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CALIE Life Excellence 2 (I) Contratto di assicurazione sulla vita di tipo multiramo CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE In uso dal 01/07/2018

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CALIE Life Excellence 2 (I)

Contratto di assicurazione sulla vita di tipo multiramo

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE In uso dal 01/07/2018

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INDICE

ARTICOLO 1 - OBBLIGHI DI CALI EUROPE ....................................................................................................................................................................................... 3

ARTICOLO 2 - OPZIONI DI CONTRATTO .......................................................................................................................................................................................... 4

ARTICOLO 3 - TIPOLOGIE DI SUPPORTI D’INVESTIMENTO SOTTOSTANTI IL CONTRATTO E PRESTAZIONI DELL’ASSICURATORE ................................................... 4

ARTICOLO 4 - BANCA DEPOSITARIA E GESTORE DEGLI STRUMENTI E DELLE ATTIVITÀ FINANZIARIE SOTTOSTANTI I FONDI INTERNI DEDICATI ........................... 5

ARTICOLO 5 - DIRITTO DI RECESSO DEL SOTTOSCRITTORE ............................................................................................................................................................ 6

ARTICOLO 6 - MODALITÀ DI RICHIESTA DI PAGAMENTO ALL’ASSICURATORE E DIRITTO DI RISCATTO.......................................................................................... 6

ARTICOLO 7 - PAGAMENTI DELL’ASSICURATORE ........................................................................................................................................................................... 7

ARTICOLO 8 - POSIZIONE LEGALE NEL CASO DI DUE SOTTOSCRITTORI .......................................................................................................................................... 7

ARTICOLO 9 - LOTTA CONTRO IL RICICLAGGIO DI DENARO E IL FINANZIAMENTO DI ATTIVITÀ TERRORISTICHE ........................................................................... 7

ARTICOLO 10 - LEGGE APPLICABILE AL CONTRATTO E FORO COMPETENTE .................................................................................................................................. 7

ARTICOLO 11 - SPESE, TASSE E IMPOSTE ....................................................................................................................................................................................... 8

ARTICOLO 12 - GARANZIE CASO MORTE ........................................................................................................................................................................................ 8

Allegati alle Condizioni di Assicurazione

Allegato 1 alle Condizioni di Assicurazione: “Norme di investimento applicabili ai Fondi interni dedicati e ai Fondi interni collettivi″;

Allegato 2 alle Condizioni di Assicurazione: “Regolamento di gestione dei Fondi interni dedicati″;

Allegato 3 alle Condizioni di Assicurazione: “Regolamento di gestione dei Fondi esterni e dei Fondi interni collettivi”;

Allegato 4 alle Condizioni di Assicurazione: “Regolamento del Supporto Euro 2″;

Allegato 5 alle Condizioni di Assicurazione: “Regolamento del Supporto US Dollaro”.

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ARTICOLO 1 - OBBLIGHI DI CALI EUROPE

Il presente Contratto di assicurazione denominato “CALIE Life Excellence 2 (I)″ (il ″Contratto″) è un contratto di assicurazione sulla vita di tipo multiramo che offre la combinazione di coperture assicurative di ramo I (gestione separata) e di ramo III (unit-linked), le cui prestazioni sono legate rispettivamente (i) ai risultati dei Supporti espressi in valute proposti dal Contratto, che costituiscono una gestione separata di attivi e/o (ii) alle quote di uno o più Fondi interni dedicati appositamente costituiti, a uno o più Fondi esterni (o OICR, ossia Organismi di Investimento Collettivo del Risparmio) e/o a uno o più Fondi interni collettivi scelti tra quelli proposti dalla compagnia CALI Europe S.A. (di seguito, anche “l’Assicuratore″).

L’Assicuratore si impegna ad investire i Premi versati dal Sottoscrittore, al netto delle spese, in uno o più dei predetti supporti d’investimento, sulla base di quanto scelto dal Sottoscrittore nella Proposta di Assicurazione contenuta nel Modulo di Proposta.

Gli obblighi dell’Assicuratore, ai sensi del Contratto risultano esclusivamente dall’insieme della documentazione denominata “Fascicolo Informativo″ e composta da:

la Scheda Sintetica e i suoi allegati:

Allegato 1 alla Scheda Sintetica: “Dati storici dei Fondi interni dedicati”;

Allegato 2 alla Scheda Sintetica: “Elenco dei Fondi esterni proposti nel Contratto”;

la Nota Informativa;

le Condizioni di Assicurazione e i loro allegati;

Allegato 1 alle Condizioni di Assicurazione: “Norme di investimento applicabili ai Fondi interni dedicati e ai Fondi interni collettivi″;

Allegato 2 alle Condizioni di Assicurazione: “Regolamento di gestione dei Fondi interni dedicati″;

Allegato 3 alle Condizioni di Assicurazione: “Regolamento di gestione dei Fondi esterni e dei Fondi interni collettivi”;

Allegato 4 alle Condizioni di Assicurazione: “Regolamento del Supporto Euro 2″;

Allegato 5 alle Condizioni di Assicurazione: “Regolamento del Supporto US Dollaro”;

il Glossario;

il Modulo di Proposta e i suoi allegati:

Allegato 1 al Modulo di Proposta: “Informazioni sullo stato di salute dell’Assicurato”;

Allegato 2 al Modulo di Proposta: “Gestione finanziaria per i Fondi interni dedicati”;

Allegato 3 al Modulo di Proposta: “Informativa sulla privacy”.

Inoltre, formano parte del Contratto i seguenti documenti:

il Dossier Informativo - Sottoscrittore (Persona Fisica) (in caso di sottoscrizione da parte di una persona fisica) o il Dossier Informativo - Sottoscrittore (Persona Giuridica) (in caso di sottoscrizione da parte di una persona giuridica);

gli Avvisi Informativi: “Investimenti in fondi alternativi e/o in fondi immobiliari″ e “Investimenti in fondi a liquidità ridotta″;

le Condizioni Particolari di Contratto;

il Progetto esemplificativo delle prestazioni del Supporto Euro 2, elaborato in forma personalizzata;

il Progetto esemplificativo delle prestazioni del Supporto US Dollaro, elaborato in forma personalizzata.

Le presenti Condizioni di Assicurazione devono essere lette congiuntamente alla documentazione summenzionata.

In caso di accettazione della Proposta di Assicurazione (contenuta nel Modulo di Proposta) da parte dell’Assicuratore, quest’ultimo ne darà notizia al Sottoscrittore anche tramite l’Intermediario incaricato del collocamento, affinché il Sottoscrittore possa provvedere al versamento del Premio unico iniziale all’Assicuratore (il “Premio″).

Il Sottoscrittore può liberamente indicare se stesso, se si tratta di una persona fisica, o un terzo quale persona sulla cui vita è stipulato il Contratto (“l’Assicurato″). Il Sottoscrittore può indicare uno o due Assicurati. In caso di designazione di due Assicurati, al momento della sottoscrizione del Modulo di Proposta va indicato se il pagamento della prestazione in caso morte avviene al momento del Primo decesso di uno degli Assicurati o al momento del decesso di entrambi gli Assicurati. Nel Contratto, salvo ove diversamente indicato, con il termine Assicurato si fa riferimento all’Assicurato al cui decesso è collegato il pagamento della prestazione sulla base della scelta operata dal Sottoscrittore nel Modulo di Proposta.

Il Contratto si considererà concluso ed efficace dal giorno indicato nelle Condizioni Particolari e corrispondente alla data di incasso del Premio da parte dell’Assicuratore.

Fino a che il Contratto non sia concluso, il Sottoscrittore può revocare la Proposta di Assicurazione mediante l’invio di una lettera raccomandata con avviso di ricevimento all’Assicuratore.

Salvo nei casi in cui il Sottoscrittore sceglie di investire in Supporti espressi in valute denominati in una valuta diversa da quella di pagamento del Premio, i Premi in denaro sono direttamente investiti nei supporti d’investimento scelti dal Sottoscrittore, senza aspettare la fine del periodo di recesso.

In caso di investimento in un Supporto espresso in valuta denominato in una valuta diversa dalla valuta di pagamento del Premio, il versamento netto ricevuto sarà investito in un prodotto di liquidità denominato in una valuta simile alla valuta del Premio per l’intero periodo di recesso.

Il Sottoscrittore usufruisce delle garanzie e delle coperture descritte nella Nota Informativa e nelle presenti Condizioni di Assicurazione a partire dalla data di incasso del Premio. Il Contratto sarà quindi considerato del tutto inefficace e l’Assicuratore non sarà tenuto ad alcuna prestazione allorché il decesso dell’Assicurato avvenga prima dell’effettivo incasso del Premio.

Di norma l’Assicuratore non emette l’originale di Polizza, fatto salvo il caso in cui il Sottoscrittore ne faccia espressa richiesta per iscritto. In tal caso l’emissione della Polizza avverrà a cura dell’Assicuratore nei tempi necessari. Resta inteso che, una volta consegnato l’originale di Polizza al Sottoscrittore, questi è l’unico responsabile della relativa custodia e si assume ogni relativo rischio e responsabilità. Il Sottoscrittore si impegna a fornire all’Assicuratore le informazioni ed i documenti che dovessero rendersi necessari ai fini dell’esecuzione del Contratto anche a seguito di eventuali modifiche normative.

Il Contratto è un contratto di assicurazione a vita intera. La durata del Contratto coincide pertanto con la vita dell’Assicurato. Il decesso dell’Assicurato o il riscatto totale pongono fine al Contratto.

Oltre al pagamento del Premio iniziale, il Sottoscrittore ha la facoltà di versare Premi aggiuntivi in corso di Contratto (previo accordo dell’Assicuratore).

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I pagamenti del Premio iniziale e dei Premi aggiuntivi sono effettuati mediante Distinta delle Operazioni debitamente compilata e firmata ovvero mediante lettera in originale, senza cancellature e correzioni, data e firmata a penna indelebile dal Sottoscrittore o dal suo rappresentante legale, in cui vengono riportate le stesse informazioni previste dal Modulo di Operazioni.

Pagamento del Premio

Il Premio iniziale e gli eventuali Premi aggiuntivi possono essere versati in denaro mediante bonifico bancario nonché, con il preventivo consenso dell’Assicuratore, in natura mediante conferimento di strumenti finanziari esclusivamente in caso di investimento in un Fondo interno dedicato.

In caso di versamento in natura, mediante conferimento di strumenti finanziari, il loro valore sarà determinato alla data della prima valorizzazione successiva a quella di ricezione di tutti gli strumenti finanziari da parte dell’Assicuratore, nella valuta di riferimento del Contratto.

In caso di investimento del Premio iniziale e degli eventuali Premi aggiuntivi in un Fondo interno dedicato, la conversione in quote si effettua entro e non oltre il terzo giorno lavorativo successivo alla data di incasso effettivo da parte dell’Assicuratore, rispettivamente, del Premio iniziale e dei Premi aggiuntivi. Nel caso in cui gli strumenti finanziari oggetto di conferimento in natura non abbiano una valorizzazione giornaliera, la conversione in quote del relativo controvalore sarà effettuata avendo riferimento all’ultimo valore noto o all’ultima quotazione disponibile.

In caso di investimento del Premio iniziale e degli eventuali Premi aggiuntivi in un Fondo esterno o in un Fondo interno collettivo, la conversione in quote si effettua entro e non oltre il terzo giorno lavorativo successivo alla data di incasso effettivo da parte dell’Assicuratore, rispettivamente, del Premio iniziale e dei Premi aggiuntivi.

Il numero delle quote si calcola dividendo l’importo Premio iniziale e degli eventuali Premi aggiuntivi al netto dei diritti e dei Costi, per il Valore unitario della quota dei Fondi interni dedicati, dei Fondi esterni e/o dei Fondi interni collettivi relativo al giorno di riferimento (intendendo per tale il giorno in cui viene effettuata la conversione del Premio iniziale e dei premi aggiuntivi in quote ai sensi di quanto precede).

In caso di investimento del Premio iniziale e degli eventuali Premi aggiuntivi in un Supporto espresso in valuta, l’investimento netto su tale supporto espresso in valuta è remunerato a partire dalla data di capitalizzazione.

In caso di investimento del Premio iniziale nella stessa valuta di un Supporto espresso in valuta, l’importo netto della quota del Premio iniziale destinato al Supporto espresso in valuta sarà investito direttamente nel supporto. La data di capitalizzazione corrisponderà al massimo al terzo giorno lavorativo successivo alla data di incasso effettivo del Premio iniziale da parte dell’Assicuratore.

In caso di investimento del Premio iniziale in una valuta diversa da quella di un determinato Supporto espresso in valuta, l’importo netto della quota di Premio iniziale destinata al Supporto espresso in valuta sarà investito in un prodotto di liquidità, denominato nella valuta del Premio iniziale, per il periodo di recesso. La data di capitalizzazione corrisponderà al giorno successivo alla scadenza del periodo di recesso.

In caso di investimento di un Premio aggiuntivo in un Supporto espresso in valuta, la data di capitalizzazione corrisponderà al massimo al terzo giorno lavorativo successivo alla data di incasso effettivo dei Premi aggiuntivi da parte dell’Assicuratore.

Il Sottoscrittore è libero di scegliere la valuta di riferimento del suo Contratto tra quelle proposte dall’Assicuratore.

Il Sottoscrittore è altresì libero di scegliere la valuta di pagamento del Premio iniziale tra quelle proposte dall’Assicuratore, indipendentemente dalla valuta di riferimento scelta per il Contratto.

La scelta della valuta di pagamento del Premio iniziale e della valuta di riferimento del Contratto viene effettuata nel Modulo di Proposta. Qualora non venga specificata una valuta di riferimento del Contratto, sarà considerata tale la valuta di pagamento del Premio iniziale.

Avendo libera scelta per quanto riguarda la valuta di pagamento del Premio iniziale e la valuta di riferimento del Contratto, il Sottoscrittore si assume i costi di cambio e sostiene il rischio di cambio legato alle scelte valutarie operate.

ARTICOLO 2 - OPZIONI DI CONTRATTO

Il Contratto propone diverse Garanzie opzionali caso morte. Queste possono dare luogo, in caso di decesso dell’Assicurato che pone fine al Contratto, al versamento di un eventuale capitale complementare rispetto al valore del risparmio costituito sul Contratto.

L’elenco, le modalità di sottoscrizione, le caratteristiche principali (definizione, durata, costi, ecc.) e i limiti e le esclusioni di tali garanzie sono definiti all’articolo 12 delle Condizioni di Assicurazione. Le formalità da espletare in caso di sinistro sono indicate all’articolo 6 delle Condizioni di Assicurazione.

Il Sottoscrittore può richiedere una sola Garanzia opzionale caso morte alla volta. Il fatto che la Garanzia opzionale caso morte venga meno in corso di Contratto non incide sul versamento del capitale in caso di morte dell’Assicurato che ponga fine al Contratto come previsto all’articolo 5 della Nota Informativa.

