Claudia Del Re - Il Diritto nella Rete: diritto d'autore nel web, privacy e diritto all'oblio

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Il Diritto nella Rete: diritto d’autore nel web, privacy e diritto all’oblio 23 maggio 2015 Communication Strategies Lab, Corso di Aggiornamento Claudia Del Re Avvocato in Firenze Ph.D. Diritto della Proprietà Intellettuale e Concorrenza Assegnista di Ricerca Università degli Studi di Firenze Docente Polimoda International Fashion Institute www.delre.it

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Il Diritto nella Rete:

diritto d’autore nel web, privacy

e diritto all’oblio

23 maggio 2015

Communication Strategies Lab, Corso di Aggiornamento

Claudia Del Re Avvocato in Firenze

Ph.D. Diritto della Proprietà Intellettuale e Concorrenza Assegnista di Ricerca Università degli Studi di Firenze

Docente Polimoda International Fashion Institute www.delre.it

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Diritto nella Rete

• Un nuovo continente che nasce in mezzo a noi sottraendosi ai sistemi normativi che lo organizzano

>> NO autorità e NO territorio

>> «There’s no there there» (T. Ballarino)

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Governance

• Uno spazio senza legge? • Un ordinamento particolare che si sovrappone

alla somma delle potestà statali esistenti nel mondo?

PIUTTOSTO >> un’ opera di riconversione e revisione dell’ordinamento giuridico nel suo insieme non dissimile a quella che fu fatta a suo tempo per adeguare il diritto romano e imperiale alle esigenze del mondo moderno

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Diritto nella Rete & Diritto della Rete

Col tempo stiamo assistendo alla nascita di una Cyber-Lex

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A seconda del profilo analizzato..

• Comunicazione, Internet e diritto • Il diritto d’autore in Rete • Domain Names, antitrust e autorità di regolazione • Commercio elettronico • Tutela del consumatore in Rete • Privacy e sicurezza nei contratti on line • Firma digitale e documento informatico • I contratti della comunicazione Internet • La criminalità informatica

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Il profilo scelto dal corso

• Il diritto d’autore nel Web

• Privacy digitale e diritto alla memoria storica: il diritto all’oblio?

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Proteggere la Proprietà Intellettuale

Per protezione della proprietà intellettuale si intende un complesso di azioni regolate da leggi rivolte a garantire la paternità ed i diritti di sfruttamento delle creazioni dell'intelletto umano.

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Diritto d’autore e nuove tecnologie

Il testo costituzionale è silente e le poche norme sono assolutamente insoddisfacenti: nella cultura giuridica italiana il paradigma del diritto d’autore è, infatti, quello autoriale classico, ove, cioè, la tutela delle opere dell’ingegno è accessibile a tutti, priva di costi e di requisiti di forma e registrazione

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Proprio per questo si era pensato, allora, di applicare questo paradigma alle tecnologie informatiche: perché ciò poteva avvenire senza particolari “dolori” e perchè si temeva che i paradigmi brevettuali avrebbero avuto l’unico effetto di fermare l’innovazione tecnologica ed accentrarla nelle mani delle major aumentandone il loro monopolio.

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Esempi dello sconfinamento nel Web

• Database (art. 1 LdA)

• I programmi per elaboratore, in qualsiasi forma espressi, purché originali quale risultato di creazione intellettuale dell'autore (art. 1 LdA)

• Misure tecnologiche di protezione (art. 102-quater LdA)

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Si è cioè resa applicabile al digitale una normativa non pensata per il digitale.

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Le opere protette dalla LdA (L. n. 633/1941)

• Le opere protette ai sensi della legge sul diritto d’autore:

le opere dell'ingegno di carattere creativo che appartengono alla letteratura, alla musica, alle arti figurative, all'architettura, al teatro ed alla cinematografia, qualunque ne sia il modo o la forma di espressione.

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Le idee?

Il diritto d’autore tutela la forma espressiva (non l’idea) e nasce quindi con la stessa creazione >>

cfr. Spot pubblicitario “Fiat 500 cult yacht”

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Purchè…

- Espressione nuova, compiuta ed originale: autonomo e specifico risultato creativo, autonoma e definita creazione intellettuale.

- Si traduce in una res con impronta personale del suo autore.

- Scelta discrezionale dell’autore all’interno di un numero ampio di varianti.

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Alcuni diritti dell’autore • Diritto di riprodurre: moltiplicazione in copie (art. 13 L.a.)

• Diritto di comunicazione al pubblico:

- messa a disposizione del pubblico a distanza, comprese le forme che consentono l’accesso dal luogo e nel momento scelti individualmente (art. 16 L.a.)

