Resp Civile Colpa Grave Tsrm

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Assicurazione Assicurazione Responsabilità Civile Responsabilità Civile personale dipendente S.S.N. personale dipendente S.S.N. TECNICO SANITARIO DI RADIOLOGIA MEDICA

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Assicurazione Responsabilità Assicurazione Responsabilità Civile personale dipendente S.S.N.Civile personale dipendente S.S.N.

TECNICO SANITARIO DI RADIOLOGIA MEDICA

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AI SENSI DEI CCNL L’AZIENDA OSPEDALIERA – IN CASO DI ERRORE PROFESSIONALE – PUO’ RIVALERSI NEI CONFRONTI DEL DIPENDENTE PER I CASI DI DOLO O COLPA GRAVE

Le aziende sanitarie garantiscono una adeguata copertura assicurativa della Responsabilità civile di tutti i dipendenti, ivi comprese le spese di giudizio per le eventuali conseguenze derivanti da azioni giudiziarie dei terzi, relativamente alla loro attività, ivi compresa la libera professione intramuraria, senza diritto di rivalsa, salvo ipotesi di dolo o colpa grave.

L’AZIENDA TUTELA IL DIPENDENTE PER DANNI

A TERZI IMPUTABILI A COLPA LIEVE

C’E’ RIVALSA PER I CASI DI COLPA GRAVE

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Com’è noto, i C.C.N.L. del personale, appartenente sia al comparto sia all’area della dirigenza, prevedono che le Aziende garantiscano a detto personale la copertura assicurativa della responsabilità civile verso terzi, determinata dall’espletamento delle attività alle quali sono preposti, senza diritto di rivalsa salvo le ipotesi di dolo o colpa grave; pertanto, coloro che svolgono compiti per l’Azienda restano, comunque responsabili di quegli eventi lesivi determinati da dolo o colpa grave.

Con l’introduzione di nuove formule assicurative si è giunti ad una parziale assunzione di responsabilità da parte dell’Azienda (polizze con franchigia), pena la totale scopertura di tutti i rischi di danni a terzi per assenza di offerta di contratti assicurativi. Conseguentemente, a decorrere dall’anno 2004, l’Azienda ha dovuto procedere all’indennizzo dei sinistri mediante esborsi di denaro a titolo di franchigia

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Poiché detti esborsi possono rappresentare un danno patrimoniale qualificabile quale illecito erariale, sussiste il dovere per le Pubbliche Amministrazioni di segnalare alla competente Procura Regionale della Corte dei Conti i danni liquidati a terzi nell’ambito delle polizze assicurative RCT per la parte in franchigia.

La Corte dei Conti esercita la funzione giurisdizionale in merito alla responsabilità amministrativo-contabile, mediante un peculiare giudizio, diretto ad accertare sotto il profilo dell’elemento psicologico la sussistenza della colpa grave. Il giudizio di responsabilità non corrisponde automaticamente ad una condanna, per prospettarsi la presenza di colpa grave il dipendente deve aver agito in maniera particolarmente sconsiderata; pertanto se l’azione e/o omissione sono comportamenti caratterizzati da colpa lieve, la spesa resta a carica dell’Ente non configurandosi alcun dato erariale.

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QUALI SONO I DANNI DA ASSICURARE?QUALI SONO I DANNI DA ASSICURARE?

DANNI MATERIALI: il pregiudizio economico subito da terzi conseguente a danneggiamento di cose o animali, lesioni personali, morte

PERDITE PATRIMONIALI: il pregiudizio economico subito da terzi che non sia conseguenza di Danni Materiali

RESPONSABILITA’ AMMINISTRATIVA: la responsabilità gravante sull’Assicurato che, avendo disatteso obblighi o doveri derivanti dal proprio mandato o dal proprio rapporto di servizio con la Pubblica Amministrazione, abbia cagionato una Perdita Patrimoniale alla Pubblica Amministrazione o allo Stato.

DANNO: qualsiasi pregiudizio subito da terzi suscettibile di DANNO: qualsiasi pregiudizio subito da terzi suscettibile di valutazione economicavalutazione economica

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COME ASSICURARSI LA RESPONSABILITA’ CIVILE?COME ASSICURARSI LA RESPONSABILITA’ CIVILE?