ARTICOLO 3 - TIPOLOGIE DI SUPPORTI D’INVESTIMENTO SOTTOSTANTI IL CONTRATTO E PRESTAZIONI DELL’ASSICURATORE

La prestazione a cui è tenuto l’Assicuratore consiste nel pagamento ai Beneficiari designati dal Sottoscrittore (di seguito, congiuntamente, il

″Beneficiario″), in caso di decesso dell’Assicurato, di una somma variabile in funzione delle caratteristiche dei supporti d’investimento prescelti dal

Sottoscrittore all’atto della sottoscrizione del Contratto. In caso di decesso questa prestazione sarà versata nella valuta di riferimento del Contratto.

In particolare, il Sottoscrittore può scegliere, a propria discrezione, che il Premio iniziale e gli eventuali Premi aggiuntivi siano investiti, in tutto o in parte, in uno o più dei seguenti supporti d’investimento, purché siano rispettati gli importi minimi di investimento specificati nella Nota Informativa:

uno o più Fondo/i interno/i dedicato/i appositamente costituito/i;

uno o più Supporti espressi in valute, che costituiscono una gestione distinta di attivi separati dell’Assicuratore;

uno o più Fondo/i esterno/i ovvero organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR), tra cui i fondi comuni d’investimento e le società di investimento a capitale variabile;

uno o più Fondo/i interno/i collettivo/i.

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Il Sottoscrittore può, in funzione della propria propensione al rischio e delle sue aspettative di rendimento, diversificare i propri investimenti suddividendo i Premi versati, al netto di Costi e oneri, tra uno o più Supporti interni dedicati, uno o più Fondi esterni, uno o più Fondi interni collettivi e/o uno o più Supporti espressi in valute.

Il Sottoscrittore è informato che l’Assicuratore ha il diritto di modificare in qualsiasi momento gli importi minimi di investimento specificati nella Nota Informativa.

Per i Fondi esterni, il Sottoscrittore sceglie autonomamente i supporti in base alle proprie esigenze personali. A tal fine, nell’Allegato 2 alla Scheda Sintetica è riportata la lista dei Fondi esterni disponibili.

Il Sottoscrittore è consapevole di sottoscrivere un prodotto assicurativo a prevalente contenuto finanziario e di assumere, a proprio carico, i rischi finanziari di cui all’articolo 3 della Nota Informativa.

Per maggiori informazioni sulla prestazione dell’Assicuratore nel caso di investimento in uno o più Fondi interni dedicati, il Sottoscrittore può consultare gli art. 5, 6 e 15 della Nota Informativa.

Nel caso in cui il Sottoscrittore decida di investire, parzialmente o integralmente, il Premio iniziale e gli eventuali Premi aggiuntivi in un Supporto espresso in valuta, la prestazione a cui è tenuto l’Assicuratore è pari al valore raggiunto dal Supporto espresso in valuta convertito nella valuta di pagamento della prestazione, al netto di Costi, riscatti e Switch in uscita.

Per quanto riguarda i Premi investiti nel Supporto espresso in valuta denominato “Supporto Euro 2” e/o nel Supporto espresso in valuta denominato “Supporto US Dollaro”, il Contratto non prevede una garanzia di capitale. L’Assicuratore prevede (i) l’eventuale assegnazione di un’aliquota di partecipazione agli utili eventualmente generati dal Supporto Euro 2 e dal Supporto US Dollaro e (ii) un’eventuale rivalorizzazione in caso di disinvestimento secondo le modalità definite all’articolo 9.2 della Nota Informativa.

Si rimanda il Sottoscrittore all’Allegato 2 delle Condizioni di Assicurazione: “Regolamento di gestione dei Fondi interni dedicati” in caso di investimento in un Fondo interno dedicato, all’Allegato 3 delle Condizioni di Assicurazione: “Regolamento di gestione dei Fondi esterni e dei Fondi interni collettivi” in caso di investimento in un Fondo interno collettivo o in un Fondo esterno, all’Allegato 4 delle Condizioni di Assicurazione: “Regolamento del Supporto Euro 2” in caso di investimento nel Supporto Euro 2 e all’Allegato 5 delle Condizioni di Assicurazione: “Regolamento del Supporto US Dollaro” in caso di investimento nel Supporto US Dollaro.

Per maggiori informazioni sulla prestazione dell’Assicuratore in caso di investimento nel Supporto Euro 2 e nel Supporto US Dollaro, il Sottoscrittore può fare riferimento all’articolo 9.2 ed alla Sezione G della Nota Informativa, nonché all’Allegato 4 alle Condizioni di Assicurazione: “Regolamento del Supporto Euro 2” e all’Allegato 5 delle Condizioni di Assicurazione: “Regolamento del Supporto US Dollaro”.

Esclusivamente nell’ambito della prestazione caso morte dell’Assicuratore, a prescindere dai supporti d’investimento prescelti dal Sottoscrittore, la prestazione dell’Assicuratore in caso di decesso è maggiorata dell’importo derivante dalla Garanzia minima caso morte e dall’eventuale Garanzia opzionale caso morte sottoscritta dal Sottoscrittore, disciplinate all’articolo 12 delle presenti Condizioni di Assicurazione.

ARTICOLO 4 - BANCA DEPOSITARIA E GESTORE DEGLI STRUMENTI E DELLE ATTIVITÀ FINANZIARIE SOTTOSTANTI I FONDI INTERNI DEDICATI

Gli attivi sottostanti ai Fondi Interni dedicati sono di proprietà esclusiva dell’Assicuratore e vengono depositati presso una banca depositaria abilitata ai sensi della legislazione lussemburghese. L’Assicuratore non presta alcuna garanzia né sulla solvibilità della banca depositaria né degli emittenti degli attivi componenti il Fondo interno dedicato e sul loro rendimento. I rimborsi dei conti correnti e più in generale dei crediti monetari e finanziari, sono soggetti alla solvibilità della banca depositaria e non beneficiano di nessuna garanzia dell’Assicuratore.

L’Assicuratore delega la gestione finanziaria di ogni Fondo interno dedicato a un Gestore finanziario designato e autorizzato dall’Assicuratore.

Resta inteso che l’Assicuratore non sarà ritenuto responsabile delle misure adottate dal Gestore del Fondo interno dedicato nell’esercizio del suo mandato. L’Assicuratore si riserva il diritto di intervenire nella gestione del Fondo interno dedicato in caso di gravi omiss ioni del Gestore nell’esecuzione del mandato. L’Assicuratore si riserva inoltre il diritto di sostituire il Gestore e/o la banca depositaria nell’interesse del Sottoscrittore.

Il Sottoscrittore il cui Contratto è investito in uno o più Fondi interni dedicati dispone unicamente del privilegio comune a tutti i sottoscrittori ai sensi dell’articolo 118 della legge lussemburghese del 7 dicembre 2015 sul settore assicurativo. Il Sottoscrittore non gode di nessun altro diritto di prelazione riguardo agli attivi del/i Fondo/i interno/i dedicato/i che lo porrebbe in una situazione privilegiata rispetto agli altri sottoscrittori.

Gli attivi rappresentativi delle riserve tecniche relative ai Fondi interni dedicati sono depositate presso istituti bancari situati nello Spazio economico europeo(1). Tuttavia, in seguito all’espresso consenso del Sottoscrittore formalizzato mediante la firma della Dichiarazione Speciale: “Deposito degli attivi del Fondo interno dedicato al di fuori dello Spazio economico europeo”, tali attivi possono essere depositate presso un istituto bancario situato fuori dallo Spazio economico europeo. In tal caso, si richiama l’attenzione del Sottoscrittore sul fatto che le procedure di cooperazione tra le autorità di vigilanza del settore assicurativo in vigore nel territorio dell’Unione europea non saranno operative, pertanto qualsiasi rischio relativo al depositario (legato in particolare a negligenza, frode, insolvenza, ecc.), nonché qualsiasi rischio legato a misure di blocco o esecuzione aventi ad oggetto gli attivi del Contratto e verificatesi nell’ambito di disposizioni di legge o ingiunzioni giudiziarie o amministrative è unicamente a carico del Sottoscrittore.

In funzione dell’andamento dei mercati finanziari, il Gestore seleziona gli attivi sottostanti del Fondo interno dedicato e per l’intera durata del Contratto può modificarne la composizione conformandosi all’orientamento di gestione definito. A seconda delle opportunità offerte dai mercati, il Gestore potrà modificare sensibilmente i rapporti tra le classi di attivi, rispettando tuttavia i limiti massimi previsti dalla normativa lussemburghese e richiamati nell’Allegato 1 alle Condizioni di Assicurazione: “Norme di investimento applicabili ai Fondi interni dedicati e ai Fondi interni collettivi”.

La gestione finanziaria degli attivi sottostanti sui quali si basano i Fondi interni dedicati dipende dal loro orizzonte di investimento. Il Riscatto anticipato di tutto o parte del valore raggiunto può quindi nuocere alla performance del Fondo interno dedicato in questione.

(1) Germania, Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Croazia, Danimarca, Spagna, Estonia, Finlandia, Francia, Grecia, Ungheria, Irlanda, Islanda, Italia, Lettonia, Liechtenstein, Lituania, Lussemburgo, Malta, Norvegia, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Repubblica Ceca, Romania, Regno Unito, Slovacchia, Slovenia, Svezia.

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ARTICOLO 5 - DIRITTO DI RECESSO DEL SOTTOSCRITTORE

A far data dal giorno in cui è informato della conclusione del Contratto, il Sottoscrittore dispone di un periodo di ripensamento di trenta giorni solari per recedere dal Contratto. Per l’esercizio del diritto di Recesso, il Sottoscrittore è tenuto a trasmettere all’Assicuratore, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, apposita richiesta, accompagnata da copia di tutti i documenti contrattuali e dalle Condizioni Particolari, qualora già emesse e consegnate al Sottoscrittore.

Esercitando il diritto di Recesso contrattuale, il Sottoscrittore ha diritto a un rimborso secondo le modalità descritte a seguire. In tal caso, pertanto, l’Assicuratore è tenuto, dietro consegna delle Condizioni Particolari, al rimborso del Premio versato o alla restituzione degli strumenti finanziari conferiti in natura dal Sottoscrittore all’atto della sottoscrizione, fermo restando che: L’importo del Premio iniziale investito in un Supporto espresso in valuta sarà rimborsato nella valuta di pagamento del Premio, al netto dei Costi

di ingresso del Contratto prelevati dall’Assicuratore come precisato all’articolo 11.1.1 della Nota Informativa;

In caso di investimento mediante conferimento di strumenti finanziari, sarà rimborsato il controvalore di tali strumenti finanziari nella valuta di pagamento del Premio, comprensivo dell’eventuale differenza positiva o negativa dovuta all’oscillazione del loro controvalore;

In caso di investimento del Premio iniziale in uno o più Fondi interni dedicati, in uno o più Fondi esterni e/o in uno o più Fondi interni collettivi, sarà rimborsato il controvalore delle quote attribuite al Contratto, nella valuta di pagamento del Premio, comprensivo dell’eventuale differenza positiva o negativa dovuta all’oscillazione del loro controvalore.

In caso di sottoscrizione congiunta, la richiesta di Recesso deve essere firmata da tutti i Sottoscrittori.

Si precisa che è possibile che i valori sopra citati risultino inferiori ai Premi versati, pertanto il Sottoscrittore si assume il rischio connesso all’andamento negativo di un Supporto espresso in valuta e del valore delle quote rappresentative del Fondo interno dedicato, dei Fondi esterni (OICR) e/o dei Fondi interni collettivi; non vi è, pertanto, alcuna garanzia di risultato né di ottenere alcuna prestazione minima da parte dell’Assicuratore.

In caso di conversione, il tasso di cambio applicato corrisponde all’ultimo tasso di chiusura disponibile considerato dall’Assicuratore alla data dell’operazione di recesso.

ARTICOLO 6 - MODALITÀ DI RICHIESTA DI PAGAMENTO ALL’ASSICURATORE E DIRITTO DI RISCATTO

Trascorsi i trenta giorni relativi al periodo di ripensamento di cui al precedente articolo 5, il Sottoscrittore può richiedere il Riscatto totale o parziale del proprio Contratto, secondo le modalità indicate all’articolo 15 della Nota Informativa.

In caso di Riscatto totale del Contratto, il valore di Riscatto è pari alla prestazione dell’Assicuratore così come descritta, per ogni supporto d’investimento, all’articolo 3, al netto delle eventuali penali di Riscatto. Il Valore di riscatto del Contratto può essere inferiore ai Premi versati. Per tutti i pagamenti deve essere presentata all’Assicuratore una richiesta scritta, debitamente compilata, firmata e accompagnata dai documenti necessari a verificare l’effettiva esistenza dell’obbligo di pagamento e ad individuare gli aventi diritto al pagamento.

Il Sottoscrittore è altresì libero di scegliere la valuta dell’operazione di riscatto tra quelle autorizzate dall’Assicuratore, indipendentemente dalla valuta di riferimento del Contratto e dei supporti da disinvestire. Qualora nella domanda di riscatto non venga specificata una valuta per l’operazione, il riscatto sarà effettuato nella valuta di riferimento del Contratto. Avendo libera scelta per quanto riguarda la valuta dell’operazione di riscatto, il Sottoscrittore si assume i costi di cambio e sostiene il rischio di cambio legato alla scelta valutaria operata, anche in caso di applicazione della valuta predefinita.

In caso di decesso dell’Assicurato che pone fine al Contratto, il capitale sarà versato nella valuta di riferimento del Contratto.

L’Assicuratore, dopo aver ricevuto tutta la documentazione indicata nel presente articolo, si impegna a effettuare il pagamento entro i seguenti termini:

per i Premi investiti in uno o più Supporti espressi in valute, Fondi esterni e/o Fondi interni collettivi, al più tardi entro due mesi dalla ricezione dell’insieme dei documenti necessari;

per i Premi investiti in un/dei Fondo/i interno/i dedicato/i, al più tardi entro due mesi dalla ricezione da parte dell’Assicuratore dell’insieme dei documenti necessari, fatta salva in particolare la vendita degli attivi sottostanti effettuata ai sensi dell’articolo 6 della Nota Informativa. Per i Premi investiti in un Fondo interno dedicato, si precisa che qualora gli attivi finanziari che compongono il/i Fondo/i interno/i dedicato/i non siano liquidabili entro un termine di sei mesi dalla data in cui l’Assicuratore ha ricevuto la richiesta di pagamento debitamente compilata, firmata e completa della necessaria documentazione, l’Assicuratore si riserva il diritto di effettuare il pagamento tramite il trasferimento degli attivi.

Nessuna responsabilità potrà essere addebitata all’Assicuratore in caso di mancato rispetto di tali termini dovuto a cause oggettive che impediscono il disinvestimento dei supporti e/o il pagamento delle prestazioni (quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo: giorni festivi, chiusura dei mercati finanziari, guasti tecnici sui circuiti telematici dei mercati finanziari). In questi casi, l’Assicuratore provvederà ad effettuare i disinvestimenti e/o i pagamenti non appena possibile, successivamente al venire meno delle cause ostative.

