IL QUADRO NORMATIVO ATTUALE. DPR 547/55 Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro CAMPO DI...

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DPR DPR 547/’5547/’5

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Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro

CAMPO DI APPLICAZIONE E ESCLUSIONI

Le norme del presente decreto si applicano a tutte le attività alle quali siano addetti lavoratori subordinati o ad essi equiparati ai sensi dell'art.3, comprese quelle esercitate dallo Stato, dalle Regioni, dalle Province, dai Comuni, da altri Enti pubblici e dagli Istituti di istruzione e di beneficenza.Le norme del presente decreto non si applicano, in quanto la materia è regolata o sarà regolata da apposti provvedimenti:a) all'esercizio delle miniere, cave e torbiere;b) ai servizi ed impianti gestiti dalle Ferrovie dello Stato;c) ai servizi ed impianti gestiti dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni;d) all'esercizio dei trasporti terrestri pubblici;e) all'esercizio della navigazione marittima, aerea ed interna.

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DPR DPR 547/’5547/’5

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Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro

OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO DEI DIRIGENTI E DEI PREPOSTI

I datori di lavoro, i dirigenti e di preposti devono, nell'ambito delle rispettive attribuzioni e competenze:

a) attuare le misure di sicurezza previste dal presente decreto;

b) rendere edotti i lavoratori dei rischi specifici cui sono esposti e portare a loro conoscenza le norme essenziali di prevenzione mediante affissione, negli ambienti di lavoro, di estratti delle presenti norme o, nei casi in cui non sia possibile l'affissione, con altri mezzi;

c) disporre ed esigere che i singoli lavoratori osservino le norme di sicurezza ed usino i mezzi di protezione messi a loro disposizione.(Obblighi sanzionati con sanzione amministrativa e penale)

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Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro

OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO DEI DIRIGENTI E DEI PREPOSTI

I datori di lavoro, i dirigenti e i preposti sono tenuti a rendere edotti i lavoratori autonomi dei rischi specifici esistenti nell'ambiente di lavoro in cui siano chiamati a prestare la loro opera.

L'obbligo non si estende ai rischi dell'attività professionale o del mestiere che il lavoratore autonomo è incaricato di prestare.

Nel caso al lavoratore autonomo siano concessi in uso macchine o attrezzi di proprietà del DL, dette macchine o attrezzi devono essere muniti dei dispositivi di sicurezza previsti dal DPR 547.(Obblighi sanzionati con sanzione amministrativa e penale)

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DPR DPR 547/’5547/’5

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Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro

OBBLIGHI DEI LAVORATORI

I lavoratori devono:

a) osservare le norme del presente decreto e le misure disposte dal datore di lavoro ai fini della sicurezza individuale e collettiva;

b) usare con cura i dispositivi di sicurezza e gli altri mezzi di protezione predisposti o forniti dal datore di lavoro;

c) segnalare immediatamente al datore di lavoro, al dirigente o ai preposti le deficienze dei dispositivi e dei mezzi di sicurezza e di protezione, nonché le altre eventuali condizioni di pericolo di cui venissero a conoscenza, adoperandosi direttamente, in caso di urgenza e nell'ambito delle loro competenze e possibilità, per eliminare o ridurre dette deficienze o pericoli;

(Obblighi sanzionati con sanzione amministrativa e penale)

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Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro

OBBLIGHI DEI LAVORATORI

I lavoratori devono:

d) non rimuovere o modificare i dispositivi e gli altri mezzi di sicurezza e di protezione senza averne ottenuta l'autorizzazione;

e) non compiere, di propria iniziativa, operazioni o manovre che non siano di loro competenza e che possano compromettere la sicurezza propria o di altre persone.

