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ANTIRICICLAGGIO: GLI ADEMPIMENTI IN CAPO AL

PROFESSIONISTA E I CONTROLLI DELLA GUARDIA DI FINANZA

Con la collaborazione di Lucia Recchioni

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Indice

1. ANTIRICICLAGGIO: DEFINIZIONE Pag. 1

1.1. Premessa Pag. 1

1.2. Evoluzione normativa Pag. 1

1.3. Il riciclaggio nel diritto penale Pag. 3

1.4. Riciclaggio: la definizione ai sensi del D.Lgs. 231/2007 Pag. 15

1.5. Il finanziamento al terrorismo internazionale Pag. 21

2. QUADRO GENERALE Pag. 23

2.1. I soggetti destinatari Pag. 23

2.2. Le autorità competenti Pag. 26

2.3. Gli adempimenti: una rapida panoramica Pag. 30

2.4. La decorrenza degli obblighi Pag. 34

2.5. Privacy e antiriciclaggio Pag. 36

3. GLI ADEMPIMENTI: L’ADEGUATA VERIFICA DELLA CLIENTELA Pag. 37

3.1. L’adeguata verifica della clientela Pag. 37

3.2. Gli obblighi ordinari Pag. 45

3.3. Gli obblighi semplificati Pag. 49

3.4. Gli obblighi rafforzati Pag. 56

3.5. L’identificazione del cliente Pag. 67

3.6. Identificazione del titolare effettivo Pag. 70

3.7. L’approccio basato sul rischio Pag. 79

3.8. Il controllo costante Pag. 87

3.9. L’obbligo di astensione Pag. 90

3.10. La formazione del personale Pag. 92

3.11. Adeguata verifica: la soluzione ai quesiti più frequenti Pag. 96

3.12. Il nuovo Manuale del CNDCEC (dicembre 2015) Pag. 108

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4. GLI ADEMPIMENTI: LA CONSERVAZIONE E LA REGISTRAZIONE DEI DATI Pag. 113

4.1. Gli obblighi di conservazione Pag. 113

4.2. Gli obblighi di registrazione Pag. 116

4.3. Alcuni casi pratici Pag. 121

Caso: Richiesta di consulenza contabile e fiscale da parte di un imprenditoreindividuale

Pag. 121

Caso: Incarico professionale per un piano di risanamento di una S.r.l. Pag. 134

Caso: Identificazione del cliente nel caso di società Pag. 145

Caso: Redazione contratto di locazione Pag. 149

Caso: Tenuta della contabilità e segnalazione operazioni sospette Pag. 156

4.4. Le risposte ai quesiti più frequenti Pag. 163

5. LA SEGNALAZIONE DELLE OPERAZIONI SOSPETTE Pag. 168

5.1. La segnalazione delle operazioni sospette Pag. 168

5.2. I casi di esclusione Pag. 181

5.3. Modalità di segnalazione Pag. 184

5.4. Reati fiscali: obbligo di segnalazione Pag. 175

5.5. Reati societari: obbligo di segnalazione Pag. 200

5.6. Tutela della riservatezza Pag. 202

5.7. Analisi della segnalazione da parte dell’UIF Pag. 204

5.8. Obbligo di astensione Pag. 205

5.9. Divieto di comunicazione Pag. 205

5.10. I dati del Rapporto annuale 2013 Pag. 206

5.11. Segnalazione delle operazioni sospette: la soluzione ai dubbi più frequenti Pag. 209

6. LIMITI ALLA CIRCOLAZIONE DEL CONTANTE Pag. 213

6.1. L’evoluzione della disciplina nel tempo : il nuovo limite dal 1° gennaio 2016 Pag. 213

6.2. Transazioni in contanti e titoli Pag. 223

6.3. Le operazioni frazionate Pag. 229

6.4. Obbligo di comunicazione da parte dell’intermediario Pag. 234

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6.5. Circolazione del contante: alcuni casi pratici Pag. 239

6.5.1. Pagamento delle fatture nelle transazioni commerciali Pag. 240

6.6. Deroga alla limitazione all’uso del contante Pag. 241

7. ANTIRICICLAGGIO E ORGANI DI CONTROLLO Pag. 244

7.1. Premessa Pag. 244

7.2. Gli organi di controllo presso le società destinatarie del D.Lgs. 231/2007 Pag. 244

7.3. Organi di controllo contabile presso le società non destinatarie del D.Lgs.231/2007

Pag. 247

7.4. I revisori legali dei conti Pag. 251

8. LE SANZIONI Pag. 253

8.1. I principi generali Pag. 253

8.2. La depenalizzazione (D.lgs. n.8/2016) Pag. 254

8.3. Le sanzioni Pag. 260

8.4. L’oblazione Pag. 263

8.5. Limitazione alla circolazione del contante: le fasi del procedimento sanzionatorio Pag. 264

9. I CONTROLLI ANTIRICICLAGGIO DELLA GUARDIA DI FINANZA Pag. 268

9.1. Premessa Pag. 268

9.2. Attività propedeutiche Pag. 269

9.3. Ispezione documentale Pag. 270

9.4. Attività ispettiva Pag. 271

9.5. Rilevazione irregolarità e contradditorio Pag. 276

9.6. Trasmissione alle autorità competenti Pag. 276

9.7. Utilizzabilità dei dati ai fini fiscali Pag. 277

10. ADEMPIMENTI ANTIRICICLAGGIO: NUOVI OBBLIGHI E PROSPETTIVE FUTURE Pag. 279

10.1. La IV Direttiva antiriciclaggio Pag. 279

10.2. Il documento della Fondazione Nazionale Commercialisti del 15 settembre 2015 Pag. 281

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Capitolo I - Antiriciclaggio: definizione

1

1. ANTIRICICLAGGIO: DEFINIZIONE

1.1. Premessa

Con il termine “riciclaggio” si intende la riutilizzazione dei proventi di attività criminali in attività

legali, con lo scopo di occultare la provenienza illecita della ricchezza, mediante una serie di

operazioni dirette ad ostacolare la ricostruzione, a ritroso, dei movimenti dei capitali fino all’evento

delittuoso generatore degli stessi.

Dobbiamo tuttavia tenere ben distinte due diverse definizioni di riciclaggio:

una, propria del diritto penale;

l’altra, introdotta dal legislatore sovranazionale per prevenire l’utilizzo del sistema

finanziario ed economico a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di

finanziamento del terrorismo. Quest’ultima sarà oggetto della presente trattazione.

1.2. Evoluzione normativa

Il legislatore italiano, in linea anche con i provvedimenti comunitari emanati nel tempo, ha inteso

realizzare una serie di misure finalizzate a prevenire l’utilizzo dei sistemi finanziari a scopi illeciti,

nonché a garantire la trasparenza nei trasferimenti di denaro e beni tra i cittadini.

In tale contesto si incardina la legge 5 luglio 1991, n. 197 (c.d. legge antiriciclaggio), che è stata

oggetto di un gran numero di successive modifiche legislative.

Tra il gran numero di interventi che si sono succeduti nel tempo possiamo ricordare soprattutto il

decreto legislativo n. 56 del 20 febbraio 2004, integrativo, appunto, della legge 197/1991.

Il decreto appena richiamato appare estremamente rilevante in quanto, con lo stesso, vengono

definite nuove categorie di soggetti destinatari della disciplina antiriciclaggio: nell’elenco

contenuto della legge 197/1991, nel quale assumevano assoluto rilievo gli intermediari finanziari,

spariscono gli uffici della pubblica amministrazione e appaiono i liberi professionisti.

DISCIPLINA DI NATURA PENALE

RICICLAGGIO DISCIPLINA DI NATURA AMMINISTRATIVA

RICICLAGGIO: DUE FATTISPECIE PROFONDAMENTE DIVERSE

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Capitolo I - Antiriciclaggio: definizione

2

La novità è estremamente importante, in quanto allarga la disciplina in tema di antiriciclaggio a

soggetti, come i professionisti, dotati di strutture organizzative completamente diverse da quelle

degli intermediari finanziari.

Inoltre, se è vero che gli intermediari avrebbero potuto beneficiare di questo rapporto di

collaborazione volto alla repressione dei fenomeni di riciclaggio (in quanto viene comunque

perseguita la salvaguardia del mercato), gli stessi benefici non potevano essere riscontrati in capo

ai professionisti, che in tal modo finivano per essere soltanto gravati di maggiori oneri.

Estremamente rilevanti, in quanto ancora oggi parzialmente in vigore, sono stati poi i regolamenti

attuativi del decreto 56/2004 emanati dal Ministero dell’economia e delle finanze, in materia di

identificazione, registrazione e conservazione delle informazioni ai fini antiriciclaggio e di

segnalazione delle operazioni sospette.

Con specifico riferimento alla categoria dei professionisti assume particolare rilievo il Decreto n.

143 del 3 febbraio 2006.

Contemporaneamente, ad integrazione del decreto ministeriale, è stato emanato anche il

provvedimento dell’UIC del 24 febbraio 2006.

Con il recepimento della Direttiva n. 2005/60/CE per mezzo del D.Lgs. 21 novembre 2007, n. 231,

sono state introdotte una serie di importanti novità in tema di antiriciclaggio. Volendo richiamare le

più importati è possibile ricordare:

- l’estensione dei principi sanciti dalla normativa antiriciclaggio alla lotta contro il terrorismo

internazionale;

- l’introduzione degli obblighi di adeguata verifica della clientela;

- l’introduzione dell’obbligo di identificazione del titolare effettivo;

- l’introduzione di una specifica definizione di “riciclaggio”, ai soli fini della disciplina di cui al

D.Lgs. 231/2007.

Disciplina antiriciclaggio estesa anche ai professionisti

Decreto Legislativo n.56 del 20 febbraio 2004

Decreto legislativo n.56/2004: vengono definite nuove categorie di soggetti destinatari della disciplina antiriciclaggio tra i quali fanno la loro prima apparizione i

liberi professionisti

Legge 5 luglio 1991, n. 197: prima disciplina antiriciclaggio, concentrata principalmente sugli intermediari finanziari

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Capitolo I - Antiriciclaggio: definizione

3

Le modalità di adempimento degli obblighi antiriciclaggio, così come delineate dal D.Lgs.

231/2007 sono inoltre destinate a subire, a breve, ulteriori modifiche.

Procedono infatti a ritmo serrato i lavori in sede comunitaria per l’emanazione della IV Direttiva

antiriciclaggio.

Appare infatti evidente che l’evoluzione della tecnologia e dei mezzi a disposizione della criminalità

economica, obblighi il legislatore ad intervenire, al fine di rispondere alle nuove minacce al sistema

economico.

1.3. Il riciclaggio nel diritto penale

Il diritto penale italiano vigente prevede quattro fattispecie riconducibili al fenomeno del

riciclaggio, ovvero i delitti di “Ricettazione” (art. 648 c.p.), di “Riciclaggio” (art. 648-bis c.p.), di

“Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita” (648-ter c.p.), nonché il nuovo reato di

autoriciclaggio (Art. 648-ter.1 c.p.)

Il riciclaggio nel nostro sistema penale

Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-ter c.p.)

Riciclaggio (art. 648-bis c.p.)

Ricettazione (art. 648 c.p.)

Disposizioni attuative: Decreto n.143 del 3 febbraio 2006, Provvedimento dell’UIC del 24 febbraio 2006

D.Lgs. 21 novembre 2007, n. 231: attuale disciplina antiriciclaggio

Autoriciclaggio (art. 648-ter1 c.p.)

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Capitolo I - Antiriciclaggio: definizione

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Art. 648 Codice Penale - Ricettazione

Fuori dei casi di concorso nel reato [c.p. 110], chi, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto,

acquista, riceve od occulta denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque si

intromette nel farle acquistare, ricevere od occultare, è punito con la reclusione da due ad otto anni

e con la multa da euro 516 a euro 10.329.

Art. 648-bis Codice Penale - Riciclaggio

Fuori dei casi di concorso nel reato, chiunque sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità

provenienti da delitto non colposo, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo

da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa, è punito con la reclusione da

quattro a dodici anni e con la multa da euro 1.032 a euro 15.493.

Art. 648-ter.1 Codice Penale - Autoriciclaggio

Chiunque impiega i proventi di un delitto non colposo in attività economiche o finanziarie, ovvero li

impiega con finalità speculative, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa

da euro 10.000 ad euro 100.000, se dal fatto deriva nocumento alla libera concorrenza, alla

trasparenza e all'andamento dei mercati.

Se i proventi derivano da un delitto doloso per il quale è stabilita la pena della reclusione nel

massimo fino a cinque anni, si applica la pena della reclusione fino a sei anni.

La pena è aumentata se il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale, bancaria o

finanziaria.

La pena è diminuita nell'ipotesi di cui al secondo comma dell'articolo 648.

Si applica in ogni caso l'ultimo comma dell'articolo 648.

Art. 648-ter Codice Penale - Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita

Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato e dei casi previsti dagli articoli 648 e 648-bis,

impiega in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto, è

punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da euro 1.032 a euro 15.493.

Come appare facilmente intuibile, le quattro fattispecie sono strettamente legate, tanto da render

difficile individuare le differenze tra le varie condotte descritte.

Possiamo tuttavia chiarire che:

- il presupposto comune di tutte le fattispecie è quello della provenienza da delitto del

denaro;

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Capitolo I - Antiriciclaggio: definizione

5

- affinché ricorra il reato di ricettazione è sufficiente, oltre alla conoscenza della provenienza

illecita, la generica finalità di profitto;

- affinché ricorra il reato di riciclaggio, oltre alla conoscenza della provenienza illecita, è

necessario che siano poste azioni volte a far perdere le tracce dell’origine illecita. Si parla di

autoriciclaggio quando la condotta è posta in essere dallo stesso soggetto che ha

commesso o concorso a commettere il reato principale;

- affinché ricorra il reato di cui all’art. 648-ter (impiego di denaro) è necessario che, oltre alla

conoscenza della provenienza illecita, alla finalità di profitto e alla volontà di nascondere la

provenienza illecita, vi sia impiego di risorse in attività economiche e finanziarie.

Quindi, il reato di riciclaggio è in relazione di specialità con quello di ricettazione, perché richiede

che il dolo si qualifichi non per una generica finalità di profitto, ma per lo scopo ulteriore di far

perdere le tracce dell’origine illecita.

Possono essere richiamate, a tal proposito, le sentenze della Corte di Cassazione n. 19907/2009,

32901/2007, 43730/2010).

IL REATO DI RICICLAGGIO

In considerazione del rischio che il reato di riciclaggio rappresenta per la professione del Dottore

Commercialista, è necessario, in questa sede, distinguere le condotte lecite da quelle illecite.

Concentriamoci soprattutto sul reato di riciclaggio di cui all’art. 648-bis del codice penale.

Art. 648-bis Codice Penale - Riciclaggio

Fuori dei casi di concorso nel reato, chiunque sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità

provenienti da delitto non colposo, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo

da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa, è punito con la reclusione da

quattro a dodici anni e con la multa da euro 1.032 a euro 15.493.

La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale.

L’elemento soggettivo

RICETTAZIONE: dolo specifico dello scopo di lucro

RICICLAGGIO: dolo generico

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Capitolo I - Antiriciclaggio: definizione

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La pena è diminuita se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita

la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni. Si applica l'ultimo comma dell'articolo

648

Analizziamo i principali aspetti della disposizione in oggetto.

In primo luogo merita di essere sottolineato come la condotta del reato consista in una serie di

azioni volte a nascondere la provenienza illecita del denaro.

sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo, ovvero

compie in relazione ad essi altre operazioni

Dalla definizione appena fornita appare immediato comprendere come la sostituzione o il

trasferimento di denaro non rappresentino, da sole, condotte punibili, se non allorquando ciò

avvenga per nascondere la provenienza delittuosa del denaro o dei beni.

Tuttavia, l’espressione che più deve attrarre la nostra attenzione è la seguente: “ovvero compie in

relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza

delittuosa”.

Quali sono “le altre operazioni” che possono rappresentare una condotta penalmente perseguibile?

Ebbene, non è facile dare una risposta univoca, in quanto rientrano tra le “altre operazioni”, anche

quelle che non vedono un concreto movimento di denaro. Si pensi, a tal proposito, all’emissione di

fatture per operazioni inesistenti e al falso in bilancio.

Sostituzione del denaro beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo

Trasferimento del denaro beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo

Altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza

delittuosa

REATO DI RICICLAGGIO

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Capitolo I - Antiriciclaggio: definizione

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Il reato presupposto

È necessario ricordare come tutti i delitti non colposi possono costituire reati presupposti a quelli

di riciclaggio, ragion per cui possono ritenersi esclusi soltanto le contravvenzioni e i delitti non

colposi.

In considerazione di quanto appena esposto, tutti i delitti dolosi, compresi quelli fiscali, possono

fungere da reato presupposto del riciclaggio.

A tal proposito, interessante appare la sentenza della Corte di Cassazione n.6061/12, secondo la

quale, tra le “altre utilità” richiamate dall’art.648-bis, ben potrebbe esservi ricompreso anche il

risparmio di spesa che l’agente può ottenere evitando di pagare le imposte dovute, in quanto ciò

produce un mancato decremento del patrimonio che si concretizza in una utilità di natura

economica.

È inoltre importante rilevare come, ai fini della configurabilità del reato non sia richiesta l’esatta

individuazione del reato presupposto. È infatti sufficiente che lo stesso sia almeno astrattamente

configurabile (così, Corte di Cassazione, sentenza 495/09 e Cassazione, sentenza 28715/13).

Merita inoltre di essere chiarito come, per la configurabilità del reato di riciclaggio, non sia

necessario che il soggetto attivo del reato abbia rapporti con l’autore del reato presupposto.

Paradossalmente, infatti, i due soggetti potrebbero anche non conoscersi, in quanto è sufficiente

che il riciclatore si presti volontariamente a trasferire, sostituire o compiere altre operazioni idonee

ad impedire l’individuazione della provenienza delittuosa del reato (a tal proposito, si richiama la

sentenza 35763/2010 della Corte di Cassazione).

Cassazione penale , sentenza 17694 del 07.05.2010

“A D. G., imprenditore del casertano operante nel settore della vendita di bombole di gas, e ad E. B.,

commercialista, veniva applicata, dal GIP presso il Tribunale di Roma in data 15 luglio 2008, la

misura cautelare della custodia in carcere perché indagati per il delitto di cui agli articoli 56 e 648

bis c.p., aggravato dalla circostanza di cui all’articolo 7 della legge 203 del 1991, perché avevano

compiuto atti diretti ad occultare la provenienza da delitto di ingenti capitali tutti riferibili a famiglie

appartenenti al Clan dei casalesi e a reimpiegare la somma di Euro 21.700.000,00 per l’acquisto di

capitale sociale della Lazio spa, facente capo a L. C., tramite G. C.

Anche il ricorso di B. E. è infondato.

..In verità da tutta la motivazione del provvedimento impugnato risulta che l’attività di riciclaggio

posta in essere dal D. con l’aiuto dell’E. - o, per essere più precisi, gli atti posti in essere diretti a

commettere tale reato - fosse diretta ad investire in attività lecite una ingente somma di danaro

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Capitolo I - Antiriciclaggio: definizione

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costituita da versamenti effettuati da famiglie del clan dei casalesi.

È allora evidente che, indipendentemente dalla partecipazione o meno del D. alla associazione, la

condotta presa in considerazione dal Tribunale del riesame fosse diretta ad avvantaggiare, o

comunque, a favorire l’associazione mafiosa, che aveva interesse ad investire in attività lecite la

somma di danaro di loro appartenenza e conseguita illecitamente.”

La sentenza richiamata appare rilevante in quanto, in questo caso, l’assistito non aveva commesso

alcun reato presupposto (in altre parole, il commercialista non stava prestando la sua consulenza

ad un soggetto perseguibile per associazione mafiosa).

Effettivamente, la sentenza in oggetto si limita a richiamare semplicemente la lettera della norma,

in quanto, così come effettivamente stabilisce l’art. 648-bis c.c., sono esclusi dal reato di

riciclaggio il soggetto che ha commesso o ha concorso a commettere il reato (almeno nell’attuale

formulazione della norma).

Elemento soggettivo

Tuttavia, l’aspetto sul quale deve essere prestata particolare attenzione è dato dall’elemento

soggettivo, che, nel reato di riciclaggio è integrato dal dolo generico.

È quindi sufficiente che sia riscontrata la volontà di ostacolare l’identificazione della provenienza

delittuosa del denaro, senza che sia necessario lo scopo di lucro (si vedano, a tal proposito, la

sentenza 546 del 2011 e la sentenza 6350 del 2007, entrambe della Corte di Cassazione).

Pertanto, un Dottore commercialista che si presti a compiere attività volte a “ripulire” il denaro

sporco, seppur in maniera completamente gratuita, e al solo fine di assistere il cliente, sta

commettendo un reato.

Consapevolezza della provenienza delittuosa del denaro, dei beni o delle

altre utilità

Volontà di ostacolare l’identificazione della provenienza delittuosa

DOLO GENERICO

REATO DI RICICLAGGIO

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Capitolo I - Antiriciclaggio: definizione

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A quanto appena esposto, va aggiunto che il professionista non deve esattamente conoscere la

provenienza delittuosa del denaro, in quanto è sufficiente che gli indizi in suo possesso siano così

gravi ed univoci da consentire di dedurre logicamente che i beni siano di provenienza delittuosa

(sentenza n. 9090 del 1995, Corte di Cassazione).

In tal senso, le specifiche competenze tecniche dei professionisti che operano in materia contabile

e fiscale potrebbero sicuramente rappresentare un ulteriore elemento volto a dimostrare la

conoscenza, o almeno, la conoscibilià della provenienza delittuosa del denaro.

Pertanto, nel caso in cui sia riscontrata un’attività di occultamento della provenienza del denaro,

l’unica salvezza per il professionista potrà essere rappresentata dalla dimostrazione della

convinzione che il denaro fosse frutto di una condotta contravvenzionale.

A conclusione di quanto riportato nel presente contributo, merita infine di essere sottolineato

come si configura il reato di riciclaggio anche nel caso in cui i pagamenti siano effettuati con

strumenti tracciabili e siano utilizzati strumenti negoziali di per sé leciti.

Corte di Cassazione, Sentenza 21 agosto 2012, n. 32936

“…i giudici del riesame hanno correttamente argomentato in ordine al carattere fittizio della

compravendita immobiliare dell'appartamento sito in (OMISSIS), essendo oggettivamente anomalo

che il (OMISSIS), dopo aver acquistato l'immobile dal (OMISSIS) il (OMISSIS), glielo abbia poi

promesso in vendita dopo appena pochi giorni, il (OMISSIS); a riguardo non importa che il rogito

definitivo sia stato poi formalizzato solo il (OMISSIS), poiche' cio' che conta e' il brevissimo arco

cronologico (poco piu' di due settimane) trascorso tra la prima vendita e l'impegno alla retrovendita,

con conseguente fissazione del prezzo. Ne' l'indicazione, nella dichiarazione dei redditi, della relativa

plusvalenza e la tracciabilita' dei pagamenti (avvenuti a mezzo assegni circolari a favore dell'odierno

CONTRAVVENZIONI Le pene principali stabilite per le contravvenzioni sono l’arresto e l’ammenda

DELITTTI Le pene principali stabilite per i delitti sono l’ergastolo, la reclusione e la multa

Art. 39 c.p.: i reati si distinguono in delitti e contravvenzioni a seconda della diversa specie delle pene per essi rispettivamente stabilite

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Capitolo I - Antiriciclaggio: definizione

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indagato) sono incompatibili con l'elemento oggettivo del delitto p. e p. ex articolo 648 bis c.p., che

resta integrato anche soltanto dalla condotta di sostituzione del denaro, cui si aggiunge l'operazione

intesa ad ostacolare l'identificazione della sua provenienza delittuosa insita nel passaggio da un

soggetto ad un altro, poiche' in tale forma della condotta del delitto di riciclaggio non e' necessario

che sia impedita la tracciabilita' del percorso dei beni (cfr., ad es., Cass. Sez. 6, n. 26746 del 6.4.11,

dep. 7.7.11) e/o che le operazioni siano avvenute attraverso strumenti negoziali in se'

apparentemente legittimi e non occulti, costituendo ostacolo all'esatta identificazione della

provenienza di denaro od altri beni anche soltanto l'immotivato coinvolgimento, nei trasferimenti, di

piu' persone (cfr. Cass. Sez. 2, n. 47375 del 6.11.09, dep. 14.12.09).

Per tali ragioni non esclude il riciclaggio il fatto che determinati trasferimenti di fondi siano avvenuti

tra c/c accesi presso lo stesso istituto di credito.”

IL REATO DI AUTORICICLAGGIO

Il reato di riciclaggio è stato introdotto nel nostro ordinamento penale con il Decreto Legge n.

59/1978, convertito nella Legge n.191/1978.

Il provvedimento in oggetto ha introdotto nel nostro codice penale l’art. 648-bis circoscrivendo

tuttavia i reati presupposto a fattispecie tassativamente indicate dalla norma stessa.

Erano infatti punibili soltanto i fatti diretti a sostituire denaro o valore provenienti dai delitti di

rapina aggravata, estorsione aggravata o sequestro di persona a scopo di estorsione.

Soltanto con la Legge n.55/1990 è stato punito anche il reimpiego dei proventi, introducendo l’art.

648-ter c.p.

La riforma più importante è stata tuttavia quella contenuta nella Legge n.328/1993, con la quale fu

stabilito che ogni delitto non colposo poteva rappresentare presupposto del reato di riciclaggio.

Nonostante la nuova formulazione nulla variò in tema di soggetti attivi del reato: restava infatti

fermo il fatto che il riciclatore dovesse essere persona diversa da colui che aveva commesso il

reato o concorso alla commissione dello stesso.

Ecco il motivo per il quale può essere considerata una vera e propria “rivoluzione” l’introduzione nel

nostro ordinamento del reato di autoriciclaggio, ad opera dell’articolo 3 della Legge n. 15 dicembre

2014, n. 186.

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Capitolo I - Antiriciclaggio: definizione

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«Art. 648-ter. 1. - (Autoriciclaggio)

Si applica la pena della reclusione da due a otto anni e della multa da euro 5.000 a euro 25.000 a

chiunque, avendo commesso o concorso a commettere un delitto non colposo, impiega,

sostituisce, trasferisce, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro,

i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare

concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa.

Si applica la pena della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 2.500 a euro

12.500 se il denaro, i beni o le altre utilità provengono dalla commissione di un delitto non

colposo punito con la reclusione inferiore nel massimo a cinque anni.

Si applicano comunque le pene previste dal primo comma se il denaro, i beni o le altre utilita'

provengono da un delitto commesso con le condizioni o le finalità di cui all'articolo 7 del

Decreto-Legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla Legge 12 luglio 1991,

n. 203, e successive modificazioni.

Fuori dei casi di cui ai commi precedenti, non sono punibili le condotte per cui il denaro, i beni o

le altre utilità vengono destinate alla mera utilizzazione o al godimento personale.

La pena è aumentata quando i fatti sono commessi nell'esercizio di un’attività bancaria o

finanziaria o di altra attività professionale.

La pena è diminuita fino alla metà per chi si sia efficacemente adoperato per evitare che le

condotte siano portate a conseguenze ulteriori o per assicurare le prove del reato e

l'individuazione dei beni, del denaro e delle altre utilità provenienti dal delitto.

Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648».

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REATO DI AUTORICICLAGGIO

Anche il soggetto che commette o concorre a commettere il reato presupposto è punibile se occulta la provenienza delittuosa del denaro

NOVITÀ

RICICLAGGIO

Un soggetto commette un delitto non colposo

Un altro soggetto, diverso, occulta la provenienza illecita del denaro

AUTORICICLAGGIO

Lo stesso soggetto che commette il reato presupposto occulta la provenienza illecita del denaro

Dal 1° gennaio 2015 è punibile!

La disciplina di cui al D.Lgs. 231/2007, che, come noto, disciplina gli adempimenti antiriciclaggio nei nostri Studi, già contemplava l’ipotesi di autoriciclaggio, ragion

per cui nulla è variato a seguito della nuova previsione introdotta nel nostro Codice Penale

NO

? A seguito dell’introduzione del nuovo reato di autoriciclaggio dovrà variare le

procedure di adeguata verifica della clientela? Dovrò effettuare una segnalazione dell’operazione sospetta all’entrata in vigore

della nuova norma?

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Capitolo I - Antiriciclaggio: definizione

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Il reato di autoriciclaggio potrebbe configurarsi, in special modo, a seguito di reati tributari. È infatti

da rilevare come, in moltissimi i casi, i fondi derivanti da evasione fiscale siano impiegati proprio

nell’attività imprenditoriale del soggetto che commette il reato.

Ecco il motivo per il quale il nuovo reato rappresenta, per il Legislatore, la più forte spinta alla

procedura di emersione volontaria dei capitali: solo aderendo alla procedura di Voluntary

disclosure, infatti, il contribuente che abbia evaso le imposte potrà evitare le pesanti sanzioni

penali previste per il nuovo reato.

Si pensi, a tal proposito, a un soggetto che ha commesso dei reati quali l’emissione di fatture false,

la sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte, la dichiarazione fraudolenta mediante false

fatture o altri artifici, e successivamente abbia impiegato i beni o il denaro occultandone la

provenienza illecita: come abbiamo prima esposto, sarà applicabile la pena della reclusione da due

a otto anni e della multa da euro 5.000 a euro 25.000.

In altre ipotesi, invece, come la dichiarazione infedele o omessa, o l’omesso versamento Iva o

di ritenute, la pena è ridotta (da uno a quattro anni e multa da euro 2.500 a euro 12.500) perché in

questi casi è prevista la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni.

È tuttavia da precisare che il nuovo reato di autoriciclaggio non sarà applicabile soltanto ai periodi

nei quali sarà possibile beneficiare della Voluntary disclosure, ma anche successivamente: appare

evidente che, in futuro i reati tributari e l’autoriciclaggio saranno frequentemente applicabili in capo

allo stesso soggetto.

Si applicherà in ogni caso l’istituto della continuazione, previsto dall’articolo 81 del nostro codice

penale, secondo il quale “è punito con la pena che dovrebbe infliggersi per la violazione più grave

aumentata sino al triplo chi con una sola azione od omissione viola diverse disposizioni di legge

ovvero commette più violazioni della medesima disposizione di legge”.

Non sono invece punibili le condotte per cui il denaro, i beni o le altre utilità vengano destinati alla

mera utilizzazione o al godimento personale. Quest’ultima disposizione normativa ha suscitato, sin

da subito, notevoli perplessità, soprattutto in considerazione del fatto che non è ben delineato il

suo ambito di operatività. Autorevole dottrina ha pertanto sottolineato, sin da subito, che

potrebbero sorgere notevoli contrasti interpretativi, i quali potranno essere risolti solo con

l’affermarsi delle prime interpretazioni giurisprudenziali.

Si pensi, a tal proposito, a un contribuente che, evadendo il Fisco, accumuli ricchezze, che poi

utilizzi per l’acquisto della sua casa di abitazione. In questo caso si potrebbe parlare di “godimento

personale”? Oppure il contribuente in oggetto sarebbe comunque punibile?

Indipendentemente dalle difficoltà interpretative, è stata inoltre oggetto di forti critiche la scelta di

rendere perseguibile l’impiego di denaro nell’attività economica facendo salvi gli usi personali.

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Capitolo I - Antiriciclaggio: definizione

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Appare infatti paradossale che un soggetto che paghi lo stipendio dei suoi dipendenti sia punibile,

mentre colui che utilizza il denaro per un viaggio all’estero non lo sia.

È infine da ricordare che la pena è diminuita fino alla metà per chi si sia efficacemente adoperato

per evitare che le condotte siano portate a conseguenze ulteriori o per assicurare le prove del

reato. Al contrario, la pena è aumentata quando i fatti sono commessi nell'esercizio di un’attività

bancaria o finanziaria o di altra attività professionale.

Le nuove norme sono entrate il vigore il 1° gennaio 2015.

È tuttavia da sottolineare che il reato di autoriciclaggio e quello presupposto sono due reati

autonomi, ragion per cui sarà necessario far riferimento alla data in cui il denaro è stato

reimpiegato al fine di occultarne la provenienza illecita per poter comprendere se le nuove

disposizioni sono applicabili o meno, mentre irrilevante è la data in cui il reato fiscale è stato

commesso (la quale potrebbe quindi essere anche molto risalente nel tempo).

Ecco il motivo per il quale deve ritenersi che il reato di autoriciclaggio possa far “rivivere” reati

fiscali ormai prescritti.

La completa autonomia dei due reati rileva anche ai fini della prescrizione del reato.

Merita in primo luogo di essere ricordato che l’articolo 157 del codice penale prevede che la

prescrizione estingue il reato decorso il tempo corrispondente al massimo della pena edittale

stabilita dalla legge.

Nel caso, quindi, del reato di autoriciclaggio, la prescrizione è prevista dopo otto anni.

E’ tuttavia necessario porre l’attenzione su un aspetto estremamente rilevante: il termine di

prescrizione inizia a decorrere non dalla commissione del reato presupposto, ma dal giorno in cui è

stata “occultata” la provenienza illecita del denaro: non potrà pertanto essere eccepita la

prescrizione del reato presupposto per “sfuggire” al reato di autoriciclaggio.

Causa di esclusione della punibilità

Il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dal reato vengono destinati alla mera utilizzazione o al

godimento personale

È tuttavia necessario attendere le prime pronunce della giurisprudenza per comprendere l’effettiva portata della causa di non punibilità in oggetto.

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Capitolo I - Antiriciclaggio: definizione

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È infine da rilevare che, per espressa modifica normativa, dal 1°gennaio 2015 la responsabilità

dell’ente potrebbe scattare non solo nel caso in cui sia accertato il reato di impiego di denaro, beni

o utilità di provenienza illecita, ma anche nel caso in cui si configuri il reato di autoriciclaggio.

Autoriciclaggio e società

Al quadro, già molto ricco dell’autoriciclaggio si è aggiunto un ulteriore tassello con la previsione

che il nuovo reato trova spazio anche nella disciplina della responsabilità degli enti per gli illeciti

amministrativi dipendenti da reato (art. 25-octies del decreto legislativo n. 231 del 2001).

Questo significa, in altre parole, che, nel caso in cui ricorra il reato di autoriciclaggio non sarà

perseguibile soltanto l’amministratore, ma anche la stessa società, salvo il caso in cui la stessa

dimostri che ha adottato modelli organizzativi adeguati alla protezione.

La nuova previsione assume particolare rilievo soprattutto ove si consideri che, a far scattare

l’autoriciclaggio sono anche i reati previsti in materia tributaria.

Come è stato infatti sottolineato, il forte rischio che si corre è quello che un’impresa, a fronte di

un’unica condotta di evasione fiscale sia punita ben 4 volte:

- con una sanzione amministrativa tributaria;

- con una sanzione penale tributaria;

- per autoriciclaggio;

- secondo la disciplina in tema di responsabilità amministrativa dell’ente.

1.4. Riciclaggio: la definizione ai sensi del D.Lgs. 231/2007

Come abbiamo già anticipato, il D.Lgs. 231/2007 ha introdotto una nuova definizione di riciclaggio,

distinta da quella prevista dal nostro codice penale.

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Reato Reimpiego delle somme

Data dalla quale inizia a decorrere la prescrizione del reato di autoriciclaggio. Il reato si prescriverà nel 2023

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Capitolo I - Antiriciclaggio: definizione

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La fattispecie delineata dal richiamato decreto legislativo non ha sostituito quelle disciplinate dal

codice penale, ma si è affiancata ad esse, in quanto destinata ad assumere rilievo ai soli fini della

normativa sulla prevenzione dell’utilizzo del sistema finanziario ed economico a scopo di

riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo.

Tale scelta ha pertanto determinato la coesistenza nella legislazione italiana di due definizioni

positive di riciclaggio, peraltro non perfettamente sovrapponibili, di cui una di natura penale,

diretta alla repressione del fenomeno criminale e l’altra di carattere amministrativo, strumentale

all’adempimento degli obblighi di antiriciclaggio.

Perché questa scelta di introdurre nel nostro ordinamento un’ulteriore definizione di riciclaggio?

Le principali motivazioni di tale scelta possono essere individuate nella volontà di estendere il

concetto di riciclaggio a fattispecie ulteriori e diverse rispetto a quelle previste dal legislatore

penale, andando a colpire condotte che dovrebbero essere altrimenti ritenute irrilevanti o,

comunque, non ricomprese nell’ambito del riciclaggio di denaro.

Con la nuova definizione fornita dal D.Lgs. 231/2007, infatti, possono essere considerate azioni di

riciclaggio condotte che il nostro ordinamento penale qualifica come tipiche di riciclaggio e di

reimpiego, nonché di ricettazione, di favoreggiamento, di associazione per delinquere, di

istigazione e di concorso.

ANTIRICICLAGGIO

DISCIPLINA PENALE (art. 648, 648-bis 648-ter1 e 648-ter

codice penale)

DISCIPLINA DI CARATTERE

AMMINISTRATIVO (D.Lgs. 231/2007)

Possono essere ricondotti tutti alla definizione di

antiriciclaggio di cui all’art. 2 del D.Lgs. 231/2007

Associazione a delinquere

Favoreggiamento

Riciclaggio, autoriciclaggio, ricettazione e reimpiego

Istigazione

Concorso

Condotte penalmente rilevanti

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Ai soli fini del D.Lgs. n. 231/2007, si considerano infatti azioni di riciclaggio, se commesse

intenzionalmente e nella consapevolezza che i beni provengono da un’attività criminosa:

- la conversione o il trasferimento di beni allo scopo di occultare o dissimulare l’origine

illecita;

- l’acquisto, la detenzione o l’utilizzazione di beni;

- l’occultamento o la dissimulazione della reale natura dei beni;

- la partecipazione a uno degli atti appena richiamati.

Analizziamo con attenzione l’art. 2 del D.Lgs. 231/2007, che, appunto, contiene la definizione di

“riciclaggio”.

LA NORMA L’INTERPRETAZIONE

Ai soli fini del presente decreto le seguenti

azioni, se commesse intenzionalmente,

costituiscono riciclaggio:

La conversione o il trasferimento di beni,

effettuati essendo a conoscenza che essi

provengono da un'attività criminosa o da una

partecipazione a tale attività, allo scopo di

occultare o dissimulare l'origine illecita dei beni

medesimi o di aiutare chiunque sia coinvolto in

Per “conversione” dobbiamo intendere

qualsiasi attività per mezzo della quale i

proventi illeciti vengono cambiati con denaro o

altri beni.

Esempi:

- sostituzione dei proventi derivanti

Riciclaggio: DEFINIZIONE D.Lgs. 231/2007

Conversione e trasferimento di beni

Altre azioni che tendono ad occultare e dissimulare

CONVERSIONE: Sostituire i proventi

illeciti con altri beni o denaro

TRASFERIMENTO

Da un luogo all’altro

Da un soggetto all’altro

Acquisto, detenzione o

utilizzazione di beni provenienti da attività

criminose

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Capitolo I - Antiriciclaggio: definizione

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tale attività a sottrarsi alle conseguenze

giuridiche delle proprie azioni.

dall’attività criminosa con preziosi, oro

o altri beni di valore;

- costituzione in pegno dei beni di

provenienza illecita al fine di poter

ottenere prestiti in denaro;

- operazioni finanziarie di varia natura

effettuate con denaro derivante da

attività criminosa;

- versamenti su conti correnti del

“danaro sporco”, con successivo

trasferimento dei valori ai destinatari

mediante assegni, prelievi o altre

operazioni finanziarie.

Il “trasferimento” consiste invece nello

spostamento materiale e giuridico dei proventi

illeciti, senza tuttavia modificarne la

composizione qualitativa e quantitativa.

Si pensi al caso in cui, anche attraverso

soggetti esteri, il denaro “sporco” venga

trasferito ad un terzo operatore per poi tornare,

con un’ulteriore movimentazione, all’originario

riciclatore.

L'occultamento o la dissimulazione della reale

natura, provenienza, ubicazione, disposizione,

movimento, proprietà dei beni o dei diritti sugli

stessi, effettuati essendo a conoscenza che tali

beni provengono da un'attività criminosa o da

una partecipazione a tale attività.

Queste attività possono essere comprese

all’interno di una categoria generale “altre

operazioni”, diverse da quelle che abbiamo

prima richiamato, ma che comunque

impediscono di ostacolare la provenienza

delittuosa dei beni e dei diritti.

L'acquisto, la detenzione o l'utilizzazione di

beni essendo a conoscenza, al momento della

loro ricezione, che tali beni provengono da

un'attività criminosa o da una partecipazione a

tale attività.

Con riferimento alla fattispecie richiamata

merita di essere sottolineato come anche la

mera detenzione o utilizzazione di un bene

proveniente da reato rappresenta un’ipotesi di

riciclaggio di denaro.

Ad ogni buon conto, è bene sottolineare che,

comunque, il soggetto deve essere

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Capitolo I - Antiriciclaggio: definizione

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consapevole che i beni siano il provento di

un’attività criminosa nel momento

dell’acquisto, della detenzione e

dell’utilizzazione: l’eventuale conoscenza

successiva non configura attività di riciclaggio

di denaro.

Si noti come queste attività possano essere

inquadrate, nel nostro codice penale, come

attività di ricettazione (art. 648 c.p.) e non di

riciclaggio. Pertanto, come abbiamo prima

anticipato, dal 29 dicembre 2007, anche

l’ipotesi di ricettazione viene compresa tra i

delitti che fanno scattare gli adempimenti

antiriciclaggio.

La partecipazione a uno degli atti di cui alle

lettere precedenti, l'associazione per

commettere tale atto, il tentativo di perpetrarlo,

il fatto di aiutare, istigare o consigliare qualcuno

a commetterlo o il fatto di agevolarne

l'esecuzione.

Quest’ultimo punto è sicuramente quello che

potrebbe destare maggiori preoccupazioni:

anche il consiglio a commettere uno degli atti

precedentemente richiamati configura

un’ipotesi di riciclaggio di denaro!

Merita inoltre di essere considerato che, così come stabilito dall’art. 2 del D.Lgs. 231/2007, il

riciclaggio è considerato tale anche se le attività che hanno generato i beni da riciclare si sono

svolte nel territorio di un altro Stato comunitario o di un Paese terzo.

Viene commesso un furto in Germania. Lo stesso soggetto costituisce in pegno i beni

in Italia per poter ottenere un prestito in Italia.

Ai sensi del D.Lgs. 231/2007 è ininfluente sia il fatto che il soggetto che converte i beni

in denaro sia lo stesso che ha commesso il furto (autoriciclaggio), sia il fatto che l’attività

criminosa si sia svolta in un altro Stato.

L’ATTIVITÀ CRIMINOSA

Come abbiamo già avuto modo di sottolineare, la definizione di riciclaggio è legata al concetto di

“attività criminosa”.

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Capitolo I - Antiriciclaggio: definizione

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Al fine di poter delimitare il concetto di “attività criminosa” dobbiamo far riferimento a quanto

stabilisce l’art. 3 della III direttiva antiriciclaggio (dir. n. 2005/60/CE), secondo il quale può essere

considerata attività criminosa "qualsiasi tipo di coinvolgimento criminale nella perpetrazione di un

reato grave".

Sempre lo stesso articolo prosegue, chiarendo che costituiscono reati gravi quelli di terrorismo, il

traffico illecito di stupefacenti, i reati associativi, i reati di frode grave, le condotte di corruzione e,

più in generale, i reati punibili con una pena privativa della libertà o con una misura di sicurezza

privativa della libertà di durata massima superiore a un anno ovvero di durata minima superiore a

sei mesi.

Appare evidente come tale definizione sia molto lontana dalle fattispecie contemplate nel nostro

codice penale: non si parla infatti né di delitto né di contravvenzione, né tantomeno di dolo o colpa.

Ciò rende estremamente difficile comprendere quelli che possono essere considerati i reati

presupposto nella disciplina antiriciclaggio.

Art. 3 della III dir. n. 2005/60/CE

Ai fini della presente direttiva si intende per:

“4. "attività criminosa": qualsiasi tipo di coinvolgimento criminale nella perpetrazione di un reato

grave;

5. costituiscono "reati gravi" almeno:

a) gli atti definiti agli artt. da 1 a 4 della decisione quadro 2002/475/GAI;

b) ognuno dei reati definiti nell'art. 3, par. 1, lett. a), della convenzione delle Nazioni Unite

contro il traffico illecito di stupefacenti e sostanze psicotrope del 1988;

c) le attività delle organizzazioni criminali quali definite nell'art. 1 dell'azione comune

98/733/GAI del Consiglio del 21 dicembre 1998, relativa alla punibilità della partecipazione

a un'organizzazione criminale negli Stati membri dell'Unione europea;

d) la frode, perlomeno la frode grave, quale definita nell'art. 1, par. 1, e nell'art. 2 della

convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee;

e) la corruzione;

f) i reati punibili con una pena privativa della libertà o con una misura di sicurezza privativa

della libertà di durata massima superiore a un anno ovvero, per gli Stati il cui ordinamento

giuridico prevede una soglia minima per i reati, i reati punibili con una pena privativa della

libertà o con una misura di sicurezza privativa della libertà di durata minima superiore a sei

mesi.”

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Capitolo I - Antiriciclaggio: definizione

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1.5. Il finanziamento al terrorismo internazionale

Il D.Lgs. 109/2007 ha esteso le misure di prevenzione previste per il riciclaggio di denaro al

contrasto del finanziamento del terrorismo.

Tuttavia:

- mentre con il concetto di riciclaggio si pone l’accento sull’origine dei beni (che deve,

appunto, essere illecita);

- per il finanziamento al terrorismo rileva la destinazione, che è quella di compiere o di

favorire il compimento di uno o più delitti con finalità di terrorismo (indipendentemente

dall’effettivo utilizzo dei fondi).

L’art. 1, co. 1, D.Lgs. 22 gennaio 2007, n. 109 (al quale il D.Lgs. 231/2007 rinvia) definisce infatti il

finanziamento del terrorismo come “qualsiasi attività diretta alla raccolta, alla provvista,

all’intermediazione, al deposito, alla custodia, all’erogazione di fondi o di risorse economiche, in

qualunque modo realizzati, destinati ad essere, in tutto o in parte, utilizzati al fine di compiere uno o

più delitti con finalità di terrorismo o in ogni caso diretti a favorire il compimento di uno o più delitti

con finalità di terrorismo previsti dal Codice penale e ciò indipendentemente dall’effettivo utilizzo dei

fondi e delle risorse economiche per la commissione dei delitti anzidetti.”

Ma quali sono i “delitti con finalità di terrorismo”?

Al fine di poterli definire possiamo far riferimento all’art. 270-sexies del codice penale.

RILEVA LA DESTINAZIONE RILEVA LA PROVENIENZA

FINANZIAMENTO AL TERRORISMO

RICICLAGGIO

Beni destinati ad essere utilizzati per il compimento di delitti con finalità di

terrorismo

Origine illecita dei beni

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Capitolo I - Antiriciclaggio: definizione

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Articolo 270-sexies - Condotte con finalità di terrorismo

Sono considerate con finalità di terrorismo le condotte che, per la loro natura o contesto, possono

arrecare grave danno ad un Paese o ad un'organizzazione internazionale e sono compiute allo

scopo di intimidire la popolazione o costringere i poteri pubblici o un'organizzazione internazionale

a compiere o astenersi dal compiere un qualsiasi atto o destabilizzare o distruggere le strutture

politiche fondamentali, costituzionali, economiche e sociali di un Paese o di un'organizzazione

internazionale, nonché le altre condotte definite terroristiche o commesse con finalità di terrorismo

da convenzioni o altre norme di diritto internazionale vincolanti per l'Italia.

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Capitolo II – Quadro generale

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2. QUADRO GENERALE

2.1. I soggetti destinatari

Il D.Lgs. n. 231/2007, al Titolo I, Capo III, artt. 10-14, definisce l’ambito soggettivo di applicazione

della stessa disciplina, indicando quali destinatari del provvedimento tutti quei soggetti la cui

attività è potenzialmente a rischio di riciclaggio o di finanziamento al terrorismo.

Più precisamente, gli enti e le professioni vengono raggruppati in singole categorie, tenendo conto

della peculiarità degli stessi e delle differenze di scala e di dimensione, individuando specifici

obblighi per ognuna delle singole categorie.

INTERMEDIARI

FINANZIARI E ALTRI

SOGGETTI ESERCENTI

ATTIVITÀ

FINANZIARIA

Rientrano tra gli intermediari finanziari:

- le banche;

- Poste italiane S.p.A.;

- gli istituti di moneta elettronica;

- gli istituti di pagamento;

- le società di intermediazione mobiliare (SIM);

- le società di gestione del risparmio (SGR);

- le società di investimento a capitale variabile (SICAV);

- le imprese di assicurazione che operano in Italia nei rami di cui

all'articolo 2, comma 1, del CAP;

- gli agenti di cambio;

- le società che svolgono il servizio di riscossione dei tributi;

- gli intermediari finanziari iscritti nell'albo previsto dall'articolo 106

del TUB;

- le società fiduciarie di cui all’articolo 199, comma 2, del decreto

legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;

- le succursali insediate in Italia dei soggetti indicati alle lettere

precedenti aventi sede legale in uno Stato estero;

- Cassa depositi e prestiti S.p.A.;

- le società fiduciarie di cui alla legge 23 novembre 1939, n. 1966 ad

eccezione di quelle di cui all’articolo 199, comma 2, del decreto

legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;

- i soggetti disciplinati dagli articoli 111 e 112 del TUB;

- i soggetti che esercitano professionalmente l’attività di

cambiavalute, consistente nella negoziazione a pronti di mezzi di

pagamento in valuta.

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Capitolo II – Quadro generale

24

Per altri soggetti esercenti attività finanziaria si intendono:

a) i promotori finanziari iscritti nell'albo previsto dall'articolo 31 del

TUF;

b) gli intermediari assicurativi di cui all'articolo 109, comma 2, lettere

a) e b) del CAP che operano nei rami di cui al comma 1, lettera g);

c) i mediatori creditizi iscritti nell’elenco previsto dall’art. 128-sexies,

comma 2, del TUB;

d) gli agenti in attività finanziaria iscritti nell’elenco previsto dall’art.

128-quater, comma 2, del TUB e gli agenti indicati nell’art. 128 -

quater, commi 6 e 7, del medesimo TUB;

PROFESSIONISTI

- i soggetti iscritti nell'albo dei dottori commercialisti e degli esperti

contabili e nell'albo dei consulenti del lavoro;

- ogni altro soggetto che rende i servizi forniti da periti, consulenti e

altri soggetti che svolgono in maniera professionale, anche nei

confronti dei propri associati o iscritti, attività in materia di

contabilità e tributi, ivi compresi associazioni di categoria di

imprenditori e commercianti, CAF e patronati;

- i notai e gli avvocati, quando, in nome o per conto dei propri clienti,

compiono qualsiasi operazione di natura finanziaria o immobiliare

e quando assistono i propri clienti nella progettazione o nella

realizzazione di operazioni riguardanti:

1. il trasferimento a qualsiasi titolo di beni immobili o di attività

economiche;

2. la gestione di denaro, strumenti finanziari o altri beni;

3. l’apertura o la gestione di conti bancari, libretti di deposito e

conti di titoli;

4. l’organizzazione degli apporti necessari alla costituzione, alla

gestione o all’amministrazione della società;

5. la costituzione, la gestione o l’amministrazione di società, trust

o strutture analoghe;

- i prestatori di servizi relativi a società e trust ad esclusione dei

soggetti indicati nei punti precedenti.

ALTRI SOGGETTI

- recupero di crediti per conto terzi, in presenza della licenza di cui

all'articolo 115 del TULPS;

- custodia e trasporto di denaro contante e di titoli o valori a mezzo

di guardie particolari giurate, in presenza della licenza di cui

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Capitolo II – Quadro generale

25

all'articolo 134 del TULPS;

- trasporto di denaro contante, titoli o valori senza l'impiego di

guardie particolari giurate, in presenza dell'iscrizione nell'albo delle

persone fisiche e giuridiche che esercitano l'autotrasporto di cose

per conto di terzi, di cui alla legge 6 giugno 1974, n. 298;

- gestione di case da gioco, in presenza delle autorizzazioni

concesse dalle leggi in vigore, nonché al requisito di cui all'articolo

5, comma 3, del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito,

con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30;

- offerta, attraverso la rete internet e altre reti telematiche o di

telecomunicazione, di giochi, scommesse con vincite in denaro,

con esclusione del lotto, delle lotterie ad estrazione istantanea o ad

estrazione differita e concorsi pronostici, in presenza o in assenza

delle autorizzazioni concesse dal Ministero dell’economia e delle

finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, ai sensi

dell’articolo 1, comma 539, della legge 23 dicembre 2005, n. 266;

- offerta di giochi o scommesse con vincite in denaro, con

esclusione del lotto, delle lotterie ad estrazione istantanea o ad

estrazione differita e concorsi pronostici, su rete fisica, da parte di

soggetti in possesso delle concessioni rilasciate dal Ministero

dell’economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei

monopoli di Stato;

- agenzia di affari in mediazione immobiliare, in presenza

dell'iscrizione nell'apposita sezione del ruolo istituito presso la

camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, ai sensi

della legge 3 febbraio 1989, n. 39.

Ai fini del presente lavoro circoscriveremo l’attenzione sugli obblighi previsti per i professionisti

economici.

Gli obblighi in questione rilevano qualunque sia la forma giuridica di esercizio dell’attività, per cui in

tutti i seguenti casi:

- professionista esercente l’attività individuale;

- associazione di artisti e professionisti;

- società di professionisti.

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Capitolo II – Quadro generale

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2.2. Le autorità competenti

Con riferimento alla disciplina antiriciclaggio, le autorità competenti sono:

Ministero dell’Economia e delle finanze;

Unità di Informazione Finanziaria per l’Italia (UIF);

Autorità di vigilanza di settore;

DIA e Nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia di finanza;

Ordini professionali.

IL MEF

Il Ministero dell’Economia e delle Finanze (MEF) è responsabile dell’alta vigilanza e delle politiche

di prevenzione dell’utilizzo del sistema finanziario per finalità di riciclaggio e di finanziamento del

terrorismo.

Spetta inoltre al Ministero dell’economia e delle finanze l’esercizio dei poteri sanzionatori

amministrativi ai fini antiriciclaggio nonché la cura dei rapporti con gli organismi dell’Unione

Europea ed internazionali, incaricati di stabilire le linee guida e gli standard nelle specifiche

materie.

L’UIF

Alla Uif (Unità di Informazione finanziaria) sono assegnati compiti di analisi finanziaria in materia

di segnalazione di operazioni sospette.

DISCIPLINA

ANTIRICICLAGGIO

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Capitolo II – Quadro generale

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In particolare, tale unità:

- riceve le segnalazioni di operazioni sospette ed effettua i necessari approfondimenti sulle

stesse;

- acquisisce dati e informazioni presso i soggetti tenuti alle segnalazioni;

- collabora con l’Autorità Giudiziaria, gli organismi investigativi, le autorità di vigilanza, le

amministrazioni e gli ordini professionali, le autorità di altri Stati che perseguono le

medesime finalità;

- può sospendere o archiviare le operazioni segnalate;

- svolge analisi e studi, esaminando singole anomalie, specifici settori dell’economia,

categorie di strumenti di pagamenti e determinate realtà economiche territoriali;

- fornisce la sua consulenza per l’elaborazione della normativa nelle materie di competenza.

AUTORITÀ DI VIGILANZA

Un ruolo importante per il funzionamento del sistema antiriciclaggio è svolto anche dalle Autorità

di vigilanza di settore (Banca d’Italia, Consob, Isvap) che sovraintendono al rispetto degli obblighi

da parte dei soggetti vigilati od emanano disposizioni circa il loro corretto adempimento.

Al tal fine possono effettuare ispezioni o richiedere l’esibizione o la trasmissione di documenti, atti,

nonché di ogni altra informazione utile nei confronti dei seguenti soggetti:

intermediari finanziari cosiddetti di primo livello;

altri operatori esercenti attività finanziaria;

società di revisione iscritte nell’albo speciale ex art. 161 del T.U.F.

Le autorità di vigilanza infine possono eseguire, previe intese con il Nucleo speciale di polizia

valutaria della Guardia di Finanza, i controlli circa l’adeguatezza degli assetti organizzativi o

procedurali nonché l’osservanza degli obblighi previsti dal D. Lgs. 231/2007 e dalle relative

disposizioni di attuazione.

NUCLEO SPECIALE DI POLIZIA VALUTARIA DELLA GDF E DIA

L’art. 8 del decreto disciplina inoltre le competenze del Nucleo speciale di polizia valutaria della

Guardia di finanza (NSPV) e delle DIA.

La DIA e il Nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia di finanza svolgono gli

approfondimenti investigativi delle segnalazioni trasmesse dalla UIF.

Inoltre, il Nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia di finanza effettua i controlli diretti a

verificare l'osservanza degli obblighi previsti dalla disciplina antiriciclaggio.

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Capitolo II – Quadro generale

28

In considerazione di quanto appena esposto, merita di essere sottolineato che i controlli

negli studi professionali ai fini del rispetto della disciplina antiriciclaggio non possono

mai essere effettuati dai reparti ordinari della Guardia di Finanza.

Infatti è soltanto il Nucleo Speciale di Polizia Valutaria della GDF a poter effettuare gli accessi.

Il NSPV può tuttavia delegare i Nuclei provinciali di polizia tributaria territorialmente competenti: in

tal caso, però, il controllo è legittimato dal conferimento di apposita delega.

GLI ORDINI PROFESSIONALI

Per quanto riguarda infine gli Ordini professionali, questi ultimi hanno le seguenti funzioni:

controllo sui propri iscritti

Questa funzione in capo agli Ordini professionali è quella che più desta perplessità. È infatti

palese come, attualmente, gli Ordini non dispongono né di risorse proprie né di poteri

normativi e sanzionatori in merito a tale aspetto.

Non è inoltre chiaro in cosa debba sostanziarsi questa attività di controllo e se la stessa

debba essere condotta dagli Ordini territoriali o a livello nazionale;

mediazione nella trasmissione delle segnalazioni di operazioni sospette verso l’U.I.F.

A tal proposito va ricordato che in Gazzetta Ufficiale n. 110 è stato pubblicato il D.M. del 4

maggio 2012, con il quale si riconosce al Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e

degli esperti contabili il ruolo di mediatore tra le segnalazioni pervenute e il MEF.

Grazie a tale opportunità l’Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili può

raccogliere le segnalazioni di ciascun iscritto ed inoltrarle rigorosamente in forma anonima.

Tuttavia, l’effettiva operatività di queste disposizioni si potrà verificare solo a partire dalla

realizzazione di uno specifico sistema tecnologico.

Nel frattempo è ancora necessario inviare le segnalazioni direttamente all’UIF seguendo i

criteri specifici indicati dalla stessa Unità;

favorire la formazione del personale (così come stabilito dall’art. 54, D.Lgs. 231/2007).

DIA

Controlli diretti a verificare l’osservanza degli obblighi antiriciclaggio

Approfondimenti investigativi sulle segnalazioni trasmesse dalla UIF

NSPV

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Capitolo II – Quadro generale

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L’art. 54 chiarisce altresì che è compito degli Ordini professionali quello di individuare le

modalità attuative delle suddette misure;

funzioni consultive

Sono attribuite agli Ordini professionali funzioni consultive con riferimento all’emanazione

dei decreti volti a regolamentare l’obbligo di registrazione. Merita infatti di essere ricordato

che l’art. 38 del D.Lgs. 231/2007 stabilisce che “il Ministero della giustizia, sentiti gli ordini

professionali, adotta disposizioni applicative del presente articolo”.

Allo stesso modo, l’art. 41 prevede funzioni consultive in capo agli ordini con riferimento

all’individuazione degli indicatori di anomalia volti ad agevolare i professionisti al fine della

segnalazione delle operazioni sospette.

IL SEGRETO D’UFFICIO

Tutte le informazioni in possesso della UIF, delle autorità di vigilanza di settore, delle

amministrazioni interessate, degli Ordini professionali e degli altri organi di cui all’art. 8 sono

coperte dal segreto d’ufficio anche nei confronti della pubblica amministrazione, così come

stabilito dall’art. 9, comma 1, D.Lgs. 231/2007.

Sono fatti salvi i casi di comunicazione espressamente previsti dalla legislazione vigente: il

segreto non può infatti essere opposto all'autorità giudiziaria quando le informazioni richieste

siano necessarie per le indagini o i procedimenti relativi a violazioni sanzionate penalmente.

ORDINI PROFESSIONALI: LE FUNZIONI AI FINI DELLA DISCIPLINA ANTIRICICLAGGIO

Favorire la formazione del personale e individuare le modalità attuative

Mediazione nella trasmissione delle segnalazioni di operazioni sospette

Controllo sui propri iscritti

Funzioni consultive

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Capitolo II – Quadro generale

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2.3. Gli adempimenti: una rapida panoramica

Al fine di fornire un quadro generale degli adempimenti connessi alle disposizioni antiriciclaggio, si

fornisce, di seguito, un sunto di quelli che sono i principali punti da tenere a mente.

Nella successiva trattazione provvederemo ad approfondire i singoli aspetti.

ADEMPIMENTI ANTIRICICLAGGIO

1. Adeguata verifica della clientela

2. Obbligo di conservazione dei dati

3. Obbligo di registrazione dei dati

4. Obbligo di segnalazione delle operazioni sospette / di comunicazione operazioni

ultrasoglia

ADEGUATA VERIFICA DELLA CLIENTELA

Con specifico riferimento all’adeguata verifica della clientela, devono essere rispettati i seguenti

adempimenti:

ADEGUATA VERIFICA DELLA CLIENTELA:

1. Identificazione del cliente

2. Identificazione del titolare effettivo

3. Controllo costante

IDENTIFICAZION

E DEL CLIENTE

IDENTIFICAZIONE

TITOLARE

EFFETTIVO

CONTROLLO

COSTANTE

COSA

SIGNIFICA

identificazione e

verifica

dell'identità del

cliente

il titolare effettivo è:

- la persona fisica per

conto della quale è

realizzata

un’operazione o un

attività

- nel caso di entità

giuridica, persona o

persone fisiche che, in

ultima istanza

possiedono o

analisi delle transazioni concluse

durante tutta la durata del rapporto, in

modo da verificare che le stesse siano

compatibili con la conoscenza che si

ha del proprio cliente, delle sue attività

commerciali e del suo profilo di

rischio

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Capitolo II – Quadro generale

31

controllano tale entità

(più del 25% della

partecipazione al

capitale), oppure ne

risultano beneficiari

QUANDO

al momento in cui

è conferito

l’incarico di

svolgere una

prestazione

professionale,

pertanto prima

dello svolgimento

della stessa

contestualmente

all’identificazione del

cliente

durante tutta la durata del rapporto

CHE FARE

in presenza del

cliente:

- raccogliere i dati

del cliente

- acquisire il

documento

- fare una

fotocopia del

documento

- acquisire il

documento dal

quale risulti

l’esistenza del

potere di legale

rappresentante

quando il cliente è

una società

- acquisire

dichiarazione,

sottoscritta dal

cliente, contenente i

dati necessari per

l’identificazione del

titolare effettivo

- conservare la copia

o i riferimenti dei

documenti richiesti

durante il rapporto professionale:

- effettuare una prima richiesta scritta

con impegno del cliente a comunicare

la variazione dei dati ivi indicati;

- programmare richieste periodiche di

aggiornamento dei dati; programmare

scadenze entro le quali aggiornare i

dati;

- prevedere eventuali incontri con il

cliente quando si presentano

situazioni di criticità (entrata nella

fascia di rischio alta);

- istruire il personale di studio in modo

che possa fornire elementi utili alla

valutazione del profilo di rischio;

- annotare le informazioni acquisite

nel corso degli incontri preparatori e

nello svolgimento delle diverse

prestazioni

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Capitolo II – Quadro generale

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OBBLIGO DI CONSERVAZIONE E REGISTRAZIONE

Le informazioni acquisite nell’assolvimento degli obblighi di adeguata verifica della clientela

devono essere conservate e registrate affinché possano essere utilizzate per qualsiasi indagine su

eventuali operazioni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo o per corrispondenti analisi

effettuate dalla UIF o da qualsiasi altra Autorità competente.

LA SEGNALAZIONE DELLE OPERAZIONI SOSPETTE

Qualora il professionista sospetti, o abbia motivi ragionevoli per sospettare, che siano in corso o

che siano state compiute o tentate operazioni di riciclaggio o finanziamento al terrorismo, deve

inviare alla UIF una segnalazione di operazione sospetta.

Al fine di agevolare il professionista e i suoi collaboratori nell’individuazione delle operazioni

sospette sono stati emanati indicatori di anomalia, i quali sono periodicamente aggiornati (Decreto

del Ministero della Giustizia 16 aprile 2010).

Diverso è invece il caso in cui il professionista debba provvedere alla comunicazione di operazioni

in contanti ultrasoglia.

In questo caso, deve essere inviata, a mezzo raccomandata, in carta libera, entro 30 giorni da

quando si è venuti a conoscenza dell’infrazione, un’apposita comunicazione alle Ragionerie

Territoriali dello Stato.

Deve inviare una segnalazione di

operazione sospetta

Il professionista sa, sospetta o ha motivi ragionevoli per sospettare che siano in corso o che siano state compiute o tentate operazioni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo.

Archivio Unico Informatico o registro della clientela

Istituzione del fascicolo della clientela

Informazioni acquisite nell’assolvimento degli obblighi di adeguata verifica della clientela

Obbligo di registrazione

Obbligo di conservazione

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Capitolo II – Quadro generale

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I PRINCIPI

Con riferimento a quanto appena esposto, merita altresì di essere ricordato che l’art. 3 del D.Lgs.

231/2007 detta due importanti principi generali in tema di antiriciclaggio.

Tali principi assumono rilevanza essenziale nella trattazione della disciplina in oggetto, perché,

come si vedrà, influenzano moltissimi aspetti della stessa.

ANTIRICICLAGGIO: PRINCIPI GENERALI

PRINCIPIO DELLA COLLABORAZIONE ATTIVA

PRINCIPIO DELLA PROPORZIONALITÀ

Le misure che il professionista deve adottare devono essere proporzionate al rischio di

riciclaggio in relazione:

- all’operazione/prestazione- al tipo di cliente

L’applicazione delle misure deve inoltre essere proporzionata alle peculiarità delle professioni e alle dimensioni dei destinatari della normativa.

Nello svolgimento dell’attività, i professionisti devono adottare idonei e appropriati sistemi e procedure in materia di obblighi di adeguata verifica della clientela, di segnalazione delle operazioni sospette, di conservazione dei documenti, di controllo interno, di valutazione e di gestione del rischio, di garanzia dell'osservanza delle disposizioni pertinenti e di comunicazione per prevenire e impedire la realizzazione di operazioni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo.

COMUNICAZIONE ALLE RAGIONERIE

TERRITORIALI DELLO STATO

SEGNALAZIONE OPERAZIONE SOSPETTA ALL’UIF

Operazioni in contanti ultrasoglia operazioni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo

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Capitolo II – Quadro generale

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2.4. La decorrenza degli obblighi

Abbiamo già avuto modo, nella trattazione dei precedenti punti, di chiarire che la disciplina in

oggetto è stata più volte modificata a seguito di successivi interventi normativi.

Prima di addentrarci nella trattazione dei singoli adempimenti antiriciclaggio, merita tuttavia di

essere sottolineato come questi siano mutati profondamente negli anni: lo studio professionale

sarà quindi tenuto a rispettare, nel corso del tempo, la disciplina prevista per quel particolare

periodo.

In primo luogo merita di essere ricordato che soltanto con il D.M. 141/2006 viene segnata

l’effettiva entrata in vigore degli obblighi antiriciclaggio in capo al professionista.

Dalla sua entrate in vigore, pertanto, scattano gli obblighi di identificazione, registrazione e

conservazione dei dati e di segnalazione delle operazioni sospette. La data di decorrenza degli

adempimenti in oggetto è quella del 22 aprile 2006.

Con il D.Lgs. 231/2007 (e, dunque, dal 29 dicembre 2007), sono stati invece introdotti gli obblighi

di adeguata verifica della clientela e l’approccio basato sul rischio.

Soltanto per gli incarichi professionali conferiti a partire da 29 dicembre 2007, pertanto, i

professionisti sono tenuti al rispetto degli adempimenti connessi all'adeguata verifica della

clientela (e quindi, all’identificazione del titolare effettivo e al controllo costante).

Tuttavia, al fine di poter disciplinare la decorrenza degli obblighi di adeguata verifica con

riferimento alla "vecchia" clientela (incarichi conferiti prima del 29 dicembre 2007), è stato

previsto dall’art. 22, D.Lgs. 231/2007 che per la clientela già acquisita tali obblighi devono

applicarsi "al primo contatto utile, fatta salva la valutazione del rischio presente".

L’espressione "primo contatto utile", deve essere interpretata, così come chiarito dalle Linee guida

del CNDCEC, nel senso di “incontro” con il cliente, a prescindere dal fatto che venga modificata la

situazione in essere.

Nel caso in cui, invece, “la situazione in essere subisca modificazioni (ad es. a seguito del

conferimento di un nuovo incarico, della modifica di un incarico precedentemente conferito, della

modifica dei soggetti connessi all’incarico), ovvero il professionista venga a conoscenza

dell’esistenza di situazioni di rischio, l’adeguata verifica deve essere anticipata senza attendere il

primo contatto utile”.

È necessario inoltre ricordare come l’art. 22 chiarisca che “per la clientela già acquisita i suddetti

obblighi si applicano al primo contatto utile, fatta salva la valutazione del rischio presente”.

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Capitolo II – Quadro generale

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L’inciso “fatta salva la valutazione del rischio presente”, lascia capire che, nel caso in cui il

professionista abbia individuato nel cliente un rischio di riciclaggio medio o alto, dovrà procedere

subito con l’adeguata verifica, a prescindere da eventuali incontri con il cliente.

Con riferimento, invece, ai “nuovi” obblighi di registrazione e di conservazione richiamati dal

D.Lgs. 231/2007, è necessario rilevare come l’applicazione degli stessi sia subordinata

all’emanazione di appositi decreti attuativi, che, per i professionisti, devono essere emanati dal

Ministero della Giustizia.

In mancanza degli stessi continuano a trovare applicazione ancora le disposizione contenute nel

D.M. n. 141/2006 e del Provvedimento UIC del 24 febbraio 2006, in quanto compatibili.

A tal proposito merita di essere ricordato che con la Circolare MEF del 19 dicembre 2007 sono

state elencate le disposizioni del regolamento che devono ritenersi incompatibili con le nuove

norme in tema di adempimenti antiriciclaggio.

L’assenza delle necessarie disposizioni applicative dell’art. 38, comma 7 è

estremamente rilevante, in quanto, ad esempio, in mancanza delle stesse, i

professionisti non sono tenuti a provvedere alla registrazione dei dati relativi al titolare

effettivo.

Questo è quanto chiarito recentemente dal MEF alla stampa specializzata.

CLIENTELA GIÀ

ACQUISITA AL 29/12/2007

CLIENTELA ACQUISITA

DAL 29/12/2007

Adeguata verifica da

effettuare al primo contatto

utile.

Adeguata verifica da effettuare

al momento del conferimento

dell’incarico.

col D.M. 141/2006 scattano gli obblighi di: - identificazione- registrazione e conservazione dei dati- segnalazione delle operazioni sospette

22 aprile 2006

29 dicembre 2007 sono stati introdotti: - gli obblighi di adeguata verifica della clientela- e l’approccio basato sul rischio

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Capitolo II – Quadro generale

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2.5. Privacy e antiriciclaggio

Nell’adempiere agli obblighi antiriciclaggio il professionista deve altresì rispettare quanto disposto

dal D.Lgs. 196/03 in tema di trattamento dei dati personali. Pertanto:

Dal punto di vista operativo la soluzione consigliabile è la seguente:

estendere le disposizioni in materia di privacy normalmente adottate in studio anche ai fini

degli adempimenti antiriciclaggio;

integrare l’informativa prevista dal Codice privacy che viene rilasciata al cliente con la

dicitura che segue:

I Suoi dati saranno trattati anche ai sensi della normativa vigente in materia di antiriciclaggio,

essendo il professionista sottoposto agli obblighi di identificazione, registrazione e segnalazione di

cui al D.Lgs. 231/2007.

