Auguri · 2020. 12. 10. · Museo Giacomo Matteotti ha organizzato un convegno di studi del quale...

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www.confedilizia.it www.confedilizia.eu Anno 30 - dicembre 2020 - n. 11 All’interno (pagg. 27- 31) Condominio e bonus - Contributi condominiali e ritardo - Casi clinici di condominio - Insegne o cartelloni pubblicitari sulla facciata - Rent to buy in condominio, chi vota e chi paga - Assemblea di condominio a distanza - Amministratore di con- dominio e società - Regolamento di condominio e termine per impugnare - Distacco dall’impianto centralizzato - Gestione rifiuti in tempi di Covid TUTTOCONDOMINIO L’assurdo blocco degli sfratti (pag. 2) CORSI AMMINISTRATORI ON-LINE LE DATE DEGLI ESAMI (2) FESTIVAL DELLA LIBERTÀ, Piacenza 30/31 gennaio (2) La Banca dati immobiliare della Banca di Piacenza (3) Consorzio di bonifica, sospesi 8 dirigenti (4) SOSPESE DAL TRIBUNALE LE ELEZIONI DEL CONSORZIO DI BONIFICA DI PIACENZA (5) Tasse anche su redditi inesistenti (7) Spaziani scrive a Conte e Gualtieri (9) DECRETO “RISTORI-BIS” (11) (14) - Dormire col cane e ansia CREDITO IMPOSTA AFFITTI, TABELLA RIEPILOGATIVA (16-17) Vaccini e badanti (18) Locazioni brevi (21) Tessere Automobile club (21) per gli sconti (ADERENTEALLACONFEDILIZIA) EDITORIALE Auguri di Buone Feste (per quanto consentito dai tempi che corrono)

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www.confedilizia.it www.confedilizia.eu

Anno 30 - dicembre 2020 - n. 11

All’interno

(pagg. 27-31) Condominio e bonus - Contributi condominiali e ritardo - Casi clinici di condominio - Insegne o cartelloni pubblicitari sulla facciata - Rent to buy in condominio, chi vota e chi paga - Assemblea di condominio a distanza - Amministratore di con-dominio e società - Regolamento di condominio e termine per impugnare - Distacco dall’impianto centralizzato - Gestione rifiuti in tempi di Covid

TUTTOCONDOMINIO

• L’assurdo blocco degli sfratti (pag. 2)

• CORSI AMMINISTRATORI ON-LINE LE DATE DEGLI ESAMI (2)

• FESTIVAL DELLA LIBERTÀ, Piacenza 30/31 gennaio (2)

• La Banca dati immobiliare della Banca di Piacenza (3)

• Consorzio di bonifica, sospesi 8 dirigenti (4)

• SOSPESE DAL TRIBUNALE LE ELEZIONI DEL CONSORZIO DI BONIFICA DI PIACENZA (5)

• Tasse anche su redditi inesistenti (7)

• Spaziani scrive a Conte e Gualtieri (9)

• DECRETO “RISTORI-BIS” (11)

• (14)

- Dormire col cane e ansia

• CREDITO IMPOSTA AFFITTI, TABELLA RIEPILOGATIVA (16-17)

• Vaccini e badanti (18)

• Locazioni brevi (21)

• Tessere Automobile club (21) per gli sconti

(ADERENTE ALLA CONFEDILIZIA)

EDITORIALE

Auguri di Buone Feste (per quanto consentito dai tempi che corrono)

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2 dicembre 2020

EDITORIALE

L’assurdo blocco degli sfratti Come i lettori di questo notiziario sanno meglio di chiunque altro,

dal marzo scorso, per effetto di diverse leggi, è in atto una requisi-zione di fatto di una parte degli immobili privati. Si è stabilito, in-fatti, che fino al prossimo 31 dicembre (terza proroga in pochi mesi) non debbano essere attuati i provvedimenti dei giudici che hanno ordinato di restituire ai proprietari gli immobili oggetto di affitti giunti a conclusione (per lo scadere del termine di durata del con-tratto o per il mancato pagamento dei canoni). Tecnicamente si chiama “sospensione dell’esecuzione dei provvedimenti di rilascio degli immobili”, ma la misura è più nota come “blocco degli sfratti”.

La profonda iniquità di questa disposizione – che riguarda tutte le tipologie di immobili, abitativi e no – è evidente a chiunque guardi al tema con obiettività. Lo scopo con il quale viene giustifi-cata – proteggere i cittadini più vulnerabili nel periodo della pan-demia – è fallace. Nel 2020, considerare ancora gli inquilini, per definizione, la parte debole del rapporto di locazione, è un anacro-nismo.

Per farlo comprendere ai più riottosi, abbiamo creato un’apposita pagina sul nostro sito Internet – ripresa dalla copertina di questo numero di Confedilizia notizie – significativamente intitolata “Let-tere dalle vittime del blocco sfratti”. Vi si possono trovare tante sto-rie di famiglie ridotte in miseria per effetto della sospensione delle esecuzioni (oltre che delle “ordinarie” lentezze della giustizia). Che riguarda, peraltro, per lo più situazioni che nulla hanno a che fare con il Covid e molto risalenti nel tempo.

In ogni caso, anche nelle realtà – ovviamente esistenti – in cui vi è una difficoltà dell’inquilino, è il sistema pubblico che deve farsi carico del problema, non un altro privato su imposizione dello Stato. Ma se, solo a Milano, ci sono 10.000 case popolari vuote, è chiaro che si preferisca scaricare il problema sui proprietari.

Proviamo a farci una domanda. Qualcuno troverebbe ragionevole imporre ai commercianti di regalare le loro merci ai bisognosi? No, tutti riterrebbero assurdo un provvedimento di questo tipo. Obbli-gare un proprietario a mettere a disposizione gratuitamente il suo immobile, invece, viene considerato possibile.

La realtà, dunque, è questa: immobili requisiti da dieci mesi, nes-sun risarcimento da parte dello Stato e in più – per infierire – ob-bligo di pagare l’Imu e, in molti casi, persino l’Irpef sul reddito che non c’è. Il tutto, con effetti disastrosi sul mercato immobiliare e con-seguenze negative sugli stessi inquilini, visto che la prima reazione dei proprietari è quella di giurare a sé stessi: mai più affitti (oppure solo brevi, quando torneranno i turisti).

Naturalmente Confedilizia – come ha sempre fatto nella sua lunga storia di baluardo a difesa del diritto di proprietà – sta con-trastando il blocco sfratti, oltre che sui media e nei rapporti con Go-verno e Parlamento, anche in sede giudiziaria, per ottenere dalla Corte costituzionale una dichiarazione di illegittimità della norma. Ma anche in quella sede non è detto che le ragioni del diritto pre-valgano.

g.s.t.

MOROSITÀ I blocchi degli sfratti durano

da almeno 500 anni

MA MAI PRIMA DEL

GOVERNO CONTE erano stati bloccati

GLI SFRATTI PER MOROSITÀ

Le prossime date per sostenere l’esame finale

Sabato 23 gennaio, ore 9.30 Milano

Sabato 20 febbraio, ore 15 Forlì

Sabato 13 marzo, ore 15 Grosseto

Sabato 20 marzo, ore 9.30 Piacenza

Sabato 10 aprile, ore 15 Pescara

Giovedì 22 aprile, ore 15 Roma

Giovedì 6 maggio, ore 15 Napoli

Sabato 29 maggio, ore 15 Treviso

Venerdì 11 giugno, ore 15 Palermo

Sabato 26 giugno, ore 15 Lanciano

Sabato 11 settembre, ore 15 Vicenza

Sabato 25 settembre, ore 15 Messina

Sabato 2 ottobre, ore 9.30 Piacenza

Sabato 30 ottobre, ore 15 Fermo

Mercoledì 24 novembre, ore 15 Napoli

Sabato 11 dicembre, ore 15 Trieste

Ogni sessione comprende esami sia per Corsi on-line iniziali che per Corsi on-line periodici di qualsiasi periodo.

Superato l’esame, il diploma viene immediatamente rilasciato.

Eventuali spostamenti di date neces-sitati da speciali esigenze saranno per tempo comunicati sui siti Confedilizia e La Tribuna.

CORSI AMMINISTRATORI ON-LINE

SAVE THE DATE

TORNIAMO AL LATINO

In vino veritas Nel vino, la verità. Nel

senso che un uomo brillo si lascia andare a par-lare…

FESTIVAL DELLA LIBERTÀ

PIACENZA

PALAZZO GALLI DELLA

BANCA DI PIACENZA

30/31 GENNAIO 2021

Lo sconvolgimento del 1919

Il sistema elettorale italiano fu radicalmente modificato dopo la Prima guerra mon-diale. Venne abbandonato il maggioritario e introdotto il proporzionale con scrutinio di lista. Il risultato fu che le elezioni del 1919 sconvolsero la composizione del Parla-mento: vinsero i socialisti e i popolari, e furono messi in minoranza i liberali, che dopo l’Unificazione avevano sempre governato il Paese. Più di metà dei deputati eletti entrò per la prima volta alla Camera e fra questi ci fu Giacomo Mat-teotti. La crisi che ne derivò, dato che i due partiti vincitori non trovarono l'accordo per governare insieme, unita alle drammatiche difficoltà del do-poguerra, portò progressiva-mente al collasso delle istitu-zioni da cui uscì il fascismo. Su quel decisivo passaggio della storia italiana, in occa-sione del centenario della leg-ge che varò la riforma, la Casa Museo Giacomo Matteotti ha organizzato un convegno di studi del quale questo volume raccoglie gli atti, utili a meglio comprendere non solo il pas-sato ma anche il nostro pre-sente, dato che la riforma del sistema elettorale, con l’alter-nativa fra maggioritario e pro-porzionale, rimane al centro del dibattito politico attuale.

Biblioteca confederale

Si segnala che è disponibile presso le Associazioni territo-riali, per la consultazione anche degli associati, la seguente pub-blicazione giuridica, edita da “La Tribuna”: “Il superbonus 110% – Guida agli incentivi” curato da Corrado Sforza Fo-gliani, Andrea Cartosio e Fran-cesco Veroi.

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3dicembre 2020

Matteo Luigi Bianchi vicepresidente Commissione Ue a Montecitorio

Matteo Luigi Bianchi nasce a Milano il 19 agosto 1979. Di-plomato geometra, comincia giovanissimo l’attività politica. A sedici anni si iscrive alla Lega Nord, a diciannove viene eletto consigliere comunale di Mo-razzone (Varese), diventandone sindaco nel 2009 col 51% ed essendo poi rieletto nel ’14 col 77%. Nel ’12 è segretario pro-vinciale di Varese per il Car-roccio. Fra il 2017 e il ’20 è vi-cepresidente nazionale dell’Anci, l’associazione dei Comuni.

Nel 2018 entra a Montecitorio, nel collegio uninominale di Gal-larate, per il centro-destra, con un’elezione che sfiora il 50%. Nella Commissione delle poli-tiche dell’Unione Europea è pri-ma segretario, poi vicepresi-dente. Fra le decine di proposte di legge da lui sottoscritte si ri-corda in particolare, come primo firmatario, quella sul regime fi-scale per residenti e imprese nelle aree di confine.

I suoi interventi, tanto in aula quanto in commissione, sono dedicati soprattutto a temi ri-guardanti l’Unione Europea e più in generale la politica estera, senza dimenticare questioni che riguardano da vicino il territorio di elezione. È fra i non molti parlamentari che seguono in profondità i problemi interna-zionali, come attestano i suoi discorsi. Fra le interpellanze presentate ne va citata una vi-vacemente polemica nei con-fronti della proroga delle ese-cuzioni di rilascio, da lui illu-strata con accortezza e sostenuta in sede di replica con solidi ar-gomenti contro l’imperante de-magogia.

PERSONALITÀ

La CON FE DI LI ZIA è for te di oltre

200 sedi ter ri to ria li Per in for ma zio ni su in di riz zi e sedi tf. 06.679.34.89 (r.a.)

Pigmalione Con “pigmalione”, nell’uso

comune, si indica una per-sona che protegge, istruisce, ammaestra qualcuno e ne perfeziona le capacità intel-lettuali. Il termine deriva dal nome proprio di un perso-naggio della mitologia clas-sica, Pigmalione (Pygmalion in latino) re di Cipro, che, innamoratosi di una statua da lui stesso scolpita, ottenne da Afrodite che fosse trasfor-mata in donna vivente, che poi sposò. Il motivo fu ripreso e adattato modernamente dal drammaturgo irlandese Ge-orge Bernard Shaw, nella commedia Pygmalion (1913): un professore di fonetica in-segna un buon accento e buone maniere ad una gio-vane fioraia, la quale, grazie a tali insegnamenti, imparerà ad esprimersi e a comportarsi in modo adeguato.

Coprifuoco Con “coprifuoco” (composto

di “coprire” e “fuoco”, sul mo-dello del francese couvre-feu) si intende comunemente il divieto di uscire durante le ore della sera e della notte per motivi di ordine pubblico. Il termine deriva da un’usanza medievale per cui, ad una de-terminata ora della sera (se-gnalata dal rintocco di una campana o dallo squillo di una tromba), gli abitanti di una città erano tenuti a sof-focare il fuoco sotto la cenere (il modo più semplice per non generare fumo) come precauzione per evitare in-cendi accidentali.

LA LENTEDI INGRANDIMENTO

La storia è sempre progresso

Nessun filosofo sarebbe di-sposto a sottoscrivere quello che insegnava ancora Croce, pur turbato forse da un al-larme interiore, e cioè che la storia è sempre progresso e che quando i fatti parlano di-versamente, si tratta solo di accidentali e temporanei in-significanti episodi. La storia, pensava Croce, avanza sem-pre come un fiume placido e maestoso, anche se ogni tanto qualche sasso crea dei piccoli vortici nelle sue acque.

Panfilo Gentile

da: 24Ore, 17.11.’20

Rendite catastali, soggetti intestatari dell’immobile CASSAZIONE, Pres. Mocci, Rel. Delli Priscoli - Ord. n. 8280, 29 aprile 2020

Gli atti relativi alle rendite catastali sono efficaci a decorrere dalla loro notificazione, la quale deve essere effettuata esclusiva-mente dall’Agenzia delle entrate a tutti i soggetti intestatari del-l’immobile, anche se taluni non rivestono la qualità di soggetti passivi di imposta.

GIURISPRUDENZA

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4 dicembre 2020

“New York, salta la censura alla statua di Madre Cabrini”

“Polemiche a New York una «censura» dal sapore anticat-tolico, censura che avrebbe avuto come vittima designata addirittura una Santa: Fran-cesca Cabrini (1850-1917) considerata la santa patrona degli emigrati. Tutto è iniziato con l’annuncio dell’ammini-strazione (…) di New York (…) di lanciare un nuovo pro-getto dal titolo She Built NYC. In pratica il comune della Grande Mela ha commissio-nato monumenti e memoriali intitolati a personaggi storici femminili «sottovalutati». In un primo tempo dalla lista delle «candidate» era stata tuttavia esclusa santa Fran-cesca Cabrini (1850-1917). Un’esclusione che aveva su-scitato polemiche fra i cattolici e gli italoamericani, anche perché in un sondaggio Ma-dre Cabrini era risultata la favorita dal pubblico che non dimentica l’attività di questa emigrata italiana a favore de-gli ultimi. Nella sua breve esistenza Madre Cabrini ha fondato più di 60 scuole, ospe-dali e orfanotrofi. Originaria del lodigiano ed emigrata ol-treoceano, la Cabrini è la pri-ma cittadina americana ad essere stata santificata nel 1948. Così dopo alcuni mesi di lotta burocratica tra la città e lo Stato del New York, il governatore Andrew M. Cuo-mo ha potuto inaugurare il monumento alla Santa all’in-terno di Battery Park City du-rante le celebrazioni statali del Columbus Day, il 12 otto-bre scorso (…). La scultura è costata 750mila dollari e si erge sullo sfondo di Ellis Is-land e della Statua della Li-bertà. Raffigura santa Cabrini su una barchetta di carta. Un mosaico sotto la scultura è stato creato, con l’aiuto del Museo Cabrini in Italia, con pietre del letto del fiume vi-cino alla casa natale di Madre Cabrini”.

È quanto scrive la rivista mensile Storia in Rete sul nu-mero di novembre 2020.

INDISCRETO

informa su tutte le novità che interessano

da: QN, 27.10.’20

LA TRIBUNA: corsi, libri, riviste, banche dati giuridiche con lo sconto del 20% È in atto (ed è stata rinnovata anche per il 2021) la convenzione con La Tribuna a favore degli

iscritti alle Associazioni territoriali di Confedilizia per l’acquisto di libri (codici, monografie) sia in versione cartacea e ebook; per l’abbonamento alla rivista “Archivio delle locazioni, del condominio e dell’immobiliare” (nella versione cartacea + digitale).

Lo sconto, pari al 20%, è attivo anche per l’acquisto di specifici corsi on-line che La Tribuna mette a disposizione di professionisti e cultori della materia nonché per la “Banca Dati La Tribunaplus”.

Tali sconti potranno essere utilizzati in aggiunta a promozioni già presenti sul sito La Tribuna. Per avere maggiori informazioni sul codice sconto da inserire sul sito al momento dell’acquisto

(praticamente alla fine dell’operazione) è sufficiente consultare la pagina del sito confederale ri-servata agli associati e dedicata alla convenzione.

Decreto Covid convertito in legge È stato convertito in legge il decreto-legge n. 125 del 7.10.2020 recante misure anti-Covid. Si attende

la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della legge di conversione. Tra le norme di interesse si segnala, in particolare, la proroga al 31.1.2021 del termine per la pubbli-

cazione sul sito del Dipartimento delle finanze del Ministero dell’economia e delle finanze (www.fi-nanze.gov.it) delle aliquote e dei regolamenti concernenti vari tributi comunali tra i quali l’Imu. Resta, invece, fermo il termine per il versamento della seconda rata Imu al 16.12.2020, da effettuarsi sulla base degli atti pubblicati a tale data nel sito Internet anzidetto. In caso di mancata pubblicazione della deli-bera, si applicano le aliquote e le detrazioni Imu vigenti nel Comune per l’anno 2019.

L’eventuale differenza positiva tra l’Imu calcolata sulla base delle delibere e dei regolamenti pub-blicati entro il 31.1.2021 e l’imposta versata entro il 16.12.2020 è “dovuta senza applicazione di san-zioni e interessi” entro il 28.2.2021. Nel caso emerga, invece, una differenza negativa, il rimborso è dovuto secondo le regole ordinarie.

Differiti anche gli “effetti di certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati”: a tal fine viene modificato l’art. 103 del d.l. n. 18/2020 (c.d. decreto “Cura Italia”, come convertito, che aveva a sua volta prorogato la validità dei permessi fino al 31.7.2020) di-sponendo una proroga (retroattiva) dei documenti scaduti tra l’1.8.2020 e la data di entrata in vigore della legge di conversione del provvedimento in commento.

Infine, con riguardo alla materia condominiale, viene modificato l’art. 66 disp. att. cod. civ. intro-ducendo la possibilità, con il consenso della “maggioranza dei condòmini”, di svolgere l’assemblea di condominio in videoconferenza (sul punto, si veda altro articolo in questo numero del notiziario).

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5dicembre 2020

S O S P E S E

D A L

T R I B U N A L E

L E

E L E Z I O N I

D E L

C O N S O R Z I O

D I

B O N I F I C A

D I

P I A C E N Z A

Tribunale di Piacenza Sezione civile

Il Giudice Letto il ricorso che precede (R.G. 2327/2020), depositato in data 26/11/2020

da RENATO PASSERINI e da ASSOCIAZIONE PROPRIETARI DI CASA-CONFEDILIZIA PIACENZA,

nei confronti di CONSORZIO DI BONIFICA DI PIACENZA, visti gli articoli di legge (669-bis segg. e 700 c.p.c.); vista la domanda di concessione di un provvedimento d’urgenza inaudita altera pars; ha pronunciato il seguente

DECRETO

PREMESSO CHE • Con delibera n. 9 del 21/ 09/20201 il Cda del Consorzio di Bonifica di Piacenza ha indetto le elezioni per il rinnovo dei componenti del Con-siglio di Amministrazione convo-cando l’Assemblea dei consorziati per domenica 13 dicembre e per lu-nedì 14 dicembre 2020, con svolgi-mento delle operazioni di voto nei medesimi giorni; • Con delibera n. 10 del 21/ 09/20202 il Cda ha approvato le diposizioni re-lative all’esercizio del diritto di voto ed ha deliberato di non dar corso alla predisposizione di regole per assicu-rare il voto telematico da remoto (c.d. “non presidiato” o anche online): • Lo Statuto del Consorzio3, approvato con Delibera della Giunta della Re-gione Emilia Romagna n. 1385 del 20/09/ 2010, prevede all’art. 18, di-sciplinante le operazioni di voto, che “con specifico regolamento consortile approvato dalla Regione, da adottare entro due anni dall’entrata in vigore del presente statuto, sono disciplinate le modalità di esercizio del diritto di voto in forma telematica e le opera-zioni relative alle verifiche e allo scru-tinio dei voti così espressi. L’esercizio del voto in forma telematica deve garantire l’unicità del voto, la sicu-rezza della provenienza, le segretezza e la non modificabilità dello stesso”; • l’art. 17 della L.R. n. 42/1984, pre-vede che “gli statuti (consortili) di-sciplinano in particolare le modalità di svolgimento delle elezioni nel ri-spetto dei seguenti princìpi: a) favorire la partecipazione al voto dei consor-ziati anche attraverso l’utilizzazione di nuovi sistemi di voto, ivi compresi quelli di tipo telematico attraverso modalità certificate che assicurino la provenienza del voto, la segretezza e la non modificabilità dello stesso; • Gli odierni istanti agiscono in giu-dizio lamentando la illegittimità, per contrarietà allo Statuto ed alla nor-mativa regionale, delle delibere as-sunte dal Consorzio di Bonifica di Piacenza con cui viene negato agli aventi diritto al voto la possibilità di votare con modalità telematiche (da remoto) nelle imminenti elezioni indette per i giorni 13 e 14 dicembre 2020, anche alla luce dell’attuale emergenza sanitaria in atto nonché della sostanziale inottemperanza alla previsione statutaria, protrattasi per numerosi anni; deducono inoltre l’erroneità ed illegittimità dei criteri adottati per l’assegnazione dei singoli votanti ad una sezione; chiedono di esercitare il diritto di votare tele-maticamente e, conseguentemente, di ordinare al Consorzio la sospen-sione delle attività assembleari re-lative alle elezioni fino all’esito del presente giudizio cautelare, nell’ipo-

tesi in cui non fosse possibile l’in-staurazione del contraddittorio prima delle elezioni;

