Bortoletti, corruzione, scuola superiore economia finanze, milano 17 maggio 2011
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Master “Etica nella Pubblica Amministrazione e contrasto alla corruzione” Scuola Superiore dell’Economia e delle Finanze Milano, 17 maggio 2011
Il quadro generale di riferimento
Maurizio Bortoletti Consigliere del Ministro
per la Pubblica Amministrazione e l’Innovazione
Indice
Inaugurazione dell’anno giudiziario della Corte dei Conti, Milano, marzo 2011
Inaugurazione dell’anno giudiziario della Corte dei Conti, Milano, marzo 2011
Inaugurazione dell’anno giudiziario della Corte dei Conti, Milano, marzo 2011
Una informazione trasparente e completa è considerata dagli stessi “ adde4 ai lavori” una esigenza imprescindibile ed equivalente alla stessa azione di contrasto, come ha ricordato recentemente il Dire<ore della Direzione Inves>ga>va An>mafia, A. GIRONE, Audizione avan, alle Commissioni I e II Riunite del Senato della Repubblica nell’ambito dell’esame del ddl 2156, 6 luglio 2010, secondo il quale vi è “… la duplice necessità di neutralizzare adeguatamente le condo@e illecite e di garan,re una forte trasparenza sul fenomeno, anche per evitare che una amplificazione di da, inesaE possa incidere sull’immagine del Paese e, conseguentemente, sul suo ra,ng in sede internazionale…”.
La corruzione tra “rischio oggettivo” e “percezione soggettiva”
La “dittatura delle immagini influenti”. Prof. Giuliano Amato, Accademia dei Lincei, primavera del 2006.
La “dittatura delle immagini influenti”. Prof. Giuliano Amato, Accademia dei Lincei, primavera del 2006.
La “dittatura delle immagini influenti”. Prof. Giuliano Amato, Accademia dei Lincei, primavera del 2006.
“… l’analisi delle no,zie sulla criminalità proposte dai Tg prime )me nel periodo 2005-‐2009, fornisce – secondo il prof. Ilvo DIAMANTI -‐ alcune indicazioni interessan,: • non esiste correlazione tra l’andamento dei rea, denuncia, e il numero di no,zie sulla criminalità; • esiste, invece, una forte correlazione tra il numero di no,zie di rea, e la percezione della criminalità, con una situazione che in Italia degrada ulteriormente se analizzata in una prospeEva comparata con altri Paesi europei …. Il Tg1 – come emerge dalla rilevazione dell’Osservatorio di Pavia in relazione alla “no>ziabilità” del tema allargata ai principali Tg europei -‐ ha il doppio di no,zie del Tg spagnolo e ven, volte in più rispe@o al telegiornale tedesco;la pagina della criminalità in Italia è costante, l’agenda dei telegiornali francesi, inglesi, tedeschi e spagnoli non rileva la presenza quo,diana di no,zie criminali …”.
La corruzione tra “rischio oggettivo” e “percezione soggettiva”
“… I dati sono dati – ha recentemente ricordato Luca RICOLFI, Il sacco del nord, Guerini, 2010 – ciò che cambia è la prospettiva con i quali li interpretiamo…”. Non a caso chi si “… avventura sul rischioso terreno dei paralleli e dei calcoli […] custodisce con caparbietà – come ricordava E.NARDUCCI, Processi ai politici nella Roma antica, Laterza, Roma-Bari, 1995 - il segreto di questi risultati allegati e non dimostrati, facendo riferimento a parametri noti solo a lui stesso ed eludendo con allegria una serie di evidenti interrogativi….”.
Liberal,15 luglio 2010: “Il nostro è un Paese malato, non un malato terminale, ma certamente un malato grave, affe@o da una patologia cronica, progressiva e contagiosa, che ne sta minando alla radice le energie fisiche e morali. … anche il chirurgo è malato e forse è più malato degli altri … preda di una rassegnazione debilitante … un cancro ad alta potenzialità distru@va che stravolge il sistema immunitario del paese … un malato che appare ormai inguaribile, perché soffre di un male che ogni giorno ne mina la fibra. Sembra che non ci siano terapie …”. Senza entrare nel merito, certamente angosciante.
Ma effe&vamente,
nell’Italia “culla del diri3o” il diri3o ci stava così bene da essersi addormentato? (Enio Flaiano).
La corruzione tra “rischio oggettivo” e “percezione soggettiva”
"I terremo: diventano tragedia nei paesi con alta corruzione" I sismologi Nicholas Ambraseys (Imperial College di Londra) e Roger Bilham (Università di Boulder in Colorado) spiegano su Nature che in alcuni paesi non solo la povertà ma anche una dilagante illegalità, sono il vero nemico da comba<ere per difendersi dai terremo>. Gli esper> dimostrano con la sta>s>ca che il legame tra corruzione e numero di vi4me non è solo un dato anedo4co o materia per alimentare sospe4 impalpabili, ma un fa<ore quan>ficabile. Bilham and Ambraseys hanno confrontato i da> sulle vi4me dei maggiori sismi mondiali con il reddito pro capite e l'indice della corruzione percepita di Transparency 1, organizzazione internazionale no profit, basata a Berlino, che da 18 anni monitora e dununcia i casi di corruzione in tu<o il mondo producendo un vero "barometro" annuale della corruzione. L'indice, che è ricavato da studi sta>s>ci, ordina le nazioni in base alla percezione di pubblici ufficiali e poli>ci sulla diffusione della disonestà all'interno delle is>tuzioni. L'Italia si colloca immediatamente so<o al Ruanda e sopra alla Georgia. I sismologi hanno notato che negli ul>mi anni la maggioranza (83%) dei mor> causa> dal crollo di edifici ed infrastru<ure si trova in nazioni più corro<e rispe<o ad altre di pari reddito nazionale lordo pro capite (Gross Na>onal Income Per Capita, GNI). "Il nostro scopo non era evidenziare il rapporto tra povertà ed inciden> mortali, che è ovvio", spiega Bilham, "ma vedere se la sta>s>ca ci perme<eva di rilevare il peso della disonestà durante un terremoto, sopra<u<o sulla sicurezza degli edifici".
La corruzione tra “rischio oggettivo” e “percezione soggettiva”
La corruzione tra “rischio oggettivo” e “percezione soggettiva”
Individuare l’ulteriore conferma del degrado sociale del Paese negli esi> di una interessante ricerca condo<a sul numero di infrazioni al codice della strada per divieto di sosta commesse dai diploma>ci accredita> presso l’Assemblea generale delle Nazioni Unite, esenta> fino al 2002 dal pagamento delle contravvenzioni. Il riferimento è allo studio di R. FISMAN, E. MIGUEL, Cultures of corrup,on: evidence from diploma,c parking ,ckets, Working Paper del Na>onal Bureau of Economic R e s e a r c h , C amb r i d g e , g i u gno 2 006 , c on su l t a b i l e a l l’ i n d i r i z z o www.nber.org/papers/w12312/. Azzerato il fa<ore del “>more della legge” grazie a questa par>colare forma di immunità, gli Autori hanno notato come le condo<e devian> fossero dire<amente proporzionali al grado di corruzione presente nei Paesi di provenienza e ai sen>men> nega>vi prova> verso il Paese ospitante. La ricerca ripropone, ma non risolve, il problema del calcolo del cd. “grado di corruzione”.
La corruzione tra “rischio oggettivo” e “percezione soggettiva”
Le recentissime parole del Segretario Generale delle Nazioni Unite, Ban Ki-moon, Remarks to Inaugural Conference of the International Anti-Corruption Academy, CAC/COPS/WG.4/2010/4, Vienna, 2 settembre 2010, sembrano, però, ancora più significative, di fronte agli sforzi fatti da molti per immaginare e, poi, cosa più importante, per rendere noto a mezzo stampa, il “volume” di tangenti, mazzette e scambio di favori: “… One major handicap is that we don’t know how to measure corruption …”.
La corruzione tra “rischio oggettivo” e “percezione soggettiva”
Una situazione nella quale, tanto più si enfatizza il numero degli illeciti che non viene “misurato”, tanto più risulta facile muoversi lungo altre piste nella quantificazione del “dato reale”, rispetto a quelle che emergono dal dato della criminalità registrata: un pericolo estremamente attuale, perché “… come ricordava l’altro giorno il collega De Sena – la notazione è di G. PISANU, Comunicazioni, Commissione Parlamentare d’Inchiesta sul fenomeno della mafia e sulle altre associazioni criminali, anche straniere, 2 dicembre 2008 - sull’entità di questo fatturato si conoscono valutazioni diverse, tutte per la verità impressionanti, ma raramente ben documentate….”.
“verità nascoste”,
“vere bugie” e “false verità”
“verità nascoste”
VINCA IL MIGLIORE Concorso-‐Corso Comune di Napoli 2010 112.572 iscri4 67.000 partecipan> 534 pos> bandi> per 10 profili 3.785 ammessi alla seconda fase delle procedure sele4ve che consen>ranno di procedere a:
• 534 ammissioni a fasi forma>ve obbligatorie • 370.000 ore di formazione • 534 unità di personale formate
“verità nascoste”
VINCA IL MIGLIORE, perme<e agli En> locali: 1. l'o4mizzazione generale del processo di recrui>ng. Sono azzera> i tempi per il data entry, necessari nella tradizionale modalità di acquisizione delle domande di partecipazione via posta ordinaria; 2. lo screening immediato delle candidature in base ai requisi> richies> dal bando; 3. il sostanziale abba4mento dei cos> di ges>one. Il costo medio neo assunto in modalità tradizionale è s>mato in € 51.800, con procedura Ripam-‐Vinca il migliore: € 15.740; 4. una maggiore semplificazione e trasparenza, legata sia alle procedure di reclutamento e sia alla loro pubblicità; 5. la diminuzione del livello di contenzioso grazie all’eleva>ssimo know how e alle massima trasparenza resa possibile dalla più agevole accessibilità alle procedure di evidenza pubblica da parte dei ci<adini/uten>; 6. riduzione dei tempi di assegnazione del personale.
“verità nascoste”
“verità nascoste”
“verità nascoste”
“verità nascoste”
“verità nascoste”
maggio 2010: l’approvazione di disposizioni urgen> tributarie e finanziarie in materia di contrasto alle frodi fiscali internazionali e nazionali operate, tra l'altro, nella forma dei cosidde& «caroselli» e «car:ere», luglio 2010, l’approvazione, unico Paese del G20, nella manovra an>crisi es>va di uno stanziamento dedicato di 2 Meuro per interven> di prevenzione della corruzione. luglio 2010: l’Italia tra i 7 Paesi dell’OCSE Ac>ve Enforcement nell’applicazione della Convenzione; agosto 2010, l’approvazione del Piano straordinario contro le mafie, che con>ene pervasive misure per il contrasto alla infiltrazione della criminalità nell’economia legale e nella Pubblica Amministrazione; se3embre 2010, in Senato, il Relatore di maggioranza del disegno di legge an>corruzione deposita un emendamento per introdurre quelle misure preven>ve che a livello internazionali sono considerate un efficace an>doto alla corruzione: whistleblowing, cioè la tutela del dipendente che segnala abusi; confli& di interesse e controlli su consulenze/incarichi; revolving doors, per limitare le riassunzioni “interessate” alla fine del servizio pubblico; se3embre 2010, in Senato, l’approvazione del disegno di legge di ra:fica della Convenzione del Consiglio d’Europa contro la corruzione civile firmata nel (!) 1997; se3embre 2010: una innova>va sentenza della Corte di Cassazione; o3obre 2010: l’OCSE pubblica Measuring Governance; novembre 2010: l’Università di Goteborg consegna alla UE Quality of Government; dicembre 2010, un proge<o italiano in materia di prevenzione della corruzione nella Green Economy diventa l’unico proge<o nazionale scelto da World Bank – Siemens Integrity Fund nella vecchia Europa e uno dei 33 seleziona> nel mondo.
