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04/12/2017
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Titolo modulo
Quadro normativo generaleQuadro normativo generale
Corso di formazione
SALUTE E SICUREZZA NEGLI AMBIENTI DI LAVORO
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La legge 107/15 ha ribadito la necessità dell’alternanza “scuola-lavoro” per gli alunni degli ultimi tre anni di
scuola secondaria di secondo grado
Ha previsto anche il percorso formativoLe scuole …….svolgono attività di formazione in materia di tutela della
salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro……. mediante gl’organizzazione di corsi rivolti agli studenti inseriti nei percorsi di alternanza scuola-lavoro ed effettuati secondo quanto disposto dal
D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81.
PERCORSO DI FORMAZIONE E SENSIBILIZZAZIONE
Una formazione reale e concreta per la tutela
della salute e della sicurezza negli ambienti di scuola, vita e di lavoro
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Il progetto formativo intende costruire il percorso di
formazione sulla sicurezza sul lavoro, la finalità principale
è ll di
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non è quella di trasmettere la capacità di “fare”
sicurezza, ma piuttostoquella di “pensare” “pensare” e “agire” “agire”
in sicurezza
MODULO DÌ FORMAZIONE GENERALE
Durata 4 ore, divise in due moduli da 2 ore ciascuno
Sarà incentrato sugli aspetti generali, normativi e organizzativi
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VIENE RICHIESTA UNA PRESENZA PARI AD ALMENO IL 90% DEL MONTE ORE TOTALE
La metodologia didattica che verrà utilizzata prevederà:
Lezioni frontali guidate da docenti interni ed esterni, con proiezioni di filmati e diapositive
Verifica di apprendimento
Eventuali esperienze pratiche da realizzare all’interno o all’esterno dell’Istituto
i ib i di i l did iDistribuzione di materiale didattico
Eventuale discussione finale in plenaria.
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Alla conclusione del percorso formativo
(previo superamento della verifica finale di apprendimento),
verrà rilasciato un ATTESTATO DI FREQUENZA
Tale attestato, valido su tutto il territorio nazionale, varrà come credito formativo in materia di
sicurezza del lavoro7
Per una efficace partecipazione all’attività formativa si prega di rispettare le seguenti regole:
È VIETATO L’UTILIZZO DI STRUMENTAZIONI ELETTRONICHE (CELLULARI, TABLET, ECC.)
ll l l l lTenere i cellulari spenti. Il loro utilizzo non è consentito.
Evitare le uscite dall’aula, solo in caso di effettive urgenze.
Non disturbare durante la lezione
BUON LAVORO! 8
9
Cosa Cosa prevedono le prevedono le procedure di procedure di
formazione dei formazione dei lavoratorilavoratori
10
ACCORDO CONFERENZA STATO – REGIONI21 DICEMBRE 2011 – 07 LUGLIO 2016
FORMAZIONE PER LA SICUREZZA SUL LAVOROFORMAZIONE PER LA SICUREZZA SUL LAVORO
Organi tecnici regionali e strutture Organi tecnici regionali e strutture accreditateaccreditate Università e Scuole (solo per Università e Scuole (solo per proprio personale e studenti)proprio personale e studenti)INAIL INAIL , , VV.F.VV.F., , P.A. e DifesaP.A. e DifesaAssociazioni sindacali o datoriali (più Associazioni sindacali o datoriali (più
t ti i)t ti i)
INDIVIDUAZIONE INDIVIDUAZIONE DEI SOGGETTI DEI SOGGETTI FORMATORI E FORMATORI E
SISTEMA SISTEMA DIDIACCREDITAMENTOACCREDITAMENTO
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rappresentativi)rappresentativi) Fondi Fondi interprofessionali, Organismi interprofessionali, Organismi paritetici, Collegi paritetici, Collegi e Ordini professionalie Ordini professionali
Decr. Decr. InterminIntermin. 06 marzo 2013 . 06 marzo 2013 Criteri Criteri per la qualificazione per la qualificazione
della figura del formatore per della figura del formatore per la salute e sicurezza sui la salute e sicurezza sui
luoghi di lavoroluoghi di lavoro
REQUISITI DEI REQUISITI DEI DOCENTI DOCENTI
FORMAZIONE PER LA SICUREZZA SUL LAVORO
Responsabile Responsabile del progettodel progetto Programma didatticoProgramma didattico Numero massimo discentiNumero massimo discenti Registro presenzeRegistro presenze Obbligo di presenza 90% Obbligo di presenza 90% orarioorario
ORGANIZZAZIONE ORGANIZZAZIONE DEI CORSIDEI CORSI
CLASSIFICAZIONE CLASSIFICAZIONE DELLE AZIENDEDELLE AZIENDE
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Le aziende sono state Le aziende sono state divise in tre livelli di divise in tre livelli di rischio:rischio:
BASSOBASSOMEDIOMEDIOALTOALTO
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FORMAZIONE PER LA SICUREZZA SUL LAVOROLAVORATORILAVORATORI
METODOLOGIA METODOLOGIA DIDIINSEGNAMENTO E INSEGNAMENTO E APPRENDIMENTOAPPRENDIMENTO
Equilibrio tra lezione frontale Equilibrio tra lezione frontale e esercitazionie esercitazioni
UTILIZZO DELLA MODALITÀ UTILIZZO DELLA MODALITÀ EE--LEARNINGLEARNING tutto il modulo di tutto il modulo di
formazione generaleformazione generale tutti gli aggiornamentitutti gli aggiornamenti
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tutti gli aggiornamenti tutti gli aggiornamenti
Diviso Diviso in in due moduli due moduli e e tre tre livelli di livelli di rischiorischio
Formazione generale Formazione generale –– 4 ore4 ore
Formazione specifica Formazione specifica –– 44,,88,,1212 oreore
ARTICOLAZIONE ARTICOLAZIONE DEL PERCORSO DEL PERCORSO
FORMATIVOFORMATIVO
FORMAZIONE PER LA SICUREZZA SUL LAVOROLAVORATORILAVORATORI