RITENUTO CHE • L’attività del Consorzio di Bonifica, persona giuridica pubblica, deve conformarsi ai princìpi generali del-l’azione amministrativa ex art. 1 L. 241/90, nonché esplicarsi in una modalità rispettosa del diritto dei consociati ad una buona ammini-strazione, sancito ai sensi dell’art. 41 della Carta dei diritti fondamentali dell’UE; • La disposizione statutaria di cui all’art. 18, stante il chiaro e preciso tenore letterale nonché la previsione di un termine ad adempiere, appare prevedere un esplicito vincolo con-formativo in capo al Consorzio ed ai suoi organi, nel senso che una di-screzionalità in capo all’ente può ri-tenersi sussistere solo con riferimento alla scelta delle concrete modalità di regolazione e disciplina del voto telematico, ma non può spingersi fino al punto di sindacare la dove-rosità o meno dell’adozione delle attività necessarie per l’ottemperanza a quello che appare un preciso ob-bligo statutario; • Tale doverosità appare sussistere anche in quanto la previsione statu-taria risulta funzionale all’esercizio da parte dei consociati/contribuenti del diritto di elettorato attivo, diritto soggettivo che consente a questi ul-timi di concorrere alla formazione della volontà sociale; la mancata at-tuazione della norma statutaria ap-pare risolversi, dunque, in una com-pressione della sfera giuridica dei consociati, quantomeno sotto il profilo dell’effettività dell’esercizio del diritto di voto, con conseguente legittima-zione del singolo consorziato ad agire per ottenere l’ottemperanza, da parte degli organi del Consorzio, alle disposizioni statutarie; • La Delibera n. 10, che interviene in un contesto di costante disapplicazione pluriennale della norma statutaria, appare viziata sotto il profilo della motivazione, in quanto l’asserita im-possibilità tecnica di adottare, per la fissata tornata elettorale, modalità di voto telematiche da remoto (online), non tiene conto della circostanza che già da tempo sul mercato agiscono operatori che offrono ad enti e società, sia pubbliche che private, servizi di voto digitale da remoto in grado di garantire segretezza e autenticità4; la delibera appare quindi determinare una sostanziale elusione del già citato art. 18 dello Statuto, nonché affetta da indici sintomatici di illogicità e ir-ragionevolezza; • La scelta del Cda di non adottare modalità di voto telematiche da re-moto appare, inoltre, stridente con il principio della più ampia parteci-

pazione al voto da parte dei consor-ziati sancito dalla legge regionale, tenuto conto che nelle attuali con-dizioni fattuali di emergenza sani-taria l’implementazione del voto te-lematico appare ictu oculi più con-sona a garantire la massima parte-cipazione del corpo elettorale, oltre ad impedire l’esposizione dei votanti ad ulteriori e non necessarie occa-sioni di contagio; Alla materiale impossibilità di in-staurare il contraddittorio e definire il presente procedimento prima dell’inizio delle operazioni di voto, o comunque in tempo utile per ridefi-nirne in concreto ed in modo effet-tivo le modalità, consegue che la celebrazione delle stesse pregiudi-cherebbe l’esecuzione del provvedi-mento cautelare richiesto, in quanto l’accoglimento della domanda di consentire il voto telematico ai con-sorziati risulterebbe irrimediabil-mente compromesso nel caso in cui le elezioni fossero celebrate nelle more del presente procedimento; ritenuto, in conclusione, che l’istanza di concessione del provvedimento inaudita altera parte debba ritenersi meritevole di accoglimento;

p.q.m. 1) Sospende l’efficacia delle Delibere n. 9 e n. 10 adottate dal Consorzio di Bonifica di Piacenza e, per l’effetto: 2) Inibisce temporaneamente al Con-sorzio di Piacenza la celebrazione delle operazioni di voto relative al rin-novo dei componenti del Cda; 3) Fissa per la comparizione delle parti avanti a sé, l’udienza del

23/12/2020 ore 11:00 esonerando le parti dalla presenta-zione di informatori, riservandosi di fissare apposita udienza per detta at-tività ove ritenuta necessaria; 4) manda ai ricorrenti di notificare copia del ricorso e del presente decreto a parte resistente entro il 04/12/ 2020; invita parte resistente a costituirsi entro il 21/12/2020, onde consentire al Tribu-nale l’esame preliminare delle difese ed eccezioni. Si comunichi a cura della Cancelleria. Piacenza, 30/11/2020 Il Giudice Stefano Aldo Tiberti 1 Doc 2; 2 Doc 3; 3 Doc 4; 4 Viene allegata al ricorso la proposta per la gestione mediante portale web di opera-zioni di voto online della società X DATA NET Srl, società utilizzata da Banca Sella spa per l’espletamento delle attività di par-tecipazione e voto all’assemblea sociale. Costituisce inoltre fatto notorio che sul mer-cato operino anche altri operatori qualificati: si pensi ad esempio alla piattaforma online ELIGO, utilizzata per le operazioni di voto da remoto per il rinnovo del Comitato di-rettivo Centrale da parte dell’Associazione Nazionale Magistrati.

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6 dicembre 2020

*1-2) L’intervista Matteo Bassetti. «Il Covid ha perso la forza iniziale ma sarà in agguato ancora a lungo». Il primario di infettivologia al San Martino di Genova registra un calo dei ricoveri nelle terapie intensive. «I nuovi pazienti hanno sintomi meno gravi di un mese fa, presto però per dire se ci sono state mutazioni» (La Verità 24.4.’20)

1-2) Per evitare i vagoni troppo af-follati il governo vuole spennare i pen-dolari. L’ultima trovata dell’esecutivo è contenuta in una bozza del ministero dei Trasporti: biglietti a prezzo diverso in base alle fasce di orario. Come se i lavoratori potessero decidere quando recarsi in ufficio… (La Verità 24.4.’20)

*1-2) Ripartire con il risparmio pri-vato (senza massacrarlo di patrimoniali). L’Italia è forte grazie a 8.000 miliardi in mano ai privati. Anziché impiccarsi a Bruxelles, si potrebbe destinarne il 2% a un fondo di ricostruzione gestito dalla Cdp. Un investimento sicuro per ridare fiato a imprese e famiglie (La Verità 24.4.’20)

*1-2) Ingiusta detenzione, Contrada risarcito a 88 anni. Lo Stato gli dovrà 667 mila euro: l’ex 007 finì in carcere accusato di aver tradito il pool antimafia (Corriere della Sera 8.4.’20)

*1-2) Scelte sbagliate. I soldi desti-nati alla sanità li abbiamo spesi per i migranti. Negli ultimi anni abbiamo usato diversi miliardi (4,2 nel solo 2017) per accogliere i clandestini. Po-tevano servire per le strutture mediche (Libero 3.4.’20)

*1-2) I responsabili. L’Occidente “chiede” 3200 miliardi di danni ai co-munisti cinesi. Da Londra parte un’azio-ne di risarcimento contro Pechino. Il silenzio sull’epidemia ha provocato una tragedia mondiale e ora gli Stati del G7 possono pretendere un inden-nizzo (Libero 7.4.’20)

*1-2) Il dilemma dei congiunti. Puoi vedere zia e fidanzate soltanto se le ami davvero. Scoppia la polemica sui partner che si possono visitare: il de-creto esclude i conviventi, protestano i gay. E l’esecutivo cambia: via libera agli «affetti stabili» (Libero 28.4.’20)

*1-2) L’odissea dell’ex super poli-ziotto. La rivincita di Contrada risarcito dallo Stato. «Un danno irreparabile». Riceverà 667mila euro: ingiusta de-tenzione per circa 8 anni. «Nulla ripaga me e i miei cari» (il Giornale 8.4.’20)

*1-2) Il Trivulzio fa da capro espia-torio. Indagato il direttore generale. Giuseppe Calicchio è accusato di epi-demia e omicidio colposi. La tragedia in realtà riguarda tutta Italia. Ma questo caso viene strumentalizzato per attac-care il governatore Fontana. E di con-seguenza la Lega (La Verità 12.4.’20)

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Il libero mercato quando vendono e il socialismo quando pagano

Luciano Cimmino, imprenditore ed ex deputato di Scelta Civica (il partito creato dal senatore a vita Mario Monti), è uno di quegli imprenditori che vogliono il libero mercato quando vendono e il socia-lismo quando pagano. Chiede, infatti, di introdurre l’equo canone per gli affitti commerciali. Per coe-renza, immaginiamo che accetti che lo Stato stabilisca per legge anche il prezzo dei prodotti venduti dalle sue aziende.

Covid, contagiate due volte solo 6 persone su 40 milioni “Chi ha contratto il Covid-19 per quanto tempo resta immune? Ancora non si sa, ma di certo un

secondo contagio è un evento raro, almeno secondo i dati del Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie (Ecdc) che ha recensito soltanto sei casi sicuri di reinfezione. Su oltre 40 milioni di persone contagiate dal Coronavirus da quando è apparso a fine 2019, solo sei sono state reinfettate una seconda volta, con certezza. Il sospetto c’è per altre cinquanta, ma mancano le prove scientifiche. Questi numeri, rapportati ai 40 milioni di casi diagnosticati nel mondo dall’inizio della pandemia, dimostrano che contrarre due volte il Covid-19 è un evento rarissimo”.

Da ItaliaOggi del 31.10.’20.

Gli effetti positivi dello scrivere a mano “Scrivere a mano migliora la memoria e l’apprendimento, soprattutto nei bambini. È la

conclusione dello studio di una neuroscienziata dell’Università norvegese di scienza e tecnologia pubblicato su Frontiers of psychology. Le onde cerebrali di bambini e adulti sono state monitorate mentre essi scrivevano a mano o su una tastiera: a ogni età il cervello lavora di più e meglio con una penna in mano in quanto la corteccia somatosensoriale è più stimolata. Inoltre, scrivere a mano aumenta la sincronizzazione tra le regioni cerebrali che controllano linguaggio e attenzione”.

Lo riporta La Verità del 31.10.’20.

Incendiare le case per rinnovarle, il “domicidio” è un mistero preistorico

A partire all’incirca dal 6500 a.C., grosso modo, l’inizio del Neolitico, e andando avanti per migliaia d’anni, fino all’età del bronzo, i proto-europei di larghe parti del Sud Est ed Est Europa usavano di-struggere periodicamente non solo le proprie case ma le proprie città in giganteschi roghi che rag-giungevano temperature capaci di vetrificare l’argilla di cui erano perlopiù costruite, lasciando strati di vaste rovine trasformate di fatto in ceramica. Quando i primi siti che mostravano le tracce di ciò che ora si chiama convenzionalmente «domicidio» sono stati scoperti negli anni Quaranta del secolo scorso, sono stati attribuiti o ad atti di guerra o a incendi accidentali (…). Oggi è largamente accettata l’ipotesi che si trattasse invece di una forma di deliberato «rinnovo urbano» condotto forse per motivi rituali, anche se molte altre spiegazioni sono state proposte: la «fumigazione» per liberarsi da infe-stazioni di vario tipo, la demolizione delle strutture per recuperare i materiali edili oppure per ren-dere i terreni nuovamente edificabili (…). Quello che è invece chiaro è che lo sforzo richiesto per compiere la distruzione sarebbe stato enorme, specialmente per raccogliere e sistemare la gran-dissima quantità di materiale incendiario aggiuntivo necessario per generare temperature capaci di vetrificare interi agglomerati, abitati a volte da migliaia di persone”.

Così ItaliaOggi del 14.10.’20.

I benefici del peperoncino “Lunga vita e cuore più sano per gli amanti del peperoncino. Chi lo consuma può vivere più a

lungo e avere un rischio significativamente ridotto di morire di malattie cardiovascolari o cancro, secondo una ricerca preliminare che sarà presentata alle sessioni scientifiche 2020 dell’American heart association. Rispetto alle persone che mangiano raramente o mai il peperoncino, in chi lo consuma è stata rilevata una riduzione relativa del 26% della mortalità cardiovascolare e una riduzione relativa del 23% della mortalità per cancro”.

È quanto scrive La Verità del 14.11.’20.

BREVI

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7dicembre 2020

La semplicità è il massimo della raffinatezza Nella versione inglese – “Simplicity is the ultimate sophistication” – la presunta sentenza leonar-

desca fu utilizzata da Steve Jobs nel 1977 per la brochure di lancio del nuovo personal computer Apple II, ma senza citare il genio di Vinci.

Jonathan Ive, il capo design di Apple che ha creato le linee sobrie ed essenziali dei prodotti di maggior successo del colosso di Cupertino, dall’IPhone all’IPad, nel saggio Semplicemente perfetto (Sperling & Kupfer) spiega all’autore, Steven Levy, che gli utenti, prima dell’irruzione di Jobs sul mercato, erano sempre stati circondati da prodotti che cercavano di conquistare la loro attenzione e che i designer aggiungevano continuamente nuove funzioni per cercare di differenziarsi, con l’unico risultato di aumentare la confusione. Un numero maggiore di funzioni, infatti, rende i pro-dotti meno riconoscibili, secondo Ive, quindi il segreto consiste nel ridurle al minimo indispensabile per distinguerli dal caos che li circonda. In tal modo un dispositivo elettronico guadagna in eleganza e diventa seducente.

Che c’entra Leonardo da Vinci in tutto questo? Niente. Eppure Internet e i social pullulano di meme che riportano la citazione accanto al suo volto barbuto.

In realtà non si hanno attestazioni della frase prima del 1931, quando apparve nel romanzo Stuffed Shirts (Palloni gonfiati) di Clare Boothe Brokaw, che quattro anni dopo sposò in seconde nozze Henry Luce, fondatore ed editore di Time, Life e Fortune, celebri periodici statunitensi ad alta dif-fusione. Il matrimonio dischiuse a Clare Boothe Luce dapprima una rapida carriera di giornalista e scrittrice e poi le porte della diplomazia, fino a essere nominata ambasciatrice degli Stati Uniti in Italia dal 1953 al 1956. Si narra che, in questa veste, sia stata ricevuta in Vaticano da Pio XII, al quale cominciò a dispensare consigli non richiesti su come avrebbe dovuto governare la Chiesa. Al che, spazientito, papa Pacelli le avrebbe risposto, con sottile ironia: “Cara signora, consideri che sono cattolico anch’io”.

In seguito la frase sull’essenzialità fu usata dal critico d’arte Leonard Thiessen e da vari giornali americani di moda e di arredamento, senza mai fare riferimento né a Clare Boothe Luce né tantomeno a Leonardo da Vinci. “Quella semplicità è la massima raffinatezza” compare anche in The recognitions (Le perizie) di William Gaddis, uscito nel 1955 e pubblicato in Italia da Mondadori nel 1967.

(da: S. Lorenzetto, Dizionario delle citazioni sbagliate, Marsilio ed.)

CHI (NON) L’HA DETTO

*1-2) La verità degli altri. La Regione Veneto compra una casa a 1 milione di euro solo per abbatterla. Si lamenta sui social per essere stata «costretta a lavorare senza protezioni» e la sua cooperativa la licenzia. Non era laureato, ma si spacciava per medico facendo visite al policlinico Umberto I di Roma: condannato (La Verità 28.5.’20)

*1-2) Caro Bersani… anche i morti di Corona sono vittime del comunismo. Dai ritardi nel mettere in guardia il mondo sulla pandemia alla possibilità che il morbo sia uscito dal laboratorio: lampanti le responsabilità del regime cinese (Libero 7.6.’20)

1-2) La Storia in tavola. Adamo pre-ferì la mela al pane. Fu un peccato. Azzimo o lievitato, è l’alimento citato più di 600 volte nelle Scritture. Il primo uomo fu condannato a guadagnarselo con il sudore del volto quando nell’Eden cedette alla tentazione. La pagnotta è la bandiera di una comunità. Dagli Egizi a Omero ai moderni (La Verità 13.6.’20)

*1-2) Sabotata la ripresa. Il governo vuole punire gli imprenditori. Le aziende per riaprire sono costrette a sostituire lo Stato nella lotta al virus. Chi si con-tagia può accusare il datore di lavoro anche senza prove. Le regole le fanno i sindacati: si rischia di essere indagati per omicidio per non aver concesso la “pausa mascherina” (Libero 28.5.’20)

* 1-2) Pensiero forte. La famiglia è sempre il nemico da abbattere. «Favo-lacce», il nuovo film dei fratelli D’Inno-cenzo coprodotto da Rai Cinema, è l’ul-tima espressione di una ideologia antica. Che individua nei nuclei tradizionali (spe-cie se sospetti di simpatie destrorse) il fondamento di ogni violenza e sopraf-fazione (La Verità 27.5.’20)

*1-2) Soldi col contagocce e tasse. La Ue prepara la fregatura. Togliendo i contributi che l’Italia dovrà versare, dal Recovery Fund potranno arrivare circa 30 miliardi. E Bruxelles studia nuovi balzelli per far tornare i conti (Libero 27.5.’20)

*1-2) Tartassati. Consumatori beffati. Sugli scontrini il «contributo Covid». Sempre più spesso sulle ricevute spun-tano voci da 2 a 4 euro per le spese di sanificazione o dei Dpi. Ma non ci sono regole (La Verità 24.5.’20)

*1-2) Incredibile regolamento per concedere aiuti alle famiglie bisognose. Meloni furiosa. Parma dà i buoni spesa solo a chi è antifascista (Libero 4.4.’20)

*1-2) Italia in clausura. In molti altri Paesi europei le restrizioni sono meno dure. Le misure antivirus decise dal governo stanno strangolando la nostra economia. Invece a nord delle Alpi gli Stati sovvenzionano a pioggia i settori più in crisi (Libero 4.4.’20)

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8 dicembre 2020

BELLITALIA“Una voragine in una strada

di Roma segnalata con una sedia da 13 mesi”

Da 13 mesi una voragine apertasi in una strada di Roma è segnalata da una sedia. Si trova in via dei Frassini, quar-tiere Centocelle. C’è chi rac-conta che la sedia è stata messa per ironia, come fosse una sala d’attesa; chi spiega che viene usata da qualche commerciante nei momenti di pausa (…). Il Campidoglio e la Municipalità V si sono limitati a porre una rete di plastica arancione at-torno alla voragine ma dopo oltre un anno nessuno è ancora intervenuto”.

(La Verità 31.10.’20)

“Gli sprechi della Pa pesano più dell’evasione fiscale”

“200 miliardi di euro l’anno: è questo l’ammontare totale degli sprechi in Italia nel settore della pubblica amministrazione (…). L’inefficienza e la disor-ganizzazione della Pa contri-buiscono a creare un costo so-ciale di 90 miliardi in più ri-spetto all’evasione (…). Le prin-cipali aree di malfunzionamen-to (…) sono quattro: la buro-crazia, i debiti della Pa verso i fornitori, il trasporto pubblico locale e la corruzione. Nel det-taglio si riscontra che l’ecces-siva burocrazia è ciò che arreca il maggior danno economico alle famiglie e alle imprese. I processi lunghi e farraginosi portano a un costo annuo di 57 miliardi di euro e rappre-sentano la principale criticità della Pa italiana. Il secondo posto è occupato dai debiti della Pa verso i fornitori, su-periori ai 50 miliardi. Seguono poi le problematiche di tipo lo-gistico e legate alle infrastrut-ture, che pesano per 40 mi-liardi, a cui si aggiungono costi maggiorati di 12,5 miliardi nel trasporto pubblico locale. Un’ul-teriore piaga del sistema pub-blico italiano è rappresentata dalla corruzione, che solo nel sistema sanitario causa danni per oltre 23 miliardi. Un ultimo

aspetto critico sui servizi è le-gato alla giustizia civile, il cui funzionamento efficiente al li-vello di quella tedesca porte-rebbe benefici al Pil italiano per 40 miliardi all’anno”.

(Affaritaliani.it 23.10.’20)

A due anni dalla tempesta Vaia, metà degli alberi si trova ancora sul terreno

“A due anni dalla devastante tempesta Vaia, abbattutasi sulle montagne del Veneto e del Trentino tra il 27 e il 29 ottobre 2018, metà dei tronchi schian-tati dal vento è ancora sul ter-reno. Furono decine di milioni le piante sradicate con danni per oltre 1,5 miliardi di euro”.

(La Verità 7.11.’20)

La piaga dell’assenteismo A Zagarolo (Roma) sono sotto

inchiesta otto dipendenti della Asl per assenteismo: alcuni “non facevano neppure ingresso nella sede ma figuravano al lavoro; altri si allontanavano dopo aver «strisciato» regolarmente il pro-prio badge nel dispositivo di registrazione”. Le indagini “han-no permesso di appurare l’esi-stenza di un sistema consolidato incentrato su uno scambio di favori che, in alcuni casi, si è spinto anche a simulare la pre-senza per l’intero turno, grazie ai colleghi compiacenti che «stri-sciavano» il badge a inizio e fine giornata”.

(Il Messaggero 23.11.’20)

“Crisi senza fine: i salari italiani sono ancora più bassi di quelli del 2007”

In Italia i salari medi reali del 2019 sono inferiori rispetto a quelli del 2007: 30.028 euro contro 30.172 di 12 anni prima. Il contrario è successo in Ger-mania, Francia, Belgio, Paesi Bassi e Spagna: quelli tedeschi sono passati da 36.500 a 42.200 euro. “Un single italiano va di poco oltre i 21mila euro, reddito inferiore di 10mila euro rispetto a un tedesco”.

(il Fatto Quotidiano 5.11.’20)

Il mecenatismo e la cultura Sovvenzioni teatrali, premi letterari, graziosi versamenti a titolo di incoraggiamento o dietro il mascheramento della pubblicità ad

un nugolo di riviste, settimanali e quotidiani, rappresentano la fonte cui attinge tutto un esercito di spostati, di falliti e di intellettualoidi di serie B o C. Il compito di questi parassiti è di fare della propaganda indiretta propinando dissimulati veleni alla cosiddetta borghesia intellettuale, quella che frequenta le università, legge libri e giornali, segue gli spettacoli. Il mecenatismo giornalistico, editoriale, teatrale, cinematografico, letterario e universitario è una delle cause fondamentali del basso livello della cultura contemporanea.

Panfilo Gentile

IDEE PER NATALE CON LA CARD CONFEDILIZIA

Sfruttando la Card Confedilizia (e cogliendo gli sconti riser-vati agli associati), in occasione del Natale si può regalare ai propri cari un omaggio floreale, un abbonamento ad una rivi-sta, ad un giornale economico o ad una prestigiosa banca dati. Oppure ancora si può scegliere una polizza assicurativa e tanto altro.

Per maggiori informazioni, si può consultare il sito Internet confederale.

