ARES Informa sett ott nov 2014

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AresInforma Sicurezza sul lavoro, ambiente, qualità, formazione 04/14 La parola all’azienda: il caso ATV Le ultime sentenze di giurisprudenza Speciale 231 Sistri: arriva la conferma del sistema I nostri corsi in programmazione per novembre e dicembre

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Il numero di settembre-ottobre-novembre 2014 della newsletter di Studio ARES

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AresInformaSicurezza sul lavoro, ambiente, qualità, formazione

04/14

La parola all’azienda: il caso ATVLe ultime sentenze di giurisprudenza

Speciale 231Sistri: arriva la conferma del sistema

I nostri corsi in programmazione per novembre e dicembre

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prima di tutto

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a cura di Vittorio CampionePresidente Studio Ares

A partire da questo numero di Ares Informa, inauguriamo una nuova rubrica:“La parola all’azienda”.Diamo voce ai nostri clienti, alle persone che lavorano nelle aziende, facciamo raccontare loro le esperienze, i problemi, i successi.Crediamo che i casi pratici, le soluzioni trovate dalle imprese, i progetti portati a termine, anche con il nostro supporto, possano essere di interesse per i lettori della newsletter.Iniziamo con un caso di eccellenza, un’azienda dinamica, di successo e nel contempo attenta alla sicurezza e alle proprie risorse umane. La certificazione del Sistema di Gestione per la Sicurezza

è stata per ATV un momento di crescita, uno strumento per riorganizzare ciò che già veniva fatto. Un punto di partenza per migliorarsi ulteriormente, non certo un semplice traguardo, né tanto meno un “bollino” in più.

Proseguiremo nei prossimi numeri con altri casi, altre aziende ed altri progetti, per dimostrare che il successo di qualsiasi attività è legato ad una stretta collaborazione tra cliente e consulente, ma soprattutto all’impegno e alla determinazione della direzione aziendale.Vi racconteremo qualcosa di noi, facendo parlare chi con noi lavora da anni, i nostri

clienti.Su questo numero trovate poi i consueti aggiornamenti legislativi, le sentenze di giurisprudenza, le interpretazioni delle norme e le risposte ai quesiti.Trovate infine le informazioni sui nostri servizi e sui corsi di formazione in programma a Lecco e a Bergamo.Noi ce l’abbiamo messa tutta per confezionare un numero interessante, a voi il giudizio.Intanto, buona lettura e buon lavoro!

Diamo voce ai nostri clienti, facciamo raccontare

le esperienze, i problemi,i successi

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la parola all’azienda

UN SISTEMA PER RAGGIUNGERE L’ECCELLENZA:

IL CASO DI ATV

Nove anni fa non esisteva, oggi occupa più di 300 persone. Per trovare storie analoghe bisogna andare in Cina, oppure nella Silicon Valley, più difficile pensare a Colico, a metà strada tra Lecco e Sondrio. Eppure proprio qui è nata ATV, Advanced Technology Valve, parte di un distretto che produce valvole e componenti per l’industria petrolifera. L’azienda esporta tutta la sua produzione e cresce a tassi vertiginosi ogni anno.

Nel giugno 2013 ATV ha deciso di implementare nei suoi siti produttivi, con il supporto di Studio ARES, un sistema di gestione per la sicurezza in accordo alla norma OHSAS 18001, certificandolo nel luglio di quest’anno.

Incontriamo Giacomo Rossi, responsabile HSE dell’azienda lecchese, per capire meglio i contorni di questo progetto.

Cosa vi ha spinto ad applicare in azienda e certificare un sistema per la gestione della sicurezza?

“Innanzitutto l’attenzione della Direzione verso i temi della sicurezza e salute del personale: i titolari hanno dato un input molto chiaro in questo senso. La tutela delle risorse non è vista come un costo, ma – in aggiunta alle motivazioni etiche –come un investimento. Poi sicuramente hanno influito le sollecitazioni della nostra clientela, molto orientata alla prevenzione dei rischi. Diciamo che non ci hanno obbligato, ma piuttosto spinto verso un sistema organizzato per la riduzione delle

situazioni pericolose.”

Quali sono stati i principali passi per arrivare alla certificazione?

“Prima di iniziare, abbiamo condotto insieme ai consulenti una approfondita analisi delle leggi applicabili e dello stato di conformità dell’azienda. Non sono emerse situazioni gravi, ma alcuni aspetti da migliorare o aggiornare. Poi abbiamo cominciato a predisporre la documentazione, procedure ed istruzioni, cercando di prediligere i contenuti, la praticità, rispetto alla forma: mi sembra di poter dire che abbiamo fatto un buon lavoro. Passo importante è stata poi la formazione di tutto il personale sui contenuti del sistema e sulle procedure di lavoro; senza la collaborazione degli operatori il sistema non starebbe in piedi! A questo punto, abbiamo chiamato l’Ente di certificazione che attraverso una serie di visite ed audit ha verificato la bontà del nostro sistema e ci ha rilasciato la certificazione.”

Quali criticità avete incontrato?

“Non parlerei di criticità, piuttosto si è trattato qualche volta di cambiare mentalità, di convincere qualcuno a lavorare in modo diverso, più sicuro. Il sistema non è una bacchetta magica, è uno strumento: senza il coinvolgimento di tutti non può avere successo. Fondamentale è stato l’apporto di Studio ARES, che ci ha permesso di applicare il sistema senza inutili formalismi, in modo operativo e pratico.”

Quali vantaggi avete avuto e quali vi attendete?

“Metterei al primo posto in assoluto una maggiore consapevolezza degli operatori e una più alta affidabilità dei processi. Se ne sono accorti anche i nostri clienti, che ci visitano spesso. Ora ci attendiamo una riduzione dei costi, grazie al risparmio di risorse e ad un utilizzo più razionale delle stesse. Aggiungo anche una maggiore confidenza nel rispetto continuativo delle leggi e norme, che in Italia sono davvero tante.”

Quali ulteriori sviluppi metterete in atto?

“Per noi la certificazione è stato un punto di partenza, non di arrivo. Abbiamo subito lanciato due grossi progetti, uno per la creazione del Modello Organizzativo conforme alla 231 e uno per la sicurezza comportamentale, basato sulla tecnica BBS”

Non c’è che dire: ATV è sicuramente un’azienda dinamica, dove non si riposa sugli allori. Studio Ares sarà al suo fianco nei progetti di oggi e nelle sfide che sicuramente vorrà affrontare domani.

