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ANTIRICICLAGGIO E VERIFICHE IN AZIENDA

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ANTIRICICLAGGIO E VERIFICHE IN AZIENDA

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DISCIPLINA DI NATURA PENALE

RICICLAGGIO

DISCIPLINA DI NATURA AMMINISTRATIVA

RICICLAGGIO: DUE FATTISPECIE PROFONDAMENTE DIVERSE

Con il termine “riciclaggio” si intende la riutilizzazione dei proventi di

attività criminali in attività legali, con lo scopo di occultare la

provenienza illecita della ricchezza, mediante una serie di operazioni dirette

ad ostacolare la ricostruzione, a ritroso, dei movimenti dei capitali fino

all’evento delittuoso generatore degli stessi.

2. Definizioni

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Il riciclaggio nel nostro

sistema penale

Impiego di denaro, beni o utilità di

provenienza illecita (art. 648-ter

c.p.)

Riciclaggio (art. 648-bis c.p.)

Ricettazione (art. 648 c.p.)

Il diritto penale italiano vigente prevede tre fattispecie riconducibili al

fenomeno del riciclaggio, ovvero i delitti di “Ricettazione” (art. 648 c.p.), di

“Riciclaggio” (art. 648-bis c.p.) e di “Impiego di denaro, beni o utilità di

provenienza illecita” (648-ter c.p.).

Autoriciclaggio (art. 648-ter1 c.p.)

3. Disciplina penale

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Fuori dei casi di concorso nel reato, chiunque sostituisce o

trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non

colposo, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo

da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa, è

punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da

5.000 a euro 25.000

4. Disciplina penale

ARTICOLO 648 BIS CODICE PENALE- RICICLAGGIO

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«Art. 648-ter. 1. - (Autoriciclaggio).

Si applica la pena della reclusione da due a otto anni e della multa da

euro 5.000 a euro 25.000 a chiunque, avendo commesso o concorso

a commettere un delitto non colposo, impiega, sostituisce, trasferisce, in

attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i

beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, in

modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro

provenienza delittuosa.

REATO DI AUTORICICLAGGIO

Delitto non

colposo

Impiego, sostituzione o

trasferimento di denaro,

beni o altre utilità

provenienti dalla

commissione del delitto

Azioni volte ad

ostacolare la

provenienza delittuosa

del denaro

5. Il reato di autoriciclaggio

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Le novità introdotte con la legge 186/2014 non incidono sugli

adempimenti antiriciclaggio di Studio

DISCIPLINA

AMMINISTRATIVADISCIPLINA PENALE

RICICLAGGIO DI DENARO

?A seguito dell’introduzione del nuovo reato di autoriciclaggio dovràvariare le procedure di adeguata verifica della clientela?

Dovrò effettuare una segnalazione dell’operazione sospetta sesospetto che sia rilevabile una condotta di autoriciclaggio?

La disciplina di cui al D.Lgs. 231/2007, che, come noto, disciplina

gli adempimenti antiriciclaggio nei nostri Studi, già contemplava

l’ipotesi di autoriciclaggio, ragion per cui nulla è variato a seguito

della nuova previsione introdotta nel nostro Codice Penale.

NO

6. Il reato di autoriciclaggio

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Causa di esclusione

della punibilità

Il denaro, i beni o le altre utilità

provenienti dal reato vengono destinate

alla mera utilizzazione o al godimento

personale

E’ tuttavia necessario attendere le prime pronunce della giurisprudenza per

comprendere l’effettiva portata della causa di non punibilità in oggetto.

La pena è diminuita fino alla metà per chi si sia efficacemente adoperatoper evitare che le condotte siano portate a conseguenze ulteriori o perassicurare le prove del reato.

Al contrario, la pena è aumentata quando i fatti sono commessinell'esercizio di un’attività bancaria o finanziaria o di altra attivitàprofessionale.

7. Il reato di autoriciclaggio

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Ma il reato di autoriciclaggio e quello presupposto sono due reati autonomi,

ragion per cui sarà necessario far riferimento alla data in cui il

denaro è stato reimpiegato al fine di occultarne la provenienza

illecita per poter comprendere se le nuove disposizioni sono

applicabili o meno, mentre irrilevante è la data in cui il reato fiscale è

stato commesso (la quale potrebbe quindi essere anche molto risalente nel

tempo).

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Si configura il reato di autoriciciclaggio, anche se il reato presupposto risale a molti anni prima

8. Il reato di autoriciclaggio

Le nuove norme sono entrate in vigore dal 1° gennaio 2015.

Reato Reimpiego delle somme

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La completa autonomia dei due reati rileva anche ai fini della prescrizionedel reato.

Data dalla quale inizia a decorrere la prescrizione del reato di autoriciclaggio.

Il reato si prescriverà nel 2023

L’articolo 157 del codice penale prevede che la prescrizione estingue il reato

decorso il tempo corrispondente al massimo della pena edittale stabilita

dalla legge.

Nel caso, quindi, del reato di autoriciclaggio, la prescrizione è prevista dopo

otto anni.

9. Il reato di autoriciclaggio

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Reato Reimpiego delle somme

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Decreto legislativo n. 56/2004: vengono definite nuove categorie di soggetti destinatari della disciplina antiriciclaggio tra i quali fanno la

loro prima apparizione i liberi professionisti

Disposizioni attuative: Decreto n.143 del 3 febbraio 2006, Provvedimento dell’UIC del 24

febbraio 2006

Legge 5 luglio 1991, n. 197: prima disciplina antiriciclaggio, concentrata principalmente

sugli intermediari finanziari

D.Lgs. 21 novembre 2007, n. 231: attuale disciplina antiriciclaggio

l’estensione dei principi

sanciti dalla normativa

antiriciclaggio alla lotta

contro il terrorismo

internazionale;

l’introduzione degli obblighi

di adeguata verifica della

clientela;

l’introduzione dell’obbligo

di identificazione del

titolare effettivo;

l’introduzione di una

specifica definizione di

“riciclaggio”, ai soli fini

della disciplina di cui al

D.Lgs. 231/2007.

IV Direttiva antiriciclaggio. Recepimento

Nuovo limite circolazione contateStabilità 2016

10. Evoluzione normativa

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Riciclaggio: DEFINIZIONED.Lgs. 231/2007

Conversione e trasferimento di

beni

Altre azioni che tendono ad occultare e dissimulare

CONVERSIONE: Sostituire i proventi

illeciti con altri beni o denaro

TRASFERIMENTO

Da un luogo

all’altro

Da un soggetto all’altro

Acquisto, detenzione outilizzazione di beniprovenienti da attivitàcriminose.

La partecipazione a uno degli attidi cui alle lettere precedenti,l'associazione per commetteretale atto, il tentativo diperpetrarlo, il fatto di aiutare,istigare o consigliare qualcunoa commetterlo o il fatto diagevolarne l'esecuzione

11. Il D.Lgs. 231/2007

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Il D.Lgs. 109/2007 (cui il 231/2007 rinvia) ha esteso le misure di

prevenzione previste per il riciclaggio di denaro al contrasto del

finanziamento del terrorismo.

RILEVA LA DESTINAZIONERILEVA LA PROVENIENZA

FINANZIAMENTO AL TERRORISMORICICLAGGIO

beni destinati ad essere utilizzati per il compimento di delitti con finalità di

terrorismo

origine illecita dei beni

12. Il D.Lgs. 231/2007

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INTERMEDIARI

FINANZIARI E

ALTRI SOGGETTI

ESERCENTI

ATTIVITÀ

FINANZIARIA

Banche; Poste italiane S.p.A.; gli istituti di moneta

elettronica; gli istituti di pagamento; le società di

intermediazione mobiliare (SIM); le società di gestione

del risparmio (SGR); le società di investimento a

capitale variabile (SICAV); le imprese di assicurazione

che operano in Italia nei rami di cui all'articolo 2,

comma 1, del CAP; gli agenti di cambio; le società che

svolgono il servizio di riscossione dei tributi;

13. I soggetti destinatari

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PROFESSIONISTI

i soggetti iscritti nell'albo dei dottori

commercialisti e degli esperti contabili e

nell'albo dei consulenti del lavoro;

ogni altro soggetto che rende i servizi forniti

da periti, consulenti e altri soggetti che

svolgono in maniera professionale, anche nei

confronti dei propri associati o iscritti,

attività in materia di contabilità e tributi, ivi

compresi associazioni di categoria di imprenditori

e commercianti, CAF e patronati;

14. I soggetti destinatari

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PROFESSIONISTI

i notai e gli avvocati, quando, in nome o per conto

dei propri clienti, compiono qualsiasi operazione di

natura finanziaria o immobiliare e quando assistono

i propri clienti nella progettazione o nella

realizzazione di operazioni riguardanti:

1. il trasferimento a qualsiasi titolo di beni

immobili o di attività economiche;

2. la gestione di denaro, strumenti finanziari o altri

beni;

3. l’apertura o la gestione di conti bancari, libretti

di deposito e conti di titoli;

4. l’organizzazione degli apporti necessari alla

costituzione, alla gestione o all’amministrazione

della società;

5. la costituzione, la gestione o l’amministrazione

di società, trust o strutture analoghe;

15. I soggetti destinatari

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PROFESSIONISTI

i prestatori di servizi relativi a società e

trust ad esclusione dei soggetti indicati nei

punti precedenti.

REVISORI

CONTABILI

le società di revisione iscritte nell'albo speciale

previsto dall'articolo 161 del TUF;

i soggetti iscritti nel registro dei revisori

contabili.

16. I soggetti destinatari

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ALTRI SOGGETTI

recupero di crediti per conto terzi, in presenza della

licenza di cui all'articolo 115 del TULPS;

custodia e trasporto di denaro contante e di titoli o

valori a mezzo di guardie particolari giurate, in presenza

della licenza di cui all'articolo 134 del TULPS;

trasporto di denaro contante, titoli o valori senza l'impiego

di guardie particolari giurate, in presenza dell'iscrizione

nell'albo delle persone fisiche e giuridiche che esercitano

l'autotrasporto di cose per conto di terzi, di cui alla legge 6

giugno 1974, n. 298;

gestione di case da gioco, in presenza delle

autorizzazioni concesse dalle leggi in vigore, nonché al

requisito di cui all'articolo 5, comma 3, del decreto-legge 30

dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla

legge 27 febbraio 1998, n. 30;

17. I soggetti destinatari

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ALTRI SOGGETTI

offerta, attraverso la rete internet e altre reti telematiche o di

telecomunicazione, di giochi, scommesse con vincite in

denaro, con esclusione del lotto, delle lotterie ad estrazione

istantanea o ad estrazione differita e concorsi pronostici, in

presenza o in assenza delle autorizzazioni concesse dal

Ministero dell’economia e delle finanze - Amministrazione

autonoma dei monopoli di Stato, ai sensi dell’articolo 1,

comma 539, della legge 23 dicembre 2005, n. 266;

offerta di giochi o scommesse con vincite in denaro,

con esclusione del lotto, delle lotterie ad estrazione

istantanea o ad estrazione differita e concorsi pronostici, su

rete fisica, da parte di soggetti in possesso delle concessioni

rilasciate dal Ministero dell’economia e delle finanze -

Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato;

agenzia di affari in mediazione immobiliare, in presenza

dell'iscrizione nell'apposita sezione del ruolo istituito presso la

camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, ai

sensi della legge 3 febbraio 1989, n. 39.

18. soggetti destinatari

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Il professionista è tenuto ad adottare appropriati sistemi e

procedure in materia di adeguata verifica della clientela, di

segnalazione delle operazioni sospette, di conservazione dei

documenti, di controllo interno, di gestione e valutazione del rischio, di

garanzia dell’osservanza delle disposizioni pertinenti e di

comunicazione per prevenire e impedire la realizzazione di

operazioni di riciclaggio e finanziamento al terrorismo.

19. I soggetti destinatari

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ADEMPIMENTI

ANTIRICICLAGGIO

1. Adeguata verifica della clientela

2. Obbligo di conservazione dei

dati

3. Obbligo di registrazione dei dati

4. Obbligo di segnalazione delle

operazioni sospette / di

comunicazione operazioni

ultrasoglia

ADEGUATA VERIFICA DELLA CLIENTELA:

1. Identificazione del cliente

2. Identificazione del titolare

effettivo

3. Controllo costante

20. Gli adempimenti

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La disciplina antiriciclaggio è stata più volte modificata a seguito di

successivi interventi normativi.

