Il diritto all'oblio presentazione

26
IL DIRITTO ALL’OBLIO -DIRITTO AD ESSERE DIMENTICATI - DIRITTO A NON ESSERE RICORDATI - Perugia, 15 aprile 2013 – Dott.ssa Marta Cecchetti

description

Lezione del 15 aprile 2013, dott.ssa Marta Cecchetti

Transcript of Il diritto all'oblio presentazione

Page 1: Il diritto all'oblio  presentazione

IL DIRITTO ALL’OBLIO-DIRITTO AD ESSERE DIMENTICATI - DIRITTO A NON ESSERE RICORDATI -

Perugia, 15 aprile 2013 – Dott.ssa Marta Cecchetti

Page 2: Il diritto all'oblio  presentazione

I diritti della persona• CARATTERISTICHE

1- essenziali 2- assoluti 3- non patrimoniali 4- personalissimi 5- inalienabili 6- intrasmissibili 7- imprescrittibili 8- originari o innati

a- diritto alla vita ed all’integrità fisica (artt. 2 e 32 Cost. , art. 575 c.p., art. 590 c.p.) b- diritto all’onore ed alla reputazione (art. 594 e ss. c.p.) c- diritto al nome (art. 22 Cost., art.7 c.c.) d- diritto all’identità personale e- diritto alla riservatezza

Non c’è una fonte normativa organica ma varie disposizioni contenute in diverse fonti del diritto (Cost., l., D.l., D.Lgs.) sulla rilevanza giuridica di questi diritti

= diritto all’oblio

infatti

Page 3: Il diritto all'oblio  presentazione

Il processo di affermazione del diritto all’oblio è strettamente legato all’evoluzione dei mezzi di comunicazione e d’informazione :

Giornali e carta stampataRadioTelevisioneInternetWeb 2.0…

Stimolano il dibattito sulla necessità di tutela dei diritti dei soggetti coinvolti

direttamente ed indirettamente nelle vicende pubblicizzate.

Page 4: Il diritto all'oblio  presentazione

Tappe fondamentali

• Anni ’30-’40: processo d’inurbazione ed accenni al “diritto all’illesa intimità privata”• Anni ’50-’60: riproposizione di vicende private di

personaggi noti in sceneggiati televisivi e riviste (Caso Caruso e Caso Petacci)• Anni ’70: riconoscimento diritto alla riservatezza (Cass.

27 maggio 1975 n. 2129)• Anni ‘80: riconoscimento diritto all’identità personale• Anni ‘90: Caso de “Il Messaggero” (1990), i quattro casi

della Rai

Page 5: Il diritto all'oblio  presentazione

Cass. Civ., sent. n. 3679/1998• Ricerca della lesione di uno specifico “diritto all’oblio” (non

solo diffamazione)• Diritto all’oblio come limite al diritto di cronaca (requisito della

“nuova attualità del fatto”)• Diritto all’oblio come “nuovo profilo della riservatezza”• Diritto all’oblio definito per la prima volta: “legittimo interesse

di ogni persona a non rimanere indeterminatamente esposta ai danni ulteriori che arreca al suo onore ed alla sua reputazione la reiterata pubblicazione di una notizia, in passato legittimamente divulgata, salvo che eventi sopravvenuti rendano nuovamente attuali quei fatti”

Page 6: Il diritto all'oblio  presentazione

Oggi: diritto all’oblio è LIBERTA’ NEGATIVA(diritto ad essere dimenticati)

“Il diritto all’oblio è quella tutela che l’ordinamento accorda all’individuo contro la diffusione o l’utilizzo immotivato di dati ed informazioni provenienti dal passato, per i quali manca l’interesse della collettività alla loro conoscenza e che possono provocare una distorsione dei caratteri identificativi di una persona”.

- M. Mezzanotte “Il moderno sviluppo della privacy”

in Dir. Pubbl.comp.eur., 2002

Page 7: Il diritto all'oblio  presentazione

Le MATRICI

Diritto all’identità personale(Sent. Cass. n.3769/1985)

Diritto alla riservatezza (Sent. Cass. n.2129/1975)

FATTORE TEMPORALEe la sua incidenza su

Dato o fatto (= non più attuali)

Utilità sociale(= diminuita o del tutto assente)

Page 8: Il diritto all'oblio  presentazione

Il fondamento normativo del diritto all’oblio

COSTITUZIONE• Art.2: La Repubblica

riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell’uomo […]

• Art.3 c.2 il quale tutela il pieno sviluppo della persona umana e la partecipazione all’organizzazione sociale

• Art.13 “La libertà personale è inviolabile”

• Art.27 c.3 le pene devono tendere alla “rieducazione del condannato”

• Artt. 4, 14 e 15

FONTI COMUNITARIE ED INTERNAZIONALI

• Art.8 CEDU Ogni persona ha diritto al rispetto della sua vita privata e familiare, del suo domicilio e della sua corrispondenza. […]

• Art.12 Dichiarazione Universale dei diritti dell’uomo

• Art.17 Patto internazionale sui diritti civili e politici

• Art.5 c.1 lett e Convenzione n.108/1981 del Consiglio d’Europa: i dati devono essere conservati per un tempo non superiore a quello necessario per gli scopi …

CODICE PRIVACY(l.n. 675/1996 poi riformata

e confluita nel D.Lgs. N. 196/2003)

• Art. 11 c.1 lett e• Art.7 c.3 lett b• Art.22 c.5

Page 9: Il diritto all'oblio  presentazione

Nel CODICE PRIVACY (D.Lgs. 196/2003)

• Art. 11 c.1 lett. e): i dati personali oggetto di trattamento sono conservati in una forma che consenta l'identificazione dell'interessato per un periodo di tempo non superiore a quello necessario agli scopi per i quali essi sono stati raccolti o successivamente trattati.