• Diritto di distribuzione:

- messa in commercio o in circolazione dell’originale o esemplari (art. 17 L.a.)

• Diritto di elaborazione: creazione di opere Derivate (art. 18 L.a.)

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Durata

• Il diritto morale tutela la personalità dell’autore, indipendentemente dai diritti economici ed anche dopo la cessione degli stessi (anche dopo la morte).

• I diritti di utilizzazione economica dell’opera durano tutta la vita dell’autore e sino al termine del settantesimo anno solare dopo la sua morte.

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Sito Web

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Siti Web: contenuti

• È illecita:

- Riproduzione opera figurativa altrui

- Immagini altrui

- Materiale video tratto da emittenti televisive

> danni da illecita pubblicazione, poiché l’introduzione di informazioni su Internet ha natura di pubblicazione ai sensi dell’art. 12 LdA

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Sanzioni civili e penali

• Risarcimento danno, sequestro, inibitoria, rimozione.

• Fattispecie di reato rilevanti: artt. 171-171 nonies LdA (abusiva riproduzione, confisca) > reclusione sino ad un anno, in alternativa ad una multa non inferiore a 516 Euro in presenza di alcune aggravanti.

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Utilizzo immagini

• Fotografie semplici: immagini di persone o cose prive del carattere creativo.

• Opere fotografiche: carattere creativo e novità (foto artistiche).

• Non godono invece di tutela le foto di documentazioni, scritti, documenti, carte di affari, disegni tecnici, ecc.

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Tutela • 20 anni (fotografie) vs. 70 anni (opera foto)

• Cessione: trasmissione del negativo o simili.

• Diritto morale d’autore: nome fotografo/ditta da cui dipende/data anno produzione/nome autore opera d’arte fotografata.

• Diritto economico d’autore: in capo a chi sfrutta economicamente la fotografia

SEMPRE CONSENSO

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E’ lecita, purché in presenza di pagamento di un equo compenso, la riproduzione: di fotografie dalle antologie scolastiche ed in generale nelle opere scientifiche o didattiche, con indicazione del nome del fotografo e la data – di fotografie pubblicate sui giornali concernenti persone o fatti aventi pubblico interesse.

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Ritratto

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Ritratto

Il ritratto di una persona non può essere esposto, riprodotto o messo in commercio senza il consenso di questa (art. 96 LdA) salvo la riproduzione dell’immagine sia giustificata dalla notorietà o dall’ufficio pubblico coperto, da necessità di giustizia, da scopi scientifici, didattici o culturali o quando la riproduzione è collegata a fatti, avvenimenti, cerimonie di interesse pubblico o svoltisi in pubblico.

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> La pubblicazione dell’immagine di una persona senza il suo consenso dà diritto al risarcimento dei danni, da liquidarsi equitativamente, tenendo conto del livello di notorietà del personaggio ritratto e del contesto in cui la pubblicazione è avvenuta.

> Danni non patrimoniali: privacy, danni morali.

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Articoli di attualità

• 1. Gli articoli di attualità di carattere economico, politico o religioso, pubblicati nelle riviste o nei giornali, oppure radiodiffusi o messi a disposizione del pubblico, e gli altri materiali dello stesso carattere possono essere liberamente riprodotti o comunicati al pubblico in altre riviste o giornali, anche radiotelevisivi, se la riproduzione o l'utilizzazione non è stata espressamente riservata, purché si indichino la fonte da cui sono tratti, la data e il nome dell'autore, se riportato.

• 2. La riproduzione o comunicazione al pubblico di opere o materiali protetti utilizzati in occasione di avvenimenti di attualità è consentita ai fini dell'esercizio del diritto di cronaca e nei limiti dello scopo informativo, sempre che si indichi, salvo caso di impossibilità, la fonte.

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Attenzione ai Link

• Il c.d. surface link (cioè il collegamento alla home page di un altro sito web) è ritenuto in via generale consentito.

• Il c.d. deep-linking non potrebbe essere ritenuto pratica di per sè illecita, ma lo diverrebbe

eventualmente in relazione alle caratteristiche del caso concreto. In merito è dunque consigliabile prendere di volta in volta visione dei cc.dd. link agreements, cioè di quelle indicazioni spesso pubblicate nei vari siti che esplicitano le politiche di linking autorizzate dal titolare dei diritti.