Prima di addentrarci nella trattazione dei singoli adempimenti

antiriciclaggio, merita quindi di essere sottolineato come questi siano

mutati profondamente negli anni:

lo studio professionale sarà tenuto a rispettare, nel corso

del tempo, la disciplina prevista per quel particolare

periodo.

21. Gli adempimenti

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col D.M. 141/2006 scattano gli obblighi di: identificazione

registrazione e conservazione dei dati

segnalazione delle operazioni sospette

22 aprile 2006

29 dicembre 2007

sono stati introdotti: gli obblighi di adeguata verifica della

clientela,

e l’approccio basato sul rischio

CLIENTELA GIÀ

ACQUISITA AL 29/12/2007

CLIENTELA ACQUISITA

DAL 29/12/2007

Adeguata verifica da effettuare al

primo contatto utile.

Adeguata verifica da effettuare al

momento del conferimento dell’incarico.

22. Gli adempimenti

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L’adeguata verifica della clientela

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PROFESSIONISTI: OPERAZIONI RILEVANTI

tutte le volte che l'operazione sia di valoreindeterminato o non determinabile

quando vi è sospetto di riciclaggio o difinanziamento del terrorismo,indipendentemente da qualsiasi deroga,esenzione o soglia applicabile

quando vi sono dubbi sulla veridicità osull'adeguatezza dei dati ottenuti ai finidell'identificazione di un cliente

prestazioni professionali occasionali checomportano la trasmissione o lamovimentazione di mezzi di pagamento diimporto pari o superiore a 15.000 euro, anchea seguito di operazioni frazionate

prestazione professionale che ha adoggetto mezzi di pagamento, beni od utilità divalore pari o superiore a 15.000 euro(irrilevante il compenso!)

24. L’adeguata verifica della clientela

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Art. 18, D.Lgs. 231/2007

Contenuto degli obblighi di adeguata verifica della clientela

“Gli obblighi di adeguata verifica della clientela consistono nelle seguenti

attività:

a)identificare il cliente e verificarne l'identità sulla base di

documenti, dati o informazioni ottenuti da una fonte affidabile e

indipendente;

b)identificare l'eventuale titolare effettivo e verificarne

l'identità;

c) ottenere informazioni sullo scopo e sulla natura prevista del

rapporto continuativo o della prestazione professionale;

d) svolgere un controllo costante nel corso del rapporto

continuativo o della prestazione professionale”.

25. L’adeguata verifica della clientela

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ATTENZIONE!

Nel caso in cui vi sia sospetto di riciclaggio o di finanziamento del

terrorismo si deve sempre procedere con l’adeguata verifica,

indipendentemente da qualsiasi esclusione!

ADEGUATA

VERIFICA:

ESONERI

Mera attività di redazione e/o trasmissione

delle dichiarazioni derivanti da obblighi fiscali

(tutte le dichiarazioni, quindi, ad esempio, anche

dichiarazione di successione, di inizio attività,

dichiarazione IMU)

Adempimenti in materia di amministrazione

del personale

26. L’adeguata verifica della clientela

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Adempimenti in materia di amministrazione del personale;

attività di redazione e/o trasmissione delle dichiarazioni derivanti da

obblighi fiscali;

docenze a corsi, convegni e simili;

funzione di revisore in enti pubblici (escluso dall’ambito di

applicazione della normativa antiriciclaggio - Parte prima, paragrafo 2, del

provvedimento U.I.C. 24 febbraio 2006);

incarico di curatore, commissario giudiziale e commissario

liquidatore nelle procedure concorsuali, giudiziarie e

amministrative e nelle procedure di amministrazione

straordinaria nonché incarico di ausiliario del giudice, di amministratore

e di liquidatore nelle procedure giudiziali;

PRESTAZIONI ESCLUSE DAGLI OBBLIGHI DI ADEGUATA VERIFICA

27. L’adeguata verifica della clientela

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Incarico di custode giudiziale di beni ed aziende (Risposta Uic n. 15

del 21 giugno 2007, di cui sopra);

incarico di recupero crediti (Risposta Uic n. 22 del 21 giugno 2006);

pareri giuridici pro‐veritate;

perizie e consulenze tecniche su incarico dell’autorità giudiziale;

redazione di stime giurate su incarico dell’autorità giudiziale.

PRESTAZIONI ESCLUSE DAGLI OBBLIGHI DI ADEGUATA VERIFICA

28. L’adeguata verifica della clientela

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Operazioni aventi ad oggetto mezzi di pagamento, beni o utilità di

valore pari o superiore a 15.000 euro

amministrazione e liquidazione (a titolo professionale) di aziende

(individuali), patrimoni e singoli beni;

assistenza e consulenza per istruttorie di finanziamenti;

consulenza contrattuale;

gestione di conti di titoli, conti bancari, denaro, libretti di deposito;

redazione di stime e perizie di parte;

assistenza e rappresentanza nella difesa tributaria, giudiziale e

stragiudiziale;

PRESTAZIONI OGGETTO DI ADEGUATA VERIFICA

29. L’adeguata verifica della clientela

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Operazioni di valore indeterminato o indeterminabile

consulenza aziendale, amministrativa, contrattuale, tributaria o

finanziaria di carattere continuativo; consulenze in materia di

contabilità e bilanci;

analisi dei costi e ricavi di imprese, redazione di piani economici e

finanziari;

assistenza in procedure concorsuali;

attestazione dei piani di risanamento ex art. 67, terzo comma, lett.

d), R.D. 16 marzo 1942, n. 267;

revisione legale dei conti;

tenuta della contabilità;

Trasformazioni, fusioni, scissioni.

PRESTAZIONI OGGETTO DI ADEGUATA VERIFICA

30. L’adeguata verifica della clientela

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Il professionista svolge un’attività diconsulenza in merito a specificheclausole di un contratto di affitto diramo d’azienda. Tuttavia nonprovvede alla stesura dello stesso. Ècomunque tenuto a rispettare gliadempimenti in tema diantiriciclaggio?

Si, nel caso di specie si sostanzia comunque

un’attività di consulenza contrattuale.

Con riferimento ai contratti di affitto, illimite di 15.000 euro, a partire dalquale scattano gli obblighi di adeguataverifica della clientela, deve essereriferito al canone mensile, annuale, oall’importo relativo all’intera duratadel contratto.

Il limite di 15.000 euro, a partire dal quale

scattano gli obblighi di adeguata verifica della clientela, deve essere

riferito al canone periodico concordato.

I CHIARIMENTI DEL MEF

31. L’adeguata verifica della clientela

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Anche con riferimento alle attività di redazione e/o trasmissione delle

dichiarazioni derivanti da obblighi fiscali e agli adempimenti in materia di

amministrazione del personale prima richiamate, si sottolinea come il

D.Lgs. 231/2007 abbia sancito l’esonero dall’obbligo di adeguata verifica

e registrazione, ma non anche da quello di segnalazione delle operazioni

sospette.

32. L’adeguata verifica della clientela

L’operazione esclusa dagli obblighi di adeguata verifica della clientela non

è automaticamente esclusa dall’ambito di applicazione della disciplina

antiriciclaggio.

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Appurata l’effettiva sussistenza dell’obbligo, il professionista deve definire

se lo stesso debba essere assolto secondo modalità:

33. L’adeguata verifica della clientela

a) ordinarie,

individuando le

situazioni

(sicuramente le

più frequenti) in

cui dovrà

provvedere agli

obblighi previsti

dagli artt. 18, 19

e 20 del D.Lgs.

231/2007;

b) semplificate,

individuando la

sussistenza dei

requisiti

soggettivi e

oggettivi di cui

all’art. 25 del

D.Lgs. 231/2007

e all’art. 4

dell’allegato

tecnico;

c)rafforzate,

individuando la

sussistenza delle

situazioni previste

dall’art. 28, commi 2

e 5 del D.Lgs.

231/2007 e, in

relazione al comma

5, tenendo conto

dell’art.1 dell’allegato

tecnico.

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OBBLIGHIORDINARI

OBBLIGHI SEMPLIFICATI

OBBLIGHI RAFFORZATI

NO identificazione

titolare effettivo;

NO richiesta

informazioni scopo

e natura

prestazione; NO

controllo costante.

Sono poi previsti

ulteriori esoneri per

particolari fattispecie

Procedure più

rigorose

(i maggiori

adempimenti sono

disciplinati con

riferimento ai singoli

casi)

ADEGUATA VERIFICA

DELLA CLIENTELA:

1. Identificazione del cliente

2. Identificazione del titolare effettivo

3. Controllo costante

34. L’adeguata verifica della clientela

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Al momento in

cui è conferito

l’incarico

In presenza del cliente

IDENTIFICAZIONE DEL CLIENTE

Anche attraverso propri dipendenti o collaboratori,

ferma restando la responsabilità del

professionista

Al momento in

cui è conferito

l’incarico

In presenza del cliente

35. Identificazione del cliente

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36. Identificazione del cliente

Nel caso di società:1. denominazione del soggetto

giuridico;2. sede legale;3. codice fiscale o partita iva.

raccogliere i seguenti dati:

1. nome e cognome;

2. luogo e data di nascita;

3. indirizzo di residenza;

4. codice fiscale;

5. estremi del documento di

identificazione.

COME ?

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Acquisire il documento atto

ad effettuare l’identificazione,

quale:

1. carta d’identità;

2. passaporto;

3. patente di guida;

4. patente nautica;

5. libretto di pensione;

6. porto d’armi;

7. permesso di soggiorno;

8. altre tessere di

riconoscimento rilasciate

dall’amministrazione dello

Stato, purché munite di

fotografia e di timbro o di

altra signatura equivalente.

Fare una

fotocopia del

documento

di

riconoscime

nto (da

inserire

successivam

ente nel

fascicolo del

cliente).

Acquisire il documento dal

quale risulti l’esistenza

del potere di legale

rappresentante quando

il cliente è una società.

Il cliente deve pertanto

consegnare adeguata

documentazione come, ad

esempio, visura camerale,

certificati rilasciati da enti

competenti, delibere

consiliari o assembleari

dalle quali risultino i dati

identificativi e il

conferimento dei poteri di

rappresentanza.

37. Identificazione del cliente

COME ?

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Qualora non sia possibile acquisire

la copia del documento utilizzato

per l'identificazione, la disposizione

consente di acquisirne gli estremi

ed ottemperare in tal modo

all'obbligo di conservazione. La

disposizione è riferibile anche a

tutti gli altri documenti comunque

acquisiti per l'adempimento

dell'obbligo di adeguata verifica del

cliente e del titolare effettivo

I CHIARIMENTI DEL MEF

38. Identificazione del cliente

C'è un obbligo espresso

di fotocopiare e

conservare il documento

sulla base del quale si

esegue l'identificazione?

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nel caso di entità giuridica, la persona

o le persone fisiche che in ultima

istanza possiedono o controllano

tale entità (più del 25% della

partecipazione al capitale), oppure

ne risultano beneficiari.

39. Identificazione del titolare effettivo

Il titolare effettivo è:

la persona fisica

per conto della

quale è

realizzata

un’operazione o

un’attività;

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Persona fisica che agisce in

proprio

non vi sono altri titolari effettivi (ma è sempre necessaria l’attestazione)

Persona fisica che agisce per

conto di un’altra persona fisica

deve fornire le complete generalità e gli estremi del documento di identificazione del titolare

effettivo (ovvero il soggetto per il quale agisce)

Società o ente

La persona fisica, che rappresenta la società ol’ente, deve fornire le complete generalitàdell’eventuale titolare effettivo ovvero dellapersona fisica o delle persone fisiche che, inultima istanza, possiedano o controllino l’entitàgiuridica. Si configura possesso o controlloallorquando sia detenuta una partecipazionesuperiore al 25% più uno del capitale sociale,

CHI È IL TITOLARE EFFETTIVO

40. Identificazione del titolare effettivo

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Così come stabilito dall’art. 21 del D.Lgs. 231/2007, è il cliente stesso a doverfornire, per iscritto, sotto la propria responsabilità, tutte le informazioninecessarie e aggiornate delle quali sia a conoscenza per l'identificazione del titolareeffettivo. Quindi è sempre necessario richiedere l’attestazione, anche qualora lafigura del titolare effettivo possa essere facilmente individuata dalprofessionista.Tuttavia, qualora, sulla base dell’indice di rischio attribuito al cliente e della suaprudente valutazione, il professionista lo reputi opportuno, potrà promuovere autonomeverifiche facendo ricorso a pubblici registri, elenchi, atti o documenti, conoscibili dachiunque.È invece da escludersi che il professionista possa pretendere, in modo autoritario, laproduzione di scritture e documenti o la convocazione di altri soggetti per procedere adinterrogatori formali.

