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LA CERTIFICAZIONE: QUADRO NORMATIVO EFFICIENZA ENERGETICA: STRATEGIA NAZIONALE ENEA UNITA’ TECNICA EFFICIENZA ENERGETICA Rossano Basili Ufficio Territoriale Regione Marche – Palazzo Leopardi via Tiziano, 44 - 60125 Ancona Tel. 071 8063485 FORUM AMBIENTALE 2014 CASTELLO SVEVO Barletta 15 maggio 2014

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15/05/214 - GREEN BAT 214 - Convegno "COSTRUIRE SOSTENIBILE: ANALISI, EFFICIENTAMENTO, CERTIFICAZIONE" - Intervento del dott. R. Basili, Ufficio Territoriale Regione Marche

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LA CERTIFICAZIONE: QUADRO NORMATIVO EFFICIENZA ENERGETICA: STRATEGIA NAZIONALE

ENEA UNITA’ TECNICA

EFFICIENZA ENERGETICA

Rossano Basili Ufficio Territoriale Regione Marche – Palazzo Leopardi via Tiziano, 44 - 60125 Ancona

Tel. 071 8063485

FORUM AMBIENTALE 2014

CASTELLO SVEVO Barletta 15 maggio 2014

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Il potenziale mondiale a lungo termine

- 50% di riduzione delle emissioni globali di CO2 entro il 2050 IEA (Agenzia Internazionale per l’Energia: Scenario BLUE Map al 2050

(riduzione del 50% delle emissioni globali di CO2) e confronto rispetto

allo scenario Baseline, 2050

-43 Gt CO2 (-75%) rispetto al

tendenziale 2050

50

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Fonte: IEA (Energy Technology Perspectives, 2010)

Il potenziale mondiale a lungo termine

Efficienza energetica

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Efficienza energetica negli edifici

24%

30%

37%

2% 5% 2%

Industria

Trasporti

Usi civili

Agricoltura

Usi non energetici

Bunkeraggi

Chi sono i consumatori ? Residenziale > consumo per rendere abitabili gli edifici (comfort) Trasporti > consumo difficilmente comprimibile Industria > già attenta ai consumi nella produzione (competitività)

Fonte: ENEA

Impieghi finali di energia per settore, anno 2012 - Totale 127,9 MTEP

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Efficienza energetica negli edifici

ITALIA 37% * 2012

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Efficienza energetica negli edifici

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Efficienza energetica negli edifici

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Consumo energetico per abitazione con correzione climatica anno 2005 (tep/abz.)

In Italia il consumo medio per la climatizzazione di una civile abitazione è di 150-200 kWh/m2 , In Germania 60 kWh/m2

Efficienza energetica negli edifici

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Efficienza energetica negli edifici

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Efficienza energetica negli edifici

Fonte: Commissione UE

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Efficienza energetica negli edifici

18%

11%

14%

16%

16%

11%

6% 8%

Prima del 1918

Dal 1919 al 1945

Dal 1946 al 1961

Dal 1962 al 1971

Dal 1972 al 1981

Dal 1982 al 1991

Dal 1992 al 2001

Dal 2002 al 2010

Contesto italiano: ripartizione edifici per epoca di costruzione

Quasi il 70% degli edifici è stato realizzato prima che fosse introdotta qualsiasi norma sull’efficienza energetica in edilizia e ¼ del patrimonio edilizio non ha mai subito un intervento di manutenzione o riqualificazione

Fonte: ISTAT e Agenzia del Territorio

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Le direttive Europee sulla Certificazione Energetica degli edifici

Direttiva 2002/91/CE (EPBD):

Rendimento energetico nell’edilizia

Direttiva 2010/31/UE (EPBD2)

in vigore dal 9 luglio 2010

DLgs 192/05 DL 63/13

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Direttiva 2002/91/CE (EPBD)

Art. 3 SM applicano a livello nazionale e regionale una metodologia di calcolo del rendimento energetico degli edifici

Art. 4 SM devono istituire i requisiti minimi di rendimento energetico per gli edifici, tenendo conto del clima interno dell’edificio, destinazione d’uso dell’edificio e della sua età

Art. 5 Requisiti minimi per nuovi edifici con metratura utile totale superiore ai 1000 mq in cui tenere conto dei risparmi derivanti da sistemi da fonti energetiche rinnovabili, ecc.

Art. 6 Requisiti minimi per edifici esistenti che subiscono ristrutturazioni importanti, con metratura utile totale superiore ai 1000 mq

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Direttiva 2002/91/CE (EPBD)

Art. 7

SM provvedono a che, in fase di costruzione, compravendita o locazione di un edificio, sia messo a disposizione del proprietario/acquirente/locatario l’attestato di certificazione energetica (durata 10 anni).

