materia di intese e posizioni domi-nanti prima dell’adozione di qualsiasidecisione ai sensi degli articoli 7, 8, 9, 10, 23,dell’articolo 24, paragrafo 2 e dell’articolo 29,paragrafo 1.2. Ai fini della discussione di casi individuali ilcomitato consultivo è composto da rappresen-tanti delle autorità garanti della concorrenzadegli Stati membri. Per le riunioni in cui si di-scutono temi diversi da casi individuali può es-sere designato un ulteriore rappresentantedegli Stati membri competente in materia diconcorrenza. In caso di impedimento i rappre-sentanti possono essere sostituiti da altri rap-presentanti. 3. La consultazione può essere effettuata nelcorso di una riunione convocata e presiedutadalla Commissione, da tenersi non prima diquattordici giorni da quando viene inviata laconvocazione, unitamente all’esposizionedella questione, all’indicazione dei documentipiù importanti della pratica e a un progetto

preliminare di decisione. Per quanto riguardale decisioni di cui all’articolo 8, la riunionepuò aver luogo sette giorni dopo l’invio dellaparte operativa di un progetto di decisione. Sela Commissione invia la convocazione dellariunione con un termine di convocazione infe-riore a quelli summenzionati, la riunione puòsvolgersi alla data proposta se non vi sonoobiezioni da parte degli Stati membri. Il comi-tato consultivo emette per iscritto un pareresul progetto preliminare di decisione dellaCommissione. Il parere può essere formulatoanche se alcuni dei membri sono assenti e nonsi sono fatti rappresentare. Su richiesta di unoo più membri le posizioni assunte nel pareresono motivate.4. La consultazione può anche avere luogomediante procedura scritta. Tuttavia, se unoStato membro lo richiede, la Commissioneconvoca una riunione. In caso di procedurascritta la Commissione stabilisce un termine,non inferiore a quattordici giorni, entro ilquale gli Stati membri devono formulare leloro osservazioni da trasmettere a tutti glialtri Stati membri. Per quanto riguarda le de-cisioni da prendere ai sensi dell’articolo 8, iltermine di quattordici giorni è sostituito daquello di sette giorni. Se la Commissione fissaper la procedura scritta un termine inferiorea quelli summenzionati, si applica il termineproposto se non vi sono obiezioni da parte dinessuno Stato membro.5. La Commissione tiene in massima conside-razione il parere del comitato consultivo. Essalo informa del modo in cui ha tenuto conto delparere. 6. Se il parere del comitato consultivo è for-mulato per iscritto, esso è unito al progetto didecisione. Se il comitato consultivo ne racco-manda la pubblicazione, la Commissione prov-vede alla pubblicazione del parere tenendodebitamente conto dell’interesse legittimodelle imprese a che non vengano divulgati se-greti aziendali.7. Su richiesta dell’autorità garante della con-correnza di uno Stato membro la Commissioneiscrive all’ordine del giorno del comitato con-sultivo i casi che sono in corso di trattazione

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Codice della Concorrenza

AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

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da parte dell’autorità garante della concor-renza di uno Stato membro ai sensi degli arti-coli 81 e 82 del trattato. La Commissione puòagire in tal senso anche di propria iniziativa.Preventivamente, la Commissione ne informal’autorità garante della concorrenza interes-sata. La richiesta può essere avanzata in par-ticolare dall’autorità garante dellaconcorrenza di uno Stato membro per i casi incui la Commissione intende avviare il proce-dimento di cui all’articolo 11, paragrafo 6. Ilcomitato consultivo non emette pareri su casitrattati dalle autorità garanti della concor-renza degli Stati membri. Il comitato consul-tivo può anche discutere problemi generaliriguardanti il diritto comunitario in materia diconcorrenza.

Regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio del16 dicembre 2002, concernente l’applica-zione delle regole di concorrenza di cui agliarticoli 81 e 82 del trattatoArt. 16 - Applicazione uniforme del diritto co-munitario in materia di concorrenza(Omissis)2. Quando le autorità garanti della concorrenzadegli Stati membri si pronunciano su accordi,decisioni o pratiche ai sensi dell’articolo 81 odell’articolo 82 del trattato che sono già oggettodi una decisione della Commissione, non pos-sono prendere decisioni che siano in contrastocon la decisione adottata dalla Commissione.

Regolamento (CE) n. 1/2003 del Consigliodel 16 dicembre 2002, concernente l’appli-cazione delle regole di concorrenza di cuiagli articoli 81 e 82 del TrattatoArt. 22 - Indagini effettuate dalle autoritàgaranti della concorrenza degli Stati membri→ Rinvio al par. n. 7.1.7.

Regolamento (CE) n. 139/2004 del Consigliodel 20 gennaio 2004, relativo al controllodelle concentrazioni tra impreseArt. 4 - Notificazione preventiva delle con-centrazioni e rinvio prima della notificazionesu richiesta delle parti notificanti → Rinvioal par. n. 9.6.

Regolamento (CE) n. 139/2004 del Consigliodel 20 gennaio 2004, relativo al controllodelle concentrazioni tra impreseArt. 9 - Rinvio alle autorità competenti degliStati membri → Rinvio al par. n. 9.6.

Regolamento (CE) n. 139/2004 del Consigliodel 20 gennaio 2004, relativo al controllodelle concentrazioni tra impreseArt. 22 - Indagini effettuate dalle autoritàgaranti della concorrenza degli Stati membri→ Rinvio al par. n. 9.6.

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Codice della Concorrenza

RAPPORTI CON LE ALTRE ISTITUZIONI

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PARTE II – DISCIPLINA DELLA CONCORRENZA

4. PRINCIPI GENERALI

Art. 41 Cost.L’iniziativa economica privata è libera.Non può svolgersi in contrasto con l’utilità so-ciale o in modo da recare danno alla sicurezza,alla libertà, alla dignità umana.La legge determina i programmi e i controlliopportuni perché l’attività economica pubblicae privata possa essere indirizzata e coordinataa fini sociali.

Art. 43 Cost.A fini di utilità generale la legge può riservareoriginariamente o trasferire, mediante espro-priazione e salvo indennizzo, allo Stato, adenti pubblici o a comunità di lavoratori o diutenti determinate imprese o categorie di im-prese, che si riferiscano a servizi pubblici es-senziali o a fonti di energia o a situazioni dimonopolio ed abbiano carattere di preminenteinteresse generale.

Art. 117 Cost.La potestà legislativa è esercitata dallo Statoe dalle Regioni nel rispetto della Costituzione,nonché dei vincoli derivanti dall’ordinamentocomunitario e dagli obblighi internazionali.Lo Stato ha legislazione esclusiva nelle se-guenti materie:(omissis)e) moneta, tutela del risparmio e mercati fi-nanziari; tutela della concorrenza; sistema va-lutario; sistema tributario e contabile delloStato; armonizzazione dei bilanci pubblici; pe-requazione delle risorse finanziarie;(omissis)Sono materie di legislazione concorrentequelle relative a: rapporti internazionali e conl’Unione europea delle Regioni; commerciocon l’estero; tutela e sicurezza del lavoro;istruzione, salva l’autonomia delle istituzioni

scolastiche e con esclusione della istruzione edella formazione professionale; professioni; ri-cerca scientifica e tecnologica e sostegno al-l’innovazione per i settori produttivi; tuteladella salute; alimentazione; ordinamento spor-tivo; protezione civile; governo del territorio;porti e aeroporti civili; grandi reti di trasportoe di navigazione; ordinamento della comunica-zione; produzione, trasporto e distribuzionenazionale dell’energia; previdenza comple-mentare e integrativa; coordinamento della fi-nanza pubblica e del sistema tributario;valorizzazione dei beni culturali e ambientalie promozione e organizzazione di attività cul-turali; casse di risparmio, casse rurali, aziendedi credito a carattere regionale; enti di creditofondiario e agrario a carattere regionale. Nellematerie di legislazione concorrente spetta alleRegioni la potestà legislativa, salvo che per ladeterminazione dei princìpi fondamentali, ri-servata alla legislazione dello Stato.Spetta alle Regioni la potestà legislativa in ri-ferimento ad ogni materia non espressamenteriservata alla legislazione dello Stato.Le Regioni e le Province autonome di Trento edi Bolzano, nelle materie di loro competenza,partecipano alle decisioni dirette alla forma-zione degli atti normativi comunitari e provve-dono all’attuazione e all’esecuzione degliaccordi internazionali e degli atti dell’Unioneeuropea, nel rispetto delle norme di procedurastabilite da legge dello Stato, che disciplina lemodalità di esercizio del potere sostitutivo incaso di inadempienza.La potestà regolamentare spetta allo Statonelle materie di legislazione esclusiva, salvadelega alle Regioni. La potestà regolamentarespetta alle Regioni in ogni altra materia. I Co-muni, le Province e le Città metropolitanehanno potestà regolamentare in ordine alla di-sciplina dell’organizzazione e dello svolgi-mento delle funzioni loro attribuite.(Omissis)

Legge 10 ottobre 1990, n. 287Art. 1 - Ambito di applicazione e rapporti conl’ordinamento comunitario1. Le disposizioni della presente legge in at-

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tuazione dell’articolo 41 della Costituzione atutela e garanzia del diritto di iniziativa eco-nomica, si applicano alle intese, agli abusi diposizione dominante e alle concentrazioni diimprese.2. L’Autorità garante della concorrenza e delmercato di cui all’articolo 10, di seguito deno-minata “Autorità”, applica anche parallela-mente in relazione a uno stesso caso gli articoli101 e 102 del Trattato sul funzionamentodell’Unione europea e gli articoli 2 e 3 dellapresente legge in materia di intese restrittivedella libertà di concorrenza e di abuso di posi-zione dominante.4. L’interpretazione delle norme contenute nelpresente titolo è effettuata in base ai principidell’ordinamento delle Comunità europee inmateria di disciplina della concorrenza.

Art. 3 Trattato UE(Omissis)3. L’Unione instaura un mercato interno. Siadopera per lo sviluppo sostenibile dell’Eu-ropa, basato su una crescita economica equi-librata e sulla stabilità dei prezzi, suun’economia sociale di mercato fortementecompetitiva, che mira alla piena occupazionee al progresso sociale, e su un elevato livellodi tutela e di miglioramento della qualitàdell’ambiente. Essa promuove il progressoscientifico e tecnologico.(Omissis)

Art. 120 TFUEGli Stati membri attuano la loro politica eco-nomica allo scopo di contribuire alla realizza-zione degli obiettivi dell’Unione definitiall’articolo 3 del trattato sull’Unione europeae nel contesto degli indirizzi di massima di cuiall’articolo 121, paragrafo 2. Gli Stati membrie l’Unione agiscono nel rispetto dei principi diun’economia di mercato aperta e in libera con-correnza, favorendo un’efficace allocazionedelle risorse, conformemente ai principi di cuiall’articolo 119.

Protocollo 27 al TFUE sul mercato interno ela concorrenza

Le alte parti contraenti, considerando che ilmercato interno ai sensi dell’articolo 3 del trat-tato sull’Unione europea comprende un sistemache assicura che la concorrenza non sia falsata,hanno convenuto che a tal fine l’Unione adotta,se necessario, misure in base alle disposizionidei trattati, ivi compreso l’articolo 352 del trat-tato sul funzionamento dell’Unione europea. Ilpresente protocollo è allegato al trattato sul-l’Unione europea e al trattato sul funziona-mento dell’Unione europea.

Regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio del16 dicembre 2002, concernente l’applica-zione delle regole di concorrenza di cui agliarticoli 81 e 82 del trattatoArt. 3 - Rapporto fra gli articoli 81 e 82 e lelegislazioni nazionali in materia di concor-renza1. Quando le autorità garanti della concor-renza degli Stati membri o le giurisdizioni na-zionali applicano la legislazione nazionale inmateria di concorrenza ad accordi, decisioni diassociazioni di imprese o pratiche concordateai sensi dell’articolo 81, paragrafo 1, del trat-tato che possano pregiudicare il commercio traStati membri ai sensi di detta disposizione,esse applicano anche l’articolo 81 del trattatoa siffatti accordi, decisioni o pratiche concor-date. Quando le autorità garanti della concor-renza degli Stati membri o le giurisdizioninazionali applicano la legislazione nazionale inmateria di concorrenza agli sfruttamenti abu-sivi vietati dall’articolo 82 del trattato, esseapplicano anche l’articolo 82 del trattato.2. Dall’applicazione della legislazione nazio-nale in materia di concorrenza non può scatu-rire il divieto di accordi, decisioni diassociazioni di imprese o pratiche concordateche possano pregiudicare il commercio traStati membri che non impongono restrizionialla concorrenza ai sensi dell’articolo 81, pa-ragrafo 1, del trattato, che soddisfano le con-dizioni dell’articolo 81, paragrafo 3, deltrattato o che sono disciplinati da un regola-mento per l’applicazione dell’articolo 81, pa-ragrafo 3, del trattato. Il presenteregolamento non impedisce agli Stati membri

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PRINCIPI GENERALI

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di adottare e applicare nel loro territorionorme nazionali più rigorose che vietino o san-zionino le condotte unilaterali delle imprese.3. Fatti salvi i principi generali ed altre dispo-sizioni di diritto comunitario, i paragrafi 1 e 2non si applicano quando le autorità garantidella concorrenza e le giurisdizioni degli Statimembri applicano la legislazione nazionale inmateria di controllo delle fusioni, né preclu-dono l’applicazione di norme nazionali cheperseguono principalmente un obiettivo diffe-rente rispetto a quello degli articoli 81 e 82 deltrattato.

5. INTESE

5.1. Nozione

Legge 10 ottobre 1990, n. 287Art. 2 - Intese restrittive della libertà di con-correnza1. Sono considerati intese gli accordi e/o le pra-tiche concordati tra imprese nonché le delibe-razioni, anche se adottate ai sensi di disposizionistatutarie o regolamentari, di consorzi, associa-zioni di imprese ed altri organismi similari. (Omissis)

5.2. Intese vietate

Legge 10 ottobre 1990, n. 287Art. 2 - Intese restrittive della libertà di con-correnza(Omissis)2. Sono vietate le intese tra imprese che ab-biano per oggetto o per effetto di impedire,restringere o falsare in maniera consistente ilgioco della concorrenza all’interno del mer-cato nazionale o in una sua parte rilevante,anche attraverso attività consistenti nel: a) fissare direttamente o indirettamente i

prezzi d’acquisto o di vendita ovvero altrecondizioni contrattuali;

b) impedire o limitare la produzione, gli sboc-chi o gli accessi al mercato, gli investimenti,lo sviluppo tecnico o il progresso tecnolo-gico;

c) ripartire i mercati o le fonti di approvvigio-

namento; d) applicare, nei rapporti commerciali con altri

contraenti, condizioni oggettivamente di-verse per prestazioni equivalenti, così da de-terminare per essi ingiustificati svantagginella concorrenza;

e) subordinare la conclusione di contratti al-l’accettazione da parte degli altri contraentidi prestazioni supplementari che, per loronatura o secondo gli usi commerciali, nonabbiano alcun rapporto con l’oggetto deicontratti stessi.

(Omissis)

TFUEArt. 101 - (ex art. 81 del TCE)1. Sono incompatibili con il mercato interno evietati tutti gli accordi tra imprese, tutte ledecisioni di associazioni di imprese e tutte lepratiche concordate che possano pregiudicareil commercio tra Stati membri e che abbianoper oggetto o per effetto di impedire, restrin-gere o falsare il gioco della concorrenza all’in-terno del mercato interno ed in particolarequelli consistenti nel:a) fissare direttamente o indirettamente i

prezzi d’acquisto o di vendita ovvero altrecondizioni di transazione;

b) limitare o controllare la produzione, glisbocchi, lo sviluppo tecnico o gli investi-menti;

c) ripartire i mercati o le fonti di approvvigio-namento;

d) applicare, nei rapporti commerciali con glialtri contraenti, condizioni dissimili per pre-stazioni equivalenti, così da determinare perquesti ultimi uno svantaggio nella concor-renza;

e) subordinare la conclusione di contratti al-l’accettazione da parte degli altri contraentidi prestazioni supplementari, che, per loronatura o secondo gli usi commerciali, nonabbiano alcun nesso con l’oggetto dei con-tratti stessi.

(Omissis)

Regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio del16 dicembre 2002, concernente l’applica-

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DISCIPLINA DELLA CONCORRENZA

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zione delle regole di concorrenza di cui agliarticoli 81 e 82 del trattatoArt. 1 - Applicazione degli articoli 81 e 82 deltrattato1. Gli accordi, le decisioni e le pratiche con-cordate di cui all’articolo 81, paragrafo 1, deltrattato che non soddisfano le condizioni di cuiall’articolo 81, paragrafo 3, del trattato sonovietati senza che occorra una previa decisionein tal senso.(Omissis)

Comunicazione della Commissione relativaagli accordi di importanza minore che nondeterminano restrizioni sensibili della con-correnza ai sensi dell’articolo 101, paragrafo1, del trattato sul funzionamento del-l’Unione europea (comunicazione «de mini-mis») (2014/С 291/01), inhttp://eur-lex.europa.eu

5.3. Nullità delle intese vietate

Legge 10 ottobre 1990, n. 287Art. 2 - Intese restrittive della libertà di con-correnza(Omissis)3. Le intese vietate sono nulle ad ogni effetto.

Legge 10 ottobre 1990, n. 287Art. 33 - Competenza giurisdizionale→ Rinvio al par. n. 12.1.

TFUEArt. 101 - (ex articolo 81 del Trattato CE) (Omissis)2. Gli accordi o decisioni, vietati in virtù delpresente articolo, sono nulli di pieno diritto.(Omissis)

5.4. Esenzioni o deroghe al divieto diintese restrittive

Legge 10 ottobre 1990, n. 287Art. 4 - Deroghe al divieto di intese restrittivedella libertà di concorrenza1. L’Autorità può autorizzare, con proprioprovvedimento, per un periodo limitato, inteseo categorie di intese vietate ai sensi dell’arti-

colo 2, che diano luogo a miglioramenti nellecondizioni di offerta sul mercato i quali ab-biano effetti tali da comportare un sostanzialebeneficio per i consumatori e che siano indivi-duati anche tenendo conto della necessità diassicurare alle imprese la necessaria concor-renzialità sul piano internazionale e connessiin particolare con l’aumento della produzione,o con il miglioramento qualitativo della produ-zione stessa o della distribuzione ovvero con ilprogresso tecnico o tecnologico. L’autorizza-zione non può comunque consentire restrizioninon strettamente necessarie al raggiungimentodelle finalità di cui al presente comma né puòconsentire che risulti eliminata la concorrenzada una parte sostanziale del mercato.2. L’Autorità può revocare il provvedimento diautorizzazione in deroga di cui al comma 1,previa diffida, qualora l’interessato abusidell’autorizzazione ovvero quando venga menoalcuno dei presupposti per l’autorizzazione.3. La richiesta di autorizzazione è presentataall’Autorità, che si avvale dei poteri di istrut-toria di cui all’articolo 14 e provvede entrocentoventi giorni dalla presentazione della ri-chiesta stessa.

Legge 10 ottobre 1990, n. 287Art. 20 - Aziende ed istituti di credito, im-prese assicurative e dei settori della radiodif-fusione e dell’editoria(Omissis)5-bis. L’Autorità garante della concorrenza edel mercato, su richiesta della Banca d’Italia,può autorizzare: a) un’intesa, in deroga al divieto dell’articolo2, per esigenze di funzionalità del sistema deipagamenti, per un tempo limitato e tenendoconto dei criteri di cui all’articolo 4, comma 1;(Omissis)5-ter. Le autorizzazioni previste dal comma 5-bis non possono comunque consentire restri-zioni della concorrenza non strettamentenecessarie al perseguimento della finalità in-dicate.(Omissis)

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INTESE

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DPR 30 aprile 1998, n. 217Art. 4 - Richiesta di autorizzazione di intesein deroga al divieto di cui all’articolo 2 dellalegge1. Le richieste di autorizzazione di intese di cuiall’articolo 4, comma 3, della legge, in derogaal divieto dell’articolo 2 della legge stessa,sono presentate da ciascuna impresa o datutte le imprese che partecipino ad intese odai consorzi ed associazioni di imprese in rela-zione a deliberazioni da questi adottate e de-vono contenere le informazioni e recare gliallegati che consentano di valutare il conte-nuto della richiesta.2. Le richieste sono presentate per mezzo diun apposito formulario predisposto dall’Auto-rità, da pubblicarsi nel bollettino, nel qualesono indicate le informazioni e gli allegati es-senziali per la valutazione delle richieste.3. L’Autorità può richiedere alle imprese noti-zie ed elementi integrativi necessari per la va-lutazione della richiesta. In tal caso, iltermine di cui all’articolo 4, comma 3, dellalegge decorre dal ricevimento di quanto richie-sto.4. Qualsiasi modificazione degli elementi es-senziali contenuti nella richiesta, che è notaalle parti o a taluna di esse, deve essere im-mediatamente comunicata dalle parti, o da ta-luna di esse, che ne siano al correnteall’Autorità. Ai fini del decorso del termine dicui all’articolo 4, comma 3, della legge, la co-municazione della modificazione equivale allapresentazione di una nuova richiesta.5. Ai fini della sottoscrizione e presentazionedelle richieste, si applicano le disposizioni del-l’articolo 3, comma 5.6. Della richiesta di autorizzazione è data no-tizia mediante pubblicazione nel bollettino diun breve avviso concernente l’intesa oggettodella richiesta di autorizzazione, invitando iterzi interessati a presentare le loro eventualiosservazioni entro il termine di trenta giornidalla pubblicazione.7. L’autorizzazione, di cui all’articolo 4 dellalegge non produce effetti anteriori alla datadella richiesta.

TFUEArt. 101 - (ex articolo 81 del Trattato CE) (Omissis)3. Tuttavia, le disposizioni del paragrafo 1 pos-sono essere dichiarate inapplicabili:- a qualsiasi accordo o categoria di accordi fra

imprese,- a qualsiasi decisione o categoria di decisioni

di associazioni di imprese, e- a qualsiasi pratica concordata o categoria di

pratiche concordate,che contribuiscano a migliorare la produzioneo la distribuzione dei prodotti o a promuovereil progresso tecnico o economico, pur riser-vando agli utilizzatori una congrua parte del-l’utile che ne deriva, ed evitando di:a) imporre alle imprese interessate restrizioni

che non siano indispensabili per raggiungeretali obiettivi;

b) dare a tali imprese la possibilità di eliminarela concorrenza per una parte sostanziale deiprodotti di cui trattasi.

Regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio del16 dicembre 2002, concernente l’applica-zione delle regole di concorrenza di cui agliarticoli 81 e 82 del trattatoArt. 1 - Applicazione degli articoli 81 e 82 deltrattato(Omissis)2. Gli accordi, le decisioni e le pratiche con-cordate di cui all’articolo 81, paragrafo 1, deltrattato che soddisfano le condizioni di cuiall’articolo 81, paragrafo 3, del trattato nonsono vietati senza che occorra una previa de-cisione in tal senso.(Omissis)

Comunicazione della Commissione - Linee di-rettrici sull’applicazione dell’articolo 81, pa-ragrafo 3, del trattato (2004/C 101/08), inhttp://eur-lex.europa.eu

5.4.1. Accordi di cooperazione orizzontale

Regolamento (CEE) n. 2821/71 del Consigliodel 20 dicembre 1971, relativo all’applica-zione dell’articolo 85, paragrafo 3, del Trat-

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Codice della Concorrenza

DISCIPLINA DELLA CONCORRENZA

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tato a categorie di accordi, di decisioni e dipratiche concordate (versione consolidata)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità eco-nomica europea, in particolare l’articolo 87,vista la proposta della Commissione,visto il parere del Parlamento europeo,visto il parere del Comitato economico e so-ciale,considerando che la dichiarazione di inappli-cabilità delle disposizioni dell’articolo 85, pa-ragrafo 1, del trattato può, conformementealle disposizioni del paragrafo 3 dello stessoarticolo, riguardare categorie di accordi, de-cisioni e pratiche concordate che soddisfinoalle condizioni richieste da tali disposizioni;considerando che le modalità di applicazionedell’articolo 85, paragrafo 3, devono essere sta-bilite con regolamento basato sull’articolo 87;considerando che la creazione di un mercatocomune esige l’adattamento delle imprese allecondizioni di tale mercato ampliato e che lacooperazione delle imprese può costituire unmezzo adeguato per conseguire tale scopo;considerando che gli accordi, le decisioni e lepratiche concordate in materia di coopera-zione tra imprese, che permettono a queste dilavorare più razionalmente e di adattare laloro produttività e la loro competitività al mer-cato ampliato, possono, se rientrano nel di-vieto dell’articolo 85, paragrafo 1, esserneesentati a certe condizioni; che la necessità ditale misura si impone particolarmente per gliaccordi, le decisioni e le pratiche concordateche riguardano l’applicazione di norme e ditipi, la ricerca e lo sviluppo di prodotti o diprocedimenti fino allo stadio dell’applicazioneindustriale e l’utilizzazione dei relativi risul-tati, nonché la specializzazione;considerando che è opportuno porre la Com-missione in grado di dichiarare mediante rego-lamento inapplicabili le disposizionidell’articolo 85, paragrafo 1, a talune catego-rie di accordi, decisioni e pratiche concordate,per facilitare alle imprese una cooperazioneeconomicamente auspicabile e senza inconve-

nienti sotto l’aspetto della politica della con-correnza;considerando che occorre precisare le condi-zioni in cui la Commissione potrà esercitaretale potere, in collegamento stretto e costantecon le autorità competenti degli Stati membri;considerando che, in virtù dell’articolo 6 delregolamento n. 172, la Commissione può di-sporre che una decisione adottata ai sensidell’articolo 85, paragrafo 3, del trattato si ap-plichi con effetto retroattivo; che convieneche la Commissione possa adottare tale deci-sione anche in un regolamento;considerando che in virtù dell’articolo 7 del re-golamento n. 17 possono essere sottratti al di-vieto, mediante decisione della Commissione,gli accordi, le decisioni e le pratiche concor-date, specie se essi sono modificati in modo dasoddisfare alle condizioni di applicazionedell’articolo 85, paragrafo 3; che è opportunoche la Commissione possa accordare lo stessobeneficio, mediante regolamento, a tali ac-cordi, decisioni e pratiche concordate qualorasiano modificati in modo da rientrare in unacategoria definita mediante regolamento diesecuzione;considerando che non è escluso che in un casospecifico le condizioni enumerate all’articolo85, paragrafo 3, non siano riunite; che la Com-missione deve avere la facoltà di regolare talecaso in applicazione del regolamento n. 17 condecisione avente effetto futuro,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Art. 11. Fatta salva l’applicazione del regolamenton. 17, la Commissione può dichiarare, me-diante regolamento ed in conformità all’arti-colo 85, paragrafo 3, del trattato, chel’articolo 85, paragrafo 1, non è applicabile acategorie di accordi tra imprese, di decisionidi associazioni di imprese e di pratiche concor-date che hanno come oggetto:a) l’applicazione di norme e di tipi;b) la ricerca e lo sviluppo di prodotti o di pro-

cessi fino allo stadio dell’applicazione indu-

2 GU n. 13 del 21.2.1962, pag. 204/62.

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striale, nonché l’utilizzazione dei relativi ri-sultati, comprese le disposizioni relative aidiritti di proprietà industriale e alle cogni-zioni tecniche segrete;

c) la specializzazione, ivi compresi gli accordinecessari per la sua realizzazione.

2. Il regolamento deve comprendere una defi-nizione delle categorie di accordi, decisionie pratiche concordate ai quali si applica eprecisare in particolare:

a) le restrizioni o le clausole che possono o chenon possono figurare negli accordi, decisionie pratiche concordate;

b) le clausole che devono figurare negli ac-cordi, decisioni e pratiche concordate o lealtre condizioni che devono essere soddi-sfatte.

Art. 21. Un regolamento emanato in virtù dell’arti-colo 1 è adottato per una durata limitata.2. Può essere abrogato o modificato, quandole circostanze si sono modificate relativa-mente ad un elemento che è stato essenzialeper la sua adozione; in tal caso, è previsto unperiodo di adattamento per gli accordi, deci-sioni e pratiche concordate contemplati dal re-golamento anteriore.

Art. 3Un regolamento adottato in virtù dell’articolo1 può applicarsi con effetto retroattivo agli ac-cordi, decisioni e pratiche concordate che, almomento dell’entrata in vigore del regola-mento, avrebbero potuto beneficiare di unadecisione con effetto retroattivo in applica-zione dell’articolo 6 del regolamento n. 17.

Art. 41. Un regolamento adottato in virtù dell’arti-colo 1 può disporre che il divieto di cui all’ar-ticolo 85, paragrafo 1 del trattato non siapplica, per il periodo in esso stabilito, agli ac-cordi, decisioni e pratiche concordate esistentialla data del 13 marzo 1962 e che non soddi-sfano alle condizioni dell’articolo 85, para-grafo 3:- se sono modificati entro sei mesi dall’entrata

in vigore del regolamento in modo da soddi-sfare a dette condizioni secondo le disposizionidel regolamento stesso e- se le modifiche sono portate a conoscenzadella Commissione nel termine fissato dal re-golamento.Un regolamento adottato in virtù dell’articolo1 può disporre che il divieto di cui all’articolo85, paragrafo 1 del trattato non si applichi, peril periodo in esso stabilito, agli accordi e pra-tiche concordate esistenti alla data dell’ade-sione che rientrano nel campo di applicazionedell’articolo 85 in conseguenza dell’adesionee che non soddisfano alle condizioni dell’arti-colo 85, paragrafo 3.Le disposizioni del comma precedente sono pa-rimenti applicabili nel caso dell’adesione dellaRepubblica ellenica, del Regno di Spagna edella Repubblica portoghese.Le disposizioni dei commi precedenti sono pa-rimenti applicabili in caso di adesione dell’Au-stria, della Finlandia e della Svezia.2. Il paragrafo 1 è applicabile agli accordi, de-cisioni e pratiche concordate che dovevano es-sere notificati anteriormente al 1° febbraio1963, conformemente all’articolo 5 del rego-lamento n. 17, solo se la notificazione è stataeffettuata prima di tale data.Il paragrafo 1 si applica agli accordi e praticheconcordate che rientrano nel campo d’appli-cazione dell’articolo 85, paragrafo 1, del trat-tato in conseguenza dell’adesione e chedevono essere notificati anteriormente al 1°luglio 1973, conformemente all’articolo 5 e al-l’articolo 25 del regolamento n. 17, soltantose notificati prima di detta data.Agli accordi ed alle pratiche concordate cherientrano nel campo di applicazione dell’arti-colo 85, paragrafo 1, del trattato in conse-guenza dell’adesione della Repubblica ellenicae che devono essere notificati prima del 1° lu-glio 1981 in conformità degli articoli 5 e 25 delregolamento n. 17 il paragrafo 1 è applicabilesoltanto se essi lo sono stati prima di tale data.Il paragrafo 1 si applica agli accordi ed allepratiche concordate che rientrano nel campodi applicazione dell’articolo 85, paragrafo 1del trattato in conseguenza dell’adesione del

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Regno di Spagna e della Repubblica portoghesee che devono essere notificati anteriormenteal 1° luglio 1986, conformemente all’articolo5 e 25 del regolamento n. 17, soltanto se noti-ficati prima di detta data.Il paragrafo 1 si applica agli accordi ed allepratiche concordate che rientrano nel campodi applicazione dell’articolo 85, paragrafo 1del trattato in conseguenza dell’adesionedell’Austria, della Finlandia e della Svezia eche devono essere notificati entro sei mesidalla data di adesione, conformemente agli ar-ticoli 5 e 25 del regolamento n. 17, soltanto sela notificazione è stata effettuata durante taleperiodo. Il presente paragrafo non si applicaagli accordi ed alle pratiche concordate che,alla data di adesione, rientrano già nel campodi applicazione dell’articolo 53, paragrafo 1dell’accordo SEE.3. Il beneficio delle disposizioni adottate anorma del paragrafo 1 non può essere invocatonelle vertenze pendenti alla data dell’entratain vigore di un regolamento adottato in virtùdell’articolo 1, né può essere invocato per mo-tivare una domanda di risarcimento di danninei confronti di terzi.

Art. 5Quando la Commissione intende adottare unregolamento, ne pubblica il progetto, per con-sentire a tutte le persone ed organizzazioni in-teressate di comunicarle le loro osservazionientro il termine da essa fissato, che non puòessere inferiore ad un mese.

Art. 61. La Commissione consulta il Comitato consul-tivo in materia d’intese e di posizioni dominanti:a) prima di pubblicare un progetto di regola-mento,b) prima di adottare un regolamento.2. I paragrafi 5 e 6 dell’articolo 10 del regola-mento n. 17, relativi alla consultazione del Co-mitato consultivo, sono applicabili, in quantocompatibili, restando inteso che le riunioni co-muni con la Commissione avranno luogo al piùpresto un mese dopo l’invio della convoca-zione.

Il presente regolamento è obbligatorio in tuttii suoi elementi e direttamente applicabile inciascuno degli Stati membri.

Regolamento (UE) n. 1217/2010 della Com-missione del 14 dicembre 2010, relativo al-l’applicazione dell’articolo 101, paragrafo 3,del Trattato sul Funzionamento dell’Unioneeuropea a talune categorie di accordi ricercae sviluppo

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unioneeuropea,visto il regolamento (CEE) n. 2821/71 del Con-siglio, del 20 dicembre 1971, relativo all’ap-plicazione dell’articolo 85, paragrafo 3, deltrattato a categorie di accordi, di decisioni edi pratiche concordate3,pubblicato il progetto del presente regola-mento,sentito il comitato consultivo in materia di in-tese e posizioni dominanti,considerando quanto segue:(1) Il regolamento (CEE) n. 2821/71 conferiscealla Commissione il potere di applicare, me-diante regolamento, l’articolo 101, paragrafo3, del trattato sul funzionamento dell’Unioneeuropea4 a categorie di accordi, decisioni epratiche concordate rientranti nel campo diapplicazione dell’articolo 101, paragrafo 1, deltrattato e aventi per oggetto la ricerca e lo svi-luppo di prodotti, tecnologie o procedimentifino allo stadio dell’applicazione industriale,nonché lo sfruttamento dei relativi risultati,ivi comprese le disposizioni concernenti i di-ritti di proprietà immateriale.3 GU L 285 del 29.12.1971, pag. 46.4 A decorrere dal 1° dicembre 2009, l’articolo 81 deltrattato CE è diventato l’articolo 101 del trattato sulfunzionamento dell’Unione europea («TFUE»). Tali duearticoli sono sostanzialmente identici. Ai fini del pre-sente regolamento, i riferimenti all’articolo 101 delTFUE s’intendono fatti, se del caso, all’articolo 81 deltrattato CE. Il TFUE ha inoltre introdotto talune modifi-che terminologiche, come la sostituzione di «Comunità»con «Unione» e «mercato comune» con «mercato in-terno». Nel presente regolamento sarà usata costante-mente la terminologia del TFUE.

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(2) L’articolo 179, paragrafo 2, del trattatoesorta l’Unione ad incoraggiare le imprese, inparticolare le piccole e medie imprese, nelleloro attività di ricerca e sviluppo tecnologicodi alta qualità e a sostenere i loro sforzi di coo-perazione. Il presente regolamento è destinatoa facilitare la ricerca e lo sviluppo tutelandonel contempo in modo efficace la concorrenza.(3) Il regolamento (CE) n. 2659/2000 dellaCommissione, del 29 novembre 2000, relativoall’applicazione dell’articolo 81, paragrafo 3,del trattato a categorie di accordi in materiadi ricerca e sviluppo5 definisce talune catego-rie di accordi in materia di ricerca e sviluppoche la Commissione ha considerato, in linea diprincipio, rispondenti alle condizioni stabilitenell’articolo 101, paragrafo 3, del trattato. Inconsiderazione dell’esperienza complessiva-mente positiva acquisita nell’applicazione ditale regolamento - la cui scadenza è previstail 31 dicembre 2010 - e delle altre esperienzematurate successivamente all’adozione delmedesimo, è opportuno adottare un nuovo re-golamento di esenzione per categoria.(4) Il presente regolamento deve soddisfare laduplice esigenza di assicurare l’efficace tuteladella concorrenza e di offrire alle imprese lanecessaria certezza del diritto. Nel perseguiretali obiettivi occorre tenere conto della neces-sità di semplificare per quanto possibile la vi-gilanza amministrativa ed il quadro legislativo.Al di sotto di un certo livello di potere di mer-cato si può in linea di massima presumere, aifini dell’applicazione dell’articolo 101, para-grafo 3, del trattato, che gli effetti positividegli accordi in materia di ricerca e sviluppoprevalgano sugli eventuali effetti negativi perla concorrenza.(5) Ai fini dell’applicazione mediante regola-mento del paragrafo 3 dell’articolo 101 deltrattato, non è necessario definire gli accordiche possono rientrare nel campo di applica-zione del paragrafo 1 dello stesso articolo.Nella valutazione individuale degli accordi dicui all’articolo 101, paragrafo 1, del trattato sideve tenere conto di diversi fattori ed in parti-colare della struttura del mercato rilevante.

(6) Gli accordi stipulati allo scopo di svolgerericerche in comune o di svilupparne in comunei risultati senza giungere allo stadio dell’appli-cazione industriale non sono soggetti in lineagenerale al divieto sancito dall’articolo 101,paragrafo 1, del trattato. Tali accordi possonotuttavia ricadere sotto il disposto dell’articolo101, paragrafo 1, del trattato e devono per-tanto essere inclusi nel campo d’applicazionedel presente regolamento in taluni casi speci-fici come quelli in cui le parti convengono diastenersi dallo svolgere in proprio attività diricerca e sviluppo in un determinato campo,rinunciando così alla possibilità di conquistarevantaggi concorrenziali nei confronti dellecontroparti.(7) Il beneficio dell’esenzione stabilito me-diante il presente regolamento deve essere li-mitato agli accordi che si possano, consufficiente certezza, presumere conformi allecondizioni di cui all’articolo 101, paragrafo 3,del trattato.(8) La cooperazione in materia di ricerca e svi-luppo e di sfruttamento dei relativi risultati hamaggiori possibilità di promuovere il progressotecnico ed economico se le parti contribui-scono alla cooperazione con competenze, benio attività complementari. Ciò può verificarsianche nelle ipotesi in cui una parte si limita afinanziare le attività di ricerca e svilupposvolte dalle controparti.(9) Lo sfruttamento comune dei risultati puòessere considerato come il naturale comple-mento delle attività di ricerca e sviluppo in-traprese realizzate in comune. Talesfruttamento può svolgersi secondo diversemodalità: la fabbricazione vera e propria,l’esercizio di diritti di proprietà immaterialeche concorrono in maniera significativa al pro-gresso tecnico o economico, o la commercia-lizzazione di nuovi prodotti.(10) I consumatori traggono in genere vantaggidall’aumento del volume e dell’efficienzadell’attività di ricerca e sviluppo, beneficiandodi prodotti o servizi nuovi o migliorati, di unaloro più rapida immissione sul mercato oppuredi una riduzione dei prezzi indotta da tecnolo-gie o procedimenti nuovi o migliorati.

5 GU L 304 del 5.12.2000, pag. 7.

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(11) Perché l’esenzione sia giustificata, le mo-dalità dello sfruttamento comune devono ri-guardare soltanto prodotti, tecnologie oprocedimenti nei quali l’applicazione dei risul-tati della ricerca e sviluppo risulti determi-nante. Nell’accordo di ricerca e sviluppo leparti devono inoltre accertarsi d’aver pienoaccesso, per lo svolgimento di ulteriori attivitàdi ricerca, sviluppo o sfruttamento, ai risultatifinali dell’attività comune di ricerca e svi-luppo, e in particolare agli eventuali diritti diproprietà immateriale e know-how, non ap-pena tali risultati siano disponibili. In linea dimassima l’accesso ai risultati non deve esserelimitato nell’ipotesi dell’utilizzo finalizzato adulteriore attività di ricerca e sviluppo. Per con-tro l’accesso ai risultati ai fini dell’attività disfruttamento può essere limitato in modo con-sequenziale qualora le parti limitino i propridiritti di sfruttamento a norma del presenteregolamento e in particolare qualora si specia-lizzino in riferimento a tale attività. Inoltre,qualora alla ricerca e sviluppo partecipino or-ganismi accademici, istituti di ricerca o im-prese che svolgono attività di ricerca esviluppo a titolo commerciale, astenendosi inlinea di principio dal partecipare allo sfrutta-mento dei risultati, le parti possono conveniredi utilizzare i risultati della ricerca e dello svi-luppo soltanto per effettuare ulteriori ricer-che. A seconda delle loro capacità e delle loroesigenze commerciali, le parti possono appor-tare contributi diversi alla cooperazione nellaricerca e nello sviluppo. Pertanto, affinché ledifferenze di valore o di natura tra i contributidelle parti siano prese in considerazione ecompensate, gli accordi di ricerca e sviluppoesentati ai sensi del presente regolamento pos-sono prevedere la remunerazione reciprocadelle parti per accesso ai risultati finalizzatoad ulteriore attività di ricerca o sfruttamento.Tale remunerazione non deve tuttavia esserecosì elevata da impedire di fatto tale accesso.(12) Allo stesso modo, qualora l’accordo di ri-cerca e sviluppo non preveda lo sfruttamentocomune dei risultati, le parti devono convenirenell’accordo di concedersi accesso reciprocoal loro know-how preesistente, sempreché tale

know-how sia indispensabile alle altre partiper lo sfruttamento dei risultati. L’importodegli eventuali diritti di licenza non deve es-sere tale da ostacolare l’accesso delle altreparti a detto know-how.(13) L’esenzione prevista dal presente regola-mento deve essere limitata agli accordi in ma-teria di ricerca e sviluppo che non diano alleimprese interessate la possibilità di eliminarela concorrenza in relazione ad una parte so-stanziale dei prodotti, dei servizi o delle tec-nologie in questione. Occorre escluderedall’esenzione per categoria gli accordi stipu-lati fra imprese concorrenti le cui quote dimercato, per i prodotti, i servizi o le tecnolo-gie migliorabili, intercambiabili o sostituibilicon i risultati della ricerca e dello sviluppo, su-perino congiuntamente un determinato limiteal momento della conclusione dell’accordo.Tuttavia, nemmeno in caso di superamentodella quota massima di mercato prevista dalpresente regolamento o di inosservanza dialtre condizioni in esso stabilite, si deve pre-sumere che gli accordi di ricerca e sviluppo ri-cadano sotto il disposto dell’articolo 101,paragrafo 1, del trattato o che non soddisfinole condizioni di cui paragrafo 3 dello stesso ar-ticolo. In tali casi è invece necessario effet-tuare una valutazione individuale dell’accordodi ricerca e sviluppo a norma dello stesso arti-colo 101.(14) Affinché la concorrenza resti effettiva du-rante lo sfruttamento comune dei risultati ènecessario prevedere che l’esenzione per ca-tegoria cessi qualora la quota di mercato de-tenuta congiuntamente dalle parti per iprodotti, i servizi o le tecnologie risultanti dal-l’attività comune di ricerca e sviluppo diventitroppo rilevante. L’esenzione deve tuttaviacontinuare ad applicarsi durante un certotempo dopo l’inizio dello sfruttamento co-mune, indipendentemente dalle quote di mer-cato detenute dalle parti, nell’attesa dellastabilizzazione delle quote di mercato (in par-ticolare dopo l’introduzione di un prodotto in-teramente nuovo) e a garanzia di un periodominimo di resa degli investimenti effettuati.(15) Il presente regolamento non deve esen-

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tare accordi che contengano restrizioni non in-dispensabili per il conseguimento degli effettipositivi prodotti dagli accordi in materia di ri-cerca e sviluppo. In linea di principio, gli ac-cordi recanti determinati tipi di restrizionigravi della concorrenza, come la limitazionedella libertà delle parti di svolgere attività diricerca e sviluppo in un campo non connesso aquello dell’accordo, la fissazione dei prezzipraticati nei confronti di terzi, la limitazionedella produzione o delle vendite in generale ela limitazione delle vendite passive dei pro-dotti o delle tecnologie contrattuali in aree oa clienti riservati ad altre parti, devono essereesclusi dal beneficio dell’esenzione per cate-goria indipendentemente dalla quota di mer-cato detenuta dalle parti. In tale contesto, lerestrizioni relative ai campi d’utilizzo non co-stituiscono limitazioni della produzione o dellevendite né limitazioni del territorio o dellaclientela.(16) La quota massima di mercato, l’esclusionedi taluni accordi dall’esenzione e le condizionipreviste dal presente regolamento garanti-scono in linea di principio che gli accordi am-messi all’esenzione per categoria nonconsentano ai partecipanti di eliminare la con-correnza in relazione ad una parte considere-vole dei prodotti o dei servizi di cui trattasi.(17) Non è impossibile che si verifichino effettianticoncorrenziali escludenti qualora determi-nati soggetti finanzino progetti di ricerca e svi-luppo svolti da concorrenti relativamente aimedesimi prodotti o alle medesime tecnologiecontrattuali, segnatamente nei casi in cui essiottengano il diritto esclusivo allo sfruttamentodei risultati nei confronti di terzi. Pertanto ilbeneficio del presente regolamento deve es-sere applicato a siffatti accordi di ricerca e svi-luppo a pagamento soltanto se la quota dimercato detenuta congiuntamente da tutti isoggetti partecipanti (ossia dalla parte finan-ziatrice e da tutte le parti che svolgono le at-tività di ricerca e sviluppo) non supera il 25 %.(18) Solo in casi eccezionali gli accordi tra im-prese che non siano fabbricanti concorrenti diprodotti, tecnologie o procedimenti migliora-bili, intercambiabili o sostituibili con i risultati

della ricerca e dello sviluppo sono in grado dieliminare la concorrenza effettiva nel campodella ricerca e sviluppo. È dunque opportunoconsentire che tali accordi beneficino del-l’esenzione stabilita dal presente regolamentoindipendentemente dalla quota di mercato de-tenuta dalle parti, pur prevedendo la revocadel beneficio in taluni casi eccezionali.(19) La Commissione può revocare il beneficiodel presente regolamento, a norma dell’arti-colo 29, paragrafo 1, del regolamento (CE) n.1/2003 del Consiglio, del 16 dicembre 2002,concernente l’applicazione delle regole di con-correnza di cui agli articoli 81 e 82 del trat-tato6, qualora constati che, in un casodeterminato, un accordo ammesso all’esen-zione prevista dal presente regolamento pro-duce effetti incompatibili con l’articolo 101,paragrafo 3, del trattato.(20) A norma dell’articolo 29, paragrafo 2, delregolamento (CE) n. 1/2003, l’autorità respon-sabile della concorrenza dello Stato membropuò revocare il beneficio del presente regola-mento nel territorio dello Stato membro stessoo in una parte di esso quando ritenga, in uncaso particolare, che un accordo esentato aisensi del presente regolamento provochi ef-fetti incompatibili con l’articolo 101, para-grafo 3, del trattato nel territorio medesimo oin una parte di esso, sempreché tale territoriosi configuri come un mercato distinto.(21) Il beneficio dell’esenzione per categoriaprevisto dal presente regolamento può essererevocato, a norma dell’articolo 29 del regola-mento (CE) n. 1/2003, in particolare nei se-guenti casi: qualora, a causa della limitatezzadelle capacità di ricerca disponibili altrove,l’esistenza dell’accordo di ricerca e sviluppoostacoli sensibilmente la possibilità dei terzi dieffettuare la ricerca e lo sviluppo nel campodi cui trattasi; qualora, a causa della strutturaparticolare dell’offerta, l’esistenza dell’ac-cordo di ricerca e sviluppo ostacoli sensibil-mente l’accesso dei terzi al mercato deiprodotti o delle tecnologie contrattuali; qua-lora le parti si astengano, senza una ragioneoggettivamente valida, dallo sfruttare i risul-

6 GU L 1 del 4.1.2003, pag. 1.

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tati dell’attività comune di ricerca e svilupponei confronti di terzi; qualora i prodotti o letecnologie contrattuali non siano soggetti, intutto il mercato interno o in una parte sostan-ziale di esso, alla concorrenza effettiva eser-citata da prodotti, tecnologie o procedimenticonsiderati equivalenti dagli utilizzatori per leloro caratteristiche, i loro prezzi e l’uso alquale cui sono destinati; infine qualora l’esi-stenza dell’accordo di ricerca e sviluppo limitila concorrenza nel campo dell’innovazione oelimini la concorrenza effettiva nel campodella ricerca e dello sviluppo su un determi-nato mercato.(22) Poiché gli accordi in materia di ricerca esviluppo sono spesso conclusi a lunga sca-denza, soprattutto quando la cooperazionecomprende lo sfruttamento dei risultati, il pe-riodo di vigenza del presente regolamentodeve essere fissato in dodici anni,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Art. 1 - Definizioni1.   Ai fini del presente regolamento si appli-cano le seguenti definizioni:a)per «accordo di ricerca e sviluppo» s’intende

qualsiasi accordo concluso da due o più partirelativamente allo svolgimento di: i) attivitàcomuni di ricerca e sviluppo relative a pro-dotti o tecnologie contrattuali, nonché atti-vità di sfruttamento dei relativi risultati; ii)attività comuni di sfruttamento dei risultatiottenuti da attività di ricerca e svilupposvolte in comune, relativamente a prodottio tecnologie contrattuali, in base ad un ac-cordo concluso anteriormente dalle stesseparti; iii) attività comuni di ricerca e svi-luppo relative a prodotti o tecnologie con-trattuali, con esclusione dello sfruttamentocomune dei risultati; iv) attività di ricercae lo sviluppo a pagamento relative a prodottio tecnologie contrattuali, nonché attività disfruttamento comune dei relativi risultati;v) attività comuni di sfruttamento dei risul-tati ottenuti da attività di ricerca e sviluppoa pagamento svolte, in base ad un accordoconcluso anteriormente dalle stesse parti,

relativamente a prodotti o tecnologie con-trattuali; o vi) attività di ricerca e lo svi-luppo a pagamento relative a prodotti otecnologie contrattuali, con esclusione dellosfruttamento comune dei risultati;

b) per «accordo» s’intende qualsiasi accordo,decisione di associazioni di imprese o praticaconcordata;

c)per «ricerca e sviluppo» s’intende l’acquisi-zione di know-how relativo a prodotti, tec-nologie o procedimenti e la realizzazione dianalisi teoriche, di studi sistematici o di spe-rimentazioni, inclusi la produzione speri-mentale, le verifiche tecniche di prodotti oprocedimenti, la realizzazione degli impiantinecessari e l’ottenimento dei relativi dirittidi proprietà immateriale;

d) per «prodotto» s’intende qualsiasi bene oservizio, inclusi sia i beni o servizi intermediche i beni o servizi finali;

e) per «tecnologia contrattuale» s’intende latecnologia o il procedimento risultante dalleattività comuni di ricerca e sviluppo;

f) per «prodotto contrattuale» s’intende il pro-dotto risultante dalle attività comuni di ri-cerca e sviluppo ovvero fabbricato o fornitograzie all’applicazione delle tecnologie con-trattuali;

g) per «sfruttamento dei risultati» s’intende laproduzione o distribuzione dei prodotti con-trattuali, l’applicazione delle tecnologiecontrattuali, la cessione, o la concessione inlicenza, di diritti di proprietà immateriale ola comunicazione del know-how necessarioper la produzione o utilizzazione stessa;

h) «per diritti di proprietà immateriale» si in-tendono i diritti di proprietà industriale, i di-ritti d’autore e i diritti connessi;

i) per «know-how» si intende il patrimonio se-greto, sostanziale ed individuato di cono-scenze pratiche non brevettate derivanti daesperienze e da prove;

j) l’aggettivo «segreto», se riferito al know-how, indica che il know-how non è general-mente noto né facilmente accessibile;

k)l’aggettivo «sostanziale», se riferito alknow-how, indica che il know-how è signifi-cativo e utile per la fabbricazione dei pro-

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dotti contrattuali o per l’applicazione delletecnologie contrattuali;

l) l’aggettivo «individuato», se riferito alknow-how, indica che il know-how è de-scritto in modo sufficientemente esauriente,tale da consentire di verificarne la rispon-denza ai criteri di segretezza e di sostanzia-lità;

m) l’aggettivo «comune», se riferito all’atti-vità svolta nell’ambito di accordi di ricercae sviluppo, indica che i lavori di ricerca e svi-luppo sono: i) eseguiti da un gruppo, organi-smo o impresa comuni; ii) affidati per contodelle parti ad un terzo; o iii) ripartiti tra leparti nell’ambito della specializzazione re-lativa alle attività di ricerca e sviluppo o disfruttamento;

n) per «specializzazione relativa alle attivitàdi ricerca e sviluppo» si intende la parteci-pazione di ciascuna delle parti alle attivitàdi ricerca e sviluppo previste dall’accordo,basata sulla ripartizione dei lavori conside-rata più opportuna dalle parti stesse; essanon comprende le attività di ricerca e svi-luppo a pagamento;

o) per «specializzazione relativa alle attivitàdi sfruttamento» si intende la ripartizionetra le parti di singoli compiti, quali la pro-duzione o la distribuzione, o limitazioni re-ciproche riguardanti lo sfruttamento deirisultati, quali limitazioni relative a deter-minati territori, clienti o campi di utilizzo.Il termine include anche la produzione e di-struzione dei prodotti contrattuali ad operadi una sola parte sulla base di licenza esclu-siva concessa dalle controparti;

p) per «attività di ricerca e sviluppo a paga-mento» s’intende l’attività di ricerca e svi-luppo svolta da una delle parti e finanziatadalla parte finanziatrice;

q) per «parte finanziatrice» si intende la parteche finanzia le attività di ricerca e sviluppoa pagamento senza svolgere direttamentetali attività;

r) per «impresa concorrente» si intende qual-siasi concorrente effettivo o potenziale;

s) per «concorrente effettivo» si intende qual-siasi impresa che fornisca prodotti, tecnolo-

gie o procedimenti migliorabili, intercambia-bili o sostituibili nel settore geografico rile-vante con i prodotti o le tecnologiecontrattuali;

t) per «concorrente potenziale» s’intendequalsiasi impresa che, secondo quanto puòpresumersi in base a considerazioni realisti-che e non a una semplice possibilità teorica,è disposta, in assenza dell’accordo di spe-cializzazione e sul presupposto di un incre-mento modesto ma permanente dei prezzirelativi, ad effettuare entro un termine nonsuperiore a tre anni gli investimenti supple-mentari necessari o le altre spese di conver-sione necessarie al fine di penetrare sulmercato rilevante;

u) per «settore merceologico rilevante» s’in-tende il mercato dei prodotti migliorabili,intercambiabili o sostituibili con i prodotticontrattuali;

v) per «settore tecnologico rilevante» s’in-tende il mercato delle tecnologie o dei pro-cedimenti migliorabili, intercambiabili osostituibili con le tecnologie contrattuali.