“verità nascoste”
Transparency International nel Progress Report on OECD Convention Enforcement, in materia di implementazione degli strumenti e Convenzioni contro la corruzione,
ha collocato l’Italia tra i Paesi Active Enforcement,
insieme a Denmark, Germany, Norway, Switzerland, United Kingdom and United States.
“verità nascoste”
Secondo il Global Enforcement Report 2010 di Trace An> Bribery Compliance Solu>ons (consultabile all’indirizzo: AA.VV., Global Enforcement Report 2010, TRACE An> Bribery Compliance Solu>ons, consultabile all’indirizzo www.secure.traceinterna>onal.org/Default.asp?), l’Italia è al terzo posto nel mondo, dopo Sta> Uni> e Korea del Sud nei risulta> consegui> dal nostro sistema repressivo nel perseguire – tra il 1977 e il giugno 2010 -‐ i tenta>vi di corruzione di pubblici ufficiali italiani da parte di imprese straniere.
“verità nascoste”
ECCO L’ERRORE:
La mediana NON è rappresentativa della reale
situazione del Paese
“verità nascoste”
Percezione della estensione della corruzione o di altri illeciti nella pubblica amministrazione nazionale.
Cittadini che dichiarano di aver ricevuto la richiesta di una tangente negli ultimi 12 mesi.
CITIZENS’ PERCEPTIONS OF FRAUD AND THE FIGHT AGAINST FRAUD IN THE EU 27
Indagine richiesta dall’European Anti-Fraud Office e realizzata dalla Gallup Organization ( consultabile su http://ec.europa.eu ).
“verità nascoste”
1. Tra le aziende analizzate la media è di 17 punti su 50. 2. L’Italia si posiziona sopra la media mondiale davanti a
Paesi come Germania, Svezia, Francia, Belgio.
TRAC - Transparency in Reporting on Anti-Corruption
“verità nascoste”
Global Integrity Report (consultabile all’indirizzo www.report.globalintegrity.org/Italy/2008).
Il Report annuale di Global Integrity - organizzazione indipendente
e no-profit di Washington, nata nel 1999 come Centro per l’integrità pubblica grazie ad un gruppo di giornalisti e ricercatori, - è l’esito di una metodologia di ricerca che è considerata una best practice dalla World Bank:
1. il risultato finale di 79 su 100, subito dopo il Canada che ha raggiunto 80 su 100 e prima della Francia che nell’ultimo assessment del 2007 ha conseguito 78 su 100, colloca l’Italia al confine della fascia nella quale sono censiti i Paesi che presentano un impegno “strong” riguardo al tema dell’integrità e dell’anticorruzione;
2. le aree sulle quali viene indicata la necessità di intervenire, sono :
a. la Judicial Accountabilty (voce III-3: very weak), b. le misure in materia di whistleblowing (voce IV-2: very weak), c. la funzionalità della PA (categoria IV: very weak), d. il finanziamento politico (voce II-3: very weak).
“verità nascoste”
Infine, la recente Sentenza della Suprema Corte di Cassazione, la n. 42701 del 30
se3embre 2010 (depositata il 1° dicembre 2010), che ha riconosciuto l’opera>vità, in tema di responsabilità da reato degli en>, della applicazione alla persona giuridica delle misure cautelari interdi4ve anche qualora il reato presupposto sia quello di corruzione internazionale di cui all’art. 322 bis cod. pen..
La Suprema Corte ha evidenziato come si debba, poi, verificare in concreto l’effe4va possibilità di applicare tali misure senza che ciò compor>, seppure solo nella fase esecu>va, il coinvolgimento degli organismi di uno Stato estero sul quale il giudice italiano non ha giurisdizione, va evidenziato come il “sistema italiano di contrasto alla corruzione” si sia ulteriormente rafforzato con tale importante decisione.
“verità nascoste”
“vere bugie” e “false verità”
“vere bugie” e “false verità”
L’Italia dopo lo Zambia, quanto a corruzione L’aumento delle denunce per corruzione e concussione, rispettivamente del 159% e del 226% nel 2009, e del 30% nel 2010 Il costo della corruzione in Italia pari a 60 miliardi di euro La “confusione” che regna sul tema
L’Italia dopo la Zambia nell’indice 2010 della corruzione di Transparency
L’Italia dopo la Zambia nell’indice 2010 della corruzione di Transparency
NESSUNO DICE A VOCE ALTA che L’INDICE DI PERCEZIONE (CPI), comunicato annualmente da Transparency International: 1. NON è una misurazione del livello di corruzione di un Paese, 2. NON consente di stilare classifiche e graduatorie: la stessa Transparency afferma – in Transparency
International, Università di Passau (2008), The Methodology of the Corruption Perceptions Index 2008 - che “… una graduatoria di Paesi può facilmente essere erroneamente interpretata come una misura assolutamente precisa delle performance di un dato paese. Questo non è affatto vero….”;
3. NESSUNO dice che la stessa Transparency segnala una INTRINSECA IMPRECISIONE del suo Indice: “…Sin dalla sua prima pubblicazione nel 1995, TI ha fornito i dati relativi alla deviazione standard e al numero delle fonti utilizzate per la costruzione dell’indice. Queste informazioni servono per evidenziare che vi è una intrinseca imprecisione. Inoltre viene fornita l’informazione del range tra il valore più basso/più alto.…”, con l’Italia che fa segnare una deviazione standard tra le più elevate, superiore a 1, chiaro indicatore di un sostanziale disaccordo tra le diverse fonti e, quindi, una significativa imprecisione della misurazione;
4. NESSUNO dice che nel 2009, è stato calcolato con modalità diverse, da un ente di ricerca diverso, con le 6 (!) rilevazioni sull’Italia che sono state richieste SOLO a 4 enti diversi: Economic Intelligence Unit, Global Insights, IMD International, World Economic Forum’s Global Competitiveness
NESSUNO DICE A VOCE ALTA che L’INDICE DI PERCEZIONE (CPI), comunicato annualmente da Transparency International:
5. che si evoca il nomen “corruzione”, ma non si fa riferimento alle condotte che in Italia integrano le fattispecie
penali di corruzione e concussione, bensì a un universo molto più ampio, tenuto conto che per Transparency International il CPI misura la percezione del “…misuse of public power for private benefit …” per la nota metodologica del CPI 2008, analoga a quella contenuta nello stesso documento relativo al CPI 2006: “…as the abuse of public office for private gain …”. Ciò che Transparency definisce corruzione, nell’Ordinamento Giuridico italiano corrisponde, in realtà, al risultato della “somma” di corruzione, concussione e abuso d’ufficio, di cui all’art. 323 c.p., un universo statistico estremamente più vasto.
6. che il punteggio medio registrato dall’Italia degrada progressivamente e parallelamente alla graduale riduzione del numero di sources utilizzate: dalle 10 surveys utilizzate per il CPI 2004, che aiutano evidentemente a raffinare il dato soprattutto in presenza di rilevanti squilibri tra le diverse aree del Paese, si è passati alle 4 del CPI 2009, tenuto conto che due delle sei indicate nella Nota Metodologica fanno riferimento alla stessa fonte e a due anni successivi.
La nota metodologia al CPI 2006 precisa, infatti, che “…The reliability of the CPI differs, however, across countries. Countries with a high number of sources and small differences in the evaluations provided by the sources (indicated by a narrow confidence range) convey greater reliability in terms of their score and ranking; the converse is also the case….”.
L’Italia dopo la Zambia nell’indice 2010 della corruzione di Transparency
NESSUNO DICE che L’INDICE DI PERCEZIONE (CPI), comunicato annualmente da Transparency International:
7. comprende tra le sue fonti il Control of Corruption della World Bank che fornisce un risultato
DIVERSO e POSITIVO per l’Italia.
L’Italia dopo la Zambia nell’indice 2010 della corruzione di Transparency
NESSUNO DICE che L’INDICE DI PERCEZIONE (CPI), comunicato annualmente da Transparency International:
8. comprende tra le sue fonti l’IMD, l’Institute for Management Development, il cui World Competitiveness Year Book presenta una Overall Performance Italy 2010 che fornisce un risultato DIVERSO e POSITIVO per l’Italia.
L’Italia dopo la Zambia nell’indice 2010 della corruzione di Transparency
Country Forecast July 2010 © The Economist Intelligence Unit Limited 2010
Italy: Indicator scores in the business rankings model
a Out of 18 countries: Austria, Belgium, Cyprus, Denmark, Finland, France, Germany, Greece, Ireland, Italy, Netherlands, Norway, Portugal, Spain, Sweden, Switzerland, Turkey and the UK.
Note. A single asterisk (*) denotes scores based on quantitative indicators. Indicators with a double asterisk (**) are partly based on data. All other indicators are qualitative in nature.
ItalyRegionalaveragea Italy
Regionalaveragea
2005-09 2010-14
Political environment
1. Risk of armed conflict 5 4.4 5 4.5
2. Risk of social unrest 4 4.3 4 3.7
3. Constitutional mechanisms for the orderly transfer of power 5 4.8 5 4.8
4. Government and opposition 4 4.4 3 4.3
5. Threat of politically motivated violence 4 4.1 4 4.1
6. International disputes or tensions 5 4.3 5 4.3
7. Government policy towards business 3 3.9 3 3.8
8. Effectiveness of political system in policy formulation and execution 3 3.8 2 3.4
9. Quality of the bureaucracy 3 3.7 3 3.7
10. Transparency and fairness of legal system 3 4.0 3 4.0
11. Efficiency of legal system 2 4.2 2 4.2
12. Corruption 3 4.1 3 4.1
13. Impact of crime 2 4.1 2 4.1
NESSUNO DICE che L’INDICE DI PERCEZIONE (CPI), comunicato annualmente da Transparency International:
9. comprende tra le sue fonti l’Economist Intelligenge Unit, il cui Country Report sull’Italia segnala una sostanziale situazione di stabilità.
Country Forecast July 2010 © The Economist Intelligence Unit Limited 2010
Italy:
Country Forecast July 2010
Italy
Editor: Robert O'Daly
Editorial closing date: 22nd July 2010
L’Italia dopo la Zambia nell’indice 2010 della corruzione di Transparency
da REPUBBLICA.IT del 26 ottobre 2010 L'Ocse: "Classifiche poco attendibili,possono produrre danni" L'organizzazione lancia l'allarme sul rapporto di Transparency International: "Metodologia poco chiara e viziata da pregiudizi, ma i risultati vengono usati da chi decide gli aiuti internazionali" di CARLO CLERICETTI ROMA - Era stato lanciato addirittura un allarme preventivo: con una mail inviata ieri un dipartimento dell'Ocse ha diffuso uno studio, "Measuring governance", in cui avvertiva di prendere con le molle la classifica del rapporto di Transparency International che sarebbe stato pubblicato oggi. "Senza entrare nel merito della discussione sull'importanza di questo o altri indicatori internazionali sulla governance - si dice nella mail - gli autori dello studio Ocse mettono in guardia i potenziali utenti del rapporto, invitandoli
caldamente ad essere più attenti nell'esame dei reali contenuti e alla precisione di tutti i sistemi di classifiche della governance e di usare più cautela su come utilizzarli". I punteggi forniti da questi sistemi, continuano i ricercatori, sono spesso meno accurati di quanto molti utenti sembrino pensare, e per di più la loro costruzione risente di pregiudizi dei quali gli utilizzatori sono spesso ignari. Lo studio Ocse analizza puntigliosamente le metodologie usate e l'attendibilità di questi studi ne esce a pezzi. L'allarme Ocse, dunque, va preso molto sul serio. Queste classifiche possono sembrare una sorta di gioco di società, ma in effetti i danni che possono produrre sono reali e, come sempre, pesano sui più deboli.
