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ANTIRICICLAGGIO: GLI ADEMPIMENTI IN CAPO AL
PROFESSIONISTA E I CONTROLLI DELLA GUARDIA DI FINANZA
Con la collaborazione di Lucia Recchioni
Indice
1. ANTIRICICLAGGIO: DEFINIZIONE Pag. 1
1.1. Premessa Pag. 1
1.2. Evoluzione normativa Pag. 1
1.3. Il riciclaggio nel diritto penale Pag. 3
1.4. Riciclaggio: la definizione ai sensi del D.Lgs. 231/2007 Pag. 15
1.5. Il finanziamento al terrorismo internazionale Pag. 21
2. QUADRO GENERALE Pag. 23
2.1. I soggetti destinatari Pag. 23
2.2. Le autorità competenti Pag. 26
2.3. Gli adempimenti: una rapida panoramica Pag. 30
2.4. La decorrenza degli obblighi Pag. 34
2.5. Privacy e antiriciclaggio Pag. 36
3. GLI ADEMPIMENTI: L’ADEGUATA VERIFICA DELLA CLIENTELA Pag. 37
3.1. L’adeguata verifica della clientela Pag. 37
3.2. Gli obblighi ordinari Pag. 45
3.3. Gli obblighi semplificati Pag. 49
3.4. Gli obblighi rafforzati Pag. 56
3.5. L’identificazione del cliente Pag. 67
3.6. Identificazione del titolare effettivo Pag. 70
3.7. L’approccio basato sul rischio Pag. 79
3.8. Il controllo costante Pag. 87
3.9. L’obbligo di astensione Pag. 90
3.10. La formazione del personale Pag. 92
3.11. Adeguata verifica: la soluzione ai quesiti più frequenti Pag. 96
3.12. Il nuovo Manuale del CNDCEC (dicembre 2015) Pag. 108
4. GLI ADEMPIMENTI: LA CONSERVAZIONE E LA REGISTRAZIONE DEI DATI Pag. 113
4.1. Gli obblighi di conservazione Pag. 113
4.2. Gli obblighi di registrazione Pag. 116
4.3. Alcuni casi pratici Pag. 121
Caso: Richiesta di consulenza contabile e fiscale da parte di un imprenditoreindividuale
Pag. 121
Caso: Incarico professionale per un piano di risanamento di una S.r.l. Pag. 134
Caso: Identificazione del cliente nel caso di società Pag. 145
Caso: Redazione contratto di locazione Pag. 149
Caso: Tenuta della contabilità e segnalazione operazioni sospette Pag. 156
4.4. Le risposte ai quesiti più frequenti Pag. 163
5. LA SEGNALAZIONE DELLE OPERAZIONI SOSPETTE Pag. 168
5.1. La segnalazione delle operazioni sospette Pag. 168
5.2. I casi di esclusione Pag. 181
5.3. Modalità di segnalazione Pag. 184
5.4. Reati fiscali: obbligo di segnalazione Pag. 175
5.5. Reati societari: obbligo di segnalazione Pag. 200
5.6. Tutela della riservatezza Pag. 202
5.7. Analisi della segnalazione da parte dell’UIF Pag. 204
5.8. Obbligo di astensione Pag. 205
5.9. Divieto di comunicazione Pag. 205
5.10. I dati del Rapporto annuale 2013 Pag. 206
5.11. Segnalazione delle operazioni sospette: la soluzione ai dubbi più frequenti Pag. 209
6. LIMITI ALLA CIRCOLAZIONE DEL CONTANTE Pag. 213
6.1. L’evoluzione della disciplina nel tempo : il nuovo limite dal 1° gennaio 2016 Pag. 213
6.2. Transazioni in contanti e titoli Pag. 223
6.3. Le operazioni frazionate Pag. 229
6.4. Obbligo di comunicazione da parte dell’intermediario Pag. 234
6.5. Circolazione del contante: alcuni casi pratici Pag. 239
6.5.1. Pagamento delle fatture nelle transazioni commerciali Pag. 240
6.6. Deroga alla limitazione all’uso del contante Pag. 241
7. ANTIRICICLAGGIO E ORGANI DI CONTROLLO Pag. 244
7.1. Premessa Pag. 244
7.2. Gli organi di controllo presso le società destinatarie del D.Lgs. 231/2007 Pag. 244
7.3. Organi di controllo contabile presso le società non destinatarie del D.Lgs.231/2007
Pag. 247
7.4. I revisori legali dei conti Pag. 251
8. LE SANZIONI Pag. 253
8.1. I principi generali Pag. 253
8.2. La depenalizzazione (D.lgs. n.8/2016) Pag. 254
8.3. Le sanzioni Pag. 260
8.4. L’oblazione Pag. 263
8.5. Limitazione alla circolazione del contante: le fasi del procedimento sanzionatorio Pag. 264
9. I CONTROLLI ANTIRICICLAGGIO DELLA GUARDIA DI FINANZA Pag. 268
9.1. Premessa Pag. 268
9.2. Attività propedeutiche Pag. 269
9.3. Ispezione documentale Pag. 270
9.4. Attività ispettiva Pag. 271
9.5. Rilevazione irregolarità e contradditorio Pag. 276
9.6. Trasmissione alle autorità competenti Pag. 276
9.7. Utilizzabilità dei dati ai fini fiscali Pag. 277
10. ADEMPIMENTI ANTIRICICLAGGIO: NUOVI OBBLIGHI E PROSPETTIVE FUTURE Pag. 279
10.1. La IV Direttiva antiriciclaggio Pag. 279
10.2. Il documento della Fondazione Nazionale Commercialisti del 15 settembre 2015 Pag. 281
Capitolo I - Antiriciclaggio: definizione
1
1. ANTIRICICLAGGIO: DEFINIZIONE
1.1. Premessa
Con il termine “riciclaggio” si intende la riutilizzazione dei proventi di attività criminali in attività
legali, con lo scopo di occultare la provenienza illecita della ricchezza, mediante una serie di
operazioni dirette ad ostacolare la ricostruzione, a ritroso, dei movimenti dei capitali fino all’evento
delittuoso generatore degli stessi.
Dobbiamo tuttavia tenere ben distinte due diverse definizioni di riciclaggio:
una, propria del diritto penale;
l’altra, introdotta dal legislatore sovranazionale per prevenire l’utilizzo del sistema
finanziario ed economico a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di
finanziamento del terrorismo. Quest’ultima sarà oggetto della presente trattazione.
1.2. Evoluzione normativa
Il legislatore italiano, in linea anche con i provvedimenti comunitari emanati nel tempo, ha inteso
realizzare una serie di misure finalizzate a prevenire l’utilizzo dei sistemi finanziari a scopi illeciti,
nonché a garantire la trasparenza nei trasferimenti di denaro e beni tra i cittadini.
In tale contesto si incardina la legge 5 luglio 1991, n. 197 (c.d. legge antiriciclaggio), che è stata
oggetto di un gran numero di successive modifiche legislative.
Tra il gran numero di interventi che si sono succeduti nel tempo possiamo ricordare soprattutto il
decreto legislativo n. 56 del 20 febbraio 2004, integrativo, appunto, della legge 197/1991.
Il decreto appena richiamato appare estremamente rilevante in quanto, con lo stesso, vengono
definite nuove categorie di soggetti destinatari della disciplina antiriciclaggio: nell’elenco
contenuto della legge 197/1991, nel quale assumevano assoluto rilievo gli intermediari finanziari,
spariscono gli uffici della pubblica amministrazione e appaiono i liberi professionisti.
DISCIPLINA DI NATURA PENALE
RICICLAGGIO DISCIPLINA DI NATURA AMMINISTRATIVA
RICICLAGGIO: DUE FATTISPECIE PROFONDAMENTE DIVERSE
Capitolo I - Antiriciclaggio: definizione
2
La novità è estremamente importante, in quanto allarga la disciplina in tema di antiriciclaggio a
soggetti, come i professionisti, dotati di strutture organizzative completamente diverse da quelle
degli intermediari finanziari.
Inoltre, se è vero che gli intermediari avrebbero potuto beneficiare di questo rapporto di
collaborazione volto alla repressione dei fenomeni di riciclaggio (in quanto viene comunque
perseguita la salvaguardia del mercato), gli stessi benefici non potevano essere riscontrati in capo
ai professionisti, che in tal modo finivano per essere soltanto gravati di maggiori oneri.
Estremamente rilevanti, in quanto ancora oggi parzialmente in vigore, sono stati poi i regolamenti
attuativi del decreto 56/2004 emanati dal Ministero dell’economia e delle finanze, in materia di
identificazione, registrazione e conservazione delle informazioni ai fini antiriciclaggio e di
segnalazione delle operazioni sospette.
Con specifico riferimento alla categoria dei professionisti assume particolare rilievo il Decreto n.
143 del 3 febbraio 2006.
Contemporaneamente, ad integrazione del decreto ministeriale, è stato emanato anche il
provvedimento dell’UIC del 24 febbraio 2006.
Con il recepimento della Direttiva n. 2005/60/CE per mezzo del D.Lgs. 21 novembre 2007, n. 231,
sono state introdotte una serie di importanti novità in tema di antiriciclaggio. Volendo richiamare le
più importati è possibile ricordare:
- l’estensione dei principi sanciti dalla normativa antiriciclaggio alla lotta contro il terrorismo
internazionale;
- l’introduzione degli obblighi di adeguata verifica della clientela;
- l’introduzione dell’obbligo di identificazione del titolare effettivo;
- l’introduzione di una specifica definizione di “riciclaggio”, ai soli fini della disciplina di cui al
D.Lgs. 231/2007.
Disciplina antiriciclaggio estesa anche ai professionisti
Decreto Legislativo n.56 del 20 febbraio 2004
Decreto legislativo n.56/2004: vengono definite nuove categorie di soggetti destinatari della disciplina antiriciclaggio tra i quali fanno la loro prima apparizione i
liberi professionisti
Legge 5 luglio 1991, n. 197: prima disciplina antiriciclaggio, concentrata principalmente sugli intermediari finanziari
Capitolo I - Antiriciclaggio: definizione
3
Le modalità di adempimento degli obblighi antiriciclaggio, così come delineate dal D.Lgs.
231/2007 sono inoltre destinate a subire, a breve, ulteriori modifiche.
Procedono infatti a ritmo serrato i lavori in sede comunitaria per l’emanazione della IV Direttiva
antiriciclaggio.
Appare infatti evidente che l’evoluzione della tecnologia e dei mezzi a disposizione della criminalità
economica, obblighi il legislatore ad intervenire, al fine di rispondere alle nuove minacce al sistema
economico.
