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1 Sandro Spella LA GESTIONE DEL BILANCIO DEGLI ENTI LOCALI

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Sandro Spella

LA GESTIONE DEL BILANCIO DEGLI ENTI LOCALI

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L’accertamento (art. 179 TUEL) La riscossione (art. 180 TUEL) Il versamento (art. 181 TUEL)

1. LE FASI DELLE ENTRATE

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Consiste nella rilevazione contabile, da parte del dirigente responsabile del servizio cui spetta il procedimento di gestione della risorsa/categoria di entrata, di un diritto di credito sorto nell’esercizio finanziario, presuppone idonea documentazione relativa:

a. alla ragione del credito; b. al titolo giuridico che supporta il credito; c. al soggetto debitore; d. all’ammontare del credito; e. alla relativa scadenza.

2. L’ACCERTAMENTO

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COMPETENZA FINANZIARIA

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Si basa sul principio della competenza finanziaria, secondo il quale: un’entrata è accertabile nell’esercizio finanziario in cui è sorto il diritto di credito e quest’ultimo sia connotato dei requisiti di: certezza: si ha la presenza di un idoneo titolo giuridico in cui

il credito trova fondamento; liquidità: se è determinato l’ammontare del credito; esigibilità: se il credito è maturato nell’esercizio.

3. L’ACCERTAMENTO

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ELEMENTI COSTITUTIVI

La ragione del credito. Il titolo giuridico che supporta il credito. Il soggetto debitore. L’ammontare del credito scaduto o che viene a scadere

nell’anno o successivamente. La relativa scadenza nell’anno o negli anni successivi.

4. L’ACCERTAMENTO

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ENTRATE TRIBUTARIE

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Formazione del ruolo. Acquisizione della denuncia. Ricevimento del versamento in autoliquidazione. Comunicazione del gettito dal soggetto legalmente

competente. Atto di accertamento o di liquidazione divenuto definitivo.

5. L’ACCERTAMENTO

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Sulla base di norme di legge o di atto amministrativo emanato dagli enti del settore pubblico.

Sulla base di specifica comunicazione da parte dei medesimi enti.

6. L’ACCERTAMENTO

ENTRATE DA TRASFERIMENTI

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Sulla base:

delle riscossioni avvenute;

degli ordinativi d’incasso emessi;

delle fatture emesse;

dei contratti in essere;

degli atti autorizzativi, concessivi o accertativi.

ENTRATE EXTRATRIBUTARIE

7. L’ACCERTAMENTO

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ENTRATE DA ACCENSIONE DI PRESTITI

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Si accertano sulla base del contratto di mutuo.

Si accertano sulla base del provvedimento di concessione del prestito.

8. L’ACCERTAMENTO

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ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI

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La misura dell’accertamento deve garantire l’equivalenza con l’impegno sul correlato capitolo delle spese per servizi conto terzi.

Nel caso eccezionale di diminuzione o cancellazione di residuo attivo non correlata ad analoga riduzione di residuo passivo, il saldo negativo dovrà trovare copertura nella situazione corrente di bilancio.

Dovrà essere data evidenza nella documentazione allegata al rendiconto con specifica informazione all’organo di Revisione ed al Consiglio

9. L’ACCERTAMENTO

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LA RISCOSSIONE

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Consiste nel materiale introito della somma da parte del Tesoriere dell’ente.

La riscossione è disposta a mezzo di “ordinativo d’incasso” trasmesso al tesoriere.

L’ordinativo d’incasso è sottoscritto dal responsabile del servizio finanziario o da altro dipendente.

In nessun caso il tesoriere può rifiutare la riscossione di somme di spettanza dell’ente locale.

10. L’ACCERTAMENTO

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L’indicazione del debitore. L’ammontare della somma da riscuotere. La causale. Gli eventuali vincoli di destinazione delle somme. L’indicazione della risorsa o del capitolo di bilancio cui è riferita

l’entrata, distintamente per residui o competenza. La codifica. Il numero progressivo. L’esercizio finanziario e la data di emissione. Il codice SIOPE (Sistema Informativo sulle Operazioni degli Enti

pubblici)

11. L’ORDINATIVO D’INCASSO

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SISTEMA INFORMATIVO SULLE OPERAZIONI DEGLI ENTI PUBBLICI

È un sistema di rilevazione telematica degli incassi e dei pagamenti effettuati dai tesorieri di tutte le PPAA introdotto con la Finanziaria 2003 (L. 289/2002) e ulteriormente disciplinato con la L. 196/2009.

Prevede una codificazione uniforme in sintonia con il sistema europeo dei conti (SEC95).

La codifica per gli EE.LL. è stata definita con i DM del MEF del 14.11.2006 e dell’8.2.2008.

Devono essere allegati al rendiconto i prospetti delle entrate e delle uscite dei dati SIOPE del mese di dicembre contenenti i valori cumulati dell’anno di riferimento e la relativa situazione delle disponibilità liquide.

12. L’ORDINATIVO D’INCASSO

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Costituisce l’ultima fase dell’entrata, consiste nel trasferimento delle somme riscosse nelle casse dell’ente.

13. VERSAMENTO

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I residui, rispettivamente attivi e passivi, rappresentano veri e propri crediti e debiti. Si potrebbe parlare di “somme residue da pagare” su quanto impegnato durante l’anno e “somme residue da riscuotere” rispetto a quanto accertato nell’esercizio. RESIDUI ATTIVI: somme accertate e non riscosse entro il termine dell’esercizio.

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RESIDUI ATTIVI

MINORI ENTRATE

14. COME SI DETERMINANO I RESIDUI (art. 189 e 190)

ENTRATE ACCERTATE

ENTRATE RISCOSSE

ENTRATE PREVISTE

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LE FASI DELLA SPESA

L’impegno art. 183 TUEL La liquidazione art. 184 TUEL L’ordinazione art. 185 TUEL Il pagamento art. 185 TUEL

15. COME SI DETERMINANO I RESIDUI (art. 189 e 190)

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Sussistendo un’obbligazione giuridicamente perfezionata sono determinati ed individuati i seguenti elementi costitutivi: la somma da pagare; Il soggetto creditore; la ragione del debito; il vincolo costituito sullo stanziamento di bilancio.

16. L’IMPEGNO

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LA COMPETENZA AD ASSUMERLO

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La competenza ad adottare i provvedimenti che comportano impegno di spesa è, di norma, dei responsabili dei servizi cui è attribuito il procedimento di gestione dei singoli interventi e/o servizi o funzioni del bilancio, che vi provvedono con propria determinazione.

17. L’IMPEGNO

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AUTOMATICO

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Si considerano automaticamente impegnate con la deliberazione di approvazione del bilancio le seguenti spese: obbligazioni giuridicamente perfezionate negli esercizi

precedenti, per le quote gravanti sull’esercizio; trattamento economico tabellare già attribuito al personale

dipendente e relativi oneri riflessi, di competenza dell’anno; rate di competenza dell’anno per l’ammortamento dei mutui e

dei prestiti concessi o contratti; interessi di preammortamento e ulteriori oneri accessori

collegati ai muti contratti o concessi; spese da contratti o da disposizioni di legge.

18. L’IMPEGNO

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IMPEGNO: al 31.12

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Spese per acquisti di beni e servizi con gara pubblicata o aggiudicata;

spese per investimenti finanziate con mutui concessi definitivamente da istituti di credito pubblici ovvero per i quali si è proceduto alla stipulazione del contratto con istituti di credito;

spese finanziate con l’emissione di prestiti o obbligazioni sottoscritti;

spese conseguenti ad entrate con destinazione vincolata per legge.