SM devono adottare misure per garantire che edifici pubblici con metratura utile totale superiore ai 1000 mq espongano l’attestato di certificazione energetica

Art. 8 SM devono adottare misure necessarie per prescrivere ispezioni periodiche delle caldaie con tempistiche differenti a seconda della potenza e per fornire all’utenza una consulenza per la sostituzione delle caldaie

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Direttiva 2002/91/CE (EPBD)

Art. 9 SM devono adottare misure necessarie per prescrivere ispezioni periodiche ed eventuale consulenza su possibili miglioramenti dei sistemi di condizionamento d’aria con potenza nominale superiore ai 12 kW

Art. 10 SM garantiscono che certificazioni e raccomandazioni per miglioramento caldaie e sistemi di condizionamento siano fatte da esperti indipendenti e qualificati

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Direttiva 2010/31/UE (recast EPBD)

Art. 3 SM devono applicare a livello nazionale e regionale una metodologia di calcolo della prestazione energetica degli edifici secondo le indicazioni contenute nell’allegato I. > (Allegato I) La prestazione energetica di un edificio è determinata sulla base della quantità di energia, reale o calcolata, consumata annualmente per soddisfare le varie esigenze legate ad un uso normale dell’edificio e corrisponde al fabbisogno energetico per il riscaldamento e il rinfrescamento (energia necessaria per evitare un surriscaldamento) che consente di mantenere la temperatura desiderata dell’edificio e coprire il fabbisogno di acqua calda nel settore domestico.

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Direttiva 2010/31/UE (recast EPBD)

Art. 4 SM devono adottare misure necessarie per fissare requisiti minimi di prestazione energetica per gli edifici/unità immobiliari in modo da raggiungere i livelli ottimali in funzione dei costi. Requisiti devono tenere conto delle differenze tra edifici nuovi ed esistenti. Requisiti da rivedere almeno ogni 5 anni.

Art. 8 SM devono stabilire requisiti di impianto relativi al rendimento energetica globale, alla corretta installazione e alle dimensioni, alla regolazione e al controllo adeguati degli impianti tecnici per l’edilizia installati negli edifici esistenti, ma anche per nuove costruzioni.

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Direttiva 2010/31/UE (recast EPBD)

Art. 9 SM provvedono affinché: a) entro il 31 dicembre 2020 tutti gli edifici di nuova costruzione

siano edifici a energia quasi zero; e b) a partire dal 31 dicembre 2018 gli edifici di nuova costruzione

occupati da enti pubblici e di proprietà di questi ultimi siano edifici a energia quasi zero.

Gli Stati membri elaborano piani nazionali destinati ad aumentare il numero di edifici a energia quasi zero.

Dove per edificio a energia quasi zero si intende: “edificio ad altissima prestazione energetica, determinata conformemente all’allegato I. Il fabbisogno energetico molto basso o quasi nullo dovrebbe essere coperto in misura molto significativa da energia da fonti rinnovabili, compresa l’energia da fonti rinnovabili prodotta in loco o nelle vicinanze;“

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Direttiva 2010/31/UE (recast EPBD)

Art. 11 SM adottano le misure necessarie per l’istituzione di un sistema di certificazione energetica degli edifici. L’attestato di prestazione energetica comprende la prestazione energetica di un edificio, i valori di riferimento quali i requisiti minimi di prestazione energetica e le raccomandazioni per il miglioramento efficace o ottimale in funzione dei costi della prestazione energetica dell’edificio/unità immobiliare. Attestato dura 10 anni.

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Direttiva 2010/31/UE (recast EPBD)

Art. 12 L’attestato di prestazione energetica deve essere rilasciato: a) per gli edifici o le unità immobiliari costruiti, venduti o locati ad un nuovo locatario; e b) per gli edifici in cui una metratura utile totale di oltre 500 mq è occupata da enti pubblici e abitualmente frequentata dal pubblico (Dal 9 luglio 2015 si abbassa a 250 mq).

In caso di costruzione, vendita o locazione di edifici o unità immobiliari, l’attestato di prestazione energetica deve essere mostrato al potenziale acquirente o nuovo locatario e consegnato all’acquirente o al nuovo locatario.

