Ares Informa giugno 2015

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AresInforma Sicurezza sul lavoro, ambiente, qualità, formazione 01/15 Sicurezza: online la guida gratuita per la gestione dello stress 231: quando è esclusa la responsabilità Ambiente: obbligo di diagnosi energetica I nostri corsi in programmazione per il secondo semestre 2015

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La newsletter periodica di Studio ARES su ambiente, sicurezza e sistemi di gestione. In questo numero: Sicurezza: online la guida gratuita per la gestione dello stress 231: quando è esclusa la responsabilità Ambiente: obbligo di diagnosi energetica

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AresInformaSicurezza sul lavoro, ambiente, qualità, formazione

01/15

Sicurezza: online la guida gratuita per la gestione dello stress231: quando è esclusa la responsabilità

Ambiente: obbligo di diagnosi energetica I nostri corsi in programmazione per il secondo semestre 2015

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prima di tutto

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a cura di Vittorio CampionePresidente Studio Ares

E’ uscito quasi in sordina lo scorso anno, a luglio, ora è sulla bocca di tutti.Parliamo del decreto 102 del 2014, che impone alle grandi imprese e alle PMI con elevati consumi l’obbligo di diagnosi energetica entro dicembre.Un altro obbligo, diranno molti titolari di aziende, l’ennesimo adempimento, si lamenteranno gli amministratori delegati.E invece no, questa volta dietro all’obbligatorietà di una normativa di emanazione europea c’è lo spunto per un miglioramento importante:il contenimento dei consumi (e dei

costi) energetici.Perché è importante e vantaggioso fare la diagnosi energetica? Non solo perché lo dice la legge.C’è un ottimo motivo in più, ed è che la diagnosi energetica e l’efficienza energetica sono una grande opportunità di risparmio per le aziende.Avere sotto controllo i propri consumi, fare interventi di miglioramento dell’efficienza o adottare sistemi di gestione dell’energia certificati sono tutti modi per abbattere i consumi energetici, risparmiare in bolletta e accedere anche a incentivi economici

come i Certificati Bianchi, che permettono di avere tempi di ritorno degli investimenti brevissimi.Le imprese che effettuano una diagnosi energetica e intraprendono un percorso di efficienza hanno solo da guadagnarci.Come sempre, se lo vorrete, Studio ARES sarà al vostro fianco in questo processo. Con competenza, passione ed impegno.

Le imprese che effettuano una diagnosi energetica

e intraprendono un percorso di efficienza

hanno solo da guadagnarci

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EU-OSHA ha pubblicato una guida online gratuita per la gestione dello stress e dei rischi psicosociali sul luogo di lavoro. Tale guida è disponibile in rete oppure scaricabile per l’utilizzo non in linea. Come pratico strumento attualmente disponibile anche in diverse versioni nazionali, la guida online fornisce chiarimenti, consigli ed esempi, diretti in particolar modo ai datori di lavoro e ai lavoratori delle piccole imprese.

Lo stress è un importante fattore di preoccupazione per la salute e la sicurezza sul lavoro per l’80% circa delle aziende europee e costituisce una delle ragioni principali della perdita di giorni lavorativi in Europa. Tuttavia, meno di un terzo delle imprese europee è dotato di procedure attive per contrastare lo stress lavoro-correlato. La guida online costituisce uno strumento pratico per aiutare sia i datori di lavoro che i lavoratori, in particolar modo quelli delle piccole imprese, a comprendere e a gestire meglio lo stress e i rischi psicosociali.

Nel complesso, saranno pubblicate 34 versioni nazionali, ciascuna adattata alla legislazione, al contesto e alla lingua della nazione di riferimento. Ciascuna di esse indirizzerà inoltre gli utenti verso le

principali risorse nazionali in materia di stress e rischi psicosociali.

Ciascuna delle versioni della guida online comprende:

- una semplice spiegazione dei rischi, delle loro cause e delle conseguenze sui lavoratori e sulle imprese;

- consigli e istruzioni su come rilevare in anticipo i problemi e quali azioni intraprendere;

- esempi pratici di prevenzione e gestione dei rischi, diretti in particolare alle piccole imprese;

- informazioni utili sulle risorse nazionali.

Creata per migliorare la comprensione e favorire una presa di coscienza in merito allo stress e ai rischi psicosociali sul luogo di lavoro in tutta Europa, la guida online contribuisce inoltre a superare certe opinioni errate riguardanti lo stress, separando pertanto la realtà dalla finzione. La guida è diretta in particolar modo agli individui delle piccole imprese che necessitano di istruzioni o consigli in merito alle prime misure da intraprendere per contrastare l’insorgenza di stress e rischi psicosociali sul luogo di lavoro.

PubblIcAtA guIdA onlIne euroPeA Per lA gestIone dello stress

sicurezza

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FormAldeIde cAncerogenA solo dAl 1° gennAIo 2016

sicurezza

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decreto PAlchI:In unA cIrcolAre le IstruzIonI

oPerAtIve

È stata pubblicata sul portale del Ministero del Lavoro (sezione sicurezza- sicurezzalavoro.gov) la Circolare n. 35 del 24 dicembre 2014, che riporta alcune Istruzioni “operative tecnico - organizzative” per l’allestimento e la gestione delle opere temporanee e delle attrezzature da impiegare nella produzione e realizzazione di spettacoli musicali, cinematografici, teatrali e di manifestazioni fieristiche.

La circolare fa riferimento alle disposizioni del Decreto palchi - Decreto Interministeriale 22 luglio 2014 e riporta le “Istruzioni” in allegato, che si dividono in due capi:

Capo I: contiene istruzioni specifiche per Spettacoli musicali, cinematografici e teatrali

Capo II: Manifestazioni fieristiche

Con riferimento sia a Spettacoli musicali, cinematografici e

teatrali che a Manifestazioni fieristiche si opera dapprima una ricognizione dei contenuti del decreto nel suo campo d’applicazione, si chiariscono alcune definizioni e si chiarisce sulla Valutazione idoneità delle imprese straniere e sui “Contenuti minimi dei piani della sicurezza”. Ulteriori precisazioni riguardano poi la “Realizzazione della OT e lavori in quota”.