Non è invece necessario chiedere al cliente di prestare il proprio consenso al trattamento dei dati,

essendo questo un trattamento eseguito per obbligo di legge.

Pertanto il cliente non può:

opporsi al trattamento dei dati personali;

avere accesso ai dati raccolti ai fini antiriciclaggio e antiterrorismo;

chiederne la rettifica, l’integrazione e la cancellazione.

Antiriciclaggio & Privacy:

gli adempimenti

previsti

Deve essere rilasciata al cliente apposita informativa ai sensi dell’art. 13 del decreto privacy, specificando che i dati verranno trattati anche al fine di adempiere agli obblighi in materia di antiriciclaggio

Deve essere rispettato quanto previsto dal codice privacy in tema di trattamento dei dati personali in occasione dell’adempimento degli obblighi di identificazione, registrazione e conservazione, nonché in occasione di eventuali segnalazioni di operazioni sospette

Deve essere individuato un soggetto incaricato al trattamento dei dati. L’incarico dovrà essere formalizzato all’interno del DPS (o altro documento analogo), specificando che il trattamento è finalizzato al rispetto della disciplina antiriciclaggio

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Capitolo III – Gli adempimenti: l’adeguata verifica della clientela

37

3. GLI ADEMPIMENTI: L’ADEGUATA VERIFICA DELLA CLIENTELA

3.1. L’adeguata verifica della clientela

Il primo degli adempimenti in capo al professionista si concretizza nell’adeguata verifica della

clientela.

Art. 18, D.Lgs. 231/2007

Contenuto degli obblighi di adeguata verifica della clientela

“Gli obblighi di adeguata verifica della clientela consistono nelle seguenti attività:

a) identificare il cliente e verificarne l'identità sulla base di documenti, dati o informazioni

ottenuti da una fonte affidabile e indipendente;

b) identificare l'eventuale titolare effettivo e verificarne l'identità;

c) ottenere informazioni sullo scopo e sulla natura prevista del rapporto continuativo o della

prestazione professionale;

d) svolgere un controllo costante nel corso del rapporto continuativo o della prestazione

professionale”.

LE OPERAZIONI RILEVANTI

Il D.Lgs. n. 231/2007 non fornisce un elenco dettagliato delle operazioni rilevanti ai fini della

disciplina dell’antiriciclaggio, limitandosi, all’art. 16, a stabilire che i professionisti sono tenuti ad

osservare gli obblighi di adeguata verifica nei seguenti casi:

1. quando la prestazione professionale ha ad oggetto mezzi di pagamento, beni od utilità di

valore pari o superiore a 15.000 euro;

2. quando eseguono prestazioni professionali occasionali che comportino la trasmissione o la

movimentazione di mezzi di pagamento di importo pari o superiore a 15.000 euro,

indipendentemente dal fatto che siano effettuate con una operazione unica o con più

operazioni che appaiono tra di loro collegate per realizzare un’operazione frazionata;

3. tutte le volte che l'operazione sia di valore indeterminato o non determinabile. Ai fini

dell'obbligo di adeguata verifica della clientela, la costituzione, gestione o amministrazione di

società, enti, trust o soggetti giuridici analoghi integra in ogni caso un'operazione di valore non

determinabile;

4. quando vi è sospetto di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, indipendentemente da

qualsiasi deroga, esenzione o soglia applicabile;

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Capitolo III – Gli adempimenti: l’adeguata verifica della clientela

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5. quando vi sono dubbi sulla veridicità o sull'adeguatezza dei dati ottenuti ai fini

dell'identificazione di un cliente.

In ogni caso, l’art. 12 c. 3, fissa dei casi di esonero dagli obblighi di adeguata verifica della clientela

e di registrazione:

a. mera attività di redazione e/o trasmissione delle dichiarazioni derivanti da obblighi fiscali

(e non solo, quindi, delle dichiarazioni dei redditi);

b. adempimenti in materia di amministrazione del personale di cui alla legge 11 gennaio

1979, n.12.

ADEGUATA VERIFICA: ESONERI

Mera attività di redazione e/o trasmissione delle dichiarazioni derivanti da obblighi fiscali

Adempimenti in materia di amministrazione del personale

PROFESSIONISTI: OPERAZIONI RILEVANTI

tutte le volte che l'operazione sia di valore indeterminato o non determinabile

quando vi è sospetto di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, indipendentemente da qualsiasi deroga, esenzione o soglia applicabile

quando vi sono dubbi sulla veridicità o sull'adeguatezza dei dati ottenuti ai fini dell'identificazione di un cliente

prestazioni professionali occasionali che comportano la trasmissione o la movimentazione di mezzi di pagamento di importo pari o superiore a 15.000 euro, anche a seguito di operazioni frazionate

prestazione professionale che ha ad oggetto mezzi di pagamento, beni od utilità di valore pari o superiore a 15.000 euro

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Capitolo III – Gli adempimenti: l’adeguata verifica della clientela

39

Nel caso in cui vi sia sospetto di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo si deve

sempre procedere con l’adeguata verifica, indipendentemente da qualsiasi esclusione!

IL CASO

Sono un Dottore commercialista. Qualora dovessi semplicemente inviare una comunicazione al

Registro delle imprese, sono tenuto a rispettare gli obblighi antiriciclaggio?

Purtroppo, nel caso di specie, si parla di prestazione professionale di valore indeterminato, per cui

sempre soggetta al rispetto degli obblighi antiriciclaggio.

Il professionista pertanto sarà tenuto al rispetto degli obblighi di adeguata verifica, di

conservazione e di registrazione.

Occorre però ricordare che l’art. 12 c. 3, fissa dei casi di esonero dagli obblighi di adeguata verifica

della clientela e di registrazione, che sono:

a. la mera attività di redazione e/o trasmissione delle dichiarazioni derivanti da obblighi fiscali

(e non solo, quindi, delle dichiarazioni dei redditi);

b. gli adempimenti in materia di amministrazione del personale di cui alla legge 11 gennaio

1979, n.12.

Pertanto, qualora la pratica trasmessa sia relativa semplicemente all’adempimento degli obblighi

fiscali (es. una variazione dei dati ai fini Iva) il professionista non sarà tenuto al rispetto della

disciplina in tema di antiriciclaggio.

È tuttavia da rilevare come nel corso degli anni si siano succeduti una serie di interventi volti ad

individuare con maggiore precisione tutti i casi in cui si rende necessario adempiere agli obblighi di

adeguata verifica.

Pertanto, al fine di consentire una chiara individuazione delle operazioni per le quali scattano gli

obblighi di adeguata verifica, le Linee Guida del CNDCEC hanno fornito la seguente elencazione

delle principali tipologie di prestazioni professionali, suddividendole in prestazioni escluse e

prestazioni oggetto di adeguata verifica.

Queste ultime sono ulteriormente suddivise in operazioni di valore indeterminato o indeterminabile

(per le quali scattano sempre gli obblighi di adeguata verifica) e operazioni che sono rilevanti solo

se di valore pari o superiore a 15.000 euro.

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Capitolo III – Gli adempimenti: l’adeguata verifica della clientela

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PRESTAZIONI ESCLUSE DAGLI OBBLIGHI DI ADEGUATA VERIFICA

− adempimenti in materia di amministrazione del personale

− attività di redazione e/o trasmissione delle dichiarazioni derivanti da obblighi fiscali

− docenze a corsi, convegni e simili (con la risposta U.I.C. n. 23 del 21 giugno 2006 è stata

esclusa dall’ambito di applicazione della disciplina antiriciclaggio l’attività di docenza

esplicata dal professionista in corsi di formazione e aggiornamento)

− funzione di componente di organi di controllo di società destinatarie degli obblighi

antiriciclaggio (qualora non incaricato del controllo contabile). In questi casi l’art. 52,

D.Lgs. 231/2007 sancisce l’esonero dagli obblighi di adeguata verifica della clientela, di

registrazione e conservazione dei dati, nonché di segnalazione delle operazioni sospette

− funzione di revisore in enti pubblici (escluso dall’ambito di applicazione della normativa

antiriciclaggio - Parte prima, paragrafo 2, del provvedimento U.I.C. 24 febbraio 2006)

− funzione di sindaco in società o enti, qualora il collegio sindacale non sia incaricato del

controllo contabile. L’art. 12, al comma 3-bis, stabilisce che i “componenti degli organi di

controllo, comunque denominati, per quanto disciplinato dal presente decreto e fermo

restando il rispetto del disposto di cui all’articolo 52, sono esonerati dagli obblighi di cui al

Titolo II, Capi I, II e III”. Non sono tenuti pertanto all’adeguata verifica della clientela, alla

registrazione e conservazione dei dati e alla segnalazione delle operazioni sospette

− incarico di curatore, commissario giudiziale e commissario liquidatore nelle procedure

concorsuali, giudiziarie e amministrative e nelle procedure di amministrazione

straordinaria nonché incarico di ausiliario del giudice, di amministratore e di liquidatore

nelle procedure giudiziali. Si veda, a tal proposito, la Risposta Uic n. 15 del 21 giugno

2007, con la quale si chiarisce che “l’attività svolta dal professionista a seguito di

conferimento di incarico da parte dell’autorità giudiziaria, quale per esempio quello di

curatore fallimentare o di consulente tecnico d’ufficio, è esclusa dall’ambito di

applicazione delle disposizioni antiriciclaggio. In questi casi, infatti, il professionista agisce

in qualità di organo ausiliario del giudice e non si ravvisa nella fattispecie né la nozione di

cliente né quella di prestazione professionale così come definite dall’art. 1, lett. g) e h) del

decreto del ministero dell’economia 3 febbraio 2006, n. 141 e dal paragrafo I della parte I

del provvedimento Uic citato”

− incarico di custode giudiziale di beni ed aziende (Risposta Uic n. 15 del 21 giugno 2007,

di cui sopra)

− incarico di recupero crediti (Risposta Uic n. 22 del 21 giugno 2006)

− mediazione ai sensi dell’art. 60, l. n. 69/2009. L’ art. 10, co. 2, D.Lgs. 231/2007 esclude gli

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Capitolo III – Gli adempimenti: l’adeguata verifica della clientela

41

intermediari dagli obblighi di adeguata verifica e registrazione. Pertanto, l’attenzione, per

il professionista che svolge l’attività di mediazione, deve comunque essere focalizzata

sugli altri obblighi posti dalla normativa antiriciclaggio: segnalazione delle operazioni

sospette di riciclaggio/finanziamento del terrorismo; comunicazione al MEF delle

violazioni all’uso del contante; formazione del personale

− operazioni di vendita di beni mobili registrati e immobili nonché formazione del progetto

di distribuzione, ex art. 2, comma 3, lett. e), L. 14 maggio 2005, n. 80

− pareri giuridici pro‐veritate

− perizie e consulenze tecniche su incarico dell’autorità giudiziale

− redazione di stime giurate su incarico dell’autorità giudiziale

PRESTAZIONI OGGETTO DI ADEGUATA VERIFICA

Operazioni aventi ad oggetto mezzi di pagamento, beni o utilità di valore pari o superiore a 15.000

euro

− amministrazione e liquidazione (a titolo professionale) di aziende (individuali), patrimoni e

singoli beni

− arbitrati e ogni altro incarico di composizione di controversie

− assistenza e consulenza per istruttorie di finanziamenti

− assistenza e rappresentanza nella difesa tributaria, giudiziale e stragiudiziale

− attività di valutazione tecnica della iniziativa di impresa e di asseverazione del business

plan per l’accesso a finanziamenti pubblici

− consulenza contrattuale

− consulenza e trasferimento di quote di S.r.l.

− consulenze a qualsiasi titolo su trasferimenti di immobili

− consulenze a qualsiasi titolo sul trasferimento di attività economiche

− custodia e conservazione di beni e aziende

− gestione di conti di titoli, conti bancari, denaro, libretti di deposito

− gestione di incassi e versamenti in nome e per conto del cliente unitariamente oltre soglia

− gestione di posizioni previdenziali e assicurative

− monitoraggio e tutoraggio dell’utilizzo dei mezzi pubblici erogati alle imprese

− operazioni di finanza straordinaria

− redazione di stime e perizie di parte

− sistemazioni tra eredi, sistemazioni patrimoniali e sistemazioni familiari

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Capitolo III – Gli adempimenti: l’adeguata verifica della clientela

42

− valutazioni di aziende, rami d’aziende nonché valutazione, in sede di riconoscimento della

personalità giuridica delle fondazioni e delle associazioni, dell’adeguatezza del patrimonio

alla realizzazione dello scopo

Operazioni di valore indeterminato o indeterminabile

− analisi dei costi e ricavi di imprese, redazione di piani economici e finanziari

− assistenza in procedure concorsuali

− attestazione dei piani di risanamento ex art. 67, terzo comma, lett. d), R.D. 16 marzo 1942,

n. 267 (perché l’incarico è conferito dall’imprenditore e non dall’autorità giudiziaria)

− consulenza aziendale, amministrativa, contrattuale, tributaria o finanziaria di carattere

continuativo

− consulenze continuative attinenti la gestione o l’amministrazione di società, enti, trust e

soggetti giuridici analoghi

− consulenze continuative attinenti la gestione o l'amministrazione di società cooperative,

Onlus ed altri enti

− consulenze in materia di concordati stragiudiziali

− consulenze in materia di conferimenti, scissioni, fusioni e liquidazioni societarie

− consulenze in materia di contabilità e bilanci

− consulenze in materia di impianto ed organizzazione delle contabilità

− consulenze o servizi prestati per la costituzione di società, enti, trust e soggetti giuridici

analoghi

− fusioni e scissioni

− ispezioni amministrative, verifiche contabili e certificazioni

− organizzazione degli apporti necessari alla costituzione di società, enti, trust o soggetti

giuridici analoghi

− relazione del professionista in tema di accordi di ristrutturazione del debito, ex art. 182‐bis,

primo comma, R.D. 16 marzo 1942, n. 267

− relazione giurata del professionista in tema di concordato preventivo ex art. 161, secondo

comma, R.D. 16 marzo 1942, n. 267

− regolamenti e liquidazioni di avarie

− revisione legale dei conti

− tenuta della contabilità

− trasformazioni

L’operazione esclusa dagli obblighi di adeguata verifica della clientela non è automaticamente

esclusa dall’ambito di applicazione della disciplina antiriciclaggio.

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Capitolo III – Gli adempimenti: l’adeguata verifica della clientela

43

Anche con riferimento alle attività di redazione e/o trasmissione delle dichiarazioni derivanti da

obblighi fiscali e agli adempimenti in materia di amministrazione del personale prima richiamate, si

sottolinea come il D.Lgs. 231/2007 abbia sancito l’esonero dall’obbligo di adeguata verifica e

registrazione, ma non anche da quello di segnalazione delle operazioni sospette.

Sono un dottore commercialista e ho provveduto alla mera trasmissione del modello

Unico 2013 di una S.r.l. Sospetto tuttavia che la dichiarazione riporti elementi passivi

fittizi, per cui si potrebbe configurare il reato di dichiarazione fraudolenta di cui all’art. 2

del D.Lgs. 74/2000.

In considerazione del fatto che l’art. 12, comma 3, testualmente recita “Gli obblighi di cui al Titolo

II, Capo I e II, non sussistono in relazione allo svolgimento della mera attività di redazione e/o di

trasmissione delle dichiarazioni derivanti da obblighi fiscali e degli adempimenti in materia di

amministrazione del personale di cui alla legge 11 gennaio 1979, n. 12”, non ritengo che debba

essere posto in essere alcun adempimento in materia di antiriciclaggio. È corretta

l’interpretazione?

No, in questo caso c’è comunque l’obbligo di segnalazione dell’operazione sospetta. L’art. 12,

comma 3 del D.Lgs. 231/2007, infatti, espressamente esonera il professionista dagli obblighi di

adeguata verifica (Titolo II, Capo I) e di registrazione (Titolo II, Capo II), mentre non prevede

nessuna esenzione in tema di obbligo di segnalazione delle operazioni sospette.

Si ricorda inoltre che, nel caso in cui vi sia sospetto di riciclaggio o di finanziamento del

terrorismo è comunque necessario procedere all’adeguata verifica, indipendentemente da

qualsiasi deroga o esenzione.

I CONSULENTI DEL LAVORO

Con riferimento ai consulenti del lavoro, un’utile guida può essere individuata nel Parere n. 2 del 27

maggio 2013 della “Fondazione studi consulenti del lavoro”.

Il Parere precisa infatti che:

l’attività di redazione e trasmissione delle dichiarazioni fiscali e le attività legate

all’amministrazione del personale sono escluse dalla disciplina antiriclaggio.

Particolarmente interessante risulta essere un’ulteriore precisazione riguardo all’esclusione

prevista per l’attività di amministrazione del personale: nella fattispecie in oggetto rientra

non solo l'elaborazione dei cedolini, ma anche tutte le attività annesse e connesse alla

gestione del personale comprese nella L. 12/1979.

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Capitolo III – Gli adempimenti: l’adeguata verifica della clientela

44

Questa tesi è sostenuta richiamando la nota di chiarimenti del MEF del 12 giugno 2008,

secondo la quale la disposizione va interpretata in misura estensiva.

La Fondazione Studi ricorda tuttavia che non è prevista alcuna deroga nel caso in cui il

professionista ritenga che la prestazione richiesta (anche in materia di personale

dipendente ed adempimenti connessi) possa essere riconducibile ad attività di riciclaggio.

le altre attività svolte (es. consulenze su contratti di compravendita, societarie, tributarie,

gestione della contabilità) non rientrano nella citata esclusione. Quindi, per dette attività

nasce l’obbligo di identificare il cliente e procedere alla adeguata verifica.

all’attività legata a procedimenti giudiziari è collegata un’altra esclusione. Questa

esclusione è limitata alla mera segnalazione. Vale a dire che se al consulente del lavoro è

richiesta una prestazione di difesa in un processo tributario, ad esempio, non sarà esentato

dall’identificazione e dalla verifica adeguata del cliente, ma semplicemente, qualora

scoprisse in tale sede un investimento di denaro di provenienza illecita, potrà evitare la

segnalazione.

I CHIARIMENTI DEL MEF

Recentemente il MEF è tornato a soffermarsi sull’ambito di applicazione della normativa

antiriciclaggio, fornendo importanti chiarimenti.

È stato infatti precisato che il professionista è soggetto agli adempimenti in materia di

antiriciclaggio anche nel caso in cui sia svolta un’attività di mera consulenza volta alla successiva

predisposizione e stipula di un contratto.

Il professionista svolge un’attività di consulenza in merito a specifiche clausole di un

contratto di affitto di ramo d’azienda. Tuttavia non provvede alla stesura dello stesso.

È comunque soggetto a rispettare gli adempimenti in tema di antiriciclaggio?

Si, nel caso di specie si sostanzia comunque un’attività di consulenza contrattuale.

È stato inoltre precisato, con riferimento ai contratti di affitto, che il limite di 15.000 euro, a partire

dal quale scattano gli obblighi di adeguata verifica della clientela, deve essere riferito al canone

periodico concordato. Sono pertanto irrilevanti il canone annuale, così come l’importo relativo

all’intera durata del contratto.

Può così ben accadere che lo stesso contratto di affitto possa far scattare gli obblighi di adeguata

verifica della clientela se la rata è semestrale, mentre non sia rilevante ai fini dell’adeguata verifica

se la rata è mensile.

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Capitolo III – Gli adempimenti: l’adeguata verifica della clientela

45

ESEMPIO

OBBLIGHI ORDINARI, SEMPLIFICATI E RAFFORZATI

Appurata l’effettiva sussistenza dell’obbligo, il professionista deve definire se lo stesso debba

essere assolto secondo modalità:

a) ordinarie, individuando le situazioni (sicuramente le più frequenti) in cui dovrà provvedere

agli obblighi previsti dagli artt. 18, 19 e 20 del D.Lgs. 231/2007;

b) semplificate, individuando la sussistenza dei requisiti soggettivi e oggettivi di cui all’art. 25

del D.Lgs. 231/2007 e all’art. 4 dell’allegato tecnico;

c) rafforzate, individuando la sussistenza delle situazioni previste dall’art. 28, commi 2 e 5 del

D.Lgs. 231/2007 e, in relazione al comma 5, tenendo conto dell’art. 1 dell’allegato tecnico.

3.2. Gli obblighi ordinari

Gli obblighi ordinari si applicano nei casi più frequenti che si individuano, tuttavia, in via residuale:

quando non devono applicarsi gli obblighi rafforzati, né possono applicarsi quelli semplificati.

ADEGUATA VERIFICA DELLA CLIENTELA:

1. Identificazione del cliente e verifica dell’identità dello stesso

2. Identificazione del titolare effettivo

3. Ottenimento di informazioni sulla natura e sullo scopo del rapporto o della prestazione

4. Controllo costante

OBBLIGHI ORDINARI

OBBLIGHI SEMPLIFICATI OBBLIGHI RAFFORZATI

NO identificazione titolare effettivo; NO richiesta informazioni scopo e natura prestazione; NO controllo costante. Sono poi previsti ulteriori esoneri per particolari fattispecie

Procedure più rigorose (i maggiori adempimenti sono disciplinati con riferimento ai singoli casi)

Rata mensile: 2.600 euro

NO adeguata verifica

Rata semestrale: 15.600 euro

SI adeguata verifica

Contratto di affitto: canone

annuo 31.200 euro

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Capitolo III – Gli adempimenti: l’adeguata verifica della clientela

46

1. IDENTIFICAZIONE DEL CLIENTE E

VERIFICA DELLA TITOLARITÀ

QUANDO al momento in cui è conferito l’incarico di svolgere una prestazione

professionale, pertanto prima dello svolgimento della stessa

COME

in presenza del cliente;

anche attraverso propri dipendenti o collaboratori, ferma restando la

responsabilità del professionista;

mediante un valido documento d’identità non scaduto

CHECK LIST

OPERATIVA

- raccogliere i seguenti dati:

1. nome e cognome;

2. luogo e data di nascita;

3. indirizzo di residenza;

4. codice fiscale;

5. estremi del documento di identificazione

Nel caso di società:

1. denominazione del soggetto giuridico;

2. sede legale;

3. codice fiscale o partita iva.

- acquisire il documento atto ad effettuare l’identificazione, quale:

1. Carta d’identità

2. Passaporto

3. Patente di guida

4. Patente nautica

5. Libretto di pensione

6. Porto d’armi

7. Permesso di soggiorno

8. Altre tessere di riconoscimento rilasciate dall’amministrazione

dello Stato, purché munite di fotografia e di timbro o di altra

signatura equivalente

- fare una fotocopia del documento di riconoscimento (da inserire

successivamente nel fascicolo del cliente)

Il MEF, rispondendo alla stampa specializzata ha tuttavia chiarito

che, qualora non sia possibile acquisire la copia del documento

utilizzato per l’identificazione è comunque possibile annotare

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Capitolo III – Gli adempimenti: l’adeguata verifica della clientela

47

soltanto gli estremi.

- (nel caso di società) acquisire il documento dal quale risulti

l’esistenza del potere di legale rappresentante.

Il cliente deve pertanto consegnare adeguata documentazione

come, ad esempio, visura camerale, certificati rilasciati da enti

competenti, delibere consiliari o assembleari dalle quali risultino i

dati identificativi e il conferimento dei poteri di rappresentanza.

2. IDENTIFICAZIONE DEL TITOLARE EFFETTIVO

CHI È IL

TITOLARE

EFFETTIVO?

- persona fisica per conto della quale è realizzata un’operazione o un

attività

- nel caso di entità giuridica, persona o persone fisiche che, in ultima

istanza possiedono o controllano tale entità (più del 25% della

partecipazione al capitale), oppure ne risultano beneficiari

QUANDO? Contestualmente all’identificazione del cliente

CHECK-LIST

OPERATIVA

1. Acquisire dichiarazione, sottoscritta dal cliente, contenente i dati

necessari per l’identificazione del titolare effettivo.

Qualora, sulla base dell’indice di rischio attribuito al cliente e della

sua prudente valutazione, il professionista lo reputi necessario, potrà

promuovere autonome verifiche facendo ricorso a pubblici registri,

elenchi, atti o documenti, conoscibili da chiunque.

È invece da escludersi che il professionista possa pretendere, in

modo autoritario, la produzione di scritture e documenti o la

convocazione di altri soggetti per procedere ad interrogatori formali.

2. Conservare la copia o i riferimenti dei documenti richiesti, per un

periodo di dieci anni dalla fine del rapporto continuativo o della

prestazione professionale.

OBBLIGO DI

REGISTRAZIONE

In assenza del regolamento di cui all’art. 38, co. 7, i dati identificativi del

titolare effettivo non devono essere registrati, ma solo conservati nel

fascicolo del cliente.

Pertanto sarà sufficiente conservare la copia o i riferimenti dei

documenti richiesti, per un periodo di dieci anni dalla fine del rapporto

continuativo o della prestazione professionale.

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Capitolo III – Gli adempimenti: l’adeguata verifica della clientela

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3. INFORMAZIONI SULLO SCOPO E SULLA NATURA PREVISTA DELLA PRESTAZIONE

PROFESSIONALE

CHECK – LIST

OPERATIVA

Acquisire dichiarazione, sottoscritta dal cliente, contenente le

informazioni sullo scopo e la natura prevista della prestazione

professionale (meglio se in forma scritta, sebbene ciò non sia

espressamente richiesto dalla norma).

Si ricorda che, ai sensi dell’art. 21, i clienti devono fornire sotto la

propria responsabilità tutte le informazioni necessarie e aggiornate per

consentire al professionista di adempiere agli obblighi di adeguata

verifica.

4. CONTROLLO COSTANTE

COS’È?

Analisi delle transazioni concluse durante tutta la durata del rapporto

in modo da verificare che siano compatibili con la conoscenza che il

professionista ha del proprio cliente, delle sue attività commerciali e del

suo profilo di rischio, avendo riguardo, se necessario, all’origine dei

fondi.

Tale attività consente, inoltre, l’aggiornamento dei documenti, dei dati

o delle informazioni detenute.

CHECK-LIST

OPERATIVA

1. Effettuare una prima richiesta scritta con impegno del cliente a

comunicare la variazione dei dati ivi indicati;

2. programmare richieste periodiche di aggiornamento dei dati in

archivio con una tempistica da definire sulla base della

valutazione del rischio presente e che, per semplicità, per le

prestazioni continuative, potrebbero essere collegate alla

periodicità di fatturazione;

3. istituire degli automatismi per l’aggiornamento dei dati ad

esempio annotando:

il termine per il rinnovo delle cariche sociali;

eventuali termini connessi a contratti od atti;

altri elementi ritenuti utili dal professionista.

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Capitolo III – Gli adempimenti: l’adeguata verifica della clientela

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4. prevedere eventuali incontri con il cliente quando si presentano

situazioni di criticità (entrata nella fascia di rischio alta);

5. istruire il personale di studio in modo che possa fornire

elementi utili alla valutazione del profilo di rischio;

6. annotare le informazioni acquisite nel corso degli incontri

preparatori e nello svolgimento delle diverse prestazioni.

Se il professionista non è in grado di assolvere gli obblighi di adeguata verifica:

dovrà astenersi dall’eseguire operazioni o prestazioni professionali;

ove la prestazione professionale sia già in essere, il professionista dovrà rinunciare a

proseguire l’incarico.

In entrambi i casi il professionista dovrà valutare se effettuare una segnalazione alla UIF.

Si ricorda, inoltre, che l’obbligo di adeguata verifica deve essere assolto commisurandolo al

rischio associato al tipo di cliente acquisito e di rapporto continuativo, prestazione professionale,

operazione, prodotto o transazione di cui si tratta.

3.3. Gli obblighi semplificati

L’art. 25 prevede l’applicazione di obblighi semplificati di adeguata verifica della clientela quando

sussistano, alternativamente, requisiti soggettivi (commi 1 e 3) oppure oggettivi (comma 6).

Non vi sono, attualmente, altri casi in cui possono trovare applicazione obblighi semplificati di

adeguata verifica: il professionista, pertanto, non può individuare autonomamente ulteriori casi di

esenzione.

Mentre i requisiti soggettivi si focalizzano sulla tipologia di clientela, i requisiti oggettivi

prevedono l’esenzione dagli obblighi di adeguata verifica in relazione ad una serie di prodotti

tassativamente elencati.

OBBLIGHI SEMPLIFICATI

REQUISITI OGGETTIVI (Art. 25, comma 6)

REQUISITI SOGGETTIVI

Art. 25, comma 1

Art. 25, comma 3

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Capitolo III – Gli adempimenti: l’adeguata verifica della clientela

50

Sebbene la disposizione si applichi a tutti i destinatari del decreto, quindi anche ai professionisti, le

ipotesi elencate, avendo ad oggetto specifici prodotti finanziari, saranno destinate ad operare

quasi esclusivamente nei confronti degli operatori di settore che li trattano. Tuttavia, l’esenzione

opererà anche per il professionista, qualora si configuri una prestazione che li abbia ad oggetto.

REQUISITI SOGGETTIVI

Ambito

applicativo

Adempimenti

comunque richiesti

Semplificazione

Requisiti

soggettivi

ex art. 25,

comma 1

Il professionista non è

soggetto agli obblighi di

adeguata verifica se il

cliente appartiene ad

una delle seguenti

categorie:

‐ banche e Poste Italiane

Spa;

‐ istituti di moneta

elettronica;

‐ SIM, SGR, SICAV;

‐ imprese di

assicurazione che

operano in Italia nei rami

vita;

‐ agenti di cambio;

‐ società che svolgono il

servizio di riscossione

dei tributi;

‐ intermediari finanziari

iscritti negli elenchi di cui

agli articoli 106 e 107

T.U.B.;

‐ società fiduciarie di cui

all’art. 199 T.U.F. (si

tratta delle società

fiduciarie che svolgono

Verificare che il cliente

appartenga ad una delle

categorie previste.

Per poter applicare l’esenzione è

necessario appurare che il

cliente rientri in una delle

categorie indicate.

Nel caso di soggetti tenuti

all’iscrizione in appositi albi o

elenchi, nonché di società od

organismi quotati di cui alla

lettera c‐bis, la verifica può

agevolmente essere effettuata

mediante:

1. richiesta al cliente di

presentazione della lettera con

cui l’autorità preposta comunica

l’avvenuta iscrizione

all’albo/elenco, oppure

2. visura camerale (dalla quale

deve risultare l’esercizio della

specifica attività per quale è

richiesta l’iscrizione in apposito

albo o elenco), oppure

3. consultazione diretta

dell’elenco sul sito dell’autorità

La semplificazione

opera con

riferimento alle altre

attività in cui consta

l’adeguata verifica,

che non dovranno,

quindi, essere

espletate:

- identificazione

dell’eventuale titolare

effettivo e verifica

della sua identità;

- richiesta di

informazioni sullo

scopo e sulla natura

prevista della

prestazione

professionale;

- controllo costante

nel corso della

prestazione

professionale.

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Capitolo III – Gli adempimenti: l’adeguata verifica della clientela

51

attività di custodia e

amministrazione di valori

mobiliari, controllate

direttamente o

indirettamente da una

banca o da un

intermediario finanziario,

nonché quelle che hanno

adottato la forma di

società per azioni e che

hanno capitale versato di

ammontare non inferiore

a 240.000 euro);

‐ succursali italiane dei

soggetti di cui ai due

punti precedenti aventi

sede in uno Stato estero;

‐ succursali italiane delle

società di gestione del

risparmio armonizzate

delle imprese di

investimento;

‐ cassa depositi e prestiti

Spa;

‐ confidi disciplinati dagli

articoli 112 T.U.B.;

‐ soggetti iscritti

nell’elenco di cui all’art.

111 T.U.B.;

‐ soggetti che esercitano

professionalmente

l’attività di cambiavalute,

consistente nella

negoziazione a pronti di

mezzi di pagamento in

preposta al controllo.

Le prime due modalità, fondate

su documenti che possono

essere archiviati e

successivamente esibiti, in caso

di controllo, risultano

particolarmente efficaci per

dimostrare l’avvenuta verifica

delle condizioni per

l’applicazione di obblighi

semplificati. Tuttavia la verifica

con la modalità di cui al punto 3

appare necessaria in ogni caso,

considerato che consente al

professionista di avere un dato

aggiornato (circostanza non

egualmente garantita, ad

esempio, nel caso in cui la

verifica sia effettuata con la

modalità di cui al punto 1).

Verificare l’identità del cliente e

l’esistenza del potere di

rappresentanza.

Non sarà sufficiente verificare

che la “Società X” è

effettivamente un intermediario

finanziario iscritto nell’elenco di

cui all’art. 106 T.U.B.; occorrerà

anche verificare che il cliente

che conferisce l’incarico sia

davvero la “Società X”.

In altre parole, anche nei casi in

cui trovano applicazione gli

obblighi semplificati, occorre pur

sempre effettuare la prima delle

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Capitolo III – Gli adempimenti: l’adeguata verifica della clientela

52

valuta;

‐ enti creditizi o finanziari

comunitari soggetti alla

direttiva;

‐ società o altri

organismi quotati i cui

strumenti finanziari sono

ammessi alla

negoziazione su un

mercato regolamentato;

‐ enti creditizi o finanziari

situati in Stati extra UE

che impongono obblighi

equivalenti a quelli

previsti dalla direttiva e

prevedono il controllo del

rispetto di tali obblighi.

Conformemente a

quanto previsto dall’art.

25, comma 2, tali Paesi

sono stati recentemente

individuati dal decreto

del Ministero

dell’Economia e delle

finanze del 12 agosto

2008.

attività in cui consta l’adeguata

verifica: l’identificazione del

cliente, la verifica della sua

identità e la verifica

dell’esistenza del potere di

rappresentanza.

Non è possibile applicare gli

obblighi semplificati quando si

abbia motivo di ritenere che

l’identificazione effettuata non

sia attendibile o non consenta di

acquisire le informazioni

necessarie.

Conservare i documenti dai

quali risultano le informazioni

necessarie per poter applicare

la semplificazione, l’identità del

cliente e il potere di

rappresentanza.

Requisiti

soggettivi

ex art. 25,

comma 3

‐ uffici della pubblica

amministrazione, cioè

tutte le amministrazioni

dello Stato, ivi compresi

gli istituti e le scuole di

ogni ordine e grado, le

istituzioni educative, le

aziende e le

amministrazioni dello

Per poter applicare l’esenzione

è necessario appurare che il

cliente rientri in una delle

categorie indicate.

È previsto l’esonero

dagli obblighi di:

‐ identificazione

dell’eventuale titolare

effettivo e verifica

della sua identità;

‐ richiesta di

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Capitolo III – Gli adempimenti: l’adeguata verifica della clientela

53

Stato a ordinamento

autonomo, le regioni, le

province, i comuni, le

comunità montane e loro

consorzi e associazioni,

le istituzioni universitarie,

le amministrazioni, le

aziende e gli enti del

servizio sanitario

nazionale e le agenzie di

cui al decreto legislativo

30 luglio 1999, n. 300, e

successive

modificazioni;

‐ istituzioni o organismi

che svolgono funzioni

pubbliche

conformemente al

trattato sull’Unione

europea, ai trattati sulle

Comunità europee o al

diritto comunitario

derivato.

informazioni sullo

scopo e sulla natura

prevista della

prestazione

professionale;

‐ controllo costante

nel corso della

prestazione

professionale;

Il professionista è

esonerato anche

dagli obblighi di

identificazione del

cliente, dalla verifica

della sua identità e

dalla verifica del

potere di legale

rappresentanza.

REQUISITI OGGETTIVI

Ambito applicativo Adempimenti

comunque richiesti

Semplificazione

Il professionista non è soggetto

agli obblighi di adeguata verifica se

l’oggetto della prestazione

appartiene ad una delle seguenti

categorie:

1. contratti di assicurazione vita il

cui premio annuale non ecceda i

Il professionista dovrà

conservare nel fascicolo del

cliente la documentazione da cui

risulta che la prestazione

professionale aveva ad oggetto

uno dei prodotti o servizi elencati

dall’art. 25, comma 6.

Una volta verificato

che l’oggetto della

prestazione richiesta

rientra tra quelli sopra

indicati, il

professionista non

dovrà porre in essere

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Capitolo III – Gli adempimenti: l’adeguata verifica della clientela

54

1.000 euro o il cui premio unico sia

di importo non superiore a 2.500

euro. Ai sensi dell’art. 2 del D.Lgs.

209/2005 (CAP), sono tali i

contratti aventi ad oggetto:

a. le assicurazioni sulla durata

della vita umana,

b. le assicurazioni di nuzialità e di

natalità,

c. le assicurazioni sulla durata della

vita umana, di nuzialità e di natalità

le cui prestazioni principali sono

direttamente collegate al valore di

quote di investimento collettivo del

risparmio o di fondi interni ovvero a

indici o ad altri valori di riferimento,

d. l'assicurazione malattia e

l'assicurazione contro il rischio di

non autosufficienza che siano

garantite mediante contratti di

lunga durata, non rescindibili, per il

rischio di invalidità grave dovuta a

malattia o a infortunio o a

longevità,

e. le operazioni di capitalizzazione,

f. le operazioni di gestione di fondi

collettivi costituiti per l’erogazione

di prestazioni in caso di morte, in

caso di vita o in caso di cessazione

o riduzione dell’attività lavorativa;

2. forme pensionistiche

complementari di cui al D.Lgs.

252/2005 a condizione che:

alcuna delle attività in

cui consta l’adeguata

verifica della clientela.

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Capitolo III – Gli adempimenti: l’adeguata verifica della clientela

55

a. non prevedano forme di riscatto

diverse dal riscatto parziale, nella

misura del 50 per cento della

posizione individuale maturata, nei

casi di cessazione dell'attività

lavorativa che comporti

l'inoccupazione per un periodo di

tempo non inferiore a 12 mesi e

non superiore a 48 mesi, ovvero in

caso di ricorso da parte del datore

di lavoro a procedure di mobilità,

cassa integrazione guadagni

ordinaria o straordinaria o dal

riscatto totale della posizione

individuale maturata per i casi di

invalidità permanente che comporti

la riduzione della capacità di lavoro

a meno di un terzo e a seguito di

cessazione dell'attività lavorativa

che comporti l'inoccupazione per

un periodo di tempo superiore a 48

mesi,

b. non possano servire da garanzia

per un prestito al di fuori delle

ipotesi previste dalla normativa

vigente;

3. regimi di pensione obbligatoria e

complementare o sistemi simili

che versino prestazioni di

pensione, per i quali i contributi

siano versati tramite deduzione dal

reddito e le cui regole non

permettano ai beneficiari, se non

dopo il decesso del titolare, di

trasferire i propri diritti.

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Capitolo III – Gli adempimenti: l’adeguata verifica della clientela

56

In caso di adeguata verifica secondo modalità semplificate, non trovano applicazione gli obblighi

di registrazione dei dati, ma i professionisti sono comunque tenuti a dimostrare, mantenendone

adeguata evidenza, di aver raccolto informazioni sufficienti per stabilire se il cliente possa

beneficiare di una delle esenzioni previste.

Con riferimento agli obblighi di conservazione, occorre considerare quanto segue:

in presenza dei requisiti individuati dall’art. 25, commi 1 e 3 (requisiti soggettivi), l’obbligo di

conservazione avrà ad oggetto soltanto i documenti che hanno consentito al professionista di

acquisire informazioni sufficienti per stabilire se il cliente ricade nelle ipotesi per le quali è prevista

la semplificazione, quelli inerenti la sua identità e l’esistenza del potere di rappresentanza.

In presenza dei requisiti individuati dall’art. 25, comma 6 (requisiti oggettivi), l’obbligo di

conservazione avrà ad oggetto esclusivamente i documenti dai quali risulti che l’oggetto della

prestazione ricade tra quelli per i quali è prevista la semplificazione.

Rimangono invece immutati gli obblighi di segnalazione delle operazioni sospette.

LE ECCEZIONI

Sono previste tre eccezioni all’applicazione degli obblighi semplificati.

1. Il professionista non può applicare gli obblighi semplificati quando il cliente appartenga ad

una delle categorie elencate, ma vi sia sospetto di riciclaggio o di finanziamento del

terrorismo.

2. Il professionista che abbia motivo di ritenere che l’identificazione effettuata sia

inattendibile, ovvero non consenta l’acquisizione delle informazioni necessarie, dovrà

applicare gli obblighi ordinari (o rafforzati, ove ne sussistano i presupposti).

3. Qualora la Commissione europea adotti una decisione di accertamento a carico di Paesi

terzi per i quali si ritiene che non siano rispettati obblighi equivalenti a quelli previsti dall’UE

per l’antiriciclaggio. L’adozione di tale decisione impedisce l’applicazione di obblighi

semplificati agli enti creditizi e finanziari o a società quotate o ad altri soggetti di tale Stato.

3.4. Gli obblighi rafforzati

L’art. 28 prevede l’applicazione di obblighi rafforzati di adeguata verifica della clientela nei seguenti

casi:

in presenza di un rischio più elevato di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo;

quando il cliente non è fisicamente presente;

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Capitolo III – Gli adempimenti: l’adeguata verifica della clientela

57

in caso di prestazioni professionali con persone politicamente esposte residenti in un

altro Stato comunitario o in uno Stato extracomunitario.

Analizzando più in dettaglio i singoli casi.

1. RISCHIO PIÙ ELEVATO DI RICICLAGGIO O DI FINANZIAMENTO AL TERRORISMO

Il rischio di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo va valutato secondo i criteri generali di cui

all’art. 20 (approccio basato sul rischio).

A seguito di tale analisi, il professionista può trovarsi di fronte a tre possibili casi:

a) non vi è rischio o il rischio è basso: in tal caso il professionista applicherà gli obblighi

ordinari di adeguata verifica;

b) vi è un rischio elevato: in tal caso il professionista ricorrerà agli obblighi rafforzati;

c) vi è un vero e proprio sospetto ai sensi dell’art. 41 del decreto: in tal caso il professionista

dovrà astenersi dall’erogare la prestazione ed effettuare una segnalazione di operazione

sospetta.

Con specifico riferimento al punto b, tuttavia, pur essendo previsti degli obblighi rafforzati, non

sono specificati dei veri e propri adempimenti aggiuntivi.

Più semplicemente, saranno necessari controlli più approfonditi, con riferimento ai seguenti

aspetti:

- per l’identificazione del titolare effettivo e la verifica della sua identità, può essere

opportuno non fermarsi alle informazioni fornite dal cliente, ma procedere comunque a

controlli più approfonditi e a riscontri documentali, ad es. mediante visura camerale

(pubblici registri, elenchi, atti o documenti conoscibili da chiunque contenenti informazioni

sui titolari effettivi). Ove possibile, sarà certamente auspicabile l’identificazione del titolare

effettivo in presenza del medesimo, mediante esibizione di un documento di identificazione

non scaduto;

- le informazioni fornite dal cliente sullo scopo e sulla natura prevista della prestazione

professionale dovranno essere attentamente vagliate e poste in relazione con gli esiti

dell’analisi del profilo di rischio del cliente, fermo restando che il professionista non ha un

obbligo di indagine, dovendosi limitare all’analisi delle informazioni in proprio possesso in

ragione dell’attività svolta;

OBBLIGHI RAFFORZATI

obblighi ordinari rafforzamento

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Capitolo III – Gli adempimenti: l’adeguata verifica della clientela

58

- il controllo costante nel corso della prestazione professionale potrebbe essere effettuato

ad intervalli di tempo più ravvicinati e condotto in modo più approfondito.

2. CLIENTE NON FISICAMENTE PRESENTE

Possono essere diversi i casi in cui l’incarico sia conferito da un cliente fisicamente non presente.

Si pensi, banalmente, all’ipotesi in cui un cliente già acquisito conferisca un incarico

telefonicamente, oppure si immagini che un nuovo cliente conferisca un incarico a distanza in

seguito a segnalazione da parte di un collega o di un’altra azienda.

Quando il cliente non è fisicamente presente, possono verificarsi tre casi:

a. il cliente è già stato precedentemente identificato o i dati identificativi risultano da atto pubblico,

scrittura privata autenticata, certificato qualificato o dichiarazione della rappresentanza e

dell’autorità consolare italiana;

b. il professionista dispone di attestazione di identificazione rilasciata da uno dei soggetti abilitati;

c. non si verifica alcuna delle condizioni precedenti: il caso rileva ai fini dell’applicazione degli

obblighi di rafforzata verifica.

Controlli più approfonditi per identificare il titolare effettivo

Misure adeguate per stabilire l’origine dei fondi Controllo continuo rafforzato

Maggior rischio

di riciclaggio

obblighi ordinari

rafforzamento

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Capitolo III – Gli adempimenti: l’adeguata verifica della clientela

59

Caso A: il cliente è già stato precedentemente identificato dal professionista, oppure i suoi dati

risultano da atto pubblico, scrittura privata autenticata, certificato qualificato o dichiarazione

della rappresentanza e dell’autorità consolare italiana

In tal caso, occorrerà comunque verificare che le informazioni esistenti siano aggiornate, cioè che:

− i dati identificativi del cliente non siano variati;

− continui a sussistere il potere di legale rappresentanza (nel caso di soggetto che conferisce

l’incarico per conto terzi);

− il titolare effettivo individuato a suo tempo non sia nel frattempo cambiato (ad es. in

seguito a modificazioni nella compagine della società).

Rimangono immutati gli obblighi di conservazione e registrazione, nonché di segnalazione delle

operazioni sospette.

Caso B: il cliente non è stato identificato precedentemente dal professionista, i suoi dati non

sono reperibili da uno dei documenti di cui al punto precedente, ma il professionista dispone

comunque di un’attestazione fornita ai sensi dell’art. 30, D.Lgs. 231/2007

L’attestazione di cui sopra si concretizza in una dichiarazione rilasciata da un soggetto sottoposto

alla disciplina antiriciclaggio con la quale si comunica che il cliente è già stato identificato di

persona in ragione di una prestazione professionale o di un rapporto continuativo.

IL PROFESSIONISTA DISPONE COMUNQUE DI UN’ATTESTAZIONE FORNITA AI SENSI DELL’ART. 30, D.LGS. 231/2007 DA UNO DEI SOGGETTI ABILITATI

CLIENTE FISICAMENTE NON

PRESENTE

NON SI VERIFICA NESSUNA DELLE CONDIZIONI PRECEDENTI

IL CLIENTE È GIÀ STATO PRECEDENTEMENTE IDENTIFICATO DAL PROFESSIONISTA, OPPURE I SUOI DATI RISULTANO DA ATTO PUBBLICO, SCRITTURA PRIVATA AUTENTICATA, CERTIFICATO QUALIFICATO O DICHIARAZIONE DELLA RAPPRESENTANZA E DELL’AUTORITÀ CONSOLARE ITALIANA

ADEGUATA VERIFICA

RAFFORZATA

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Capitolo III – Gli adempimenti: l’adeguata verifica della clientela

60

Soggetti legittimati abilitati a rilasciare l’attestazione

- banche;

- Poste italiane S.p.a.;

- istituti di moneta elettronica;

- SIM, SGR, SICAV;

- imprese di assicurazione che operano in Italia nei rami vita;

- agenti di cambio;

- società che svolgono il servizio di riscossione dei tributi;

- intermediari finanziari iscritti nell’elenco speciale previsto dagli articoli 106 o 107 del T.U.B.;

- succursali italiane dei soggetti precedentemente indicati aventi sede in uno Stato estero

nonché succursali italiane delle società di gestione del risparmio armonizzate e delle imprese

di investimento;

- Cassa depositi e prestiti S.p.a.;

- enti creditizi e finanziari di Stati membri dell’UE;

- banche aventi sede legale e amministrativa in Paesi extra UE che applicano misure

equivalenti a quelle della direttiva;

- professionisti di cui all’art. 12 e iscritti nel registro dei revisori legali di cui all’art. 13, comma 1,

lett. b) nei confronti di altri professionisti;

- revisori legali la cui attestazione, tuttavia, consente di assolvere gli obblighi di adeguata

verifica in assenza del cliente solo nei confronti di altri professionisti.

L’attestazione:

- può consistere in un bonifico eseguito a valere sul conto per il quale il cliente è stato

identificato di persona, che contenga un codice rilasciato al cliente dall’intermediario che

deve procedere all’identificazione;

- l’attestazione può anche consistere nell’invio, a mezzo di sistemi informatici, dei dati

identificativi del cliente da parte di un intermediario che abbia provveduto all’identificazione

mediante contatto diretto. In tal caso si ritiene preferibile l’uso della posta elettronica

certificata.

Nel caso in cui sorgano in qualunque momento dubbi sull’identità del cliente, il professionista

dovrà compiere una nuova identificazione che dia certezza sull’identità dello stesso.

L’attestazione può avere ad oggetto:

− dati identificativi del cliente;

− dati identificativi del titolare effettivo;

− informazioni sullo scopo e sulla natura prevista della prestazione professionale.

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Capitolo III – Gli adempimenti: l’adeguata verifica della clientela

61

Il professionista che intende avvalersi dell’attestazione rilasciata da terzi dovrà:

− verificare che l’attestazione provenga da uno dei soggetti abilitati a rilasciarla (ad es. un

professionista dovrà indicare i suoi dati identificativi e quelli dell’iscrizione all’albo cui

appartiene, un intermediario indicherà i suoi dati identificativi e il numero di iscrizione

all’albo cui appartiene, ecc.). L’indicazione di tali dati è anche necessaria perché il

professionista possa verificare che non si tratta di soggetti che non hanno insediamenti

fisici in alcun Paese;

− verificare che l’attestazione contenga tutti i dati necessari per le attività di identificazione

del cliente e del titolare effettivo, nonché di verifica dell’esistenza del potere di

rappresentanza;

− richiedere al soggetto attestante di dichiarare che i dati sono aggiornati e che le

informazioni comunicate sono esatte;

− verificare che l’attestazione sia idonea a confermare l’identità tra il soggetto che deve

essere identificato (cliente del professionista) e il soggetto a cui si riferisce l’attestazione.

Nel caso in cui l’attestazione abbia ad oggetto solo i dati del cliente, il professionista dovrà

provvedere in proprio all’identificazione e alla verifica dell’identità del titolare effettivo e a reperire

le informazioni relative allo scopo e alla natura prevista della prestazione professionale (eccetto il

caso in cui la prestazione richiesta sia la stessa di quella fornita dal soggetto attestante).

Rimangono immutati gli obblighi di conservazione e registrazione, nonché di segnalazione delle

operazioni sospette. Il professionista che in qualunque momento maturi dei dubbi sull’identità del

cliente dovrà effettuare una nuova identificazione, che dia certezza dell’identità dello stesso. In tal

caso, è opportuno che la nuova identificazione avvenga con la presenza fisica del cliente e

secondo gli obblighi ordinari, a meno che non vi siano i presupposti per l’applicazione degli

obblighi rafforzati.

Caso C: non si verifica alcuno dei casi previsti. In tal caso è prevista l’adozione di obblighi

rafforzati

Il professionista richiederà al cliente i consueti dati e le previste dichiarazioni ai fini

dell’identificazione del cliente e del titolare effettivo. Non essendo il cliente fisicamente presente, i

documenti potranno essere prodotti in copia. Si parla tuttavia di obblighi rafforzati proprio perché i

dati ottenuti dal cliente dovranno poi essere verificati secondo una o più tra le seguenti modalità:

a) accertamento dell’identità del cliente tramite documenti, dati o informazioni supplementari

che dovranno comunque provenire da “fonte affidabile e indipendente”;

b) adozione di misure supplementari per la verifica (es. verifica dei dati attraverso una visura

camerale);

c) controllo che il primo pagamento relativo all’operazione sia effettuato tramite un conto

intestato al cliente presso un ente creditizio. Occorrerà, in tal caso, contattare l’ente

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Capitolo III – Gli adempimenti: l’adeguata verifica della clientela

62

creditizio per chiedere il rilascio di una dichiarazione dalla quale risulti che effettivamente il

cliente ha un conto presso l’ente medesimo. In tal caso potrebbe essere opportuno

richiedere all’ente creditizio il rilascio di idonea attestazione ai sensi dell’art. 30 (vedi punto

precedente).

Se nonostante le ulteriori misure, il professionista non riesce ad adempiere agli obblighi rafforzati

dovrà astenersi dal fornire la prestazione professionale. Rimangono immutati gli obblighi di

conservazione e registrazione, nonché di segnalazione delle operazioni sospette.

SI NO

SI NO

VERIFICARE CHE I DATI NON SIANO

VARIATI

E’ STATO PRECEDENTEMENTE IDENTIFICATO DA UN

ALTRO PROFESSIONISTA CHE

HA FORNITO UNA DICHIARAZIONE EX

ART. 30

CLIENTE FISICAMENTE NON PRESENTE

È STATO PRECEDENTEMENTE IDENTIFICATO?

SI

VERIFICARE CHE I DATI NON SIANO VARIATI

I DATI DEL CLIENTE RISULTANO DA ATTO

PUBBLICO, SCRITTURA PRIVATA

AUTENTICATA, CERTIFICATO

QUALIFICATO O DICHIARAZIONE DELLA

RAPPRESENANZA E DELL’AUTORITA’

CONSOLARE ITALIANA

NO

OBBLIGHI

RAFFORZATI

IL PROFESSIONISTA VERIFICHERÀ L’IDONEITÀ

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Capitolo III – Gli adempimenti: l’adeguata verifica della clientela

63

3. IL CLIENTE È UNA “PERSONA POLITICAMENTE ESPOSTA”

Sono definite “persone politicamente esposte” le persone fisiche residenti in altri Stati comunitari

o Stati extracomunitari che hanno occupato o occupano importanti cariche pubbliche, nonché i

loro familiari diretti e coloro con i quali tali persone intrattengono notoriamente stretti legami.

In base alla definizione normativa, non sono qualificabili PEP i cittadini/residenti in

Italia. Con la bozza di IV Direttiva comunitaria vengono invece introdotte le c.d. “PEP

domestiche”, per cui, se finora gli obblighi rafforzati scattavano solo nel caso di

persone politicamente esposte residenti in Stati esteri, con le novità introdotte la disciplina sarà

estesa anche a coloro che risiedono in Italia.

Definizione

generale PEP Soggetti PEP

Persone fisiche

cittadine di altri

Stati

comunitari o di

Stati

extracomunitari

che occupano o

hanno

occupato

importanti

cariche

pubbliche

- capi di Stato

- capi di Governo

- Ministri e Vice ministri e Sottosegretari

- parlamentari

-membri delle corti supreme, delle corti costituzionali e di altri organi giudiziari

di alto livello le cui decisioni non sono soggette ad ulteriore appello, salvo

circostanze eccezionali

- membri delle Corti dei conti e dei consigli di amministrazione delle banche

centrali

- ambasciatori, incaricati d’affari e ufficiali di alto livello delle forze armate

- membri degli organi di amministrazione, direzione, vigilanza delle imprese

possedute dallo Stato

I loro familiari

diretti

- coniuge

- figli e loro coniugi

- coloro che nell’ultimo quinquennio hanno convissuto con i soggetti sopra

indicati

- genitori

Coloro con i

quali tali

persone

intrattengono

notoriamente

stretti legami

- qualsiasi persona fisica che ha notoriamente la titolarità effettiva congiunta

di entità giuridiche o qualsiasi stretta relazione d’affari con una persona di

cui al comma 1 dell’art. 1 dell’allegato tecnico al D.Lgs. 231/2007

- qualsiasi persona fisica che sia unica titolare effettiva di entità giuridiche o

soggetti giuridici notoriamente creati di fatto a beneficio della persona di cui

al comma 1 dell’art. 1 dell’allegato tecnico al D.Lgs. 231/2007

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Capitolo III – Gli adempimenti: l’adeguata verifica della clientela

64

In base alla definizione di cui sopra, il professionista deve quindi verificare se è PEP:

− il soggetto che conferisce l’incarico per sé;

− il soggetto per conto del quale viene conferito l’incarico da parte di un’altra persona fisica.

Il professionista dovrà applicare misure rafforzate non solo quando il cliente è una persona

politicamente esposta, ma anche quando:

− un soggetto PEP conferisce un incarico professionale per conto di un soggetto non PEP;

− il titolare effettivo è una PEP.

A tal proposito appare utile quanto recentemente chiarito dal MEF.

Nei casi in cui il cliente abbia dichiarato che il titolare effettivo sia una «persona politicamente

esposta» (Pep), il professionista deve applicare, nei confronti del cliente, obblighi rafforzati di

adeguata verifica?

R. L'articolo 28, comma 5 del D.Lgs. 231/2007 impone «per le operazioni, i rapporti continuativi o

per le prestazioni professionali con persone politicamente esposte (Peps) residenti in un altro

Stato comunitario o in uno Stato extra-comunitario» l'adozione di misure rafforzate di adeguata

verifica della clientela, specificate nell'elenco di cui al medesimo comma. Ciò premesso, il

destinatario dell'obbligo di adeguata verifica, non solo è chiamato ad applicare misure rafforzate

nei confronti del titolare effettivo in quanto individuato come Pep, ma anche nei confronti del

cliente, poiché trattasi comunque di operazioni ad alto rischio, per le quali la normativa impone

misure rafforzate in base al principio fondamentale di cui all'articolo 20 del D.Lgs. 231/2007 di

commisurare gli obblighi in base al rischio associato anche all'operazione.

Appare naturale sottolineare il fatto che non è per nulla agevole individuare le PEP ed è

praticamente impossibile identificare coloro con i quali le PEP intrattengono “notoriamente” stretti

legami.

In ogni caso, come chiarito dalla Linee Guida del CNDCEC, il professionista non è tenuto ad

effettuare vere e proprie indagini, essendo invece soltanto obbligato ad un’accurata attività di

valutazione dei soli dati in proprio possesso.

Tuttavia, in considerazione del fatto che è previsto l’obbligo, in capo al cliente, di fornire, sotto la

sua responsabilità, tutte le informazioni necessarie e aggiornate per consentire di adempiere agli

obblighi di adeguata verifica della clientela, sarebbe preferibile rendere edotto il cliente stesso

della nozione di PEP, e chiedere di dichiarare di essere/non essere tale.

Starà poi al professionista valutare l’attendibilità della dichiarazione resa e decidere se applicare

obblighi rafforzati oppure no.

Appurato che il cliente è una PEP, il decreto indica in che cosa consistono gli obblighi rafforzati:

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Capitolo III – Gli adempimenti: l’adeguata verifica della clientela

65

L’UTILIZZO DI BANCONOTE DI GROSSO TAGLIO

L’utilizzo di banconote di grosso taglio (500 o 200 euro) presenta un maggior rischio di riciclaggio

e di finanziamento al terrorismo: è questo il motivo per il quale il Provvedimento della Banca

d’Italia vincola gli intermediari finanziari agli obblighi rafforzati di adeguata verifica a decorrere dal

1° gennaio 2014.

Più precisamente, la Banca d’Italia, con Provvedimento del 3 aprile 2013, ha definito nuovi obblighi

in capo agli intermediari finanziari a decorrere dal 1° gennaio 2014.

Tra le previsioni più importanti sicuramente rientra quella relativa all’utilizzo di banconote di

grosso taglio (500 euro o 200 euro).

Nel Provvedimento viene infatti chiarito che l’utilizzo di tali banconote presenta un maggiore

rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, in quanto agevola il trasferimento di

importi elevati di contante rispetto alle banconote di taglio minore, favorendo le transazioni

finanziarie non tracciabili.

Adottare ogni misura adeguata per stabilire l’origine del patrimonio e dei fondi impiegati nell’operazione (ciò al fine, soprattutto, di contrastare l’impiego di fondi derivanti dal reato di corruzione)

CLIENTE PEP Assicurare un controllo continuo e rafforzato della prestazione professionale (tale controllo va attuato con periodicità e rigore maggiori rispetto ad altre situazioni)

banche; Poste italiane S.p.A.;

istituti di moneta elettronica; istituti di pagamento;

SIM; SGR; SICAV; agenti di cambio;

intermediari finanziari di cui all’art. 106 del TUB; società fiduciarie di cui all’art. 199 del TUF;

Cassa depositi e prestiti S.p.A.; società fiduciarie; mediatori creditizi;

agenti in attività finanziaria

Provvedimento Banca d’Italia 3 aprile 2013

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Capitolo III – Gli adempimenti: l’adeguata verifica della clientela

66

Pertanto, in presenza di operazioni di deposito, di prelievo, di pagamento o di qualsiasi altra

operazione con utilizzo di banconote di grosso taglio (500 euro e 200 euro) per importi unitari

superiori a 2.500 euro (indipendentemente dalla circostanza che l’operazione preveda, oltre tale

importo, l’utilizzo di altri tagli) gli intermediari devono effettuare specifici approfondimenti, anche

con il cliente, al fine di verificare che le ragioni alla base di tale operatività consentano di escludere

la connessione delle stesse con fenomeni di riciclaggio.

Come si ricorda, l’adeguata verifica rafforzata consiste nell’adozione di misure caratterizzate da

maggiore profondità, estensione e frequenza, nelle diverse aree dell’adeguata verifica.

Nel caso di specie, le misure “rafforzate” possono essere esemplificate nella tabella che segue.

OBBLIGHI RAFFORZATI: ESEMPI

Acquisizione di informazioni ulteriori rispetto ai dati identificativi ordinariamente previsti

(possono essere richieste, ad esempio, informazioni relative ai familiari, conviventi, soggetti in

affari, …)

Acquisizione di ulteriori informazioni sull’esecutore e sul titolare effettivo

Con riferimento alle operazioni occasionali, possono essere acquisite informazioni sulla natura e

lo scopo delle stesse

Con riferimento ai rapporti continuativi: indagini più approfondite sulla natura e sullo scopo del

rapporto

Maggiore intensità e frequenza del monitoraggio nel controllo continuo

Qualora non siano fornite valide motivazioni, gli intermediari dovranno astenersi dall’effettuazione

dell’operazione e dalla prosecuzione del rapporto continuativo già in essere.

Potranno altresì valutare la possibilità di inviare una segnalazione di operazione sospetta.

Utilizzo di banconote di grosso taglio

Obblighi rafforzati di adeguata verifica

Movimenti > 2.500 euro

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Capitolo III – Gli adempimenti: l’adeguata verifica della clientela

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GLI OBBLIGHI “SOSPESI”

A seguito della modifica normativa introdotta dall’art. 36 del D.L. 78/2010, il professionista deve

inoltre astenersi dall’eseguire nuove prestazioni professionali e porre fine alle prestazioni già in

essere di cui siano direttamente o indirettamente parte

società fiduciarie, trust, società anonime o controllate attraverso azioni al portatore,

ulteriori entità giuridiche per le quali non sia possibile individuare il titolare effettivo e

verificarne l’identità

aventi sede nei Paesi a rischio di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo ovvero

mancanti di un adeguato scambio di informazioni anche in materia fiscale.

Detti Paesi saranno individuati con decreto del MEF, attualmente ancora non emanato: pertanto,

l’obbligo non è attualmente operativo.

3.5. L’identificazione del cliente

Ai sensi dell’art. 19, D.Lgs. 231/2007, il primo passo nell’adempimento degli obblighi di adeguata

verifica della clientela si sostanzia nell’identificazione e verifica dell’identità del cliente.

NORMATIVA - Art. 19, D.Lgs. 231/2007

“L'identificazione e la verifica dell'identità del cliente e del titolare effettivo è svolta, in presenza del

cliente, anche attraverso propri dipendenti o collaboratori, mediante un documento d'identità non

scaduto, tra quelli di cui all'allegato tecnico, prima dell'instaurazione del rapporto continuativo o al

momento in cui è conferito l'incarico di svolgere una prestazione professionale o dell'esecuzione

dell'operazione. Qualora il cliente sia una società o un ente è verificata l'effettiva esistenza del potere

di rappresentanza e sono acquisite le informazioni necessarie per individuare e verificare l'identità

dei relativi rappresentanti delegati alla firma per l'operazione da svolgere”.

L’identificazione e la verifica dell’identità del cliente (e del titolare effettivo) è svolta al momento

in cui è conferito l’incarico di svolgere una prestazione professionale o dell’esecuzione

dell’operazione. Il professionista deve quindi acquisire tutte le informazioni necessarie al corretto

adempimento dell’obbligo prima di eseguire la prestazione professionale o l’operazione richiesta.

CLIENTELA ACQUISITA PRIMA DEL 29 DICEMBRE 2007

In base a quanto previsto dall’art. 22, D.Lgs. n. 231/2007, per la clientela acquisita prima del

29 dicembre 2007, data di entrata in vigore del Decreto, gli obblighi di adeguata verifica si

applicano al primo contatto utile, fatta salva la valutazione del rischio presente. A tal

proposito, il CNDCEC, nelle linee guida elaborate nel luglio 2011, precisa che:

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Capitolo III – Gli adempimenti: l’adeguata verifica della clientela

68

“il primo contatto utile deve essere interpretato nel senso di “incontro” con il

cliente a prescindere dal fatto che venga modificata la situazione in essere”.

Invece, nel caso in cui la situazione in essere subisca modificazioni (ad es. a

seguito del conferimento di un nuovo incarico, della modifica di un incarico

precedentemente conferito, della modifica dei soggetti connessi all’incarico),

ovvero il professionista venga a conoscenza dell’esistenza di situazioni di rischio,

l’adeguata verifica deve essere anticipata senza attendere il “primo contatto utile”.

Pertanto il professionista dovrà procedere immediatamente all’adeguata verifica a

prescindere dalle occasioni di incontro con il cliente medesimo.

COME?

- raccogliere i seguenti dati:

1. nome e cognome;

2. luogo e data di nascita;

3. indirizzo di residenza;

4. codice fiscale;

5. estremi del documento di identificazione.

Nel caso di società:

1. denominazione del soggetto giuridico;

2. sede legale;

3. codice fiscale o partita iva.

- acquisire il documento atto ad effettuare l’identificazione, quale:

1. carta d’identità;

2. passaporto;

3. patente di guida;

4. patente nautica;

5. libretto di pensione;

6. porto d’armi;

Al momento in cui è conferito l’incarico

In presenza del cliente

IDENTIFICAZIONE DEL CLIENTE

Anche attraverso propri dipendenti o collaboratori, ferma restando la

responsabilità del professionista

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Capitolo III – Gli adempimenti: l’adeguata verifica della clientela

69

7. permesso di soggiorno;

8. altre tessere di riconoscimento rilasciate

dall’amministrazione dello Stato, purché munite di fotografia

e di timbro o di altra signatura equivalente.

− fare una fotocopia del documento di riconoscimento (da

inserire successivamente nel fascicolo del cliente).

− acquisire il documento dal quale risulti l’esistenza del potere

di legale rappresentante quando il cliente è una società. Il

cliente deve pertanto consegnare adeguata documentazione

come, ad esempio, visura camerale, certificati rilasciati da

enti competenti, delibere consiliari o assembleari dalle quali

risultino i dati identificativi e il conferimento dei poteri di

rappresentanza.

I CHIARIMENTI DEL MEF.

LA CIRCOLARE IRDCEC 36/IR DEL 3 DICEMBRE 2013

Rispondendo recentemente alla stampa specializzata, il MEF ha chiarito quanto segue:

Ad oggi, quali sono i documenti di riconoscimento validi ai fini dell'identificazione e successiva

adeguata verifica? C'è un obbligo espresso di fotocopiare e conservare il documento sulla base del

quale si esegue l'identificazione?

R. L'articolo 19, comma 1, lettera a) del D.Lgs. 231/2007 prescrive che l'identificazione sia effettuata

«mediante un documento d'identità non scaduto» rinviando all'articolo 3 dell'allegato tecnico per

l'individuazione dei documenti validi ai fini dell'identificazione (di cui agli artt. 1 e 35, D.P.R. n.

445/2000).

L'art. 36, comma 1, lett. a) prescrive che, per quanto riguarda gli obblighi di adeguata verifica della

clientela, siano conservati «la copia o i riferimenti dei documenti richiesti». Qualora non sia possibile

acquisire la copia del documento utilizzato per l'identificazione, la disposizione consente di

acquisirne gli estremi ed ottemperare in tal modo all'obbligo di conservazione. La disposizione è

riferibile anche a tutti gli altri documenti comunque acquisiti per l'adempimento dell'obbligo di

adeguata verifica del cliente e del titolare effettivo.

Viene pertanto mostrato un atteggiamento meno rigoroso rispetto a quello adottato dal CNDCEC

con riferimento agli obblighi di adeguata verifica della clientela.

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Capitolo III – Gli adempimenti: l’adeguata verifica della clientela

70

Infatti il CNDCEC, come anche la Banca d’Italia, ha sempre suggerito di acquisire copia del

documento di identità del cliente e conservarlo nel fascicolo della clientela, non essendo

sufficiente la mera indicazione dei riferimenti.

- IL CASO -

Ho delegato un dipendente dell’ufficio all’attività di identificazione del cliente ai fini della

normativa antiriciclaggio. Qualora lo stesso non provvedesse correttamente all’esecuzione

degli adempimenti previsti, su chi ricadrebbe la responsabilità?

In materia di identificazione del cliente si ritengono ancora validi i chiarimenti forniti con il

Provvedimento Uic del 24 febbraio 2006, sostanzialmente confermati dal D.Lgs. n. 231/2007.

Come abbiamo avuto già modo di vedere, ai sensi dell’art. 19 del D.Lgs. 231/2007,

l’identificazione del cliente può avvenire anche mediante propri dipendenti o collaboratori ma,

così come chiarito nel 2006, resta ferma la responsabilità del professionista.

Sempre in capo al professionista ricade inoltre l’obbligo di svolgere attività di controllo interno

per la verifica del corretto adempimento degli obblighi antiriciclaggio.

Sul dipendente, invece, non ricade alcuna responsabilità.

3.6. Identificazione del titolare effettivo Il titolare effettivo è:

- la persona fisica per conto della quale è realizzata un’operazione o un’attività;

- nel caso di entità giuridica, la persona o le persone fisiche che in ultima istanza possiedono o

controllano tale entità (più del 25% della partecipazione al capitale), oppure ne risultano

beneficiari.

Nelle risposte recentemente fornite dal MEF alla stampa specializzata è possibile leggere “il

titolare effettivo non può essere individuato autonomamente dal professionista. Infatti, ai sensi

dell'art. 21 del D.Lgs. 231/2007, l'obbligo di identificazione del titolare effettivo è in capo al cliente”.

Come chiarito dal CNDCEC la risposta potrebbe indurre il professionista in errore.

Si deve al contrario ritenere che l’obbligo di identificazione del titolare effettivo ricada sempre sul

professionista, il quale, tuttavia, non può esimersi dal chiedere al cliente l’indicazione del titolare

effettivo.

Pertanto, anche qualora sia facilmente individuabile la figura del titolare effettivo, dovrà essere

sempre richiesta al cliente apposita attestazione.

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Capitolo III – Gli adempimenti: l’adeguata verifica della clientela

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Al fine di agevolare l’individuazione del titolare effettivo, nelle Linee Guida del CNDCEC sono

formulate le seguenti ipotesi:

CASO A: PERSONA FISICA CHE AGISCE IN PROPRIO

Il cliente persona fisica agisce in proprio e per proprio conto: non vi sono altri titolari effettivi.

Anche in questo caso, tuttavia, è sempre necessario procedere con la verifica del titolare effettivo

e chiedere al cliente di firmare l’apposita attestazione.

CASO B: PERSONA FISICA CHE AGISCE

PER CONTO DI ALTRA PERSONA FISICA

Il cliente persona fisica agisce per conto di altra persona fisica titolare effettivo: deve fornire le

complete generalità e gli estremi del documento di identificazione del titolare effettivo.