LA RESPONSABILITA’ CIVILE DEL TECNICO DI RADIOLOGIALA RESPONSABILITA’ CIVILE DEL TECNICO DI RADIOLOGIA

1) SE DIPENDENTE ENTE PUBBLICO con copertura “COLPA GRAVE” (perché la colpa lieve è imputata all’Ente Pubblico)

2) SE LIBERO PROFESSIONISTA con copertura sia per “COLPA LIEVE” che per “COLPA GRAVE”

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TECNICO DI RADIOLOGIATECNICO DI RADIOLOGIADIPENDENTE ENTE PUBBLICODIPENDENTE ENTE PUBBLICO

A libera scelta, può:

1)1) Aderire alla offerta di AUSLAderire alla offerta di AUSL

a) copertura “colpa grave per responsabilità civile verso terzi” (danni materiali) – con addebito del premio in busta paga

b) copertura “colpa grave per responsabilità patrimoniale ed amministrativa” (danni patrimoniali non materiali) per azione di rivalsa per “danni erariali) – con pagamento diretto del dipendente alla compagnia di assicurazione

2)2) Scegliere una propria polizza di assicurazione perScegliere una propria polizza di assicurazione per

a) copertura completacopertura completa “colpa grave” per responsabilità civile verso terzi e responsabilità patrimoniale ed amministrativa

b) copertura colpa grave per responsabilità patrimoniale ed amministrativa (se è già assicurato per la RCT attraverso l’Ente Pubblico)

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OFFERTA AUSL CESENA (1)OFFERTA AUSL CESENA (1)

Personale dipendente NON DIRIGENTE inquadrato nelle Categorie D e DS come individuati dai CCNL del Comparto Sanità, ed altro personale in ruolo assimilato, nonché, studenti, borsisti, tirocinanti e frequentatori

PREMIO ANNUO

€ 65,00

Personale dipendente NON DIRIGENTE inquadrato nelle Categorie D e DS come individuati dai CCNL del Comparto Sanità, ed altro personale in ruolo assimilato

PREMIO ANNUO

€ 80,00

A)A) POLIZZA PER RESPONSABILITA’ RC TERZIPOLIZZA PER RESPONSABILITA’ RC TERZICOMPAGNIA “FARO” – polizza I° rischioMASSIMALE per SINISTRO: € 1.500.000MASSIMALE per SINISTRO: € 1.500.000MASSIMALE per ANNUO (per tutto l’ente): € 10.000.000MASSIMALE per ANNUO (per tutto l’ente): € 10.000.000FRANCHIGIA per SINISTRO: € 20.000FRANCHIGIA per SINISTRO: € 20.000

COMPAGNIA “CATTOLICA” – polizza II° rischioMASSIMALE per SINISTRO: € 5.000.000MASSIMALE per SINISTRO: € 5.000.000

B)B) POLIZZA PER RESPONSABILITA’ PATRIMONIALEPOLIZZA PER RESPONSABILITA’ PATRIMONIALE – LLOYD’S– LLOYD’S MASSIMALE per SINISTRO: € 150.000MASSIMALE per SINISTRO: € 150.000 FRANCHIGIA: nessuna FRANCHIGIA: nessuna RETROATTIVITA’: 5 anni RETROATTIVITA’: 5 anni POSTUMA: 5 anni in caso di cessazione di attività POSTUMA: 5 anni in caso di cessazione di attività

Altro Personale Sanitario ed Amministrativo (Comparto) PREMIO ANNUO: € 95,00

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OFFERTA AUSL CESENA (2)OFFERTA AUSL CESENA (2)

MASSIMALE RC TERZI: € 1.500.000 (aggregato annuo € 10.000.000)MASSIMALE RC PATRIMONIALE: € 150.000

PREMIO ANNUO

€ 160,00

MASSIMALE RC TERZI: € 1.500.000 (I° rischio) e € 5.000.000 (II° rischio)MASSIMALE RC PATRIMONIALE: € 150.000

