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Cancelleria federale Revisione parziale della legge sulle pubblicazioni ufficiali: apertura della procedura di consultazione Berna, 21.11.2012 - Il Consiglio federale ha avviato la procedura di consultazione sul progetto di revisione della legge federale del 18 giugno 2004 sulle raccolte del diritto federale e sul Foglio federale (Legge sulle pubblicazioni ufficiali). Scopo principale della revisione è introdurre la preminenza della versione elettronica, affinché in futuro sia quest'ultima quella determinante. Già oggi la versione elettronica delle pubblicazioni ufficiali è disponibile in rete e le pagine in cui tali testi sono pubblicati (www.admin.ch) sono le più visitate (oltre 20 milioni di accessi al mese). Pochi, tuttavia, sanno che solo la versione stampata della Raccolta ufficiale è giuridicamente vincolante. Gli abbonamenti alla versione cartacea del Foglio federale e della Raccolta ufficiale sono in costante diminuzione (-52% dal 2007; meno di 2000 abbonamenti nel 2012, di cui solo la metà intestati a terzi esterni alla Confederazione). L'impiego di Internet quale fonte di informazione, invece, si diffonde a macchia d'olio: dall'ottobre 2011 al marzo 2012, 85% delle persone in Svizzera di età pari o superiore a 14 anni ha utilizzato Internet almeno una volta nel corso degli ultimi sei mesi (fonte: Ufficio federale di statistica). Il Consiglio federale ritiene dunque giunto il momento di introdurre la preminenza della versione elettronica affinché sia questa, in futuro, la versione determinante sul piano giuridico. Numerosi Paesi e istituzioni hanno già compiuto questo passo e vantano esperienze positive (ad es. il Cantone di Argovia per i testi legislativi, la Segreteria di Stato dell'economia SECO per il Foglio ufficiale svizzero di commercio e una decina di Paesi europei, tra cui l'Austria, per le pubblicazioni ufficiali). Il passaggio alla preminenza della versione elettronica consentirà inoltre una maggiore flessibilità nel ritmo delle pubblicazioni: non essendo più legate alle procedure di stampa, queste potranno essere quotidiane invece che settimanali. Il Consiglio federale intende altresì creare una piattaforma elettronica dedicata che consenta ai privati e alle imprese di accedere senza restrizioni e in modo sicuro a tutti i testi legislativi della Confederazione. Su tale piattaforma saranno pubblicati anche i testi che oggi figurano nella Raccolta ufficiale o nel Foglio federale con la sola menzione del titolo. La piattaforma elettronica aumenterà infine la visibilità del diritto federale sul piano internazionale. La presente revisione si iscrive nel quadro del Programma di legislatura 2011 - 2015 (obiettivo 7: La Svizzera sfrutta le opportunità offerte dalle tecnologie dell'informazione e della comunicazione) e degli obiettivi 2012 del Consiglio federale. Indirizzo cui rivolgere domande: Claude Gerbex, portavoce 031 322 37 09, mailto:[email protected] Editore: Il Consiglio federale Internet: http://www.admin.ch/br/index.html?lang=it Cancelleria federale Internet: http://www.bk.admin.ch/index.html?lang=it

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Cancelleria federale

Revisione parziale della legge sulle pubblicazioni ufficiali:

apertura della procedura di consultazione

Berna, 21.11.2012 - Il Consiglio federale ha avviato la procedura di consultazione sulprogetto di revisione della legge federale del 18 giugno 2004 sulle raccolte del diritto federale e sul Foglio federale (Legge sulle pubblicazioni ufficiali). Scopo principale della revisione è introdurre la preminenza della versione elettronica, affinché in futuro sia quest'ultima quella determinante.

Già oggi la versione elettronica delle pubblicazioni ufficiali è disponibile in rete e le pagine in cui tali testi sono pubblicati (www.admin.ch) sono le più visitate (oltre 20 milioni di accessi al mese). Pochi, tuttavia, sanno che solo la versione stampata della Raccolta ufficiale è giuridicamente vincolante.

Gli abbonamenti alla versione cartacea del Foglio federale e della Raccolta ufficiale sono in costante diminuzione (-52% dal 2007; meno di 2000 abbonamenti nel 2012, di cui solo la metà intestati a terzi esterni alla Confederazione). L'impiego di Internet quale fonte di informazione, invece, si diffonde a macchia d'olio: dall'ottobre 2011 al marzo 2012, 85% delle persone in Svizzera di età pari o superiore a 14 anni ha utilizzato Internet almeno una volta nel corso degli ultimi sei mesi (fonte: Ufficio federale di statistica).

Il Consiglio federale ritiene dunque giunto il momento di introdurre la preminenza della versione elettronica affinché sia questa, in futuro, la versione determinante sul piano giuridico. Numerosi Paesi e istituzioni hanno già compiuto questo passo e vantano esperienze positive (ad es. il Cantone di Argovia per i testi legislativi, la Segreteria di Stato dell'economia SECO per il Foglio ufficiale svizzero di commercio e una decina di Paesi europei, tra cui l'Austria, per le pubblicazioniufficiali). Il passaggio alla preminenza della versione elettronica consentirà inoltre una maggiore flessibilità nel ritmo delle pubblicazioni: non essendo più legate alle procedure di stampa, queste potranno essere quotidiane invece che settimanali.

Il Consiglio federale intende altresì creare una piattaforma elettronica dedicata che consenta ai privati e alle imprese di accedere senza restrizioni e in modo sicuro a tutti i testi legislativi della Confederazione. Su tale piattaforma saranno pubblicati anche i testi che oggi figurano nellaRaccolta ufficiale o nel Foglio federale con la sola menzione del titolo. La piattaforma elettronica aumenterà infine la visibilità del diritto federale sul piano internazionale.

La presente revisione si iscrive nel quadro del Programma di legislatura 2011 - 2015 (obiettivo 7: La Svizzera sfrutta le opportunità offerte dalle tecnologie dell'informazione e della comunicazione) edegli obiettivi 2012 del Consiglio federale.

Indirizzo cui rivolgere domande:

Claude Gerbex, portavoce031 322 37 09, mailto:[email protected]

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Rapporto esplicativo per la procedura di consultazione: Modifica della legge sulle pubblicazioni ufficiali Compendio

Lo scopo principale della presente modifica consiste nel cambiare il principio secondo cui fa fede solo la versione cartacea dei testi della RU e del FF per fare di quella elettronica la versione determinante. Nel contempo sarà migliorato puntualmente l’accesso ai testi normativi rilevanti, mentre alcune disposizioni di dettaglio della legge sulle pubblicazioni ufficiali saranno adeguate in funzio-ne delle esperienze raccolte nella prassi. Situazione iniziale La legge sulle pubblicazioni ufficiali disciplina la pubblicazione delle raccolte del diritto federale (Raccolta ufficiale, RU e Raccolta sistematica, RS) e del Foglio federale (FF). Il sistema su cui si fondano le pubblicazioni ufficiali della Confedera-zione nel complesso si è rivelato efficace. In particolare l’elaborazione da parte dell’amministrazione di testi normativi consolidati e la loro pubblicazione nella RS è considerata oggi una prestazione fondamentale dello Stato. Anche il ruolo della RU quale organo che rende conto delle modifiche dei testi normativi adottate dalle autorità competenti e il suo carattere determinante rispetto alla RS, che le è stato assegnato nell’interesse della certezza del diritto, non è rimesso in discussione. Contenuto del progetto Il sistema delle pubblicazioni ufficiali deve però essere adeguato all’evoluzione tecnica e sociale nel quadro di una modifica prevista dall’obiettivo 7 dell’indirizzo politico 1 «La Svizzera sfrutta le opportunità offerte dalle tecnologie dell’informazione e della comunicazione» del programma di legislatura 2011‒2015. I testi pubblicati nella RU, nella RS e nel FF, di grande rilevanza dal profilo giuri-dico e politico, sono ormai consultati prevalentemente in linea. Negli ultimi anni la tiratura dei prodotti stampati è notevolmente diminuita. Tuttavia, molti utenti non sono consapevoli che oggi soltanto l’edizione cartacea è giuridicamente vincolante. La presente modifica si prefigge in particolare di introdurre un cambiamento della versione determinante: in futuro non sarà più la versione cartacea delle pubblica-zioni ufficiali a fare fede, bensì quella elettronica. Questo cambiamento s’impone poiché il carattere determinante accordato alle pubblicazioni stampate non riflette più le abitudini, e ancor meno le aspettative, della maggior parte degli utenti. Le autorità che hanno già compiuto questo passo hanno raccolto esperienze positive, sia in Svizzera (la Segreteria di Stato dell’economia, SECO, per il Foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) e il Cantone di Argovia per le sue raccolte delle leggi e il foglio ufficiale) che all’estero (10 Paesi dell’Unione europea). Il cambiamento della versione determinante permette inoltre di abbandonare senza eccessivi oneri il ritmo legale settimanale di pubblicazione a favore di scadenze più flessibili. A condizione che siano stati svolti i necessari controlli di qualità e che i servizi competenti ne abbiano autorizzato la pubblicazione, in futuro sarà possibile pubblicare testi ufficiali ogni giorno feriale. In tal modo, nonostante l’accelerazione

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dell’attività normativa, sarà agevolata sia la tempestiva pubblicazione degli atti legislativi prima della loro entrata in vigore, sia la pubblicazione rapida di altri testi che producono effetti giuridici (p. es. talune decisioni). La presente revisione migliorerà anche l’accesso degli utenti ai testi normativi giuridicamente rilevanti. In futuro, per esempio, i testi per i quali nella RU e nel FF è previsto unicamente un rimando saranno pubblicati su una piattaforma centra-le;inoltre, sarà possibile consultare le diverse versioni anteriori dei testi della RS che per talune fattispecie possono ancora avere una rilevanza. Infine, alcune dispo-sizioni di dettaglio saranno adeguate alla luce delle esperienze raccolte negli ultimi anni.

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Rapporto esplicativo

1 Punti essenziali del progetto 1.1 Situazione iniziale La legge del 18 giugno 20041

1. della Raccolta ufficiale delle leggi federali (RU), che comprende i testi nor-mativi nella forma di modifica del diritto adottata dall’autorità competente;

sulle pubblicazioni ufficiali (LPubl) disciplina la pubblicazione:

2. della Raccolta sistematica del diritto federale (RS), che comprende i testi normativi vigenti nella forma consolidata dalla Cancelleria federale (CaF); e

3. del Foglio federale (FF), che comprende i lavori preparatori della legislazio-ne (messaggi e rapporti) e le decisioni.

La LPubl prevede espressamente una versione elettronica di questi tre prodotti, tuttavia conferisce carattere determinante unicamente alla versione cartacea (art. 9 LPubl). A fronte di un consistente calo del numero degli abbonati alle edizio-ni cartacee (ca. 2000 nelle tre lingue, cfr. tabella sotto), ogni mese si rilevano oltre 20 milioni di accessi alle versioni in linea (di cui: RS 82%; FF 5%; RU 3% e 10% offerte varie). Anno FF + RU di cui

Confedera-zione

RS di cui Confedera-zione

DVD di cui Confedera-zione

2007 3 790 37 % 3 789 23 % 538 43 % 2008 2 812 39 % 3 520 24 % 506 50 % 2009 2 496 40 % 3 180 25 % 457 51 % 2010 2 462 48 % 2 434 26 % 340 55 % 2011 1 818 49% 2 196 23 % 301 47 %

Poiché uno stesso testo normativo è pubblicato in diverse raccolte (RU e RS) e sotto diverse forme (stampati e in linea), è possibile che le varie versioni presentino divergenze. Per questo motivo la LPubl stabilisce quale testo fa fede – ossia oggi l’edizione cartacea della RU – e dunque quale versione prevale se sorgono differen-ze fra le versioni. Il carattere determinante dell’edizione cartacea è sempre più in contrasto con le abitudini e le aspettative dei destinatari delle norme e decisioni dell’ente pubblico. In Svizzera e all’estero in molti ambiti si è già tenuto conto delle nuove esigenze degli utenti: un esempio è il Foglio ufficiale svizzero di commercio, per il quale già dal 1° marzo 20062

1 RS 170.512

fa fede la versione elettronica. Inoltre, recentemente il tema del caratte-re determinante conferito alla versione elettronica dei testi ufficiali è stato affrontato

2 Cfr. l’ordinanza FUSC del 15 feb. 2006 (RS 221.415).

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da numerosi lavori scientifici3

Un intervento parlamentare (la mozione Noser 07.3338 n dal titolo «Carattere de-terminante dei testi di legge pubblicati in forma elettronica», tolta dal ruolo il 12 giugno 2009) aveva già chiesto al Consiglio federale di sottoporre al Parlamento una modifica della LPubl per conferire alle pubblicazioni elettroniche delle raccolte del diritto federale (Raccolta ufficiale e Raccolta sistematica) e del Foglio federale lo stesso carattere determinante dell’edizione cartacea.

. Alla luce di queste evoluzioni è giunto il momento di introdurre un cambiamento della versione determinante anche per la RU, la RS e il FF, migliorando nel contempo sensibilmente l’offerta nel settore delle pubblicazioni ufficiali.

1.2 La nuova normativa proposta 1.2.1 Cambiamento della versione determinante:

dalla versione cartacea a quella elettronica Si prevede che la versione elettronica delle pubblicazioni ufficiali della Confedera-zione, e non più la versione cartacea, sarà la versione facente fede dal punto di vista giuridico (cambiamento della versione determinante). La presente modifica della LPubl istituisce le necessarie basi legali. Il Consiglio federale si prefigge di allestire un’ampia piattaforma elettronica per consentire a tutti gli utenti un accesso libero e sicuro al diritto federale, promovendone nel contempo la visibilità a livello interna-zionale. Nell’ambito del cambiamento della versione determinante, pur introducendo alcuni miglioramenti, i tre prodotti attuali RU, RS e FF verranno mantenuti. L’ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali4

Il campo d’applicazione della legge rimarrà sostanzialmente invariato. In particolare la RU verrà mantenuta come organo principale per la pubblicazione del diritto federale e, indirettamente, come illustrazione storica dell’evoluzione del diritto con la possibilità di risalire al contesto di una modifica del testo normativo. Nella RU si continueranno a pubblicare le modifiche del diritto nella forma adottata dalle compe-tenti autorità, mentre i testi consolidati saranno preparati soltanto in vista dell’alle-stimento della RS e di una pubblicazione contestualizzata. Come già in occasione della precedente revisione nel 2004

(OPubl) definirà, in base all’evoluzione tecnologica e alle esigenze degli utenti, in che misura in futuro saranno ancora prodotte edizioni stampate. Le versioni cartacee saranno mantenute fintanto che la domanda sarà con-siderata sufficiente.

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Le questioni relative alla garanzia della sicurezza informatica sono state approfondi-tamente esaminate. La legge prenderà le misure intese a garantire a lungo termine l’autenticità e l’integrità delle versioni elettroniche ormai dichiarate determinanti. Le

, si rinuncia a estendere il campo d’applicazione della LPubl a settori affini ma distinti (pubblicazioni ufficiali di sentenze o dati di registri).

3 Una dissertazione sul tema, pubblicata recentemente in base agli sviluppi a livello nazio-nale e internazionale, parte dal presupposto che la pubblicazione elettronica determinante di norme giuridiche sarà una realtà consolidata già nel prossimo futuro; le questioni tecni-che relative alla sicurezza dei dati sono infatti risolte (ROTH, Die Veröffentlichung von Rechtsnormen in der Schweiz, Zurigo/San Gallo 2011, pag. 312).

4 RS 170.512.1 5 Cfr. il messaggio del 22 ott. 2003 concernente la LPubl del 2004 (FF 2003 6699) n. 1.2.2

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soluzioni tecniche saranno disciplinate nella OPubl, in particolare con l’introduzione di una firma elettronica appropriata per le pubblicazioni ufficiali. La RU e il FF rappresentano le fonti più importanti per tracciare l’evoluzione del diritto federale. Occorre pertanto assolutamente garantirne la disponibilità a lungo termine, anche dopo il cambiamento della versione determinante e l’eventuale sop-pressione delle edizioni stampate, mediante un’adeguata archiviazione. Le pertinenti misure sono già all’esame – in collaborazione con l’Archivio federale – in vista dell’adeguamento dell’ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali che sarà avviato dopo la revisione della LPubl. Il cambiamento della versione determinante comporterà in particolare le conseguen-ze dirette per le pubblicazioni ufficiali esposte di seguito.

Per le pubblicazioni ordinarie si passerà dalle edizioni stampate settimana-li della RU e del FF a pubblicazioni elettroniche quotidiane dei testi, a condizione che essi siano stati approvati dal servizio competente e sottopo-sti ai necessari controlli di qualità. La procedura legislativa e i processi in-terni della CaF dovranno essere adeguati in modo da garantire l’attuale standard di qualità nelle tre lingue ufficiali. Dovrà però essere mantenuta la possibilità di pubblicare talune categorie di testi più tardi, ossia a una data determinata successiva alla loro adozione e all’approvazione da parte dell’autorità competente. Ciò riguarda in particolare la prassi che prevede di pubblicare nel FF i testi sottoposti a referendum generalmente dieci giorni dopo le votazioni finali delle Camere federali che concludono una sessione. L’ordinanza disciplinerà esplicitamente questi aspetti. Le pubblicazioni straordinarie dovranno essere limitate a situazioni in cui gli atti normativi, a causa di un’interruzione prolungata del sistema di pub-blicazione, devono essere pubblicati urgentemente con altre modalità (ad es. mediante un altro sito Internet o nei media).

La RS è di fatto la fonte giuridica maggiormente consultata, tuttavia, per motivi pratici si rinuncia a rivalorizzarla espressamente conferendole un carattere ufficiale. Conferire valore determinante alla RS comporterebbe non soltanto una revisione totale della LPubl, ma anche un adeguamento dell’intera procedura legislativa. Quale conseguenza le autorità competenti (in particolare il Parlamento, ma anche gli aventi diritto di voto in occasione dell’esame di testi sottoposti a referendum) do-vrebbero approvare non soltanto, come finora, le modifiche di un atto normativo ma ogni volta il testo integrale. In tal modo, per ogni revisione parziale di un atto legi-slativo sarebbe necessario svolgere una procedura onerosa come nel caso di una revisione totale. Una rivalorizzazione della RS con conseguenze di tale ampiezza non è auspicabile. Tuttavia, in virtù del principio della fiducia, i cittadini potranno continuare a fondarsi in ugual misura tanto sulla RS che sulla RU. 1.2.2 Ulteriori miglioramenti del diritto in materia di pub-

blicazioni ufficiali Il cambiamento della versione determinante proposto offre inoltre l’opportunità di adeguare puntualmente la LPubl in base alle esperienze fatte con il vigente diritto in materia di pubblicazioni.

