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S*rvlsfo $sxlî*rt* d-sils l*.r{snÈ AZIENDA U.S.L. 6 LIVORNO Area Comparto Accordo per la regolamentazione dei servizi minimi essenziali in casodi sciopero Leparti, riunitesitL 06laAlWf sottoscrivono ai sensi della legge n. 146llgg0, come modifrcata dalla legge n 83/2000e dell'Accordo sui s.m.e. Area Comparto del 2)l}9l200l, il seguente accordo per la regolamentazione dei servizi minimi essenziali in caso di sciopero, che costituisce parte integrante del più ampio protocollosulle relazionisindacali. Art. I Proceduredi raffreddamentoe di conciliazione e forme e tempi delle iniziative di sciopero Le parti si dannoatto che le procedure di raffreddamento e di conciliazione e le forme ed i tempi delle iniziative di sciopero sono quelle previstedall'art. l0 del C.C.N.L. del 0710411999 e quanto previsto dall'Accordo sui s.m,e. Area Comparto del Z0l09l\00l. Art.2 Obblighi informativi dell'Aziendaverso I'utenza L'Azienda è tenuta in ogni occasione di scioperoal rispetto degli obblighi informativi verso l'vtenza, ai sensi dell'art.2, comma 6 dellalegge n. 146190 e s.m.i., ed in particolare a segnalare in forme adeguate, almeno cinque giorni prima dell'inizio di sciopero, dei modi e dei tempi di erogazione dei servizi nel corso dello sciopero e dellemisure per la riattivazione degli stessi. Art.3 Contingenti di personale Ai sensi dell'articolo3 dell'Accordosui s.m.e. Area Comparto del 2010912001, i contingenti di personale da attivare in caso di scioperoal fine di garantirela prestazione dei servizi minimi essenziali sono individuati come da allegatoA, che costituisce parte integrante del presente Accordo. Le parti si impegnano a verificare ed eventualmente a modificare il sopracitato allegato A entro e non oltre 6 mesi dalla sottoscrizione del presente accordo. I numeri individuati nell'allegato A, cherappresentano il personale atto a garantire i minimi assistenziali, non possono per nessun motivo essere modificati unilateralmente

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AZIENDA U.S.L. 6 LIVORNO

Area Comparto

Accordo per la regolamentazionedei servizi minimi essenziali in caso di sciopero

Leparti, riunitesi tL 06laAlWf sottoscrivono ai sensi della legge n. 146llgg0, come modifrcatadalla legge n 83/2000 e dell'Accordo sui s.m.e. Area Comparto del 2)l}9l200l, il seguenteaccordo per la regolamentazione dei servizi minimi essenziali in caso di sciopero, checostituisce parte integrante del più ampio protocollo sulle relazioni sindacali.

Art. IProcedure di raffreddamento e di conciliazione e forme e tempi delle iniziative di sciopero

Le parti si danno atto che le procedure di raffreddamento e di conciliazione e le forme ed i tempidelle iniziative di sciopero sono quelle previste dall'art. l0 del C.C.N.L. del 0710411999 equanto previsto dall'Accordo sui s.m,e. Area Comparto del Z0l09l\00l.

Art.2Obblighi informativi dell'Azienda verso I'utenza

L'Azienda è tenuta in ogni occasione di sciopero al rispetto degli obblighi informativi versol'vtenza, ai sensi dell'art. 2, comma 6 della legge n. 146190 e s.m.i., ed in particolare a segnalarein forme adeguate, almeno cinque giorni prima dell'inizio di sciopero, dei modi e dei tempi dierogazione dei servizi nel corso dello sciopero e delle misure per la riattivazione degli stessi.

Ar t .3Contingenti di personale

Ai sensi dell'articolo 3 dell'Accordo sui s.m.e. Area Comparto del 2010912001, i contingenti dipersonale da attivare in caso di sciopero al fine di garantire la prestazione dei servizi minimiessenziali sono individuati come da allegato A, che costituisce parte integrante del presenteAccordo. Le parti si impegnano a verificare ed eventualmente a modificare il sopracitatoallegato A entro e non oltre 6 mesi dalla sottoscrizione del presente accordo. I numeriindividuati nell'allegato A, che rappresentano il personale atto a garantire i minimi assistenziali,non possono per nessun motivo essere modificati unilateralmente

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Ar t .4Criteri per la definizione dei contingenti

I criteri tenuti presenti per la definizione dei contingenti sono i seguenti:

Assumere come punto di riferimento per la descrizione dell'organizzazione da attivarsi incaso di sciopero i servizi e le prestazioni indicati agli articoli I e 2 della legge no 146190 esuccessive modifiche ed integrazioni; successivamente dettagliati negli accordi nazionali cheelencano le prestazioni minime da garantire in caso di sciopero suddivise nei seguenti livelli:

A) Assistenza sanitariaA I ) Assist enza d' ur genza.A2) Assist enza or dinariaA3) Attività di supporto logistico, organizzativo ed amministrativo

B) Igiene e sanità pubblicaC) VeterinariaD) Protezione CivileE) Distribuzione di energia, gestione e manutenzione di impianti tecnologiciF) Erogazione di assegni e di indennità con funzioni di sostentamento

