Art. 73 (già 87)

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Art. 73 (già 87) Art. 73 (già 87) Art. 149 (già 111-bis) Art. 149 (già 111-bis) ENTE ECCLESIASTICO = ENTE NON COMMERCIALE ENTE ECCLESIASTICO = ENTE NON COMMERCIALE ENC NON SOVRAPPONIBILE A: TERZO SETTORE/ENTE SENZA FINE DI LUCRO/PERSONA GIURIDICA PRIVATA è un soggetto soggetto nell’ambito fiscale perciò sono le disposizioni tributarie a darne la definizione Coordinate per la sua identificazione: Coordinate per la sua identificazione: Testo Unico delle imposte sui redditi (TUIR) Testo Unico delle imposte sui redditi (TUIR) D.P.R. 22.12.1986, n. 917 D.P.R. 22.12.1986, n. 917

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ENTE ECCLESIASTICO = ENTE NON COMMERCIALE. ENC NON SOVRAPPONIBILE A: TERZO SETTORE/ENTE SENZA FINE DI LUCRO/PERSONA GIURIDICA PRIVATA è un soggetto nell’ambito fiscale perciò sono le disposizioni tributarie a darne la definizione. Coordinate per la sua identificazione: - PowerPoint PPT Presentation

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Art. 73 (già 87)Art. 73 (già 87) Art. 149 (già 111-bis) Art. 149 (già 111-bis)

ENTE ECCLESIASTICO = ENTE NON ENTE ECCLESIASTICO = ENTE NON COMMERCIALECOMMERCIALE

ENC NON SOVRAPPONIBILE A: TERZO SETTORE/ENTE SENZA FINE DI LUCRO/PERSONA GIURIDICA PRIVATA

è un soggettosoggetto nell’ambito fiscale perciò sono ledisposizioni tributarie a darne la definizione

Coordinate per la sua identificazione:Coordinate per la sua identificazione:Testo Unico delle imposte sui redditi (TUIR) Testo Unico delle imposte sui redditi (TUIR)

D.P.R. 22.12.1986, n. 917D.P.R. 22.12.1986, n. 917

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c. 1, lett. c)c. 1, lett. c)

“enti pubblici e privati, diversi dalle società, residenti nel territorio dello Stato, che non hanno per oggettooggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciali”

c. 4c. 4

“l’oggettol’oggetto esclusivo o principale dell’ente residente è determinato in base alla leggelegge, all’atto costitutivo o allo statuto, se esistenti in forma di atto pubblico o di scrittura privata autenticata o registrata. Per oggetto esclusivo o principale si intende l’attività essenziale per realizzare l’attività essenziale per realizzare direttamente gli scopi primaridirettamente gli scopi primari indicati dalla legge, dall’atto costitutivo o dallo statuto”.

Art. 73Art. 73

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c. 1c. 1“Indipendentemente dalle previsioni statutarie, l’ente perde la qualificaperde la qualifica di ente non commerciale qualora eserciti prevalentemente attività attività commercialecommerciale per un intero periodo d’imposta”

c.4c.4

“Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano agli enti ecclesiastici riconosciuti enti ecclesiastici riconosciuti come persone giuridichecome persone giuridiche agli effetti civiliagli effetti civili e alle associazioni sportive dilettantistiche” [oltre a cori, bande, filodrammatiche: art. 1, c. 114 L. 331/2004].

Art. 149Art. 149

concetto diverso e più ampio di “imprenditore”

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GLI ENTI ECCLESIASTICI GLI ENTI ECCLESIASTICI SEMPRE SEMPRE ENCENC

importanza delle modifiche al TUIR del 1997 (D.Lgs. 460) a proposito della verifica dell’oggettooggetto per superare restrittive interpretazioni circa la natura di ENC dell’ente ecclesiastico da parte dell’Amministrazione finanziaria

Fino al 1997Fino al 1997

l’oggettol’oggetto è determinato in base all’atto all’atto costitutivocostitutivo o allo statutostatutoin mancanza: attivitàattività di fatto esercitata

Dall’1.1.1998Dall’1.1.1998

l’oggettol’oggetto è determinato in base alla alla leggelegge, all’atto , all’atto costitutivocostitutivo o allo statutostatutosi aggiunge che l’oggettooggetto principale è l’attivitàattività essenzialeessenziale per realizzare direttamente gli scopiscopi indicati da legge, atto costitutivo o statuto

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Il riferimento alla leggelegge per gli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti rinvia

L. 121/1985 Accordo di revisione del Concordato

Lateranense L. 222/1985

Disposizioni sugli enti e i beni ecclesiastici

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La leggelegge ai fini del riconoscimento civile stabilisce: la necessità del finefine di religione o di culto:

finalità costitutiva e imprescindibile (art. 7, c. 2, L. 121)

le modalità di verificaverifica della sua esistenza (art. 2. L. 222):- presunto:per enti appartenenti alla costituzione gerarchica (CEI, regioni e province ecclesiastiche, diocesi, abbazie e prelature territoriali, vicariati foranei, capitoli, parrocchie, chiese, cappellanie), IDSC, istituti di vita consacrata, seminari, facoltà

teologiche, accademie e simili- accertato di volta in voltaper gli altri (SVA, associazioni pubbliche di fedeli, fondazioni di religione o di culto)

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… La leggelegge ai fini del riconoscimento civile stabilisce:

quali sono le attivitàattività di religione o di culto:

“quelle dirette all’esercizio del culto e alla cura delle anime, alla formazione del clero e dei religiosi, a scopi missionari, alla catechesi, all’educazione cristiana” (art. 16, lett. a, L. 222)

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Non è privilegio, ma logica conseguenza della ontologica non commercialità dell’attività “obbligatoria” per l’ente ecclesiastico, quella di religione e di culto.

Attenzione però alla necessaria chiarezza e vigilanza (persistenza del fine di religione o di culto da verificare nel tempo).

l’ente ecclesiastico civilmente riconosciuto è un ENCENC e non può mai perdere tale qualificamai perdere tale qualifica

persino se esercita attività commerciali in modo quantitativamente prevalente.

