ANTIRICICLAGGIO E VERIFICHE IN AZIENDA -...
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ANTIRICICLAGGIO E VERIFICHE IN AZIENDA
DISCIPLINA DI NATURA PENALE
RICICLAGGIO
DISCIPLINA DI NATURA AMMINISTRATIVA
RICICLAGGIO: DUE FATTISPECIE PROFONDAMENTE DIVERSE
Con il termine “riciclaggio” si intende la riutilizzazione dei proventi di
attività criminali in attività legali, con lo scopo di occultare la
provenienza illecita della ricchezza, mediante una serie di operazioni dirette
ad ostacolare la ricostruzione, a ritroso, dei movimenti dei capitali fino
all’evento delittuoso generatore degli stessi.
2. Definizioni
Il riciclaggio nel nostro
sistema penale
Impiego di denaro, beni o utilità di
provenienza illecita (art. 648-ter
c.p.)
Riciclaggio (art. 648-bis c.p.)
Ricettazione (art. 648 c.p.)
Il diritto penale italiano vigente prevede tre fattispecie riconducibili al
fenomeno del riciclaggio, ovvero i delitti di “Ricettazione” (art. 648 c.p.), di
“Riciclaggio” (art. 648-bis c.p.) e di “Impiego di denaro, beni o utilità di
provenienza illecita” (648-ter c.p.).
Autoriciclaggio (art. 648-ter1 c.p.)
3. Disciplina penale
Fuori dei casi di concorso nel reato, chiunque sostituisce o
trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non
colposo, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo
da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa, è
punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da
5.000 a euro 25.000
4. Disciplina penale
ARTICOLO 648 BIS CODICE PENALE- RICICLAGGIO
«Art. 648-ter. 1. - (Autoriciclaggio).
Si applica la pena della reclusione da due a otto anni e della multa da
euro 5.000 a euro 25.000 a chiunque, avendo commesso o concorso
a commettere un delitto non colposo, impiega, sostituisce, trasferisce, in
attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i
beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, in
modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro
provenienza delittuosa.
REATO DI AUTORICICLAGGIO
Delitto non
colposo
Impiego, sostituzione o
trasferimento di denaro,
beni o altre utilità
provenienti dalla
commissione del delitto
Azioni volte ad
ostacolare la
provenienza delittuosa
del denaro
5. Il reato di autoriciclaggio
Le novità introdotte con la legge 186/2014 non incidono sugli
adempimenti antiriciclaggio di Studio
DISCIPLINA
AMMINISTRATIVADISCIPLINA PENALE
RICICLAGGIO DI DENARO
?A seguito dell’introduzione del nuovo reato di autoriciclaggio dovràvariare le procedure di adeguata verifica della clientela?
Dovrò effettuare una segnalazione dell’operazione sospetta sesospetto che sia rilevabile una condotta di autoriciclaggio?
La disciplina di cui al D.Lgs. 231/2007, che, come noto, disciplina
gli adempimenti antiriciclaggio nei nostri Studi, già contemplava
l’ipotesi di autoriciclaggio, ragion per cui nulla è variato a seguito
della nuova previsione introdotta nel nostro Codice Penale.
NO
6. Il reato di autoriciclaggio
Causa di esclusione
della punibilità
Il denaro, i beni o le altre utilità
provenienti dal reato vengono destinate
alla mera utilizzazione o al godimento
personale
E’ tuttavia necessario attendere le prime pronunce della giurisprudenza per
comprendere l’effettiva portata della causa di non punibilità in oggetto.
La pena è diminuita fino alla metà per chi si sia efficacemente adoperatoper evitare che le condotte siano portate a conseguenze ulteriori o perassicurare le prove del reato.
Al contrario, la pena è aumentata quando i fatti sono commessinell'esercizio di un’attività bancaria o finanziaria o di altra attivitàprofessionale.
7. Il reato di autoriciclaggio
Ma il reato di autoriciclaggio e quello presupposto sono due reati autonomi,
ragion per cui sarà necessario far riferimento alla data in cui il
denaro è stato reimpiegato al fine di occultarne la provenienza
illecita per poter comprendere se le nuove disposizioni sono
applicabili o meno, mentre irrilevante è la data in cui il reato fiscale è
stato commesso (la quale potrebbe quindi essere anche molto risalente nel
tempo).
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Si configura il reato di autoriciciclaggio, anche se il reato presupposto risale a molti anni prima
8. Il reato di autoriciclaggio
Le nuove norme sono entrate in vigore dal 1° gennaio 2015.
Reato Reimpiego delle somme
La completa autonomia dei due reati rileva anche ai fini della prescrizionedel reato.
Data dalla quale inizia a decorrere la prescrizione del reato di autoriciclaggio.
Il reato si prescriverà nel 2023
L’articolo 157 del codice penale prevede che la prescrizione estingue il reato
decorso il tempo corrispondente al massimo della pena edittale stabilita
dalla legge.
Nel caso, quindi, del reato di autoriciclaggio, la prescrizione è prevista dopo
otto anni.
9. Il reato di autoriciclaggio
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Reato Reimpiego delle somme
Decreto legislativo n. 56/2004: vengono definite nuove categorie di soggetti destinatari della disciplina antiriciclaggio tra i quali fanno la
loro prima apparizione i liberi professionisti
Disposizioni attuative: Decreto n.143 del 3 febbraio 2006, Provvedimento dell’UIC del 24
febbraio 2006
Legge 5 luglio 1991, n. 197: prima disciplina antiriciclaggio, concentrata principalmente
sugli intermediari finanziari
D.Lgs. 21 novembre 2007, n. 231: attuale disciplina antiriciclaggio
l’estensione dei principi
sanciti dalla normativa
antiriciclaggio alla lotta
contro il terrorismo
internazionale;
l’introduzione degli obblighi
di adeguata verifica della
clientela;
l’introduzione dell’obbligo
di identificazione del
titolare effettivo;
l’introduzione di una
specifica definizione di
“riciclaggio”, ai soli fini
della disciplina di cui al
D.Lgs. 231/2007.
IV Direttiva antiriciclaggio. Recepimento
Nuovo limite circolazione contateStabilità 2016
10. Evoluzione normativa
Riciclaggio: DEFINIZIONED.Lgs. 231/2007
Conversione e trasferimento di
beni
Altre azioni che tendono ad occultare e dissimulare
CONVERSIONE: Sostituire i proventi
illeciti con altri beni o denaro
TRASFERIMENTO
Da un luogo
all’altro
Da un soggetto all’altro
Acquisto, detenzione outilizzazione di beniprovenienti da attivitàcriminose.
La partecipazione a uno degli attidi cui alle lettere precedenti,l'associazione per commetteretale atto, il tentativo diperpetrarlo, il fatto di aiutare,istigare o consigliare qualcunoa commetterlo o il fatto diagevolarne l'esecuzione
11. Il D.Lgs. 231/2007
Il D.Lgs. 109/2007 (cui il 231/2007 rinvia) ha esteso le misure di
prevenzione previste per il riciclaggio di denaro al contrasto del
finanziamento del terrorismo.
RILEVA LA DESTINAZIONERILEVA LA PROVENIENZA
FINANZIAMENTO AL TERRORISMORICICLAGGIO
beni destinati ad essere utilizzati per il compimento di delitti con finalità di
terrorismo
origine illecita dei beni
12. Il D.Lgs. 231/2007
INTERMEDIARI
FINANZIARI E
ALTRI SOGGETTI
ESERCENTI
ATTIVITÀ
FINANZIARIA
Banche; Poste italiane S.p.A.; gli istituti di moneta
elettronica; gli istituti di pagamento; le società di
intermediazione mobiliare (SIM); le società di gestione
del risparmio (SGR); le società di investimento a
capitale variabile (SICAV); le imprese di assicurazione
che operano in Italia nei rami di cui all'articolo 2,
comma 1, del CAP; gli agenti di cambio; le società che
svolgono il servizio di riscossione dei tributi;
13. I soggetti destinatari
PROFESSIONISTI
i soggetti iscritti nell'albo dei dottori
commercialisti e degli esperti contabili e
nell'albo dei consulenti del lavoro;
ogni altro soggetto che rende i servizi forniti
da periti, consulenti e altri soggetti che
svolgono in maniera professionale, anche nei
confronti dei propri associati o iscritti,
attività in materia di contabilità e tributi, ivi
compresi associazioni di categoria di imprenditori
e commercianti, CAF e patronati;
14. I soggetti destinatari
PROFESSIONISTI
i notai e gli avvocati, quando, in nome o per conto
dei propri clienti, compiono qualsiasi operazione di
natura finanziaria o immobiliare e quando assistono
i propri clienti nella progettazione o nella
realizzazione di operazioni riguardanti:
1. il trasferimento a qualsiasi titolo di beni
immobili o di attività economiche;
2. la gestione di denaro, strumenti finanziari o altri
beni;
3. l’apertura o la gestione di conti bancari, libretti
di deposito e conti di titoli;
4. l’organizzazione degli apporti necessari alla
costituzione, alla gestione o all’amministrazione
della società;
5. la costituzione, la gestione o l’amministrazione
di società, trust o strutture analoghe;
15. I soggetti destinatari
PROFESSIONISTI
i prestatori di servizi relativi a società e
trust ad esclusione dei soggetti indicati nei
punti precedenti.
REVISORI
CONTABILI
le società di revisione iscritte nell'albo speciale
previsto dall'articolo 161 del TUF;
i soggetti iscritti nel registro dei revisori
contabili.
16. I soggetti destinatari
ALTRI SOGGETTI
recupero di crediti per conto terzi, in presenza della
licenza di cui all'articolo 115 del TULPS;
custodia e trasporto di denaro contante e di titoli o
valori a mezzo di guardie particolari giurate, in presenza
della licenza di cui all'articolo 134 del TULPS;
trasporto di denaro contante, titoli o valori senza l'impiego
di guardie particolari giurate, in presenza dell'iscrizione
nell'albo delle persone fisiche e giuridiche che esercitano
l'autotrasporto di cose per conto di terzi, di cui alla legge 6
giugno 1974, n. 298;
gestione di case da gioco, in presenza delle
autorizzazioni concesse dalle leggi in vigore, nonché al
requisito di cui all'articolo 5, comma 3, del decreto-legge 30
dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla
legge 27 febbraio 1998, n. 30;
17. I soggetti destinatari
ALTRI SOGGETTI
offerta, attraverso la rete internet e altre reti telematiche o di
telecomunicazione, di giochi, scommesse con vincite in
denaro, con esclusione del lotto, delle lotterie ad estrazione
istantanea o ad estrazione differita e concorsi pronostici, in
presenza o in assenza delle autorizzazioni concesse dal
Ministero dell’economia e delle finanze - Amministrazione
autonoma dei monopoli di Stato, ai sensi dell’articolo 1,
comma 539, della legge 23 dicembre 2005, n. 266;
offerta di giochi o scommesse con vincite in denaro,
con esclusione del lotto, delle lotterie ad estrazione
istantanea o ad estrazione differita e concorsi pronostici, su
rete fisica, da parte di soggetti in possesso delle concessioni
rilasciate dal Ministero dell’economia e delle finanze -
Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato;
agenzia di affari in mediazione immobiliare, in presenza
dell'iscrizione nell'apposita sezione del ruolo istituito presso la
camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, ai
sensi della legge 3 febbraio 1989, n. 39.
18. soggetti destinatari
Il professionista è tenuto ad adottare appropriati sistemi e
procedure in materia di adeguata verifica della clientela, di
segnalazione delle operazioni sospette, di conservazione dei
documenti, di controllo interno, di gestione e valutazione del rischio, di
garanzia dell’osservanza delle disposizioni pertinenti e di
comunicazione per prevenire e impedire la realizzazione di
operazioni di riciclaggio e finanziamento al terrorismo.
19. I soggetti destinatari
ADEMPIMENTI
ANTIRICICLAGGIO
1. Adeguata verifica della clientela
2. Obbligo di conservazione dei
dati
3. Obbligo di registrazione dei dati
4. Obbligo di segnalazione delle
operazioni sospette / di
comunicazione operazioni
ultrasoglia
ADEGUATA VERIFICA DELLA CLIENTELA:
1. Identificazione del cliente
2. Identificazione del titolare
effettivo
3. Controllo costante
20. Gli adempimenti
La disciplina antiriciclaggio è stata più volte modificata a seguito di
successivi interventi normativi.
