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INDICE RASSEGNA STAMPA

Indice Rassegna Stampa

Centro Studi C.N.I. 5-6 agosto 2018

Pagina I

CASSE INGEGNERI

L'ISCRIZIONE ALLA CASSA NON PUO' SCATTARE D'UFFICIOSole 24 Ore 06/08/18 P. 6 MACIOCCHIPATRIZIA

1

STUDI PROFESSIONALI

La società tra professionisti si iscrive all'Albo «prevalente»Sole 24 Ore 05/08/18 P. 9 Angelo Busani 2

SEMPLIFICAZIONI

PMI, SU FISCO E BUROCRAZIA SEMPLIFICAZIONI IN ARRIVOSole 24 Ore 05/08/18 P. 1 FOTINA CARMINE 5

SOCIETÀ E FISCO

SPA LEGALI A UN ANNO DAL VIA: I CLIENTI COME SOCI E PIU' SPAZIO NEGLI APPALTISole 24 Ore 06/08/18 P. 1 PASQUINI ELENA 7

IPERAMMORTAMENTO

Iper-ammortamento, si cambiaItalia Oggi Sette 06/08/18 P. 15 Roberto Lenzi 9

EDILIZIA

La lunga crisi dell'edilizia: scomparse 120 mila aziende E ora rischiano anche i bigCorriere Della Sera 05/08/18 P. 31 Rita Querzè 12

CYBERSECURITY

Cybersecurity anche per i piccoliSole 24 Ore 06/08/18 P. 7 Gianni Rusconi 14

INVESTIMENTI PUBBLICI

A che punto sono i cantieri in Italia?Corriere Della Sera 06/08/18 P. 3 16

PRIVACY

Forniture a prova di privacyItalia Oggi Sette 06/08/18 P. 17 18

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D Sole28

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LA SENTENZA

L'iscrizione alla Cassanon può scattare d'ufficioLa Cassa degli ingegneri non può iscrivere d'ufficio ilprofessionista che svolge prevalentemente un'altra at-tività. La Cassazione (sentenza 20389 del i° agosto)respinge il ricorso dell'Inarcassa, che chiedeva contri-buti e sanzioni ad un ingegnere nucleare che, nel perio-do contestato, si era occupato prevalentemente di ope-ratività delle strategie di marketing: attività - secondola Corte d'Appello, che aveva ribaltato un verdetto favo-revole alla Cassa - estranea all'ambito di "riserva" dellacategoria, prevista dal Regolamento professionale. Igiudici avevano escluso l'esistenza di un nesso tra lavo-ro svolto e bagaglio professionale acquisito.

La Cassa aveva invece ribadito che l'ingegnere nonpoteva essere sottratto all'obbligo contributivo.

E la Corte territoriale aveva sbagliato a giudi-care incompatibile la concreta prestazionesvolta, di consulente presso la direzione diun'azienda per l'analisi di mercato dei pro-

dotti su costi-benefici, in funzione della loroimmissione sul mercato.

Per la Cassazione non c'è errore. Ai fini dell'iscri-zione ha un peso la valutazione oggettiva dell'attivitàsvolta, mentre resta sullo "sfondo" il profilo soggetti-vo che riguarda la qualità di ingegnere e il collegatobagaglio professionale.

Nello specifico, non c'è un riscontro dello «spe-ciale contributo fornito dal professionista, in ragio-ne delle sue competenze legate al titolo posseduto,anche in settori tradizionalmente estranei alla strut-tura formativa del professionista, tale quindi da in-fluire direttamente nell'attività svolta e connotarlasignificativamente».

-Patrizia MaciocchiRIPRODUZIONE RISERVATA

Pagina

Foglio

61

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

Casse ingegneri Pagina 1

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L'ORGANIZZAZIONE DEGLI STUDI

Dopo la sentenza di CassazioneLa Corte ha sancito la legittimità della presenza di appartenenti ad albi diversiall'interno della Società tra avvocati ma mancano regole chiare sulla gestione degli assetti

La societàtra professionistisi iscrive all'Albo«prevalente»

Angelo Busani

uando si formauna so-cietà tra professionistiiscritti ad Ordini diver-si, quest'ultima va

Qiscritta nell'Ordine acui appartiene la mag-

gioranzadei soci e li rimane finchè re-stino soci soggetti ad esso apparte-nenti: solo se questi vengono a man-care può sussistere l'obbligo di iscri-zione della societàin un altro Ordineprofessionale.

Nel silenzio del legislatore può es-sere sciolto in questa maniera il nododelle società multi-professionali (omultidisciplinari, secondo la defini-zione utilizzata nel Dm 34/2013) nel-l'ambito della disciplina delle societàtra professionisti (Stp).

Il tema è tornato al centro dell'at-tenzione dopo la recente sentenzadelle Sezioni Unite della Cassazione n.19282 del 19 luglio 2oi8, di cui Il Sole24 Ore ha dato notizia il giorno suc-cessivo. In quell'occasione, il giudicedi legittimità, cassando una decisionedel Consiglio Nazionale Forense, haritenuto legittima una società multi-professionale, costituitadadue avvo-cati e da un dottore commercialistanellavigenzadelle leggi n. 96/2001 e247/2012, le quali ammettevano la so-

cietà tra legali (Sta) ma vietavano lapartecipazione al capitale sociale disoggetti diversi dagli iscritti all'Ordi-ne degli avvocati.

