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Pagina 1 di 48 Responsabile istruttoria: Guido Milani ricognizionestraordinariapartecipate CITTA’ DI CORBETTA PROV. DI MILANO 20011 – Via C. Cattaneo 25 Settore Affari Generali C.F./P.I. 03122360153 Aggiornamento al Piano di razionalizzazione delle società partecipate. Revisione straordinaria delle partecipate ai sensi dell’art. 24 del d.lgs.175/2016. L’adempimento è previsto dall’art. 24 del d. lgs. n. 175/2016 denominato “Revisione straordinaria delle partecipazioni dell’Ente”: più che di una vera e propria revisione, si tratta in realtà di una ricognizione delle partecipazioni esistenti da intendersi come aggiornamento del Piano di razionalizzazione già adottato nel 2015 - 2016 . Il documento va trasmesso al MEF e alla sezione regionale della Corte dei Conti regionale; entro un anno dalla delibera di ricognizione, ai sensi del comma 4 dell’art. 24, vanno alienate le eventuali partecipazioni non ammesse ai sensi dell’art. 4 Premesse. Il decreto legislativo n. 175/2016 recante “Testo Unico in materia di società partecipate dalla pubblica amministrazione” è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 210 dell’8 settembre 2016, e rappresenta la nuova disciplina in materia. Il provvedimento è stato emanato in attuazione dell’articolo 18 della legge delega n. 124/2015, c.d. “legge Madia”. E’ utile segnalare, in primis, le più significative novità per i Comuni: - partecipazioni delle PP.AA. limitate alle società di capitali, anche consortili; - espressa previsione ed elenco delle attività perseguibili attraverso le società; - nuove norme sulla governance delle società e limite ai compensi degli amministratori; - estensione della disciplina di crisi aziendale alle società a partecipazione pubblica; - specifiche procedure per costituzione, mantenimento ed alienazione delle partecipazioni in società; - esclusione parziale delle società quotate, come definite nel testo, dall’applicazione del decreto; - obbligo di dismissione per le società che non soddisfano specifici requisiti, che di seguito vengono riportati; - gestione transitoria del personale delle partecipate; - entro il 23 marzo 2017 (termine rinviato a 30 giugno 2017),deve essere prevista una revisione straordinaria obbligatoria delle partecipazioni direttamente e indirettamente detenute dalla PP.AA. in società, con adozione di una delibera ricognitiva ed indicazione delle società oggetto di dismissione nonché trasmissione della stessa delibera alla Corte dei Conti ed alla struttura di Controllo ; - a decorrere dal 2018, entro il 31 dicembre di ogni anno, adozione di piani di razionalizzazione per liquidazioni, alienazioni e dismissioni di società, con trasmissione del medesimo atto alla Corte dei Conti ed alla struttura di controllo; - entro il 31 dicembre 2016 adeguamento degli statuti delle società a controllo pubblico alle disposizioni del decreto, eccetto per quel che riguarda le limitazioni in materia di dipendenti negli organi amministrativi da effettuarsi entro il 23 marzo 2017; - entro il 31 dicembre 2017 adeguamento degli statuti delle società miste che gestiscono opere o servizi di interesse generale alle disposizioni del decreto; - le società a controllo pubblico dovranno compiere una ricognizione del personale in servizio ed elencare eccedenze e profili, da trasmettere alla competente Regione;

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Aggiornamento al Piano di razionalizzazione delle s ocietà partecipate. Revisione straordinaria delle partecipate ai sensi dell’art. 24 del d.lgs.175/2016. L’adempimento è previsto dall’art. 24 del d. lgs. n. 175/2016 denominato “Revisione straordinaria delle partecipazioni dell’Ente”: più che di una vera e propria revisione, si tratta in realtà di una ricognizione delle partecipazioni esistenti da intendersi come aggiornamento del Piano di razionalizzazione già adottato nel 2015 - 2016 . Il documento va trasmesso al MEF e alla sezione regionale della Corte dei Conti regionale; entro un anno dalla delibera di ricognizione, ai sensi del comma 4 dell’art. 24, vanno alienate le eventuali partecipazioni non ammesse ai sensi dell’art. 4

Premesse.

Il decreto legislativo n. 175/2016 recante “Testo Unico in materia di società partecipate dalla pubblica amministrazione” è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 210 dell’8 settembre 2016, e rappresenta la nuova disciplina in materia.

Il provvedimento è stato emanato in attuazione dell’articolo 18 della legge delega n. 124/2015, c.d. “legge Madia”.

E’ utile segnalare, in primis, le più significative novità per i Comuni:

- partecipazioni delle PP.AA. limitate alle società di capitali, anche consortili;

- espressa previsione ed elenco delle attività perseguibili attraverso le società;

- nuove norme sulla governance delle società e limite ai compensi degli amministratori;

- estensione della disciplina di crisi aziendale alle società a partecipazione pubblica;

- specifiche procedure per costituzione, mantenimento ed alienazione delle partecipazioni in società;

- esclusione parziale delle società quotate, come definite nel testo, dall’applicazione del decreto;

- obbligo di dismissione per le società che non soddisfano specifici requisiti, che di seguito vengono riportati;

- gestione transitoria del personale delle partecipate;

- entro il 23 marzo 2017 (termine rinviato a 30 giugno 2017),deve essere prevista una revisione straordinaria obbligatoria delle partecipazioni direttamente e indirettamente detenute dalla PP.AA. in società, con adozione di una delibera ricognitiva ed indicazione delle società oggetto di dismissione nonché trasmissione della stessa delibera alla Corte dei Conti ed alla struttura di Controllo ;

- a decorrere dal 2018, entro il 31 dicembre di ogni anno, adozione di piani di razionalizzazione per liquidazioni, alienazioni e dismissioni di società, con trasmissione del medesimo atto alla Corte dei Conti ed alla struttura di controllo;

- entro il 31 dicembre 2016 adeguamento degli statuti delle società a controllo pubblico alle disposizioni del decreto, eccetto per quel che riguarda le limitazioni in materia di dipendenti negli organi amministrativi da effettuarsi entro il 23 marzo 2017;

- entro il 31 dicembre 2017 adeguamento degli statuti delle società miste che gestiscono opere o servizi di interesse generale alle disposizioni del decreto;

- le società a controllo pubblico dovranno compiere una ricognizione del personale in servizio ed elencare eccedenze e profili, da trasmettere alla competente Regione;

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Il Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica (d.lgs. 175 del 19 agosto 2016) impone pertanto a tutte le amministrazioni pubbliche di effettuare, in aggiunta alla revisione periodica annuale, una “ricognizione straordinaria di tutte le partecipazioni” da deliberare entro il 30 giugno 2017 .

L’articolo 24 del d.lgs. 175/2016 disciplina un procedimento di revisione straordinaria delle partecipazioni societarie detenute dalle pubbliche amministrazioni che si affianca a quello periodico, imposto annualmente dall’art. 20 del medesimo D. lgs. .

La revisione periodica si sostanzia nella adozione di un “piano di razionalizzazione” entro il 31 dicembre di ogni anno, corredato da un’apposita relazione tecnica, nonché nell’approvazione di una “relazione sull’attuazione del piano” entro il 31 dicembre dell’anno successivo.

In aggiunta, la revisione straordinaria prevede che, entro il 30 giugno 2017 ciascuna amministrazione presenti, con provvedimento motivato, la ricognizione delle partecipazioni possedute al 23 settembre 2016 (data dell’entrata in vigore del decreto) individuando quelle che devono essere alienate.

La revisione straordinaria costituisce un aggiornamento del piano operativo di razionalizzazione adottato dall’ente ai sensi della legge di stabilità 2015.

Prima di tutto, al fine della corretta gestione delle partecipazioni societarie, è necessario che gli enti locali definiscano un efficace sistema di controllo e di vigilanza delle società partecipate, funzionale alla preventiva acquisizione di dati ed informazioni utili alla motivazione della scelta di mantenere o dismettere la partecipazione.

Nello specifico, il socio pubblico deve sottoporre le società partecipate ad un controllo in ordine alla realizzazione degli obiettivi preventivamente individuati dall’ente, ai reciproci rapporti finanziari, alla situazione contabile, gestionale e organizzativa della società nonché ai possibili squilibri economico-finanziari rilevanti per il bilancio dell’ente.

La scelta di adottare o mantenere lo strumento societario, inoltre, necessita di una puntuale ed argomentata motivazione (soprattutto nel caso di società in perdita strutturale, le cui partecipazioni si ritenga ciononostante di mantenere).

La valutazione dell’ente, dunque, non può prescindere da un’attenta analisi dei risultati economici e della gestione finanziaria delle società partecipate.

A tal proposito il d.lgs. 175/2016, con l’obiettivo di responsabilizzare maggiormente gli enti, prevede che in caso di perdite reiterate nella partecipata gli enti sono tenuti ad accantonare risorse e a decurtare i compensi agli amministratori (art. 21), nonché a razionalizzare le società con un trend negativo per quattro anni nell’ultimo quinquennio (artt. 20 e 24).

Da una lettura complessiva del decreto, emerge evidente l’intento del legislatore di dare nuovo impulso al riordino e alla razionalizzazione delle partecipazioni societarie pubbliche anche mediante la previsione di pesanti sanzioni.

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Nel secondo caso, in presenza di mancata adozione dell’atto di ricognizione straordinaria ovvero di mancata alienazione nei termini prescritti (1 anno dalla conclusione della ricognizione), si stabilisce che il socio pubblico non può esercitare i diritti sociali sulle partecipate.

In tal caso si prospettano due opzioni per l’inadempiente: rimediare al ritardo alienando la società oppure liquidarla in denaro sulla base dei criteri stabiliti dal codice civile agli artt. 2437-ter e 2437-quater (articolo 24, comma 5, del d.lgs. 175/2016).

Emergono, quindi, per le amministrazioni pubbliche controllanti importanti obblighi e adempimenti per mettere a punto idonei strumenti di corporate governance.

I Comuni sono tenuti a provvedere, indipendentemente dalla consistenza più o meno ampia della propria partecipazione azionaria, ad un effettivo monitoraggio sull’andamento delle società partecipate, al fine di prevenire fenomeni patologici e ricadute negative sul bilancio dell’ente.

Si ricorda, infatti, che per consolidato orientamento della giurisprudenza contabile, dalla trasgressione di questi obblighi e dal perdurare di scelte del tutto irrazionali e antieconomiche, può scaturire una responsabilità per danno erariale dei pubblici amministratori.

A tal fine, come più volte evidenziato dai magistrati contabili, è necessario prestare particolare attenzione allo sviluppo di strutture organizzative e di professionalità interne capaci di supportare efficacemente gli organi di governo nel monitoraggio delle società partecipate.

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I PUNTI SALIENTI DELLA RIFORMA

L’articolo 3 prevede che le amministrazioni pubbliche possono partecipare esclusivamente a società, anche consortili, per azioni ed a responsabilità limitata. Inoltre per le società a responsabilità limitata a controllo pubblico, lo statuto deve prevedere la nomina dell’organo di controllo o di un revisore, mentre è specificato che nelle società per azioni a controllo pubblico, tale ultimo ruolo non può essere affidato al collegio sindacale.

L’articolo 4 interviene sul delicato aspetto inerente le finalità perseguibili attraverso le società partecipate.

Le amministrazioni pubbliche non possono, direttamente o indirettamente, detenere partecipazioni acquisire o mantenere società aventi ad oggetto attività di produzioni di beni e servizi non strettamente necessarie alle

proprie finalità istituzionali.

E’ sancito inoltre che le società in house, abbiano come oggetto sociale esclusivo una o più attività di cui all’elenco dell’art. 4 comma 2 , e viene vietato alle società c.d. strumentali, controllate da enti locali, di costituire nuove società e di acquisire nuove partecipazioni in società.

Tale divieto non si applica alle società che hanno come oggetto sociale esclusivo la gestione delle partecipazioni societarie di enti locali (le c.d. holding), salvo il rispetto degli obblighi in materia di trasparenza dei dati finanziari e di consolidamento del bilancio degli enti partecipanti.