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QUALE NORMATIVA FISCALE PER L’ENTE ECCLESIASTICOQUALE NORMATIVA FISCALE PER L’ENTE ECCLESIASTICO

DISCIPLINA DISCIPLINA ENTI ENTI

NON COMMERCIALINON COMMERCIALI

NORME NORME ENTI E/O ENTI E/O

ATTIVITA’ DI CULTO ATTIVITA’ DI CULTO E/O RELIGIONEE/O RELIGIONE

EQUIPARAZIONE EQUIPARAZIONE CONCORDATARIA CONCORDATARIA

ENTI DI BENEFICENZA ENTI DI BENEFICENZA O DI ISTRUZIONEO DI ISTRUZIONE

DISPOSIZIONI DISPOSIZIONI ENTI DELLE ENTI DELLE

CONFESSIONI CON LE CONFESSIONI CON LE QUALI LO STATO QUALI LO STATO HA STIPULATO HA STIPULATO

PATTI, ACCORDI, INTESEPATTI, ACCORDI, INTESE

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EQUIPARAZIONE CONCORDATARIA EQUIPARAZIONE CONCORDATARIA AGLI ENTI DI BENEFICENZA O DI ISTRUZIONEAGLI ENTI DI BENEFICENZA O DI ISTRUZIONE

art. 7, c. 3, L. 121/1985:

“agli effetti tributari gli entienti ecclesiastici aventi fine di religione o di culto, come pure le attività attività dirette a tali scopi, sono equiparati a quelli aventi fine di beneficenza o di istruzione”

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DISCIPLINA DEGLI ENTI NON COMMERCIALIDISCIPLINA DEGLI ENTI NON COMMERCIALI

PRINCIPALE CARATTERISTICA: l’attribuzione del reddito imponibile avviene con modalità analoghe a quelle previste per le persone fisiche

Capo III del TUIR: artt. 143-150 (già artt. 108-111-ter)

CATEGORIE DI REDDITI IMPUTABILICATEGORIE DI REDDITI IMPUTABILI Redditi fondiari Redditi di capitale Redditi d’impresa Redditi diversiCiascuno dei quali determinato secondo la propria specifica disciplina.

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IMPUTABILITA’ ED ESCLUSIONI (art. 143)IMPUTABILITA’ ED ESCLUSIONI (art. 143)

Ai fini dell’imposizione non ha alcuna rilevanza il luogo di produzione dei redditi o la loro destinazione (così come è ininfluente che le attività producano perdite, siano svolte con lavoro volontario, non perseguano il fine di lucro…; se rientrano in una delle categorie viste, sono fiscalmente rilevanti)

Restano invece esclusi da imposizione le entrate esenti, esclusi e non imponibili

DISCIPLINA DEGLI ENTI NON COMMERCIALIDISCIPLINA DEGLI ENTI NON COMMERCIALI

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ATTIVITA’ DECOMMERCIALIZZATE (art. 143)ATTIVITA’ DECOMMERCIALIZZATE (art. 143)

Non si considerano attività commerciali le prestazioni di servizi a condizione che: non rientrino nell’art. 2195 c.c. siano rese in conformità alle finalità istituzionali siano svolte senza specifica organizzazione siano effettuate verso pagamento di corrispettivi

che non eccedono i costi di diretta imputazione 

DISCIPLINA DEGLI ENTI NON COMMERCIALIDISCIPLINA DEGLI ENTI NON COMMERCIALI

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2195 c.c.2195 c.c.Attività industriale diretta alla produzione di beni; attività di intermediazione nella circolazione dei beni; attività di trasporto per terra, per acqua e per aria; attività bancaria e assicurativa; altre attività ausiliarie alle precedenti finalità istituzionalifinalità istituzionaliSono quelle di religione e di culto modalità di svolgimentomodalità di svolgimentoL’assenza di specifica organizzazione rende l’ambito operativo molto limitato misura dei corrispettivimisura dei corrispettiviI compensi conseguiti per le prestazioni rese devono remunerare soltanto le spese sostenute per le prestazioni stesse e non inglobare una parte di utile. Il problema della dimostrazione contabile

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Non concorrono a formare Non concorrono a formare il reddito complessivoil reddito complessivo

lele raccolteraccolte occasionalioccasionali di di

fondifondi

i contributii contributi pubblicipubblici

ATTIVITA’ NON IMPONIBILI (art. 143)ATTIVITA’ NON IMPONIBILI (art. 143)

DISCIPLINA DEGLI ENTI NON COMMERCIALIDISCIPLINA DEGLI ENTI NON COMMERCIALI

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Sono esclusi dalla tassazione i fondi pervenuti a seguito di: raccolte pubbliche effettuate occasionalmente anche mediante offerta di beni i modico valore o di servizi ai sovventori in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazioniQueste somme sono inoltre (cf D.Lgs. 460/1997, art. 2, c. 2): escluse da IVA esenti da ogni altro tributo

RACCOLTE OCCASIONALI: definizioneRACCOLTE OCCASIONALI: definizione

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Obbligo di rendicontorendiconto di cui all’art. 20 D.P.R. 600/73: apposito e separato, indipendentemente da altri

eventuali obblighi di redazione di rendiconto o bilancio tenuto e conservato ai sensi dell’art. 22 D.P.R. 600/73 dal quale devono risultare, anche a mezzo di una relazione illustrativa, in modo chiaro e trasparente, le

entrate e le spese relazione illustrativa

RACCOLTE OCCASIONALI: condizioniRACCOLTE OCCASIONALI: condizioniATTIVITA’ NON IMPONIBILI (art. 143)ATTIVITA’ NON IMPONIBILI (art. 143)

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Sono esclusi dalla tassazione i contributi che siano: corrisposti da un’amministrazione pubblica erogati a fronte di convenzione oppure in regime di accreditamento relativi ad attività aventi finalità sociali riferiti ad attività esercitate in conformità ai conformità ai fini fini istituzionali dell’enteistituzionali dell’ente

CONTRIBUTI PUBBLICICONTRIBUTI PUBBLICI

ATTIVITA’ NON IMPONIBILI (art. 143)ATTIVITA’ NON IMPONIBILI (art. 143)

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PROPRIETA’ PROPRIETA’ ALTRO DIRITTO REALE ALTRO DIRITTO REALE DI BENI IMMOBILIDI BENI IMMOBILI

FABBRICATIFABBRICATI

REDDITI FONDIARI – TUIR ARTT. 25-43REDDITI FONDIARI – TUIR ARTT. 25-43

TERRENITERRENI

CARATTERISTICACARATTERISTICA

producono un reddito tassabile producono un reddito tassabile indipendentemente dalla percezione di indipendentemente dalla percezione di proventi. Sono quindi - in linea di massima proventi. Sono quindi - in linea di massima - produttivi di reddito fondiario gli - produttivi di reddito fondiario gli immobili:immobili:

utilizzati direttamente utilizzati direttamente concessi in uso a titolo gratuitoconcessi in uso a titolo gratuito concessi in locazioneconcessi in locazione