è sufficiente conservare la copia o i riferimenti dei

documenti richiesti, per un periodo di dieci anni dalla fine

del rapporto continuativo o della prestazione

ProfessionaleNO REGISTRAZIONE

L’identificazione e la verifica dell’identità del titolare effettivo devono

essere effettuate contestualmente

all’identificazione del cliente

Identificazione titolare effettivo

41. Identificazione del titolare effettivo

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Titolare

effettivo

(secondo il Mef)

Colui che detiene una percentuale di capitale

superiore al 25% più uno

Titolare

effettivo

(CNDCEC)

Colui che ha una partecipazione superiore al 50%

o, in mancanza, colui che detiene una

percentuale di capitale superiore al 25% più uno

(confermata anche nel nuovo Manuale)

42. Identificazione del titolare effettivo

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Srl con 5 soci

persone fisiche che detengono

il 20% ognuna

Provvedimento della Banca d’Italia dell’11 aprile 2013: il titolare effettivo può rinvenirsi anche in uno o più soggetti

preposti all’amministrazione della società, in considerazione dell’eventuale influenza da questi esercitata sulle decisioni riservate ai soci, con riguardo, in particolare, alle decisioni

relative alla nomina degli amministratori.Posso anche estendere l’adempimento a tutti i soci.

In ogni caso, qualora non sia possibile individuare un socio di riferimento e sia presente un amministratore che eserciti un'influenza dominante sulle decisioni societarie, è da ritenere che lo stesso possa essere

considerato quale titolare effettivo

Il socio è una società

o ente

il professionista che proceda all’identificazione del titolare effettivo ha l’obbligo di analizzare la struttura di proprietà e di controllo del cliente sino ad individuare la persona fisica o

le persone fisiche che in ultima istanza controllano o possiedono il cliente.

CHI È IL TITOLARE EFFETTIVO

43. Identificazione del titolare effettivo

?

?

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Modello P04 - DICHIARAZIONE AI FINI DELLA NORMATIVA ANTIRICICLAGGIO

P04.1 - DICHIARAZIONE DEL CLIENTEIn ottemperanza alle disposizioni del d.lgs. 231/2007 e successive modifiche e integrazioni, si forniscono le sottostanti informazioni, assumendo tutte le responsabilità di natura civile, amministrativa e penale per dichiarazioni non veritiere.

Cognome_______________________________________________________Nome__________________________________________________________Codice fiscale____________________________________________________ Dati di nascita e di residenza come da documento di identificazione esibito Dati di residenza aggiornati rispetto al documento di identificazione esibito

______________________________________________________________dichiara

o di richiedere la prestazione professionale per séo di richiedere la prestazione professionale per conto di:Cognome e nome_______________________________________________Nato a __________________________________ il ___________________Residente in ___________________________________________________

44. Identificazione del titolare effettivo

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Valutazione del

rischio

associato al cliente e

all’operazione

Al fine di poter “calibrare” l’attività

di acquisizione delle

informazioni all’effettivo rischio di

riciclaggio e finanziamento del

terrorismo

Il professionista, pertanto, non dovrà

limitarsi ad applicare una procedura unica e

standardizzata, ma dovrà valutare di volta in

volta le misure da adottare

45. Valutazione del rischio

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I passi da seguire per convertire i dati già in possesso del professionista intermini di minore/maggiore grado di rischio sono i seguenti:

1. si considerano gli elementi connessi al cliente (natura giuridica,prevalente attività svolta, comportamento tenuto all’atto delcompimento dell’operazione) e si associa a ciascuno di essi undeterminato punteggio in termini di minore/maggiore rischio. Da questaprima tabella dovrà emergere un punteggio complessivo, che indicherà illivello di rischio connesso al cliente;

2. si considerano gli elementi relativi all’operazione (tipologia,modalità di svolgimento, ammontare, frequenza, durata,ragionevolezza, area geografica di destinazione) e si assegna aciascuno di tali elementi un determinato punteggio in termini diminore/maggiore rischio. Da questa seconda tabella dovrà emergere unpunteggio complessivo, che indicherà il livello di rischio connessoall’operazione;

3. dalla valutazione congiunta dei due punteggi così ottenuti dovràemergere un unico indice, espressione del rischio di riciclaggio ofinanziamento del terrorismo ex art. 20, D.Lgs. 231/2007.

46. Valutazione del rischio

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48. Valutazione del rischio

Valutazione finale del rischio di riciclaggio/finanziamento del terrorismo

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Con riferimento al Cliente Livello

massimo di

rischio

Livello

assegnato

Livello

massimo di

rischio

Natura giuridica 14

Congruità della natura giuridica prescelta in relazione all’attività svolta e alle

dimensioni

4

Articolazione organizzativa, complessità e opacità della struttura volte ad

ostacolare l’identificazione del titolare effettivo o l’attività concretamente

svolta

4

Partecipazione di persone politicamente esposte (cliente, soggetto per

conto, titolare effettivo) - Cariche politiche istituzionali, funzioni svolte

nell’ambito della PA (soprattutto se connesse con l’erogazione di fondi

pubblici)

2

TABELLA A. Aspetti connessi al cliente

Nuovo Manuale CNDCEC del dicembre 2015

49. Valutazione del rischio

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Rischio di riciclaggio /

finanziamento del

terrorismo

COMPORTAMENTO DEL PROFESSIONISTA

BASSO

(da 10 a 30)

Il professionista deve assolvere l’obbligo di adeguata

verifica secondo modalità ordinarie (ovvero

semplificate se ne ricorrono i presupposti) ed

esercitare un controllo costante con periodicità da

definirsi caso per caso a seconda delle

caratteristiche del cliente e della prestazione

professionale.

Ad esempio, nel caso di rischio molto basso il

professionista potrebbe decidere di effettuare

l’aggiornamento del controllo solo al verificarsi di

eventi modificativi della situazione originariamente

comunicata

50. Valutazione del rischio

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Rischio di riciclaggio /finanziamento del

terrorismoCOMPORTAMENTO DEL PROFESSIONISTA

MEDIO (da 31 a 40)

Il professionista deve assolvere l’obbligo di adeguata verifica

secondo modalità ordinarie ed esercitare un controllo

costante con periodicità prefissata e in ogni caso sempre più

ravvicinata in caso di clienti i cui dati siano soggetti a

variazioni frequenti.

ALTO (da 41 a 50)

Il professionista deve assolvere l’obbligo di adeguata verificasecondo modalità rafforzate e in particolare deveesercitare un controllo costante continuo e rafforzato(controlli più rigorosi e frequenti).

Nell’ambito del controllo costante il professionista deve:

analizzare le transazioni concluse durante tutta la

durata del rapporto,

verificare che tali transazioni siano compatibili con la

conoscenza che ha del proprio cliente, delle sue attività

commerciali e del suo profilo di rischio, avendo riguardo,

se necessario, all’origine dei fondi,

aggiornare i documenti, dati o informazioni detenute.

51. Valutazione del rischio

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Analisi delle transazioni concluse durante il rapporto

Sono compatibili con quanto è emerso in sede di identificazione del cliente?

La tipologia e la frequenza dei controlli dipendono dalla dimensioni e dalle

caratteristiche dello studio.

Elementi da monitorare: dati

identificativi; attività svolta;

residenza; titolare effettivo;

tipologia delle prestazioni;

presenza di uno o più indicatori

di anomalia; incongruenze

rispetto alla capacità economica

del cliente; confronto del

quadro generale del cliente con

le strategie e le prassi

conosciute e aggiornate; ecc.

A tal fine è necessario

Effettuare una prima richiesta scritta con

impegno del cliente a comunicare tutte le

variazioni; programmare aggiornamenti

periodici dei dati in archivio; prevedere

incontri con il cliente in occasione di

particolari criticità; istruire il personale di

studio; annotare tutte le informazioni

acquisite.

52. Il controllo costante

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A seconda dei risultati emergenti dal controllo, il professionista

potrà porre in essere uno dei seguenti comportamenti:

1) mantenimento del livello di controllo costante del cliente;

2) aggiornamento del fascicolo del cliente con acquisizione di ulteriore

documentazione;

3) modifica del profilo di rischio e, conseguentemente, della

periodicità del controllo;

4) modifica del tipo di obbligo di adeguata verifica attribuito al cliente

(semplificato, rafforzato, ordinario). Resta fermo che la valutazione

di un minor rischio non implica il passaggio all’obbligo semplificato

(che si riferisce solo a determinate caratteristiche soggettive,

ovvero a determinati prodotti) mentre nel caso di rischio più

elevato di riciclaggio scattano gli obblighi rafforzati.

53. Il controllo costante

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Nel caso in cui il professionista non sia in grado di rispettare gli obblighi di adeguata verifica della clientela non potrà eseguire

operazioni o prestazioni professionali.

Anche nel caso in cui il rapporto sia già in essere, l’impossibilità dirispettare gli obblighi di adeguata verifica fa sì che il professionista debbarestituire le somme già ricevute, liquidandone il relativo importo tramitebonifico su un conto corrente bancario indicato dal cliente.

In entrambi i casi il professionista dovrà sempre valutare l’opportunità dieffettuare una segnalazione dell’operazione sospetta.

L’art. 23 del D.Lgs. 231/2007 individua delle ipotesi in cui l’obbligo diastensione non può essere rispettato.Si tratta dei casi in cui:

sussiste un obbligo di legge di ricevere l'atto; l'esecuzione dell'operazione per sua natura non può essere rinviata; l'astensione può ostacolare le indagini.

54. L’obbligo di astensione

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Sono un giovane professionista. Avendo appena iniziato l’attività

continuo ancora ad operare presso lo studio in cui ho svolto il

praticantato e svolgo le mie prestazioni soprattutto nei confronti

dello studio stesso. Devo identificare tutti i clienti dello studio

per il quale opero?

No, è lo studio a dover adempiere agli obblighi

antiriciclaggio in quanto è quest’ultimo ad aver ricevuto

l’incarico dal cliente.

Sono un dottore commercialista e per la tenuta della contabilità, mi rivolgo a una società di servizi. Sono io a fatturare gli importi ai

clienti, mentre la società di servizi emette fattura nei miei confronti. In considerazione del fatto che io non svolgo attività di assistenza contabile, sono esonerato dagli

obblighi antiriciclaggio?

No, in questo caso il professionista è comunque

incaricato dal cliente e dovrà provvedere ad adempiere a tutti

gli obblighi richiesti dalla disciplina antiriciclaggio.

La società di servizi dovrà altresì adempiere agli obblighi di

adeguata verifica della clientela.

55. Casi pratici

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Il centro elaborazione dati Alfa ha acquisito la clientela dal centro

elab. Beta. I nuovi contratti con la clientela saranno sottoscritti dal

centro elaborazione Beta.Gli obblighi antiriciclaggio possono

essere considerati assolti dal centro elab. Alfa?

l centro elaborazione dati Beta sta instaurando un nuovo rapporto

professionale, a seguito della firma dei nuovi contratti. Con la firma,

infatti, il cliente sta conferendo un nuovo incarico ad un altro soggetto.

È necessario rispettare tutti gli adempimenti antiriciclaggio.

Ho delegato un dipendente dell’ufficio all’attività di

identificazione del cliente ai fini della normativa antiriciclaggio.

Qualora lo stesso non provvedesse correttamente all’esecuzione degli

adempimenti previsti, su chi ricadrebbe la responsabilità?

Sempre sul professionista. Ecco perché è importante garantire un buon sistema di controllo interno.

56. Casi pratici

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Il professionista non è soggetto agli obblighi di adeguata verifica se ilcliente è una banca, una SIM, una SGR, una SICAV, un agente dicambio, un intermediario finanziario iscritti negli elenchi di cui agliarticoli 106 e 107 T.U.B., un confidi., ecc.