L’Italia dopo la Zambia nell’indice 2010 della corruzione di Transparency
“vere bugie” e “false verità”
L’Italia dopo lo Zambia, quanto a corruzione
Qual è il danno per il “sistema Paese”?
“vere bugie” e “false verità”
L’aumento delle denunce per corruzione e concussione, rispettivamente del 159% e del 226% nel 2009, e del 30% nel 2010
L’aumento delle denunce per corruzione e concussione nel 2009
1. non utilizza l’unico strumento completo e ufficiale, le statistiche della delittuosità; 2. comunica che la Guardia di Finanza ha segnalato un aumento del 229% e del 153% dei fatti
di corruzione e concussione, senza completare l’informazione con la sostanziale stabilità registrata dalle statistiche della delittuosità che comprendono anche il dato della Guardia di Finanza;
3. paragona un dato pluriennale, quello delle statistiche della delittuosità per il periodo “2004-I semestre 2009” riportate a pagina 58 della Relazione del novembre 2009 del SAeT (consultabile all’indirizzo www.anticorruzione.it), con quello annuale proveniente dalla somma di quelli comunicati dalle 3 Forze di Polizia (2.154 casi = 221 + 219 + 1714)
4. non evidenzia come vi sia stata una diminuzione del 32% del numero delle sentenze di I grado in materia di responsabilità per “corruzione e concussione”: dalle 185 del 2009 (il 14,5% del totale) alle 126 del 2010 (l’11,7%), come risulta dalle Tabelle in appendice alle due Relazioni.
L’aumento delle denunce per corruzione e concussione nel 2009
“vere bugie” e “false verità”
Il costo della corruzione in Italia pari a 60 miliardi di euro
Il costo della corruzione pari a 60 miliardi di euro
La cifra rimbalzata sui media di 60 miliardi di euro quale costo della corruzione in Italia, con qualche autorevole “addetto ai lavori” che si è spinto ancora più in là, sostenendo che il dato va “…ben oltre la stima di 50-60 miliardi di euro …”
e ottenendo uno spazio ancor più ampio sui mezzi di informazione,
È ATECNICA ed ERRATA ed è reale solo l’EFFETTO ECO che la ha resa verosimile.
INFATTI: • la “stima” deriva da un dato contenuto in una ricerca della World Bank, la cd. “Relazione Kauffman” del 2004, che individuava il costo della corruzione nel mondo nel 3% del PIL mondiale; • da qui i 60 miliardi di euro (!), pari al 3% del PIL italiano, cioè un decimo circa del costo della corruzione mondiale stimata - con questo studio dalla World Bank - in $1 Trillion, 700 miliardi di euro dell’epoca.
MA • L’autore della stima ha, però, dimenticato di proseguire la sua lettura fino a dove la stessa World Bank afferma quella che poteva sembrare una banalità. E cioè che "First, as shown clearly by the data, the scale of corruption varies significantly from country to country“. • Il 2 settembre 2010, il Segretario Generale delle Nazioni Unite BAN KI-MOON a VIienna, nel suo intervento in occasione dell’inaugurazione della IACA, l’Accademia internazionale anticorruzione, ha ricordato il dato madre: one trillion dollar quale costo della corruzione mondiale, 700 miliardi di euro.
Il costo della corruzione pari a 60 miliardi di euro
“… come ricordava l’altro giorno il collega De Sena – la notazione è di G. PISANU, Comunicazioni, Commissione Parlamentare d’Inchiesta sul fenomeno della mafia e sulle altre associazioni criminali, anche straniere, 2 dicembre 2008 - sull’entità di questo fatturato si conoscono valutazioni diverse, tutte per la verità impressionanti, ma raramente ben documentate….”. ATTENZIONE Tanto più si enfatizza il numero degli illeciti che non viene “misurato”, la parte dell’iceberg che resta sott’acqua, perché sfugge ai diversi sistemi di rilevazione che fotografano la cd. “criminalità registrata”, tanto più risulta facile muoversi lungo altre piste nella quantificazione del “dato reale”, rispetto a quelle che emergono dal dato della criminalità registrata.
Il costo della corruzione pari a 60 miliardi di euro
Le recentissime parole del Segretario Generale delle Nazioni Unite, Ban Ki-moon - Remarks to Inaugural Conference of the International Anti-Corruption Academy, Vienna, 2 settembre 2010 - sembrano, però, ancora più significative, di fronte agli sforzi fatti da molti per immaginare e, poi, cosa più importante, per rendere noto a mezzo stampa, il “volume” di tangenti, mazzette e scambio di favori: “… One major handicap is that we don’t know how to measure corruption …” Un profilo di rilevante delicatezza, sul quale ha ritenuto necessario esprimersi recentemente lo stesso Consiglio d’Europa - Press Service fact sheet è consultabile all’indirizzo www.coe.int/greco - evidenziando come “... It is practically impossible to quantify the total cost of corruption because under-the-counter payments are obviously unknown (they were to some extent known until the tax deductibility of corruption-linked expenses was abolished following anti-corruption efforts by the international community in the 1990s)...”.
Il costo della corruzione pari a 60 miliardi di euro
In merito a questo “budgettare” i business criminali e, poi, i mercati sommersi, illegali, grigi o neri, viene rilevato sul piano del metodo, quindi a carattere generale, come gli indicatori relativi ai mercati illegali appaiano molto vulnerabili alle analisi approfondite sulla qualità dei dati, così da venire fino ad oggi frequentemente utilizzati più a fini comunicativi che non a fini analitici veri e propri : … classifiche e stime sono, quindi – ha notato L. CELI, Measuring Organised Crime in Italy – Experiences of the Mezzogiorno Region, intervento al convegno “UE Forum on the Prevention of Organised Crime”, Bruxelles, 7 febbraio 2006 - un’area di analisi che va sicuramente sviluppata, ma che oggi non appare ancora sufficientemente consolidata …”.
Il costo della corruzione pari a 60 miliardi di euro
Le poche voci dissonanti vengono schiacciate da una “questione morale” che, costantemente, quasi come un fiume carsico, riemerge nel dibattito politico e sociale e “mette all’indice” coloro che resistono “… alla tentazione di avventurarsi sul rischioso terreno dei paralleli e dei calcoli … custodendo con caparbietà il segreto – come ha ricordato Emanuele Narducci, Processi ai politici nella Roma antica, Laterza, Roma-Bari, 1995 - di questi risultati allegati e non dimostrati, facendo riferimento a parametri noti solo a lui stesso ed eludendo con allegria una serie di evidenti interrogativi….”.
Il costo della corruzione pari a 60 miliardi di euro
Una informazione corretta sul fenomeno sia ritenuta una necessità prima di tutto dagli “addetti ai lavori”, cioè da coloro che sono impegnati nell’azione di repressione della corruzione: una necessità equivalente alla stessa azione di contrasto, secondo il Direttore della Direzione Investigativa Antimafia, il Generale dei Carabinieri GIRONE, Audizione avanti alle Commissioni I e II Riunite del Senato della Repubblica nell’ambito dell’esame del ddl 2156, 6 luglio 2010 - secondo il quale vi è “… la duplice necessità di neutralizzare adeguatamente le condotte illecite e di garantire una forte trasparenza sul fenomeno, anche per evitare che una amplificazione di dati inesatti possa incidere sull’immagine del Paese e, conseguentemente, sul suo rating in sede internazionale…”.
PURTROPPO …..
Il costo della corruzione pari a 60 miliardi di euro
PURTROPPO …..
per il paradosso dell’efficienza,
un sistema repressivo come quello italiano
che secondo il compianto Franz-Hermann Bruener, già Direttore generale dell’Ufficio anti-frode europeo (O.L.A.F), “… dispone degli arsenali di protezione penale e investigativa tra i più avanzati a livello europeo …”, con “… strumenti di indagine utilizzati tra i più avanzati al mondo … strumenti raramente utilizzati nella maggior parte degli altri Paesi per tali tipi di illeciti …” e con le Forze di Polizia e la Magistratura, per questo, “… spesso invidiati dai colleghi di altri Paesi…”,
…. può diventare penalizzante sotto il profilo della percezione
Il costo della corruzione pari a 60 miliardi di euro
INFATTI, …..
se il sistema repressivo cattura un ladro o arresta un rapinatore, i cittadini si sentono rassicurati e provano fiducia verso le Istituzioni se lo stesso sistema repressivo indaga un corruttore o arresta un concussore, i cittadini non provano alcuna rassicurazione, piuttosto provano sfiducia verso il sistema
PARADOSSALMENTE
un sistema repressivo NON indipendente e meno efficace ASSICURA minori livelli di sfiducia verso le Istituzioni e una minore percezione soggettiva negativa … come ha ricordato Siim Kallas, già Commissario responsabile per l’amministrazione, l’audit e la lotte antifrode: “… un numero crescente di irregolarità comunicate può essere un buon segnale del fatto che i controlli sono migliorati ….”.
Il costo della corruzione pari a 60 miliardi di euro
INFATTI, …..
L’Italia, a differenza di altri Paesi sistematicamente considerati a minor “rischio di corruzione”, non ha riportato segnalazioni negative nell’ultima Risoluzione legislativa sulla tutela degli interessi finanziari delle Comunità e la lotta contro la frode del Parlamento europeo del 24 aprile 2009 che si è detto “…profondamente colpito dalla mancanza di disciplina nella segnalazione dei casi da parte degli Stati membri dopo vari anni e ritiene inaccettabile che 6 Stati membri – … - non utilizzino ancora i sistemi di segnalazione per via elettronica, che 14 di essi – situazione che costituisce un problema, in … - non abbiano rispettato i termini per la segnalazione e che alcuni di essi non abbiano classificato i casi di irregolarità segnalati ….”.
Nella giornata "porte aperte" delle Istituzioni comunitarie svoltasi a Bruxelles sabato 8 maggio 2010, l’OLAF ha presentato le Forze di Polizia italiane come un "… modello di polizia europea per il contrasto alle frodi ai danni del bilancio comunitario. L’Italia per troppo tempo all'indice delle statistiche dei paesi a rischio di frode e corruzione, da tempo sta assumendo un nuovo ruolo sulla scena internazionale. Non più Paese della frode, ma quello che con maggiore vigore, maggiori strumenti normativi, maggior numero di mezzi e più spiccata professionalità investigativa e giudiziaria (sia penale che amministrativa) combatte la criminalità finanziaria internazionale ….”.
Il costo della corruzione pari a 60 miliardi di euro
“vere bugie” e “false verità”
La “confusione” che regna sul tema
Confusione lessicale, nel 43esimo RAPPORTO CENSIS sulla situazione del Paese (dicembre 2009)
“… Pubblica Amministrazione in terra criminale. Dal 2004 al 2008 sono pervenute alle Forze dell’ordine 19.019 denunce per reati legati alla corruzione della Pa: il 42,2% concentrato nelle quattro regioni del Sud più interessate da fenomeni di criminalità organizzata ….”.