PARTICOLARITA’: PARTICOLARITA’: - pertinenze edifici di culto- pertinenze edifici di culto- beni culturali- beni culturali

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TERRENITERRENINON SONO CONSIDERATI PRODUTTIVI DI REDDITONON SONO CONSIDERATI PRODUTTIVI DI REDDITO

I terreni che costituiscono pertinenze di fabbricati urbani

Terreni, parchi e giardini aperti al pubblico o la cui conservazione sia riconosciuta di pubblico interesse dal Ministero per i beni e le attività culturali

I terreni situati all’estero (redditi diversi) I terreni dati in affitto per usi non agricoli (redditi

diversi) I terreni relativi alla sfera commerciale e quelli

strumentali per l’esercizio di attività commerciali Le costruzioni rurali

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FABBRICATIFABBRICATINON SONO CONSIDERATI PRODUTTIVi DI REDDITONON SONO CONSIDERATI PRODUTTIVi DI REDDITO

Le unità immobiliari destinate esclusivamente all’esercizio del culto, compresi i monasteri di clausura, e le loro pertinenze (solo se non sono oggetto di locazione)

Le unità immobiliari per le quali sono state rilasciate licenze, concessioni o autorizzazioni per restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia, limitatamente al periodo di validità del provvedimento durante il quale l’immobile non è comunque utilizzato

Le unità immobiliari di proprietà condominiale se la quota attribuibile al singolo condomino non supera l’importo di 25,82 €

I fabbricati relativi alla sfera commerciale e quelli strumentali per l’esercizio di attività commerciali

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Modifiche al regime sulle locazioni dei fabbricati Modifiche al regime sulle locazioni dei fabbricati dalla Finanziaria 2005 (L. 311/2004)dalla Finanziaria 2005 (L. 311/2004)

escluso accertamento se reddito dichiarato non è inferiore al 10% del “valore automatico” ai fini dell’imposta di registro

meccanismo di “valutazione automatica”

(RC + 5%) X 120

esclusione per locazioni a uso abitativo con contratti convenzionati

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Eliminazione dell’abbattimento forfetario del 15% (o 25%) sul canone annuo di affitto Dal 2005 la nuova riduzione del canone:- nella misura massima del 15%- solo se effettuate spese manutenzione ordinaria (D.P.R. 380/2001, art. 3, lett. a)- solo se rimaste a carico dell’ente (ma sono di norma

contrattualmente a carico del conduttore – almeno quelle di “piccola manutenzione”)Conseguenze pratiche: aumento tassazione di oltre il 17%

Modifiche al regime sulle locazioni dei fabbricati Modifiche al regime sulle locazioni dei fabbricati dalla Finanziaria 2006 (D.L. 203/2005: “collegato dalla Finanziaria 2006 (D.L. 203/2005: “collegato

fiscale”)fiscale”)

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REDDITI DI CAPITALE – TUIR ARTT. 44-48 REDDITI DI CAPITALE – TUIR ARTT. 44-48

Casistica vasta che comprende gli interessi sugli investimenti e non include più le plusvalenze sul valore degli stessi (che costituiscono “redditi diversi”)

Si adotta il criterio di cassa con l’eccezione del “risparmio gestito” in cui viene tassato la differenza del risultato della gestione alla fine del periodo d’imposta, tenendo conto quindi degli incrementi e dei decrementi con possibilità di riporto dell’eventuale risultato negativo per 4 anni

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REDDITI DI CAPITALE – TUIR ARTT. 44-48 REDDITI DI CAPITALE – TUIR ARTT. 44-48

INSERIMENTO NELLA DICHIARAZIONE DEI REDDITIINSERIMENTO NELLA DICHIARAZIONE DEI REDDITI

NO

nessuna(es. azioni*)

di acconto

d’imposta(es. c/c)

sostitutiva(es. BOT)

Ritenuta alla fonteRitenuta alla fonte

SI

NO

SI

* Imponibile solo il 5% del dividendo

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ATTIVITA’ COMMERCIALIATTIVITA’ COMMERCIALI

REDDITI D’IMPRESA – TUIR ARTT. 55ss REDDITI D’IMPRESA – TUIR ARTT. 55ss

comprese attività di natura pastorale se sono prestazioni di servizio contro corrispettivo svolte in maniera organizzata e non occasionaleDeterminazione del reddito: modalità ordinaria o forfetaria (art. 145)

Contabilità separata (art. 144)Dichiarazione – versamenti

Art. 20 D.P.R. 600/1973

IVAIVA: n. P. IVA – obblighi registrazione – fatturazione - liquidazione – dichiarazione (specificità obblighi per attività esenti da IVA)IRAPIRAP: dichiarazione – versamento

REAREA: obbligo di iscrizione (da Finanziaria 2006 regolamento e sanzioni per omissioni e ritardi)

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REDDITI DIVERSI – TUIR ARTT. 67-68 REDDITI DIVERSI – TUIR ARTT. 67-68

Plusvalenze immobiliari affrancamento plusvalenze aree e terreniimposta sostitutiva

Affitto terreni per usi non agricoli Affitto unica azienda posseduta Attività commerciali occasionali

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AFFRANCAMENTO PLUSVALENZE TERRENIAFFRANCAMENTO PLUSVALENZE TERRENI(D.L. 203/2005)(D.L. 203/2005)

Nuova riapertura del termine per aderire all’affrancamento delle plusvalenze derivanti da vendita di terreni agricoli (caso raro) e aree edificabili (sempre)

Nuovi termini:Nuovi termini:•Adesione entro 30 giugno•Valore terreno e necessità di suo possesso all’1.1.2005

Costo:Costo:Imposta sostitutiva pari al 4% del valore di perizia

Adempimenti:Adempimenti:Perizia giurata e versamento entro 30 giugno (possibilità dividere importo in tre rate con scadenza annuale)

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IMPOSTA SOSTITUTIVA DI PLUSVALENZEIMPOSTA SOSTITUTIVA DI PLUSVALENZE(L. 266/2005)(L. 266/2005)

Quali plusvalenzeQuali plusvalenze:• Vendita di immobili acquistati o costruiti da non più di 5 anni (no se pervenuti per eredità, legato o donazione)• Vendita aree edificabili (sempre)