Le Sezioni Unite decidono dunqueperla legittimità "sopravvenuta" dellaSta, in quanto dal 1° gennaio 2018, pereffetto dell'articolo 1, comma 141, del-la legge 124/2017, è legittimo costitui-re una Sta multi-disciplinare ri spet-tando i "paletti" dell'articolo 4-bis,legge 247/2012, introdotto dalla legge124/2017, secondo cui i soci devonoessere professionisti (ma non neces-sariamente avvocati) «per almenodue terzi del capitale sociale e dei di-ritti di voto»; l'«organo di gestione»deve essere costituito solo da soci; la«maggioranza dei membri dell'orga-no di gestione deve essere compostada soci avvocati».

Le Sezioni Unite si fermano qui,conseguenza del fatto che oggetto digiudizio eraunaStacostihútanellafor-madella società in accomandita sem-plice, partecipata da due avvocati(tito-lari dell'8o%del capitale sociale) e undottore commercialista (titolare del re-Stante 20%). La sentenza non tocca, in-vece, laquestione dellapartecipazionedi "non-professionisti" al capitale so-ciale, né quella della "prevalenza" degliesercenti la professione forense rispet-to agli esponenti di altre professioni.

Studi professionali Pagina 2

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Ilvero problema della Stp multi-pro-fessionale è, infatti, quello della "preva-lenza"diuna delle vari e profe s sioni chela Stp annoveri nell'oggetto sociale, a cuilalegge 124/2017nondà alcuna rispostae la legge 183/ 2ou dà una risposta assaiinsoddisfacente,perché si occupa solodi legittimare la multiprofe s sionalità ingenerale (articolo 1o, comma 8: la Stp«può essere costituita anche per l'eser-cizio di più attività professionali») e adefinire i limiti peri soci "non-profes-sionisti" (articolo 1o, comma 3, lett. b):«ilnumerodei sociprofessionisti» e «lapartecipazione al capitale sociale deiprofessionisti» devono essere organiz-zati in modo «tale da determinare lamaggioranza di due terzi nelle delibera-zioni o decisioni dei soci»).

Per trovare risposta al tema della"prevalenza" di una professione sul-l'altrabisogna ricorrere allanormati-va secondaria, ossia al già citato Dm34/2013 (emanato in attuazione dellalegge 183/2011, ma evidentementevalevole anche per dare attuazione al-la legge 124/2017) il cui articolo 8,comma 2, sancisce che la società mul-tidisciplinare è iscritta presso l'alboprofessionale «relativo all'attivitàin-dividuata come prevalente nello sta-tuto o nell'atto costitutivo».

Quando si costituisce una societàmulti-professionale occorre, quindi,non solo definire nell'oggetto socialele professioni che la società intendeesercitare (correlate alla presenza, nelcapitale sociale, di soci iscritti alrela-tivo Ordine) ma indicare anche quella"prevalente". La mancata indicazionedella prevalenza comporterebbe, in-fatti, la conseguenza che non si sa-prebbe a quale Ordine iscrivere la Stp.

Qui però viene il bello. Anzitutto daquesto panorama normativo emergeche l'entrata o l'uscita di un socio dauna Stp può provocare - fatto ineditonel mondo societario - la necessità diuna contemporanea convocazionedell'assembleadei soci per modificarel'oggetto sociale: o per estenderlo allaprofessione del nuovo socio (se si trattadi Stp che non praticava l'attività diquesto nuovo socio) oper depennare la

professione del socio che fuoriesce dal-la Stp (se era l'unico esponente dellaprofessione dal medesimo esercitato).Inoltre, incrociando la normativa ri-portata, si dovrebbe trarre laconclusio-ne che, così come un commercialistapuò partecipare "in minoranza" aunaSta (iscritta all'Ordine degliAvvocati),un avvocato dovrebbe poterpartecipa-re (ma quiiniziano dubbi non irrisori)"in minoranza" a una Stp iscritta all'Or-dine dei Commercialisti.

Sembra infatti implausibile che gliavvocati possano solo "ospitare" altriprofessionisti, in minoranza, in unaSta e non possano invece far parte, inminoranza, di una Stp, come se l'uni-co Ordine che possa legittimarel'esercizio della professione forensesia quello degli avvocati. E ciò ancheperché non sono mai esistiti, e nonesistono, limiti di nessun tipo alle al-leanze tra avvocati e commercialistinella forma dello "studio professio-nale associato": sarebbe assurdo chel'alleanza realizzabile in forma di stu-dio associato non fosse riproducibile

La Stpva spostataa un altroOrdinesolo sevengonomenoi soci

di quellooriginario

l4ixÌ -

C`v. ♦ ®

IL SOLE 24 ORE

20.07.2018

PAG. 21

La sentenza

sulle Sta

w

in forma societaria.Occorre,poi, anche affrontare ilno-

do del concettodi "prevalenza". Perte-ste? Per quote di capitale sociale? Perquote di partecipazione agli utili? Perincassi? Per fatturato? Per redditivitàdel fatturato? Pernumero di clienti? Pernumero di pratiche? Perunacombina-zione di questi fattori? E che periodotemporale va preso a riferimento permisurare questa prevalenza? Nessunafonte dice alcunché su questi temi.

Che succede, ancora, se la"preva-lenza" muta nel tempo? Se una societàtra commercialisti e geometri dichia-ra nell'oggetto sociale la prevalenzadei geometri (e viene iscritta al Colle-gio dei geometri) e poi invece i com-mercialisti finiscono per essere pre-valenti, occorre cambiare l'oggettosociale e chiedere la cancellazione dalCollegio dei geometri e l'iscrizione al-l'Ordine dei commercialisti? E se suc-cessivamente accade il contrario, ecioè che i geometri tornano a essereprevalenti? Si ricomincia daccapo?

