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CAMERA DEI DEPUTATI N. 55 PROPOSTA DI LEGGE DINIZIATIVA DEI DEPUTATI REALACCI, MARTELLA Istituzione del Sistema nazionale delle agenzie ambientali e disciplina dell’Agenzia per la protezione dell’ambiente e per i servizi tecnici Presentata il 29 aprile 2008 ONOREVOLI COLLEGHI ! — Dopo quindici anni dall’approvazione della prima legge istitutiva dell’Agenzia nazionale per la protezione dell’ambiente – ANPA (decre- to-legge n. 496 del 1993, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 61 del 1994) e dopo che le regioni e le province auto- nome hanno reso completo il previsto panorama di agenzie ambientali, il sistema delle agenzie conclude di fatto la fase transitoria, quella costitutiva e di avvio operativo, e inizia la fase di consolida- mento e di ottimizzazione programmatico- operazionale. Risulta del tutto naturale allora porre un punto di riflessione politica rispetto all’esperienza passata, ma soprattutto ri- spetto a quella futura. E ` una realta ` che ha visto un sistema alquanto disomogeneo al suo interno: un sistema a diverse velocita `. Le ragioni di cio ` vanno ricondotte alle diverse realta ` politiche e culturali presenti nel territorio e che costituiscono di per se ´ un ulteriore elemento di riflessione. Quindi una rivisitazione del sistema sarebbe comunque nell’ordine delle cose, ma esistono anche altre ragioni che oggi rendono questa rivisitazione non un fatto di routine, ma una necessita ` urgente e non prorogabile. Sono ragioni dettate innanzitutto dalla situazione di obiettiva difficolta ` in cui versa il sistema, pur tenendo conto delle diverse realta ` al suo interno. Questo stato di cose collide drammati- camente con le necessita ` del nostro Paese e per certi versi e ` uno degli aspetti attra- verso i quali oggi si manifesta il cosiddetto « declino ». Un Paese che voglia guardare con fi- ducia al futuro non puo ` esimersi dall’at- tuazione di una corretta ed efficace poli- tica ambientale, la quale non puo ` prescin- dere da un sistema di soggetti istituzionali, il sistema delle agenzie, autorevole dal Atti Parlamentari 1 Camera dei Deputati XVI LEGISLATURA DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI DOCUMENTI

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CAMERA DEI DEPUTATI N. 55—

PROPOSTA DI LEGGE

D’INIZIATIVA DEI DEPUTATI

REALACCI, MARTELLA

Istituzione del Sistema nazionale delle agenzie ambientali e disciplinadell’Agenzia per la protezione dell’ambiente e per i servizi tecnici

Presentata il 29 aprile 2008

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Dopo quindicianni dall’approvazione della prima leggeistitutiva dell’Agenzia nazionale per laprotezione dell’ambiente – ANPA (decre-to-legge n. 496 del 1993, convertito, conmodificazioni, dalla legge n. 61 del 1994)e dopo che le regioni e le province auto-nome hanno reso completo il previstopanorama di agenzie ambientali, il sistemadelle agenzie conclude di fatto la fasetransitoria, quella costitutiva e di avviooperativo, e inizia la fase di consolida-mento e di ottimizzazione programmatico-operazionale.

Risulta del tutto naturale allora porreun punto di riflessione politica rispettoall’esperienza passata, ma soprattutto ri-spetto a quella futura. E una realta che havisto un sistema alquanto disomogeneo alsuo interno: un sistema a diverse velocita.

Le ragioni di cio vanno ricondotte allediverse realta politiche e culturali presenti

nel territorio e che costituiscono di per seun ulteriore elemento di riflessione.

Quindi una rivisitazione del sistemasarebbe comunque nell’ordine delle cose,ma esistono anche altre ragioni che oggirendono questa rivisitazione non un fattodi routine, ma una necessita urgente e nonprorogabile.

Sono ragioni dettate innanzitutto dallasituazione di obiettiva difficolta in cuiversa il sistema, pur tenendo conto dellediverse realta al suo interno.

Questo stato di cose collide drammati-camente con le necessita del nostro Paesee per certi versi e uno degli aspetti attra-verso i quali oggi si manifesta il cosiddetto« declino ».

Un Paese che voglia guardare con fi-ducia al futuro non puo esimersi dall’at-tuazione di una corretta ed efficace poli-tica ambientale, la quale non puo prescin-dere da un sistema di soggetti istituzionali,il sistema delle agenzie, autorevole dal

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punto di vista scientifico, autonomo ri-spetto alle diverse istanze burocratiche eindipendente rispetto ad interessi indu-striali e politici.

Partendo da questi punti di vista sivede come in passato si sia andati nelladirezione opposta quando, con il decretolegislativo n. 300 del 1999, si e trasfor-mata di fatto l’ANPA in un dipartimentoesterno del Ministero dell’ambiente.

Questa situazione e stata colta dalprecedente Governo il quale, attraverso ildecreto-legge n. 262 del 2006, convertito,con modificazioni, dalla legge n. 286 del2006 (articolo 2, comma 109), ha dato unaparziale risposta al problema, restituendopersonalita giuridica all’Agenzia.

Ma l’attribuzione della personalita giu-ridica non risolve certo i problemi difondo legati alla citata disciplina norma-tiva (decreto legislativo n. 300 del 1999) eper questo motivo si rende necessaria unavera e propria riforma dell’Agenzia (nelfrattempo trasformata in Agenzia per laprotezione dell’ambiente e per i servizitecnici – APAT) e piu in generale delsistema delle agenzie ambientali.

Una riforma che tenendo conto del-l’esperienza passata ne sappia manteneregli aspetti positivi, evitando il ripetersi dierrori.