Art. 14 Ispezione impianto di riscaldamento

Art. 15 Ispezione impianti di condizionamento d’aria

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Direttiva 2010/31/UE (recast EPBD)

Art. 17 SM garantiscono che la certificazione della prestazione energetica degli edifici e l’ispezione degli impianti di riscaldamento e condizionamento d’aria siano effettuate in maniera indipendente da esperti qualificati e/o accreditati. SM provvedono affinché siano messi a disposizione del pubblico elenchi periodicamente aggiornati di esperti qualificati e/o accreditati.

Art. 18 SM provvedono affinché siano istituiti sistemi di controllo indipendenti per gli attestati di prestazione energetica e i rapporti di ispezione degli impianti di riscaldamento e condizionamento d’aria.

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La certificazione energetica in Italia

Il percorso tortuoso della disciplina sulla Certificazione Energetica degli Edifici

Decreto ECOBONUS (DL 63/13 convertito dalla Legge 90/13)

Decreto Destinazione Italia(DL 145/13)

Legge di Stabilità (147/13)

Decreto Milleproroghe (151/13)

DLgs 115/08

DPR 59/09

DM 26/06/09

DLgs 28/11

DM 22/11/12

DPR 75/13

CERTIFICAZIONE ENERGETICA

DEGLI EDIFICI

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D.Lgs. 192/05

D.lgs. 192/2005 “Attuazione della Direttiva 2002/91/CE”, prevedeva l’emanazione: 1. Regolamento definitorio delle metodologie di calcolo e dei requisiti minimi per la prestazione energetica degli edifici e degli impianti termici, sin dalla fase di progettazione FATTO con ritardo (DPR 59 del 12/09/2009) 2. DM per linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici FATTO con ritardo (DM del 26 giugno 2009) 3. Regolamento con criteri di riconoscimento per assicurare la qualificazione e l’indipendenza degli esperti/organismi a cui affidare la certificazione energetica degli edifici e le ispezioni degli impianti di climatizzazione Interventi regionali con creazione di panorama frammentato

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D.Lgs. 192/05

D.lgs. 311/2006 integra e modifica in parte il D.lgs. 192/2005:

Obbligo di certificazione energetica dal 1° luglio 2007 per edifici esistenti superiori ai 1000 mq e dal 1° luglio 2008 a tutti gli edifici, mentre dal 1° luglio 2009 anche alle singole unità immobiliari nel caso di trasferimento della proprietà

Metodologia per calcolo delle prestazioni energetiche

Ispezioni da effettuare per gli impianti di climatizzazione

Sensibilizzazione dei cittadini per l’uso razionale dell’energia

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D.Lgs. 192/05

DM del 26 giugno 2009 – Linee guida per la certificazione energetica degli edifici (Si applica nelle regioni sprovviste di normativa specifica, mentre gli altri Enti devono avvicinarsi gradualmente alle Linee guida nazionali): Attestato energetico dura max 10 anni, rinnovo automatico se

edificio rispetta normativa nazionale Prestazioni energetiche classificate con scala (da +A a G) Classe C minima per riscaldamento invernale dal 1° Gennaio 2010

per nuovi edifici No stabilite sanzioni in caso di compravendite senza attestato

energetico Nel caso di vendita di edifici esistenti, autodichiarazione per classe

G (completamente inefficiente) modificata da DM del 22 novembre 2012

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D.Lgs. 192/05

DPR 59/2009 attua art.4 c.1 lett. A) e b) del D.lgs. 192/2005, introducendo le seguenti novità: metodologie di calcolo delle prestazioni energetiche che dovranno

far riferimento alle norme UNI/TS 11300 parte 1 e 2; valori limite per le prestazioni energetiche per il raffrescamento

estivo suddivisi per tipologia di edificio e zona climatica; prescrizioni più restrittive per edifici pubblici o ad uso pubblico; verifica della massa superficiale delle pareti e introduzione della

trasmittanza termica periodica; uso di sistemi filtranti e schermature solari dove possibile per

limitare i fabbisogni di energia per la climatizzazione estiva; Introduzione dell’obbligo di fonti rinnovabili per la produzione di

energia elettrica e termica;

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D.Lgs. 192/05

D.lgs. 115/2008 attua Direttiva 2006/32/CE relativa all'efficienza degli usi finali dell'energia e i servizi energetici. In particolare: definisce gli obiettivi indicativi, i meccanismi, gli incentivi e il

quadro istituzionale, finanziario e giuridico necessari ad eliminare le barriere e le imperfezioni esistenti sul mercato che ostacolano un efficiente uso finale dell'energia;

crea le condizioni per lo sviluppo e la promozione di un mercato dei servizi energetici e la fornitura di altre misure di miglioramento dell'efficienza energetica agli utenti finali;