(Obblighi sanzionati con sanzione amministrativa e penale)

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Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro

OBBLIGHI DEI PROGETTISTI, PRODUTTORI E COMMERCIANTI

Sono vietate dalla data di entrata in vigore del presente decreto la costruzione, la vendita, il noleggio e la concessione in uso di macchine, di parti di macchine, di attrezzature, di utensili e di apparecchi in genere, nonché la installazione di impianti, che non siano rispondenti alle norme del decreto stesso.

Chiunque concede in locazione finanziaria beni assoggettati a qualsiasi forma di omologazione obbligatoria è tenuto a che detti beni siano accompagnati dalle previste certificazioni o dagli altri documenti richiesti dalla legge. (Obblighi sanzionati con sanzione amministrativa e penale)

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Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro

Vie di circolazioneZone di pericoloPavimenti PassaggiSolai per depositiAperture nel suolo e nelle paretiVie ed uscite di emergenzaPorte e portoniScaleParapettiIlluminazioneProtezione da incendi e scariche atmosferiche

Titolo II: Ambienti, posti di lavoro e di passaggio

(Ulteriori prescrizioni sugli ambienti sono previste dal DPR 303/56)

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Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro

Disposizioni di carattere generaleMotoriTrasmissioni e ingranaggi Macchine operatrici varie

Titolo III: Norme generali di protezione delle macchine

Titolo IV: Norme particolari di protezione per determinate macchine

Mole abrasive, macchine di fucinatura e stampaggio, macchine utensili per metalli e legno, presse e cesoie, frantoi, molazze e polverizzatori, macchine per centrifugare, laminatoi e rullatrici, macchine tessili, ecc.

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Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro

Disposizioni di carattere generale (obbligo di indicazione

della portata)

Gru, argani e paranchiElevatori e trasportatori (a coclea, a nastro, a tazze, ecc.) Mezzi ed apparecchi di trasporto meccanici

Titolo V: Mezzi e apparecchi di sollevamento e trasporto

Titolo VI: Impianti ed apparecchi vari

Disposizioni di carattere generale Impianti recipienti e apparecchi in pressioneVasche, canalizzazioni, tubazioni, serbatoi, recipienti e silos Impianti ed operazioni di saldaturaForni e stufe di essiccamento o di maturazione

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Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro

Disposizioni di carattere generaleProtezione contro contatti accidentaliProtezione contro le sovratensioni, i sovraccarichi e le scariche atmosferiche Apparecchiature elettriche ed attrezzature relativeMacchine, trasformatori, condensatori, accumulatori elettriciImpianti di illuminazione elettricaMacchine ed apparecchi elettrici mobili e portatiliLinee di contatto per trazione elettricaCollegamenti elettrici a terraInstallazioni elettriche in luoghi con pericoli di esplosione o di incendioSchemi dell'impianto

Titolo VII: Impianti macchine ed apparati elettrici

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Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro

Disposizioni di carattere generaleMaterie e prodotti infiammabili o esplodentiMaterie e prodotti corrosivi o aventi temperature dannose Materie e prodotti asfissianti, irritanti, tossici e infettantiMaterie o prodotti taglienti o pungenti

Titolo VIII: materie e prodotti pericolosi o nocivi

Titolo IX: manutenzione e riparazione

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Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro

Disposizioni di carattere generaleAbbigliamento e indumenti di protezioneProtezioni particolariSoccorsi d'urgenza

Titolo X: Mezzi personali di protezione e soccorsi d’urgenza

Titolo XI: Norme penali

Titolo X: Disposizioni transitorie e finali

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DPR DPR 303/’56303/’56

Norme generali per l’igiene del lavoro

CAMPO DI APPLICAZIONE

Le norme del presente decreto si applicano a tutte le attività alle quali sono addetti lavoratori subordinati o ad essi equiparati ai sensi del successivo art. 3, comprese quelle esercitate dallo Stato, dalle Regioni, dalle Province, dai comuni, da altri Enti pubblici e dagli istituti di istruzione e di beneficenza, salve le limitazioni espressamente indicate.Nei riguardi delle Ferrovie dello Stato e di quelle esercitate da privati in regime di concessione le disposizioni del presente decreto saranno applicate adattandole alle particolari esigenze dell'esercizio ferroviario.