In realtà, le 19.019 denunce riguardano tutti i reati contro la PA. Di questi: 1. il 40% sono reati predatori commessi da CHIUNQUE, finalizzati ad acquisire fondi,
finanziamenti e contributi pubblici;
2. il 40% sono “abusi d’ufficio”, p. e p. dall’art. 323 c.p., dove non c’è alcuna infedeltà del dipendente pubblico;
3. corruzione e concussione sono circa il 10% del dato segnalato
La “confusione” che regna sul tema
La “confusione” che regna sul tema
La “confusione” che regna sul tema
Le stesse Nazioni Unite -‐ come ha ricordato A.M.COSTA, Vice-‐Segretario Generale e Dire<ore Esecu>vo dello United Na>ons Office on Drugs and Crime di Vienna, nell’intervista del 23 o<obre 2004, pubblicata su www.altalex.com -‐ hanno evitato di avventurarsi in una pericolosa a4vità definitoria nella Convenzione contro la corruzione, scegliendo di fare “… ricorso a faEspecie concrete piu@osto che a una mera definizione terminologica; queste stesse figure criminose dovranno essere obbligatoriamente recepite come tali dalle legislazioni nazionali …”.
Si tra<a di un’ esperienza maturata sul campo dall’ONU, che ha visto fallire nella primavera del 2001 il negoziato sulla prima Convenzione Quadro contro il terrorismo proprio per il mancato accordo, dopo l’approvazione di 100 ar>coli, sulla definizione del crimine.
Che cosa è successo dopo
Il rischio oggettivo
A proposito di RISCHIO OGGETTIVO
Fonte : Sistema di Indagine del Ministero dell’Interno.
Dato ITALIA
NOTA METODOLOGICA: sono state considerate le fattispecie p. e p. dagli artt. : 414, 316, 316 bis, 316 ter, 317, 318, 319, 319 ter, 320, 322, 322 bis, 323, 353, 354, 355, 356, 640 bis del codice penale. Pur se evidentemente significativa, la fattispecie p. e p. dall’art. 640, 2°comma, c.p., dedicata a punire la fattispecie aggravata prevista nei casi di consumazione a danno dello Stato, non è stata considerata, in quanto il Sistema di Indagine, nella registrazione delle denunce per l’art. 640 bis cp, prevede tale specificazione quale voce facoltativa lasciata alla discrezionalità dell’operatore.
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Delitti
registrati
3.403 3.550 5.498 3.367 3.413 3.230 3.076
Persone denunciate
F M F M F M F M F M F M F M
2.812 9.935 2.944 10.903 5.785 15.019 3.561 10.418 3.091 11.309 3.651 9.963 3.591 10.233
12.747 13.847 20.804 13.979 14.400 13.614 13.824
DATO ITALIA, UNA INSOLITA PROSPETTIVA DI GENERE
Fonte : Sistema di Indagine del Ministero dell’Interno.
A proposito di RISCHIO OGGETTIVO
25.435 donne denunciate su 103.215 persone denunciate dal 2004 al 2010, segnalano una “presenza” prossima al 25%, con alcune annualità dove tale percentuale s@iora il 30%: • il 22 % nel 2004, con 2.812 donne su 12.747 persone denunciate; • il 22 % nel 2005, con 2.944 donne su 13.847; • il 28 % nel 2006, con 5.785 donne su 20.804; • il 25% nel 2007, con 3.561 donne su 13.979; • il 22 % nel 2008, con 3.091 donne su 14.400; • il 27% nel 2009, con 3.651 donne su 13.614; • di nuovo il 27% nel 2010, con 3.591 donne denunciate su 13.824 soggetti segnalati.
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Persone denunciate
F M F M F M F M F M F M F M
2.812 9.935 2.944 10.903 5.785 15.019 3.561 10.418 3.091 11.309 3.651 9.963 3.591 10.233
12.747 13.847 20.804 13.979 14.400 13.614 13.824
DENUNCE PER REATI CONTRO LA P.A., PER TIPOLOGIA DI SOGGETTO ATTIVO
Fonte : Sistema di Indagine del Ministero dell’Interno.
A proposito di RISCHIO OGGETTIVO
Reati commessi da “chiunque”,
Reati p. e p. dagli art. 322 e 353 cp
Reati consumati da P.U. o da Incaricati di P.S.
Reato p. e p. dall’art. 323 cp TOTALE
Delitti consumati 11.956 2.147 4.048 7.386 25.537
Donne denunciate 19.421 757 2.279 2.978 25.435
Maschi denunciati 40.465 6.263 12.478 18.574 77.780
T o t a l e p e r s o n e denunciate 59.886 7.020 14.757 21.552 103.215
1. In tale dato è ricompresa anche l’ipotesi di cui all’art. 321 cp, “Pene per il corruttore”, che realizza la @igura della corruzione quale reato a concorso necessario estendendo al privato le stesse pene del pubblico uf@iciale o dell’incaricato di pubblico servizio.
2. Come già illustrato alla nota 69 per l’ipotesi p. e p. dall’art. 640 II comma cp, il Sistema di Indagine non consente anche per queste due fattispecie di distinguere tra le diverse ipotesi sanzionatorie rispettivamente previste, alcune delle quali costruite come reato “proprio” e altre come reato “comune”, perché prevede tale speci@icazione quale voce facoltativa lasciata alla discrezionalità dell’operatore.
3. Il dato comprende anche i soggetti cui l’art. 322 bis cp estende la punibilità rispetto alle fattispecie p. e p. dagli art. 314, 316, 317 – 320, 322 terzo e quarto comma cp.
DENUNCE PER REATI CONTRO LA P.A., PER TIPOLOGIA DI REATO
Fonte : Sistema di Indagine del Ministero dell’Interno.
A proposito di RISCHIO OGGETTIVO
Delitti
corruzione (art. 318, 319, 320 cp)
concussione (art. 317 cp)
abuso d’ufEicio (art. 323 cp)
truffa per il … (art.640 bis cp)
indebita percezione (art. 316 ter cp)
Num
ero
denunce 939 881 7.386 7.515 3.099
Persone denunciate
M F M F M F M F M F
6.490 1.199 1.846 159 18.574 2.978 28.531 14.247 5.371 3.944
7.689 2.005 21.552 42.778 9.315
DENUNCE PER REATI CONTRO LA P.A., PER TIPOLOGIA DI REATO
Le denunce per la violazione degli ar3. 640 bis e 316 ter c.p. pesano complessivamente quasi il 42% del totale dei rea> contro la P.A.. Una fenomenologia criminale che in alcune delle annualità esaminate assume dimensioni ancor più vaste:
il 38 %, nel 2004, con 1.276 denunce sulle 3.403 totali registrate contro la PA; il 42 %, nel 2005, con 1.491 denunce su 3.550; il 66 %, nel 2006, con 3.583 denunce su 5.448; il 35 %,nel 2007, con 1.171 denunce su 3.367; il 32%,nel 2008, con 1.104 denunce su 3.413; il 30 %, nel 2009, 977 denunce su 3.230; il 33 %, nel 2010, 1.002 denunce su 3.076 delitti.
Fonte : Sistema di Indagine del Ministero dell’Interno.
A proposito di RISCHIO OGGETTIVO
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 totale
truffa per il conseguimento … ( art.640 bis cp) 824 893 2.725 778 766 747 782 7.515
indebita percezione (art. 316 ter cp) 462 598 858 393 338 230 220 3.099
TOTALE Reati contro la PA 3.403 3.550 5.498 3.367 3.413 3.230 3.076 25.537
DENUNCE PER REATI CONTRO LA P.A., PER TIPOLOGIA DI REATO, PER GENERE
Fonte : Sistema di Indagine del Ministero dell’Interno.
A proposito di RISCHIO OGGETTIVO
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 totale
truffa per il conseguimento … ( art.640 bis cp)
F 1.504 1.387 3.817 2.052 1.252 2.063 2.172 14.247
M 3.438 4.154 7.285 4.149 3.109 2.824 3.572 28.531
TOT 4.942 5.541 11.102 6.201 4.361 4.887 5.744 42.778
indebita percezione (art. 316 ter cp)
F 501 764 899 428 583 309 460 3.944
M 821 1054 1135 605 661 402 693 5.371
TOT 1.322 1.818 2.034 1.033 1.244 711 1.153 9.315
Vi sono alcune annualità dove il numero delle donne denunciate supera, per questi due reati, il 40% del totale dei soggetti sui quali sono stati raccolti elementi di responsabilità. In particolare, emerge il dato relativo: • per la violazione dell’art. 316 ter cp, all’anno 2006, dove raggiunge il 44%; • per la violazione dell’art. 640 bis cp, all’anno 2009, dove raggiunge il 42%, mentre la visualizzazione relativa all’intero periodo preso in esame evidenzia un tasso di delittuosità femminile : • del 33% per il delitto di cui all’art. 640 bis cp, con 14.247 donne denunciate sulle 42.778 persone segnalate all’Autorità Giudiziaria dalle Forze di Polizia; • del 42 % per il delitto di cui all’art. 316 ter cp.
DENUNCE PER REATI CONTRO LA P.A., PER TIPOLOGIA DI REATO, PER REGIONE
Fonte : Sistema di Indagine del Ministero dell’Interno.
A proposito di RISCHIO OGGETTIVO
Truffa per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art.640 bis cp)
Indebita percezione di erogazioni a danno dello stato (art. 316 ter cp)
2004-‐2010 2009 2010 2004-‐2010 2009 2010 ABRUZZO 227 28 88 53 2 17 BASILICATA 220 17 16 37 6 1 CALABRIA 601 95 81 219 6 20 CAMPANIA 779 121 84 194 15 3 EMILIA R. 177 20 14 135 16 6 FRIULI V.G. 120 14 18 132 7 9 LAZIO 321 46 76 157 14 15 LIGURIA 77 11 9 143 10 11 LOMBARDIA 774 26 31 226 8 40 MARCHE 197 29 18 76 0 3 MOLISE 65 3 3 9 0 0 PIEMONTE 587 20 26 289 23 20 PUGLIA 706 107 69 398 48 40 SARDEGNA 151 12 14 65 1 4 SICILIA 1.095 123 168 294 17 20 TOSCANA 364 23 20 152 10 1 TRENTINO A.A. 161 4 7 179 24 6 UMBRIA 51 6 3 208 15 2 V. D'AOSTA 10 1 2 64 0 0 VENETO 832 41 35 69 8 2 TOTALE 7.515 747 782 3.099 230 220
DENUNCE PER REATI CONTRO LA P.A., PER TIPOLOGIA DI REATO, PER ETA’
Fonte : Sistema di Indagine del Ministero dell’Interno.
A proposito di RISCHIO OGGETTIVO
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 truffa per il conseguimento …
(art.640 bis cp)
4.942 5.541 11.102 6.201 4.361 4.887 5.744
F M F M F M F M F M F M F M
1.504 3.438 1.387 4.154 3.817 7.285 2.052 4.149 1.252 3.109 2.063 2.824 2.172 3.572
età
media 42 44 40 46 36 40 39 43 40 45 44 47 47 49
indebita percezione
(art. 316 ter cp)
1.322 1.818 2.034 1.033 1.244 711 1.153
F M F M F M F M F M F M F M
501 821 764 1.054 899 1.135 428 605 583 661 309 402 460 693
età
media 42 45 42 47 38 42 43 45 46 47 47 48 54 52
Chi saccheggia la Pubblica Amministrazione ….
Chi saccheggia la Pubblica Amministrazione ….
DENUNCE PER REATI CONTRO LA P.A., PER TIPOLOGIA DI REATO, PER ETA’
Fonte : Sistema di Indagine del Ministero dell’Interno.