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Giacomo RossiResponsabile HSE di ATV,

l’azienda di Colico che produce valvole per impianti petroliferi

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CONfERMATO IL RINVIO ALL’ObbLIGO DI SOSTITUZIONE

DEI SISTEMI ANTINCENDIO

La Legge 116 dell’11 agosto 2014 ha confermato il rinvio di ulteriori 9 mesi (ai già previsti sei mesi) dell’obbligo di smaltimento dei sistemi di protezione antincendio contenenti sostanze controllate: l’obbligo riguarda i detentori di sistemi antincendio contenenti sostanze controllate.

Pertanto la scadenza è rinnovata di 15 mesi a partire dall’entrata in vigore del D.Lgs. 108/2013, ovvero al 12/01/2016.

Inoltre questa normativa prevede il nuovo formato per la denuncia da redigere da parte dei detentori di sostanze controllate, da inviare a Ministero dell’Ambiente e MISE. In esso andranno riportate le tipologie d’impianti antincendio e la tipologia delle sostanze controllate.

sicurezza

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SICUREZZA SUL LAVORO, VALUTAZIONE RISChI SEMPRE

IN LUCE

Immediata evidenza a misure preventive e protettive dei lavoratori, sia in caso di costituzione di nuova impresa, sia in sede di rielaborazione della valutazione dei rischi.

Ad imporlo attraverso modifiche al Dlgs 81/2008 (articoli 28 e 29) è la “Legge europea bis 2013”

In base al provvedimento in corso di approvazione (anche) in caso di costruzione di nuova impresa il datore di lavoro dovrà dare immediata evidenza attraverso idonea documentazione all’adempimento degli obblighi di valutazione dei rischi su misure di prevenzione e protezione attuate, dispositivi di protezione adottati, misure di miglioramento della sicurezza, procedure ruoli e soggetti responsabili dell’attuazione delle misure, mansioni che espongono lavoratori a rischi specifici. In caso di rielaborazione della valutazione dei rischi, si dovrà dare stessa evidenza all’aggiornamento delle misure di prevenzione e protezione dandone immediata comunicazione (ed accesso) al rappresentante dei lavoratori.

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DECRETO PALChI: LE DISPOSIZIONI DI SICUREZZA PER ATTIVITA’

DI PUbbLICO SPETTACOLO E fIERE

sicurezza: speciale decreto del fare

È stato pubblicato il decreto interministeriale 22 luglio 2014 che contiene le disposizioni che si applicano “agli spettacoli musicali, cinematografici e teatrali e alle manifestazioni fieristiche tenendo conto delle particolari esigenze connesse allo svolgimento delle relative attività”.

Si tratta di uno dei decreti previsti dal Decreto del Fare (DL 69/2013) che aveva apportato modifiche all’art. 88 del D.Lgs. 81/08, disponendo l’applicazione del Titolo IV (Cantieri temporanei e mobili) del Testo Unico anche a questo settore d’attività (spettacoli musicali, cinematografici e teatrali e manifestazioni fieristiche) e prevedendo la sua approvazione entro il 31 dicembre 2013.

Il decreto regola in due Capi

-le attività che riguardano spettacoli musicali, cinematografici, teatrali

-le attività che riguardano le manifestazioni fieristiche

In base al decreto 22 luglio 2014 Art. 1, il Capo I del Titolo IV del Testo Unico di Sicurezza si applica ai fini della sicurezza dei lavoratori nelle attività di montaggio e smontaggio di opere temporanee, compreso il loro allestimento e disallestimento con impianti audio, luci e scenotecnici, realizzate per spettacoli musicali, cinematografici, teatrali e di intrattenimento, fatte salve le seguenti

esclusioni (di cui al comma 3 dell’articolo 1 del DIM 22 luglio 2014), ovvero le attività:

a) che si svolgono al di fuori delle fasi di montaggio e smontaggio di opere temporanee di cui al comma precedente;

b) di montaggio e smontaggio di pedane di altezza fino ai 2 m rispetto a un piano stabile, non connesse ad altre strutture o supportanti altre strutture;

c) di montaggio e smontaggio di travi, sistemi di travi o graticci sospesi a stativi o a torri con sollevamento manuale o motorizzato, il cui montaggio avviene al suolo o sul piano del palco e la cui altezza finale rispetto a un piano stabile, misurata all’estradosso, non superi 6 m nel caso di stativi e 8 m nel caso di torri;

d) di montaggio e smontaggio delle opere temporanee prefabbricate, realizzate con elementi prodotti da un unico fabbricante, montate secondo le indicazioni, le configurazioni e i carichi massimi, previsti dallo stesso, la cui altezza complessiva rispetto a un piano stabile, compresi gli elementi di copertura direttamente collegati alla struttura di appoggio, non superi 7 m.

L’articolo 2 ricorda invece le particolari esigenze che caratterizzano le attività di pubblico spettacolo(musicali, cinematografici, teatrali e fieristiche) fra le quali ricordiamo la possibile compresenza di più

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imprese esecutrici nelle aree di lavoro, con permanenza di durata variabile; la compresenza di un elevato numero di lavoratori, autonomi o dipendenti, nelle aree di lavoro, con permanenza di durata variabile e con svolgimento di mansioni diverse tra loro; la frequente presenza di imprese e lavoratori dì diverse nazionalità nelle aree di lavoro e si forniscono specifiche indicazioni di adeguamento delle disposizioni del Capo I del Testo Unico al contesto lavorativo di cui trattasi.

L’Articolo 3 e 4 regolano, rispettivamente l’Applicazione del Capo I (Misure per la salute e sicurezza nei cantieri temporanei o mobili) e del Capo II (Norme per la prevenzione infortuni nelle costruzioni e lavoro in quota) del Titolo IV del TUS al settore delle attività di pubblico spettacolo.

Il Capo II del DIM 22 luglio 2014 riguarda specificatamente le attività fieristiche, e indica i soggetti e le strutture coinvolte in queste attività (art. 5), e (all’articolo 6) stabilisce che le disposizioni del sopradetto Capo si applichino, ai fini della tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori, alle attività di approntamento e smantellamento di strutture allestitive, tendo-strutture o opere temporanee per manifestazioni fieristiche, fatte salve le esclusioni di cui al comma 3, ovvero:

a) strutture allestitive che abbiano un’altezza inferiore a 6,50 m rispetto a un piano stabile;

b) strutture allestitive biplanari che abbiano una superficie della proiezione in pianta del piano superiore fino a 100 m2;

c) tensostrutture e opere temporanee strutturalmente indipendenti, realizzate con elementi prodotti da un unico fabbricante, montate secondo le indicazioni, le configurazioni e i carichi massimi, previsti dallo stesso, la cui altezza complessiva, compresi gli elementi di copertura direttamente collegati alla struttura di appoggio, non superi 8.50 m di altezza rispetto a un piano stabile.