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IMPEGNO: al 31.12

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spese in conto capitale finanziate con quote di avanzo di amministrazione accertato con l’approvazione del rendiconto;

spese finanziate da alienazione di patrimonio;

spese per conto di terzi per la correlata parte di entrate accertate.

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Deve verificare: la copertura finanziaria, confrontando l’impegno di spesa con lo

stanziamento contenuto nello specifico capito o intervento del bilancio di previsione;

la corretta imputazione dell’impegno rispetto all’oggetto del capitolo di spesa,

che non si siano fatte variazioni di bilancio non autorizzate, oltre la scontata competenza dell’organo che ha emesso il

provvedimento, la quale attiene piuttosto alla legittimità dell’atto amministrativo che all’aspetto finanziario (Corte Conti Sicilia sentenza n. 1337/2012).

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21. IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

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Nel parere di regolarità contabile è da comprendere, oltre che la verifica dell’esatta imputazione della spesa al pertinente capitolo di bilancio ed il riscontro della capienza dello stanziamento relativo, anche la valutazione sulla correttezza sostanziale della spesa proposta (Corte Conti Sicilia Sez. II 104/1994).

Il parere di regolarità contabile investe anche e soprattutto la legittimità della spesa (Corte Conti Puglia 207/2006, Corte Conti Toscana 114/2010).

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22. PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE

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Con essa si determina, in base ai documenti ed ai titoli atti a comprovare il diritto acquisito del creditore, la somma certa e liquida da pagare nei limiti dell’ammontare dell’impegno definitivo assunto.

Compete all’ufficio che ha dato esecuzione al provvedimento di spesa ed è disposta sulla base della documentazione necessaria a comprovare il diritto del creditore, a seguito del riscontro operato sulla regolarità della fornitura o della prestazione e sulla rispondenza della stessa ai requisiti quantitativi e qualitativi, ai termini ed alle condizioni pattuite.

24. LA LIQUIDAZIONE

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La liquidazione, sottoscritta dal responsabile del servizio proponente, è trasmessa al servizio finanziario per i conseguenti adempimenti con tutta la documentazione probante e giustificativa.

Il servizio finanziario effettua, secondo i princìpi e le procedure della contabilità pubblica, i controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali sugli atti di liquidazione.

25. LA LIQUIDAZIONE

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L’ordinazione consiste nella disposizione impartita, mediante il mandato di pagamento, al tesoriere dell’ente locale di provvedere al pagamento delle spese.

Il mandato è firmato dal dipendente individuato dal Regolamento di contabilità.

Il controllo del mandato e la sua trasmissione al tesoriere è di competenza del responsabile del servizio finanziario.

26. L’ORDINAZIONE

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Numero progressivo per esercizio finanziario. Data di emissione Intervento o capitolo sul quale la spesa è allocata e la relativa

disponibilità, distintamente per competenza o residui. La codifica Siope. L’indicazione del creditore L’ammontare della somma dovuta e la scadenza. La causale e gli estremi dell’atto esecutivo che legittima

l’erogazione della spesa. Le modalità agevolative di pagamento Il rispetto degli eventuali vincoli di destinazione.

27. IL MANDATO DI PAGAMENTO

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Il pagamento consiste nel trasferimento della somma di denaro indicata nel mandato a favore del legittimo creditore.

Al 31.12 i mandati non estinti vanno commutati in assegni postali o con altri mezzi equipollenti offerti dal sistema bancario o postale.

28. IL PAGAMENTO

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RESIDUI PASSIVI: somme impegnate e non pagate durante l’esercizio.

La cancellazione di un residuo passivo ritenuto non dovuto

comporta un’economia di spesa. Economia di spesa è anche il minor valore delle spese impegnate rispetto a quelle previste.

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SPESE

PREVISTE

SPESE

IMPEGNATE

SPESE

LIQUIDATE

SPESE ORDINATE/

PAGATE

RESIDUI PASSIVI

ECONOMIE DI SPESA

29. COME SI DETERMINANO I RESIDUI (art. 189 e 190)

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La Giunta, se i fondi specificatamente previsti in bilancio si dimostrino insufficienti, entro 20 giorni dall’ordinazione fatta a terzi, su proposta del responsabile del procedimento, sottopone al Consiglio il provvedimento di riconoscimento della spesa con le modalità previste per il riconoscimento dei debiti fuori bilancio, prevedendo la relativa copertura finanziaria nei limiti delle accertate necessità per la rimozione dello stato di pregiudizio alla pubblica incolumità.

Il provvedimento di riconoscimento è adottato entro 30 giorni dalla data di deliberazione della proposta da parte della Giunta, e comunque entro il 31 dicembre.

La comunicazione al terzo è data contestualmente all’adozione della deliberazione consiliare.

30. LAVORI PUBBLICI DI SOMMA URGENZA

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Cos’è un debito “fuori bilancio”? È una obbligazione pecuniaria, relativa al conseguimento di un

fine pubblico, valida giuridicamente ma non perfezionata contabilmente.

costituisce limite agli impegni di spesa

31. I DEBITI FUORI BILANCIO (ART.194 TUEL)

Il BILANCIO DI PREVISIONE ha FUNZIONE AUTORIZZATORIA DELLA SPESA:

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Il riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio da parte del Consiglio fa coincidere l’aspetto giuridico e contabile dell’obbligazione pecuniaria in capo al soggetto che l’ha riconosciuto.

Con il riconoscimento si effettua una “sanatoria” contabile del debito contratto senza le procedure previste dall’ordinamento contabile.

32. I DEBITI FUORI BILANCIO (ART. 194 TUEL)

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Quando può essere riconosciuto un debito fuori bilancio? a. Sentenze esecutive; b. Copertura di disavanzi di consorzi, aziende speciali e istituzioni, nei

limiti degli obblighi derivanti da statuto, convenzione o atti costitutivi, purché sia stato rispettato l’obbligo di pareggio del bilancio di cui all’art. 114 ed il disavanzo derivi da fatti di gestione;

c. Ricapitalizzazione, nei limiti e nelle forme previste dal c.c. o da norme speciali, di società di capitali costituite per l’esercizio di s.p.l.;

d. Procedure espropriative o di occupazione d’urgenza per opere di pubblica utilità;

e. Acquisizione di beni e servizi, in violazione degli obblighi di cui a commi 1, 2 e 3 dell’art. 191, nei limiti degli accertati e dimostrati utilità e arricchimento per l’ente, nell’ambito dell’espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza.

33. I DEBITI FUORI BILANCIO (ART. 194 TUEL)

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Con la deliberazione di riconoscimento di un debito fuori bilancio l’ente locale assume un’obbligazione diretta nei confronti del creditore la cui pretesa è assistita dalla copertura dell’impegno di spesa. Con tale riconoscimento avente carattere specifico e vincolante, l’ente effettua formale ricognizione del debito ed esenta il creditore dall’onere della prova del fondamento della sua pretesa, manifestando l’intenzione di rinunciare alla prescrizione ove sussista (Cons. di Stato, Sez. V, sent. n. 82, 16.02.2001)

34. I DEBITI FUORI BILANCIO (ART. 194 TUEL)

EFFETTI DELLA DELIBERAZIONE DI RICONOSCIMENTO DEI DEBITI FUORI BILANCIO

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a) Sentenze esecutive; b) Copertura di disavanzi di consorzi, aziende speciali e istituzioni, nei limiti

degli obblighi derivanti da statuto, convenzione o atti costitutivi, purché sia stato rispettato l’obbligo di pareggio del bilancio di cui all’art. 114 ed il disavanzo derivi da fatti di gestione;

c) Ricapitalizzazione, nei limiti e nelle forme previste dal c.c. o da norme speciali, di società di capitali costituite per l’esercizio di s.p.l.;

d) Procedure espropriative o di occupazione d’urgenza per opere di pubblica utilità;

• Sono fattispecie che traggono, normalmente, la loro origine, non da comportamenti colpevoli, attivi od omissivi, di amministratori o funzionari, ma da fatti esterni difficilmente prevedibili e regolamentabili all’interno delle procedure di legge.