Infine,lamadre dituttiiproblemi: sesi abbia una Stp con avvocati "in mino-ranza" i quali prendano il sopravvento,divenendo "prevalenti", l'Ordine degliavvocati accetterà mai di iscrivere unaStp (anziché una Sta) o ne pretenderà la"trasformazione"?Viceversa: se in unaStavi siauna"scalata" dei commerciali-sti, l'Ordine dei commercialisti ospiteràmai una Sta nel propri o ambito?

Da tutti questi problemi, come an -ticipato, emerge una sola soluzione:se il legislatore non provvede dall'al-to una volta per tutte, la società siiscrive nell'Ordine dichiarato preva-lente all'atto della sua costituzione eda lì non ha l'obbligo di muoversi -ma solo la facoltà - finchè ne sianosoci (in maggioranza o in sopravve-nuta minoranza) soggetti iscritti inquell'Ordine. Solo lamancanza di co-storo può esser fonte dell'obbligo diiscrizione ad altro Ordine.

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Studi professionali Pagina 3

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I punti chiave

LA MASSIMA

La decisionedella CassazionePerla sentenza 19282/2018 ai finidell'esercizio informa associatadella professione forense dal 1°gennaio 2018 Si possonocostituire «società di persone, dicapitali o cooperative i cui socisiano, per almeno due terzi delcapitale sociale e dei diritti di voto,avvocati iscritti all'albo, ovveroavvocati iscritti all'albo eprofessionisti iscritti in albi di altreprofessioni, società il cui organo digestione deve essere costituitosolo da soci e, nel la suamaggioranza, da soci avvocati»

LA NORMA

Così l'aperturadella leggeSecondo il detato del l'articolo 4-bis della legge 247/2012, che èstato introdotto dall'articolo 1,comma 141 della legge 124/2017e successivamente integratodalla legge 205/2017, le societàtra avvocati devono essere«iscritte in un'apposita sezionespeciale dell'albo tenutodall'ordine territoriale nella cuicircoscrizione ha sede la stessasocietà». In queste società, inparticolare, «i soci professionistipossono rivestire la carica diamministratori»

IL CRITERIO

Lo statuto sanciscela «prevalenza»Per trovare risposta al tema della"prevalenza" di una professionesull'altra bisogna ricorrere alDm34/2013 (emanato in attuazionedella legge 183/2011, mavalevole anche per dareattuazione a quanto previstodalla legge 124/2017) il cuiarticolo 8, comma 2, sancisceche la società multidisciplinare èiscritta presso l'alboprofessionale «relativoall'attività individuata comeprevalente nello statuto onell'atto costitutivo»

Studi professionali Pagina 4

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Semplificazioni Pagina 5

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11SoIe3ZS

AsPagina 1

Foglio 1 12

Spa legali a un anno dal via:i clienti come socie più spazio negli appalti

Bilancio dei pionieri delleSpa legali dopo la leggeconcorrenza: clienti traisoci e appalti più facili.

Busani e Pasquini

-a pagina 6

I pionieri . Dopo un anno solo cinque le realtà sul mercatoLe difficoltà sono ancora molte ma il cambiamento è culturale

Le nuove Spa legaliper crescere apronoil capitale ai clienti

Elena Pasquinilienti di riferimento,competitor sul merca-

C prospettive di svi-luppo: sono le tre levedegli studi legali chehanno deciso di tra-

sformarsi in società per azioni co-gliendo l'opportunità aperta dallalegge sulla concorrenza (la124/2017). Ma sono davvero ancorapoche - solo cinque in Italia, per ora- le realtà che hanno optato per que-sta forma societaria a un annodi di-stanza dall'avvio. Anche se il tema èallo studio di molti altri.

Numeri che non stupiscono vistoche il 58% degli intervistati dal Censisper il rapporto sull'avvocatura 2018si dichiara «prudente» sull'eserciziodella professione in forma societaria.In più, l'esperienza dei pionieri con-ferma le difficoltà di avvio in un qua-dro legislativo in evoluzione.

I tasselli mancantiSolo la legge di bilancio per il 2018 hachiarito l'obbligo di definirsi "socie-tà tra avvocati" e di applicare sul vo-lume d'affari prodotto la maggiora-zione del 4% come contributo allaCassa forense. È appena del 7 mag-gio scorso, poi, la risoluzione 35/Edelle Entrate che assoggetta la Spaalla disciplina legale del modello so-cietario prescelto e, sul piano fiscale,agli articoli 6, ultimo comma, e 81 delTuir (reddito di impresa). Si attendel'autunno, poi, per il regolamento diCassa forense su termini, sanzioni emodalità di dichiarazione e riscos-sione, che dovrà poi ottenere l'ap-provazione ministeriale. Un testoche presumibilmente sposterà sullasocietà l'onere di versare il contribu-to del 4% alla previdenza, spieganofonti interne alla Cassa, lasciando

sugli azionisti responsabilità surro-gatorie nel caso in cui la Spa non pa-ghi quanto dovuto.

Giovanni Battista Martelli, ceo diMartelli & Partners a Roma, ha taglia-to per primo il traguardo della regi-strazione come Spa in camera di

commercio, l'u ottobre 2017: talmen-te in fretta che l'agenzia delle Entrategli ha contestato la formula societariaper la vendita di servizi legali.

