Ares informa set nov2015

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AresInforma Sicurezza sul lavoro, ambiente, qualità, formazione 03/15 Pubblicate le nuove norme ISO 9001 e ISO 14001 Speciale diagnosi energetica e giurisprudenza Interpelli del Ministero del Lavoro

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Il numero di novembre della newsletter di Studio ARES: le nuove norme ISO interpelli del ministero del lavoro news ambientali

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AresInformaSicurezza sul lavoro, ambiente, qualità, formazione

03/15

Pubblicate le nuove norme ISO 9001 e ISO 14001 Speciale diagnosi energetica e giurisprudenza

Interpelli del Ministero del Lavoro

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prima di tutto

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a cura di Vittorio CampionePresidente Studio Ares

Alla fine sono uscite.Parliamo delle nuove norme ISO 9001 e ISO 14001 edizione 2015, di cui tanto si è parlato negli ultimi mesi e che sono state entrambe pubblicate nel mese di settembre.Non si tratta di una semplice revisione, ma di una vera e propria riscrittura, a partire dalla struttura fino ad arrivare all’impostazione e ai concetti contenuti.E’ vero, ci sono tre anni di tempo per adeguarsi, per adattare il proprio sistema di gestione a queste nuove normative.Ma sarebbe un grave errore attendere

l’ultimo momento, posticipare l’applicazione dei nuovi concetti per così tanto tempo.Argomenti come l’analisi del contesto, la gestione del rischio, la leadership, sono tematiche che ogni azienda deve affrontare.E l’applicazione - intelligente, non formale - dei requisiti delle nuove ISO costituisce uno strumento formidabile per la crescita delle organizzazioni.A partire dalla nuova struttura ad alto livello (HLS) che le rende facilmente integrabili, anche con la futura norma ISO 45001 sulla salute e sicurezza,

fino ai concetti di pianificazione e miglioramento, queste norme sono insuperabili linee guida, alla portata di imprenditori coraggiosi e lungimiranti.C’è da chiedersi se il sistema delle aziende, dei consulenti, degli enti di certificazione sia pronto per un cambio così radicale, per uno spostamento così importante del punto di vista e della prospettiva.Ma forse non ha senso chiederselo, perchè come cantava Battisti, tanti anni fa: lo scopriremo solo vivendo.Buona lettura!

L’applicazione intelligente dei requisiti delle nuove ISO costituisce

uno strumento formidabile per la crescita delle organizzazioni

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A sette anni dalla sua emanazione e due dalle ultime modifiche significative introdotte con il “decreto del fare”, il D.Lgs 81/2008 cambia ancora. Con il D.Lgs 151/15 si assiste ad un ulteriore ampliamento del campo di applicazione, all’inasprimento delle sanzioni (che arrivano fino a triplicare, ad esempio, in talune circostanze ed omissioni in materia di formazione) oltre che all’abolizione del registro infortuni (a partire dal novantesimo giorno successivo all’entrata in vigore del decreto semplificazioni).

Molto cambia, anche nella operatività quotidiana.

Tra le principali novità, l’applicazione integrale del D.Lgs 81/2008 ai prestatori di lavoro accessorio impiegati da imprese e professionisti, mentre, in tutti gli altri casi, si applica il regime di tutela già previsto dall’Art.21 D.Lgs 81/2008 per i lavoratori autonomi. Il medesimo regime di tutela, tipico dei lavoratori autonomi, si applica anche ai volontari delle associazioni religiose e ai volontari accolti nell’ambito dei programmi di educazione non formale.

Inoltre, anche per i datori di lavoro di imprese superiori ai 5 dipendenti è possibile rivestire direttamente l’incarico di addetto antincendio e primo soccorso.

Per quanto riguarda, invece, la denuncia di malattia professionale, diverse novità sono state introdotte dall’art.21 del medesimo Decreto che ha previsto l’obbligo, per i Medici che venissero a conoscenza di casi di Malattia Professionale, di denuncia e refertazione immediata all’Autorità Giudiziaria, senza lasciare al lavoratore la facoltà di decidere in merito.

Se nulla cambia per quanto riguarda la refertazione (il medico dovrà continuare a procedere d’ufficio, con trasmissione del referto all’Autorità Giudiziaria entro 48 ore, in caso di malattia professionale con lesione grave o gravissima ad eccezione che per malattia professionale dell’artigiano) alcune novità sono state introdotte, invece, relativamente al certificato INAIL di Malattia Professionale. Con l’Art.21 del suddetto D.Lgs 151/2015, infatti, il Medico non dovrà più consegnare il certificato di malattia professionale al lavoratore (lasciando a quest’ultimo la libertà di procedere o meno con la pratica risarcitorio) ma dovrà rilasciare un certificato ai fini degli obblighi di denuncia di cui al medesimo Articolo 21 e a trasmetterlo, esclusivamente per via telematica, all’INAIL.