1.3. Il riciclaggio nel diritto penale
Il diritto penale italiano vigente prevede quattro fattispecie riconducibili al fenomeno del
riciclaggio, ovvero i delitti di “Ricettazione” (art. 648 c.p.), di “Riciclaggio” (art. 648-bis c.p.), di
“Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita” (648-ter c.p.), nonché il nuovo reato di
autoriciclaggio (Art. 648-ter.1 c.p.)
Il riciclaggio nel nostro sistema penale
Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-ter c.p.)
Riciclaggio (art. 648-bis c.p.)
Ricettazione (art. 648 c.p.)
Disposizioni attuative: Decreto n.143 del 3 febbraio 2006, Provvedimento dell’UIC del 24 febbraio 2006
D.Lgs. 21 novembre 2007, n. 231: attuale disciplina antiriciclaggio
Autoriciclaggio (art. 648-ter1 c.p.)
Capitolo I - Antiriciclaggio: definizione
4
Art. 648 Codice Penale - Ricettazione
Fuori dei casi di concorso nel reato [c.p. 110], chi, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto,
acquista, riceve od occulta denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque si
intromette nel farle acquistare, ricevere od occultare, è punito con la reclusione da due ad otto anni
e con la multa da euro 516 a euro 10.329.
Art. 648-bis Codice Penale - Riciclaggio
Fuori dei casi di concorso nel reato, chiunque sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità
provenienti da delitto non colposo, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo
da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa, è punito con la reclusione da
quattro a dodici anni e con la multa da euro 1.032 a euro 15.493.
Art. 648-ter.1 Codice Penale - Autoriciclaggio
Chiunque impiega i proventi di un delitto non colposo in attività economiche o finanziarie, ovvero li
impiega con finalità speculative, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa
da euro 10.000 ad euro 100.000, se dal fatto deriva nocumento alla libera concorrenza, alla
trasparenza e all'andamento dei mercati.
Se i proventi derivano da un delitto doloso per il quale è stabilita la pena della reclusione nel
massimo fino a cinque anni, si applica la pena della reclusione fino a sei anni.
La pena è aumentata se il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale, bancaria o
finanziaria.
La pena è diminuita nell'ipotesi di cui al secondo comma dell'articolo 648.
Si applica in ogni caso l'ultimo comma dell'articolo 648.
Art. 648-ter Codice Penale - Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita
Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato e dei casi previsti dagli articoli 648 e 648-bis,
impiega in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto, è
punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da euro 1.032 a euro 15.493.
Come appare facilmente intuibile, le quattro fattispecie sono strettamente legate, tanto da render
difficile individuare le differenze tra le varie condotte descritte.
Possiamo tuttavia chiarire che:
- il presupposto comune di tutte le fattispecie è quello della provenienza da delitto del
denaro;
Capitolo I - Antiriciclaggio: definizione
5
- affinché ricorra il reato di ricettazione è sufficiente, oltre alla conoscenza della provenienza
illecita, la generica finalità di profitto;
- affinché ricorra il reato di riciclaggio, oltre alla conoscenza della provenienza illecita, è
necessario che siano poste azioni volte a far perdere le tracce dell’origine illecita. Si parla di
autoriciclaggio quando la condotta è posta in essere dallo stesso soggetto che ha
commesso o concorso a commettere il reato principale;
- affinché ricorra il reato di cui all’art. 648-ter (impiego di denaro) è necessario che, oltre alla
conoscenza della provenienza illecita, alla finalità di profitto e alla volontà di nascondere la
provenienza illecita, vi sia impiego di risorse in attività economiche e finanziarie.
Quindi, il reato di riciclaggio è in relazione di specialità con quello di ricettazione, perché richiede
che il dolo si qualifichi non per una generica finalità di profitto, ma per lo scopo ulteriore di far
perdere le tracce dell’origine illecita.
Possono essere richiamate, a tal proposito, le sentenze della Corte di Cassazione n. 19907/2009,
32901/2007, 43730/2010).
IL REATO DI RICICLAGGIO
In considerazione del rischio che il reato di riciclaggio rappresenta per la professione del Dottore
Commercialista, è necessario, in questa sede, distinguere le condotte lecite da quelle illecite.
Concentriamoci soprattutto sul reato di riciclaggio di cui all’art. 648-bis del codice penale.
Art. 648-bis Codice Penale - Riciclaggio
Fuori dei casi di concorso nel reato, chiunque sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità
provenienti da delitto non colposo, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo
da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa, è punito con la reclusione da
quattro a dodici anni e con la multa da euro 1.032 a euro 15.493.
La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale.
L’elemento soggettivo
RICETTAZIONE: dolo specifico dello scopo di lucro
RICICLAGGIO: dolo generico
Capitolo I - Antiriciclaggio: definizione
6
La pena è diminuita se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita
la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni. Si applica l'ultimo comma dell'articolo
648
Analizziamo i principali aspetti della disposizione in oggetto.
In primo luogo merita di essere sottolineato come la condotta del reato consista in una serie di
azioni volte a nascondere la provenienza illecita del denaro.
sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo, ovvero
compie in relazione ad essi altre operazioni
Dalla definizione appena fornita appare immediato comprendere come la sostituzione o il
trasferimento di denaro non rappresentino, da sole, condotte punibili, se non allorquando ciò
avvenga per nascondere la provenienza delittuosa del denaro o dei beni.
Tuttavia, l’espressione che più deve attrarre la nostra attenzione è la seguente: “ovvero compie in
relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza
delittuosa”.
Quali sono “le altre operazioni” che possono rappresentare una condotta penalmente perseguibile?
Ebbene, non è facile dare una risposta univoca, in quanto rientrano tra le “altre operazioni”, anche
quelle che non vedono un concreto movimento di denaro. Si pensi, a tal proposito, all’emissione di
fatture per operazioni inesistenti e al falso in bilancio.
Sostituzione del denaro beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo
Trasferimento del denaro beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo
Altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza
delittuosa
REATO DI RICICLAGGIO
Capitolo I - Antiriciclaggio: definizione
7
Il reato presupposto
È necessario ricordare come tutti i delitti non colposi possono costituire reati presupposti a quelli
di riciclaggio, ragion per cui possono ritenersi esclusi soltanto le contravvenzioni e i delitti non
colposi.
In considerazione di quanto appena esposto, tutti i delitti dolosi, compresi quelli fiscali, possono
fungere da reato presupposto del riciclaggio.
A tal proposito, interessante appare la sentenza della Corte di Cassazione n.6061/12, secondo la
quale, tra le “altre utilità” richiamate dall’art.648-bis, ben potrebbe esservi ricompreso anche il
risparmio di spesa che l’agente può ottenere evitando di pagare le imposte dovute, in quanto ciò
produce un mancato decremento del patrimonio che si concretizza in una utilità di natura
economica.
È inoltre importante rilevare come, ai fini della configurabilità del reato non sia richiesta l’esatta
individuazione del reato presupposto. È infatti sufficiente che lo stesso sia almeno astrattamente
configurabile (così, Corte di Cassazione, sentenza 495/09 e Cassazione, sentenza 28715/13).
Merita inoltre di essere chiarito come, per la configurabilità del reato di riciclaggio, non sia
necessario che il soggetto attivo del reato abbia rapporti con l’autore del reato presupposto.
Paradossalmente, infatti, i due soggetti potrebbero anche non conoscersi, in quanto è sufficiente
che il riciclatore si presti volontariamente a trasferire, sostituire o compiere altre operazioni idonee
ad impedire l’individuazione della provenienza delittuosa del reato (a tal proposito, si richiama la
sentenza 35763/2010 della Corte di Cassazione).
Cassazione penale , sentenza 17694 del 07.05.2010
“A D. G., imprenditore del casertano operante nel settore della vendita di bombole di gas, e ad E. B.,
commercialista, veniva applicata, dal GIP presso il Tribunale di Roma in data 15 luglio 2008, la
misura cautelare della custodia in carcere perché indagati per il delitto di cui agli articoli 56 e 648
bis c.p., aggravato dalla circostanza di cui all’articolo 7 della legge 203 del 1991, perché avevano
compiuto atti diretti ad occultare la provenienza da delitto di ingenti capitali tutti riferibili a famiglie
appartenenti al Clan dei casalesi e a reimpiegare la somma di Euro 21.700.000,00 per l’acquisto di
capitale sociale della Lazio spa, facente capo a L. C., tramite G. C.
…
Anche il ricorso di B. E. è infondato.
..In verità da tutta la motivazione del provvedimento impugnato risulta che l’attività di riciclaggio
posta in essere dal D. con l’aiuto dell’E. - o, per essere più precisi, gli atti posti in essere diretti a
commettere tale reato - fosse diretta ad investire in attività lecite una ingente somma di danaro
Capitolo I - Antiriciclaggio: definizione
8
costituita da versamenti effettuati da famiglie del clan dei casalesi.
È allora evidente che, indipendentemente dalla partecipazione o meno del D. alla associazione, la
condotta presa in considerazione dal Tribunale del riesame fosse diretta ad avvantaggiare, o
comunque, a favorire l’associazione mafiosa, che aveva interesse ad investire in attività lecite la
somma di danaro di loro appartenenza e conseguita illecitamente.”
La sentenza richiamata appare rilevante in quanto, in questo caso, l’assistito non aveva commesso
alcun reato presupposto (in altre parole, il commercialista non stava prestando la sua consulenza
ad un soggetto perseguibile per associazione mafiosa).
Effettivamente, la sentenza in oggetto si limita a richiamare semplicemente la lettera della norma,
in quanto, così come effettivamente stabilisce l’art. 648-bis c.c., sono esclusi dal reato di
riciclaggio il soggetto che ha commesso o ha concorso a commettere il reato (almeno nell’attuale
formulazione della norma).
Elemento soggettivo
Tuttavia, l’aspetto sul quale deve essere prestata particolare attenzione è dato dall’elemento
soggettivo, che, nel reato di riciclaggio è integrato dal dolo generico.
È quindi sufficiente che sia riscontrata la volontà di ostacolare l’identificazione della provenienza
delittuosa del denaro, senza che sia necessario lo scopo di lucro (si vedano, a tal proposito, la
sentenza 546 del 2011 e la sentenza 6350 del 2007, entrambe della Corte di Cassazione).
Pertanto, un Dottore commercialista che si presti a compiere attività volte a “ripulire” il denaro
sporco, seppur in maniera completamente gratuita, e al solo fine di assistere il cliente, sta
commettendo un reato.
