ASCOM NEWS N. 2 FEBBRAIO 2012 - Federalberghi Cervia · continuativa, a decorrere dal quinto anno...

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ASCOM NEWS Cervia, 10 febbraio 2012 Anno XXVII n. 2 SOMMARIO Riduzione tariffa rifiuti 2011 pag. 2 SIAE: attività annuali pag. 2 Occupazione suolo pubblico pag. 3 Legge anti fumo pag. 3 Pubblicità dei prezzi pag. 3 Prodotti ortofrutticoli freschi: iscrizione alla banca dati pag. 4 Bilance ed altri strumenti metrici pag. 4 Le novità del “Decreto Proroghe” pag. 5 Le principali novità del “Decreto Liberalizzazioni” pag. 7 Scadenze mese di febbraio pag. 10 Termini di conservazione delle scritture contabili e dei documenti fiscali pag. 12 Presentazione richieste di classificazione per alberghi e R.T.A e residenze turistiche alberghiere entro il 31 maggio 2012 pag. 13 2^ Denuncia delle tariffe alberghiere 2012 pag. 14

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ASCOM NEWS

Cervia, 10 febbraio 2012 Anno XXVII n. 2

SOMMARIO

Riduzione tariffa rifiuti 2011 pag. 2

SIAE: attività annuali pag. 2

Occupazione suolo pubblico pag. 3

Legge anti fumo pag. 3

Pubblicità dei prezzi pag. 3

Prodotti ortofrutticoli freschi: iscrizione alla banca dati pag. 4

Bilance ed altri strumenti metrici pag. 4

Le novità del “Decreto Proroghe” pag. 5

Le principali novità del “Decreto Liberalizzazioni” pag. 7

Scadenze mese di febbraio pag. 10

Termini di conservazione delle scritture contabili e dei documenti fiscali pag. 12

Presentazione richieste di classificazione per alberghi e R.T.A e residenze turistiche alberghiere entro il 31 maggio 2012 pag. 13

2^ Denuncia delle tariffe alberghiere 2012 pag. 14

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RIDUZIONE TARIFFA RIFIUTI 2011

Si ricorda alle imprese che gestiscono un’attività stagionale (alberghi, pubblici esercizi, negozi ecc…), che è riconosciuta una riduzione della quota variabile

della tariffa, se l’attività non viene esercitata per un periodo complessivo superiore a 90 giorni per anno solare (vengono comunque conteggiati esclusivamente periodi di chiusura di almeno 10 giorni consecutivi).

Per avere diritto alla riduzione occorre inoltrare apposita richiesta ad HERA entro il 28/02/2012.

Sono esonerate, e pertanto avranno diritto alla riduzione, le imprese che hanno già fatto la richiesta lo scorso anno a condizione che non abbiano modificato il periodo di apertura per periodi superiori ai 30 giorni .

Si ricorda inoltre che le dichiarazioni di attivazione, variazione o cessazione devono essere presentate ad Hera entro 90 giorni dalla data di inizio attività, variazione o cessazione

Per ulteriori informazioni rivolgersi all’Ufficio L icenze entro il 15 febbraio 2012 muniti del registro dei corrispettivi e di una bolletta dei rifiuti dell’anno 2011 (tel. 0544/913.912-913.927 )

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SIAE: ATTIVITA’ ANNUALI

Scade il 29 febbraio il termine per il pagamento del diritto SIAE per TV,

videoregistratori, radio, cd, nastro magnetico, giradischi e juke-box situati in negozi, pubblici esercizi, alberghi o altri locali aperti al pubblico a carattere annuale.

Per i soci Ascom-Confcommercio è prevista una riduzione del diritto pari al 25%, per averne diritto occorre presentarsi alla Siae muniti di apposito modulo che potrete ritirare presso l’Ufficio Licenze.

Attenzione, si raccomanda di rispettare la scadenza prevista per il 29 febbraio in quanto dopo tale data sono previste sanzioni accessorie sino al 50%.

Le attività stagionali dovranno effettuare il pagamento del diritto SIAE prima dell’apertura dell’attività.

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OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO

Rammentiamo che chiunque intenda occupare aree pubbliche o aree private

soggette a servitù di pubblico passaggio, deve fare apposita richiesta al Comune almeno 60 giorni prima dell’inizio dell’occupazione.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all’Ufficio Licenze (0544/913.912-913.927).