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DPR DPR 303/’56303/’56

Norme generali per l’igiene del lavoro

ATTIVITÀ ESCLUSE

Le norme del presente decreto non si applicano ai lavori a bordo delle navi mercantili e a bordo degli aeromobili, nonché all'esercizio delle miniere, delle cave e delle torbiere .

Sono escluse altresì le imprese industriali e commerciali gestite direttamente dal titolare con il solo aiuto dei membri della famiglia con lui conviventi e le aziende agricole indicate nel secondo comma dell'art. 49.

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DPR DPR 303/’56303/’56

Norme generali per l’igiene del lavoro

OBBLIGHI DEI DATORI DI LAVORO DEI DIRIGENTI E DEI PREPOSTI

I datori di lavoro, i dirigenti e i preposti devono, nell'ambito delle rispettive attribuzioni e competenze:

a) attuare le misure di igiene previste nel presente decreto;

b) rendere edotti i lavoratori dei rischi specifici cui sono esposti e portare a loro conoscenza i modi di prevenire i danni derivanti dai rischi predetti;

c) fornire ai lavoratori i necessari mezzi di protezione;

d) disporre ed esigere che i singoli lavoratori osservino le norme di igiene ed usino i mezzi di protezione messi a loro disposizione .

(Obblighi sanzionati con sanzione amministrativa e penale)

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DPR DPR 303/’56303/’56

Norme generali per l’igiene del lavoro

OBBLIGHI DEI LAVORATORI

I lavoratori devono:

a) osservare, oltre le norme del presente decreto, le misure disposte dal datore di lavoro ai fini dell'igiene;

b) usare con cura i dispositivi tecnico-sanitari e gli altri mezzi di protezione predisposti o forniti dal datore di lavoro;

c) segnalare al datore di lavoro, al dirigente o ai preposti le deficienze dei dispositivi e dei mezzi di protezione suddetti;

d) non rimuovere o modificare detti dispositivi e mezzi di protezione, senza averne ottenuta l'autorizzazione .(Obblighi sanzionati con sanzione amministrativa e penale)

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Capo I - Ambienti di lavoro Capo I - Ambienti di lavoro (modificato dal D.lgs 626/94)(modificato dal D.lgs 626/94)

Capo II – Difesa dagli agenti nocivi Capo II – Difesa dagli agenti nocivi (modifiche del D.lgs 25 (modifiche del D.lgs 25

del 2002)del 2002)

Capo III – Servizi sanitariCapo III – Servizi sanitari

Capo IV – Servizi Igienico Assistenziali Capo IV – Servizi Igienico Assistenziali (modificato dal D.lgs (modificato dal D.lgs

626/94)626/94)

Capo V – I nuovi impiantiCapo V – I nuovi impianti

DPR DPR 303/’56303/’56

Norme generali per l’igiene del lavoro

TITOLO II – DISPOSIZIONI PARTICOLARI

TITOLO III – DISPOSIZIONI RELATIVE ALLE AZIENDE AGRICOLE

TITOLO XI: NORME PENALI

TITOLO X: DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

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Difesa dalle sostanze nocive

Separazione dai lavori nocivi

Difesa dell’area dagli inquinanti nocivi

Difesa contro le polveri

Difesa dalle radiazioni calorifiche

Difesa dalle radiazioni ionizzanti (raggi X)

Rumori e scuotimenti

Lavori in ambienti sospetti di inquinamento (pozzi neri, fogne,..)