A proposito di RISCHIO OGGETTIVO
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 totale
corruzione (art. 318, 319, 320 cp) 158 126 112 128 148 171 96 939
concussione (art. 317 cp) 138 115 86 130 145 140 127 881
TOTALE Reati contro la PA 3.403 3.550 5.498 3.367 3.413 3.230 3.076 25.537
Ribadita, per evitare equivoci, la necessità di contrastare il fenomeno senza “se” e senza “ma”, l’analisi non può evitare di evidenziarne una importanza, in termini percentuali, quasi impalpabile: • il 9 %, nel 2004, con 296 denunce sulle 3.403; • il 7 %, nel 2005, con 241 denunce su 3.550; • il 3,5 %, nel 2006, con 198 denunce su 5.448; • l’8 %, nel 2007, con 258 denunce su 3.367; • l’8 %, nel 2008, con 293 denunce su 3.413; • il 10 %, nel 2009, con 311 denunce su 3.230; • il 7 %, nel 2010, 223 denunce su 3.076, per una percentuale complessiva nel periodo “2004-‐2010” del 7 %, con 1.820 denunce per corruzione e concussione sui 25.537 reati contro la PA.
DENUNCE PER REATI CONTRO LA P.A., PER TIPOLOGIA DI REATO, PER SONE DENUNCIATE
Fonte : Sistema di Indagine del Ministero dell’Interno.
A proposito di RISCHIO OGGETTIVO
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 totale
corruzione (art. 318, 319, 320 cp) 1.287 663 1.382 658 1.305 1.506 888 7.689
concussione (art. 317 cp) 256 258 222 262 354 315 338 2.005
TOTALE Reati contro la PA 12.747 13.847 20.804 13.979 14.400 13.614 13.824 103.215
DENUNCE PER REATI CONTRO LA P.A., PER TIPOLOGIA DI REATO, PER REGIONE
Fonte : Sistema di Indagine del Ministero dell’Interno.
A proposito di RISCHIO OGGETTIVO
corruzione (art. 318, 319, 320 cp)
concussione (art. 317 cp)
2004-‐2010 2009 2010 2004-‐2010 2009 2010 ABRUZZO 28 4 3 25 2 3 BASILICATA 9 0 1 10 1 2 CALABRIA 45 4 6 50 5 7 CAMPANIA 186 61 26 123 19 20 EMILIA R. 42 8 2 46 8 4 FRIULI V.G. 7 2 1 6 0 2 LAZIO 104 15 12 85 17 14 LIGURIA 29 3 6 24 2 6 LOMBARDIA 130 18 9 127 12 24 MARCHE 6 1 1 12 2 1 MOLISE 12 0 0 12 4 1 PIEMONTE 56 6 3 49 10 9 PUGLIA 70 5 14 86 13 5 SARDEGNA 8 1 2 12 2 5 SICILIA 76 18 0 117 24 14 TOSCANA 53 9 4 46 9 6
TRENTINO A.A. 6 1 0 7 2 1
UMBRIA 29 4 5 11 1 1 V. D'AOSTA 1 0 0 0 0 0 VENETO 42 11 1 33 7 2 TOTALE 939 171 96 881 140 127
DENUNCE PER REATI CONTRO LA P.A., PER TIPOLOGIA DI REATO, PER ETA’
Fonte : Sistema di Indagine del Ministero dell’Interno.
A proposito di RISCHIO OGGETTIVO
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
317 cp F M F M F M F M F M F M F M
età media 42 47 42 49 41 47 44 49 44 50 47 49 48 49
318 cp F M F M F M F M F M F M F M
età media 48 48 44 49 45 48 47 50 44 45 44 52 49 56
319 cp F M F M F M F M F M F M F M
età media 42 46 42 46 43 44 37 47 49 48 52 51 43 50
320 cp F M F M F M F M F M F M F M
età media 46 44 39 44 41 44 45 44 44 46 43 43 41 58
[1] Si è ritenuto di pubblicare il dato più ampio reso disponibile dall’Istat, rispetto a quello @in qui esaminato delle 3 fattispecie @inora considerate nella lettura delle statistiche della delittuosità (artt. 318, 319, 320 cp): l’utilizzato “corruzione complessivo -‐ artt. 318, 319, 319 ter, 320, 322, 322 bis cp” ricomprende, infatti, anche l’istigazione e il peculato di membri delle Comunità Europee.
DENUNCE PER REATI CONTRO LA P.A., PER TIPOLOGIA DI REATO, PER ETA’
A proposito di RISCHIO OGGETTIVO
2006 2007 2008
M F Tot M F Tot M F Tot
concussione
• inizio azione penale 267 16 283 327 20 347 365 22 387
• condannate n.d. n.d. n.d. 99 2 101 72 6 78
corruzione complessivo
• inizio azione penale 1.030 181 1.211 1.246 157 1.403 1.056 133 1.189
• condannate n.d. n.d. n.d. 212 28 240 191 28 217
Fonte: ISTAT, Rilevazione dei delitti denunciati per cui è iniziata l’azione penale e sui condannati con sentenza irrevocabile, ottobre 2010
DENUNCE PER REATI CONTRO LA P.A., PER TIPOLOGIA DI REATO: ISTIGAZIONE ALLA CORRUZIONE
Fonte : Sistema di Indagine del Ministero dell’Interno.
A proposito di RISCHIO OGGETTIVO
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 totale
Delitti
registrati
173 167 184 195 246 217 213 1.395
Persone denunciate
F M F M F M F M F M F M F M F M
12 164 22 161 21 194 12 109 25 259 25 214 28 216 145 1.317
176 183 215 121 284 239 244 1.462
DENUNCE PER REATI CONTRO LA P.A., PER TIPOLOGIA DI REATO: PENE PER IL CORRUTTORE E 322 BIS
Fonte : Sistema di Indagine del Ministero dell’Interno.
A proposito di RISCHIO OGGETTIVO
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 totale
Articolo 321. Pene per il corruttore
444 382 903 599 974 738 547 4.587
Art. 322 bis. Peculato, concussione, corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri
0 2 3 0 7 1 5 18
TOTALE Reati contro la PA
12.747 13.847 20.804 13.979 14.400 13.614 13.824 103.215
DENUNCE PER REATI CONTRO LA P.A., PER TIPOLOGIA DI REATO: CORRUZIONE IN ATTI GIUDIZIARI
Fonte : Sistema di Indagine del Ministero dell’Interno.
A proposito di RISCHIO OGGETTIVO
Fatti denunciati Persone denunciate
ABRUZZO 1 4
BASILICATA 2 4
CALABRIA 3 15
CAMPANIA 6 7
EMILIA R. 3 2
FRIULI V.G. 0 0
LAZIO 9 57
LIGURIA 2 1
LOMBARDIA 7 17
MARCHE 1 11
MOLISE 0 0
PIEMONTE 0 0
PUGLIA 2 53
SARDEGNA 0 0
SICILIA 3 5
TOSCANA 4 34
TRENTINO A.A. 0 0
UMBRIA 2 4
V. D'AOSTA 0 0
VENETO 3 3 TOTALE 48 217
DENUNCE PER REATI CONTRO LA P.A., PER TIPOLOGIA DI REATO: ABUSO D’UFFICIO
Fonte : Sistema di Indagine del Ministero dell’Interno.
A proposito di RISCHIO OGGETTIVO
Delitti registrati Persone denunciate
M F totale
2004 1.016 2.429 284 2.713
2005 1.051 2.542 342 2.884
2006 935 2.533 396 2.929
2007 1.097 2.810 460 3.270
2008 1.168 3.021 527 3.548
2009 1.099 2.698 489 3.187
2010 1.020 2.541 480 3.021
totale 7.386 18.574 2.949 21.429
2006 2007 2008 M F Tot M F Tot M F Tot
Abuso d’ufEicio (art. 323 cp) • inizio azione penale 1.992 236 2.228 2.125 222 2.347 2.417 473 2.890 • condannate n.d. n.d. n.d. 94 20 114 82 4 86
Fonte: ISTAT, Rilevazione dei delitti denunciati per cui è iniziata l’azione penale e sui condannati con sentenza irrevocabile, ottobre 2010
IMPORTI DELLE CITAZIONI IN GIUDIZIO DELLE PROCURE REGIONALI, PER TIPOLOGIA DI EVENTO DANNOSO. ANNO 2008.
€ 57.607.164,42
€ 1.386.038.981,65
€ 36.859.370,20€ 139.297.932,34
€ 578.637,80 € 394.505,17
€ 69.013.083,11
€ 1,00
€ 10.000,00
€ 100.000.000,00
€ 1.000.000.000.000,00
PERS
ON
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(Con
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MA
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Fonte : allegato V alla Relazione scritta del Procuratore generale, cerimonia di inaugurazione dell’anno giudiziario, Adunanza dell’11 febbraio 2009.
I l “problema corruz ione” , seppure considerato insieme ad altri reati contro la P.A., pesa il 4% del totale degli importi delle citazioni in I grado: i 69 Meuro del 2008 restano stazionari nel 2009 E’ chiarissima l’importanza del d a t o r e l a t i v o a l l a maladministration: l’82% degli importi fa riferimento a questa macroarea. Quasi il 10% invece fa riferimento a reati che hanno inciso sulla corretta allocazione di fondi e finanziamenti pubblici, nazionali e c o m u n i t a r i c o m m e s s i d a CHIUQUE.
A proposito di RISCHIO OGGETTIVO
Principali reati contro la P.A. Violazioni p. e p. dagli artt. 316 ter e 640 bis cp. Persone per le quali è iniziata l’azione penale e condannate con sentenza irrevocabile, per genere. Periodo “2006 – 2008”.
Fonte: ISTAT, Rilevazione dei delitti denunciati per cui è iniziata l’azione penale e sui condannati con sentenza irrevocabile, ottobre 2010. Secondo la nota ISTAT che li ha forniti: “…si tratta di dati provvisori, non comprendono i delitti denunciati nel Distretto di Torino, non sono comparabili con quelli elaborati precedentemente all’anno 2006 per le importanti modifiche metodologiche apportate….”.
A proposito di RISCHIO OGGETTIVO
Principali reati contro la P.A. Persone per le quali è iniziata l’azione penale e condannate con sentenza irrevocabile, per genere, per i reati di concussione e per corruzione. Periodo “2006 – 2008”.
Fonte: ISTAT, Rilevazione dei delitti denunciati per cui è iniziata l’azione penale e sui condannati con sentenza irrevocabile, ottobre 2010. Secondo la nota ISTAT che li ha forniti: “…si tratta di dati provvisori, non comprendono i delitti denunciati nel Distretto di Torino, non sono comparabili con quelli elaborati precedentemente all’anno 2006 per le importanti modifiche metodologiche apportate….”. Il dato più ampio reso disponibile dall’Istat, rispetto a quello fin qui esaminato delle 3 fattispecie considerate nella lettura delle statistiche della delittuosità (artt. 318, 319, 320 cp): l’utilizzato “corruzione complessivo - artt. 318, 319, 319 ter, 320, 322, 322 bis cp” ricomprende, infatti, anche l’istigazione , la corruzione in atti giudiziari, il peculato di membri delle Comunità Europee.
A proposito di RISCHIO OGGETTIVO
A proposito di RISCHIO OGGETTIVO
568
290246
113159
103 96130 111125 109
84
0
100
200
300
400
500
600
2004 2005 2006
Corruzione
Concussione
Istigazione alla Corruzione
Abuso d'Ufficio
601
1037
715
348 289 270
21 2 25
2302
2560
2029
0
500
1000
1500
2000
2500
3000
2004 2005 2006
Corruzione
Concussione
Istigazione alla Corruzione
Abuso d'Ufficio
Fonte : Dati Istat, pubblicati dall’Alto Commissario per la lotta alla corruzione e agli altri illeciti nella PA, I Mappatura della corruzione, 2007.