I documenti necessari per la verifica della sussistenza dell’obbligo di pagamento e per l’individuazione del relativo avente diritto e che, pertanto, devono essere allegati alla richiesta di pagamento, sono i seguenti:

In caso di Riscatto totale o parziale:

il Modulo di Operazioni debitamente compilata e firmata ovvero una lettera in originale, senza cancellature e correzioni, data e firmata a penna indelebile dal Sottoscrittore, in cui vengono riportate le stesse informazioni previste dal Modulo di Operazioni;

una copia del documento di identità del Sottoscrittore (carta di identità o passaporto) in corso di validità, datata e firmata, e del codice fiscale;

nel caso in cui il Sottoscrittore sia soggetto a istituti di protezione della capacità di agire, copia del provvedimento di autorizzazione del giudice, o altro provvedimento richiesto dalla normativa applicabile;

certificato di esistenza in vita dell’Assicurato, o dichiarazione sostitutiva;

nell’ipotesi di designazione di un Beneficiario irrevocabile ai sensi della normativa applicabile, il consenso espresso per iscritto del Beneficiario designato nel Contratto dal Sottoscrittore;

nel caso in cui la richiesta di Riscatto provenga da un rappresentante del Sottoscrittore, tutti i documenti comprovanti i necessari poteri ai fini dell’esercizio del diritto di Riscatto;

nel caso in cui la richiesta derivi da un vincolatario, tutti i documenti comprovanti i necessari poteri ai fini dell’esercizio del diritto di Riscatto.

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In caso di decesso:

richiesta scritta di pagamento da parte del/i Beneficiario/i in cui vengono precisate le modalità di pagamento desiderate tra quelle consentite dal Contratto;

una copia del certificato di morte dell’Assicurato;

un certificato medico che attesti con precisione la causa del decesso dell’Assicurato; l’Assicurato dichiara di sollevare dal segreto professionale il medico che constaterà il suo decesso nei confronti del medico consulente dell’Assicuratore;

nel caso il Modulo di Proposta non riporta l’indicazione nominativa del Beneficiario (e, per quanto ovvio, di ciascuno di essi, qualora questo sia una pluralità di persone), andrà inoltre presentata ogni documento necessarie ad identificare nominativamente il Beneficiario (ad esempio una copia autentica del testamento del Sottoscrittore, ovvero atto notorio o dichiarazione sostitutiva di atto notorio autenticata attestante l’assenza di alcun testamento, sottoscritto dal Beneficiario richiedente (o, in caso di pluralità di Beneficiari, da almeno uno delle persone designate come Beneficiario);

nel caso in cui la richiesta provenga da un rappresentante del Beneficiario, tutti i documenti comprovanti i necessari poteri ai fini della richiesta di pagamento;

nel caso in cui il Beneficiario sia soggetto a istituti di protezione della capacità di agire, copia del provvedimento di autorizzazione del giudice, o altro provvedimento richiesto dalla normativa applicabile;

una copia certificata dei documenti di identità del Beneficiario in corso di validità, datata e firmata;

ogni altro documento che consenta all’Assicuratore di identificare il Beneficiario designato e di stabilire il suo titolo alla prestazione assicurativa.

ARTICOLO 7 - PAGAMENTI DELL’ASSICURATORE

Il Sottoscrittore prende atto ed accetta che il pagamento degli importi derivanti dall’esercizio dei Riscatti totali o parziali, così come la restituzione degli importi derivanti dall’esercizio del diritto di Recesso, sarà effettuato esclusivamente per il tramite di un Intermediario residente in Italia tra quelli indicati nell’art. 1 del D.L. n. 167/1990, e con accredito su un conto corrente intestato al Sottoscrittore ed indicato da quest’ultimo nel Modulo di Proposta.

Il Sottoscrittore prende atto ed accetta che l’indicazione di tale conto corrente costituisce presupposto essenziale per l’accettazione della Proposta di Assicurazione del Sottoscrittore integrata dal Modulo di Proposta e da tutti gli altri documenti che, unitamente a quest’ultimo, costituiscono il Fascicolo Informativo da parte dell’Assicuratore. Resta salva la facoltà del Sottoscrittore di modificare l’indicazione del predetto conto corrente mediante apposita comunicazione scritta da inviarsi a mezzo lettera raccomandata a/r all’Assicuratore all’indirizzo riportato all’articolo 1 della Nota Informativa.

ARTICOLO 8 - POSIZIONE LEGALE NEL CASO DI DUE SOTTOSCRITTORI

Nel caso di sottoscrizione congiunta del Contratto, i diritti derivanti dal Contratto sono esercitati congiuntamente da entrambi i Sottoscrittori.

In tal caso, tutte le richieste e le comunicazioni all’Assicuratore sono valide solamente se firmate da entrambi i Sottoscrittori del Contratto. All’atto della sottoscrizione del Modulo di Proposta, sono indicati il primo Sottoscrittore ed il secondo Sottoscrittore; il secondo Sottoscrittore elegge domicilio, a tutti i fini del presente Contratto, presso il domicilio eletto dal primo Sottoscrittore ed indicato nel Modulo di Proposta.

Per quanto riguarda il diritto di ciascun Sottoscrittore di ottenere informazioni direttamente dall’Assicuratore, ogni obbligo informativo gravante sull’Assicuratore si intende assolto con l’invio delle relative informazioni esclusivamente al domicilio eletto dal primo Sottoscrittore ed indicato nel Modulo di Proposta o successivamente comunicato all’Assicuratore a tal fine dal Sottoscrittore.

In caso di sottoscrizione congiunta del Contratto, salvo che dal contesto risulti diversamente, il termine Sottoscrittore utilizzato nella documentazione contrattuale deve intendersi riferito ad entrambi i Sottoscrittori.

ARTICOLO 9 - LOTTA CONTRO IL RICICLAGGIO DI DENARO E IL FINANZIAMENTO DI ATTIVITÀ TERRORISTICHE

In qualità di organismo finanziario, l’Assicuratore è soggetto agli obblighi derivanti dalla regolamentazione nazionale, europea e internazionale in materia di lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento di attività terroristiche, nonché agli obblighi derivanti dalle sanzioni internazionali. A tale titolo, l’Assicuratore attua le misure necessarie ad ottemperare ai suoi obblighi dal momento in cui instaura un rapporto e per l’intera durata del Contratto.

L’Assicuratore istituisce procedure di vigilanza che prevedono l’identificazione e la verifica dei nuovi clienti, dei clienti esistenti e dei beneficiari effettivi. Le procedure prevedono inoltre la vigilanza delle operazioni e in particolare l’obbligo di accertare la liceità dell’origine o della destinazione dei fondi. L’Assicuratore ha, se del caso, il diritto di limitare l’utilizzo delle valute di riferimento del Contratto, nonché delle valute di pagamento del Premio iniziale, dei Premi aggiuntivi, delle prestazioni in caso di decesso e delle operazioni di switch, riscatto parziale o riscatto totale in funzione del paese di residenza del Sottoscrittore.

ARTICOLO 10 - LEGGE APPLICABILE AL CONTRATTO E FORO COMPETENTE

L’operatività dell’Assicuratore è soggetta alle disposizioni tecniche, prudenziali e di vigilanza vigenti nel Granducato del Lussemburgo. Sono altresì sottoposte alla vigente normativa lussemburghese le modalità di gestione del Fondo interno dedicato, del Supporto Euro 2 e del Supporto US Dollaro cui possono essere collegate le prestazioni oggetto del Contratto. Fatto salvo quanto precede, il Contratto è regolato dalla legge italiana.

In caso di controversie relative al Contratto nelle quali sia parte un consumatore residente in un paese membro dell’UE, foro competente è quello di residenza o di domicilio elettivo del consumatore medesimo. In ogni altro caso, il foro competente è quello ove ha sede legale l’Assicuratore.

L’invalidità di un articolo o di una parte del Contratto non pregiudica la validità dell’intero Contratto.

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La nullità, l’illegalità o l’inefficacia di una previsione del Contratto e dei suoi allegati, e, in generale, di qualunque documento che compone il Contratto, non incide sulla validità dell’intero Contratto. In tale eventualità, la disposizione di legge imperativa di cui non si è tenuto conto troverà automaticamente applicazione retroattiva, a partire dalla conclusione del Contratto.

Per quanto non disciplinato dal Contratto e, più in generale, dai documenti che lo compongono, si rimanda alle disposizioni supplettive della legge applicabile al Contratto.

ARTICOLO 11 - SPESE, TASSE E IMPOSTE

Le spese relative al Contratto sono indicate all’articolo 11 della Nota Informativa.

Le imposte di bollo e di registro, nonché ogni altra imposta e tassa attuale o futura, previste dalle leggi e dai regolamenti del Granducato di Lussemburgo così come dallo Stato di residenza abituale del Sottoscrittore, che incidono sul Contratto, i Premi, le quietanze o le prestazioni assicurate sono a carico del Sottoscrittore o dei suoi aventi diritto e, se del caso, dei Beneficiari.

Il regime fiscale generalmente applicabile al Contratto è quello del paese di residenza abituale del Sottoscrittore. Per questo motivo all’articolo 13 della Nota Informativa viene illustrato il regime fiscale italiano. Per il Sottoscrittore non fiscalmente residente in Italia, a seconda delle disposizioni della legislazione fiscale del suo paese di residenza, le somme imponibili potrebbero dover essere dichiarate all’amministrazione fiscale del paese di residenza. Spetta al Sottoscrittore informarsi circa la fiscalità applicabile nel proprio paese di residenza.

La fiscalità può variare in corso di Contratto.

ARTICOLO 12 - GARANZIE CASO MORTE

Il Contratto prevede una Garanzia minima caso morte e propone sei Garanzie opzionali caso morte.

Articolo 12.1 - Disposizioni comuni alla Garanzia minima caso morte e alle Garanzie opzionali caso morte

Articolo 12.1.1 - Definizioni

In aggiunta a quanto definito in altra parte del presente Contratto, i termini e le espressioni che seguono avranno il signif icato ad essi attribuito nel presente articolo:

Capitale di rischio assicurato: il capitale versato al Beneficiario in aggiunta al Valore di Riscatto del Contratto, in caso di morte dell’Assicurato.

Infortunio: qualsiasi danno fisico, non intenzionale, subito dall’Assicurato a causa dell’azione improvvisa e imprevedibile di una causa esterna di cui l’Assicurato è vittima, avvenuto durante il periodo di validità delle garanzie, e che sia causa efficiente del decesso dell’Assicurato. La rottura di aneurisma, l’infarto del miocardio, l’embolia cerebrale, l’emorragia meningea, oltre agli incidenti vascolari sono considerati dall’Assicuratore come malattie e non come Infortuni.

Malattia: ogni alterazione dello stato di salute non dipendente da Infortunio.

I termini e le espressioni definiti al singolare avranno lo stesso significato ove utilizzati al plurale, e viceversa.

Articolo 12.1.2 - Esclusioni comuni

Le garanzie caso morte non operano allorché il decesso dell’Assicurato che pone termine al Contratto è dovuto a:

suicidio o tentativo di suicidio intervenuto nel corso del primo anno successivo alla data di efficacia della garanzia. In caso di richiesta di aumento del capitale per una garanzia caso morte, tale termine decorre dal giorno dell’accettazione dell’aumento per la parte aumentata;

utilizzo di apparecchi aerei, salvo incidente di aereo munito di valido certificato di navigabilità e il cui pilota sia in possesso di un brevetto di volo valido per l’aeromobile utilizzato e di una licenza in corso di validità;

rischi incorsi a bordo di veicoli a motore in occasione di competizioni o rally di velocità;

pratica di sport di combattimento e pratica di bob, rafting, trekking, sci acrobatico, speleologia, acrobazie, alpinismo, scalata;

qualsiasi tentativo di stabilire un record;

fatti di guerra, sommosse, insurrezioni, attentati e atti di terrorismo, indipendentemente dal luogo e dai protagonisti dal momento in cui l’Assicurato vi prende parte attivamente;

le conseguenze di risse salvo il caso di legittima difesa, assistenza a persona in pericolo o compimento del dovere professionale;

conseguenze di malattie o infortuni il cui evento scatenante è antecedente alla data di efficacia della garanzia e la cui esclusione è stata notificata nelle Condizioni particolari del Contratto o nell’ambito della clausola addizionale in caso di domanda in corso di Contratto.

Articolo 12.1.3 Capitale massimo assicurato

Il capitale di rischio delle Garanzie opzionali e delle Garanzie minime caso morte accordate a titolo dell’insieme dei Contratti assicurati dall’Assicurato non potrà superare il limite massimo di 3.000.000 euro (o equivalente nella valuta di riferimento del Contratto) per uno stesso Assicurato. Se il cumulo dei capitali di rischio a titolo delle Garanzie opzionali e delle Garanzie minime caso morte per l’insieme dei Contratti supera questo limite massimo, i capitali di rischio saranno ridotto secondo l’ordine di priorità seguente: della Garanzia opzionale in caso di morte più recente rispetto alla Garanzia opzionale in caso di morte meno recente, poi della Garanzia minima in caso di morte più recente rispetto alla Garanzia minima in caso di morte meno recente.

In caso di Garanzie opzionali caso morte con identica data di efficacia il cui cumulo supera il saldo del massimale, il capitale sarà ridotto proporzionalmente al valore dei Contratti o del capitale di rischio di ogni garanzia sottoscritta.

In caso di Garanzie minime caso morte con la medesima data di decorrenza il cui cumulo superi il saldo del limite massimo, il capitale sarà ridotto in proporzione al valore dei Contratti o del capitale di rischio di ogni garanzia sottoscritta.

In caso di sottoscrizione con più Assicurati, ogni limite del capitale di rischio a causa di un Assicurato si applica d’ufficio a tutti gli Assicurati.

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Articolo 12. 2 - Garanzia minima caso morte

Il Contratto prevede una copertura caso morte che attualmente ammonta all’1% del Valore di riscatto del Contratto alla fine del trimestre solare precedente a quello in cui interviene il decesso dell’Assicurato (o alla data di efficacia del Contratto se successiva alla fine del trimestre solare precedente a quello in cui interviene il decesso dell’Assicurato). Il valore di riscatto è denominato nella valuta di riferimento del Contratto.

Pertanto, in caso di decesso, il valore della prestazione dovuta dall’Assicuratore ai sensi del precedente articolo 3, sarà maggiorato della predetta percentuale denominata nella valuta di riferimento del Contratto.

In ogni caso, la suddetta maggiorazione dell’1% non può superare l’importo massimo di:

EUR 250.000 (o equivalente nella valuta di riferimento del Contratto), in caso di Assicurato di età inferiore a 75 anni al momento del decesso;

EUR 125.000 (o equivalente nella valuta di riferimento del Contratto), in caso di Assicurato di età compresa tra i 75 e gli 85 anni al momento del decesso;

EUR 1.000 (o equivalente nella valuta di riferimento del Contratto), in caso di Assicurato di età superiore a 85 anni al momento del decesso.

Articolo 12.2.1 - Periodo di copertura per morte accidentale

A partire della Data di conclusione del Contratto fino al 31 dicembre del secondo anno di durata del Contratto, la Garanzia minima caso morte opera esclusivamente in caso di decesso dell’Assicurato per Infortunio.