2. Ai fini del presente regolamento i termini«impresa» e «parte» includono le imprese col-legate.Per «imprese collegate» si intendono:a) Le imprese nelle quali una parte dell’ac-

cordo di ricerca e sviluppo detiene, diretta-mente o indirettamente: i) il potere diesercitare più della metà dei diritti di voto;o ii) il potere di nominare più della metà deimembri del consiglio di vigilanza o di ammi-nistrazione o degli organi che rappresentanolegalmente l’impresa; o iii) il diritto di ge-stire gli affari dell’impresa;

b) le imprese che, direttamente o indiretta-mente, detengono nei confronti di una delleparti dell’accordo di ricerca e sviluppo i di-ritti o poteri di cui alla lettera a);

c) le imprese nei confronti delle quali un’im-presa di cui alla lettera b) detiene, diretta-mente o indirettamente, i diritti o poteri dicui alla lettera a);

d) le imprese nelle quali una parte dell’ac-cordo di ricerca e sviluppo, insieme con unao più imprese di cui alle lettere a), b) o c),

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ovvero due o più di queste ultime imprese,detengono congiuntamente i diritti o poteridi cui alla lettera a);

e) le imprese nelle quali i diritti o i poteri dicui alla lettera a) sono detenuti congiunta-mente: i) dalle parti dell’accordo di ricercae sviluppo o dalle imprese ad esse collegatedi cui a lettere da a) a d); o ii) da una o piùparti dell’accordo di ricerca e sviluppo, o dauna o più delle loro imprese collegate aisensi delle lettere da a) a d), e da una o piùimprese terze.

Art. 2 - Esenzione1.   L’articolo 101, paragrafo 1, del trattato èdichiarato inapplicabile agli accordi di ricercae sviluppo conformemente al paragrafo 3 dellostesso articolo e alle condizioni stabilite dalpresente regolamento.Tale esenzione si applica nella misura in cui gliaccordi contengano restrizioni della concor-renza rientranti nel campo di applicazione del-l’articolo 101, paragrafo 1, del trattato.2.   L’esenzione di cui al paragrafo 1, si applicaagli accordi di ricerca e sviluppo contenenti di-sposizioni relative alla cessione o alla conces-sione in licenza di diritti di proprietàimmateriale a favore di una o più parti o dienti costituiti dalle parti stesse per lo svolgi-mento di attività comuni di ricerca e sviluppo,di attività di ricerca e sviluppo a pagamento odi attività comuni di sfruttamento, purché talidisposizioni non costituiscano l’oggetto princi-pale degli accordi, ma siano direttamente col-legate e necessarie all’esecuzione degli stessi.

Art. 3 - Condizioni d’esenzione1.   L’esenzione di cui all’articolo 2 si applicaalle condizioni stabilite nei paragrafi da 2 a 5del presente articolo.2.   L’accordo di ricerca e sviluppo deve stabi-lire che tutte le parti abbiano pieno accesso,per lo svolgimento di ulteriori attività di ri-cerca e sviluppo o di sfruttamento, ai risultatifinali dell’attività comune di ricerca e sviluppoo dell’attività di ricerca e sviluppo a paga-mento, compresi gli eventuali diritti di pro-prietà immateriale e know-how, non appena

tali risultati siano disponibili. Qualora le partilimitino i propri diritti di sfruttamento a normadel presente regolamento, in particolarequando si specializzano ai fini dell’attività disfruttamento, l’accesso ai risultati a scopi disfruttamento può essere limitato in confor-mità. Gli istituti di ricerca, gli organismi acca-demici o le imprese che effettuano attività diricerca e sviluppo a titolo commerciale, aste-nendosi in linea di principio dallo sfruttamentodei risultati, possono inoltre obbligarsi ad uti-lizzare i risultati della ricerca e dello svilupposoltanto per ulteriori ricerche. L’accordo di ri-cerca e sviluppo può prevedere la remunera-zione reciproca delle parti per l’accesso airisultati finalizzato ad ulteriori attività di ri-cerca o sfruttamento; tale remunerazione nondeve tuttavia essere così elevata da impedire,di fatto, l’accesso.3.   Fatto salvo il paragrafo 2, l’accordo di ri-cerca e sviluppo, qualora riguardi unicamentel’attività comune di ricerca e sviluppo o l’atti-vità di ricerca e sviluppo a pagamento, devestabilire che ognuna delle parti abbia accessoall’eventuale know-how preesistente dellealtre parti, sempre che tale know-how sia in-dispensabile ai fini dello sfruttamento dei ri-sultati. L’accordo di ricerca e sviluppo puòprevedere la remunerazione reciproca delleparti per l’accesso al know-how preesistente;tale remunerazione non deve tuttavia esserecosì elevata da impedire, di fatto, l’accesso.4.   Lo sfruttamento comune può riguardareunicamente i risultati protetti da diritti di pro-prietà immateriale, o configuranti know-how,che siano indispensabili per la fabbricazionedei prodotti contrattuali o l’applicazione delletecnologie contrattuali.5.   Le imprese incaricate della fabbricazionedi prodotti contrattuali nell’ambito della spe-cializzazione relativa alle attività di sfrutta-mento devono essere obbligate a soddisfare ledomande di fornitura delle controparti, salvoche l’accordo di ricerca e sviluppo preveda ladistribuzione comune ai sensi dell’articolo 1,paragrafo 1, lettera m), punto i) o ii) o che leparti abbiano concordato la distribuzioneesclusiva dei prodotti contrattuali ad opera

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INTESE

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della parte che fabbrica i prodotti contrat-tuali.

Art. 4 - Quota massima di mercato e duratadell’esenzione1.   Qualora le parti non siano imprese concor-renti, l’esenzione di cui all’articolo 2 si applicaper l’intera durata dell’attività di ricerca e svi-luppo. In caso di sfruttamento comune dei ri-sultati, l’esenzione continua ad applicarsi perun periodo di sette anni a decorrere dalla datain cui i prodotti o le tecnologie contrattualisono per la prima volta messi in commercio nelmercato interno.2.   Qualora due o più parti siano imprese con-correnti, l’esenzione di cui all’articolo 2 si ap-plica per il periodo di cui al paragrafo 1 delpresente articolo soltanto se, al momentodella conclusione dell’accordo di ricerca e svi-luppo, sono soddisfatte le seguenti condizioni:a) se trattasi di accordo di ricerca e sviluppo

ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 1, letteraa), punto i), ii) o iii), la quota di mercato de-tenuta congiuntamente dalle parti non devesuperare il 25 % nel settore merceologico otecnologico rilevante; oppure

b) se trattasi di accordo di ricerca e sviluppoai sensi dell’articolo 1, paragrafo 1, letteraa), punto iv), v) o vi), la quota di mercatodetenuta congiuntamente dalla parte finan-ziatrice e da tutte le parti con le quali que-sta ha concluso accordi di ricerca e sviluppoper i medesimi prodotti o per le medesimotecnologie contrattuali non deve superare il25 % nel settore merceologico o tecnologicorilevante.

3.   Alla fine del periodo di cui al paragrafo 1,l’esenzione continua ad applicarsi finché laquota di mercato detenuta congiuntamentedalle parti non superi il 25 % nel settore mer-ceologico o tecnologico rilevante.

Art. 5 - Restrizioni fondamentaliL’esenzione di cui all’articolo 2 non si applicaagli accordi di ricerca e sviluppo che, diretta-mente o indirettamente, isolatamente o con-giuntamente con altri fattori soggetti alcontrollo delle parti, hanno i seguenti obiet-

tivi:a) la limitazione della libertà delle parti di

svolgere, indipendentemente o in coopera-zione con terzi, attività di ricerca e sviluppoin un campo non connesso a quello cui si ri-ferisce l’accordo ovvero, dopo il completa-mento dell’attività comune di ricerca esviluppo o dell’attività di ricerca e sviluppoa pagamento, nel campo cui si riferisce l’ac-cordo o in un campo connesso;

b) la limitazione della produzione o delle ven-dite, ad eccezione: i) della fissazione diobiettivi di produzione, nel caso in cui losfruttamento comune dei risultati includa lafabbricazione comune dei prodotti contrat-tuali; ii) della fissazione di obiettivi di ven-dita, nel caso in cui lo sfruttamento comunedei risultati includa la distribuzione comunedei prodotti contrattuali o la concessione co-mune in licenza delle tecnologie contrattualiai sensi dell’articolo 1, paragrafo 1, letteram), punto i) o ii); iii) di prassi configurantispecializzazioni relative alle attività di sfrut-tamento; e iv) della restrizione della libertàdelle parti di produrre, vendere, cedere oconcedere in licenza prodotti, tecnologie oprocedimenti che siano in concorrenza con iprodotti o le tecnologie contrattuali nel pe-riodo durante il quale, secondo quanto èconcordato dalle parti stesse, i risultati de-vono essere sfruttati in comune;

c) la fissazione dei prezzi per la vendita deiprodotti contrattuali o per la concessione inlicenza delle tecnologie contrattuali a terzi,ad eccezione della fissazione dei prezzi pra-ticati nei confronti di clienti diretti o dellafissazione di diritti di licenza praticati neiconfronti di licenziatari diretti, nel caso incui lo sfruttamento comune dei risultati in-cluda la distribuzione comune dei prodotticontrattuali o la concessione comune in li-cenza delle tecnologie contrattuali ai sensidell’articolo 1, paragrafo 1, lettera m),punti i) e ii);

d) la limitazione del territorio in cui, o aiclienti ai quali, le parti possono passiva-mente vendere i prodotti contrattuali o con-cedere in licenza le tecnologie contrattuali,

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eccezion fatta per l’obbligo di concedere inlicenza esclusiva i risultati ad un’altra parte;

e) l’obbligo di non effettuare, o di limitare, levendite attive di prodotti o tecnologie con-trattuali in territori o a clienti che non sianostati assegnati esclusivamente a una delleparti nell’ambito della specializzazione re-lativa alle attività di sfruttamento;

f) l’obbligo di non soddisfare la domanda diclienti situati nei territori reciproci delle parti,o di clienti altrimenti ripartiti tra le parti nel-l’ambito della specializzazione relativa alle at-tività di sfruttamento, i quali intendanocommercializzare i prodotti contrattuali inaltri territori del mercato interno;

g) l’obbligo di limitare la facoltà degli utiliz-zatori o rivenditori di acquistare i prodotticontrattuali presso altri rivenditori nel mer-cato interno.

Art. 6 - Restrizioni escluseL’esenzione di cui all’articolo 2 non si applicaai seguenti obblighi contenuti in accordi di ri-cerca e sviluppo:a) l’obbligo di non contestare, dopo il comple-

tamento dell’attività di ricerca e sviluppo, lavalidità dei diritti di proprietà immaterialedetenuti dalle parti nel mercato interno e ri-levanti per tale attività ovvero, dopo la sca-denza dell’accordo di ricerca e sviluppo, lavalidità dei diritti di proprietà immaterialedetenuti dalle parti nel mercato interno e in-tesi a tutelare i risultati dell’attività di ri-cerca e sviluppo, fatta salva la facoltà diprevedere lo scioglimento dell’accordo di ri-cerca e sviluppo nel caso in cui una delleparti contesti la validità dei diritti di pro-prietà intellettuale immateriale stessi;

b) l’obbligo di non concedere a terzi licenzeper la fabbricazione dei prodotti contrattualio per l’applicazione delle tecnologie con-trattuali a meno che l’accordo non prevedalo sfruttamento ad opera di almeno unadelle parti dei risultati dell’attività comunedi ricerca e sviluppo o dell’attività di ricercae sviluppo a pagamento e che tale sfrutta-mento abbia luogo nel mercato interno neiconfronti di terzi.

Art. 7 - Applicazione della quota massima dimercatoAi fini dell’applicazione della quota massimadi mercato di cui all’articolo 4, si applicano leseguenti norme:a) la quota di mercato è calcolata sulla base

del valore delle vendite sul mercato; qualoranon siano disponibili tali dati, la quota dimercato delle parti può essere determinatausando stime basate su altre informazioni dimercato attendibili, ivi compresi i volumidelle vendite sul mercato;

b) la quota di mercato è calcolata sulla basedei dati relativi all’anno civile precedente;

c) la quota di mercato detenuta dalle impresedi cui all’articolo 1, paragrafo 2, secondocomma, lettera e), è ripartita in eguale mi-sura tra ciascuna delle imprese che possie-dono i diritti o poteri elencati alla lettera a)dello stesso secondo comma;

d) se inizialmente la quota di mercato di cuiall’articolo 4, paragrafo 3, non è superioreal 25 %, ma successivamente supera tale li-vello limite senza tuttavia eccedere il 30 %,l’esenzione di cui all’articolo 2 continua adapplicarsi nei due anni civili successivi al-l’anno in cui la soglia del 25 % è stata supe-rata per la prima volta;

e) se inizialmente la quota di mercato di cuiall’articolo 4, paragrafo 3, non è superioreal 25 %, ma successivamente supera il 30 %,l’esenzione di cui all’articolo 2 continua adapplicarsi per tutto l’anno civile successivoall’anno in cui il limite del 30 % è stato su-perato per la prima volta;

f) i benefici di cui alle lettere d) e e) non pos-sono essere cumulati in modo tale che il ri-sultante periodo superi i due anni civili.

Art. 8 - Periodo transitorioIl divieto di cui all’articolo 101, paragrafo 1,del trattato non si applica durante il periodocompreso tra il 1o gennaio 2011 e il 31 dicem-bre 2012 agli accordi già in vigore al 31 dicem-bre 2010 che non rispondono alle condizioni diesenzione di cui al presente regolamento, masoddisfano quelle di cui al regolamento (CE) n.2659/2000.

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Art. 9 - Periodo di vigenzaIl presente regolamento entra in vigore il 1o

gennaio 2011.Esso scade il 31 dicembre 2022.Il presente regolamento è obbligatorio in tuttii suoi elementi e direttamente applicabile inciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 14 dicembre 2010.

Regolamento (UE) n. 1218/2010 della Com-missione del 14 dicembre 2010, relativo al-l’applicazione dell’articolo 101, paragrafo 3,del Trattato sul Funzionamento dell’Unioneeuropea a talune categorie di accordi di spe-cializzazione

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unioneeuropea,visto il regolamento (CEE) n. 2821/71 del Con-siglio, del 20 dicembre 1971, relativo all’ap-plicazione dell’articolo 85, paragrafo 3, deltrattato a categorie di accordi, di decisioni edi pratiche concordate7,pubblicato il progetto del presente regola-mento,sentito il parere del comitato consultivo in ma-teria di intese e posizioni dominanti,considerando quanto segue:(1) Il regolamento (CEE) n. 2821/71 conferiscealla Commissione il potere di applicare, me-diante regolamento, l’articolo 101, paragrafo3, del trattato sul funzionamento dell’Unioneeuropea8 a categorie di accordi, decisioni epratiche concordate rientranti nel campo di

applicazione dell’articolo 101, paragrafo 1, deltrattato e aventi per oggetto la specializza-zione, ivi compresi gli accordi necessari perrealizzare la specializzazione stessa.(2) Il regolamento (CE) n. 2658/2000 dellaCommissione, del 29 novembre 2000, relativoall’applicazione dell’articolo 81, paragrafo 3,del trattato a categorie di accordi di specializ-zazione9 definisce le categorie di accordi dispecializzazione che la Commissione ha consi-derato rispondenti, in linea di principio, allecondizioni stabilite nell’articolo 101, paragrafo3, del trattato. In considerazione dell’espe-rienza complessivamente positiva acquisitanell’applicazione di tale regolamento - la cuiscadenza è prevista il 31 dicembre 2010 - e dialtre esperienze maturate successivamente al-l’adozione medesimo, è opportuno adottare unnuovo regolamento di esenzione per categoria.(3) Il presente regolamento deve soddisfare laduplice esigenza di assicurare l’efficace tuteladella concorrenza e di offrire alle imprese lanecessaria certezza del diritto. Nel perseguiretali obiettivi occorre tenere conto della neces-sità di semplificare per quanto possibile la vi-gilanza amministrativa e il quadro legislativo.Al di sotto di un certo livello di potere di mer-cato si può in genere presumere, ai fini del-l’applicazione dell’articolo 101, paragrafo 3,del trattato, che gli effetti positivi degli ac-cordi di specializzazione prevalgano suglieventuali effetti negativi per la concorrenza.(4) Ai fini dell’applicazione mediante regola-mento dell’articolo 101 paragrafo 3, del trat-tato non è necessario definire gli accordirientranti nel campo di applicazione del para-grafo 1 dello stesso articolo. Nella valutazioneindividuale degli accordi di cui all’articolo 101paragrafo 1 del trattato si deve tenere contodi diversi fattori ed in particolare della strut-tura del mercato rilevante.(5) Il beneficio dell’esenzione stabilito me-diante il presente regolamento deve essere li-mitato agli accordi che si possano, consufficiente certezza, presumere conformi allecondizioni di cui all’articolo 101, paragrafo 3,del trattato.

7 GU L 285 del 29.12.1971, pag. 46.8 A decorrere dal 1° dicembre 2009, l’articolo 81 deltrattato CE è diventato l’articolo 101 del trattato sulfunzionamento dell’Unione europea («TFUE»). Tali duearticoli sono sostanzialmente identici. Ai fini del pre-sente regolamento, i riferimenti all’articolo 101 delTFUE si intendono fatti, se del caso, all’articolo 81 deltrattato CE. Il TFUE ha inoltre introdotto talune modifi-che terminologiche, come la sostituzione di «Comunità»con «Unione» e «mercato comune» con «mercato in-terno». Nel presente regolamento sarà usata costante-mente la terminologia del TFUE. 9 GU L 304 del 5.12.2000, pag. 3.

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(6) Gli accordi di specializzazione della produ-zione hanno maggiori possibilità di migliorarela produzione o la distribuzione dei prodottiquando le parti possiedono competenze, benio attività complementari in quanto, concen-trando la loro attività di fabbricazione su de-terminati prodotti, possono operare in modopiù razionale e offrire i prodotti a prezzi ri-dotti. Lo stesso vale in linea generale per gliaccordi di specializzazione relativi alla prepa-razione di servizi. È ragionevole presumereche, in presenza di una concorrenza effettiva,gli utilizzatori beneficeranno di una congruaparte dei vantaggi che ne derivano.(7) Tali vantaggi possono discendere dagli ac-cordi in base ai quali una parte rinuncia par-zialmente o totalmente, a favore di un’altra,a fabbricare determinati prodotti o a prepa-rare determinati servizi («specializzazione uni-laterale»), dagli accordi in base ai qualiciascuna parte rinuncia, parzialmente o total-mente, a favore di un’altra, a fabbricare de-terminati prodotti o a preparare determinatiservizi («specializzazione reciproca») e dagliaccordi in base ai quali le parti si impegnano afabbricare determinati prodotti o a prepararedeterminati servizi in comune («produzionecomune»). Nel contesto del presente regola-mento, i concetti di specializzazione unilate-rale e reciproca non presuppongono che partiriducano la propria capacità ma è sufficienteche riducano i propri volumi di produzione. Ilconcetto di produzione comune non presup-pone che le parti riducano la loro produzioneindividuale al di fuori dell’ambito d’applica-zione dell’accordo di produzione comune.(8) La natura degli accordi di specializzazioneunilaterali e reciproci presuppone che le partioperino nel medesimo settore merceologico.Non è necessario che esse operino nel mede-simo settore geografico. L’applicazione delpresente regolamento ad accordi di specializ-zazione unilaterale e reciproca deve esserepertanto limitata alle situazioni in cui le partioperano negli stessi settori merceologici. Ac-cordi di produzione in comune possono essereconclusi tra soggetti che operano già nel me-desimo settore merceologico ma anche sog-

getti che desiderano entrare in un determinatosettore merceologico mediante la conclusionedell’accordo. Gli accordi di produzione co-mune devono quindi essere inclusi nel campod’applicazione del presente regolamento indi-pendentemente dal fatto che le parti operinogià nello stesso settore merceologico.(9) Affinché i benefici della specializzazionevengano conseguiti senza che una delle partiabbandoni completamente il mercato a valledella produzione, gli accordi di specializza-zione unilaterale e reciproca devono essere in-clusi nell’ambito del presente regolamentosolo qualora prevedano obblighi di fornitura edi acquisto o la distribuzione in comune. Gliobblighi di fornitura e di acquisto possono, manon devono, avere carattere esclusivo.(10) Qualora la quota delle parti sul mercatorilevante dei prodotti oggetto dell’accordo dispecializzazione non superi un determinato li-mite, si può presumere che gli accordi deter-minino di norma vantaggi economici in terminidi economie di scala o di diversificazione, ov-vero di migliori tecnologie produttive, e riser-vino agli utilizzatori una congrua parte di talivantaggi. Tuttavia, qualora i prodotti fabbri-cati nell’ambito dell’accordo di specializza-zione siano prodotti intermedi che una o piùparti utilizzano, totalmente o parzialmente,per la fabbricazione di determinati prodotti avalle da esse successivamente venduti sul mer-cato, l’esenzione di cui al presente regola-mento deve essere subordinata altresì allacondizione che la quota detenuta dalle partisul mercato rilevante dei prodotti a valle nonsuperi un determinato limite. In tal caso, pren-dendo in considerazione soltanto la quota dimercato delle parti a livello del prodotto in-termedio non si terrebbe conto del rischio po-tenziale di esclusione dal mercato o diaumento dei prezzi dei fattori di produzionecui sarebbero esposti i concorrenti a livello deiprodotti a valle. Comunque, nemmeno in casodi superamento delle quote di mercato mas-sime stabilite nel presente regolamento o diinadempimento di altre condizioni poste dalmedesimo si deve presumere che gli accordi dispecializzazione ricadano sotto il disposto

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dell’articolo 101, paragrafo 1, del trattato onon soddisfino le condizioni di cui all’articolo101, paragrafo 3, del trattato.(11) Il presente regolamento non deve esen-tare accordi che contengano restrizioni non in-dispensabili per il conseguimento degli effettipositivi prodotti dagli accordi di specializza-zione. In linea generale, accordi recanti deter-minati tipi di gravi restrizioni dellaconcorrenza, relative alla fissazione dei prezzipraticati nei confronti di terzi, alla limitazionedella produzione o delle vendite ed alla ripar-tizione di mercati o clienti devono essereesclusi dal beneficio della esenzione indipen-dentemente dalla quota di mercato detenutadalle parti.(12) La quota massima di mercato, l’esclusionedi taluni accordi dall’esenzione e le condizionipreviste dal presente regolamento garanti-scono in linea di massima che gli accordi cui siapplica l’esenzione per categoria non consen-tano ai partecipanti di eliminare la concor-renza in relazione ad una parte considerevoledei prodotti o dei servizi in questione.(13) La Commissione può revocare il beneficiodel presente regolamento, a norma dell’arti-colo 29, paragrafo 1, del regolamento (CE) n.1/2003 del Consiglio, del 16 dicembre 2002,concernente l’applicazione delle regole di con-correnza di cui agli articoli 81 e 82 del trat-tato10, qualora constati che, in un casodeterminato, un accordo esentato a norma delpresente regolamento produca effetti incom-patibili con l’articolo 101, paragrafo 3, deltrattato.(14) A norma dell’articolo 29, paragrafo 2, delregolamento (CE) n. 1/2003, l’autorità respon-sabile della concorrenza dello Stato membropuò revocare il beneficio del presente regola-mento nel territorio dello Stato membro stessoo in una parte di esso quando ritenga, in uncaso particolare, che un accordo esentato aisensi del presente regolamento produca effettiincompatibili con l’articolo 101, paragrafo 3,del trattato nel territorio medesimo o in unaparte di esso, sempreché tale territorio si con-figuri come un settore geografico distinto.

(15) Il beneficio del presente regolamento puòessere revocato a norma dell’articolo 29 delregolamento (CE) n. 1/2003, in particolarequalora i mercati rilevanti siano molto concen-trati e la concorrenza già scarsa a causa di po-sizioni individuali occupate da altri operatorieconomici del settore o di legami esistenti traaltri operatori economici per effetto di accordiparalleli di specializzazione.(16) Al fine di facilitare la conclusione di ac-cordi di specializzazione, che possono avereper le parti incidenze di ordine strutturale, ilperiodo di vigenza del presente regolamentodeve essere fissato in dodici anni,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Art. 1 - Definizioni1.   Ai fini del presente regolamento si appli-cano le seguenti definizioni:a) per «accordo di specializzazione» s’intende

un accordo di specializzazione unilaterale,un accordo di specializzazione reciproca oun accordo di produzione in comune;

b) per «accordo di specializzazione unilate-rale» s’intende qualsiasi accordo tra duesoggetti operanti nello stesso settore mer-ceologico, in forza del quale una parte si ob-bliga a cessare interamente o parzialmentela fabbricazione di determinati prodotti o adastenersi dalla fabbricazione di determinatiprodotti e ad acquistarli dall’altra parte, laquale si impegna a fabbricare e fornire i pro-dotti in questione;

c) per «accordo di specializzazione reciproca»s’intende qualsiasi accordo tra due o più sog-getti operanti nello stesso settore merceo-logico, in forza del quale due o più parti siobbligano reciprocamente a cessare intera-mente o parzialmente la fabbricazione diprodotti distinti e ad acquistarli dalle con-troparti le quali si impegnano a fabbricare efornire i prodotti questione stessi; o

d) per «accordo di produzione comune» s’in-tende qualsiasi accordo in forza del qualedue o più parti convengono di fabbricare incomune determinati prodotti;

e) per «accordo» s’intende qualsiasi accordo,10 GU L 1 del 4.1.2003, pag. 1.

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decisione di associazioni d’imprese o praticaconcordata;

f) per «prodotto» s’intende qualsiasi bene oservizio, inclusi sia i beni o servizi intermediche i beni o servizi finali, ad eccezione deiservizi di distribuzione e locazione;

g) per «produzione» o «fabbricazione» s’in-tende la produzione di beni o la prepara-zione di servizi, anche nell’ambito dellasubfornitura;

h) per «preparazione di servizi» s’intendono leattività a monte della prestazione di serviziai clienti;

i) per «mercato rilevante» s’intende il settoremerceologico e geografico rilevante cui ap-partengono i prodotti di specializzazionenonché, qualora i prodotti di specializza-zione siano prodotti intermedi utilizzati in-ternamente da una o più parti, in modototale o parziale, per la fabbricazione diprodotti a valle, anche il settore merceolo-gico e geografico rilevante cui appartengonoi prodotti a valle;

j) per «prodotti di specializzazione» s’inten-dono i prodotti fabbricati in base ad un ac-cordo di specializzazione;

k) per «prodotti a valle» s’intendono i prodottifabbricati da una o più parti utilizzando pro-dotti di specializzazione, e venduti dalleparti stesse sul mercato;

l) per «impresa concorrente» s’intende qual-siasi concorrente effettivo o potenziale;

m) per «concorrente effettivo» s’intende qualsiasiimpresa che operi sullo stesso mercato rilevante;

n) per «concorrente potenziale» s’intendequalsiasi impresa che, secondo quanto puòpresumersi in base a considerazioni realisti-che e non a una semplice possibilità teorica,è disposta, in assenza dell’accordo di spe-cializzazione e sul presupposto di un incre-mento modesto ma permanente dei prezzirelativi, ad effettuare entro un termine nonsuperiore a tre anni gli investimenti supple-mentari necessari o altre spese di conver-sione necessarie al fine di penetrare sulmercato interessato;

o) per «obbligo di fornitura esclusiva» s’in-tende l’obbligo di astenersi dal fornire il pro-

dotto di specializzazione ad imprese concor-renti non partecipanti all’accordo;

p) per «obbligo di acquisto esclusivo» s’in-tende l’obbligo di acquistare il prodotto dispecializzazione esclusivamente presso unaparte dell’accordo;

q) per «distribuzione comune» si intende: i) ladistribuzione dei prodotti effettuata dalleparti attraverso un gruppo, un organismo oun’impresa comuni; o ii) la distribuzione deiprodotti effettuata dalle parti mediante de-signazione di un terzo quale distributore, subase esclusiva o meno, purché questi non siaun’impresa concorrente;

r) per «distribuzione» s’intende la distribu-zione comprendente la vendita di beni e laprestazione di servizi.

2. Ai fini del presente regolamento i termini«impresa» e «parte» includono le imprese col-legate.Per «imprese collegate» si intendono:a) le imprese nelle quali una parte dell’ac-

cordo di specializzazione detiene, diretta-mente o indirettamente: i) il potere diesercitare più della metà dei diritti di voto;o ii) il potere di nominare più della metà deimembri del consiglio di vigilanza o di ammi-nistrazione o degli organi che rappresentanolegalmente l’impresa; o iii) il diritto di ge-stire gli affari dell’impresa;

b) le imprese che, direttamente o indiretta-mente, detengono nei confronti di una delleparti dell’accordo di specializzazione i dirittio poteri di cui alla lettera a);

c) le imprese nei confronti delle quali un’im-presa di cui alla lettera b) detiene, diretta-mente o indirettamente, i diritti o poteri dicui alla lettera a);

d) le imprese nelle quali una parte dell’ac-cordo di specializzazione e una o più impresedi cui alle lettere a), b) o c), ovvero due opiù di queste ultime imprese, detengonocongiuntamente i diritti o poteri di cui allalettera a);

e) le imprese nelle quali i diritti o poteri di cuialla lettera a) sono detenuti congiuntamente:i) dalle parti dell’accordo di specializzazioneo dalle imprese ad esse collegate ai sensi

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Codice della Concorrenza

INTESE

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delle lettere da a) a d); o ii) da una o più partidell’accordo di specializzazione, o da una opiù imprese ad esse collegate ai sensi dellelettere da a) a d), e una o più imprese terze.

Art. 2 - Esenzione1.   L’articolo 101, paragrafo 1, del trattato èdichiarato inapplicabile agli accordi di specia-lizzazione conformemente al paragrafo 3 dellostesso articolo e alle condizioni stabilite dalpresente regolamento.Tale esenzione si applica nella misura in cui gliaccordi di specializzazione contengano restri-zioni della concorrenza rientranti nel campo diapplicazione dell’articolo 101, paragrafo 1, deltrattato.2.   L’esenzione di cui al paragrafo 1 si applicaagli accordi di specializzazione contenenti di-sposizioni relative alla cessione o alla conces-sione in licenza di diritti di proprietàimmateriale a favore di una o più parti, purchétali disposizioni non costituiscano l’oggettoprincipale di tali accordi, ma siano diretta-mente collegate e necessarie all’esecuzionedegli stessi.3.   L’esenzione di cui al paragrafo 1 si applicaagli accordi di specializzazione con i quali:a) le parti assumono obblighi di acquisto esclu-

sivo o di fornitura esclusiva; ob) le parti convengono di non vendere in modo

indipendente i prodotti fabbricati nel conte-sto dell’accordo di specializzazione, ma dieffettuarne la distribuzione in comune.

Art. 3 - Quota massima di mercatoL’esenzione di cui all’articolo 2 si applica acondizione che la quota di mercato detenutacongiuntamente dalle parti non superi il 20 %su alcun mercato rilevante.

Art. 4 - Restrizioni fondamentaliL’esenzione di cui all’articolo 2 non si applicaagli accordi di specializzazione che, diretta-mente o indirettamente, isolatamente o con-giuntamente con altri fattori soggetti alcontrollo delle parti, hanno segue per oggettoquanto segue:a) la fissazione dei prezzi in caso di vendita di

prodotti a terzi, ad eccezione della fissa-zione dei prezzi praticati nei confronti diclienti diretti nell’ambito della distribuzionecomune;

b) la limitazione della produzione o delle ven-dite, ad eccezione: i) delle disposizioni re-lative alle quantità di prodotti concordatenel contesto di accordi di specializzazioneunilaterale o reciproca o relative alla fissa-zione della capacità e del volume di produ-zione nell’ambito di accordi di produzionecomune; e ii) della fissazione di obiettivi divendita nell’ambito della distribuzione co-mune;

c) la ripartizione di mercati o clienti.

Art. 5 - Applicazione della quota massima dimercatoAi fini dell’applicazione della quota massimadi mercato di cui all’articolo 3, si applicano lenorme seguenti:a) la quota di mercato è calcolata sulla base

del valore delle vendite sul mercato; qualoranon siano disponibili tali dati, la quota dimercato può essere determinata usandostime basate su altre informazioni di mer-cato attendibili, ivi compresi i volumi dellevendite sul mercato;

b) la quota di mercato è calcolata sulla basedei dati relativi all’anno civile precedente;

c) la quota di mercato detenuta dalle impresedi cui all’articolo 1, paragrafo 2, secondocomma, lettera e), è ripartita in eguale mi-sura tra ciascuna delle imprese che possie-dono i diritti o poteri elencati alla lettera a)dello stesso secondo comma;

d) se inizialmente la quota di mercato di cuiall’articolo 3 non è superiore al 20 %, masuccessivamente supera tale limite senzatuttavia eccedere il 25 %, l’esenzione di cuiall’articolo 2 continua ad applicarsi nei dueanni civili successivi all’anno in cui il limitedel 20 % è stato superato per la prima volta;

e) se inizialmente la quota di mercato di cuiall’articolo 3 non è superiore al 20 %, masuccessivamente supera il 25 %, l’esenzionedi cui all’articolo 2 continua ad applicarsiper tutto l’anno civile successivo all’anno in

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Codice della Concorrenza

DISCIPLINA DELLA CONCORRENZA

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cui il limite del 25 % è stato superato per laprima volta;

f) i benefici di cui alle lettere d) ed e) non pos-sono essere cumulati in modo tale che il ri-sultante periodo superi i due anni civili.

Art. 6 - Periodo transitorioIl divieto di cui all’articolo 101, paragrafo 1,del trattato non si applica durante il periodocompreso tra il 1o gennaio 2011 ed il 31 dicem-bre 2012 agli accordi già in vigore al 31 dicem-bre 2010 che non rispondono alle condizioni diesenzione di cui al presente regolamento masoddisfano quelle di cui al regolamento (CE) n.2658/2000.

Art. 7 - Periodo di vigenzaIl presente regolamento entra in vigore il 1o

gennaio 2011.Esso scade il 31 dicembre 2022.Il presente regolamento è obbligatorio in tuttii suoi elementi e direttamente applicabile inciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 14 dicembre 2010.

Comunicazione della Commissione - Linee di-rettrici sull’applicabilità dell’articolo 101 deltrattato sul funzionamento dell’Unione eu-ropea agli accordi di cooperazione orizzon-tale (2011/C 11/01), inhttp://eur-lex.europa.eu.

5.4.2. Accordi di cooperazione verticale

Regolamento (CEE) n. 19/65 del Consiglio del2 marzo 1965, relativo all’applicazionedell’art. 85, paragrafo 3, del Trattato a cate-gorie di accordi e pratiche concordate

IL CONSIGLIO DELLA COMUNITÀ ECONOMICAEUROPEA,

Visto il Trattato che istituisce la Comunità Eco-nomica Europea, e in particolare l’articolo 87,Vista la proposta della Commissione,Visto il parere del Parlamento Europeo11,

Visto il parere del Comitato economico e so-ciale12,Considerando che la dichiarazione di inappli-cabilità delle disposizioni dell’articolo 85, pa-ragrafo 1 del Trattato può, conformementealle disposizioni del paragrafo 3 dello stessoarticolo, riguardare categorie di accordi, de-cisioni e pratiche concordate che soddisfinoalle condizioni-richieste da tali disposizioni;Considerando che le modalità d’applicazionedell’articolo 85, paragrafo 3 devono essere sta-bilite per regolamento basato sull’articolo 87;Considerando che, dato il gran numero di no-tifiche depositate in applicazione del regola-mento n. 1713, è opportuno, al fine difacilitarne il compito, porre la Commissione ingrado di dichiarare, mediante regolamento,inapplicabili a talune categorie di accordi e dipratiche concordate le disposizioni dell’arti-colo 85, paragrafo 1;Considerando che occorre precisare le condi-zioni in cui la Commissione potrà esercitaretale potere, in collegamento stretto e costantecon le autorità competenti degli Stati membri,quando sarà stata acquisita un’esperienza suf-ficiente a seguito di decisioni individuali e saràpossibile definire le categorie di accordi e dipratiche concordate per le quali le condizionidell’articolo 85, paragrafo 3 potranno essereconsiderate soddisfatte;Considerando che la Commissione ha indicato,con la propria azione e in particolare col rego-lamento n. 15314, che nessun alleggerimentodelle procedure previste dal regolamento n. 17può essere preso in considerazione per alcunitipo di accordi o di pratiche concordate chesiano particolarmente suscettibili di falsare ilgiuoco della concorrenza nel mercato comune;Considerando che, in virtù dell’articolo 6 delregolamento n. 17, la Commissione può deci-dere che una dichiarazione rilasciata ai sensidell’articolo 85, paragrafo 3, del Trattato

11 GU n. 81 del 27.5.1964, pag. 1275/64.

12 GU n. 197 del 30.11.1964, pag. 3320/64.13 GU n. 13 del 21.2.1962, pag. 204/62 (regolamento n.17 modificato dal regolamento n. 59 – GU n. 58 del10.7.1962, pag. 1655/62 – e dal regolamento n.118/63/CEE – GU n. 162 del 7.11.1963, pag. 2696/63).14 GU n. 139 del 24.12.1962, pag. 2918/62.

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DISCIPLINA DELLA CONCORRENZA

abbia effetto retroattivo; che conviene che laCommissione possa prendere tale decisioneanche in un regolamento;Considerando che, in virtù dell’articolo 7 delregolamento n. 17, mediante decisione dellaCommissione, possono essere sottratti al di-vieto di cui all’articolo 83, paragrafo 1, ac-cordi, decisioni e pratiche concordate, speciese modificati in modo da soddisfare alle con-dizioni di applicazione dell’articolo 85, para-grafo 3; che è opportuno che la Commissionepossa accordare lo stesso beneficio medianteregolamento a tali accordi e pratiche concor-date qualora siano modificati in modo da rien-trare in una categoria definita medianteregolamento d’esenzione;Considerando che, se non si trovano riunite lecondizioni menzionate all’articolo 85, para-grafo 3, un’esenzione non può restare acqui-sita; che, quindi, la Commissione deve averela facoltà di stabilire, mediante decisione, lecondizioni alle quali dovrà soddisfare un ac-cordo o una pratica concordata che, a motivodi particolari circostanze, riveli effetti incom-patibili con l’articolo 85, paragrafo 3,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Art. 11. Fatta salva l’applicazione del regolamenton. 17 del Consiglio, la Commissione può dichia-rare mediante regolamento e in conformitàdell’articolo 85, paragrafo 3 del Trattato chel’articolo 85, paragrafo 1 non è applicabile acategorie di accordi ai quali partecipano sol-tanto due imprese ea) - nei quali l’una s’impegna nei confronti del-

l’altra a fornire determinati prodotti sol-tanto ad essa, ai fini della rivenditaall’interno di una parte determinata del ter-ritorio del mercato comune, oppure

- nei quali l’una s’impegna nei confronti del-l’altra ad acquistare determinati prodottisoltanto da essa, ai fini della rivendita, op-pure

- nei quali sono stati conclusi tra le due im-prese, ai fini della rivendita, impegni esclu-sivi di fornitura e di acquisto dello stesso

tipo di quelli previsti nei due precedenti ca-poversi,

b) che comportano limitazioni imposte in rap-porto all’acquisto o all’utilizzazione di dirittirelativi alla proprietà industriale - in parti-colare ai brevetti, modelli di utilità, modellie disegni ornamentali o marchi - o ai dirittiderivanti da contratti di cessione o di con-cessione di procedimenti di fabbricazione odi cognizioni relative all’utilizzazione o al-l’applicazione di tecniche industriali.

2. Il regolamento deve comprendere una defi-nizione delle categorie di accordi ai quali si ap-plica e precisare in particolare:a) le restrizioni o le clausole che non possono

figurare negli accordi;b) le clausole che devono figurare negli accordi

o le altre condizioni che devono essere sod-disfatte.

3. I paragrafi 1 e 2 si applicano, in quanto com-patibili, alle categorie di pratiche concordatealle quali partecipano soltanto due imprese.

Art. 21. Un regolamento, emanato in virtù dell’arti-colo 1, è adottato per una durata limitata.2. Può essere abrogato o modificato quando lecircostanze si sono modificate relativamentead un elemento che è stato essenziale per lasua adozione; in tal caso è previsto un periododi adattamento per gli accordi e le praticheconcordate, contemplati dal regolamento an-teriore.

Art. 3Un regolamento adottato in virtù dell’articolo1 può applicarsi con effetto retroattivo agli ac-cordi e pratiche concordate che, al momentodell’entrata in vigore del regolamento, avreb-bero potuto beneficiare di una decisione coneffetto retroattivo in applicazione dell’articolo6 del regolamento n. 17.

Art. 41. Un regolamento adottato in virtù dell’arti-colo 1 può disporre che il divieto di cui all’ar-ticolo 85, paragrafo 1 del Trattato non siapplica, per il periodo in esso stabilito, agli ac-

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cordi e pratiche concordate esistenti alla datadel 13 marzo 1962 e che non soddisfano allecondizioni dell’articolo 85, paragrafo 3:- se sono modificati entro tre mesi dall’entrata

in vigore del regolamento, in modo da sod-disfare a dette condizioni secondo le dispo-sizioni del regolamento stesso e

- se le modifiche sono portate a conoscenzadella Commissione nel termine fissato dalregolamento.

2. Il paragrafo 1 è applicabile agli accordi epratiche concordate che dovevano essere no-tificati anteriormente al 1° febbraio 1963,conformemente all’articolo 5 del regolamenton. 17, solo se la notificazione è stata effet-tuata prima di tale data.3. Il beneficio delle disposizioni stabilite anorma del paragrafo 1 non può essere invocatonelle vertenze pendenti alla data dell’entratain vigore di un regolamento adottato in virtùdell’articolo 1; né può essere invocato per mo-tivare una domanda di risarcimento di danninei confronti di terzi.

Art. 5Quando la Commissione intende adottare unregolamento, ne pubblica il progetto, invi-tando tutti gli interessati a comunicarle le loroosservazioni entro il termine da essa stabilito,che non può essere inferiore ad un mese.

Art. 61. La Commissione consulta il Comitato consul-tivo in materia di intese e posizioni dominanti:a) prima di pubblicare un progetto di regola-

mento,b) prima di adottare un regolamento.2. L’articolo 10, paragrafi 5 e 6 del regola-mento n. 17, relativo alla consultazione delComitato consultivo, è applicabile, in quantocompatibile, restando inteso che le riunionicomuni con la Commissione avranno luogo alpiù presto un mese dopo l’invio della convoca-zione.

Art. 7Se la Commissione costata d’ufficio o su do-manda di uno Stato membro o di persone fisi-

che o giuridiche che fanno valere un interesseche, in un caso determinato, accordi o prati-che concordate previsti in un regolamento,adottato in virtù dell’articolo 1, hanno tuttaviataluni effetti incompatibili con le condizionipreviste all’articolo 85, paragrafo 3 del Trat-tato, essa può, ritirando il beneficio dell’ap-plicazione di detto regolamento, prendere unadecisione in conformità agli articoli 6 e 8 delregolamento n. 17, senza che sia richiesta lanotificazione di cui all’articolo 4, paragrafo 1,del regolamento n. 17.

Art. 8La Commissione trasmette al Consiglio, primadel 1° gennaio 1970, una proposta di regola-mento intesa ad apportare al presente regola-mento le modifiche che apparirannonecessarie in relazione all’esperienza acqui-sita.Il presente regolamento è obbligatorio in tuttii suoi elementi e direttamente applicabile inciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 2 marzo 1965.

Regolamento (CE) n. 1215/1999 del Consigliodel 10 giugno 1999, che modifica il regola-mento n. 19/65/CEE relativo all’applicazionedell’articolo 81, paragrafo 3, del Trattato acategorie di accordi e pratiche concordate15

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità eu-ropea, in particolare l’articolo 83,vista la proposta della Commissione16,visto il parere del Parlamento europeo17,visto il parere del Comitato economico e so-

15 Nota editoriale: il titolo del regolamento n.19/65/CEE è stato adeguato per tener conto della rinu-merazione degli articoli del trattato che istituisce la Co-munità europea a norma dell’articolo 12 del trattato diAmsterdam; il riferimento originario era l’articolo 85,paragrafo 3, del trattato.16 GU C 365 del 26.11.1998, pag. 27.17 Parere espresso il 15 aprile 1999.

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ciale18,(1) considerando che, con il regolamento n.19/65/CEE19, il Consiglio ha abilitato la Com-missione a dichiarare mediante regolamento,fatta salva l’applicazione del regolamento n.17 del Consiglio20, primo regolamento d’appli-cazione degli articoli 81 e 82 del trattato e anorma dell’articolo 81, paragrafo 3 del trat-tato, che l’articolo 81, paragrafo 1, non è ap-plicabile a talune categorie di accordi, inparticolare a categorie di accordi ai quali par-tecipano soltanto due imprese e nei quali l’unasi impegna nei confronti dell’altra a fornire de-terminati prodotti soltanto ad essa, ai finidella rivendita all’interno di una parte deter-minata del territorio del mercato comune, op-pure nei quali l’una si impegna nei confrontidell’altra ad acquistare determinati prodottisoltanto da essa, ai fini della rivendita, oppurenei quali sono stati conclusi tra le due imprese,ai fini della rivendita, tali impegni esclusivi difornitura e di acquisto;(2) considerando che, a norma del regola-mento n. 19/65/CEE, la Commissione ha adot-tato in particolare il regolamento (CEE) n.1983/83, del 22 giugno 1983, relativo all’ap-plicazione dell’articolo 81, paragrafo 3 deltrattato a categorie di accordi di distribuzioneesclusiva21, e il regolamento (CEE) n. 1984/83,del 22 giugno 1983, relativo all’applicazionedell’articolo 81, paragrafo 3 del trattato CEEa categorie di accordi di acquisto esclusivo22,nonché il regolamento (CEE) n. 4087/88, del30 novembre 1988, concernente l’applicazionedell’articolo 81, paragrafo 3 del trattato a ca-tegorie di accordi di franchising23 (regolamenti

di esenzione);(3) considerando che il 22 gennaio 1997 laCommissione ha pubblicato un Libro verdesulle Restrizioni verticali nella politica di con-correnza comunitaria che ha provocato unampio dibattito pubblico sull’applicazione del-l’articolo 81, paragrafi 1 e 3 del trattato agliaccordi verticali o pratiche concordate;(4) considerando che in seguito alla pubblica-zione del Libro verde le osservazioni espressedagli Stati membri, dal Parlamento europeo,dal Comitato economico e sociale e dal Comi-tato delle regioni, nonché dagli ambienti inte-ressati, permettono di individuare unorientamento generale favorevole ad una ri-forma della politica di concorrenza comunita-ria in materia di accordi verticali; che ciòimplica la revisione dei regolamenti di esen-zione per categoria menzionati in precedenza;(5) considerando che tale riforma deve rispon-dere alla duplice esigenza di assicurare al con-tempo una protezione efficace dellaconcorrenza e un livello sufficiente di certezzadel diritto per le imprese; che il persegui-mento di tali obiettivi dovrebbe inoltre tenerconto della necessità di semplificare il più pos-sibile il controllo amministrativo nonché il qua-dro regolamentare; che a pari livello di poteredi mercato le restrizioni verticali sono gene-ralmente considerate meno dannose per laconcorrenza delle restrizioni orizzontali;(6) considerando che i summenzionati regola-menti di esenzione non si limitano a definirele categorie di accordi ai quali si applicano e aprecisare le restrizioni o le clausole che nonpossono figurare negli accordi, ma elencanoanche le clausole esentate; che tale approccionormativo è considerato generalmente tropporigido per i rapporti contrattuali, in un conte-sto economico in cui le strutture e le tecnichedella distribuzione evolvono rapidamente;(7) considerando che detti regolamenti diesenzione riguardano soltanto le categorie diaccordi esclusivi bilaterali, conclusi ai finidella rivendita, i quali hanno per oggetto la di-stribuzione e/o l’acquisto esclusivo di beni,oppure comportano restrizioni in rapporto al-l’acquisizione o all’utilizzazione di diritti di

18 GU C 116 del 28.4.1999.19 GU 36 del 6.3.1965, pag. 533/65. Regolamento modi-ficato da ultimo dall’atto di adesione del 1994.20 GU 13 del 21.2.1962, pag. 204/62. Regolamento mo-dificato da ultimo dall’atto di adesione del 1994.21 GU L 173 del 30.6.1983, pag. 1. Regolamento modifi-cato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1582/97 (GU L214 del 6.8.1997, pag. 27).22 GU L 173 del 30.6.1983, pag. 5. Regolamento modifi-cato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1582/97.23 GU L 359 del 28.12.1988, pag. 46. Regolamento modi-ficato da ultimo dall’atto di adesione del 1994.

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proprietà industriale; che sono tuttavia esclusidal loro ambito di applicazione, tra l’altro, gliaccordi verticali conclusi fra più di due im-prese, gli accordi di distribuzione selettiva, gliaccordi riguardanti i servizi nonché gli accordidi fornitura e/o di acquisto di servizi o prodottidestinati alla trasformazione o all’incorpora-zione; che pertanto numerosi accordi verticalipossono beneficiare di un’esenzione a normadell’articolo 81, paragrafo 3, del trattato sol-tanto a seguito di un esame individuale daparte della Commissione, il che può limitare lacertezza del diritto per le imprese interessatee appesantire inutilmente il controllo ammini-strativo;(8) considerando che il dibattito suscitato dallapubblicazione del Libro verde ha inoltre messoin evidenza la necessità di definire le condi-zioni di applicazione dell’articolo 81, paragrafi1 e 3 tenendo debitamente conto degli effettieconomici derivanti dagli accordi verticali; chel’introduzione di criteri economici che limi-tano l’applicabilità di un’esenzione per cate-goria a motivo degli effetti anticoncorrenzialiche possono derivare dagli accordi in questionedovrebbe tener conto della quota di mercatorappresentata dalle imprese interessate;(9) considerando che la Commissione dovrebbeessere pertanto abilitata a sostituire la norma-tiva in vigore con una regolamentazione alcontempo più semplice, più flessibile e più mi-rata, che possa applicarsi a tutte le categoriedi accordi verticali; che ampliando in questosenso il campo di applicazione del regolamentodi esenzione riguardante tali accordi si devonoanche stabilire criteri, quali le soglie di quotedi mercato, che permettano di determinare lecircostanze in cui, tenuto conto degli eventualieffetti economici degli accordi, il regolamentodi esenzione cessa di essere applicabile; chela fissazione di tali soglie di quote di mercatodovrebbe tenere conto del potere di mercatodelle imprese interessate; che determinategravi restrizioni verticali della concorrenzacome prezzi di rivendita minimi e fissi e alcunitipi di protezione territoriale dovrebbero es-sere esclusi dall’applicazione del regolamentoa prescindere dalla quota di mercato dell’im-

presa in questione;(10) considerando che i poteri conferiti allaCommissione dal regolamento n. 19/65/CEEnon le permettono di procedere a una riformadelle norme attualmente in vigore che includatutte le categorie di accordi verticali; che diconseguenza è necessario estendere la portatadell’articolo 1, paragrafo 1, lettera a) e para-grafo 2, lettera b) di tale regolamento per ri-comprendervi tutti gli accordi contemplatidall’articolo 81, paragrafo 1, del trattato, con-clusi fra due o più imprese operanti ciascuna,ai fini dell’accordo, ad un livello differentedella catena di produzione o di distribuzione eche si riferiscono alle condizioni alle quali leparti possono acquistare, vendere o rivenderealcuni beni o servizi (“accordi verticali”), ivicompresi gli accordi di distribuzione esclusiva,di acquisto esclusivo, di franchising e di distri-buzione selettiva, nonché le loro combina-zioni, e alcuni accordi verticali non reciprociconclusi fra imprese concorrenti, e gli accordiverticali fra un’associazione di piccoli e medidettaglianti e i suoi membri o fra tale associa-zione e i suoi fornitori;(11) considerando che i citati regolamenti diesenzione conferiscono alla Commissione, anorma dell’articolo 7 del regolamento n.19/65/CEE, il potere di revocare il beneficiodell’applicazione di detti regolamenti se, in uncaso determinato, un accordo o una rete di ac-cordi simili producono effetti che sono incom-patibili con le condizioni previste dall’articolo81, paragrafo 3; che per assicurare una sorve-glianza efficace dei mercati e una applicazionepiù decentralizzata delle regole comunitarie diconcorrenza appare opportuno prevedere che,quando un accordo produce tali effetti sul ter-ritorio di uno Stato membro, o in parte di esso,avente tutte le caratteristiche di un mercatodistinto, l’autorità competente di tale Statomembro possa revocare sul suo territorio il be-neficio dell’esenzione per categoria, adot-tando una decisione intesa ad eliminare talieffetti; che è pertanto necessario completarel’articolo 7 del regolamento n. 19/65/CEE perprecisare le circostanze in cui le autorità com-petenti degli Stati membri possono revocare il

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beneficio dell’applicazione del regolamento diesenzione per categoria;(12) considerando che, al fine di garantire uncontrollo efficace degli effetti derivanti in undato mercato dalla presenza di reti paralleledi accordi simili, un regolamento di esenzioneper categoria può stabilire le condizioni invirtù delle quali queste reti di accordi possonoessere escluse dalla sua applicazione medianteregolamento; che tali condizioni possono es-sere basate su criteri quali il tasso di coperturadel mercato ad opera delle reti di accordi inquestione; che la Commissione sarà di conse-guenza abilitata a decretare, mediante rego-lamento in relazione ad un dato mercato, cheper gli accordi in questione sussistono le sud-dette condizioni; che in tale caso la Commis-sione dovrà fissare un periodo di transizionenon inferiore a sei mesi, al termine del qualel’esenzione per categoria cesserà di essere ap-plicabile agli accordi in questione per queldato mercato; che questo regolamento chestabilisce la non applicazione del regolamentodi esenzione per categoria agli accordi interes-sati in relazione ad un particolare mercato hacome effetto l’applicazione dell’articolo 81del trattato mediante esame individuale; chela Commissione consulterà il comitato consul-tivo prima dell’adozione di tale regolamentoe, a richiesta di uno Stato membro, ancheprima della pubblicazione del progetto di re-golamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Art. 1Il regolamento n. 19/65/CEE è modificatocome segue:1) L’articolo 1 è modificato come segue:a) Il paragrafo 1 è sostituito dal seguente: “1.Fatta salva l’applicazione del regolamento n.17, e a norma dell’articolo 81, paragrafo 3 deltrattato, la Commissione può dichiarare me-diante regolamento che l’articolo 81, para-grafo 1 non si applica a:a) categorie di accordi conclusi fra due o più

imprese operanti ciascuna, ai fini dell’ac-cordo, ad un livello differente della catena

di produzione o di distribuzione e che si ri-feriscono alle condizioni alle quali le partipossono acquistare, vendere o rivendere al-cuni beni o servizi,

b) categorie di accordi ai quali partecipanosoltanto due imprese e che comportano li-mitazioni imposte in rapporto all’acquisi-zione o all’utilizzazione di diritti relativi allaproprietà industriale - in particolare ai bre-vetti, modelli di utilità, modelli e disegni or-namentali o marchi - o ai diritti derivanti dacontratti di cessione o di concessione di pro-cedimenti di fabbricazione o di cognizionirelative all’utilizzazione o all’applicazionedi tecniche industriali”;

b) al paragrafo 2, lettera b) le parole “le clau-sole che devono figurare negli accordi o” sonosoppresse;c) il paragrafo 3 è sostituito dal seguente: “3.I paragrafi 1 e 2 si applicano per analogia allecategorie di pratiche concordate”.2) È aggiunto il seguente articolo: “Articolo 1bisUn regolamento adottato a norma dell’articolo1 può definire le condizioni che possono por-tare all’esclusione dal suo campo di applica-zione di determinate reti parallele di accordio di pratiche concordate simili, operanti in unparticolare mercato; la Commissione può sta-bilire mediante regolamento che dette condi-zioni sussistono e fissare un termine allascadenza del quale il regolamento ai sensidell’articolo 1 non è più applicabile ai perti-nenti accordi o pratiche concordate su quelmercato. Tale periodo non deve essere infe-riore a sei mesi”.3) All’articolo 6, il paragrafo 1 è sostituito daltesto seguente: “1. La Commissione consultail comitato consultivo in materia di intese eposizioni dominanti:a) per quanto riguarda un regolamento adot-

tato a norma dell’articolo 1, prima di pub-blicare un progetto di regolamento e primadi adottare un regolamento;

b) per quanto riguarda un regolamento adot-tato in virtù dell’articolo 1 bis, prima di pub-blicare un progetto di regolamento, serichiesto da uno Stato membro e prima di

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adottare un regolamento”.4) All’articolo 7, l’attuale paragrafo diventaparagrafo 1 ed è aggiunto il seguente para-grafo: “2. Quando, in un caso determinato, gliaccordi o le pratiche concordate previsti da unregolamento adottato a norma dell’articolo 1producono taluni effetti incompatibili con lecondizioni dell’articolo 81, paragrafo 3 deltrattato nel territorio di uno Stato membro oin una parte di esso, avente tutte le caratteri-stiche di un mercato distinto, l’autorità com-petente di tale Stato membro può, d’ufficio osu domanda della Commissione o di persone fi-siche o giuridiche titolari di un legittimo inte-resse, revocare il beneficio dell’applicazionedi tale regolamento”.