La Ratifica della Convenzione ONU sulla corruzione, legge 3 agosto 2009, n.116 • L’Autorità Nazionale Anticorruzione • I compiti esclusivi assegnati all’Autorità Nazionale
La riforma della PA, legge 15/2009 e d.lgs. n. 150 del 27 ottobre 2009 • La Sezione per l’integrità nelle Amministrazioni pubbliche Il ddl cd. “anticorruzione” (AS 2156) • L’emendamento presentato dal Relatore di maggioranza
La situazione normativa
L’articolo 6 prevede:
(Autorità nazionale anti-corruzione). 1. È designato quale autorità nazionale ai sensi dell’articolo 6 della Convenzione il soggetto al quale sono state trasferite le funzioni dell’Alto Commissario per la prevenzione e il contrasto della corruzione e delle altre forme di illecito all’interno della pubblica amministrazione, ai sensi dell’articolo 68, comma 6-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. 2. Al soggetto di cui al comma 1 sono assicurate autonomia ed indipendenza nell’attività.
Legge 3 agosto 2009, n. 116
Legge 3 agosto 2009, n. 116
La questione della INDIPENDENZA e AUTONOMIA 1. Il Legislatore, con la legge di ratifica, ha voluto garantire che questa struttura operi
concretamente, nella sua attività, in modo autonomo e indipendente. 2. Si tratta di una previsione che rafforza oltremodo l’azione nazionale nella specifica
materia, perché: • assicura all’attività dell’Autorità Nazionale Anticorruzione la forza, l’impegno, il
peso del Governo e, in particolare, del Ministro per la Pubblica Amministrazione e l’Innovazione;
• prevede contestualmente chedall’analisi dei risultati ottenuti traspaia, in concreto, con immediatezza, l’esclusiva finalizzazione dell’operatività all’attuazione della Convenzione Onu contro la corruzione, senza condizionamenti di tipo funzionale o economico quali quelli lamentati in passato da diversi Alti Commissari per la lotta alla corruzione e alle altre forme di illecito nella PA.
Legge 3 agosto 2009, n. 116
La questione della INDIPENDENZA e AUTONOMIA Si è trattata di una scelta lungimirante, assolutamente in linea con gli standard di altri Paesi che hanno previsto una Autorità “vicina” al Potere esecutivo e che vengono frequentemente additati come esempi nel contrasto al fenomeno corruttivo:
• Germania: Department of Internal Investigations; • Belgio: Central office for the repression of corruption (Federal Police); • Austria: BAK (Federal Bureau of Anti-corruption- Ministry of Interior); • Francia: Central service for prevention of corruption (Ministry of Justice); • Croazia: Anti-corruption Sector (Ministry of Justice); • Spagna : Special prosecutors office for the repression of corruption and related economic offences (Prosecution Service); • Usa: Office of the Government ethics (Presidente USA).
Ai sensi dell’articolo 6, il Dipartimento della Funzione Pubblica, quale Autorità Nazionale Anticorruzione:
(Organo od organi di prevenzione della corruzione) 1. Ciascuno Stato Parte assicura, conformemente ai principi fondamentali del proprio sistema giuridico, l’esistenza di uno o più organi, secondo quanto necessario, incaricati di prevenire la corruzione mediante mezzi quali: a) l’applicazione delle politiche di cui all’articolo 5 della presente Convenzione e, se necessario, la supervisione ed il coordinamento di tale applicazione; b) l’accrescimento e la diffusione delle conoscenze concernenti la prevenzione della corruzione. 2. Ogni Stato Parte, conformemente ai principi fondamentali del proprio sistema giuridico, concede all’organo od agli organi di cui al paragrafo 1 del presente articolo, l’indipendenza necessaria a permettere loro di esercitare efficacemente le loro funzioni al riparo da ogni indebita influenza. Le risorse materiali ed il personale specializzato necessari, nonché la formazione di cui tale personale può aver bisogno per esercitare le sue funzioni, dovrebbero essere loro forniti. 3. Ciascuno Stato Parte comunica al Segretario Generale delle Nazioni Unite il nome e l’indirizzo dell’autorità o delle autorità suscettibili di aiutare altri Stati Parte a mettere a punto ed applicare misure specifiche di prevenzione della corruzione.
Convenzione ONU sulla corruzione
Ai sensi dell’articolo 5, il Dipartimento della Funzione Pubblica, quale Autorità Nazionale Anticorruzione:
(Politiche e pratiche di prevenzione della corruzione) 1. Ciascuno Stato Parte elabora o applica o persegue, conformemente ai principi fondamentali del proprio sistema giuridico, delle politiche di prevenzione della corruzione efficaci e coordinate che favoriscano la partecipazione della società e rispecchino i principi di stato di diritto, di buona gestione degli affari pubblici e dei beni pubblici, d’integrità, di trasparenza e di responsabilità. 2. Ciascuno Stato Parte si adopera al fine di attuare e promuovere pratiche efficaci volte a prevenire la corruzione. 3. Ciascuno Stato Parte si adopera al fine di valutare periodicamente gli strumenti giuridici e le misure amministrative pertinenti al fine di determinare se tali strumenti e misure sono adeguati a prevenire e combattere la corruzione. 4. Gli Stati Parte, quando necessario e conformemente ai principi fondamentali del loro sistema giuridico, collaborano gli uni con gli altri e con le organizzazioni regionali ed internazionali competenti nella promozione e nella messa a punto delle misure di cui al presente articolo. Nell’ambito di tale collaborazione, essi possono partecipare a programmi e progetti internazionali volti a prevenire la corruzione.
Convenzione ONU sulla corruzione : i COMPITI
Ai sensi dell’articolo 61, il Dipartimento della Funzione Pubblica, quale Autorità Nazionale Anticorruzione:
(Raccolta, scambio ed analisi delle informazioni sulla corruzione) 1. Ciascuno Stato Parte considererà la possibilità di analizzare, in consultazione con esperti, le tendenze della corruzione nel proprio territorio, nonché le circostanze in cui sono commessi i reati di corruzione. 2. Gli Stati Parti considereranno la possibilità di sviluppare e condividere tra loro ed attraverso organizzazioni internazionali e regionali, statistiche, esperienza analitica riguardante la corruzione ed informazioni finalizzate ad elaborare, nei limiti del possibile, definizioni, norme e metodologie comuni, così come informazioni sulle pratiche migliori per prevenire e combattere la corruzione. 3. Ciascuno Stato Parte considererà la possibilità di monitorare le proprie politiche e le attuali misure per combattere la corruzione e di valutare l’efficacia e l’efficienza delle stesse.
Convenzione ONU sulla corruzione : la MAPPATURA e il PIANO NAZIONALE ANTICORRUZIONE
Ai sensi dell’articolo 9, il Dipartimento della Funzione Pubblica, quale Autorità Nazionale Anticorruzione: (Stipulazione di appalti pubblici e gestione delle finanze pubbliche 1. Ciascuno Stato Parte, conformemente ai principi fondamentali del proprio sistema giuridico, prende le misure necessarie per creare sistemi appropriati di stipulazione degli appalti pubblici che siano basati sulla trasparenza, la concorrenza e su criteri obiettivi per l’assunzione delle decisioni e che siano efficaci, inter alia, per prevenire la corruzione. Tali sistemi, per l’applicazione dei quali dei valori soglia possono essere presi in considerazione, prevedono in particolare: a) la diffusione pubblica di informazioni concernenti le procedure di stipulazione degli appalti ed i contratti di appalto, compresa ogni informazione sulle gare d’appalto ed ogni informazione pertinente sull’attribuzione degli appalti, concedendo ai potenziali offerenti il tempo necessario per preparare e presentare la loro offerta; b) la definizione preventiva delle condizioni di partecipazione, compresi i criteri di selezione e di attribuzione e le regole delle gare d’appalto nonché la loro pubblicazione; c) l’utilizzazione di criteri obiettivi e predeterminati per l’assunzione delle decisioni concernenti la stipulazione di appalti pubblici, al fine di facilitare la successiva verifica della corretta applicazione delle regole o procedure; d) un sistema di ricorso interno efficace, comprendente un sistema di appello efficace che garantisca l’esercizio dei mezzi di ricorso in caso di inosservanza delle regole o procedure stabilite conformemente al presente paragrafo; e) se del caso, una serie di misure volte a disciplinare le questioni riguardanti il personale incaricato della stipulazione degli appalti, quali una dichiarazione d’interesse per alcuni appalti pubblici, le procedure per la selezione di detto personale ed i requisiti in materia di formazione.
Convenzione ONU sulla corruzione : la MAPPATURA e il PIANO NAZIONALE ANTICORRUZIONE
Ai sensi dell’articolo 9, il Dipartimento della Funzione Pubblica, quale Autorità Nazionale Anticorruzione: (Stipulazione di appalti pubblici e gestione delle finanze pubbliche 2. Ciascuno Stato Parte, conformemente ai principi fondamentali del proprio sistema giuridico, prende le misure appropriate al fine di promuovere la trasparenza e la responsabilità nella gestione delle finanze pubbliche. Tali misure comprendono in particolare: a) le procedure per l’adozione del bilancio nazionale; b) la comunicazione tempestiva delle entrate e delle uscite; c) un sistema di norme in materia di contabilità e di revisione dei conti, e di controllo di secondo livello; d) dei sistemi efficaci di gestione dei rischi e di controllo interno; e e) se del caso, delle misure correttive in caso di inosservanza dei requisiti stabiliti nel presente paragrafo. 3. Ciascuno Stato Parte, conformemente ai principi fondamentali del proprio diritto interno, prende le misure civili ed amministrative necessarie per preservare l’integrità dei libri e delle registrazioni contabili, dei rendiconti finanziari o di ogni altro documento concernente le entrate e le uscite pubbliche e per impedirne la falsificazione.
Convenzione ONU sulla corruzione : la MAPPATURA e il PIANO NAZIONALE ANTICORRUZIONE
Ai sensi dell’articolo 12, il Dipartimento della Funzione Pubblica, quale Autorità Nazionale Anticorruzione: (Settore privato) 1. Ciascuno Stato Parte, conformemente ai principi fondamentali del proprio diritto interno, prende le misure necessarie al fine di prevenire la corruzione che coinvolge il settore privato, rafforzare le norme in materia di contabilità e di revisione dei conti e, se del caso, prevedere delle sanzioni civili, amministrative o penali efficaci, proporzionate e dissuasive in caso di inosservanza di tali misure.
Convenzione ONU sulla corruzione : la MAPPATURA e il PIANO NAZIONALE ANTICORRUZIONE
Ai sensi dell’articolo 12, il Dipartimento della Funzione Pubblica, quale Autorità Nazionale Anticorruzione: (Settore privato) 2. Le misure volte al raggiungimento di tali obiettivi possono includere in particolare: a) la promozione della cooperazione tra i servizi di individuazione e di repressione e gli enti privati interessati; b) la promozione e l’elaborazione di norme e procedure volte a preservare l’integrità degli enti privati interessati, e anche di codici di condotta affinché le imprese e tutte le professioni interessate esercitino le loro attività in modo corretto, onorevole ed adeguato, al fine di prevenire i conflitti d’interesse e promuovere l’uso di buone pratiche commerciali tra le imprese e nelle loro relazioni contrattuali con lo Stato; c) la promozione della trasparenza degli enti privati ricorrendo, se del caso, a misure concernenti l’identità delle persone fisiche e giuridiche che partecipano alla costituzione e gestione delle società; d) la prevenzione dell’uso improprio delle procedure di regolamentazione degli enti privati, comprese le procedure concernenti le sovvenzioni e le licenze concesse dalle pubbliche autorità per attività commerciali; e) la prevenzione dei conflitti d’interesse mediante l’imposizione, se del caso e per un periodo ragionevole, di restrizioni all’esercizio di attività professionali da parte di ex pubblici ufficiali e all’impiego, da parte del settore privato, di pubblici ufficiali dopo le loro dimissioni od il loro pensionamento, quando dette attività o detto impiego sono direttamente collegati alle funzioni che tali ex pubblici ufficiali esercitavano o supervisionavano durante il loro mandato; f) l’assicurazione che le imprese private, tenuto conto della loro struttura e dimensione, abbiano revisioni contabili interne sufficienti per facilitare la prevenzione e l’individuazione degli atti di corruzione e che i conti ed i necessari rendiconti finanziari di tali imprese private siano sottoposti a procedure appropriate di revisione dei conti e di certificazione.