DPI

DPR DPR 303/’56303/’56

Norme generali per l’igiene del lavoro

(Le voci da 1 a 44 e 47 della tabella allegata al DPR sono abrogate dal D.lgs 25/2002)

Capo II: Difesa dagli agenti nociviCapo II: Difesa dagli agenti nocivi

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Pronto soccorso

Pacchetto di medicazioni (DM 388/2003)

Cassetta di pronto soccorso

Camera di medicazione

Decentramento del pronto soccorso

Personale sanitario

Visite mediche (per agenti nocivi si veda Titolo VII bis D.lgs 626/94)

DPR DPR 303/’56303/’56

Norme generali per l’igiene del lavoro

Capo III – Servizi sanitariCapo III – Servizi sanitari

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DPR DPR 303/’56303/’56

Norme generali per l’igiene del lavoro

Capo IV – Servizi igienico assistenzialiCapo IV – Servizi igienico assistenziali

Acqua Acqua

DocceDocce

Gabinetti e lavabiGabinetti e lavabi

Spogliatoi e armadiSpogliatoi e armadi

RefettorioRefettorio

Locali di ricovero e riposoLocali di ricovero e riposo

DormitoriDormitori

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campo di applicazionecampo di applicazioneAttività in cui si facciano lavori di costruzione, Attività in cui si facciano lavori di costruzione,

manutenzione, opere stradali, ferroviarie,….manutenzione, opere stradali, ferroviarie,….

attività escluseattività escluseServizi e impianti F S, cave e torbiere, miniere, Servizi e impianti F S, cave e torbiere, miniere,

lavori in sotterraneo,….lavori in sotterraneo,….

Viabilità di cantiereViabilità di cantiere

Luoghi di transitoLuoghi di transito

Fosse della calceFosse della calce

Opere provvisionaliOpere provvisionali

scale a manoscale a mano

Protezione dei posti di lavoroProtezione dei posti di lavoro

Cinture di sicurezzaCinture di sicurezza

Lavori presso linee elettricheLavori presso linee elettriche

Scavi e fondazioniScavi e fondazioni

Splateamento, sbancamento, pozzi,….Splateamento, sbancamento, pozzi,….

Ponteggi e impalcaturePonteggi e impalcature

Ponteggi metallici fissiPonteggi metallici fissi

DPR DPR 164’56164’56

Norme per la prevenzione infortuni nelle costruzioni

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campo di applicazionecampo di applicazioneCantieri temporanei e mobili, luoghi in cui Cantieri temporanei e mobili, luoghi in cui

si effettuano lavori edili o di ingegneria si effettuano lavori edili o di ingegneria

civilecivile

figurefigure CommittenteCommittente

Responsabile dei lavoriResponsabile dei lavori

Coord. in fase di progettazioneCoord. in fase di progettazione

Coord. In fase di esecuzioneCoord. In fase di esecuzione

DL dell’impresa esecutrice dei lavoriDL dell’impresa esecutrice dei lavori

applicazioneapplicazione INTEGRALEINTEGRALE

PARZIALEPARZIALE

NON APPLICAZIONENON APPLICAZIONE

D. Lgs. D. Lgs. 494/’96494/’96

Prescrizioni min. di sicurezza e di salute da attuare nei cantieri temp. o mobili

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Applicazione integraleApplicazione integrale

Entità del cantiere > a 200 uomini /ggEntità del cantiere > a 200 uomini /gg

Presenza anche non contemporanea diPresenza anche non contemporanea di

+ imprese+ impreseRischi particolari (allegato II) quali: Rischi particolari (allegato II) quali:

lavori in quota > 2m, scavi con lavori in quota > 2m, scavi con

profondità > 1.5 mprofondità > 1.5 m

non applicazionenon applicazione

i lavori sono eseguiti direttamentei lavori sono eseguiti direttamente da personale internoda personale interno

applicazione parzialeapplicazione parzialeSul cantiere opera una sola impresaSul cantiere opera una sola impresa