Consapevolezza della provenienza delittuosa del denaro, dei beni o delle
altre utilità
Volontà di ostacolare l’identificazione della provenienza delittuosa
DOLO GENERICO
REATO DI RICICLAGGIO
Capitolo I - Antiriciclaggio: definizione
9
A quanto appena esposto, va aggiunto che il professionista non deve esattamente conoscere la
provenienza delittuosa del denaro, in quanto è sufficiente che gli indizi in suo possesso siano così
gravi ed univoci da consentire di dedurre logicamente che i beni siano di provenienza delittuosa
(sentenza n. 9090 del 1995, Corte di Cassazione).
In tal senso, le specifiche competenze tecniche dei professionisti che operano in materia contabile
e fiscale potrebbero sicuramente rappresentare un ulteriore elemento volto a dimostrare la
conoscenza, o almeno, la conoscibilià della provenienza delittuosa del denaro.
Pertanto, nel caso in cui sia riscontrata un’attività di occultamento della provenienza del denaro,
l’unica salvezza per il professionista potrà essere rappresentata dalla dimostrazione della
convinzione che il denaro fosse frutto di una condotta contravvenzionale.
A conclusione di quanto riportato nel presente contributo, merita infine di essere sottolineato
come si configura il reato di riciclaggio anche nel caso in cui i pagamenti siano effettuati con
strumenti tracciabili e siano utilizzati strumenti negoziali di per sé leciti.
Corte di Cassazione, Sentenza 21 agosto 2012, n. 32936
“…i giudici del riesame hanno correttamente argomentato in ordine al carattere fittizio della
compravendita immobiliare dell'appartamento sito in (OMISSIS), essendo oggettivamente anomalo
che il (OMISSIS), dopo aver acquistato l'immobile dal (OMISSIS) il (OMISSIS), glielo abbia poi
promesso in vendita dopo appena pochi giorni, il (OMISSIS); a riguardo non importa che il rogito
definitivo sia stato poi formalizzato solo il (OMISSIS), poiche' cio' che conta e' il brevissimo arco
cronologico (poco piu' di due settimane) trascorso tra la prima vendita e l'impegno alla retrovendita,
con conseguente fissazione del prezzo. Ne' l'indicazione, nella dichiarazione dei redditi, della relativa
plusvalenza e la tracciabilita' dei pagamenti (avvenuti a mezzo assegni circolari a favore dell'odierno
CONTRAVVENZIONI Le pene principali stabilite per le contravvenzioni sono l’arresto e l’ammenda
DELITTTI Le pene principali stabilite per i delitti sono l’ergastolo, la reclusione e la multa
Art. 39 c.p.: i reati si distinguono in delitti e contravvenzioni a seconda della diversa specie delle pene per essi rispettivamente stabilite
Capitolo I - Antiriciclaggio: definizione
10
indagato) sono incompatibili con l'elemento oggettivo del delitto p. e p. ex articolo 648 bis c.p., che
resta integrato anche soltanto dalla condotta di sostituzione del denaro, cui si aggiunge l'operazione
intesa ad ostacolare l'identificazione della sua provenienza delittuosa insita nel passaggio da un
soggetto ad un altro, poiche' in tale forma della condotta del delitto di riciclaggio non e' necessario
che sia impedita la tracciabilita' del percorso dei beni (cfr., ad es., Cass. Sez. 6, n. 26746 del 6.4.11,
dep. 7.7.11) e/o che le operazioni siano avvenute attraverso strumenti negoziali in se'
apparentemente legittimi e non occulti, costituendo ostacolo all'esatta identificazione della
provenienza di denaro od altri beni anche soltanto l'immotivato coinvolgimento, nei trasferimenti, di
piu' persone (cfr. Cass. Sez. 2, n. 47375 del 6.11.09, dep. 14.12.09).
Per tali ragioni non esclude il riciclaggio il fatto che determinati trasferimenti di fondi siano avvenuti
tra c/c accesi presso lo stesso istituto di credito.”
IL REATO DI AUTORICICLAGGIO
Il reato di riciclaggio è stato introdotto nel nostro ordinamento penale con il Decreto Legge n.
59/1978, convertito nella Legge n.191/1978.
Il provvedimento in oggetto ha introdotto nel nostro codice penale l’art. 648-bis circoscrivendo
tuttavia i reati presupposto a fattispecie tassativamente indicate dalla norma stessa.
Erano infatti punibili soltanto i fatti diretti a sostituire denaro o valore provenienti dai delitti di
rapina aggravata, estorsione aggravata o sequestro di persona a scopo di estorsione.
Soltanto con la Legge n.55/1990 è stato punito anche il reimpiego dei proventi, introducendo l’art.
648-ter c.p.
La riforma più importante è stata tuttavia quella contenuta nella Legge n.328/1993, con la quale fu
stabilito che ogni delitto non colposo poteva rappresentare presupposto del reato di riciclaggio.
Nonostante la nuova formulazione nulla variò in tema di soggetti attivi del reato: restava infatti
fermo il fatto che il riciclatore dovesse essere persona diversa da colui che aveva commesso il
reato o concorso alla commissione dello stesso.
Ecco il motivo per il quale può essere considerata una vera e propria “rivoluzione” l’introduzione nel
nostro ordinamento del reato di autoriciclaggio, ad opera dell’articolo 3 della Legge n. 15 dicembre
2014, n. 186.
Capitolo I - Antiriciclaggio: definizione
11
«Art. 648-ter. 1. - (Autoriciclaggio)
Si applica la pena della reclusione da due a otto anni e della multa da euro 5.000 a euro 25.000 a
chiunque, avendo commesso o concorso a commettere un delitto non colposo, impiega,
sostituisce, trasferisce, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro,
i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare
concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa.
Si applica la pena della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 2.500 a euro
12.500 se il denaro, i beni o le altre utilità provengono dalla commissione di un delitto non
colposo punito con la reclusione inferiore nel massimo a cinque anni.
Si applicano comunque le pene previste dal primo comma se il denaro, i beni o le altre utilita'
provengono da un delitto commesso con le condizioni o le finalità di cui all'articolo 7 del
Decreto-Legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla Legge 12 luglio 1991,
n. 203, e successive modificazioni.
Fuori dei casi di cui ai commi precedenti, non sono punibili le condotte per cui il denaro, i beni o
le altre utilità vengono destinate alla mera utilizzazione o al godimento personale.
La pena è aumentata quando i fatti sono commessi nell'esercizio di un’attività bancaria o
finanziaria o di altra attività professionale.
La pena è diminuita fino alla metà per chi si sia efficacemente adoperato per evitare che le
condotte siano portate a conseguenze ulteriori o per assicurare le prove del reato e
l'individuazione dei beni, del denaro e delle altre utilità provenienti dal delitto.
Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648».
Capitolo I - Antiriciclaggio: definizione
12
REATO DI AUTORICICLAGGIO
Anche il soggetto che commette o concorre a commettere il reato presupposto è punibile se occulta la provenienza delittuosa del denaro
NOVITÀ
RICICLAGGIO
Un soggetto commette un delitto non colposo
Un altro soggetto, diverso, occulta la provenienza illecita del denaro
AUTORICICLAGGIO
Lo stesso soggetto che commette il reato presupposto occulta la provenienza illecita del denaro
Dal 1° gennaio 2015 è punibile!
La disciplina di cui al D.Lgs. 231/2007, che, come noto, disciplina gli adempimenti antiriciclaggio nei nostri Studi, già contemplava l’ipotesi di autoriciclaggio, ragion
per cui nulla è variato a seguito della nuova previsione introdotta nel nostro Codice Penale
NO
? A seguito dell’introduzione del nuovo reato di autoriciclaggio dovrà variare le
procedure di adeguata verifica della clientela? Dovrò effettuare una segnalazione dell’operazione sospetta all’entrata in vigore
della nuova norma?
Capitolo I - Antiriciclaggio: definizione
13
Il reato di autoriciclaggio potrebbe configurarsi, in special modo, a seguito di reati tributari. È infatti
da rilevare come, in moltissimi i casi, i fondi derivanti da evasione fiscale siano impiegati proprio
nell’attività imprenditoriale del soggetto che commette il reato.
Ecco il motivo per il quale il nuovo reato rappresenta, per il Legislatore, la più forte spinta alla
procedura di emersione volontaria dei capitali: solo aderendo alla procedura di Voluntary
disclosure, infatti, il contribuente che abbia evaso le imposte potrà evitare le pesanti sanzioni
penali previste per il nuovo reato.
Si pensi, a tal proposito, a un soggetto che ha commesso dei reati quali l’emissione di fatture false,
la sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte, la dichiarazione fraudolenta mediante false
fatture o altri artifici, e successivamente abbia impiegato i beni o il denaro occultandone la
provenienza illecita: come abbiamo prima esposto, sarà applicabile la pena della reclusione da due
a otto anni e della multa da euro 5.000 a euro 25.000.
In altre ipotesi, invece, come la dichiarazione infedele o omessa, o l’omesso versamento Iva o
di ritenute, la pena è ridotta (da uno a quattro anni e multa da euro 2.500 a euro 12.500) perché in
questi casi è prevista la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni.
È tuttavia da precisare che il nuovo reato di autoriciclaggio non sarà applicabile soltanto ai periodi
nei quali sarà possibile beneficiare della Voluntary disclosure, ma anche successivamente: appare
evidente che, in futuro i reati tributari e l’autoriciclaggio saranno frequentemente applicabili in capo
allo stesso soggetto.
Si applicherà in ogni caso l’istituto della continuazione, previsto dall’articolo 81 del nostro codice
penale, secondo il quale “è punito con la pena che dovrebbe infliggersi per la violazione più grave
aumentata sino al triplo chi con una sola azione od omissione viola diverse disposizioni di legge
ovvero commette più violazioni della medesima disposizione di legge”.
Non sono invece punibili le condotte per cui il denaro, i beni o le altre utilità vengano destinati alla
mera utilizzazione o al godimento personale. Quest’ultima disposizione normativa ha suscitato, sin
da subito, notevoli perplessità, soprattutto in considerazione del fatto che non è ben delineato il
suo ambito di operatività. Autorevole dottrina ha pertanto sottolineato, sin da subito, che
potrebbero sorgere notevoli contrasti interpretativi, i quali potranno essere risolti solo con
l’affermarsi delle prime interpretazioni giurisprudenziali.
Si pensi, a tal proposito, a un contribuente che, evadendo il Fisco, accumuli ricchezze, che poi
utilizzi per l’acquisto della sua casa di abitazione. In questo caso si potrebbe parlare di “godimento
personale”? Oppure il contribuente in oggetto sarebbe comunque punibile?