Una riforma basata anche su un’analisiaggiornata rispetto alle nuove istanze chesi sono registrate in campo ambientale,lungimirante e ambiziosa nei suoi obiet-tivi.

Si tratta di rilanciare il sistema delleagenzie ambientali affinche i controllisiano fatti meglio, in maniera piu mirata,e affinche, promovendo contemporanea-mente la qualita e la sicurezza ambientali,si contribuisca anche al rilancio del si-stema produttivo.

In termini funzionali e pratici il nuovosistema si propone come:

un sistema a rete integrato e unitarioattraverso il quale l’intervento di tutelaambientale sul territorio nazionale vienegarantito in modo diffuso, omogeneo epuntuale;

il « luogo » in cui convergono e siconcentrano competenze, dati e informa-zioni attraverso cui soggetti pubblici eprivati possano trovare il supporto neces-sario a qualificare dal punto di vistaambientale il proprio intervento nel set-tore di pertinenza;

il « luogo » da cui possono scaturireindicazioni utili a definire le linee disviluppo della ricerca in campo ambientalee nella difesa del suolo;

lo « strumento » attraverso cui l’in-tervento in campo ambientale in Italia siapuntuale ed omogeneo nella qualita;

il « luogo » in cui è acquisito e resodisponibile il quadro completo dei datiambientali;

il « luogo » in cui è acquisita e svi-luppata la conoscenza scientifica in campoambientale;

il « luogo » in cui la trasparenza euno degli elementi essenziali del processodecisionale e in particolare del processo didefinizione del piano programmatico;

un « soggetto istituzionale » caratte-rizzato da chiarezza ed esclusivita di ruoloe di funzione.

La presente proposta di legge si arti-cola in particolare nella:

istituzione di un Sistema nazionaledelle agenzie ambientali composto dal-l’APAT e dalle agenzie ambientali regionalie provinciali, con un chiaro mandato:assicurare su tutto il territorio nazionaleuna definita, efficace, diffusa e omogeneaazione di prevenzione, controllo e moni-toraggio dell’inquinamento ambientale efornire un’azione di supporto tecnico allapubblica amministrazione;

riforma e riorganizzazione dell’APATnell’ottica del superamento del decretolegislativo n. 300 del 1999, attraverso l’at-tribuzione della personalita giuridica, laridefinizione del ruolo istituzionale e l’af-fermazione inequivocabile della sua carat-terizzazione e natura tecnico-scientifica.

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I princıpi ispiratori della presente pro-posta di legge sono:

il federalismo come modello organiz-zativo complessivo;

la terzieta rispetto al binomio pub-blico-privato;

la multireferenzialita nei confrontidei diversi soggetti istituzionali afferenti ilcampo dei controlli e della tutela dell’am-biente;

l’autonomia scientifica, di gestione edi programma.

Il Sistema nazionale e coordinato tec-nicamente dall’APAT la quale svolge que-sto ruolo con il concorso delle agenzieterritoriali, essendo queste pariteticamenterappresentate nell’organo deputato alla ge-stione operativa del Sistema stesso (comi-tato esecutivo).

Il Consiglio del Sistema nazionale delleagenzie ambientali esprime il proprio pa-rere obbligatorio sui programmi e suipiani di attivita dell’APAT e su ogni attod’interesse generale per il governo delSistema nazionale delle agenzie ambientalie presiede di fatto lo sviluppo coordinatodel Sistema stesso.

Tra le funzioni svolte dal Sistema na-zionale si distinguono quelle di rilievonazionale per le quali sono stabiliti i livelliessenziali di attività conoscitiva e di in-formazione ambientale che le agenzie am-bientali sono tenute a garantire nell’eser-cizio delle loro attivita. La determinazionedei livelli essenziali tiene conto e si coor-dina con i livelli essenziali di assistenzasanitaria (LEA), di cui al decreto legisla-tivo 30 dicembre 1992, n. 502, e succes-sive modificazioni.

Alcune attivita del Sistema nazionale(attivita istituzionali di natura essenziale)sono obbligatoriamente richieste alle agen-zie ambientali da parte degli enti di am-ministrazione attiva. Altre attivita istitu-zionali di natura non obbligatoria possonoessere svolte dalle agenzie ambientali an-che su richiesta degli enti di amministra-zione attiva tramite specifiche convenzionia titolo oneroso.

Un nuovo e articolato sistema di fi-nanziamento delle agenzie ambientali estato predisposto al fine di superare lestoriche limitazioni imposte dall’attualesistema.

L’APAT e persona giuridica di dirittopubblico a ordinamento autonomo, e do-tata di autonomia tecnico-scientifica, re-golamentare, organizzativa, gestionale, pa-trimoniale finanziaria e contabile.

Sono organi dell’APAT:

a) il presidente;

b) il consiglio di amministrazione;

c) il collegio dei revisori dei conti.

Il consiglio di amministrazione dura incarica cinque anni e nomina, su propostadel presidente, il direttore generale.

Il direttore generale dirige la strutturadell’APAT ed e responsabile dell’attua-zione delle deliberazioni del consiglio diamministrazione.

L’APAT, inoltre, attraverso il supera-mento del decreto legislativo n. 300 del1999 e una ridefinizione del rapporto conil Ministero vigilante, è dotata di autono-mia di gestione e di programmazione, maallo stesso tempo sono poste le condizioniper la massima trasparenza di gestionecompatibile con i vincoli di riservatezza.

Nel contesto dell’esercizio della multi-referenzialita l’APAT si rapporta libera-mente con i soggetti istituzionali, con leassociazioni ambientaliste, le organizza-zioni sindacali e le associazioni imprendi-toriali di categoria.

La caratterizzazione tecnico-scientificadell’APAT è definitivamente affermata conimplicazioni nella futura collocazione neicomparti della pubblica contrattazione enell’organizzazione del lavoro.

