Attuale Quadro Tecnico e Normativo

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 Protezione cantieri in RFI : attuale quadro tecnico e normativo D. Lgs. 626/1994 D. Lgs. 494/1996 Istruzione Protezione Cantieri Disp. 3/2001, Disp. 39/2004

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Protezione cantieri in RFI : attuale quadro

tecnico e normativo

D. Lgs. 626/1994

D. Lgs. 494/1996

Istruzione Protezione Cantieri

Disp. 3/2001, Disp. 39/2004

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D. Lgs. 626 /94

Legge 626 /94 (Direttive europee 89/391, 89/654,

89/655, 89/656, 90/269, 90/270, 90/394, 90/679),

riguardante il miglioramento della sicurezza e della salute

dei lavoratori, fissa degli obblighi a carico del datore di

lavoro (sia Committente che Impresa esecutrice) tra cui:

     Redazione del Documento Valutazione Rischi (datori di

lavoro)

     Promozione delle attività di cooperazione ecoordinamento con l¶appaltatore (committente)

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Per le imprese che eseguono opere in attuazione di un contratto di appalto, l¶art. 7 del

D.Lgs. 626/1994 pone l¶obbligo, a carico del datore di lavoro committente, di:

fornire alle imprese appaltatrici dei lavori che si svolgono all¶interno dell¶azienda le

informazioni sui rischi specifici e sulle conseguenti misure adottate, in relazione alla

propria attività;

promuovere la collaborazione all¶attuazione delle misure di prevenzione e protezione; promuovere il coordinamento dei relativi interventi e l¶informazione reciproca dei rischi

dovuti alle interferenze fra tutte le imprese interessate.

I datori di lavoro delle singole imprese esecutrici devono:

comunicare agli altri datori i rischi specifici della propria attività;

acquisire i rischi propri delle attività delle altre imprese, valutandoli adeguatamente;

coordinarsi conseguentemente con gli altri datori, informando e tutelando i propri

lavoratori anche rispetto ai rischi ulteriori dovuti alle interferenze fra tali imprese

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L¶attuazione degli obblighi previsti dall¶art.7 del D.Lgs. 626/94

(promozione della collaborazione all¶attuazione delle misure di

prevenzione e protezione e del coordinamento dei relativi interventi)

viene disciplinata in RFI dalla Procedura del Sistema Integrato di

Gestione della Sicurezza RFI SLA PS ORG 001 A ³Procedura per 

lo scambio d¶informazioni sui rischi reciproci´ (presente nel sitoIntranet - Sistemi di gestione - Certificazione - Sistema Centrale -

SIGS - Documentazione - Documentazione di Sistema ± Documenti

di Direzione Strategia Qualità e Sistemi ± Procedure Direzionali).

La procedura si applica sia in caso di affidamento dei lavori ad

imprese appaltatrici, sia in caso che negli stessi ambienti di lavorooperino altre imprese ferroviarie, sia nel caso in cui vi operino più

unità diverse di RFI.

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Ulteriori disposizioni al D.Lgs. 626/1994 vengono stabilite dal D.Lgs.

494/1996 (modif . dal D.L.528/99), per i cantieri temporanei e mobili

ove si svolgono determinati lavori in appalto, rientranti in tutte o in

parte nelle seguenti condizioni:

1) siano lavori edili e di ingegneria civile (vedi elenco paginaseguente)

2) sia prevista nel cantiere la presenza di più imprese, anche non

contemporanea;

3) l¶entità presunta del cantiere sia pari o superiore a 200uomini/giorno; oppure si debbano effettuare lavori

comportanti rischi particolari (elenco pag. 9)

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Il D.Lgs.494/1996 si applica in qualunque luogo (denominato ³cantiere

temporaneo o mobile´, per brevità ³cantiere´) dove si effettuano, in

appalto, i lavori edili o di ingegneria civile elencati di seguito:

lavori di costruzione, manutenzione, riparazione, demolizione, conservazione,

risanamento, ristrutturazione o equipaggiamento, la trasformazione, il 

rinnovamento o lo smantellamento di opere fisse, permanenti o temporanee, inmuratura, in cemento armato, in metallo, in legno o in altri materiali, comprese le

linee elettriche, le parti strutturali degli impianti elettrici, le opere stradali,

ferroviarie, idrauliche, marittime, idroelettriche e, solo per la parte che comporta

lavori edili o di ingegneria civile, le opere di bonifica, di sistemazione forestale di 

sterro.