Articolo 12.2.2 - Periodo di copertura per morte dovuta a qualsiasi causa

A partire dal 1° gennaio successivo al Periodo di copertura per morte accidentale, la copertura caso morte opera in caso di decesso dell’Assicurato per qualsiasi causa (sia Infortunio sia Malattia). Alla Data di conclusione del Contratto, l’età dell’Assicurato non dovrà essere superiore a 85 anni, anche qualora l’Assicurato è il Sottoscrittore.

Articolo 12.2.3 - Altre disposizioni

Le eventuali condizioni di accettazione del rischio da parte dell’Assicurato saranno oggetto di una clausola aggiuntiva al Contratto.

Articolo 12.2.4 - Falsa dichiarazione

Le dichiarazioni rese dal Sottoscrittore e dall’Assicurato (se diverso dal Sottoscrittore) devono essere esatte, complete e non reticenti.

In caso di dichiarazioni inesatte o reticenti (relative, a titolo d’esempio non limitativo, a circostanze che influiscono sulla data di nascita, lo stato di salute o il paese di residenza dell’Assicurato, oltre che sulla valutazione dei rischi), si applicano le disposizioni previste agli articoli 1892, 1893 e 1894 del Codice civile italiano in merito alla possibilità dell’Assicuratore di ricusare il Contratto nei termini previsti.

In ogni caso, la dichiarazione scorretta sull’età dell’Assicurato implica una rettifica degli importi dovuti, in funzione dell’età reale. In particolare, il Capitale di rischio assicurato sarà ridotto in proporzione all’ammontare che l’Assicuratore avrebbe calcolato se avesse conosciuto in tempo utile tutti gli elementi necessari alla valutazione del rischio.

In caso di omissione o di falsa dichiarazione da parte del Sottoscrittore o dell’Assicurato in relazione alla loro data di nascita, al loro stato di salute o al loro paese di residenza, la Garanzia minima caso morte sarà nulla e inefficace, laddove si dimostri la sussistenza di frode o di cattiva fede da parte del dichiarante.

Articolo 12.2.5 - Costi della Garanzia minima caso morte

L’Assicuratore preleva, su base trimestrale, un importo sul Valore di riscatto del Contratto a copertura dei Costi della Garanzia minima caso morte. Questi Costi sono determinati nella valuta di riferimento del Contratto.

I Costi della Garanzia minima caso morte saranno prelevati direttamente all’inizio di ciascun trimestre dai supporti d’investimento corrispondenti. In caso di investimento dei Premi in uno o più Fondi esterni (OICR) e/o in uno o più Fondi interni collettivi, i Costi della Garanzia minima caso morte saranno applicati mediante prelievo di quote. In caso di investimento dei Premi in uno o più Fondi interni dedicati e/o in uno o più Supporti espressi in valute, i Costi saranno prelevati sotto forma di importo su tali supporti previa conversione nella valuta di tali supporti.

I Costi della Garanzia minima caso morte sono calcolati in funzione del Capitale di rischio assicurato, espresso nella valuta di riferimento del Contratto, dell’età e delle condizioni di salute dell’Assicurato. In caso di sottoscrizione con diversi Assicurati, i Costi sono calcolati in funzione dell’importo dei capitali a rischio e dell’età media degli Assicurati, determinata sulla base dell’età di ciascun Assicurato, e sono prelevati trimestralmente in proporzione al valore raggiunto alla data di calcolo sui diversi supporti del Contratto, denominato nella valuta di riferimento del Contratto.

In caso di conversione, il tasso di cambio applicato corrisponde all’ultimo tasso di chiusura disponibile considerato dall’Assicuratore alla data di calcolo dei costi della garanzia minima caso morte.

Il Contratto offre la Garanzia minima caso morte, nei termini ed alle condizioni descritte nell’articolo 12 delle presenti Condizioni di Assicurazione.

Nel Periodo di copertura, esclusivamente in caso di morte accidentale (come sopra individuato), i Costi trimestrali della Garanzia minima caso morte incassati dall’Assicuratore per tale garanzia sono pari allo 0,25‰ del Capitale di rischio assicurato.

Nel periodo di copertura per morte dovuta a qualsiasi causa, i Costi trimestrali della Garanzia minima caso morte prelevati dall’Assicuratore sono identici a quelli delle Garanzie opzionali caso morte e sono indicati nelle tabelle dell’articolo 12.3.6 qui sotto.

L’Assicuratore si riserva il diritto di aumentare i Costi della Garanzia minima caso morte qualora dovesse riscontrare un aggravamento del rischio dovuto alle condizioni di salute, attività professionali o altre attività dell’Assicurato. Al riguardo, si precisa che il Sottoscrittore e l’Assicurato (se diverso dal Sottoscrittore) hanno l’obbligo di dare immediato avviso all’Assicuratore dei mutamenti che aggravano il rischio in modo tale che, se il nuovo stato di cose fosse esistito e fosse stato conosciuto dall’Assicuratore al momento della conclusione del Contratto, l’Assicuratore non avrebbe consentito l’assicurazione o l’avrebbe consentita per un Premio più elevato.

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Articolo 12.3 – Garanzie opzionali caso morte

Articolo 12.3.1 - Modalità di sottoscrizione

Articolo 12.3.1.1 - Età alla sottoscrizione

L’Assicuratore propone la sottoscrizione delle Garanzie opzionali caso morte nelle modalità descritte al presente articolo 12.3, purché l’Assicurato abbia più di 18 anni (in caso di pluralità di Assicurati, età del più giovane di essi) e meno di 85 anni (in caso di pluralità di Assicurati, età del più vecchio di essi) al momento della domanda di sottoscrizione delle Garanzie opzionali caso morte.

Articolo 12.3.1.2 - Modalità di sottoscrizione

Le Garanzie opzionali caso morte non sono cumulabili. È possibile sottoscrivere una sola Garanzia opzionale caso morte.

Il Sottoscrittore può optare per una delle Garanzie opzionali caso morte seguenti:

“limite” esclusivamente alla sottoscrizione del Contratto; “limite maggiorato” esclusivamente alla sottoscrizione del Contratto; “limite ridotto” esclusivamente alla sottoscrizione del Contratto; “cliquet” alla sottoscrizione o in corso di Contratto; “percentuale forfettaria” alla sottoscrizione o in corso di Contratto; “importo forfettario” alla sottoscrizione o in corso di Contratto.

In corso di Contratto, il Sottoscrittore può chiedere di modificare la propria Garanzia opzionale caso morte o di cambiarla con un’altra Garanzia opzionale caso morte offerta (escluse le garanzie “limite”, “limite maggiorato” e “limite ridotto”) ovvero chiedere il recesso dalla Garanzia opzionale caso morte in essere.

Le domande di recesso saranno efficaci dal primo giorno del trimestre civile successivo alla ricezione, da parte dell’Assicuratore, della domanda di recesso inviata a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

Le modifiche produrranno effetti, fatto salvo un preavviso di dieci giorni lavorativi dall’accettazione da parte dell’Assicuratore, dal primo giorno del trimestre civile successivo all’accettazione della modifica da parte dell’Assicuratore, condizionata all’espletamento delle formalità mediche eventualmente applicabili.

Questa accettazione espressa dell’Assicuratore si formalizza con l’emissione di una clausola addizionale di modifica.

In caso di mancato rispetto del preavviso di dieci giorni, l’Assicuratore si riserva il diritto di differire la data di efficacia della domanda di modifica al primo giorno del trimestre civile successivo.

In caso di sottoscrizione di una delle Garanzie opzionali caso morte, ciascun Sottoscrittore e Assicurato (se diverso dal Sottoscrittore) dovrà altresì comunicare informazioni circa la propria situazione finanziaria e patrimoniale, nonché dati relativi alle altre Garanzie caso morte sottoscritte, in particolare presso altri assicuratori.

Articolo 12.3.1.3 - Formalità mediche e accettazione del rischio

Le domande di attivazione o incremento di garanzia sono soggette all’accordo dell’Assicuratore, il quale si riserva il diritto di condizionare le modalità di accettazione allo stato di salute dell’Assicurato (o degli Assicurati in caso di sottoscrizione congiunta).

L’Assicuratore ha la facoltà di concedere (eventualmente a condizioni più restrittive) o negare la sottoscrizione di una garanzia opzionale caso morte, a propria discrezione e senza essere tenuto a motivare la propria decisione.

Pertanto, l’attivazione e l’incremento della garanzia producono effetti solo previa accettazione dell’Assicuratore, il quale può pronunciarsi solo una volta espletate le formalità mediche.

Le formalità mediche da svolgere sono stabilite in funzione del capitale di rischio garantito e dell’età dell’Assicurato al momento della domanda di sottoscrizione o di incremento di garanzia.

I costi legati alle formalità mediche sono a carico di ciascun Sottoscrittore. L’Assicuratore rimborsa tali costi dietro presentazione di fattura da parte del Sottoscrittore, debitamente quietanzata e dettagliata, al termine del periodo di recesso. In caso di recesso non sarà effettuato alcun rimborso. L’Assicuratore può altresì, se del caso, prima di accettare il rischio, chiedere al Sottoscrittore e all’Assicurato ogni altra informazione e/o esame medico complementare che si renda necessaria/o per la valutazione del rischio.

In caso di sottoscrizione congiunta, le formalità si applicano ad entrambi gli Assicurati. Il rifiuto di uno solo degli Assicurati comporta, all’occorrenza, l’annullamento della domanda di garanzia opzionale caso morte.

Qualora il Sottoscrittore faccia richiesta di una Garanzia opzionale caso morte alla sottoscrizione del Contratto e l’Assicuratore ne neghi la concessione, il Sottoscrittore dovrà indicare all’Assicuratore se intende mantenere il proprio Modulo di Proposta inviando una lettera raccomandata con avviso di ricevimento all’indirizzo postale dell’Assicuratore: 31-33, avenue Pasteur, L-2311 Luxembourg.

Se l’Assicuratore non riceve tale lettera entro un termine di trenta giorni lavorativi dalla notifica inviata al Sottoscrittore con cui l’Assicuratore gli comunicava di non concedere la Garanzia opzionale caso morte richiesta, il Modulo di proposta del Sottoscrittore sarà considerato decaduto.

L’Assicuratore ha la facoltà di concedere la Garanzia opzionale caso morte richiesta nel Modulo di Proposta o in corso di Contratto a condizioni restrittive.

A titolo non esaustivo, l’Assicuratore può maggiorare l’aliquota dei costi legati alla Garanzia opzionale caso morte o aggiungere esclusioni a quelle previste all’articolo 12.1.2. Il Sottoscrittore dovrà indicare all’Assicuratore se intende o meno beneficiare della Garanzia opzionale caso morte alle condizioni più restrittive notificategli dall’Assicuratore, inviando una lettera raccomandata con avviso di ricevimento al seguente indirizzo postale: 31-33, avenue Pasteur, L-2311 Luxembourg.

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In caso di diniego, il Sottoscrittore dovrà indicare nella medesima lettera se intende mantenere il suo Modulo di proposta. Se l’Assicuratore non riceve tale lettera entro un termine di sessanta giorni lavorativi dalla notifica inviata al Sottoscrittore con cui l’Assicuratore gli comunicava di concedere la Garanzia opzionale caso morte a condizioni più restrittive, il Modulo di proposta del Sottoscrittore sarà considerato decaduto.

L’accettazione del rischio da parte del servizio medico dell’Assicuratore per la Garanzia opzionale caso morte e, se del caso, da parte del Sottoscrittore a seguito della notifica con cui l’Assicuratore comunicava di concedere la Garanzia opzionale caso morte a condizioni più restrittive, si concretizza con l’emissione di Condizioni particolari del Contratto oppure di una clausola addizionale in caso di richiesta di modifica in corso di Contratto o incremento della garanzia.

Articolo 12.3.2 – Durata delle Garanzie opzionali caso morte

La garanzia opzionale caso morte diventa efficace:

quando non è necessario espletare formalità mediche, alla data di efficacia del Contratto o il giorno successivo alla ricezione da parte dell’Assicuratore del Modulo di Proposta di una garanzia opzionale caso morte, se quest’ultima viene scelta in corso di Contratto;

quando è necessario espletare formalità mediche, il giorno successivo all’accettazione dell’Assicuratore e non prima della data di efficacia del Contratto, formalizzata nelle Condizioni Particolari del Contratto o in una clausola addizionale al Contratto, se quest’ultima viene sottoscritta in corso di Contratto o in caso di richiesta di incremento di garanzia.

La Garanzia opzionale caso morte ha durata annuale. Termina al 31 dicembre dell’anno civile di sottoscrizione e può essere rinnovata tacitamente al 1° gennaio dell’anno successivo. Tanto il Sottoscrittore quanto l’Assicuratore possono interrompere il rinnovo tacito recedendo dalla garanzia a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento. Il recesso diventerà efficace al primo giorno del trimestre civile successivo alla ricezione della lettera di recesso da parte del Sottoscrittore o dell’Assicuratore.

La garanzia opzionale caso morte cessa automaticamente:

in caso di decesso dell’Assicurato che pone termine al Contratto; in caso di Recesso dal Contratto; se al momento del prelievo dei Costi legati alla Garanzia opzionale caso morte il valore raggiunto dal Contratto è inferiore ai Costi che devono

essere prelevati a titolo della Garanzia opzionale caso morte; allorché il valore raggiunto dal Contratto diventa nullo (a seguito di Riscatto totale o esaurimento del risparmio).

Articolo 12.3.3 – Modifiche delle Garanzie opzionali caso morte

L’Assicuratore ha la facoltà di proporre nuove Garanzie opzionali caso morte, modificare i criteri di accesso alle garanzie (età minima e/o massima, ecc.), le percentuali di maggiorazione, riduzione o esposizione, ovvero l’importo massimo garantito, a condizione di informarne preventivamente il Sottoscrittore.

Le modifiche produrranno effetti a partire dal primo giorno del trimestre successivo a quello in cui il Sottoscrittore viene informato.

Articolo 12.3.4 – Definizioni delle Garanzie opzionali caso morte

Se al decesso dell’Assicurato che pone fine al Contratto è operante una delle Garanzie opzionali caso morte, il capitale determinato nella valuta di riferimento del Contratto derivante dalle Garanzie opzionali caso morte diverse dalla garanzia “importo forfetario” sarà determinato:

in funzione del valore raggiunto dai Supporti espressi in valute al più tardi il terzo giorno lavorativo successivo alla data di ricezione, da parte dell’Assicuratore, della copia del certificato di morte dell’Assicurato che pone fine al Contratto, convertito all’occorrenza nella valuta di riferimento del Contratto all’ultimo tasso di chiusura disponibile alla data di valorizzazione;

e del valore raggiunto dai Fondi interni dedicati, Fondi esterni e/o Fondi interni collettivi al più tardi il terzo giorno lavorativo successivo alla data di ricezione da parte dell’Assicuratore della copia del certificato di morte dell’Assicurato che pone fine al Contratto, convertito all’occorrenza nella valuta di riferimento del Contratto all’ultimo tasso di chiusura disponibile alla data di valorizzazione.

Il capitale della Garanzia opzionale caso morte è denominato anche “capitale di rischio”.

