Bortoletti, corruzione, scuola superiore economia finanze, milano 17 maggio 2011

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Master Etica nella Pubblica Amministrazione e contrasto alla corruzioneScuola Superiore dellEconomia e delle Finanze Milano, 17 maggio 2011 Il quadro generale di riferimento Maurizio Bortoletti Consigliere del Ministro per la Pubblica Amministrazione e lInnovazione

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Combating money laundering and terrorist financing is critical to the reduction of social evils and human misery such as drug trafficking, human trafficking and finances terrorist attacks with which we have become only too familiar. The ultimate objective is quite simply to deter and detect organised crime and terrorism. We must remember what we are dealing with : money laundering and terrorist financing do not simply undermine our financial systems but, in facilitating crime and murderous terrorist acts, they challenge our fundamental values of democracy, the rule of law and human rights. And the reality is that this crime is never far away. As Jeffrey Robinson, in his book, “The Laundrymen” wrote: “If you walk one mile in any direction from the main central railway station in any major city in Europe or North America you will pass within an elbow’s distance of a property that is owned by, managed by, or has been constructed by dirty money”. Money laundering and organised crime go hand in hand. And our attempts to fight it matter to us all as individuals and citizens. International financial centres, such as that one there is in every capital of our countries, are attractive to money launderers who want to clean their ill-gotten gains or terrorist financiers who want to use the financial sector to fund their activities. We must all play our part in identifying and mitigating the risks, both within our shores, and across the globally linked financial system. A key challenge for us all is to do this in an effective and cost-efficient way. It is a constant reality that criminals and terrorists quickly modify the techniques of their operations to avoid detection, exploiting the gaps between, as well as within, our national and international financial systems. For this reason, a truly global network of countries is essential if we are to ensure that criminals and terrorists do not have access to the financial system and hence to the resources they need to remain active.

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Master “Etica nella Pubblica Amministrazione e contrasto alla corruzione” Scuola Superiore dell’Economia e delle Finanze Milano, 17 maggio 2011

Il quadro generale di riferimento

Maurizio Bortoletti Consigliere del Ministro

per la Pubblica Amministrazione e l’Innovazione

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Indice

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Inaugurazione dell’anno giudiziario della Corte dei Conti, Milano, marzo 2011

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Inaugurazione dell’anno giudiziario della Corte dei Conti, Milano, marzo 2011

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Inaugurazione dell’anno giudiziario della Corte dei Conti, Milano, marzo 2011

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Una  informazione  trasparente  e  completa  è  considerata  dagli  stessi  “  adde4  ai  lavori”   una   esigenza   imprescindibile   ed   equivalente   alla   stessa   azione   di  contrasto,   come   ha   ricordato   recentemente   il   Dire<ore   della   Direzione  Inves>ga>va   An>mafia,   A.   GIRONE,   Audizione   avan,   alle   Commissioni   I   e   II  Riunite  del  Senato  della  Repubblica  nell’ambito  dell’esame  del  ddl  2156,  6  luglio  2010,   secondo   il   quale   vi   è   “…   la   duplice   necessità   di   neutralizzare  adeguatamente   le   condo@e   illecite   e   di   garan,re   una   forte   trasparenza   sul  fenomeno,   anche   per   evitare   che   una   amplificazione   di   da,   inesaE   possa  incidere   sull’immagine   del   Paese   e,   conseguentemente,   sul   suo   ra,ng   in   sede  internazionale…”.

La corruzione tra “rischio oggettivo” e “percezione soggettiva”

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La “dittatura delle immagini influenti”. Prof. Giuliano Amato, Accademia dei Lincei, primavera del 2006.

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La “dittatura delle immagini influenti”. Prof. Giuliano Amato, Accademia dei Lincei, primavera del 2006.

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La “dittatura delle immagini influenti”. Prof. Giuliano Amato, Accademia dei Lincei, primavera del 2006.

“…   l’analisi   delle   no,zie   sulla   criminalità   proposte   dai   Tg   prime   )me   nel   periodo  2005-­‐2009,    fornisce  –  secondo  il  prof.  Ilvo  DIAMANTI  -­‐  alcune  indicazioni  interessan,:  •       non  esiste  correlazione  tra  l’andamento  dei  rea,  denuncia,  e  il  numero  di  no,zie  sulla  criminalità;  •       esiste,  invece,  una  forte  correlazione  tra  il  numero  di  no,zie  di  rea,  e  la  percezione  della  criminalità,  con  una  situazione  che  in  Italia  degrada  ulteriormente  se  analizzata  in  una  prospeEva  comparata   con   altri   Paesi   europei   ….   Il   Tg1   –   come   emerge   dalla   rilevazione  dell’Osservatorio  di  Pavia  in  relazione  alla  “no>ziabilità”  del  tema  allargata  ai  principali  Tg   europei   -­‐   ha   il   doppio   di   no,zie   del   Tg   spagnolo   e   ven,   volte   in   più   rispe@o   al  telegiornale   tedesco;la   pagina   della   criminalità   in   Italia   è   costante,   l’agenda   dei  telegiornali   francesi,   inglesi,   tedeschi   e   spagnoli   non   rileva   la   presenza   quo,diana   di  no,zie  criminali  …”.  

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La corruzione tra “rischio oggettivo” e “percezione soggettiva”

“… I dati sono dati – ha recentemente ricordato Luca RICOLFI, Il sacco del nord, Guerini, 2010 – ciò che cambia è la prospettiva con i quali li interpretiamo…”. Non a caso chi si “… avventura sul rischioso terreno dei paralleli e dei calcoli […] custodisce con caparbietà – come ricordava E.NARDUCCI, Processi ai politici nella Roma antica, Laterza, Roma-Bari, 1995 - il segreto di questi risultati allegati e non dimostrati, facendo riferimento a parametri noti solo a lui stesso ed eludendo con allegria una serie di evidenti interrogativi….”.

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Liberal,15  luglio  2010:      “Il   nostro   è   un   Paese  malato,   non   un  malato   terminale,   ma   certamente   un  malato   grave,  affe@o  da  una  patologia  cronica,  progressiva  e  contagiosa,  che  ne  sta  minando  alla  radice  le  energie  fisiche  e  morali.  …  anche  il  chirurgo  è  malato  e  forse  è  più  malato  degli  altri  …  preda  di  una   rassegnazione   debilitante  …   un   cancro   ad   alta   potenzialità   distru@va   che   stravolge   il  sistema  immunitario  del  paese  …  un  malato  che  appare  ormai  inguaribile,  perché  soffre  di  un  male  che  ogni  giorno  ne  mina  la  fibra.  Sembra  che  non  ci  siano  terapie  …”.      Senza  entrare  nel  merito,  certamente  angosciante.    

 Ma  effe&vamente,    

nell’Italia  “culla  del  diri3o”  il  diri3o  ci  stava  così  bene  da  essersi  addormentato?  (Enio  Flaiano).  

La corruzione tra “rischio oggettivo” e “percezione soggettiva”

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"I  terremo:  diventano  tragedia  nei  paesi  con  alta  corruzione"    I  sismologi  Nicholas  Ambraseys  (Imperial  College  di  Londra)  e  Roger  Bilham  (Università  di  Boulder  in  Colorado)  spiegano   su   Nature   che   in   alcuni   paesi   non   solo   la   povertà  ma   anche   una   dilagante   illegalità,   sono   il   vero  nemico  da  comba<ere  per  difendersi  dai   terremo>.  Gli  esper>  dimostrano  con   la  sta>s>ca  che   il   legame  tra  corruzione  e  numero  di  vi4me  non  è  solo  un  dato  anedo4co  o  materia  per  alimentare  sospe4  impalpabili,  ma  un  fa<ore  quan>ficabile.    Bilham  and  Ambraseys   hanno   confrontato   i   da>   sulle   vi4me  dei  maggiori   sismi  mondiali   con   il   reddito   pro  capite  e  l'indice  della  corruzione  percepita  di  Transparency  1,  organizzazione  internazionale  no  profit,  basata  a  Berlino,   che   da   18   anni   monitora   e   dununcia   i   casi   di   corruzione   in   tu<o   il   mondo   producendo   un   vero  "barometro"  annuale  della  corruzione.  L'indice,  che  è  ricavato  da  studi  sta>s>ci,  ordina  le  nazioni  in  base  alla  percezione   di   pubblici   ufficiali   e   poli>ci   sulla   diffusione   della   disonestà   all'interno   delle   is>tuzioni.   L'Italia   si  colloca  immediatamente  so<o  al  Ruanda  e  sopra  alla  Georgia.  I  sismologi  hanno  notato  che  negli  ul>mi  anni  la  maggioranza  (83%)  dei  mor>  causa>  dal  crollo  di  edifici  ed  infrastru<ure  si  trova  in  nazioni  più  corro<e  rispe<o  ad  altre  di  pari  reddito  nazionale  lordo  pro  capite  (Gross  Na>onal  Income  Per  Capita,  GNI).    "Il  nostro  scopo  non  era  evidenziare  il  rapporto  tra  povertà  ed  inciden>  mortali,  che  è  ovvio",  spiega  Bilham,  "ma  vedere  se  la  sta>s>ca  ci  perme<eva  di  rilevare  il  peso  della  disonestà  durante  un  terremoto,  sopra<u<o  sulla  sicurezza  degli  edifici".  

La corruzione tra “rischio oggettivo” e “percezione soggettiva”

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La corruzione tra “rischio oggettivo” e “percezione soggettiva”

Individuare   l’ulteriore   conferma   del   degrado   sociale   del   Paese   negli   esi>   di   una  interessante   ricerca   condo<a   sul   numero   di   infrazioni   al   codice   della   strada   per  divieto   di   sosta   commesse   dai   diploma>ci   accredita>   presso   l’Assemblea   generale  delle  Nazioni  Unite,  esenta>  fino  al  2002  dal  pagamento  delle  contravvenzioni.      Il  riferimento  è  allo  studio  di  R.  FISMAN,  E.  MIGUEL,  Cultures  of  corrup,on:  evidence  from     diploma,c   parking   ,ckets,  Working   Paper   del   Na>onal   Bureau   of   Economic  R e s e a r c h ,   C amb r i d g e ,   g i u gno   2 006 ,   c on su l t a b i l e   a l l’ i n d i r i z z o  www.nber.org/papers/w12312/.  Azzerato  il  fa<ore  del  “>more  della  legge”  grazie  a  questa   par>colare   forma   di   immunità,   gli   Autori   hanno   notato   come   le   condo<e  devian>  fossero  dire<amente  proporzionali  al  grado  di  corruzione  presente  nei  Paesi  di   provenienza   e   ai   sen>men>   nega>vi   prova>   verso   il   Paese   ospitante.   La   ricerca  ripropone,  ma  non  risolve,  il  problema  del  calcolo  del  cd.  “grado  di  corruzione”.  

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La corruzione tra “rischio oggettivo” e “percezione soggettiva”

Le recentissime parole del Segretario Generale delle Nazioni Unite, Ban Ki-moon, Remarks to Inaugural Conference of the International Anti-Corruption Academy, CAC/COPS/WG.4/2010/4, Vienna, 2 settembre 2010, sembrano, però, ancora più significative, di fronte agli sforzi fatti da molti per immaginare e, poi, cosa più importante, per rendere noto a mezzo stampa, il “volume” di tangenti, mazzette e scambio di favori: “… One major handicap is that we don’t know how to measure corruption …”.

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La corruzione tra “rischio oggettivo” e “percezione soggettiva”

Una situazione nella quale, tanto più si enfatizza il numero degli illeciti che non viene “misurato”, tanto più risulta facile muoversi lungo altre piste nella quantificazione del “dato reale”, rispetto a quelle che emergono dal dato della criminalità registrata: un pericolo estremamente attuale, perché “… come ricordava l’altro giorno il collega De Sena – la notazione è di G. PISANU, Comunicazioni, Commissione Parlamentare d’Inchiesta sul fenomeno della mafia e sulle altre associazioni criminali, anche straniere, 2 dicembre 2008 - sull’entità di questo fatturato si conoscono valutazioni diverse, tutte per la verità impressionanti, ma raramente ben documentate….”.