Costo:Costo:Imposta sostitutiva pari al 12,50% della plusvalenza

Adempimenti:Adempimenti:• Dichiarare al notaio che si intende avvalersi della facoltà • Consegnargli l’importo corrispondente

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svolgono attività

commerciali

hanno dipendenti o collaboratori

nell’ambito delle attività

istituzionali

DISCIPLINA DEGLI ENTI NON COMMERCIALIDISCIPLINA DEGLI ENTI NON COMMERCIALI

IRAP IRAP - DISPOSIZIONI GENERALI -- DISPOSIZIONI GENERALI -

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Nel primo caso la base imponibile è costituita dal valore valore della produzionedella produzione che si calcola, come per gli enti commerciali e le società, partendo dal conto economico (salvo il caso di determinazione forfetaria dell’imponibile ai fini delle imposte dirette)Nel secondo caso la base imponibile è costituita dal cosiddetto imponibile contributivoimponibile contributivo che è costituito da: retribuzioni spettanti al personale dipendente indennità costituenti redditi assimilati a quelli di lavoro

dipendente (no remunerazione sacerdoti) compensi a collaboratori a progetto e co.co.co. compensi per attività di lavoro autonomo occasionale borse di studio (no quelle assimilate redditi lavoro dip.)

IRAP - DISPOSIZIONI GENERALI -IRAP - DISPOSIZIONI GENERALI -

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IRESIRES: : - l’imposta è ridotta del 50% per gli “enti il cui “enti il cui fine fine è equiparato per legge ai fini di beneficenza è equiparato per legge ai fini di beneficenza o di o di istruzione”istruzione” (art. 6, c. 1, lett. c, D.P.R. 601/73)

[Risoluzione 91/2005: interpretazione restrittiva checontesta senza fondamento la soggettività

dell’agevolazione]

- gli immobili destinati all’esercizio del culto, esercizio del culto, comprese le pertinenze (civilisticamente intese), non producono reddito fondiario

(stesso trattamento in ambito ICI)

LE AGEVOLAZIONI FISCALILE AGEVOLAZIONI FISCALI

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Successioni, donazioni e registroSuccessioni, donazioni e registro:: per i trasferimenti a favore di “enti pubblici e di fondazioni o associazioni legalmente riconosciute, che hanno come scopo scopo esclusivoesclusivo l'assistenza, lo studio, la ricerca scientifica, l'educazione, l'istruzionel'istruzione o altre finalità di pubblica utilità” non vi è alcuna imposizione (art. 3 e 55 D.Lgs. 346/90)

Le esenzioni e le agevolazioni previste dall’imposta di successione e donazione restano in vigore anche dopo restano in vigore anche dopo la loro soppressionela loro soppressione : cf art 14, c. 1, L. 383/2001:“Le disposizioni concernenti esenzioni, agevolazioni, franchigie e determinazione della base imponibile, già vigenti in materia di imposta sulle successioni e donazioni, si intendono riferite all'imposta dovuta per gli atti di trasferimento di cui all'articolo 13, comma 2”.

LE AGEVOLAZIONI FISCALILE AGEVOLAZIONI FISCALI

Page 34: Art. 73 (già 87)

imposte ipotecarie e catastali:imposte ipotecarie e catastali: esenzione per i trasferimenti di beni immobili a titolo gratuito che rientrano nell’ipotesi di esclusione dall’imposta di successione e donazione (artt. 1 e 10, D.Lgs. 347/90)

-- Per acquisti non ci sono agevolazioni -- Nuove modalità tassazione da Finanziaria 2006 solo per compravendite tra persone fisiche

bollo:bollo: sono escluse dall’imposizione le “quietanze relative ad oblazioni a scopo di beneficenzascopo di beneficenza a condizione che sull'atto risulti tale scopo” (n. 8, ultimo comma, allegato B, D.P.R. 642/72).

LE AGEVOLAZIONI FISCALILE AGEVOLAZIONI FISCALI

Page 35: Art. 73 (già 87)

IVA:IVA: è stabilita l’esenzione per le cessioni gratuite da parte di imprenditori di beni che rientrano nell’ambito della produzione o commercializzazione dell’impresa a favore di “enti pubblici, associazioni riconosciute o fondazioni aventi esclusivamente finalità di assistenza, beneficenzabeneficenza, educazione, istruzioneistruzione, studio o ricerca scientifica” (art. 10, c. 1, n. 12, D.P.R. 633/72)

TOSAPTOSAP: esenzione per “le occupazioni effettuate dallo Stato, dalle regioni, province, comuni e loro consorzi, da enti religiosi per l'esercizio di culti enti religiosi per l'esercizio di culti ammessi nello Stato da enti pubblici...” (art. 49, c. 1, lett. a, D.Lgs. 507/93).

LE AGEVOLAZIONI FISCALILE AGEVOLAZIONI FISCALI

Page 36: Art. 73 (già 87)

ICIICI: esenzioni (art. 7, c. 1, D.Lgs. 504/92):- immobili destinati all’esercizio del culto, esercizio del culto,

comprese le pertinenzepertinenze (lett. d)- fabbricati della Santa SedeSanta Sede (artt. 13, 14, 15 e 16

Trattato) (lett. e)- immobili destinati esclusivamente allo svolgimento

“delle attività di cui all'art. 16 lett. a, attività di cui all'art. 16 lett. a, della legge 20 maggio 1985, n. 222della legge 20 maggio 1985, n. 222” (lett. i)

- utilizzati da enti non commercialienti non commerciali, destinati esclusivamente allo svolgimento di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive (lett. i)

PROBLEMA INTERPRETAZIONEPROBLEMA INTERPRETAZIONE

LE AGEVOLAZIONI FISCALILE AGEVOLAZIONI FISCALI

Page 37: Art. 73 (già 87)

circa la necessità della non commercialità dell’attività (Sentenze Cassazione 2004) risolto dalla norma di interpretazione autentica: art. 7, c. 2-bis D.L. 203/2005 (conv. L. 248/2005) secondo il quale:

«L’esenzione … si intende applicabile alle attività indicate nella medesima lettera a prescindere dalla natura eventualmente commerciale delle stesse»

V. anche art. 1, c. 133, L. 266/2005 che esclude possibilità di rimborsi e restituzioni per eventuali pagamenti effettuati prima dell’entrata in vigore della legge 248 (3 dicembre 2005) AttenzioneAttenzione ai regolamenti comunali che possono restringere l’ambito di esenzione a: - “fabbricati” invece di “immobili”- ente utilizzatore e proprietario deve coincidere (di fatto anche soluzioni intermedie)