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Attualmente è possibile pubblicare un testo normativo mediante rimando, menzio-nando soltanto il titolo e il nome dell’ente presso il quale può essere ottenuto, mentre il testo integrale è pubblicato al di fuori degli organi di pubblicazione consueti; ciò comporta una decentralizzazione delle fonti di pubblicazione e la possibile insorgen-za di incoerenze nell’elaborazione dei testi. Questa modalità di pubblicazione insod-disfacente lascerà il posto a una piattaforma di pubblicazione della Confederazione che permetterà di riunire per quanto possibile in un luogo centralizzato i testi pubbli-cati unicamente mediante rimando. Come sinora, i requisiti per la presentazione formale e la traduzione di questi testi saranno semplificati rispetto ai testi pubblicati nella RU, nella RS o nel FF. Infine, nella OPubl sarà offerta la possibilità di designare ulteriori categorie di testi che nell’ambito della piattaforma di pubblicazione potranno essere resi accessibili in linea in maniera centralizzata. Si tratterà di documenti dell’amministrazione che possono essere importanti per l’applicazione del diritto; ne trarranno vantaggio la certezza del diritto e l’uniformità dell’esecuzione. Oltre alle perizie pubblicate nella «Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione» (GAAC), vi saranno in particolare commenti relativi a ordinanze che sono oggetto di una propo-sta al Consiglio federale. L’ordinanza disciplinerà anche le condizioni di pubblica-zione e l’obbligo in materia di traduzione. Grazie alla pubblicazione centralizzata simili testi acquisiranno maggiore visibilità e richiederanno un minimo controllo della qualità; inoltre, all’occorrenza alcuni di questi testi dovranno essere messi a disposizione in tutte le lingue ufficiali. Poiché questo comporterà un dispendio supplementare nell’ambito delle traduzioni e del supporto legislativo, ci si dovrà limitare al commento delle ordinanze più importanti. 1.2.3 Apprezzamento della nuova normativa proposta La variante proposta, che unisce il cambiamento della versione determinante con vari miglioramenti in materia di diritto delle pubblicazioni ufficiali, permette di tener conto delle esigenze dei destinatari e degli utenti senza mettere fondamental-mente in discussione il collaudato sistema di pubblicazione attuale. I nomi delle tre pubblicazioni (RU, RS, FF) saranno mantenuti anche se termini quali «raccolta» e «foglio» derivano dal mondo della stampa e in futuro diventeranno semplicemente denominazioni di categorie di testi all’interno di una piattaforma di pubblicazione elettronica. Nel contempo questa soluzione permette di tenere conto dell’evoluzione tecnologica e delle abitudini degli utenti. 1.3 Altre varianti esaminate Nell’ambito dei lavori dedicati al presente progetto sono state esaminate anche le due varianti presentate di seguito, respinte a favore della soluzione esposta in prece-denza. 1.3.1 Piattaforma di pubblicazione unitaria Si potrebbe ipotizzare di abbandonare completamente il sistema attuale basato sui tre prodotti RU, RS e FF. La legge prevedrebbe soltanto l’allestimento e la gestione di

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una piattaforma di pubblicazione sulla quale sarebbero pubblicate elettronicamente diverse categorie di testi (testi normativi, decisioni, commenti). Non vi sarebbero più edizioni settimanali e le versioni stampate di singoli testi sarebbero disponibili uni-camente su ordinazione.

‒ Vantaggi:

questa soluzione permetterebbe di semplificare il diritto in materia di pubblicazioni ufficiali. I criteri di attribuzione dei testi alla RU e al FF sa-rebbero soppressi. Svantaggi:

non sarebbe più garantita la chiara distinzione tra 1) i testi nor-

mativi nella forma adottata dall’autorità competente (RU), 2) i testi normati-vi nella versione consolidata dalla CaF (RS), nonché 3) i lavori preparatori e le decisioni (FF). L’attuale distinzione in tre categorie di testi, pur richieden-do una mole di lavoro considerevole, garantisce certezza del diritto e traspa-renza. Rispetto alla forma attuale una piattaforma di pubblicazione unitaria sarebbe meno precisa per gli utenti nel caso dei rimandi testuali: la distin-zione fra RU, RS e FF indica infatti inequivocabilmente a quale categoria di testo si fa riferimento.

1.3.2 Status quo con cambiamento della versione determi-nante

L’attuale sistema sarebbe fondamentalmente mantenuto, salvo che farebbe fede la versione elettronica dei testi pubblicati nella RU o nel FF e non più la versione cartacea. Si rinuncerebbe invece a migliorare ulteriormente il diritto in materia di pubblicazioni ufficiali.

‒ Vantaggi:

minori adeguamenti del diritto in materia di pubblicazioni ufficia-li. Svantaggi: questa modifica essenzialmente simbolica, pur richiedendo con-siderevoli spese per introdurre le indispensabili misure di sicurezza informa-tiche, non comporterebbe per gli utenti benefici tangibili dal profilo dell’ac-cessibilità al diritto.

1.3.3 Apprezzamento delle varianti respinte Gli svantaggi di entrambe le soluzioni prevalgono nettamente sui vantaggi. La variante «Status quo con cambiamento della versione determinante» sarebbe soltanto simbolica. I vantaggi offerti dalla variante «Piattaforma di pubblicazione unitaria», ossia un accesso centralizzato a tutti gli strumenti di pubblicazione, possono essere realizzati anche con la normativa proposta. Tuttavia, non è necessario né opportuno interrompere una tradizione in materia di pubblicazioni ufficiali che dura da oltre 160 anni. 1.4 Armonizzazione di compiti e finanze Parallelamente ai lavori in materia di diritto delle pubblicazioni ufficiali la CaF, in qualità di unità amministrativa competente per la pubblicazione del diritto federale, si sta occupando di modernizzare il sistema di pubblicazione gestito dal Centro delle

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pubblicazioni ufficiali (CPO). Nell’ambito di questa strategia di rinnovamento, entro la fine del 2016 saranno progressivamente sostituiti gli attuali componenti del siste-ma e a livello tecnico verrà realizzato il cambiamento della versione determinante dalla forma cartacea a quella elettronica. I mezzi necessari per modernizzare il sistema del CPO sono iscritti nel preventivo 2013 e nel piano finanziario della CaF. Queste spese, imputabili all’obsolescenza tecnica di un sistema che ha talune componenti in funzione da 14 anni, sono previste da tempo indipendentemente dall’esito del presente progetto legislativo. Nell’ambito della modernizzazione del CPO le spese direttamente collegate al cam-biamento della versione determinante sono modeste e saranno incluse nei progetti informatici relativi alla presenza in Internet dello stesso CPO. Il presente progetto pertanto non comporterà ripercussioni finanziarie dirette poiché tutti i mezzi per introdurre il cambiamento della versione determinante e per migliorare il diritto in materia di pubblicazioni ufficiali sono già iscritti nel preventivo. Le spese legate al cambiamento della versione determinante e alla conseguente estensione dell’offerta in linea saranno compensate da un’ulteriore continua diminu-zione dei costi per la stampa delle pubblicazioni ufficiali. Oggi i costi per la produ-zione delle edizioni stampate ammontano annualmente a circa 4,2 milioni di franchi. Nel definire i dettagli tecnici si dovrà prestare attenzione a evitare eventuali spese supplementari connesse con l’archiviazione. 1.5 Confronto con la situazione in taluni Cantoni e Paesi

europei Nel corso degli ultimi anni una decina di Paesi europei (fra cui Austria, Belgio e Olanda) hanno sperimentato con successo il conferimento della validità giuridica alle pubblicazioni ufficiali in forma elettronica. Dal 1° gennaio 2012 il Cantone di Argovia ha abbandonato la versione cartacea delle proprie pubblicazioni ufficiali, utilizzando soluzioni tecniche che garantiscono l’autenticità e l’affidabilità della versione elettronica. I Cantoni di Vaud, di Obvaldo e recentemente anche dei Gri-gioni hanno rinunciato a proporre una versione cartacea delle loro raccolte sistemati-che del diritto. Dal 1° luglio 2012, nel Cantone di Zurigo l’edizione elettronica del foglio ufficiale è diventata la versione determinante6. I Cantoni di Basilea Campa-gna e di Soletta, il Principato del Liechtenstein e l’Unione europea7

Il passaggio dalla pubblicazione ordinaria settimanale a una pubblicazione ordinaria secondo il bisogno (all’occorrenza quotidiana) costituisce un adeguamento a una prassi già usuale nei Paesi limitrofi e adottata anche dal Foglio ufficiale svizzero di commercio.

prevedono a breve termine di attribuire carattere determinante alla versione elettronica dei loro atti ufficiali.

6 Cfr. www.zh.ch/internet/de/aktuell/amtsblatt.html 7 Cfr. la Proposta di regolamento del Consiglio relativo alla pubblicazione elettronica della

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ( COM/2011/0162 definitivo del 4.4.2011) all’indirizzo http://eur-lex.europa.eu/

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1.6 Attuazione La modifica di legge proposta comporterà numerose precisazioni a livello di ordi-nanza. Attualmente tutto lascia supporre che sarà necessaria una revisione totale dell’ordinanza del 17 novembre 2004 sulle pubblicazioni ufficiali. L’esecuzione potrà essere garantita mediante l’adeguamento dei processi e delle infrastrutture informatiche all’interno dell’Amministrazione federale. Per i Cantoni e i Comuni il progetto non richiederà né adeguamenti legislativi né oneri amministrativi supple-mentari. 2 Commento alle singole disposizioni 2.1 Legge sulle pubblicazioni ufficiali

Titolo dell’atto normativo Il titolo della legge non riflette più l’intero campo d’applicazione, ampliato dalla lettera c dell’articolo 1 ad «altri testi» e alla piattaforma di pubblicazione. Conside-rato però che le pubblicazioni più importanti vi sono tuttavia menzionate (RS, RU, FF), si è rinunciato a modificarlo.

Art. 1 cpv. 1 lett. c e 2 Attualmente la LPubl disciplina esclusivamente le pubblicazioni nell’ambito delle raccolte delle leggi federali (RU e RS) nonché del Foglio federale (FF). Già oggi le pubblicazioni in linea di questi tre prodotti contengono elementi supplementari: il CPO mette infatti a disposizione in particolare i documenti relativi alle procedure di consultazione e alle indagini conoscitive. La prossima versione della RS in linea consentirà inoltre di consultare sia le versioni previgenti dei testi normativi che quelle non ancora in vigore. La nuova lettera c del capoverso 1 prende in considera-zione questa evoluzione includendo nella LPubl anche informazioni supplementari (in particolare nell’ambito del processo legislativo). Il capoverso 2 introduce il concetto di piattaforma di pubblicazione già all’inizio della legge in modo che in seguito, per esempio nell’articolo 13a, vi si possa rinviare direttamente. Questo capoverso, espressamente inserito a tale scopo, stabilisce che tutti i testi menzionati nel capoverso 1 saranno pubblicati nella piattaforma di pub-blicazione.

Art. 3 cpv. 1 e 3

Cpv. 1 Il diritto internazionale conosce vari tipi di testi giuridicamente vincolanti. Mentre il termine «trattato» (ma anche accordo, convenzione, patto, protocollo) esprime una manifestazione concorde della volontà di due o più parti, il termine «risoluzione» concerne un organo o un’organizzazione istituiti da un trattato. Per la pubblicazione questa differenza è irrilevante: è invece decisivo il carattere normativo del testo e voler introdurre una distinzione a questo livello è inutile. Poiché non esiste un ter-mine iperonimo, quale il termine «atto normativo» per i testi normativi del diritto interno, i termini «trattato» e «risoluzioni» devono sempre essere menzionati insie-

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me quando si tratta di disciplinare la pubblicazione di testi internazionali vincolanti per la Svizzera e che entrano in linea di conto per la pubblicazione nella RU.

Cpv. 3 Conformemente al diritto vigente i trattati la cui durata di validità non supera i sei mesi e quelli di portata limitata non sono in linea di massima pubblicati, fatte salve le eccezioni previste dal Consiglio federale nell’ordinanza sulle pubblicazioni uffi-ciali. Ne consegue che i trattati contenenti norme di diritto, a seconda della loro portata o della loro durata di validità, sono obbligatoriamente pubblicati oppure possono essere pubblicati soltanto in casi eccezionali. Questa differenziazione non è fondata in primo luogo su un criterio materiale, ma su una delimitazione delle com-petenze in materia di conclusione dei trattati internazionali tra Parlamento e Consi-glio federale, rispettivamente – ai sensi dell’articolo 48a capoverso 1 della legge federale del 21 marzo 19978

Nella prassi il Consiglio federale fa ampiamente uso della possibilità della pubblica-zione eccezionale di trattati di portata limitata: la maggior parte dei trattati conclusi nell’ambito delle sue competenze sono infatti pubblicati. Per quanto concerne i dipartimenti e gli uffici viene pubblicata invece solo una piccola parte dei trattati conclusi. Questo non dipende esclusivamente dal contenuto di questi trattati, ma anche dall’interpretazione restrittiva dell’eccezione al principio di non pubblicazione dei trattati di portata limitata e dal fatto che dipartimenti e uffici possono decidere autonomamente in merito alla pubblicazione.

sull’organizzazione del Governo e dell’Amministrazio-ne (LOGA) – tra Governo e dipartimenti o uffici. Per stabilire se un trattato è di portata limitata ai sensi dell’articolo 3 LPubl si impiegano per analogia i criteri dell’articolo 7a capoverso 2 LOGA. Tuttavia il semplice fatto che un trattato non sia abbastanza importante per essere sottoposto all’Assemblea federale non dovrebbe avere come conseguenza la sua mancata pubblicazione. Questo è contrario ai princi-pi di trasparenza e di accessibilità del diritto che stanno alla base del diritto della Confederazione in materia di pubblicazioni ufficiali.

In alcuni ambiti vi è stata un’equiparazione del trattamento del diritto nazionale e del diritto internazionale, poiché l’importanza di quest’ultimo è fortemente aumentata. Questo vale in particolare per i diritti politici (cfr. art. 140 e 141 della Costituzione federale, Cost.9) e per la procedura di consultazione (cfr. art. 3 cpv. 1 della legge federale del 18 marzo 200510

Sono interessati soltanto quelli che contengono norme di diritto o che autorizzano ad emanarne (art. 3 cpv. 1 lett. b A-LPubl). Contengono norme di diritto le disposizioni che, in forma direttamente vincolante e in termini generali ed astratti, impongono

sulla procedura di consultazione, LCo). Nell’ambito della pubblicazione ufficiale, di conseguenza, sarebbe dovuta succedere la stessa cosa. Nel diritto nazionale gli atti che contengono norme di diritto vanno emanati sotto forma di legge o di ordinanza, che in linea di principio vanno pubblicate nella RU e nella RS. Si dovrebbe pertanto introdurre il principio secondo cui un testo normativo, che contiene norme di diritto – sia esso un atto normativo nazionale o internazionale – debba essere pubblicato a prescindere dalla sua importanza materia-le. Questo non significa che si debbano pubblicare tutti i trattati di portata limitata.

8 SR 172.010 9 RS 101 10 RS 172.061

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obblighi, conferiscono diritti o determinano competenze (art. 22 cpv. 4 LParl11

Un simile cambio di paradigma non dovrebbe condurre a un notevole incremento dei trattati di portata limitata da pubblicare nella RU. I trattati nell’ambito dell’aiuto allo sviluppo o della cooperazione economica non hanno di regola carattere generale e astratto, poiché si riferiscono semplicemente a uno o più progetti chiaramente defini-ti. Inoltre l’articolo 3 capoverso 3 A-LPubl conferisce al Consiglio federale la com-petenza di prevedere eccezioni all’obbligo di pubblicare nella RU trattati contenenti norme di diritto di portata limitata, per esempio designando taluni ambiti specifici. In tal modo sarà possibile evitare di analizzare ogni trattato del genere per verificare se contiene norme di diritto. L’espressione «stabilisce le condizioni» indica che il Consiglio federale non deve esprimersi su ogni singolo caso, ma può disciplinare i casi in questione in modo generale e astratto in un’ordinanza. È previsto di sottopor-re al vaglio del Consiglio federale disposizioni in tal senso nell’ambito di una revi-sione dell’ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, con l’obiettivo di riprendere in una prima fase le deroghe attuali alla pubblicazione obbligatoria (art. 3 cpv. 3 LPubl in combinato disposto con l’art. 2 OPubl).

). Il diritto vigente prevede già che i trattati di portata limitata che concernono i diritti e i doveri di singole persone (art. 2 lett. a OPubl) vengano pubblicati. Il cambio di paradigma concerne pertanto in primo luogo trattati di portata limitata che determi-nano competenze, in particolare che attribuiscono a un’autorità una competenza che essa non possiede già in base al diritto nazionale.

Va del resto ricordato che il Consiglio federale ha proposto di diminuire il numero dei trattati considerati di portata limitata (cfr. il messaggio del 4 luglio 201212

Art. 4, rubrica e lett. c

con-cernente la legge federale sulla competenza di concludere trattati internazionali di portata limitata e sull’applicazione provvisoria dei trattati internazionali). Ne conse-gue che in futuro vi saranno in ogni caso sempre più trattati soggetti all’obbligo di pubblicazione. Questo sviluppo rafforza la necessità di un cambiamento di paradig-ma nell’ambito della pubblicazione del diritto internazionale. La questione della pubblicazione non deve dipendere dalla competenza o meno del Consiglio federale di concludere un trattato.

Dal 1° gennaio 2008 la Confederazione può dichiarare di obbligatorietà generale certi trattati intercantonali (art. 48a Cost.). In tali casi il loro campo d’applicazione viene esteso a tutto il territorio nazionale e sono pertanto applicabili in tutti i Canto-ni, compresi quelli che non vi hanno aderito. La categoria dei trattati intercantonali dichiarati di obbligatorietà generale non esisteva ancora al momento dell’emanazione della vigente legge sulle pubblicazioni ufficiali. Considerata la validità di tali trattati in tutto il Paese e la partecipazione della Confederazione, la nuova lettera c prevede la loro pubblicazione nella RU. Ricordiamo che nel 2004 si era rinunciato a pubblicare i concordati intercantonali poiché la revisione totale della Costituzione federale aveva soppresso l’obbligo di farli approvare dalla Confederazione. La pubblicazione nella RU sarebbe dunque quella determinante. Questo è necessario in quanto l’efficacia giuridica di un concordato di obbligatorietà generale non deve

11 RS 171.10 12 FF 2012 6669

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dipendere dalla pubblicazione nei Cantoni, in particolare in quelli che non l’hanno ratificato. Inoltre, con la pubblicazione in 27 diverse raccolte di leggi potrebbe sussistere il rischio di differenze testuali. In ogni caso tale questione, così come quella della responsabilità per il tenore nelle diverse lingue ufficiali, deve essere disciplinata nell’ordinanza. Alla rubrica è stata così aggiunta l’espressione «nonché trattati intercantonali». Dal tenore dell’articolo risulta però chiaramente che la pubblicazione del diritto intercan-tonale senza la partecipazione o l’intervento della Confederazione continua ad essere di competenza dei Cantoni interessati.

Art. 5

Cpv. 1 Dopo il cambiamento della versione determinante sarà possibile effettuare una pubblicazione ufficiale giuridicamente valida unicamente in forma elettronica, ossia de facto unicamente in linea. In caso di pubblicazione elettronica mediante rimando infatti, il rimando accanto al titolo e l’indicazione dell’ente presso cui reperire il testo devono contenere un rimando alla piattaforma di pubblicazione o un rimando Internet che consentano di consultare l’integralità del testo in questione. Malgrado il cambiamento della versione determinante, che passa dalla versione cartacea a quella elettronica, oltre al criterio della piccola cerchia di persone (lett. a) e quello della natura tecnica (lett. b) viene mantenuto anche quello dell’inade-guatezza alla pubblicazione nella RU (lett. c). Si pensi per esempio a principi norma-tivi che sotto il profilo della tecnica legislativa (ossia nell’ambito di articoli o di allegati) non possono essere resi o possono essere resi solo parzialmente, quali le banche dati con rimandi a informazioni13

La lettera d corrisponde all’attuale capoverso 2 lettera a. Nel capoverso 1 viene di-sciplinato il caso normale, ovvero la pubblicazione nella RU del titolo e di un ri-mando verso la piattaforma di pubblicazione. Anche l’indicazione della pubblica-zione mediante rimando contenuta in una legge o in un’ordinanza dell’Assemblea federale ricade nel campo d’applicazione del capoverso 1. Si tratta soltanto di un’ulteriore giustificazione del caso normale di pubblicazione mediante rimando e non di una speciale tecnica di rimando.

.

Il mantenimento del termine «segnatamente» nella frase introduttiva garantisce il necessario spazio di manovra per singoli casi imprevisti, in modo da consentire una pubblicazione mediante rimando anche se i criteri di cui alle lettere a–d non sono rispettati.