E previsto che un Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del MEF o dell’organo di vertice dell’amministrazione richiedente, possa prevedere una esclusione totale o parziale alle restrizioni in materia di costituzione di società o partecipazione, per singole società a partecipazione pubblica – aventi ovviamente finalità istituzionali - in base alla misura, alla qualità della partecipazione,all’attività svolta ed al relativo interesse pubblico ovvero per agevolarne la quotazione.

L’articolo 5 disciplina la procedura per la costituzione, acquisto o partecipazione di società.

La norma, specifica che – eccetto i casi in cui la costituzione di società o l’acquisto della partecipazione, anche mediante aumento di capitale, sia conforme ad espresse previsioni legislative – la delibera inerente la costituzione di una società a partecipazione pubblica, anche mista, ovvero inerente l’acquisto di partecipazioni, anche indirette, da parte delle pubbliche amministrazioni in società già costituite, deve essere motivata sia rispetto al perseguimento delle finalità istituzionali ed alle attività ammesse sia rispetto alle ragioni e finalità che giustificano la scelta. La motivazione deve essere fornita anche rispetto alla convenienza economica ed alla possibilità di destinazione alternativa delle risorse pubbliche impegnate nonché di gestione diretta o esternalizzata del servizio affidato, anche rispetto agli aiuti di Stato.

Tale delibera è sottoposta a forme di consultazione pubblica, ed è inviata, per fini conoscitivi alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei Conti ed all’Antitrust, che può esercitare i propri poteri di legge.

Il Testo Unico definisce anche gli elementi inerenti la costituzione della società a partecipazione pubblica.

E’ previsto che l’ente competente ad adottare la delibera di partecipazione di un’amministrazione comunale alla costituzione di una società sia il Consiglio Comunale e che la stessa delibera in relazione alle motivazioni, deve contenere quanto previsto all’ articolo 5, c. 1, del decreto.

Tale procedura vale anche per le modifiche all’oggetto sociale che consentono un cambiamento di attività, per la trasformazione, il trasferimento di sede sociale e la revoca dello stato di liquidazione.

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Per le società per azioni o società a responsabilità limitata la delibera deve contenere l’indicazione degli elementi essenziali dell’atto costitutivo, così come previsti dal Codice civile per la costituzione di tali società.

La delibera deve essere pubblicata sui siti istituzionali delle amministrazioni pubbliche partecipanti. In caso di partecipazione di privati al capitale sociale la scelta del socio privato avviene con procedure di evidenza pubblica.

L’articolo 8 del Testo Unico regola l’acquisto di partecipazioni in società già costituite.

La norma riguarda l’acquisto sia mediante sottoscrizioni di aumento di capitale che operazioni straordinarie e prevede che vi debba essere una delibera motivata (ai sensi dell’articolo 5, c. 1, del decreto) da parte del competente organo (indicato dai commi 1 e 2 del precedente articolo 7 del decreto).

Tali disposizioni si applicano anche all’acquisto di partecipazioni, da parte di pubbliche amministrazioni, in società quotate unicamente nei casi in cui l’operazione comporti l’acquisto della qualità di socio; pertanto si applica per il primo acquisto ma non per le operazioni successive.

L’eventuale mancanza o invalidità dell’atto deliberativo determina comunque l’inefficacia del contratto di acquisto della partecipazione.

L’articolo 9 regola la gestione delle partecipazioni pubbliche, e prevede una differenziazione nell’esercizio dei diritti del socio, rispetto ai livello di governo che partecipano alla società.

Per le partecipazioni degli enti locali diritti del socio sono esercitati dal Sindaco o da un suo loro delegato.

La norma poi interviene, al comma 5, in materia di patti parasociali, prevedendo che la loro conclusione, modifica o scioglimento è deliberata dall’ente competente ai sensi dell’articolo 7, c. 1, del decreto.

L’articolo 10 disciplina la procedura di alienazione delle partecipazioni sociali e la costituzione di vincoli.

Si prevede (c. 1) che gli atti deliberativi in tal senso devono essere adottati dal competente organo di cui all’articolo 7, c. 1, del decreto (Consiglio Comunale per i Comuni).

L’alienazione (c. 2) è effettuata nel rispetto dei principi di pubblicità, trasparenza e non discriminazione, ed in casi eccezionali a seguito di deliberazione analiticamente motivata rispetto alla convenienza economica dell’operazione, soprattutto rispetto alla congruità del prezzo di vendita. In casi eccezionali - ponendo in rilievo la convenienza economica dell’operazione in particolare la congruità del prezzo - l’alienazione può essere effettuata mediante negoziazione diretta con un singolo acquirente, fatto salvo il diritto di prelazione dei soci eventualmente previsto dalla legge o dallo statuto.

L’eventuale mancanza o invalidità dell’atto deliberativo, in questo caso, determina l’inefficacia dell’atto di alienazione della partecipazione. È comunque fatta salva la disciplina speciale in materia di alienazione delle partecipazioni dello Stato.

Oltre che i requisiti previsti dallo statuto della società e ferme restando le norme vigenti in materia di incompatibilità tra incarichi dirigenziali interni e esterni e cariche di componenti degli organi di indirizzo nelle amministrazioni statali, regionali e locali (art. 12 del d.lgs. n. 39/2013 smi), i componenti dell’organo amministrativo di società a controllo pubblico devono possedere requisiti di onorabilità, professionalità e

indipendenza da stabilirsi con DPCM, su proposta del Ministro dell’Economia e delle Finanze.

Restano valide le norme vigenti (ex art. 5, c. 9, dl n. 95/2012 smi) che vietano alle PP.AA. ed alle amministrazioni inserite in elenco ISTAT di attribuire incarichi di studio e di consulenza a soggetti già lavoratori privati o pubblici collocati in quiescenza se non a titolo gratuito e prevedono specifiche limitazioni per incarichi ai dipendenti.

E’ disposto che l’organo amministrativo delle società a controllo pubblico è, di regola, costituito da un amministratore unico.

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E’ però prevista (c. 3) una specifica deroga rispetto a tale fattispecie. Tale deroga prevede che, per specifiche ragioni di adeguatezza organizzativa, l’Assemblea della società - in base ad un DPCM che ne definisce i criteri, da adottarsi su proposta del Ministro dell’Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministro delegato per la semplificazione e la pubblica amministrazione – può disporre che la società sia amministrata da un consiglio di amministrazione composto da tre o cinque membri, ovvero mediante uno dei sistemi alternativi di amministrazione e controllo previsti dal Codice civile. In tal caso il numero dei componenti degli organi di amministrazione e controllo non può essere complessivamente superiore a cinque.

E’ altresì sancito (c. 4) che nella scelta degli amministratori delle società a controllo pubblico, le amministrazioni assicurino il rispetto del principio di equilibrio di genere, almeno per 1/3 del numero complessivo delle designazioni o nomine effettuate in corso d’anno.

Per le società a controllo pubblico costituite in forma di responsabilità limitata (c. 5) non è possibile, in deroga al codice civile, prevedere che l’amministrazione sia affidata disgiuntamente o congiuntamente, a due o più soci.

E’ previsto poi che gli amministratori delle società in controllo pubblico non possono essere dipendenti delle amministrazioni pubbliche controllanti o vigilanti. In caso siano invece dipendenti della società controllante hanno l'obbligo di riversare i relativi compensi alla società di appartenenza.

E’ stabilito che le società partecipate sono soggette alla disciplina fallimentare e al concordato preventivo - e se vi sono le condizioni all’amministrazione straordinaria - nonché prevede uno o più indicatori di crisi

aziendale nelle società a controllo pubblico, definiti nell’ambito di programmi di valutazione del rischio, dettando specifiche procedure per prevenire l’aggravamento della crisi, correggerne gli effetti ed eliminarne le cause fra cui in primis un piano di risanamento che l'organo amministrativo della società deve adottare. L'inerzia nell’adozione di tale piano costituisce grave irregolarità (ai sensi dell’articolo 2409 del

codice civile).

La previsione di ripianamento delle perdite da parte del socio pubblico può quindi essere considerata un provvedimento adeguato solo ed esclusivamente se accompagnata da un piano di ristrutturazione aziendale dal quale si evincano chiaramente concrete prospettive di recupero dell’equilibrio economico delle attività.

E’ fatto quindi divieto alle amministrazioni di effettuare aumenti di capitale (o trasferimenti secondari, aperture di credito o rilascio di garanzie) - salvo perdite di oltre un terzo del capitale e la riduzione di quest'ultimo al di sotto del minimo stabilito - per le società per azioni e le società a responsabilità limitata (escluse le quotate e gli istituti di credito) che hanno registrato per 3 anni consecutivi perdite di esercizio ovvero che hanno utilizzato riserve per il ripiano di perdite anche infrannuali.

L’articolo 16 del T.U. , interviene sulla disciplina delle società in house.

La norma dispone (c. 1) che le società in house possono ricevere affidamenti diretti dalle amministrazioni pubbliche che esercitano su di esse un controllo analogo ovvero da ciascuna delle amministrazioni che esercita un controllo analogo congiunto, solo se non vi è la presenza di privati ovvero – ai sensi della direttiva 2014/24/UE – se quest’ultima è prevista a seguito di prescrizioni di legge e risulta priva di potere di

controllo, veto o influenza dominante sulla società (parrebbe quindi limitarsi alla qualità di “finanziatore”).

In ogni caso, i requisiti del controllo analogo possono essere acquisiti anche mediante la conclusione di appositi patti parasociali che possono avere durata superiore a cinque anni, in deroga al codice civile.

Gli statuti delle società in house devono prevedere che oltre l’80% del loro fatturato derivi da compiti effettuati in favore dell’ente pubblico o degli enti pubblici soci e che la produzione ulteriore rispetto a quella prevalente è consentita sole se permette di conseguire economie di scala o altri guadagni di efficienza

produttiva nell’esercizio dell’attività principale della società. Il mancato rispetto del limite quantitativo di cui alla disposizione precedente costituisce grave irregolarità.

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Tale irregolarità può essere sanata dalla società in house se a) entro tre mesi dalla data in cui la stessa si è manifestata, scioglie i rapporti contrattuali di fornitura con soggetti terzi, rinunciandovi; b) rinuncia agli affidamenti diretti da parte dell’ente o degli enti pubblici soci. In quest’ultimo caso le attività devono essere riaffidate mediante procedure di gara entro 6 mesi successivi allo scioglimento del rapporto con l’ente

socio; nelle more di tale affidamento la società continua ad erogare i servizi.

In caso di rinuncia agli affidamenti diretti, la società continua l’attività se rientra nel novero delle attività ammesse ai sensi dell’articolo 4 del d. lgs. n. 175/2016.

Le società in house per l’acquisto di lavori, beni e servizi applicano il d.lgs.50/2016 ( Codice degli appalti).

L’articolo 19 disciplina la gestione del personale.La norma dispone (c. 1) che al personale delle società a controllo pubblico, si applicano le disposizioni del Codice civile e le norme previste dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell’impresa incluse quelle relative ad ammortizzatori sociali, ai sensi della

vigente normativa e del CCNL di riferimento.

Le società a controllo pubblico (c. 2) stabiliscono con propri provvedimenti – da pubblicare obbligatoriamente sul sito istituzionale della società stessa, pena le specifiche sanzioni di cui al d.lgs. 33/2013 – criteri e modalità per il reclutamento del personale nel rispetto dei principi, anche di derivazione comunitaria, di trasparenza, pubblicità e imparzialità e dei principi normativi validi per le PP.AA.

L’articolo 20 prevede la razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche.

Fermo restando la revisione “straordinaria” delle partecipazioni prevista dall’art. 24, il decreto dispone che siano effettuati annualmente, attraverso un provvedimento, piani di razionalizzazione, mediante messa in liquidazione, alienazioni e dismissioni di società.

Tali piani di razionalizzazione, corredati dalla relazione tecnica sono adottati se, in sede di analisi, l’amministrazione riscontra anche uno solo dei seguenti elementi:

- partecipazioni societarie in categorie non ammesse ai sensi dell’articolo 4 del decreto;

- società prive di dipendenti ovvero con numero amministratori superiore ai dipendenti;

- partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili ad altre società o enti pubblici strumentali;

- partecipazioni in società che nel triennio precedente hanno conseguito un fatturato medio non superiore a 1 mln di euro;

- partecipazioni in società per servizi diversi da SIG aventi risultato d’esercizio negativo 4 esercizi su 5;

- contenimento dei costi di funzionamento;

- necessità di aggregare società esercenti attività consentite ai sensi del provvedimento.