Art. 2Il presente regolamento entra in vigore il terzogiorno successivo alla pubblicazione nella Gaz-zetta ufficiale delle Comunità europee.Il presente regolamento è obbligatorio in tuttii suoi elementi e direttamente applicabile inciascuno degli Stati membri.Fatto a Lussemburgo, addì 10 giugno 1999.

Regolamento (UE) n. 330/2010 della Com-missione, del 20 aprile 2010, relativo all’ap-plicazione dell’articolo 101, paragrafo 3, delTrattato sul Funzionamento dell’Unione eu-ropea a categorie di accordi verticali e pra-tiche concordate

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unioneeuropea,visto il regolamento n. 19/65/CEE del Consi-glio, del 2 marzo 1965, relativo all’applica-zione dell’articolo 85, paragrafo 3, del trattatoa categorie di accordi e pratiche concordate24,in particolare l’articolo 1,dopo aver pubblicato il progetto del presenteregolamento,sentito il parere del comitato consultivo in ma-teria di intese e posizioni dominanti,considerando quando segue:(1) In virtù del regolamento n. 19/65/CEE, la

Commissione ha il potere di applicare, me-diante regolamento, l’articolo 101, paragrafo3, del trattato sul funzionamento dell’Unioneeuropea25 a categorie di accordi verticali epratiche concordate corrispondenti che rien-trano nel campo di applicazione del paragrafo1 di detto articolo.(2) Il regolamento (CE) n. 2790/1999 dellaCommissione, del 22 dicembre 1999, relativoall’applicazione dell’articolo 81, paragrafo 3,del trattato CE a categorie di accordi verticalie pratiche concordate26 definisce una catego-ria di accordi verticali che la Commissione haconsiderato come corrispondenti, di norma,alle condizioni stabilite nell’articolo 101, pa-ragrafo 3, del trattato. In considerazionedell’esperienza complessivamente positivafatta con l’applicazione di detto regolamento,che scade il 31 maggio 2010, e dell’ulterioreesperienza avuta dalla sua adozione, è oppor-tuno adottare un nuovo regolamento d’esen-zione per categoria.(3) La categoria di accordi per i quali le condi-zioni di cui all’articolo 101, paragrafo 3, deltrattato possono essere di norma consideratesoddisfatte include accordi verticali riguar-danti l’acquisto o la vendita di beni o servizi,qualora tali accordi siano conclusi tra impresenon concorrenti, fra talune imprese concor-renti o da talune associazioni di dettaglianti dibeni. Essa include inoltre accordi verticali con-tenenti disposizioni accessorie relative allacessione o all’uso di diritti di proprietà intel-lettuale. È necessario che il termine accordiverticali comprenda le pratiche concordatecorrispondenti.(4) Ai fini dell’applicazione mediante regola-mento dell’articolo 101, paragrafo 3, del trat-tato non è necessario definire gli accordiverticali che possono rientrare nel campo diapplicazione del paragrafo 1 di detto articolo.La valutazione individuale di accordi ai sensi

24 GU 36 del 6.3.1965, pag. 533.

25 Con effetto dal 1 dicembre 2009, l’articolo 81 deltrattato CE è sostituito dall’articolo 101 del trattato,sebbene il disposto rimanga sostanzialmente invariato.Ai fini del presente regolamento, i riferimenti all’arti-colo 101 del TFUE si intendono fatti, ove necessario,all’articolo 81.26 GU L 336 del 29.12.1999, pag. 21.

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dell’articolo 101, paragrafo 1, del trattatoesige che diversi fattori siano presi in conside-razione, in particolare la struttura del mercatosia dal lato dell’offerta che dal lato della do-manda.(5) Il beneficio dell’esenzione per categoria dicui al presente regolamento deve essere limi-tato agli accordi verticali per i quali si può pre-supporre con sufficiente certezza laconformità alle condizioni di cui all’articolo101, paragrafo 3, del trattato.(6) Alcuni tipi di accordi verticali possono in-crementare l’efficienza economica nell’am-bito di una catena produttiva o distributivapermettendo un migliore coordinamento tra leimprese partecipanti. In particolare, essi pos-sono contribuire a ridurre i costi delle transa-zioni commerciali ed i costi di distribuzionedelle parti e possono altresì consentire un li-vello ottimale dei loro investimenti e delle lorovendite.(7) La probabilità che tali incrementi di effi-cienza possano controbilanciare gli eventualieffetti anticoncorrenziali derivanti dalle restri-zioni contenute negli accordi verticali dipendedal grado di potere di mercato delle partidell’accordo e pertanto dalla misura in cui taliimprese sono esposte alla concorrenza di altrifornitori di beni o servizi che siano consideratiintercambiabili o sostituibili dai loro clienti, inragione delle caratteristiche dei prodotti, deiloro prezzi e dell’uso al quale sono destinati.(8) Qualora la quota del mercato rilevante de-tenuta da ciascuna delle imprese parti contra-enti dell’accordo non superi il 30%, si puòpresumere che gli accordi verticali che noncontengono alcuni tipi di gravi restrizioni dellaconcorrenza siano in genere atti a determinareun miglioramento nella produzione e nella di-stribuzione e a riservare agli utenti una con-grua parte dell’utile che ne deriva.(9) Qualora la quota di mercato superi la sogliadel 30%, non è possibile presumere che gli ac-cordi verticali che ricadono nell’ambito di ap-plicazione dell’articolo 101, paragrafo 1, deltrattato implichino generalmente vantaggi og-gettivi di natura ed ampiezza tali da compen-sare gli svantaggi che determinano sotto il

profilo della concorrenza. Al tempo stesso, nonè possibile nemmeno presumere che tali ac-cordi verticali rientrino nel campo di applica-zione dell’articolo 101, paragrafo 1, deltrattato o che non soddisfino le condizioni dicui al paragrafo 3 di detto articolo.(10) Il presente regolamento non deve esen-tare gli accordi verticali che contengono restri-zioni dalle quali è probabile che derivi unarestrizione della concorrenza e un danno per iconsumatori o che non sono indispensabili peril conseguimento degli incrementi di effi-cienza. In particolare, accordi verticali checontengano determinati tipi di gravi restrizionidella concorrenza, come l’imposizione di unprezzo di rivendita minimo o fisso e taluneforme di protezione territoriale, devono essereesclusi dal beneficio dell’esenzione per cate-goria di cui al presente regolamento indipen-dentemente dalla quota di mercato delleimprese interessate.(11) Al fine di assicurare l’accesso al mercatorilevante o di impedire la collusione all’internodi questo, l’esenzione per categoria deve es-sere subordinata a determinate condizioni. Atal fine l’esenzione degli obblighi di non con-correnza deve essere limitata agli obblighi chenon eccedono una certa durata. Per le mede-sime ragioni, deve essere escluso dal beneficiodel presente regolamento qualsiasi obbligoche, direttamente o indirettamente, impedi-sca ai membri di un sistema di distribuzioneselettiva di vendere marche di determinati for-nitori concorrenti.(12) La limitazione basata sulla quota di mer-cato, l’esclusione di taluni accordi verticalidall’esenzione prevista dal presente regola-mento e le condizioni ivi stabilite assicuranogeneralmente che gli accordi cui si applical’esenzione per categoria non consentono alleimprese partecipanti di eliminare la concor-renza in relazione ad una parte sostanziale deiprodotti in questione.(13) La Commissione può revocare il beneficiodell’applicazione del presente regolamento,conformemente all’articolo 29, paragrafo 1,del regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio,del 16 dicembre 2002, concernente l’applica-

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zione delle regole di concorrenza di cui agli ar-ticoli 81 e 82 del trattato27, qualora ritengache in un caso particolare un accordo al qualesi applica l’esenzione di cui al presente rego-lamento provochi nondimeno effetti incompa-tibili con l’articolo 101, paragrafo 3, deltrattato.(14) A norma dell’articolo 29, paragrafo 2, delregolamento (CE) n. 1/2003, l’autorità respon-sabile della concorrenza di uno Stato membropuò revocare il beneficio dell’applicazione delpresente regolamento nel suo territorio o inuna parte di esso quando ritenga che in uncaso particolare un accordo al quale si applical’esenzione di cui al presente regolamentoprovochi nondimeno effetti incompatibili conl’articolo 101, paragrafo 3, del trattato nelterritorio di tale Stato membro o in una partedi esso, qualora tale territorio abbia tutte lecaratteristiche di un mercato geografico di-stinto.(15) Per determinare se sia necessario ritirareil beneficio dell’applicazione del presente re-golamento a norma dell’articolo 29 del rego-lamento (CE) n. 1/2003, occorre in particolaretener conto degli effetti anticoncorrenziali chepossono verificarsi in seguito all’esistenza direti parallele di accordi verticali con effetti si-mili che limitano significativamente l’accessoad un mercato rilevante o la concorrenza al-l’interno di tale mercato. Un tale effetto cu-mulativo può, ad esempio, verificarsi in casodi distribuzione selettiva o di obblighi di nonconcorrenza.(16) Al fine di rafforzare la vigilanza sulle retiparallele di accordi verticali aventi effetti an-ticoncorrenziali simili e che coprano più del50% di un dato mercato, la Commissione può,mediante regolamento, dichiarare il presenteregolamento inapplicabile ad accordi verticaliche contengano specifiche restrizioni praticatesul mercato di cui trattasi, ripristinando cosìnei confronti di tali accordi la piena applica-zione dell’articolo 101 del trattato,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Art. 1 - Definizioni1.   Ai fini del presente regolamento si appli-cano le seguenti definizioni:a) per «accordi verticali» si intendono gli ac-

cordi o le pratiche concordate conclusi tradue o più imprese, operanti ciascuna, ai finidell’accordo o della pratica concordata, adun livello differente della catena di produ-zione o di distribuzione, e che si riferisconoalle condizioni in base alle quali le parti pos-sono acquistare, vendere o rivendere deter-minati beni o servizi;

b) per «restrizioni verticali» si intendono le re-strizioni della concorrenza rientranti nelcampo di applicazione dell’articolo 101, pa-ragrafo 1, del trattato;

c) per «impresa concorrente» si intende unconcorrente effettivo o potenziale; per«concorrente effettivo» si intende un’im-presa operante sullo stesso mercato rile-vante; per «concorrente potenziale» siintende un’impresa che, in assenza di ac-cordo verticale, in base a considerazioni rea-listiche e non come possibilità meramenteteorica, nell’ipotesi di un incremento mode-sto ma permanente dei prezzi relativi, sa-rebbe in grado, in breve tempo, dieffettuare gli investimenti supplementarinecessari o di sostenere gli ulteriori costi diconversione per penetrare nel mercato rile-vante;

d) per «obbligo di non concorrenza» si intendequalsiasi obbligo, diretto o indiretto, che im-pone all’acquirente di non produrre, acqui-stare, vendere o rivendere beni o servizi inconcorrenza con i beni o servizi oggetto delcontratto, ovvero qualsiasi obbligo, direttoo indiretto, che impone all’acquirente di ac-quistare dal fornitore o da un’altra impresada questo indicata più dell’80% degli acquistiannui complessivi dei beni o servizi contrat-tuali e dei loro succedanei effettuati dall’ac-quirente stesso sul mercato rilevante,calcolati sulla base del valore o, se è nor-male prassi del settore, del volume dei suoiacquisti relativi all’anno civile precedente;

e) per «sistema di distribuzione selettiva» siintende un sistema di distribuzione nel quale

27 GU L 1 del 4.1.2003, pag. 1.

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il fornitore si impegna a vendere i beni o ser-vizi oggetto del contratto, direttamente oindirettamente, solo a distributori selezio-nati sulla base di criteri specificati e nelquale questi distributori si impegnano a nonvendere tali beni o servizi a rivenditori nonautorizzati nel territorio che il fornitore hariservato a tale sistema;

f) l’espressione «diritti di proprietà intellet-tuale» include i diritti di proprietà indu-striale, il know-how, i diritti d’autore e idiritti affini;

g) per «know-how» si intende un patrimonio diconoscenze pratiche non brevettate, deri-vanti da esperienze e da prove eseguite dalfornitore, patrimonio che è segreto, sostan-ziale ed individuato; in tale contesto, per«segreto» si intende che il «know-how» nonè generalmente noto, né facilmente acces-sibile; per «sostanziale» si intende che ilknow-how comprende conoscenze significa-tive e utili all’acquirente per l’uso, la ven-dita o la rivendita dei beni o dei servizicontrattuali; per «individuato» si intendeche il know-how è descritto in modo suffi-cientemente esauriente, tale da consentiredi verificare se risponde ai criteri di segre-tezza e di sostanzialità;

h) il termine «acquirente» include un’impresache, sulla base di un accordo a cui si applical’articolo 101, paragrafo 1, del trattato,vende beni o servizi per conto di un’altra im-presa;

i) per «cliente dell’acquirente» si intendeun’impresa che non è parte contraentedell’accordo che acquista i beni o servizi og-getto del contratto da un acquirente che èparte contraente dell’accordo.2. Ai fini delpresente regolamento i termini «impresa»,«fornitore» e «acquirente» includono le im-prese a questi rispettivamente collegate.

Per «imprese collegate» si intendono:a) le imprese nelle quali una parte dell’ac-

cordo detiene, direttamente o indiretta-mente: i) il potere di esercitare più dellametà dei diritti di voto, o ii) il potere di no-minare più della metà dei membri del consi-glio di vigilanza o di amministrazione o degli

organi che rappresentano legalmente l’im-presa, o iii) il diritto di gestire gli affari del-l’impresa;

b) le imprese che, direttamente o indiretta-mente, detengono nei confronti di una delleparti dell’accordo i diritti o i poteri elencatialla lettera a);

c) le imprese nei confronti delle quali un’im-presa di cui alla lettera b) detiene, diretta-mente o indirettamente, i diritti o i poterielencati alla lettera a);

d) le imprese nelle quali una parte dell’ac-cordo insieme con una o più imprese di cuialle lettere a), b) e c) o nelle quali due o piùimprese di cui alle lettere a), b) e c) deten-gono congiuntamente i diritti o i poteri di cuialla lettera a);

e) le imprese nelle quali i diritti o i poteri dicui alla lettera a) sono detenuti congiunta-mente: i) dalle parti dell’accordo o dalle ri-spettive imprese collegate ai sensi dellelettere da a) a d), o ii) da una o più parti del-l’accordo, ovvero da una o più imprese adesse collegate ai sensi delle lettere da a) ad) e da una o più imprese terze.

Art. 2 - Esenzione1.   Conformemente all’articolo 101, paragrafo3, del trattato, e salvo il disposto del presenteregolamento, l’articolo 101, paragrafo 1, deltrattato è dichiarato inapplicabile agli accordiverticali.La presente esenzione si applica nella misurain cui tali accordi contengano restrizioni ver-ticali.2.   L’esenzione di cui al paragrafo 1 si applicaagli accordi verticali conclusi tra un’associa-zione di imprese ed i suoi membri o tra unatale associazione ed i suoi fornitori, a condi-zione che tutti i membri siano distributori aldettaglio di beni e che nessuno dei singolimembri dell’associazione, insieme alle im-prese ad esso collegate, realizzi un fatturatoannuo complessivo superiore a 50 milioni diEUR. L’inclusione degli accordi verticali con-clusi da tali associazioni nell’ambito di appli-cazione del presente regolamento fa salval’applicazione dell’articolo 101 del trattato

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agli accordi orizzontali conclusi tra i membridell’associazione o alle decisioni adottatedall’associazione stessa.3.   L’esenzione di cui al paragrafo 1 si applicaagli accordi verticali contenenti disposizionirelative alla cessione all’acquirente o all’usoda parte dell’acquirente di diritti di proprietàintellettuale, a condizione che tali disposizioninon costituiscano l’oggetto primario degli ac-cordi e che esse siano direttamente collegateall’uso, alla vendita o alla rivendita di beni oservizi da parte dell’acquirente o dei suoiclienti. L’esenzione si applica inoltre a condi-zione che, in relazione ai beni o servizi oggettodel contratto, queste disposizioni non conten-gano restrizioni della concorrenza aventi lostesso oggetto di restrizioni verticali non esen-tate in virtù del presente regolamento.4.   L’esenzione di cui al paragrafo 1 non si ap-plica agli accordi verticali conclusi tra impreseconcorrenti. Essa si applica tuttavia qualoraimprese concorrenti concludano tra loro un ac-cordo verticale non reciproco e in presenza diuna delle seguenti condizioni:a) il fornitore è un produttore e un distributore

di beni, mentre l’acquirente è un distribu-tore e non un’impresa concorrente a livellodella produzione; oppure

b) il fornitore è un prestatore di servizi a dif-ferenti livelli della catena commerciale,mentre l’acquirente fornisce i propri beni oservizi al livello del dettaglio e non è un’im-presa concorrente al livello della catenacommerciale in cui acquista i servizi oggettodel contratto.

5. Il presente regolamento non si applica agliaccordi verticali oggetto di altri regolamentidi esenzione per categoria, salvo che in essi siadiversamente disposto.

Art. 3 - Soglia della quota di mercato1. L’esenzione di cui all’articolo 2 si applica acondizione che la quota di mercato detenutadal fornitore non superi il 30% del mercato ri-levante sul quale vende i beni o servizi oggettodel contratto e la quota di mercato detenutadall’acquirente non superi il 30% del mercatorilevante sul quale acquista i beni o servizi og-

getto del contratto.2. Ai fini del paragrafo 1, qualora in un accordomultilaterale un’impresa acquisti i beni o ser-vizi oggetto del contratto da un’impresa partecontraente dell’accordo e venda i beni o ser-vizi oggetto del contratto a un’altra impresaparte contraente dell’accordo, l’esenzione dicui all’articolo 2 si applica se la quota di mer-cato della prima impresa non supera la sogliadi quota di mercato di cui a detto paragrafosia come acquirente sia come fornitore.

Art. 4 - Restrizioni che eliminano il beneficiodell’esenzione per categoria — restrizioni fon-damentaliL’esenzione di cui all’articolo 2 non si applicaagli accordi verticali che, direttamente o indi-rettamente, isolatamente o congiuntamentecon altri fattori sotto il controllo delle parti,hanno per oggetto quanto segue:a) la restrizione della facoltà dell’acquirente

di determinare il proprio prezzo di vendita,fatta salva la possibilità per il fornitore diimporre un prezzo massimo di vendita o diraccomandare un prezzo di vendita, a con-dizione che questi non equivalgano ad unprezzo fisso o ad un prezzo minimo di ven-dita per effetto di pressioni esercitate o in-centivi offerti da una delle parti;

b) la restrizione relativa al territorio in cui, oai clienti ai quali, l’acquirente che è partecontraente dell’accordo, fatta salva una re-strizione relativa al suo luogo di stabili-mento, può vendere i beni o i servizi oggettodel contratto, eccettuate le seguenti: i) larestrizione delle vendite attive nel territorioesclusivo o alla clientela esclusiva riservatial fornitore o da questo attribuiti ad un altroacquirente, laddove tale restrizione non li-miti le vendite da parte dei clienti dell’ac-quirente, ii) la restrizione delle vendite agliutenti finali da parte di un acquirente ope-rante al livello del commercio all’ingrosso,iii) la restrizione delle vendite da parte deimembri di un sistema di distribuzione selet-tiva a distributori non autorizzati nel terri-torio che il fornitore ha riservato a talesistema, e iv) la restrizione della facoltà del-

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l’acquirente di vendere componenti, fornitiai fini dell’incorporazione, a clienti che use-rebbero tali componenti per fabbricare benisimili a quelli prodotti dal fornitore;

c) la restrizione delle vendite attive o passiveagli utenti finali da parte dei membri di unsistema di distribuzione selettiva operantinel commercio al dettaglio, fatta salva lapossibilità di proibire ad un membro di talesistema di svolgere la propria attività in unluogo di stabilimento non autorizzato;

d) la restrizione delle forniture incrociate tradistributori all’interno di un sistema di di-stribuzione selettiva, ivi inclusi i distributorioperanti a differenti livelli commerciali;

e) la restrizione, pattuita tra un fornitore dicomponenti e un acquirente che incorporatali componenti, della facoltà del fornitoredi vendere tali componenti come pezzi di ri-cambio a utenti finali, a riparatori o ad altriprestatori di servizi non incaricati dall’ac-quirente della riparazione o della manuten-zione dei propri prodotti.

Art. 5 - Restrizioni escluse1. L’esenzione di cui all’articolo 2 non si ap-plica alle seguenti obbligazioni contenute inaccordi verticali:a) un obbligo di non concorrenza, diretto o in-

diretto, la cui durata sia indeterminata o su-periore a cinque anni;

b) un obbligo diretto o indiretto che impongaall’acquirente, una volta giunto a scadenzal’accordo, di non produrre, acquistare, ven-dere o rivendere determinati beni o servizi;

c) un obbligo diretto o indiretto che impongaai membri di un sistema di distribuzione se-lettiva di non vendere marche di particolarifornitori concorrenti.Ai fini del primocomma, lettera a), un obbligo di non concor-renza tacitamente rinnovabile oltre i cinqueanni si considera concluso per una durata in-determinata.

2. In deroga al paragrafo 1, lettera a), il limitedi cinque anni non si applica se i beni o servizioggetto del contratto sono venduti dall’acqui-rente in locali e terreni di proprietà del forni-tore o da questi affittati presso terzi non

collegati all’acquirente, purché la duratadell’obbligo di non concorrenza non sia supe-riore al periodo di occupazione dei locali e ter-reni da parte dell’acquirente.3. In deroga al paragrafo 1, lettera b), l’esen-zione di cui all’articolo 2 non si applica a unobbligo diretto o indiretto che imponga all’ac-quirente, una volta giunto a scadenza l’ac-cordo, di non produrre, acquistare, vendere orivendere determinati beni o servizi, qualora:a) tale obbligo si riferisca a beni o servizi in

concorrenza con i beni o servizi contrattuali;b) sia limitato ai locali e terreni da cui l’acqui-

rente ha operato durante il periodo contrat-tuale;

c) sia indispensabile per proteggere il «know-how» trasferito dal fornitore all’acquirente;

d) la durata di quest’obbligo di non-concor-renza sia limitata ad un periodo di un annoa decorrere dalla scadenza dell’accordo.Ilparagrafo 1, lettera b), lascia impregiudi-cata la possibilità di imporre una restrizionenon limitata nel tempo in relazione all’uti-lizzazione ed alla diffusione del «know-how»che non sia divenuto di pubblico dominio.

Art. 6 - Non applicazione del presente regola-mentoConformemente all’articolo 1 bis del regola-mento n. 19/65/CEE, la Commissione può di-chiarare mediante regolamento che, nei casiin cui reti parallele di restrizioni verticali similicoprano più del 50% di un mercato rilevante,il presente regolamento non si applica agli ac-cordi verticali contenenti specifiche restrizionirelative a tale mercato.

Art. 7 - Applicazione della soglia di quota dimercatoAi fini dell’applicazione delle soglie di quotadi mercato di cui all’articolo 3 si applicaquanto segue:a) la quota di mercato del fornitore viene cal-

colata sulla base dei dati relativi al valoredelle vendite sul mercato e la quota di mer-cato dell’acquirente viene calcolata sullabase dei dati relativi al valore degli acquistisul mercato. Qualora non siano disponibili

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dati relativi al valore delle vendite o al va-lore degli acquisti sul mercato, la quota dimercato dell’impresa interessata può esserestabilita usando stime basate su altre affida-bili informazioni di mercato, ivi compresi ivolumi delle vendite e degli acquisti sul mer-cato;

b) le quote di mercato vengono calcolate sullabase dei dati relativi all’anno civile prece-dente;

c) la quota di mercato del fornitore include ibeni o i servizi forniti a distributori integratia livello verticale ai fini della vendita;

d) se una quota di mercato non supera inizial-mente il 30 %, ma successivamente superatale livello senza tuttavia eccedere il 35 %,l’esenzione di cui all’articolo 2 continua adapplicarsi per un periodo di due anni civiliconsecutivi a decorrere dall’anno in cui lasoglia del 30 % è stata superata per la primavolta;

e) se una quota di mercato non supera inizial-mente il 30 %, ma supera in seguito il 35 %,l’esenzione di cui all’articolo 2 continua adapplicarsi per un periodo di un anno civile adecorrere dall’anno in cui la soglia del 35 %è stata superata per la prima volta;

f) i benefici previsti alle lettere d) ed e) nonpossono essere cumulati in modo da ecce-dere un periodo di due anni civili;

g) la quota di mercato detenuta dalle impresedi cui all’articolo 1, paragrafo 2, secondocomma, lettera e), viene ripartita in egualemisura tra ciascuna delle imprese che deten-gono i diritti o i poteri elencati all’articolo1, paragrafo 2, secondo comma, lettera a).

Art. 8 - Applicazione della soglia di fatturato1. Ai fini del calcolo del fatturato annuo com-plessivo di cui all’articolo 2, paragrafo 2,vanno addizionati i fatturati, al netto di impo-ste e tasse, realizzati per tutti i beni e servizidurante il precedente esercizio dalla partecontraente dell’accordo verticale interessatae dalle imprese ad essa collegate. A tal finenon si tiene conto delle transazioni commer-ciali intervenute fra la parte contraente del-l’accordo verticale interessata e le imprese ad

essa collegate, né di quelle intervenute fraqueste ultime.2. L’esenzione di cui all’articolo 2 resta di ap-plicazione se la soglia di fatturato annuo com-plessivo viene superata nel corso di dueesercizi consecutivi, di non oltre il 10%.

Art. 9 - Periodo transitorioIl divieto di cui all’articolo 101, paragrafo 1,del trattato non si applica fra il 1o giugno 2010e il 31 maggio 2011 agli accordi già in vigore al31 maggio 2010 che non soddisfano le condi-zioni di esenzione previste nel presente rego-lamento ma che, al 31 maggio 2010, rispettanole condizioni di esenzione stabilite dal regola-mento (CE) n. 2790/1999.

Art. 10 - Periodo di validitàIl presente regolamento entra in vigore il 1o

giugno 2010.Esso scade il 31 maggio 2022.Il presente regolamento è obbligatorio in tuttii suoi elementi e direttamente applicabile inciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20 aprile 2010.

Comunicazione della Commissione - Orienta-menti sulle restrizioni verticali(SEC/2010/411 def.), in http://eur-lex.eu-ropa.eu.

5.4.3. Accordi di trasferimento di tecnologia

Regolamento (UE) n. 316/2014 della Com-missione del 21 marzo 2014, relativo all’ap-plicazione dell’articolo 101, paragrafo 3, delTrattato sul Funzionamento dell’Unione eu-ropea a categorie di accordi di trasferimentodi tecnologia

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unioneeuropea,visto il regolamento n. 19/65/CEE del Consi-glio, del 2 marzo 1965, relativo all’applica-zione dell’articolo 85, paragrafo 3, del trattato

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a categorie di accordi e pratiche concordate28,in particolare l’articolo 1, previa pubblica-zione del progetto del presente regolamento,sentito il comitato consultivo in materia di in-tese e posizioni dominanti,considerando quanto segue:(1) Il regolamento n. 19/65/CEE conferisce allaCommissione il potere di applicare, medianteregolamento, l’articolo 101, paragrafo 3, deltrattato a determinate categorie di accordi ditrasferimento di tecnologia cui partecipanosoltanto due imprese e alle corrispondenti pra-tiche concordate, che rientrano nel campod’applicazione dell’articolo 101, paragrafo 1,del trattato.(2) A norma del regolamento n. 19/65/CEE, laCommissione ha adottato, in particolare, il re-golamento (CE) n. 772/200429, il quale defini-sce le categorie di accordi di trasferimento ditecnologia che la Commissione ha consideratocome corrispondenti, di norma, alle condizionistabilite all’articolo 101, paragrafo 3, del trat-tato. In considerazione dell’esperienza com-plessivamente positiva dell’applicazione ditale regolamento, che scade il 30 aprile 2014,e di altre esperienze accumulate successiva-mente alla sua adozione, è opportuno adottareun nuovo regolamento di esenzione per cate-goria.(3) Il presente regolamento deve soddisfare laduplice esigenza di assicurare l’efficace tuteladella concorrenza e di offrire alle imprese lanecessaria certezza del diritto. Nel perseguiretali obiettivi occorre tenere conto della neces-sità di semplificare per quanto possibile la vi-gilanza amministrativa e il quadro legislativo.(4) Gli accordi di trasferimento di tecnologia hanno per oggetto la licenza per diritti tecno-logici. Tali accordi favoriscono di norma un piùefficiente uso delle risorse e promuovono laconcorrenza, in quanto possono ridurre la du-plicazione delle attività di ricerca e sviluppo,offrire maggiori incentivi per la ricerca e svi-

luppo iniziale, stimolare l’innovazione incre-mentale, agevolare la diffusione delle tecno-logie e alimentare la concorrenza sul mercatodel prodotto.(5) La probabilità che tali effetti di incrementodell’efficienza e di promozione della concor-renza superino gli eventuali effetti anticoncor-renziali dovuti alle restrizioni contenute negliaccordi di trasferimento di tecnologia dipendedal grado di potere di mercato delle impreseinteressate e, di conseguenza, dalla misura incui tali imprese devono affrontare la concor-renza di imprese che detengono tecnologie so-stitutive o di imprese che producono prodottisostitutivi.(6) È opportuno che il presente regolamento siapplichi soltanto agli accordi di trasferimentodi tecnologia tra un licenziante e un licenzia-tario. Esso deve applicarsi agli accordi in que-stione anche se l’accordo contiene condizioniapplicabili a più livelli commerciali, impo-nendo per esempio al licenziatario di istituireun particolare sistema di distribuzione e spe-cificando gli obblighi che il licenziatario deveo può imporre ai distributori dei prodotti rea-lizzati sotto licenza. È opportuno tuttavia chetali condizioni e obblighi siano compatibili conle regole di concorrenza applicabili agli ac-cordi di fornitura e di distribuzione stabilitenel regolamento (UE) n. 330/2010 della Com-missione30. Gli accordi di fornitura e di distri-buzione conclusi tra un licenziatario e gliacquirenti dei prodotti contrattuali non de-vono essere esentati dal presente regola-mento.(7) È necessario che il presente regolamento siapplichi esclusivamente agli accordi mediantei quali il licenziante autorizza il licenziatarioe/o uno o più dei suoi subfornitori a sfruttarei diritti tecnologici sotto licenza, eventual-mente successivamente a ulteriore attività diricerca e sviluppo da parte del licenziatarioe/o dei subfornitori, per la finalità di produ-zione di beni o servizi. Esso non deve applicarsi28 GU 36 del 6.3.1965, pag. 533/65.

29 Regolamento (CE) n. 772/2004 della Commissione, del7 aprile 2004, relativo all’applicazione dell’articolo 81,paragrafo 3, del trattato CE a categorie di accordi ditrasferimento di tecnologia (GU L 123 del 27.4.2004,pag. 11).

30 Regolamento (UE) n. 330/2010 della Commissione, del20 aprile 2010, relativo all’applicazione dell’articolo101, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento del-l’Unione europea a categorie di accordi verticali e pra-tiche concordate (GU L 102 del 23.4.2010, pag. 1).

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alla concessione in licenza nel contesto degliaccordi in materia di ricerca e sviluppo con-templati dal regolamento (UE) n. 1217/2010della Commissione31 o alla concessione in li-cenza nel contesto degli accordi di specializ-zazione contemplati dal regolamento (UE) n.1218/2010 della Commissione32. Né deve ap-plicarsi ad accordi che abbiano come finalitàla semplice riproduzione e distribuzione di pro-dotti di software protetti dal diritto d’autore,poiché tali accordi non riguardano la conces-sione in licenza di una tecnologia finalizzataalla produzione, ma sono più simili ad accordidi distribuzione. Occorre che il regolamentonon si applichi neppure agli accordi finalizzatialla costituzione di pool tecnologici, vale adire agli accordi volti a mettere in comune letecnologie al fine di concederle in licenza aterzi, né agli accordi in cui la tecnologia messain comune è concessa in licenza a tali terzi.(8) Ai fini dell’applicazione mediante regola-mento dell’articolo 101, paragrafo 3, del trat-tato non è necessario definire gli accordi ditrasferimento di tecnologia che possono rien-trare nel campo d’applicazione dell’articolo101, paragrafo 1, del trattato. Nella valuta-zione individuale degli accordi ai sensi dell’ar-ticolo 101, paragrafo 1, occorre tenere contodi diversi fattori e in particolare della strutturae della dinamica dei mercati rilevanti delletecnologie e del prodotto.(9) Il beneficio dell’esenzione per categoriaprevisto dal presente regolamento deve esserelimitato agli accordi per i quali si può presup-porre con sufficiente certezza la conformitàalle condizioni di cui all’articolo 101, para-grafo 3, del trattato. Al fine di conseguire ivantaggi e di realizzare gli obiettivi del trasfe-rimento di tecnologia, il presente regolamento

non deve applicarsi esclusivamente ai trasfe-rimenti di tecnologia in quanto tali ma anchead altre disposizioni contenute negli accordi ditrasferimento di tecnologia, se e nella misurain cui tali disposizioni sono direttamente col-legate alla produzione o alla vendita dei pro-dotti contrattuali.(10) Per quanto riguarda gli accordi di trasfe-rimento di tecnologia tra concorrenti, qualorala quota dei mercati rilevanti attribuibile con-giuntamente alle parti non superi il 20 % e gliaccordi non contengano restrizioni aventi ef-fetti anticoncorrenziali gravi, si può presumereche essi siano in genere atti a determinare unmiglioramento della produzione o della distri-buzione e a riservare agli utilizzatori una con-grua parte dell’utile che ne deriva.(11) Per quanto riguarda gli accordi di trasfe-rimento di tecnologia tra non concorrenti,qualora la quota individuale dei mercati rile-vanti attribuibile a ciascuna delle parti non su-peri il 30% e gli accordi non contenganorestrizioni aventi effetti anticoncorrenzialigravi, si può presumere che essi siano in ge-nere atti a determinare un miglioramentodella produzione o della distribuzione e a ri-servare agli utilizzatori una congrua partedell’utile che ne deriva.(12) Se la quota di mercato applicabile superala soglia stabilita su uno o più mercati del pro-dotto o delle tecnologie, l’esenzione per cate-goria non deve applicarsi all’accordo per imercati rilevanti interessati.(13) Non è possibile presumere che, qualora laquota di mercato superi dette soglie, gli ac-cordi di trasferimento di tecnologia rientrinonel campo d’applicazione dell’articolo 101, pa-ragrafo 1, del trattato. Un accordo di licenzaesclusiva tra imprese non concorrenti, adesempio, spesso non rientra nel campo d’appli-cazione dell’articolo 101, paragrafo 1. Non èneppure possibile presumere che, qualora laquota di mercato superi dette soglie, gli ac-cordi di trasferimento di tecnologia che rien-trano nel campo d’applicazione dell’articolo101, paragrafo 1, non soddisfino le condizioniper l’esenzione. Tuttavia, non si può nemmenopresumere che tali accordi determinino di

31 Regolamento (UE) n. 1217/2010 della Commissione,del 14 dicembre 2010, relativo all’applicazione dell’ar-ticolo 101, paragrafo 3, del trattato sul funzionamentodell’Unione europea a talune categorie di accordi ri-cerca e sviluppo (GU L 335 del 18.12.2010, pag. 36).32 Regolamento (UE) n. 1218/2010 della Commissione,del 14 dicembre 2010, relativo all’applicazione dell’ar-ticolo 101, paragrafo 3, del trattato sul funzionamentodell’Unione europea a talune categorie di accordi dispecializzazione (GU L 335 del 18.12.2010, pag. 43).

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norma vantaggi oggettivi di natura e ampiezzatali da compensare gli svantaggi che essi deter-minano sotto il profilo della concorrenza.(14) È opportuno che il presente regolamentonon esenti gli accordi di trasferimento di tec-nologia che contengano restrizioni non indi-spensabili per il miglioramento dellaproduzione o della distribuzione. In partico-lare, gli accordi di trasferimento di tecnologiache contengono alcune restrizioni aventi ef-fetti anticoncorrenziali gravi, quali la fissa-zione dei prezzi praticati ai terzi, devonoessere esclusi dal beneficio dell’esenzione percategoria di cui al presente regolamento indi-pendentemente dalle quote di mercato delleimprese interessate. In caso di simili restrizionifondamentali, la totalità dell’accordo deve es-sere esclusa dal beneficio dell’esenzione percategoria.(15) Al fine di tutelare gli incentivi a innovaree l’adeguata applicazione dei diritti di pro-prietà di beni immateriali, occorre escluderetalune restrizioni dalla possibilità di benefi-ciare dell’esenzione per categoria. In partico-lare, è necessario escludere determinatiobblighi di retrocessione e determinate clau-sole di non contestazione. Qualora una similerestrizione sia inclusa in un accordo di licenza,è opportuno che soltanto la restrizione in que-stione sia esclusa dal beneficio dell’esenzioneper categoria.(16) Le soglie relative alla quota di mercato el’esclusione dall’esenzione degli accordi di tra-sferimento di tecnologia contenenti restrizionianticoncorrenziali gravi e le restrizioni esclusepreviste dal presente regolamento assicure-ranno di norma che gli accordi cui si applical’esenzione per categoria non consentano alleimprese partecipanti di eliminare la concor-renza in relazione a una parte sostanziale deiprodotti in questione.(17) A norma dell’articolo 29, paragrafo 1, delregolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio33, laCommissione può revocare il beneficio dell’ap-plicazione del presente regolamento qualora

constati che, in un caso determinato, un ac-cordo al quale si applica l’esenzione di cui alpresente regolamento produce nondimeno ef-fetti incompatibili con le condizioni di cui al-l’articolo 101, paragrafo 3, del trattato. Ciòpuò avvenire in particolare quando gli incentivia innovare vengono limitati o quando l’accessoai mercati risulta ostacolato.(18) A norma dell’articolo 29, paragrafo 2, delregolamento (CE) n. 1/2003, l’autorità respon-sabile della concorrenza di uno Stato membropuò revocare il beneficio dell’applicazione delpresente regolamento nel suo territorio o inuna parte di esso quando, in un caso determi-nato, un accordo al quale si applica l’esen-zione di cui al presente regolamento producenondimeno effetti incompatibili con l’articolo101, paragrafo 3, del trattato nel territorio ditale Stato membro o in una parte di esso, qua-lora tale territorio abbia tutte le caratteristi-che di un mercato geografico distinto.(19) Al fine di rafforzare la vigilanza sulle retiparallele di accordi di trasferimento di tecno-logia aventi effetti restrittivi simili e che co-prono più del 50  % di un dato mercato, laCommissione può, con regolamento, dichiarareil presente regolamento inapplicabile ad ac-cordi di trasferimento di tecnologia che con-tengano specifiche restrizioni relative almercato di cui trattasi, ripristinando così neiconfronti di tali accordi la piena applicazionedell’articolo 101 del trattato,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Art. 1 - Definizioni1. Ai fini del presente regolamento si appli-cano le seguenti definizioni:a) «accordo»: un accordo, una decisione diun’associazione di imprese o una pratica con-cordata;b) «diritti tecnologici»: il know-how e i se-guenti diritti, o una loro combinazione, inclusele domande o le domande di registrazione re-lative a tali diritti:i) brevetti;ii) modelli di utilità;iii) diritti su disegni e modelli;

33 Regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio, del 16 di-cembre 2002, concernente l’applicazione delle regoledi concorrenza di cui agli articoli 81 e 82 del trattato(GU L 1 del 4.1.2003, pag. 1).

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iv) topografie di prodotti a semiconduttori;v) certificati complementari di protezioneper i medicinali o per tutti gli altri prodottiper i quali possono essere ottenuti tali certi-ficati;vi) certificati riguardanti le nuove varietà ve-getali;vii) diritti d’autore sul software;c) «accordo di trasferimento di tecnologia»:i) accordo di licenza per diritti tecnologici con-cluso tra due imprese, avente per oggetto laproduzione dei prodotti contrattuali da partedel licenziatario e/o dei suoi subappaltatori;ii) cessione di diritti tecnologici tra due im-prese, avente per oggetto la produzione deiprodotti contrattuali, ove parte del rischioconnesso allo sfruttamento della tecnologia ri-mane a carico del cedente;d) «accordo reciproco»: un accordo di trasfe-rimento di tecnologia mediante il quale dueimprese si concedono reciprocamente, nellostesso contratto o in contratti distinti, una li-cenza per diritti tecnologici, laddove le licenzeriguardano tecnologie concorrenti o possonoessere utilizzate per la produzione di prodotticoncorrenti;e) «accordo non reciproco»: un accordo di tra-sferimento di tecnologia mediante il qualeun’impresa concede a un’altra impresa una li-cenza per diritti tecnologici, o mediante ilquale due imprese si concedono reciproca-mente una tale licenza, laddove invece le li-cenze non riguardano tecnologie concorrenti enon possono essere utilizzate per la produ-zione di prodotti concorrenti;f) «prodotto»: bene o servizio, inclusi sia i benie i servizi intermedi sia i beni e servizi finali;g) «prodotti contrattuali»: prodotti realizzati,direttamente o indirettamente, sulla base deidiritti tecnologici sotto licenza;h) «diritti di proprietà di beni immateriali»: di-ritti di proprietà industriale, in particolare bre-vetti e marchi, diritti d’autore e diritti affini;i) «know-how»: un patrimonio di conoscenzepratiche derivanti da esperienze e da proveche è:i) segreto, vale a dire non generalmente noto,né facilmente accessibile;

ii) sostanziale, vale a dire significativo e utileper la produzione dei prodotti contrattuali; eiii) individuato, vale a dire descritto in modosufficientemente esauriente, tale da consen-tire di verificare se risponde ai criteri di segre-tezza e di sostanzialità;j) «mercato rilevante del prodotto»: il mer-cato dei prodotti contrattuali e dei loro pro-dotti sostitutivi, vale a dire tutti i prodotticonsiderati intercambiabili o sostituibili dal-l’acquirente, in ragione delle loro caratteristi-che, dei loro prezzi e dell’uso al quale sonodestinati;k) «mercato rilevante delle tecnologie»: ilmercato dei diritti tecnologici sotto licenza edei loro sostituti, vale a dire i diritti tecnolo-gici considerati intercambiabili o sostituibilidal licenziatario, in ragione delle loro caratte-ristiche, delle royalties cui sono soggetti e del-l’uso al quale sono destinati;l) «mercato geografico rilevante»: l’area nellaquale le imprese interessate forniscono o ac-quistano prodotti o concedono licenze di dirittitecnologici, nella quale le condizioni di con-correnza sono sufficientemente omogenee eche può essere tenuta distinta dalle zone geo-grafiche contigue perché in queste ultime lecondizioni di concorrenza sono sensibilmentediverse;m) «mercato rilevante»: la combinazione delmercato rilevante del prodotto o delle tecno-logie col mercato geografico rilevante;n) «imprese concorrenti»: imprese che sono inconcorrenza tra loro sul mercato rilevante,vale a dire:i) imprese concorrenti sul mercato rilevante incui i diritti tecnologici sono concessi in licenza,cioè imprese che concedono in licenza dirittitecnologici concorrenti (concorrenti effettivisul mercato rilevante);ii) imprese concorrenti sul mercato rilevantein cui sono venduti i prodotti contrattuali, cioèimprese che, in assenza dell’accordo di trasfe-rimento di tecnologia, operano entrambe suimercati rilevanti sui quali sono venduti i pro-dotti contrattuali (concorrenti effettivi sulmercato rilevante) o che, in assenza dell’ac-cordo di trasferimento di tecnologia, potreb-

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bero, in base a considerazioni realistiche e nonsolo come possibilità puramente teorica, nel-l’ipotesi di un incremento modesto ma perma-nente dei prezzi relativi, effettuare entro unbreve periodo di tempo gli investimenti sup-plementari o sostenere gli ulteriori costi diconversione necessari al fine di penetrare nelo nei mercati rilevanti (concorrenti potenzialisul mercato rilevante);o) «sistema di distribuzione selettiva»: un si-stema di distribuzione nel quale il licenziantesi impegna a concedere la licenza per la pro-duzione dei prodotti contrattuali, diretta-mente o indirettamente, solo a licenziatariselezionati sulla base di criteri specificati e nelquale questi licenziatari si impegnano a nonvendere i prodotti contrattuali a distributorinon autorizzati nel territorio riservato dal li-cenziante per praticare tale sistema;p) «licenza esclusiva»: una licenza che non au-torizza il licenziante a produrre in base ai di-ritti tecnologici oggetto della licenza né aconcedere in licenza a terzi i diritti tecnologiciin questione, in generale o per un uso partico-lare in un particolare territorio;q) «territorio esclusivo»: un determinato ter-ritorio nel quale una sola impresa è autorizzataa produrre i prodotti contrattuali, ma nelquale tuttavia è data la possibilità di consen-tire a un altro licenziatario di produrre i pro-dotti contrattuali all’interno di quel territoriosolo per un determinato cliente, quando la se-conda licenza sia stata concessa per creareuna fonte di approvvigionamento alternativaper tale cliente;r) «gruppo di clienti esclusivo»: un gruppo diclienti ai quali solo una delle parti dell’accordodi trasferimento di tecnologia è autorizzata aeffettuare vendite attive dei prodotti contrat-tuali realizzati utilizzando la tecnologia sottolicenza.2. Ai fini del presente regolamento i termini«impresa», «licenziante» e «licenziatario» in-cludono le imprese ad essi rispettivamente col-legate.Con «imprese collegate» si intendono:a) le imprese nelle quali una delle parti del-

l’accordo di trasferimento di tecnologia de-

tiene, direttamente o indirettamente:i)il potere di esercitare più della metà dei di-ritti di voto; oii) il potere di nominare piùdella metà dei membri del consiglio di vigi-lanza o di amministrazione o degli organi cherappresentano legalmente l’impresa; oiii)il diritto di gestire gli affari dell’impresa;

b) le imprese che, direttamente o indiretta-mente, detengono nei confronti di una delleparti dell’accordo di trasferimento di tecno-logia i diritti o i poteri di cui alla lettera a);

c) le imprese nelle quali un’impresa di cui allalettera b) detiene, direttamente o indiretta-mente, i diritti o i poteri di cui alla lettera a);

d) le imprese nelle quali una delle parti del-l’accordo di trasferimento di tecnologia in-sieme con una o più imprese di cui allelettere a), b) o c), o due o più di queste ul-time imprese, detengono congiuntamente idiritti o i poteri di cui alla lettera a);

e) le imprese nelle quali i diritti o i poteri dicui alla lettera a) sono detenuti congiunta-mente:i) dalle parti dell’accordo di trasfe-rimento di tecnologia o dalle rispettiveimprese collegate ai sensi delle lettere daa) a d); o ii) da una o più parti dell’accordodi trasferimento di tecnologia, o da una opiù imprese ad esse collegate ai sensi dellelettere da a) a d) e da una o più impreseterze.

Art. 2 - Esenzione1. Conformemente all’articolo 101, paragrafo3, del trattato, e salvo il disposto del presenteregolamento, l’articolo 101, paragrafo 1, deltrattato non si applica agli accordi di trasferi-mento di tecnologia.2. L’esenzione di cui al paragrafo 1 si applicanella misura in cui tali accordi contengono re-strizioni della concorrenza che rientrano nelcampo d’applicazione dell’articolo 101, para-grafo 1, del trattato. L’esenzione si applica fin-tantoché i diritti tecnologici sotto licenza nonsi siano estinti, non siano scaduti o non sianostati dichiarati nulli o, per quanto riguarda ilknow-how, fintantoché il know-how rimangasegreto. Tuttavia, nel caso in cui il know-howvenga reso pubblico a seguito di un intervento

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del licenziatario, l’esenzione si applica per ladurata dell’accordo.3. L’esenzione di cui al paragrafo 1 si applicaanche alle disposizioni contenute negli accordidi trasferimento di tecnologia che si riferi-scono all’acquisto di prodotti da parte del li-cenziatario o che riguardano il rilascio dilicenze o la cessione al licenziatario di altri di-ritti di proprietà di beni immateriali o di know-how, se e nella misura in cui tali disposizionisono direttamente collegate alla produzione oalla vendita dei prodotti contrattuali.

Art. 3 - Soglie relative alla quota di mercato1. Quando le imprese parti dell’accordo sonoimprese concorrenti, l’esenzione di cui all’ar-ticolo 2 si applica a condizione che la quota dimercato detenuta congiuntamente dalle partinon superi il 20 % sui mercati rilevanti.2. Quando le imprese parti dell’accordo nonsono imprese concorrenti, l’esenzione di cuiall’articolo 2 si applica a condizione che laquota di mercato detenuta da ciascuna delleparti non superi il 30 % sui mercati rilevanti.

Art. 4 - Restrizioni fondamentali1. Quando le imprese parti dell’accordo sonoimprese concorrenti, l’esenzione di cui all’ar-ticolo 2 non si applica agli accordi che, diret-tamente o indirettamente, isolatamente ocongiuntamente con altri fattori soggetti alcontrollo delle parti, hanno per oggetto uno ol’altro dei seguenti elementi:a) la restrizione della facoltà di una delle parti

di determinare i prezzi praticati per la ven-dita dei prodotti a terzi;

b) la limitazione della produzione, ad ecce-zione delle limitazioni della produzione deiprodotti contrattuali imposte al licenziatarioin un accordo non reciproco o imposte a unosolo dei licenziatari in un accordo reciproco;

c) la ripartizione dei mercati o della clientela,fatti salvi: i) l’obbligo imposto al licenziantee/o al licenziatario, in un accordo non reci-proco, di non produrre utilizzando i dirittitecnologici sotto licenza nel territorio esclu-sivo riservato all’altra parte e/o di non ef-fettuare vendite attive e/o passive nel

territorio esclusivo o al gruppo di clientiesclusivo riservati all’altra parte; ii) la re-strizione, in un accordo non reciproco, dellevendite attive del licenziatario nel territorioesclusivo o al gruppo di clienti esclusivo as-segnati dal licenziante a un altro licenziata-rio, a condizione che quest’ultimo non fosseun’impresa concorrente del licenziante almomento della conclusione del proprio ac-cordo di licenza; iii) l’obbligo imposto al li-cenziatario di produrre i prodotticontrattuali esclusivamente per il propriouso, a condizione che il licenziatario non siasoggetto a restrizioni per quanto riguarda lavendita attiva e passiva dei prodotti contrat-tuali come pezzi di ricambio per i propri pro-dotti; iv) l’obbligo imposto al licenziatario,in un accordo non reciproco, di produrre iprodotti contrattuali solo per un determi-nato cliente, qualora la licenza sia stata con-cessa per creare una fonte diapprovvigionamento alternativa per quelcliente;

d) la restrizione della facoltà del licenziatariodi sfruttare i propri diritti tecnologici o la re-strizione della facoltà delle parti dell’ac-cordo di svolgere attività di ricerca esviluppo, fatto salvo quando quest’ultima re-strizione sia indispensabile per evitare la di-vulgazione a terzi del know-how sottolicenza.

2. Quando le imprese parti dell’accordo nonsono imprese concorrenti, l’esenzione di cuiall’articolo 2 non si applica agli accordi che,direttamente o indirettamente, isolatamenteo congiuntamente con altri fattori soggetti alcontrollo delle parti, hanno per oggetto uno ol’altro dei seguenti elementi:a) la restrizione della facoltà di una delle parti

di determinare i prezzi praticati per la ven-dita dei prodotti a terzi, fatta salva la possi-bilità di imporre un prezzo massimo divendita o di raccomandare un prezzo di ven-dita, a condizione che ciò non equivalga aimporre un prezzo fisso o un prezzo minimodi vendita per effetto di pressioni esercitateo incentivi offerti da una delle parti;

b) la restrizione relativa al territorio in cui, o

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INTESE

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ai clienti ai quali, il licenziatario può effet-tuare vendite passive dei prodotti contrat-tuali, eccetto: i) la restrizione delle venditepassive in un territorio esclusivo o a ungruppo di clienti esclusivo riservati al licen-ziante; ii) l’obbligo di produrre i prodotticontrattuali esclusivamente per il propriouso, a condizione che il licenziatario non siasoggetto a restrizioni per quanto riguarda lavendita attiva e passiva dei prodotti contrat-tuali come pezzi di ricambio per i propri pro-dotti; iii) l’obbligo di produrre i prodotticontrattuali solo per un determinato cliente,quando la licenza sia stata concessa percreare una fonte di approvvigionamento al-ternativa per quel cliente; iv) la restrizionedelle vendite agli utilizzatori finali da partedi un licenziatario operante al livello delcommercio all’ingrosso; v) la restrizionedelle vendite a distributori non autorizzatida parte dei membri di un sistema di distri-buzione selettiva;

c) la restrizione delle vendite attive o passiveagli utilizzatori finali da parte di un licenzia-tario membro di un sistema di distribuzioneselettiva e operante nel commercio al det-taglio, fatta salva la possibilità di proibire aun membro di tale sistema di svolgere lapropria attività a partire da un luogo di sta-bilimento non autorizzato.3. Quando le im-prese parti dell’accordo non sono impreseconcorrenti al momento della conclusionedell’accordo, ma lo diventano successiva-mente, si applica il paragrafo 2 anziché ilparagrafo 1 per l’intera durata dell’accordo,salvo nel caso in cui l’accordo sia successi-vamente modificato nei suoi elementi fon-damentali. Una modifica siffatta include laconclusione, fra le parti, di un nuovo ac-cordo di trasferimento di tecnologia riguar-dante diritti tecnologici concorrenti.