E’ sempre il medesimo Articolo 21 ad abolire, dal 15/03/2016, l’obbligo, a carico del Medico, di trasmettere all’INAIL la Denuncia di Malattia Professionale (a fini statistici ed epidemiologici, ai sensi dell’art. 139 del D.P.R. 1124/65). Tale obbligo, infatti, si riterrà assolto con la trasmissione telematica del suddetto certificato così come si intenderà assolto l’obbligatorio invio all’INAIL della denuncia nei casi di malattia professionale che produca astensione dal lavoro superiore a 3 giorni.

Si conferma, invece, l’obbligo di Denuncia di malattia professionale all’Ufficio Territoriale del Lavoro (art. 139 del D.P.P. 1124/65)

In caso di tumori professionali, infine, rimane invariato l’obbligo del medico di darne segnalazione all’ INAIL, tramite i Centri operativi regionali (COR) (art. 244, comma 2 del D.Lvo 81/08).

DECRETO SEMPLIFICAZIONI: COSA CAMBIA?

sicurezza

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ABOLITO IL REGISTRO INFORTUNI

sicurezza

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L’art. 21, comma 4 del d.lgs. 14 settembre 2015, n. 151, “Disposizioni di razionalizzazione e semplificazione delle procedure e degli adempimenti a carico di cittadini e imprese e altre disposizioni in materia di rapporto di lavoro e pari opportunità”, uno dei quattro decreti attuativi del Jobs Act, va a modificare le disposizioni dettate dall’art. 53, comma 6 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i. in merito alla tenuta del registro infortuni.

Nello specifico, a decorrere dal novantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 151/15 (dal 24/12/2015 in

poi), è abolito l’obbligo di tenuta del registro infortuni.

Il datore di lavoro, accedendo alla pagina personale “My INAIL” del portale INAIL, provvederà a inoltrare la denuncia, non avendo l’obbligo di aggiornare, duplicando quanto già trasmesso all’ente assicurativo nazionale per gli infortuni sul lavoro, l’ormai obsoleto registro degli infortuni.

Sarà sufficiente accedere alla sezione “Denunce” e selezionare la voce “Denuncia/Comunicazione di infortunio” e compilare la nuova denuncia.

OBBLIGO DI CSE ANCHE PER I PICCOLI CANTIERI

Dal 18 Agosto 2015, per effetto della Legge 115 del 29 Luglio 2015 (Legge europea 2014) lettera G bis comma 2 Art.88 anche nei piccoli cantieri, con un rapporto uomini/giorni inferiore a 10, se in presenza di più imprese esecutrici, si dovrà nominare il CSE. A stabilirlo la NORMATIVA EUROPEA secondo la quale il

rischio non è dato dall’esiguità dei lavori ma dall’interferenza tra due o più imprese (a tale riguardo si precisa che è da considerarsi nel computo delle imprese esecutrici anche l’eventuale impresa incaricata unicamente di provvedere all’installazione delle opere provvisionali).

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NUOVI REQUISITI PER I MANUTENTORI DEGLI ESTINTORI

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È entrata in vigore il 10 settembre la norma UNI 9994-2:2015 “Apparecchiature per estinzioni incendi - Estintori di incendio - Parte 2: Requisiti di conoscenza, abilità e competenza del tecnico manutentore di estintori d’incendio” che descrive i requisiti necessari per lo svolgimento dell’attività di “tecnico manutentore degli estintori d’incendio portatili e carrellati e che si affianca alla già vigente UNI 9994-1 “Apparecchiature per estinzione incendi -

Estintori di incendio - Parte 1: Controllo iniziale e manutenzione”.

I requisiti sono indicati sia per consentire la valutazione dei risultati dell’apprendimento informale e non formale e sia ai fini di valutazione di conformità delle competenze, secondo il quadro Europeo delle qualifiche (EQF).

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RIPOSI GIORNALIERI DELLA LAVORATRICE MADRE. Pubblicato un

interpello del Ministro del Lavoro

Pubblicato l’interpello 23/2015 relativo alla possibilità per le lavoratrici madri di fruire, entro il primo anno di vita del bambino, di due periodi di riposo durante la giornata lavorativa. L’interpello chiarisce che tale facoltà debba essere semplicemente “concessa”, da parte del Datore di Lavoro, alla lavoratrice che ne faccia esplicita

richiesta. Il Datore di Lavoro, infatti, non è in alcun modo tenuto a “pretendere il rispetto” di tali periodi di riposo da parte della lavoratrice, anche quando la stessa, dopo averne inizialmente fatto richiesta, decidesse di non più usufruirne.