L’analisi ed i piani di razionalizzazione sono adottati entro il 31 dicembre di ogni anno e trasmessi alla Corte dei Conti ed alla struttura di monitoraggio prevista dal decreto. Entro il 31 dicembre dell’anno successivo all’adozione va invece trasmessa alla sezione regionale della Corte dei Conti una relazione di attuazione del piano.

Importante segnalare che i succitati adempimenti inerenti la razionalizzazione periodica, decorrono, ai sensi dell’articolo 26, c. 1, del provvedimento, dall’anno 2018, con riferimento alla situazione al 31.12.2017.

Ai sensi del decreto se le PP.AA. adottano il piano di razionalizzazione, entro il 31 dicembre dell’anno successivo devono approvare una relazione sull’attuazione dello stesso che trasmettono alla competente sezione regionale della Corte dei Conti ed alla struttura di controllo presso il MEF.

I piani di riassetto possono prevedere in virtù di operazioni straordinarie, anche la dismissione o l’assegnazione delle partecipazioni societarie acquistate anche per espressa previsione normativa. I relativi

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atti di scioglimento delle società o di alienazione delle partecipazioni sociali sono disciplinati dalle disposizioni del codice civile e sono compiuti anche in deroga alla previsione normativa originaria riguardante la costituzione della società o l’acquisto della partecipazione. Resta ferma l'applicazione degli incentivi fiscali su scioglimento o alienazione di società già disposti dal comma 568-bis dell'articolo 1

della legge n. 147 del 2013.

LA REVISIONE STRAORDINARIA OBBLIGATORIA DELLE PARTE CIPAZIONI.

L’articolo 24 del D. Lgs. 19 agosto 2016, n.175 disciplina e regola la procedura per la revisione straordinaria obbligatoria delle partecipazioni detenute, direttamente o indirettamente, dalle amministrazioni pubbliche, per l’alienazione ovvero la razionalizzazione di alcune fattispecie di società.

Nello specifico:

- che non soddisfano i requisiti relativi alla procedura per la costituzione, acquisto o partecipazione di società di cui all’articolo 5, commi 1 e 2, del decreto;

- oggetto di misure di razionalizzazione di cui all’articolo 20, c. 2, (prive di dipendenti o con un numero di amministratori superiore al numero dei dipendenti; diverse da SIEG aventi risultato negativo 4 su 5 esercizi; non rientranti fra le attività consentite previste dall’articolo 4 del decreto; aggregazione con società consentite; fatturato medio dell’ultimo triennio inferiore al milione di euro)

Entro il 30 giugno 2017 ogni amministrazione pubblica adotta pertanto una delibera inerente la ricognizione di tutte le partecipazioni detenute al 23 settembre 2016 (data di entrata in vigore del decreto) – da inviare alla competente sezione regionale della Corte dei conti nonché alla struttura per il controllo e il monitoraggio, prevista dal decreto - indicando le società da alienare ovvero oggetto di operazioni di razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione, ai sensi di quanto su indicato. L’alienazione deve avvenire entro un anno dalla conclusione della ricognizione.

Tale provvedimento ricognitivo costituisce aggiornamento del piano operativo di razionalizzazione adottato ai sensi della legge di stabilità per l’anno 2015, dalle amministrazioni di cui ai commi 611 e 612 delle medesima legge, fermo restando i termini ivi previsti.

CONDIZIONI PER IL MANTENIMENTO DELLA PARTECIPAZIONE

Ai fini di cui sopra devono essere alienate od oggetto delle misure di cui all’art. 20, commi 1 e 2, T.U.S.P. – ossia di un piano di riassetto per la loro Razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione – le partecipazioni per le quali si verificano le seguenti condizioni:

1) non sono riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all’art. 4, commi 1, 2 e 3, T.U.S.P., sopra richiamato;

2) non soddisfano i requisiti di cui all’art. 5, commi 1 e 2, T.U.S.P., e quindi per le quali non si ravvisa la necessità del mantenimento per il perseguimento delle finalità istituzionali dell’Ente, anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della possibilità di destinazione alternativa delle risorse pubbliche impegnate ovvero di gestione diretta od esternalizzata del servizio affidato, nonché della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell’azione amministrativa;

3) Le fattispecie previste dall’art. 20, c. 2, T.U.S.P.:

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a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all’art. 4, T.U.S.P., sopra citato;

b) società che risultano prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;

c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;

d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro;

e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d’interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;

f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;

g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all’art. 4, T.U.S.P.;

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RICOGNIZIONE SOCIETA’ PARTECIPATE DALL’ENTE ALLA DA TA DEL 23 SETTEMBRE 2016 Ad oggi, dopo la cessione nel corso del 2016 di alcune partecipate ( Scr srl, Atinom spa e Atinom Viaggi, in applicazione di quanto previsto dal piano di dismissione delle partecipate dell’ente), le società partecipate dal Comune di Corbetta alla data prevista del 23 settembre 2016 (data di entrata in vigore del Decreto 175/2016) sono le seguenti:

Società Capitale Sociale

% capitale posseduto

% Altri Enti Locali

Anno Costituzione o adesione Oggetto Società collegate

A.S.M. S.r.l. 16.307.585,00 0,27% 99,73% 2003

Multiutility (per il Comune di Corbetta, solo gestione calore)

Aemme Linea Ambiente s.r.l.- Servizio raccolta e trasporto rifiuti (18% della società) Aemme Linea Distribuzione s.r.l. - Distribuzione gas metano e gestione servizi energetici ( 15,28% della società )

ATS - Azienda Trasporti Scolastici - s.r.l. 21.720,45 7,69% 92,31% 2005 Trasporto Scolastico n.n. Azienda Speciale Consortile Servizi alla Persona "Don Cuni" di Magenta 3.000.000,00 13,21% 86,79% 2005 Servizi alla Persona - n.n.

CAP Holding S.p.A. 571.381.786 0,5779% 99,42% 2000

Ciclo acque (erogazione servizio)

Società collegate - Amiacque Srl – 100% -

conduzione del Servizio Idrico Integrato

- Rocca Brivio Sforza Srl – 51,04 % (in liquidazione dal 21/04/15 )

- Pavia Acque Scarl - 10,10 % -

- TASM Romania Srl – 40% -in liquidazione

Consorzio dei Comuni dei Navigli 247.899 4,17%

Consorzio Enti Locali

CC 92 del 12/12/2007 a

valere sul 2008

Il Consorzio ha come scopo principale la gestione del servizio integrale di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti n.n.

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solidi urbani ed assimilabili agli urbani, anche provenienti da insediamenti produttivi, artigianali o industriali, nonché la gestione del servizio di raccolta differenziata nell’ottica di creare una cultura per la riduzione dei rifiuti. In subordine si occupa della promozione turistica del territorio.

E.ES.CO S.r.l. 20.000,00 0,29% 53,00% 24/03/2005

Environment Energy Service Company – in data 27.11.2015 l’Assemblea dei Soci ha deliberato la messa in liquidazione della Società. n.n.

Fondazione “Per Leggere – Biblioteche Sud Ovest Milano” 56.000,00 1,81% 98,04% 2006

La Fondazione ha le seguenti finalità: facilitare il pieno accesso all’informazione, alla cultura e alla conoscenza, quali strumenti di crescita personale e per lo sviluppo della comunità, promuovendo la lettura in tutte le sue forme; promuovere e diffondere una cultura della biblioteca pubblica, da intendere quale spazio aperto alla collettività e come soggetto sociale integrato nella realtà locale, che opera assieme ai cittadini, istituzioni e organizzazioni sociali per il progresso della comunità; incrementare la qualità e il valore dei servizi bibliotecari, garantendo standard uniformi e valorizzando il patrimonio umano, professionale e documentario presente nelle biblioteche del territorio e apportando nuove risorse per il loro sviluppo; operare per costruire un’unica rete bibliotecaria del territorio dotata di un’identità comune di servizio, che accolga e valorizzi le identità originarie delle singole biblioteche

n.n.

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Rete di Sportelli per l'energia e l'ambiente S.C.A.R.L. 72.510,00 0,54% 99,46% 2007

Sportello per la promozione e la diffusione di informazioni relative al risparmio energetico L’assemblea dei soci ha deliberato la messa in liquidazione della società in data 3.11.2015 n.n.

Farmacia Comunale di Corbetta srl

77.700,00 90%

0 2015 Gestione farmacia comunale h. 24

n.n.

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. Sede legale e amministrativa Indirizzo: Via del Mulino, n 2 Palazzo U10 – 20090 Assago (Mi) Telefono (Centralino): +39.02.825021 Fax: +39.02.582502281 E-mail: [email protected] Indirizzo di posta elettronica certificata [email protected]

DATI SOCIETA' :

• Data di costituzione: 30.05.2000 • Capitale sociale : € 571.381.786,00.= • Quota partecipazione del Comune di Corbetta : 0,5779% • Scadenza partecipazione : 31.12.2052 • Numero dei rappresentanti dell'amministrazione negli organi di governo : nessuno

RISULTATO D'ESERCIZIO :

Anno 2011 Anno 2012 Anno 2013 Anno 2014 Anno 2015

€ 5.593.018,00 € 8.309.975,00 € 3.779.384,00.= € 4.611.475,00.= € 14.025.530,00.=

Il fatturato medio, sulla scorta dei bilanci approvati e agli atti, nell’ultimo triennio risulta essere stato superiore al milione di euro.

COMPOSIZIONE DEL PERSONALE GRUPPO CAP AL 31/12/2016

M F TOTALE

Dirigenti 9 2 11

Quadri 20 7 27

Impiegati/Tecnici 309 223 532

Operai 255 4 259

Totale 593 236 829

COSTO DEL PERSONALE TOTALE € 43.715.094,00

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(dato aggiornato al bilancio consolidato 2015 - voce B9)

Non si rileva un numero di amministratori della società superiore a quello dei dipendenti.

AMMINISTRATORI DELLA SOCIETA' E RELATIVO TRATTAMENT O ECONOMICO:

Carica Indennità lorda annuale

Presidente C.d.A. € 42.033,12.=

Vice Presidente € 21.628,42.=

Consigliere € 16.028,42.=

Consigliere € 16.028,42.=

Consigliere € 16.028,42.=

SOCIETA’ PARTECIPATE

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Per il Comune di Corbetta non risultano partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da Cap Holding per il Comune e sopra indicate. CAP Holding, società a capitale pubblico partecipata dagli Enti Locali, gestisce il Servizio Idrico Integrato delle province di Milano e Monza e Brianza, e annovera tra i propri soci anche diversi Comuni nelle province di Lodi e Pavia. La Società gestisce le attività che concorrono a formare il servizio idrico integrato come definito dal D. lgs. 152/2006 ss.mm. Il Gruppo CAP gestisce il servizio idrico integrato nella Città Metropolitana di Milano, Monza e Brianza, Pavia, Varese, Como secondo il modello in house providing, garantendo il controllo pubblico degli enti soci nel rispetto dei principi di trasparenza, responsabilità e partecipazione. Attraverso un know how ultradecennale coniuga la natura pubblica della risorsa idrica e della sua gestione con un’organizzazione manageriale in grado di realizzare investimenti e di accrescere la conoscenza delle infrastrutture attraverso strumenti informatici.

In data 22 maggio 2013 è stato firmato l’atto di fusione per incorporazione in CAP Holding delle Società Tasm, Ianomi e Tutela Ambientale del Magentino. Dal primo giugno 2013 è nato dunque il Gruppo CAP, che si configura come il Gestore Unico Integrato del servizio idrico in provincia di Milano, per garantire i servizi di acquedotto, fognatura e depurazione secondo il modello in house providing.