• Il framing, viceversa, consiste in una particolare modalità con la quale viene richiamo e quindi presentato il contenuto di un altro sito: più in dettaglio, consiste nel creare una cornice grafica, normalmente la stessa del sito richiamante, all’interno della quale viene poi visualizzato il contenuto di un altro sito. Il risultato che si ottiene mediante questa operazione è normalmente di ingenerare nell’utente l’impressione che tali contenuti siano in realtà del sito richiamante. Infatti, la “cornice” grafica nasconde gli elementi tipici del sito richiamato, venendo così occultata all’utente la paternità dei contenuti.

>> eventuale appropriazione di contenuti altrui + conseguente violazione (quanto meno) del diritto di paternità.

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Ma c’è qualcosa che si può fare?

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Le cd. utilizzazioni libere (art. 70 LdA)

• ll riassunto, la citazione o la riproduzione di brani o di parti di opera e la loro

comunicazione al pubblico sono liberi se effettuati per uso di critica o di discussione, nei limiti giustificati da tali fini e purché non costituiscano concorrenza all'utilizzazione economica dell'opera; se effettuati a fini di insegnamento o di ricerca scientifica l'utilizzo deve inoltre avvenire per finalità illustrative e per fini non commerciali”.

• Tutte le opere.

• I limiti: - è necessario che l’opera sia utilizzata non nella sua interezza, ma solo per parti, o brani; - devono sussistere gli elementi di critica, discussione, insegnamento o di ricerca scientifica; - l’utilizzo dell’opera non deve essere commerciale e non deve entrare in concorrenza con i diritti di sfruttamento del legittimo titolare.

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Siti web didattici

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Parodia

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• Imitazione deliberata, con intento più o meno caricaturale, dello stile caratteristico di uno scrittore, di un musicista, di un regista e sim., realizzata inserendo nella nuova composizione passi che ne rievochino con immediatezza la maniera.

• Riproduzione parziale di opera a fini di critica (art. 70 Lda)

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Nel Web….

• Art. 70.1-bis.

È consentita la libera pubblicazione attraverso la rete internet, a titolo gratuito, di immagini e musiche a bassa risoluzione o degradate, per uso didattico o scientifico e solo nel caso in cui tale utilizzo non sia a scopo di lucro. Con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, sentiti il Ministro della pubblica istruzione e il Ministro dell’università e della ricerca, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, sono definiti i limiti all’uso didattico o scientifico di cui al presente comma.

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-

Decreto Ministeriale attuativo

In forza del decreto ministeriale attuativo, si intende:

per immagine in bassa risoluzione qualsiasi riproduzione non eccedente i 72 punti per pollice

per immagine degradata ogni opera che rispetto all'originale

presenti elementi di alterazione (apposizione di marchi o scritte), o effetti di alterazione della qualità visiva o dei colori e di distorsione

In forza del decreto ministeriale attuativo, qualora le finalità didattiche o scientifiche richiedano qualità di riproduzione superiori a quelle prescritte, l'autorizzazione motivata è richiesta:

alla SIAE se il titolare dei diritti sull'opera è ad essa iscritto

all'avente diritto se il titolare dei diritti sull'opera non è iscritto alla SIAE

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Stime differenti

Qualunque sia il formato di pubblicazione, ai fini del comma 1 bis dell’art. 70, legge 21 aprile 1941, n. 633, si considerano immagini e musiche a bassa risoluzione o degradate le riproduzioni digitali con contenuto informativo in bit non superiore al 10%.

Il contenuto informativo di un secondo di musica pubblicata su standard CD audio viene calcolato pari a 1,41 Mbit/secondo, senza tener conto delle eventuali ridondanze presenti che ne renderebbero possibile una compressione senza perdite.

Per quanto sopra, rimangono sicuramente entro la percentuale del 10%:

- gli stream musicali con bitrate inferiore a 141 Kbit/secondo;

- i file musicali con medesimo bitrate, ossia con occupazione su disco inferiore a 1 Mbyte per minuto.

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Per proteggersi: DRM

Digital Rights Management (DRM): gestione dei diritti digitali.

• Si tratta di misure di sicurezza incorporate nei computer, negli

apparecchi elettronici e nei file digitali: controllo accesso- controllo copie illegali – certificazione legittimità.

• Alla base del funzionamento dei DRM c'è la crittografia e cioè la possibilità di rendere leggibile il contenuto protetto solo essendo a conoscenza della chiave di cifratura se si è proprietari del prodotto.

• Misure di sicurezza: digital watermarking (visibile ed invisibile) – no right click images plug in – fingerprinting.

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In alternativa…..