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sicurezza

APPROVATA DALL’INAIL L’EDIZIONE 2015 DELLE “LINEE DI INDIRIZZO PER L’IMPLEMENTAZIONE DEI SISTEMI DI

GESTIONE PER LA SALUTE E SICUREZZA NELLE IMPRESE A RETE SGSL – AR”

Le Linee di Indirizzo SGSL-AR (redatte in conformità alle Linee Guida UNI – INAIL nel 2001 e congruenti dal punto di vista dei contenuti con le BS OHSAS 18001:2007) hanno come obiettivo quello di supportare l’organizzazione lavorativa delle imprese che hanno una struttura articolata sul territorio, suddivisa in unità di governo centrale e unità produttive di tipo operativo e che utilizzano un sistema a rete per erogare servizi infrastrutturali strategici particolarmente rilevanti per la collettività (aziende dei trasporti, elettricità, telecomunicazioni, gas...)

Tali Linee, la cui applicazione ha carattere volontario, contengono indicazioni in merito alla costituzione di un modello di organizzazione e gestione conforme ai requisiti dell’art. 30 del D.

Lgs. 81/2008 e s.m.i. che, ove efficacemente attuato, consente l’esenzione dalla responsabilità amministrativa delle imprese di cui all’art 25 septies del D. Lgs. 231/2001 .

La finalità delle Linee di Indirizzo approvate è quella di strutturare un sistema organico, integrato con l’operatività aziendale complessiva, che intende pianificare i miglioramenti progressivi delle sue performance nella tutela della salute e della sicurezza sul lavoro come effettivo risultato delle proprie attività e dei propri processi produttivi. Completano le Linee gli allegati inerenti alla La gestione della catena di fornitura, rischio di infortuni legati alla circolazione stradale e rischi di infortuni legati agli Ambienti Confinati.

PREVENZIONE DELLE PATOLOGIE MUSCOLO SCHELETRICHE. Pubblicate le nuove linee guida di Regione Lombardia

Le Linee guida regionali (LG), di cui al decreto D.G Sanità 3958 del 22/04/2009 hanno richiesto aggiornamenti nel testo e negli allegati in ragione dei progressi tecnico scientifici e dell’evoluzione normativa specifica. Regione Lombardia, pertanto, con Decreto nr.

7661 del 23/09/2015 ha pubblicato le “Linee guida regionali per la prevenzione delle patologie muscolo scheletriche connesse con movimenti e sforzi ripetuti degli arti superiori”.

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PUBBLICATO IL RAPPORTO DELL’ISTITUTO SUPERIORE DI

SANITA' ISTISAN 15/25 SU PARAMETRI MICROCLIMATICI E INQUINAMENTO

INDOOR

sicurezza

Attualmente in Italia non è stata elaborata una specifica regolamentazione legislativa sugli aspetti dell’inquinamento dell’aria per gli ambienti indoor (scuole, uffici, abitazioni, mezzi di trasporto, ecc.). Di fatto per detti ambienti si fa riferimento a linee guida o valori di riferimento elaborati dall’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) e per alcuni inquinanti si fa riferimento a normative di altri Paesi europei, alla letteratura scientifica o ad altri standard quali, ad esempio, quelli relativi all’aria ambiente. Al fine di colmare tale lacuna fu istituito nel 2010 presso l’ISS il Gruppo di Studio composto da esperti dello stesso ISS, dei Ministeri Salute e Istruzione Università e Ricerca (MIUR), di altri Enti e Istituti di Ricerca, di Università e di Regioni.

Il GdS nell’ambito dei suoi lavori, ha attivato “gruppi ad hoc”

che affrontano ed elaborano documenti su specifiche tematiche, condivise nel gruppo allargato e che costituiscono la base per la redazione di rapporti tecnici (Rapporti ISTISAN) sulla problematica indoor.

Il documento recentemente pubblicato riporta un inquadramento dei parametri termo-igrometrici e delle componenti dell’involucro edilizio di cui tener conto nel monitoraggio dell’aria indoor; e un accenno all’ influenza dei parametri microclimatici sugli inquinanti chimici e biologici. Inoltre, viene riportato in Appendice uno schema esemplificativo di organismo edilizio con un elenco non esaustivo di informazioni da prendere in considerazione per programmare il monitoraggio, o da registrare durante il monitoraggio di un ambiente confinato.

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DIAGNOSI ENERGETICA: DAL MISE ARRIVANO I CHIARIMENTI

speciale diagnosi energetica

Entro il 5 Dicembre 2015, alcune categorie di imprese (le grandi imprese e le PMI energivore) sono obbligate all’esecuzione della diagnosi energetica.