IL MODULO IL MODULO DIDI FORMAZIONE GENERALE FORMAZIONE GENERALE COSTITUISCE COSTITUISCE CREDITO FORMATIVO CREDITO FORMATIVO PERMANENTEPERMANENTEIL MODULO SUI IL MODULO SUI RISCHI SPECIFICI RISCHI SPECIFICI RICHIEDE RICHIEDE UN AGGIORNAMENTO CON PERIODICITÀ UN AGGIORNAMENTO CON PERIODICITÀ QUINQUENNALE CON QUINQUENNALE CON DURATA DURATA DIDI ALMENO 6 ALMENO 6 ORE, ORE, DISTRIBUITO NEL TEMPODISTRIBUITO NEL TEMPO È POSSIBILE USUFRUIRE DELLA METÀ È POSSIBILE USUFRUIRE DELLA METÀ VALIDITÀ EVALIDITÀ E
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Viene riconosciuta la Viene riconosciuta la validità di tutte le validità di tutte le
competenze acquisite competenze acquisite Eventuale integrazione Eventuale integrazione
RICONOSCIMENTO RICONOSCIMENTO DELLA DELLA
FORMAZIONE FORMAZIONE PREGRESSAPREGRESSA
DEL MONTE ORE DEL MONTE ORE DIDI AGGIORNAMENTO, AGGIORNAMENTO, MEDIANTE PARTECIPAZIONE MEDIANTE PARTECIPAZIONE A CONVEGNI A CONVEGNI E/O SEMINARIE/O SEMINARI
VALIDITÀ E VALIDITÀ E AGGIORNAAGGIORNA
MENTOMENTO
FORMAZIONE PER LA SICUREZZA SUL LAVOROLAVORATORILAVORATORI
ATTESTATI: ATTESTATI: elementi elementi che saranno inseriti negli attestatiche saranno inseriti negli attestati
Soggetto formatoreSoggetto formatore Dati anagrafici del partecipanteDati anagrafici del partecipante Tipo di corso Tipo di corso Argomenti trattatiArgomenti trattatigg Data di svolgimentoData di svolgimento Durata totaleDurata totale
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FORMAZIONE PER LA SICUREZZA SUL LAVORO
PROGRAMMA DIDATTICOPROGRAMMA DIDATTICOFormazione generaleFormazione generale
QUADRO NORMATIVO GENERALECONCETTI DI PERICOLO E DI RISCHIOPREVENZIONE E PROTEZIONEORGANIZZAZIONE DEL SISTEMA
SICUREZZAAZIENDALESICUREZZA AZIENDALEDIRITTI, DOVERI E SANZIONI PER I VARI
SOGGETTI AZIENDALIORGANI DI VIGILANZA
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FORMAZIONE PER LA SICUREZZA SUL LAVOROPROGRAMMA DIDATTICOPROGRAMMA DIDATTICO
Formazione rischi specificiFormazione rischi specifici1) AMBIENTI DI LAVORO2) MICROCLIMA E
ILLUMINAZIONE3) VIDEOTERMINALI4) STRESS LAVORO
CORRELATO5) MOVIMENTAZIONE MANUALE
13) AGENTI CHIMICI14) NEBBIE, FUMI, VAPORI,
POLVERI15) SEGNALETICA ED
ETICHETTATURA16) AGENTI CANCEROGENI
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5) MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI
6) DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALI
7) MOVIMENTAZIONE DELLE MERCI
8) RISCHI MECCANICI GENERALI
9) ELETTRICI10) MACCHINE E ATTREZZATURE11) CADUTE DALL’ALTO12) ESPLOSIONE
17) AGENTI BIOLOGICI18) AGENTI FISICI (RUMORE,
VIBRAZIONI, RADIAZIONI IONIZZANTI, ECC.)
19) EMERGENZE E PREVENZIONE INCENDI
20) PRIMO SOCCORSO21) INCIDENTI E INFORTUNI
MANCATI, MALATTIE PROFESSIONALI
22) PROCEDURE DI SICUREZZA
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I TEMITRATTATIOGGI Breve storia del
quadro normativoL it i tt l
I TEMI
TRATTATI OGGI
La situazione attuale e concetti generaliIl D. Lgs. 81/08
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WIKIPEDIALa sicurezza sul lavoro è la condizione di svolgere un'attività lavorativasenza l'esposizione al rischio di incidenti. Si verifica quando il luogo dilavoro è dotato degli accorgimenti, degli strumenti e dell'attività diprevenzione che forniscono un ragionevole grado di protezione controla possibilità del verificarsi di un evento pericoloso per la salute di chi
Ma cosa è la sicurezza nei luoghi di lavoro?
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lo svolge.
E quindi?
21
DATI STATISTICI SUGLI DATI STATISTICI SUGLI INFORTUNIINFORTUNI
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DATI STATISTICI
SUGLI INFORTUNI
ANNO TOTALE INFORTUNI
di cui MORTALI
2003 977.310 1.430
2004 966.568 1.278
2005 939.566 1.206
2006 927.998 1.302
2007 912.410 1.207
2008 874.940 1.120
2009 790.000 1.053
23
2010 776.099 1.145
2011 752.174 1.325
2012 744.916 1.364
2013 694.648 1.243
2014 663.149 1.171
2015 632.665 1.286
2016 641.345 1.104
2017 (09) ~ 472.000 ~ 769
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Sintesi delle fonti giuridiche Sintesi delle fonti giuridiche
L’OMESSAL’OMESSA CONOSCENZACONOSCENZADELLEDELLE NORMENORME ÈÈ MOTIVOMOTIVO
DIDI RESPONSABILITÀRESPONSABILITÀDIDI RESPONSABILITÀRESPONSABILITÀPENALEPENALE
IGNORANTIA LEGISNON EXCUSAT
.25
1898 -1911
26
1898 Assicurazione obbligatoria(esclusa la responsabilità civile)
1899 Regolamenti per la prevenzionedegli infortuni nelle aziende (grandi industrie, cave e miniere, esplosivi)
I t di t ifi i
1898-1911
27
Lo sviluppodel sistema legislativo in materia di sicurezzasul lavoro
1900 Regolamenti per la prevenzionedegli infortuni per le imprese di costruzioni
1903 Regolamento per la prevenzionedegli infortuni per le ferrovie
1911 Regolamento per la prevenzionedegli infortuni per le tramvie a trazione meccanica
Interno di un cotonificio alla fine dell'Ottocento
1930 - 1942
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RIMOZIONE ED OMISSIONE DOLOSA O COLPOSA DI CAUTELE
1930 | Codice Penale
CODICE PENALE ART. 437Rimozione od omissione dolosa di cautele contro gli
infortuni sul lavoro
Chiunque omette di collocare impianti, apparecchi o segnali destinati a prevenire
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Lo sviluppodel sistema legislativo in materia di sicurezzasul lavoro
apparecchi o segnali destinati a prevenire disastri o infortuni sul lavoro, ovvero li
rimuove o li danneggia, è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni.
