Guida Al Quadro Normativo e Fiscale

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  Guida al quadro normativo e fiscale per la vendita diretta di prodotti agroalimentari Lug lio 2011

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Guida al quadro delle norme e del fisco

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  • Guida al quadro normativo e fiscale per la vendita diretta di prodotti agroalimentari Luglio 2011

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    SOMMARIO

    1.PREMESSA ....................................................................................................................... 4

    2.DEFINIZIONE DI VENDITA DIRETTA .................................................................................... 5

    2.1. Cos la vendita diretta? .......................................................................................................... 5

    3.CHI PU SVOLGERE LA VENDITA DIRETTA?........................................................................ 6

    3.1. Limprenditore agricolo ........................................................................................................... 6

    3.2. Limprenditore agricolo professionale ...................................................................................... 7

    3.3. La societ agricola ................................................................................................................... 7

    3.4. Gli enti o le associazioni ........................................................................................................... 8

    4.CHI NON PU SVOLGERE LA VENDITA DIRETTA? ............................................................... 9

    5.QUALI SONO I REQUISITI IGIENICO-SANITARI? ................................................................ 10

    6.BISOGNA VENDERE SOLO PRODOTTI PROPRI? ................................................................. 11

    7.TIPOLOGIE DI VENDITA DIRETTA ..................................................................................... 12

    7.1. La Comunicazione al Comune................................................................................................. 12

    7.2. Moduli per la Comunicazione al Comune ............................................................................... 12

    8.I MERCATI CONTADINI O FARMERS MARKET .................................................................. 19

    9.ETICHETTE E PUBBLICIT ................................................................................................ 20

    9.1. Cosa devo scrivere sulletichetta? .......................................................................................... 20

    9.2. Che messaggi pubblicitari posso trasmettere? ........................................................................ 20

    9.3. La principale normativa di riferimento ................................................................................... 21

    10.ASPETTI FISCALI DELLA VENDITA DIRETTA: QUALE SAR LA MIA BASE IMPONIBILE? ...... 22

    10.1. Caso di vendita diretta realizzata da un singolo imprenditore agricolo .................................... 22

    10.2. Caso di una cooperativa agricola ............................................................................................ 23

    10.3. Caso di una srl di commercializzazione ................................................................................... 24

    11.APPROFONDIMENTI ..................................................................................................... 25

    11.1. Il reddito agrario ................................................................................................................... 25

    11.2. Il reddito delle cooperative .................................................................................................... 26

    11.3. La mutualit prevalente ......................................................................................................... 28

    11.4. Il regime fiscale dei ristorni .................................................................................................... 28

    11.5. Il reddito delle societ commerciali ........................................................................................ 29

    11.6. Tipo di attivit e reddito ........................................................................................................ 29

    12.ASPETTI FISCALI DELLA VENDITA DIRETTA: CHI EMETTE LO SCONTRINO? ....................... 31

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    13.ASPETTI FISCALI DELLA VENDITA DIRETTA: QUALE REGIME IVA SI APPLICA? ................... 32

    13.1. Il regime IVA speciale ............................................................................................................ 32

    13.2. Il regime IVA in esonero ......................................................................................................... 33

    14.ASPETTI FISCALI DELLA VENDITA DIRETTA: QUALI ATTIVIT SONO SOGGETTE AD IRAP? . 35

    15.SINTESI E RIFERIMENTI UTILI ......................................................................................... 36

    16.GLOSSARIO .................................................................................................................. 38

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    1. Premessa

    Prima di avviare unattivit di vendita diretta importante conoscere bene la normativa di riferimento, per

    avere ben presente quali siano non solo le opportunit, ma anche i vincoli e i limiti di legge per soggetti

    agricoli che scelgono di vendere direttamente i propri prodotti.

    In questa sezione possibile avere una panoramica dei principali riferimenti normativi che disciplinano la

    vendita diretta di prodotti da parte degli agricoltori.

    In particolare, sono descritte le diverse modalit con le quali un agricoltore pu avviare questo tipo di

    attivit.

    Sono, inoltre, illustrati i principali aspetti fiscali dellattivit.

    E comunque necessario integrare le conoscenze apprese in questa sezione con informazioni aggiornate e

    relative allo specifico territorio in cui si opera. La vendita diretta infatti un settore su cui il quadro

    normativo ancora in fase di evoluzione, anche dal punto di vista dellinterpretazione delle norme

    esistenti: bene consultare un professionista per avere un parere puntuale sulla fattibilit del proprio

    progetto imprenditoriale.

    Gli uffici a cui rivolgersi per informazioni o aggiornamenti sulla normativa vigente sono i seguenti:

    Camera di Commercio

    Associazioni di categoria/sindacati

    Uffici comunali competenti

    Il presente manuale aggiornato alla data del 01/06/2011 e, poich i riferimenti normativi cambiano

    continuamente, non tiene pertanto conto delle modifiche apportate successivamente al quadro di

    regolamentazione sulla vendita diretta.

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    2. Definizione di vendita diretta

    2.1. Cos la vendita diretta?

    La vendita diretta la vendita, da parte del produttore agricolo, dei propri prodotti direttamente al

    consumatore, senza passaggi intermedi rappresentati da intermediari o commercianti di qualsiasi tipo.

    La vendita diretta, in quanto consente allagricoltore di valorizzare al meglio la propria produzione,

    considerata parte delle normali attivit degli imprenditori agricoli, e non quindi soggetta ai vari requisiti

    che si applicano alle attivit di vendita di prodotti alimentari (non serve una licenza, non ci sono vincoli che

    riguardano gli orari di apertura, ecc.). Dal momento per che si vendono prodotti alimentari, anche la

    vendita diretta deve rispettare tutti gli obblighi in materia igienico-sanitaria.

    Ci sono alcuni vincoli che devono essere rispettati perch lattivit di vendita di un produttore agricolo

    possa beneficiare delle agevolazioni autorizzative e fiscali della vendita diretta. Il D.Lgs 228/2001, art. 4, che

    pone le basi per tali agevolazioni, stabilisce infatti che:

    Gli imprenditori agricoli, singoli o associati, iscritti nel registro delle imprese di cui

    allart. 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, possono vendere direttamente al

    dettaglio, in tutto il territorio della Repubblica, i prodotti provenienti in misura

    prevalente dalle rispettive aziende, osservate le disposizioni vigenti in materia di igiene e

    sanit

    [] La presente disciplina si applica anche nel caso di vendita di prodotti derivati,

    ottenuti a seguito di attivit di manipolazione o trasformazione dei prodotti agricoli e

    zootecnici, finalizzate al completo sfruttamento del ciclo produttivo dellimpresa

    [] Alla vendita diretta disciplinata dal presente decreto legislativo continuano a non

    applicarsi le disposizioni di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n.114

    Quindi:

    per vendere direttamente al dettaglio il proprio prodotto, occorre essere imprenditori

    agricoli iscritti nel registro delle imprese;

    la vendita pu essere effettuata sia da agricoltori singoli sia da agricoltori associati;

    si possono vendere anche prodotti trasformati in azienda (es. frutta a pezzetti, insalate

    pronte, formaggi, carne macellata, etc.);

    gli agricoltori che effettuano la vendita diretta non sono obbligati a rispettare le norme previste dal decreto

    legislativo 114/1998, ossia le regole stabilite per le normali attivit commerciali. Ad esempio, gli agricoltori

    che vendono i propri prodotti non sono obbligati ad avere i requisiti normalmente richiesti per chi apre

    unattivit commerciale nel settore alimentare (es. aver frequentato un corso professionale per il

    commercio alimentare o aver lavorato almeno 2 anni nellultimo quinquennio nel settore della

    distribuzione alimentare).

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    3. Chi pu svolgere la vendita diretta?

    Chi sono gli imprenditori agricoltori, singoli o associati che possono effettuare la vendita diretta, in

    deroga alle norme sul commercio I soggetti che realizzano la vendita diretta devono rientrare in almeno

    una delle seguenti categorie:

    imprenditori agricoli, coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali, che vendono prodotti

    ottenuti in prevalenza dal proprio fondo;

    societ agricole che vendono prodotti ottenuti in prevalenza dal proprio fondo;

    societ cooperative formate da imprenditori agricoli, che vendono prodotti in prevalenza dei propri

    soci;

    societ di persone o societ a responsabilit limitata, costituite da imprenditori agricoli, che hanno

    come attivit esclusiva la trasformazione/manipolazione e vendita di prodotti ceduti dai soci;

    enti o associazioni che vendono prodotti agricoli.

    Occorre in tutti i casi soddisfare due condizioni:

    la prima una condizione che riguarda il tipo di soggetto: deve essere un soggetto qualificabile

    come imprenditore agricolo, in quanto svolge in forma di impresa lattivit principale di coltivazione

    del fondo, di allevamento di animali o di silvicoltura;

    la seconda una condizione che riguarda la provenienza dei prodotti agricoli: le attivit di

    manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione devono

    riguardare i prodotti che provengono prevalentemente (51%) dallattivit agricola principale

    (propria o dei soci).

    Tutti i casi elencati qui sotto possono considerarsi forme diverse di imprenditori agricoli, quindi soggetti

    che possono esercitare lattivit di vendita diretta., compresi gli enti o le associazioni di agricoltori.

    3.1. Limprenditore agricolo

    Lart. 2135 del Codice Civile, modificato dallart. 1 del D.Lgs 228/2001, stabilisce le attivit che possono

    essere svolte da chi imprenditore agricolo. Le attivit vanno al di l della pura attivit di coltivazione e

    allevamento, arrivando fino alla vendita del prodotto agricolo, entro i limiti della prevalenza della

    provenienza del prodotto dal proprio fondo:

    "[] chi esercita una delle seguenti attivit: coltivazione del fondo, selvicoltura,

    allevamento di animali e attivit connesse.