Non è altresì soggetto agli obblighi di adeguata verifica nel caso in cui ilcliente è un ufficio della pubblica amministrazione (cioè tutte leamministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e le scuole di ogniordine e grado, le istituzioni educative, le aziende e le amministrazionidello Stato a ordinamento autonomo, le regioni, le province, i comuni, lecomunità montane e loro consorzi e associazioni, le istituzioniuniversitarie, le amministrazioni, le aziende e gli enti del serviziosanitario nazionale e le agenzie di cui al decreto legislativo 30 luglio1999, n. 300, e successive modificazioni) oppure sia un’istituzione oorganismo che svolge funzioni pubbliche conformemente al trattatosull’Unione europea, ai trattati sulle Comunità europee o al dirittocomunitario derivato.

REQUISITI SOGGETTIVI

57. L’adeguata verifica semplificata

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Il professionista non è soggetto agli obblighi di adeguata verifica se

l’oggetto della prestazione appartiene ad una delle categorie

espressamente indicate (esempio, contratti di assicurazione vita il cui

premio annuale non ecceda i 1.000 euro, le assicurazioni di nuzialità e di

natalità, l'assicurazione malattia e l'assicurazione contro il rischio di non

autosufficienza che siano garantite mediante contratti di lunga durata, non

rescindibili, per il rischio di invalidità grave dovuta a malattia o a infortunio

o a longevità, le operazioni di capitalizzazione, le operazioni di gestione di

fondi collettivi costituiti per l’erogazione di prestazioni in caso di morte, in

caso di vita o in caso di cessazione o riduzione dell’attività lavorativa; le

forme pensionistiche complementari di cui al D.Lgs. 252/2005 in specifici

casi previsti dal Legislatore.

REQUISITI OGGETTIVI

58. L’adeguata verifica semplificata

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L’art. 28 prevede l’applicazione di obblighi rafforzati di adeguata verifica

della clientela nei seguenti casi:

1. in presenza di un rischio più elevato di riciclaggio o di

finanziamento del terrorismo;

2. quando il cliente non è fisicamente presente;

3. in caso di prestazioni professionali con persone politicamente

esposte residenti in un altro Stato comunitario o in uno Stato

extracomunitario.

59. L’adeguata verifica rafforzata

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Il rischio di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo va valutato secondo

i criteri generali di cui all’art. 20 (approccio basato sul rischio).

A seguito di tale analisi, il professionista può trovarsi di fronte a 3 possibili

casi:

1. non vi è rischio o il rischio è basso: in tal caso il professionistaapplicherà gli obblighi ordinari di adeguata verifica;

2. vi è un rischio elevato o più elevato: in tal caso il professionistaricorrerà agli obblighi rafforzati;

3. vi è un vero e proprio sospetto ai sensi dell’art. 41 del decreto: intal caso il professionista dovrà astenersi dall’erogare la prestazioneed effettuare una segnalazione di operazione sospetta.

RISCHIO PIU’ ELEVATO DI RICICLAGGIO

60. L’adeguata verifica rafforzata

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Controlli più approfonditi per identificare il

titolare effettivo

Analisi sullo scopo e la natura prevista

della prestazione professionale

Controllo continuo rafforzato

Maggior rischio di riciclaggio obblighi ordinari rafforzamento

61. L’adeguata verifica rafforzata

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Si pensi all’ipotesi in cui un cliente già acquisito conferisca un incarico

telefonicamente, oppure si immagini che un nuovo cliente conferisca un

incarico a distanza in seguito a segnalazione da parte di un collega o di

un’altra azienda.

2. CLIENTE NON FISICAMENTE PRESENTE

Il professionista dispone comunque diun’attestazione fornita ai sensi dell’art. 30, d.lgs.231/2007 da uno dei soggetti abilitati

CLIENTE FISICAMENTE

NON PRESENTE

non si verificanessuna dellecondizioni precedenti

Il cliente è già stato precedentementeidentificato dal professionista, oppure i suoi datirisultano da atto pubblico, scrittura privataautenticata, certificato qualificato o dichiarazionedella rappresentanza e dell’autorità consolareitaliana

ADEGUATA VERIFICA

RAFFORZATA

62. L’adeguata verifica rafforzata

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Sono definite “persone politicamente esposte” le persone fisiche residenti

in altri Stati comunitari o Stati extracomunitari che hanno occupato o

occupano importanti cariche pubbliche, nonché i loro familiari diretti e

coloro con i quali tali persone intrattengono notoriamente stretti legami.

NOTA BENE - In base alla definizione normativa, non sono qualificabili

PEP i cittadini/residenti in Italia.

Con la bozza di IV Direttiva comunitaria vengono invece introdotte le c.d.

“PEP domestiche”, per cui, se finora gli obblighi rafforzati scattavano solo

nel caso di persone politicamente esposte residenti in Stati esteri, con le

novità introdotte la disciplina sarà estesa anche a coloro che risiedono in

Italia.

3. PERSONA POLITICAMENTE ESPOSTA

63. L’adeguata verifica rafforzata

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Adottare ogni misura adeguata perstabilire l’origine del patrimonio e deifondi impiegati nell’operazione (ciò alfine, soprattutto, di contrastare l’impiego difondi derivanti dal reato di corruzione).

CIENTE PEP

Assicurare un controllo continuo erafforzato della prestazioneprofessionale (tale controllo va attuato conperiodicità e rigore maggiori rispetto ad altresituazioni).

3. PERSONA POLITICAMENTE ESPOSTA

64. L’adeguata verifica rafforzata

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LE BANCONOTE DI GROSSO TAGLIO

L’utilizzo di banconote di grosso taglio (500 o 200 euro) presenta un

maggior rischio di riciclaggio e di finanziamento al terrorismo: è questo il

motivo per il quale il Provvedimento della Banca d’Italia vincola gli

intermediari finanziari agli obblighi rafforzati di adeguata verifica a

decorrere dal 1° gennaio 2014.

Utilizzo di banconote di grosso taglio

Obblighi rafforzati di

adeguata verifica

Movimenti > 2.500 euro

65. L’adeguata verifica rafforzata

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LE BANCONOTE DI GROSSO TAGLIO

OBBLIGHI RAFFORZATI E BANCONOTE DI GROSSO TAGLIO: ESEMPI

Acquisizione di informazioni ulteriori rispetto ai dati identificativi

ordinariamente previsti (possono essere richieste, ad esempio,

informazioni relative ai familiari, conviventi, soggetti in affari, …)

Acquisizione di ulteriori informazioni sull’esecutore e sul titolare

effettivo

Con riferimento alle operazioni occasionali, possono essere acquisite

informazioni sulla natura e lo scopo delle stesse

Con riferimento ai rapporti continuativi: indagini più approfondite

sulla natura e sullo scopo del rapporto

Maggiore intensità e frequenza del monitoraggio nel controllo

continuo

66. L’adeguata verifica rafforzata

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Destinatari degli

obblighiAdempimenti

Professionisti

Devono adottare misure di “adeguata formazione”

del personale e dei collaboratori al fine di garantire

la corretta applicazione della normativa.

Ordini

professionali

Devono individuare le modalità attuative delle

misure di formazione del personale.

UIF, Guardia di

Finanza e DIA

Devono fornire indicazioni aggiornate in merito alle

prassi seguite dai riciclatori e dai finanziatori del

terrorismo.

67. Gli obblighi di formazione

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CHECK-

LIST

OPERATIVA

L’attività di formazione deve essere continua e sistematica e deve tenere

conto dell’evoluzione della normativa in materia di antiriciclaggio.

Le norme (estremamente generiche) sono volte a lasciare ampio spazio alla

discrezionalità del professionista, il quale potrà scegliere le forme più idonee

in base alla struttura e alle dimensioni dello studio, nonché al numero di

dipendenti e di collaboratori che all’interno dello stesso prestano la loro attività.

Può essere anche il titolare a formare i dipendenti, ma è sempre

necessario lasciarne traccia.

In ogni caso, è necessario:

definire almeno i compiti e le responsabilità all’interno della

struttura;

istituire una raccolta di circolari di aggiornamento in tema di

antiriciclaggio per il personale dello studio, eventualmente accompagnate

da una guida operativa che illustri come affrontare i diversi casi;

assicurare un sistema di controllo interno al fine di verificare il

corretto adempimento degli obblighi antiriciclaggio.

Si potrà inoltre definire un programma di partecipazione annuale a

convegni e corsi di formazione antiriciclaggio da parte dei

dipendenti e collaboratori, il quale garantisca comunque la

continuità e la sistematicità della formazione.

68. Gli obblighi di formazione

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Nuovo Manuale CNDCEC dicembre 2015

«La gestione documentale delle attività di formazione spetta al RA.

A tal fine può essere redatto un Piano di Formazione (Mod. P01), nel quale, in

presenza di esigenze ben definite, vengono indicate delle richieste di partecipazione a

corsi.

L’attività formativa nel suo complesso è registrata dal RA nel Piano di Formazione,

per la pianificazione e la rilevazione dell’efficacia della formazione.

Le azioni di aggiornamento periodico (es. riunioni) sono opportunamente verbalizzate,

con evidenza dei nominativi dei partecipanti. I verbali sono conservati in ordine

cronologico.

Nella prima fase di introduzione in organico di nuovo personale, all’atto della nomina

sarà prevista anche un’azione formativa che potrà attuarsi con il metodo

dell’affiancamento.

2.0.5. ARCHIVIAZIONE

Il RA ha il compito di archiviare tutti i documenti comprovanti l’attuazione della

formazione.

Negli studi di maggiori dimensioni, tale funzione di archiviazione può essere assolta

dall’Ufficio Amministrazione del Personale, sotto il controllo del RA.»

69. Gli obblighi di formazione

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Studio AAA

Tema generale del

corso

Argomento

specifico

Docenti

incaricati

Numero

partecipantiDurata (ore) Totale ore

Data effettuazione

corso

Nominativi

partecipanti

effettivi*

-

70. Gli obblighi di formazione

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L’obbligo di formazione è stato in varie occasioni ripreso ed approfondito, daultimo con la “Scheda normativa e modulo operativo n. 6”, in allegato allacircolare GdF n. 83607 del 19 marzo 2012.

Nella seconda parte della scheda in oggetto è possibile notare comel’organizzazione dello studio e la formazione del personale siano unodei primi aspetti oggetto di controllo da parte della Guardia di finanzanei casi di ispezione.

Nelle fasi iniziali dell’ispezione, l’unità di controllo dovrà infatti: verificare la legittimazione all’esercizio dell’attività da parte del

professionista ispezionato (iscrizioni in albi o registri); acquisire una completa cognizione della struttura organizzativa e

commerciale del professionista, ponendo attenzione all’esistenza di altriuffici ovvero di punti operativi ove vengono svolte le attività istituzionali delsoggetto economico ispezionato;

individuare i ruoli, i compiti e le responsabilità eventualmenteaffidate dal professionista all’interno della struttura a finiantiriciclaggio.

71. Gli obblighi di formazione

L’OBBLIGO DI FORMAZIONE E I CONTROLLI DELLA GDF

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OBBLIGHI DI CONSERVAZIONE E REGISTRAZIONE

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I professionisti hanno l’obbligo di conservare i documenti e di

registrare le informazioni che hanno acquisito nell’assolvimento della

procedura di adeguata verifica della clientela, al fine di consentirne

l’utilizzo per indagini aventi ad oggetto eventuali operazioni di

riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, ovvero per

analoghe analisi effettuate dalla UIF o da altra Autorità

compente.

73. Gli obblighi di conservazione e registrazione

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Con riferimento all’adeguata verifica

della clientela e del titolare effettivo

Con riferimento alle operazioni e alle

prestazioni professionali

La conservazione della copia o dei

riferimenti dei documenti richiesti

per un periodo di 10 anni dalla fine

della prestazione professionale.

La conservazione delle scritture e

delle registrazioni (documenti

originali o copie aventi analoga

efficacia probatoria nei procedimenti

giudiziari) per un periodo di 10 anni

dall’esecuzione dell’operazione o dalla

cessione della prestazione

professionale.

