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04/12/2017 1 Titolo modulo Quadro normativo generale Quadro normativo generale Corso di formazione SALUTE E SICUREZZA NEGLI AMBIENTI DI LAVORO 1 2 La legge 107/15 ha ribadito la necessità dell’alternanza “scuola-lavoro” per gli alunni degli ultimi tre anni di scuola secondaria di secondo grado Ha previsto anche il percorso formativo Le scuole …….svolgono attività di formazione in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro……. mediante l’organizzazione di corsi rivolti agli studenti inseriti nei percorsi di alternanza scuola-lavoro ed effettuati secondo quanto disposto dal D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81. PERCORSO DI FORMAZIONE E SENSIBILIZZAZIONE Una formazione reale e concreta per la tutela della salute e della sicurezza negli ambienti di scuola, vita e di lavoro 3 Il progetto formativo intende costruire il percorso di formazione sulla sicurezza sul lavoro, la finalità principale è ll di 4 non è quella di trasmettere la capacità di “fare” sicurezza, ma piuttosto quella di “pensare” “pensare” e “agire” “agire” in sicurezza MODULO DÌ FORMAZIONE GENERALE Durata 4 ore, divise in due moduli da 2 ore ciascuno Sarà incentrato sugli aspetti generali, normativi e organizzativi 5 VIENE RICHIESTA UNA PRESENZA PARI AD ALMENO IL 90% DEL MONTE ORE TOTALE La metodologia didattica che verrà utilizzata prevederà: Lezioni frontali guidate da docenti interni ed esterni, con proiezioni di filmati e diapositive Verifica di apprendimento Eventuali esperienze pratiche da realizzare all’interno o all’esterno dell’Istituto i ib i di il did i Distribuzione di materiale didattico Eventuale discussione finale in plenaria. 6

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04/12/2017

1

Titolo modulo 

Quadro normativo generaleQuadro normativo generale

Corso di formazione

SALUTE E SICUREZZA NEGLI AMBIENTI DI LAVORO

1 2

La legge 107/15 ha ribadito la necessità dell’alternanza “scuola-lavoro” per gli alunni degli ultimi tre anni di

scuola secondaria di secondo grado

Ha previsto anche il percorso formativoLe scuole …….svolgono attività di formazione in materia di tutela della

salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro……. mediante gl’organizzazione di corsi rivolti agli studenti inseriti nei percorsi di alternanza scuola-lavoro ed effettuati secondo quanto disposto dal

D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81.

PERCORSO DI FORMAZIONE E SENSIBILIZZAZIONE

Una formazione reale e concreta per la tutela

della salute e della sicurezza negli ambienti di scuola, vita e di lavoro

3

Il progetto formativo intende costruire il percorso di

formazione sulla sicurezza sul lavoro, la finalità principale 

è ll di

4

non è quella di trasmettere la capacità di “fare” 

sicurezza,  ma piuttostoquella di “pensare” “pensare” e “agire” “agire” 

in sicurezza

MODULO DÌ FORMAZIONE GENERALE

Durata 4 ore, divise in due moduli da 2 ore ciascuno

Sarà incentrato sugli aspetti generali, normativi e organizzativi

5

VIENE RICHIESTA UNA PRESENZA PARI AD ALMENO IL 90% DEL MONTE ORE TOTALE

La metodologia didattica che verrà utilizzata prevederà:

Lezioni frontali guidate da docenti interni ed esterni, con proiezioni di filmati e diapositive

Verifica di apprendimento

Eventuali esperienze pratiche da realizzare all’interno  o all’esterno dell’Istituto

i ib i di i l did iDistribuzione di materiale didattico

Eventuale discussione finale in plenaria.

6

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2

Alla conclusione del percorso formativo 

(previo superamento della verifica finale di apprendimento), 

verrà rilasciato un ATTESTATO DI FREQUENZA

Tale attestato, valido su tutto il territorio nazionale, varrà come credito formativo in materia di 

sicurezza del lavoro7

Per una efficace partecipazione all’attività formativa si prega di rispettare le seguenti regole:

È VIETATO L’UTILIZZO DI STRUMENTAZIONI ELETTRONICHE (CELLULARI, TABLET, ECC.)

ll l l l lTenere i cellulari spenti. Il loro utilizzo  non è consentito.

Evitare le uscite dall’aula, solo in caso di effettive urgenze. 

Non disturbare durante la lezione

BUON LAVORO! 8

9

Cosa Cosa prevedono le prevedono le procedure di procedure di

formazione dei formazione dei lavoratorilavoratori

10

ACCORDO CONFERENZA STATO – REGIONI21 DICEMBRE 2011 – 07 LUGLIO 2016

FORMAZIONE PER LA SICUREZZA SUL LAVOROFORMAZIONE PER LA SICUREZZA SUL LAVORO

Organi tecnici regionali e strutture Organi tecnici regionali e strutture accreditateaccreditate Università e Scuole (solo per Università e Scuole (solo per proprio personale e studenti)proprio personale e studenti)INAIL INAIL , , VV.F.VV.F., , P.A. e DifesaP.A. e DifesaAssociazioni sindacali o datoriali (più Associazioni sindacali o datoriali (più

t ti i)t ti i)

INDIVIDUAZIONE INDIVIDUAZIONE DEI SOGGETTI DEI SOGGETTI FORMATORI E FORMATORI E

SISTEMA SISTEMA DIDIACCREDITAMENTOACCREDITAMENTO

11

rappresentativi)rappresentativi) Fondi Fondi interprofessionali, Organismi interprofessionali, Organismi paritetici, Collegi paritetici, Collegi e Ordini professionalie Ordini professionali

Decr. Decr. InterminIntermin. 06 marzo 2013 . 06 marzo 2013 Criteri Criteri per la qualificazione per la qualificazione

della figura del formatore per della figura del formatore per la salute e sicurezza sui la salute e sicurezza sui

luoghi di lavoroluoghi di lavoro

REQUISITI DEI REQUISITI DEI DOCENTI DOCENTI

FORMAZIONE PER LA SICUREZZA SUL LAVORO

Responsabile Responsabile del progettodel progetto Programma didatticoProgramma didattico Numero massimo discentiNumero massimo discenti Registro presenzeRegistro presenze Obbligo di presenza 90% Obbligo di presenza 90% orarioorario