Art. 5 - Restrizioni escluse1. L’esenzione di cui all’articolo 2 non si ap-plica ai seguenti obblighi contenuti in accordidi trasferimento di tecnologia:a) l’obbligo, diretto o indiretto, del licenzia-

tario di concedere una licenza esclusiva o di

cedere, in tutto o in parte, diritti al licen-ziante o a un terzo designato dal licenzianteper i perfezionamenti o per le nuove appli-cazioni della tecnologia sotto licenza realiz-zati dal licenziatario;

b) l’obbligo, diretto o indiretto, di una delleparti, di non contestare la validità dei dirittidi proprietà di beni immateriali che l’altraparte detiene nell’Unione, fatta salva la pos-sibilità, in caso di licenza esclusiva, di rece-dere dall’accordo di trasferimento ditecnologia qualora il licenziatario contesti lavalidità di uno qualsiasi dei diritti tecnologicisotto licenza.

2. Quando le imprese parti dell’accordo nonsono imprese concorrenti, l’esenzione di cuiall’articolo 2 non si applica agli obblighi direttio indiretti che limitino la facoltà del licenzia-tario di sfruttare i propri diritti tecnologici oche limitino la facoltà delle parti dell’accordodi svolgere attività di ricerca e sviluppo, fattosalvo quando quest’ultima restrizione sia indi-spensabile per evitare la divulgazione a terzidel know-how sotto licenza.

Art. 6 - Revoca in casi individuali1. A norma dell’articolo 29, paragrafo 1, delregolamento (CE) n. 1/2003, la Commissionepuò revocare il beneficio dell’applicazione delpresente regolamento qualora constati che, inun caso determinato, un accordo di trasferi-mento di tecnologia al quale si applica l’esen-zione di cui all’articolo 2 del presenteregolamento produce nondimeno effetti in-compatibili con le condizioni di cui all’articolo101, paragrafo 3, del trattato, e in particolarequalora:a) l’accesso delle tecnologie di terzi al mer-

cato risulti limitato dall’effetto cumulativodi reti parallele di accordi restrittivi similiche vietino ai licenziatari di utilizzare tec-nologie di terzi;

b) l’accesso di licenziatari potenziali al mer-cato risulti limitato, ad esempio a causa del-l’effetto cumulativo di reti parallele diaccordi restrittivi simili che vietino ai licen-zianti di concedere licenze ad altri licenzia-tari o perché l’unico titolare della tecnologia

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DISCIPLINA DELLA CONCORRENZA

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che concede in licenza i diritti tecnologici inquestione conclude un accordo di licenzaesclusiva con un licenziatario già operantesul mercato del prodotto sulla base di dirittitecnologici sostitutivi.

2. A norma dell’articolo 29, paragrafo 2, delregolamento (CE) n. 1/2003, qualora, in uncaso determinato, un accordo di trasferimentodi tecnologia cui si applica l’esenzione di cuiall’articolo 2 del presente regolamento pro-duca effetti incompatibili con l’articolo 101,paragrafo 3, del trattato nel territorio di unoStato membro, o in una parte di esso aventetutte le caratteristiche di un mercato geogra-fico distinto, l’autorità garante della concor-renza di tale Stato membro può revocare ilbeneficio del presente regolamento, su taleterritorio, negli stessi casi di cui al paragrafo1 del presente articolo.

Art. 7 - Non applicazione del presente regola-mento1. A norma dell’articolo 1 bis del regolamenton. 19/65/CEE, la Commissione può dichiararemediante regolamento che, nei casi in cui retiparallele di accordi di trasferimento di tecno-logia simili coprano più del 50 % di un mercatorilevante, il presente regolamento non si ap-plica agli accordi di trasferimento di tecnolo-gia contenenti specifiche restrizioni relative atale mercato.2. Il regolamento adottato in virtù del para-grafo 1 non si applica prima di sei mesi dalladata della sua adozione.

Art. 8 - Applicazione delle soglie relative allaquota di mercatoAi fini del calcolo delle soglie relative allaquota di mercato di cui all’articolo 3, si appli-cano le disposizioni seguenti:a) la quota di mercato viene calcolata sulla

base dei dati relativi al valore delle venditesul mercato. Qualora non siano disponibilidati relativi al valore delle vendite, la quotadi mercato dell’impresa interessata può es-sere determinata usando stime basate sualtre informazioni attendibili, ivi compresi ivolumi delle vendite sul mercato;

b) la quota di mercato viene calcolata sulla basedei dati relativi all’anno civile precedente;

c) la quota di mercato detenuta dalle impresedi cui all’articolo 1, paragrafo 2, secondocomma, lettera e), viene ripartita in egualemisura tra ciascuna delle imprese che deten-gono i diritti o i poteri elencati all’articolo1, paragrafo 2, secondo comma, lettera a);

d) la quota di mercato di un licenziante su unmercato rilevante per i diritti tecnologicisotto licenza è calcolata in termini di pre-senza dei diritti tecnologici sotto licenza sulo sui mercati rilevanti del prodotto (ossia ilmercato geografico e il mercato del pro-dotto), cioè sulla base dei dati relativi allevendite dei prodotti contrattuali prodotti dallicenziante e dai suoi licenziatari insieme;

e) qualora la quota di mercato di cui all’arti-colo 3, paragrafo 1 o 2 non sia inizialmentesuperiore rispettivamente al 20 % e al 30 %,ma successivamente superi tali livelli,l’esenzione di cui all’articolo 2 continua adapplicarsi nei due anni civili successivi al-l’anno in cui la soglia del 20 % o del 30 % èstata superata per la prima volta.

Art. 9 - Relazione con altri regolamenti diesenzione per categoriaIl presente regolamento non si applica alleclausole in materia di licenze degli accordi diricerca e sviluppo che rientrano nel campo diapplicazione del regolamento (UE) n.1217/2010 o degli accordi di specializzazioneche rientrano nel campo di applicazione delregolamento (UE) n. 1218/2010.

Art. 10 - Periodo transitorioIl divieto di cui all’articolo 101, paragrafo 1,del trattato non si applica nel periodo com-preso tra il 1o maggio 2014 e il 30 aprile 2015agli accordi già in vigore al 30 aprile 2014 chenon rispondano alle condizioni di esenzione dicui al presente regolamento, ma che al 30aprile 2014 rispondevano alle condizioni diesenzione di cui al regolamento (CE) n.772/2004.

Art. 11 - Periodo di validità

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Codice della Concorrenza

INTESE

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Il presente regolamento entra in vigore il 1o

maggio 2014.Esso si applica fino al 30 aprile 2026.Il presente regolamento è obbligatorio in tuttii suoi elementi e direttamente applicabile inciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 21 marzo 2014.

Comunicazione della Commissione - Linee di-rettrici sull’applicazione dell’articolo 101del trattato sul funzionamento dell’Unioneeuropea agli accordi di trasferimento di tec-nologia (2014/C 89/03), in http://eur-lex.eu-ropa.eu.

5.5. Comunicazione volontaria delleintese

Legge 10 ottobre 1990, n. 287Art. 13 - Comunicazione delle intese1. Le imprese possono comunicare all’Autoritàle intese intercorse. Se l’Autorità non avvial’istruttoria di cui all’articolo 14 entro cento-venti giorni dalla comunicazione non può piùprocedere a detta istruttoria, fatto salvo il casodi comunicazioni incomplete o non veritiere.

DPR 30 aprile 1998, n. 217Art. 3 - Comunicazione volontaria delle intese1. Le comunicazioni volontarie di intese, aisensi dell’articolo 13 della legge, sono presen-tate da ciascuna impresa o da tutte le impreseche partecipino ad intese, o dai consorzi ed as-sociazioni di imprese in relazione a delibera-zioni da questi adottate e devono contenere leinformazioni e recare gli allegati che consen-tano di valutare il contenuto dell’intesa.2. Le comunicazioni sono presentate permezzo di un apposito formulario, predispostodall’Autorità, e pubblicato nel bollettino, nelquale sono indicate le informazioni e gli alle-gati essenziali per la valutazione dell’intesa.3. L’Autorità informa le imprese nel caso chela comunicazione sia incompleta o irregolare.In tal caso, il termine di cui all’articolo 13della legge decorre dal ricevimento delle in-formazioni che integrano la comunicazione.4. Qualsiasi modificazione degli elementi es-

senziali contenuti nella comunicazione deveessere comunicata all’Autorità, non appenaconosciuta, dalle parti o da talune di esse. Aifini del decorso del termine di cui all’articolo13 della legge, la comunicazione di modifica-zione equivale alla comunicazione di unanuova intesa.5. Le comunicazioni sono sottoscritte dai legalirappresentanti delle imprese o da persone mu-nite di procura speciale; esse sono presentate,unitamente all’eventuale procura speciale,all’Autorità a mezzo raccomandata con avvisodi ricevimento o mediante consegna a manocontro ricevuta.

5.6. Altre comunicazioni dellaCommissione

5.6.1. Definizione di «mercato rilevante»

Comunicazione della Commissione sulla de-finizione del mercato rilevante ai fini del-l’applicazione del diritto comunitario inmateria di concorrenza (97/C 372/03), inhttp://eur-lex.europa.eu.

5.6.2. Nozione di «pregiudizio alcommercio»

Linee direttrici sulla nozione di pregiudizioal commercio tra Stati membri di cui agli ar-ticoli 81 e 82 del trattato (2004/C 101/07),in http://eur-lex.europa.eu.

5.6.3. Comunicazioni e orientamentidi settore

Orientamenti aggiuntivi in materia di restri-zioni verticali negli accordi per la vendita ela riparazione di autoveicoli e per la distri-buzione di pezzi di ricambio per autoveicoli(2010/C 138/05), in http://eur-lex.europa.eu.

Comunicazione della Commissione relativaall’applicazione dell’articolo 101, paragrafo3 del trattato sul funzionamento dell’Unioneeuropea a talune categorie di accordi, deci-sioni e pratiche concordate nel settore delle

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DISCIPLINA DELLA CONCORRENZA

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assicurazioni (2010/C 82/02), in http://eur-lex.europa.eu.

Linee direttrici della Commissione per l’ana-lisi del mercato e la valutazione del signifi-cativo potere di mercato ai sensi del nuovoquadro normativo comunitario per le reti e iservizi di comunicazione elettronica (2002/C165/03), in http://eur-lex.europa.eu.

Comunicazione della Commissione sull’appli-cazione delle regole di concorrenza al set-tore postale e sulla valutazione di alcunemisure statali relative ai servizi postali (98/C39/02), in http://eur-lex.europa.eu.

Chiarimenti relativi alle raccomandazionidella Commissione in materia di applicazionedelle regole di concorrenza ai progetti dinuove infrastrutture di trasporto (97/C298/05), in http://eur-lex.europa.eu.

Linee direttrici sull’applicazione delle regoledi concorrenza della CEE nel settore delle te-lecomunicazioni (91/C 233/02), inhttp://eur-lex.europa.eu.

6. ABUSO DI POSIZIONE DOMINANTE

6.1. Divieto di abuso di posizionedominante

Legge 10 ottobre 1990, n. 287Art. 3 - Abuso di posizione dominante1. È vietato l’abuso da parte di una o più im-prese di una posizione dominante all’internodel mercato nazionale o in una sua parte rile-vante (omissis)(omissis)

Regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio del16 dicembre 2002, concernente l’applica-zione delle regole di concorrenza di cui agliarticoli 81 e 82 del trattatoArt. 1 - Applicazione degli artt. 81 e 82 deltrattato(Omissis)

3. Lo sfruttamento abusivo di una posizionedominante ai sensi dell’articolo 82 del trattatoè vietato senza che occorra una previsa deci-sione in tal senso.

6.2. Condotte abusive vietate

Legge 10 ottobre 1990, n. 287Art. 3 - Abuso di posizione dominante1. (Omissis) ed inoltre è vietato:a) imporre direttamente o indirettamente

prezzi di acquisto, di vendita o altre condi-zioni contrattuali ingiustificatamente gra-vose;

b) impedire o limitare la produzione, gli sboc-chi o gli accessi al mercato, lo sviluppo tec-nico o il progresso tecnologico, a danno deiconsumatori;

c) applicare nei rapporti commerciali con altricontraenti condizioni oggettivamente di-verse per prestazioni equivalenti, così da de-terminare per essi ingiustificati svantagginella concorrenza;

d) subordinare la conclusione dei contrattiall’accettazione da parte degli altri contra-enti di prestazioni supplementari che, perloro natura e secondo gli usi commerciali,non abbiano alcuna connessione con l’og-getto dei contratti stessi”.

TFUEArt. 102 - (ex art. 82 del TCE)È incompatibile con il mercato interno e vie-tato, nella misura in cui possa essere pregiu-dizievole al commercio tra Stati membri, losfruttamento abusivo da parte di una o più im-prese di una posizione dominante sul mercatointerno o su una parte sostanziale di questo.Tali pratiche abusive possono consistere in par-ticolare:a) nell’imporre direttamente od indiretta-

mente prezzi d’acquisto, di vendita od altrecondizioni di transazione non eque;

b) nel limitare la produzione, gli sbocchi o losviluppo tecnico, a danno dei consumatori;

c) nell’applicare nei rapporti commerciali congli altri contraenti condizioni dissimili perprestazioni equivalenti, determinando così

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Codice della Concorrenza

INTESE / ABUSO DI POSIZIONE DOMINANTE

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per questi ultimi uno svantaggio per la con-correnza;

d) nel subordinare la conclusione di contrattiall’accettazione da parte degli altri contra-enti di prestazioni supplementari, che, perloro natura o secondo gli usi commerciali,non abbiano alcun nesso con l’oggetto deicontratti stessi.

6.3. Comunicazioni della Commissione

6.3.1. Nozione di «pregiudizio al commercio»

→ Rinvio al par. n. 5.6.2.

6.3.2. Definizione di «mercato rilevante»

→ Rinvio al par. n. 5.6.1.

6.3.3. Nozione di «posizione dominante»

Orientamenti sulle priorità della Commis-sione nell’applicazione dell’articolo 82 deltrattato CE al comportamento abusivo delleimprese dominanti volto all’esclusione deiconcorrenti (GU C 45 del 24.2.2009, pp. 7-20), in http://eur-lex.europa.eu.

6.3.4. Gli orientamenti sulle priorità dienforcement

Orientamenti sulle priorità della Commis-sione nell’applicazione dell’articolo 82 deltrattato CE al comportamento abusivo delleimprese dominanti volto all’esclusione deiconcorrenti (GU C 45 del 24.2.2009, pp. 7-20), in http://eur-lex.europa.eu.

6.3.5. «Lettere di orientamento»

Comunicazione della Commissione sul-l’orientamento informale per questioninuove relative agli articoli 81 e 82 del Trat-tato CE, sollevate da casi individuali (letteredi orientamento) (2004/C 101/06), inhttp://eur-lex.europa.eu.

7. PROCEDIMENTO IN MATERIA DI INTESE E ABUSI

7.1. Accertamento delle violazioniantitrust

7.1.1. Onere della prova

Regolamento (CE) n. 1/2003 del Consigliodel 16 dicembre 2002, concernente l’appli-cazione delle regole di concorrenza di cuiagli articoli 81 e 82 del TrattatoArt. 2 - Onere della prova In tutti i procedimenti nazionali o comunitarirelativi all’applicazione degli articoli 81 e 82del trattato, l’onere della prova di un’infra-zione dell’articolo 81, paragrafo 1, o dell’arti-colo 82 del trattato incombe alla parte oall’autorità che asserisce tale infrazione. In-combe invece all’impresa o associazione di im-prese che invoca l’applicazione dell’articolo81, paragrafo 3, del tratto l’onere di provareche le condizioni in esso enunciate sono sod-disfatte.

7.1.2. Avvio dell’istruttoria e notifica

Legge 10 ottobre 1990, n. 287Art. 12 - Poteri di indagine1. L’Autorità, valutati gli elementi comunquein suo possesso e quelli portati a sua cono-scenza da pubbliche amministrazioni o dachiunque vi abbia interesse, ivi comprese le as-sociazioni rappresentative dei consumatori,procede ad istruttoria per verificare l’esi-stenza di infrazioni ai divieti stabiliti negli ar-ticoli 2 e 3.(Omissis)

Legge 10 ottobre 1990, n. 287Art. 14 - Istruttoria1. L’Autorità, nei casi di presunta infrazioneagli articoli 2 o 3, notifica l’apertura del-l’istruttoria alle imprese e agli enti interes-sati. I titolari o legali rappresentanti delleimprese ed enti hanno diritto di essere sentiti,personalmente o a mezzo di procuratore spe-ciale, nel termine fissato contestualmente alla

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DISCIPLINA DELLA CONCORRENZA

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notifica ed hanno facoltà di presentare dedu-zioni e pareri in ogni stadio dell’istruttoria,nonché di essere nuovamente sentiti primadella chiusura di questa.(Omissis)

DPR 30 aprile 1998, n. 217Art. 6 - Avvio dell’istruttoria1. Il collegio, nei casi di presunta infrazioneagli articoli 2, comma 2, 3 e 6, comma 1, dellalegge, valutate le proposte degli uffici, deli-bera sull’avvio dell’istruttoria di cui all’arti-colo 14 della legge.2. Nel caso di presentazione di richieste di au-torizzazione in deroga, ai sensi dell’articolo 4,comma 3, della legge, l’istruttoria ha inizio dalmomento della presentazione della richiestadi autorizzazione completa delle informazionie degli allegati essenziali. Qualora le richiestedi autorizzazione in deroga siano presentatenel corso di un’istruttoria avviata ai sensidell’articolo 14 della legge, l’Autorità può pro-cedere alla loro valutazione nell’ambito del-l’istruttoria stessa, ove necessario prorogandoil termine fissato per la sua conclusione.3. Il provvedimento di avvio dell’istruttoriadeve indicare gli elementi essenziali in meritoalle presunte infrazioni, il termine di conclu-sione del procedimento, il responsabile delprocedimento, l’ufficio dove si può prenderevisione degli atti del procedimento, nonché iltermine entro il quale le imprese e gli enti in-teressati possono esercitare il diritto di esseresentiti di cui all’articolo 14, comma 1, dellalegge.4. Il provvedimento di avvio dell’istruttoria ènotificato alle imprese e agli enti interessati,nonché ai soggetti che ai sensi dell’articolo 12,comma 1, della legge, avendo un interesse di-retto, immediato ed attuale, hanno presentatodenunce o istanze utili all’avvio dell’istrutto-ria. Qualora l’istruttoria riguardi imprese cheoperano nel settore assicurativo, ne è data im-mediata comunicazione all’ISVAP.5. La notificazione può essere effettuata da unfunzionario o da altro dipendente apposita-mente incaricato dell’Autorità mediante con-segna nelle mani proprie del destinatario

ovvero a mezzo del servizio postale secondo lemodalità di cui all’articolo 149 del codice diprocedura civile.6. Nel caso che per il rilevante numero dei de-stinatari la notificazione personale risulti im-possibile o particolarmente gravosa, lanotificazione è effettuata tramite pubblica-zione su almeno due quotidiani a diffusione na-zionale o mediante altre idonee forme dipubblicità.7. Dell’avvio dell’istruttoria è data notizia me-diante pubblicazione del relativo provvedi-mento nel bollettino.

Regolamento (CE) n. 1/2003 del Consigliodel 16 dicembre 2002, concernente l’appli-cazione delle regole di concorrenza di cuiagli articoli 81 e 82 del TrattatoArt. 11 - Cooperazione fra la Commissione ele autorità garanti della concorrenza degliStati membri → Rinvio al par. n. 7.1.13.

7.1.3. Diritti di difesa e contraddittorio

Legge 10 ottobre 1990, n. 287Art. 14 - Istruttoria1. L’Autorità, nei casi di presunta infrazioneagli articoli 2 o 3, notifica l’apertura del-l’istruttoria alle imprese e agli enti interes-sati. I titolari o legali rappresentanti delleimprese ed enti hanno diritto di essere sentiti,personalmente o a mezzo di procuratore spe-ciale, nel termine fissato contestualmente allanotifica ed hanno facoltà di presentare dedu-zioni e pareri in ogni stadio dell’istruttoria,nonché di essere nuovamente sentiti primadella chiusura di questa.(Omissis)

DPR 30 aprile 1998, n. 217Art. 7 - Partecipazione all’istruttoria1. Possono partecipare all’istruttoria:a) i soggetti ai quali è stato notificato il prov-

vedimento di avvio dell’istruttoria, ai sensidell’articolo 6, comma 4;

b) i soggetti portatori di interessi pubblici oprivati, nonché le associazioni rappresenta-tive dei consumatori, cui possa derivare un

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Codice della Concorrenza

PROCEDIMENTO IN MATERIA DI INTESE E ABUSI

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pregiudizio diretto, immediato ed attualedalle infrazioni oggetto dell’istruttoria o daiprovvedimenti adottati in esito alla stessa eche facciano motivata richiesta di interve-nire entro trenta giorni dalla pubblicazionenel bollettino del provvedimento di avviodell’istruttoria.

2. I soggetti che partecipano all’istruttoriahanno facoltà di:a) presentare memorie scritte, documenti, de-

duzioni e pareri;b) accedere ai documenti, ai sensi dell’articolo

13.3. I soggetti ai quali è stato notificato il prov-vedimento di avvio dell’istruttoria, ai sensidell’articolo 6, comma 4, hanno diritto di es-sere sentiti ai sensi dell’articolo 14, comma 1,della legge.4. Nel corso delle audizioni i soggetti interes-sati possono comparire in persona del propriorappresentante legale oppure di procuratorespeciale munito di apposita documentazionegiustificativa del potere di rappresentanza.Essi possono altresì farsi assistere da consu-lenti di propria fiducia, senza tuttavia chel’esercizio di tale facoltà comporti la sospen-sione dell’audizione.

7.1.4. Diritto di accesso

DPR 30 aprile 1998, n. 217Art. 13 - Accesso ai documenti e riservatezzadelle informazioni raccolte1. Il diritto di accesso ai documenti formati ostabilmente detenuti dall’Autorità nei proce-dimenti concernenti intese, abusi di posizionedominante ed operazioni di concentrazione èriconosciuto nel corso dell’istruttoria dei pro-cedimenti stessi ai soggetti direttamente inte-ressati di cui all’articolo 7, comma 1.2. Qualora i documenti di cui al comma 1 con-tengano informazioni riservate di caratterepersonale, commerciale, industriale e finanzia-rio, relative a persone ed imprese coinvolte neiprocedimenti, il diritto di accesso è consentito,in tutto o in parte, nei limiti in cui ciò sia ne-cessario per assicurare il contraddittorio.3. I documenti che contengono segreti com-

merciali sono sottratti all’accesso. Qualoraessi forniscano elementi di prova di un’infra-zione o elementi essenziali per la difesa diun’impresa, gli uffici ne consentono l’accesso,limitatamente a tali elementi.4. Nel consentire l’accesso nei casi di cui aicommi 2 e 3 e nel rispetto dei criteri ivi con-tenuti, gli uffici tengono conto, adottandotutti i necessari accorgimenti, dell’interessedelle persone e delle imprese a che le infor-mazioni riservate o i segreti commerciali nonvengano divulgati.5. Sono sottratti all’accesso le note, le propo-ste ed ogni altra elaborazione degli uffici confunzione di studio e di preparazione del con-tenuto di atti.6. Possono essere sottratti all’accesso, in tuttoo in parte, i verbali delle adunanze del colle-gio, nonché i documenti inerenti a rapporti tral’Autorità e le istituzioni dell’Unione europea,nonché tra l’Autorità e gli organi di altri Statio di altre organizzazioni internazionali, deiquali non sia stata autorizzata la divulgazione.7. I soggetti che intendono salvaguardare la ri-servatezza o la segretezza delle informazionifornite devono presentare agli uffici una appo-sita richiesta, che deve contenere l’indica-zione dei documenti o delle parti di documentiche si ritiene debbano essere sottratti all’ac-cesso, specificandone i motivi.8. L’ufficio, ove non ritenga sussistenti gli ele-menti di riservatezza o di segretezza addotti agiustificazione delle richieste di cui al comma7, ne dà comunicazione agli interessati conprovvedimento motivato.9. Nel caso di comunicazioni, informazioni, di-chiarazioni o richieste presentate in forma sin-gola o congiunta da una o più imprese, possonoessere presentate separatamente in allegatole informazioni coperte da segreto aziendale oindustriale. Analoghe cautele possono essererichieste dalle imprese con riferimento alleeventuali audizioni congiunte ed alle verbaliz-zazioni.10. L’ufficio può disporre motivatamente il dif-ferimento dell’accesso ai documenti richiestisino a quando non sia accertata la loro rile-vanza ai fini della prova delle infrazioni, e co-

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munque non oltre la comunicazione delle risul-tanze istruttorie di cui all’articolo 14.11. Il diritto di accesso si esercita mediante ri-chiesta scritta e motivata, sulla quale il re-sponsabile del procedimento provvede entrotrenta giorni, informandone il collegio.12. Il collegio determina, con delibera da pub-blicarsi nel bollettino, le modalità di eserciziodel diritto di accesso, nonché i costi di ripro-duzione.

7.1.5. Esercizio dei poteri istruttori

DPR 30 aprile 1998, n. 217Art. 8 - Poteri istruttori1. I poteri istruttori di cui all’articolo 14,comma 2, della legge, sono esercitati a decor-rere dalla notifica del provvedimento di avviodell’istruttoria alle imprese e agli enti interes-sati, anche contestualmente alla notificastessa. Nel caso che l’apertura dell’istruttoriasia stata notificata ad una pluralità di soggetti,i relativi poteri possono essere esercitati neiconfronti di ciascuno di essi dal ricevimentodella notifica loro indirizzata.2. Gli uffici possono sentire, al fine di inte-grare l’istruttoria, ogni altra persona, impresao ente, verbalizzando le informazioni raccolte.3. Degli accertamenti svolti nel corso delleprocedure istruttorie è in ogni caso informatoil collegio.4. Ai sensi dell’articolo 54, comma 4, dellalegge 6 febbraio 1996, n. 52, l’Autorità può av-valersi della collaborazione della Guardia di Fi-nanza.

7.1.6. Richiesta di informazioni e diesibizione di documenti

Legge 10 ottobre 1990, n. 287Art. 14 - Istruttoria(Omissis)2. L’Autorità può in ogni momento dell’istrut-toria richiedere alle imprese, enti o personeche ne siano in possesso, di fornire informa-zioni e di esibire documenti utili ai fini del-l’istruttoria; (omissis)(Omissis)

DPR 30 aprile 1998, n. 217Art. 9 - Richiesta di informazioni ed esibizionedi documenti1. Le richieste di informazioni e di esibizionedi documenti devono essere formulate periscritto e comunicate secondo le modalità dicui all’articolo 19.2. Esse devono sinteticamente indicare:a) i fatti e le circostanze in ordine ai quali si

chiedono chiarimenti;b) lo scopo;c) il termine entro il quale dovrà pervenire la

risposta o essere esibito il documento, ilquale deve essere congruo in relazione al-l’urgenza del caso ed alla natura, quantità equalità delle informazioni richieste, tenutoconto del tempo necessario per predisporle;

d) le modalità attraverso le quali dovranno es-sere fornite le informazioni e la persona o lepersone cui potranno essere esibiti i docu-menti o comunicate le informazioni richie-ste;

e) le sanzioni applicabili in caso di rifiuto,omissione o ritardo, senza giustificato mo-tivo, di fornire le informazioni od esibire idocumenti richiesti, nonché quelle previstenel caso siano fornite informazioni o esibitidocumenti non veritieri.

3. I documenti di cui è richiesta l’esibizionedovranno essere forniti in originale o copia di-chiarata conforme all’originale con attesta-zione dei titolari o rappresentanti legali delleimprese.4. Le richieste di informazioni e di esibizionedi documenti possono essere formulate ancheoralmente, nel corso di audizioni od ispezioni,rendendo note all’interessato e verbalizzandole medesime indicazioni previste dal comma 2.Nel caso di risposta orale ed immediata o diesibizione immediata di documenti, è consen-tito integrare nel termine stabilito gli elementiforniti.5. Dell’esibizione di documenti e delle infor-mazioni fornite oralmente viene redatto pro-cesso verbale, secondo le modalità di cuiall’articolo 18.6. L’obbligo di fornire le informazioni e di esi-bire i documenti richiesti ad imprese o ad enti

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PROCEDIMENTO IN MATERIA DI INTESE E ABUSI

Page 101: CODICE DELLA CONCORRENZA - agcm.it Concorrenza 2017.pdf · Accertamento delle violazioni antitrust 96 7.1.1. Onere della prova 96 ... Ainis e coordinato dalla dott.ssa Annalisa Rocchietti;

grava sui titolari delle imprese o loro rappre-sentanti e, se si tratta di enti con o senza per-sonalità giuridica, su coloro che per legge o inbase allo statuto ne hanno la rappresentanzalegale.

7.1.7. Strumenti di indagine all’internodella rete European CompetitionNetwork (ECN)

Regolamento (CE) n. 1/2003 del Consigliodel 16 dicembre 2002, concernente l’appli-cazione delle regole di concorrenza di cuiagli articoli 81 e 82 del TrattatoArt. 12 - Scambio di informazioni1. Ai fini dell’applicazione degli articoli 81 e 82del trattato, la Commissione e le autorità ga-ranti della concorrenza degli Stati membrihanno la facoltà di scambiare e utilizzare comemezzo di prova qualsiasi elemento di fatto o didiritto, comprese informazioni riservate.2. Le informazioni scambiate possono essereutilizzate come mezzo di prova soltanto ai finidell’applicazione degli articoli 81 o 82 del trat-tato e riguardo all’oggetto dell’indagine per ilquale sono state raccolte dall’autorità che letrasmette. Tuttavia qualora la legislazione na-zionale in materia di concorrenza sia applicataallo stesso caso e in parallelo al diritto comu-nitario in materia di concorrenza e non porti adun risultato diverso, le informazioni scambiateai sensi del presente articolo possono essereutilizzate anche per l’applicazione della legi-slazione nazionale in materia di concorrenza.3. Le informazioni scambiate a norma del pa-ragrafo 1 possono essere utilizzate comemezzo di prova per comminare sanzioni a per-sone fisiche soltanto quando:- il diritto dell’autorità che trasmette le infor-

mazioni prevede sanzioni di tipo analogo incaso di infrazione all’articolo 81 o all’arti-colo 82 del trattato o, in mancanza,

- le informazioni sono state raccolte in unmodo che rispetta lo stesso livello di tuteladei diritti di difesa delle persone fisiche diquello previsto dalle norme nazionali del-l’autorità che le riceve. In tal caso le infor-

mazioni scambiate non possono tuttavia es-sere utilizzate dall’autorità che le riceve perimporre sanzioni detentive.

Regolamento (CE) n. 1/2003 del Consigliodel 16 dicembre 2002, concernente l’appli-cazione delle regole di concorrenza di cuiagli articoli 81 e 82 del TrattatoArt. 22 - Indagini effettuate dalle autorità ga-ranti della concorrenza degli Stati membri1. Per stabilire l’esistenza di un’infrazioneall’articolo 81 o all’articolo 82 del trattatol’autorità garante della concorrenza di unoStato membro può procedere, sul proprio ter-ritorio, a qualsiasi accertamento o altra misuradi acquisizione dei fatti prevista dalla legisla-zione nazionale in nome e per conto dell’au-torità garante della concorrenza di un altroStato membro. Qualsiasi scambio o uso delleinformazioni raccolte è effettuato ai sensi del-l’articolo 12.2. Su richiesta della Commissione, le autoritàgaranti della concorrenza degli Stati membriprocedono agli accertamenti che la Commis-sione ritiene necessari a norma dell’articolo20, paragrafo 1 o che essa ha ordinato me-diante decisione ai sensi dell’articolo 20, pa-ragrafo 4. I funzionari delle autorità garantidella concorrenza degli Stati membri incaricatidi procedere agli accertamenti così comequelli da esse autorizzati o nominati esercitanoi loro poteri conformemente alla loro legisla-zione nazionale.Gli agenti e le altre persone che li accompa-gnano autorizzati dalla Commissione possono,su richiesta di questa o dell’autorità garantedella concorrenza dello Stato membro nel cuiterritorio devono essere effettuati gli accerta-menti, assistere i funzionari dell’autorità inte-ressata.

7.1.8. Ispezioni

Legge 10 ottobre 1990, n. 287Art. 14 - Istruttoria.(Omissis)2. L’Autorità può in ogni momento dell’istrut-toria (omissis) disporre ispezioni al fine di con-

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trollare i documenti aziendali e di prendernecopia, anche avvalendosi della collaborazionedi altri organi dello Stato (omissis).(Omissis)

DPR 30 aprile 1998, n. 217Art. 10 - Ispezioni1. Il collegio autorizza le ispezioni propostedagli uffici presso chiunque sia ritenuto in pos-sesso di documenti aziendali utili ai fini del-l’istruttoria. Nei confronti delleamministrazioni pubbliche si chiede previa-mente l’esibizione degli atti.2. I funzionari dell’Autorità incaricati dal re-sponsabile del procedimento di procedere alleispezioni esercitano i loro poteri su presenta-zione di un atto scritto che precisi l’oggettodell’accertamento e le sanzioni per il rifiuto,l’omissione o il ritardo, senza giustificato mo-tivo, di fornire informazioni ed esibire docu-menti richiesti nel corso dell’ispezione,nonché nel caso in cui siano fornite informa-zioni ed esibiti documenti non veritieri.3. In ogni caso, non costituisce giustificato mo-tivo di rifiuto o di omissione, ai fini delle san-zioni previste dall’articolo 14, comma 5, dellalegge, l’opposizione:a) di vincoli di riservatezza o di competenza

imposti da regolamenti aziendali o prescri-zioni interne, anche orali;

b) di esigenze di autotutela dal rischio di san-zioni fiscali o amministrative;

c) di esigenze di tutela del segreto aziendaleo industriale, salvo i casi in cui l’Autorità ri-conosca particolari esigenze segnalate al ri-guardo.

4. Per documento si intende ogni rappresenta-zione grafica, fotocinematografica, elettroma-gnetica o di qualunque altra specie delcontenuto di atti, anche interni ed informali,formati e utilizzati ai fini dell’attività dell’im-presa, indipendentemente dal livello di re-sponsabilità e rappresentatività dell’autore deldocumento, nonché ogni documento prodottoo contenuto su supporto informatico.5. I funzionari di cui al comma 2 dispongonodei seguenti poteri:a) accedere a tutti i locali, terreni e mezzi di

trasporto del soggetto nei cui confronti sisvolge l’ispezione, con esclusione dei luoghidi residenza o domicilio estranei all’attivitàaziendale oggetto dell’indagine;

b) controllare i documenti di cui al comma 4;c) prendere copia dei documenti di cui alla let-

tera b);d) richiedere informazioni e spiegazioni orali.6. Nel corso delle ispezioni, i soggetti interes-sati possono farsi assistere da consulenti dipropria fiducia, senza tuttavia che l’eserciziodi tale facoltà comporti la sospensione del-l’ispezione.7. Di tutta l’attività svolta nel corso dell’ispe-zione, con particolare riferimento alle dichia-razioni e ai documenti acquisiti, è redattoprocesso verbale secondo le modalità di cui al-l’articolo 18.8. Nello svolgimento dell’attività ispettiva,l’Autorità può avvalersi della collaborazionedei militari della Guardia di Finanza, che, aisensi dell’articolo 54, comma 4, della legge 6febbraio 1996, n. 52, agiscono con i poteri e lefacoltà previsti dai decreti del Presidente dellaRepubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e 29 set-tembre 1973, n. 600, e successive modifica-zioni, e dalle altre norme tributarie.

7.1.9. Perizie, analisi economiche e sta-tistiche e consultazione di esperti

Legge 10 ottobre 1990, n. 287Art. 14 - Istruttoria.(Omissis)2. L’Autorità può in ogni momento dell’istrut-toria (omissis) disporre perizie e analisi econo-miche e statistiche nonché la consultazione diesperti in ordine a qualsiasi elemento rilevanteai fini dell’istruttoria.(Omissis)

DPR 30 aprile 1998, n. 217Art. 11 - Perizie, analisi statistiche ed econo-miche e consultazione di esperti1. In ordine a qualsiasi elemento rilevante aifini dell’istruttoria, il collegio autorizza le pe-rizie e analisi statistiche ed economiche, non-ché la consultazione di esperti, proposte dagliuffici.

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2. Il provvedimento con il quale sono dispostele perizie e le analisi, nonché i risultati defini-tivi delle stesse, sono comunicati ai fini del-l’esercizio delle facoltà di cui all’articolo 7,comma 2, ai soggetti cui il procedimento si ri-ferisce, nonché a coloro che, avendo un inte-resse diretto, immediato e attuale ai sensidell’articolo 12, comma 1, della legge, hannopresentato esposti, denunce o istanze utiliall’avvio dell’istruttoria o, comunque, sono in-tervenuti nel procedimento ai sensi dell’arti-colo 7, comma 1, lettera b).

7.1.10. Segreto d’ufficio

Legge 10 ottobre 1990, n. 287Art. 14 - Istruttoria(Omissis)3. Tutte le notizie, le informazioni o i dati ri-guardanti le imprese oggetto di istruttoria daparte dell’Autorità sono tutelati dal segretod’ufficio anche nei riguardi delle pubblicheamministrazioni.4. I funzionari dell’Autorità nell’esercizio delleloro funzioni (Omissis) sono vincolati dal se-greto d’ufficio.(Omissis)

Legge 28 dicembre 2005, n. 262Art. 21 - Collaborazione fra le Autorità → Rin-vio al par. n. 3.6.

Legge 28 dicembre 2005, n. 262Art. 22 - Collaborazione da parte del Corpodella guardia di finanza → Rinvio al par. n.3.6.

DPR 30 aprile 1998, n. 217Art. 12 - Segreto di ufficio1. Le informazioni raccolte in applicazionedella legge e del presente regolamento pos-sono essere utilizzate soltanto per lo scopo peril quale sono state richieste e, ai sensi dell’ar-ticolo 14, comma 3, della legge, sono tutelatedal segreto d’ufficio anche nei riguardi dellepubbliche amministrazioni, fatti salvi gli obbli-ghi di denuncia di cui all’articolo 331 del co-dice di procedura penale e quelli di

collaborazione con le istituzioni delle Comu-nità europee di cui agli articoli 1, comma 2, e10, comma 4, della legge n. 287/90.

7.1.11. Pubblici ufficiali

Legge 10 ottobre 1990, n. 287Art. 14 - Istruttoria(Omissis)4. I funzionari dell’Autorità nell’esercizio delleloro funzioni sono pubblici ufficiali. Essi sonovincolati dal segreto d’ufficio.(Omissis)

7.1.12. Comunicazione delle risultanzeistruttorie e audizione finale

DPR 30 aprile 1998, n. 217Art. 14 - Comunicazione delle risultanzeistruttorie e audizione finale delle imprese in-teressate1. Il collegio, verificata la non manifesta in-fondatezza delle proposte formulate dagli uf-fici in relazione agli elementi probatoriacquisiti, autorizza l’invio della comunicazionedelle risultanze istruttorie alle imprese.2. Gli uffici comunicano ai soggetti di cui al-l’articolo 6, comma 4, il termine di chiusuradell’istruttoria, nonché le risultanze di que-st’ultima, almeno trenta giorni prima dellascadenza del termine stesso.3. La comunicazione delle risultanze istrutto-rie può essere effettuata mediante pubblica-zione nel bollettino ovvero mediante altreforme di pubblicità idonee, stabilite di volta involta, nel caso in cui per il rilevante numerodei destinatari la comunicazione personale ri-sulti impossibile o eccessivamente gravosa. Intal caso, nella pubblicazione si deve tenereconto dell’interesse delle imprese a che nonvengano divulgati segreti commerciali.4. I soggetti di cui al comma 2 possono presen-tare memorie scritte e documenti sino a cin-que giorni prima del termine di chiusuradell’istruttoria indicato nella suddetta comu-nicazione.5. Le imprese e gli enti interessati hanno di-ritto di essere sentiti dinanzi al collegio. A talfine, essi devono far pervenire apposita richie-

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sta entro cinque giorni dal ricevimento dellacomunicazione delle risultanze istruttorie. Aseguito di detta richiesta, il collegio fissa ladata della audizione, che è comunicata alleimprese.6. Il collegio può inoltre sentire gli altri sog-getti che hanno preso parte al procedimento,e ne facciano motivata richiesta.7. Il collegio può sentire le imprese ed enti in-teressati separatamente o congiuntamente. Inquest’ultimo caso si deve tenere conto dell’in-teresse delle imprese a che non vengano divul-gati i segreti commerciali relativi alla propriaattività.8. Dell’audizione è redatto processo verbale,contenente le principali dichiarazioni rilasciatedalle parti, secondo le modalità di cui all’arti-colo 18.(Omissis)

7.1.13. Consultazione della Commissioneeuropea prima dell’adozione delprovvedimento finale. Avoca-zione da parte della Commissione

Regolamento (CE) n. 1/2003 del Consigliodel 16 dicembre 2002, concernente l’appli-cazione delle regole di concorrenza di cuiagli articoli 81 e 82 del TrattatoArt. 11 - Cooperazione fra la Commissione ele autorità garanti della concorrenza degliStati membri1. La Commissione e le autorità garanti dellaconcorrenza degli Stati membri applicano leregole di concorrenza comunitarie in strettacollaborazione. 2. La Commissione trasmette alle autorità ga-ranti della concorrenza degli Stati membricopia dei principali documenti raccolti ai finidell’applicazione degli articoli 7, 8, 9, 10 edell’articolo 29, paragrafo 1. La Commissionefornisce all’autorità garante della concorrenzadi uno Stato membro, su richiesta di quest’ul-tima, copia di altri documenti esistenti neces-sari alla valutazione della pratica trattata.3. Quando le autorità garanti della concor-renza degli Stati membri agiscono ai sensi del-l’articolo 81 o 82 del trattato, esse ne

informano per iscritto la Commissione primao immediatamente dopo l’avvio della primamisura formale di indagine. L’informazionepuò essere resa disponibile anche alle autoritàgaranti della concorrenza degli altri Statimembri.4. Al più tardi 30 giorni prima dell’adozione diuna decisione volta a ordinare la cessazione diun’infrazione, ad accettare impegni o a revo-care l’applicazione di un regolamento d’esen-zione per categoria, le autorità garanti dellaconcorrenza degli Stati membri informano laCommissione. A tal fine esse forniscono allaCommissione una presentazione del caso inquestione, la decisione prevista o, in sua man-canza, qualsiasi altro documento che espongala linea d’azione proposta. Tali informazionipossono essere fornite anche alle autorità ga-ranti della concorrenza degli altri Stati mem-bri. Su richiesta della Commissione, l’autoritàgarante della concorrenza che agisce rendedisponibili alla Commissione altri documentiin suo possesso necessari alla valutazione dellapratica. Le informazioni fornite alla Commis-sione possono essere messe a disposizionedelle autorità garanti della concorrenza deglialtri Stati membri. Le autorità nazionali ga-ranti della concorrenza possono anche scam-biarsi le informazioni necessarie allavalutazione di un caso di cui si occupano anorma degli articoli 81 o 82 del trattato.5. Le autorità garanti della concorrenza degliStati membri possono consultare la Commis-sione su qualsiasi caso che implichi l’applica-zione del diritto comunitario.6. L’avvio di un procedimento da parte dellaCommissione per l’adozione di una decisioneai sensi del capitolo III priva le autorità garantidella concorrenza degli Stati membri dellacompetenza ad applicare gli articoli 81 e 82del trattato. Qualora un’autorità garante dellaconcorrenza di uno Stato membro stia già svol-gendo un procedimento, la Commissione avviail procedimento unicamente previa consulta-zione di quest’ultima.

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7.1.14. Adozione del provvedimento finale

DPR 30 aprile 1998, n. 217Art. 14 - Comunicazione delle risultanzeistruttorie e audizione finale delle imprese in-teressate(Omissis)9. Completata l’istruttoria, il collegio adottail provvedimento finale.

7.1.15. Provvedimento di accertamentodell’infrazione, diffida e san-zione, clemenza

Legge 10 ottobre 1990, n. 287Art. 15 - Diffide e sanzioni → Rinvio ai parr.nn. 11.4.1.-11.4.3.; e 11.8.

AGCM - Comunicazione sulla non imposizionee sulla riduzione delle sanzioni ai sensi del-l’articolo 15 della legge 10 ottobre 1990, n.287 → Rinvio al par. n. 11.8.

Legge, 28 dicembre 2005, n. 262Art. 24 - Procedimenti per l’adozione di prov-vedimenti individuali(Omissis)4. Alle sanzioni amministrative irrogate dallaBanca d’Italia, dalla CONSOB, dall’ISVAP, dallaCOVIP e dall’Autorità garante della concor-renza e del mercato non si applicano le dispo-sizioni sul pagamento in misura ridottacontenute nell’articolo 16 della legge 24 no-vembre 1981, n. 689, e successive modifica-zioni, salvo che per le sanzioni indicatedall’articolo 193, comma 2, del testo unico dicui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n.58, per la violazione delle disposizioni previstedall’articolo 120, commi 2, 3 e 4, del mede-simo testo unico.(Omissis)

7.1.16. Inottemperanza alla diffida

Legge 10 ottobre 1990, n. 287Art. 15 - Diffide e sanzioni → Rinvio al par.n. 11.4.2.

7.1.17. Tipologia di provvedimenti

Regolamento (CE) n. 1/2003 del Consigliodel 16 dicembre 2002, concernente l’appli-cazione delle regole di concorrenza di cuiagli articoli 81 e 82 del TrattatoArt. 5 - Competenze delle autorità garantidella concorrenza degli Stati membriLe autorità garanti della concorrenza degliStati membri sono competenti ad applicare gliarticoli 81 e 82 del trattato in casi individuali.A tal fine, agendo d’ufficio o in seguito a de-nuncia, possono adottare le seguenti decisioni:- ordinare la cessazione di un’infrazione,- disporre misure cautelari,- accettare impegni,- comminare ammende, penalità di mora oqualunque altra sanzione prevista dal dirittonazionale.Qualora, in base alle informazioni di cui di-spongono, non sussistono le condizioni per undivieto, possono anche decidere di non averemotivo di intervenire.

7.1.18. Pubblicazione del provvedi-mento finale

Legge 10 ottobre 1990, n. 287Art. 26 - Pubblicità delle decisioni1. Le decisioni di cui agli articoli 15, 16, 18, 19e 25 sono pubblicate entro venti giorni in unapposito bollettino, a cura della Presidenza delConsiglio dei Ministri. Nello stesso bollettinosono pubblicate, ove l’Autorità lo ritenga op-portuno, le conclusioni delle indagini di cuiall’articolo 12, comma 2.

7.2. Misure cautelari

7.2.1. Presupposti

Legge 10 ottobre 1990, n. 287Art. 14-bis - Misure cautelari1. Nei casi di urgenza dovuta al rischio di undanno grave e irreparabile per la concorrenza,l’Autorità può, d’ufficio, ove constati ad unsommario esame la sussistenza di un’infrazione,deliberare l’adozione di misure cautelari. (Omissis)

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AGCM, Comunicazione relativa all’applica-zione dell’art. 14-bis della legge 10 ottobre1990, n. 287 (Delibera 14 dicembre 2006, n.16218)

Premessa34

Con la presente comunicazione l’Autorità in-tende fornire alcune prime indicazioni in me-rito all’applicazione dell’articolo 14 bis dellalegge 10 ottobre 1990, n. 287 introdotto dal-l’articolo 14, comma 1, del decreto legge 4 lu-glio 2006, n. 223, convertito, con modifiche,dalla legge 4 agosto 2006, n. 24835.Ai sensi di detto articolo “Nei casi di urgenzadovuta al rischio di un danno grave e irrepara-bile per la concorrenza, l’Autorità può, d’uffi-cio, ove constati ad un sommario esame lasussistenza di un’infrazione, deliberare l’ado-zione di misure cautelari”.In linea con i principi generali dell’ordina-mento nazionale e comunitario, l’adozione dimisure cautelari può avvenire laddove sia ac-certata l’esistenza dei seguenti presupposti: laprobabilità della sussistenza di un’infrazione el’idoneità del comportamento contestato aprodurre un danno grave ed irreparabile allaconcorrenza.

Procedura per l’adozione di misure cautelariL’Autorità, qualora ritenga prima facie sussi-stenti i presupposti per l’adozione di misurecautelari, avvia il procedimento, anche conte-stualmente all’avvio dell’istruttoria, ed indicaalle parti un termine, non inferiore a settegiorni, entro il quale esse possono presentare

memorie scritte e documenti.Le parti possono altresì chiedere di essere sen-tite dinanzi al Collegio. A tal fine il responsa-bile del procedimento fissa alle parti untermine entro il quale esse possono presentaredetta richiesta. Laddove tale richiesta sia pre-sentata, il Collegio fissa la data dell’audizione,che è comunicata alle parti interessate.Valutati gli elementi acquisiti, l’Autorità deli-bera in merito alle misure cautelari e deliberaaltresì che le parti interessate inviino un’infor-mativa circa le iniziative adottate per confor-marsi alla delibera.

Procedura per l’adozione di misure cautelarinei casi di estrema gravità ed urgenzaNel caso di estrema gravità ed urgenza, taleda rendere indifferibile l’intervento, l’Autoritàadotta, anche contestualmente all’avvio del-l’istruttoria, misure cautelari provvisorie.Entro il termine di 7 giorni dalla notifica delprovvedimento con cui è adottata la misuracautelare provvisoria, le parti interessate pos-sono presentare memorie scritte e documentie chiedere di essere sentite dinanzi al Colle-gio.Valutate le argomentazioni delle parti, l’Auto-rità conferma le misure cautelari e delibera al-tresì che le parti interessate inviinoun’informativa circa le iniziative adottate perconformarsi alla misura.

7.2.2. Impossibilità di proroga o rinnovo

Legge 10 ottobre 1990, n. 287Art. 14-bis - Misure cautelari(Omissis)2. Le decisioni adottate ai sensi del comma 1non possono essere in ogni caso rinnovate oprorogate. (Omissis)

7.2.3. Sanzioni in caso di inadempimento

Legge 10 ottobre 1990, n. 287Art. 14-bis - Misure cautelari → Rinvio al par.n. 11.2.

34 Nei casi in cui non sia diversamente specificato, neltesto che segue si utilizzeranno le seguenti abbrevia-zioni: «legge»: legge 10 ottobre 1990, n. 287 (recanteNorme per la tutela della concorrenza e del mercato),pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale 13 ottobre 1990, n.240; «Autorità»: Autorità Garante della Concorrenza edel Mercato, di cui all’articolo 10 della legge.35 Recante Conversione in legge, con modificazioni, deldecreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, recante disposizioniurgenti per il rilancio economico e sociale, per il con-tenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica,nonché interventi in materia di entrate e di contrastoall’evasione fiscale, in Supplemento Ordinario alla Gaz-zetta Ufficiale 11 agosto 2006, n. 186.

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PROCEDIMENTO IN MATERIA DI INTESE E ABUSI

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7.3. Impegni

Legge 10 ottobre 1990, n. 287Art. 14-ter - Impegni1. Entro tre mesi dalla notifica dell’aperturadi un’istruttoria per l’accertamento della vio-lazione degli articoli 2 o 3 della presente leggeo degli articoli 81 o 82 del Trattato CE, le im-prese possono presentare impegni tali da farvenire meno i profili anticoncorrenziali og-getto dell’istruttoria. L’Autorità, valutatal’idoneità di tali impegni, può, nei limiti pre-visti dall’ordinamento comunitario, renderliobbligatori per le imprese e chiudere il proce-dimento senza accertare l’infrazione.2. L’Autorità in caso di mancato rispetto degliimpegni resi obbligatori ai sensi del comma 1può irrogare una sanzione amministrativa pe-cuniaria fino al 10 per cento del fatturato. 3. L’Autorità può d’ufficio riaprire il procedi-mento se: a) si modifica la situazione di fatto rispetto ad

un elemento su cui si fonda la decisione; b) le imprese interessate contravvengono agli

impegni assunti; c) la decisione si fonda su informazioni tra-

smesse dalle parti che sono incomplete ine-satte o fuorvianti.

AGCM, Comunicazione sulle procedure di ap-plicazione dell’articolo 14-ter della L. n.2871990 (delibera 6 settembre 2012, n.23863)

Premessa

1. L’articolo 14, comma 1, del decreto-legge 4luglio 2006, n. 223, convertito, con modifiche,dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, recante“Conversione in legge, con modificazioni, deldecreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, recante di-sposizioni urgenti per il rilancio economico esociale, per il contenimento e la razionalizza-zione della spesa pubblica, nonché interventiin materia di entrate e di contrasto all’eva-sione fiscale”, ha introdotto l’articolo 14-terdella legge 10 ottobre 1990, n. 287. Ai sensi didetto articolo “Entro tre mesi dalla notificadell’apertura di un’istruttoria per l’accerta-

mento della violazione degli articoli 2 o 3 dellapresente legge o degli articoli 81 o 82 del Trat-tato CE, le imprese possono presentare impe-gni tali da far venire meno i profilianticoncorrenziali oggetto dell’istruttoria.L’Autorità, valutata l’idoneità di tali impegni,può, nei limiti previsti dall’ordinamento comu-nitario, renderli obbligatori per le imprese echiudere il procedimento senza accertare l’in-frazione”.