A tal fine il professionista deve istituire per ciascun cliente il c.d. “fascicolo

della clientela” nel quale conservare la documentazione richiesta.

Il fascicolo va costantemente aggiornato e presentato su richiesta degli

organi di controllo.

È necessario rispettare le disposizioni in materia di privacy.

74. Gli obblighi di conservazione

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Il fascicolo della clientela deve contenere, tra l’altro:

fotocopia documento di riconoscimento o estremi

fotocopia partita Iva (per i titolari di partita Iva);

visura camerale (consigliata per le ditte individuali, obbligatoria per i

soggetti diversi da persona fisica per verificare il soggetto o i soggetti

che hanno il potere di rappresentanza);-verbale CdA di nomina;

scheda per l’adeguata verifica della clientela;

dichiarazione rilasciata dal cliente ai sensi dell’art. 21, D.Lgs. n.

231/2007 (il cliente deve dichiarare al professionista se agisce per

proprio conto o per conto di altri soggetti. In questo caso dovrà fornire

le generalità e gli estremi del documento di riconoscimento del/dei

titolare/i effettivo/i dell’operazione);

75. Gli obblighi di conservazione

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copia del mandato professionale (in caso di conferimento verbale

dell’incarico, è consigliabile l’accettazione scritta per individuare la

data d’inizio e l’oggetto della prestazione professionale);

documentazione relativa alla cessazione della prestazione

professionale o dell’operazione (lettera di revoca del mandato o di

rinuncia all’incarico, cessazione partita Iva, ecc.);

ogni altro documento o annotazione che il professionista ritenga

opportuno conservare ai fini della normativa antiriciclaggio.

76. Gli obblighi di conservazione

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Fascicolo della clientela

Cartaceo

Con modalità informatiche

Nel caso in cui il professionista opti per la gestione del fascicolo della

clientela mediante supporto informatico, lo stesso dovrà:

scansionare i documenti e convertirli in file pdf (consigliabile il formato

PDF/A);

apporre la firma digitale se ritenuto necessario. Si ricorda infatti

che un semplice documento può essere archiviato anche senza firma

digitale, ma nel caso di contratti o di altri documenti ai quali si voglia

dare validità probatoria in giudizio è necessario apporre la firma

digitale;

apporre eventualmente la marca temporale nel caso in cui sia

necessario dare data certa al documento.

77. Gli obblighi di conservazione

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Obbligo

di

registrazione

Entro 30 giorni

dall’accettazione

dell’incarico,

dalla variazione o

dalla cessazione del

rapporto

Su registro cartaceo

della clientela

Su archivio unico

informatico

78. Gli obblighi di registrazione

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Archivio unico

informaticoRegistro cartaceo della clientela

Nell’archivio sono

conservati i dati

identificativi dei clienti,

mentre la

documentazione, nonché

gli ulteriori dati e

informazioni, sono

conservati nel fascicolo di

ciascun cliente.

La non obbligatorietà

dell’archivio unico

informatico (AUI) appare

finalizzata a consentire ai

professionisti di

adempiere all’obbligo di

registrazione attraverso

modalità adeguate alla

propria operatività.

Chi opterà per il registro cartaceo avrà la possibilità di

rispondere alle richieste di acquisizione informative e

documentali entro il termine di 3 giorni dalla

richiesta. Tale possibilità non è contemplata per chi

gestisce i dati a mezzo archivio unico informatico.

Il registro deve essere numerato progressivamente

e siglato in ogni pagina a cura del professionista

obbligato o di un suo collaboratore delegato per

iscritto, che dovranno apporre la propria firma anche

alla fine dell’ultimo foglio, in cui dovrà anche essere

indicato il numero complessivo di pagine di cui si

compone il registro. La norma impone di tenere il

registro in maniera ordinata, senza spazi bianchi e

abrasioni. Il quinto comma dell’art. 38 prevede la

possibilità, nell’ipotesi di svolgimento dell’attività

professionale in studi ubicati in più sedi, di istituire

per ciascuna di esse un registro della clientela.

79. Gli obblighi di registrazione

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Termini di registrazione

22 aprile

2006

È entrato in vigore l’obbligo di registrazione e di

conservazione dei dati della clientela con riferimento ai

nuovi clienti e/o ai nuovi incarichi: i dati (come disposto

dal D.Lgs. 56/2004) dovevano essere registrati

tempestivamente e comunque non oltre il trentesimo giorno

dalla identificazione del cliente.

21 aprile

2007

Per i clienti che alla data del 22 aprile 2006 avevano già

conferito incarico al professionista, gli obblighi di

identificazione, di acquisizione, registrazione sono scattati solo

se, decorsi 12 mesi dall’entrata in vigore degli obblighi

antiriciclaggio, tali rapporti erano ancora in essere.

In tal caso l’obbligo di identificazione doveva essere assolto

entro il 22 aprile 2007.

80. Gli obblighi di registrazione

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Termini di registrazione

25

maggio

2007

Scattano gli obblighi di identificazione e registrazione per

i CED e gli altri operatori contabili non iscritti agli Albi.

Per i clienti acquisiti anteriormente al 25 maggio 2007 gli

obblighi devono essere adempiuti entro il 25 maggio 2008

(risposta n. 28 del 26 luglio 2007 dell’Ufficio Italiano Cambi).

29

dicembre

2007

È entrato in vigore il D.Lgs. 231/2007. Nella prima formulazione

il nuovo articolo aveva generato non poche perplessità e si era

ritenuto che la registrazione potesse avvenire entro 30 giorni

dalla fine della prestazione professionale (vedi sentenza

Trib Chieti 126/2008)

4

novembre

2009

È entrato in vigore il D.Lgs. 151/2009 che ha ulteriormente

modificato i termini di registrazione, modificando l’art. 38 del

D.Lgs. 231/2007. E’ ora previsto che “I soggetti indicati al

comma l registrano tempestivamente e comunque entro trenta

giorni dall'accettazione dell'incarico professionale, dall'eventuale

conoscenza successiva di ulteriori informazioni o dal termine

della prestazione professionale,”.

81. Gli obblighi di registrazione

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fissare una data di passaggio, in modo chetutte le registrazioni antecedenti a tale datasiano sul cartaceo e quelle successivenell’archivio informatico

conservare in ogni caso il registro cartaceo della clientela per eventuali consultazioni, ricerche e verifiche

Passaggio dall’archivio

cartaceo all’archivio informatico

le prestazioni in corso alla data dipassaggio dovranno essere inserite anchenell’archivio informatico, al fine di potergestire le modifiche successive al passaggio

82. Gli obblighi di registrazione

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Allo stesso modo, nel caso in cui il professionista che già ha adottato

l’archivio unico decida di cambiare software, il vecchio software dovrà

essere conservato per eventuali consultazioni, ricerche e verifiche.

Anche in tal caso dovrà essere definita una data di passaggio, in modo

che tutte le registrazioni antecedenti a tale data risultino sul vecchio

software e quelle successive sul nuovo. Infine, le prestazioni in corso alla

data di passaggio dovranno essere inserite anche nel nuovo software.

83. Gli obblighi di registrazione

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Generalmente concordo con imiei clienti degli incarichiannuali con rinnovo tacito allascadenza.Allo scadere del termineannuale devo procederenuovamente all’adeguataverifica della clientela? Devoregistrare il nuovo incarico?

In questo caso non è necessario provvedere

nuovamente alla registrazione, così come

chiarito dall’UIC il 20 novembre 2006.

Lo studio associato può tenereun solo registro o è necessarioche ogni professionista abbiaun suo registro?

Si, è possibile tenere un unico registro, a condizione che sia indicato, per ogni

prestazione, il professionista responsabile

84. Casi pratici

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Cosa devo fare se cambia l’amministratore di una società?

Nuova identificazione + conservazione documenti nel fascicolo dellaclientela (documento amministratore e documenti che dimostrano ilpotere di rappresentanza come visura aggiornata o verbale diconferimento incarico) + aggiornamento archivio informatico

Sono un dottore commercialista e ho due studi, uno a Roma el’altro a Milano.È possibile istituire più registi della clientela (uno per ogni sede) oè necessario averne uno solo?

Sebbene il registro della clientela sia unico per ogni professionista, siritiene possibile istituire più di un registro, uno per ogni sede.

85. Casi pratici

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Il Signor Verdi Mario, titolare di un’impresa individuale, si rivolge al Dott.Comm. Rossi Giuseppe il giorno 19/06/2014 per la tenuta della contabilitàe la consulenza contabile e fiscale.Quali sono i singoli adempimenti che bisognerà porre in essere?

1. Verificare se l’operazione è soggetta agli obblighi in tema di

antiriciclaggio

2. Procedere con l’adeguata verifica della clientela, ovvero:

identificazione del cliente

identificazione del titolare effettivo

richiesta di informazioni sullo scopo e sulla natura del rapporto

continuativo o della prestazione professionale

GLI ADEMPIENTI ANTIRICICLAGGIO

86. Casi pratici

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l’obbligo di adeguata verifica della clientela deve essere sempre

assolto commisurandolo al rischio associato al singolo cliente e alla

specifica operazione

effettuare l’analisi del rischio

Istituire il fascicolo relativo a ciascun cliente

Registrare le operazioni nell’archivio unico

Segnalare le operazioni sospette

GLI ADEMPIENTI ANTIRICICLAGGIO

87. Casi pratici

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In data 19/06/2014DATA CONFERIMENTO INCARICO

Il professionista dovrà richiedere, in sede di conferimento dell’incarico, alSig. Verdi Mario, il documento d’identità (carta d’identità, patente,passaporto, ecc.) e provvederà all’identificazione del cliente.

Chiederà inoltre al Sig. Verdi Mario di fornire le sue generalità e quelle deltitolare effettivo, chiedendo la compilazione dei documenti che vengonodi seguito proposti.

Il cliente dovrà attestare di agire in nome e per proprio conto. Soloin tal modo, infatti, sarà possibile escludere la presenza di un titolareeffettivo.

Si consiglia altresì di far firmare al cliente un’apposita informativaprivacy per gli adempimenti connessi all’antiriciclaggio. Alternativamentesarà possibile integrare l’informativa privacy normalmente rilasciata.

88. Casi pratici

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Il cliente compilerà il modello B.1 per indicare i suoi dati (sempre il19/06/14, data conferimento incarico)

Casi pratici89. Casi pratici

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Il cliente indicherà i dati del titolare effettivo (modello B.2) anche se èpalese che lui agisca per suo conto!Ciò dovrà avvenire sempre il 19/06/14, data conferimento incarico.

90. Casi pratici

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Sempre in data 19/06/2014Il professionista provvederà a compilare la seguente scheda diidentificazione del cliente e inserirla nel fascicolo del cliente, unitamentealle schede di identificazione di cui al punto 1 e la scheda sul titolareeffettivo al punto 2..

91. Casi pratici

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Nel più breve tempo possibile

Il professionista provvederà a valutare il rischio associato al cliente.

In considerazione degli aspetti connessi al cliente il professionista

attribuisce un livello di rischio pari a 5.

Non sarà invece necessario valutare il rischio connesso

all’operazione in quanto trattasi di un incarico per la tenuta

della contabilità.

Le carte di lavoro dovranno essere conservate nel fascicolo del

cliente.

92. Casi pratici

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A. Aspetti connessi al cliente Livello di rischio

a.1. Natura giuridica.

Ditta individuale 1

Associazione professionale

Società di persone

Società di capitali

Trust

Società fiduciaria

Altro

a.2. Prevalente attività svolta.

Operazioni “normali” 1

Operazioni di particolare rilevanza

Operazioni “anomale”

a.3. Comportamento tenuto al momento dell’operazione.

Nella norma (cliente collaborativo/trasparente) 1

Fuori della norma (cliente reticente/poco trasparente)

a.4. Area geografica di residenza.

Italia 1

Paesi UE

Paesi extra UE

Territori off shore

TOTALE PUNTEGGIO (A) 4

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C. Rischio totale di riciclaggio/finanziamento del terrorismo

Totale punteggio A 4

Totale punteggio B

TOTALE COMPLESSIVO (C) 4

A. Aspetti connessi al cliente

Minimo Massimo

1 1 5

2 1 5

3 1 5

4 1 5

Totale A 4 20

Rischio legato al cliente:

basso da 4 a 12

medio da 13 a 16

alto da 17 a 20

94. Casi pratici

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Entro 30 giorni dall’accettazione dell’incarico il professionista dovrà

adempiere agli obblighi di registrazione.