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9dicembre 2020

da: La Verità, 23.11.’20

CONFEDILIZIA SCRIVE A CONTE E A GUALTIERI

Il presidente di Confedilizia, Giorgio Spaziani Testa, ha scritto al Presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, e al Ministro dell’economia e delle finanze, Roberto Gualtieri, in merito all’annuncio del Go-verno di prevedere, per le attività soggette a restrizioni, un credito d’imposta per gli affitti, limitata-mente ai mesi di ottobre e novembre, e l’esenzione della seconda rata dell’IMU.

“Quanto al primo intervento – si legge nella lettera – confidiamo che il Governo voglia investire mag-giormente su questa misura, che insieme a Confcommercio – già prima della nuova ondata di contagi e di conseguenti provvedimenti restrittivi – avevamo chiesto di estendere sino a fine anno, senza interru-zioni, per tutti. Del resto, l’aggiunta di un mese disposta con il ‘decreto agosto’ ha determinato un impegno finanziario che si limita allo 0,4% dell’intero provvedimento (meno di 100 milioni rispetto a 25 miliardi). Le ulteriori restrizioni dettate dal nuovo d.p.c.m. aggravano pesantemente la situazione, mentre alcuni mesi (luglio, agosto e settembre) rimarrebbero scoperti e, se ben comprendiamo, le attività commerciali non toccate direttamente si fermeranno ai quattro mesi di credito d’imposta”.

“Con riferimento all’IMU – prosegue la missiva – auspichiamo che questa sia l’occasione per intro-durre una misura che Confedilizia suggerisce da molto tempo: l’eliminazione dell’imposta sugli im-mobili sfitti, che si rivela sempre più un onere insostenibile da parte di chi già deve sopportare l’assenza di reddito”.

“Analogamente – si legge ancora nella lettera – consideriamo ormai ineludibile la rimozione dal nostro ordinamento della norma che impone di sottoporre a tassazione reddituale (Irpef) persino i canoni di locazione non percepiti dai proprietari: situazione nella quale, purtroppo, si trova un sempre maggior numero di locatori”.

“Rimane poi – conclude il Presidente di Confedilizia – il problema dell’assenza di qualsiasi forma di ‘ristoro’ nei confronti dei tanti proprietari-locatori che hanno visto il proprio reddito venire a man-care per assenza di inquilini (si pensi ai turisti e agli studenti) o per situazioni di morosità negli affitti di lunga durata. Per nessuno di loro, infatti, sono stati previsti sgravi (e neppure rinvii) dell’Imu”.

Lo Stato di diritto Lo Stato di diritto è un

modo di risolvere il problema dell’esercizio del potere, a differenza dello Stato demo-cratico, che è un modo di ri-solvere il problema della par-tecipazione al potere. Stori-camente, il liberalismo o co-stituzionalismo, come possia-mo chiamare la dottrina dello «Stato di diritto» e il demo-craticismo o popolarismo fu-rono termini quasi coevi e spesso anche confusi. Dimo-doché si parlò indifferente-mente di ordinamenti liberali e di ordinamenti democratici, come termini interscambia-bili, come se si trattasse di un’unica e stessa cosa. Ma, dal punto di vista dei concetti, si tratta di cose diverse.

Panfilo Gentile

Un economista da salotto

Keynes è un economista da salotto le cui disserta-zioni brillanti ma superfi-ciali su finanza politica economia, quando non ven-gono prese sul serio, offrono sempre una fonte d’inno-cente divertimento ai lettori.

Lloyd George

Bolscevichi I bolscevichi facevano ta-

bula rasa dello Stato rappre-sentativo, sostituendolo con la brutale dittatura dei diri-genti del partito comunista, ma non aggredivano il dogma della sovranità popolare. Essi si limitavano a sostenere che il partito comunista era il solo vero veicolo della volontà po-polare, in quanto era rappre-sentativo della classe lavora-trice e cioè di tutto il popolo. Le dittature di destra avevano ridotto egualmente in un mucchio di rovine i vecchi Stati liberal-democratici, so-stituendoli col cesarismo per-sonale, ma il titolo dei nuovi cesari era ancora e sempre la volontà popolare, della qua-le i dittatori si consideravano gli interpreti ispirati. Il tutto si riduceva a sostituire le de-mocrazie contrassegnate dai «ludi cartacei» con le demo-crazie per acclamazione delle folle fanatizzate e deliranti.

Panfilo Gentile

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10 dicembre 2020

*1-2) Un “benvenuto” per Proven-zano. La gente a Lampedusa brucia furibonda le barche degli scafisti. L’isola abbandonata al suo destino dal governo: sbarchi triplicati rispetto all’anno scorso. Così la protesta monta (Libero 7.6.’20)

*1-2) In calo i contagi in tutta Italia. Il virus resiste, però ormai non fa più danni. L’Iss conferma: sussistono fo-colai sparsi ma meno pericolosi. E nessuna regione ha un indice di repli-cazione superiore a 1 (Libero 7.6.’20)

*1-2) Siamo in un regime temperato dal ridicolo. L’Italia ormai è sempre più un’imitazione scadente di totalita-rismo made in China, che il M5s ha venduto al Pd. Ci godiamo le libertà vigilate della fase due, rischiando l’ar-resto per uno spritz, fino alla prossima stretta sanitaria. Con la scusa di un Covid-20 in autunno (La Verità 26.5.’20)

*1-2) Il governo inaugura il portale per i trans. Presidenza del Consiglio e Istituto superiore di sanità lanciano il sito «istituzionale» dedicato a chi vuole cambiare sesso. Ma è tutto un inno a nuovi diritti e teorie gender. C’è pure la propaganda alla legge liberticida anti omofobia, altro che informazione obiettiva (La Verità 26.5.’20)

*1-2) Maurizio Boscherini, docente e scrittore. «Le elementari ridotte a matriarcato». «Stipendi bassi, la pro-fessione ha perso fascino. Ma il ma-schio in cattedra ha più autorevolezza» (Libero 25.5.’20)

*1-2) Assumono 60mila vigilanti per aumentare gli assembramenti. Ban-do per reclutare assistenti civici fra disoccupati e percettori di reddito di cittadinanza: aiuteranno i Comuni nella gestione dei distanziamenti. Oggi ria-prono piscine e palestre (Libero 25.5.’20)

*1-2) Il ricordo di Alesina. Tagliamo le imposte sul lavoro femminile. Ren-diamo omaggio all’economista scom-parso trasformando la sua proposta in una legge (Libero 25.5.’20)

*1-2) Giustizia lumaca. A 40 anni dalla strage di Ustica lo Stato deve pagare 330 milioni. I ministeri della Difesa e dei Trasporti dovranno risarcire la compagnia aerea Itavia, proprietaria del Dc9 che esplose il 27 giugno del 1980. Le vittime furono 81 (Libero 24.4.’20)

*1-2) E’ unanimemente risaputo che i soldi prima di essere distribuiti debbono essere guadagnati. Ora è nato il catto-grillismo. Con l’utopia di una vita senza fatica a spese dello Stato (Italia Oggi 19.5.’20)

*1-2) «Il vaccino funziona, c’è spe-ranza». Usa, anticorpi sviluppati nei pazienti. Lo studio: la mascherina di-mezza i contagi (il Giornale 19.5.’20)

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Supercondominio e pluralità di edifici “Il supercondominio, sorgendo “ipso iure et facto”, se il titolo o il regolamento condominiale non

dispongono altrimenti, unifica entro una più ampia organizzazione condominiale una pluralità di edi-fici, costituiti o meno in distinti condomìni, legati tra loro dall’esistenza di talune cose, impianti e ser-vizi comuni, in rapporto di accessorietà con i fabbricati; ad esso, pertanto, trova applicazione la disciplina specifica del condominio, anziché quella generale della comunione”. Lo ha stabilito la Cas-sazione (sentenza n. 32237/’20, inedita).

Accertamento catastale, microzona “In tema di estimo catastale, qualora il nuovo classamento sia stato adottato ai sensi dell’art. 1,

comma 335, della L. 311 del 2004 nell’ambito di una revisione dei parametri catastali della microzona nella quale l’immobile è situato, giustificata dal significativo scostamento del rapporto tra il valore di mercato ed il valore catastale rispetto all’analogo rapporto sussistente nell’insieme delle microzone comunali, il provvedimento di riclassamento, atteso il carattere diffuso dell’operazione, deve essere adeguatamente motivato in merito agli elementi che, in concreto, hanno inciso sul diverso classa-mento della singola unità immobiliare, in modo che il contribuente sia posto in condizione di cono-scere le ragioni che ne giustificano l’emanazione”. Nella specie, la Suprema Corte (sentenza n. 29988/’19, inedita) ha confermato la sentenza gravata che aveva annullato l’avviso di accertamento catastale di un immobile in quanto non era stato spiegato in che termini il mutato assetto dei valori medi di mercato e catastale, nel contesto delle microzone comunali previamente individuate, aveva avuto una ricaduta sul singolo immobile e sulla classe e rendita catastale dello stesso.

Revisione parziale del classamento “Il procedimento di «revisione parziale del classamento» di cui all’art. 1, comma 335, della legge n.

311 del 2004, non essendo diversamente disciplinato, se non in relazione al suo presupposto fattuale, ossia l’esistenza di uno scostamento significativo del rapporto tra i valori medi della zona considerata e nell’insieme delle microzone comunali, resta soggetto alle medesime regole dettate ai fini della «re-visione di classamento» dall’art. 9 del d.P.R. n. 138 del 1998, sottraendone l’attuazione alla piena di-screzionalità della Amministrazione competente”. Questa la decisione della Cassazione (sent. n. 30537/’19, inedita).

Immobili di lusso e deposito Contrastata decisione della Suprema Corte (sent. n. 30902/’19, inedita). “In tema di imposta di

registro – ha detto la Cassazione – al fine di stabilire se un’abitazione sia di lusso e, come tale, esclusa dai benefici per l’acquisto della c.d. prima casa ai sensi dell’art. 1, comma 2, della tariffa parte prima allegata al D.P.R. n. 131 del 1986, nella formulazione applicabile «ratione temporis», va computato nella «superficie utile complessiva» ex art. 6 del D.M. n. 1072 del 1969 anche il locale deposito, rilevando il parametro della utilizzabilità (ossia della potenzialità abitativa) degli ambienti, indipen-dentemente dalla loro utilizzabilità, senza che possa trovare applicazione l’innovazione del citato art. 1, comma 2, della tariffa, intervenuta con l’art. 10, comma 1, lett. a), del D. L.vo n. 23 del 2011, che individua gli immobili di lusso sulla base del classamento catastale, in quanto non avente efficacia retroattiva, perché introduttiva di una diversa fattispecie e applicabile perciò ai soli atti negoziali successivi alla data della sua entrata in vigore (7 aprile 2011)”.

Nuovo classamento, fattore edilizio “In materia catastale, qualora il nuovo classamento sia stato effettuato ai sensi dell’art. 1, comma 335,

della L. n. 311 del 2004 – il quale àncora la revisione “parziale” ad uno solo dei diversi criteri determinativi dell’unità immobiliare – del fattore cd. edilizio di cui all’art. 8, commi 3 e 7, del D.P.R. n. 138 del 1998, ancorché non rilevante “ex se” quale presupposto giustificativo dell’atto di riclassamento, deve nondi-meno tenersi conto quale concorrente criterio di determinazione della classe e della conseguente rendita catastale, attribuiti alla singola unità immobiliare. Ne consegue che, laddove l’indicazione delle “caratteristiche edilizie del fabbricato” assuma rilievo per il profilo della motivazione dell’atto volto a giustificare l’adozione della stima comparativa, esplicate le ragioni giustificative (e i relativi dati fattuali) della revisione operata a norma del citato comma 335, debbono altresì specificarsi le ragioni in forza delle quali si sia prodotta una ricaduta sulla specifica unità immobiliare oggetto di riclassamento”. Principio consolidato della Cassazione (sent. n. 32546/’19, inedita).

a cura dell’UFFICIO LEGALE della Confedilizia

GIURISPRUDENZA CASA INEDITA

L’imposizione immobiliare va vincolata all’effettiva capacità contributiva di ogni soggetto.

Un presupposto fondamentale di un Fisco onesto, che possa pretendere l’onestà.

Informati presso l’Associazione della tua provincia

Elenco Associazioni territoriali: www.confedilizia.it

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11dicembre 2020

da: IL FOGLIO, 3.12.’20

DECRETO “RISTORI-BIS” (D.L. 9 novembre 2020, n. 149)

È in vigore il decreto-legge 9.11.2020, n. 149, contenente “Ulteriori misure urgenti in materia di tu-tela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese e giustizia, connesse all’emergenza epidemio-logica da Covid-19”, noto come decreto “Ristori-bis”.

Di seguito si evidenziano le norme di nostro maggiore interesse. Estensione del credito d’imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo (artt. 1 e 4)

Si estende il credito d’imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d’azienda di cui all’articolo 8 del decreto “Ristori” per i mesi di ottobre, novembre e dicembre 2020 alle imprese operanti nei settori riportati nell’Allegato 2 al decreto-legge, nonché alle imprese che svolgono le attività di cui ai codici Ateco 79.1, 79.11 e 79.12 (agenzie di viaggio e tour operator) che hanno la sede operativa nelle aree del territorio nazionale, caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto (e cioè le cosiddette “aree rosse”), individuate con le ordinanze del Ministro della salute adottate ai sensi dell’art. 3 del d.p.c.m. del 3 novembre 2020 e dell’art. 30 del decreto-legge. Visto il rinvio all’articolo 8 del decreto “Ristori”, il credito d’imposta spetta indipenden-temente dal volume di ricavi registrato nel periodo d’imposta precedente e alle condizioni, in quanto compatibili, previste dall’articolo 28 del decreto “Rilancio”.

La tabella dei settori di cui al decreto “Ristori” viene sostituita con quella allegata al provvedimento in commento. Estensione della cancellazione (limitata) della seconda rata Imu (art. 5)

Si prevede l’esenzione della seconda rata dell’Imu dovuta per il 2020 per gli immobili e le relative pertinenze in cui si esercitano le attività riferite ai codici Ateco riportati nell’Allegato 2 al decreto-legge, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate, ubicati nei Comuni delle aree del territorio nazionale, caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto (e cioè le cd. “aree rosse”), individuate con ordinanze del Ministro della salute adottate ai sensi dell’art. 3 del d.p.c.m. del 3 novembre 2020 e dell’art. 30 del decreto-legge.

Restano ferme le disposizioni di esenzione previste dall’art. 78 del decreto “Agosto” e dall’art. 9 del decreto “Ristori”. Differimento entrata in vigore class-action (art. 26)

Viene differita al 19 maggio 2021 la data di entrata in vigore (prima prevista per il 19 novembre 2020) della nuova disciplina in materia di azione di classe e di tutela inibitoria collettiva.

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*1-2) Il modello Emilia-Romagna. È Piacenza la provincia con il record di decessi. Con un defunto ogni 354 abitanti, la città fa peggio di Milano, Bergamo e Brescia. Ma nessuno attacca Bonaccini (Libero 24.4.’20)

*1-2) Ecco perché lo Stato non fun-ziona. Gli impiegati pubblici sono quasi tutti a casa. Il 75% degli statali lavora dalla sua abitazione e lo farà a lungo. Non sorprendono i pasticci dell’Inps sulla cassa integrazione (Libero 20.5.’20)

*1-2) Sorpresa a Milano. Gli anziani sono morti più nelle loro abitazioni che nelle case di riposo. La letalità del Covid è più bassa tra gli ospiti degli ospizi, in questi giorni al centro delle polemiche. Un dato in controtendenza con quanto avviene nel resto d’Europa (Libero 24.4.’20)

*1-2) La nicotina riduce dell’80% il rischio. Chi fuma non prende il Covid. Studio di un importante ospedale pa-rigino: su 343 pazienti ricoverati appena il 4,4 % è tabagista. La sostanza con-tenuta nelle sigarette blocca il morbo. Cerotti sperimentali sul personale me-dico (Libero 24.4.’20)

*1-2) Parla il rettore di eCampus, il più grande ateneo telematico. Laurearsi di notte fa bene agli studenti. Enzo Si-verio: «Corsi h24 e una sessione di esami al mese. I ragazzi hanno più tempo e i docenti rispondono subito» (Libero 1.5.’20)

*1-2) Il malcostume dei popoli latini. Italiani, spagnoli e francesi odiano la fila e la scavalcano. Gli uomini più pa-zienti delle donne e le scuse per evitare le attese si moltiplicano. La maggior parte dei defraudati protesta ma cede il passo (Libero 1.5.’20)

*1-2) Nella Fase2, tutti sorvegliati speciali. Con una spia nel telefonino il governo prova a schedarci. Controllarci adesso che il virus è in regressione significa mettere in atto una strategia da Stato di polizia. Non si può limitare la libertà delle persone (Libero 1.5.’20)

*1-2) Ci immunizziamo? Possiamo sperare: tutti i guariti hanno gli anticorpi. Ottimismo di Burioni e Rezza (Istituto superiore di sanità): gli studi dimostrano che l’organismo sviluppa difese naturali che potrebbero proteggerci per almeno uno o due anni (Libero 1.5.’20)

*1-2) L’esecutivo Conte imbarca altri consulenti e spende 217.000 euro senza gare. Affidamenti diretti a varie aziende di comunicazione: ci sono im-prenditori e giornalisti (La Verità 1.5.’20)

*1-2) Vergogna senza fine. Arrivano le fatture ai parenti dei morti cremati fuori regione. A Bergamo si chiedono soldi a chi non ha più potuto vedere i propri cari, caricati su camion militari e trasportati altrove (La Verità 24.4.’20)

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12 dicembre 2020

DUBBI SUL SUPERBONUS 110%E SUGLI ALTRI BONUS?

QUI ESPERANTO

iujare la tata bezona o plial-ti as kaj ankora pli multe plial-ti as la kosto de la intervenoj.

Così la traduzione, in espe-ranto, della seguente frase di Ronald Reagan: “Ogni anno il fabbisogno dello Stato aumenta e aumenta ancora di più il costo degli interventi”.

a cura del Centro esperantista romano

tf. 333 824 8 222 e-mail:

[email protected]

Le democrazie mafiose

Le democrazie mafiose sono un fatto degenerativo contingente ed emendabile del sistema oppure sono il prodotto inevitabile della so-cietà contemporanea e cioè l’unica maniera con cui at-tualmente il sistema può rea-lizzarsi? Io propendo per la seconda ipotesi, almeno fin tanto che il principio popolare continuerà ad essere consi-derato come l’unica fonte di legittimità del potere.

Panfilo Gentile

da: Corriere della Sera, 26.11.’20

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13dicembre 2020

CARTELLE CONSORTILI ESECUTIVE? ILLOGICO Non può ritenersi – con argomentazione del tutto illogica – che la c.d. clausola di continuità (art.

17, comma 3, D. L.vo n. 46/’99) possa assurdamente conseguire l’effetto di rendere inefficace suc-cessive abrogazioni, con particolare riferimento a quella che ha espressamente abrogato la norma (art. 21 R.D. 215/’33) che attribuisce ai (soli) Consorzi di bonifica la possibilità di emettere ruoli di riscossione, per di più immotivatamente esecutivi (1)

(1) Con sette sentenze (in composizioni diverse da quelle che si erano in precedenza pronunciate sul par-ticolare problema) la Commissione Tributaria provinciale di Piacenza torna ad occuparsi dell’annoso pro-blema della perdurante legittimità o meno della riscossione dei contributi consortili a mezzo ruolo. In merito, si sono espresse per l’illegittimità tutte le decisioni di merito (almeno una ventina) che si sono pronunciate ex professo sul problema e solo la Cassazione romana (in una sola sentenza) si è espressa per la legittimità (cfr. Arch. Loc. cond. n. 3/’20, pag. 301, con nota critica di G. Maiavacca).

Il problema nasce, com’è noto, dall’intervenuta abrogazione espressa dell’art. 21 R.D. 215/’33 (che autorizza la riscossione per ruoli) e dal fatto che la (potente) Ass. naz. Bonifiche (ANBI) sostiene la tesi – abbracciata, come visto, dalla sola Cassazione romana – che tale possibilità esattiva permanga, in funzione di una pretesa clausola di continuità (rappresentata dall’art. 17, c. 1 D. L.vo 46/’199), che determinerebbe – ai soli nostri fini – la reviviscenza della norma espressamente abrogata dal legislatore. La tesi è stata abbracciata da Cass. n. 8080/2020, con motivazione ampiamente censurata nella precitata nota critica.

Il giudice tributario di Piacenza, nella decisione in commento, dopo aver enunciato diversi argomenti a fa-vore del contribuente, spiega che anche la sentenza invocata dalla Cassazione non rileva, citando anzitutto l’opposta sentenza – sempre della Cassazione – n. 2173/’15, e facendo soprattutto presente che aderire alla tesi dei Supremi Giudici componenti il particolare Collegio, equivarrebbe a sostenere una tesi dalle conse-guenze assolutamente illogiche: “Sostenere che l’effetto di una norma che genericamente prevede la conti-nuità – dice la sentenza in rassegna – di applicazione di un numero indiscriminato di norme vigenti in quel momento, sia quello di rendere inefficaci le successive abrogazioni di alcune delle stesse norme, appare con-trario ad ogni logica interpretativa”.

COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI PIACENZA

Keynes, chi era?

Keynes era un consigliere troppo mercuriale e impulsivo per una grande emergenza.

Lloyd George

CASI CLINICI DI LOCAZIONE a cura di Flavio Saltarelli

Pluralità di conduttori e recesso

Conduttore che realizza

abuso edilizio

Crollo parapetto balconi

Consegna chiavi e risoluzione anticipata

del contratto

Offerta di riconsegna e mora del conduttore

63Più conduttori, può recedere dal contratto

uno solo? Nella fattispecie di contratto di locazione con

più conduttori è consentito a ciascuno di essi recedere dal contratto, nel rispetto delle norme o delle pattuizioni che regolano il recesso, anche senza che gli altri facciano lo stesso. Si configurerà così un “recesso parziale” ed il contratto manterrà efficacia nei confronti dei conduttori restanti, obbligati in solido al paga-mento dell’intero canone. Non è, dunque, ne-cessario né il consenso dell’altro conduttore (che eventualmente valuterà la sostenibilità di un canone interamente a suo carico e, in caso negativo, eserciterà a sua volta il recesso), né quello del locatore che, se da un lato potrebbe veder diminuire le garanzie originarie fornite dai conduttori per il pagamento del canone, dall’altra sarà tenuto a rispettare il diritto del conduttore recedente (cfr. in punto anche Tri-bunale di Milano 18 settembre 2007, n. 10.233).