Nel settore dell’edilizia introduce “prime” indicazioni sulla: - metodologia di calcolo della prestazione energetica degli edifici e

degli impianti termici (UNI/TS 11300) - figura del certificatore energetico

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D.Lgs. 192/05

D.lgs. 28/2011 “Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili”: Art. 11 Stabilisce gli obblighi di installazione di fonti rinnovabili per soddisfare i fabbisogni termici ed elettrici delle abitazioni. Allegato 3: Negli edifici nuovi o ristrutturazioni rilevanti, gli impianti di produzione di energia termica devono essere realizzati in modo da garantire il rispetto, tramite il ricorso ad energia prodotta da impianti a fonti rinnovabili, del 50% dei consumi previsti per l’acqua calda sanitaria e delle seguenti percentuali della somma dei consumi previsti per l’acqua calda sanitaria, il riscaldamento e il raffrescamento: a) il 20% quando la richiesta del pertinente titolo edilizio è presentata dal 31

maggio 2012 al 31 dicembre 2013; (superato) b) il 35% quando la richiesta del pertinente titolo edilizio è presentata dal 1°

gennaio 2014 al 31 dicembre 2016; c) il 50% quando la richiesta del pertinente titolo edilizio è rilasciato dal 1°

gennaio 2017.

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D.Lgs. 192/05

Nel caso di edifici nuovi o edifici sottoposti a ristrutturazioni rilevanti, la potenza elettrica degli impianti alimentati da fonti rinnovabili che devono essere obbligatoriamente installati sopra o all’interno dell’edificio o nelle relative pertinenze, misurata in kW, è calcolata secondo la seguente formula: P = S/K Dove S è la superficie in pianta dell’edificio al livello del terreno, misurata in mq, e K è un coefficiente (mq/kW) che assume i seguenti valori: a) K = 80, quando la richiesta del pertinente titolo edilizio è presentata dal

31 maggio 2012 al 31 dicembre 2013; (superato) b) K = 65, quando la richiesta del pertinente titolo edilizio è presentata dal

1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2016; c) K = 50, quando la richiesta del pertinente titolo edilizio è presentata dal

1° gennaio 2017 Gli obblighi indicati sopra sono incrementati del 10% per gli edifici pubblici!

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D.Lgs. 192/05

DPR 74/2013 stabilisce: criteri generali in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici, per la preparazione dell’acqua calda per usi igienici sanitari. requisiti professionali e i criteri di accreditamento per assicurare la qualificazione e l’indipendenza degli esperti e degli organismi cui affidare i compiti di ispezione degli impianti di climatizzazione. Regioni e Province provvedono a: a) istituire un catasto territoriale degli impianti termici b) predisporre e gestire il catasto territoriale degli impianti termici e quello

relativo agli attestati di prestazione energetica c) promuovere programmi per la qualificazione e aggiornamento

professionale dei soggetti cui affidare le attività di ispezione sugli impianti termici

d) promuovere campagne di informazione e sensibilizzazione dei cittadini

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D.Lgs. 192/05

DPR 75/2013 stabilisce: i requisiti professionali, l’indipendenza e i criteri di accreditamento di professionisti ed organismi professionali ai quali affidare la certificazione energetica degli edifici e l'ispezione degli impianti di climatizzazione invernale ed estiva degli stessi.

Le regioni e le province autonome procedono ai controlli della qualità del servizio di certificazione energetica reso dai Soggetti certificatori attraverso l’attuazione di una procedura di controllo congruente con gli obiettivi del decreto legislativo e le finalità della certificazione energetica.

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D.Lgs. 192/05

Ultimi sviluppi….. Decreto Legge 63/2013, coordinato con Legge di conversione 90/2013 Recepisce Direttiva 2010/31/CE: Introduce l'obbligo di allegare ai contratti di compravendita immobiliare

e di locazione (quelli nuovi) la nuova attestazione energetica denominata (Attestato di Prestazione Energetica - APE), pena la nullità dei contratti stessi

DM definiranno criteri di calcolo della prestazione energetica , fino a quel momento varranno modalità di calcolo in essere (UNI TS 11300) DPR 59/2009 o quelle stabilite da Regioni

Entro il 30/6/2014 definizione "piano d`azione" destinato ad aumentare il numero di edifici ad energia "quasi zero"

dal 31/12/2018 tutti i nuovi edifici pubblici, scuole comprese, dovranno essere ad energia "quasi zero"; dal 1/1/2021 dovranno esserlo TUTTI gli edifici di nuova costruzione