A questo proposito, e date le diverse richieste di chiarimento pervenute, il Ministero per lo Sviluppo Economico (MiSE) ha pubblicato una seri di domande frequenti (FAQ), in modo da agevolare le imprese nell’osservanza dell’obbligo.

Le FAQ, raccolte con il supporto di ENEA, hanno l’obiettivo di precisare e approfondire alcuni aspetti già trattati all’interno del documento del MiSE pubblicato il Maggio scorso.

Si va dalla data ultima per l’invio della diagnosi energetica all’ENEA, all’ambito di applicazione dell’obbligo; dalle sanzioni previste dalla

legge, alle specifiche sul sito produttivo; dai soggetti responsabili dell’esecuzione della diagnosi (società di servizi energetici, EGE o auditor energetici), alle modalità tecniche per l’esecuzione della diagnosi energetica.

Questo documento si inserisce nell’ambito delle azioni di informazione e sensibilizzazione in fatto di diagnosi energetica, svolte dal MiSE in collaborazione con ENEA.

Il MiSE specifica, inoltre, che la diagnosi energetica rappresenta una vera e propria opportunità per le imprese, perché permette di individuare i margini di miglioramento nell’utilizzo dell’energia, e di intervenire in modo da contenere i consumi: non si tratta solo di rispettare le disposizioni previste dall’Unione Europea.

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DIAGNOSI ENERGETICA: A BREVE UN BANDO PER FINANZIARE LE PMI

Dalla Regione Lombardia verranno erogati 2.686.500 euro per l’efficientamento energetico delle PMI situate nell’intero territorio regionale. La Giunta ha infatti approvato nella seduta n. 138 del 30 ottobre scorso una delibera che prevede l’emanazione di un bando per concedere contributi alle PMI che realizzano diagnosi energetiche nei loro siti produttivi e/o che adottano sistemi di gestione ISO 50001.

Il Programma, pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione del 4 novembre, promuove l’adozione di una misura di incentivazione finanziaria destinata alle PMI che realizzano una diagnosi energetica o adottano un sistema di gestione dell’energia conforme alla norma ISO 50001 in uno o più dei propri siti produttivi situati nel territorio lombardo.

Il Programma, che durerà fino al 2020, prevede l’adozione di bandi per l’implementazione del regime di aiuto.

Saranno finanziate due tipologie di interventi:

•diagnosi energetiche finalizzate alla valutazione dei consumi della struttura energetica aziendale ed al risparmio conseguibile attraverso la realizzazione di interventi di efficienza energetica, eseguite in osservanza dei criteri di cui all’Alle gato 2 al d.lgs 102/14. Tale prescrizione risulta sempre rispettata se la diagnosi energetica è realizzata conformemente ai criteri minimi contenuti nelle norme tecniche UNI CEI 16247-1-2-3-4;

•adozione di sistemi di gestione conformi alle norme ISO 50001. Il certificato di conformità del sistema di gestione dell’energia alla

norma ISO 50001 deve essere rilasciato da un organismo terzo, indipendente e accreditato ai sensi del Regolamento (CE) n. 765-2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 luglio 2008 o firmatario degli accordi internazionali di mutuo riconoscimento.

Inoltre, ciascun bando dovrà prevedere:

•la conclusione della diagnosi energetica entro 4 mesi dalla comunicazione regionale di concessione del contributo, non ché la conclusione di almeno uno degli interventi previsti nella diagnosi medesima entro 24 mesi dalla data di consegna della stessa e comunque entro 28 mesi dalla data di comunicazione della concessione del contributo regionale;

•il rilascio della certificazione di gestione conforme alla norma ISO 50001 entro 28 mesi dalla data di comunicazione del contributo regionale.

Le imprese beneficiarie avranno accesso ad un incentivo che non potrà superare:

•il 50% delle spese ammissibili, fino a un massimo di 10.000 euro al netto dell’Iva per le diagnosi energetiche;

•il 50% delle spese ammissibili, fino a un massimo di 20.000 euro al netto dell’Iva per le procedure di attuazione di un sistema di gestione conforme alla norma ISO 50001.

Il primo bando, per cui la Regione metterà a disposizione 2.686.500 euro, dovrebbe essere emanato entro febbraio 2016.

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PUBBLICATE LE NUOVE NORME ISO 9001 E ISO 14001 EDIZIONE 2015

qualita'

Nel mese di settembre sono state emesse le nuove versioni delle due più importanti norme in materia di sistemi di gestione aziendale: la norma ISO 9001 sui sistemi di gestione per la qualità e la norma ISO 14001 sui sistemi di gestione ambientale.

La ISO 14001, in particolare, è stata emessa dall’ISO il 15 settembre e recepita in Italia con la sigla UNI EN ISO 14001:2015. La ISO 9001 è stata emessa il 22 settembre recepita in Italia con la sigla UNI EN ISO 9001:2015.