    []Si intendono comunque connesse le attivit, esercitate dal medesimo imprenditore

    agricolo, dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione,

    commercializzazione e valorizzazione che abbiano ad oggetto prodotti ottenuti

    prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall'allevamento di animali,

    nonch le attivit dirette alla fornitura di beni o servizi mediante l'utilizzazione

    prevalente di attrezzature o risorse dell'azienda normalmente impiegate nell'attivit

    agricola esercitata, ivi comprese le attivit di valorizzazione del territorio e del

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    patrimonio rurale e forestale, ovvero di ricezione ed ospitalit come definite dalla

    legge".

    3.2. Limprenditore agricolo professionale

    E un imprenditore agricolo che dedica la maggior parte del suo impegno professionale ad attivit agricole.

    Il D.Lgs 99/2004 definisce limprenditore agricolo professionale colui che:

    [] in possesso di conoscenze e competenze professionali [], dedichi alle attivit

    agricole di cui all'articolo 2135 del codice civile, direttamente o in qualit di socio di

    societ, almeno il cinquanta per cento del proprio tempo di lavoro complessivo e che

    ricavi dalle attivit medesime almeno il cinquanta per cento del proprio reddito globale

    da lavoro.

    La norma precisa inoltre che:

    [] Nel caso delle societ di persone e cooperative, ivi incluse le cooperative di lavoro,

    l'attivit svolta dai soci nella societ, in presenza dei requisiti di conoscenze e

    competenze professionali, tempo lavoro e reddito [], e' idonea a far acquisire ai

    medesimi la qualifica di imprenditore agricolo professionale e al riconoscimento dei

    requisiti per i soci lavoratori. Nel caso di societ di capitali, l'attivit svolta dagli

    amministratori nella societ, in presenza dei predetti requisiti di conoscenze e

    competenze professionali, tempo lavoro e reddito, e' idonea a far acquisire ai medesimi

    amministratori la qualifica di imprenditore agricolo professionale. Per l'imprenditore che

    operi nelle zone svantaggiate [], i requisiti di cui al presente comma sono ridotti al

    venticinque per cento.

    La qualifica di IAP dunque pi stringente, e richiede che, oltre allo svolgimento delle attivit agricole

    previste dallart. 2135 del Cod. Civ., il soggetto dedichi a tali impieghi pi del 50% del proprio tempo e vi

    ricavi pi del 50% del proprio reddito. La norma precisa inoltre che, nel rispetto dei requisiti previsti, la

    qualifica pu essere maturata anche operando allinterno di societ di capitali in qualit di amministratori o

    in cooperative o societ di persone in qualit di soci. Tale requisiti sono ridotti per chi opera nelle zone

    svantaggiate (in base a art. 17, Regolamento CE n. 1257/1999).

    3.3. La societ agricola

    Anche le societ possono ottenere la qualifica di imprenditore agricolo (cio essere una societ agricola o

    un imprenditore agricolo professionale).

    Per essere una societ agricola, il D.Lgs 99/2004, art. 2, stabilisce che la societ deve :

    avere come oggetto sociale lesercizio esclusivo delle attivit di cui allart. 2135 del Cod. Civ.(cio la

    coltivazione del fondo, la selvicoltura, lallevamento di animali e le attivit connesse di

    manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione);

    avere indicato, nella propria ragione (o denominazione) sociale la dicitura societ agricola e

    adeguare lo statuto, ove redatto.

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    In merito alle associazioni di imprenditori, il nuovo art. 2135 del codice civile stabilisce che:

    []Si considerano imprenditori agricoli le cooperative di imprenditori agricoli ed i loro

    consorzi quando utilizzano per lo svolgimento delle attivit di cui all'articolo 2135 del

    codice civile [] prevalentemente prodotti dei soci, ovvero forniscono prevalentemente

    ai soci beni e servizi diretti alla cura ed allo sviluppo del ciclo biologico

    Per avere la qualifica di imprenditore agricolo professionale, invece, il D.Lgs 99/2004, allart. 1, comma 3

    prevede che lo statuto limiti loggetto della societ alla realizzazione delle attivit agricole definite dal

    codice civile e la presenza di soci o amministratori a loro volta imprenditori agricoli professionali:

    Le societ di persone, cooperative e di capitali, anche a scopo consortile, sono

    considerate imprenditori agricoli professionali qualora lo statuto preveda quale oggetto

    sociale l'esercizio esclusivo delle attivit agricole di cui all'articolo 2135 del codice civile e

    siano in possesso dei seguenti requisiti:

    a) nel caso di societ di persone qualora almeno un socio sia in possesso della qualifica di imprenditore agricolo professionale. Per le societ in accomandita la qualifica si riferisce ai soci accomandatari;

    c) nel caso di societ di capitali o cooperative, quando almeno un amministratore che sia anche socio per le societ cooperative sia in possesso della qualifica di imprenditore agricolo professionale.

    Mentre al comma 3-bis viene specificato che:

    La qualifica di imprenditore agricolo professionale pu essere apportata da parte

    dell'amministratore ad una sola societ

    La Legge Finanziaria 2007, art. 1 c. 1094, afferma che possono essere considerati imprenditori agricoli

    anche le societ che realizzano soltanto le attivit connesse, senza realizzare attivit di coltivazione,

    allevamento o silvicoltura. A tali societ, il cui reddito non deriva direttamente dalla gestione del fondo

    agricolo, riservato uno specifico trattamento fiscale per quanto riguarda la determinazione del reddito:

    Si considerano imprenditori agricoli le societ di persone e le societ a responsabilit

    limitata, costituite da imprenditori agricoli, che esercitano esclusivamente le attivit

    dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e

    valorizzazione di prodotti agricoli ceduti dai soci.

    In tale ipotesi, il reddito determinato applicando allammontare dei ricavi il coefficiente

    di redditivit del 25 per cento.

    3.4. Gli enti o le associazioni

    Il D.lgs 99/2004, art. 4, ha inoltre esteso la possibilit di vendita di prodotti agricoli anche ad enti o

    associazioni:

    La disciplina di cui allarticolo 4 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, si

    applica anche agli enti o alle associazioni che intendono vendere direttamente prodotti

    agricoli []

    Di fatto nella maggior parte dei casi tali associazioni ricadranno in una delle altre categorie di soggetti sopra

    menzionate, e in particolare in quella delle cooperative.

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    4. Chi non pu svolgere la vendita diretta?

    Per poter realizzare attivit di vendita diretta, occorre non aver avuto condanne che riguardano ligiene, la

    sanit e la frode degli alimenti. Il D.Lgs 228/2001 infatti preclude lattivit di vendita diretta in specifici casi:

    Non possono esercitare l'attivit di vendita diretta gli imprenditori agricoli, singoli o soci di

    societ di persone e le persone giuridiche i cui amministratori abbiano riportato,

    nell'espletamento delle funzioni connesse alla carica ricoperta nella societ, condanne con

    sentenza passata in giudicato, per delitti in materia di igiene e sanit o di frode nella

    preparazione degli alimenti nel quinquennio precedente all'inizio dell'esercizio dell'attivit. Il

    divieto ha efficacia per un periodo di cinque anni dal passaggio in giudicato della sentenza

    di condanna

    Lassenza di tali condanne va autocertificata al momento dellavvio dellattivit di vendita diretta.

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    5. Quali sono i requisiti igienico-sanitari?

    Tutte le attivit di confezionamento, trasformazione e vendita dei prodotti alimentari sono soggette alla

    normativa sanitaria e quindi ad autorizzazione sanitaria comunale. Questo requisito si applica anche alla

    vendita diretta, che deve quindi rispettare il pacchetto igiene, ovvero i regolamenti comunitari che hanno

    ridisegnato il quadro normativo della sicurezza alimentare.

    La verifica del rispetto di questi requisiti delegato ai Comuni, coadiuvati dalle ASL per quanto riguarda le

    istruttorie e i controlli. In particolare, occorre fare riferimento allASL per ottenere il nulla osta sanitario,

    cio lattestazione che i locali e le attrezzature utilizzati sono idonei dal punto di vista igienico sanitario.

    Lautorizzazione sanitaria comunale deve essere ottenuta anche per i locali in cui si svolgono le seguenti

    attivit:

    vendita di carne;

    somministrazione di alimenti e bevande;

    deposito allingrosso e al dettaglio;

    produzione, preparazione e confezionamento di alimenti e bevande.

    Tali autorizzazioni devono essere ottenute prima dellinvio della comunicazione di inizio attivit al

    Comune.

    Infine, lapplicazione del pacchetto igiene ha reso obbligatorio per gli operatori del sistema alimentare la

    messa in atto di un sistema di autocontrollo per tutelare la salute del consumatore. Lart. 5 del Reg.

    852/2004 impone agli operatori del settore alimentare, a valle della produzione primaria, di predisporre,

    attuare e mantenere una o pi procedure permanenti basate sui principi del sistema HACCP (Hazard

    Analysis Control Critical Point - Analisi dei pericoli e punti critici di controllo) insieme ad una corretta prassi

    igienica e all'applicazione di buone pratiche di produzione (GMP) nella conduzione dell'allevamento e della

    produzione in generale.