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LEGGE ANTI FUMO

Dall’entrata in vigore della normativa antifumo negozi, uffici, botteghe artigiane, bar, ristoranti, alberghi e tutti i locali di intrattenimento (circoli privati, palestre, sale corse, sale gioco, cinema e teatri, ecc.) hanno l’OBBLIGO DI ESPORRE IN OGNI AMBIENTE ACCESSIBILE AL PUBBLICO IL CARTELO DI DIVIETO, CONFORME ALLE

DISPOSIZIONI DI LEGGE. Gli appositi cartelli devono recare la scritta “VIETATO FUMARE”, integrata

dalle indicazioni della relativa prescrizione di legge, delle sanzioni applicabili ai contravventori, dei soggetti cui spetta vigilare sull’osservanza del divieto e di quelli cui compete accertare le infrazioni; in particolare si richiama l’attenzione sul fatto che il titolare deve riportare sul cartello i nominativi dei soggetti ai quali spetta vigilare per l’osservanza del divieto. Quindi l’apposito spazio sul cartello non deve essere lasciato in bianco ma indicare il nominativo del titolare o degli eventuali delegati alla vigilanza che devono essere nominati per iscritto.

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PUBBLICITA’ DEI PREZZI

Le merci esposte per la vendita al minuto nelle vetrine esterne o

all’ingresso del locale, o nelle immediate adiacenze dell’esercizio, su

aree pubbliche, sui banchi di vendita, debbono recare, in modo chiaro e ben

visibile, l’indicazione del prezzo di vendita. Quando sono esposti insieme più

esemplari di un medesimo articolo, normalmente venduto in unità, è

sufficiente l’apposizione su di essi di un unico cartellino contenente l’indicazione

del prezzo. Non è prevista l’esposizione del cartello con prezzo di vendita per

quei prodotti sui quali il prezzo di vendita al dettaglio si trovi già impresso in

maniera chiara e con caratteri ben leggibili, in modo che risulti facilmente

visibile al pubblico. Restano salve le disposizioni vigenti circa l’obbligo

dell’indicazione del prezzo di vendita al dettaglio per unità di misura.

Gli esercizi che vendono oggetti preziosi, per ragioni di sicurezza, hanno facoltà di esporre

il cartello dei prezzi di vendita visibile all’interno.

I pubblici esercizi hanno l’obbligo di esporre un listino prezzi visibile anche dall’esterno.

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PRODOTTI ORTOFRUTTICOLI FRESCHI: ISCRIZIONE ALLA BANCA DATI

Vi ricordiamo che la normativa vigente prevede che tutti i dettaglianti – compresi i commercianti su aree pubbliche – con un volume anno di prodotti ortofrutticoli commercializzati superiore a € 60.000,00, oltre agli altri operatori tenuti, devono iscriversi alla banca dati. La mancata iscrizione alla banca dati, oltre alla sanzione da 260 a 1.550

euro, non consente più di esercitare l’attività di commercializzazione di prodotti ortofrutticoli.

I prodotti ortofrutticoli soggetti a norme comunitarie specifiche di commercializzazione sono: mele, agrumi, kiwi, lattughe, indivie ricce e scarole, pesche e nettarine, pere, fragole, peperoni dolci, uve da tavola e pomodori. Gli ulteriori prodotti soggetti a norme generali di commercializzazione sono: agli, ciliegie, meloni, melanzane, fagiolini, carote, cavolfiori, carciofi e cipolle. Per iscriversi alla banca dati gli operatori devono inviare apposita domanda nella quale andrà inserita anche l’indicazione relativa al quintalaggio della merce trattata. L’obbligo di iscrizione riguarda fra l’altro anche tutti i grossisti ortofrutticoli, senza minimo di volume annuo commercializzato.

Per ulteriori informazioni, rivolgersi Ufficio Lice nze – tel. 0544/913.912 – 913.927

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BILANCE ED ALTRI STRUMENTI METRICI

Le bilance dei commercianti sono soggette a controlli periodici ogni tre anni. Il controllo deve avvenire entro 60 giorni dalla prima utilizzazione dello strumento e, in seguito:

- per masse e misure a campione; misure di capacità, comprese quelle montate su autocisterne: 5 anni;

- per strumenti per pesare: 3 anni; - per complessi di misura per carburanti: 2 anni; - per misuratori di volumi di liquidi diversi da carburanti e dall’acqua: 4 anni; - per misuratori massicci di gas metano per autotrazione: 2 anni; - per strumenti per la misura di lunghezze compresi i misuratori di livello dei serbatoi: 4 anni, - per strumenti diversi da quelli in cui alle righe precedenti: secondo l’impiego e la

periodicità fissati con provvedimento del Ministro dell’industria sentito il parere del Comitato Centrale Metrico.

Dal controllo sono esclusi i contatori elettrici, gas, acqua. Il controllo sullo strumento metrico è affidato alla Camera di Commercio – secondo quanto disposto dalla legge n. 77 del 25 marzo 1997 – che ha assorbito gli Uffici periferici metrici precedentemente istituiti presso il Ministero dell’Industria in cui rimane, comunque, l’Ufficio centrale.