All’Articolo 7, specularmente a quanto stabilito per le attività di pubblico spettacolo, si ricordano le particolari esigenze del settore fieristico e all’Articolo 8 si regola l’Applicazione del Capo I del Titolo IV del Testo Unico, al settore fiere.

sicurezza: speciale decreto del fare

MODELLI SEMPLIfICATI PERLA REDAZIONE DEL POS E DEL PSC

E’ stato pubblicato il Decreto Interministeriale previsto all’art.104-bis del D.Lgs. 81/08 (integrato dalla L.98/2013, il Decreto del Fare), con il quale sono stati individuati i modelli semplificati per la redazione del piano operativo di sicurezza, del piano di sicurezza e di coordinamento e del fascicolo dell’opera nonché del piano di sicurezza sostitutivo.

I nuovi modelli sono contenuti all’interno dei 4 allegati al decreto:

•Allegato I ( modello semplificato per la redazione del POS);

•Allegato II (modello semplificato per la redazione del PSC);

•Allegato III (modello semplificato per la redazione del PSS);

•Allegato IV (modello semplificato per la redazione del fascicolo dell’opera).

Entro 24 mesi i Ministeri Lavoro, Salute e Infrastrutture provvederanno al monitoraggio dell’applicazione dei modelli e ad un’eventuale revisione.

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sicurezza

AGGIORNAMENTO DELL’ELENCODELLE MALATTIE PROfESSIONALI PER

LE qUALI E’ ObbLIGATORIA LA DENUNCIA

E’ stato pubblicato il D.M.10 giugno 2014 che definisce l’approvazione dell’aggiornamento dell’elenco delle malattie per le quali è obbligatoria la denuncia, ai sensi dell’articolo 139 del D.P.R.1124/1965: l’aggiornamento riguarda tumori professionali e malattie muscolo-scheletriche.

PUbbLICATO IL MODELLO OT/24:LA RIDUZIONE DELLA TARIffA INAIL

A ChI INVESTE IN SICUREZZA

L’Inail ha pubblicato sul proprio sito internet il modello OT/24 per il 2015, per la riduzione del tasso medio di tariffa.

Tale riduzione è riservata alle aziende che, nell’anno solare 2014, abbiano provveduto al miglioramento delle condizioni di sicurezza ed igiene sul lavoro.

INAIL, bando fipit

L’Inail finanzia le piccole e micro imprese operanti nei settori dell’agricoltura, dell’edilizia, dell’estrazione e della lavorazione dei materiali lapidei per la realizzazione di progetti di innovazione tecnologica mirati al miglioramento delle condizioni di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. I destinatari degli incentivi sono le imprese, anche individuali, iscritte alla Camera di Commercio Industria, Artigianato ed Agricoltura.Per il 2014 il bando Fipit mette a disposizione 30 milioni di euro ripartiti tra i tre settori di attività:- 15.582.703 di euro per il finanziamento dei progetti del settore agricoltura;- 9.417.297 di euro per il finanziamento dei progetti del settore edilizia;- 5.000.000 di euro per il finanziamento dei progetti del settore

estrazione e lavorazione dei materiali lapidei.Il contributo, in conto capitale, è erogato fino ad una misura massima corrispondente al 65% dei costi sostenuti e documentati per la realizzazione del progetto. Il contributo massimo per ciascuna impresa, nel rispetto del regime “de minimis”, non può superare l’importo di 50.000 euro, mentre quello minimo ammissibile è pari a 1.000 euro.La domanda deve essere presentata in modalità telematica, con successiva conferma tramite Posta elettronica certificata. A partire dal 3 novembre 2014 fino alle ore 18,00 del 3 dicembre 2014 le imprese regolarmente registrate negli archivi Inail avranno a disposizione una procedura informatica che consentirà loro di compilare la domanda di partecipazione, con le modalità indicate nel bando.

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giurisprudenza

INfORTUNI SUL LAVORO, RESPONSAbILITA’ LEGATAA POTERI D’INTERVENTO

Affinché gravi su un soggetto la “posizione di garanzia” che lo rende responsabile, per omessa adozione di misure preventive, delle lesioni occorse a soggetti coinvolti in attività lavorative è necessaria la presenza di paralleli poteri di intervento.A sottolinearlo è la Corte di Cassazione, che con sentenza 1° settembre 2014, n. 36438 ha chiarito come tra gli elementi costitutivi della “posizione di garanzia” prevista dall’articolo 40 del Codice penale (“Non impedire un evento, che si ha l’obbligo giuridico di impedire, equivale a cagionarlo”) vi sia la titolarità di

poteri ed obblighi che consentano ad un soggetto (tra cui il datore di lavoro e suoi delegati) di attivarsi per evitare lesione o messa in pericolo del bene giuridico (nella fattispecie, la salute dei lavoratori) la cui integrità è da garantire. Con la medesima pronuncia il Giudice di legittimità ha altresì ricordato (come già ritenuto da consolidata giurisprudenza) che “anche i terzi, quando si trovino esposti ai pericoli derivanti da un’attività lavorativa da altri svolta nell’ambiente di lavoro, devono ritenersi destinatari delle misure di prevenzione”.