«Neanche i notai sapevano comeconsigliarci nel cambiamento»conferma Gennaro Cavallaro, foun-ding partner di Cavallaro & Part-ners Spa di Nocera Inferiore, attivocome società dal 17 gennaio 2018.«È stato un anno duro: più lavoro,più attività, diverse responsabilitàe interlocutori, come il collegio sin-dacale» gli fa eco Marco Pesenti, se-nior partner di La Scala società traavvocati per azioni.

L'apertura ai clienti«La trasformazione in Spa è una scel-ta generalmente poco appetibile dalpunto di vista fiscale vista la tassazio-ne per competenza e non per cassa»riflette il managing partner di CmsItalia, Giuseppe Ascoli, mala transi-zione inizia dal porsi sul mercato co-me studio-impresa o imprenditoregiuridico. «Abbiamo una clientela se-lezionata con alcune società impor-tanti che possono entrare nel capitale- spiega Cavallaro, che opera nelcampo del diritto sanitario, ha un ca-pitale sociale di un milione e un'assi-

curazione professionale per oltre tremilioni -. Sono in corso incontri coni nostri clienti per valutare il loro in-gresso come soci di minoranza madobbiamo offrire un servizio a 360°e solidità dei conti». L'apertura del33% del capitale è un modo per fide-

lizzare i clienti e avere risorse dareinvestire, confida il founding part-ner dello studio che fattura 4/5 mi-lioni l'anno, così come per i 13 dipen-denti è l'occasione di acquistare quo-te (entro tre anni dalla costituzione inSpa). Ma predisporre un bilancio invista dell'apertura a nuovi soci è unodegli aspetti più delicati.

Gli avvocati devono anche realiz-zare un guadagno con servizi dal co-sto concorrenziale, in un mercato chesposta l'attenzione dal fatturato al-l'Ebitda. Il confronto è con le "portae-rei" straniere, enormi per dimensio-ne rispetto alle strutture medie italia-ne. D'altro canto essere sul mercatocome Spa offre vantaggi perla parte-cipazione agli appalti: si partecipa al-le gare, certi di riuscire a centrare irequisiti richiesti, pensati più per leimprese che per i professionisti.

Per alcuni il passaggio a Spa èsolo un punto di partenza. «Stostudiando le criptovalute - rivelaMartelli - in attesa di un più defini-to quadro normativo e la possibili-tà di introdurre una Ico (initial coinoffer) sugli studi legali. In questomodo si crea una moneta che, tra-dotta in servizio legale, se apprez-zata, crea ritorno economico perchi ci ha investito».

L'orizzonte della quotazione al-l'Aim, il mercato alternativo del capi-tale di Borsa italiana, è presente comepossibilità, non come realtà immi-nente per tutti. Anche per La Scala,che sta già lavorando alla "duplica-zione" della Spa dopo l'accordo conCerved di fine giugno perla gestionein una nuova società degli Npl (sive-da il Sole 24 Ore del 2 luglio).

Per i bilanci ci sarà tempo: il primoanno, conclude il senior partner LaScala, è quello in cui deve «cambiarela mentalità delle persone».

RIRRODJZIONE RISERVATA

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Società e fisco Pagina 7

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D Sole28

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Pro e contro AL TRAGUARDO

A confronto tassazione e modelli di organizzazione tra Spa e studiassociati

SPA STUDIO ASSOCIATO

Tassazione Per competenza, Per cassa, nonanche se non ancora obbligatoriamentefatturato o pagato coincidente con il periodo

di svolgimentodell'attività lavorativa

Reddito Configurato come Classificato come redditoreddito d'impresa e di lavoro autonomo: èassoggettato a Ires; tassato ai fini lrpef in capoil valore della ai singoli soci . Sullo studioproduzione va associato grava l'Irapassoggettato a i rap.Previsti sgravi fiscali

Organizzazione Va introdotto un Resta individuale ilsistema di rilevazione rapporto tradegli incarichi e di professionista e clientevalorizzazione delle che si regolarizza con uncommesse; necessario contratto o una letteraimplementare tutte le d'incarico . Sistema piùstrutture di gestione flessibile

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

1i

GENNARO

CAVALLARO

Ha creatola Cavallaro

& partners spaa gennaio

di quest'anno

MARCO PESENTISenior partner

de La Scala,la Spa sta già

studiando il «bis»dopo l'accordo

con Cerved

Società e fisco Pagina 8

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Iperammortamento Pagina 9

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Iperammortamento Pagina 10

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Le costruzioni

La lunga crisi dell'edilizia:scomparse 120 mila aziendeE ora rischiano anche i bigDomani la nomina del commissario di Condotte. Il caso Astaldi

di Rita QuerzèC'è un settore in cui la ripre-

sina non è mai arrivata. Sonole costruzioni, che hanno su-perato l'infausto traguardodel decimo anno di crisi. Sei-centomila i posti persi, 120mila le aziende sparite dai ra-dar. La novità è che ora la crisimorde anche i grandi.

Il caso sotto i riflettori èquello di Condotte, terzogruppo del settore in Italia,che ha chiesto l'amministra-zione straordinaria ai sensidella legge Marzano. Domanila nomina del commissario.«Finalmente», dice il sindaca-to che teme per i 3.000 postidi lavoro del gruppo. «Alcommissario chiederemo difare chiarezza rispetto all'an-damento dei conti. E la garan-zia del pagamento degli sti-pendi», dice Stefano Macale,segretario della Filca Cisl.

