Cassciv 3542_2013 Concorso Di Colpa Dell'Incapace

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  • 8/16/2019 Cassciv 3542_2013 Concorso Di Colpa Dell'Incapace

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    Il comportamento del danneggiato, incapace di intendere e di volere, concorrente nellaproduzione dell'evento dannoso, può integrare il fatto colposo del danneggiato-creditoreprevisto dall'art. 1227 c.c., comma 1, applicabile in tema di responsabilità extracontrattualeper il riciamo contenuto nell'art. 2!"# c.c., con la conseguente riduzione proporzionale deldanno da risarcire, in $uanto l'espressione %fatto colposo% ce compare nell'art. 1227 c.c. deveintendersi come sinonimo di comportamento oggettivamente in contrasto con una regola di

    condotta, e non $uale sinonimo di comportamento colposo &cos specificamente, (ass. n.1)")*+2!! )2+1)/.

    CORTE DI CASSAZIONE, SEZ. III CIVILE - SENTENZA 13 febbraio 2013, n.3542 - re!.e""i # e!". C$iarini

    0volgimento del processo

    (on sentenza del 2# novembre 2!!* la (orte di appello di enezia accoglieva parzialmente gliappelli dei coniugi . - 3. e di .(..4. e della (ompagnia 4irrena di 5ssicurazioni s.p.a. sullaresponsabilità per la morte di .5. - stabilita dal giudice di primo grado nella misura del )!6 acarico della 4. - sulle seguenti considerazioni 1/ $uesti, all8epoca - &9I00I0/ - bimbo di tre

    anni, sceso dalla bicicletta della nonna :i..a. , svincolatosi dalle sue mani per correre dietroal cugino ce aveva attraversato la strada &;/, nel centro abitato di &;/, mentre ance luil8attraversava, da destra verso sinistra rispetto alla direzione di marcia tenuta dall'auto di.(..4. , era investito da costei e a causa delle lesioni riportate moriva dopo sei giorni 2/ laresponsabilità della 4. era dimostrata perc< se avesse tenuto una velocità inferiore a )! =m+,adeguata alle circostanze di tempo e luogo, l8investimento si sarebbe potuto evitare in $uantoal momento dell'inizio dell'attraversamento del bimbo, come accertato nella perizia, aveva27,7" mt. a disposizione e $uindi avrebbe potuto arrestare l8auto prima dell'urto, ed infatti il :., ce guidava dietro la 4. , lo aveva visto dapprima sul marciapiede, insieme alla nonna, e poi,svincolatosi dalla stessa, mentre attraversava, a distanza di circa due metri dall'auto della 4. / la responsabilità di $uest'ultima era tuttavia $uantificabile nel 1"6 dovendo la maggioreresponsabilità attribuirsi al piccolo ai sensi dell'art. 1227 cod. civ., incidente ance sul danno

    iure proprio dei suoi genitori . e 3. , avendo egli attraversato la strada a distanza di pi> diventi metri dalle strisce pedonali e di corsa )/ non era riconoscibile il danno patrimoniale dicostoro non essendo note le loro condizioni sociali, economice e lavorative n< le potenzialitàreddituali del bambino ed il contributo ce avrebbe potuto dare ai genitori.

    ?icorrono per cassazione .@. e :..3. cui resiste la s.p.a. 4irrena 5ssicurazioni in l.c.a. ce adepositato memoria.

    otivi della decisione

    1.- (on il primo motivo i ricorrenti deducono 'iolazione e i falsa applicazione di norme didiritto. 5rtt. 1227 primo comma e 2!"" c.c. &art. #! n. c.p.c./' e concludono con il

    seguente $uesito di diritto '0e in tema di responsabilità aguiliana, segnatamente dirisarcimento dei danni da sinistro stradale, l'art. 1227 primo comma c.c. si applici ance neiconfronti della persona incapace di intendere e di volere, $uindi non imputabile, ce con ilproprio fatto abbia concorso a cagionare il danno da lei medesima riportato, con conseguentediminuzione del risarcimento del danno, a ciò non ostando n< ce la norma ricieda un fattocolposo del creditore danneggiato, n< ce la diminuzione del risarcimento debba esserecommisurata alla gravità della colpa del creditore danneggiato in caso di risposta affermativase nella medesima ipotesi l8art. 1227 primo comma, contrariamente a $uanto ritenuto dallacorte territoriale, tuttavia non si applica nei confronti dei prossimi congiunti della personaincapace per i danni da essi subiti in conseguenza della morte di cui la persona incapace siarimasta vittima, di talc< non si deve operare alcuna riduzione del risarcimento loro spettanteiure proprio, atteso la loro $ualità di terzi danneggiati ce non anno posto in essere il fatto

    concorrente a cagionare l'evento di danno nonc< di titolari di autonomo diritto alrisarcimento'.

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    Il motivo A infondato.