LA fORMAZIONE DEL LAVORATOREDEVE ESSERE PROVATA PER ISCRITTO

DAL DATORE DI LAVORO

Con la Sentenza 9 settembre 2014 n. 37312, la Quarta Sezione Penale della Suprema Corte ha affermato che i datori di lavoro ai sensi dell’art. 37 D.Lgs.81/08 devono “ottemperare all’obbligo di formazione dei dipendenti e devono conservare in azienda la attestazione della avvenuta formazione” Nella fattispecie, un datore di lavoro “è stato chiamato a rispondere, davanti al Tribunale di Belluno del reato ex art. 55 co. 5 lett. c), d.Lvo 81/08, in relazione all’art. 37 co. 1 stesso decreto, perché, quale titolare della R. Srl non aveva provveduto ad assicurare una formazione sufficiente ed adeguata in materia di salute e sicurezza sul lavoro in relazione alla mansione di boscaiolo svolta dall’infortunato E.V., con le specifiche misure prevenzionistiche, tipiche del settore boschivo.”Il datore di lavoro, condannato dal Tribunale, ricorre in Cassazione, lamentando, tra i vari motivi di ricorso, la “non necessità della prova scritta da parte del datore di lavoro della avvenuta formazione del lavoratore fino al 2011”.La Cassazione rigetta il ricorso ed afferma la necessità che tale prova scritta venga fornita dal datore di lavoro. Secondo la Suprema Corte, infatti, “è il R. che doveva fornire la prova sulla formazione del V. per i seguenti motivi: - i datori di lavoro sono tenuti, ex artt. 37 (disposizione che ha sostituito l’art. 22, co. 1, d.lvo 626/94 ) e 55, co. 5, d.Lvo 81/08, ad ottemperare all’obbligo di formazione dei dipendenti, e devono conservare in azienda la attestazione della avvenuta formazione, secondo il dettato di cui al decreto ministeriale del 16/1/1997, richiamato implicitamente dall’allegato A), punto 10 dell’Accordo Stato-Regioni del 21/12/2011.- la mancata produzione da parte del R. della relativa documentazione non è giustificata.”Poi, prosegue la Corte, “del pari, non è fondata la tesi sostenuta dallo stesso imputato, secondo cui la avvenuta formazione, all’epoca del fatto, poteva essere anche dimostrata verbalmente dal datore di lavoro, in quanto il co. 2 dell’art. 37 del citato decreto rimette

alla conferenza tra Stato e Regioni la determinazione della durata, dei contenuti minimi e delle modalità della formazione che il responsabile è tenuto a dare al lavoratore, accordo tra Stato e Regioni stipulato solo nel 2011.La compiuta lettura della normativa in materia, però, consente di rilevare che:- il d.lvo 81/08, all’art. 37 co. 2 rimette all’accordo Stato-Regioni le modalità, come detto, di regolamentazione della formazione del soggetto lavoratore-dipendente;- l’allegato A), punto 10 dell’accordo Stato-Regioni del dicembre 2011, richiama implicitamente il d.M. 16/1/1997 e i contratti collettivi di lavoro quanto alla formazione obbligatoria del lavoratore e alle relative modalità di esecuzione, laddove dispone che ‘”in fase di prima applicazione non sono tenuti a frequentare i corsi di formazione di cui ai punti 4, 5 e 6 i lavoratori, i dirigenti e i preposti che abbiano frequentato corsi di formazione formalmente e documentalmente approvati alla data di entrata in vigore del presente accordo, rispettosi delle previsioni normative e delle indicazioni previste nei contratti collettivi di lavoro per quanto riguarda durata, contenuti e modalità di svolgimento dei corsi.”

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IL DATORE DI LAVORO RISPONDE DELL’INfORTUNIO CAUSATO DA

ATTREZZATURE DI TERZI

Il datore di lavoro è responsabile dell’infortunio causato da attrezzature pericolose per i lavoratori lasciate da precedenti società presenti nell’appalto qualora non abbia provveduto a rimuoverle. La responsabilità è esclusa solo in caso di comportamento anomalo o imprevedibile da parte del lavoratore.

È responsabile penalmente il datore che non elimini attrezzature pericolose per i lavoratori e il principio vale anche se lo strumento che ha causato l’infortunio sia stato lasciato dalla precedente società andata via. Lo ha stabilito la Corte di Cassazione Penale, Sezione IV, con la Sentenza n. 43459 del 17/10/2014. La responsabilità del datore di lavoro è esclusa solo in caso di comportamento anomalo o imprevedibile da parte del lavoratore. Al contrario, la condotta imprudente e avventata del lavoratore non integra un comportamento anomalo od imprevedibile, ragion per cui il datore è tenuto, comunque, a scongiurare l’infortunio.

Nel caso in esame un datore di lavoro era stato ritenuto responsabile delle lesioni personali subite da un dipendente che, mentre stava assolvendo alcune operazioni nel magazzino, era caduto dalla scala che risultava priva, alle estremità inferiori e superiori, dei montanti dei dispositivi antisdrucciolevoli nonché dei ganci di trattenuta. Investita della questione, la Suprema Corte ha confermato quanto disposto nei giudizi del merito.

Dall’istruttoria era infatti emerso che la scala in ferro da cui era caduto il dipendente, priva dei requisiti di sicurezza dettati dalla

normativa antinfortunistica, non rientrava tra la strumentazione fornita dal datore di lavoro, ma era stata lasciata nel magazzino dal precedente locatario dello stabile. Gli ermellini rilevano che, pur potendo i lavoratori servirsi di altre scale idonee, detta scala doveva ritenersi nella loro disponibilità, attesa la mancanza di un divieto espresso di servirsene o di cartelli che ne inibissero l’uso. Peraltro il datore di lavoro non aveva preventivamente controllato le obiettive condizioni della scala, consentendone, di fatto, l’utilizzo in azienda, anziché eliminarla.

Sulla base di queste considerazioni la Cassazione ha dunque ritenuto il datore di lavoro responsabile dell’infortunio.

Si legge nella sentenza «La responsabilità colposa .. discendeva quindi dal fatto di non aver preventivamente controllato le obiettive condizioni della scala e di averne consentito l’impiego nell’azienda benché non a norma anziché eliminarla, non apparendo circostanza assolutamente imprevedibile, attesi gli evidenziati riscontri fattuali, che i dipendenti ne potessero occasionalmente far uso. Né era possibile escludersi il nesso di causalità tra le omissioni ascritte all’imputata e l’evento. Il fatto che l’operaio infortunatosi, pur risalendo al medesimo una condotta imprudente ed avventata (che comunque il datore di lavoro è tenuto a scongiurare in ottemperanza alle norme dì prevenzione antinfortunistica), avesse usato la prima scala esistente a portata di mano senza averne cercata un’altra più sicura per assolvere alle proprie mansioni, non integrava un comportamento anomalo od imprevedibile od ontologicamente avulso dalle Incombenze allo stesso demandate nell’azienda».