Presentazione degli impegni

2. Le parti del procedimento istruttorio av-viato per l’accertamento della violazione degliarticoli 2 o 3 della legge n. 287/90 o degli ar-ticoli 101 o 102 del Trattato sul Funzionamentodell’Unione Europea (TFUE) che intendanoproporre all’Autorità degli impegni perché siavalutata la loro idoneità a far venire meno iprofili anticoncorrenziali oggetto dell’istrutto-ria medesima, possono presentare, con con-gruo anticipo rispetto al termine di tre mesiprevisto dalla menzionata disposizione, unaversione non definitiva degli stessi. A seguitodi tale presentazione preliminare le parti in-teressate, anche su propria istanza, sarannosentite dalla Direzione competente, al fine difornire le precisazioni, i chiarimenti e le even-tuali integrazioni che fossero necessari per lacomprensione del contenuto degli impegniproposti e della loro efficacia a risolvere i pro-blemi anticoncorrenziali oggetto dell’istrutto-ria.3. In ogni caso, entro il termine di tre mesidalla notifica dell’apertura dell’istruttoria,come previsto dall’articolo 14-ter della legge,le parti interessate dovranno far pervenireall’Autorità la versione definitiva degli impegniproposti. L’Autorità si riserva comunque la pos-sibilità di consentire in ipotesi eccezionali,sulla base di una motivata e tempestivaistanza di parte, la presentazione di impegnioltre il termine sopraindicato.4. La previsione di tale termine si giustificaalla luce della finalità della norma, che ha unafunzione deflattiva, volta anche a realizzarel’economia procedimentale dell’azione ammi-

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Codice della Concorrenza

DISCIPLINA DELLA CONCORRENZA

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nistrativa. Tale funzione è coerente con l’esi-genza di indurre il destinatario dell’istruttoriadell’Autorità a presentare tempestivamente gliimpegni idonei a rimuovere gli effetti dellapropria condotta, inibendo la prosecuzionedella istruttoria.5. La presentazione preliminare e quella defi-nitiva degli impegni da parte delle imprese in-teressate avverrà mediante la compilazionedel formulario predisposto dall’Autorità.

Procedure per la valutazione degli impegni

(Omissis)7. Gli impegni devono essere suscettibili di at-tuazione piena e tempestiva, nonché facilmenteverificabili e idonei a rimuovere efficacementei profili anticoncorrenziali individuati nel prov-vedimento di avvio di istruttoria.8. Tenuto conto dell’ampia discrezionalità dicui gode l’Autorità nella valutazione degli im-pegni proposti dalle imprese, confermata dallagiurisprudenza comunitaria e nazionale36, gliimpegni devono essere valutati anche in con-siderazione dell’interesse dell’Autorità al pro-seguimento del procedimento istruttorio.Resta fermo che le decisioni concernenti gliimpegni devono accertare che l’intervento

dell’Autorità non è più giustificato, senza giun-gere alla conclusione dell’eventuale sussi-stenza dell’infrazione.9. Ciò premesso, l’Autorità, qualora ritenga dinon esaminare gli impegni in quanto tardivi oin quanto la condotta è suscettibile di inte-grare restrizioni gravi della concorrenza, o ma-nifestamente inidonei a far venir meno i profilianticoncorrenziali dell’istruttoria, delibera ilrigetto degli stessi, entro un termine ragione-vole, dandone tempestiva comunicazione allaparte proponente.10. Qualora invece l’Autorità ritenga di proce-dere all’esame degli impegni proposti e li va-luti non manifestamente infondati, nedispone, con delibera, entro 45 giorni dallascadenza del termine di tre mesi per la pre-sentazione degli stessi, la pubblicazione sulBollettino di cui all’articolo 26 della legge n.287/90 e sul sito Internet dell’Autorità.11. I terzi interessati possono presentare leproprie osservazioni scritte in merito agli im-pegni proposti (market test) entro un terminedi trenta giorni decorrenti dalla data di pub-blicazione degli impegni stessi sul sito Inter-net. Nel caso in cui l’Autorità necessiti diulteriori informazioni, la Direzione compe-tente formula richieste in tal senso ai soggettiche possano fornire elementi utili alla valuta-zione degli impegni. Le Parti saranno tempe-stivamente informate dalla Direzioneistruttoria competente dell’esito del markettest, rispetto al quale sarà consentito un im-mediato accesso agli atti.12. Entro il termine perentorio di trenta giornidalla scadenza del termine per la presenta-zioni delle osservazioni (market test) – ovverosessanta giorni decorrenti dalla data di pubbli-cazione degli impegni stessi sul sito Internet –le parti che hanno presentato gli impegni pos-sono rappresentare per iscritto all’Autorità lapropria posizione in relazione alle osservazionipresentate dai terzi e – per tener conto di esse– introdurre, per una sola volta, modifiche ac-cessorie agli impegni. Tali modifiche devonoessere strettamente connesse all’esito delmarket test e costituire, quindi, una elabora-zione ulteriore degli impegni già presentati.

36 Per la giurisprudenza comunitaria si veda, tra le altre,Tribunale di Primo Grado, sentenza 11 luglio 2007, Al-rosa c. Commissione, con cui il Tribunale ha sostenutoche “la Commissione non è mai tenuta, in forza dell’art.9, n. 1 del regolamento n. 1/2003 a decidere di rendereobbligatori degli impegni piuttosto che ad agire ai sensidell’art. 7 del medesimo regolamento. Non è pertantotenuta a fornire le ragioni per le quali degli impegni nonle sembrano idonei ad essere resi obbligatori in mododa concludere il procedimento”. Sentenza, in partequa, non contraddetta dalla sentenza 29 giugno 2010,Commissione c. Alrosa Company Ltd, con cui la Corte diGiustizia ha ribadito la sussistenza, in capo alla Com-missione, di un ampio margine discrezionale nel deter-minarsi ai sensi dell’art. 9 del regolamento n. 1/2003.Per la giurisprudenza nazionale cfr. Consiglio di Stato,sentenza 20 aprile 2011 n. 2438, che, richiamando i ci-tati precedenti comunitari, ha confermato – anche sulpiano interno – che l’Autorità gode di un notevole mar-gine di discrezionalità nel valutare se rendere obbliga-tori gli impegni proposti dalle imprese interessate o seseguire la via dell’accertamento dell’infrazione.

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Codice della Concorrenza

PROCEDIMENTO IN MATERIA DI INTESE E ABUSI

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Infatti, anche alla luce dell’esperienza matu-rata negli anni di applicazione dell’istituto,l’Autorità non ritiene opportuno un continuoriesame degli impegni, di volta in volta cor-retti, modificati o integrati dalle parti, suscet-tibile di condizionare i tempi del procedimentoe di accertamento dell’infrazione.13. L’intera procedura di pubblicazione e va-lutazione degli impegni deve concludersi, fattesalve specifiche esigenze istruttorie, entro tremesi dalla data di pubblicazione degli impegni.Tale termine è sospeso in caso di richiesta dipareri obbligatori per il tempo necessario al-l’acquisizione degli stessi.

Formulario per la presentazione degli impe-gni ai sensi dell’art. 14-ter della legge n.287/1990

(indicare se ‘Versione preliminare’ o ‘Ver-sione definitivà)Numero del ProcedimentoParte del procedimentoFattispecie contestataMercati interessatiDescrizione degli impegni proposti:Impegni strutturaliImpegni comportamentaliEventuale periodo di validità

Considerazioni circa l’idoneità degli impe-gni a far venire meno i profili anticoncor-renziali oggetto dell’istruttoria

7.3.1. Presentazione degli impegni

Legge 10 ottobre 1990, n. 287Art. 14-ter - Impegni1. Entro tre mesi dalla notifica dell’aperturadi un’istruttoria per l’accertamento della vio-lazione degli articoli 2 o 3 della presente leggeo degli articoli 81 o 82 del Trattato CE, le im-prese possono presentare impegni tali da farvenire meno i profili anticoncorrenziali og-getto dell’istruttoria. (Omissis)(Omissis)

7.3.2. Valutazione dell’idoneità degliimpegni

Legge 10 ottobre 1990, n. 287Art. 14-ter - Impegni1. Entro tre mesi dalla notifica dell’aperturadi un’istruttoria per l’accertamento della vio-lazione degli articoli 2 o 3 della presente leggeo degli articoli 81 o 82 del Trattato CE, le im-prese possono presentare impegni tali da farvenire meno i profili anticoncorrenziali og-getto dell’istruttoria. L’Autorità, valutatal’idoneità di tali impegni, può, nei limiti pre-visti dall’ordinamento comunitario, renderliobbligatori per le imprese e chiudere il proce-dimento senza accertare l’infrazione.(Omissis)

7.3.3. Chiusura del procedimento conaccettazione degli impegni eloro obbligatorietà

Legge 10 ottobre 1990, n. 287Art. 14-ter - Impegni1. (Omissis) L’Autorità, valutata l’idoneità ditali impegni, può, nei limiti previsti dall’ordi-namento comunitario, renderli obbligatori perle imprese e chiudere il procedimento senzaaccertare l’infrazione.(Omissis)

7.3.4. Inottemperanza agli impegni

Legge 10 ottobre 1990, n. 287Art. 14-ter – Impegni → Rinvio al par. n.11.3.

7.3.5. Riapertura del procedimentochiuso a seguito dell’accettazionedegli impegni

Legge 10 ottobre 1990, n. 287Art. 14-ter - Impegni(Omissis) 3. L’Autorità può d’ufficio riaprire il procedi-mento se: a) si modifica la situazione di fatto rispetto ad

un elemento su cui si fonda la decisione;

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DISCIPLINA DELLA CONCORRENZA

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b) le imprese interessate contravvengono agliimpegni assunti;

c) la decisione si fonda su informazioni tra-smesse dalle parti che sono incomplete ine-satte o fuorvianti.

7.4. Indagini conoscitive

Legge 10 ottobre 1990, n. 287Art- 12 – Poteri di indagine → Rinvio al par.n. 2.2.DPR 30 aprile 1998, n. 217Art. 17 - Indagini conoscitive di natura gene-rale→ Rinvio al par. n. 2.2.

7.5. Tutela giurisdizionale avverso iprovvedimenti dell’Autorità

Legge 10 ottobre 1990, n. 287Art. 33 – Competenza giurisdizionale 1. La tutela giurisdizionale davanti al giudiceamministrativo è disciplinata dal codice delprocesso amministrativo. (Omissis)

7.6. Giurisdizione esclusiva, di merito,funzionale inderogabile del tri-bunale amministrativo regionaledel Lazio, sede di Roma

Decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104Art. 133 - Materie di giurisdizione esclusiva →

Rinvio al par. n. 11.10.

Decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104Art. 134 - Materie di giurisdizione estesa almerito → Rinvio al par. n. 11.10.

Decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104Art. 135 - Competenza funzionale inderoga-bile del Tribunale amministrativo regionaledel Lazio, sede di Roma → Rinvio al par. n.11.10.

8. CONCENTRAZIONI

8.1. Operazioni di concentrazione didimensione nazionale

Legge 10 ottobre 1990, n. 287Art. 5 - Operazioni di concentrazione1. L’operazione di concentrazione si realizza: a) quando due o più imprese procedono a fu-

sione; b) quando uno o più soggetti in posizione di con-

trollo di almeno un’impresa ovvero una o piùimprese acquisiscono direttamente od indi-rettamente, sia mediante acquisto di azionio di elementi del patrimonio, sia mediantecontratto o qualsiasi altro mezzo, il controllodell’insieme o di parti di una o più imprese;

c) quando due o più imprese procedono, attra-verso la costituzione di una nuova società,alla costituzione di un’impresa comune.

2. L’assunzione del controllo di un’impresa nonsi verifica nel caso in cui una banca o un isti-tuto finanziario acquisti, all’atto della costi-tuzione di un’impresa o dell’aumento del suocapitale, partecipazioni in tale impresa al finedi rivenderle sul mercato, a condizione che du-rante il periodo di possesso di dette partecipa-zioni, comunque non superiore a ventiquattromesi, non eserciti i diritti di voto inerenti allepartecipazioni stesse. 3. Le operazioni aventi quale oggetto o effettoprincipale il coordinamento del comporta-mento di imprese indipendenti non dannoluogo ad una concentrazione.

8.2. Concentrazioni vietate

Legge 10 ottobre 1990, n. 287Art. 6 - Divieto delle operazioni di concentra-zione restrittive della libertà di concorrenza1. Nei riguardi delle operazioni di concentra-zione soggette a comunicazione ai sensi del-l’articolo 16, l’Autorità valuta se comportinola costituzione o il rafforzamento di una posi-zione dominante sul mercato nazionale inmodo da eliminare o ridurre in modo sostan-

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PROCEDIMENTO IN MATERIA DI INTESE E ABUSI / CONCENTRAZIONI

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ziale e durevole la concorrenza. Tale situa-zione deve essere valutata tenendo contodelle possibilità di scelta dei fornitori e degliutilizzatori, della posizione sul mercato delleimprese interessate, del loro accesso allefonti di approvvigionamento o agli sbocchi dimercato, della struttura dei mercati, della si-tuazione competitiva dell’industria nazionale,delle barriere all’entrata sul mercato di im-prese concorrenti, nonché dell’andamentodella domanda e dell’offerta dei prodotti oservizi in questione. 2. L’Autorità, al termine dell’istruttoria di cuiall’articolo 16, comma 4, quando accerti chel’operazione comporta le conseguenze di cuial comma 1, vieta la concentrazione ovverol’autorizza prescrivendo le misure necessariead impedire tali conseguenze.

8.3. Controllo

Legge 10 ottobre 1990, n. 287Art. 7 - Controllo1. Ai fini del presente titolo si ha controllo neicasi contemplati dall’articolo 2359 del codicecivile ed inoltre in presenza di diritti, con-tratti o altri rapporti giuridici che conferi-scono, da soli o congiuntamente, e tenutoconto delle circostanze di fatto e di diritto, lapossibilità di esercitare un’influenza determi-nante sulle attività di un’impresa, anche at-traverso: a) diritti di proprietà o di godimento sulla to-

talità o su parti del patrimonio di un’im-presa;

b) diritti, contratti o altri rapporti giuridici checonferiscono un’influenza determinantesulla composizione, sulle deliberazioni osulle decisioni degli organi di un’impresa.

2. Il controllo è acquisito dalla persona o dallaimpresa o dal gruppo di persone o di imprese: a) che siano titolari dei diritti o beneficiari dei

contratti o soggetti degli altri rapporti giu-ridici suddetti;

b) che, pur non essendo titolari di tali diritti obeneficiari di tali contratti o soggetti di talirapporti giuridici, abbiano il potere di eser-citare i diritti che ne derivano.

8.4. Concentrazione di dimensione comunitaria

Regolamento (UE) n. 139/2004 del Consigliodel 20 gennaio 2004, relativo al controllodelle concentrazioni tra impreseArt. 1 - Campo d’applicazione1. Il presente regolamento si applica a tutte leconcentrazioni di dimensione comunitariacome definite dal presente articolo, fatti salvil’articolo 4, paragrafo 5, e l’articolo 22.2. Una concentrazione è di dimensione comu-nitaria quando:a) il fatturato totale realizzato a livello mon-

diale dall’insieme delle imprese interessateè superiore a 5 miliardi di EUR e

b) il fatturato totale realizzato individual-mente nella Comunità da almeno due delleimprese interessate è superiore a 250 milionidi EUR;

salvo che ciascuna delle imprese interessaterealizzi oltre i due terzi del suo fatturato to-tale nella Comunità all’interno di un solo e me-desimo Stato membro.3. Una concentrazione che non supera le sogliestabilite al paragrafo 2 è tuttavia di dimen-sione comunitaria quando:a) il fatturato totale realizzato a livello mon-

diale dall’insieme delle imprese interessateè superiore a 2,5 miliardi di EUR;

b) in ciascuno di almeno tre Stati membri, ilfatturato totale realizzato dall’insieme delleimprese interessate è superiore a 100 milionidi EUR;

c) in ciascuno di almeno tre degli Stati membridi cui alla lettera b), il fatturato totale rea-lizzato individualmente da almeno due delleimprese interessate è superiore a 25 milionidi EUR e

d) il fatturato totale realizzato individual-mente nella Comunità da almeno due delleimprese interessate è superiore a 100 milionidi EUR;

salvo che ciascuna delle imprese interessaterealizzi oltre i due terzi del suo fatturato to-tale nella Comunità all’interno di un solo e me-desimo Stato membro.4. Sulla base di dati statistici che possono es-

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DISCIPLINA DELLA CONCORRENZA

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sere comunicati regolarmente dagli Stati mem-bri, la Commissione presenta al Consiglio unarelazione sull’applicazione delle soglie e deicriteri di cui ai paragrafi 2 e 3 entro il 1° luglio2009 e può presentare proposte a norma delparagrafo 5.5. In seguito alla relazione di cui al paragrafo4 e su proposta della Commissione, il Consi-glio, deliberando a maggioranza qualificata,può riesaminare le soglie e i criteri di cui al pa-ragrafo 3.

8.5. Comunicazioni della Commissione

Comunicazione della Commissione sulla de-finizione del mercato rilevante ai fini del-l’applicazione del diritto comunitario inmateria di concorrenza (97/C 372/03) → Rin-vio al par. n. 5.6.1.

Comunicazione della Commissione relativaalla nozione di imprese comuni che eserci-tano tutte le funzioni di una entità econo-mica autonoma a norma del regolamento(CEE) n. 4064/89 del Consiglio relativo alcontrollo delle operazioni di concentrazionetra imprese (98/C 66/01), in http://eur-lex.europa.eu.

Orientamenti relativi alla valutazione delleconcentrazioni orizzontali a norma del rego-lamento del Consiglio relativo al controllodelle concentrazioni tra imprese (2004/C31/03), in http://eur-lex.europa.eu.

Comunicazione della Commissione sulle re-strizioni direttamente connesse e necessariealle concentrazioni (2005/C 56/03), inhttp://eur-lex.europa.eu.

Orientamenti relativi alla valutazione delleconcentrazioni non orizzontali a norma delregolamento del Consiglio relativo al con-trollo delle concentrazioni tra imprese(2008/C 265/07), in http://eur-lex.europa.eu.

Comunicazione consolidata della Commis-

sione sui criteri di competenza giurisdizio-nale a norma del regolamento (CE) n.139/2004 del Consiglio relativo al controllodelle concentrazioni tra imprese (2008/C95/01), in http://eur-lex.europa.eu.

Comunicazione della Commissione concer-nente una procedura semplificata perl’esame di determinate concentrazioni anorma del regolamento (CE) n. 139/2004 delConsiglio (2013/C 366/04), in http://eur-lex.europa.eu.

Rettifica della comunicazione della Commis-sione concernente una procedura semplifi-cata per l’esame di determinateconcentrazioni a norma del regolamento (CE)n. 139/2004 del Consiglio (2014/C 11/05), inhttp://eur-lex.europa.eu.

8.6. Poteri del Governo in materia diconcentrazione

Legge 10 ottobre 1990, n. 287Art. 25 - Poteri del Governo in materia di ope-razioni di concentrazione1. Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Mi-nistro dell’industria, del commercio e dell’ar-tigianato, determina in linea generale epreventiva i criteri sulla base dei quali l’Auto-rità può eccezionalmente autorizzare, per rilevanti interessi generali dell’economia na-zionale nell’ambito dell’integrazione europea,operazioni di concentrazione vietate ai sensidell’articolo 6, sempreché esse non compor-tino la eliminazione della concorrenza dal mer-cato o restrizioni alla concorrenza nonstrettamente giustificate dagli interessi gene-rali predetti. In tali casi l’Autorità prescrivecomunque le misure necessarie per il ristabili-mento di condizioni di piena concorrenza entroun termine prefissato. 2. Nel caso delle operazioni di cui all’articolo16 alle quali partecipano enti o imprese diStati che non tutelano l’indipendenza deglienti o delle imprese con norme di effetto equi-valente a quello dei precedenti titoli o appli-cano disposizioni discriminatorie o impongonoclausole aventi effetti analoghi nei confronti

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Codice della Concorrenza

CONCENTRAZIONI

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di acquisizioni da parte di imprese o enti ita-liani, il Presidente del Consiglio dei Ministri,previa deliberazione del Consiglio dei Ministri,su proposta del Ministro dell’industria, delcommercio e dell’artigianato, può, entrotrenta giorni dalla comunicazione di cui all’ar-ticolo 16, comma 3, vietare l’operazione perragioni essenziali di economia nazionale.

9. PROCEDIMENTO IN MATERIA DI CONCENTRAZIONI

9.1. Comunicazione delle concentra-zioni

Legge 10 ottobre 1990, n. 287Art. 16 - Comunicazione delle concentrazioni1. Le operazioni di concentrazione di cui al-l’articolo 5 devono essere preventivamente co-municate all’Autorità qualora il fatturatototale realizzato a livello nazionale dall’in-sieme delle imprese interessate sia superiorea cinquecento miliardi di lire, e qualora il fat-turato totale realizzato a livello nazionaledall’impresa di cui è prevista l’acquisizione siasuperiore a cinquanta miliardi di lire. Tali va-lori sono incrementati ogni anno di un ammon-tare equivalente all’aumento dell’indice deldeflatore dei prezzi del prodotto interno lordo.2. Per gli istituti bancari e finanziari il fattu-rato è considerato pari al valore di un decimodel totale dell’attivo dello stato patrimoniale,esclusi i conti d’ordine, e per le compagnie diassicurazione pari al valore dei premi incas-sati.3. Entro cinque giorni dalla comunicazione diuna operazione di concentrazione l’Autorità nedà notizia al Presidente del Consiglio dei Mini-stri ed al Ministro dell’industria, del commer-cio e dell’artigianato.(Omissis)5. L’offerta pubblica di acquisto che possa darluogo ad operazione di concentrazione sog-getta alla comunicazione di cui al comma 1deve essere comunicata all’Autorità conte-

stualmente alla sua comunicazione alla Com-missione nazionale per le società e la borsa.(Omissis)

DPR 30 aprile 1998, n. 217Art. 5 - Comunicazione preventiva delle ope-razioni di concentrazione1. Le comunicazioni preventive delle opera-zioni di concentrazione, di cui all’articolo 16,comma 1, della legge, devono contenere tuttele informazioni ed essere corredate degli alle-gati ed elementi essenziali ad una completavalutazione dell’operazione di concentrazione.2. Le comunicazioni sono presentate secondoil formulario predisposto dall’Autorità e pub-blicato nel bollettino, nel quale sono richiestele informazioni, gli allegati e gli elementi dicui al comma 1.(Omissis)4. Ai fini della sottoscrizione e della presenta-zione della comunicazione, si applicano le di-sposizioni dell’articolo 3, comma 5.

AGCM, Comunicazione concernente alcuniaspetti procedurali relativi alle operazioni diconcentrazione di cui alla legge 10 ottobre1990, n. 287 (ultima modifica delibera AGCMn. 21907 del 15 dicembre 2010), inhttp://www.agcm.it.

AGCM, Comunicazione - Nuova disciplina re-lativa all’obbligo di comunicazione preven-tiva delle operazioni di concentrazione (art.16 della legge n. 287/90, come modificatodall’art. 5-bis, comma 2, lett. c), del d.l.  24gennaio 2012, n. 1, convertito in legge 24marzo 2012, n. 27), 14/11/2012, inhttp://www.agcm.it.

AGCM Comunicazione - Individuazione dellaseconda soglia di cui all’art. 16, comma 1,della legge n. 287/90 nei casi di costituzionedi nuova impresa comune e di fusione,05/08/2013, in http://www.agcm.it.

AGCM, Provvedimento n. 25892/2016, con-cernente la rivalutazione delle soglie di fat-turato, ex art. 16, comma 1, della legge n.287/1990, in http://www.agcm.it.

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Codice della Concorrenza

DISCIPLINA DELLA CONCORRENZA

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9.2. Avvio dell’istruttoria

Legge 10 ottobre 1990, n. 287Art. 16 - Comunicazione delle concentrazioni(Omissis)4. Se l’Autorità ritiene che un’operazione diconcentrazione sia suscettibile di essere vie-tata ai sensi dell’articolo 6, avvia entro trentagiorni dal ricevimento della notifica, o dal mo-mento in cui ne abbia comunque avuto cono-scenza, l’istruttoria attenendosi alle normedell’articolo 14. L’Autorità, a fronte di un’ope-razione di concentrazione ritualmente comu-nicata, qualora non ritenga necessario avviarel’istruttoria deve dare comunicazione alle im-prese interessate ed al Ministro dell’industria,del commercio e dell’artigianato delle proprieconclusioni nel merito, entro trenta giorni dalricevimento della notifica.5. L’offerta pubblica di acquisto che possa darluogo ad operazione di concentrazione sog-getta alla comunicazione di cui al comma 1deve essere comunicata all’Autorità conte-stualmente alla sua comunicazione alla Com-missione nazionale per le società e la borsa.6. Nel caso di offerta pubblica di acquisto co-municata all’Autorità ai sensi del comma 5,l’Autorità deve notificare l’avvio dell’istrutto-ria entro quindici giorni dal ricevimento dellacomunicazione e contestualmente darne co-municazione alla Commissione nazionale perle società e la borsa.7. L’Autorità può avviare l’istruttoria dopo lascadenza dei termini di cui al presente articolo,nel caso in cui le informazioni fornite dalle im-prese con la comunicazione risultino grave-mente inesatte, incomplete o non veritiere.8. L’Autorità, entro il termine perentorio diquarantacinque giorni dall’inizio dell’istrutto-ria di cui al presente articolo, deve dare co-municazione alle imprese interessate ed alMinistro dell’industria, del commercio e del-l’artigianato, delle proprie conclusioni nel me-rito. Tale termine può essere prorogato nelcorso dell’istruttoria per un periodo non supe-riore a trenta giorni, qualora le imprese nonforniscano informazioni e dati a loro richiestiche siano nella loro disponibilità.

DPR 30 aprile 1998, n. 217Art. 5 - Comunicazione preventiva delleoperazioni di concentrazione(Omissis)3. L’Autorità informa le imprese nel caso di co-municazione gravemente inesatta, incompletao non veritiera. In tal caso, il termine di trentagiorni previsto dall’articolo 16, comma 4, dellalegge decorre dal ricevimento delle informa-zioni che integrano la comunicazione.(Omissis)

9.3. Sospensione temporanea della concentrazione

Legge 10 ottobre 1990, n. 287Art. 17 – Sospensione temporanea dell’opera-zione di concentrazione1. L’Autorità, nel far luogo all’istruttoria di cuiall’articolo 16, può ordinare alle imprese inte-ressate di sospendere la realizzazione dellaconcentrazione fino alla conclusione del-l’istruttoria.2. La disposizione del comma 1 non impediscela realizzazione di un’offerta pubblica di ac-quisto che sia stata comunicata all’Autorità aisensi dell’articolo 16, comma 5, sempre chel’acquirente non eserciti i diritti di voto ine-renti ai titoli in questione.

9.4. Conclusione dell’istruttoria per ilcontrollo delle concentrazioni

Legge 10 ottobre 1990, n. 287Art. 18 - Conclusione dell’istruttoria sulleconcentrazioni1. L’Autorità, se in esito all’istruttoria di cuiall’articolo 16 accerta che una concentrazionerientra tra quelle contemplate dall’articolo 6,ne vieta l’esecuzione.2. L’Autorità, ove nel corso dell’istruttoria nonemergano elementi tali da consentire un inter-vento nei confronti di un’operazione di con-centrazione, provvede a chiudere l’istruttoria,e deve dare immediata comunicazione alle im-prese interessate ed al Ministro dell’industria,del commercio e dell’artigianato delle proprieconclusioni in merito. Tale provvedimento puòessere adottato a richiesta delle imprese inte-

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PROCEDIMENTO IN MATERIA DI CONCENTRAZIONI

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ressate che comprovino di avere eliminato dal-l’originario progetto di concentrazione gli elementi eventualmente distorsivi della con-correnza.3. L’Autorità, se l’operazione di concentra-zione e già stata realizzata, può prescrivere lemisure necessarie a ripristinare condizioni diconcorrenza effettiva, eliminando gli effettidistorsivi.

9.5. Sanzioni per inottemperanza al di-vieto di concentrazione o all’ob-bligo di notifica

Legge 10 ottobre 1990, n. 287Art. 19 - Sanzioni amministrative pecuniarieper inottemperanza al divieto di concentra-zione o all’obbligo di notifica → Rinvio al par.n. 11.5.

9.6. Sistema dei rinvii con la Commis-sione Europea

Regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio,del 20 gennaio 2004, relativo al controllodelle concentrazioni tra impreseArt. 4 – Notificazione preventiva delle concen-trazioni e rinvio prima della notificazione surichiesta delle parti notificanti(Omissis)4. Prima di notificare una concentrazione aisensi del paragrafo 1, le persone o le impresedi cui al paragrafo 2 possono informare la Com-missione, presentando una richiesta motivata,che la concentrazione può incidere in misurasignificativa sulla concorrenza in un mercatoall’interno di uno Stato membro che presentatutte le caratteristiche di un mercato distintoe che dovrebbe quindi essere esaminata, inte-ramente o in parte, dallo Stato membro inquestione.La Commissione trasmette senza ritardo la ri-chiesta a tutti gli Stati membri. Lo Stato mem-bro di cui alla richiesta motivata, entro 15giorni lavorativi dal ricevimento della richie-sta, esprime il suo consenso o il suo dissensoin merito al rinvio del caso. Se tale Stato mem-bro non prende posizione entro questo ter-

mine, si considera che abbia espresso il suoconsenso.A meno che detto Stato membro non esprimail suo dissenso, la Commissione, se ritiene cheun simile mercato distinto esista effettiva-mente e che la concentrazione possa inciderein misura significativa sulla concorrenza in talemercato può decidere di rinviare il caso, inte-ramente o in parte, alle autorità competentidello Stato membro interessato, per l’applica-zione della legislazione nazionale sulla concor-renza del suddetto Stato.La decisione di rinviare o meno il caso a normadel terzo comma è adottata entro 25 giorni la-vorativi a decorrere dal ricevimento della ri-chiesta motivata da parte della Commissione.La Commissione informa della sua decisione glialtri Stati membri e le persone o le imprese in-teressate. Se la Commissione non prende unadecisione entro tale termine, si considera cheabbia adottato una decisione di rinvio del casocome chiesto dalle persone o imprese interes-sate.Se la Commissione decide o si considera cheabbia deciso, conformemente ai commi terzoe quarto, di rinviare interamente il caso non siprocede alla notificazione di cui al paragrafo1 e si applica la legislazione nazionale sullaconcorrenza. Si applicano mutatis mutandis iparagrafi da 6 a 9 dell’articolo 9.5. Con riferimento ad una concentrazione,quale definita all’articolo 3, che non ha dimen-sione comunitaria ai sensi dell’articolo 1 e chepuò essere esaminata a norma delle legisla-zioni nazionali sulla concorrenza di almeno treStati membri, le persone o imprese di cui alparagrafo 2 possono, prima di qualsiasi notifi-cazione alle autorità competenti, informare laCommissione, presentando una richiesta moti-vata, che la concentrazione dovrebbe essereesaminata dalla Commissione.La Commissione trasmette senza ritardo la ri-chiesta a tutti gli Stati membri.Qualsiasi Stato membro competente ad esami-nare la concentrazione a norma della proprialegislazione nazionale sulla concorrenza può,entro 15 giorni lavorativi dal ricevimento dellarichiesta motivata, esprimere il suo dissenso in

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DISCIPLINA DELLA CONCORRENZA

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merito alla richiesta di rinvio del caso.Qualora almeno uno di tali Stati membri abbiaespresso il proprio dissenso a norma del terzocomma entro il termine di 15 giorni lavorativi,il caso non viene rinviato. La Commissione in-forma senza ritardo tutti gli Stati membri e lepersone o imprese interessate dei casi in cuisia stato espresso un dissenso.Qualora nessuno Stato membro abbia espressoil proprio dissenso a norma del terzo commaentro 15 giorni lavorativi, si considera che laconcentrazione abbia dimensione comunitariae si procede alla sua notificazione alla Com-missione conformemente ai paragrafi 1 e 2. Inquesti casi, nessuno Stato membro applica allaconcentrazione la propria legislazione nazio-nale sulla concorrenza.(Omissis)

Regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio,del 20 gennaio 2004, relativo al controllodelle concentrazioni tra impreseArt. 9 – Rinvio alle autorità competenti degliStati membri1. La Commissione può, mediante decisioneche essa notifica senza indugio alle imprese in-teressate e che porta a conoscenza delle au-torità competenti degli altri Stati membri,rinviare alle autorità competenti dello Statomembro interessato un caso di concentrazionenotificata, alle seguenti condizioni.2. Entro 15 giorni lavorativi a decorrere dalladata di ricezione della copia della notifica unoStato membro, di sua iniziativa o su invitodella Commissione, può comunicare alla Com-missione, che a sua volta ne informa le im-prese interessate, che una concentrazione.a) rischia di incidere in misura significativa

sulla concorrenza in un mercato all’internodel suddetto Stato membro che presentatutte le caratteristiche di un mercato di-stinto; o

b) incide sulla concorrenza in un mercato al-l’interno del suddetto Stato membro chepresenta tutte le caratteristiche di un mer-cato distinto e non costituisce una parte so-stanziale del mercato comune.

3. Se la Commissione ritiene che, tenuto conto

del mercato dei prodotti o servizi in questionee del mercato geografico di riferimento aisensi del paragrafo 7, tale mercato distinto etale minaccia esistano:a) tratta essa stessa il caso conformemente al

presente regolamento; ob) rinvia il caso, interamente o in parte, alle

autorità competenti dello Stato membro in-teressato, per l’applicazione della legisla-zione nazionale sulla concorrenza delsuddetto Stato.

Se al contrario ritiene che tale mercato di-stinto o tale minaccia non esista, la Commis-sione prende una decisione al riguardoindirizzandola allo Stato membro interessato eprovvede a trattare essa stessa il caso confor-memente al presente regolamento.Se uno Stato membro informa la Commissione,a norma del paragrafo 2, lettera b), che unaconcentrazione incide sulla concorrenza in unmercato distinto all’interno del suo territorio,che non costituisce una parte sostanziale delmercato comune, la Commissione rinvia tuttoil caso o la parte di esso riguardante dettomercato distinto, se essa ritiene che un talemercato distinto è interessato.4. La decisione relativa al rinvio o al rifiuto delrinvio a norma del paragrafo 3 interviene:a) di norma entro il termine previsto all’arti-

colo 10, paragrafo 1, secondo comma, se laCommissione, ai sensi dell’articolo 6, para-grafo 1, lettera b), non ha avviato un proce-dimento; o

b) entro il termine di 65 giorni lavorativi a de-correre dalla notifica dell’operazione in que-stione, se la Commissione ha avviato ilprocedimento ai sensi dell’articolo 6, para-grafo 1, lettera c), senza intraprendere ipassi preliminari per predisporre l’adozionedelle misure necessarie ai sensi dell’articolo8, paragrafi 2, 3 o 4, per preservare o ripri-stinare una concorrenza effettiva sul mer-cato in questione.

5. Se, entro il termine di 65 giorni lavorativi dicui al paragrafo 4, lettera b), la Commissione,nonostante un sollecito da parte dello Statomembro interessato, non ha preso la decisionerelativa al rinvio o al rifiuto di rinvio ai sensi

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PROCEDIMENTO IN MATERIA DI CONCENTRAZIONI

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del paragrafo 3, né ha intrapreso i passi preli-minari di cui al paragrafo 4, lettera b), si con-sidera che essa abbia deciso di rinviare il casoallo Stato membro interessato conformementeal paragrafo 3, lettera b).6. L’autorità competente dello Stato membro in-teressato decide sul caso senza indebito ritardo.Entro 45 giorni lavorativi a decorrere dal rinvioda parte della Commissione, l’autorità compe-tente dello Stato membro interessato informale imprese interessate dell’esito di una valu-tazione preliminare sotto il profilo della con-correnza e delle eventuali ulteriori misure chepropone di adottare. Lo Stato membro interes-sato può, in via eccezionale, sospendere taletermine qualora le imprese interessate non gliabbiano fornito le informazioni necessarie,come previsto dalla legislazione nazionalesulla concorrenza.Se la legislazione nazionale richiede una noti-fica, il termine di 45 giorni lavorativi decorre dalgiorno lavorativo successivo a quello del ricevi-mento di una notifica completa da parte del-l’autorità competente di detto Stato membro.7. Il mercato geografico di riferimento è costi-tuito da un territorio in cui le imprese interes-sate intervengono nell’offerta e nella domandadi beni e di servizi, nel quale le condizioni diconcorrenza sono sufficientemente omogeneee che può essere distinto dai territori vicini, inparticolare a motivo delle condizioni di con-correnza notevolmente diverse da quelle cheprevalgono in quei territori. In questa valuta-zione occorre tener conto segnatamente dellanatura e delle caratteristiche dei prodotti oservizi in questione, dell’esistenza di ostacoliall’entrata, di preferenze dei consumatori,nonché dell’esistenza, tra il territorio in og-getto e quelli vicini, di differenze notevoli diparti di mercato delle imprese o di sostanzialidifferenze di prezzi.8. Per l’applicazione del presente articolo, loStato membro interessato può prendere sol-tanto le misure strettamente necessarie perpreservare o ripristinare una concorrenza ef-fettiva nel mercato interessato.9. Conformemente alle disposizioni pertinentidel trattato, ogni Stato membro può proporre ri-

corso alla Corte di giustizia e chiedere in parti-colare l’applicazione dell’articolo 243 del trat-tato, ai fini dell’applicazione della proprialegislazione nazionale in materia di concorrenza.

Regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio,del 20 gennaio 2004, relativo al controllodelle concentrazioni tra impreseArt. 22 – Rinvio alla Commissione1. Uno o più Stati membri possono chiederealla Commissione di esaminare qualsiasi con-centrazione, secondo la definizione dell’arti-colo 3, che non ha dimensione comunitaria aisensi dell’articolo 1 ma incide sul commerciofra Stati membri e rischia di incidere in misurasignificativa sulla concorrenza nel territoriodello Stato o degli Stati membri che presen-tano la richiesta.La richiesta va presentata al più tardi entro 15giorni lavorativi dalla data in cui la concentra-zione è stata notificata o, se non è prescrittala notificazione, resa nota in altro modo alloStato membro interessato.2. La Commissione informa senza ritardo le au-torità competenti degli Stati membri e le im-prese interessate di qualsiasi richiesta ricevutaai sensi del paragrafo 1.Tutti gli altri Stati membri hanno facoltà diaderire alla richiesta iniziale entro il terminedi 15 giorni lavorativi dalla data in cui la Com-missione li ha informati della richiesta iniziale.Tutti i termini nazionali relativi alla concentra-zione in questione sono sospesi fino a quandonon sia stato deciso, secondo la procedura dicui al presente articolo, dove deve essere esa-minata la concentrazione. Non appena unoStato membro abbia informato la Commissionee le imprese interessate del fatto che non in-tende aderire alla richiesta, cessa la sospen-sione dei suoi termini nazionali.3. La Commissione può, al più tardi entro 10giorni lavorativi a decorrere dalla scadenza deltermine stabilito al paragrafo 2, decidere diesaminare la concentrazione se ritiene che in-cida sul commercio fra Stati membri e rischi diincidere in misura significativa sulla concor-renza nel territorio dello Stato o degli Statimembri che presentano la richiesta. Se la

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Commissione non prende una decisione entrotale termine, si considera che abbia deciso diesaminare la concentrazione conformementealla richiesta.La Commissione informa della sua decisionetutti gli Stati membri e le imprese interessatee può chiedere che venga effettuata una noti-ficazione in applicazione dell’articolo 4.Lo Stato o gli Stati membri che hanno presen-tato la richiesta alla Commissione si astengonodall’applicare ulteriormente alla concentra-zione la loro legislazione nazionale sulla con-correnza.4. Quando la Commissione esamina una con-centrazione in applicazione del paragrafo 3, siapplicano l’articolo 2, l’articolo 4, paragrafi 2e 3, e gli articoli 5, 6 e da 8 a 21. L’articolo 7si applica nella misura in cui l’operazione diconcentrazione non è stata realizzata alla datanella quale la Commissione informa le impreseinteressate che la richiesta è stata presentata.Se non è prescritta una notificazione in appli-cazione dell’articolo 4, il termine stabilitoall’articolo 10, paragrafo 1, per l’avvio di unprocedimento decorre dal giorno lavorativosuccessivo a quello in cui la Commissione hainformato le imprese interessate della sua de-cisione di esaminare la concentrazione in ap-plicazione del paragrafo 3.5. La Commissione può informare uno o piùStati membri che ritiene che una concentra-zione soddisfi i criteri di cui al paragrafo 1. Inquesti casi la Commissione può invitare loStato o gli Stati membri in questione a presen-tare una richiesta ai sensi del paragrafo 1.

Comunicazione della Commissione sul rinvioin materia di concentrazioni (2005/C 56/02),in http://eur-lex.europa.eu.

Comunicazione consolidata della Commis-sione sui criteri di competenza giurisdizionalea norma del regolamento (CE) n. 139/2004del Consiglio relativo al controllo delle con-centrazioni tra imprese (2008/C 95/01)→ Rinvio al par. n. 8.5.

10. IMPRESE PUBBLICHE

10.1. Imprese pubbliche e in monopoliolegale

Legge 10 ottobre 1990, n. 287Art. 8 - Imprese pubbliche e in monopolio le-gale1. Le disposizioni contenute nei precedenti ar-ticoli si applicano sia alle imprese private chea quelle pubbliche o a prevalente partecipa-zione statale.2. Le disposizioni di cui ai precedenti articolinon si applicano alle imprese che, per disposi-zioni di legge, esercitano la gestione di servizidi interesse economico generale ovvero ope-rano in regime di monopolio sul mercato, pertutto quanto strettamente connesso all’adem-pimento degli specifici compiti loro affidati.(Omissis)

10.2. Obbligo di separazione societaria

Legge 10 ottobre 1990, n. 287Art. 8 - Imprese pubbliche e in monopolio le-gale(Omissis)2-bis. Le imprese di cui al comma 2, qualoraintendano svolgere attività in mercati diversida quelli in cui agiscono ai sensi del medesimocomma 2, operano mediante società separate.2-ter. La costituzione di società e l’acquisi-zione di posizioni di controllo in società ope-ranti nei mercati diversi di cui al comma 2-bissono soggette a preventiva comunicazioneall’Autorità.(Omissis)

10.3. Obbligo di accesso a condizioniequivalenti

Legge 10 ottobre 1990, n. 287Art. 8 - Imprese pubbliche e in monopolio le-gale(Omissis)2-quater. Al fine di garantire pari opportunitàdi iniziativa economica, qualora le imprese dicui al comma 2 rendano disponibili a societàda esse partecipate o controllate nei mercati

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PROCEDIMENTO IN MATERIA DI CONCENTRAZIONI /IMPRESE PUBBLICHE

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diversi di cui al comma 2-bis beni o servizi,anche informativi, di cui abbiano la disponibi-lità esclusiva in dipendenza delle attivitàsvolte ai sensi del medesimo comma 2, essesono tenute a rendere accessibili tali beni oservizi, a condizioni equivalenti, alle altre im-prese direttamente concorrenti.(Omissis)

10.4. Sanzioni per le imprese pubblichee in monopolio legale

Legge 10 ottobre 1990, n. 287Art. 8 - Imprese pubbliche e in monopolio le-gale → Rinvio al par. n. 11.6.

10.5. Divieto di autoproduzione

Legge 10 ottobre 1990, n. 287Art. 9 - Autoproduzione1. La riserva per legge allo Stato ovvero a unente pubblico del monopolio su un mercato,nonché la riserva per legge ad un’impresa in-caricata della gestione di attività di presta-zione al pubblico di beni o di servizi controcorrispettivo, non comporta per i terzi il di-vieto di produzione di tali beni o servizi peruso proprio, della società controllante e dellesocietà controllate.2. L’autoproduzione non è consentita nei casiin cui in base alle disposizioni che prevedonola riserva risulti che la stessa è stabilita permotivi di ordine pubblico, sicurezza pubblicae difesa nazionale, nonché, salvo concessione,per quanto concerne il settore delle telecomu-nicazioni.

10.6. Aiuti di Stato

10.6.1. Divieto di aiuti di Stato

TFUEArt. 107 - (ex art. 87 del TCE)1. Salvo deroghe contemplate dai trattati,sono incompatibili con il mercato interno,nella misura in cui incidano sugli scambi traStati membri, gli aiuti concessi dagli Stati, ov-vero mediante risorse statali, sotto qualsiasi

forma che, favorendo talune imprese o taluneproduzioni, falsino o minaccino di falsare laconcorrenza.(Omissis)

Comunicazione della Commissione sulla no-zione di aiuto di Stato di cui all’articolo 107,paragrafo 1, del trattato sul funzionamentodell’Unione europea (2016/C 262/01), inhttp://eur-lex.europa.eu.

10.6.2. Deroghe al divieto

TFUEArt. 107 - (ex art. 87 del TCE)(Omissis)2. Sono compatibili con il mercato interno:a) gli aiuti a carattere sociale concessi ai sin-

goli consumatori, a condizione che siano ac-cordati senza discriminazioni determinatedall’origine dei prodotti;

b) gli aiuti destinati a ovviare ai danni arrecatidalle calamità naturali oppure da altri eventieccezionali;

c) gli aiuti concessi all’economia di determi-nate regioni della Repubblica federale diGermania che risentono della divisione dellaGermania, nella misura in cui sono necessaria compensare gli svantaggi economici provo-cati da tale divisione. Cinque anni dopo l’en-trata in vigore del trattato di Lisbona, ilConsiglio, su proposta della Commissione,può adottare una decisione che abroga lapresente lettera.

3. Possono considerarsi compatibili con il mer-cato interno:a) gli aiuti destinati a favorire lo sviluppo eco-

nomico delle regioni ove il tenore di vita siaanormalmente basso, oppure si abbia unagrave forma di sottoccupazione, nonchéquello delle regioni di cui all’articolo 349,tenuto conto della loro situazione struttu-rale, economica e sociale;

b) gli aiuti destinati a promuovere la realizza-zione di un importante progetto di comuneinteresse europeo oppure a porre rimedio aun grave turbamento dell’economia di unoStato membro;

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c) gli aiuti destinati ad agevolare lo sviluppo ditalune attività o di talune regioni economi-che, sempre che non alterino le condizionidegli scambi in misura contraria al comuneinteresse;

d) gli aiuti destinati a promuovere la cultura ela conservazione del patrimonio, quando nonalterino le condizioni degli scambi e dellaconcorrenza nell’Unione in misura contrariaall’interesse comune;

e) le altre categorie di aiuti, determinate condecisione del Consiglio, su proposta dellaCommissione.

10.6.3. Obblighi di notifica e standstill

TFUEArt. 108 - (ex art. 88 del TCE)1. La Commissione procede con gli Stati mem-bri all’esame permanente dei regimi di aiutiesistenti in questi Stati. Essa propone a questiultimi le opportune misure richieste dal gra-duale sviluppo o dal funzionamento del mer-cato interno.2. Qualora la Commissione, dopo aver intimatoagli interessati di presentare le loro osserva-zioni, constati che un aiuto concesso da unoStato, o mediante fondi statali, non è compa-tibile con il mercato interno a norma dell’ar-ticolo 107, oppure che tale aiuto è attuato inmodo abusivo, decide che lo Stato interessatodeve sopprimerlo o modificarlo nel termine daessa fissato.Qualora lo Stato in causa non si conformi a taledecisione entro il termine stabilito, la Commis-sione o qualsiasi altro Stato interessato puòadire direttamente la Corte di giustizia del-l’Unione europea, in deroga agli articoli 258 e259.A richiesta di uno Stato membro, il Consiglio,deliberando all’unanimità, può decidere cheun aiuto, istituito o da istituirsi da parte diquesto Stato, deve considerarsi compatibilecon il mercato interno, in deroga alle disposi-zioni dell’articolo 107 o ai regolamenti di cuiall’articolo 109, quando circostanze eccezio-nali giustifichino tale decisione. Qualora laCommissione abbia iniziato, nei riguardi di

tale aiuto, la procedura prevista dal presenteparagrafo, primo comma, la richiesta delloStato interessato rivolta al Consiglio avrà pereffetto di sospendere tale procedura fino aquando il Consiglio non si sia pronunciato alriguardo.Tuttavia, se il Consiglio non si è pronunciatoentro tre mesi dalla data della richiesta, laCommissione delibera.3. Alla Commissione sono comunicati, in tempoutile perché presenti le sue osservazioni, i pro-getti diretti a istituire o modificare aiuti. Seritiene che un progetto non sia compatibilecon il mercato interno a norma dell’articolo107, la Commissione inizia senza indugio laprocedura prevista dal paragrafo precedente.Lo Stato membro interessato non può dare ese-cuzione alle misure progettate prima che taleprocedura abbia condotto a una decisione fi-nale.4. La Commissione può adottare regolamenticoncernenti le categorie di aiuti di Stato perle quali il Consiglio ha stabilito, conforme-mente all’articolo 109, che possono essere di-spensate dalla procedura di cui al paragrafo 3del presente articolo.

10.7. Divieto per gli Stati membri diadottare misure restrittive

TFUEArt. 106 - (ex art. 86 del TCE)1. Gli Stati membri non emanano né manten-gono, nei confronti delle imprese pubbliche edelle imprese cui riconoscono diritti speciali oesclusivi, alcuna misura contraria alle normedei trattati, specialmente a quelle contem-plate dagli articoli 18 e da 101 a 109 inclusi.(Omissis)

10.8. Regime delle imprese che svol-gono servizi di interesse econo-mico generale

TFUEArt. 106 - (ex art. 86 del TCE)(Omissis)2. Le imprese incaricate della gestione di ser-vizi di interesse economico generale o aventi

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carattere di monopolio fiscale sono sottopostealle norme dei trattati, e in particolare alle re-gole di concorrenza, nei limiti in cui l’applica-zione di tali norme non osti all’adempimento,in linea di diritto e di fatto, della specificamissione loro affidata. Lo sviluppo degliscambi non deve essere compromesso in mi-sura contraria agli interessi dell’Unione.(Omissis)

Decisione della Commissione del 20 dicem-bre 2011 riguardante l’applicazione delle di-sposizioni dell’articolo 106, paragrafo 2, deltrattato sul funzionamento dell’Unione eu-ropea agli aiuti di Stato sotto forma di com-pensazione degli obblighi di serviziopubblico, concessi a determinate imprese in-caricate della gestione di servizi di interesseeconomico generale (2012/21/UE), inhttp://eur-lex.europa.eu.

Comunicazione della Commissione sull’appli-cazione delle norme dell’Unione europea inmateria di aiuti di Stato alla compensazioneconcessa per la prestazione di servizi di in-teresse economico generale (2012/C 8/02),in http://eur-lex.europa.eu.

Comunicazione della Commissione contentela Disciplina dell’Unione europea relativaagli aiuti di Stato concessi sotto forma dicompensazione degli obblighi di serviziopubblico (2012/C 8/03), in http://eur-lex.eu-ropa.eu

10.9. Ambito applicativo della disciplinasulle società a partecipazionepubblica

Decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175Art. 1 - Oggetto 1. Le disposizioni del presente decreto hannoa oggetto la costituzione di società da parte diamministrazioni pubbliche, nonché l’acquisto,il mantenimento e la gestione di partecipazionida parte di tali amministrazioni, in società atotale o parziale partecipazione pubblica, di-retta o indiretta.

2. Le disposizioni contenute nel presente de-creto sono applicate avendo riguardo all’effi-ciente gestione delle partecipazioni pubbliche,alla tutela e promozione della concorrenza edel mercato, nonchè alla razionalizzazione eriduzione della spesa pubblica.3. Per tutto quanto non derogato dalle dispo-sizioni del presente decreto, si applicano allesocietà a partecipazione pubblica le normesulle società contenute nel codice civile e lenorme generali di diritto privato.4. Restano ferme:a) le specifiche disposizioni, contenute in leggi

o regolamenti governativi o ministeriali, chedisciplinano società a partecipazione pub-blica di diritto singolare costituite per l’eser-cizio della gestione di servizi di interessegenerale o di interesse economico generaleo per il perseguimento di una specifica mis-sione di pubblico interesse;

b) le disposizioni di legge riguardanti la parte-cipazione di amministrazioni pubbliche aenti associativi diversi dalle società e a fon-dazioni.

5. Le disposizioni del presente decreto si ap-plicano, solo se espressamente previsto, allesocietà quotate, come definite dall’articolo2, comma 1, lettera p).

Decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175Art. 2 - Definizioni1. Ai fini del presente decreto si intendonoper:a) «amministrazioni pubbliche»: le ammini-

strazioni di cui all’articolo 1, comma 2, deldecreto legislativo n. 165 del 2001, i loroconsorzi o associazioni per qualsiasi fine isti-tuiti, gli enti pubblici economici e le autoritàportuali;

b) «controllo»: la situazione descritta nell’ar-ticolo 2359 del codice civile. Il controllo puòsussistere anche quando, in applicazione dinorme di legge o statutarie o di patti para-sociali, per le decisioni finanziarie e gestio-nali strategiche relative all’attività socialeè richiesto il consenso unanime di tutte leparti che condividono il controllo;

c) «controllo analogo»: la situazione in cui

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l’amministrazione esercita su una società uncontrollo analogo a quello esercitato sui pro-pri servizi, esercitando un’influenza deter-minante sia sugli obiettivi strategici chesulle decisioni significative della società con-trollata. Tale controllo può anche essereesercitato da una persona giuridica diversa,a sua volta controllata allo stesso mododall’amministrazione partecipante;

d) «controllo analogo congiunto»: la situazionein cui l’amministrazione esercita congiunta-mente con altre amministrazioni su una so-cietà un controllo analogo a quelloesercitato sui propri servizi. La suddetta si-tuazione si verifica al ricorrere delle condi-zioni di cui all’articolo 5, comma 5, deldecreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;

e) «enti locali»: gli enti di cui all’articolo 2 deldecreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

f) «partecipazione»: la titolarità di rapporticomportanti la qualità di socio in società ola titolarità di strumenti finanziari che attri-buiscono diritti amministrativi;

g) «partecipazione indiretta»: la partecipa-zione in una società detenuta da un’ammini-strazione pubblica per il tramite di società oaltri organismi soggetti a controllo da partedella medesima amministrazione pubblica;

h) «servizi di interesse generale»: le attività diproduzione e fornitura di beni o servizi chenon sarebbero svolte dal mercato senza unintervento pubblico o sarebbero svolte acondizioni differenti in termini di accessibi-lità fisica ed economica, continuità, non di-scriminazione, qualità e sicurezza, che leamministrazioni pubbliche, nell’ambito dellerispettive competenze, assumono come ne-cessarie per assicurare la soddisfazione deibisogni della collettività di riferimento, cosìda garantire l’omogeneità dello sviluppo e lacoesione sociale, ivi inclusi i servizi di inte-resse economico generale;

i) «servizi di interesse economico generale»: iservizi di interesse generale erogati o suscet-tibili di essere erogati dietro corrispettivoeconomico su un mercato;

l) «società»: gli organismi di cui al titolo V dellibro V del codice civile;

m) «società a controllo pubblico»: le societàin cui una o più amministrazioni pubblicheesercitano poteri di controllo ai sensi dellalettera b);

n) «società a partecipazione pubblica»: le so-cietà a controllo pubblico, nonché’ le altresocietà partecipate direttamente da ammi-nistrazioni pubbliche o da società a controllopubblico;

o) «società in house»: le società sulle qualiun’amministrazione esercita il controllo ana-logo o più amministrazioni esercitano il con-trollo analogo congiunto;

p) «società quotate»: le società a partecipa-zione pubblica che emettono azioni quotatein mercati regolamentati; le società chehanno emesso, alla data del 31 dicembre2015, strumenti finanziari, diversi dalleazioni, quotati in mercati regolamentati; lesocietà partecipate dalle une o dalle altre,salvo che le stesse siano anche controllate opartecipate da amministrazioni pubbliche.