    (orrettamente la (orte di merito a ritenuto l'apporto causale del bambino, ritenendo operanteil limite costituito dal concorso colposo del soggetto danneggiato, per $uanto minore, a normadell'art. 1227 cod.civ., comma 1, indipendentemente se tale comportamento anomalo fossenella fattispecie ascrivibile alla omessa vigilanza della nonna nell'ambito del distinto rapporto

    tra costei ed il minore.

    Infatti il comportamento del danneggiato, incapace di intendere e di volere, concorrente nellaproduzione dell'evento dannoso, può integrare il fatto colposo del danneggiato B creditoreprevisto dall'art. 1227 cod.civ., comma 1, applicabile in tema di responsabilitàextracontrattuale per il riciamo contenuto nell'art. 2!"# cod.civ. - ce il giudice deve valutareance d'ufficio, in ogni stato e grado del giudizio, e peraltro oggetto di motivo di appello daparte dei coniugi . - 3. - al fine di stabilire il concorso delle colpe e la loro compensazione&(ass. n. #"2+2!11 27)+2!! 121+2!!# "127+2!!)/ - con la conseguente riduzioneproporzionale del danno da risarcire - in $uanto l'espressione 'fatto colposo' ce comparenell'art. 1227 cod. civ., deve intendersi come sinonimo di comportamento oggettivamente incontrasto con una regola di condotta, e non $uale sinonimo di comportamento colposo &cos

    specificamente, (ass. n. 1)")*+2!! )2+1)/.

    @a tesi opposta si fonda su una lontana pronuncia di $uesta (orte 0uprema &n. 1#"! del 1"/con la $uale si affermò il principio contrario ce non poteva cioA il risarcimento esserediminuito a causa del comportamento del danneggiato incapace, per minore età o per altracausa, di intendere e di volere. 4ale decisione fu però superata dalla sentenza delle 0ezioniCnite del 17 febbraio 1#) n. "1 la $uale stabil ce $uando un soggetto incapace per minoreetà o per altra causa subisce un evento di danno in conseguenza di fatto illecito altrui inconcorso col proprio fatto colposo, l'indagine deve essere limitata all'esistenza della causaconcorrente, prescindendo dall'imputabilità del fatto all'incapace e dalla responsabilità di ciera tenuto a sorvegliarlo, ed il risarcimento A dovuto dal terzo danneggiato solo nella misura incui l'evento possa farsi risalire a colpa di lui.

    Duesto orientamento A ormai consolidato e va ribadito, essendo coerente col principio ce nonpuò attribuirsi al colpevole una responsabilità maggiore di $uella derivante dalla obbiettivaefficienza causale del suo comportamento allorc< $uesto concorra con $uello egualmenteeziologicamente efficiente del danneggiato.

    E< vale, per sostenere l'opposto principio, rilevare ce l'art. 1227 cod.civ., comma 1, prevedel8atto colposo del creditore, per cui la disposizione non dovrebbe essere applicata ogni $ualvolta non si possa parlare di colpa, come nel caso dell'incapace. F stato in proposito osservatoce l'espressione non va intesa come riferentesi all'elemento psicologico della colpa ce arilevanza esclusivamente ai fini di una affermazione di responsabilità, la $uale presupponel'imputabilità. Ger fatto colposo, ai fini ce $ui rilevano, deve intendersi il comportamento

    umano, obiettivamente in contrasto con norme positive o di comune prudenza tenuto dalsoggetto, come se esso fosse capace &(ass. 1)")* del 2!!/.

    Inoltre va osservato ce i genitori non anno ciesto il risarcimento del danno alla convenuta 4.a norma dell'art. 2!"" cod.civ. e, $uindi, per l'intero &(ass. n. )#+17/, nella $ualità dicondebitrice solidale &salvo la sua rivalsa nei confronti della nonna del piccolo/, n< sotto taleprofilo A stata impugnata la sentenza, ma sotto il diverso profilo ce non sia stata affermatal'esclusiva responsabilità della 4. , con condanna della stessa al risarcimento dell'intero dannoda essa causato.

    2.- (on il secondo motivo deducono '(ontraddittoria motivazione circa un fatto controversodecisivo per il giudizio motivazione insufficiente &art. #!, comma 1, n. " c.p.c./' e cossintetizzano i fatti controversi in relazione ai $uali la motivazione A contraddittoria '@a velocitàtenuta dalla 4. conforme o meno al disposto dell'art. 1!2 previgente là dove prescrive ce lavelocità fosse particolarmente moderata nell'attraversamento dei centri abitati nonc< alle

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    condizioni &precedente attraversamento della strada da parte di altro bambino, presenza sulmarciapiede del piccolo 5ndrea in evidente procinto di attraversare dopo essersi svincolatodalla mano della nonna, etc./ la distanza a cui avvenne la turbativa &iniziodell'attraversamento/, conseguentemente l8inevitabilità &se vi fosse stata, come sostenutodalla difesa/, pronta, adeguata reazione &ce avrebbe consentito di arrestarsi, pur tenendo unavelocità imprudente/. @a contraddittorietà A ce, sebbene la sentenza accerti ce tali fatti sono

    tutti contrari alla 4. , ne trae l8illogica e contraddittoria conseguenza decisoria di un minimo,residuale e $uasi irrisorio concorso della stessa 4. &in relazione alla largissima prevalenzaattribuita alla condotta colposa del piccolo bambino/. @a motivazione A insufficiente poic< inessa non A indicato n< si può evincere alcunc< ce consenta di ricostruire l8iter logico seguitodal giudice per pervenire a siffatta

    valutazione di decisione in ordine alla ripartizione di responsabilità'.

