Ares Informa Febbraio 2013

15
ARESINFORMA Anno 13 nr. 02 FEBBRAIO 2013 CON VOI, SEMPRE. IN PRIMO PIANO SICUREZZA Attrezzature di lavoro e formazione Valutazione del rischio chimico Manutenzione dei DPI Formazione dirigenti e preposti ambiente Autorizzazione unica ambientale I PROSSIMI APPUNTAMENTI CON LA FORMAZIONE ARES

description

Il notiziario di Febbraio 2013 di Studio ARES

Transcript of Ares Informa Febbraio 2013

Page 1: Ares Informa Febbraio 2013

ARESINFORMAAnno 13 nr. 02 FEBBRAIO 2013

CON VOI, SEMPRE.

IN PRIMO PIANOSICUREZZAAttrezzature di lavoro e formazioneValutazione del rischio chimicoManutenzione dei DPIFormazione dirigenti e preposti

ambienteAutorizzazione unica ambientale

I PROSSIMI APPUNTAMENTI CON LA FORMAZIONE ARES

Page 2: Ares Informa Febbraio 2013

ARESINFORMA 2

prima di tutto

Formare, ossia dare forma. L’etimologia del termine ci guida in queste brevi considerazioni su una delle principali misure di prevenzione, la formazione.Vissuta solo come un obbligo formale da molti, può essere invece uno strumento per creare consapevolezza negli operatori e cambiare i loro comportamenti. Per dare forma, appunto, ad una nuova cultura della sicurezza, ad ogni livello.L’obbligo di formazione nasce già con la normativa in materia di sicurezza degli anni ’50, che chiedeva di “rendere edotti i lavoratori”, ma è solo con il decreto 626 del 1994 che si chiariscono i contorni di questo adempimento. La legge chiede ai datori di lavoro di rendere consapevoli i lavoratori del proprio ruolo, dei rischi, delle misure di sicurezza; non ci si può limitare ad una trasmissione di nozioni, di dati, occorre essere incisivi, convincere. In sintesi, occorre indurre il cambiamento nella percezione, nei comportamenti.La formazione non deve essere vista come un costo, ma come un investimento. Collaboratori formati, consapevoli, lavoreranno in modo più efficiente e si ridurranno le probabilità di infortuni e malattie professionali La formazione del personale è quindi una sfida che, cogliendo l’occasione dell’obbligo normativo, può costituire un momento di crescita per tutta l’azienda. Occorre trovare le corrette modalità per la sua erogazione e metodi didattici che prediligano il coinvolgimento del lavoratore. Fondamentale è la scelta dei docenti, che devono essere preparati sugli argomenti, ma soprattutto capaci formatori. Non sarà un processo semplice, né immediato, ma attraverso una formazione efficace si potrà creare una cultura della sicurezza che coinvolga tutti i soggetti delle organizzazioni.Occorrerà però tenere sempre in mente quanto affermava Galileo Galilei: «Non si può insegnare niente ad un uomo. Si può solo aiutarlo a scoprire ciò che ha già dentro di sé».

Vittorio CampionePresidente Studio Ares

“Dare forma ad una nuova cultura della sicurezza: questo lo scopo della formazione in azienda”

Page 3: Ares Informa Febbraio 2013

SICUREZZANon validi

i crediti formativi per

RSPP in convegni con più di 30 partecipanti

In risposta ad un esposto presentato dall’Associazione Ambiente e Lavoro, cominciano ad arrivare le prime dif-fide al rilascio di attestati di frequenza validi per l’acqui-sizione dei crediti per convegni indipendentemente dal numero di partecipanti.Così come messo in evidenza dalla Consulta Italiana Inte-rassociativa per la Prevenzione, persiste l’esistenza di ini-ziative che vengono ‘spacciate’ per ‘Formazione con Cre-diti RSPP e ASPP’, anche in eventi tipo Convegni, Forum e simili, che prevedono la presenza anche di 200 persone e oltre. La Consulta denuncia che tali iniziative sono chiara-mente illegittime già nel tipo di evento (Convegno, Forum, riunione, ecc. - anziché ‘Corso’) proprio per la dichiarata possibilità di consentire la partecipazione e di riconoscere e concedere crediti ad oltre 30 persone per corso.E’ quindi necessario ribadire l’importanza della Forma-zione vera, che è tale solo se garantisce elementi minimi, dichiarati e certi, come la definizione dei fabbisogni for-mativi, il numero massimo dei partecipanti, le modalità di registrazione e di verifica, la tipologia dei materiali didatti-ci, successivo mantenimento di in-formazione e aggiorna-mento ai partecipanti.L’ Associazione Ambiente e Lavoro segnala inoltre che tale “concessione di Crediti RSPP a un Convegno è chia-ramente contraria e non ammessa dalle vigenti norme di legge”. E ciò, continua l’esposto, è testimoniato da deci-sioni, atti e documenti sia del Governo che della Regione Lombardia. Ad esempio dalla risposta ufficiale del Vice Ministro Prof. Michel Martone in relazione alla interroga-zione dell’On. Antonio Boccuzzi della Commissione Lavo-ro.Nella risposta di Martone si indica che con specifico rife-rimento ai corsi di formazione e aggiornamento per i re-sponsabili (RSPP) e per gli addetti (ASPP) dei servizi di prevenzione e protezione aziendale in materia di salute e sicurezza sul lavoro, sono in corso delle intese con il Co-ordinamento tecnico delle Regioni per la revisione dell’ac-cordo Stato-Regioni del 26 gennaio 2006. In questa revisio-ne, necessaria per chiarire i dubbi interpretativi e facilitare anche l’attività di verifica sull’effettività della formazione, verrà ribadita la necessità del rispetto di tutti i requisiti previsti ai fini della validità del corso e richiamati dall’ono-revole interrogante.Senza dimenticare ciò che riporta la Circolare 32/San06