Per quanto riguarda la realizzazione delle strutture allestitive, tendostrutture o opere temporanee, nel caso di montaggio o smontaggio è prevista la possibilità di svolgere le attività senza l’installazione di una specifica recinzione dell’area di cantiere e di sostituire quest’ultima con un’apposita sorveglianza. Si specificano poi i particolari accorgimenti che devono essere prestati durante il montaggio/smontaggio.

Infine, un riferimento anche i requisiti di formazione/addestramento obbligatori specifici per alcune categorie di lavoratori.

La classificazione della Formaldeide come “cancerogeno, 1/B” che doveva entrare in vigore dal 1° aprile 2015, è stata posticipata al 1° gennaio 2016.

Di conseguenza anche l’aggiornamento del Documento di Valutazione del Rischio viene rinviato a tale data.

In caso di lavoratori esposti (laboratori, sanità, industria, cosmetica) sono quindi prorogati al 01.01.2016 i seguenti obblighi:

- datore di lavoro: adeguamento del documento di valutazione dei rischi con l’applicazione di quanto previsto dal titolo IX - Capo II del D.vo 81/08

- medico competente: in caso di esposizione, sono previsti l’obbligo di tenuta del registro degli esposti a cancerogeni, la sorveglianza sanitaria, la collaborazione alla formazione dei lavoratori ed alla scelta dei D.P.I., la visita alla cessazione del rapporto di lavoro, l’invio della cartella sanitaria e di rischio all’ex ISPESL (INAIL) in caso di cessazione, la richiesta della cartella all’ex ISPESL (qualora il lavoratore non ne abbia copia) in caso di inizio rapporto, ecc.

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dIsPosItIvI dI ProtezIone cAdute dAll’Alto: regIme gIurIdIco e

normAtIvA APPlIcAbIle

Con la Circolare in data 13/02/2015, n. 38, il Ministero del lavoro e politiche sociali fornisce importanti chiarimenti in merito alla qualificazione giuridica dei dispositivi di ancoraggio a cui vengono collegati i sottosistemi per la protezione contro le cadute dall’alto, durante l’esecuzione di lavori in quota.

Viene effettuata una distinzione tra le seguenti due categorie di dispositivi di ancoraggio.

1 - Dispositivi che seguono il lavoratore, quindi installati non permanentemente nelle opere di costruzione e che sono quindi caratterizzati dall’essere amovibili e trasportabili. Tali dispositivi, che devono avere le seguenti caratteristiche minime:

- sono portati in loco e messi in opera dal lavoratore;

- sono rimossi al termine del lavoro dal lavoratore stesso;

Sono considerati “Dispositivi di protezione individuale”(DPI) ai sensi degli articoli 74, comma 1 e 76 comma 1 del Testo Unico della sicurezza di cui al D.vo 81/2008, nonché dell’articolo 1, comma 2, del D.vo 475/1992 (si intendono per DPI i prodotti che hanno la funzione di salvaguardare la persona che l’indossi o comunque li porti con se da rischi per la salute e la sicurezza).

2 - Dispositivi installati permanentemente nelle opere di costruzione, quindi fissi e non trasportabili. Stante quanto sopra riportato, tali dispositivi non sono invece da considerare DPI, e non dovranno dunque recare la marcatura CE come DPI (prevista dal D. L.vo 475/1992 citato). Tali dispositivi saranno viceversa da considerare come prodotti da costruzione, come tali rientranti nel campo di applicazione del Regolamento (UE) n. 305/2011 del 09/03/2011.

UNI 11347:2015 - Programmi aziendali di riduzione dell’esposizione a rumore nei luoghi di lavoro

La nuova norma specifica come indicare gli interventi tecnici e organizzativi che vengono adottati dall’azienda per ridurre l’esposizione al rumore nei luoghi di lavoro nonché come identificare le aree di lavoro a maggior

sicurezza

rischio al fine della loro delimitazione/segnalazione/restrizione all’accesso, così come richiesto dalla legislazione vigente, attraverso la redazione di un programma aziendale di riduzione dell’esposizione (PARE) al rumore.

Nel PARE devono essere fornite una serie di informazioni a cominciare dall’elenco dei lavoratori e delle attività per i quali si è riscontrato in fase di valutazione del rischio il superamento dei valori previsti, ma anche le misure tecniche e organizzative che si intendono adottare allo scopo, tenuto conto delle esigenze:

1) della sicurezza (sia del personale, che delle macchine, che dei prodotti)

2) della produzione

3) dell’ambiente.5

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nuovA ProcedurA onlIne Per lA vAlutAzIone del rIschIo dA

rAdIAzIonI ottIche ArtIFIcIAlI (roA)

sicurezza

Pubblicata dal PAF (Portale Agenti Fisici) una nuova procedura online per la valutazione del rischio da Radiazioni Ottiche Artificiali (ROA), con specifico riferimento alla valutazione del rischio in presenza di illuminazioni ad Alogenuri metallici, sia un ufficio che nei capannoni industriali.

La procedura Web permette il calcolo della fascia di rischio e, quindi, il margine di sicurezza fotobiologica.

La procedura di calcolo avviene inserendo nel sistema informazioni in merito a dati illuminotecnici della singola sorgente, dati di installazione, quindi tipo di bulbo (potenza, temperatura di colore,

flusso luminoso, configurazione), collocazione e distanza stimata.

La procedura è stata sviluppata anche per sopperire alla momentanea carenza normativa.