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La verifica periodica consiste nell’accertare il mantenimento nel tempo dell’affidabilità dello strumento di misurazione per tutelare il consumatore.

L’eventuale accertamento positivo del funzionario della Camera di Commercio è contrassegnata con etichetta autoadesiva distruttibile con la rimozione. I controlli comunque, possono anche essere svolti da laboratori accreditati dalle stesse Cdc cui devono offrire garanzia in indipendenza e di qualificazione tecnico-professionale.

Per ulteriori informazioni, rivolgersi Ufficio Lice nze – tel. 0544/913.912 – 913.927

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LE NOVITA’ DEL “DECRETO PROROGHE”

UTILIZZO DEI VOUCHER DA PARTE DEI DATORI DI LAVORO

E’ prorogata al 31.12.2012 la possibilità di utilizzare i buoni lavoro (c.d. “voucher”) per i lavoratori part-time e per i percettori di prescrizioni integrative del salario o con sostegno al reddito. In particolare anche per il 2012 è consentito lo svolgimento di lavoro occasionale accessorio nell’ambito di:

• qualsiasi attività e settore produttivo da parte dei lavoratori titolari di un contratto a tempo parziale.

N.B. E’ escluso l’utilizzo dei voucher presso il datore di lavoro titolare del contratto a tempo parziale;

• qualsiasi attività e settore produttivo, e nel limite massimo di € 3.000 per anno solare, da parte dei:

- percettori di prestazioni di integrazione del salario; - percettori di prestazioni connesse con lo stato di disoccupazione (disoccupazione

ordinaria, mobilità, trattamenti speciali di disoccupazione edili).

Si rammenta che l’utilizzo dei voucher, in via sperimentale, previsto per il 2010 ad opera del D.Lgs. n. 276/2003, è stato prorogato al 31.3.2011 dal DL n. 225/2010 e successivamente al 31.12.2011 dal DPCM 25.3.2011.

RITENUTA SU INTERESSI DA C/C E DEPOSITI BANCARI E P OSTALI

Il Decreto in esame interviene anche sulle novità introdotte dal DL n. 138/2011 (c.d. “Manovra di Ferragosto”) relativamente alla tassazione degli interessi attivi bancari/postali ridotta dal 27% al 20% a decorrere dal 2012. In particolare è ora precisato che:

� gli interessi ed altri proventi maturati sui c/c e depo siti bancari e postali nonché sui certificati di deposito sono soggetti:

- alla ritenuta del 27%, se maturati entro il 31.12.2011 , a prescindere dalla data di corresponsione, quindi anche se la stessa interviene nel 2012;

- alla ritenuta del 20%, se maturati a decorre dall’1.1.20 12:

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� ai proventi derivanti dalle operazioni di pronti contro termine su titoli e valute ex art. 44, comma 1, lett. g-bis), TUIR la nuova misura della ritenuta (20%) è applicabile dal giorno successivo alla scadenza del contratto stipulato anteriormente all’1.1.2012 e avente durata non superiore a 12 mesi;

� gli interessi e proventi delle obbligazioni , titoli similari e cambiali finanziarie, sono soggetti alla ritenuta nella nuova misura del 20% se maturati a decorrere dall’1.1.2012 .

REGOLARIZZAZIONE MANCATA COMUNICAZIONE CESSATA ATTI VITA’

E’ prorogato dal 4.10.2011 al 31.3.2012 il termine entro il quale i contribuenti che non hanno presentato la dichiarazione di cessazione dell’atti vità entro 30 giorni possono regolarizzare la propria posizione, come previsto dall’art. 23, comma 23, DL n. 98/2011 (c.d. “Manovra correttiva”), a condizione che tale violazione non sia già stata constatata “con atto portato a conoscenza del contribuente”. Si rammenta che l’Agenzia delle Entrate nella Risoluzione 21.9.2011, n. 93/E ha chiarito, rettificando quanto precisato nella Circolare 5.8.2011, n. 41/E, che ai fini della regolarizzazione è necessario esclusivamente il versamento di € 129 , da effettuare con il mod. F24 – Versamenti con elementi identificativi, mentre non è richiesta la presentazione del mod. AA7/AA9 per comunicare la cessazione dell’attività. La sanatoria in esame può essere utilizzata a prescindere dall’anno in cui si è verificata la cessazione dell’attività. Tuttavia, se dall’omessa presentazione della dichiarazione di fine attività è trascorso meno di un anno potrebbe risultare più conveniente utilizzare il ravvedimento operoso che consente di sanare la violazione con il versamento della sanzione ridotta a 1/10 del minimo per le violazioni commesse fino al 31.1.2011, o 1/8 del minimo, per le violazioni commesse dall1.2.2011.