Cpv. 2 Nel capoverso 2 viene disciplinata l’eccezione al principio del capoverso 1: il ri-mando contiene, oltre al titolo, anche un rimando all’organo al di fuori della piatta-forma di pubblicazione. Contrariamente ai rimanenti casi di rinvio, secondo questo articolo i riferimenti a testi che sono già pubblicati presso un organo ufficiale svizzero o estero – disponibi-le in Svizzera – non sono pubblicati come sinora sotto forma di pagina RU, ma sotto

13 Si vedano per esempio gli inventari nelle ordinanze sulla protezione della natura e del paesaggio (RS 451.11–451.37).

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forma di liste e note a piè di pagina in seno agli atti normativi che contengono il rinvio. All’occorrenza sarà inoltre allestito uno speciale registro. In primo luogo si tratta di norme private e di atti giuridici dell’Unione europea (UE) che il diritto svizzero dichiara applicabili. Vi sono sempre più offerte Internet che propongono raccolte di testi normativi in varie materie e all’indirizzo di determinate cerchie di persone. In queste circostanze, per i non iniziati può risultare difficile identificare fra le varie offerte quelle effettivamente provenienti da fornitori ufficiali di prestazioni. Può succedere che i documenti raccolti da terzi non siano aggiornati allo stato attuale. Versioni superate possono indurre in errore i cittadini. Con il cambiamento della versione determinante a favore della versione elettronica, l’indicazione di fonti affidabili in Internet per le pubblicazioni ufficiali assume un’importanza ancor maggiore. Il legislatore deve pertanto indicare un rimando che indirizzi all’organo che ha pubblicato ufficialmente il testo. Già attualmente l’articolo 9 capoverso 4 lettera c OPubl prevede di inserire in una nota a piè di pagina un rimando a una pagina Internet per consultare il testo o quantomeno per ordinarne una copia cartacea. È fatta salva l’indicazione di un organo generalmente conosciuto quale in particolare la Gazzetta ufficiale dell’UE.

Cpv. 3 A differenza dell’articolo 5 LPubl, l’articolo 5 A-LPubl deve soltanto disciplinare in quali condizioni è possibile pubblicare un testo mediante rimando, dunque al di fuori della RU, della RS e del FF, così come l’affidabilità dei rimandi. L’articolo 13a A-LPubl relativo agli ulteriori contenuti della piattaforma di pubblicazione indica dove sono accessibili i testi ai quali si rimanda.

Art. 6 Agli atti normativi della Confederazione nonché ai trattati e alle risoluzioni interna-zionali che devono essere tenuti segreti per salvaguardare la sicurezza interna o esterna14

La limitazione prevista nel diritto vigente all’ambito della difesa nazionale, ossia all’ambito militare in senso stretto, non corrisponde più alle realtà dell’epoca odier-na in cui i confini delle varie forme di minaccia alla sicurezza sono sempre più sfumati. La legge sulle pubblicazioni ufficiali del 1986

della Svizzera non deve essere applicato l’obbligo di pubblicazione. La rinuncia alla pubblicazione per motivi di sicurezza corrisponde già alla prassi attua-le, per esempio per certi trattati internazionali e norme dell’UE che sono stati dichia-rati applicabili alla Svizzera. Di regola i trattati internazionali stessi prevedono la loro non pubblicazione e la Svizzera è vincolata in quanto parte. La segretezza può funzionare soltanto se tutte le parti vi si attengono. La non pubblicazione viene attualmente assimilata – a torto – alla pubblicazione mediante rimando all’indirizzo di una piccola cerchia di persone (art. 5 cpv. 1 lett. a LPubl).

15 impiegava del resto il concetto di «difesa integrata» – ora non più in uso – più ampio di quello del diritto vigente. Vi è inoltre uno sfasamento tra la formulazione attuale e quella utilizzata nell’articolo 7 capoverso 1 lettera c della legge del 17 dicembre 200416

14 In merito alle nozioni di sicurezza interna o esterna, vedere il rapporto del Consiglio federale del 3 mar. 2012 in adempimento del postulato Malama (10.3045 Sicurezza inter-na: chiarire le competenze) (FF 2012 3973, in particolare pag. 3990 seg.).

sulla traspa-

15 RU 1987 600 16 RS 152.3

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renza (LTras) per la limitazione dell’accesso a documenti ufficiali, che menziona chiaramente la «sicurezza interna o esterna». Non vi è tuttavia l’intenzione di au-mentare considerevolmente rispetto a oggi il numero di tali testi non pubblicati per le ragioni summenzionate. L’ordinanza dovrà definire i criteri in modo più dettaglia-to. Per completezza va indicato che in casi specifici, anche se è prevista la non pubblicazione di un testo, si può arrivare all’applicazione della LTras. Il nuovo capoverso 2 specifica che gli atti normativi non pubblicati si applicano nei confronti dei diretti interessati soltanto se sono stati comunicati loro direttamente.

Art. 7

La rubrica e il capoverso 1 corrispondono al diritto vigente.

Per unificare la terminologia e per tenere conto della nuova categoria di testi secon-do l’articolo 4 lettera c A-LPubl nel capoverso 2 il termine «i trattati» è sostituito dall’espressione «i trattati e le risoluzioni di cui agli articoli 3 e 4».

Cpv. 3 La LPubl prevede attualmente due tipi di pubblicazione nella RU: la pubblicazione ordinaria e quella straordinaria. In linea di massima i testi devono essere pubblicati nella RU almeno 5 giorni prima della loro entrata in vigore (procedura ordinaria). Detto termine continuerà a essere utile come in passato per garantire la pubblicazio-ne dei testi normativi prima della loro entrata in vigore. Eccezionalmente un atto normativo può tuttavia essere pubblicato al più tardi il giorno stesso della sua entrata in vigore. Questo si può rivelare necessario per assi-curare la sua efficacia in caso di urgenza (art. 165 Cost.) oppure a causa di circo-stanze straordinarie. La pubblicazione straordinaria segue attualmente l’iter previsto nel capitolo 1 sezione 5 della OPubl, in cui vengono stabilite le possibili forme di pubblicazione (pagina Internet della CaF, radio e televisione, comunicati stampa, circolari ecc.), il contenuto e la procedura (in particolare la trasmissione ai servizi cantonali designati, presso i quali i testi potranno essere consultati). Negli ultimi anni la procedura per la pubblicazione straordinaria è stata utilizzata talmente spesso (30 casi nel 2010, 82 nel 2011), che l’aggettivo «straordinaria» pare viepiù aver perso significato. Con il cambiamento della versione determinante la pubblicazione in Internet passa da semplice offerta informativa supplementare, rispettivamente da mezzo per la pubblicazione straordinaria, a mezzo per la pubbli-cazione ordinaria ufficiale. Con la possibilità della pubblicazione in linea quotidiana la maggior parte delle pubblicazioni straordinarie attualmente effettuate perde interesse. Infatti, i cinque giorni e mezzo necessari oggi per la produzione e la distribuzione dei testi cartacei in futuro non saranno più computati nel calcolo dei termini per la pubblicazione ordinaria. Da un attento esame delle pubblicazioni straordinarie nel periodo 2010–2012 risulta che in effetti una quota di esse è avvenuta per assicurare l’efficacia dei documenti pubblicati, mentre un’altra parte è stata motivata da un tipo di urgenza che però non è la stessa di cui tratta l’articolo 165 Cost. Di regola si tratta della pubblicazione di

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sanzioni fondate sulla legge del 22 marzo 200217 sugli embarghi (che per ragioni di attuabilità non possono manifestamente essere pubblicate entro i termini ordinari) e di modifiche dell’ordinanza del DFE del 16 maggio 200718

Nell’avamprogetto le pubblicazioni di questo tipo sono qualificate come urgenti e ordinarie. Non è pertanto necessario che sia applicabile l’articolo 165 Cost. Non è invece consentito ignorare il termine di cinque giorni e dichiarare una pubblicazione urgente unicamente per insufficienza di organizzazione e pianificazione. L’urgenza è vincolata al particolare contenuto dell’atto normativo e ai suoi effetti giuridici e non alla sua situazione in seno al processo di pubblicazione.

sul controllo dell’impor-tazione e del transito di animali e prodotti animali. Quest’ultima, a seguito di deci-sioni dell’Unione europea, deve essere adeguata rapidamente; in particolare quando si tratta di misure contro la propagazione di epizoozie, l’osservanza del termine di pubblicazione di cinque giorni prima dell’entrata in vigore non è possibile per ragio-ni di sanità pubblica.

Gli atti normativi urgenti ma pubblicati per via ordinaria non devono essere tra-smessi dalla Cancelleria federale ai servizi cantonali designati (art. 13 cpv. 2 OPubl). Tuttavia, considerata la loro rapida entrata in vigore, tali atti devono essere adegua-tamente messi in risalto nella piattaforma di pubblicazione, in modo che sia possibile distinguerli dalla maggioranza dei testi pubblicati per via ordinaria. Cpv. 4 Da quanto precede si evince che l’aggettivo «straordinaria» in futuro sarà riservato esclusivamente al caso in cui vi siano circostanze eccezionali che rendono impos-sibile la pubblicazione per la via usuale. Per quanto concerne la pubblicazione elettronica – determinante – potrebbe trattarsi di un guasto del sistema a livello dei server impiegati oppure di un’interruzione delle reti per un lungo periodo (p. es. più di un giorno). Questi problemi potrebbero essere occasionati in rari casi da catastrofi naturali oppure da eventi terroristici o bellici. In tali circostanze la Cancelleria federale dovrebbe impiegare metodi alternativi, come quelli elencati attualmente nell’articolo 11 capoverso 1 lettere b‒f OPubl, per garantire la pubblicazi one degli atti normativi. Per quanto riguarda i testi con efficacia giuridica ridotta secondo l’articolo 8 capo-verso 3 LPubl e i testi da fornire alle sedi cantonali designate (di regola le cancelle-rie di Stato) secondo l’articolo 18 lettera b LPubl, essi rientrano ora unicamente nella categoria dei testi oggetto di una pubblicazione straordinaria ai sensi della modifica della LPubl.

Art. 9 Il nuovo articolo 16a disciplina la questione della versione determinante sia per quanto concerne i rapporti fra RU e RS sia per quelli fra la versione cartacea e la versione elettronica. L’articolo 9 nella sezione concernente la RU può pertanto essere abrogato.

17 RS 946.231 18 RS 916.443.106

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Art. 10 Il capoverso 1 prevede già la pubblicazione obbligatoria nella RU delle rettifiche di errori che modificano il senso degli atti normativi del diritto nazionale. Nel diritto vigente vi è però una lacuna per quanto concerne lo stesso tipo di errori nei testi di diritto internazionale. Nella misura in cui la possibilità sia prevista dalle parti (me-diante la decisione di un organo competente o uno scambio di note), l’avamprogetto consente di effettuare una rettifica formale anche nei testi internazionali. Il capoverso 2 colma un’altra lacuna esistente nel caso in cui la pubblicazione di una legge federale oppure di un decreto federale nel FF o nella RU contenga un errore che ne modifica il senso che però non figurava nel testo in votazione finale. Oggi la Commissione parlamentare di redazione in un simile caso non può decidere una rettifica ai sensi dell’articolo 58, poiché il «testo originale» era corretto. In questi rari casi, per porre rimedio all’errore, la Cancelleria federale dovrà consultare pre-viamente la Commissione di redazione o la sua segreteria. In tal modo sarà rispettata la priorità del Parlamento sull’esecutivo nell’ambito legislativo. Va da sé che anche per questo tipo di rettifica (come in caso di rettifiche decise dalla Commissione di redazione) l’adeguamento del testo nella RS sarà sottolineato mediante una nota a piè di pagina, senza che sia necessario menzionarlo in modo particolare nella legge. La Cancelleria federale avrà premura di indicare chiaramente che si tratta di una modifica effettuata d’intesa con la Commissione parlamentare di redazione.

Art. 11 Il compito principale della RS rimane quello di mettere il diritto vigente, in forma consolidata, a disposizione degli utenti i quali,secondo il principio della fiducia, in linea di massima possono fare affidamento su questa pubblicazione. Tuttavia, in caso di divergenze fa fede la RU. La versione elettronica della RS viene già oggi costantemente aggiornata (di regola giornalmente). La versione cartacea e quella su DVD sono invece aggiornate con frequenza trimestrale e il loro contenuto rimane pertanto statico. La versione carta-cea presenta inoltre il problema dell’aggiornamento manuale, che richiede molto lavoro ai clienti e può essere fonte di errori. Questi motivi – oltre a ragioni mera-mente pratiche – spiegano perché attualmente la RS viene consultata prevalente-mente in linea. La prassi pluriennale di non pubblicare nella RS i decreti d’approvazione privi di norme di diritto viene codificata nella lettera a. La riserva per i testi aventi una breve durata di validità ha perso importanza già da parecchi anni, poiché la RS in linea può essere aggiornata giornalmente. Il Consiglio federale non ha mai fatto uso di detta competenza. Si propone pertanto di abrogare il capoverso 2.

Art. 12 cpv. 3 Il capoverso 3 vigente prevede che anche le rettifiche e gli adeguamenti informali di atti normativi dell’Assemblea federale siano retti dal diritto parlamentare. Nel caso di errori che non cambiano il senso del testo, per esempio quelli causati dalla Can-celleria federale stessa, questa disposizione non è tuttavia giustificata. Infatti già

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attualmente l’articolo 8 dell’ordinanza dell’Assemblea federale del 3 ottobre 200319

Art. 13 cpv. 1 lett. c e 2

sulla Commissione di redazione delega alla Cancelleria federale la competenza di effettuare semplici rettifiche della RS. Si propone pertanto di abrogare questo capo-verso.

Il capoverso 1 stabilisce quali testi devono obbligatoriamente essere pubblicati nel FF, mentre il capoverso 2 elenca quelli che vi possono essere pubblicati. Per rispet-tare pienamente la sistematica di questo articolo la lettera c del capoverso 1, che contiene una categoria di testi per i quali la pubblicazione è facoltativa, è stata spostata nella nuova lettera a del capoverso 2. La formulazione aggiornata sottolinea la complementarietà con il capoverso 1 lettera b. L’ordinanza conterrà una lista più completa delle categorie di testi che entrano in linea di conto per la pubblicazione nel FF. Va notato che la pubblicazione delle raccomandazioni delle commissioni parlamentari di vigilanza e dei pareri delle autorità responsabili secondo l’articolo 158 capoverso 3 LParl, in base a questa regola speciale in combinato disposto con l’articolo 13 capoverso 1 lettera g LPubl, rimane obbligatoria. Sezione 4a: Ulteriori contenuti della piattaforma di pubblicazione

Art. 13a Il cambiamento della versione determinante comporta che la pubblicazione in forma elettronica sarà in ogni caso obbligatoria, mentre la pubblicazione su carta potrà essere prevista soltanto in caso di effettivo bisogno. Deve essere garantito che la pubblicazione elettronica sia di regola centralizzata e non decentralizzata sulle pagine web dei dipartimenti e degli uffici. La pubblicazio-ne elettronica giuridicamente valida avviene nella piattaforma di pubblicazione gestita dalla Cancelleria federale. Nella piattaforma di pubblicazione sono pubblicati almeno:

- la RU, la RS e il FF; - i testi pubblicati in tali organi di pubblicazione unicamente mediante riman-

do secondo gli articoli 5 capoverso 1 A-LPubl e 13 capoverso 3 LPubl (di-versi dai testi di cui all’art. 5 cpv. 2 A-LPubl, i quali sono pubblicati su un altro organo di pubblicazione accessibile in Svizzera);

- i documenti relativi alle procedure di consultazione e alle indagini conosciti-ve;

- le versioni previgenti dei testi del diritto federale, come sono state pubblicate in forma consolidata nella RS; questa disposizione si applicherà in ogni caso ai testi pubblicati dopo la messa in servizio della piattaforma di pubblicazio-ne e, se possibile, a tutti i testi pubblicati in forma elettronica da quando esi-ste tale forma di pubblicazione.

19 RS 171.105

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Cpv. 1 Lettera a: quando un testo è pubblicato nella RU, nella RS o nel FF unicamente mediante rimando, deve essere accessibile in linea. Dopo il cambiamento della versione determinante non sarà più possibile limitarsi alla mera consegna di copie o di versioni stampate. È pertanto auspicabile che i testi verso cui si rinvia siano per quanto possibile anch’essi pubblicati nella piattaforma di pubblicazione nell’ambito di una «pubblicazione semplificata»; in tal modo se ne confermerà il carattere uffi-ciale e si faciliterà il compito agli utenti, che sapranno subito dove cercare le infor-mazioni; infine sarà così possibile indicizzare i testi per ritrovarli più facilmente mediante un motore di ricerca centrale. A tale proposito l’ordinanza dovrà prevedere un congruo termine transitorio, da un lato, per lasciare il tempo ai dipartimenti e agli uffici di trasferire nella piattaforma, centralizzando la loro ubicazione, i testi che attualmente sono sparsi nei loro siti e, dall’altro, per consentire alla Cancelleria federale di adeguare i rimandi contenuti nella RS. La lettera b prevede espressamente che i documenti relativi alle procedure di consul-tazione e alle indagini conoscitive faranno parte del contenuto della piattaforma di pubblicazione; tali documenti, alla stessa stregua dei messaggi pubblicati nel FF, sono infatti il frutto dei lavori preparatori che potrebbero fornire preziose indicazioni per la comprensione o l’esecuzione del diritto. L’articolo 29 capoverso 3 OPubl prevede già la pubblicazione in linea delle versioni previgenti dei testi della RS; la lettera c conferma tale mandato iscrivendolo nella legge. La disposizione è tuttavia inserita nell’articolo 13a, per sottolineare il ca-rattere secondario di questo servizio rispetto all’obiettivo principale della RS, che consiste nel presentare lo stato più recente della legislazione. A partire da un mo-mento da definire sarà possibile consultare un atto normativo nel suo tenore a una data determinata. L’attuazione di questo progetto si svolgerà a tappe; per i testi pubblicati a partire dal 2000 la realizzazione potrà essere rapida e completa, mentre per i testi precedenti servirà più tempo. Capoverso 2: l’ordinanza definirà gli altri contributi della piattaforma di pubblica-zione. Fra questi, i testi in romancio e in inglese della RS già disponibili, nonché registri specialmente concepiti per facilitare all’utente la consultazione della piatta-forma. È inoltre pensabile la pubblicazione dei rapporti esplicativi che accompagna-no gli avamprogetti di ordinanze importanti, della giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (GAAC), della banca dati «Trattati internazio-nali» (ELIAS) della Direzione del diritto internazionale pubblico, della banca dati «Diritti politici» (PORE) della Cancelleria federale nonché delle versioni future degli atti normativi (ossia delle versioni che integrano già le modifiche non ancora entrate in vigore).

Art. 14 L’obbligo di pubblicare nelle tre lingue ufficiali non concerneva sinora i testi di cui all’articolo 5: il capoverso 2 estende ora tale eccezione all’insieme degli altri testi che saranno pubblicati nella piattaforma di pubblicazione (art. 14 cpv. 2 A-LPubl). Si possono citare per esempio i testi della GAAC o i rapporti esplicativi che accom-pagnano le ordinanze del Consiglio federale. L’ordinanza preciserà gli elementi quali tipo di testo, criteri, competenze che determineranno la decisione di non far tradurre o di far tradurre solo in parte gli «altri testi» che saranno pubblicati nella piattaforma. La formulazione «il Consiglio federale può decidere» consente al Con-

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siglio federale sia di prendere una decisione applicabile a un caso particolare sia di emanare una regola generale e astratta. Il nuovo capoverso 4 stabilisce che per quanto concerne le procedure di consultazio-ne e le indagini conoscitive si applicano disposizioni speciali che hanno la premi-nenza sulle disposizioni del diritto in materia di pubblicazioni. L’articolo 7 capover-so 3 dell’ordinanza sulla consultazione20

Art. 16

(OCo) stabilisce che i documenti devono essere allestiti nelle tre lingue ufficiali, ma prevede anche eccezioni (accordi inter-nazionali, urgenza). Inoltre l’obbligo di tradurre non è esteso alle indagini conosciti-ve (art. 2 OCo).