10.10. Limiti alla costituzione di societàpubbliche o di acquisizione dipartecipazioni in società esi-stenti

Decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175Art. 3 - Tipi di società in cui è ammessa la par-tecipazione pubblica1. Le amministrazioni pubbliche possono par-tecipare esclusivamente a società, anche con-sortili, costituite in forma di società per azionio di società a responsabilità limitata, anche informa cooperativa.2. Nelle società a responsabilità limitata a con-trollo pubblico l’atto costitutivo o lo statuto inogni caso prevede la nomina dell’organo dicontrollo o di un revisore. Nelle società perazioni a controllo pubblico la revisione legaledei conti non può essere affidata al collegiosindacale.

Decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175Art. 4 - Finalità perseguibili mediante l’acqui-sizione e la gestione di partecipazioni pubbliche1. Le amministrazioni pubbliche non possono,

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IMPRESE PUBBLICHE

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direttamente o indirettamente, costituire so-cietà aventi per oggetto attività di produzionedi beni e servizi non strettamente necessarieper il perseguimento delle proprie finalità isti-tuzionali, ne’ acquisire o mantenere parteci-pazioni, anche di minoranza, in tali società.2. Nei limiti di cui al comma 1, le amministra-zioni pubbliche possono, direttamente o indi-rettamente, costituire società e acquisire omantenere partecipazioni in società esclusiva-mente per lo svolgimento delle attività sottoindicate:a) produzione di un servizio di interesse gene-

rale, ivi inclusa la realizzazione e la gestionedelle reti e degli impianti funzionali ai ser-vizi medesimi;

b) progettazione e realizzazione di un’operapubblica sulla base di un accordo di pro-gramma fra amministrazioni pubbliche, aisensi dell’articolo 193 del decreto legislativon. 50 del 2016;

c) realizzazione e gestione di un’opera pub-blica ovvero organizzazione e gestione di unservizio d’interesse generale attraverso uncontratto di partenariato di cui all’articolo180 del decreto legislativo n. 50 del 2016,con un imprenditore selezionato con le mo-dalità di cui all’articolo 17, commi 1 e 2;

d) autoproduzione di beni o servizi strumentaliall’ente o agli enti pubblici partecipanti, nelrispetto delle condizioni stabilite dalle diret-tive europee in materia di contratti pubblicie della relativa disciplina nazionale di rece-pimento;

e) servizi di committenza, ivi incluse le attivitàdi committenza ausiliarie, apprestati a sup-porto di enti senza scopo di lucro e di ammi-nistrazioni aggiudicatrici di cui all’articolo3, comma 1, lettera a), del decreto legisla-tivo n. 50 del 2016.

3. Al solo fine di ottimizzare e valorizzare l’uti-lizzo di beni immobili facenti parte del propriopatrimonio, le amministrazioni pubbliche pos-sono, altresì, anche in deroga al comma 1, ac-quisire partecipazioni in società aventi peroggetto sociale esclusivo la valorizzazione delpatrimonio delle amministrazioni stesse, tra-mite il conferimento di beni immobili allo

scopo di realizzare un investimento secondocriteri propri di un qualsiasi operatore di mer-cato.4. Le società in house hanno come oggetto so-ciale esclusivo una o più delle attività di cuialle lettere a), b), d) ed e) del comma 2. Salvoquanto previsto dall’articolo 16, tali societàoperano in via prevalente con gli enti costi-tuenti o partecipanti o affidanti.5. Fatte salve le diverse previsioni di legge re-gionali adottate nell’esercizio della potestà legislativa in materia di organizzazione ammi-nistrativa, è fatto divieto alle società di cui alcomma 2, lettera d), controllate da enti locali,di costituire nuove società e di acquisire nuovepartecipazioni in società. Il divieto non si ap-plica alle società che hanno come oggetto so-ciale esclusivo la gestione delle partecipazionisocietarie di enti locali, salvo il rispetto degliobblighi previsti in materia di trasparenza deidati finanziari e di consolidamento del bilanciodegli enti partecipanti.6. È fatta salva la possibilità di costituire so-cietà o enti in attuazione dell’articolo 34 delregolamento (CE) n. 1303/2013del Parlamento europeo e del Consiglio del 17dicembre 2013 e dell’articolo 61 del regola-mento (CE) n. 508 del 2014 del Parlamento eu-ropeo e del Consiglio 15 maggio 2014.7. Sono altresì ammesse le partecipazioni nellesocietà aventi per oggetto sociale prevalentela gestione di spazi fieristici e l’organizzazionedi eventi fieristici, nonché la realizzazione ela gestione di impianti di trasporto a fune perla mobilità turistico-sportiva eserciti in areemontane.8. È fatta salva la possibilità di costituire, aisensi degli articoli 2 e 3 del decreto legislativo27 luglio 1999, n. 297, le società con caratte-ristiche di spin off o di start up universitaripreviste dall’articolo 6, comma 9, della legge30 dicembre 2010, n. 240, nonché quelle concaratteristiche analoghe degli enti di ricerca.9. Con decreto del Presidente del Consiglio deiministri, su proposta del Ministro dell’econo-mia e delle finanze o dell’organo di verticedell’amministrazione partecipante, motivatocon riferimento alla misura e qualità della par-

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DISCIPLINA DELLA CONCORRENZA

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tecipazione pubblica, agli interessi pubblici aessa connessi e al tipo di attività svolta, ricon-ducibile alle finalità di cui al comma 1, ancheal fine di agevolarne la quotazione ai sensi del-l’articolo 18, può essere deliberata l’esclu-sione totale o parziale dell’applicazione delledisposizioni del presente articolo a singole so-cietà a partecipazione pubblica. Il decreto ètrasmesso alle Camere ai fini della comunica-zione alle commissioni parlamentari compe-tenti.

10.11. Obblighi motivazionali per le Amministrazioni

Decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175Art. 5 - Oneri di motivazione analitica1. Ad eccezione dei casi in cui la costituzionedi una società o l’acquisto di una partecipa-zione, anche attraverso aumento di capitale,avvenga in conformità a espresse previsionilegislative, l’atto deliberativo di costituzionedi una società a partecipazione pubblica,anche nei casi di cui all’articolo 17, o di ac-quisto di partecipazioni, anche indirette, daparte di amministrazioni pubbliche in societàgià costituite deve essere analiticamente mo-tivato con riferimento alla necessità della so-cietà per il perseguimento delle finalitàistituzionali di cui all’articolo 4, eviden-ziando, altresì, le ragioni e le finalità che giu-stificano tale scelta, anche sul piano dellaconvenienza economica e della sostenibilitàfinanziaria e in considerazione della possibi-lità di destinazione alternativa delle risorsepubbliche impegnate, nonché di gestione di-retta o esternalizzata del servizio affidato. Lamotivazione deve anche dare conto dellacompatibilità della scelta con i principi di ef-ficienza, di efficacia e di economicità del-l’azione amministrativa.2. L’atto deliberativo di cui al comma 1 dà attodella compatibilità dell’intervento finanziarioprevisto con le norme dei trattati europei e,in particolare, con la disciplina europea in ma-teria di aiuti di Stato alle imprese. Gli enti lo-cali sottopongono lo schema di attodeliberativo a forme di consultazione pub-blica.

3. L’amministrazione invia l’atto deliberativodi costituzione della società o di acquisizionedella partecipazione diretta o indiretta allaCorte dei conti, a fini conoscitivi, e all’Auto-rità garante della concorrenza e del mercato,che può esercitare i poteri di cui all’articolo21-bis della legge 10 ottobre 1990, n. 287.4. Ai fini di quanto previsto dal comma 3, pergli atti delle amministrazioni dello Stato ècompetente l’ufficio di controllo di legittimitàsugli atti; per gli atti delle regioni e degli entilocali, nonché dei loro enti strumentali, delleuniversità o delle altre istituzioni pubbliche diautonomia aventi sede nella regione, è com-petente la Sezione regionale di controllo; pergli atti degli enti assoggettati a controllo dellaCorte di conti ai sensi della legge 21 marzo1958, n. 259, è competente la Sezione del con-trollo sugli enti medesimi.

10.12. Deroga all’art. 8, comma 2 bis,L. n. 287/90

Decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175Art. 6 - Principi fondamentali sull’organizza-zione e sulla gestione delle società a controllopubblico1. Le società a controllo pubblico, che svol-gano attività economiche protette da dirittispeciali o esclusivi, insieme con altre attivitàsvolte in regime di economia di mercato, inderoga all’obbligo di separazione societariaprevisto dal comma 2-bis dell’articolo 8 dellalegge 10 ottobre 1990, n. 287, adottano si-stemi di contabilità separata per le attività og-getto di diritti speciali o esclusivi e perciascuna attività.2. Le società a controllo pubblico predispon-gono specifici programmi di valutazione del ri-schio di crisi aziendale e ne informanol’assemblea nell’ambito della relazione di cuial comma 4.3. Fatte salve le funzioni degli organi di con-trollo previsti a norma di legge e di statuto, lesocietà a controllo pubblico valutano l’oppor-tunità di integrare, in considerazione delle di-mensioni e delle caratteristiche organizzativenonché dell’attività svolta, gli strumenti di go-verno societario con i seguenti:

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a) regolamenti interni volti a garantire la con-formità dell’attività della società alle normedi tutela della concorrenza, comprese quellein materia di concorrenza sleale, nonché allenorme di tutela della proprietà industriale ointellettuale;

b) un ufficio di controllo interno strutturatosecondo criteri di adeguatezza rispetto alladimensione e alla complessità dell’impresasociale, che collabora con l’organo di con-trollo statutario, riscontrando tempestiva-mente le richieste da questo provenienti, etrasmette periodicamente all’organo di con-trollo statutario relazioni sulla regolarità el’efficienza della gestione;

c) codici di condotta propri, o adesione a co-dici di condotta collettivi aventi a oggetto ladisciplina dei comportamenti imprenditorialinei confronti di consumatori, utenti, dipen-denti e collaboratori, nonché altri portatoridi legittimi interessi coinvolti nell’attivitàdella società;

d) programmi di responsabilità sociale d’im-presa, in conformità alle raccomandazionidella Commissione dell’Unione europea.

4. Gli strumenti eventualmente adottati aisensi del comma 3 sono indicati nella relazionesul governo societario che le società control-late predispongono annualmente, a chiusuradell’esercizio sociale e pubblicano contestual-mente al bilancio d’esercizio.5. Qualora le società a controllo pubblico nonintegrino gli strumenti di governo societariocon quelli di cui al comma 3, danno conto delleragioni all’interno della relazione di cui alcomma 4.

10.13. Modalità di alienazione dellepartecipazioni societarie

Decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175Art. 10 - Alienazione di partecipazioni sociali1. Gli atti deliberativi aventi ad oggetto l’alie-nazione o la costituzione di vincoli su parteci-pazioni sociali delle amministrazioni pubblichesono adottati secondo le modalità di cui all’ar-ticolo 7, comma 1.2. L’alienazione delle partecipazioni è effet-tuata nel rispetto dei principi di pubblicità,

trasparenza e non discriminazione. In casi ec-cezionali, a seguito di deliberazione motivatadell’organo competente ai sensi del comma 1,che dà analiticamente atto della convenienzaeconomica dell’operazione, con particolare ri-ferimento alla congruità del prezzo di vendita,l’alienazione può essere effettuata mediantenegoziazione diretta con un singolo acqui-rente. È fatto salvo il diritto di prelazione deisoci eventualmente previsto dalla legge o dallostatuto.3. La mancanza o invalidità dell’atto delibera-tivo avente ad oggetto l’alienazione della par-tecipazione rende inefficace l’atto dialienazione della partecipazione.4. È fatta salva la disciplina speciale in materiadi alienazione delle partecipazioni dello Stato.

10.14. Attività di coordinamento delMEF

Decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175Art. 15 - Monitoraggio, indirizzo e coordina-mento sulle società a partecipazione pubblica1. Nell’ambito del Ministero dell’economia edelle finanze, nei limiti delle risorse disponibilia legislazione vigente, è individuata la strut-tura competente per il controllo e il monito-raggio sull’attuazione del presente decreto. IlMinistero dell’economia e delle finanze assi-cura la separazione, a livello organizzativo, trala suddetta struttura e gli uffici responsabilidell’esercizio dei diritti sociali.2. Fatte salve le norme di settore e le compe-tenze dalle stesse previste, ai fini dell’appli-cazione delle disposizioni del presentedecreto, la struttura di cui al comma 1 fornisceorientamenti e indicazioni in materia di appli-cazione del presente decreto e del decreto le-gislativo 11 novembre 2003, n. 333, epromuove le migliori pratiche presso le societàa partecipazione pubblica, adotta nei con-fronti delle stesse società le direttive sulla se-parazione contabile e verifica il loro rispetto,ivi compresa la relativa trasparenza.3. La struttura di cui al comma 1 tiene unelenco pubblico, accessibile anche in via tele-matica, di tutte le società a partecipazionepubblica esistenti, utilizzando le informazioni

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DISCIPLINA DELLA CONCORRENZA

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della banca dati di cui all’articolo 17, comma4, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90,convertito, con modificazioni, dalla legge 11agosto 2014, n. 114.4. Fermo restando quanto disposto dal citatoarticolo 17, comma 4, del decreto-legge n. 90del 2014, le amministrazioni pubbliche e le so-cietà a partecipazione pubblica inviano allastruttura cui al comma 1, con le modalità e neitermini da essa stabiliti, le segnalazioni perio-diche e ogni altro dato o documento richiesto.Esse trasmettono anche i bilanci e gli altri do-cumenti obbligatori, di cui all’articolo 6 delpresente decreto, con le modalità e nei ter-mini stabiliti dalla medesima struttura.5. In relazione agli obblighi previsti dal pre-sente decreto, i poteri ispettivi di cui all’arti-colo 6, comma 3, del decreto-legge 6 luglio2012, n. 95, convertito, con modificazioni,dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, sono eserci-tati nei confronti di tutte le società a parteci-pazione pubblica.

10.15. Società a controllo pubblico affi-datarie dirette di contratti pub-blici

Decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175Art. 16 - Società in house 1. Le società in house ricevono affidamenti di-retti di contratti pubblici dalle amministrazioniche esercitano su di esse il controllo analogo oda ciascuna delle amministrazioni che eserci-tano su di esse il controllo analogo congiuntosolo se non vi sia partecipazione di capitali pri-vati, ad eccezione di quella prescritta danorme di legge e che avvenga in forme che noncomportino controllo o potere di veto, nél’esercizio di un’influenza determinante sullasocietà controllata.2. Ai fini della realizzazione dell’assetto orga-nizzativo di cui al comma 1:a) gli statuti delle società per azioni possono

contenere clausole in deroga delle disposi-zioni dell’articolo 2380-bis e dell’articolo2409-novies del codice civile;

b) gli statuti delle società a responsabilità li-mitata possono prevedere l’attribuzione

all’ente o agli enti pubblici soci di particolaridiritti, ai sensi dell’articolo 2468, terzocomma, del codice civile;

c) in ogni caso, i requisiti del controllo analogopossono essere acquisiti anche mediante laconclusione di appositi patti parasociali; talipatti possono avere durata superiore a cin-que anni, in deroga all’articolo 2341-bis,primo comma, del codice civile.

3. Gli statuti delle società di cui al presentearticolo devono prevedere che oltre l’ottantaper cento del loro fatturato sia effettuatonello svolgimento dei compiti a esse affidatidall’ente pubblico o dagli enti pubblici soci eche la produzione ulteriore rispetto al sud-detto limite di fatturato sia consentita solo acondizione che la stessa permetta di conse-guire economie di scala o altri recuperi di ef-ficienza sul complesso dell’attività principaledella società.4. Il mancato rispetto del limite quantitativodi cui al comma 3 costituisce grave irregolaritàai sensi dell’articolo 2409 del codice civile edell’articolo 15 del presente decreto.5. Nel caso di cui al comma 4, la società puòsanare l’irregolarità se, entro tre mesi dalladata in cui la stessa si è manifestata, rinunci auna parte dei rapporti di fornitura con soggettiterzi, sciogliendo i relativi rapporti contrat-tuali, ovvero rinunci agli affidamenti diretti daparte dell’ente o degli enti pubblici soci, scio-gliendo i relativi rapporti. In quest’ultimo casole attività precedentemente affidate alla so-cietà controllata devono essere riaffidate, dal-l’ente o dagli enti pubblici soci, medianteprocedure competitive regolate dalla disci-plina in materia di contratti pubblici, entro isei mesi successivi allo scioglimento del rap-porto contrattuale. Nelle more dello svolgi-mento delle procedure di gara i beni o servizicontinueranno ad essere forniti dalla stessa so-cietà controllata.6. Nel caso di rinuncia agli affidamenti diretti,di cui al comma 5, la società può continuare lapropria attività se e in quanto sussistano i re-quisiti di cui all’articolo 4. A seguito della ces-sazione degli affidamenti diretti, perdonoefficacia le clausole statutarie e i patti para-

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sociali finalizzati a realizzare i requisiti delcontrollo analogo.7. Le società di cui al presente articolo sonotenute all’acquisto di lavori, beni e servizi se-condo la disciplina di cui al decreto legislativon. 50 del 2016. Resta fermo quanto previstodall’articolo 192 del medesimo decreto legi-slativo n. 50 del 2016.

10.16. Società a partecipazione mistapubblico privata

Decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175Art. 17 - Società a partecipazione mista pub-blico-privata1. Nelle società costituite per le finalità di cuiall’articolo 4, comma 2, lettera c), la quota dipartecipazione del soggetto privato non puòessere inferiore al trenta per cento e la sele-zione del medesimo si svolge con procedure dievidenza pubblica a norma dell’articolo 5,comma 9, del decreto legislativo n. 50 del2016 e ha a oggetto, al contempo, la sottoscri-zione o l’acquisto della partecipazione socie-taria da parte del socio privato e l’affidamentodel contratto di appalto o di concessione og-getto esclusivo dell’attività della societàmista.2. Il socio privato deve possedere i requisitidi qualificazione previsti da norme legali o re-golamentari in relazione alla prestazione percui la società è stata costituita. All’avvisopubblico sono allegati la bozza dello statutoe degli eventuali accordi parasociali, nonchédegli elementi essenziali del contratto di ser-vizio e dei disciplinari e regolamenti di ese-cuzione che ne costituiscono parteintegrante. Il bando di gara deve specificarel’oggetto dell’affidamento, i necessari requi-siti di qualificazione generali e speciali di ca-rattere tecnico ed economico-finanziario deiconcorrenti, nonché il criterio di aggiudica-zione che garantisca una valutazione delle of-ferte in condizioni di concorrenza effettiva inmodo da individuare un vantaggio economicocomplessivo per l’amministrazione pubblicache ha indetto la procedura. I criteri di aggiu-dicazione possono includere, tra l’altro,aspetti qualitativi ambientali, sociali connessi

all’oggetto dell’affidamento o relativi all’in-novazione.3. La durata della partecipazione privata allasocietà, aggiudicata ai sensi del comma 1 delpresente articolo, non può essere superiorealla durata dell’appalto o della concessione.Lo statuto prevede meccanismi idonei a deter-minare lo scioglimento del rapporto societarioin caso di risoluzione del contratto di servizio.4. Nelle società di cui al presente articolo:a) gli statuti delle società per azioni possono

contenere clausole in deroga delle disposi-zioni dell’articolo 2380-bis e dell’articolo2409-novies del codice civile al fine di con-sentire il controllo interno del socio pubblicosulla gestione dell’impresa;

b) gli statuti delle società a responsabilità li-mitata possono prevedere l’attribuzioneall’ente o agli enti pubblici partecipanti e aisoci privati di particolari diritti, ai sensi del-l’articolo 2468, terzo comma, del codice ci-vile, e derogare all’articolo 2479, primocomma, del codice civile nel senso di elimi-nare o limitare la competenza dei soci;

c) gli statuti delle società per azioni possonoprevedere l’emissione di speciali categoriedi azioni e di azioni con prestazioni accesso-rie da assegnare al socio privato;

d) i patti parasociali possono avere durata su-periore a cinque anni, in deroga all’articolo2341-bis, primo comma, del codice civile,purché entro i limiti di durata del contrattoper la cui esecuzione la società è stata co-stituita.

5. Nel rispetto delle disposizioni del presentearticolo, al fine di ottimizzare la realizzazionee la gestione di più opere e servizi, anche nonsimultaneamente assegnati, la società puòemettere azioni correlate ai sensi dell’articolo2350, secondo comma, del codice civile, o co-stituire patrimoni destinati o essere assogget-tata a direzione e coordinamento da parte diun’altra società.6. Alle società di cui al presente articolo chenon siano organismi di diritto pubblico, costi-tuite per la realizzazione di lavori o opere oper la produzione di beni o servizi non desti-nati ad essere collocati sul mercato in regime

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DISCIPLINA DELLA CONCORRENZA

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di concorrenza, per la realizzazione dell’operapubblica o alla gestione del servizio per i qualisono state specificamente costituite non si ap-plicano le disposizioni del decreto legislativon. 50 del 2016, se ricorrono le seguenti condi-zioni:a) la scelta del socio privato è avvenuta nel ri-

spetto di procedure di evidenza pubblica;b) il socio privato ha i requisiti di qualifica-

zione previsti dal decreto legislativo n. 50del 2016 in relazione alla prestazione per cuila società è stata costituita;

c) la società provvede in via diretta alla rea-lizzazione dell’opera o del servizio, in mi-sura superiore al 70% del relativo importo.

10.17. Piani di razionalizzazione dellepartecipazioni

Decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175Art. 20 - Razionalizzazione periodica dellepartecipazioni pubbliche 1. Fermo quanto previsto dall’articolo 24,comma 1, le amministrazioni pubbliche effet-tuano annualmente, con proprio provvedi-mento, un’analisi dell’assetto complessivodelle società in cui detengono partecipazioni,dirette o indirette, predisponendo, ove ricor-rano i presupposti di cui al comma 2, un pianodi riassetto per la loro razionalizzazione, fu-sione o soppressione, anche mediante messain liquidazione o cessione. Fatto salvo quantoprevisto dall’articolo 17, comma 4, del de-creto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito,con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014,n. 114, le amministrazioni che non detengonoalcuna partecipazione lo comunicano alla se-zione della Corte dei conti competente ai sensidell’articolo 5, comma 4, e alla struttura di cuiall’articolo 15.2. I piani di razionalizzazione, corredati diun’apposita relazione tecnica, con specificaindicazione di modalità e tempi di attuazione,sono adottati ove, in sede di analisi di cui alcomma 1, le amministrazioni pubbliche rile-vino:a) partecipazioni societarie che non rientrino

in alcuna delle categorie di cui all’articolo 4;b) società che risultino prive di dipendenti o

abbiano un numero di amministratori supe-riore a quello dei dipendenti;

c) partecipazioni in società che svolgono atti-vità analoghe o similari a quelle svolte daaltre società partecipate o da enti pubblicistrumentali;

d) partecipazioni in società che, nel triennioprecedente, abbiano conseguito un fatturatomedio non superiore a un milione di euro;

e) partecipazioni in società diverse da quellecostituite per la gestione di un servizio d’in-teresse generale che abbiano prodotto un ri-sultato negativo per quattro dei cinqueesercizi precedenti;

f) necessità di contenimento dei costi di fun-zionamento;

g) necessità di aggregazione di società aventiad oggetto le attività consentite all’articolo4.

3. I provvedimenti di cui ai commi 1 e 2 sonoadottati entro il 31 dicembre di ogni anno esono trasmessi con le modalità di cui all’arti-colo 17 del decreto-legge n. 90 del 2014, con-vertito, con modificazioni, dalla legge diconversione 11 agosto 2014, n. 114 e rese di-sponibili alla struttura di cui all’articolo 15 ealla sezione di controllo della Corte dei conticompetente ai sensi dell’articolo 5, comma 4.4. In caso di adozione del piano di razionaliz-zazione, entro il 31 dicembre dell’anno suc-cessivo le pubbliche amministrazioniapprovano una relazione sull’attuazione delpiano, evidenziando i risultati conseguiti, e latrasmettono alla struttura di cui all’articolo 15e alla sezione di controllo della Corte dei conticompetente ai sensi dell’articolo 5, comma 4.5. I piani di riassetto possono prevedere anchela dismissione o l’assegnazione in virtù di ope-razioni straordinarie delle partecipazioni socie-tarie acquistate anche per espressa previsionenormativa. I relativi atti di scioglimento dellesocietà o di alienazione delle partecipazioni so-ciali sono disciplinati, salvo quanto diversa-mente disposto nel presente decreto, dalledisposizioni del codice civile e sono compiutianche in deroga alla previsione normativa ori-ginaria riguardante la costituzione della societào l’acquisto della partecipazione.

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IMPRESE PUBBLICHE

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6. Resta ferma la disposizione dell’articolo 1,comma 568-bis, della legge 27 dicembre 2013,n. 147.7. La mancata adozione degli atti di cui aicommi da 1 a 4 comporta la sanzione ammini-strativa del pagamento di una somma da unminimo di euro 5.000 a un massimo di euro500.000, salvo il danno eventualmente rilevatoin sede di giudizio amministrativo contabile,comminata dalla competente sezione giurisdi-zionale regionale della Corte dei conti. Si ap-plica l’articolo 24, commi 5, 6, 7, 8 e 9.8. Resta fermo quanto previsto dall’articolo29, comma 1-ter, del decreto-legge 6 luglio2011, n. 98, convertito, con modificazioni,dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e dall’arti-colo 1, commi da 611 a 616, della legge 23 di-cembre 2014, n. 190.9. Entro un anno dalla data di entrata in vigoredel presente decreto, il conservatore del regi-stro delle imprese cancella d’ufficio dal regi-stro delle imprese, con gli effetti previstidall’articolo 2495 del codice civile, le societàa controllo pubblico che, per oltre tre anniconsecutivi, non abbiano depositato il bilanciod’esercizio ovvero non abbiano compiuto attidi gestione. Prima di procedere alla cancella-zione, il conservatore comunica l’avvio delprocedimento agli amministratori o ai liquida-tori, che possono, entro 60 giorni, presentareformale e motivata domanda di prosecuzionedell’attività, corredata dell’atto deliberativodelle amministrazioni pubbliche socie, adot-tata nelle forme e con i contenuti previstidall’articolo 5. In caso di regolare presenta-zione della domanda, non si dà seguito al pro-cedimento di cancellazione. Unioncamerepresenta, entro due anni dalla data di entratain vigore del presente decreto, alla strutturadi cui all’articolo 15, una dettagliata relazionesullo stato di attuazione della presente norma.

Decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175Art. 24 - Revisione straordinaria delle parte-cipazioni 1. Le partecipazioni detenute, direttamente oindirettamente, dalle amministrazioni pubbli-che alla data di entrata in vigore del presente

decreto in società non riconducibili ad alcunadelle categorie di cui all’articolo 4, commi 1,2 e 3, ovvero che non soddisfano i requisiti dicui all’articolo 5, commi 1 e 2, o che ricadonoin una delle ipotesi di cui all’articolo 20,comma 2, sono alienate o sono oggetto dellemisure di cui all’articolo 20, commi 1 e 2. A talfine, entro sei mesi dalla data di entrata in vi-gore del presente decreto, ciascuna ammini-strazione pubblica effettua con provvedimentomotivato la ricognizione di tutte le partecipa-zioni possedute alla medesima data di entratain vigore del presente decreto, individuandoquelle che devono essere alienate. L’esitodella ricognizione, anche in caso negativo, ècomunicato con le modalità di cui all’articolo17 del decreto-legge n. 90 del 2014, conver-tito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto2014, n. 114. Le informazioni sono rese dispo-nibili alla sezione della Corte dei conti compe-tente ai sensi dell’articolo 5, comma 4, e allastruttura di cui all’articolo 15.2. Per le amministrazioni di cui all’articolo 1,comma 611, della legge 23 dicembre 2014, n.190, il provvedimento di cui al comma 1 costi-tuisce aggiornamento del piano operativo dirazionalizzazione adottato ai sensi del comma612 dello stesso articolo, fermi restando i ter-mini ivi previsti.3. Il provvedimento di ricognizione è inviatoalla sezione della Corte dei conti competenteai sensi dell’articolo 5, comma 4, nonché allastruttura di cui all’articolo 15, perché verifichiil puntuale adempimento degli obblighi di cuial presente articolo.4. L’alienazione, da effettuare ai sensi dell’ar-ticolo 10, avviene entro un anno dalla conclu-sione della ricognizione di cui al comma 1.5. In caso di mancata adozione dell’atto rico-gnitivo ovvero di mancata alienazione entro itermini previsti dal comma 4, il socio pubbliconon può esercitare i diritti sociali nei confrontidella società e, salvo in ogni caso il potere dialienare la partecipazione, la medesima è li-quidata in denaro in base ai criteri stabilitiall’articolo 2437-ter, secondo comma, e se-guendo il procedimento di cui all’articolo2437-quater del codice civile.

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Codice della Concorrenza

DISCIPLINA DELLA CONCORRENZA

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6. Nei casi di cui al sesto e al settimo commadell’articolo 2437-quater del codice civile ov-vero in caso di estinzione della partecipazionein una società unipersonale, la società è postain liquidazione.7. Gli obblighi di alienazione di cui al comma1 valgono anche nel caso di partecipazioni so-cietarie acquistate in conformità ad espresseprevisioni normative, statali o regionali.8. Per l’attuazione dei provvedimenti di cui alcomma 1, si applica l’articolo 1, commi 613 e614, della legge n. 190 del 2014.9. All’esclusivo fine di favorire i processi di cuial presente articolo, in occasione della primagara successiva alla cessazione dell’affida-mento in favore della società a controllo pub-blico interessata da tali processi, il rapporto dilavoro del personale già impiegato nell’appaltoo nella concessione continua con il suben-trante nell’appalto o nella concessione ai sensidell’articolo 2112 del codice civile.

11. SANZIONI

11.1. Rifiuto (o omissione) di fornire in-formazioni o documenti richiestidall’Autorità

Legge 10 ottobre 1990, n. 287Art. 14 - Istruttoria(Omissis)Con provvedimento dell’Autorità, i soggetti ri-chiesti di fornire gli elementi di cui al comma2 sono sottoposti alla sanzione amministrativapecuniaria fino a cinquanta milioni di lire se ri-fiutano od omettono, senza giustificato mo-tivo, di fornire le informazioni o di esibire idocumenti ovvero alla sanzione amministrativapecuniaria fino a cento milioni di lire se forni-scono informazioni od esibiscono documentinon veritieri. Sono salve le diverse sanzionipreviste dall’ordinamento vigente.

DPR 30 aprile 1998, n. 217Art. 9 - Richiesta di informazioni ed esibizionedi documenti

(Omissis)2. Esse (le richieste di informazioni e di esibi-zione di documenti) devono sinteticamente in-dicare:(omissis)e) le sanzioni applicabili in caso di rifiuto,omissione o ritardo, senza giustificato motivo,di fornire le informazioni od esibire i docu-menti richiesti, nonché quelle previste nelcaso siano fornite informazioni o esibiti docu-menti non veritieri.(Omissis)

DPR 30 aprile 1998, n. 217Art. 10 - Ispezioni(Omissis)3. In ogni caso, non costituisce giustificato mo-tivo di rifiuto o di omissione, ai fini dell’appli-cazione delle sanzioni previste dall’articolo 14,comma 5, della legge, l’opposizione:a) di vincoli di riservatezza o di competenzaimposti da regolamenti aziendali o prescrizioniinterne, anche orali;b) di esigenze di autotutela dal rischio di san-zioni fiscali o amministrative;c) di esigenze di tutela del segreto aziendaleo industriale, salvo i casi in cui l’Autorità rico-nosca particolari esigenze segnalate al ri-guardo.(Omissis)

DPR 30 aprile 1998, n. 217Art. 17 - Indagini conoscitive di natura gene-rale(Omissis)3. Non si applicano le sanzioni richiamate agliarticoli 9 e 10 e alle richieste di informazionie documentazioni sono opponibili esigenze disegreto aziendale o industriale. Non si appli-cano, altresì, le disposizioni in materia di ac-cesso.(Omissis)

11.2. Inottemperanza alle misure cautelari

Legge 10 ottobre 1990, n. 287Art. 14-bis - Misure cautelari(Omissis)

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Codice della Concorrenza

IMPRESE PUBBLICHE / SANZIONI

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3. L’Autorità, quando le imprese non adem-piano a una decisione che dispone misure cau-telari, può infliggere sanzioni amministrativepecuniarie fino al 3 per cento del fatturato.

11.3. Inottemperanza agli impegni

Legge 10 ottobre 1990, n. 287Art. 14-ter - Impegni(Omissis)2. L’Autorità in caso di mancato rispetto degliimpegni resi obbligatori ai sensi del comma lpuò irrogare una sanzione amministrativa pe-cuniaria fino al 10 per cento del fatturato.(Omissis)

Comunicazione dell’Autorità sulle proceduredi applicazione dell’articolo 14-ter dellalegge 10 ottobre 1990, n. 287 (delibera 6settembre 2012, n. 23863)(Omissis)Procedure per la valutazione degli impegni6. In via preliminare e sulla base della prassi edella giurisprudenza nazionale e comunitariain materia, deve ritenersi non opportuna l’ado-zione di decisioni concernenti gli impegni neicasi in cui il comportamento restrittivo o lesivodella concorrenza appare sufficientementegrave da far ritenere appropriata l’imposizionedi una sanzione37.(Omissis)

11.4. Sanzioni in materia di intese vie-tate o abuso di posizione domi-nante

11.4.1. Diffida e sanzioni

Legge 10 ottobre 1990, n. 287Art. 15 - Diffide e sanzioni1. Se a seguito dell’istruttoria di cui all’articolo14 l’Autorità ravvisa infrazioni agli articoli 2 o3, fissa alle imprese e agli enti interessati iltermine per l’eliminazione delle infrazionistesse. Nei casi di infrazioni gravi, tenuto conto

della gravità e della durata dell’infrazione, di-spone inoltre l’applicazione di una sanzioneamministrativa pecuniaria fino al dieci percento del fatturato realizzato in ciascuna im-presa o ente nell’ultimo esercizio chiuso ante-riormente alla notificazione della diffida,determinando i termini entro i quali l’impresadeve procedere al pagamento della sanzione.(Omissis)

11.4.2. Sanzione per inottemperanzaalla diffida

Legge 10 ottobre 1990, n. 287Art. 15 - Diffide e sanzioni(Omissis)2. In caso di inottemperanza alla diffida di cuial comma 1, l’Autorità applica la sanzione am-ministrativa pecuniaria fino al dieci per centodel fatturato ovvero, nei casi in cui sia stataapplicata la sanzione di cui al comma 1, di im-porto minimo non inferiore al doppio della san-zione già applicata con un limite massimo deldieci per cento del fatturato come individuatoal comma 1, determinando altresì il termineentro il quale il pagamento della sanzionedeve essere effettuato. (Omissis)

11.4.3. Sanzione per reiterata inottem-peranza

Legge 10 ottobre 1990, n. 287Art. 15 - Diffide e sanzioni(Omissis)2. (Omissis) Nei casi di reiterata inottempe-ranza l’Autorità può disporre la sospensionedell’attività d’impresa fino a trenta giorni.(Omissis)

11.4.4. AGCM - Linee Guida sulle modalitàdi applicazione dei criteri di quan-tificazione delle sanzioni ammini-strative pecuniarie irrogatedall’Autorità in applicazionedell’articolo 15, comma 1, dellalegge n. 287/1990 (delibera 22 ot-tobre 2014, n. 25152)37 Cfr. il Considerando n. 13 del Regolamento (CE) n.

1/2003 e il memorandum (Memo/04/217) della Commis-sione.

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DISCIPLINA DELLA CONCORRENZA

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I. Premessa1. Con la decisione che accerta un’infrazionegrave degli articoli 2 e 3 della legge n. 287/90o degli articoli 101 e 102 TFUE, l’Autorità, te-nuto conto della gravità e della durata dell’in-frazione, dispone “l’applicazione di unasanzione amministrativa pecuniaria fino aldieci per cento del fatturato realizzato in cia-scuna impresa o ente nell’ultimo eserciziochiuso anteriormente alla notificazione delladiffida”, ai sensi dell’articolo 15, comma 1,della legge n. 287/90. Inoltre, l’articolo 31della medesima legge stabilisce che per le san-zioni amministrative pecuniarie conseguentialla violazione delle norme in materia di con-correnza “si osservano, in quanto applicabili,le disposizioni contenute nel capo I, sezioni Ie II, della legge 24 novembre 1981, n. 689”. Inparticolare, l’articolo 11 della legge n. 689/81prevede che nel determinare l’importo dellasanzione “si ha riguardo alla gravità della vio-lazione, all’opera svolta dall’agente per l’eli-minazione o attenuazione delle conseguenzedella violazione, nonché alla personalità dellostesso e alle sue condizioni economiche”.2. Nell’esercizio del potere di irrogare sanzioniamministrative pecuniarie, l’Autorità disponedi un ampio margine di discrezionalità, nei li-miti di quanto previsto dalle richiamatenorme. In particolare, la sanzione non deve su-perare il dieci per cento del fatturato totalerealizzato a livello mondiale in ciascuna im-presa o ente nell’ultimo esercizio chiuso ante-riormente alla notificazione della diffida. Nelrispetto di tali vincoli, ai fini di un’effettivadeterrenza, il livello della sanzione irrogatanon deve eccedere quanto necessario per in-durre le imprese a conformarsi alle norme an-titrust.3. La politica sanzionatoria dell’Autorità èvolta sia a punire coloro che hanno posto in es-sere condotte illecite e a scongiurare la reite-razione delle stesse, sia a dissuadere le altreimprese dal porre in essere comportamentivietati. In particolare, nell’esercizio del pro-prio potere sanzionatorio, l’Autorità persegueil seguente duplice obiettivo:a) deterrenza specifica nei confronti delle im-

prese o delle associazioni di imprese che sisono rese responsabili di una violazione dellenorme in materia di intese e di abuso di po-sizione dominante (c.d. effetto dissuasivospecifico);

b) deterrenza generale nei confronti degli altrioperatori economici dall’assumere o conti-nuare condotte contrarie alle norme di con-correnza (c.d. effetto dissuasivo generale).

4. Scopo delle presenti Linee Guida è quello diillustrare i principi che l’Autorità applicherà perla quantificazione delle sanzioni nei casi di in-frazioni gravi alle norme nazionali o comunita-rie in materia di intese e di abuso di posizionedominante al fine di assicurare la trasparenza ela prevedibilità del proprio processo decisio-nale. Esplicitare la metodologia seguita per laquantificazione delle sanzioni, sebbene noncorrisponda a un calcolo esatto, è, infatti, fun-zionale a consentire alle parti di essere messea conoscenza delle motivazioni e dell’iter logicoche hanno indotto l’Autorità a irrogare una de-terminata sanzione pecuniaria, facilitando alcontempo un pieno sindacato giurisdizionalesull’operato dell’Istituzione. Inoltre, un gradopiù elevato di trasparenza e prevedibilità dellesanzioni applicabili agli illeciti concorrenzialipuò efficacemente contribuire a scoraggiare leviolazioni del diritto antitrust.5. L’Autorità intende esercitare il proprio po-tere sanzionatorio con particolare rigore làdove ritenuto appropriato e, in particolare, neicasi di intese segrete volte alla fissazione deiprezzi e/o alla ripartizione dei mercati e/oalla limitazione della produzione o comunquedi fattispecie che arrecano un serio pregiudizioal funzionamento del mercato a danno dei con-sumatori.6. La metodologia di calcolo di seguito illustratafornisce indicazioni di carattere generale. Essa,tuttavia, non va intesa come la base di un me-todo di calcolo automatico e aritmetico.

II. La determinazione della sanzione: l’im-porto di base7. L’importo di base della sanzione si ottienemoltiplicando una percentuale del valore dellevendite, determinata in funzione del livello di

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SANZIONI

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gravità dell’infrazione, alla durata della par-tecipazione di ciascuna impresa all’infrazione.In alcune circostanze, di seguito specificate,l’Autorità potrà considerare opportuno l’inse-rimento nell’importo di base di un ammontaresupplementare (di seguito, entry fee). Nelladeterminazione dell’importo di base della san-zione, l’Autorità utilizzerà cifre arrotondate.

II.1 Valore delle vendite dei beni o servizi og-getto dell’infrazione8. Affinché la sanzione abbia un’effettiva effi-cacia deterrente, è almeno necessario cheessa non sia inferiore ai vantaggi che l’impresasi attende di ricavare dalla violazione. Tali van-taggi, dipendendo dalla tipologia di infrazioneposta in essere, sono funzione del valore com-plessivo delle vendite interessate dalla con-dotta illecita. Per questa ragione, l’Autoritàritiene che le sanzioni applicabili agli illecitiantitrust debbano essere calcolate a partiredal valore delle vendite dei beni o servizi og-getto, direttamente o indirettamente, dell’in-frazione, realizzate dall’impresa nel mercato/irilevante/i nell’ultimo anno intero di parteci-pazione alla stessa infrazione (di seguito, va-lore delle vendite).9. Il valore delle vendite sarà determinato alnetto dell’IVA e delle altre imposte diretta-mente legate alle vendite. Qualora il dato re-lativo al fatturato, riferito all’ultimo annointero di partecipazione all’infrazione, non siareso disponibile dall’impresa oppure non siaattendibile ovvero sufficientemente rappre-sentativo o, comunque, altrimenti nondeterminabile, l’Autorità prenderà in conside-razione qualsiasi altra informazione che essaritenga pertinente o appropriata, quale adesempio: la media del valore delle vendite nel-l’intero periodo di durata dell’infrazione op-pure un altro anno di tale periodo diriferimento o, ancora, una percentuale del fat-turato totale realizzato in Italia.10. Nei casi di associazioni di imprese, per “va-lore delle vendite” dei beni o servizi oggettodell’infrazione si intende il valore complessivodei contributi associativi versati dai membridell’associazione.

II.2 Percentuale del valore delle vendite infunzione della gravità dell’infrazione11. La percentuale da applicarsi al valore dellevendite cui l’infrazione si riferisce sarà deter-minata in funzione del grado di gravità dellaviolazione. Tale percentuale non sarà superioreal 30% del valore delle vendite.12. Nel valutare la gravità della violazione,l’Autorità terrà conto in primo luogo della na-tura dell’infrazione. L’Autorità ritiene che leintese orizzontali segrete di fissazione deiprezzi, di ripartizione dei mercati e di limita-zione della produzione costituiscano le piùgravi restrizioni della concorrenza. Al riguardo,l’eventuale segretezza della pratica illecita hauna diretta relazione con la probabilità di sco-perta della stessa e, pertanto, con la sanzioneattesa. Per questo tipo di infrazioni, la percen-tuale del valore delle vendite considerata saràdi regola non inferiore al 15%.13. Nel caso delle infrazioni plurisoggettive,l’Autorità potrà considerare, ai fini della valu-tazione di gravità, la quota di mercato aggre-gata detenuta dal complesso delle imprese chehanno partecipato all’infrazione.14. Ulteriori criteri di qualificazione della gra-vità, di cui l’Autorità terrà conto ai fini dellascelta della percentuale da applicare al valoredelle vendite, sono: i) le condizioni di concor-renza nel mercato interessato (quali, ad esem-pio, il livello di concentrazione, l’esistenza dibarriere all’entrata); ii) la natura dei prodottio servizi, con particolare riferimento al pre-giudizio all’innovazione; iii) l’attuazione omeno della pratica illecita; iv) la rilevanza del-l’effettivo impatto economico o, più in gene-rale, degli effetti pregiudizievoli sul mercatoe/o sui consumatori, qualora l’Autorità di-sponga di elementi che consentano una stimaattendibile degli stessi.

II.3 Durata dell’infrazione15. La durata dell’infrazione, espressamenteconsiderata dall’articolo 15, comma 1, dellalegge n. 287/90, ha un impatto sulle conse-guenze pregiudizievoli dell’infrazione e, dun-que, risulta meritevole di valorizzazione nelladeterminazione dell’ammontare appropriato

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DISCIPLINA DELLA CONCORRENZA

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della sanzione: l’importo ottenuto applicandouna determinata percentuale al valore dellevendite verrà moltiplicato per il numero dianni di partecipazione all’infrazione.16. Per le frazioni di anno, la durata sarà cal-colata in funzione dei mesi e dei giorni effet-tivi di partecipazione all’infrazione.

II.4 Importo supplementare (entry fee)17. Al fine di conferire al potere sanzionatoriodell’Autorità il necessario carattere di effet-tiva deterrenza con specifico riferimento allepiù gravi restrizioni della concorrenza, indi-pendentemente dalla loro durata e dalla loroeffettiva attuazione, l’Autorità potrà conside-rare opportuno l’inserimento nell’importo dibase di un ammontare supplementare com-preso tra il 15% e il 25% del valore delle ven-dite dei beni o servizi oggetto dell’infrazione.

II.5 Collusione nell’ambito di procedure digare di appalti pubblici18. In generale, anche nei casi di collusione nel-l’ambito di procedure di gare di appalti pub-blici, l’Autorità prenderà in considerazione ilvalore delle vendite direttamente o indiretta-mente interessate dall’illecito. In linea diprincipio, tale valore corrisponde, per ciascu-na impresa partecipante alla praticaconcertativa, agli importi oggetto di aggiudica-zione o posti a base d’asta in caso di assenza diaggiudicazione o comunque affidati ad esito ditrattativa privata nelle procedure interessatedall’infrazione, senza necessità di introdurreaggiustamenti per la durata dell’infrazione aisensi dei paragrafi precedenti. Resta fermo cheladdove il mercato rilevante risulti più ampiodella/e gara/e considerata/e, l’Autorità potràprendere in considerazione il valore comples-sivo delle vendite relative all’intero mercatodel prodotto/servizio interessato dall’infrazione(comprensivo dunque di tutte le vendite realiz-zate dall’impresa nel mercato rilevante e nonsolo di quelle oggetto della gara d’appalto in-teressata) nell’ultimo anno intero di partecipa-zione all’infrazione, se del caso modulato infunzione della sua durata ai sensi dei paragrafiprecedenti.

III. Adeguamenti dell’importo di base: circo-stanze aggravanti e circostanze attenuanti19. L’importo di base della sanzione, determi-nato come descritto nei paragrafi che prece-dono, potrà essere incrementato per tenerconto di specifiche circostanze che aggravano(circostanze aggravanti) o attenuano (circo-stanze attenuanti) la responsabilità dell’au-tore della violazione, con particolareriferimento al ruolo svolto dall’impresa nell’in-frazione, alla condotta da essa tenuta nelcorso dell’istruttoria, nonché all’opera svoltadall’agente per l’eliminazione o l’attenuazionedelle conseguenze della violazione e alla per-sonalità dello stesso, anche alla luce di quantoprevisto dall’articolo 11 della legge n. 689/81.20. In presenza di più circostanze concorrenti,l’Autorità procederà ad una loro valutazione equantificazione complessiva. Di regola, l’inci-denza di ciascuna delle circostanze conside-rate dall’Autorità ai sensi dei paragrafi cheseguono non sarà superiore/inferiore al 15%dell’importo di base, fino a una percentualecomplessiva pari a, più o meno, il 50% dell’im-porto di base.21. Le circostanze aggravanti includono, a ti-tolo esemplificativo:- l’aver svolto un ruolo decisivo nella promo-zione, organizzazione o monitoraggio di una in-frazione plurisoggettiva, indotto o costretto,anche con misure di ritorsione, altre impresea parteciparvi e/o a proseguire nella stessa;- tenere condotte volte a impedire, ostacolareo comunque ritardare l’attività istruttoriadell’Autorità.22. In deroga al paragrafo 20, l’importo di basepotrà essere ulteriormente aumentato fino al100% nel caso in cui la stessa impresa abbiaprecedentemente commesso una o più infra-zioni simili o della stessa tipologia, in relazioneall’oggetto o agli effetti, accertata/e dall’Au-torità o dalla Commissione Europea, nei cinqueanni precedenti l’inizio dell’infrazione oggettodi istruttoria. Per determinare il livello appro-priato dell’incremento dell’importo di base daapplicare nel caso di recidiva, l’Autorità terràconto della natura e della relativa affinità so-stanziale tra le violazioni accertate.

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SANZIONI

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DISCIPLINA DELLA CONCORRENZA

23. Le circostanze attenuanti includono, a ti-tolo esemplificativo:- aver adottato tempestivamente iniziativeadeguate per mitigare gli effetti della viola-zione, in particolare ripristinando le condizionidi concorrenza precedenti all’infrazione e/oprevedendo e attuando, spontaneamente o nelcontesto di una transazione consensuale con-clusa precedentemente alla decisione di accer-tamento dell’infrazione, misure risarcitorie infavore dei soggetti danneggiati dall’illecito. Lamera interruzione del comportamento illecitosuccessivamente all’avvio dell’istruttoria noncostituisce una circostanza attenuante;- collaborare efficacemente con l’Autorità nelcorso del procedimento istruttorio al di là diquanto richiesto dagli obblighi di legge. Per lefattispecie che ricadono nell’ambito di appli-cazione del programma di clemenza dell’Auto-rità, la cooperazione delle imprese saràvalutata esclusivamente secondo le disposi-zioni del programma di clemenza;- dimostrare di aver svolto un ruolo marginalealla partecipazione dell’infrazione, provandoaltresì di non aver di fatto concretamente at-tuato la pratica illecita;- l’esistenza di misure normative e/o di prov-vedimenti dell’autorità pubblica che favori-scano, facilitino o autorizzino l’infrazione;- l’adozione e il rispetto di uno specifico pro-gramma di compliance, adeguato e in linea conle best practice europee e nazionali. La meraesistenza di un programma di compliance nonsarà considerata di per sé una circostanza at-tenuante, in assenza della dimostrazione di uneffettivo e concreto impegno al rispetto diquanto previsto nello stesso programma (attra-verso, ad esempio, un pieno coinvolgimentodel management, l’identificazione del perso-nale responsabile del programma, l’identifica-zione e valutazione dei rischi sulla base delsettore di attività e del contesto operativo,l’organizzazione di attività di training ade-guate alle dimensioni economiche dell’im-presa, la previsione di incentivi per il rispettodel programma nonché di disincentivi per ilmancato rispetto dello stesso, l’implementa-zione di sistemi di monitoraggio e auditing).

24. Inoltre, in deroga al paragrafo 20, l’im-porto della sanzione potrà essere ulterior-mente ridotto fino al 50% dell’importo di basequalora nel corso dell’istruttoria l’impresa for-nisca informazioni e documentazione che,anche attraverso un’ispezione mirata, siano ri-tenute decisive per l’accertamento di una infrazione diversa da quella oggetto dell’ac-certamento e ricadente nell’ambito di appli-cazione del programma di clemenza, laddovel’impresa benefici dell’immunità condizionatadalle sanzioni per tale infrazione diversa aisensi dei paragrafi 2 e 12 del programma diclemenza.

IV. Altri adeguamenti a garanzia della propor-zionalità e dell’effettiva deterrenza25. L’Autorità potrà incrementare la sanzionefino al 50% qualora l’impresa responsabiledell’infrazione abbia realizzato nell’ultimoesercizio chiuso anteriormente alla notifica-zione della diffida un fatturato totale a livellomondiale particolarmente elevato rispetto alvalore delle vendite dei beni o servizi oggettodell’infrazione oppure appartenga a un gruppodi significative dimensioni economiche.26. L’Autorità potrà incrementare la sanzionein considerazione dell’importo degli utili ille-citi realizzati dall’impresa responsabile del-l’infrazione, qualora disponga di elementi checonsentano una stima attendibile degli stessi.

V. Concorso di più illeciti27. Nei casi in cui una medesima condotta ri-sulti in violazione degli articoli 2 e 3 dellalegge n. 287/90 o degli articoli 101 e 102TFUE ovvero nei casi in cui la stessa condottacomporti più violazioni delle medesime dispo-sizioni, all’impresa responsabile si applica lasanzione irrogata dall’Autorità per la viola-zione più grave da essa accertata con lastessa decisione, aumentata sino al triplo,sulla base di quanto previsto dall’articolo 8,comma 1, della legge n. 689/818 (concorsoformale).28. Nei casi in cui più condotte violino piùvolte una o più delle suddette disposizioni,all’impresa responsabile si applicano tante

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sanzioni quante sono le violazione accertate(concorso materiale).

VI. Massimo edittale29. Quando l’importo finale della sanzione, de-terminato come descritto nei paragrafi cheprecedono, supera il massimo edittale di cuiall’articolo 15, comma 1, della legge n.287/90, esso è ridotto nella misura eccedentetale limite. La base di calcolo del massimoedittale è rappresentata, in conformità con lagiurisprudenza nazionale, dal fatturato totalerealizzato a livello mondiale nell’ultimo eser-cizio chiuso anteriormente alla notificazionedella diffida, da parte di ciascuna impresa par-tecipante all’infrazione.

VII. Clemenza30. Nei casi di applicazione del programma diclemenza, la sanzione può essere, ai sensi del-l’articolo 15, comma 2-bis, non applicata ovveroridotta conformemente alle condizioni previstenella relativa “Comunicazione sulla non imposi-zione e sulla riduzione delle sanzioni”.

VIII. Capacità contributiva31. L’Autorità considera le condizioni econo-miche dell’impresa responsabile dell’infra-zione, in base a quanto previsto dall’articolo11 della legge n. 689/81. Al riguardo, su moti-vata e circostanziata istanza di parte avanzataentro il termine di chiusura della fase di acqui-sizione degli elementi probatori, di cui all’ar-ticolo 14, comma 2, del DPR n. 217/98,l’Autorità può ridurre la sanzione per tenerconto dell’effettiva limitata capacità contri-butiva della stessa. L’impresa che intendeavanzare tale istanza deve produrre evidenzecomplete, attendibili e oggettive da cui risultiche l’imposizione di una sanzione, determi-nata secondo quanto delineato nelle presentiLinee Guida, ne pregiudicherebbe irrimediabil-mente la redditività economica, potendo per-tanto determinarne l’uscita dal mercato.L’Autorità non prenderà in considerazioneistanze basate unicamente su perdite di bilan-cio negli ultimi esercizi o di crisi generalizzatadel settore interessato.

IX. Irrogazione della sanzione in solido32. Nel caso in cui all’infrazione abbiano presoparte più società appartenenti al medesimogruppo, l’Autorità può irrogare la sanzione insolido a tali società.

X. Sanzione di importo simbolico33. In alcune specifiche circostanze, di cui sidà espressamente conto nel provvedimentoche accerta l’infrazione, l’Autorità può irro-gare una sanzione di importo simbolico.