Le attivita dell’APAT sono piu puntual-mente definite eliminando le ambiguita ele indeterminazioni presenti nelle vecchieleggi istitutive.

Sono riqualificati il ruolo di autorita disicurezza nel campo nucleare e le funzioniconcernenti il riassetto organizzativo efunzionale in materia di difesa del suolo edelle acque interne e marine.

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La presente proposta di legge e ilrisultato di una iniziativa politica che,sviluppatasi nell’ambito dell’APAT quattroanni fa, ha interessato anche le espressioninazionali di partiti, sindacati, associazionie rappresentanze istituzionali.

L’iniziativa politica si e concretizzataraccogliendo preoccupazioni, disagi, vo-lonta e aspirazioni che si sono manifestatetra i lavoratori dell’APAT in questi anni.

I lavoratori avevano infatti preso co-scienza di due dati di fatto:

lo stato di crisi e il trend al peggio-ramento dell’APAT;

la necessita urgente per un rilancio eper la valorizzazione del ruolo dell’APATe del Sistema delle agenzie ambientali nelsuo complesso.

Attraverso un confronto aperto tra ilavoratori sono state identificate le linee disviluppo di un progetto politico di riordinodel sistema dei controlli in Italia e inparticolare dell’APAT.

Tale progetto declina in un dettatolegislativo i concetti di autonomia, terzieta,multireferenzialita e federalismo quali ca-ratteristiche essenziali per un rinnovato

sistema istituzionale per i controlli am-bientali.

E un progetto di legge che raccoglieanche il contributo positivo di personalitapolitiche, sindacali e istituzionali chehanno espresso un notevole interesse perla proposta.

In particolare e stato significativo il con-tributo assicurato da esponenti del mondodelle agenzie ambientali territoriali.

Il risultato e un progetto che aspira adesprimere una cifra significativa in terminidi spessore culturale, sociale e scientifico,ma allo stesso tempo credibile e praticabile.

Un progetto, infine, che possa essereparte integrante di un’iniziativa politicapiu generale mirata al rilancio dei valoridell’ambiente e dello sviluppo sostenibileche veda nel Sistema nazionale delle agen-zie ambientali un elemento fondamentaleper un efficace sistema dei controlli sul-l’ambiente.

Il testo elaborato è frutto del lavoroistruttorio avviato dalla VIII Commissionedella Camera dei deputati nella XV legi-slatura (dal relatore e dal Comitato ri-stretto), al termine del ciclo di numeroseaudizioni informali e di iniziative di ri-flessione e di confronto.

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PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

(Sistema nazionaledelle agenzie ambientali).

1. Al fine di assicurare omogeneita edefficacia all’esercizio dell’azione conosci-tiva e di controllo pubblico della qualitadell’ambiente a supporto delle politiche disostenibilita, anche nell’ambito dell’assol-vimento degli impegni assunti dall’Italiacon la Convenzione sull’accesso alle infor-mazioni, la partecipazione del pubblico aiprocessi decisionali e l’accesso alla giusti-zia in materia ambientale, fatta ad Aarhusil 25 giugno 1998, resa esecutiva dallalegge 16 marzo 2001, n. 108, e istituito ilSistema nazionale delle agenzie ambien-tali, di seguito denominato « Sistema na-zionale », del quale fanno parte l’Agenziaper la protezione dell’ambiente e per iservizi tecnici (APAT) e le agenzie regio-nali e delle province autonome di Trentoe di Bolzano, di cui all’articolo 7, diseguito denominate « agenzie », e il Con-siglio del Sistema nazionale, di cui all’ar-ticolo 9.

2. Il Sistema nazionale concorre alperseguimento degli obiettivi di svilupposostenibile, di salvaguardia e di promo-zione della qualita dell’ambiente e dellatutela delle risorse naturali mediante losvolgimento delle attivita tecnico-scientifi-che di cui alla presente legge. Tali attivitasono svolte anche in relazione agli obiettivinazionali e regionali di promozione dellasalute umana.

ART. 2.

(Funzioni del Sistema nazionale).

1. Nel rispetto delle competenze delleregioni e delle province autonome di Trento

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e di Bolzano, il Sistema nazionale svolge leseguenti funzioni:

a) monitoraggio dello stato dell’am-biente, delle risorse ambientali e della loroevoluzione in termini quantitativi e qua-litativi;

b) controllo dei fattori di inquina-mento di natura chimica, fisica e biologicae delle altre fonti di pressione ambientalerilevanti;

c) produzione dell’informazione edella conoscenza ufficiale sullo stato del-l’ambiente e sulla sua evoluzione, sui fat-tori e sulle pressioni ambientali, sui rischinaturali e ambientali, nonche trasmissionesistematica delle stesse ai diversi livelliistituzionali preposti al governo delle te-matiche ambientali e diffusione al pub-blico dell’informazione ambientale ai sensidel decreto legislativo 19 agosto 2005,n. 195.

2. Qualora le attività di cui al comma1 coinvolgano in misura rilevante le com-petenze attribuite ad altri soggetti sullabase della normativa vigente, esse sonosvolte in collaborazione con i medesimisoggetti. Ai fini delle attività inerenti ladifesa del suolo e i servizi geologici, lefunzioni del Servizio nazionale sono svolteavvalendosi del Comitato di coordina-mento geologico tra lo Stato, le regioni ele province autonome, di cui al decreto delMinistro dell’ambiente 4 maggio 2001,pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 156del 7 luglio 2001.

3. Le funzioni di cui al comma 1 delpresente articolo sono considerate fun-zioni di rilievo nazionale ai fini dell’arti-colo 6, comma 4.