Convenzione ONU sulla corruzione : la MAPPATURA e il PIANO NAZIONALE ANTICORRUZIONE
Ai sensi dell’articolo 12, il Dipartimento della Funzione Pubblica, quale Autorità Nazionale Anticorruzione: (Settore privato) 3. Al fine di prevenire la corruzione, ciascuno Stato Parte, conformemente alle proprie leggi e regolamenti interni concernenti la tenuta dei libri e delle registrazioni contabili, la pubblicazione di informazioni sui rendiconti finanziari e le norme di contabilità e di revisione dei conti, prende le misure necessarie per proibire che i seguenti atti siano compiuti al fine di commettere uno qualsiasi dei reati stabiliti conformemente alla presente Convenzione: a) la tenuta di conti fuori libro; b) le operazioni fuori libro o insufficientemente identificate; c) la registrazione di spese inesistenti; d) la registrazione di elementi del passivo il cui oggetto non è correttamente identificato; e) l’utilizzazione di documenti falsi; e f) la distribuzione intenzionale di documenti contabili prima di quanto previsto dalla legge.
4. Ciascuno Stato Parte rifiuta la deducibilità fiscale delle spese che costituiscono delle tangenti, il cui versamento è uno degli elementi costitutivi dei reati stabiliti conformemente agli articoli 15 e 16 della presente Convenzione e, se del caso, delle altre spese sostenute ai fini di corruzione.
Convenzione ONU sulla corruzione : la MAPPATURA e il PIANO NAZIONALE ANTICORRUZIONE
Ai sensi dell’articolo 13, il Dipartimento della Funzione Pubblica, quale Autorità Nazionale Anticorruzione: (Partecipazione della società) 1. Ciascuno Stato Parte, nei limiti dei propri mezzi conformemente ai principi fondamentali del proprio diritto interno, prende le misure appropriate volte a favorire la partecipazione attiva, nella prevenzione della corruzione e nella lotta contro tale fenomeno, di persone e di gruppi non appartenenti al settore pubblico, quali la società civile, le organizzazioni non governative e le comunità di persone, misure volte inoltre a sensibilizzare maggiormente il pubblico sull’esistenza, le cause e la gravità della corruzione e sulla minaccia che questa rappresenta. Tale partecipazione dovrebbe essere rafforzata mediante misure consistenti in particolare nel: a) accrescere la trasparenza dei processi decisionali e promuovere la partecipazione del pubblico a tali processi; b) assicurare l’accesso effettivo del pubblico all’informazione; c) intraprendere delle attività di informazione del pubblico che lo incoraggino a non tollerare la corruzione, nonché dei programmi di educazione del pubblico, in particolare presso le scuole e le università; d) rispettare, promuovere e proteggere la libertà di ricercare, ricevere, pubblicare e diffondere informazioni concernenti la corruzione. Tale libertà può essere sottoposta ad alcune condizioni, le quali devono tuttavia essere prescritte dalla legge e necessarie:
i) al rispetto dei diritti e della reputazione altrui; ii) alla protezione della sicurezza nazionale o dell’ordine pubblico, o della pubblica sanitaria e moralità.
Convenzione ONU sulla corruzione : la MAPPATURA e il PIANO NAZIONALE ANTICORRUZIONE
Ai sensi dell’articolo 13, il Dipartimento della Funzione Pubblica, quale Autorità Nazionale Anticorruzione: (Partecipazione della società) 2. Ciascuno Stato Parte prende le misure appropriate al fine di assicurare che gli organi di prevenzione della corruzione competenti menzionati nella presente Convenzione siano noti al pubblico e si adopera affinché tali organi siano accessibili, se del caso, cosicché i fatti suscettibili di essere considerati costitutivi di un reato stabilito conformemente alla presente Convenzione possano essere loro segnalati, anche in forma anonima.
Convenzione ONU sulla corruzione : la MAPPATURA e il PIANO NAZIONALE ANTICORRUZIONE
La riforma della PA, legge 15/2009 e d.lgs. n. 150 del 27 ottobre 2009 • La Sezione per l’integrità nelle Amministrazioni pubbliche
Il comma 8 dell’art. 13 prevede: Presso la Commissione è istituita la Sezione per l’integrità nelle amministrazioni pubbliche con la funzione di favorire, all’interno della amministrazioni pubbliche, la diffusione della legalità e della trasparenza e sviluppare interventi a favore della cultura dell’integrità. La Sezione promuove la trasparenza e l’integrità nelle amministrazioni pubbliche; a tale fine predispone le linee guida del Programma triennale per l’integrità e la trasparenza di cui articolo 11, ne verifica l’effettiva adozione e vigila sul rispetto degli obblighi in materia di trasparenza da parte di ciascuna amministrazione.
Decreto legislativo 27 ottobre 2009, n.150
Il comma 2 dell’art. 11 prevede: Ogni amministrazione, sentite le associazioni rappresentate nel Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti, adotta un Programma triennale per la trasparenza e l’integrità, da aggiornare annualmente, che indica le iniziative previste per garantire: a) un adeguato livello di trasparenza, anche sulla base delle linee guida elaborate dalla Commissione di cui all’articolo 13; b) la legalità e lo sviluppo della cultura dell’integrità.
Decreto legislativo 27 ottobre 2009, n.150
Decreto legislativo 27 ottobre 2009, n.150
Alla Commissione e, quindi, alla Sezione per l’Integrità, potranno essere affidati compiti in materia di:
Art. 7 Settore pubblico
Art. 8 Codici di condotta dei pubblici ufficiali
Art. 10 Informazione del pubblico
Il ddl cd. “anticorruzione” (AS 2156)
Il ddl cd. “anticorruzione” (AS 2156)
Emendamento all’articolo 1 Sostituire l’articolo 1 con il seguente: «1. E’ istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Comitato
di coordinamento delle iniziative anticorruzione, di seguito “Comitato”. Il Comitato è presieduto dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, su sua delega, dal Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione ed è, altresì, composto dai Ministri dell’interno, della giustizia, dell’economia e delle finanze, dello sviluppo economico, degli affari esteri e delle politiche comunitarie, o loro delegati, con il compito di definire le linee di indirizzo e di coordinare le strategie di prevenzione e repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione elaborate a livello nazionale e internazionale.
2. La Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, che opera quale Autorità nazionale anticorruzione ai sensi dell’articolo 6 della legge 3 agosto 2009, n. 116, ha il compito di: a. sviluppare le strategie di prevenzione della corruzione e dell’illegalità
nella pubblica amministrazione elaborate a livello nazionale;
Il ddl cd. “anticorruzione” (AS 2156)
b. predisporre e coordinare, sulla base dei piani delle pubbliche amministrazioni centrali di cui al comma 4, lettera a), il Piano nazionale anticorruzione in attuazione dei princìpi di cui all’articolo 5 della Convenzione dell’Organizzazione delle Nazioni unite contro la corruzione, adottata dall’Assemblea generale dell’ONU il 31 ottobre 2003, con risoluzione n. 58/4, firmata dallo Stato italiano il 9 dicembre 2003 e ratificata con la legge 3 agosto 2009, n. 116 (di seguito “Convenzione”);
c. svolgere le funzioni di Osservatorio anticorruzione, curando l’analisi aggiornata dei fenomeni corruttivi e riferendone, con cadenza annuale, al Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione che, a sua volta, ne informa il Governo, il Parlamento, gli organismi internazionali e la Commissione per la valutazione, la trasparenza e l’integrità delle amministrazioni pubbliche ai fini di cui all’articolo 13, comma 8, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150;
Il ddl cd. “anticorruzione” (AS 2156)
d. ai sensi degli articoli 5, comma 4, e 61, comma 2, della Convenzione, collaborare con i paritetici organismi stranieri, con le organizzazioni regionali ed internazionali competenti al fine di: • promuovere e mettere a punto definizioni, norme e metodologie
comuni per la prevenzione della corruzione; • sviluppare e condividere statistiche, esperienza analitica e informazioni
sulle migliori pratiche per prevenire e combattere il fenomeno; • realizzare programmi e progetti internazionali;
e. valutare periodicamente, ai sensi degli articoli 5, comma 3, e 61, comma 3, della Convenzione, l’idoneità degli strumenti giuridici e delle misure amministrative adottate al fine di prevenire e combattere la corruzione;
f. al fine di favorire il corretto e onorevole esercizio delle funzioni affidate, definire, ai sensi dell’articolo 7, comma 1, della Convenzione, in collaborazione con la Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione, programmi formativi per i dipendenti pubblici, nonché stabilire le modalità per lo svolgimento, presso la stessa Scuola e in collaborazione con l’Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici, della formazione dei dirigenti e dei funzionari preposti alle stazioni appaltanti in materia di procedure di gara, stipula e gestione dell’esecuzione dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture;
Il ddl cd. “anticorruzione” (AS 2156)
g. pubblicare, ai sensi dell’articolo 10, comma 1, lettera c) della Convenzione, le informazioni relative al rischio corruzione nella pubblica amministrazione;
h. monitorare l’effettiva attuazione dei singoli piani di cui al comma 4; i. definire modelli standard delle informazioni ed i dati occorrenti per il
conseguimento degli obiettivi previsti dalla presente legge, secondo modalità che consentano la loro gestione ed analisi informatizzata;
j. convocare periodicamente, ai sensi dell’articolo 13, comma 1, della Convenzione, le organizzazioni non governative attive nella prevenzione della corruzione e nella lotta contro tale fenomeno.
Il ddl cd. “anticorruzione” (AS 2156)
3. Per lo svolgimento delle funzioni di cui al comma 2, il Dipartimento della
funzione pubblica si avvale del Servizio Anticorruzione e Trasparenza che costituisce ufficio dirigenziale di livello generale.
4. Le pubbliche amministrazioni centrali elaborano e trasmettono al Dipartimento di cui al comma 3:
a) propri piani di azione che: • forniscono una valutazione del diverso livello di esposizione al rischio
corruzione degli uffici; • definiscono gli interventi organizzativi per presidiare il rischio di cui
al numero 1); • specificano procedure appropriate per selezionare e formare i
dipendenti chiamati ad operare in settori particolarmente esposti alla corruzione prevedendo, se del caso, la rotazione in tali settori;
• attuano, in collaborazione con la Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione, i programmi formativi, di cui al comma 2, lettera f);
• indicano le soluzioni, anche normative, e le attività volte a individuare tempestivamente e a prevenire eventuali condotte illecite.
b) elementi idonei allo svolgimento dei compiti di cui al comma 2, lettere e), f) , g), h) e i).».
Il ddl cd. “anticorruzione” (AS 2156)
Il ddl cd. “anticorruzione” (AS 2156)
Emendamento all’articolo 2 Dopo l’articolo 2 inserire il seguente: “Art. 2-bis (Tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti). – 1. Fuori dei casi di responsabilità a titolo di calunnia o diffamazione, il
pubblico dipendente che denuncia o riferisce condotte illecite di cui sia venuto a conoscenza in occasione del rapporto di lavoro, non può essere sanzionato, licenziato o sottoposto ad una misura discriminatoria, diretta o indiretta, avente effetti sulle condizioni di lavoro per motivi collegati direttamente o indirettamente alla denuncia.