ORGANIZZAZIONE ORGANIZZAZIONE DEI CORSIDEI CORSI

CLASSIFICAZIONE CLASSIFICAZIONE DELLE AZIENDEDELLE AZIENDE

12

Le aziende sono state Le aziende sono state divise in tre livelli di divise in tre livelli di rischio:rischio:

BASSOBASSOMEDIOMEDIOALTOALTO

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3

FORMAZIONE PER LA SICUREZZA SUL LAVOROLAVORATORILAVORATORI

METODOLOGIA METODOLOGIA DIDIINSEGNAMENTO E INSEGNAMENTO E APPRENDIMENTOAPPRENDIMENTO

Equilibrio tra lezione frontale Equilibrio tra lezione frontale e esercitazionie esercitazioni

UTILIZZO DELLA MODALITÀ UTILIZZO DELLA MODALITÀ EE--LEARNINGLEARNING tutto il modulo di tutto il modulo di

formazione generaleformazione generale tutti gli aggiornamentitutti gli aggiornamenti

13

tutti gli aggiornamenti tutti gli aggiornamenti

Diviso Diviso in in due moduli due moduli e e tre tre livelli di livelli di rischiorischio

Formazione generale Formazione generale –– 4 ore4 ore

Formazione specifica Formazione specifica –– 44,,88,,1212 oreore

ARTICOLAZIONE ARTICOLAZIONE DEL PERCORSO DEL PERCORSO

FORMATIVOFORMATIVO

FORMAZIONE PER LA SICUREZZA SUL LAVOROLAVORATORILAVORATORI

IL MODULO IL MODULO DIDI FORMAZIONE GENERALE FORMAZIONE GENERALE COSTITUISCE COSTITUISCE CREDITO FORMATIVO CREDITO FORMATIVO PERMANENTEPERMANENTEIL MODULO SUI IL MODULO SUI RISCHI SPECIFICI RISCHI SPECIFICI RICHIEDE RICHIEDE UN AGGIORNAMENTO CON PERIODICITÀ UN AGGIORNAMENTO CON PERIODICITÀ QUINQUENNALE CON QUINQUENNALE CON DURATA DURATA DIDI ALMENO 6 ALMENO 6 ORE, ORE, DISTRIBUITO NEL TEMPODISTRIBUITO NEL TEMPO È POSSIBILE USUFRUIRE DELLA METÀ È POSSIBILE USUFRUIRE DELLA METÀ VALIDITÀ EVALIDITÀ E

14

Viene riconosciuta la Viene riconosciuta la validità di tutte le validità di tutte le

competenze acquisite competenze acquisite Eventuale integrazione Eventuale integrazione

RICONOSCIMENTO RICONOSCIMENTO DELLA DELLA

FORMAZIONE FORMAZIONE PREGRESSAPREGRESSA

DEL MONTE ORE DEL MONTE ORE DIDI AGGIORNAMENTO, AGGIORNAMENTO, MEDIANTE PARTECIPAZIONE MEDIANTE PARTECIPAZIONE A CONVEGNI A CONVEGNI E/O SEMINARIE/O SEMINARI

VALIDITÀ E VALIDITÀ E AGGIORNAAGGIORNA

MENTOMENTO

FORMAZIONE PER LA SICUREZZA SUL LAVOROLAVORATORILAVORATORI

ATTESTATI: ATTESTATI: elementi elementi che saranno inseriti negli attestatiche saranno inseriti negli attestati

Soggetto formatoreSoggetto formatore Dati anagrafici del partecipanteDati anagrafici del partecipante Tipo di corso Tipo di corso Argomenti trattatiArgomenti trattatigg Data di svolgimentoData di svolgimento Durata totaleDurata totale

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FORMAZIONE PER LA SICUREZZA SUL LAVORO

PROGRAMMA DIDATTICOPROGRAMMA DIDATTICOFormazione generaleFormazione generale

QUADRO NORMATIVO GENERALECONCETTI DI PERICOLO E DI RISCHIOPREVENZIONE E PROTEZIONEORGANIZZAZIONE DEL SISTEMA

SICUREZZAAZIENDALESICUREZZA AZIENDALEDIRITTI, DOVERI E SANZIONI PER I VARI

SOGGETTI AZIENDALIORGANI DI VIGILANZA

16

FORMAZIONE PER LA SICUREZZA SUL LAVOROPROGRAMMA DIDATTICOPROGRAMMA DIDATTICO

Formazione rischi specificiFormazione rischi specifici1) AMBIENTI DI LAVORO2) MICROCLIMA E

ILLUMINAZIONE3) VIDEOTERMINALI4) STRESS LAVORO

CORRELATO5) MOVIMENTAZIONE MANUALE

13) AGENTI CHIMICI14) NEBBIE, FUMI, VAPORI,

POLVERI15) SEGNALETICA ED

ETICHETTATURA16) AGENTI CANCEROGENI

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5) MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI

6) DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALI

7) MOVIMENTAZIONE DELLE MERCI

8) RISCHI MECCANICI GENERALI

9) ELETTRICI10) MACCHINE E ATTREZZATURE11) CADUTE DALL’ALTO12) ESPLOSIONE

17) AGENTI BIOLOGICI18) AGENTI FISICI (RUMORE,

VIBRAZIONI, RADIAZIONI IONIZZANTI, ECC.)

19) EMERGENZE E PREVENZIONE INCENDI

20) PRIMO SOCCORSO21) INCIDENTI E INFORTUNI

MANCATI, MALATTIE PROFESSIONALI

22) PROCEDURE DI SICUREZZA

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4

I TEMITRATTATIOGGI Breve storia del

quadro normativoL it i tt l

I TEMI

TRATTATI OGGI

La situazione attuale e concetti generaliIl D. Lgs. 81/08

19

WIKIPEDIALa sicurezza sul lavoro è la condizione di svolgere un'attività lavorativasenza l'esposizione al rischio di incidenti. Si verifica quando il luogo dilavoro è dotato degli accorgimenti, degli strumenti e dell'attività diprevenzione che forniscono un ragionevole grado di protezione controla possibilità del verificarsi di un evento pericoloso per la salute di chi

Ma cosa è la sicurezza nei luoghi di lavoro?

20

lo svolge.

E quindi?