Indipendentemente dalle difficoltà interpretative, è stata inoltre oggetto di forti critiche la scelta di
rendere perseguibile l’impiego di denaro nell’attività economica facendo salvi gli usi personali.
Capitolo I - Antiriciclaggio: definizione
14
Appare infatti paradossale che un soggetto che paghi lo stipendio dei suoi dipendenti sia punibile,
mentre colui che utilizza il denaro per un viaggio all’estero non lo sia.
È infine da ricordare che la pena è diminuita fino alla metà per chi si sia efficacemente adoperato
per evitare che le condotte siano portate a conseguenze ulteriori o per assicurare le prove del
reato. Al contrario, la pena è aumentata quando i fatti sono commessi nell'esercizio di un’attività
bancaria o finanziaria o di altra attività professionale.
Le nuove norme sono entrate il vigore il 1° gennaio 2015.
È tuttavia da sottolineare che il reato di autoriciclaggio e quello presupposto sono due reati
autonomi, ragion per cui sarà necessario far riferimento alla data in cui il denaro è stato
reimpiegato al fine di occultarne la provenienza illecita per poter comprendere se le nuove
disposizioni sono applicabili o meno, mentre irrilevante è la data in cui il reato fiscale è stato
commesso (la quale potrebbe quindi essere anche molto risalente nel tempo).
Ecco il motivo per il quale deve ritenersi che il reato di autoriciclaggio possa far “rivivere” reati
fiscali ormai prescritti.
La completa autonomia dei due reati rileva anche ai fini della prescrizione del reato.
Merita in primo luogo di essere ricordato che l’articolo 157 del codice penale prevede che la
prescrizione estingue il reato decorso il tempo corrispondente al massimo della pena edittale
stabilita dalla legge.
Nel caso, quindi, del reato di autoriciclaggio, la prescrizione è prevista dopo otto anni.
E’ tuttavia necessario porre l’attenzione su un aspetto estremamente rilevante: il termine di
prescrizione inizia a decorrere non dalla commissione del reato presupposto, ma dal giorno in cui è
stata “occultata” la provenienza illecita del denaro: non potrà pertanto essere eccepita la
prescrizione del reato presupposto per “sfuggire” al reato di autoriciclaggio.
Causa di esclusione della punibilità
Il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dal reato vengono destinati alla mera utilizzazione o al
godimento personale
È tuttavia necessario attendere le prime pronunce della giurisprudenza per comprendere l’effettiva portata della causa di non punibilità in oggetto.
Capitolo I - Antiriciclaggio: definizione
15
È infine da rilevare che, per espressa modifica normativa, dal 1°gennaio 2015 la responsabilità
dell’ente potrebbe scattare non solo nel caso in cui sia accertato il reato di impiego di denaro, beni
o utilità di provenienza illecita, ma anche nel caso in cui si configuri il reato di autoriciclaggio.
Autoriciclaggio e società
Al quadro, già molto ricco dell’autoriciclaggio si è aggiunto un ulteriore tassello con la previsione
che il nuovo reato trova spazio anche nella disciplina della responsabilità degli enti per gli illeciti
amministrativi dipendenti da reato (art. 25-octies del decreto legislativo n. 231 del 2001).
Questo significa, in altre parole, che, nel caso in cui ricorra il reato di autoriciclaggio non sarà
perseguibile soltanto l’amministratore, ma anche la stessa società, salvo il caso in cui la stessa
dimostri che ha adottato modelli organizzativi adeguati alla protezione.
La nuova previsione assume particolare rilievo soprattutto ove si consideri che, a far scattare
l’autoriciclaggio sono anche i reati previsti in materia tributaria.
Come è stato infatti sottolineato, il forte rischio che si corre è quello che un’impresa, a fronte di
un’unica condotta di evasione fiscale sia punita ben 4 volte:
- con una sanzione amministrativa tributaria;
- con una sanzione penale tributaria;
- per autoriciclaggio;
- secondo la disciplina in tema di responsabilità amministrativa dell’ente.
1.4. Riciclaggio: la definizione ai sensi del D.Lgs. 231/2007
Come abbiamo già anticipato, il D.Lgs. 231/2007 ha introdotto una nuova definizione di riciclaggio,
distinta da quella prevista dal nostro codice penale.
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Reato Reimpiego delle somme
Data dalla quale inizia a decorrere la prescrizione del reato di autoriciclaggio. Il reato si prescriverà nel 2023
Capitolo I - Antiriciclaggio: definizione
16
La fattispecie delineata dal richiamato decreto legislativo non ha sostituito quelle disciplinate dal
codice penale, ma si è affiancata ad esse, in quanto destinata ad assumere rilievo ai soli fini della
normativa sulla prevenzione dell’utilizzo del sistema finanziario ed economico a scopo di
riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo.
Tale scelta ha pertanto determinato la coesistenza nella legislazione italiana di due definizioni
positive di riciclaggio, peraltro non perfettamente sovrapponibili, di cui una di natura penale,
diretta alla repressione del fenomeno criminale e l’altra di carattere amministrativo, strumentale
all’adempimento degli obblighi di antiriciclaggio.
Perché questa scelta di introdurre nel nostro ordinamento un’ulteriore definizione di riciclaggio?
Le principali motivazioni di tale scelta possono essere individuate nella volontà di estendere il
concetto di riciclaggio a fattispecie ulteriori e diverse rispetto a quelle previste dal legislatore
penale, andando a colpire condotte che dovrebbero essere altrimenti ritenute irrilevanti o,
comunque, non ricomprese nell’ambito del riciclaggio di denaro.
Con la nuova definizione fornita dal D.Lgs. 231/2007, infatti, possono essere considerate azioni di
riciclaggio condotte che il nostro ordinamento penale qualifica come tipiche di riciclaggio e di
reimpiego, nonché di ricettazione, di favoreggiamento, di associazione per delinquere, di
istigazione e di concorso.
ANTIRICICLAGGIO
DISCIPLINA PENALE (art. 648, 648-bis 648-ter1 e 648-ter
codice penale)
DISCIPLINA DI CARATTERE
AMMINISTRATIVO (D.Lgs. 231/2007)
Possono essere ricondotti tutti alla definizione di
antiriciclaggio di cui all’art. 2 del D.Lgs. 231/2007
Associazione a delinquere
Favoreggiamento
Riciclaggio, autoriciclaggio, ricettazione e reimpiego
Istigazione
Concorso
Condotte penalmente rilevanti
Capitolo I - Antiriciclaggio: definizione
17
Ai soli fini del D.Lgs. n. 231/2007, si considerano infatti azioni di riciclaggio, se commesse
intenzionalmente e nella consapevolezza che i beni provengono da un’attività criminosa:
- la conversione o il trasferimento di beni allo scopo di occultare o dissimulare l’origine
illecita;
- l’acquisto, la detenzione o l’utilizzazione di beni;
- l’occultamento o la dissimulazione della reale natura dei beni;
- la partecipazione a uno degli atti appena richiamati.
Analizziamo con attenzione l’art. 2 del D.Lgs. 231/2007, che, appunto, contiene la definizione di
“riciclaggio”.
LA NORMA L’INTERPRETAZIONE
Ai soli fini del presente decreto le seguenti
azioni, se commesse intenzionalmente,
costituiscono riciclaggio:
La conversione o il trasferimento di beni,
effettuati essendo a conoscenza che essi
provengono da un'attività criminosa o da una
partecipazione a tale attività, allo scopo di
occultare o dissimulare l'origine illecita dei beni
medesimi o di aiutare chiunque sia coinvolto in
Per “conversione” dobbiamo intendere
qualsiasi attività per mezzo della quale i
proventi illeciti vengono cambiati con denaro o
altri beni.
Esempi:
- sostituzione dei proventi derivanti
Riciclaggio: DEFINIZIONE D.Lgs. 231/2007
Conversione e trasferimento di beni
Altre azioni che tendono ad occultare e dissimulare
CONVERSIONE: Sostituire i proventi
illeciti con altri beni o denaro
TRASFERIMENTO
Da un luogo all’altro
Da un soggetto all’altro
Acquisto, detenzione o
utilizzazione di beni provenienti da attività
criminose
Capitolo I - Antiriciclaggio: definizione
18
tale attività a sottrarsi alle conseguenze
giuridiche delle proprie azioni.
dall’attività criminosa con preziosi, oro
o altri beni di valore;
- costituzione in pegno dei beni di
provenienza illecita al fine di poter
ottenere prestiti in denaro;
- operazioni finanziarie di varia natura
effettuate con denaro derivante da
attività criminosa;
- versamenti su conti correnti del
“danaro sporco”, con successivo
trasferimento dei valori ai destinatari
mediante assegni, prelievi o altre
operazioni finanziarie.
Il “trasferimento” consiste invece nello
spostamento materiale e giuridico dei proventi
illeciti, senza tuttavia modificarne la
composizione qualitativa e quantitativa.
Si pensi al caso in cui, anche attraverso
soggetti esteri, il denaro “sporco” venga
trasferito ad un terzo operatore per poi tornare,
con un’ulteriore movimentazione, all’originario
riciclatore.
L'occultamento o la dissimulazione della reale
natura, provenienza, ubicazione, disposizione,
movimento, proprietà dei beni o dei diritti sugli
stessi, effettuati essendo a conoscenza che tali
beni provengono da un'attività criminosa o da
una partecipazione a tale attività.
Queste attività possono essere comprese
all’interno di una categoria generale “altre
operazioni”, diverse da quelle che abbiamo
prima richiamato, ma che comunque
impediscono di ostacolare la provenienza
delittuosa dei beni e dei diritti.
L'acquisto, la detenzione o l'utilizzazione di
beni essendo a conoscenza, al momento della
loro ricezione, che tali beni provengono da
un'attività criminosa o da una partecipazione a
tale attività.
Con riferimento alla fattispecie richiamata
merita di essere sottolineato come anche la
mera detenzione o utilizzazione di un bene
proveniente da reato rappresenta un’ipotesi di
riciclaggio di denaro.
Ad ogni buon conto, è bene sottolineare che,
comunque, il soggetto deve essere
Capitolo I - Antiriciclaggio: definizione
19
consapevole che i beni siano il provento di
un’attività criminosa nel momento
dell’acquisto, della detenzione e
dell’utilizzazione: l’eventuale conoscenza
successiva non configura attività di riciclaggio
di denaro.