CASO C: IL CLIENTE È UNA SOCIETÀ O UN ENTE

Il cliente è una società o un ente: la persona fisica, che rappresenta la società o l’ente, deve fornire

le complete generalità dell’eventuale titolare effettivo ovvero della persona fisica o delle persone

fisiche che, in ultima istanza, possiedano o controllino l’entità giuridica. Si configura possesso o

controllo allorquando sia detenuta una partecipazione superiore al 25% più uno del capitale

Individuazione titolare effettivo

L’obbligo di identificazione grava sempre in capo al professionista

Ma è altresì sempre necessario chiedere al cliente di indicare il titolare effettivo

Individuazione titolare effettivo: i possibili casi

Caso A: Persona

fisica che agisce in proprio

Caso B: Persona

fisica che agisce per

conto di un’altra persona

fisica

Caso C: Il cliente è

una società o un

ente

Caso D: Il cliente è

una società

fiduciaria

Caso E: Il cliente è una

fondazione o un trust

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Capitolo III – Gli adempimenti: l’adeguata verifica della clientela

72

sociale, purché non si tratti di una società ammessa alla quotazione su un mercato regolamentato

e sottoposta a obblighi di comunicazione conformi alla normativa comunitaria o a standard

internazionali equivalenti.

Il MEF ha recentemente fornito alcuni importanti chiarimenti riguardo l’individuazione del titolare

effettivo. Analizziamo di seguito il quesito proposto e la soluzione fornita.

Nella individuazione del titolare effettivo si chiede il seguente chiarimento. Una società ha un socio

al 51%, uno al 30% ed uno al 19%: è corretto, come si sostiene nel documento di ricerca Assirevi n.

147 e nelle linee guida del Cndcec, sostenere che il socio di maggioranza assoluta sia l'unico

titolare effettivo?

R. Nella fattispecie prospettata, l'individuazione di unico titolare effettivo nella persona del socio di

maggioranza, pur in presenza di altro socio che detiene una percentuale superiore al 25% più uno di

partecipazione al capitale, non realizza un corretto adempimento dell'obbligo di adeguata verifica del

titolare effettivo.

Ai fini dell'individuazione del titolare effettivo, quale beneficiario economico finale dell'operazione o

della prestazione professionale, l'articolo 2 dell'allegato tecnico al D.Lgs. 231/2007 introduce, nel

caso in cui il cliente sia una persona giuridica, la nozione di «controllo» e riferisce tale concetto al

possesso, diretto o indiretto, di una percentuale pari al 25 per cento più uno del capitale sociale.

Nell'esempio indicato, la qualifica di titolare effettivo quindi è attribuibile ai due soci che possiedono

quote superiori al 25%. Va inoltre considerato che nell'ipotesi in cui il controllo non sia attribuibile a

un soggetto persona fisica, il corretto adempimento dell'obbligo impone di risalire nella catena

partecipativa nella società/socio per individuare la persone fisica che, sulla medesima, esercita il

controllo così come inteso dal citato articolo 2 dell'allegato tecnico. In tal senso, un ausilio operativo

può validamente provenire dalle istruzioni di adeguata verifica della clientela, adottate da Banca

d'Italia lo scorso 3 aprile 2013.

Il CNDCEC, nelle sue linee guida, aveva infatti sempre sostenuto che il possesso o il controllo del

25% più uno del capitale sociale costituisse un criterio residuale laddove non fosse possibile

individuare una partecipazione superiore al 50%. Tale interpretazione, tuttavia, non risulta essere

stata condivisa dal MEF, secondo il quale deve essere considerato “titolare effettivo” ogni socio

che detenga una partecipazione al capitale sociale superiore al 25% più uno.

Titolare effettivo

(secondo il Mef)

Colui che detiene una percentuale di capitale superiore al 25% più uno

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Capitolo III – Gli adempimenti: l’adeguata verifica della clientela

73

In considerazione dei chiarimenti forniti dal MEF si consiglia al professionista di

procedere all’identificazione del titolare effettivo ogni qualvolta un socio abbia una

partecipazione al capitale sociale superiore al 25% più uno.

Resta inteso che, ove il cliente dichiari di non conoscere le generalità del titolare effettivo, il

professionista dovrà valutare con attenzione la dichiarazione del cliente ai fini della

determinazione del relativo livello di rischio.

Se il cliente è una persona giuridica, un trust o un soggetto giuridico analogo, accanto all’obbligo

del cliente di dichiarare il titolare effettivo è specificatamente previsto l’obbligo per il

professionista di adottare misure adeguate e commisurate alla situazione di rischio per

comprendere la struttura di proprietà e di controllo dello stesso cliente.

In ogni caso, il professionista che proceda all’identificazione del titolare effettivo ha l’obbligo di

analizzare la struttura di proprietà e di controllo del cliente sino ad individuare la persona fisica o

le persone fisiche che in ultima istanza controllano o possiedono il cliente.

In particolare, ai fini della determinazione della quota di possesso o di controllo, in via indiretta,

occorrerà considerare l’intera catena di controllo.

Titolare effettivo

(interpretazione CNDCEC)

Colui che ha una partecipazione superiore al 50% o, in mancanza, colui che detiene una percentuale di capitale superiore al 25% più uno

Il cliente è una persona giuridica, un trust o

un soggetto giuridico analogo

obbligo del cliente di

dichiarare il titolare

effettivo

obbligo per il professionista di adottare

misure adeguate per

comprendere la struttura di proprietà e di

controllo del cliente

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Capitolo III – Gli adempimenti: l’adeguata verifica della clientela

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Sul punto si consideri il seguente esempio estratto dalle Linee Guida CNDCEC.

Cliente: società A

Soci:

B: persona fisica titolare del 5%;

C: persona giuridica titolare del 25%;

D: persona giuridica titolare del 70%.

Soci di C:

E: persona fisica al 50%;

F: persona fisica al 50%.

Soci di D:

G: persona fisica al 50%;

H: persona fisica al 40%;

I: persona fisica al 10%.

I titolari effettivi, secondo il CNDCEC, sono in questo caso G e H.

Potrebbe realizzarsi il caso in cui, pur analizzando l’intera catena di controllo, nessuno dei soci

persone fisiche detenga una quota di partecipazione, diretta o indiretta, eccedente il 25% più uno

del capitale sociale del cliente; situazione per cui non risulterebbe esserci, in base a questo

criterio, un titolare effettivo.

In questo caso, al momento dell’identificazione del titolare effettivo, dovrà essere considerata

anche l’esistenza di altri rapporti in base ai quali le persone fisiche esercitano il controllo sulla

direzione del cliente (ad esempio: patti parasociali, socio di riferimento in virtù di rapporti familiari

tra i partecipanti al capitale sociale, persona fisica che controlla la società che esercita attività di

direzione e coordinamento sul cliente).

Devo prestare la mia attività di consulenza aziendale e tributaria ad una S.r.l.

Nel caso di specie risulta tuttavia complesso individuare il titolare effettivo, in quanto i soci

sono 5 e detengono ognuno il 20% del capitale sociale.

Con riferimento alle disposizioni di cui al D.Lgs. 231/2007, nel caso di società, per titolare

effettivo s'intende la persona o le persone fisiche che, in ultima istanza possiedono o

controllano tale entità (più del 25% della partecipazione al capitale), oppure ne risultano

beneficiari.

È ovvio come, per la S.r.l. in oggetto, non vi siano persone che controllano più del 25% del

capitale.

In questo caso si può dire che non è presente un titolare effettivo? Oppure devo procedere

all’identificazione e alla registrazione dei dati di tutti i soci?

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Capitolo III – Gli adempimenti: l’adeguata verifica della clientela

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L’analisi - Contestualmente all’identificazione del cliente, e quindi al momento in cui è conferito

l’incarico, deve essere identificato il titolare effettivo.

Se il cliente è una persona giuridica, un trust o un soggetto giuridico analogo, il professionista

deve adottare tutte le misure adeguate e commisurate alla situazione di rischio per comprendere

la struttura di proprietà e di controllo del cliente.

È però il cliente il soggetto obbligato a dichiarare il titolare effettivo, ai sensi dell’art. 21 del

D.Lgs. 231/2007.

Il professionista, successivamente, sulla base dell’indice di rischio, potrà far propria la

dichiarazione del cliente oppure promuovere autonome verifiche, facendo ricorso a pubblici

registri, elenchi, atti o documenti conoscibili da chiunque contenenti informazioni sui titolari

effettivi, chiedere ai propri clienti i dati pertinenti ovvero ottenere le informazioni in altro modo.

In assenza del regolamento di cui all’art. 38, co. 7, i dati identificativi del titolare effettivo non

devono essere registrati, ma solo conservati nel fascicolo del cliente.

Sarà quindi sufficiente conservare la copia o i riferimenti dei documenti richiesti, per un periodo

di dieci anni dalla fine del rapporto continuativo o della prestazione professionale.

Dall’interpretazione letterale della norma sembrerebbe che nessuno dei 5 soci possa essere

considerato titolare effettivo, in quanto nessuno di essi supera il limite del 25% + 1 della

partecipazione sociale.

Pur tuttavia, utili indicazioni possono essere desunte dal Provvedimento della Banca d’Italia

dell’11 aprile 2013.

Il provvedimento stabilisce che il titolare effettivo può rinvenirsi anche in uno o più soggetti

preposti all’amministrazione della società, in considerazione dell’eventuale influenza da questi

esercitata sulle decisioni riservate ai soci, con riguardo, in particolare, alle decisioni relative alla

nomina degli amministratori.

Come chiarito nel provvedimento, tale circostanza assume precipuo rilievo quando non ricorra

alcuna delle condizioni poste dal legislatore.

È tuttavia da rilevare come la disciplina sia estremamente complessa e poco chiara, non

consentendo di indirizzare l’operatore verso una soluzione univoca.

Sicuramente, nel caso di una persona giuridica si ritiene necessario procedere all’identificazione

del titolare effettivo, al limite scegliendo di estendere l’adempimento a tutti i soci.

In ogni caso, qualora non sia possibile individuare un socio di riferimento e sia presente un

amministratore che eserciti un'influenza dominante sulle decisioni societarie, è da ritenere che lo

stesso possa essere considerato quale titolare effettivo.

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Capitolo III – Gli adempimenti: l’adeguata verifica della clientela

76

CASO D: IL CLIENTE È UNA SOCIETÀ FIDUCIARIA

Il cliente è una società fiduciaria: se la società è iscritta nell’elenco di cui all’art. 199 TUB

(fiduciarie che svolgono attività di custodia e amministrazione di valori mobiliari, controllate

direttamente o indirettamente da una banca o da un intermediario finanziario, nonché quelle che

hanno adottato la forma di società per azioni e che hanno capitale versato di ammontare non

inferiore a 240.000 euro), trovano applicazione obblighi semplificati di adeguata verifica della

clientela, e pertanto non è necessario identificare la società fiduciaria cliente, né i titolari effettivi

per conto dei quali essa opera.

Viceversa, nel caso di società fiduciarie diverse da quelle indicate, il professionista è tenuto ad

espletare le procedure di identificazione, sia nei confronti della fiduciaria come soggetto diverso

dalla persona fisica, sia nei confronti del titolare effettivo per conto del quale essa compie

operazioni.

Pertanto il legale rappresentante della società fiduciaria dovrà compilare il questionario

antiriciclaggio ed è tenuto ad indicare il nominativo del titolare effettivo.

Il professionista che nel corso della verifica della struttura di proprietà e di controllo del cliente

rilevi la presenza di una o più società fiduciarie (diverse da quelle iscritte nell’elenco di cui all’art.

199 T.U.B.), anche a diversi livelli della catena partecipativa, non trovando applicazione per queste

ultime gli obblighi semplificati di adeguata verifica, sarà chiamato a chiedere di conoscere, ai fini

della complessiva valutazione del cliente e dell’operazione, le complete generalità dei fiducianti.

CASO E: ENTITÀ GIURIDICHE QUALI FONDAZIONI E TRUST

Nel caso di entità giuridiche quali fondazioni e di istituti giuridici quali i trust, che amministrano e

distribuiscono fondi:

Società fiduciarie

Altre società fiduciarie

Di cui all’art. 199 TUB

Obblighi semplificati di

adeguata verifica

Necessaria l’identificazione della

fiduciaria e del titolare effettivo

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Capitolo III – Gli adempimenti: l’adeguata verifica della clientela

77

1. se i futuri beneficiari sono stati già individuati, il titolare effettivo coincide con i soggetti che

beneficiano del 25% o più del patrimonio;

2. se invece i beneficiari non sono stati ancora determinati, il titolare effettivo coincide con le

persone nel cui interesse è istituita o agisce la fondazione o il trust;

3. infine, il titolare effettivo coincide con la persona fisica che esercita il controllo sul 25% o

più del patrimonio dell’entità o dell’istituto giuridico.

SOLUZIONI OPERATIVE

L’identificazione e la verifica dell’identità del titolare effettivo devono essere effettuate

contestualmente all’identificazione del cliente.

Il cliente ha l’obbligo di fornire, in forma scritta e sotto la propria responsabilità (anche penale, ai

sensi dell’art. 55), tutte le informazioni necessarie e aggiornate delle quali sia a conoscenza ai fini

dell’identificazione del titolare effettivo.

Il professionista deve sempre richiedere al cliente apposita attestazione, anche qualora la figura

del titolare effettivo sia facilmente individuabile.

In assenza del regolamento di cui all’art. 38, co. 7, si ricorda che i dati identificativi del titolare

effettivo non devono essere registrati, ma solo conservati nel fascicolo del cliente.

Pertanto sarà sufficiente conservare la copia o i riferimenti dei documenti richiesti, per un periodo

di dieci anni dalla fine del rapporto continuativo o della prestazione professionale.

È quindi il cliente che:

dichiara l’esistenza, eventuale, di un diverso titolare effettivo;

fornisce al professionista le informazioni necessarie per l’identificazione dello stesso.

Il professionista, in base all’indice di rischio attribuito al cliente e alla sua prudente valutazione,

dovrà valutare la modalità da adottare per l’identificazione del titolare effettivo decidendo

(alternativamente o cumulativamente):

1. di far propria la dichiarazione responsabile del cliente;

2. di promuovere delle autonome verifiche facendo ricorso a pubblici registri, elenchi, atti o

documenti, conoscibili da chiunque.

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Capitolo III – Gli adempimenti: l’adeguata verifica della clientela

78

Si ricorda, a tal proposito, che coloro che svolgono professionalmente l’attività di amministratore o

dirigente di società sono soggetti agli obblighi di adeguata verifica (quindi all’identificazione della

società e del titolare effettivo). Pertanto, appare ovvio che in questo caso l’amministratore o il

dirigente non potrà dichiarare di non conoscere le generalità del titolare effettivo e dovrà fornire i

dati al professionista, nel rispetto della procedura prevista dall’art. 30 del D.Lgs. n. 231/2007.

Si ricorda che la verifica del titolare effettivo non è richiesta nei casi di cui all’art. 25 (obblighi

semplificati).

LE PROSPETTIVE FUTURE

Le difficoltà che incontrano gli operatori nell’identificazione del titolare effettivo sono state

recepite dall’Unione Europea che, con la proposta di IV Direttiva in materia di antiriciclaggio, ha

prospettato l’introduzione di nuove misure, volte a favorire una maggiore trasparenza.

Tra le novità che potrebbero essere introdotte vi è un vero e proprio obbligo in capo alle persone

giuridiche di acquisire e mantenere aggiornate le informazioni sui propri titolari effettivi, che

dovrebbero essere tenute a disposizione non solo delle autorità competenti ma anche dei soggetti

obbligati alle disposizioni in tema di antiriciclaggio.

Così come stabilito dall’art. 21 del D.Lgs. 231/2007, è il cliente stesso a dover fornire, per iscritto, sotto la propria responsabilità, tutte le informazioni necessarie e aggiornate delle quali sia a conoscenza per l'identificazione del titolare effettivo. Quindi è sempre necessario richiedere l’attestazione, anche qualora la figura del titolare effettivo possa essere facilmente individuata dal professionista. Tuttavia, qualora, sulla base dell’indice di rischio attribuito al cliente e della sua prudente valutazione, il professionista lo reputi opportuno, potrà promuovere autonome verifiche facendo ricorso a pubblici registri, elenchi, atti o documenti, conoscibili da chiunque. È invece da escludersi che il professionista possa pretendere, in modo autoritario, la produzione di scritture e documenti o la convocazione di altri soggetti per procedere ad interrogatori formali.

è sufficiente conservare la copia o

i riferimenti dei documenti richiesti, per un

periodo di dieci anni dalla fine del

rapporto continuativo o della prestazione

professionale

L’identificazione e la verifica dell’identità del

titolare effettivo devono essere

effettuate contestualmente

all’identificazione del cliente

Identificazione

titolare effettivo

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Capitolo III – Gli adempimenti: l’adeguata verifica della clientela

79

Si costituirebbe, in tal modo, un vero e proprio sistema di informazioni legali sulla proprietà della

società.

Ciò apparirebbe ancor più rilevante ove si consideri che un analogo obbligo dovrebbe essere posto

anche in capo ai trust espressi, che, pertanto, dovranno mantenere informazioni aggiornate sulla

titolarità del trust e, quindi, sull’identità del fondatore, del fiduciario, del guardiano (se pertinente),

dei beneficiari e delle altre persone che effettuano il controllo effettivo sul trust.

La Circolare n. 35/IR del CNDCEC del 31 ottobre 2013 ha tuttavia evidenziato come, se è vero che

vi potrebbero essere importanti novità in tema di identificazione del titolare effettivo, la proposta di

IV direttiva rappresenta anche un’occasione mancata per portare un pò di luce in una disciplina

così complessa.

Non è stato infatti posto rimedio alla differenza tra la nozione di “controllo” ai fini

dell’antiriciclaggio e quella propria del diritto societario, il che fa sorgere, molto spesso, difficoltà

operative connesse alla corretta identificazione del titolare effettivo.

3.7. L’approccio basato sul rischio L’obbligo di adeguata verifica deve essere assolto commisurandolo al rischio associato al tipo di

cliente acquisito e di rapporto continuativo, prestazione professionale, operazione, prodotto o

transazione di cui si tratta.

Valutazione del rischio associato al cliente e all’operazione

Al fine di poter “calibrare” l’attività di acquisizione delle

informazioni all’effettivo rischio di riciclaggio e finanziamento del terrorismo

Il professionista, pertanto, non dovrà limitarsi ad applicare una procedura unica e standardizzata, ma dovrà valutare di volta in volta

le misure da adottare

Proposta di IV Direttiva

in materia di antiriciclaggio

Si prospetta la possibilità di introduzione di un obbligo in capo alle persone giuridiche di acquisire e mantenere aggiornate le informazioni sui propri titolari effettivi, da tenere a disposizione dei soggetti obbligati alle disposizioni in tema di antiriciclaggio.

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Capitolo III – Gli adempimenti: l’adeguata verifica della clientela

80

A tal fine l’art. 20 detta una serie di criteri generali per la valutazione del rischio di riciclaggio o di

finanziamento del terrorismo.

In relazione al cliente, per il professionista rilevano i seguenti elementi:

1. natura giuridica;

2. prevalente attività svolta;

3. comportamento tenuto al momento del compimento dell’operazione o dell’instaurazione

della prestazione professionale;

4. area geografica di residenza o sede del cliente o della controparte;

mentre, con riferimento all’operazione o alla prestazione professionale, sono oggetto di

valutazione:

1. tipologia;

2. modalità di svolgimento;

3. ammontare;

4. frequenza (delle operazioni) e durata (della prestazione professionale);

5. ragionevolezza in rapporto all’attività svolta dal cliente;

6. area geografica di destinazione del prodotto/oggetto (dell’operazione).

Degli elencati criteri generali il professionista deve servirsi per associare a ciascun cliente un

determinato rischio di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo e valutare, pertanto, il livello di

approfondimento cui improntare l’attività di acquisizione dei dati e delle informazioni inerenti al

cliente e all’operazione da compiere.

La norma non detta una procedura uniforme per tutti i professionisti: l’approccio basato sul

rischio si fonda, infatti, proprio sulla necessità di “personalizzare” il comportamento nei confronti

del cliente, graduando il livello di guardia in relazione alla pericolosità che i predetti indici

consentono di determinare.

Ciò nonostante, la legge richiede al professionista una vera e propria attività di screening della

clientela, in base alle regole generali, soggettive e oggettive, contenute nel decreto.

Per questo motivo si rende necessaria l’adozione di una procedura tale da associare a ciascun

cliente, sulla scorta dei parametri previsti, un determinato livello di rischio.

I passi da seguire per convertire i dati già in possesso del professionista in termini di

minore/maggiore grado di rischio sono i seguenti:

1. si considerano gli elementi connessi al cliente (natura giuridica, prevalente attività svolta,

comportamento tenuto all’atto del compimento dell’operazione) e si associa a ciascuno di

essi un determinato punteggio in termini di minore/maggiore rischio. Da questa prima

tabella dovrà emergere un punteggio complessivo, che indicherà il livello di rischio

connesso al cliente;

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Capitolo III – Gli adempimenti: l’adeguata verifica della clientela

81

2. si considerano gli elementi relativi all’operazione (tipologia, modalità di svolgimento,

ammontare, frequenza, durata, ragionevolezza, area geografica di destinazione) e si

assegna a ciascuno di tali elementi un determinato punteggio in termini di

minore/maggiore rischio. Da questa seconda tabella dovrà emergere un punteggio

complessivo, che indicherà il livello di rischio connesso all’operazione;

3. dalla valutazione congiunta dei due punteggi così ottenuti dovrà emergere un unico indice,

espressione del rischio di riciclaggio o finanziamento del terrorismo ex art. 20, D.Lgs.

231/2007.

Con riferimento alle prestazioni professionali aventi ad oggetto la revisione legale dei conti e la

tenuta della contabilità, appare chiaro che la tabella di cui alla lettera b) del comma 1 dell’art. 20

non deve essere compilata, data la tipologia delle operazioni stesse.

Ne consegue che in relazione a dette prestazioni dovranno considerarsi esclusivamente gli

elementi connessi al cliente (di cui alla lettera a) del comma 1 dell’art. 20) e il punteggio che indica

il relativo livello di rischio.

Aspetti connessi al cliente

A. Aspetti connessi al cliente Livello di rischio

a.1. Natura giuridica. Alla complessità crescente della struttura organizzativa del cliente

individuata nel modello corrisponde un crescente livello di rischio di riciclaggio.

Ditta individuale

Associazione professionale

Società di persone

Società di capitali

Trust

Società fiduciaria

Altro

Totale a.1.

a.2. Prevalente attività svolta. L’attività svolta deve essere valutata in base ad elementi quali i

mezzi impiegati, le modalità di svolgimento e la destinazione dei risultati.

Possono, in tal senso, indicare un rischio di riciclaggio più elevato del normale le seguenti

circostanze:

- effettuazione di transazioni o utilizzo di strutture non coerenti con il profilo dell’impresa del

cliente (es. numero dei dipendenti rispetto alle dimensioni e natura della società, ecc.);

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Capitolo III – Gli adempimenti: l’adeguata verifica della clientela

82

- clienti operanti in settori ad alto rischio di riciclaggio o che effettuano operazioni ad elevato

rischio di riciclaggio (società che effettuano un alto livello di transazioni in contanti ovvero che

investono in immobili a prezzi minori/maggiori rispetto alla norma, o che effettuano pagamenti

internazionali senza giustificazione economica, ecc.).

Operazioni “normali”

Operazioni di particolare rilevanza

Operazioni “anomale”

Totale a.2.

a.3. Comportamento tenuto al momento dell’operazione. Ai fini della valutazione della

trasparenza del cliente si potranno, ad esempio, valutare i seguenti comportamenti:

- mancanza della presenza fisica del cliente nella fase iniziale del rapporto e perdurante

mancanza di contatti (diretti) con il cliente, nei casi in cui si ritengono normali;

- frequente modificazione della struttura legale del cliente (modificazione della

denominazione, trasferimenti di partecipazioni, ecc.);

- ingiustificata complessità della struttura del cliente;

- difficoltà nell’individuazione del titolare effettivo;

- cambiamenti ingiustificati nella titolarità.

Nella norma (cliente collaborativo/trasparente)

Fuori della norma (cliente reticente/poco trasparente)

Totale a.3.

a.4. Area geografica di residenza. Ai fini della valutazione di un alto rischio si potrà, ad esempio,

considerare, se il Paese di residenza sia o meno:

- soggetto a sanzioni o embarghi o misure analoghe stabilite dall’O.N.U. o altri organismi

internazionali;

- identificato da fonti accreditate (F.A.T.F., G.A.F.I., I.M.F., Egmont Group of Financial

Intelligence Units, ecc.) come Paese che:

non ha adottato un’appropriata legislazione in materia di antiriciclaggio e contrasto al

finanziamento del terrorismo;

finanzia o sostiene attività terroristiche ovvero coopera con organizzazioni

terroristiche;

presenta livelli significativi di corruzione e di altre attività criminose.

Più precisamente, ai fini della valutazione di un basso rischio si potrà, inoltre, verificare se il

cliente risieda in uno dei Paesi individuati, ai sensi dell’art. 25, comma 2, dal D.M. Economia e

finanze del 12 agosto 2008 (Stati extra UE che impongono obblighi equivalenti a quelli previsti

dalla direttiva e prevedono il controllo del rispetto di tali obblighi).

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Capitolo III – Gli adempimenti: l’adeguata verifica della clientela

83

Italia

Paesi UE

Paesi extra UE

Territori off shore

Totale a.4.

TOTALE PUNTEGGIO (A)

Aspetti connessi all’operazione

B. Aspetti connessi all’operazione Livello di rischio

b.1. Tipologia

Ordinaria

Straordinaria

b.2. Modalità di svolgimento

Con banche

Tra soggetti privati

b.3. Ammontare. Alle operazioni effettuate in tutto o in parte mediante l’impiego di denaro

contante deve essere sempre attribuito un punteggio più elevato.

Basso

Medio

Alto

b.4. Frequenza e durata

Occasionale

Poco frequente

Frequente

b.5. Ragionevolezza. La coerenza dell’operazione deve essere valutata a seconda delle

caratteristiche soggettive del cliente.

Congrua

Non congrua

b.6. Area geografica di destinazione. Si potrà, ad esempio, considerare se l’area geografica di

destinazione sia o meno:

- soggetta a sanzioni o embarghi o misure analoghe stabilite dall’O.N.U. o altri organismi

internazionali;

- identificata da fonti accreditate come Paese che:

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Capitolo III – Gli adempimenti: l’adeguata verifica della clientela

84

non ha adottato un’appropriata legislazione in materia di antiriciclaggio e contrasto al

finanziamento del terrorismo;

finanzia o sostiene attività terroristiche ovvero coopera con organizzazioni terroristiche;

presenta livelli significativi di corruzione e di altre attività criminose.

Più precisamente, ai fini della valutazione di un basso rischio si potrà, inoltre, verificare se il

cliente risieda in uno dei Paesi individuati, ai sensi dell’art. 25, comma 2, dal D.M. Economia e

finanze del 12 agosto 2008 (Stati extra UE che impongono obblighi equivalenti a quelli previsti

dalla direttiva e prevedono il controllo del rispetto di tali obblighi).

Italia

Paesi UE

Paesi extra UE

Territori off shore

TOTALE PUNTEGGIO (B)

Valutazione finale del rischio di riciclaggio/finanziamento del terrorismo

C. Rischio totale di riciclaggio/finanziamento del terrorismo

Totale punteggio A

Totale punteggio B

TOTALE COMPLESSIVO (C)

Legenda dei punteggi parziali e del punteggio totale per la determinazione del rischio di riciclaggio:

A. Aspetti connessi al cliente

Minimo Massimo

1 1 5

2 1 5

3 1 5

4 1 5

Totale A 4 20

Rischio legato al cliente:

basso da 4 a 12

medio da 13 a 16

alto da 17 a 20

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Capitolo III – Gli adempimenti: l’adeguata verifica della clientela

85

B. Aspetti connessi all’operazione

Minimo Massimo

1 1 5

2 1 5

3 1 5

4 1 5

5 1 5

6 1 5

Totale B 6 30

Rischio legato all’operazione:

basso da 6 a 18

medio da 19 a 24

alto da 25 a 30

Valutazione finale (A+B)

Totale (A+B) 10 50

Rischio di riciclaggio/finanziamento del terrorismo:

basso da 10 a 30

medio da 31 a 40

alto da 41 a 50

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Capitolo III – Gli adempimenti: l’adeguata verifica della clientela

86

Rischio di

riciclaggio /

finanziamento

del terrorismo

COMPORTAMENTO DEL PROFESSIONISTA

BASSO

(da 10 a 30)

Il professionista deve assolvere l’obbligo di adeguata verifica secondo

modalità ordinarie (ovvero semplificate se ne ricorrono i presupposti) ed

esercitare un controllo costante con periodicità da definirsi caso per caso a

seconda delle caratteristiche del cliente e della prestazione professionale.

Ad esempio, nel caso di rischio molto basso il professionista potrebbe

decidere di effettuare l’aggiornamento del controllo solo al verificarsi di

eventi modificativi della situazione originariamente comunicata (a tal fine

risponde l’esigenza di richiedere al cliente un impegno scritto a comunicare le

eventuali variazioni dei dati inizialmente dichiarati, di cui alla parte quinta del

documento).

Nell’ambito del controllo costante il professionista deve:

analizzare le transazioni concluse durante tutta la durata del rapporto;

verificare che tali transazioni siano compatibili con la conoscenza che ha

del proprio cliente, delle sue attività commerciali e del suo profilo di

rischio, avendo riguardo, se necessario, all’origine dei fondi;

aggiornare i documenti, dati o informazioni detenute.

Ove ricorrano i presupposti per l’assolvimento degli obblighi di adeguata

verifica con modalità semplificate il professionista è esonerato dall’effettuare

il controllo costante.

MEDIO

(da 31 a 40)

Il professionista deve assolvere l’obbligo di adeguata verifica secondo

modalità ordinarie ed esercitare un controllo costante con periodicità

prefissata e in ogni caso sempre più ravvicinata in caso di clienti i cui dati

siano soggetti a variazioni frequenti.

Nell’ambito del controllo costante il professionista deve:

analizzare le transazioni concluse durante tutta la durata del rapporto;

verificare che tali transazioni siano compatibili con la conoscenza che ha

del proprio cliente, delle sue attività commerciali e del suo profilo di

rischio, avendo riguardo, se necessario, all’origine dei fondi;

aggiornare i documenti, dati o informazioni detenute.

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Capitolo III – Gli adempimenti: l’adeguata verifica della clientela

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ALTO

(da 41 a 50)

Il professionista deve assolvere l’obbligo di adeguata verifica secondo

modalità rafforzate e in particolare deve esercitare un controllo costante

continuo e rafforzato (controlli più rigorosi e frequenti).

Nell’ambito del controllo costante il professionista deve:

analizzare le transazioni concluse durante tutta la durata del rapporto;

verificare che tali transazioni siano compatibili con la conoscenza che ha

del proprio cliente, delle sue attività commerciali e del suo profilo di

rischio, avendo riguardo, se necessario, all’origine dei fondi;

aggiornare i documenti, dati o informazioni detenute.

3.8. Il controllo costante

Ai sensi dell’art. 18, comma 1, lett. d), è obbligo del professionista svolgere un controllo costante

nel corso della prestazione professionale.

Tale controllo deve essere attuato analizzando tutte le transazioni concluse durante la durata del

rapporto e verificandone la compatibilità con la conoscenza che l’ente o la persona tenuta

all’identificazione hanno del proprio cliente, delle sue attività commerciali e del suo profilo di

rischio, avendo riguardo, se necessario, all’origine dei fondi e tenendo aggiornati i documenti, i dati

o le informazioni detenute.

Ai fini del corretto espletamento dell’obbligo di controllo costante, é consigliato, in primo luogo, il

monitoraggio dei seguenti elementi:

1) dati identificativi - natura giuridica; attività svolta; prodotti/servizi commercializzati; aree di

destinazione; area geografica di residenza o sede del cliente; titolare effettivo; area

geografica di residenza o sede delle principali controparti;

2) tipologia delle prestazioni richieste nel corso del rapporto; modalità di svolgimento delle

operazioni oggetto della prestazione; frequenza con cui viene richiesta la prestazione;

ricorrenza, storicità o ciclicità delle operazioni; comportamento tenuto in occasione dello

svolgimento delle diverse prestazioni nel corso del rapporto;

Il controllo costante sul cliente

Analisi delle transazioni concluse durante il rapporto

Sono compatibili con quanto è emerso in sede di identificazione del cliente?

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Capitolo III – Gli adempimenti: l’adeguata verifica della clientela

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3) presenza di uno o più indicatori di anomalia; analisi degli schemi di comportamenti anomali

emanati dall’UIF ex art. 6, comma 7, lettera b), D.Lgs. 231/2007;

4) frazionamento delle operazioni; collegamento delle operazioni;

5) se necessario, controllo dell’origine e della destinazione del denaro utilizzato;

6) incongruenze rispetto alla capacità economica del cliente o del gruppo cui appartiene;

7) confronto del quadro generale del cliente con le strategie e le prassi conosciute e

aggiornate, utilizzate per l’attuazione del riciclaggio e del finanziamento al terrorismo (se

rese note dalle autorità competenti).

Nella tabella che segue sono indicate le principali attività che il professionista - o il suo

dipendente/ausiliario - può espletare al fine di proceduralizzare, all’interno del proprio studio, le

operazioni inerenti al controllo costante della clientela, così come riportate nelle Linee Guida del

CNDCEC.

1) Effettuare una prima richiesta scritta con impegno del cliente a comunicare la variazione

dei dati indicati;

2) programmare richieste periodiche di aggiornamento dei dati in archivio con una

tempistica da definire sulla base della valutazione del rischio presente e che, per

semplicità, per le prestazioni continuative, potrebbero essere collegate alla periodicità di

fatturazione;

3) istituire degli automatismi per l’aggiornamento dei dati ad esempio annotando:

il termine per il rinnovo delle cariche sociali,

eventuali termini connessi a contratti od atti,

altri elementi ritenuti utili dal professionista;

4) prevedere eventuali incontri con il cliente quando si presentano situazioni di criticità

(entrata nella fascia di rischio alta);

5) istruire il personale di studio in modo che possa fornire elementi utili alla valutazione del

profilo di rischio (adozione di programmi di formazione interna, aggiornamento costante

sull’evoluzione della normativa, valutazione dell’esito delle segnalazioni);

6) annotare le informazioni acquisite nel corso degli incontri preparatori e nello svolgimento

delle diverse prestazioni.

Con riferimento alle attività elencate, si impongono alcune considerazioni:

1) la tipologia e la frequenza degli aggiornamenti devono essere proporzionate alle

dimensioni dello studio e alle procedure adottate al suo interno (negli studi di maggiori

dimensioni potrebbe essere opportuno identificare un responsabile del monitoraggio);

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Capitolo III – Gli adempimenti: l’adeguata verifica della clientela

89

2) é opportuno documentare quanto più possibile quello che viene fatto ai fini del

monitoraggio e annotare nel fascicolo le considerazioni del professionista;

3) l’attività di controllo effettuata dal professionista deve avvenire sulla base degli elementi

acquisiti nell’ambito dell’attività professionale prestata o a seguito del conferimento

dell’incarico, non esistendo alcun obbligo di effettuare ulteriori attività di accertamento.

GLI ESITI

Ovviamente, a seconda dei risultati emergenti dal controllo, il professionista potrà porre in essere

uno dei seguenti comportamenti:

1) mantenimento del livello di controllo costante del cliente;

2) aggiornamento del fascicolo del cliente con acquisizione di ulteriore documentazione;

3) modifica del profilo di rischio e, conseguentemente, della periodicità del controllo;

4) modifica del tipo di obbligo di adeguata verifica attribuito al cliente (semplificato,

rafforzato, ordinario). Resta fermo che la valutazione di un minor rischio non implica il

passaggio all’obbligo semplificato (che si riferisce solo a determinate caratteristiche

soggettive, ovvero a determinati prodotti) mentre nel caso di rischio più elevato di

riciclaggio scattano gli obblighi rafforzati.

La tipologia e la frequenza dei controlli dipendono dalla dimensioni e dalle caratteristiche dello studio.

Elementi da monitorare: dati identificativi; attività svolta; residenza; titolare effettivo; tipologia delle prestazioni; presenza di uno o più indicatori di anomalia; incongruenzerispetto alla capacità economica del cliente;confronto del quadro generale del clientecon le strategie e le prassi conosciute eaggiornate; ecc.

A tal fine è necessario

Effettuare una prima richiesta scritta con impegno del cliente a comunicare tutte le variazioni; programmare aggiornamenti periodici dei dati in archivio; prevedere incontri con il cliente in occasione di particolari criticità; istruire il personale di studio; annotare tutte le informazioni acquisite.

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Capitolo III – Gli adempimenti: l’adeguata verifica della clientela

90

3.9. L’obbligo di astensione

Nel caso in cui il professionista non sia in grado di rispettare gli obblighi di adeguata verifica della

clientela non potrà eseguire operazioni o prestazioni professionali.

Anche nel caso in cui il rapporto sia già in essere, l’impossibilità di rispettare gli obblighi di

adeguata verifica fa sì che il professionista debba restituire le somme già ricevute, liquidandone il

relativo importo tramite bonifico su un conto corrente bancario indicato dal cliente.

In entrambi i casi il professionista dovrà sempre valutare l’opportunità di effettuare una

segnalazione dell’operazione sospetta.

LA RESTITUZIONE DEI FONDI

Con specifico riferimento alla restituzione dei fondi, merita di essere sottolineato che, sebbene la

previsione sia indirizzata principalmente agli intermediari finanziari, i professionisti non devono

sentirsi pienamente esonerati dalle disposizioni in oggetto: anche questi ultimi possono infatti

trovarsi nelle condizioni di doversi astenere dal rapporto o dall'operazione in corso e restituire

denaro ai clienti.

In tali casi si ricorda, in primo luogo, che è sempre necessario indicare alla controparte bancaria

che le somme sono restituite al cliente per l'impossibilità di rispettare gli obblighi di adeguata

verifica della clientela.

A tal proposito la Circolare emanata dal Ministero dell’Economia e delle Finanze il 30 luglio 2013

ha fornito importanti chiarimenti sulle modalità di applicazione della predetta procedura di

restituzione.

Il soggetto sottoposto agli obblighi antiriciclaggio, nella restituzione delle somme, deve infatti:

aver cura di contattare il cliente, comprovando i tentativi effettuati con e-mail, questionari

cartacei, comunicazioni inviate a mezzo di servizio postale;

trasmettere al cliente una apposita comunicazione scritta, con la quale andranno altresì

richieste le coordinate del conto sul quale dovrà essere effettuata la restituzione, qualora

risultasse impossibile effettuare o completare l'adeguata verifica;

verificare che il conto segnalato dal cliente e sul quale andrà effettuata la restituzione dei

fondi abbia le seguenti principali caratteristiche: essere intestato e/o cointestato al cliente;

essere un conto titoli intestato e/o cointestato al cliente (se oggetto di restituzione sono

dei titoli); essere un conto corrente e/o un conto titoli aperto presso un intermediario

nazionale, comunitario o soggetto al regime proprio dei paesi terzi equivalenti;

qualora la banca non ottenga l'indicazione delle coordinate bancarie, tratterrà e verserà le

disponibilità su un conto infruttifero.

Al punto 6 della Circolare è infine previsto che i destinatari conservino le informazioni relative alle

operazioni di restituzione effettuate.

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Capitolo III – Gli adempimenti: l’adeguata verifica della clientela

91

Il Provvedimento del 6 agosto 2013 della UIF, in applicazione al predetto punto 6 della Circolare, ha

inoltre individuato il contenuto delle informazioni che i destinatari degli obblighi antiriciclaggio

devono acquisire e conservare a seguito della restituzione dei fondi.

La UIF si è inoltre riservata di fornire indicazioni in merito alle modalità di trasmissione di tali

informazioni.

Con riferimento a ciascuna operazione di restituzione, a prescindere dal relativo importo, il

provvedimento della UIF pubblicato sul sito della Banca d'Italia («Informazioni da acquisire e

conservare in caso di operazioni di restituzione di cui all'art. 23, comma 1-bis, del D.Lgs. n. 231 del

2007») chiarisce che devono essere acquisite e conservate le seguenti informazioni:

la data, l’importo e la tipologia dell’operazione di restituzione;

i dati identificativi:

a) del cliente;

b) degli eventuali cointestatari;

c) se presente, del soggetto esecutore;

d) dei titolari effettivi, ove l’astensione non sia determinata dall’impossibilità di identificare e

verificare l’identità del titolare effettivo;

gli estremi del rapporto o dei rapporti in favore dei quali è effettuata l’operazione di

restituzione, con l’indicazione dell’intermediario finanziario presso il quale sono aperti e

l’eventuale indicazione del Paese di destinazione delle disponibilità finanziarie;

ove noti, i dati identificativi dei cointestatari del rapporto in favore dei quali il cliente ha

chiesto di effettuare l’operazione di restituzione.

È chiara la volontà, da parte della UIF, di concentrare la sua attenzione su tutti quei casi in cui si

renda obbligatoria la restituzione dei fondi per mancata possibilità di porre in essere l'adeguata

verifica.

CASI IN CUI L’OBBLIGO DI ASTENSIONE NON PUÒ ESSERE RISPETTATO

L’art. 23 del D.Lgs. 231/2007 individua delle ipotesi in cui l’obbligo di astensione non può essere

rispettato.

Si tratta dei casi in cui:

sussiste un obbligo di legge di ricevere l'atto;

l'esecuzione dell'operazione per sua natura non può essere rinviata;

l'astensione può ostacolare le indagini.

In questi casi, tuttavia, permane l’obbligo di immediata segnalazione di operazione sospetta.

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Capitolo III – Gli adempimenti: l’adeguata verifica della clientela

92

3.10. La formazione del personale

L’art. 54 del D.Lgs. 231/2007 fissa un vero e proprio obbligo di formazione in tema di

antiriciclaggio per gli studi professionali. In particolare, l’articolo chiama in causa non solo i

professionisti, ma anche gli ordini professionali, nonché la UIF, la Guardia di finanza e la DIA.

Destinatari degli

obblighi

Adempimenti

Professionisti

Devono adottare misure di “adeguata formazione” del personale e dei

collaboratori al fine di garantire la corretta applicazione della

normativa.

Ordini

professionali

Devono individuare le modalità attuative delle misure di formazione

del personale.

UIF, Guardia di Finanza

e DIA

Devono fornire indicazioni aggiornate in merito alle prassi seguite dai

riciclatori e dai finanziatori del terrorismo.

Più precisamente, ai professionisti è richiesto:

di organizzare attività formative a favore dei dipendenti e collaboratori di studio, finalizzate

ad aiutarli nel riconoscere le attività potenzialmente connesse al riciclaggio o al

finanziamento al terrorismo;

di illustrare loro le responsabilità derivanti dall’inadempimento degli obblighi antiriciclaggio.

l’obbligo di astensione non può essere rispettato

obbligo di legge

di ricevere l'atto

MA permane l’obbligo di immediata segnalazione di operazione sospetta

operazione che per sua natura non può essere

rinviata

l’astensione può ostacolare le indagini

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Capitolo III – Gli adempimenti: l’adeguata verifica della clientela

93

L’attività di formazione deve essere continua e sistematica e deve tenere conto dell’evoluzione

della normativa in materia di antiriciclaggio.

Le disposizioni in tema di formazione del personale sono estremamente generiche e non vanno

oltre quanto finora illustrato. È infatti chiara la volontà del legislatore di lasciare al professionista

ampio margine nella scelta delle migliori misure di formazione per il suo studio, soprattutto in

considerazione delle dimensioni dello stesso.

È tuttavia essenziale, per il professionista:

definire almeno i compiti e le responsabilità all’interno della struttura;

istituire una raccolta di circolari di aggiornamento in tema di antiriciclaggio per il personale

dello studio, eventualmente accompagnate da una guida operativa che illustri come

affrontare i diversi casi;

prestare massima attenzione al controllo interno al fine di verificare il corretto

adempimento degli obblighi antiriciclaggio da parte dei dipendenti. L’estensione e la

periodicità dei controlli dovranno essere commisurati alle dimensioni e all’articolazione

della struttura.

Si potrà inoltre definire un programma di partecipazione annuale a convegni e corsi di formazione

antiriciclaggio da parte dei dipendenti e collaboratori, il quale garantisca, in ogni caso, la continuità

e la sistematicità della formazione.

IN COSA

CONSISTE

Obbligo di adottare misure di adeguata formazione del personale e

dei collaboratori al fine di garantire la corretta applicazione della

normativa. Tali misure devono comprendere programmi di

formazione finalizzati alla riconoscibilità delle attività

potenzialmente connesse al riciclaggio o al finanziamento al

terrorismo.

Obbligo di formazione

Programmi di formazione da parte del professionista finalizzati:

- alla riconoscibilità delle attività potenzialmente connesse al riciclaggio e al finanziamento al terrorismo;

- all’individuazione delle responsabilitàderivanti dall’inadempimento degliobblighi antiriciclaggio.

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Capitolo III – Gli adempimenti: l’adeguata verifica della clientela

94

CHECK-LIST

OPERATIVA

L’attività di formazione deve essere continua e sistematica e deve

tenere conto dell’evoluzione della normativa in materia di

antiriciclaggio.

Le norme (estremamente generiche) sono volte a lasciare ampio

spazio alla discrezionalità del professionista, il quale potrà

scegliere le forme più idonee in base alla struttura e alle dimensioni

dello studio, nonché al numero di dipendenti e di collaboratori che

all’interno dello stesso prestano la loro attività.

In ogni caso, è necessario:

definire almeno i compiti e le responsabilità all’interno della

struttura;

istituire una raccolta di circolari di aggiornamento in tema di

antiriciclaggio per il personale dello studio, eventualmente

accompagnate da una guida operativa che illustri come

affrontare i diversi casi;

assicurare un sistema di controllo interno al fine di verificare

il corretto adempimento degli obblighi antiriciclaggio.

Si potrà inoltre definire un programma di partecipazione annuale a

convegni e corsi di formazione antiriciclaggio da parte dei

dipendenti e collaboratori, il quale garantisca comunque la

continuità e la sistematicità della formazione.

L’OBBLIGO DI FORMAZIONE E I CONTROLLI DELLA GDF

L’obbligo di formazione è stato in varie occasioni ripreso ed approfondito, da ultimo con la “Scheda

normativa e modulo operativo n. 6”, in allegato alla circolare GdF n. 83607 del 19 marzo 2012.

Nella seconda parte della scheda in oggetto è possibile notare come l’organizzazione dello studio

e la formazione del personale siano uno dei primi aspetti oggetto di controllo da parte della

Guardia di finanza nei casi di ispezione.

Nelle fasi iniziali dell’ispezione, l’unità di controllo dovrà infatti:

verificare la legittimazione all’esercizio dell’attività da parte del professionista ispezionato

(iscrizioni in albi o registri);

acquisire una completa cognizione della struttura organizzativa e commerciale del

professionista, ponendo attenzione all’esistenza di altri uffici ovvero di punti operativi ove

vengono svolte le attività istituzionali del soggetto economico ispezionato;

individuare i ruoli, i compiti e le responsabilità eventualmente affidate dal professionista

all’interno della struttura a fini antiriciclaggio.

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Capitolo III – Gli adempimenti: l’adeguata verifica della clientela

95

Per lo sviluppo dei successivi accertamenti di merito, l’unità di controllo dovrà inoltre:

“identificare” il personale formalmente incaricato dal professionista dell’assolvimento degli

obblighi di adeguata verifica dei clienti, di registrazione, conservazione e di segnalazione delle

operazioni sospette;

verificare il sistema delle deleghe interne e di eventuali direttive impartite dal professionista a

dipendenti e/o collaboratori destinatari di incarichi ai fini dell’assolvimento degli obblighi

antiriciclaggio;

appurare l’esistenza di normativa e manualistica interna, nonché l’adozione da parte del

professionista ispezionato di misure di formazione del personale dipendente incaricato;

riscontrare l’istituzione di eventuali sistemi di controllo interni, idonei a verificare il corretto

adempimento degli obblighi antiriciclaggio.

- IL CASO -

Sono un Dottore Commercialista e nel mio studio lavorano tre dipendenti. Sono venuto a

conoscenza del fatto che vige un obbligo di formazione del personale ai fini della disciplina

antiriciclaggio.

Posso essere io stesso a formare le mie dipendenti o sono tenuto ad individuare dei corsi

specifici? Nel caso in cui dovesse essere necessario rivolgermi ad una struttura esterna, quali

devono essere le caratteristiche degli enti di formazione?

In linea di massima si ritiene perfettamente possibile affidare allo stesso professionista la

formazione dei dipendenti di studio.

Si consiglia tuttavia di lasciare traccia degli incontri formativi svolti, magari facendo sottoscrivere

alle dipendenti un verbale nel quale si ripercorrono i principali punti oggetto di trattazione.

A tal fine si fornisce, di seguito, un breve verbale, che potrà essere liberamente adattato secondo

quelle che sono le Sue esigenze di Studio.

Verbale di incontro formativo in materia di antiriciclaggio del 16/6/2014

Il giorno 16 giugno 2014, alle ore 9.00, presso lo Studio del Dott. Mario Rossi, sito in Milano, Via

Garibaldi, 47, si è tenuto l’incontro formativo n. 5 in materia di antiriciclaggio.

Sono presenti all’incontro i seguenti collaboratori di studio:

Maria Verdi;

Franca Bianchi.

È altresì presente il Dott. Mario Rossi che, in considerazione di quanto disposto dall’art. 54 del

D.Lgs. 231/2007, esprime la Sua volontà di illustrare ai collaboratori i principali aspetti della

disciplina antiriciclaggio, nonché i profili di responsabilità alla stessa connessi.

Inizia quindi la riunione con la distribuzione ai partecipanti di un articolo di approfondimento tratto

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Capitolo III – Gli adempimenti: l’adeguata verifica della clientela

96

dalla rivista di aggiornamento professionale “XY”.

Sulla base di quanto esposto nell’articolo in oggetto, il presente incontro si focalizza sui principali

aspetti relativi alla segnalazione delle operazioni sospette.

Vengono quindi sottoposti al Dott. Mario Rossi alcuni quesiti da parte delle collaboratrici relativi ad

aspetti poco chiari.

Nello specifico vengono illustrate le differenze tra la segnalazione delle operazioni sospette e la

comunicazione a seguito dei trasferimenti in contanti ultrasoglia (oggetto del precedente

incontro).

Alle ore 11.00 la riunione formativa viene sciolta.

I partecipanti convengono di fissare la prossima riunione formativa per il giorno 16 luglio, alla

stessa ora.

Dott. Mario Rossi__________________________

Maria Verdi __________________________

Franca Bianchi __________________________

3.11. Adeguata verifica: la soluzione ai quesiti più frequenti

SOCIETÀ DI SERVIZI CHE SI OCCUPA DI CONTABILITÀ PER UNO STUDIO

… Sono un dottore commercialista e spesso, per la tenuta della contabilità, mi rivolgo a una

società di servizi. Sono io a fatturare gli importi ai clienti, mentre la società di servizi emette

fattura nei miei confronti. In considerazione del fatto che io non svolgo attività di assistenza

contabile, sono esonerato dagli obblighi antiriciclaggio? È la società di servizi a dover effettuare

gli adempimenti previsti?

… No, in questo caso il professionista è comunque incaricato dal cliente a svolgere l’attività di

consulenza contabile e fiscale e dovrà provvedere ad adempiere a tutti gli obblighi richiesti dalla

disciplina antiriciclaggio.

Si consiglia inoltre di prestare ancora più attenzione con riferimento alle eventuali operazioni

sospette che il professionista deve comunque provvedere a segnalare allorquando sappia, sospetti

o abbia motivi ragionevoli per sospettare che siano in corso o che siano state compiute o tentate

operazioni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo.

La società di servizi dovrà altresì adempiere agli obblighi di adeguata verifica della clientela. In

questo caso si ritiene che la figura del cliente possa essere individuata nel professionista, mentre il

titolare effettivo sia il soggetto che ha richiesto la consulenza contabile.

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Capitolo III – Gli adempimenti: l’adeguata verifica della clientela

97

PROFESSIONISTA CHE FATTURA ALLO STUDIO

… Sono un giovane professionista. Avendo appena iniziato l’attività continuo ancora ad operare

presso lo studio in cui ho svolto il praticantato e svolgo le mie prestazioni soprattutto nei

confronti dello studio stesso. Ho inoltre pochi altri clienti.

Devo provvedere agli obblighi antiriciclaggio con riferimento a tutti i clienti dello studio e ai miei

clienti, oppure è sufficiente che io mi concentri soltanto sui clienti che hanno a me affidato

l’incarico di consulenza contabile e fiscale?

… Il caso prospettato è molto diffuso e ha destato molte perplessità. Ecco perché il MEF ha

recentemente fornito alcuni importanti chiarimenti ribadendo che, in questi casi, è lo studio a dover

adempiere agli obblighi antiriciclaggio in quanto è quest’ultimo ad aver ricevuto l’incarico dal

cliente.

L’ACQUISIZIONE DI UNO STUDIO

… Il centro elaborazione dati Alfa ha acquisito la clientela di un consulente del lavoro. Il

consulente del lavoro in oggetto continua a prestare la sua opera all’interno del centro

elaborazione dati.

I nuovi contratti con la clientela saranno sottoscritti dal centro elaborazione Alfa, che incasserà

anche le fatture relative alle prestazioni effettuate.

In considerazione del fatto che il consulente ha già adempiuto agli obblighi di adeguata verifica

della clientela, compresa la registrazione e la conservazione dei dati, possiamo considerare il

centro elaborazione dati esonerato dagli adempimenti con riferimento alla sola clientela

acquisita?

… Con riferimento al quesito prospettato merita di essere sottolineato come tra i clienti del

precedente consulente del lavoro e il centro elaborazione dati si stia instaurando un nuovo

rapporto professionale, a seguito della firma dei nuovi contratti. Con la firma, infatti, il cliente sta

conferendo un nuovo incarico ad un altro soggetto.

In considerazione di quanto appena esposto e del fatto che l’art. 19 del D.Lgs. 231/2007 stabilisce

che “l'identificazione e la verifica dell'identità del cliente e del titolare effettivo è svolta, … prima

dell'instaurazione del rapporto continuativo o al momento in cui è conferito l'incarico di svolgere

una prestazione” si ritiene che il centro elaborazione dati debba nuovamente procedere all’attività

di adeguata verifica della clientela, laddove ne ricorrano i presupposti.

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Capitolo III – Gli adempimenti: l’adeguata verifica della clientela

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VALUTAZIONE D’AZIENDA E DETERMINAZIONE DEL VALORE

… Sono un dottore commercialista e potrebbe essermi affidato un incarico per la

determinazione del valore di un’azienda (in occasione di un successivo conferimento). L’azienda

è molto piccola, dispone di pochissimi beni strumentali e sta attraversando un periodo di crisi

economica. Ritengo pertanto che ci siano buoni elementi per far sorgere il dubbio che il valore

della stessa sia inferiore ad euro 15.000.

Tuttavia non posso attualmente indicarne con precisione il valore. Posso rimandare gli eventuali

adempimenti in materia di antiriciclaggio all’atto dell’individuazione del valore?

… Effettivamente, come prospettato dal lettore, la valutazione d’azienda è una di quelle

operazioni che fa sorgere l’obbligo in capo al professionista del rispetto degli obblighi di adeguata

verifica solo allorquando la stessa sia di valore superiore a 15.000 euro.

Tuttavia la norma dispone espressamente che l’identificazione del cliente deve avvenire all’atto del

conferimento dell’incarico, ragion per cui la stessa non può assolutamente essere rimandata.

Si consiglia pertanto al professionista di provvedere sin da subito all’identificazione del cliente,

eccezion fatta per tutti quei casi in cui il valore dell’azienda sia, sin da subito, palesemente inferiore

ad euro 15.000.

Si ricorda in ogni caso al professionista che lo stesso sarà comunque tenuto ad effettuare una

segnalazione dell’operazione sospetta qualora abbia dei motivi per ritenere che vi sia il rischio di

riciclaggio o di finanziamento al terrorismo.

LA CESSIONE DELLE QUOTE

… Sono un dottore commercialista e ho ricevuto dal Sig. Mario Rossi l’incarico per la

consulenza e il trasferimento delle proprie quote di partecipazione nella Società X al figlio Luca

Rossi. Sarò inoltre io a trasmettere al registro delle imprese la cessione delle quote.

In questo caso, al fine del rispetto degli obblighi di adeguata verifica, è necessario identificare

anche il figlio che riceve le quote?

Se sorge in capo al professionista il sospetto che si stia compiendo un’operazione di riciclaggio,

lo stesso dovrà provvedere alla segnalazione o si può correttamente ritenere che dovrà essere il

notaio ad effettuarla?

… Se il valore della quota ceduta supera i 15.000 euro il professionista dovrà rispettare gli

adempimenti previsti dalla normativa antiriciclaggio sia in capo al padre, sia in capo al figlio.

Per cui si dovrà procedere all’identificazione di entrambi.

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Capitolo III – Gli adempimenti: l’adeguata verifica della clientela

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Si ricorda inoltre che, in caso di donazione, l’operazione è da considerarsi di valore indeterminato,

per cui è sempre soggetta agli obblighi antiriciclaggio.

Con riferimento al secondo punto può essere utile richiamare quanto recentemente chiarito dal

MEF: tutti i destinatari degli obblighi antiriciclaggio, se maturano il sospetto che si tratti di

un’operazione di riciclaggio o di finanziamento al terrorismo, sono obbligati a segnalare

l’operazione all’UIF.

Pertanto, indipendentemente dalla presenza del notaio, il commercialista dovrà effettuare la

segnalazione dell’operazione sospetta.

ANTIRICICLAGGIO E DICHIARAZIONI DEI REDDITI

… Il Signor Verdi si reca presso lo studio del professionista per la compilazione e l’invio del

modello 730. Il professionista dovrà rispettare gli obblighi antiriciclaggio?

… No, non sussistono obblighi antiriciclaggio con riferimento allo svolgimento della mera attività

di redazione e/o trasmissione delle dichiarazioni derivanti da obblighi fiscali.

ANTIRICICLAGGIO E DICHIARAZIONE DI SUCCESSIONE

… Il Signor Rossi conferisce al professionista l’incarico professionale per la redazione della

dichiarazione di successione a seguito della morte del padre. Il professionista dovrà tener conto

della normativa antiriciclaggio?

… No, gli obblighi di adeguata verifica della clientela e di registrazione non sussistono per tutte le

attività di redazione e/o trasmissione delle dichiarazioni derivanti da obblighi fiscali e quindi non

solo delle dichiarazioni dei redditi.

Come noto, infatti, con il decreto correttivo del 2009, l’espressione “dichiarazione dei redditi” è

stata sostituita dalla più ampia “dichiarazioni derivanti dagli obblighi fiscali”. Pertanto attualmente

non si ricade nell’obbligo di adeguata verifica.

Tuttavia, qualora vi siano elementi per presumere che siano in atto operazioni di riciclaggio o di

finanziamento al terrorismo deve comunque essere inviata una segnalazione per l’operazione

sospetta.

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Capitolo III – Gli adempimenti: l’adeguata verifica della clientela

100

F24 DI IMPORTO SUPERIORE A 15.000 EURO

… A seguito della liquidazione delle imposte sui redditi il professionista ha determinato un F24

di importo superiore a 15.000 euro. Il professionista si è limitato alla semplice compilazione della

dichiarazione dei redditi. È tenuto al rispetto degli obblighi antiriciclaggio?

… No, venuto meno l’obbligo principale (adempimenti antiriciclaggio per le attività di redazione

delle dichiarazioni tributarie), sono decaduti anche gli obblighi secondari e, dunque, la registrazione

dell’F24. Pertanto non sarà necessario procedere alla registrazione.

Tuttavia, se il professionista assiste il cliente in altre attività rientranti nella disciplina

antiriciclaggio (es. tenuta della contabilità) sarà tenuto comunque agli obblighi di adeguata verifica

della clientela.

Inoltre si ricorda che, anche nel caso di mera trasmissione/compilazione di dichiarazioni fiscali il

professionista è comunque tenuto ad effettuare una segnalazione per l’operazione sospetta.

AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE DA PARTE DI UN COMMERCIALISTA

… Sono un Dottore Commercialista e, tra l’altro, mi occupo anche di adempimenti in materia di

amministrazione del personale. Sono tenuto a rispettare gli obblighi antiriciclaggio essendo un

Dottore Commercialista e non un Consulente del lavoro?

… L’articolo 12, comma 3, del D.Lgs. 231/2007 esonera dagli obblighi di adeguata verifica della

clientela gli adempimenti in materia di amministrazione del personale, senza specificare altro.

Pertanto, indipendentemente dal fatto che il professionista sia un consulente del lavoro o un

dottore commercialista non è necessario adempiere agli obblighi di adeguata verifica.

Permane tuttavia l’obbligo di segnalazione dell’operazione sospetta.

Inoltre si ricorda che qualora il dottore commercialista, oltre ad offrire la propria consulenza in

materia di amministrazione del personale, si occupi anche della consulenza fiscale per la stessa

società, è necessario comunque adempiere agli obblighi di adeguata verifica della clientela.

IL CURATORE FALLIMENTARE

… Sono un curatore fallimentare. Sono tenuto a rispettare gli obblighi di adeguata verifica della

clientela?

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Capitolo III – Gli adempimenti: l’adeguata verifica della clientela

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… No, l’incarico di curatore fallimentare, così come quello di commissario giudiziale e

commissario liquidatore nelle procedure concorsuali e amministrative e nelle procedure di

amministrazione straordinaria nonché l’incarico di ausiliario al giudice, di amministratore e di

liquidatore nelle procedure giudiziali, sono esclusi dagli obblighi di adeguata verifica della clientela.

In questi casi infatti il professionista agisce in qualità di organo ausiliario al giudice e non sono

ravvisabili la nozione di “cliente” e di “prestazione professionale”.

IL MEDIATORE

… Svolgo attività di mediazione. Sono tenuto al rispetto degli obblighi in materia di

antiriciclaggio?

… Con specifico riferimento all’attività di mediazione si deve rilevare come la stessa sia esclusa

dagli obblighi di adeguata verifica della clientela e di registrazione.

Tuttavia soggiace agli obblighi di segnalazione delle operazioni sospette e a quelli in tema di

formazione del personale. Inoltre si è tenuti alla comunicazione al MEF in caso di operazioni in

contanti ultrasoglia.

INDIVIDUAZIONE DEL TITOLARE EFFETTIVO IN UNA S.r.l.

… Devo identificare il titolare effettivo di una S.r.l. con 3 soci, di cui uno detiene una

partecipazione al capitale pari al 50%, l’altro una partecipazione pari al 30%, il terzo una

partecipazione pari al 20%. In considerazione del fatto che è considerato titolare effettivo chi

controlla o possiede un’entità giuridica attraverso una percentuale di partecipazione al capitale

sociale superiore al 25%, nel caso di specie chi è il titolare effettivo?

… In primo luogo si ricorda che il titolare effettivo deve essere individuato dal cliente, che rilascia

a tal fine apposita dichiarazione, mentre non può essere individuato autonomamente dal

professionista.

Detto questo, occorre ricordare come recentemente il MEF sia tornato ad esprimersi in tema di

individuazione del titolare effettivo, chiarendo che la qualifica di titolare effettivo va attribuita ai

soci che detengono almeno il 25% più uno del capitale sociale.

Pertanto, nel caso di specie, i titolari effettivi sono due.

Tale orientamento si contrappone a quanto finora affermato dal CNDCEC. Quest’ultimo aveva

infatti sempre sostenuto che il possesso o il controllo del 25% più uno del capitale sociale

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Capitolo III – Gli adempimenti: l’adeguata verifica della clientela

102

costituisse un criterio residuale laddove non fosse possibile individuare una partecipazione

superiore al 50%.

Sulla base di tale interpretazione il titolare effettivo sarebbe soltanto il socio che possiede il 50%

della partecipazione.

Dato il clima di incertezza si consiglia di adottare il comportamento più rigoroso e procedere con

l’identificazione dei due soci.

INDIVIDUAZIONE TITOLARE EFFETTIVO IN UNA S.r.l. CON 5 SOCI

… Devo prestare la mia attività di consulenza aziendale e tributaria ad una S.r.l.

Nel caso di specie risulta tuttavia complesso individuare il titolare effettivo, in quanto i soci sono

5 e detengono ognuno il 20% del capitale sociale.

Con riferimento alle disposizioni di cui al D.Lgs. 231/2007, nel caso di società, per titolare

effettivo s'intende la persona o le persone fisiche che, in ultima istanza, possiedono o controllano

tale entità (più del 25% della partecipazione al capitale), oppure ne risultano beneficiari.

È ovvio come, per la S.r.l. in oggetto, non vi siano persone che controllano più del 25% del

capitale.

In questo caso si può dire che non è presente un titolare effettivo? Oppure devo procedere

all’identificazione e alla registrazione dei dati di tutti i soci?

… Contestualmente all’identificazione del cliente e, quindi, al momento in cui è conferito

l’incarico, deve essere identificato il titolare effettivo.

È però il cliente il soggetto obbligato a dichiarare il titolare effettivo, ai sensi dell’art. 21 del D.Lgs.

231/2007.

Il professionista, successivamente, sulla base dell’indice di rischio, potrà far propria la

dichiarazione del cliente oppure promuovere autonome verifiche facendo ricorso a pubblici registri,

elenchi, atti o documenti conoscibili da chiunque contenenti informazioni sui titolari effettivi,

chiedere ai propri clienti i dati pertinenti ovvero ottenere le informazioni in altro modo.

In assenza del regolamento di cui all’art. 38, co. 7, i dati identificativi del titolare effettivo non

devono essere registrati, ma solo conservati nel fascicolo del cliente.

Sarà quindi sufficiente conservare la copia o i riferimenti dei documenti richiesti, per un periodo di

dieci anni dalla fine del rapporto continuativo o della prestazione professionale.

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Capitolo III – Gli adempimenti: l’adeguata verifica della clientela

103

Dall’interpretazione letterale della norma sembrerebbe che nessuno dei 5 soci possa essere

considerato titolare effettivo, in quanto nessuno di essi supera il limite del 25% + 1 della

partecipazione sociale.

Pur tuttavia, utili indicazioni possono essere desunte dal Provvedimento della Banca d’Italia dell’11

aprile 2013.

Il provvedimento stabilisce che il titolare effettivo può rinvenirsi anche in uno o più soggetti

preposti all’amministrazione della società, in considerazione dell’eventuale influenza da questi

esercitata sulle decisioni riservate ai soci, con riguardo, in particolare, alle decisioni relative alla

nomina degli amministratori.

Come chiarito nel provvedimento, tale circostanza assume precipuo rilievo quando non ricorra

alcuna delle condizioni poste dal legislatore.

È tuttavia da rilevare come la disciplina sia estremamente complessa e poco chiara, non

consentendo di indirizzare l’operatore verso una soluzione univoca.

Sicuramente, nel caso di una persona giuridica si ritiene necessario procedere all’identificazione

del titolare effettivo, al limite scegliendo di estendere l’adempimento a tutti i soci.

In ogni caso, qualora non sia possibile individuare un socio di riferimento e sia presente un

amministratore che eserciti un'influenza dominante sulle decisioni societarie, è da ritenere che lo

stesso possa essere considerato quale titolare effettivo.

INDIVIDUAZIONE DEL TITOLARE EFFETTIVO IN UNA PARTECIPATA

… Ho ricevuto un incarico di consulenza contabile da una S.r.l. che ha, tra i suoi soci, un’altra

S.r.l., con una percentuale di partecipazione pari al 50%. Come posso correttamente individuare il

titolare effettivo?

… Come ormai noto, nel caso in cui tra i soci di una società vi sia un’altra persona giuridica, un

trust, o un soggetto giuridico analogo, il professionista deve analizzare la struttura di proprietà e di

controllo del cliente, fino ad individuare la persona fisica che in ultima istanza controlla o possiede

il cliente.

Pertanto, nel caso di specie, qualora il socio della S.r.l. in oggetto sia un’altra S.r.l. è necessario

comprendere chi sono i soci di quest’ultima, ed individuare i titolari effettivi.

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Capitolo III – Gli adempimenti: l’adeguata verifica della clientela

104

INDIVIDUAZIONE DEL TITOLARE EFFETTIVO PER FONDAZIONI E TRUST

… Nel caso di entità giuridiche come le fondazioni e istituti giuridici quali i trust come deve

essere individuato il titolare effettivo?

… Sono titolari effettivi i beneficiari del 25% o più del patrimonio di un'entità giuridica. Se i

beneficiari non sono ancora stati determinati, sono titolari effettivi le persone nel cui interesse

principale è istituita o agisce l'entità giuridica, oppure le persone fisiche che esercitano un

controllo sul 25% o più del patrimonio dell'ente.

INDIVIDUAZIONE DEL TITOLARE EFFETTIVO

… Una volta individuato il titolare effettivo, quali sono i comportamenti che effettivamente

devono essere posti in essere? È sufficiente inserire nel fascicolo l’attestazione del cliente o

devono essere inseriti anche eventuali ulteriori documenti che attestino quanto dichiarato dallo

stesso?

… In linea di massima il professionista è tenuto ad identificare il cliente sulla base delle

informazioni dallo stesso fornite, in quanto, ai sensi dell’art. 21 del D.Lgs. 231/2007 gli obblighi di

identificazione del titolare effettivo sono in capo al cliente.

Tuttavia, qualora il professionista attribuisca un indice di rischio alto al cliente o, più

semplicemente, ritenga di dover promuovere autonome verifiche, può ricorrere a pubblici registri,

elenchi, atti o documenti, conoscibili da chiunque.

È invece da escludersi che il professionista possa pretendere la produzione di scritture o

documenti da parte del cliente o da altri soggetti. Non è altresì possibile ricorrere ad interrogatori

formali.

I dati che hanno consentito l’identificazione devono essere conservati nel fascicolo del cliente,

senza obbligo di registrazione nell’archivio unico (almeno fino a quando non sia emanato un

apposito provvedimento del MEF).

IL CLIENTE PERSONA FISICA

… Ho ricevuto un incarico di consulenza contabile e fiscale da parte di un imprenditore

individuale. In questo caso il titolare effettivo coincide con il cliente?

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Capitolo III – Gli adempimenti: l’adeguata verifica della clientela

105

… No. In questo caso, se il cliente persona fisica agisce in proprio e per proprio conto non vi

sono titolari effettivi.

È tuttavia sempre necessario richiedere al cliente l’individuazione del titolare effettivo, anche per

poter escludere che lo stesso non agisca per conto di altri. Va pertanto sempre richiesta idonea

attestazione.

IL REVISORE DELL’ENTE LOCALE

… Sono il revisore di un ente locale. Posso beneficiare degli obblighi semplificati di adeguata

verifica della clientela?

… Si sottolinea come, nel caso dello svolgimento di un’attività di revisione in un ente locale, il

professionista sia esonerato dagli obblighi di adeguata verifica della clientela.

IMPOSSIBILITÀ DI SVOLGERE L’ADEGUATA VERIFICA DELLA CLIENTELA

… Qualora un professionista sia impossibilitato a svolgere l’attività di adeguata verifica della

clientela, cosa è necessario fare? Ho infatti ricevuto telefonicamente un incarico a fronte del

quale, tuttavia, il cliente non è mai venuto in ufficio per l’identificazione, sebbene sollecitato.

… Qualora il professionista non sia in grado di rispettare gli obblighi di adeguata verifica della

clientela, lo stesso non potrà eseguire l’operazione o la prestazione in quanto l’art. 23 del D.Lgs.

231/2007 espressamente chiarisce l’obbligo di astensione in capo al professionista.

Qualora la prestazione professionale sia già in essere il professionista dovrà rinunciare a

proseguire l’incarico.