PROBLEMA INTERPRETAZIONEPROBLEMA INTERPRETAZIONE

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ICIICI: altrealtre esenzioni per (art. 7, c. 1, D.Lgs. 504/92):

- fabbricati classificati o classificabili nella categoria E (lett. b)

- fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e recuperati per attività assistenziali a favore di portatori di handicap (lett. g)

- terreni agricoli ricadenti in aree montane o di collina identificate (lett. h)

ATTENZIONEATTENZIONEdi norma l’utilizzo è funzionale al tipo di utilizzazione: nessun utilizzo, nessuna esenzione

Per immobili inagibili possibilità di riduzione (art. 8), ma necessita apposita procedura

LE AGEVOLAZIONI FISCALILE AGEVOLAZIONI FISCALI

Page 39: Art. 73 (già 87)

Diritto sulle affissioniDiritto sulle affissioni: D.Lgs. 507/1993 Esenti soggetti/attivitàsoggetti/attività identificati dall’art. 20 per affissioni in spazi dedicati (art. 20-bis): manifesti di enti senza scopo di lucro manifesti relativi ad attività… religiose… patrocinate

o partecipate da enti pubblici territoriali manifesti relativi a festeggiamenti… religiosi…

Riduzione del 50% dell’ammontare del diritto sugli altri spazi (art. 20, c. 1-bis)

Imposta sulla pubblicità:Imposta sulla pubblicità: D.Lgs. 507/1993 Non soggetti i casi dell’art. 20 (art. 6, c. 2-bis)

LE AGEVOLAZIONI FISCALILE AGEVOLAZIONI FISCALI

Page 40: Art. 73 (già 87)

Tassa rifiutiTassa rifiuti:D.Lgs. 507/1993 Non ci sono agevolazioni specifiche per enti.Possono riguardare quelle generali (art. 66) come:

riduzioni: abitazioni con unico abitante; immobili uso stagionale

Altre agevolazioni (o esenzioni in via eccezionale) possono essere previste a livello locale con apposito regolamento comunale (art. 67)

Obbligo predisposizione tariffario nel regolamento (art. 68)

LE AGEVOLAZIONI FISCALILE AGEVOLAZIONI FISCALI

Page 41: Art. 73 (già 87)

Erogazioni liberaliErogazioni liberali deducibilità delle erogazioni“fatte a favore di persone giuridiche che perseguono esclusivamente finalità finalità comprese fra quelle indicate nel primo comma [educazione, istruzione, ricreazione, assistenza sociale e sanitaria o cultoculto]”, riconosciuta, sia ai fini IRES che IRPEF, fino al 2% del reddito d’impresa dichiarato (art. 100, c. 2, lett. a, TUIR; già art. 65).

LE AGEVOLAZIONI FISCALILE AGEVOLAZIONI FISCALI

Page 42: Art. 73 (già 87)

BENI DI INTERESSE STORICO-ARTISTICOBENI DI INTERESSE STORICO-ARTISTICOAGEVOLAZIONI FISCALIAGEVOLAZIONI FISCALI

Imposta di registroImposta di registro (DPR 131/86, tariffa parte I, art. 1)Si applica l’aliquota agevolata del 3%, a condizione che l’acquirente: dichiari nell’atto di compravendita gli estremi del

vincolo in base alle risultanze dei registri immobiliari, quando per i beni trasferiti sussista il vincolo di protezione e conservazione;

quando il vincolo non sussiste, presenti contestualmente all’atto di compravendita da registrare, una attestazione nella quale risulti che è in corso la procedura per sottoporre i beni acquistati al vincolo.

Page 43: Art. 73 (già 87)

Decadenza agevolazioneDecadenza agevolazione (cf nota II della Tariffa)Cause di decadenza dell’agevolazione: entro il termine di due anni a decorrere dalla data di

registrazione, non viene documentata l’avvenuta sottoposizione del bene al vincolo;

i beni vengono in tutto o in parte alienati prima che siano stati adempiuti gli obblighi della loro conservazione o protezione;

venga effettuato il mutamento di destinazione degli immobili senza la preventiva autorizzazione della competente soprintendenza;

sia mancato l’assolvimento degli obblighi di legge per consentire l’esercizio del diritto di prelazione dello Stato.

BENI DI INTERESSE STORICO-ARTISTICOBENI DI INTERESSE STORICO-ARTISTICOAGEVOLAZIONI FISCALIAGEVOLAZIONI FISCALI

Page 44: Art. 73 (già 87)

Conseguenze decadenza dell’agevolazioneConseguenze decadenza dell’agevolazione (cf nota II della Tariffa)A seguito della decadenza dell’agevolazione, si dovranno

pagare: la maggiore imposta dovuta gli interessi di mora la soprattassa nella misura del 30%.

BENI DI INTERESSE STORICO-ARTISTICOBENI DI INTERESSE STORICO-ARTISTICOAGEVOLAZIONI FISCALIAGEVOLAZIONI FISCALI

Page 45: Art. 73 (già 87)

Imposta sulle assicurazioniImposta sulle assicurazioni (art. 5, c. 16, DL 953/82)L’articolo 5, comma 16, D.L. 30.12.1982, n. 953 dispone l’esenzione dall’imposta sulle assicurazioni per i beni soggetti alla disciplina della legge 1089/39 (ora D.Lgs. 42/2004, entrato in vigore il 1 maggio 2004).Per ottenere l’esenzione è necessario presentare alle compagnie di assicurazione apposita certificazione rilasciata dalle competenti soprintendenze.

BENI DI INTERESSE STORICO-ARTISTICOBENI DI INTERESSE STORICO-ARTISTICOAGEVOLAZIONI FISCALIAGEVOLAZIONI FISCALI

Page 46: Art. 73 (già 87)

ICIICI (art. 2, c. 5, D.L. 16/93) Il valore degli immobili di interesse storico-artistico si ottiene applicando alla rendita catastale, determinata mediante l’applicazione della tariffa d’estimo di minore ammontare tra quelle previste per le abitazioni della zona censuaria nella quale è sito il fabbricato, i moltiplicatori di cui all’articolo 5, comma 2, del D.Lgs 502/1994.