Resta il fatto che le nostregrandi imprese delle costru-zioni sono tali solo viste dal-

l'Italia. Le prime tre societàeuropee (Vinci-Francia, Acs-Spagna e Bouygues-Francia)fatturano rispettivamente40,2, 34,9 e 32,9 miliardi dieuro. La nostra maggiore so-cietà, Salini Impregilo, «solo»6 miliardi e mezzo. La secon-da per grandezza (3 miliardidi euro di giro d'affari nel2017) è Astaldi, ora alle presecon un delicato aumento dicapitale da 300 milioni di eu-ro (previsto a settembre, inconcomitanza con la presen-tazione della semestrale).

La scorsa settimana il presi-dente di Ance, Gabriele Buia,ha incontrato il ministro delleInfrastrutture Danilo Toninel-li. Ovviamente la prima ri-chiesta è stata lo sblocco deilavori delle grandi infrastrut-ture. La seconda? «Non andia-mo da nessuna parte se nonriduciamo la burocrazia - siinfervora Buia -. Negli ultimitre anni gli stanziamenti pub-blici in infrastrutture sonoaumentati. Ma non si trasfor-mano in cantieri. A oggi ab-biamo a disposizione 14o mi-liardi per i prossimi 15 anni.

Ogni miliardo può generare15 mila addetti. Nel Def per il2018 è previsto un aumentodegli investimenti in operepubbliche del 2,4%. Il nostrotimore è che a settembre que-sta percentuale sia rivista alribasso e diventi addiritturanegativa a fine anno, come èavvenuto nel 2017».

Il sindacato fa notare che lecostruzioni restano un settoread alta intensità di lavoro.«Anche perché qui la digita-lizzazione non ha fatto presa- spiega Macale -. Su unpunto siamo d'accordo con ilmondo dell'impresa: nonvanno bloccate le grandi ope-re. Poi su altro abbiamo ideediverse. Secondo noi è neces-sario ridurre gli appalti almassimo ribasso. E serve ri-gore sui documenti che accer-

Imprese

II presidentedell'Ance(Associazionenazionalecostruttoriedili) GabrieleBuia, 60 anni.Ha assuntola carica nelnovembre2017

tano la regolarità contributi-va. Al governo, che pare inte-ressato a mettere mano il co-dice degli appalti, facciamonotare che il sindacato puòdare un contributo importan-te».

C'è poi il problema dell'in-vecchiamento del settore. «Il30% degli addetti dei cantierioramai ha più di 5o anni - fail punto Macale -. Con l'ulti-mo contratto abbiamo creatoun fondo che aiuta ad «ag-ganciare» l'Ape per andare inpensione prima. Ora il gover-no sembra intenzionato acambiare le regole. Il proble-ma è serio è andrebbe affron-tato in modo stabile. Ancheperché è strettamente colle-gato all'aumento degli infor-tuni sul lavoro».

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Edilizia Pagina 12

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Le costruzioni

30,4%quotadi ultracinquantenninei cantieri

primadella crisi

La produzioneIndice mensile, gennaio 2013- maggio 2018 (base 2015=100)

110

105

100

95

Vinci(Francia)

Buygues(Francia)

In Italia

Salini Impregilo

Fonti (stat, Ance Corri

Le maggiori società

Fatturato 2017, miliardi di euro

In Europa

Acs(Spagna)

Edilizia Pagina 13

Page 16: Centro Studi C.N.I. 5-6 agosto 2018...Centro Studi C.N.I. 5-6 agosto 2018 Pagina I CASSE INGEGNERI Sole 24 Ore 06/08/18 P. 6 L'ISCRIZIONE ALLA CASSA NON PUO' SCATTARE D'UFFICIO MACIOCCHI

La protezione dei dati . Le realtà di minori dimensioni sono un bersaglio più facile degli attacchiinformatici perché meno attrezzate - Sanzioni durissime per chi non denuncia «l'intrusione»

CybersecuriGianni Rusconi

anche per i piccolia protezione dei dati sensi-bili rimane un talloned'Achille per gli studi pro-fessionali. Sulla portata esulla numerosità delle vio-lazioni di informazioni

personali in questo ambito non si samolto e di denunce formali per azionidi "data breach" in Italia, a danno de-gli studi, non c'è traccia. Eppure i cy-bercriminali non hanno certo trascu-rato quelli che - visto la mole di infor-mazioni trattata - sono a tutti gli effet-ti un obiettivo sensibile. Anche perchéi piccoli studi sono mediamente unbersaglio ben più facile da attaccareperché scarsamente dotati di soluzio-ni informatiche adeguate o in posses-so di sistemi obsoleti.

La realtà tratteggiata dagli espertidell'osservatorio Cybersecurity eprivacy del Politecnico di Milanoparla, non a caso, di una sicurezzache viaggia a livelli molto bassi, diuna tematica (la cybercriminalità)fortemente sottovalutata e di inve-stimenti ancora irrilevanti.

I rischiEppure i dati da proteggere sono tan-ti: contratti immobiliari, cause legali,estratti conto, scritture private, visu-re. Il rischio di un repentino bloccodelle operazioni, magari a ridosso diuna scadenza fiscale, è reale quanto loè il furto di informazioni.