Le norme di sicurezza IEC/CEI specifiche per i sistemi di illuminazione sono in corso di adeguamento al fine di introdurre per ciascuna tipologia di sorgente specifici limiti di emissione che ne garantiscano un utilizzo sicuro in relazione al rischio per l’apparato oculare, ma al momento non sono fornite dai produttori informazioni idonee a garantire la sicurezza fotobiologica per i lavoratori e per le persone del pubblico dei sistemi in vendita.

AscensorI In servIzIo PubblIco: esercIzIo, mAnutenzIonee verIFIche PerIodIche

Le disposizioni e le procedure inerenti all’apertura, all’esercizio, alla manutenzione, nonché alle verifiche e prove periodiche per il funzionamento in sicurezza degli ascensori in servizio pubblico, sono disciplinate dal D.M. 09/03/2015, pubblicato sulla G.U. n. 61 del 14/03/2015.

APERTURA ED ESERCIZIO

La Regione o l’ente locale devono trasmettere all’USTIF competente per territorio la documentazione indicata all’articolo 2, comma 1, del decreto in esame, almeno 30 giorni prima dell’apertura dell’impianto al pubblico esercizio.

Tra i documenti da trasmettere, quello concernente l’individuazione del Responsabile dell’esercizio (per i cui requisiti, funzioni ed incombenze si fa rinvio al D.M. 18/02/2011). Altresì deve essere inviata la proposta di Regolamento di esercizio, recante le modalità con cui l’esercizio dovrà svolgersi e che va predisposto dal Responsabile e approvato dagli organi regionali o locali delegati. Oltre al Regolamento di esercizio vanno forniti l’elenco ed i compiti del personale addetto, il manuale di uso e manutenzione ed uno specifico piano di soccorso.

MANUTENZIONE, VERIFICHE E PROVE PERIODICHE

Allo scopo di garantire un buono stato conservativo dell’impianto e un efficiente e regolare funzionamento, la manutenzione può essere affidata solo a personale munito di certificato di abilitazione (ai sensi degli artt. 6, 7, 8 e 10 del D.P.R. 1767/1951) o ad una ditta abilitata ai sensi della L. 46/1990, che a sua volta impieghi esclusivamente

personale abilitato.

Quanto alle verifiche periodiche:

•ogni giorno, prima dell’inizio del servizio pubblico, il personale incaricato deve procedere a effettuare una o più corse di prova a vuoto;

•almeno ogni 6 mesi, il responsabile dell’esercizio deve effettuare i controlli e le prove di cui all’appendice E delle norme UNI 81-1:2008 e 81-2:2008, e redigere in collaborazione con il soggetto manutentore il verbale relativo alle prove effettuate.

A tale ultimo proposito segnaliamo che il riferimento alle norme UNI 81-1 e 81-2 era presente anche nell’abrogato D.M. 11/01/2010, e che questo era un punto sul quale si erano incentrate alcune delle censure mosse dall’UE, secondo la quale ai sensi della Direttiva 95/16/CE la conformità potrebbe essere provata anche con mezzi alternativi a tali norme, e ad esse equivalenti.

Queste nuove norme appaiono quindi anch’esse a rischio di non conformità con la citata Direttiva.

Infine, ogni 3 anni (o in caso di incidente e comunque in occasione delle revisioni speciali), ai controlli prende parte un funzionario tecnico dell’USTIF, al fine di verificare il corretto operato del Responsabile dell’esercizio. In ogni caso gli USTIF competenti per territorio possono disporre in qualsiasi momento ispezioni finalizzate a verificare il rispetto delle disposizioni di sicurezza, il buono stato di conservazione ed il buon funzionamento degli impianti.

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AlImentI: InFormAzIonI chIAre Per glI AllergenI

sicurezza

Il Ministero della salute in data 6 febbraio 2015 ha diramato una propria circolare interna in relazione alle informazioni da fornire al consumatore sulle sostanze o sui prodotti che provocano allergie e intolleranze (ex allegato II del Regolamento n. 1169/2011) da parte degli operatori che producono cibi pronti per il consumo all’interno di una determinata struttura (ristorante, bar, mensa, ospedali, scuole, attività di catering, ecc)

Tali attività devono fornire al consumatore tutte le informazioni in merito agli ingredienti contenuti nelle pietanze da loro preparate e somministrate, che possono provocare allergie.

La nota ministeriale chiarisce che l’informazione deve essere scritta, ma l’operatore è libero di scegliere il supporto sul quale riportare le informazioni previste (menu, appositi registri o cartelli o altro sistema equivalente, anche tecnologico, da tenere bene in vista, così da consentire al consumatore di accedervi facilmente e liberamente).

In sintesi l’operatore di un esercizio di ristorazione ha i seguenti obblighi:

- l’operatore è libero di scegliere il supporto sul quale riportare le informazioni previste dalla legge;

- deve essere disponibile un cartello informativo, chiaramente visibile dal consumatore;

- il cartello informativo esposto al pubblico può essere generico e riferire la disponibilità di informazioni aggiuntive, su richiesta del cliente;

- tali informazioni devono essere verificabili (ovvero scritte);

- andrà fornita evidenza documentale dell’avvenuta formazione del personale incaricato di fornire le informazioni al consumatore che dovrà risultare dai piani di autocontrollo.

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dIAgnosI energetIcA

speciale

Il D.Lgs 102/2014, approvato nel luglio dello scorso anno, introduce una serie di regole volte a raggiungere l’obiettivo europeo del risparmio del 20% di energia entro il 2020.

Tra le novità apportate dal decreto per raggiungere gli obiettivi nazionali c’è anche l’obbligo di diagnosi energetica per le imprese. Il decreto fa delle distinzioni in base alla grandezza delle imprese (Grandi imprese o PMI) e in base ai loro consumi energetici (energivore o non energivore).