Non si verificano le circostanze di cuiNon si verificano le circostanze di cui soprasopra

obbligo di notifica per obbligo di notifica per

Applicazione integraleApplicazione integrale

Applicazione parzialeApplicazione parziale

obbligo di nomina di obbligo di nomina di

coordinatori percoordinatori per

Applicazione integraleApplicazione integrale

D. Lgs. D. Lgs. 494/’96494/’96

Prescrizioni min. di sicurezza e di salute da attuare nei cantieri temp. o mobili

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D. Lgs. D. Lgs. 494/’96494/’96

Prescrizioni min. di sicurezza e di salute da attuare nei cantieri temp. o mobili

1. Lavori che espongono i lavoratori a rischi di seppellimento o di sprofondamento a profondità superiore a m 1,5 o di caduta dall'alto da altezza superiore a m 2, se particolarmente aggravati dalla natura dell'attività o dei procedimenti attuati oppure dalle condizioni ambientali del posto di lavoro o dell'opera.2. Lavori che espongono i lavoratori a sostanze chimiche o biologiche che presentano rischi particolari per la sicurezza e la salute dei lavoratori oppure comportano un'esigenza legale di sorveglianza sanitaria.3. Lavori con radiazioni ionizzanti che esigono la designazione di zone controllate o sorvegliate, quali definite dalla vigente normativa in materia di protezione dei lavoratori dalle radiazioni ionizzanti.4. Lavori in prossimità di linee elettriche aeree a conduttori nudi in tensione.5. Lavori che espongono ad un rischio di annegamento.6. Lavori in pozzi, sterri sotterranei e gallerie.7. Lavori subacquei con respiratori.8. Lavori in cassoni ad aria compressa.9. Lavori comportanti l'impiego di esplosivi.10. Lavori di montaggio o smontaggio di elementi prefabbricati pesanti.

Allegato II - ELENCO DEI LAVORI COMPORTANTI RISCHI PARTICOLARI

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redazione del Piano di redazione del Piano di sicurezza e di coordinamentosicurezza e di coordinamentoRelazione tecnicaRelazione tecnica

Analisi delle fasi lavorativeAnalisi delle fasi lavorative

Individuazione delle fasi criticheIndividuazione delle fasi critiche

Planimetrie di cantiere e viabilitàPlanimetrie di cantiere e viabilità

Sk di analisi rischi per ogni lavorazioneSk di analisi rischi per ogni lavorazione

Sk di sicurezza per macchine ed Sk di sicurezza per macchine ed

impiantiimpianti

Valutazione impianto ambientaleValutazione impianto ambientale

redazione del fascicoloredazione del fascicolo

Piano operativo di sicurezzaPiano operativo di sicurezza per macchine ed impiantiper macchine ed impiantiElaborato dall’impresa esecutrice, deveElaborato dall’impresa esecutrice, deve

essere notificato e sottoposto alessere notificato e sottoposto al

coordinatore in fase di esecuzionecoordinatore in fase di esecuzione

D. Lgs. D. Lgs. 494/’96494/’96

Prescrizioni min. di sicurezza e di salute da attuare nei cantieri temp. o mobili

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Tipologie di opereTipologie di opere Nomine Nomine Documenti Documenti

Art.Art. cantiericantieri RRLL CCPP CCEE NNPSPSCC

POPOSS

FF

3,c.33,c.3

Lett. Lett. a)a)

A)A)

Cantieri in cui è prevista la Cantieri in cui è prevista la presenza di più imprese, presenza di più imprese,

anche non contemporanea, anche non contemporanea, di entità presunta pari o di entità presunta pari o superiore a 200 uomini superiore a 200 uomini

giornogiorno

3,c.33,c.3

Lett. Lett. b)b) B) B)

Cantieri in cui è prevista la Cantieri in cui è prevista la presenza di più imprese, presenza di più imprese,

anche non contemporanea, i anche non contemporanea, i cui lavori comportano i rischi cui lavori comportano i rischi

particolari elencati particolari elencati nell’allegato IInell’allegato II

3,c. 3,c.

