Approfondimento spesometro

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Circolare ottobre 2013 Progetti e Servizi Integrati srl Mail [email protected] - www.proserin.it P. IVA: 03015890167 Reg. Imp. BG N. 341911 - Cap. Soc. €. 50.000,00 24047 Treviglio (BG) - Via Milano, 9/m Tel. 0363/309428 - Fax 0363/596677 Studio Associato CF&C srl Mail: [email protected] www.studiocfc.it P. IVA: 01623150164 Reg. Imp. BG N. 224649 -Cap. Soc. €. 25.000,00 24011 Almè (BG) - Via Locatelli, 49 Tel. 035/545100 - Fax 035/636459 MTSM srl E-mail: [email protected] P.IVA CF 03487180162 Reg. Imp. BG N. 382725 Cap. Soc. € 15.000,00 “Intervalli” Reg. Tribunale di Bergamo n. 20 del 13/05/2008 Via Locatelli, 49 - 24011 Alme’ (BG) Commerciale Tel. 035.4346350 - Fax 035.4346350 Pag. 1 a 3 SISTEMA QUALITA’ DI GRUPPO Certificato ISO 9001:2008 per: Progettazione ed erogazione di servizi di consulenza aziendale Corsi di formazione professionale Centro di medicina del lavoro Servizi di paghe e contabilità Servizi di editoria Ampliate le esclusioni oggettive dallo spesometro L’obbligo comunicativo resta limitato alle operazioni non già monitorate dall’Amministrazione finanziaria Le istruzioni per la compilazione del modello di comunicazione polivalente ne confermano l’utilizzo obbligatorio non solo per le operazioni rilevanti ai fini IVA (c.d. “spesometro”), effettuate a decorrere dal gennaio 2012, ma anche per: - le operazioni effettuate, a decorrere dal 1° ottobre 2013, nei confronti di operatori economici aventi sede, residenza o domicilio negli Stati o territori considerati “paradisi fiscali” (c.d. Paesi black list”); - gli acquisti effettuati presso operatori economici di San Marino, a decorrere dalle operazioni annotate dal 1° ottobre 2013; - le operazioni in contanti legate al turismo, effettuate dal 29 aprile 2012 nei confronti di cittadini stranieri non residenti, da parte dei commercianti al minuto (e soggetti equiparati) e delle agenzie di viaggio, di importo pari o superiore a 1.000 euro. A partire dalle operazioni del 2012, lo stesso modello può essere utilizzato anche per comunicare i dati relativi alle attività di leasing finanziario ed operativo, di locazione e/o di noleggio di autovetture, caravan, altri veicoli, unità da diporto e aeromobili, da parte dei relativi operatori commerciali, in alternativa allo specifico tracciato allegato al provvedimento dell’Agenzia delle Entrate 21 novembre 2011. Ai fini dello spesometro, è stato chiarito che restano escluse dall’obbligo comunicativo le operazioni già monitorate dall’Amministrazione finanziaria, come quelle poste in essere con i Paesi black-list”, che vanno quindi riportate nel quadro BL, anche se non espressamente contemplate tra le esclusioni oggettive di cui al provvedimento dell’Agenzia delle Entrate 2 agosto 2013. Per gli acquisti di beni presso operatori sammarinesi, soggetti ad autofatturazione in capo al cessionario italiano, è invece esclusivamente prevista la comunicazione nel quadro SE, vale a dire quella sostitutiva della comunicazione cartacea di cui all’art.

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Ampliate le esclusioni oggettive dallo spesometro. L’obbligo comunicativo resta limitato alle operazioni non già monitorate dall’Amministrazione finanziaria.