giurisprudenza

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INfORTUNI IN ITINERE, NESSUN INDENNIZZO SE L’USO DELL’AUTO

NON E’ INDISPENSAbILE

Il lavoratore che, avendo subito un infortunio durante il tragitto tra la casa e il posto di lavoro con mezzo proprio, avrebbe potuto compiere lo stesso percorso a piedi o utilizzando il servizio di linea di trasporto pubblico non ha diritto alla rendita né all’indennità per inabilità temporanea. Lo ha ribadito la quarta sezione lavoro della Cassazione con la sentenza 22154 dello scorso 20 ottobre, che ha accolto il ricorso dell’Inail contro la pretesa di un lavoratore coinvolto in un incidente stradale, che chiedeva di ottenere sia la rendita sia l’indennità.Il vincolo di necessità era già stato escluso. Per i giudici, infatti, nel suo caso l’uso dell’automobile non era giustificato dalla distanza tra l’abitazione e il luogo di lavoro. Considerata “la media età lavorativa e la mancata allegazione di problemi fisici o di salute”, il tragitto non superiore al chilometro era “comodamente percorribile anche a piedi senza eccessivo dispendio di energie fisiche. Per traslare il costo di eventuali incidenti stradali sull’intervento solidaristico a carico

della collettività era necessario che tale uso fosse assistito da un vincolo di necessità”, che era già stato escluso dai giudici di merito.“Meno rischi con il trasporto pubblico”. La decisione della Corte conferma una linea giurisprudenziale già tracciata da decisioni precedenti. Nel 2004, per esempio, con la sentenza 19940 la sezione lavoro della Cassazione aveva rigettato la domanda per il riconoscimento dell’infortunio in itinere di un altro lavoratore, sottolineando che “l’uso del mezzo proprio, con l’assunzione degli ingenti rischi connessi alla circolazione stradale, deve essere valutato con adeguato rigore, tenuto conto che il mezzo di trasporto pubblico costituisce lo strumento normale per la mobilità delle persone e comporta il grado minimo di esposizione al rischio di incidenti”. Di conseguenza, “l’uso del mezzo privato può essere consentito solo quando sia direttamente collegato con la prestazione lavorativa ed è indispensabile per raggiungere il posto di lavoro o per tornare alla propria abitazione”.

giurisprudenza

RESPONSAbILITA’ 231, PROfITTO DI RILEVANTE ENTITA’

PIU’ AMPIO DI UTILE NETTOPer l’applicazione delle misure cautelari interdittive ex Dlgs 231/2001 sulla responsabilità amministrativa degli enti, la nozione di profitto “di rilevante entità” derivante da reato è più ampia di “utile netto”.Lo ricorda la Cassazione nella sentenza 15 settembre 2014, n. 37712 con cui conferma l’applicazione della misura interdittiva del divieto di contrattare con la pubblica Amministrazione a carico di una società, per responsabilità ai sensi del Dlgs 231/2001 per reato commesso dai vertici. Per i Supremi Giudici la nozione di “profitto di rilevante entità” derivante dal “reato presupposto” ha un contenuto più ampio di quello di profitto inteso come utile netto, in quanto in tale concetto

rientrano anche vantaggi non immediati, comunque conseguiti attraverso la realizzazione dell’illecito.La Corte inoltre ricorda ai sensi dell’articolo 13 del Dlgs 231/2001 per applicare le misure interdittive basta che ricorra almeno una delle condizioni previste (profitto di rilevante entità o reiterazione degli illeciti). Infine, è possibile applicare contestualmente misure cautelari interdittive e reali, visto che il divieto di cumulabilità ex articolo 46, Dlgs 231/2001 riguarda esclusivamente le prime e non anche le seconde, disciplinate in maniera esaustiva e autonoma degli articoli 53 e 54 stesso decreto.

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APPROVATO AGGIORNAMENTO delle”linee guida 231

DI CONfINDUSTRIAIl Ministero della giustizia ha dichiarato idonee a prevenire i reati ex Dlgs 231/2001 le “linee guida per la costruzione dei modelli di organizzazione, gestione e controllo” elaborate da Confindustria.Si tratta dell’aggiornamento (datato marzo 2014) delle Linee guida del 2002, già aggiornate nel 2008. La nuova versione adegua il precedente testo del 2008 alle novità legislative, giurisprudenziali e della prassi nel frattempo intervenute, mantenendo la distinzione tra le Parte generale e Parte speciale.In particolare, le principali modifiche e integrazioni della Parte generale riguardano: il nuovo capitolo sui lineamenti della responsabilità da reato e la tabella di sintesi dei reati presupposto; il sistema disciplinare e i meccanismi sanzionatori; l’organismo

di vigilanza, con particolare riferimento alla sua composizione; il fenomeno dei gruppi di imprese.La Parte speciale, dedicata all’approfondimento dei reati presupposto attraverso appositi case study, è stata oggetto di una profonda rivisitazione, volta non soltanto a trattare le nuove fattispecie di reato presupposto, ma anche a introdurre un metodo di analisi schematico e di più facile fruibilità. Ricordiamo che ai sensi dell’articolo 6 comma 3 Dlgs 231/2001 i modelli di organizzazione e gestione possono essere adottati dalle imprese sulla base di codici di comportamento redatti dalle Associazioni rappresentative degli enti stessi e comunicati al Ministero della giustizia che esprime osservazioni sulla idoneità dei modelli a prevenire i reati.

speciale 231

MOG 231 ObbLIGATORIOPER AZIENDE SANITARIE

È noto che il D.Lgs. 231/01 ha introdotto nel nostro Paese una nuova forma di responsabilità amministrativa a carico di alcuni Enti collettivi, per taluni reati commessi da persone, legate ad essi organicamente, che abbiano agito “nel suo interesse o a suo vantaggio” (art. 5).Sono stati necessari più di dieci anni perché il D.Lgs. 231/2001 entrasse in modo consistente nelle aule dei tribunali oltre che nelle preoccupazioni delle aziende italiane anche di medie o piccole dimensioni (anche a causa dell’entità e della natura delle sanzioni che possono avere un effetto drammatico sull’impresa paralizzandone di fatto e immediatamente l’attività).I motivi per implementare oggi un Modello 231 sono molti: è un vantaggio dal punto di vista assicurativo, dal momento che un’impresa 231-compliant può apparire meno esposta a rischi; è necessario per eventuali rinnovi di autorizzazioni operative; in molti casi è un vero e proprio vincolo per l’accesso a pubblici appalti.L’adozione del modello 231 è diventato, infatti, obbligatorio per le aziende che erogano prestazioni sanitarie a carico del servizio sanitario di Lazio e Lombardia, ed il termine per dotarsene è in scadenza al 31/12/2014. E non è un caso che Confindustria abbia elaborato delle “Linee guida per la costruzione dei modelli di organizzazione, gestione e controllo. Ai sensi del Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231” (recentemente aggiornate - marzo 2014) e le abbia sottoposte al vaglio del Ministero della Giustizia che il 21 luglio 2014 ne ha comunicato l’approvazione.La vera grande rivoluzione è avvenuta nel 2007 quando il legislatore, per la prima volta, ha introdotto fra le fattispecie di reato anche quello relativo a “lesioni colpose gravi o gravissime” avvenute in contravvenzione a norme di salute e sicurezza sul lavoro. Nel 2011, poi, come era prevedibile, anche i reati in materia di ambiente si

sono aggiunti alla lista dei reati presupposto.E’ qui che nasce il contatto fra il mondo della 231 e il mondo dei Sistemi ISO, poichè il Modello Organizzativo 231 ha un impatto profondo sull’operatività aziendale, sulle procedure, sulle valutazioni rischi e sugli ambiti oggetto di Certificazione. La particolare natura del Modello Organizzativo 231 consente di analizzare tutte le aree aziendali integrando le procedure in una prospettiva di continuo miglioramento della compliance e può facilitare le procedure e le attività tendenti ad implementare Sistemi di Gestione e ad acquisire certificazioni.