4. I dati e le informazioni statistichederivanti dalle attività di cui al comma 1costituiscono riferimento tecnico ufficialeda utilizzare ai fini delle attività di com-petenza della pubblica amministrazione.Sono fatte salve le disposizioni previstedalla normativa vigente in materia di in-formazioni statistiche fornite obbligatoria-mente dalle competenti strutture del Ser-vizio sanitario nazionale.

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ART. 3.

(Multireferenzialità del Sistema nazionale).

1. Il Sistema nazionale, in collabora-zione con gli altri soggetti competenti inbase alla normativa vigente, concorre allosvolgimento delle seguenti funzioni:

a) supporto tecnico-scientifico alleamministrazioni competenti all’eserciziodi funzioni amministrative in materia am-bientale o dalla cui attuazione possonoderivare conseguenze sull’ambiente, for-nendo prestazioni tecnico-scientifiche ana-litiche e di misura, nonche formulandopareri e valutazioni tecniche anche nel-l’ambito di conferenze di servizi ai sensidella legge 7 agosto 1990, n. 241, e suc-cessive modificazioni, ed elaborando pro-poste. Tali attivita riguardano tra l’altro:

1) le autorizzazioni e gli altri attialtrimenti denominati relativi a specificheattivita;

2) la valutazione d’impatto ambien-tale di opere e di progetti;

3) la valutazione ambientale stra-tegica di piani e di programmi;

4) l’autorizzazione integrata am-bientale;

5) la valutazione e la prevenzionedel rischio di incidenti rilevanti connessiad attivita industriali;

6) gli atti di pianificazione e diprogrammazione;

7) i progetti aventi finalita di tutelaambientale;

8) l’elaborazione della normativatecnica in campo ambientale;

9) lo sviluppo e la gestione disistemi di contabilita ambientale;

10) la redazione di rapporti e direlazioni sullo stato dell’ambiente;

b) supporto tecnico alle amministra-zioni competenti per il coordinamento e laintegrazione degli interventi per la tutela

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della salute e dell’ambiente, anche ai finidi cui all’articolo 7-quinquies del decretolegislativo 30 dicembre 1992, n. 502;

c) collaborazione per la stesura el’attuazione di programmi di divulgazioneed educazione ambientali nonche di for-mazione e di aggiornamento del personaledi enti ed organismi pubblici operanti incampo ambientale;

d) collaborazione, anche attraversoazioni d’integrazione dei sistemi conosci-tivi, con gli organi competenti per gliinterventi di protezione civile e ambientalenei casi di emergenza, con il Comando deicarabinieri per la tutela dell’ambiente econ gli altri corpi con compiti di vigilanzae ispezione;

e) attivita di monitoraggio degli effettisull’ambiente derivanti dalla realizzazionedi opere infrastrutturali di interesse na-zionale e locale, anche attraverso la col-laborazione con gli osservatori ambientalieventualmente costituiti.

2. Le funzioni di cui al comma 1,lettere a) e b), sono considerate funzioni dirilievo nazionale ai fini di cui all’articolo6, comma 4.

ART. 4.

(Programmazione delle attività. Vigilanza).

1. Ai fini della coerente funzionalità delSistema nazionale, l’APAT predispone unprogramma triennale di attività, sulla basedi un apposito atto di indirizzo adottatocon decreto del Presidente del Consigliodei ministri, su proposta del Ministrodell’ambiente e della tutela del territorio edel mare, previa deliberazione del Consi-glio dei ministri, acquisiti il parere dellecompetenti Commissioni parlamentari el’intesa in sede di Conferenza permanenteper i rapporti tra lo Stato, le regioni e leprovince autonome di Trento e di Bolzano.Nell’ambito di tale programma sono adot-tati i piani annuali di lavoro.

2. Nell’atto di indirizzo, nel programmae nei piani di cui al comma 1 sono

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individuate le attività proprie dell’APAT equelle da svolgere in collaborazione con lealtre componenti del Sistema nazionale.

3. L’APAT è sottoposta al controllodella Corte dei conti e alla vigilanza delMinistro dell’ambiente e della tutela delterritorio e del mare.

4. Il presidente dell’APAT, entro ilprimo trimestre di ciascun anno, trasmetteal Presidente del Consiglio dei ministri ealle competenti Commissioni parlamentariun rapporto sull’attività svolta nell’annoprecedente.

5. Fatto salvo il controllo della Cortedei conti, le norme di cui ai commi 1, 2 e3 non si applicano alle attività autorizza-tive e di controllo attribuite all’APAT dallenorme vigenti in materia di impiego pa-cifico dell’energia nucleare e di tutela dalleradiazioni ionizzanti.

ART. 5.

(Compiti di indirizzo e dicoordinamento tecnico).

1. I compiti di indirizzo e di coordi-namento tecnico del Sistema nazionalesono assicurati dall’APAT, che li svolge conil contributo e con la partecipazione dellealtre componenti del Sistema medesimosulla base degli indirizzi generali adottatidal Consiglio del Sistema nazionale di cuiall’articolo 10. Le funzioni di indirizzo e dicoordinamento tecnico sono finalizzate arendere omogenee, sul piano nazionale, leattivita tecniche del Sistema nazionale.Rientrano nelle funzioni di coordina-mento:

a) la definizione degli strumenti, dellemodalita operative e dei criteri di regola-rita e di omogeneita per l’esecuzione delleattivita di monitoraggio e di controllo, ladefinizione di metodologie per le attivita diraccolta e di convalida dei dati e perl’analisi degli elementi di conoscenza am-bientale e per l’elaborazione e la diffu-sione delle informazioni, in relazione aglisviluppi della tecnica, alle direttive e alleraccomandazioni dell’Unione europea e

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alle posizioni espresse in materia in am-bito internazionale;

b) la proposta dei livelli essenziali diattività conoscitiva e di informazione am-bientale per le funzioni di rilievo nazio-nale di cui all’articolo 6, comma 4, e dellecorrispondenti risorse da destinare a taliattivita, anche in relazione alle specifichecondizioni di pressione ambientale;

c) la programmazione e la verificadelle attivita per l’espletamento delle fun-zioni del Sistema nazionale;

d) la formazione e l’aggiornamentoprofessionali del personale, anche attra-verso la realizzazione di specifiche sedi acio preposte;

e) la promozione, l’indirizzo e l’at-tuazione delle attivita di studio e di ricercain materia di attivita conoscitiva in campoambientale.