Chi ha l’obbligo di diagnosi energetica

La Grande Impresa:un’impresa che occupa piu’ di 250 persone, il cui fatturato annuo supera i 50 milioni di euro o il cui totale di bilancio annuo supera i 43 milioni di euro.

Le Grandi imprese devono eseguire una diagnosi energetica entro il 5 dicembre 2015 e successivamente ogni 4 anni.

Sono esonerate da questo obbligo solo le imprese che rispettano tutte le seguenti condizioni:

- hanno adottato sistemi di gestione conformi EMAS, sistemi di gestione energetica certificati ISO 50001 oppure sistemi di gestione ambientale certificati EN ISO 14001

- il sistema di gestione adottato include un audit energetico conforme ai parametri stabiliti dal D.Lgs 102/2014

- Le PMI: ditte che hanno meno di 250 dipendenti e il cui fatturato non supera i 50 milioni di euro oppure il cui totale attivo di bilancio non supera i 43 milioni di euro

- Le PMI non energivore sono le sole imprese che non hanno obblighi. Si tratta delle imprese che, per via delle dimensioni ridotte, consumano meno e producono meno emissioni.

Il decreto legislativo, tuttavia, ha pensato anche a loro: il 12 maggio il Mise e il MinAmbiente hanno pubblicato l’avviso pubblico per il cofinanziamento di programmi presentati dalle Regioni e finalizzati al cofinanziamento di audit energetici o all’adozione di sistemi di gestione energetica ISO 50001 nelle PMI. I bandi delle Regioni saranno pubblicati entro il 30 giugno 2015.

Anche per le PMI tenere sotto controllo i consumi energetici è importantissimo e può rivelarsi molto vantaggioso.

Le imprese energivore: quelle con il consumo di almeno 2,4 GWh di energia elettrica oppure almeno 2,4 GWh di energia diversa dall’elettrica; oppure rapporto tra costo effettivo dell’energia utilizzata e valore del fatturato non inferiore al 3%.

Tutte le imprese energivore, e in questo caso vale sia per le Grandi imprese, sia per le PMI, hanno gli stessi obblighi che abbiamo visto per le Grandi imprese: devono eseguire una diagnosi energetica entro il 5 dicembre 2015 e successivamente ogni 4 anni.

Inoltre, le imprese energivore hanno l’obbligo di attuare le soluzioni di efficienza individuate dalla diagnosi, oppure adottare sistemi di gestione dell’energia certificati ISO 50001.

Cos’è la diagnosi energetica

L’audit energetico, o diagnosi energetica, consiste nella raccolta e analisi dei dati tecnici ed economici sui consumi energetici e nell’identificazione delle soluzioni e dei relativi investimenti.

In genere una diagnosi energetica comprende un sopralluogo negli stabilimenti, l’analisi dei contratti di fornitura energetica e dei consumi in bolletta e la progettazione di interventi di riqualificazione energetica comprensiva di analisi economico-finanziaria degli investimenti. Può necessitare anche di un periodo di monitoraggio dei consumi energetici e ha come esito un elenco degli interventi che è necessario eseguire per azzerare gli sprechi e ridurre i consumi energetici.

Le caratteristiche che devono avere gli audit sono stabilite nell’Allegato 2 del D.Lgs 102/2014:

sono basati su dati operativi relativi al consumo di energia aggiornati, misurati e tracciabili e (per l’energia elettrica) sui profili di carico;

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dIAgnosI energetIcA

speciale

- comprendono un esame dettagliato del profilo di consumo energetico di edifici o di gruppi di edifici, di attività o impianti industriali, ivi compreso il trasporto;

- ove possibile, si basano sull’analisi del costo del ciclo di vita, invece che su semplici periodi di ammortamento, in modo da tener conto dei risparmi a lungo termine, dei valori residuali degli investimenti a lungo termine e dei tassi di sconto;

- sono proporzionati e sufficientemente rappresentativi per consentire di tracciare un quadro fedele della prestazione energetica globale e di individuare in modo affidabile le opportunità di miglioramento più significative.

Se un’impresa ha già una diagnosi energetica, ma non rispetta questi criteri minimi, è necessario fare una nuova diagnosi energetica entro il 5 dicembre 2015.

Chi può eseguire una diagnosi energetica?

Fino a ieri le diagnosi energetiche potevano essere eseguite da una serie di organizzazioni e figure professionali anche non certificate. Nell’ottica di andare verso standard di qualità e di efficienza più alti, il decreto individua figure ben precise che sono le sole abilitate a eseguire diagnosi energetiche:

- ESCO (Energy Service Company) certificate secondo la norma UNI CEI 11352

- EGE (Esperti in Gestione dell’Energia) certificati secondo la norma UNI CEI 11339

- Auditor Energetici

Le sanzioni

Il decreto prevede ovviamente anche delle sanzioni per le imprese che non rispettano gli obblighi stabiliti. Le imprese che devono eseguire la diagnosi energetica e non lo fanno entro i termini stabiliti (5 dicembre 2015) vanno incontro a una sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra 4 mila e 40 mila euro.

Anche le imprese dotate di diagnosi energetica possono andare incontro a sanzioni. Come abbiamo detto, le diagnosi energetiche devono rispettare dei criteri minimi: se i criteri minimi non sono rispettati, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria che va dai 2 mila ai 20 mila euro.

Studio Ares è a vostra disposizione per chiarimentie ulteriori informazioni.

Scrivete a [email protected]

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FInAnzIAmentI Per l’eFFIcIenzA energetIcA nelle AzIende

speciale diagnosi energetica

Pronti 30 milioni di euro destinati a coprire il 50% dei costi per diagnosi energetiche nelle piccole e medie imprese (PMI) e renderle più efficienti nei consumi energetici.

È stato infatti pubblicato il bando del Ministero dello sviluppo economico (MISE) e del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare che consente alle Regioni e Province autonome di presentare programmi finalizzati a sostenere la realizzazione di diagnosi energetiche nelle piccole e medie aziende.