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Copyleft

• Movimento del Copy-left inteso come permesso d’autore

• Il movimento consente entro determinati limiti di riutilizzare o riprodurre l’opera riconoscendo i diritti morali (paternità ed integrità) all’autore originario

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Licenze Creative Commons (creativecommons.it)

Nel 2001 sorgeva il progetto Creative Commons con l’intento di incrementare i contenuti “creativi” in rete, rendendo, tra l’altro, l’accesso meno dispendioso per l’utente. Nell’ambito di questo progetto, cui ha preso parte anche un gruppo di studiosi italiani non molti anni fa, sono state studiate apposite licenze Creative Commons che, se adottate dall'autore, possono anche potenzialmente assicurare il riutilizzo dell’opera d’ingegno ed il Web casting della stessa.

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Tipologie

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Le Creative Commons Public Licenses (CCPL) italiane

• Attribuzione - Non opere derivate

• Attribuzione - Non commerciale - Non opere derivate

• Attribuzione - Non commerciale

• Attribuzione - Non commerciale - Condividi allo stesso modo

• Attribuzione - Condividi allo stesso modo

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Nuovo Regolamento AGCOM Pirateria On line (31.03.2014)

Gli Internet provider sono obbligati a inibire accesso e contenuti di presunti siti pirata sulla base di una semplice segnalazione ancora prima dell'intervento della magistratura e violando la privacy degli utenti.

>> potere di rimozione di ogni contenuto pubblicato online o di ordinare ai provider di bloccare il traffico diretto verso un determinato sito internet

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Questione di legittimità costituzionale 26 settembre 2014

• Compatibile con la libertà di manifestazione del pensiero

sancita dall’art. 21 della nostra Costituzione? • “Le limitazioni dell’accesso ad Internet a tutela del diritto

d’autore siano ponderate con gli altri diritti sanciti dal diritto dell’Unione, alla stregua di un principio di proporzionalità, e che, comunque, siano sottoposte ad un previo vaglio del giudice nazionale, fermo restando che il recepimento delle stesse direttive nell’ordinamento italiano non può in ogni caso prescindere dalle tutele accordate dalla nostra Costituzione ai diritti fondamentali potenzialmente configgenti” Tar Lazio in data 26 settembre 2014

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Lotta per la privacy

La lotta per salvare la privacy sarà la lotta del futuro

• Rodotà: i dati personali degli oltre 500 milioni di abitanti dei 28 paesi dell’UE nel 2020 avranno un valore commerciale intorno ai 1.000 miliardi di euro, cioè l’8% del PIL del vecchio continente. Perché sennò FB sborserebbe 19 miliardi di dollari per mettere le mani su WhatsApp?

• Il riconoscimento facciale è sempre più facile e meno costoso per molti: App di A. Acquisti

• 2014 search: discriminazione lavoro & social

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Diritto all’Oblio vs. Memoria storica

• Identità digitale (aggiornamento, rettificazione, integrazione dei dati) vs. diritto di informare e memoria storica in 3 recenti casi giurisprudenziali

• Corte Europea dei diritti dell’Uomo 16.07.2013

• Corte Appello di Milano N. 335/2014

• Corte Giustizia UE 13.05.2014

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Corte Europea – CA Milano (2013-2014)

• Intaccare gli archivi giornalistici è una «ferita nella memoria collettiva»

• «Non si può riscrivere la storia»

• Eventualmente collegamento automatico, idoneo a consentire a chi leggerà l’articolo oggetto di causa la conoscenza del dispositivo della sentenza che ne ha definito il carattere diffamatorio

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Caso Google Spain 2014

• I diritti fondamentali della riservatezza e rispetto vita personale prevalgono in linea di principio non solo sull’interesse economico del gestore del motore di ricerca ma anche sull’interesse pubblico ad accedere alle informazioni.

• Indicizzazione = trattamento dati personali?

• Google = funzione para/costituzionale?

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Garante Privacy marzo 2015

• Gli utenti non possono ottenere da Google la cancellazione dai risultati di ricerca di una notizia che li riguarda se si tratta di un fatto recente e di rilevante interesse pubblico: il diritto all'oblio, infatti, deve essere bilanciato con il diritto di cronaca.

• Questa la decisione del Garante Privacy che ha respinto il ricorso di una persona che contestava la decisione del motore di ricerca di non deindicizzare un articolo che riferiva di un'inchiesta giudiziaria in cui risultava implicata.

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Proprietà dei contenuti.

Contenuti coperti da diritti di proprietà: l'utente fornisce una licenza non esclusiva, trasferibile, che può essere concessa come sub-licenza, libera da royalty e valida in tutto il mondo, che consente l'utilizzo di qualsiasi Contenuto IP pubblicato o in connessione con il social ("Licenza IP”).