Se dal fatto deriva un disastro o un infortunio,
la pena è della reclusione da tre a dieci anni
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CONCETTO DIPREVEDIBILITÀ E DI
PREVENIBILITÀColui che è in grado di
PREVEDEREPREVEDERE, e
ANALISI DEL DIRITTO PENALEANALISI DEL DIRITTO PENALE
PREVEDEREPREVEDERE, econtemporaneamentecontemporaneamente, di
PREVENIREPREVENIRE l’accadimento di un evento dannoso, e non si
adopera affinché ciò non avvenga, può essere
considerato RESPONSABILEdi quanto verificatosi. 31
1930 | Codice Penale
Art. 40 Rapporto di causalità
OMISSISNon impedire un evento
32
Non impedire un evento,
che si ha l'obbligo
giuridico di impedire,
equivale a cagionarlo
La base delle regole della vita La base delle regole della vita nella nostra societànella nostra società
33
Art. 2050Responsabilità per l’esercizio di attività pericoloseChiunque cagiona danno ad altri nello svolgimento di un’attivitàpericolosa, per sua natura o per natura dei mezzi adoperati,è tenuto al risarcimento, se non prova di aver adottato tuttele misure idonee a evitare il danno
RESPONSABILITÀ DELL’IMPRENDITORE
1942 | Codice Civile
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Lo sviluppodel sistema legislativo in materia di sicurezzasul lavoro
Art. 2087Tutela delle condizioni del lavoroL’imprenditore è tenuto ad adottare nell’esercizio dell’impresa le misure …………………
CODICE CIVILE ART. 2087 CODICE CIVILE ART. 2087 TUTELA DELLE CONDIZIONI DI
LAVOROL'IMPRENDITORE È TENUTO AD
ADOTTARE NELL'ESERCIZIO DELL'IMPRESA LE MISURE CHE, SECONDO LA PARTICOLARITÀSECONDO LA PARTICOLARITÀ DEL LAVORO, L'ESPERIENZA E
LA TECNICA, SONO NECESSARIE A TUTELARE L'INTEGRITÀ FISICA L'INTEGRITÀ FISICA E E LA PERSONALITÀ MORALE LA PERSONALITÀ MORALE DEI DEI
PRESTATORI DI LAVOROPRESTATORI DI LAVORO. 35
1948LA COSTITUZIONE ITALIANA
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TUTELA DELLA SALUTE
1948 | Costituzione Italiana
Parte Prima - Diritti e doveri dei cittadini
La responsabilità penale è personale(Titolo I - Rapporti civili - Art. 27)
La repubblica tutela la salute comefondamentale diritto dell’individuo e
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Lo sviluppodel sistema legislativo in materia di sicurezzasul lavoro
fondamentale diritto dell individuo einteresse della collettività, e garantiscecure gratuite agli indigenti(Titolo II - Rapporti etico-sociali - Art. 32)
Titolo III: rapporti economici
Art. 35 - La repubblica tutela il lavoro in tutte le sue forme e applicazioniArt. 37 - La lavoratrice ha gli stessi diritti e, a parità di lavoro, le stesse retribuzioni che spettano al lavoratore. Le condizioni di lavoro devono
TUTELA DEL LAVORO
1948 | Costituzione Italiana
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consentire l’adempimento della sua essenziale funzione familiare e assicurare alla madre e al bambino una speciale e adeguata protezione
Art. 41 - L’iniziativa economica privata èlibera. Non può svolgersi in contrastocon l’utilità sociale o in modo da recaredanno alla sicurezza, alla libertà, alladignità umana
Lo sviluppodel sistema legislativo in materia di sicurezzasul lavoro
GLI ANNI ‘50
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D.P.R. 547/55Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoroD.P.R. 520/55Riorganizzazione centrale e periferica del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale D P R 303/56
Norme generali di sicurezza sul lavoro
1955-56 | Norme generali
1950: Fabbrica WEBEROperaia addetta alla foraturasu macchina al trapano multiplo
D.P.R. 303/56Norme generali per l’igiene sul lavoroLEGGE 164/56Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro nelle costruzioniD.P.R. 320/56Norme per la prevenzione degli infortuni e l’igiene del lavoro in sotterraneo
Lo sviluppodel sistema legislativo in materia di sicurezzasul lavoro 40
GLI ANNI ‘70
41
Lo Statuto dei LavoratoriLegge 300/70
Norme sulla tutela della libertà e dignità dei lavoratori, della libertà
sindacale, dell’attività sindacale nei luoghi di lavoro e sul collocamento
Art. 5 - Accertamenti sanitariSono vietati gli accertamenti da parte del datore di lavoro sulla idoneità e sulla infermità per malattia o infortunio
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sulla infermità per malattia o infortunio del dipendente …
Art. 9 - Tutela della salute e dell’integrità fisicaI lavoratori, mediante le loro rappresentanze, hanno il diritto di controllare l’applicazione delle norme per la prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali e di promuovere la ricerca, l’elaborazione e l’attuazione di tutte le misure idonee a tutelare la loro integrità fisica.