ART. 6.

(Attività istituzionali e livelli essenzialidi attività conoscitiva e di informazione

ambientale).

1. Con decreto del Presidente del Consi-glio dei ministri, su proposta del Ministrodell’ambiente e della tutela del territorio edel mare, di concerto con il Ministro dellasalute, sentita la Conferenza unificata di cuiall’articolo 8 del decreto legislativo 28 ago-sto 1997, n. 281, e successive modificazioni,previo parere delle competenti Commis-sioni parlamentari, sono stabiliti i livelliessenziali di attività conoscitiva e di infor-mazione ambientale di cui al comma 4.

2. Il decreto del Presidente del Consi-glio dei ministri di cui al comma 1 èadottato entro un anno dalla data dientrata in vigore della presente legge.

3. Ai fini di cui al comma 1, si inten-dono per livelli essenziali di attività cono-scitiva e di informazione ambientale glistandard operativi e funzionali che il Si-stema nazionale è tenuto a garantire nel-l’esercizio delle funzioni di monitoraggio,

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controllo e diffusione dell’informazioneambientale, con particolare riferimentoalle attività tecniche conoscitive, di con-trollo pubblico della qualità dell’ambiente,nonché di supporto alle amministrazioni,direttamente in grado di incidere sul di-ritto all’ambiente dei singoli individui, sianella componente della garanzia della sa-lubrità dell’ambiente, sia in quella delladimensione civile e collettiva del beneambiente.

4. Con il decreto del Presidente delConsiglio dei ministri di cui al comma 1sono stabiliti i livelli essenziali di attivitàconoscitiva e di informazione ambientaleche il Sistema nazionale è tenuto a ga-rantire nell’esercizio delle sue funzioni dimonitoraggio, controllo e diffusione del-l’informazione ambientale. La determina-zione dei livelli essenziali tiene conto e sicoordina con i livelli essenziali di assi-stenza sanitaria (LEA), di cui al decretolegislativo 30 dicembre 1992, n. 502, esuccessive modificazioni.

ART. 7.

(Agenzia per la protezione dell’ambientee per i servizi tecnici).

1. Nel rispetto delle competenze delleregioni e delle province autonome, l’APAT,istituita ai sensi dell’articolo 38 del decretolegislativo 30 luglio 1999, n. 300, e suc-cessive modificazioni, e persona giuridicadi diritto pubblico ad ordinamento auto-nomo ed e dotata di autonomia tecnico-scientifica, regolamentare, organizzativa,gestionale, patrimoniale finanziaria e con-tabile, secondo le disposizioni della pre-sente legge.

2. L’APAT svolge:

a) le funzioni di indirizzo e di coor-dinamento tecnico del Sistema nazionale,con il contributo e la partecipazione dellealtre componenti del Sistema medesimo,secondo le modalita fissate dalla presentelegge;

b) le funzioni di raccordo istituzio-nale con l’Agenzia europea per l’ambiente

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e con gli altri organismi comunitari einternazionali, anche ai fini del trasferi-mento delle informazioni ambientali pre-visto da direttive e accordi internazionali,mantenendo inoltre le relazioni con gliorganismi esteri omologhi;

c) le funzioni di controllo in materiadi impiego pacifico dell’energia nucleare edi tutela dalle radiazioni ionizzanti, di cuialla legge 31 dicembre 1962, n. 1860, esuccessive modificazioni, e al decreto le-gislativo 17 marzo 1995, n. 230, e succes-sive modificazioni;

d) le funzioni relative all’attività co-noscitiva ai sensi degli articoli 5, 7 e 8della direttiva 2000/60/CE del Parlamentoeuropeo e del Consiglio, del 23 ottobre2000, e successive modificazioni, e dell’ar-ticolo 55 del decreto legislativo 3 aprile2006, n. 152, con particolare riferimento a:

1) elaborazione di criteri e di stan-dard uniformi per lo svolgimento dell’at-tività conoscitiva nell’ambito della pianifi-cazione di bacino e realizzazione del si-stema informativo di cui all’articolo 55 deldecreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

2) rilevamento, aggiornamento epubblicazione della carta geologica nazio-nale, ai sensi dell’articolo 18, comma 1,lettera g), della legge 11 marzo 1988,n. 67;

3) ricerche, controlli e studi appli-cativi per la conoscenza delle risorse del-l’ambiente terrestre e marittimo nazionalee per la prevenzione dei rischi geologicicon particolare attenzione al dissesto idro-geologico, ferme restando le competenzedell’Istituto centrale per la ricerca scien-tifica e tecnologica applicate al mare(ICRAM);

e) funzioni ad essa attribuite daldecreto legislativo 4 aprile 2006, n. 216, esuccessive modificazioni, in materia discambio di quote di emissioni dei gas aeffetto serra nell’Unione europea.

3. L’APAT concorre inoltre al raggiun-gimento, su tutto il territorio nazionale,dei livelli essenziali di attività conoscitiva

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e di informazione ambientale di cui al-l’articolo 6, comma 4, per le funzioni dicui al medesimo articolo 6, comma 3.