del 19 dicembre 2006 della Regione Lombardia, che indi-ca esplicitamente l’obbligo di Corsi con un massimo di 30 partecipanti oltre agli obblighi di verifica degli ap-prendimenti.In seguito ad alcune note trasmesse a fine gennaio e all’e-sposto suddetto, il Direttore generale dell’Asl di Bergamo ha dunque inviato il documento di diffida del 18 febbra-io 2013 a diversi presidenti di associazioni organizzatrici di un convegno che si è tenuto in data 20 febbraio e che avrebbe consentito di acquisire 3 crediti formativi per gli RSPP non datori di lavoro (ATECO 1 - Agricoltura) previa iscrizione. Una diffida che vuole ribadire l’importanza di una vera crescita professionale di RSPP e addetti ai servizi di pre-venzione e protezione (ASPP), anche a fronte della passata condanna dell’Italia per sentenza della Corte di giustizia europea nella causa C-49/00 (non avendo definito le ca-pacità e le attitudini di cui devono essere in possesso le persone responsabili delle attività di protezione e di pre-venzione dei rischi professionali per la salute e la sicurezza dei lavoratori, la Repubblica italiana è venuta meno agli ob-blighi che ad essa incombono).Una diffida che mostra la giusta strada, quella dei controlli, per verificare che corsi e aggiornamenti sulla sicurezza sul lavoro siano effettivamente conformi alle normative vigen-ti.

ARESINFORMA 3

Page 4: Ares Informa Febbraio 2013

SICUREZZAAttrezzature di lavoro: il riconoscimento della formazione pregressa

Il 12 marzo 2013 entra in vigore l’ accordo della Conferenza Stato-Regioni del 22 febbraio 2012.Esso riguarda l’individuazione delle attrezzature di lavoro per le quali è richiesta una specifica abilitazione degli operatori, nonché le modalità per il riconoscimento di tale abilitazione, i soggetti formatori, la durata, gli indirizzi ed i requisiti minimi di validità della formazione. Con l’entrata in vigore dell’accordo l’uso di molte macchine da cantiere sarà riservato ai lavoratori che avranno conseguito una abilitazione derivante dalle frequentazione di uno specifico corso di formazione e di addestramento della durata variabile da 16 a 24 ore con verifica finale dell’apprendimento.Prima di questo accordo, il datore di lavoro poteva assumere su di sé tutte le decisioni riguardanti il corso, decideva la fine del corso e incaricava il lavoratore di utilizzare l’attrezzatura. Dal 12 marzo 2013, per i lavoratori che dovranno manovrare le attrezzature indicate nell’Accordo, l’abilitazione non

ARESINFORMA 4

Page 5: Ares Informa Febbraio 2013

SICUREZZA

ARESINFORMA 5

potrà più essere rilasciata dal datore di lavoro, ma sarà emessa da determinati enti formatori elencati nell’accordo o accreditati presso le Regioni.Da questa data, inoltre, sono individuate le attrezzature per le quali è richiesta una specifica abilitazione e i soggetti formatori che alla fine del corso rilasceranno l’abilitazione.Inoltre per i lavoratori già formati e addestrati la norma prevede il riconoscimento della formazione pregressa, una formazione eventualmente integrata da un modulo di aggiornamento e/o dalla verifica di apprendimento a seconda che la formazione sia stata effettuata o meno nelle stesse modalità previste dall’accordo.Il percorso per il riconoscimento della formazione pregressa prevede un confronto della formazione pregressa con i nuovi requisiti dei percorsi formativi, la ricostruzione storica di un registro della formazione e il rilascio dell’attestato da parte del datore di lavoro.In particolare c’è l’obbligo di elaborare una documentazione storica dello