RICONOSCIMENTO RURALITA’ IMMOBILI

Il DL n. 70/2011 (c.d. “Decreto sviluppo) ha previsto all’art. 7, comma 2-bis, la possibilità, per i soggetti interessati, di ottenere il riconoscimento della ruralità degli imm obili ex art. 9, DL n. 557/83 mediante presentazione all’Agenzia del Territorio di una domanda di variazione della categoria catastale. Tale richiesta di variazione:

� è volta all’attribuzione della categoria: - A/6 per gli immobili ad uso abitativo; - D/10 per gli immobili rurali ad uso strumentale;

� doveva essere presentata entro il 30.9.2011 allegando un’autocertificazione nella quale l’interessato dichiarava la sussistenza dei requisiti di ruralità dell’immobile, in via continuativa, a decorrere dal quinto anno antecedente a quello di presentazione della domanda.

Con il DL n. 201/2011, c.d. “Salva Italia”, è stata disposta l’abrogazione dei commi da 2-bis a 2-quater del citato art. 7 ed è stata confermata la validità delle domande di variazione catastale presentate ai sensi del citato comma 2-bis, anche dopo la scadenza dei termini (30.9.2011) ma entro il 28.12.2011 . Ora, con il Decreto in esame, il termine del 28.12.2011 è prorogato al 31.3.2012 con la conseguenza che rimangono salvi gli effetti del riconoscimento della ruralità in relazione alle domande presentate successivamente al 30.9.2011 ed entro il 31.3.2012, “fermo restando il classa mento originario degli immobili rurali ad us o abitativo”.

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ADDIZIONALE REGIONALE IRPEF

Per il 2011 è prorogato al 31.12.2011 il termine entro il quale le Regioni possono deliberare l’aumento ovvero la riduzione dell’addizionale regionale IRPEF. Tale variazione si applica all’aliquota dell’1,23% e le maggiorazioni già vigenti al 29.12.2011 “si intendono applicate alla predetta aliquota di base”.

LE PRINCIPALI NOVITÀ DEL “DECRETO LIBERALIZZAZIONI”

A decorrere dal 24.1.2012 è entrato in vigore il DL n. 1/2012, c.d. “Decreto liberalizzazioni”, contenente anche alcune rilevanti misure di natura civilistica e fiscale.

SRL “SEMPLIFICATA”

Con il nuovo art. 2463-bis , C.c. è introdotta la possibilità, per le persone fisiche che alla data della costituzione non hanno compiuto 35 anni di età , di costituire una società a responsabilità limitata : • mediante un contratto o atto unilaterale redatto nella forma de lla scrittura privata (in

generale, l’atto costitutivo della srl è redatto per atto pubblico). Detto atto va depositato, a cura degli amministratori, al Registro delle Imprese entro 15 giorni , in esenzione da diritti di bollo e segreteria. Anche le modificazioni dell’atto costitutivo nonché gli atti di trasferimento delle partecipazioni vanno redatti nella forma della scrittura privata;

• con un capitale sociale non inferiore a € 1 (in generale, il capitale sociale minimo per una srl è pari a € 10.000).

Al compimento del 35° anno di etàcompimento del 35° anno di etàcompimento del 35° anno di etàcompimento del 35° anno di età:

� di uno dei socidi uno dei socidi uno dei socidi uno dei soci, lo stesso è esclusolo stesso è esclusolo stesso è esclusolo stesso è escluso di diritto dalla società se gli amministratori non provvedono a convocare l’assemblea per deliberare la trasformazionedeliberare la trasformazionedeliberare la trasformazionedeliberare la trasformazione della società;

� di tutti i socidi tutti i socidi tutti i socidi tutti i soci, gli amministratori devono convocare l’assemblea per deliberare la trasformazione trasformazione trasformazione trasformazione della società, a pena di scioglimentodella società, a pena di scioglimentodella società, a pena di scioglimentodella società, a pena di scioglimento della stessa ex art. 2484, C.c.

Quindi, la srl semplificata si scioglie, oltre che al verificarsi delle cause previste dall’art. 2484, C.c. (decorso del termine, conseguimento dell’oggetto sociale o sopravvenuta impossibilità di conseguirlo, impossibilità di funzionamento dell’assemblea, riduzione del capitale sociale sotto del minimo legale, ecc.), anche qualora venga meno il requisito dell’età in capo a tutti i soci.

L’individuazione dello statuto standard e dei criteri di accertamento delle qualità soggettive dei soci sono demandate ad un apposito Decreto di prossima emanazione.