Prima di addentrarci nella trattazione dei singoli adempimenti
antiriciclaggio, merita quindi di essere sottolineato come questi siano
mutati profondamente negli anni:
lo studio professionale sarà tenuto a rispettare, nel corso
del tempo, la disciplina prevista per quel particolare
periodo.
21. Gli adempimenti
col D.M. 141/2006 scattano gli obblighi di: identificazione
registrazione e conservazione dei dati
segnalazione delle operazioni sospette
22 aprile 2006
29 dicembre 2007
sono stati introdotti: gli obblighi di adeguata verifica della
clientela,
e l’approccio basato sul rischio
CLIENTELA GIÀ
ACQUISITA AL 29/12/2007
CLIENTELA ACQUISITA
DAL 29/12/2007
Adeguata verifica da effettuare al
primo contatto utile.
Adeguata verifica da effettuare al
momento del conferimento dell’incarico.
22. Gli adempimenti
L’adeguata verifica della clientela
PROFESSIONISTI: OPERAZIONI RILEVANTI
tutte le volte che l'operazione sia di valoreindeterminato o non determinabile
quando vi è sospetto di riciclaggio o difinanziamento del terrorismo,indipendentemente da qualsiasi deroga,esenzione o soglia applicabile
quando vi sono dubbi sulla veridicità osull'adeguatezza dei dati ottenuti ai finidell'identificazione di un cliente
prestazioni professionali occasionali checomportano la trasmissione o lamovimentazione di mezzi di pagamento diimporto pari o superiore a 15.000 euro, anchea seguito di operazioni frazionate
prestazione professionale che ha adoggetto mezzi di pagamento, beni od utilità divalore pari o superiore a 15.000 euro(irrilevante il compenso!)
24. L’adeguata verifica della clientela
Art. 18, D.Lgs. 231/2007
Contenuto degli obblighi di adeguata verifica della clientela
“Gli obblighi di adeguata verifica della clientela consistono nelle seguenti
attività:
a)identificare il cliente e verificarne l'identità sulla base di
documenti, dati o informazioni ottenuti da una fonte affidabile e
indipendente;
b)identificare l'eventuale titolare effettivo e verificarne
l'identità;
c) ottenere informazioni sullo scopo e sulla natura prevista del
rapporto continuativo o della prestazione professionale;
d) svolgere un controllo costante nel corso del rapporto
continuativo o della prestazione professionale”.
25. L’adeguata verifica della clientela
ATTENZIONE!
Nel caso in cui vi sia sospetto di riciclaggio o di finanziamento del
terrorismo si deve sempre procedere con l’adeguata verifica,
indipendentemente da qualsiasi esclusione!
ADEGUATA
VERIFICA:
ESONERI
Mera attività di redazione e/o trasmissione
delle dichiarazioni derivanti da obblighi fiscali
(tutte le dichiarazioni, quindi, ad esempio, anche
dichiarazione di successione, di inizio attività,
dichiarazione IMU)
Adempimenti in materia di amministrazione
del personale
26. L’adeguata verifica della clientela
Adempimenti in materia di amministrazione del personale;
attività di redazione e/o trasmissione delle dichiarazioni derivanti da
obblighi fiscali;
docenze a corsi, convegni e simili;
funzione di revisore in enti pubblici (escluso dall’ambito di
applicazione della normativa antiriciclaggio - Parte prima, paragrafo 2, del
provvedimento U.I.C. 24 febbraio 2006);
incarico di curatore, commissario giudiziale e commissario
liquidatore nelle procedure concorsuali, giudiziarie e
amministrative e nelle procedure di amministrazione
straordinaria nonché incarico di ausiliario del giudice, di amministratore
e di liquidatore nelle procedure giudiziali;
PRESTAZIONI ESCLUSE DAGLI OBBLIGHI DI ADEGUATA VERIFICA
27. L’adeguata verifica della clientela
Incarico di custode giudiziale di beni ed aziende (Risposta Uic n. 15
del 21 giugno 2007, di cui sopra);
incarico di recupero crediti (Risposta Uic n. 22 del 21 giugno 2006);
pareri giuridici pro‐veritate;
perizie e consulenze tecniche su incarico dell’autorità giudiziale;
redazione di stime giurate su incarico dell’autorità giudiziale.
PRESTAZIONI ESCLUSE DAGLI OBBLIGHI DI ADEGUATA VERIFICA
28. L’adeguata verifica della clientela
Operazioni aventi ad oggetto mezzi di pagamento, beni o utilità di
valore pari o superiore a 15.000 euro
amministrazione e liquidazione (a titolo professionale) di aziende
(individuali), patrimoni e singoli beni;
assistenza e consulenza per istruttorie di finanziamenti;
consulenza contrattuale;
gestione di conti di titoli, conti bancari, denaro, libretti di deposito;
redazione di stime e perizie di parte;
assistenza e rappresentanza nella difesa tributaria, giudiziale e
stragiudiziale;
PRESTAZIONI OGGETTO DI ADEGUATA VERIFICA
29. L’adeguata verifica della clientela
Operazioni di valore indeterminato o indeterminabile
consulenza aziendale, amministrativa, contrattuale, tributaria o
finanziaria di carattere continuativo; consulenze in materia di
contabilità e bilanci;
analisi dei costi e ricavi di imprese, redazione di piani economici e
finanziari;
assistenza in procedure concorsuali;
attestazione dei piani di risanamento ex art. 67, terzo comma, lett.
d), R.D. 16 marzo 1942, n. 267;
revisione legale dei conti;
tenuta della contabilità;
Trasformazioni, fusioni, scissioni.
PRESTAZIONI OGGETTO DI ADEGUATA VERIFICA
30. L’adeguata verifica della clientela
Il professionista svolge un’attività diconsulenza in merito a specificheclausole di un contratto di affitto diramo d’azienda. Tuttavia nonprovvede alla stesura dello stesso. Ècomunque tenuto a rispettare gliadempimenti in tema diantiriciclaggio?
Si, nel caso di specie si sostanzia comunque
un’attività di consulenza contrattuale.
Con riferimento ai contratti di affitto, illimite di 15.000 euro, a partire dalquale scattano gli obblighi di adeguataverifica della clientela, deve essereriferito al canone mensile, annuale, oall’importo relativo all’intera duratadel contratto.
Il limite di 15.000 euro, a partire dal quale
scattano gli obblighi di adeguata verifica della clientela, deve essere
riferito al canone periodico concordato.
I CHIARIMENTI DEL MEF
31. L’adeguata verifica della clientela
Anche con riferimento alle attività di redazione e/o trasmissione delle
dichiarazioni derivanti da obblighi fiscali e agli adempimenti in materia di
amministrazione del personale prima richiamate, si sottolinea come il
D.Lgs. 231/2007 abbia sancito l’esonero dall’obbligo di adeguata verifica
e registrazione, ma non anche da quello di segnalazione delle operazioni
sospette.
32. L’adeguata verifica della clientela
L’operazione esclusa dagli obblighi di adeguata verifica della clientela non
è automaticamente esclusa dall’ambito di applicazione della disciplina
antiriciclaggio.
Appurata l’effettiva sussistenza dell’obbligo, il professionista deve definire
se lo stesso debba essere assolto secondo modalità:
33. L’adeguata verifica della clientela
a) ordinarie,
individuando le
situazioni
(sicuramente le
più frequenti) in
cui dovrà
provvedere agli
obblighi previsti
dagli artt. 18, 19
e 20 del D.Lgs.
231/2007;
b) semplificate,
individuando la
sussistenza dei
requisiti
soggettivi e
oggettivi di cui
all’art. 25 del
D.Lgs. 231/2007
e all’art. 4
dell’allegato
tecnico;
c)rafforzate,
individuando la
sussistenza delle
situazioni previste
dall’art. 28, commi 2
e 5 del D.Lgs.
231/2007 e, in
relazione al comma
5, tenendo conto
dell’art.1 dell’allegato
tecnico.
OBBLIGHIORDINARI
OBBLIGHI SEMPLIFICATI
OBBLIGHI RAFFORZATI
NO identificazione
titolare effettivo;
NO richiesta
informazioni scopo
e natura
prestazione; NO
controllo costante.
Sono poi previsti
ulteriori esoneri per
particolari fattispecie
Procedure più
rigorose
(i maggiori
adempimenti sono
disciplinati con
riferimento ai singoli
casi)
ADEGUATA VERIFICA
DELLA CLIENTELA:
1. Identificazione del cliente
2. Identificazione del titolare effettivo
3. Controllo costante
34. L’adeguata verifica della clientela
Al momento in
cui è conferito
l’incarico
In presenza del cliente
IDENTIFICAZIONE DEL CLIENTE
Anche attraverso propri dipendenti o collaboratori,
ferma restando la responsabilità del
professionista
Al momento in
cui è conferito
l’incarico
In presenza del cliente
35. Identificazione del cliente
36. Identificazione del cliente
Nel caso di società:1. denominazione del soggetto
giuridico;2. sede legale;3. codice fiscale o partita iva.
raccogliere i seguenti dati:
1. nome e cognome;
2. luogo e data di nascita;
3. indirizzo di residenza;
4. codice fiscale;
5. estremi del documento di
identificazione.
COME ?
Acquisire il documento atto
ad effettuare l’identificazione,
quale:
1. carta d’identità;
2. passaporto;
3. patente di guida;
4. patente nautica;
5. libretto di pensione;
6. porto d’armi;
7. permesso di soggiorno;
8. altre tessere di
riconoscimento rilasciate
dall’amministrazione dello
Stato, purché munite di
fotografia e di timbro o di
altra signatura equivalente.
Fare una
fotocopia del
documento
di
riconoscime
nto (da
inserire
successivam
ente nel
fascicolo del
cliente).
Acquisire il documento dal
quale risulti l’esistenza
del potere di legale
rappresentante quando
il cliente è una società.
Il cliente deve pertanto
consegnare adeguata
documentazione come, ad
esempio, visura camerale,
certificati rilasciati da enti
competenti, delibere
consiliari o assembleari
dalle quali risultino i dati
identificativi e il
conferimento dei poteri di
rappresentanza.
37. Identificazione del cliente
COME ?
Qualora non sia possibile acquisire
la copia del documento utilizzato
per l'identificazione, la disposizione
consente di acquisirne gli estremi
ed ottemperare in tal modo
all'obbligo di conservazione. La
disposizione è riferibile anche a
tutti gli altri documenti comunque
acquisiti per l'adempimento
dell'obbligo di adeguata verifica del
cliente e del titolare effettivo
I CHIARIMENTI DEL MEF
38. Identificazione del cliente
C'è un obbligo espresso
di fotocopiare e
conservare il documento
sulla base del quale si
esegue l'identificazione?
nel caso di entità giuridica, la persona
o le persone fisiche che in ultima
istanza possiedono o controllano
tale entità (più del 25% della
partecipazione al capitale), oppure
ne risultano beneficiari.
39. Identificazione del titolare effettivo
Il titolare effettivo è:
la persona fisica
per conto della
quale è
realizzata
un’operazione o
un’attività;
Persona fisica che agisce in
proprio
non vi sono altri titolari effettivi (ma è sempre necessaria l’attestazione)
Persona fisica che agisce per
conto di un’altra persona fisica
deve fornire le complete generalità e gli estremi del documento di identificazione del titolare
effettivo (ovvero il soggetto per il quale agisce)
Società o ente
La persona fisica, che rappresenta la società ol’ente, deve fornire le complete generalitàdell’eventuale titolare effettivo ovvero dellapersona fisica o delle persone fisiche che, inultima istanza, possiedano o controllino l’entitàgiuridica. Si configura possesso o controlloallorquando sia detenuta una partecipazionesuperiore al 25% più uno del capitale sociale,
CHI È IL TITOLARE EFFETTIVO
40. Identificazione del titolare effettivo
Così come stabilito dall’art. 21 del D.Lgs. 231/2007, è il cliente stesso a doverfornire, per iscritto, sotto la propria responsabilità, tutte le informazioninecessarie e aggiornate delle quali sia a conoscenza per l'identificazione del titolareeffettivo. Quindi è sempre necessario richiedere l’attestazione, anche qualora lafigura del titolare effettivo possa essere facilmente individuata dalprofessionista.Tuttavia, qualora, sulla base dell’indice di rischio attribuito al cliente e della suaprudente valutazione, il professionista lo reputi opportuno, potrà promuovere autonomeverifiche facendo ricorso a pubblici registri, elenchi, atti o documenti, conoscibili dachiunque.È invece da escludersi che il professionista possa pretendere, in modo autoritario, laproduzione di scritture e documenti o la convocazione di altri soggetti per procedere adinterrogatori formali.