Ai fini del rispetto degli obblighi di registrazione i professionisti devono

istituire:

un archivio formato e gestito a mezzo di strumenti informatici o, in

alternativa

un registro della clientela ai fini antiriciclaggio nel quale conservare

i dati identificativi del cliente.

95. Casi pratici

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IL REGISTRO DELLA CLIENTELA

96. Casi pratici

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97. Casi pratici

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fotocopia documento di riconoscimento valido alla data

dell’identificazione;

fotocopia codice fiscale;

fotocopia partita Iva;

visura camerale (consigliata per le ditte individuali, obbligatoria per i

soggetti diversi da persona fisica per verificare il soggetto o i soggetti che

hanno il potere di rappresentanza);

dichiarazione rilasciata dal cliente ai sensi dell’art. 21, D.Lgs. n.

231/2007 (il cliente deve dichiarare al professionista se agisce per proprio

conto o per conto di altri soggetti. In questo caso dovrà fornire le generalità

e gli estremi del documento di riconoscimento del/dei titolare/i effettivo/i

dell’operazione);

copia del mandato professionale (in caso di conferimento verbale

dell’incarico, é consigliabile l’accettazione scritta per individuare la data

d’inizio e l’oggetto della prestazione professionale);

ogni altro documento o annotazione che il professionista ritenga opportuno

conservare ai fini della normativa antiriciclaggio.

Il professionista deve istituire un apposito fascicolo per il cliente, all’internodel quale verranno conservati i seguenti documenti:

98. Casi pratici

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COS’E’?

Analisi delle transazioni concluse durante tutta la durata del rapporto in

modo da verificare che siano compatibili con la conoscenza che il professionista

ha del proprio cliente, delle sue attività commerciali e del suo profilo di rischio,

avendo riguardo, se necessario, all’origine dei fondi.

Tale attività consente, inoltre, l’aggiornamento dei documenti, dei dati o

delle informazioni detenute.

CHECK-LIST

OPERATIVA

1) Effettuare una prima richiesta scritta con impegno del cliente a

comunicare la variazione dei dati indicati;

2) programmare richieste periodiche di aggiornamento dei dati in archivio con

una tempistica da definire sulla base della valutazione del rischio presente e

che, per semplicità, per le prestazioni continuative, potrebbero essere

collegate alla periodicità di fatturazione;

3) istituire degli automatismi per l’aggiornamento dei dati ad esempio

annotando:

il termine per il rinnovo delle cariche sociali,

eventuali termini connessi a contratti od atti,

altri elementi ritenuti utili dal professionista;

4) 4) prevedere eventuali incontri con il cliente quando si presentano situazioni

di criticità (entrata nella fascia di rischio alta);

5) 5) istruire il personale di studio in modo che possa fornire elementi utili alla

valutazione del profilo di rischio;

6) 6) annotare le informazioni acquisite nel corso degli incontri preparatori e

nello svolgimento delle diverse prestazioni.

IL CONTROLLO COSTANTE99. Casi pratici

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Il Dott. Comm. Rossi Giuseppe, il giorno 19/10/2015, riceve incarico per la redazione di un piano di risanamento ex art. 67 L.F.

1. L’incarico è conferito dalla Rossi Srl, il cui legale rappresentate(Amministratore) è Verdi Mario;

2. I soci della Rossi Srl sono Rossi Carla e Rossi Nicola (ognuno detiene il50% della partecipazione).

L’attività di redazione dei piani di risanamento ex art. 67 L.F. èsempre soggetta agli obblighi di adeguata verifica della clientela, inquanto considerata di valore indeterminato o indeterminabile.

1. Procedere con l’adeguata verifica della clientela

2. Conservazione e registrazione dei dati

3. Eventuale segnalazione delle operazioni sospette

100. Casi pratici

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Modello B.1 - In ottemperanza alle disposizioni del D.Lgs. 21/11/2007, n. 231, e successive modifiche e integrazioni, nonché

alle disposizioni dell’Autorità di Vigilanza in materia di antiriciclaggio, io sottoscritto fornisco, qui di seguito, le mie generalità e le

sottostanti informazioni, assumendomi tutte le responsabilità di natura civile, amministrativa e penale per dichiarazioni non

veritiere.

COGNOME E NOME VERDI MARIO

LUOGO E DATA DI NASCITA TERAMO 1/1/1980

INDIRIZZO DI RESIDENZA VIA GABRIELE D’ANNUNZIO,7 , TERAMO

NAZIONALITÀ ITALIANA

TIPO DOCUMENTO D’IDENTIFICAZIONE

X CARTA D’IDENTITÀ _ PASSAPORTO _ ALTRO ……….…...............................

NUMERO AS045678. RILASCIATO DA COMUNE DI TERAMO IL 1/1/2013 CON SCADENZA IL 1/1/2023

CODICE FISCALE VRDMRA80A01L103V

PROFESSIONE/ATTIVITÀ SVOLTA:

X IN FORMA SOCIETARIA

IN FORMA INDIVIDUALE/SINGOLA

ESERCITATA DAL 1/1/2012 NELL'AMBITO TERRITORIALE TERAMO

DICHIARO INOLTRE

1) di richiedere la prestazione professionale per conto della società ROSSI S.R.L. con sede legale in TERAMO, iscritta al

Registro delle imprese di TERAMO, numero di iscrizione e codice fiscale 12345678911, in qualità di legale rappresentante munito

dei necessari poteri;

101. Casi pratici

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Modello B.2 - DICHIARAZIONE DEL CLIENTE AI SENSI DELL’ART. 21 D.Lgs. n. 231/2007

Il sottoscritto Mario Verdi, in qualità di legale rappresentante della “ROSSI S.r.l.”, ai fini dell’identificazione del

“TITOLARE EFFETTIVO” di cui all’articolo 21 del D.Lgs. n. 231/2007 e dell’articolo 2 dell’Allegato tecnico al medesimo

D.Lgs. n. 231/2007, consapevole delle sanzioni penali previste dall’articolo 55 del D.Lgs. n. 231/2007 nel caso di falsa

indicazione delle generalità del soggetto per conto del quale eventualmente si esegue l’operazione per cui è richiesta la

prestazione professionale,

DICHIARA

DI AGIRE IN PROPRIO E, QUINDI, L’INESISTENZA DI UN DIVERSO TITOLARE EFFETTIVO COSÌ COME

PREVISTO E DEFINITO DAL D.LGS. 231/2007.

X DI AGIRE PER CONTO DEI SEGUENTI TITOLARI EFFETTIVI

COGNOME E NOME ROSSI CARLA

LUOGO E DATA DI NASCITA TERAMO 12/01/1948

INDIRIZZO DI RESIDENZA VIA ROMA 4, PESCARA

CODICE FISCALE RSSCRL48A52L103V

COGNOME E NOME ROSSI NICOLA

LUOGO E DATA DI NASCITA TERAMO 15/09/1950

INDIRIZZO DI RESIDENZA VIA DANTE, 8 PESCARA

CODICE FISCALE RSSNCL50P15L103A

FIRMA DEL DICHIARANTE

MARIO VERDI

102. Casi pratici

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La segnalazione delle operazioni sospette

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L’art. 41 del D.Lgs. 231/2007 impone ai professionisti di inviare unasegnalazione alla UIF quando sanno, sospettano o hanno motivi ragionevoliper sospettare che siano in corso o che siano state compiute o tentateoperazioni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo.

Operazioni di

riciclaggio

o finanziamento al

terrorismo

OBBLIGO DI

SEGNALAZIONE

compiute

sospettate

conosciute

tentate

104. Segnalazione operazioni sospette

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NO attività investigativa da parte del professionista;

NO segnalazione di qualsiasi operazione anomala, ma solo quelle a

rischio di riciclaggio;

È cosa diversa dalla comunicazione al Mef delle violazioni in tema di

circolazione del contante;

Non appena venuto a conoscenza degli elementi di sospetto, il

professionista deve procedere ad effettuare la segnalazione senza

ritardo, ove possibile prima di eseguire l’operazione, così come

stabilito dall’art. 41, comma 4 del D.Lgs. 231/2007. Pertanto, non è

previsto un vero e proprio termine.

105. Segnalazione operazioni sospette

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Indicatori di

anomalia

Rappresentano un “ausilio operativo” per il

professionista

Non sono un’elencazione tassativa!

Il professionista, nel valutare gli eventuali profili di sospetto delle operazionidi riciclaggio e di finanziamento al terrorismo, deve tener conto anche degliindicatori di anomalia emanati dal Ministero della Giustizia il 16 aprile 2010.

Per una corretta individuazione e segnalazione di operazioni sospette:

1 Se il comportamento tenuto dal cliente è richiamato da un

indicatore di anomalia ciò non significa che l’operazione sia

sospetta e quindi da segnalare. Quello che conta è il caso concreto!

2 Se il comportamento tenuto dal cliente non può essere ricondotto

ad alcun indicatore di anomalia, ciò non significa che l’operazione

non vada segnalata, se in concreto, il professionista ha motivo di

sospettare!

106. Segnalazione operazioni sospette

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“L'obbligo di segnalazione di operazioni sospette … non si applica ai soggetti

indicati nelle lettere a), b) e c) del comma 1 (dell’art. 12, D.Lgs. 231/2007) per

le informazioni che essi ricevono da un loro cliente o ottengono riguardo allo

stesso, nel corso dell'esame della posizione giuridica del loro cliente o

dell'espletamento dei compiti di difesa o di rappresentanza del

medesimo in un procedimento giudiziario o in relazione a tale

procedimento, compresa la consulenza sull'eventualità di intentare o

evitare un procedimento, ove tali informazioni siano ricevute o ottenute

prima, durante o dopo il procedimento stesso”.

CASI DI ESCLUSIONE

Si ricorda invece che, come già precisato, le operazioni esonerate dall’obbligo di

adeguata verifica ai sensi dell’art.12 (mera attività di redazione e/o di

trasmissione delle dichiarazioni derivanti da obblighi fiscali e adempimenti in

materia di amministrazione del personale) non sono altresì esonerate dagli

obblighi di segnalazione delle operazioni sospette

107. Segnalazione operazioni sospette

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Antiriciclaggio e organi di controllo

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Organi di controllo

Presso soggetti destinatari della normativa antiriciclaggio

Altre società commerciali

Obblighi sanciti dall’art.

52 D.Lgs.231/2007

Solo controllo di

legalità

Anche controllo contabile

Esoneri di cui all’art. 12

comma 3 bis D.Lgs 231/2007

Obblighi di cui all’art. 13

D.Lgs.231/2007

109. Organi di controllo e antiriciclaggio

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Organi di controllo incaricati del solo

controllo sull’amministrazione

Organi di controllo incaricati anche del

controllo contabile

NO ADEGUATA VERIFICA

NO OBBLIGHI DI REGISTRAZIONE

NO OBBLIGHI DI CONSERVAZIONE

NO OBBLIGHI DI SEGNALAZIONE

Tuttavia il collegio sindacale non può

ritenersi del tutto esonerato dal considerare

la disciplina antiriciclaggio:

nell’adempimento dei propri doveri

esso è infatti tenuto a vigilare

sull’applicazione e sul generale

rispetto della normativa

antiriciclaggio, comunicando senza

ritardo le eventuali infrazioni riscontrate.

Il MEF, ha chiarito che, anche qualora il

collegio sindacale non sia investito della

funzione di revisione legale, è comunque

tenuto a comunicare le operazioni in

contanti ultra-soglia.

Se al collegio sindacale è affidato il controllo

contabile, i suoi componenti, in quanto

iscritti nel registro dei revisori contabili,

sono soggetti agli obblighi di cui al D. Lgs.

231/2007.

Il relativo obbligo grava su ciascun

componente l’organo collegiale, tenuto

alla adeguata verifica della clientela, alla

registrazione dei dati nel proprio archivio

antiriciclaggio e all’eventuale segnalazione

sospette.

Nel caso in cui la revisione legale dei conti

sia svolta non dai sindaci ma da un revisore

esterno o da una società di revisione,

all’adeguata verifica dovranno provvedere

questi ultimi.