Quando si aggiunge un'applicazione e si usa la piattaforma: i contenuti e le altre applicazioni vengono messi in condivisione con l'applicazione.

Registrazione utente: informazioni fornite dall’utente. Dati personali : trasferiti ed elaborati all’estero.

Protezione dei diritti di terzi.: impegni dell’utente.

L'UTENTE ACCETTA DI UTILIZZARE I SOCIAL A SUO RISCHIO E PERICOLO !!

Diritto e social network: i contratti

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Per quanto riguarda i contenuti coperti da diritti di proprietà, ad esempio foto e video ("Contenuti IP"), l'utente concede a Facebook le seguenti autorizzazioni, soggette alle impostazioni sulla privacy e delle applicazioni dell'utente stesso: l'utente fornisce a Facebook una licenza non esclusiva, trasferibile, che può essere concessa come sublicenza, libera da royalty e valida in tutto il mondo, che consente l'utilizzo di qualsiasi Contenuto IP pubblicato su Facebook o in connessione con Facebook ("Licenza IP). La Licenza IP termina nel momento in cui l'utente elimina i Contenuti IP presenti sul suo account, a meno che tali contenuti non siano stati condivisi con terzi e che questi non li abbiano eliminati.

Quando l'utente elimina contenuti IP, questi vengono eliminati in modo simile a quando si svuota il cestino del computer. Tuttavia, è possibile che i contenuti rimossi vengano conservati come copie di backup per un determinato periodo di tempo (pur non essendo visibili ad altri

Proprietà intellettuale

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Proprietà intellettuale

• “Quando carica o invia in altro modo dei contenuti ai nostri Servizi, l’utente concede a Google (e a coloro che lavorano con Google) una licenza mondiale per utilizzare, ospitare, memorizzare, riprodurre, modificare, creare opere derivate (come quelle derivanti da traduzioni, adattamenti o modifiche che apportiamo in modo che i contenuti dell’utente si adattino meglio ai nostri Servizi), comunicare, pubblicare, rappresentare pubblicamente, …

• Questa licenza permane anche qualora l’utente smettesse di utilizzare i nostri Servizi (ad esempio nel caso di una scheda di attività commerciale aggiunta a Google Maps). Alcuni Servizi potrebbero offrire modalità di accesso e rimozione dei contenuti forniti a tale Servizio.

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Proprietà intellettuale

• "Instagram does not claim ownership of any Content that you post on or through the Service. Instead, you hereby grant to Instagram a non-exclusive, fully paid and royalty-free, transferable, sub-licensable, worldwide license to use the Content that you post on or through the Service, subject to the Service's Privacy Policy, available herehttp://instagram.com/legal/privacy/, including but not limited to sections 3 ("Sharing of Your Information"), 4 ("How We Store Your Information"), and 5 ("Your Choices About Your Information"). You can choose who can view your Content and activities, including your photos, as described in the Privacy Policy."

!! Gennaio 2013: “(…) vendere a un società a o un'altra entità pagante le informazioni relative all'utente e alle azioni che compie e le sue fotografie”!!

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Ricordarsi che immagini e informazioni possono riemergere, complici i motori di ricerca, a distanza di anni.

Bisogna sempre conoscere i termini e le condizioni di utilizzo di un determinato servizio, oltre alle privacy policy adottate.

Impostare i propri livelli di privacy selezionando chi può contattarci, scriverci, inserire commenti, che impostazioni hanno le applicazioni da noi adoperate, e limitare la raccolta dei nostri dati da parte dei motori di ricerca.

Controllare i consensi che vengono prestati e rifiutare di acconsentire a trattamenti per finalità di marketing, così da evitare di essere inseriti in liste di distribuzione di messaggi pubblicitari non richiesti.

Best practice nell’utilizzo dei social network

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Diffamazione (art. 595 c.p.)

Sostituzione di persona (art. 494 c.p.)

Trattamento illecito di dati personali (art. 167 D.Lgs. 196/03)

Frode informatica (art. 640-ter c.p.)

Stalking (612-bis c.p.)

Violazione proprietà intellettuale (marchi, copyright, ecc.)

Diritto e social network: gli illeciti ipotizzabili

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I social network, i forum, i blog sono uno strumento bello, divertente e utile (si pensi all’uso che se ne è fatto in casi di emergenza). Nonche’ espressione del Web 2.0. Bisogna solo essere consapevoli dei rischi che presentano e regolarsi di conseguenza adottando gli strumenti informatici e giuridici a nostra disposizione.

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Grazie dell’attenzione!

E-mail:

[email protected]