Inoltre è necessario valutare se effettuare o meno una segnalazione di operazione sospetta all’Uif.

IDENTIFICAZIONE EFFETTUATA DA TERZI

… Ho ricevuto un incarico per una prestazione professionale. L’incarico mi è stato conferito

telefonicamente, ma successivamente mi è stata recapitata un’attestazione di un legale che ha

già ricevuto alcuni incarichi professionali da parte del cliente stesso. Gli obblighi di adeguata

verifica della clientela sono in tal modo adempiuti? È sufficiente conservare l’attestazione?

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Capitolo III – Gli adempimenti: l’adeguata verifica della clientela

106

… L’art. 29 del D.Lgs. 231/2007 stabilisce che il professionista può far affidamento sulle

operazioni compiute da terzi soggetti in adempimento agli obblighi di adeguata verifica della

clientela.

L’attestazione, oltre a dover essere emessa da un soggetto autorizzato (professionisti, intermediari

finanziari, ecc.) deve essere altresì idonea a confermare l’identità del soggetto che richiede la

prestazione professionale e può consistere anche in un bonifico eseguito a valere sul conto con il

quale il cliente è stato identificato di persona, che contenga un codice rilasciato al cliente

dall’intermediario che deve procedere all’identificazione.

Si precisa tuttavia che, se l’attestazione contiene solo i dati del cliente, il professionista dovrà

comunque provvedere all’identificazione del titolare effettivo. Sarà necessario inoltre reperire i dati

relativi allo scopo e alla natura della prestazione richiesta.

DELEGA AD UN DIPENDENTE

… Ho delegato un dipendente dell’ufficio all’attività di identificazione del cliente ai fini della

normativa antiriciclaggio. Qualora lo stesso non provvedesse correttamente all’esecuzione degli

adempimenti previsti, su chi ricadrebbe la responsabilità?

… In materia di identificazione del cliente si ritengono ancora validi i chiarimenti forniti con il

Provvedimento Uic del 24 febbraio 2006, sostanzialmente confermati dal D.Lgs. n. 231/2007.

Come infatti abbiamo avuto già modo di vedere, ai sensi dell’art. 19 del D.Lgs. 231/2007,

l’identificazione del cliente può avvenire anche mediante propri dipendenti o collaboratori ma, così

come chiarito nel 2006, resta ferma la responsabilità del professionista.

Sempre in capo al professionista ricade inoltre l’obbligo di svolgere attività di controllo interno per

la verifica del corretto adempimento degli obblighi antiriciclaggio.

Sul dipendente, invece, non ricade alcuna responsabilità.

INDIVIDUAZIONE DEL RISCHIO

… Sono un Dottore commercialista e devo adempiere agli obblighi di adeguata verifica della

clientela. Tuttavia, nella valutazione del rischio ho un dubbio. Come posso ora associare un

punteggio che identifichi il rischio connesso all’operazione se l’attività di consulenza contabile e

fiscale è continuativa? È ovvio come un’attività così complessa non possa essere identificata con

un semplice punteggio all’atto del conferimento dell’incarico.

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Capitolo III – Gli adempimenti: l’adeguata verifica della clientela

107

… Quanto espresso è giustissimo. Proprio per tale motivo è stato chiarito che per le prestazioni

aventi ad oggetto la revisione legale dei conti e la tenuta della contabilità non deve essere

associato alcun indice di rischio all’operazione. Dovrà invece essere valutato il rischio connesso al

cliente.

I CONTROLLI DELLA GDF

… Qualora dovessero essere effettuati dei controlli presso uno studio professionale, sulla base

di quali dati potrebbe essere contestato il mancato adempimento degli obblighi di adeguata

verifica della clientela (fatture emesse, elenco clienti, elenco dei soggetti per i quali il

professionista risulta depositario delle scritture contabili presso l’Agenzia delle entrate)?

… In linea di massima è possibile affermare che, generalmente, i controlli vengono effettuati

sulla base dell’elenco delle fatture emesse.

Tuttavia non vi è un vero e proprio obbligo in capo ai verificatori. Potrà pertanto accadere che i

controlli inizino sulla base di un elenco delle ditte presenti nel software gestionale.

BANCONOTE DI GROSSO TAGLIO

… Sono un commerciante e spesso vengo pagato in contanti. Provvedo però sempre al

versamento in banca di quanto riscosso durante la giornata.

Tuttavia mi è stato comunicato che, dal primo gennaio 2014, saranno in vigore nuove regole in

tema di banconote di grosso taglio. In cosa si sostanziano queste regole? Rischio di

contravvenire alle disposizioni in tema di antiriciclaggio qualora io provveda a depositare in

banca una banconota da 200 euro che mi è stata offerta in pagamento da un cliente?

… Effettivamente, la Banca d’Italia, con Provvedimento del 3 aprile 2013, ha chiarito che l’utilizzo

di banconote di grosso taglio (200 e 500 euro) presenta un maggiore rischio di riciclaggio e di

finanziamento del terrorismo, in quanto agevola il trasferimento di importi elevati di contante

rispetto alle banconote di taglio minore, favorendo le transazioni finanziarie non tracciabili.

Pertanto, in presenza di operazioni di deposito, di prelievo, di pagamento o di qualsiasi altra

operazione con utilizzo di banconote di grosso taglio per importi unitari superiori a 2.500 euro

(indipendentemente dalla circostanza che l’operazione preveda, oltre tale importo, l’utilizzo di altri

tagli) gli intermediari devono effettuare specifici approfondimenti, anche con il cliente, al fine di

verificare che le ragioni alla base di tali operazioni consentano di escludere la connessione delle

stesse con i fenomeni di riciclaggio.

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Capitolo III – Gli adempimenti: l’adeguata verifica della clientela

108

Qualora non siano fornite valide motivazioni, gli intermediari dovranno astenersi dall’effettuazione

dell’operazione e dalla prosecuzione del rapporto continuativo già in essere.

Potranno altresì valutare la possibilità di inviare una segnalazione di operazione sospetta.

Quindi, nel caso di specie, le banche dovranno soltanto adottare obblighi rafforzati di adeguata

verifica della clientela e dovranno chiedere al cliente le ragioni del versamento: data la situazione

prospettata, tuttavia, non sarà difficile per il cliente stesso chiarire quali sono i motivi alla base del

versamento.

3.12. Il nuovo Manuale del CNDCEC (dicembre 2015) Il “Manuale delle procedure operative antiriciclaggio per gli studi professionali”, elaborato dai

sottogruppi di lavoro “Procedure per gli studi professionali” e “Adeguata verifica della clientela”

della Commissione “Antiriciclaggio” del Consiglio nazionale di categoria, rappresenta uno

strumento operativo in grado di facilitare il lavoro quotidiano dei professionista.

Il vademecum è stato predisposto in considerazione di quanto previsto dall’art. 3 del D.lgs. 21

novembre 2007 n. 231, in virtù del quale i soggetti chiamati agli adempimenti antiriciclaggio sono

tenuti ad adottare “idonei e appropriati sistemi e procedure in materia di obblighi di adeguata

verifica della clientela, di segnalazione delle operazioni sospette, di conservazione dei documenti, di

controllo interno, di valutazione e di gestione del rischio, di garanzia dell'osservanza delle

disposizioni pertinenti e di comunicazione per prevenire e impedire la realizzazione di operazioni di

riciclaggio o di finanziamento del terrorismo.”

Ovviamente le procedure illustrate rappresentano esclusivamente delle utili indicazioni, in quanto

sarà poi compito del singolo professionista adeguare le stesse alle dimensioni e alla struttura

organizzativa del proprio studio.

Nel Manuale vengono proposti interessanti esempi volti a semplificare le procedure di studio e a

chiarire quelli che sono i più frequenti dubbi dei professionisti.

Giova in questa sede di essere richiamato l’esempio della società che presenta la

seguente compagine sociale:

• Socio B - persona fisica - titolare del 5%

• Socio C - persona fisica - titolare del 25%

• Socio D - persona fisica - titolare del 70%

In questo caso il titolare effettivo può essere individuato nel socio D, il quale è l’unico a possedere

una partecipazione del 25%+1.

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Capitolo III – Gli adempimenti: l’adeguata verifica della clientela

109

Un altro caso proposto è il seguente:

• Socio G persona fisica al 50%

• Socio H persona fisica al 40%

• Socio I persona fisica al 10%

Il CNDCEC chiarisce che, in questa ipotesi, i titolari effettivi possono essere individuati nei soci

persone fisiche G e H.

Viene infine proposto il seguente esempio:

Società Gamma Srl:

• Socio G – persona fisica – 60%

• Socio H – persona fisica – 40%

In questo caso il titolare effettivo viene individuato esclusivamente nel socio G.

Gli esempi richiamati lasciano quindi comprendere che il CNDCEC continua a sposare la

precedente interpretazione riportata nelle Linee guida del 2011 in virtù della quale “il parametro del

possesso o controllo del 25%+1 del capitale sociale deve, dunque, leggersi alla luce di tale nozione,

costituendo un criterio residuale laddove non si riscontri la titolarità di una partecipazione

superiore al 50% del capitale della società.”

Tale interpretazione contrastava con i chiarimenti forniti dal Mef in risposta ai quesiti alla stampa

specializzata del 11.11.2013 in virtù dei quali “l'individuazione di unico titolare effettivo nella

persona del socio di maggioranza, pur in presenza di altro socio che detiene una percentuale

superiore al 25% più uno di partecipazione al capitale, non realizza un corretto adempimento

dell'obbligo di adeguata verifica del titolare effettivo”.

La valutazione del rischio

Con il Manuale in commento è stata colta l’occasione per fornire ulteriori spunti di riflessione per

l’individuazione e la valutazione del rischio di riciclaggio.

Attualmente è l’art. 20 del D.Lgs. n. 231/2007 a stabilire che “gli obblighi di adeguata verifica della

clientela sono assolti commisurandoli al rischio associato al tipo di cliente, rapporto continuativo,

prestazione professionale, operazione, prodotto o transazione di cui trattasi”.

Con il recepimento della Direttiva UE 2015/849 l’approccio basato sul rischio dovrebbe diventare

uno dei punti cardine della normativa, e, nell’ottica del recepimento della citata direttiva, il CNDCEC

illustra le procedure di studio per adempiere correttamente all’obbligo.

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Capitolo III – Gli adempimenti: l’adeguata verifica della clientela

110

Il controllo costante

Spunti particolarmente interessanti possono essere tratti dall’analisi del paragrafo del Manuale

dedicato al controllo costante.

Vengono infatti fornite, in questa sede, informazioni particolarmente utili al professionista

riguardo:

- gli elementi da sorvegliare;

- le procedure da porre in essere nello studio;

- i comportamenti del professionista all’esito dei controlli.

Il controllo interno

Il Manuale illustra, tra l’altro, un cronoprogramma particolarmente utile in merito alle procedure da

seguire per il controllo interno.

Si tratta di un aspetto spesso lasciato in secondo piano, ma che il Manuale espone con estrema

chiarezza, al fine di garantire che gli adempimenti siano correttamente posti in essere.

PROCEDURA PER IL CONTROLLO INTERNO - CRONOPROGRAMMA1

ATTIVITÀ DA SVOLGERE PERIODICITÀ DEL

CONTROLLO

Analisi affidabilità del software prescelto in termini di applicazione

della norma e sua completezza in termini di dati richiesti, per la tenuta

dell’archivio (in caso di scelta di procedure informatizzate)

_________ settimane

_________ mesi

Standardizzazione delle prestazioni oggetto di registrazione

nell’archivio attraverso la realizzazione e la compilazione di schede

descrittive delle prestazioni al momento della presa in carico

_________ settimane

_________ mesi

Organizzazione e termini di raccolta delle schede con i dati da inserire

in archivio e revisione delle stesse con gli incarichi effettivamente

assunti alla data di inserimento in archivio

_________ settimane

_________ mesi

Organizzazione e determinazione delle tempistiche di revisione,

associate sia al cliente che alle prestazioni (in caso di prestazione

continuativa)

_________ settimane

_________ mesi

Controllo del contenuto minimo del fascicolo del cliente al momento

della sua istituzione (spunta della apposita check list istituita) e

_________ settimane

_________ mesi

1 Tratto da: “ANTIRICICLAGGIO (D.LGS. 231/2007): MANUALE DELLE PROCEDURE PER GLI STUDI PROFESSIONALI”, a cura della Commissione CNDCEC “Antiriciclaggio”, Roma, dicembre 2015

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Capitolo III – Gli adempimenti: l’adeguata verifica della clientela

111

controllo costante dell’incremento documentale a seguito

dell’aggiungersi di nuove prestazioni

Controllo periodico delle prestazioni da cessare e relativa iscrizione in

archivio

_________ settimane

_________ mesi

Controllo inserimento del valore della pratica successivo alla

registrazione della prestazione in archivio (non conosciuto al

momento dell’accettazione dell’incarico)

_________ settimane

_________ mesi

Controllo periodico corrispondenza delle prestazioni elencate nelle

lettere d’incarico con le registrazioni effettuate in archivio (fissare

periodicità a seconda della mole di registrazioni effettuate)

_________ settimane

_________ mesi

Controllo scadenza dei documenti di identità clienti (se non già

effettuato in automatico dalle procedure adottate)

_________ settimane

_________ mesi

Controllo eventuali modifiche da effettuare nelle anagrafiche

cliente/titolare effettivo conseguenti ad operazioni straordinarie

eseguite (es. modifica sede società, cambio denominazione, modifica

legale rappresentante)

_________ settimane

_________ mesi

Controllo corrispondenza fatturazione con prestazioni registrate in

archivio

_________ settimane

_________ mesi

Controllo corrispondenza fatturazioni a chiusura per completamento

prestazione con registrazione fine operazione in archivio (inserimento

data di chiusura)

_________ settimane

_________ mesi

Individuazione di ruoli, compiti e responsabilità ai fini antiriciclaggio,

all’interno dello studio, attraverso deleghe scritte

_________ settimane

_________ mesi

Pianificazione dei programmi di formazione indetti per i collaboratori

di studio delegati agli adempimenti antiriciclaggio e consegna

calendario incontri

_________ settimane

_________ mesi

Convocazione di riunioni periodiche di studio volte alla condivisione di

problematiche riscontrate in riferimento a particolari prestazioni e/o

clienti

_________ settimane

_________ mesi

Conservazione di una bibliografia essenziale ed aggiornata in materia,

con la raccolta di articoli di giornale, riviste specializzate e faq degli

Organismi competenti, consultabile dal personale addetto

_________ settimane

_________ mesi

Collaborazione fra personale addetto alla fatturazione e personale

incaricato dell’inserimento dei dati in archivio (salvo i casi in cui ci sia

un Gestionale che metta già in relazione le due attività)

_________ settimane

_________ mesi

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Capitolo III – Gli adempimenti: l’adeguata verifica della clientela

112

Organizzazione del sistema di raccolta e modalità di gestione delle

segnalazioni di operazioni sospette

_________ settimane

_________ mesi

Approfondimenti mirati nel caso di clienti che effettuano frequenti

operazioni con l’estero

_________ settimane

_________ mesi

Monitoraggio da parte dei collaboratori di studio dell’utilizzo più o

meno frequente da parte del cliente di denaro contante e obbligo di

tempestiva comunicazione al titolare

_________ settimane

_________ mesi

Controllo periodico cassa contanti contabilità clienti e verifica

pagamenti frazionati

_________ settimane

_________ mesi

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Capitolo IV – Gli adempimenti: la conservazione e la registrazione dei dati

113

4. GLI ADEMPIMENTI: LA CONSERVAZIONE E LA REGISTRAZIONE DEI DATI

Adempimento successivo a quello dell’adeguata verifica della clientela è quello relativo alla

conservazione e alla registrazione dei dati.

I professionisti hanno l’obbligo di conservare i documenti e di registrare le informazioni che

hanno acquisito nell’assolvimento della procedura di adeguata verifica della clientela, al fine di

consentirne l’utilizzo per indagini aventi ad oggetto eventuali operazioni di riciclaggio o di

finanziamento del terrorismo, ovvero per analoghe analisi effettuate dalla UIF o da altra Autorità

compente.

4.1. Gli obblighi di conservazione

Il primo comma dell’art. 36 disciplina gli obblighi di conservazione, che prevedono:

Con riferimento all’adeguata verifica della

clientela e del titolare effettivo

Con riferimento alle operazioni e alle

prestazioni professionali

La conservazione della copia o dei riferimenti dei

documenti richiesti per un periodo di 10 anni dalla

fine della prestazione professionale.

La conservazione delle scritture e delle

registrazioni (documenti originali o copie

aventi analoga efficacia probatoria nei

procedimenti giudiziari) per un periodo di

10 anni dall’esecuzione dell’operazione o

dalla cessione della prestazione

professionale.

A tal fine il professionista deve istituire per ciascun cliente il c.d. “fascicolo della clientela” nel

quale conservare la documentazione richiesta.

Il fascicolo va costantemente aggiornato e presentato su richiesta degli organi di controllo.

Si ricorda che il fascicolo della clientela deve essere conservato rispettando la

normativa sulla protezione dei dati personali.

Gli studi professionali dispongono già, in moltissimi casi, di un fascicolo della clientela: pertanto è

possibile integrare quello già creato.

La soluzione migliore rimane però quella di istituire degli appositi fascicoli della clientela,

esclusivamente al fine di adempiere alla disciplina antiriciclaggio. Solo in tal modo, infatti, in caso

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Capitolo IV – Gli adempimenti: la conservazione e la registrazione dei dati

114

di una richiesta da parte dei verificatori, si è certi di consegnare soltanto la documentazione

richiesta.

Il fascicolo della clientela deve contenere:

fotocopia documento di riconoscimento valido alla data dell’identificazione (obbligatoria

per le persone fisiche). Il documento va aggiornato immediatamente in caso di variazioni

sostanziali come, ad es., un decreto di variazione del cognome o del nome. Sono

considerati validi: la carta d’identità; il passaporto; la patente di guida; la patente nautica; il

libretto di pensione; il patentino di abilitazione alla conduzione di impianti termici; il porto

d’armi; le tessere di riconoscimento purché munite di fotografia e di timbro; il permesso di

soggiorno;

fotocopia codice fiscale;

fotocopia partita Iva (per i titolari di partita Iva);

visura camerale (consigliata per le ditte individuali, obbligatoria per i soggetti diversi da

persona fisica per verificare il soggetto o i soggetti che hanno il potere di rappresentanza);

verbale CdA di nomina;

scheda per l’adeguata verifica della clientela;

dichiarazione rilasciata dal cliente ai sensi dell’art. 21, D.Lgs. n. 231/2007 (il cliente deve

dichiarare al professionista se agisce per proprio conto o per conto di altri soggetti. In

questo caso dovrà fornire le generalità e gli estremi del documento di riconoscimento

del/dei titolare/i effettivo/i dell’operazione;

documentazione in base alla quale si è verificata la possibilità di applicare obblighi

semplificati di adeguata verifica o, al contrario, la necessità di ricorrere alla procedura

rafforzata;

eventuale attestazione ex art. 30 (rilasciata al professionista da uno dei soggetti elencati

dalla norma nel caso di assenza fisica del cliente, c.d. identificazione a distanza);

copia del mandato professionale (in caso di conferimento verbale dell’incarico, è

consigliabile l’accettazione scritta per individuare la data d’inizio e l’oggetto della

prestazione professionale);

dichiarazione da parte del cliente sul titolare effettivo dell’operazione (ai sensi dell’art. 19, il

professionista deve identificare e verificare l’identità del cliente e del titolare effettivo

dell’operazione; ai sensi dell’art. 21, il cliente deve dichiarare al professionista i dati del

soggetto titolare dell’operazione);

eventuale ulteriore documentazione richiesta dal professionista per individuare il titolare

effettivo;

dichiarazione da parte del cliente sullo scopo e sull’oggetto dell’attività o dell’operazione

per la quale è chiesta la prestazione professionale;

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Capitolo IV – Gli adempimenti: la conservazione e la registrazione dei dati

115

se necessario, dichiarazione da parte del cliente sui mezzi economici e finanziari per

attuare l’operazione o instaurare l’attività e, nel caso di una non adeguata copertura

finanziaria, sulla provenienza dei capitali necessari;

documenti delle prestazioni professionali svolte;

eventuali brevi appunti sulla ragionevolezza dell’operazione rispetto all’attività svolta dal

cliente e su comportamenti anomali del cliente;

documentazione relativa alla cessazione della prestazione professionale o dell’operazione

(lettera di revoca del mandato o di rinuncia all’incarico, cessazione partita Iva, ecc.);

eventuale risultato della verifica in merito all’inserimento del cliente nella c.d. “black list”

(eventuale iscrizione del cliente nelle liste del terrorismo o di contrasto a programmi di

proliferazione di armi di distruzione di massa tenute dall’ONU, UE, OFAC e nelle altre liste

internazionali, eventuale documentazione attestante la qualifica di P.E.P. del cliente,

eventuale risultato delle ricerche effettuate su banche dati mondiali);

eventuale documentazione, preferibilmente firmata dal cliente, comprovante lo svolgimento

di attività di consulenza pre‐contezioso;

ogni altro documento o annotazione che il professionista ritenga opportuno conservare ai

fini della normativa antiriciclaggio.

LE MODALITÀ DI TENUTA

Il fascicolo della clientela può essere tenuto in forma cartacea ma anche secondo modalità

informatiche, ad es. mediante cartelle informatiche intestate a ciascun cliente nelle quali dovranno

essere archiviati tutti i documenti.

Nel caso in cui il professionista opti per la gestione del fascicolo della clientela mediante supporto

informatico, lo stesso dovrà:

scansionare i documenti e convertirli in file pdf (assolutamente consigliabile il formato

PDF/A);

apporre la firma digitale se ritenuto necessario. Si ricorda infatti che un semplice

documento può essere archiviato anche senza firma digitale, ma nel caso di contratti o di

Fascicolo della clientela

Cartaceo

Con modalità informatiche

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Capitolo IV – Gli adempimenti: la conservazione e la registrazione dei dati

116

altri documenti ai quali si voglia dare validità probatoria in giudizio è necessario apporre la

firma digitale;

apporre eventualmente la marca temporale nel caso in cui sia necessario dare data certa al

documento.

Infatti, i documenti informatici devono avere le seguenti caratteristiche:

1. devono essere statici e non modificabili, ossia devono essere creati in modo tale per cui il

contenuto risulti non alterabile durante le fasi di accesso e di conservazione, nonché

immutabile nel tempo;

2. devono essere emessi, al fine di garantirne l'attestazione della data, l'autenticità e l'integrità,

con l'apposizione del riferimento temporale e della sottoscrizione elettronica;

3. devono poter essere resi leggibili e, a richiesta, disponibili su supporto cartaceo e informatico

presso il luogo di conservazione delle scritture, ai fini di verifiche, controlli o ispezioni, ovvero

esibiti anche per via telematica secondo le modalità stabilite con provvedimenti dei direttori

delle competenti Agenzie fiscali;

4. devono essere memorizzati su qualsiasi supporto di cui sia garantita la leggibilità nel tempo,

purché sia assicurata.

4.2. Gli obblighi di registrazione Gli obblighi di registrazione devono essere adempiuti entro 30 giorni dal compimento

dell’operazione ovvero dall’accettazione dell’incarico professionale, dalla variazione o dalla

chiusura del rapporto continuativo, dall’eventuale conoscenza successiva di ulteriori informazioni

o dal termine della prestazione professionale.

Pertanto, ai fini del rispetto degli obblighi di registrazione, i professionisti devono istituire:

un archivio formato e gestito a mezzo di strumenti informatici o, in alternativa

un registro della clientela ai fini antiriciclaggio nel quale conservare i dati identificativi del

cliente.

La norma precisa che gli ulteriori dati e informazioni devono essere conservati nel fascicolo

relativo a ciascun cliente.

Obbligo

di registrazione

Entro 30 giorni

dall’accettazione dell’incarico,

dalla variazione o dalla cessazione del

rapporto

Su registro cartaceo della clientela

Su archivio unico

informatico

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Capitolo IV – Gli adempimenti: la conservazione e la registrazione dei dati

117

I due strumenti alternativi

Archivio unico informatico

Registro cartaceo della clientela

Ai fini del rispetto degli obblighi di

registrazione, l’art. 38 richiede l’istituzione di

un archivio formato e gestito a mezzo di

strumenti informatici, consentendo tuttavia di

poter far ricorso ad un registro cartaceo della

clientela.

Nell’archivio sono conservati i dati

identificativi dei clienti, mentre la

documentazione, nonché gli ulteriori dati e

informazioni, sono conservati nel fascicolo di

ciascun cliente.

La non obbligatorietà dell’archivio unico

informatico (AUI) appare finalizzata a

consentire ai professionisti di adempiere

all’obbligo di registrazione attraverso modalità

adeguate alla propria operatività.

Chi opterà per il registro cartaceo avrà la

possibilità di rispondere alle richieste di

acquisizione informative e documentali entro il

termine di 3 giorni dalla richiesta. Tale

possibilità non è contemplata per chi gestisce i

dati a mezzo archivio unico informatico.

Il registro deve essere numerato

progressivamente e siglato in ogni pagina a

cura del professionista obbligato o di un suo

collaboratore delegato per iscritto, che

dovranno apporre la propria firma anche alla

fine dell’ultimo foglio, in cui dovrà anche essere

indicato il numero complessivo di pagine di cui

si compone il registro.

La norma impone di tenere il registro in maniera

ordinata, senza spazi bianchi e abrasioni.

Il quinto comma dell’art. 38 prevede la

possibilità, nell’ipotesi di svolgimento

dell’attività professionale in studi ubicati in più

sedi, di istituire per ciascuna di esse un registro

della clientela.

Con specifico riferimento ai contenuti, il secondo comma dell’art. 36 impone di registrare e

conservare per un periodo di 10 anni le seguenti informazioni:

Con riferimento ai rapporti continuativi e

alla

prestazione professionale

Con riferimento alle operazioni di importo pari o

superiore

a 15.000 euro

la data di instaurazione

i dati identificativi del cliente

la data

la causale

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Capitolo IV – Gli adempimenti: la conservazione e la registrazione dei dati

118

i dati identificativi del titolare effettivo,

unitamente alle generalità dei delegati a

operare per conto del titolare del

rapporto

il codice del rapporto ove previsto

l’importo

la tipologia dell’operazione

i mezzi di pagamento

i dati identificativi del soggetto che

effettua l’operazione e del soggetto per

conto del quale eventualmente opera

Quanto ai termini di registrazione, gli stessi hanno subìto la seguente evoluzione nel corso degli

anni:

Termini di registrazione

22 aprile 2006

È entrato in vigore l’obbligo di registrazione e di conservazione dei dati

della clientela con riferimento ai nuovi clienti e/o ai nuovi incarichi: i dati

(come disposto dal D.Lgs. 56/2004) dovevano essere registrati

tempestivamente e comunque non oltre il trentesimo giorno dalla

identificazione del cliente.

21 aprile 2007

Per i clienti che alla data del 22 aprile 2006 avevano già conferito incarico

al professionista, gli obblighi di identificazione, di acquisizione, registrazione

sono scattati solo se, decorsi 12 mesi dall’entrata in vigore degli obblighi

antiriciclaggio, tali rapporti erano ancora in essere.

In tal caso l’obbligo di identificazione doveva essere assolto entro il 22 aprile

2007.

25 maggio 2007

Scattano gli obblighi di identificazione e registrazione per i CED e gli altri

operatori contabili non iscritti agli Albi.

Per i clienti acquisiti anteriormente al 25 maggio 2007 gli obblighi devono

essere adempiuti entro il 25 maggio 2008 (risposta n. 28 del 26 luglio 2007

dell’Ufficio Italiano Cambi).

29 dicembre

2007

È entrato in vigore il D.Lgs. 231/2007. Nella prima formulazione il nuovo

articolo aveva generato non poche perplessità e si era ritenuto che la

registrazione potesse avvenire entro 30 giorni dalla fine della prestazione

professionale (vedi sentenza Tribunale di Chieti n.126/2008)

4 novembre 2009

È entrato in vigore il D.Lgs. 151/2009 che ha ulteriormente modificato i

termini di registrazione, modificando l’art. 38 del D.Lgs. 231/2007. E’ ora

previsto che “I soggetti indicati al comma l registrano tempestivamente e

comunque entro trenta giorni dall'accettazione dell'incarico professionale,

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Capitolo IV – Gli adempimenti: la conservazione e la registrazione dei dati

119

dall'eventuale conoscenza successiva di ulteriori informazioni o dal termine

della prestazione professionale,”.

Nella nuova versione della norma, il termine di trenta giorni per i professionisti decorre:

dall’accettazione dell’incarico professionale;

dall’eventuale conoscenza successiva di ulteriori informazioni;

dal termine della prestazione professionale.

L’eventuale rinnovo dei documenti d’identità non costituisce una variazione da registrare: pertanto

i professionisti non sono tenuti a monitorare le scadenze dei documenti identificativi della

clientela.

Allo stesso modo non dovrà essere oggetto di nuova registrazione il semplice rinnovo tacito del

mandato professionale. Si pensi all’ipotesi in cui il cliente firmi una lettera di incarico professionale

nella quale è prevista la consulenza contabile e fiscale per un anno, tacitamente rinnovabile:

ovviamente, in questo caso, il professionista non sarà tenuto a registrare nuovamente l’incarico

alla scadenza della prima annualità.

I dati e le informazioni registrati sono utilizzabili ai fini fiscali secondo le disposizioni vigenti

(art. 36, comma 6).

È pertanto possibile che sia avviato un accertamento sulla base dei dati registrati in archivio ai

fini della disciplina antiriciclaggio.

L’obbligo di registrazione non trova applicazione nel caso di obblighi semplificati di verifica della

clientela. In tale ipotesi, infatti, è sufficiente la raccolta e la conservazione dei documenti che

attestano la qualifica del cliente quale soggetto destinatario di verifica semplificata ai sensi

dell’art. 25.

Obbligo di registrazione

entro 30 giorni decorrenti da

dall’accettazione dell’incarico

dalla conoscenza di ulteriori informazioni

dalla cessazione del rapporto

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Capitolo IV – Gli adempimenti: la conservazione e la registrazione dei dati

120

IL PASSAGGIO DAL REGISTRO CARTACEO

ALL’ARCHIVIO INFORMATICO

Con specifico riferimento al passaggio dal registro cartaceo all’archivio informatico, è necessario:

conservare in ogni caso il registro cartaceo della clientela per eventuali consultazioni,

ricerche e verifiche;

fissare una data di passaggio, in modo che tutte le registrazioni antecedenti a tale data

siano sul cartaceo e quelle successive nell’archivio informatico;

inserire le prestazioni in corso alla data di passaggio anche nell’archivio informatico.

Allo stesso modo, nel caso in cui il professionista che già ha adottato l’archivio unico decida di

cambiare software, il vecchio software dovrà essere conservato per eventuali consultazioni,

ricerche e verifiche. Anche in tal caso dovrà essere definita una data di passaggio, in modo che

tutte le registrazioni antecedenti a tale data risultino sul vecchio software e quelle successive sul

nuovo. Infine, le prestazioni in corso alla data di passaggio dovranno essere inserite anche nel

nuovo software.

Il MEF è recentemente tornato a soffermarsi sul cambiamento di archivio, rispondendo ad alcuni

quesiti della stampa specializzata.

Riportiamo, di seguito, la risposta fornita dal MEF.

Nel caso di cambiamento archivio (ad esempio da cartaceo ad informatico o da un

informatico all'altro) è ammissibile non trascrivere sul nuovo archivio le prestazioni che

all'epoca del trasferimento archivio hanno avuto già completa esecuzione (es. gestione

di una liquidazione, di un trasferimento di azienda, ecc.).

fissare una data di passaggio, in modo che tutte le registrazioni antecedenti a tale data siano sul cartaceo e quelle successive nell’archivio informatico

conservare in ogni caso il registro cartaceo della clientela per eventuali consultazioni, ricerche e verifiche

Passaggio

dall’archivio cartaceo all’archivio

informatico le prestazioni in corso alla data di passaggio dovranno essere

inserite anche nell’archivio informatico, al fine di poter gestire le modifiche successive al passaggio

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Capitolo IV – Gli adempimenti: la conservazione e la registrazione dei dati

121

Ma nel caso di prestazioni continuative in itinere al momento del trasferimento (es. gestione di

una contabilità, consulenza periodica in tema di bilancio) i dati dei clienti devono necessariamente

essere trascritti nel nuovo archivio se la prestazione continua secondo le regole stabilite in

passato e il professionista conserva il vecchio archivio? È sufficiente riportare nel nuovo archivio

solo situazioni modificative della preesistente? (es. passaggio da una contabilità semplificata a

ordinaria, modifica degli amministratori di una società a cui si effettua consulenza in tema di

bilancio, ecc).

Nell'ipotesi prospettata nel quesito di cambio della modalità di registrazione, fatto salvo

l'obbligo di conservazione comunque per dieci anni dell'archivio già adottato [a

decorrere dall'ultima registrazione effettuata], si conferma che, per le operazioni che

hanno già avuto compiuta esecuzione, non sussiste l'obbligo di trascrizione sul nuovo archivio.

Diversamente, con riferimento alle prestazioni in itinere alla data di variazione dell'archivio, è

necessario trascrivere nel «nuovo» archivio tutti i dati necessari all'adempimento dell'obbligo di

adeguata verifica (compresi quelli identificativi del cliente) nonché quelli attinenti all'operazione e

alla prestazione professionale. In questo modo sarà possibile annotare eventuali aggiornamenti

e/o modificazioni senza soluzione di continuità.

4.3. Alcuni casi pratici

Proponiamo, di seguito, alcuni dei casi più frequenti, al fine di poter illustrare, praticamente, quelli

che sono gli adempimenti richiesti dalla disciplina antiriciclaggio.

CASO: RICHIESTA DI CONSULENZA CONTABILE E FISCALE DA PARTE DI UN

IMPRENDITORE INDIVIDUALE

Il Signor Verdi Mario, titolare di un’impresa individuale, si rivolge al Dott. Comm. Rossi Giuseppe il

giorno 19/6/2014 per la tenuta della contabilità e la consulenza contabile e fiscale.

Quali sono i singoli adempimenti che bisognerà porre in essere?

Ricordiamo brevemente i principali adempimenti da porre in essere in tema di antiriciclaggio:

1. Verificare se l’operazione è soggetta agli obblighi in tema di antiriciclaggio;

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Capitolo IV – Gli adempimenti: la conservazione e la registrazione dei dati

122

2. Procedere con l’adeguata verifica della clientela.

Se l’operazione è soggetta alla disciplina antiriciclaggio è necessario adempiere agli obblighi di

adeguata verifica della clientela, ovvero:

identificazione del cliente;

identificazione del titolare effettivo;

richiesta di informazioni sullo scopo e sulla natura del rapporto continuativo o della

prestazione professionale.

L’obbligo di adeguata verifica della clientela deve essere sempre assolto commisurandolo al

rischio associato al singolo cliente e alla specifica operazione: è pertanto necessario sempre

effettuare l’analisi del rischio

3. Istituire il fascicolo relativo a ciascun cliente;

4. Registrare le operazioni nell’archivio unico;

5. Segnalare le operazioni sospette.

Posto che l’operazione prospettata rappresenta un’operazione rilevante ai fini dell’antiriciclaggio, in

primo luogo occorre rispettare gli obblighi di adeguata verifica della clientela.

1. IDENTIFICAZIONE DEL CLIENTE E VERIFICA DEL TITOLARE EFFETTIVO

In data 19/6/2014

Il professionista dovrà richiedere, in sede di conferimento dell’incarico, al Sig. Verdi Mario, il

documento d’identità (carta d’identità, patente, passaporto, ecc.) e provvederà all’identificazione

del cliente.

Chiederà inoltre al Sig. Verdi Mario di fornire le sue generalità e quelle del titolare effettivo,

chiedendo la compilazione dei documenti che vengono di seguito proposti.

Il cliente dovrà attestare di agire in nome e per proprio conto. Solo in tal modo, infatti, sarà

possibile escludere la presenza di un titolare effettivo.

Si consiglia altresì di far firmare al cliente un’apposita informativa privacy per gli adempimenti

connessi all’antiriciclaggio. Alternativamente sarà possibile integrare l’informativa privacy

normalmente rilasciata.

Modello B.1 - In ottemperanza alle disposizioni del D.Lgs. 21 novembre 2007, n. 231, e successive

modifiche e integrazioni, nonché alle disposizioni dell’Autorità di Vigilanza in materia di

antiriciclaggio, io sottoscritto fornisco, qui di seguito, le mie generalità e le sottostanti

informazioni, assumendomi tutte le responsabilità di natura civile, amministrativa e penale per

dichiarazioni non veritiere.

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Capitolo IV – Gli adempimenti: la conservazione e la registrazione dei dati

123

Cognome e nome Verdi Mario

luogo e data di nascita Teramo, 1/1/1980

indirizzo di residenza Via Gabriele D’Annunzio,7 , Teramo

nazionalità Italiana

tipo documento d’identificazione

x Carta d’identità _ Passaporto _ Altro

……….…...............................

Numero as045678. rilasciato da Comune di Teramo il 1/1/2013 con scadenza il 1/1/2023

codice fiscale Vrdmra80a01l103v

Professione/attività svolta: imprenditore

_ In forma societaria

x In forma individuale/singola

esercitata dal 1/1/2012 nell'ambito territoriale Teramo

Dichiaro inoltre

1) di richiedere la prestazione professionale per conto della società .................................................,

con sede legale in ................................................., iscritta al Registro delle imprese di

......................................, numero di iscrizione e codice fiscale ......................................................, in

qualità di legale rappresentante munito dei necessari poteri;

2) _ di costituire x di non costituire

“persona politicamente esposta” ai sensi della lettera o), articolo 1, D.Lgs. n. 231/2007 e

dell’articolo 1 dell’Allegato tecnico al medesimo D.Lgs. n. 231/2007, in quanto (indicare la carica

pubblica o il legame familiare/stretto con il titolare di carica pubblica)

………………………………………...................................................................................................................

3) che lo scopo e la natura della prestazione professionale di cui al presente mandato

professionale sono CONSULENZA CONTABILE E FISCALE

SE NECESSARIO

4) che i fondi per eseguire l’operazione oggetto della prestazione professionale richiesta

provengono da ............................................................................................................e, comunque, da

attività lecita.

Il sottoscritto si impegna a comunicare tempestivamente qualsiasi variazione dei dati sopra

esposti.

TERAMO, IL 19/06/2014

FIRMA del Dichiarante

Mario Verdi

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Capitolo IV – Gli adempimenti: la conservazione e la registrazione dei dati

124

Modello B.2 - DICHIARAZIONE DEL CLIENTE AI SENSI DELL’ART. 21, D.Lgs. n. 231/2007

Il sottoscritto Mario Verdi, ai fini dell’identificazione del “TITOLARE EFFETTIVO” di cui all’articolo 21 del

D.Lgs. n. 231/2007 e dell’articolo 2 dell’Allegato tecnico al medesimo D.Lgs. n. 231/2007,

consapevole delle sanzioni penali previste dall’articolo 55 del D.Lgs. n. 231/2007 nel caso di falsa

indicazione delle generalità del soggetto per conto del quale eventualmente si esegue l’operazione

per cui è richiesta la prestazione professionale,

dichiara

x di agire in proprio e, quindi, l’inesistenza di un diverso titolare effettivo così come previsto e

definito dal d.lgs. 231/2007.

� di agire per conto dei seguenti titolari effettivi

Cognome e nome

.........................................................................................................................................................................

..........

luogo e data di nascita

.................................................................................................................................................................

indirizzo di residenza

.........................................................................................................................................................................

.........

codice fiscale

.........................................................................................................................................................................

..........

Cognome e nome

.........................................................................................................................................................................

.........

luogo e data di nascita

.................................................................................................................................................................

indirizzo di residenza

.........................................................................................................................................................................

..........

codice fiscale

.........................................................................................................................................................................

.........

Cognome e nome

.......................................................................................................................................................................

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Capitolo IV – Gli adempimenti: la conservazione e la registrazione dei dati

125

luogo e data di nascita

.......................................................................................................................................................................

indirizzo di residenza

.........................................................................................................................................................................

...............

codice fiscale

.........................................................................................................................................................................

...............

� di non essere in grado di indicare il titolare effettivo così come previsto e definito dal d.lgs.

231/2007.

Ai sensi della vigente normativa antiriciclaggio, il sottoscritto dichiara, sotto la propria personale

responsabilità, la veridicità dei dati, delle informazioni fornite e delle dichiarazioni rilasciate e in

particolare di quanto dichiarato in relazione alla società e/o alle persone fisiche per conto delle

quali, eventualmente, opera.

Il sottoscritto dichiara di essere stato informato della circostanza che il mancato rilascio in tutto o

in parte delle informazioni di cui sopra può pregiudicare la capacità dello Studio professionale di

dare esecuzione alla prestazione professionale richiesta e si impegna a comunicare senza ritardo

allo Studio professionale ogni eventuale integrazione o variazione che si dovesse verificare in

relazione ai dati forniti con la presente dichiarazione.

Il sottoscritto, acquisita l’informativa ai sensi dell’articolo 13 del D.Lgs. 196/2003, presta il

consenso al trattamento dei dati personali riportati nella presente dichiarazione e di quelli che

saranno eventualmente in futuro forniti a integrazione e/o modifica degli stessi. Il sottoscritto

prende altresì atto che la comunicazione a terzi dei dati personali sarà effettuata dal

Professionista o dallo Studio professionale in adempimento degli obblighi di legge.

TERAMO, IL 19/06/2014

FIRMA DEL DICHIARANTE

MARIO VERDI

2. COMPILAZIONE DELLA SCHEDA DEL CLIENTE

Sempre in data 19/6/2014

Il professionista provvederà a compilare la seguente scheda di identificazione del cliente e inserirla

nel fascicolo del cliente, unitamente alle schede di identificazione di cui al punto 1.

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Capitolo IV – Gli adempimenti: la conservazione e la registrazione dei dati

126

DATI RELATIVI AL CLIENTE PERSONA FISICA

COGNOME E NOME VERDI MARIO

LUOGO E DATA DI NASCITA TERAMO, IL 1/1/1980

INDIRIZZO DI RESIDENZA VIA GABRIELE D’ANNUNZIO, 7

CODICE FISCALE VRDMRA80A01L103V

ESTREMI DEL DOCUMENTO IDENTIFICATIVO CARTA D’IDENTITÀ N. AS045678

DATI RELATIVI AL CLIENTE DIVERSO DA PERSONA FISICA

DENOMINAZIONE

....................................................................................................................................................

SEDE LEGALE .........................................................................................................................................

CODICE FISCALE

..........................................................................................................................................................

.......

PARTITA IVA PERSONA GIURIDICA

..........................................................................................................................................................

.......

DATI RELATIVI AI RAPPRESENTANTI DELLA SOCIETÀ O DELL’ENTE

CARICA O QUALIFICA ….........................................................................................................................

COGNOME E NOME ............................................................................................................................

LUOGO E DATA DI NASCITA .....................................................................................................................

INDIRIZZO DI RESIDENZA ...........................................................................................................................

CODICE FISCALE ...........................................................................................................................

ESTREMI DOCUMENTO IDENTIFICATIVO ...........................................................................................................

POTERE DI RAPPRESENTANZA VERIFICATO TRAMITE

............................................................................................ …………………………………………………….

CARICA O QUALIFICA ............................................................................................................................

COGNOME E NOME …........................................................................................................................

LUOGO E DATA DI NASCITA ................................................................................................................

INDIRIZZO DI RESIDENZA ...........................................................................................................................

CODICE FISCALE ...........................................................................................................................

ESTREMI DOCUMENTO IDENTIFICATIVO ...........................................................................................................

POTERE DI RAPPRESENTANZA VERIFICATO TRAMITE ..........................................................................................

DATI RELATIVI AD ALTRI DELEGATI ALLA FIRMA DELL’OPERAZIONE

INCARICO O QUALIFICA ….........................................................................................................................

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Capitolo IV – Gli adempimenti: la conservazione e la registrazione dei dati

127

COGNOME E NOME ….........................................................................................................................

LUOGO E DATA DI NASCITA

........................................................................................................................

INDIRIZZO DI RESIDENZA ........................................................................................................................

CODICE FISCALE ........................................................................................................................

ESTREMI DOCUMENTO IDENTIFICATIVO .......................................................................................................

POTERE DI RAPPRESENTANZA VERIFICATO TRAMITE ........................................................................................

INCARICO O QUALIFICA ….....................................................................................................................

COGNOME E NOME …....................................................................................................................

LUOGO E DATA DI NASCITA

.......................................................................................................................

INDIRIZZO DI RESIDENZA .......................................................................................................................

CODICE FISCALE .......................................................................................................................

ESTREMI DOCUMENTO IDENTIFICATIVO .......................................................................................................

POTERE DI RAPPRESENTANZA VERIFICATO TRAMITE ........................................................................................

DATI RELATIVI AI TITOLARI EFFETTIVI

COGNOME E NOME ...........................................................................................................

LUOGO E DATA DI NASCITA ........................................................................................................

INDIRIZZO DI RESIDENZA .........................................................................................................................

CODICE FISCALE .........................................................................................................................

COGNOME E NOME .............................................................................................................

LUOGO E DATA DI NASCITA .................................................................................................

INDIRIZZO DI RESIDENZA .........................................................................................................................

CODICE FISCALE .........................................................................................................................

COGNOME E NOME ............................................................................................................

LUOGO E DATA DI NASCITA .............................................................................................................

INDIRIZZO DI RESIDENZA ..........................................................................................................................

CODICE FISCALE .........................................................................................................................

DATI ACQUISITI TRAMITE:

O CONSULTAZIONE DI PUBBLICI REGISTRI ..............................................................................

O ATTI O DOCUMENTI PUBBLICI ..........................................................................................

O DICHIARAZIONE DEL CLIENTE EX ART. 21, D.LGS. 231/2007

O ALTRO …........................................................................................................................

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Capitolo IV – Gli adempimenti: la conservazione e la registrazione dei dati

128

DATI RELATIVI ALLA PRESTAZIONE PROFESSIONALE

SINTETICA DESCRIZIONE DELLA PRESTAZIONE PROFESSIONALE RICHIESTA CONSULENZA CONTABILE E

FISCALE

VALORE DELL’OPERAZIONE OGGETTO DELLA PRESTAZIONE PROFESSIONALE

X INDETERMINATO O NON DETERMINABILE

EURO .....................................................

X IDENTIFICAZIONE SVOLTA DIRETTAMENTE DAL PROFESSIONISTA

_ IDENTIFICAZIONE SVOLTA DAL DIPENDENTE/COLLABORATORE

COGNOME E NOME ...............................................................................

LUOGO E DATA DI NASCITA ...............................................................................

CODICE FISCALE ..............................................................................

INCARICATO ALL’IDENTIFICAZIONE TRAMITE DELEGA ATTRIBUITAGLI DAL PROFESSIONISTA

TERAMO, IL 19/06/2014

FIRMA DEL PROFESSIONISTA O DEL COLLABORATORE/DIPENDENTE

DOTT. COMM. GIUSEPPE ROSSI

3. VALUTAZIONE DEL RISCHIO

Nel più breve tempo possibile

Il professionista provvederà a valutare il rischio associato al cliente.

In considerazione degli aspetti connessi al cliente il professionista attribuisce un livello di rischio

pari a 5.

Non sarà invece necessario valutare il rischio connesso all’operazione in quanto trattasi di un

incarico per la tenuta della contabilità.

Le carte di lavoro dovranno essere conservate nel fascicolo del cliente.

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Capitolo IV – Gli adempimenti: la conservazione e la registrazione dei dati

129

Aspetti connessi al cliente

A. Aspetti connessi al cliente Livello di rischio

a.1. Natura giuridica.

Ditta individuale 1

Associazione professionale

Società di persone

Società di capitali

Trust

Società fiduciaria

Altro

Totale a.1. 1

a.2. Prevalente attività svolta.

Operazioni “normali” 1

Operazioni di particolare rilevanza

Operazioni “anomale”

Totale a.2. 1

a.3. Comportamento tenuto al momento dell’operazione.

Nella norma (cliente collaborativo/trasparente) 1

Fuori della norma (cliente reticente/poco trasparente)

Totale a.3. 1

a.4. Area geografica di residenza.

Italia 1

Paesi UE

Paesi extra UE

Territori off shore

Totale a.4. 1

TOTALE PUNTEGGIO (A) 4

C. Rischio totale di riciclaggio/finanziamento del terrorismo

Totale punteggio A 4

Totale punteggio B

TOTALE COMPLESSIVO (C) 4

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Capitolo IV – Gli adempimenti: la conservazione e la registrazione dei dati

130

Legenda dei punteggi parziali e del punteggio totale per la determinazione del rischio di riciclaggio:

A. Aspetti connessi al cliente

Minimo Massimo

1 1 5

2 1 5

3 1 5

4 1 5

Totale A 4 20

Rischio legato al cliente:

basso da 4 a 12

medio da 13 a 16

alto da 17 a 20

Rischio di

riciclaggio /

finanziamento

del terrorismo

COMPORTAMENTO DEL PROFESSIONISTA

BASSO

(da 10 a 30)

Il professionista deve assolvere l’obbligo di adeguata verifica secondo

modalità ordinarie (ovvero semplificate se ne ricorrono i presupposti) ed

esercitare un controllo costante con periodicità da definirsi caso per caso a

seconda delle caratteristiche del cliente e della prestazione professionale.

Ad esempio, nel caso di rischio molto basso il professionista potrebbe

decidere di effettuare l’aggiornamento del controllo solo al verificarsi di

eventi modificativi della situazione originariamente comunicata (a tal fine

risponde l’esigenza di richiedere al cliente un impegno scritto a comunicare le

eventuali variazioni dei dati inizialmente dichiarati, di cui alla parte quinta del

documento).

Nell’ambito del controllo costante il professionista deve:

analizzare le transazioni concluse durante tutta la durata del rapporto;

verificare che tali transazioni siano compatibili con la conoscenza che

ha del proprio cliente, delle sue attività commerciali e del suo profilo di

rischio, avendo riguardo, se necessario, all’origine dei fondi;

aggiornare i documenti, dati o informazioni detenute.

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Capitolo IV – Gli adempimenti: la conservazione e la registrazione dei dati

131

Ove ricorrano i presupposti per l’assolvimento degli obblighi di adeguata

verifica con modalità semplificate il professionista è esonerato dall’effettuare

il controllo costante.

4. REGISTRAZIONE

Entro 30 giorni dall’accettazione dell’incarico il professionista dovrà adempiere agli obblighi di

registrazione.

Ai fini del rispetto degli obblighi di registrazione i professionisti devono istituire:

un archivio formato e gestito a mezzo di strumenti informatici o, in alternativa

un registro della clientela ai fini antiriciclaggio nel quale conservare i dati identificativi del

cliente.

La norma precisa che gli ulteriori dati e informazioni devono essere conservati nel fascicolo

relativo a ciascun cliente.

Con specifico riferimento ai contenuti, il secondo comma dell’art. 36 impone di registrare e

conservare per un periodo di 10 anni le seguenti informazioni:

Con riferimento ai rapporti continuativi e alla prestazione professionale

la data di instaurazione;

i dati identificativi del cliente e del titolare effettivo (ma, come abbiamo detto in

precedenza, in mancanza dei necessari decreti attuativi, non si ritiene ancora operante

l’obbligo di registrare i dati del titolare effettivo);

le generalità dei soggetti delegati ad operare per conto del titolare del rapporto;

il codice del rapporto ove previsto.

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Capitolo IV – Gli adempimenti: la conservazione e la registrazione dei dati

132

5. CONSERVAZIONE

Il professionista deve istituire un apposito fascicolo per il cliente, all’interno del quale verranno

conservati i seguenti documenti:

fotocopia documento di riconoscimento valido alla data dell’identificazione;

fotocopia codice fiscale;

fotocopia partita Iva;

visura camerale (consigliata per le ditte individuali, obbligatoria per i soggetti diversi da

persona fisica per verificare il soggetto o i soggetti che hanno il potere di rappresentanza);

dichiarazione rilasciata dal cliente ai sensi dell’art. 21, D.Lgs. n. 231/2007 (il cliente deve

dichiarare al professionista se agisce per proprio conto o per conto di altri soggetti. In questo

caso dovrà fornire le generalità e gli estremi del documento di riconoscimento del/dei

titolare/i effettivo/i dell’operazione);

copia del mandato professionale (in caso di conferimento verbale dell’incarico, é

consigliabile l’accettazione scritta per individuare la data d’inizio e l’oggetto della prestazione

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Capitolo IV – Gli adempimenti: la conservazione e la registrazione dei dati

133

professionale);

ogni altro documento o annotazione che il professionista ritenga opportuno conservare ai fini

della normativa antiriciclaggio.

6. CONTROLLO COSTANTE

COS’E’?

Analisi delle transazioni concluse durante tutta la durata del rapporto

in modo da verificare che siano compatibili con la conoscenza che il

professionista ha del proprio cliente, delle sue attività commerciali e

del suo profilo di rischio, avendo riguardo, se necessario, all’origine dei

fondi.

Tale attività consente, inoltre, l’aggiornamento dei documenti, dei dati

o delle informazioni detenute.

CHECK-LIST

OPERATIVA

1) Effettuare una prima richiesta scritta con impegno del cliente a

comunicare la variazione dei dati indicati;

2) programmare richieste periodiche di aggiornamento dei dati in

archivio con una tempistica da definire sulla base della valutazione

del rischio presente e che, per semplicità, per le prestazioni

continuative, potrebbero essere collegate alla periodicità di

fatturazione;

3) istituire degli automatismi per l’aggiornamento dei dati ad esempio

annotando:

il termine per il rinnovo delle cariche sociali,

eventuali termini connessi a contratti od atti,

altri elementi ritenuti utili dal professionista;

4) prevedere eventuali incontri con il cliente quando si presentano

situazioni di criticità (entrata nella fascia di rischio alta);

5) istruire il personale di studio in modo che possa fornire elementi utili

alla valutazione del profilo di rischio;

6) annotare le informazioni acquisite nel corso degli incontri

preparatori e nello svolgimento delle diverse prestazioni.

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Capitolo IV – Gli adempimenti: la conservazione e la registrazione dei dati

134

CASO: INCARICO PROFESSIONALE PER UN PIANO DI RISANAMENTO DI UNA S.r.l.

Il Signor Verdi Mario, socio unico e amministratore della Verdi S.r.l., richiede al Dott. Comm. Rossi

Giuseppe, il giorno 19/6/2014, la redazione di un piano di risanamento ex art. 67 L.F.

L’attività di redazione dei piani di risanamento ex art. 67 L.F. è sempre soggetta agli obblighi di

adeguata verifica della clientela, in quanto considerata di valore indeterminato o indeterminabile.

Quali sono i singoli adempimenti che bisognerà porre in essere?

Ricordiamo brevemente i principali adempimenti da porre in essere in tema di antiriciclaggio:

1) Procedere con l’adeguata verifica della clientela

2) Conservazione e registrazione dei dati

3) Eventuale segnalazione delle operazioni sospette

Posto che l’operazione prospettata rappresenta un’operazione rilevante ai fini dell’antiriciclaggio, in

primo luogo occorre rispettare gli obblighi di adeguata verifica della clientela.

1. IDENTIFICAZIONE DEL CLIENTE E VERIFICA DEL TITOLARE EFFETTIVO

In data 19/6/2014

Il cliente è un soggetto diverso dalla persona fisica, per cui il professionista dovrà raccogliere i

seguenti dati:

1. denominazione del soggetto giuridico;

2. sede legale;

3. codice fiscale o partita Iva.

Occorre poi acquisire il documento dal quale risulti l’esistenza del potere di legale rappresentante

in capo al Signor Verdi Mario. Il cliente deve pertanto consegnare adeguata documentazione

come, ad esempio, visura camerale, certificati rilasciati da enti competenti, delibere consiliari o

assembleari dalle quali risultino i dati identificativi e il conferimento dei poteri di rappresentanza

Risulta altresì necessaria l’acquisizione di un documento atto a consentire l’identificazione del

Signor Verdi Mario.

Come ricordano infatti anche le Linee guida del CNDCEC, devono essere acquisite “le informazioni

necessarie per individuare e verificare l’identità dei relativi rappresentanti delegati alla firma per

l’operazione da svolgere”

Può essere richiesto, a tal fine, uno dei seguenti documenti:

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Capitolo IV – Gli adempimenti: la conservazione e la registrazione dei dati

135

1. carta d’identità;

2. passaporto;

3. patente di guida;

4. patente nautica

5. libretto di pensione

6. porto d’armi

7. permesso di soggiorno

8. altre tessere di riconoscimento rilasciate dall’amministrazione dello Stato, purché munite di

fotografia e di timbro o di altra signatura equivalente.

Fare una fotocopia del documento di riconoscimento (da inserire successivamente nel fascicolo

del cliente).

Contestualmente all’identificazione del cliente è necessario procedere all’identificazione del

titolare effettivo.

Sarà il cliente a dover indicare il titolare effettivo.

Si consiglia altresì di far firmare al cliente un’apposita informativa privacy per gli adempimenti

connessi all’antiriciclaggio. Alternativamente sarà possibile integrare l’informativa privacy

normalmente rilasciata.

Modello B.1 - In ottemperanza alle disposizioni del D.Lgs. 21/11/2007, n. 231, e successive

modifiche e integrazioni, nonché alle disposizioni dell’Autorità di Vigilanza in materia di

antiriciclaggio, io sottoscritto fornisco, qui di seguito, le mie generalità e le sottostanti

informazioni, assumendomi tutte le responsabilità di natura civile, amministrativa e penale per

dichiarazioni non veritiere.

COGNOME E NOME VERDI MARIO

LUOGO E DATA DI NASCITA TERAMO 1/1/1980

INDIRIZZO DI RESIDENZA VIA GABRIELE D’ANNUNZIO,7 , TERAMO

NAZIONALITÀ ITALIANA

TIPO DOCUMENTO D’IDENTIFICAZIONE

X CARTA D’IDENTITÀ _ PASSAPORTO _ ALTRO ……….…...............................

NUMERO AS045678. RILASCIATO DA COMUNE DI TERAMO IL 1/1/2013 CON SCADENZA IL 1/1/2023

CODICE FISCALE VRDMRA80A01L103V

PROFESSIONE/ATTIVITÀ SVOLTA: IMPRENDITORE

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Capitolo IV – Gli adempimenti: la conservazione e la registrazione dei dati

136

X IN FORMA SOCIETARIA

IN FORMA INDIVIDUALE/SINGOLA

ESERCITATA DAL 1/1/2012 NELL'AMBITO TERRITORIALE TERAMO

DICHIARO INOLTRE

1) di richiedere la prestazione professionale per conto della società VERDI S.R.L. con sede legale in

TERAMO, iscritta al Registro delle imprese di TERAMO, numero di iscrizione e codice fiscale

12345678911, in qualità di legale rappresentante munito dei necessari poteri;

2) _ DI COSTITUIRE X DI NON COSTITUIRE

“PERSONA POLITICAMENTE ESPOSTA” ai sensi della lettera o), articolo 1, D.Lgs. n. 231/2007 e

dell’articolo 1 dell’Allegato tecnico al medesimo D.Lgs. n. 231/2007, in quanto (indicare la carica

pubblica o il legame familiare/stretto con il titolare di carica pubblica)

………………………………………...................................................................................................................

3) che lo scopo e la natura della prestazione professionale di cui al presente mandato

professionale sono REDAZIONE PIANO ATTESTATO EX ART. 67 L.F.

4) che i fondi per eseguire l’operazione oggetto della prestazione professionale richiesta

provengono da ............................................................................................................e, comunque, da

attività lecita.

IL SOTTOSCRITTO SI IMPEGNA A COMUNICARE TEMPESTIVAMENTE QUALSIASI VARIAZIONE DEI DATI SOPRA

ESPOSTI.

TERAMO, IL 19/6/2014

FIRMA DEL DICHIARANTE

MARIO VERDI

Modello B.2 - DICHIARAZIONE DEL CLIENTE AI SENSI DELL’ART. 21 D.Lgs. n. 231/2007

Il sottoscritto Mario Verdi, in qualità di legale rappresentante della “Verdi S.r.l.”, ai fini

dell’identificazione del “TITOLARE EFFETTIVO” di cui all’articolo 21 del D.Lgs. n. 231/2007 e

dell’articolo 2 dell’Allegato tecnico al medesimo D.Lgs. n. 231/2007, consapevole delle sanzioni

penali previste dall’articolo 55 del D.Lgs. n. 231/2007 nel caso di falsa indicazione delle generalità

del soggetto per conto del quale eventualmente si esegue l’operazione per cui è richiesta la

prestazione professionale,

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Capitolo IV – Gli adempimenti: la conservazione e la registrazione dei dati

137

DICHIARA

DI AGIRE IN PROPRIO E, QUINDI, L’INESISTENZA DI UN DIVERSO TITOLARE EFFETTIVO COSÌ COME PREVISTO

E DEFINITO DAL D.LGS. 231/2007.

X DI AGIRE PER CONTO DEI SEGUENTI TITOLARI EFFETTIVI

COGNOME E NOME VERDI MARIO

LUOGO E DATA DI NASCITA TERAMO 1/1/1980

INDIRIZZO DI RESIDENZA VIA GABRIELE D’ANNUNZIO, 7 , TERAMO

CODICE FISCALE VRDMRA80A01L103V

COGNOME E NOME ....................................................................................................................

LUOGO E DATA DI NASCITA

..........................................................................................................................................................

.......

INDIRIZZO DI RESIDENZA

..........................................................................................................................................................

.......

CODICE FISCALE

.....................................................................................................................................................

COGNOME E NOME ....................................................................................................................

LUOGO E DATA DI NASCITA

..........................................................................................................................................................

......

INDIRIZZO DI RESIDENZA

..........................................................................................................................................................

.......

CODICE FISCALE

....................................................................................................................................................

� DI NON ESSERE IN GRADO DI INDICARE IL TITOLARE EFFETTIVO COSÌ COME PREVISTO E DEFINITO DAL

D.LGS. 231/2007.

Ai sensi della vigente normativa antiriciclaggio, il sottoscritto dichiara, sotto la propria personale

responsabilità, la veridicità dei dati, delle informazioni fornite e delle dichiarazioni rilasciate e in

particolare di quanto dichiarato in relazione alla società e/o alle persone fisiche per conto delle

quali, eventualmente, opera.

Il sottoscritto dichiara di essere stato informato della circostanza che il mancato rilascio in tutto o

in parte delle informazioni di cui sopra può pregiudicare la capacità dello Studio professionale di

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Capitolo IV – Gli adempimenti: la conservazione e la registrazione dei dati

138

dare esecuzione alla prestazione professionale richiesta e si impegna a comunicare senza ritardo

allo Studio professionale ogni eventuale integrazione o variazione che si dovesse verificare in

relazione ai dati forniti con la presente dichiarazione.

Il sottoscritto, acquisita l’informativa ai sensi dell’articolo 13 del D.Lgs. 196/2003, presta il

consenso al trattamento dei dati personali riportati nella presente dichiarazione e di quelli che

saranno eventualmente in futuro forniti a integrazione e/o modifica degli stessi. Il sottoscritto

prende altresì atto che la comunicazione a terzi dei dati personali sarà effettuata dal

Professionista o dallo Studio professionale in adempimento degli obblighi di legge.

TERAMO, IL 19/6/2014

FIRMA DEL DICHIARANTE

MARIO VERDI

2. COMPILAZIONE DELLA SCHEDA DEL CLIENTE

In data 19/6/2014

Il professionista provvederà a compilare la seguente scheda di identificazione del cliente e inserirla

nel fascicolo del cliente, unitamente alle schede di identificazione di cui al punto 1.

DATI RELATIVI AL CLIENTE PERSONA FISICA

COGNOME E NOME

LUOGO E DATA DI NASCITA

INDIRIZZO DI RESIDENZA

CODICE FISCALE

ESTREMI DEL DOCUMENTO IDENTIFICATIVO

DATI RELATIVI AL CLIENTE DIVERSO DA PERSONA FISICA

DENOMINAZIONE VERDI SRL

SEDE LEGALE TERAMO, VIA GARIBALDI 8

CODICE FISCALE 12345678911

PARTITA IVA PERSONA GIURIDICA 12345678911

DATI RELATIVI AI RAPPRESENTANTI DELLA SOCIETÀ O DELL’ENTE

CARICA O QUALIFICA AMMINISTRATORE UNICO

COGNOME E NOME VERDI MARIO

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Capitolo IV – Gli adempimenti: la conservazione e la registrazione dei dati

139

LUOGO E DATA DI NASCITA TERAMO, IL 1/1/1980

INDIRIZZO DI RESIDENZA VIA GABRIELE D’ANNUNZIO, 7

CODICE FISCALE VRDMRA80A01L103V

ESTREMI DEL DOCUMENTO IDENTIFICATIVO CARTA D’IDENTITÀ N. AS045678

POTERE DI RAPPRESENTANZA VERIFICATO TRAMITE VISURA CAMERALE

CARICA O QUALIFICA .............................................................................................................................

COGNOME E NOME ….........................................................................................................................

LUOGO E DATA DI NASCITA .................................................................................................................

INDIRIZZO DI RESIDENZA ...........................................................................................................................

CODICE FISCALE ...........................................................................................................................

ESTREMI DOCUMENTO IDENTIFICATIVO ...........................................................................................................

POTERE DI RAPPRESENTANZA VERIFICATO TRAMITE ..........................................................................................

DATI RELATIVI AD ALTRI DELEGATI ALLA FIRMA DELL’OPERAZIONE

INCARICO O QUALIFICA ….........................................................................................................................

COGNOME E NOME ….........................................................................................................................

LUOGO E DATA DI NASCITA

........................................................................................................................

INDIRIZZO DI RESIDENZA ........................................................................................................................

CODICE FISCALE ........................................................................................................................

ESTREMI DOCUMENTO IDENTIFICATIVO .......................................................................................................

POTERE DI RAPPRESENTANZA VERIFICATO TRAMITE ........................................................................................

INCARICO O QUALIFICA ….........................................................................................................................

COGNOME E NOME ….........................................................................................................................

LUOGO E DATA DI NASCITA

.......................................................................................................................

INDIRIZZO DI RESIDENZA .......................................................................................................................

CODICE FISCALE .......................................................................................................................

ESTREMI DOCUMENTO IDENTIFICATIVO .......................................................................................................

POTERE DI RAPPRESENTANZA VERIFICATO TRAMITE ........................................................................................

DATI RELATIVI AI TITOLARI EFFETTIVI

CARICA O QUALIFICA AMMINISTRATORE E SOCIO UNICO

COGNOME E NOME VERDI MARIO

LUOGO E DATA DI NASCITA TERAMO, IL 1/1/1980

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Capitolo IV – Gli adempimenti: la conservazione e la registrazione dei dati

140

INDIRIZZO DI RESIDENZA VIA GABRIELE D’ANNUNZIO, 7

CODICE FISCALE VRDMRA80A01L103V

DATI ACQUISITI TRAMITE:

CONSULTAZIONE DI PUBBLICI REGISTRI ..............................................................................

ATTI O DOCUMENTI PUBBLICI ..........................................................................................

X DICHIARAZIONE DEL CLIENTE EX ART. 21 D.LGS. 231/2007

ALTRO …........................................................................................................................

DATI RELATIVI ALLA PRESTAZIONE PROFESSIONALE

SINTETICA DESCRIZIONE DELLA PRESTAZIONE PROFESSIONALE RICHIESTA PIANO ATTESTATO DI

RISANAMENTO EX ART. 67 L.F.

VALORE DELL’OPERAZIONE OGGETTO DELLA PRESTAZIONE PROFESSIONALE

X INDETERMINATO O NON DETERMINABILE

EURO .....................................................

X IDENTIFICAZIONE SVOLTA DIRETTAMENTE DAL PROFESSIONISTA

_ IDENTIFICAZIONE SVOLTA DAL DIPENDENTE/COLLABORATORE

COGNOME E NOME ...............................................................................

LUOGO E DATA DI NASCITA ...............................................................................

CODICE FISCALE ..............................................................................

INCARICATO ALL’IDENTIFICAZIONE TRAMITE DELEGA ATTRIBUITAGLI DAL PROFESSIONISTA

TERAMO, IL 19/6/2014

FIRMA DEL PROFESSIONISTA O DEL COLLABORATORE/DIPENDENTE

DOTT. COMM. GIUSEPPE ROSSI

3. VALUTAZIONE DEL RISCHIO

Nel più breve tempo possibile

Il professionista provvederà a valutare il rischio associato al cliente.

In considerazione degli aspetti connessi al cliente il professionista attribuisce un livello di rischio

pari a 16, mentre per gli aspetti connessi all’operazione viene attribuito un livello di rischio pari a

26.

Il totale è pari a 42, per cui vi è un alto rischio di riciclaggio e di finanziamento al terrorismo.

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Capitolo IV – Gli adempimenti: la conservazione e la registrazione dei dati

141

In questo caso scattano gli OBBLIGHI RAFFORZATI DI ADEGUATA VERIFICA DELLA CLIENTELA.

Sarà pertanto necessario:

svolgere controlli più approfonditi sul cliente e sul titolare effettivo. Non sono sufficienti le

informazioni fornite dal cliente ma si consiglia di effettuare riscontri documentali su

pubblici registri;

svolgere un’analisi più approfondita delle informazioni fornite dal cliente sullo scopo e la

natura della prestazione professionale (senza limitarsi a quanto dichiarato dal cliente);

effettuare il controllo costante secondo modalità più approfondite e ad intervalli di tempo

più ravvicinati.

4. REGISTRAZIONE

Entro 30 giorni dall’accettazione dell’incarico il professionista dovrà adempiere agli obblighi di

registrazione.

Ai fini del rispetto degli obblighi di registrazione i professionisti devono istituire:

un archivio formato e gestito a mezzo di strumenti informatici o, in alternativa;

un registro della clientela ai fini antiriciclaggio nel quale conservare i dati identificativi del

cliente.

Qualsiasi sia il metodo scelto, riportiamo, di seguito, le informazioni da riportare.

DATI IDENTIFICATIVI DEL CLIENTE PERSONA FISICA

COGNOME E NOME

LUOGO E DATA DI NASCITA

INDIRIZZO DI RESIDENZA

CODICE FISCALE

A seguito dell’analisi emerge un

alto rischio di riciclaggio

Obblighi rafforzati di adeguata verifica della clientela

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Capitolo IV – Gli adempimenti: la conservazione e la registrazione dei dati

142

ESTREMI DEL DOCUMENTO DI

IDENTIFICAZIONE

DATI IDENTIFICATIVI DEL CLIENTE DIVERSO DA PERSONA FISICA

DENOMINAZIONE VERDI SRL

NATURA GIURIDICA

SOCIETÀ A RESPONSABILITÀ LIMITATA

SEDE LEGALE VIA GARIBALDI, 8 (TERAMO)

CODICE FISCALE 12345678911

PARTITA IVA PERSONA GIURIDICA 12345678911

LEGALE RAPPRESENTANTE

COGNOME E NOME VERDI MARIO

LUOGO E DATA DI NASCITA TERAMO, IL 1/1/1980

INDIRIZZO DI RESIDENZA VIA G. D’ANNUNZIO, 7, TERAMO

CODICE FISCALE VRDMRA80A01L103V

ESTREMI DEL DOCUMENTO DI

IDENTIFICAZIONE

CARTA D’IDENTITÀ N. AS045678

RILASCIATA DAL COMUNE DI TERAMO

POTERE DI RAPPRESENTANZA

VERIFICATO TRAMITE VISURA CAMERALE

DATI RELATIVI ALLA PRESTAZIONE PROFESSIONALE

RICHIESTA

REDAZIONE PIANO ATTESTATO DI RISANAMENTO EX ART. 67 LF

VALORE DELL’OPERAZIONE OGGETTO DELLA PRESTAZIONE PROFESSIONALE

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Capitolo IV – Gli adempimenti: la conservazione e la registrazione dei dati

143

X

Indeterminato o

non determinabile

Euro ………………………..