L’iniziativa del MISE, prevista dal Decreto 102/2014 sull’efficienza energetica, mette a disposizione 15 milioni di euro nel 2015 per il cofinanziamento di programmi regionali volti ad incentivare gli audit energetici nelle PMI o l’adozione di sistemi di gestione dell’energia conformi alle norme ISO 50001.

Considerando anche le risorse che saranno allocate dalle Regioni, per le PMI saranno disponibili 30 milioni di euro a copertura del 50% dei costi che sosterranno per la realizzazione delle diagnosi energetiche.

Secondo le stime del Ministero dello Sviluppo Economico circa 15.000 PMI all’anno potranno essere coinvolte in questa iniziativa e altrettanti progetti di efficienza energetica scaturiranno dalle diagnosi energetiche.

Regioni e le Province autonome, entro il 30 giugno 2015, potranno presentare i programmi di sostegno alle imprese. L’iniziativa verrà replicata annualmente con analoghe risorse sino al 2020.

Soggetti beneficiari

Gli incentivi sono concessi dalle Regioni e Province Autonome alle PMI operanti nel proprio territorio, selezionate attraverso apposito bando, a seguito dell’effettiva realizzazione da parte di ciascuna impresa di almeno un intervento di efficientamento energetico, tra

quelli aventi tempo di ritorno economico inferiore o uguale a 4 anni suggeriti dalla diagnosi.

Per beneficiare delle agevolazioni concesse le PMI devono documentare le spese per la realizzazione delle diagnosi energetiche finalizzate alla valutazione del consumo di energia ed al risparmio energetico conseguibile. Il certificato di conformità del sistema di gestione dell’energia alla norma ISO 50001 dovrà essere rilasciato da un organismo terzo, indipendente e accreditato.

Le imprese beneficiarie, entro 30 giorni dalla ultimazione degli interventi previsti nella diagnosi energetica, dovranno inviare alle Regioni il rapporto di diagnosi, la documentazione attestante i costi sostenuti e il verbale di fine lavori o comunicazione di inizio esercizio relativa ai suddetti interventi.

Entro 30 giorni dal rilascio della certificazione di conformità alle norme ISO 50001, dovranno inviare alle Regioni la documentazione attestante la certificazione e i costi sostenuti per l’attuazione del sistema di gestione dell’energia conforme alle norme ISO 50001.

Per attuare tale direttive il Ministero dello sviluppo economico e del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare hanno approvato gli schemi di certificazione ed accreditamento, predisposti da ACCREDIA, per la conformità alle norme tecniche relative alle “Società che forniscono servizi energetici” (ESCO), agli Esperti in Gestione dell’Energia (EGE), ai Sistemi di Gestione dell’Energia (SGE).

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lA resPonsAbIlItà 231 e' esclusA Per lesIonI sotto I 40 gIornI

Le lesioni personali che comportano malattia inferiore a 40 giorni non integrano il reato di cui all’art. 25 septies Dlgs 231/2001.

La Suprema Corte con Sentenza 25 febbraio 2015, n.8531, ha confermato che affinché sussista la responsabilità dell’Ente per lesioni gravi o gravissime (ex articolo 590 Codice Penale) commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, debba essere integrato il reato di cui all’ art. 25-septies Dlgs 231/2001.

I Giudici hanno accertato che le lesioni occorse a un lavoratore dell’Ente non fossero gravi, poiché il decorso della malattia si risolse in un tempo inferiore ai 40 giorni. Di conseguenza manca il verificarsi del reato presupposto per l’applicazione del Dlgs 231/2001 all’Ente.

Irrilevante è quindi l’omessa adozione del modello organizzativo adeguato da parte dell’Ente, mancando il presupposto fondante una qualsivoglia responsabilità.

giurisprudenza e 231

reAtI omIssIvI: resPonsAbIlI tuttI I tItolArI delle PosIzIonI

dI gArAnzIA

In tema di reati omissivi colposi (se i titolari della posizione di garanzia sono più di uno) ciascuno è completamente responsabile delle misure di sicurezza da mettere in atto per ridurre il rischio di incidenti sul lavoro. E deve verificare che anche gli altri responsabili abbiano compiuto il proprio dovere di verifica. Lo afferma la Cassazione penale (sezione IV), con la sentenza numero 25455.

Detto in altri termini: in tema di sicurezza del lavoro e prevenzione non è possibile il cosiddetto “scarica barile”.

La Cassazione è stata chiara: è dovere di tutti quanti il legislatore individua come responsabili di garantire la prevenzione e la sicurezza, non solo di farsi parte attiva affinché si riduca il rischio incidenti, ma anche di vigilare affinché coloro i quali condividono la medesima responsabilità abbiamo compiuto il proprio dovere.

Il fatto: un lavoratore muore colpito da un albero appena tagliato.

Al termine del processo vengono condannati: il presidente del consiglio di amministrazione, il capo cantiere e il RSPP (sei mesi di reclusione ciascuno). La loro colpa? Aver omesso di predisporre le adeguate misure per ridurre al minimo i rischi per la sicurezza. I tre condannati, però, non ci stanno, e partono i ricorsi. Il presidente del consiglio di amministrazione si è appellato all’avvenuta delega di funzioni; il capo cantiere ha rifiutato la responsabilità non di non aver coordinato l’attività di altri soggetti imprenditoriali impegnati nell’area di lavoro (la sua responsabilità – questa la posizione assunta

– era limitata a una singola società); mentre il RSPP ha negato che fra i suoi compiti rientrasse quello di verificare le interferenze delle differenti attività sottolineando il suo ruolo consulenziale rispetto a un unico datore di lavoro.