Per l’entrata in vigore di entrambe le norme, IAF – International Accreditation Forum ha fissato un periodo transitorio di 3 anni dalla data di pubblicazione.

Fino a 3 anni dalla pubblicazione delle nuove edizioni 2015 della ISO 9001 e della ISO 14001, saranno valide le nuove certificazioni e i rinnovi emessi a fronte di entrambe le edizioni delle norme.

La data di scadenza delle certificazioni ISO 9001:2008 e ISO 14001:2004 emesse durante il periodo transitorio dei 3 anni dovrà però corrispondere alla fine di tale periodo.

A 3 anni dalla pubblicazione della nuove edizioni 2015 delle norme ISO 9001 e ISO 14001, le certificazioni rilasciate a fronte delle norme precedenti ISO 9001:2008 e ISO 14001:2004 cesseranno di valere e saranno contestualmente revocate.

Entrambe le norme si caratterizzano per l’adozione della cosiddetta HLS (High Level Structure), vale a dire la struttura comune a tutte le future norme sui sistemi di gestione, a partire da quella sui sistemi di gestione per la sicurezza, la ISO 45001, prevista per l’anno prossimo.

Nei prossimi numeri della nostra newsletter approfondiremo alcuni aspetti innovativi di queste due normative.

231: NON IDONEO L’ORGANISMODI VIGILANZA MONOCRATICO

Interessanti spunti si possono cogliere nell’ordinanza resa in sede di appello cautelare dal Tribunale di Parma (ord. 26 maggio - 22 giugno 2015).

In un procedimento per truffa in danno di ente pubblico, il GIP del Tribunale di Parma applicava ad una s.r.l. la misura cautelare interdittiva dell’esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi per la durata di un anno e della revoca di quelli già concessi.

La società proponeva appello evidenziando in particolare:

le dimissioni dell’autore dei reati-presupposto dalla carica di amministratore unico e legale rappresentante della società;

l’adozione di un modello di organizzazione e di gestione e di un codice etico;

la nomina di un organismo di vigilanza monocratico.

Il Tribunale pone in luce la potenziale inefficacia del controllo affidato ad un organismo di vigilanza di natura monocratica, specie in considerazione dei “trascorsi molto negativi della società”, che impongono un’azione di monitoraggio “assidua e assai penetrante”.

Una seconda ragione di criticità è stata riscontrata in relazione alla mancata revoca delle domande di finanziamento originariamente presentate dall’amministratore nell’interesse della società.

La lacuna ravvisata dal Tribunale, consistente nella natura monocratica dell’ODV, appare a nostro parere completamente priva di motivazione.

Come è noto, le linee-guida di Confindustria consentono l’istituzione di un ODV monocratico, purchè esso assicuri i noti requisiti di autonomia, indipendenza, professionalità, continuità d’azione (anche in relazione alle dimensioni della società e dalla complessità della sua attività ed articolazione territoriale).

La società deve dimostrare al giudicante di aver strutturato correttamente l’organismo e, in seconda battuta, che l’organismo ha correttamente ed effettivamente svolto le sue funzioni.

Di questi passaggi deve dare conto la motivazione del provvedimento che esamini - nell’ambito del Modello organizzativo adottato - la

regolamentazione e l’attività dell’ODV.

Nulla di tutto ciò nell’ordinanza in esame, che qualifica come “non trascurabile criticità del Modello” la composizione monocratica dell’ODV, in quanto tale.

Più attenti su tali profili sono stati - nell’ambito del c.d. procedimento “Farmatruffa” di qualche anno fa - i periti nominati dal GIP del Tribunale di Bari, i quali ritennero inadeguato un ODV monocratico sulla base delle seguenti considerazioni:

In primo luogo, la scelta di prefigurare l’organismo come “monocratico” tradiva un’evidente, grave insufficienza operativa e strategica rispetto alla complessità dell’ente.

Buona parte dell’attività dell’organismo è stata assorbita da audit demandati dal CdA in seguito all’apertura del procedimento penale, da parte della Procura della Repubblica di Bari.

Dunque, i tempi di svolgimento di tali verifiche, in qualche modo “imposte” dal susseguirsi degli eventi, dimostrano inequivocabilmente come un organo monocratico, sprovvisto di adeguate risorse umane delle quali avvalersi, non poteva ritenersi attrezzato per intervenire con tempestività nelle aree a rischio-reato. Non entrano in giuoco i risultati delle verifiche, in buona parte apprezzabili, ma i “tempi” che sono stati necessari per espletarle: inevitabilmente troppo lunghi a fronte della situazione di carenza di controlli che, infine, è stata rilevata. In definitiva, la “promiscuità” e la “monocraticità” dell’organo di vigilanza impedivano sia l’elaborazione di un’autonoma strategia operativa, sia la possibilità di effettuare i controlli in maniera tempestiva.