    Il documento guida allapplicazione delle procedure basate sui principi del sistema HACCP e alla

    semplificazione dellattuazione dei principi del sistema HACCP in talune imprese alimentari (DG SANCO,

    Direzione Generale Salute e Tutela del Consumatore del 16.11.2004)

    http://ec.europa.eu/food/food/biosafety/hygienelegislation/guidance_doc_haccp_it.pdf

    Ulteriori informazioni sullapplicazione del pacchetto igiene sono reperibili al seguente link:

    http://www.arsialweb.it/cms/images/stories/PIDA/materiale%20divulgativo/pacchetto_igiene.pdf

    E pertanto fondamentale, prima di avviare lattivit di vendita diretta, definire accuratamente la tipologia

    di attivit di trasformazione e preparazione dei cibi che si intende realizzare, in modo tale da poter ottenere

    per tempo le autorizzazioni necessarie.

  • 11

    6. Bisogna vendere solo prodotti propri?

    Non obbligatorio vendere solo prodotti propri: prevista la possibilit di integrare acquistando prodotti

    di terzi, ma questi non devono superare il 49% del totale venduto.

    In Italia, infatti, per poter definire unattivit come vendita diretta, si ricorre al principio della prevalenza,

    che stato interpretato in modo maggioritario.

    Ci significa che ciascun soggetto che opera nella vendita diretta deve commercializzare almeno il 51% di

    prodotti propri. 51% sui volumi o sui valori? Anche se il legislatore non ha definito puntualmente la risposta

    a questa domanda, la prassi pi comunemente adottata la seguente: se si tratta della stessa merceologia

    (es. tutte mele) si calcola il 51% sui volumi, se invece sono prodotti diversi, e quindi non confrontabili in

    volume, si calcola il 51% sul valore delle vendite.

    La possibilit di integrare la propria gamma di prodotti con altri acquistati da terzi ha lo scopo di consentire

    una miglior valorizzazione e commercializzazione delle produzioni, rendendole pi appetibili agli occhi dei

    consumatori (es. nel punto vendita trovano non solo ortaggi, ma anche formaggi e salumi).

    Si tratta, inoltre, di un elemento importante per i punti vendita aperti tutto lanno, perch permette di

    compensare la compressione dellassortimento derivante dalla stagionalit (o regionalit) della

    produzione, oppure da momenti climatici avversi (ad. esempio, acquistare mele da vendere in Sicilia,

    acquistare zucchine nel Sud Italia quando al Nord ancora fa freddo, acquistare albicocche da un altro

    agricoltore se le nostre sono state danneggiate dalla grandine, ecc.).

    Pur non essendoci un chiaro riferimento normativo, plausibile pensare che i prodotti di terzi debbano

    essere comunque di provenienza agricola, al fine di non snaturare lessenza della vendita diretta, o al

    massimo in minima parte di altra natura ma comunque strumentali al supporto della vendita dei prodotti

    agricoli.

    Il D.Lgs 228/2001, art. 4 comma 8, comunque, introduce, inoltre, limiti al valore dei beni acquistabili da

    terzi, al fine di rientrare nei limiti della vendita diretta:

    Qualora l'ammontare dei ricavi derivanti dalla vendita dei prodotti non provenienti

    dalle rispettive aziende nell'anno solare precedente sia superiore a 160.000 euro per gli

    imprenditori individuali ovvero a 4 milioni di euro per le societ, si applicano le

    disposizioni del citato decreto legislativo n. 114 del 1998

    Pertanto, qualora il valore di vendita dei beni acquistati da terzi superi i limiti indicati, lattivit rientra

    nellambito delle attivit commerciali ed regolato dal D.Lgs 114/1998, che il decreto che regola

    lesercizio delle attivit commerciali.

  • 12

    7. Tipologie di vendita diretta

    Il D.Lgs 228/2001, art. 4, prevede diverse modalit con le quali effettuare la vendita diretta, nel rispetto

    delle normative igienico-sanitarie in materia di commercio di prodotti alimentari:

    in forma itinerante o mediante commercio elettronico: subordinata alla comunicazione da

    presentare al Comune dove ha sede lazienda di produzione, e pu essere fatta decorsi 30 giorni dal

    ricevimento della comunicazione; [v. sezione Comunicazione al Comune]

    allinterno dellazienda agricola o su aree private: non necessaria la presentazione di alcuna

    comunicazione al Comune

    su aree pubbliche o in aree aperte al pubblico: subordinata alla comunicazione al Comune dove

    ha sede la vendita [v. sezione Comunicazione al Comune]

    mercati contadini (c.d. Farmers Market). [v. sezione Mercati contadini o Farmers Market]

    7.1. La Comunicazione al Comune

    Quando richiesta, la comunicazione da presentare al Comune deve contenere:

    generalit del richiedente;

    estremi della registrazione al Registro delle Imprese;

    estremi di ubicazione dellazienda;

    specificazione dei prodotti per i quali si intende effettuare la vendita e delle modalit di vendita

    utilizzate;

    nel caso di vendita su aree pubbliche con uso di posteggio, la comunicazione deve contenere la

    richiesta di assegnazione di posteggio.

    La comunicazione al Comune deve inoltre essere accompagnata da unautocertificazione che garantisca che

    il soggetto che avvia lattivit di vendita diretta in possesso di tutti i requisiti soggettivi, compreso

    lassenza di condanne penali in materia di igiene, sanit e frode alimentare.

    7.2. Moduli per la Comunicazione al Comune

    I moduli per la dichiarazione di inizio attivit (riportati di seguito), predisposti dallANCI, possono essere

    scaricati allindirizzo:

    http://www.anci.it/index.cfm?layout=dettaglio&IdSez=811409&IdDett=6715.

    A tale scopo lANCI dichiara che , nellintento di introdurre strumenti di semplificazione delle procedure

    amministrative, si impegna a diffondere la presente modulistica fra gli enti associati affinch le

    amministrazioni locali promuovano lutilizzo dei modelli per le comunicazioni previste dallart. 4 del D.Lgs.

    18 maggio 2001, n. 228, efficaci ai fini delle operazioni di controllo delle attivit di vendita, ferma restando

    lesperibilit delle ulteriori verifiche consentite dalle vigenti disposizioni di legge

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    MOD. 1

    DICHIARAZIONE DI INIZIO ATTIVITA DI VENDITA DIRETTA DEI PRODOTTI RICAVATI IN MISURA PREVALENTE, PER COLTURA O ALLEVAMENTO, DALLA PROPRIA AZIENDA.

    (Articolo 4 D. Lgs. 228/2001)

    Al COMUNE di..

    Il sottoscritto

    nato a

    Prov.

    Il

    residente in

    prov.

    Via

    n.

    Partita Iva

    nella sua qualit di legale rappresentante dellimpresa agricola (specificare):

    con sede legale in

    iscritto/a al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio di

    al n.

    con azienda ubicata in

    della superficie di Ha

    esercitante coltivazione di

    e/o allevamento di

    COMUNICA

    ai sensi e per gli effetti dellarticolo 4 del D.Lgs. 228/01, linizio dellesercizio della vendita diretta di prodotti agricoli, eventualmente anche manipolati o trasformati, appartenenti ai settori produttivi sotto indicati, a far data dal trentesimo giorno successivo al ricevimento della presente comunicazione da parte di Codesta Amministrazione:

    (barrare le sottostanti caselle corrispondenti ai settori cui appartengono i prodotti da vendere o indicarne il settore se non presente tra quelli elencati)

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    ortofrutticolo

    lattiero caseario

    florovivaistico

    vitivinicolo

    olivicolo

    ______________________

    Il sottoscritto comunica, altres, che lesercizio della vendita diretta dei prodotti suindicati avverr secondo le seguenti modalit:

    in azienda

    in forma itinerante

    in locale aperto al pubblico, avente la superficie di mq

    su aree pubbliche in forma non itinerante (in tal caso, ove si intenda ottenere lassegnazione di un posteggio su area pubblica, necessario allegare alla presente comunicazione la specifica modulistica predisposta dai singoli Comuni)

    commercio elettronico

    (Barrare la casella seguente, nel caso si intenda commercializzare anche prodotti agricoli non provenienti dalla propria azienda)

    Ai fini di cui sopra, consapevole che le dichiarazioni mendaci, la formazione e luso di atti falsi o lesibizione di atti contenenti dati non pi rispondenti a verit sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia (articolo 76 del Decreto Presidente Repubblica n. 445 del 28 dicembre 2000), il sottoscritto dichiara: (barrare le caselle di interesse)

    che i_ local_ dove si intende esercitare lattivit possied_ i requisiti previsti dalla vigente normativa edilizia e sanitaria

    di aver predisposto il piano di autocontrollo, ai sensi del D.Lgs. 155/97

    che non ricorre lipotesi ostativa allesercizio della vendita diretta indicata dal comma 6 del citato articolo 4 del D.Lgs. 228/01, in ordine alla pronuncia, nei confronti dei soggetti ivi indicati e nel quinquennio precedente allinizio dellattivit, di sentenze passate in giudicato per delitti in materia di igiene e sanit o di frode nella preparazione degli alimenti

    SI IMPEGNA, ai sensi del comma 8 dellarticolo 4 del D.Lgs. 228/01, a far presente tempestivamente al Comune il superamento dei limiti ivi previsti e, in tal caso, ad applicare le disposizioni del D.Lgs. n. 114/1998.

  • 15

    Si allega copia fotostatica del documento di identit del dichiarante (qualora la firma non sia apposta in presenza del funzionario comunale*).