Niente da fare: la Suprema Corte ha rigettato i ricorsi affermando che: “In tema di reati omissivi colposi, se più sono i titolari della posizione di garanzia (nella specie, relativamente al rispetto, della normativa antinfortunistica sui luoghi di lavoro) ciascuno è per intero destinatario dell’obbligo giuridico di impedire l’evento, con la conseguenza che , se è possibile che determinati interventi siano eseguiti da uno dei garanti è, però, doveroso per l’altro o per gli altri garanti, dai quali ci si aspetta la stessa condotta, accertarsi che il primo sia effettivamente intervenuto”.

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ambiente

CONAI: diminuiscono dal 1° aprile i contributi ambientali per gli imballaggi in acciaio e legno

Dal 1° aprile sono diminuiti i contributi ambientali per gli imballaggi in acciaio e legno

Il Contributo per l’acciaio è passato da 26,00 euro/ton a 21,00 euro/ton, il Contributo per il legno da 8,00 Euro/ton a 7,00 euro/ton.

Si tratta di un importante segnale di riduzione dei costi per oltre un milione di imprese Consorziate – produttrici e utilizzatrici di imballaggi – che permetterà di garantire comunque il ritiro dei rifiuti urbani di imballaggio sull’intero territorio nazionale ed il riconoscimento ai Comuni dei corrispettivi previsti dal nuovo Accordo Quadro ANCI-CONAI (400 milioni di Euro stimati nel 2014).

Grazie all’attività di CONAI e dei Consorzi di filiera, che hanno sostenuto e dato impulso alla valorizzazione dei materiali di imballaggio provenienti dalla raccolta urbana, oggi in Italia 3 imballaggi su 4 vengono recuperati, erano 1 su 3 nel 1998. Negli ultimi 15 anni è completamente cambiato lo scenario del recupero: nel 1998 veniva valorizzato il 33,2% degli imballaggi immessi al consumo, oggi ne viene recuperato il 77,5%.

Dal 1 giugno 2015 cambiano i codici H dei rifiuti

Entra in vigore il 1° giugno 2015 il Regolamento (UE) n. 1357 del 18/12/2014 che andrà a sostituire l’Allegato III della Direttiva 2008/98/CE.

Il nuovo regolamento nasce per allineare i criteri di classificazione dei rifiuti a quelli contenuti nel Regolamento n. 1272/2008 (CLP), che per le miscele sarà obbligatorio proprio dal 1° giugno 2015. Da tale data il CLP, infatti, abroga in maniera definitiva le direttive CE 67/548/CEE e 1999/45/CE per le sostanze e le miscele rispettivamente e, pertanto, i criteri di classificazione delle suddette direttive non potranno più essere utilizzati nella classificazione dei rifiuti.

Una delle novità introdotte dal nuovo regolamento è che le caratteristiche di pericolo da H1 a H15 (come definite nell’Allegato III della Direttiva 2008/98/CE) sono state rinominate sostituendo l’attuale sigla H con la sigla HP, per evitare la possibile confusione con i codici delle indicazioni di pericolo di cui al regolamento CLP.

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AUA: avvio del modello unificato

La Conferenza Unificata - nella seduta del 26/02/2015 - ha espresso intesa sullo schema di decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare e del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, che reca - in attuazione dell’art. 10, comma 4, del D.P.R. 13/03/2013, n. 59 - il modello semplificato e unificato per la richiesta di autorizzazione unica ambientale (AUA). Lo schema di decreto interministeriale prevede un obbligo per le Regioni di conformarsi entro il 30/06/2015 a quanto ivi previsto.

Si ricorda che L’Autorizzazione unica ambientale può essere richiesta dai gestori di impianti assoggettati ad almeno una delle seguenti procedure abilitative:

- autorizzazione agli scarichi;

- comunicazione preventiva per l’utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, delle acque di vegetazione dei frantoi oleari e delle acque reflue provenienti dalle aziende ivi previste;

- autorizzazione alle emissioni in atmosfera;

- autorizzazione generale alle emissioni in atmosfera di cui all’art. 272 del D. Leg.vo 152/2006;

- autorizzazione all’utilizzo dei fanghi derivanti dal processo di depurazione in agricoltura;

- comunicazioni in materia di rifiuti.

L’Autorizzazione unica ambientale sostituisce i titoli abilitativi elencati, è rilasciata dallo Sportello unico per le attività produttive (SUAP) ed ha validità di 15 anni a decorrere dalla data del rilascio.

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ambiente

Sistri, novità per il trasporto in conto proprio

Dallo scorso 9 marzo, alla voce “soggetti obbligati”sul portale SISTRI, è stata aggiornata la pagina con l’indicazione di quali Enti e imprese, alla luce della vigente normativa, devono essere iscritte al Sistri.

Le nuove indicazioni risolvono un dubbio lasciato dal DM 24 aprile 2014, relativo all’obbligatorietà di adesione al Sistri dei produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi con più di 10 dipendenti, iscritti all’Albo Gestori Ambientali in categoria 2-bis (solo o anche per il trasporto dei propri rifiuti speciali pericolosi nel limite di 30 kg o l al giorno), anche in qualità di trasportatori.

Infatti, nell’elenco dei soggetti obbligati quali “Trasportatori in conto proprio di rifiuti pericolosi” è testualmente riportato: “Si intendono per tali le imprese che trasportano i rifiuti pericolosi da loro stessi prodotti iscritte all’Albo Nazionale gestori ambientali in categoria 5”.

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SISTRI si prepara alla nuova classificazione rifiuti

Il MinAmbiente ha rilasciato il simulatore della nuova applicazione di movimentazione Sistri e pubblicato la procedura da seguire per adeguarsi alla nuova disciplina Ue sulla classificazione dei rifiuti, che scatta dal 1° giugno 2015.

In base a quanto si legge nella nota pubblicata sul portale Sistri il 19 maggio 2015, la nuova applicazione di movimentazione in ambiente di esercizio viene rilasciata il 25 maggio 2015, una settimana prima dell’entrata in vigore del nuovo elenco europeo dei rifiuti (decisione 2017/955/Ue) e della nuova codifica Ue per le caratteristiche di pericolo (regolamento 1357/2014/Ue), prevista per il 1° giugno 2015.