Il numero di unità di conto preso in considerazione corrisponde al numero di unità di conto alla data di ricezione da parte dell’Assicuratore della copia del certificato di morte dell’Assicurato che pone termine al Contratto.

Articolo 12.3.4.1 - Garanzia “limite”

Nell’ambito della Garanzia opzionale caso morte “limite”, il Sottoscrittore beneficia di un capitale corrispondente alla differenza positiva tra:

l’importo derivante dal cumulo dei versamenti netti effettuati, diminuito dei Riscatti parziali lordi operati, se applicabile, denominati nella valuta di riferimento del Contratto; e

il cumulo del valore raggiunto dal Contratto come definito all’articolo 5 della Nota Informativa.

Il capitale della Garanzia opzionale caso morte “limite” così calcolato (o capitale di rischio) è limitato a EUR 3.000.000 (o equivalente nella valuta di riferimento del Contratto).

Articolo 12.3.4.2 - Garanzia “limite maggiorato”

Nell’ambito della Garanzia opzionale caso morte “limite maggiorato”, il Sottoscrittore beneficia di un capitale corrispondente alla differenza positiva tra:

l’importo derivante dal cumulo dei versamenti netti effettuati, diminuito dei Riscatti parziali lordi operati, se applicabile, aumentato della percentuale di maggiorazione, denominati nella valuta di riferimento del Contratto; e

il cumulo del valore raggiunto dal Contratto come definito all’articolo 5 della Nota Informativa.

La percentuale di maggiorazione dipende dall’aliquota scelta dal Sottoscrittore: 1 %, 5%, 10 %, 15 %, 20 % o 30 %.

Il capitale della Garanzia opzionale caso morte “limite maggiorato” così calcolato (o capitale di rischio) è limitato a EUR 3.000.000 (o equivalente nella valuta di riferimento del Contratto).

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Articolo 12.3.4.3 - Garanzia “limite ridotto”

Nell’ambito della Garanzia opzionale caso morte “limite ridotto”, il Sottoscrittore beneficia di un capitale corrispondente alla differenza positiva tra:

l’importo derivante dal cumulo dei versamenti netti effettuati, diminuito dei Riscatti parziali lordi operati, se applicabile, diminuito della percentuale di riduzione, denominati nella valuta di riferimento del Contratto; e

il cumulo del valore raggiunto dal Contratto come definito all’articolo 5 della Nota Informativa. La percentuale di riduzione dipende dall’aliquota scelta dal Sottoscrittore: 5%, 10 %, 15 %, 20 % o 30 %.

Il capitale della Garanzia opzionale caso morte “limite ridotto” così calcolato (o capitale di rischio) è limitato a EUR 3.000.000 (o equivalente nella valuta di riferimento del Contratto).

Articolo 12.3.4.4 - Garanzia “cliquet”

Nell’ambito della Garanzia opzionale caso morte “cliquet”, il Sottoscrittore beneficia di un capitale corrispondente alla differenza positiva tra:

il valore più alto raggiunto dal Contratto dalla data di efficacia della garanzia, osservato alla fine di ogni trimestre e ad ogni versamento e Riscatto parziale, rettificati in funzione dei riscatti parziali lordi operati, denominati nella valuta di riferimento del Contratto; e

il cumulo del valore raggiunto dal Contratto come definito all’articolo 5 della Nota Informativa.

Il capitale della Garanzia opzionale caso morte “cliquet” così calcolato (o capitale di rischio) è limitato a EUR 3.000.000 (o equivalente nella valuta di riferimento del Contratto).

Articolo 12.3.4.5 - Garanzia “percentuale forfettaria”

Nell’ambito della Garanzia opzionale caso morte “percentuale forfettaria”, il Sottoscrittore beneficia di un capitale corrispondente a una percentuale del cumulo del valore raggiunto dal Contratto come definito all’articolo 5 della Nota Informativa.

La percentuale dipende dall’aliquota scelta dal Sottoscrittore: 5%, 10% o 15%.

Il capitale della Garanzia opzionale caso morte “percentuale forfettaria” così calcolato (o capitale di rischio) è limitato a EUR 3.000.000 (o equivalente nella valuta di riferimento del Contratto).

Articolo 12.3.4.6 - Garanzia “importo forfettario”

Nell’ambito della Garanzia caso morte opzionale “importo forfettario”, il Sottoscrittore beneficia di un capitale corrispondente all’importo, denominato nella valuta di riferimento del Contratto, stabilito dal Sottoscrittore nel Modulo di Proposta o nella Distinta delle Operazioni, che sarà richiamato nelle Condizioni Particolari o in una clausola addizionale al Contratto.

Il capitale della Garanzia opzionale caso morte “importo forfettario” così calcolato (o capitale di rischio) è limitato a EUR 3.000.000 (o equivalente nella valuta di riferimento del Contratto).

Articolo 12.3.5 – Falsa dichiarazione

Le dichiarazioni rese dal Sottoscrittore e dall’Assicurato (se diverso dal Sottoscrittore) devono essere esatte, complete e non reticenti. In caso di dichiarazioni inesatte o reticenti (relative, a titolo d’esempio non limitativo, a circostanze che influiscono sulla data di nascita, lo stato di salute o il paese di residenza dell’Assicurato, oltre che sulla valutazione dei rischi), si applicano le disposizioni previste agli articoli 1892, 1893 e 1894 del Codice civile italiano in merito alla possibilità dell’Assicuratore di ricusare il Contratto nei termini previsti. In ogni caso, la dichiarazione scorretta sull’età dell’Assicurato implica una rettifica degli importi dovuti, in funzione dell’età reale. In particolare, il Capitale di rischio assicurato sarà ridotto in proporzione all’ammontare che l’Assicuratore avrebbe calcolato se avesse conosciuto in tempo utile tutti gli elementi necessari alla valutazione del rischio.

In caso di omissione o di falsa dichiarazione da parte del Sottoscrittore o dell’Assicurato in relazione alla loro data di nascita, al loro stato di salute o al loro paese di residenza, la Garanzia minima caso morte sarà nulla e inefficace, laddove si dimostri la sussistenza di frode o di cattiva fede da parte del dichiarante.

Qualora si verifichino tali circostanze, in caso di decesso dell’Assicurato che pone termine al Contratto, l’Assicuratore limiterebbe la sua prestazione all’importo del capitale caso morte definito all’articolo 5 della Nota Informativa e i Costi percepiti a titolo della Garanzia opzionale caso morte resterebbero acquisiti dall’Assicuratore.

Se l’omissione o la dichiarazione inesatta viene constatata prima del decesso dell’Assicurato che pone termine al Contratto, l’Assicuratore ha diritto:

di mantenere la garanzia, a fronte di un aumento dei Costi accettato dal Sottoscrittore; oppure

revocare la garanzia. La revoca sarà efficace dall’ultimo giorno del trimestre civile nel corso del quale l’Assicuratore ha notificato con lettera raccomandata con avviso di ricevimento al Sottoscrittore la revoca della Garanzia opzionale caso morte, rispettando un preavviso minimo di dieci giorni lavorativi. Se detto termine non venisse rispettato, gli effetti della revoca diverranno efficaci all’ultimo giorno del trimestre civile successivo.

Nel caso in cui la constatazione abbia luogo solo dopo il verificarsi di un sinistro, l’importo del capitale viene ridotto proporzionalmente al tasso di costi pagati rispetto al tasso di costi che sarebbero stati prelevati se i rischi fossero stati dichiarati completamente e in modo esatto.

Articolo 12.3.6 – Costi delle Garanzie opzionali caso morte

L’Assicuratore preleva, su base trimestrale, un importo sul Valore di riscatto del Contratto a copertura dei Costi della Garanzia opzionale caso morte eventualmente sottoscritta. Questi Costi sono determinati nella valuta di riferimento del Contratto.

I Costi della Garanzia opzionale caso morte saranno prelevati direttamente all’inizio di ciascun trimestre dai supporti d’investimento corrispondenti. In caso di investimento dei Premi in uno o più Fondi esterni (OICR) o in uno o più Fondi interni collettivi, tali Costi saranno prelevati sotto forma di quote. In caso di investimento dei Premi in uno o più Fondi interni dedicati e/o in uno o più Supporti espressi in valute, i Costi saranno prelevati sotto forma di importo su tali supporti previa conversione nella valuta di tali supporti.

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I Costi della Garanzia opzionale sono calcolati in funzione del Capitale di rischio assicurato, espresso nella valuta di riferimento del Contratto, e dell’età dell’Assicurato. In caso di sottoscrizione con diversi Assicurati, i Costi sono calcolati in funzione dell’importo dei capitali a rischio e dell’età media degli Assicurati, determinata sulla base dell’età di ciascun Assicurato, e sono prelevati trimestralmente in proporzione al valore raggiunto alla data di calcolo sui diversi supporti del Contratto, denominato nella valuta di riferimento del Contratto.

In caso di conversione, il tasso di cambio applicato corrisponde all’ultimo tasso di chiusura disponibile considerato dall’Assicuratore alla data di calcolo dei costi della garanzia opzionale caso morte.

Se la garanzia viene sottoscritta nel corso del trimestre, i Costi sono prelevati proporzionalmente al numero di giorni restanti del trimestre in cui la sottoscrizione della garanzia diventa efficace.

In caso di modifica della garanzia sottoscritta, i Costi sono prelevati alla data di efficacia della modifica della garanzia, come descritta all’articolo 12.3.

I Costi sono calcolati in funzione dell’età dell’Assicurato (o dell’età media degli Assicurati, stabilita sulla base dell’età di ciascun Assicurato, in caso di sottoscrizione con diversi Assicurati) e del capitale di rischio, raggiunto al primo giorno di ogni trimestre civile, determinato nella valuta di riferimento del Contratto sulla base del valore raggiunto dal Contratto, su tutti i supporti, determinato anch’esso nella valuta di rifer imento del Contratto. In tal senso, se al momento del calcolo della tariffazione il capitale di rischio è pari a zero, non sarà prelevato alcun Costo per la Garanzia opzionale caso morte.

Se il capitale di rischio aumenta nel corso del trimestre, non sarà dovuto alcun Costo per il trimestre in questione.

La soglia dei Costi è calcolata applicando la tariffa corrispondente all’età raggiunta dall’Assicurato, o all’età media degli Assicurati in caso di sottoscrizione da parte di più di un Assicurato, stabilita sulla base dell’età di ciascun Assicurato, secondo la tabella di mortalità autorizzata dalla normativa lussemburghese, al capitale di rischio proporzionale al numero di giorni trascorsi dal precedente calcolo.

Il Sottoscrittore è informato dell’importo dei Costi in ogni estratto della situazione trimestrale.

Ogni modifica della tariffazione sarà comunicata al Sottoscrittore con almeno novanta giorni lavorativi di preavviso rispetto all’applicazione.

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Costi applicabili alle Garanzie opzionali caso morte e alla Garanzia minima caso morte nel periodo di copertura caso morte per qualsiasi motivo per un Contratto su una testa assicurata:

Aliquote di Costi trimestrali per un capitale di rischio di EUR 10.000(1) (tariffa in vigore al 01/07/2018) Mese

Anno 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

12 0,4475 0,4475 0,4475 0,4475 0,4475 0,4476 0,4476 0,4476 0,4476 0,4476 0,4849 0,5222

13 0,5595 0,5595 0,5595 0,5595 0,5595 0,5595 0,5596 0,5596 0,5596 0,5596 0,6155 0,6715

14 0,7275 0,7275 0,7275 0,7275 0,7276 0,7276 0,7276 0,7276 0,7276 0,7276 0,8303 0,9329

15 1,0355 1,0356 1,0356 1,0356 1,0357 1,0357 1,0357 1,0358 1,0358 1,0358 1,1572 1,2785

16 1,3999 1,4000 1,4000 1,4001 1,4001 1,4002 1,4003 1,4003 1,4004 1,4004 1,5499 1,6993

17 1,8488 1,8489 1,8490 1,8491 1,8492 1,8493 1,8494 1,8495 1,8496 1,8497 1,9993 2,1489

18 2,2985

2,2987 2,2989 2,2985 2,2992 2,2993 2,2995 2,2996 2,2998 2,3000 2,4123 2,5247

19 2,6371 2,6373 2,6375 2,6377 2,6379 2,6381 2,6383 2,6385 2,6388 2,6390 2,7047 2,7704

20 2,8362 2,8364 2,8366 2,8369 2,8371 2,8374 2,8376 2,8378 2,8381 2,8383 2,8667 2,8950

21 2,9234 2,9236 2,9239 2,9242 2,9244 2,9247 2,9249 2,9252 2,9254 2,9257 2,9260 2,9262

22 2,9265 2,9267 2,9270 2,9272 2,9275 2,9277 2,9280 2,9283 2,9285 2,9288 2,9196 2,9105

23 2,9014 2,9016 2,9019 2,9021 2,9024 2,9026 2,9029 2,9032 2,9034 2,9037 2,9039 2,9042

24 2,9044 2,9047 2,9049 2,9052 2,9054 2,9057 2,9059 2,9062 2,9064 2,9067 2,9069 2,9072

25 2,9075 2,9077 2,9080 2,9082 2,9085 2,9087 2,9090 2,9092 2,9095 2,9097 2,9288 2,9479

26 2,9670 2,9673 2,9675 2,9678 2,9681 2,9683 2,9686 2,9689 2,9691 2,9694 2,9885 3,0076

27 3,0268 3,0270 3,0273 3,0276 3,0279 3,0281 3,0284 3,0287 3,0290 3,0292 3,0484 3,0675

28 3,0867 3,0870 3,0873 3,0876 3,0878 3,0881 3,0884 3,0887 3,0890 3,0893 3,1179 3,1465

29 3,1752 3,1755 3,1758 3,1761 3,1764 3,1767 3,1770 3,1773 3,1776 3,1779 3,1971 3,2164

30 3,2356 3,2359 3,2362 3,2365 3,2368 3,2372 3,2375 3,2378 3,2381 3,2384 3,2671 3,2959

31 3,3246 3,3249 3,3253 3,3256 3,3259 3,3263 3,3266 3,3269 3,3273 3,3276 3,3753 3,4231

32 3,4708 3,4712 3,4716 3,4719 3,4723 3,4726 3,4730 3,4734 3,4737 3,4741 3,5409 3,6077

33 3,6746 3,6750 3,6754 3,6758 3,6762 3,6766 3,6770 3,6774 3,6778 3,6782 3,7737 3,8692

34 3,9647 3,9651 3,9656 3,9661 3,9666 3,9670 3,9675 3,9680 3,9684 3,9689 4,0646 4,1603

35 4,2560 4,2565 4,2571 4,2576 4,2581 4,2587 4,2592 4,2598 4,2603 4,2609 4,3758 4,4908

36 4,6058 4,6064 4,6071 4,6077 4,6083 4,6090 4,6096 4,6102 4,6109 4,6115 4,7363 4,8611

37 4,9860 4,9867 4,9874 4,9882 4,9889 4,9897 4,9904 4,9912 4,9919 4,9927 5,1369 5,2812

38 5,4255 5,4264 5,4273 5,4282 5,4291 5,4299 5,4308 5,4317 5,4326 5,4335 5,6069 5,7803