5. CONSERVAZIONE

Il professionista deve istituire un apposito fascicolo per il cliente, all’interno del quale verranno

conservati i seguenti documenti:

COSA DEVE

CONTENERE?

fotocopia documento di riconoscimento valido alla data

dell’identificazione;

fotocopia codice fiscale;

fotocopia partita Iva;

visura camerale (consigliata per le ditte individuali, obbligatoria per i

soggetti diversi da persona fisica per verificare il soggetto o i soggetti

che hanno il potere di rappresentanza);

verbale CdA di nomina;

scheda per l’adeguata verifica della clientela;

dichiarazione rilasciata dal cliente ai sensi dell’art. 21 D.Lgs. n.

231/2007 (il cliente deve dichiarare al professionista se agisce per

proprio conto o per conto di altri soggetti. In questo caso dovrà

fornire le generalità e gli estremi del documento di riconoscimento

del/dei titolare/i effettivo/i dell’operazione);

copia del mandato professionale (in caso di conferimento verbale

dell’incarico, é consigliabile l’accettazione scritta per individuare la

data d’inizio e l’oggetto della prestazione professionale);

dichiarazione da parte del cliente sul titolare effettivo dell’operazione

(ai sensi dell’art. 19 il professionista deve identificare e verificare

l’identità del cliente e del titolare effettivo dell’operazione; ai sensi

dell’art.21 il cliente deve dichiarare al professionista i dati del

soggetto titolare dell’operazione);

eventuale ulteriore documentazione richiesta dal professionista per

individuare il titolare effettivo;

dichiarazione da parte del cliente sullo scopo e sull’oggetto

dell’attività o dell’operazione per la quale è chiesta la prestazione

professionale;

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Capitolo IV – Gli adempimenti: la conservazione e la registrazione dei dati

144

documenti delle prestazioni professionali svolte;

eventuali brevi appunti sulla ragionevolezza dell’operazione rispetto

all’attività svolta dal cliente e su comportamenti anomali del cliente.

Valutare le operazioni anche in funzione del maggior rischio

accertato;

documentazione relativa alla cessazione della prestazione

professionale o dell’operazione (lettera di revoca del mandato o di

rinuncia all’incarico, cessazione partita Iva, ecc.);

ogni altro documento o annotazione che il professionista ritenga

opportuno conservare ai fini della normativa antiriciclaggio.

6. CONTROLLO COSTANTE

1) Effettuare una prima richiesta scritta con impegno del cliente a comunicare la variazione dei

dati indicati;

2) programmare richieste periodiche di aggiornamento dei dati in archivio con una tempistica da

definire sulla base della valutazione del rischio presente e che, per semplicità, per le

prestazioni continuative, potrebbero essere collegate alla periodicità di fatturazione;

3) istituire degli automatismi per l’aggiornamento dei dati, ad esempio annotando:

il termine per il rinnovo delle cariche sociali;

eventuali termini connessi a contratti od atti;

altri elementi ritenuti utili dal professionista.

4) prevedere eventuali incontri con il cliente quando si presentano situazioni di criticità (entrata

nella fascia di rischio alta);

5) istruire il personale di studio in modo che possa fornire elementi utili alla valutazione del

profilo di rischio;

6) annotare le informazioni acquisite nel corso degli incontri preparatori e nello svolgimento

delle diverse prestazioni.

Il Signor Verdi Mario, socio unico e amministratore della Verdi S.r.l., richiede al Dott. Comm. Rossi

Giuseppe, il giorno 19/6/2014, la redazione di un piano di risanamento ex art. 67 L.F.

L’attività di redazione dei piani di risanamento ex art. 67 L.F. è sempre soggetta agli obblighi di

adeguata verifica della clientela, in quanto considerata di valore indeterminato o indeterminabile.

Quali sono i singoli adempimenti che bisognerà porre in essere?

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Capitolo IV – Gli adempimenti: la conservazione e la registrazione dei dati

145

Ricordiamo brevemente i principali adempimenti da porre in essere in tema di antiriciclaggio:

1. Procedere con l’adeguata verifica della clientela

2. Conservazione e registrazione dei dati

3. Eventuale segnalazione delle operazioni sospette

Posto che l’operazione prospettata rappresenta un’operazione rilevante ai fini dell’antiriciclaggio, in

primo luogo occorre rispettare gli obblighi di adeguata verifica della clientela.

CASO: IDENTIFICAZIONE DEL CLIENTE NEL CASO DI SOCIETA’

Riprendiamo il caso precedente ma ipotizziamo ora che i dati siano i seguenti:

1. L’incarico è conferito dalla Rossi Srl, il cui legale rappresentate (Amministratore) è Verdi Mario;

2. I soci della Rossi Srl sono Rossi Carla e Rossi Nicola (ognuno detiene il 50% della

partecipazione).

1. IDENTIFICAZIONE DEL CLIENTE E VERIFICA DEL TITOLARE EFFETTIVO

In data 19/6/2014

Il cliente è un soggetto diverso dalla persona fisica, per cui il professionista dovrà raccogliere i

seguenti dati:

1. denominazione del soggetto giuridico;

2. sede legale;

3. codice fiscale o partita Iva.

Occorre poi acquisire il documento dal quale risulti l’esistenza del potere di legale rappresentante

in capo al Signor Verdi Mario. Il cliente deve pertanto consegnare adeguata documentazione

come, ad esempio, visura camerale, certificati rilasciati da enti competenti, delibere consiliari o

assembleari dalle quali risultino i dati identificativi e il conferimento dei poteri di rappresentanza

Risulta altresì necessaria l’acquisizione di un documento atto a consentire l’identificazione del

Signor Verdi Mario.

Come ricordano infatti anche le Linee guida del CNDCEC, devono essere acquisite “le informazioni

necessarie per individuare e verificare l’identità dei relativi rappresentanti delegati alla firma per

l’operazione da svolgere”

Può essere richiesto, a tal fine, uno dei seguenti documenti:

1. carta d’identità

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Capitolo IV – Gli adempimenti: la conservazione e la registrazione dei dati

146

2. passaporto

3. patente di guida

4. patente nautica

5. libretto di pensione

6. porto d’armi

7. permesso di soggiorno

8. altre tessere di riconoscimento rilasciate dall’amministrazione dello Stato, purché munite di

fotografia e di timbro o di altra signatura equivalente.

Fare una fotocopia del documento di riconoscimento (da inserire successivamente nel fascicolo

del cliente).

Contestualmente all’identificazione del cliente è necessario procedere all’identificazione del

titolare effettivo.

Sarà il cliente a dover indicare il titolare effettivo.

Modello B.1 - In ottemperanza alle disposizioni del D.Lgs. 21/11/2007, n. 231, e successive

modifiche e integrazioni, nonché alle disposizioni dell’Autorità di Vigilanza in materia di

antiriciclaggio, io sottoscritto fornisco, qui di seguito, le mie generalità e le sottostanti

informazioni, assumendomi tutte le responsabilità di natura civile, amministrativa e penale per

dichiarazioni non veritiere.

Cognome e nome Verdi Mario

luogo e data di nascita Teramo 1/1/1980

indirizzo di residenza Via Gabriele D’Annunzio,7 , Teramo

nazionalità Italiana

tipo documento d’identificazione

x Carta d’identità _ Passaporto _ Altro

……….…...............................

Numero as045678. rilasciato da Comune di Teramo il 1/1/2013 con scadenza il 1/1/2023

codice fiscale Vrdmra80a01l103v

Professione/attività svolta: imprenditore

x In forma societaria

In forma individuale/singola

esercitata dal 1/1/2012 nell'ambito territoriale Teramo

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Capitolo IV – Gli adempimenti: la conservazione e la registrazione dei dati

147

Dichiaro inoltre

1) di richiedere la prestazione professionale per conto della società rossi S.r.l. con sede legale in

TERAMO, iscritta al Registro delle imprese di TERAMO, numero di iscrizione e codice fiscale

12345678911, in qualità di legale rappresentante munito dei necessari poteri;

2) _ di costituire x di non costituire

“persona politicamente esposta” ai sensi della lettera o), articolo 1, D.Lgs. n. 231/2007 e

dell’articolo 1 dell’Allegato tecnico al medesimo D.Lgs. n. 231/2007, in quanto (indicare la carica

pubblica o il legame familiare/stretto con il titolare di carica pubblica)

………………………………………...................................................................................................................

3) che lo scopo e la natura della prestazione professionale di cui al presente mandato

professionale sono REDAZIONE PIANO ATTESTATO EX ART. 67 L.F.

4) che i fondi per eseguire l’operazione oggetto della prestazione professionale richiesta

provengono da ............................................................................................................e, comunque, da

attività lecita.

IL SOTTOSCRITTO SI IMPEGNA A COMUNICARE TEMPESTIVAMENTE QUALSIASI VARIAZIONE DEI DATI SOPRA

ESPOSTI.

TERAMO, IL 19/6/2014

FIRMA DEL DICHIARANTE

MARIO VERDI

Modello B.2 - DICHIARAZIONE DEL CLIENTE AI SENSI DELL’ART. 21 D.Lgs. n. 231/2007

Il sottoscritto Mario Verdi, in qualità di legale rappresentante della “ROSSI S.r.l.”, ai fini

dell’identificazione del “TITOLARE EFFETTIVO” di cui all’articolo 21 del D.Lgs. n. 231/2007 e

dell’articolo 2 dell’Allegato tecnico al medesimo D.Lgs. n. 231/2007, consapevole delle sanzioni

penali previste dall’articolo 55 del D.Lgs. n. 231/2007 nel caso di falsa indicazione delle generalità

del soggetto per conto del quale eventualmente si esegue l’operazione per cui è richiesta la

prestazione professionale,

DICHIARA

DI AGIRE IN PROPRIO E, QUINDI, L’INESISTENZA DI UN DIVERSO TITOLARE EFFETTIVO COSÌ COME PREVISTO

E DEFINITO DAL D.LGS. 231/2007.

X DI AGIRE PER CONTO DEI SEGUENTI TITOLARI EFFETTIVI

COGNOME E NOME ROSSI CARLA

LUOGO E DATA DI NASCITA TERAMO 12/01/1948

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Capitolo IV – Gli adempimenti: la conservazione e la registrazione dei dati

148

INDIRIZZO DI RESIDENZA VIA ROMA 4, PESCARA

CODICE FISCALE RSSCRL48A52L103V

COGNOME E NOME ROSSI NICOLA

LUOGO E DATA DI NASCITA TERAMO 15/09/1950

INDIRIZZO DI RESIDENZA VIA DANTE, 8 PESCARA

CODICE FISCALE RSSNCL50P15L103A

COGNOME E NOME ....................................................................................................................

LUOGO E DATA DI NASCITA

..........................................................................................................................................................

......

INDIRIZZO DI RESIDENZA

..........................................................................................................................................................

.......

CODICE FISCALE

....................................................................................................................................................

� DI NON ESSERE IN GRADO DI INDICARE IL TITOLARE EFFETTIVO COSÌ COME PREVISTO E DEFINITO DAL

D.LGS. 231/2007.

Ai sensi della vigente normativa antiriciclaggio, il sottoscritto dichiara, sotto la propria personale

responsabilità, la veridicità dei dati, delle informazioni fornite e delle dichiarazioni rilasciate e in

particolare di quanto dichiarato in relazione alla società e/o alle persone fisiche per conto delle

quali, eventualmente, opera.

Il sottoscritto dichiara di essere stato informato della circostanza che il mancato rilascio in tutto o

in parte delle informazioni di cui sopra può pregiudicare la capacità dello Studio professionale di

dare esecuzione alla prestazione professionale richiesta e si impegna a comunicare senza ritardo

allo Studio professionale ogni eventuale integrazione o variazione che si dovesse verificare in

relazione ai dati forniti con la presente dichiarazione.

Il sottoscritto, acquisita l’informativa ai sensi dell’articolo 13 del D.Lgs. 196/2003, presta il

consenso al trattamento dei dati personali riportati nella presente dichiarazione e di quelli che

saranno eventualmente in futuro forniti a integrazione e/o modifica degli stessi. Il sottoscritto

prende altresì atto che la comunicazione a terzi dei dati personali sarà effettuata dal

Professionista o dallo Studio professionale in adempimento degli obblighi di legge.

TERAMO, IL 19/6/2014

FIRMA DEL DICHIARANTE

MARIO VERDI

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Capitolo IV – Gli adempimenti: la conservazione e la registrazione dei dati

149

CASO: REDAZIONE CONTRATTO DI LOCAZIONE

La signora Verdi Maria, nata a Milano (MI) il 14/3/1961 e residente a Milano (MI), in via Cavour 3,

ed il signor Nicola Rossi, nato a Riva del Garda (TN) il 24/1/1970 e residente in Trento, via Garibaldi

150, si recano, nella giornata del 22 ottobre 2013, presso il dott. Mario Bianchi per affidargli

l’incarico di redazione di un contratto di locazione di un immobile.

Come noto, il professionista è soggetto agli adempimenti in materia di antiriciclaggio anche nel

caso in cui sia svolta un’attività di mera consulenza volta alla successiva predisposizione e stipula

di un contratto.

È stato inoltre precisato, con riferimento ai contratti di affitto, che il limite di 15.000 euro, a partire

dal quale scattano gli obblighi di adeguata verifica della clientela, deve essere riferito al canone

periodico concordato. Sono pertanto irrilevanti il canone annuale, così come l’importo relativo

all’intera durata del contratto.

Può così ben accadere che lo stesso contratto di affitto possa far scattare gli obblighi di adeguata

verifica della clientela se la rata è semestrale, mentre non sia rilevante ai fini dell’adeguata verifica

se la rata è mensile.

In questo caso, il locatore, signora Verdi, ed il conduttore, signor Rossi, hanno concordato un

canone periodico semestrale da 15.600 euro.

La prestazione rientra tra quelle soggette a registrazione ai fini antiriciclaggio.

Il dottor Bianchi, provvederà ad identificare, sia il locatore che il conduttore, tramite schede di

identificazione diretta ed esibizione di documenti identificativi.

Inoltre, in caso di conferimento verbale del mandato, è consigliata la richiesta ad entrambi di

un’accettazione scritta per individuare la data d’inizio e l’oggetto della prestazione professionale.

La descrizione della prestazione sarà per entrambi “redazione di un contratto di affitto immobile”

(si ricorda che è lasciata autonomia al professionista di descrivere la prestazione con la

Rata mensile: 2.600 euro

NO adeguata verifica

Rata semestrale: 15.600 euro

Contratto di

affitto: canone annuo 31.200

euro

SI adeguata verifica

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Capitolo IV – Gli adempimenti: la conservazione e la registrazione dei dati

150

causale/descrizione che ritiene più consona). Il valore della prestazione corrisponde al canone

annuale.

A seguire, si riportano le schede identificative del locatore e del conduttore.

INFORMATIVA PRIVACY PER IL LOCATORE

INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

ai sensi e per gli effetti dell’art. 13, D.Lgs. n. 196/2003

In osservanza di quanto previsto dal D.Lgs. n. 196/2003, si forniscono le dovute informazioni in

ordine alle finalità e modalità di trattamento dei Suoi dati personali, all’ambito di comunicazione

e diffusione degli stessi, alla natura dei dati in possesso dello Studio e del loro conferimento.

Finalità del trattamento

La informiamo che i dati raccolti saranno trattati al fine dell’adempimento degli obblighi previsti

dalla vigente normativa “antiriciclaggio”.

Modalità del trattamento

Il trattamento sarà effettuato con l’ausilio dei moderni sistemi informatici e ad opera di soggetti

appositamente incaricati.

Ambito di comunicazione e diffusione

Detti dati potranno essere comunicati agli organi preposti alle verifiche ed ai controlli circa la

regolarità degli adempimenti di cui alla finalità sopra menzionata ed in particolare all’Unità di

Informazione Finanziaria.

L’interessato potrà far valere i suoi diritti come espressi dagli artt. 7, 8, 9 e 10, D.Lgs. n.

196/2003, rivolgendosi al titolare (oppure al responsabile se nominato) del trattamento.

Titolare del trattamento è il dott. Mario Bianchi, elettivamente domiciliato presso la sede di

questo Studio.

Milano, lì 22/10/2013

Firma Verdi Maria

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Capitolo IV – Gli adempimenti: la conservazione e la registrazione dei dati

151

SCHEDA IDENTIFICAZIONE DEL LOCATORE

SCHEDA DATI IDENTIFICAZIONE DIRETTA DEL CLIENTE

(D.Lgs. n. 231/2007)

Codice identificativo cliente (n. progressivo) 002766 Sesso F

Cognome/Nome Verdi Maria

Comune di nascita Stato estero Milano Prov. Mi Data di nascita 14/03/1961

Codice fiscale VRDMRA61C14F205I P.IVA ……………………….

Indirizzo via Cavour Comune Milano Prov. MI Cap. 20121

Documento di identificazione Carta d’identità n. AK755139

Data di rilascio 1/6/2008 Autorità e luogo di rilascio Comune di Milano

Attività lavorativa svolta Insegnante

Descrizione della prestazione fornita – Valore dell'oggetto della prestazione (se determinabile):

Redazione del contratto di locazione canone semestrale euro 15.600

Milano 16/5/2013

Verdi Maria

Mario Bianchi

INFORMATIVA PRIVACY PER IL CONDUTTORE

INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

ai sensi e per gli effetti dell’art. 13, D.Lgs. n. 196/2003

In osservanza di quanto previsto dal D.Lgs. n. 196/2003, si forniscono le dovute informazioni in

ordine alle finalità e modalità di trattamento dei Suoi dati personali, all’ambito di comunicazione

e diffusione degli stessi, alla natura dei dati in possesso dello Studio e del loro conferimento.

Finalità del trattamento

La informiamo che i dati raccolti saranno trattati al fine dell’adempimento degli obblighi previsti

dalla vigente normativa “antiriciclaggio”.

Modalità del trattamento

Il trattamento sarà effettuato con l’ausilio dei moderni sistemi informatici e ad opera di soggetti

appositamente incaricati.

Ambito di comunicazione e diffusione

Detti dati potranno essere comunicati agli organi preposti alle verifiche ed ai controlli circa la

regolarità degli adempimenti di cui alla finalità sopra menzionata ed in particolare all’Unità di

Informazione Finanziaria.

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Capitolo IV – Gli adempimenti: la conservazione e la registrazione dei dati

152

L’interessato potrà far valere i suoi diritti come espressi dagli artt. 7, 8, 9 e 10, D.Lgs. n.

196/2003, rivolgendosi al titolare (oppure al responsabile se nominato) del trattamento.

Titolare del trattamento è il dott. Bianchi Mario, elettivamente domiciliato presso la sede di

questo Studio.

TRENTO, li 22/10/2013

Firma Nicola Rossi

SCHEDA IDENTIFICAZIONE DEL CONDUTTORE

SCHEDA DATI IDENTIFICAZIONE DIRETTA DEL CLIENTE

(D.Lgs. n. 231/2007)

Codice identificativo cliente (n. progressivo) 002767 Sesso M

Cognome/Nome Nicola Rossi

Comune di nascita Stato estero Riva del Garda Prov. TN Data di nascita 14/03/1961

Codice fiscale RSSCST61C14H612I P.IVA ………………………….

Indirizzo via Garibaldi Comune Rovereto Prov. TN Cap. 38068

Documento di identificazione Carta d’identità n. AK755139

Data di rilascio 1/6/2008 Autorità e luogo di rilascio Comune di Rovereto

Attività lavorativa svolta Commerciante

In base ai dati in possesso, si compilerà la scheda di valutazione rischio proposta dal CNDCEC,

come di seguito riportato.

Descrizione della prestazione fornita – Valore dell'oggetto della prestazione (se determinabile):

Redazione del contratto di locazione canone semestrale euro 15.600

……………………………………..€………………………….

……………………………………..€………………………….

Milano 16/5/2013

Rossi Nicola Mario Verdi

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Capitolo IV – Gli adempimenti: la conservazione e la registrazione dei dati

153

IDENTIFICAZIONE DEL TITOLARE EFFETTIVO

Sia il locatore che il conduttore dovranno rilasciare apposita attestazione nella quale comunicano

di agire in proprio e per proprio conto. Solo in tal modo, infatti, sarà possibile escludere la presenza

di un titolare effettivo.

Aspetti connessi al cliente (Verdi Maria)

A. Aspetti connessi al cliente Livello di rischio

a.1. Natura giuridica

Ditta individuale

Associazione professionale

Società di persone

Società di capitali

Trust

Società fiduciaria

Altro 1

Totale a.1. 1

a.2. Prevalente attività svolta

Operazioni “normali” 1

Operazioni di particolare rilevanza

Operazioni “anomale”

Totale a.2. 1

a.3. Comportamento tenuto al momento dell’operazione

Nella norma (cliente collaborativo/trasparente) 1

Fuori della norma (cliente reticente/poco

trasparente)

Totale a.3. 1

a.4. Area geografica di residenza

Italia 1

Paesi UE

Paesi extra UE

Territori off shore

Totale a.4. 1

TOTALE PUNTEGGIO (A) 4 (rischio legato al cliente = basso)

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Capitolo IV – Gli adempimenti: la conservazione e la registrazione dei dati

154

Dall’analisi delle tabella in oggetto, si desume che il rischio legato al cliente è basso.

Aspetti connessi al cliente (Rossi Nicola)

A. Aspetti connessi al cliente Livello di rischio

a.1. Natura giuridica

Ditta individuale

Associazione professionale

Società di persone

Società di capitali

Trust

Società fiduciaria

Altro 1

Totale a.1. 1

a.2. Prevalente attività svolta

Operazioni “normali” 1

Operazioni di particolare rilevanza

Operazioni “anomale”

Totale a.2. 1

a.3. Comportamento tenuto al momento dell’operazione

Nella norma (cliente collaborativo/trasparente) 1

Fuori della norma (cliente reticente/poco trasparente)

Totale a.3. 1

a.4. Area geografica di residenza

Italia 1

Paesi UE

Paesi extra UE

Territori off shore

Totale a.4. 1

TOTALE PUNTEGGIO (A) 4 (rischio legato al

cliente = basso)

Dall’analisi della tabella in oggetto, si desume che il rischio legato al cliente è basso.

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Capitolo IV – Gli adempimenti: la conservazione e la registrazione dei dati

155

Aspetti connessi all’operazione

B. Aspetti connessi all’operazione Livello di rischio

b.1. Tipologia

Ordinaria 1

Straordinaria

b.2. Modalità di svolgimento

Con banche

Tra soggetti privati 1

b.3. Ammontare

Basso 1

Medio

Alto

b.4. Frequenza e durata

Occasionale 1

Poco frequente

Frequente

b.5. Ragionevolezza

Congrua 1

Non congrua

b.6. Area geografica di destinazione

Italia 1

Paesi UE

Paesi extra UE

Territori off shore

TOTALE PUNTEGGIO (B) 6 (rischio legato all’operazione =

basso)

Dall’analisi delle tabella in oggetto, si desume che il rischio legato all’operazione è basso.

OBBLIGO DI CONSERVAZIONE

Il professionista istituirà un unico fascicolo cartaceo contenente:

scheda identificazione locatore;

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Capitolo IV – Gli adempimenti: la conservazione e la registrazione dei dati

156

scheda identificazione conduttore;

copia documenti identificativi e copia codice fiscale locatore;

copia documenti identificativi e copia codice fiscale conduttore;

copia del mandato professionale (in assenza del mandato, eventuale accettazione scritta

da parte di entrambi);

effettuazione della valutazione del rischio (scheda valutazione rischio CNDCEC);

dichiarazione rilasciata dal cliente ai sensi dell’art. 21, D.Lgs. n. 231/2007 (il cliente deve

dichiarare al professionista se agisce per proprio conto o per conto di altri soggetti. In

questo caso dovrà fornire le generalità e gli estremi del documento di riconoscimento

del/dei titolare/i effettivo/i dell’operazione;

ogni altro documento o annotazione che il professionista ritenga opportuno conservare ai

fini della normativa antiriciclaggio.

OBBLIGO DI REGISTRAZIONE

Ai fini del rispetto degli obblighi di registrazione i professionisti devono istituire:

un archivio formato e gestito a mezzo di strumenti informatici o, in alternativa

un registro della clientela ai fini antiriciclaggio nel quale conservare i dati identificativi del

cliente.

Nel caso prospettato è necessario registrare i dati di entrambi i clienti.

CASO: TENUTA DELLA CONTABILITÀ E SEGNALAZIONE OPERAZIONI SOSPETTE

Il signor Rossi Mario nato a Milano il 5 marzo 1975, residente in Milano via Roma n. 8 (codice

fiscale RSSMRA75C05F205R) si rivolge al Commercialista dott. Bianchi Mario per affidargli

l’incarico della tenuta della contabilità del suo ristorante sito in Milano, via Venezia n. 12.

Il signor Rossi giornalmente emette più scontrini di quelli che in realtà sono i clienti del ristorante e

incassa questi corrispettivi utilizzando “denaro illecito”; in questo modo tale denaro viene ripulito e

potrà essere versato sul conto bancario.

L’attività di ristorazione in questione rappresenta un sistema per riciclare denaro attraverso

l’aumento dei corrispettivi incassati. Nell’esempio proposto si vedrà come, nonostante dalla prima

verifica emerga un profilo del cliente e dell’operazione a basso rischio, effettuando una verifica

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Capitolo IV – Gli adempimenti: la conservazione e la registrazione dei dati

157

periodica emergano invece dei dati contabili che portano il professionista ad effettuare la

segnalazione per operazione sospetta.

IDENTIFICAZIONE DEL CLIENTE

La prima fase, come noto, consiste nell’identificazione del cliente.

INFORMATIVA PRIVACY

INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO

DEI DATI PERSONALI

ai sensi e per gli effetti dell’art. 13, D.Lgs. n. 196/2003

In osservanza di quanto previsto dal D.Lgs. n. 196/2003, si forniscono le dovute

informazioni in ordine alle finalità e modalità di trattamento dei Suoi dati personali,

all’ambito di comunicazione e diffusione degli stessi, alla natura dei dati in possesso dello

Studio e del loro conferimento.

Finalità del trattamento

La informiamo che i dati raccolti saranno trattati al fine dell’adempimento degli obblighi

previsti dalla vigente normativa “antiriciclaggio”.

Modalità del trattamento

Il trattamento sarà effettuato con l’ausilio dei moderni sistemi informatici e ad opera di

soggetti appositamente incaricati.

Ambito di comunicazione e diffusione

Detti dati potranno essere comunicati agli organi preposti alle verifiche ed ai controlli circa

la regolarità degli adempimenti di cui alla finalità sopra menzionata ed in particolare

all’Unità di Informazione Finanziaria.

L’interessato potrà far valere i suoi diritti come espressi dagli artt. 7, 8, 9 e 10, D.Lgs. n.

196/2003, rivolgendosi al titolare (oppure al responsabile se nominato) del trattamento.

Titolare del trattamento è il dott. Mario Bianchi, elettivamente domiciliato presso la sede di

questo Studio.

Milano, li 5/1/2013

Firma Rossi Mario

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Capitolo IV – Gli adempimenti: la conservazione e la registrazione dei dati

158

SCHEDA IDENTIFICAZIONE DEL CLIENTE

SCHEDA DATI IDENTIFICAZIONE DIRETTA DEL CLIENTE

(D.Lgs. n. 231/2007)

Codice identificativo cliente (n. progressivo) 002767 Sesso M

Cognome/Nome Rossi Mario

Comune di nascita Stato estero Milano Data di nascita 3/5/1975

Codice fiscale RSSMRA75C05F205R P.IVA …………………….

Indirizzo Via Venezia 12 Milano Prov. MI Cap. 20100

Documento di identificazione Carta d’identità n. AI4122459

Data di rilascio 7/5/2009 Autorità e luogo di rilascio Comune di Milano

Attività lavorativa svolta Ristoratore

Descrizione della prestazione fornita – Valore dell'oggetto della prestazione (se

determinabile):

Consulenza contabile e fiscale

VALORE

X INDETERMINATO O NON DETERMINABILE

EURO .....................................................

Milano 5/1/2013

Rossi Mario Mario Verdi

(Firma cliente) (Firma soggetto che provvede all'identificazione)

IDENTIFICAZIONE TITOLARE EFFETTIVO

Il cliente dovrà compilare la scheda di identificazione del titolare effettivo dichiarando che

agisce in proprio e per proprio conto. Solo in tal modo sarà possibile escludere che il cliente

agisca per conto di un’altra persona fisica titolare effettivo.

Se il cliente agisce in proprio e per proprio conto non c’è un titolare effettivo.

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Capitolo IV – Gli adempimenti: la conservazione e la registrazione dei dati

159

VALUTAZIONE DEL RISCHIO

In base ai dati in possesso si compilerà la scheda di valutazione rischio proposta dal

CNDCEC, come di seguito riportato.

Aspetti connessi al cliente

A. Aspetti connessi al cliente Livello di rischio

a.1. Natura giuridica

Ditta individuale 2

Associazione professionale

Società di persone

Società di capitali

Trust

Società fiduciaria

Altro

Totale a.1. 2

a.2. Prevalente attività svolta

Operazioni “normali” 2

Operazioni di particolare rilevanza

Operazioni “anomale”

Totale a.2. 2

a.3. Comportamento tenuto al momento dell’operazione

Nella norma (cliente collaborativo/trasparente) 2

Fuori della norma (cliente reticente/poco

trasparente)

Totale a.3. 2

a.4. Area geografica di residenza

Italia 2

Paesi UE

Paesi extra UE

Territori off shore

Totale a.4. 2

TOTALE PUNTEGGIO (A) 8 (rischio legato al cliente = basso)

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Capitolo IV – Gli adempimenti: la conservazione e la registrazione dei dati

160

Dall’analisi della tabella in oggetto si desume che il rischio legato al cliente è basso.

Aspetti connessi all’operazione (non compilata in quanto trattasi di prestazione avente a

oggetto la tenuta della contabilità).

B. Aspetti connessi all’operazione Livello di rischio

b.1. Tipologia

Ordinaria

Straordinaria

b.2. Modalità di svolgimento

Con banche

Tra soggetti privati

b.3. Ammontare

Basso

Medio

Alto

b.4. Frequenza e durata

Occasionale

Poco frequente

Frequente

b.5. Ragionevolezza

Congrua

Non congrua

b.6. Area geografica di destinazione

Italia

Paesi UE

Paesi extra UE

Territori off shore

TOTALE PUNTEGGIO (B)

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Capitolo IV – Gli adempimenti: la conservazione e la registrazione dei dati

161

C. Rischio totale di riciclaggio/finanziamento del terrorismo

Totale punteggio A 8

Totale punteggio B (non compilata) ……

TOTALE COMPLESSIVO (C) 8

Dall’analisi della tabella in oggetto si desume che il rischio di riciclaggio è basso.

OBBLIGO DI CONSERVAZIONE

Il professionista istituirà un unico fascicolo cartaceo contenente i seguenti documenti:

fotocopia codice fiscale;

fotocopia documento di identità del cliente;

fotocopia partita Iva;

visura camerale (consigliata per le ditte individuali, obbligatoria per i soggetti diversi da

persona fisica per verificare il soggetto o i soggetti che hanno il potere di rappresentanza);

verbale CdA di nomina;

scheda di identificazione del cliente;

dichiarazione rilasciata dal cliente ai sensi dell’art. 21, D.Lgs. n. 231/2007 (il cliente deve

dichiarare al professionista se agisce per proprio conto o per conto di altri soggetti. In

questo caso dovrà fornire le generalità e gli estremi del documento di riconoscimento

del/dei titolare/i effettivo/i dell’operazione);

copia del mandato professionale (in caso di conferimento verbale dell’incarico, é

consigliabile l’accettazione scritta per individuare la data d’inizio e l’oggetto della

prestazione professionale);

ogni altro documento o annotazione che il professionista ritenga opportuno conservare ai

fini della normativa antiriciclaggio.

OBBLIGHI DI REGISTRAZIONE

Istituito il fascicolo, il professionista o un dipendente/collaboratore appositamente delegato per

iscritto, provvederà a riportare i dati del cliente e della prestazione professionale richiesta

nell’Archivio unico informatico o nel registro cartaceo della clientela.

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Capitolo IV – Gli adempimenti: la conservazione e la registrazione dei dati

162

CONTROLLO COSTANTE

Da un bilancio intermedio effettuato dal commercialista, il ristorante del signor Rossi presenta la

seguente situazione.

CONTO ECONOMICO

Valore della produzione

Ricavi delle vendite e prestazioni 500.000

Totale valore della produzione 500.000

Costi della produzione

per materie prime 38.800

per servizi 500

…………………

Per personale 12.000

Totale costi 51.300

Differenza 448.700

Come si può notare, il bilancio in oggetto presenta elevati ricavi (€ 500.000,00) derivanti

dall’attività tipica (A.1) a fronte di costi legati alla produzione estremamente bassi (€ 38.800,00 + €

12.000,00 + € 500,00 = € 51.300,00).

Da ciò il commercialista potrebbe ipotizzare che i ricavi così alti rispetto ai costi bassi siano il

risultato di:

operazioni di riciclaggio di denaro;

acquisti di merce e pagamento dei dipendenti in “nero”;

oppure, più semplicemente, che il contribuente non abbia consegnato al professionista

delle fatture d’acquisto.

SEGNALAZIONE OPERAZIONE SOSPETTA

Il cliente viene quindi contattato ma non fornisce spiegazioni esaustive nè documentazione

aggiuntiva.

A questo punto il commercialista:

effettua la segnalazione per operazione sospetta;

recede dal contratto di gestione della contabilità che ha con il cliente.

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Capitolo IV – Gli adempimenti: la conservazione e la registrazione dei dati

163

Le segnalazioni trasmesse agli ordini professionali saranno inviate tempestivamente all’UIF,

omettendo i dati di colui che si è occupato della segnalazione sospetta per garantire la

riservatezza del segnalatore.

L’invio della segnalazione avviene, dal 16 maggio 2011, esclusivamente in via telematica.

4.4. Le risposte ai quesiti più frequenti

IL PASSAGGIO ALL’ARCHIVIO UNICO INFORMATICO

… Finora ho adempiuto agli obblighi di registrazione ricorrendo al registro cartaceo. A causa

del numero dei clienti e in considerazione degli ottimi prodotti presenti sul mercato, ho deciso di

passare alla modalità informatica. Quale procedura devo seguire per il passaggio?

… Con specifico riferimento al passaggio dal registro cartaceo all’archivio informatico, è

necessario:

- conservare in ogni caso il registro cartaceo della clientela per eventuali consultazioni,

ricerche e verifiche;

- fissare una data di passaggio, in modo che tutte le registrazioni antecedenti a tale data siano

sul cartaceo e quelle successive nell’archivio informatico.

Il MEF è recentemente tornato a soffermarsi sul cambiamento di archivio, chiarendo che:

per le operazioni che hanno già avuto compiuta esecuzione, non sussiste l'obbligo di

trascrizione sul nuovo archivio;

con riferimento alle prestazioni in itinere alla data di variazione dell'archivio, è necessario

trascrivere nel «nuovo» archivio tutti i dati necessari all'adempimento dell'obbligo di

adeguata verifica (compresi quelli identificativi del cliente) nonché quelli attinenti

all'operazione e alla prestazione professionale. In questo modo sarà possibile annotare

eventuali aggiornamenti e/o modificazioni senza soluzione di continuità.

TENUTA DEL FASCICOLO IN MODALITÀ INFORMATICA

… Ho sempre preferito avere un apposito fascicolo della clientela ai fini dell’antiriciclaggio,

evitando di integrare il fascicolo del cliente normalmente tenuto in studio. Tale soluzione mi

sembra possa agevolarmi in fase di controlli, al fine di non produrre documenti non richiesti.

Tuttavia, ad oggi, mi trovo con moltissimi documenti cartacei in archivio, per cui vorrei passare

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Capitolo IV – Gli adempimenti: la conservazione e la registrazione dei dati

164

alle modalità informatiche. Risulta possibile tenere il fascicolo del cliente in modalità

informatiche?

… Si condivide appieno quanto espresso in tema di formazione di un apposito fascicolo per la

clientela ai fini dell’antiriciclaggio.

Con riferimento al quesito, invece, si chiarisce che è possibile ricorrere alla tenuta informatica del

fascicolo della clientela.

Tuttavia, nel caso in cui il professionista opti per la gestione del fascicolo della clientela mediante

supporto informatico, lo stesso dovrà:

- scansionare i documenti e convertirli in file pdf (assolutamente consigliabile il formato

PDF/A);

- apporre la firma digitale se ritenuto necessario. Si ricorda infatti che un semplice documento

può essere archiviato anche senza firma digitale, ma nel caso di contratti o di altri documenti

ai quali si voglia dare validità probatoria in giudizio è necessario apporre la firma digitale;

- apporre eventualmente la marca temporale nel caso in cui sia necessario dare data certa al

documento.

IL PROFESSIONISTA CHE OPERA IN PIÙ SEDI

… Sono un dottore commercialista e ho due studi, uno a Roma e l’altro a Milano.

È possibile istituire più registi della clientela (uno per ogni sede) o è necessario averne uno solo?

… Sebbene il registro della clientela sia unico per ogni professionista, si ritiene possibile istituire

più di un registro, uno per ogni sede.

LO STUDIO ASSOCIATO

… Siamo due professionisti e svolgiamo la nostra attività in forma associata.

Possiamo tenere un solo registro della clientela o è necessario che ognuno di noi si doti di un

proprio registro?

… Con riferimento al quesito prospettato si ritiene che, nel caso in cui l’attività sia svolta in forma

associata, è possibile avere un solo archivio, a condizione che sia indicato, per ogni prestazione, il

professionista responsabile (Provvedimento dell’allora Ufficio Italiano Cambi del 24 febbraio

2006).

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Capitolo IV – Gli adempimenti: la conservazione e la registrazione dei dati

165

Si ricorda invece che, nel caso in cui si decida di avere più registri, uno per ogni professionista e la

prestazione è effettuata congiuntamente con altri professionisti, ognuno provvederà ad effettuare

la registrazione dei dati del cliente.

IL RINNOVO TACITO

… Generalmente concordo con i miei clienti degli incarichi annuali con rinnovo tacito alla

scadenza.

Allo scadere del termine annuale devo procedere nuovamente all’adeguata verifica della

clientela? Devo registrare il nuovo incarico?

… In questo caso non è necessario provvedere nuovamente alla registrazione, così come chiarito

dall’UIC il 20 novembre 2006.

IL RINNOVO TACITO

… Dal gennaio 2011 il sottoscritto svolge attività di consulenza contabile e fiscale per la società

Alfa Srl. Nel rispetto degli obblighi antiriciclaggio ho quindi provveduto all’adeguata verifica della

clientela, alla conservazione e alla registrazione dei dati.

In data 31 ottobre l’Amministratore unico (legale rappresentante) della Alfa Srl è variato. Quali

sono gli adempimenti da porre in essere ai fini della disciplina antiriciclaggio?

… Il quesito formulato, per quanto ricorrente nella pratica, genera qualche dubbio.

In alcuni studi, infatti, non si ritiene necessario procedere ad alcuna registrazione sul registro della

clientela, mentre si procede ad effettuare nuovamente l’adeguata verifica della clientela. Vi sono

tuttavia alcuni studi che ritengono necessaria anche la registrazione dei dati, mentre tralasciano

l’obbligo di effettuare una nuova identificazione.

In altri, infine, l’evento è completamente ignorato.

Come noto, la disciplina antiriciclaggio impone di identificare il cliente, il titolare effettivo, e

ottenere informazioni sullo scopo e la natura del rapporto continuativo o della prestazione

professionale (adeguata verifica)

L’art. 19 del D.Lgs. 231/2007 impone, in sede di identificazione del cliente di verificare “l'effettiva

esistenza del potere di rappresentanza” e richiede di acquisire “le informazioni necessarie per

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Capitolo IV – Gli adempimenti: la conservazione e la registrazione dei dati

166

individuare e verificare l'identità dei relativi rappresentanti delegati alla firma per l'operazione da

svolgere”.

È inoltre da rilevare che, sempre in tema di adeguata verifica della clientela, è richiesto dall’art. 19

di tenere “aggiornati i documenti, i dati o le informazioni detenute”.

Si ritiene pertanto che, nel caso prospettato, il consulente sarà tenuto ad aggiornare i dati in suo

possesso, provvedendo ad effettuare una nuova identificazione del cliente.

Con riferimento al titolare effettivo, non essendo variati i soci, non vi è obbligo di identificare i

nuovi titolari effettivi. Tuttavia potrebbe essere utile chiedere anche al nuovo legale rappresentante

di indicare i titolari effettivi, sottoscrivendo apposita dichiarazione.

Si ricorda altresì che la valutazione del rischio deve essere compiuta costantemente dal

professionista, e non solo in occasione del conferimento dell’incarico.

Essendo variato il legale rappresentante, sarà necessario, in primo luogo, aggiornare il fascicolo

della clientela, inserendo il documento o gli estremi del documento del nuovo amministratore.

Oltre al nuovo documento dovrà inoltre essere inoltre inserito il verbale di nomina e/o una visura

camerale aggiornata (che dimostrino il suo potere di rappresentanza).

Ai sensi dell’art. 38 del D.Lgs. 231/2007 si ritiene altresì necessario procedere alla registrazione

della variazione intervenuta nell’archivio informatico.

Sarà quindi necessario variare i dati anagrafici del legale rappresentante, senza ovviamente

cancellare quelli del precedente.

Come chiarisce infatti l’articolo in oggetto “le informazioni ... sono registrate tempestivamente e,

comunque, non oltre il trentesimo giorno successivo al compimento dell'operazione ovvero

all'apertura, alla variazione e alla chiusura del rapporto continuativo ovvero all’accettazione

dell’incarico professionale, all’eventuale conoscenza successiva di ulteriori informazioni, o al

termine della prestazione professionale”.

Anche con riferimento al registro della clientela si ritiene necessario procedere alla registrazione,

in quanto sono variati i dati identificativi del cliente.

Tale conclusione, tuttavia, non è scontata, in quanto ben potrebbe ritenersi che i dati relativi alla

società, che è il cliente, non siano variati, e, nel pieno rispetto del dettato dell’art. 38 D.Lgs.

231/2007 si può decidere di non effettuare un’altra registrazione ma conservare soltanto i nuovi

dati del legale rappresentante nel fascicolo della clientela.

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Capitolo IV – Gli adempimenti: la conservazione e la registrazione dei dati

167

Con il caso prospettato, aldilà di quelle che possono essere le risposte fornite, si comprende

effettivamente quanto sia difficile adempiere correttamente agli obblighi antiriciclaggio nella

concreta vita quotidiana di uno studio.

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Capitolo V – La segnalazione delle operazioni sospette

168

5. LA SEGNALAZIONE DELLE OPERAZIONI SOSPETTE

5.1. La segnalazione delle operazioni sospette L’art. 41 del D.Lgs. 231/2007 impone ai professionisti di inviare una segnalazione alla UIF quando

sanno, sospettano o hanno motivi ragionevoli per sospettare che siano in corso o che siano state

compiute o tentate operazioni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo.

L’obbligo di segnalazione non richiede alcuna forma di attività investigativa da parte

del professionista, in quanto l’art. 41 espressamente stabilisce che le segnalazioni

devono essere effettuate sulla base degli “elementi a disposizione dei segnalanti,

acquisiti nell'ambito dell'attività svolta ovvero a seguito del conferimento di un incarico”.

Si ricorda, per completezza di esposizione, che si parla di riciclaggio, ai sensi del D.Lgs. 231/2007,

allorquando vengano poste in essere, intenzionalmente, le seguenti azioni:

a) la conversione o il trasferimento di beni, effettuati essendo a conoscenza che essi

provengono da un'attività criminosa o da una partecipazione a tale attività, allo scopo di

occultare o dissimulare l'origine illecita dei beni medesimi o di aiutare chiunque sia

coinvolto in tale attività a sottrarsi alle conseguenze giuridiche delle proprie azioni;

b) l'occultamento o la dissimulazione della reale natura, provenienza, ubicazione,

disposizione, movimento, proprietà dei beni o dei diritti sugli stessi, effettuati essendo a

conoscenza che tali beni provengono da un'attività criminosa o da una partecipazione a

tale attività;

c) l'acquisto, la detenzione o l'utilizzazione di beni essendo a conoscenza, al momento della

loro ricezione, che tali beni provengono da un'attività criminosa o da una partecipazione a

tale attività;

d) la partecipazione ad uno degli atti di cui alle lettere precedenti, l'associazione per

commettere tale atto, il tentativo di perpetrarlo, il fatto di aiutare, istigare o consigliare

qualcuno a commetterlo o il fatto di agevolarne l'esecuzione.

SEGNALAZIONE OPERAZIONE SOSPETTA

SOLO SE EMERGONO PROFILI DI RISCHIO DI RICICLAGGIO O DI

FINANZIAMENTO AL TERRORISMO

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Capitolo V – La segnalazione delle operazioni sospette

169

ATTIVITÀ CRIMINOSA + RIUTILIZZAZIONE DEI PROVENTI = RICICLAGGIO

Rappresenterebbe un grave errore ritenere oggetto di segnalazione qualsiasi

operazione anomala. Un’operazione anomala, infatti, di per sé non deve essere

automaticamente connessa al fenomeno del riciclaggio di denaro.

Le operazioni di riciclaggio rilevanti ai fini dell’obbligo di segnalazione possono essere:

L’obbligo di segnalazione non va confuso con l’adempimento relativo alla comunicazione al

Ministero dell’Economia e delle Finanze nei casi di individuazione di infrazioni sul contante e sugli

altri mezzi di pagamento di cui all’art. 49 del decreto 231/2007, di cui i destinatari hanno notizia

per ragioni d’ufficio.

L’obbligo di segnalazione non è condizionato a limiti quantitativi, sicché sussiste

anche con riferimento ad operazioni al di sotto della soglia di 15 mila euro prevista per

l’adempimento dell’obbligo di adeguata verifica della clientela.

TEMPISTICA DELLA SEGNALAZIONE

“Le segnalazioni sono effettuate senza ritardo, ove possibile prima di eseguire l'operazione,

appena il soggetto tenuto alla segnalazione viene a conoscenza degli elementi di sospetto” (art.

41, comma 4).

Operazioni di

riciclaggio

o finanziamento al terrorismo

OBBLIGO DI

SEGNALAZIONE

compiute

sospettate

conosciute

tentate

Comunicazione infrazioni in materia

di circolazione del contante

Segnalazione operazione

sospetta

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Capitolo V – La segnalazione delle operazioni sospette

170

Non appena venuto a conoscenza degli elementi di sospetto, il professionista deve procedere ad

effettuare la segnalazione senza ritardo, ove possibile prima di eseguire l’operazione, così come

stabilito dall’art. 41, comma 4 del D.Lgs. 231/2007.

Pertanto, non è previsto un vero e proprio termine.

L’UIF è recentemente tornato a chiarire la portata delle disposizioni in tema di obblighi di

segnalazione delle operazioni sospette, ribadendo che prevedere un termine di prescrizione per

l’obbligo di segnalazione delle operazioni sospette sarebbe fuorviante.

È comunque da ricordare come, sotto il profilo sanzionatorio, in base alla legge n. 689 del 1981, il

diritto alla riscossione della sanzione pecuniaria per omessa segnalazione di operazioni sospette

si prescriva in cinque anni dal giorno della violazione, salvo eventuali interruzioni, così come

regolate dal nostro Codice civile.

In considerazione delle elevatissime sanzioni previste (dall’1 al 40 % dell’importo dell’operazione

non segnalata) molte perplessità erano infatti sorte con riferimento alle operazioni segnalate a

distanza di tempo, magari a seguito di un’indagine penale o alla luce di verifiche ispettive. Più

precisamente non era chiaro se la segnalazione stessa fosse da ritenersi tardiva oppure omessa.

Per tale motivo è stato richiesto alla UIF se vi fosse un termine di prescrizione all’obbligo di

segnalazione delle operazioni sospette.

La Uif ha tuttavia ritenuto fuorviante la fissazione di qualsiasi termine.

Contestualmente è stato però ribadito un importante concetto: il professionista è tenuto ad

astenersi dal compiere l’operazione finché non ha effettuato la segnalazione.

I CHIARIMENTI DELL’UIF E I DUBBI DELL’IRDCEC

Riportiamo di seguito quanto recentemente chiarito dall’UIF rispondendo alla stampa

specializzata.

Esiste un termine di prescrizione dell’obbligo di segnalazione di operazioni sospette?

R. La normativa in materia di segnalazioni di operazioni sospette è volta ad assicurare che i

segnalanti portino con la massima tempestività all’attenzione della Uif eventuali operazioni sospette.

L’art. 41, comma 4, del decreto legislativo n. 231 del 2007 dispone, in particolare, che le segnalazioni

devono essere effettuate senza ritardo, ove possibile prima di eseguire l’operazione, appena il

soggetto tenuto alla segnalazione viene a conoscenza degli elementi di sospetto. Il successivo

comma 5 stabilisce che i soggetti tenuti all’obbligo di segnalazione si astengono dal compiere

l’operazione finché non hanno effettuato la segnalazione, tranne che detta astensione non sia

possibile tenuto conto della normale operatività, o possa ostacolare le indagini.

Prevedere un termine di prescrizione dell’obbligo di segnalazione di operazione sospetta sarebbe

pertanto fuorviante, attesa la natura stessa di tale obbligo.

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Capitolo V – La segnalazione delle operazioni sospette

171

Sotto il profilo sanzionatorio si rileva che, in base alla legge n. 689 del 1981, il diritto alla riscossione

della sanzione pecuniaria per omessa segnalazione di operazioni sospette si prescrive in cinque anni

dal giorno della violazione. Il decorso della prescrizione è suscettibile di interruzione regolata dal

codice civile.

Con la Circolare 36/E dell’IRDCEC si è tuttavia chiarito che tale risposta non ha completamente

risolto i dubbi sulla materia.

PRESUPPOSTI DELLA SEGNALAZIONE

I professionisti devono inviare alla UIF una segnalazione di operazione sospetta quando sanno,

sospettano o hanno motivi ragionevoli per sospettare che siano in corso o che siano state

compiute o tentate operazioni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo.

Ciascuna operazione posta in essere dai clienti precedentemente identificati dovrà essere pertanto

attentamente valutata, al fine di determinare l’effettiva sussistenza di un obbligo di segnalazione.

Per agevolare l’individuazione delle operazioni sospette, su proposta dell’UIF il Ministero della

Giustizia, sentiti gli ordini professionali, ha emanato, con decreto del 16 aprile 2010, appositi

indicatori di anomalia per i professionisti e per i revisori contabili (art. 41, comma 2, lett. b), D.Lgs.

231/2007).

CRITERI PER L’INDIVIDUAZIONE

DELLE OPERAZIONI SOSPETTE

Ai fini dell’assolvimento dell’obbligo di segnalazione, le informazioni rilevanti sono quelle che i

professionisti acquisiscono nell’ambito dell’attività professionale prestata: non è richiesta agli

stessi nessuna ulteriore attività di investigazione.

I professionisti, pertanto, devono valutare le caratteristiche, l’entità, la natura dell'operazione e

qualsiasi altra circostanza conosciuta in ragione delle funzioni esercitate, tenuto conto anche

della capacità economica e dell'attività svolta dal soggetto cui è riferita.

Criteri per l’individuazione

delle operazioni sospette

Oggettivi: caratteristiche, entità, natura dell'operazione

Soggettivi: capacità economica e dell'attività svolta dal soggetto

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Capitolo V – La segnalazione delle operazioni sospette

172

Il provvedimento dell’Ufficio italiano Cambi del 24 febbraio 2006 suggerisce alcuni criteri

generali, ai quali il professionista deve attenersi nell’individuazione delle operazioni sospette.

Nell’individuazione delle operazioni sospette i professionisti devono avere riguardo ai seguenti

criteri generali:

il coinvolgimento di soggetti costituiti, operanti o insediati in Paesi caratterizzati da regimi

privilegiati sotto il profilo fiscale o del segreto bancario ovvero in Paesi indicati dal GAFI

come non cooperativi;

le operazioni prospettate o effettuate a condizioni o valori palesemente diversi da quelli di

mercato. I valori espressi in misura superiore al valore risultante applicando sistemi

tabellari e coefficienti di moltiplicazione previsti dalla legge, non costituiscono in sé valori

palesemente diversi da quelli di mercato;

le operazioni che appaiono incongrue rispetto alle finalità dichiarate;

l’esistenza di ingiustificate incongruenze rispetto alle caratteristiche soggettive del cliente

e alla sua normale operatività, sia sotto il profilo quantitativo, sia sotto quello degli atti

giuridici utilizzati;

il ricorso ingiustificato a tecniche di frazionamento delle operazioni;

l’ingiustificata interposizione di soggetti terzi;

l’ingiustificato impiego di denaro contante o di mezzi di pagamento non appropriati rispetto

alla prassi comune ed in considerazione della natura dell’operazione;

il comportamento tenuto dai clienti, avuto riguardo tra l’altro alla reticenza nel fornire

informazioni complete circa l’identità personale, la sede legale o amministrativa, l’identità

degli esponenti aziendali, dei partecipanti al capitale o di altri soggetti interessati (quali

mandanti, fiducianti, disponenti di trust), la questione per la quale si richiede l’intervento del

professionista e le finalità perseguite ovvero l’indicazione di dati palesemente falsi.

Se i criteri sopra richiamati rappresentano il “quadro generale”, il professionista, nel valutare gli

eventuali profili di sospetto delle operazioni di riciclaggio e di finanziamento al terrorismo, deve

tener conto anche degli indicatori di anomalia emanati dal Ministero della Giustizia il 16 aprile

2010.

Gli indicatori non costituiscono un riferimento esaustivo e di per sé sufficiente per l’individuazione

delle operazioni da segnalare.

Indicatori di anomalia

Rappresentano un “ausilio operativo” per il professionista

Non sono un’elencazione tassativa!

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Capitolo V – La segnalazione delle operazioni sospette

173

Di conseguenza:

a) l'impossibilità di ricondurre operazioni o comportamenti della clientela ad uno o più degli

indicatori di anomalia può non essere sufficiente ad escludere che l'operazione sia

sospetta. I professionisti valutano pertanto con la massima attenzione ulteriori

comportamenti e caratteristiche dell'operazione che, sebbene non descritti negli indicatori,

rilevino in concreto profili di sospetto;

b) la mera ricorrenza di operazioni o comportamenti descritti in uno o più indicatori di

anomalia non è motivo di per sé sufficiente per l'individuazione e la segnalazione di

operazioni sospette, per le quali è necessario valutare in concreto la rilevanza dei

comportamenti della clientela.

Per una corretta individuazione e segnalazione di operazioni sospette:

1 Se il comportamento tenuto dal cliente è richiamato da un indicatore di anomalia ciò non

significa che l’operazione sia sospetta e quindi da segnalare. Quello che conta è il caso

concreto!

2 Se il comportamento tenuto dal cliente non può essere ricondotto ad alcun indicatore di

anomalia, ciò non significa che l’operazione non vada segnalata, se in concreto, il

professionista ha motivo di sospettare!

Gli indicatori di anomalia possono essere ricompresi nelle seguenti sei macro-classi:

A. indicatori di anomalia connessi al cliente;

B. indicatori di anomalia connessi alle modalità di esecuzione delle prestazioni professionali;

C. indicatori di anomalia relativi alle modalità di pagamento dell’operazione;

D. indicatori di anomalia relativi alla costituzione e all’amministrazione di imprese, società,

trust ed enti analoghi;

E. indicatori di anomalia relativi ad operazioni aventi a oggetto beni immobili o mobili

registrati;

F. indicatori di anomalia relativi ad operazioni contabili e finanziarie.

A. Indicatori di anomalia connessi al cliente

1. Il cliente fornisce informazioni palesemente inesatte o incomplete ovvero false riguardo: la

propria identità e quella dell’eventuale titolare effettivo; lo scopo e la natura della prestazione

richiesta; l’attività esercitata ovvero la situazione finanziaria, economica e/o patrimoniale propria

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Capitolo V – La segnalazione delle operazioni sospette

174

e/o dell’eventuale gruppo di appartenenza; il potere di rappresentanza, l’identità dei delegati alla

firma, la struttura di proprietà o di controllo.

1.1. Il cliente utilizza documenti identificativi che sembrano contraffatti.

2. Il cliente si mostra riluttante a fornire ovvero rifiuta di fornire informazioni, dati e documenti

comunemente acquisiti per l’esecuzione dell’operazione ovvero per il regolamento delle

prestazioni.

2.1. Il cliente, all’atto di esibire documenti di identità ovvero alla richiesta di fornire informazioni

sull’operazione o sulla prestazione, rinuncia immotivatamente ad eseguirla.

2.2. Il cliente rifiuta di fornire indicazioni sulle modalità di pagamento.

3. Il cliente mostra una inusuale familiarità con i presidi previsti dalla normativa in tema di

adeguata verifica della clientela, di registrazione dei dati e di segnalazione di operazioni sospette,

ovvero pone ripetuti quesiti in ordine alle modalità di applicazione di tali presidi.

4. Il cliente dimostra di non avere adeguata conoscenza della natura, dell’oggetto o dello scopo

della prestazione professionale richiesta, suscitando il dubbio che egli possa occultare di agire con

finalità illecite per conto di un terzo.

4.1. Il cliente è accompagnato da altre persone - il cui ruolo non è stato accertato in occasione di

contatti con il professionista - che sembrano avere un interesse diretto in merito alle modalità di

esecuzione della prestazione.

5. Il cliente effettua operazioni di importo significativo ed è noto per essere stato sottoposto a

procedimento penale, a misure di prevenzione o a provvedimenti di sequestro, ovvero è

notoriamente contiguo (ad esempio familiare) a soggetti sottoposti a procedimento penale, a

misure di prevenzione o a provvedimenti di sequestro, ovvero effettua operazioni con controparti

note per essere state sottoposte a procedimenti penali, a misure di prevenzione o a provvedimenti

di sequestro.

6. Il cliente è censito, è notoriamente contiguo (ad esempio familiare) a soggetti censiti ovvero

richiede di effettuare operazioni con controparti censite nelle liste delle persone o degli enti attivi

nel finanziamento del terrorismo.

7. Il cliente opera in Paesi con regime antiriciclaggio non equivalente a quello dei paesi della

Comunità Europea e richiede ovvero pone in essere le seguenti operazioni, senza fornire

ragionevoli motivi legati alla attività esercitata, al gruppo di appartenenza o a particolari condizioni

adeguatamente documentate:

costituzione o trasferimento, nei predetti paesi, di diritti reali su beni immobili;

conferimento per la costituzione o l’aumento di capitale, soprattutto se effettuato per

importi consistenti, di società che hanno sede legale nei predetti paesi;

utilizzo, in qualità di soci, di imprese costituite in regime di trust nei predetti paesi;

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Capitolo V – La segnalazione delle operazioni sospette

175

trasferimento di partecipazioni o di diritti su quote o azioni, o su altri strumenti finanziari

che danno diritto di acquisire tali partecipazioni o diritti, qualora venga interposto un

soggetto estero con apparenti finalità di dissimulazione;

ricezione e/o trasferimento di fondi.

B. Indicatori di anomalia connessi alle modalità di esecuzione delle prestazioni professionali

8. Richiesta di prestazioni professionali o del compimento di operazioni aventi oggetto ovvero

scopo non compatibile con il profilo economico-patrimoniale o con l’attività del cliente ovvero con

il profilo economico patrimoniale o con l’attività dell’eventuale gruppo societario cui lo stesso

appartiene.

8.1. Consulenza per l’organizzazione di operazioni finanziarie non coerenti con l’attività

commerciale sottostante.

8.2. Prestazioni richieste da organismi non lucrativi per finalità non compatibili con quelle

dichiarate o comunque proprie dell’ente.

8.3. Richiesta di consulenza per l’effettuazione di operazioni di finanza strutturata sui mercati

internazionali per esigenze legate a un’attività commerciale con l’estero di dimensioni

evidentemente contenute.

8.4. Acquisto di disponibilità a diverso titolo di beni, anche di lusso, di elevato valore, a fronte di un

patrimonio, anche di gruppo, di importo ridotto.

8.5. Frequenti operazioni di acquisizione di partecipazioni o di altri diritti su imprese o aziende, non

giustificate dal profilo economico - patrimoniale o dall’attività del cliente ovvero dell’eventuale

gruppo societario cui lo stesso appartiene o da altri ragionevoli motivi.

8.6. Transazioni finanziarie di notevole importo, specie se richieste da società di recente

costituzione, non giustificate dall’oggetto della società, dall’attività del cliente ovvero dell’eventuale

gruppo societario cui lo stesso appartiene o da altri ragionevoli motivi.

8.7. Acquisto di partecipazioni in imprese con modalità non coerenti con il profilo economico -

patrimoniale o con l’attività esercitata dal cliente ovvero dall’eventuale gruppo societario cui lo

stesso appartiene o da altri ragionevoli motivi.

9. Richiesta di prestazioni professionali con modalità inusuali e palesemente ingiustificate rispetto

al normale svolgimento della professione o dell’attività.

9.1. Richiesta di prestazione professionale a un professionista dislocato in località distante dalla

zona di residenza o dalla sede effettiva dell’attività del cliente in assenza di plausibili ragioni quali,

a mero titolo esemplificativo, la cittadinanza straniera del cliente o del suo gruppo di appartenenza

ovvero la specializzazione specifica del professionista in relazione alla prestazione professionale

richiesta.

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Capitolo V – La segnalazione delle operazioni sospette

176

9.2. Ricorso a caselle postali o a indirizzi postali diversi dal domicilio fiscale o professionale,

ovvero ad altre forme di domiciliazione di comodo.

9.3. Frequente rilascio da parte di persone fisiche di deleghe o procure al fine di evitare contatti

diretti con il professionista.

9.4. Frequente richiesta di operazioni per conto di un soggetto terzo in assenza di ragionevoli

motivi legati al tipo di attività esercitata o al rapporto tra le parti o a particolari condizioni

adeguatamente documentate.

10. Richiesta di prestazioni professionali o di compimento di operazioni con configurazione

illogica, specie se economicamente e finanziariamente svantaggiose per il cliente ovvero con

modalità eccessivamente complesse rispetto allo scopo dichiarato.

10.1. Richiesta, in assenza di ragionevoli motivi, di modificare le condizioni e le modalità di

svolgimento della prestazione professionale, specie se le modifiche richieste comportano ulteriori

oneri a carico del cliente.

C. Indicatori di anomalia relativi alle modalità di pagamento dell’operazione

11. Proposta di regolare i pagamenti mediante strumenti del tutto incoerenti rispetto alla prassi

corrente dell’operazione richiesta, in assenza di ragionevoli motivi legati al tipo di attività

esercitata, all’eventuale gruppo societario cui il cliente appartiene o a particolari condizioni

adeguatamente documentate.

11.1. Ricorso per importi rilevanti al contante, a libretti di deposito al portatore ovvero ad altri titoli

al portatore, nonché a valuta estera e all’oro.

11.2. Utilizzo frequente e ingiustificato di moneta elettronica non nominativa, specie se per importi

complessivamente rilevanti.

12. Proposta di regolare i pagamenti secondo modalità tali da suscitare il dubbio che si intenda

ricorrere a tecniche di frazionamento del valore economico dell’operazione, in assenza di

ragionevoli motivi legati all’attività esercitata o a particolari condizioni adeguatamente

documentate.

13. Richiesta, in assenza di ragionevoli motivi, di modificare le modalità di pagamento già

convenute, soprattutto se sono proposti strumenti di pagamento non appropriati alla prassi

comune dell’operazione disposta.

14. Pagamento delle operazioni o delle prestazioni mediante mezzi di pagamento provenienti, a

diverso titolo, da soggetti terzi estranei al rapporto negoziale e non riconducibili al gruppo di

appartenenza del cliente, o comunque non collegati con il cliente, in assenza di ragionevoli motivi.

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Capitolo V – La segnalazione delle operazioni sospette

177

D. Indicatori di anomalia relativi alla costituzione e alla amministrazione di imprese, società, trust

ed enti analoghi

15. Richiesta, in assenza di ragionevoli motivi, di prestazioni professionali che, anche mediante

operazioni di natura societaria, hanno lo scopo o l’effetto di dissimulare o di ostacolare

l’identificazione del titolare effettivo dell’attività ovvero di occultare l’origine o la destinazione delle

risorse finanziarie coinvolte.

15.1. Frequenti e ingiustificati cambiamenti nella titolarità o nella denominazione di società e

aziende.

15.2. Costituzione e/o impiego di trust, nel caso in cui si applichi una normativa propria di Paesi

con regime antiriciclaggio non equivalente a quello dei paesi della Comunità europea.

15.3. Costituzione e/o impiego di strutture di gruppo artificiosamente complesse e articolate,

anche in relazione alla distribuzione delle partecipazioni e alla dislocazione all’estero di una più

società.

15.4. Costituzione e/o impiego di società partecipate da incapaci, salvo si tratti di imprese a

conduzione familiare, ovvero conferimento di incarichi di responsabilità in società o enti a persone

palesemente sprovviste delle necessarie capacità.

15.5. Rilascio di procure a gestire, amministrare e/o cedere beni, soprattutto se in un momento

immediatamente successivo all’acquisto del bene ovvero a favore di persone apparentemente non

collegate al delegante.

16. Conferimenti o apporti di capitale in società o altri enti mediante beni in natura per importi

palesemente sproporzionati a quelli di mercato.

E. Indicatori di anomalia relativi ad operazioni aventi a oggetto beni immobili o mobili registrati

17. Acquisto di beni a un prezzo molto elevato rispetto al profilo economico-patrimoniale del

cliente o del gruppo di appartenenza in assenza di ragionevoli motivi o di specifiche esigenze.

18. Acquisto o vendita di beni a un prezzo palesemente sproporzionato rispetto al valore di

mercato degli stessi in assenza di ragionevoli motivi o di specifiche esigenze.

19. Acquisto di beni effettuato con il rilevamento di azioni di società con sede in Paesi con regime

antiriciclaggio non equivalente a quello dei paesi della Comunità europea in assenza di ragionevoli

motivi o di specifiche esigenze.

20. Investimento in beni immobili in assenza di qualsivoglia legame con la località di ubicazione

degli stessi e/o di convenienza economica dell’investimento.

21. Acquisto di beni senza disporre di, ovvero senza acquisire, adeguate informazioni sulla

localizzazione o sullo stato degli stessi, ovvero sull’equità delle condizioni contrattuali.

22. Richiesta di consulenza in merito alla possibilità di acquistare o vendere beni in contanti per

importi molto rilevanti.

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Capitolo V – La segnalazione delle operazioni sospette

178

F. Indicatori di anomalia relativi ad operazioni contabili e finanziarie

23. Operazioni contabili aventi come scopo o come effetto quello di occultare disponibilità

finanziarie, soprattutto se per importi rilevanti.

24. Operazioni di investimento di natura finanziaria con caratteri e per importi incoerenti rispetto al

profilo economico-patrimoniale e/o alla attività esercitata dal cliente o dall’eventuale gruppo

societario cui lo stesso appartiene.

25. Operazioni di emissione e/o collocamento di strumenti finanziari, aventi caratteristiche e

importi incoerenti rispetto al profilo economico - patrimoniale e/o all’oggetto della società o

dell’eventuale gruppo societario cui la stessa appartiene.

26. Richiesta di finanziamenti effettuata sulla base di atti, rappresentati anche da titoli o certificati,

talora anche di dubbia autenticità, attestanti l’esistenza di cospicui depositi presso banche

insediate in Paesi con regime antiriciclaggio non equivalente a quello dei paesi della Comunità

europea.

27. Esecuzione, in assenza di giustificati motivi legati all’attività esercitata, di successive

operazioni di apertura e chiusura di conti e di altri rapporti continuativi, soprattutto se in Paesi con

regime antiriciclaggio non equivalente a quello dei paesi della Comunità europea.

28. Utilizzo di conti di soggetti terzi, in particolare di società o enti, per l’impiego di disponibilità

personali del cliente, ovvero utilizzo di conti personali del cliente per l’impiego di disponibilità di

terzi, in particolare di società o enti, tali da suscitare il dubbio che siano perseguiti intenti

dissimulatori.

Nella rilevazione delle eventuali operazioni sospette, i professionisti sono tenuti ad utilizzare

anche gli schemi ed i modelli di comportamenti anomali emanati dall’UIF ai sensi dell’art. 6,

comma 7, lettera b), del decreto legislativo n. 231 del 2007.

Si ricordano le seguenti comunicazioni:

1. COMUNICAZIONE UIF del 24 settembre 2009 - Schemi rappresentativi di comportamenti

anomali ai sensi dell’art. 6, co. 7, lett. b) del D.Lgs. 231/2007. Imprese in crisi e usura;

2. COMUNICAZIONE UIF del 13 ottobre 2009 - Schema rappresentativo di comportamenti

anomali ai sensi dell’art. 6, comma 7, lett. b) del D.Lgs. n. 231 del 2007. Conti dedicati;

3. COMUNICAZIONE UIF del 5 febbraio 2010 - Schema rappresentativo di comportamenti

anomali ai sensi dell’art. 6, comma 7, lett. b) del D.Lgs. n. 231 del 2007. Frodi

informatiche;

4. COMUNICAZIONE UIF del 15 febbraio 2010 - Schemi di comportamenti anomali ai sensi

dell’articolo 6, comma 7, lettera b) del D.Lgs. n. 231 del 2007. Operatività connessa con il

rischio di frode all’Iva intracomunitaria;

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Capitolo V – La segnalazione delle operazioni sospette

179

5. COMUNICAZIONE UIF dell’8 luglio 2010 - Schemi di comportamenti anomali ai sensi

dell’articolo 6, comma 7, lettera b) del D.Lgs. n. 231 del 2007. Operatività connessa con

l'abuso di finanziamenti pubblici;

6. COMUNICAZIONE UIF del 17 gennaio 2011 - Schemi rappresentativi di comportamenti

anomali. Operatività connessa con le frodi nell’attività di leasing;

7. COMUNICAZIONE UIF del 9 marzo 2011 - Schemi rappresentativi di comportamenti

anomali. Operatività riconducibile all'usura;

8. COMUNICAZIONE UIF del 16 marzo 2012 - Schemi rappresentativi di comportamenti

anomali. Operatività connessa con il rischio di frodi nell’attività di factoring;

9. COMUNICAZIONE UIF del 23 aprile 2012 - Schemi rappresentativi di comportamenti

anomali. Operatività connessa con le frodi fiscali internazionali e con le frodi nelle

fatturazioni;

10. COMUNICAZIONE UIF dell’11 aprile 2013 - Schemi rappresentativi di comportamenti

anomali. Operatività connessa con il settore dei giochi e delle scommesse;

11. COMUNICAZIONE UIF del 2 dicembre 2013 - Schema rappresentativo di comportamenti

anomali. Operatività connessa con l'anomalo utilizzo di trust.

ANTIRICICLAGGIO E TRUST

I destinatari degli obblighi antiriciclaggio che a vario titolo entrano in rapporto con il trust (sia in

fase d’istituzione, sia in quella di esecuzione) devono prestare particolare attenzione alle

caratteristiche e alle finalità del trust stesso.

Notevole rilievo assumono quindi le fasi di adeguata verifica della clientela e l’individuazione delle

finalità in concreto perseguite, l’identità dei beneficiari e del trustee, nonché le modalità di

esecuzione del trust.

Sono inoltre fondamentali le informazioni desunte dall’atto istitutivo al fine di poter rilevare un

possibile utilizzo distorto del trust e proprio per tale motivo è necessario assicurarsi che sia fornita

l’ultima versione dell’atto istitutivo, in quanto non è infrequente che il medesimo sia oggetto di

successive modifiche.