Circa il diritto all’agevolazione da parte degli enti si veda la Sentenza della Corte Costituzionale n. 345/2003; per l’applicabilità agli enti ecclesiastici: Cassazione, Sentenza 24167/2004

BENI DI INTERESSE STORICO-ARTISTICOBENI DI INTERESSE STORICO-ARTISTICOAGEVOLAZIONI FISCALIAGEVOLAZIONI FISCALI

Page 47: Art. 73 (già 87)

IRES IRES (art. 11, c. 2, L. 413/1991) Base imponibile si ottiene come per ICI, con riferimento a rendita catastale minore

Con Risoluzione 2/2006 fine del braccio di ferro tra Fisco e proprietari sull’interpretazione della norma

Evoluzioni delle posizioni del Fisco:• Norma non valida se fabbricati in affitto• Norma valida solo se affitto a uso abitativo• Norma sempre valida

Possibilità chiedere rimborsi (per versamenti effettuati entro 48 mesi)

BENI DI INTERESSE STORICO-ARTISTICOBENI DI INTERESSE STORICO-ARTISTICOAGEVOLAZIONI FISCALIAGEVOLAZIONI FISCALI

Page 48: Art. 73 (già 87)

Erogazioni liberaliErogazioni liberaliLe erogazioni liberali effettuate a favore di fondazioni e di associazioni legalmente riconosciute che senza scopo di lucro svolgono o promuovono attività di studio, ricerca e documentazione di rilevante valore culturale e artistico (comprese le parrocchie e gli altri enti ecclesiastici) finalizzate al restauro dei beni soggetti a tutela sono oneri che il TUIR riconosce:- detraibili per le persone fisiche (art. 15, c. 1, lett. h)- deducibili per i soggetti con reddito d’impresa (art. 100, c. 1, lett. f)

BENI DI INTERESSE STORICO-ARTISTICOBENI DI INTERESSE STORICO-ARTISTICOAGEVOLAZIONI FISCALIAGEVOLAZIONI FISCALI

Page 49: Art. 73 (già 87)

Erogazioni liberaliErogazioni liberaliLe liberalità effettuate a fondazioni e associazioni riconosciute aventi per oggetto statutario la tutela, promozione e valorizzazione dei beni di interesse artistico, storico e paesaggistico sono deducibili dalle persone fisiche soggette all’IRPEF e dagli enti soggetti a IRES nel limite del 10% del reddito complessivo dichiarato e comunque nella misura massima di 70.000 euro l’anno (cf art. 14, D.L. 35/2005, conv. L. 80/2005)

BENI DI INTERESSE STORICO-ARTISTICOBENI DI INTERESSE STORICO-ARTISTICOAGEVOLAZIONI FISCALIAGEVOLAZIONI FISCALI

Page 50: Art. 73 (già 87)

ENTI ECCLESIASTICI E ONLUSENTI ECCLESIASTICI E ONLUS

ONLUS:ONLUS:una qualificazione tributariaqualificazione tributaria e NONNON il riconoscimento di un nuovo e distinto soggetto giuridico

una opportunità - per alcunialcuni ed in alcune alcune situazionisituazioni - e non un obbligo

Page 51: Art. 73 (già 87)

CHI PUÒ ESSERE ONLUS (D.LGS. 460, ART. 10)CHI PUÒ ESSERE ONLUS (D.LGS. 460, ART. 10)

c. 1 c. 1 Soggetti che possono essere OnlusSoggetti che possono essere OnlusAssociazioni, comitati, fondazioni, società

cooperative e alti enti di carattere privato, con o senza personalità giuridica  

c. 10 c. 10 Soggetti che non possono essere Onlus Soggetti che non possono essere Onlus Gli enti pubblici, le società commerciali diverse

da quelle cooperative, i partiti e i movimenti politici, le organizzazioni sindacali, le associazioni di datori di lavoro e le associazioni di categoria, gli enti conferenti di cui alla L. 218/90 (sulla ristrutturazione degli istituti di credito di diritto pubblico): le fondazioni bancarie

ENTI ECCLESIASTICI E ONLUSENTI ECCLESIASTICI E ONLUS

Page 52: Art. 73 (già 87)

c. 9 c. 9 Soggetti che possono essere Onlus solo Soggetti che possono essere Onlus solo limitatamente ad alcune attività svoltelimitatamente ad alcune attività svolte Gli enti ecclesiastici delle confessioni enti ecclesiastici delle confessioni

religiose religiose con le quali lo Stato ha stipulato patti, con le quali lo Stato ha stipulato patti, accordi accordi o inteseo intese e le associazioni di promozione sociale le cui finalità assistenziali sono riconosciute dal Ministero dell’interno 

c. 8 c. 8 Soggetti che sono Onlus di dirittoSoggetti che sono Onlus di dirittoLe organizzazioni di volontariato di cui alla L.

266/91, iscritte nei registri regionali o in quelli delle province autonome di Trento e Bolzano, le organizzazioni non governative riconosciute idonee ai sensi della L. 49/87, le cooperative sociali di cui alla L. 381/91, i consorzi di cooperative sociali (nel rispetto della loro struttura e delle loro finalità)

ENTI ECCLESIASTICI E ONLUSENTI ECCLESIASTICI E ONLUS

Page 53: Art. 73 (già 87)

Gli enti ecclesiastici possonopossono acquistare la qualifica di Onlus

limitatamente: alle singole attività di cui alla lettera a) comma 1, art. 10 a condizione di tenere apposite e distinte registrazioni contabili subordinatamente alla predisposizione e deposito di un apposito regolamento, nella forma della scrittura privata registrata, che recepisca le previsioni dell’art. 10 con efficacia della iscrizione nell’Anagrafe unica delle Onlus

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Page 54: Art. 73 (già 87)

VINCOLI SULL’ATTIVITÀVINCOLI SULL’ATTIVITÀ (c. 1, lett. a,b,c)(c. 1, lett. a,b,c)

Mirano a garantire che le Onlus si caratterizzino per l’esclusivo perseguimento di finalità di solidarietà sociale (lett. b), attraverso il concreto esercizio di una o più attività nei settori tassativamente individuati (lett. a), con il divieto di svolgere attività diverse ad eccezione di quelle direttamente connesse e precisate nel c. 5 (lett. c)

Eccezione per enti ecclesiastici che possono proseguire nella Eccezione per enti ecclesiastici che possono proseguire nella gestione di altre attività senza rinunciare alla loro unitarietà gestione di altre attività senza rinunciare alla loro unitarietà organizzativa e la cui finalità rimane per definizione quella di organizzativa e la cui finalità rimane per definizione quella di religione o di cultoreligione o di culto