• Art. 7 c.3 lett. b): l’interessato ha diritto ad ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti e trattati.

=

DIRITTO ALL’OBLIONon solo come LIBERTA’ NEGATIVA (definizione Mezzanotte)

ma anche come LIBERTA’ POSITIVA (controllo informazioni)

+

Page 10: Il diritto all'oblio  presentazione

PERIMETRO• Titolarità: tutti gli individui• Fattore temporale ed i suoi effetti sul fatto/dato/notizia e sull’utilità sociale

degli stessi• Libertà negativa e positiva• Limiti:

- Interesse pubblico a-diritto di cronaca (art 21 Cost) b- diritto di ricerca e critica storica (artt. 9, 21, 33 Cost) - Interesse privato a- diritto di difesa (art.24 c.1 lett f) Codice Privacy) b- diritto di accesso ai documenti amministrativi (art.21 Cost.)

Page 11: Il diritto all'oblio  presentazione

Tentativi di applicazione ai vari ambiti del diritto1- Garante per la protezione dei dati personali

Sicurezza nell’utilizzo del diritto all’oblio

(già dalla 1° relazione del 1997)

Collegamento della maturazione del diritto all’oblio a criteri oggettivi

TEMPI DI CONSERVAZIONE DEI DATI RACCOLTIEsempi di ambiti d’applicazione

Centrali rischi creditizi (36 mesi) Videosorveglianza (24h o 7 gg) Cartelle cliniche (regolamenti

interni alle strutture ospedaliere) Sbattezzo Attività giornalistica

Page 12: Il diritto all'oblio  presentazione

2- INTERNET e INFORMATICA

Caratteristiche del mezzo:

• Accesso indiscriminato• Facilità di immissione dei dati• Facilità di reperimento dei dati• Tendenza fagocitante verso le nostre identità• Memoria illimitata

Page 13: Il diritto all'oblio  presentazione

PROBLEMA evidenziato con sent. 5525/2012 Cass.

MEMORIA ≠ ARCHIVIO

• disordinata• in grado di riproporre

facilmente al fruitore una consistente quantità di dati di cui non si conosce la provenienza, l’affidabilità

• “oceano di memoria” in cui gli utenti “navigano”

• ordinato secondo criteri determinati

• informazioni intercorrelate per agevolare la completa e consapevole fruizione dell’informazione

Page 14: Il diritto all'oblio  presentazione

Differenza tra dato reale e dato informatico:

PERMANENZA DEL DATO INFORMATICO

Conseguenza sul diritto all’oblio:

Non piùDIRITTO a NON ESSERE RICORDATO

Ma DIRITTO AD ESSERE DIMENTICATO, CANCELLATO o, al più, RICONTESTUALIZZATO

Page 15: Il diritto all'oblio  presentazione

DIVERSO CONTESTO in cui viene raccolto il dato

2 ambiti d’indagine

RACCOLTA DI DATI ONLINE GIORNALISMO ONLINE

PALESE• Transactional data• ISP• …

OCCULTA• Logs• Cookies• Pixel

Si ignorano le realtà più dinamiche:WEB 2.0 Social Network (tag, filesharing, condivisione, gruppi), Smartphone (GPS, …), User generated contents…

Page 16: Il diritto all'oblio  presentazione

SOLUZIONE:APPLICARE IL CODICE DELLA PRIVACY del 2003

(ex art. 5 il Codice si applica a “chiunque è stabilito in Italia o utilizzi strumenti fisicamente localizzati in Italia”)

Art.11 c.1 lett e):Conservazione per un tempo non superiore a quello necessario al raggiungimento degli scopi

Art.7 c.3 lett b):Cancellazione, blocco, trasformazione in forma anonima del dato

REVOCA DEL CONSENSO

IL CODICE è TROPPO STATICO.Il problema non è la disciplina applicabile ma l’ADATTAMENTO DELLA DISCIPLINA ad un nuovo contesto.

Page 17: Il diritto all'oblio  presentazione

MOTORI DI RICERCA• 1° attività: Spider software (o warm o crawler), scandaglia la rete

internet e crea un catalogo delle parole presenti nei testi, nelle immagini, nei links (cd. indici). E’ come se il motore di ricerca effettuasse una duplicazione della pagina web (copia cache) e del suo contenuto.

• 2° attività: Tecnica del combaciamento tramite la quale il motore di ricerca confronta i dati immessi nella query, con gli indici e ripropone all’utente i risultati della ricerca.