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Ampliate le esclusioni oggettive dallo

spesometro L’obbligo comunicativo resta limitato alle operazioni non già monitorate

dall’Amministrazione finanziaria

Le istruzioni per la compilazione del modello di comunicazione

polivalente ne confermano l’utilizzo obbligatorio non solo per le

operazioni rilevanti ai fini IVA (c.d. “spesometro”), effettuate a

decorrere dal 1° gennaio 2012, ma anche per:

- le operazioni effettuate, a decorrere dal 1° ottobre 2013, nei

confronti di operatori economici aventi sede, residenza o domicilio

negli Stati o territori considerati “paradisi fiscali” (c.d. Paesi “black

list”);

- gli acquisti effettuati presso operatori economici di San Marino,

a decorrere dalle operazioni annotate dal 1° ottobre 2013;

- le operazioni in contanti legate al turismo, effettuate dal 29

aprile 2012 nei confronti di cittadini stranieri non residenti, da parte

dei commercianti al minuto (e soggetti equiparati) e delle agenzie di

viaggio, di importo pari o superiore a 1.000 euro.

A partire dalle operazioni del 2012, lo stesso modello può essere

utilizzato anche per comunicare i dati relativi alle attività di

leasing finanziario ed operativo, di locazione e/o di noleggio di

autovetture, caravan, altri veicoli, unità da diporto e aeromobili, da

parte dei relativi operatori commerciali, in alternativa allo

specifico tracciato allegato al provvedimento dell’Agenzia delle

Entrate 21 novembre 2011.

Ai fini dello spesometro, è stato chiarito che restano escluse

dall’obbligo comunicativo le operazioni già monitorate

dall’Amministrazione finanziaria, come quelle poste in essere con i

Paesi “black-list”, che vanno quindi riportate nel quadro BL,

anche se non espressamente contemplate tra le esclusioni oggettive

di cui al provvedimento dell’Agenzia delle Entrate 2 agosto 2013.

Per gli acquisti di beni presso operatori sammarinesi, soggetti ad

autofatturazione in capo al cessionario italiano, è invece

esclusivamente prevista la comunicazione nel quadro SE, vale a

dire quella sostitutiva della comunicazione cartacea di cui all’art.

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16, lett. c) del DM 24 dicembre 1993.

Per le operazioni “black-list” e gli acquisti da San Marino effettuati

fino a tutto il 2013, il comunicato di accompagnamento

dell’approvazione del nuovo modello precisa che si potranno ancora

utilizzare le precedenti modalità di comunicazione, ossia –

rispettivamente – il modello di cui al DM 20 marzo 2010 e la

comunicazione cartacea delle annotazioni.

È confermata, poi, l’esclusione dall’obbligo di comunicazione delle

operazioni effettuate nei confronti di contribuenti non soggetti

passivi IVA, di importo pari o superiore a 3.600 euro, qualora il

pagamento del corrispettivo sia avvenuto mediante carte di credito,

di debito o prepagate, emesse da operatori finanziari soggetti

all’obbligo di comunicazione di cui all’art. 7, comma 6 del DPR n.

605/1973. Andrebbe chiarito se l’esclusione sia limitata alle

operazioni non documentate da fattura, in quanto tale requisito –

stabilito dal provvedimento – non è contemplato nelle istruzioni; la

comunicazione resta, invece, obbligatoria se i suddetti operatori

finanziari sono non residenti e senza stabile organizzazione in

Italia.

Vietato l’invio in forma aggregata per acquisti da operatori di San

Marino

Un’ulteriore esclusione oggettiva è riferita alle operazioni

finanziarie esenti da IVA ai sensi dell’art. 10 del DPR n. 633/1972,

con la conseguenza che, in caso di opzione per la dispensa dagli

adempimenti di cui all’art. 36-bis dello stesso decreto, la

comunicazione è limitata alle operazioni diverse da quelle

finanziarie.

Riguardo alle modalità di predisposizione della comunicazione,

l’invio dei dati in forma aggregata è vietata per gli acquisti da

operatori economici di San Marino e per le operazioni in contanti

legate al turismo effettuate dai commercianti al minuto (e soggetti

equiparati) e dalle agenzie di viaggio, di importo pari o superiore a

1.000 euro. Il provvedimento ha esteso il divieto anche agli acquisti

e alle cessioni da e nei confronti dei produttori agricoli in regime

IVA di esonero, di cui all’art. 34, comma 6, del DPR n. 633/1972, i

quali – a ben vedere – non dovrebbero in ogni caso essere obbligati

alla comunicazione in esame per il 2012

Fonte AGENZIA DELLE ENTRATE

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