Si noti come queste attività possano essere
inquadrate, nel nostro codice penale, come
attività di ricettazione (art. 648 c.p.) e non di
riciclaggio. Pertanto, come abbiamo prima
anticipato, dal 29 dicembre 2007, anche
l’ipotesi di ricettazione viene compresa tra i
delitti che fanno scattare gli adempimenti
antiriciclaggio.
La partecipazione a uno degli atti di cui alle
lettere precedenti, l'associazione per
commettere tale atto, il tentativo di perpetrarlo,
il fatto di aiutare, istigare o consigliare qualcuno
a commetterlo o il fatto di agevolarne
l'esecuzione.
Quest’ultimo punto è sicuramente quello che
potrebbe destare maggiori preoccupazioni:
anche il consiglio a commettere uno degli atti
precedentemente richiamati configura
un’ipotesi di riciclaggio di denaro!
Merita inoltre di essere considerato che, così come stabilito dall’art. 2 del D.Lgs. 231/2007, il
riciclaggio è considerato tale anche se le attività che hanno generato i beni da riciclare si sono
svolte nel territorio di un altro Stato comunitario o di un Paese terzo.
Viene commesso un furto in Germania. Lo stesso soggetto costituisce in pegno i beni
in Italia per poter ottenere un prestito in Italia.
Ai sensi del D.Lgs. 231/2007 è ininfluente sia il fatto che il soggetto che converte i beni
in denaro sia lo stesso che ha commesso il furto (autoriciclaggio), sia il fatto che l’attività
criminosa si sia svolta in un altro Stato.
L’ATTIVITÀ CRIMINOSA
Come abbiamo già avuto modo di sottolineare, la definizione di riciclaggio è legata al concetto di
“attività criminosa”.
Capitolo I - Antiriciclaggio: definizione
20
Al fine di poter delimitare il concetto di “attività criminosa” dobbiamo far riferimento a quanto
stabilisce l’art. 3 della III direttiva antiriciclaggio (dir. n. 2005/60/CE), secondo il quale può essere
considerata attività criminosa "qualsiasi tipo di coinvolgimento criminale nella perpetrazione di un
reato grave".
Sempre lo stesso articolo prosegue, chiarendo che costituiscono reati gravi quelli di terrorismo, il
traffico illecito di stupefacenti, i reati associativi, i reati di frode grave, le condotte di corruzione e,
più in generale, i reati punibili con una pena privativa della libertà o con una misura di sicurezza
privativa della libertà di durata massima superiore a un anno ovvero di durata minima superiore a
sei mesi.
Appare evidente come tale definizione sia molto lontana dalle fattispecie contemplate nel nostro
codice penale: non si parla infatti né di delitto né di contravvenzione, né tantomeno di dolo o colpa.
Ciò rende estremamente difficile comprendere quelli che possono essere considerati i reati
presupposto nella disciplina antiriciclaggio.
Art. 3 della III dir. n. 2005/60/CE
Ai fini della presente direttiva si intende per:
…
“4. "attività criminosa": qualsiasi tipo di coinvolgimento criminale nella perpetrazione di un reato
grave;
5. costituiscono "reati gravi" almeno:
a) gli atti definiti agli artt. da 1 a 4 della decisione quadro 2002/475/GAI;
b) ognuno dei reati definiti nell'art. 3, par. 1, lett. a), della convenzione delle Nazioni Unite
contro il traffico illecito di stupefacenti e sostanze psicotrope del 1988;
c) le attività delle organizzazioni criminali quali definite nell'art. 1 dell'azione comune
98/733/GAI del Consiglio del 21 dicembre 1998, relativa alla punibilità della partecipazione
a un'organizzazione criminale negli Stati membri dell'Unione europea;
d) la frode, perlomeno la frode grave, quale definita nell'art. 1, par. 1, e nell'art. 2 della
convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee;
e) la corruzione;
f) i reati punibili con una pena privativa della libertà o con una misura di sicurezza privativa
della libertà di durata massima superiore a un anno ovvero, per gli Stati il cui ordinamento
giuridico prevede una soglia minima per i reati, i reati punibili con una pena privativa della
libertà o con una misura di sicurezza privativa della libertà di durata minima superiore a sei
mesi.”
Capitolo I - Antiriciclaggio: definizione
21
1.5. Il finanziamento al terrorismo internazionale
Il D.Lgs. 109/2007 ha esteso le misure di prevenzione previste per il riciclaggio di denaro al
contrasto del finanziamento del terrorismo.
Tuttavia:
- mentre con il concetto di riciclaggio si pone l’accento sull’origine dei beni (che deve,
appunto, essere illecita);
- per il finanziamento al terrorismo rileva la destinazione, che è quella di compiere o di
favorire il compimento di uno o più delitti con finalità di terrorismo (indipendentemente
dall’effettivo utilizzo dei fondi).
L’art. 1, co. 1, D.Lgs. 22 gennaio 2007, n. 109 (al quale il D.Lgs. 231/2007 rinvia) definisce infatti il
finanziamento del terrorismo come “qualsiasi attività diretta alla raccolta, alla provvista,
all’intermediazione, al deposito, alla custodia, all’erogazione di fondi o di risorse economiche, in
qualunque modo realizzati, destinati ad essere, in tutto o in parte, utilizzati al fine di compiere uno o
più delitti con finalità di terrorismo o in ogni caso diretti a favorire il compimento di uno o più delitti
con finalità di terrorismo previsti dal Codice penale e ciò indipendentemente dall’effettivo utilizzo dei
fondi e delle risorse economiche per la commissione dei delitti anzidetti.”
Ma quali sono i “delitti con finalità di terrorismo”?
Al fine di poterli definire possiamo far riferimento all’art. 270-sexies del codice penale.
RILEVA LA DESTINAZIONE RILEVA LA PROVENIENZA
FINANZIAMENTO AL TERRORISMO
RICICLAGGIO
Beni destinati ad essere utilizzati per il compimento di delitti con finalità di
terrorismo
Origine illecita dei beni
Capitolo I - Antiriciclaggio: definizione
22
Articolo 270-sexies - Condotte con finalità di terrorismo
Sono considerate con finalità di terrorismo le condotte che, per la loro natura o contesto, possono
arrecare grave danno ad un Paese o ad un'organizzazione internazionale e sono compiute allo
scopo di intimidire la popolazione o costringere i poteri pubblici o un'organizzazione internazionale
a compiere o astenersi dal compiere un qualsiasi atto o destabilizzare o distruggere le strutture
politiche fondamentali, costituzionali, economiche e sociali di un Paese o di un'organizzazione
internazionale, nonché le altre condotte definite terroristiche o commesse con finalità di terrorismo
da convenzioni o altre norme di diritto internazionale vincolanti per l'Italia.
Capitolo II – Quadro generale
23
2. QUADRO GENERALE
2.1. I soggetti destinatari
Il D.Lgs. n. 231/2007, al Titolo I, Capo III, artt. 10-14, definisce l’ambito soggettivo di applicazione
della stessa disciplina, indicando quali destinatari del provvedimento tutti quei soggetti la cui
attività è potenzialmente a rischio di riciclaggio o di finanziamento al terrorismo.
Più precisamente, gli enti e le professioni vengono raggruppati in singole categorie, tenendo conto
della peculiarità degli stessi e delle differenze di scala e di dimensione, individuando specifici
obblighi per ognuna delle singole categorie.
INTERMEDIARI
FINANZIARI E ALTRI
SOGGETTI ESERCENTI
ATTIVITÀ
FINANZIARIA
Rientrano tra gli intermediari finanziari:
- le banche;
- Poste italiane S.p.A.;
- gli istituti di moneta elettronica;
- gli istituti di pagamento;
- le società di intermediazione mobiliare (SIM);
- le società di gestione del risparmio (SGR);
- le società di investimento a capitale variabile (SICAV);
- le imprese di assicurazione che operano in Italia nei rami di cui
all'articolo 2, comma 1, del CAP;
- gli agenti di cambio;
- le società che svolgono il servizio di riscossione dei tributi;
- gli intermediari finanziari iscritti nell'albo previsto dall'articolo 106
del TUB;
- le società fiduciarie di cui all’articolo 199, comma 2, del decreto
legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;
- le succursali insediate in Italia dei soggetti indicati alle lettere
precedenti aventi sede legale in uno Stato estero;
- Cassa depositi e prestiti S.p.A.;
- le società fiduciarie di cui alla legge 23 novembre 1939, n. 1966 ad
eccezione di quelle di cui all’articolo 199, comma 2, del decreto
legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;
- i soggetti disciplinati dagli articoli 111 e 112 del TUB;
- i soggetti che esercitano professionalmente l’attività di
cambiavalute, consistente nella negoziazione a pronti di mezzi di
pagamento in valuta.
Capitolo II – Quadro generale
24
Per altri soggetti esercenti attività finanziaria si intendono:
a) i promotori finanziari iscritti nell'albo previsto dall'articolo 31 del
TUF;
b) gli intermediari assicurativi di cui all'articolo 109, comma 2, lettere
a) e b) del CAP che operano nei rami di cui al comma 1, lettera g);
c) i mediatori creditizi iscritti nell’elenco previsto dall’art. 128-sexies,
comma 2, del TUB;
d) gli agenti in attività finanziaria iscritti nell’elenco previsto dall’art.
128-quater, comma 2, del TUB e gli agenti indicati nell’art. 128 -
quater, commi 6 e 7, del medesimo TUB;
PROFESSIONISTI
- i soggetti iscritti nell'albo dei dottori commercialisti e degli esperti
contabili e nell'albo dei consulenti del lavoro;
- ogni altro soggetto che rende i servizi forniti da periti, consulenti e
altri soggetti che svolgono in maniera professionale, anche nei
confronti dei propri associati o iscritti, attività in materia di
contabilità e tributi, ivi compresi associazioni di categoria di
imprenditori e commercianti, CAF e patronati;
- i notai e gli avvocati, quando, in nome o per conto dei propri clienti,
compiono qualsiasi operazione di natura finanziaria o immobiliare
e quando assistono i propri clienti nella progettazione o nella
realizzazione di operazioni riguardanti:
1. il trasferimento a qualsiasi titolo di beni immobili o di attività
economiche;
2. la gestione di denaro, strumenti finanziari o altri beni;
3. l’apertura o la gestione di conti bancari, libretti di deposito e
conti di titoli;
4. l’organizzazione degli apporti necessari alla costituzione, alla
gestione o all’amministrazione della società;
5. la costituzione, la gestione o l’amministrazione di società, trust
o strutture analoghe;
- i prestatori di servizi relativi a società e trust ad esclusione dei
soggetti indicati nei punti precedenti.