Nel capoverso 1 l’avverbio «prioritariamente» indica che in futuro i testi non saran-no accessibili unicamente in linea nella piattaforma di pubblicazione, ma che conti-nuerà a essere possibile ottenerli in forma cartacea (almeno su richiesta). Cpv. 2 Gli utenti non hanno l’obbligo di equipaggiarsi con un computer con accesso a Internet per prendere conoscenza della pubblicazioni ufficiali. Deve pertanto esservi almeno la possibilità di procurarsi le versioni cartacee contro il pagamento di un emolumento (servizio di stampa su richiesta). Per quanto concerne la questione se si continuerà a distribuire prodotti periodici ottenibili in abbonamento (in forma cartacea o su supporto digitale), il capoverso 3 lascia la decisione al Consiglio federale. Se la differenza tra la domanda effettiva e le spese di stampa dovesse essere eccessiva, esso avrà la possibilità di porre fine a questa distribuzione. Per quanto riguarda le edizioni settimanali, nel caso in cui la versione cartacea fosse interrotta, si dovrà fare in modo di diffondere le informazioni ivi contenute attraverso altri canali (p. es. mediante una newsletter settimanale con le novità).

Art. 16a La questione della versione determinante fra la RS e la RU oppure fra la versione elettronica e quella cartacea è disciplinata in un unico articolo. Il capoverso 1 non modifica la situazione attuale per quanto concerne lo statuto rispettivo della RU e della RS (art. 9 cpv. 1 LPubl). Fra le due raccolte oggi la RS è quella maggiormente consultata e citata, mentre la RU, inizialmente concepita per essere la fonte d’informazione ufficiale per eccellenza, non svolge praticamente più tale ruolo. Inoltre, una volta che saranno disponibili in linea le versioni anteriori della RS, l’importanza della RU diminuirà ulteriormente. Secondo il principio della fiducia ci si può fondare indistintamente sulle due raccolte. Il carattere determinante della RU assume importanza unicamente nel caso in cui vi sia una divergenza tra la versione di un testo pubblicata nella RS e quella pubblicata nella RU, dovuta per esempio a una mancata correzione. Infine, la disposizione tiene conto della nuova lettera c dell’articolo 4 A-LPubl. Il capoverso 2 è stato ripreso invariato dall’articolo 9 capoverso 2 LPubl.

20 RS 172.061.1

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20

Il capoverso 3 consacra il cambiamento della versione determinante. La versione elettronica (e più precisamente quella pubblicata nella piattaforma di pubblicazione) ha la preminenza sulla versione cartacea. I privati nonché le autorità e i tribunali possono fare pieno affidamento sulla versione pubblicata in linea e non devono più procurarsi una copia cartacea per avere la certezza di consultare il testo che fa fede.

Art. 16b Per effettuare il cambiamento della versione determinante sono necessarie misure volte a rafforzare la fiducia nella versione elettronica, a complemento di quelle già esistenti (firewall, servizi di backup). I cittadini devono poter essere assolutamente certi che le pubblicazioni elettroniche emanano dal servizio ufficialmente incaricato della loro pubblicazione, ossia dalla Cancelleria federale (autenticità), e che non siano state alterate tra la messa a disposizione e la consultazione (integrità). Fra queste misure vi sono segnatamente il sistema marcatempo elettronico e la firma elettronica certificata. In particolare si dovrà verificare la possibilità di attuare la «firma elettronica regolamentata» e il «certificato regolamentato» previsti nell’a-vamprogetto di legge federale sulla firma elettronica (FiEle21

Art. 16c

). Per quanto possibile, si farà in modo che i testi siano protetti non soltanto in seno alla piattaforma di pubblicazione, ma anche dopo che sono stati scaricati. L’ordinanza disciplinerà i dettagli tecnici.

Considerata l’importanza della questione, un intero articolo è dedicato alla protezio-ne dei dati, che non è più semplicemente assimilata a un elemento fra altri della problematica piuttosto tecnica della delimitazione tra pubblicazione elettronica e pubblicazione cartacea.

Varie leggi procedurali22 e la legge del 22 marzo 200223 sugli embarghi prevedono la pubblicazione nella RU (ordinanze che istituiscono sanzioni) o nel FF (notifica-zione di sentenze, di decisioni o di citazioni indirizzate a persone il cui recapito è sconosciuto) di testi che contengono dati personali o addirittura dati degni di partico-lare protezione. Lo scopo di tali pubblicazioni e il cambiamento della versione determinante rendono indispensabile l’accesso in linea. Per questo nel capoverso 1 vi è una base legale formale che autorizza espressamente la pubblicazione in linea di tali dati, come previsto nell’articolo 19 capoverso 3 della legge del 19 giugno 199224

Contemporaneamente si dovranno prendere misure atte a prevenire per quanto possi-bile gli abusi (p. es. l’allestimento di profili della personalità per fini estranei allo

sulla protezione dei dati (LPD). Poiché non è da escludere che debbano essere pubblicati anche profili della personalità (p. es. nell’ambito di una notificazione), tale aspetto è stato preso in considerazione per completezza. Per profilo della perso-nalità s’intende una compilazione di dati che permette di valutare caratteristiche essenziali della personalità di una persona fisica (art. 3 lett. d LPD).

21 www.admin.ch/ch/i/gg/pc/documents/2141/IT_progetto-FiEle.pdf 22 In particolare l’art. 36 della legge del 20 dic. 1968 sulla procedura amministrativa (PA;

RS 172.021), l’art. 88 del Codice di procedura penale (RS 312.0) o l’art. 64 cpv. 3 della legge federale del 22 mar. 1974 sul diritto penale amministrativo (RS 313.0).

23 RS 946.231, art. 5 24 RS 235.1

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scopo della pubblicazione). Piuttosto che prescrivere un metodo particolare, come accadeva sinora, la legge si limita a una formulazione aperta che non preclude alcuna possibilità né alcuno sviluppo tecnico. Attualmente si stanno considerando soluzioni volte a impedire l’indicizzazione automatica dei testi contenenti dati sensibili personali da parte di motori di ricerca esterni oppure volte a proporre un accesso limitato nel tempo, come è già per altro il caso per alcuni fogli ufficiali cantonali o per il Foglio ufficiale svizzero di commercio25

Art. 17

.

Nell’ambito delle pubblicazioni ufficiali l’attuale articolo 17 – la cui rubrica è «Por-tata della pubblicazione» – distingue tra l’offerta statale di base e i prodotti derivati, la cui produzione è riservata al settore privato. Per prodotti derivati s’intendono i testi che mettono in relazione i testi normativi e la giurisprudenza e li commentano. Limitarsi alla semplice pubblicazione delle decisioni delle autorità competenti secondo il diritto vigente è tuttavia in contraddizione con la pubblicazione dei testi in inglese e romancio, prevista altrove nella legge, nonché con le versioni consolida-te pubblicate in seguito nella RS. Conservare questa disposizione significherebbe impedire pure la creazione di prodotti di pubblicazione mediante banche dati gestite in proprio. Il divieto di fare concorrenza all’economia privata per quanto concerne le edizioni commentate risulta già dall’articolo 41 della legge federale del 7 ottobre 200526

Art. 18

sulle finanze della Confederazione. È pertanto sufficiente che nella legge sulle pubblicazioni ufficiali tali pubblicazioni non siano previste; la prestazione statale di base non deve essere precisata ulteriormente. Inoltre, deve essere possibile realizzare collegamenti tecnicamente semplici fra le diverse offerte ufficiali, mentre i commenti veri e propri non potranno essere pubblicati nella piattaforma di pubbli-cazione. Infine, le edizioni commentate realizzate dai servizi federali al di fuori dell’ambito delle pubblicazioni ufficiali previste nella LPubl continuano a essere autorizzate (come quelle risultanti da partenariati pubblico-privato conclusi con case editrici).

Viene mantenuta la possibilità sinora conferita ai cittadini che non dispongono di una connessione Internet di consultare le pubblicazioni ufficiali della Confederazio-ne, in particolare le pubblicazioni straordinarie. Come in precedenza spetta ai Can-toni designare per legge o per decreto del Consiglio di Stato i servizi presso i quali la consultazione è possibile. I Cantoni possono anche ordinare a tali servizi di continu-are a procurarsi le versioni cartacee, ma devono per lo meno garantire la consulta-zione in linea del FF, della RU e della RS nella versione più recente, oltre agli altri contenuti della piattaforma di pubblicazione.

Art. 19 Capoverso 1: l’articolo 46a LOGA conferisce già all’Amministrazione federale la competenza di percepire emolumenti; tale competenza non va pertanto ribadita in questa sede. Per trasparenza è tuttavia necessario specificare nella legge speciale che

25 Per il Cantone di Zurigo vedere https://p-www.amtsblatt.zh.ch > support > Häufige Fragen > Recherchieren nach Einzelmeldungen

26 RS 611.0

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cosa sarà soggetto al pagamento di emolumenti e che cosa non lo sarà. La consulta-zione in linea della RU, della RS e del FF attualmente è gratuita, e lo stesso varrà anche per gli altri contenuti della piattaforma di pubblicazione. Sarà pure gratuita la consultazione dei testi pubblicati da altri organi fuori dalla piattaforma di pubblica-zione: si tratta, da un lato, delle norme dell’UE applicabili alla Svizzera (accessibili gratuitamente nel sito Internet EUR-Lex) e, dall’altro, delle norme di organizzazioni private che sono state dichiarate obbligatorie nel diritto federale. Per quanto concer-ne queste ultime l’ordinanza dovrà indicare come potrà essere realizzato il principio della gratuità della loro consultazione. Si può immaginare che la Confederazione designerà a tale scopo servizi presso i quali sarà possibile consultare i testi in que-stione e farne delle copie per uso personale27

Capoverso 2: la consegna delle pubblicazioni stampate, così come la consegna di dati elettronici a terzi in vista di una valorizzazione sotto forma di prodotti derivati, hanno come contropartita la riscossione di emolumenti volti a coprire le spese.

. Infine, i testi pubblicati nella piatta-forma di pubblicazione potranno essere consultati gratuitamente anche negli uffici della Cancelleria federale e presso i servizi designati dai Cantoni.

Capoverso 3: l’ordinanza potrà prevedere condizioni particolari per l’ulteriore utilizzazione dei dati elettronici delle pubblicazioni ufficiali da parte di terzi. Si tratta in particolare di assicurarsi che le condizioni e gli obblighi ai quali i servizi federali sono soggetti in materia di trattamento dei dati si applicheranno anche ai terzi intenzionati a valorizzare tali dati. Occorre segnatamente garantire lo stesso trattamento dei dati degni di particolare protezione e il rispetto di eventuali limita-zioni temporali dell’accessibilità in linea. Si deve prevenire il rischio che profili della personalità possano essere allestiti o diffusi al di fuori del quadro legale delle pubblicazioni ufficiali (art. 16c A-LPubl).

Art. 19a Attualmente soltanto alcune disposizioni sparse della LPubl e della OPubl consento-no di dedurre la competenza della CaF e del Centro delle pubblicazioni ufficiali (CPU) in materia di pubblicazioni ufficiali (p. es. l’art. 10 LPubl concernente le rettifiche formali). Deve pertanto essere chiarito che la competenza per le pubblica-zioni ufficiali in seno all’Amministrazione federale appartiene alla CaF. Sono fatte salve competenze particolari conferite ad altri servizi o organi28 .

2.2 Modifica del diritto vigente Numero 1: la modifica dell’articolo 58 LParl chiarisce quale legge si applica quando è stato commesso un errore nella pubblicazione di un atto dell’Assemblea federale, a seconda della natura dell’errore considerato. Numero 2: è necessario coordinare l’articolo 48a LOGA con il nuovo articolo 6 A-LPubl. Infatti, i trattati internazionali la cui pubblicazione è vietata per salvaguardare la sicurezza interna o esterna della Svizzera non devono più apparire neppure nel

27 Un comitato di normalizzazione («Normungsgruppe Bund») presieduto dalla SECO sta studiando i diversi problemi giuridici e pratici posti dal rinvio– diretto o indiretto – del di-ritto statale a norme private.

28 V. la competenza della SECO per la pubblicazione del FUSC nell’art. 5 dell’ordinanza FUSC (RS 221.415)

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rapporto annuale sui trattati internazionali. Ci si deve pertanto conformare in altro modo all’obbligo di informare il Parlamento. I trattati in questione saranno portati in modo adeguato a conoscenza della Delegazione delle Commissioni della gestione. Numero 3: secondo l’articolo 14 capoverso 1 della legge federale del 28 settembre 195629

Numero 4: attualmente la procedura penale militare (PPM) non disciplina la que-stione della pubblicazione delle decisioni. Nella prassi sono tuttavia applicate per analogia le regole del Codice di procedura penale (CPP). Nel 2011 sono così state pubblicate nel FF 80 citazioni davanti a un tribunale militare. Per motivi di protezio-ne dei dati l’articolo 16c capoverso 1 A-LPubl autorizza la pubblicazione di dati personali degni di particolare protezione – la cui versione elettronica sarà la sola a fare fede – unicamente se tale pubblicazione è prevista da una legge: la PPM deve pertanto essere completata in tal senso. È stata scelta una formulazione che corri-sponde a quella dell’articolo 88 CPP.

concernente il conferimento del carattere obbligatorio generale al contratto collettivo, le decisioni della Confederazione volte a estendere un simile campo d’applicazione e le clausole sulle quali esse portano sono pubblicate nel FF, ma uni-camente con la menzione del titolo e l’indicazione dell’organo presso il quale pos-sono essere ottenute. Poiché non è soddisfatta nessuna delle condizioni previste nell’articolo 5 capoverso 1 A-LPubl per autorizzare una pubblicazione mediante rimando e in considerazione dell’elevato numero di persone interessate, si propone di pubblicare nel FF il testo integrale delle decisioni e delle clausole.

Numero 5: secondo l’articolo 19 capoverso 4 della legge del 13 dicembre 200230

Numero 6: l’articolo 10 capoverso 1 della legge del 5 ottobre 2007

sulla formazione professionale, le ordinanze sulla formazione sono pubblicate nella RU unicamente mediante rimando. Poiché non è soddisfatta nessuna delle condizio-ni previste nell’articolo 5 capoverso 1 A-LPubl per autorizzare una pubblicazione mediante rimando e in considerazione dell’elevato numero di persone interessate, si propone di pubblicare nel FF il testo integrale di tali ordinanze. Va segnalato che i circa 200 testi interessati sono già adesso impaginati in modo identico ai testi norma-tivi e sono già tradotti nelle lingue ufficiali.

31

Numero 7: l’articolo 8 capoverso 1 lettera b della legge del 24 marzo 2006

sulle lingue si applica oggi a tutti i testi che sono oggetto di una pubblicazione ufficiale. Con l’istituzione di una piattaforma di pubblicazione e il conseguente aumento dei testi pubblicati (art. 13a A-LPubl), per contenere l’aumento sproporzionato dell’onere traduttivo occorre limitare l’obbligo di pubblicazione in tre lingue ai testi che ap-paiono nella RU e nel FF.

32

29 RS 221.215.311

sulla radiotelevisione (LRTV) obbliga le emittenti svizzere a informare il pubblico sugli atti normativi della Confederazione che vanno divulgati tramite pubblicazione straordinaria. Considerata la nuova struttura dell’articolo 7 A-LPubl, occorre sem-plicemente modificare il rinvio al capoverso dedicato alle pubblicazioni straordina-rie. Visto che la nuova pubblicazione ordinaria urgente riprende una parte del conte-nuto della vecchia pubblicazione straordinaria, il numero dei casi in questione tenderà a diminuire.

30 RS 412.10 31 RS 441.1 32 RS 784.40

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3 Ripercussioni 3.1 Ripercussioni per la Confederazione 3.1.1 Ripercussioni finanziarie Il progetto non causerà spese supplementari dirette (cfr. n. 1.4). A medio e lungo termine le spese di stampa dovrebbero perfino diminuire; tuttavia questo risparmio sarà compensato in parte dalla riduzione dei proventi della vendita delle edizioni cartacee. 3.1.2 Ripercussioni sull’effettivo del personale

Il progetto non avrà conseguenze dirette sul fabbisogno di personale. In particolare non dovrebbero esservi bisogni supplementari né nei servizi incaricati della pubbli-cazione in senso stretto né in quelli incaricati di preparare i testi (traduzione compre-sa) per la pubblicazione. Attualmente non è possibile sapere se la prevedibile dimi-nuzione delle edizioni cartacee consentirà di fare economie. 3.2 Ripercussioni per i Cantoni e i Comuni nonché per i

centri urbani, le agglomerazioni e le regioni di mon-tagna

Il progetto avrà ripercussioni marginali sulla ripartizione delle competenze fra la Confederazione e i Cantoni, e soltanto nella misura in cui , – per quanto concerne i trattati intercantonali dichiarati di obbligatorietà generale , – sarà il testo pubblicato nella RU a fare fede. Gli altri enti, come del resto già nel diritto vigente, non sono interessati. 3.3 Ripercussioni sull’economia La modifica proposta consente di rivalorizzare la pubblicazione elettronica delle raccolte del diritto federale e del Foglio federale – che esiste da vari anni – e la sua base legale formale. Gli attori economici potranno accedere più facilmente e più rapida mente a un gran numero di informazioni ufficiali e potranno in particolare consultare gli stati successivi degli atti normativi; in tal modo potranno decidere e agire con maggiore cognizione di causa. Questo vale segnatamente per le PMI, che potranno sfruttare al meglio il potenziale dell’informazione ufficiale. I cittadini e i professionisti del diritto potranno fare completamente affidamento sui testi ufficiali in linea e risparmieranno così il tempo e il denaro che sarebbe loro costata la consul-tazione delle edizioni cartacee.

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4 Programma di legislatura

Il progetto è stato annunciato nel messaggio del 25 gennaio 201233 sul programma di legislatura 2011–2015 e nel decreto federale del 15 giugno 201234 sul programma di legislatura 2011–2015.

5 Aspetti giuridici 5.1 Costituzionalità e legalità La Costituzione federale non contiene disposizioni che prevedono espressamente la pubblicazione di dati giuridici da parte della Confederazione. La pubblicazione dei dati (e segnatamente degli atti normativi) rappresenta tuttavia il corollario del prin-cipio fondamentale della pubblicità del diritto. Per questo sin dagli inizi dello Stato federale sono stati varati atti normativi destinati a disciplinare la pubblicazione, l’entrata in vigore e gli effetti delle disposizioni normative35

La prassi costante vuole che la legislazione in simili casi si fondi sull’articolo 173 capoverso 2 Cost., secondo cui l’Assemblea federale tratta tutte le questioni rientran-ti nella competenza della Confederazione e non attribuite ad altre autorità.

. 5.2 Compatibilità con gli impegni internazionali della

Svizzera

Il progetto non ha conseguenze per quanto riguarda il diritto internazionale. 5.3 Forma dell’atto

L’avamprogetto contiene disposizioni importanti che stabiliscono norme di diritto da emanare sotto forma di legge federale conformemente all’articolo 164 capoverso 1 Cost. La competenza dell’Assemblea federale per l’adozione della legge deriva dall’articolo 163 capoverso 1 Cost. L’atto sottostà a referendum facoltativo. Secondo la tecnica legislativa la legge dovrebbe essere sottoposta a revisione totale poiché più della metà degli articoli che la compongono vengono modificati. Tuttavia una simile operazione non sarebbe giustificata sotto il profilo materiale: la struttura del testo rimane fondamentalmente la stessa, e il suo campo d’applicazione viene solo leggermente ampliato. Si è pertanto deciso di rinunciare alla revisione totale, che sarebbe stata meno trasparente.

33 FF 2012 305, in particolare pag. 369 34 FF 2012 6413 35 Kettiger/Sägesser, in: Kommentar PublG, prefazione

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5.4 Delega di competenze legislative Il progetto delega al Consiglio federale le seguenti competenze legislative:

Art. 3 cpv. 3 A-LPubl: L’ordinanza dovrà precisare le condizioni secondo cui si rinuncerà a pubblicare nella RU i trattati internazionali di portata limitata o quelli la cui durata di validità non eccede sei mesi.

Art. 13a cpv. 2 A-LPubl: L’ordinanza dovrà precisare quali sono i testi diversi da quelli di cui al capoverso 1 (ossia la RS, il FF, i testi ai quali essi rimandano e i documenti relativi alle procedu-re di consultazione) che saranno pubblicati nella piattaforma di pubblicazione.