• Sono assimilabili alle SOPRAVVENIENZE PASSIVE

35. I DEBITI FUORI BILANCIO (ART. 194 TUEL)

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Comma 1, lett. a): SENTENZE ESECUTIVE

Il caso specifico è semplice.

Trattasi di debiti scaturenti da sentenze esecutive che fanno sorgere una obbligazione pecuniaria non recepita a livello contabile.

Vediamo alcuni casi peculiari:

1. Le sentenze munite di provvisoria esecutività vanno ricomprese nella fattispecie?

Sì (attenzione non utilizzare i servizi c/terzi!)

36. I DEBITI FUORI BILANCIO (ART. 194 TUEL)

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2. I decreti ingiuntivi sono ricompresi nella fattispecie? Sì, ad eccezione di quelli per i quali l’ente non ha proposto

opposizione, in quanto, in questi casi non c’è un giudizio di cognizione pieno.

3. La transazione ex art. 1965 c.c. rientra nella fattispecie? No, la transazione di una lite pendente integra un atto processuale

poiché fa cessare la materia del contendere e conseguentemente definisce la controversia.

37. I DEBITI FUORI BILANCIO (ART. 194 TUEL)

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4. La conciliazione in sede non contenziosa (artt. 321 e 410 cpc) rientra nella fattispecie?

5. La conciliazione in sede processuale (art. 185 cpc) rientra nella fattispecie?

Sì, la conciliazione sindacale in sede di commissione di

conciliazione per le controversie per il lavoro presso le DPL (art. 410 cpc) e la conciliazione in sede contenziosa (artt. 185 e 321 cpc) sono equiparabili a “sentenza” stante la natura di titolo esecutivo e in considerazione che l’ente è obbligato ad applicare quanto stabilito in quella sede tra le parti.

38. I DEBITI FUORI BILANCIO (ART. 194 TUEL)

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6. L’arbitrato ex art. 806 cpc rientra nella fattispecie?

Sì, l’arbitrato rituale acquista efficacia di sentenza ai sensi dell’art. 825 del cpc assumendo altresì valore di titolo esecutivo.

39. I DEBITI FUORI BILANCIO (ART. 194 TUEL)

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Comma 1, lett. b)- Copertura di disavanzi di: - Consorzi; - Aziende speciali; - Istituzioni Nei limiti degli obblighi derivanti da: - Statuto - Convenzione o atti costitutivi

Purché sia stato rispettato l’OBBLIGO DI PAREGGIO DEL BILANCIO di cui all’art. 114 Tuel

e il disavanzo derivi da FATTI DI GESTIONE.

40. I DEBITI FUORI BILANCIO (ART. 194 TUEL)

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I consorzi-azienda, le aziende speciali e le istituzioni devono, fra l’altro, informare la propria gestione al principio del “PAREGGIO DI BILANCIO”, da perseguire attraverso l’equilibrio dei costi e dei ricavi, compresi i trasferimenti.

Nel caso il bilancio di esercizio si chiuda con una perdita, il C.d.A. è tenuto ad analizzare in apposito documento le cause che hanno determinato la perdita stessa e a indicare puntualmente i provvedimenti adottati per il relativo contenimento e quelli intrapresi o proposti per ricondurre in equilibrio la gestione.

Per quanto attiene alle MODALITA’ DI COPERTURA DELLE PERDITE, l’art. 114 Tuel stabilisce che gli enti devono provvedere alla copertura dei costi sociali ma non delle perdite e che i consorzi, aziende speciali e istituzioni , hanno l’obbligo del pareggio di bilancio.

41. I DEBITI FUORI BILANCIO (ART. 194 TUEL)

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L’art. 194, c.1, lett. b) riserva, invece ai comuni la possibilità di riconoscere i disavanzi come debiti fuori bilancio a condizione che ciò rientri in obblighi statutari o convenzionali e che il disavanzo derivi da fatti di gestione, ossia da attività in linea con gli scopi statutari e non prevedibili o tamponabili con l’ordinaria diligenza degli amministratori.

Con il R.D. n. 2578/1925 il ripiano delle perdite in questione avveniva prioritariamente tramite utilizzo delle riserve e poi tramite stanziamenti nella parte straordinaria della spesa dei bilanci comunali.

La L. n. 142/1990 ha escluso l’obbligo per i comuni di ripiano delle perdite prevedendo, invece, se prevista, la copertura degli eventuali costi sociali.

La differenza consiste nel fatto che prima del ’90 l’e.l. erogava ex post quanto l’azienda aveva speso in deficit; dal ’90, invece, l’e.l. predetermina ex ante il fabbisogno finanziario necessario perché l’azienda realizzi specifiche finalità sociali, facendo propri i costi relativi.

42. I DEBITI FUORI BILANCIO (ART. 194 TUEL)

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43

Comma 1, lett. c) – ricapitalizzazione, nei limiti e nelle forme previste dal c.c. o da norme speciali, di società di capitali costituite per l’esercizio di s.p.l. - artt. 2446 e segg. C.C. per analogia art. 2482-bis C.C. per le S.r.l.

43. I DEBITI FUORI BILANCIO (ART. 194 TUEL)

15.39

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44

Comma 1, lett. d) – procedure espropriative o di occupazione d’urgenza di pubblica utilità

Trattasi di residui passivi “di fatto” che vengono a crearsi per effetto di procedure espropriative o occupazioni d’urgenza effettuate dall’ente per regioni di pubblica utilità.

44. I DEBITI FUORI BILANCIO (ART. 194 TUEL)

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45

Comma 1, lett. e) acquisizione di beni e servizi, in violazione degli obblighi di cui ai commi 1, 2 e 3 dell’art. 191, nei limiti degli ACCERTATI e DIMOSTRATI

UTILITA’ ARRICCHIMENTO

Nell’AMBITO dell’espletamento di PUBBLICHE FUNZIONI e SERVIZI DI COMPETENZA

45. I DEBITI FUORI BILANCIO (ART. 194 TUEL)

UTILITA’ UTILITA’ ARRICCHIMENTO UTILITA’ ARRICCHIMENTO UTILITA’

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46

Nel caso di spese attivate senza le procedure dapprima illustrate occorre indagare: a.Il debito scaturente è riconoscibile ex art. 194, c. 1, lett. e)?

SI Il debito viene assunto direttamente dall’ente.

NO

Il rapporto obbligatorio intercorre, ai fini della controprestazione tra il privato fornitore e l’amministratore, funzionario o dipendente che hanno consentito la fornitura.

46. I DEBITI FUORI BILANCIO (ART. 194 TUEL)

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47

Diventa importante verificare i presupposti per il riconoscimento:

LIMITI CHE DEVONO COESISTERE:

a) Esistenza di una utilità per l’ente o i cittadini;

b) Arricchimento dell’ente

Tali limiti come vedremo sono di tipo quali-quantitativo.

47. I DEBITI FUORI BILANCIO (ART. 194 TUEL)

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48

CONCETTO DI CARATTERE FUNZIONALE

Occorre accertare la possibilità di soddisfacimento di bisogni collettivi, in relazione a fini specifici dell’ente, al pari di quelli per i quali sono resi i servizi pubblici.

L’utilità di una sola parte consente a quella sola parte ed al suo valore di essere riconosciuta come debito fuori bilancio.