4 - bis4 - bisC)C)

Cantieri in cui dopo Cantieri in cui dopo l’affidamento dei lavori a l’affidamento dei lavori a

un’unica impresa, un’unica impresa, l’esecuzione dei lavori o di l’esecuzione dei lavori o di parte di essi sia affidata a parte di essi sia affidata a

una o più impreseuna o più imprese

D. Lgs. D. Lgs. 494/’96494/’96

Prescrizioni min. di sicurezza e di salute da attuare nei cantieri temp. o mobili

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Tipologie di opereTipologie di opere Nomine Nomine Documenti Documenti

Art.Art. cantiericantieri RRLL CCPP CCEE NNPSPSCC

POPOSS

FF

11, 11, c.1,c.1,Lett. Lett.

b)b)

D)D)

Cantieri che, inizialmente Cantieri che, inizialmente non soggetti all’obbligo di non soggetti all’obbligo di

notifica, vi ricadono per notifica, vi ricadono per effetto di varianti effetto di varianti

sopravvenute in corso sopravvenute in corso d’operad’opera

11, 11, c.1,c.1,Lett. Lett.

c)c)

E)E)

Cantieri in cui opera Cantieri in cui opera un’unica impresa la cui un’unica impresa la cui

entità presunta di lavoro entità presunta di lavoro non sia inferiore a 200 non sia inferiore a 200

uomini-giornouomini-giorno

31, c.. 1-31, c.. 1-bisbis

L. 109/94 L. 109/94 Altre opere pubblicheAltre opere pubbliche

PSPS

SS

31, c.. 1, 31, c.. 1, lett. c-bislett. c-bis Altre opere privateAltre opere private

D. Lgs. D. Lgs. 494/’96494/’96

Prescrizioni min. di sicurezza e di salute da attuare nei cantieri temp. o mobili

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campo di applicazionecampo di applicazione

definizioni definizioni

obblighi del DLobblighi del DL

requisiti della segnaletica requisiti della segnaletica

informazione e formazione informazione e formazione

avvertire di un rischioavvertire di un rischio vietare comportamentivietare comportamenti prescrive comportamentiprescrive comportamenti fornire indicazionifornire indicazioni

Tutte le attività pubbliche o private di cui all’art. Tutte le attività pubbliche o private di cui all’art. 1 comma 1 del DLgs. 626/’941 comma 1 del DLgs. 626/’94

Segnaletica di sicurezza, segnali di: divieto, Segnaletica di sicurezza, segnali di: divieto, avvertimento, prescrizione,salvataggio o avvertimento, prescrizione,salvataggio o soccorso, informazione.soccorso, informazione.

La segnaletica impiegata a partire La segnaletica impiegata a partire dall’entrata in vigore del decreto dovrà dall’entrata in vigore del decreto dovrà essere conforme agli allegatiessere conforme agli allegati

Il DL verifica che lavoratori e RLS siano Il DL verifica che lavoratori e RLS siano informati sul significato della segnaleticainformati sul significato della segnaletica

D.Lgs. D.Lgs. 493/’96493/’96

Segnaletica di sicurezza

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Il decreto si inserisce organicamente nel D.lgs 626/94 attraverso l’inserimento del nuovo titolo VI bis e la modifica dell’apparato sanzionatorio.

D.Lgs 25 luglio 2006 n.

257

“Attuazione della direttiva 2003/18/CE relativa alla protezione dei lavoratori dai rischi derivanti dall’esposizione all’amianto durante il lavoro

Poiché in Italia, dal marzo 1992, l’amianto non può più essere prodotto e commercializzato il rinnovamento normativo si va applicare alle situazioni di esposizione residuale e in particolare alle attività lavorative che possono comportare rischio di esposizione ad amianto quali:

Manutenzione

Rimozione dell’amianto o di materiali contenenti amianto

Smaltimento e trattamento dei rifiuti

Bonifica delle aree interessate

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D.Lgs 25 luglio 2006 n.