Art. 14 cpv. 2 A-LPubl: L’ordinanza dovrà precisare gli elementi – tipo di testo, criteri, competenze – che determinano la decisione di non tradurre o di tradurre soltanto in parte gli altri testi che saranno pubblicati nella piattaforma.

Art. 16 cpv. 3 A-LPubl: L’ordinanza dovrà precisare se, in quale modo e secondo quali criteri si dovranno preparare edizioni periodiche (segnatamente su carta) della RU, della RS e del FF.

Art. 16b A-LPubl: L’ordinanza dovrà precisare le misure tecniche che permetteranno di preservare l’autenticità e l’integrità dei testi legali pubblicati in forma elettronica.

Art. 16c A-LPubl: L’ordinanza dovrà precisare le misure tecniche che permetteranno di garantire la protezione dei dati degni di particolare protezione pubblicati in forma elettronica contro i rischi di utilizzazione abusiva.

Art. 19 A-LPubl: L’ordinanza dovrà precisare gli emolumenti esigibili per la fornitura di pubblicazio-ni oggetto della LPubl nonché le condizioni applicabili ai terzi offerenti. 5.5 Protezione dei dati Il vigente articolo 16 capoverso 3 non è stato applicato nella prassi. È vero che chiedendo l’anonimizzazione sistematica dei dati personali prima della loro pubbli-cazione in forma elettronica, tale disposizione andava più lontano di quanto non esigesse di regola la LPD. Per ragioni pratiche, ma anche su richiesta dei tribunali della Confederazione, la CaF ha già reso maggiormente flessibile l’applicazione di detta disposizione per quanto concerne la pubblicazione in linea di certi testi conte-nenti dati personali degni di particolare protezione (concernenti segnatamente l’implicazione in procedimenti penali). Il cambiamento della versione determinante non farebbe che aggravare il problema, poiché non sarebbe neppure più possibile rinviare a una versione cartacea quale versione determinante.

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Il nuovo articolo 16c A-LPubl permetterà di conciliare nuovamente la protezione dei dati in materia di pubblicazioni ufficiali elettroniche con i principi generali della LPD. La messa a disposizione mediante procedura di richiamo, della quale la pub-blicazione in linea è una modalità, sarà coperta da una base legale chiara ai sensi dell’articolo 19 capoversi 3 e 3bis LPD. Per impedire che i dati personali accessibili in linea possano essere oggetto di ricer-che o di trattamenti automatizzati saranno invece necessarie misure tecniche36

36 Cfr. il commento concernente l’art.16c A-LPubl.

.

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2012-... 1

Legge federale

(Legge sulle pubblicazioni ufficiali, LPubl)

Avamprogetto sulle raccolte del diritto federale e sul Foglio federale Modifica del ...

L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del ...1

decreta: ,

I

La legge del 18 giugno 20042

Art. 1 cpv. 1 lett. c e 2 (nuovo)

sulle pubblicazioni ufficiali è modificata come segue:

1 La presente legge disciplina la pubblicazione: c. di altri testi strettamente connessi con la legislazione, in particolare:

1. di testi pubblicati nella RU soltanto mediante un rimando, 2. della documentazione relativa alle procedure di consultazione e alle in-

dagini conoscitive. 2 Essa prevede una piattaforma accessibile in linea e destinata alla pubblicazione ufficiale (piattaforma di pubblicazione).

Art. 3, rubrica (concerne solo il testo francese) nonché cpv. 1 e 3 1 Nella misura in cui siano vincolanti per la Svizzera, nella RU sono pubblicati:

a. i trattati e le risoluzioni internazionali che sottostanno a referendum secondo gli articoli 140 capoverso 1 lettera b e 141 capoverso 1 lettera d Cost.;

b. gli altri trattati e le risoluzioni internazionali che contengono norme di diritto o che autorizzano ad emanarne.

3 Il Consiglio federale stabilisce le condizioni secondo cui i trattati e le risoluzioni la cui durata di validità non supera i sei mesi, nonché quelli di portata limitata, non sono pubblicati nella RU.

Art. 4, rubrica, nonché lett. c (nuova)

Trattati tra Confederazione e Cantoni nonché trattati intercantonali Nella RU sono pubblicati:

1 FF 2013 ... 2 RS 170.512

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Legge sulle pubblicazioni ufficiali

2

c. i trattati intercantonali che sono stati dichiarati di obbligatorietà generale dalla Confederazione (art. 48a Cost.).

Art. 5 Pubblicazione mediante rimando 1 I testi di cui agli articoli 2–4 che, per il loro carattere speciale, non si prestano alla pubblicazione nella RU vi sono menzionati soltanto con il titolo e un rimando alla piattaforma di pubblicazione, segnatamente se:

a. concernono solo una piccola cerchia di persone; b. sono di natura tecnica e si rivolgono solo a specialisti; c. devono essere pubblicati in un altro formato; o d. una legge federale o un’ordinanza dell’Assemblea federale ordina la pubbli-

cazione al di fuori della RU. 2 I testi pubblicati da un altro organo di pubblicazione accessibile in Svizzera sono menzionati nella RU solo con il titolo e un rimando a tale organo oppure con l’indicazione dell’ente presso cui possono essere ottenuti. 3 Sono applicabili gli articoli 6–10 e 14.

Art. 6 Eccezioni all’obbligo di pubblicazione 1 Non sono pubblicati nella RU gli atti normativi della Confederazione nonché i trattati e le risoluzioni internazionali che devono essere tenuti segreti per salvaguar-dare la sicurezza interna o esterna della Svizzera oppure in virtù di obblighi interna-zionali. 2 Essi vincolano soltanto le persone alle quali sono resi noti.

Art. 7 Pubblicazione ordinaria e straordinaria 1 I testi di cui agli articoli 2–4 sono pubblicati nella RU almeno cinque giorni prima della loro entrata in vigore. 2 I trattati e le risoluzioni di cui agli articoli 3 e 4 la cui data d’entrata in vigore non è ancora nota al momento della loro approvazione sono pubblicati appena ne è resa nota l’entrata in vigore. 3 Un testo è pubblicato eccezionalmente al più tardi il giorno dell’entrata in vigore (pubblicazione ordinaria urgente), se ciò è indispensabile per assicurarne l’efficacia. 4 Se la piattaforma di pubblicazione non è accessibile, i testi sono pubblicati con altri mezzi (pubblicazione straordinaria).

Art. 9 Abrogato

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Legge sulle pubblicazioni ufficiali

3

Art. 10 Rettifiche formali 1 La Cancelleria federale rettifica nella RU gli errori che modificano il senso e le formulazioni che non corrispondono alla decisione dell’autorità che li ha emanati:

a. in atti normativi della Confederazione, fatti salvi quelli dell’Assemblea fede-rale: sotto la propria responsabilità;

b. in trattati e risoluzioni internazionali: d’intesa con le parti contraenti. 2 D’intesa con la Commissione parlamentare di redazione, la Cancelleria federale rettifica nella RU gli errori sorti al momento della pubblicazione che modificano il senso di atti normativi dell’Assemblea federale. Le rettifiche di altri errori negli atti normativi dell’Assemblea federale sono rette dall’articolo 58 della legge del 13 dicembre 20023

Art. 11 Contenuto

sul Parlamento.

La RS è un repertorio aggiornato costantemente, consolidato e ordinato per materie: a. dei testi pubblicati nella RU, fatti salvi i decreti federali che non contengono

norme di diritto concernenti l’approvazione di trattati internazionali; e b. delle costituzioni cantonali.

Art. 12 cpv. 3 3 Abrogato

Art. 13 cpv. 1 lett. c e fbis (nuova) nonché 2 1 Nel Foglio federale sono pubblicati:

c. Abrogata fbis. le ordinanze amministrative del Consiglio federale;

2 Nel Foglio federale possono inoltre essere pubblicati: a. rapporti, pareri oppure convenzioni del Consiglio federale o dei Tribunali

della Confederazione, rapporti o pareri delle commissioni dell’Assemblea federale diversi da quelli menzionati nel capoverso 1 lettera b;

b. decisioni, istruzioni e comunicazioni del Consiglio federale, dell’Ammi-nistrazione federale e di organizzazioni o persone di diritto pubblico o pri-vato cui sono affidati compiti amministrativi, ma che non fanno parte all’Amministrazione federale.

3 RS 171.10

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Legge sulle pubblicazioni ufficiali

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Titolo prima dell’art. 13a Sezione 4a: Ulteriori contenuti della piattaforma di pubblicazione (nuova)

Art. 13a (nuovo) 1 Nella piattaforma di pubblicazione sono inoltre pubblicati:

a. i testi di cui agli articoli 5 capoverso 1 e 13 capoverso 3; b. i documenti relativi alle procedure di consultazione e alle indagini conosciti-

ve ai sensi della legge del 18 marzo 20054

c. le versioni previgenti dei testi del diritto federale. sulla consultazione;

2 Il Consiglio federale può prevedere la pubblicazione di altri testi nella piattaforma di pubblicazione.

Art. 14 cpv. 2, frase introduttiva e 4 (nuovo) 2 Il Consiglio federale può decidere di non far pubblicare in ognuna delle tre lingue ufficiali o di non far tradurre nelle lingue ufficiali i testi di cui all’articolo 13a, sempre che: 4 La traduzione dei documenti per le procedure di consultazione e le indagini cono-scitive è retta dalla legislazione in materia di procedura di consultazione5

Art. 16 Versione elettronica e versione stampata

.

1 I testi sono pubblicati prioritariamente nella piattaforma di pubblicazione. 2 Su richiesta, i testi sono forniti stampati. 3 Il Consiglio federale stabilisce se e a quali condizioni produrre e distribuire edizio-ni periodiche dei contenuti della piattaforma di pubblicazione in forma stampata o elettronica.

Art. 16a (nuovo) Versione determinante 1 Per gli atti normativi della Confederazione, i trattati tra Confederazione e Cantoni nonché i trattati intercantonali è determinante la versione pubblicata nella RU. Se un testo è pubblicato mediante rimando, è determinante la versione alla quale si riman-da. 2 La versione determinante dei trattati e delle risoluzioni internazionali è stabilita dalle loro rispettive disposizioni. 3 La versione pubblicata nella piattaforma di pubblicazione è quella determinante.

4 RS 172.061 5 RS 172.061, 172.061.1

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Legge sulle pubblicazioni ufficiali

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Art. 16b (nuovo) Preservazione delle pubblicazioni elettroniche Il Consiglio federale stabilisce le misure necessarie volte a garantire l’autenticità e l’integrità dei testi pubblicati in forma elettronica.

Art. 16c (nuovo) Protezione dei dati 1 Le pubblicazioni secondo la presente legge possono contenere dati personali, in particolare dati personali degni di particolare protezione secondo l’articolo 3 lettera c e profili della personalità secondo all’articolo 3 lettera d della legge federale del 19 giugno 19926

2 Il Consiglio federale stabilisce le misure necessarie per assicurare la protezione dei dati personali degni di particolare protezione nell’ambito della pubblicazione elet-tronica.

sulla protezione dei dati, nella misura in cui questo sia necessario per una pubblicazione prevista in una legge.

Art. 17 Abrogato

Art. 18 Consultazione Presso la Cancelleria federale e le sedi designate dai Cantoni si possono consultare:

a. i contenuti della piattaforma di pubblicazione; e b. gli atti normativi pubblicati in via straordinaria che non sono ancora stati in-

seriti nella RS (art. 7 cpv. 4).

Art. 19 Emolumenti 1 La consultazione della piattaforma di pubblicazione e dei testi di cui all’articolo 5 capoverso 2 nonché la consultazione secondo l’articolo 18 sono gratuite. 2 Il Consiglio federale determina gli emolumenti per la fornitura delle pubblicazioni secondo la presente legge. 3 Può prevedere condizioni particolari per terzi offerenti, in particolare oneri per lo sfruttamento di dati.

Inserire dopo il titolo della sezione 6

Art. 19a (nuovo) Esecuzione 1 La Cancelleria federale gestisce la piattaforma di pubblicazione. 2 Essa svolge gli altri compiti previsti dalla presente legge, per quanto non siano competenti altre unità amministrative.

6 RS 235.1

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Legge sulle pubblicazioni ufficiali

6

II

La modifica del diritto vigente è disciplinata nell’allegato.

III

1 La presente legge sottostà a referendum facoltativo. 2 Il Consiglio federale ne determina l’entrata in vigore.

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Legge sulle pubblicazioni ufficiali

7

Allegato (cifra II)

Modifica del diritto vigente Le leggi federali qui appresso sono modificate come segue:

1. Legge del 13 dicembre 20027

Art. 58 cpv. 4 (nuovo)

sul Parlamento

4 La rettifica di errori che modificano il senso sorti al momento della pubblicazione e la rettifica di errori che non modificano il senso sono rette dagli articoli 10 e 12 della legge del 18 giugno 20048 sulle pubblicazioni ufficiali. 2. Legge del 21 marzo 19979

Art. 48a cpv. 2

sull’organizzazione del Governo e dell’Amministrazione

2 Riferisce annualmente all’Assemblea federale sui trattati conclusi da esso stesso, dai dipartimenti, dagli aggruppamenti o dagli uffici federali. Soltanto la Delegazione delle Commissioni della gestione viene informata dei trattati non pubblicati in virtù dell’articolo 6 della legge del 18 giugno 200410 sulle pubblicazioni ufficiali. 3. Legge federale del 28 settembre 195611

Art. 14 cpv. 1

concernente il conferimento del carattere obbligatorio generale al contratto collettivo di lavoro

1 Le decisioni che conferiscono il carattere obbligatorio generale e le disposizioni che ne sono oggetto devono essere pubblicate nelle lin-gue ufficiali delle regioni interessate. Le decisioni della Confederazio-ne sono pubblicate nel Foglio federale e quelle dei Cantoni nei rispet-tivi Fogli ufficiali; le une e le altre devono essere menzionate nel Fo-glio ufficiale svizzero di commercio.

7 RS 171.10 8 RS 170.512 9 RS 172.010 10 RS 170.512 11 RS 221.215.311

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Legge sulle pubblicazioni ufficiali

8

4. Procedura penale militare12

Art. 125a (nuovo) Pubblicazione

1 La notificazione della citazione è fatta mediante pubblicazione nel Foglio ufficiale designato dalla Confederazione o dal Cantone se:

a. il luogo di dimora dell’accusato è ignoto e non può essere individuato nem-meno con debite, ragionevoli ricerche;

b. una notificazione è impossibile o comportasse difficoltà straordinarie; c. l’accusato o il suo patrocinatore con domicilio o dimora abituale all’estero

non hanno designato un recapito in Svizzera. 2 La notificazione è considerata avvenuta il giorno della pubblicazione.

Art. 154 cpv. 3 (nuovo) 3 Alla pubblicazione della sentenza si applica per analogia l’articolo 125a. 5. Legge del 13 dicembre 200213

Art. 19 cpv. 4

sulla formazione professionale

Abrogato 6. Legge del 5 ottobre 200714

Art. 10 cpv. 1

sulle lingue

1 I testi normativi della Confederazione e gli altri testi che devono essere pubblicati nella Raccolta ufficiale delle leggi federali o nel Foglio federale a tenore della legge del 18 giugno 200415 sulle pubblicazioni ufficiali o in virtù di altre disposizioni del diritto federale sono pubblicati in tedesco, francese e italiano, sempre che la legge non preveda altrimenti. 7. Legge federale del 24 marzo 200616

Art. 8 cpv. 1 lett. b

sulla radiotelevisione

1 Le emittenti svizzere devono:

12 RS 322.1 13 RS 412.10 14 RS 441.1 15 RS 170.512 16 RS 784.40

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Legge sulle pubblicazioni ufficiali

9

b. informare il pubblico sugli atti normativi della Confederazione che, secondo l’articolo 7 capoverso 4 della legge del 18 giugno 200417

17 RS 170.512

sulle pubblicazioni ufficiali, vanno divulgati tramite pubblicazione straordinaria.

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Legge sulle pubblicazioni ufficiali

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Berna, 21 novembre 2012 Destinatari: i partiti politici le associazioni mantello nazionali dei Comuni, delle Città e delle regioni di montagna le associazioni mantello nazionali dell’economia gli ambienti interessati Modifica della legge sulle pubblicazioni ufficiali: apertura della procedura di consultazione Gentili Signore, egregi Signori, il 21 novembre 2012 il Consiglio federale ha incaricato la Cancelleria federale (CaF) di avviare una procedura di consultazione relativa alla modifica della legge del 18 giugno 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (LPubl, RS 170.512) presso i Cantoni, i partiti politici, le associazioni mantello nazionali dei Comuni, delle Città e delle regioni di montagna nonché presso le associazioni mantello nazionali dell’economia e gli altri ambienti interessati. Vi preghiamo di farci pervenire il vostro parere entro

l’8 marzo 2013 (scadenza del termine di consultazione) alla Cancelleria federale, CPU, 3003 Berna (tel. 031 322 37 36; fax 031 322 58 51) Il sistema delle pubblicazioni ufficiali deve essere adeguato all’evoluzione tecnica e sociale nel quadro di una modifica prevista dall’obiettivo 7 dell’indirizzo politico 1 «La Svizzera sfrutta le opportunità offerte dalle tecnologie dell’informazione e della co-municazione» del programma di legislatura 2011‒2015. I testi pubblicati nella RU, nella RS e nel FF, di grande rilevanza dal profilo giuridico e politico, sono ormai con-sultati quasi esclusivamente in linea. Negli ultimi anni la tiratura dei prodotti stampati è notevolmente diminuita. Tuttavia, molti utenti non sono consapevoli che oggi sol-tanto l’edizione cartacea è giuridicamente vincolante.

La presente modifica si prefigge in particolare di introdurre un cambiamento della versione determinante: in futuro non sarà più la versione cartacea delle pubblicazioni ufficiali a fare fede, bensì quella elettronica. Questo cambiamento s’impone poiché il carattere determinante accordato alle pubblicazioni stampate non riflette più le abitu-dini, e ancor meno le aspettative, della maggior parte degli utenti. Le autorità che hanno già compiuto questo passo hanno raccolto esperienze positive, sia in Svizzera (la Segreteria di Stato dell’economia, SECO, per il Foglio ufficiale svizzero di com-mercio (FUSC) e il Cantone di Argovia per le sue raccolte delle leggi e il foglio ufficia-le) che all’estero (10 Paesi dell’Unione europea).

Cancelleria federale CaF

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2/2

Il cambiamento della versione determinante permette inoltre di abbandonare senza eccessivi oneri il ritmo legale settimanale di pubblicazione a favore di scadenze più flessibili. A condizione che siano stati svolti i necessari controlli di qualità e che i ser-vizi competenti ne abbiano autorizzato la pubblicazione, in futuro sarà possibile pub-blicare testi ufficiali ogni giorno feriale. In tal modo, nonostante l’accelerazione dell’attività normativa, sarà agevolata sia la tempestiva pubblicazione degli atti legi-slativi prima della loro entrata in vigore, sia la pubblicazione rapida di altri testi che producono effetti giuridici (p. es. talune decisioni).