svolgimento del corso, ossia un registro di formazione che deve contenere l’elenco dei lavoratori formati e addestrati con firma, i nominativi dei docenti con firma, i contenuti del corso, gli orari delle lezioni e l’esito delle valutazioni teorica e pratica.Se l’attestato di formazione fa riferimento in modo specifico alle gru a torre e indica un numero di ore di corso eguale o superiore a quello previsto dalla nuova norma, deve essere allegato direttamente al registro della formazione, dove sarà compilata la parte relativa al modulo pratico svolto all’interno dell’azienda;- se l’attestato non contiene i dati necessari a individuare in modo specifico né l’attrezzatura né le ore complessive, sarà possibile fare richiesta di esplicitarli all’ente che ha gestito i corsi di formazione o, se questo non sarà più presente sul mercato, potrà essere sempre il datore di lavoro a integrare con proprie osservazioni i documenti e giudicarli idonei al completamento del registro nelle modalità prescritte dalla norma.

Page 6: Ares Informa Febbraio 2013

ARESINFORMA 6

Commissione Consultiva: la valutazione del rischio chimico e le SDS

La Commissione Consultiva Permanente ha fornito di recente indicazioni sulle procedure inerenti ai regolamenti europei relativi agli agenti chimici.Il documento ricorda che il percorso di valutazione dei rischi da agenti chimici pericolosi “deve, primariamente, essere in grado di identificare e classificare gli agenti chimici che possono costituire fattori di rischio per i lavoratori tenendo conto delle proprietà intrinseche delle sostanze e delle miscele che possono rappresentare un pericolo all’atto della normale manipolazione o utilizzazione”.Da questo punto di vista, il regolamento sulla classificazione ed etichettatura CLP “individua in modo puntuale le classi di pericolo per gli agenti chimici pericolosi distinguendo i pericoli per la sicurezza, legati alle proprietà chimico-fisiche, dai pericoli per la salute connessi alle proprietà tossicologiche a breve e medio termine ed alle proprietà tossicologiche a lungo termine”. E per ogni sostanza o miscela utilizzata negli ambienti di lavoro “devono essere noti la composizione chimica e le caratteristiche chimico-fisiche nonché quelle relative alla sicurezza nell’utilizzo, nella manipolazione e nello stoccaggio”: informazioni che possono essere ricavate dalle schede di dati di sicurezza (SDS).Si può affermare che “il rischio chimico per la salute è collegato a tutte le proprietà tossicologiche degli agenti chimici, mentre quello per la sicurezza si collega principalmente

alle proprietà chimico-fisiche oltre che alla proprietà tossicologica acuta e alle proprietà chimiche in generale”. Dunque il rischio chimico per la salute è “riferito alla probabilità che possa insorgere una malattia professionale” mentre il rischio chimico per la sicurezza è “riferito alla probabilità che possa verificarsi un infortunio”. In questo senso gli agenti chimici che hanno solo proprietà pericolose soltanto per l’ambiente non sono da considerare ricompresi nel campo di applicazione della valutazione.Se nella valutazione dei rischi si dimostra che il rischio connesso alla presenza/esposizione ad agenti chimici pericolosi è “basso per la sicurezza e irrilevante per la salute, non si applica quanto previsto dagli Artt. 225 (Misure specifiche di protezione e di prevenzione), 226 (Disposizioni in caso di incidenti o di emergenze), 229 (Sorveglianza sanitaria) e 230 (Cartelle sanitarie e di rischio)” del D.Lgs. 81/2008. Se così non fosse (rischio non basso per la sicurezza e non irrilevante per la salute) il datore di lavoro “dovrà attuare quanto previsto dagli Artt. 225 e 226 e nominare (se non già fatto per altri rischi quali, ad esempio videoterminali o movimentazione manuale dei carichi) un Medico Competente” che dovrà “sottoporre i lavoratori a sorveglianza sanitaria (Art. 229) e istituire e aggiornare le cartelle sanitarie e di rischio (Art. 230)”.Il documento riporta altri due casi:- rischio non basso per la sicurezza ma irrilevante per la salute: “si devono attuare le disposizioni previste dagli