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Riforma SanitariaLEGGE 833/78
Istituzione del Servizio Sanitario Nazionale
• Art. 14: Unità Aziende Sanitarie Locali (ASL)
• Art. 21: Organizzazione dei servizi di prevenzione (SPRESAL)
43 4425 marzo 1957 25 marzo 1957 -- Trattato di RomaTrattato di Roma
Direttive “sociali”Direttive di “prodotto”
Le Direttive Sociali stabiliscono i requisiti di
sicurezza, salute e igiene sui luoghi di lavoro cui tutti
gli Stati membri devono niformarsi mantenendo
Le Direttive di Prodotto stabiliscono
i Requisiti Essenziali di Sicurezza(R.E.S.) cui i
prodotti devono rispondere per poter liberamente
Le normativa europea
uniformarsi, mantenendo comunque la possibilità di
introdurre misure più restrittive, rispetto a quelle armonizzate
per poter liberamente circolare nel mercato
europeo e le procedure di attestazione
della conformità
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Direttive “sociali”Direttive di “prodotto”
Livelli minimi di tutela per la salute e sicurezza sul lavoro
Requisiti essenziali di sicurezza richiesti per la
libera circolazione dei prodotti
Le normativa europeaper la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro
89/391/CEE e figlie“Salute e Sicurezza
sul lavoro” (D. Lgs. 626/94, ecc. )
pfra gli stati membri
89/391/CEE e seguenti“Direttiva Macchine”
(D.P.R. 459/96 – D. Lgs. 17/10)
46
47
Il Decreto Legislativo 626/94Recepimento in Italia delle direttive
europee
RECIPIMENTO IN ITALIA
D. Lgs. 626 del 19.9.1994
INNOVAZIONE
Sistema basato sullaSistema basato sulla partecipazione attiva e la
collaborazione di più soggetti
CAMBIAMENTO
Miglioramento della sicurezzaPolitica della sicurezza
Valutazione RischiVerifica e misure da attuare
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DecretoDecreto LegislativoLegislativo, n. 81, n. 8109 09 aprileaprile 20082008
Questo decreto ha coordinato, riordinato
e riformato le principali i ti i
UN “TESTO UNICO”
norme previgenti in materia di sicurezza
sul lavoro.Nei fatti si tratta di un
vero e proprio “Codice della salute e della
sicurezza sul lavoro”
Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81Attuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n.
123
Tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro
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QUADRO NORMATIVOQUADRO NORMATIVOattuale
PREVENZIONE DEGLIINFORTUNI
IGIENE DEL LAVORO ALTRE NORME
D. Lgs.D. Lgs. 151/01Lavoratrici
D.M. 37/08 Impianti
D. Lgs. 152/06Rifiuti
50
D. Lgs. 81/08Salute e sicurezza(D. LGS. 106/09)
madriRifiuti
D.P.R. 177/11Ambienti confinati
D. Lgs. 345/99Lavoro Minorile
D. 388/03Pronto soccorso
D.P.R. 151/11D.M. 10/3/98Antincendio
50
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TITOLO I
TITOLO II
TITOLO III
TITOLO IV
TITOLO V
TITOLO VI
ComeCome è articolato il D. Lgs. 81/08è articolato il D. Lgs. 81/08 Principi comuni (1‐61)
Luoghi di lavoro (62‐68)
Attrezzature di lavoro e dispositivi (69‐87)
Cantieri temporanei o mobili (88‐160)
Segnaletica (161‐166)
Movimentazione manuale dei carichi (167 171)TITOLO VI
TITOLO VII
TITOLO VIII
TITOLO IX
TITOLO X
TITOLO XI
TITOLO XII
TITOLO XIII
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Movimentazione manuale dei carichi (167‐171)
Attrezzature con videoterminali (172‐179)
Agenti fisici (180‐220)
Agenti chimici (221‐265)
Esposizione ad agenti biologici (266‐286)
Protezione da atmosfere esplosive (287‐297)
Disposizioni diverse in materia penale (298‐303)
Disposizioni finali (304‐306)
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AARTRT. 2 . 2 –– DDEFINIZIONIEFINIZIONI
Nell’art. 2 vengono date le definizioni relative a tutta la
terminologia utilizzata all’interno del decreto
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AARTRT. 2 . 2 –– DDEFINIZIONIEFINIZIONI
n) «prevenzione»: il complesso delle disposizioni o misure necessarie anche secondo la particolarità del lavoro, l’esperienza e la tecnica, per evitare o diminuire i rischi professionali nel rispetto della salute della popolazione e dell’integrità dell’ambiente esterno;o) «salute»: stato di completo benessere fisico, mentale e sociale, non consistente solo in un’assenza di malattia o d’infermità;
t) «unità produttiva»: stabilimento o struttura finalizzati alla produzione di beni o all’erogazione di servizi, dotati di autonomia finanziaria e tecnico funzionale;
55
u) «norma tecnica»: specifica tecnica, approvata e pubblicata da un’organizzazione internazionale, da un organismo europeo o da un organismo nazionale di normalizzazione, la cui osservanza non sia obbligatoria;
Art. 3 Art. 3 –– Campo di applicazioneCampo di applicazione
56
4. Il Decreto Legislativo
si applica a tutti i lavoratori e lavoratrici,
subordinati e autonomi, nonché ai
soggetti ad essi equiparati…….
57
ARTICOLO 15 ARTICOLO 15 -- MISURE GENERALI MISURE GENERALI DIDI TUTELATUTELA
1. LE MISURE GENERALI DI TUTELA
DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA
DEI LAVORATORI NEI LUOGHI DI LAVORO
SONO:
A) LA VALUTAZIONE DI TUTTI I RISCHI PER LA SALUTE E
SICUREZZA;
c) l’eliminazione dei rischi e, ove ciò non sia possibile, la loro riduzione al minimo in relazione alle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico;
58
f) la sostituzione di ciò che è pericoloso con ciò che non lo è, o è
meno pericoloso;
n)l’informazione e formazione adeguate per i lavoratori, dirigenti e i preposti, per i
rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
ARTICOLO 15 ARTICOLO 15 -- MISURE GENERALI MISURE GENERALI DIDI TUTELATUTELA
1. LE MISURE GENERALI DI TUTELA
DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA
DEI LAVORATORI NEI LUOGHI DI LAVORO
SONO:
z) La regolare manutenzione di ambienti, attrezzature, impianti,
con particolare riguardo ai dispositivi di sicurezza in
conformità alla indicazione dei fabbricanti.