è sufficiente conservare la copia o i riferimenti dei
documenti richiesti, per un periodo di dieci anni dalla fine
del rapporto continuativo o della prestazione
ProfessionaleNO REGISTRAZIONE
L’identificazione e la verifica dell’identità del titolare effettivo devono
essere effettuate contestualmente
all’identificazione del cliente
Identificazione titolare effettivo
41. Identificazione del titolare effettivo
Titolare
effettivo
(secondo il Mef)
Colui che detiene una percentuale di capitale
superiore al 25% più uno
Titolare
effettivo
(CNDCEC)
Colui che ha una partecipazione superiore al 50%
o, in mancanza, colui che detiene una
percentuale di capitale superiore al 25% più uno
(confermata anche nel nuovo Manuale)
42. Identificazione del titolare effettivo
Srl con 5 soci
persone fisiche che detengono
il 20% ognuna
Provvedimento della Banca d’Italia dell’11 aprile 2013: il titolare effettivo può rinvenirsi anche in uno o più soggetti
preposti all’amministrazione della società, in considerazione dell’eventuale influenza da questi esercitata sulle decisioni riservate ai soci, con riguardo, in particolare, alle decisioni
relative alla nomina degli amministratori.Posso anche estendere l’adempimento a tutti i soci.
In ogni caso, qualora non sia possibile individuare un socio di riferimento e sia presente un amministratore che eserciti un'influenza dominante sulle decisioni societarie, è da ritenere che lo stesso possa essere
considerato quale titolare effettivo
Il socio è una società
o ente
il professionista che proceda all’identificazione del titolare effettivo ha l’obbligo di analizzare la struttura di proprietà e di controllo del cliente sino ad individuare la persona fisica o
le persone fisiche che in ultima istanza controllano o possiedono il cliente.
CHI È IL TITOLARE EFFETTIVO
43. Identificazione del titolare effettivo
?
?
Modello P04 - DICHIARAZIONE AI FINI DELLA NORMATIVA ANTIRICICLAGGIO
P04.1 - DICHIARAZIONE DEL CLIENTEIn ottemperanza alle disposizioni del d.lgs. 231/2007 e successive modifiche e integrazioni, si forniscono le sottostanti informazioni, assumendo tutte le responsabilità di natura civile, amministrativa e penale per dichiarazioni non veritiere.
Cognome_______________________________________________________Nome__________________________________________________________Codice fiscale____________________________________________________ Dati di nascita e di residenza come da documento di identificazione esibito Dati di residenza aggiornati rispetto al documento di identificazione esibito
______________________________________________________________dichiara
o di richiedere la prestazione professionale per séo di richiedere la prestazione professionale per conto di:Cognome e nome_______________________________________________Nato a __________________________________ il ___________________Residente in ___________________________________________________
44. Identificazione del titolare effettivo
Valutazione del
rischio
associato al cliente e
all’operazione
Al fine di poter “calibrare” l’attività
di acquisizione delle
informazioni all’effettivo rischio di
riciclaggio e finanziamento del
terrorismo
Il professionista, pertanto, non dovrà
limitarsi ad applicare una procedura unica e
standardizzata, ma dovrà valutare di volta in
volta le misure da adottare
45. Valutazione del rischio
I passi da seguire per convertire i dati già in possesso del professionista intermini di minore/maggiore grado di rischio sono i seguenti:
1. si considerano gli elementi connessi al cliente (natura giuridica,prevalente attività svolta, comportamento tenuto all’atto delcompimento dell’operazione) e si associa a ciascuno di essi undeterminato punteggio in termini di minore/maggiore rischio. Da questaprima tabella dovrà emergere un punteggio complessivo, che indicherà illivello di rischio connesso al cliente;
2. si considerano gli elementi relativi all’operazione (tipologia,modalità di svolgimento, ammontare, frequenza, durata,ragionevolezza, area geografica di destinazione) e si assegna aciascuno di tali elementi un determinato punteggio in termini diminore/maggiore rischio. Da questa seconda tabella dovrà emergere unpunteggio complessivo, che indicherà il livello di rischio connessoall’operazione;
3. dalla valutazione congiunta dei due punteggi così ottenuti dovràemergere un unico indice, espressione del rischio di riciclaggio ofinanziamento del terrorismo ex art. 20, D.Lgs. 231/2007.
46. Valutazione del rischio
48. Valutazione del rischio
Valutazione finale del rischio di riciclaggio/finanziamento del terrorismo
Con riferimento al Cliente Livello
massimo di
rischio
Livello
assegnato
Livello
massimo di
rischio
Natura giuridica 14
Congruità della natura giuridica prescelta in relazione all’attività svolta e alle
dimensioni
4
Articolazione organizzativa, complessità e opacità della struttura volte ad
ostacolare l’identificazione del titolare effettivo o l’attività concretamente
svolta
4
Partecipazione di persone politicamente esposte (cliente, soggetto per
conto, titolare effettivo) - Cariche politiche istituzionali, funzioni svolte
nell’ambito della PA (soprattutto se connesse con l’erogazione di fondi
pubblici)
2
TABELLA A. Aspetti connessi al cliente
Nuovo Manuale CNDCEC del dicembre 2015
49. Valutazione del rischio
Rischio di riciclaggio /
finanziamento del
terrorismo
COMPORTAMENTO DEL PROFESSIONISTA
BASSO
(da 10 a 30)
Il professionista deve assolvere l’obbligo di adeguata
verifica secondo modalità ordinarie (ovvero
semplificate se ne ricorrono i presupposti) ed
esercitare un controllo costante con periodicità da
definirsi caso per caso a seconda delle
caratteristiche del cliente e della prestazione
professionale.
Ad esempio, nel caso di rischio molto basso il
professionista potrebbe decidere di effettuare
l’aggiornamento del controllo solo al verificarsi di
eventi modificativi della situazione originariamente
comunicata
50. Valutazione del rischio
Rischio di riciclaggio /finanziamento del
terrorismoCOMPORTAMENTO DEL PROFESSIONISTA
MEDIO (da 31 a 40)
Il professionista deve assolvere l’obbligo di adeguata verifica
secondo modalità ordinarie ed esercitare un controllo
costante con periodicità prefissata e in ogni caso sempre più
ravvicinata in caso di clienti i cui dati siano soggetti a
variazioni frequenti.
ALTO (da 41 a 50)
Il professionista deve assolvere l’obbligo di adeguata verificasecondo modalità rafforzate e in particolare deveesercitare un controllo costante continuo e rafforzato(controlli più rigorosi e frequenti).
Nell’ambito del controllo costante il professionista deve:
analizzare le transazioni concluse durante tutta la
durata del rapporto,
verificare che tali transazioni siano compatibili con la
conoscenza che ha del proprio cliente, delle sue attività
commerciali e del suo profilo di rischio, avendo riguardo,
se necessario, all’origine dei fondi,
aggiornare i documenti, dati o informazioni detenute.
51. Valutazione del rischio
Analisi delle transazioni concluse durante il rapporto
Sono compatibili con quanto è emerso in sede di identificazione del cliente?
La tipologia e la frequenza dei controlli dipendono dalla dimensioni e dalle
caratteristiche dello studio.
Elementi da monitorare: dati
identificativi; attività svolta;
residenza; titolare effettivo;
tipologia delle prestazioni;
presenza di uno o più indicatori
di anomalia; incongruenze
rispetto alla capacità economica
del cliente; confronto del
quadro generale del cliente con
le strategie e le prassi
conosciute e aggiornate; ecc.
A tal fine è necessario
Effettuare una prima richiesta scritta con
impegno del cliente a comunicare tutte le
variazioni; programmare aggiornamenti
periodici dei dati in archivio; prevedere
incontri con il cliente in occasione di
particolari criticità; istruire il personale di
studio; annotare tutte le informazioni
acquisite.
52. Il controllo costante
A seconda dei risultati emergenti dal controllo, il professionista
potrà porre in essere uno dei seguenti comportamenti:
1) mantenimento del livello di controllo costante del cliente;
2) aggiornamento del fascicolo del cliente con acquisizione di ulteriore
documentazione;
3) modifica del profilo di rischio e, conseguentemente, della
periodicità del controllo;
4) modifica del tipo di obbligo di adeguata verifica attribuito al cliente
(semplificato, rafforzato, ordinario). Resta fermo che la valutazione
di un minor rischio non implica il passaggio all’obbligo semplificato
(che si riferisce solo a determinate caratteristiche soggettive,
ovvero a determinati prodotti) mentre nel caso di rischio più
elevato di riciclaggio scattano gli obblighi rafforzati.
53. Il controllo costante
Nel caso in cui il professionista non sia in grado di rispettare gli obblighi di adeguata verifica della clientela non potrà eseguire
operazioni o prestazioni professionali.
Anche nel caso in cui il rapporto sia già in essere, l’impossibilità dirispettare gli obblighi di adeguata verifica fa sì che il professionista debbarestituire le somme già ricevute, liquidandone il relativo importo tramitebonifico su un conto corrente bancario indicato dal cliente.
In entrambi i casi il professionista dovrà sempre valutare l’opportunità dieffettuare una segnalazione dell’operazione sospetta.
L’art. 23 del D.Lgs. 231/2007 individua delle ipotesi in cui l’obbligo diastensione non può essere rispettato.Si tratta dei casi in cui:
sussiste un obbligo di legge di ricevere l'atto; l'esecuzione dell'operazione per sua natura non può essere rinviata; l'astensione può ostacolare le indagini.
54. L’obbligo di astensione
Sono un giovane professionista. Avendo appena iniziato l’attività
continuo ancora ad operare presso lo studio in cui ho svolto il
praticantato e svolgo le mie prestazioni soprattutto nei confronti
dello studio stesso. Devo identificare tutti i clienti dello studio
per il quale opero?
No, è lo studio a dover adempiere agli obblighi
antiriciclaggio in quanto è quest’ultimo ad aver ricevuto
l’incarico dal cliente.
Sono un dottore commercialista e per la tenuta della contabilità, mi rivolgo a una società di servizi. Sono io a fatturare gli importi ai
clienti, mentre la società di servizi emette fattura nei miei confronti. In considerazione del fatto che io non svolgo attività di assistenza contabile, sono esonerato dagli
obblighi antiriciclaggio?
No, in questo caso il professionista è comunque
incaricato dal cliente e dovrà provvedere ad adempiere a tutti
gli obblighi richiesti dalla disciplina antiriciclaggio.
La società di servizi dovrà altresì adempiere agli obblighi di
adeguata verifica della clientela.
55. Casi pratici
Il centro elaborazione dati Alfa ha acquisito la clientela dal centro
elab. Beta. I nuovi contratti con la clientela saranno sottoscritti dal
centro elaborazione Beta.Gli obblighi antiriciclaggio possono
essere considerati assolti dal centro elab. Alfa?
l centro elaborazione dati Beta sta instaurando un nuovo rapporto
professionale, a seguito della firma dei nuovi contratti. Con la firma,
infatti, il cliente sta conferendo un nuovo incarico ad un altro soggetto.
È necessario rispettare tutti gli adempimenti antiriciclaggio.
Ho delegato un dipendente dell’ufficio all’attività di
identificazione del cliente ai fini della normativa antiriciclaggio.
Qualora lo stesso non provvedesse correttamente all’esecuzione degli
adempimenti previsti, su chi ricadrebbe la responsabilità?
Sempre sul professionista. Ecco perché è importante garantire un buon sistema di controllo interno.
56. Casi pratici
Il professionista non è soggetto agli obblighi di adeguata verifica se ilcliente è una banca, una SIM, una SGR, una SICAV, un agente dicambio, un intermediario finanziario iscritti negli elenchi di cui agliarticoli 106 e 107 T.U.B., un confidi., ecc.