    Distinti saluti

    ., l

    IL DICHIARANTE

    La firma apposta in mia presenza

    Per ogni eventuale chiarimento relativo alla presente istanza, si chiede di contattare il Signor: Cognome e nome o denominazione

    Telefono

    INFORMATIVA EX ART.10 LEGGE 675/1996 (PRIVACY)

    PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI E SENSIBILI

    I dati personali sopra riportati sono richiesti dalle disposizioni vigenti ai fini del procedimento per il quale sono comunicati e verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo.

    Linteressato potr esercitare i diritti riconosciuti dall'art.13 della Legge 675/96

    Responsabile del trattamento dati il/la Sig./ra

    recapito dell'ufficio al quale rivolgersi per richieste o lamentele:

  • 16

    MOD. 2

    INTEGRAZIONE AUTORIZZAZIONE ALLA VENDITA DIRETTA DEI PRODOTTI RICAVATI IN MISURA PREVALENTE, PER COLTURA O ALLEVAMENTO, DALLA PROPRIA AZIENDA

    (Articolo 3 Legge 59/1963; articolo 4 D. Lgs. 228/2001)

    Al COMUNE di:

    l sottoscritto

    nato a

    Prov.

    Il

    residente in

    prov.

    Via n.

    Partita Iva

    nella sua qualit di legale rappresentante dellimpresa agricola (specificare):

    con sede legale in:

    iscritto/a al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio di

    al n.

    con azienda ubicata in

    della superficie di Ha

    esercitante coltivazione di:

    e/o allevamento di

    avendo lAmministrazione comunale di ________________rilasciato in data ___________________

    a favore dellimpresa sopraindicata lautorizzazione ad effettuare ai sensi dellarticolo 3 della legge 9.02.63 n. 59, la vendita diretta al dettaglio di __________________________________ (indicare i prodotti a cui si riferisce lautorizzazione), di cui si allega copia alla presente, e tenuto conto delle novit intervenute in materia di vendita diretta di prodotti agricoli in forza di quanto disposto dallarticolo 4 del D.Lgs. 228/01

    COMUNICA

    (barrare le caselle di interesse)

    che, a far data dal trentesimo giorno successivo al ricevimento della presente comunicazione da parte di Codesta Amministrazione, lautorizzazione allesercizio della vendita diretta suindicata si considerer riferita anche ad altri prodotti agricoli non provenienti dallesercizio dellattivit aziendale, nel rispetto comunque del prescritto limite di prevalenza dei prodotti di produzione propria;

  • 17

    che, a far data dal trentesimo giorno successivo al ricevimento della presente comunicazione da parte di Codesta Amministrazione, lautorizzazione allesercizio della vendita diretta suindicata si considera riferita anche a prodotti manipolati o trasformati, derivanti dai prodotti di produzione propria ed eventualmente non provenienti dalla propria attivit aziendale, nel rispetto comunque del prescritto limite di prevalenza dei prodotti di produzione propria

    Il sottoscritto comunica, altres, che lesercizio della vendita diretta dei prodotti suindicati avverr secondo le seguenti modalit:

    in azienda

    in forma itinerante

    in locale aperto al pubblico, avente la superficie di mq ______

    su aree pubbliche in forma non itinerante (in tal caso, ove si intenda ottenere lassegnazione di un posteggio su area pubblica, necessario allegare alla presente comunicazione la specifica modulistica predisposta dai singoli Comuni)

    commercio elettronico

    Ai fini di cui sopra, consapevole che le dichiarazioni mendaci, la formazione e luso di atti falsi o lesibizione di atti contenenti dati non pi rispondenti a verit sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia (articolo 76 del Decreto Presidente Repubblica n. 445 del 28 dicembre 2000), il sottoscritto dichiara: (barrare le caselle di interesse)

    che i_ local_ dove si intende esercitare lattivit possied_ i requisiti previsti dalla vigente normativa edilizia e sanitaria

    di aver predisposto il piano di autocontrollo, ai sensi del D.Lgs. 155/97

    che non ricorre lipotesi ostativa allesercizio della vendita diretta indicata dal comma 6 del citato articolo 4 del D.Lgs. 228/01, in ordine alla pronuncia, nei confronti dei soggetti ivi indicati e nel quinquennio precedente allinizio dellattivit, di sentenze passate in giudicato per delitti in materia di igiene e sanit o di frode nella preparazione degli alimenti

    SI IMPEGNA, ai sensi del comma 8 dellarticolo 4 del D.lgs. 228/01, a far presente tempestivamente al Comune il superamento dei limiti ivi previsti e, in tal caso, ad applicare le disposizioni del D.Lgs. n. 114/1998.

    Documentazione eventualmente allegata alla presente comunicazione (barrare le caselle corrispondenti ai documenti allegati alla presente dichiarazione):

  • 18

    Copia dellautorizzazione rilasciata ai sensi della L. 59/63;

    Copia di un documento di riconoscimento valido del richiedente firmato in originale

    (nel caso che la firma non venga apposta alla presenza delladdetto al ricevimento del Comune di

    )

    Distinti saluti

    .. , l IL DICHIARANTE

    La firma apposta in mia presenza

    Per ogni eventuale chiarimento relativo alla presente istanza, si chiede di contattare il Signor: Cognome e nome o denominazione

    Telefono

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    PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI E SENSIBILI

    I dati personali sopra riportati sono richiesti dalle disposizioni vigenti ai fini del procedimento per il quale sono comunicati e verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo.

    Linteressato potr esercitare i diritti riconosciuti dall'art.13 della Legge 675/96

    Responsabile del trattamento dati il/la Sig./ra

    recapito dell'ufficio al quale rivolgersi per richieste o lamentele:

  • 19

    8. I Mercati Contadini o Farmers Market

    I mercati contadini:

    possono essere costituiti su area pubblica, in locali aperti al pubblico nonch su aree di propriet

    privata;

    sono esonerati dalle norme sul commercio (licenza commerciale, orari, obbligo di chiusura domenicale

    e festiva, ecc.);

    sono autorizzati o istituiti dal Comune

    devono avere un disciplinare sul quale vigila il Comune. La predisposizione di tale disciplinare

    rappresenta una fase essenziale per listituzione dei Farmers' market.

    I soggetti ammessi alla vendita nei mercati agricoli sono gli imprenditori agricoli, singoli o associati e le

    cooperative di imprenditori agricoli, iscritti nel Registro delle Imprese che rispettino le seguenti condizioni:

    lazienda deve essere ubicata nellambito territoriale amministrativo della Regione o negli ambiti

    definiti dalle singole amministrazioni competenti;

    la vendita diretta deve riguardare prodotti agricoli provenienti dalla propria azienda o dallazienda dei

    soci imprenditori agricoli, anche ottenuti a seguito di attivit di manipolazione o trasformazione,

    ovvero anche di prodotti agricoli ottenuti nellambito territoriale, nel rispetto dei limiti di prevalenza;

    Inoltre, devono possedere i requisiti previsti dallart. 4 del d.lgs. 228/2001 (no condanne penali).

    Lattivit di vendita pu essere esercitata da:

    titolari dellimpresa;

    soci in caso di societ agricola;

    familiari e coadiuvanti;

    personale direttamente dipendente dellazienda agricola.

    I prodotti posti in vendita devono :

    rispettare le norme igienico-sanitarie ( pacchetto igiene)

    rispettare le norme in vigore in materia di etichettatura;

    recare lindicazione del luogo di origine territoriale e dellimpresa produttrice.

    Per quanto riguarda i riferimenti normativi sui mercati contadini, si rimanda alla Finanziaria 2007, art. 1 comma

    1065, e al D.M. 20/11/2007 del MIPAAF.

  • 20

    9. Etichette e pubblicit

    Ogni attivit commerciale richiede lavvio di un dialogo con il cliente, necessario per comunicargli i valori del prodotto e per favorire lacquisto. Le cosiddette pratiche pubblicitarie possono avvenire in molteplici forme e canali (stampa, tv e radio, volantini, internet, etc), attraverso limballaggio o letichetta dei prodotti [V. Manuale di marketing].

    Il contenuto e la forma dei messaggi pubblicitari, cos come le informazioni da riportare sulle etichette dei prodotti alimentari confezionati, sono regolati da norme che hanno lobiettivo di:

    tutelare il consumatore e informarlo adeguatamente, salvaguardando la correttezza del messaggio

    pubblicitario ed evitando la pubblicit ingannevole

    regolare i rapporti tra le aziende e i contenuti delle pubblicit comparative.

    La normativa su questi temi in costante evoluzione; lUnione Europea sta attualmente rivedendo i requisiti in termini di etichettatura degli alimenti e queste nuove regole dovranno poi trovare applicazione nelle leggi nazionali. Il resto di questo capitolo fornisce una sintesi degli elementi da tenere presente nel disegnare unetichetta o una campagna pubblicitaria, ma prima di procedere occorre approfondire gli ultimi sviluppi in materia.

    9.1. Cosa devo scrivere sulletichetta?

    Letichetta dei prodotti confezionati non deve indurre il consumatore in errore nella sua scelta dacquisto. Essa inoltre deve riportare determinati contenuti, utili a trasmettere informazioni essenziali per consentire una valutazione consapevole (elenco degli ingredienti, data di scadenza, modalit di conservazione, etc.).