Nell'agenda di chi dirige uno stu-dio professionale, insomma, il termi-ne "ramsomware" dovrebbe essere ingrande evidenza, perché i danni po-tenziali (da interruzione del business,reputazionali o legati a riscatti ancheconsistenti per sbloccare i server infe-stati da virus di vario genere) causatida un attacco malware sono decisa-mente superiori ai costi (poche mi-

gliaia/decine di migliaia di euro) ne-cessari per organizzare e far funzio-nare un sistema di sicurezza efficace.Inoltre con il Gdpr (il regolamento eu-ropeo sulla protezione dei dati), in vi-gore dal 25 maggio, le sanzioni per chinon denuncia furti di informazionisensibili entro 72 ore dall'attacco in-formatico sono più severe. L'articolo33 del regolamento prevede l'obbligodi comunicare alle autorità di control-lo la violazione dei dati, se il titolareritiene probabile che da questa possa-no derivare rischi per i diritti e le liber-tà degli interessati. In caso di mancatanotifica, la sanzione amministrativapuò arrivare a io milioni di euro (o il2% del fatturato della società) e, in più,si configura anche l'assenza di ade-guate misure di sicurezza, per cui sicumulano due distinte sanzioni.

La strategiaAntivirus e comuni firewall nonbasta-no più. Serve affidarsi, innanzitutto, aesperti in materia di protezione di dati,capaci di mappare tutte le attività a ri-schio e definire i processi per ridurre irischi. Il tutto, naturalmente, parame-trato alle dimensioni della realtà daproteggere, per dotarsi di una soluzio-ne adeguata e sostenibile. Individuareeventuali vulnerabilità dei sistemi diprotezione di dati e privacy dei clienti èil primo passo, seguito dalla scelta delfornitore di security (l'offertaè decisa-mente ricca) e della soluzione sullaqua-le investire. Si può puntare su softwaregestionali dotati di funzioni per inter-cettare l'eventuale malware, ma anche(e contemporaneamente) sulla sincro-niz zazione automatica dei datiin cloud;l'importante è che la soluzione sia sumisura e proporzionata alle esigenze eche la spesain sicurezzanon siapiùvi-sta come un costo ma come un investi-mento. Necessario e non rinviabile.

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Cybersecurity Pagina 14

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LE PRIME MOSSE

1DEFINIRE I RUOLIAll'interno e all'esternoPer difendersi dagli attacchi informaticigli studi professionali possonoindividuare un referente interno che

2CENSIRE GLI STRUMENTIIn rete solo i più sicuriLa seconda mossa è quella di effettuarel'inventario completo dei sistemiinformatici, hardware e software, in uso

3SUI SOCIAL CON PRUDENZAAccount vulnerabiliUtilizzare in modo sobrio i social network,evitando di passare senza cautele dalla

4FORMAZIONE Al DIPENDENTIPer accrescere la consapevolezzaGli studi professionali devono averel'accortezza di disattivare tutti gliaccount di accesso non più utilizzati e diaccertarsi in dettaglio circa le funzioni di

5MONITORAGGIO DEI SISTEMIBack up periodiciPer gli studi professionali di dimensionimedio-grandi, è opportuno utilizzareparticolari di software di"monitoraggio" per controllare la

abbia il compito di coordinare tutte leattività di compliance e di verifica degliepisodi di cyberattacco e affidarsi aconsulenti e società qualificate perlaconfigurazione iniziale dei sistemi e dellepolicy di recovery in caso dimanomissione

nello studio.Si possono mettere in rete solo i pcnecessari all'attività, presidiandoli conpassword adeguate, per limitare lavulnerabilità verso l'esterno, e avviare nelcontempo una politica di aggiornamentodelle soluzioni di sicurezza in essere

scrittura o dalla ratifica di un atto allapubblicazione di un post su Facebook,Linkedln o Twitter. Registrare un accountsui social solo se strettamentenecessario all'attività aziendale e limitareil più possibile il rischio di commistioni

filtraggio del proprio provider diaccount di posta.Definire accessi riservati al personalelimitati alle mansioni da svolgere, fareformazione dedicata sulla cybersecurity ecreare consapevolezza sul tema per tuttoil personale sono passaggi che rafforzanola sicurezza informatica interna

vulnerabilità degli apparati informatici.Effettuare il backup periodico dei dati econservarli adeguatamente su serverpropri o in cloud, valutandocosti/benefici dell'affidamento diquesto compito a provider esterni

LE NUOVE

REGOLEI I Gdpr tutelai datidei clienti ancheimponendol'obbligo disegnalazione diqualsiasi violazionedei sistemiinformatici neglistudi

NLE PENE

AUMENTATE

La mancata

segnalazione degli

attachi degli

hacker può costare

una sanzione

elevata: fino a dieci

milioni di euro o il

Cybersecurity Pagina 15

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Dal 2017 gli investimentipubblici sono aumentati,ma manca chiarezza sullepriorità. E ora nel mirinoè tornato il Codice appalti

Appalti: gli enti pubblici han-no riaperto il rubinetto delle ri-sorse. Ma non basta questo a farpartire i cantieri. Inoltre il gover-no sta rimettendo in discussionele vecchie priorità. Risultato: almomento manca una direzionechiara.

Partiamo dai dati di fatto. Conla crisi le risorse per gli appaltipubblici sono diminuite. Ma dalsecondo quadrimestre del 2017 ifondi sono tornati a crescere. Senel 2016 sono stati mobilitati 102miliardi, nel 2017 si è passati apoco meno di 139: più 36,2%. Tra-durre queste nuove disponibilitàin apertura di cantieri però non èimmediato. Di qui la denuncia

di Genova, l'Aeroporto di Firenze,la Pedemontana lombarda, oltreall'alta velocità (Terzo Valico, No-do di Firenze, collegamento traBrescia e Padova).