La data di efficacia civilistica della fusione è il primo giugno 2013 mentre quella fiscale come previsto nel progetto di fusione decorre dal 1 gennaio 2013, pertanto le operazioni effettuate dalle società incorporande sono state imputate retroattivamente al bilancio della società incorporante. Il Comune di Corbetta, con delibera di C.C. n. 4 del 6/03/2013, ha preso atto dell’operazione. Società del gruppo Cap La società CAP Holding S.p.A. controlla le imprese di seguito indicate:

- AMIACQUE S.r.l. di Milano, capitale sociale complessivo di € 23.667.606,16 posseduto per € 23.667.606,16, pari al 100,00% al 31.12.2015;

- Rocca Brivio Sforza S.r.l. di San Giuliano Milanese, in liquidazione dal 21.04.2015, capitale sociale complessivo di € 53.100,00, posseduta per € 27.100,12 quote, pari al 51,04%, al 31.12.2015 . In merito all’area di consolidamento, solo la società AMIACQUE S.r.l. è consolidata con CAP Holding S.p.A., ritenendosi che per quanto attiene la società Rocca Brivio S.r.l. in liquidazione (che ha per oggetto sociale la “salvaguardia e valorizzazione del complesso storico monumentale di Rocca Brivio”), sussista il caso di cui alla lettera a) del secondo comma dell’art.28 del D.Lgs. 9 aprile 1991, n. 127, art. 28. Oltretutto la medesima società è in liquidazione volontaria dal giorno 21 aprile 2015. La società CAP Holding S.p.A. detiene inoltre partecipazioni nelle seguenti società:

- T.A.S.M. Romania S.r.l. con sede a Bucarest (Romania), capitale sociale di LEI 2.612.500 (al

cambio del 31.12.2015, € 576.284,64) posseduto per il 40% al 31.12.2015 (ad oggi invariata).

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Al riguardo, si segnala che per TASM Romania S.r.l., in fallimento, è in corso la procedura di liquidazione da parte del Liquidatore giudiziale. Nell’ambito della suddetta procedura CAP Holding S.p.A. è creditore sociale, in quanto il proprio credito nei confronti della sopra citata società è stato ammesso interamente al passivo. Non vi sono state novità di rilievo nel 2016, salvo che il Giudice ha disposto un rinvio all’udienza del 23.9.2016 per consentire al Liquidatore la distribuzione delle somme recuperate nel corso della procedura, secondo il piano di ripartizione.

- PAVIA Acque S.c.a.r.l. con sede in Pavia, capitale sociale complessivo di € 15.048.128, pos-Seduto per € 1.519.861, pari al 10,1% al 31.12.2015 (pari a quella detenuta al 31.12.2014 e a oggi invariata).

Cap Holding S.p.A. è, inoltre, membro unico della Fondazione LIDA, fondazione di partecipazione (art. 14 e ss. codice civile), con sede in Assago (MI) (fondata dalla società incorporata TASM S.p.A.). Conclusioni Non si riscontrano alla società in esame le fattispecie previste dall’art. 20, c. 2, T.U.S.P.:

a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all’art. 4, T.U.S.P.;

b) società che risultano prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;

c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;

d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro;

e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d’interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;

f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento; g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all’art. 4, T.U.S.P.; Si conferma l’intenzione dell’amministrazione, di mantenere la partecipazione, seppur minoritaria, nella società Cap Holding in quanto indispensabile al perseguimento delle attività istituzionali del Comune di Corbetta .

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. Via Walter Tobagi, 30, 20013 - Magenta (MI) Centralino 02 97.00.23.64 - 02 97.00.15.42 Fax 02 97.00.23.88 Email [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] PEC [email protected]

DATI SOCIETA' :

• Data di costituzione: 22.12.2005 • Capitale sociale : € 21.720,45 = • Quota partecipazione del Comune di Corbetta : 7,69% • Scadenza partecipazione : 31.12.2050

RISULTATO D'ESERCIZIO :

Anno 2011

Anno 2012 Anno 2013 Anno 2014

Anno 2015

al 30.06.2015

Anno 2016

Al 30.06.2016

€ 23.546,00

-46.215,00 € 4.223,00.

€ 6.472,00.

- 148.347,00. 6.986,00

� Il fatturato medio, sulla scorta dei bilanci approvati e agli atti, nell’ultimo triennio risulta

essere stato superiore al milione di euro. � 2011 : 1.029.608,00 € � 2012 : 1.217.250,00 € � 2013 : 1.147.875,00 € � 2014 : 1.129.272,00 € � 2015 : 1.142.089,00 €

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� 2016 : 1.038.013,00 € La situazione del personale viene così rappresentata : La forza media di personale utilizzata dall’Azienda è così ripartita per categorie :

2014/2015 2013/2014 Differenza

numero autisti dipendenti 15 13.50 1.50

Numero autisti interinali 1 4 -3.00

Numero impiegati 2.33 1.7 0.63

Totale personale in forza 17.33 19.20 -1.87

Il n. dei Dipendenti al 31/12/2016 è di 15 persone.

AMMINISTRATORI DELLA SOCIETA' E RELATIVO TRATTAMENT O ECONOMICO:

Carica Indennità Lorda Mensile

Presidente € 0,00.=

Vice Presidente € 0,00.=

Consigliere € 0,00.=

La società A.T.S. S.r.l. si occupa del trasporto scolastico e servizi a favore dei Comuni Soci, quali ad

esempio: noleggi scolastici, trasporti anziani, trasporti urbani e/o mercatali, etc

A.T.S. Srl offre un servizio di trasporto per 13 comuni dell’Ovest e Sud- Ovest della provincia di Milano. Il servizio permette ai residenti di usufruire di trasporti scolastici e di mobilità urbana all’interno di ciascun Comune Socio. I mezzi della società servono i Comuni Soci di: - Abbiategrasso, - Albairate, - Bareggio, - Boffalora sopra Ticino, - Busto Garolfo, - Canegrate, - Cassinetta di Lugagnano, - Corbetta, - Cuggiono, - Inveruno - Magenta, - Parabiago, - Sedriano , oltre ai Comuni non Soci: - Magnago e Turbigo . L’utenza potenziale di questi Comuni raggiunge le oltre 200.000 unità. Il trasporto scolastico costituisce il fulcro dell’attività di A.T.S. srl, senza però limitarsi al servizio di trasporto all’ingresso e all’uscita degli studenti dalle scuole, ma anche ai collegamenti delle Direzioni Didattiche con piscine, biblioteche, e per lo svolgimento di gite scolastiche e viaggi d’istruzione. Inoltre A.T.S. srl offre la possibilità di un trasporto urbano e mercatale, volto al collegamento delle periferie dei Comuni con il centro cittadino e gli spazi commerciali, sia fissi che saltuari (mercati, ecc.). Con la società il Comune di Corbetta ha stipulato un contratto di affidamento in house del servizio di trasporto scolastico per il periodo dal 2013 al 2019.

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Nel piano di dismissione delle partecipate approvato nel 2016 si prevedeva di mantenere la partecipazione nella società in quanto affidataria di un servizio di rilevante importanza, quale il trasporto scolastico, impegnandosi a mantenere sotto controllo i bilanci societari, stante la situazione economica in cui la società versava.

Tenuto conto dell’aggravarsi della situazione economica e finanziaria della società A.T.S., che aveva accumulato gravi perdite, nell’ assemblea dei soci tenutasi in data 27 luglio 2015 era emersa la volontà della maggioranza qualificata dei soci di procedere allo scioglimento anticipato della società ai sensi dell’art. 2484 c. 4 del codice civile.

In data 27 luglio 2015 il Consiglio di Amministrazione ha presentato all’assemblea dei soci della società la situazione patrimoniale ed economica al 30 Giugno 2015, evidenziando perdite complessive per EUR 148.386,00 a fronte di capitale sociale di € 28.000,00 e riserve disponibili di € 44.494,00 e pertanto un patrimonio netto negativo di € 75.892,00; tale situazione determinava la necessità di ricapitalizzare la predetta società ai sensi del combinato disposto degli articoli 2482-bis e 2482-ter del codice civile, a seguito di perdite di valore superiore di oltre un terzo del capitale sociale, come descritto nella corrispondente relazione degli amministratori. A supporto di questa operazione il Consiglio di Amministrazione ha predisposto apposito “Piano Industriale e Finanziario” per gli esercizi 2015/2016 e 2016/2017. I Comuni soci hanno approvato l’impegno a garantire la continuità della società, col ripiano del disavanzo al 30.06.2015 e la ricapitalizzazione della società per dare continuità aziendale alla medesima e sulla scorta del Piano Industriale e Finanziario originariamente presentato dal Consiglio di Amministrazione della società e ritenuto economicamente sostenibile a seguito sottoscrizione di apposito accordo sindacale in data 30 luglio 2015; in detta occasione i soci si impegnavano pertanto a quanto segue : garantire la continuità della società, con il ripiano del disavanzo al 30.06.2015 , garantire la ricapitalizzazione della società, da deliberare nelle forme di legge nella prima assemblea dei soci utile, unitamente all’aumento di capitale per ingresso nuovi soci e alla proroga del termine della società al 30.06.2050. Inoltre il Cda, in questo contesto, è stato autorizzato a sottoscrivere il contratto di solidarietà per la trasformazione del rapporto di lavoro dei dipendenti e predisporre tutte le attività necessarie a garantire la continuità dei servizi a favore dei Comuni soci e il nuovo servizio per il nuovo Comune candidato socio. La relazione degli amministratori ai sensi degli articoli 2482-bis e 2482-ter del codice civile e il “Piano Industriale e Finanziario” per gli esercizi 2015/2016 e 2016/2017 indicavano in particolare come: a) la perdita d’esercizio accertata è dovuta principalmente ai mancati ricavi di servizi previsti per alcuni Comuni soci, non altrimenti prevedibile nell’ambito della programmazione finanziaria a suo tempo definita; b) al venir meno dei predetti ricavi non ha corrisposto una diminuzione dei costi fissi di gestione riferibili prevalentemente al personale ed all’ammortamento del costo degli autobus; c) fosse possibile perseguire la ricostituzione dell’equilibrio economico di gestione corrente della società attraverso l’acquisizione del servizio di trasporto scolastico di un nuovo Comune, la

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razionalizzazione dei costi soprattutto per il venir meno dei canoni di leasing di 9 automezzi e la diminuzione della spesa del personale a seguito della sottoscrizione dell’accordo sindacale sulla riduzione dell’orario di lavoro e della conseguente retribuzione annua lorda in misura mediamente del 13% rispetto a quello attuale; - la società aveva sino ad allora svolto i servizi affidati con efficacia, soddisfacente livello qualitativo delle prestazioni e senza mai ricevere contestazioni in ordine al regolare svolgimento dei medesimi. L’intervento finanziario straordinario a carico del Comune di Corbetta per assicurare la continuità aziendale della società, alla luce delle risultanze dell’Assemblea del 4 agosto 2015 e della comunicazione del Comune di Corbetta, ammontava complessivamente a € 7.992,00 di cui € 2.154,00 per la ricostituzione del capitale sociale nella misura originaria di complessivi € 28.000,00, da riconoscere quali debito fuori bilancio, e € 5.838,00 per il ripiano di perdite. Il piano industriale e finanziario per la gestione corrente della società risultava economicamente sostenibile con i proventi derivanti dai contratti di servizio in corso con i vari Comuni soci e che di conseguenza il medesimo assicura l’economicità e l’efficienza della gestione nel medio e nel lungo periodo, ristabilendo l’equilibrio finanziario della società e permettendone la continuità aziendale. I Comuni soci nell’assemblea del 4 agosto 2015 hanno dichiarato di volere partecipare alla ricapitalizzazione della società. La mancata partecipazione alla ricapitalizzazione della società da parte del Comune di Corbetta avrebbe reso non più sostenibile il piano industriale proposto con la conseguente liquidazione della società che a sua volta avrebbe provocato gravi ripercussioni sociali a causa del licenziamento dei dipendenti e dell’interruzione dei servizi di trasporto scolastico nei vari Comuni. Con deliberazione C.C. n. 64 del 26.10.2015 il Consiglio Comunale ha dato pertanto indirizzo affinchè il Comune di Corbetta :

- aderisse al piano di ricapitalizzazione pari ad € 2.154,00della società partecipata ATS srl secondo i dettami del piano industriale presentato dal CDA all’assemblea dei soci, allegato al presente provvedimento ;

- partecipasse al ripianamento delle perdite per la quota di € 5.838,00, fra cui quella indicata alla lettera a) delle relazione degli amministratori redatta ai sensi dell’art. 2482 bis e 2482 ter del Codice Civile qui allegata ovvero dell’impegno alla copertura da parte dei Comuni aderenti;

Il Piano Industriale e Finanziario presentato dal Consiglio di Amministrazione della società è stato ritenuto economicamente sostenibile. In particolare è stata prevista la ricostituzione dell’equilibrio economico di gestione corrente della società attraverso l’acquisizione del servizio di trasporto scolastico di un nuovo Comune, la razionalizzazione dei costi soprattutto per il venir meno dei canoni di leasing di 9 automezzi e la diminuzione della spesa del personale a seguito della sottoscrizione dell’accordo sindacale sulla riduzione dell’orario di lavoro e della conseguente retribuzione annua lorda in misura mediamente del 13% rispetto a quello attuale.