Non è altresì soggetto agli obblighi di adeguata verifica nel caso in cui ilcliente è un ufficio della pubblica amministrazione (cioè tutte leamministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e le scuole di ogniordine e grado, le istituzioni educative, le aziende e le amministrazionidello Stato a ordinamento autonomo, le regioni, le province, i comuni, lecomunità montane e loro consorzi e associazioni, le istituzioniuniversitarie, le amministrazioni, le aziende e gli enti del serviziosanitario nazionale e le agenzie di cui al decreto legislativo 30 luglio1999, n. 300, e successive modificazioni) oppure sia un’istituzione oorganismo che svolge funzioni pubbliche conformemente al trattatosull’Unione europea, ai trattati sulle Comunità europee o al dirittocomunitario derivato.
REQUISITI SOGGETTIVI
57. L’adeguata verifica semplificata
Il professionista non è soggetto agli obblighi di adeguata verifica se
l’oggetto della prestazione appartiene ad una delle categorie
espressamente indicate (esempio, contratti di assicurazione vita il cui
premio annuale non ecceda i 1.000 euro, le assicurazioni di nuzialità e di
natalità, l'assicurazione malattia e l'assicurazione contro il rischio di non
autosufficienza che siano garantite mediante contratti di lunga durata, non
rescindibili, per il rischio di invalidità grave dovuta a malattia o a infortunio
o a longevità, le operazioni di capitalizzazione, le operazioni di gestione di
fondi collettivi costituiti per l’erogazione di prestazioni in caso di morte, in
caso di vita o in caso di cessazione o riduzione dell’attività lavorativa; le
forme pensionistiche complementari di cui al D.Lgs. 252/2005 in specifici
casi previsti dal Legislatore.
REQUISITI OGGETTIVI
58. L’adeguata verifica semplificata
L’art. 28 prevede l’applicazione di obblighi rafforzati di adeguata verifica
della clientela nei seguenti casi:
1. in presenza di un rischio più elevato di riciclaggio o di
finanziamento del terrorismo;
2. quando il cliente non è fisicamente presente;
3. in caso di prestazioni professionali con persone politicamente
esposte residenti in un altro Stato comunitario o in uno Stato
extracomunitario.
59. L’adeguata verifica rafforzata
Il rischio di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo va valutato secondo
i criteri generali di cui all’art. 20 (approccio basato sul rischio).
A seguito di tale analisi, il professionista può trovarsi di fronte a 3 possibili
casi:
1. non vi è rischio o il rischio è basso: in tal caso il professionistaapplicherà gli obblighi ordinari di adeguata verifica;
2. vi è un rischio elevato o più elevato: in tal caso il professionistaricorrerà agli obblighi rafforzati;
3. vi è un vero e proprio sospetto ai sensi dell’art. 41 del decreto: intal caso il professionista dovrà astenersi dall’erogare la prestazioneed effettuare una segnalazione di operazione sospetta.
RISCHIO PIU’ ELEVATO DI RICICLAGGIO
60. L’adeguata verifica rafforzata
Controlli più approfonditi per identificare il
titolare effettivo
Analisi sullo scopo e la natura prevista
della prestazione professionale
Controllo continuo rafforzato
Maggior rischio di riciclaggio obblighi ordinari rafforzamento
61. L’adeguata verifica rafforzata
Si pensi all’ipotesi in cui un cliente già acquisito conferisca un incarico
telefonicamente, oppure si immagini che un nuovo cliente conferisca un
incarico a distanza in seguito a segnalazione da parte di un collega o di
un’altra azienda.
2. CLIENTE NON FISICAMENTE PRESENTE
Il professionista dispone comunque diun’attestazione fornita ai sensi dell’art. 30, d.lgs.231/2007 da uno dei soggetti abilitati
CLIENTE FISICAMENTE
NON PRESENTE
non si verificanessuna dellecondizioni precedenti
Il cliente è già stato precedentementeidentificato dal professionista, oppure i suoi datirisultano da atto pubblico, scrittura privataautenticata, certificato qualificato o dichiarazionedella rappresentanza e dell’autorità consolareitaliana
ADEGUATA VERIFICA
RAFFORZATA
62. L’adeguata verifica rafforzata
Sono definite “persone politicamente esposte” le persone fisiche residenti
in altri Stati comunitari o Stati extracomunitari che hanno occupato o
occupano importanti cariche pubbliche, nonché i loro familiari diretti e
coloro con i quali tali persone intrattengono notoriamente stretti legami.
NOTA BENE - In base alla definizione normativa, non sono qualificabili
PEP i cittadini/residenti in Italia.
Con la bozza di IV Direttiva comunitaria vengono invece introdotte le c.d.
“PEP domestiche”, per cui, se finora gli obblighi rafforzati scattavano solo
nel caso di persone politicamente esposte residenti in Stati esteri, con le
novità introdotte la disciplina sarà estesa anche a coloro che risiedono in
Italia.
3. PERSONA POLITICAMENTE ESPOSTA
63. L’adeguata verifica rafforzata
Adottare ogni misura adeguata perstabilire l’origine del patrimonio e deifondi impiegati nell’operazione (ciò alfine, soprattutto, di contrastare l’impiego difondi derivanti dal reato di corruzione).
CIENTE PEP
Assicurare un controllo continuo erafforzato della prestazioneprofessionale (tale controllo va attuato conperiodicità e rigore maggiori rispetto ad altresituazioni).
3. PERSONA POLITICAMENTE ESPOSTA
64. L’adeguata verifica rafforzata
LE BANCONOTE DI GROSSO TAGLIO
L’utilizzo di banconote di grosso taglio (500 o 200 euro) presenta un
maggior rischio di riciclaggio e di finanziamento al terrorismo: è questo il
motivo per il quale il Provvedimento della Banca d’Italia vincola gli
intermediari finanziari agli obblighi rafforzati di adeguata verifica a
decorrere dal 1° gennaio 2014.
Utilizzo di banconote di grosso taglio
Obblighi rafforzati di
adeguata verifica
Movimenti > 2.500 euro
65. L’adeguata verifica rafforzata
LE BANCONOTE DI GROSSO TAGLIO
OBBLIGHI RAFFORZATI E BANCONOTE DI GROSSO TAGLIO: ESEMPI
Acquisizione di informazioni ulteriori rispetto ai dati identificativi
ordinariamente previsti (possono essere richieste, ad esempio,
informazioni relative ai familiari, conviventi, soggetti in affari, …)
Acquisizione di ulteriori informazioni sull’esecutore e sul titolare
effettivo
Con riferimento alle operazioni occasionali, possono essere acquisite
informazioni sulla natura e lo scopo delle stesse
Con riferimento ai rapporti continuativi: indagini più approfondite
sulla natura e sullo scopo del rapporto
Maggiore intensità e frequenza del monitoraggio nel controllo
continuo
66. L’adeguata verifica rafforzata
Destinatari degli
obblighiAdempimenti
Professionisti
Devono adottare misure di “adeguata formazione”
del personale e dei collaboratori al fine di garantire
la corretta applicazione della normativa.
Ordini
professionali
Devono individuare le modalità attuative delle
misure di formazione del personale.
UIF, Guardia di
Finanza e DIA
Devono fornire indicazioni aggiornate in merito alle
prassi seguite dai riciclatori e dai finanziatori del
terrorismo.
67. Gli obblighi di formazione
CHECK-
LIST
OPERATIVA
L’attività di formazione deve essere continua e sistematica e deve tenere
conto dell’evoluzione della normativa in materia di antiriciclaggio.
Le norme (estremamente generiche) sono volte a lasciare ampio spazio alla
discrezionalità del professionista, il quale potrà scegliere le forme più idonee
in base alla struttura e alle dimensioni dello studio, nonché al numero di
dipendenti e di collaboratori che all’interno dello stesso prestano la loro attività.
Può essere anche il titolare a formare i dipendenti, ma è sempre
necessario lasciarne traccia.
In ogni caso, è necessario:
definire almeno i compiti e le responsabilità all’interno della
struttura;
istituire una raccolta di circolari di aggiornamento in tema di
antiriciclaggio per il personale dello studio, eventualmente accompagnate
da una guida operativa che illustri come affrontare i diversi casi;
assicurare un sistema di controllo interno al fine di verificare il
corretto adempimento degli obblighi antiriciclaggio.
Si potrà inoltre definire un programma di partecipazione annuale a
convegni e corsi di formazione antiriciclaggio da parte dei
dipendenti e collaboratori, il quale garantisca comunque la
continuità e la sistematicità della formazione.
68. Gli obblighi di formazione
Nuovo Manuale CNDCEC dicembre 2015
«La gestione documentale delle attività di formazione spetta al RA.
A tal fine può essere redatto un Piano di Formazione (Mod. P01), nel quale, in
presenza di esigenze ben definite, vengono indicate delle richieste di partecipazione a
corsi.
L’attività formativa nel suo complesso è registrata dal RA nel Piano di Formazione,
per la pianificazione e la rilevazione dell’efficacia della formazione.
Le azioni di aggiornamento periodico (es. riunioni) sono opportunamente verbalizzate,
con evidenza dei nominativi dei partecipanti. I verbali sono conservati in ordine
cronologico.
Nella prima fase di introduzione in organico di nuovo personale, all’atto della nomina
sarà prevista anche un’azione formativa che potrà attuarsi con il metodo
dell’affiancamento.
2.0.5. ARCHIVIAZIONE
Il RA ha il compito di archiviare tutti i documenti comprovanti l’attuazione della
formazione.
Negli studi di maggiori dimensioni, tale funzione di archiviazione può essere assolta
dall’Ufficio Amministrazione del Personale, sotto il controllo del RA.»
69. Gli obblighi di formazione
Studio AAA
Tema generale del
corso
Argomento
specifico
Docenti
incaricati
Numero
partecipantiDurata (ore) Totale ore
Data effettuazione
corso
Nominativi
partecipanti
effettivi*
-
70. Gli obblighi di formazione
L’obbligo di formazione è stato in varie occasioni ripreso ed approfondito, daultimo con la “Scheda normativa e modulo operativo n. 6”, in allegato allacircolare GdF n. 83607 del 19 marzo 2012.
Nella seconda parte della scheda in oggetto è possibile notare comel’organizzazione dello studio e la formazione del personale siano unodei primi aspetti oggetto di controllo da parte della Guardia di finanzanei casi di ispezione.
Nelle fasi iniziali dell’ispezione, l’unità di controllo dovrà infatti: verificare la legittimazione all’esercizio dell’attività da parte del
professionista ispezionato (iscrizioni in albi o registri); acquisire una completa cognizione della struttura organizzativa e
commerciale del professionista, ponendo attenzione all’esistenza di altriuffici ovvero di punti operativi ove vengono svolte le attività istituzionali delsoggetto economico ispezionato;
individuare i ruoli, i compiti e le responsabilità eventualmenteaffidate dal professionista all’interno della struttura a finiantiriciclaggio.
71. Gli obblighi di formazione
L’OBBLIGO DI FORMAZIONE E I CONTROLLI DELLA GDF
OBBLIGHI DI CONSERVAZIONE E REGISTRAZIONE
I professionisti hanno l’obbligo di conservare i documenti e di
registrare le informazioni che hanno acquisito nell’assolvimento della
procedura di adeguata verifica della clientela, al fine di consentirne
l’utilizzo per indagini aventi ad oggetto eventuali operazioni di
riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, ovvero per
analoghe analisi effettuate dalla UIF o da altra Autorità
compente.
73. Gli obblighi di conservazione e registrazione
Con riferimento all’adeguata verifica
della clientela e del titolare effettivo
Con riferimento alle operazioni e alle
prestazioni professionali
La conservazione della copia o dei
riferimenti dei documenti richiesti
per un periodo di 10 anni dalla fine
della prestazione professionale.
La conservazione delle scritture e
delle registrazioni (documenti
originali o copie aventi analoga
efficacia probatoria nei procedimenti
giudiziari) per un periodo di 10 anni
dall’esecuzione dell’operazione o dalla
cessione della prestazione
professionale.