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v)l’ uso di segnali di avvertimento e di
sicurezza;
u) le misure di emergenza da attuare in caso di primo soccorso, di lotta
antincendio, di evacuazione dei lavoratori e di pericolo grave e
immediato;
QUESTA PRIMA PARTE ÈTERMINATA, QUINDI….
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Corso di formazione
SALUTE E SICUREZZA NEGLI AMBIENTI DI LAVORO
Titolo modulo
IL “SISTEMA SICUREZZA”
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I TEMITRATTATIOGGI Il sistema sicurezza
I componenti del i t i
I TEMI
TRATTATI OGGI
sistema sicurezzaI loro compiti e relative responsabilità
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63
DIRIGENTI
PREPOSTI
DITTE
RAPPRESENTANTE
DEI LAVORATORI
LAVORATORI
SERVIZIO DIPREVENZIONE E
PROTEZIONE
e il suo RESPONSABILE
MEDICO COMPETENTE
DITTE ESTERNE
PROGETTISTI
COSTRUTTORI
FORNITORI
INSTALLATORI64
Analizziamo le responsabilità che contraddistinguono ogni singolo ruolog g
65
«DATORE DI LAVORO»: il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il soggetto che, secondo il tipo e
l’assetto dell’organizzazione
nel cui ambito il lavoratore
DATORE DI LAVORO
presta la propria attività,
ha la responsabilità
dell’organizzazione stessa
o dell’unità produttiva in quanto
esercita i poteri decisionali e di spesa. 66
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DATORE DI LAVORONELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI
………………………….., PER DATORE DATORE DIDI LAVORO LAVORO SI
INTENDE IL DIRIGENTE AL QUALE SPETTANO I POTERI DI
GESTIONE, OVVERO IL FUNZIONARIO NON AVENTE
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QUALIFICA DIRIGENZIALE, …….. INDIVIDUATO DALL’ORGANO DI
VERTICE DELLE SINGOLE AMMINISTRAZIONI …………, E DOTATO DI AUTONOMI POTERI
DECISIONALI E DI SPESA.
QUALI SONO I SUOI OBBLIGHIArt. 18 – Obblighi del datore di lavoro e del dirigente
ELABORARE UN DOCUMENTOCONTENENTE TUTTI I RISCHIRILEVATI ED I CRITERI ADOTTATI
PER LA LORO VALUTAZIONE, IL DOCUMENTO DÌ VALUTAZIONE IL DOCUMENTO DÌ VALUTAZIONE
SCSCDEI RISCHI DEI RISCHI
È CUSTODITO PRESSO L’AZIENDA E RESO CONSULTABILE DAGLI AVENTI DIRITTO.
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DIRIGENTIDIRIGENTI
PREPOSTI
DITTE
RAPPRESENTANTE
DEI LAVORATORI
LAVORATORI
SERVIZIO DIPREVENZIONE E PROTEZIONE
e il suo RESPONSABILE
MEDICO COMPETENTE
DITTE ESTERNE
PROGETTISTI
COSTRUTTORI
FORNITORI
INSTALLATORI69
D. LD. LGSGS. 81/08 . 81/08 -- DDEFINIZIONIEFINIZIONI
DIRIGENTEPERSONA CHE, IN RAGIONE
DELLE COMPETENZE PROFESSIONALI E DI POTERI GERARCHICI E FUNZIONALI ADEGUATI ALLA NATURAADEGUATI ALLA NATURA DELL’INCARICO
CONFERITOGLI, ATTUA LE DIRETTIVE DEL DATORE DÌ LAVORO ORGANIZZANDOL’ATTIVITÀ LAVORATIVA E VIGILANDO SU DI ESSA
70
Come è facilmente intuibile, la figura del Datore di Lavoro,
unitamente al Dirigente l i
Articolo 18 - Obblighi del datore di lavoro e del dirigente
assume la massimaposizione di garanzia
nei confronti dei lavoratori 71
LA POSIZIONE LA POSIZIONE DIDI GARANZIAGARANZIA
Il soggetto si dice che riveste una POSIZIONE DI GARANZIA nei confronti di un bene protetto, quando si realizza un vincolo diquando si realizza un vincolo di
tutela tra soggetto garante ed un bene da proteggere
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DIRIGENTI
PREPOSTIPREPOSTI
DITTE
RAPPRESENTANTE
DEI LAVORATORI
LAVORATORI
SERVIZIO DIPREVENZIONE E PROTEZIONE
e il suo RESPONSABILE
MEDICO COMPETENTE
DITTE ESTERNE
PROGETTISTI
COSTRUTTORI
FORNITORI
INSTALLATORI73
D. LD. LGSGS. 81/08 . 81/08 -- DDEFINIZIONIEFINIZIONIPREPOSTOPREPOSTO
PERSONA CHE, IN RAGIONE DELLECOMPETENZE PROFESSIONALI E NEILIMITI DEI POTERI GERARCHICI EFUNZIONALI ADEGUATI ALLA NATURADELL’INCARICO CONFERITOGLI,SOVRINTENDE ALLA ATTIVITÀLAVORATIVA E GARANTISCELAVORATIVA E GARANTISCEL’ATTUAZIONE DELLE DIRETTIVERICEVUTE, CONTROLLANDONE LA CORRETTAESECUZIONE DA PARTE DEI LAVORATORI EDESERCITANDO UN FUNZIONALE POTERE DIINIZIATIVA
74
ART. 19 – OBBLIGHI DEL PREPOSTOSOVRINTENDERE E VIGILARE SULLA OSSERVANZA DA PARTE DEI SINGOLI
LAVORATORI DEI LORO OBBLIGHI DI LEGGE
DIRIGENTI
PREPOSTI
DITTE
RAPPRESENTANTE RAPPRESENTANTE
DEI LAVORATORIDEI LAVORATORI
LAVORATORI
SERVIZIO DIPREVENZIONE E PROTEZIONE
e il suo RESPONSABILE
MEDICO COMPETENTE
DITTE ESTERNE
PROGETTISTI
COSTRUTTORI
FORNITORI
INSTALLATORI75
IL RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA
Articolo 47 - Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza
2. IN TUTTE LE AZIENDE, O UNITÀ PRODUTTIVE, È 2. IN TUTTE LE AZIENDE, O UNITÀ PRODUTTIVE, È ELETTO O DESIGNATO IL RAPPRESENTANTE DEI ELETTO O DESIGNATO IL RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA.LAVORATORI PER LA SICUREZZA. 76
Art. 50 - ATTRIBUZIONI DEL RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA
c) è consultato sulla designazione del responsabile
b) è consultato preventivamente e
tempestivamente in ordine alla valutazione dei rischi
Fatto salvo quanto stabilito in sede di contrattazione collettiva,il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza:
GLI SONO STATE ASSEGNATE
SOSTANZIALMENTE TRE FUNZIONI:
CONSULTIVA
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designazione del responsabile e degli addetti al servizio di prevenzione, alla gestione
delle emergenze e del medico competente;
•CONSULTIVA•PARTECIPATIVA•PROPOSITIVA
d) è consultato in merito all’organizzazione della
formazione;
Art. 50 - ATTRIBUZIONI DEL RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA
GLI SONO STATE ASSEGNATE
SOSTANZIALMENTE TRE FUNZIONI:
•CONSULTIVA•PARTECIPATIVA
a) accede ai luoghi di lavoro in cui si svolgono lelavorazioni;
e) riceve le informazioni e la documentazione
aziendale…….