Il locatore è responsabile per l’opera abu-

siva realizzata dal conduttore? In materia di abusi edilizi, il locatore non

può essere ritenuto responsabile per il reato commesso dal conduttore che ha effettuato un’opera abusiva nell’immobile locato (in que-sto senso anche Cassazione penale sez. IV, 23/05/2019, n.40259)

Crollo parapetto balcone dell’apparta-

mento, danni ai passanti. Chi ne risponde? In ipotesi di crollo del parapetto del balcone

di un appartamento locato e conseguenti danni ai passanti, la responsabilità sarà da attribuirsi al proprietario dell’unità immobiliare gravando

sul medesimo l’obbligo di provvedere ai lavori necessari per rimuovere il pericolo secondo quanto statuito dall’art.677 del Codice penale.

Consegna ed accettazione delle chiavi

prima della scadenza: risoluzione tacita del contratto?

La consegna da parte del conduttore delle chiavi di un immobile concesso in locazione e la relativa accet-tazione da parte del proprie-tario, possono a ragione essere ritenute come una consen-suale manifestazione della vo-lontà dei contraenti di risol-vere anticipatamente il con-tratto (con il conseguente ve-nir meno dell’obbligo del pa-gamento dei canoni) ove man-chino elementi idonei a for-nire una diversa ricostruzione degli accordi tra le parti (cfr. in punto anche Tribunale di Bologna, sez. II, 08/01/2008, n. 31).

L’offerta di riconsegna

dell’immobile può evitare la mora del con-duttore?

L’offerta reale di riconsegna dei locali non vale a costituire in mora il locatore, ma può in-vece risultare idonea - se assistita da modalità di restituzione serie, concrete e funzionali allo scopo - a escludere la mora del conduttore e il suo obbligo al pagamento dell’indennità di oc-cupazione (in questo senso anche Tribunale Grosseto, 09/09/2020, n. 601)

Le ricette Confederali di Marco Fantini Bocche di Cirillo della preistoria

Ingredienti per il brodo Cipolla steccata con chiodi

di garofano, verdure, pesce, odori vari, pepe, vino bianco.

Ingredienti per il ripieno Pesce (1 Kg. di coda di ro-

spo, 6 cappesante, 6 mazzan-colle, misto mare), 1 hg. di ri-cotta, grana q.b., lime gratt., 1 uovo, erba cipollina, aglio, pe-peroncino, olio, sale e pepe, pane grattugiato.

Per i gamberi Sbucciare lo zenzero, ta-

gliarlo a fettine e poi a ba-stoncino. Staccare le teste dei gamberi. Mettere in padella olio, zenzero e aglio per qual-che minuto. Unire le teste, vino bianco. Schiacciare le teste, trasferirle in un colino per ri-cavare tutto il succo. Versarlo nella padella dove cuoceremo le code di gambero per deco-razione.

Per la vellutata di ceci (alla base)

Lessare i ceci (dopo averli lavati e tenuti in ammollo per 24/30 ore) con acqua salata, rosmarino e aglio. Scolarli e passarli in padella con olio, rosmarino, timo, aglio, pepe-roncino e un poco di brodo (in questo caso brodo di pesce). Togliere gli odori; frullare il tutto con un filo di olio crudo. Aggiustare di sale e pepe.

Procedimento Cuocere le bocche di Cirillo

nel brodo di pesce, saltarle in padella (dove abbiamo cotto i gamberi) con burro fuso pro-fumato al prezzemolo e pepe-roncino, e ricoprire con for-maggio. limone grattugiato e poco succo e chiodo di garo-fano tritato.

Lo zarismo Giuseppe de Maistre definì

lo zarismo dei suoi tempi un despotismo temperato dal re-gicidio.

Panfilo Gentile

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14 dicembre 2020

Un gatto randagio “consola” un infermiere che assiste i malati di Covid-19

“Ha fatto turni di 12 ore ininterrotte per 20 giorni di fila. Ahmed Flaty è uno dei tanti infermieri impegnati duramente nella lotta al Co-vid-19, uno sforzo che l’ha provato fisicamente e psi-cologicamente. Lui opera in un ospedale in Egitto, un Paese duramente colpito dalla pandemia, e durante una pausa ha vissuto un’esperienza che gli ha fat-to sembrare tutta quella fa-tica «come se fosse nulla» dice lui. Flaty era fuori dal-l’ospedale, seduto su un mu-retto poco lontano dall’in-gresso e stava parlando con un collega seduto di fronte. E in quel momento una gat-tina gli ha fatto un bellissimo regalo: «Si è avvicinato, non miagolava o altro. Mi guar-dava, poi mi è salito in grembo. Mi ha guardato per un po’ e poi si è addormen-tata sulle mie gambe». Flaty non riusciva a credere che la gattina avesse avuto il coraggio di quel gesto, forse anche la micia aveva biso-gno di un po’ di conforto: «Gli animali randagi in Egit-to sono generalmente trat-tati molto male – spiega l’in-fermiere – quindi un gattino o un cane che si avvicina a un essere umano in questo modo, specialmente quando non c’è cibo da offrire, è molto strano». L’infermiere è rimasto fermo mentre coc-colava quella micia che ha dormito sulle sue gambe per 15-20 minuti. Poi a un certo punto la gattina ha deciso che il suo «lavoro» era finito: si è svegliata e si è allontanata (…). «Onesta-mente, è stato davvero il momento migliore che ho vissuto in tutto quest’an-no»”.

Così La Stampa in un ar-ticolo del 8.11.‘20, pubblicato sul suo sito internet (www. lastampa.it).

Per iscriversi all’Associazione Amici Veri a tutela degli animali do-mestici, informarsi presso l’Associa-zione territoriale Confedilizia di riferimento

(ADERENTE ALLA CONFEDILIZIA)

Illegittimità morale Tanto Carlo X nel 1830 quanto Luigi Filippo nel 1848, avevano ancora un’opinione pubblica

prevalente a proprio favore e forze militari fedeli pronte a difenderli con le armi. Ciò che ad essi mancò di fronte alle ridicole barricate parigine fu il coraggio, e ad essi mancò il coraggio perché avevano perduto la certezza morale del loro diritto ed erano interiormente dimissionari. Così la borghesia ha finito col convincersi della propria illegittimità morale, prendendo per buone le accuse del marxismo e, oramai vittima di un complesso di colpa, cerca solo di essere tollerata da sua maestà il proletariato e non ha più nessuna energia morale per resistergli.

Panfilo Gentile

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15dicembre 2020

IL VIAGGIO DI PIOVENE (75)

Albenga (SV) Oltre che decorazione, i

fiori con gli ortaggi qui sono industria; Albenga è una co-lonia di orticoltori. Non si producevano ortaggi ad Al-benga un secolo fa; essi pro-vengono, come i frutti, dal mare, e lo noto per chi ama le fantasie che nascono dai mercati. Li portavano i ma-rinai dalle loro navigazioni; un popolo di naviganti a poco a poco s’insabbiò accanto agli orti, com’è avvenuto an-che in Provenza. Prevalsero gli ortaggi ed i frutti più adatti alla qualità della terra; oggi, le famose pesche, di-versamente profumate di quelle veronesi, e di pasta più molle; le albicocche, le molte insalate, e gli asparagi; in declino è il carciofo, che consente utili minori, perché il terreno coltivato a carciofi rende una volta sola all’anno. Frutta e ortaggi vanno sop-piantando l’olivo, anch’esso meno redditizio, ed il pae-saggio perciò cambia. Dalla costa l’orticoltura si spinge avanti nelle valli, ed i colti-vatori, tutti piccoli proprie-tari, sono oltre millecinque-cento. La serra erratica segue l’asparagiaia, e la costa e le valli si coprono così di ac-campamenti mobili di padi-glioni di vetro.

(da: G. Piovene, Viaggio in Italia,

Baldini-Castoldi ed.)

Chi paga il passo carraio

Secondo giurisprudenza, rientra fra gli oneri accessori gravanti sul conduttore il rimborso al proprietario di quanto versato per la tassa di occupazione del suolo pub-blico relativa al passo carraio. Anche l’ultimo decreto mi-nisteriale (16.1.’17) di rece-pimento della convenzione nazionale fra proprietà e in-quilinato conferma quanto già stabilito dai precedenti, omologhi decreti: la tassa è in capo al conduttore.

LOCAZIONI IN PILLOLE

Giacomo di Thiene Classe 1970, laureato in

architettura con specializza-zione in “tutela e recupero del patrimonio storico-arti-stico”. Inizia la carriera pro-fessionale occupandosi sia di allestimenti museali che di progetti di restauro, come quello del cinquecentesco Palazzo Gussoni.

Si trasferisce successiva-mente a Berlino, dove par-tecipa al progetto di recupero del Municipio in Alexander-platz e di alcune siedlungen di Bruno Taut.

Dal 1997 al 2008 collabora a vario titolo con l’Istituto universitario di architettura di Venezia. A tale collabora-zione si aggiunge una parentesi presso il Politecnico di Milano; firma alcune pubblicazioni sul tema della tutela e del recupero del patrimonio artistico ed è relatore, sugli stessi argomenti, in diversi convegni.

Nel 2011 costituisce la società Th&Ma Architettura che, con sedi a Padova e Venezia, è specializzata, tra l’altro, nel settore dell’edilizia storica, con progetti che coniugano le esigenze di conservazione con quelle di recupero e di riutilizzo.

Collabora su base continuativa con la Collezione Guggenheim e con alcuni Padiglioni nazionali per l’allestimento delle Espo-sizioni internazionali d’arte e architettura de La Biennale di Venezia; ha realizzato numerosi progetti relativi alla conserva-zione e valorizzazione di complessi monumentali oltre che per la ristrutturazione di teatri in Italia e all’estero.

È co-curatore dell’archivio di famiglia conservato presso il Castello Porto Colleoni Thiene – Thiene, Vicenza nonché è ispettore archivistico onorario per le regioni Veneto e Trentino Alto-Adige. Dal 2013 è inoltre socio dell’Ateneo veneto di scienze, lettere ed arti di Venezia; vicepresidente dell’Istituto italiano dei castelli, Sezione Veneto.

Dal mese di giugno 2019 è presidente dell’Associazione dimore storiche Italiane (dopo aver ricoperto il ruolo prima di vicepresidente e poi di presidente della Sezione Veneto).

È consigliere di Confedilizia.

GLI UOMINI DI CONFEDILIZIA occhio al nostro patrimonio

storicoSermoneta (LT)

Poco fuori dalla città me-dievale di Sermoneta, su una collina, si trova l’Eremo di San Francesco. È un convento donato nel 1495 ai Frati Mi-nori Francescani, composto da chiesa, campanile, dor-mitorio, refettorio, chiostro, cimitero e orti. Nel centro del cortile vi è un elegante pozzo e sul piazzale antistante un gigantesco leccio risalente alla donazione del convento. La chiesa, a una navata, ha tre cappelle sul lato destro; le prime due (dedicate a sant’Anna e a sant’Antonio) sono affrescate, mentre la terza accoglie il Sacrario dei Caduti dell’Egeo nella secon-da guerra mondiale. Nel por-ticato venne collocata una campana in bronzo, detta dei “15 rintocchi”, per ricordare i 15mila caduti nell’Egeo e voluta dal cappellano militare don Edoardo Fino che ha mantenuto l’Eremo fino alla morte. Il convento presenta un grande chiostro quadran-golare con scene della vita di san Francesco d’Assisi af-frescate nelle lunette delle volte a crociera. Nel Refetto-rio, scrive Mario Fino, c’è un affresco dell’“Ultima Cena” risalente al 1582. La storia recente dell’Eremo è costel-lata da una serie di progetti fallimentari che hanno inciso gravemente sulla struttura e minacciano di distruggerla: nel ’71 divenne sede del Cen-tro Veritas et Amor per la ri-cerca dell’amicizia tra i popoli; dopo anni di abbandono si pensò poi di trasformarla in un ostello in vista del Giubileo del 2000, progetto ben presto naufragato. Il non completa-mento dei lavori ha generato innumerevoli problemi. La chiesa è stata privata dei suoi ornamenti da furti ricorrenti; infiltrazioni dal solaio stanno distruggendo gli affreschi; l’annessa Cappella di san Gregorio, già Museo del Do-decaneso oggi in rovina, è utilizzata da un privato per la vendita di fiori. Si deve proprio perdere qualcosa di così prezioso?

76 Collaborano i lettori

Segnalazioni alla redazione

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finora pubblicati

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16 dicembre 2020

TABELLA RIEPILOGATIVA CREDI

Conduttori cui spetta il credito e che possono cederlo

Esercenti la cui attività sia stata sospesa causa Covid

Art. 28 decreto “

Art. 8 e t

Conduttori cui spetta il credito e che possono cederlo

Esercenti attività di impresa, arte o pro-fessione con ricavi o compensi non su-periori a 5 milioni di euro nel 2019

Imprese esercenti attività di commercio al dettaglio con ricavi o compensi supe-riori a 5 milioni di euro nel 2019

Esercenti strutture alberghiere, termali e agrituristiche, agenzie di viaggio e tu-rismo e tour operator indipendente-mente dal volume di ricavi e compensi nel 2019

Enti non commerciali (compresi enti del terzo settore) ed enti religiosi civilmente riconosciuti

Imprese turistico-ricettive indipendente-mente dal volume di ricavi e compensi nel 2019

Art. 4, tabella di cui Allegat

Conduttori cui spetta il credito e che possono cederlo

Imprese operanti nei settori riportati nella tabella di cui all’Allegato 1 al decreto “Ristori”, indipendentemente dal volume di ricavi e compensi registrato nel 2019 (si applicano le disposizioni dell’art. 28, decreto “Rilancio”, in quanto compatibili).

Conduttori cui spetta il credito e che possono cederlo

Imprese operanti nei settori riportati nella tabella di cui all’Allegato 2 al decreto “Ristori-bis” e imprese che svol-gono attività di cui ai codice ATECO 79.1, 79.11 E 79.12 con sede operativa nelle aree rosse individuate con ordi-nanza del Ministro della salute, indi-pendentemente dal volume di ricavi e compensi registrato nel 2019 (si appli-cano le disposizioni dell’art. 28, decreto “Rilancio”, in quanto compatibili).

L’ambito soggettivo (i soggetti che possono cedere il credito) e l’ambito oggettivo (il credito che può essere oggetto di cessione) delineati dall’art. 65 del decreto “Cura Italia” e dall’art. 28 del de-creto “Rilancio” (e successiva-mente ampliati dal decreto “Ago-sto”, dal decreto “Ristori” e dal decreto “Ristori-bis”) sono diversi.

Pubblichiamo di seguito uno schema riassuntivo delle misure fiscali in questione. Oltre ai re-quisiti indicati nello schema, il conduttore deve dimostrare, nella maggioranza dei casi, di aver su-bìto un calo reddituale (differente a seconda delle ipotesi contem-plate, cfr. art. 28, d.l. n. 34/2020 e circolare dell’Agenzia delle en-trate n. 14/2020).

N.B. Per completezza si precisa che le misure del 60% e del 20% sono ridotte alla metà (30 e 10%) in caso di affitto di azienda com-prensiva di immobile, mentre per le imprese-turistico alber-ghiere (a seguito delle modifiche introdotte dal decreto “Agosto”, come convertito), il credito d’im-posta relativo all’affitto d’azienda è determinato nella misura del 50%. Inoltre, l’art. 28, comma 5, decreto “Rilancio” ha previsto che “il credito d’imposta spetta anche in assenza dei requisiti di cui al periodo precedente (calo di fatturato) ai soggetti che hanno iniziato l’attività a partire dal 1° gennaio 2019 nonché ai soggetti che, a far data dall’insorgenza del -l’evento calamitoso, hanno il do-micilio fiscale o la sede operativa nel territorio di Comuni colpiti dai predetti eventi i cui stati di emer-genza erano ancora in atto alla data di dichiarazione dello stato di emergenza da COVID-19”. * Come da ultimo sostituito dal decreto “Ristori-bis”. ** Come da ultimo integrato dal decreto “Ristori-ter”.

Teniamoci per mano onlus È una squadra di clown del soccorso speciale, pronti a portare

magia e allegria nei reparti di pediatria, oncologia, e ovunque ci sia bisogno del loro intervento. Risate, risate e ancora risate. Questo è l’unico farmaco che prescrivono perché la clown terapia, o “terapia del sorriso”, è una medicina potente per il bambino e per i suoi genitori, aiutando i piccoli malati a non aver paura e ad affrontare la propria “battaglia” con maggiore serenità.

La “missione” di “Teniamoci per mano” non prevede solo il gioco, l’intrattenimento, i “palloncini”. I “Clown” vengono formati per supportare intere famiglie al fine di non sentirsi soli in un momento di sconforto. Dal 2010, l’Associazione, presieduta da Maximilian Maria Gebiola, è cresciuta e ha consolidato la propria presenza in 10 regioni con l’impegno di ricoprire l’intero territorio nazionale. Per questo motivo, ogni anno vengono realizzate tante iniziative divertenti volte a sostenere l’attività e ad accrescere il numero di volontari, per garantire una presenza continua in corsia e curare il “buio” di ogni persona, con la luce del sorriso.

Tra i vari progetti c’è quello della “Bottega della leggerezza” e cioè un luogo in cui realizzare, in maniera gratuita per il quartiere o in convenzione con enti del terzo settore e istituzioni, una serie di attività ludiche, educative, di convivenza sociale, solidarietà e beneficenza utilizzando le tecniche di clownerie e lo spirito guida della missione di Teniamoci per mano onlus. Altro progetto è quello dell’“Ambulanza dal naso rosso”, nato da un’esigenza di tipo pratico: ogni giorno ci sono bambini che sono costretti a spostarsi dalle proprie case verso i grandi centri d’eccellenza d’Italia, ciò perché nei propri luoghi di residenza non sempre vi sono le soluzioni più idonee e più indicate per la cura dei terribili mali che li affliggono. Con l’ambulanza dal naso rosso si vuole rendere più sopportabile e meno traumatico il viaggio verso l’ospedale. In questo modo, si garantisce ai pazienti un trasporto tempestivo ed efficiente a bordo di un mezzo vivace e colorato sia all’interno che all’esterno, che li aiuti a distendersi dal punto di vista psicologico anche insieme alla propria famiglia.

L’associazione è presente su Internet

https://teniamocipermanoonlus.net/

ASSOCIAZIONI

Contrattare gli esami Nella sessione estiva del corrente anno, il prof. F. Della Corte

ha radunato una quarantina di candidati in un’aula; tre hanno riferito su Marcuse, dopo di che tutti hanno avuto trenta in latino. Ma questo non è niente. Successivamente, alcuni studenti pensarono di approfittare di questo precedente e si recarono al prof. A. Gamba, ordinario di fisica superiore e richiesero di con-trattare una strana forma di esame sul tipo di quello di latino-Marcuse, ma il prof. Gamba replicò dicendo: «Ci avete presi per buffoni?». Gli studenti risposero: «Sì».

Panfilo Gentile

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17dicembre 2020

ITO D’IMPOSTA PER GLI AFFITTI Art. 65 decreto “Cura Italia”

Mensilità e misura di canone cedibile

60% canone di:

- marzo 2020

Immobili locati

Categoria catastale C1

“Rilancio”, come modificato dal decreto “Agosto”

tabella di cui Allegato 1*, decreto “Ristori”

Mensilità e percentuale di canone cedibile

60% canone di:

- marzo 2020 - aprile 2020 - maggio 2020 - giugno 2020

Immobili locati

Immobili ad uso non abitativo destinati allo svolgimento di attività industriale, commerciale, artigianale, agricola, di in-teresse turistico o all’esercizio abituale e professionale dell’attività di lavoro auto-nomo (anche a destinazione mista)

20% canone di: - marzo 2020 - aprile 2020 - maggio 2020 - giugno 2020

Immobili ad uso non abitativo destinati allo svolgimento delle relative attività

60% canone di: - marzo 2020 - aprile 2020 - maggio 2020 - giugno 2020

N.B. per le strutture turistico-ricettive, con attività solo stagionale, il periodo è da aprile a luglio 2020

Immobili ad uso non abitativo destinati allo svolgimento delle relative attività

60% canone di: - marzo 2020 - aprile 2020 - maggio 2020 - giugno 2020

Immobili ad uso non abitativo destinati allo svolgimento delle attività istituzionali

60% canone di: - marzo 2020 - aprile 2020 - maggio 2020 - giugno 2020 - luglio 2020 - agosto 2020 - settembre 2020 - ottobre 2020 - novembre 2020 - dicembre 2020

Immobili ad uso non abitativo destinati allo svolgimento delle relative attività

o 2**, decreto “Ristori-bis” e ordinanza Ministro della salute”

Mensilità e misura di canone cedibile

60% canone di: - ottobre 2020 - novembre 2020 - dicembre 2020

Immobili locati

Immobili ad uso non abitativo destinati allo svolgimento delle relative attività

Mensilità e misura di canone cedibile

60% canone di: - ottobre 2020 - novembre 2020 - dicembre 2020

Immobili locati

Immobili ad uso non abitativo destinati allo svolgimento delle relative attività

Attenzione: dichiarazione Imu/Tasi Entro il 31.12.2020 va presentata (o, in alternativa, trasmessa

in via telematica) al Comune la dichiarazione Imu/Tasi relativa all’anno 2019 (salvo diversi termini stabiliti dal Regolamento co-munale).

Infatti – come chiarito dalla circolare n. 1/DF del Ministero delle finanze del 18.3.2020 (cfr. Cn apr-mag. ‘20) – la norma di cui all’art. 1, comma 769, della legge di bilancio 2020, che ha ri-portato il termine di presentazione della dichiarazione IMU al “30 giugno dell’anno successivo a quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell’imposta”, è valida per il pros-simo anno.

Limitatamente, invece, ai casi in cui il possesso dell’immobile ha avuto inizio, o sono intervenute variazioni, nel corso del 2019, si applica la diversa norma (art. 3-ter, d.l. 30.4.2019, n. 34, come convertito in legge) che ha fissato al 31.12.2020 il termine per la presentazione della dichiarazione anzidetta (valida, si ricorda, anche ai fini della Tasi).

da: Corriere della Sera, 14.11.’20

Decreto “Affrancazioni” È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 10.11.2020, n. 280,

il decreto del Ministero dell’economia e delle finanze 28.9.2020, n. 151, contenente il “Regolamento recante rimozione dai vincoli di prezzo gravanti sugli immobili costruiti in regime di edilizia convenzionata”, noto come decreto “Affrancazioni”.