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REVISIONE ISO 9001, NUOVI UTILI DOCUMENTI INfORMATIVI

L’ISO/TC 176/SC2, che sta concludendo i lavori di revisione della ISO 9001, ha realizzato una serie di utili documenti che aiutaranno nella transizione dalla vecchia alla nuova edizione della norma sui sistemi di gestione per la qualità.L’UNI annuncia che il Sottocomitato ISO/TC 176/SC2 “Quality systems” ha anche pubblicato una serie di documenti particolarmente utili per aiutare tutte le organizzazioni nella transizione dalla vecchia alla nuova edizione della celebre norma sui sistemi di gestione per la qualità.Una dettagliata tabella di correlazione che evidenzia i cambiamenti tra la ISO 9001 del 2008 e l’attuale ISO/DIS 9001. Documento che fornisce una visione complessiva delle novità della futura norma sui sistemi di gestione per la qualità, anche alla luce dell’allegato SL (Annex SL) che fornisce una struttura base unitaria a tutti i documenti normativi sui sistemi di gestione e che dunque facilita la loro reciproca integrazione.

Una bozza di guida per la transizione alla futura ISO 9001:2015 che permettere alle organizzazioni di cominciare a pianificare con i loro organismi di certificazione i passi necessari per effettuare il delicato passaggio.Una presentazione generale dei principi fondamentali della revisione in atto, scritta con uno stile divulgativo per un utilizzo rivolto anche ai non addetti ai lavori.Un documento specifico che approfondisce uno dei concetti guida dei lavori di revisione della ISO 9001: il cosiddetto approccio basato sul rischio (risk based thinking), più volte richiamato come una delle novità più significative della futura nuova norma sui sistemi di gestione per la qualità.Il GL2 che si occupa dei lavori a livello nazionale in seno alla commissione “Gestione per la qualità e metodi statistici” sta pensando ad una traduzione italiana dei più significativi documenti sopra citati.

sistemi di gestione

GESTIRE LA SICUREZZASUL LAVORO: CONTINUANO

I LAVORI DELLA NUOVA NORMA UNILa norma ISO 45001, che stabilisce i requisiti dei sistemi di gestione per la salute e la sicurezza sul lavoro, ha raggiunto ora lo stadio di Committe Draft, cioè di prima bozza elaborata dall’ISO/PC 283.

Questo documento, ispirato al ben noto standard OHSAS 18001, ha come obbiettivo quello di aiutare le organizzazioni a garantire la salute e la sicurezza delle persone che lavorano per loro.

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Sistri, arriva la conferma del sistema

Approvato dal Senato il 25 luglio 2014 il maxiemendamento che prevede la conferma del Sistri con la proroga, però, dell’attuale contratto di gestione solo fino al 31 dicembre 2015.Il Ministero dell’Ambiente avvierà entro il 30 giugno 2015 le procedure per l’affidamento della concessione del servizio.La novità arriva a pochi giorni dalla pubblicazione sul portale ufficiale del sistema (www.sistri.it) della versione aggiornata dei documenti di specifica per interfacce di interoperabilità tra sistemi gestionali e Sistri (18 luglio 2014) e della nuova funzionalità che consente di esercitarsi nella movimentazione con i software gestionali (22 luglio 2014). Sul portale SISTRI sono state infatti pubblicate alcune novità:un video illustrativo all’interno della sezione Utilità Video Tutorial che fornisce istruzioni su come procedere al ripristino del dispositivo USB;una funzione con cui poter realizzare delle simulazioni di movimentazioni rifiuti all’interno dell’area riservata raggiungibile con il dispositivo USB;alcuni documenti aggiornati sulla interoperabilità all’interno dell’apposita sezione; nella Sezione Manuali e Guide è stato pubblicato il documento: GUIDA RAPIDA RIFIUTI PORTUALI (Versione del 15 luglio 2014) che descrive le procedure relative alla gestione dei rifiuti portuali.Funzione con cui poter realizzare delle simulazioniNell’area riservata raggiungibile mediante dispositivo USB, è disponibile la nuova funzionalità che consente agli Utenti di esercitarsi nell’utilizzo dell’applicazione di movimentazione. Tale funzionalità permette di utilizzare tutti gli strumenti e i dati anagrafici reali in un ambiente appositamente dedicato che simula fedelmente l’ambiente di movimentazione. Il Simulatore, producendo movimentazioni fittizie effettuate al solo scopo di test, si differenzia dall’ambiente reale di movimentazione per le seguenti caratteristiche:- l’email di conclusione del processo di movimentazione non viene inviata in quanto non sussiste l’esigenza di una notifica ufficiale; - il timbro digitale è sostituito dalla dicitura “fac-simile”; - il tracciamento del percorso non deve essere effettuato in quanto le movimentazioni sono simulate è non ha luogo un effettivo spostamento dei rifiuti indicati.

Scia e permesso di costruire, via ai modelli unici nazionali

È in vigore dal 14 luglio 2014 l’accordo tra Governo ed Enti locali: un unico modello per il permesso di costruire e per la segnalazione certificata di inizio attività in edilizia.La semplificazione burocratica in materia edilizia fa un passo importante. In base all’accordo Regioni ed Enti locali adottano un modello semplificato e identico su tutto il territorio nazionale per il permesso di costruire ex Dpr 380/2001 e per la segnalazione certificata di inizio attività (Scia) ex articolo 19, legge 241/1990. I modelli allegati all’accordo del 12 giugno 2014 hanno delle parti fisse identiche per tutti e delle parti “variabili” che le Regioni possono cambiare in relazione alle specifiche normative regionali di settore. I Comuni adeguano i propri moduli sostituendoli con quelli approvati.