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Tali misure sono state effettivamente prese. Con nota prot. n. 22537 del 11.09.2015 il Comune di Corbetta ha ricevuto il nuovo Piano Industriale relativo agli anni 2016-2017, che prevedeva un mantenimento delle misure sopra indicate. Nel 2016 non sono state registrate perdite. Non vi sono pertanto ragioni per dismettere la quota societaria. Il Comune di Corbetta non detiene partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da A.T.S. per il Comune e sopra indicate. Conclusioni Non si riscontrano alla società in esame le fattispecie previste dall’art. 20, c. 2, T.U.S.P.:

a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all’art. 4, T.U.S.P.;

b) società che risultano prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;

c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;

d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro;

e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d’interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;

f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento; g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all’art. 4, T.U.S.P.; Si conferma l’intenzione dell’amministrazione, di mantenere la partecipazione, seppur minoritaria, nella società A.T.S. S.r.l. in quanto indispensabile al perseguimento delle attività istituzionali del Comune di Corbetta .

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E.E.S.CO. S.r.l., P.IVA 04813570969

Via Vitali, 41

20010 Marcallo con Casone (MI)

Tel. 02. 97250160

Fax. 02. 97254943

DATI SOCIETA' :

• Data di costituzione: 24.03.2005 • Capitale sociale : € 150.000,00.= • Quota partecipazione del Comune di Corbetta : 0,147978% • Scadenza partecipazione : 31.12.2050

RISULTATO D'ESERCIZIO :

Anno 2012 Anno 2013 Anno 2014

perdita € 14.874,00.= € 7.638,00.= € 1.737,00.=

Da dicembre 2015 la società è in liquidazione.

La società e2sco (Environment Energy Service Company) è una S.r.l , mista pubblico-privato,

costituita per ridurre e ottimizzare i consumi energetici.

La società opera esclusivamente per i propri soci pubblici offrendo servizi finalizzati al

contenimento dei consumi energetici e allo sviluppo delle fonti rinnovabili.

Attualmente, fanno parte della compagine pubblica 26 Comuni. I 4 partner privati hanno

competenze specifiche e funzionali allo scopo sociale di E2sco.

La Società opera esclusivamente per i propri soci pubblici offrendo servizi finalizzati al contenimento dei consumi energetici e allo sviluppo delle fonti rinnovabili, dei quali il Comune non ha mai usufruito, stante anche problemi di ordine normativo agli affidamenti.

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E.E.S.CO. S.r.l. è una multipartecipata alla quale partecipano i comuni di : Albairate, Arluno, Bareggio, Bernate Ticino, Buscate, Cannobio, Casorezzo, Cassinetta di Lugagnano, Cilavegna, Cisliano, Corbetta, Cornaredo, Cuggiono,Gerenzano, Magnago, Marcallo con Casone, Mesero, Ossona, Robecco sul Naviglio, Rosate, San Giorgio su Legnano, Santo Stefano Ticino, Sedriano, Turbigo, Villa Cortese, Vittuone, Zibido San Giacomo. Partecipano alla società anche i seguenti soci privati : PVB SOLUTIONS S.p.A., S.C.R. S.r.l. e SIRTI S.p.A. con una quota complessiva pari al 42,5333135%. La partecipazione maggioritaria è detenuta dai soci pubblici I dipendenti in servizio presso l’Azienda erano n. 3 e non esistevano dirigenti fra il personale. Nel piano di razionalizzazione delle società partecipate era stato previsto che la società dovesse essere dismessa. In data 27 novembre 2015 è stata convocata l’assemblea dei soci della società E.E.S.CO. srl con sede in Via Vitali 41 a Marcallo con Casone, della quale il Comune di Corbetta è socio con una quota dello 0,29% del capitale sociale; A tale Assemblea è stato deciso di procedere alla messa in liquidazione volontaria della società e alla conseguente nomina dei liquidatori. Con deliberazione di Consiglio Comunale n. 84 del 21.12.2015 si era stabilito di autorizzare il Sindaco e la Giunta a porre in essere tutti gli adempimenti conseguenti e necessari, per quanto di competenza del Comune di Corbetta, per procedere alla messa in liquidazione volontaria della società E.E.S.CO. S.r.l., in ragione di tutte le motivazioni espresse in premessa e per conferire al liquidatore ogni più ampio potere volto alla tutela dei soci e dei lavoratori dipendenti della società tramite un efficace e tempestivo ricollocamento; La società, per la quale era pertanto prevista la dismissione nel piano di razionalizzazione delle società partecipate, è stata messa in stato di liquidazione volontaria da parte dell’ Assemblea dei soci ed è già stato nominato il collegio dei liquidatori.

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RETE DI SPORTELLI PER L'ENERGIA E L'AMBIENTE S.c.a.r.l.

Corso di Porta Vittoria, 27 - 20122 Milano

DATI SOCIETA' :

• Data di costituzione: dal 2006 • Capitale sociale : € 72.510,00.= • Quota partecipazione del Comune di Corbetta : 0,59% • Scadenza partecipazione : 31.12.2050

RISULTATO D'ESERCIZIO :

Anno 2012 Anno 2013 Anno 2014

€ 30.316,00.= € 33.322,00.= € 29.934,00.=

AMMINISTRATORI DELLA SOCIETA' E RELATIVO TRATTAMENT O ECONOMICO:

Nominativo Carica Indennità Lorda Mensile

Giuseppe Bono

Amministratore Unico

in carica fino al 11.12.2015 data in cui è stata deliberata la

messa in liquidazione della società

Ai membri del C.d.A. spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni del loro ufficio. L'importo

rimborsato nel 1° semestre 2014 è pari a € 3.114,16

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La Società Consortile, con esclusione di qualsiasi scopo di lucro, opera nel settore dei servizi

energetici integrati anche in modo non esclusivo e ha per oggetto la definizione e realizzazione

concreta di azioni miranti:

• a favorire un migliore utilizzo delle risorse locali e rinnovabili; • a migliorare la gestione della domanda di energia mediante la promozione dell'efficienza

energetica; • migliorare la protezione dell'ambiente

In tale ambito la Società Consortile persegue finalità di pubblico interesse e coopera con le

competenti autorità, fornendo servizi di supporto tecnico e professionale, per l'attuazione di

politiche energetico - ambientali della Provincia di Milano e degli Enti Locali.

La società ha per oggetto la definizione e realizzazione concreta di azioni miranti a migliorare la gestione della domanda di energia mediante la promozione dell'efficienza energetica, a favorire un migliore utilizzo delle risorse locali e rinnovabili ed a migliorare la protezione dell'ambiente esclusivamente a favore dei Soci. In tale ambito la società persegue finalità di pubblico interesse e coopera con le competenti autorità, fornendo ai Soci servizi di supporto tecnico per l'attuazione delle loro politiche energetico-ambientali nonché per lo svolgimento delle inerenti funzioni amministrative. Composizione societaria La società risultava partecipata da 64 soci e il capitale sociale così ripartito: � Città metropolitana di Milano con capitale euro 40.570,16, pari al 55,95% del capitale sociale; � Provincia di Monza e Brianza con capitale pari euro 9.652,21, pari al 13,31% del capitale sociale; � n. 14 Comuni in Provincia di Monza e Brianza, con capitale di euro 4.868,86 pari al 6,71% dell’intero capitale sociale; � n. 48 Comuni della Città metropolitana di Milano, con capitale di euro 17.418,77 pari al 24,03% del capitale sociale. La partecipazione dei Soci è proporzionale al numero dei rispettivi abitanti. Personale Numero dipendenti: 10 (impiegati) CCNL Commercio Terziario Numero dirigenti: 0 Il Comune di Corbetta ha attivato in passato forme di collaborazione con la Società per affrontare specifiche tematiche (es. Illuminazione Pubblica). La società in esame, a totale partecipazione pubblica, è stata costituita dalla Provincia di Milano e dai Comuni di Melegnano e Melzo ed ha quale oggetto sociale “la definizione e realizzazione concreta di azioni mirate a migliorare la gestione della domanda di energia mediante la promozione dell’efficienza energetica, a favorire il miglior utilizzo delle risorse locali e rinnovabili ed a migliorare la protezione dell’ambiente esclusivamente a favore dei soci”. Ad essa si è aderito con deliberazione C.C. n 101 del 06.1.2006.

Il capitale della Società, determinato in euro 72.510,00 secondo quanto stabilito nella

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deliberazione di adesione adottata dal Consiglio provinciale con provvedimento n. 9 del 9/2/2006, è riservato per il 70% all’adesione dei Comuni, con quote calcolate sulla base di Euro 0,025 per abitante, e per il rimanente 30% costituisce la quota di capitale minimo garantito alla Provincia di Milano (ora Città Metropolitana).

Lo statuto della società prevede che possano essere soci fondatori i Comuni con meno di 40.000 abitanti, indipendentemente da quando aderiscano. I Comuni con popolazione superiore ai 40.000 abitanti sono invece soci ordinari purché vengano stipulati accordi specifici per la gestione congiunta dei controlli degli impianti termici, ai sensi del DPR 412/93 e successive modifiche.

Le attività prevalentemente svolte dalla società consortile per l'ente rientrano tra quelle cosiddette strumentali ovvero quelle che forniscono input per la produzione di servizi di cui l'ente partecipante è responsabile. In particolare, Rete Sportelli svolge per il Comune le seguenti attività e servizi: a) fornire supporto e consulenza ai cittadini degli enti soci per i rapporti con i manutentori e

con i verificatori per il controllo degli impianti termici ai sensi del DPR 412/93 e norme successive;

b) promuovere l'uso efficiente dell'energia e sviluppo delle fonti energetiche rinnovabili; c) promuovere attività di certificazione e di diagnostica negli edifici; d) accrescere le competenze tecniche in materia di energia; e) promuovere attività di formazione presso gli enti soci; f) fornire assistenza allo sviluppo di attività economiche connesse con le iniziative degli enti

soci sull’uso efficiente dell'energia; g) fornire servizi di consulenza e di informazione agli enti locali soci e ai loro cittadini sulle

opportunità di risparmio energetico, con particolare riferimento alle forme di finanziamento, alla normativa tecnica e, in generale, alla legislazione riguardante l'energia;

h) promuovere la conoscenza e dell'accesso alle opportunità di finanziamento di iniziative in campo energetico presso l'Unione Europea;

i) organizzare manifestazioni ed eventi concernenti l'energia e l'ambiente in generale per conto degli enti soci;

j) fornire servizi di supporto agli enti locali soci, nello svolgimento di compiti istituzionali, nei settori dell'energia, dell'illuminazione e dell'acustica anche con possibilità di convenzionamento, ai sensi dell'articolo 119 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

k) La Società Consortile può rendere ogni servizio e compiere qualsiasi operazione consentita dalla legge a favore dei Soci, che si ponga in rapporto di strumentalità con la realizzazione dei proprio oggetto sociale; pertanto la Società Consortile potrà anche compiere tutte le operazioni di natura mobiliare, immobiliare, industriale, commerciale e finanziaria ritenute necessarie od utili per la realizzazione del proprio oggetto sociale o, comunque, attinenti al medesimo, ivi compresa la prestazione di fideiussioni, avalli cambiari ed in genere garanzie reali o personali, in favore e nell'interesse.

Nel corso del 2015 la Città metropolitana ha posto in essere un processo di reinternalizzazione dei servizi prima resi dalla società attraverso un'azione di razionalizzazione dei processi connessi alle attività di dichiarazione degli impianti termici e ad una progressiva digitalizzazione e

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dematerializzazione delle procedure connesse al controllo degli impianti termici.