21

DATI STATISTICI SUGLI DATI STATISTICI SUGLI INFORTUNIINFORTUNI

22

DATI STATISTICI

SUGLI INFORTUNI

ANNO TOTALE INFORTUNI

di cui MORTALI

2003 977.310 1.430

2004 966.568 1.278

2005 939.566 1.206

2006 927.998 1.302

2007 912.410 1.207

2008 874.940 1.120

2009 790.000 1.053

23

2010 776.099 1.145

2011 752.174 1.325

2012 744.916 1.364

2013 694.648 1.243

2014 663.149 1.171

2015 632.665 1.286

2016 641.345 1.104

2017 (09) ~ 472.000 ~ 769

24

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5

Sintesi delle fonti giuridiche Sintesi delle fonti giuridiche

L’OMESSAL’OMESSA CONOSCENZACONOSCENZADELLEDELLE NORMENORME ÈÈ MOTIVOMOTIVO

DIDI RESPONSABILITÀRESPONSABILITÀDIDI RESPONSABILITÀRESPONSABILITÀPENALEPENALE

IGNORANTIA LEGISNON EXCUSAT

.25

1898 -1911

26

1898 Assicurazione obbligatoria(esclusa la responsabilità civile)

1899 Regolamenti per la prevenzionedegli infortuni nelle aziende (grandi industrie, cave e miniere, esplosivi)

I t di t ifi i

1898-1911

27

Lo sviluppodel sistema legislativo in materia di sicurezzasul lavoro

1900 Regolamenti per la prevenzionedegli infortuni per le imprese di costruzioni

1903 Regolamento per la prevenzionedegli infortuni per le ferrovie

1911 Regolamento per la prevenzionedegli infortuni per le tramvie a trazione meccanica

Interno di un cotonificio alla fine dell'Ottocento

1930 - 1942

28

29

RIMOZIONE ED OMISSIONE DOLOSA O COLPOSA DI CAUTELE

1930 | Codice Penale

CODICE PENALE ART. 437Rimozione od omissione dolosa di cautele contro gli

infortuni sul lavoro

Chiunque omette di collocare impianti, apparecchi o segnali destinati a prevenire

30

Lo sviluppodel sistema legislativo in materia di sicurezzasul lavoro

apparecchi o segnali destinati a prevenire disastri o infortuni sul lavoro, ovvero li

rimuove o li danneggia, è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni.

Se dal fatto deriva un disastro o un infortunio,

la pena è della reclusione da tre a dieci anni

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CONCETTO DIPREVEDIBILITÀ E DI

PREVENIBILITÀColui che è in grado di

PREVEDEREPREVEDERE, e

ANALISI DEL DIRITTO PENALEANALISI DEL DIRITTO PENALE

PREVEDEREPREVEDERE, econtemporaneamentecontemporaneamente, di

PREVENIREPREVENIRE l’accadimento di un evento dannoso, e non si

adopera affinché ciò non avvenga, può essere

considerato RESPONSABILEdi quanto verificatosi. 31

1930 | Codice Penale

Art. 40 Rapporto di causalità

OMISSISNon impedire un evento

32

Non impedire un evento,

che si ha l'obbligo

giuridico di impedire,

equivale a cagionarlo

La base delle regole della vita La base delle regole della vita nella nostra societànella nostra società

33

Art. 2050Responsabilità per l’esercizio di attività pericoloseChiunque cagiona danno ad altri nello svolgimento di un’attivitàpericolosa, per sua natura o per natura dei mezzi adoperati,è tenuto al risarcimento, se non prova di aver adottato tuttele misure idonee a evitare il danno

RESPONSABILITÀ DELL’IMPRENDITORE

1942 | Codice Civile

34

Lo sviluppodel sistema legislativo in materia di sicurezzasul lavoro

Art. 2087Tutela delle condizioni del lavoroL’imprenditore è tenuto ad adottare nell’esercizio dell’impresa le misure …………………

CODICE CIVILE ART. 2087 CODICE CIVILE ART. 2087 TUTELA DELLE CONDIZIONI DI

LAVOROL'IMPRENDITORE È TENUTO AD

ADOTTARE NELL'ESERCIZIO DELL'IMPRESA LE MISURE CHE, SECONDO LA PARTICOLARITÀSECONDO LA PARTICOLARITÀ DEL LAVORO, L'ESPERIENZA E

LA TECNICA, SONO NECESSARIE A TUTELARE L'INTEGRITÀ FISICA L'INTEGRITÀ FISICA E E LA PERSONALITÀ MORALE LA PERSONALITÀ MORALE DEI DEI

PRESTATORI DI LAVOROPRESTATORI DI LAVORO. 35

1948LA COSTITUZIONE ITALIANA

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7

TUTELA DELLA SALUTE

1948 | Costituzione Italiana

Parte Prima - Diritti e doveri dei cittadini

La responsabilità penale è personale(Titolo I - Rapporti civili - Art. 27)

La repubblica tutela la salute comefondamentale diritto dell’individuo e

37

Lo sviluppodel sistema legislativo in materia di sicurezzasul lavoro

fondamentale diritto dell individuo einteresse della collettività, e garantiscecure gratuite agli indigenti(Titolo II - Rapporti etico-sociali - Art. 32)

Titolo III: rapporti economici

Art. 35 - La repubblica tutela il lavoro in tutte le sue forme e applicazioniArt. 37 - La lavoratrice ha gli stessi diritti e, a parità di lavoro, le stesse retribuzioni che spettano al lavoratore. Le condizioni di lavoro devono

TUTELA DEL LAVORO

1948 | Costituzione Italiana

38

consentire l’adempimento della sua essenziale funzione familiare e assicurare alla madre e al bambino una speciale e adeguata protezione

Art. 41 - L’iniziativa economica privata èlibera. Non può svolgersi in contrastocon l’utilità sociale o in modo da recaredanno alla sicurezza, alla libertà, alladignità umana

Lo sviluppodel sistema legislativo in materia di sicurezzasul lavoro

GLI ANNI ‘50

39

D.P.R. 547/55Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoroD.P.R. 520/55Riorganizzazione centrale e periferica del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale D P R 303/56

Norme generali di sicurezza sul lavoro

1955-56 | Norme generali

1950: Fabbrica WEBEROperaia addetta alla foraturasu macchina al trapano multiplo

D.P.R. 303/56Norme generali per l’igiene sul lavoroLEGGE 164/56Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro nelle costruzioniD.P.R. 320/56Norme per la prevenzione degli infortuni e l’igiene del lavoro in sotterraneo