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D.Lgs. 192/05

Nuovi edifici

(richiesta di permesso di costruire o

denuncia di inizio attività presentata

successivamente all’entrata in

vigore del DLgs 192)

Ristrutturazioni

importanti

(lavori che insistono su

oltre il 25% della

superficie dell’involucro

dell’intero edificio)

Dotazione APE

Prima del rilascio

del certificato di

agibilità

A cura del costruttore A cura del proprietario

Per gli edifici esistenti l’APE è prodotto a cura del proprietario dell’immobile

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D.Lgs. 192/05

Per gli edifici esistenti, qualora non ne siano già dotati, l’APE è prodotto a cura del proprietario dell’immobile nel caso di:

• vendita;

• trasferimento a titolo gratuito;

• nuova locazione di edifici o di unità immobiliari.

Il proprietario deve rendere disponibile l’APE al potenziale acquirente o al nuovo locatario all’avvio delle rispettive trattative e consegnarlo alla fine delle medesime.

Dunque, nei casi suddetti, qualora l’immobile non ne sia già dotato, il proprietario deve prioritariamente munirsi dell’APE.

In caso di vendita o locazione di un edificio prima della sua costruzione, il venditore o il locatario fornisce evidenza della futura prestazione energetica dell’edificio e produce l’APE entro 15 giorni dalla richiesta del rilascio del certificato di agibilità.

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D.Lgs. 192/05 Nei contratti di compravendita immobiliare, negli atti di trasferimento di immobili a titolo oneroso e nei nuovi contratti di locazione di edifici o singole unità immobiliari soggetti a registrazione è inserita apposita clausola con la quale l’acquirente o il conduttore dichiarano di aver ricevuto le informazioni e la documentazione, comprensiva dell’APE, in ordine alla attestazione della prestazione energetica degli edifici; copia dell’APE deve essere altresì allegata al contratto, tranne nei casi di locazione di singole unità immobiliari.

Sanzioni:

In caso di omessa dichiarazione o allegazione, se dovuta, le parti sono soggette al pagamento, in solido e in parti uguali, della sanzione amministrativa pecuniaria da euro 3.000 a euro 18.000; la sanzione è da euro 1.000 a euro 4.000 per i contratti di locazione di singole unità immobiliari e, se la durata della locazione non eccede i tre anni, essa è ridotta alla metà.

Il pagamento della sanzione amministrativa non esenta comunque dall’obbligo di presentare l’APE o copia dell’APE entro 45 giorni.

L’accertamento e la contestazione della violazione sono svolti dalla Guardia di Finanza o, all’atto della registrazione di uno dei contratti previsti dal presente comma, dall’Agenzia delle

Entrate.

Attenzione! – Non si parla più di nullità del contratto in caso di non ottemperanza alle suddette disposizioni.

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APE riferito a più unità immobiliari

NO

SI

Medesima:

• destinazione d’uso;

•situazione al contorno;

• orientamento;

• geometria;

• impianto di climatizzazione invernale;

• impianto di climatizzazione estiva (se presente).

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La validità temporale massima dell’APE è di 10 anni a partire dal suo rilascio.

L’APE va aggiornato a ogni intervento di ristrutturazione o riqualificazione che

modifichi la classe energetica dell’edificio o dell’unità immobiliare.

La validità dell’APE è subordinata al rispetto delle prescrizioni per le operazioni

di controllo di efficienza energetica dei sistemi tecnici dell’edificio, in particolare

per gli impianti termici, comprese le eventuali necessità di adeguamento previste

dai regolamenti di cui ai D.P.R. 74 e 75 del 2013.

In caso di mancato rispetto di dette disposizioni, l’APE decade il 31 dicembre

dell’anno successivo a quello in cui è prevista la prima scadenza non rispettata

per le predette operazioni di controllo dell’efficienza energetica.

A tali fini, i libretti di impianto sono allegati, in originale o in copia, all’APE.

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D.Lgs. 192/05

Per gli edifici utilizzati da pubbliche amministrazioni e aperti

al pubblico con superficie totale utile superiore a 500 m2, se

l’edificio non ne è già dotato, è fatto obbligo al proprietario o

al soggetto responsabile della gestione, di produrre l’APE

entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente

disposizione e di affiggere l’APE con evidenza all’ingresso

dell’edificio stesso o in altro luogo chiaramente visibile al

pubblico.

A partire dal 9 luglio 2015, la soglia di 500 m2 di cui sopra, è

abbassata a 250 m2.

Per gli edifici scolastici tali obblighi ricadono sugli enti

proprietari.