78
•PARTECIPATIVA•PROPOSITIVA f) riceve le informazioni
provenienti dai servizi di vigilanza;
g) riceve una formazione adeguata….
l) partecipa alla riunione periodica
annuale;
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Art. 50 - ATTRIBUZIONI DEL RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA
GLI SONO STATE ASSEGNATE
SOSTANZIALMENTE TRE FUNZIONI:
•CONSULTIVA•PARTECIPATIVA
i) formula osservazioni in occasione di visite e
verifiche effettuate dalle
h) promuove l’elaborazione, l’individuazionee l’attuazione delle misure di prevenzioneidonee a tutelare la salute e l’integrità fisicadei lavoratori;
79
•PARTECIPATIVA•PROPOSITIVA
autorità competenti…
m) fa proposte in merito allaattività di prevenzione;o) può fare ricorso alle
autorità competenti qualora ritenga che le misure di
prevenzione e protezione ….. non siano idonei a garantire
la sicurezza e la salute durante il lavoro.
n) avverte il D.D.L. dei rischi individuati nel corso
della sua attività;
DIRIGENTI
PREPOSTI
MEDICODITTE
RAPPRESENTANTE
DEI LAVORATORI
LAVORATORI
SERVIZIO SERVIZIO DIDIPREVENZIONE PREVENZIONE E E PROTEZIONEPROTEZIONE
e il suo e il suo RESPONSABILERESPONSABILE
MEDICO COMPETENTEESTERNE
PROGETTISTI
COSTRUTTORI
FORNITORI
INSTALLATORI
80
PERSONA IN POSSESSO DELLE CAPACITÀ E DEI REQUISITI
PROFESSIONALI, DESIGNATADAL DATORE DI LAVORO, A CUI
RISPONDE, PER COORDINARE ILRISPONDE, PER COORDINARE IL SERVIZIO DI PREVENZIONE E
PROTEZIONE DAI RISCHI;
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È NOMINATO DAL DDL IN È NOMINATO DAL DDL IN TUTTE LE AZIENDE IN CUI SIA TUTTE LE AZIENDE IN CUI SIA
PRESENTE ALMENO UN PRESENTE ALMENO UN “LAVORATORE”“LAVORATORE”
A) ALL’INDIVIDUAZIONE DEI ALL’INDIVIDUAZIONE DEI FATTORI FATTORI DIDI RISCHIO, ALLA RISCHIO, ALLA VALUTAZIONE DEI RISCHI E VALUTAZIONE DEI RISCHI E ALL’INDIVIDUAZIONE DELLE ALL’INDIVIDUAZIONE DELLE
MISURE PER LA SICUREZZA E LA MISURE PER LA SICUREZZA E LA SALUBRITÀ DEGLI AMBIENTI SALUBRITÀ DEGLI AMBIENTI DIDILAVOROLAVORO, NEL RISPETTO DELLA
NORMATIVA VIGENTE SULLA BASE DELLA SPECIFICA CONOSCENZA
DELL’ORGANIZZAZIONE AZIENDALE
C) AD ELABORARE LE PROCEDURE DI SICUREZZA
PER LE VARIE ATTIVITÀ AZIENDALI;
D) A PROPORRE I PROGRAMMI DI INFORMAZIONE E
FORMAZIONE DEI LAVORATORI;
Art. 33 - Il servizio di
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B) AD ELABORARE, PER AD ELABORARE, PER QUANTO QUANTO DIDI
COMPETENZA, LE COMPETENZA, LE MISURE PREVENTIVE E MISURE PREVENTIVE E
PROTETTIVE PROTETTIVE ED I SISTEMI SISTEMI DIDI CONTROLLO CONTROLLO
DIDI TALI MISURETALI MISURE;
E) A PARTECIPARE ALLE CONSULTAZIONI IN MATERIA DI
TUTELA DELLA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO, NONCHÉ ALLA RIUNIONE
PERIODICA ANNUALE;
F) A FORNIRE AI LAVORATORI LE INFORMAZIONI RELATIVE ALLA
LORO MANSIONE.