Sono inoltre, lavori di costruzione edile o di ingegneria civile gli scavi, e il 

montaggio lo smontaggio di elementi prefabbricati utilizzati per la realizzazione

di lavori edili o di ingegneria civile".

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L¶applicazione del D.Lgs.494/1996 può essere:

I. INTEGRALE

In tal caso, vanno effettuate, da parte della committenza:

- la designazione del ³Coordinatore per la Progettazione´;

- la designazione del ³Coordinatore per l¶Esecuzione´;

- la redazione del ³Piano di Sicurezza e Coordinamento´

II. PARZIALE

Non sono previste le attività precedenti, ma restano fermi tutti gli altri

obblighi previsti dal decreto non connessi alle attività sopraevidenziate (esempio: obbligo della ³notifica preliminare´ del cantiere

alla ASL e alla Direzione Provinciale del Lavoro a carico del

Committente o Responsabile dei lavori)

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I. APPLICAZIONE INTEGRALE D.Lgs.494/1996:

Nei cantieri in cui è prevista la presenza di più imprese, anche non

contemporanea, deve verificarsi che:

a) l¶entità presunta del cantiere è pari o superiore a 200 uomini ±

giorno (entità presunta di cantiere rappresentata dalla somma dellegiornate lavorative prestate dai lavoratori, anche autonomi, previste

per la realizzazione dell¶opera)

Oppure:

b) i lavori, comunque rientranti in quelli dell¶elenco precedente,

comportino i rischi particolari evidenziati nella pagina seguente

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1. Lavori che espongono i lavoratori a rischi di seppellimento o di sprofondamento a profondita'

superiore a m 1,5 o di caduta dall'alto da altezza superiore a m 2, se particolarmente aggravati

dalla natura dell'attivita' o dei procedimenti attuati oppure dalle condizioni ambientali del posto di

lavoro o dell'opera.

2. Lavori che espongono i lavoratori a sostanze chimiche o biologiche che presentano rischi

particolari per la sicurezza e la salute dei lavoratori oppure comportano un'esigenza legale di

sorveglianza sanitaria.

3. Lavori con radiazioni ionizzanti che esigono la designazione di zone controllate o sorvegliate quali

definite dalla vigente normativa in materia di protezione dei lavoratori dalle radiazioni ionizzanti.

4. Lavori in prossimita' di linee elettriche aeree a conduttori nudi in tensione.

5. Lavori che espongono ad un rischio di annegamento.

6. Lavori in pozzi, sterri sotterranei e gallerie.

7. Lavori subacquei con respiratori.

8. Lavori in cassoni ad aria compressa.

9. Lavori comportanti l'impiego di esplosivi.

10. Lavori di montaggio o smontaggio di elementi prefabbricati pesanti.

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Nota: anche quando l¶impresa appaltatrice è unica, ma

l¶appaltatore affidi poi l¶esecuzione di parte dei lavori ad almeno

un¶altra impresa, o di tutti i lavori ad almeno due imprese, in

regime di subappalto, il D. Lgs. 494/96 diviene interamente

applicabile

In tali casi, poiché non era stato nominato il Coordinatore per la

Progettazione (in quanto una sola impresa presente), il

Coordinatore per l¶esecuzione dovrà svolgere anche i compiti

propri del Coordinatore per la Progettazione

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COMMITTENZA

Committente (Ref . di Progetto): il soggetto per conto del quale

l¶intera opera viene realizzata, indipendentemente da eventualifrazionamenti della sua realizzazione

Responsabile dei lavori (Project Manager ): soggetto che può

essere incaricato dal committente ai fini della progettazione o dellaesecuzione o del controllo dell¶esecuzione dell¶opera