Lo sviluppodel sistema legislativo in materia di sicurezzasul lavoro 40

GLI ANNI ‘70

41

Lo Statuto dei LavoratoriLegge 300/70

Norme sulla tutela della libertà e dignità dei lavoratori, della libertà

sindacale, dell’attività sindacale nei luoghi di lavoro e sul collocamento

Art. 5 - Accertamenti sanitariSono vietati gli accertamenti da parte del datore di lavoro sulla idoneità e sulla infermità per malattia o infortunio

42

sulla infermità per malattia o infortunio del dipendente …

Art. 9 - Tutela della salute e dell’integrità fisicaI lavoratori, mediante le loro rappresentanze, hanno il diritto di controllare l’applicazione delle norme per la prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali e di promuovere la ricerca, l’elaborazione e l’attuazione di tutte le misure idonee a tutelare la loro integrità fisica.

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8

Riforma SanitariaLEGGE 833/78

Istituzione del Servizio Sanitario Nazionale

• Art. 14: Unità Aziende Sanitarie Locali (ASL)

• Art. 21: Organizzazione dei servizi di prevenzione (SPRESAL)

43 4425 marzo 1957 25 marzo 1957 -- Trattato di RomaTrattato di Roma

Direttive “sociali”Direttive di “prodotto”

Le Direttive Sociali stabiliscono i requisiti di

sicurezza, salute e igiene sui luoghi di lavoro cui tutti

gli Stati membri devono niformarsi mantenendo

Le Direttive di Prodotto stabiliscono

i Requisiti Essenziali di Sicurezza(R.E.S.) cui i

prodotti devono rispondere per poter liberamente

Le normativa europea

uniformarsi, mantenendo comunque la possibilità di

introdurre misure più restrittive, rispetto a quelle armonizzate

per poter liberamente circolare nel mercato

europeo e le procedure di attestazione

della conformità

45

Direttive “sociali”Direttive di “prodotto”

Livelli minimi di tutela per la salute e sicurezza sul lavoro

Requisiti essenziali di sicurezza richiesti per la

libera circolazione dei prodotti

Le normativa europeaper la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro

89/391/CEE e figlie“Salute e Sicurezza

sul lavoro” (D. Lgs. 626/94, ecc. )

pfra gli stati membri

89/391/CEE e seguenti“Direttiva Macchine”

(D.P.R. 459/96 – D. Lgs. 17/10)

46

47

Il Decreto Legislativo 626/94Recepimento in Italia delle direttive

europee

RECIPIMENTO IN ITALIA

D. Lgs. 626 del 19.9.1994

INNOVAZIONE

Sistema basato sullaSistema basato sulla partecipazione attiva e la

collaborazione di più soggetti

CAMBIAMENTO

Miglioramento della sicurezzaPolitica della sicurezza

Valutazione RischiVerifica e misure da attuare

48

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9

DecretoDecreto LegislativoLegislativo, n. 81, n. 8109 09 aprileaprile 20082008

Questo decreto ha coordinato, riordinato

e riformato le principali i ti i

UN “TESTO UNICO”

norme previgenti in materia di sicurezza

sul lavoro.Nei fatti si tratta di un

vero e proprio “Codice della salute e della

sicurezza sul lavoro”

Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81Attuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n.

123

Tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro

49

QUADRO NORMATIVOQUADRO NORMATIVOattuale

PREVENZIONE DEGLIINFORTUNI

IGIENE DEL LAVORO ALTRE NORME

D. Lgs.D. Lgs. 151/01Lavoratrici 

D.M. 37/08 Impianti

D. Lgs. 152/06Rifiuti

50

D. Lgs. 81/08Salute e sicurezza(D. LGS. 106/09)

madriRifiuti

D.P.R. 177/11Ambienti confinati

D. Lgs. 345/99Lavoro Minorile

D. 388/03Pronto soccorso

D.P.R. 151/11D.M. 10/3/98Antincendio

50

51

TITOLO I

TITOLO II

TITOLO III

TITOLO IV

TITOLO V

TITOLO VI

ComeCome è articolato il D. Lgs. 81/08è articolato il D. Lgs. 81/08 Principi comuni (1‐61)

Luoghi di lavoro (62‐68)

Attrezzature di lavoro e dispositivi (69‐87)

Cantieri temporanei o mobili (88‐160)

Segnaletica (161‐166)

Movimentazione manuale dei carichi (167 171)TITOLO VI

TITOLO VII

TITOLO VIII

TITOLO IX

TITOLO X

TITOLO XI

TITOLO XII

TITOLO XIII

52

Movimentazione manuale dei carichi (167‐171)

Attrezzature con videoterminali (172‐179)

Agenti fisici (180‐220)

Agenti chimici (221‐265)

Esposizione ad agenti biologici (266‐286)

Protezione da atmosfere esplosive (287‐297)

Disposizioni diverse in materia penale (298‐303)

Disposizioni finali (304‐306)

53

AARTRT. 2 . 2 –– DDEFINIZIONIEFINIZIONI

Nell’art. 2 vengono date le definizioni relative a tutta la

terminologia utilizzata all’interno del decreto

54

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10

AARTRT. 2 . 2 –– DDEFINIZIONIEFINIZIONI

n) «prevenzione»: il complesso delle disposizioni o misure necessarie anche secondo la particolarità del lavoro, l’esperienza e la tecnica, per evitare o diminuire i rischi professionali nel rispetto della salute della popolazione e dell’integrità dell’ambiente esterno;o) «salute»: stato di completo benessere fisico, mentale e sociale, non consistente solo in un’assenza di malattia o d’infermità;

t) «unità produttiva»: stabilimento o struttura finalizzati alla produzione di beni o all’erogazione di servizi, dotati di autonomia finanziaria e tecnico funzionale;

55

u) «norma tecnica»: specifica tecnica, approvata e pubblicata da un’organizzazione internazionale, da un organismo europeo o da un organismo nazionale di normalizzazione, la cui osservanza non sia obbligatoria;

Art. 3 Art. 3 –– Campo di applicazioneCampo di applicazione

56

4. Il Decreto Legislativo

si applica a tutti i lavoratori e lavoratrici,

subordinati e autonomi, nonché ai

soggetti ad essi equiparati…….