39 5,9539 5,9549 5,9560 5,9571 5,9581 5,9592 5,9602 5,9613 5,9624 5,9634 6,1662 6,3691

40 6,5720 6,5733 6,5746 6,5759 6,5771 6,5784 6,5797 6,5810 6,5823 6,5836 6,8352 7,0870

41 7,3388 7,3404 7,3420 7,3436 7,3452 7,3468 7,3485 7,3501 7,3517 7,3533 7,6156 7,8779

42 8,1404 8,1424 8,1443 8,1463 8,1483 8,1503 8,1523 8,1543 8,1563 8,1583 8,4507 8,7432

43 9,0359 9,0384 9,0408 9,0433 9,0457 9,0482 9,0506 9,0531 9,0556 9,0580 9,3712 9,6846

44 9,9982 10,0012 10,0042 10,0072 10,0102 10,0132 10,0162 10,0192 10,0222 10,0253 10,3596 10,6942

45 11,0290 11,0326 11,0363 11,0399 11,0436 11,0472 11,0509 11,0546 11,0582 11,0619 11,3982 11,7348

46 12,0715 12,0759 12,0803 12,0847 12,0891 12,0934 12,0978 12,1022 12,1066 12,1110 12,4397 12,7686

47 13,0977 13,1029 13,1080 13,1132 13,1183 13,1235 13,1287 13,1338 13,1390 13,1442 13,4653 13,7866

48 14,1082 14,1142 14,1202 14,1262 14,1321 14,1381 14,1441 14,1501 14,1562 14,1622 14,4857 14,8095

49 15,1335 15,1404 15,1473 15,1542 15,1611 15,1680 15,1749 15,1818 15,1887 15,1956 15,5218 15,8482

50 16,1749 16,1828 16,1907 16,1985 16,2064 16,2143 16,2222 16,2301 16,2380 16,2459 16,6050 16,9644

51 17,3242 17,3332 17,3422 17,3513 17,3603 17,3693 17,3784 17,3875 17,3965 17,4056 17,7882 18,1713

52 18,5547 18,5650 18,5754 18,5857 18,5961 18,6065 18,6169 18,6273 18,6377 18,6481 19,0549 19,4621

53 19,8698 19,8817 19,8935 19,9054 19,9173 19,9292 19,9412 19,9531 19,9650 19,9770 20,4189 20,8612

54 21,3041 21,3178 21,3314 21,3451 21,3587 21,3724 21,3862 21,3999 21,4136 21,4274 21,8846 22,3425

55 22,8009 22,8165 22,8322 22,8478 22,8635 22,8792 22,8949 22,9106 22,9264 22,9422 23,3947 23,8478

56 24,3015 24,3193 24,3370 24,3548 24,3726 24,3904 24,4083 24,4262 24,4441 24,4620 24,9415 25,4217

57 25,9025 25,9227 25,9428 25,9630 25,9833 26,0036 26,0239 26,0442 26,0646 26,0850 26,6029 27,1217

58 27,6413 27,6643 27,6872 27,7103 27,7333 27,7564 27,7795 27,8027 27,8259 27,8492 28,4391 29,0300

59 29,6219 29,6483 29,6747 29,7011 29,7276 29,7541 29,7807 29,8073 29,8340 29,8607 30,5142 31,1689

60 31,8247 31,8551 31,8856 31,9161 31,9467 31,9774 32,0081 32,0388 32,0697 32,1005 32,8309 33,5628

61 34,2960 34,3313 34,3667 34,4022 34,4377 34,4733 34,5090 34,5448 34,5806 34,6165 35,4381 36,2613

62 37,0863 37,1276 37,1690 37,2105 37,2520 37,2937 37,3355 37,3774 37,4193 37,4614 38,3780 39,2968

63 40,2176 40,2662 40,3149 40,3637 40,4126 40,4617 40,5109 40,5601 40,6096 40,6591 41,6983 42,7401

64 43,7844 43,8420 43,8997 43,9576 44,0157 44,0739 44,1322 44,1907 44,2494 44,3082 45,4532 46,6013

65 47,7525 47,8210 47,8897 47,9586 48,0277 48,0970 48,1665 48,2362 48,3061 48,3762 49,6219 50,8711

66 52,1240 52,2056 52,2875 52,3697 52,4521 52,5347 52,6177 52,7009 52,7843 52,8680 54,1854 55,5070

67 56,8328 56,9298 57,0272 57,1250 57,2230 57,3214 57,4202 57,5192 57,6187 57,7184 59,1384 60,5634

(1) O importo equivalente nella valuta di riferimento del Contratto.

15/19 CLE2_CG_I_IT_0718

68 61,9933 62,1088 62,2247 62,3411 62,4579 62,5752 62,6929 62,8110 62,9296 63,0486 64,5677 66,0925

69 67,6231 67,7606 67,8986 68,0372 68,1763 68,3161 68,4564 68,5972 68,7387 68,8807 70,5214 72,1688

70 73,8231 73,9870 74,1516 74,3169 74,4829 74,6497 74,8173 74,9856 75,1547 75,3245 77,0860 78,8555

71 80,6330 80,8285 81,0250 81,2224 81,4208 81,6202 81,8206 82,0219 82,2242 82,4275 84,2696 86,1209

72 87,9813 88,2142 88,4482 88,6836 88,9201 89,1580 89,3971 89,6375 89,8792 90,1222 92,0570 94,0024

73 95,9584 96,2354 96,5140 96,7943 97,0762 97,3597 97,6449 97,9318 98,2204 98,5107 100,5528 102,6070

74 104,6736 105,0033 105,3351 105,6690 106,0051 106,3433 106,6836 107,0261 107,3709 107,7179 109,9148 112,1260

75 114,3516 114,7452 115,1416 115,5407 115,9426 116,3473 116,7548 117,1652 117,5785 117,9947 120,3710 122,7642

76 125,1746 125,6464 126,1218 126,6008 127,0835 127,5698 128,0599 128,5538 129,0515 129,5531 132,0738 134,6143

77 137,1748 137,7417 138,3132 138,8895 139,4706 140,0567 140,6476 141,2436 141,8446 142,4508 145,1805 147,9337

78 150,7107 151,3952 152,0860 152,7831 153,4866 154,1966 154,9132 155,6365 156,3666 157,1036 160,1945 163,3148

79 166,4650 167,3005 168,1444 168,9969 169,8580 170,7280 171,6070 172,4950 173,3923 174,2990 177,8251 181,3885

80 184,9898 186,0222 187,0661 188,1219 189,1896 190,2695 191,3618 192,4667 193,5845 194,7153 198,5900 202,5105

81 206,4777 207,7646 209,0677 210,3873 211,7236 213,0770 214,4478 215,8364 217,2431 218,6682 222,6114 226,6070

82 230,6561 232,2633 233,8930 235,5458 237,2221 238,9224 240,6473 242,3973 244,1729 245,9747 249,6011 253,2818

83 257,0181 259,0152 261,0436 263,1041 265,1973 267,3241 269,4853 271,6818 273,9143 276,1838 279,1058 282,0771

84 285,0989 287,5584 290,0606 292,6068 295,1982 297,8358 300,5209 303,2550 306,0392 308,8751 310,9913 313,1475

85 315,3448 318,3565 321,4264 324,5560 327,7472 331,0017 334,3216 337,7087 341,1651 344,6930 345,8195 346,9698

86 348,1446 351,8191 355,5720 359,4059 363,3233 367,3270 371,4200 375,6052 379,8858 384,2652 383,9783 383,6848

87 383,3842 387,8450 392,4108 397,0855 401,8728 406,7770 411,8023 416,9534 422,2350 427,6520 425,4867 423,2642

88 420,9825 426,3673 431,8916 437,5610 443,3812 449,3583 455,4988 461,8094 468,2973 474,9701 470,2710 465,4340

89 460,4530 466,9026 473,5354 480,3594 487,3830 494,6150 502,0649 509,7426 517,6588 525,8247 518,0179 509,9567

90 501,6286 509,2928 517,1950 525,3461 533,7584 542,4444 551,4178 560,6931 570,2858 580,2124 568,9388 557,2586

91 545,1494 554,2133 563,5837 573,2764 583,3083 593,6975 604,4636 615,6273 627,2111 639,2393 623,9049 607,9589

92 591,3640 602,0448 613,1186 624,6073 636,5348 648,9268 661,8108 675,2167 689,1771 703,7268 683,5734 662,5316

93 640,5412 653,0911 666,1427 679,7265 693,8759 708,6269 724,0187 740,0939 756,8992 774,4854 748,4247 721,0940

94 692,3981 707,0856 722,4098 738,4129 755,1411 772,6447 790,9791 810,2047 830,3883 851,6031 818,6260 783,8732

95 747,1972 764,3304 782,2677 801,0672 820,7925 841,5137 863,3083 886,2618 910,4692 936,0362 894,7418 850,9902

96 804,5553 824,4549 845,3639 867,3609 890,5333 914,9779 940,8023 968,1268 997,0859 1027,8310 976,8772 922,5746

97 864,5818 887,6040 911,8858 937,5335 964,6657 993,4151 1023,9307 1056,3805 1090,9544 1127,8680 1065,6394 998,8940

98 927,1214 953,6458 981,7326 1011,5239 1043,1800 1076,8814 1112,8331 1151,2682 1192,4532 1236,6942 1161,7893 1080,8809

99 993,2171 1023,7203 1056,1566 1090,7156 1127,6128 1167,0937 1209,4395 1254,9740 1304,0712 1357,1665 1266,5184 1167,8345

100 1059,9966 1094,8115 1131,9911 1171,7845 1214,4777 1260,3995 1309,9306 1363,5139 1421,6678 1485,0032 1376,0904 1256,5243

101 1124,6612 1163,9321 1206,0448 1251,3192 1300,1253 1352,8932 1410,1257 1472,4144 1540,4603 1615,1002 1489,4342 1350,2837

102 1195,3552 1239,8158 1287,7116 1339,4566 1395,5343 1456,5127 1523,0635 1595,9872 1676,2452 1765,0025 1621,1099 1460,1742

103 1278,9768 1330,0083 1385,2814 1445,3478 1510,8593 1582,5915 1661,4746 1748,6339 1845,4441 1953,6020 1772,5897 1567,5426

104 1333,3333 1388,8889 1449,2754 1515,1515 1587,3016 1666,6667 1754,3860 1851,8519 1960,7843 2083,3333 1893,0041 1675,4850

105 1424,5014 1488,0952 1557,6324 1633,9869 1718,2131 1811,5942 1915,7088 2032,5203 2164,5022 2314,8148 2072,9685 1792,1147

106 1461,9883 1529,0520 1602,5641 1683,5017 1773,0496 1872,6592 1984,1270 2109,7046 2252,2523 2415,4589 2170,1389 1883,2392

107 1543,2099 1618,1230 1700,6803 1792,1147 1893,9394 2008,0321 2136,7521 2283,1050 2450,9804 2645,5026 2298,8506 1886,7925

108 1388,8889 1449,2754 1515,1515 1587,3016 1666,6667 1754,3860 1851,8519 1960,7843 2083,3333 2222,2222 1984,1270 1709,4017

109 1388,8889 1449,2754 1515,1515 1587,3016 1666,6667 1754,3860 1851,8519 1960,7843 2083,3333 2222,2222 2380,9524 2564,1026

110 2777,7778 2777,7778 2777,7778 2777,7778 2777,7778 2777,7778 2777,7778 2777,7778 2777,7778 2777,7778 2777,7778 2777,7778

>=111 2777,7778 2777,7778 2777,7778 2777,7778 2777,7778 2777,7778 2777,7778 2777,7778 2777,7778 2777,7778 2777,7778 2777,7778

A titolo di esempio, per un capitale di rischio di EUR 10.000 (o importo equivalente nella valuta di riferimento del Contratto), i Costi trimestrali della Garanzia caso morte opzionale prelevati il primo giorno del trimestre civile per un Assicurato la cui età calcolata alla data di prelievo è di 45 anni e 6 mesi, è pari a EUR 11,0509 (o importo equivalente nella valuta di riferimento del Contratto). Oltre 111 anni, la tariffa applicata corrisponde a quella di 111 anni, a prescindere dall’età dell’Assicurato.

16/19 CLE2_CG_I_IT_0718

Costi applicabili alle Garanzie opzionali caso morte e alla Garanzia minima caso morte nel periodo di copertura caso morte per qualsiasi motivo per un Contratto su due teste assicurate con scioglimento al primo decesso:

Aliquote di Costi trimestrali per un capitale di rischio di EUR 10.000(2) (tariffa in vigore al 01/07/2018)

Mese

Anno 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

12 0,8950 0,8950 0,8951 0,8951 0,8951 0,8951 0,8951 0,8951 0,8951 0,8951 0,9697 1,0444

13 1,1190 1,1190 1,1190 1,1190 1,1190 1,1191 1,1191 1,1191 1,1191 1,1191 1,2311 1,3430

14 1,4549 1,4550 1,4550 1,4550 1,4551 1,4551 1,4551 1,4552 1,4552 1,4552 1,6605 1,8657

15 2,0710 2,0711 2,0711 2,0712 2,0712 2,0713 2,0714 2,0714 2,0715 2,0716 2,3142 2,5569

16 2,7996 2,7998 2,7999 2,8000 2,8001 2,8002 2,8003 2,8005 2,8006 2,8007 3,0995 3,3984

17 3,6973 3,6975 3,6977 3,6979 3,6981 3,6983 3,6985 3,6987 3,6989 3,6992 3,9983 4,2974

18 4,5966 4,5969 4,5972 4,5966 4,5979 4,5982 4,5985 4,5988 4,5991 4,5994 4,8241 5,0488

19 5,2735 5,2740 5,2744 5,2748 5,2752 5,2756 5,2761 5,2765 5,2769 5,2773 5,4087 5,5401

20 5,6716 5,6721 5,6726 5,6730 5,6735 5,6740 5,6745 5,6750 5,6755 5,6759 5,7326 5,7893

21 5,8460 5,8465 5,8470 5,8475 5,8481 5,8486 5,8491 5,8496 5,8501 5,8506 5,8511 5,8516

22 5,8522 5,8527 5,8532 5,8537 5,8542 5,8547 5,8552 5,8558 5,8563 5,8568 5,8385 5,8203

23 5,8020 5,8025 5,8030 5,8035 5,8040 5,8045 5,8050 5,8055 5,8060 5,8066 5,8071 5,8076

24 5,8081 5,8086 5,8091 5,8096 5,8101 5,8106 5,8111 5,8116 5,8121 5,8126 5,8131 5,8136

25 5,8142 5,8147 5,8152 5,8157 5,8162 5,8167 5,8172 5,8177 5,8182 5,8187 5,8569 5,8951

26 5,9332 5,9338 5,9343 5,9348 5,9354 5,9359 5,9364 5,9369 5,9375 5,9380 5,9762 6,0145

27 6,0527 6,0533 6,0538 6,0544 6,0549 6,0555 6,0560 6,0566 6,0571 6,0577 6,0959 6,1342

28 6,1725 6,1731 6,1737 6,1743 6,1748 6,1754 6,1760 6,1766 6,1771 6,1777 6,2349 6,2922