La presente revisione migliorerà anche l’accesso dei cittadini ai testi normativi giuri-dicamente rilevanti. In futuro, per esempio, i testi per i quali nella RU e nel FF è pre-visto unicamente un rimando saranno pubblicati in una piattaforma centrale; inoltre, sarà possibile consultare le diverse versioni anteriori dei testi della RS che per talune fattispecie possono ancora avere una rilevanza. Infine, alcune disposizioni di detta-glio saranno adeguate alla luce delle esperienze raccolte negli ultimi anni La procedura di consultazione si svolge in forma elettronica. Il progetto e la rela-tiva documentazione sono consultabili sino al termine della procedura all'indirizzo Internet http://www.admin.ch/ch/i/gg/pc/pendent.html. Conformemente a quanto previsto dalla legge sui disabili (LDis; RS 151.3), ci impe-gniamo a pubblicare documenti accessibili senza barriere. Vi preghiamo pertanto di inviare i vostri pareri, se possibile, in forma elettronica (p. f. oltre a una versione in formato PDF anche una versione word) entro la data di scadenza della consulta-zione al seguente indirizzo di posta elettronica:

[email protected] Per informazioni supplementari potete rivolgervi a Stephan Brunner, CaF, capo della Sezione del diritto (tel. 031 322 41 51; e-mail: [email protected]). Vi ringrazio anticipatamente e vi prego di gradire i miei migliori saluti. Corina Casanova Cancelliera della Confederazione

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Liste der Adressaten der Vernehmlassung 1. Kantone / Cantons / Cantoni ............................................................................................... 2

2. In der Bundesversammlung vertretene politische Parteien / partis politiques repésentés à l'Assemblée fédérale / partiti rappresentati nell' Assemblea federale . 3

3. Gesamtschweizerische Dachverbände der Gemeinden, Städte und Berggebiete / associations faîtières des communes, des villes et des régions de montagne qui œuvrent au niveau national / associazioni mantello nazionali dei Comuni delle città e delle regioni di montagna ................................................................................................. 5

4. Gesamtschweizerische Dachverbände der Wirtschaft / associations faîtières de l'économie qui œuvrent au niveau national/ associazioni mantello nazionali dell'economia ......................................................................................................................... 5

5. Weitere Vernehmlasser ....................................................................................................... 6

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1. Kantone / Cantons / Cantoni

Staatskanzlei des Kantons Zürich Kaspar Escher-Haus 8090 Zürich

Staatskanzlei des Kantons Bern Postgasse 68 3000 Bern 8

Staatskanzlei des Kantons Luzern Bahnhofstrasse 15 6002 Luzern

Standeskanzlei des Kantons Uri Postfach 6460 Altdorf

Staatskanzlei des Kantons Schwyz Postfach 6431 Schwyz

Staatskanzlei des Kantons Obwalden Rathaus 6060 Sarnen

Staatskanzlei des Kantons Nidwalden Rathaus 6370 Stans

Regierungskanzlei des Kantons Glarus Rathaus 8750 Glarus

Staatskanzlei des Kantons Zug Postfach 156 6301 Zug

Chancellerie d'Etat du Canton de Fribourg Rue des Chanoines 17 1701 Fribourg

Staatskanzlei des Kantons Solothurn Rathaus 4509 Solothurn

Staatskanzlei des Kantons Basel-Stadt Rathaus, Postfach 4001 Basel

Landeskanzlei des Kantons Basel-Landschaft Rathausstrasse 2 4410 Liestal

Staatskanzlei des Kantons Schaffhausen Beckenstube 7 8200 Schaffhausen

Kantonskanzlei des Kantons Appenzell Ausserrhoden Regierungsgebäude Postfach 9102 Herisau

Ratskanzlei des Kantons Appenzell Innerrhoden Marktgasse 2 9050 Appenzell

Staatskanzlei des Kantons St. Gallen Regierungsgebäude 9001 St. Gallen

Standeskanzlei des Kantons Graubünden Reichsgasse 35 7001 Chur

Staatskanzlei des Kantons Aargau Regierungsgebäude 5001 Aarau

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Staatskanzlei des Kantons Thurgau Regierungsgebäude 8510 Frauenfeld

Cancelleria dello Stato del Cantone Ticino Residenza Governativa 6501 Bellinzona

Chancellerie d’Etat du Canton de Vaud Château cantonal 1014 Lausanne

Chancellerie d’Etat du Canton du Valais Palais du Gouvernement 1950 Sion

Chancellerie d’Etat du Canton de Neuchâtel Château 2001 Neuchâtel

Chancellerie d’Etat du Canton de Genève Rue de l’Hôtel-de-Ville 2 1211 Genève 3

Chancellerie d’Etat du Canton du Jura Rue du 24-Septembre 2 2800 Delémont

Konferenz der Kantonsregierungen (KdK) Conférence des gouvernements cantonaux (CdC) Conferenza dei Governi cantonali (CdC)

Sekretariat Haus der Kantone Speichergasse 6 Postfach 444 3000 Bern 7

2. In der Bundesversammlung vertretene politische Parteien / partis politiques repésentés à l'Assemblée fédérale / partiti rappresentati nell' Assemblea federale

Bürgerlich-Demokratische Partei BDP Parti bourgeois-démocratique PBD Partito borghese democratico PBD

BDP Schweiz Postfach 119 3000 Bern 6

Christlichdemokratische Volkspartei CVP Parti démocrate-chrétien PDC Partito popolare democratico PPD

Postfach 5835 3001 Bern

Christlich-soziale Partei Obwalden csp-ow c/o Stefan Keiser Enetriederstrasse 28 6060 Sarnen

Christlichsoziale Volkspartei Oberwallis Geschäftsstelle CSPO Postfach 3980 Visp

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Evangelische Volkspartei der Schweiz EVP Parti évangélique suisse PEV Partito evangelico svizzero PEV

Nägeligasse 9 Postfach 3294 3000 Bern 7

FDP. Die Liberalen PLR. Les Libéraux-Radicaux PLR.I Liberali Radicali

Sekretariat Fraktion und Politik Neuengasse 20 Postfach 6136 3001 Bern

Grüne Partei der Schweiz GPS Parti écologiste suisse PES Partito ecologista svizzero PES Grünes Bündnis GB (Mitglied GPS) Alliance Verte AVeS Alleanza Verde AVeS

Waisenhausplatz 21 3011 Bern

Grünliberale Partei glp Parti vert’libéral pvl

Postfach 367 3000 Bern 7

Lega dei Ticinesi (Lega) Norman Gobbi casella postale 64 6776 Piotta

Mouvement Citoyens Romand (MCR) c/o Mouvement Citoyens Genevois (MCG) CP 340 1211 Genève 17

Schweizerische Volkspartei SVP Union Démocratique du Centre UDC Unione Democratica di Centro UDC

Postfach 8252 3001 Bern

Sozialdemokratische Partei der Schweiz SPS Parti socialiste suisse PSS Partito socialista svizzero PSS

Postfach 7876 3001 Bern

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Gesamtschweizerische Dachverbände der Gemeinden, Städte und Berggebiete / associations faîtières des communes, des villes et des régions de montagne qui œuvrent au niveau national / associazioni mantello nazionali dei Comuni delle città e delle regioni di montagna

Schweizerischer Gemeindeverband

Postfach 3322 Urtenen-Schönbühl

Schweizerischer Städteverband

Monbijoustrasse 8 Postfach 8175 3001 Bern

Schweizerische Arbeitsgemeinschaft für die Berggebiete

Postfach 7836 3001 Bern

3. Gesamtschweizerische Dachverbände der Wirtschaft / associations faîtières de l'économie qui œuvrent au niveau national/ associazioni mantello nazionali dell'economia

economiesuisse Verband der Schweizer Unternehmen Fédération des entreprises suisses Federazione delle imprese svizzere Swiss business federation

Postfach 8032 Zürich

Schweizerischer Gewerbeverband (SGV) Union suisse des arts et métiers (USAM) Unione svizzera delle arti e mestieri (USAM)

Postfach 3001 Bern

Schweizerischer Arbeitgeberverband Union patronale suisse Unione svizzera degli imprenditori

Postfach 8032 Zürich

Schweiz. Bauernverband (SBV) Union suisse des paysans (USP) Unione svizzera dei contadini (USC)

Haus der Schweizer Bauern Laurstrasse 10 5200 Brugg

Schweizerische Bankiervereinigung (SBV) Association suisse des banquiers (ASB) Associazione svizzera dei banchieri (ASB) Swiss Bankers Association

Postfach 4182 4002 Basel

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Schweiz. Gewerkschaftsbund (SGB) Union syndicale suisse (USS) Unione sindacale svizzera (USS)

Postfach 3000 Bern 23

Kaufmännischer Verband Schweiz (KV Schweiz) Société suisse des employés de commerce (SEC Suisse) Società svizzera degli impiegati di commercio (SIC Svizzera)

Postfach 1853 8027 Zürich

Travail.Suisse Postfach 5775 3001 Bern

4. Weitere Vernehmlasser

Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale

Postfach 1000 Lausanne 14

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale

Postfach 9023 St. Gallen

Bundesstrafgericht Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale

Postfach 2720 6501 Bellinzona

Schweizerischer Anwaltsverband (SAV) Fédération Suisse des Avocats (FSA) Federazione Svizzera degli Avvocati (FSA)

Postfach 8321 3001 Bern

Schweizerischer Juristenverein

Société Suisse des Juristes Società Svizzera dei Giuristi

c/o Christian L. Friedl Postfach 1771 8021 Zürich

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Cancelleria federale CaF

Modifica della Legge sulle pubblicazioni ufficiali

Rapporto sui risultati della

procedura di consultazione

(21 novembre 2012 – 8 marzo 2013)

Berna, 22 aprile 2013

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Indice

MODIFICA DELLA LEGGE SULLE PUBBLICAZIONI UFFICIALI .......................................................... 1

RAPPORTO SUI RISULTATI DELLA ............................................................................................................... 1

PROCEDURA DI CONSULTAZIONE ................................................................................................................ 1

(21 NOVEMBRE 2012 – 8 MARZO 2013) ............................................................................................................ 1

INDICE ..................................................................................................................................................................... 2

LISTA DEI PARTECIPANTI ALLA PROCEDURA DI CONSULTAZIONE (CON ABBREVIAZIONI) 4

CANTONI ................................................................................................................................................................ 4

PARTITI POLITICI ............................................................................................................................................... 5

ASSOCIAZIONI MANTELLO NAZIONALI DELL’ECONOMIA ................................................................ 5

TRIBUNALI DELLA CONFEDERAZIONE ...................................................................................................... 5

ALTRE ORGANIZZAZIONI, ISTITUZIONI E PRIVATI ............................................................................... 5

1 SITUAZIONE INIZIALE; OBIETTIVO E CONTENUTO DELL’AVAMPROGETTO .......... 6

2 PARTECIPANTI ALLA CONSULTAZIONE E PARERI PERVENUTI .................................... 7

3 VALUTAZIONE GENERALE .......................................................................................................... 7

3.1 Valutazione del progetto legislativo in quanto tale ................................................................ 7

3.2 Valutazione dell’avamprogetto .............................................................................................. 7

3.3 Le osservazioni principali ...................................................................................................... 7

4 PARERI SULLE SINGOLE DISPOSIZIONI DELL’AVAMPROGETTO ................................. 8

4.1 Art. 1 Oggetto: cpv. 1 lett. c e 2 (nuovo) ............................................................................... 8

4.2 Art. 3 Trattati e risoluzioni internazionali: rubrica (concerne solo il testo francese) e cpv. 1 e

3 ........................................................................................................................................... 9

4.3 Art. 4 Trattati tra Confederazione e Cantoni: rubrica e lett. C (nuovo) .................................. 9

4.4 Art. 5 Pubblicazione mediante rimando .............................................................................. 10

4.5 Art. 6 Eccezioni all’obbligo di pubblicazione ....................................................................... 10

4.6 Art. 7 Pubblicazione ordinaria e straordinaria .................................................................... 11

4.7 Art. 9 Versione determinante .............................................................................................. 11

4.8 Art. 10 Rettifiche formali ..................................................................................................... 12

4.9 Art. 11 Contenuto ................................................................................................................ 12

4.10 Art. 12 Rettifiche e adeguamenti informali: cpv. 3............................................................... 12

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4.11 Art. 13 Foglio federale: cpv. 1 lett. c e fbis (nuova) nonché cpv. 2 ....................................... 12

4.12 Titolo prima dell’art. 13a (nuovo) ........................................................................................ 13

4.13 Art. 13a (nuovo) .................................................................................................................. 13

4.14 Art. 14 Pubblicazione nelle lingue ufficiali: cpv. 2, frase introduttiva e 4 (nuovo) ................ 14

4.15 Art. 16 Versione elettronica e versione stampata ............................................................... 14

4.16 Art. 16a (nuovo) Versione determinante ............................................................................ 15

4.17 Art. 16b (nuovo) Preservazione delle pubblicazioni elettroniche ....................................... 16

4.18 Art. 16c (nuovo) Protezione dei dati ................................................................................... 16

4.19 Art. 17 Portata della pubblicazione ..................................................................................... 17

4.20 Art. 18 Consultazione ......................................................................................................... 17

4.21 Art. 19 Emolumenti ............................................................................................................. 17

4.22 Art. 19a (nuovo) Esecuzione .............................................................................................. 18

4.23 Legge sul Parlamento: art. 58 cpv. 4 (nuovo) ..................................................................... 18

4.24 Legge sull’organizzazione del Governo e dell’Amministrazione: art. 48a cpv. 2 ................ 18

4.25 Legge federale concernente il conferimento del carattere obbligatorio generale al contratto

collettivo di lavoro: art. 14 cpv. 1 ........................................................................................ 19

4.26 Procedura penale militare: art. 125a (nuovo) Pubblicazione .............................................. 19

4.27 Legge sulla formazione professionale: art. 19 cpv. 4 .......................................................... 19

4.28 Legge sulle lingue: art. 10 cpv. 1 ........................................................................................ 19

4.29 Legge federale sulla radiotelevisione: art. 8 cpv. 1 lett. b ................................................... 20

5 ULTERIORI OSSERVAZIONI DEI PARTECIPANTI ............................................................... 20

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Lista dei partecipanti alla procedura di consultazione

(con abbreviazioni)

CANTONI

Consiglio di Stato Ct. Zurigo ZH

Consiglio di Stato Ct. Berna BE

Consiglio di Stato Ct. Lucerna LU

Consiglio di Stato Ct. Uri UR

Consiglio di Stato Ct. Svitto SZ

Consiglio di Stato Ct. Obvaldo OW

Consiglio di Stato Ct. Nidvaldo NW

Consiglio di Stato Ct. Glarona GL

Consiglio di Stato Ct. Zugo ZG

Consiglio di Stato Ct. Friburgo FR

Consiglio di Stato Ct. Soletta SO

Consiglio di Stato Ct. Basilea Città BS

Consiglio di Stato Ct. Basilea Campagna BL

Consiglio di Stato Ct. Sciaffusa SH

Consiglio di Stato Ct. Appenzello Esterno AR

Consiglio di Stato Ct. Appenzello Interno AI

Consiglio di Stato Ct. San Gallo SG

Governo Ct. Grigioni GR

Consiglio di Stato Ct. Argovia AG

Consiglio di Stato Ct. Turgovia TG

Consiglio di Stato Ct. Ticino TI

Consiglio di Stato Ct. Vaud VD

Consiglio di Stato Ct. Vallese VS

Consiglio di Stato Ct. Neuchâtel NE

Consiglio di Stato Ct. Ginevra GE

Consiglio di Stato Ct. Giura JU

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PARTITI POLITICI

I Verdi - Partito ecologista svizzero I Verdi

Partito evangelico svizzero PEV

Partito socialista svizzero PS

PLR. I Liberali PLR

Unione democratica di centro UDC

ASSOCIAZIONI MANTELLO NAZIONALI DEI COMUNI, DELLE CITTÀ E DELLE REGIONI

DI MONTAGNA

Unione delle città svizzere UCS

ASSOCIAZIONI MANTELLO NAZIONALI DELL’ECONOMIA

Federazione delle imprese svizzere economiesuisse

Unione svizzera delle arti e mestieri USAM

Centre Patronal CP

Società degli impiegati del commercio SIC

Fédération des entreprises romandes FER

TRIBUNALI DELLA CONFEDERAZIONE

Tribunale federale TF

Tribunale amministrativo federale TAF

Tribunale penale federale TPF

ALTRE ORGANIZZAZIONI, ISTITUZIONI E PRIVATI

Zentrum für Rechtsinformation/Centre de l'information juridique (CIJ) ZRI

gli incaricati svizzeri della protezione dei dati privatim

Beat Lehmann, lic.iur. avvocato privato

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1 Situazione iniziale; obiettivo e contenuto dell’avamprogetto

La legge del 18 giugno 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (LPubl; RS 170.512) disciplina la

pubblicazione delle raccolte del diritto federale (Raccolta ufficiale delle leggi federali, RU e

Raccolta sistematica del diritto federale, RS) e del Foglio federale (FF). Il sistema su cui si

fondano queste pubblicazioni ufficiali della Confederazione nel complesso si è rivelato effica-

ce. In particolare l’elaborazione da parte dell’Amministrazione di testi normativi consolidati e

la loro pubblicazione nella RS è considerata oggi un servizio di base offerto dallo Stato. In-

contestato è anche il ruolo della RU quale organo che rende conto delle modifiche dei testi

normativi adottate dalle autorità competenti e il suo carattere determinante rispetto alla RS

nell’interesse della certezza del diritto.

Il sistema delle pubblicazioni ufficiali deve però essere adeguato all’evoluzione tecnica e

sociale nel quadro di una modifica prevista dall’obiettivo 7 dell’indirizzo politico 1 «La Svizze-

ra sfrutta le opportunità offerte dalle tecnologie dell’informazione e della comunicazione» del

programma di legislatura 2011‒2015. I testi pubblicati nella RU, nella RS e nel FF, di grande

rilevanza dal punto di vista giuridico e politico, sono ormai consultati prevalentemente in rete.

Negli ultimi anni la tiratura dei prodotti stampati è notevolmente diminuita. Tuttavia, molti u-

tenti non sono consapevoli che oggi soltanto l’edizione cartacea è giuridicamente vincolante.

La presente modifica si prefigge in particolare di introdurre un cambiamento della versione

determinante: in futuro non sarà più la versione cartacea delle pubblicazioni ufficiali a fare

fede, bensì quella elettronica. Questo cambiamento s’impone poiché il carattere determinan-

te accordato alle pubblicazioni stampate non riflette più le abitudini, e ancor meno le aspetta-

tive, della maggior parte degli utenti. Le autorità che hanno già compiuto questo passo han-

no raccolto esperienze positive, sia in Svizzera (la Segreteria di Stato dell’economia, SECO,

per il Foglio ufficiale svizzero di commercio, FUSC, e il Cantone di Argovia per le sue raccol-

te delle leggi e il foglio ufficiale) che all’estero (10 Paesi dell’Unione europea).

Il cambiamento della versione determinante permette inoltre di abbandonare senza eccessivi

oneri il ritmo settimanale delle pubblicazioni legali per passare a scadenze più flessibili. A

condizione che siano stati svolti i necessari controlli di qualità e che i servizi competenti ne

abbiano autorizzato la pubblicazione, in futuro sarà possibile pubblicare testi ufficiali ogni

giorno feriale. In tal modo, nonostante l’accelerazione dell’attività normativa, sarà agevolata

sia la tempestiva pubblicazione degli atti legislativi prima della loro entrata in vigore, sia la

pubblicazione rapida di altri testi che esplicano effetti giuridici (p. es. talune decisioni).

La presente revisione migliorerà anche l’accesso degli utenti ai testi normativi per loro giuri-

dicamente rilevanti. In futuro, per esempio, i testi per i quali nella RU e nel FF è previsto uni-

camente un rimando saranno pubblicati su una piattaforma centrale; inoltre, sarà possibile

consultare le diverse versioni anteriori dei testi della RS che per talune fattispecie possono

ancora avere una rilevanza. Infine, alcune disposizioni di dettaglio saranno adeguate alla

luce delle esperienze raccolte negli ultimi anni.

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2 Partecipanti alla consultazione e pareri pervenuti

La procedura di consultazione è stata avviata il 21 novembre 2012 con scadenza prevista

per l’8 marzo 2013. Sono stati invitati ad esprimere il loro parere 55 organi (26 Cantoni, la

Conferenza dei governi cantonali, le tre associazioni dei comuni, delle città e delle regioni di

montagna, i 13 partiti dell’Assemblea federale, 8 associazioni dell’economia e altri 5 organi,

quali i Tribunali della Confederazione, la Federazione svizzera degli avvocati e la Società

svizzera dei giuristi).

Hanno espresso il loro parere 34 destinatari (26 Cantoni, il TF, 5 partiti, 2 associazioni). So-

no inoltre pervenuti altri 5 pareri (del CP, ZRI, privatim, FER e un privato). Quattro organi

consultati (economiesuisse, TAF, TPF e SIC) hanno esplicitamente rinunciato ad esprimere il

proprio parere.