In definitiva, si può ritenere inadeguato un ODV monocratico (come, del resto, anche uno collegiale), già in astratto, solo se nel Modello non sono regolamentate per bene le sue caratteristiche di autonomia/indipendenza/professionalità/continuità d’azione, in tutte le loro implicazioni (poteri, budget, guarentigie, flussi informativi, ecc.).

Se invece la sua strutturazione è corretta, lo si può ritenere una vera e propria lacuna del Modello solo accertandone, in concreto, l’ineffettivo ed inefficace esercizio delle funzioni.

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giurisprudenza

RESPONSABILITA' ESCLUSIVA DEL CAPOCANTIERE IN OCCASIONE DI UN

INFORTUNIO AVVENUTO IN CANTIERE, ALLA SUA PRESENZA

Con sentenza nr.11135 la Corte di Cassazione Penale, Sez. 4 ha individuato come unico responsabile per la morte di un lavoratore, caduto da un ponteggio che egli stesso aveva installato, il Capocantiere, escludendo ogni responsabilità in capo a terzi (CSE, Legale Rappresentante dell’Impresa esecutrice, lavoratore coinvolto…). Questo poiché, dalle indagini svolte a seguito dell’infortunio, è emerso che il Capo Cantiere, abitualmente presente in posto lo era anche nel momento in cui l’infortunio si è verificato ed, inoltre, egli stesso aveva preso visione, senza ravvisare alcuna anomalia, del ponteggio incriminato che si è, poi, rivelato fuori norma sotto diversi punti di vista (assenza dei fermapiede, collocazione e larghezza delle tavole…)

Sulla scorta di tali rilievi la Corte ha concluso che l’imputato era venuto meno ai precisi obblighi impostigli sia dalla qualifica di capo cantiere, sia dalla effettiva presenza in cantiere e dall’intervenuta visione del ponteggio, che era stato montato in modo irregolare dallo stesso lavoratore poi deceduto.

Per quanto concerne poi eventuali responsabilità dirette dalla vittima, la Corte suprema ha chiarito che le norme antinfortunistiche sono destinate a garantire la sicurezza delle condizioni di lavoro, anche in considerazione della disattenzione

con la quale gli stessi lavoratori effettuano le prestazioni. Nel campo della sicurezza del lavoro, gli obblighi di vigilanza che gravano sul Datore di Lavoro (e, quindi, a cascata sul Dirigente e sul Preposto) risultano funzionali anche rispetto alla possibilità che il lavoratore si dimostri imprudente o negligente verso la propria incolumità e l’eventuale colpa concorrente del lavoratore non può avere alcuna efficacia esimente per i soggetti aventi l’obbligo di sicurezza che si siano comunque resi responsabili della violazione di prescrizioni in materia antinfortunistica.

Per quanto riguarda quindi il mancato esercizio dell’azione penale nei riguardi di terzi soggetti (CSE e Legale Rappresentante) la Sez. IV ha richiamato al riguardo il consolidato orientamento secondo cui, comunque, in caso di pluralità di posizioni di garanzia, ciascuno è per intero destinatario dell’obbligo giuridico di impedire l’evento. Per quanto riguarda, quindi, il capocantiere, considerata la sua specifica qualifica e la sua presenza quotidiana in cantiere, egli era tenuto ad una attività di vigilanza sulla corretta esecuzione delle opere, sul rispetto delle condizioni di sicurezza e sulla corretta predisposizione delle opere provvisionali finalizzate a tutelare la sicurezza dei lavoratori.

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interpelli Ministero del lavoro

CODICI ATECO E FORMAZIONE RSPPCon l’interpello n. 6/2015 il Ministero del Lavoro risponde alla Federazione Anie in merito all’applicazione dell’Accordo Stato-Regioni del 26 gennaio 2006 in materia di corsi di formazione per lo svolgimento delle funzioni di responsabile e addetto del servizio di prevenzione e protezione, relativamente alla nuova classificazione

delle attività economiche (Ateco 2007). Il Ministero chiarisce che ai fini della formazione di RSPP e ASPP è necessario verificare la corrispondenza tra la versione attuale dei codici Ateco (Ateco 2007) e quella precedente (Ateco 2002) utilizzando la tabella delle corrispondenze presente sul sito web dell’ISTAT.

DELEGA DI FUNZIONICon l’interpello n. 7/2015 il Ministero del Lavoro risponde all’Unione sindacale di Base dei Vigili del Fuoco precisando che la delega da parte del datore di lavoro di funzioni inerenti gli obblighi in materia di salute e sicurezza sul lavoro (art. 16, D.Lgs. n. 81/2008) – ad eccezione della valutazione dei rischi e relativo documento e la

designazione del RSPP – si distingue dal conferimento di incarico. Da questo consegue la possibilità per il soggetto delegato di non accettare la delega. Diversamente la delega deve essere accettata per iscritto da parte del delegato.