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“verità nascoste”,

“vere bugie” e “false verità”

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“verità nascoste”

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VINCA  IL  MIGLIORE  Concorso-­‐Corso  Comune  di  Napoli  2010      112.572  iscri4    67.000  partecipan>    534  pos>  bandi>  per  10  profili    3.785  ammessi  alla  seconda  fase  delle  procedure  sele4ve    che  consen>ranno  di  procedere  a:    

•  534  ammissioni  a  fasi  forma>ve  obbligatorie    •  370.000  ore  di  formazione    •  534  unità  di  personale  formate    

“verità nascoste”

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VINCA  IL  MIGLIORE,  perme<e  agli  En>  locali:      1. l'o4mizzazione   generale   del   processo   di   recrui>ng.   Sono   azzera>   i   tempi   per   il  data   entry,   necessari   nella   tradizionale  modalità   di   acquisizione   delle   domande   di  partecipazione  via  posta  ordinaria;    2. lo  screening  immediato  delle  candidature  in  base  ai  requisi>  richies>  dal  bando;    3. il   sostanziale   abba4mento   dei   cos>   di   ges>one.   Il   costo   medio   neo   assunto   in  modalità  tradizionale  è  s>mato  in    €  51.800,    con  procedura  Ripam-­‐Vinca  il  migliore:  €  15.740;    4. una   maggiore   semplificazione   e   trasparenza,   legata   sia   alle   procedure   di  reclutamento  e  sia  alla  loro  pubblicità;    5. la   diminuzione  del   livello  di   contenzioso   grazie   all’eleva>ssimo  know  how  e   alle  massima  trasparenza  resa  possibile  dalla  più  agevole  accessibilità  alle  procedure  di  evidenza  pubblica  da  parte  dei  ci<adini/uten>;  6. riduzione  dei  tempi  di  assegnazione  del  personale.  

“verità nascoste”

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“verità nascoste”

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“verità nascoste”

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“verità nascoste”

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maggio  2010:  l’approvazione  di  disposizioni  urgen>  tributarie  e  finanziarie  in  materia  di  contrasto  alle  frodi  fiscali  internazionali  e  nazionali  operate,  tra  l'altro,  nella  forma  dei  cosidde&  «caroselli»  e  «car:ere»,    luglio   2010,   l’approvazione,   unico   Paese   del   G20,   nella   manovra   an>crisi   es>va   di   uno   stanziamento  dedicato  di  2  Meuro  per  interven>  di  prevenzione  della  corruzione.  luglio  2010:  l’Italia  tra  i  7  Paesi  dell’OCSE  Ac>ve  Enforcement  nell’applicazione  della  Convenzione;  agosto  2010,   l’approvazione  del  Piano  straordinario  contro  le  mafie,  che  con>ene  pervasive  misure  per  il  contrasto  alla  infiltrazione  della  criminalità  nell’economia  legale  e  nella  Pubblica  Amministrazione;  se3embre   2010,   in   Senato,   il   Relatore   di   maggioranza   del   disegno   di   legge   an>corruzione   deposita   un  emendamento   per   introdurre   quelle   misure   preven>ve   che   a   livello   internazionali   sono   considerate   un  efficace  an>doto  alla  corruzione:  whistleblowing,  cioè  la  tutela  del  dipendente  che  segnala  abusi;  confli&  di  interesse  e  controlli  su  consulenze/incarichi;  revolving  doors,  per  limitare  le  riassunzioni  “interessate”  alla  fine  del  servizio  pubblico;  se3embre  2010,  in  Senato,  l’approvazione  del  disegno  di  legge  di  ra:fica  della  Convenzione  del  Consiglio  d’Europa  contro  la  corruzione  civile  firmata  nel  (!)  1997;  se3embre  2010:  una  innova>va  sentenza  della  Corte  di  Cassazione;  o3obre  2010:  l’OCSE  pubblica  Measuring  Governance;  novembre  2010:  l’Università  di  Goteborg  consegna  alla  UE  Quality  of  Government;  dicembre   2010,   un   proge<o   italiano   in   materia   di   prevenzione   della   corruzione   nella   Green   Economy  diventa   l’unico  proge<o  nazionale   scelto  da  World  Bank  –  Siemens   Integrity  Fund  nella  vecchia  Europa  e  uno  dei  33  seleziona>  nel  mondo.  

 

“verità nascoste”

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Transparency International nel Progress Report on OECD Convention Enforcement, in materia di implementazione degli strumenti e Convenzioni contro la corruzione,

ha collocato l’Italia tra i Paesi Active Enforcement,

insieme a Denmark, Germany, Norway, Switzerland, United Kingdom and United States.

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Secondo   il   Global   Enforcement   Report   2010   di   Trace   An>   Bribery   Compliance   Solu>ons  (consultabile   all’indirizzo:   AA.VV.,   Global   Enforcement   Report   2010,   TRACE   An>   Bribery  Compliance   Solu>ons,   consultabile   all’indirizzo   www.secure.traceinterna>onal.org/Default.asp?),   l’Italia  è  al   terzo  posto  nel  mondo,  dopo  Sta>  Uni>  e  Korea  del  Sud  nei   risulta>  consegui>  dal  nostro  sistema  repressivo  nel  perseguire  –  tra  il  1977  e  il  giugno  2010  -­‐  i  tenta>vi  di  corruzione  di  pubblici  ufficiali  italiani  da  parte  di  imprese  straniere.  

“verità nascoste”

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ECCO L’ERRORE:

La mediana NON è rappresentativa della reale

situazione del Paese

“verità nascoste”

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Percezione della estensione della corruzione o di altri illeciti nella pubblica amministrazione nazionale.

Cittadini che dichiarano di aver ricevuto la richiesta di una tangente negli ultimi 12 mesi.

CITIZENS’ PERCEPTIONS OF FRAUD AND THE FIGHT AGAINST FRAUD IN THE EU 27

Indagine richiesta dall’European Anti-Fraud Office e realizzata dalla Gallup Organization ( consultabile su http://ec.europa.eu ).

“verità nascoste”

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1.  Tra le aziende analizzate la media è di 17 punti su 50. 2.  L’Italia si posiziona sopra la media mondiale davanti a

Paesi come Germania, Svezia, Francia, Belgio.

TRAC - Transparency in Reporting on Anti-Corruption

“verità nascoste”

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Global Integrity Report (consultabile all’indirizzo www.report.globalintegrity.org/Italy/2008).

Il Report annuale di Global Integrity - organizzazione indipendente

e no-profit di Washington, nata nel 1999 come Centro per l’integrità pubblica grazie ad un gruppo di giornalisti e ricercatori, - è l’esito di una metodologia di ricerca che è considerata una best practice dalla World Bank:

1.  il risultato finale di 79 su 100, subito dopo il Canada che ha raggiunto 80 su 100 e prima della Francia che nell’ultimo assessment del 2007 ha conseguito 78 su 100, colloca l’Italia al confine della fascia nella quale sono censiti i Paesi che presentano un impegno “strong” riguardo al tema dell’integrità e dell’anticorruzione;

2.  le aree sulle quali viene indicata la necessità di intervenire, sono :

a. la Judicial Accountabilty (voce III-3: very weak), b. le misure in materia di whistleblowing (voce IV-2: very weak), c. la funzionalità della PA (categoria IV: very weak), d. il finanziamento politico (voce II-3: very weak).

“verità nascoste”

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               Infine,  la  recente  Sentenza  della  Suprema  Corte  di  Cassazione,  la  n.  42701  del  30  

se3embre  2010  (depositata  il  1°  dicembre  2010),  che  ha  riconosciuto  l’opera>vità,  in  tema   di   responsabilità   da   reato   degli   en>,   della   applicazione   alla   persona   giuridica  delle   misure   cautelari   interdi4ve   anche   qualora   il   reato   presupposto   sia   quello   di  corruzione  internazionale  di  cui  all’art.  322  bis  cod.  pen..    

               La  Suprema  Corte  ha  evidenziato  come  si  debba,  poi,  verificare  in  concreto  l’effe4va  possibilità   di   applicare   tali   misure   senza   che   ciò   compor>,   seppure   solo   nella   fase  esecu>va,   il   coinvolgimento  degli   organismi   di   uno   Stato   estero   sul   quale   il   giudice  italiano  non  ha  giurisdizione,  va  evidenziato  come  il  “sistema  italiano  di  contrasto  alla  corruzione”  si  sia  ulteriormente  rafforzato  con  tale  importante  decisione.  

“verità nascoste”

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“vere bugie” e “false verità”

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“vere bugie” e “false verità”

L’Italia dopo lo Zambia, quanto a corruzione L’aumento delle denunce per corruzione e concussione, rispettivamente del 159% e del 226% nel 2009, e del 30% nel 2010 Il costo della corruzione in Italia pari a 60 miliardi di euro La “confusione” che regna sul tema

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L’Italia dopo la Zambia nell’indice 2010 della corruzione di Transparency

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L’Italia dopo la Zambia nell’indice 2010 della corruzione di Transparency

NESSUNO DICE A VOCE ALTA che L’INDICE DI PERCEZIONE (CPI), comunicato annualmente da Transparency International: 1.   NON è una misurazione del livello di corruzione di un Paese, 2.   NON consente di stilare classifiche e graduatorie: la stessa Transparency afferma – in Transparency

International, Università di Passau (2008), The Methodology of the Corruption Perceptions Index 2008 - che “… una graduatoria di Paesi può facilmente essere erroneamente interpretata come una misura assolutamente precisa delle performance di un dato paese. Questo non è affatto vero….”;

3.   NESSUNO dice che la stessa Transparency segnala una INTRINSECA IMPRECISIONE del suo Indice: “…Sin dalla sua prima pubblicazione nel 1995, TI ha fornito i dati relativi alla deviazione standard e al numero delle fonti utilizzate per la costruzione dell’indice. Queste informazioni servono per evidenziare che vi è una intrinseca imprecisione. Inoltre viene fornita l’informazione del range tra il valore più basso/più alto.…”, con l’Italia che fa segnare una deviazione standard tra le più elevate, superiore a 1, chiaro indicatore di un sostanziale disaccordo tra le diverse fonti e, quindi, una significativa imprecisione della misurazione;

4.   NESSUNO dice che nel 2009, è stato calcolato con modalità diverse, da un ente di ricerca diverso, con le 6 (!) rilevazioni sull’Italia che sono state richieste SOLO a 4 enti diversi: Economic Intelligence Unit, Global Insights, IMD International, World Economic Forum’s Global Competitiveness

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NESSUNO DICE A VOCE ALTA che L’INDICE DI PERCEZIONE (CPI), comunicato annualmente da Transparency International:

5.   che si evoca il nomen “corruzione”, ma non si fa riferimento alle condotte che in Italia integrano le fattispecie

penali di corruzione e concussione, bensì a un universo molto più ampio, tenuto conto che per Transparency International il CPI misura la percezione del “…misuse of public power for private benefit …” per la nota metodologica del CPI 2008, analoga a quella contenuta nello stesso documento relativo al CPI 2006: “…as the abuse of public office for private gain …”. Ciò che Transparency definisce corruzione, nell’Ordinamento Giuridico italiano corrisponde, in realtà, al risultato della “somma” di corruzione, concussione e abuso d’ufficio, di cui all’art. 323 c.p., un universo statistico estremamente più vasto.

6.   che il punteggio medio registrato dall’Italia degrada progressivamente e parallelamente alla graduale riduzione del numero di sources utilizzate: dalle 10 surveys utilizzate per il CPI 2004, che aiutano evidentemente a raffinare il dato soprattutto in presenza di rilevanti squilibri tra le diverse aree del Paese, si è passati alle 4 del CPI 2009, tenuto conto che due delle sei indicate nella Nota Metodologica fanno riferimento alla stessa fonte e a due anni successivi.

La nota metodologia al CPI 2006 precisa, infatti, che “…The reliability of the CPI differs, however, across countries. Countries with a high number of sources and small differences in the evaluations provided by the sources (indicated by a narrow confidence range) convey greater reliability in terms of their score and ranking; the converse is also the case….”.

L’Italia dopo la Zambia nell’indice 2010 della corruzione di Transparency

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NESSUNO DICE che L’INDICE DI PERCEZIONE (CPI), comunicato annualmente da Transparency International:

7.   comprende tra le sue fonti il Control of Corruption della World Bank che fornisce un risultato

DIVERSO e POSITIVO per l’Italia.

L’Italia dopo la Zambia nell’indice 2010 della corruzione di Transparency

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NESSUNO DICE che L’INDICE DI PERCEZIONE (CPI), comunicato annualmente da Transparency International:

8.   comprende tra le sue fonti l’IMD, l’Institute for Management Development, il cui World Competitiveness Year Book presenta una Overall Performance Italy 2010 che fornisce un risultato DIVERSO e POSITIVO per l’Italia.

L’Italia dopo la Zambia nell’indice 2010 della corruzione di Transparency

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Country Forecast July 2010 © The Economist Intelligence Unit Limited 2010

Italy: Indicator scores in the business rankings model

a Out of 18 countries: Austria, Belgium, Cyprus, Denmark, Finland, France, Germany, Greece, Ireland, Italy, Netherlands, Norway, Portugal, Spain, Sweden, Switzerland, Turkey and the UK.

Note. A single asterisk (*) denotes scores based on quantitative indicators. Indicators with a double asterisk (**) are partly based on data. All other indicators are qualitative in nature.