ALTRI SOGGETTI
- recupero di crediti per conto terzi, in presenza della licenza di cui
all'articolo 115 del TULPS;
- custodia e trasporto di denaro contante e di titoli o valori a mezzo
di guardie particolari giurate, in presenza della licenza di cui
Capitolo II – Quadro generale
25
all'articolo 134 del TULPS;
- trasporto di denaro contante, titoli o valori senza l'impiego di
guardie particolari giurate, in presenza dell'iscrizione nell'albo delle
persone fisiche e giuridiche che esercitano l'autotrasporto di cose
per conto di terzi, di cui alla legge 6 giugno 1974, n. 298;
- gestione di case da gioco, in presenza delle autorizzazioni
concesse dalle leggi in vigore, nonché al requisito di cui all'articolo
5, comma 3, del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito,
con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30;
- offerta, attraverso la rete internet e altre reti telematiche o di
telecomunicazione, di giochi, scommesse con vincite in denaro,
con esclusione del lotto, delle lotterie ad estrazione istantanea o ad
estrazione differita e concorsi pronostici, in presenza o in assenza
delle autorizzazioni concesse dal Ministero dell’economia e delle
finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, ai sensi
dell’articolo 1, comma 539, della legge 23 dicembre 2005, n. 266;
- offerta di giochi o scommesse con vincite in denaro, con
esclusione del lotto, delle lotterie ad estrazione istantanea o ad
estrazione differita e concorsi pronostici, su rete fisica, da parte di
soggetti in possesso delle concessioni rilasciate dal Ministero
dell’economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei
monopoli di Stato;
- agenzia di affari in mediazione immobiliare, in presenza
dell'iscrizione nell'apposita sezione del ruolo istituito presso la
camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, ai sensi
della legge 3 febbraio 1989, n. 39.
Ai fini del presente lavoro circoscriveremo l’attenzione sugli obblighi previsti per i professionisti
economici.
Gli obblighi in questione rilevano qualunque sia la forma giuridica di esercizio dell’attività, per cui in
tutti i seguenti casi:
- professionista esercente l’attività individuale;
- associazione di artisti e professionisti;
- società di professionisti.
Capitolo II – Quadro generale
26
2.2. Le autorità competenti
Con riferimento alla disciplina antiriciclaggio, le autorità competenti sono:
Ministero dell’Economia e delle finanze;
Unità di Informazione Finanziaria per l’Italia (UIF);
Autorità di vigilanza di settore;
DIA e Nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia di finanza;
Ordini professionali.
IL MEF
Il Ministero dell’Economia e delle Finanze (MEF) è responsabile dell’alta vigilanza e delle politiche
di prevenzione dell’utilizzo del sistema finanziario per finalità di riciclaggio e di finanziamento del
terrorismo.
Spetta inoltre al Ministero dell’economia e delle finanze l’esercizio dei poteri sanzionatori
amministrativi ai fini antiriciclaggio nonché la cura dei rapporti con gli organismi dell’Unione
Europea ed internazionali, incaricati di stabilire le linee guida e gli standard nelle specifiche
materie.
L’UIF
Alla Uif (Unità di Informazione finanziaria) sono assegnati compiti di analisi finanziaria in materia
di segnalazione di operazioni sospette.
DISCIPLINA
ANTIRICICLAGGIO
Capitolo II – Quadro generale
27
In particolare, tale unità:
- riceve le segnalazioni di operazioni sospette ed effettua i necessari approfondimenti sulle
stesse;
- acquisisce dati e informazioni presso i soggetti tenuti alle segnalazioni;
- collabora con l’Autorità Giudiziaria, gli organismi investigativi, le autorità di vigilanza, le
amministrazioni e gli ordini professionali, le autorità di altri Stati che perseguono le
medesime finalità;
- può sospendere o archiviare le operazioni segnalate;
- svolge analisi e studi, esaminando singole anomalie, specifici settori dell’economia,
categorie di strumenti di pagamenti e determinate realtà economiche territoriali;
- fornisce la sua consulenza per l’elaborazione della normativa nelle materie di competenza.
AUTORITÀ DI VIGILANZA
Un ruolo importante per il funzionamento del sistema antiriciclaggio è svolto anche dalle Autorità
di vigilanza di settore (Banca d’Italia, Consob, Isvap) che sovraintendono al rispetto degli obblighi
da parte dei soggetti vigilati od emanano disposizioni circa il loro corretto adempimento.
Al tal fine possono effettuare ispezioni o richiedere l’esibizione o la trasmissione di documenti, atti,
nonché di ogni altra informazione utile nei confronti dei seguenti soggetti:
intermediari finanziari cosiddetti di primo livello;
altri operatori esercenti attività finanziaria;
società di revisione iscritte nell’albo speciale ex art. 161 del T.U.F.
Le autorità di vigilanza infine possono eseguire, previe intese con il Nucleo speciale di polizia
valutaria della Guardia di Finanza, i controlli circa l’adeguatezza degli assetti organizzativi o
procedurali nonché l’osservanza degli obblighi previsti dal D. Lgs. 231/2007 e dalle relative
disposizioni di attuazione.
NUCLEO SPECIALE DI POLIZIA VALUTARIA DELLA GDF E DIA
L’art. 8 del decreto disciplina inoltre le competenze del Nucleo speciale di polizia valutaria della
Guardia di finanza (NSPV) e delle DIA.
La DIA e il Nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia di finanza svolgono gli
approfondimenti investigativi delle segnalazioni trasmesse dalla UIF.
Inoltre, il Nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia di finanza effettua i controlli diretti a
verificare l'osservanza degli obblighi previsti dalla disciplina antiriciclaggio.
Capitolo II – Quadro generale
28
In considerazione di quanto appena esposto, merita di essere sottolineato che i controlli
negli studi professionali ai fini del rispetto della disciplina antiriciclaggio non possono
mai essere effettuati dai reparti ordinari della Guardia di Finanza.
Infatti è soltanto il Nucleo Speciale di Polizia Valutaria della GDF a poter effettuare gli accessi.
Il NSPV può tuttavia delegare i Nuclei provinciali di polizia tributaria territorialmente competenti: in
tal caso, però, il controllo è legittimato dal conferimento di apposita delega.
GLI ORDINI PROFESSIONALI
Per quanto riguarda infine gli Ordini professionali, questi ultimi hanno le seguenti funzioni:
controllo sui propri iscritti
Questa funzione in capo agli Ordini professionali è quella che più desta perplessità. È infatti
palese come, attualmente, gli Ordini non dispongono né di risorse proprie né di poteri
normativi e sanzionatori in merito a tale aspetto.
Non è inoltre chiaro in cosa debba sostanziarsi questa attività di controllo e se la stessa
debba essere condotta dagli Ordini territoriali o a livello nazionale;
mediazione nella trasmissione delle segnalazioni di operazioni sospette verso l’U.I.F.
A tal proposito va ricordato che in Gazzetta Ufficiale n. 110 è stato pubblicato il D.M. del 4
maggio 2012, con il quale si riconosce al Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e
degli esperti contabili il ruolo di mediatore tra le segnalazioni pervenute e il MEF.
Grazie a tale opportunità l’Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili può
raccogliere le segnalazioni di ciascun iscritto ed inoltrarle rigorosamente in forma anonima.
Tuttavia, l’effettiva operatività di queste disposizioni si potrà verificare solo a partire dalla
realizzazione di uno specifico sistema tecnologico.
Nel frattempo è ancora necessario inviare le segnalazioni direttamente all’UIF seguendo i
criteri specifici indicati dalla stessa Unità;
favorire la formazione del personale (così come stabilito dall’art. 54, D.Lgs. 231/2007).
DIA
Controlli diretti a verificare l’osservanza degli obblighi antiriciclaggio
Approfondimenti investigativi sulle segnalazioni trasmesse dalla UIF
NSPV
Capitolo II – Quadro generale
29
L’art. 54 chiarisce altresì che è compito degli Ordini professionali quello di individuare le
modalità attuative delle suddette misure;
funzioni consultive
Sono attribuite agli Ordini professionali funzioni consultive con riferimento all’emanazione
dei decreti volti a regolamentare l’obbligo di registrazione. Merita infatti di essere ricordato
che l’art. 38 del D.Lgs. 231/2007 stabilisce che “il Ministero della giustizia, sentiti gli ordini
professionali, adotta disposizioni applicative del presente articolo”.
Allo stesso modo, l’art. 41 prevede funzioni consultive in capo agli ordini con riferimento
all’individuazione degli indicatori di anomalia volti ad agevolare i professionisti al fine della
segnalazione delle operazioni sospette.
IL SEGRETO D’UFFICIO
Tutte le informazioni in possesso della UIF, delle autorità di vigilanza di settore, delle
amministrazioni interessate, degli Ordini professionali e degli altri organi di cui all’art. 8 sono
coperte dal segreto d’ufficio anche nei confronti della pubblica amministrazione, così come
stabilito dall’art. 9, comma 1, D.Lgs. 231/2007.
Sono fatti salvi i casi di comunicazione espressamente previsti dalla legislazione vigente: il
segreto non può infatti essere opposto all'autorità giudiziaria quando le informazioni richieste
siano necessarie per le indagini o i procedimenti relativi a violazioni sanzionate penalmente.
ORDINI PROFESSIONALI: LE FUNZIONI AI FINI DELLA DISCIPLINA ANTIRICICLAGGIO
Favorire la formazione del personale e individuare le modalità attuative
Mediazione nella trasmissione delle segnalazioni di operazioni sospette
Controllo sui propri iscritti
Funzioni consultive
Capitolo II – Quadro generale
30
2.3. Gli adempimenti: una rapida panoramica
Al fine di fornire un quadro generale degli adempimenti connessi alle disposizioni antiriciclaggio, si
fornisce, di seguito, un sunto di quelli che sono i principali punti da tenere a mente.
Nella successiva trattazione provvederemo ad approfondire i singoli aspetti.