La DIMOSTRAZIONE deve avvenire mediante idonea documentazione ed è finalizzata a servire da prova dell’avvenuto accertamento e dei suoi limiti.

Il PROVVEDIMENTO di RICONOSCIMENTO deve tener conto della documentazione reperita.

48. UTILITÀ

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49

CONCETTO DI CARATTERE DERIVATO E QUANTITATIVO

Deve misurare l’incremento patrimoniale vero e proprio:

maggior valore patrimoniale di beni e servizi acquisiti;

risparmio di spese che diversamente sarebbero state dovute;

mancata perdita patrimoniale.

COSTITUISCE IL LIMITE MASSIMO al quale può arrivare il riconoscimento del debito fuori bilancio

49. L’ARRICCHIMENTO

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50

Come per l’utilità anche per l’arricchimento occorre reperire idonea documentazione probatoria.

Non costituisce, in alcun caso, arricchimento l’onere per interessi passivi, spese, rivalutazione monetaria e i maggiori esborsi in generale causati da ritardato pagamento.

Utili indicatori per la quantificazione dell’arricchimento possono ricavarsi dalle disposizioni contenute nell’art. 2041 c.c. e dall’elaborazione giurisprudenziale in tema di indebito arricchimento.

L’arricchimento viene stabilito con riferimento alla congruità dei prezzi, sulla base di prezziari, tariffe, ecc.

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51

La deliberazione consiliare di riconoscimento dei debiti fuori bilancio deve fornire la concreta prova dell’utilità, congiunta all’arricchimento per l’ente.

I due requisiti devono coesistere, cioè il debito fuori bilancio deve essere conseguente a spese effettuate per le funzioni di competenza dell’ente, fatto che ne individua l’utilità, e deve esserne derivato un arricchimento all’ente.

La proposta di deliberazione spetta al responsabile del servizio competente per materia.

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52

La competenza consiliare al riconoscimento e finanziamento dei debiti fuori bilancio permane anche nel caso in cui in bilancio siano stati previsti stanziamenti generici o specifici accantonati per sopperire a tali fattispecie debitorie.

Il riconoscimento e finanziamento dei debiti fuori bilancio va effettuata con la delibera di salvaguardia degli equilibri di bilancio (art. 193 Tuel – almeno entro il 30/09) o nel diverso termine stabilito nel regolamento di contabilità.

Deve provvedersi con procedura d’urgenza in tutti i casi in cui al decorrere dei tempi è collegato il rischio di maggiori gravami o il maturare di interessi e altri oneri.

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53

L’ente può utilizzare, per l’anno in corso e per i due successivi: 1. TUTTE LE ENTRATE E DISPONIBILITÀ

AD ECCEZIONE: - Delle entrate provenienti dall’assunzione di prestiti; - Delle entrate a specifica destinazione 2. I PROVENTI DERIVANTI DA ALIENAZIONE DI BENI

PATRIMONIALI DISPONIBILI. OVE NON POSSA PROVVEDERE NEL MODO PRECEDENTE: 3. Avanzo di amministrazione. 4. Accensione di mutui ai sensi dell’art. 202 e segg.

Nella delibera consiliare occorre dare dettagliata motivazione dell’impossibilità di accedere ad altre fonti.

53. MODALITA’ DI FINANZIAMENTO DEI DEBITI FUORI BILANCIO

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54

Per il pagamento di debiti fuori bilancio l’ente può provvedere, in accordo con i creditori, anche mediante un piano di rateizzazione, della durata di tre anni finanziari compreso quello in corso.

54. MODALITA’ DI FINANZIAMENTO DEI EBITI FUORI BILANCIO

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PAGAMENTI SUPERIORI A € 10.000 Art. 2, c. 9, D.L. 262/2006 (art. 48 bis, DPR 602/73)

Le PPAA e le società a prevalente partecipazione pubblica prima di effettuare a qualsiasi titolo il pagamento di un importo > 10.000 euro verificano anche in via telematica, se il beneficiario è inadempiente all’obbligo di versamento derivante da cartelle di pagamento di ammontare complessivo pari o superiore a detto importo. In caso affermativo non procedono al pagamento e segnalano la circostanza all’agente per la riscossione. Non si applica alle aziende o società per le quali sia stato disposto il sequestro o la confisca, ovvero che abbiano ottenuto la dilazione del pagamento.

L’operatore, dopo essersi registrato sul portale www.acquistinretepa.it, inserisce il codice fiscale del beneficiario, l'importo da corrispondere ed il numero identificativo del pagamento da effettuare. Successivamente, Equitalia Servizi S.p.A. effettua, nei 5 giorni feriali successivi, la

comunicazione che non risulta un inadempimento, ovvero non fornisce alcuna risposta, ovvero comunica che risulta un inadempimento. In quest’ultimo caso, l’operatore non procede al pagamento delle somme dovute al beneficiario fino alla concorrenza dell'ammontare del debito comunicato.

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56

VERIFICA DELLA REGOLARITÀ CONTRIBUTIVA Art. 2, D.L. 25 settembre 2002, n. 21

Le imprese che risultano affidatarie di un appalto pubblico sono tenute a presentare alla stazione appaltante la certificazione relativa alla regolarità contributiva a pena di revoca dell'affidamento. La certificazione deve essere presentata anche dalle imprese che gestiscono servizi e attività in convenzione o concessione con l'ente pubblico, pena la decadenza della convenzione o la revoca della concessione.

Per i contratti relativi a lavori, servizi e forniture, l'esecutore, il subappaltatore e i soggetti titolari di subappalti e cottimi devono osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi nazionali e di zona, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione assistenza, contribuzione e retribuzione dei lavoratori. In caso di ottenimento del DURC che segnali un'inadempienza contributiva relativa a uno o più soggetti impiegati nell'esecuzione del contratto, dal certificato di pagamento si trattiene l'importo corrispondente all'inadempienza. Il pagamento di quanto dovuto per le inadempienze accertate mediante il DURC è disposto direttamente agli enti previdenziali e assicurativi. In ogni caso sull'importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50%; le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di collaudo o di verifica di conformità, previo rilascio del DURC.

VERIFICA DELLA REGOLARITÀ CONTRIBUTIVA Art. 4, DPR 05 ottobre 2010, n. 207

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TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI Art. 3, L. 13 agosto 2010, n. 136

Per assicurare la tracciabilità' dei flussi finanziari finalizzata a prevenire infiltrazioni criminali, gli appaltatori, i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese nonché i concessionari di finanziamenti pubblici anche europei a qualsiasi titolo interessati ai lavori, ai servizi e alle forniture pubblici devono utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la società Poste italiane Spa, dedicati, anche non in via esclusiva, alle commesse pubbliche. Tutti i movimenti finanziari relativi ai lavori, ai servizi e alle forniture pubblici

nonché alla gestione dei finanziamenti di cui sopra devono essere registrati sui conti correnti dedicati e devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di incasso o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni . Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, gli strumenti di pagamento devono

riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere dalla stazione appaltante il codice identificativo di gara (CIG), attribuito dall'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture su richiesta della stazione appaltante e, ove obbligatorio, il codice unico di progetto (CUP).

TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI Art. 3, L. 13 agosto 2010, n. 136

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Le transazioni relative ai lavori, ai servizi e alle forniture e le erogazioni e concessioni di provvidenze pubbliche effettuate senza avvalersi di banche o della società Poste italiane Spa comportano, a carico del soggetto inadempiente l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria dal 5 al 20 per cento del valore della transazione stessa. Le transazioni relative ai lavori, ai servizi e alle forniture effettuate su un conto

corrente non dedicato ovvero senza impiegare lo strumento del bonifico bancario o postale o altri strumenti di incasso o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni comportano, a carico del soggetto inadempiente, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria dal 2 al 10 per cento del valore della transazione stessa. La medesima sanzione (2-10%) si applica anche nel caso in cui nel bonifico

bancario o postale, ovvero in altri strumenti di incasso o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, venga omessa l'indicazione del CUP o del CIG.

TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI Art. 3, L. 13 agosto 2010, n. 136

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È attribuito dall’Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, servizi e forniture (AVLP). Il CIG deve essere richiesto dal responsabile del procedimento in un momento antecedente

all’indizione della procedura di gara. Il responsabile del procedimento si registra presso il Sistema Informativo di Monitoraggio

delle Gare (SIMOG), che attribuisce un “numero di gara” ad ogni nuova procedura di affidamento, determinando l’importo dell’eventuale contribuzione in relazione al valore presunto del contratto; successivamente il responsabile del procedimento provvede all’inserimento dei lotti (o dell’unico lotto) che compongono la procedura a ciascuno dei quali il Sistema assegna un CIG, fissando altresì l’importo dell’eventuale contribuzione a carico degli operatori economici. La stazione appaltante è tenuta a riportare i CIG nell’avviso pubblico, nella lettera di invito o

nella richiesta di offerte comunque denominata. Esclusi dall’obbligo di richiesta del CIG gli appalti aventi ad oggetto l’acquisto di acqua, la

fornitura di energia elettrica o gas naturale (di cui art. 25 d.lgs n. 163/2006). Nel caso di acquisti di beni e servizi effettuati senza lo svolgimento di una gara o la richiesta

di offerta, come ad esempio per mezzo del Mercato elettronico della p.a. (MEPA) il CIG va inserito nell’ordinativo di pagamento. Analogamente, qualora la stazione appaltante sia esclusa dall’obbligo di contribuzione in favore dell’Autorità o nei casi in cui il contratto sia eseguito in via d’urgenza, il CIG è richiesto, al più tardi, nell’ordinativo di pagamento.

TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI CODICE IDENTIFICATIVO DI GARA

AVCP determinazione n. 4 del 7 luglio 2011)

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Per consentire il "Sistema di monitoraggio degli investimenti pubblici“, presso il CIPE, con il compito di fornire tempestivamente informazioni sull'attuazione delle politiche di sviluppo, con particolare riferimento ai programmi cofinanziati con i fondi strutturali europei, e per la funzionalità della rete di monitoraggio degli investimenti pubblici, ogni nuovo progetto di investimento pubblico è dotato di un "Codice unico di progetto", che le competenti amministrazioni o i soggetti aggiudicatori richiedono in via telematica.

È assegnato dal Comitato Interministeriale per la programmazione economica -CIPE, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Si evidenzia che “in linea di massima, un progetto s'identifica in un complesso di attività realizzative e/o di strumenti di sostegno economico afferenti un medesimo quadro economico di spesa, oggetto della decisione di finanziamento pubblico. (…) Saranno comunque registrate al sistema CUP tutte le tipologie progettuali ammissibili al cofinanziamento dei fondi strutturali o ricomprese negli strumenti di programmazione negoziata” (delibera CIPE 27 dicembre 2002, n. 143; cfr. anche delibera 29 settembre 2004, n. 24).

TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI CODICE UNICO DI PROGETTO Art. 11, L. 16 gennaio 2003, n. 3

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• Le condizioni imprescindibili che rendono obbligatoria la richiesta del CUP sono: la presenza di un decisore pubblico; la previsione di un finanziamento, anche non prevalente, diretto o

indiretto, tramite risorse pubbliche; la presenza di un obiettivo di sviluppo economico e sociale comune

alle azioni e/o agli strumenti di sostegno predetti; la previsione di un termine entro il quale debba essere raggiunto

l’obiettivo. • Nel caso in cui ad un finanziamento pubblico di progetto siano

ricollegabili più appalti, gli strumenti di pagamento riporteranno l’indicazione del CIG relativo al singolo contratto d’appalto ed il medesimo CUP attribuito al progetto.

TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI CODICE UNICO DI PROGETTO

AVCP determinazione n. 4 del 7 luglio 2011

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62

La cessione dei crediti oggetto di certificazione: può essere effettuata a banche o intermediari finanziari disciplinati dalle

leggi in materia bancaria e creditizia, il cui oggetto sociale preveda l'esercizio dell'attività di acquisto di crediti di impresa.

Ai fini dell'opponibilità alle stazioni appaltanti che sono amministrazioni pubbliche, deve essere stipulata mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e deve essere notificata alle amministrazioni debitrici.

da corrispettivo di appalto, concessione, concorso di progettazione, sono efficaci e opponibili alle stazioni appaltanti che sono amministrazioni pubbliche qualora queste non le rifiutino con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro quarantacinque giorni dalla notifica della cessione.

Le amministrazioni pubbliche, nel contratto stipulato o in atto separato contestuale, possono preventivamente accettare la cessione da parte dell'esecutore di tutti o di parte dei crediti che devono venire a maturazione. In ogni caso l'amministrazione cui è stata notificata la cessione può opporre al

cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al contratto relativo a lavori, servizi, forniture, progettazione, con questo stipulato.

CERTIFICAZIONE DEI CREDITI ALLE IMPRESE Art. 3 bis, D.L. 29 novembre 2008, n. 185

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Il tesoriere concede allo stesso anticipazioni di tesoreria, entro il limite massimo dei tre dodicesimi delle entrate accertate nel penultimo anno precedente, afferenti ai primi tre titoli di entrata del bilancio. 2. Gli interessi sulle anticipazioni di tesoreria decorrono dall'effettivo

utilizzo delle somme con le modalità previste dalla convenzione. 2-bis. Per gli enti locali in dissesto economico-finanziario ai sensi

dell'articolo 246, che abbiano adottato la deliberazione di cui all'articolo 251, comma 1, e che si trovino in condizione di grave indisponibilità di cassa, certificata congiuntamente dal responsabile del servizio finanziario e dall'organo di revisione, il limite massimo di cui al comma 1 del presente articolo è elevato a cinque dodicesimi per la durata di sei mesi a decorrere dalla data della predetta certificazione. E' fatto divieto ai suddetti enti di impegnare tali maggiori risorse per spese non obbligatorie per legge e risorse proprie per partecipazione ad eventi o manifestazioni culturali e sportive, sia nazionali che internazionali.

63. GESTIONE DELLA LIQUIDITÀ - art. 222 TUEL

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Per l'anno 2013, il limite massimo di ricorso da parte degli enti locali ad anticipazioni di tesoreria è incrementato, sino alla data del 30 settembre 2013, da tre a cinque dodicesimi (art. 1, co. 9, D.L. 8 aprile 2013, n. 35). Per l’anno 2013, il limite massimo di ricorso all'anticipazione di

tesoreria, come modificato, per l'anno 2013, dall'articolo 1, comma 9, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, è ulteriormente incrementato fino al 30 settembre 2013, di un importo, come risultante per ciascun comune, dall'allegato A, con oneri per interessi a carico dei comuni per l'attivazione delle maggiori anticipazioni di tesoreria sono rimborsati a ciascun comune dal Ministero dell'interno (art. 1, D.L. 21 maggio 2013, n. 54)

64. GESTIONE DELLA LIQUIDITÀ

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65

COME RILEVARE

47.37

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66

6.1.1 PARTITARIO ACCERTAMENTI ANNO 20XX

Responsabile: Dr. M. Rossi Conto: IMU prima casa

CdC n. 12: «Servizi Tributari»

Previsione Variazioni Previsione assestata

iniziale +/-

Risorsa: 1.01.0001 RESIDUI 70.000,00 0 0

COMPETENZA 150.000,00 0 150.000,0

Capitolo: 001

accertam. Descriz.