    LUnione Europea impegnata nel definire regole in materia di trasparenza delle etichette e tracciabilit degli alimenti. A tal scopo il 6 luglio 2011 stato approvato il nuovo regolamento comunitario, il quale dovr essere recepito dalla normativa nazionale, che introduce ulteriori vincoli di trasparenza sulle etichette come lindicazione obbligatoria dorigine per tutti i prodotti freschi

    9.2. Che messaggi pubblicitari posso trasmettere?

    La pubblicit deve essere onesta, veritiera e corretta e ben riconoscibile come tale, distinta dalle altre forme di comunicazione. Chi trasmette messaggi pubblicitari deve essere in grado di dimostrarne la veridicit, mentre se vengono reclamizzate particolari garanzie (oltre a quelle obbligatorie per legge), queste devono essere chiaramente argomentate.

    considerata ingannevole la pubblicit che pu indurre in errore il consumatore, pregiudicare le sue scelte e la concorrenza; i contenuti che possono trasmettere messaggi ingannevoli, e quindi oggetto di verifica da parte delle autorit, sono relativi al prezzo, alla qualit del prodotto e ai servizi offerti. Una cura particolare deve essere inoltre posta ai messaggi pubblicitari che si rivolgono a minori o adolescenti

    La pubblicit comparativa, ossia quella che effettua un confronto tra prodotti concorrenti, non deve creare confusione nel consumatore o trasmettere messaggi che denigrano o discreditano la concorrenza. Essa deve informare il cliente circa il vantaggio tecnico o economico di un prodotto rispetto ad altri con obiettivi simili o che soddisfano bisogni analoghi, deve basarsi su parametri obiettivi e non deve trarre indebitamente vantaggio dalla notoriet altrui.

  • 21

    9.3. La principale normativa di riferimento

    A partire dalle informazioni di base contenute in questa sezione, si consiglia di consultare gli approfondimenti e tenersi aggiornati, trattandosi di un tema in continua evoluzione. A titolo informativo si segnalano le principali normative che, a livello nazionale e comunitario, rappresentano punti di riferimento fondamentali:

    Etichettatura dei prodotti alimentari Contenuti dei messaggi pubblicitari

    D.lgs 109/1992 e successive modifiche Direttiva 2005/29/CE

    Direttiva 2000/13/CE e successive modifiche

    D.lgs 145-146 del 2/08/2007

    Codice di Autodisciplina della Comunicazione Commerciale (52 edizione, 6 giugno 2011)

  • 22

    10. Aspetti fiscali della vendita diretta: quale sar la mia base imponibile?

    I vantaggi fiscali delle vendita diretta sono soggettivi, cio dipendono dalle caratteristiche del soggetto che

    realizza la vendita diretta. Tali vantaggi sono legati alla possibilit di considerare i ricavi della vendita diretta

    come parte del reddito agrario, alla pari con i ricavi derivanti dalla normale attivit agricola esercitata

    dallimpresa agricola, e quindi alla possibilit di beneficiare delle varie agevolazioni fiscali che riguardano, in

    particolare, la determinazione del reddito imponibile dellazienda, le aliquote IRES e IRAP applicabili, il

    regime IVA applicato.

    Non esiste quindi un unico trattamento fiscale della vendita diretta: limpatto fiscale va valutato, di volta in

    volta, in base alla formula di vendita adottata (V. Guida ai modelli aggregativi ). La presente sezione

    contiene alcune indicazioni di massima che possono servire a orientare le scelte organizzative di una nuova

    iniziativa di vendita diretta, ma non sostituiscono il parere di un professionista specializzato che conosce

    tutti i dettagli di un nuovo progetto imprenditoriale.

    10.1. Caso di vendita diretta realizzata da un singolo imprenditore agricolo

    E il caso di un imprenditore agricolo che deriva la maggior parte del suo reddito dalla coltivazione del

    proprio fondo, e che commercializza tutto o parte della propria produzione agricola vendendola

    direttamente al consumatore (ad esempio attraverso un Farmers Market o in un punto vendita in azienda).

    In questo caso, il reddito derivante dalla vendita diretta rientra nel reddito agrario della societ, il quale

    definito su base catastale (valore del terreno) e non dipende dagli effettivi ricavi derivanti dallattivit

    agricola; ci significa che lazienda agricola che decide di vendere ai clienti finali i propri prodotti non dovr

    pagare tasse aggiuntive in base ai ricavi ottenuti con questo tipo di attivit.

    Affinch ci sia possibile devono tuttavia essere rispettate tutte le condizioni perch lattivit di

    commercializzazione rientri nella definizione di vendita diretta, cos come descritte nei capitoli 2 a 6 del

    presente manuale. In particolare, la vendita deve essere realizzata dalla stessa societ agricola che produce

    anche questi prodotti. Se la vendita realizzata da una nuova societ creata appositamente, anche se

    questa societ una societ agricola, questa non pagher le tasse in base al reddito agrario (perch, di

    fatto, non coltiva nessun terreno) ma in base ai redditi effettivamente conseguiti. Per applicare il reddito

    agrario infatti indispensabile che la societ che commercializza i prodotti sia la stessa che di fatto coltiva il

    fondo agricolo da cui derivano i prodotti commercializzati.

    Infine, per poter applicare il metodo del reddito agrario, i prodotti commercializzati devono rientrare nel

    seguente elenco, che viene aggiornato ogni due anni dal Ministero dellEconomia e delle Finanze su

    proposta del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali1.

    Produzione di carni e prodotti della loro macellazione

    1 Con il decreto Mef 17 giugno 2011 stata aggiornata la tabella delle attivit agricole produttive di reddito agrario contenuta nel decreto del Ministero dellEconomia e delle Finanze del 10 giugno 2010.

  • 23

    Produzione di carne essiccata, salata o affumicata (speck, prosciutto crudo, bresaola), produzione di

    salsicce e salami

    Lavorazione e conservazione delle patate, escluse le produzioni di pur di patate disidratato, di

    snack a base di patate, di patatine fritte e la sbucciatura industriale delle patate

    Produzione di succhi di frutta e di ortaggi

    Lavorazione e conservazione di frutta e ortaggi

    Produzione di olio di oliva e di semi oleosi

    Produzione di olio di semi di granoturco (olio di mais)

    Trattamento igienico del latte e produzione dei derivati del latte

    Lavorazione delle granaglie

    Produzione di farina o sfarinati di legumi da granella secchi, di radici o tuberi o di frutta in guscio

    commestibile

    Produzione di pane

    Produzione di vini

    Produzione di grappa

    Produzione di aceto

    Produzione di sidro e di altri vini a base di frutta

    Disidratazione di erba medica

    Lavorazione, raffinazione e confezionamento del miele

    Conservazione di pesce, crostacei e molluschi, interi, mediante congelamento, surgelamento,

    essiccazione, affumicatura, salatura, immersione in salamoia e produzione di filetti di pesce

    Manipolazione dei prodotti derivanti dalle coltivazioni di cui alle classi 01.11, 01.12, 01.13, 01.15,

    01.16, 01.19, 01.21, 01.23, 01.24, 01.25, 01.26, 01.27, 01.28 e 01.30, nonch di quelli derivanti

    dalle attivit di cui ai sopraelencati gruppi e classi.

    Per gli altri tipi di prodotti commercializzati, il reddito imponibile determinato applicando ai relativi ricavi

    un coefficiente di redditivit del 15% .

    10.2. Caso di una cooperativa agricola

    Questo esempio riguarda il caso di una cooperativa agricola che commercializza, mediante unattivit di

    vendita diretta, il prodotto dei propri soci. In questo caso sono due i passaggi fiscali:

    il primo riguarda il conferimento del prodotto agricolo dal socio alla cooperativa;

    il secondo riguarda la vendita del prodotto agricolo da parte della cooperativa al consumatore.

    Per quanto riguarda il primo passaggio, il prezzo che la cooperativa riconosce al produttore agricolo rientra

    a tutti gli effetti nel normale reddito dellazienda conferente, e quindi potr beneficiare delle agevolazioni

    fiscali legate alla determinazione del reddito agrario dellimpresa agricola: il ricavato della vendita del

    prodotto alla cooperativa non costituisce un reddito aggiuntivo, tassato separatamente.

    Per quanto riguarda il secondo passaggio, dalla cooperativa al consumatore, il ricavo derivante viene a

    formare parte del reddito della cooperativa, e si applicheranno i normali criteri fiscali applicabili alle

    cooperative agricole (cfr sezione di approfondimento sulla fiscalit delle cooperative agricole).

  • 24

    10.3. Caso di una srl di commercializzazione

    Lattivit di vendita diretta pu essere esercitata anche da una srl, quindi da una societ di capitali a scopo

    di lucro, purch tale societ si occupi esclusivamente della vendita del prodotto dei propri soci, e possa

    quindi essere considerata un imprenditore agricolo.

    Tuttavia, in questo caso:

    non si applica il trattamento fiscale per la definizione del reddito agrario: la societ non si occupa

    della coltivazione del fondo/dei fondi da cui provengono i prodotti commercializzati;

    non trattandosi di una cooperativa a mutualit prevalente, non si possono applicare le agevolazioni

    fiscali riservate a queste ultime.

    A queste societ possibile applicare un regime fiscale particolare: la Legge Finanziaria del 2007, art. 1 c.

    1094, prevede infatti lopzione che consente di determinare il reddito di queste societ applicando

    allammontare dei ricavi un coefficiente di redditivit del 25%.

    Per ulteriori informazioni, potete fare riferimento alle sezioni di approfondimento di seguito elencate.

  • 25

    11. Approfondimenti

    11.1. Il reddito agrario

    Uno dei vantaggi fiscali di cui beneficiano gli imprenditori agricoli riguarda la modalit di determinazione

    della base imponibile. Questa, infatti, non si determina in maniera analitica (differenza costi e ricavi) ma il

    calcolo forfetario. I redditi dei terreni rientrano nella categoria dei redditi fondiari di cui agli articoli da 25

    a 43 del TUIR. Essi si dividono in:

    reddito dominicale, che va imputato al proprietario del terreno ovvero al soggetto che possiede un

    diritto reale su di essi;

    reddito agrario, che va imputato al soggetto che esercita l'impresa agricola.