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D.Lgs. 192/05

Si attende un decreto del Ministro dello sviluppo economico di adeguamento delle linee guida alla Direttiva 2010/31/UE di cui al DM 26 giugno 2009 in merito ai seguenti criteri e contenuti:

a)La previsione di metodologie di calcolo semplificate, da rendere disponibili per gli edifici caratterizzati da ridotte dimensioni e prestazioni energetiche di modesta qualità, finalizzate a ridurre i costi a carico dei cittadini;

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D.Lgs. 192/05

Si attende un decreto del Ministro dello sviluppo economico di adeguamento delle linee guida alla Direttiva 2010/31/UE di cui al DM 26 giugno 2009 in merito ai seguenti criteri e contenuti:

b) La definizione di un APE che comprende tutti i dati relativi all’efficienza energetica dell’edificio che consentano ai cittadini di valutare e confrontare edifici diversi. Tra tali dati sono obbligatori:

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D.Lgs. 192/05

1)La prestazione energetica globale dell’edificio sia in termini di

energia primaria totale che di energia primaria non rinnovabile,

attraverso i rispettivi indici;

2)La classe energetica determinata attraverso l’indice di

prestazione energetica globale dell’edificio, espresso in energia

non rinnovabile;

3)La qualità energetica del fabbricato attraverso gli indici relativi

alla climatizzazione invernale ed estiva dell’edificio;

4)I valori di riferimento, quali i requisiti minimi di efficienza

energetica di legge;

5)Le emissioni di anidride carbonica;

6)L’energia esportata;

7) l’indicazione degli interventi consigliabili;

8)Le informazioni tipo diagnosi e sugli incentivi economici.

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D.Lgs. 192/05

c) La definizione di uno schema di annuncio di

vendita o locazione, per esposizione nelle agenzie

immobiliari, che renda uniformi le informazioni

fornite ai cittadini.

d) La definizione di un sistema informativo comune

a tutto il territorio nazionale, di utilizzo

obbligatorio per le regioni e le province autonome,

che comprenda la gestione di un catasto degli

edifici, degli APE e dei relativi controlli pubblici.

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Le Politiche Regionali

Cosa succede nelle regioni?

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Le Politiche Regionali

Diversi approcci normativi

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Le Politiche Regionali

Legge che obbliga interventi di efficienza energetica,

fonti rinnovabili e certificazione energetica

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Le Politiche Regionali

Legge che obbliga l’uso di fonti rinnovabili

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Le Politiche Regionali

Linee guida non prescrittive

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Le Politiche Regionali

Semplici indicazioni per la promozione delle fonti

rinnovabili

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Le Politiche Regionali

Rendimento energetico degli edifici

Emilia Romagna, Liguria, Lombardia e Provincia di Trento prevedono:

Limite massimo di trasmittanza termica delle pareti esterne

Percentuale minima di schermatura delle superfici vetrate

Emilia Romagna stabilisce requisiti per prestazioni per la climatizzazione invernale e il rendimento medio stagionale dell’impianto termico

Emilia Romagna e Lombardia prevedono obbligo di allacciamento alla rete di teleriscaldamento se a 1000 m da edificio

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Le Politiche Regionali

Rendimento energetico degli edifici

Provincia Autonoma di Bolzano

Dal 2004 certificazione energetica obbligatoria

Definizione valori massimi di fabbisogno di calore annuale per riscaldamento di nuovi edifici e relative categorie di edifici per applicazione

Definizione spessore di coibentazione non calcolato nella cubatura urbanistica

Ottenimento dell’abitabilità per edifici che raggiungono solo alcune delle classi stabilite dallo standard CasaClima

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Le Politiche Regionali

Rendimento energetico degli edifici

Provincia Autonoma di Trento

Dal 1° novembre 2009 requisito minimo di prestazione energetica per nuovi edifici Classe B e dal 2015 Classe A

Certificazione energetica rilasciata da tecnico qualificato con corso specifico ed esame

Piemonte incentiva la realizzazione di edifici ad “energia quasi zero” con contributi in conto capitale (25% dei costi ammissibili)

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Le Politiche Regionali

Sanzioni

Piemonte, Lombardia e Toscana prevedono sanzioni in assenza della certificazione energetica allegata agli atti di compravendita.

Lombardia prevede sanzione pecuniaria tra 2.500 e 10.000 euro

Toscana non prevede sanzioni pecuniarie ma inserisce fabbricato nella classe energetica più bassa.