ItalyRegionalaveragea Italy

Regionalaveragea

2005-09 2010-14

Political environment

1. Risk of armed conflict 5 4.4 5 4.5

2. Risk of social unrest 4 4.3 4 3.7

3. Constitutional mechanisms for the orderly transfer of power 5 4.8 5 4.8

4. Government and opposition 4 4.4 3 4.3

5. Threat of politically motivated violence 4 4.1 4 4.1

6. International disputes or tensions 5 4.3 5 4.3

7. Government policy towards business 3 3.9 3 3.8

8. Effectiveness of political system in policy formulation and execution 3 3.8 2 3.4

9. Quality of the bureaucracy 3 3.7 3 3.7

10. Transparency and fairness of legal system 3 4.0 3 4.0

11. Efficiency of legal system 2 4.2 2 4.2

12. Corruption 3 4.1 3 4.1

13. Impact of crime 2 4.1 2 4.1

NESSUNO DICE che L’INDICE DI PERCEZIONE (CPI), comunicato annualmente da Transparency International:

9.   comprende tra le sue fonti l’Economist Intelligenge Unit, il cui Country Report sull’Italia segnala una sostanziale situazione di stabilità.

Country Forecast July 2010 © The Economist Intelligence Unit Limited 2010

Italy:

Country Forecast July 2010

Italy

Editor: Robert O'Daly

Editorial closing date: 22nd July 2010

L’Italia dopo la Zambia nell’indice 2010 della corruzione di Transparency

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da REPUBBLICA.IT del 26 ottobre 2010 L'Ocse: "Classifiche poco attendibili,possono produrre danni" L'organizzazione lancia l'allarme sul rapporto di Transparency International: "Metodologia poco chiara e viziata da pregiudizi, ma i risultati vengono usati da chi decide gli aiuti internazionali" di CARLO CLERICETTI ROMA - Era stato lanciato addirittura un allarme preventivo: con una mail inviata ieri un dipartimento dell'Ocse ha diffuso uno studio, "Measuring governance", in cui avvertiva di prendere con le molle la classifica del rapporto di Transparency International che sarebbe stato pubblicato oggi. "Senza entrare nel merito della discussione sull'importanza di questo o altri indicatori internazionali sulla governance - si dice nella mail - gli autori dello studio Ocse mettono in guardia i potenziali utenti del rapporto, invitandoli

caldamente ad essere più attenti nell'esame dei reali contenuti e alla precisione di tutti i sistemi di classifiche della governance e di usare più cautela su come utilizzarli". I punteggi forniti da questi sistemi, continuano i ricercatori, sono spesso meno accurati di quanto molti utenti sembrino pensare, e per di più la loro costruzione risente di pregiudizi dei quali gli utilizzatori sono spesso ignari. Lo studio Ocse analizza puntigliosamente le metodologie usate e l'attendibilità di questi studi ne esce a pezzi. L'allarme Ocse, dunque, va preso molto sul serio. Queste classifiche possono sembrare una sorta di gioco di società, ma in effetti i danni che possono produrre sono reali e, come sempre, pesano sui più deboli.

L’Italia dopo la Zambia nell’indice 2010 della corruzione di Transparency

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“vere bugie” e “false verità”

L’Italia dopo lo Zambia, quanto a corruzione

Qual è il danno per il “sistema Paese”?

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“vere bugie” e “false verità”

L’aumento delle denunce per corruzione e concussione, rispettivamente del 159% e del 226% nel 2009, e del 30% nel 2010

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L’aumento delle denunce per corruzione e concussione nel 2009

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1.   non utilizza l’unico strumento completo e ufficiale, le statistiche della delittuosità; 2.  comunica che la Guardia di Finanza ha segnalato un aumento del 229% e del 153% dei fatti

di corruzione e concussione, senza completare l’informazione con la sostanziale stabilità registrata dalle statistiche della delittuosità che comprendono anche il dato della Guardia di Finanza;

3.   paragona un dato pluriennale, quello delle statistiche della delittuosità per il periodo “2004-I semestre 2009” riportate a pagina 58 della Relazione del novembre 2009 del SAeT (consultabile all’indirizzo www.anticorruzione.it), con quello annuale proveniente dalla somma di quelli comunicati dalle 3 Forze di Polizia (2.154 casi = 221 + 219 + 1714)

4.  non evidenzia come vi sia stata una diminuzione del 32% del numero delle sentenze di I grado in materia di responsabilità per “corruzione e concussione”: dalle 185 del 2009 (il 14,5% del totale) alle 126 del 2010 (l’11,7%), come risulta dalle Tabelle in appendice alle due Relazioni.

L’aumento delle denunce per corruzione e concussione nel 2009

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“vere bugie” e “false verità”

Il costo della corruzione in Italia pari a 60 miliardi di euro

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Il costo della corruzione pari a 60 miliardi di euro

La cifra rimbalzata sui media di 60 miliardi di euro quale costo della corruzione in Italia, con qualche autorevole “addetto ai lavori” che si è spinto ancora più in là, sostenendo che il dato va “…ben oltre la stima di 50-60 miliardi di euro …”

e ottenendo uno spazio ancor più ampio sui mezzi di informazione,

È ATECNICA ed ERRATA ed è reale solo l’EFFETTO ECO che la ha resa verosimile.

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INFATTI: • la “stima” deriva da un dato contenuto in una ricerca della World Bank, la cd. “Relazione Kauffman” del 2004, che individuava il costo della corruzione nel mondo nel 3% del PIL mondiale; • da qui i 60 miliardi di euro (!), pari al 3% del PIL italiano, cioè un decimo circa del costo della corruzione mondiale stimata - con questo studio dalla World Bank - in $1 Trillion, 700 miliardi di euro dell’epoca.

MA • L’autore della stima ha, però, dimenticato di proseguire la sua lettura fino a dove la stessa World Bank afferma quella che poteva sembrare una banalità. E cioè che "First, as shown clearly by the data, the scale of corruption varies significantly from country to country“. • Il 2 settembre 2010, il Segretario Generale delle Nazioni Unite BAN KI-MOON a VIienna, nel suo intervento in occasione dell’inaugurazione della IACA, l’Accademia internazionale anticorruzione, ha ricordato il dato madre: one trillion dollar quale costo della corruzione mondiale, 700 miliardi di euro.

Il costo della corruzione pari a 60 miliardi di euro

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“… come ricordava l’altro giorno il collega De Sena – la notazione è di G. PISANU, Comunicazioni, Commissione Parlamentare d’Inchiesta sul fenomeno della mafia e sulle altre associazioni criminali, anche straniere, 2 dicembre 2008 - sull’entità di questo fatturato si conoscono valutazioni diverse, tutte per la verità impressionanti, ma raramente ben documentate….”. ATTENZIONE Tanto più si enfatizza il numero degli illeciti che non viene “misurato”, la parte dell’iceberg che resta sott’acqua, perché sfugge ai diversi sistemi di rilevazione che fotografano la cd. “criminalità registrata”, tanto più risulta facile muoversi lungo altre piste nella quantificazione del “dato reale”, rispetto a quelle che emergono dal dato della criminalità registrata.

Il costo della corruzione pari a 60 miliardi di euro

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Le recentissime parole del Segretario Generale delle Nazioni Unite, Ban Ki-moon - Remarks to Inaugural Conference of the International Anti-Corruption Academy, Vienna, 2 settembre 2010 - sembrano, però, ancora più significative, di fronte agli sforzi fatti da molti per immaginare e, poi, cosa più importante, per rendere noto a mezzo stampa, il “volume” di tangenti, mazzette e scambio di favori: “… One major handicap is that we don’t know how to measure corruption …” Un profilo di rilevante delicatezza, sul quale ha ritenuto necessario esprimersi recentemente lo stesso Consiglio d’Europa - Press Service fact sheet è consultabile all’indirizzo www.coe.int/greco - evidenziando come “... It is practically impossible to quantify the total cost of corruption because under-the-counter payments are obviously unknown (they were to some extent known until the tax deductibility of corruption-linked expenses was abolished following anti-corruption efforts by the international community in the 1990s)...”.

Il costo della corruzione pari a 60 miliardi di euro

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In merito a questo “budgettare” i business criminali e, poi, i mercati sommersi, illegali, grigi o neri, viene rilevato sul piano del metodo, quindi a carattere generale, come gli indicatori relativi ai mercati illegali appaiano molto vulnerabili alle analisi approfondite sulla qualità dei dati, così da venire fino ad oggi frequentemente utilizzati più a fini comunicativi che non a fini analitici veri e propri : … classifiche e stime sono, quindi – ha notato L. CELI, Measuring Organised Crime in Italy – Experiences of the Mezzogiorno Region, intervento al convegno “UE Forum on the Prevention of Organised Crime”, Bruxelles, 7 febbraio 2006 - un’area di analisi che va sicuramente sviluppata, ma che oggi non appare ancora sufficientemente consolidata …”.

Il costo della corruzione pari a 60 miliardi di euro

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Le poche voci dissonanti vengono schiacciate da una “questione morale” che, costantemente, quasi come un fiume carsico, riemerge nel dibattito politico e sociale e “mette all’indice” coloro che resistono “… alla tentazione di avventurarsi sul rischioso terreno dei paralleli e dei calcoli … custodendo con caparbietà il segreto – come ha ricordato Emanuele Narducci, Processi ai politici nella Roma antica, Laterza, Roma-Bari, 1995 - di questi risultati allegati e non dimostrati, facendo riferimento a parametri noti solo a lui stesso ed eludendo con allegria una serie di evidenti interrogativi….”.

Il costo della corruzione pari a 60 miliardi di euro

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Una informazione corretta sul fenomeno sia ritenuta una necessità prima di tutto dagli “addetti ai lavori”, cioè da coloro che sono impegnati nell’azione di repressione della corruzione: una necessità equivalente alla stessa azione di contrasto, secondo il Direttore della Direzione Investigativa Antimafia, il Generale dei Carabinieri GIRONE, Audizione avanti alle Commissioni I e II Riunite del Senato della Repubblica nell’ambito dell’esame del ddl 2156, 6 luglio 2010 - secondo il quale vi è “… la duplice necessità di neutralizzare adeguatamente le condotte illecite e di garantire una forte trasparenza sul fenomeno, anche per evitare che una amplificazione di dati inesatti possa incidere sull’immagine del Paese e, conseguentemente, sul suo rating in sede internazionale…”.

PURTROPPO …..

Il costo della corruzione pari a 60 miliardi di euro

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PURTROPPO …..

per il paradosso dell’efficienza,

un sistema repressivo come quello italiano

che secondo il compianto Franz-Hermann Bruener, già Direttore generale dell’Ufficio anti-frode europeo (O.L.A.F), “… dispone degli arsenali di protezione penale e investigativa tra i più avanzati a livello europeo …”, con “… strumenti di indagine utilizzati tra i più avanzati al mondo … strumenti raramente utilizzati nella maggior parte degli altri Paesi per tali tipi di illeciti …” e con le Forze di Polizia e la Magistratura, per questo, “… spesso invidiati dai colleghi di altri Paesi…”,

…. può diventare penalizzante sotto il profilo della percezione

Il costo della corruzione pari a 60 miliardi di euro

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INFATTI, …..

se il sistema repressivo cattura un ladro o arresta un rapinatore, i cittadini si sentono rassicurati e provano fiducia verso le Istituzioni se lo stesso sistema repressivo indaga un corruttore o arresta un concussore, i cittadini non provano alcuna rassicurazione, piuttosto provano sfiducia verso il sistema

PARADOSSALMENTE

un sistema repressivo NON indipendente e meno efficace ASSICURA minori livelli di sfiducia verso le Istituzioni e una minore percezione soggettiva negativa … come ha ricordato Siim Kallas, già Commissario responsabile per l’amministrazione, l’audit e la lotte antifrode: “… un numero crescente di irregolarità comunicate può essere un buon segnale del fatto che i controlli sono migliorati ….”.

Il costo della corruzione pari a 60 miliardi di euro

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INFATTI, …..

L’Italia, a differenza di altri Paesi sistematicamente considerati a minor “rischio di corruzione”, non ha riportato segnalazioni negative nell’ultima Risoluzione legislativa sulla tutela degli interessi finanziari delle Comunità e la lotta contro la frode del Parlamento europeo del 24 aprile 2009 che si è detto “…profondamente colpito dalla mancanza di disciplina nella segnalazione dei casi da parte degli Stati membri dopo vari anni e ritiene inaccettabile che 6 Stati membri – … - non utilizzino ancora i sistemi di segnalazione per via elettronica, che 14 di essi – situazione che costituisce un problema, in … - non abbiano rispettato i termini per la segnalazione e che alcuni di essi non abbiano classificato i casi di irregolarità segnalati ….”.