Le indicazioni sulla procedura da seguire per gestire correttamente i rifiuti in deposito classificati secondo le vecchie disposizioni, pubblicate online lo stesso giorno del release, si concentrano in particolare sulle operazioni di riclassificazione dei rifiuti in giacenza e sulla creazione manuale delle registrazioni cronologiche per il carico e lo scarico.

SISTRI, nuove istruzioni per variazioni e richieste

Il 28 aprile il MinAmbiente ha pubblicato sul portale del Sistri la versione aggiornata della guida di supporto ai fini dell’utilizzo dell’applicativo “Gestione Azienda”.

L’applicativo, disponibile in area autenticata, consente all’utente di effettuare in autonomia tutta una serie di operazioni, tra cui la visualizzazione e variazione dell’anagrafica, la geolocalizzazione di sedi e unità locali e la richiesta di sostituzione dei dispositivi USB.

Attraverso l’applicativo in questione, è possibile fare anche la richiesta di chiusura dell’unità locale o di cancellazione dell’azienda dal sistema. Si ricorda a tal proposito che le istruzioni da seguire per effettuare la richiesta e riconsegnare i dispositivi USB e black box sono contenute nella nuova sezione “Modalità di cancellazione” del portale Sistri.

Nella stessa occasione erano state pubblicate anche le nuove versioni di 5 guide rapide (produttori, trasportatori, recuperatori-smaltitori, intermediari, Campania) e di 4 casi d’uso (miniraccolta, gestione arrivi, trasporto intermodale, trasporto transfrontaliero).

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Ci siamo fatti in due per voi.

Formazione Ares.Da oggi anche a Lecco, nella nuova aula di corso Matteotti 5/h.

Fino a dicembre 10% di sconto sulla prima iscrizione.Per informazioni visita il sito www.studioares.net

Page 16: Ares Informa giugno 2015

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i nostri corsi

secondo semestre 2015

CORSO DURATA AULA BERGAMO AULA LECCO COSTO

Legislazione ambientale, autorizzazione unica ambientale (AUA) 4 ore 27 ottobre 14-18 7 ottobre 9-13 140 €

La gestione dei rifiuti e il SISTRI 4 ore 30 settembre 14-18 9 settembre 9-13 140 €

Corso ADR: introduzione alla normativa sulle merci pericolose 4 ore 11 settembre 9-13 27 novembre 9-13 140 €

Datori di Lavoro - RSPP - rischio BASSO 16 ore 6 e 12 ottobre 9-18+ ESAME

8 e 10 settembre 9-18+ ESAME 440 €

Datori di Lavoro - RSPP - rischio MEDIO 32 ore 6, 12, 14 e 19 ottobre 9-18+ ESAME