57

ARTICOLO 15 ARTICOLO 15 -- MISURE GENERALI MISURE GENERALI DIDI TUTELATUTELA

1. LE MISURE GENERALI DI TUTELA

DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA

DEI LAVORATORI NEI LUOGHI DI LAVORO

SONO:

A) LA VALUTAZIONE DI TUTTI I RISCHI PER LA SALUTE E

SICUREZZA;

c) l’eliminazione dei rischi e, ove ciò non sia possibile, la loro riduzione al minimo in relazione alle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico;

58

f) la sostituzione di ciò che è pericoloso con ciò che non lo è, o è

meno pericoloso;

n)l’informazione e formazione adeguate per i lavoratori, dirigenti e i preposti, per i

rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;

ARTICOLO 15 ARTICOLO 15 -- MISURE GENERALI MISURE GENERALI DIDI TUTELATUTELA

1. LE MISURE GENERALI DI TUTELA

DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA

DEI LAVORATORI NEI LUOGHI DI LAVORO

SONO:

z) La regolare manutenzione di ambienti, attrezzature, impianti,

con particolare riguardo ai dispositivi di sicurezza in

conformità alla indicazione dei fabbricanti.

59

v)l’ uso di segnali di avvertimento e di

sicurezza;

u) le misure di emergenza da attuare in caso di primo soccorso, di lotta

antincendio, di evacuazione dei lavoratori e di pericolo grave e

immediato;

QUESTA PRIMA PARTE ÈTERMINATA, QUINDI….

60

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11

Corso di formazione

SALUTE E SICUREZZA NEGLI AMBIENTI DI LAVORO

Titolo modulo

IL “SISTEMA SICUREZZA”

61

I TEMITRATTATIOGGI Il sistema sicurezza

I componenti del i t i

I TEMI

TRATTATI OGGI

sistema sicurezzaI loro compiti e relative responsabilità

62

63

DIRIGENTI

PREPOSTI

DITTE

RAPPRESENTANTE

DEI LAVORATORI

LAVORATORI

SERVIZIO DIPREVENZIONE E

PROTEZIONE

e il suo RESPONSABILE

MEDICO COMPETENTE

DITTE ESTERNE

PROGETTISTI

COSTRUTTORI

FORNITORI

INSTALLATORI64

Analizziamo le responsabilità che contraddistinguono ogni singolo ruolog g

65

«DATORE DI LAVORO»: il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il soggetto che, secondo il tipo e

l’assetto dell’organizzazione

nel cui ambito il lavoratore

DATORE DI LAVORO

presta la propria attività,

ha la responsabilità

dell’organizzazione stessa

o dell’unità produttiva in quanto

esercita i poteri decisionali e di spesa. 66

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DATORE DI LAVORONELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI

………………………….., PER DATORE DATORE DIDI LAVORO LAVORO SI

INTENDE IL DIRIGENTE AL QUALE SPETTANO I POTERI DI

GESTIONE, OVVERO IL FUNZIONARIO NON AVENTE

67

QUALIFICA DIRIGENZIALE, …….. INDIVIDUATO DALL’ORGANO DI

VERTICE DELLE SINGOLE AMMINISTRAZIONI …………, E DOTATO DI AUTONOMI POTERI

DECISIONALI E DI SPESA.

QUALI SONO I SUOI OBBLIGHIArt. 18 – Obblighi del datore di lavoro e del dirigente

ELABORARE UN DOCUMENTOCONTENENTE TUTTI I RISCHIRILEVATI ED I CRITERI ADOTTATI

PER LA LORO VALUTAZIONE, IL DOCUMENTO DÌ VALUTAZIONE IL DOCUMENTO DÌ VALUTAZIONE

SCSCDEI RISCHI DEI RISCHI

È CUSTODITO PRESSO L’AZIENDA E RESO CONSULTABILE DAGLI AVENTI DIRITTO.

68

DIRIGENTIDIRIGENTI

PREPOSTI

DITTE

RAPPRESENTANTE 

DEI LAVORATORI

LAVORATORI

SERVIZIO DIPREVENZIONE E PROTEZIONE

e il suo RESPONSABILE

MEDICO COMPETENTE

DITTE ESTERNE

PROGETTISTI

COSTRUTTORI

FORNITORI

INSTALLATORI69

D. LD. LGSGS. 81/08 . 81/08 -- DDEFINIZIONIEFINIZIONI

DIRIGENTEPERSONA CHE, IN RAGIONE

DELLE COMPETENZE PROFESSIONALI E DI POTERI GERARCHICI E FUNZIONALI ADEGUATI ALLA NATURAADEGUATI ALLA NATURA DELL’INCARICO

CONFERITOGLI, ATTUA LE DIRETTIVE DEL DATORE DÌ LAVORO ORGANIZZANDOL’ATTIVITÀ LAVORATIVA E VIGILANDO SU DI ESSA

70

Come è facilmente intuibile, la figura del Datore di Lavoro,

unitamente al Dirigente l i

Articolo 18 - Obblighi del datore di lavoro e del dirigente

assume la massimaposizione di garanzia

nei confronti dei lavoratori 71

LA POSIZIONE LA POSIZIONE DIDI GARANZIAGARANZIA

Il soggetto si dice che riveste una POSIZIONE DI GARANZIA nei confronti di un bene protetto, quando si realizza un vincolo diquando si realizza un vincolo di

tutela tra soggetto garante ed un bene da proteggere

72

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DIRIGENTI

PREPOSTIPREPOSTI

DITTE

RAPPRESENTANTE 

DEI LAVORATORI

LAVORATORI

SERVIZIO DIPREVENZIONE E PROTEZIONE

e il suo RESPONSABILE

MEDICO COMPETENTE

DITTE ESTERNE

PROGETTISTI

COSTRUTTORI

FORNITORI

INSTALLATORI73

D. LD. LGSGS. 81/08 . 81/08 -- DDEFINIZIONIEFINIZIONIPREPOSTOPREPOSTO

PERSONA CHE, IN RAGIONE DELLECOMPETENZE PROFESSIONALI E NEILIMITI DEI POTERI GERARCHICI EFUNZIONALI ADEGUATI ALLA NATURADELL’INCARICO CONFERITOGLI,SOVRINTENDE ALLA ATTIVITÀLAVORATIVA E GARANTISCELAVORATIVA E GARANTISCEL’ATTUAZIONE DELLE DIRETTIVERICEVUTE, CONTROLLANDONE LA CORRETTAESECUZIONE DA PARTE DEI LAVORATORI EDESERCITANDO UN FUNZIONALE POTERE DIINIZIATIVA