Importo Accertamenti Ordinativi di Incasso differenza

iniziale Variaz. Assestata fatt numero data importo

Axxxx1 16.06.XX

IMU 60.000,00 0 60.000,00 Rxxxx1 30.06.0X 60.000,00

Axxx79 IMU 90.000,00 0 90.000,00 Rxxx98 20.12.0X 12.000,00 78.000,00

20.12.XX

totale anno 200X 72.000,00 78.000,00

Accertato riscosso da risc. totale previsione

Residui 70.000,00 65.000,00 5.000,00 70.000,00 0

Competenza totale 150.000,00 72.000,00 78.000,00 150.000,00 150.000,00

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PARTITARIO ACCERTAMENTI ANNO 20XX

Responsabile: Sig. G. Neri Conto: Fitti attivi da beni patrimoniali disponibili

CdC n. 11: «Mercati Comunali»

Previsione Variazioni Previsione assestata

iniziale +/-

Risorsa: 3.02.0012 Capitolo: 011

RESIDUI 0 0 0

COMPETENZA 14.4520,00 0 14.52,00

accertam. descrizione

Importo Accertamenti Ordinativi di Incasso

differenza iniziale variaz

. assestata fatturato numero data importo

Axxxx1 01.01.XX

Fitti attivi da beni patrimoniali disponibili 14.520,00

14.520,00 0 - - - 14.520,00

Axxxx1 01.07.XX

Fitti attivi da beni patrimoniali disponibili 1.000,00 Rxx030 01.01.0X 1.210,00 13.310,00

Axxxx1 01.07.XX

Fitti attivi da beni patrimoniali disponibili 1.000,00 Rxx044 01.02.0X 1.210,00 12.100,00

Axxxx1 01.07.XX

Fitti attivi da beni patrimoniali disponibili 1.000,00 Rxx063 01.03.0X 1.210,00 10.890,00

Axxxx1 01.07.XX

Fitti attivi da beni patrimoniali disponibili 1.000,00 Rxx076 01.04.0X 1.210,00 9.680,00

Axxxx1 01.07.XX

Fitti attivi da beni patrimoniali disponibili 1.000,00 Rxx085 01.05.0X 1.210,00 8.470,00

Axxxx1 01.07.XX

Fitti attivi da beni patrimoniali disponibili 1.000,00 Rxx131 01.06.0X 1.210,00 7.260,00

Axxxx1 01.07.XX

Fitti attivi da beni patrimoniali disponibili 1.000,00 Rxx193 01.07.0X 1.210,00 6.050,00

totale anno 200X 8.470,00

accertato riscosso

da riscuotere totale

previsione

Competenza totale 14.520,00 8.470,00 6.050,00 14.400,00

14.400,00

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PARTITARIO ACCERTAMENTI ANNO 20XX

Responsabile: Ing. G. Arancioni Conto: Trasferimenti Statali x Investimenti

CdC n. 10: «Lavori Pubblici»

Previsione Variazioni Previsione assestata

iniziale +/-

Risorsa: 4.02.0001 RESIDUI 0 0 0

COMPETENZA 100.000,00 0 100.000,00

Capitolo: 311

accertam. descrizione

Importo Accertamenti Ordinativi di Incasso

differenza iniziale Variaz. assestata fatturato numero data importo

Axxxx1 01.01.XX

Trasferimenti Statali per Investimenti

980.000,00 980.000,00 Rxx100 01.03.0X 980.000,00 0

totale anno 200X

accertato riscosso

da riscuotere totale previsione

Residui 0 0 0 0

Competenza totale 980.000,00 980.000,00 0 980.000,00 980.000,00

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69

PARTITARIO ACCERTAMENTI ANNO 20XX

Responsabile: Rag. A. Viola Conto: Anticipazioni di cassa

CdC n. 3: «Servizi Finanziari»

Previsione Variazioni

Previsione assestata

iniziale +/-

Risorsa: 5.01.0001 RESIDUI 0 0 0

COMPETENZA 500.000,00 0 500.000,00

Capitolo: 401

accertam. descrizio

ne

Importo Accertamenti Ordinativi di Incasso

differenza iniziale Varia

z. assestata fatturato numero data importo

Axxxx1 12.03.XX

Anticipazioni di cassa

500.000,00

500.000,00 0 Rxx222 12.03.0X 500.000,00 0

totale anno 200X

accertato riscosso da risc. totale previsione

Residui 0 0 0 0 0

Competenza totale 500.000,00 500.000,00 0 500.000,00 500.000,00

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70

PARTITARIO IMPEGNI ANNO 20XX

Responsabile: Rag. A. Viola Conto: Rimborso di anticipazioni di cassa

CdC n. 3: «Servizi Finanziari»

Previsione Variazioni Previsione assestata iniziale +/-

Intervento: 3.01.03.01 RESIDUI 0 0 0

COMPETENZA

500.000,00 0 500.000,00

Capitolo: 701

impegno descrizion

e

Importo Impegnato Ordinativi di Pagamento

differenza iniziale Variaz. assestata fatturato numero data importo

Ixxxx12 12.03.XX

Rimborso di anticipazioni di cassa

500.000,00 500.000,00 0 Rxx801 12.10.0X 500.000,00 0

totale anno 200X

impegnato pagato da pag. totale previs.

Residui 0 0 0 0 0

Competenza totale 500.000,00 500.000,00 0 500.000,00 500.000,00

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71

PARTITARIO IMPEGNI ANNO 20XX

Responsabile: Rag. A. Viola Conto: Interessi passivi su anticipazione di cassa

CdC n. 3: «Servizi Finanziari»

Previsione Variazioni Previsione

assestata iniziale +/-

Intervento: 1.01.03.06 RESIDUI 0 0 0

COMPETENZA 10.000,00 -3.500,00 6.500,00

Capitolo: 329

impegno descrizione

Importo Impegnato Ordinativi di Pagamento

differenza iniziale variazioni

assestata fatturato numero data importo

Ixxxx13 12.03.XX

Interessi passivi su anticipazioni di cassa

10.000,00

-3.500,00 6.500,00 0 Rxx802 12.10.0X 6.500,00 0

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72

PARTITARIO ACCERTAMENTI ANNO 20XX

Responsabile: Rag. A. Viola Conto: Prestiti CDDPP

CdC n. 3: «Servizi Finanziari»

Previsione Variazioni Previsione assestata iniziale +/-

Risorsa: 5.03.0009 RESIDUI 0 0 0

COMPETENZA

400.000,00 0 400.000,00

Capitolo: 501

accertam. descrizione

Importo Accertamenti Ordinativi di Incasso

differenza iniziale

variaz assestata fatt. numero data importo

Axxxx1 02.01.XX

CDDPP 400.000,00

400.000,00 0 Rxx231 04.01.0X 400.000,00 0

totale anno 200X

accertato riscosso da risc. totale previsione

Residui 0 0 0 0 0

Competenza totale 400.000,00 400.000,00

0 400.000,00 400.000,00

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73

PARTITARIO IMPEGNI ANNO 20XX

Responsabile: Rag. A. Viola Conto: Rimborso di quota capitale prestito CDDPP

CdC n. 3: «Servizi Finanziari»