8, 10, 14 e 16 settembre 9-18

+ ESAME750 €

Datori di Lavoro - RSPP - rischio ALTO 48 ore6, 12, 14, 19, 21 e 26 ottobre

9-18+ ESAME

8, 10, 14, 16, 21 e 23 settembre 9-18

+ ESAME1.000 €

Addetti antincendio in attività a rischio BASSO 4 ore

1°edizione 10 settembre 9-13

2° edizione6 novembre 9-13

1°edizione8 ottobre 9-13

2°edizione26 novembre 9-13

198 €

Addetti antincendio in attività a rischio MEDIO 8 ore

1°edizione 10 settembre 9-18

2° edizione6 novembre 9-18

pratica presso sede esterna

1°edizione8 ottobre 9-18

2°edizione26 novembre 9-18

330 €

Conducente di carrelli elevatori 12 ore9 ottobre 9-18

e 15 ottobre 9-13pratica presso sede esterna

19 novembre 9-18e 20 novembre 9-13

pratica presso sede esterna280 €

Addetti al primo soccorso aziendale - Gruppo A 16 ore

1°edizione 16 e 23 settembre 9-18

2° edizione12 e 19 novembre 9-18

1°edizione6 e 13 ottobre 9-18

2°edizione3 e 10 dicembre 9-18

300 €

Addetti al primo soccorso aziendale - Gruppo B e C 12 ore

1°edizione 16 settembre 9-18

e 23 settembre 9-132° edizione

12 novembre 9-18e 19 novembre 9-13

1°edizione6 ottobre 9-18

e 13 ottobre 9-132°edizione

3 dicembre 9-18e 10 dicembre 9-13

250 €

Aggiornamento addetti al Primo Soccorso aziendale Gruppo B e C 4 ore

1°edizione 23 settembre 9-13

2° edizione19 novembre 9-13

1°edizione13 ottobre 9-13

2°edizione10 dicembre 9-13

110 €

Aggiornamento addetti al Primo Soccorso aziendale Gruppo A 6 ore

1°edizione 23 settembre 9-13 e 14-16

2° edizione19 novembre 9-13 e 14-16

1°edizione13 ottobre 9-13 e 14-16

2°edizione10 dicembre 9-13 e 14-16

150 €

RSPP - Mod. A 28 ore6, 12, 14 ottobre 9-18

e 19 ottobre 9-13+ ESAME

8, 10, 14 settembre 9-18e 16 settembre 9-13

+ ESAME550 €

RSPP - Mod. B - Macro-settore Ateco 4 48 ore11, 16, 18, 25, 27 novembre

e 3 dicembre 9-18+ ESAME

19, 20, 23, 28, 29 ottobre e 4 novembre 9-18

+ ESAME1.100 €

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i nostri corsi

secondo semestre 2015

CORSO DURATA INIZIO a BERGAMO INIZIO a LECCO COSTO

RSPP - Mod. B - Macro-settore Ateco 5 68 ore

11, 16, 18, 23, 25, 27 novembre

1, 3 dicembre 9-18e 15 dicembre 14-18

+ ESAME

19, 20, 23, 27, 28, 29 ottobre

3,4 novembre 9-18e 12 novembre 14-18

+ ESAME

1.650 €

RSPP - Mod. B - Macro-settore Ateco 3 60 ore

11, 16, 18, 25, 27 novembre3, 9 dicembre 9-18e 15 dicembre 9-13

+ ESAME

19, 20, 23, 28, 29 ottobre4-5 novembre 9-18e 12 novembre 9-13

+ ESAME

1.540 €

RSPP - Mod. B - Macro-settore Ateco 9 12 ore27 novembre 9-18

e 30 novembre 9-13+ ESAME

29 ottobre 9-18e 30 ottobre 9-13

+ ESAME330 €

RSPP - Mod. B - Macro-settore Ateco 7 60 ore

11, 16, 18, 25, 27 novembre3, 11 dicembre 9-18e 16 dicembre 9-13

+ ESAME

19, 20, 23, 28, 29 ottobre4-11 novembre 9-18e 17 novembre 9-13

+ ESAME

1.540 €

RSPP - Mod. B - Macro-settore Ateco 6 24 ore

11 novembre 9-1816 novembre 9-1318 novembre 9-13

e 27 novembre 9-18+ ESAME

19 ottobre 9-1820, 23 ottobre 9-13e 29 ottobre 9-18

+ ESAME

550 €

RSPP - Mod. B - Macro-settore Ateco 8 24 ore

11 novembre 9-1816, 18 novembre 9-13e 27 novembre 9-18

+ ESAME

19 ottobre 9-1820, 23 ottobre 9-13e 29 ottobre 9-18

+ ESAME

550 €

RSPP - Mod. C 24 ore 28 ottobree 3, 5 novembre 9-18

24, 29 settembree 1 ottobre 9-18 550 €

Agg. RSPP / RLS: Introduzione ai Regolamenti della UE “REACH” e CLP/GHS” 4 ore 29 settembre 9-13 - 140 €

Agg. RSPP / RLS: Introduzione al BS OHSAS 18001:2007 8 ore 10 novembre 9-18 - 280 €

Corso per Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) 32 ore 1, 8, 16, 22 ottobre 9-18

25 novembree 2, 9, 16 dicembre

9-18660 €

Agg. RSPP / RLS: Gestione delle emergenze 4 ore - 15 ottobre 9-13 140 €

Agg. RSPP / RLS: Incidenti, infortuni 4 ore - 23 novembre 9-13 140 €

Agg.RSPP: Corso di qualificazione per Formatori 24 ore - 15, 22 e 30 settembre 9-18 950 €

Agg. RSPP / RLS: la valutazione dello stress lavoro correlato 8 ore - 17 dicembre 9-18 280 €

Agg. RLS: Il ruolo dell’RLS nella comunicazione alla sicurezza 8 ore 10 dicembre 9-18 - 280 €

Corso per preposti 8 ore 9 settembre 9-18 18 novembre 9-18 240 €

Corso per dirigenti 16 ore 7 e 14 settembre 9-18 2 e 9 novembre 9-18 440 €

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I corsi di Bergamo si svolgeranno presso la sede di via Baertsch 4. I corsi di Lecco presso l’aula di Corso Matteotti, 5/h.Ricordiamo che vengono erogati corsi anche in modalità e-learning (FAD). Tutti i prezzi indicati si intendono IVA esclusa.

Per ulteriori informazioni e per i calendari completi di tutte le giornate visitate il nostro sito www.studioares.net.

CORSO DURATA INIZIO a BERGAMO INIZIO a LECCO COSTO

Corso di formazione generale per lavoratori 4 ore

1°edizione 18 settembre 9-13

2° edizione2 novembre 9-13

1°edizione5 ottobre 9-13

2°edizione24 novembre 9-13

120 €

Corso di Formazione Specifica per Lavoratori rischio BASSO 4 ore

1°edizione 18 settembre 14-18

2° edizione2 novembre 14-18

1°edizione5 ottobre 14-18

2°edizione24 novembre 14-18

120 €

Corso di Formazione Specifica per Lavoratori rischio MEDIO 8 ore

1°edizione 18 settembre 14-18e 24 settembre 9-13

2° edizione2 novembre 14-18e 9 novembre 9-13

1°edizione5 ottobre 14-18

e 12 ottobre 9.132°edizione

24 novembre 14-18e 1 dicembre 9-13

240 €

Corso di Formazione Specifica per Lavoratori rischio ALTO 12 ore

1°edizione 18 settembre 14-18e 24 settembre 9-18

2° edizione2 novembre 14-18e 9 novembre 9-18

1°edizione5 ottobre 14-18

e 12 ottobre 9.182°edizione

24 novembre 14-18e 1 dicembre 9-18

300 €

Corso sulla Norma CEI 11-27 “ Lavori su impianti elettrici “ 16 ore 13 e 20 novembre 9-18 18 e 25 settembre 9-18 400 €

i nostri corsi

secondo semestre 2015

Page 19: Ares Informa giugno 2015

Fra i primi in Italia a progettare e realizzare sistemi di gestione integrata, contribuiamo allo sviluppo sostenibile e al miglioramento delle condizioni di lavoro, supportando aziende ed enti pubblici nella gestione ed integrazione dei

sistemi qualità, ambiente e sicurezza sul lavoro. Il nostro approccio nasce dall’esperienza pluriennale di

professionisti del settore.Un risultato garantito dalla certificazione della nostra

società in accordo con la norma ISO 9001.

SEDE DI LECCOvia palestro 16 23900

tel. 0341 283999 fax:0341 272359 e-mail [email protected]

SEDE DI BERGAMOvia baertsch 4 24124 bergamo

tel. 035 363319e-mail [email protected]

www.studioares.net