Coordinatore in materia di sicurezza e di salute durante la

progettazione dell¶opera (Coordinatore per la progettazione):soggetto incaricato, dal committente o dal responsabile dei lavori, di

redigere il Piano di Sicurezza e Coordinamento; predispone ilfascicolo contenente le informazioni sui rischi cui sono esposti i

lavoratori

Coordinatore in materia di sicurezza e di salute durantel¶esecuzione dell¶opera (Coordinatore per l¶esecuzione):

soggetto incaricato, dal committente o dal responsabile dei lavori, diverificare l¶osservanza, da parte delle imprese esecutrici, del Piano

di Sicurezza e Coordinamento, ed eventualmente di adeguarlo; di

verificare l¶idoneità e gli eventuali adeguamenti dei Piani Operatividi Sicurezza predisposti dalle imprese esecutrici; di organizzare lacooperazione, il coordinamento fra le varie imprese presenti nel

cantiere; di controllare il rispetto degli obblighi in materia disicurezza previsti a carico dei datori di lavoro di tali imprese

APPALTATORI

Datori di lavoro:

-adottano le misure di sicurezza e salute (prescrizioni

generali: D. L.gs. 626/94; prescrizioni specifiche: relative a

porte di emergenza, aerazione, illuminazione, pavimenti,pareti, soffitti, finestre, lucernari, porte, vie di circolazione,

scale, caduta di oggetti, lavori di demolizione, paratoie ecassoni

-curano la redazione del Piano Operativo di Sicurezza(nella stesura di tale piano, i datori di lavoro devono tener conto delle informazioni e notizie acquisite dalla parte

committente, relative ai rischi specifici, connessi alle attivitàferroviarieed agli impianti dove si svolgeranno i lavori)

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Il ³Piano di Sicurezza e Coordinamento´ è i l piano redatto, per 

conto della committenza (Committente o Responsabile dei lavori),

dal Coordinatore per la progettazione; deve prevedere la stima dei

costi della sicurezza, che non sono soggetti al ribasso d¶asta; deve

essere messo a disposizione di tutte le imprese concorrenti; è parte

integrante del contratto d¶appalto (contenuti minimi: stabiliti dal DPR

222/2003).

Il ´Piano Operativo di Sicurezza´ è il piano che il datore di lavoro

dell¶impresa esecutrice redige - in attuazione dei propri obblighi in

materia di valutazione dei rischi e di elaborazione del relativo

documento - con riferimento al singolo cantiere interessato; è da

considerare anche come piano complementare di dettaglio del piano disicurezza e coordinamento, ovvero del piano di sicurezza sostitutivo

(contenuti minimi: stabiliti dal DPR 222/2003).

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II. APPLICAZIONE PARZIALE D.Lgs.494/1996:

c) nei cantieri è presente una sola impresa esecutrice e si

verifica uno dei casi a) o b) visti in precedenza (entitàcantiere 200 uomini - giorno, presenza rischi particolari);

d) nei cantieri in cui, a prescindere dal numero di imprese

presenti, non rientrano nei casi a) e b) sopra menzionati.

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COMMITTENZA

Commitente (Ref . di Progetto): il soggetto per 

conto del quale l¶intera opera viene realizzata,

indipendentemente da eventuali frazionamenti

della sua realizzazione

Responsabile dei lavori (Project Manager ):

soggetto che può essere incaricato dal

committente ai fini della progettazione o dellaesecuzione o del controllo dell¶esecuzione

dell¶opera

Non sono previste le figure del Coordinatore

per la Progettazione e del Coordinatore per 

l¶esecuzione

 APPALTATORI

Datori di lavoro:

-adottano le misure di sicurezza e salute

(prescrizioni generali: D. L.gs. 626/94;

prescrizioni specifiche: relative a porte di

emergenza, aerazione, illuminazione, pavimenti,

pareti, soffitti, finestre, lucernari, porte, vie di

circolazione, scale, caduta di oggetti, lavori didemolizione, paratoie e cassoni

-curano la redazione del ³Piano Operativo di

Sicurezza´

-curano la redazione del ³Piano di Sicurezza

Sostitutivo´

(nella stesura di tali piani, i datori di lavoro

devono tener conto delle informazioni e notizie

acquisite dalla parte committente, relative ai

rischi specifici, connessi alle attività ferroviarie

ed agli impianti dove si svolgeranno i lavori)