Artt. 225 e 226, con l’esclusione di quelle che comportano l’attivazione della sorveglianza sanitaria e l’istituzione delle cartelle sanitarie e di rischio;- rischio basso per la sicurezza, ma non irrilevante per la salute: “si devono applicare le misure specifiche di cui agli Artt. 225, 229 e 230”Veniamo brevemente ad uno strumento fondamentale per la valutazione del rischio chimico, lo strumento più completo per ricavare e trasferire le informazioni di pericolosità di sostanze e di miscele: la scheda di sicurezza con l’attuale struttura a 16 sezioni, conforme al regolamento REACH, entrato in vigore nel 2007.Il compilatore della scheda è il fornitore di una sostanza o di un preparato che “trasmette al destinatario della sostanza o del preparato una scheda dati di sicurezza. In questo senso il fornitore è “la persona giuridica che coincide con il Responsabile dell’immissione sul mercato richiamato nel D.Lgs. 81/2008.Il documento segnala che in via transitoria e “secondo quanto prevede il Regolamento SDS per le sostanze (sia in quanto tali, sia in quanto ingredienti di miscele), occorre mantenere nelle SDS, oltre alla classificazione CLP vigente, anche quella precedente: tale disposizione si applica fino al 1° giugno 2015. In caso si decida di anticipare la classificazione secondo CLP anche per miscele (obbligatoria dal 1° giugno 2015) occorrerà riportare, nella rispettiva SDS, la doppia classificazione anche della miscela stessa”.

SICUREZZA

Page 7: Ares Informa Febbraio 2013

SICUREZZA

ARESINFORMA 7

È evidente che la SDS deve consentire a tutti gli utilizzatori a valle e ai datori di lavoro, di adottare “le misure necessarie inerenti alla tutela della salute umana e della sicurezza nel luogo di lavoro.Per le sostanze prodotte e importate in quantitativi superiori a 10 tonnellate/anno è previsto, ai fini della registrazione REACH, “l’elaborazione del Chemical Safety Report (CSR, Rapporto sulla sicurezza chimica) che delinea gli scenari di esposizione pertinenti e rilevanti per l’impiego delle sostanze e che dovranno

figurare in allegato alla SDS”. In questo caso la SDS così integrata “viene denominata Scheda di Dati di Sicurezza estesa (eSDS)”. Tuttavia, sottolinea il documento, il CSR, “non può essere in alcun modo impiegato dal datore di lavoro come valutazione sostitutiva del rischio chimico. La Commissione ricorda inoltre l’obbligo per i Datori di lavoro, nella loro qualità di utilizzatori a valle, “di controllare le modalità di utilizzo e gli usi identificati dal fornitore della sostanza o della miscela. Qualora non sia presente nella SDS l’uso che l’utilizzatore

intende farne, quest’ultimo può avvalersi del diritto di notifica affinché il fabbricante/importatore che gli ha fornito la SDS possa predisporre, se del caso, lo scenario di esposizione o la categoria d’ uso perché diventi esso stesso parte integrante della SDS o della eSDS”.Il documento della Commissione contiene infine una raccolta delle tempistiche delle modifiche previste dal Regolamento SDS, in relazione alle schede dati di sicurezza delle sostanze e delle miscele pericolose.

Page 8: Ares Informa Febbraio 2013

ARESINFORMA 8

I Dispositivi di Protezione Individuale (DPI) non devono solo garantire la funzione di protezione del lavoratore, ma devono anche mantenere tale capacità per tutto il periodo del loro impiego. Se i dispositivi non sono mantenuti in stato di efficienza e non sono gestiti attraverso processi controllati, rischiano di mettere in pericolo la salute del lavoratore.Le“Linee guida rivolte alle aziende al fine della corretta somministrazione e manutenzione dei Dispositivi di Protezione Individuale”, validate il 30 maggio 2012, indicano una serie di attività periodiche per mantenere in efficienza i DPI. Queste linee guida risultano molto importanti al fine di eviare malattie cutanee, dell’apparato respiratorio ed infezioni varie a cui si espone quotidianamente il lavoratore che è sprovvisto di DPI o ha DPI che non hanno avuto una corretta manutenzione.E’ infatti bene non limitarsi alla fornitura di dispositivi di protezione individuale ma applicare anche una corretta manutenzione in maniera tale da non ridurre la capacità protettiva.Il “ripristino igienico degli indumenti da lavoro DPI va effettuato attraverso due distinte operazioni sequenziali: il lavaggio e il finissaggio”. E “anche quando tali attività sono eseguite secondo le prescrizioni del fabbricante, o comunque in forma controllata, occorre assicurarsi che, al termine di ogni ciclo, gli indumenti DPI abbiano conservato le caratteristiche tecniche che conferiscono loro i requisiti di DPI previsti dalle normative specifiche”.Le Linee Guida riportano anche le fasi operative per un adeguato processo di mantenimento in stato di efficienza dei DPI, che sono le seguenti:a. “il lavaggio determina la detersione