Nella giornata "porte aperte" delle Istituzioni comunitarie svoltasi a Bruxelles sabato 8 maggio 2010, l’OLAF ha presentato le Forze di Polizia italiane come un "… modello di polizia europea per il contrasto alle frodi ai danni del bilancio comunitario. L’Italia per troppo tempo all'indice delle statistiche dei paesi a rischio di frode e corruzione, da tempo sta assumendo un nuovo ruolo sulla scena internazionale. Non più Paese della frode, ma quello che con maggiore vigore, maggiori strumenti normativi, maggior numero di mezzi e più spiccata professionalità investigativa e giudiziaria (sia penale che amministrativa) combatte la criminalità finanziaria internazionale ….”.

Il costo della corruzione pari a 60 miliardi di euro

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“vere bugie” e “false verità”

La “confusione” che regna sul tema

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Confusione lessicale, nel 43esimo RAPPORTO CENSIS sulla situazione del Paese (dicembre 2009)

“… Pubblica Amministrazione in terra criminale. Dal 2004 al 2008 sono pervenute alle Forze dell’ordine 19.019 denunce per reati legati alla corruzione della Pa: il 42,2% concentrato nelle quattro regioni del Sud più interessate da fenomeni di criminalità organizzata ….”.

In realtà, le 19.019 denunce riguardano tutti i reati contro la PA. Di questi: 1.  il 40% sono reati predatori commessi da CHIUNQUE, finalizzati ad acquisire fondi,

finanziamenti e contributi pubblici;

2.  il 40% sono “abusi d’ufficio”, p. e p. dall’art. 323 c.p., dove non c’è alcuna infedeltà del dipendente pubblico;

3.  corruzione e concussione sono circa il 10% del dato segnalato

La “confusione” che regna sul tema

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La “confusione” che regna sul tema

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La “confusione” che regna sul tema

Le   stesse   Nazioni   Unite   -­‐   come   ha   ricordato   A.M.COSTA,   Vice-­‐Segretario  Generale   e   Dire<ore   Esecu>vo   dello   United  Na>ons  Office   on   Drugs   and  Crime   di   Vienna,   nell’intervista   del   23   o<obre   2004,   pubblicata   su  www.altalex.com  -­‐  hanno  evitato  di  avventurarsi   in  una  pericolosa  a4vità  definitoria   nella   Convenzione   contro   la   corruzione,   scegliendo   di   fare   “…  ricorso   a   faEspecie   concrete   piu@osto   che   a   una   mera   definizione  terminologica;   queste   stesse   figure   criminose   dovranno   essere  obbligatoriamente  recepite  come  tali  dalle  legislazioni  nazionali  …”.  

Si   tra<a  di   un’   esperienza  maturata   sul   campo  dall’ONU,   che   ha   visto   fallire  nella  primavera  del  2001  il  negoziato  sulla  prima  Convenzione  Quadro  contro  il  terrorismo  proprio  per  il  mancato  accordo,  dopo  l’approvazione  di  100  ar>coli,  sulla  definizione  del  crimine.  

Page 60: Bortoletti, corruzione, scuola superiore economia finanze, milano 17 maggio 2011

Che cosa è successo dopo

Il rischio oggettivo

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A proposito di RISCHIO OGGETTIVO

Fonte : Sistema di Indagine del Ministero dell’Interno.

Dato ITALIA

NOTA METODOLOGICA: sono state considerate le fattispecie p. e p. dagli artt. : 414, 316, 316 bis, 316 ter, 317, 318, 319, 319 ter, 320, 322, 322 bis, 323, 353, 354, 355, 356, 640 bis del codice penale. Pur se evidentemente significativa, la fattispecie p. e p. dall’art. 640, 2°comma, c.p., dedicata a punire la fattispecie aggravata prevista nei casi di consumazione a danno dello Stato, non è stata considerata, in quanto il Sistema di Indagine, nella registrazione delle denunce per l’art. 640 bis cp, prevede tale specificazione quale voce facoltativa lasciata alla discrezionalità dell’operatore.

2004   2005   2006   2007   2008   2009   2010  

Delitti  

registrati  

3.403   3.550   5.498   3.367   3.413   3.230   3.076  

Persone  denunciate  

F   M   F   M   F   M   F   M   F   M   F   M   F   M  

2.812   9.935   2.944   10.903   5.785   15.019   3.561   10.418   3.091   11.309   3.651   9.963   3.591   10.233  

12.747   13.847   20.804   13.979   14.400   13.614   13.824  

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DATO ITALIA, UNA INSOLITA PROSPETTIVA DI GENERE

Fonte : Sistema di Indagine del Ministero dell’Interno.

A proposito di RISCHIO OGGETTIVO

25.435  donne  denunciate  su  103.215    persone  denunciate  dal  2004  al  2010,  segnalano  una  “presenza”  prossima  al  25%,  con  alcune  annualità  dove  tale  percentuale  s@iora  il  30%: • il  22  %  nel  2004,  con  2.812  donne  su  12.747  persone  denunciate; • il  22  %  nel  2005,  con  2.944  donne  su  13.847; • il  28  %  nel  2006,  con  5.785  donne  su  20.804;   • il  25%  nel  2007,  con  3.561  donne  su  13.979; • il  22  %  nel  2008,  con  3.091  donne  su  14.400; • il  27%  nel  2009,  con  3.651  donne  su  13.614; • di  nuovo  il  27%  nel  2010,  con  3.591  donne  denunciate  su  13.824  soggetti  segnalati.

2004   2005   2006   2007   2008   2009   2010  

Persone  denunciate  

F   M   F   M   F   M   F   M   F   M   F   M   F   M  

2.812   9.935   2.944   10.903   5.785   15.019   3.561   10.418   3.091   11.309   3.651   9.963   3.591   10.233  

12.747   13.847   20.804   13.979   14.400   13.614   13.824  

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DENUNCE PER REATI CONTRO LA P.A., PER TIPOLOGIA DI SOGGETTO ATTIVO

Fonte : Sistema di Indagine del Ministero dell’Interno.

A proposito di RISCHIO OGGETTIVO

Reati  commessi  da  “chiunque”,  

Reati  p.  e  p.  dagli  art.  322  e  353  cp  

Reati  consumati  da  P.U.  o    da  Incaricati  di  P.S.  

Reato  p.  e  p.  dall’art.  323  cp   TOTALE  

Delitti  consumati  11.956   2.147   4.048   7.386   25.537  

Donne  denunciate  19.421   757   2.279   2.978   25.435  

Maschi  denunciati  40.465   6.263   12.478   18.574   77.780  

T o t a l e   p e r s o n e  denunciate   59.886   7.020   14.757   21.552   103.215  

1.  In   tale  dato  è   ricompresa  anche     l’ipotesi  di   cui  all’art.  321  cp,  “Pene  per   il   corruttore”,   che  realizza   la   @igura  della  corruzione  quale  reato  a  concorso  necessario  estendendo  al  privato  le  stesse  pene  del  pubblico  uf@iciale  o  dell’incaricato  di  pubblico  servizio.

2.  Come  già  illustrato  alla  nota  69  per  l’ipotesi  p.  e  p.  dall’art.  640  II  comma  cp,  il  Sistema  di  Indagine  non  consente  anche  per  queste  due  fattispecie  di  distinguere  tra  le  diverse  ipotesi  sanzionatorie  rispettivamente  previste,  alcune  delle  quali  costruite  come  reato  “proprio”   e   altre   come   reato   “comune”,   perché   prevede   tale   speci@icazione   quale   voce   facoltativa   lasciata   alla   discrezionalità  dell’operatore.

3.  Il  dato  comprende  anche  i  soggetti  cui  l’art.  322  bis  cp  estende  la  punibilità  rispetto  alle  fattispecie  p.  e  p.  dagli  art.  314,  316,  317  –  320,  322  terzo  e  quarto  comma  cp.

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DENUNCE PER REATI CONTRO LA P.A., PER TIPOLOGIA DI REATO

Fonte : Sistema di Indagine del Ministero dell’Interno.

A proposito di RISCHIO OGGETTIVO

Delitti  

corruzione  (art.  318,  319,  320  cp)  

concussione  (art.  317  cp)  

abuso  d’ufEicio  (art.  323  cp)  

truffa  per  il  …  (art.640  bis  cp)  

indebita  percezione  (art.  316  ter  cp)  

Num

ero  

denunce   939   881   7.386   7.515   3.099  

   Persone  denunciate  

M   F   M   F   M   F   M   F   M   F  

6.490   1.199   1.846   159   18.574   2.978   28.531   14.247   5.371   3.944  

7.689   2.005   21.552   42.778   9.315  

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DENUNCE PER REATI CONTRO LA P.A., PER TIPOLOGIA DI REATO

Le  denunce  per  la  violazione  degli  ar3.  640  bis    e  316  ter  c.p.  pesano  complessivamente  quasi  il  42%  del  totale  dei  rea>  contro  la  P.A..  Una  fenomenologia  criminale  che  in  alcune  delle  annualità  esaminate  assume  dimensioni  ancor  più  vaste:  

il    38  %,  nel  2004,  con  1.276  denunce  sulle  3.403  totali  registrate  contro  la  PA;  il  42  %,  nel  2005,  con  1.491  denunce  su  3.550;    il  66  %,  nel  2006,  con  3.583  denunce  su  5.448;    il  35  %,nel  2007,  con  1.171  denunce  su  3.367;    il  32%,nel  2008,  con  1.104  denunce  su  3.413;    il  30  %,  nel  2009,  977  denunce  su  3.230;  il 33 %, nel 2010, 1.002 denunce su 3.076 delitti.  

Fonte : Sistema di Indagine del Ministero dell’Interno.

A proposito di RISCHIO OGGETTIVO

2004   2005   2006   2007   2008   2009   2010  totale  

truffa  per  il  conseguimento  …  (  art.640  bis  cp)   824   893   2.725   778   766   747   782   7.515  

indebita  percezione  (art.  316  ter  cp)   462   598   858   393   338   230   220   3.099  

TOTALE  Reati  contro  la  PA   3.403   3.550   5.498   3.367   3.413   3.230   3.076   25.537  

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DENUNCE PER REATI CONTRO LA P.A., PER TIPOLOGIA DI REATO, PER GENERE

Fonte : Sistema di Indagine del Ministero dell’Interno.

A proposito di RISCHIO OGGETTIVO

2004   2005   2006   2007   2008   2009   2010   totale  

truffa  per  il  conseguimento  …  (  art.640  bis  cp)  

F   1.504   1.387   3.817   2.052   1.252   2.063   2.172   14.247  

M   3.438   4.154   7.285   4.149   3.109   2.824   3.572   28.531  

TOT   4.942   5.541   11.102   6.201   4.361   4.887   5.744   42.778  

indebita  percezione  (art.  316  ter  cp)  

F   501   764   899   428   583   309   460   3.944  

M   821   1054   1135   605   661   402   693   5.371  

TOT   1.322   1.818   2.034   1.033   1.244   711   1.153   9.315  

Vi  sono  alcune  annualità  dove  il  numero  delle  donne  denunciate  supera,  per  questi  due  reati,    il  40%  del  totale  dei  soggetti  sui  quali  sono  stati  raccolti  elementi  di  responsabilità.  In  particolare,  emerge  il  dato  relativo: • per  la  violazione  dell’art.  316  ter  cp,  all’anno  2006,  dove  raggiunge  il  44%; • per  la  violazione  dell’art.  640  bis  cp,  all’anno  2009,  dove  raggiunge  il  42%,   mentre  la  visualizzazione  relativa  all’intero  periodo  preso  in  esame  evidenzia  un  tasso  di  delittuosità  femminile  : • del    33%  per  il  delitto  di  cui  all’art.  640  bis  cp,  con  14.247  donne  denunciate  sulle  42.778  persone  segnalate  all’Autorità  Giudiziaria  dalle  Forze  di  Polizia; • del    42  %  per  il  delitto  di  cui  all’art.  316  ter  cp.

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DENUNCE PER REATI CONTRO LA P.A., PER TIPOLOGIA DI REATO, PER REGIONE

Fonte : Sistema di Indagine del Ministero dell’Interno.