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Il ³Piano di Sicurezza Sostitutivo´ (Legge 109/1994) è il piano che - aldi fuori dei casi in cui la committenza ha l¶obbligo di predisporre il

piano di sicurezza e coordinamento - l¶appaltatore deve redigere in

sostituzione dello stesso; i relativi oneri vanno evidenziati nei bandi di

gara, e non sono soggetti a ribasso d¶asta; l¶appaltatore deve consegnare

tale piano alla committenza, di norma, entro trenta giorni

dall¶aggiudicazione (e comunque prima della consegna dei lavori); formaparte integrante del contratto d¶appalto (contenuti minimi: stabiliti dal DPR

222/2003).

Il ´Piano Operativo di Sicurezza´ è il piano che il datore di lavoro

dell¶impresa esecutrice redige - in attuazione dei propri obblighi in

materia di valutazione dei rischi e di elaborazione del relativodocumento - con riferimento al singolo cantiere interessato; è da

considerare anche come piano complementare di dettaglio del piano di

sicurezza e coordinamento, ovvero del piano di sicurezza sostitutivo.

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Committente: in RFI è individuato nella figura del ³Referente

di Programma /Progetto´, come stabilito dalla CO AD n.183

del 05.05.2000; in particolare, ha la facoltà di nominare il

Responsabile dei lavori.

Responsabile dei lavori: è individuato nel ³Project Manager´,

come stabilito dalla CO AD n.183 del 05.05.2000; in particolare

ha la facoltà di nominare il Coordinatore per la Progettazione e

il Coordinatore per l¶Esecuzione dei lavori

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L¶Istruzione Protezione Cantieri (IPC) è una normativa

ferroviaria che si aggiunge alle leggi citate per tutelare, con

misure comportamentali ed organizzative, la sicurezza

dell¶esercizio e l¶incolumità delle persone impegnate nei cantieri

mobili e temporanei lungo le linee e nelle stazioni al passaggio

dei treni. Essa prevede due regimi di protezione cantiere:

Esecuzione lavori in regime di interruzione della

circolazione

Esecuzione lavori in regime di liberazione del binario su

avvistamento.

La stessa IPC demanda l¶organizzazione della Protezione

cantiere ad un agente FS ed affida ai dipendenti dell¶appaltatore

le sole mansioni esecutive della protezione

Istruzione Protezione Cantieri

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L¶applicazione delle norme contenute nell¶Istruzione Protezione Cantieri

costituisce mitigazione di rischio ³investimento da rotabili´ per il personale

operante lungo linea e nei piazzali di stazione.

Tale applicazione va ad integrare, nei documenti di valutazione del rischio, le

misure di mitigazione derivanti dall¶analisi dei rischi condotta ai sensi dei:

D. Lgs. 626/94 e successive modifiche;

D. Lgs. 494/96 e successive modifiche.

Trova fonte giuridica nelle due leggi dello Stato:

legge 26 aprile 1974, n. 191 ³Prevenzione degli infortuni sul

lavoro nei servizi e negli impianti gestiti dall¶Azienda Autonoma

delle Ferrovie dello Stato´;

D.P.R. 11 luglio 1980, n. 753 ³Nuove norme in materia di

polizia, sicurezza e regolarità dell¶esercizio delle ferrovie e di altri

servizi di trasporto´.

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L¶art. 10.1 dell¶IPC dispone l¶obbligo di organizzare la protezione del

cantiere rispetto al binario in esercizio se i lavori comportano almeno

una delle soggezioni seguenti:

occupazione con soli uomini del binario o della zona ad esso

adiacente fino alle seguenti distanze dalla più vicina rotaia:

(Per V>160 km/h le distanze da rispettare vanno maggiorate di 40 cm.,

o in alternativa va applicato l¶abbattimento codice: art. 17 comma 2 IPC)

interferenza tra attrezzature utilizzate e sagoma di libero transito;

indebolimento o discontinuità della via

d= 2,15md=1,75md=1,65md=1,55md=1,50m

V.