ALIQUOTA IMU RIDOTTA PER FABBRICATI INVENDUTI

È introdotta un’ulteriore ipotesi di riduzione dell’aliquota IMU, a discrezione del singolo Comune, per i fabbricati costruiti e destinati alla vendita da parte dell’impresa costruttrice . In particolare è prevista la possibilità di ridurre l’aliquota fino allo 0,38% per detti immobili: ⇒ finché permane la destinazione alla vendita del fabbricato; ⇒ a condizione che il fabbricato non sia locato ; ⇒ per un periodo comunque non superiore a 3 anni dall’ultimazione dei lavori.

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REGIME IVA PER LA CESSIONE / LOCAZIONE DI FABBRICAT I USO ABITATIVO

È modificato il regime IVA applicabile alle locazioni / cessioni di fabbricati uso abitativo disciplinato dal comma 1, nn. 8 e 8-bis dell’art. 10, DPR n. 633/72.

Il testo pubblicato sulla G.U. differisce in maniera sostanziale rispetto alla bozza disponibile nei giorni precedenti.

In particolare:

� con riguardo alle locazioni :

• è confermato , in generale, il regime di esenzione dall’IVA ;

• è prevista l’imponibilità IVA , a scelta del locatore, per i contratti:

⇒ di durata non inferiore a 4 anni, in attuazione di piani di edilizia abitativa convenzio nata ;

⇒ aventi ad oggetto fabbricati destinati ad alloggi sociali ex DM 22.4.2008;

previa apposita opzione espressa nel relativo atto.

Per tali contratti, ai fini della scelta per l’imponibilità, non sono previste limitazioni soggettive in capo al locatore (in precedenza l’imponibilità era riservata alle imprese di costruzione e a quelle che hanno eseguito interventi di recupero ex art. 31, lett. c, d, e, Legge n. 457/78); Per le locazioni in esame, inoltre, per effetto della modifica del n. 127-duodecies, Tab. A, parte III, è prevista, l’applicazione dell’aliquota IVA del 10% ;

� con riguardo alle cessioni : • è confermato il regime di esenzione dall’IVA ad eccezione di quelle effettuate, entro 5

anni dalla data di ultimazione della costruzione / intervento: o dall’impresa costruttrice; o dall’impresa che ha eseguito, anche tramite appalto, interventi di recupero di cui al citato

art. 31, lett. c), d) ed e), Legge n. 457/78;

• è prevista l’imponibilità IVA , a scelta del cedente, se aventi ad oggetto fabbricati: ⇒ locati per un periodo non inferiore a 4 anni in attuazione di piani di edilizia residenziale

convenzionata ; ⇒ destinati ad alloggi sociali ex DM 22.4.2008;

previa apposita opzione espressa nel relativo atto.

Relativamente al regime IVA applicabile alle locazioni / cessioni di fabbricati strumentali non è stata apportata alcuna modifica .

Si evidenzia inoltre che, è ora prevista la possibilità di separare l’attività, oltre che per la locazione, anche

per la cessione di fabbricati ad uso abitativo / strumentale.

È quindi possibile “neutralizzare” il meccanismo del pro-rata qualora siano presenti sia locazioni / cessioni

esenti che locazioni / cessioni imponibili.

CREDITI D’IMPOSTA AUTOTRASPORTATORI

È disposta la modifica del termine di presentazione dell’istanza cui è subordinata l’attribuzione del credito d’imposta per i consumi di gasolio per autotrazione (c.d. “carbon tax” ) a favore degli autotrasportatori in conto proprio o terzi , con veicoli di massa massima complessiva non inferiore a 11,5 t ., nonché del termine per la fruizione dello stesso. In particolare è previsto che:

⇒ l’istanza va ora presentata all'Agenzia delle Dogane, a pena di decadenza , entro il mese successivo alla scadenza di ciascun trimestre .

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Considerato che antecedentemente a tale modifica il termine di presentazione era fissato al 30.6 dell’anno successivo alla scadenza di ciascuna annualità, si determina un’anticipazione della possibilità di richiedere ed ottenere il riconoscimento del credito stesso;

⇒ il credito va utilizzato entro il 31.12 dell’anno s uccessivo a quello in cui lo stesso è sorto . Poiché in precedenza l’utilizzo del credito doveva avvenire entro l’anno stesso di insorgenza del credito, si determina un allungamento di tale termine.

Si evidenzia inoltre che, dal 2012 , è soppresso il limite massimo annuale di € 250.000 di utilizzo del credito d’imposta in esame.

Infine, a favore degli autotrasportatori con veicoli di massa massima complessiva pari o superiore a 7,5 t , è previsto il rimborso del maggior onere derivante dall’incremento dell’aliquota dell’accisa sul gasolio utilizzato come carburante.

Detto rimborso avviene anche mediante riconoscimento dell’utilizzo in compensazione ex art. 17, D.Lgs. n. 241/97, previa presentazione di un’apposita dichiarazione all'Agenzia delle Dogane . Tale richiesta va presentata entro il mese successivo alla scadenza di ciascun trimestre (stesso nuovo termine previsto ai fini della c.d. “carbon tax”).