    Il motivo A fondato.

    @'art. 1!2, secondo e terzo comma del H.G.?. del 1", applicabile ratione temporis,dispone '@a velocità deve essere particolarmente moderata... nell'attraversamento degli abitatio comun$ue di tratti di strada fianceggiati da case.

    9gni veicolo deve altres rallentare la velocità, e occorrendo, ance fermarsi, $uando i pedonice si trovino sul percorso tardino a scansarsi..'.

    Duindi l'accertamento del comportamento colposo del pedone, investito da un veicolo a cui aomesso di dare la precedenza &art. 1), sesto comma, stesso codice/, non esime ilconducente, nelle circostanze di luogo prescritte dal precitato art. 1!2 del c.d.s., dall'obbligo dirallentare adeguatamente l8andatura rispetto al limite di velocità consentito nel tratto di stradapercorso - nella specie centro abitato - e di arrestarsi se le circostanze lo impongono, comenella fattispecie, avuto riguardo alla presenza di bambini su di essa e sul latistantemarciapiede.

    Gerciò va ribadito, in materia di investimento di pedone, ce non A sufficiente l8automobilistaprovi ce l8attraversamento A avvenuto mentre il veicolo procedeva alla velocità consentita nelcentro abitato in condizioni ottimali in cui non sono ipotizzabili situazioni di pericolo, ma,dovendo invece la velocità esser costantemente adeguata alle circostanze del caso concretoonde prevenire una situazione di eventuale pericolo, deve ance dimostrare ce il pedone nonaveva tenuto un comportamento ce denunciasse il suo intento di attraversamento della stradanonostante il divieto &(ass. #" del 1)/. @a (orte di merito a violato $uesti principinell'accertare la colpa concreta della 4. ed A incorsa nel vizio logico denunciato perc

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    puerile, ance in assenza di specifici elementi circa le condizioni economico-sociali dei genitorie circa le potenzialità reddituali e contributive del figlio, vada presuntivamente riconosciutal'esistenza di un danno patrimoniale futuro dei genitori, da li$uidarsi in via e$uitativa, per laperdita dell'apporto in denaro e+o prestazioni personali ce avrebbero ricevuto dal figlio'.

    Il motivo A infondato.

    Jd infatti va ribadito &(ass. * del 2!!)/ ce i genitori di persona minore d'età, deceduta inconseguenza dell'altrui atto illecito, ai fini della li$uidazione del danno patrimoniale futuroprovocato dalla perdita di $uei contributi patrimoniali o di $uelle utilità economice ce - sia inrelazione a precetti normativi &artt. 1", ), 2! bis cod. civ./ ce per la pratica di vita,improntata a regole etico - sociali di solidarietà familiare e di costume - presumibilmente esecondo un criterio di normalità, il minore avrebbe potuto erogare in loro favore devonoprovare, ance mediante presunzioni e dati ricavabili dal notorio e dalla comune esperienza,ma con riguardo a tutte le circostanze del caso concreto &(ass. 2*# del 2!!/, secondo criteriragionevolmente probabilistici, ce considerata la condizione economica di essi genitorisopravvissuti, la loro aspettativa ad un trattamento pensionistico, la loro età e $uella del figliodeceduto, la prevedibile entità del futuro reddito del medesimo, avrebbero ricevuto una

    contribuzione economica. Ee consegue ce, in via generale A insufficiente a giustificarne laprevisione - e, dun$ue, la ricorrenza di un danno patrimoniale dei genitori sopravvissuti - lasola 'presunzione' astratta di 'un apporto in danaro e+o prestazioni personali ce avrebberoricevuto dal figlio', come concludono nella censura i ricorrenti. Gertanto va respinta.

    ).- (oncludendo va accolto il secondo motivo di ricorso e respinti il primo e il terzo. @asentenza impugnata va cassata in relazione al motivo accolto e rinviata per nuovo esame allaluce dei principi riciamati.

    Il giudice di rinvio provvederà altres a li$uidare le spese, ance del giudizio di cassazione.

    .%.&.

    @a (orte accoglie il secondo motivo di ricorso, rigetta il primo e il terzo. (assa in relazione lasentenza impugnata e rinvia alla (orte di appello di enezia, in altra composizione, ance perle spese del giudizio di cassazione.