4. Al fine di assicurare l’efficienza ot-timale nell’espletamento delle funzioni delSistema nazionale sull’intero territorio na-zionale e di garantirne il raggiungimentoda parte delle agenzie, l’APAT promuoveinterventi di sistema basati sul principio disussidiarieta e specializzazione delle agen-zie. A tal fine, l’APAT stipula appositeconvenzioni con le regioni e con le pro-vince autonome di Trento e di Bolzano econ le rispettive agenzie, mediante le qualipossono essere attribuiti anche specificifinanziamenti.

5. L’APAT svolge inoltre:

a) attivita di consulenza e supportotecnico-scientifico, di norma tramite con-venzione, nei confronti di amministrazionied enti pubblici;

b) funzioni di supporto tecnico agliorgani preposti alla valutazione e allaprevenzione del rischio di incidenti rile-vanti connessi ad attivita industriali;

c) funzioni di promozione della ri-cerca, dello sviluppo e dell’utilizzo di tec-nologie ecologicamente compatibili, diprodotti e di sistemi di produzione aridotto impatto ambientale;

d) funzioni di supporto tecnico allosviluppo e all’applicazione di procedure dicertificazione di qualita ecologica dei pro-dotti e dei sistemi di produzione;

e) funzioni di supporto tecnico alComitato per l’Ecolabel e l’Ecoaudit, pre-visto dal regolamento di cui al decreto delMinistro dell’ambiente 2 agosto 1995,n. 413, e successive modificazioni, ai finidell’esercizio dei compiti attribuiti all’or-ganismo competente dal regolamento (CE)n. 1980/2000 del Parlamento europeo edel Consiglio, del 17 luglio 2000, e dalregolamento (CE) n. 761/2001 del Parla-mento europeo e del Consiglio, del 19marzo 2001;

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f) funzioni di supporto tecnico per lostudio e per lo sviluppo di tecniche e dimetodologie finalizzate al recupero e alrisanamento di aree compromesse dalpunto di vista ambientale;

g) funzioni di promozione e di sup-porto ad attivita di formazione e divulga-zione in materia ambientale;

h) attivita di studio e di promozionedi ricerche finalizzate alla sostenibilitadello sviluppo, anche per l’elaborazione distrumenti di governo e di gestione per lapubblica amministrazione, e diffusione deirelativi risultati;

i) attivita di supporto tecnico-scien-tifico ai fini della integrazione dei LEAcon i livelli essenziali di attività cono-scitiva e di informazione ambientale, dicui all’articolo 6, comma 4, nell’ambitodegli interventi per la tutela della popo-lazione dal rischio ambientale, con par-ticolare riguardo alle attivita di sorve-glianza epidemiologica e di comunica-zione del rischio.

6. L’APAT fa parte del Sistema stati-stico nazionale ed e struttura operativanazionale del Servizio nazionale della pro-tezione civile.

ART. 8.

(Sistema informativo nazionale ambientale).

1. L’APAT provvede alla realizzazione ealla gestione del Sistema informativo na-zionale ambientale in collaborazione con iSistemi informativi regionali ambientali(SIRA) gestiti dalle agenzie territorial-mente competenti che, insieme, costitui-scono la rete SINANET.

2. Le amministrazioni dello Stato, an-che ad ordinamento autonomo, nonche glienti pubblici e le societa per azioni ope-ranti in regime di concessione esclusiva alivello nazionale, che comunque raccol-gono dati nel settore ambientale, devonotrasmetterli all’APAT secondo le modalitastabilite dall’Agenzia stessa, sentito il Ta-volo Stato-regioni per il Sistema informa-

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tivo nazionale ambientale. Le amministra-zioni regionali e locali nonche gli entipubblici operanti a livello locale e lesocieta per azioni operanti in regime diconcessione esclusiva trasmettono i datiraccolti nel settore ambientale alle rispet-tive agenzie che li comunicano all’APAT.

ART. 9.

(Organi e organizzazione dell’APAT).

1. Sono organi dell’APAT:

a) il presidente;

b) il consiglio di amministrazione;

c) il collegio dei revisori dei conti.

2. Il presidente ha la legale rappresen-tanza dell’APAT, e scelto tra personalitaaventi comprovata esperienza e adeguatecompetenza e professionalita nei settori diattivita dell’Agenzia. Il presidente e nomi-nato con decreto del Presidente del Con-siglio dei ministri, previa deliberazione delConsiglio dei ministri, su proposta delMinistro dell’ambiente e della tutela delterritorio e del mare, sentite la Conferenzapermanente per i rapporti tra lo Stato, leregioni e le province autonome di Trentoe di Bolzano e le competenti Commissioniparlamentari; dura in carica cinque anni epuo essere rinnovato una sola volta.

3. Il consiglio di amministrazione ecomposto da quattro membri, oltre alpresidente, aventi comprovata esperienza eadeguate competenza e professionalita neisettori di attivita dell’APAT; i membri delconsiglio di amministrazione sono nomi-nati con decreto del Ministro dell’ambientee della tutela del territorio e del mare, duedei quali su proposta della Conferenzadelle regioni e delle province autonome. Ilconsiglio di amministrazione dura in ca-rica cinque anni e nomina, su proposta delpresidente, il direttore generale.

4. Il collegio dei revisori dei conti ecomposto da due membri effettivi e da duemembri supplenti, nominati con decretodel Presidente del Consiglio dei ministri,su proposta del Ministro dell’economia e

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delle finanze. Il collegio dura in caricacinque anni.

5. Il direttore generale dirige la strut-tura dell’APAT ed e responsabile dell’at-tuazione delle deliberazioni del consigliodi amministrazione. E scelto tra personedi comprovate competenza ed esperienzanei settori di attivita dell’APAT e resta incarica sino alla scadenza del mandato delconsiglio. Gli emolumenti del direttoregenerale sono stabiliti dal consiglio diamministrazione.