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Prorogate in Regione Lombardia le nuove regole in materia di impianti termiciCon un Decreto dirigenziale della Regione Lombardia è stato approvato lo spostamento al 15 ottobre 2014 dell’entrata in vigore di alcune disposizioni in materia di impianti termici.A partire da questa data si deve: - provvedere alla sostituzione o alla compilazione del nuovo libretto di impianto e dei relativi rapporti di controllo; - iniziare il processo di targatura di tutti gli impianti termici del territorio regionale; - assoggettare alla manutenzione gli impianti termici alimentati a biomassa, gli impianti per la climatizzazione estiva o invernale costituiti da collettori solari o pompe di calore con potenza superiore a 12 kW e gli scambiatori di calore allacciati a reti di teleriscaldamento.

Le principali novità:Nuova definizione di impianto termico e del relativo ambito di applicazione, includendo gli impianti con potenza maggiore a 5 kW; Inserimento nella regolamentazione di tipologie di impianti precedentemente escluse, come gli apparecchi a biomassa installati in modo fisso e gli impianti per la climatizzazione estiva di potenza superiore a 12 kW. Per questi ultimi viene inoltre determinata la temperatura minima di esercizio; Esclusione dalla disciplina regionale sugli impianti termici di: - Radiatori individuali, termocucine, cucine economiche, caminetti aperti- Impianti per la climatizzazione estiva o invernale costituiti da macchine frigorifere, collettori solari o pompe di calore con potenza inferiore a 12 kW- Impianti coinvolti nei processi produttivi;Trasmissione dei modelli dichiarativi esclusivamente attraverso la piattaforma informatica del Catasto Unico Regionale Impianti Termici (CURIT); Identificazione in modo univoco di ciascun impianto termico mediante “Targatura”. Conferma delle tempistiche di manutenzione già in vigore in Lombardia. Frequenze maggiori sono ammesse solo per motivi di sicurezza, riportati dall’installatore o dal manutentore sul libretto di uso e manutenzione; I nuovi impianti a biomassa devono essere installati secondo quanto previsto dal DM 37/08 e dall’ 1 agosto 2014 dovranno rispettare i rendimenti minimi determinati. Gli stessi dovranno inoltre essere dotati di “Libretto di impianto”; Dall’ 1 agosto 2014 gli impianti a biomassa dovranno essere manutenuti, in relazione alla loro potenzialità, con la seguente cadenza minima: minore di 15 kW ogni 2 anni, uguale o maggiore di 15 kW ogni anno;Dall’1 agosto 2014 tutte le Autorità competenti (Regione, Province e Comuni con più di 40.000 ab.) utilizzeranno esclusivamente lo

strumento del Portafoglio Digitale per l’incasso dei contributi a loro dovuti. Sono esentati dal pagamento dei contributi: gli impianti di climatizzazione estiva, gli impianti alimentati da biomassa legnosa, le pompe di calore e gli scambiatori delle reti di teleriscaldamento.

I nuovi libretti di impianto:I nuovi modelli di libretto di impianto e di rapporto di controllo sono entrati in vigore a partire dal 15 ottobre 2014. I nuovi libretti di impianto, che dovranno essere consegnati al responsabile dell’impianto, in occasione della prima manutenzione utile e comunque in caso di nuova installazione, oltre alle informazioni previste dal Decreto ministeriale 10 febbraio 2014, contengono altri importanti dati funzionali alla migliore gestione dei catasti regionali:- la Targa dell’impianto;- i dati catastali dell’edificio in cui è ubicato l’impianto termico;- i riferimenti all’Attestato di Prestazione Energetica (ACE/APE) eventualmente presente;- il punto di riconsegna combustibile (PDC);- il punto di riconsegna energia elettrica (POD).

La targatura degli impianti termici A partire dal 15 ottobre 2014, in occasione della nuova installazione o della prima manutenzione utile, tutti gli impianti dovranno essere dotati della relativa targa. Le targhe impianto saranno distribuite gratuitamente dalle Autorità competenti e potranno essere utilizzate dall’installatore o manutentore su qualsiasi impianto lombardo.Sarà apposta un’unica targa anche nel caso di impianto costituito da uno o più generatori di calore, anche di tipo diverso, che condividono il medesimo impianto di distribuzione, poiché lo si considera un unico impianto termico.

Portafoglio digitale A partire dal 1° agosto 2014, tutti i contributi previsti dalla normativa regionale (quota regionale e quota prevista per le Autorità competenti) dovranno essere pagati a cura del manutentore tramite lo strumento del Portafoglio digitale.

Termoregolazione e contabilizzazione del caloreLe sanzioni per il mancato rispetto dell’obbligo di installazione dei sistemi di termoregolazione e contabilizzazione del calore, (art. 9 comma 3 della L.r. n. 5 del 31 luglio 2013) non possono essere applicate fino al 31 dicembre 2016. Pertanto tutti gli eventuali inadempimenti, che possono essere rilevati dall’Autorità competente, fino a quella data non danno luogo a sanzioni. Le sanzioni saranno, invece, applicate dal 1° gennaio 2017 solo per gli inadempimenti riscontrati a decorrere da questa data.

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Autorizzazione Integrata Ambientale (IPPC-IED): nuove disposizioni regionali

Con l’entrata in vigore del D.Lgs. 46 del 4 marzo 2014, relativo alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento), sono state introdotte nuove e rilevanti disposizioni in materia di Autorizzazioni Integrate Ambientali (A.I.A.), tra cui l’estensione dell’ambito di applicazione della normativa a nuove attività dei settori industriali e di gestione rifiuti.La Regione Lombardia ha emanato una specifica circolare esplicativa (la n. 6 del 04/08/2014) finalizzata a garantire una uniforme applicazione della disciplina AIA alla luce delle modifiche normative intervenute;Con una legge regionale sono state approvate modifiche alle LL.RR. 26/2003 e 24/2006, con l’individuazione di Regione quale l’autorità competente al rilascio delle autorizzazioni integrate ambientali relative alle installazioni esistenti qualificate come “non già soggette ad AIA”.La Regione Lombardia assume quindi il ruolo di Autorità competente al rilascio delle Autorizzazioni Integrate Ambientali per tutte quelle installazioni esistenti non già soggette ad AIA che svolgono attività comprese per la prima volta nell’allegato VIII alla Parte II del D. Lgs. 152/06 (campo di applicazione della normativa (IPPC) per effetto del D. Lgs. 46/2014 (recepimento della Direttiva IED).Per queste tipologie di impianti il gestore doveva presentare istanza di Autorizzazione Integrata Ambientale entro il 7 settembre 2014.Nel caso in cui il gestore abbia già provveduto alla presentazione dell’istanza alla Provincia competente per territorio, sarà quest’ultima a farsi carico di inviare tutta la documentazione alla Regione.