INCENTIVI IMPIANTI FOTOVOLTAICI SU AREE AGRICOLE

Dal 24.1.2012 per la produzione di energia elettrica da impianti fotovoltaici con moduli collocati a terra in aree agricole non sono più riconosciuti gli incentivi statali previsti dall’art. 10, commi da 4 a 6, D.Lgs. n. 28/2011. Va tuttavia evidenziato che:

⇒ l’esclusione dagli incentivi non riguarda gli impianti solari fotovoltaici con moduli collocati a terra in aree agricole che hanno ottenuto il titolo abilitativo entro il 24.1.2012 ovvero quelli per i quali la richiesta di conseguimento del titolo abilitativo è stata presentata entro il 24.1.2012, a condizione che l’impianto entri in funzione entro il 24.1.2013 (1 anno);

⇒ agli impianti i cui moduli costituiscono elementi costruttivi di serre è prevista l’applicazione della tariffa relativa agli impianti fotovoltaici realizz ati su edifici .

A tal fine le serre devono presentare un rapporto non superiore al 50% tra la proiezione al suolo della superficie totale dei moduli fotovoltaici installati sulla serra e la superficie totale della copertura della stessa.

RIVALSA DELL’IVA ACCERTATA

Modificando l’art. 60, comma 7, DPR n. 633/72 è ora previsto che, in caso di accertamento o rettifica dell’IVA, il contribuente ha diritto di rivalsa dell’imposta o m aggiore imposta derivante da tali atti nei confronti del cessionario / committente , in precedenza non ammessa.

Ciò a condizione che il contribuente abbia versato l’IVA/maggior IVA accertata, nonché le relative sanzioni e gli interessi.

In tal caso il cessionario /committente può esercitare il diritto alla detrazione entro la dichiarazione del secondo anno successivo a quello in cui ha corrisposto al cedente/prestatore l’imposta/maggiore imposta addebitata a titolo di rivalsa alle condizioni esistenti al momento di effettuazione dell’operazione originaria.

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TASSAZIONE RENDITE FINANZIARIE

La tassazione delle rendite finanziarie già oggetto di modifica ad opera del DL n. 138/2011 (c.d. “Manovra di Ferragosto”) è nuovamente modificata, prevedendo in particolare che:

⇒ ai proventi derivanti da pronti contro termine su titoli e valute , generalmente soggetti alla ritenuta del 20%, è applicabile la minore aliquota del 12,50% qualora il contratto abbia ad oggetto obbligazioni e titoli emessi da amministrazioni statali ovvero obbligazioni emesse dagli Stati ricompresi nella c.d. white list ex art. 168-bis, comma 1, TUIR;

⇒ gli utili corrisposti ai fondi pensione istituiti negli Stati UE ovvero aderenti allo SEE (Spazio Economico Europeo) inclusi nella c.d. white list, rimangono assoggettati alla ritenuta dell’11% (e pertanto agli stessi non si estende la maggiore aliquota del 20%).

SCADENZARIO Mese di FEBBRAIO

MMeerrccoolleeddìì 1155 ffeebbbbrraaiioo

IVA CORRISPETTIVI GRANDE DISTRIBUZIONE

Invio telematico dei corrispettivi relativi al mese di gennaio da parte delle

imprese della grande distribuzione commerciale e di servizi.

GGiioovveeddìì 1166 ffeebbbbrraaiioo

IVA DICHIARAZIONI D’INTENTO

Presentazione in via telematica della comunicazione dei dati relativi alle dichiarazioni d'intento ricevute nel mese di gennaio.

IVA

LIQUIDAZIONE MENSILE E TRIMESTRALE

“SPECIALE”

• Liquidazione IVA riferita a gennaio e versamento dell’imposta dovuta;

• Liquidazione IVA riferita al quarto trimestre 2011 da parte dei contribuenti “speciali” e versamento dell’imposta dovuta considerando l’eventuale acconto già versato.

IRPEF RITENUTE ALLA FONTE SU REDDITI DI

LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATI

Versamento delle ritenute operate a gennaio relative a redditi di lavoro

dipendente e assimilati (collaboratori coordinati e continuativi e lavoratori a

progetto – codice tributo 1004).

IRPEF RITENUTE ALLA FONTE SU REDDITI

DI LAVORO AUTONOMO

Versamento delle ritenute operate a gennaio per redditi di lavoro autonomo

(codice tributo 1040).