74

ART. 19 – OBBLIGHI DEL PREPOSTOSOVRINTENDERE E VIGILARE SULLA OSSERVANZA DA PARTE DEI SINGOLI 

LAVORATORI DEI LORO OBBLIGHI DI LEGGE

DIRIGENTI

PREPOSTI

DITTE

RAPPRESENTANTE RAPPRESENTANTE 

DEI LAVORATORIDEI LAVORATORI

LAVORATORI

SERVIZIO DIPREVENZIONE E PROTEZIONE

e il suo RESPONSABILE

MEDICO COMPETENTE

DITTE ESTERNE

PROGETTISTI

COSTRUTTORI

FORNITORI

INSTALLATORI75

IL RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA

Articolo 47 - Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza

2. IN TUTTE LE AZIENDE, O UNITÀ PRODUTTIVE, È 2. IN TUTTE LE AZIENDE, O UNITÀ PRODUTTIVE, È ELETTO O DESIGNATO IL RAPPRESENTANTE DEI ELETTO O DESIGNATO IL RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA.LAVORATORI PER LA SICUREZZA. 76

Art. 50 - ATTRIBUZIONI DEL RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA

c) è consultato sulla designazione del responsabile

b) è consultato preventivamente e 

tempestivamente in ordine alla valutazione dei rischi

Fatto salvo quanto stabilito in sede di contrattazione collettiva,il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza:

GLI SONO STATE ASSEGNATE

SOSTANZIALMENTE TRE FUNZIONI:

CONSULTIVA

77

designazione del responsabile e degli addetti al servizio di prevenzione, alla gestione 

delle emergenze e del medico  competente;

•CONSULTIVA•PARTECIPATIVA•PROPOSITIVA

d) è consultato in merito all’organizzazione della  

formazione;

Art. 50 - ATTRIBUZIONI DEL RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA

GLI SONO STATE ASSEGNATE

SOSTANZIALMENTE TRE FUNZIONI:

•CONSULTIVA•PARTECIPATIVA

a) accede ai luoghi di lavoro in cui si svolgono lelavorazioni;

e) riceve le informazioni e la documentazione 

aziendale…….

78

•PARTECIPATIVA•PROPOSITIVA f) riceve le informazioni 

provenienti dai servizi di vigilanza;

g) riceve una formazione adeguata….

l) partecipa alla riunione periodica 

annuale;

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Art. 50 - ATTRIBUZIONI DEL RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA

GLI SONO STATE ASSEGNATE

SOSTANZIALMENTE TRE FUNZIONI:

•CONSULTIVA•PARTECIPATIVA

i) formula osservazioni in occasione di visite e 

verifiche effettuate dalle 

h) promuove l’elaborazione, l’individuazionee l’attuazione delle misure di prevenzioneidonee a tutelare la salute e l’integrità fisicadei lavoratori;

79

•PARTECIPATIVA•PROPOSITIVA

autorità competenti…

m) fa proposte in merito allaattività di prevenzione;o) può fare ricorso alle 

autorità competenti qualora ritenga che le misure di 

prevenzione e protezione ….. non siano idonei a garantire 

la sicurezza e la salute durante il lavoro.

n) avverte il D.D.L. dei rischi individuati nel corso 

della sua attività;

DIRIGENTI

PREPOSTI

MEDICODITTE 

RAPPRESENTANTE 

DEI LAVORATORI

LAVORATORI

SERVIZIO SERVIZIO DIDIPREVENZIONE PREVENZIONE E E PROTEZIONEPROTEZIONE

e il suo e il suo RESPONSABILERESPONSABILE

MEDICO COMPETENTEESTERNE

PROGETTISTI

COSTRUTTORI

FORNITORI

INSTALLATORI

80

PERSONA IN POSSESSO DELLE CAPACITÀ E DEI REQUISITI

PROFESSIONALI, DESIGNATADAL DATORE DI LAVORO, A CUI

RISPONDE, PER COORDINARE ILRISPONDE, PER COORDINARE IL SERVIZIO DI PREVENZIONE E

PROTEZIONE DAI RISCHI;

81

È NOMINATO DAL DDL IN È NOMINATO DAL DDL IN TUTTE LE AZIENDE IN CUI SIA TUTTE LE AZIENDE IN CUI SIA 

PRESENTE ALMENO UN PRESENTE ALMENO UN “LAVORATORE”“LAVORATORE”

A) ALL’INDIVIDUAZIONE DEI ALL’INDIVIDUAZIONE DEI FATTORI FATTORI DIDI RISCHIO, ALLA RISCHIO, ALLA VALUTAZIONE DEI RISCHI E VALUTAZIONE DEI RISCHI E ALL’INDIVIDUAZIONE DELLE ALL’INDIVIDUAZIONE DELLE

MISURE PER LA SICUREZZA E LA MISURE PER LA SICUREZZA E LA SALUBRITÀ DEGLI AMBIENTI SALUBRITÀ DEGLI AMBIENTI DIDILAVOROLAVORO, NEL RISPETTO DELLA

NORMATIVA VIGENTE SULLA BASE DELLA SPECIFICA CONOSCENZA

DELL’ORGANIZZAZIONE AZIENDALE

C) AD ELABORARE LE PROCEDURE DI SICUREZZA

PER LE VARIE ATTIVITÀ AZIENDALI;

D) A PROPORRE I PROGRAMMI DI INFORMAZIONE E

FORMAZIONE DEI LAVORATORI;

Art. 33 - Il servizio di

82

B) AD ELABORARE, PER AD ELABORARE, PER QUANTO QUANTO DIDI

COMPETENZA, LE COMPETENZA, LE MISURE PREVENTIVE E MISURE PREVENTIVE E

PROTETTIVE PROTETTIVE ED I SISTEMI SISTEMI DIDI CONTROLLO CONTROLLO

DIDI TALI MISURETALI MISURE;

E) A PARTECIPARE ALLE CONSULTAZIONI IN MATERIA DI

TUTELA DELLA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO, NONCHÉ ALLA RIUNIONE