XI. Disposizioni finali e transitorie34. Le specifiche circostanze del caso concretoo l’esigenza di conseguire un particolare ef-fetto deterrente possono giustificare motivatederoghe dall’applicazione delle presenti LineeGuida, di cui si dà espressamente conto nelprovvedimento che accerta l’infrazione.35. Le presenti Linee Guida si applicano ai pro-cedimenti in corso, nei quali non sia stata no-tificata alle parti la comunicazione dellerisultanze istruttorie, di cui all’articolo 14,comma 1, del DPR n. 217/98.

11.4.5. Competenza delle Autorità ga-ranti della concorrenza degliStati membri

Regolamento (CE) n. 1/2003 del Consigliodel 16 dicembre 2002, concernente l’appli-cazione delle regole di concorrenza di cuiagli articoli 81 e 82 del TrattatoArt. 5 - Competenze delle autorità garantidella concorrenza degli Stati membri → Rin-vio al par. n. 7.1.17.

11.4.6. Efficacia probatoria dello scam-bio di informazioni fra la Com-missione e le Autorità nazionali

Regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio del16 dicembre 2002Art. 12 - Scambio di informazioni→ Rinvio alpar. n. 7.1.7.

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SANZIONI

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11.5. Sanzioni in materia di concentra-zioni

11.5.1. In caso di concentrazioni vietate

Legge 10 ottobre 1990, n. 287Art. 19 - Sanzioni amministrative pecuniarieper inottemperanza al divieto di concentra-zione o all’obbligo di notifica1. Qualora le imprese realizzino un’operazionedi concentrazione in violazione del divieto dicui all’articolo 18, comma 1, o non ottempe-rino alle prescrizioni di cui al comma 3 del me-desimo articolo, l’Autorità infligge sanzioniamministrative pecuniarie non inferiori all’unoper cento e non superiori al dieci per cento delfatturato delle attività di impresa oggettodella concentrazione. (Omissis)

11.5.2. In caso di inosservanza agli obbli-ghi di comunicazione preventiva

Legge 10 ottobre 1990, n. 287Art. 19 - Sanzioni amministrative pecuniarieper inottemperanza al divieto di concentra-zione o all’obbligo di notifica(Omissis)2. Nel caso di imprese che non abbiano ottem-perato agli obblighi di comunicazione preven-tiva di cui al comma 1 dell’articolo 16,l’Autorità può infliggere alle imprese stessesanzioni amministrative pecuniarie fino all’unoper cento del fatturato dell’anno precedentea quello in cui è effettuata la contestazione inaggiunta alle sanzioni eventualmente applica-bili in base a quanto previsto dal comma 1, aseguito delle conclusioni dell’istruttoria previ-sta dal presente capo III, il cui inizio decorredalla data di notifica della sanzione di cui alpresente comma.

11.6. Sanzioni per le imprese pubblichee in monopolio legale

Legge 10 ottobre 1990, n. 287Art. 8 - Imprese pubbliche e in monopolio le-gale(Omissis)

2-quinquies. Nei casi di cui ai commi 2-bis, 2-ter e 2-quater, l’Autorità esercita i poteri dicui all’articolo 14. Nei casi di accertata infra-zione agli articoli 2 e 3, le imprese sono sog-gette alle disposizioni e alle sanzioni di cuiall’articolo 15. 2-sexies. In caso di violazione degli obblighi dicomunicazione di cui al comma 2-ter, l’Auto-rità applica la sanzione amministrativa pecu-niaria fino a lire 100 milioni.

11.7. Rinvio alla L. n. 689/1981 (leggedi depenalizzazione)

Legge 10 ottobre 1990, n. 287Art. 31 - Sanzioni1. Per le sanzioni amministrative pecuniarieconseguenti alla violazione della presentelegge si osservano, in quanto applicabili, le di-sposizioni contenute nel capo I, sezioni I e II,della legge 24 novembre 1981, n. 689.

11.8. Programma di clemenza (leniency)

Legge 10 ottobre 1990, n. 287Art. 15 - Diffide e sanzioni (Omissis)2-bis. L’Autorità, in conformità all’ordina-mento comunitario, definisce con proprioprovvedimento generale i casi in cui, in virtùdella qualificata collaborazione prestata dalleimprese nell’accertamento di infrazioni alleregole di concorrenza, la sanzione ammini-strativa pecuniaria può essere non applicataovvero ridotta nelle fattispecie previste dal di-ritto comunitario.

AGCM - Comunicazione sulla non imposizionee sulla riduzione delle sanzioni ai sensi del-l’articolo 15 della legge 10 ottobre 1990, n.287

Ambito di applicazione

1. La presente comunicazione si applica alleintese orizzontali segrete, anche nell’ambitodi procedure ad evidenza pubblica, con parti-colare riguardo a quelle consistenti nella fis-sazione dei prezzi d’acquisto o di vendita,

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Codice della Concorrenza

DISCIPLINA DELLA CONCORRENZA

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nella limitazione della produzione o delle ven-dite e nella ripartizione dei mercati.1-bis. La segretezza non implica che tutti gliaspetti della condotta delle imprese siano se-greti, mentre non sono noti al pubblico o aclienti e/o fornitori, in particolare, gli ele-menti che rendono più difficile da rilevare lapiena portata della condotta e il fatto che essacostituisce un cartello.1-ter. Sebbene altri tipi di restrizioni, quali ac-cordi verticali e restrizioni orizzontali diversedai cartelli, siano normalmente meno difficilida individuare e/o indagare e, pertanto, nongiustifichino una loro inclusione nell’ambito diun programma di trattamento favorevole, nonpuò escludersi che la presente comunicazionesi applichi a cartelli che presentano alcuni ele-menti verticali.

Non imposizione delle sanzioni

2. L’Autorità non applica le sanzioni previsteall’articolo 15, comma 1, della legge n.287/90, per la violazione dell’articolo 2 dellalegge n. 287/90 o dell’articolo 101 del Trattatosul Funzionamento dell’Unione Europea(TFUE), all’impresa che, per prima, forniscaspontaneamente all’Autorità informazioni oprove documentali in ordine all’esistenza diun’intesa di cui al paragrafo 1 della presentecomunicazione, qualora sussistano cumulativa-mente le seguenti condizioni:a) a giudizio dell’Autorità, in relazione alla na-

tura e alla qualità degli elementi comunicatidal richiedente, tali informazioni o evidenzesiano decisive per l’accertamento dell’infra-zione, eventualmente attraverso un’ispe-zione mirata;

b) l’Autorità non disponga già di informazionio evidenze sufficienti a provare l’esistenzadell’infrazione;

c) siano soddisfatte le altre condizioni per l’ac-cesso al trattamento favorevole, di cui al pa-ragrafo 7 della presente comunicazione.

3. L’impresa che intenda beneficiare della nonimposizione delle sanzioni ai sensi del precedenteparagrafo deve di regola fornire all’Autorità:a) la sua ragione sociale e l’indirizzo;

b) la ragione sociale e l’indirizzo delle altreimprese partecipanti all’intesa;

c) una descrizione dettagliata dell’intesa inquestione che includa:

- la natura dell’intesa, gli scopi che persegue ele modalità attraverso le quali essa si realizza;

- l’indicazione dei beni e servizi oggetto del-l’intesa, l’ambito geografico e la sua durata;

- le date, i luoghi e il contenuto dei contattiintervenuti tra le parti dell’intesa con l’in-dicazione dei partecipanti;

- i nomi e le funzioni delle persone, compresii suoi dipendenti e agenti, che, a conoscenzadell’impresa richiedente, svolgano o abbianosvolto un ruolo nell’intesa;

d) ogni elemento di prova dell’intesa di cuil’impresa disponga o al quale possa acce-dere, corredato delle spiegazioni e dei chia-rimenti necessari per comprenderne laportata;

e) informazioni relative ad altre domande dinon imposizione o di riduzione delle sanzioniche l’impresa abbia già rivolto o intenda ri-volgere ad altre autorità di concorrenza inrelazione alla medesima intesa.

Riduzione delle sanzioni

4. Le imprese che forniscono all’Autorità ma-teriale probatorio in relazione ad una infra-zione di cui al paragrafo 1 della presentecomunicazione possono beneficiare di una ri-duzione, in misura di regola non superiore al50%, delle sanzioni applicabili ai sensi dell’ar-ticolo 15, comma 1, della legge n. 287/90, perla violazione dell’articolo 2 della legge n.287/90 e dell’articolo 101 del TFUE.A tale scopo, occorre che le evidenze prodotterafforzino in misura significativa, in ragionedella loro natura o del livello di dettaglio, l’im-pianto probatorio di cui l’Autorità già di-sponga, contribuendo in misura apprezzabilealla capacità dell’Autorità di fornire la provadell’infrazione.Occorre, inoltre, che siano soddisfatte le altrecondizioni per l’accesso al trattamento favo-revole, di cui al paragrafo 7 della presente co-municazione.

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SANZIONI

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5. Al fine di determinare la misura adeguatadella riduzione della sanzione, l’Autoritàprende in considerazione:a) la tempestività della collaborazione pre-

stata dall’impresa, in relazione sia alla fasecui è giunto il procedimento, sia al grado dicollaborazione prestata dalle altre imprese;

b) la valenza probatoria del materiale pro-dotto.

6. In ogni caso, qualora tale materiale proba-torio consenta all’Autorità di stabilire fattinuovi e aggiuntivi che abbiano una rilevanzadiretta ai fini del computo della sanzione,anche come circostanze aggravanti, tali fattinon saranno addebitati ai fini della determina-zione della sanzione da applicarsi all’impresache ha fornito questo materiale.

Condizioni per l’accesso al trattamento favorevole

7. Perché un’impresa possa fruire dei beneficidi cui ai paragrafi 2 e 4 della presente comu-nicazione, devono essere soddisfatte tutte leseguenti condizioni:a) l’impresa deve porre fine alla propria par-

tecipazione all’intesa immediatamente dopoaver presentato la domanda di trattamentofavorevole di cui al paragrafo 8 della pre-sente comunicazione. L’Autorità, tuttavia,può richiedere o consentire all’impresa dinon sospendere taluni comportamenti, qua-lora ciò sia ritenuto necessario al fine di sal-vaguardare il buon esito degli accertamenti;

b) l’impresa deve cooperare con l’Autorità inmodo completo e continuativo per l’interadurata del procedimento istruttorio; tale ob-bligo di cooperazione ha vari aspetti e,quindi, l’elenco dei doveri che se ne possonotrarre è necessariamente non esaustivo,comportando tra l’altro:

- fornire tempestivamente all’Autorità tutte leinformazioni rilevanti e gli elementi di provadi cui venga in possesso;

- rimanere a disposizione dell’Autorità, rispon-dendo tempestivamente ad ogni richiestache possa contribuire all’accertamento deifatti rilevanti;

- adoperarsi perché i suoi attuali dipendenti -

e, nella misura in cui ciò sia possibile, quantisiano stati dipendenti dell’impresa in un pe-riodo precedente - possano, ove necessario,essere ascoltati in audizione dall’Autorità;tale obbligo include altresì il reperimento ditutte le informazioni e i documenti perti-nenti a sostegno della domanda di tratta-mento favorevole in possesso di dipendentie dirigenti prima del loro licenziamento o,laddove possibile, delle loro dimissioni:

- astenersi dal distruggere, alterare o celareinformazioni o documenti rilevanti;

- astenersi dall’informare chiunque dell’esi-stenza di una domanda di trattamento favo-revole o del suo contenuto fino all’invio dellacomunicazione delle risultanze istruttorie aisensi dell’articolo 14 del D.P.R. 30 aprile1998, n. 217, salvo che l’Autorità vi consenta;

c) l’impresa che intenda presentare una do-manda di trattamento favorevole non deveinformare alcuno di questa sua intenzione,ad eccezione di altre autorità di concorrenzaovvero, allo scopo di ottenere un parere le-gale, di un consulente esterno, a condizioneche, in quest’ultimo caso, l’impresa si assi-curi che il consulente esterno non divulghitale informazione a terzi.

Presentazione della domanda di trattamentofavorevole

a) Regole comuni8. L’impresa che intenda beneficiare della nonimposizione o della riduzione delle sanzionideve presentare all’Autorità una domanda,corredata di informazioni significative e dai do-cumenti rilevanti. L’Autorità rilascia, su richie-sta dell’impresa, una ricevuta che conferma ladata e l’ora di ricezione. Le domande di ac-cesso al trattamento favorevole in relazione aduna medesima intesa sono valutate dall’Auto-rità nell’ordine in cui esse pervengono.9. Prima della presentazione di una domandadi trattamento favorevole, l’impresa può con-tattare l’Autorità anche in forma anonima alfine di ottenere delucidazioni sulla presentecomunicazione.10. Su richiesta dell’impresa, l’Autorità può

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DISCIPLINA DELLA CONCORRENZA

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consentire la presentazione di domande informa orale. In tal caso, le dichiarazioni deirappresentanti dell’impresa vengono regi-strate su idoneo supporto e trascritte pressogli uffici dell’Autorità. Una dichiarazione informa orale non esenta l’impresa richiedentedalla produzione degli elementi di prova docu-mentale di cui al paragrafo 3.10 bis. Nei confronti dei soggetti ai quali è con-testata una violazione dell’art. 2 della leggen. 287/90 o dell’art. 101 del Trattato sul Fun-zionamento dell’Unione Europea con provve-dimento di avvio dell’istruttoria, l’accesso alledichiarazioni confessorie rese oralmente o periscritto dai rappresentanti dell’impresa richie-dente è differito ai sensi dell’articolo 13,comma 10, del D.P.R. del 30 aprile 1998, n. 217fino all’invio della comunicazione delle risul-tanze istruttorie.Ricevuta la comunicazione delle risultanzeistruttorie, i destinatari della medesima pos-sono accedere alle dichiarazioni confessoriepurché si impegnino a non copiare con qual-siasi mezzo meccanico od elettronico nessunainformazione ivi contenuta e ad utilizzare leinformazioni contenute nella dichiarazioneconfessoria unicamente ai fini di procedimentigiudiziari o amministrativi per l’applicazionedelle norme di concorrenza sulle quali verte ilrelativo procedimento amministrativo.Nei confronti dei soggetti ai quali è contestatauna violazione dell’art. 2 della legge n. 287/90o dell’art. 101 del Trattato sul Funzionamentodell’Unione Europea con provvedimento diavvio dell’istruttoria, l’accesso alla documen-tazione presentata dall’impresa richiedente inallegato o ad integrazione della dichiarazioneconfessoria può essere differito ai sensi del-l’art. 13 comma 10, del D.P.R. del 30 aprile1998, n. 217.Nel corso del procedimento istruttorio, ai sog-getti terzi, anche se intervenuti nel procedi-mento, non è accordato l’accesso né alledichiarazioni confessorie né alla documenta-zione allegata.

b) Valutazione della domanda volta ad otte-nere la non imposizione delle sanzioni

11. Qualora l’Autorità constati l’insussistenzadei requisiti per la non imposizione delle san-zioni di cui al paragrafo 2 della presente co-municazione, rigetta la relativa domanda e neinforma l’impresa. In tal caso, l’impresa puòrichiedere che l’Autorità consideri la propriadomanda ai fini di una riduzione della san-zione, ai sensi del paragrafo 4, oppure può ri-tirare gli elementi di prova trasmessi ai finidella presentazione della propria domanda.12. L’Autorità, verificata la sussistenza dei re-quisiti per la non imposizione delle sanzioni dicui al paragrafo 2, accoglie la domanda condecisione condizionata al rispetto delle condi-zioni per la concessione del beneficio di cui alparagrafo 7 della presente comunicazione. Ladecisione definitiva in ordine alla sussistenzadei presupposti per la non imposizione dellesanzioni viene assunta con il provvedimento fi-nale di cui all’articolo 14, comma 9, del D.P.R.30 aprile 1998, n. 217.13. Qualora l’Autorità, dopo aver accolto ladomanda con decisione condizionata, verifichiche le condizioni per la concessione del bene-ficio di cui al paragrafo 7 non sono soddisfatte,ne informa l’impresa senza ritardo. L’inottem-peranza delle condizioni di accesso al tratta-mento favorevole di cui al paragrafo 7comporta l’esclusione dell’impresa da ogni be-neficio disciplinato dalla presente comunica-zione, in relazione all’intesa in questione.

c) Valutazione della domanda volta ad otte-nere la riduzione delle sanzioni14. L’Autorità comunica all’impresa istantel’esito delle proprie valutazioni con riferi-mento a tale domanda. Qualora l’Autorità con-stati l’insussistenza dei requisiti per lariduzione delle sanzioni di cui al paragrafo 4della presente comunicazione, l’impresa puòritirare gli elementi di prova trasmessi ai finidella presentazione della propria domanda.L’accoglimento della domanda volta ad otte-nere la riduzione delle sanzioni è in ogni casosubordinato al rispetto di tutte le condizioniper la concessione del beneficio di cui al para-grafo 7 della presente comunicazione. Qualoral’Autorità verifichi che tali condizioni non ri-

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SANZIONI

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sultano soddisfatte, ne informa l’impresasenza ritardo. La decisione in ordine alla mi-sura della riduzione delle sanzioni viene as-sunta con il provvedimento finale di cuiall’articolo 14, comma 9, del D.P.R. 30 aprile1998, n. 217.

Richiesta di un marker

15. L’Autorità, su richiesta adeguatamentemotivata di un’impresa che intenda benefi-ciare della non imposizione o della riduzionedelle sanzioni, può fissare un termine per ilperfezionamento della domanda di tratta-mento favorevole, al fine di consentire all’im-presa di acquisire tutti gli elementi di prova dicui al paragrafo 3 o al paragrafo 4. A tale fine,contestualmente alla richiesta di fissazione deltermine, l’impresa deve fornire all’Autorità al-meno:a) la sua ragione sociale e l’indirizzo;b) la ragione sociale e l’indirizzo delle altre

imprese partecipanti all’intesa;c) una descrizione dell’intesa in questione, che

includa:- la specificazione della natura dell’intesa;- l’indicazione dei beni e servizi oggetto del-

l’intesa, l’ambito geografico e la sua durata;d) informazioni relative ad altre domande di

trattamento favorevole che l’impresa abbiagià rivolto o intenda rivolgere ad altre auto-rità di concorrenza in relazione alla mede-sima infrazione.

Se la domanda viene perfezionata nel terminestabilito dall’Autorità, essa si considera perve-nuta nella sua interezza alla data di fissazionedel termine. In caso contrario, gli elementiprodotti dall’impresa contestualmente alla ri-chiesta di fissazione del termine potranno es-sere valutati ai sensi del paragrafo 4 dellapresente comunicazione.

Domanda redatta in forma semplificata

16. Nelle ipotesi in cui la Commissione sia nellaposizione più idonea per la trattazione delcaso e la conduzione del procedimento, l’im-presa che abbia già presentato o sia in procinto

di presentare alla Commissione una domandavolta ad ottenere la non imposizione o la ridu-zione delle sanzioni può presentare all’Auto-rità un’analoga domanda di trattamentofavorevole, redatta in forma semplificata,qualora essa ritenga che anche l’Autorità siain una posizione idonea per intervenire nellafattispecie. Ai sensi del paragrafo 14 della Co-municazione della Commissione sulla coopera-zione nell’ambito della rete delle autoritàgaranti della concorrenza, la Commissione ènella posizione più idonea quando uno o piùaccordi o pratiche, ivi compresi le reti di ac-cordi o pratiche simili, incidono sulla concor-renza in più di tre Stati membri.17. La domanda di trattamento favorevolevolta ad ottenere il beneficio della non impo-sizione o della riduzione delle sanzioni redattain forma semplificata deve contenere almeno:a) la ragione sociale e l’indirizzo dell’impresa

richiedente;b) la ragione sociale e l’indirizzo delle altre

imprese partecipanti all’intesa;c) una descrizione dell’intesa in questione, che

includa:- la specificazione della natura dell’intesa;- l’indicazione dei beni e servizi oggetto del-

l’intesa, l’ambito geografico e la sua durata;d) indicazione degli Stati membri dove gli ele-

menti di prova dell’infrazione possono es-sere presumibilmente rinvenuti;

e) informazioni relative ad altre domande di trat-tamento favorevole che l’impresa abbia già ri-volto o intenda rivolgere ad altre autorità diconcorrenza in relazione alla medesima infra-zione.

18. L’Autorità rilascia, su richiesta dell’im-presa, una ricevuta con funzione di marker cheattesta la data e l’ora di ricezione della do-manda redatta in forma semplificata. Nel casodi domande in forma orale l’attestazione delladata e dell’ora di ricezione della domanda ècostituita dal verbale redatto dall’Autorità, ri-lasciato all’impresa su sua richiesta. L’Autoritàinforma successivamente l’impresa se il bene-ficio dell’immunità dalle sanzioni in relazioneall’intesa in questione sia in linea di principioancora disponibile. Qualora l’Autorità ritenga

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DISCIPLINA DELLA CONCORRENZA

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opportuno richiedere informazioni supplemen-tari, fissa il termine entro il quale l’impresadeve fornire tali informazioni. Qualora l’Auto-rità decida di intervenire nel caso di specie,fissa un termine per il perfezionamento delladomanda di trattamento favorevole, al fine diconsentire all’impresa di produrre le informa-zioni e gli elementi di prova di cui al paragrafo3 o al paragrafo 4. Se la domanda viene perfe-zionata nel termine stabilito dall’Autorità,essa si considera pervenuta nella sua interezzaalla data di presentazione della domanda re-datta in forma semplificata. In tal caso, si ap-plicano i paragrafi da 11 a 14 della presentecomunicazione.

Legge 28 dicembre 2005, n. 262Art. 24 - Procedimenti per l’adozione di prov-vedimenti individuali(Omissis)4. Alle sanzioni amministrative irrogate dallaBanca d’Italia, dalla CONSOB, dall’ISVAP, dallaCOVIP e dall’Autorità garante della concor-renza e del mercato non si applicano le dispo-sizioni sul pagamento in misura ridottacontenute nell’articolo 16 della legge 24 no-vembre 1981, n. 689, e successive modifica-zioni, salvo che per le sanzioni indicatedall’articolo 193, comma 2, del testo unico dicui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n.58, per la violazione delle disposizioni previstedall’articolo 120, commi 2, 3 e 4, del mede-simo testo unico.(Omissis)

11.9. Competenza relativa alla riscos-sione delle sanzioni

Regolamento concernente l’organizzazionee il funzionamento dell’Autorità Garantedella Concorrenza e del Mercato (delibera 20luglio 2016, n. 26126)Art. 12 - Struttura dell’Autorità(Omissis)25. L’Ufficio di Segreteria dell’Autorità (omis-sis) svolge le attività relative alla riscossionedelle sanzioni; (omissis).(Omissis)

11.10.Giurisdizione esclusiva, di merito,funzionale inderogabile del giu-dice amministrativo

Decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104Art. 133 - Materie di giurisdizione esclusiva1. Sono devolute alla giurisdizione esclusivadel giudice amministrativo, salvo ulteriori pre-visioni di legge:(omissis)l) le controversie aventi ad oggetto tutti i

provvedimenti, compresi quelli sanzionatoried esclusi quelli inerenti ai rapporti di im-piego privatizzati, adottati dalla Bancad’Italia, dagli Organismi di cui agli articoli112-bis, 113 e 128-duodecies del decreto le-gislativo 1° settembre 1993, n. 385, dall’Au-torità garante della concorrenza e delmercato, dall’Autorità per le garanzie nellecomunicazioni, dall’Autorità per l’energiaelettrica e il gas, e dalle altre Autorità isti-tuite ai sensi della legge 14 novembre 1995,n. 481, dall’Autorità per la vigilanza sui con-tratti pubblici di lavori, servizi e forniture,dalla Commissione vigilanza fondi pensione,dalla Commissione per la valutazione, la tra-sparenza e l’integrità della pubblica ammi-nistrazione, dall’Istituto per la vigilanzasulle assicurazioni private, comprese le con-troversie relative ai ricorsi avverso gli attiche applicano le sanzioni ai sensi dell’arti-colo 326 del decreto legislativo 7 settembre2005, n. 20938; (omissis)

38 La Corte costituzionale, con sentenza 20 - 27 giugno2012, n. 162, ha dichiarato l’illegittimità costituzionaledegli articoli 133, comma 1, lettera l), 135, comma 1,lettera c), e 134, comma 1, lettera c), del decreto legi-slativo 2 luglio 2010, n.104 (Attuazione dell’articolo 44della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al go-verno per il riordino del processo amministrativo), nellaparte in cui attribuiscono alla giurisdizione esclusiva delgiudice amministrativo con cognizione estesa al meritoe alla competenza funzionale del TAR Lazio - sede diRoma, le controversie in materia di sanzioni irrogatedalla Commissione nazionale per le società e la borsa(CONSOB), e dell’art. 4, comma 1, numero 19), dell’Al-legato numero 4, del medesimo d.lgs. n. 104 del 2010.La Corte Costituzionale, con sentenza 9 - 15 aprile 2014,n. 94, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale degliartt. 133, comma 1, lettera l), 134, comma 1, letterac), e 135, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 2

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Codice della Concorrenza

SANZIONI

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Decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104Art. 134 - Materie di giurisdizione estesa almerito1. Il giudice amministrativo esercita giurisdi-zione con cognizione estesa al merito nellecontroversie aventi ad oggetto: (omissis)c) le sanzioni pecuniarie la cui contestazione

è devoluta alla giurisdizione del giudice am-ministrativo, comprese quelle applicatedalle Autorità amministrative indipendenti equelle previste dall’articolo 12339;

(omissis)

Decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104Art. 135 - Competenza funzionale inderoga-bile del Tribunale amministrativo regionaledel Lazio, sede di Roma 1. Sono devolute alla competenza inderogabile

del Tribunale amministrativo regionale delLazio, sede di Roma, salvo ulteriori previsionidi legge: (omissis)b) le controversie aventi ad oggetto i provve-

dimenti dell’Autorità garante per la concor-renza ed il mercato e quelli dell’Autorità perle garanzie nelle comunicazioni;

(omissis)

12. PRIVATE ENFORCEMENT

12.1 Azioni di nullità e di risarcimentodel danno

Legge 10 ottobre 1990, n. 287Art. 33 - Competenza giurisdizionale(Omissis)2. Le azioni di nullità e di risarcimento deldanno (omissis) in relazione alla violazionedelle disposizioni di cui ai titoli dal I al IV sonopromossi davanti al tribunale competente perterritorio presso cui è istituita la sezione spe-cializzata di cui all’articolo 1 del decreto legi-slativo 26 giugno 2003, n. 168, e successivemodificazioni40.

Legge 9 luglio 2015, n. 114 (Legge di dele-gazione europea 2014)Art. 2 - Principi e criteri direttivi per il rece-pimento della direttiva 2014/104/UE del Par-lamento europeo e del Consiglio, del 26novembre 2014, relativa a determinate normeche regolano le azioni per il risarcimento deldanno ai sensi del diritto nazionale per viola-zioni delle disposizioni del diritto della con-correnza degli Stati membri e dell’Unioneeuropea1. Nell’esercizio della delega per l’attuazionedella direttiva 2014/104/UE del Parlamentoeuropeo e del Consiglio, del 26 novembre

luglio 2010, n. 104 (Attuazione dell’articolo 44 dellalegge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al governoper il riordino del processo amministrativo), nella partein cui attribuiscono alla giurisdizione esclusiva del giu-dice amministrativo, con cognizione estesa al merito, ealla competenza funzionale del Tribunale amministra-tivo regionale per il Lazio - sede di Roma, le controver-sie in materia di sanzioni irrogate dalla Banca d’Italia.39 La Corte costituzionale, con sentenza 20 - 27 giugno2012, n. 162, ha dichiarato l’illegittimità costituzionaledegli articoli 133, comma 1, lettera l), 135, comma 1,lettera c), e 134, comma 1, lettera c), del decreto legi-slativo 2 luglio 2010, n.104 (Attuazione dell’articolo 44della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al go-verno per il riordino del processo amministrativo), nellaparte in cui attribuiscono alla giurisdizione esclusiva delgiudice amministrativo con cognizione estesa al meritoe alla competenza funzionale del TAR Lazio - sede diRoma, le controversie in materia di sanzioni irrogatedalla Commissione nazionale per le società e la borsa(CONSOB), e dell’art. 4, comma 1, numero 19), dell’Al-legato numero 4, del medesimo d.lgs. n. 104 del 2010.La Corte Costituzionale, con sentenza 9 - 15 aprile 2014,n. 94, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale degliartt. 133, comma 1, lettera l), 134, comma 1, letterac), e 135, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 2luglio 2010, n. 104 (Attuazione dell’articolo 44 dellalegge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al governoper il riordino del processo amministrativo), nella partein cui attribuiscono alla giurisdizione esclusiva del giu-dice amministrativo, con cognizione estesa al merito, ealla competenza funzionale del Tribunale amministra-tivo regionale per il Lazio - sede di Roma, le controver-sie in materia di sanzioni irrogate dalla Banca d’Italia.

40 Il d.l. 24 gennaio 2012, n. 1, recante Disposizioni ur-genti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrut-ture e la competitività, convertito, con modificazioni,dalla L. 24 marzo 2012, n. 27, ha disposto (con l’art. 2,comma 6) che “Le disposizioni di cui al presente articolosi applicano ai giudizi instaurati dopo il centottantesimogiorno dalla data di entrata in vigore della legge di con-versione del presente decreto”.

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2014, relativa a determinate norme che rego-lano le azioni per il risarcimento del danno aisensi del diritto nazionale per violazioni delledisposizioni del diritto della concorrenza degliStati membri e dell’Unione europea, il Go-verno è tenuto a seguire, oltre ai principi e cri-teri direttivi di cui all’articolo 1, comma 1, inquanto compatibili, e a quelli indicati dallamedesima direttiva, anche i seguenti principie criteri direttivi specifici: a) apportare all’articolo 1 della legge 10 otto-

bre 1990, n. 287, le modifiche necessarie aconsentire l’applicazione, anche parallela-mente, in relazione a uno stesso caso, degliarticoli 101 e 102 del Trattato sul funziona-mento dell’Unione europea e degli articoli2 e 3 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, inmateria di intese e di abuso di posizione do-minante;

b) estendere l’applicazione delle disposizioniadottate in attuazione della direttiva2014/104/UE alle azioni di risarcimento deidanni derivanti da violazioni ai sensi degli ar-ticoli 2 e 3 della legge 10 ottobre 1990, n.287, nonché alle azioni di risarcimento deidanni derivanti da violazioni ai sensi dei pre-detti articoli 2 e 3 applicati parallelamenteagli articoli 101 e 102 del Trattato sul fun-zionamento dell’Unione europea;

c) prevedere l’applicazione delle disposizioniadottate in attuazione della direttiva2014/104/UE anche alle azioni collettivepreviste dall’articolo 140-bis del codice dicui al decreto legislativo 6 settembre 2005,n. 206, quando ricadono nell’ambito di ap-plicazione della direttiva stessa o comunquesi tratta di azioni di cui alla lettera b);

d) prevedere la revisione della competenzadelle sezioni specializzate in materia di im-presa di cui al decreto legislativo 27 giugno2003, n. 168, concentrando le controversierelative alle violazioni disciplinate dal de-creto di attuazione della direttiva2014/104/UE presso un numero limitato diuffici giudiziari individuati in relazione al ba-cino di utenza e alla proporzionata distribu-zione sul territorio nazionale.

2. Dall’attuazione del presente articolo non

devono derivare nuovi o maggiori oneri a ca-rico della finanza pubblica. Le amministra-zioni interessate vi provvedono con le risorseumane, strumentali e finanziarie disponibili alegislazione vigente.

Decreto legislativo 19 gennaio 2017, n. 3  Attuazione della direttiva 2014/104/UE delParlamento europeo e del Consiglio, del 26 no-vembre 2014, relativa a determinate normeche regolano le azioni per il risarcimento deldanno ai sensi del diritto nazionale per viola-zioni delle disposizioni del diritto dellaconcorrenza degli Stati membri e dell’Unioneeuropea

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICAVisti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; Vista la legge 9 luglio 2015, n. 114, recante de-lega al Governo per il recepimento delle diret-tive europee e l’attuazione di altri attidell’Unione europea - Legge di delegazione eu-ropea 2014; Vista la direttiva 2014/104/UE del Parlamentoeuropeo e del Consiglio, del 26 novembre 2014relativa a determinate norme che regolano leazioni per il risarcimento del danno ai sensi deldiritto nazionale per violazioni delle disposi-zioni del diritto della concorrenza degli Statimembri e dell’Unione europea; Visto il decreto legislativo 6 settembre 2005,n. 206, e successive modificazioni, recante co-dice del consumo; Visto il decreto legislativo 27 giugno 2003, n.168, e successive modificazioni, recante istitu-zione di Sezioni specializzate in materia diproprietà industriale ed intellettuale presso tri-bunali e corti d’appello, a norma dell’articolo16 della legge 12 dicembre 2002, n. 273;Vista la legge 10 ottobre 1990, n. 287, recantenorme per la tutela della concorrenza e delmercato; Visto il decreto del Presidente della Repubblica30 aprile 1998, n. 217, concernente regola-mento recante norme in materia di proce-dure istruttorie di competenza della Autoritàgarante della concorrenza e del mercato; Vista la preliminare deliberazione del Consi-

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glio dei ministri, adottata nella riunione del 27ottobre 2016; Acquisiti i pareri delle competenti Commissionidella Camera dei deputati e del Senato dellaRepubblica; Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri,adottata nella riunione del 14 gennaio 2017; Sulla proposta del Presidente del Consiglio deiministri, del Ministro della giustizia e del Ministrodello sviluppo economico, di concerto con il Mi-nistro degli affari esteri e della cooperazione in-ternazionale e dell’economia e delle finanze;

Emana il seguente decreto legislativo:

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Ambito di applicazione e oggetto1. Il presente decreto disciplina, anche con ri-ferimento alle azioni collettive di cui all’arti-colo 140-bis del codice del consumo di cui aldecreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206,il diritto al risarcimento in favore di chiunqueha subito un danno a causa di una violazionedel diritto della concorrenza da parte di un’im-presa o di un’associazione di imprese. 2. Il risarcimento comprende il danno emer-gente, il lucro cessante e gli interessi e non de-termina sovracompensazioni.

Art. 2 - Definizioni1. Ai fini del presente decreto si intende per: a) «autore della violazione»: l’impresa o l’as-

sociazione di imprese che ha commesso laviolazione del diritto della concorrenza;

b) «diritto della concorrenza»: le disposizionidi cui agli articoli 101 o 102 del trattato sulfunzionamento dell’Unione europea, le di-sposizioni di cui agli articoli 2, 3 e 4 dellalegge 10 ottobre 1990, n. 287, applicate au-tonomamente, nonché le disposizioni dialtro Stato membro che perseguono princi-palmente lo stesso obiettivo degli articoli101 e 102 del Trattato sul funzionamentodell’Unione europea e le predette disposi-zioni di cui agli articoli 2, 3 e 4 della legge10 ottobre 1990, n. 287, applicate nellostesso caso e parallelamente al diritto della

concorrenza dell’Unione ai sensi dell’arti-colo 3, paragrafo 1, del regolamento (CE)n. 1/2003, escluse le disposizioni che im-pongono sanzioni penali a persone fisiche,salvo qualora tali sanzioni penali costitui-scano gli strumenti tramite i quali sono at-tuate le regole di concorrenza applicabilialle imprese;

c) «soggetto danneggiato»: una persona, fisicao giuridica, o un ente privo di personalità giu-ridica, che ha subito un danno causato da unaviolazione del diritto della concorrenza;

d) «autorità nazionale garante della concor-renza»: un’autorità designata da altro Statomembro dell’Unione europea a norma del-l’articolo 35 del regolamento (CE) n. 1/2003come responsabile dell’applicazione degliarticoli 101 e 102 del trattato sul funziona-mento dell’Unione europea;

e) «autorità garante della concorrenza»: laCommissione o l’autorità garante della con-correnza e del mercato di cui all’articolo 10della legge 10 ottobre 1990, n. 287, o l’au-torità nazionale garante della concorrenzadi cui alla lettera d), ovvero, a seconda delcontesto, le predette autorità garanti dellaconcorrenza disgiuntamente o congiunta-mente alla Commissione;

f) «giudice del ricorso»: il giudice competenteai sensi dell’articolo 33, comma 1, dellalegge 10 ottobre 1990, n. 287, ovvero un giu-dice di altro Stato membro che ha il potere,in seguito alla proposizione di mezzi di im-pugnazione ordinari, di rivedere le decisioniemesse da un’autorità nazionale garantedella concorrenza o le pronunce giurisdizio-nali formulate su tali decisioni, indipenden-temente dal fatto che tale giudice abbia ilpotere di constatare una violazione del di-ritto della concorrenza;

g) «decisione relativa a una violazione»: ladecisione di un’autorità garante della con-correnza ovvero di u giudice del ricorso checonstata una violazione del diritto della con-correnza;

h) «decisione definitiva relativa a una viola-zione»: la decisione relativa a una violazioneche non può o non può più essere impugnata

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con mezzi ordinari; i) «prove»: tutti i mezzi di prova ammissibili

dinanzi al giudice adito, in particolare do-cumenti e tutti gli altri oggetti contenentiinformazioni, indipendentemente dal sup-porto sul quale le informazioni sono regi-strate;

l) «cartello»: un accordo, una intesa ai sensidell’articolo 2 della legge 10 ottobre 1990,n. 287, o una pratica concordata fra due opiù concorrenti, volta a coordinare il lorocomportamento concorrenziale sul mercatoo a influire sui pertinenti parametri di con-correnza mediante pratiche consistenti, tral’altro, nel fissare o coordinare i prezzi diacquisto o di vendita o altre condizioni ditransazione, anche in relazione a diritti diproprietà intellettuale, nell’allocare quotedi produzione o di vendita, nel ripartire imercati e i clienti, tra l’altro mediante ma-nipolazione delle gare d’appalto, restrizionidelle importazioni o delle esportazioni oazioni anticoncorrenziali dirette contro altreimprese concorrenti;

m) «programma di clemenza»: il programmaadottato dall’autorità garante della concor-renza e del mercato ai sensi dell’articolo 15,comma 2-bis, della legge 10 ottobre 1990, n.287, o altro programma della Commissioneeuropea o di uno Stato membro relativo al-l’applicazione dell’articolo 101 del trattatosul funzionamento dell’Unione europea o diuna disposizione corrispondente del dirittonazionale in base alla quale un partecipantea un cartello segreto, indipendentementedalle altre imprese coinvolte nel cartello, col-labora a un’indagine dell’autorità garantedella concorrenza fornendo volontariamentegli elementi di cui è a conoscenza circa il car-tello e il ruolo svolto al suo interno, ricevendoin cambio, per decisione o con la chiusura delprocedimento, l’immunità dalle ammendeper il suo coinvolgimento nel cartello o unaloro riduzione;

n) «dichiarazione legata a un programma diclemenza»: una dichiarazione orale o scrittapresentata volontariamente da parte o perconto di un’impresa o di una persona fisica

a un’autorità garante della concorrenza, ov-vero una registrazione di una tale dichiara-zione, che descrive la conoscenzadell’impresa o della persona fisica in meritoa un cartello e descrive il ruolo da essasvolto al suo interno, predisposta specifica-mente per essere presentata alla medesimaautorità garante allo scopo di ottenere lanon applicazione o una riduzione delle san-zioni ai sensi di un programma di clemenzae che non comprende le informazioni pree-sistenti;

o) «informazioni preesistenti»: le prove esi-stenti indipendentemente dal procedimentodi un’autorità garante della concorrenza aprescindere dalla presenza o meno dellesuddette informazioni nel fascicolo dellapredetta autorità;

p) «proposta di transazione»: la dichiarazionevolontaria da parte o per conto di un’impresaa un’autorità garante della concorrenza, incui l’impresa riconosce o rinuncia a conte-stare la sua partecipazione a una violazionedel diritto della concorrenza e la propria re-sponsabilità in detta violazione del dirittodella concorrenza, predisposta specifica-mente per consentire all’autorità garantedella concorrenza di applicare una procedurasemplificata o accelerata;

q) «beneficiario dell’immunità»: un’impresa ouna person fisica che ha ottenuto l’immu-nità dalle ammende da un’autorità garantedella concorrenza nell’ambito di un pro-gramma di clemenza;

r) «sovrapprezzo»: la differenza tra il prezzoeffettivamente pagato e il prezzo che sa-rebbe altrimenti prevalso in assenza di una-violazione del diritto della concorrenza;

s) «composizione consensuale delle controver-sie»: i procedimenti di risoluzione stragiudi-ziale di una controversia, riguardanti unarichiesta di risarcimento del danno subito acausa di una violazione del diritto della con-correnza, di cui al decreto legislativo 4marzo 2010, n. 28, al capo II del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, convertito,con modificazioni, dalla legge 10 novembre2014, n. 162, e al titolo II-bis della parte V

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del codice del consumo di cui al decreto le-gislativo 6 settembre 2005, n. 206, nonché iprocedimenti di arbitrato di cui al titolo VIIIdel libro IV del codice di procedura civile;

t) «accordo che compone la controversia»: l’ac-cordo amichevole di definizione della contro-versia raggiunto mediante il procedimento dicui al decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28;l’accordo raggiunto a seguito di convenzionedi negoziazione assistita di cui al capo II deldecreto-legge 12 settembre 2014, n. 132,convertito, con modificazioni, dalla legge 10novembre 2014, n. 162; l’accordo amichevoleraggiunto mediante il procedimento di cui altitolo II-bis del codice del consumo di cui aldecreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206;la determinazione contrattuale con cui è de-finita la controversia nell’arbitrato irritualedi cui all’articolo 808-ter del codice di proce-dura civile;

u) «acquirente diretto»: una persona fisica,una persona giuridica o un ente privo di per-sonalità giuridica che ha acquistato diretta-mente da un autore della violazione beni oservizi oggetto di una violazione del dirittodella concorrenza;

v) «acquirente indiretto»: una persona fisica,una persona giuridica o un ente privo di per-sonalità giuridica che ha acquistato non di-rettamente da un autore della violazione,ma da un acquirente diretto o da un acqui-rente successivo beni o servizi oggetto diuna violazione del diritto della concorrenza,oppure beni o servizi che li incorporano oche derivano dagli stessi.

CAPO II - ESIBIZIONE DELLE PROVE

Art. 3 - Ordine di esibizione 1. Nelle azioni per il risarcimento del danno acausa di una violazione del diritto della con-correnza, su istanza motivata della parte, contenente l’indicazione di fatti e prove ra-gionevolmente disponibili dalla controparte odal terzo, sufficienti a sostenere la plausibilitàdella domanda di risarcimento del danno odella difesa, il giudice può ordinare alle partio al terzo l’esibizione delle prove rilevanti che

rientrano nella loro disponibilità a norma delledisposizioni del presente capo. 2. Il giudice dispone a norma del comma 1 in-dividuando specificatamente e in modo circo-scritto gli elementi di prova o le rilevanticategorie di prove oggetto della richiesta odell’ordine di esibizione. La categoria diprove è individuata mediante il riferimentoa caratteristiche comuni dei suoi elementi co-stitutivi come la natura, il periodo durante ilquale sono stati formati, l’oggetto o il con-tenuto degli elementi di prova di cui è richie-sta l’esibizione e che rientrano nella stessacategoria. 3. Il giudice ordina l’esibizione, nei limiti diquanto è proporzionato alla decisione e, inparticolare: a) esamina in quale misura la domanda di ri-

sarcimento o la difesa sono sostenute dafatti e prove disponibili che giustificano l’or-dine di esibizione;

b) esamina la portata e i costi dell’esibizione,in specie per i terzi interessati;

c) valuta se le prove di cui è richiesta l’esibi-zione contengono informazioni riservate, inspecie se riguardanti terzi.

4. Quando la richiesta o l’ordine di esibi-zione hanno per oggetto informazioni riser-vate, il giudice dispone specifiche misur ditutela tra le quali l’obbligo del segreto, lapossibilità di non rendere visibili le parti ri-servate di un documento, la conduzione diaudizioni a porte chiuse, la limitazione delnumero di persone autorizzate a prendere vi-sione delle prove, il conferimento ad espertidell’incarico di redigere sintesi delle infor-mazioni in forma aggregata o in altra formanon riservata. Si considerano informazioni ri-servate i documenti che contengono infor-mazioni riservat di carattere personale,commerciale, industriale e finanziario rela-tive a persone ed imprese, nonché i segreticommerciali. 5. La parte o il terzo nei cui confronti è rivoltala istanza di esibizione hanno diritto di esseresentiti prima che il giudice provveda a normadel presente articolo. 6. Resta ferma la riservatezza delle comunica-

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zioni tra avvocati incaricati di assistere laparte e il cliente stesso.

Art. 4 - Esibizione delle prove contenutenel fascicolo di un’autorità garante dellaconcorrenza 1. Il giudice ordina l’esibizione di prove conte-nute nel fascicolo di un’autorità garante dellaconcorrenza quando né le parti né i terzi sonoragionevolmente in grado di fornire tale prova. 2. Il giudice ordina l’esibizione di prove con-tenute nel fascicolo di un’autorità garantedella concorrenza a norma dell’articolo 3 e se-condo quanto disposto dal presente articolo. 3. Quando il giudice valuta la proporzionalitàdell’ordine di esibizione considera altresì: a) se la richiesta è stata formulata in modo

specifico quanto alla natura, all’oggetto oal contenuto dei documenti presentati aun’autorità garante della concorrenza o con-tenuti nel fascicol di tale autorità o con unadomanda generica attinente a documentipresentati a un’autorità garante della con-correnza;

b) se la parte richiede l’esibizione in relazioneall’azione per il risarcimento del danno acausa di una violazione del diritto della con-correnza;

c) se sia necessario salvaguardare l’efficaciadell’applicazione a livello pubblicistico del di-ritto della concorrenza in relazione a quantoprevisto dalle disposizioni di cui ai commi 1 e4, o nel caso di richiesta di un’autorità garantedella concorrenza ai sensi del comma 7.

4. Il giudice, solo dopo la conclusione del pro-cedimento da parte dell’autorità garantedella concorrenza, può ordinare l’esibizionedelle seguenti categorie di prove:

a) informazioni rese nell’ambito di un proce-dimento di un’autorità garante della concor-renza;

b) informazioni che l’autorità garante dellaconcorrenza ha redatto e comunicato alleparti nel corso del suo procedimento;

c) proposte di transazione, ove specificamentedisciplinate, che sono state revocate.

5. Il giudice non può ordinare a una parte o aun terzo di esibire prove aventi ad oggetto di-

chiarazioni legate a un programma di clemenzao proposte di transazione, ove specificamentedisciplinate. In ogni caso l’attore può proporreistanza motivata perché il giudice, che puòchiedere assistenza solo all’autorità garantedella concorrenza, acceda alle prove di cui alperiodo precedente al solo scopo di garantireche il loro contenuto corrisponda alle defini-zioni di cui all’articolo 2, comma 1, lettere n)e p). Gli autori dei documenti interessati pos-sono chiedere al giudice di essere sentiti. Innessun caso il giudice consente alle altre partio a terzi l’accesso a tali prove. Quando il giu-dice accerta che il contenut delle prove noncorrisponde alle definizioni di cui all’articolo2, comma 1, lettere n) e p), ne ordina l’esibi-zione secondo le disposizioni di cui ai commi 4e 6. 6. Il giudice può ordinare l’esibizione delleprove che non rientrano nelle categorie di cuiai commi 4 e 5, primo periodo, anche primadella conclusione de procedimento da partedell’autorità garante della concorrenza. 7. Quando l’autorità garante della concorrenzaintende fornire il proprio parere sulla propor-zionalità della richiest di esibizione può pre-sentare osservazioni al giudice. Al fine diconsentire all’autorità garante della concor-renza di esercitare la facoltà di cui al periodoprecedente, il giudice informa la medesimaautorità delle richieste di esibizione, dispo-nendo la trasmissione degli atti che ritiene atal fine rilevanti. Le osservazioni dell’autoritàsono inserite nel fascicolo d’ufficio a normadell’articolo 96 delle disposizioni di attuazionedel codice di procedura civile. 8. Nei casi di cui al comma 4, quando sui fattirilevanti ai fini del decidere è in corso un pro-cedimento davanti a un’autorità garante dellaconcorrenza ed è necessario salvaguardarel’efficacia dell’applicazione a livello pubblici-stico del diritto della concorrenza, il giudicepuò sospendere il giudizio fino alla chiusura delpredetto procedimento con una decisionedell’autorità o in altro modo. 9. Sono fatte salve le norme e prassi previstedal diritto dell’Unione o le specifiche disposi-zioni nazionali sulla protezione dei documenti

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interni delle autorità garanti della concorrenzae della corrispondenza tra tali autorità.

Art. 5 - Limiti nell’uso delle prove ottenutesolo grazie all’accesso al fascicolo di un’auto-rità garante della concorrenza 1. Le prove che rientrano in una delle catego-rie di cui all’articolo 4, commi 4 e 5, primo pe-riodo, comunque ottenute dalle parti anchemediante l’accesso al fascicolo sono ammessenegli stessi limiti di cui all’articolo 4, commi 4e 5. 2. Le prove che rientrano nella categoria dicui all’articolo 4, comma 6, comunque otte-nute dalle parti solo mediante l’accesso alfascicolo possono essere utilizzate nell’azioneper il risarcimento del danno solo dalla parteche le ha ottenute o dal suo successore nel di-ritto.

Art. 6 - Sanzioni1. Alla parte o al terzo che rifiuta senza giusti-ficato motivo di rispettare l’ordine di esibi-zione del giudice a norma dell’articolo 3 o nonadempie allo stesso il giudice applica una san-zione amministrativa pecuniaria da euro15.000 a euro 150.000 che è devoluta a favoredella Cassa delle ammende. 2. Salvo che il fatto costituisca reato, allaparte o al terzo che distrugge prove rilevantiai fini del giudizio di risarcimento il giudice ap-plica una sanzione amministrativa pecuniariada euro 15.000 a euro 150.000 che è devolutaa favore della Cassa delle ammende. 3. Alla parte o al terzo che non rispetta o ri-fiuta di rispettare gli obblighi imposti dall’or-dine del giudice a tutela di informazioniriservate a norma dell’articolo 3, comma 4, ilgiudice applica una sanzione amministrativapecuniaria da euro 15.000 a euro 150.000 cheè devoluta a favore della Cassa delle am-mende. 4. Alla parte che utilizza le prove in violazionedei limiti di cui all’articolo 5 il giudice applicauna sanzione amministrativa pecuniaria daeuro 15.000 a euro 150.000 che è devoluta afavore della Cassa delle ammende. 5. Le sanzioni di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 si ap-

plicano anche ai rappresentanti legali dellaparte o del terzo autori delle violazioni. 6. Ferma l’applicazione delle sanzioni ammi-nistrative pecuniarie di cui ai commi 1 e 2, sela parte rifiuta senza giustificato motivo di ri-spettare l’ordine di esibizione del giudice anorma dell’articolo 3 o non adempie allostesso, ovvero distrugge prove rilevanti ai finidel giudizio di risarcimento, il giudice, valu-tato ogni elemento di prova, può ritenere pro-vato il fatto al quale la prova si riferisce. 7. Ferma l’applicazione della sanzione ammi-nistrativa pecuniaria di cui al comma 4, se laparte utilizza prove in violazione dei limiti dicui all’articolo 5, il giudice può respingere intutto o in parte le domande e le eccezioni allequali le prove si riferiscono.

CAPO III - EFFETTO DELLE DECISIONI DELL’AU-TORITÀ, TERMINI DI PRESCRIZIONE DELLEAZIONI E RESPONSABILITÀ IN SOLIDO

Art. 7 - Effetti delle decisioni dell’autoritàgarante della concorrenza 1. Ai fini dell’azione per il risarcimento deldanno si ritiene definitivamente accertata,nei confronti dell’autore, la violazione del di-ritto della concorrenza constatata da una de-cisione dell’autorità garante dellaconcorrenza e del mercato di cui all’articolo10 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, nonpiù soggetta ad impugnazione davanti al giu-dice del ricorso, o da una sentenza del giu-dice del ricorso passata in giudicato. Ilsindacato del giudice del ricorso comporta laverifica diretta dei fatti posti a fondamentodella decisione impugnata e si estende ancheai profili tecnici che non presentano un og-gettivo margine di opinabilità, il cui esamesia necessario per giudicare la legittimitàdella decisione medesima. Quanto previsto alprimo periodo riguarda la natura della viola-zione e la sua portata materiale, personale,temporale e territoriale, ma non il nesso dicausalità e l’esistenza del danno.2. La decisione definitiva con cui una autoritànazionale garante della concorrenza o il giu-dice del ricorso di altro Stato membro accerta

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una violazione del diritto della concorrenza co-stituisce prova, nei confronti dell’autore, dellanatura della violazione e della sua portata ma-teriale, personale, temporale e territoriale,valutabile insieme ad altre prove. 3. Le disposizioni del presente articolo lascianoimpregiudicati le facoltà e gli obblighi del giu-dice ai sensi dell’articolo 267 del trattato sulfunzionamento dell’Unione europea.

Art. 8 - Termine di prescrizione1. Il diritto al risarcimento del danno derivanteda una violazione del diritto della concorrenzasi prescrive in cinque anni. Il termine di pre-scrizione non inizia a decorrere prima che laviolazione del diritto della concorrenza sia ces-sata e prima che l’attore sia a conoscenza o sipossa ragionevolmente presumere che sia aconoscenza di tutti i seguenti elementi: a) della condotta e del fatto che tale condotta

costituisce una violazione del diritto dellaconcorrenza;

b) del fatto che la violazione del diritto dellaconcorrenza gli ha cagionato un danno;

c) dell’identità dell’autore della violazione. 2. La prescrizione rimane sospesa quando l’au-torità garante della concorrenza avvia un’in-dagine o un’istruttoria in relazione allaviolazione del diritto della concorrenza cui siriferisce l’azione per il diritto al risarcimentodel danno. La sospensione si protrae per unanno dal momento in cui la decisione relativaalla violazione del diritto della concorrenza èdivenuta definitiva o dopo che il procedimentosi è chiuso in altro modo.

Art. 9 - Responsabilità in solido1. In deroga a quanto previsto dall’articolo2055, primo comma, del codice civile, fattosalvo il diritto al pieno risarcimento del dannodi cui all’articolo 1, comma 2, la piccola omedia impresa (PMI), come definita nella rac-comandazione 2003/361/CE della Commis-sione, che viola il diritto della concorrenza èresponsabile in solido solo nei confronti deipropri acquirenti diretti ed indiretti quandola sua quota nel mercato rilevante è rimastainferiore al cinque per cento per il tempo in

cui si è protratta la violazione del diritto dellaconcorrenza e quando l’applicazione delle or-dinarie regole in materia di responsabilitàsolidale determinerebbe un pregiudizio irre-parabile per la sua solidità economica e la to-tale perdita di valore delle sue attività. LaPMI è responsabile in solido anche nei con-fronti di soggetti danneggiati diversi da quellidi cui al periodo precedente solo quando que-sti non possono ottenere l’integrale risarci-mento del danno dalle altre imprese coinvoltenella stessa violazione del diritto della con-correnza. 2. La deroga di cui al comma 1, primo pe-riodo, non si applica quando la PMI ha svoltoun ruolo di guida nella violazione del dirittodella concorrenza o costretto altre imprese aparteciparvi ovvero quando risulta accertatoche la PMI ha commesso in precedenza unaviolazione del diritto della concorrenza. 3. In deroga a quanto previsto dall’articolo 2055,primo comma, del codice civile il beneficiariodell’immunità è responsabile in solido: a) nei confronti dei suoi acquirenti o fornitori

diretti o indiretti; b) nei confronti di altri soggetti danneggiati,

solo quando questi non possono ottenerel’integrale risarcimento del danno dallealtre imprese coinvolte nella stessa viola-zione del diritto della concorrenza.