Di Tav e Tap molto si è detto.Ma prendiamo la Gronda di Ge-nova. L'opera prevede 23 gallerie.D'altra parte, però, alleggerireb-be il traffico sulla città di Genova.Nel periodo compreso tra dicem-bre 2008 e aprile 2009 il progettopreliminare è stato sottoposto aun dibattito pubblico. A settem-bre 2017 l'approvazione definiti-va. Ora il presidente della LiguriaGiovanni Toti ha risposto a Toni-nelli con un invito: «Sono prontoa fargli da autista nel caotico traf-

fico ligure affinché si convinca».I più soddisfatti di questo nuo-

vo corso dovrebbero essere gliambientalisti. In realtà la loro po-sizione è articolata. «Bene che simetta in discussione il giganti-smo delle grandi opere degli an-ni scorsi in funzione di nuovepriorità - dice il vicepresidentedi Legambiente Edoardo Zanchi-ni -. Detto questo, l'alta velocitàBrescia-Padova e la Napoli-Bariandrebbero completate. E anchela Torino-Lione potrebbe avereun senso se andasse di pari passocon il passaggio obbligato dellemerci dalla gomma al ferro».

Rita Querzè

dei costruttori dell'Ance che -sul sito sbloccacantieri.it - par-lano di 270 opere ferme al paloper un valore complessivo di 21miliardi di euro. Secondo l'asso-ciazione, se si cominciasse a la-vorare ci sarebbero 330 mila op-portunità di assunzione.

Da notare: i costruttori punta-no sempre più spesso il dito con-tro la «burocrazia» che rallental'inizio dei lavori. Nel mirino c'èanche il Codice degli appalti. Suquesto Ance e ministero dei Tra-sporti sono sulla stessa lunghez-za d'onda. La riforma del Codicepotrebbe essere messa in cantie-re già a settembre. Dopo le vacan-ze si tratterà di scegliere tra due

strade. O un intervento light. O losmantellamento di una normati-va in vigore da soli due anni.

C'è meno accordo tra costrut-tori e governo per quanto riguar-da i cantieri avviati. Il ministrodelle Infrastrutture Danilo Toni-nelli non ha rimesso in discus-sione solo la Tav Torino-Lione,ma anche la Grotida autostradale

Traffico merciLegambiente:la Tav avrebbe sensose il traffico mercipassasse tutto su ferro

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Investimenti pubblici Pagina 16

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21miliardidi euroil valore dei270 cantieribloccati censitidall'Ance. Sesbloccati,secondol'associazionedei costruttoripotrebberogarantire330 milaopportunitàdi lavoro

TerzoValicoTracciatolungo 53 kmdi cui 37 ingalleria, serveper collegareGenova con ilcorridoioReno-Alpi.Sarà prontonel 2022

Brescia-VeronaLunga 42 km,il primo lottodella lineaferroviaria èstatofinanziato il7 giugno perun valore di1,645 miliardidi euro

Investimenti pubblici Pagina 17

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Clr' obblr'ghr' ernerg-ono dal GdIm-, il regolarrne1710 [;,e. Tl Garante pnó ordinare l'npgrade

Forniture a prova di privacyProgettazione e impostazioni: prodotti e servizi a norma

Pagina a curaDI ANTONIO CICCIA

MESSINA

rniture in linea con laprivacy. I prodotti/ser-vizi forniti a imprese ep.a. devono essere pro-

gettati e configurati in base aiprincipi della privacy fin dal-la progettazione («by design»)e privacy come impostazionepredefinita («by default»). Loimpone il regolamento Uesulla privacy (2016/679, ope-rativo dal 25 maggio 2018). Incaso contrario il Garante puòordinare di aggiornare funzio-ni e modalità di funzionamen-to direttamente al fornitore.Come è successo a un forni-tore di sistemi Gps, raggiuntodall'ordine di aggiornare laversione del sistema vendutoa una impresa (provvedimenton. 396 del 28 giugno 2018).

A questo punto, in un con-testo più ampio, si apre ilventaglio delle ricadute, chesono: contrattuali, anche ne-gli appalti pubblici (clausolecon specifiche delle forniture);sui costi degli adeguamenti;tecnici (prevedere funzionicosiddette di default); infor-mativi (integrare il manualedi uso).

Il caso. Una società fornisceun sistema di rilevazione satel-litare dei veicoli. Il sistema hadiverse modalità di funziona-mento. La versione standardraccoglie dati personali rela-tivi alla posizione geograficaaccentuatamente dettagliati.In particolare risulta una pe-riodizzazione temporale assairavvicinata: 30,60 o 120 secon-di e una conservazione per unlungo periodo di tempo. Inoltreè disponibile dispositivo di di-sattivazione della rilevazionegeografica durante le pauseconsentite dell'attività lavora-tiva, ma non risulta una spie-gazione di questa opzione.