ADEMPIMENTI ANTIRICICLAGGIO
1. Adeguata verifica della clientela
2. Obbligo di conservazione dei dati
3. Obbligo di registrazione dei dati
4. Obbligo di segnalazione delle operazioni sospette / di comunicazione operazioni
ultrasoglia
ADEGUATA VERIFICA DELLA CLIENTELA
Con specifico riferimento all’adeguata verifica della clientela, devono essere rispettati i seguenti
adempimenti:
ADEGUATA VERIFICA DELLA CLIENTELA:
1. Identificazione del cliente
2. Identificazione del titolare effettivo
3. Controllo costante
IDENTIFICAZION
E DEL CLIENTE
IDENTIFICAZIONE
TITOLARE
EFFETTIVO
CONTROLLO
COSTANTE
COSA
SIGNIFICA
identificazione e
verifica
dell'identità del
cliente
il titolare effettivo è:
- la persona fisica per
conto della quale è
realizzata
un’operazione o un
attività
- nel caso di entità
giuridica, persona o
persone fisiche che, in
ultima istanza
possiedono o
analisi delle transazioni concluse
durante tutta la durata del rapporto, in
modo da verificare che le stesse siano
compatibili con la conoscenza che si
ha del proprio cliente, delle sue attività
commerciali e del suo profilo di
rischio
Capitolo II – Quadro generale
31
controllano tale entità
(più del 25% della
partecipazione al
capitale), oppure ne
risultano beneficiari
QUANDO
al momento in cui
è conferito
l’incarico di
svolgere una
prestazione
professionale,
pertanto prima
dello svolgimento
della stessa
contestualmente
all’identificazione del
cliente
durante tutta la durata del rapporto
CHE FARE
in presenza del
cliente:
- raccogliere i dati
del cliente
- acquisire il
documento
- fare una
fotocopia del
documento
- acquisire il
documento dal
quale risulti
l’esistenza del
potere di legale
rappresentante
quando il cliente è
una società
- acquisire
dichiarazione,
sottoscritta dal
cliente, contenente i
dati necessari per
l’identificazione del
titolare effettivo
- conservare la copia
o i riferimenti dei
documenti richiesti
durante il rapporto professionale:
- effettuare una prima richiesta scritta
con impegno del cliente a comunicare
la variazione dei dati ivi indicati;
- programmare richieste periodiche di
aggiornamento dei dati; programmare
scadenze entro le quali aggiornare i
dati;
- prevedere eventuali incontri con il
cliente quando si presentano
situazioni di criticità (entrata nella
fascia di rischio alta);
- istruire il personale di studio in modo
che possa fornire elementi utili alla
valutazione del profilo di rischio;
- annotare le informazioni acquisite
nel corso degli incontri preparatori e
nello svolgimento delle diverse
prestazioni
Capitolo II – Quadro generale
32
OBBLIGO DI CONSERVAZIONE E REGISTRAZIONE
Le informazioni acquisite nell’assolvimento degli obblighi di adeguata verifica della clientela
devono essere conservate e registrate affinché possano essere utilizzate per qualsiasi indagine su
eventuali operazioni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo o per corrispondenti analisi
effettuate dalla UIF o da qualsiasi altra Autorità competente.
LA SEGNALAZIONE DELLE OPERAZIONI SOSPETTE
Qualora il professionista sospetti, o abbia motivi ragionevoli per sospettare, che siano in corso o
che siano state compiute o tentate operazioni di riciclaggio o finanziamento al terrorismo, deve
inviare alla UIF una segnalazione di operazione sospetta.
Al fine di agevolare il professionista e i suoi collaboratori nell’individuazione delle operazioni
sospette sono stati emanati indicatori di anomalia, i quali sono periodicamente aggiornati (Decreto
del Ministero della Giustizia 16 aprile 2010).
Diverso è invece il caso in cui il professionista debba provvedere alla comunicazione di operazioni
in contanti ultrasoglia.
In questo caso, deve essere inviata, a mezzo raccomandata, in carta libera, entro 30 giorni da
quando si è venuti a conoscenza dell’infrazione, un’apposita comunicazione alle Ragionerie
Territoriali dello Stato.
Deve inviare una segnalazione di
operazione sospetta
Il professionista sa, sospetta o ha motivi ragionevoli per sospettare che siano in corso o che siano state compiute o tentate operazioni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo.
Archivio Unico Informatico o registro della clientela
Istituzione del fascicolo della clientela
Informazioni acquisite nell’assolvimento degli obblighi di adeguata verifica della clientela
Obbligo di registrazione
Obbligo di conservazione
Capitolo II – Quadro generale
33
I PRINCIPI
Con riferimento a quanto appena esposto, merita altresì di essere ricordato che l’art. 3 del D.Lgs.
231/2007 detta due importanti principi generali in tema di antiriciclaggio.
Tali principi assumono rilevanza essenziale nella trattazione della disciplina in oggetto, perché,
come si vedrà, influenzano moltissimi aspetti della stessa.
ANTIRICICLAGGIO: PRINCIPI GENERALI
PRINCIPIO DELLA COLLABORAZIONE ATTIVA
PRINCIPIO DELLA PROPORZIONALITÀ
Le misure che il professionista deve adottare devono essere proporzionate al rischio di
riciclaggio in relazione:
- all’operazione/prestazione- al tipo di cliente
L’applicazione delle misure deve inoltre essere proporzionata alle peculiarità delle professioni e alle dimensioni dei destinatari della normativa.
Nello svolgimento dell’attività, i professionisti devono adottare idonei e appropriati sistemi e procedure in materia di obblighi di adeguata verifica della clientela, di segnalazione delle operazioni sospette, di conservazione dei documenti, di controllo interno, di valutazione e di gestione del rischio, di garanzia dell'osservanza delle disposizioni pertinenti e di comunicazione per prevenire e impedire la realizzazione di operazioni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo.
COMUNICAZIONE ALLE RAGIONERIE
TERRITORIALI DELLO STATO
SEGNALAZIONE OPERAZIONE SOSPETTA ALL’UIF
Operazioni in contanti ultrasoglia operazioni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo
Capitolo II – Quadro generale
34
2.4. La decorrenza degli obblighi
Abbiamo già avuto modo, nella trattazione dei precedenti punti, di chiarire che la disciplina in
oggetto è stata più volte modificata a seguito di successivi interventi normativi.
Prima di addentrarci nella trattazione dei singoli adempimenti antiriciclaggio, merita tuttavia di
essere sottolineato come questi siano mutati profondamente negli anni: lo studio professionale
sarà quindi tenuto a rispettare, nel corso del tempo, la disciplina prevista per quel particolare
periodo.
In primo luogo merita di essere ricordato che soltanto con il D.M. 141/2006 viene segnata
l’effettiva entrata in vigore degli obblighi antiriciclaggio in capo al professionista.
Dalla sua entrate in vigore, pertanto, scattano gli obblighi di identificazione, registrazione e
conservazione dei dati e di segnalazione delle operazioni sospette. La data di decorrenza degli
adempimenti in oggetto è quella del 22 aprile 2006.
Con il D.Lgs. 231/2007 (e, dunque, dal 29 dicembre 2007), sono stati invece introdotti gli obblighi
di adeguata verifica della clientela e l’approccio basato sul rischio.
Soltanto per gli incarichi professionali conferiti a partire da 29 dicembre 2007, pertanto, i
professionisti sono tenuti al rispetto degli adempimenti connessi all'adeguata verifica della
clientela (e quindi, all’identificazione del titolare effettivo e al controllo costante).
Tuttavia, al fine di poter disciplinare la decorrenza degli obblighi di adeguata verifica con
riferimento alla "vecchia" clientela (incarichi conferiti prima del 29 dicembre 2007), è stato
previsto dall’art. 22, D.Lgs. 231/2007 che per la clientela già acquisita tali obblighi devono
applicarsi "al primo contatto utile, fatta salva la valutazione del rischio presente".
L’espressione "primo contatto utile", deve essere interpretata, così come chiarito dalle Linee guida
del CNDCEC, nel senso di “incontro” con il cliente, a prescindere dal fatto che venga modificata la
situazione in essere.
Nel caso in cui, invece, “la situazione in essere subisca modificazioni (ad es. a seguito del
conferimento di un nuovo incarico, della modifica di un incarico precedentemente conferito, della
modifica dei soggetti connessi all’incarico), ovvero il professionista venga a conoscenza
dell’esistenza di situazioni di rischio, l’adeguata verifica deve essere anticipata senza attendere il
primo contatto utile”.
È necessario inoltre ricordare come l’art. 22 chiarisca che “per la clientela già acquisita i suddetti
obblighi si applicano al primo contatto utile, fatta salva la valutazione del rischio presente”.
Capitolo II – Quadro generale
35
L’inciso “fatta salva la valutazione del rischio presente”, lascia capire che, nel caso in cui il
professionista abbia individuato nel cliente un rischio di riciclaggio medio o alto, dovrà procedere
subito con l’adeguata verifica, a prescindere da eventuali incontri con il cliente.
Con riferimento, invece, ai “nuovi” obblighi di registrazione e di conservazione richiamati dal
D.Lgs. 231/2007, è necessario rilevare come l’applicazione degli stessi sia subordinata
all’emanazione di appositi decreti attuativi, che, per i professionisti, devono essere emanati dal
Ministero della Giustizia.
In mancanza degli stessi continuano a trovare applicazione ancora le disposizione contenute nel
D.M. n. 141/2006 e del Provvedimento UIC del 24 febbraio 2006, in quanto compatibili.
A tal proposito merita di essere ricordato che con la Circolare MEF del 19 dicembre 2007 sono
state elencate le disposizioni del regolamento che devono ritenersi incompatibili con le nuove
norme in tema di adempimenti antiriciclaggio.
L’assenza delle necessarie disposizioni applicative dell’art. 38, comma 7 è
estremamente rilevante, in quanto, ad esempio, in mancanza delle stesse, i
professionisti non sono tenuti a provvedere alla registrazione dei dati relativi al titolare
effettivo.
Questo è quanto chiarito recentemente dal MEF alla stampa specializzata.
CLIENTELA GIÀ
ACQUISITA AL 29/12/2007
CLIENTELA ACQUISITA
DAL 29/12/2007
Adeguata verifica da
effettuare al primo contatto
utile.
Adeguata verifica da effettuare
al momento del conferimento
dell’incarico.
col D.M. 141/2006 scattano gli obblighi di: - identificazione- registrazione e conservazione dei dati- segnalazione delle operazioni sospette
22 aprile 2006
29 dicembre 2007 sono stati introdotti: - gli obblighi di adeguata verifica della clientela- e l’approccio basato sul rischio
Capitolo II – Quadro generale
36
2.5. Privacy e antiriciclaggio
Nell’adempiere agli obblighi antiriciclaggio il professionista deve altresì rispettare quanto disposto
dal D.Lgs. 196/03 in tema di trattamento dei dati personali. Pertanto:
Dal punto di vista operativo la soluzione consigliabile è la seguente:
estendere le disposizioni in materia di privacy normalmente adottate in studio anche ai fini
degli adempimenti antiriciclaggio;
integrare l’informativa prevista dal Codice privacy che viene rilasciata al cliente con la
dicitura che segue:
I Suoi dati saranno trattati anche ai sensi della normativa vigente in materia di antiriciclaggio,
essendo il professionista sottoposto agli obblighi di identificazione, registrazione e segnalazione di
cui al D.Lgs. 231/2007.
