Fotografie e Immagini: violazioni del diritto d'autore?

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Fotografie ed Immagini: violazione del diritto d’autore? Firenze, 11 aprile 2016 Avv. Niccolò Poggi Avvocato del Foro di Firenze

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Fotografie ed Immagini: violazione del diritto

d’autore?Firenze, 11 aprile 2016

Avv. Niccolò PoggiAvvocato del Foro di Firenze

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� la fotografia dotata di valore artistico e di creatività, è opera fotografica

(le campagne pubblicitarie di Oliviero Toscani per Benetton)

� la fotografia quale mera riproduzione è semplice fotografia

(le immagini dei paesaggi toscani per i calendari)

� l'opera fotografica gode di piena protezione (diritto morale epatrimoniale d'autore) dalla sua produzione per tutta la vita dell'autoree per 70 anni dopo la sua morte

� la semplice fotografia è tutelata per 20 anni dalla sua produzione

(diritto “connesso” di autore)

Opera fotografica e fotografia

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�il Tribunale di Milano ha recentemente fornito indicazioni utili per valutare se unafotografia costituisca opera fotografica o semplice fotografia

� la prima decisione (sentenza n. 10279 del 15.9.15) ha ritenuto operefotografiche una serie di ritratti di una nota cantante lirica destinati alla copertinadi un suo CD, per il personale apporto creativo dell’autore

� le tre raffigurazioni del volto della cantante erano arricchite da una spiccatacaratterizzazione espressiva percepibile grazie all’impostazione di ciascun ritrattoper l’originale combinazione di:

�- prospettive e proporzioni

�- colori

�- distanze

�- luci e ombre

Opera fotografica o fotografia semplice?

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� la seconda decisione (sentenza n. 10692 del 24.9.15) ha ad oggetto una serie discatti di alcune pietanze (dolci e torte) per una rivista di cucina

� in questo caso il Tribunale di Milano ha ritenuto trattarsi di fotografie semplicinon ravvisando aspetti di originalità e creatività indispensabili per identificare gliscatti come opere fotografiche

� secondo tale decisione il discrimine tra opere fotografiche e fotografie semplicinon è dato da:

�- buona tecnica fotografica

�- oggetto rappresentato

ma da scelte stilistiche e tecniche che consentano di ravvisare nello scatto:

�- creatività

�- originalità

�- emozioni

Opera fotografica o fotografia semplice?

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� la Legge sul diritto di autore (l.d.a.) tutela le opere dell'ingegno di carattere creativo … qualunque ne sia il modo o la forma di espressione … (art. 1), ed in particolare le opere fotografiche e quelle espresse con procedimento analogo a quello della fotografia (art. 2)

� le fotografie digitali godono di protezione quali:

� opere fotografiche se dotate di carattere creativo\valore artistico e di originalità

� semplici fotografie prive dei requisiti delle opere fotografiche ma con obbligo delle seguenti indicazioni:

1. nome del fotografo

2. data di produzione

3. nome dell'autore dell'opera eventualmente riprodotta

� il diritto nasce dal momento della creazione della fotografia digitale

Fotografie digitali

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� le opere fotografiche non possono essere utilizzate senza il consensodell'autore se non limitatamente ad una copia ad uso strettamente personale

- è lecito l'uso dell'immagine come screen saver

- è illecito l'uso della stessa immagine sul proprio sito web

� le opere fotografiche non possono essere modificate mediante cambio dirisoluzione, cambio delle tonalità cromatiche, applicazione di filtri

� le semplici fotografie, con le indicazioni della data e del nome del fotografo,non possono essere liberamente utilizzate senza previo pagamento di un equocompenso all'autore

Uso delle fotografie digitali

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� le semplici fotografie prive delle indicazioni prescritte sono liberamente utilizzabili, salva la malafede dell'utilizzatore a danno dell'autore

� le fotografie di a) scritti b) documenti c) carte d'affari d) disegni tecnici

sono liberamente utilizzabili

� le semplici fotografie scattate personalmente possono essere liberamentepubblicate sul proprio sito web, purchè i soggetti o gli oggetti ritratti non sianotutelati:

• i soggetti si trovano in luogo pubblico (attore ritratto in una serata di beneficenza)

• si è ottenuto il consenso (attore ritratto a casa sua)

• i diritti sono scaduti (opera d'arte antica)

Uso delle fotografie digitali

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� il Tribunale di Roma (con sentenza n. 12076 del 1.6.15) ha affrontato lacontroversia sorta a seguito della pubblicazione di due fotografie nella paginapersonale Facebook di un giovane fotografo scattate in una discoteca romana

� le fotografie erano state poi pubblicate su un noto quotidiano nazionale acorredo di un servizio sulle c.d «baby cubiste», senza consenso dell’autore,senza che l’autore avesse percepito alcun compenso e senza che le immaginiindicassero il nome dell’autore

� il Tribunale ha affermato che tali fotografie, esaurendosi in una sempliceriproduzione documentale di un determinato evento, sono fotografie semplici

� il quotidiano nazionale sosteneva che a seguito della pubblicazione sul socialnetwork il fotografo aveva perduto la titolarità dei diritti fotografici

Uso delle fotografie digitali

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� secondo il quotidiano nazionale, qualunque terzo o utente Facebook puòprelevare o utilizzare le immagini fotografiche ivi pubblicate con l’impostazione«Pubblica»

� a) senza il consenso del fotografo

� b) senza corrispondere alcun compenso

� ma:

� - in forza dell’art. 2 delle condizioni di licenza Facebook (non esclusiva etrasferibile), la pubblicazione sul social network non comporta la cessioneintegrale dei diritti fotografici spettanti all’utente (contenuti coperti da diritti diproprietà intellettuale, i c.d. «Contenuti IP»)

� - in forza del medesimo art. 2, si distingue tra «Contenuti IP» e «Contenutisemplici» non coperti da diritti di proprietà intellettuale

� - in forza dell’art. 17, comma 4, vi è facoltà di libero utilizzo delle soleinformazioni ma non dei contenuti pubblicati con l’impostazione «Pubblica»

Uso delle fotografie digitali

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� Il Tribunale di Roma ha affermato che

� - la prevista libertà di utilizzo dei contenuti pubblicati con l’impostazione«Pubblica» ha ad oggetto esclusivamente le informazioni e non i contenuti IP

� - rispetto ai contenuti IP (fino a quando permangono sulla pagina Facebook),l’unica licenza è quella non esclusiva e trasferibile concessa al social network

� - il giovane fotografo, autore delle immagini fotografiche, è rimasto titolare deidiritti fotografici nonostante la pubblicazione sulla propria pagina personale

� - il quotidiano nazionale è stato pertanto condannato a risarcire il danno subitodal fotografo

Uso delle fotografie digitali

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I mezzi tecnici di tutela

• riproduzione di immagini“a bassa risoluzione”

• tecnica di protezione-identificazione delprodotto digitale (c.dwatermarking o filigrana), chepuò essere visibile o invisibile

(ma l’immagine, sia pur dibassa qualità, può essereutilizzata per pubblicazioni suInternet o per opere multimediali:sia pur “sgranata” èqualitativamente accettabile)

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I mezzi tecnici di tutela

• il watermarking “visibile” consiste nell’adozione di alcuniaccorgimenti “tradizionali” (come l’apposizione del logo dell’autoresulla copia da distribuire): è sufficiente utilizzare un programma difotoritocco per cancellare qualsiasi traccia dell’autore

• il watermarking “invisibile” fa proprie tutte le tecniche digitaliutilizzate per la crittografia e la firma digitale (si inseriscono sui pixelalcuni dati dell’autore e del copyright): anche in questo caso èsufficiente una compressione JPEG per cancellare il watermark, conmolteplici possibilità alla pirateria digitale

• il fingerprinting consiste in un'impronta digitale “visibile” che vieneapposta all'immagine digitale al fine di scoraggiare in via preventival'abusiva duplicazione della fotografia

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Content Provider

• è sempre responsabile diretto per le violazioni di leggecommesse mediante il materiale che immette in rete

• la sua responsabilità, per il contenuto lesivo di ciò che viene resoconoscibile a terzi trova la propria fonte nel divieto del neminemlaedere sancito dall’art. 2043 c.c.