prevenzione e protezione dai rischi professionali provvede:
DIRIGENTI
PREPOSTI
MEDICOMEDICODITTE
RAPPRESENTANTE
DEI LAVORATORI
LAVORATORI
SERVIZIO DIPREVENZIONE E PROTEZIONE
e il suo RESPONSABILE
MEDICO MEDICO COMPETENTECOMPETENTEESTERNE
PROGETTISTI
COSTRUTTORI
FORNITORI
INSTALLATORI83
MEDICO MEDICO COMPETENTECOMPETENTE
SVOLGE IL SERVIZIO DÌ
È NOMINATO DAL DDL E È NOMINATO DAL DDL E COLLABORA CON LO STESSOCOLLABORA CON LO STESSO
Specialista in medicina del lavoro o specializzazione equipollente
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SERVIZIO DÌ SORVEGLIANZA
SANITARIA
informa ogni lavoratore interessato dei risultati della sorveglianza sanitaria e, a richiesta dello stesso, gli rilascia copia
della documentazione sanitaria;
Istituisce una cartella sanitaria e di rischio per ogni lavoratore
sottoposto a sorveglianza sanitaria
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MEDICO MEDICO COMPETENTECOMPETENTE
LA VISITA
È finalizzata a constatare l’assenza di controindicazioni al lavoro cui il
lavoratore è destinato al fine di valutare la sua idoneità alla
mansione specifica
È preventiva e periodica
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MEDICA:…a cura e spese del datore di
lavoro, comprende gli esami clinici e biologici e indagini diagnostiche
….ritenuti necessari dal M.C.
NEI CASI ED ALLE CONDIZIONI PREVISTE DALLA LEGGE, LE VISITE SONO ALTRESÌ FINALIZZATE ALLA VERIFICA DI
ASSENZA DI CONDIZIONI DI ALCOL DIPENDENZA E DIASSUNZIONE DI SOSTANZE PSICOTROPE E STUPEFACENTI
6. Il medico competente, sulla base delle risultanze delle visite mediche, esprime uno dei seguenti giudizi relativi alla mansione specifica:
a) idoneità;
b) idoneità parziale,
MEDICO MEDICO COMPETENTECOMPETENTE
temporanea o permanente,
con prescrizioni o
limitazioni;
c) inidoneità temporanea;
d) inidoneità permanente
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AVVERSO I GIUDIZI DEL MEDICO COMPETENTE È AMMESSO RICORSO,
ENTRO TRENTA GIORNI DALLA DATA DICOMUNICAZIONE DEL GIUDIZIO
MEDESIMO, ALL’ORGANO DI VIGILANZA TERRITORIALMENTE COMPETENTE CHE DISPONE, DOPO EVENTUALI ULTERIORI
ACCERTAMENTI, LA CONFERMA, LA MODIFICA O LA
REVOCA DEL GIUDIZIO STESSO.
ATTIVITÀ PER LE QUALI ATTIVITÀ PER LE QUALI È È OBBLIGATORIAOBBLIGATORIALA SORVEGLIANZA SANITARIALA SORVEGLIANZA SANITARIA
Esposizione a: fumi di saldatura elevate variazioni
termiche (freddo o calore)
agenti cancerogeni o mutageni
SE VENGONO SUPERATI
DETERMINATI VALORIEsposizione a:RumoreVibrazioni
87
g agenti biologici radiazioni ottiche
artificiali campi elettromagnetici
VibrazioniMovimentazione
manuale dei carichi
Utilizzo di videoterminali
Utilizzo di agenti chimici pericolosiSE VENGONO SVOLTE ALCUNE
MANSIONI PARTICOLARI
MANSIONI PER LE QUALI È RICHIESTO L’ACCERTAMENTO AL FINE DI VERIFICARE L’ASSENZA DI DIPENDENZA DA
ALCOOL
Legge 30 marzo 2001, n°125 Provvedimento emanato dalla Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Provincie Autonome di Trento e Bolzano del 16 marzo 2006
MANSIONI PARTICOLARIMANSIONI PARTICOLARI
ADDETTI ALLE ATTIVITÀ DI TRASPORTO CON GUIDA DI VEICOLI STRADALI (patente B,C,D,E)ADDETTI ALLA GUIDA DI MACCHINE PER LA
MOVIMENTAZIONE DI TERRA O DI MERCIADDETTI A LAVORI IN QUOTAADDETTI ALLE ATTIVITÀ DI INSEGNAMENTOADDETTI AL COMPARTO DELL’EDILIZIA E DELLE
COSTRUZIONIECC.
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•VISITA MEDICA GENERALE •ANAMNESI
•PRELIEVO EMATICO
MODALITÀ MODALITÀ DIDI EFFETTUAZIONEEFFETTUAZIONEALCOOL DIPENDENZAALCOOL DIPENDENZA
Cdt ( transferrina carboidrato carente)
Gamma gtTrigliceridiMcv (volume)Ast (transaminasi)
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MANSIONI PER LE QUALI È RICHIESTO L’ACCERTAMENTO AL FINE DI VERIFICARE L’ASSENZA DI DIPENDENZA DA SOSTANZE
PSICOTROPE O STUPEFACENTI
D.P.R. 09 ottobre 1990, n°309
Legge 05 giugno 2003, n°131
Provvedimento emanato dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Provincie Autonome di Trento e Bolzano del 30 ottobre 2007
MANSIONI PARTICOLARIMANSIONI PARTICOLARI
Autonome di Trento e Bolzano del 30 ottobre 2007 (Allegato I)
ADDETTI ALL’AUTOTRASPORTO (patente C,D,E)
ADDETTI ALLA GUIDA DI MACCHINE PER LA MOVIMENTAZIONE DI TERRA O DI MERCI
ADDETTI ALLA CONDUZIONE DI MEZZI
DI SOLLEVAMENTO
90
90
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•VISITA MEDICA GENERALE
•ANAMNESI• PRELIEVO DELLE URINE
MODALITÀ MODALITÀ DIDI EFFETTUAZIONEEFFETTUAZIONESOSTANZA PSICOTROPE O STUPEFACENTISOSTANZA PSICOTROPE O STUPEFACENTI
Due campioni THC
Oppiacei
Cocaina
Ecc.91
DIRIGENTI
PREPOSTI
DITTE
RAPPRESENTANTE
DEI LAVORATORI
LAVORATORI
SERVIZIO DIPREVENZIONE E PROTEZIONE
e il suo RESPONSABILE
MEDICO COMPETENTE
DITTE ESTERNE
PROGETTISTI
COSTRUTTORI
FORNITORI
INSTALLATORI92
DEFINIZIONE DI LAVORATORE
PERSONA CHE, INDIPENDENTEMENTE DALLATIPOLOGIA CONTRATTUALE,
SVOLGE UN’ATTIVITÀLAVORATIVA NELL’AMBITO
DELL‘ORGANIZZAZIONE DI UN DATORE DI LAVORO
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PUBBLICO O PRIVATO, CON O SENZA RETRIBUZIONE,
ANCHE AL SOLO FINE DI APPRENDERE UN MESTIERE,
UN’ARTE O UNAPROFESSIONE, ESCLUSI GLI
ADDETTI AI SERVIZIDOMESTICI E FAMILIARI
DEFINIZIONE DI LAVORATORE
SOCIO LAVORATORE DI SOCIETÀ ANCHE DI FATTO, O COOPERATIVE, CHE PRESTA
LA PROPRIA ATTIVITÀ PER CONTO DELLA SOCIETÀ
STESSAL’ASSOCIATO IN
PARTECIPAZIONE
IL SOGGETTO BENEFICIARIO
I VOLONTARI DEL CORPO NAZ. DEI VV.F.