e la disinfezione degli indumenti da lavoro DPI. Le modalità di detersione e disinfezione, laddove non sono state esplicitamente indicate nella documentazione tecnica messa a disposizione dal fabbricante, devono essere scelte in modo da rimuovere in modo efficace lo sporco e decontaminare dal punto di vista microbiologico il capo, senza incidere negativamente sulle caratteristiche

tecniche dei DPI;b. il finissaggio “consiste, nel caso di DPI utilizzati come indumenti da lavoro, nell’essiccazione del capo ovvero nella rimozione dell’acqua residua dopo la fase di lavaggio, di modo che lo stesso si presenti completamente asciutto. Anche in tal caso, l’operazione non deve incidere negativamente sulle caratteristiche tecniche dei DPI;

c. la verifica delle caratteristiche tecniche è di due tipi: strumentale e visiva. Il controllo strumentale viene eseguito mediante apparecchiature che, dal punto di vista scientifico, sono riconosciute idonee alla misurazione dei parametri necessari per valutare il mantenimento delle caratteristiche tecniche specifiche dei DPI. Le apparecchiature, in buono stato di efficienza e manutenzione, sono sempre sottoposte ad un piano di taratura specifico. Il controllo visivo, in genere, è richiesto per la verifica delle caratteristiche semplici, anche non inerenti con la specifica di DPI; d. la manutenzione e il ripristino delle caratteristiche tecniche specifiche dei DPI sono effettuati esclusivamente secondo le modalità indicate dal fabbricante. Al termine di un intervento di questo genere è sempre necessario ripetere la verifica delle caratteristiche tecniche dei DPI, secondo le modalità riportate al precedente punto ‘c’;e. lo scarto dell’indumento DPI è effettuato quando lo stesso evidenzia la perdita delle caratteristiche tecniche specifiche (esito della verifica ‘non favorevole’); in tal caso i DPI devono essere sostituiti;f. a fronte di un esito della verifica ‘favorevole’, il processo si conclude con il confezionamento e con la riconsegna dell’indumento DPI all’utilizzatore.Per questo procedimento è naturalmente opportuno che il Datore di Lavoro istruisca personale a ciò dedicato. Il personale dovrà verificare che, per ogni indumento DPI, siano seguite e rispettate le informazioni rilasciate dal Fabbricante e presenti sull’etichetta o nella nota informativa.In ogni caso si sottolinea che il Datore di Lavoro (DL) è l’unico responsabile della pulizia dei DPI.

Buone prassi per la manutenzione dei DPI

SICUREZZA

Page 9: Ares Informa Febbraio 2013

SICUREZZAObbligo di

sostituzione dei maniglioni

antipanico senza marcatura CE

I maniglioni antipanico sono essenziali per una corretta via di fuga. Rientrano nella normativa antincendio con lo scopo di preservare la sicurezza dei lavoratori e dei clienti soprattutto in ambienti ad alto affollamento.Tali dispositivi devono essere conformi alle norme UNI EN 179 o UNI EN 1125 e ai sensi del D.P.R. 21 aprile 1993, n. 246, devono essere muniti di marcatura CE.L’installazione dei maniglioni antipanico è prevista nei seguenti casi:1) sulle porte delle vie di esodo, qualora sia prevista l’installazione, devono essere installati dispositivi almeno conformi alla norma UNI EN 179 o ad altra a questa equivalente, qualora si verifichi una delle seguenti condizioni:- l’attività è aperta al pubblico e la porta è utilizzabile da meno di 10 persone;- l’attività non è aperta al pubblico e la porta è utilizzabile da un numero di persone superiore a 9 ed inferiore a 26;2) sulle porte delle vie di esodo, qualora sia prevista l’installazione, devono essere installati dispositivi conformi alla norma UNI EN 1125 o ad altra a questa eq uivalente, q u a l o r a s i v e r i f i c h i a l m e n o una delle seg uent i

condizioni:- l’attività è aperta al pubblico e la porta è utilizzabile da più di 9 persone;- l’attività non è aperta al pubblico e la porta è utilizzabile da più di 25 persone;- i locali con lavorazioni e materiali che comportino pericoli di esplosione e specifici rischi d’incendio con più di 5 lavoratori addetti.La commercializzazione, l’installazione e la manutenzione dei dispositivi deve essere realizzata attraverso l’osservanza dei seguenti adempimenti (art. 4 D.M. 03/11/2004):per il produttore, fornire le istruzioni per la scelta in relazione all’impiego per l’installazione e la manutenzione;per l’installatore, eseguire l’installazione osservando tutte le indicazioni per il montaggio fornite dal produttore