A proposito di RISCHIO OGGETTIVO

Truffa  per  il  conseguimento  di  erogazioni  pubbliche  (art.640  bis  cp)  

Indebita  percezione  di  erogazioni  a  danno  dello  stato  (art.  316  ter  cp)  

2004-­‐2010   2009   2010   2004-­‐2010   2009   2010  ABRUZZO   227   28   88   53   2   17  BASILICATA   220   17   16   37   6   1  CALABRIA   601   95   81   219   6   20  CAMPANIA   779   121   84   194   15   3  EMILIA    R.   177   20   14   135   16   6  FRIULI  V.G.   120   14   18   132   7   9  LAZIO   321   46   76   157   14   15  LIGURIA   77   11   9   143   10   11  LOMBARDIA   774   26   31   226   8   40  MARCHE   197   29   18   76   0   3  MOLISE   65   3   3   9   0   0  PIEMONTE   587   20   26   289   23   20  PUGLIA   706   107   69   398   48   40  SARDEGNA   151   12   14   65   1   4  SICILIA   1.095   123   168   294   17   20  TOSCANA   364   23   20   152   10   1  TRENTINO  A.A.   161   4   7   179   24   6  UMBRIA   51   6   3   208   15   2  V.  D'AOSTA   10   1   2   64   0   0  VENETO   832   41   35   69   8   2  TOTALE   7.515   747   782   3.099   230   220  

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DENUNCE PER REATI CONTRO LA P.A., PER TIPOLOGIA DI REATO, PER ETA’

Fonte : Sistema di Indagine del Ministero dell’Interno.

A proposito di RISCHIO OGGETTIVO

2004   2005   2006   2007   2008   2009   2010  truffa  per    il  conseguimento  …  

(art.640  bis  cp)  

4.942   5.541   11.102   6.201   4.361   4.887   5.744  

F   M   F   M   F   M   F   M   F   M   F   M   F   M  

1.504   3.438   1.387   4.154   3.817   7.285   2.052   4.149   1.252   3.109   2.063   2.824   2.172   3.572  

 età  

media   42   44   40   46   36   40   39   43   40   45   44   47   47   49  

indebita  percezione  

(art.  316  ter  cp)  

 1.322   1.818   2.034   1.033   1.244   711   1.153  

F   M   F   M   F   M   F   M   F   M   F   M   F   M  

501   821   764   1.054   899   1.135   428   605   583   661   309   402   460   693  

 età  

media   42   45   42   47   38   42   43   45   46   47   47   48   54   52  

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Chi saccheggia la Pubblica Amministrazione ….

Page 70: Bortoletti, corruzione, scuola superiore economia finanze, milano 17 maggio 2011

Chi saccheggia la Pubblica Amministrazione ….

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DENUNCE PER REATI CONTRO LA P.A., PER TIPOLOGIA DI REATO, PER ETA’

Fonte : Sistema di Indagine del Ministero dell’Interno.

A proposito di RISCHIO OGGETTIVO

2004   2005   2006   2007   2008   2009   2010   totale  

corruzione  (art.  318,  319,  320  cp)   158   126   112   128   148   171   96   939  

concussione  (art.  317  cp)   138   115   86   130   145   140   127   881  

TOTALE    Reati  contro  la  PA   3.403   3.550   5.498   3.367   3.413   3.230   3.076   25.537  

Ribadita,  per  evitare  equivoci,  la  necessità  di  contrastare  il  fenomeno  senza  “se”  e  senza  “ma”,  l’analisi  non  può  evitare  di  evidenziarne  una    importanza,  in  termini  percentuali,  quasi  impalpabile: • il  9  %,  nel  2004,  con  296  denunce  sulle  3.403; • il  7  %,  nel  2005,  con  241  denunce  su  3.550;   • il  3,5  %,  nel  2006,  con  198  denunce  su  5.448;   • l’8  %,  nel  2007,  con  258  denunce  su  3.367;   • l’8  %,  nel  2008,  con  293  denunce  su  3.413;   • il  10  %,  nel  2009,  con  311  denunce  su  3.230;   • il  7  %,  nel  2010,  223  denunce  su  3.076,   per  una  percentuale  complessiva  nel  periodo  “2004-­‐2010”  del  7  %,  con  1.820  denunce  per  corruzione  e  concussione  sui  25.537  reati  contro  la  PA.

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DENUNCE PER REATI CONTRO LA P.A., PER TIPOLOGIA DI REATO, PER SONE DENUNCIATE

Fonte : Sistema di Indagine del Ministero dell’Interno.

A proposito di RISCHIO OGGETTIVO

2004   2005   2006   2007   2008   2009   2010   totale  

corruzione  (art.  318,  319,  320  cp)   1.287   663   1.382   658   1.305   1.506   888   7.689  

concussione  (art.  317  cp)   256   258   222   262   354   315   338   2.005  

TOTALE    Reati  contro  la  PA   12.747   13.847   20.804   13.979   14.400   13.614   13.824   103.215  

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DENUNCE PER REATI CONTRO LA P.A., PER TIPOLOGIA DI REATO, PER REGIONE

Fonte : Sistema di Indagine del Ministero dell’Interno.

A proposito di RISCHIO OGGETTIVO

corruzione  (art.  318,  319,  320  cp)  

concussione  (art.  317  cp)  

2004-­‐2010   2009   2010   2004-­‐2010   2009   2010  ABRUZZO   28   4   3   25   2   3  BASILICATA   9   0   1   10   1   2  CALABRIA   45   4   6   50   5   7  CAMPANIA   186   61   26   123   19   20  EMILIA    R.   42   8   2   46   8   4  FRIULI  V.G.   7   2   1   6   0   2  LAZIO   104   15   12   85   17   14  LIGURIA   29   3   6   24   2   6  LOMBARDIA   130   18   9   127   12   24  MARCHE   6   1   1   12   2   1  MOLISE   12   0   0   12   4   1  PIEMONTE   56   6   3   49   10   9  PUGLIA   70   5   14   86   13   5  SARDEGNA   8   1   2   12   2   5  SICILIA   76   18   0   117   24   14  TOSCANA   53   9   4   46   9   6  

TRENTINO  A.A.   6   1   0   7   2   1  

UMBRIA   29   4   5   11   1   1  V.  D'AOSTA   1   0   0   0   0   0  VENETO   42   11   1   33   7   2  TOTALE   939   171   96   881   140   127  

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DENUNCE PER REATI CONTRO LA P.A., PER TIPOLOGIA DI REATO, PER ETA’

Fonte : Sistema di Indagine del Ministero dell’Interno.

A proposito di RISCHIO OGGETTIVO

2004   2005   2006   2007   2008   2009   2010  

317  cp  F   M   F   M   F   M   F   M   F   M   F   M   F   M  

età  media   42   47   42   49   41   47   44   49   44   50   47   49   48   49  

318  cp  F   M   F   M   F   M   F   M   F   M   F   M   F   M  

età  media   48   48   44   49   45   48   47   50   44   45   44   52   49   56  

319  cp  F   M   F   M   F   M   F   M   F   M   F   M   F   M  

età  media   42   46   42   46   43   44   37   47   49   48   52   51   43   50  

320  cp  F   M   F   M   F   M   F   M   F   M   F   M   F   M  

età  media   46   44   39   44   41   44   45   44   44   46   43   43   41   58  

[1]                Si  è  ritenuto  di  pubblicare  il  dato  più  ampio  reso  disponibile  dall’Istat,  rispetto  a  quello  @in  qui  esaminato  delle  3  fattispecie  @inora  considerate  nella  lettura  delle  statistiche  della  delittuosità  (artt.  318,  319,  320  cp):  l’utilizzato  “corruzione  complessivo  -­‐  artt.  318,  319,  319  ter,  320,  322,  322  bis  cp”  ricomprende,  infatti,  anche  l’istigazione  e  il  peculato  di  membri  delle  Comunità  Europee.

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DENUNCE PER REATI CONTRO LA P.A., PER TIPOLOGIA DI REATO, PER ETA’

A proposito di RISCHIO OGGETTIVO

2006   2007   2008  

M   F   Tot   M   F   Tot   M   F   Tot  

concussione  

•  inizio  azione  penale   267   16   283   327   20   347   365   22   387  

•  condannate   n.d.   n.d.   n.d.   99   2   101   72   6   78  

corruzione  complessivo    

•  inizio  azione  penale   1.030   181   1.211   1.246   157   1.403   1.056   133   1.189  

•  condannate   n.d.   n.d.   n.d.   212   28   240   191   28   217  

Fonte:  ISTAT,  Rilevazione  dei  delitti  denunciati  per  cui  è  iniziata  l’azione  penale  e  sui  condannati  con  sentenza  irrevocabile,  ottobre  2010

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DENUNCE PER REATI CONTRO LA P.A., PER TIPOLOGIA DI REATO: ISTIGAZIONE ALLA CORRUZIONE

Fonte : Sistema di Indagine del Ministero dell’Interno.

A proposito di RISCHIO OGGETTIVO

2004   2005   2006   2007   2008   2009   2010   totale  

     Delitti  

registrati  

173   167   184   195   246   217   213   1.395  

   Persone  denunciate  

F   M   F   M   F   M   F   M   F   M   F   M   F   M   F   M  

12   164   22   161   21   194   12   109   25   259   25   214   28   216   145   1.317  

176   183   215   121   284   239   244   1.462  

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DENUNCE PER REATI CONTRO LA P.A., PER TIPOLOGIA DI REATO: PENE PER IL CORRUTTORE E 322 BIS

Fonte : Sistema di Indagine del Ministero dell’Interno.

A proposito di RISCHIO OGGETTIVO

2004   2005   2006   2007   2008   2009   2010   totale  

Articolo  321.    Pene  per  il  corruttore  

444   382   903   599   974   738   547   4.587  

Art.   322   bis.   Peculato,   concussione,   corruzione   e  istigazione  alla   corruzione  di  membri  degli  organi  delle  Comunità   europee   e   di   funzionari   delle   Comunità  europee  e  di  Stati  esteri  

0   2   3   0   7   1   5   18  

TOTALE    Reati  contro  la  PA  

12.747   13.847   20.804   13.979   14.400   13.614   13.824   103.215  

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DENUNCE PER REATI CONTRO LA P.A., PER TIPOLOGIA DI REATO: CORRUZIONE IN ATTI GIUDIZIARI

Fonte : Sistema di Indagine del Ministero dell’Interno.

A proposito di RISCHIO OGGETTIVO

Fatti  denunciati   Persone  denunciate  

ABRUZZO   1   4  

BASILICATA   2   4  

CALABRIA   3   15  

CAMPANIA   6   7  

EMILIA    R.   3   2  

FRIULI  V.G.   0   0  

LAZIO   9   57  

LIGURIA   2   1  

LOMBARDIA   7   17  

MARCHE   1   11  

MOLISE   0   0  

PIEMONTE   0   0  

PUGLIA   2   53  

SARDEGNA   0   0  

SICILIA   3   5  

TOSCANA   4   34  

TRENTINO  A.A.   0   0  

UMBRIA   2   4  

V.  D'AOSTA   0   0  

VENETO   3   3  TOTALE   48   217  

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DENUNCE PER REATI CONTRO LA P.A., PER TIPOLOGIA DI REATO: ABUSO D’UFFICIO

Fonte : Sistema di Indagine del Ministero dell’Interno.

A proposito di RISCHIO OGGETTIVO

Delitti  registrati  Persone  denunciate  

M   F   totale  

2004   1.016   2.429   284   2.713  

2005   1.051   2.542   342   2.884  

2006   935   2.533   396   2.929  

2007   1.097   2.810   460   3.270  

2008   1.168   3.021   527   3.548  

2009   1.099   2.698   489   3.187  

2010   1.020   2.541   480   3.021  

totale   7.386   18.574   2.949   21.429  

2006   2007   2008  M   F   Tot   M   F   Tot   M   F   Tot  

Abuso  d’ufEicio  (art.  323  cp)  •  inizio  azione  penale   1.992   236   2.228   2.125   222   2.347   2.417   473   2.890  •  condannate   n.d.   n.d.   n.d.   94   20   114   82   4   86  

Fonte:   ISTAT,   Rilevazione   dei   delitti  denunciati  per   cui  è   iniziata   l’azione  penale   e   sui   condannati   con   sentenza  irrevocabile,  ottobre  2010

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IMPORTI DELLE CITAZIONI IN GIUDIZIO DELLE PROCURE REGIONALI, PER TIPOLOGIA DI EVENTO DANNOSO. ANNO 2008.

€ 57.607.164,42

€ 1.386.038.981,65

€ 36.859.370,20€ 139.297.932,34

€ 578.637,80 € 394.505,17

€ 69.013.083,11

€ 1,00

€ 10.000,00

€ 100.000.000,00

€ 1.000.000.000.000,00

PERS

ON

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Fonte : allegato V alla Relazione scritta del Procuratore generale, cerimonia di inaugurazione dell’anno giudiziario, Adunanza dell’11 febbraio 2009.

I l “problema corruz ione” , seppure considerato insieme ad altri reati contro la P.A., pesa il 4% del totale degli importi delle citazioni in I grado: i 69 Meuro del 2008 restano stazionari nel 2009 E’ chiarissima l’importanza del d a t o r e l a t i v o a l l a maladministration: l’82% degli importi fa riferimento a questa macroarea. Quasi il 10% invece fa riferimento a reati che hanno inciso sulla corretta allocazione di fondi e finanziamenti pubblici, nazionali e c o m u n i t a r i c o m m e s s i d a CHIUQUE.