    Il reddito agrario esprime la redditivit media derivante dall'esercizio di attivit agricole nei limiti della

    potenzialit del terreno. Esso determinato mediante l'applicazione di tariffe d'estimo stabilite dalla legge

    catastale per ciascuna coltivazione e deve essere rapportato al capitale d'esercizio e al lavoro di

    organizzazione della produzione impiegati dal soggetto che esercita l'attivit agricola. Da qui il carattere

    forfetario della determinazione del reddito.

    Le societ semplici che svolgono attivit agricola determinano il reddito agrario. Le altre societ di persone

    (snc e sas) e le societ di capitali determinano il proprio reddito secondo le ordinarie regole del reddito di

    impresa. Tuttavia, a partire dal 2007, la Legge n. 296 del 2006 (Finanziaria 2007), art. 1, comma 1093, ha

    introdotto un'importante novit per la tassazione di queste societ: ha concesso alle snc, sas, societ a

    responsabilit limitata (srl) e cooperative la possibilit di optare per la tassazione del reddito con i criteri

    catastali, come le societ semplici.

    L'unica condizione richiesta la qualifica di societ agricola ai sensi dell'art.2 del Decreto Legislativo 29

    marzo 2004 n. 99 e cio:

    la ragione o denominazione sociale deve contenere l'indicazione di "societ agricola";

    loggetto sociale deve comprendere l'esercizio esclusivo delle attivit agricole di cui all'art. 2135 del

    codice civile.

    Ai fini fiscali, la qualificazione del reddito come agrario, dipende esclusivamente dall'attivit svolta. Titolare

    del reddito agrario , infatti, colui che esercita l'impresa agricola, svolgendo un'attivit diretta:

    alla coltivazione del fondo;

    alla silvicoltura;

    allallevamento del bestiame e attivit connesse.

    Le attivit agricole connesse, invece, possono essere:

    attivit relative a beni individuati in apposito decreto ministeriale e che, conseguentemente,

    rientrano nella forfetizzazione dei redditi sulla base delle stime catastali;

    attivit dello stesso tipo, relative a beni diversi da quelli elencati nel decreto, e che sono, pertanto,

    assoggettate al regime dei redditi di impresa forfetizzati come previsto dallarticolo 56 bis del TUIR,

    in base al quale il reddito determinato applicando all'ammontare dei corrispettivi un coefficiente

    di redditivit del 15 %.

  • 26

    11.2. Il reddito delle cooperative

    Le cooperative agricole a mutualit prevalente godono di una serie di agevolazioni fiscali destinate a

    incentivare i produttori agricoli ad aggregarsi per poter ottenere servizi a migliori condizioni e per poter

    commercializzare insieme le proprie produzioni. Le agevolazioni infatti facilitano la capitalizzazione delle

    cooperative, utilizzando gli utili esenti da imposizione fiscale.

    Una prima importante agevolazione riguarda la tassazione del reddito delle cooperative: sono soggetti a

    tassazione solo il 20% degli utili realizzati dalla cooperativa agricola. Gli utili tassati potranno essere

    utilizzati liberamente da parte della cooperativa agricola, mentre il restante 80%, che esente da

    imposizione fiscale, deve essere destinato a riserva.

    Spetta alla cooperativa, quindi, decidere quanto utile lasciare nella cooperativa, sapendo che l80% dovr

    essere destinato a riserva oppure sar soggetto a tassazione, e quale parte della marginalit invece

    restituire direttamente ai soci sotto forma di ristorno.

    Lart. 10 del DPR 601/1973 prevedeva:

    Sono esenti dall'imposta sul reddito delle persone giuridiche e dall'imposta locale sui

    redditi, i redditi conseguiti da societ cooperative agricole e loro consorzi mediante [] la

    manipolazione, conservazione, valorizzazione, trasformazione e alienazione di prodotti

    agricoli e zootecnici e di animali conferiti prevalentemente dai soci

    Tuttavia la Finanziaria 2005 ha previsto, al comma 461, che il citato articolo del DPR 601/1973 non si

    applica, nelle cooperative a mutualit prevalente:

    per la quota del 20 per cento degli utili netti annuali delle cooperative agricole e loro

    consorzi di cui al decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, delle cooperative della

    piccola pesca e loro consorzi

    Pertanto, come confermato dalla Circolare 34/E del 2005 dellAgenzia delle Entrate:

    lesenzione del reddito imponibile prevista dallart. 10 del D.P.R. n. 601 del 1973 non si

    applica (alle cooperative agricole e della piccola pesca a mutualit prevalente) sulla

    quota di utili netti annuali di cui alla lettera a) del comma 460 (20 per cento), la quale

    deve essere in ogni caso assoggettata ad imposizione

    La medesima circolare afferma inoltre che, per le cooperative a mutualit prevalente:

    La quota di utili che concorrer alla determinazione del reddito imponibile [],potr

    essere liberamente utilizzata nel rispetto dei vincoli previsti dalla normativa civilistica in

    materia.

    [] La restante quota di utili netti, invece, potr continuare a godere dellesenzione IRES,

    a condizione che sia destinata a riserve indivisibili, ai sensi del citato articolo 12 della

    legge n. 904 del 1977, ovvero sia trattata in conformit a norme speciali che ne

    prevedono la deducibilit

    Richiamando lart. 12 della Legge 904/1977 che ha sancito la deducibilit degli utili delle cooperative

    destinati a riserva indivisibile, la Circolare conferma che gli utili eccedenti il 20% sono deducibili se,

    appunto, destinati a riserva indivisibile o ad usi che ne prevedono la deducibilit. In caso contrario,

    anchessi formano reddito dimpresa.

  • 27

    Alle cooperative non a mutualit prevalente, invece, si applica un regime fiscale sempre agevolato, ma

    meno favorevole: per queste cooperative, infatti, pu essere esentato da tassazione solo il 30% degli utili,

    purch destinati a riserva indivisibile2.

    2La Finanziaria 2011 apporta alcune modifiche alla tassazione delle cooperative che per NON si applicano alle cooperative agricole. Per tutte le altre cooperative, verr applicata una maggiorazione del 10 per cento dellimporto tassabile sulla quota degli utili destinata a riserva. Pertanto la quota di riserva indivisibile che

    viene assoggettata a tassazione passa dal 30 al 40 per cento per le cooperative ed i consorzi, e dal 55 al 65 per cento per le societ cooperative di consumo ed i loro consorzi.

  • 28

    11.3. La mutualit prevalente

    Per chiarezza, la Circolare 34/E ribadisce che le cooperative si considerano a mutualit prevalente:

    se la quantit o il valore dei prodotti conferiti dai soci superiore al cinquanta per cento della

    quantit o del valore totale dei prodotti

    Con riferimento alle cooperative non a mutualit prevalente, la Circolare 34/E afferma, richiamando il

    comma 464 dellart 1 della Finanziaria 2005:

    tale comma limita lesenzione prevista dallarticolo 12 della legge n. 904 del 1977 ad una quota

    pari al 30 per cento degli utili netti annuali, a condizione che tale quota sia destinata ad una

    riserva indivisibile prevista dallo statuto.

    La Circolare ribadisce che, per queste cooperative, solamente il 30% degli utili, se destinato a riserva

    indivisibile, pu non essere soggetto a tassazione.

    11.4. Il regime fiscale dei ristorni

    Gli utili generati da una cooperativa possono essere erogati ai soci sotto forma di ristorno e, anche in

    questo caso, sono esenti da tassazione al livello della cooperativa (entreranno a fare parte del reddito del

    produttore agricolo che li riceve, e saranno tassati come parte di tale reddito).

    Infatti, ai fini della determinazione del reddito imponibile, per le societ cooperative i ristorni riconosciuti ai

    soci sono fiscalmente deducibili. Dunque, la percentuale da tassare (20%) va calcolata sullutile desercizio

    risultante dopo aver sottratto la quota destinata al ristorno. A tal proposito, la Circolare 35/E del 2008

    afferma:

    I ristorni sono deducibili dal reddito delle cooperative e dei loro consorzi e rilevano per

    la quota di competenza a carico dellesercizio [].

    nel caso in cui il ristorno non transiti a conto economico, ma venga dedotto dal reddito

    imponibile mediante una variazione in diminuzione, [], tale deduzione ridurr lutile

    netto su cui applicare le percentuali previste dal citato comma 460

    La Circolare afferma che il ristorno pu transitare a Conto Economico (sotto forma di maggior prezzo

    pagato al momento del conferimento) o dedotto dallutile desercizio (per essere restituito ai soci

    conferitori). In entrambi i casi limpatto fiscale il medesimo, in quanto riduce lutile su cui calcolare la

    quota da tassare (20%).

    Se invece il ristorno non viene distribuito, ma accantonato come riserva indivisibile, questo non pu essere

    dedotto, e concorre a formare il reddito desercizio sul quale calcolare la quota tassabile:

    [] alla ipotesi in cui lavanzo derivante dallattivit con i soci venga destinato a riserva

    indivisibile. In tal caso, come detto, non applicabile larticolo 12 del DPR n. 601 del

    1973 che consente la deduzione esclusivamente alle somme attribuite ai soci

    Occorre tuttavia ricordare che esistono dei vincoli che riguardano il metodo con cui viene calcolato il

    ristorno per ciascun socio: il ristorno deve rappresentare la marginalit generata dalla vendita del prodotto

    conferito dal socio, al netto dei costi di commercializzazione della cooperativa.