ENTI ECCLESIASTICI E ONLUSENTI ECCLESIASTICI E ONLUS

Page 55: Art. 73 (già 87)

FINE ESCLUSIVO DI SOLIDARIETÀ SOCIALE (cc. 2-4)FINE ESCLUSIVO DI SOLIDARIETÀ SOCIALE (cc. 2-4)

connaturato al settore di attività nei casi: - dell’assistenza sociale e socio-sanitaria- della beneficenza- della tutela e valorizzazione delle cose d’interesse artistico o storico - della tutela e valorizzazione della natura e dell’ambiente, - della promozione della cultura e dell’arte (ma solo quando

sono riconosciuti apporti economici dall’amministrazione centrale dello Stato)

- della ricerca scientifica di particolare interesse sociale svolta direttamente da fondazioni, ovvero da esse affidate ad università, enti di ricerca ed altre fondazioni che la svolgono direttamente, in ambiti e con modalità definiti con apposito regolamento

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Page 56: Art. 73 (già 87)

FINE ESCLUSIVO DI SOLIDARIETÀ SOCIALE (cc. 2-4)FINE ESCLUSIVO DI SOLIDARIETÀ SOCIALE (cc. 2-4)

da dimostrare attraverso lo “svantaggio” dei destinatari delle attività nei casi: - dell’ assistenza sanitaria- dell’istruzione- della formazione- dello sport dilettantistico- della promozione della cultura e dell’arte (senza apporti economici da

parte dell’amministrazione centrale dello Stato)

il perseguimento di finalità di solidarietà sociale è riconosciuto solo se l’attività è rivolta a: “persone svantaggiate in ragione di condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali o familiari” oppure

“componenti di collettività estere, limitatamente agli aiuti umanitari”.

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Page 57: Art. 73 (già 87)

LE ATTIVITÀ CONNESSE (c. 5)LE ATTIVITÀ CONNESSE (c. 5)

Alle attività istituzionali possono aggiungersi esclusivamente le attività connesse, che possono essere di due tipi:- quelle analoghe alle attività istituzionali, ma rivolte a “non svantaggiati” (solo per i settori per i quali è richiesto il requisito dello svantaggio dei destinatari)- quelle accessorie per natura a quelle istituzionali in quanto integrative delle stesse

A proposito delle seconde la Circolare 168/1998 ha precisato che deve trattarsi “di attività strutturalmente funzionali, sotto l’aspetto materiale, a quelle istituzionali, quali ad esempio la vendita di depliants nei botteghini dei musei o di magliette pubblicitarie e altri oggetti di modico valore in occasione di campagne di sensibilizzazione”.

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Page 58: Art. 73 (già 87)

LE SITUAZIONI DI SVANTAGGIO (c. 5)LE SITUAZIONI DI SVANTAGGIO (c. 5)

Il decreto non offre criteri univoci per definire le condizioni di svantaggio (a differenza di altre normative, ad es. L. 104/92 sull’handicap o L. 381/91 per quanto riguarda i soci svantaggiati delle cooperative sociali).

La Circolare 168 offre alcuni criteri per l’identificazione dei soggetti svantaggiati:“la valutazione della condizione di svantaggio costituisce un giudizio complessivo inteso a individuare categorie di soggetti in condizioni di obiettivo disagio, connesso a situazioni psico-fisiche particolarmente invalidanti, a situazioni di devianza, di degrado o di grave disagio economico-familiare o di emarginazione sociale”.

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Page 59: Art. 73 (già 87)

LE SITUAZIONI DI SVANTAGGIO (c. 1, lett. d, e, f)LE SITUAZIONI DI SVANTAGGIO (c. 1, lett. d, e, f) 

Si tratta di clausole che mirano a garantire l’integrità del patrimonio dell’ente (quale presupposto per il perseguimento dei suoi fini statutari) e la pubblica fede, impedendo un uso strumentale dell’organizzazione per scopi che non siano quelli dichiarati, diversi dall’interesse collettivo:- divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi

di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’organizzazione

- obbligo di totale destinazione degli utili o degli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle direttamente connesse- obbligo di devolvere il patrimonio in caso di scioglimento

dell’organizzazione per qualsiasi causa ad altre Onlus o a fini di pubblica utilità, sentito l’organo di controllo

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Page 60: Art. 73 (già 87)

  TRASPARENZA E DEMOCRATICITÀ (c. 1, lett. g, h, i)TRASPARENZA E DEMOCRATICITÀ (c. 1, lett. g, h, i) 

obblighi contabili in funzione della trasparenza obbligo di redigere il bilancio o rendiconto, enunciato nella lett. g e meglio specificato all’art. 25; per enti del c. 9 solo in relazione al ramo Onlus principio della democraticità della struttura no per fondazioni no per enti riconosciuti dalle confessioni religiose con le

quali lo Stato ha stipulato patti, accordi o intese obbligo dell’utilizzo della locuzione organizzazione non lucrativa di utilità sociale o dell’acronimo Onlus no per enti riconosciuti dalle confessioni religiose con le

quali lo Stato ha stipulato patti, accordi o intese no per Onlus di diritto

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Page 61: Art. 73 (già 87)

LE EROGAZIONI LIBERALI (art. 13)LE EROGAZIONI LIBERALI (art. 13)

Persone fisiche ed enti non commerciali al di fuori del reddito d’impresa: detrazione d’imposta pari al 19%

della liberalità effettuata, con il limite complessivo di € 2.065,83 Società, persone fisiche ed enti non commerciali titolari di reddito d’impresa: deducibilità dal reddito d’impresa dichiarato fino a € 2.065,83 o al 2% del reddito

d’impresa dichiaratoCondizioni: le offerte devono essere effettuate tramite banca, a mezzo degli uffici postali oppure nei modi previsti dal D.Lgs. 241/97 (carte di debito, carte di credito e prepagate, con assegni bancari o circolari per il tramite di banche convenzionate) o con altre modalità che potranno essere stabilite in futuro con un decreto del Ministro delle finanze

In alternativaIn alternativa liberalità “+ dai – versi” (cf art. 14, D.L. 35/2005)Attenzione a obblighi contabili aggravati

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Page 62: Art. 73 (già 87)

OFFERTA DI SERVIZI GRATUITI ALLE ONLUSOFFERTA DI SERVIZI GRATUITI ALLE ONLUS (art. 13) (art. 13)