OBBLIGHI DEL MEDICO COMPETENTEIn risposta alla CISL nazionale, il Ministero chiarisce la richiesta di essere sottoposto a visita medica da parte del medico competente può essere avanzata da qualsiasi lavoratore, indipendentemente dal fatto che lo stesso sia o meno già sottoposto a sorveglianza sanitaria. L’unico vincolo imposto è che il medico competente ritenga tale domanda correlata ai rischi lavorativi. Viene inoltre chiarito che l’obbligo del medico competente di visitare i luoghi di lavoro comprende anche i luoghi che hanno rilevanza per la prevista

collaborazione con il datore di lavoro e con il servizio di prevenzione e protezione.

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AGGIORNAMENTO DEL FORMATORE

Il parere sulla interpretazione del Decreto interministeriale 6 marzo 2013 relativo ai criteri di qualificazione della figura del formatore per la salute e sicurezza sul lavoro, è stato oggetto di un interpello della serie 2 novembre 2015.

In particolare è stato chiesto di sapere se “con il termine alternativamente si intende che nell’arco dei tre anni il formatore – docente deve effettuare sia a) attività di docenza che b) seguire corsi di aggiornamento oppure è da considerarsi valevole quale aggiornamento se per i primi tre anni effettua solo attività di docenza, per un minimo di 24 ore, e per i tre anni successivi «frequenta solo corsi di aggiornamento e convegni per almeno 24 ore”.

Il decreto 6 marzo 2013 definisce i criteri di qualificazione della figura di formatore per la salute e sicurezza sul lavoro dei quali deve essere in possesso il docente dei corsi di formazione per:

1.1) datori di lavoro che intendano svolgere i compiti del servizio di prevenzione e protezione;

2) per lavoratori, dirigenti e preposti.

Lo stesso decreto stabilisce che a carico del formatore-docente l’obbligo di aggiornamento professionale triennale sorge:

•“dalla data di applicazione (12 mesi dopo la pubblicazione su GU)

per chi è già qualificato a tale data;

•dalla data di effettivo conseguimento della qualificazione per gli altri”.

Nel dare il parere la Commissione ha ricordato che l’obbligo di aggiornamento si articola in due diverse modalità, il formatore-docente è tenuto alternativamente:

a) alla frequenza, per almeno 24 ore complessive nell’area tematica di competenza, di seminari, convegni specialistici, corsi di aggiornamento. Di queste 24 ore almeno 8 ore devono essere relative a corsi di aggiornamento;

b) ad effettuare un numero minimo di 24 ore di attività di docenza nell’area tematica di competenza.

Sullo specifico quesito, la Interpelli si è così espressa. “Con il termine alternativamente il legislatore ha inteso dare la possibilità al formatore-docente di scegliere liberamente la tipologia di aggiornamento più confacente alla sua figura e viceversa:

•non ha inteso che le due modalità vadano alternate nei consecutivi trienni;

•né per tre anni solo docenza e per i tre anni successivi solo corsi di aggiornamento e convegni.

interpelli Ministero del lavoro

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ambiente

Sistri: aggiornata la guida gestione azienda

Il 15 ottobre 2015 è stata pubblicata online la versione aggiornata dello strumento di supporto per l’applicativo “gestione azienda” attraverso il quale è possibile effettuare visualizzazioni e richieste in autonomia. L’applicativo si utilizza in area autenticata e consente di visualizzare in piena autonomia il report di iscrizione, il calcolo del contributo e l’anagrafica, presentare una serie di richieste. La guida è scaricabile dal portale del sistema di tracciabilità informatica dei rifiuti (www.sistri.it).

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Aia: cambiano le regole per centrali a gas naturale

Gli impianti di combustione facenti parte della rete nazionale dei gasdotti, con potenza termica tra i 50 e i 300 Mw e alimentati esclusivamente a gas naturale non sono più obbligati a presentare la relazione di riferimento, ma dovranno comunque effettuare la verifica circa la sussistenza di tale obbligo entro tre mesi dall’entrata in vigore del provvedimento (il decreto non è stato ancora pubblicato in GU). Continuano però a rimanere soggetti ad autorizzazione integrata ambientale statale (AIA).