3 Valutazione generale

3.1 Valutazione del progetto legislativo in quanto tale

Tutti i 39 pareri si esprimono a favore del cambiamento della versione determinante, ovvero

appoggiano la modifica del principio secondo cui fa fede la versione cartacea, per fare di

quella elettronica (online) la versione determinante. La maggior parte è inoltre esplicitamente

favorevole all’istituzione di una piattaforma di pubblicazione centrale. Questa mutazione

s’impone a fronte degli sviluppi tecnologici e sociali avvenuti negli ultimi anni. La tiratura delle

pubblicazioni ufficiali stampate è infatti notevolmente diminuita a favore delle pubblicazioni

online. Tuttavia, solo raramente gli utenti sono consapevoli che la versione elettronica non è

giuridicamente vincolante.

3.2 Valutazione dell’avamprogetto

Il progetto legislativo viene valutato quasi sempre positivamente. La revisione parziale basa-

ta sulla legge sulle pubblicazioni ufficiali attualmente in vigore non viene messa in dubbio. Le

critiche avanzate si riferiscono a singoli dettagli.

Il PEV, il PS e il CP accolgono espressamente con favore il mantenimento delle categorie

RU, RS e FF all’interno della nuova piattaforma di pubblicazione.

Mentre GE lamenta la mancanza della designazione «ufficiale» nel titolo abbreviato della

versione tedesca, il partito I Verdi prende spunto da questo fattore per chiedere

un’estensione del campo d’applicazione della legge a tutti i documenti ufficiali della Confede-

razione, nonché un nuovo art. 18bis che sottolinei tale circostanza.

3.3 Le osservazioni principali

Le principali osservazioni emerse dalla procedura di consultazione possono essere così

riassunte in breve:

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‒ la nuova piattaforma di pubblicazione online dovrebbe essere designata in maniera più

chiara come unica pubblicazione ufficiale facente fede (art. 1 e 16). L’avamprogetto, criti-

cano alcuni partecipanti alla consultazione (BE, ZG, SO, BS e ZRI), rifletterebbe ancora

in maniera troppo marcata il parallelismo delle pubblicazioni elettronica e cartacea se-

condo il modello odierno;

diversi partecipanti alla consultazione della svizzera latina (FR, VS, GE e JU) temono che

la flessibilità dell’obbligo traduttivo nelle tre lingue ufficiali possa ripercuotersi negativa-

mente sulle lingue minoritarie. L’orientamento del D-LPubl può essere conservato, ma le

formulazioni all’interno dell’avamprogetto e delle spiegazioni dovrebbero essere adattate;

alcuni partecipanti alla consultazione (SO, BS, AG e GE) rimettono in discussione la ri-

nuncia da parte della Confederazione alla pubblicazione del diritto intercantonale, risa-

lente al 2004;

in merito alle edizioni stampate alcuni (SH, SG e un privato) accolgono con favore il

fatto che il printing on demand sia sancito come compito legale permanente. Al contrario,

diversi partecipanti esprimono invece scetticismo (UR, TI, GE, UDC, FER, TF e un priva-

to) sulla competenza, che l’avamprogetto affida al Consiglio federale, di sospendere le

edizioni periodiche stampate, qualora la domanda non sia sufficiente;

sono relativamente numerose anche le perplessità sulla sicurezza dei dati (BS, PLR, I

Verdi e il ZRI). La questione dovrebbe essere almeno trattata in uno dei capitoli principali

del messaggio. Singoli partecipanti alla consultazione richiedono anche la formulazione

di misure più concrete nell’avamprogetto di legge, invece di una mera delega all’autorità

competente per l’emanazione dell’ordinanza (ZH, GE);

viene più volte (TG, TF, privatim, FER, ZRI) apprezzato che l’importanza della questione

della protezione dei dati sia sottolineata con un articolo a sé stante. D’altro lato viene

chiesto, anche qui da parte di diversi partecipanti (BS, TI, GE, PLR), che la legge preve-

da misure concrete (in particolare l’apparizione solo temporanea delle notifiche in rete)

invece di una delega legislativa.

4 Pareri sulle singole disposizioni dell’avamprogetto

4.1 Art. 1 Oggetto: cpv. 1 lett. c e 2 (nuovo)

1 La presente legge disciplina la pubblicazione:

c. di altri testi strettamente connessi con la legislazione, in particolare: 1. di testi pubblicati nella RU soltanto mediante un rimando, 2. della documentazione relativa alle procedure di consultazione e alle indagini conoscitive.

2 Essa prevede una piattaforma accessibile in linea e destinata alla pubblicazione ufficiale (piattaforma di pubblicazione).

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Con la nuova legge sulla consultazione la categoria delle indagini conoscitive scompare,

rendendo necessaria una modifica dell’articolo 1 capoverso 1 lettera c e 2 D-LPubl (ZH, AR).

L’elenco dei documenti che la legge prevede di includere nella piattaforma di pubblicazione

all’articolo 1 capoverso 1 lettera c in combinato disposto con l’articolo 13a D-LPubl sarebbe

troppo limitato. Mancherebbero infatti la GAAC e ulteriori istruzioni da parte di uffici federali

(JU) nonché le spiegazioni relative alle ordinanze (ZH).

ZG, SO, BS e il ZRI auspicano una più chiara definizione della nuova piattaforma di pubbli-

cazione all’interno dell’articolo 1 capoverso 2 della D-LPubl in quanto futuro luogo di pubbli-

cazione ufficiale facente fede. Il testo sarebbe altrimenti comprensibile solo se combinato

con l’articolo 16 capoverso 1 D-LPubl. ZG, SO e ZRI propongono formulazioni corrisponden-

ti.

4.2 Art. 3 Trattati e risoluzioni internazionali: rubrica (concerne solo il testo francese) e cpv. 1 e 3

1 Nella misura in cui siano vincolanti per la Svizzera, nella RU sono pubblicati:

a. i trattati e le risoluzioni internazionali che sottostanno a referendum secondo gli articoli 140 capoverso 1 lettera b e 141 capoverso 1 lettera d Cost.;

b. gli altri trattati e le risoluzioni internazionali che contengono norme di diritto o che autorizzano ad emanarne. 3 Il Consiglio federale stabilisce le condizioni secondo cui i trattati e le risoluzioni la cui durata di validità non supera i sei mesi, nonché quelli di portata limitata, non sono pubblicati nella RU.

TG apprezza che siano citati coerentemente sia i trattati sia le risoluzioni. La pubblicazione

non deve infatti dipendere dalla denominazione.

BS e GE sperano anche in un’offerta che comprenda sulla piattaforma di pubblicazione i

trattati dei Cantoni con l’estero dal momento che devono essere notificati alla Confederazio-

ne (art. 3 cpv. 1 D-LPubl).

SO e AG approvano esplicitamente il cambio di paradigma nella pubblicazione del diritto

internazionale secondo cui devono essere pubblicati tutti i trattati che contengono norme di

diritto, fatte salve le eccezioni indicate nell’ordinanza (art. 3 cpv. 3 D-LPubl).

4.3 Art. 4 Trattati tra Confederazione e Cantoni: rubrica e lett. C (nuovo)

Trattati tra Confederazione e Cantoni nonché trattati intercantonali

Nella RU sono pubblicati:

c. i trattati intercantonali che sono stati dichiarati di obbligatorietà generale dalla Confederazione (art. 48a Cost.).

La pubblicazione dei concordati di obbligatorietà generale nella RU (art. 4 cpv. c D-LPubl)

incontra il favore di BE, AG, VS, GE e del PLR.

BS, GE e (in maniera meno chiara) anche SO e AG auspicano un completamento dell’art. 4

LPubl che includa tutti i concordati e non solo quelli dichiarati di obbligatorietà generale, tan-

to più che questi devono essere notificati alla Confederazione.

Il ZRI invece respinge la pubblicazione di tutti i concordati nella RU, fintanto che la Confede-

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razione non sia parte: al massimo sarebbe possibile pubblicare nella RU il decreto di appro-

vazione.

SO richiede anche una pubblicazione (mediante rimando) nella RU degli atti normativi della

Conferenza dei direttori cantonali dell’istruzione pubblica (art. 4 e 5 D-LPubl).

GE incoraggia la pubblicazione nella RU di tutti gli atti normativi cantonali che devono essere

approvati dalla Confederazione.

4.4 Art. 5 Pubblicazione mediante rimando

1 I testi di cui agli articoli 2–4 che, per il loro carattere speciale, non si prestano alla pubblicazione nella RU vi sono menzio-nati soltanto con il titolo e un rimando alla piattaforma di pubblicazione, segnatamente se:

a. concernono solo una piccola cerchia di persone;

b. sono di natura tecnica e si rivolgono solo a specialisti;

c. devono essere pubblicati in un altro formato; o

d. una legge federale o un’ordinanza dell’Assemblea federale ordina la pubblicazione al di fuori della RU. 2 I testi pubblicati da un altro organo di pubblicazione accessibile in Svizzera sono menzionati nella RU solo con il titolo e un rimando a tale organo oppure con l’indicazione dell’ente presso cui possono essere ottenuti. 3 Sono applicabili gli articoli 6–10 e 14.

GE approva esplicitamente che sia mantenuta la possibilità delle pubblicazioni mediante

rimando e il PEV apprezza le novità previste in questo articolo.

Il ZRI vorrebbe invece eliminarle e integrare i testi relativi nella RU. La pubblicazione me-

diante rimando contrasterebbe con il principio della trasparenza del diritto e sarebbe una

prassi superata in quanto legata alla pubblicazione su carta. A risultare particolarmente pro-

blematico è il rimando a norme private che potrebbero essere modificate a piacere

dall’organizzazione responsabile. Ciò potrebbe comportare un’incertezza del diritto.

SO non è sicuro, a causa della formulazione della frase introduttiva dell’art. 5 cpv. 1 D-Lpubl,

su cosa sia pubblicato sulla piattaforma di pubblicazione: se solo il rimando oppure anche il

testo a cui si rimanda.

ZH e JU desiderano definire già nel testo di legge che nei casi di cui al capoverso 2 sia con-

tenuto nella piattaforma di pubblicazione più del solo titolo, ovvero il link che rinvia al testo.

UR e SO si attendono che questi link vengano inseriti in maniera logica, attuale, disponibile

in via permanente, che presentino un’ampia disponibilità e consentano di servirsene in modo

intuitivo.

ZH suggerisce di reinserire all’art. 5 cpv. 2 D-LPubl il concetto di «ufficiale» (come presente

nell’attuale art. 5 cpv. 2 lett. b), in modo da evitare che ogni offerta possa trovarsi su Internet.

4.5 Art. 6 Eccezioni all’obbligo di pubblicazione

1 Non sono pubblicati nella RU gli atti normativi della Confederazione nonché i trattati e le risoluzioni internazionali che devono essere tenuti segreti per salvaguardare la sicurezza interna o esterna della Svizzera oppure in virtù di obblighi inter-nazionali. 2 Essi vincolano soltanto le persone alle quali sono resi noti.

AG auspica un utilizzo limitato dell’eccezione di cui all’articolo 6 capoverso 1 D-LPubl.

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Secondo il ZRI la disposizione relativa gli atti normativi segreti è sbagliata in generale, in

quanto tali testi non sono norme di diritto, bensì hanno al massimo carattere decisionale.

4.6 Art. 7 Pubblicazione ordinaria e straordinaria

1 I testi di cui agli articoli 2–4 sono pubblicati nella RU almeno cinque giorni prima della loro entrata in vigore. 2 I trattati e le risoluzioni di cui agli articoli 3 e 4 la cui data d’entrata in vigore non è ancora nota al momento della loro approvazione sono pubblicati appena ne è resa nota l’entrata in vigore. 3 Un testo è pubblicato eccezionalmente al più tardi il giorno dell’entrata in vigore (pubblicazione ordinaria urgente), se ciò è indispensabile per assicurarne l’efficacia. 4 Se la piattaforma di pubblicazione non è accessibile, i testi sono pubblicati con altri mezzi (pubblicazione straordinaria).

GL e TG apprezzano la maggiore flessibilità nella pubblicazione, fondamentalmente giorna-

liera, dei testi della RU e del FF invece della pubblicazione settimanale e, con ciò, la scom-

parsa quasi generale delle pubblicazioni straordinarie.

AR ritiene invece che una pubblicazione giornaliera di testi della RU e del FF non sia appro-

priata, perché costringerebbe gli utenti a consultare di continuo la piattaforma di pubblicazio-

ne.

TI richiede che venga istituito parallelamente un flusso informativo appropriato alle necessità,

sottoforma, ad esempio, di informazione settimanale analoga all’attuale pubblicazione setti-

manale dei fascicoli della RU e del FF.

VS, USAM e CP obiettano infine che la pubblicazione giornaliera di testi della RU e del FF

non dovrebbe accelerare inutilmente il processo legislativo con conseguente scarsità di con-

trollo della qualità linguistica.

Per due partecipanti alla procedura di consultazione la possibilità della pubblicazione ordina-

ria urgente (art. 7 cpv. 3 D-LPubl) è troppo generale. Per soddisfare la richiesta della preve-

dibilità del diritto dovrebbe essere definito in maniera chiara e restrittiva a quali condizioni è

ammesso scendere al di sotto del termine dei 5 giorni (JU, GE).

I metodi della pubblicazione straordinaria dovrebbero essere elencati nella legge (art. 7 cpv.

4 D-LPubl) o nell’ordinanza (TG).

Contrariamente a questi pareri, il ZRI vorrebbe eliminare questa possibilità, che indebolisce

la fiducia nella piattaforma di pubblicazione e non potrebbe comunque coprire tutti i casi non

prevedibili. In particolare la pubblicazione straordinaria non risolverebbe comunque il pro-

blema della consultazione del diritto vigente.

4.7 Art. 9 Versione determinante

Abrogato

Formulazione della disposizione attualmente vigente:

1 Per gli atti normativi e i trattati tra Confederazione e Cantoni è determinante la versione pubblicata nell'edizione stampata della RU. Se il testo vi è menzionato solo con il titolo corredato di un rimando o dell'indicazione dell'ente presso cui può essere ottenuto, la versione determinante è quella cui si rimanda.

2 La versione determinante dei trattati internazionali e delle risoluzioni internazionali è stabilita dalle rispettive disposizioni.

Affinché possa essere ricostruita anche successivamente, il ZRI richiede che la questione

della versione facente fede della RU continui ad essere disciplinata nell’articolo 9 e non che

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venga fatta slittare in un articolo 16a. Le eventuali modiche necessarie possono essere ap-

portate a questo articolo.

GE è d’accordo con l’abrogazione dell’articolo, ma evidenzia che la versione cartacea della

pubblicazione ufficiale offre una sicurezza maggiore.

4.8 Art. 10 Rettifiche formali

1 La Cancelleria federale rettifica nella RU gli errori che modificano il senso e le formulazioni che non corrispondono alla decisione dell’autorità che li ha emanati:

a. in atti normativi della Confederazione, fatti salvi quelli dell’Assemblea federale: sotto la propria responsabilità;

b. in trattati e risoluzioni internazionali: d’intesa con le parti contraenti. 2 D’intesa con la Commissione parlamentare di redazione, la Cancelleria federale rettifica nella RU gli errori sorti al mo-mento della pubblicazione che modificano il senso di atti normativi dell’Assemblea federale. Le rettifiche di altri errori negli atti normativi dell’Assemblea federale sono rette dall’articolo 58 della legge del 13 dicembre 2002 sul Parlamento.

SO e GE apprezzano molto che la lacuna concernente le rettifiche (art. 10 D-LPubl) venga

colmata dalla CaF.

4.9 Art. 11 Contenuto

La RS è un repertorio aggiornato costantemente, consolidato e ordinato per materie:

a. dei testi pubblicati nella RU, fatti salvi i decreti federali che non contengono norme di diritto concernenti l’approvazione di trattati internazionali; e

b. delle costituzioni cantonali.

TG accoglie con favore il completamento della frase introduttiva con il concetto «costante-

mente», cosa che corrisponde alla pratica dell’attualizzazione quotidiana.

Il ZRI evidenzia che a suo parere gli utenti della RS non godono della tutela della buona fe-

de.

4.10 Art. 12 Rettifiche e adeguamenti informali: cpv. 3

Abrogato

Formulazione della disposizione attualmente vigente: 3 Le rettifiche degli atti normativi dell'Assemblea federale sono rette dall'articolo 58 della legge del 13 dicembre 20021 sul Parlamento.

GE desidera mantenere l’articolo 12 cpv. 3 LPubl (riserva del diritto parlamentare per la retti-

fica delle leggi nella RS). Il diritto parlamentare dovrebbe disciplinare tutte le rettifiche di atti

normativi dell’Assemblea federale.

4.11 Art. 13 Foglio federale: cpv. 1 lett. c e fbis (nuova) nonché cpv. 2

1 Nel Foglio federale sono pubblicati:

c. Abrogata (altri rapporti o pareri del Consiglio federale, delle commissioni dell'Assemblea federale o dei Tribunali della Confederazione);

fbis. le ordinanze amministrative del Consiglio federale; 2 Nel Foglio federale possono inoltre essere pubblicati:

a. rapporti, pareri oppure convenzioni del Consiglio federale o dei Tribunali della Confederazione, rapporti o pareri delle commissioni dell’Assemblea federale diversi da quelli menzionati nel capoverso 1 lettera b;

b. decisioni, istruzioni e comunicazioni del Consiglio federale, dell’Amministrazione federale e di organizzazioni o

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persone di diritto pubblico o privato cui sono affidati compiti amministrativi, ma che non fanno parte all’Am-ministrazione federale.

SO contesta la necessità di pubblicare obbligatoriamente nel FF le istruzioni del Consiglio

federale (art. 13 cpv. 1 lett. fbis D-LPubl).

4.12 Titolo prima dell’art. 13a (nuovo)

Sezione 4a: Ulteriori contenuti della piattaforma di pubblicazione

Nessun commento

4.13 Art. 13a (nuovo)

1 Nella piattaforma di pubblicazione sono inoltre pubblicati:

a. i testi di cui agli articoli 5 capoverso 1 e 13 capoverso 3;

b. i documenti relativi alle procedure di consultazione e alle indagini conoscitive ai sensi della legge del 18 marzo 20051 sulla consultazione;

c. le versioni previgenti dei testi del diritto federale. 2 Il Consiglio federale può prevedere la pubblicazione di altri testi nella piattaforma di pubblicazione.

L’estensione dell’offerta della piattaforma di pubblicazione alle versioni della RS antecedenti

(SO, VS, I Verdi, TF; PEV e un privato fintanto che le versioni antecedenti della RS vengono

chiaramente distinte dalle versioni attualmente valide) e future (un privato a condizione che

sia chiaro a partire da quando sia applicabile l’atto normativo), a documenti della procedura

di consultazione (SO), testi completi delle pubblicazioni mediante rimando (I Verdi), spiega-

zioni in merito alle ordinanze (SO, VS), e alla pratica amministrativa delle autorità federali

(TI, VS) vengono accolte con favore (in generale ZH, BE, LU, FR, AR, SG, AG, TG, JU, I

Verdi, USAM, ZRI, FER). GE fa notare comunque che è necessario considerare i costi.

BS e GE auspicano anche un’offerta sui trattati dei Cantoni con l’estero sulla piattaforma di

pubblicazione, dal momento che questi devono essere resi noti alla Confederazione (even-

tualmente anche all’art. 3).

GE lamenta che l’articolo 13a capoverso 1 lettera a D-LPubl esprima in maniera poco chiara

se si trovino sulla piattaforma di pubblicazione solo i rimandi o i testi a cui si rimanda.

Secondo alcuni partecipanti alla procedura di consultazione l’elenco dei documenti che la

legge prevede di includere nella piattaforma di pubblicazione all’articolo 13a capoverso 1 D-

LPubl è troppo limitato. Si tratterebbe in gran parte solamente di una possibilità cui si fa rife-

rimento nelle spiegazioni sul capoverso 2. Mancherebbero quindi la GAAC e altre istruzioni

dei servizi federali (JU), i rapporti esplicativi che accompagnano le ordinanze (ZH) e la pub-

blicazione dei testi in romancio (GR) e in inglese (FER).