6. Gli emolumenti del presidente, deimembri del consiglio di amministrazione edel collegio dei revisori dei conti sonofissati con decreto del Ministro dell’am-biente e della tutela del territorio e delmare, di concerto con il Ministro dell’eco-nomia e delle finanze.

7. Entro tre mesi dalla data di entratain vigore della presente legge, con il re-golamento emanato ai sensi dell’articolo 8,comma 4, del decreto legislativo 30 luglio1999, n. 300, adottato previo parere dellecompetenti Commissioni parlamentari esentita la Conferenza unificata di cui al-l’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto1997, n. 281, e successive modificazioni, eapprovato lo statuto dell’APAT, che defi-nisce le funzioni e i poteri degli organidell’Agenzia, ivi comprese le modalita dipubblicizzazione delle deliberazioni delconsiglio di amministrazione e degli altriatti degli organismi di cui al presentearticolo.

8. Lo statuto prevede, altresì, sedi per-manenti di coordinamento delle attività diricerca in campo ambientale e degli in-terventi ispettivi e di controllo, con lapartecipazione delle amministrazioni e de-gli enti rispettivamente interessati. Nellostatuto sono inoltre individuate forme si-stematiche di consultazione delle associa-zioni ambientaliste, delle organizzazionisindacali e delle associazioni imprendito-riali di categoria, anche ai fini della pre-disposizione del programma triennale diattività di cui all’articolo 4.

9. Un apposito regolamento interno,adottato dal Consiglio di amministrazione,stabilisce la pianta organica, le strutture

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operative e le altre modalità organizzativee funzionali dell’APAT.

ART. 10.

(Consiglio del Sistema nazionale).

1. Al fine di promuovere e di indiriz-zare lo sviluppo coordinato del Sistemanazionale e istituito il Consiglio del Si-stema nazionale, presieduto dal presidentedell’APAT e composto dai legali rappre-sentanti delle agenzie, nonche dal direttoregenerale dell’APAT stessa.

2. Il Consiglio del Sistema nazionaleesprime il proprio parere obbligatorio suiprogrammi e sui piani di attivita del-l’APAT, nonché su ogni altro atto di in-teresse generale per il governo del Sistemanazionale, e adotta gli indirizzi generalisulla base dei quali l’APTA svolge i compitidi indirizzo e coordinamento tecnico delSistema nazionale. Il Consiglio del Sistemanazionale verifica altresı i fabbisogni eformula proposte, in vista dell’efficienzaottimale nell’espletamento delle funzionidel Sistema nazionale.

3. Il Consiglio del Sistema nazionaleindividua inoltre sedi permanenti di coor-dinamento delle attività di ricerca incampo ambientale e degli interventi ispet-tivi e di controllo, con la partecipazionedelle amministrazioni e degli enti rispet-tivamente interessati, nonché forme siste-matiche di consultazione, a cadenza al-meno bimestrale, delle associazioni am-bientaliste, delle organizzazioni sindacali edelle associazioni imprenditoriali di cate-goria.

ART. 11.

(Disposizioni sul personale ispettivo).

1. Il presidente dell’APAT, su propostadel direttore generale, e i legali rappre-sentanti delle agenzie individuano il re-lativo personale incaricato degli interventiispettivi nell’ambito delle funzioni di con-trollo di cui all’articolo 2, comma 1,lettera b), assicurando il principio di

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rotazione. Tale personale puo accedereagli impianti e alle sedi di attivita oggettodi ispezione e ottenere i dati, le infor-mazioni e i documenti necessari perl’espletamento delle funzioni stesse. Allerichieste non puo essere opposto il se-greto industriale. Il presidente dell’APATe i legali rappresentanti delle agenzieindividuano, tra il personale suddetto,quanti nell’esercizio delle proprie fun-zioni operano con la qualifica di ufficialidi polizia giudiziaria.

2. Il personale già individuato per losvolgimento degli interventi ispettivi cessadallo svolgimento di tali funzioni alla datadi entrata in vigore della presente legge.

ART. 12.

(Agenzie regionali e delle provinceautonome di Trento e di Bolzano).

1. Le agenzie regionali e delle provinceautonome di Trento e di Bolzano per laprotezione dell’ambiente svolgono le fun-zioni di cui all’articolo 2 di interesseregionale e locale. Le regioni e le provinceautonome con proprie leggi disciplinanogli organi e il funzionamento delle agenziee possono attribuire loro compiti aggiun-tivi rispetto a quelli previsti dalla presentelegge.

2. Le agenzie hanno personalita giuri-dica autonoma e godono di autonomiatecnico-scientifica, amministrativa e con-tabile.

3. Le regioni e le province autonome diTrento e di Bolzano disciplinano altresı lemodalita del finanziamento delle agenzie,relativamente alle attivita erogate dallestesse a favore del sistema regionale elocale, fermo restando l’obbligo di desti-nare quale quota minima di finanziamentoordinario annuale, una somma pari al-meno all’1 per cento delle risorse per laspesa sanitaria di parte corrente.

4. Ove necessario, le regioni e le pro-vince autonome di Trento e di Bolzanoapportano le modifiche alle leggi istitutivedelle rispettive agenzie necessarie per as-sicurare il rispetto della presente legge.

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ART. 13.

(Modalita di finanziamento).

1. Nelle more dell’emanazione del de-creto legislativo di cui al comma 2, re-stano ferme le modalità e le forme difinanziamento per il funzionamento del-l’APAT e per lo svolgimento delle fun-zioni di rilievo nazionale da parte dellesingole agenzie, come previste dalla legi-slazione vigente.