Previsione Variazioni Previsione assestata

iniziale +/-

Intervento: 3.01.03.03 Capitolo: 301

RESIDUI 0 0 0

COMPETENZA 33.254,63 0 33.254,63

impegno descrizione

Importo Impegnato Ordinativi di Pagamento

Differ. iniziale Variaz assestata fatturato numero data importo

Ixxxx1 02.01.XX Rimborso quota capitale prestito CDDPP

33.254,63 33.254,63 0 33.254,63

Ixxxx1 02.01.XX Rimborso quota capitale prestito CDDPP

33.254,63 33.254,63 0 Mxx231 30.06.XX 16.462,69 16.791,94

Ixxxx1 02.01.XX Rimborso quota capitale prestito CDDPP

33.254,63 33.254,63 0 Mx1740 31.12.XX 16.791,94 0

totale anno 200X

impegnato pagato pagare totale previsione

Residui 0 0 0 0 0

Competenza totale 33.254,63 33.254,63 0 33.254,63 33.254,63

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74

PARTITARIO IMPEGNI ANNO 20XX

Responsabile: Rag. A. Viola Conto: Interessi passivi bancari

CdC n. 3: «Servizi Finanziari»

Previsione Variazioni Previsione assestata

iniziale +/-

Intervento: 1.01.03.06 RESIDUI 0 0 0

COMPETENZA 15.670,75 0 15.670,75

Capitolo: 301

impegno descrizione

Importo Impegnato Ordinativi di Pagamento

differenza iniziale variazioni assestata fatturato numer

o data importo

Ixxxx1 02.01.XX Interessi passivi bancari

15.670,75 15.670,75 0 15.670,75

Ixxxx1 02.01.XX Interessi passivi bancari

15.670,75 15.670,75 0 Mxx830

30.06.0X 8.000,00 7.670,75

Ixxxx1 02.01.XX Interessi passivi bancari

15.670,75 15.670,75 0 Mx1439

31.12.0X 7.670,75 0

totale anno 200X

impegnato pagato da pag. totale

previsione

Residui 0 0 0 0 0

Competenza totale 15.670,75 15.670,75 0 15.670,75 15.670,75

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PARTITARIO IMPEGNI ANNO 20XX

Responsabile: Dr. M. Rossi Conto: personale

CdC n. 16: «Istruzione Pubblica» Previsione

iniziale Variazioni

+/- Previsione assestata

Intervento:1.04.04.01 RESIDUI

COMPETENZA

Capitolo: 104 consol./inv. 16.328,00 16.328,00

sviluppo

impegno descriz

ione

Importo Impegni Mandati

differenza iniziale variazioni assestata Fatt. numero data importo

Ixxx01 personale

16.328,00 16.328,00 0 Mxxx05 27.01.20XX 1.256,00 15.072,00

01.01.XX

Ixxx01 personale

16.328,00 16.328,00 0 Mx1205 27.02.20XX 1.256,00 13.816,00

01.01.XX

Ixxx01 personale

16.328,00 16.328,00 0 Mx9603 27.09.20XX 1.256,00 5.024,00

01.01.XX

Ixxx01 personale

16.328,00 16.328,00 0 Mx1105 27.10.20XX 1.256,00 3.768,00

01.01.XX

Ixxx01 personale

16.328,00 16.328,00 0 Mx1212 27.11.20XX 1.256,00 2.512,00

01.01.XX

totale anno 20XX

prenotato impegnato pagato da pagare totale previsione disp.lità

Residui

Competenza consolidato 16.328,00 16.328,00 13.816,00 2.512,00 16.328,00 16.328,00 2.512,00

Competenza sviluppo

Competenza totale 16.328,00 16.328,00 13.816,00 2.512,00 16.328,00 16.328,00 2.512,00

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PARTITARIO ACCERTAMENTI ANNO 20XX

Responsabile: Dr. M. Rossi Conto: ritenute previdenziali ed assistenziali al personale

CdC n. 16: «Istruzione Pubblica» Previsione

iniziale Variazioni

+/- Previsione assestata

Capitolo di bilancio: 6.01.0000 Capitolo: 991

RESIDUI

COMPETENZA 5266,30 5.266,30

accertamento descrizione

Importo Accertamenti Ordinativo d’incasso

differenza iniziale variaz assestata fatturato numero data importo

Ixxx02 personale 5.266,30 5.266,30 0 Rxxx95 27.01.200X 405,1 4.861,20

01.01.20XX

… … … … … … … … … …

Ixxx01 personale 5.266,30 5.266,30 0 Rx1298 27.11.200X 405,1 810,2

01.01.20XX

totale anno 20XX

accertato riscosso riscuotere totale previsione disp.lità

Residui

Competenza consolidato 5.266,30 4.456,10 810,2 5.266,30 5.266,30 810,2

Competenza sviluppo

Competenza totale 5.266,30 4.456,10 810,2 5.266,30 5.266,30 810,2

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PARTITARIO ACCERTAMENTI ANNO 20XX

Responsabile: Dr. M. Rossi Conto: ritenute erariali al personale

CdC n. 16: «Istruzione Pubblica» Previsione

iniziale Variazioni

+/- Previsione assestata

Capitolo di bilancio: 6.02.0000 Capitolo: 991

RESIDUI

COMPETENZA 5.079,23 5.079,23

accertamento descrizione

Importo Accertamenti Ordinativo d’incasso

differenza iniziale variaz assestata fatturato numero data importo

Ixxx02 personale 5.079,23 5.079,23 0 Rxxx96 27.01.200X 390,71 4.688,52

01.01.20XX

… … … … … … … … … …

Ixxx01 personale 5.079,23 5.079,23 0 Rx1299 27.11.200X 390,71 781,42

01.01.20XX

totale anno 20XX

accertato riscosso riscuotere totale previsione disp.lità

Residui

Competenza consolidato 5.079,23 4.297,81 781,42 5.079,23 5.079,23 781,42

Competenza sviluppo

Competenza totale 5.079,23 4.297,81 781,42 5.079,23 5.079,23 781,42

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PARTITARIO IMPEGNI ANNO 200X

Responsabile: Dr. M. Rossi Conto: ritenute previdenziali ed assistenziali al personale

CdC n. 16: «Istruzione Pubblica» Previsione

iniziale Variazi

+/- Prev.

Assesta

Capitolo di bilancio: 4.00.0001 RESIDUI

COMPETENZA

Capitolo: 991 consol./inv. 5.266,30 5.266,30

sviluppo

impegno descrizione

Importo Impegni Mandati

differenza iniziale Variaz assestata fatturato numero data importo

Ixxx02 personale 5.266,30 5.266,30 0 Mxxx95 16.02.200X 405,1 4.861,20

01.01.XX

… … … … … … … … … …

Ixxx01 personale 5.266,30 5.266,30 0 Mx1298 16.12.200X 405,1 810,2

01.01.XX

totale anno 200X

prenotato impegnato pagato da pag. totale previsione disp.lità

Residui

Competenza consolidato 5.266,30 5.266,30 4.456,10 810,2 5.266,30 5.266,30 810,2

Competenza sviluppo

Competenza totale 5.266,30 5.266,30 4.456,10 810,2 5.266,30 5.266,30 810,2

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79

PARTITARIO IMPEGNI ANNO 20XX

Responsabile: Dr. M. Rossi Conto: ritenute erariali al personale

CdC n. 16: «Istruzione Pubblica»

Previsione iniziale

Variazioni +/-

Previsione assestata

Capitolo di bilancio: 4.00.0002 RESIDUI

COMPETENZA

Capitolo: 992 consol./inv. 5.079,23 5079,23

sviluppo

impegno descrizione

Importo Impegni Mandati

differenza iniziale Variaz assestata fatturato numero data importo

Ixxx02 personale 5.079,23 5.079,23 0 Mxxx96 16.02.200X 390,71 4688,52

01.01.XX

… … … … … … … … … …

Ixxx01 personale 5.079,23 5.079,23 0 Mx1298 16.12.200X 390,71 781,42

01.01.XX

totale anno 20XX

prenotato impegnato pagato da pag. totale previsione disp.lità

Residui

Competenza consolidato 5.079,23 5.079,23 4.297,81 781,42 5.079,23 5.079,23 781,42