  • 29

    Nel caso di una cooperativa che commercializza solo una tipologia di prodotto, quindi sufficiente che il

    ristorno per ciascun socio sia proporzionale alla quantit (ed eventualmente alla qualit) del prodotto

    conferito; nel caso di prodotti molto diversi tra di loro e con marginalit molto diverse occorrer stabilire

    quale parte degli utili destinati a ristorno derivano dalla commercializzazione delle diverse tipologie di

    prodotto.

    Infine, nel caso della vendita diretta, dove la cooperativa non costretta a commercializzare soltanto il

    prodotto dei propri soci ma potrebbe anche commercializzare prodotto acquistato da terzi, occorre

    ricordare che il ristorno va calcolato soltanto per quanto riguarda il margine derivante dalla

    commercializzazione del prodotto dei soci: il margine generato dal prodotto acquistato da terzi viene

    considerato come utile e quindi soggetto, per il 20%, a tassazione.

    11.5. Il reddito delle societ commerciali

    Per quanto riguarda le societ di persone o a responsabilit limitata che svolgono attivit di mera

    commercializzazione di prodotti agricoli dei soci, la legge Finanziaria 2007 ha previsto che in tali circostanze

    il reddito possa essere definito applicando ai ricavi il coefficiente del 25%.

    11.6. Tipo di attivit e reddito

    Il seguente schema sintetizza il tipo di tassazione applicabile alle diverse tipologie di attivit agricola.

    Attivit Tipo di attivit Tassazione

    Trasformazione e manipolazione di prodotti agricoli aziendali compresi tra quelli individuati nellelenco pubblicato ogni 2 anni dal MiPAAF

    Attivit agricola Reddito agrario

    Trasformazione e manipolazione di prodotti agricoli sia aziendali sia acquistati da terzi, nel rispetto del criterio della prevalenza e che non rientrano tra quelli indicati nellelenco del MiPAAF

    Attivit non agricola

    Reddito dimpresa forfetizzato (15% dei relativi ricavi)

    Trasformazione e manipolazione di prodotti agricoli acquistati da terzi, compresi tra quelli indicati nellelenco del MiPAAF, a condizione che ci sia integrazione con i prodotti aziendali e sia rispettato il criterio di prevalenza

    Attivit agricola Reddito agrario

    Trasformazione e manipolazione di prodotti agricoli acquistati da terzi, a condizione che ci sia integrazione con i prodotti aziendali, che non rispettano il

    Attivit agricola relativamente alla trasformazione e

    Opera la cosiddetta franchigia:

    Reddito agrario: i redditi derivanti dallattivit di trasformazione dei

  • 30

    criterio della prevalenza ma che rientrano tra quelli indicati nellelenco del MiPAAF

    manipolazione di prodotti aziendali

    prodotti agricoli nei limiti del doppio delle quantit prodotte in proprio

    Reddito dimpresa: i redditi ottenuti dalla trasformazione delle quantit eccedenti

    Trasformazione e manipolazione di prodotti agricoli acquistati da terzi, a condizione che ci sia integrazione con i prodotti aziendali, che non rispettano il criterio della prevalenza e che non rientrano tra quelli indicati nellelenco del MiPAAF

    Attivit non agricola

    Reddito dimpresa

    Commercializzazione, conservazione e valorizzazione di prodotti acquistati presso terzi

    Attivit non agricola

    Reddito dimpresa

  • 31

    12. Aspetti fiscali della vendita diretta: chi emette lo scontrino?

    Perch una vendita di prodotti possa essere considerata come una vendita diretta, occorre che il

    documento di vendita (scontrino o fattura) individui chiaramente chi il soggetto agricolo che vende il

    prodotto.

    Questo vuole dire che se pi produttori vendono il loro prodotto in uno stesso luogo, ci sono le seguenti

    opzioni:

    ogni produttore deve emettere il proprio scontrino: questo implica che ogni produttore abbia un

    proprio registratore di cassa, seguendo la regola un soggetto una cassa;

    c una sola cassa, che emette un unico scontrino, perch i produttori si sono associati in un unico

    soggetto societario (cooperativa o altra forma societaria ammessa) che il soggetto individuato

    nello scontrino;

    c una sola cassa, che per non emette scontrino fiscale ma esclusivamente fattura, e queste

    fatture individuano puntualmente come soggetti Iva i singoli produttori da cui stato acquistato il

    prodotto.

    Questo vincolo un vincolo forte, che ha impatto sulle modalit organizzative della vendita diretta: per

    ulteriori approfondimenti potete fare riferimento al manuale sulle forme aggregative della vendita diretta.

  • 32

    13. Aspetti fiscali della vendita diretta: quale regime IVA si applica?

    Le Aziende agricole hanno la possibilit di applicare tre diversi regimi IVA: il regime speciale, il regime in

    esonero e il regime ordinario. Di seguito vengono illustrati il regime speciale e il regime in esonero, con le

    condizioni necessarie per potervi accedere.

    13.1. Il regime IVA speciale

    Come nel caso dellimposta sul reddito, anche il regime IVA applicabile allattivit di vendita diretta

    dipender dalle caratteristiche di chi vende.

    Tuttavia, dal momento che solo le attivit agricole con un volume daffari non superiore a 7.000 sono

    esentati dal pagamento dellIVA (V. sezione Regime di IVA di esonero), la maggioranza dei casi di attivit

    di vendita diretta potr ricadere nellambito del regime speciale IVA riservato alle attivit agricole.

    La convenienza o meno di operare in regime IVA speciale piuttosto che in regime IVA ordinario dipender

    di volta in volta dallorganizzazione del servizio di vendita diretta.

    Il regime speciale infatti si applica ai seguenti tipi di soggetti:

    produttori agricoli che esercitano individualmente o anche in forma associata le attivit agricole;

    aziende agricole che commercializzano i prodotti agricoli acquistati presso terzi, purch non siano

    prevalenti rispetto alla commercializzazione di prodotti propri;

    organismi di intervento in agricoltura;

    cooperative di produttori agricoli e loro consorzi che effettuano cessioni di beni prodotti

    prevalentemente dai soci, associati o partecipanti.

    Il regime speciale si applica, per i soggetti sopra elencati, solo relativamente alle cessioni di prodotti

    agricoli ed ittici elencati nella Tabella A, Parte I allegata al D.P.R. n. 633/1972 a condizione che il loro

    acquisto sia stato assoggettato ad Iva.

    In questi casi:

    lIVA sulle vendita determinata applicando le aliquote ordinarie;

    lIVA detraibile determinata applicando sulle vendite le percentuali di compensazione;

    lIVA dovuta calcolata come differenza tra lIVA sulle vendite e lIVA derivante dalle percentuali di

    compensazione.

    Tabella A, Parte I allegata al D.P.R. n. 633/1972: aliquote IVA applicabili e percentuale di compensazione

  • 33

    possibile passare dal regime speciale a quello ordinario in qualunque momento. Il passaggio comporta la

    necessit di effettuare la rettifica della detrazione limitatamente ai beni non ancora ceduti..

    Le aziende che applicano il regime speciale sono tenute ai seguenti adempimenti fiscali:

    tenuta della contabilit IVA e dei relativi registri;

    emissione delle fatture di vendita con le aliquote ordinarie previste per il prodotto ceduto;

    tenuta del registro dei corrispettivi ove certificare gli incassi giornalieri delle cessioni ai privati;

    liquidazioni periodiche e relativo versamento dellimposta dovuta;

    presentazione della dichiarazione annuale;

    presentazione della comunicazione annuale dei dati Iva.

    Dal punto di vista della certificazione fiscale, i soggetti che operano in regime speciale sono esentati

    dall'emissione dello scontrino fiscale nel caso di vendita al consumatore finale di prodotti elencati nella

    tabella A, mentre devono rilasciare lo scontrino fiscale per la vendita degli altri prodotti.

    Infine tali soggetti devono annotare l'ammontare dei corrispettivi giornalieri nel registro dei corrispettivi,

    distinti secondo l'aliquota applicabile, entro il giorno successivo a quello in cui i corrispettivi si riferiscono.

    13.2. Il regime IVA in esonero

    Il regime IVA in esonero si applica ai produttori agricoli che nellanno solare precedente hanno realizzato

    un volume daffari non superiore a 7.000 euro, costituito per almeno 2/3 da prodotti elencati nella

    Tabella A, Parte I allegata al D.P.R. n. 633/1972. Tale regime si applica anche ai contribuenti con volume

    daffari pari a zero.

  • 34

    In tali casi non c alcun versamento di imposta, e il produttore agricolo non tenuto allemissione della

    fattura n dello scontrino fiscale. Gli adempimenti fiscali sono limitati alla conservazione delle fatture e

    delle bollette doganali relative agli acquisti e alle importazioni e le autofatture emesse dai clienti.

    Alle cessioni e ai conferimenti di prodotti agricoli compresi nella tabella A, Parte I, effettuati in regime di

    esonero, si applicano le percentuali di compensazione.

  • 35

    14. Aspetti fiscali della vendita diretta: quali attivit sono soggette ad IRAP?

    Sono esclusi dallIRAP i produttori agricoli che rientrano nel regime di esonero ai fini Iva; lIRAP si applica

    ai soli imprenditori agricoli che operano in regime di IVA ordinario.