Con la nuova legge sulle pubblicazioni ufficiali scompare la categoria delle indagini conosci-

tive, rendendo necessario un adattamento dell’articolo 13a capoverso 1 lettera b D-LPubl

(ZH).

1 RS 172.061

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4.14 Art. 14 Pubblicazione nelle lingue ufficiali: cpv. 2, frase introduttiva e 4 (nuovo)

2 Il Consiglio federale può decidere di non far pubblicare in ognuna delle tre lingue ufficiali o di non far tradurre nelle lingue ufficiali i testi di cui all’articolo 13a, sempre che: 4 La traduzione dei documenti per le procedure di consultazione e le indagini conoscitive è retta dalla legislazione in materia di procedura di consultazione2.

FR, VS, GE e JU temono la possibilità che le modifiche all’articolo 14 capoversi 2 e 4 D-

LPubl possano comportare una deroga al pari trattamento delle lingue. Le alternative sareb-

bero due: o si rinuncia alla modifica dell’articolo 14 capoverso 2 (GE) oppure è opportuno

che le disposizioni esecutive indichino le eccezioni in maniera chiara e restrittiva. JU mette in

discussione anche l’attuale articolo 14 capoverso 2, secondo cui è possibile rinunciare alla

traduzione delle disposizioni contenute nel testo se queste non vincolano direttamente gli

interessati.

Un privato suggerisce di rispondere al bisogno crescente di traduzioni in inglese, disciplinan-

done l’elaborazione già all’articolo 14 D-LPubl.

Con la nuova legge sulle pubblicazioni ufficiali scompare la categoria delle indagini conosci-

tive, rendendo necessario un adattamento dell’articolo 14 capoverso 4 D-LPubl (ZH).

4.15 Art. 16 Versione elettronica e versione stampata

1 I testi sono pubblicati prioritariamente nella piattaforma di pubblicazione. 2 Su richiesta, i testi sono forniti stampati. 3 Il Consiglio federale stabilisce se e a quali condizioni produrre e distribuire edizioni periodiche dei contenuti della piatta-forma di pubblicazione in forma stampata o elettronica.

BE e il ZRI desiderano eliminare nell’articolo 16 capoverso 1 l’espressione «prioritariamente»

che potrebbe suggerire erroneamente che le pubblicazioni ufficiali siano possibili in posti

diversi dalla piattaforma di pubblicazione.

Data la sistematica della legge, però, il ZRI preferirebbe che l’articolo 16 disciplinasse solo la

stampa e invita quindi a eliminare nel titolo la parte «elettronica e» nonché il capoverso 1.

SH, SG e un privato accolgono con favore che tutti i testi, su richiesta, rimangano disponibili

in versione stampata (art. 16 cpv. 2 D-LPubl).

Il ZRI invita inoltre a parlare invece che di «testi» di «copie di testi in formato stampato» per

chiarire che si tratta solo di estratti dalla piattaforma di pubblicazione.

AR è favorevole a continuare la produzione su carta fintanto che si possa provare sufficiente

necessità (art. 16 cpv. 3 D-LPubl).

AG invita ad abolire già a livello legislativo le pubblicazioni stampate di RU, RS e FF e la RS

su supporto di dati, considerando sufficiente la consultazione elettronica (art. 16 cpv. 3 D-

LPubl).

Al contrario, TI, GE, il TF e la FER difendono la conservazione della pubblicazione stampata.

2 RS 172.061, 172.061.1

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L’UDC invita a eliminare l’espressione «se e» affinché non sia possibile un’eventuale rinuncia

a prodotti stampati senza modificare nuovamente la legge. UR e un privato desiderano man-

tenere la possibilità di avere i testi, almeno per un periodo transitorio, sotto forma di periodico

stampato per rispettare l’abitudine degli abbonati e come sicurezza qualora insorgano pro-

blemi tecnici alla piattaforma di pubblicazione.

GE desidera che la delega al Consiglio federale per la decisione di un’eventuale rinuncia sia

definita in maniera più precisa.

ZH richiede che nella legge sia prevista un’alternativa per il caso in cui venga terminata la

pubblicazione dei prodotti stampati consegnati periodicamente (ad esempio una newsletter

mensile) e SO ritiene che la legge debba definire in maniera esplicita la necessità che il dirit-

to federale sia mantenuto disponibile in forma stampata in quantità sufficiente qualora la piat-

taforma di pubblicazione fosse guasta per lunghi periodi di tempo.

4.16 Art. 16a (nuovo) Versione determinante

1 Per gli atti normativi della Confederazione, i trattati tra Confederazione e Cantoni nonché i trattati intercantonali è deter-minante la versione pubblicata nella RU. Se un testo è pubblicato mediante rimando, è determinante la versione alla quale si rimanda. 2 La versione determinante dei trattati e delle risoluzioni internazionali è stabilita dalle loro rispettive disposizioni. 3 La versione pubblicata nella piattaforma di pubblicazione è quella determinante.

Il fatto che la versione pubblicata nella RU continui ad essere determinante rispetto a quella

della RS (art. 16a cpv. 1 D-LPubl) viene espressamente apprezzato da alcuni partecipanti

alla consultazione (SZ, ZG, SG, TI, FER, un privato).

ZG e un privato sottolineano la validità del principio della buona fede. Il secondo è addirittura

favorevole a definire le conseguenze della responsabilità in caso di danni dovuti alla pubbli-

cazione erronea nella RS.

Il ZRI auspica invece che RU e RS siano parallelamente determinanti. Contrariamente al

rapporto altrimenti la RS non avrebbe significato giuridico neanche in base al principio della

buona fede. A tal fine sarebbe opportuno scostarsi dal consolidamento successivo praticato

attualmente che potrebbe essere fonte di errore, passando a un consolidamento da parte

degli autori del testo nel corso del processo legislativo stesso.

Se la RU continua a rimanere l’unica raccolta di diritto facente fede, questo dovrebbe almeno

continuare ad essere affermato esplicitamente come nell’attuale articolo 9 LPubl.

Dato che AG è favorevole all’eliminzione dell’edizione stampata di RU, RS e FF già a livello

legislativo, ritiene che l’articolo 16a capoverso 3 D-LPubl non abbia ragione d’essere. Il ZRI,

allo stesso modo, è favorevole all’eliminazione del capoverso 3, dato che già dall’articolo 16

capoverso 2 D-LPubl emerge che nella stampa si tratta solo di copie della pubblicazione

determinante, elettronica. Inoltre viene data l’impressione che tutte le informazioni sulla piat-

taforma di pubblicazione siano vincolanti.

SO desidera invece completare il capoverso 3 con il concetto di «versione elettronica» per

evitare che venga confusa con il fatto che la RU è determinante rispetto alla RS nel capover-

so 1.

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4.17 Art. 16b (nuovo) Preservazione delle pubblicazioni elettroniche

Il Consiglio federale stabilisce le misure necessarie volte a garantire l’autenticità e l’integrità dei testi pubblicati in forma elettronica.

I requisiti di autenticità e integrità della pubblicazione elettronica, in particolare tramite

l’impiego di una firma elettronica (SH, TG) e anche dopo aver scaricato dalla piattaforma di

pubblicazione (TI) vengono accolti in maniera molto positiva.

Secondo il PLR e l’UDC la garanzia della sicurezza dei dati è un presupposto per il cambia-

mento della versione determinante. Di conseguenza le spiegazioni sull’articolo 16b D-LPubl

non sarebbero sufficienti. È atteso un rapporto sulle misure previste, la loro fattibilità e i costi.

BS richiede in questo contesto l’impiego obbligatorio della firma elettronica.

VS si aspetta che la piattaforma di pubblicazione risponda ai più alti standard di sicurezza.

Il ZRI obietta che le firme impiegate per il SHAB e per il foglio ufficiale del Cantone di Zurigo

non sono sufficienti. Tutti devono poter verificare l’autenticità e l’integrità senza dubbi e sen-

za aver bisogno di aiuto di mezzi di terzi.

ZH vorrebbe completare l’articolo con misure sull’archiviabilità e l’accesso tramite registro e

indice.

GE ritiene che non ci si dovrebbe limitare a una mera delega al Consiglio federale e nutre

dubbi sul fatto stesso che l’integrità dei dati possa essere garantita.

4.18 Art. 16c (nuovo) Protezione dei dati

1 Le pubblicazioni secondo la presente legge possono contenere dati personali, in particolare dati personali degni di partico-lare protezione secondo l’articolo 3 lettera c e profili della personalità secondo l’articolo 3 lettera d della legge federale del 19 giugno 19923 sulla protezione dei dati, nella misura in cui questo sia necessario per una pubblicazione prevista in una legge. 2 Il Consiglio federale stabilisce le misure necessarie per assicurare la protezione dei dati personali degni di particolare protezione nell’ambito della pubblicazione elettronica.

L’impostazione chiara e orientata alla pratica prevista all’articolo 16c D-LPubl viene accolta

con favore da TG, TF, privatim e FER.

Il PLR è scettico sul fatto che l’articolo 16c D-LPubl tenga sufficientemente conto della prote-

zione dei dati. Il capoverso 1 con la riserva della legge sarebbe accettabile come minimo

assoluto (BS lo trova invece ridondante).

Privatim considera sensata la riserva di legge. Sarebbe però necessario anche valutare tutte

le disposizioni in materia di pubblicazione nel diritto federale rilevanti in rapporto alla loro

idoneità alla pubblicazione online e se del caso adattarle, dal momento che sono state deci-

se con il presupposto che si trattasse primariamente di una pubblicazione stampata.

Diversi partecipanti alla procedura di consultazione ritengono che il capoverso 2 con la mera

delega al Consiglio federale per ulteriori misure di protezione sia insufficiente. TI vorrebbe

3 RS 235.1

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avere un ulteriore criterio per la proporzionalità di una pubblicazione online di dati personali e

preferirebbe trasferire al Consiglio federale non solo una responsabilità, ma l’obbligo di adat-

tare le misure allo stato della tecnica.

GE preferisce l’articolo 16 capoverso 3 LPubl oggi vigente all’articolo 16c capoverso 2 della

D-LPubl. La delega andrebbe troppo oltre.

Il PLR desidera che sia adeguata la legge sulla protezione dei dati oppure che venga definito

parzialmente all’interno della LPubl in cosa consiste la protezione (l’ultimo punto è condiviso

anche da BS).

Privatim ha poca speranza che queste misure possano garantire sufficiente sicurezza. Nei

Cantoni ci si accontenterebbe spesso di soluzioni apparenti, mentre Internet non dimentica

mai. Nel capoverso 2 sarebbero da includere, così come nel capoverso 1, i profili della per-

sonalità.

Il ZRI invece è d’accordo con l’orientamento, ma preferirebbe escludere le notificazioni dal

FF e pubblicarle sotto forma di informazione temporanea in una sezione speciale sulla piatta-

forma di pubblicazione.

4.19 Art. 17 Portata della pubblicazione

Abrogato

Formulazione della disposizione attualmente vigente:

La Confederazione si limita a pubblicare i testi nella forma decisa dagli enti competenti.

La rinuncia a operare una distinzione, peraltro difficile, tra servizio di base e affinamento vie-

ne accolta con favore dal ZRI.

SG sembra invece difendere il mantenimento di un servizio statale di base.

4.20 Art. 18 Consultazione

Presso la Cancelleria federale e le sedi designate dai Cantoni si possono consultare:

a. i contenuti della piattaforma di pubblicazione; e

b. gli atti normativi pubblicati in via straordinaria che non sono ancora stati inseriti nella RS (art. 7 cpv. 4).

L’effettiva eliminazione dell’obbligo di abbonamento delle sedi di consultazione tramite

l’ammissibilità della mera offerta di un accesso alla piattaforma di pubblicazione viene accol-

ta positivamente da ZH, BE, UR e AG.

Un privato propone che l’articolo 18 D-LPubl e il diritto d’esecuzione ad esso relativo preve-

dano possibilità di consultazione a livello locale (ad esempio negli uffici postali)

Il ZRI difende l’eliminazione della possibilità della pubblicazione straordinaria (vd. art. 7 cpv.

4 D-LPubl), e non rileva alcuna necessità per il compito corrispondente delle sedi di consul-

tazione.

4.21 Art. 19 Emolumenti

1 La consultazione della piattaforma di pubblicazione e dei testi di cui all’articolo 5 capoverso 2 nonché la consultazione secondo l’articolo 18 sono gratuite.

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2 Il Consiglio federale determina gli emolumenti per la fornitura delle pubblicazioni secondo la presente legge. 3 Può prevedere condizioni particolari per terzi offerenti, in particolare oneri per lo sfruttamento di dati.

La gratuità dei contenuti della piattaforma di pubblicazione viene accolta con favore da ZH,

USAM e CP.

L’articolo 19 D-LPubl dovrebbe prevedere anche la pubblicazione gratuita di norme private

che sono state dichiarate vincolanti dalla Confederazione (I Verdi, ZRI). Questo dovrebbe

essere garantito in caso di necessità da un indennizzo forfettario versato alle associazioni di

normazione (I Verdi).

BS si augura che tali norme private vengano offerte sulla piattaforma di pubblicazione come

immagine non scaricabile disponibile per la consultazione.

Secondo l’opinione del ZRI il capoverso 3 è in contraddizione con l’articolo 5 della legge sul

diritto d’autore, secondo cui su atti normativi ufficiali non vige il diritto d’autore. Ciò dovrebbe

valere anche per norme private, che vengono incorporate nel diritto statale.

ZH richiede almeno una consultazione gratuita di tali norme private.

4.22 Art. 19a (nuovo) Esecuzione

1 La Cancelleria federale gestisce la piattaforma di pubblicazione. 2 Essa svolge gli altri compiti previsti dalla presente legge, per quanto non siano competenti altre unità amministrative.

Nessun commento

4.23 Legge sul Parlamento: art. 58 cpv. 4 (nuovo)

4 La rettifica di errori che modificano il senso sorti al momento della pubblicazione e la rettifica di errori che non modifica-no il senso sono rette dagli articoli 10 e 12 della legge del 18 giugno 20044 sulle pubblicazioni ufficiali.

Nessun commento

4.24 Legge sull’organizzazione del Governo e dell’Amministrazione: art. 48a cpv. 2

2 Riferisce annualmente all’Assemblea federale sui trattati conclusi da esso stesso, dai dipartimenti, dagli aggruppamenti o dagli uffici federali. Soltanto la Delegazione delle Commissioni della gestione viene informata dei trattati non pubblicati in virtù dell’articolo 6 della legge del 18 giugno 20045 sulle pubblicazioni ufficiali.

Nessun commento

4 RS 170.512

5 RS 170.512

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4.25 Legge federale concernente il conferimento del carattere obbligatorio ge-nerale al contratto collettivo di lavoro: art. 14 cpv. 1

1 Le decisioni che conferiscono il carattere obbligatorio generale e le disposizioni che ne sono oggetto devono essere pubbli-cate nelle lingue ufficiali delle regioni interessate. Le decisioni della Confederazione sono pubblicate nel Foglio federale e quelle dei Cantoni nei rispettivi Fogli ufficiali; le une e le altre devono essere menzionate nel Foglio ufficiale svizzero di commercio.

La pubblicazione integrale nel FF dei contratti collettivi di lavoro con carattere obbligatorio

generale viene accolta con favore da CP e FER/CIJ.

ZRI predilige la pubblicazione dei contratti collettivi con carattere obbligatorio generale nella

RU e RS a quella nel FF.

4.26 Procedura penale militare: art. 125a (nuovo) Pubblicazione

1 La notificazione della citazione è fatta mediante pubblicazione nel Foglio ufficiale designato dalla Confederazione o dal Cantone se:

a. il luogo di dimora dell’accusato è ignoto e non può essere individuato nemmeno con debite, ragionevoli ricerche;

b. una notificazione è impossibile o comportasse difficoltà straordinarie;

c. l’accusato o il suo patrocinatore con domicilio o dimora abituale all’estero non hanno designato un recapito in Sviz-zera.

2 La notificazione è considerata avvenuta il giorno della pubblicazione.

Il ZRI considera le pubblicazioni secondo questo testo particolarmente problematiche e desi-

dera escluderle dal FF in quanto informazione temporanea sulla piattaforma di pubblicazione

(vedere anche 16c D-LPubl). Mette in dubbio anche l’utilizzo di notificazioni nel FF a persone

trasferite senza lasciare l’indirizzo, senza che le persone interessate ne abbiano preso cono-

scenza.

4.27 Legge sulla formazione professionale: art. 19 cpv. 4

Abrogato

Formulazione della disposizione attualmente vigente: 4 Le ordinanze in materia di formazione sono pubblicate nella Raccolta ufficiale delle leggi federali mediante rimando secondo l'articolo 5 capoverso 2 della legge del 18 giugno 20042 sulle pubblicazioni ufficiali.

La pubblicazione integrale delle ordinanze in materia di formazione nella RU viene accolta

con favore da CP, FER e ZRI.

4.28 Legge sulle lingue: art. 10 cpv. 1

1 I testi normativi della Confederazione e gli altri testi che devono essere pubblicati nella Raccolta ufficiale delle leggi fede-rali o nel Foglio federale a tenore della legge del 18 giugno 20046 sulle pubblicazioni ufficiali o in virtù di altre disposizioni del diritto federale sono pubblicati in tedesco, francese e italiano, sempre che la legge non preveda altrimenti.

Nessun commento

6 RS 170.512

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4.29 Legge federale sulla radiotelevisione: art. 8 cpv. 1 lett. b

1 Le emittenti svizzere devono:

b. informare il pubblico sugli atti normativi della Confederazione che, secondo l’articolo 7 capoverso 4 della legge del 18 giugno 20047 sulle pubblicazioni ufficiali, vanno divulgati tramite pubblicazione straordinaria.

Dato che il ZRI vorrebbe eliminare la possibilità della pubblicazione straordinaria (vedere art.

7 cpv. 4 D-LPubl), non vede più neanche la necessità di un compito simile da parte

dell’emittente.

5 Ulteriori osservazioni dei partecipanti

Sono state depositate ulteriori osservazioni:

‒ Dovrebbe essere comprensibile quando e cosa è stato pubblicato sulla piattaforma di

pubblicazione (TF).

In questo quadro il ZRI è dell’opinione che tutte le rettifiche informali debbano essere

comunicate pubblicamente nella RS (ad esempio come categoria a sé stante sulla piatta-

forma di pubblicazione) affinché sussista una prova dell’esistenza di una corrispondente

versione anteriore.

‒ L’onere finanziario concernente l’informatica dovrebbe muoversi entro limiti ragionevoli

(PEV).

‒ Le possibilità di ricerca online devono essere migliorate (LU, FR, I Verdi, TF, un privato);

‒ La pratica della pubblicazione dei testi sottoposti a referendum solo 10 giorni dopo il voto

finale è da conservare per rispetto dei diritti politici (USAM, CP).

‒ Le modifiche sulla piattaforma di pubblicazione dovrebbero essere segnalate su Internet

oppure via e-mail, ad esempio tramite newsletter o RSS-Feed (UR, AI, USAM, CP, un

privato).

‒ La pubblicazione degli atti normativi va completata con link che rimandino ai materiali

legislativi e agli elementi testuali scorporati dagli organi di pubblicazione ufficiali perché

pubblicati tramite rimando (PS, un privato).

‒ Le norme europee attualmente applicabili in Svizzera dovrebbero essere maggiormente

accessibili (USAM).

‒ Dovrebbe essere elaborata una soluzione del problema dell’archiviazione e della garan-

zia di disponibilità dei dati a lungo termine (BS, PLR).

‒ Messaggi e disegni dovrebbero essere trattati nel FF online come un’unica entità (I Ver-

di).

‒ La guida per gli utenti sulla piattaforma di pubblicazione deve essere facilmente com-

prensibile (PS, un privato).

7 RS 170.512