del dispositivo; redigere, sottoscrivere e consegnare all’utilizzatore una dichiarazione di corretta installazione;per il titolare dell’attività, conservare

la dichiarazione di corretta installazione; effettuare la corretta manutenzione

del dispositivo osservando tutte le istruzioni per la manutenzione fornite dal

produttore del dispositivo stesso; annotare le operazioni di manutenzione e controllo

sul registro di prevenzione incendi.I termini attuativi, per la sostituzione dei

dispositivi non muniti di Marcatura CE, come definito dall’art. 5 del D.M. 03/11/2004,

già installati nelle attività di cui all’art. 3 del Decreto sono: in caso di rottura del dispositivo;

sostituzione della porta; modifica dell’attività che comportino un’alterazione peggiorativa

delle vie di esodo entro sei anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

La scadenza, per la sostituzione dei maniglioni antipanico, installati in corrispondenza delle vie

di fuga, non provvisti di marcatura CE era prevista entro febbraio 2011.

Il Decreto 6 dicembre 2011 ha introdotto una proroga di 24 mesi al termine ultimo per la sostituzione dei

maniglioni non marcati CE installati sulle porte delle vie di esodo nelle attività soggette ai controlli dei Vigili

del Fuoco: la nuova data di riferimento era quindi il 18 febbraio 2013.

ARESINFORMA 9

Page 10: Ares Informa Febbraio 2013

ARESINFORMA 10

E’ ormai ampiamente noto che, con l’Accordo del 21 dicembre 2011, la Conferenza Stato-Regioni ha dato attuazione alle previsioni dell’art. 37 comma 2 del D.Lgs. 81/08, disciplinando la formazione dei lavoratori in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro. Nel contempo, anche se l’art. 37 comma 7 del “Testo Unico” non lo prevedeva esplicitamente, la stessa Conferenza ha provveduto a dettagliare durata, contenuti e modalità della formazione di dirigenti e preposti.Proprio l’assenza di uno specifico rimando da parte del D.Lgs. 81/08 rende l’applicazione della disciplina dettata dall’Accordo, per la formazione di queste due ultime figure, facoltativa per il Datore di Lavoro e non obbligatoria, come accade invece per i lavoratori.Ne consegue che il Datore di Lavoro può erogare ai propri dirigenti e preposti anche una formazione

difforme rispetto alle previsioni dell’Accordo, assumendosi in questo modo l’onere di dimostrare eventualmente la sufficienza ed adeguatezza della formazione così erogata. Lo stesso Accordo prevede che la puntuale applicazione delle sue previsioni, riguardo contenuti, durata e modalità della formazione delle due figure di che trattasi, costituisce invece presunzione di conformità alle previsioni dell’art. 37 comma 7.In merito ai termini di scadenza per l’erogazione della formazione di dirigenti e preposti, già assunti al momento della pubblicazione dell’Accordo (11 gennaio 2012), qualche dubbio sorgeva in merito ai secondi.In particolare, l’Accordo al punto 10 (disposizioni transitorie) dava al Datore di Lavoro 18 mesi dalla sua pubblicazione per avviare e concludere la formazione dei dirigenti e preposti già assunti, al punto 11 lett. A (riconoscimento della formazione

pregressa) affermava invece che la formazione aggiuntiva dei preposti doveva concludersi entro 12 mesi dalla pubblicazione.Tale discrepanza è stata risolta dalle Linee interpretative del 7 luglio 2012, nelle quali la stessa Conferenza Stato-Regioni ha precisato che i dirigenti e preposti devono essere avviati ai corsi di formazione specifici per il ruolo ricoperto in modo che questi si concludano entro 18 mesi dalla pubblicazione dell’Accordo.Ne risulta che il termine entro cui deve concludersi la formazione dei dirigenti e preposti, già assunti prima della pubblicazione dell’Accordo, è il giorno 11 luglio 2013.Tale previsione non trova ovviamente applicazione per dirigenti e preposti di nuova assunzione, i quali devono essere formati anteriormente o contestualmente all’assunzione e al massimo, in caso di impossibilità a procedere altrimenti, entro e non oltre i 60 giorni dall’assunzione.