Il regolamento – che stabilisce le modalità per la rimozione dei vincoli di prezzo massimo di cessione nonché di canone massimo di locazione relativo agli alloggi costruiti in regime di edilizia age-volata/convenzionata – è stato emanato a seguito delle diverse in-certezze applicative generate dalle disposizioni vigenti sulla materia, risolvendo annose controversie legali, al fine di favorire la circolazione di questi beni e tutelare gli interessi dei privati in-teressati, fra i quali anche i terzi acquirenti.

Inoltre, il decreto in questione prevede un meccanismo attra-verso il quale la parte può richiedere al Comune una dilazione di pagamento del corrispettivo, maggiorato degli interessi legali, pre-via presentazione di una garanzia fideiussoria rilasciata da im-prese bancarie o assicurative.

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18 dicembre 2020

SISTEMA CONFEDILIZIA

Coronavirus: primi vaccini anche a badanti a contatto con anziani

Un appello al Governo, al Commissario straordinario, Domenico Arcuri, e ai Presidenti delle Regioni d’Italia affinché il piano nazionale di vaccinazione per contrastare il Covid-19 prenda in considerazione in via prioritaria anche gli assistenti familiari che in casa si occupano delle persone non autosufficienti, ovvero le badanti. È questa, in sintesi, la richiesta che Assindatcolf ha avanzato per tutelare le famiglie datrici di lavoro domestico.

“Se è vero, come sostiene Arcuri, che il piano di vaccinazione sarà predisposto tenendo in considerazione le ‘fragilità’ delle persone e la loro esposizione al virus, allora la categoria delle badanti non può essere esclusa. Chiediamo con forza che il Governo tenga conto di questa indicazione. In Italia lavorano circa 850 mila domestici regolari, di questi circa la metà sono badanti. Una categoria essenziale anche per la tenuta sociale e sanitaria del sistema, troppo spesso di-menticata. Tutelare loro significa pensare alle famiglie presso le quali questi lavoratori prestano servizio”.

Legge di bilancio 2021: chiesta deduzione costo del lavoro domestico

“Servono urgentemente incentivi fiscali per rendere meno costoso il welfare familiare”. È questo l’appello della Federazione italiana dei datori di Lavoro domestico e di Assindatcolf, affidato al presidente di Confedilizia, Giorgio Spaziani Testa, in occasione dell’audizione svolta lo scorso 23 novembre sulla legge di bilancio 2021 di fronte alle Commissioni riunite Bilancio di Camera e Senato.

“Al presidente di Confedilizia, che ringraziamo, abbiamo chiesto di portare all’attenzione del Parlamento un tema che a noi sta molto a cuore, quello della totale deduzione del costo del lavoro domestico. Sebbene soprattutto in questi duri mesi di emergenza sanitaria ed economica da Covid-19 il settore domestico abbia rappresentato un vero e proprio pilastro sociale, nella Legge di Bilancio non vi è nessun riferimento specifico. Una mancanza che riteniamo grave e che speriamo possa essere oggetto di modifica” ha spiegato il presidente di Assindatcolf, Andrea Zini.

10 motivi per scegliere un agente Fiaip 1. È orientato a seguire la metodologia di lavoro UNAFIAIP, che,

anche tramite una piattaforma informatica dedicata, ha la finalità di promuovere sul mercato immobili preventivamente controllati e al valore di mercato congruo rendendo l’intero percorso della compravendita immobiliare sicuro e sereno per entrambi i con-traenti.

2. Conosce il mercato immobiliare e sa attribuire il giusto valore all’immobile senza creare alle parti illusioni o false aspettative nella compravendita evitando al venditore di svendere il suo immobile e all’acquirente di pagarlo eccessivamente.

3. Grazie alle sue capacità relazionali, empatiche e di mediazione riesce a trovare il giusto accordo tra i contraenti sapendo ascol-tare le parti, comprendendone i bisogni e le necessità al fine di accompagnarle ad una scelta consapevole, spesso frutto dei ri-sparmi di una vita di lavoro.

4. Conosce approfonditamente l’immobile che propone sul mer-cato perché lo ha qualificato preventivamente attraverso la ve-rifica, anche avvalendosi di professionisti di fiducia, di tutta la documentazione relativa all’immobile. In tal modo trasferisce alle parti dati, informazioni e notizie certe.

5. È orientato alla collaborazione con le 15.000 agenzie immobi-liari che costituiscono la rete Fiaip, ovvero la più grande e ca-pillare rete immobiliare in Italia, adoperandosi, con strumenti innovativi e tecnologici, affinché la compravendita avvenga nel minor tempo possibile con soddisfazione delle parti contraenti.

6. Ha a disposizione una modulistica dedicata, costantemente ag-giornata dal Centro Studi Fiaip, sia nel settore delle compraven-dite che delle locazioni appositamente studiata per offrire il massimo delle garanzie di sicurezza e serenità per l’intera ope-razione immobiliare a beneficio della comunità e a tutela del mercato.

7. Opera secondo un codice etico-deontologico e sa indirizzare al meglio l’investimento attraverso la sua personale conoscenza del tessuto urbano e delle tipologie di immobili maggiormente richieste dal mercato.

8. Riesce ad assistere i contraenti anche dal punto di vista finanziario grazie ai servizi professionali erogati dagli oltre 400 consulenti di Auxilia Finance S.p.A., la società leader della me-diazione creditizia in Italia, di proprietà 100% Fiaip.

9. Garantisce trasparenza e serietà alla trattativa, grazie alle ca-ratteristiche di imparzialità ed equidistanza dettate dalla terzietà rispetto alle parti stesse ed è il vero regista della negoziazione attraverso l’erogazione di tutta una serie di servizi professionali finalizzati a semplificare ed alleggerire il carico di adempimenti burocratici per i contraenti.

10. Segue abitualmente corsi di formazione professionale e di ag-giornamento, oltre ad avere l’opportunità di conseguire la cer-tificazione di qualità Uni Pdr 40:2018 che stabilisce le abilità, competenze e conoscenze dell’agente immobiliare professio-nale e le linee guida della formazione continua in linea con la normativa europea UNI EN 15733.

Audizione in Commissione urbanistica del Comune di Milano

“Più urgente diminuire il costo dell’intervento che aumentare i volumi del realizzato. Se non si cambia qualcosa le operazioni di recupero si fermeranno”. È questa la sintesi del messaggio che il Presidente di Aspesi, Federico Filippo Oriana, ha lanciato con il suo intervento in occasione della consultazione della Commissione Ur-banistica del Comune di Milano sulla delibera di recepimento della legge regionale Lombardia 18/2019 sulla rigenerazione urbana.

“Le operazioni di rigenerazione costano di più che partire dal greenfield a causa di demolizioni e bonifiche”, ha dichiarato in pre-messa Oriana. “Occorre farle costare meno se si vogliono interventi di recupero territoriale. Interventi che sono win-win per i loro ri-flessi su economia, lavoro, socialità e qualità della vita, ecologia e perfino contrasto alla criminalità che si annida nelle aree degra-date. A causa delle condizioni deficitarie del mercato, con prezzi bassi e invenduto, le premialità che oggi hanno veramente un senso sono quelle utili a far costare di meno il prodotto, non a costruire di più con bonus volumetrici: quindi la legge regionale – che viene accusata dall’Amministrazione comunale di Milano di essere esa-gerata nei premi – in realtà è ancora inadeguata perché prospetta riduzioni di oneri minori di quelli previsti dal ddl nazionale in di-scussione in Parlamento”.

In sintesi, quindi, per Aspesi per la rigenerazione urbana è più urgente diminuire il costo dell’intervento che aumentare i volumi del costruito. “E su questo principio in Senato eravamo d’accordo tutti, di ogni parte politica e socio-economica”.

(ADERENTE ALLA CONFEDILIZIA)

(ADERENTE ALLA CONFEDILIZIA) ASSOCIAZIONE SINDACALE DATORI DI LAVORO DOMESTICO (ADERENTE ALLA CONFEDILIZIA)

I SOCI sono l’unica vera NOSTRA FORZA ASSÓCIATI a CONFEDILIZIA per il 2021 e diventa PROTAGONISTA delle nostre battaglie e campagne

www.confedilizia.it

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19dicembre 2020

SISTEMA CONFEDILIZIA

Seminario on line Si è svolto – in modalità videoconferenza – un seminario di ag-

giornamento riservato agli amministratori condominiali e immobiliari aderenti al Registro nazionale amministratori Confedilizia, organizzato dal Centro Studi del Coram di concerto con il Coordinamento con-dominiale Confedilizia. Questi i temi trattati, con i relativi relatori: “La responsabilità civile in condominio” (avv. Vincenzo Nasini); “L’assicurazione del condominio” (avv. Fabio Ramadori); “Delibe-razioni relative ai lavori di manutenzione straordinaria” (geom. Ermanno D’Artista).

Trust (sempre) a imposta fissa Per ogni tipologia di trust, sia esso auto-dichiarato, liquidatorio,

trasparente o opaco, commerciale, da chiunque costituito e in qua-lunque configurazione possibile, la tassazione in misura proporzio-nale deve avvenire quando si realizza un trasferimento effettivo di ricchezza mediante un’attribuzione patrimoniale stabile (con la li-quidazione del trust) e non meramente strumentale (con la costi-tuzione dello stesso).

Questi i princìpi ribaditi a chiare lettere dalla Corte di Cassazione nelle ordinanze nn. 24153 e 24154/2020 (pubblicate il 30 ottobre scorso) che, nel solco di un orientamento giurisprudenziale ormai più che consolidato, ha ancora una volta risolto in senso positivo l’annosa questione circa l’imposizione fiscale da effettuarsi nei con-fronti dell’atto costitutivo di trust. Nel giungere a una soluzione di tal tenore la Suprema Corte, a sostegno del procedimento logico-argomentativo adottato, opera anche una rassegna delle principali pronunce giurisprudenziali sul punto, e in particolare: • “il trasferimento del bene dal settlor al trustee avviene a titolo gra-

tuito e non determina effetti traslativi, poiché non ne comporta l’attribuzione definitiva allo stesso, che è tenuto solo ad ammini-strarlo ed a custodirlo, in regime di segregazione patrimoniale, in vista del suo ritrasferimento ai beneficiari del trust: detto atto, pertanto, è soggetto a tassazione in misura fissa, sia per quanto attiene all’imposta di registro che alle imposte ipotecaria e cata-stale” (Cass. n. 975, del 17.1.2018);

• “poiché ai fini dell’applicazione delle imposte di successione, re-gistro ed ipotecaria è necessario, ai sensi dell’art. 53 Cost., che si realizzi un trasferimento effettivo di ricchezza mediante un’attri-buzione patrimoniale stabile e non meramente strumentale, nel trust di cui alla I. n. 364 del 1989 (di ratifica ed esecuzione della Convenzione dell’Aja 10 luglio 1985), detto trasferimento impo-nibile non è costituito né dall’atto istitutivo del trust, né da quello di dotazione patrimoniale fra disponente e trustee in quanto gli stessi sono meramente attuativi degli scopi di segregazione e co-stituzione del vincolo di destinazione, bensì soltanto dall’atto di eventuale attribuzione finale del bene al beneficiario” (Cass. n. 16699, del 21.6.2019);

• “in tema di trust, l’imposta sulle successioni e donazioni, prevista dall’art. 2, comma 47, del DL n. 262 del 2006, convertito con mo-dificazioni, dalla Legge n. 286/2006, anche per i vincoli di desti-nazione, è dovuta non al momento della costituzione dell’atto istitutivo o di dotazione patrimoniale, fiscalmente neutri in quanto meramente attuativi degli scopi di segregazione ed ap-posizione del vincolo, bensì in seguito all’eventuale trasferimento finale del bene al beneficiario, in quanto solo quest’ultimo costi-tuisce un effettivo indice di ricchezza ai sensi dell’art. 53 Cost.” (Cass. n. 19167, del 17.7.2019). La tassazione proporzionale dovrà effettuarsi pertanto soltanto

nel momento di attuazione e compimento del negozio, ossia nel momento di effettivo trasferimento finale della ricchezza al bene-ficiario, e dunque, all’atto dello scioglimento del trust.

Stato legittimo del fabbricato Sull’ultimo numero della pubblicazione nazionale Nuova pro-

prietà fondiaria esaustivo articolo di Paolo Tonalini sull’argomento di cui al titolo. Com’è noto, questo nuovo documento, già utilizzato nella prassi degli uffici tecnici comunali per il rilascio delle auto-rizzazioni per la modifica di edifici esistenti, è stato introdotto for-malmente nel Testo Unico sull’Edilizia dal Decreto Semplificazioni (art. 9-bis del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, introdotto dal decreto legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito dalla legge 11 settembre 2020, n. 120).

Sullo stesso numero, articoli anche dei Presidenti Spaziani Testa e Sforza Fogliani.

Entro il 1º febbraio, pagamento premio annuo assicurazione obbligatoria

per infortuni domestici Entro lunedì 1° febbraio (cadendo il 31 gennaio di domenica),

deve essere pagato il premio annuo dell’assicurazione obbligatoria per gli infortuni domestici.

Soggetti all’obbligo di iscrizione sono tutti coloro che: a) abbiano un’età compresa fra i 18 e i 67 anni; b) svolgano, in via non occasio-nale (abitualmente e sistematicamente, anche se non continuativa-mente), senza vincolo di subordinazione e a titolo gratuito, attività in ambito domestico finalizzate alla cura delle persone che costituiscono il proprio nucleo familiare e dell’ambiente domestico ove dimora lo stesso nucleo familiare; c) non svolgano altra attività che comporti l’iscrizione presso forme obbligatorie di previdenza sociale.

Si ricorda che tale premio è stato portato dal 2019 (cfr. Cn gen. ’19), a 24 euro (contro i precedenti 12,91 euro). Tale premio non è frazionabile su base mensile mentre è deducibile ai fini fiscali.

Chi compie 67 anni nel corso dell’anno, se è in possesso degli altri requisiti previsti dalla legge, deve in ogni caso pagare il premio assicurativo pieno.

L’iscrizione coincide con il pagamento del premio e la copertura assicurativa opera dal giorno successivo a quello in cui è stato ef-fettuato il pagamento.

Dal 1º gennaio 2020 i soggetti in possesso dei requisiti assicurativi presentano all’Inail la domanda di iscrizione esclusivamente con modalità telematiche, attraverso il servizio online “Domanda di iscrizione e richiesta avviso di pagamento”, disponibile per gli utenti in possesso delle credenziali dispositive. Il servizio deve essere uti-lizzato sia dalle persone che devono iscriversi per la prima volta, sia da quelle che, pur essendo state iscritte in passato all’assicurazione, non l’hanno rinnovata l’anno precedente o ne hanno richiesto la cancellazione per il venir meno dei requisiti assicurativi.

La domanda di iscrizione deve essere presentata almeno due giorni prima della data di maturazione dei requisiti assicurativi, anche ai fini dell’assolvimento dell’obbligo di versamento del pre-mio, ma non è ammesso un anticipo superiore a 30 giorni.

Il pagamento del premio può essere effettuato online tramite un ap-posito link al sistema pagoPA che permette di procedere al pagamento.

Il premio è a carico dello Stato per le persone che possiedono un reddito personale complessivo lordo fino a 4.648,11 euro l’anno e fanno parte di un nucleo familiare il cui reddito complessivo lordo non supera i 9.296,22 euro l’anno.

Quando nell’anno precedente si è stati esonerati dal pagamento del-l’assicurazione per motivi di reddito, si potranno verificare tre diverse situazioni: se persistono ancora i limiti di reddito, occorre ripresentare la domanda attestante la sussistenza dei requisiti reddituali esclusi-vamente con modalità telematica attraverso il servizio “Domanda di iscrizione e rinnovo con dichiarazione sostitutiva” (non è più prevista infatti la modalità automatica di rinnovo); se sono superati i limiti di reddito, deve essere pagato il premio; se è venuto meno anche uno solo dei requisiti per l’iscrizione, deve essere richiesta la cancellazione utilizzando l’apposito servizio telematico.

I REGISTRI AMMINISTRATORI SONO ISTITUITI PRESSO LE ASSOCIAZIONI TERRITORIALI CONFEDILIZIA

COORDINAMENTO TRUSTS IMMOBILIARI CONFEDILIZIA

(ADERENTE ALLA CONFEDILIZIA)

ISCRIVITI DA NOI, DIVENTERAI UN AMMINISTRATORE AFFERMATO

(CONVENZIONATA CONFEDILIZIA)FEDERAZIONE NAZIONALE DELLA PROPRIETÀ FONDIARIA

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20 dicembre 2020

Alloggi di edilizia residenziale e sana-toria dell’occupa-zione abusiva

Le controversie relative alla fase strumentale al-

l’assegnazione di alloggi di edilizia economica e popolare, “tra cui quelle concernenti la sanatoria dell’occupazione abusiva, che im-plicano ex se la valutazione dei requisiti per l’assegnazione dell’al-loggio”, rientrano nella giurisdizione del giudice amministrativo “essendo caratterizzate dall’esercizio di poteri pubblicistici cui ineriscono posizioni di interesse legittimo”.

Così il Tar della Puglia (Bari, sez. III) con pronuncia n. 517 del 21.4.’20.

Assegnazione – Occupante senza titolo – Domanda di rilascio da parte dell’assegnatario L’occupante senza titolo di un alloggio di edilizia residenziale

pubblica, concesso in locazione secondo la disciplina del D.P.R. n. 1035 del 1972, che sia convenuto dall’assegnatario con azione di rilascio, non può contrastare la domanda deducendo la decadenza dell’istante dall’assegnazione e la propria facoltà di ottenere la re-golarizzazione dell’occupazione in rapporto locativo ex art. 25 del citato D.P.R., dal momento che il suddetto godimento di fatto del-l’immobile, ancorché accompagnato dalla corresponsione del canone, non costituisce di per sé titolo idoneo ad estinguere il diritto dell’assegnatario medesimo. Inoltre, esula dai poteri del giudice ordinario il sindacato, sia pure incidentale, sugli atti am-ministrativi attinenti all’eventuale decadenza del precedente asse-gnatario in relazione alla menzionata regolarizzazione, vertendosi in tema di interventi discrezionali dei competenti organi dell’ente assegnante, a fronte dei quali non sono ravvisabili posizioni di diritto soggettivo dell’occupante stesso. Cass. civ., sez. III, 19 di-cembre 2019, n. 33773.

Assegnazione – Poteri dell’assegnatario – Fattispecie

L’assegnatario di un alloggio di edilizia residenziale pubblica può agire contro qualunque terzo che ostacoli o pregiudichi in fatto il suo diritto di godimento dell’immobile, posto che con l’ente gestore sussiste un rapporto di locazione che attribuisce al medesimo assegnatario una posizione identica a quella del conduttore. (Principio enunciato in fattispecie relativa ad azione di rilascio promossa dall’assegnatario di un alloggio popolare contro terzi che occupavano senza titolo il bene di cui era titolare). Cass. civ., sez. III, 19 dicembre 2019, n. 33773.

COORDINAMENTO NAZIONALE CASE RISCATTO EDILIZIA PUBBLICA (ADERENTE ALLA CONFEDILIZIA)

SISTEMA CONFEDILIZIA

AMMINISTRATORI DEL PROPRIO CONDOMINIO

AMMINISTRATORI SEMIPROFESSIONISTI

La Confedilizia si rivolge a voi, specificamente

La Confedilizia ha apprestato per voi APPOSITI SERVIZI

RIVOLGETEVI ALLA SEDE CONFEDILIZIA

PIÚ VICINA

Elenco e indirizzi sedi sul sito www.confedilizia.it

ASTE GIUDIZIARIE SUL NOSTRO SITO Tribunali di

Agrigento, Alessandria, An-cona, Asti, Avezzano, Bari, Ber-gamo, Brescia, Cagliari, Cal-tagirone, Catania, Foggia, Fi-renze, Lanciano, Latina, Li-vorno, Marsala, Milano, Napoli, Palermo, Perugia, Pescara, Pia-cenza, Reggio Calabria, Roma, Siracusa, Sulmona, Torre An-nunziata, Trapani, Verona

Trasformazione del bosco: linee guida per esonero interventi compensativi

È stato pubblicato sulla Gaz-zetta Ufficiale 16.10.2020, n. 256, il decreto del Ministero delle politiche agricole alimen-tari e forestali 7.10.2020, con cui sono state adottate le linee guida relative alla definizione dei criteri minimi nazionali per l’esonero dagli interventi com-pensativi conseguenti alla tra-sformazione del bosco.

IN G.U.

Codice crisi d’impresa e dell’insolvenza

È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il d.lgs. 26 ottobre 2020, n. 147, recante disposi-zioni integrative e correttive al Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza di cui al d.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14.

Per quanto di interesse, si richiama l’attenzione sull’art. 25 che, nell’ambito delle vendite e degli altri atti posti in essere in esecuzione di un programma di liquidazione giudiziale, detta, rispetto alla norma su cui in-terviene (art. 216 del Codice), una disciplina più puntuale con riguardo alla liberazione dei beni immobili.

Si evidenzia che il Codice della crisi d’impresa e dell’in-solvenza entrerà in vigore il 1° settembre 2021.

L’amor patrio e l’invidia

L’amor patrio degenera nel nazionalismo. E l’invidia so-ciale nel sovversivismo ven-dicativo e punitivo.

Panfilo Gentile

SEGNALAZIONI

Luigi Pecchioli, Pil, spread, debito pubblico e altre pillole di economia, Diarkos ed., pp. 172

Sulle orme di Alberto Bagnai, responsabile economico della Lega, sono in termini semplici esposte questioni economiche come inflazione, svalutazione, differenziale, debito pubblico. Si parla pure di corruzione e inef-ficienza dello Stato.

Jane Jacobs, Città e libertà, a cura di Michela Barzi, elèuthera ed., pp. 176

Contro miti e riti consolidati nell’architettura contempora-nea, l’autrice (1916-2006) si esprime denunciando limiti e difetti della pianificazione, so-stenendo invece i vantaggi della libertà individuale e dell’ordine spontaneo nelle città.

Louis de Bonald, Le leggi na-turali dell’ordine sociale, a cura di Oscar Sanguinetti, invito alla lettura di Mauro Ronco, D’Etto-ris ed., pp. 216

Dell’autore, fra i maggiori teo-rici del tradizionalismo cattolico durante la Restaurazione (1754-1840), sono presentate le fonda-mentali tesi di filosofia politica, che individuano l’origine divina dell’autorità temporale, criti-cando l’Illuminismo.

Andrea Di Michele, Tra due divise, Laterza ed., pp. XIV + 238

Più di centomila sudditi del-l’Austria-Ungheria, appartenenti alla minoranza italiana, furono nel primo conflitto mondiale ar-ruolati nell’esercito imperiale e inviati su fronti lontani, patendo pesanti vicende nella prigionia e tribolati ritorni.