A proposito di RISCHIO OGGETTIVO

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Principali reati contro la P.A. Violazioni p. e p. dagli artt. 316 ter e 640 bis cp. Persone per le quali è iniziata l’azione penale e condannate con sentenza irrevocabile, per genere. Periodo “2006 – 2008”.

Fonte: ISTAT, Rilevazione dei delitti denunciati per cui è iniziata l’azione penale e sui condannati con sentenza irrevocabile, ottobre 2010. Secondo la nota ISTAT che li ha forniti: “…si tratta di dati provvisori, non comprendono i delitti denunciati nel Distretto di Torino, non sono comparabili con quelli elaborati precedentemente all’anno 2006 per le importanti modifiche metodologiche apportate….”.

A proposito di RISCHIO OGGETTIVO

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Principali reati contro la P.A. Persone per le quali è iniziata l’azione penale e condannate con sentenza irrevocabile, per genere, per i reati di concussione e per corruzione. Periodo “2006 – 2008”.

Fonte: ISTAT, Rilevazione dei delitti denunciati per cui è iniziata l’azione penale e sui condannati con sentenza irrevocabile, ottobre 2010. Secondo la nota ISTAT che li ha forniti: “…si tratta di dati provvisori, non comprendono i delitti denunciati nel Distretto di Torino, non sono comparabili con quelli elaborati precedentemente all’anno 2006 per le importanti modifiche metodologiche apportate….”. Il dato più ampio reso disponibile dall’Istat, rispetto a quello fin qui esaminato delle 3 fattispecie considerate nella lettura delle statistiche della delittuosità (artt. 318, 319, 320 cp): l’utilizzato “corruzione complessivo - artt. 318, 319, 319 ter, 320, 322, 322 bis cp” ricomprende, infatti, anche l’istigazione , la corruzione in atti giudiziari, il peculato di membri delle Comunità Europee.

A proposito di RISCHIO OGGETTIVO

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A proposito di RISCHIO OGGETTIVO

568

290246

113159

103 96130 111125 109

84

0

100

200

300

400

500

600

2004 2005 2006

Corruzione

Concussione

Istigazione alla Corruzione

Abuso d'Ufficio

601

1037

715

348 289 270

21 2 25

2302

2560

2029

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

2004 2005 2006

Corruzione

Concussione

Istigazione alla Corruzione

Abuso d'Ufficio

Fonte  :  Dati    Istat,  pubblicati  dall’Alto  Commissario  per  la   lotta   alla   corruzione   e   agli   altri   illeciti   nella   PA,   I  Mappatura  della  corruzione,  2007.

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La Ratifica della Convenzione ONU sulla corruzione, legge 3 agosto 2009, n.116 •  L’Autorità Nazionale Anticorruzione •  I compiti esclusivi assegnati all’Autorità Nazionale

La riforma della PA, legge 15/2009 e d.lgs. n. 150 del 27 ottobre 2009 •  La Sezione per l’integrità nelle Amministrazioni pubbliche Il ddl cd. “anticorruzione” (AS 2156) •  L’emendamento presentato dal Relatore di maggioranza

La situazione normativa

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L’articolo 6 prevede:

(Autorità nazionale anti-corruzione). 1. È designato quale autorità nazionale ai sensi dell’articolo 6 della Convenzione il soggetto al quale sono state trasferite le funzioni dell’Alto Commissario per la prevenzione e il contrasto della corruzione e delle altre forme di illecito all’interno della pubblica amministrazione, ai sensi dell’articolo 68, comma 6-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. 2. Al soggetto di cui al comma 1 sono assicurate autonomia ed indipendenza nell’attività.

Legge 3 agosto 2009, n. 116

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Legge 3 agosto 2009, n. 116

La questione della INDIPENDENZA e AUTONOMIA 1.  Il Legislatore, con la legge di ratifica, ha voluto garantire che questa struttura operi

concretamente, nella sua attività, in modo autonomo e indipendente. 2.  Si tratta di una previsione che rafforza oltremodo l’azione nazionale nella specifica

materia, perché: •  assicura all’attività dell’Autorità Nazionale Anticorruzione la forza, l’impegno, il

peso del Governo e, in particolare, del Ministro per la Pubblica Amministrazione e l’Innovazione;

•  prevede contestualmente chedall’analisi dei risultati ottenuti traspaia, in concreto, con immediatezza, l’esclusiva finalizzazione dell’operatività all’attuazione della Convenzione Onu contro la corruzione, senza condizionamenti di tipo funzionale o economico quali quelli lamentati in passato da diversi Alti Commissari per la lotta alla corruzione e alle altre forme di illecito nella PA.

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Legge 3 agosto 2009, n. 116

La questione della INDIPENDENZA e AUTONOMIA Si è trattata di una scelta lungimirante, assolutamente in linea con gli standard di altri Paesi che hanno previsto una Autorità “vicina” al Potere esecutivo e che vengono frequentemente additati come esempi nel contrasto al fenomeno corruttivo:

• Germania: Department of Internal Investigations; • Belgio: Central office for the repression of corruption (Federal Police); • Austria: BAK (Federal Bureau of Anti-corruption- Ministry of Interior); • Francia: Central service for prevention of corruption (Ministry of Justice); • Croazia: Anti-corruption Sector (Ministry of Justice); • Spagna : Special prosecutors office for the repression of corruption and related economic offences (Prosecution Service); • Usa: Office of the Government ethics (Presidente USA).

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Ai sensi dell’articolo 6, il Dipartimento della Funzione Pubblica, quale Autorità Nazionale Anticorruzione:

(Organo od organi di prevenzione della corruzione) 1. Ciascuno Stato Parte assicura, conformemente ai principi fondamentali del proprio sistema giuridico, l’esistenza di uno o più organi, secondo quanto necessario, incaricati di prevenire la corruzione mediante mezzi quali: a) l’applicazione delle politiche di cui all’articolo 5 della presente Convenzione e, se necessario, la supervisione ed il coordinamento di tale applicazione; b) l’accrescimento e la diffusione delle conoscenze concernenti la prevenzione della corruzione. 2. Ogni Stato Parte, conformemente ai principi fondamentali del proprio sistema giuridico, concede all’organo od agli organi di cui al paragrafo 1 del presente articolo, l’indipendenza necessaria a permettere loro di esercitare efficacemente le loro funzioni al riparo da ogni indebita influenza. Le risorse materiali ed il personale specializzato necessari, nonché la formazione di cui tale personale può aver bisogno per esercitare le sue funzioni, dovrebbero essere loro forniti. 3. Ciascuno Stato Parte comunica al Segretario Generale delle Nazioni Unite il nome e l’indirizzo dell’autorità o delle autorità suscettibili di aiutare altri Stati Parte a mettere a punto ed applicare misure specifiche di prevenzione della corruzione.

Convenzione ONU sulla corruzione

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Ai sensi dell’articolo 5, il Dipartimento della Funzione Pubblica, quale Autorità Nazionale Anticorruzione:

(Politiche e pratiche di prevenzione della corruzione) 1. Ciascuno Stato Parte elabora o applica o persegue, conformemente ai principi fondamentali del proprio sistema giuridico, delle politiche di prevenzione della corruzione efficaci e coordinate che favoriscano la partecipazione della società e rispecchino i principi di stato di diritto, di buona gestione degli affari pubblici e dei beni pubblici, d’integrità, di trasparenza e di responsabilità. 2. Ciascuno Stato Parte si adopera al fine di attuare e promuovere pratiche efficaci volte a prevenire la corruzione. 3. Ciascuno Stato Parte si adopera al fine di valutare periodicamente gli strumenti giuridici e le misure amministrative pertinenti al fine di determinare se tali strumenti e misure sono adeguati a prevenire e combattere la corruzione. 4. Gli Stati Parte, quando necessario e conformemente ai principi fondamentali del loro sistema giuridico, collaborano gli uni con gli altri e con le organizzazioni regionali ed internazionali competenti nella promozione e nella messa a punto delle misure di cui al presente articolo. Nell’ambito di tale collaborazione, essi possono partecipare a programmi e progetti internazionali volti a prevenire la corruzione.

Convenzione ONU sulla corruzione : i COMPITI

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Ai sensi dell’articolo 61, il Dipartimento della Funzione Pubblica, quale Autorità Nazionale Anticorruzione:

(Raccolta, scambio ed analisi delle informazioni sulla corruzione) 1. Ciascuno Stato Parte considererà la possibilità di analizzare, in consultazione con esperti, le tendenze della corruzione nel proprio territorio, nonché le circostanze in cui sono commessi i reati di corruzione. 2. Gli Stati Parti considereranno la possibilità di sviluppare e condividere tra loro ed attraverso organizzazioni internazionali e regionali, statistiche, esperienza analitica riguardante la corruzione ed informazioni finalizzate ad elaborare, nei limiti del possibile, definizioni, norme e metodologie comuni, così come informazioni sulle pratiche migliori per prevenire e combattere la corruzione. 3. Ciascuno Stato Parte considererà la possibilità di monitorare le proprie politiche e le attuali misure per combattere la corruzione e di valutare l’efficacia e l’efficienza delle stesse.

Convenzione ONU sulla corruzione : la MAPPATURA e il PIANO NAZIONALE ANTICORRUZIONE

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Ai sensi dell’articolo 9, il Dipartimento della Funzione Pubblica, quale Autorità Nazionale Anticorruzione: (Stipulazione di appalti pubblici e gestione delle finanze pubbliche 1. Ciascuno Stato Parte, conformemente ai principi fondamentali del proprio sistema giuridico, prende le misure necessarie per creare sistemi appropriati di stipulazione degli appalti pubblici che siano basati sulla trasparenza, la concorrenza e su criteri obiettivi per l’assunzione delle decisioni e che siano efficaci, inter alia, per prevenire la corruzione. Tali sistemi, per l’applicazione dei quali dei valori soglia possono essere presi in considerazione, prevedono in particolare: a) la diffusione pubblica di informazioni concernenti le procedure di stipulazione degli appalti ed i contratti di appalto, compresa ogni informazione sulle gare d’appalto ed ogni informazione pertinente sull’attribuzione degli appalti, concedendo ai potenziali offerenti il tempo necessario per preparare e presentare la loro offerta; b) la definizione preventiva delle condizioni di partecipazione, compresi i criteri di selezione e di attribuzione e le regole delle gare d’appalto nonché la loro pubblicazione; c) l’utilizzazione di criteri obiettivi e predeterminati per l’assunzione delle decisioni concernenti la stipulazione di appalti pubblici, al fine di facilitare la successiva verifica della corretta applicazione delle regole o procedure; d) un sistema di ricorso interno efficace, comprendente un sistema di appello efficace che garantisca l’esercizio dei mezzi di ricorso in caso di inosservanza delle regole o procedure stabilite conformemente al presente paragrafo; e) se del caso, una serie di misure volte a disciplinare le questioni riguardanti il personale incaricato della stipulazione degli appalti, quali una dichiarazione d’interesse per alcuni appalti pubblici, le procedure per la selezione di detto personale ed i requisiti in materia di formazione.

Convenzione ONU sulla corruzione : la MAPPATURA e il PIANO NAZIONALE ANTICORRUZIONE

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Ai sensi dell’articolo 9, il Dipartimento della Funzione Pubblica, quale Autorità Nazionale Anticorruzione: (Stipulazione di appalti pubblici e gestione delle finanze pubbliche 2. Ciascuno Stato Parte, conformemente ai principi fondamentali del proprio sistema giuridico, prende le misure appropriate al fine di promuovere la trasparenza e la responsabilità nella gestione delle finanze pubbliche. Tali misure comprendono in particolare: a) le procedure per l’adozione del bilancio nazionale; b) la comunicazione tempestiva delle entrate e delle uscite; c) un sistema di norme in materia di contabilità e di revisione dei conti, e di controllo di secondo livello; d) dei sistemi efficaci di gestione dei rischi e di controllo interno; e e) se del caso, delle misure correttive in caso di inosservanza dei requisiti stabiliti nel presente paragrafo. 3. Ciascuno Stato Parte, conformemente ai principi fondamentali del proprio diritto interno, prende le misure civili ed amministrative necessarie per preservare l’integrità dei libri e delle registrazioni contabili, dei rendiconti finanziari o di ogni altro documento concernente le entrate e le uscite pubbliche e per impedirne la falsificazione.

Convenzione ONU sulla corruzione : la MAPPATURA e il PIANO NAZIONALE ANTICORRUZIONE

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Ai sensi dell’articolo 12, il Dipartimento della Funzione Pubblica, quale Autorità Nazionale Anticorruzione: (Settore privato) 1. Ciascuno Stato Parte, conformemente ai principi fondamentali del proprio diritto interno, prende le misure necessarie al fine di prevenire la corruzione che coinvolge il settore privato, rafforzare le norme in materia di contabilità e di revisione dei conti e, se del caso, prevedere delle sanzioni civili, amministrative o penali efficaci, proporzionate e dissuasive in caso di inosservanza di tali misure.