IRPEF

ALTRE RITENUTE ALLA FONTE

Versamento delle ritenute operate a gennaio relative a:

• rapporti di commissione, agenzia, mediazione e rappresentanza di commercio (codice tributo 1038);

• utilizzazioni di marchi e opere dell’ingegno (codice tributo 1040);

• contratti di associazione in partecipazione con apporto di lavoro (codice tributo 1040) e con apporto di capitale o misto (codice tributo 1030) se l’ammontare dell’apporto è non superiore al 25% del patrimonio netto dell’associante risultante dall’ultimo bilancio approvato prima della data di stipula del contratto.

RITENUTE ALLA FONTE

OPERATE DA CONDOMINI

Versamento delle ritenute (4%) operate a gennaio da parte dei condomini per

le prestazioni derivanti da contratti d’appalto/d’opera effettuate nell’esercizio

di impresa o attività commerciali non abituali (codici tributo 1019 a titolo di

IRPEF, 1020 a titolo di IRES).

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INPS

DIPENDENTI

Versamento dei contributi previdenziali relativi al personale dipendente, per le

retribuzioni maturate nel periodo di paga di gennaio.

INPS

GESTIONE SEPARATA

Versamento del contributo del 18% o 27,72% da parte dei committenti, sui

compensi corrisposti a gennaio a collaboratori coordinati e continuativi,

lavoratori a progetto, collaboratori occasionali, nonché incaricati alla vendita a

domicilio e lavoratori autonomi occasionali (compenso superiore a € 5.000).

Versamento da parte dell'associante del contributo dovuto sui compensi

corrisposti a gennaio agli associati in partecipazione con apporto esclusivo di

lavoro, nella misura del 18% ovvero 27,72% (soggetti non pensionati e non

iscritti ad altra forma di previdenza).

INPS

CONTRIBUTI IVS

Versamento della quarta rata fissa per il 2011 dei contributi previdenziali sul

reddito minimale da parte dei soggetti iscritti alla gestione IVS commercianti –

artigiani.

INAIL

AUTOLIQUIDAZIONE PREMIO

Pagamento del premio INAIL per la regolazione del 2011 e per l’anticipo, anche

rateizzato, del 2012.

TFR

SALDO IMPOSTA SOSTITUTIVA

Versamento del saldo dell’imposta sostitutiva sulla rivalutazione del TFR 2011

(codice tributo 1713), scomputando quanto già versato a titolo di acconto a

dicembre 2011.

LLuunneeddìì 2200 ffeebbbbrraaiioo

ENASARCO VERSAMENTO CONTRIBUTI

Versamento da parte della casa mandante dei contributi relativi al quarto

trimestre 2011.

LLuunneeddìì 2277 ffeebbbbrraaiioo

IVA COMUNITARIA

ELENCHI INTRASTAT MENSILI

Presentazione in via telematica degli elenchi riepilogativi delle cessioni di beni

/ servizi resi e degli acquisti di beni / servizi ricevuti, registrati o soggetti a

registrazione, relativi a gennaio (soggetti mensili).

MMaarrtteeddìì 2288 ffeebbbbrraaiioo

MOD. CUD 2012 Consegna da parte del datore di lavoro o committente ai lavoratori dipendenti, collaboratori coordinati e continuativi o lavoratori a progetto delle certificazioni dei redditi 2011.

CERTIFICAZIONE

COMPENSI E PROVVIGIONI

Consegna ai percettori di compensi di lavoro autonomo e di provvigioni della

certificazione attestante i compensi/provvigioni corrisposti e le ritenute

effettuate nel 2011.

CERTIFICAZIONE UTILI

Consegna ai soci della certificazione delle somme corrisposte nel 2011 da

parte di società di capitali (srl, spa, ecc.) a titolo di dividendo/utile. La

certificazione è necessaria anche per i compensi corrisposti nel 2011 ad

associati in partecipazione con apporto di capitale o misto.

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MMeerrccoolleeddìì 2299 ffeebbbbrraaiioo

IVA COMUNICAZIONE DATI

Presentazione in via telematica, diretta o tramite intermediario abilitato, della comunicazione dati IVA riferita al 2011. Si rammenta che tra i soggetti esonerati rientrano anche coloro che presentano nel mese di febbraio la dichiarazione IVA relativa al 2011.

IVA

STAMPATI FISCALI

Invio telematico dei dati relativi alle forniture di documenti fiscali 2011 da

parte di tipografie e soggetti autorizzati alla rivendita.

IVA

ELENCHI “BLACK LIST” MENSILI

Invio telematico della comunicazione delle operazioni, registrate o soggette a

registrazione, con soggetti aventi sede, residenza o domicilio in Paesi a fiscalità

privilegiata per le operazioni del mese di gennaio da parte dei soggetti mensili.