<250 km/hV <200 km/hV.

<180 km/hV.

<160 km/hV <140 km/h

d= 2,15md=1,75md=1,65md=1,55md=1,50m

V.

<250 km/hV <200 km/hV.

<180 km/hV.

<160 km/hV <140 km/h

Istruzione Protezione Cantieri

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Se non si ricade nelle soggezioni dell¶art. 10.1 sussiste

l¶obbligo, per l¶art. 14.5, di effettuare l¶avvistamento

prudenziale dei treni sul binario attiguo a quello di lavoro

con tempo di sicurezza ridotto sospendendo l¶operatività

delle macchine rumorose; ciò anche se si opera su area

attigua a binario in esercizio.

L¶avvistamento prudenziale per l¶art. 11.9 può essere

omesso nei casi di lavori, all¶armamento o agli

impianti elettrici su binario interrotto, eseguiti con solo

personale all¶interno di macchine operatrici che non

interferiscano con i binari attigui in esercizio

Istruzione Protezione Cantieri

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L¶avvistamento può essere fatto direttamente da parte

dell¶agente addetto alla protezione del cantiere o anche

indirettamente per mezzo di altri agenti (max. 3) in

collegamento ottico e/o acustico o anche tramite posti di

avvistamento collegati con il cantiere.

Gli agenti addetti alla protezione non possono svolgere

nell¶ambito del cantiere e per il tempo in cui esso opera

altre attività operative (art. 14 comma 1).

Istruzione Protezione Cantieri

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Avvistamento a mezzo posto collegato telefonicamente (³Terna

telefonica´ - art. 13 comma 6)

Istruzione Protezione Cantieri

Viene attuato quando i tempi di liberazione sono elevati (oltre il

minuto);

l¶avvistatore si pone nel punto di avvistamento ed è collegato

telefonicamente con l¶avvisatore;

l¶avvisatore è collegato telefonicamente con la vedetta intermedia,

tutte le comunicazioni tra i due agenti vengono registrate;

la vedetta intermedia espone il segnale di arresto a distanza

regolamentare (1200m) finché non riceve l¶ordine di rimozione, tramite

dispaccio, dall¶avvisatore.

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Nell¶art. 13.8 si fa riferimento all¶impiego di apparecchi

avvisatori elettromeccanici, azionati direttamente dal treno

a mezzo di un pedale o di altro analogo dispositivo, da

utilizzare per la segnalazione al cantiere dell¶arrivo dei

treni: è l¶introduzione dei ³SAPC´, Sistemi Automatici di

Protezione Cantiere.

Tali apparecchi devono essere omologati dalla Direzione

Tecnica ed essere muniti di dispositivo di sicurezza che

dia luogo all¶emissione del segnale convenzionale per la

liberazione del binario ogni qualvolta per qualsiasi motivo

venga a mancare il regolare funzionamento (³fail safe´).

Istruzione Protezione Cantieri

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La Disposizione n° 03 del 31.01.2001 emanata dal Direttore

della Divisione Infrastruttura detta i principi generali per 

l¶impiego dei SAPC, fissando i criteri di omologazione e

abilitazione del personale preposto al loro utilizzo.

La Disposizione n° 39 del 30.09.2004 (sistema di

qualificazione professionale del personale che svolge

attività lavorative nel settore manutenzione

dell'infrastruttura ferroviaria) ha introdotto delle modifiche

alle abilitazioni del personale che utilizza e gestisce i

SAPC.

Disp. 3 /2001 ± Disp. 39/2004

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Disp. 3 /2001 ± Disp. 39/2004

 Abilitazioni obbligatorie di base

Apposita idoneità all¶impiego delSAPC

Abilitazioni obbligatorie di base

Apposita istruzione sotto il controllodell¶addetto alla gestione

Abilitazioni obbligatorie di base

Abilitazione OPC

Abilitazione alla gestione dello

specifico SAPC da utilizzare

 Abilitazioni obbligatorie di base

Attestazione all¶impiego del SAPC,rilasciata dalla Ditta fornitrice o dalCapo Impianto

Personale cantiere (in cui si

usano i SAPC)

Abilitazioni obbligatorie di base

Abilitazione alle mansioni esecutivedella P.C.

