Approvata la figura professionale dell'educatore socio-pedagogico
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Approvata la
figura professionale
dell’educatore socio-pedagogico
Legge 29 dicembre 2017, n. 205
Franco Pesaresi Direttore Asp “Ambito 9” Jesi (AN)
NNA Network non autosufficienza
30 Dicembre 2017
Legge di bilancio 2018
Con la legge di bilancio 2018 (L. 205/2017 commi 594-601) sono state approvate e definite le figure professionali: • dell’educatore socio-pedagogico e • del pedagogista.
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ATTUALMENTE/1 • L’educatore professionale è formato in ambito universitario ma con due
percorsi diversi: – uno socio-sanitario (della riabilitazione); – uno socio-educativo. Il secondo tipo di laurea non abilita all’esercizio della professione, non è collegato ad un profilo professionale riconosciuto e a un albo professionale.
• Il profilo dell'Educatore professionale è stato riconosciuto dal Ministero della Sanità attraverso il DM 8 ottobre 1998, n. 520 che ha stabilito che "l'educatore professionale è l'operatore sociale e sanitario che, in possesso del diploma universitario abilitante, attua specifici progetti educativi e riabilitativi, nell'ambito di un progetto terapeutico elaborato da un'equipe multidisciplinare, volti a uno sviluppo equilibrato della personalità con obiettivi educativo/relazionali in un contesto di partecipazione e recupero alla vita quotidiana; cura il positivo inserimento o reinserimento psicosociale dei soggetti in difficoltà".
• Esso opera all'interno di strutture socio-sanitarie-riabilitative e socio-educative.
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ATTUALMENTE/2 • La formazione dell'educatore professionale avviene presso le
strutture sanitarie del SSN e le strutture di assistenza socio-sanitaria degli enti pubblici individuate con protocolli d'intesa fra regioni e università.
• Le università provvedono alla formazione attraverso la facoltà di
medicina e chirurgia,in collegamento con le facoltà di psicologia, sociologia e scienza dell'educazione.
• Il profilo di Educatore professionale afferisce alle professioni sanitarie dell'area della riabilitazione (classe di laurea L/SNT/2, già classe 2).
• Il DPCM 26 luglio 2011, quanto ai criteri e le modalità per il
riconoscimento dell'equivalenza ai diplomi universitari dell'area sanitaria - effettuato ai soli fini dell'esercizio professionale, sia subordinato che autonomo - dei titoli del pregresso ordinamento, ha escluso esplicitamente, tra gli altri, i titoli universitari rilasciati dalla facoltà di Pedagogia/Scienze della Formazione per educatore professionale, conseguiti dopo l'entrata in vigore della L. 42/1999.
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Attualmente: Educatore della prima infanzia
• Oggi variamente chiamato: educatore
della prima infanzia, operatore
dell’infanzia, operatore dei nidi, ecc.
• Viene formato sia dalle regioni che
dalle università con percorsi difformi.
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La Legge 205/2017
La legge 205/2017 ha disciplianto l'esercizio delle professioni di:
–educatore professionale socio-pedagogico;
–pedagogista. •
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I due educatori • La legge stabilisce che coloro che finora erano definiti
«educatori» siano chiamati «educatori professionali socio-pedagogici». All’interno di tale qualifica sono ricompresi anche gli educatori degli asili nido e degli altri servizi per la prima infanzia.
• Si differenziano dagli altri educatori che si chiameranno «educatori professionali socio-sanitari» la cui attività resta disciplinata dal decreto del Ministro della sanità n. 520 del 1998, come professione sanitaria dell'area della riabilitazione, come abbiamo visto. In base al medesimo decreto ministeriale, la formazione dell'educatore
professionale avviene presso le strutture sanitarie del Servizio sanitario nazionale e le strutture di assistenza socio-sanitaria degli enti pubblici individuate con protocolli d'intesa fra regioni e università.
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I due educatori/2 Si prevedono pertanto due diversi percorsi di studio (l'uno nella facoltà di medicina, l'altro nella facoltà di scienze
dell'educazione e della formazione) per due diversi ambiti di intervento:
• l'educatore professionale socio-pedagogico agisce nei servizi e presidi socio-educativi e socio-assistenziali, nonché nei servizi e presidi socio-sanitari limitatamente agli aspetti educativi,
• mentre l'educatore professionale socio-sanitario agisce conseguentemente nei presidi e servizi sanitari e socio-sanitari. La qualifica si acquisisce a seguito del rilascio del diploma di laurea della classe L/SNT2 professioni sanitarie della riabilitazione.