Luigi Blanco, Le origini dello Stato moderno, Carocci ed., pp. 344

Esaminando i secoli del Basso Medioevo, l’autore studia i fer-menti che portarono successi-vamente al sorgere dello Stato, soffermandosi su fenomeni e istituzioni quali l’Impero, le mo-narchie, le leghe, i principati, la Chiesa, le città.

Marco Pellegrini, Savonarola, Salerno ed., pp. 368

La complessa e tragica figura del fustigatore e riformatore, letta sovente in maniera opposta nel corso dei secoli (per esempio, da anticlericali e tradizionalisti cattolici), è dall’autore interpre-tata alla luce del pro fe tismo ebraico-cristiano.

Nuova luce sulla Sindone, a cura di Emanuela Marinelli, Ares ed., pp. 292, 29 ill. f. t.

Una serie di saggi su storia, scienza e spiritualità della Sin-done, per superare la datazione individuata nel 1988 (XIV se-colo) e illustrare recenti studi sul lino che ne attesterebbero l’autenticità, conclusi da rifles-sioni sull’Uomo della Sindone.

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21dicembre 2020

Locazioni brevi: interscambio dati È in corso di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale il Decreto interministeriale 11.11. 2020, per la for-

nitura dei dati concernenti le locazioni brevi, l’imposta di soggiorno e il contributo di soggiorno di Roma Capitale, ai sensi dell’art. 13-quater, d.l. n. 34/2019, come convertito. Con tale decreto sono individuati i criteri, i termini e le modalità per la fornitura da parte del Ministero dell’interno all’Agenzia delle entrate (e, tramite quest’ultima, ai Comuni che hanno istituito l’imposta di soggiorno) dei dati risultanti dalle comunicazioni dei gestori di strutture ricettive e dei proprietari o gestori di case e appartamenti, di cui all’articolo 109 del Tulps (indicati poi nel decreto semplicemente come “Struttura”).

Il Ministero dell’interno rende disponibili all’Agenzia delle entrate i dati, trasmessi tramite il servizio Alloggiati Web” della Polizia di Stato con la comunicazione obbligatoria di cui all’art. 109 anzidetto (cfr. Cn dic. ‘18) in forma anonima e aggregata per ogni “Struttura”.

I dati devono consentire l’individuazione del solo numero dei soggetti alloggiati, senza ulteriore specificazione, nonché dei giorni di permanenza nella “Struttura”, dichiarati all’atto della registra-zione. L’Agenzia delle entrate li rende poi disponibili ai Comuni che hanno istituito l’imposta di sog-giorno.

Si ricorda che i locatori o sublocatori che locano immobili o parti di essi con contratti di durata in-feriore a trenta giorni hanno l’obbligo di comunicare alla Questura, entro le 24 ore successive all’ar-rivo (oppure all’arrivo stesso se il soggiorno è inferiore alle 24 ore) le generalità delle persone alloggiate attraverso il sistema “Alloggiati Web”.

da: ItaliaOggi, 2.12.’20

Tessere Automobile Club per gli sconti Per favorire gli iscritti alle Associazioni territoriali di Confedilizia che volessero avvalersi dei servizi

dell’Automobile Club d’Italia, è stata rinnovata anche per il 2021 la convenzione ACI. Le tessere associative, che si possono comprare con lo sconto, sono di due tipi: ACI Gold (acquistabile al prezzo di 79 euro invece di 99 euro) e ACI Sistema (acquistabile al prezzo

di 59 euro invece di 75 euro). Entrambe le formule comprendono i seguenti servizi, tenendo però presente che alcuni sono riser-

vati solo alla tessera ACI Gold: soccorso stradale 24 ore su 24, con assistenze accessorie tipo: auto so-stitutiva, auto a casa o rimpatrio del veicolo, rimborso spese viaggio, rimborso spese di disinfestazione e lavaggio, rimborso ripristino dotazioni di sicurezza del veicolo, rimborso spese amministrative per demolizione del veicolo, rimborso spese pulizia serbatoio per errato rifornimento carburante (solo soci ACI Gold); assistenza legale per vertenze derivanti dalla circolazione stradale; rimborso dei corsi per il recupero dei punti della patente; rivista l’Automobile in formato digitale sfogliabile (in formato cartaceo per soci ACI Gold); assistenza sanitaria per socio e familiari, assistenza domestica in situa-zioni di emergenza riservata ai soci Gold.

Per avere maggiori informazioni e accedere alla scontistica, è sufficiente consultare la pagina del sito confederale riservata agli associati e dedicata alla convenzione.

Taglia i costi

per l’amministrazione dei tuoi beni vieni in Confedilizia

L’esaltazione del sentimento nazionale

L’esaltazione del sentimen-to nazionale, degenerata fino al delirante nazismo e l’esal-tazione delle rivendicazioni di classe, degenerate nel fa-natismo sovietico, queste non erano riflessioni libresche, prodotti di tavolino, ma spet-tacoli apocalittici, che non potevano non incidersi nel cuore delle generazioni che vi avevano assistito, vi ave-vano partecipato o ne erano state le vittime.

Panfilo Gentile

La rivolta dei giovani

Gli uomini possono vivere benissimo senza ideali in età matura, quando, finita l’età wertheriana, essi sono co-stretti a sottomettersi alla se-rietà della vita. Allora ap-prendono i penosi doveri quo-tidiani e nella sofferenza ac-quistano anche la coscienza della dignità morale dei loro compiti. La gioventù, esente da responsabilità, ha l’anima oziosa e nell’ozio, come ma-dame Bovary, coltiva pensieri peccaminosi. Si separa dal mondo che la circonda, lo trova insulso e decrepito, si illude di cambiarlo, sposa un ideale, credendolo nuovo an-che se è decrepito, purché sia generoso, aggressivo e ri-schioso. Questa è la poesia della gioventù.

Panfilo Gentile

SEGNALAZIONI

Maria Antonietta, Lettere ine-dite, a cura di Catriona Seth, pp. 304

Edite per la prima volta in versione italiana, queste missive inviate dalla regina (nell’infelice condizione di apparire un’ap-pendice asburgica sul trono di Francia) all’amico ambasciatore Mercy ne rivelano limiti e pregi, di là delle opinioni negative tra-mandate.

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22 dicembre 2020

Il concetto della libertà

Non basta che lo Stato auto-disciplini la propria attività e che il potere sia esercitato in base a delle leggi, ma occorre che queste leggi contengano l’impegno di rispettare e far rispettare i diritti dell’uomo, che poi, sia detto tra parentesi, si riassumono tutti nel con-cetto della libertà.

Panfilo Gentile

Le democrazie prefasciste

Nelle democrazie prefasci-ste il collegio uninominale consentiva ad una personalità di qualche spicco, di farsi lar-go nei limiti del proprio col-legio, senza necessità di ap-poggiarsi al alcun partito or-ganizzato. Inoltre esisteva una Camera Alta, il Senato Regio, al quale si accedeva per nomina dall’alto, ma sem-pre che si possedessero i re-quisiti stabiliti nello Statuto Albertino. Per effetto dei due dispositivi i parlamentari po-tevano essere reclutati con maggior saggezza e varietà di criteri.

Panfilo Gentile

AVVISI PAGAMENTO TASSA RIFIUTI Li mandano per ricordarci che la pulizia di marciapiedi ed altri spazi pubblici dobbiamo farla noi

PERCHÈ NON TORNIAMO ANCHE UFFICIALMENTE

A PULIRE NOI E A NON PAGARE PIÙ? Ci guadagneremmo,

e molto...

Come procurarsi amici

Ma come si fa a procurarsi amici? Evidentemente usando del potere per distribuire fa-vori.

Panfilo Gentile

da: il Giornale, 22.11.’20

Lo scadenzario del proprietario di casa e del condominio – GENNAIO 2021

Lo scadenzario del datore di lavoro domestico – GENNAIO 202111 Gennaio – Lunedì

Versamento dei contributi Inps e Cassa colf Ultimo giorno utile per il versamento dei con-

tributi Inps e Cassa colf per il lavoro domestico relativi al trimestre ottobre-dicembre 2020.

Predisposizione prospetto paga In ottemperanza al Contratto nazionale del

lavoro domestico, contestualmente alla corre-sponsione periodica della retribuzione, deve essere predisposto, in duplice copia, il prospetto paga.

Lo scadenzario annuale del datore di lavoro domestico è presente – continuamente aggior-nato – sul sito www.confedilizia.it

18 Gennaio – Lunedì Imposte e contributi

Ultimo giorno per il versamento da parte del condominio delle ritenute fiscali e dei contributi previdenziali e assistenziali relativi a dipendenti e assimilati, lavoratori autonomi nonché a con-tratti di appalto, con riferimento al mese di di-cembre 2020.

Addizionali Irpef Ultimo giorno per il versamento in unica so-

luzione da parte del condominio delle addizio-nali regionale e comunale all’Irpef trattenute ai dipendenti sulle competenze di dicembre 2020,

a seguito di cessazione del rapporto di lavoro.

Tari e imposta di registro Si veda Confedilizia notizie gennaio 2020.

N.B. In tutti i casi in cui viene citato il condominio quale destinatario di un obbligo si intende che al relativo adempimento provveda, quando esi-stente, l’amministratore o, altrimenti, un soggetto designato dall’assemblea condominiale.

Lo sca den za rio annuale è presente – continuamente aggiornato e ulteriormente approfondito – sul sito della Confedilizia (www.confedilizia.it)

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23dicembre 2020

*1-2) Femministe smentite. L’uomo è da sempre sottomesso alla donna. Ercole schiavo di una regina, Aristotele «cavalcato» dalla sua amante, Lancil-lotto ai piedi di Ginevra. La storia di tutte le civiltà dimostra come il maschio sia succube dell’eros e della sacralità femminile (Libero 25.5.’20)

*1-2) Quanti geni regalati ai «cugini». La «grandeur» francese l’hanno fatta gli italiani. Da Caterina de’ Medici fino a Pierre Cardin e tanti illustri scono-sciuti. Il nostro talento brilla in ogni ambito, ma Parigi non sempre lo am-mette (Libero 25.5.’20)

*1-2) Lo finanzia il Tesoro con 44 miliardi. Ma che fine fanno questi soldi pubblici se l’azienda è gestita male? Bisognerà resistere alle pressioni della politica. Faccenda complicata (Corsera Economia 25.5.’20)

*Il 19 settembre, tra un mese esatto, vi aspettiamo a Piacenza per il trente-simo convegno del Coordinamento le-gali di Confedilizia

*1-2) Stato & CDP. Vizi capitali di uno strano azionista. Il decreto Rilancio autorizza la Cassa depositi e prestiti a costituire un «Patrimonio destinato» per investire nelle imprese strategiche in difficoltà

*1-2) Relazioni pericolose. Passata l’emergenza la Cina ritorna a stringere la morsa su Hong Kong. Pechino punta a rafforzare la repressione del dissenso dell’ex colonia britannica. Condanna unanime da Stati Uniti ed Europa (La Verità 23.5.’20)

*1-2) L’intervista Moreno Zani. «As-sisteremo a un cambio di rotta. Meglio privilegiare le obbligazioni». Il presidente di Tendercapital: «Ora si preferiscono i prodotti con rendimenti fissi alle azioni. Il petrolio dovrebbe risalire. At-tenzione a banche e auto. Interessanti le aziende che non fanno aumenti di capitale» (La Verità 21.5.’20)

*1-2) La cuccagna dei furbetti. Fesso chi lavora, parola del ministro Dadone. La pandemia ha mostrato l’imprepa-razione della nostra burocrazia. Ma la responsabile della Pubblica ammini-strazione pensa a una riforma fanta-scientifica, con 4 statali su 10 occupati da casa. Perché il cartellino è un «fe-ticcio» e gli assenteisti non esistono (La Verità 21.5.’20)

*1.2) Lotta all’invasione. Non si tro-vano i soldi per i cassintegrati ma pa-ghiamo milioni per i clandestini. Anziché percorrere la via più saggia, e cioè chiudere i porti, il governo cerca navi per isolare i migranti. A spese nostre (La Verità 14.7.’20)

CINGUETTII www.confedilizia.it

Inserimenti alle 16,30 di ogni giorno

I proprietari, “ovvero chi vive di rendita”

Il buon senso di un proprietario (ma il buon senso ha quasi sempre la peggio)

IL BUON GIORNO SI VEDE DAL MATTONE

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24 dicembre 2020

*1-2) «Mani pulite» nella giustizia. Nessuna punizione per i detenuti ri-voltosi. Dei 6.000 che hanno messo a soqquadro le carceri a marzo, solo un centinaio rischia la sorveglianza spe-ciale. I procedimenti disciplinari a carico degli agenti, invece, proseguono. E il decreto Bonafede per riportare dentro i boss finisce alla Consulta (La Verità 30.5.’20)

*1-2) I favori di Palamara al pm di Grillo junior. Gregorio Capasso, che indaga sul presunto stupro commesso dal figlio del comico, tampinava il col-lega offrendogli biglietti gratis per la Juve in tribuna Vip e cene al ristorante dello Stadium. E intanto s’informava sulla nomina a procuratore di Tempio Pausania (La Verità 29.5.’20)

*1-2) Dimmi che colore ti piace e ti spiego che persona sei. Il rosso indica un temperamento forte, il blu esprime riflessività, il verde equilibrio e controllo, il viola intelligenza e devozione (Libero 5.7.’20)

*1-2) La verità degli altri. In Regione Sicilia un dipendente su cinque è pagato per non lavorare. Vendeva can-nabis light, ma nel sottotetto di casa sua aveva una serra con 146 piante di quella vera: fermato (La Verità 17.6.’20)

*1-2) Italiani per ultimi. Chiediamo soldi all’Europa e diamo 5 miliardi al-l’Africa. Per il Belpaese non ci sono ma lo Stato regala quattrini contro i cambiamenti climatici o per la parità di genere. Beneficiati cubani, afghani e coreani oltre al Continente nero (Li-bero 5.7.’20)

*1-2) Le sofferenze dei cattolici. Alla facoltà teologica della Chiesa in-segnano che essere gay è bello. Nel-l’università cattolica dell’Italia setten-trionale, il sacerdote Fumagalli dedica un corso agli omosessuali. All’insegna della modernità, si parla anche di ana-logie tra matrimonio e unioni di persone dello stesso sesso (La Verità 17.6.’20)

*1-2) Legittima difesa contro il go-verno. Gli italiani risparmiano un mi-liardo al giorno. A maggio i depositi sono aumentati di 115 miliardi rispetto al 2019. Non è effetto della quarantena ma della sfiducia (Libero 17.6.’20)

*1-2) Tensioni e denunce. In un giorno 30 manifestazioni contro Conte. Da Milano a Roma, da Torino alla Si-cilia, da Genova a Bologna: la protesta dilaga in tutto il Paese al grido di «ab-biamo fame». La sinistra accusa i «Gilet arancioni»: mettono a rischio la salute pubblica. Molti i sanzionati per il mancato distanziamento (Libero 31.5.’20)

CINGUETTII www.confedilizia.it

Inserimenti alle 16,30 di ogni giorno

La CON FE DI LI ZIA è for te di oltre

200 sedi ter ri to ria li Per in for ma zio ni su in di riz zi e sedi tf. 06.679.34.89 (r.a.)

da: il Giornale, 24.11.’20

I vanti del senatore a vita Monti

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25dicembre 2020

da: L’Espresso, 8.11.’20

Nuovi codici Modello F24 Come noto, dall’1.9.2020 per il pagamento dei tributi e dei re-

lativi interessi, sanzioni e accessori dovuti in relazione alla regi-strazione degli atti privati (quali per esempio i contratti di comodato) si deve utilizzare il modello F24 (così come disposto dal provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 27.1.2020).

Con la risoluzione n. 73 del 19.11.2020 sono stati istituiti ulte-riori codici tributo (rispetto a quelli già istituiti con la risoluzione n. 9 del 20.2.2020) per consentire il versamento tramite modello F24 delle altre imposte e sanzioni dovute in relazione alla regi-strazione degli atti privati nonché si è provveduto alla ridenomi-nazione dei seguenti codici:

“1555” denominato “ATTI PRIVATI – Imposta ipotecaria” “1556” denominato “ATTI PRIVATI – Imposta catastale” “1557” denominato “ATTI PRIVATI - Sanzione imposte ipoteca-rie e catastali - Ravvedimento”

In sede di compilazione del Modello F24, i suddetti codici tri-buto sono esposti nella sezione “Erario”, esclusivamente in cor-rispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a debito versati”, con l’indicazione nel campo “anno di riferimento” del-l’anno di formazione dell’atto, nel formato “AAAA”. Per consentire il versamento, sempre tramite modello F24, delle somme dovute a seguito degli avvisi di liquidazione emessi dagli uffici dell’Agen-zia delle entrate in relazione alla registrazione degli atti privati, sono utilizzati i vigenti codici tributo di cui alle risoluzioni n. 16/E del 25 marzo 2016 e n. 57/E del 18 luglio 2018 di seguito indicati, appositamente ridenominati:

“A140” ridenominato “ATTI PRIVATI – ATTI GIUDIZIARI – SUC-CESSIONI Imposta ipotecaria - somme liquidate dall’ufficio”

“A141” ridenominato “ATTI PRIVATI – ATTI GIUDIZIARI – SUCCESSIONI Imposta catastale - somme liquidate dall’ufficio” “A149” ridenominato “ATTI PRIVATI – ATTI GIUDIZIARI – SUCCESSIONI Sanzione Imposte catastali e ipotecarie - somme liquidate dall’ufficio” Le spese di notifica relative ai suddetti avvisi sono versate con

il codice tributo “9400 – spese di notifica per atti impositivi”.

Redditi di capitale I redditi di capitale sono

individuati dal D.L.vo 917/ 1986 mediante una elenca-zione che ha in comune due caratteristiche, l’una positiva e l’altra negativa: essi deri-vano dall’impiego di capitali; non devono derivare da eventi incerti. Sono il principale esempio di redditi da impiego del capitale gli interessi e i dividendi che da esso deri-vano. Sono esempio di redditi derivanti da eventi incerti e che non sono considerati redditi di capitale le plusva-lenze realizzate dalla ces-sione di azioni, obbligazioni e titoli similari (tassate sotto il profilo dei “redditi diversi”) e i redditi di capitale conse-guenti all’esercizio dell’impresa (che vanno a comporre il reddito d’impresa). Tutti gli interessi maturati per impiego di un capitale sono, come regola generale, redditi di capitale. Essi sono: gli interessi derivanti da mutui, depositi e conti correnti; interessi delle obbligazioni che non sono sottoposti al diverso regime sostitutivo dell’imposta o della ritenuta alla fonte; i proventi dei certificati di massa. Non costituiscono reddito di capitale gli interessi moratori e gli interessi com-pensativi, i quali appartengono alla stessa categoria dei crediti dai quali maturano: se sono dovuti nell’esercizio di una impresa sono redditi di impresa, se sono dovuti a un profes-sionista sono redditi di lavoro autonomo. Sono, invece, reddito di capitale le rendite perpetue, i compensi per prestazioni di fideiussione, i proventi derivanti dal mutuo di titoli garantiti, i redditi compresi nelle somme corrisposte su assicurazioni sulla vita e di capitalizzazione. Sono sottoposti a normativa particolare gli utili conseguiti dal possesso di azioni e da altri titoli di partecipazione a società di capitali e ad enti analoghi.

(da: Bartolini-Savarro, Compendio di diritto tributario, ed. La Tribuna)

UN PO’ DI TRIBUTARIO

da: Corriere della Sera

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26 dicembre 2020

CORBEILLE

Croazia, torna in auge lo “scaldapene”

“In Croazia torna in auge l’antenato della mutanda ma-schile: il nakurnjak, uno scal-dapene rilanciato dalle ma-gliaie del villaggio di Licko Petrovo Selo riunite nell’as-sociazione Tara e dalla Lika, che preservano l’artigianato locale. Il rivestimento ingui-nale è il pezzo forte della loro produzione e lo propon-gono in confezione regalo, corredato con un foglio che racconta la storia di questo indumento curioso accom-pagnato da un paio di noci, simbolo di buona salute (...). Una volta gli abiti popolari degli uomini avevano pan-taloni larghi, senza alcuna protezione e quando dove-vano andare a cavallo o cam-minare attraverso le foreste per fare legna, il freddo si faceva sentire (…). Gli uo-mini di questa regione della Croazia li hanno indossati fino agli anni Cinquanta, quando poi l’arrivo della biancheria intima in cotone ha soppiantato le mutande inguinali”.

Così ItaliaOggi del 25. 11.’20.

“Per paura del virus voli senza meta: si atterra nel luogo da cui si parte”

“Alcune compagnie aeree hanno cominciato a vendere biglietti senza destinazione, i cui voli atterrano nello stesso aeroporto da cui sono partiti. Il motivo è vendere biglietti a chi desidera fare l’esperienza di un viaggio aereo senza le seccature provocate dalle restrizioni agli spostamenti tra un Pae-se e l’altro. Voli senza de-stinazione sono stati orga-nizzati, tra gli altri, dalla taiwanese Eva Air (un volo da e per Taipei su un jet di linea tutto decorato con im-magini di Hello Kitty), dalla Royal Brunei Airlines, dalla giapponese Air Nippon Air-ways (tema hawaiano) e dalla compagnia australiana Qantas, che organizza da anni voli panoramici sul-l’Antartide”.

È quanto riporta La Verità del 19.9.’20.

“Hotel tedesco vietato ai ciccioni”

Albergo tedesco non ac-cetta clienti che “pesano più di 130 chili”. L’arreda-mento – dice la proprietaria – “non resiste al loro peso”.

È quanto scrive ItaliaOggi del 10.6.’20.

Blocco sfratti, botta e risposta

LA CON FE DI LIZIA NON È SOL TA NTO UN SIN DA CA TO NON È SOL TAN TO UN ’OR GA NIZ ZA ZIO NE DI CA TE GO RIA

NON È SOL TAN TO UN ’AS SO CIA ZIO NE DI CIT TA DI NI MA È QUE STO TUT T’IN SIE ME

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27dicembre 2020

TUTTOCONDOMINIO

da: Corriere della Sera, 30.11.’20

Il pluralismo Nella pubblicistica contem-

poranea si insiste molto sul «pluralismo» come caratteri-stica delle democrazie e non abbiamo difficoltà ad accet-tare tale dottrina, sempre che nel «pluralismo» sia compreso il concetto di gara e non si li-miti al concetto della molte-plicità.