A tal fine il professionista deve istituire per ciascun cliente il c.d. “fascicolo
della clientela” nel quale conservare la documentazione richiesta.
Il fascicolo va costantemente aggiornato e presentato su richiesta degli
organi di controllo.
È necessario rispettare le disposizioni in materia di privacy.
74. Gli obblighi di conservazione
Il fascicolo della clientela deve contenere, tra l’altro:
fotocopia documento di riconoscimento o estremi
fotocopia partita Iva (per i titolari di partita Iva);
visura camerale (consigliata per le ditte individuali, obbligatoria per i
soggetti diversi da persona fisica per verificare il soggetto o i soggetti
che hanno il potere di rappresentanza);-verbale CdA di nomina;
scheda per l’adeguata verifica della clientela;
dichiarazione rilasciata dal cliente ai sensi dell’art. 21, D.Lgs. n.
231/2007 (il cliente deve dichiarare al professionista se agisce per
proprio conto o per conto di altri soggetti. In questo caso dovrà fornire
le generalità e gli estremi del documento di riconoscimento del/dei
titolare/i effettivo/i dell’operazione);
75. Gli obblighi di conservazione
copia del mandato professionale (in caso di conferimento verbale
dell’incarico, è consigliabile l’accettazione scritta per individuare la
data d’inizio e l’oggetto della prestazione professionale);
documentazione relativa alla cessazione della prestazione
professionale o dell’operazione (lettera di revoca del mandato o di
rinuncia all’incarico, cessazione partita Iva, ecc.);
ogni altro documento o annotazione che il professionista ritenga
opportuno conservare ai fini della normativa antiriciclaggio.
76. Gli obblighi di conservazione
Fascicolo della clientela
Cartaceo
Con modalità informatiche
Nel caso in cui il professionista opti per la gestione del fascicolo della
clientela mediante supporto informatico, lo stesso dovrà:
scansionare i documenti e convertirli in file pdf (consigliabile il formato
PDF/A);
apporre la firma digitale se ritenuto necessario. Si ricorda infatti
che un semplice documento può essere archiviato anche senza firma
digitale, ma nel caso di contratti o di altri documenti ai quali si voglia
dare validità probatoria in giudizio è necessario apporre la firma
digitale;
apporre eventualmente la marca temporale nel caso in cui sia
necessario dare data certa al documento.
77. Gli obblighi di conservazione
Obbligo
di
registrazione
Entro 30 giorni
dall’accettazione
dell’incarico,
dalla variazione o
dalla cessazione del
rapporto
Su registro cartaceo
della clientela
Su archivio unico
informatico
78. Gli obblighi di registrazione
Archivio unico
informaticoRegistro cartaceo della clientela
Nell’archivio sono
conservati i dati
identificativi dei clienti,
mentre la
documentazione, nonché
gli ulteriori dati e
informazioni, sono
conservati nel fascicolo di
ciascun cliente.
La non obbligatorietà
dell’archivio unico
informatico (AUI) appare
finalizzata a consentire ai
professionisti di
adempiere all’obbligo di
registrazione attraverso
modalità adeguate alla
propria operatività.
Chi opterà per il registro cartaceo avrà la possibilità di
rispondere alle richieste di acquisizione informative e
documentali entro il termine di 3 giorni dalla
richiesta. Tale possibilità non è contemplata per chi
gestisce i dati a mezzo archivio unico informatico.
Il registro deve essere numerato progressivamente
e siglato in ogni pagina a cura del professionista
obbligato o di un suo collaboratore delegato per
iscritto, che dovranno apporre la propria firma anche
alla fine dell’ultimo foglio, in cui dovrà anche essere
indicato il numero complessivo di pagine di cui si
compone il registro. La norma impone di tenere il
registro in maniera ordinata, senza spazi bianchi e
abrasioni. Il quinto comma dell’art. 38 prevede la
possibilità, nell’ipotesi di svolgimento dell’attività
professionale in studi ubicati in più sedi, di istituire
per ciascuna di esse un registro della clientela.
79. Gli obblighi di registrazione
Termini di registrazione
22 aprile
2006
È entrato in vigore l’obbligo di registrazione e di
conservazione dei dati della clientela con riferimento ai
nuovi clienti e/o ai nuovi incarichi: i dati (come disposto
dal D.Lgs. 56/2004) dovevano essere registrati
tempestivamente e comunque non oltre il trentesimo giorno
dalla identificazione del cliente.
21 aprile
2007
Per i clienti che alla data del 22 aprile 2006 avevano già
conferito incarico al professionista, gli obblighi di
identificazione, di acquisizione, registrazione sono scattati solo
se, decorsi 12 mesi dall’entrata in vigore degli obblighi
antiriciclaggio, tali rapporti erano ancora in essere.
In tal caso l’obbligo di identificazione doveva essere assolto
entro il 22 aprile 2007.
80. Gli obblighi di registrazione
Termini di registrazione
25
maggio
2007
Scattano gli obblighi di identificazione e registrazione per
i CED e gli altri operatori contabili non iscritti agli Albi.
Per i clienti acquisiti anteriormente al 25 maggio 2007 gli
obblighi devono essere adempiuti entro il 25 maggio 2008
(risposta n. 28 del 26 luglio 2007 dell’Ufficio Italiano Cambi).
29
dicembre
2007
È entrato in vigore il D.Lgs. 231/2007. Nella prima formulazione
il nuovo articolo aveva generato non poche perplessità e si era
ritenuto che la registrazione potesse avvenire entro 30 giorni
dalla fine della prestazione professionale (vedi sentenza
Trib Chieti 126/2008)
4
novembre
2009
È entrato in vigore il D.Lgs. 151/2009 che ha ulteriormente
modificato i termini di registrazione, modificando l’art. 38 del
D.Lgs. 231/2007. E’ ora previsto che “I soggetti indicati al
comma l registrano tempestivamente e comunque entro trenta
giorni dall'accettazione dell'incarico professionale, dall'eventuale
conoscenza successiva di ulteriori informazioni o dal termine
della prestazione professionale,”.
81. Gli obblighi di registrazione
fissare una data di passaggio, in modo chetutte le registrazioni antecedenti a tale datasiano sul cartaceo e quelle successivenell’archivio informatico
conservare in ogni caso il registro cartaceo della clientela per eventuali consultazioni, ricerche e verifiche
Passaggio dall’archivio
cartaceo all’archivio informatico
le prestazioni in corso alla data dipassaggio dovranno essere inserite anchenell’archivio informatico, al fine di potergestire le modifiche successive al passaggio
82. Gli obblighi di registrazione
Allo stesso modo, nel caso in cui il professionista che già ha adottato
l’archivio unico decida di cambiare software, il vecchio software dovrà
essere conservato per eventuali consultazioni, ricerche e verifiche.
Anche in tal caso dovrà essere definita una data di passaggio, in modo
che tutte le registrazioni antecedenti a tale data risultino sul vecchio
software e quelle successive sul nuovo. Infine, le prestazioni in corso alla
data di passaggio dovranno essere inserite anche nel nuovo software.
83. Gli obblighi di registrazione
Generalmente concordo con imiei clienti degli incarichiannuali con rinnovo tacito allascadenza.Allo scadere del termineannuale devo procederenuovamente all’adeguataverifica della clientela? Devoregistrare il nuovo incarico?
In questo caso non è necessario provvedere
nuovamente alla registrazione, così come
chiarito dall’UIC il 20 novembre 2006.
Lo studio associato può tenereun solo registro o è necessarioche ogni professionista abbiaun suo registro?
Si, è possibile tenere un unico registro, a condizione che sia indicato, per ogni
prestazione, il professionista responsabile
84. Casi pratici
Cosa devo fare se cambia l’amministratore di una società?
Nuova identificazione + conservazione documenti nel fascicolo dellaclientela (documento amministratore e documenti che dimostrano ilpotere di rappresentanza come visura aggiornata o verbale diconferimento incarico) + aggiornamento archivio informatico
Sono un dottore commercialista e ho due studi, uno a Roma el’altro a Milano.È possibile istituire più registi della clientela (uno per ogni sede) oè necessario averne uno solo?
Sebbene il registro della clientela sia unico per ogni professionista, siritiene possibile istituire più di un registro, uno per ogni sede.
85. Casi pratici
Il Signor Verdi Mario, titolare di un’impresa individuale, si rivolge al Dott.Comm. Rossi Giuseppe il giorno 19/06/2014 per la tenuta della contabilitàe la consulenza contabile e fiscale.Quali sono i singoli adempimenti che bisognerà porre in essere?
1. Verificare se l’operazione è soggetta agli obblighi in tema di
antiriciclaggio
2. Procedere con l’adeguata verifica della clientela, ovvero:
identificazione del cliente
identificazione del titolare effettivo
richiesta di informazioni sullo scopo e sulla natura del rapporto
continuativo o della prestazione professionale
GLI ADEMPIENTI ANTIRICICLAGGIO
86. Casi pratici
l’obbligo di adeguata verifica della clientela deve essere sempre
assolto commisurandolo al rischio associato al singolo cliente e alla
specifica operazione
effettuare l’analisi del rischio
Istituire il fascicolo relativo a ciascun cliente
Registrare le operazioni nell’archivio unico
Segnalare le operazioni sospette
GLI ADEMPIENTI ANTIRICICLAGGIO
87. Casi pratici
In data 19/06/2014DATA CONFERIMENTO INCARICO
Il professionista dovrà richiedere, in sede di conferimento dell’incarico, alSig. Verdi Mario, il documento d’identità (carta d’identità, patente,passaporto, ecc.) e provvederà all’identificazione del cliente.
Chiederà inoltre al Sig. Verdi Mario di fornire le sue generalità e quelle deltitolare effettivo, chiedendo la compilazione dei documenti che vengonodi seguito proposti.
Il cliente dovrà attestare di agire in nome e per proprio conto. Soloin tal modo, infatti, sarà possibile escludere la presenza di un titolareeffettivo.
Si consiglia altresì di far firmare al cliente un’apposita informativaprivacy per gli adempimenti connessi all’antiriciclaggio. Alternativamentesarà possibile integrare l’informativa privacy normalmente rilasciata.
88. Casi pratici
Il cliente compilerà il modello B.1 per indicare i suoi dati (sempre il19/06/14, data conferimento incarico)
Casi pratici89. Casi pratici
Il cliente indicherà i dati del titolare effettivo (modello B.2) anche se èpalese che lui agisca per suo conto!Ciò dovrà avvenire sempre il 19/06/14, data conferimento incarico.
90. Casi pratici
Sempre in data 19/06/2014Il professionista provvederà a compilare la seguente scheda diidentificazione del cliente e inserirla nel fascicolo del cliente, unitamentealle schede di identificazione di cui al punto 1 e la scheda sul titolareeffettivo al punto 2..
91. Casi pratici
Nel più breve tempo possibile
Il professionista provvederà a valutare il rischio associato al cliente.
In considerazione degli aspetti connessi al cliente il professionista
attribuisce un livello di rischio pari a 5.
Non sarà invece necessario valutare il rischio connesso
all’operazione in quanto trattasi di un incarico per la tenuta
della contabilità.
Le carte di lavoro dovranno essere conservate nel fascicolo del
cliente.
92. Casi pratici
A. Aspetti connessi al cliente Livello di rischio
a.1. Natura giuridica.
Ditta individuale 1
Associazione professionale
Società di persone
Società di capitali
Trust
Società fiduciaria
Altro
a.2. Prevalente attività svolta.
Operazioni “normali” 1
Operazioni di particolare rilevanza
Operazioni “anomale”
a.3. Comportamento tenuto al momento dell’operazione.
Nella norma (cliente collaborativo/trasparente) 1
Fuori della norma (cliente reticente/poco trasparente)
a.4. Area geografica di residenza.
Italia 1
Paesi UE
Paesi extra UE
Territori off shore
TOTALE PUNTEGGIO (A) 4
C. Rischio totale di riciclaggio/finanziamento del terrorismo
Totale punteggio A 4
Totale punteggio B
TOTALE COMPLESSIVO (C) 4
A. Aspetti connessi al cliente
Minimo Massimo
1 1 5
2 1 5
3 1 5
4 1 5
Totale A 4 20
Rischio legato al cliente:
basso da 4 a 12
medio da 13 a 16
alto da 17 a 20
94. Casi pratici
Entro 30 giorni dall’accettazione dell’incarico il professionista dovrà
adempiere agli obblighi di registrazione.