4. Il termine di prescrizione del diritto al risar-cimento del danno dei soggetti danneggiati dicui ai commi 1, secondo periodo, e 3, letterab), inizia a decorrere da quando risulta accer-tat che gli stessi non possono ottenere l’inte-grale risarcimento del danno dalle altreimprese coinvolte nella stessa violazione deldiritto della concorrenza. 5. Il regresso contro il beneficiario dell’immu-nità da parte di colui che ha risarcito il dannonon può superare la misura del danno che lostesso beneficiario dell’immunità ha causatoai propri acquirenti o fornitori diretti o indi-retti ed è comunque determinato ai sensi del-l’articolo 2055, secondo comma, del codicecivile.

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PRIVATE ENFORCEMENT

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CAPO IV - TRASFERIMENTO DEL SOVRAPPREZZO

Art. 10 - Risarcimento del danno e trasferi-mento del sovrapprezzo1. Il risarcimento del danno da violazione deldiritto della concorrenza può essere chiestoda chiunque lo ha subito, indipendentementedal fatto che si tratti di acquirente diretto oindiretto dell’autore della violazione. 2. Il risarcimento del danno emergente cagio-nato dall’autore della violazione ad un dato li-vello della catena di approvvigionamento nonsupera il danno da sovrapprezzo subito a talelivello, fermo il diritto del soggetto danneg-giato di chiedere il risarcimento per il lucrocessante derivante dal trasferimento integraleo parziale del sovrapprezzo. 3. Le disposizioni del Capo IV del presente de-creto si applicano anche quando la violazionedel diritto della concorrenza riguarda una for-nitura all’autore della violazione.

Art. 11 - Eccezione di trasferimento1. Nelle azioni per il risarcimento del danno,il convenuto che eccepisce il fatto che l’attoreha trasferito in tutto o in parte il sovrapprezzoderivante dalla violazione del diritto della con-correnza ha l’onere di provarlo anche chie-dendo l’esibizione di prove all’attore o a terzi.

Art. 12 - Acquirenti indiretti1. Nelle azioni di risarcimento del danno pertrasferimento in tutto o in parte del sovrap-prezzo, l’attore deve dimostrare l’esistenza ela portata del trasferimento anche chiedendol’esibizione di prove al convenuto o a terzi. 2. Nel caso di cui al comma 1, il trasferimentodel sovrapprezzo si presume quando l’acqui-rente indiretto dimostra che: a) il convenuto ha commesso una violazione

del diritto della concorrenza; b)la violazione del diritto della concorrenza

ha determinato un sovrapprezzo per l’acqui-rente diretto del convenuto;

c) l’acquirente indiretto ha acquistato beni oservizi oggetto della violazione del dirittodella concorrenza o ha acquistato beni o ser-

vizi che derivano dagli stessi o che li incor-porano.

3. Il convenuto può dimostrare che il sovrap-prezzo di cui al comma 2 non è stato trasferitointeramente o in parte sull’acquirente indi-retto.

Art. 13 - Pluralità di azioni1. Ferma la applicazione degli articoli 39 e40 del codice di procedura civile e dell’arti-colo 30 del Regolamento (UE) n. 1215/2012,nelle azioni di risarcimento del danno datrasferimento in tutto o in parte del sovrap-prezzo derivante dalla violazione del dirittodella concorrenza, il giudice, nel valutare sel’onere della prova previsto dagli articoli 11e 12 è assolto, può tenere conto delle azionidi risarcimento del danno, anche propostein altri Stati membri, relative allamedesima violazione del diritto della con-correnza ma promosse da attori che si tro-vano a un altro livello della catena diapprovvigionamento e delle decisioni as-sunte in tali cause. Può, altresì, tenereconto delle informazioni di dominio pubblicorisultanti dall’applicazione a livello pubbli-cistico del diritto della concorrenza riguar-danti il caso specifico.

CAPO V - QUANTIFICAZIONE DEL DANNO

Art. 14 - Valutazione del danno1. Il risarcimento del danno causato da unaviolazione del diritto della concorrenza dovutoal soggetto danneggiato si deve determinaresecondo le disposizioni degli articoli 1223,1226 e 1227 del codice civile. 2. L’esistenza del danno cagionato da una vio-lazione del diritto alla concorrenza consistentein un cartello si presume, salva prova contrariadell’autore della violazione. 3. Il giudice può chiedere assistenza all’auto-rità garante della concorrenza formulando spe-cifiche richieste sugli orientamenti cheriguardano la quantificazione del danno. Salvoche l’assistenza risulti non appropriata in re-lazione alle esigenze di salvaguardare l’effica-cia dell’applicazione a livello pubblicistico del

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DISCIPLINA DELLA CONCORRENZA

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diritto della concorrenza, l’autorità garantepresta l’assistenza richiesta nelle forme e conle modalità che il giudice indica sentita l’au-torità medesima.

CAPO VI - COMPOSIZIONE CONSENSUALEDELLE CONTROVERSIE

Art. 15 - Effetti della composizione consen-suale delle controversie 1. Alla prescrizione del diritto per il risarci-mento del danno da violazione del diritto dellaconcorrenza si applicano l’articolo 5, comma6, del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28,l’articolo 8 del decreto-legge 12 settembre2014, n. 132, convertito, con modificazioni,dalla legge 10 novembre 2014, n. 162, l’arti-colo 141-quinquies del codice del consumo dicui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n.206, e l’articolo 2943, quarto comma, del co-dice civile. 2. Fatte salve le disposizioni in materia diarbitrato, il giudice, su istanza delle parti,può sospendere sino a due anni il processopendente per il risarcimento del danno daviolazione del diritto della concorrenzaquando le medesime parti hanno fatto ri-corso ad una procedura di composizioneconsensuale della controversia. Quando laconciliazione non riesce il processo deve es-sere riassunto nel termine perentorio ditrenta giorni dalla formalizzazione dellamancata conciliazione.3. Il periodo di sospensione di cui al comma 2non si computa ai fini dell’articolo 2 dellalegge 24 marzo 2001, n. 89. 4. L’autorità garante della concorrenza e delmercato di cui all’articolo 10 della legge 10ottobre 1990, n. 287, può considerare, ai finidella irrogazione della sanzione di cui all’arti-colo 15 della medesima legge,il risarcimentodel danno effettuato dall’autore della viola-zione a seguito di una procedura di composi-zione consensuale della controversia e primadella decisione dell’autorità.

Art. 16 - Effetti della composizione consen-suale delle controversie sulle successive azioni

per il risarcimento del danno1. Nelle azioni per il risarcimento del dannoda violazione del diritto della concorrenza, ilsoggetto danneggiato che ha partecipato ad unaccordo che compone la controversia non puòchiedere la parte di danno imputabile al coau-tore della violazione che vi ha partecipato aicoautori che non vi hanno partecipato. 2. I coautori della violazione che non hannopartecipato ad un accordo che compone lacontroversia non hanno regresso nei confrontidei coautori della violazione che vi hanno par-tecipato per la parte del danno a questi impu-tabile. 3. Quando i coautori della violazione che nonhanno partecipato all’accordo che compone lacontroversia sono insolventi, detratta la partedi danno imputabile al coautore che ha parte-cipato all’accordo, il soggetto danneggiato puchiedere il risarcimento ai coautori della vio-lazione che hanno partecipato all’accordo,salvo che le parti che hanno partecipato all’ac-cordo che compone la controversia lo abbianoespressamente escluso. 4. Fermo il disposto dell’articolo 2055, se-condo comma, del codice civile, nel determi-nare la misura del regresso dovuto dalcoautore della violazione a ciascuno deglialtri coautori della violazione responsabiliper il danno cagionato dalla violazione del di-ritto della concorrenza, il giudice tiene contodel risarcimento corrisposto dal predetto co-autore interessato nell’ambito di un accordoche compone la controversia concluso in pre-cedenza.5. Le disposizioni del presente articolo si ap-plicano anche quando il procedimento di com-posizione consensuale della controversia èdefinito con la pronuncia del lodo di cui alcapo IV del Titolo VIII del libro IV del codicedi procedura civile.

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PRIVATE ENFORCEMENT

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CAPO VII - DISPOSIZIONI ULTERIORI, TRANSI-TORIE E FINALI

Art. 17 - Modificazioni alla legge 10 ottobre1990, n. 2871. All’articolo 1 della legge legge 10 ottobre1990, n. 287, sono apportate le seguenti mo-dificazioni: a) al comma 1, le parole: «che non ricadononell’ambito di applicazione degli articoli 65 e/o66 del Trattato istitutivo della Comunità euro-pea del carbone e dell’acciaio, degli articoli 85e/o 86 del Trattato istitutivo della Comunitàeconomica europea (CEE), dei regolamentidella CEE o di atti comunitari con efficacia nor-mativa equiparata» sono soppresse; b) il comma 2 è sostituito dal seguente: «2.L’Autorità garante della concorrenza e delmercato di cui all’articolo 10, di seguito deno-minata “Autorità”, applica anche parallela-mente in relazione a uno stesso caso gli articoli101 e 102 del Trattato sul funzionamentodell’Unione europea e gli articoli 2 e 3 dellapresente legge in materia di intese restrittivedella libertà di concorrenza e di abuso di posi-zione dominante»; c) il comma 3 è abrogato.

Art. 18 - Competenza dei tribunali per le im-prese 1. All’articolo 4 del decreto legislativo 27 giu-gno 2003, n. 168, sono apportate le seguentimodificazioni: a) al comma 1, primo periodo, le parole: «dalcomma 1-bis» sono sostituite dalle seguenti:«dai commi 1-bis e 1-ter»; b) dopo il comma 1-bis è aggiunto il seguente:«1-ter. Per le controversie di cui all’articolo 3,comma 1, lettere c) e d), anche quando ricor-rono i presupposti del comma 1-bis, che, se-condo gli ordinari criteri di competenzaterritoriale e nel rispetto delle disposizioninormative speciali che le disciplinano, dovreb-bero essere trattate dagli uffici giudiziari diseguito elencati, sono inderogabilmente com-petenti: a) la sezione specializzata in materia di im-presa di Milano per gli uffici giudiziari ricom-

presi nei distretti di Brescia, Milano, Bologna,Genova, Torino, Trieste, Venezia, Trento e Bol-zano (sezione distaccata); b) la sezione specializzata in materia di im-presa di Roma per gli uffici giudiziari ricom-presi nei distretti di Ancona, Firenze, L’Aquila,Perugia, Roma, Cagliari e Sassari (sezione di-staccata); c) la sezione specializzata in materia di im-presa di Napoli per gli uffici giudiziari ricom-presi nei distretti di corte d’appello diCampobasso, Napoli, Salerno, Bari, Lecce, Ta-ranto (sezione distaccata), Potenza, Caltanis-setta, Catania, Catanzaro, Messina, Palermo,Reggio Calabria.».

Art. 19 - Disposizione transitoria 1. Ai fini dell’applicazione temporale del pre-sente decreto, gli articoli 3, 4, 5, 15, comma 2,quali disposizioni procedurali, si applicano ai giu-dizi di risarcimento del danno da violazione deldiritto della concorrenza promossi successiva-mente al 26 dicembre 2014.

Art. 20 - Clausola di invarianza finanziaria1. Dall’attuazione delle disposizioni di cui alpresente decreto non devono derivare nuovi omaggiori oneri a carico della finanza pubblica.Le amministrazioni interessate provvedono agliadempimenti ivi previsti con le risorse umane,strumentali e finanziarie disponibili a legisla-zione vigente. Il presente decreto, munito delsigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccoltaufficiale degli atti normativi della Repubblicaitaliana. È fatto obbligo a chiunque spetti di os-servarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 19 gennaio 2017

Comunicazione della Commissione relativaalla quantificazione del danno nelle azioni dirisarcimento fondate sulla violazione dell’ar-ticolo 101 o 102 del trattato sul funziona-mento dell’Unione europea, inhttp://eur-lex.europa.eu.

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DISCIPLINA DELLA CONCORRENZA

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12.2. Cooperazione con le giurisdizioninazionali

Regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio del16 dicembre 2002, concernente l’applica-zione delle regole di concorrenza di cui agliarticoli 81 e 82 del Trattato

Art. 15 - Cooperazione con le giurisdizioni na-zionali1. Nell’ambito dei procedimenti per l’applica-zione dell’articolo 81 o dell’articolo 82 deltrattato le giurisdizioni degli Stati membri pos-sono chiedere alla Commissione di trasmettereloro le informazioni in suo possesso o i suoi pa-reri in merito a questioni relative all’applica-zione delle regole di concorrenza comunitarie.2. Gli Stati membri trasmettono alla Commis-sione copia delle sentenze scritte delle giuri-sdizioni nazionali competenti a pronunciarsisull’applicazione dell’articolo 81 o dell’arti-colo 82 del trattato. La copia è trasmessasenza indugio dopo che il testo integrale dellasentenza scritta è stato notificato alle parti.3. Le autorità garanti della concorrenza degliStati membri possono, agendo d’ufficio, pre-sentare osservazioni scritte alle giurisdizioninazionali dei rispettivi Stati membri in meritoa questioni relative all’applicazione dell’arti-colo 81 o dell’articolo 82 del trattato. Previaautorizzazione della giurisdizione competente,esse possono inoltre presentare osservazioniorali alle giurisdizioni nazionali dei rispettiviStati membri.Qualora sia necessario ai fini dell’applicazioneuniforme dell’articolo 81 o dell’articolo 82 deltrattato, la Commissione, agendo d’ufficio,può presentare osservazioni scritte alle giuri-sdizioni degli Stati membri.Previa autorizzazione della giurisdizione com-petente, essa può inoltre presentare osserva-zioni orali.Esclusivamente ai fini della preparazione dellerispettive osservazioni, le autorità garantidella concorrenza degli Stati membri e la Com-missione possono chiedere alla competentegiurisdizione dello Stato membro di trasmet-

tere o di garantire che vengano loro trasmessii documenti necessari alla valutazione del casotrattato.4. Il presente articolo lascia impregiudicati ipiù ampi poteri di presentare osservazioni di-nanzi alle giurisdizioni che siano conferiti alleautorità garanti della concorrenza degli Statimembri in forza della legislazione dei rispettiviStati membri.

Regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio del16 dicembre 2002, concernente l’applica-zione delle regole di concorrenza di cui agliarticoli 81 e 82 del trattatoArt. 16 - Applicazione uniforme del diritto co-munitario in materia di concorrenza1. Quando le giurisdizioni nazionali si pronun-ciano su accordi, decisioni e pratiche ai sensidell’articolo 81 o 82 del trattato che sono giàoggetto di una decisione della Commissione,non possono prendere decisioni che siano incontrasto con la decisione adottata dalla Com-missione. Esse devono inoltre evitare decisioniin contrasto con una decisione contemplatadalla Commissione in procedimenti da essa av-viati. A tal fine le giurisdizioni nazionali pos-sono valutare se sia necessario o menosospendere i procedimenti da esse avviati. Taleobbligo lascia impregiudicati i diritti e gli ob-blighi di cui all’articolo 234 del trattato.(Omissis)

Comunicazione della Commissione relativaalla cooperazione tra la Commissione e legiurisdizioni degli Stati membri dell’UE ai finidell’applicazione degli articoli 81 e 82 deltrattato CE (versione consolidata, in GU C 256del 5.8.2015), in http://eur-lex.europa.eu.

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PRIVATE ENFORCEMENT

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ELENCO DELLE FONTI CITATE

Disposizioni costituzionali:

Artt. 41, 43, 117

Atti legislativi statali:

- Decreto legislativo 19 gennaio 2017, n. 3, At-tuazione della direttiva 2014/104/UE del Par-lamento europeo e del Consiglio, del 26novembre 2014, relativa a determinatenorme che regolano le azioni per il risarci-mento del danno ai sensi del diritto nazionaleper violazioni delle disposizioni del dirittodella concorrenza degli Stati membri e del-l’Unione europea

- Decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175,Testo unico in materia di società a partecipa-zione pubblica(artt. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 15, 16, 17, 20, 24)

- Legge 10 agosto 2016, n. 170, Delega al Go-verno per il recepimento delle direttive euro-pee e l’attuazione di altri atti dell’Unioneeuropea - Legge di delegazione europea 2015(art. 10)

- Legge 9 luglio 2015, n. 114, Delega al Go-verno per il recepimento delle direttive euro-pee e l’attuazione di altri atti dell’Unioneeuropea - Legge di delegazione europea 2014(art. 2)

- Decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, Dispo-sizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppodelle infrastrutture e la competitività, con-vertito, con modificazioni, dalla legge 24marzo 2012, n. 27(art. 4)

- Decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, Di-sposizioni urgenti per la crescita, l’equità e ilconsolidamento dei conti pubblici, convertito,con modificazioni, dalla legge 22 dicembre2011, n. 214(art. 34)

Decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, At-tuazione dell’articolo 44 della legge 18 giugno2009, n. 69, recante delega al governo per ilriordino del processo amministrativo(artt. 133, 134, 135)

- Legge 23 luglio 2009, n. 99, Disposizioni perlo sviluppo e l’internazionalizzazione delleimprese, nonché in materia di energia(art. 47)

- Decreto legislativo 9 gennaio 2008, n. 9, Di-sciplina della titolarità e della commercializ-zazione dei diritti audiovisivi sportivi erelativa ripartizione delle risorse(art. 6)

- Legge 28 dicembre 2005, n. 262, Disposizioniper la tutela del risparmio e la disciplina deimercati finanziari(artt. 20, 21, 22, 24)

- Decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259,Codice delle comunicazioni elettroniche(artt. 8, 14-ter, 19)

- Legge 31 luglio 1997, n. 249, Istituzionedell’Autorità per le garanzie nelle comunica-zioni e norme sui sistemi delle telecomunica-zioni e radiotelevisivo(art. 1)

- Legge 6 febbraio 1996, n. 52, Disposizioni perl’adempimento di obblighi derivanti dall’ap-partenenza dell’Italia alle Comunità europee- Legge comunitaria 1994(art. 54)

- Legge 14 novembre 1995, n. 481, Norme perla concorrenza e la regolazione dei servizi dipubblica utilità. Istituzione delle Autorità diregolazione dei servizi di pubblica utilità(art. 2)

- Legge 10 ottobre 1990, n. 287, Norme per latutela della concorrenza e del mercato

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- Legge 1981, n. 689, Modifiche al sistema pe-nale (rinvio)

Regolamenti:

- Decreto del Presidente della Repubblica 30aprile 1998, n. 217, Regolamento recantenorme in materia di procedure istruttorie dicompetenza dell’Autorità garante della con-correnza e del mercato(artt. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 17)

Atti dell’AGCM:

- Provvedimento n. 25892/2016, concernentela rivalutazione delle soglie di fatturato, exart. 16, comma 1, della legge n. 287/1990

- Delibera 20 luglio 2016, n. 26126, Regola-mento concernente l’organizzazione e il fun-zionamento dell’Autorità garante dellaconcorrenza e del mercato

- Delibera 28 ottobre 2015, n. 25690, Regola-mento concernente la disciplina dell’autono-mia contabile dell’Autorità garante dellaconcorrenza e del mercato

- Delibera 22 ottobre 2014, n. 25152, LineeGuida sulle modalità di applicazione dei cri-teri di quantificazione delle sanzioni ammini-strative pecuniarie irrogate dall’Autorità inapplicazione dell’articolo 15, comma 1, dellalegge n. 287/1990

- Comunicazione - Individuazione della se-conda soglia di cui all’art. 16, comma 1, dellalegge n. 287/90 nei casi di costituzione dinuova impresa comune e di fusione(05/08/2013)

- Comunicazione sulla non imposizione e sullariduzione delle sanzioni ai sensi dell’articolo15 della legge 10 ottobre 1990, n. 287 (comemodificata dalla delibera n. 24219 del 31 gen-naio 2013 e dalla delibera n. 24506 del 31 lu-glio 2013)

- Comunicazione - Nuova disciplina relativa al-l’obbligo di comunicazione preventiva delleoperazioni di concentrazione (art. 16 dellalegge n. 287/90, come modificato dall’art. 5-bis, comma 2, lett. c), del d.l.  24 gennaio2012, n. 1, convertito in legge 24 marzo 2012,n. 27), (14/11/2012)

- Delibera 6 settembre 2012, n. 23863, Proce-dure di applicazione dell’articolo 14-ter dellaL. n. 287/1990

- Comunicazione concernente alcuni aspettiprocedurali relativi alle operazioni di concen-trazione di cui alla legge 10 ottobre 1990, n.287 (ultima modifica delibera AGCM n. 21907del 15 dicembre 2010)

- Delibera 14 dicembre 2006, n. 16218, Appli-cazione dell’art. 14-bis della legge 10 ottobre1990, n. 287

Trattati internazionali:

- Trattato sull’Unione Europea (art. 3)

- Trattato sul Funzionamento dell’Unione Eu-ropea(artt. 101, 102, 106, 107, 108, 120) e relativoProtocollo n. 27, sul mercato interno e la con-correnza

Regolamenti del Consiglio dell’Unione Europea:

- Regolamento (CE) n. 139/2004 del 20 gennaio2004, relativo al controllo delle concentrazionitra imprese(artt. 1, 4, 9, 22)

- Regolamento (CE) n. 1/2003 del 16 dicembre2002, concernente l’applicazione delle regoledi concorrenza di cui agli articoli 81 e 82 delTrattato(artt. 1, 2, 3, 5, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 22)

- Regolamento (CE) n. 1215/1999 del 10 giugno1999, che modifica il Regolamento n.

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ELENCO DELLE FONTI CITATE

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19/65/CEE relativo all’applicazione dell’arti-colo 81, paragrafo 3, del Trattato a categoriedi accordi e pratiche concordate

- Regolamento (CEE) n. 2821/71 del 20 dicem-bre 1971, relativo all’applicazione dell’arti-colo 85, paragrafo 3, del Trattato a categoriedi accordi, di decisioni e di pratiche concor-date

- Regolamento (CEE) n. 19/65 del 2 marzo1965, relativo all’applicazione dell’art. 85, pa-ragrafo 3, del Trattato a categorie di accordi epratiche concordate

Decisioni della Commissione Europea:

- Decisione del 20 dicembre 2011, riguardantel’applicazione delle disposizioni dell’articolo106, paragrafo 2, del trattato sul funziona-mento dell’Unione europea agli aiuti di Statosotto forma di compensazione degli obblighi diservizio pubblico, concessi a determinate im-prese incaricate della gestione di servizi di in-teresse economico generale (2012/21/UE)

Regolamenti della Commissione Europea:

- Regolamento (UE) n. 316/2014 del 21 marzo2014, relativo all’applicazione dell’articolo101, paragrafo 3, del Trattato sul Funziona-mento dell’Unione europea a categorie di ac-cordi di trasferimento di tecnologia

- Regolamento (UE) n. 1218/2010 del 14 di-cembre 2010, relativo all’applicazione dell’ar-ticolo 101, paragrafo 3, del Trattato sulFunzionamento dell’Unione europea a talunecategorie di accordi di specializzazione

- Regolamento (UE) n. 1217/2010 del 14 di-cembre 2010, relativo all’applicazione dell’ar-ticolo 101, paragrafo 3, del Trattato sulFunzionamento dell’Unione europea a talunecategorie di accordi ricerca e sviluppo

- Regolamento (UE) n. 330/2010, del 20 aprile2010, relativo all’applicazione dell’articolo

101, paragrafo 3, del Trattato sul Funziona-mento dell’Unione europea a categorie di ac-cordi verticali e pratiche concordate

Comunicazioni della Commissione Europea:

- Comunicazione sulla nozione di aiuto di Statodi cui all’articolo 107, paragrafo 1, del Trat-tato sul Funzionamento dell’Unione europea(2016/C 262/01)

- Comunicazione relativa alla cooperazione trala Commissione e le giurisdizioni degli Statimembri dell’UE ai fini dell’applicazione degliarticoli 81 e 82 del Trattato CE (versione con-solidata, in GU C 256 del 5.8.2015)

- Comunicazione relativa agli accordi di impor-tanza minore che non determinano restrizionisensibili della concorrenza ai sensi dell’arti-colo 101, paragrafo 1, del Trattato sul Funzio-namento dell’Unione europea (comunicazione«de minimis») (2014/С 291/01)

- Linee direttrici sull’applicazione dell’articolo101 del Trattato sul Funzionamento del-l’Unione europea agli accordi di trasferimentodi tecnologia (2014/C 89/03)

- Rettifica della comunicazione della Commis-sione concernente una procedura semplificataper l’esame di determinate concentrazioni anorma del Regolamento (CE) n. 139/2004 delConsiglio (2014/C 11/05)

- Comunicazione concernente una procedurasemplificata per l’esame di determinate con-centrazioni a norma del Regolamento (CE) n.139/2004 del Consiglio (2013/C 366/04)

- Comunicazione relativa alla quantificazionedel danno nelle azioni di risarcimento fondatesulla violazione dell’articolo 101 o 102 delTrattato sul Funzionamento dell’Unione euro-pea (2013/C 167/07)

- Comunicazione contente la disciplina del-l’Unione europea relativa agli aiuti di Stato

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Codice della Concorrenza

ELENCO DELLE FONTI CITATE

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concessi sotto forma di compensazione degliobblighi di servizio pubblico (2012/C 8/03)

- Comunicazione sull’applicazione delle normedell’Unione europea in materia di aiuti di Statoalla compensazione concessa per la presta-zione di servizi di interesse economico gene-rale (2012/C 8/02)

- Linee direttrici sull’applicabilità dell’articolo101 del Trattato sul Funzionamento del-l’Unione europea agli accordi di cooperazioneorizzontale (2011/C 11/01)

- Orientamenti sulle restrizioni verticali(SEC/2010/411 def.)

- Orientamenti aggiuntivi in materia di restri-zioni verticali negli accordi per la vendita e lariparazione di autoveicoli e per la distribuzionedi pezzi di ricambio per autoveicoli (2010/C138/05)

- Comunicazione relativa all’applicazionedell’articolo 101, paragrafo 3, del Trattato sulFunzionamento dell’Unione europea a talunecategorie di accordi, decisioni e pratiche con-cordate nel settore delle assicurazioni (2010/C82/02)

- Orientamenti sulle priorità della Commis-sione nell’applicazione dell’articolo 82 delTrattato CE al comportamento abusivo delleimprese dominanti volto all’esclusione dei con-correnti (GU C 45 del 24.2.2009, pp. 7-20)

- Orientamenti relativi alla valutazione delleconcentrazioni non orizzontali a norma del Re-golamento del Consiglio relativo al controllodelle concentrazioni tra imprese (2008/C265/07)

- Comunicazione consolidata sui criteri di com-petenza giurisdizionale a norma del Regola-mento (CE) n. 139/2004 del Consiglio relativoal controllo delle concentrazioni tra imprese(2008/C 95/01)- Comunicazione sulle restrizioni direttamente

connesse e necessarie alle concentrazioni(2005/C 56/03)

- Comunicazione sul rinvio in materia di con-centrazioni (2005/C 56/02)

- Linee direttrici sull’applicazione dell’articolo81, paragrafo 3, del Trattato (2004/C 101/08)

- Linee direttrici sulla nozione di pregiudizio alcommercio tra Stati membri di cui agli articoli81 e 82 del Trattato (2004/C 101/07)

- Comunicazione sull’orientamento informaleper questioni nuove relative agli articoli 81 e82 del Trattato CE, sollevate da casi individuali(lettere di orientamento) (2004/C 101/06)

- Orientamenti relativi alla valutazione delleconcentrazioni orizzontali, a norma del Rego-lamento del Consiglio relativo al controllodelle concentrazioni tra imprese (2004/C31/03)

- Linee direttrici per l’analisi del mercato e lavalutazione del significativo potere di mercatoai sensi del nuovo quadro normativo comuni-tario per le reti e i servizi di comunicazioneelettronica (2002/C 165/03)

- Comunicazione relativa alla nozione di im-prese comuni che esercitano tutte le funzionidi una entità economica autonoma a norma delRegolamento (CEE) n. 4064/89 del Consiglio,relativo al controllo delle operazioni di con-centrazione tra imprese (98/C 66/01)

- Comunicazione sull’applicazione delle regoledi concorrenza al settore postale e sulla valu-tazione di alcune misure statali relative ai ser-vizi postali (98/C 39/02)

- Comunicazione sulla definizione del mercatorilevante ai fini dell’applicazione del dirittocomunitario in materia di concorrenza (97/C372/03)

- Chiarimenti relativi alle raccomandazioni

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ELENCO DELLE FONTI CITATE

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della Commissione in materia di applicazionedelle regole di concorrenza ai progetti dinuove infrastrutture di trasporto (97/C298/05)

- Linee direttrici sull’applicazione delle regoledi concorrenza della CEE nel settore delle te-lecomunicazioni (91/C 233/02)

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Codice della Concorrenza

ELENCO DELLE FONTI CITATE

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INDICE ANALITICO

Abuso di posizione dominante, 19, 41, 45, 46, 49, 53, 55, 95, 96, 98, 130, 131, 143, 152barriere all’entrata, 132-condizioni diverse per prestazioni equivalenti, 95-imposizione di prezzi e di altre condizioni ingiustificatamente gravose, 43, 95-limitazione degli sbocchi o degli accessi al mercato, 95-limitazione della produzione, 95-limitazione dello sviluppo tecnologico, 54, 95-mercato interno, vedi Mercato-mercato nazionale, vedi Mercato-posizione dominante, 96-prestazioni supplementari, 95, 96-sfruttamento abusivo, 95-

Accesso ai documenti, vedi Diritto/iAccordi

di cooperazione orizzontale, 56-73-di cooperazione verticale, 73-85-di trasferimento di tecnologia, 85-94-tra imprese, vedi Intese-

Acquisto esclusivo, vedi ObbligoAdeguatezza, vedi Principio Advocacy, vedi Autorità Garante della Concorrenza e del MercatoAiuti di Stato, 14, 118-120, 123, 156, 157

deroghe al divieto, 118-obblighi di notifica, 119-società a partecipazione pubblica, vedi Società a partecipazione pubblica-stand still, 119-

Ammende, vedi SanzioniAmministrazioni, 11, 15, 32, 34, 42-45, 48, 96, 101, 102, 120-125, 127, 128, 143, 152Analisi statistiche ed economiche, vedi Poteri istruttoriAssociazioni di imprese (deliberazioni di), vedi InteseAudizione finale, vedi Procedimento istruttorioAutonomia (dell’Autorità), vedi Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato

contabile, vedi Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato-negoziale, vedi Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato-organizzativa, vedi Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato-

Autoproduzione, vedi Imprese pubbliche e Divieto Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato

advocacy, attività consultiva, 43-parere, 43, 44oparere motivato, 43osegnalazioni, 42, 43o

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autonomia contabile, 18, 21, 22-bilancio, 13-15, 19, 21-31, 35, 36, 41ocollegio dei revisori dei conti, 19, 22-26, 29-32, 34, 35ocontrollo interno, 17, 18ofinanziamento, 15, 41orendiconto, 19, 21, 25, 26, 28-30, 35, 36o

autonomia negoziale, 35-autonomia organizzativa-

capo di gabinetto, 11, 13, 16, 17, 20, 29ocollegio, 9, 10, 12, 13, 15-17, 20, 22, 29, 42, 97-99, 101-105ocomitato per le valutazioni economiche, 13, 17odirezioni, 13-18, 20, 21oorganismo di valutazione e controllo strategico, 17opersonale dipendente, 10, 13, 14, 17, 18, 20, 27, 35, 39, 41, 47, 102opresidente, 9-13, 15-17, 20, 22, 26, 29, 41oresponsabile di unità organizzativa, 18osegretario generale, 11-13, 15, 20, 22, 23, 25-27, 29, 31, 33, 34, 36-38, 40, 41ouffici, 12-18, 20, 22, 25-29, 31, 41, 42o

beni di proprietà dell’Autorità, 14, 32-35-bollettino ufficiale, 16, 20, 42, 56, 94, 97-99, 102-deliberazioni, 10-13, 20-indagini conoscitive, vedi Indagini conoscitive-indipendenza, 9, 47-piano della performance, vedi Piano della performance-poteri istruttori, vedi Poteri istruttori-procedimento istruttorio, vedi Procedimento istruttorio-rapporti con le altre istituzioni -

collaborazione del Corpo della Guardia di Finanza, 47, 49, 99, 101, 102orapporti con altre Autorità Indipendenti, vedi Autorità indipendentiorapporti con il Governo, 45orapporti con il Ministero dello Sviluppo Economico (MISE), 46orapporti con il Parlamento, 45orapporti con le Autorità garanti della concorrenza di altri Stati Membri, 45, 48,o51

scambio di informazioni, 49rapporti con l’ordinamento comunitario, 44, 48-51o

relazione al Governo su alcuni settori, 45-relazione annuale al Parlamento, 11, 16, 44-rivista italiana di antitrust, vedi Rivista italiana di antitrust-sito internet, vedi Sito internet dell’Autorità-ufficio stampa, vedi Ufficio stampa-

Autorità indipendentiAutorità per i servizi di pubblica utilità, 45-Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (AGCOM), 44, 46, 154-

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INDICE ANALITICO

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Autorità per l’energia elettrica e il gas (AEEG), 141-Banca d’Italia, 41, 45, 47-48, 55, 104, 141, 142-Commissione nazionale per la società e la borsa (CONSOB), 47, 48, 104, 141, 142-Commissione per la vigilanza sui fondi pensione (COVIP), 47, 48, 104, 141-Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni (IVASS, ex ISVAP), 42, 45, 47, 48, 97, 104, 141-

Avvio dell’istruttoria (provvedimento di), vedi Procedimento istruttorioAzioni collettive, vedi Azioni per il risarcimento del dannoAzioni per il risarcimento del danno, 142-152

autore della violazione, 133, 144, 146, 149-151-azioni collettive, 143, 144-circostanze aggravanti, vedi Sanzioni-circostanze attenuanti, vedi Sanzioni-composizione consensuale delle controversie, 145, 146, 161-conciliazione, 151-corte d’appello, vedi Corte d’appello-danneggiato, 144, 150, 151-danno emergente, 144, 150-decisione dell’Autorità, 144, 145, 148-eccezione di trasferimento, 150-fascicolo dell’Autorità, 145, 147, 148-giudice del ricorso, vedi Giudici nazionali-interessi, 144-lucro cessante, 144, 150-onere probatorio, 150-ordine di esibizione delle prove, vedi Ordine di esibizione delle prove e Esibizione-pluralità di azioni, 150-prescrizione, 149-prove, vedi Prove (nel giudizio risarcitorio)-regresso, 149, 151-responsabilità in solido della piccola o media impresa, 149-sanzioni, 148-sospensione del giudizio, 147-sospensione della prescrizione, 149-sovracompensazioni, 144-sovrapprezzo, 145-transazione, 134, 145, 147-tribunali per le imprese, 152-trasferimento del sovrapprezzo, 145, 150-valutazione del danno, 150, 151-

Barriere all’entrata, vedi Abuso di posizione dominanteBeneficio dell’esenzione

condizioni di applicabilità, 56, 59-62, 65-69, 72, 74, 76-80, 82, 83, 87, 90, 93-condizioni di inapplicabilità, 61, 62, 66, 67, 70, 72, 75, 80, 83, 84, 87, 88, 91-93-revoca, 62, 70, 77, 80, 81, 88, 92-

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INDICE ANALITICO

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Beni (di proprietà dell’Autorità), vedi Autorità Garante della Concorrenza e del MercatoBollettino ufficiale, vedi Autorità Garante della Concorrenza e del MercatoCapo di Gabinetto, vedi Autorità garante della Concorrenza e del MercatoCartello, vedi InteseCertezza del diritto, vedi Principio Circostanze aggravanti, vedi SanzioniCircostanze attenuanti, vedi SanzioniCollegio, vedi Autorità Garante della Concorrenza e del MercatoCommissione europea

avocazione, 103-comitato consultivo, 50, 51, 59, 68, 75, 78, 79, 86-competenza, vedi Autorità Garante della Concorrenza e del mercato-consultazione preventiva, 103-

Compliance, vedi Programma di ComplianceComunicazione delle risultanze istruttorie, vedi Procedimento istruttorioConcentrazioni, 41, 49, 53

acquisizione del controllo, 109, 110-coordinamento di imprese indipendenti, 109-costituzione di una posizione dominante, 109-di dimensione comunitaria, 110-di dimensione nazionale, 112-eliminazione sostanziale e durevole della concorrenza, 109, 110-fatturato, 110, 112-formulario, 112-fusioni, 109-posizione sul mercato delle imprese, 110-poteri del Governo di autorizzazione, 111-procedimento -

avvio dell’istruttoria, 113ocomunicazione, vedi Obbligooconclusione dell’istruttoria, 110, 113osanzioni, vedi Sanzioniosospensione temporanea, 113o

rafforzamento di una posizione dominante, 109-riduzione sostanziale e durevole della concorrenza, vedi Concorrenza-sistema dei rinvii con la Commissione europea-

notificazione preventiva, 51, 114orinvio alla Commissione, 51, 114-116orinvio alle Autorità competenti degli Stati membri, 51, 115o

soglie, 110, 112, 155-Concorrenza

competenza esclusiva dello Stato, 52-condizioni di, 89, 114, 116, 126, 132, 134-danno per la, 76, 104, 105-

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diritto della, 144-disciplina della, 52-54, 56-distorsioni della, 43-effetti negativi per la, 60, 68-effettiva, 62, 63, 69, 114-116, 126-efficace, 60, 68, 76, 86-elementi distorsivi della, 43-eliminazione della, 111-gioco della, 54-legislazione comunitaria sulla, 153-legislazione nazionale sulla, 53, 54, 100, 114-117, 153-libertà di, 49, 53-55, 109, 152-norme di, 131, 139-politica della, 57-potenziale, 64, 71, 81, 90 -promozione della, 17, 43, 86, 120-regole di, 49-53, 55, 56, 62, 77, 80, 86, 95-97, 100, 103, 104, 120, 135, 136, 144, 153-restrizioni della, 46, 55, 65, 70, 72, 80, 81, 83, 90, 132, 133-riduzione sostanziale e durevole della, 54-ripristino delle condizioni di, vedi Sanzioni-svantaggi nella, 54, 95-tutela della, 10, 15, 43, 45, 52, 60, 68, 86, 124, 143-

Condizioni di concorrenza, vedi ConcorrenzaCondizioni diverse per prestazioni equivalenti, vedi Abuso di posizione dominante e InteseContraddittorio, vedi Principio Controllo

acquisizione del, vedi Concentrazione -analogo, vedi Società a partecipazione pubblica-interno (dell’Autorità), vedi Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato-

Cooperazioneorizzontale, vedi Accordi di cooperazione orizzontale-verticale, vedi Accordi di cooperazione verticale-

Coordinamento di imprese indipendenti, vedi Concentrazione Correttezza, vedi Principio Danneggiato, vedi Azioni per il risarcimento del dannoDanno, vedi Concorrenza e Azioni per il risarcimento del dannoDe minimis, vedi InteseDenuncia all’Autorità, vedi Procedimento istruttorioDeroghe al divieto di intese, vedi InteseDifesa, vedi Diritto/iDiritto/i

audiovisivi, 44, 154-della concorrenza, vedi Concorrenza-di accesso, 98, 99-

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di difesa, 97, 98, 100-di essere sentiti, 42, 96, 98, 102, 146, 147-di iniziativa economica, 49, 52, 53, 117-di proprietà intellettuale, 67, 79, 82, 83, 145-esclusivi, 43-individuali d’uso nelle radiofrequenze, 46-tecnologici, vedi Accordi di trasferimento di tecnologia-

Disciplina della concorrenza, vedi ConcorrenzaDiscriminazione, vedi Divieto Dissuasività, vedi Principio Distorsioni della concorrenza, vedi ConcorrenzaDivieto

di autoproduzione, 118-di discriminazione, 14, 35, 44, 121, 124-

Documentiaccesso, vedi Diritto/i-esibizione, vedi Poteri istruttori-interni delle Autorità Garanti della Concorrenza (protezione), 147-segreto aziendale, industriale e commerciale, 42, 98, 101, 129-

Economicità, vedi Principio Effetto dissuasivo (della sanzione), vedi SanzioniEfficacia, vedi Principio Elementi distorsivi della concorrenza, vedi ConcorrenzaEliminazione della concorrenza, vedi ConcorrenzaEnforcement

private, vedi Azioni per il risarcimento del danno -public, vedi Public enforcement -

Entry fee, vedi SanzioniEsclusive

obbligo di acquisto esclusivo, vedi Obbligo -obbligo di fornitura esclusiva, vedi Obbligo -

Esenzione, vedi Beneficio dell’esenzioneEsibizione

dei documenti da parte dell’Autorità, vedi Poteri istruttori-delle prove (ordine di), 146-148, 150-

European Competition Network (ECN), 100Finanziamento, vedi Autorità Garante della Concorrenza e del MercatoFonti di approvvigionamento, vedi InteseFormulario sulle operazioni di concentrazione, vedi ConcentrazioniFusioni, vedi Concentrazioni Gioco della concorrenza, vedi ConcorrenzaGiudici nazionali

applicazione uniforme del diritto comunitario, 153-autorizzazione in deroga, vedi Intese-

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competenza funzionale inderogabile del TAR Lazio, sede di Roma, 142-cooperazione con le giurisdizioni nazionali, 153-del ricorso in materia di risarcimento del danno, 144-giurisdizione di merito, 109, 141, 142-giurisdizione esclusiva, 109, 141, 142-nullità delle intese, vedi Intese-sezioni specializzate in materia di impresa, 143, 152-

Governopoteri in materia di concentrazione, vedi Concentrazioni-relazione al, vedi Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato-

Imparzialità, vedi Principio Impegni

accettazione, 103, 104, 106-109-accoglimento, 107, 108-comportamentali, 108-formulario per la presentazione, 107, 108-idoneità, 108-inottemperanza, vedi Sanzioni-modifiche, 107, 108-obbligatori, 108-presentazione, 108-pubblicazione, 108-rigetto, 107, 108-rispetto, 106, 130-strutturali, 108-valutazione, 108-

Impresecollegate, 64, 65, 71, 82, 90-comuni o joint venture, 109-concessionarie, 45-concorrenti, 61, 66, 71, 77, 79, 83, 89, 91, 92, 100, 145-piccola o media, vedi Azioni per il risarcimento del danno-pubbliche, vedi Monopolio legale e Autoproduzione -

obbligo di accesso a condizioni equivalenti, vedi Obbligooobbligo di separazione societaria, vedi Obbligo osanzioni per imprese pubbliche e in monopolio legale, vedi Sanzionio

Indagini conoscitive, 19, 42, 43, 109, 129Indipendenza, vedi Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato Informazioni preesistenti, vedi Prove (nel giudizio risarcitorio)Informazioni riservate, vedi RiservatezzaInfrazioni plurisoggettive, 132Iniziativa economica, vedi Diritto/i Interesse generale, 43, 52Interpretazione conforme, vedi Principio

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INDICE ANALITICO

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Inteseaccordi tra imprese, 54-56-cartello, 145-comunicazione volontaria, 94-condizioni diverse per prestazioni equivalenti, 54-56-deliberazioni di associazioni di imprese, 54-56-de minimis, 55-esenzioni -

autorizzazione in deroga, 55, 56, 97oper categoria, vedi Accordi di cooperazione orizzontale, Accordi di cooper-oazione verticale e Accordi di trasferimento di tecnologia

fissazione dei prezzi, 54, 62, 66, 69,72, 88, 91-limitazione degli sbocchi e degli accessi al mercato, 54-limitazione della produzione, 62, 66, 70, 72, 91, 131, 132, 136-limitazione dello sviluppo tecnologico, 66-nullità, 55-per effetto, 54-per oggetto, 54-pratiche concordate, 54, 55-prestazioni supplementari, 54-restrizione consistente alla concorrenza, 54, 55-ripartizione dei mercati o delle fonti di approvvigionamento, 54, 55-

Ispezioni, vedi Poteri istruttoriIstanza, vedi Procedimento istruttorioLegge annuale per il mercato e la concorrenza, 44Legislazione comunitaria sulla concorrenza, vedi ConcorrenzaLegislazione nazionale sulla concorrenza, vedi ConcorrenzaLeniency, vedi Programma di clemenzaLibera circolazione delle merci, servizi, persone, capitali, vedi Principio Liberalizzazione, 43Libero mercato, vedi MercatoLibertà di concorrenza, vedi ConcorrenzaLicenza

di brevetto, vedi Accordi di trasferimento di tecnologia-di diritti tecnologici, vedi Accordi di trasferimento di tecnologia-know how, vedi Accordi di trasferimento di tecnologia-

Limitazione della produzione, degli sbocchi o degli accessi al mercato, dello sviluppo tecno-logico, vedi Abuso di posizione dominante e InteseMarket test, vedi Procedimento istruttorioMercato

comune, 57, 59, 68, 73, 74, 76, 115-elettronico, 36-interno, 53, 54, 59, 63, 66-68, 95, 118, 119, 155-nazionale, 54, 95, 109-

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Codice della Concorrenza

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potere di, 60, 68, 76, 77, 80, 86, 95-quota di mercato, 61, 62, 66, 67, 69, 70, 72, 77, 80, 83-85, 87, 88, 91, 93, 132-rilevante -

del prodotto, 69, 71, 89, 94, 96, 111, 133ogeografico, 71, 89, 94, 96, 111o

soglie, vedi Concentrazioni-Misure cautelari, 104, 105, 129, 130Monopolio

fiscale, 120-legale, 117, 118, 136-

Motivazionedel provvedimento, vedi Provvedimento-parere motivato, vedi Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato-oneri di motivazione analitica, vedi Società a partecipazione pubblica-

Norme di concorrenza, vedi ConcorrenzaObbligo

di accesso a condizioni equivalenti, 117, 118-di acquisto esclusivo, 71-di comunicazione delle concentrazioni, 112, 113-di fornitura esclusiva, 71-di non concorrenza, 81, 84-di notifica in materia di aiuti di Stato, vedi Aiuti di Stato-di separazione societaria, 117-

Offerta pubblica di acquisto, 112, 113Onere della prova, vedi Prove (nel giudizio risarcitorio)Ordine di esibizione delle prove, vedi Esibizione

limiti, 146-parere dell’Autorità sulla proporzionalità dell’ordine, 147-

Parità di trattamento, vedi Principio Partecipazione all’istruttoria, vedi Procedimento istruttorioPerformance, vedi Piano della performancePerizie, vedi Poteri istruttoriPiano della performance, 13, 17Politica della concorrenza, vedi ConcorrenzaPool tecnologici, vedi Accordi di trasferimento di tecnologiaPosizione dominante, vedi Abuso di posizione dominantePotere di mercato, vedi MercatoPoteri istruttori, 99

analisi statistiche ed economiche, 16, 17, 101, 102-consultazione di esperti, 42, 101, 102-esibizione dei documenti, 42, 99, 101, 129-

rifiuto (o omissione) di fornire informazioni o documenti richiesti dall’Autorità,ovedi Sanzioni

ispezioni, 16, 42, 99-101, 129-

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Codice della Concorrenza

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perizie, 42, 101, 102-richiesta di informazioni, 42, 44, 99, 101, 107, 113, 129, 141-strumenti di indagine all’interno della rete European Competition Network (ECN), vedi-European Competition Network

Pratiche concordate, vedi IntesePregiudizio al commercio degli Stati Membri, 94, 96Presidente, vedi Autorità garante della Concorrenza e del MercatoPrestazioni

equivalenti, vedi Abuso di posizione dominante-supplementari o gemellate (tying), vedi Abuso di posizione dominante e Intese-

Prezzi fissazione dei, vedi Intesa-imposizione di, vedi Abuso di posizione dominante-trasferimento del sovrapprezzo, vedi Azioni per il risarcimento del danno-

Principiodel contraddittorio, 9, 97, 98-di adeguatezza, 48, 124-di certezza del diritto, 60, 68, 76, 77, 86-di correttezza, 35-di dissuasività, 48-di economicità, 19, 35, 123-di efficacia, 19, 35, 123, 147, 151-di imparzialità, 35-di interpretazione conforme, 53-di libera circolazione delle merci, servizi, persone e capitali, 44-di libera concorrenza, 35, 44, 53-di non discriminazione, 14, 35, 44, 121, 124-di parità di trattamento, 35, 48-di proporzionalità, 48, 134, 147-di pubblicità, 35, 37, 104, 124-di sviluppo sostenibile, 53-di tempestività, 35-di trasparenza, 17, 35, 38, 44, 47, 124, 131-

Private enforcement, vedi Azioni per il risarcimento del dannoProcedimento istruttorio

accesso ai documenti, vedi Diritto/i-audizione finale, 20, 102-104-avocazione, vedi Commissione Europea-avvio, 42, 96-99, 105, 107, 113-134, 139-comunicazione delle risultanze istruttorie, 20, 102-104, 99, 135, 138, 139-contraddittorio, vedi Principio -denuncia all’Autorità, 17, 42, 97, 104-diritto di essere sentiti, vedi Diritto/i-impegni, vedi Impegni-

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istanza, 106, 135-market test, 107-onere della prova, 96-partecipazione all’istruttoria, 97, 98-processo verbale, 99, 101, 103-provvedimento finale, vedi Provvedimento -responsabile del, 20, 42, 97, 99, 101, 105-sanzioni, vedi Sanzioni-segreto d’ufficio, 47, 102-termine di chiusura, 102, 135-verbalizzazione, 9-

Programma di clemenza (leniency), 134-136, 145, 147Programma di compliance, 134Promozione della concorrenza, vedi ConcorrenzaProporzionalità, vedi Principio Prove (nel giudizio risarcitorio)

informazioni preesistenti, 145-contenute nel fascicolo di un’Autorità Garante della Concorrenza, 145-147-onere della prova, 96-

Provvedimentoavvio dell’istruttoria, vedi Procedimento istruttorio-diffida, 55, 104, 130, 131, 134, 135-finale, 103, 104, 139, 140-sugli impegni, vedi Impegni-sulle misure cautelari, vedi Misure Cautelari-motivazione, 131-notificazione, 96-99, 105, 106, 108, 113-pubblicità delle decisioni, 104-sanzione, vedi Sanzioni-tutela giurisdizionale, vedi Giudici nazionali-

Pubblica amministrazione, vedi AmministrazioniPubblicità

delle decisioni, vedi Provvedimento-principio di, vedi Principio -

Public enforcement, 41Quota di mercato, vedi MercatoRegole di concorrenza, vedi ConcorrenzaRelazione

annuale al Parlamento, vedi Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato-settoriale al Governo, vedi Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato-

Responsabile del procedimento, vedi Procedimento istruttorio-di unità organizzativa, vedi Autorità garante della Concorrenza e del Mercato-

Restrizioni della concorrenza, vedi Concorrenza

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Ripartizione dei mercati, vedi InteseRisarcimento del danno, vedi Azioni per il risarcimento del dannoRiservatezza

delle comunicazioni tra avvocati e clienti, 146-delle informazioni, 98, 101, 129, 146-vincolo di riservatezza in caso di cooperazione, 46-

Rivista italiana di Antitrust, 11Sanzioni, 104, 129-141

ammende, 104, 145-circostanze aggravanti, 133, 138-circostanze attenuanti, 133, 134-effettiva deterrenza, 134-effetto dissuasivo, 131-importo supplementare (entry fee), 132, 133-in materia di concentrazioni, 114, 136-in materia di intese e abuso di posizione dominante, 130-inottemperanza agli impegni, 108, 130-inottemperanza alla diffida, 104, 130-inottemperanza alle misure cautelari, 129, 130-nelle azioni per il risarcimento del danno, vedi Azioni per il risarcimento del danno-per le imprese pubbliche e in monopolio legale, 118, 136-programma di clemenza, vedi Programma di clemenza (leniency)-programma di compliance, vedi Programma di compliance-quantificazione, 130-135-reiterata inottemperanza, 130-rifiuto/omissione di fornire informazioni o documenti richiesti dall’Autorità, 129-rinvio alla L. n. 689/1981 (legge di depenalizzazione), 136-ripristino delle condizioni di concorrenza, 81, 88, 114-116, 134 -riscossione, 17, 141-sospensione dell’attività, 130-trasparenza e prevedibilità del processo decisionale, 131-

Segnalazione delle autorità indipendenti, 43-potere di, vedi Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato-

Segretario generale, vedi Autorità garante della Concorrenza e del MercatoSegreto aziendale, industriale e commerciale, vedi DocumentiSegreto d’ufficio, vedi Procedimento istruttorioSeparazione societaria, vedi Obbligo Servizi di interesse economico generale, 117, 119, 120-122, 127Servizi pubblici essenziali, 52Sfruttamento abusivo, vedi Abuso di posizione dominanteSito internet dell’Autorità, 16, 25, 31, 37, 46, 107Società a partecipazione pubblica

alienazione delle partecipazioni societarie, 124, 127-129-

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controllo analogo, 121, 125, 126-deroga all’obbligo di separazione societaria, 123-limiti alla costituzione di società pubbliche o di acquisizione di partecipazioni in società-esistenti, 121-123monitoraggio, indirizzo e coordinamento sulle società a partecipazione pubblica, 124,-125oneri di motivazione analitica per le amministrazioni, 123-razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche, 127-129-società a controllo pubblico affidatarie dirette di contratti pubblici, società in house,-121, 122, 125società a partecipazione mista pubblico-privata, 126-

Soglie, vedi Concentrazioni Sospensione temporanea, vedi ConcentrazioniSospensione del giudizio risarcitorio, vedi Azioni per il risarcimento del dannoSovrapprezzo (trasferimento del), vedi Azioni per il risarcimento del dannoStand still, vedi Aiuti di StatoSviluppo sostenibile, vedi Principio Tempestività, vedi Principio Transazione, vedi Azioni per il risarcimento del dannoTrasferimento di tecnologia, vedi Accordi Trasparenza, vedi PrincipioTutela della concorrenza, vedi ConcorrenzaUfficio stampa, 11, 16Valutazione del danno, vedi Azioni per il risarcimento del danno

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Roma, Febbraio 2017 - www.REVELOX.it

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CODICE DELLA CONCORRENZA

Raccolta sistematica delle norme primarie e secondariein materia di tutela e promozione della concorrenza