SOCIETA’ NON DESTINATARIE DEGLI OBBLIGHI ANTIRICICLAGGIO

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Organi di controllo

presso società

destinatarie del D.

Lgs. 231/2007

Organi di controllo

presso società

non destinatarie

(NO REVISIONE

CONTABILE)

Organi di

controllo

CONTABILE

presso società

non destinatarie

Vigilanza sul rispetto della

normativa antiriciclaggioSI SI SI

Adeguata verifica della

clientelaNO NO SI

Registrazione e conservazione

dei datiNO NO SI

Segnalazione di operazioni

sospetteNO

NO

(ma la UIF può

comunque

tenerne conto)

SI

Obblighi di comunicazione

previsti dall’art. 52SI NO NO

Obblighi di comunicazione

previsti dall’art. 51 (limitazioni

uso contante)

SI SI SI

111. Organi di controllo e antiriciclaggio

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OBBLIGHI DEI REVISORI CONTABILI

Obblighi di

adeguata verifica

della clientela

Il revisore, all’atto del conferimento dell’incarico di

revisore, dovrà identificare la persona fisica che

conferisce l’incarico di revisione, verificando l’esistenza in

capo alla stessa del potere di legale rappresentanza (a

meno che il revisore non sia stato nominato nell’atto

costitutivo).

I revisori dovranno, pertanto, adempiere agli obblighi di

adeguata verifica secondo le stesse modalità previste per

i professionisti di cui al comma 1 dell’art. 12:

tutte le volte che l’operazione sia di valore

indeterminato o non determinabile;

quando vi è sospetto di riciclaggio o di

finanziamento del terrorismo, indipendentemente

da qualsiasi deroga, esenzione o soglia applicabile;

quando vi sono dubbi sulla veridicità o

sull’adeguatezza dei dati precedentemente ottenuti

ai fini dell’identificazione di un cliente.

112. I revisori legali dei conti

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OBBLIGHI DEI REVISORI CONTABILI

Registrazione e

conservazione dei

dati

Ai revisori contabili si applicano le disposizioni le norme

riferite ai professionisti.

Diversamente dalla società di revisione iscritte nell’albo

speciale tenuto dalla Consob, per le quali è obbligatoria

l’istituzione dell’archivio unico informatico (AUI), i revisori

contabili possono optare:

per l’archivio unico informatico;

per il registro della clientela ai fini antiriciclaggio.

Segnalazione delle

operazioni sospette

Sui revisori contabili grava l’obbligo di segnalazione di cui

all’art 41 del decreto, che li richiama espressamente tra i

soggetti obbligati. Come i professionisti, ai fini della

segnalazione i revisori contabili devono utilizzare gli

indicatori di anomalia contenuti nel decreto del Ministero

della giustizia 16 aprile 2010.

Comunicazione al

MEF delle violazioni

alle limitazioni

dell’uso del contante

Sui revisori grava l’obbligo di comunicazione al Ministero

dell’Economia e delle Finanze delle infrazioni alle disposizioni

in materia di limitazioni all’uso del contante e dei titoli al

portatore di cui agli artt. 49, commi 1, 5, 6, 7, 12, 13, 14 e

50 (“misure ulteriori”).

113. I revisori legali dei conti

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Le sanzioni

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Dal 06.02.2016 sono soggette alla mera sanzione

amministrativa le violazioni per le quali è prevista la

sola sanzione penale della multa o dell’ammenda (la

norma ha efficacia retroattiva)

NO “trasformazione”, nel caso in cui è prevista una pena detentiva.

115. Il decreto depenalizzazione

Decreto legislativo recante disposizioni in materia di depenalizzazione

(D.Lgs. N. 8/2015)

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SANZIONI PENALI PRIMA

PREVISTE

SONO STATE INCISE

DAL DECRETO

DEPENALIZZAZIONE?

ATTUALE SANZIONE

Il professionista che contravviene

alle disposizioni in tema di

adeguata verifica della clientela

concernenti l'obbligo di

identificazione, è punito con la

multa da 2.600 a 13.000 euro.

Si, in quanto è prevista

la sola multa

Dal 06.02.2016 la condotta

non è più penalmente

rilevante, ma è prevista

una sanzione

amministrativa da euro

5.000 ad euro 30.000.

Il professionista che omette di

effettuare la registrazione di cui

all'articolo 36, ovvero la effettua in

modo tardivo o incompleto è

punito con la multa da 2.600 a

13.000 euro.

Si, in quanto è prevista

la sola multa

Dal 06.02.2016 la condotta

non è più penalmente

rilevante, ma è prevista

una sanzione

amministrativa da euro

5.000 ad euro 30.000.

116. Il decreto depenalizzazione

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PRIMA DAL 06.02.2016

Multa di importo pari a 13.000

euro

Sanzione amministrativa da 5.000 a

30.000 euro

Sanzione massima

A SEGUITO DELLA DEPENALIZZAZIONE LA SANZIONE E’ PIU’ CHE RADDOPPIATA!

AMPIA FORBICE DI VALORI

117. Il decreto depenalizzazione

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SANZIONI PENALI PREVISTE PER IL PROFESSIONISTA

Il professionista che contravviene alle disposizioni in tema di adeguata

verifica della clientela concernenti l'obbligo di identificazione, è punito con

la multa da 2.600 a 13.000 euro DEPENALIZZAZIONE (dal 06.02.2016)

Il professionista che omette di effettuare la registrazione di cui all'articolo

36, ovvero la effettua in modo tardivo o incompleto è punito con la multa

da 2.600 a 13.000 euro DEPENALIZZAZIONE (dal 06.02.2016)

I soggetti incaricati del controllo di gestione comunque denominati presso i

soggetti destinatari della normativa che omettono le comunicazioni previste

dall’art. 52 del D.Lgs. 231/2007 sono puniti con la reclusione fino a un anno

e con la multa da 100 a 1.000 euro.

Chi, essendovi tenuto, viola i divieti di comunicazione di cui agli articoli 46,

comma 1, e 48, comma 4, è punito con l'arresto da sei mesi a un anno o

con l'ammenda da 5.000 a 50.000 euro (divieto di comunicare l’avvenuta

segnalazione)

118. Il decreto depenalizzazione

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SANZIONI AMMINISTRATIVE

Sanzione da euro 5.000 a euro 200.000, in caso di mancato rispetto del

provvedimento di sospensione dell’operazione sospetta ai sensi dell’art. 6, comma

7, lettera c), del decreto 231/2007.

Sanzione fino ad euro 5.000, in caso di violazione al divieto di astenersi

dall’instaurare un rapporto continuativo, eseguire operazioni o prestazioni

professionali ovvero di porre fine al rapporto continuativo o alla prestazione

professionale già in essere di cui siano direttamente o indirettamente parte società

fiduciarie, trust, società anonime o controllate attraverso azioni al portatore, aventi

sede nei Paesi black list di cui all’art. 28, comma 7-bis, del decreto 231/2007. In

caso di violazioni di importo superiore a 50.000 euro, la sanzione applicabile va dal

10% al 40% dell’importo dell’operazione, mentre nel caso in cui l’importo della

medesima non sia determinato o determinabile, si applica una sanzione

amministrativa pecuniaria da 25.000 a 250.000 euro.

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Sanzione da euro 50.000 a euro 500.000, in caso di violazione all’obbligo di istituire

l’archivio unico informatico ai sensi dell’art. 37 del decreto 231/2007. Si ricorda che

sono obbligati all’istituzione dell’archivio unico informatico di cui all’art.37 del decreto

231/2007 gli intermediari finanziari, le società di revisione e gli altri soggetti indicati

nell'articolo 14, comma 1, lettera e) (giochi e scommesse online con vincite in

denaro).

La sanzione da euro 5.000 a euro 50.000 è prevista per l’omessa istituzione del

registro della clientela di cui all’articolo 38 ovvero per la mancata adozione delle

modalità di registrazione di cui all’articolo 39 del decreto 231/2007.

Sanzione dall’1% al 40% del valore dell’operazione non segnalata, in caso di

violazione dell’obbligo di segnalazione di operazione sospetta per fatti di

riciclaggio o finanziamento del terrorismo, ai sensi dell’art. 41. Anche in questo

caso, per le situazioni più gravi è prevista la pubblicazione del decreto sanzionatorio

sui quotidiani a diffusione nazionale.

Sanzione da 5.000 a 50.000 euro, in presenza di violazioni degli obblighi informativi

(diversi dalle segnalazioni di operazioni sospette) nei confronti dell’UIF.

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SANZIONI AMMINISTRATIVE APPLICABILI AL PROFESSIONISTA

Tipologia della violazione Sanzione

Omessa comunicazione al MEF

delle infrazioni delle limitazioni

all’uso del contante e di altri

strumenti di pagamento

Sanzione pecuniaria dal 3% al

30% dell’importo dell’operazione,

con un minimo di 3.000 euro

121. Le sanzioni per il professionista

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NO

OBLAZIONE

oggetto del trasferimento superiore a 250.000

euro

il soggetto verbalizzato si è già avvalso della

medesima facoltà nei 365 giorni precedenti la

ricezione dell’atto di contestazione

decorsi i 60 giorni dalla contestazione o dalla

notifica degli estremi della violazione

La sanzione prevista La sanzione ridotta con l’oblazione

Dall’1% al 40% dell’importo trasferito

Sanzione minima pari a 3.000 € (15.000

€ per gli importi superiori a € 50.000)

un terzo del massimo o, se più

favorevole, il doppio del minimo

122. L’oblazione

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La circolazione del contante

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I DIVERSI LIMITI NEL CORSO DEGLI ANNI

AL 17/10/2002 SUPERIORE A LIRE 20.000.000

DAL 18/10/2002

DAL 14/3/2004

AL 29/4/2008

OBBLIGO SEGNALAZIONE

SUPERIORE AD

EURO 12.500,00

PER IPROFESSIONISTI

DAL 30/4/2008 AL 24/6/2008 PARI O SUPERIORE AD EURO 5.000,00

DAL 25/6/2008 AL 30/5/2010 PARI O SUPERIORE AD EURO 12.500,00

DAL 31/5/2010 AL 12/8/2011 PARI O SUPERIORE AD EURO 5.000,00

DAL 13/8/2011 AL 5/12/2011 PARI O SUPERIORE AD EURO 2.500,00

DAL 6/12/2011 AL 31/12/2015 PARI O SUPERIORE AD EURO 1.000,00

DAL 01/01/2016 PARI O SUPERIORE AD EURO 3.000

124. L’ evoluzione normativa

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ECCEZIONI

In primo luogo il nuovo limite non riguarderà le somme corrisposte dalla pubblica

amministrazione. I pensionati, pertanto, dovranno continuare a ricevere la loro

pensione per mezzo di strumenti di pagamento tracciabili, se la stessa è di

importo superiore ad euro 1.000.

Un nuovo periodo alla fine del primo comma dell’art.49 D.Lgs. n.231/2007

riguarda invece i c.d. money transfer, per i quali viene mantenuta la soglia di

1.000 euro.

Altra norma che rimane invariata è quella prevista per gli assegni bancari e

postali, i quali continuano a dover essere emessi con indicazione del beneficiario

e della clausola di non trasferibilità se di importo superiore ad euro 1.000.

Nessuna novità è stata introdotta in merito alle modalità di versamento dei

modelli F24

Nel 2016 sarà poi necessario prestare particolare attenzione agli enti associativi

(regime 398/1991). E’ utile a tal proposito ricordare che, sebbene la soglia per la

circolazione del contante sia anche per loro aumentata in virtù delle nuove

disposizioni in materia di antiriciclaggio, rimane fermo il limite dei 1.000 euro

previsto dalla disciplina fiscale.

125. Nuovo limite al contante: le eccezioni

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LIBRETTI AL PORTATORE

SALDO MASSIMO IMPORTO MASSIMO TRASFERIBILE

999,99 EURO 2.999,99 EURO

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Sale il limite per la circolazione del contante (da 999 a 2.900 euro)

Vengono abrogate le disposizioni che introducevano l’obbligo di pagamento

con strumenti tracciabili per i canoni di locazione e nel settore trasporti

(disposizioni che, peraltro, essendo prive di un impianto sanzionatorio, non

avevano mai trovato concreta applicazione)

Viene eliminata la previsione di un importo minimo al di sotto del quale i

pagamenti con carta di credito potevano essere rifiutati: anche i micro-

pagamenti (come il giornale e il caffè della mattina) pertanto, potranno

essere effettuati con carte di credito.