PERIODICA ANNUALE;

F) A FORNIRE AI LAVORATORI LE INFORMAZIONI RELATIVE ALLA

LORO MANSIONE.

prevenzione e protezione dai rischi professionali provvede:

DIRIGENTI

PREPOSTI

MEDICOMEDICODITTE 

RAPPRESENTANTE 

DEI LAVORATORI

LAVORATORI

SERVIZIO DIPREVENZIONE E PROTEZIONE

e il suo RESPONSABILE

MEDICO MEDICO COMPETENTECOMPETENTEESTERNE

PROGETTISTI

COSTRUTTORI

FORNITORI

INSTALLATORI83

MEDICO MEDICO COMPETENTECOMPETENTE

SVOLGE IL SERVIZIO DÌ

È NOMINATO DAL DDL E È NOMINATO DAL DDL E COLLABORA CON LO STESSOCOLLABORA CON LO STESSO

Specialista in medicina del lavoro o specializzazione equipollente

84

SERVIZIO DÌ SORVEGLIANZA

SANITARIA

informa ogni lavoratore interessato dei risultati della sorveglianza sanitaria e, a richiesta dello stesso, gli rilascia copia

della documentazione sanitaria;

Istituisce una cartella sanitaria e di rischio per ogni lavoratore

sottoposto a sorveglianza sanitaria

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MEDICO MEDICO COMPETENTECOMPETENTE

LA VISITA

È finalizzata a constatare l’assenza di controindicazioni al lavoro cui il

lavoratore è destinato al fine di valutare la sua idoneità alla

mansione specifica

È preventiva e periodica

85

MEDICA:…a cura e spese del datore di

lavoro, comprende gli esami clinici e biologici e indagini diagnostiche

….ritenuti necessari dal M.C.

NEI CASI ED ALLE CONDIZIONI PREVISTE DALLA LEGGE, LE VISITE SONO ALTRESÌ FINALIZZATE ALLA VERIFICA DI

ASSENZA DI CONDIZIONI DI ALCOL DIPENDENZA E DIASSUNZIONE DI SOSTANZE PSICOTROPE E STUPEFACENTI

6. Il medico competente, sulla base delle risultanze delle visite mediche, esprime uno dei seguenti giudizi relativi alla mansione specifica:

a) idoneità;

b) idoneità parziale,

MEDICO MEDICO COMPETENTECOMPETENTE

temporanea o permanente,

con prescrizioni o

limitazioni;

c) inidoneità temporanea;

d) inidoneità permanente

86

AVVERSO I GIUDIZI DEL MEDICO COMPETENTE È AMMESSO RICORSO,

ENTRO TRENTA GIORNI DALLA DATA DICOMUNICAZIONE DEL GIUDIZIO

MEDESIMO, ALL’ORGANO DI VIGILANZA TERRITORIALMENTE COMPETENTE CHE DISPONE, DOPO EVENTUALI ULTERIORI

ACCERTAMENTI, LA CONFERMA, LA MODIFICA O LA

REVOCA DEL GIUDIZIO STESSO.

ATTIVITÀ PER LE QUALI ATTIVITÀ PER LE QUALI È È OBBLIGATORIAOBBLIGATORIALA SORVEGLIANZA SANITARIALA SORVEGLIANZA SANITARIA

Esposizione a: fumi di saldatura elevate variazioni

termiche (freddo o calore)

agenti cancerogeni o mutageni

SE VENGONO SUPERATI

DETERMINATI VALORIEsposizione a:RumoreVibrazioni

87

g agenti biologici radiazioni ottiche

artificiali campi elettromagnetici

VibrazioniMovimentazione

manuale dei carichi

Utilizzo di videoterminali

Utilizzo di agenti chimici pericolosiSE VENGONO SVOLTE ALCUNE 

MANSIONI PARTICOLARI

MANSIONI PER LE QUALI È RICHIESTO L’ACCERTAMENTO AL FINE DI VERIFICARE L’ASSENZA DI DIPENDENZA DA

ALCOOL

Legge 30 marzo 2001, n°125 Provvedimento emanato dalla Conferenza

permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Provincie Autonome di Trento e Bolzano del 16 marzo 2006

MANSIONI PARTICOLARIMANSIONI PARTICOLARI

ADDETTI ALLE ATTIVITÀ DI TRASPORTO CON GUIDA DI VEICOLI STRADALI (patente B,C,D,E)ADDETTI ALLA GUIDA DI MACCHINE PER LA

MOVIMENTAZIONE DI TERRA O DI MERCIADDETTI A LAVORI IN QUOTAADDETTI ALLE ATTIVITÀ DI INSEGNAMENTOADDETTI AL COMPARTO DELL’EDILIZIA E DELLE

COSTRUZIONIECC.

88

•VISITA MEDICA GENERALE •ANAMNESI

•PRELIEVO EMATICO

MODALITÀ MODALITÀ DIDI EFFETTUAZIONEEFFETTUAZIONEALCOOL DIPENDENZAALCOOL DIPENDENZA

Cdt ( transferrina carboidrato carente)

Gamma gtTrigliceridiMcv (volume)Ast (transaminasi)

89

MANSIONI PER LE QUALI È RICHIESTO L’ACCERTAMENTO AL FINE DI VERIFICARE L’ASSENZA DI DIPENDENZA DA SOSTANZE

PSICOTROPE O STUPEFACENTI

D.P.R. 09 ottobre 1990, n°309

Legge 05 giugno 2003, n°131

Provvedimento emanato dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Provincie Autonome di Trento e Bolzano del 30 ottobre 2007

MANSIONI PARTICOLARIMANSIONI PARTICOLARI

Autonome di Trento e Bolzano del 30 ottobre 2007 (Allegato I)

ADDETTI ALL’AUTOTRASPORTO (patente C,D,E)