Convenzione ONU sulla corruzione : la MAPPATURA e il PIANO NAZIONALE ANTICORRUZIONE

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Ai sensi dell’articolo 12, il Dipartimento della Funzione Pubblica, quale Autorità Nazionale Anticorruzione: (Settore privato) 2. Le misure volte al raggiungimento di tali obiettivi possono includere in particolare: a) la promozione della cooperazione tra i servizi di individuazione e di repressione e gli enti privati interessati; b) la promozione e l’elaborazione di norme e procedure volte a preservare l’integrità degli enti privati interessati, e anche di codici di condotta affinché le imprese e tutte le professioni interessate esercitino le loro attività in modo corretto, onorevole ed adeguato, al fine di prevenire i conflitti d’interesse e promuovere l’uso di buone pratiche commerciali tra le imprese e nelle loro relazioni contrattuali con lo Stato; c) la promozione della trasparenza degli enti privati ricorrendo, se del caso, a misure concernenti l’identità delle persone fisiche e giuridiche che partecipano alla costituzione e gestione delle società; d) la prevenzione dell’uso improprio delle procedure di regolamentazione degli enti privati, comprese le procedure concernenti le sovvenzioni e le licenze concesse dalle pubbliche autorità per attività commerciali; e) la prevenzione dei conflitti d’interesse mediante l’imposizione, se del caso e per un periodo ragionevole, di restrizioni all’esercizio di attività professionali da parte di ex pubblici ufficiali e all’impiego, da parte del settore privato, di pubblici ufficiali dopo le loro dimissioni od il loro pensionamento, quando dette attività o detto impiego sono direttamente collegati alle funzioni che tali ex pubblici ufficiali esercitavano o supervisionavano durante il loro mandato; f) l’assicurazione che le imprese private, tenuto conto della loro struttura e dimensione, abbiano revisioni contabili interne sufficienti per facilitare la prevenzione e l’individuazione degli atti di corruzione e che i conti ed i necessari rendiconti finanziari di tali imprese private siano sottoposti a procedure appropriate di revisione dei conti e di certificazione.

Convenzione ONU sulla corruzione : la MAPPATURA e il PIANO NAZIONALE ANTICORRUZIONE

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Ai sensi dell’articolo 12, il Dipartimento della Funzione Pubblica, quale Autorità Nazionale Anticorruzione: (Settore privato) 3. Al fine di prevenire la corruzione, ciascuno Stato Parte, conformemente alle proprie leggi e regolamenti interni concernenti la tenuta dei libri e delle registrazioni contabili, la pubblicazione di informazioni sui rendiconti finanziari e le norme di contabilità e di revisione dei conti, prende le misure necessarie per proibire che i seguenti atti siano compiuti al fine di commettere uno qualsiasi dei reati stabiliti conformemente alla presente Convenzione: a) la tenuta di conti fuori libro; b) le operazioni fuori libro o insufficientemente identificate; c) la registrazione di spese inesistenti; d) la registrazione di elementi del passivo il cui oggetto non è correttamente identificato; e) l’utilizzazione di documenti falsi; e f) la distribuzione intenzionale di documenti contabili prima di quanto previsto dalla legge.

4. Ciascuno Stato Parte rifiuta la deducibilità fiscale delle spese che costituiscono delle tangenti, il cui versamento è uno degli elementi costitutivi dei reati stabiliti conformemente agli articoli 15 e 16 della presente Convenzione e, se del caso, delle altre spese sostenute ai fini di corruzione.

Convenzione ONU sulla corruzione : la MAPPATURA e il PIANO NAZIONALE ANTICORRUZIONE

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Ai sensi dell’articolo 13, il Dipartimento della Funzione Pubblica, quale Autorità Nazionale Anticorruzione: (Partecipazione della società) 1. Ciascuno Stato Parte, nei limiti dei propri mezzi conformemente ai principi fondamentali del proprio diritto interno, prende le misure appropriate volte a favorire la partecipazione attiva, nella prevenzione della corruzione e nella lotta contro tale fenomeno, di persone e di gruppi non appartenenti al settore pubblico, quali la società civile, le organizzazioni non governative e le comunità di persone, misure volte inoltre a sensibilizzare maggiormente il pubblico sull’esistenza, le cause e la gravità della corruzione e sulla minaccia che questa rappresenta. Tale partecipazione dovrebbe essere rafforzata mediante misure consistenti in particolare nel: a) accrescere la trasparenza dei processi decisionali e promuovere la partecipazione del pubblico a tali processi; b) assicurare l’accesso effettivo del pubblico all’informazione; c) intraprendere delle attività di informazione del pubblico che lo incoraggino a non tollerare la corruzione, nonché dei programmi di educazione del pubblico, in particolare presso le scuole e le università; d) rispettare, promuovere e proteggere la libertà di ricercare, ricevere, pubblicare e diffondere informazioni concernenti la corruzione. Tale libertà può essere sottoposta ad alcune condizioni, le quali devono tuttavia essere prescritte dalla legge e necessarie:

i) al rispetto dei diritti e della reputazione altrui; ii) alla protezione della sicurezza nazionale o dell’ordine pubblico, o della pubblica sanitaria e moralità.

Convenzione ONU sulla corruzione : la MAPPATURA e il PIANO NAZIONALE ANTICORRUZIONE

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Ai sensi dell’articolo 13, il Dipartimento della Funzione Pubblica, quale Autorità Nazionale Anticorruzione: (Partecipazione della società) 2. Ciascuno Stato Parte prende le misure appropriate al fine di assicurare che gli organi di prevenzione della corruzione competenti menzionati nella presente Convenzione siano noti al pubblico e si adopera affinché tali organi siano accessibili, se del caso, cosicché i fatti suscettibili di essere considerati costitutivi di un reato stabilito conformemente alla presente Convenzione possano essere loro segnalati, anche in forma anonima.

Convenzione ONU sulla corruzione : la MAPPATURA e il PIANO NAZIONALE ANTICORRUZIONE

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La riforma della PA, legge 15/2009 e d.lgs. n. 150 del 27 ottobre 2009 •  La Sezione per l’integrità nelle Amministrazioni pubbliche

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Il comma 8 dell’art. 13 prevede: Presso la Commissione è istituita la Sezione per l’integrità nelle amministrazioni pubbliche con la funzione di favorire, all’interno della amministrazioni pubbliche, la diffusione della legalità e della trasparenza e sviluppare interventi a favore della cultura dell’integrità. La Sezione promuove la trasparenza e l’integrità nelle amministrazioni pubbliche; a tale fine predispone le linee guida del Programma triennale per l’integrità e la trasparenza di cui articolo 11, ne verifica l’effettiva adozione e vigila sul rispetto degli obblighi in materia di trasparenza da parte di ciascuna amministrazione.

Decreto legislativo 27 ottobre 2009, n.150

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Il comma 2 dell’art. 11 prevede: Ogni amministrazione, sentite le associazioni rappresentate nel Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti, adotta un Programma triennale per la trasparenza e l’integrità, da aggiornare annualmente, che indica le iniziative previste per garantire: a) un adeguato livello di trasparenza, anche sulla base delle linee guida elaborate dalla Commissione di cui all’articolo 13; b) la legalità e lo sviluppo della cultura dell’integrità.

Decreto legislativo 27 ottobre 2009, n.150

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Decreto legislativo 27 ottobre 2009, n.150

Alla Commissione e, quindi, alla Sezione per l’Integrità, potranno essere affidati compiti in materia di:

Art. 7 Settore pubblico

Art. 8 Codici di condotta dei pubblici ufficiali

Art. 10 Informazione del pubblico

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Il ddl cd. “anticorruzione” (AS 2156)

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Il ddl cd. “anticorruzione” (AS 2156)

Emendamento all’articolo 1 Sostituire l’articolo 1 con il seguente: «1. E’ istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Comitato

di coordinamento delle iniziative anticorruzione, di seguito “Comitato”. Il Comitato è presieduto dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, su sua delega, dal Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione ed è, altresì, composto dai Ministri dell’interno, della giustizia, dell’economia e delle finanze, dello sviluppo economico, degli affari esteri e delle politiche comunitarie, o loro delegati, con il compito di definire le linee di indirizzo e di coordinare le strategie di prevenzione e repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione elaborate a livello nazionale e internazionale.

2. La Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, che opera quale Autorità nazionale anticorruzione ai sensi dell’articolo 6 della legge 3 agosto 2009, n. 116, ha il compito di: a.  sviluppare le strategie di prevenzione della corruzione e dell’illegalità

nella pubblica amministrazione elaborate a livello nazionale;

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Il ddl cd. “anticorruzione” (AS 2156)

b. predisporre e coordinare, sulla base dei piani delle pubbliche amministrazioni centrali di cui al comma 4, lettera a), il Piano nazionale anticorruzione in attuazione dei princìpi di cui all’articolo 5 della Convenzione dell’Organizzazione delle Nazioni unite contro la corruzione, adottata dall’Assemblea generale dell’ONU il 31 ottobre 2003, con risoluzione n. 58/4, firmata dallo Stato italiano il 9 dicembre 2003 e ratificata con la legge 3 agosto 2009, n. 116 (di seguito “Convenzione”);

c. svolgere le funzioni di Osservatorio anticorruzione, curando l’analisi aggiornata dei fenomeni corruttivi e riferendone, con cadenza annuale, al Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione che, a sua volta, ne informa il Governo, il Parlamento, gli organismi internazionali e la Commissione per la valutazione, la trasparenza e l’integrità delle amministrazioni pubbliche ai fini di cui all’articolo 13, comma 8, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150;

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Il ddl cd. “anticorruzione” (AS 2156)

d. ai sensi degli articoli 5, comma 4, e 61, comma 2, della Convenzione, collaborare con i paritetici organismi stranieri, con le organizzazioni regionali ed internazionali competenti al fine di: •  promuovere e mettere a punto definizioni, norme e metodologie

comuni per la prevenzione della corruzione; •  sviluppare e condividere statistiche, esperienza analitica e informazioni

sulle migliori pratiche per prevenire e combattere il fenomeno; •  realizzare programmi e progetti internazionali;

e.  valutare periodicamente, ai sensi degli articoli 5, comma 3, e 61, comma 3, della Convenzione, l’idoneità degli strumenti giuridici e delle misure amministrative adottate al fine di prevenire e combattere la corruzione;

f.  al fine di favorire il corretto e onorevole esercizio delle funzioni affidate, definire, ai sensi dell’articolo 7, comma 1, della Convenzione, in collaborazione con la Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione, programmi formativi per i dipendenti pubblici, nonché stabilire le modalità per lo svolgimento, presso la stessa Scuola e in collaborazione con l’Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici, della formazione dei dirigenti e dei funzionari preposti alle stazioni appaltanti in materia di procedure di gara, stipula e gestione dell’esecuzione dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture;

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Il ddl cd. “anticorruzione” (AS 2156)

g.  pubblicare, ai sensi dell’articolo 10, comma 1, lettera c) della Convenzione, le informazioni relative al rischio corruzione nella pubblica amministrazione;

h.  monitorare l’effettiva attuazione dei singoli piani di cui al comma 4; i.  definire modelli standard delle informazioni ed i dati occorrenti per il

conseguimento degli obiettivi previsti dalla presente legge, secondo modalità che consentano la loro gestione ed analisi informatizzata;

j.  convocare periodicamente, ai sensi dell’articolo 13, comma 1, della Convenzione, le organizzazioni non governative attive nella prevenzione della corruzione e nella lotta contro tale fenomeno.

Page 107: Bortoletti, corruzione, scuola superiore economia finanze, milano 17 maggio 2011

Il ddl cd. “anticorruzione” (AS 2156)

3. Per lo svolgimento delle funzioni di cui al comma 2, il Dipartimento della

funzione pubblica si avvale del Servizio Anticorruzione e Trasparenza che costituisce ufficio dirigenziale di livello generale.

4. Le pubbliche amministrazioni centrali elaborano e trasmettono al Dipartimento di cui al comma 3:

a) propri piani di azione che: •  forniscono una valutazione del diverso livello di esposizione al rischio

corruzione degli uffici; •  definiscono gli interventi organizzativi per presidiare il rischio di cui

al numero 1); •  specificano procedure appropriate per selezionare e formare i

dipendenti chiamati ad operare in settori particolarmente esposti alla corruzione prevedendo, se del caso, la rotazione in tali settori;

•  attuano, in collaborazione con la Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione, i programmi formativi, di cui al comma 2, lettera f);

•  indicano le soluzioni, anche normative, e le attività volte a individuare tempestivamente e a prevenire eventuali condotte illecite.

b) elementi idonei allo svolgimento dei compiti di cui al comma 2, lettere e), f) , g), h) e i).».  