Albo Gestori Ambientali: un decreto regola l’iscrizione delle imprese

Il decreto ministeriale n. 120 del 3 giugno 2014 ridefinisce le attribuzioni e le modalità di organizzazione dell’Albo nazionale dei gestori ambientali; inoltre, fissa i requisiti tecnici e finanziari delle imprese e dei responsabili tecnici, i termini e le modalità di iscrizione e i relativi diritti annuali.Per quanto riguarda l’iscrizione all’Albo, la prevede per alcune categorie di attività:a) categoria 1: raccolta e trasporto di rifiuti urbani; b) categoria 2-bis: produttori iniziali di rifiuti non pericolosi che effettuano operazioni di raccolta e trasporto dei propri rifiuti, nonché i produttori iniziali di rifiuti pericolosi che effettuano operazioni di raccolta e trasporto dei propri rifiuti pericolosi in quantità non eccedenti trenta chilogrammi o trenta litri al giorno; c) categoria 3-bis: distributori e installatori di apparecchiature elettriche ed elettroniche (AEE), trasportatori di rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche in nome dei distributori, installatori e gestori dei centri di assistenza tecnica di tali apparecchiature; d) categoria 4: raccolta e trasporto di rifiuti speciali non pericolosi; e) categoria 5: raccolta e trasporto di rifiuti speciali pericolosi; f) categoria 6: imprese che effettuano il solo esercizio dei trasporti transfrontalieri; g) categoria 7: operatori logistici presso le stazioni ferroviarie, gli interporti, gli impianti di terminalizzazione, gli scali merci e i porti ai quali, nell’ambito del trasporto intermodale, sono affidati rifiuti in attesa della presa in carico degli stessi da parte dell’impresa ferroviaria o navale o dell’impresa che effettua il successivo trasporto; h) categoria 8: Intermediazione e commercio di rifiuti senza detenzione dei rifiuti stessi; i) categoria 9: bonifica di siti; l) categoria 10: bonifica di beni contenenti amianto. Le iscrizioni nelle categorie 4 e 5 consentono l’esercizio delle attività di cui alle categorie 2-bis e 3-bis se lo svolgimento di queste ultime attività non comporta variazioni della categoria, della classe e della tipologia dei rifiuti per le quali l’impresa è iscritta.

Rifiuti: in arrivo nuove regola sulla classificazione

Il disegno di legge sulla competitività, approvato dal Senato il 25 luglio 2014, stabilisce che i rifiuti classificati con codice CER pericoloso “assoluto” sono pericolosi “senza alcuna ulteriore specificazione”.Tra le altre novità in materia di gestione dei rifiuti, si segnalano semplificazioni in arrivo per il trasporto, lo stoccaggio e la preparazione per il riutilizzo dei rifiuti di imballaggio non pericolosi, l’ingresso delle operazioni di “raggruppamento e abbruciamento” tra le “normali pratiche agricole”, la limatura al campo di applicazione del reato di “combustione illecita”. Prelievo e deposito preliminare alla raccolta dei materiali naturali derivanti da eventi atmosferici o meteorici escono dalla gestione dei rifiuti. Novità anche per le bonifiche dei siti inquinati, la gestione dei materiali di riporto e l’utilizzo dei materiali di dragaggio.

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Ci siamo fatti in due per voi.

Formazione Ares.Da oggi anche a Lecco, nella nuova aula di corso Matteotti 5/h.

Fino a dicembre 10% di sconto sulla prima iscrizione.Per informazioni visita il sito www.studioares.net

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i nostri corsi

novembre e dicembre 2014

I corsi di Bergamo si svolgeranno presso la sede di via Baertsch 4. I corsi di Lecco presso l’aula di Corso Matteotti, 5/h.Ricordiamo che vengono erogati corsi anche in modalità e-learning (FAD). Tutti i prezzi indicati si intendono IVA esclusa.

Per ulteriori informazioni e per i calendari completi di tutte le giornate visitate il nostro sito www.studioares.net.

CORSO DURATA INIZIO a BERGAMO INIZIO a LECCO COSTO

Addetti antincendio in attività a rischio BASSO 4 ore 10 dicembre - 198 €

Addetti antincendio in attività a rischio MEDIO 8 ore 10 dicembre - 330 €

Addetti al primo soccorso aziendaleGruppo A 6 ore 17 novembre - 150 €

Addetti al primo soccorso aziendale - Gruppo B e C 4 ore 17 novembre - 110 €

RSPP - Mod. B - Macro-settore Ateco 3 60 ore - 17 novembre 1.540 €

RSPP - Mod. B - Macro-settore Ateco 4 48 ore - 17 novembre 1.100 €

RSPP - Mod. B - Macro-settore Ateco 5 68 ore - 17 novembre 1.650 €

RSPP - Mod. B - Macro-settore Ateco 6 24 ore - 17 novembre 550 €

RSPP - Mod. B - Macro-settore Ateco 7 60 ore - 17 novembre 1.540 €

RSPP - Mod. B - Macro-settore Ateco 9 12 ore - 1 dicembre 330 €

Corso di AGGIORNAMENTO RSPP “Il rischio chimico e biologico” 4 ore 24 novembre - 110 €

Corso per dirigenti 16 ore 25 novembre - 440 €

Corso di Formazione generale per Lavoratori 4 ore 21 novembre - 120 €

Corso di Formazione Specifica per Lavoratoririschio BASSO 4 ore 9 dicembre - 120 €

Corso di Formazione Specifica per Lavoratoririschio MEDIO 8 ore 9 dicembre - 240 €

Addetto HACCP - ex libretto sanitario 4 ore 24 novembre - 50 €

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Fra i primi in Italia a progettare e realizzare sistemi di gestione integrata, contribuiamo allo sviluppo sostenibile e al miglioramento delle condizioni di lavoro, supportando aziende ed enti pubblici nella gestione ed integrazione dei

sistemi qualità, ambiente e sicurezza sul lavoro. Il nostro approccio nasce dall’esperienza pluriennale di

professionisti del settore.Un risultato garantito dalla certificazione della nostra

società in accordo con la norma ISO 9001.

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