Altro aspetto rilevante è dato dall’accentramento dei ruoli in capo ad un unico soggetto. Infatti,

sebbene nella pratica le diverse figure del disponente, del trustee, del beneficiario e del guardiano

possano legittimamente non corrispondere ad altrettanti soggetti distinti, occorre considerare che

nei casi di cumulo di ruoli in capo al medesimo soggetto appare più elevato il rischio che il trust sia

utilizzato per realizzare situazioni di mera interposizione soggettiva per finalità improprie o illecite.

Deve, inoltre, essere valutata attentamente dal professionista l’istituzione di trust da parte di

soggetti che, in base alle informazioni disponibili, risultano in una situazione finanziaria di difficoltà

o prossima all’insolvenza ovvero siano stati sottoposti in passato a procedure fallimentari o di

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Capitolo V – La segnalazione delle operazioni sospette

180

crisi, siano gravati da ingenti debiti tributari con l’Amministrazione finanziaria oppure siano

sottoposti ad indagini.

Allo stesso modo deve destare sospetto la presenza del disponente fra i beneficiari di capitale o

l’indicazione dello stesso quale unico beneficiario, specie se non risulta chiaramente percepibile la

causa istitutiva del trust.

Dal punto di vista oggettivo, invece, oltre a clausole particolarmente complesse rilevano anche

situazioni in cui i beni siano per natura e consistenza incoerenti rispetto alle finalità o alla tipologia

del trust oppure dei quali non sia nota la provenienza.

Allo stesso modo deve prestarsi particolare attenzione a quei casi in cui il trust è collocato al

vertice di una complessa catena partecipativa, soprattutto se con diramazioni in paesi o territori a

rischio.

DISPOSIZIONI ANTIFRODE

L’art. 36 del D.L. 78/2010 (convertito dalla Legge 122/2010), recante disposizioni antifrode, ha

modificato il primo comma dell’art. 41, D.Lgs. 231/2007, aggiungendovi il seguente periodo:

“È un elemento di sospetto il ricorso frequente o ingiustificato a operazioni in contante, anche se

non in violazione dei limiti di cui all’art. 49, e, in particolare, il prelievo o il versamento in contante

con intermediari finanziari di importo pari o superiore a 15.000 euro”.

Inizialmente tale disposizione è stata vista come un indicatore di anomalia “automatico”, al

ricorrere del quale la segnalazione dovrebbe essere necessariamente effettuata,

indipendentemente da ulteriori valutazioni da parte del professionista.

Questa interpretazione, ovviamente, non poteva che destare notevoli perplessità in capo ai

soggetti tenuti al rispetto della disciplina antiriciclaggio.

In data 11 ottobre 2010 è tuttavia stata emanata una circolare interpretativa del MEF (prot.

297944), con la quale è stato chiarito che, con l’integrazione dell’art. 41, è stato introdotto un

indicatore di anomalia che deve essere considerato nell’ambito di una valutazione complessiva

dell’operazione e non può prescindere dai richiamati elementi oggettivi e soggettivi. Il nuovo

indicatore è pertanto stato introdotto al solo fine di “qualificare meglio” i profili di sospetto.

SEGRETO PROFESSIONALE

“Le segnalazioni di operazioni sospette effettuate ai sensi e per gli effetti del presente capo, non

costituiscono violazione degli obblighi di segretezza, del segreto professionale o di eventuali

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Capitolo V – La segnalazione delle operazioni sospette

181

restrizioni alla comunicazione di informazioni imposte in sede contrattuale o da disposizioni

legislative, regolamentari o amministrative e, se poste in essere per le finalità ivi previste e in

buona fede, non comportano responsabilità di alcun tipo” (art. 41, comma 6).

Tuttavia, è da rilevare che non vi sarà responsabilità del professionista solo allorquando la

segnalazione dell’operazione sospetta sia stata effettuata in buona fede e per le finalità previste

dalla normativa antiriciclaggio.

L’art. 41, comma 6 espressamente richiama il principio della buona fede. Pertanto,

qualora la segnalazione causi un danno al segnalato, il parametro attraverso il quale

deve essere valutata la responsabilità del professionista segnalante è rappresentato

dalla buona fede.

Pertanto, se un professionista effettua una segnalazione a seguito di un’accesa discussione con

un cliente e senza che vi fossero i presupposti richiesti dalla norma per la stessa, non sarà

esente da responsabilità.

5.2. I casi di esclusione

“L'obbligo di segnalazione di operazioni sospette … non si applica ai soggetti indicati nelle lettere a),

b) e c) del comma 1 (dell’art. 12, D.Lgs. 231/2007) per le informazioni che essi ricevono da un loro

cliente o ottengono riguardo allo stesso, nel corso dell'esame della posizione giuridica del loro

cliente o dell'espletamento dei compiti di difesa o di rappresentanza del medesimo in un

procedimento giudiziario o in relazione a tale procedimento, compresa la consulenza sull'eventualità

di intentare o evitare un procedimento, ove tali informazioni siano ricevute o ottenute prima, durante

o dopo il procedimento stesso”.

Non è violato il segreto professionale

Segnalazione

operazione sospetta e

antiriciclaggio effettuata in

buona fede e per le finalità previste dalla

norma

Non può essere individuata alcuna responsabilità in capo al professionista, di natura civile,

penale o amministrativa

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Capitolo V – La segnalazione delle operazioni sospette

182

L'esenzione dall’obbligo di segnalazione è esteso anche ai giudizi arbitrali e ai procedimenti per la

risoluzione di controversie davanti a organismi di conciliazione.

Allo stesso modo, beneficiano di tale esonero le società di revisione ed i revisori contabili, così

come stabilito dall’art. 13 del D.Lgs. 231/2007.

L’esonero di cui sopra è stato ritenuto dalla Corte di Giustizia europea come un punto essenziale

per garantire il rispetto del diritto all’equo processo.

Corte di Giustizia delle Comunità europee (Grande Sezione), 26 giugno 2007, procedimento C-

305/05

Dinanzi al giudice del rinvio, gli ordini ricorrenti sostengono, in particolare, che gli artt. 4, 25 e 27

della legge 12 gennaio 2004, estendendo agli avvocati l’obbligo di informare le autorità competenti

qualora constatino fatti che sanno o sospettano essere connessi al riciclaggio di capitali e l’obbligo

di trasmettere alle dette autorità le informazioni supplementari che tali autorità ritengono utili,

arrecano un pregiudizio ingiustificato ai principi del segreto professionale e dell’indipendenza

dell’avvocato, i quali costituirebbero un elemento primario del diritto fondamentale di ogni singolo

ad un equo processo e al rispetto del diritto alla difesa.

Sin dal momento in cui l’assistenza dell’avvocato intervenuto nell’ambito di un’operazione di cui

all’art. 2 bis, punto 5, della direttiva 91/308 è richiesta per l’esercizio di un incarico di difesa o di

rappresentanza in giudizio o per l’ottenimento di consulenza sull’eventualità di intentare o evitare un

procedimento giudiziario, tale avvocato è esonerato, ai sensi dell’art. 6, n. 3, secondo comma, della

detta direttiva, dagli obblighi di cui al n. 1 di tale articolo, essendo irrilevante a tale riguardo che le

informazioni siano state ricevute o ottenute prima, durante o dopo il procedimento. Un tale esonero

è di natura tale da preservare il diritto del cliente ad un equo processo.

Dato che le esigenze derivanti dal diritto ad un equo processo implicano, per definizione, una

connessione con un procedimento giudiziario e tenuto conto del fatto che l’art. 6, n. 3, secondo

comma, della direttiva 91/308 esonera gli avvocati, quando le loro attività sono caratterizzate da

una tale connessione, dagli obblighi di informazione e di collaborazione di cui all’art. 6, n. 1, della

detta direttiva, tali esigenze sono preservate.

Corte di Giustizia delle Comunità europee (Grande Sezione), 26 giugno 2007, procedimento C-

305/05

Dinanzi al giudice del rinvio, gli ordini ricorrenti sostengono, in particolare, che gli artt. 4, 25 e 27 della

legge 12 gennaio 2004, estendendo agli avvocati l’obbligo di informare le autorità competenti

qualora constatino fatti che sanno o sospettano essere connessi al riciclaggio di capitali e l’obbligo

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Capitolo V – La segnalazione delle operazioni sospette

183

di trasmettere alle dette autorità le informazioni supplementari che tali autorità ritengono utili,

arrecano un pregiudizio ingiustificato ai principi del segreto professionale e dell’indipendenza

dell’avvocato, i quali costituirebbero un elemento primario del diritto fondamentale di ogni singolo

ad un equo processo e al rispetto del diritto alla difesa.

Sin dal momento in cui l’assistenza dell’avvocato intervenuto nell’ambito di un’operazione di cui

all’art. 2 bis, punto 5, della direttiva 91/308 è richiesta per l’esercizio di un incarico di difesa o di

rappresentanza in giudizio o per l’ottenimento di consulenza sull’eventualità di intentare o evitare un

procedimento giudiziario, tale avvocato è esonerato, ai sensi dell’art. 6, n. 3, secondo comma, della

detta direttiva, dagli obblighi di cui al n. 1 di tale articolo, essendo irrilevante a tale riguardo che le

informazioni siano state ricevute o ottenute prima, durante o dopo il procedimento. Un tale esonero

è di natura tale da preservare il diritto del cliente ad un equo processo.

Dato che le esigenze derivanti dal diritto ad un equo processo implicano, per definizione, una

connessione con un procedimento giudiziario e tenuto conto del fatto che l’art. 6, n. 3, secondo

comma, della direttiva 91/308 esonera gli avvocati, quando le loro attività sono caratterizzate da una

tale connessione, dagli obblighi di informazione e di collaborazione di cui all’art. 6, n. 1, della detta

direttiva, tali esigenze sono preservate.

L’estensione dell’esenzione, come può notarsi, è ampissima e, allo stesso tempo, poco chiara.

Si pensi alla seguente fattispecie:

- IL CASO -

La Rossi S.r.l. ha esposto dei dati falsi in bilancio per poter essere considerata al di sotto dei

limiti di fallibilità. Consulta pertanto un commercialista affinché fornisca un proprio parere sulla

fallibilità dell’azienda e sugli eventuali rischi cui si potrebbe andare incontro in caso di

successivo fallimento.

Il professionista fornisce la sua consulenza, analizza il bilancio ed espone i rischi nel caso in cui

sia emessa sentenza dichiarativa di fallimento.

In questo caso, il commercialista, essendo venuto a conoscenza del falso in bilancio, deve

effettuare la comunicazione, oppure, essendo stato contattato per evitare, in futuro, un

procedimento giudiziario, è esente dall’obbligo di comunicazione?

Effettivamente, non è semplice rispondere a questa domanda, anche perché la norma non

definisce con precisione quali sono “i confini” dell’attività di difesa in giudizio.

Si potrebbe pertanto ritenere che il consulente sia esonerato dall’obbligo di comunicazione in

quanto ha prestato la sua consulenza per evitare un procedimento giudiziario (che,

effettivamente, non c’è stato).

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Capitolo V – La segnalazione delle operazioni sospette

184

Sposare tale interpretazione significherebbe però dare all’esenzione in oggetto una grandissima

estensione: praticamente tutte le attività di consulenza potrebbero essere finalizzate ad evitare

un successivo giudizio.

La soluzione che potrebbe essere adottata è pertanto quella di far firmare al cliente un’apposita

lettera di incarico, nella quale si illustrano le finalità della consulenza, volta, per l’appunto, ad

evitare un successivo giudizio.

Si ricorda invece che, come già precisato, le operazioni esonerate dall’obbligo di adeguata verifica

ai sensi dell’art.12 (mera attività di redazione e/o di trasmissione delle dichiarazioni derivanti da

obblighi fiscali e adempimenti in materia di amministrazione del personale) non sono altresì

esonerate dagli obblighi di segnalazione delle operazioni sospette.

- IL CASO -

Il professionista che si è impegnato alla sola trasmissione della dichiarazione, ma che abbia

motivi di sospettare che si tratti di una dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri

documenti per operazioni inesistenti, è tenuto ad effettuare la segnalazione?

Si, in quanto l’esonero riguarda solo gli obblighi di adeguata verifica, registrazione e

conservazione.

5.3. Modalità di segnalazione

Il soggetto obbligato a segnalare l’operazione sospetta è il professionista incaricato di seguire la

prestazione professionale.

Qualora i professionisti che seguono il cliente siano più di uno, dovrà esserci una segnalazione

congiunta.

Modalità di segnalazione

I professionisti possono trasmettere le operazioni sospette:

• alla UIF

• agli ordini professionali precedentemente incaricati dal decreto legislativo n. 231/2007

(tuttavia, come abbiamo prima anticipato, non è stato ancora predisposto il documento

informatico per l’Ordine dei Dottori Commercialisti)

Le segnalazioni trasmesse agli ordini professionali saranno inviate tempestivamente all’UIF,

omettendo i dati di colui che si è occupato della segnalazione sospetta per garantire la

riservatezza del segnalatore.

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Capitolo V – La segnalazione delle operazioni sospette

185

L’invio della segnalazione avviene, dal 16 maggio 2011, esclusivamente in via telematica.

Di seguito si illustra l’iter da seguire per effettuare una segnalazione dell’operazione sospetta.

Il segnalante si registra sul portale https://registration.bancaditalia.it/registration/faces/public/registration.jspx?appName=N%20RDVI_UIF&callUrl=https%3A//infostat-uif.bancaditalia.it

Sarà inviata automaticamente una mail all’indirizzo indicato in fase di registrazione. Tale mail conterrà un link cui accedere per completare la fase di registrazione ed attivare le credenziali inserite.

Entrare nel sito http://www.bancaditalia.it/UIF/prev-ricic/sos/norm-sos/norm-circ/revisione-sistema-gestione-operazioni-sospette, scaricare il modulo di adesione Mod_UIF_01 e compilarlo.

Inviare, mediante messaggio di posta elettronica certificata, il modulo di adesione Mod_UIF_01, all’indirizzo mail [email protected] riportando in oggetto una sequenza composta dall’espressione “SOS”, dal codice attribuito al segnalante in sede di compilazione del modulo Mod_UIF_01 (campo “Codice Segnalante assegnato”) e dalla data di invio espressa come anno, mese, giorno AAAAMMGG); tale sequenza assumerà quindi il formatoSOS_codicesegnalante_AAAAMMGG

Tornare al sito https://registration.bancaditalia.it/login/faces/public/login.jspx?callUrl=https://infostat-uif.bancaditalia.it&appName=NRDVI_UIF (dove è avvenuta la registrazione) e accedere con le password assegnate.

Seguire la procedura e inviare la segnalazione di operazione sospetta. Le segnalazioni andranno trasmesse per via telematica mediante l'utilizzo del data entry disponibile sul portale INFOSTAT-UIF ovvero mediante upload, da effettuarsi sempre dal predetto portale, di files predisposti con applicativi proprietari, rispettando gli standard prescritti.

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Capitolo V – La segnalazione delle operazioni sospette

186

Indichiamo, di seguito, quello che è il contenuto di un’eventuale operazione sospetta.

Cosa indicare in una segnalazione?

Dati identificativi della

segnalazione

Perché è stata inviata una segnalazione? Quale

comportamento del cliente ha fatto sorgere il

sospetto?

Qual è l’importo dell’operazione?

L’operazione è riconducibile a uno degli schemi

rappresentativi di comportamenti anomali?

Ci sono provvedimenti giudiziari connessi? Indicare gli

estremi.

Qual è il rischio di riciclaggio connesso all’operazione

segnalata? (basso, medio, medio - alto, alto).

Le informazioni da riportare nella segnalazione sono le seguenti: dati identificativi della segnalazione ed elementi caratterizzanti, nel complesso, l’operatività

segnalata; dati informativi, in forma strutturata: sulle operazioni di interesse (in ogni caso la

segnalazione deve riportare almeno un’operazione sospetta), sui soggetti (in ogni caso la segnalazione deve riportare almeno un soggetto), sui rapporti (nessuno, uno o più), sui legami intercorrenti fra i citati elementi (non possono essere presenti nelle segnalazioni operazioni, soggetti, o rapporti privi di almeno un legame con un altro elemento);

dati descrittivi in forma libera sull’operatività segnalata e sui motivi del sospetto; Per il dettaglio completo delle informazioni da riportare nella segnalazione è possibile consultare l’allegato 2 del Provvedimento Banca d’Italia del 4 maggio 2011 “INFORMAZIONI E DATI CONTENUTI NELLA SEGNALAZIONE”.

Il segnalante potrà ricevere: • la conferma dell’acquisizione senza errori; • la comunicazione dello scarto a seguito di errori ‘bloccanti’; • la comunicazione di acquisizione con notifica di presenza di anomalie non ‘bloccanti’. In caso di scarto il segnalante dovrà tempestivamente trasmettere una segnalazione corretta. Nel caso di acquisizione con notifica della presenza di anomalie non bloccanti, dovrà attentamente valutare le stesse al fine di verificare se si tratti di effettivi errori od omissioni e, in tal caso, dovrà trasmettere una segnalazione sostitutiva recante tutti gli elementi corretti, ivi compresi quelli già trasmessi originariamente.

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Capitolo V – La segnalazione delle operazioni sospette

187

Dati informativi sulle operazioni

Quali sono i soggetti (persone fisiche e giuridiche)

coinvolti nell'operazione sospetta?

Quali sono le operazioni che hanno dato origine al

sospetto? Indicare importo, valuta, luogo e data di

esecuzione.

Che rapporti vi sono con il segnalante?

Elementi descrittivi in forma

libera

Ogni informazione che il segnalante ritiene di dovere e poter

fornire al fine di favorire la comprensione dell'operazione e dei

motivi del sospetto.

GLI ULTIMI CHIARIMENTI DELL’UIF

Recentemente l’Uif è tornato a soffermarsi sulle segnalazioni delle operazioni sospette. Riportiamo

di seguito alcune risposte fornite alla stampa specializzata con riferimento agli indicatori di

anomalia utili per coloro che svolgono attività di mediazione e all’obbligo di segnalazione nel caso

di cessione di quote.

Gli indicatori di anomalia cui deve fare riferimento chi svolge attività di mediazione sono quelli

previsti per i professionisti dal Ministro della giustizia o quelli individuati dal Ministro dell’interno

per altre tipologie di operatori?

R. In seguito alle modifiche apportate all’art. 10 del D.Lgs. n. 231 del 2007, rientrano tra i

destinatari dell’obbligo di segnalazione di operazioni sospette anche i soggetti che svolgono

attività di mediazione ai sensi dell’articolo 60 della legge 18 giugno 2009, n. 69.

Considerato che il quadro normativo in materia di mediazione è stato definito solo di recente, per

tale categoria non sono stati ancora emanati appositi indicatori di anomalia. Al momento, pertanto,

i mediatori possono trarre utili spunti per adempiere correttamente gli obblighi di segnalazione di

operazioni sospette sia dal decreto del 17 febbraio 2011 (aggiornato in data 27 aprile 2012),

emanato dal Ministero dell’Interno con riguardo a talune categorie di operatori non finanziari, sia

da quello emanato in data 16 aprile 2010, dal Ministero della giustizia, per i professionisti e i

revisori legali dei conti.

Le segnalazioni relative alle anomalie nelle cessioni di quote di S.r.l. vanno segnalate sia dai

notai che dagli altri professionisti abilitati a trasmetterle al registro delle imprese?

R. Con l’entrata in vigore dell’art. 36, comma 1-bis del decreto legge n. 112/2008, convertito dalla

legge n. 133/2008, oltre ai notai, anche altri intermediari abilitati ai sensi dell’articolo 31, comma 2-

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Capitolo V – La segnalazione delle operazioni sospette

188

quater della legge n. 340/2000 (soggetti iscritti negli albi dei dottori commercialisti, ragionieri e

periti commerciali) possono procedere al deposito presso il registro delle imprese del documento

informatico rappresentativo del negozio di trasferimento di quote di società a responsabilità

limitata.

In tale ambito, tutti i destinatari degli obblighi antiriciclaggio, che in relazione all’attività esercitata

maturino un sospetto connesso con atti di trasferimento di quote di S.r.l., sono obbligati alla

segnalazione alla Uif.

5.4. Reati fiscali: obbligo di segnalazione

Le disposizioni penali in materia tributaria devono essere valutate con la massima attenzione da

parte del professionista, in quanto lo stesso potrebbe essere chiamato a rispondere delle condotte

dei propri clienti:

sia sotto il profilo della sanzione penale di concorso o di favoreggiamento, se viene

provato il dolo specifico del consulente (se, ad esempio, nello studio del commercialista

vengono rinvenuti i documenti fittizi non contabilizzati dalla ditta emittente e un timbro

dell'impresa cliente identico a quello apposto sulle fatture false. Cassazione, sez. III,

penale, 1/10/2010, n. 35453);

sia sotto il profilo della sanzione amministrativa dell'omessa segnalazione di operazione

sospetta o di altri inadempimenti alla normativa antiriciclaggio.

Sarebbe pertanto necessario chiarire definitivamente gli obblighi di segnalazione in materia

tributaria, riferendosi integralmente al D.Lgs. 74/2000.

Tuttavia quanto appena proposto non pare un’impresa semplice, soprattutto a causa dei

discordanti pareri della dottrina e della prassi.

Molto spesso infatti vengono distinti i reati con intenti frodatori da quelli che non sottendono

comportamenti artificiosi e fraudolenti, chiarendo che solo nel caso in cui ricorrano i primi il

professionista è tenuto ad effettuare una segnalazione. Si pensi all’omesso versamento Iva: è

opinione quasi pacifica che, in questo caso, non possa essere riscontrato un comportamento

artificioso e fraudolento dal parte del contribuente.

Allo stesso modo potrebbero essere distinti i reati che comportano un ingresso di denaro o altri

beni (ad esempio l’emissione di fatture per operazioni inesistenti), da quelli che danno luogo ad un

mero risparmio d’imposta. Solo i primi potrebbero essere considerati reati presupposti del

riciclaggio.

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Capitolo V – La segnalazione delle operazioni sospette

189

Con la proposta di IV Direttiva antiriciclaggio il legislatore europeo ha incluso i reati fiscali tra quelli

presupposto, per cui, salvo ulteriori modifiche, le distinzioni sopra esposte sembrano perdere

qualsiasi rilevanza.

In tal senso, un’importante possibilità potrebbe essere offerta da un’eventuale riforma da parte del

Legislatore, volta ad attenuare la disciplina prevista per i reati privi di intento frodatorio, come, per

l’appunto, l’omesso versamento dell’Iva e delle ritenute sui redditi.

Come prospettato nella Circolare IRDCEC n. 35/IR del 31 Ottobre 2013 sarebbe utile, a tal fine, una

modifica alla bozza di IV direttiva, con la quale il legislatore europeo si preoccupi di definire il reato

fiscale ai fini della disciplina dell’antiriciclaggio, al fine di garantire una maggiore omogeneità di

applicazione delle disposizioni.

L’ANALISI DEI SINGOLI REATI FISCALI

Ai fini della presente trattazione, pertanto, saranno trattati tutti i reati fiscali, precisando, per

ognuno di essi, quando scatterebbe l’obbligo di segnalazione.

IL REATO LA SEGNALAZIONE

La dichiarazione

fraudolenta

mediante l'uso di

fatture o altri

documenti per

operazioni

inesistenti

L’art. 2 del D.Lgs. 74/2000

punisce con la reclusione da un

anno e 6 mesi a 6 anni chiunque,

al fine di evadere le imposte sui

redditi o sul valore aggiunto,

avvalendosi di fatture o altri

documenti per operazioni

inesistenti, indica in una delle

Il reato si consuma nel

momento in cui si presenta la

dichiarazione dei redditi, per

cui è in tale momento che il

professionista ha l’obbligo di

segnalazione dell’operazione

sospetta.

Viene quindi spazzato via ogni dubbio in merito alla necessità della segnalazione dell’operazione sospetta: l’omesso versamento dell’Iva andrà sempre segnalato

Con la IV Direttiva antiriciclaggio i reati tributari rientrano ufficialmente nella definizione di attività criminosa

L’IRDCEC ha richiesto che sia formulata nella stessa IV Direttiva antiriciclaggio una definizione unitaria di “reato fiscale”

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Capitolo V – La segnalazione delle operazioni sospette

190

dichiarazioni annuali relative a

dette imposte elementi passivi

fittizi.

L'emissione di

fatture o altri

documenti per

operazioni

inesistenti

Viene punito con la reclusione da

un anno e sei mesi a sei anni

chiunque, al fine di consentire a

terzi l'evasione delle imposte sui

redditi o sul valore aggiunto,

emette o rilascia fatture o altri

documenti per operazioni

inesistenti.

Il reato di cui all'art. 8 relativo

all'emissione di fatture o altri

documenti per operazioni

inesistenti si consuma

istantaneamente al momento

di emissione o di rilascio di

tali documenti. Il

professionista deve pertanto

segnalare subito l'operazione

sospetta.

La dichiarazione

fraudolenta

mediante

altri artifici

È punito con la reclusione da un

anno e 6 mesi a 6 anni chiunque,

al fine di evadere le imposte sui

redditi o sul valore aggiunto, sulla

base di una falsa

rappresentazione nelle scritture

contabili obbligatorie e

avvalendosi di mezzi fraudolenti

idonei a ostacolarne

l'accertamento, indica in una delle

dichiarazioni annuali relative a

dette imposte elementi attivi per

un ammontare inferiore a quello

effettivo o elementi passivi fittizi

quando congiuntamente

l'imposta evasa è superiore a

euro 30.000 con riferimento a

ciascuna imposta e l'ammontare

complessivo degli attivi sottratti

all'imposizione, anche mediante

indicazione di elementi passivi

fittizi, è superiore al 5%

Anche in questo caso il

professionista è tenuto ad

effettuare una segnalazione.

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Capitolo V – La segnalazione delle operazioni sospette

191

dell'ammontare complessivo

degli attivi indicati in

dichiarazione o comunque è

superiore a euro 1 milione.

La dichiarazione

infedele

È punito con la reclusione da 1 a

3 anni chiunque, al fine di evadere

le imposte sui redditi o sul valore

aggiunto, indica in una delle

dichiarazioni annuali relative a

dette imposte elementi attivi per

un ammontare inferiore a quello

effettivo o elementi passivi fittizi

quando congiuntamente

l'imposta evasa è superiore, con

riferimento a ciascuna delle

imposte, a euro 50.000 e

l'ammontare complessivo degli

elementi attivi sottratti

all'imposizione, anche mediante

indicazione di elementi passivi

fittizi, è superiore al 10%

dell'ammontare complessivo

degli elementi attivi indicati in

dichiarazione o comunque è

superiore a euro 2 milioni.

Il reato si consuma nel

momento della presentazione

della dichiarazione annuale.

Pertanto la segnalazione va

effettuata immediatamente,

nel momento in cui è

presentata la dichiarazione

infedele.

L'omessa

dichiarazione

È punito con la reclusione da 1 a

3 anni chiunque, al fine di evadere

le imposte sui redditi o sul valore

aggiunto, non presenta, essendovi

obbligato, una delle dichiarazioni

annuali relative a dette imposte,

quando l'imposta evasa è

superiore, con riferimento a

taluna delle singole imposte, a

euro 30.000.

La condotta criminosa si

consuma il novantesimo

giorno successivo alla

scadenza del termine previsto

per la dichiarazione annuale.

Pertanto è questo il momento

in cui il professionista deve

effettuare la segnalazione.

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Capitolo V – La segnalazione delle operazioni sospette

192

L'occultamento o

distruzione

di documenti

contabili

È punito con la reclusione da 6

mesi a 5 anni chiunque, al fine di

evadere le imposte sui redditi o

sul valore aggiunto, ovvero di

consentire l'evasione a terzi,

occulta o distrugge in tutto o in

parte le scritture contabili o i

documenti di cui è obbligatoria la

conservazione, in modo da non

consentire la ricostruzione dei

redditi o del volume degli affari.

Il fatto criminoso si consuma

nel momento

dell'occultamento o della

distruzione delle scritture e

dei documenti contabili.

Questo è anche il momento in

cui il professionista è tenuto

ad effettuare una

segnalazione.

L'omesso

versamento

di ritenute

certificate

È punito con la reclusione da 6

mesi a 2 anni chiunque non versa

entro il termine previsto per la

presentazione della dichiarazione

annuale di sostituto di imposta

ritenute risultanti dalla

certificazione rilasciata ai

sostituti per un ammontare

superiore a 50.000 euro per

ciascun periodo di imposta.

Il reato si consuma nel

momento successivo alla

scadenza del termine per la

presentazione della

dichiarazione annuale dei

sostituti di imposta e nello

stesso momento il

professionista è tenuto alla

segnalazione.

Questa fattispecie criminosa,

con quella che segue, è

oggettivamente una delle più

problematiche sotto il profilo

della segnalazione da parte

del professionista, in un

momento di crisi economica

così rilevante.

L'omesso

versamento

IVA

È punito con la reclusione da 6

mesi a 2 anni chiunque non versa

l'imposta sul valore aggiunto

dovuta in base alla dichiarazione

annuale entro il termine per il

versamento dell'acconto relativo

Anche in questo caso il

professionista è tenuto a

segnalare l’operazione.

Quindi, nel caso del reato di

omesso versamento IVA, il

professionista si troverà in

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Capitolo V – La segnalazione delle operazioni sospette

193

al periodo d'imposta successivo,

quindi il 27 dicembre dell'anno

successivo a quello a cui si

riferisce l'imposta. Affinché si

configuri il reato l’omesso

versamento Iva deve essere

superiore a cinquantamila euro

per ciascun periodo d'imposta.

una situazione di grave

difficoltà nei confronti del

proprio cliente, in quanto lo

stesso è spesso

materialmente impossibilitato

a versare l’imposta a causa

dell’attuale crisi economica.

L'indebita

compensazione

L'art. 10-quater del D.Lgs.

74/2000 punisce con la

reclusione da 6 mesi a 2 anni

chiunque non versa le somme

dovute utilizzando in

compensazione crediti non

spettanti o inesistenti.

Il fatto si consuma nel

momento di effettuazione

della compensazione, quindi

la segnalazione va effettuata

immediatamente.

La sottrazione

fraudolenta

al pagamento

di imposte

L'art. 11 del D.Lgs. 74/2000,

infine, punisce con la reclusione

da 6 mesi a 4 anni chiunque, al

fine di sottrarsi al pagamento di

imposte sui redditi o sul valore

aggiunto, ovvero di interessi o

sanzioni amministrative relativi a

dette imposte di ammontare

complessivo superiore a euro

50.000, aliena simulatamente o

compie altri atti fraudolenti sui

propri o su altrui beni idonei a

rendere in tutto o in parte

inefficace la procedura di

riscossione coattiva.

Il reato si consuma nel

momento del compimento

dell'alienazione simulata o di

altri atti fraudolenti. Il

professionista deve quindi, in

tale momento, segnalare il

sospetto di tale condotta

criminosa.

Come abbiamo già anticipato nella precedente tabella, uno degli argomenti più dibattuti in materia

di antiriciclaggio riguarda l’obbligo di segnalazione delle operazioni sospette nel caso in cui ricorra

il reato di omesso versamento dell’Iva e delle ritenute d’acconto.

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Capitolo V – La segnalazione delle operazioni sospette

194

Le violazioni penali per omesso versamento di Iva e ritenute sono molto più frequenti di quanto si

possa immaginare e, purtroppo, più che ad un comportamento doloso dei contribuenti, il dato deve

essere associato ad una inevitabile crisi di liquidità.

È da dire che, nel corso del tempo, la giurisprudenza di merito ha riconosciuto le difficoltà dei

contribuenti e con diverse sentenze ha tenuto conto della crisi finanziaria che investe il nostro

Paese. Più incerta appare invece la giurisprudenza di legittimità.

OMESSO VERSAMENTO:

GLI ORIENTAMENTI DELLA GIURISPRUDENZA

G.i.p. di Firenze,

27 luglio 2012

L’imputato è stato assolto dal reato di omesso versamento Iva per

mancanza di dolo (ossia la volontà e la coscienza di compiere l’illecito).

Con la sentenza in oggetto si precisa altresì che la responsabilità penale

non è automaticamente esclusa ogniqualvolta si versi in uno stato di

carenza di liquidità: una “mancanza di liquidità preordinata”, ovvero la

costruzione volontaria di una impossibilità ad adempiere, risulta

ovviamente essere perseguibile penalmente.

Trib. Padova,

18 maggio 2012

Il mancato incasso di significativi crediti, apparentemente esigibili, unito

alla comprovata impossibilità di reperire risorse proprie, presso terzi privati

o di ricorrere al finanziamento bancario, fanno escludere la sussistenza del

dolo.

In aggiunta viene tuttavia evidenziato anche ciò che l’imputato dovrebbe

allegare in giudizio per sostenere la tesi dell’inadempimento non

“volontario”: dettagliata documentazione contabile, testimonianze

“qualificate” (perché rese, ad esempio, da chi ha tenuto la contabilità

aziendale e dagli eventuali responsabili amministrativi), circostanziate

dichiarazioni dell’imprenditore.

Trib. Milano,

7 gennaio 2013

Il mancato versamento dei tributi, dipeso dalla mancata riscossione di

crediti vantati nei confronti di alcuni enti pubblici, non costituisce reato.

Trib. Novara,

20 marzo 2013

L’elemento psicologico del dolo non può essere desunto dalla semplice

mancanza del pagamento tempestivo dell’imposta, senza che sia

ulteriormente addotta altra circostanza idonea a fornire autonoma prova

della sua sussistenza.

G.i.p. di Monza,

28 giugno 2013

L’omesso versamento dell’Iva non costituisce reato se è incerta la

sussistenza dell’elemento psicologico. A tal fine hanno avuto essenziale

rilievo i bilanci societari del 2009 e 2010, dai quali si evinceva una chiara

situazione di crisi finanziaria e di liquidità della società.

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Capitolo V – La segnalazione delle operazioni sospette

195

Cassazione,

sentenza n.

29751,

11 luglio 2013

Ricorre il reato di omesso versamento dell’Iva anche nel caso in cui

l’imprenditore non abbia versato l’imposta al solo fine di pagare dipendenti

e fornitori ed evitare così il fallimento dell’impresa.

Cassazione

penale, sentenza

n. 2614, 21

gennaio 2014

In tutti i casi in cui il contribuente incassa l’Iva è tenuto ad accantonarla per

il successivo versamento all’Erario. Dovrà quindi organizzarsi, annualmente,

per adempiere all’obbligo.

Non è possibile escludere la colpevolezza in tutti i casi in cui sia dimostrata

la crisi di liquidità. Sarà invece necessario provare che l’omesso

versamento non dipenda dalla scelta di non far debitamente fronte alla

esigenza organizzativa predetta.

Se la configurabilità del reato penale in caso di omesso versamento dell’Iva e delle ritenute sui

redditi lascia qualche perplessità, ben più complesso è il discorso nel caso in cui ci si voglia riferire

all’obbligo di segnalazione dell’operazione sospetta ai fini della disciplina antiriciclaggio.

Per poter comprendere la portata del problema si ritiene necessario, in primo luogo, analizzare

quanto stabilito dall’art. 2 del D.Lgs. 231/2007, che definisce l’attività di riciclaggio e di

finanziamento al terrorismo.

Ebbene, come abbiamo in precedenza chiarito, è essenziale che le operazioni siano compiute

essendo a conoscenza “che i beni provengono da un’attività criminosa” affinché si possa parlare di

riciclaggio.

Con il termine “attività criminosa” deve intendersi qualsiasi condotta integrativa di reato e non

sono previste esclusioni di sorta.

È immediato comprendere come, aderendo a tale orientamento, sia necessario procedere con la

segnalazione dell’operazione sospetta nel caso in cui siano superate le soglie previste dal

legislatore per l’omesso versamento dell’Iva e delle ritenute.

Il professionista è tenuto alla segnalazione dell’operazione sospetta?

Reato di omesso versamento delle ritenute sui redditi e dell’Iva

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Capitolo V – La segnalazione delle operazioni sospette

196

Sebbene, infatti, non siano mancate sentenze che abbiano sottolineato la mancanza del dolo

richiesto nel caso in cui l’omesso versamento sia imputabile esclusivamente a una crisi di liquidità,

tali orientamenti rappresentano delle decisioni isolate, le quali non possono escludere l’omesso

versamento dell’Iva e delle ritenute dall’alveo dei reati tributari.

Pur tuttavia, autorevole dottrina2 si è soffermata sull’espressione “che essi provengono da

un’attività criminosa”.

Il termine “provengono”, più precisamente, lascia pensare che si possa parlare di riciclaggio solo

nel caso in cui vi sia un reale arricchimento in seguito all’attività criminosa, mentre sono da

escludere le ipotesi che conducono ad un semplice risparmio d’imposta.

Si pensi, a tal proposito, alla differenza tra l’emissione di fatture per operazioni inesistenti, con le

quali vengono immesse nuove disponibilità nel patrimonio nell’impresa e l’omesso versamento

dell’Iva, per il quale si può parlare soltanto di mancato depauperamento.

2Caraccioli I., Segnalazioni antiriciclaggio anche in caso di omesso versamento di ritenute e IVA, EUTEKNE.INFO, 29 gennaio 2013.

NO riciclaggio

Riciclaggio

Attività criminosa

C’è semplicemente un risparmio d’imposta

Comporta un reale arricchimento

TESI SOSTENUTA DAL CNDCEC

Per potersi configurare l’ipotesi di riciclaggio le operazioni devono essere compiute essendo a conoscenza “che i beni provengono da un’attività criminosa”

Rilevano quindi tutte le ipotesi di reato, senza che siano previste esclusioni di sorta

È necessario procedere con la segnalazione dell’operazione sospetta nel caso in cui siano superate le soglie previste dal legislatore per l’omesso versamento dell’Iva e delle ritenute

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Capitolo V – La segnalazione delle operazioni sospette

197

Tale orientamento è stato sempre sostenuto dalla Commissione di studio del CNDCEC, che ha

anche sottoposto al legislatore una specifica proposta di modificazione legislativa.

Proposta di emendamenti al D.Lgs. 231/2007 (Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e

degli Esperti Contabili).

“Si segnala l’opportunità di aggiungere all’art. 2 il seguente comma:

7. Nel concetto di “provenienza da un’attività criminosa” di cui al presente articolo si comprendono,

relativamente ai reati in materia di imposte sui redditi o sul valore aggiunto, solo quelli che

comportano un effettivo ingresso di denaro o di altri beni nel possesso del contribuente, con

esclusione di quelli che danno luogo esclusivamente ad un risparmio di imposta”.

Tuttavia questa interpretazione non è mai stata condivisa dalla Guardia di Finanza, ragion per cui

non può orientare l’attività dei professionisti.

Richiamando infatti la “Scheda normativa e modulo operativo n. 6”, in allegato alla circolare n.

83607 del 19 marzo 2012 della Guardia di Finanza (volta ad illustrare l’iter dei controlli negli studi

professionali) merita di essere chiarito come nella circolare in oggetto non vi sia alcun accenno ad

eventuali esclusioni con riferimento all’obbligo di segnalazione delle operazioni sospette in capo

ai professionisti.

Deve quindi necessariamente concludersi che, in sede di controllo, potranno essere irrogate

sanzioni nel caso in cui non sia stato oggetto di segnalazione l’omesso versamento dell’Iva e delle

ritenute, anche in mancanza di dolo in capo all’imprenditore.

Per i motivi appena esposti, il Consiglio nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti

Contabili si è recentemente pronunciato sul tema con il Pronto Ordini n. 89/2014 del 19 marzo

2014.

Non sono previste esclusioni con riferimento alla

disciplina delle operazioni sospette

Circolare GDF n. 83607 del 19 marzo 2012

È necessaria la segnalazione anche nel caso di omesso

versamento dell’Iva e delle ritenute sui redditi

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Capitolo V – La segnalazione delle operazioni sospette

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Con il documento in oggetto è stato chiarito che, sebbene il reato di omesso versamento dell’Iva e

delle ritenute sia abbastanza frequente nell’attuale contesto di crisi economica, ciò non può

portare a concludere che lo stesso non debba essere oggetto di segnalazione.

La pronuncia in oggetto conferma sostanzialmente quanto già chiarito con il Pronto Ordini n.

17/2014 del 10 febbraio 2014.

Diverso è invece il caso in cui il professionista abbia ricevuto dal cliente l’incarico di redigere un

ricorso avverso un avviso accertamento che, in considerazione dell’ammontare delle imposte

dirette o indirette accertate, comporti la comunicazione della notizia di reato alla Procura della

Repubblica.

In tal caso, indipendentemente dal fatto che la segnalazione alla Procura della Repubblica sia

comunicata o meno nell’avviso stesso, è bene ricordare che il professionista è esonerato

dall’obbligo di segnalazione nel caso di informazioni ricevute dal cliente nel corso dell’esame della

sua posizione giuridica o per l’espletamento dei compiti di difesa o rappresentanza in un

procedimento giudiziario.

In questo ultimo caso, tuttavia, continuano a sussistere gli obblighi di adeguata verifica della

clientela e, quindi, di registrazione e conservazione.

Un orientamento diverso rispetto a quello appena richiamato è stato invece mostrato dall’Ordine

dei Dottori Commercialisti ed Esperti contabili di Roma.

NO obbligo di segnalazione

OBBLIGO DI SEGNALAZIONE DELLE OPERAZIONI SOSPETTE

Informazioni acquisite in occasione della redazione di un ricorso

avverso un avviso di accertamento

Informazioni acquisite nell’ambito delle prestazioni professionali svolte

SI obbligo di segnalazione

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Capitolo V – La segnalazione delle operazioni sospette

199

Nelle risposte ai quesiti degli iscritti da parte della Commissione Antiriciclaggio è stato infatti

chiarito che, nel caso in cui siano superate le soglie penalmente rilevanti, sarà necessario tenere

in considerazione tale aspetto in occasione della profilatura del rischio di riciclaggio.

Si dovrà invece effettuare una segnalazione dell’operazione sospetta soltanto nel caso in cui ciò si

reputi necessario a seguito dell’analisi del quadro complessivo emergente dal profilo di rischio

riciclaggio del cliente.

Può essere interessante, in questa sede, richiamare anche quanto sostenuto dal Consiglio

Nazionale del Notariato con lo Studio n. 261-2013/B.

Nel documento in oggetto si chiarisce, in primo luogo, che la segnalazione dell’operazione

sospetta non dovrà essere esclusivamente riferita al reato tributario, ma deve necessariamente

conseguire ad una condotta tesa al riciclaggio di denaro, beni o altre utilità.

Sarà quindi necessario analizzare se si possa rinvenire un comportamento conforme a quello che

il D.lgs. n. 231/2007 definisce “riciclaggio”.

Pertanto il professionista dovrà:

- essere a conoscenza dell’esistenza di un’attività criminosa;

- sapere o sospettare che è stata compiuta un’attività di riciclaggio di beni provenienti dal

reato.

Necessario considerare tale aspetto in occasione della profilatura

del rischio di riciclaggio

Omesso versamento Iva: superamento delle soglie

penalmente previste

La tesi del CNDCEC di Roma

Attività di riciclaggio dei beni provenienti dal reato

Attività criminosa

Segnalazione operazione

sospetta

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Capitolo V – La segnalazione delle operazioni sospette

200

Consiglio Nazionale del Notariato con lo Studio n. 261-2013/B.

“… A tal fine, giova ricordare che, come in precedenza argomentato, punto fermo è che il

“sospetto” non deve e non può essere riferito esclusivamente al “reato tributario” ma altresì al

“riciclaggio” di beni provenienti dalla violazione di obblighi fiscali penalmente sanzionati”.

Volendoci concentrare sul primo punto, il Consiglio nazionale del notariato sottolinea che, con

riferimento ai reati tributari, non è nemmeno pacifico il fatto che si possa parlare di attività

criminosa.

Viene, anche in questa sede, richiamato l’orientamento della dottrina che esclude che si possa

parlare di riciclaggio a seguito della mera evasione fiscale, in quanto quest’ultima, di per sé, non

genera proventi, ma determina soltanto un risparmio fiscale.

Tuttavia, anche in questo caso, vengono richiamati gli orientamenti contrastanti (quali, ad esempio,

la Comunicazione del 23 aprile 2012 della Banca D’Italia UIF).

5.5. Reati societari: obbligo di segnalazione Nello svolgimento della sua attività il professionista potrebbe doversi confrontare con fattispecie

che configurano ipotesi di reato. Particolare rilievo assumono, in tal senso, i reati societari.

Ripercorriamo, nella tabella che segue, quelle che sono le principali fattispecie di reato, indicando

quando il professionista è tenuto ad effettuare una segnalazione di operazione sospetta.

IL REATO QUANDO EFFETTUARE

LA SEGNALAZIONE

Art. 2621 cod. civ. - False

comunicazioni sociali

La segnalazione andrà effettuata qualora si sospettino

esposizioni non veritiere in bilanci, relazioni,

comunicazioni sociali, oppure omissioni di informazioni

obbligatorie relativamente alla situazione economica,

patrimoniale e finanziaria della società al fine di

ingannare i soci o il pubblico.

Art. 2622 cod. civ. - False

comunicazioni sociali

in danno della società, dei soci o dei

creditori

Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti

alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci

e i liquidatori che, con l'intenzione di ingannare il socio o

il pubblico al fine di conseguire per sé o per altri un

ingiusto profitto, espongono nelle comunicazioni sociali

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Capitolo V – La segnalazione delle operazioni sospette

201

fatti materiali non rispondenti al vero o incompleti, in

modo da indurre in errore i destinatari di tali

comunicazioni e cagionando un danno patrimoniale alla

società, ai soci o ai creditori, sono punibili ai sensi

dell’art. 2622 c.c.

Sarà pertanto necessario effettuare una segnalazione

dell’operazione sospetta.

Art. 2625 cod. civ. - Impedito

controllo

La condotta illecita si consuma quando gli

amministratori ostacolano le attività di controllo

all'interno della società, occultando documenti o con altri

artifici.

Art. 2626 cod. civ. - Indebita

restituzione dei conferimenti

L'art. 2626 cod. civ. tratta dell'indebita restituzione dei

conferimenti, condotta punita con la reclusione fino a un

anno. Il reato si consuma all'atto della restituzione, anche

per via indiretta o simulata, di conferimenti ai soci ovvero

della liberazione dei soci dall'obbligo di eseguirli.

Art. 2627 cod. civ. - Illegale

ripartizione degli utili e delle riserve

L'art. 2627 cod. civ. tratta dell'illegale ripartizione degli

utili e delle riserve punendo con l'arresto fino a un anno

gli amministratori che ripartiscono utili o acconti su utili

non effettivamente conseguiti o destinati per legge a

riserva ovvero ripartiscono riserve anche non costituite

con utili che per legge non possono essere distribuite.

Art. 2628 cod. civ. - Illecite

operazioni sulle azioni

o quote sociali

o della società controllante

L'art. 2628 cod. civ. tratta delle illecite operazioni sulle

azioni o quote sociali o della società controllante e in

particolare considera la condotta criminosa consistente

nel ripartire utili o acconti sugli utili non effettivamente

conseguiti o destinati per legge a riserva ovvero nel

ripartire riserve anche non costituite con utili che non

possono per legge essere distribuite.

Art. 2629 cod. civ. -

Operazioni in pregiudizio

dei creditori

L'art. 2629 cod. civ. punisce le condotte degli

amministratori che, violando le disposizioni di legge a

tutela dei creditori, effettuano riduzioni del capitale

sociale o fusioni con altre società o scissioni cagionando

danno ai creditori.

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Capitolo V – La segnalazione delle operazioni sospette

202

Art. 2629-bis cod. civ. - Omessa

comunicazione del conflitto

d'interessi

L'art. 2629-bis cod. civ. concerne l'omessa

comunicazione del conflitto di interessi da parte di un

amministratore o un componente del consiglio di

gestione. Tale condotta è punita con la reclusione da uno

a tre anni, se dalla violazione siano derivati danni alla

società o ai terzi.

Art. 2632 cod. civ. -

Formazione fittizia

del capitale

L'art. 2632 cod. civ. concerne la formazione fittizia del

capitale e questa condotta illecita si consuma all'atto

della formazione fittizia o dell'aumento fittizio del

capitale della società, realizzati mediante attribuzione di

azioni o di quote sociali per entità inferiore al loro valore

nominale, mediante sottoscrizione reciproca di azioni o

quote o sopravvalutazione rilevante dei conferimenti di

beni in natura o di crediti ovvero del patrimonio della

società nel caso di trasformazione di questa.

Art. 2633 cod. civ. - Indebita

ripartizione dei beni sociali da parte

dei liquidatori

L'art. 2633 cod. civ. concerne l'indebita ripartizione dei

beni sociali da parte dei liquidatori e punisce con la

reclusione da sei mesi a tre anni i liquidatori che

cagionano danno ai creditori ripartendo i beni sociali tra i

soci prima del pagamento dei creditori stessi o

dell'eventuale accantonamento delle somme necessarie

a soddisfarli. Il reato si consuma al momento della

ripartizione dei beni ed è rilevante ai fini della

segnalazione di cui alla legge antiriciclaggio.

5.6. Tutela della riservatezza

La tutela della riservatezza opera sotto 4 diversi punti di vista.

1. I soggetti obbligati alla segnalazione adottano adeguate misure per assicurare la massima

riservatezza dell'identità delle persone che effettuano la segnalazione. Gli atti e i documenti in

cui sono indicate le generalità di tali persone sono custoditi sotto la diretta responsabilità del

titolare dell'attività o del legale rappresentante o del loro delegato.

2. Anche gli ordini professionali adottano adeguate misure per assicurare la massima

riservatezza dell'identità dei professionisti che effettuano la segnalazione. Gli atti e i

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Capitolo V – La segnalazione delle operazioni sospette

203

documenti in cui sono indicate le generalità di tali persone sono custoditi sotto la diretta

responsabilità del presidente o di un soggetto da lui delegato.

3. Anche la trasmissione delle segnalazioni di operazioni sospette, le eventuali richieste di

approfondimenti, nonché gli scambi di informazioni, attinenti alle operazioni sospette

segnalate, tra la UIF, la Guardia di finanza, la DIA, le autorità di vigilanza e gli ordini

professionali avvengono per via telematica, con modalità idonee a garantire la riferibilità della

trasmissione dei dati ai soli soggetti interessati, nonché l'integrità delle informazioni

trasmesse, garantendo la massima riservatezza dell'identità dei soggetti che effettuano le

segnalazioni.

Si ricorda infatti che la UIF, la Guardia di finanza e la DIA possono richiedere ulteriori

informazioni ai fini dell'analisi o dell'approfondimento investigativo della segnalazione al

soggetto che ha effettuato la segnalazione, nonché all’Ordine professionale attraverso la quale

la stessa è stata inviata.

4. In caso di denuncia penale, l'identità di colui che ha effettuato le segnalazioni, anche qualora

sia conosciuta, non può essere menzionata. Anche in caso di sequestro di atti o documenti si

adottano le necessarie cautele per assicurare la riservatezza dell'identità del segnalante.

Tuttavia, l'identità del segnalante può essere rivelata quando l'autorità giudiziaria, con decreto

motivato, lo ritenga indispensabile ai fini dell'accertamento dei reati per i quali si procede.

TUTELA DELLA RISERVATEZZA

I soggetti obbligati alla segnalazione adottano adeguate misure per assicurare la massima riservatezza dell'identità delle persone che effettuano la segnalazione.

Gli ordini professionali adottano adeguate misure per assicurare la massima riservatezza dell'identità dei professionisti che effettuano la segnalazione.

La trasmissione delle segnalazioni di operazioni sospette, le eventuali richieste di approfondimenti, nonché gli scambi di informazioni, attinenti alle operazioni sospette segnalate, tra la UIF, la Guardia di finanza, la DIA, le autorità di vigilanza e gli ordini professionali avvengono per via telematica nel rispetto della riservatezza per i segnalanti.

In caso di denuncia penale, l'identità di colui che ha effettuato le segnalazioni, anche qualora sia conosciuta, non può essere menzionata.

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Capitolo V – La segnalazione delle operazioni sospette

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5.7. Analisi della segnalazione da parte dell’UIF

L’UIF, ricevute le segnalazioni, effettua approfondimenti sotto il profilo finanziario delle

segnalazioni ricevute. Può inoltre effettuare, sulla base di protocolli d'intesa, anche

approfondimenti che coinvolgono le competenze delle autorità di vigilanza di settore: queste

ultime integreranno le informazioni con gli ulteriori elementi desumibili dagli archivi in loro

possesso.

A seguito dell’analisi condotta:

archivia le segnalazioni che ritiene infondate, mantenendone evidenza per dieci anni,

secondo procedure che consentano la consultazione agli organi investigativi di cui

all'articolo 8, comma 3, sulla base di protocolli d'intesa.

L’archiviazione è comunicata al segnalante;

qualora la pratica non sia archiviata trasmette, senza indugio, anche sulla base di protocolli

d'intesa, le segnalazioni, completate dagli esiti degli approfondimenti effettuati, alla DIA e al

Nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia di finanza, che ne informano il Procuratore

nazionale antimafia, qualora siano attinenti alla criminalità organizzata.

In questa sede, tuttavia, risulta importante sottolineare come l’UIF possa altresì richiedere al

professionista segnalante qualsiasi informazione necessaria per approfondimenti in merito al

caso segnalato.

In tal caso il professionista sarà tenuto a trasmettere tempestivamente quanto richiesto.

A tal fine, può altresì richiedere ulteriori informazioni al professionista segnalante

L’Uif, ricevute le segnalazioni, effettua approfondimenti, anche in collaborazione con

le autorità di vigilanza del settore

Le segnalazioni

ritenute infondate vengono archiviate

Le pratiche non archiviate vengono trasmesse alla DIA e al

Nucleo speciale di polizia valutaria delle Guardia di Finanza

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Capitolo V – La segnalazione delle operazioni sospette

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5.8. Obbligo di astensione

Il professionista ha l’obbligo di astensione dal compiere l’operazione finché non ha effettuato la

segnalazione, a meno che l’astensione non sia possibile tenuto conto della normale operatività o

possa ostacolare le indagini (art. 41, comma 5).

5.9. Divieto di comunicazione

È fatto divieto ai soggetti tenuti alle segnalazioni e a chiunque ne sia comunque a conoscenza di

dare comunicazione dell'avvenuta segnalazione.

Il divieto di comunicazione si estende anche al soggetto interessato dalla segnalazione. Allo

stesso, così come ad altri, il professionista non potrà comunicare che è stata inviata una

segnalazione di operazione sospetta o che è in corso o può essere svolta un'indagine in materia di

riciclaggio o di finanziamento del terrorismo.

Non è invece vietata la comunicazione tra professionisti che svolgono la loro prestazione

professionale in forma associata, in qualità di dipendenti o collaboratori, anche se situati in Paesi

terzi, a condizione che applichino misure equivalenti a quelle previste dal presente decreto.

Obbligo di segnalazione

operazione sospetta

Fino a quando non avviene la segnalazione: obbligo di astensione

Non appena venuto a conoscenza degli elementi di sospetto, ove possibile prima di eseguire l’operazione

L’obbligo di astensione non può essere rispettato qualora vi sia:

obbligo di legge di ricevere l’atto;

esecuzione non rinviabile data la natura dell’operazione;

possibilità che l’astensione sia di ostacolo alle indagini.

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Capitolo V – La segnalazione delle operazioni sospette

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5.10. I dati del Rapporto annuale 2013

La Relazione annuale 2013 sull’attività di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del

terrorismo predisposta dal Comitato di sicurezza finanziaria conferma il ruolo centrale delle

segnalazioni delle operazioni sospette nella disciplina antiriciclaggio.

È proprio per mezzo di questo strumento, infatti, che si rende concreto quel rapporto di

collaborazione attiva da parte degli operatori che dispongono di “punti di osservazione privilegiata”

, quali gli intermediari e i professionisti.

Sono infatti questi particolari soggetti a poter disporre delle informazioni necessarie per

individuare le operazioni anomale a rischio di riciclaggio: si innesta, in tal modo, un percorso “al

contrario”, che, a partire dal riciclaggio di denaro, consente di arrivare al reato presupposto.

Rappresenta quindi un dato estremamente importante l’aumento riscontrato nel numero delle

segnalazioni delle operazioni sospette: le segnalazioni ricevute dalla UIF sono infatti passate dalle

12.500 del 2007 alle circa 65.000 del 2012 e del 2013.

Tabella – Segnalazioni ricevute per tipologia di segnalante (fonte Uif)

Come può facilmente desumersi dalla tabella appena richiamata, in questo roseo scenario, come

al solito, la nota dolente rimane l’omogeneità delle segnalazioni: quasi l’85 per cento delle

segnalazioni proviene dalle banche e dalle Poste mentre il numero di segnalazioni trasmesse da

professionisti rimane esiguo (circa 1.985 segnalazioni, pari a poco più del 3,1 per cento del totale)

e quasi interamente riferibile ai notai.

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Capitolo V – La segnalazione delle operazioni sospette

207

Tabella – Segnalazioni ricevute dai professionisti (fonte Uif)

Effettivamente, come rileva la Uif, la scarsa collaborazione di queste categorie è una criticità

presente in molti altri paesi, con numeri di segnalazioni trasmesse anche inferiori a quelli dell’Italia,

ma rimane comunque un fenomeno che va contrastato, oltre che con l’intensificazione dei

controlli, favorendo un approccio che anteponga la sostanza alla forma nell’applicazione delle

previsioni normative e rafforzando i presidi a tutela della riservatezza.

La quasi totalità delle comunicazioni ricevute riguarda sospetti di riciclaggio. Rimangono invece

marginali le segnalazioni relative al finanziamento del terrorismo.

Tabella – Ripartizione per categoria di segnalazione (fonte Uif)

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Capitolo V – La segnalazione delle operazioni sospette

208

Anche nei tempi di rilevazione ed inoltro delle segnalazioni i risultati sono incoraggianti: nel 2013 il

44 per cento delle comunicazioni è stato effettuato entro un mese dal compimento delle

operazioni sospette; entro i primi due mesi ne è pervenuto quasi il 65 per cento.

Nel 2010, invece, solo il 16 per cento veniva trasmesso entro un mese e il 32 per cento nei primi

due mesi.

Altro dato che la Uif richiama nel suo Rapporto annuale riguarda la qualità informativa delle

segnalazioni: anche qui il miglioramento è confermato dal fatto che, negli ultimi anni, oltre il 50 per

cento delle segnalazioni trasmesse dall’Unità è stato ritenuto meritevole di accertamenti

investigativi.

Deve essere inoltre sottolineato come, delle verifiche effettivamente avviate, circa la metà si

conclude con riferimenti in sede processuale: ne emerge, quindi, una buona capacità dei soggetti

obbligati di individuare i comportamenti a rischio.

Merita inoltre di essere sottolineato come l’analisi delle segnalazioni di operazioni sospette

consente all’Uif non solo di individuare specifici casi riciclaggio ma anche elementi utili per

analizzare le tendenze in atto e far emergere i nuovi rischi di riciclaggio.

Infatti, a seguito delle analisi effettuate sulle segnalazioni del 2013 è emerso un possibile utilizzo

per finalità illecite della moneta virtuale.

Il riferimento è ai Bitcoin, che, a fronte della sempre maggiore diffusione, continuano ad essere un

metodo di pagamento che non presuppone l’identificazione degli utenti che realizzano le

transazioni e non sono soggetta a regolamentazione o a controllo da parte di autorità pubbliche.

La UIF sta quindi approfondendo il potenziale di rischio di riciclaggio e finanziamento del

terrorismo di tale moneta virtuale, anche in considerazione di alcune segnalazioni di operazioni

sospette ricevute con riguardo ad anomale compravendite di Bitcoin, realizzate per mezzo di carte

di pagamento o in contante con controparti estere.

Sotto il profilo settoriale, nel Rapporto si rileva inoltre che “per alcuni comparti risulta confermato il

particolare rischio di infiltrazione della criminalità organizzata. Si tratta del settore dei giochi e

scommesse, dello smaltimento dei rifiuti, dei compro oro, produzione di energia eolica e di energia

elettrica da fonti rinnovabili, movimento terra e gestione di cave.”

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Capitolo V – La segnalazione delle operazioni sospette

209

5.11. Segnalazione delle operazioni sospette: la soluzione ai dubbi più frequenti

L’INDICATORE DI ANOMALIA NON È TASSATIVO

… Sono un dottore commercialista e svolgo attività di consulenza contabile e fiscale per un

piccolo imprenditore individuale. Quest’ultimo effettua transazioni quasi esclusivamente in

contanti, preferendo rateizzare gli importi piuttosto che ricorrere all’utilizzo di strumenti

tracciabili di pagamento. Effettivamente tale comportamento può essere ricondotto ad un

indicatore di anomalia.

Tuttavia, data l’età del soggetto, la tipologia dei pagamenti e gli importi degli stessi, non ritengo

che vi possa essere alcun rischio di riciclaggio o di finanziamento al terrorismo.

Il fatto che l’operazione sia riconducibile ad un indicatore di anomalia mi obbliga ad effettuare

una segnalazione di operazione sospetta?

… L’art. 41 del D.Lgs. 231/2007 impone ai professionisti di inviare una segnalazione alla UIF

quando sanno, sospettano o hanno motivi ragionevoli per sospettare che siano in corso o che

siano state compiute o tentate operazioni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo.

Al fine di agevolare i professionisti nell’individuazione delle operazioni sospette sono stati

formulati appositi indicatori di anomalia dal Ministero della Giustizia il 16 aprile 2010.

Gli indicatori non costituiscono un riferimento esaustivo e di per sé sufficiente per l’individuazione

delle operazioni da segnalare.

Di conseguenza:

a) l'impossibilità di ricondurre operazioni o comportamenti della clientela ad uno o più degli

indicatori di anomalia può non essere sufficiente ad escludere che l'operazione sia sospetta.

I professionisti valutano pertanto con la massima attenzione ulteriori comportamenti e

caratteristiche dell'operazione che, sebbene non descritti negli indicatori, rilevino in concreto

profili di sospetto;

b) la mera ricorrenza di operazioni o comportamenti descritti in uno o più indicatori di anomalia

non è motivo di per sé sufficiente per l'individuazione e la segnalazione di operazioni

sospette, per le quali è necessario valutare in concreto la rilevanza dei comportamenti della

clientela.

Pertanto, qualora non si ravvisino elementi di sospetto, il professionista potrà tranquillamente non

segnalare l’operazione.

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Capitolo V – La segnalazione delle operazioni sospette

210

L’ESCLUSIONE DALL’OBBLIGO DI SEGNALAZIONE

… La Rossi S.r.l. ha esposto dei dati falsi in bilancio per poter essere considerata al di sotto dei

limiti di fallibilità. Consulta pertanto un commercialista affinché fornisca un proprio parere sulla

fallibilità dell’azienda e sugli eventuali rischi cui si potrebbe andare incontro in caso di

successivo fallimento.

Il professionista fornisce la sua consulenza, analizza il bilancio ed espone i rischi nel caso in cui

sia emessa sentenza dichiarativa di fallimento.

In questo caso, il commercialista, essendo venuto a conoscenza del falso in bilancio, deve

effettuare la comunicazione, oppure, essendo stato contattato per evitare, in futuro, un

procedimento giudiziario, è esente dall’obbligo di comunicazione?

… Come noto, l'obbligo di segnalazione di operazioni sospette non si applica per le informazioni

che i professionisti ricevono da un loro cliente o ottengono riguardo allo stesso, nel corso

dell'esame della posizione giuridica del loro cliente o dell'espletamento dei compiti di difesa o di

rappresentanza del medesimo in un procedimento giudiziario o in relazione a tale procedimento,

compresa la consulenza sull'eventualità di intentare o evitare un procedimento, ove tali

informazioni siano ricevute o ottenute prima, durante o dopo il procedimento stesso.

Tuttavia, non è semplice rispondere a questa domanda, anche perché la norma non definisce con

precisione quali sono “i confini” dell’attività di difesa in giudizio. Si potrebbe pertanto ritenere che il

consulente sia esonerato dall’obbligo di comunicazione in quanto ha prestato la sua consulenza

per evitare un procedimento giudiziario (che, effettivamente, non c’è stato).

Sposare tale interpretazione significherebbe però dare all’esenzione in oggetto una grandissima

estensione: praticamente tutte le attività di consulenza potrebbero essere finalizzate ad evitare un

successivo giudizio.

La soluzione che potrebbe essere adottata è pertanto quella di far firmare al cliente un’apposita

lettera di incarico, nella quale si illustrano le finalità della consulenza, volta, per l’appunto, ad

evitare un successivo giudizio.

ANCHE L’OMESSA SEGNALAZIONE È SANZIONATA

… La disciplina antiriciclaggio impone ai professionisti l’obbligo di inviare all’UIF una

segnalazione di operazione sospetta quando sanno, sospettano o hanno motivi ragionevoli per

sospettare che siano in corso o che siano state compiute o tentate operazioni di riciclaggio o di

finanziamento del terrorismo. Qualora la segnalazione non sia stata effettuata è prevista, ai sensi

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Capitolo V – La segnalazione delle operazioni sospette

211

dell’art. 57 del D.Lgs. 231/2007, l’applicazione di una sanzione pecuniaria dall’1% al 40%

dell’importo dell’operazione non segnalata. Quando è possibile irrogare la sanzione?

… È ovvio come il procedimento di irrogazione delle sanzioni, nel caso di specie, sia decisamente

più complesso rispetto agli altri casi previsti dalla normativa antiriciclaggio. Se infatti può essere

immediato per un verificatore constatare la mancata tenuta del registro antiriciclaggio, piuttosto

che il rispetto delle norme in tema di adeguata verifica della clientela, ben più complesso è il caso

in cui lo stesso debba accertarsi del rispetto degli obblighi in tema di segnalazione delle operazioni

sospette.

È infatti noto come gli stessi indicatori di anomalia non siano altro che un mero ausilio operativo

per il professionista e non rappresentino una vera e propria elencazione tassativa.

Le segnalazioni, pertanto, si fondano su un giudizio valutativo del segnalante e non si prestano alla

formulazione di situazioni standardizzate.

La Guardia di Finanza, con la sua Circolare n. 83607/2012 ha riconosciuto tali difficoltà, fornendo

importanti precisazioni.

È stato quindi chiarito che, nella fase istruttoria e di irrogazione della sanzione, i militari operanti

devono accertare (e verbalizzare adeguatamente) se il soggetto obbligato abbia o meno eseguito,

al momento dell’effettuazione dell’operazione anomala, un esame approfondito sul profilo

soggettivo del cliente, sulla sua attività professionale e capacità economica, sul suo consueto

“modus operandi” e se, in definitiva, sia stato valutato il fattore “conoscenza del cliente”.

In ragione di quanto appena chiarito, nel caso di controlli volti ad individuare eventuali omissioni in

tema di segnalazione delle operazioni sospette, è richiesta una forte interazione con il

professionista e non sarà possibile limitare i controlli alla sola analisi della documentazione

prodotta.

Una volta individuata un’eventuale omissione, l’attenzione dei militari operanti si dovrà focalizzare

sull’individuazione del soggetto che, secondo la normativa vigente, sarebbe stato tenuto alla

segnalazione, nonché sull’esatta quantificazione della violazione, che deve emergere chiaramente

dal verbale di contestazione.

LA SEGNALAZIONE TARDIVA

… Sono un commercialista e nei confronti di un mio cliente è stato recentemente avviato un

procedimento penale. Sebbene fossero stati mostrati alcuni comportamenti “atipici” non ho mai

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Capitolo V – La segnalazione delle operazioni sospette

212

provveduto ad effettuare una segnalazione di operazione sospetta, imputando tali

comportamenti principalmente al momento di crisi economica. Se effettuassi oggi la

segnalazione, potrei essere sanzionato?

… La Guardia di Finanza, con la sua Circolare n. 83607/2012, ha ritenuto contestabili anche

eventuali segnalazioni “tardive” di operazioni sospette, in quanto inviate in un momento

successivo a quello in cui il professionista aveva già maturato la sussistenza dei profili soggettivi

ed oggettivi dell’operazione sospetta.

Tuttavia, in questa situazione, è sempre necessario verificare se già prima di tale momento il

professionista fosse in grado, in base agli elementi in suo possesso, di trasmettere una

segnalazione di operazione sospetta.

In realtà, come anche chiarito dalla UIF nelle recenti risposte alla stampa specializzata, non esiste

un vero e proprio termine per la segnalazione delle operazioni sospette. Tuttavia è sempre posto in

capo al professionista l’obbligo di astenersi dal compimento delle operazioni fino a quando non sia

inviata la segnalazione.

IL NUOVO INCARICO

… Un mese fa ho ricevuto un incarico per la tenuta della contabilità da parte di un nuovo cliente.

All’atto della consegna di tutta la documentazione ho notato alcune operazioni “sospette”.

In considerazione del fatto che le operazioni in oggetto sono state compiute quando la

consulenza era fornita da un collega, sono tenuto ad effettuare la segnalazione essendone

venuto a conoscenza? È prevista una sanzione per la tardività?

… Questo interessante aspetto è stato oggetto di attenzione da parte dell’Ordine dei Dottori

Commercialisti ed Esperti Contabili di Roma, il quale, nel rispondere ad alcuni quesiti degli iscritti

ha sottolineato come, anche in questo caso, è necessario procedere con la segnalazione

dell’operazione sospetta.

Va infatti rilevato come la norma richieda di segnalare operazioni “in corso o che siano state

compiute”. Ben può accadere pertanto, che l’operazione sia stata compiuta quando la contabilità

era tenuta da un collega.

In tal caso non si ritengono violate le norme in tema di segnalazione delle operazioni sospette: il

professionista è infatti tenuto a segnalare non appena venga a conoscenza degli elementi di

sospetto ed esclusivamente in base alle informazioni in suo possesso.

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Capitolo VI – Limiti alla circolazione del contante

213

6. LIMITI ALLA CIRCOLAZIONE DEL CONTANTE

6.1. L’evoluzione della disciplina nel tempo: il nuovo limite dal 1° gennaio 2016 La normativa in tema di limiti alla circolazione del contante ha subìto, nel tempo, diverse

modifiche: per quel che qui interessa, sicuramente, la più importante, è quella che è stata

introdotta con la Legge di stabilità 2016.

I DIVERSI LIMITI NEL CORSO DEGLI ANNI

AL 17/10/2002 SUPERIORE A LIRE 20.000.000

DAL

18/10/2002

DAL 14/3/2004

AL

29/4/2008

OBBLIGO

SEGNALAZIONE

SUPERIORE AD

EURO 12.500,00

PER IPROFESSIONISTI

DAL

30/4/2008

AL

24/6/2008 PARI O SUPERIORE AD EURO 5.000,00

DAL

25/6/2008

AL

30/5/2010 PARI O SUPERIORE AD EURO 12.500,00

DAL

31/5/2010

AL

12/8/2011 PARI O SUPERIORE AD EURO 5.000,00

DAL

13/8/2011

AL

5/12/2011 PARI O SUPERIORE AD EURO 2.500,00

DAL

6/12/2011

AL

31/12/2015 PARI O SUPERIORE AD EURO 1.000,00

DAL

01/01/2016 PARI O SUPERIORE AD EURO 3.000,00

Questa sorta di “schizofrenia” legislativa è stata dettata da due opposte esigenze: da un lato

contrastare l’evasione fiscale ed il riciclaggio di denaro, e, dall’altro, non contrarre eccessivamente

i consumi.

Tuttavia, nonostante gli interventi restrittivi degli ultimi anni, nella relazione ministeriale alla Legge

di stabilità è chiarito come, effettivamente, non vi sia stata una stretta all’evasione fiscale a

seguito degli interventi attuati.

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Capitolo VI – Limiti alla circolazione del contante

214

Ecco quindi il motivo per il quale, con la Legge di stabilità 2016 è stato espressamente previsto

che, dal 1° gennaio 2016 sarà possibile ricorrere al contante per transazioni fino a 2.999,99 euro:

oltre tale limite continua ad operare l’obbligo di utilizzare strumenti di pagamento tracciabili.