Quanto sopra ha reso necessario un ulteriore approfondimento sulla persistenza delle condizioni di mantenimento della società da parte degli altri soci, in considerazione delle difficoltà economico finanziarie determinate dalla persistenza di costi fissi in una situazione di riduzione delle attività svolte. Già nel corso dell'Assemblea dei soci del 19 giugno 2015 veniva illustrato il quadro della situazione economico finanziaria della società: in tale occasione si era chiarita l’impossibilità per la Città metropolitana di affidare ulteriori incarichi alla società e si era suggerito agli altri soci, principali fruitori dei servizi resi dall’organismo, di formulare una proposta tesa a garantire il futuro di Rete Sportelli tenendo conto delle criticità derivanti dalla mancanza di affidamento del servizio per la campagna di controllo sugli impianti termici da parte della Città Metropolitana. Successivamente, in data 2 luglio 2015, si teneva un ulteriore incontro tra i soci finalizzato a valutare la possibilità di un proseguo dell’esperienza di Rete Sportelli, nel corso del quale emergeva chiaramente che l’assenza di una concreta proposta di percorso alternativo da parte dei soci avrebbe portato alla necessità di sciogliere e mettere in liquidazione la società, con ricadute negative sia sul personale dipendente che sui comuni soci che tutt’oggi usufruiscono dei servizi resi dalla società. L’amministratore unico di Rete Sportelli, nel corso dell’assemblea del 29/9/2015, rappresentava che i servizi resi dalla società ad altri soggetti, con il venir meno dell’affidamento dei servizi conferiti per il passato dalla Provincia di Milano, a fronte dell’esistenza di consistenti costi fissi, fra cui il costo del personale, produceva ormai un impatto negativo sulla situazione economico-finanziaria, mettendo a rischio la continuità aziendale. L’assemblea procedeva quindi ad incaricare l’Amministratore Unico, coadiuvato dal Collegio Sindacale e dal Commercialista della società, ad effettuare un’urgente e puntuale verifica circa la sussistenza delle premesse per il mantenimento della società al fine di evitare, in presenza di corposi costi fissi ed in assenza dei ricavi attesi, il prodursi di perdite tali da mettere a rischio il capitale stesso della società. In data 3/11/2015 veniva convocata nuovamente l’assemblea dei soci e in tale sede l’amministratore illustrava i seguenti documenti:

- Relazione Gestionale dell’Amministratore Unico;

- Situazione economico-patrimoniale ex art. 2482 bis del c.c. al 30/09/2015 e proiezione del conto economico al 31/12/2015;

- Nota integrativa alla situazione economico-patrimoniale ex art. 2482 bis c.c. al 30/09/2015;

- Osservazioni del Collegio sindacale all’assemblea dei soci sulla situazione economico-patrimoniale ex art. 2482 bis del c.c. al 30/09/2015.

Dalla documentazione menzionata è emersa l’esistenza di una perdita al 30/09/2015 di Euro 115.114,00 ed una perdita prospettica al 31/12/2015 di almeno Euro 174.718,00.

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L’amministratore unico, a fronte di tali risultanze e data l’incertezza dei ricavi per il futuro, ha ritenuto impossibile per la società il conseguimento dell’oggetto sociale e, in assenza di un percorso alternativo idoneo a garantirne la continuità, ha proposto di disporne lo scioglimento e la messa in liquidazione volontaria secondo le disposizioni di cui agli artt. 2484 e segg. del codice civile.

Considerata dunque l'impossibilità di conseguire lo scopo sociale, la mancanza della continuità aziendale e l'incapacità di autofinanziamento, al fine di non procurare ulteriori perdite alla società, con evidenti ricadute negative sui soci, è stato proposto di mettere in liquidazione Rete Sportelli nel corso di una successiva assemblea straordinaria che verrà all’uopo convocata in dicembre.

In ragione di quanto premesso con deliberazione C.C. 79 del 26.11.2015 si è chiesto al Consiglio Comunale, quale organo competente a deliberare in merito alla partecipazione dell'ente a società di capitali, e a modifica della delibera di razionalizzazione del piano delle società partecipate dall’ente, di autorizzare lo scioglimento e la messa in liquidazione della società Rete di Sportelli per l’Energia e l’Ambiente scarl.

Il Consiglio Comunale di Corbetta, con deliberazione n. -126 in data 27.11.2015, ha disposto lo scioglimento e la messa in liquidazione della Società

Allo scopo si è autorizzato il Sindaco o altro soggetto da questi delegato a votare favorevolmente in assemblea in ordine allo scioglimento e messa in liquidazione della società, e alla nomina di un liquidatore unico prevedendo il conferimento a questi di un compenso omnicomprensivo a chiusura della liquidazione; Si è proposto altresì di conferire al liquidatore ogni più ampio potere volto alla tutela dei lavoratori dipendenti della società tramite un efficace e tempestivo ricollocamento degli stessi, tenendo altresì conto degli incentivi di cui alla legge n. 147 del 2013 ed, in particolare, in materia di personale, la possibilità di attivare procedure di mobilità fra le società, ai sensi dell’art. 1 commi dal 563 al 568 ter, e in materia fiscale si richiamano gli incentivi introdotti con l’art. 1 c. 568 bis. L’assemblea generale ordinaria della Società tenutasi in data 27 luglio 2016 presso la sede della Città Metropolitana di Milano ha deliberato l’approvazione della proposta, presentata dal liquidatore, di piano di ripartizione del fabbisogno finanziario per la chiusura in bonis della società, quantificato in € 250.000,00; la medesima assemblea ha deliberato la ripartizione di tale fabbisogno tra i soci in base alla quota di partecipazione societaria detenuta;

Considerata la quota dello 0,54% detenuta dal Comune di Corbetta, il fabbisogno spettante al Comune di Corbetta per la chiusura in bonis della società ammonta ad € 1.349,00, liquidato alla società a dicembre 2016

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ASM Azienda Speciale Multiservizi srl - Sede Legale: Via Crivelli, 39 - 20013 Magenta (MI) P.IVA 12990150158 - C.F. 12990150158 - Capitale sociale Euro 16.307.585 i.v. Reg. Imprese di Milano n. 12990150158 - REA n. 1602761 Mail [email protected] - PEC [email protected]

DATI SOCIETA' :

• Data di costituzione : 01.01.2003 • Capitale sociale : € 16.307.585,00 .= • Quota partecipazione del Comune di Corbetta : 0,27% • Scadenza partecipazione : 31.12.2030

RISULTATO D'ESERCIZIO :

Anno 2011 Anno 2012 Anno 2013 Anno 2014 Anno 2015

228.401,00 1.159.584,00 € 638.913,00 €.59.588,00 € 747.776

Il fatturato medio, sulla scorta dei bilanci approvati e agli atti, nell’ultimo triennio risulta essere stato superiore al milione di euro.

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AMMINISTRATORI DELLA SOCIETA’ E RELATIVO TRATTAMENT O ECONOMICO

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE NOMINATO DALL'ASSEMBLE A DEI SOCI CON DELIBERA N. 2 DEL 11/07/2014 PER TRE ESERCIZI

CARICA INDENNITA' LORDA ANNUA

PRESIDENTE € 19.500,00 Compenso devoluto, al netto degli oneri sociali , fiscali ed assicurativi, alla Fondazione Ticino Olona Onlus a sostegno del fondo “Una goccia per Magenta ”

VICE PRESIDENTE

AMMINISTRATORE DELEGATO

€ 4.050,00

CONSIGLIERE DELEGATO IN MATERIA DI BILANCIO

€ 2.700,00

CONSIGLIERE € 2.200,00

CONSIGLIERE 0,00

I dipendenti risultano complessivamente 11 unità: 1 dirigente, 7 impiegati e 3 operai. La forza media nell’anno 2015 è stata pari a 10 unità (9 unità senza il direttore).

Non si rileva un numero di amministratori della società superiore a quello dei dipendenti. ASM srl nasce dall'Azienda Servizi Municipalizzati di Magenta che ha iniziato la propria attività nel 1976 a seguito della volontà del Comune di Magenta di municipalizzare il servizio gas, che precedentemente era gestito da una società privata. L'Azienda Servizi Municipalizzati (questo era il nome originario) ha avuto sin da subito una forza centrifuga che ha spinto il proprio raggio di azione verso nuovi servizi e nuovi Comuni. Nel 1978 ha acquisito il servizio acquedotto, consistente nella captazione e distribuzione dell'acqua potabile alle famiglie e industrie. Nel 1993 ha acquisito il servizio calore, consistente nella conduzione e gestione delle centrali termiche presso gli edifici di proprietà comunale. Nel 1995 ha acquisito il servizio di igiene ambientale, consistente nella raccolta e smaltimento degli RSU ed assimilabili, nello spazzamento del suolo pubblico, nel servizio di sgombero neve e antigelo. Nel 1998 è stato avviato anche il servizio di manutenzione del verde cittadino. Infine nel 2008 i servizi di ASM si sono implementati con

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l'avvio del Global Service. Nel frattempo ASM ha modificato più volte la propria struttura: dal 1993 è iniziata l'estensione dei propri servizi dal solo Comune di Magenta verso altri comuni limitrofi, mentre nel 1996 si trasforma in Azienda Speciale Multiservizi ai sensi della L. 142/90. Sempre ai sensi della L.142/90, nel 2000 si trasforma in consorzio di nove comuni: Bernate Ticino, Boffalora Sopra Ticino, Corbetta, Marcallo Con Casone, Magenta, Mesero, Ossona, Robecco Sul Naviglio e Santo Stefano Ticino. Nel 2003 ASM, ai sensi dell'art. 115 del D.Lgs 267/00, si trasforma in società a responsabilità limitata. Il 14 febbraio 2014 il Comune di Magenta ha ceduto una parte delle proprie quote al Comune di Cuggiono, permettendo così l'ingresso di questo comune nella compagine societaria di ASM srl.

I SOCI ATTUALMENTE SONO :

MAGENTA - fondatore dell'ex municipalizzata

BERNATE TICINO

BOFFALORA SOPRA TICINO

CORBETTA

CUGGIONO

MARCALLO CON CASONE

MESERO

OSSONA

ROBECCO SUL NAVIGLIO

SANTO STEFANO TICINO

L’attività caratteristica della società, desunta dallo statuto, consiste nell’esercizio di diverse attività tra cui: • servizio idrico integrato; • produzione, trasporto, trattamento, vendita e distribuzione del gas; • produzione di distribuzione di calore, gestione centrali termiche; • gestione dei rifiuti di ogni tipologia, compreso servizio rimozione neve e diserbo banchine stradali; • servizi concernenti l’igiene e la salubrità umana, compresa la disinfestazione, la derattizzazione…, • impianto ed esercizio delle reti di pubblica illuminazione, delle reti semaforiche, delle luci perpetue; • produzione,trasporto, distribuzione, acquisto e vendita di energia elettrica, nonché la realizzazione dei relativi impianti ed opere; • realizzazione, gestione e manutenzione del verde pubblico e privato; • gestione dei servizi ambientali di supporto e servizi connessi all’assetto del territorio; • attività di “Energy Service Company” (EESCO);

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• lo svolgimento di studi di fattibilità, progettazione, costruzione, commercializzazione di impianti tecnologici; • attività di Global Service e Facility Management, intesa come erogazione di servizi all’edificio; • produzione, acquisto , distribuzione e vendita di calore e attività complementari ed affini ricomprese nella concessione; • gestione tributi, tasse, concessioni e tariffe di competenza comunale; • gestione delle farmacie comunali; • manutenzione, gestione apparecchiature, impianti e reti di tipo elettrico ed altri; • servizi di manutenzione di opere edili e idrauliche di edifici civili e industriali. Il dettaglio dei servizi effettuati da ASM per alcuni comuni, tra cui quello di Corbetta è il seguente : Servizio calore · Bernate Ticino · Boffalora s/Ticino · Corbetta · Magenta · Mesero · Ossona · Robecco s/Naviglio Servizio global service · Magenta (gestione casetta dell’acqua e gestione dei parcheggi a pagamento dal 01.04.2016) · Boffalora (global service, cimitero e casette dell’acqua) · Marcallo (casette dell’acqua) · S. Stefano Ticino (casette dell’acqua) · Robecco sul Naviglio (casetta dell’acqua) · Corbetta (cimitero) ASM srl ha avviato su incarico dell'Amministrazione comunale di Corbetta una riqualificazione degli impianti di illuminazione negli edifici pubblici, come scuole e municipio, occupandosi della progettazione e dell'installazione e assicurando anche maggiori comfort. Ad oggi sono stati già riqualificati l'asilo nido "G. Rodari" di via Caldara, la scuola secondaria "Simone da Corbetta" in piazza Primo Maggio e buona parte del Municipio. I lavori negli altri edifici scolastici termineranno con l'installazione complessiva di 1500 impianti di illuminazione.