Ai fini del rispetto degli obblighi di registrazione i professionisti devono
istituire:
un archivio formato e gestito a mezzo di strumenti informatici o, in
alternativa
un registro della clientela ai fini antiriciclaggio nel quale conservare
i dati identificativi del cliente.
95. Casi pratici
IL REGISTRO DELLA CLIENTELA
96. Casi pratici
97. Casi pratici
fotocopia documento di riconoscimento valido alla data
dell’identificazione;
fotocopia codice fiscale;
fotocopia partita Iva;
visura camerale (consigliata per le ditte individuali, obbligatoria per i
soggetti diversi da persona fisica per verificare il soggetto o i soggetti che
hanno il potere di rappresentanza);
dichiarazione rilasciata dal cliente ai sensi dell’art. 21, D.Lgs. n.
231/2007 (il cliente deve dichiarare al professionista se agisce per proprio
conto o per conto di altri soggetti. In questo caso dovrà fornire le generalità
e gli estremi del documento di riconoscimento del/dei titolare/i effettivo/i
dell’operazione);
copia del mandato professionale (in caso di conferimento verbale
dell’incarico, é consigliabile l’accettazione scritta per individuare la data
d’inizio e l’oggetto della prestazione professionale);
ogni altro documento o annotazione che il professionista ritenga opportuno
conservare ai fini della normativa antiriciclaggio.
Il professionista deve istituire un apposito fascicolo per il cliente, all’internodel quale verranno conservati i seguenti documenti:
98. Casi pratici
COS’E’?
Analisi delle transazioni concluse durante tutta la durata del rapporto in
modo da verificare che siano compatibili con la conoscenza che il professionista
ha del proprio cliente, delle sue attività commerciali e del suo profilo di rischio,
avendo riguardo, se necessario, all’origine dei fondi.
Tale attività consente, inoltre, l’aggiornamento dei documenti, dei dati o
delle informazioni detenute.
CHECK-LIST
OPERATIVA
1) Effettuare una prima richiesta scritta con impegno del cliente a
comunicare la variazione dei dati indicati;
2) programmare richieste periodiche di aggiornamento dei dati in archivio con
una tempistica da definire sulla base della valutazione del rischio presente e
che, per semplicità, per le prestazioni continuative, potrebbero essere
collegate alla periodicità di fatturazione;
3) istituire degli automatismi per l’aggiornamento dei dati ad esempio
annotando:
il termine per il rinnovo delle cariche sociali,
eventuali termini connessi a contratti od atti,
altri elementi ritenuti utili dal professionista;
4) 4) prevedere eventuali incontri con il cliente quando si presentano situazioni
di criticità (entrata nella fascia di rischio alta);
5) 5) istruire il personale di studio in modo che possa fornire elementi utili alla
valutazione del profilo di rischio;
6) 6) annotare le informazioni acquisite nel corso degli incontri preparatori e
nello svolgimento delle diverse prestazioni.
IL CONTROLLO COSTANTE99. Casi pratici
Il Dott. Comm. Rossi Giuseppe, il giorno 19/10/2015, riceve incarico per la redazione di un piano di risanamento ex art. 67 L.F.
1. L’incarico è conferito dalla Rossi Srl, il cui legale rappresentate(Amministratore) è Verdi Mario;
2. I soci della Rossi Srl sono Rossi Carla e Rossi Nicola (ognuno detiene il50% della partecipazione).
L’attività di redazione dei piani di risanamento ex art. 67 L.F. èsempre soggetta agli obblighi di adeguata verifica della clientela, inquanto considerata di valore indeterminato o indeterminabile.
1. Procedere con l’adeguata verifica della clientela
2. Conservazione e registrazione dei dati
3. Eventuale segnalazione delle operazioni sospette
100. Casi pratici
Modello B.1 - In ottemperanza alle disposizioni del D.Lgs. 21/11/2007, n. 231, e successive modifiche e integrazioni, nonché
alle disposizioni dell’Autorità di Vigilanza in materia di antiriciclaggio, io sottoscritto fornisco, qui di seguito, le mie generalità e le
sottostanti informazioni, assumendomi tutte le responsabilità di natura civile, amministrativa e penale per dichiarazioni non
veritiere.
COGNOME E NOME VERDI MARIO
LUOGO E DATA DI NASCITA TERAMO 1/1/1980
INDIRIZZO DI RESIDENZA VIA GABRIELE D’ANNUNZIO,7 , TERAMO
NAZIONALITÀ ITALIANA
TIPO DOCUMENTO D’IDENTIFICAZIONE
X CARTA D’IDENTITÀ _ PASSAPORTO _ ALTRO ……….…...............................
NUMERO AS045678. RILASCIATO DA COMUNE DI TERAMO IL 1/1/2013 CON SCADENZA IL 1/1/2023
CODICE FISCALE VRDMRA80A01L103V
PROFESSIONE/ATTIVITÀ SVOLTA:
X IN FORMA SOCIETARIA
IN FORMA INDIVIDUALE/SINGOLA
ESERCITATA DAL 1/1/2012 NELL'AMBITO TERRITORIALE TERAMO
DICHIARO INOLTRE
1) di richiedere la prestazione professionale per conto della società ROSSI S.R.L. con sede legale in TERAMO, iscritta al
Registro delle imprese di TERAMO, numero di iscrizione e codice fiscale 12345678911, in qualità di legale rappresentante munito
dei necessari poteri;
101. Casi pratici
Modello B.2 - DICHIARAZIONE DEL CLIENTE AI SENSI DELL’ART. 21 D.Lgs. n. 231/2007
Il sottoscritto Mario Verdi, in qualità di legale rappresentante della “ROSSI S.r.l.”, ai fini dell’identificazione del
“TITOLARE EFFETTIVO” di cui all’articolo 21 del D.Lgs. n. 231/2007 e dell’articolo 2 dell’Allegato tecnico al medesimo
D.Lgs. n. 231/2007, consapevole delle sanzioni penali previste dall’articolo 55 del D.Lgs. n. 231/2007 nel caso di falsa
indicazione delle generalità del soggetto per conto del quale eventualmente si esegue l’operazione per cui è richiesta la
prestazione professionale,
DICHIARA
DI AGIRE IN PROPRIO E, QUINDI, L’INESISTENZA DI UN DIVERSO TITOLARE EFFETTIVO COSÌ COME
PREVISTO E DEFINITO DAL D.LGS. 231/2007.
X DI AGIRE PER CONTO DEI SEGUENTI TITOLARI EFFETTIVI
COGNOME E NOME ROSSI CARLA
LUOGO E DATA DI NASCITA TERAMO 12/01/1948
INDIRIZZO DI RESIDENZA VIA ROMA 4, PESCARA
CODICE FISCALE RSSCRL48A52L103V
COGNOME E NOME ROSSI NICOLA
LUOGO E DATA DI NASCITA TERAMO 15/09/1950
INDIRIZZO DI RESIDENZA VIA DANTE, 8 PESCARA
CODICE FISCALE RSSNCL50P15L103A
FIRMA DEL DICHIARANTE
MARIO VERDI
102. Casi pratici
La segnalazione delle operazioni sospette
L’art. 41 del D.Lgs. 231/2007 impone ai professionisti di inviare unasegnalazione alla UIF quando sanno, sospettano o hanno motivi ragionevoliper sospettare che siano in corso o che siano state compiute o tentateoperazioni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo.
Operazioni di
riciclaggio
o finanziamento al
terrorismo
OBBLIGO DI
SEGNALAZIONE
compiute
sospettate
conosciute
tentate
104. Segnalazione operazioni sospette
NO attività investigativa da parte del professionista;
NO segnalazione di qualsiasi operazione anomala, ma solo quelle a
rischio di riciclaggio;
È cosa diversa dalla comunicazione al Mef delle violazioni in tema di
circolazione del contante;
Non appena venuto a conoscenza degli elementi di sospetto, il
professionista deve procedere ad effettuare la segnalazione senza
ritardo, ove possibile prima di eseguire l’operazione, così come
stabilito dall’art. 41, comma 4 del D.Lgs. 231/2007. Pertanto, non è
previsto un vero e proprio termine.
105. Segnalazione operazioni sospette
Indicatori di
anomalia
Rappresentano un “ausilio operativo” per il
professionista
Non sono un’elencazione tassativa!
Il professionista, nel valutare gli eventuali profili di sospetto delle operazionidi riciclaggio e di finanziamento al terrorismo, deve tener conto anche degliindicatori di anomalia emanati dal Ministero della Giustizia il 16 aprile 2010.
Per una corretta individuazione e segnalazione di operazioni sospette:
1 Se il comportamento tenuto dal cliente è richiamato da un
indicatore di anomalia ciò non significa che l’operazione sia
sospetta e quindi da segnalare. Quello che conta è il caso concreto!
2 Se il comportamento tenuto dal cliente non può essere ricondotto
ad alcun indicatore di anomalia, ciò non significa che l’operazione
non vada segnalata, se in concreto, il professionista ha motivo di
sospettare!
106. Segnalazione operazioni sospette
“L'obbligo di segnalazione di operazioni sospette … non si applica ai soggetti
indicati nelle lettere a), b) e c) del comma 1 (dell’art. 12, D.Lgs. 231/2007) per
le informazioni che essi ricevono da un loro cliente o ottengono riguardo allo
stesso, nel corso dell'esame della posizione giuridica del loro cliente o
dell'espletamento dei compiti di difesa o di rappresentanza del
medesimo in un procedimento giudiziario o in relazione a tale
procedimento, compresa la consulenza sull'eventualità di intentare o
evitare un procedimento, ove tali informazioni siano ricevute o ottenute
prima, durante o dopo il procedimento stesso”.
CASI DI ESCLUSIONE
Si ricorda invece che, come già precisato, le operazioni esonerate dall’obbligo di
adeguata verifica ai sensi dell’art.12 (mera attività di redazione e/o di
trasmissione delle dichiarazioni derivanti da obblighi fiscali e adempimenti in
materia di amministrazione del personale) non sono altresì esonerate dagli
obblighi di segnalazione delle operazioni sospette
107. Segnalazione operazioni sospette
Antiriciclaggio e organi di controllo
Organi di controllo
Presso soggetti destinatari della normativa antiriciclaggio
Altre società commerciali
Obblighi sanciti dall’art.
52 D.Lgs.231/2007
Solo controllo di
legalità
Anche controllo contabile
Esoneri di cui all’art. 12
comma 3 bis D.Lgs 231/2007
Obblighi di cui all’art. 13
D.Lgs.231/2007
109. Organi di controllo e antiriciclaggio
Organi di controllo incaricati del solo
controllo sull’amministrazione
Organi di controllo incaricati anche del
controllo contabile
NO ADEGUATA VERIFICA
NO OBBLIGHI DI REGISTRAZIONE
NO OBBLIGHI DI CONSERVAZIONE
NO OBBLIGHI DI SEGNALAZIONE
Tuttavia il collegio sindacale non può
ritenersi del tutto esonerato dal considerare
la disciplina antiriciclaggio:
nell’adempimento dei propri doveri
esso è infatti tenuto a vigilare
sull’applicazione e sul generale
rispetto della normativa
antiriciclaggio, comunicando senza
ritardo le eventuali infrazioni riscontrate.
Il MEF, ha chiarito che, anche qualora il
collegio sindacale non sia investito della
funzione di revisione legale, è comunque
tenuto a comunicare le operazioni in
contanti ultra-soglia.
Se al collegio sindacale è affidato il controllo
contabile, i suoi componenti, in quanto
iscritti nel registro dei revisori contabili,
sono soggetti agli obblighi di cui al D. Lgs.
231/2007.
Il relativo obbligo grava su ciascun
componente l’organo collegiale, tenuto
alla adeguata verifica della clientela, alla
registrazione dei dati nel proprio archivio
antiriciclaggio e all’eventuale segnalazione
sospette.
Nel caso in cui la revisione legale dei conti
sia svolta non dai sindaci ma da un revisore
esterno o da una società di revisione,
all’adeguata verifica dovranno provvedere
questi ultimi.