In questo modo anche l’Italia si “allinea” alle disposizioni previste negli altri Paesi europei e

introduce una novità volta soprattutto a rilanciare i consumi.

Paese Limite circolazione contante

Francia 1.000 euro

Portogallo 1.000 euro

Grecia 1.500 euro

Spagna 2.500 euro

Belgio 3.000 euro

Bulgaria 5.112 euro

Slovacchia 5.000 euro per i commerciali, 15.000 euro per i privati

Ungheria 5.000 euro (ma solo per i commerciali, nessun limite è invece previsto

per i privati)

Repubblica Ceca 14.000 euro

FINO AL 31.12.2015 DAL 01.01.2016

1.000 euro 3.000 euro

Nulla cambia con riferimento, invece, alle altre norme: i professionisti, infatti, saranno sempre

tenuti a comunicare le eventuali operazioni ultra-soglia, così come saranno sempre irrogabili le

sanzioni finora previste.

Continuano inoltre a trovare piena applicazione anche le norme in tema di operazioni frazionate.

Pertanto, dal 1° gennaio 2016 sarà possibile pagare una fattura di importo pari a 5.000 euro anche

in tre rate in contanti a 30-60-90 giorni, ognuna di importo inferiore al limite dei 2.999,99 euro, se la

ITALIA: LIMITE ALLA CIRCOLAZIONE DEL CONTANTE

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Capitolo VI – Limiti alla circolazione del contante

215

modalità di pagamento è frutto di un preventivo accordo riportato in fattura o in un separato

accordo.

È tuttavia bene in questa sede sottolineare come la nuova disposizione porti comunque con sé

alcune specifiche eccezioni.

ECCEZIONI

In primo luogo il nuovo limite non riguarderà le somme corrisposte dalla pubblica

amministrazione.

L’art.1, comma 904 della Legge di stabilità prevede infatti quanto segue: “resta fermo per

le Pubbliche Amministrazioni l’obbligo di procedere alle operazioni di pagamento degli

emolumenti a qualsiasi titolo erogati di importo superiore a mille euro, esclusivamente

mediante l'utilizzo di strumenti telematici, ai sensi dell'articolo 2, comma 4-ter, del

decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14

settembre 2011, n. 148.”

I pensionati, pertanto, dovranno continuare a ricevere la loro pensione per mezzo di

strumenti di pagamento tracciabili, se la stessa è di importo superiore ad euro 1.000.

Un nuovo periodo alla fine del primo comma dell’art.49 D.Lgs. n.231/2007 riguarda

invece i c.d. money transfer, per i quali viene mantenuta la soglia di 1.000 euro.

Altra norma che rimane invariata è quella prevista per gli assegni bancari e postali, i quali

continuano a dover essere emessi con indicazione del beneficiario e della clausola di

non trasferibilità se di importo superiore ad euro 1.000.

Rimane infatti privo di modifiche l’articolo 49, comma 5, del D.Lgs. 231/2007, in virtù del

quale “gli assegni bancari e postali emessi per importi pari o superiori a 1.000 euro

CIRCOLAZIONE DEL CONTANTE

LEGGE DI STABILITA’ 2016

Il limite per la circolazione del contante è stato innalzato ad euro 3.000

IN ALCUNI CASI, PERO’, LE NUOVE DISPOSIZIONI NON TROVANO APPLICAZIONE!

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Capitolo VI – Limiti alla circolazione del contante

216

devono recare l'indicazione del nome o della ragione sociale del beneficiario e la

clausola di non trasferibilità.”

Nessuna novità è stata introdotta in merito alle modalità di versamento dei modelli F24:

pertanto, anche nel 2016, se l’importo del modello è superiore ad euro 1.000 lo stesso

dovrà comunque essere presentato esclusivamente per via telematica, mediante i servizi

telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate, oppure mediante i servizi di

internet banking.

Nel 2016 sarà poi necessario prestare particolare attenzione agli enti associativi. E’ utile

a tal proposito ricordare che, sebbene la soglia per la circolazione del contante sia anche

per loro aumentata in virtù delle nuove disposizioni in materia di antiriciclaggio, rimane

fermo il limite dei 1.000 euro previsto dalla disciplina fiscale.

Superare quindi la soglia dei 1.000 euro, in questi specifici casi, non comporta

l’irrogazione delle classiche sanzioni previste dalla disciplina antiriciclaggio, ma fa

scattare le penalizzazioni della Legge n.133/99, peraltro modificate dal Dlgs. 158/2015

di riforma delle sanzioni tributarie.

Come noto, poi, l’entrata in vigore di quest’ultimo provvedimento relativo alle sanzioni è

stata anticipata ad opera proprio della Legge di stabilità 2016.

Pertanto, in virtù del quadro normativo tracciato, dal 1° gennaio 2016, il superamento

della soglia dei 1.000 euro per gli enti associativi:

- comporterà l’applicazione delle sanzioni previste dall'articolo 11 del decreto

legislativo 18 dicembre 1997, n. 471 (sanzione amministrativa da euro 250 a euro

2.000),

- non comporterà più la decadenza dalle agevolazioni di cui alla legge 16 dicembre

1991, n. 398,

- non comporterà l’applicazione delle sanzioni previste dalla disciplina

antiriciclaggio, se l’importo della transazione non è pari o superiore a 3.000 euro.

Con la Legge di stabilità 2016 sono state inoltre abrogate due disposizioni in tema di circolazione

del contante, che, essendo prive di impianto sanzionatorio erano rimaste dei semplici obblighi

“sulla carta”:

le norme in tema di pagamento dei canoni di locazione di unità abitative;

le disposizioni relative al pagamento dei corrispettivi per le prestazioni rese in

adempimento ad un contratto di trasporto

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Capitolo VI – Limiti alla circolazione del contante

217

I canoni di locazione

Con la legge di stabilità 2014 era stato stabilito che il pagamento dei canoni di locazione di unità

abitative dovesse avvenire con strumenti tracciabili, qualsiasi fosse stato l’importo.

Con la successiva nota DT 10492 del 5 febbraio 2014 il Mef ha precisato che è comunque

possibile il pagamento dei canoni in contanti, se l’importo non supera i 999,99 euro, in quanto la

sanzione prevista dalla disciplina antiriciclaggio è confinata soltanto ai casi in cui sia superata la

soglia prevista in tema di circolazione del contante.

Pertanto, a seguito del chiarimento in oggetto, la tracciabilità richiesta dalla norma poteva essere

tranquillamente soddisfatta fornendo una semplice prova documentale: la vecchia e cara

“ricevuta”, in altre parole.

Appare pertanto evidente come, in questo ambito, vi sia stato un semplice moltiplicarsi di norme in

tema di circolazione del contate, senza che alle stesse fosse stato correlato un effettivo impianto

sanzionatorio: norme che, quindi, sono state di scarsissima efficacia.

Con la Legge di Stabilità 2016 il legislatore è quindi intervenuto sul punto, abrogando la

disposizione in oggetto.

Esempio: canone di locazione pari ad euro 200 mensili

Il pagamento deve avvenire con strumenti di pagamento tracciabili

Mef, nota DT 10492 del 5 febbraio 2014: La tracciabilità richiesta dalla norma può essere tranquillamente soddisfatta fornendo una

semplice prova documentale (ovvero una semplice ricevuta di pagamento)

MA

Legge di stabilità 2014

Il pagamento dei canoni di locazione di unità abitative deve avvenire con strumenti tracciabili, qualsiasi sia l’importo.

Le sanzioni previste dal D.Lgs. n.231/2007 possono invece essere irrogate soltanto nel caso in cui fosse stato superato il vecchio

limite di 999,99 euro

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Capitolo VI – Limiti alla circolazione del contante

218

? In data 15.01.2016 dovrò effettuare il pagamento del canone di locazione relativo al

trimestre novembre-gennaio. L’importo ammonta ad euro 2.600.

Posso effettuare il pagamento in contanti?

R SI, in quanto, alla data di pagamento trova applicazione il nuovo limite dei 3.000 euro

Il settore dei trasporti

Anche il settore dei trasporti era stato interessato da una specifica disposizione in tema di

circolazione del contante.

L’articolo 32bis del Dl n.133/2014 (convertito con la legge n.164 del 2014) aveva infatti introdotto il

divieto, per tutti gli operatori della filiera dei trasporti, di pagare in contanti il corrispettivo per le

prestazioni rese in adempimento ad un contratto di trasporto, indipendentemente dall’importo

delle stesse.

La norma non ha trovato alcuna applicazione, in quanto non erano previste sanzioni, se non a

carico dei professionisti che omettevano la comunicazione dell’operazione.

Anche quest’ultimo obbligo, però, come è ammesso nella stessa relazione illustrativa al disegno di

legge di stabilità, è stato completamente ignorato.

Ecco il motivo per il quale, anche per questa norma, è stata prevista l’abrogazione ad opera della

Legge di stabilità 2016.

Le novità in tema di pagamenti elettronici

La Legge di stabilità 2016 (Legge Legge 28 dicembre 2015, n. 208, pubblicata in GU n.302 del 30-

12-2015) contiene importanti novità anche in tema di pagamenti con carta di credito/debito.

In virtù delle modifiche introdotte, infatti, gli imprenditori e i professionisti saranno tenuti ad

accettare i pagamenti sia con carte di debito che con carte di credito, e sparirà l’importo minimo

previsto di 30 euro.

PAGAMENTI CON CARTE DI CREDITO/DEBITO

LE NOVITÀ

Eliminata la soglia minima dei 30 euro al di sotto della quale possono essere rifiutati i pagamenti

con carta di debito

Una specifica disposizione introduce anche la possibilità di pagare il parchimetro con carte di

credito/debito

Viene prevista l’introduzione di un apposito impianto sanzionatorio a fronte del mancato rispetto

dell’obbligo Pos

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Capitolo VI – Limiti alla circolazione del contante

219

Viene prevista una rimodulazione delle commissioni bancarie da parte dei prestatori dei servizi di

pagamento

Le disposizioni, finora limitate alle carte di debito, sono estese anche alle carte di credito.

Anche i micro-pagamenti, di importo inferiore a 5 euro, potranno essere effettuati con carta di

credito/debito, e, da luglio 2016 sarà possibile anche parcheggiare sulle linee blu e ricorrere alla

moneta elettronica per provvedere al pagamento.

Le commissioni bancarie, tuttavia, saranno abbassate, e dovranno essere proporzionali ai costi

effettivamente sostenuti dai prestatori di servizi di pagamento.

Le norme in tema di pagamenti elettronici, prima limitate alle carte di debito, saranno estese anche

alle carte di credito e l’obbligo non troverà applicazione solo nei casi di oggettiva impossibilità

tecnica.

L’aspetto che più desta preoccupazioni è, tuttavia, l’introduzione di specifiche sanzioni a fronte del

mancato rispetto dell’obbligo POS.

Le sanzioni

L’obbligo Pos è stato introdotto in attuazione dell’articolo 15 del decreto legge n. 179/2012 (il c.d.

“Decreto Crescita 2.0”), sebbene sia stato successivamente oggetto di diverse proroghe, in

mancanza dei previsti decreti attuativi.

Giova infatti di essere ricordato che la disposizione in commento prevedeva l’emanazione di uno o

più decreti del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle

finanze, con i quali dovevano essere disciplinati:

- gli eventuali importi minimi,

- le modalità e i termini di attuazione della disposizione.

Nessun riferimento veniva invece fatto alle sanzioni: ecco perché si è ritenuto che si trattasse di un

mero onere piuttosto che di un vero e proprio obbligo giuridico.

La mancata adozione del Pos non comporta infatti alcuna sanzione amministrativa, ma soltanto la

c.d. “mora del creditore”.

Ai sensi dell’art. 1206 c.c. “il creditore è in mora quando, senza motivo legittimo, non riceve il

pagamento offertogli nei modi indicati dagli articoli seguenti o non compie quanto è necessario

affinché il debitore possa adempiere l'obbligazione.”

Il successivo art. 1207 c.c. stabilisce poi che quando il creditore è in mora, è a suo carico l'

impossibilità della prestazione sopravvenuta per causa non imputabile al debitore: non sono dovuti

gli interessi né i frutti della cosa che non siano stati percepiti dal debitore.

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Capitolo VI – Limiti alla circolazione del contante

220

Il creditore è anche tenuto a risarcire i danni derivati dalla sua mora e a sostenere le spese per la

custodia e la conservazione della cosa dovuta.

Il comma 900 della Legge di stabilità 2016 introduce invece modifiche al comma 5, dell’articolo 15

del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179.

Più precisamente, “le parole: «gli eventuali importi minimi, le modalità e i termini» sono sostituite

dalle seguenti «le modalità, i termini e l’importo delle sanzioni amministrative pecuniarie»”

Ecco quindi che sparisce ogni riferimento agli importi al di sotto dei quali i pagamenti con le carte

di debito possono essere rifiutati (gli ormai famosi 30 euro) e viene espressamente prevista

l’introduzione di nuove sanzioni.

Sarà tuttavia necessario attendere l’apposito decreto da parte del Ministro dello sviluppo

economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze per poter avere un quadro

completo di quello che sarà il nuovo impianto sanzionatorio.

PRIMA DELLA LEGGE DI STABILITA’ DOPO LA LEGGE DI STABILITA’

Non erano previste specifiche sanzioni

Saranno previste specifiche sanzioni da futuri

decreti del Ministero dello Sviluppo economico

di concerto con il Ministero dell’Economia

Il caso

Le carte di credito e il documento di identità

E’ stato sollevato un dibattito in merito all’obbligo o meno di esibire un documento d’identità a

fronte della volontà di effettuare il pagamento con carta di credito.

Più precisamente è stato ritenuto che, ai sensi delle disposizioni dettate dal Tulps (Testo unico

delle leggi di pubblica sicurezza) soltanto un pubblico ufficiale possa chiedere l’esibizione di un

documento d’identità, ragion per cui l’esercente che invita all’esibizione del documento sta

commettendo un piccolo abuso.

Quanto appena esposto merita di essere attentamente analizzato, al fine di poter fare chiarezza

sul punto.

L’art. 4 del Regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza)

prevede che “l'autorità di pubblica sicurezza ha facoltà di ordinare che le persone pericolose o

sospette e coloro che non sono in grado o si rifiutano di provare la loro identità siano sottoposti a

rilievi segnaletici. Ha facoltà inoltre di ordinare alle persone pericolose o sospette di munirsi, entro

OBBLIGO POS E SANZIONI

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Capitolo VI – Limiti alla circolazione del contante

221

un dato termine, della carta di identità e di esibirla ad ogni richiesta degli ufficiali o degli agenti di

pubblica sicurezza.”

L’obbligo di esibire un documento di identità è quindi previsto soltanto nei confronti delle persone

pericolose o sospette e ad ordinare l’esibizione può essere soltanto l’autorità di pubblica sicurezza.

In questo contesto giova altresì di essere richiamato l’art.651 c.p., in virtù del quale, “chiunque,

richiesto da un pubblico ufficiale nell'esercizio delle sue funzioni, rifiuta di dare indicazioni sulla

propria identità personale, sul proprio stato, o su altre qualità personali, è punito con l'arresto fino a

un mese o con l'ammenda fino a euro 206.”

Si badi bene però: la disposizione appena richiamata sancisce l’obbligo di dare indicazioni sulla

propria identità, e non quello di certificarla mediante l’esibizione del documento d’identità.

Quanto finora esposto riguarda l’obbligo del soggetto di esibire il documento, ma non significa che,

al di fuori di questi casi, chiedere un documento configuri un abuso.

Al contrario, l’esercente che sottoscrive la convenzione per l’accettazione dei pagamenti con carta

di credito si obbliga contrattualmente a controllare la corrispondenza della firma con quella

risultante sulla carta di credito (se la carta di credito in oggetto prevede la presenza della firma), e,

in caso di dubbio, è tenuto a confrontare la firma con quella apposta su idoneo documento di

identità del cliente, annotando gli estremi sullo scontrino di vendita o sulla fattura. Infine, se

permangono dubbi sull’identità del cliente, in molti regolamenti è previsto l’obbligo di contattare la

società di gestione dei pagamenti.

Pertanto, la richiesta di documento da parte dell’esercente rappresenta, in primo luogo una tutela

per il cliente, il quale non è obbligato ad esibire necessariamente la carta di identità, essendo

sufficiente qualsiasi documento ufficiale nel quale sia riportata la firma del soggetto che provvede

al pagamento.

Sul punto giova altresì di essere richiamata rilevante giurisprudenza, dalla quale emerge

chiaramente l’obbligo, per gli esercenti, di controllare l’identità del cliente che procede a

pagamento.

Con la sentenza del 6 novembre 2012 il Tribunale di Taranto ha rilevato come il commerciante sia

sempre tenuto a controllare la corrispondenza, almeno apparente, tra la firma apposta sulla carta

di credito e quella rilasciata dal cliente sul modulo scaricato dal POS.

Secondo quanto chiarito dai Giudici, laddove l’esercente avesse dei dubbi sull’identità del cliente è

inoltre necessario chiedere l’esibizione del documento di identità, soprattutto se la spesa è di

importo rilevante: potrebbe invece configurarsi la responsabilità in capo al commerciante laddove

lo stesso venga meno agli obblighi di diligenza minima e non rilevi la grossolana diversità tra la

firma apposta sul documento di spesa e quella del titolare della carta.

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Capitolo VI – Limiti alla circolazione del contante

222

Dello stesso avviso è stato anche l’Arbitro Bancario Finanziario, Collegio di Milano, il quale, con la

Decisione n.8636 del 29 dicembre 2014 ha chiarito che “la semplice presentazione della carta di

credito non è di per sé idonea ad identificare l’avente diritto alla prestazione, in quanto solo

attraverso la comparazione della firma apposta a tergo del tesserino con quella che è apposta sul

memorandum di spesa è possibile per l’esercente affiliato individuare il titolare della prestazione…

Ciò vale anche quando il cliente non abbia apposto la firma a tergo della carta di credito,

dovendosi in tal caso ritenere che l’accipiens debba usare una maggiore prudenza, eventualmente

chiedendo al prestatore dello strumento di pagamento un documento con il quale poterlo

identificare e con il quale confrontare la firma apposta sul memorandum di spesa.”

Appare quindi evidente come l’esercente sia comunque tenuto a chiedere copia del documento

d’identità, soprattutto nei casi in cui la firma non risulti apposta sulla carta di credito.

Potrebbero sorgere allora dei dubbi in merito al comportamento da tenere nel caso in cui il cliente

rifiuti di esibire il documento.

In considerazione del fatto che, a seguito delle novità introdotte dalla Legge di stabilità, l’obbligo di

accettare i pagamenti con carta di debito è stato esteso anche alle carte di credito, è comunque

possibile rifiutare il pagamento se non viene mostrato un documento di identità?

Ci si augura che giungano sul punto gli opportuni chiarimenti, prima che siano introdotte le

specifiche sanzioni delineate dalla Legge di stabilità per la mancata accettazione dei pagamenti in

moneta elettronica.

A fronte di quanto sopra esposto, le novità principali introdotte dalla Legge di stabilità in merito

alla circolazione del contante e i pagamenti elettronici possono essere richiamate nella tabella che

segue:

Sale il limite per la circolazione del contante (da 999 a 2.900 euro)

Rimane inalterato il limite dei 1.000 euro per i pagamenti eseguiti dalla Pubblica

amministrazione (il vecchio limite troverà pertanto applicazione anche con riferimento al

pagamento delle pensioni)

Vengono abrogate le disposizioni che introducevano l’obbligo di pagamento con strumenti

tracciabili per i canoni di locazione e nel settore trasporti (disposizioni che, peraltro, essendo

prive di un impianto sanzionatorio, non avevano mai trovato concreta applicazione)

Viene eliminata la previsione di un importo minimo al di sotto del quale i pagamenti con carta

di credito potevano essere rifiutati: anche i micro-pagamenti (come il giornale e il caffè della

mattina) pertanto, potranno essere effettuati con carte di credito.

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Capitolo VI – Limiti alla circolazione del contante

223

Viene introdotta la possibilità di pagare con carte di credito/debito anche il parchimetro.

Viene prevista l’introduzione di un apposito impianto sanzionatorio a fronte del mancato

rispetto dell’obbligo Pos

Viene disposto un limite alle commissioni previste per i pagamenti con carta di credito/debito.

6.2. Transazioni in contanti e titoli

Come appena esposto, dal 1° gennaio 2016 trova applicazione il nuovo limite per la circolazione

del contante.

Da questa data, infatti i pagamenti in contanti possono avvenire fino ad un importo pari a 2.999,00:

gli importi pari o superiori a 3.000 euro dovranno essere invece corrisposti con strumenti di

pagamento tracciabili (assegni, bonifici, ecc.)

01.01.2016

In data 15.12.2015 ho emesso una fattura di importo pari ad euro 2.500. Il pagamento era fissato a 60 giorni. Alla scadenza il cliente mi ha corrisposto gli importi dovuti in contanti. È stata violata la normativa? è necessario far riferimento alla data della fattura o a quella di pagamento?

?

La disciplina applicabile è quella in vigore al momento della data di pagamento. Se il pagamento è avvenuto alle scadenze previste, e, quindi, nel 2016, l’operazione, essendo di importo inferiore a 3.000 euro, non viola la disciplina in tema di circolazione del contante!

In data 28.12.2015 abbiamo effettuato un pagamento di importo pari a 2.500 euro in contanti. La merce è stata effettivamente consegnata nei nostri magazzini in data 05.01.2016. E’ stata violata la disciplina in tema di circolazione del contante?

?

Pagamenti in contanti fino ad euro 999,99 Pagamenti in contanti fino ad euro 2.999,99

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Capitolo VI – Limiti alla circolazione del contante

224

Il Dipartimento delle Finanze del Mef, in occasione dell’appuntamento annuale con i

quesiti della stampa specializzata, è intervenuto sul punto chiarendo espressamente

che le sanzioni devono comunque essere applicate se la soglia prevista dalla normativa

in vigore al momento del pagamento è stata violata.

Rileva sempre la data effettiva del pagamento, indipendentemente dalla data dell’operazione che lo ha generato. Nel caso di specie, quindi, deve ritenersi violata la disciplina in tema di circolazione del contante.

In data 28.12.2015 abbiamo ricevuto un acconto di euro 500 in contanti, a fronte di una fattura di euro 1.600. In data 08.01.2016 abbiamo ricevuto il saldo del pagamento in contanti. Sono state violate le norme in tema di circolazione del contante?

?

Il saldo, anche se di importo pari a 1.100 euro, è avvenuto nel 2016, quando l’importo massimo consentito per le transazioni in contanti era già stato innalzato ad euro 3.000. Pertanto, nel caso di specie, non è violata la disciplina in tema di circolazione del contante.

In data 28.12.2015 abbiamo ricevuto una fattura di importo pari a 5.000 euro. In fattura era indicato soltanto il pagamento a 30 e 60 giorni, senza specificare le modalità. Il cliente ci ha corrisposto euro 2.500 a gennaio e 2.500 a febbraio. Sono state violate le disposizioni in tema di circolazione del contante?

?

No, in quanto i due pagamenti sono stati effettuati nel 2016, quando il limite per la circolazione del contante ammonta ad euro 3.000. Si ricorda che rimangono ferme, anche in vigenza della nuova normativa, le disposizioni in tema di operazioni frazionate. Le operazioni frazionate, pertanto, continuano ad essere ammesse quando sono il frutto di un preventivo accordo tra le parti.

In data 28.12.2015 abbiamo effettuato un pagamento in contanti per euro 2.500. In considerazione del fatto che, pochi giorni dopo il limite è stato innalzato, possiamo ritenere che nel caso di specie operi il c.d. principio del “favor rei”, e, quindi, non siano applicabili sanzioni?

?

ATTENZIONE!

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Capitolo VI – Limiti alla circolazione del contante

225

Più precisamente, è stato chiarito che, come ritenuto ormai da pacifica giurisprudenza, in materia

di sanzioni amministrative non trova applicazione il c.d. “principio del favor rei”, salvi i casi in cui

non sia la normativa stessa a prevederlo.

È infatti necessario far riferimento, in questi casi, all’art. 1 della Legge 24 novembre 1981, n. 689, in

forza della quale “nessuno può essere assoggettato a sanzioni amministrative se non in forza di una

legge che sia entrata in vigore prima della commissione della violazione”.

Il limite dei 1.000 euro doveva essere rispettato fino al 31.12.2015!

Eventuali pagamenti superiori a detta soglia, anche se inferiori all’attuale limite dei 3.000 euro,

sono sanzionabili.

Il consulente, a fronte degli specifici obblighi di legge di cui al D.Lgs. n. 231/2007 è obbligato a segnalare

tutte le violazioni riscontrate, pena l’applicazione di pesanti sanzioni nei suoi confronti!

CIRCOLAZIONE DEL CONTANTE

Oggi, pertanto, non è più possibile effettuare pagamenti tra soggetti diversi in un’unica soluzione

in contante di importo pari o superiore a € 3.000.

I trasferimenti eccedenti tale limite vanno eseguiti tramite intermediari abilitati (banche, Poste,

ecc.).

Il divieto esiste indipendentemente dalla natura (lecita o illecita) dell'operazione alla quale il

trasferimento si riferisce ed è stato introdotto per dirottare transazioni ritenute significative verso

gli intermediari abilitati, affinché resti traccia negli archivi.

Soggetti diversi

I limiti trovano applicazione per i trasferimenti che intercorrono tra soggetti diversi, costituenti,

cioè, distinti centri di interesse.

LIMITI CONTANTE

I pagamenti tra soggetti diversi in un’unica soluzione in contante possono avvenire fino al limite di 2.999,99 €

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Capitolo VI – Limiti alla circolazione del contante

226

L’UTILIZZO DI ASSEGNI

Per quanto riguarda gli assegni, l’art. 49, D.Lgs. n. 231/2007 dispone che le banche e le Poste

devono rilasciare i moduli di assegni muniti della clausola di non trasferibilità, la quale va

apposta anche su assegni circolari e vaglia postali o cambiari.

I moduli in forma libera, ossia senza la clausola di non trasferibilità, sono rilasciati soltanto:

a seguito di una specifica richiesta scritta presentata dal soggetto interessato alla banca

ovvero alle Poste;

pagando € 1,50 a titolo di imposta di bollo, per ciascun modulo di assegno richiesto in

forma libera ovvero per ciascun assegno circolare, vaglia postale o cambiario rilasciato in

forma libera (così, ad esempio, per un libretto di 10 assegni è necessario pagare € 15).

È tuttavia bene precisare che l’Amministrazione Finanziaria potrà richiedere alla Banca o a Poste

Italiane SpA i dati dei soggetti ai quali sono stati rilasciati i moduli di assegni in forma libera. La

richiesta di dati potrà altresì essere estesa a tutti i giratari degli assegni in oggetto e a coloro che li

hanno presentati all’incasso.

Con l’introduzione dei nuovi limiti, detti assegni e vaglia trasferibili potranno essere utilizzati

esclusivamente per importi inferiori a € 1.000.

Si evidenzia che è necessario indicare il nome o la ragione sociale del beneficiario:

sugli assegni bancari e postali emessi per importi pari o superiori a € 1.000 (che non

possono essere privi della clausola di non trasferibilità);

sugli assegni circolari e vaglia postali e cambiari (a prescindere dall’importo).

Relativamente agli assegni emessi all’ordine del traente (c.d. assegni “a me medesimo”), il

comma 6 del citato art. 49 dispone che gli stessi “possono essere girati unicamente per

l'incasso a una banca o a Poste Italiane S.p.A.”.

Sul punto il MEF nella Circolare 5/8/2010, n. 281178 ha precisato che gli assegni “a me

medesimo”, indipendentemente dall’importo, non possono circolare e che “l’unico utilizzo

possibile è la girata per l’incasso allo stesso nome del traente/beneficiario”.

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Capitolo VI – Limiti alla circolazione del contante

227

Attenzione

Non opera, in questo caso, l’innalzamento del limite a 3.000 euro!

LIBRETTI AL PORTATORE

La Legge di stabilità 2016, nel modificare la disciplina di cui al D.Lgs. n. 231/2007 aveva introdotto

regole che sembravano essere poco coerenti in materia di detenzione e circolazione dei libretti a

risparmio.

In virtù delle modifiche introdotte, infatti:

Il saldo del libretto al portatore continua a non poter essere superiore a 999,99 euro;

Il limite per la circolazione dei libretti al portatore è stata innalzata (solo questa!) a 2.999,99

euro.

In occasione dell’appuntamento con Telefisco, il Mef ha avuto modo di confermare che:

effettivamente, nessuna variazione è intervenuta in tema di saldo dei libretti al portatore, i

quali, pertanto, continuano a non poter presentare un saldo pari o superiore alla soglia dei

1.000 euro;

a seguito delle novità introdotte con la Legge di stabilità, però, la soglia massima per il

trasferimento dei libretti al portatore è stata innalzata ad euro 2.999,99 euro.

ASSEGNI EMESSI IN VIOLAZIONE

Emissione assegni bancari e postali di importo pari o superiore a € 1.000 ovvero assegni circolari, vaglia postali o cambiari senza indicazione del nome/ragione sociale del beneficiario e/o senza clausola di non trasferibilità.

LIBRETTI AL PORTATORE

SALDO MASSIMO IMPORTO MASSIMO TRASFERIBILE

999,99 EURO 2.999,99 EURO

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Capitolo VI – Limiti alla circolazione del contante

228

LIBRETTI AL PORTATORE: LIMITI

? Il sig. Tizio ha trasferito al sig. Caio n. 3 libretti al portatore, ognuno con saldo pari a

900 euro.

È stata violata la disciplina in tema di circolazione del contante?

R NO, la normativa non è stata violata. Infatti, il valore oggetto della transazione è pari a

2.700 euro, inferiore alla soglia prevista di 3.000 euro.

I CHIARIMENTI DELLA GDF

Importanti chiarimenti possono essere colti nella circolare n. 83607/2012 della Guardia di Finanza

emanata il 19 marzo 2012.

Si tratta di una circolare suddivisa in quattro volumi dal titolo "Attività della Guardia di Finanza a

tutela del mercato dei capitali".

Nella parte I, al capitolo 2, par. 6,lett. e), la G.d.f. ha dato ampio spazio ai limiti per la circolazione

del contante, fornendo numerosi chiarimenti che possono essere di notevole utilità. Vediamo

quindi quali sono gli argomenti trattati.

I chiarimenti forniti dalla Guarda di Finanza riguardano il fatto che:

→ la violazione si realizza quando il trasferimento intercorre fra soggetti diversi, costituenti

distinti centri di interesse;

→ della stessa violazione è responsabile, insieme al soggetto che ha effettuato il trasferimento,

anche colui che ha acquisito i valori trasferiti, in quanto con il suo comportamento ha

contribuito a eludere il fine della legge.

ESEMPI della Guardia di Finanza

Secondo la G.d.f., si considera come effettuato tra soggetti diversi:

il trasferimento di denaro intervenuto (ad esempio, a titolo di conferimento di capitale) tra

il socio e la società di cui questi fa parte, ovvero tra società controllata e società

controllante;

I chiarimenti della GDF

Si ha violazione solo se il pagamento intercorre tra soggetti diversi

I responsabili della violazione sono sia chi effettua il pagamento

che chi lo riceve

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Capitolo VI – Limiti alla circolazione del contante

229

i trasferimenti di denaro intervenuti tra società appartenenti allo stesso gruppo, le quali,

sotto il profilo soggettivo, rimangono entità distinte.

Con riferimento all’operatività delle Società di Intermediazione Mobiliare (SIM), nell’ipotesi di

richiesta di un cliente, titolare di un dossier titoli al portatore, di trasferire i suddetti titoli in un

dossier cointestato con altra persona sempre presso la stessa SIM, qualora l’importo dei titoli

sia superiore alla soglia di legge, trattandosi di soggetti diversi, il trasferimento dovrà avvenire

necessariamente per il tramite di una banca o di Poste italiane S.p.a.

Viceversa, in tema di titoli al portatore, l’estinzione da parte di un coniuge di un certificato di

deposito al portatore eccedente la soglia di legge, acceso dall’altro coniuge, non costituisce

violazione se i coniugi versano in regime di comunione dei beni: in tal caso, non si realizza

l’ipotesi di trasferimento tra soggetti diversi in quanto il titolo è da considerarsi di proprietà della

comunione familiare della quale entrambi i coniugi hanno la gestione.

SOGGETTI DIVERSI

ESEMPI GDF

Socio

Società di cui questo fa

parte

SONO SOGGETTI DIVERSI (vige limite 3.000 €)

Società controllata

Società controllante SONO SOGGETTI DIVERSI (vige limite 3.000 €)

Società appartenenti allo

stesso gruppo SONO SOGGETTI DIVERSI (vige limite 3.000 €)

Coniugi in regime di

comunione dei beni NON SONO SOGGETTI DIVERSI (non vige limite 3.000 €)

6.3. Le operazioni frazionate Occorre ora domandarsi se l’effettuazione di molteplici trasferimenti di denaro contante,

singolarmente di importo inferiore alle soglie sopra delineate, ma di ammontare complessivo

superiore, debba essere o meno assoggettata alla disciplina in esame.

Al riguardo, si fa presente che a norma del comma 1 dell'art. 49, D.Lgs. n. 231/2007:

→ “è vietato il trasferimento di denaro contante o di libretti di deposito bancari o postali al

portatore o di titoli al portatore in euro o in valuta estera, effettuato a qualsiasi titolo tra

soggetti diversi, quando il valore oggetto del trasferimento è complessivamente pari o

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Capitolo VI – Limiti alla circolazione del contante

230

superiore a 1.000 euro. Il trasferimento è vietato anche quando è effettuato con più

pagamenti inferiori alla soglia che appaiano artificiosamente frazionati”.

Ai sensi del D.Lgs. 231/2007 è definita operazione frazionata: "operazione unitaria sotto il

profilo economico, di valore pari o superiore ai limiti stabiliti dal presente decreto, posta in

essere attraverso più operazioni, singolarmente inferiori ai predetti limiti, effettuate in momenti

diversi ed in un circoscritto periodo di tempo fissato in sette giorni ferma restando la

sussistenza dell'operazione frazionata quando ricorrano elementi per ritenerla tale".

Tuttavia si deve ritenere che i frazionamenti funzionali a prassi o ad accordo fra le parti appaiano

oggi del tutto ammissibili.

Questa precisazione, fornita dal Consiglio di Stato (Parere 1504/1995, Sezione III) rappresenta

infatti ormai un punto fermo della disciplina in tema di circolazione del contante, costantemente

richiamato nei chiarimenti e nelle circolari che nel tempo sono state emesse dalle Autorità di

settore.

È tuttavia bene ricordare che resta fermo il potere dell’Amministrazione finanziaria di ritenere

l’operazione artificiosamente frazionata.

Non risulta quindi sempre sufficiente l’esistenza di un semplice accordo scritto tra le parti con il

quale vengono concordate specifiche scadenze di pagamento: sarà infatti necessario valutare

sempre il caso concreto, al fine di poter verificare se vi è un intento elusivo.

È possibile effettuare il pagamento di un’operazione per importo complessivo superiore o pari a

3.000 € in rate inferiori a 3.000 € quando il frazionamento:

è connaturato all’operazione stessa;

è la conseguenza di un preventivo accordo tra le parti.

L’Amministrazione Finanziaria può valutare, caso per caso, se il frazionamento sia

stato realizzato con lo specifico scopo di eludere il divieto.

IL FRAZIONAMENTO DELL’OPERAZIONE

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Capitolo VI – Limiti alla circolazione del contante

231

Pertanto, in linea generale:

L’operazione viola le disposizioni in tema di

circolazione del contante se la somma dei

molteplici trasferimenti supera le soglie previste?

Trasferimenti di denaro effettuati

artificiosamente al fine di eludere le

disposizioni in tema di circolazione del

contante

SI

Trasferimenti di denaro effettuati oltre il

limite di sette giorni

È necessario verificare che le operazioni non siano

artificiosamente suddivise per eludere la norma

Acquisto in luoghi diversi di vari beni NO

Frazionamenti previsti da prassi

commerciali o frutto della libertà

contrattuale delle parti purché se ne

possa dare prova documentale

NO

Allo stesso modo sono ammessi pagamenti frazionati allorquando il frazionamento sia connaturato all’operazione stessa (ad esempio un contratto di somministrazione).

I trasferimenti di denaro effettuati oltre il limite di sette giorni non sono riferibili alla medesima operazione. Sono tuttavia comunque vietate le operazioni singolarmente inferiori alla soglia ma che siano artificiosamente suddivise per eludere la norma.

Il limite non si applica per l'acquisto in luoghi diversi di vari beni (cioè la soglia dei 2.999,99 euro vale per ogni acquisto giornaliero di uno stesso oggetto, non di più d'uno).

Operazioni

frazionate:

aspetti principali Sono ammessi frazionamenti previsti da prassi commerciali o frutto della libertà contrattuale delle parti purché se ne possa dare prova documentale (è bene pertanto che le parti sottoscrivano un accordo per il pagamento rateale o annotino la modalità di pagamento sulla fattura e, ad ogni pagamento avvenuto, il creditore rilasci quietanza firmata e datata).

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Capitolo VI – Limiti alla circolazione del contante

232

Frazionamento connaturato

all’operazione stessa NO

Rientra comunque nel potere discrezionale dell’Amministrazione finanziaria valutare, caso per

caso, se il frazionamento è stato realizzato con lo specifico scopo di eludere il divieto imposto

dalla disposizione.

- IL CASO-

Costituiscono operazioni frazionate riconducibili ad un unico importo più trasferimenti,

singolarmente inferiori alla soglia di legge, ma complessivamente di ammontare superiore,

effettuati in denaro a favore dello stesso soggetto e registrati sul libro contabile dell’imprenditore

sotto la medesima data (Tribunale di Roma, 14 ottobre 1999, sentenza n. 19236).

L’11 novembre 2013 il Mef e la Gdf hanno fornito una serie di risposte alla stampa specializzata,

nell’ambito delle quali non si è mancato di tornare a definire il concetto di operazione frazionata.

Oggetto: Operazioni frazionate

Domanda:Il concetto dei “7 giorni” ai fini della individuazione delle operazioni frazionate è

dirimente anche ai fini delle operazioni in contanti? In altri termini, nell'ambito delle rateizzazioni

dei pagamenti (es. pagamento di una fattura in 5 rate) è necessario, ai fini di non configurare un

indebito frazionamento, che fra una rata e l'altra decorrano almeno i 7 giorni?

Risposta: Come l'accordo espresso tra le parti non è automaticamente idoneo ad escludere

l'artificiosità del frazionamento, del pari, l'effettuazione delle transazioni finanziarie entro un arco

di tempo pari o inferiore ai sette giorni non vale a ritenere certamente artificioso il frazionamento

medesimo. Non esiste alcun automatismo: ciò che rileva è l'emersione, evincibile dal complesso

della documentazione e delle informazioni rilevanti nel singolo caso di specie, di un intento elusivo

della normativa di limitazione all'utilizzo del contante. L'art. 1, co. 2, lett. m) del D.Lgs. n. 231/2007

ha un contenuto innovativo rispetto alla normativa di cui alla legge 197/1991, poiché, con

riferimento alla cronologia della pluralità di operazioni, è stato fissato un arco temporale certo

(sette giorni) entro il quale l'operazione può ritenersi unica, eliminando, così, le incertezze

interpretative che si manifestavano in passato. Infatti, il legislatore, pur riproducendo il riferimento

all'unitarietà sotto il profilo economico presente già nella precedente formulazione, fissa il termine

rilevante ai fini della presunzione del frazionamento. Da un punto di vista funzionale, la norma

contenuta nel D.Lgs. 231/2007 pone, a carico dei soggetti destinatari della disciplina in argomento,

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Capitolo VI – Limiti alla circolazione del contante

233

l'onere di individuare eventuali elementi idonei a ricondurre una pluralità di operazioni ad unità. Va,

dunque, verificato l'oggetto della prestazione al fine di accertare se i pagamenti plurimi

costituiscono frazioni di un'unità (anche se cadenzati in un arco temporale superiore a sette

giorni) ovvero se la pluralità di pagamenti corrisponde a una pluralità di prestazioni. Pertanto, in

caso di trasferimenti effettuati in un arco temporale superiore a sette giorni, l'autorità chiamata a

verificare la legittimità dell'operazione deve valutare, caso per caso, se il frazionamento sia

idoneo o meno ad escludere l'unitarietà dell'operazione medesima ovvero se comporti l'elusione

del divieto imposto dalla disposizione.

In considerazione dei chiarimenti appena richiamati, il professionista che, nel registrare i

pagamenti correlati ad una fattura, noti delle uscite di cassa a distanza di dieci giorni l’una

dall’altra non potrà automaticamente escludere l’unitarietà dell’operazione.

Dovrà invece valutare attentamente il caso concreto e verificare se può trattari di una modalità di

pagamento volta esclusivamente ad eludere la disciplina in tema di circolazione del contante.

I CASI SU CUI CONCENTRARE L’ATTENZIONE

FINANZIAMENTO SOCI

L'erogazione a titolo di finanziamento effettuato dai soci può determinare problematiche

circa l'utilizzo del contante derivanti dall'erronea modalità di contabilizzazione seguita. Molto

spesso, infatti, l'incasso di versamenti effettuati a mezzo assegno dai soci a titolo di

finanziamento alla società è registrato movimentando il conto numerario cassa contante.

Ciò potrebbe far supporre l'avvenuto superamento dei limiti per il contante mentre, in realtà,

l'operazione è stata effettuata usando assegni. Una corretta contabilizzazione richiede

quindi di indicare il finanziamento ricevuto utilizzando e movimentando la cassa assegni.

Invece, se i soci decidono di effettuare versamenti in contanti in quanto più rispondenti alle

necessità della società, è bene che la scelta sia formalizzata in un apposito verbale di

assemblea (che avremo modo di presentare più avanti).

PAGAMENTO FRAZIONATO DELLE FATTURE

Nella prassi quotidiana, frequentemente si procede al pagamento frazionato di fatture relative

a medesime operazioni. Ciò può dipendere dalla tipologia contrattuale che caratterizza la

prestazione ovvero da un preventivo accordo tra le parti. In sede di controlli ed eventuali

contestazioni, può nascere quindi il problema di giustificare molteplici trasferimenti in

contanti, ciascuno dei quali al di sotto della soglia, riconducibili però a una stessa operazione.

Di conseguenza, per limitare la contestazione, l'impresa deve conservare atti, documenti o

contratti, sottoscritti dalle parti, da cui risulta la tipologia di operazione, unitariamente

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Capitolo VI – Limiti alla circolazione del contante

234

intesa, ovvero l'accordo per la rateizzazione degli importi concordati. La fattura su cui

risulta annotata la dilazione di pagamento potrebbe a tal fine costituire valido documento di

prova.

6.4. Obbligo di comunicazione da parte dell’intermediario

In base all’art. 51, D.Lgs. n. 231/2007, i soggetti interessati al rispetto degli obblighi

antiriciclaggio (dottori commercialisti ed esperti contabili, società di servizi in ambito

contabile-tributario, ecc.) devono comunicare, entro 30 giorni, al MEF le infrazioni circa l’uso

del contante delle quali gli stessi hanno avuto cognizione.

Tale infrazione è prevista dall’art. 51, comma 1 del D.Lgs. 231/2007, il quale dispone che:

→ “i destinatari del presente decreto che, in relazione ai loro compiti di servizio e nei limiti

delle loro attribuzioni e attività, hanno notizia di infrazioni alle disposizioni di cui

all'articolo 49, commi 1, 5, 6, 7, 12, 13 e 14, e all'articolo 50 ne riferiscono entro trenta

giorni al Ministero dell'Economia e delle Finanze per la contestazione e gli altri

adempimenti previsti dall'articolo 14 della legge 24 novembre 1981, n. 689”.

A decorrere dal 30/11/2011 i soggetti interessati agli obblighi antiriciclaggio devono

trasmettere le comunicazioni relative alle violazioni sopra citate alle competenti

Ragionerie territoriali dello Stato (anziché alle Direzioni Provinciali servizi vari ovvero

direttamente al MEF).

Le comunicazioni vanno inoltrate alle competenti Ragionerie territoriali dello Stato, anche se

la violazione è di ammontare superiore a € 250.000 (non assoggettabile ad oblazione).

Al riguardo, il D.L. 201/2011, all’art. 12, comma 11 aveva previsto che:

→ “all'articolo 51, comma 1, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, sono

aggiunte, in fine, le seguenti parole: ‘e per la immediata comunicazione della infrazione

anche alla Agenzia delle Entrate che attiva i conseguenti controlli di natura fiscale’”.

Di conseguenza, secondo quanto previsto dal “Decreto Salva Italia”, la comunicazione

relativa alle violazioni dell’uso del contante doveva essere inviata:

oltre che al MEF (o alla competente Ragioneria territoriale dello Stato);

anche all’Agenzia delle Entrate.

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Capitolo VI – Limiti alla circolazione del contante

235

Quest'ultima previsione è stata poi sostituita con l'invio della notizia della violazione:

→ “alla Guardia di finanza la quale, ove ravvisi l'utilizzabilità di elementi ai fini dell'attività

di accertamento, ne dà tempestiva comunicazione all'Agenzia delle entrate”.

Il Decreto Semplificazioni aveva previsto, infatti, che:

gli operatori comunichino le infrazioni al Ministero e alla Guardia di finanza, che in

sostanza sostituisce l'Agenzia delle Entrate come destinataria delle comunicazioni

degli obbligati;

la Gdf, solo nel caso in cui ravvisi la presenza di elementi utili ai fini dell'accertamento,

dovrà darne comunicazione all'Agenzia delle Entrate.

Il Ministero dell'Economia, con una comunicazione del 3 ottobre 2012, ha definitivamente

chiarito che:

→ l’eventuale trasferimento di denaro contante o titoli al portatore per importi pari o

superiori a 1.000 euro deve essere comunicato alle sole Ragionerie territoriali dello

Stato competenti per territorio.

Sarà quindi la Ragioneria territoriale a provvedere a trasmettere le citate comunicazioni alla

Guardia di finanza per l'eventuale utilizzo delle informazioni così acquisite nell'ambito dello

svolgimento delle proprie attività di accertamento (contrasto all'evasione fiscale in primis).

Dalla lettura combinata del citato Decreto 17/11/2011 e della Circolare MEF 30/11/2011,

prot. 96224, gli ambiti territoriali ed i relativi indirizzi delle Ragionerie dello Stato sono i

seguenti.

RTS AMBITI TERRITORIALI INDIRIZZO

Torino Piemonte e Valle d'Aosta Via Grandis n. 14, 10121,

TO

Genova Liguria Via Urbano Rela n. 8,

16151, GE

Milano Lombardia Via Tarchetti n. 6, 20121,

MI

Bolzano Trentino Alto Adige P.zza Tribunale n. 2,

39100, BZ

Il professionista comunica

l’infrazione alle Ragionerie territoriali dello

Stato

Le Ragionerie territoriali

provvedono a trasmettere le comunicazioni alla GDF

Se la GDF rinviene elementi utili

trasmette i dati all’Agenzia delle

Entrate

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Capitolo VI – Limiti alla circolazione del contante

236

Verona Verona, Vicenza, Padova,

Rovigo (zona sud/ovest)

Lungadige Capuleti n. 11,

37122, VR

Venezia Venezia, Treviso, Belluno

(zona nord/est)

Campo S. Angelo n. 3538,

30124, VE

Udine Friuli Venezia Giulia Via Gorghi n. 18, 33100,

UD

Bologna Emilia Romagna e Marche P.zza dell'8 Agosto n. 26,

40126, BO

Firenze Toscana Via Pietrapiana n. 53,

50121, FI

Perugia Umbria Via Martiri dei Lager n. 77,

06100, PG

Roma Roma, Rieti, Viterbo (zona

centro/nord)

Via Napoleone Parboni n.

6, 00153, RM

Latina Latina, Frosinone (zona sud) V.le Pier Luigi Nervi n.

270, 04100, LT

L'Aquila Abruzzo

C/o Scuola Ispettori e

Sovrintendenti della

Guardia di Finanza

Coppito, 67100, AQ

Napoli Napoli, Avellino, Benevento,

Caserta (zona centro/nord)

Via Lauria n. 80, Centro

Direzionale IS. F80,

80143, NA

Salerno Salerno e Basilicata P.zza S. Agostino n. 29,

84121, SA

Bari Puglia e Molise Via Demetrio Marin n. 3,

70125, BA

Cosenza Cosenza, Crotone, Catanzaro

(zona nord)

P.zza XI Settembre n. 1,

87100, CS

Reggio Calabria Reggio Calabria, Vibo

Valentia (zona sud)

Via dei Bianchi n. 7, 89100

RC

Messina

Messina, Caltanissetta, Enna,

Palermo, Trapani (zona

centro/nord)

Via Monsignor D'Arrigo n.

5, 98122, ME

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Capitolo VI – Limiti alla circolazione del contante

237

Catania Catania, Agrigento, Siracusa,

Ragusa (zona sud/est)

Via Cardinale Dusmet n.

17, 95121, CT

Cagliari Cagliari, Oristano (zona

sud/ovest)

Via XX Settembre n. 13,

09125, CA

Sassari Sassari, Nuoro (zona

nord/ovest)

Via Carlo Felice n. 29,

07100, SS

Le comunicazioni relative alle violazioni dell’uso del contante di importo superiore a €

250.000 (non oblabili), vanno inviate alle seguenti 6 sedi competenti, individuate dal MEF

nella Circolare 16/1/2012, n. 2.

VIOLAZIONI DI IMPORTO SUPERIORE A 250.000 EURO

Ragionerie territoriali

dello Stato Ambiti territoriali Indirizzo

Genova Liguria, Piemonte, Valle d’Aosta Via Urbano Rela n. 8,

16151, GE

Bologna Emilia Romagna, Toscana, Umbria P.zza dell'8 Agosto n. 26,

40126, BO

Roma Lazio, Sardegna, Abruzzo Via Napoleone Parboni n. 6,

00153, RM

Napoli Campania, Calabria, Sicilia,

Basilicata

Via Lauria n. 80, Centro

Direzionale IS. F80, 80143,

NA

Milano Lombardia, Veneto, Friuli Venezia

Giulia, Trentino Alto Adige

Via Tarchetti n. 6, 20121,

MI

Bari Puglia e Molise Via Demetrio Marin n. 3,

70125, BA

Di seguito si fornisce un fac-simile della comunicazione da inoltrare alla competente

Ragioneria Territoriale dello Stato.

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Capitolo VI – Limiti alla circolazione del contante

238

Spett.le

RAGIONERIA TERRITORIALE DELLO STATO di …………….

Oggetto: Comunicazione violazione limitazioni all’utilizzo del denaro contante ex

art. 49, D.Lgs. n. 231/2007.

Il sottoscritto … in relazione alla propria attività di dottore commercialista, è stato incaricato

dalla società Alfa S.r.l., con sede in …, partita IVA/C.F. …, della tenuta delle relative scritture

contabili.

In relazione a tale adempimento è stato riscontrato, in sede di registrazione delle

movimentazioni contabili in partita doppia

che

La fattura n. … del … per un totale di € 5.200,00, IVA compresa, emessa dalla società nei

confronti del sig. … residente a ………………………, C.F ………………………

è stata regolata in contanti in unica soluzione, contravvenendo in tal modo alle limitazioni

disposte dall’art. 49, comma 1, D.Lgs. n. 231/2007.

Luogo, data ………………………

Firma

…………………………………………..

QUANDO SCATTA L’OBBLIGO DI COMUNICAZIONE

Da quanto sopra emerge che l’obbligo in questione sorge in capo al professionista se si

verificano una serie di presupposti soggettivi e oggettivi.

In particolare, si ritiene che i presupposti siano i seguenti

Obbligo di comunicazione: i

presupposti

deve essere commessa un’infrazione riguardante le limitazioni alla circolazione di denaro contante;

la notizia dell’infrazione deve essere appresa in relazione ai compiti di servizio assolti dal professionista e nei limiti delle attribuzioni dello stesso.

la violazione deve essere accertata da un soggetto destinatario delle disposizioni in materia di antiriciclaggio, quindi, per quel che ci interessa, da un dottore o ragioniere commercialista, da un consulente del lavoro, da un revisore contabile, da un notaio, da un avvocato, ed ancora da Tributaristi senza Albo, dai Ced edai Caf, ecc.;

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Capitolo VI – Limiti alla circolazione del contante

239

Il commercialista che, durante una cena tra amici, vede un suo commensale

consegnare 3.500 euro in contanti ad un terzo non è tenuto ad effettuare la

comunicazione.

In generale, non rilevano le notizie acquisite nel corso di attività espletate a titolo personale

o, comunque, non professionale.

6.5. Circolazione del contante: alcuni casi pratici Analizziamo, di seguito, alcune fattispecie concrete:

il primo caso riguarda la possibilità che il professionista venga incaricato

semplicemente di predisporre il bilancio d’esercizio.

In tale ipotesi:

la segnalazione delle eventuali infrazioni deve essere effettuata nei limiti del

predetto incarico;

al fine di assolvere la prestazione professionale, la società consegnerà al

professionista incaricato un bilancio di verifica, il libro dei beni ammortizzabili e

l’ulteriore documentazione necessaria alla redazione del rendiconto.

In tale situazione, appare alquanto difficile, in relazione al mandato conferito, che il

professionista venga in possesso di documentazione dalla quale potrà essere

riscontrata la violazione all’utilizzo di denaro contante.

Ciò in quanto, ad esempio, non gli sarà consegnata la prima nota, né gli estratti conti

bancari i cui saldi saranno stati verificati all’interno dell’azienda dagli addetti alla

contabilità. In tale situazione, il professionista non sarà in grado di riscontrare

eventuali violazioni concernenti l’utilizzo del denaro contante. Di conseguenza, le

autorità preposte ai controlli e all’irrogazione delle sanzioni non potranno contestare

al professionista di aver omesso la comunicazione dell’infrazione.

il secondo caso riguarda la tenuta della contabilità.

In tale ipotesi si evidenzia come la violazione della disposizione in esame possa

emergere anche dalle scritture contabili obbligatorie.

Obbligo di

comunicazione: la tempistica

La comunicazione al Ministero dell’Economia e delle Finanze deve essere effettuata entro trenta giorni dalla notizia della violazione. Pertanto, ai fini della tempestività della predetta comunicazione, non rileva la data in cui la violazione è stata commessa.

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Capitolo VI – Limiti alla circolazione del contante

240

Ad esempio, l’esistenza della violazione può essere desunta dalle seguenti scritture:

Finanziamento soci alla società:

Cassa a Finanziamento soci 3.500

Pagamento di una fattura ad un fornitore:

Debiti v/fornitori a Cassa 3.700

Incassata una fattura da un cliente:

Cassa a Credito verso clienti 3.100

Il professionista che ha ricevuto l’incarico di tenere la contabilità è quindi tenuto ad

effettuare la comunicazione nei casi in cui abbia registrato scritture che attestino la

commissione di irregolarità.

6.5.1. Pagamento delle fatture nelle transazioni commerciali

Le limitazioni all’uso del contante comporteranno l’incremento dei pagamenti delle fatture con le

seguenti modalità:

presso gli sportelli bancari tramite bonifico bancario;

presso qualsiasi ufficio postale tramite bollettino postale;

tramite Rid bancario o postale;

tramite Bonifico bancario da Remote Banking o Home Banking;

pagamento tramite Assegno Bancario o Assegno Postale;

pagamento tramite Assegno Circolare;

pagamento tramite cambiali o tratte;

pagamento a mezzo Ricevuta Bancaria.

Si riportano di seguito le soluzioni di alcune delle problematiche più frequenti nell’ambito del

pagamento delle fatture commerciali.

Pagamento secondo gli usi commerciali

Una fattura di importo pari ad euro 3.500 può essere pagata in contanti a 30-60-90 giorni?

R. Sì, è possibile il pagamento rateale in contanti, purché il frazionamento risulti da una dilazione

derivante da un accordo preventivo tra le parti.

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Capitolo VI – Limiti alla circolazione del contante

241

In ogni caso, permane il potere discrezionale dell'autorità amministrativa di verificare se la

dilazione configura un frazionamento artificioso e, in quanto tale, vietato.

Il pagamento a rate

Un cliente mi propone il pagamento di una fattura da3.600 euro mediante rate mensili da 900

euro. Posso accettare il pagamento?

R.In linea di massima possiamo dire che il pagamento non è ammesso. Tuttavia le parti possono

prevedere contrattualmente il pagamento rateizzato, ed in tal caso non vi sarebbe alcuna

violazione.

Si ricorda che rimane comunque fermo il potere dell’amministrazione finanziaria di valutare

l’operazione come artificiosamente frazionata.

Il saldo della fattura

Ho ricevuto una fattura da 3.300 euro. Posso pagare con assegno 1.000 euro e in contanti 2.000

euro?

R. Sì, perché il trasferimento in contanti è inferiore alla soglia ed il saldo avviene comunque con

uno strumento di pagamento tracciabile.

6.6. Deroga alla limitazione all’uso del contante

Il D.L. n. 16/2012, c.d. “Semplificazioni fiscali”, in vigore a decorrere dal 2 marzo 2012, ha previsto

all’art. 3, commi 1 e 2, l’esonero dalla limitazione dell’uso del contante per gli acquisti effettuati da

turisti con cittadinanza extra-UE, non residenti in Italia, presso specifici operatori.

Le ragioni di questa modifica sono dettate dal fatto che l’abbassamento del limite per la

circolazione del contante potesse penalizzare gli operatori turistici, soprattutto quelli che lavorano

molto con gli stranieri.

L’esonero dalla limitazione all’uso del contante riguarda le prestazioni di servizi e le cessioni di

beni effettuate in Italia da:

commercianti al minuto e soggetti assimilati ex art. 22, DPR n. 633/72 (ad esempio, alberghi,

ristoranti).

agenzie di viaggio e turismo ex art. 74-ter, DPR n. 633/72;

L’esonero e previsto nei confronti di persone fisiche:

con cittadinanza diversa da quella italiana, comunitaria ovvero di uno Stato appartenente

allo SEE (Spazio Economico Europeo);

non residenti in Italia.

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Capitolo VI – Limiti alla circolazione del contante

242

Se un turista straniero acquista un gioiello il cui prezzo è pari a 3.500 euro, può pagare in contanti

e lo stesso vale per il pagamento del conto relativo al soggiorno presso una struttura alberghiera.

Viceversa, se un turista straniero fruisce della prestazione professionale di un notaio, il cui

compenso è superiore a 2.999,99 euro, il pagamento dovrà essere effettuato esclusivamente con

mezzi di pagamento tracciabili (assegno bancario o circolare non trasferibile, bonifico bancario,

carta di credito, eccetera).

Tale deroga è condizionata all’invio di un’apposita comunicazione preventiva all’Agenzia delle

Entrate.

Oltre alla comunicazione gli operatori interessati devono rispettare i seguenti ulteriori

adempimenti:

all’atto dell’operazione, acquisire fotocopia del passaporto del cessionario e/o del

committente ed un’autocertificazione di quest’ultimo, attestante che non è cittadino

italiano né di uno dei Paesi dell’Unione europea o dello Spazio economico europeo, e che è

residente al di fuori del territorio dello Stato;

nel primo giorno feriale successivo all’operazione, versare il denaro contante incassato in

un conto corrente intestato al cedente o al prestatore consegnando all’intermediario le

fotocopie del passaporto dell'acquirente e del documento emesso (fattura, ricevuta o

scontrino fiscale). Il numero del conto in oggetto dovrà essere indicato nella

comunicazione preventiva da inviare all’Agenzia delle Entrate.

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Capitolo VI – Limiti alla circolazione del contante

243

Le operazioni in contanti legate al turismo di importo pari o superiore a mille euro vanno inoltre

comunicate all'Agenzia delle Entrate. Le modalità tecniche e i termini sono quelli stabiliti per lo

"spesometro"

ADEMPIMENTI

Prima dell’operazione Durante l’operazione Dopo l’operazione

Inviare preliminarmente

comunicazione telematica

all’Agenzia delle Entrate

Acquisire fotocopia del

passaporto e

autocertificazione del cliente

attestante la cittadinanza e la

residenza

Versare entro il giorno lavorativo

successivo l’importo contanti

della transazione sul conto

corrente.

Inviare la comunicazione

polivalente.

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Capitolo VII – Antiriciclaggio e organi di controllo

244

7. ANTIRICICLAGGIO E ORGANI DI CONTROLLO

7.1. Premessa

Prima di procedere alla trattazione è necessario distinguere i seguenti casi:

7.2. Gli organi di controllo presso le società destinatarie del D.Lgs. 231/2007

L’art. 52 del D.Lgs. n.231/2007 stabilisce che gli organi di controllo presso i soggetti destinatari

della normativa antiriciclaggio devono vigilare sull’osservanza delle norme contenute nel decreto.

COLLEGIO SINDACALE

ORGANI DI CONTROLLO

REVISORI CONTABILI

SOCIETA’ DI REVISIONE

CONSIGLIO DI SERVEGLIANZA

COMITATO DI CONTROLLO DI GESTIONE

Organi di controllo

Presso soggetti destinatari della

normativa antiriciclaggio

Altre società commerciali

Obblighi sanciti dall’art. 52 D.Lgs.

231/2007

Solo controllo di

legalità

Anche controllo

contabile

Esoneri di cui

all’art. 12 comma 3

bis D.Lgs

Obblighi di cui

all’art. 13 D.Lgs.

231/2007

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Capitolo VII – Antiriciclaggio e organi di controllo

245

L’art.52 del D.Lgs. n.231/2007 riguarda esclusivamente gli organi di controllo presso

le società destinatarie del decreto stesso e non tutti gli organi di controllo.

Dovranno pertanto rispettare gli obblighi previsti dall’art. 52 gli organi di controllo delle

banche, degli istituti di pagamento, delle attività di gestione di case da gioco, delle società

professionali tra iscritti nell’albo dei dottori commercialisti ed esperti contabili, ecc.

Gli organi di controllo delle altre società commerciali, invece, non sono sottoposti a quanto

stabilito nell’art.52.

Quanto agli obblighi, gli organi di controllo presso i soggetti sopra elencati dovranno:

comunicare senza ritardo alle autorità di vigilanza di settore tutti gli atti o i fatti di cui

vengono a conoscenza nell’esercizio dei propri compiti, che possano costituire una

violazione delle disposizioni da queste emanate ai sensi dell’art. 7, comma 2, del decreto;

comunicare senza ritardo al titolare dell’attività, o al legale rappresentante o a un suo

delegato, le infrazioni all’obbligo di segnalazione delle operazioni sospette di cui hanno

notizia;

comunicare entro trenta giorni al Ministero dell’economia e delle finanze le infrazioni alle

disposizioni relative alle limitazioni all’uso del contante e dei titoli al portatore di cui hanno

notizia;

comunicare entro trenta giorni alla autorità di vigilanza di settore le infrazioni alle violazioni

degli obblighi di registrazione di cui hanno notizia.

Come può facilmente desumersi dai punti di cui sopra, nel caso in cui si riscontrino violazioni negli

obblighi di segnalazione delle operazioni sospette, il collegio sindacale non dovrà inviare una

segnalazione alla Uif, ma al titolare dell’attività o al legale rappresentante o a un suo delegato

l’infrazione dell’obbligo.

Al fine di poter valutare la necessità di una segnalazione dell’operazione, gli indicatori a cui fare

riferimento sono:

Revisori di società di interesse

pubblico

Indicatori emanati dalla Banca d’Italia con la

Delibera n. 61 del 30.01.2013 (vedi allegato)

Revisori di altre società

(comunque soggette alla

disciplina antiriciclaggio)

Indicatori con decreto del 16.04.2010

(pubblicato nella G.U. n. 101 del 3-5-2010 -

Serie Generale)

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Capitolo VII – Antiriciclaggio e organi di controllo

246

Società di interesse pubblico

Sono società di interesse pubblico, ai sensi dell’art. 16 del D.Lgs. n. 39 del 2010:

a) le società italiane emittenti valori mobiliari ammessi alla negoziazione su mercati

regolamentati italiani e dell'Unione europea e quelle che hanno richiesto tale ammissione

alla negoziazione;

b) le banche;

c) le imprese di assicurazione di cui all'articolo 1, comma 1, lettera u), del codice delle

assicurazioni private;

d) le imprese di riassicurazione di cui all'articolo 1, comma 1, lettera cc), del codice delle

assicurazioni private, con sede legale in Italia, e le sedi secondarie in Italia delle imprese

di riassicurazione extracomunitarie di cui all'articolo 1, comma 1, lettera cc-ter), del

codice delle assicurazioni private;

e) le società emittenti strumenti finanziari, che, ancorche' non quotati su mercati

regolamentati, sono diffusi tra il pubblico in maniera rilevante;

f) le società di gestione dei mercati regolamentati;

g) le società che gestiscono i sistemi di compensazione e di garanzia;

h) le società di gestione accentrata di strumenti finanziari;

i) le società di intermediazione mobiliare;

j) le società di gestione del risparmio;

k) le società di investimento a capitale variabile;

l) gli istituti di pagamento di cui alla direttiva 2009/64/CE;

m) gli istituti di moneta elettronica;

n) gli intermediari finanziari di cui all'articolo 107 del TUB.

Al contrario, è definitivamente sancito l’esonero dagli obblighi di:

adeguata verifica della clientela;

Identificazione e verifica dell’identità del cliente e del titolare effettivo;

di registrazione;

di conservazione dei dati;

di segnalazione delle operazioni sospette.

Gli organi di controllo presso i destinatari della normativa antiriciclaggio sono esonerati da:

adeguata verifica della clientela;

identificazione e verifica dell’identità del cliente e del titolare effettivo;

adozione del fascicolo della clientela;

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Capitolo VII – Antiriciclaggio e organi di controllo

247

registrazione dei dati;

segnalazione delle operazioni sospette.

Gli obblighi di cui all’art. 52 gravano in capo a ciascun componente del collegio,

sindacale e non sull’intero collegio, così come chiarito recentemente dal MEF.

Infatti, a fronte delle violazioni delle disposizioni di cui all’art. 52 D.Lgs. 231/2007, l’art. 55

prevede l’irrogazione di una sanzione di tipo penale, che, in quanto tale, deve essere

necessariamente personale.

7.3. Organi di controllo contabile presso le società non destinatarie del D.Lgs.

231/2007

Con riferimento alle società non destinatarie della normativa antiriciclaggio è sancito l’esonero,

per i componenti degli organi di controllo, degli obblighi di:

adeguata verifica della clientela,

di registrazione e conservazione dei dati,

di segnalazione delle operazioni sospette

Tuttavia, se al collegio sindacale è affidato il controllo contabile, i suoi componenti, in quanto

iscritti al registro dei revisori contabili, sono soggetti agli obblighi antiriciclaggio.

Organi di controllo incaricati del solo controllo

sull’amministrazione

Organi di controllo incaricati anche del

controllo contabile

Sono esonerati i sindaci che svolgono

esclusivamente il controllo legale, in quanto la

loro attività consiste essenzialmente nella

vigilanza sull’osservanza della legge e dello

statuto nonché sul rispetto dei principi di

corretta amministrazione.

Tuttavia il collegio sindacale non può ritenersi

del tutto esonerato dal considerare la disciplina

antiriciclaggio: nell’adempimento dei propri

doveri esso è infatti tenuto a vigilare

sull’applicazione e sul generale rispetto della

Se al collegio sindacale è affidato il controllo

contabile, i suoi componenti, in quanto iscritti

nel registro dei revisori contabili, sono soggetti

agli obblighi di cui al D. Lgs. 231/2007.

Il relativo obbligo grava su ciascun

componente l’organo collegiale, tenuto alla

adeguata verifica della clientela, alla

registrazione dei dati nel proprio archivio

antiriciclaggio e all’eventuale segnalazione

sospette.

Trattandosi di obblighi penalmente sanzionati

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Capitolo VII – Antiriciclaggio e organi di controllo

248

normativa antiriciclaggio, comunicando senza

ritardo le eventuali infrazioni riscontrate.

gravanti sui singoli componenti (e non

sull’organo collegiale), la verbalizzazione del

dissenso da parte di uno dei Sindaci non lo

libera automaticamente da eventuali

responsabilità. La responsabilità verrà invece

valutata secondo il caso concreto.

Nel caso in cui la revisione legale dei conti sia

svolta non dai sindaci ma da un revisore

esterno o da una società di revisione,

all’adeguata verifica dovranno provvedere

questi ultimi.

È da chiarire se gli organi di controllo delle società non soggette alla disciplina antiriciclaggio che

non svolgono attività di revisione contabile siano tenuti o meno alla comunicazione delle

operazioni in contanti ultra-soglia.

Secondo il CNDCEC (Nota Esplicativa Antiriciclaggio: D. Lgs. 25 settembre 2009, n. 151 –

Disposizioni integrative e correttive del D. Lgs. 21 novembre 2007, n. 231) gli organi di controllo

delle società non soggette agli obblighi antiriciclaggio non sono tenuti a comunicare al MEF le

violazioni alle limitazioni all’uso del contante e dei titoli al portatore in quanto si tratta di una

verifica di tipo contabile e perciò estranea alle funzioni del collegio sindacale che svolge solo il

controllo legale.

Tuttavia l’interpretazione non è pacifica. Pochi giorni fa, infatti, il MEF, ha chiarito che, anche

qualora il collegio sindacale non sia investito della funzione di revisione legale, è comunque

tenuto a comunicare le operazioni in contanti ultra-soglia. Effettivamente, dall’analisi dell’art. 12,

comma 3-bis, si può facilmente desumere come i componenti degli organi di controllo siano

esonerati soltanto dagli obblighi di cui al Titolo II, Capi I, II e III, e non dalle disposizioni di cui all’art.

51, collocato nel Titolo III.

In ogni caso, si torna a ribadire che gli obblighi antiriciclaggio, tra cui, ovviamente, anche le

disposizioni in materia di circolazione del contante, gravano su ciascun Sindaco, e non sull’intero

Collegio.

Con la circolare 35/IR del 3.12.2013 il CNDCEC ha fortemente criticato tale orientamento.

Il MEF ha infatti adottato un’interpretazione strettamente letterale della norma, secondo la quale

l’esenzione di cui all’art. 12, comma 3-bis deve ritenersi circoscritta alle disposizioni di cui al Titolo

II , capi I, II e III, mentre l’obbligo di comunicazione di cui all’art.51 è inserito nel Titolo III del

decreto.

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Capitolo VII – Antiriciclaggio e organi di controllo

249

Il CNDCEC contesta tale posizione sottolineando che la stessa, pur essendo perfettamente

condivisibile dall’analisi letterale della norma, non tiene conto del profilo operativo

A seguito delle precisazioni del MEF gli obblighi in tema di antiriciclaggio per gli organi di controllo

possono essere così riassunti:

UN BREVE RIEPILOGO

Organi di controllo

presso società

destinatarie del D.

Lgs. 231/2007

Organi di controllo

presso società non

destinatarie (NO

REVISIONE

CONTABILE)

Organi di

controllo

CONTABILE

presso società

non

destinatarie

Vigilanza sul rispetto della

normativa antiriciclaggio SI SI SI

Adeguata verifica della clientela NO NO SI

Registrazione e conservazione

dei dati NO NO SI

Segnalazione di operazioni

sospette NO

NO

(ma la UIF può

comunque tenerne

conto)

SI

Obblighi di comunicazione

previsti dall’art. 52 SI NO NO

Obblighi di comunicazione

previsti dall’art. 51 (limitazioni

uso contante)

SI SI SI

Con specifico riferimento all’obbligo di segnalazione da parte dei componenti del Collegio

sindacale, l’Uif è tornato a fornire importanti chiarimenti. Riportiamo di seguito le risposte fornite.

1) Nel caso di collegio sindacale con funzione di revisione legale dei conti, l’obbligo di

effettuare la segnalazione di operazione sospetta grava sul collegio, che lo ottempera a mezzo

del suo presidente o su ciascuno dei componenti il collegio?