Panfilo Gentile

da Corriere della Sera, 23.3.’20

1-2) Un bel pasticcio costato caro agli italiani. La misera fine dei banchi a rotelle della Azzolina. Pervenuti a scuole chiuse o inutilizzati per di-mensioni e impraticabilità. La mini-stra insiste: non indispensabili ma migliorativi (Libero 12.11.’20)

*1-2) Il documento di “Lettera 150”, gruppo di 250 studiosi, inviato all’esecutivo il 29 marzo. I prof. che spiegarono (inascoltati) come evitare la chiusura (Libero 11.11.’20)

* 1-2) Benetton piange, ma intasca 12,5 miliardi. Il gruppo descrive l’ope-razione come un esproprio, i grillini si vantano di averli presi a schiaffi. La realtà però è che l’azienda ha fatto un affare. E forse, alla fine, sarebbe stato meglio revocare subito la concessione e far scattare la buonuscita a 23 miliardi (La Verità 18.7.’20)

*1-2) Nuovo record negativo di na-scite. Mai così pochi bambini dal 1861. Nel 2019 oltre 19.000 in meno sul 2018 (-4,5%). Concesse 127.000 cit-tadinanze (+13%) (La Verità 14.7.’20)

*1-2) L’intervista Iginio e Debora Massari. «A noi è mancato un sostegno serio. Al governo è mancata l’intelli-genza». Parlano il pasticcere italiano più famoso nel mondo e la figlia-col-laboratrice: «Prima degli aiuti, chie-diamo all’esecutivo di metterci in con-dizione di continuare a fare il nostro lavoro in modo decente» (La Verità, 31.10.’20)

*1-2) Mistero all’Eur. Rubati i mille labari usati nella Marcia su Roma. i vessilli che accompagnarono il Duce sono spariti dall’Archivio Centrale di Stato. Furia iconoclasta o voglia di fa-scismo? (Libero 2.8.’20)

*1-2) Terapie intensive fantasma. In Campania mancano i letti e se li in-ventano. Secondo il governo i posti per le urgenze dovrebbero essere 566, la Regione ne dichiara 433, in realtà sono soltanto 110 (Libero, 17.10.’20)

*1-2) Lo studio del Cna. Superbonus complicato: il 90% rinuncia. Solo una piccola minoranza di imprese ha usato l’agevolazione: le norme non sono chiare (Libero, 17.10.’20)

*Sui nostri risparmi tira aria di pa-trimoniale. Ambiguo messaggio di Mattarella: «Le risorse private possono contribuire a sostenere una rapida ri-presa» (La Verità, 31.10.’20)

*1-2) Italia prima in Europa nel pagare le imposte. La pressione fiscale reale, a causa del nero, porta via metà dei gua-dagni. I contribuenti sono migliori di quanto si dica (Libero, 13.10.’20)

*1-2) Puliscono il canale a loro spe-se. A due pensionati arriva la multa. Spacciatore si fa consegnare da un cliente la tessera del reddito di cittadi-nanza in cambio di stupefacenti (La Verità 26.8.’20)

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Inserimenti alle 16,30 di ogni giorno

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28 dicembre 2020

Il demos Al demos si può applicare

quel che Alessandro II diceva di sé stesso. Discorrendo con Madame de Stäel, la quale lo lodava del suo buon governo, rispose: «Madame, je ne suis qu’un accident heureux».

Panfilo Gentile

La democrazia La definizione più felice

della democrazia è quella di Burzio: «La democrazia è quel regime in cui più “élites” si propongono alla scelta delle moltitudini ed antidemocra-tico quel regime in cui una “élite” si impone alle altre ri-fiutando l’arbitrato popolare».

Panfilo Gentile

Trasmissioni televisive “astiose”

Una buona metà delle tra-smissioni televisive è una astiosa istigazione all’odio di classe. Se viene un’alluvione, un terremoto, un’epidemia, si trova sempre la maniera di seminare il sospetto che ciò sia avvenuto per l’ingor-digia dei capitalisti, che avreb-bero costruito le dighe con la ricotta, le case con la sabbia e le condutture d’acqua col fango.

Panfilo Gentile

La borghesia attuale

La borghesia attuale non ha più casa, non ha più terre, si è sradicata dalla provincia, per andare ad ingrossare la folla anonima e meschina delle città metropolitane. La famiglia si è disgregata per l’irriverenza dei figli, il lavoro delle donne, le ristrettezze economiche.

Panfilo Gentile

Malcontento generale

Non si possono chiudere gli occhi dinanzi al fatto che all’interno dei popoli a regime democratico si è andato dif-fondendo un accentuato e crescente malcontento per il funzionamento delle istitu-zioni tradizionali.

Panfilo Gentile

TUTTOCONDOMINIO

Il conduttore è legittimato ad impugnare una delibera condominiale?

Il potere d’impugnare le delibere condomi-niali compete, oltre che al titolare di diritti reali sulle singole unità immobiliari (pure se locate), anche al conduttore, ma solo nella particolare materia dei servizi di riscaldamento e di condi-zionamento d’aria. Ogni altra controversia deve, invece, trovare soluzione nel rapporto proprietario-inquilino, al di fuori, dunque, del dibattito assembleare e delle relative eventuali impugnazioni.

Regolamento che vieta l’attività commer-

ciale: è lecito affittar camere? L’attività d’affittacamere, secondo la giuri-

sprudenza di legittimità, deve essere assimilata a quella imprenditoriale alberghiera, in quanto tale attività, pur differenziandosi per le sue mo-deste dimensioni, presenta natura analoga, comportando, non diversamente da un albergo, un’attività imprenditoriale; un’azienda in senso giuridico ed il contatto diretto con il pubblico. Ne consegue che, qualora un regolamento con-dominiale vieti di adibire unità immobiliari ad attività commerciale, verrà necessariamente inibita anche la possibilità di affittare camere.

Convocazione d’assemblea: vanno allegati

bilanci e giustificativi? L’obbligo di preventiva informazione dei con-

dòmini in ordine al contenuto degli argomenti posti all’ordine del giorno dell’assemblea ri-sponde alla finalità di far conoscere ai convocati, sia pure in termini non analitici e minuziosi, l’oggetto essenziale dei temi da esaminare, in modo da consentire una partecipazione consa-

pevole alla discussione e alla relativa delibe-razione; non è quindi configurabile un vero e proprio obbligo giuridico, per l’ammini-stratore condominiale, di allegare all’avviso di convocazione anche i documenti giustifi-cativi o i bilanci da approvare, non venendo affatto pregiudicato il diritto alla preventiva informazione sui temi in discussione, fermo restando che ad ognuno dei con-dòmini è riconosciuta la facoltà di richiedere, anticipatamente e senza interferire sull’attività condominiale, le copie dei do-cumenti oggetto d’esame (in questo senso anche la recente Cassazione civile sez. II, 05/10/ 2020, n. 21271).

Il regolamento può dimi-

nuire i termini per impugnare la delibera?

È nulla la clausola del regola-mento di condominio che stabi-lisce un termine di decadenza inferiore a quello previsto ex lege (30 giorni) per chiedere all’auto-rità giudiziaria l’annullamento delle delibere dell’assemblea. L’ultimo comma dell’art. 1138 Cod. civ. vieta, infatti, che con regolamento con-dominiale si possano modificare le disposizioni relative alle impugnazioni delle deliberazioni condominiali di cui all’art. 1137 c.c.

Canne fumarie moleste di uso esclusivo:

chi li deve adeguare? In ipotesi di canne fumarie moleste o comun-

que non a norma ed al servizio solo di alcune unità immobiliari, l’obbligo di provvedere a ri-costruzione, messa a norma o bonifica spetta esclusivamente ai proprietari delle medesime unità alle quali i manufatti sono esclusivamente funzionali.

CASI CLINICI DI CONDOMINIO

a cura di Flavio Saltarelli

Conduttore e impugnazione delibera - Divieto regola-mentare di attività commerciale ed affittacamere - Convocazione assemblea e giustificativi - Regolamento e termini impugnazione delibere - Canne fumarie mo-leste di uso esclusivo

20

Installazione di insegne o cartelloni pubblicitari sulla facciata condominiale

L’accordo con cui un condominio conceda a terzi, dietro corrispettivo, uno spazio sulla facciata per installarvi insegne o cartelloni pubblicitari solleva l’interrogativo delle maggioranze necessarie per l’approvazione.

Sulla base di quanto osservato dalla Cassazione a Sezioni Unite nella sentenza n. 8434 del 30.4.’20, è da ritenersi che la risposta sia una delibera assunta con le maggioranze di cui al secondo (ove si tratti di prima convocazione) e al terzo comma (ove si tratti di seconda convocazione) dell’art. 1136 cod. civ. (sempre fermi i quorum costitutivi di cui al primo e terzo comma dello stesso art. 1136). Le Sezioni unite infatti, con riguardo peraltro ad una questione assai delicata quale l’approvazione del contratto col quale un condominio conceda in godimento ad un terzo, dietro corrispettivo, il lastrico solare allo scopo precipuo di consentirgli l’installazione di infrastrutture per l’esercizio del servizio di telefonia mobile, hanno ricondotto tale contratto fra gli atti di ordinaria amministrazione e, quindi, ritenuto sufficienti le maggioranze sopra indicate.

Naturalmente le parti non dovranno aver inteso attribuire al loro accordo effetti reali ma solo effetti obbligatori e la durata convenuta non dovrà essere superiore a nove anni (diversamente occorrendo il consenso unanime dei partecipati al condominio ai sensi dell’art. 1108, terzo comma, cod. civ.). Necessario sarà anche rispettare i limiti di cui all’art. 1120, ultimo comma, cod. civ., nonché verificare se, nel caso concreto, sussista un regolamento di condominio di origine contrattuale che preveda particolari disposizioni in punto.

Supponendo, poi, che questo tipo di accordo, come di norma avviene, venga formalizzato in una lo-cazione, si segnala che il reddito che ne deriverà (fiscalmente da inquadrarsi tra i “redditi diversi”) spetterà a tutti indistintamente i condòmini in ragione delle rispettive quote millesimali di proprietà. Anche in tal caso, tuttavia, sempreché un regolamento di condominio di origine contrattuale non disponga diversamente.

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29dicembre 2020

TUTTOCONDOMINIO

La presenza in un edificio di un’unità immobiliare oggetto di un contratto di rent to buy pone, sostanzialmente, due interroga-tivi: il primo relativo al soggetto da convocare all’assemblea, il secondo riguardante il soggetto a cui chiedere il pagamento dei contributi condominiali.

I dubbi nascono senz’altro dal fatto che il rent to buy è un isti-tuto introdotto da una norma (l’art. 23 d.l. n. 133/’14, come convertito in legge) la quale – nel dettare una specifica disci-plina per quei contratti “che prevedono l’immediata conces-sione in godimento di un im-mobile, con diritto per il con-duttore di acquistarlo entro un termine determinato” – ha de-lineato i contorni di una fatti-specie che non può essere assi-milata a nessuna delle forme contrattuali tradizionali.

La risposta agli interrogativi da cui abbiamo preso l’avvio non può che essere ricercata, quindi, nella stessa disciplina regolatrice dell’istituto in questione. E a tal fine decisivo appare senz’altro essere il richiamo – operato dal citato art. 23 – agli artt. da 1002 a 1007 cod. civ. nonché agli artt. 1012 e 1013 cod. civ., in tema di obblighi nascenti dall’usufrutto.

Premesso, infatti, che da quan-to precede deriva che, nell’am-bito del rent to buy, analoga-mente a quanto accade nei rap-porti tra nudo proprietario ed usufruttuario, spetta al conce-dente provvedere alle “ripara-zioni straordinarie” (art. 1005 cod. civ.), mentre è compito del conduttore (così lo chiama la legge; ma sarebbe più adatto quello di beneficiario) farsi ca-rico delle spese e, in genere, degli oneri “relativi alla custodia, amministrazione e manutenzio-ne ordinaria” del bene (art. 1004 cod. civ.), è evidente che tale impostazione non può che por-tare a ritenere egualmente ap-plicabili – in caso di presenza in un edificio di un’unità im-mobiliare oggetto del contratto che ci occupa – le previsioni dettate dagli ultimi tre commi dall’art. 67 disp. att. cod. civ., in tema di rapporti tra nudo pro-prietario, usufruttuario e am-ministrazione condominiale.

Occorrerà, allora, distinguere – così come evidenziato anche dai commentatori (cfr. F. Pado-vini, Rent to buy e condominio, in Giurisprudenza italiana, 2/’15, 499) – se ciò su cui l’assemblea sia chiamata a deliberare attenga ad affari relativi “all’ordinaria amministrazione e al semplice godimento delle cose e dei servizi comuni”, oppure no. Nel primo caso, dovrà essere convocato il conduttore; nel secondo il con-

cedente. Se poi l’assemblea fosse chiamata a deliberare su più ar-gomenti di diversa natura do-vranno essere convocati entrambi (per poi partecipare o meno, a discussione e votazione, a se-conda dei singoli argomenti via via affrontati dall’assemblea).

La partecipazione alle spese condominiali seguirà natural-mente lo stesso criterio. Pertanto, ove tali spese si riferiscano al-l’ordinaria amministrazione e al godimento delle cose e dei servizi comuni, la relativa richiesta di pagamento dovrà essere rivolta al conduttore; negli altri casi al concedente. Entrambi questi sog-getti potranno comunque essere

chiamati a rispondere “solidal-mente per il pagamento dei con-tributi dovuti all’amministrazione condominiale”.

È da sottolineare, infine, che – sempre sulla base di quanto previsto dalla normativa in ma-teria di condominio e segnata-mente, in questo caso, dall’art. 63, quinto comma, disp. att. cod. civ. – il proprietario dell’immo-bile oggetto di rent to buy ri-marrà obbligato solidalmente con l’avente causa per i contri-buti maturati anche qualora (e fintanto che) non trasmetterà all’amministratore copia auten-tica del titolo che determina la vendita definitiva.

Rent to buy in condominio, chi vota e chi paga

Caos in vista per le assemblee di condominio Il Parlamento, in sede di conversione del decreto-legge sulle mi-

sure anti-Covid (n. 125/2020), ha approvato definitivamente una norma sulle assemblee condominiali on line che lede gravemente i diritti di tutti i condòmini e, in particolare, dei soggetti più fragili: anziani e famiglie meno abbienti. Si tratta della norma che intro-duce la possibilità di svolgere l’assemblea condominiale esclusi-vamente in videoconferenza con il consenso della “maggioranza dei condòmini”. Tale previsione – che sostituisce la precedente, che prevedeva il necessario consenso di “tutti i condòmini” – im-pedirà di fatto a milioni di persone, non in grado o comunque nel-l’impossibilità di utilizzare mezzi telematici, di partecipare alle riunioni di condominio, creando comunque un generale aggravio di costi.

Con tale disposizione si cancella in un colpo solo uno dei prin-cipii cardine dell’intera disciplina condominiale: la possibilità, per tutti gli aventi diritto, di partecipare all’assemblea per fornire, cia-scuno, il proprio contributo alla discussione e alla votazione. E poiché non necessariamente la maggioranza dei condòmini è espressione della maggioranza dei valori millesimali dell’edificio, si avrà l’ulteriore, assurda conseguenza che un gruppo di condò-mini numeroso, ma rappresentativo complessivamente di pochi millesimi, potrà vincolare l’intera compagine condominiale.

È facile prevedere la nascita di un diffuso contenzioso, che bloc-cherà qualsiasi decisione, rendendo in concreto impossibile lo svolgimento sia dell’ordinaria attività condominiale sia di quella straordinaria, ivi compresi i lavori per il Superbonus del 110 per cento, già fortemente ostacolati dalle difficoltà di cittadini, profes-sionisti e imprese nei rapporti con le amministrazioni locali a causa del lavoro a distanza dei dipendenti comunali.

L’auspicio è che – come peraltro preannunciato da esponenti della maggioranza – la norma venga al più presto rivista.

Ultimissime di giurisprudenza

Modifica di un servizio co-mune e servitù

I condòmini, seppur titolari di un fondo configurato come dominante nell’ambito di una servitù costituita per la frui-zione di un servizio condo-miniale, possono decidere di modificare il servizio (nella specie, spostando l’ubicazione dell’autoclave, dell’elettro-pompa e della cisterna della riserva dell’impianto idrico) con le maggioranze richieste dall’art. 1136 cod. civ., non costituendo oggetto della de-libera la rinunzia della ser-vitù, la cui estinzione conse-gue eventualmente ad essa, risultando, piuttosto, tale estinzione quale effetto legale tipico della nuova situazione di fatto venutasi a creare tra i fondi per il venir meno dei requisiti oggettivi che carat-terizzano la servitù. Ciò, sem-preché la trasformazione del servizio non richieda l’una-nimità per altre ragioni, de-rivanti dalle regole che di-sciplinano l’estrinsecazione della volontà condominiale in materia di innovazioni vie-tate, determinando una sen-sibile menomazione dell’uti-lità ritraibile dalla parte co-mune.

Cass. ord. n. 23741 del 28.10.‘20

Uso di un bene comune da parte di un condòmino

L’utilizzazione, anche par-ticolare, della cosa comune da parte di un condòmino è consentita allorché non venga alterato l’equilibrio fra le con-correnti utilizzazioni, attuali o potenziali, degli altri com-proprietari e non si determi-nino pregiudizievoli invaden-ze nell’ambito dei coesistenti diritti di costoro.

Cass. ord. n. 23550 del 27.10.‘20

Incarico di amministratore di condominio e società La legge di riforma del condominio (l. n. 220/’12) ha espressamente consentito di svolgere anche

alle società l’incarico di amministratore condominiale. In particolare, l’art. 71-bis, terzo comma, disp. att. cod. civ., prevede che possano svolgere tale incarico anche le “società di cui al titolo V del libro V del codice” civile. Si tratta di società semplici, società in nome collettivo, società in accomandita semplice, società per azioni, società in accomandita per azioni, società a responsabilità limitata. In questi casi, i requisiti – sempre a norma del citato art. 71-bis – devono essere posseduti dai soci illi-mitatamente responsabili (tali sono i soci delle società semplici e in nome collettivo e i soci accomandatari delle società in accomandita semplice e in accomandita per azioni), dagli amministratori e dai dipendenti incaricati di svolgere le funzioni di amministrazione dei condominii a favore dei quali le società prestano i servizi. È da ritenersi che nell’oggetto sociale, tra le attività della società, vi dovrà anche essere indicata quella di amministrazione di condominii.

Per un quadro generale dei requisiti previsti dalla legge per svolgere l’attività di amministratore di condominio si rinvia alla tabella sinottica in argomento, pubblicata sul sito www.confedilizia.it.

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30 dicembre 2020

Costituzione di condominio separato

Quando un edificio o un gruppo di edifici appartenenti a proprietari diversi si possa dividere “in parti che abbiano le caratteristiche di edifici autonomi”, è ammesso lo scioglimento del condominio con la costituzione di un con-dominio separato (art. 61 disp. att. cod. civ.). In merito può deliberare l’assemblea oppure intervenire l’autorità giudiziaria (su domanda di un terzo almeno fra i com-proprietari della parte del nuovo condominio).

CONDOMINIO IN PILLOLE

TUTTOCONDOMINIO

Distacco dall’impianto centralizzato e obbligo di scarico sopra il tetto dell’edificio

Del distacco dall’impianto centralizzato di riscaldamento abbiamo trattato più volte su queste co-lonne, in particolare commentando l’art. 1118 cod. civ. (“Diritti dei partecipanti sulle parti comuni”), il quale ora, dopo le modifiche recate dalla legge di riforma del condominio (l. n. 220/’12), prevede al quarto comma la possibilità, da parte del singolo condòmino, di rinunciare all’utilizzo di tale impianto, se dal distacco non derivino “notevoli squilibri di funzionamento o aggravi di spesa per gli altri con-domini”.

Ciò posto, si ritiene il caso di tornare sul tema per sottolineare l’importanza di quanto stabilito dal-l’art. 5, d.p.r. n. 412/’93. I commi 9-9quater di tale disposizione stabiliscono, infatti, che “gli impianti termici installati successivamente al 31 agosto 2013 devono essere collegati ad appositi camini, canne fumarie o sistemi di evacuazione dei prodotti della combustione, con sbocco sopra il tetto dell’edificio alla quota prescritta dalla regolamentazione tecnica vigente”. Specifiche deroghe sono previste esclu-sivamente nei casi in cui: a) si proceda, anche nell’ambito di una riqualificazione energetica dell’im-pianto termico, alla sostituzione di generatori di calore individuali che risultano installati in un periodo precedente la suddetta data del 31 agosto, con scarico a parete o in canna collettiva ramificata; b) l’adempimento dell’obbligo risulti incompatibile con norme di tutela degli edifici oggetto dell’inter-vento, adottate a livello nazionale, regionale o comunale; c) il progettista attesti e asseveri l’impossi-bilità tecnica a realizzare lo sbocco “sopra il colmo del tetto”; d) si proceda alle ristrutturazioni di impianti termici individuali già esistenti, siti in stabili plurifamiliari, qualora nella versione iniziale non dispongano già di camini, canne fumarie o sistemi di evacuazione dei prodotti della combustione con sbocco sopra il tetto dell’edificio, funzionali e idonei o comunque adeguabili all’applicazione di apparecchi a condensazione; e) vengano installati uno o più generatori ibridi compatti, composti al-meno da una caldaia a condensazione a gas e da una pompa di calore e dotati di specifica certifica-zione di prodotto.

Per poter accedere alle indicate deroghe è inoltre obbligatorio installare generatori di calore dall’alto rendimento energetico aventi le specifiche caratteristiche elencate nello stesso art. 5.

Dunque, salvo casi particolari (e sempreché sul punto non vi sia una diversa disciplina regionale), chi si distacca dovrà fare in modo che il suo impianto individuale scarichi i fumi prodotti sopra il tetto dell’edificio in cui l’unità immobiliare è sita. Il che dovrà essere tenuto presente non solo in relazione ai costi da sostenere (in specie dai condòmini dei piani bassi, per i quali la rinuncia all’impianto cen-tralizzato sarà senz’altro più onerosa rispetto agli altri condòmini), ma anche con riguardo ad un eventuale pregiudizio che potrebbe subire il decoro architettonico dello stabile (si pensi ad una canna fumaria installata sulla facciata).