Il Garante della privacy haesaminato la posizione del for-nitore del sistema Gps assieme

a quella dell'impresa utilizza-trice. Lo ha fatto per bocciarela condotta di quest'ultima, maanche del fornitore. Ed è suquesto aspetto che è necessarioappuntare la propria attenzio-ne. Che cosa fa il Garante dellaprivacy? Ordina determinateprescrizioni al fornitore (nelcaso specifico rivestiva la po-sizione di responsabile esternodel trattamento). Le prescrizio-ni sono due. La prima riguardai fogli illustrativi del prodotto.La prescrizione consiste nell'ob-bligo del fornitore di informare ipropri clienti circa la possibilitàdi modificare il sistema rispet-to alla impostazione standarde questo per settare il prodottocosì che risulti utilizzato in ma-niera corrispondente alle finali-tà perseguite. Nel caso specificola periodizzazione della raccoltadell'informazione sulla posizio-ne del veicolo finiva per realiz-zare un monitoraggio costantee ininterrotto del lavoratore.L'altro punto da evidenziarenel manuale di uso è la possi-bilità di attivare la funzione checonsente la disattivazione deldispositivo.

La seconda precauzione è dicarattere tecnico e riguardala caratteristiche del prodottofornito. Riprendiamo le paroledel garante della privacy: laversione standard dei serviziofferti attraverso il sistema dilocalizzazione deve essere con-figurato con modalità propor-zionate rispetto al diritto allariservatezza degli interessati,in particolare con riferimentoalla periodizzazione temporaledella rilevazione della posizionegeografica, ai tempi di conser-vazione dei dati ed alla messaa disposizione delle mappe deipercorsi effettuati. Tradotto ilprodotto deve essere tarato conuna diversa temporizzazionedella raccolta dei dati sulla lo-calizzazione e non deve essereprecaricato un tempo di conser-vazione eccessivo e così via.

Costi. Le prescrizioni delGarante sono una diretta ap-plicazione dei principi sullecosiddette «privacy by design»e «privacy by default» (regola-mento Ue 2016/679, art. 25).

Da queste prescrizioni deri-vano oneri in più: sia surplusdi adempimenti informativi sia

aggiornamenti delle funzionioperative dei prodotti. Tutto ciòpuò riflettersi su costi di produ-zione e costi finali del prodotto.Non a caso il Garante si spingead accompagnare le prescrizio-ni con la seguente indicazione:gli aggiustamenti devono esse-re realizzati in relazione a tuttele modalità di abbonamento aiservizi «senza eccessivi costiaggiuntivi».

Da ciò emerge la consapevo-lezza che le prescrizioni hannoun costo. Il primo problema èquello della quantificazione diquesti costi. Il Garante nonpuò fare altro che prefigurareun percorso di correttezza eformula l'invito di non caricare«costi aggiuntivi eccessivi».

È il mercato che deve indi-care il parametro di calcolo deicosti «privacy». Il regolamentoUe sulla privacy e tanto menoil Garante non hanno il com-pito di stendere il tariffario deicosti privacy. In questo vi è laconsapevolezza che l'adegua-mento privacy ha un valore dimercato. Anche qui, portandoalle conseguenze il ragiona-mento, significa che la confor-

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mità privacy è, allo stato, unvalore aggiunto che può farela differenza. Si tratta, per ilfornitore, di un elemento di di-stinzione concorrenziale, chepuò far valere per conservareo conquistare fette di mercato.

Di questo profilo di distinzio-ne si giova anche l'acquirentedel prodotto/servizio.

Ricadute contrattuali. Lapronuncia del Garante spingea considerare le clausole deicontratti tra fornitore e impre-sa acquirente. La strada che siconsiglia è di inserire la descri-zione delle caratteristiche deiprodotti tali da rispettare glistandard privacy. Opportunouna scheda in cui si dà contodelle scelte progettuali e dellefunzioni predefinite, da cui pos-sa risultare automatico o quasiil rispetto delle prescrizioni edei principi del regolamentoUe 2016/679.Altro consiglio èquello di allegare valutazionedi impatto privacy eventual-mente redatta dal fornitore.Se il prodotto/servizio fornito ètale da costituire lo strumentocon cui si realizzano trattamen-ti a rischio elevato, l'impresaacquirente deve preoccuparsidi stendere il documento divalutazione di impatto priva-cy (articolo 35 del RegolamentoUe).

Beninteso l'obbligo è a cari-co del titolare del trattamento.Il fornitore potrebbe aiutarel'impresa, sottoponendo a testdi impatto privacy il prodotto/servizio. A questo punto il testdi impatto privacy potrà esse-re utilizzato dall'impresa tra idocumenti della propria valu-tazione di impatto privacy.

Appalti. Anche le p.a. sonotitolari di trattamento e siservono di prodotti/servizi ac-quistati sul mercato delle for-niture e dei servizi. Gli enti sipremureranno di indicare neibandi di gara la richiesta delrispetto delle caratteristicheprivacy dei prodotti e servizi edi valorizzare tali elementi nelpunteggio da assegnare.

Manuale di uso

Settaggiofunzioni

dei prodotti/servizi

Costi

Clausolecontrattuali

tra impresa e fornitore

Appalti p.a.

.,ome essere in regola

Inserire informazioni su come settare le funzioni inbase alle finalità perseguite (così da non raccoglieretroppi dati personali)Consentire la modifica delle funzioni (ad esempiotemporizzazione dei dati, termine di conservazione,quantità di dati disponibili)Aggiornamento dei prodotti senza eccessivi costiaggiuntivi• Inserire caratteristiche dei prodotti tali da rispet-tare gli standard privacy

• Allegare valutazione di impatto privacy eventual-mente redatta dal fornitore

• Indicare nei bandi di gara la richiesta del rispettodelle caratteristiche privacy

• Valorizzare tali elementi nel punteggio da asse-gnare alle offerte

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