• 3° attività: Ranking ovvero il posizionamento dei risultati. Es. PageRank classifica i risultati della ricerca in base a :

1- numero di links ottenuti in altre pagine (Review) 2- numero di preferenze ricevute dalla pagina

Page 18: Il diritto all'oblio  presentazione

Profili di RESPONSABILITA’ del motore di ricercaIl m.r. non può essere responsabile: eroga informazioni che eventualmente riflettono una condotta illecita di terzi.

INFATTI:• Art.15 D.Lgs. N.70/2003: “attività di caching”. Memorizzazione

automatica, intermedia e temporanea d’informazioni effettuata al solo scopo di rendere più efficace il successivo inoltro delle stesse ad altri fruitori.

• Art.17 D.Lgs. N.70/2003: non è sottoposto ad un obbligo generale di “sorveglianza” dei contenuti dei siti, né di “ricerca attiva” di eventuali fatti o circostanze che indichino la presenza di illeciti sui dati.

Page 19: Il diritto all'oblio  presentazione

MERO INTERMEDIARIOResponsabile solo se

(ex art.15 D.Lgs. 70/2003):

STESSE CONSIDERAZIONI PER I SOCIAL NETWORK e gli USER GENERATED CONTENT

1-Ha MODIFICATO le

informazioni trasmesse

2- Non ha agito per RIMUOVERE le informazioni, non appena sia venuto a conoscenza che le informazioni sono state rimosse dalla rete o che il consenso è stato disabilitato a causa del loro carattere illecito.

Page 20: Il diritto all'oblio  presentazione

Come risolvere il problema?Gruppo europeo che riunisce i Garanti Privacy 2008: “applicare ai motori di ricerca la Direttiva europea n. 95/46/CE”:

1- informando adeguatamente gli utenti sui dati personali da loro raccolti 2-evitando di conservare questi dati se non ne è dimostrata la necessità

Scarica sul motore di ricerca la giustificazione dell’eventuale conservazione di dati personali in suo possesso, oltre i SEI MESI previsti in linea generale.

Page 21: Il diritto all'oblio  presentazione

2° ambito: GIORNALISMO ONLINE

Problema principale: RANKING dei siti

Il motore di ricerca consente all’utente di avere accesso a pagine che non per forza sono aggiornate con le più recenti evoluzioni sulle vicende che in passato hanno avuto particolare rilevanza.

Page 22: Il diritto all'oblio  presentazione

Tentativi di risoluzione del problema

• Garante Privacy: si limita ad impedire il rinvenimento da parte del motore di ricerca generalista della pagina (sottraendo all’indicizzazione).

• Disegno di legge Lusanna (2009): cancellare la notizia della commissione del reato dal sito sorgente, trascorso un periodo di tempo determinato specificamente per ogni reato (da 3 a 25 anni a seconda “dell’interesse pubblico alla notizia”)

Page 23: Il diritto all'oblio  presentazione

Cass. Sent.n.5525/2012

• RESPINGE: spostare la notizia in un’area non indicizzata dai motori di ricerca. • MOTIVAZIONE: era comunque riscontrabile la

persistenza di un interesse pubblico alla sua divulgazione

CONSEGUENZA: mantenere la notizia in rete soltanto per FINALITA’ STORICHE.

Page 24: Il diritto all'oblio  presentazione

Quindi…• L’articolo deve essere

integrato con il collegamento della notizia ad altre informazioni successivamente pubblicate sulla vicenda (a margine o nel corpo centrale).

MOTIVAZIONE: ex art.7 Codice Privacy l’interessato ha diritto a “aggiornamento, rettificazione o integrazione dati”

• E’ onere del “sito sorgente” quello di aggiornare la notizia nel momento in cui ponga in essere un archivio con tali caratteristiche.

MOTIVAZIONE: spostamento del dato in archivio per finalità storiche costituisce un nuovo trattamento del dato.

Page 25: Il diritto all'oblio  presentazione

Proposte Commissaria Europea Viviane Reding (25 gennaio 2012)

REGOLAMENTO Istituisce un quadro generale dell’Unione per la protezione dati:• Art.17 : esplicita tutela del diritto all’oblio• Considerando n.53: possibilità di richiedere la

cancellazione del dato• Considerando n. 54: informare i terzi cui è stato

ceduto il dato che il dato è stato cancellato per volontà dell’interessato

• Il terzo che ha autorizzato la pubblicazione del dato di un soggetto, viene considerato responsabile del trattamento e della pubblicazione

• I gestori devono indicare i dati che posseggono, gli scopi per cui vengono usati, l’eventuale trasferimento a terzi ed il periodo di conservazione nel database

DIRETTIVAProtezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati in ambito giudiziario.

Page 26: Il diritto all'oblio  presentazione

Quale futuro per il diritto all’oblio?

FAUTORI della PROTEZIONE

FAUTORI della PIENA LIBERTA’ IN INTERNET

VS

- Difficoltà di regolamentazione per continua e costante evoluzione dei mezzi di comunicazione

- Nuovo contesto- Necessità di non rinunciare alla libertà d’informazione ed alla libertà di essere

informati- Speranza: netta presa di posizione