29 6,3495 6,3501 6,3507 6,3513 6,3519 6,3525 6,3531 6,3537 6,3543 6,3549 6,3933 6,4318

30 6,4702 6,4709 6,4715 6,4721 6,4727 6,4734 6,4740 6,4746 6,4753 6,4759 6,5333 6,5908

31 6,6482 6,6489 6,6495 6,6502 6,6509 6,6515 6,6522 6,6529 6,6535 6,6542 6,7496 6,8451

32 6,9406 6,9413 6,9420 6,9428 6,9435 6,9442 6,9449 6,9456 6,9464 6,9471 7,0807 7,2143

33 7,3479 7,3487 7,3496 7,3504 7,3512 7,3520 7,3528 7,3536 7,3544 7,3552 7,5461 7,7370

34 7,9279 7,9289 7,9298 7,9308 7,9317 7,9326 7,9336 7,9345 7,9355 7,9364 8,1277 8,3190

35 8,5103 8,5114 8,5125 8,5136 8,5147 8,5157 8,5168 8,5179 8,5190 8,5201 8,7499 8,9798

36 9,2097 9,2109 9,2122 9,2135 9,2148 9,2160 9,2173 9,2186 9,2199 9,2211 9,4706 9,7201

37 9,9697 9,9712 9,9727 9,9741 9,9756 9,9771 9,9786 9,9801 9,9816 9,9831 10,2714 10,5599

38 10,8484 10,8501 10,8519 10,8537 10,8554 10,8572 10,8590 10,8608 10,8625 10,8643 11,2109 11,5577

39 11,9045 11,9067 11,9088 11,9109 11,9130 11,9152 11,9173 11,9194 11,9216 11,9237 12,3290 12,7345

40 13,1400 13,1426 13,1452 13,1478 13,1504 13,1530 13,1556 13,1582 13,1608 13,1634 13,6663 14,1694

41 14,6727 14,6759 14,6791 14,6824 14,6856 14,6888 14,6921 14,6953 14,6985 14,7018 15,2259 15,7502

42 16,2748 16,2787 16,2827 16,2867 16,2907 16,2947 16,2986 16,3026 16,3066 16,3106 16,8950 17,4796

43 18,0645 18,0694 18,0743 18,0792 18,0841 18,0890 18,0939 18,0988 18,1038 18,1087 18,7346 19,3608

44 19,9874 19,9934 19,9994 20,0054 20,0114 20,0174 20,0234 20,0294 20,0354 20,0415 20,7096 21,3781

45 22,0470 22,0543 22,0616 22,0689 22,0762 22,0835 22,0908 22,0981 22,1055 22,1128 22,7848 23,4572

46 24,1300 24,1387 24,1475 24,1562 24,1650 24,1737 24,1825 24,1913 24,2001 24,2088 24,8654 25,5225

47 26,1800 26,1903 26,2006 26,2109 26,2212 26,2315 26,2418 26,2522 26,2625 26,2728 26,9143 27,5561

48 28,1985 28,2105 28,2224 28,2344 28,2463 28,2583 28,2703 28,2823 28,2943 28,3063 28,9525 29,5992

49 30,2465 30,2602 30,2739 30,2877 30,3014 30,3152 30,3290 30,3428 30,3566 30,3705 31,0219 31,6738

50 32,3263 32,3420 32,3577 32,3734 32,3892 32,4049 32,4207 32,4364 32,4522 32,4680 33,1851 33,9029

51 34,6214 34,6394 34,6574 34,6754 34,6935 34,7115 34,7296 34,7477 34,7658 34,7840 35,5480 36,3128

52 37,0784 37,0990 37,1197 37,1404 37,1611 37,1818 37,2026 37,2233 37,2441 37,2649 38,0771 38,8902

53 39,7041 39,7278 39,7515 39,7752 39,7989 39,8227 39,8465 39,8703 39,8942 39,9181 40,8002 41,6833

54 42,5674 42,5946 42,6219 42,6491 42,6764 42,7038 42,7311 42,7586 42,7860 42,8135 43,7262 44,6401

55 45,5550 45,5862 45,6174 45,6486 45,6799 45,7112 45,7426 45,7740 45,8054 45,8369 46,7401 47,6444

56 48,5499 48,5853 48,6207 48,6562 48,6918 48,7273 48,7630 48,7987 48,8344 48,8702 49,8270 50,7851

57 51,7447 51,7849 51,8251 51,8654 51,9058 51,9463 51,9868 52,0273 52,0680 52,1087 53,1422 54,1772

58 55,2139 55,2596 55,3055 55,3514 55,3974 55,4435 55,4896 55,5358 55,5821 55,6285 56,8054 57,9842

59 59,1649 59,2174 59,2701 59,3228 59,3756 59,4286 59,4816 59,5347 59,5879 59,6412 60,9446 62,2503

60 63,5583 63,6189 63,6797 63,7406 63,8016 63,8627 63,9239 63,9853 64,0468 64,1083 65,5649 67,0241

61 68,4861 68,5565 68,6271 68,6978 68,7687 68,8397 68,9109 68,9822 69,0536 69,1252 70,7631 72,4043

62 74,0487 74,1311 74,2136 74,2963 74,3792 74,4623 74,5455 74,6290 74,7126 74,7964 76,6235 78,4546

63 80,2896 80,3864 80,4835 80,5807 80,6783 80,7760 80,8740 80,9722 81,0707 81,1694 83,2401 85,3158

64 87,3963 87,5110 87,6260 87,7413 87,8570 87,9729 88,0891 88,2057 88,3225 88,4397 90,7205 93,0072

65 95,2998 95,4362 95,5730 95,7102 95,8478 95,9858 96,1242 96,2630 96,4022 96,5418 99,0221 101,5093

66 104,0035 104,1660 104,3290 104,4925 104,6566 104,8211 104,9862 105,1518 105,3179 105,4845 108,1066 110,7367

67 113,3748 113,5680 113,7618 113,9562 114,1513 114,3471 114,5436 114,7407 114,9386 115,1371 117,9621 120,7967

(2)

O importo equivalente nella valuta di riferimento del Contratto.

17/19 CLE2_CG_I_IT_0718

68 123,6407 123,8704 124,1010 124,3325 124,5648 124,7979 125,0320 125,2669 125,5028 125,7395 128,7601 131,7918

69 134,8346 135,1079 135,3823 135,6577 135,9343 136,2121 136,4910 136,7710 137,0521 137,3345 140,5952 143,8689

70 147,1557 147,4813 147,8083 148,1367 148,4666 148,7980 149,1308 149,4651 149,8010 150,1384 153,6372 157,1513

71 160,6809 161,0691 161,4592 161,8512 162,2450 162,6409 163,0386 163,4383 163,8400 164,2436 167,9001 171,5742

72 175,2660 175,7280 176,1924 176,6593 177,1286 177,6005 178,0749 178,5518 179,0313 179,5134 183,3513 187,2095

73 191,0880 191,6373 192,1898 192,7454 193,3043 193,8664 194,4318 195,0005 195,5725 196,1479 200,1956 204,2665

74 208,3610 209,0143 209,6716 210,3331 210,9988 211,6687 212,3429 213,0214 213,7042 214,3914 218,7422 223,1204

75 227,5263 228,3055 229,0900 229,8799 230,6753 231,4763 232,2827 233,0949 233,9127 234,7363 239,4379 244,1720

76 248,9389 249,8720 250,8120 251,7591 252,7134 253,6750 254,6439 255,6203 256,6041 257,5956 262,5778 267,5978

77 272,6561 273,7758 274,9047 276,0429 277,1906 278,3479 279,5149 280,6917 281,8785 283,0753 288,4640 293,8978

78 299,3772 300,7276 302,0902 303,4653 304,8529 306,2533 307,6666 309,0929 310,5326 311,9858 318,0794 324,2292

79 330,4360 332,0819 333,7443 335,4234 337,1194 338,8327 340,5635 342,3121 344,0787 345,8637 352,8043 359,8159

80 366,8997 368,9300 370,9828 373,0586 375,1578 377,2808 379,4279 381,5995 383,7962 386,0183 393,6306 401,3301

81 409,1184 411,6443 414,2016 416,7909 419,4128 422,0679 424,7568 427,4801 430,2386 433,0330 440,7628 448,5924

82 456,5240 459,6714 462,8625 466,0982 469,3795 472,7073 476,0826 479,5065 482,9799 486,5041 493,5951 500,7899

83 508,0909 511,9924 515,9543 519,9780 524,0650 528,2167 532,4346 536,7205 541,0759 545,5026 551,2007 556,9931

84 562,8824 567,6746 572,5491 577,5080 582,5535 587,6880 592,9137 598,2332 603,6490 609,1638 613,2782 617,4694

85 621,7398 627,5915 633,5544 639,6317 645,8267 652,1429 658,5837 665,1531 671,8548 678,6928 680,8758 683,1046

86 685,3808 692,4983 699,7652 707,1862 714,7662 722,5104 730,4243 738,5133 746,7835 755,2409 754,6871 754,1203

87 753,5399 762,1519 770,9629 779,9800 789,2104 798,6619 808,3423 818,2603 828,4245 838,8443 834,6798 830,4047

88 826,0147 836,3736 846,9956 857,8907 869,0696 880,5436 892,3244 904,4247 916,8574 929,6366 920,6380 911,3713

89 901,8244 914,1853 926,8896 939,9518 953,3872 967,2120 981,4435 996,0998 1011,2002 1026,7651 1011,8849 996,5084

90 980,6103 995,2416 1010,3157 1025,8533 1041,8759 1058,4067 1075,4701 1093,0923 1111,3012 1130,1265 1108,7454 1086,5689

91 1063,5520 1080,7829 1098,5810 1116,9746 1135,9941 1155,6721 1176,0433 1197,1449 1219,0169 1241,7022 1212,7766 1182,6526

92 1151,2539 1171,4684 1192,4048 1214,1025 1236,6038 1259,9540 1284,2021 1309,4009 1335,6073 1362,8828 1325,0923 1285,5578

93 1244,1560 1267,7947 1292,3482 1317,8705 1344,4201 1372,0601 1400,8590 1430,8913 1462,2377 1494,9864 1446,4369 1395,3901

94 1341,6488 1369,1739 1397,8507 1427,7529 1458,9607 1491,5613 1525,6499 1561,3306 1598,7175 1637,9357 1576,9387 1512,4452

95 1444,1471 1476,0827 1509,4606 1544,3806 1580,9519 1619,2943 1659,5395 1701,8322 1746,3326 1793,2176 1717,4329 1636,8038

96 1550,8529 1587,7345 1626,4101 1667,0135 1709,6922 1754,6092 1801,9448 1851,8993 1904,6957 1960,5827 1867,8684 1768,5463

97 1661,8884 1704,3023 1748,9333 1795,9598 1845,5792 1898,0115 1953,5024 2012,3265 2074,7925 2141,2483 2029,0759 1907,9869

98 1776,8830 1825,4420 1876,7232 1930,9616 1988,4198 2049,3922 2114,2104 2183,2487 2256,9313 2335,7412 2202,1007 2056,6145

99 1897,6509 1953,1204 2011,9212 2074,3618 2140,7896 2211,5976 2287,2321 2368,2016 2455,0883 2548,5619 2388,6706 2212,9236

100 2018,8699 2081,7480 2148,6558 2219,9920 2296,2094 2377,8245 2465,4286 2559,7024 2661,4330 2771,5353 2581,7546 2370,9517

101 2135,4848 2205,9378 2281,1806 2361,7164 2448,1213 2541,0577 2641,2905 2749,7084 2777,7778 2777,7778 2777,7778 2777,7778

102 2262,1117 2777,7778 2777,7778 2777,7778 2777,7778 2777,7778 2777,7778 2777,7778 2777,7778 2777,7778 2777,7778 2777,7778

103 2410,7333 2777,7778 2777,7778 2777,7778 2777,7778 2777,7778 2777,7778 2777,7778 2777,7778 2777,7778 2777,7778 2777,7778

104 2506,6667 2777,7778 2777,7778 2777,7778 2777,7778 2777,7778 2777,7778 2777,7778 2777,7778 2777,7778 2777,7778 2777,7778

105 2666,3745 2777,7778 2777,7778 2777,7778 2777,7778 2777,7778 2777,7778 2777,7778 2777,7778 2777,7778 2777,7778 2777,7778

106 2731,6097 2777,7778 2777,7778 2777,7778 2777,7778 2777,7778 2777,7778 2777,7778 2777,7778 2777,7778 2777,7778 2777,7778

107 2872,0850 2777,7778 2777,7778 2777,7778 2777,7778 2777,7778 2777,7778 2777,7778 2777,7778 2777,7778 2777,7778 2777,7778

108 2604,1667 2777,7778 2777,7778 2777,7778 2777,7778 2777,7778 2777,7778 2777,7778 2777,7778 2777,7778 2777,7778 2777,7778

109 2604,1667 2777,7778 2777,7778 2777,7778 2777,7778 2777,7778 2777,7778 2777,7778 2777,7778 2777,7778 2777,7778 2777,7778

110 2777,7778 2777,7778 2777,7778 2777,7778 2777,7778 2777,7778 2777,7778 2777,7778 2777,7778 2777,7778 2777,7778 2777,7778

>=111 2777,7778 2777,7778 2777,7778 2777,7778 2777,7778 2777,7778 2777,7778 2777,7778 2777,7778 2777,7778 2777,7778 2777,7778

A titolo esemplificativo, per un capitale di rischio di EUR 10.000 (o importo equivalente nella valuta di riferimento del Contratto), i Costi trimestrali della Garanzia caso morte opzionale prelevati il primo giorno del trimestre civile per Sottoscrittori che hanno sottoscritto una Garanzia caso morte opzionale su due teste con scioglimento al primo decesso, in cui l’età media degli Assicurati calcolata alla data di prelievo è di 45 anni e 6 mesi, è pari a EUR 22,0908 (o importo equivalente nella valuta di riferimento del Contratto). Oltre 111 anni, la tariffa applicata corrisponde a quella di 111 anni, a prescindere dall’età dell’Assicurato.