La formazionedei dirigenti e dei preposti: scadenza dei termini a Luglio 2013

SICUREZZA

Page 11: Ares Informa Febbraio 2013

SICUREZZAAutocertificazione

DVR: nuova scadenza

al 31 maggio 2013

Per dirimere i dubbi interpretativi sulla proroga del termine per l’effettuazione dell’autocertificazione della valutazione dei rischi, il Ministero del Lavoro ha emanato una Circolare di chiarimento.Il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali con la nota 31 gennaio 2013, ha fornito i primi chiarimenti a seguito della pubblicazione della Legge di stabilità in merito alla proroga del termine per l’autocertificazione della valutazione dei rischi per i Datori di Lavoro che occupano fino a 10 lavoratori.Nella nota in argomento, il Ministero chiarisce un’ambiguità che si è creata con la modifica apportata ad un articolo della legge di stabilità che sembrava avesse prorogato il termine al 30 giugno 2013.Si precisa in tale sede che il termine di scadenza (scadenza del terzo mese) per i Datori di Lavoro che occupano fino a 10 lavoratori decorre dall’entrata in vigore del Decreto Interministeriale sulle procedure standardizzate di effettuazione della Valutazione dei rischi. Essendo entrato in vigore il suddetto Decreto in data 6 febbraio 2013, i Datori di Lavoro che occupano fino a 10 lavoratori potranno autocertificare l’avvenuta Valutazione dei Rischi ai sensi dell’art. 29 c. 5 del D. Lgs. 81/08 fino al 31/05/2013.

ARESINFORMA 11

Page 12: Ares Informa Febbraio 2013

ARESINFORMA 12

Il Ministro dell’Interno ha emanato la regola tecnica di prevenzione incendi per gli impianti di protezione attiva contro l’incendio installati nelle attività soggette ai controlli di prevenzione incendi. Il nuovo provvedimento entrerà in vigore il 3 aprile 2013.Sono definiti impianti di protezione attiva contro l’incendio gli impianti destinati a ridurre le conseguenze degli incendi tramite la rilevazione, la segnalazione allarmata, il controllo o l’estinzione degli incendi di tipo automatico o manuale e l’evacuazione del fumo e del calore installati nelle attività soggette ai controlli di prevenzione incendi.Sono soggetti alle nuove disposizioni gli impianti di nuova costruzione e quelli esistenti alla data del 3 aprile 2013 che siano oggetto di interventi comportanti modifiche sostanziali, quali la trasformazione della tipologia dell’impianto originale o l’ampliamento della sua dimensione tipica di oltre il 50 % dell’originale.Gli impianti installati in attività esistenti alla data del 3 aprile 2013 possono essere adeguati solo nel caso sia consentito da specifiche disposizioni legislative.Non sono soggetti alle nuove disposizioni la progettazione, la costruzione, l’esercizio e la manutenzione degli impianti installati: nelle attività a rischio di incidente rilevante; negli impianti di distribuzione stradale di G.P.L. per autotrazione; nei depositi di G.P.L. in serbatoi fissi di capacità complessiva superiore a 5 m3 e/o in recipienti mobili di capacità complessiva superiore a 5000 kg; negli impianti di distribuzione stradale di gas naturale per autotrazione; nei depositi di G.P.L. con capacità complessiva non superiore a 13 m3; nei depositi di soluzioni idroalcoliche; negli edifici storici e artistici destinati a biblioteche e ad archivi; negli edifici storici ed artistici destinai a musei, a

gallerie, ad esposizioni e a mostre.Il nuovo provvedimento dispone che: • gli impianti in questione devono essere progettati, realizzati e mantenuti in efficienza secondo quanto previsto dalla regola dell’arte e prescritto dalle specifiche regolamentazioni, dalle norme di buona tecnica e dalle istruzioni fornite dal fabbricante;• i parametri e le caratteristiche utilizzati per la progettazione degli impianti devono essere individuati dai soggetti responsabili della valutazione del rischio di incendio e della progettazione; • gli enti e i privati, responsabili delle attività in cui sono installati detti impianti, hanno l’obbligo di mantenere nel tempo le condizioni che sono state valutate durante l’individuazione dei parametri e delle caratteristiche di detti impianti.