Il regolamento di condominio non può ridurre il termine di legge per impugnare le delibere condominiali

di PIER PAOLO BOSSO* @PierPaoloBosso

Ogni condòmino ha trenta giorni dalla data dell’assemblea, se era presente ed ha votato contro o si è astenuto, per impugnare la delibera (art. 1137 del cod. civ.), presentando l’impugnazione con istanza di mediazione presso idoneo organismo ubicato nella circoscrizione del tribunale nella quale è sito il condominio. Alcuni organismi notificano direttamente alla controparte l’invito a comparire in mediazione, altri demandano tali incombenti al ricorrente. Se assente, il condòmino ha invece trenta giorni dal ricevimento del verbale per farlo. L’amministratore dovrà convocare un’assemblea per informare il condominio dell’avvenuta impugnativa e farsi autorizzare a partecipare, assistito da un legale. Se la mediazione porta ad una proposta, la stessa dovrà venire portata in assemblea ed approvata (o meno) dalla stessa, col voto favorevole della maggioranza degli intervenuti che rappresenti almeno 500 millesimi (art. 1136, comma 4º e 2º del cod. civ.). Se non si arriva ad una proposta o se la stessa non viene accettata in assemblea, il condòmino ricorrente può decidere di non proseguire nel contenzioso contro il condominio oppure di proseguire in sede giudiziale, per far dichiarare nullità o annullamento della delibera (a seconda del vizio più o meno grave che presenta). L’impugnazione va proposta entro lo stesso termine (30 giorni), decorrenti dal deposito del “verbale negativo” presso la segreteria dell’organismo. È favorito chi era assente all’assemblea, dato che ha più tempo per impugnare, visto che il termine decorre da quando riceve la delibera, mentre chi era presente, se non la riceve nei 30 giorni o la riceve allo scadere del termine si trova costretto ad impugnare sulla base di quel che ricorda essere avvenuto e deliberato, senza averne il testo e senza poterlo mostrare ad un legale. Questione di non poco conto, sapendo che in assemblea vengono dette molte cose ma – ai fini dell’impugnazione – rileva quel (poco) che viene verbalizzato, spesso anche in forme confuse. Il legale può essere in difficoltà nel valutare i profili di illegittimità di quel che è stato deliberato senza poterne leggere il testo. Vi sono poi amministratori che mandano la delibera con grande ritardo, anche decorsi i 30 giorni utili per impugnare; mentre gli assenti non decadono dall’impugnazione fino a che non ricevono la delibera, i presenti dissenzienti od astenuti devono im-pugnarla nei 30 giorni, senza visionarla. La Cassazione (sent. 19714 del 21.9.2020), contrariamente a quanto prima deciso da Tribunale e Corte d’Appello di Milano, ha affermato che è nulla la clausola del regolamento di condominio (anche contrattuale, come nel caso di specie) che stabilisce un termine di decadenza di quindici giorni per chiedere all’autorità giudiziaria l’annullamento delle delibere dell’assemblea, visto che l’art. 1138 del cod. civ. vieta che con regolamento condominiale siano modificate le disposizioni relative alle impugnazioni. La nullità di una tale clausola regolamentare è rilevabile, ai sensi dell’art. 1421 del cod. civ., anche d’ufficio, in ogni stato e grado del procedimento, e quindi pure in Cassazione, purchè siano acquisiti agli atti tutti gli elementi di fatto dai quali possa desumersene l’esistenza (Cass. Sezioni Unite n. 26243 del 12.12.2014).

*Presidente di Confedilizia Piemonte e Valle d’Aosta, Coordinamento legali Confedilizia

La fede cattolica Nel mondo cattolico si ri-

flettono tutte le opinioni che dividono gli altri italiani e l’uni-tà della fede non può esten-dersi all’identità delle opinioni politiche. La fede cattolica non può significare l’accettazione di un programma di governo. Non si possono obbligare i cat-tolici ad essere favorevoli, ad esempio, alla programmazione o alle regioni o all’esproprio delle aree fabbricabili, tutte materie codeste opinabili, e quindi sottratte alla disciplina superiore delle autorità eccle-siastiche.

Panfilo Gentile

Ultimissime di giurisprudenza

Interpretazioni delle delibere condominiali

Le delibere assembleari del condominio devono es-sere interpretate secondo i canoni ermeneutici stabiliti dagli artt. 1362 cod. civ. e seguenti, privilegiando, in-nanzitutto, l’elemento lette-rale, e quindi, nel caso in cui esso si appalesi insufficiente, gli altri criteri interpretativi sussidiari indicati dalla legge, tra cui quelli della valutazione del comportamento delle par-ti e della conservazione degli effetti dell’atto, che impone all’interprete di attribuire alle espressioni letterali usate un qualche effetto giuridicamen-te rilevante anziché nessun effetto o un significato me-ramente programmatico.

Cass. ord. n. 19991 del 23.9.‘20

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31dicembre 2020

TUTTOCONDOMINIO

Lo speciale Gruppo di lavoro presso l’ISS (Istituto Superiore di Sanità), con i rapporti 3/2020 e 26/2020 ha dato indicazioni per la gestione e raccolta dei rifiuti urbani durante l’emer-genza del Covid-19 per contra-stare la trasmissione del virus. Ha anche indicato le procedure da seguire per il conferimento dei rifiuti urbani extra ospeda-lieri in cassonetti condominiali o stradali e per la raccolta porta a porta. Indicazioni basate su norme nazionali (Decreto legge 23.2.2020, Dpcm 26 .4.2020 e Dpcm 17.5.2020), ma adattabili alle emergenze locali. Anche la Commissione UE, pur auspi-cando la continuazione del ri-ciclo e della raccolta differen-ziata, ha riconosciuto la neces-sità di misure specifiche nei casi di positività o quarantena (European Commission Waste management in the context of the coronavirus crisis” Brussels; 14 April 2020). Nel caso di sog-getti non positivi, non in isola-mento e non in quarantena ob-bligatoria, si raccomanda di mantenere le modalità locali di raccolta in vigore, non inter-rompendo la raccolta differen-ziata. A scopo cautelativo si rac-comanda (ai condòmini, evi-dentemente) di smaltire tra i rifiuti indifferenziati fazzoletti o carta da rotoli, mascherine e guanti eventualmente utilizzati. Nel caso di rifiuti urbani prove-nienti da abitazioni di soggetti positivi al tampone, in isola-mento o quarantena, non es-sendo noto, al momento, il tem-po di sopravvivenza in un rifiuto domestico/ urbano dei corona-virus in generale, e del Covid-19 in particolare, sussistendo timori di rischio da parte della popolazione e tra gli operatori della raccolta rifiuti, bisogne-rebbe far riferimento al Dpr 254/2003 che considera rifiuti sanitari pericolosi a rischio in-fettivo quelli provenienti da am-bienti di isolamento infettivo e venuti a contatto con qualsiasi liquido biologico secreto od escreto dai pazienti isolati. Rifiuti equivalenti a quelli generati in una struttura sanitaria, da rac-cogliere in idonei imballaggi a perdere e gestiti con le stesse modalità dei rifiuti sanitari pe-ricolosi a rischio infettivo. E poi da sterilizzare, incenerire etc. Procedure difficili da mettere in pratica, specie in zone ad alta diffusione di contagiati e isolati o perché mancano con-tratti con aziende specializzate nella raccolta dei rifiuti a rischio infettivo; si danno allora alcune raccomandazioni: a) nelle abi-

tazioni di soggetti positivi al tampone, in isolamento o in quarantena, interrompere la raccolta differenziata, se esi-stente, raccogliere e conferire insieme tutti i rifiuti domestici, indipendentemente dalla loro natura (vetro, metallo, rifiuti organici, plastica), inclusi faz-zoletti di carta, carta in rotoli, teli monouso, ecc., equiparati a rifiuti indifferenziati; b) inserire mascherine e guanti in una bu-sta, prima di essere introdotti nel sacco dei rifiuti indifferen-ziati, limitando errori nella rac-colta e nel conferimento, a sal-vaguardia della sicurezza do-mestica, di operatori ecologici e volontari addetti alla raccolta; c) confezionare i rifiuti in modo da non danneggiare e/o conta-minare esternamente i sacchi (utilizzando guanti monouso); d) quando siano presenti oggetti taglienti, a punta o comunque in grado di provocare lacerazioni dell’involucro (oggetti o fram-menti in vetro o metallo), ese-guirne il conferimento con cura (es. avvolgendoli in carta), evi-tando di lacerare i sacchi con fuoriuscita del contenuto; e) uti-lizzare almeno due sacchetti uno dentro l’altro in dipendenza della loro resistenza; f) dotare di apertura a pedale i contenitori all’interno dei quali verranno inseriti i sacchi; g) chiuderli bene usando guanti monouso, senza schiacciarli e comprimerli con le mani, evitando l’accesso di animali da compagnia ai locali dove sono i sacchi di rifiuti; h) far smaltire il rifiuto dalla pro-pria abitazione con le procedure in vigore sul territorio, esporli fuori dalla propria porta negli appositi contenitori, dotati pre-feribilmente di apertura a pedale o nei contenitori/bidoncini as-segnati/forniti dai soggetti pre-posti alla raccolta, o gettarli negli appositi cassonetti condo-miniali o stradali destinati ai ri-fiuti indifferenziati; i) rimuovere e risvoltare i guanti monouso utilizzati per l’operazione, evi-tando che vengano a contatto con la cute, e poi eliminarli in successivo sacco di rifiuti indif-ferenziati; l) nel caso in cui il soggetto positivo o in quarantena

non possa far ritirare i rifiuti da qualcuno che si faccia carico del loro conferimento, istituire un servizio dedicato di ritiro da parte di operatori addestrati (es. Protezione Civile, Esercito, Cro-ce Rossa, ecc.); m) gli operatori che svolgono assistenza domi-ciliare ai soggetti positivi al tam-pone o in quarantena dovranno concordarne le modalità con il Gestore locale e, al fine di con-sentire a tutti gli addetti la facile identificazione di tali rifiuti si raccomanda di utilizzare sacchi e/o contenitori di colore diffe-rente da quelli già utilizzati per rifiuti di altro tipo. Le A.S.L., notificando ai condòmini lo stato di soggetto positivo, in quaran-tena, isolato per qualche motivo, si limitano però a dare indica-zioni di poche righe, scarne e sintetiche; sarebbe bene qualche spiegazione in più. A seconda delle regole sulla differenziata adottate dal singolo Comune, l’Amministratore di condominio ha sempre l’obbligo di riceve -re, custodire i contenitori e in-formare i condòmini sulle rela-tive regole di utilizzo. Deve in-nanzitutto: a) comunicare in condominio giorni della setti-mana e modalità della raccolta rifiu ti (affiggendo avviso in ba-checa); b) posizionare i casso-netti della raccolta in una parte comune. In ogni caso è l’as-semblea condominiale che deve decidere dove collocare i bidoni della raccolta differenziata (quante discussioni tra i con-dòmini su dove posizionarli, dove spostarli …); in mancanza di delibera, provvederà diret-tamente l’amministratore, fa-cendo anche osservare le regole a dipendenti, fornitori e manu-tentori che eseguono interventi nel condominio, curando che imprese e dipendenti del con-dominio facciano pulizie e igie-nizzino materiali ed attrezzature dopo l’utilizzo, adottando le cau-tele di legge, per evitare proprie responsabilità.

*Presidente di Confedilizia Piemonte e Valle d’Aosta,

Coordinamento legali Confedilizia

Gestione dei rifiuti in condominio in tempi di Covid-19 di PIER PAOLO BOSSO*

@PierPaoloBossoUltimissime di giurisprudenza

Annullamento di delibera assembleare

In tema di azione di an-nullamento di una delibera-zione condominiale, la legit-timazione ad agire, in capo al condòmino che abbia ri-cevuto una convocazione tar-diva, non è subordinata alla deduzione ed alla prova di uno specifico interesse di-verso da quello alla rimozione dell’atto impugnato, essendo l’interesse ad agire costituito proprio dall’accertamento dei vizi formali di cui è affetta la deliberazione di interesse.

Cass. ord. n. 24041 del 30.10.‘20

Amministratore di condo-minio e natura del provvedi-mento di revoca

Anche dopo le modifiche introdotte dalla l. n. 220/’12, resta confermata la mancan-za di attitudine al giudicato del provvedimento con cui il tribunale pone termine ante tempus al rapporto tra am-ministratore e condòmini. In senso contrario non è deter-minante neanche il disposto dell’art. 1129, tredicesimo comma, cod. civ., in forza del quale “in caso di revoca da parte dell’autorità giudi-ziaria, l’assemblea non può nominare nuovamente l’am-ministratore revocato”. Il di-vieto di nomina dell’ammi-nistratore revocato dal tri-bunale, infatti, è temporaneo, e non comprime definitiva-mente il diritto dello stesso di ricevere l’incarico, rile-vando soltanto per la desi-gnazione assembleare im-mediatamente successiva al decreto di rimozione. In re-altà, il divieto di nomina posto dal riformato art. 1129 tredi-cesimo comma, cod. civ. fun-ziona nei confronti dell’as-semblea, precludendole di rendere inoperativa la revoca giudiziale con una delibera che riconfermi l’amministra-tore rimosso dal tribunale (e ciò pure se siano ormai ve-nute meno le ragioni che avevano determinato la sua revoca). Anche tale divieto, pertanto, non oblitera il tipico connotato di provvisorietà ed intrinseca modificabilità dei provvedimenti giudiziari ca-merali in tema di nomina e revoca dell’amministratore di condominio.

Cass. ord. n. 23743 del 28.10.‘20

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32 dicembre 2020

No ti zia rio men si le fuori commercio diffuso esclusivamente

tramite le Associazioni territoriali della Confedilizia

Anno 30 Numero 11

Di ret to re re spon sa bi le COR RA DO SFOR ZA FO GLIA NI

Re da zio ne Uf fi cio Stam pa Con fe di li zia

00187 - Ro ma - Via Borgognona, 47 Tel. 06/6793489 (r.a.)

Fax 06/6793447 Impaginazione e fotocomposizione

Publitep - Piacenza

Stampa TEP s.r.l. - Piacenza

Registrato al Tribunale di Piacenza (n. 442)

Licenziato per la stampa il 9 dicembre 2020

Il numero di novembre 2020 è stato postalizzato il 13.11.2020

Proposte ed interrogazioni di nostro interesse Disposizioni in materia di imputazione dei redditi da locazione di

immobili nel caso di contitolarità della proprietà, sono contenute in un disegno di legge del senatore Calandrini (FdI).

Il deputato Gusmeroli (Lega) è il primo firmatario di una proposta di legge volta a delegare al Governo la semplificazione e l’abolizione di adempimenti fiscali per le persone fisiche e le imprese.

I deputati Gava e Rixi (Lega) hanno depositato una proposta di legge volta a fornire l’interpretazione autentica dell’articolo 2-bis, comma 1-ter, del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, concernente i limiti di distanza tra i fabbricati in caso di demolizione e ricostruzione di edifici.

Modifiche all’articolo 474 del codice di procedura civile in materia di effettività della tutela nei sistemi di tipo decisorio per la risoluzione stra-giudiziale delle controversie, sono contenute in una proposta di legge a prima firma della deputata Martinciglio (M5S).

Sul tema della sospensione delle esecuzioni di rilascio degli immobili è stata presentata alla Camera un’interpellanza urgente, primo firmatario Bianchi (Lega), con la quale si chiede quali urgenti iniziative intenda as-sumere il Governo per assicurare le dovute procedure che permettano agli ufficiali giudiziari di calendarizzare gli sfratti già a partire dal 1° gennaio 2021, nonché garantire le procedure preliminari presso gli Uffici Nep e quindi iniziare con regolarità la fase di deposito e registrazione delle legittime istanze legali; al Senato un’interrogazione di De Bertoldi (FdI) che, richiamando le osservazioni di Confedilizia in merito all’assenza di interventi dell’Esecutivo in favore dei tanti proprietari di immobili e locali commerciali che da mesi non ricevono più il reddito da locazione a causa dell’assenza di inquilini (turisti e studenti) o per situazioni di morosità negli affitti di lunga durata, chiede al Governo quali iniziative intenda assumere sul punto.

Molteplici sono gli atti di sindacato ispettivo che sollecitano il Governo sul Superbonus 110%. Tra questi, si segnala, l’interrogazione del senatore Dal Mas (FI) che chiede di sapere se l’Esecutivo non ritenga necessario adottare iniziative per appurare la ridondanza e la superfluità del parametro “risparmio di energia primaria non rinnovabile”, quale dato obbligatorio per ciascuno degli interventi trainanti e trainati, nonché di semplificare la procedura implementata dall’Enea, affinché con inter-pretazioni lasciate alla discrezionalità dei vari enti preposti non si pregiudichi la portata applicativa di un’agevolazione fondamentale per la ripresa economica del Paese; quella depositata da un nutrito gruppo di senatori del Gruppo del M5S, primo firmatario Anastasi, che chiede al Ministro dello sviluppo economico se siano state avviate iniziative per estendere la durata del provvedimento oltre l’attuale scadenza di dicembre 2021, al fine di stabilizzare e rendere duraturi i benefici della misura sui territori; l’interrogazione del deputato Fragomeli (Pd) che chiede di chiarire che la cessione del credito ai sensi dell’articolo 121, comma 2, del decreto-legge n. 34 del 2020 si applica anche alle prestazioni, con Iva al 4 per cento, di servizi dipendenti da contratti di appalto aventi ad oggetto la realizzazione delle opere direttamente finalizzate al superamento o alla eliminazione delle barriere architettoniche.

DAL PARLAMENTO Ci ta zio ni

Le frasi riprodotte in questo numero di Confedilizia notizie (per stimolo di conoscenza e discussione) sono tratte dal vo-lume DEMOCRAZIE MAFIOSE, di PANFILO GENTILE, presen-tazione di Francesco Perfetti, edito da il Giornale.

Co sto del la vi ta - In di ci na zio na li (Co mu ni ca zio ni ISTAT ai sen si dell’art. 81 leg ge 392/1978)

Le variazioni dell’indice Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed im pie gati - da utilizzare per l’aggiornamento dei contratti di locazione - sono le seguenti:

VA RIA ZIO NE AN NUA LE Da to pub bli ca to dall’ISTAT 75% Variazione maggio 2019 - maggio 2020 - 0,4 % - 0,300% Variazione giugno 2019 - giugno 2020 - 0,3 % - 0,225% Variazione luglio 2019 - luglio 2020 - 0,4 % - 0,300% Variazione agosto 2019 - agosto 2020 - 0,7 % - 0,525% Variazione settembre 2019 - settembre 2020 - 0,6 % - 0,450% Variazione ottobre 2019 - ottobre 2020 - 0,4 % - 0,300%

VA RIA ZIO NE BIEN NA LE Il dato relativo alla variazione biennale non viene più pubblicato, posto che la soppressione dell’aggiornamento biennale risale al 1985. A richiesta, il dato potrà essere fornito a chi ne avesse bisogno, direttamente dalla Segreteria generale della Confedilizia.

AVVERTENZA - Il dato al 75% viene qua pubblicato con tre decimali, come da computo arit-metico. Per ragioni pratiche, potrà peraltro essere utilizzato il dato con i primi due decimali

Le variazioni dell’“Indice armonizzato dei prezzi al consumo per i Paesi del l’U nio ne Europea” (co-siddetto indice armonizzato europeo, che si può utilizzare con specifica clausola nei contratti di loca-zione abitativa per l’aggiornamento del canone - cfr. Confedilizia notizie febbraio ’99) sono le seguenti: VA RIA ZIO NE AN NUA LE Da to pub bli ca to dall’ISTAT Variazione maggio 2019 - maggio 2020 - 0,3% Variazione giugno 2019 - giugno 2020 - 0,4% Variazione luglio 2019 - luglio 2020 0,8% Variazione agosto 2019 - agosto 2020 - 0,5% Variazione settembre 2019 - settembre 2020 - 1% Variazione ottobre 2019 - ottobre 2020 - 0,6% I dati Istat sono tempestivamente disponibili (il giorno stesso della diffusione) presso le Associazioni territoriali della Confedilizia.

SEGNALAZIONI

Luigi Einaudi e la Costituente, a cura di Luca Tedesco, IBL Libri ed., pp. 138

L’accurata introduzione di Te-desco permette di leggere com-piutamente gli interventi svolti da Einaudi in sottocommissione e in commissione all’Assemblea costituente, conducendo una bat-taglia anticorporativa e contraria ai monopolii.

Paolo Martinucci, Per Dio e per la Patria, intr. di Marco In-vernizzi su “L’Italia fra Rivolu-zione e Contro-Rivoluzione 1794-1848”, D’Ettoris ed.

Dieci profili di contro-rivolu-zionari italiani fra Sette e Otto-cento (fra i quali il cardinale Ruffo, il principe di Canosa, Mo-naldo Leopardi, Cesare d’Aze-glio) sono presentati in un’am-pia cornice storica che spazia dall’età giacobina al 1848.

Mario Pendinelli, Marcello Sorgi, Quando c’erano i comu-nisti, Marsilio ed., pp. 240

Un secolo di storia dei comu-nisti italiani, da Gramsci alle ultime mutazioni del Pci, ana-lizzato attraverso le vicende isti-tuzionali, la politica interna e internazionale e le biografie in-dividuali, con una testimonianza di Umberto Terracini.

Antonio Scurati, M l’uomo del-la Provvidenza, Bompiani ed., pp. 648

Secondo volume del romanzo che segue il successo di M il fi-glio del secolo, questa biografia abbonda in particolari intimi, veline dei servizi di polizia, ac-cuse di violenza e corruzione, in cui campeggiano Augusto Tu-rati, Roberto Farinacci e Arturo Bocchini.

Carlo Acutis, a cura di Pier An-gelo Piai, Edizioni Segno, pp. 76

Introduzione alla singolare fi-gura di Acutis (1991-2006), da poco beatificato, apostolo del-l’Eucaristia e probabile futuro patrono dell’informatica.

Paolo Armaroli, Conte e Mat-tarella, La Vela ed., pp. 252

Scritta col rigore del costitu-zionalista ma altresì con la cu-riosità dello storico e l’arguzia ironica del commentatore poli-tico, questa cronaca di palazzo Chigi nei mesi del Conte I e II è peculiarmente attenta ai rapporti con il Quirinale.

1919-2019. Riforme elettorali e rivolgimenti politici in Italia, a cura di Maria Lodovica Mutterle e Gianpaolo Romanato, Casa Museo Giacomo Matteotti-Cierre ed., pp. 144

Fra i saggi qui raccolti si se-gnala in particolare lo studio del massimo conoscitore di Gio-litti, Aldo A. Mola, Giovanni Gio-litti: la “maledetta proporzionale”, dedicato ai tentativi, riusciti nel 1919, d’introdurre la proporzio-nale nelle politiche.

L’odio di classe L’odio di classe non si ali-

menta solo della contrappo-sizione tra poveri e ricchi. È un odio più generale contro tutte le superiorità e non mira tanto all’eliminazione della propria inferiorità, quanto all’abolizione della superiorità altrui.

Panfilo Gentile