18/19 CLE2_CG_I_IT_0718

Costi applicabili alle Garanzie opzionali caso morte e alla Garanzia minima caso morte nel periodo di copertura caso morte per qualsiasi motivo per un Contratto su due teste assicurate con scioglimento al secondo decesso:

Aliquote di Costi trimestrali per un capitale di rischio di EUR 10.000(3) (tariffa in vigore al 01/07/2018) Mese

Anno 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

12 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

13 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

14 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0001 0,0001

15 0,0001 0,0001 0,0001 0,0001 0,0001 0,0001 0,0001 0,0001 0,0001 0,0001 0,0001 0,0001

16 0,0002 0,0002 0,0002 0,0002 0,0002 0,0002 0,0002 0,0002 0,0002 0,0002 0,0002 0,0003

17 0,0003 0,0003 0,0003 0,0003 0,0003 0,0003 0,0003 0,0003 0,0003 0,0003 0,0004 0,0004

18 0,0005 0,0005 0,0005 0,0005 0,0005 0,0005 0,0005 0,0005 0,0005 0,0005 0,0005 0,0006

19 0,0006 0,0006 0,0006 0,0006 0,0006 0,0006 0,0006 0,0006 0,0006 0,0006 0,0007 0,0007

20 0,0007 0,0007 0,0007 0,0007 0,0007 0,0007 0,0007 0,0007 0,0007 0,0007 0,0007 0,0008

21 0,0008 0,0008 0,0008 0,0008 0,0008 0,0008 0,0008 0,0008 0,0008 0,0008 0,0008 0,0008

22 0,0008 0,0008 0,0008 0,0008 0,0008 0,0008 0,0008 0,0008 0,0008 0,0008 0,0008 0,0008

23 0,0008 0,0008 0,0008 0,0008 0,0008 0,0008 0,0008 0,0008 0,0008 0,0008 0,0008 0,0008

24 0,0008 0,0008 0,0008 0,0008 0,0008 0,0008 0,0008 0,0008 0,0008 0,0008 0,0008 0,0008

25 0,0008 0,0008 0,0008 0,0008 0,0008 0,0008 0,0008 0,0008 0,0008 0,0008 0,0008 0,0008

26 0,0008 0,0008 0,0008 0,0008 0,0008 0,0008 0,0008 0,0008 0,0008 0,0008 0,0008 0,0008

27 0,0008 0,0008 0,0008 0,0008 0,0008 0,0008 0,0008 0,0008 0,0008 0,0008 0,0008 0,0008

28 0,0009 0,0009 0,0009 0,0009 0,0009 0,0009 0,0009 0,0009 0,0009 0,0009 0,0009 0,0009

29 0,0009 0,0009 0,0009 0,0009 0,0009 0,0009 0,0009 0,0009 0,0009 0,0009 0,0009 0,0009

30 0,0009 0,0009 0,0009 0,0009 0,0009 0,0009 0,0009 0,0009 0,0009 0,0009 0,0010 0,0010

31 0,0010 0,0010 0,0010 0,0010 0,0010 0,0010 0,0010 0,0010 0,0010 0,0010 0,0010 0,0011

32 0,0011 0,0011 0,0011 0,0011 0,0011 0,0011 0,0011 0,0011 0,0011 0,0011 0,0011 0,0012

33 0,0012 0,0012 0,0012 0,0012 0,0012 0,0012 0,0012 0,0012 0,0012 0,0012 0,0013 0,0013

34 0,0014 0,0014 0,0014 0,0014 0,0014 0,0014 0,0014 0,0014 0,0014 0,0014 0,0015 0,0016

35 0,0016 0,0016 0,0016 0,0016 0,0016 0,0016 0,0016 0,0016 0,0016 0,0016 0,0017 0,0018

36 0,0019 0,0019 0,0019 0,0019 0,0019 0,0019 0,0019 0,0019 0,0019 0,0019 0,0020 0,0021

37 0,0022 0,0022 0,0022 0,0022 0,0022 0,0022 0,0022 0,0022 0,0022 0,0022 0,0024 0,0025

38 0,0026 0,0027 0,0027 0,0027 0,0027 0,0027 0,0027 0,0027 0,0027 0,0027 0,0028 0,0030

39 0,0032 0,0032 0,0032 0,0032 0,0032 0,0032 0,0032 0,0032 0,0032 0,0032 0,0034 0,0037

40 0,0039 0,0039 0,0039 0,0039 0,0039 0,0039 0,0039 0,0039 0,0039 0,0039 0,0042 0,0045

41 0,0048 0,0048 0,0049 0,0049 0,0049 0,0049 0,0049 0,0049 0,0049 0,0049 0,0052 0,0056

42 0,0060 0,0060 0,0060 0,0060 0,0060 0,0060 0,0060 0,0060 0,0060 0,0060 0,0064 0,0069

43 0,0073 0,0074 0,0074 0,0074 0,0074 0,0074 0,0074 0,0074 0,0074 0,0074 0,0079 0,0084

44 0,0090 0,0090 0,0090 0,0090 0,0090 0,0090 0,0090 0,0090 0,0090 0,0090 0,0097 0,0103

45 0,0109 0,0110 0,0110 0,0110 0,0110 0,0110 0,0110 0,0110 0,0110 0,0110 0,0117 0,0124

46 0,0131 0,0131 0,0131 0,0131 0,0132 0,0132 0,0132 0,0132 0,0132 0,0132 0,0139 0,0147

47 0,0154 0,0155 0,0155 0,0155 0,0155 0,0155 0,0155 0,0155 0,0155 0,0155 0,0163 0,0171

48 0,0179 0,0179 0,0179 0,0180 0,0180 0,0180 0,0180 0,0180 0,0180 0,0181 0,0189 0,0197

49 0,0206 0,0206 0,0206 0,0207 0,0207 0,0207 0,0207 0,0207 0,0208 0,0208 0,0217 0,0226

50 0,0235 0,0236 0,0236 0,0236 0,0236 0,0237 0,0237 0,0237 0,0237 0,0238 0,0248 0,0259

51 0,0270 0,0270 0,0271 0,0271 0,0271 0,0272 0,0272 0,0272 0,0272 0,0273 0,0285 0,0297

52 0,0310 0,0310 0,0311 0,0311 0,0311 0,0312 0,0312 0,0312 0,0313 0,0313 0,0327 0,0341

53 0,0355 0,0356 0,0356 0,0357 0,0357 0,0357 0,0358 0,0358 0,0359 0,0359 0,0375 0,0392

54 0,0408 0,0409 0,0410 0,0410 0,0411 0,0411 0,0412 0,0412 0,0413 0,0413 0,0431 0,0449

55 0,0468 0,0469 0,0469 0,0470 0,0470 0,0471 0,0472 0,0472 0,0473 0,0474 0,0493 0,0512

56 0,0532 0,0532 0,0533 0,0534 0,0535 0,0535 0,0536 0,0537 0,0538 0,0539 0,0560 0,0582

57 0,0604 0,0605 0,0606 0,0607 0,0608 0,0609 0,0610 0,0610 0,0611 0,0612 0,0637 0,0662

58 0,0688 0,0689 0,0690 0,0691 0,0692 0,0693 0,0695 0,0696 0,0697 0,0698 0,0728 0,0758

59 0,0790 0,0791 0,0793 0,0794 0,0795 0,0797 0,0798 0,0800 0,0801 0,0802 0,0838 0,0874

60 0,0912 0,0913 0,0915 0,0917 0,0919 0,0920 0,0922 0,0924 0,0926 0,0927 0,0970 0,1014

61 0,1059 0,1061 0,1063 0,1065 0,1067 0,1070 0,1072 0,1074 0,1076 0,1078 0,1130 0,1183

62 0,1238 0,1241 0,1243 0,1246 0,1249 0,1252 0,1255 0,1257 0,1260 0,1263 0,1326 0,1390

63 0,1456 0,1459 0,1463 0,1466 0,1470 0,1473 0,1477 0,1481 0,1484 0,1488 0,1565 0,1644

64 0,1725 0,1730 0,1734 0,1739 0,1744 0,1748 0,1753 0,1758 0,1762 0,1767 0,1859 0,1955

65 0,2052 0,2058 0,2064 0,2070 0,2076 0,2082 0,2088 0,2094 0,2100 0,2106 0,2216 0,2329

66 0,2445 0,2453 0,2461 0,2468 0,2476 0,2484 0,2492 0,2500 0,2508 0,2516 0,2642 0,2773

67 0,2907 0,2917 0,2927 0,2937 0,2947 0,2957 0,2967 0,2978 0,2988 0,2998 0,3148 0,3301

(3) O importo equivalente nella valuta di riferimento del Contratto.

19/19 CLE2_CG_I_IT_0718

68 0,3459 0,3472 0,3485 0,3498 0,3511 0,3524 0,3537 0,3551 0,3564 0,3578 0,3752 0,3931

69 0,4116 0,4132 0,4149 0,4166 0,4183 0,4200 0,4218 0,4235 0,4253 0,4270 0,4476 0,4688

70 0,4905 0,4927 0,4949 0,4971 0,4993 0,5015 0,5038 0,5061 0,5083 0,5106 0,5348 0,5596

71 0,5852 0,5880 0,5909 0,5937 0,5966 0,5996 0,6025 0,6055 0,6085 0,6115 0,6391 0,6675

72 0,6967 0,7004 0,7041 0,7078 0,7116 0,7154 0,7193 0,7231 0,7270 0,7310 0,7627 0,7953

73 0,8287 0,8335 0,8383 0,8432 0,8481 0,8531 0,8581 0,8632 0,8683 0,8734 0,9100 0,9475

74 0,9861 0,9923 0,9986 1,0049 1,0113 1,0178 1,0243 1,0309 1,0376 1,0443 1,0873 1,1315

75 1,1769 1,1850 1,1932 1,2015 1,2098 1,2183 1,2269 1,2355 1,2442 1,2530 1,3040 1,3564

76 1,4102 1,4208 1,4316 1,4425 1,4535 1,4647 1,4759 1,4873 1,4989 1,5106 1,5699 1,6309

77 1,6935 1,7075 1,7217 1,7361 1,7507 1,7654 1,7804 1,7955 1,8108 1,8263 1,8970 1,9696

78 2,0442 2,0628 2,0817 2,1008 2,1202 2,1399 2,1598 2,1800 2,2005 2,2213 2,3096 2,4005

79 2,4940 2,5191 2,5445 2,5704 2,5967 2,6233 2,6504 2,6779 2,7058 2,7342 2,8460 2,9612

80 3,0799 3,1144 3,1494 3,1851 3,2213 3,2582 3,2957 3,3339 3,3727 3,4123 3,5494 3,6909

81 3,8370 3,8850 3,9338 3,9837 4,0344 4,0862 4,1389 4,1927 4,2475 4,3034 4,4600 4,6216

82 4,7882 4,8552 4,9235 4,9934 5,0647 5,1376 5,2120 5,2881 5,3658 5,4453 5,6071 5,7737

83 5,9452 6,0380 6,1329 6,2301 6,3297 6,4316 6,5360 6,6430 6,7526 6,8650 7,0110 7,1611

84 7,3153 7,4421 7,5722 7,7057 7,8428 7,9836 8,1282 8,2767 8,4294 8,5863 8,7044 8,8255

85 8,9498 9,1216 9,2983 9,4803 9,6676 9,8606 10,0594 10,2642 10,4754 10,6932 10,7632 10,8349

86 10,9084 11,1399 11,3788 11,6255 11,8803 12,1436 12,4158 12,6971 12,9882 13,2894 13,2695 13,2493

87 13,2285 13,5381 13,8588 14,1909 14,5352 14,8921 15,2623 15,6465 16,0454 16,4598 16,2935 16,1237

88 15,9504 16,3610 16,7877 17,2314 17,6928 18,1731 18,6731 19,1941 19,7372 20,3037 19,9039 19,4966

89 19,0815 19,6198 20,1812 20,7671 21,3788 22,0180 22,6862 23,3854 24,1174 24,8842 24,1508 23,4050

90 22,6468 23,3441 24,0742 24,8390 25,6408 26,4821 27,3655 28,2939 29,2703 30,2982 29,1322 27,9483

91 26,7469 27,6437 28,5864 29,5781 30,6224 31,7229 32,8839 34,1097 35,4054 36,7764 35,0332 33,2653

92 31,4740 32,6212 33,8323 35,1121 36,4659 37,8995 39,4194 41,0326 42,7469 44,5708 42,0545 39,5053

93 36,9264 38,3875 39,9371 41,5825 43,3317 45,1937 47,1783 49,2965 51,5607 53,9845 50,4126 46,7979

94 43,1474 44,9973 46,9688 49,0728 51,3214 53,7282 56,3083 59,0789 62,0590 65,2705 60,3134 55,3011

95 50,2473 52,5781 55,0748 57,7538 60,6330 63,7331 67,0771 70,6914 74,6059 78,8547 72,0507 65,1766

96 58,2578 61,1753 64,3176 67,7083 71,3745 75,3466 79,6598 84,3543 89,4762 95,0793 85,8860 76,6030

97 67,2752 70,9057 74,8382 79,1072 83,7522 88,8186 94,3591 100,4346 107,1163 114,4878 102,2029 89,8010

98 77,3599 81,8496 86,7419 92,0863 97,9402 104,3706 111,4558 119,2877 127,9750 137,6471 121,4779 105,1473

99 88,7832 94,3203 100,3920 107,0694 114,4359 122,5897 131,6470 141,7464 153,0542 165,7711 144,3662 122,7454

100 101,1234 107,8751 115,3263 123,5771 132,7461 142,9746 154,4326 167,3253 181,9025 198,4711 170,4262 142,0968

101 113,8377 121,9264 130,9090 140,9220 152,1293 164,7288 178,9609 195,1204 213,5716 234,7694 199,6573 164,0939

102 128,5987 138,3429 149,2381 161,4729 175,2764 190,9286 208,7750 229,2458 252,8818 280,3711 236,5198 191,8898

103 147,2204 159,2030 172,7104 188,0127 205,4426 225,4136 248,4448 275,1948 306,5097 343,4905 282,7867 221,1471

104 160,0000 173,6111 189,0359 206,6116 226,7574 250,0000 277,0083 308,6420 346,0208 390,6250 322,5118 252,6525

105 182,6284 199,2985 218,3597 240,2922 265,7031 295,3686 330,2946 371,8025 421,6563 482,2531 386,7479 289,0508

106 192,3669 210,4200 231,1391 255,0760 282,9335 315,6167 354,3084 400,5768 456,5376 525,0998 423,8553 319,1931

107 214,3347 235,6490 260,3082 289,0508 322,8306 362,8974 410,9139 469,1312 540,6574 629,8816 475,6243 320,3987

108 173,6111 189,0359 206,6116 226,7574 250,0000 277,0083 308,6420 346,0208 390,6250 444,4444 354,3084 262,9849

109 173,6111 189,0359 206,6116 226,7574 250,0000 277,0083 308,6420 346,0208 390,6250 444,4444 510,2041 591,7160

110 694,4444 826,4463 1000,0000 1234,5679 1562,5000 2040,8163 2777,7778 2777,7778 2777,7778 2777,7778 2777,7778 2777,7778

>=111 2777,7778 2777,7778 2777,7778 2777,7778 2777,7778 2777,7778 2777,7778 2777,7778 2777,7778 2777,7778 2777,7778 2777,7778

A titolo esemplificativo, per un capitale di rischio di EUR 10.000 (o importo equivalente nella valuta di riferimento del Contratto), i Costi trimestrali della Garanzia opzionale caso morte prelevati il 1o giorno del trimestre civile per Sottoscrittori che hanno sottoscritto una Garanzia caso morte opzionale su due teste con scioglimento al secondo decesso, in cui l’età media degli Assicurati calcolata alla data di prelievo è di 45 anni e 6 mesi, è pari a EUR 0,0110 (o importo equivalente nella valuta di riferimento del Contratto). Oltre 111 anni, la tariffa applicata corrisponde a quella di 111 anni, a prescindere dall’età dell’Assicurato.

Il presente documento riporta dati aggiornati alla data del 1° luglio 2018.