Oltre alle offerte in denaro, agli imprenditori sono riconosciuti vantaggi fiscali anche quando offrono gratuitamente servizi alle Onlus attraverso il personale dipendente assunto a tempo indeterminato: il costo del lavoro è deducibile dal reddito nel limite del 5 per mille dell’ammontare complessivo delle spese per prestazioni di lavoro dipendente, come risulta dalla dichiarazione dei redditi

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Page 63: Art. 73 (già 87)

CESSIONE GRATUITA DI BENI PRODOTTI (art. 13)CESSIONE GRATUITA DI BENI PRODOTTI (art. 13)

Non è considerato destinato a finalità estranee all’esercizio dell’impresa il valore dei beni offerti alle Onlus. In particolare:- le derrate alimentari e i prodotti farmaceutici alla cui produzione o al cui scambio è diretta l’attività dell’impresa che, in alternativa alla usuale eliminazione dal circuito commerciale, possono essere ceduti alle Onlus senza limiti di quantità;- la cessione di altri beni, sempre rientranti nell’oggetto di

attività dell’impresa, ma limitatamente a € 1.032,91 calcolati con riferimento al costo specifico sostenuto per la produzione o l’acquisto dei beni ceduti (questa fattispecie si considera erogazione liberale e si cumula con

quella sopra illustrata, concorrendo perciò al raggiungimento del limite massimo consentito di € 2.065,83 o del 2% del reddito).

ENTI ECCLESIASTICI E ONLUSENTI ECCLESIASTICI E ONLUS

Page 64: Art. 73 (già 87)

LE AGEVOLAZIONI AI FINI IRPES E IRAP (art. 12)LE AGEVOLAZIONI AI FINI IRPES E IRAP (art. 12)

-  lo svolgimento di attività istituzionali non costituisce esercizio di attività commerciali- le attività direttamente connesse, pur essendo considerate a tutti gli effetti attività commerciali, non concorrono alla formazione del reddito imponibile.

Questa diversa classificazione delle attività, se non ha sostanziale rilevanza ai fini dell’IRES ne ha invece dal punto di vista dell’IRAP:-  nell’ambito delle attività istituzionali l’eventuale base imponibile è costituita dalle retribuzioni dei dipendenti e dai compensi per collaborazioni coordinate e continuative oppure occasionali;-  nell’ambito delle attività connesse, la base imponibile si calcola

sul valore della produzione. Molte regioni prevedono riduzioni o esenzioni dall’IRAP per le Onlus.

ENTI ECCLESIASTICI E ONLUSENTI ECCLESIASTICI E ONLUS

Page 65: Art. 73 (già 87)

LE AGEVOLAZIONI AI FINI IVA (artt. 14-15) LE AGEVOLAZIONI AI FINI IVA (artt. 14-15)

- esclusione per le prestazioni pubblicitarie gratuite (già prevista per gli enti e le associazioni senza scopo di

lucro che perseguono attività educative, culturali, sportive, religiose e di assistenza sociale)- esenzione per i beni donati- esenzione per una serie di attività tipiche delle Onlus: le prestazioni di trasporto di malati o feriti; quelle di ricovero e cura; quelle didattiche e di formazione; quelle socio- sanitarie e di assistenza nei confronti di anziani, inabili, tossicodipendenti, malati di AIDS, handicappati, minori a rischio - esonero dall’obbligo di certificazione dei corrispettivi

mediante ricevuta o scontrino fiscale, limitatamente però alle sole attività istituzionali.

ENTI ECCLESIASTICI E ONLUSENTI ECCLESIASTICI E ONLUS

Page 66: Art. 73 (già 87)

LE ALTRE IMPOSTE INDIRETTE (artt. 16-24 e 26)LE ALTRE IMPOSTE INDIRETTE (artt. 16-24 e 26)

- esclusione della dalla ritenuta d’acconto del 4% i contributi corrisposti da enti pubblici; le ritenute alla fonte effettuate sui redditi di capitale sono da ritenersi a titolo di imposta- l’esenzione dall’imposta di bollo da atti, documenti, istanze,

contratti, estratti, certificazioni e attestazioni, sia quando sono poste in essere dalle Onlus, sia quando sono da queste richieste- esenzione della tasse sulle concessioni governative per gli atti e i provvedimenti che concernono le Onlus- esclusione dalla tassazione delle acquisizioni a titolo gratuito- agevolazioni in relazione alla registrazione degli atti costitutivi e delle modiche statutarie degli enti e sola tassa fissa gli acquisti di immobili destinati ad essere utilizzati direttamente

ENTI ECCLESIASTICI E ONLUSENTI ECCLESIASTICI E ONLUS

Page 67: Art. 73 (già 87)

LE ALTRE IMPOSTE INDIRETTE (artt. 16-24 e 26)LE ALTRE IMPOSTE INDIRETTE (artt. 16-24 e 26)

- previsione che gli enti locali possano deliberare in merito alla riduzione o all’esenzione dal pagamento dei tributi e dagli adempimenti connessi- esclusione dall’imposta sugli spettacoli (ora imposta sugli intrattenimenti) per alcune attività di tipo occasionale - estensione alle Onlus del regime agevolato previsto per gli enti non commerciali in materia di lotterie, tombole, pesche e banchi di beneficenza- precisazione che alle Onlus si applicano, ove compatibili, le disposizioni previste per gli enti non commerciali ed in particolare quelle dell’articolo 2 (raccolte occasionali di fondi

e contributi per lo svolgimento di attività convenzionate)

ENTI ECCLESIASTICI E ONLUSENTI ECCLESIASTICI E ONLUS

Page 68: Art. 73 (già 87)

ENTI ECCLESIASTICI E ONLUSENTI ECCLESIASTICI E ONLUSÈ CONVEVIENTE CONFIGURARE COME ONLUS È CONVEVIENTE CONFIGURARE COME ONLUS

UNA PR0PRIA ATTIVITA’?UNA PR0PRIA ATTIVITA’?I suggerimenti della CEI nella nota 2 aprile I suggerimenti della CEI nella nota 2 aprile

19981998ELEMENTI DA CONSIDERAREELEMENTI DA CONSIDERARE• La perdita della qualifica di ente non

commerciale • Le agevolazioni sul reddito imponibile • Le agevolazioni per l’acquisto di beni mobili

strutturali • La legislazione nazionale e locale e le privative a

favore delle Onlus• I beni immobili già precedentemente di proprietà