    Pertanto, sono soggette allIRAP tutte le attivit di vendita diretta che si svolgono applicando il regime IVA

    ordinario e quelle attivit che applicano il regime IVA speciale.

    La finanziaria 2009 ha previsto unaliquota IRAP dell1,9% per lagricoltura contro quella ordinaria del

    3,75% prevista per gli altri settori produttivi.

    La base imponibile IRAP per gli agricoltori che determinano il reddito secondo il reddito fondiario (tariffa

    catastale), costituita dai corrispettivi soggetti a registrazione ai fini Iva, al netto dei seguenti elementi:

    acquisti inerenti allattivit agricola, soggetti a registrazione ai fini Iva;

    contributi per assicurazioni obbligatorie contro gli infortuni sul lavoro;

    spese relative agli apprendisti e ai disabili;

    spese relative al personale assunto con contratto di formazione lavoro.

    Non sono ammessi in deduzione i:

    costi relativi al personale (TFR, erogazioni a favore della generalit dei dipendenti, ecc);

    compensi per prestazioni di lavoro autonomo non esercitate abitualmente;

    costi per prestazioni di collaborazione coordinata continuativa;

    compensi per prestazioni di lavoro assimilato a quello dipendente;

    utili spettanti agli associati in partecipazione;

    quota riferibile agli interessi passivi del canone relativo a contratti di locazione finanziaria;

    perdite su crediti.

    Le societ di capitali e quelle di persone diverse dalle societ semplici calcolano la base imponibile

    seguendo le normali regole previste per le imprese commerciali.

    I produttori agricoli titolari di reddito agrario possono optare per la determinazione della base imponibile

    con modalit analoghe a quelle previste per le imprese a condizione che l'opzione venga esercitata nella

    dichiarazione ai fini IRAP. Una volta esercitata, l'opzione ha effetto fino a revoca e comunque per almeno

    4 anni.

  • 36

    15. Sintesi e riferimenti utili

    La vendita diretta rappresenta la possibilit per gli agricoltori di vendere i propri prodotti direttamente al

    cliente finale, quindi effettuando una vendita al dettaglio, senza dover sottostare alle regole previste per le

    normali attivit commerciali; la vendita pu anche riguardare prodotti ottenuti dalla trasformazione dei

    prodotti agricoli della propria azienda.

    Gli agricoltori possono inoltre vendere, allo scopo di rendere i propri prodotti pi appetibili per i clienti,

    anche prodotti acquistati da terzi, purch sia rispettato il principio della prevalenza: la maggioranza dei

    prodotti venduti deve essere dellagricoltore (v. sezione Bisogna vendere solo prodotti propri?).

    Per poter rientrare nella specifica disciplina della vendita diretta, stabilita dallart. 4 del D.Lgs 228/2001,

    necessario essere imprenditori agricoli (v. sezione Imprenditore agricolo), ossia soddisfare i requisiti

    stabiliti dallart. 2135 del Codice Civile; a tal proposito sono considerati imprenditori agricoli anche le

    cooperative, le societ di persone e di capitali che effettuano la vendita di prodotti conferiti dai soci

    imprenditori agricoli. Possono inoltre effettuare la vendita diretta gli imprenditori agricoli professionali (v.

    sezione Imprenditore agricolo), i coltivatori diretti e le societ agricole (v. sezione Societ agricole).

    invece preclusa agli imprenditori agricoli che hanno subito, nei 5 anni precedenti, condanne per reati in

    materia di igiene e sanit o di frode nella preparazione degli alimenti (v. sezione Chi non pu effettuare la

    vendita diretta?).

    In base a quanto stabilito dal D.lgs 228/2001, la vendita diretta pu essere effettuata in diverse modalit(v.

    sezione Tipologie di vendita diretta):

    in forma itinerante o mediante commercio elettronico;

    allinterno dellazienda agricola o su aree private;

    su aree pubbliche o in aree aperte al pubblico;

    nei mercati contadini (c.d. Farmers Market).

    Qualora la vendita avvenga in forma itinerante o su aree pubbliche, necessario effettuare al Comune

    interessato una comunicazione di inizio attivit (V. sezione la Comunicazione al Comune).

    Un rilevante vantaggio per lagricoltore che effettua la vendita diretta laspetto fiscale: i redditi conseguiti

    dalla vendita dei propri prodotti3 possono rientrare nel reddito agrario dellazienda agricola, e in tale caso

    non comportano nuove tasse aggiuntive (V. sezione Reddito agrario). Questa condizione vale tuttavia

    solo se la vendita effettuata dallazienda agricola produttrice; in caso contrario, se la vendita gestita da

    una nuova societ (es. cooperativa) questa dovr pagare le tasse nel rispetto delle norme previste (V.

    sezione Aspetti fiscali della vendita diretta).

    Unattivit di vendita diretta pu richiedere la gestione di diversi rapporti contrattuali e commerciali con

    numerosi soggetti (fornitori, altri soci delliniziativa, etc.). Riassumendo, questi rapporti possono essere di

    due tipi:

    3 Se rientranti nellelenco proposto ogni 2 anni dal MIPAAF e pubblicato dal Ministro dellEconomia e delle finanze. Il Ministero dellEconomia e delle Finanze con decreto 17 giugno 2011 ha aggiornato lelenco

    allegato al decreto Mef del 5 agosto 2010. Con questultimo aggiornamento si sostituita la dicitura produzione di prodotti di panetteria freschi con produzione di pane. A fronte di questa modifica,

    dunque, risultano esclusi dalle attivit agricole produttive di reddito agrario e quindi dalla conseguente tassazione agevolata i prodotti da forno come rustici e pizzette, in quanto non pi considerati rientranti nella fattispecie della trasformazione primaria di beni.

  • 37

    tra i soci promotori delliniziativa (se sono pi di uno);

    tra lagricoltore/azienda agricola e i fornitori.

    Se la vendita diretta realizzata da pi soci, opportuno che questi creino una nuova societ che si occupi

    della gestione dellattivit (V. Manuale sui modelli di aggregazione). Le forme societarie maggiormente

    utilizzabili in tali circostanze sono la cooperativa o la srl, anche se possibile prevedere forme societarie

    differenti.

    Per quanto riguarda la gestione del rapporto con i fornitori, esistono numerose tipologie contrattuali che

    possono essere utilizzate e le cui implicazioni spesso variano a seconda del caso specifico. A titolo

    informativo, alcuni contratti utilizzabili possono essere:

    contratto di conferimento (V. Glossario);

    contratto di fornitura;

    contratto estimatorio;

    contratto di somministrazione;

    contratto di servizio;

    contratto di mandato;

    altri.

    La vendita diretta un settore su cui il quadro normativo ancora in fase di evoluzione, anche dal punto di

    vista dellinterpretazione delle norme esistenti: bene consultare un professionista per avere un parere

    puntuale sulla fattibilit del proprio progetto imprenditoriale.

    I soggetti o le istituzioni che possono fornire il sostegno necessario possono essere:

    Associazioni di categoria o sindacati di rappresentanza

    Camera di Commercio

    Assessorato competente del proprio Comune

    Commercialista o notaio di fiducia

    Altre informazioni utili le possono essere ottenute dalla stampa di settore e dai principali siti web che

    trattano di queste materie. Tra questi, segnaliamo:

    Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, www.politicheagricole.it

    ISMEA, www.ismea.it

    Portale delle Camere di Commercio italiane, www.camcom.gov.it

    Coldiretti, www.coldiretti.it

    Confederazione Italiana Agricoltori (CIA), www.cia.it

    Confagricoltura, www.confagricoltura.it

    Confcommercio, www.confcommercio.it

    Confcooperative, www.confcooperative.it

    Associazione Generale Cooperative Italiane (AGCI), www.agci.it

    Legacoop, www.legacoop.it

    Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, www.cndcec.it

    Consiglio Nazionale del Notariato, www.notariato.it

  • 38

    16. Glossario

    Conferimento: contratto mediante il quale il socio (generalmente di una cooperativa) cede i propri prodotti

    alla societ, configurando di fatto un passaggio di propriet al momento della definizione del prezzo. La

    liquidazione del contratto pu prevedere tempi differiti per il pagamento, ad esempio mediante i ristorni.

    Farmers Market: mercati contadini, nei quali gli agricoltori possono vendere direttamente i loro prodotti in

    deroga alle norme sul commercio. Sono disciplinati da appositi regolamenti, generalmente predisposti dai

    Comuni ove hanno luogo.

    Imprenditore agricolo: colui che esercita una delle seguenti attivit: coltivazione del fondo, silvicoltura,

    allevamento di animali o attivit connesse. Si intendono connesse le attivit, esercitate dallo stesso

    imprenditore agricolo, dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e

    valorizzazione dei prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo, del bosco o

    dellallevamento di animali.

    Prevalenza: principio in base al quale la maggioranza dei prodotti oggetto della vendita diretta deve

    provenire dallazienda agricola dellagricoltore che effettua la vendita. Nel caso di vendita effettuata da pi

    soci imprenditori agricoli, la maggioranza delle vendite deve derivare, nel suo complesso, da prodotti

    conferiti dai soci stessi.

    Reddito agrario: reddito definito per le aziende agricole (in base allart. 32 del T.U.I.R.).

    Ristorno: integrazione del prezzo riconosciuto ai soci di una cooperativa per i prodotti da loro conferiti alla

    cooperativa stessa.

    Societ agricola: societ che ha come oggetto sociale lesercizio esclusivo delle attivit di cui allart. 2135

    del Codice Civile (attivit agricole) ed ha indicato, nella propria ragione (o denominazione) sociale la

    dicitura societ agricola.