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SOCIETA' PARTECIPATE DA ASM - ANNO 2016

L’attività di AEMME DISTRIBUZIONE srl consiste nella gestione di servizi energetici quali la distribuzione di gas. L’attività di AEMME LINEA AMBIENTE consiste nella raccolta e trasporto rifiuti. Dal 26.01.2016, con l’entrata in ALA della società AMSC SpA, la partecipazione di ASM srl è scesa al 18%. Conclusioni Non si riscontrano alla società in esame le fattispecie previste dall’art. 20, c. 2, T.U.S.P.:

a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all’art. 4, T.U.S.P.;

b) società che risultano prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;

c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;

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d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro;

e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d’interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;

f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento; g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all’art. 4, T.U.S.P.; Si conferma l’intenzione dell’amministrazione, di mantenere la partecipazione, seppur minoritaria, nella società ASM S.r.l. in quanto indispensabile al perseguimento delle attività istituzionali del Comune di Corbetta .

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Indirizzo: Via Villoresi 45, i. 3

E-mail [email protected] Pec: [email protected]

20011 CORBETTA (MI) Tel. e Fax n. 029770591

CF e P.Iva: 09293220969 REA MI/2081857

www.farmaciacomunalecorbetta.com E-shop: eshop.farmaciacomunalecorbetta.com

DATI SOCIETA' :

• Data di costituzione: 31 .12.2015 • Capitale sociale : € 77.700.= • Quota partecipazione del Comune di Corbetta :100% • Scadenza partecipazione : 31.12.2050

RISULTATO D’ESERCIZIO

Il monitoraggio dei primi tre anni solari di gestione in economia forniva i seguenti risultati di ricavo:

Anno 2012 Anno 2013 Anno 2014

€ 426.125,01 € 498.109,94 € 659,356,61

COMPOSIZIONE DELLA SOCIETA’

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La società è retta da un Consiglio di Amministrazione nominato all'atto della costituzione della società e composto da 3 componenti.

DOTAZIONE ORGANICA PREVISTA DAL 1° NOVEMBRE 2016

1 Direttore Tecnico Responsabile- Farmacista 4 Farmacisti Collaboratori full time- 40 ore 1 Farmacista Collaboratore part time – 20 ore (Vacante) 1 Addetto Amministrativo full time – 40 ore 1 Addetto al Magazzino part time- 20 ore Per il Comune di Corbetta non risultano partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da Asm per il Comune e sopra indicate.

Non si rileva un numero di amministratori della società superiore a quello dei dipendenti. Con deliberazione di Giunta Regionale nr. 8633 del 12.12.2008 Regione Lombardia veniva istituita la quarta sede farmaceutica del Comune di Corbetta. Con nota prot. H120090001911 del 20.01.2009 Regione Lombardia offriva al Comune di Corbetta la prelazione per la sede farmaceutica nr. 4 appena istituita. Con deliberazione di Consiglio Comunale nr. 12 del 18.02.2009 l’Amministrazione Comunale di Corbetta esercitava il diritto di prelazione per l’assegnazione della sede farmaceutica nr. 4 della Pianta Organica delle Farmacie di Corbetta. Con la deliberazione di Consiglio Comunale nr. 17 del’11.03.2010 l’Amministrazione Comunale decideva di ricorrere alla gestione in economia del servizio di Farmacia Comunale, affermando che “ la gestione in economia è particolarmente preferibile e utile quando, per le modeste dimensioni o per le caratteristiche del servizio, non è opportuno ricorrere alla creazione di nuovi organismi. Anzi, solo dopo aver sperimentato la gestione (in economia) si potrà valutare la dimensione del servizio stesso, la sostenibilità della conduzione della stessa senza necessità di ricorrere alla creazione di soggetti giuridici distinti dal Comune o di ricorrere ai processi di esternalizzazione consentiti dalla legge n. 475 del 1968.” In data 23.07.2011 la Farmacia Comunale apriva al pubblico giusta autorizzazione rilasciata dall’Azienda Sanitaria Locale ASL MI 1 con deliberazione del Direttore generale n. 399 del 21.07.2011.

L’andamento della gestione della farmacia gestita in economia ha visto una costante crescita dei ricavi, rimanendo però entro valori che possono essere ancora considerati “modesti”.

Nel corso del 2014, l’Amministrazione comunale decideva di dare una svolta sperimentale, proponendo l’apertura della farmacia 24 ore su 24. Gli scopi perseguiti erano di due ordini: offrire un servizio al pubblico di notevole impatto; incrementare i ricavi per raggiungere più velocemente una dimensione economica adeguata e, possibilmente, il punto di pareggio.

Nel primo semestre 2015 la Farmacia conseguiva con ricavi superiori a 600.000,00 euro. Nel 2014 il risultato dell’interno anno era stato pari a circa 650.000,00 euro.

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Il tema del modello gestionale tornava prepotentemente alla ribalta anche perché le previsioni di bilancio in entrata dovevano essere aggiornate in vista di un incremento dei ricavi annui a quasi 1.200.000,00 euro. Il tema del modello gestionale diveniva oggetto d’esame da parte del nuovo Collegio dei Revisori dei Conti, entrato in carica in data l’11/04/2015, che nel corso della verifica periodica del 07.07.2015 prendeva in esame la situazione gestionale della farmacia, effettuando un sopralluogo presso la farmacia, ed evidenziando alcune criticità operative nella gestione delle stesse. L’organo di revisione suggeriva un cambiamento che consentisse una migliore gestione della farmacia comunale. In particolare, caldeggiava la trasformazione in società a responsabilità limitata con ingresso nella compagine sociale del farmacista dipendente.

Con deliberazione di Consiglio comunale n. 58 del 28.09.2015 l’Amministrazione comunale decideva di costituire una società a responsabilità limitata per la gestione della farmacia comunale, ponendo a base delle proprie scelte lo studio di fattibilità redatto dallo Studio “De Tavonatti” e presentato con nota prot. 23653 del 23.09.2015. Il punto 2 della deliberazione di Consiglio comunale n. 58 del 28.09.2015 prevedeva che fosse offerta alla dipendente farmacista la possibilità di far parte della futura società in qualità di socio farmacista. Con nota prot. 25551 del 13.10.2015 il Responsabile del Settore Servizi Sociali comunicava alla dipendente farmacista la possibilità di aderire alla costituenda società. Con nota prot. 25991 del 19.10.2015 la suddetta manifestava l’intenzione di aderire alla società in qualità di socio per una quota di capitale pari al 10% della costituenda società. Con determinazione del Responsabile del Settore Servizi Sociali n. 156 del 24.11.2015 veniva affidato l’incarico notarile per la redazione dell’atto pubblico per la costituzione della società Farmacia Comunale di Corbetta srl. Con atto del Notaio Patrizia Carrara in data 30.11.2015 – Rep. n. 30275 raccolta 16765 è stata costituita la Società “Farmacia Comunale di Corbetta S.r.l.”, Codice Fiscale 09293220969 P.iva 09293220969. La società è costituita mediante conferimento di capitale da parte del Comune per 70mila EUR e per 7.700,00 EUR da parte del socio farmacista. Conclusioni Non si riscontrano alla società in esame le fattispecie previste dall’art. 20, c. 2, T.U.S.P.: a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all’art. 4, T.U.S.P.; b) società che risultano prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti; c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali; d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro;

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e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d’interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti; f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento; g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all’art. 4, T.U.S.P.; Si conferma l’intenzione dell’amministrazione, di mantenere la partecipazione nella società Farmacia Comunale di Corbetta srl in quanto indispensabile al perseguimento delle attività istituzionali del Comune di Corbetta . Il Comune di Corbetta, nel corso del 2017, intende proseguire nell’iter avviato con delibera di Consiglio Comunale n. 55/2016 per esercitare il diritto di prelazione per l’apertura della nuova sede nella zona sesta di Corbetta. Il Comune di Corbetta nel corso del 2016 intende altresì acquistare il 10% delle quote del privato, al fine di rendere più agevole il controllo analogo.

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• Data di Costituzione: 23.5.2000 • Capitale Sociale € 227.241,00 • Quota Posseduta : 4,5500% • Scopo sociale: Gestione rifiuti – turismo

RISULTATO D'ESERCIZIO :

Anno 2012 Anno 2013 Anno 2014 Anno 2015

€ 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

Il fatturato medio, sulla scorta dei bilanci approvati e agli atti, nell’ultimo triennio risulta essere stato superiore al milione di euro.

COMPOSIZIONE DEL PERSONALE

TOTALE DIPENDENTI : 16

Non si rileva un numero di amministratori della società superiore a quello dei dipendenti.

AMMINISTRATORI DELLA SOCIETA’ E RELATIVO TRATTAMENT O ECONOMICO:

Carica Indennità Lorda Mensile*

Presidente € 0,00

Vicepresidente € 0,00

Consigliere € 0,00

Consigliere € 0,00

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Consigliere € 0,00

* a partire dal 01/06/2010, ai sensi del D.L. 78/2010, agli amministratori non è stato corrisposto nessun compenso (rif. Comma 7, art. 5)

Il Consorzio non detiene partecipazioni dirette o indirette in altre società. Il Consorzio dei Comuni dei Navigli è formato oggi da 22 Comuni di cui 20 che fruiscono dell’intero ciclo dei servizi di igiene urbana per un totale di circa 120.000 abitanti.

I comuni interessati sono: Albairate, Arluno, Bernate Ticino, Besate, Bubbiano, Busto Garolfo, Calvignasco, Casorate Primo, Castano Primo, Cassinetta di Lugagnano, Cisliano, Corbetta, Cusago, Inveruno, Mesero, Morimondo, Nosate, Ozzero, Vanzaghello e Vittuone.

Il sistema utilizzato si caratterizza per la raccolta porta a porta spinta che prevede il prelievo a domicilio delle tipologie di rifiuto urbano più comuni ( secco non riciclabile, umido e vegetale, carta e cartone, vetro e lattine, plastica) che famiglie ed attività inseriscono nei vari contenitori/sacchi colorati disponibili. Integrano la raccolta domiciliare 15 EcoCentri, centri di raccolta differenziata in cui sono disponibili diversi contenitori per altre frazioni di rifiuto urbano: dagli ingombranti ai RAEE, dai RUP agli inerti.

Le finalità del Consorzio sono la gestione integrale dei servizi di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti solidi urbani nonché di tutte le attività riconducibili alla categoria dei servizi ambientali.

I comuni dei Navigli nel corso di questi ultimi anni hanno intrapreso numerose importanti iniziative tra cui: la raccolta differenziata spinta, la centralizzazione dell’apparato amministrativo, l’attuazione delle normative vigenti e l’introduzione della tariffa a quantità. In particolare quest’ultima iniziativa, avviata nel 1998, sta riscuotendo un grande interesse a livello nazionale grazie al nuovo metodo di tariffazione basato sulla quantità di rifiuti prodotti da ogni singolo contribuente secondo il principio chi più inquina più paga. Tutto ciò ha comportato un minor utilizzo di discariche ed inceneritori, il miglioramento dei servizi di raccolta, la salvaguardia igienico ambientale dei centri abitati, ed anche la possibilità di contenere l’aumento della tariffa rendendo la stessa più equa. Questi sforzi rischiano però di essere vanificati dal continuo aumento della produzione procapite dei rifiuti. Siamo passati infatti dai 387 Kg del 1996 ai 510 Kg per abitante/anno oggi.