I servizi minimi sono garantiti con contingenti di personale (profili professionali e numero)esonerato dall'effettuazione dello sciopero, così come previsto dall'allegato A parteintegrante del presente accordo.Ridurre al minimo il personale coinvolto nella procedura di esonero dallo sciopero al fine digarantire la possibilità per il lavoratore di aderire allo sciopero stesso.Defrnire criteri uniformi per le 4 Zone Distretto, in modo da ottenere una visione organicad' insieme.In caso di sciopero proclamato per l'intera giornata, relativamente alle presenze minimedurante l'orario notturno (20.00-8.00), non si ritiene entrare nel dettaglio dellaquantifrcazione del personale, poiche nell'orario suddetto il personale assegnato si identificacon quello che garantisce la continuità assistenziale.In presenza di processi di riorganizzazione di servizi esistenti, modifiche organizzativetemporanee o di istituzione di nuovi servizi, si procederà ad aggiornare questo accordo. Siprocederà comunque ad una verifica entro sei mesi dalla sottoscrizione del presente accordo,sulla base di idonei protocolli di attività dei servizi.

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Modatità p., l'ortilll;". dei contingenti

I Responsabili delle strutture operative individuano e precettano i dipendenti inclusi neicontingenti come sopra definiti tenuti all'erogazione delle prestazioni necessarie e percioesonerati dall'effettuazione dello sciopero; tale individuazione viene effettuatanominalmente ricorrendo a criteri di rotazione del personale in servizio. Sempre nel rispettodi tale principio, nel caso di sciopero di 24 ore, nei servizi ove è previsto I'istituto dellapronta disponibilità, il personale precettato viene di norma individuato tra quello giàpreventivamente inserito nei turni di reperibilità.LaDirezione Medica di Presidio per i servizi ospedalieri e il Responsabile di Zona-Distrettoper i servizi territoriali e della prevenzione, rendono noti alle OO.SS., entro il quinto giornoprecedente la data di effettuazione dello sciopero stesso, i nominativi del personale

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precettato. L'elenco del personale precettato sarà inoltre affisso entro lo stesso termine, pernecessaria conoscenza e informativa, nei singoli luoghi di lavoro.I dipendenti individuati hanno il diritto di esprimere, entro 24 ore dalla ricezione dellacomunicazione, la volontà di aderire allo sciopero chiedendo la conseguente sostituzione nelcaso sia possibile.Eventuali cambi concordati saranno formalizzati a doppia firma ed inviati al Responsabiledella struttura competente.Il personale inserito nei contingenti minimi resta a disposizione sul posto di lavoroesclusivamente per garantire i servizi minimi essenziali, secondo le attuali modalità dilavoro previste nei giorni festivi, comprensivi di quelli previsti dalla legge n'146190.Le attività garantite nei giorni di sciopero sono ridotte rispetto ai giorni lavorativi ordinari incoerenza con i servizi minimi essenziali previsti dalla legge no146190 e successivemodifiche ed integrazioni. Dopo la sperimentazione dei 6 mesi previsti dagli art. 4 e 5 delpresente accordo, l'Azienda si impegna a fornire il quadro completo delle attività garantitenelle U.O. in base ai protocolli dell'Azienda stessa.Ove comunque risulti presente in servizio un contingente di personale superiore a quelloprevisto, i dipendenti eccedenti tale contingente sono impiegati per lo svolgimento delleproprie attività di reparto ordinarie e programmate, purché tali attività non comportino unaggravio di lavoro per altri servizi in cui ò presente solo il personale chiamato a garantire ilivelli minimi essenziali. In nessun caso le attività proprie del personale che ha aderito allosciopero possono essere svolte da altri soggetti anche con professionalità diverse.Sono sospese le iniziative di formazione di cui si prevede lo svolgimento in Azienda nellagiornata di sciopero.In caso di presenza in servizio superiore ai minimi individuati al precedente art. 3, ilpersonale comandato puo, previa comunicazione scritta ai Responsabili delle struttureoperative che lo avtorrzzeranno tempestivamente, lasciare il servizio aderendo allo sciopero.In caso di assenza improwisa ed imprevista del dipendente precettato, al fine di garantire iminimi essenziali, i Direttori delle Macrostrutture prowederanno a precettare personale giàin servizio, in esubero rispetto ai minimi, attingendo prioritariamente all'interno dell' AreaFunzionale, in modo da consentire la copertura del servizio.

A r t . 6Sciopero in prossimità di giorni festivi

Ai sensi dell'Accordo sui s.m.e. Area Comparto del 2010912001, nel caso in cui lo sciopero siaprevisto a ridosso di piu giorni festivi, le dotazioni di cui all'art. 3 sono suscettibili diincremento previa informativa alle OO SS. sulle motivazioni che rendono necessariol ' incremento stesso.

Art.7Norma finale

Per tutto quanto non previsto, si applica I'Accordo sui s.m.e. fuea Comparto del2010912001Tale Accordo si applica anche in caso di contrasto con il presente accordo aziendale

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Per I'AZIENDA Per le OO SS.

DICHTARAZIONE CONGIUNTA

L'Azienda sulla base delle richieste avanzate dalle OO.SS. Area Comparto, si impegna a verificarela definizione di accordi per assicurare i servizi minimi essenziali in caso di sciopero in riferimentoai servizi appaltati e a darne informazione alle OO.SS.

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Per l'MIENDA

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