Approfondimento spesometro
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Circolare ottobre 2013
Progetti e Servizi Integrati srl Mail [email protected] - www.proserin.it
P. IVA: 03015890167 Reg. Imp. BG N. 341911 - Cap. Soc. €. 50.000,00
24047 Treviglio (BG) - Via Milano, 9/m Tel. 0363/309428 - Fax 0363/596677
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P. IVA: 01623150164 Reg. Imp. BG N. 224649 -Cap. Soc. €. 25.000,00
24011 Almè (BG) - Via Locatelli, 49 Tel. 035/545100 - Fax 035/636459
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P.IVA CF 03487180162 Reg. Imp. BG N. 382725 – Cap. Soc. € 15.000,00
“Intervalli” Reg. Tribunale di Bergamo n. 20 del 13/05/2008
Via Locatelli, 49 - 24011 Alme’ (BG) Commerciale Tel. 035.4346350 - Fax 035.4346350
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SISTEMA QUALITA’ DI GRUPPO Certificato ISO 9001:2008 per:
Progettazione ed erogazione di servizi di
consulenza aziendale Corsi di formazione professionale Centro di medicina del lavoro Servizi di paghe e contabilità
Servizi di editoria
Ampliate le esclusioni oggettive dallo
spesometro L’obbligo comunicativo resta limitato alle operazioni non già monitorate
dall’Amministrazione finanziaria
Le istruzioni per la compilazione del modello di comunicazione
polivalente ne confermano l’utilizzo obbligatorio non solo per le
operazioni rilevanti ai fini IVA (c.d. “spesometro”), effettuate a
decorrere dal 1° gennaio 2012, ma anche per:
- le operazioni effettuate, a decorrere dal 1° ottobre 2013, nei
confronti di operatori economici aventi sede, residenza o domicilio
negli Stati o territori considerati “paradisi fiscali” (c.d. Paesi “black
list”);
- gli acquisti effettuati presso operatori economici di San Marino,
a decorrere dalle operazioni annotate dal 1° ottobre 2013;
- le operazioni in contanti legate al turismo, effettuate dal 29
aprile 2012 nei confronti di cittadini stranieri non residenti, da parte
dei commercianti al minuto (e soggetti equiparati) e delle agenzie di
viaggio, di importo pari o superiore a 1.000 euro.
A partire dalle operazioni del 2012, lo stesso modello può essere
utilizzato anche per comunicare i dati relativi alle attività di
leasing finanziario ed operativo, di locazione e/o di noleggio di
autovetture, caravan, altri veicoli, unità da diporto e aeromobili, da
parte dei relativi operatori commerciali, in alternativa allo
specifico tracciato allegato al provvedimento dell’Agenzia delle
Entrate 21 novembre 2011.
Ai fini dello spesometro, è stato chiarito che restano escluse
dall’obbligo comunicativo le operazioni già monitorate
dall’Amministrazione finanziaria, come quelle poste in essere con i
Paesi “black-list”, che vanno quindi riportate nel quadro BL,
anche se non espressamente contemplate tra le esclusioni oggettive
di cui al provvedimento dell’Agenzia delle Entrate 2 agosto 2013.
Per gli acquisti di beni presso operatori sammarinesi, soggetti ad
autofatturazione in capo al cessionario italiano, è invece
esclusivamente prevista la comunicazione nel quadro SE, vale a
dire quella sostitutiva della comunicazione cartacea di cui all’art.
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16, lett. c) del DM 24 dicembre 1993.
Per le operazioni “black-list” e gli acquisti da San Marino effettuati
fino a tutto il 2013, il comunicato di accompagnamento
dell’approvazione del nuovo modello precisa che si potranno ancora
utilizzare le precedenti modalità di comunicazione, ossia –
rispettivamente – il modello di cui al DM 20 marzo 2010 e la
comunicazione cartacea delle annotazioni.
È confermata, poi, l’esclusione dall’obbligo di comunicazione delle
operazioni effettuate nei confronti di contribuenti non soggetti
passivi IVA, di importo pari o superiore a 3.600 euro, qualora il
pagamento del corrispettivo sia avvenuto mediante carte di credito,
di debito o prepagate, emesse da operatori finanziari soggetti
all’obbligo di comunicazione di cui all’art. 7, comma 6 del DPR n.
605/1973. Andrebbe chiarito se l’esclusione sia limitata alle
operazioni non documentate da fattura, in quanto tale requisito –
stabilito dal provvedimento – non è contemplato nelle istruzioni; la
comunicazione resta, invece, obbligatoria se i suddetti operatori
finanziari sono non residenti e senza stabile organizzazione in
Italia.
Vietato l’invio in forma aggregata per acquisti da operatori di San
Marino
Un’ulteriore esclusione oggettiva è riferita alle operazioni
finanziarie esenti da IVA ai sensi dell’art. 10 del DPR n. 633/1972,
con la conseguenza che, in caso di opzione per la dispensa dagli
adempimenti di cui all’art. 36-bis dello stesso decreto, la
comunicazione è limitata alle operazioni diverse da quelle
finanziarie.
Riguardo alle modalità di predisposizione della comunicazione,
l’invio dei dati in forma aggregata è vietata per gli acquisti da
operatori economici di San Marino e per le operazioni in contanti
legate al turismo effettuate dai commercianti al minuto (e soggetti
equiparati) e dalle agenzie di viaggio, di importo pari o superiore a
1.000 euro. Il provvedimento ha esteso il divieto anche agli acquisti
e alle cessioni da e nei confronti dei produttori agricoli in regime
IVA di esonero, di cui all’art. 34, comma 6, del DPR n. 633/1972, i
quali – a ben vedere – non dovrebbero in ogni caso essere obbligati
alla comunicazione in esame per il 2012
Fonte AGENZIA DELLE ENTRATE
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