INPS

DIPENDENTI

Invio telematico del mod. UNI-EMENS contenente sia i dati contributivi che quelli retributivi relativi al mese di gennaio. L’adempimento interessa anche i compensi corrisposti a collaboratori

coordinati e continuativi/lavoratori a progetto, incaricati alla vendita a

domicilio, lavoratori autonomi occasionali, nonché associati in partecipazione

con apporto esclusivo di lavoro.

IRAP OPZIONE 2012 - 2014

Invio telematico all’Agenzia delle Entrate, da parte di ditte individuali e società di persone in contabilità ordinaria, del modello per comunicare l’opzione per la determinazione, dal 2012, della base imponibile IRAP con il metodo c.d. “da bilancio”.

IRAP REVOCA DAL 2012

Invio telematico all’Agenzia delle Entrate, da parte di ditte individuali e società di persone in contabilità ordinaria, del modello per comunicare la revoca dal 2012 dell’opzione esercitata per il triennio 2009 – 2011 per la determinazione della base imponibile IRAP con il metodo c.d. “da bilancio”.

STUDI DI SETTORE

CAUSE GIUSTIFICATIVE

MOD. UNICO 2011

Termine per comunicare all’Agenzia delle Entrate le cause che hanno

giustificato la non congruità agli studi di settore relativi al 2010 (mod. UNICO

2011).

* * * * *

TERMINI DI CONSERVAZIONE DELLE SCRITTURE CONTABILI E DEI DOCUMENTI FISCALI

Si riportano di seguito i termini da rispettare relativi alla conservazione delle scritture contabili e dei documenti fiscali. Le scritture contabili obbligatorie, ogni tipo di r egistro fiscale, le fatture emesse, fatture ricevute e ricevute fiscali , devono essere conservate, ai fini tributari , per il periodo minimo di 5 anni (art.39 DPR 633/72) o per un periodo più lungo fino a quando non siano stati definiti eventuali accertamenti e contenziosi notificati.

Ai fini civilistici, le scritture contabili devono essere conservate per 10 anni dalla data dell’ultima registrazione (art.2220 C.C.)

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In caso di utilizzo di misuratore fiscale: a) gli scontrini riepilogativi giornalieri devono essere conservati per un periodo di 5

anni ai fini fiscali e 10 anni ai fini civilistici; b) il giornale di fondo deve essere conservato per un periodo di 2 anni a decorrere dalla

data dell’ultima operazione riportata; c) il libretto di dotazione dell’apparecchio deve essere conservato per l’intero periodo di

uso dell’apparecchio cui si riferisce In relazione alle schede di notificazione delle persone alloggiate nelle strutture ricettive, si consiglia la conservazione per un periodo minimo di 5 anni , mentre il Mod.ISTAT C/59 dovrà essere conservato per 2 anni.

* * * * *

PRESENTAZIONE RICHIESTE DI RICLASSIFICAZIONE PER ALBERGHI E R.T.A RESIDENZE TURISTICHE ALBERGHIERE

ENTRO IL 31 MAGGIO 2012 (DGR 25 GIUGNO 2007 N. 916 SUCC. MOD E INTEGRAZIONI)

In merito alla presentazione delle richieste di nuova classifica per alberghi e R.T.A Residenze turistiche alberghiere, preso atto che per la valutazione delle pratiche è necessario un’attenta valutazione della documentazione e in considerazione della facoltà degli albergatori di inoltrare ricorso in merito ad eventuali provvedimenti del Comune di Cervia, vi chiediamo di presentare le richieste entro il 31 maggio 2012 presso la Confcommercio Ascom di Cervia previo appuntamento con Patrizia Pazzaglia tel.

0544/913.916.

Le visite degli alberghi, da parte della Commissione incaricata dal Comune, avverranno durante il periodo di apertura delle aziende.

* * * * *

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2^ DENUNCIA DELLE TARIFFE ALBERGHIERE 2012

Si ricorda che dopo la prima denuncia prezzi è possibile

modificare le tariffe con una nuova denuncia da predisporre

entro e non oltre il 1° marzo 2012.

Al fine di presentare alla Provincia di Ravenna le

comunicazioni entro il 1° marzo, le denuncie si ricevono

presso la Confcommercio Ascom di Cervia (Sig.ra Patrizia Pazzaglia – tel.

0544/913.916) entro e non oltre il 28 febbraio 2012.

Le denunce prezzi potranno essere trasmesse alla Confcommercio Ascom di

Cervia anche tramite fax al n. 0544/970573 o e-mail

[email protected] indicando i nuovi prezzi (2 periodi) e le eventuali

variazioni sulla copia della denuncia precedente.

L’ALBERGATORE DOVRÀ COMUNQUE FIRMARE LA 2^ DENUNCIA PREZZI PRESSO I NOSTRI UFFICI ENTRO IL 28 FEBBRAIO 2012.

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