PREMIO ANNUO

€ 230,00

TOTALE PREMITOTALE PREMI

1) 1) POLIZZA RC TERZI “FARO” + RC PATRIMONIALE “LLOYD’S”POLIZZA RC TERZI “FARO” + RC PATRIMONIALE “LLOYD’S”

2) 2) POLIZZA RC TERZI “FARO” E “CATTOLICA” + RC PATRIMONIALE POLIZZA RC TERZI “FARO” E “CATTOLICA” + RC PATRIMONIALE “LLOYD’S”“LLOYD’S”

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OFFERTA GOLINUCCIOFFERTA GOLINUCCI

MASSIMALE: € 2.500.000 per sinistro; € 5.000.000 per anno

PREMIO ANNUO € 90,00

MASSIMALE: € 2.500.000 per sinistro ; € 5.000.000 per anno

PREMIO ANNUO € 60,00

1) TECNICO RADIOLOGO - DIPENDENTE1) TECNICO RADIOLOGO - DIPENDENTE

POLIZZA RC TERZI + RC PATRIMONIALE + TUTELA LEGALEPOLIZZA RC TERZI + RC PATRIMONIALE + TUTELA LEGALE

POLIZZA RC TERZI + RC PATRIMONIALEPOLIZZA RC TERZI + RC PATRIMONIALE

FRANCHIGIA: nessunaMASSIMALE PER OGNI ASSICURATO (no aggregato annuo)

MASSIMALE: € 1.500.000 PREMIO ANNUO € 380,00

2) TECNICO RADIOLOGO LIBERO PROFESSIONISTA2) TECNICO RADIOLOGO LIBERO PROFESSIONISTA

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VANTAGGI DELLA POLIZZA INDIVIDUALEVANTAGGI DELLA POLIZZA INDIVIDUALE

MASSIMALEper ogni assicurato

COPERTURA COMPLETA

La polizza individuale non utilizza il massimale annuo della polizza dell’Ente, pertanto il singolo Assicurato non vedrà esaurito il massimale di copertura per sinistri dell’Ente o di colleghi

La polizza individuale tutela il dipendente sia per le rivalse da parte dell’Ente del suo Assicuratore che per quelle della Corte dei Conti e nel caso di azione giudiziaria promossa da terzi direttamente nei confronti del dipendente assicurato

Scelta deimassimali

L’assicurato può scegliere tra una gamma di massimali fino a 5.000.000 €

soluzione

soluzione

soluzione

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VANTAGGI DELLA POLIZZA INDIVIDUALE (2)VANTAGGI DELLA POLIZZA INDIVIDUALE (2)

RETROATTIVITA’ CERTA DI 5 ANNI

POSTUMA

Anche se il dipendente negli anni passati ha cambiato datore di lavoro (passando da una Ausl ad un’altra)

Certezza che la copertura postuma per le “denuncie tardive” di richieste danni inoltrate durante il periodo di pensionamento sono coperti senza dipendere dalla durata residua della polizza dell’ente cooperativo di appartenenza.

soluzione

soluzione

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3 DOMANDE3 DOMANDE

LA POLIZZA DI RESPONSABILITA’ CIVILE PER COLPA GRAVE stipulata dal dipendente PUBBLICO, in estensione alla polizza base dell’ENTE:

a) Prevede un limite di risarcimento (massimale) per ogni assicuratob) Prevede un limite di risarcimento annuo per tutti gli assicuratic) Non prevede limiti di risarcimento

LA POLIZZA DI RESPONSABILITA’ CIVILE PER COLPA GRAVE stipulata dal dipendente PUBBLICO, CON PROPRIA POLIZZA INDIVIDUALE:

a) Prevede un limite di risarcimento (massimale) per ogni assicuratob) Prevede un limite di risarcimento annuo per tutti gli assicuratic) Non prevede limiti di risarcimento

IN CASO DI CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI DIPENDENZA CON L’ENTE PUBBLICO, per mantenere attiva la copertura assicurativa di “colpa grave” per richieste danni pervenute dopo la cessazione del rapporto:

a) Non si deve attivare nessuna estensione di coperturab) Bisogna stipulare comunque una copertura “postuma” per denuncie tardiveb) Bisogna avere una copertura “postuma” di durata 5 anni