Pertanto, al fine di contenere i costi dei servizi, ridurre la produzione dei rifiuti ed ottenere un miglioramento delle condizioni ambientali, è importante che tutti i cittadini ed attività si adoperino per: • Produrre meno rifiuti mediante l’acquisto intelligente dei prodotti di consumo;

• Migliorare la raccolta differenziata in particolare sotto l’aspetto qualitativo;

• Attivare la pratica del Compostaggio Domestico;

• Consegnare carta e plastica presso gli Ecocentri;

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• Non abbandonare rifiuti sul territorio o nei pressi delle campane del Vetro;

• Denunciare comportamenti scorretti di cittadini e/o attività.

Produrre meno rifiuti e conferirli in modo corretto comporterà una diminuzione generale della TARIFFA. Pertanto siamo tutti noi, mediante il nostro comportamento, a determinare quanto dovremo pagare per la gestione dei servizi ambientali.

Il rapporto tra Consorzio e cittadini si realizza attraverso canali di comunicazione diversificati. Il dialogo diretto è possibile grazie agli Ecosportelli, front-office territoriali collegati telematicamente alla sede centrale, in cui i cittadini possono recarsi per chiedere informazioni, attivare i servizi e ritirare il materiale necessario per la RD. Il sito, il calendario, l’opuscolo informativo e i progetti di comunicazione ambientale sono altri mezzi attraverso i quali sviluppare la cultura della tutela ambientale.

Un sistema questo che ha permesso un raggiungimento di un’elevata percentuale di raccolta differenziata che è passata dal 10% del 1995 a punte attuali del 75%.

Il Consorzio dei Comuni dei Navigli è specializzato, inoltre, nell’organizzazione di proposte turistiche su misura e assistenza al cliente su tutto il territorio dei Comuni appartenenti, unendo alla visita ai maggiori beni artistici e paesaggistici la navigazione lungo il Naviglio Grande.

Il Consorzio collabora con i comuni, le associazioni e gli enti locali per la promozione del territorio e dell’offerta turistica. Grande attenzione è dedicata alla didattica turistico-ambientale per permettere ai ragazzi di conoscere la realtà delle cascine, delle aziende agricole, delle coltivazioni, dei prodotti, dei mestieri e dei luoghi lungo il Naviglio

Conclusioni Non si riscontrano alla società in esame le fattispecie previste dall’art. 20, c. 2, T.U.S.P.:

a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all’art. 4, T.U.S.P.;

b) società che risultano prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;

c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;

d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro;

e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d’interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;

f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento; g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all’art. 4, T.U.S.P.;

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Si conferma l’intenzione dell’amministrazione, di mantenere la partecipazione, seppur minoritaria, nel Consorzio dei Comuni dei Navigli in quanto indispensabile al perseguimento delle attività istituzionali del Comune di Corbetta .

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Azienda Speciale Consortile Servizi alla Persona (ASCSP) si trova a Magenta, via

Dante Alighieri, n. 2.

Qui ha sede: la RSA Don Cuni, il Servizio ADI ed il Servizio Polifunzionale Geriatrico.

telefono: 02 9700711

Fax: 02970071239

email: [email protected]

indirizzo Pec (Posta Elettronica Certificata): [email protected]

DATI SOCIETA' :

Data di costituzione: 26.07.2005 Forma giuridica: Consorzio di cui al D.Lgs. 267/2000 - Azienda Speciale Consortile Codice Fiscale: 04956380960 Tipologia di Contabilità: Economico - patrimoniale Capitale sociale : € 3.000.000,00.= Quota partecipazione del Comune di Corbetta : 14,09% Scadenza partecipazione : 31.12.2100

RISULTATO D'ESERCIZIO :

Anno 2012 Anno 2013 Anno 2014 Anno 2015

€ 113.760,00.= € 107.778,00.= € 117.480,00.= € 138.065,00.=

Il fatturato medio, sulla scorta dei bilanci approvati e agli atti, nell’ultimo triennio risulta essere stato superiore al milione di euro.

DOTAZIONE ORGANICA AL 31.12.2015

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AMMINISTRATORI DELLA SOCIETA' E RELATIVO TRATTAMEN TO ECONOMICO :

Carica Indennità spettante

Presidente nessun emolumento

Consigliere nessun emolumento

Consigliere nessun emolumento

Consigliere nessun emolumento

Non si rileva un numero di amministratori della società superiore al numero di dipendenti

L'Azienda Speciale Consortile Servizi alla Persona offre l'attività di assistenza anziani, nonché la gestione dei servizi socio-assistenziali, socio-sanitari integrati che saranno trasferiti dai Comuni consorziati, in un più ampio contesto di servizi di aiuto alla persona rivolti a minori, diversamente abili, le categorie disagiate e gli anziani, al fine di rimuovere e superare le situazioni di bisogno e di difficoltà della persona stessa.

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L'Azienda Speciale Consortile Servizi alla Persona si è costituita il 26 luglio 2005 e ha iniziato la sua propria attività con la gestione della RSA Don Giuseppe Cuni di Magenta, il 28 agosto 2006. Non si riscontrano alla società in esame le fattispecie previste dall’art. 20, c. 2, T.U.S.P.: a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all’art. 4, T.U.S.P.; b) società che risultano prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti; c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali; d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro; e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d’interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti; f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento; g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all’art. 4, T.U.S.P.; Si conferma l’intenzione dell’amministrazione, di mantenere la partecipazione, seppur minoritaria, nella società Azienda Speciale Consortile Don Cuni in quanto indispensabile al perseguimento delle attività istituzionali del Comune di Corbetta .

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DATI ENTE:

• Data di costituzione: Maggio 2006 • Capitale sociale : € 56.000,00.= • Quota partecipazione del Comune di Corbetta : 0,59%

RISULTATO D'ESERCIZIO:

Anno 2013 Anno 2014 Anno 2015

€ 2.263,00.= € 1.070,00= € 1.070,00.=

Per gli anni precedenti :

Anno Oneri Proventi Attivo Passivo Patr. netto Ris. netto di esercizio

2015 1.870.681,00 1.889.536,00 657.390,00 657.390,00 113.481,00 1.070,00 2014 1.723.671,00 1.742.886,00 590.654,00 590.654,00 135.360,00 2.263,00 2013 1.736.507,00 1.753.348,00 646.920,00 646.920,00 165.450,00 1.310,00 2012 1.701.923,00 1.722.979,00 648.352,00 648.352,00 190.220,00 1.208,00 2011 1.434.328,00 1.459.568,00 602.078,00 602.078,00 210.988,00 25.240,00 2010 1.052.243,00 1.052.243,00 570.312,00 570.312,00 233.728,00 -26.968,00 2009 1.447.366,00 1.405.661,00 663.925,00 663.925,00 347.952,00 -41.705,00 2008 1.285.857,00 1.285.857,00 758.339,00 758.339,00 289.651,00 0,00

Alle fondazioni non si applica il TUSP – D. lgs. 175/2016, tuttavia nell’ambito della ricognizione

degli organismi partecipati dal Comune di Corbetta, per dovere ed opportunità di completezza viene

inserita anche la Fondazione per Leggere.,

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CITTA’ DI CORBETTA PROV. DI MILANO

20011 – Via C. Cattaneo 25

Settore Affari Generali C.F./P.I. 03122360153

Scopo Le biblioteche sono luogo di lettura, cultura, svago, informazione e promozione del territorio aperte a tutti e presenti in quasi ogni comune. E tutte in rete tra loro mediante la Fondazione per Leggere. Gli scopi sono: 1. facilitare il pieno accesso all’informazione, alla cultura e alla conoscenza, quali strumenti di crescita personale e per lo sviluppo della comunità, promuovendo la lettura in tutte le sue forme; 2. promuovere e diffondere una cultura della biblioteca pubblica, da intendere quale spazio aperto alla collettività e come soggetto sociale integrato nella realtà locale, che opera assieme ai cittadini, istituzioni e organizzazioni sociali per il progresso della comunità; 3. incrementare la qualità e il valore dei servizi bibliotecari, garantendo standard uniformi e valorizzando il patrimonio umano, professionale e documentario presente nelle biblioteche del territorio e apportando nuove risorse per il loro sviluppo; 4. operare per costruire un’unica rete bibliotecaria del territorio dotata di un’identità comune di servizio, che accolga e valorizzi le identità originarie delle singole biblioteche. Gli scopi della Fondazione sono stabiliti dall'art. 3 dello Statuto: 1. facilitare il pieno accesso all’informazione, alla cultura e alla conoscenza, quali strumenti di crescita personale e per lo sviluppo della comunità, promuovendo la lettura in tutte le sue forme; 2. promuovere e diffondere una cultura della biblioteca pubblica, da intendere quale spazio aperto alla collettività e come soggetto sociale integrato nella realtà locale, che opera assieme ai cittadini, istituzioni e organizzazioni sociali per il progresso della comunità; 3. incrementare la qualità e il valore dei servizi bibliotecari, garantendo standard uniformi e valorizzando il patrimonio umano, professionale e documentario presente nelle biblioteche del territorio e apportando nuove risorse per il loro sviluppo; 4. operare per costruire un’unica rete bibliotecaria del territorio dotata di un’identità comune di servizio, che accolga e valorizzi le identità originarie delle singole biblioteche. Patrimonio della Fondazione: 1. Il patrimonio è costituito da un Fondo di dotazione indisponibile e da un Fondo di gestione disponibile. 2. Rientrano nel Fondo di dotazione indisponibile: - l’originario fondo di dotazione intangibile costituito dai conferimenti in denaro o beni mobili ed immobili o altre utilità effettuati dai Fondatori originari ed i conferimenti di eventuali Fondatori successivi; - i beni mobili ed immobili che pervengano a qualsiasi titolo alla Fondazione, compresi quelli dalla stessa acquistati secondo le norme del presente Statuto; - le elargizioni fatte da soggetti pubblici o privati con espressa destinazione ad incremento del Fondo di dotazione indisponibile; - gli accantonamenti a riserva di qualunque specie decisi con propria delibera dal Consiglio di Amministrazione; 3. Il Fondo di gestione disponibile, da utilizzarsi per la gestione d’esercizio, è costituito da: - le rendite e i proventi derivanti dal Fondo di dotazione indisponibile e dalle attività istituzionali, strumentali, accessorie e connesse della Fondazione medesima;

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- eventuali donazioni, disposizioni testamentarie, contributi pubblici e privati espressamente destinati all’attività d’esercizio; - i contributi annuali corrisposti dai Fondatori ai sensi dell’art. 2, comma 3 del presente Statuto; - eventuali appositi Fondi di gestione costituiti da persone fisiche o giuridiche e vincolati all’attuazione di uno specifico progetto e/o attività coerenti con il fine istituzionale della Fondazione. 4. Le rendite e le risorse della Fondazione saranno impiegate per il funzionamento della Fondazione stessa e per la realizzazione dei suoi scopi istituzionali.5. È fatto divieto alla Fondazione di distribuire, anche in modo indiretto, ai Fondatori e agli altri amministratori, utili e avanzi di gestione, nonché altri fondi o riserve. - i beni mobili ed immobili che pervengano a qualsiasi titolo alla Fondazione, compresi quelli dalla stessa acquistati secondo le norme del presente Statuto; - le elargizioni fatte da soggetti pubblici o privati con espressa destinazione ad incremento del Fondo di dotazione indisponibile; - gli accantonamenti a riserva di qualunque specie decisi con propria delibera dal Consiglio di Amministrazione; 5. Il Fondo di gestione disponibile, da utilizzarsi per la gestione d’esercizio, è costituito da: - le rendite e i proventi derivanti dal Fondo di dotazione indisponibile e dalle attività istituzionali, strumentali, accessorie e connesse della Fondazione medesima; - eventuali donazioni, disposizioni testamentarie, contributi pubblici e privati espressamente destinati all’attività d’esercizio; - i contributi annuali corrisposti dai Fondatori ai sensi dell’art. 2, comma 3 dello Statuto; - eventuali appositi Fondi di gestione costituiti da persone fisiche o giuridiche e vincolati all’attuazione di uno specifico progetto e/o attività coerenti con il fine istituzionale della Fondazione. 6. Le rendite e le risorse della Fondazione saranno impiegate per il funzionamento della Fondazione stessa e per la realizzazione dei suoi scopi istituzionali. 7. È fatto divieto alla Fondazione di distribuire, anche in modo indiretto, ai Fondatori e agli altri amministratori, utili e avanzi di gestione, nonché altri fondi o riserve.