Prevenzione incendi: emanata la nuova regola tecnica per impianti di protezione attiva

SICUREZZA

Page 13: Ares Informa Febbraio 2013

AMBIENTENEWS

ARESINFORMA 13

Autorizzazione unica ambientale, via libera definitivo al decreto

Dopo l’approvazione preliminare del 14 settembre 2012 e l’ottenimento dei pareri di tutti gli enti previsti, il decreto definitivamente approvato è pronto per la Gazzetta ufficiale. Previsto dall’articolo 23 del Dl 5/2012 (“Semplificazioni”), il provvedimento semplifica notevolmente la vita delle imprese di piccole dimensioni e degli impianti che non hanno dimensioni tali da dovere essere sottoposti all’Aia (autorizzazione integrata ambientale, articolo 29-ter e seguenti, Dlgs 152/2006). In un unico procedimento verranno raccolte fino a 7 autorizzazioni ambientali che prima dovevano essere ottenute singolarmente. Inoltre le imprese avranno certezze sui tempi del rilascio (previsto l’esercizio di poteri sostitutivi in caso di inerzia di uno degli enti coinvolti). Novità particolarmente interessante è che le Regioni potranno estendere l’elenco ricomprendendovi altre autorizzazioni ambientali. La “partita” locale a semplificare ulteriormente l’autorizzazione si presenta tutta da giocare.Per chiedere l’Aua basterà una domanda allo Sportello unico attività produttive (Suap). Si ricorda che l’autorizzazione unica ambientale non è applicabile ai progetti sottoposti a valutazione di impatto ambientale (VIA). In quel caso è la Via ad essere il provvedimento che comprende e sostituisce tutti gli altri atti di assenso, comunque denominati, in materia ambientale.

Page 14: Ares Informa Febbraio 2013

ARESINFORMA 14

ISCRIZIONIAPERTEI NOSTRI corsi di formazione interaziendale in partenza a MARZO E APRILE

CHIEDETECI ULTERIORI INFORMAZIONI!Tel. 035-363319

[email protected]

CORSO ORE DATA ISCRIZIONI ENTRO

Corso di AggiornAmento per rspp - inCidenti, infortuni

4 ORE21 MARZO9.00 - 13.00

7 MARZO

Corso di AggiornAmento per rspp - LAvoro soLitArio e inspAzi ConfinAti

4 ORE21 MARZO14.00-18.00

7 MARZO

Corso di AggiornAmento per rspp - BBs - siCurezzA ComportAmentALe: prevenire gLi infortuni, AumentAre LA produttività - Corso BAse

8 ORE2 APRILE

9.00 - 18.0019 MARZO

Corso di AggiornAmento per rspp - vALutAzione deL risChio ChimiCo seCondo iL metodo mo.vA.risCh

4 ORE12 APRILE9.00 - 13.00

29 MARZO

Corso di AggiornAmento per rspp - tossiCodipendenzA e ALCoLdipendenzA. ACCertAmenti sAnitAri di AssenzA di Assunzione di sostAnze stupefACenti e di ALCoL-dipendenzA: gLi oBBLighi in vigore e Le modALità di Adempimento

4 ORE12 APRILE

14.00 - 18.0029 MARZO

Corso di AggiornAmento per rspp - BBs - siCurezzA ComportAmentALe: prevenire gLi infortuni, AumentAre LA produttività - Corso AvAnzAto

8 ORE17 APRILE

9.00 - 18.00 3 APRILE

Corso di AggiornAmento per rspp - nuovo regoLAmento di sempLifiCAzione prevenzione inCendi - dpr n.151/2011: CosA CAmBiA per i titoLAri di Attività già soggette ALLA prevenzione inCendi e per queLLe finorA non soggette

4 ORE23 APRILE9.00 - 13.00

9 APRILE

Corso di AggiornAmento per rspp - gestione deLLe emergenze

4 ORE23 APRILE

14.00 - 18.009 APRILE

Tutti i nostri corsi si svolgeranno presso la sede di via Baertsch 4, Bergamo.Altri corsi di aggiornamento per RSPP di Studio Ares per l’anno 2013 sono in fase di programmazione. Ricordiamo che lo studio eroga anche corsi in modalità e-learning.

Page 15: Ares Informa Febbraio 2013

ARESINFORMA 15

CHIEDETECI ULTERIORI INFORMAZIONI!Tel. 035-363319

[email protected]

ARESSIAMO NOI

Fra i primi in Italia a progettare e realizzare Sistemi di Gestione Integrata, Studio ARES contribuisce allo

sviluppo sostenibile e al miglioramento delle condizioni di lavoro, supportando aziende ed enti pubblici nella

gestione ed integrazione dei sistemi qualità, ambientee sicurezza sul lavoro.

Il nostro approccio nasce dall’esperienza pluriennale di professionisti del settore.

un risultato garantito dalla certificazione della nostra società in accordo con la norma iso 9001.

via palestro 16 23900 lecco tel. 0341 283999 fax:0341 272359 e-mail [email protected]

via baertsch 4 24124 bergamo tel. 035 363319e-mail [email protected]

www.studioares.net

Co

nce

pt

e im

pag

inaz

ion

e st

ud

iog

rafi

colig

ht.

com