SOCIETA’ NON DESTINATARIE DEGLI OBBLIGHI ANTIRICICLAGGIO
Organi di controllo
presso società
destinatarie del D.
Lgs. 231/2007
Organi di controllo
presso società
non destinatarie
(NO REVISIONE
CONTABILE)
Organi di
controllo
CONTABILE
presso società
non destinatarie
Vigilanza sul rispetto della
normativa antiriciclaggioSI SI SI
Adeguata verifica della
clientelaNO NO SI
Registrazione e conservazione
dei datiNO NO SI
Segnalazione di operazioni
sospetteNO
NO
(ma la UIF può
comunque
tenerne conto)
SI
Obblighi di comunicazione
previsti dall’art. 52SI NO NO
Obblighi di comunicazione
previsti dall’art. 51 (limitazioni
uso contante)
SI SI SI
111. Organi di controllo e antiriciclaggio
OBBLIGHI DEI REVISORI CONTABILI
Obblighi di
adeguata verifica
della clientela
Il revisore, all’atto del conferimento dell’incarico di
revisore, dovrà identificare la persona fisica che
conferisce l’incarico di revisione, verificando l’esistenza in
capo alla stessa del potere di legale rappresentanza (a
meno che il revisore non sia stato nominato nell’atto
costitutivo).
I revisori dovranno, pertanto, adempiere agli obblighi di
adeguata verifica secondo le stesse modalità previste per
i professionisti di cui al comma 1 dell’art. 12:
tutte le volte che l’operazione sia di valore
indeterminato o non determinabile;
quando vi è sospetto di riciclaggio o di
finanziamento del terrorismo, indipendentemente
da qualsiasi deroga, esenzione o soglia applicabile;
quando vi sono dubbi sulla veridicità o
sull’adeguatezza dei dati precedentemente ottenuti
ai fini dell’identificazione di un cliente.
112. I revisori legali dei conti
OBBLIGHI DEI REVISORI CONTABILI
Registrazione e
conservazione dei
dati
Ai revisori contabili si applicano le disposizioni le norme
riferite ai professionisti.
Diversamente dalla società di revisione iscritte nell’albo
speciale tenuto dalla Consob, per le quali è obbligatoria
l’istituzione dell’archivio unico informatico (AUI), i revisori
contabili possono optare:
per l’archivio unico informatico;
per il registro della clientela ai fini antiriciclaggio.
Segnalazione delle
operazioni sospette
Sui revisori contabili grava l’obbligo di segnalazione di cui
all’art 41 del decreto, che li richiama espressamente tra i
soggetti obbligati. Come i professionisti, ai fini della
segnalazione i revisori contabili devono utilizzare gli
indicatori di anomalia contenuti nel decreto del Ministero
della giustizia 16 aprile 2010.
Comunicazione al
MEF delle violazioni
alle limitazioni
dell’uso del contante
Sui revisori grava l’obbligo di comunicazione al Ministero
dell’Economia e delle Finanze delle infrazioni alle disposizioni
in materia di limitazioni all’uso del contante e dei titoli al
portatore di cui agli artt. 49, commi 1, 5, 6, 7, 12, 13, 14 e
50 (“misure ulteriori”).
113. I revisori legali dei conti
Le sanzioni
Dal 06.02.2016 sono soggette alla mera sanzione
amministrativa le violazioni per le quali è prevista la
sola sanzione penale della multa o dell’ammenda (la
norma ha efficacia retroattiva)
NO “trasformazione”, nel caso in cui è prevista una pena detentiva.
115. Il decreto depenalizzazione
Decreto legislativo recante disposizioni in materia di depenalizzazione
(D.Lgs. N. 8/2015)
SANZIONI PENALI PRIMA
PREVISTE
SONO STATE INCISE
DAL DECRETO
DEPENALIZZAZIONE?
ATTUALE SANZIONE
Il professionista che contravviene
alle disposizioni in tema di
adeguata verifica della clientela
concernenti l'obbligo di
identificazione, è punito con la
multa da 2.600 a 13.000 euro.
Si, in quanto è prevista
la sola multa
Dal 06.02.2016 la condotta
non è più penalmente
rilevante, ma è prevista
una sanzione
amministrativa da euro
5.000 ad euro 30.000.
Il professionista che omette di
effettuare la registrazione di cui
all'articolo 36, ovvero la effettua in
modo tardivo o incompleto è
punito con la multa da 2.600 a
13.000 euro.
Si, in quanto è prevista
la sola multa
Dal 06.02.2016 la condotta
non è più penalmente
rilevante, ma è prevista
una sanzione
amministrativa da euro
5.000 ad euro 30.000.
116. Il decreto depenalizzazione
PRIMA DAL 06.02.2016
Multa di importo pari a 13.000
euro
Sanzione amministrativa da 5.000 a
30.000 euro
Sanzione massima
A SEGUITO DELLA DEPENALIZZAZIONE LA SANZIONE E’ PIU’ CHE RADDOPPIATA!
AMPIA FORBICE DI VALORI
117. Il decreto depenalizzazione
SANZIONI PENALI PREVISTE PER IL PROFESSIONISTA
Il professionista che contravviene alle disposizioni in tema di adeguata
verifica della clientela concernenti l'obbligo di identificazione, è punito con
la multa da 2.600 a 13.000 euro DEPENALIZZAZIONE (dal 06.02.2016)
Il professionista che omette di effettuare la registrazione di cui all'articolo
36, ovvero la effettua in modo tardivo o incompleto è punito con la multa
da 2.600 a 13.000 euro DEPENALIZZAZIONE (dal 06.02.2016)
I soggetti incaricati del controllo di gestione comunque denominati presso i
soggetti destinatari della normativa che omettono le comunicazioni previste
dall’art. 52 del D.Lgs. 231/2007 sono puniti con la reclusione fino a un anno
e con la multa da 100 a 1.000 euro.
Chi, essendovi tenuto, viola i divieti di comunicazione di cui agli articoli 46,
comma 1, e 48, comma 4, è punito con l'arresto da sei mesi a un anno o
con l'ammenda da 5.000 a 50.000 euro (divieto di comunicare l’avvenuta
segnalazione)
118. Il decreto depenalizzazione
SANZIONI AMMINISTRATIVE
Sanzione da euro 5.000 a euro 200.000, in caso di mancato rispetto del
provvedimento di sospensione dell’operazione sospetta ai sensi dell’art. 6, comma
7, lettera c), del decreto 231/2007.
Sanzione fino ad euro 5.000, in caso di violazione al divieto di astenersi
dall’instaurare un rapporto continuativo, eseguire operazioni o prestazioni
professionali ovvero di porre fine al rapporto continuativo o alla prestazione
professionale già in essere di cui siano direttamente o indirettamente parte società
fiduciarie, trust, società anonime o controllate attraverso azioni al portatore, aventi
sede nei Paesi black list di cui all’art. 28, comma 7-bis, del decreto 231/2007. In
caso di violazioni di importo superiore a 50.000 euro, la sanzione applicabile va dal
10% al 40% dell’importo dell’operazione, mentre nel caso in cui l’importo della
medesima non sia determinato o determinabile, si applica una sanzione
amministrativa pecuniaria da 25.000 a 250.000 euro.
Sanzione da euro 50.000 a euro 500.000, in caso di violazione all’obbligo di istituire
l’archivio unico informatico ai sensi dell’art. 37 del decreto 231/2007. Si ricorda che
sono obbligati all’istituzione dell’archivio unico informatico di cui all’art.37 del decreto
231/2007 gli intermediari finanziari, le società di revisione e gli altri soggetti indicati
nell'articolo 14, comma 1, lettera e) (giochi e scommesse online con vincite in
denaro).
La sanzione da euro 5.000 a euro 50.000 è prevista per l’omessa istituzione del
registro della clientela di cui all’articolo 38 ovvero per la mancata adozione delle
modalità di registrazione di cui all’articolo 39 del decreto 231/2007.
Sanzione dall’1% al 40% del valore dell’operazione non segnalata, in caso di
violazione dell’obbligo di segnalazione di operazione sospetta per fatti di
riciclaggio o finanziamento del terrorismo, ai sensi dell’art. 41. Anche in questo
caso, per le situazioni più gravi è prevista la pubblicazione del decreto sanzionatorio
sui quotidiani a diffusione nazionale.
Sanzione da 5.000 a 50.000 euro, in presenza di violazioni degli obblighi informativi
(diversi dalle segnalazioni di operazioni sospette) nei confronti dell’UIF.
SANZIONI AMMINISTRATIVE APPLICABILI AL PROFESSIONISTA
Tipologia della violazione Sanzione
Omessa comunicazione al MEF
delle infrazioni delle limitazioni
all’uso del contante e di altri
strumenti di pagamento
Sanzione pecuniaria dal 3% al
30% dell’importo dell’operazione,
con un minimo di 3.000 euro
121. Le sanzioni per il professionista
NO
OBLAZIONE
oggetto del trasferimento superiore a 250.000
euro
il soggetto verbalizzato si è già avvalso della
medesima facoltà nei 365 giorni precedenti la
ricezione dell’atto di contestazione
decorsi i 60 giorni dalla contestazione o dalla
notifica degli estremi della violazione
La sanzione prevista La sanzione ridotta con l’oblazione
Dall’1% al 40% dell’importo trasferito
Sanzione minima pari a 3.000 € (15.000
€ per gli importi superiori a € 50.000)
un terzo del massimo o, se più
favorevole, il doppio del minimo
122. L’oblazione
La circolazione del contante
I DIVERSI LIMITI NEL CORSO DEGLI ANNI
AL 17/10/2002 SUPERIORE A LIRE 20.000.000
DAL 18/10/2002
DAL 14/3/2004
AL 29/4/2008
OBBLIGO SEGNALAZIONE
SUPERIORE AD
EURO 12.500,00
PER IPROFESSIONISTI
DAL 30/4/2008 AL 24/6/2008 PARI O SUPERIORE AD EURO 5.000,00
DAL 25/6/2008 AL 30/5/2010 PARI O SUPERIORE AD EURO 12.500,00
DAL 31/5/2010 AL 12/8/2011 PARI O SUPERIORE AD EURO 5.000,00
DAL 13/8/2011 AL 5/12/2011 PARI O SUPERIORE AD EURO 2.500,00
DAL 6/12/2011 AL 31/12/2015 PARI O SUPERIORE AD EURO 1.000,00
DAL 01/01/2016 PARI O SUPERIORE AD EURO 3.000
124. L’ evoluzione normativa
ECCEZIONI
In primo luogo il nuovo limite non riguarderà le somme corrisposte dalla pubblica
amministrazione. I pensionati, pertanto, dovranno continuare a ricevere la loro
pensione per mezzo di strumenti di pagamento tracciabili, se la stessa è di
importo superiore ad euro 1.000.
Un nuovo periodo alla fine del primo comma dell’art.49 D.Lgs. n.231/2007
riguarda invece i c.d. money transfer, per i quali viene mantenuta la soglia di
1.000 euro.
Altra norma che rimane invariata è quella prevista per gli assegni bancari e
postali, i quali continuano a dover essere emessi con indicazione del beneficiario
e della clausola di non trasferibilità se di importo superiore ad euro 1.000.
Nessuna novità è stata introdotta in merito alle modalità di versamento dei
modelli F24
Nel 2016 sarà poi necessario prestare particolare attenzione agli enti associativi
(regime 398/1991). E’ utile a tal proposito ricordare che, sebbene la soglia per la
circolazione del contante sia anche per loro aumentata in virtù delle nuove
disposizioni in materia di antiriciclaggio, rimane fermo il limite dei 1.000 euro
previsto dalla disciplina fiscale.
125. Nuovo limite al contante: le eccezioni
LIBRETTI AL PORTATORE
SALDO MASSIMO IMPORTO MASSIMO TRASFERIBILE
999,99 EURO 2.999,99 EURO
Sale il limite per la circolazione del contante (da 999 a 2.900 euro)
Vengono abrogate le disposizioni che introducevano l’obbligo di pagamento
con strumenti tracciabili per i canoni di locazione e nel settore trasporti
(disposizioni che, peraltro, essendo prive di un impianto sanzionatorio, non
avevano mai trovato concreta applicazione)
Viene eliminata la previsione di un importo minimo al di sotto del quale i
pagamenti con carta di credito potevano essere rifiutati: anche i micro-
pagamenti (come il giornale e il caffè della mattina) pertanto, potranno
essere effettuati con carte di credito.