Albo gestori: accorpamento categorie

Come stabiliti dalla Deliberazione n.2 del 16/09/2015, nello specifico il seconda comma dell’articolo 8 del DM 120/2014 (regolamento dell’Albo) secondo il quale le imprese iscritte con procedura ordinaria per la raccolta e il trasporto di rifiuti speciali non pericolosi e pericolosi (categoria 4 e 5) possono, nel rispetto delle norme che disciplinano il trasporto di cose, svolgere l’attività di trasporto dei propri rifiuti (categoria 2 bis) e dei RAEE (categoria 3 bis) senza la necessità di ulteriori iscrizioni. Ciò riguarda le imprese già autorizzate all’esercizio di autotrasportatore conto terzi e sia per le imprese munite di veicoli immatricolati ad uso proprio o presi in locazione ad uso proprio.

Conai: diminuito il contributo per gli imballaggi in acciaio

Diminuisce dal 1° ottobre 2015 il Contributo Ambientale per gli imballaggi in acciaio; Il Consiglio di Amministrazione CONAI, sentito il parere del Consorzio Ricrea, ha deliberato la diminuzione del Contributo Ambientale per gli imballaggi in acciaio. La riduzione è operativa a partire dal 1° ottobre 2015.

Il Contributo per l’acciaio passa dagli attuali 21,00 Euro/ton a 13,00 Euro/ton.

Si tratta di un ulteriore segnale di riduzione dei costi per le imprese Consorziate – produttrici e utilizzatrici di imballaggi – che permetterà di garantire comunque il ritiro dei rifiuti urbani di imballaggio sull’intero territorio nazionale ed il riconoscimento ai Comuni dei corrispettivi previsti dal nuovo Accordo Quadro ANCI-CONAI(420 milioni di Euro stimati nel 2015).

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l’attività sanzionatoria.

In particolare tra le principali novità si segnala:

termoregolazione e contabilizzazione del calore: posticipata al 31 dicembre 2016 la scadenza per l’installazione di dispositivi per la termoregolazione e la contabilizzazione del calore in tutti gli impianti termici centralizzati indicando i criteri per valutare la convenienza dell’installazione rispetto al risparmio energetico potenziale, come previsto dalla norma tecnica UNI 15459;

formazione installatori e manutentori straordinari di impianti a fonte di energia rinnovabile: sono confermati quali soggetti abilitati tutti gli operatori già abilitati alla data del 3 agosto 2013; per mantenere la suddetta abilitazione, tali soggetti devono frequentare entro il 3 agosto 2016 un apposito percorso formativo di aggiornamento di 16 ore, con validità triennale

requisiti degli impianti termici: a partire dal primo gennaio 2016 l’installazione e la ristrutturazione degli impianti termici, nonché la sostituzione del generatore di calore, dovranno rispettare le prescrizioni del Decreto n. 6480 del 30 luglio 2015;

targatura: divieto di applicare una nuova targa ad impianti già targati da altri operatori

controllo, manutenzione e verifica dell’efficienza degli impianti termici: gli impianti, composti da generatori di diversa tipologia (esempio: gruppo termico a combustibile fossile e pompa di calore; gruppo termico a combustibile fossile e gruppo termico a biomassa) possono essere sottoposti a manutenzione da parte di più manutentori in funzione della singola tecnologia.

Regione lombardia: nuove regole per gli impianti termici

La Regione Lombardia, con Delibera di Giunta n. 3965/2015, ha approvato le nuove “Disposizioni per l’esercizio, il controllo, la manutenzione e l’ispezione degli impianti termici”.

Le novità introdotte con la nuova Delibera di giunta regionale riguardano tutti gli impianti termici civili presenti sul territorio regionale, inclusi gli impianti di produzione centralizzata di acqua calda sanitaria.

Sono esclusi dall’ambito di applicazione:

• gli impianti per la climatizzazione invernale degli ambienti e/o la produzione di acqua calda sanitaria centralizzata composti da uno o più generatori di energia termica la cui somma delle potenze termiche utili sia inferiore a 5 kW;

• gli impianti per la climatizzazione invernale degli ambienti e/o la produzione di acqua calda sanitaria centralizzata costituiti esclusivamente da pompe di calore e/o collettori solari termici la cui somma delle potenze termiche utili sia inferiore a 12 kW;

• gli impianti per la climatizzazione estiva composti da una o più macchine frigorifere la cui somma delle potenze termiche utili sia inferiore a 12 kW;

• le cucine economiche, le termocucine e i caminetti aperti di qualsiasi potenza termica.

Le nuove disposizioni riguardano: le attività di ispezione, i requisiti degli ispettori, le procedure di invio del rapporto di controllo tecnico, la responsabilità dell’esercizio e della manutenzione degli impianti termici , la modalità di controllo e manutenzione degli impianti termici, la documentazione che identifica l’impianto termico e le comunicazioni da trasmettere alle Autorità competenti, i contributi per le Autorità competenti e le modalità di versamento, i sistemi di termoregolazione e contabilizzazione del calore e infine

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