2. Al fine di procedere al riordino e allarazionalizzazione delle risorse finanziarieper il funzionamento del Sistema nazio-nale, il Governo è delegato ad adottare,entro diciotto mesi dalla data di entrata invigore della presente legge, un decretolegislativo volto a definire le modalità difinanziamento complessive, nel rispettodei seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) razionalizzazione e sistematizza-zione delle risorse di cui al comma 1, alfine di semplificare il sistema di finanzia-mento del funzionamento dell’APAT edelle attività di rilievo nazionale da partedelle singole agenzie, anche mediante l’isti-tuzione di un unico fondo nel quale farconfluire il complesso delle risorse esi-stenti;

b) previsione della possibilità di av-valersi di una quota dei proventi derivantidai servizi prestati per altri enti e orga-nismi, ivi inclusi gli enti territoriali;

c) previsione della possibilità di con-correre, in una misura percentuale dadeterminare sulla base delle effettive esi-genze di funzionamento, alle entrate de-rivanti dal gettito di tributi con finalitàambientale e di tariffe per servizi pubbliciambientali;

d) previsione della possibilità di ac-quisire altri finanziamenti provenienti dafonti comunitarie, statali o regionali, inrelazione a specifici progetti e collabora-zioni con altri enti;

e) previsione della possibilità di farconfluire tra i finanziamenti anche lespese relative al rilascio dei pareri sulle

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domande di autorizzazione ambientale eallo svolgimento dei successivi controlli einterventi ispettivi di competenza delleagenzie, nonché alle convalide degli au-tocontrolli prodotti dai gestori delle at-tività, che sono poste a carico dei gestoristessi;

f) coordinamento delle disposizioniintrodotte dal decreto legislativo di cuiall’alinea con le altre disposizioni vigentiin materia e, laddove necessario, previ-sione anche di norme di attuazione e diintegrazione delle stesse, al fine di garan-tire la spettanza degli oneri a favore delleagenzie per le attività di controllo o, nelcaso delle istruttorie, la compartecipazionedelle agenzie alle entrate di spettanza deglienti competenti al rilascio degli atti auto-rizzativi;

g) determinazione, mediante la leggefinanziaria, delle risorse destinate annual-mente al Sistema nazionale, sulla basedelle stime di fabbisogno riportate ognianno nell’ambito del documento di pro-grammazione economico-finanziaria, inmodo da garantire una copertura pubblicadegli oneri derivanti dall’esercizio dellefunzioni istituzionali.

3. Lo schema del decreto legislativo dicui al comma 2, che deve essere corredatodi relazione tecnica sugli effetti finanziaridelle disposizioni in esso contenute, ètrasmesso alle Camere per l’espressionedei pareri da parte delle Commissioniparlamentari competenti per materia e perle conseguenze di carattere finanziario.Entro i trenta giorni successivi all’espres-sione dei pareri, il Governo, ove nonintenda conformarsi alle condizioni ivieventualmente formulate, esclusivamentecon riferimento all’esigenza di garantire ilrispetto dell’articolo 81, quarto comma,della Costituzione, ritrasmette alle Ca-mere i testi, corredati dai necessari ele-menti integrativi di informazione, per ipareri definitivi delle Commissioni par-lamentari competenti, che sono espressientro trenta giorni dalla data di trasmis-sione.

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4. Entro dodici mesi dalla data dientrata in vigore del decreto legislativo dicui al comma 2, nel rispetto dei princìpi ecriteri direttivi fissati dal citato comma 2,il Governo può emanare, con la proceduraindicata nel comma 3, disposizioni inte-grative e correttive del medesimo decretolegislativo.

ART. 14.

(Norme transitorie e finali).

1. Al fine di garantire la continuitàdelle funzioni del Sistema nazionale e diconsentire la completa attuazione dellapresente legge, con particolare riferimentoall’esercizio della delega legislativa di cuiall’articolo 13, gli organi dell’APAT nomi-nati ai sensi del comma 109 dell’articolo 2del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262,convertito, con modificazioni, dalla legge24 novembre 2006, n. 286, restano incarica per un periodo non superiore aidiciotto mesi successivi alla data di entratain vigore della presente legge.

2. Entro il medesimo periodo di cui alcomma 1 del presente articolo si provvedealla nuova nomina degli organi dell’APATai sensi dell’articolo 9.

3. A decorrete dalla data della nuovanomina degli organi dell’APAT di cui alcomma 2 del presente articolo, il comma109 dell’articolo 2 del decreto-legge 3ottobre 2006, n. 262, convertito, con mo-dificazioni, dalla legge 24 novembre 2006,n. 286, è abrogato.

ART. 15.

(Abrogazioni).

1. Il decreto-legge 4 dicembre 1993,n. 496, convertito, con modificazioni, dallalegge 21 gennaio 1994, n. 61, e successivemodificazioni, e abrogato.

2. All’articolo 36, comma 1, del decretolegislativo 30 luglio 1999, n. 300, e suc-cessive modificazioni, le parole: « all’Agen-zia per la protezione dell’ambiente e per iservizi tecnici (APAT), ai sensi degli arti-coli 8, comma 2, 38, comma 1, e dell’ar-

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ticolo 1 del decreto del Presidente dellaRepubblica 8 agosto 2002, n. 207, e » sonosoppresse.

3. All’articolo 38 del decreto legislativo30 luglio 1999, n. 300, e successive modi-ficazioni, sono apportate le seguenti mo-dificazioni:

a) al comma 1, le parole: « nelleforme disciplinate dagli articoli 8 e 9 »sono soppresse;

b) il comma 4 e abrogato.

4. L’articolo 39 del decreto legislativo30 luglio 1999, n. 300, e successive modi-ficazioni, e abrogato.

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PAGINA BIANCA

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