Attestazione alla messa in opera del

SAPC da utilizzare, rilasciata dalla Ditta

fornitrice o dal Capo Impianto

Istallatore SAPC

Abilitazioni obbligatorie di baseAbilitazione OPC

Abilitazione alla gestione dellospecifico SAPC da utilizzare

Abilitazioni obbligatorie di base

Abilitazione alle mansioni esecutivedella P.C.

Attestazione alla gestione del SAPC da

utilizzare, rilasciata dalla Ditta fornitriceo dal Capo Impianto

Addetto gestione SAPC

Abilitazioni obbligatorie di base

Abilitazione OPC

Attestazione alla gestione del SAPC da

utilizzare, rilasciata dalla Ditta fornitriceo dal Capo Impianto

Organizzatore Protezione

(cantiere con SAPC)

Disposizione 3/2001Sistema Abilitativo Manutenzione(Disp. 39/2004)

Funzioni

 Abilitazioni obbligatorie di base

Apposita idoneità all¶impiego delSAPC

Abilitazioni obbligatorie di base

Apposita istruzione sotto il controllodell¶addetto alla gestione

Abilitazioni obbligatorie di base

Abilitazione OPC

Abilitazione alla gestione dello

specifico SAPC da utilizzare

 Abilitazioni obbligatorie di base

Attestazione all¶impiego del SAPC,rilasciata dalla Ditta fornitrice o dalCapo Impianto

Personale cantiere (in cui si

usano i SAPC)

Abilitazioni obbligatorie di base

Abilitazione alle mansioni esecutivedella P.C.

Attestazione alla messa in opera del

SAPC da utilizzare, rilasciata dalla Ditta

fornitrice o dal Capo Impianto

Istallatore SAPC

Abilitazioni obbligatorie di baseAbilitazione OPC

Abilitazione alla gestione dellospecifico SAPC da utilizzare

Abilitazioni obbligatorie di base

Abilitazione alle mansioni esecutivedella P.C.

Attestazione alla gestione del SAPC da

utilizzare, rilasciata dalla Ditta fornitriceo dal Capo Impianto

Addetto gestione SAPC

Abilitazioni obbligatorie di base

Abilitazione OPC

Attestazione alla gestione del SAPC da

utilizzare, rilasciata dalla Ditta fornitriceo dal Capo Impianto

Organizzatore Protezione

(cantiere con SAPC)

Disposizione 3/2001Sistema Abilitativo Manutenzione(Disp. 39/2004)

Funzioni

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La parte decisionale sull¶organizzazione della

protezione cantiere è stata collocata (attraverso

una modifica in corso di emanazione della

Disp.3 /2001 art.3.2) ad un livello organizzativo più

alto all¶interno di RFI: l¶organizzatore della

protezione non dovrà più farsi carico delle scelte

progettuali della sicurezza ma resta organizzatore

solo nel senso operativo del termine.

Disp. 3 /2001 ± Disp. 39/2004

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Le fasi attuative della protezione, come la gestione

e l¶installazione dei SAPC, non saranno prerogativa

esclusiva del committente, ma potranno essere

affidate a personale delle Ditte sulla base della

Disposizione 39/2004 che ha modificato in tal

senso il Sistema di Qualificazione Professionale

del personale che svolge attività lavorative nel

settore della Manutenzione ferroviaria.

Disp. 3 /2001 ± Disp. 39/2004

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Coordinatore per 

la Progettazione

dei Lavori

Coordinatore per 

l'Esecuzione dei

Lavori

Organizzatore

della Protezione

Addetto alla

Gestione dei

SAPC

Personale addetto

all'installazione

dei SAPC

Piano di Sicurezza e

Coordinamento

POS e PSS

Organizzazione

protezione cantiere ed

eventuale adozione

Adozione SAPC

Gestione SAPC

Uso SAPC

Mansioni esecutive

protezione

Attività

AppaltatoreCommittente  Figura

Disp. 3 /2001 ± Disp. 39/2004