• il soggetto che produce e gestisce l’informazione non può essereesonerato dal dovere di controllo sulla legittimità delleinformazioni immesse sul proprio sito

• Corte di Giustizia UE (sentenza 16\2\2012 – causa C-360\10): isocial network (che svolgono servizio di hosting, di memorizzazionedelle informazioni), non sono responsabili del caricamento e dellacondivisione degli utenti di opere musicali protette dal dirittod'autore

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La giurisprudenza europea e italiana sulle immagini

La Corte Federale di Giustizia tedesca, sulle immagini diGoogle, ha affermato che

•le immagini ottenute tramite la ricerca su Google non violano il dirittod’autore perché il titolare le aveva caricate senza prendere nessunaccorgimento affinchè non fossero visibili e nessuna dichiarazione cheriservasse i diritti (29\4\2010)

•l’autore aveva dato il permesso di usare le immagini ad un sito dalquale un terzo le aveva copiate. Google aveva trovato le immagini sulsito del contraffattore: un motore di ricerca non può distinguere traimmagini caricate con o senza il permesso dell’autore (licenza implicita)(19\10\2011)

•la Corte di Appello di Milano (sentenza n. 8611\2012) haaffermato che Google non è responsabile delle condotte altrui (no allaresponsabilità oggettiva)

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La giurisprudenza europea e italiana sulle immagini

Il Tribunale di Roma (17\7\14) si è occupato dell’utilizzazione deglielementi identificativi (diritto di immagine) di Domenico Modugnonell’ambito di uno spettacolo teatrale

considerato che- non è sempre necessario il preventivo consenso della persona

ritrattata in caso di utilizzo dell’immagine per finalità lucrative- in compresenza di finalità informative e culturali, da un lato, e

lucrative, dall’altro, è necessario un giudizio di bilanciamento- l’utilizzazione dell’immagine è lecita quando le finalità informative

prevalgono su quelle commerciali

Il Giudice romano non ha ritenuto violati- né il diritto alla riservatezza (attesa la preminenza dell’interesse

pubblico alla conoscenza del personaggio «Modugno»)- né il diritto alla personalità individuale (non sono state manipolate le

vicende di Modugno con rappresentazione di eventi non accaduti olesivi)

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La giurisprudenza europea e italiana sulle immagini

La decisione del Tribunale di Roma offre lo spunto per approfondire ilimiti del diritto all’immagine e le conseguenze dell’ottenimento o menodel consenso della persona ritrattata

- il diritto all’immagine (art. 10 c.c.) è un diritto della personalità daricondursi ai diritti fondamentali dell’uomo che proteggono unaspetto di quella intimità (privacy) reputata un valore primario dellapersona

- l’orientamento giurisprudenziale prevalente estende la nozione nonsolo all’immagine fisica, ma anche ad una serie di elementi ecaratteri evocativi della personalità di un soggetto1) il richiamo a Lucio Dalla mediante l’uso degli occhialini, del

clarinetto e del cappello fatto illecitamente da una nota casadiscografica priva di rapporti contrattuali con il cantautore(Pret. Roma 18\4\84);

2) il richiamo - non autorizzato dagli eredi - al personaggio diAudrey Hepburn in «Colazione da Tiffany» mediante l’uso inuna campagna pubblicitaria Caleffi di biancheria per la casa diabbigliamento, ornamento e trucco di una modella-sosia(Trib. Milano 21\1\14)

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La giurisprudenza europea e italiana sulle immagini

L’art. 96 l.d.a. individua nel consenso dell’interessato l’elemento cheesime da responsabilità il soggetto che espone, riproduce o mette incommercio l’immagine altrui(la norma non impone la forma scritta per l’acquisizione del consensoma impone l’obbligo all’utilizzatore di ottenere l’autorizzazione)

Il consenso può essere tacito o espresso:

- il primo, sempre revocabile, rende difficile individuare i limitisoggettivi (chi è stato autorizzato?) ed oggettivi (per quale scopo?per quanto tempo?) del consenso: secondo il Tribunale di Roma(sentenza n. 8521 del 27\4\12) il consenso prestato all’uso dellapropria immagine per il packaging di alcuni prodotti non autorizzal’uso della stessa immagine per la pubblicità su giornali e riviste deimedesimi prodotti