Competenza sviluppo

Competenza totale 5.079,23 5.079,23 4.297,81 781,42 5.079,23 5.079,23 781,42

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80

Le variazioni al bilancio sono di competenza dell'organo consiliare e deliberate non oltre il 30 novembre. Le variazioni di bilancio possono essere adottate dall'organo esecutivo in via

d'urgenza, salvo ratifica, a pena di decadenza, da parte dell'organo consiliare entro i sessanta giorni seguenti e comunque entro il 31 dicembre dell'anno in corso se a tale data non sia scaduto il predetto termine. In caso di mancata o parziale ratifica del provvedimento di variazione adottato

dall'organo esecutivo, l'organo consiliare è tenuto ad adottare nei successivi trenta giorni, e comunque sempre entro il 31 dicembre dell'esercizio in corso, i provvedimenti ritenuti necessari nei riguardi dei rapporti eventualmente sorti sulla base della deliberazione non ratificata. Permangono gli equilibri di bilancio e i divieti di prelievo da taluni interventi e taluni

capitoli. Mediante la variazione di assestamento generale, deliberata dall'organo consiliare

dell'ente entro il 30 novembre di ciascun anno, si attua la verifica generale di tutte le voci di entrata e di uscita, compreso il fondo di riserva al fine di assicurare il mantenimento del pareggio di bilancio. Le variazioni al piano esecutivo di gestione sono di competenza dell'organo

esecutivo e possono essere adottate entro il 15 dicembre di ciascun anno.

80. VARIAZIONI DI BILANCIO

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81 81

BILANCIO EX DPR n. 194/96 Titolo I: Entrate tributarie Categoria 1.01: Imposte Risorsa 1.01.0001: IMU € 100.000,00

Piano Esecutivo di Gestione Centro di Costo: 1 Parte entrata Capitolo 1.01.0001.01: IMU prima casa € 75.000,00 Capitolo 1.01.0001.02: IMU altri immobili € 25.000,00 Importo Risorsa di bilancio € 100.000,00 VARIAZIONE: ricalcolo dell’IMU sulla 1^ casa e sugli altri immobili con

conseguente trasferimento di € 5.000,00 dal capitolo “IMU prima casa” al capitolo “IMU altri immobili”, entrambi appartenenti alla stessa categoria di bilancio “Imposte”

Centro di Costo: 1 Parte entrata Capitolo 1.01.0001.01.001: IMU prima casa € 70.000,00 Capitolo 1.01.0001.01.002: IMU altri immobili € 30.000,00 Importo Risorsa di bilancio € 100.000,00

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82 82

BILANCIO EX DPR n. 194/96

Titolo I: Spese correnti Funzione 03: Funzioni di polizia locale Servizio 1.03.02: Polizia commerciale Intervento 1.03.02.02: Acquisto beni di consumo e/o mat. prime € 40.000,00

Piano Esecutivo di Gestione

Centro di Costo: 1 Parte spesa Capitolo 1.03.02.02.01.001: Cancelleria € 15.000,00 Capitolo 1.03.02.02.01.002: Abiti da lavoro € 25.000,00 Importo Intervento di bilancio € 40.000,00 VARIAZIONE: trasferimento di € 2.000,00 dal capitolo “Abiti da lavoro” al capitolo “Cancelleria”,

entrambi appartenenti allo stesso centro di costo ed allo stesso intervento di bilancio: “Acquisto beni di consumo e/o materie prime”.

Centro di Costo: 1 Parte spesa Capitolo 1.03.02.02.01.001: Cancelleria € 17.000,00 Capitolo 1.03.02.02.01.002: Abiti da lavoro € 23.000,00 Importo Intervento di bilancio € 40.000,00

82. VARIAZIONI DI PEG

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83

Gli enti locali rispettano durante la gestione e nelle variazioni di bilancio il pareggio finanziario e tutti gli equilibri stabiliti in bilancio per la copertura delle spese correnti e per il finanziamento degli investimenti, secondo le norme contabili recate dal presente testo unico. Con periodicità stabilita dal regolamento di contabilità dell'ente locale, e comunque

almeno una volta entro il 30 settembre di ciascun anno, l'organo consiliare provvede con delibera ad effettuare la ricognizione sullo stato di attuazione dei programmi. In tale sede l'organo consiliare dà atto del permanere degli equilibri generali di bilancio o, in caso di accertamento negativo, adotta contestualmente i provvedimenti necessari per il ripiano degli eventuali debiti fuori bilancio, per il ripiano dell'eventuale disavanzo di amministrazione risultante dal rendiconto approvato e, qualora i dati della gestione finanziaria facciano prevedere un disavanzo, di amministrazione o di gestione, per squilibrio della gestione di competenza ovvero della gestione dei residui, adotta le misure necessarie a ripristinare il pareggio. La deliberazione è allegata al rendiconto dell'esercizio relativo .

83. SALVAGUARDIA EQUILIBRI BILANCIO

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84

Si possono essere utilizzate per l'anno in corso e per i due successivi tutte le entrate e le disponibilità ad eccezione di quelle provenienti dall'assunzione di prestiti e di quelle aventi specifica destinazione per legge, nonché i proventi derivanti da alienazione di beni patrimoniali disponibili con riferimento a squilibri di parte capitale.

Per il ripristino degli equilibri di bilancio, l'ente può modificare le tariffe e le aliquote relative ai tributi di propria competenza entro il 30 settembre.

La mancata adozione, da parte dell'ente, dei provvedimenti di riequilibrio è equiparata ad ogni effetto alla mancata approvazione del bilancio di previsione e quindi scioglimento del consiglio.

84. SALVAGUARDIA EQUILIBRI BILANCIO

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85

Durante la gestione, possono accadere fatti o situazioni tali da condurre allo squilibrio finanziario: Disavanzo di amministrazione accertato nel rendiconto dell’esercizio

precedente; Mancata realizzazione di specifiche entrate correnti previste in

bilancio, gestione competenza; Presenza di residui attivi per i quali, già nel corso dell’esercizio, si

prevede l’insussistenza o l’inesigibilità; Inadeguato stanziamento del fondo di riserva; Sentenze che obbligano l’ente al pagamento di somme non previste

in bilancio; Disavanzi di aziende speciali, istituzioni, consorzi; Perdite di Spa o srl controllate o collegate; Esistenza di debiti fuori bilancio non ancora riconosciuti ai sensi

dell’art. 194 Tuel.

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86

Fattori di

squilibrio CONSEGUENZE

PROVVEDIMENTI DI

RIEQUILIBRIO

Disavanzo rendiconto

Mancanza di copertura finanziaria (art. 153)

Divieto di assumere Impegni – deroghe (art.191)

Delibera consiliare di Ripiano del disavanzo

(art. 193)

DEBITI FUORI

BILANCIO

Mancanza di copertura finanz. (art. 153)

Divieto di assumere Impegni – deroghe (191)-segnalazione

Delibera consiliare Riconcoscimento del

Debito (art. 194)

Accert. < Impegni

di compet.

Insussitenza Residui

attivi

Delibera consiliare di Riequilibrio della

Gestione (art. 193)

Altri fattori di

squilibrio

Mancanza di equilibrio di Bilancio e di copertura

Finanziaria complessiva (art. 153). Obbligo di

segnalazione

Mancata adozione della delibera di riequil. = Comm. ad acta e

scioglimento consiglio