E PROTEZIONE CIVILE
I LAVORATORI SOCIALMENTE UTILI
ALLIEVO DI ISTITUTI DI ISTRUZIONE CHE UTILIZZA
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DI TIROCINI FORMATIVI E DI ORIENTAMENTO
(ALTERNANZA SCUOLA (ALTERNANZA SCUOLA LAVORO)LAVORO)
ISTRUZIONE CHE UTILIZZALABORATORI, ATTREZZATUREDI LAVORO – COMPRESI I VDT - O AGENTI CHIMICI, FISICI E
BIOLOGICI.
OBBLIGHI DEI LAVORATORI – ART. 20
OGNI LAVORATORE DEVEPRENDERSI CURA DELLA
PROPRIA SALUTE E SICUREZZA E DI QUELLA DELLE ALTRE PERSONE PRESENTI SUL LUOGO DI
LAVORO
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LAVORO, SU CUI RICADONO GLI
EFFETTI DELLE SUE AZIONI O OMISSIONI,
CONFORMEMENTE ALLA SUA FORMAZIONE, ALLE
ISTRUZIONI E AI MEZZI FORNITI DAL DATORE DI
LAVORO
OBBLIGHI DEI LAVORATORI – ART. 20
A) CONTRIBUIRE, INSIEME AL DATORE DI LAVORO, AI DIRIGENTI E AI PREPOSTI, ALL’ADEMPIMENTO DEGLI OBBLIGHI PREVISTI A TUTELA DELLA SALUTE E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO;
96
;
B) OSSERVARE LE DISPOSIZIONI E LE
ISTRUZIONI IMPARTITE DAL DATORE DI LAVORO, DAI
DIRIGENTI E DAI PREPOSTI, AI FINI DELLA PROTEZIONE
COLLETTIVA ED INDIVIDUALE;
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OBBLIGHI DEI LAVORATORI
D) UTILIZZARE IN MODO
APPROPRIATO I DISPOSITIVI
DÌ PROTEZIONE
C) UTILIZZARE CORRETTAMENTE LE
ATTREZZATURE DILAVORO, LE
SOSTANZE E I PREPARATI
PERICOLOSI, I MEZZI DI TRASPORTO E,
97
MESSI A LORO DISPOSIZIONE
S O O ,NONCHÉ I
DISPOSITIVI DISICUREZZA
OBBLIGHI DEI LAVORATORI
F) NON RIMUOVERE O MODIFICARE
SENZA AUTORIZZAZIONE I DISPOSITIVI DI SICUREZZA O DI
SEGNALAZIONE O DICONTROLLO;
98
NON COMPIERE DI PROPRIA INIZIATIVA OPERAZIONI O MANOVRE CHE NON SONO
DÌ LORO COMPETENZA OVVERO CHE POSSONO
COMPROMETTERE LA SICUREZZA PROPRIA O DI ALTRI LAVORATORI;
OBBLIGHI DEI LAVORATORIE) SEGNALARE IMMEDIATAMENTE AL DATORE
DI LAVORO, AL DIRIGENTE O AL PREPOSTO ……….. QUALSIASI EVENTUALE CONDIZIONE DIPERICOLO DI CUI VENGANO A CONOSCENZA, ADOPERANDOSI DIRETTAMENTE, IN CASO DI
URGENZA, NELL’AMBITO DELLE PROPRIE COMPETENZE E POSSIBILITÀ
PER ELIMINARE O RIDURRE LE..………………….PER ELIMINARE O RIDURRE LE SITUAZIONI DI PERICOLO GRAVE E
INCOMBENTE, DANDONE NOTIZIA AL RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA
SICUREZZA
99
OBBLIGHI DEI LAVORATORI
F) NON RIMUOVERE O MODIFICARE
SENZA AUTORIZZAZIONE I DISPOSITIVI DI SICUREZZA O DI
SEGNALAZIONE O DICONTROLLO;
100
NON COMPIERE DI PROPRIA INIZIATIVA OPERAZIONI O MANOVRE CHE NON SONO
DÌ LORO COMPETENZA OVVERO CHE POSSONO
COMPROMETTERE LA SICUREZZA PROPRIA O DI ALTRI LAVORATORI;
OBBLIGHI DEI LAVORATORI – ART. 20
H) PARTECIPARE AI PROGRAMMI DI
FORMAZIONE E DIADDESTRAMENTO ORGANIZZATI DAL
DATORE DI LAVORO;
i) SOTTOPORSI AI CONTROLLI
SANITARI PREVISTIDALLA LEGGE O
COMUNQUE DISPOSTI DAL MEDICO COMPETENTE
101
COMPETENTE
QUESTA LEZIONE ÈTERMINATA
102GRAZIE PER L’ATTENZIONE