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Gli ambiti di lavoro dell’educatore professionale socio-pedagogico
L’educatore professionale socio-pedagogico e il pedagogista operano nei servizi e nei presidi socio-educativi e socio-assistenziali nei confronti di persone di ogni età, prioritariamente nei seguenti ambiti: • Educativo e formativo; • scolastico; • Socio-assistenziale, limitatamente agli aspetti socio-educativi; • della genitorialità e della famiglia; • ambientale; • culturale; • Sportivo e motorio; • giudiziario; • dell'integrazione e della cooperazione internazionale.
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L’acquisizione della qualifica
La qualifica di educatore professionale socio-pedagogico è attribuita a coloro sono in possesso di una laurea della classe L-19.
E', altresì, attribuita (direttamente) a coloro che, alla data di entrata in vigore della legge, sono assunti con contratto a tempo indeterminato negli ambiti professionali indicati nel testo, e che abbiano o almeno 50 anni di età e 10 anni di servizio ovvero20 anni di servizio.
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E’ POSSIBILE ACQUISIRE LA QUALIFICA ANCHE……..
Per scongiurare ogni rischio di impatto occupazionale negativo, è stata stabilita una serie di possibilità «sananti», volte a consentire a chi non abbia la laurea di continuare a svolgere il proprio lavoro.
Si prevede, infatti, che, in via transitoria, che la qualifica di educatore
professionale socio-pedagogico è acquisita, previo superamento di un corso intensivo di formazione universitaria, (60 crediti, un anno), entro tre anni, da chi, alla data di entrata in vigore della legge, sia in possesso di uno dei seguenti requisiti:
• sia inquadrato nei ruoli delle pubbliche amministrazioni, con il profilo di educatore, a seguito di un pubblico concorso;
• abbia svolto l'attività di educatore per almeno 3 anni, anche non continuativi, dimostrata con dichiarazione del datore di lavoro, ovvero con autocertificazione;
• sia in possesso di un diploma abilitante rilasciato da un istituto magistrale o da una scuola magistrale entro l'anno scolastico 2001-2002.
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Tutele speciali
Coloro che, alla data di entrata in vigore della legge, abbiano svolto l'attività di educatore per almeno 12 mesi, anche non continuativi, documentata con dichiarazione del datore di lavoro, ovvero con autocertificazione, possono continuare ad esercitarla, senza potersi in nessun caso avvalere della qualifica di educatore professionale socio-pedagogico. Il mancato possesso della qualifica di educatore professionale socio-pedagogico o di educatore professionale socio-sanitario non può costituire, direttamente o indirettamente, motivo per la risoluzione unilaterale, o per la modifica (anche di ambito), in senso sfavorevole al prestatore, dei rapporti di lavoro in corso alla data di entrata in vigore della legge.
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Nessun nuovo inquadramento automatico
L’acquisizione della qualifica di educatore socio-pedagogico, di educatore professionale socio-sanitario, ovvero di pedagogista non comporta, per il personale già dipendente di amministrazioni ed enti pubblici, il diritto ad un diverso inquadramento contrattuale o retributivo, ad una progressione verticale di carriera ovvero al riconoscimento di mansioni superiori.
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PEDAGOGISTA
Il pedagogista opera negli stessi servizi e settori dell’educatore socio-educativo.
La qualifica di pedagogista è attribuita a seguito del rilascio di un diploma di laurea abilitante nelle classi di laurea magistrale LM-50 (Programmazione e gestione dei servizi educativi), LM-57 (Scienze dell’educazione degli adulti e della formazione continua), LM-85 (Scienze pedagogiche), o LM-93 (Teorie e metodologie dell’e-learning e della media education).
CONCLUSIONI • Finalmente si dà soluzione al riconoscimento degli
educatori di formazione universitaria di scienza dell’educazione. (si definisce anche il percorso formativo nazionale
delle ex educatrici degli asili nido) Passo avanti importante.
• Perplessità: Si mantengono due diverse figure di educatore professionale. Alcune norme di riqualificazione sono inique (educatori che non hanno fatto il corso triennale e che con un solo anno acquisiranno la qualifica), ma questo è il prezzo da pagare quando si fanno riforme ed occorre comunque tutelare chi già lavora.
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