Viene introdotta la possibilità di pagare con carte di credito/debito anche il

parchimetro.

Viene prevista l’introduzione di un apposito impianto sanzionatorio a fronte

del mancato rispetto dell’obbligo Pos

Viene disposto un limite alle commissioni previste per i pagamenti con carta

di credito/debito.

127. Legge di stabilità 2016: il quadro delle novità

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In data 28.12.2015 abbiamo effettuato un pagamento in contanti per

euro 2.500.In considerazione del fatto che, pochi giorni dopo il limite è

stato innalzato, possiamo ritenere che nel caso di specie operi il c.d.

principio del “favor rei”, e, quindi, non siano applicabili sanzioni?

Il Dipartimento delle Finanze del Mef, in occasione dell’appuntamento annuale con

i quesiti della stampa specializzata, è intervenuto sul punto chiarendo

espressamente che le sanzioni devono comunque essere applicate se la soglia

prevista dalla normativa in vigore al momento del pagamento è stata violata.

Più precisamente, è stato chiarito che, come ritenuto ormai da pacifica

giurisprudenza, in materia di sanzioni amministrative non trova applicazione il c.d.

“principio del favor rei”, salvi i casi in cui non sia la normativa stessa a

prevederlo.

È infatti necessario far riferimento, in questi casi, all’art. 1 della Legge 24

novembre 1981, n. 689, in forza della quale “nessuno può essere assoggettato a

sanzioni amministrative se non in forza di una legge che sia entrata in vigore

prima della commissione della violazione”.

?

NOTA BENE

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L’ambito di applicazione dellenorme in tema di circolazione delcontante non è limitato ai rapporticommerciali, ma si estende anchea tutti quei casi in cui i soggettiagiscono come privati.

Si, in quanto comunque intervieneun intermediario.

ATTENZIONE! la banca può essereindotta a segnalare l'operazionecome sospetta se il soggettoeffettua molte operazioni incontanti o di importo elevato.

129. I dubbi più frequenti

I limiti alla circolazione delcontante riguardano solo irapporti commerciali o anchedegli scambi tra privati?Posso prestare 6.000 euro incontanti ad un mio amico?

Posso prelevare 4.000 eurodal mio conto corrente?

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No, l’operazione è unica!

Si, in quanto in questo caso siriscontra una pluralità dicommittenti!

130. I dubbi più frequenti

Pranzo di nozze. Il costo èdi 60 euro per invitato. Iltotale della spesa è 6.000euro. Posso pagare incontanti?

50 amici si recano alristorante. Ognuno consumaun pranzo da 100 euro.Possono pagare in contanti?

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No, in quanto c’è comunque unatransazione tra soggetti diversi!

Si! In questo caso, infatti, latransazione non può ritenersieffettuata tra soggetti diversi.

131. I dubbi più frequenti

Mio figlio è all’Università.Posso consegnargli 4.000euro per il sostenimentodelle spese (ognuna diimporto inferiore a 1.000euro)?

Posso consegnare 4.000 euroa mia moglie con la qualesono in regime di comunionedei beni?

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No, anche se sono parte dellostesso gruppo societario noncostituiscono lo stesso soggetto. Viè quindi uno scambio tra soggettidiversi

Si, perché si tratta sempre dellostesso soggetto

ATTENZIONE! La cassa che ha unsaldo spesso negativo rappresentaun campanello d’allarme perl’Agenzia delle entrate.

132. I dubbi più frequenti

Alfa Srl è interamentecontrollata da Beta Srl .Alfa può pagare a Beta incontanti la somma di euro4.000?

La scrittura contabile con laquale l’imprenditoreindividuale apporta 4.000euro nella sua ditta a frontedi uno scoperto di cassapuò essere effettuata?

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E’ possibile effettuare il pagamento di un’operazione per importo

complessivo superiore o pari a 3.000 € in rate inferiori a 3.000 € quando il

frazionamento:

è connaturato all’operazione stessa;

è la conseguenza di un preventivo accordo tra le parti.

ATTENZIONE -L’Amministrazione Finanziaria può valutare, caso per

caso, se il frazionamento sia stato realizzato con lo specifico scopo

di eludere il divieto.

IL FRAZIONAMENTO DELL’OPERAZIONE

133. Le operazioni frazionate

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L’operazione viola ledisposizioni in tema dicircolazione del contante?

Trasferimenti di denaro effettuatiartificiosamente al fine di eludere ledisposizioni in tema di circolazione delcontante

SI

Trasferimenti di denaro effettuati oltre illimite di sette giorni

È necessario verificare che leoperazioni non sianoartificiosamente suddivise pereludere la norma

Acquisto in luoghi diversi di vari beni NO

Frazionamenti previsti da prassi commercialio frutto della libertà contrattuale delle partipurché se ne possa dare prova documentale

NO

Frazionamento connaturato all’operazionestessa

NO

134. Le operazioni frazionate

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SI, perché i pagamentia scadenze prefissatesono frutto diun'ordinaria dilazionedi pagamenti frutto diun preventivo accordotra le parti

135. I dubbi più frequenti: le operazioni frazionate

Fattura da 4.500 euro. Possopagarla in contanti a 30,60, e90 giorni in contanti (1.500 euroa rata)?

(accordo per il pagamentodilazionato esposto in fattura oriportato in un separatodocumento dove si formalizzal’accordo tra le parti)

?

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Si, l’operazione è corretta perché iltrasferimento in contanti è inferiorealla soglia ed il saldo avvienecomunque con uno strumento dipagamento tracciabile.

NO, è da ritenersi operazionecumulabile, anche se effettuataoltre il termine di sette giorni, ladistribuzione in contanti suddivisain più tranches (circolare MinisteroEconomia e Finanze n. 65633 del12 giugno 2008)

136. I dubbi più frequenti: le operazioni frazionate

Un commerciante riceve2.500 euro in contanti inacconto e altre 1.200euro, a saldo dellatransazione, conassegno. È correttal’operazione?

Il dividendo societario,pari ad euro 4.000, vienecorrisposto in due rate da2.000 euro a 2 mesi didistanza l’una dall’altra. Ècorretto?

?

?

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Sì, è possibile il pagamento ratealein contanti, purché il frazionamentorisulti da una dilazione derivante daun accordo preventivo tra le parti.

Qualora i soci volessero procederecon versamenti in contanti, siritiene necessario formalizzare conun’apposita delibera assemblearetale volontà, giustificando i motivi.

137. I dubbi più frequenti: le operazioni frazionate

A seguito dellasostituzione della caldaia,il mio idraulico harichiesto il pagamento di3.000 euro. Possopagarlo in contanti a ratemensili da 100 euroognuna?

La mia società haproblemi di liquidità.Posso apportare deldenaro contante con deiversamenti mensili di 500euro ognuno?

?

?

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Il Mef ha chiarito che la rateizzazione dello stipendio in tranches, ciascunainferiore alla soglia di legge, non è ammissibile, salvo che dall'accordoscritto delle parti, a fortiori se conforme a quanto stabilito dallacontrattazione collettiva, nazionale e integrativa di categoria, risulti chel'elargizione dello stipendio in ratei rappresenti una modalità tipica diadempimento della prestazione gravante sul datore di lavoro.

NO, le somme devono esseredepositate in una banca che leverserà al dipendente

138. I dubbi più frequenti

È ammissibile da parte del datore di lavoro pagare uno stipendio di€.3.500 in tre rate in contanti a distanza di 10 giorni l'una dall'altra?

Posso consegnare 3.500euro al mio dipendenteper consentirgli diaffrontare una trasferta inCina?

?

?

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A decorrere dal 30/11/2011 i soggetti interessati agli obblighi

antiriciclaggio devono trasmettere le comunicazioni relative alle

violazioni sopra citate alle competenti Ragionerie territoriali dello

Stato (anziché alle Direzioni Provinciali servizi vari ovvero direttamente al

MEF).

Le comunicazioni vanno inoltrate alle competenti Ragionerie territoriali

dello Stato, anche se la violazione è di ammontare superiore a € 250.000

(non assoggettabile ad oblazione).

Il professionista comunica

l’infrazione alle Ragionerie

territoriali dello Stato

Le Ragionerie territoriali

provvedono a trasmettere le

comunicazioni alla GDF

Se la GDF rinviene elementi utili trasmette i dati all’Agenzia delle Entrate

139. La comunicazione al Mef

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Obbligo di

comunicazione:

i presupposti

deve essere commessa un’infrazione riguardante le

limitazioni alla circolazione di denaro contante;

la notizia dell’infrazione deve essere appresa in

relazione ai compiti di servizio assolti dal

professionista e nei limiti delle attribuzioni dello stesso.

la violazione deve essere accertata da un soggetto

destinatario delle disposizioni in materia di

antiriciclaggio, quindi, per quel che ci interessa, da un

dottore o ragioniere commercialista, da un consulente del

lavoro, da un revisore contabile, da un notaio, da un

avvocato, ed ancora da Tributaristi senza Albo, dai Ced

edai Caf, ecc.;

Il commercialista, durante una cena tra amici, vede un suo conoscenteversare 4.000 euro in contanti al vicino di casa. Deve effettuare lacomunicazione? NO!

140. La comunicazione al Mef

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Obbligo di

comunicazione:

la tempistica

La comunicazione al Ministero dell’Economia

e delle Finanze deve essere effettuata

entro trenta giorni dalla notizia della

violazione. Pertanto, ai fini della

tempestività della predetta comunicazione,

non rileva la data in cui la violazione è

stata commessa.

141. La comunicazione al Mef

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Spett.le

RAGIONERIA TERRITORIALE DELLO STATO di …………….

Oggetto: Comunicazione violazione limitazioni all’utilizzo del denaro contante ex

art. 49, D.Lgs. n. 231/2007.

Il sottoscritto … in relazione alla propria attività di dottore commercialista, è stato incaricato dalla società

Alfa S.r.l., con sede in …, partita IVA/C.F. …, della tenuta delle relative scritture contabili.

In relazione a tale adempimento è stato riscontrato, in sede di registrazione delle movimentazioni

contabili in partita doppia

che

La fattura n. … del … per un totale di € 1.200,00, IVA compresa, emessa dalla società nei confronti del

sig. … residente a ………………………, C.F ………………………

è stata regolata in contanti in unica soluzione, contravvenendo in tal modo alle limitazioni disposte

dall’art. 49, comma 1, D.Lgs. n. 231/2007.

Luogo, data ……………………… Firma …………………………………………..

142. La comunicazione al Mef

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Il D.L. n. 16/2012, c.d. “Semplificazioni fiscali”, in vigore a decorrere dal 2

marzo 2012, ha previsto all’art. 3, commi 1 e 2, l’esonero dalla limitazione

dell’uso del contante per gli acquisti effettuati da turisti con

cittadinanza extra-UE, non residenti in Italia, presso specifici

operatori.

Le ragioni di questa modifica sono dettate dal fatto che l’abbassamento del

limite per la circolazione del contante potesse penalizzare gli operatori

turistici, soprattutto quelli che lavorano molto con gli stranieri.

L’esonero dalla limitazione all’uso delcontante riguarda le prestazioni di servizie le cessioni di beni effettuate in Italia da: commercianti al minuto e soggetti

assimilati ex art. 22, DPR n. 633/72 (adesempio, alberghi, ristoranti).

agenzie di viaggio e turismo ex art.74-ter, DPR n. 633/72;

Un turista stranierofruisce della prestazioneprofessionale di unnotaio, il cui compenso èsuperiore a 2.999,99euro. È prevista qualchederoga in questo caso?NO!

143. Deroghe alla limitazione all’uso del contante

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ADEMPIMENTI

Prima

dell’operazioneDurante l’operazione Dopo l’operazione

Inviare

preliminarmente

comunicazione

telematica all’agenzia

delle entrate

Acquisire fotocopia del

passaporto e

autocertificazione del

cliente attestante la

cittadinanza e la

residenza

Versare entro il giorno

lavorativo successivo

l’importo contanti della

transazione sul conto

corrente.

Inviare la

comunicazione

polivalente.

144. Deroghe alla limitazione all’uso del contante