257

“Attuazione della direttiva 2003/18/CE relativa alla protezione dei lavoratori dai rischi derivanti dall’esposizione all’amianto durante il lavoro

Limite di esposizione professionale:

100 f/l (= 0.1 fibre per cm3 come media nel tempo di 8 ore)

Misura della concentrazione di fibre aerodisperse: il prelievo deve essere effettuato da personale qualificato nell’ambito (ossia coordinato, non “obbligatoriamente assunto”) dal SPP

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Decreto legislativo n.

195/2006

Attuazione della direttiva 2003/10/CE relativa all'esposizione

dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici (rumore)

La normativa sul rumore è stata recentemente innovata ed inserita nel Dlgs. 626/94 dagli artt. 49 bis a 49 duodecies in luogo del capo IV del Dlgs 277/91 (ora abrogato insieme all’art.24 del DPR 303/56 ed alla voce rumori della tabella allegata all’art. 33)D.Lgs. 195/2006 - art. 49-terD.Lgs. 195/2006 - art. 49-ter : : DefinizioniDefinizioni

a) Pressione Acustica di Picco (Ppeak):

b) Livello di Esposizione Giornaliera al Rumore (LEX,8h):

c) Livello di Esposizione Settimanale al rumore (LEX,8h):

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Decreto legislativo n.

195/2006

Attuazione della direttiva 2003/10/CE relativa all'esposizione

dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici (rumore)

D.Lgs. 195/2006 - art. 49-quater Valori di esposizioneD.Lgs. 195/2006 - art. 49-quater Valori di esposizione

I valori limite di esposizione e i valori di azione, in relazione al livello di esposizione giornaliera al rumore e alla pressione acustica di picco, sono fissati a:

Livello di Esposizione Giornaliera

LEX, 8h

Pressione acustica di

PiccoPpeak

Livelli contenuti nel

D.Lgs. n. 277/1991

Valori Limite di Esposizione

87 dB(A) 200 Pa = 140 dB(C

90 dB(A)

Valori Superiori di Azione

85 dB(A) 140 Pa = 137 dB(C)

85 dB(A)

Valori Inferiori di Azione

80 dB(A) 112 Pa = 135 dB(C)

80 db(A)

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D.Lgs 187/2005

misure per la tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori esposti a rischi

derivanti da vibrazioni meccaniche.

Si applica a tutti i settori lavorativi, con alcune

deroghe

per la navigazione marittima ed aerea (art.1)

Definisce le tipologie vibrazioni: mano braccio e corpo

intero (art.2)

Stabilisce i valori limite di esposizione (art.3)

Stabilisce i valori di azione (art.3)

Stabilisce gli obblighi per i datori di lavoro

Stabilisce le sanzioni

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D.Lgs 187/2005

misure per la tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori esposti a rischi

derivanti da vibrazioni meccaniche.

Vibrazioni trasmesse al sistema mano-braccio

“Le vibrazioni che, se trasmesse al sistema mano-braccio, comportano un rischio per la salute e la sicurezza dei lavoratori, in particolare disturbi vascolari, osteoarticolari, neurologici o muscolari”

Vibrazioni trasmesse al corpo intero“Le vibrazioni che, se trasmesse al corpo intero, comportano un rischio per la salute e la sicurezza dei lavoratori, in particolare lombalgie e traumi al rachide”

•Valore di esposizione che fa scattare l’azione• - Vibrazioni mano-braccio: A(8)=2.5 m/s2 • - Vibrazioni al corpo intero: A(8)=0.5 m/s2 I lavoratori esposti a livelli di vibrazioni superiori ai valori di azione sono sottoposti a sorveglianza sanitaria (art. 16 D.Lgs. 626/94).

• Valore limite di esposizione• - Vibrazioni mano-braccio: A(8)=5 m/s2 • - Vibrazioni al corpo intero: A(8)=1.15 m/s2