Accreditamento soggetti certificatori

Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lombardia, Marche, Piemonte, Puglia, Valle d’Aosta, Provincia di Trento e Provincia di Bolzano hanno adottato norme per l’accreditamento dei certificatori, ma con modalità diverse

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Le Politiche Regionali

Sistema di certificazione

Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Piemonte, Provincia di Trento, Provincia di Bolzano, Puglia, Toscana, Umbria e Valle d’Aosta hanno definito sistemi di certificazione volontaria non solo energetica

Controlli

Provincia di Trento, Provincia di Bolzano e Lombardia prevedono controlli su tutti gli edifici certificati

Emilia Romagna e Toscana prevedono controlli di una percentuale limitata degli edifici certificati, mentre Puglia e Piemonte prevedono controlli a campione

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La Strategia Energetica Nazionale

Efficienza energetica nella strategia energetica nazionale

Risultati attesi

Principali strumenti

DM Conto termico

DM Certificati bianchi

DL Efficienza energetica edifici

Fondi strutturali

Fattori abilitanti

Conclusioni

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La Strategia Energetica Nazionale

La Strategia Energetica Nazionale (SEN) varata il 13 marzo 2013

è il frutto di un ampio processo di consultazione pubblica di una proposta del Consiglio dei Ministri;

Tra le istituzioni interpellate: Parlamento, Autorità per l’Energia e Antitrust, la Conferenza Unificata delle regioni, il Cnel, l’ENEA, la Commissione Europea;

oltre 100 tra associazioni di categoria, parti sociali e sindacali, associazioni ambientaliste e di consumatori, enti di ricerca e centri studi:

Sono stati inoltre ricevuti oltre 800 suggerimenti e contributi da cittadini e singole aziende attraverso la consultazione pubblica che si è svolta on-line sul sito web del Ministero dello Sviluppo economico.

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La Strategia Energetica Nazionale

La nuova Strategia Energetica Nazionale si incentra su quattro obiettivi principali:

Ridurre significativamente il gap di costo dell’energia per i consumatori e le imprese, allineando i costi alla media UE.

Raggiungere e superare gli obiettivi ambientali definiti dal Pacchetto europeo Clima-Energia 2020 (cosiddetto “20-20-20”).

Continuare a migliorare la sicurezza di approvvigionamento, soprattutto nel settore gas, e ridurre la dipendenza dall’estero.

Favorire la crescita economica sostenibile attraverso lo sviluppo del settore energetico.

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La Strategia Energetica Nazionale

Per il raggiungimento degli obiettivi sono state definite sette priorità d’azione: Promozione dell’efficienza energetica;

Sviluppo delle energie rinnovabili;

Promozione di un mercato del gas competitivo ed integrato con l’Europa;

Sviluppo di un mercato elettrico pienamente integrato con quello europeo;

Ristrutturazione della raffinazione e della rete di distribuzione dei carburanti;

Sviluppo sostenibile della produzione nazionale di idrocarburi;

Modernizzazione del sistema di governance.

Prima priorità in quanto contribuisce

contemporaneamente al raggiungimento di tutti gli

obiettivi di costo/competività, sicurezza, crescita e qualità

dell’ambiente

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La Strategia Energetica Nazionale

Obiettivo efficienza energetica 2020

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La Strategia Energetica Nazionale

Risultati attesi

Risparmio di energia al 2020 per settore (Mtep)

Stime al 2020:

15,5 Mtep di energia risparmiata

55 tCO2eq/anno evitate

8 miliardi di euro/anno risparmiati in bolletta

0 1 2 3 4 5 6

Residenziale

Servizi/PA

Industria

Trasporti

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La Strategia Energetica Nazionale

Principali strumenti

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La Strategia Energetica Nazionale

Conto Termico - Finalità

Creare uno strumento di incentivazione per interventi di piccole dimensioni volti alla produzione di energia termica da fonti rinnovabili e all’incremento dell’efficienza energetica.

Creare un meccanismo incentivante sul modello del “conto energia”, dedicato alle FER termiche, che contribuisca al raggiungimento degli obiettivi nazionali di sviluppo delle fonti rinnovabili.

Introdurre un meccanismo di incentivazione dedicato per interventi di efficienza energetica nella Pubblica Amministrazione, in grado di ridurre la barriera finanziaria di investimento iniziale. Alla PA è dedicato un contingente annuo di spesa per incentivi di 200 Mln di €.

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La Strategia Energetica Nazionale

Conto Termico – Interventi incentivati

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La Strategia Energetica Nazionale

Misure per il potenziamento del meccanismo dei CB Aumento dell’offerta

introduzione di nuove schede; inclusione di nuove aree di intervento; semplificazione del processo di redazione di nuove schede; aumento dei soggetti che possono partecipare alla generazione di CB; procedura negoziale per grandi progetti.