2. L’identità del segnalante non può essere rivelata, senza il suo consenso, nelle fasi preliminari delle attività volte all’accertamento dei fatti denunciati o riferiti”.
Il ddl cd. “anticorruzione” (AS 2156)
Emendamento all’articolo 2 Dopo l’articolo 2 inserire il seguente: «Art. 2-bis (Modifiche all’articolo 53 del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165). - 1. All’articolo 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 sono apportate le seguenti modificazioni:
1. al comma 7, dopo il primo periodo è inserito il seguente: “Ai fini dell’autorizzazione, l’amministrazione verifica l’insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse.”;
2. il comma 11 è sostituito dal seguente: “11. Entro quindici giorni dall’erogazione del compenso per gli incarichi di cui al comma 6, i soggetti pubblici o privati comunicano all’amministrazione di appartenenza l’ammontare dei compensi erogati ai dipendenti pubblici.”;
Il ddl cd. “anticorruzione” (AS 2156)
Emendamento all’articolo 2 Dopo l’articolo 2 inserire il seguente: 1. al comma 12, il primo periodo è sostituito dal seguente: “Le
amministrazioni pubbliche che conferiscono o autorizzano incarichi, anche a titolo gratuito, ai propri dipendenti comunicano in via telematica, nel termine di quindici giorni, al Dipartimento della funzione pubblica gli incarichi conferiti o autorizzati ai dipendenti stessi, con l’indicazione dell’oggetto dell’incarico e del compenso lordo, ove previsto.”.
Il ddl cd. “anticorruzione” (AS 2156)
2. dopo il comma 16-bis è aggiunto il seguente: “16-ter. I dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell’attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal presente comma sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni”».
Il ddl cd. “anticorruzione” (AS 2156)
Il ddl cd. “anticorruzione” (AS 2156)
Il ddl cd. “anticorruzione” (AS 2156)
Il ddl cd. “anticorruzione” (AS 2156)
Il ddl cd. “anticorruzione” (AS 2156)
Una prospettiva comparata circa l’area di rilevanza penale
Una prospettiva comparata circa l’area di rilevanza penale
1. Prima tra tutte, l’assenza del delitto di concussione negli ordinamenti di molti dei Paesi con i quali l’Italia viene confrontata abitualmente.
2. Un ulteriore dato distintivo afferisce alla struttura dei delitti di corruzione. Quest’ultima, nel nostro Ordinamento ha la struttura di fattispecie plurisoggettiva a concorso necessario (benchè la punibilità della forma attiva e di quella passiva siano previste in norme distinte), mentre nei sistemi giuridici di molti ordinamenti si distingue la tipicità della corruzione attiva da quella passiva e rispetto ad esse la condotta di base non è necessariamente bilaterale:
3. Ancora, sul piano dei soggetti attivi dei reati di corruzione, estesa in Italia fino a ricomprendere gli incaricati di un pubblico servizio, a differenza di altri ordinamenti, come quello spagnolo, dove possono essere soggetti attivi solo l’autorità pubblica o il pubblico ufficiale, o quello austriaco dove si fa riferimento esclusivamente al pubblico ufficiale o all’arbitro.
Una prospettiva comparata circa l’area di rilevanza penale
Analoghe differenze si rilevano in tema di corruzione susseguente, che non ha alcuna rilevanza penale in paesi come la Svizzera e la Francia - in Francia, viene esclusa sia nella fattispecie che contempla la corruzione passiva (art. 432-11) che in quella che prevede quella attiva (art. 433-1), mentre in Svizzera non è prevista dalla corruzione attiva (art. 322-ter) ed è contemplata dalla corruzione passiva (art. 322-quater), pur precisando che in Svizzera è penalmente rilevante ogni forma di scambio di utilità indebite, sia antecedente che susseguente, che avvenga anche solo in considerazione dell’espletamento dell’attività del pubblico agente e, pertanto, non legata ad uno specifico atto d’ufficio -, e di corruzione impropria, irrilevante nell’ordinamento svizzero, dove le norme sulla corruzione attiva e passiva fanno esclusivo riferimento ad un “atto o un’omissione contrastante con i doveri d’ufficio o sottostante al suo potere d’apprezzamento”. Si rammenta, in ogni caso, come le fattispecie di concessione/accettazione di vantaggi, pur sanzionate con pene edittali meno significative di quelle previste nelle ipotesi corruttive, finiscono per includere nell’area di rilevanza penale qualsivoglia scambio indebito legato all’espletamento dell’attività pubblica, indipendentemente dalla presenza dell’atto d’ufficio.
Una prospettiva comparata circa l’area di rilevanza penale
Solo la Francia, continuando a volgere lo sguardo verso i Paesi prima osservati, presenta pene più alte (10 anni per le figure criminose di corruzione attiva e passiva propria ed impropria), tranne nel caso delle forme aggravate della fattispecie di corruzione in atti giudiziari (con la reclusione da 3 ad 8 anni, pena che si innalza dai quattro ai dodici anni di reclusione se dal fatto deriva l’ingiusta condanna di taluno alla reclusione non superiore a cinque anni, ed addirittura raggiunge la reclusione dai sei ai venti anni se invece ne deriva l’ingiusta condanna alla reclusione superiore a cinque anni o all’ergastolo), pur a fronte di un sistema sanzionatorio molto più articolato in Italia.
Una prospettiva comparata circa l’area di rilevanza penale
Sempre in una prospettiva comparatistica, va, infine, ricordato come le ipotesi italiane di corruzione impropria e susseguente non sono contemplate nelle definizioni di corruzione passiva ed attiva né dalla Convenzione per la lotta alla corruzione concernente i funzionari comunitari o di Stati membri dell’Unione Europea (artt. 2 e 3), né nella Convenzione OCSE, che all’art. 1 chiede l’incriminazione della sola corruzione attiva antecedente: pertanto, l’art. 322-bis c.p. segna un adempimento alle prescrizioni internazionali ancor più attento ad un’ottica preventiva di quanto venisse espressamente richiesto dalle convenzioni internazionali stesse.
Alcune di queste soluzioni sono state, talvolta, addirittura pioneristiche nell’ambito della lotta al fenomeno corruzione, come nel caso dell’estensione della perimetro della responsabilità a chi esercita una funzione legislativa – ai sensi dell’art. 357
c.p. – mentre in Germania vi si è giunti solo nel 1994 (§ 108 StGB).
Una prospettiva comparata circa l’area di rilevanza penale
Pene edittali più lievi, nelle fattispecie che consentono una comparazione, si registrano, invece, anticipando gli esiti di uno studio che sarà completato e presentato nella prossima primavera: 1. in Germania, dove, ad esempio, la corruzione propria passiva è punita con la
reclusione da 6 mesi a 5 anni e, nei casi meno gravi, con la reclusione fino a 3 anni o con la multa, § 332, 1 StGB, quella propria attiva, punita con la reclusione da 3 mesi a 5 anni e, nei casi meno gravi, con la reclusione fino a 2 anni o con la multa, § 334, 1, StGB, mentre solo nell’ipotesi di corruzione passiva propria – escluse quelle “in atti giudiziari”, dove l’Italia prevale nettamente - la Germania presenta il massimo edittale più severo, mentre l’Italia contempla un minimo edittale più elevato;
2. in Svizzera, dove, ad esempio, le due fattispecie di corruzione attiva e passiva, punite oltr’Alpe con una pena detentiva fino a 5 anni o con una pena pecuniaria, con un minimo edittale più alto, quindi, in Italia;
Una prospettiva comparata circa l’area di rilevanza penale
Pene edittali più lievi, nelle fattispecie che consentono una comparazione, si registrano, invece, anticipando gli esiti di uno studio che sarà completato e presentato nella prossima primavera: 3. in Austria, dove, la concussione è punita in forma più lieve e in modo graduato
rispetto al “valore” dell’oggetto del reato (dalla reclusione non superiore a tre anni a quella da 1 a 10 anni se il fatto è commesso in relazione a vantaggi, il cui valore supera i 50.000 euro), così come la corruzione, che è punita in forma più rigorosa solo nell’ipotesi residuale di “impropria susseguente”.
Una prospettiva comparata circa l’area di rilevanza penale
Sempre in una prospettiva comparatistica, va, infine, ricordato come le ipotesi italiane di corruzione impropria e susseguente non sono contemplate nelle definizioni di corruzione passiva ed attiva né dalla Convenzione per la lotta alla corruzione concernente i funzionari comunitari o di Stati membri dell’Unione Europea (artt. 2 e 3), né nella Convenzione OCSE, che all’art. 1 chiede l’incriminazione della sola corruzione attiva antecedente: pertanto, l’art. 322-bis c.p. segna un adempimento alle prescrizioni internazionali ancor più attento ad un’ottica preventiva di quanto venisse espressamente richiesto dalle convenzioni internazionali stesse.
Alcune di queste soluzioni sono state, talvolta, addirittura pioneristiche nell’ambito della lotta al fenomeno corruzione, come nel caso dell’estensione della perimetro della responsabilità a chi esercita una funzione legislativa – ai sensi dell’art. 357 c.p. – mentre in Germania vi si è giunti solo nel 1994 (§ 108 StGB).
Una prospettiva comparata circa l’area di rilevanza penale
Tabella : Termine di prescrizione (anni) @ino alla @ine del processo o alla sentenza. Termine di prescrizione relativo.
Fonte: Transparency Internationa
Politiche di prevenzione e politiche di sicurezza
Politiche di prevenzione e politiche di sicurezza
1. Le politiche di sicurezza dovrebbero indirizzarsi alla tutela dei cittadini dalla percezione di insicurezza, sia questa collegata o meno alla presenza di fenomeni criminali e di inciviltà.
2. Le politiche di prevenzione sono dirette ad impedire che vengano commessi reati e dovrebbero quindi tutelare i cittadini dal rischio oggettivo di essere vittime di eventi criminosi o di atti di inciviltà.
3. Distinzione da ricollegare alla differenza - ormai ampiamente condivisa, tra rischio oggettivo e percezione soggettiva, tra bisogno di sicurezza e domanda di tutela che ne consegue:
1. le politiche di prevenzione intervengono su una situazione di oggettiva esposizione al rischio,
2. le politiche di sicurezza si rivolgono soprattutto alla percezione di insicurezza non fondata oggettivamente su una minaccia di criminalità: sono una risposta più globale rispetto alle strategie preventive.
Politiche di prevenzione e politiche di sicurezza
LA NUOVA PREVENZIONE Un intervento che ha l'obiettivo di eliminare o ridurre la frequenza di determinati
comportamenti - siano essi qualificati o meno come criminali - ricorrendo a soluzioni diverse da quelle offerte dal sistema penale: non si tratta della prevenzione della criminalità intesa come scopo della pena.
In particolare, appaiono strategiche le azioni di prevenzione situazionale: misure
indirizzate direttamente agli effetti dei fenomeni criminali e al contesto in cui si verificano e intendono soprattutto:
1. ridurre le opportunità; 2. rendere più difficile consumare un reato, 3. rendere inutile averlo perpetrato.
Politiche di prevenzione e politiche di sicurezza
1. La scelta del dlgs 150 del 27 ottobre 2009 • Meritocrazia • Integrità • Efficienza • Responsabilità dirigenziale
2. La class action pubblica 3. La semplificazione amministrativa per ridurre gli spazi di discrezionalità
cattiva 4. L’innovazione e la digitalizzazione della PA. In particolare:
• Il Codice della Amministrazione digitale • La Giustizia digitale • Il certificato medico on line • La ricetta on line • Il concorso per le assunzioni “Vinca il migliore”: assunti 534
selezionati su 112mila domande in 10 mesi (febbraio – dicembre 2010)
Grazie per l’attenzione