Risposta: Il collegio sindacale inteso come organo non è destinatario dell’obbligo di

segnalazione delle operazioni sospette previsto dall’articolo 41 del dlgs. n. 231/2007. Ai sensi

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Capitolo VII – Antiriciclaggio e organi di controllo

250

dell’art. 52, comma 2, lett. b) del medesimo decreto, il collegio sindacale di società destinatarie

degli adempimenti antiriciclaggio deve però comunicare al titolare dell’attività, al legale

rappresentante o al delegato alle segnalazioni di operazioni sospette «le infrazioni di cui all’art.

41» di cui ha notizia. L’inadempienza di tale obbligo è punita con la reclusione fino a un anno e

con la multa da 100 a 1.000 euro.

Qualora il collegio sindacale eserciti la revisione legale dei conti i singoli componenti del collegio

sono invece obbligati alla segnalazione delle operazioni sospette alla Uif, dal momento che essi

hanno la qualifica di revisori legali iscritti nell’apposito registro (cfr. art. 2409-bis c.c.) e sono

quindi destinatari degli obblighi antiriciclaggio ai sensi dell’art. 13 del dlgs n. 231/2007.

2) Nella segnalazione di operazione sospetta da parte del collegio sindacale, la registrazione

del soggetto segnalante deve avvenire a cura del presidente del collegio sindacale? Nel caso

essendo previsto solo lo spazio per nome e cognome di una persona fisica come si fa ad

indicare che la segnalazione è una scelta dell’organo e non del singolo professionista

nell’ambito della procedura telematica?

R. Considerato quanto sopra indicato, l’eventuale segnalazione di operazione sospetta sarà

inviata alla Uif dal singolo revisore legale dei conti.

3) L’art. 12, comma 3-bis dlgs. 231/07 esclude espressamente gli organi di controllo della

società dagli obblighi di segnalazione di operazione sospetta allorquando lo stesso organo non

fosse delegato anche al controllo contabile della società. In questi casi, tuttavia eventuali

segnalazioni di operazioni sospette effettuate dal collegio sindacale (magari per esimersi da

responsabilità di concorso nel reato degli amministratori) verrebbero rigettate dalla Uif o

costituirebbero pur sempre segnalazioni oggetto di analisi?

R. Eventuali comunicazioni inviate alla Uif dal collegio sindacale (anche se non incaricato di

esercitare la revisione legale dei conti) sarebbero tenute in considerazione dall’Unità nell’ambito

della propria attività istituzionale. Come detto, il collegio sindacale non è tenuto in quanto tale

agli obblighi di segnalazione delle operazioni sospette, ma a quelli di cui all’articolo 52 del dlgs n.

231/2007.

4) Gli indicatori di anomalia a cui devono far riferimento i sindaci/revisori o i revisori unici di

società non quotate sono: a) gli indici dei professionisti; b) quelli previsti per le società di

revisione.

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Capitolo VII – Antiriciclaggio e organi di controllo

251

R. Sulla base delle modifiche apportate dal dlgs 27 gennaio 2010, n. 39 alla disciplina della

revisione legale dei conti annuali e dei conti consolidati, l’articolo 13 del dlgs n. 231/2007

distingue: a) i revisori legali e le società di revisione con incarichi di revisione su enti di interesse

pubblico; b) i revisori legali e le società di revisione senza incarichi sui medesimi enti.

Nei confronti dei primi si applicano gli indicatori recentemente emanati dalla Banca d’Italia con

provvedimento del 30 gennaio 2013; ai secondi si riferiscono gli indicatori previsti dal decreto del

ministero della giustizia del 16 aprile 2010.

7.4. I revisori legali dei conti

Il D.Lgs. n. 231/2007 dedica ai revisori legali dei conti l’art. 13, definendo tali:

Le società di revisione iscritte nell’albo speciale di cui all’art. 161 TUF;

I soggetti iscritti nel registro dei revisori contabili.

I revisori legali dei conti sono sottoposti ai seguenti obblighi antiriciclaggio:

- Adeguata verifica della clientela e controllo dei dati acquisiti nello svolgimento della

propria attività professionale

- Conservazione e registrazione dei dati

- Segnalazione delle operazioni sospette

- Comunicazione al MEF delle infrazioni alle disposizioni in materia di limitazioni all’uso del

contante e dei titoli al portatore

- Formazione del personale.

Si riporta di seguito una breve tabella riepilogativa, rimandando, per approfondimenti, alla

precedente trattazione.

OBBLIGHI DEI REVISORI CONTABILI

Obblighi di

adeguata verifica

della clientela

Il revisore, all’atto del conferimento dell’incarico di revisore, dovrà

identificare la persona fisica che conferisce l’incarico di revisione,

verificando l’esistenza in capo alla stessa del potere di legale

rappresentanza (a meno che il revisore non sia stato nominato nell’atto

costitutivo).

I revisori dovranno, pertanto, adempiere agli obblighi di adeguata verifica

secondo le stesse modalità previste per i professionisti di cui al comma 1

dell’art. 12:

tutte le volte che l’operazione sia di valore indeterminato o non

determinabile;

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Capitolo VII – Antiriciclaggio e organi di controllo

252

quando vi è sospetto di riciclaggio o di finanziamento del

terrorismo, indipendentemente da qualsiasi deroga, esenzione o

soglia applicabile;

quando vi sono dubbi sulla veridicità o sull’adeguatezza dei dati

precedentemente ottenuti ai fini dell’identificazione di un cliente.

Registrazione e

conservazione dei

dati

Ai revisori contabili si applicano le disposizioni le norme riferite ai

professionisti.

Diversamente dalla società di revisione iscritte nell’albo speciale tenuto

dalla Consob, per le quali è obbligatoria l’istituzione dell’archivio unico

informatico (AUI), i revisori contabili possono optare:

per l’archivio unico informatico;

per il registro della clientela ai fini antiriciclaggio.

Segnalazione delle

operazioni

sospette

Sui revisori contabili grava l’obbligo di segnalazione di cui all’art 41 del

decreto, che li richiama espressamente tra i soggetti obbligati. Come i

professionisti, ai fini della segnalazione i revisori contabili devono utilizzare

gli indicatori di anomalia contenuti nel decreto del Ministero della giustizia

16 aprile 2010.

Comunicazione al

MEF delle

violazioni alle

limitazioni dell’uso

del contante

Sui revisori grava l’obbligo di comunicazione al Ministero dell’Economia e

delle Finanze delle infrazioni alle disposizioni in materia di limitazioni

all’uso del contante e dei titoli al portatore di cui agli artt. 49, commi 1, 5, 6,

7, 12, 13, 14 e 50 (“misure ulteriori”).

Formazione del

personale

L’art. 54 impone ai revisori l’adozione di misure di adeguata formazione del

personale e dei collaboratori, finalizzate alla corretta applicazione delle

disposizioni del decreto stesso.

Obblighi

informativi verso la

UIF

I revisori hanno l’obbligo di fornire alla UIF gli ulteriori dati e informazioni,

finalizzati allo svolgimento delle proprie attività istituzionali ovvero

all’approfondimento investigativo della segnalazione.

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Capitolo VIII – Le sanzioni

253

8. LE SANZIONI

8.1. I principi generali Il sistema sanzionatorio è articolato in sanzioni penali ed amministrative, rivolte sia ai destinatari

della normativa antiriciclaggio che ai privati.

In materia di violazioni amministrative antiriciclaggio trovano applicazione i principi della legge

689/1981 in tema di legalità e soggettività.

I principi appena esposti assumono particolare rilievo ove si vogliano richiamare le disposizioni in

tema di “concorso”, “solidarietà” e “non trasferibilità dell’obbligazione”.

Sanzioni antiriciclaggio (penali e amministrative)

Ai privati che non ottemperano alle disposizioni in materia di circolazione del denaro contante e degli altri mezzi di pagamento, oppure che non rispettano gli obblighi di collaborazione sanciti dalla disciplina antiriciclaggio

Ai destinatari degli obblighi antiriciclaggio che non rispettano correttamente gli adempimenti di collaborazione con le Autorità competenti

Principio di legalità: nessuno può essere assoggettato a sanzioni amministrative se non in forza di una legge che sia entrata in vigore prima della commissione dellaviolazione (art. 1).

Principio di soggettività: ciascuno è responsabile della propria azione od omissione, cosciente e volontaria, sia essa dolosa o colposa (art. 3, comma 1). Non si può pertanto parlare di violazione se il soggetto era incapace di intendere e di volere al momento del fatto, o ha commesso il fatto nell’adempimento di un dovere o nell’esercizio di una facoltà legittima o in stato di necessità o di legittima difesa (art. 4), ovvero in caso di errore sul fatto, quando l’errore non è ascrivibile a colpa dell’autore (art. 3, comma 2).

Sanzioni amministrative antiriciclaggio: principi cardine

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Capitolo VIII – Le sanzioni

254

8.2. La depenalizzazione (D.lgs. n. 8/2016) Novità importanti sono state introdotte in tema di sanzioni antiriciclaggio dal decreto legislativo in

materia di depenalizzazione.

DECRETO LEGISLATIVO 15 gennaio 2016, n. 8 Disposizioni in materia di

depenalizzazione, a norma dell'articolo 2, comma 2, della legge 28 aprile 2014, n. 67.

(GU Serie Generale n.17 del 22-1-2016)

Entrata in vigore del provvedimento: 06/02/2016

Art. 1 Depenalizzazione di reati puniti con la sola pena pecuniaria ed esclusioni

Concorso Se più persone concorrono in una violazione, ciascuna di esse soggiace alla sanzione per questa disposta (art. 5). Si pensi, in tal senso, all’emissione a firma congiunta di un assegno bancario di importo superiore alla soglia di legge, privo della clausola di non trasferibilità.

Non trasferibilità

dell’obbligazione

Non trasmissibilità agli eredi dell’obbligazione di pagare la somma per la violazione

Responsabilità solidale

Si concretizza, come noto, nell’obbligo di pagare la sanzione pecuniaria del trasgressore con diritto di rivalsa per intero nei confronti di quest’ultimo.Vengono individuati quali soggetti tenuti al pagamento in solido (art. 6):

- il proprietario della cosa che è servita a commettere la violazione;

- la persona rivestita dell’autorità o incaricata della direzione o della vigilanza, se la violazione è commessa da chi, pur capace di intendere e di volere, è soggetto all’altrui autorità, direzione o vigilanza;

- le persone giuridiche o l’ente privo di personalità giuridica o, comunque, l’imprenditore, se autore della violazione è un rappresentante o dipendente.

L’art. 59 del decreto 231/2007 specifica che per le violazioni amministrative antiriciclaggio tale responsabilità solidale sussiste anche quando l’autore della violazione non è stato identificato, ovvero quando lo stesso non è più perseguibile ai sensi della Legge n. 689/1981.

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Capitolo VIII – Le sanzioni

255

1. Non costituiscono reato e sono soggette alla sanzione amministrativa del pagamento di

una somma di denaro tutte le violazioni per le quali e' prevista la sola pena della multa o

dell'ammenda.

La nuova sanzione amministrativa è determinata sulla base di quella che era la misura della

pena pecuniaria prevista.

Sanzione da euro 5.000 ad euro 10.000 per i reati puniti con la multa o l’ammenda non superiore,

nel massimo, a 5.000 euro,

Sanzione amministrativa da euro 5.000 ad euro 30.000 per i reati puniti con la multa o l’ammenda

non superiore, nel massimo, a 20.000 euro,

Sanzione amministrativa da euro 10.000 ad euro 50.000 per i reati puniti con la multa o

l’ammenda superiore a 20.000 euro.

Come noto, l’inosservanza delle misure antiriciclaggio dava luogo all’applicazione delle seguenti

sanzioni penali in capo al professionista (previste dall’art. 55 del decreto 231/2007).

SANZIONI PENALI PREVISTE PER IL PROFESSIONISTA

Il professionista che contravviene alle disposizioni in tema di adeguata verifica della clientela

concernenti l'obbligo di identificazione, è punito con la multa da 2.600 a 13.000 euro.

Il professionista che omette di effettuare la registrazione di cui all'articolo 36, ovvero la effettua

in modo tardivo o incompleto è punito con la multa da 2.600 a 13.000 euro.

I soggetti incaricati del controllo di gestione comunque denominati presso i soggetti destinatari

della normativa che omettono le comunicazioni previste dall’art. 52 del D.Lgs. 231/2007 sono

puniti con la reclusione fino a un anno e con la multa da 100 a 1.000 euro.

Reati per i quali è prevista la sola pena della multa o dell’ammenda

Decreto legislativo recante disposizioni in materia di depenalizzazione

Le violazioni in oggetto non costituiscono più reato e sono soggette alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro

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Capitolo VIII – Le sanzioni

256

Chi, essendovi tenuto, viola i divieti di comunicazione di cui agli articoli 46, comma 1, e 48,

comma 4, è punito con l'arresto da sei mesi a un anno o con l'ammenda da 5.000 a 50.000 euro.

Cosa ha comportato, quindi, l’approvazione del decreto depenalizzazione in materia

antiriciclaggio?

Come è stato sopra ricordato, con il decreto in oggetto viene previsto che non costituiscono più

reato e sono soggette a sanzione amministrativa tutte le violazioni per le quali è prevista la sola

pena della multa o dell’ammenda.

La depenalizzazione si applica anche ai reati che, nelle ipotesi aggravate, sono puniti con la pena

detentiva, sola, alternativa o congiunta a quella pecuniaria.

In tal caso, le ipotesi aggravate sono da ritenersi fattispecie autonome di reato

La norma ha efficacia retroattiva!!

Come sappiamo anche la disciplina antiriciclaggio contemplava delle violazioni penalmente

rilevanti per le quali è prevista esclusivamente la pena pecuniaria.

Con specifico riferimento ai professionisti tenuti al rispetto degli obblighi antiriciclaggio, possiamo

richiamare nello schema che segue le principali novità introdotte.

Decreto legislativo recante disposizioni in materia di depenalizzazione

Dal 06.02.2016 sono soggette alla mera sanzione amministrativa le violazioni per le quali è prevista la sola sanzione penale della multa o dell’ammenda

NO “trasformazione”, nel caso in cui è prevista una pena detentiva.

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Capitolo VIII – Le sanzioni

257

SANZIONI PENALI PRIMA

PREVISTE

SONO STATE INCISE

DAL DECRETO

DEPENALIZZAZIONE?

ATTUALE SANZIONE

Il professionista che contravviene

alle disposizioni in tema di

adeguata verifica della clientela

concernenti l'obbligo di

identificazione, è punito con la

multa da 2.600 a 13.000 euro.

Si, in quanto è prevista

la sola multa

Dal 06.02.2016 la condotta non

è più penalmente rilevante, ma

è prevista una sanzione

amministrativa da euro 5.000

ad euro 30.000.

Il professionista che omette di

effettuare la registrazione di cui

all'articolo 36, ovvero la effettua in

modo tardivo o incompleto è punito

con la multa da 2.600 a 13.000

euro.

Si, in quanto è prevista

la sola multa

Dal 06.02.2016 la condotta non

è più penalmente rilevante, ma

è prevista una sanzione

amministrativa da euro 5.000

ad euro 30.000.

I soggetti incaricati del controllo di

gestione comunque denominati

presso i soggetti destinatari della

normativa che omettono le

comunicazioni previste dall’art. 52

del D.Lgs. 231/2007 sono puniti con

la reclusione fino a un anno e con

la multa da 100 a 1.000 euro.

No, perché, oltre alla

multa, è prevista la

reclusione

-

Chi, essendovi tenuto, viola i divieti

di comunicazione di cui agli articoli

46, comma 1, e 48, comma 4, è

punito con l'arresto da sei mesi a un

anno o con l'ammenda da 5.000 a

50.000 euro.

No, perché, oltre alla

multa, è previsto

l’arresto

-

Come abbiamo avuto modo di analizzare, non sono state eliminate le sanzioni antiriciclaggio, ma

le condotte penalmente rilevanti sono soggette alla sola sanzione amministrativa.

E’ tuttavia da rilevare come quest’ultima è sicuramente più elevata, in termini economici, di quella

prima prevista dal D.Lgs. 231/2007.

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Capitolo VIII – Le sanzioni

258

PRIMA DAL 06.02.2016

Multa di importo pari a 13.000

euro

Sanzione amministrativa da 5.000 a

30.000 euro

Inoltre, la “forbice” prevista dal legislatore appare sicuramente molto ampia: la sanzione può infatti

essere compresa tra i 5.000 e i 30.000 euro. Questo punto va contro tutte le istanze finora

avanzate.

Nonostante l’intervento riformatore, ci si augura quindi che il legislatore prenda contezza

dell’attuale e persistente inadeguatezza del sistema sanzionatorio e possa rivedere interamente la

materia.

Come sottolineato anche dalla Fondazione Nazionale dei Dottori Commercialisti con il documento

del 15 settembre 2015, il recepimento della IV Direttiva comunitaria antiriciclaggio potrebbe infatti

rappresentare un utile momento per rivedere, tra l’altro, anche l’attuale sistema sanzionatorio.

L’inadeguatezza e la non proporzionalità del sistema sanzionatorio previsto dal D.Lgs. n. 231/2007

è stato infatti più volte oggetto di attenzione, e, già da tempo, opera presso il Ministero

dell’economia e delle finanze un tavolo tecnico volto alla revisione delle sanzioni irrogabili in caso

di violazione della disciplina antiriciclaggio.

La speranza è quella che le sanzioni penali siano relegate ai soli casi in cui la violazione sia

connessa all’utilizzo di dati e di documenti falsi, senza che possano rilevare, invece, mere

inefficienze organizzative degli studi.

Con un comunicato stampa del 17 novembre 2015 anche il Consiglio nazionale dei dottori

commercialisti ed esperti contabili ha espresso tutte le sue perplessità in merito alle prospettate

riforme

Sanzione massima

A SEGUITO DELLA DEPENALIZZAZIONE LA SANZIONE E’ PIU’ CHE RADDOPPIATA!

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Capitolo VIII – Le sanzioni

259

Come ha spiegato il presidente Gerardo Longobardi “nel predisporre gli schemi dei decreti

legislativi attuativi della delega contenuta nella legge n. 67/2014, relativa alla revisione del sistema

sanzionatorio vigente – spiega - si è posta l’attenzione anche su alcune sanzioni penali previste dalla

normativa antiriciclaggio. Ne sono risultate depenalizzate, seppure indirettamente, le condotte

previste dall’art. 55 del d.lgs. 231/2007, relative alla violazione degli obblighi di identificazione del

cliente e di quelli di registrazione dei dati e delle informazioni acquisiti per l’adeguata verifica della

clientela.

Un intervento che, paradossalmente, determinerà un sostanziale raddoppio dell’edittalità delle

sanzioni pecuniarie attualmente previste a carico dei professionisti. La sanzione minima aumenterà

infatti da € 2.600 a € 5.000 e quella massima da € 13.000 a € 30.000”.

Il Consigliere nazionale delegato all’antiriciclaggio, Attilio Liga, ha inoltre sottolineato come

l’intervento riformatore mal si collochi nell’attuale contesto, in quanto non tiene minimamente in

considerazione gli importanti lavori svolti dal tavolo tecnico istituito presso il Ministero

dell’economia e delle finanze.

L’auspicio è quindi quello che “in sede di dibattito parlamentare si attui il necessario coordinamento

tra le disposizioni generali contenute negli schemi dei provvedimenti attuativi della legge n. 67/2014

e l’esigenza di revisione delle sanzioni antiriciclaggio previste a carico dei professionisti, che già

nella loro formulazione attuale appaiono assolutamente sproporzionate e irragionevoli. Questa, del

resto, è un’esigenza condivisa anche dalle istituzioni, al punto da aver promosso la nascita del tavolo

tecnico”.

Decreto depenalizzazione: la posizione del CNDCEC

Vengono condivisi gli obiettivi generali del decreto, volto a depenalizzare alcune fattispecie di reato

In materia di antiriciclaggio, però, la disposizione non tiene conto di una serie di problematiche segnalate da tempo, e non si coordina con le attuali prospettive di riforma

Si produce “un aggravio insostenibile delle sanzioni pecuniarie in corrispondenza di condotte che costituiscono il più delle volte inadempimenti formali”

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Capitolo VIII – Le sanzioni

260

8.3. Le sanzioni

LE SANZIONI PENALI

L’inosservanza delle misure antiriciclaggio dà luogo all’applicazione delle seguenti sanzioni

penali(previste dall’art. 55 del decreto 231/2007) in capo al professionista.

SANZIONI PENALI PREVISTE PER IL PROFESSIONISTA

Il professionista che contravviene alle disposizioni in tema di adeguata verifica della clientela

concernenti l'obbligo di identificazione, è punito con la multa da 2.600 a 13.000 euro

DEPENALIZZAZIONE (dal 06.02.2016)

Il professionista che omette di effettuare la registrazione di cui all'articolo 36, ovvero la effettua

in modo tardivo o incompleto è punito con la multa da 2.600 a 13.000 euro

DEPENALIZZAZIONE (dal 06.02.2016)

I soggetti incaricati del controllo di gestione comunque denominati presso i soggetti destinatari

della normativa che omettono le comunicazioni previste dall’art. 52 del D.Lgs. 231/2007 sono

puniti con la reclusione fino a un anno e con la multa da 100 a 1.000 euro.

Chi, essendovi tenuto, viola i divieti di comunicazione di cui agli articoli 46, comma 1, e 48,

comma 4, è punito con l'arresto da sei mesi a un anno o con l'ammenda da 5.000 a 50.000 euro.

Anche ai soggetti che non sono tenuti agli adempimenti previsti dalla normativa antiriciclaggio

possono essere irrogate sanzioni penali. Analizziamole attraverso lo schema che segue.

SANZIONI PENALI PREVISTE PER GLI ALTRI SOGGETTI

L'esecutore dell'operazione che omette di indicare le generalità del soggetto per conto del quale

eventualmente esegue l'operazione o le indica false è punito con la reclusione da sei mesi a un

anno e con la multa da 500 a 5.000 euro.

L'esecutore dell'operazione che non fornisce informazioni sullo scopo e sulla natura previste dal

rapporto continuativo o dalla prestazione professionale o le fornisce false è punito con l'arresto

da sei mesi a tre anni e con l'ammenda da 5.000 a 50.000 euro.

Chiunque, al fine di trarne profitto per sé o per altri, indebitamente utilizza, non essendone

titolare, carte di credito o di pagamento, ovvero qualsiasi altro documento analogo che abiliti al

prelievo di denaro contante o all'acquisto di beni o alla prestazione di servizi, è punito con la

reclusione da uno a cinque anni e con la multa da 310 a 1.550 euro. Alla stessa pena soggiace

chi, al fine di trarne profitto per sé o per altri, falsifica o altera carte di credito o di pagamento o

qualsiasi altro documento analogo che abiliti al prelievo di denaro contante o all'acquisto di beni

o alla prestazione di servizi, ovvero possiede, cede o acquisisce tali carte o documenti di

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Capitolo VIII – Le sanzioni

261

provenienza illecita o comunque falsificati o alterati, nonché ordini di pagamento prodotti con

essi.

SANZIONI AMMINISTRATIVE

Relativamente alle infrazioni in materia di obblighi antiriciclaggio da parte dei soggetti destinatari

della normativa stessa, l’articolo 57 del D.Lgs. 231/2007 prevede l’applicazione di sanzioni

amministrative pecuniarie:

SANZIONI AMMINISTRATIVE

Sanzione da euro 5.000 a euro 200.000, in caso di mancato rispetto del provvedimento di

sospensione dell’operazione sospetta ai sensi dell’art. 6, comma 7, lettera c), del decreto

231/2007.

Sanzione fino ad euro 5.000, in caso di violazione al divieto di astenersi dall’instaurare un

rapporto continuativo, eseguire operazioni o prestazioni professionali ovvero di porre fine al

rapporto continuativo o alla prestazione professionale già in essere di cui siano direttamente o

indirettamente parte società fiduciarie, trust, società anonime o controllate attraverso azioni al

portatore, aventi sede nei Paesi black list di cui all’art. 28, comma 7-bis, del decreto 231/2007. In

caso di violazioni di importo superiore a 50.000 euro, la sanzione applicabile va dal 10% al 40%

dell’importo dell’operazione, mentre nel caso in cui l’importo della medesima non sia

determinato o determinabile, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da 25.000 a

250.000 euro.

Sanzione da euro 50.000 a euro 500.000, in caso di violazione all’obbligo di istituire l’archivio

unico informatico ai sensi dell’art. 37 del decreto 231/2007. Si ricorda che sono obbligati

all’istituzione dell’archivio unico informatico di cui all’art.37 del decreto 231/2007 gli intermediari

finanziari, le società di revisione e gli altri soggetti indicati nell'articolo 14, comma 1, lettera e)

(giochi e scommesse online con vincite in denaro).

La sanzione da euro 5.000 a euro 50.000 è prevista per l’omessa istituzione del registro della

clientela di cui all’articolo 38 ovvero per la mancata adozione delle modalità di registrazione di

cui all’articolo 39 del decreto 231/2007.

Sanzione dall’1% al 40% del valore dell’operazione non segnalata, in caso di violazione

dell’obbligo di segnalazione di operazione sospetta per fatti di riciclaggio o finanziamento del

terrorismo, ai sensi dell’art. 41. Anche in questo caso, per le situazioni più gravi è prevista la

pubblicazione del decreto sanzionatorio sui quotidiani a diffusione nazionale.

Sanzione da 5.000 a 50.000 euro, in presenza di violazioni degli obblighi informativi (diversi dalle

segnalazioni di operazioni sospette) nei confronti dell’UIF.

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Capitolo VIII – Le sanzioni

262

SANZIONI PREVISTE PER LE VIOLAZIONI IN TEMA DI CIRCOLAZIONE DEL CONTANTE

Avuto riguardo alle infrazioni in tema di circolazione dei mezzi di pagamento, l’art. 58 del decreto

231/2007 stabilisce l’applicazione di sanzioni amministrative pecuniarie sia in capo al

professionista che non effettua la comunicazione al MEF che in capo al cliente che non rispetta le

limitazioni previste in tema di circolazione del contante.

SANZIONI AMMINISTRATIVE APPLICABILI A TUTTI I SOGGETTI

Tipologia della violazione Sanzione

Trasferimento di denaro contante, libretti di

deposito o titoli al portatore per un valore pari o

superiore al limite previsto (art. 49, comma1)

Sanzione pecuniaria:

dall’1% al 40% dell’importo trasferito

se inferiore ad € 50.000, con un

minimo di € 3.000;

dal 5% al 40% dell’importo trasferito

se superiore ad € 50.000, con un

minimo di € 3.000.

Nel caso di trasferimenti in contanti, la

sanzione è applicabile non solo al soggetto

che ha effettuato il trasferimento, ma anche

a colui che ha ricevuto la somma.

Emissione di assegni bancari e postali emessi per

importi pari o superiori a 1.000 euro senza

indicazione del beneficiario o della clausola di

non trasferibilità (art. 49, comma 5)

Violazione dell’obbligo di girare per l’incasso a

una banca o a Poste italiane S.p.a. gli assegni

bancari e postali emessi all’ordine del traente (art.

49, comma6)

Emissione di assegni circolari, vaglia postali e

cambiari senza indicazione del beneficiario o

della clausola di non trasferibilità (art. 49, comma

7)

Utilizzo di libretti di depositi bancari o postali al

portatore con saldo pari o superiore a 1.000 euro

(art. 49, comma 12)

Sanzione pecuniaria dal 30% al 40% del

saldo. Se superiore a 50.000 euro sanzioni

minime e massime aumentate del 50% (art.

58, comma 2)

Mancata tempestiva estinzione o riduzione del

saldo di libretti di deposito bancari o postali al

portatore eccedente il valore di 1.000 euro (art.

49, comma 13)

Sanzione pecuniaria dal 30% al 40% del

saldo del libretto al portatore. Se superiore a

50.000 euro sanzioni minime e massime

aumentate del 50% (art. 58, comma 3)

Mancata tempestiva comunicazione alla banca o

a Poste italiane S.p.a. dei dati identificativi del

cessionario e della data del trasferimento di

libretti di deposito bancari o postali al portatore

(art. 49, comma 14)

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Capitolo VIII – Le sanzioni

263

Apertura di conti o libretti di risparmio in forma

anonima o con intestazione fittizia (art. 50,

comma 1)

Sanzione pecuniaria dal 20% al 40% del

saldo (art. 58, comma 5)

Utilizzo di conti o libretti di risparmio o in forma

anonima o con intestazione fittizia aperti presso

Stati esteri (art. 50, comma 2)

Sanzione pecuniaria dal 10% al 40% del

saldo (art. 58, comma 6)

SANZIONI AMMINISTRATIVE APPLICABILI AL PROFESSIONISTA

Tipologia della violazione Sanzione

Omessa comunicazione al MEF delle infrazioni

delle limitazioni all’uso del contante e di altri

strumenti di pagamento

Sanzione pecuniaria dal 3% al 30%

dell’importo dell’operazione, con un

minimo di 3.000 euro

8.4. L’oblazione

Qualora siano trasgredite le norme in materia di circolazione del contante (art. 49, commi 1,5,7,

D.Lgs. 231/2007), il legislatore consente al trasgressore di beneficiare dell’istituto dell’oblazione,

così come disciplinato dall’art. 16 della legge n. 689/1981, purché l’importo oggetto del

trasferimento non sia superiore a 250.000 euro ed il soggetto verbalizzato non si sia già avvalso

della medesima facoltà nei 365 giorni precedenti la ricezione dell’atto di contestazione

concernente l’illecito per cui si procede

NO OBLAZIONE

Oggetto del trasferimento superiore a 250.000 euro

il soggetto verbalizzato si è già avvalso della medesima facoltà nei 365 giorni precedenti la ricezione dell’atto di contestazione

decorsi i 60 giorni dalla contestazione o dalla notifica degli estremi della violazione

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Capitolo VIII – Le sanzioni

264

L’istituto dell’oblazione consente al sanzionato di estinguere il procedimento amministrativo,

effettuando il versamento, entro 60 giorni dalla contestazione o dalla notifica degli estremi della

violazione, di una somma in misura ridotta pari alla terza parte del massimo della sanzione

prevista per la violazione commessa o, se più favorevole e qualora sia stabilito il minimo della

sanzione edittale, pari al doppio del relativo importo.

La sanzione prevista La sanzione ridotta con l’oblazione

Dall’1% al 40% dell’importo trasferito

Sanzione minima pari a 3.000 € (15.000 € per

gli importi superiori a € 50.000)

un terzo del massimo

o, se più favorevole, il doppio del minimo

8.5. Limitazione alla circolazione del contante: le fasi del procedimento sanzionatorio

Il procedimento previsto per l’irrogazione delle sanzioni può essere così schematizzato.

Il Mef ha richiamato l’attenzione sul puntuale rispetto del procedimento sanzionatorio con la

Circolare n. 40 del 29 novembre 2013, rivolta alle Ragionerie territoriali dello Stato.

Analizziamo, di seguito, ogni fase singolarmente.

CONTESTAZIONE DELLE SANZIONI

Il procedimento di accertamento si apre con la contestazione della violazione al soggetto

responsabile ed all’obbligato in solido.

Con la contestazione si chiudono gli accertamenti condotti da parte della GDF, dell’Uif e del MEF e

si individuano le violazioni.

Ai sensi dell’art. 14 della Legge n. 689/1981 la contestazione deve avvenire di regola

immediatamente, nell’ipotesi in cui l’infrazione sia constatata dall’Organo accertatore.

Contestazione delle sanzioni

Istruttoria

Decretazione e notifica del provvedimento sanzionatorio

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Capitolo VIII – Le sanzioni

265

Ove ciò non sia possibile, gli estremi della violazione devono essere notificati al trasgressore entro

il termine di novanta giorni dall’accertamento, che diventano 360 giorni se l’interessato risiede

all’estero.

Il mancato rispetto di detto termine comporta per l’Amministrazione la decadenza del diritto di

esigere la sanzione pecuniaria. Tuttavia, la notifica non è obbligatoria per i residenti all’estero,

quando non sia nota la residenza, la dimora o il domicilio.

Così come stabilito dall’art. 28 della legge n. 689/1981, il diritto dello Stato alla riscossione della

sanzione amministrativa pecuniaria si prescrive in cinque anni dal giorno della commessa

violazione.

- IL CASO -

La disciplina antiriciclaggio impone ai professionisti l’obbligo di inviare all’UIF una segnalazione

di operazione sospetta quando sanno, sospettano o hanno motivi ragionevoli per sospettare che

siano in corso o che siano state compiute o tentate operazioni di riciclaggio o di finanziamento

del terrorismo. Qualora la segnalazione non sia stata effettuata è prevista, ai sensi dell’art. 57 del

D.Lgs. 231/2007, l’applicazione di una sanzione pecuniaria dall’1% al 40% dell’importo

dell’operazione segnalata. Quando è possibile irrogare la sanzione?

Termine per la contestazione delle sanzioni

immediatamente, nell’ipotesi in cui l’infrazione sia constatata dall’Organo

accertatore.

gli estremi della violazione devono essere notificati al trasgressore entro il termine di

novanta giorni dall’accertamento.

Ma quando può ritenersi concluso l’accertamento?

ispezione antiriciclaggio o verifica fiscale: il termine di 90 giorni decorre dalla data di conclusione dell’ispezione o della verifica;

indagine di polizia giudiziaria: il termine di decadenza della violazione decorre, di norma, dalla data di concessione dell’autorizzazione dell’Autorità Giudiziaria ai fini dell’utilizzo dei dati e delle informazioni ai fini amministrativi.

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Capitolo VIII – Le sanzioni

266

È ovvio come il procedimento di irrogazione delle sanzioni, nel caso di specie, sia decisamente più

complesso rispetto agli altri casi previsti dalla normativa antiriciclaggio.

Le segnalazioni, infatti, si fondano su un giudizio valutativo del segnalante e non si prestano alla

formulazione di situazioni standardizzate.

La Guardia di Finanza, con la sua Circolare n. 83607/2012 ha riconosciuto tali difficoltà, fornendo

importanti precisazioni.

È stato quindi chiarito che, nella fase istruttoria e di irrogazione della sanzione, i militari operanti

devono accertare (e verbalizzare adeguatamente) se il soggetto obbligato abbia o meno eseguito,

al momento dell’effettuazione dell’operazione anomala, un esame approfondito sul profilo

soggettivo del cliente, sulla sua attività professionale e capacità economica, sul suo consueto

“modus operandi” e se, in definitiva, sia stato valutato il fattore “conoscenza del cliente”.

In ragione di quanto appena chiarito, nel caso di controlli volti ad individuare eventuali omissioni in

tema di segnalazione delle operazioni sospette, è richiesta una forte interazione con il

professionista e non sarà possibile limitare i controlli alla sola analisi della documentazione

prodotta.

Una volta individuata un’eventuale omissione, l’attenzione dei militari operanti si dovrà focalizzare

sull’individuazione del soggetto che, secondo la normativa vigente, sarebbe stato tenuto alla

segnalazione, nonché sull’esatta quantificazione della violazione, che deve emergere chiaramente

dal verbale di contestazione.

L’ISTRUTTORIA

La fase istruttoria spetta al Ministero dell’Economia e delle Finanze e si conclude con l’emissione

del decreto d’irrogazione della sanzione pecuniaria nei confronti del responsabile della violazione

e dell’obbligato in solido.

Si ricorda tuttavia che gli interessati, compresi quelli che non hanno inteso avvalersi della facoltà di

oblazione, possono entro 30 giorni dalla contestazione o dalla notifica degli estremi della

violazione, presentare al Ministero dell’Economia e delle Finanze scritti difensivi e documenti e

possono chiedere di essere personalmente sentiti.

LA DECRETAZIONE

Il decreto è l’atto con il quale si definisce la sanzione amministrativa.

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Capitolo VIII – Le sanzioni

267

I provvedimenti con i quali sono state irrogate le sanzioni amministrative sono comunicati dal

Ministero dell’Economia e delle Finanze alle Autorità di vigilanza, alla UIF e agli ordini professionali

per le iniziative di competenza.

Qualora l’interessato non effettui, entro 30 giorni (o 60 giorni se residente all’estero) dalla data di

notifica del decreto sanzionatorio, il pagamento dell’importo della sanzione pecuniaria inflitta, si

passa alla fase della riscossione coattiva.

In ogni caso, contro il decreto sanzionatorio è ammesso il ricorso al giudice del luogo in cui è stata

commessa la violazione entro 30 giorni dalla sua notificazione (il termine è di 60 giorni se

l’interessato risiede all’estero). Ai sensi dell’art. 6, comma 4, lettere e) e f), del decreto legislativo n.

150/2011 l’autorità giudiziaria competente per le opposizioni in materia valutaria e di

antiriciclaggio è il Tribunale e non il giudice di Pace.

Entro 30 giorni dalla notifica del decreto sanzionatorio

Pagamento Ricorso presso il Tribunale del luogo ove è stata commessa la

violazione

Altrimenti, procedura di riscossione coattiva

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Capitolo IX – I controlli antiriciclaggio della Guardia di Finanza

268

9. I CONTROLLI ANTIRICICLAGGIO DELLA GUARDIA DI FINANZA

9.1. Premessa

Nel mese di aprile del 2012 sono state diffuse le istruzioni operative della Guardia di Finanza

necessarie per le attività di prevenzione e repressione in materia di riciclaggio e di finanziamento

del terrorismo.

In materia di indagini avviate dalla Guardia di finanza, la circolare evidenzia che, a differenza di

quanto avviene in ambito fiscale, non esistono nella disciplina antiriciclaggio disposizioni che

impongono, a livello centrale o periferico, di procedere a un intervento “a richiesta” da parte di un

ente esterno. L'attività d'iniziativa può, pertanto, scaturire da diverse fonti di attivazione che

mettono in luce indici di anomalia e di pericolosità del soggetto vigilato, tra cui:

gli elementi conoscitivi in possesso del reparto della Gdf, sulla base dei precedenti fiscali,

penali e di polizia o di pregresse attività di polizia economica e finanziaria;

le richieste, le attivazioni e le segnalazioni provenienti da altri reparti del Corpo, da comandi

superiori o dai reparti speciali, nonché dal Comando generale;

gli input provenienti dalle Autorità di vigilanza di settore;

principali fenomeni di criminalità economico-finanziaria più diffusi negli ultimi anni nel

contesto territoriale di riferimento, per verificare eventuali coinvolgimenti di intermediari

finanziari, professionisti o altri operatori in indagini di polizia giudiziaria o, comunque, in

altre investigazioni economico-finanziarie, su cui concentrare l‟attenzione.

In generale, l'ispezione antiriciclaggio si articola secondo uno schema di lavoro strutturato nelle

seguenti fasi:

attività propedeutiche di studio e di analisi;

accesso presso le sedi dei soggetti vigilati;

ricerca ed acquisizione di registri, documenti e scritture contabili attinenti alle operazioni oggetto

di controllo, compreso quelli la cui tenuta è prevista a fini antiriciclaggio;

ispezione documentale, tesa ad appurare l'esattezza e la completezza degli adempimenti

antiriciclaggio o degli altri obblighi assegnati al soggetto vigilato dalla disciplina di settore;

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Capitolo IX – I controlli antiriciclaggio della Guardia di Finanza

269

9.2. Attività propedeutiche

Una prima fase è dedicata alle attività propedeutiche, da svolgersi prima che inizi l’accesso e volte

ad approfondire la conoscenza del soggetto su cui si focalizzerà il controllo.

In detta fase, pertanto, ci si concentrerà sulla disamina dei documenti, atti e informazioni in

possesso del Corpo, sulla consultazione delle banche dati e sullo studio della disposizioni

normative che regolano il settore di operatività del soggetto.

La durata dell'intervento può variare in ragione della tipologia di operatore ispezionato, della natura

dei controlli da svolgere in base alla scheda di ispezione, delle risultanze emerse in sede di

preparazione dell'intervento e di accesso presso i locali.

Nei casi più complessi, la Guardia di finanza procede all'esecuzione di controlli incrociati e/o alla

richiesta di informazioni alle autorità di vigilanza di settore, ovvero procede ad attivare le indagini

finanziarie mirate.

Attività

propedeutiche

disamina dei documenti, atti e informazioni in possesso del

Corpo

consultazione delle banche dati

studio della disposizioni normative che regolano il settore di

operatività del soggetto.

Nei casi più complessi, la Guardia di finanza procede

all'esecuzione di controlli incrociati e/o alla richiesta di

informazioni alle autorità di vigilanza di settore, ovvero procede

ad attivare le indagini finanziarie mirate.

rilevazione di eventuali irregolarità e delle connesse violazioni penali e/o amministrative;

trasmissione degli atti alle autorità competenti per l'irrogazione delle sanzioni.

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Capitolo IX – I controlli antiriciclaggio della Guardia di Finanza

270

9.3. Ispezione documentale

Sebbene si ritenga opportuno procedere all'attività di ricerca documentale all'atto di ogni

intervento, l'esercizio in concreto di tale potere va assolto obbligatoriamente soltanto quando:

il soggetto non abbia adempiuto correttamente o lo abbia fatto solo parzialmente

all'obbligo di esibizione e consegna della documentazione richiesta;

sussistano motivi di ritenere, sulla base dell'attività preparatoria svolta, che l'operatore

possa non adempiere correttamente agli obblighi di collaborazione richiesti dalla normativa

antiriciclaggio perché, ad esempio, gravato da specifici precedenti per infrazioni alla

disciplina di settore, per violazioni penali in materia di riciclaggio o per altri gravi reati

economico-finanziari in capo ai legali rappresentanti, agli amministratori o ai soci, nonché

in presenza di altre significative violazioni amministrative, anche di natura tributaria.

Qualora ricorrano le condizioni di cui sopra si procederà con la ricerca di documentazione utile per

i controlli.

ISPEZIONE DOCUMENTALE: DOCUMENTAZIONE RITENUTA UTILE

Documenti attestanti trasferimenti di denaro contante e titoli al portatore d'importo pari o

superiore a e 1.000, suscettibili di generare la violazione di "illecito trasferimento", e/o di

"omessa comunicazione" alla competente Amministrazione del Tesoro;

individuare assegni privi dell'indicazione del nome o della ragione sociale del beneficiano ovvero

senza clausola di non trasferibilità

reperire documenti descrittivi di particolari operazioni commerciali o professionali che

potrebbero essere oggetto di valutazione nell'esame degli obblighi di adeguata verifica,

registrazione e conservazione dei dati e delle informazioni nonché di segnalazione di operazioni

sospette

acquisire ogni altra documentazione, anche extracontabile, utile ai fini dell'attività di controllo,

compresa quella richiesta e non esibita

Di norma, tale fase si conclude nell'ambito di una giornata lavorativa con la stesura del verbale

d'ispezione.

RICERCA SU SUPPORTI INFORMATICI

In sede di ispezione documentale si potrà procedere con l’attività di ricerca su supporti

informatici, per i quali, subito dopo aver adottato le cautele del caso per impedire l'alterazione o la

distruzione dei dati d'interesse, sarà richiesta la presenza di personale qualificato, al fine di farsi

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Capitolo IX – I controlli antiriciclaggio della Guardia di Finanza

271

assistere nell'attività di estrazione dei dati (e-mail, documenti di office, documenti con estensione

pdf).

I dati estratti vanno riportati su supporti informatici (Dvd, Cd, pen drive, hard disk) ed una copia dei

supporti deve essere lasciata a disposizione del soggetto ispezionato.

9.4. Attività ispettiva

Gli accertamenti di merito, riguardando la parte sostanziale dell’attività ispettiva, prevedono

l’esecuzione di step di controllo, finalizzati a verificare il rispetto degli obblighi previsti dal Decreto

Legislativo n. 231/2007 in materia di:

Particolare attenzione sarà mostrata nell'esame delle registrazioni effettuate sul Registro della

clientela o sull'archivio unico informatico (Aui), effettuando anche riscontri rispetto alla

documentazione acquisita preliminarmente all'intervento o nel corso dell'accesso.

In primo luogo le verifiche si concentreranno sull’istituzione dell’archivio formato e gestito con

strumenti informatici o il registro della clientela.

segnalazione delle operazioni sospette;

comunicazione delle infrazioni amministrative antiriciclaggio al Ministero dell’Economia e delle Finanze;

doveri di informazioni del collegio sindacale e di tutti i soggetti incaricati del controllo di gestione.

adeguata verifica della clientela ed individuazione del titolare effettivo;

registrazione e conservazione dei dati e delle informazioni;

Istituzione dell’archivio unico informatico, del registro della clientela o di qualsiasi altro sistema informatico di rilevazione delle informazioni regolamentato dalla disciplina

antiriciclaggio;

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Capitolo IX – I controlli antiriciclaggio della Guardia di Finanza

272

Questo step di controllo può essere sviluppato unitamente al controllo sulla registrazione, per

appurare la corretta alimentazione dell’archivio unico informatico o del registro della clientela.

In ogni caso, i militari operanti:

Acquisiscono una stampa analitica delle registrazioni qualora sia tenuto l’archivio

informatico;

Appongono luogo, data e sigla a margine dell’ultima registrazione in caso di tenuta del

registro della clientela.

Controllo sulle registrazioni

effettuate contengono tutte le informazioni richieste dalla legge?

Sono state regolarmente effettuate? (anche con riferimento alle

operazioni frazionate)

sono state effettuate tempestivamente e comunque non oltre il

trentesimo giorno dall'accettazione dell'incarico, dal compimento

dell'operazione, dall'eventuale conoscenza successiva di ulteriori

informazioni, ovvero dal termine della prestazione professionale?

Obbligo di

registrazione

È stato istituito l’archivio informatizzato?

È stato istituito il

registro della clientela?

L’applicativo garantisce la corretta conservazione e la reperibilità dei dati?

Il registro: - È stato numerato

progressivamente? - È stato siglato in ogni pagina a

cura del professionista o di un collaboratore?

- L’ultimo foglio riporta il numero delle pagine di cui è composto e la firma dei predetti soggetti?

- È tenuto in maniera chiara e leggibile, senza spazi bianchi o abrasioni?

- Non deve essere a fogli mobili o ad anelli

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Capitolo IX – I controlli antiriciclaggio della Guardia di Finanza

273

Una volta controllata l’esistenza dell’archivio unico informativo e del registro della clientela si

passa ai controlli di merito.

Per lo svolgimento degli accertamenti di merito, il Direttore dell’Ispezione, deciderà, di volta in

volta, il piano operativo da sviluppare, in ragione:

della tipologia del modulo ispettivo adottato (ispezione o controllo),

delle dimensioni del soggetto controllato,

degli esiti dell’attività preparatoria al servizio,

delle risultanze acquisite all’atto dell’intervento.

In linea generale:

La pattuglia operante richiederà un elenco anagrafico dei clienti (c.d. “schermata anagrafica clienti”) e l’elenco delle operazioni e delle prestazioni professionali, distinte per rilevanza di importi. In caso di studi di piccole dimensioni, potranno essere richiesti anche i fascicoli dei clienti.

Dall’elenco generale verrà poi selezionato un idoneo e rappresentativo campione di operazioni e/o prestazioni professionali perfezionate nel contesto dell’attività istituzionale esercitata dal professionista, potenzialmente da assoggettare al preliminare obbligo di adeguata verifica. Nell’individuazione del campione la scelta ricadrà su operazioni/prestazioni professionali riconducibili a nominativi di clienti: maggiormente ricorrenti nell’attività svolta dal professionista ispezionato; non residenti o non operanti nella zona di competenza del professionista, soprattutto se

gli stessi hanno la sede dei propri affari in aree geografiche più soggette ad infiltrazioni criminali;

che hanno richiesto l’esecuzione di operazioni ovvero prestazioni professionali di importo significativo;

che ricorrono frequentemente al denaro contante, a libretti di deposito al portatore ovvero ad altri titoli al portatore, nonché a valuta estera e all’oro;

che eseguono conferimenti o apporti di capitale in società o altri enti mediante beni in natura per importi palesemente sproporzionati a quelli di mercato;

nei confronti dei quali siano state rese prestazioni professionali aventi ad oggetto finanza strutturata a rilevanza transnazionale, in particolare con Paesi a fiscalità privilegiata, ovvero non rientranti nella lista dei cosiddetti “Paesi terzi equivalenti” ai fini antiriciclaggio;

che presentano, da una preventiva consultazione delle banche dati in uso al Corpo o dello SDI delle Forza di polizia, precedenti penali, fiscali o di polizia, in particolare per reati a scopo di profitto;

che presentano, da un preliminare esame del fascicolo personale custodito dall’operatore, profili di incongruenza tra l’importo dell’operazione posta in essere e la propria capacità reddituale e patrimoniale

che siano catalogati come persone politicamente esposte.

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Capitolo IX – I controlli antiriciclaggio della Guardia di Finanza

274

Il campione selezionato può essere altresì utilizzato per verificare la corretta conservazione e

registrazione dei dati.

Il controllo sulle registrazioni, inoltre può avvenire prima o dopo il controllo sull’adeguata verifica

della clientela.

Con riferimento, invece all’obbligo di segnalazione delle operazioni sospette, i controlli della GDF

verteranno, in primo luogo, sui seguenti punti:

SEGNALAZIONE OPERAZIONI SOSPETTE: CONTROLLI PRELIMINARI

Chi è il responsabile cui compete la segnalazione? Ha frequentato corsi di formazione tesi a

favorire la diffusione e la conoscenza dei presupposti e della procedura di segnalazione?

Qualora più professionisti operino nell’ambito di strutture associate, quali sono le procedure

interne di regolamentazione dell’iter valutativo? Sono garantiti l’omogeneità di comportamenti?

sono facilmente ricostruibili le motivazioni delle decisioni assunte?

Esistono linee guida o griglie d’indicatori di anomalia utili per la costruzione del “profilo di

rischio” del cliente, utilizzati in aggiunta e comunque conformi agli indicatori di anomalia

emanati dalle Autorità competenti? (diversamente, saranno tenuti in considerazione solo

quest’ultimi)

Successivamente si passerà alla fase delle verifiche, che verrà condotta su un campione, che potrà

essere quello già determinato ai fini dei controlli in tema di adeguata verifica della clientela o potrà

essere un campione appositamente costituito.

Conservazione dei dati:

controllo

Sono stati conservati tutti i documenti richiesti per l’adeguata verifica del cliente e del titolare effettivo? I documenti sono stati conservati 10 anni?

Sono state conservate le scritture e le registrazioni relative alle operazioni e alle prestazioni professionali? I documenti devono essere in originale, oppure devono essere copie aventi analoga efficacia probatoria nei procedimenti giudiziari

Rispetto al campione selezionato, viene quindi acquisita tutta la documentazione e si verifica la corretta applicazione degli obblighi antiriciclaggio in tema di adeguata verifica della clientela (il cliente è stato identificato? È stato identificato il titolare effettivo? È stato effettuato il controllo costante?)

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Capitolo IX – I controlli antiriciclaggio della Guardia di Finanza

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In sede di controlli andranno distinte le seguenti situazioni:

Sempre con riferimento alla segnalazione delle operazioni sospette, particolare rilievo

assumeranno i profili di riservatezza della segnalazione stessa.

I controlli della GDF riguarderanno altresì le infrazioni relative alla circolazione del contante.

Tali controlli si sostanziano nell'esecuzione di riscontri sulle scritture contabili obbligatorie in

ragione del regime contabile adottato del professionista (ordinario o semplificato).

CIRCOLAZIONE CONTATE: GLI ASPETTI OGGETTO DI CONTROLLO DA PARTE DELLA GDF

La movimentazione di denaro contante, di libretti di deposito bancari o postali al portatore o di

titoli al portatore (anche in valuta estera) per un valore, anche frazionato, complessivamente pari

o superiore a 1.000 euro, senza avvalersi di banche, Poste Italiane S.p.A. e istituti di moneta

elettronica;

L’emissione di assegni bancari, postali e circolari, vaglia postali e cambiari per importi pari o

superiori a 1.000 euro, senza recare l'indicazione del nome o della ragione sociale del

beneficiario e la clausola di non trasferibilità;

L’emissione di assegni all’ordine del traente, non girati unicamente per l’incasso a una banca o a

Poste Italiane S.p.A.

Segnalazione operazioni sospette: riservatezza

La segnalazione è stata comunicata a terzi? È stata comunicata al soggetto segnalato?

Il dipendente/collaboratore non

ha segnalato l’operazione al titolare dell’attività

Vengono in tal caso verificate le procedure interne: qual è l’iter logico che sottostà alla decisione di inoltrare la segnalazione? Perché l’operatore ha archiviato l’operazione? Sono stati utilizzati in maniera appropriata gli indicatori di anomalia?

Il titolare dell’attività non ha trasmesso la segnalazione pur

essendo a conoscenza del rischio di riciclaggio e di

finanziamento al terrorismo

Vengono verificati i profili di omissione colpevole. Gli elementi individuati dal dipendente/collaboratore erano fondati? Le informazioni sono state trasmesse correttamente? Il professionista ha svolto approfondite indagini?

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Capitolo IX – I controlli antiriciclaggio della Guardia di Finanza

276

9.5. Rilevazione irregolarità e contradditorio

Le risultanze delle attività di controllo vengono riportate nel verbale d'ispezione, ove sono

comprese le operazioni giornaliere compiute, comprese le procedure e le metodologie di controllo

adottate.

Il verbale viene compilato in tre copie e sottoscritto dai militari verbalizzanti e dal soggetto

controllato.

Nel verbale giornaliero andranno altresì riportate le motivazioni addotte dal soggetto circa

eventuali contestazioni da addebitare.

9.6. Trasmissione alle autorità competenti

Al termine del controllo verrà chiuso il verbale giornaliero di ispezione e, in caso di controllo con

esito regolare, la Guardia di finanza procederà a compilare un verbale di constatazione finale in cui

verranno documentate sinteticamente le attività svolte dal giorno dell'accesso fino all'ultimo

giorno di ispezione.

Tuttavia la Guardia di Finanza potrebbe anche individuare:

Violazioni amministrative alla

normativa antiriciclaggio

La GDF procederà alla contestazione delle violazioni rilevate

situazioni rilevanti

sotto il profilo tributario

Interessamento da parte del Comando del Corpo

territorialmente competente ad effettuare interventi di carattere

fiscale nei confronti del contribuente

indizi ed elementi

configuranti ipotesi di

reato

Comunicazione di reato all’Autorità giudiziaria competente per

territorio

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Capitolo IX – I controlli antiriciclaggio della Guardia di Finanza

277

9.7. Utilizzabilità dei dati ai fini fiscali

Le informazioni acquisite dalla Guardia di Finanza nel corso delle indagini finalizzate a far

emergere eventuali fenomeni di riciclaggio o di finanziamento al terrorismo possono essere

utilizzate anche ai fini fiscali?

Innanzi tutto è da considerare quanto forte siano i legami tra il riciclaggio di denaro e l’evasione,

tanto da far emergere alcune “sovrapposizioni” nelle due discipline, spesso anche difficilmente

giustificabili.

ANTIRICICLAGGIO ED EVASIONE: DUE FENOMENI STRETTAMENTE LEGATI

Per comprendere, almeno in parte, quanto tali fenomeni siano legati, si pensi a alla previsione di

cui all’art. 36 del D.Lgs. 231/2007: i dati registrati nell’adempimento degli obblighi previsti in

materia di antiriciclaggio possono essere utilizzati per finalità fiscali.

Allo stesso modo, l’art. 51 chiarisce che, in caso di comunicazione per operazioni effettuate in

violazione delle norme sulla circolazione del contante, la Guardia di Finanza è tenuta a trasmettere

tempestivamente le informazioni all’Agenzia delle entrate ove ravvisi l’utilizzabilità di elementi ai

fini dell’attività di accertamento.

Ma non si dimentichino altresì alcune più recenti disposizioni, che, in maniera più velata (ma non

troppo) collegano le due discipline. Con riferimento alla comunicazione integrativa che ogni anno

gli intermediari devono trasmettere all’Anagrafe dei rapporti finanziari, l’Agenzia delle entrate ha

richiesto informazioni così dettagliate da non consentire soltanto di condurre verifiche ai fini

fiscali, ma anche di individuare anomalie connesse ad operazioni di riciclaggio o di finanziamento

del terrorismo.

Sullo stesso solco anche la nuova legge europea 2013: con le novità introdotte i trasferimenti da e

verso l'estero, per conto o a favore di persone fisiche, società semplici ed enti non commerciali,

comunicati dagli intermediari finanziari all'Anagrafe tributaria, verranno estratti direttamente

dall'archivio unico informatico (Aui), tenuto ai fini della disciplina antiriciclaggio.

Tale parallelismo nelle disposizioni può essere facilmente compreso ove si pensi a fenomeni quali

le fatture false emesse dalle cartiere per prestazioni inesistenti, come anche le fatture “gonfiate”

che, sebbene emesse da società operative sono volte esclusivamente ad incrementare

fittiziamente i costi, nonché tutte le variegate forme di trasferimenti di denaro o di altre utilità

all’estero. È ovvio come in questi casi antiriciclaggio ed evasione fiscali rappresentino due

fenomeni che finiscono per sovrapporsi.

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Capitolo IX – I controlli antiriciclaggio della Guardia di Finanza

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Tuttavia, per comprendere se effettivamente i dati acquisiti dalla Guardia di finanza a seguito di

accessi o di approfondimenti in merito alle operazioni sospette siano utilizzabili ai fini fiscali è

necessario far riferimento all’art. 36 del DPR 600/73, secondo il quale, i soggetti pubblici incaricati

di svolgere attività ispettive o di vigilanza sono tenuti a comunicare al comando della Guardia di

finanza eventuali violazioni tributarie di cui siano venuti a conoscenza nell’esercizio delle loro

funzioni.

Si tratta tuttavia di un semplice obbligo di comunicazione, che non può sostanziarsi in una diretta

constatazione di eventuali violazioni.

Anche eventuali dati bancari comunicati per finalità antiriciclaggio non possono essere

direttamente utilizzati ai fini fiscali applicando le note presunzioni previste in tema di accertamenti

bancari: è sempre necessario che i dati siano acquisiti a seguito di specifica autorizzazione.

Se quanto finora esposto appare a prima vista confortante non si deve tuttavia dimenticare che

potrebbe ben accadere che uno stesso soggetto sia sottoposto ad un duplice controllo: uno ai fini

dell’antiriciclaggio, l’altro volto a far emergere eventuali violazioni tributarie.

ART. 36 D.P.R. 600/73

I soggetti pubblici incaricati di svolgere

attività ispettive o di vigilanza vengono a conoscenza, nell’esercizio delle loro

funzioni, di eventuali violazioni tributarie

Sono tenuti a comunicarle al comando della Guardia di Finanza. ATTENZIONE! è previsto solo un obbligo di comunicazione

In sede di controllo NON è invece possibile procedere alla diretta contestazione delle violazioni.

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Capitolo X – Adempimenti antiriciclaggio: nuovi obblighi e prospettive future

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10. ADEMPIMENTI ANTIRICICLAGGIO: NUOVI OBBLIGHI E PROSPETTIVE FUTURE

10.1. La IV Direttiva antiriciclaggio

Il data 20 maggio 2015, dopo un lungo iter durato due anni, il Parlamento europeo ha approvato la

IV direttiva antiriciclaggio (direttiva UE 2015/849, “Prevenzione dell'uso del sistema finanziario a

scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo”).

Gli Stati membri avranno quindi due anni di tempo per trascrivere la direttiva antiriciclaggio nei loro

ordinamenti nazionali.

Nel nostro Ordinamento, pertanto, il D.Lgs. 231/2007, disciplinante i principali adempimenti in

tema di antiriciclaggio, è destinato ad essere sostituito da una nuova normativa entro il 26 giugno

2017.

Le novità che dovranno essere introdotte saranno quindi moltissime, e i professionisti dovranno

essere pronti, ancora una volta, ad adeguare le loro procedure ai nuovi adempimenti richiesti.

In alcuni casi, tuttavia, sono previsti innegabili benefici in termini di maggiore trasparenza delle

informazioni, il che, indubbiamente, potrebbe condurre a una soluzione per alcuni problemi

attualmente in essere.

Si pensi, per tutte, al nuovo registro dei titolari effettivi.

È infatti previsto che in ogni Stato membro siano istituiti dei registri centrali, nei quali riportare i

nomi dei titolari effettivi delle società e degli altri enti associativi, nonché dei trust.

I registri centrali saranno accessibili non soltanto alle autorità e alle loro unità d'informazione

finanziaria, ma anche ai soggetti chiamati al rispetto degli obblighi di adeguata verifica della

clientela, nonché agli altri soggetti. L'accesso da parte di questi ultimi potrebbe però essere

soggetto a registrazione online del richiedente e al pagamento di un onorario per coprire i costi

amministrativi.

In Italia saranno quindi le camere di commercio a raccogliere queste informazioni: ogni soggetto

giuridico dovrà comunicare, per mezzo del suo rappresentante legale, le informazioni per

individuare il titolare effettivo e queste informazioni saranno raccolte in un’apposita sezione, il cui

accesso sarà riservato ai soggetti autorizzati.

Giova tuttavia di essere sottolineato come questo nuovo adempimento se da un lato aiuta a

garantire una maggiore trasparenza, dall’altro potrebbe comportare, nel nostro Paese, nuovi costi:

dovranno infatti essere pagati non solo dei diritti per l’invio dei dati (dai primi calcoli pari a 10-12

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Capitolo X – Adempimenti antiriciclaggio: nuovi obblighi e prospettive future

280

euro), ma potranno essere richiesti anche degli importi per la consultazione degli stessi (che,

comunque, non dovrebbero superare le 2 euro).

Inoltre dovranno anche le sanzioni essere riformate.

Nella direttiva viene infatti espressamente chiarito che gli Stati membri devono assicurare che

siano previste specifiche sanzioni almeno alle violazioni gravi, reiterate, sistematiche o che

presentano una combinazione di tali caratteristiche:

degli obblighi di adeguata verifica della clientela;

di segnalazione di operazioni sospette;

di conservazione dei documenti;

di controlli interni.

Vengono altresì tratteggiati alcuni aspetti relativi al sistema sanzionatorio che dovrebbe essere

introdotto.

Gli Stati membri, nel rispetto delle disposizioni della direttiva, devono infatti provvedere affinché le

sanzioni e le misure amministrative applicabili comprendano almeno:

una dichiarazione pubblica che identifica la persona fisica o giuridica e la natura della

violazione;

un ordine che impone alla persona fisica o giuridica responsabile di porre termine al

comportamento in questione e di astenersi dal ripeterlo;

la revoca o sospensione dell'autorizzazione (se il soggetto obbligato è soggetto ad

autorizzazione);

un'interdizione temporanea dall'esercizio di funzioni dirigenziali per le persone con compiti

dirigenziali in un soggetto obbligato ritenute responsabili della violazione, o per qualsiasi

altra persona fisica ritenuta responsabile della violazione;

sanzioni amministrative pecuniarie massime pari almeno al doppio dell'importo dei profitti

ricavati grazie alla violazione, quando tale importo può essere determinato, o pari almeno a

un milione di euro.

Con il Consiglio dei ministri del 10 settembre 2015 è stato approvato il disegno di

legge recante la delega al Governo per il recepimento delle direttive Europee e

l’attuazione di altri atti dell’Unione europea, ovvero la c.d. “Legge di delegazione

europea 2015”.

Il provvedimento in oggetto contiene le deleghe legislative per l’attuazione di sette direttive

europee tra le quali spicca la ormai nota IV direttiva antiriciclaggio (direttiva UE 2015/849,

“Prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività

criminose e di finanziamento del terrorismo”).

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Capitolo X – Adempimenti antiriciclaggio: nuovi obblighi e prospettive future

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10.2. Il documento della Fondazione Nazionale Commercialisti del 15 settembre 2015

Nell’analisi delle novità che potranno essere introdotte a seguito del recepimento della IV Direttiva

antiriciclaggio, sicuramente, un ruolo essenziale assume il documento della Fondazione Nazionale

Commercialisti del 15 settembre 2015, “La quarta direttiva antiriciclaggio e le principali novità per i

professionisti”, a firma della dott.ssa Annalisa De Vivo.

Nel documento, infatti, non solo sono riepilogate le principali novità che potranno essere introdotte

a seguito del recepimento della IV Direttiva europea, ma, ancor più importante, sono riportate una

serie di analisi e proposte che potrebbero guidare il legislatore nella riformulazione della disciplina

interna.

Da anni infatti il CNDCEC si fa portavoce di istanze volte alla modifica dell’attuale testo normativo,

il quale impone ai professionisti adempimenti gravosi, pena l’applicazione di sanzioni sicuramente

non proporzionali.

La dott.ssa De Vivo raccoglie quindi nel documento alcune delle più importanti proposte avanzate

negli anni, vagliando anche la loro coerenza con le disposizioni della IV direttiva, oggetto di

recepimento.

Ci soffermiamo, di seguito, su alcuni dei principali aspetti.

Reati fiscali e segnalazione delle operazioni sospette

La IV Direttiva antiriciclaggio include tra le “attività criminose” che costituiscono reato presupposto

al riciclaggio di denaro anche i reati fiscali punibili con una pena massima di durata superiore ad

un anno, ovvero con una pena di durata minima superiore a sei mesi (nei casi in cui l’Ordinamento

nazionale preveda una soglia minima per i reati).

Effettivamente, la nuova previsione risponde alle raccomandazioni del GAFI, ma nel concreto

solleva alcune perplessità, soprattutto in merito al fatto che non esiste, a livello europeo,

un’armonizzazione della nozione di reato fiscale.

Ecco il motivo per il quale, nel documento della FNC viene chiarito che sarebbe stata molto utile

una definizione di “reato fiscale” comune a tutti gli Stati membri, “anche se connessa

esclusivamente alla natura del reato e limitatamente ai fini della disciplina di prevenzione del

riciclaggio, indipendentemente dalla normativa penale-tributaria di cui ciascun Paese è dotato e dalla

soluzione che lo stesso ritiene di dover applicare”.

Si ricorda inoltre che, anche attualmente, è previsto che l’obbligo di segnalazione delle operazioni

sospette sia legato anche ai reati tributari, “pertanto, al superamento delle soglie di punibilità

previste ex lege, ai fini della segnalazione rilevano non solo gli illeciti che sottendono comportamenti

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Capitolo X – Adempimenti antiriciclaggio: nuovi obblighi e prospettive future

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artificiosi e fraudolenti, ma anche quelli non connotati da intento frodatorio, dei quali costituisce

esempio tipico l’omesso versamento di iva e ritenute”.

Il CNDCEC, già nel 2009, con una proposta di emendamenti al D.Lgs. 231/2007 aveva evidenziato

l’opportunità di comprendere tra le “attività criminose” soltanto i reati in materia di imposte sui

redditi e Iva che comportano un effettivo ingresso di denaro o di altri beni nel possesso del

contribuente, escludendo quindi quelli che danno luogo esclusivamente ad un risparmio di imposta

(come, ad esempio, gli omessi versamenti).

Si auspica quindi che il recepimento della IV Direttiva rappresenti un’occasione per rivedere le

attuali previsioni, distinguendo le varie fattispecie di reato fiscale.

Un altro aspetto sul quale si concentra il documento della FNC riguarda infine il c.d. “legal

privilege”, recepito nel nostro Ordinamento con l’articolo 12 del D.Lgs. 231/2007.

Nello specifico, la norma prevede l’esonero dagli obblighi di segnalazione per le informazioni

ricevute dal cliente nel corso dell’esame della posizione giuridica dello stesso o della sua difesa in

un procedimento giudiziario, compresa la consulenza sull’eventualità di intentare o evitare il

procedimento.

L’area di “esonero”, tuttavia, non è mai stata concretamente definita dal legislatore, lasciando

quindi aperti molti profili di incertezza.

Ecco quindi che la questione è tornata nuovamente al centro dell’attenzione in occasione

dell’introduzione della procedura di voluntary disclosure e dei chiarimenti forniti con la circolare del

Mef del 31 gennaio 2014 (prot. n. DT 8624).

Secondo l’interpretazione fornita dal Mef, infatti, nella procedura di voluntary disclosure resta

immutato l’obbligo di segnalazione delle operazioni sospette.

I professionisti

Il contributo della FNC sottolinea un interessante aspetto oggetto, già da diversi anni, di proposte

da parte del CNDCEC.

Viene infatti rilevato come l’articolo 2 della nuova direttiva, al pari della precedente, richiami, tra i

soggetti tenuti al rispetto della disciplina antiriciclaggio, gli “auditors, external accountants and tax

advisors”.

Tuttavia, nel recepire la precedente direttiva, il legislatore italiano ha finito per ricomprendere, tra i

soggetti chiamati agli adempimenti antiriciclaggio, i dottori commercialisti e gli esperti contabili.

Appare evidente, però, come queste due figure non svolgano semplicemente le attività richiamate

dalla direttiva, ma la loro professionalità si estende anche ad attività ulteriori di consulenza

economico-giuridica.

Page 288: ANTIRICICLAGGIO: GLI - asp.teleskill.itasp.teleskill.it/tlc-uploads/149/course/14540/Guida_Fiscal_Focus... · ... LA CONSERVAZIONE E LA REGISTRAZIONE DEI DATI Pag. 113. 4.1.Gli obblighi

Capitolo X – Adempimenti antiriciclaggio: nuovi obblighi e prospettive future

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Per i motivi anzidetti dovrebbe essere più corretto chiamare i dottori commercialisti e gli esperti

contabili agli adempimenti previsti per gli avvocati e i notai, limitando invece gli obblighi ora

previsti per questi ultimi solo ai soggetti che svolgono attività di revisori, contabili esterni e

consulenti tributari.

L’approccio basato sul rischio

Il legislatore europeo riconosce moltissima importanza all’approccio basato sul rischio,

prevedendo la necessità di un approccio unitario a livello sovranazionale.

Ecco il motivo per il quale è stato attribuito alla Commissione europea il compito di effettuare una

valutazione del rischio a livello europeo e di riportare gli esiti dell’attività in oggetto in un’apposita

relazione da elaborarsi entro il 26 giugno 2017.

Ogni Stato membro dovrà poi individuare le aree a maggiore/minore rischio di riciclaggio e

finanziamento del terrorismo, in modo da poter predisporre una normativa adeguata per ogni

settore di attività. Anche i singoli soggetti tenuti al rispetto della normativa antiriciclaggio, infine,

dovranno effettuare la valutazione del rischio e tale attività dovrà essere proporzionata alla loro

natura e alle loro dimensioni. Nel documento della Fondazione Nazionale Commercialisti viene

evidenziato come “questa potrebbe essere l’occasione per impostare in modo più corretto

l’approccio basato sul rischio, tenendo conto delle peculiarità delle professioni rispetto agli altri

soggetti obbligati. Nel caso dei professionisti, infatti, la valutazione delle procedure antiriciclaggio

poste in essere non può prescindere da una attenta considerazione delle differenze di scala (in

termini di strutture organizzative) e dall’equilibrio dei costi/benefici per i soggetti obbligati, con una

conseguente semplificazione degli obblighi, nel rispetto dei principi generali comunitari di necessità

e proporzionalità”. Viene inoltre richiesto che sia definita una vera propria procedura da seguire

nella valutazione del rischio, in quanto, attualmente, la normativa si limita a dettare una serie di

criteri generali connessi al cliente e alla prestazione professionale.

La conservazione e registrazione dei dati

Nel documento in commento, la dott.ssa De Vivo evidenzia come la IV Direttiva antiriciclaggio,

come la precedente, prevede che i documenti debbano essere conservati soltanto per 5 anni.

Nel nostro ordinamento, invece, è richiesta la conservazione per 10 anni, in virtù del fatto che, solo

in questo modo, i dati possono essere utilizzabili, oltre che per le indagini della Uif e delle autorità

competenti, anche per lo svolgimento delle indagini penali per i reati di riciclaggio o di

finanziamento del terrorismo.

Del tutto innovativo è invece l’obbligo di registrazione, non richiamato nelle direttive comunitarie,

ma presente solo nel nostro ordinamento.