ADDETTI ALLA GUIDA DI MACCHINE PER LA MOVIMENTAZIONE DI TERRA O DI MERCI

ADDETTI ALLA CONDUZIONE DI MEZZI

DI SOLLEVAMENTO

90

90

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•VISITA MEDICA GENERALE

•ANAMNESI• PRELIEVO DELLE URINE

MODALITÀ MODALITÀ DIDI EFFETTUAZIONEEFFETTUAZIONESOSTANZA PSICOTROPE O STUPEFACENTISOSTANZA PSICOTROPE O STUPEFACENTI

Due campioni THC

Oppiacei

Cocaina

Ecc.91

DIRIGENTI

PREPOSTI

DITTE

RAPPRESENTANTE 

DEI LAVORATORI

LAVORATORI

SERVIZIO DIPREVENZIONE E PROTEZIONE

e il suo RESPONSABILE

MEDICO COMPETENTE

DITTE ESTERNE

PROGETTISTI

COSTRUTTORI

FORNITORI

INSTALLATORI92

DEFINIZIONE DI LAVORATORE

PERSONA CHE, INDIPENDENTEMENTE DALLATIPOLOGIA CONTRATTUALE,

SVOLGE UN’ATTIVITÀLAVORATIVA NELL’AMBITO

DELL‘ORGANIZZAZIONE DI UN DATORE DI LAVORO

93

PUBBLICO O PRIVATO, CON O SENZA RETRIBUZIONE,

ANCHE AL SOLO FINE DI APPRENDERE UN MESTIERE,

UN’ARTE O UNAPROFESSIONE, ESCLUSI GLI

ADDETTI AI SERVIZIDOMESTICI E FAMILIARI

DEFINIZIONE DI LAVORATORE

SOCIO LAVORATORE DI SOCIETÀ ANCHE DI FATTO, O COOPERATIVE, CHE PRESTA

LA PROPRIA ATTIVITÀ PER CONTO DELLA SOCIETÀ

STESSAL’ASSOCIATO IN

PARTECIPAZIONE

IL SOGGETTO BENEFICIARIO

I VOLONTARI DEL CORPO NAZ. DEI VV.F.

E PROTEZIONE CIVILE

I LAVORATORI SOCIALMENTE UTILI

ALLIEVO DI ISTITUTI DI ISTRUZIONE CHE UTILIZZA

94

DI TIROCINI FORMATIVI E DI ORIENTAMENTO

(ALTERNANZA SCUOLA (ALTERNANZA SCUOLA LAVORO)LAVORO)

ISTRUZIONE CHE UTILIZZALABORATORI, ATTREZZATUREDI LAVORO – COMPRESI I VDT - O AGENTI CHIMICI, FISICI E

BIOLOGICI.

OBBLIGHI DEI LAVORATORI – ART. 20

OGNI LAVORATORE DEVEPRENDERSI CURA DELLA

PROPRIA SALUTE E SICUREZZA E DI QUELLA DELLE ALTRE PERSONE PRESENTI SUL LUOGO DI

LAVORO

95

LAVORO, SU CUI RICADONO GLI

EFFETTI DELLE SUE AZIONI O OMISSIONI,

CONFORMEMENTE ALLA SUA FORMAZIONE, ALLE

ISTRUZIONI E AI MEZZI FORNITI DAL DATORE DI

LAVORO

OBBLIGHI DEI LAVORATORI – ART. 20

A) CONTRIBUIRE, INSIEME AL DATORE DI LAVORO, AI DIRIGENTI E AI PREPOSTI, ALL’ADEMPIMENTO DEGLI OBBLIGHI PREVISTI A TUTELA DELLA SALUTE E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO;

96

;

B) OSSERVARE LE DISPOSIZIONI E LE

ISTRUZIONI IMPARTITE DAL DATORE DI LAVORO, DAI

DIRIGENTI E DAI PREPOSTI, AI FINI DELLA PROTEZIONE

COLLETTIVA ED INDIVIDUALE;

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17

OBBLIGHI DEI LAVORATORI

D) UTILIZZARE IN MODO

APPROPRIATO I DISPOSITIVI

DÌ PROTEZIONE

C) UTILIZZARE CORRETTAMENTE LE

ATTREZZATURE DILAVORO, LE

SOSTANZE E I PREPARATI

PERICOLOSI, I MEZZI DI TRASPORTO E,

97

MESSI A LORO DISPOSIZIONE

S O O ,NONCHÉ I

DISPOSITIVI DISICUREZZA

OBBLIGHI DEI LAVORATORI

F) NON RIMUOVERE O MODIFICARE

SENZA AUTORIZZAZIONE I DISPOSITIVI DI SICUREZZA O DI

SEGNALAZIONE O DICONTROLLO;

98

NON COMPIERE DI PROPRIA INIZIATIVA OPERAZIONI O MANOVRE CHE NON SONO

DÌ LORO COMPETENZA OVVERO CHE POSSONO

COMPROMETTERE LA SICUREZZA PROPRIA O DI ALTRI LAVORATORI;

OBBLIGHI DEI LAVORATORIE) SEGNALARE IMMEDIATAMENTE AL DATORE

DI LAVORO, AL DIRIGENTE O AL PREPOSTO ……….. QUALSIASI EVENTUALE CONDIZIONE DIPERICOLO DI CUI VENGANO A CONOSCENZA, ADOPERANDOSI DIRETTAMENTE, IN CASO DI

URGENZA, NELL’AMBITO DELLE PROPRIE COMPETENZE E POSSIBILITÀ

PER ELIMINARE O RIDURRE LE..………………….PER ELIMINARE O RIDURRE LE SITUAZIONI DI PERICOLO GRAVE E

INCOMBENTE, DANDONE NOTIZIA AL RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA

SICUREZZA

99

OBBLIGHI DEI LAVORATORI

F) NON RIMUOVERE O MODIFICARE

SENZA AUTORIZZAZIONE I DISPOSITIVI DI SICUREZZA O DI

SEGNALAZIONE O DICONTROLLO;

100

NON COMPIERE DI PROPRIA INIZIATIVA OPERAZIONI O MANOVRE CHE NON SONO

DÌ LORO COMPETENZA OVVERO CHE POSSONO

COMPROMETTERE LA SICUREZZA PROPRIA O DI ALTRI LAVORATORI;

OBBLIGHI DEI LAVORATORI – ART. 20

H) PARTECIPARE AI PROGRAMMI DI

FORMAZIONE E DIADDESTRAMENTO ORGANIZZATI DAL

DATORE DI LAVORO;

i) SOTTOPORSI AI CONTROLLI

SANITARI PREVISTIDALLA LEGGE O

COMUNQUE DISPOSTI DAL MEDICO COMPETENTE

101

COMPETENTE

QUESTA LEZIONE ÈTERMINATA

102GRAZIE PER L’ATTENZIONE