Viene introdotta la possibilità di pagare con carte di credito/debito anche il
parchimetro.
Viene prevista l’introduzione di un apposito impianto sanzionatorio a fronte
del mancato rispetto dell’obbligo Pos
Viene disposto un limite alle commissioni previste per i pagamenti con carta
di credito/debito.
127. Legge di stabilità 2016: il quadro delle novità
In data 28.12.2015 abbiamo effettuato un pagamento in contanti per
euro 2.500.In considerazione del fatto che, pochi giorni dopo il limite è
stato innalzato, possiamo ritenere che nel caso di specie operi il c.d.
principio del “favor rei”, e, quindi, non siano applicabili sanzioni?
Il Dipartimento delle Finanze del Mef, in occasione dell’appuntamento annuale con
i quesiti della stampa specializzata, è intervenuto sul punto chiarendo
espressamente che le sanzioni devono comunque essere applicate se la soglia
prevista dalla normativa in vigore al momento del pagamento è stata violata.
Più precisamente, è stato chiarito che, come ritenuto ormai da pacifica
giurisprudenza, in materia di sanzioni amministrative non trova applicazione il c.d.
“principio del favor rei”, salvi i casi in cui non sia la normativa stessa a
prevederlo.
È infatti necessario far riferimento, in questi casi, all’art. 1 della Legge 24
novembre 1981, n. 689, in forza della quale “nessuno può essere assoggettato a
sanzioni amministrative se non in forza di una legge che sia entrata in vigore
prima della commissione della violazione”.
?
NOTA BENE
L’ambito di applicazione dellenorme in tema di circolazione delcontante non è limitato ai rapporticommerciali, ma si estende anchea tutti quei casi in cui i soggettiagiscono come privati.
Si, in quanto comunque intervieneun intermediario.
ATTENZIONE! la banca può essereindotta a segnalare l'operazionecome sospetta se il soggettoeffettua molte operazioni incontanti o di importo elevato.
129. I dubbi più frequenti
I limiti alla circolazione delcontante riguardano solo irapporti commerciali o anchedegli scambi tra privati?Posso prestare 6.000 euro incontanti ad un mio amico?
Posso prelevare 4.000 eurodal mio conto corrente?
No, l’operazione è unica!
Si, in quanto in questo caso siriscontra una pluralità dicommittenti!
130. I dubbi più frequenti
Pranzo di nozze. Il costo èdi 60 euro per invitato. Iltotale della spesa è 6.000euro. Posso pagare incontanti?
50 amici si recano alristorante. Ognuno consumaun pranzo da 100 euro.Possono pagare in contanti?
No, in quanto c’è comunque unatransazione tra soggetti diversi!
Si! In questo caso, infatti, latransazione non può ritenersieffettuata tra soggetti diversi.
131. I dubbi più frequenti
Mio figlio è all’Università.Posso consegnargli 4.000euro per il sostenimentodelle spese (ognuna diimporto inferiore a 1.000euro)?
Posso consegnare 4.000 euroa mia moglie con la qualesono in regime di comunionedei beni?
No, anche se sono parte dellostesso gruppo societario noncostituiscono lo stesso soggetto. Viè quindi uno scambio tra soggettidiversi
Si, perché si tratta sempre dellostesso soggetto
ATTENZIONE! La cassa che ha unsaldo spesso negativo rappresentaun campanello d’allarme perl’Agenzia delle entrate.
132. I dubbi più frequenti
Alfa Srl è interamentecontrollata da Beta Srl .Alfa può pagare a Beta incontanti la somma di euro4.000?
La scrittura contabile con laquale l’imprenditoreindividuale apporta 4.000euro nella sua ditta a frontedi uno scoperto di cassapuò essere effettuata?
E’ possibile effettuare il pagamento di un’operazione per importo
complessivo superiore o pari a 3.000 € in rate inferiori a 3.000 € quando il
frazionamento:
è connaturato all’operazione stessa;
è la conseguenza di un preventivo accordo tra le parti.
ATTENZIONE -L’Amministrazione Finanziaria può valutare, caso per
caso, se il frazionamento sia stato realizzato con lo specifico scopo
di eludere il divieto.
IL FRAZIONAMENTO DELL’OPERAZIONE
133. Le operazioni frazionate
L’operazione viola ledisposizioni in tema dicircolazione del contante?
Trasferimenti di denaro effettuatiartificiosamente al fine di eludere ledisposizioni in tema di circolazione delcontante
SI
Trasferimenti di denaro effettuati oltre illimite di sette giorni
È necessario verificare che leoperazioni non sianoartificiosamente suddivise pereludere la norma
Acquisto in luoghi diversi di vari beni NO
Frazionamenti previsti da prassi commercialio frutto della libertà contrattuale delle partipurché se ne possa dare prova documentale
NO
Frazionamento connaturato all’operazionestessa
NO
134. Le operazioni frazionate
SI, perché i pagamentia scadenze prefissatesono frutto diun'ordinaria dilazionedi pagamenti frutto diun preventivo accordotra le parti
135. I dubbi più frequenti: le operazioni frazionate
Fattura da 4.500 euro. Possopagarla in contanti a 30,60, e90 giorni in contanti (1.500 euroa rata)?
(accordo per il pagamentodilazionato esposto in fattura oriportato in un separatodocumento dove si formalizzal’accordo tra le parti)
?
Si, l’operazione è corretta perché iltrasferimento in contanti è inferiorealla soglia ed il saldo avvienecomunque con uno strumento dipagamento tracciabile.
NO, è da ritenersi operazionecumulabile, anche se effettuataoltre il termine di sette giorni, ladistribuzione in contanti suddivisain più tranches (circolare MinisteroEconomia e Finanze n. 65633 del12 giugno 2008)
136. I dubbi più frequenti: le operazioni frazionate
Un commerciante riceve2.500 euro in contanti inacconto e altre 1.200euro, a saldo dellatransazione, conassegno. È correttal’operazione?
Il dividendo societario,pari ad euro 4.000, vienecorrisposto in due rate da2.000 euro a 2 mesi didistanza l’una dall’altra. Ècorretto?
?
?
Sì, è possibile il pagamento ratealein contanti, purché il frazionamentorisulti da una dilazione derivante daun accordo preventivo tra le parti.
Qualora i soci volessero procederecon versamenti in contanti, siritiene necessario formalizzare conun’apposita delibera assemblearetale volontà, giustificando i motivi.
137. I dubbi più frequenti: le operazioni frazionate
A seguito dellasostituzione della caldaia,il mio idraulico harichiesto il pagamento di3.000 euro. Possopagarlo in contanti a ratemensili da 100 euroognuna?
La mia società haproblemi di liquidità.Posso apportare deldenaro contante con deiversamenti mensili di 500euro ognuno?
?
?
Il Mef ha chiarito che la rateizzazione dello stipendio in tranches, ciascunainferiore alla soglia di legge, non è ammissibile, salvo che dall'accordoscritto delle parti, a fortiori se conforme a quanto stabilito dallacontrattazione collettiva, nazionale e integrativa di categoria, risulti chel'elargizione dello stipendio in ratei rappresenti una modalità tipica diadempimento della prestazione gravante sul datore di lavoro.
NO, le somme devono esseredepositate in una banca che leverserà al dipendente
138. I dubbi più frequenti
È ammissibile da parte del datore di lavoro pagare uno stipendio di€.3.500 in tre rate in contanti a distanza di 10 giorni l'una dall'altra?
Posso consegnare 3.500euro al mio dipendenteper consentirgli diaffrontare una trasferta inCina?
?
?
A decorrere dal 30/11/2011 i soggetti interessati agli obblighi
antiriciclaggio devono trasmettere le comunicazioni relative alle
violazioni sopra citate alle competenti Ragionerie territoriali dello
Stato (anziché alle Direzioni Provinciali servizi vari ovvero direttamente al
MEF).
Le comunicazioni vanno inoltrate alle competenti Ragionerie territoriali
dello Stato, anche se la violazione è di ammontare superiore a € 250.000
(non assoggettabile ad oblazione).
Il professionista comunica
l’infrazione alle Ragionerie
territoriali dello Stato
Le Ragionerie territoriali
provvedono a trasmettere le
comunicazioni alla GDF
Se la GDF rinviene elementi utili trasmette i dati all’Agenzia delle Entrate
139. La comunicazione al Mef
Obbligo di
comunicazione:
i presupposti
deve essere commessa un’infrazione riguardante le
limitazioni alla circolazione di denaro contante;
la notizia dell’infrazione deve essere appresa in
relazione ai compiti di servizio assolti dal
professionista e nei limiti delle attribuzioni dello stesso.
la violazione deve essere accertata da un soggetto
destinatario delle disposizioni in materia di
antiriciclaggio, quindi, per quel che ci interessa, da un
dottore o ragioniere commercialista, da un consulente del
lavoro, da un revisore contabile, da un notaio, da un
avvocato, ed ancora da Tributaristi senza Albo, dai Ced
edai Caf, ecc.;
Il commercialista, durante una cena tra amici, vede un suo conoscenteversare 4.000 euro in contanti al vicino di casa. Deve effettuare lacomunicazione? NO!
140. La comunicazione al Mef
Obbligo di
comunicazione:
la tempistica
La comunicazione al Ministero dell’Economia
e delle Finanze deve essere effettuata
entro trenta giorni dalla notizia della
violazione. Pertanto, ai fini della
tempestività della predetta comunicazione,
non rileva la data in cui la violazione è
stata commessa.
141. La comunicazione al Mef
Spett.le
RAGIONERIA TERRITORIALE DELLO STATO di …………….
Oggetto: Comunicazione violazione limitazioni all’utilizzo del denaro contante ex
art. 49, D.Lgs. n. 231/2007.
Il sottoscritto … in relazione alla propria attività di dottore commercialista, è stato incaricato dalla società
Alfa S.r.l., con sede in …, partita IVA/C.F. …, della tenuta delle relative scritture contabili.
In relazione a tale adempimento è stato riscontrato, in sede di registrazione delle movimentazioni
contabili in partita doppia
che
La fattura n. … del … per un totale di € 1.200,00, IVA compresa, emessa dalla società nei confronti del
sig. … residente a ………………………, C.F ………………………
è stata regolata in contanti in unica soluzione, contravvenendo in tal modo alle limitazioni disposte
dall’art. 49, comma 1, D.Lgs. n. 231/2007.
Luogo, data ……………………… Firma …………………………………………..
142. La comunicazione al Mef
Il D.L. n. 16/2012, c.d. “Semplificazioni fiscali”, in vigore a decorrere dal 2
marzo 2012, ha previsto all’art. 3, commi 1 e 2, l’esonero dalla limitazione
dell’uso del contante per gli acquisti effettuati da turisti con
cittadinanza extra-UE, non residenti in Italia, presso specifici
operatori.
Le ragioni di questa modifica sono dettate dal fatto che l’abbassamento del
limite per la circolazione del contante potesse penalizzare gli operatori
turistici, soprattutto quelli che lavorano molto con gli stranieri.
L’esonero dalla limitazione all’uso delcontante riguarda le prestazioni di servizie le cessioni di beni effettuate in Italia da: commercianti al minuto e soggetti
assimilati ex art. 22, DPR n. 633/72 (adesempio, alberghi, ristoranti).
agenzie di viaggio e turismo ex art.74-ter, DPR n. 633/72;
Un turista stranierofruisce della prestazioneprofessionale di unnotaio, il cui compenso èsuperiore a 2.999,99euro. È prevista qualchederoga in questo caso?NO!
143. Deroghe alla limitazione all’uso del contante
ADEMPIMENTI
Prima
dell’operazioneDurante l’operazione Dopo l’operazione
Inviare
preliminarmente
comunicazione
telematica all’agenzia
delle entrate
Acquisire fotocopia del
passaporto e
autocertificazione del
cliente attestante la
cittadinanza e la
residenza
Versare entro il giorno
lavorativo successivo
l’importo contanti della
transazione sul conto
corrente.
Inviare la
comunicazione
polivalente.
144. Deroghe alla limitazione all’uso del contante