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Il ddl cd. “anticorruzione” (AS 2156)

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Il ddl cd. “anticorruzione” (AS 2156)

Emendamento all’articolo 2 Dopo l’articolo 2 inserire il seguente: “Art. 2-bis (Tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti). – 1. Fuori dei casi di responsabilità a titolo di calunnia o diffamazione, il

pubblico dipendente che denuncia o riferisce condotte illecite di cui sia venuto a conoscenza in occasione del rapporto di lavoro, non può essere sanzionato, licenziato o sottoposto ad una misura discriminatoria, diretta o indiretta, avente effetti sulle condizioni di lavoro per motivi collegati direttamente o indirettamente alla denuncia.

2. L’identità del segnalante non può essere rivelata, senza il suo consenso, nelle fasi preliminari delle attività volte all’accertamento dei fatti denunciati o riferiti”.

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Il ddl cd. “anticorruzione” (AS 2156)

Emendamento all’articolo 2 Dopo l’articolo 2 inserire il seguente: «Art. 2-bis (Modifiche all’articolo 53 del decreto legislativo 30 marzo

2001, n. 165). - 1. All’articolo 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 sono apportate le seguenti modificazioni:

1.  al comma 7, dopo il primo periodo è inserito il seguente: “Ai fini dell’autorizzazione, l’amministrazione verifica l’insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse.”;

2.  il comma 11 è sostituito dal seguente: “11. Entro quindici giorni dall’erogazione del compenso per gli incarichi di cui al comma 6, i soggetti pubblici o privati comunicano all’amministrazione di appartenenza l’ammontare dei compensi erogati ai dipendenti pubblici.”;

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Il ddl cd. “anticorruzione” (AS 2156)

Emendamento all’articolo 2 Dopo l’articolo 2 inserire il seguente: 1.  al comma 12, il primo periodo è sostituito dal seguente: “Le

amministrazioni pubbliche che conferiscono o autorizzano incarichi, anche a titolo gratuito, ai propri dipendenti comunicano in via telematica, nel termine di quindici giorni, al Dipartimento della funzione pubblica gli incarichi conferiti o autorizzati ai dipendenti stessi, con l’indicazione dell’oggetto dell’incarico e del compenso lordo, ove previsto.”.

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Il ddl cd. “anticorruzione” (AS 2156)

2. dopo il comma 16-bis è aggiunto il seguente: “16-ter. I dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell’attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal presente comma sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni”».

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Il ddl cd. “anticorruzione” (AS 2156)

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Il ddl cd. “anticorruzione” (AS 2156)

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Il ddl cd. “anticorruzione” (AS 2156)

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Il ddl cd. “anticorruzione” (AS 2156)

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Il ddl cd. “anticorruzione” (AS 2156)

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Una prospettiva comparata circa l’area di rilevanza penale

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Una prospettiva comparata circa l’area di rilevanza penale

1.  Prima tra tutte, l’assenza del delitto di concussione negli ordinamenti di molti dei Paesi con i quali l’Italia viene confrontata abitualmente.

2.  Un ulteriore dato distintivo afferisce alla struttura dei delitti di corruzione. Quest’ultima, nel nostro Ordinamento ha la struttura di fattispecie plurisoggettiva a concorso necessario (benchè la punibilità della forma attiva e di quella passiva siano previste in norme distinte), mentre nei sistemi giuridici di molti ordinamenti si distingue la tipicità della corruzione attiva da quella passiva e rispetto ad esse la condotta di base non è necessariamente bilaterale:

3.  Ancora, sul piano dei soggetti attivi dei reati di corruzione, estesa in Italia fino a ricomprendere gli incaricati di un pubblico servizio, a differenza di altri ordinamenti, come quello spagnolo, dove possono essere soggetti attivi solo l’autorità pubblica o il pubblico ufficiale, o quello austriaco dove si fa riferimento esclusivamente al pubblico ufficiale o all’arbitro.

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Una prospettiva comparata circa l’area di rilevanza penale

Analoghe differenze si rilevano in tema di corruzione susseguente, che non ha alcuna rilevanza penale in paesi come la Svizzera e la Francia - in Francia, viene esclusa sia nella fattispecie che contempla la corruzione passiva (art. 432-11) che in quella che prevede quella attiva (art. 433-1), mentre in Svizzera non è prevista dalla corruzione attiva (art. 322-ter) ed è contemplata dalla corruzione passiva (art. 322-quater), pur precisando che in Svizzera è penalmente rilevante ogni forma di scambio di utilità indebite, sia antecedente che susseguente, che avvenga anche solo in considerazione dell’espletamento dell’attività del pubblico agente e, pertanto, non legata ad uno specifico atto d’ufficio -, e di corruzione impropria, irrilevante nell’ordinamento svizzero, dove le norme sulla corruzione attiva e passiva fanno esclusivo riferimento ad un “atto o un’omissione contrastante con i doveri d’ufficio o sottostante al suo potere d’apprezzamento”. Si rammenta, in ogni caso, come le fattispecie di concessione/accettazione di vantaggi, pur sanzionate con pene edittali meno significative di quelle previste nelle ipotesi corruttive, finiscono per includere nell’area di rilevanza penale qualsivoglia scambio indebito legato all’espletamento dell’attività pubblica, indipendentemente dalla presenza dell’atto d’ufficio.

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Una prospettiva comparata circa l’area di rilevanza penale

Solo la Francia, continuando a volgere lo sguardo verso i Paesi prima osservati, presenta pene più alte (10 anni per le figure criminose di corruzione attiva e passiva propria ed impropria), tranne nel caso delle forme aggravate della fattispecie di corruzione in atti giudiziari (con la reclusione da 3 ad 8 anni, pena che si innalza dai quattro ai dodici anni di reclusione se dal fatto deriva l’ingiusta condanna di taluno alla reclusione non superiore a cinque anni, ed addirittura raggiunge la reclusione dai sei ai venti anni se invece ne deriva l’ingiusta condanna alla reclusione superiore a cinque anni o all’ergastolo), pur a fronte di un sistema sanzionatorio molto più articolato in Italia.

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Una prospettiva comparata circa l’area di rilevanza penale

Sempre in una prospettiva comparatistica, va, infine, ricordato come le ipotesi italiane di corruzione impropria e susseguente non sono contemplate nelle definizioni di corruzione passiva ed attiva né dalla Convenzione per la lotta alla corruzione concernente i funzionari comunitari o di Stati membri dell’Unione Europea (artt. 2 e 3), né nella Convenzione OCSE, che all’art. 1 chiede l’incriminazione della sola corruzione attiva antecedente: pertanto, l’art. 322-bis c.p. segna un adempimento alle prescrizioni internazionali ancor più attento ad un’ottica preventiva di quanto venisse espressamente richiesto dalle convenzioni internazionali stesse.

Alcune di queste soluzioni sono state, talvolta, addirittura pioneristiche nell’ambito della lotta al fenomeno corruzione, come nel caso dell’estensione della perimetro della responsabilità a chi esercita una funzione legislativa – ai sensi dell’art. 357

c.p. – mentre in Germania vi si è giunti solo nel 1994 (§ 108 StGB).

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Una prospettiva comparata circa l’area di rilevanza penale

Pene edittali più lievi, nelle fattispecie che consentono una comparazione, si registrano, invece, anticipando gli esiti di uno studio che sarà completato e presentato nella prossima primavera: 1.  in Germania, dove, ad esempio, la corruzione propria passiva è punita con la

reclusione da 6 mesi a 5 anni e, nei casi meno gravi, con la reclusione fino a 3 anni o con la multa, § 332, 1 StGB, quella propria attiva, punita con la reclusione da 3 mesi a 5 anni e, nei casi meno gravi, con la reclusione fino a 2 anni o con la multa, § 334, 1, StGB, mentre solo nell’ipotesi di corruzione passiva propria – escluse quelle “in atti giudiziari”, dove l’Italia prevale nettamente - la Germania presenta il massimo edittale più severo, mentre l’Italia contempla un minimo edittale più elevato;

2.  in Svizzera, dove, ad esempio, le due fattispecie di corruzione attiva e passiva, punite oltr’Alpe con una pena detentiva fino a 5 anni o con una pena pecuniaria, con un minimo edittale più alto, quindi, in Italia;

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Una prospettiva comparata circa l’area di rilevanza penale

Pene edittali più lievi, nelle fattispecie che consentono una comparazione, si registrano, invece, anticipando gli esiti di uno studio che sarà completato e presentato nella prossima primavera: 3. in Austria, dove, la concussione è punita in forma più lieve e in modo graduato

rispetto al “valore” dell’oggetto del reato (dalla reclusione non superiore a tre anni a quella da 1 a 10 anni se il fatto è commesso in relazione a vantaggi, il cui valore supera i 50.000 euro), così come la corruzione, che è punita in forma più rigorosa solo nell’ipotesi residuale di “impropria susseguente”.

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Una prospettiva comparata circa l’area di rilevanza penale

Sempre in una prospettiva comparatistica, va, infine, ricordato come le ipotesi italiane di corruzione impropria e susseguente non sono contemplate nelle definizioni di corruzione passiva ed attiva né dalla Convenzione per la lotta alla corruzione concernente i funzionari comunitari o di Stati membri dell’Unione Europea (artt. 2 e 3), né nella Convenzione OCSE, che all’art. 1 chiede l’incriminazione della sola corruzione attiva antecedente: pertanto, l’art. 322-bis c.p. segna un adempimento alle prescrizioni internazionali ancor più attento ad un’ottica preventiva di quanto venisse espressamente richiesto dalle convenzioni internazionali stesse.

Alcune di queste soluzioni sono state, talvolta, addirittura pioneristiche nell’ambito della lotta al fenomeno corruzione, come nel caso dell’estensione della perimetro della responsabilità a chi esercita una funzione legislativa – ai sensi dell’art. 357 c.p. – mentre in Germania vi si è giunti solo nel 1994 (§ 108 StGB).

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Una prospettiva comparata circa l’area di rilevanza penale

Tabella    :    Termine  di  prescrizione  (anni)  @ino  alla  @ine  del  processo  o  alla  sentenza.                                            Termine  di  prescrizione  relativo.

Fonte:  Transparency  Internationa

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Politiche di prevenzione e politiche di sicurezza

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Politiche di prevenzione e politiche di sicurezza

1.  Le politiche di sicurezza dovrebbero indirizzarsi alla tutela dei cittadini dalla percezione di insicurezza, sia questa collegata o meno alla presenza di fenomeni criminali e di inciviltà.

2.  Le politiche di prevenzione sono dirette ad impedire che vengano commessi reati e dovrebbero quindi tutelare i cittadini dal rischio oggettivo di essere vittime di eventi criminosi o di atti di inciviltà.

3.  Distinzione da ricollegare alla differenza - ormai ampiamente condivisa, tra rischio oggettivo e percezione soggettiva, tra bisogno di sicurezza e domanda di tutela che ne consegue:

1.  le politiche di prevenzione intervengono su una situazione di oggettiva esposizione al rischio,

2.  le politiche di sicurezza si rivolgono soprattutto alla percezione di insicurezza non fondata oggettivamente su una minaccia di criminalità: sono una risposta più globale rispetto alle strategie preventive.

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Politiche di prevenzione e politiche di sicurezza

LA NUOVA PREVENZIONE Un intervento che ha l'obiettivo di eliminare o ridurre la frequenza di determinati

comportamenti - siano essi qualificati o meno come criminali - ricorrendo a soluzioni diverse da quelle offerte dal sistema penale: non si tratta della prevenzione della criminalità intesa come scopo della pena.

In particolare, appaiono strategiche le azioni di prevenzione situazionale: misure

indirizzate direttamente agli effetti dei fenomeni criminali e al contesto in cui si verificano e intendono soprattutto:

1.  ridurre le opportunità; 2.  rendere più difficile consumare un reato, 3.  rendere inutile averlo perpetrato.

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Politiche di prevenzione e politiche di sicurezza

1.  La scelta del dlgs 150 del 27 ottobre 2009 •  Meritocrazia •  Integrità •  Efficienza •  Responsabilità dirigenziale

2.  La class action pubblica 3.  La semplificazione amministrativa per ridurre gli spazi di discrezionalità

cattiva 4.  L’innovazione e la digitalizzazione della PA. In particolare:

•  Il Codice della Amministrazione digitale •  La Giustizia digitale •  Il certificato medico on line •  La ricetta on line •  Il concorso per le assunzioni “Vinca il migliore”: assunti 534

selezionati su 112mila domande in 10 mesi (febbraio – dicembre 2010)

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Grazie per l’attenzione