- il secondo, irrevocabile, blinda il consenso prestato quale1) prova del corrispettivo pagato per l’uso dell’immagine2) forme e modalità di uso dell’immagine

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La giurisprudenza europea e italiana sulle immagini

L’art. 97 l.d.a. prevede la possibilità di riprodurre l’immagine altruisenza il consenso della persona ritrattata (per notorietà, necessità digiustizia o di polizia, scopi scientifici, didattici o culturali)

L’eccezione trova la sua fonte nell’interesse pubblico all’informazione,per il quale viene sacrificato il diritto del singolo alla propria immagine:secondo il Tribunale di Milano (17\11\94), l’art. 97 l.d.a. liberalizzal’utilizzazione dell’immagine altrui quando la persona ritrattata sia notae al contempo si soddisfi un’esigenza di pubblico interesseall’informazione e non quando ricorra soltanto l’interesse economico dichi violando la privacy altrui soddisfa curiosità morbose su personaggifamosi

Limiti all’eccezione nel caso in cui l’uso dell’immagine avvenga perscopo di lucro o finalità pubblicitarie o commerciali: right of publicity,diritto del personaggio noto a godere dei vantaggi di caratterepatrimoniale della propria immagine

Nel caso in cui sussistano fine lucrativo e fine culturale o informativo,valutazione comparativa degli opposti interessi per evitare l’usocommerciale dell’immagine di personaggi famosi per inesistentiesigenze di informazione

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La legge 2\2008: la libera pubblicazione in Internet

• la legge n. 2 del 9\1\2008 ha aggiunto, dopo il primo commadell’art. 70 l.d.a., un comma 1 bis che consente “la liberapubblicazione attraverso la rete internet, a titolo gratuito, diimmagini e musiche a bassa risoluzione o degradate, peruso didattico o scientifico e solo nel caso in cui tale utilizzonon sia a scopo di lucro”

• la norma è tutt’’altro che chiara in quanto il principio è statoadottato senza chiarire il significato di riproduzione a bassarisoluzione o degradata, rinviando a un decreto ministeriale per ladefinizione dei limiti all’uso didattico o scientifico

• la norma potrebbe minare il diritto riconosciuto dallo stesso art. 70l.d.a., secondo cui il riassunto, la citazione o la riproduzione dibrani o di parti di opera e la loro comunicazione al pubblicosono liberi se effettuati per uso di critica e di discussione …

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Decreto Ministeriale attuativo

In forza del decreto ministeriale attuativo, si intende:

� per uso didattico, qualsiasi forma di utilizzo dell'opera a scopoillustrativo, di critica o discussione, finalizzata ad istruire oformare il pubblico attraverso le reti telematiche

� per uso scientifico, qualsiasi forma di utilizzo dell'opera ascopo illustrativo, di critica o discussione, finalizzata acomunicare al pubblico attraverso le reti telematiche tesi dicarattere scientifico o risultati di studi, analisi, ricerche eteorie aventi analogo carattere (per es., studi, ricerche, saggi,compendi, teorie o tesi caratterizzate da rigore metodologico,precisione e sistematicità)

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�-

Decreto Ministeriale attuativo

In forza del decreto ministeriale attuativo, si intende:

� per immagine in bassa risoluzione qualsiasi riproduzione noneccedente i 72 punti per pollice

� per immagine degradata ogni opera che rispetto all'originalepresenti elementi di alterazione (apposizione di marchi oscritte), o effetti di alterazione della qualità visiva o dei colorie di distorsione

In forza del decreto ministeriale attuativo, qualora le finalità didatticheo scientifiche richiedano qualità di riproduzione superiori a quelleprescritte, l'autorizzazione motivata è richiesta:

� alla SIAE se il titolare dei diritti sull'opera è ad essa iscritto

� all'avente diritto se il titolare dei diritti sull'opera non è iscrittoalla SIAE

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Grazie per l’attenzione!

Avv. Niccolò PoggiAvvocato del Foro di Firenze

per domande

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