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SPOT DELLA SPOT DELLA GOLINUCCI BROKER D’ASSICURAZIONIGOLINUCCI BROKER D’ASSICURAZIONI

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COS’E’ LA RC PATRIMONIALECOS’E’ LA RC PATRIMONIALE

La responsabilità Civile patrimoniale è la responsabilità che può gravare sull’Assicurato per perdite patrimoniali cagionate a terzi in conseguenza di atti od omissioni di cui debba rispondere a norma di legge nell’esercizio delle sue funzioni istituzionali, compresi i fatti dolosi e colposi commessi da persone di cui l’Assicurato stessa debba rispondere ai sensi di legge.

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COS’E’ LA RC TERZICOS’E’ LA RC TERZI

La Responsabilità civile verso terzi è la responsabilità che può gravare sull’Assicurato per danni materiali diretti in conseguenza di fatti o atti commessi con “colpa grave”, giudizialmente accertata con sentenza passata in giudicato e/o per effetto di provvedimenti esecutivi dell’Autorità Giudiziaria, nell’ambito dell’attività professionale esercitata.

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CLAIMS MADECLAIMS MADE

Con questa formula per l’operatività della garanzia ciò che rileva è il momento in cui perviene all’assicurato la richiesta di risarcimento indipendentemente da quando si è verificato il fatto dannoso. La garanzia si estende quindi agli eventi già accaduti (ma non noti all’assicurato) nel momento della decorrenza della polizza.

I contratti “claims made” limitano il periodo pregresso di tempo entro il quale vengono considerati coperti gli eventi che possono portare a possibili sinistri (es. due anni precedenti alla stipula del contratto).

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LOSS OCCURENCELOSS OCCURENCE

In condizioni “normali” (intendendosi per tali quando l’assicuratore non scrive nulla nel contratto) la garanzia segue quanto previsto dal c.c. all’art 1916:

“Nell’assicurazione della responsabilità civile l’assicuratore è obbligato a tenere indenne l’assicurato di quanto questi, in conseguenza del fatto accaduto durante il tempo dell’assicurazione, deve pagare a un terzo …”

Con la formula cosiddetta “loss occurence” quindi, per l’operatività della polizza è necessario che il fatto su cui si basa la richiesta di risarcimento sia “avvenuto durante il tempo dell’assicurazione”, richiesta che può pervenire all’assicurato (entro i termini di prescrizione di legge previsti per quello che è successo e che devono essere rispettati dalla parte lesa), indipendentemente dalla vigenza della polizza, e quindi anche dopo la sua cessazione.

Questa forma assicurativa è quella che si trova nella normale polizza RCA – RC Terzi

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RETROATTIVITA’RETROATTIVITA’

Nelle forme di “CLAIMS MADE” l’ultima polizza in vigore è l’unica a cui attingere per richieste di danni.

Per assicurare richieste relative a fatti accaduti negli anni passati, si deve avere la “CLAUSOLA DI RETROATTIVITA’”

RETROATTIVITA’ IDEALE = 5 anni per i dipendenti pubblici 10 anni per i liberi professionisti

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POSTUMAPOSTUMA

La “CLAIMS MADE” in caso di interruzione di un rapporto di lavoro (es. passando da una Ausl ad un’altra) o di pensionamento, non libera l’assicurato dal bisogno di avere una copertura “postuma” successiva al periodo di interruzione del rapporto di lavoro, per tutelarsi da richieste di risarcimento tardive (che si prescrivono in 5 anni per i dipendenti pubblici e in 10 per i liberi professionisti)

IL PROBLEMA E’ CHE LA GARANZIA “POSTUMA” NELLE POLIZZE DELL’ENTE DURA SOLO FINO ALLA SCADENZA DELLA POLIZZA BASE (DI NORME LE CONVENZIONI DURANO 2 O 3 ANNI).

PAGANDO UN PREMIO PARI AD UN ANNO SI POSSONO COPRIRE FINO A 3 ANNI.