Valorizzazione del prezzo di mercato Qualificazione degli operatori Formazione e sensibilizzazione Semplificazione iter di accesso Maggiore flessibilità Potenziamento dei controlli

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La Strategia Energetica Nazionale

Decreto Legge – Efficienza energetica edifici Il decreto recepisce quanto previsto dalla direttiva 2010/31/UE legge, modificando il decreto legislativo del 19 agosto 2005, n. 192. Adozione a livello nazionale di una metodologia di calcolo della prestazione

energetica degli edifici. Fissazione di requisiti minimi di prestazione energetica da applicarsi agli edifici

nuovi e a quelli sottoposti a ristrutturazioni importanti. Definizione di “edifici a energia quasi zero” e redazione di una strategia per il

loro incremento tramite l'attuazione di un Piano nazionale Entro il 31 dicembre 2020 tutti gli edifici di nuova costruzione dovranno essere a

energia quasi zero. A partire dal 31 dicembre 2018 per gli edifici di nuova costruzione della PA.

Adozione di un sistema di certificazione della prestazione energetica degli edifici.

Adozione delle misure necessarie per prescrivere ispezioni periodiche degli impianti di riscaldamento e climatizzazione degli edifici.

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La Strategia Energetica Nazionale

Decreto Legge – Efficienza energetica edifici

Utilizzo di parte delle risorse destinate a costituire il fondo di garanzia per il teleriscaldamento per sostenere interventi di incremento dell’efficienza energetica negli edifici pubblici. Le risorse del suddetto fondo sono incrementate con una quota dei proventi derivanti dalla vendita all’asta delle quote di emissione di CO2.

Proroga per sei mesi delle detrazioni fiscali, portate dal 55 al 65%, per gli interventi di efficienza energetica realizzati nelle unità immobiliari. Per gli interventi nei condomini la proroga delle detrazioni è stata estesa a 12 mesi.

Proroga per sei mesi delle detrazioni fiscali del 50% per interventi di ristrutturazione edilizia.

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La Strategia Energetica Nazionale

Risparmio atteso per strumento

47%

16%

6%

31%

Standard normativi

Conto termico

Detrazioni fiscali

Certificati Bianchi

Stima risparmi (%)

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La Strategia Energetica Nazionale

Fondi Strutturali

POIN (Programmi Innovativi) Energia

Il POIN si propone di aumentare la quota di energia consumata proveniente da fonti rinnovabili e migliorare l’efficienza energetica, promuovendo le opportunità di sviluppo locale.

Lo strumento è rivolto alle Regioni Obiettivo “Convergenza” con una dotazione finanziaria (2007-2013) di circa 1,1 mld di euro, di cui 270 mln di euro stanziati per interventi sulla PA.

Al fine di mettere a punto modelli di intervento avanzati per la riqualificazione energetica del parco immobiliare della PA è stata avviata una collaborazione tra MiSE ed Agenzia del Demanio.

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La Strategia Energetica Nazionale

Fattori abilitanti Sviluppo mercato dell’efficienza energetica Attivazione di adeguati strumenti finanziari, sul modello del fondo di

garanzia. Promozione e diffusione di modelli contrattuali innovativi tipo Energy

Performance Contracting (EPC) Rafforzamento del modello ESCO tramite l’introduzione di criteri di

qualificazione. Ricerca ed innovazione Sviluppo delle tecnologie dei materiali, delle costruzioni e della

impiantistica dove l’industria italiana è ben posizionata e competitiva a livello mondiale.

Sensibilizzazione e formazione Promozione di campagne di informazione nell’ambito di programmi

nazionali e interregionali di promozione delle FER e dell’EE.

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La Strategia Energetica Nazionale

Conclusioni In aggiunta agli strumenti messi in campo per la promozione dell’efficienza energetica particolare impegno è dedicato a:

Mettere a sistema le iniziative e le competenze dei diversi attori a diverso titolo coinvolti nella promozione dell’efficienza energetica

Sviluppare ed applicare strumenti per il monitoraggio e la valutazione delle misure attivate per la promozione dell’efficienza energetica

Intensificare i controlli e l’enforcement delle misure, con un rafforzamento di verifiche e sanzioni, al fine di garantire una maggiore efficacia nel raggiungimento degli obiettivi

Ottimizzare l’allocazione delle scarse risorse pubbliche disponibili orientandole verso gli interventi a maggiore costo-efficacia

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Grazie per l’attenzione

Basili Rossano (ENEA – UTEE) Tel. 071.32773