Non è invece necessario chiedere al cliente di prestare il proprio consenso al trattamento dei dati,
essendo questo un trattamento eseguito per obbligo di legge.
Pertanto il cliente non può:
opporsi al trattamento dei dati personali;
avere accesso ai dati raccolti ai fini antiriciclaggio e antiterrorismo;
chiederne la rettifica, l’integrazione e la cancellazione.
Antiriciclaggio & Privacy:
gli adempimenti
previsti
Deve essere rilasciata al cliente apposita informativa ai sensi dell’art. 13 del decreto privacy, specificando che i dati verranno trattati anche al fine di adempiere agli obblighi in materia di antiriciclaggio
Deve essere rispettato quanto previsto dal codice privacy in tema di trattamento dei dati personali in occasione dell’adempimento degli obblighi di identificazione, registrazione e conservazione, nonché in occasione di eventuali segnalazioni di operazioni sospette
Deve essere individuato un soggetto incaricato al trattamento dei dati. L’incarico dovrà essere formalizzato all’interno del DPS (o altro documento analogo), specificando che il trattamento è finalizzato al rispetto della disciplina antiriciclaggio
Capitolo III – Gli adempimenti: l’adeguata verifica della clientela
37
3. GLI ADEMPIMENTI: L’ADEGUATA VERIFICA DELLA CLIENTELA
3.1. L’adeguata verifica della clientela
Il primo degli adempimenti in capo al professionista si concretizza nell’adeguata verifica della
clientela.
Art. 18, D.Lgs. 231/2007
Contenuto degli obblighi di adeguata verifica della clientela
“Gli obblighi di adeguata verifica della clientela consistono nelle seguenti attività:
a) identificare il cliente e verificarne l'identità sulla base di documenti, dati o informazioni
ottenuti da una fonte affidabile e indipendente;
b) identificare l'eventuale titolare effettivo e verificarne l'identità;
c) ottenere informazioni sullo scopo e sulla natura prevista del rapporto continuativo o della
prestazione professionale;
d) svolgere un controllo costante nel corso del rapporto continuativo o della prestazione
professionale”.
LE OPERAZIONI RILEVANTI
Il D.Lgs. n. 231/2007 non fornisce un elenco dettagliato delle operazioni rilevanti ai fini della
disciplina dell’antiriciclaggio, limitandosi, all’art. 16, a stabilire che i professionisti sono tenuti ad
osservare gli obblighi di adeguata verifica nei seguenti casi:
1. quando la prestazione professionale ha ad oggetto mezzi di pagamento, beni od utilità di
valore pari o superiore a 15.000 euro;
2. quando eseguono prestazioni professionali occasionali che comportino la trasmissione o la
movimentazione di mezzi di pagamento di importo pari o superiore a 15.000 euro,
indipendentemente dal fatto che siano effettuate con una operazione unica o con più
operazioni che appaiono tra di loro collegate per realizzare un’operazione frazionata;
3. tutte le volte che l'operazione sia di valore indeterminato o non determinabile. Ai fini
dell'obbligo di adeguata verifica della clientela, la costituzione, gestione o amministrazione di
società, enti, trust o soggetti giuridici analoghi integra in ogni caso un'operazione di valore non
determinabile;
4. quando vi è sospetto di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, indipendentemente da
qualsiasi deroga, esenzione o soglia applicabile;
Capitolo III – Gli adempimenti: l’adeguata verifica della clientela
38
5. quando vi sono dubbi sulla veridicità o sull'adeguatezza dei dati ottenuti ai fini
dell'identificazione di un cliente.
In ogni caso, l’art. 12 c. 3, fissa dei casi di esonero dagli obblighi di adeguata verifica della clientela
e di registrazione:
a. mera attività di redazione e/o trasmissione delle dichiarazioni derivanti da obblighi fiscali
(e non solo, quindi, delle dichiarazioni dei redditi);
b. adempimenti in materia di amministrazione del personale di cui alla legge 11 gennaio
1979, n.12.
ADEGUATA VERIFICA: ESONERI
Mera attività di redazione e/o trasmissione delle dichiarazioni derivanti da obblighi fiscali
Adempimenti in materia di amministrazione del personale
PROFESSIONISTI: OPERAZIONI RILEVANTI
tutte le volte che l'operazione sia di valore indeterminato o non determinabile
quando vi è sospetto di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, indipendentemente da qualsiasi deroga, esenzione o soglia applicabile
quando vi sono dubbi sulla veridicità o sull'adeguatezza dei dati ottenuti ai fini dell'identificazione di un cliente
prestazioni professionali occasionali che comportano la trasmissione o la movimentazione di mezzi di pagamento di importo pari o superiore a 15.000 euro, anche a seguito di operazioni frazionate
prestazione professionale che ha ad oggetto mezzi di pagamento, beni od utilità di valore pari o superiore a 15.000 euro
Capitolo III – Gli adempimenti: l’adeguata verifica della clientela
39
Nel caso in cui vi sia sospetto di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo si deve
sempre procedere con l’adeguata verifica, indipendentemente da qualsiasi esclusione!
IL CASO
Sono un Dottore commercialista. Qualora dovessi semplicemente inviare una comunicazione al
Registro delle imprese, sono tenuto a rispettare gli obblighi antiriciclaggio?
Purtroppo, nel caso di specie, si parla di prestazione professionale di valore indeterminato, per cui
sempre soggetta al rispetto degli obblighi antiriciclaggio.
Il professionista pertanto sarà tenuto al rispetto degli obblighi di adeguata verifica, di
conservazione e di registrazione.
Occorre però ricordare che l’art. 12 c. 3, fissa dei casi di esonero dagli obblighi di adeguata verifica
della clientela e di registrazione, che sono:
a. la mera attività di redazione e/o trasmissione delle dichiarazioni derivanti da obblighi fiscali
(e non solo, quindi, delle dichiarazioni dei redditi);
b. gli adempimenti in materia di amministrazione del personale di cui alla legge 11 gennaio
1979, n.12.
Pertanto, qualora la pratica trasmessa sia relativa semplicemente all’adempimento degli obblighi
fiscali (es. una variazione dei dati ai fini Iva) il professionista non sarà tenuto al rispetto della
disciplina in tema di antiriciclaggio.
È tuttavia da rilevare come nel corso degli anni si siano succeduti una serie di interventi volti ad
individuare con maggiore precisione tutti i casi in cui si rende necessario adempiere agli obblighi di
adeguata verifica.
Pertanto, al fine di consentire una chiara individuazione delle operazioni per le quali scattano gli
obblighi di adeguata verifica, le Linee Guida del CNDCEC hanno fornito la seguente elencazione
delle principali tipologie di prestazioni professionali, suddividendole in prestazioni escluse e
prestazioni oggetto di adeguata verifica.
Queste ultime sono ulteriormente suddivise in operazioni di valore indeterminato o indeterminabile
(per le quali scattano sempre gli obblighi di adeguata verifica) e operazioni che sono rilevanti solo
se di valore pari o superiore a 15.000 euro.
Capitolo III – Gli adempimenti: l’adeguata verifica della clientela
40
PRESTAZIONI ESCLUSE DAGLI OBBLIGHI DI ADEGUATA VERIFICA
− adempimenti in materia di amministrazione del personale
− attività di redazione e/o trasmissione delle dichiarazioni derivanti da obblighi fiscali
− docenze a corsi, convegni e simili (con la risposta U.I.C. n. 23 del 21 giugno 2006 è stata
esclusa dall’ambito di applicazione della disciplina antiriciclaggio l’attività di docenza
esplicata dal professionista in corsi di formazione e aggiornamento)
− funzione di componente di organi di controllo di società destinatarie degli obblighi
antiriciclaggio (qualora non incaricato del controllo contabile). In questi casi l’art. 52,
D.Lgs. 231/2007 sancisce l’esonero dagli obblighi di adeguata verifica della clientela, di
registrazione e conservazione dei dati, nonché di segnalazione delle operazioni sospette
− funzione di revisore in enti pubblici (escluso dall’ambito di applicazione della normativa
antiriciclaggio - Parte prima, paragrafo 2, del provvedimento U.I.C. 24 febbraio 2006)
− funzione di sindaco in società o enti, qualora il collegio sindacale non sia incaricato del
controllo contabile. L’art. 12, al comma 3-bis, stabilisce che i “componenti degli organi di
controllo, comunque denominati, per quanto disciplinato dal presente decreto e fermo
restando il rispetto del disposto di cui all’articolo 52, sono esonerati dagli obblighi di cui al
Titolo II, Capi I, II e III”. Non sono tenuti pertanto all’adeguata verifica della clientela, alla
registrazione e conservazione dei dati e alla segnalazione delle operazioni sospette
− incarico di curatore, commissario giudiziale e commissario liquidatore nelle procedure
concorsuali, giudiziarie e amministrative e nelle procedure di amministrazione
straordinaria nonché incarico di ausiliario del giudice, di amministratore e di liquidatore
nelle procedure giudiziali. Si veda, a tal proposito, la Risposta Uic n. 15 del 21 giugno
2007, con la quale si chiarisce che “l’attività svolta dal professionista a seguito di
conferimento di incarico da parte dell’autorità giudiziaria, quale per esempio quello di
curatore fallimentare o di consulente tecnico d’ufficio, è esclusa dall’ambito di
applicazione delle disposizioni antiriciclaggio. In questi casi, infatti, il professionista agisce
in qualità di organo ausiliario del giudice e non si ravvisa nella fattispecie né la nozione di
cliente né quella di prestazione professionale così come definite dall’art. 1, lett. g) e h) del
decreto del ministero dell’economia 3 febbraio 2006, n. 141 e dal paragrafo I della parte I
del provvedimento Uic citato”
− incarico di custode giudiziale di beni ed aziende (Risposta Uic n. 15 del 21 giugno 2007,
di cui sopra)
− incarico di recupero crediti (Risposta Uic n. 22 del 21 giugno 2006)
− mediazione ai sensi dell’art. 60, l. n. 69/2009. L’ art. 10, co. 2, D.Lgs. 231/2007 esclude gli
Capitolo III – Gli adempimenti: l’adeguata verifica della clientela
41
intermediari dagli obblighi di adeguata verifica e registrazione. Pertanto, l’attenzione, per
il professionista che svolge l’attività di mediazione, deve comunque essere focalizzata
sugli altri obblighi posti dalla normativa antiriciclaggio: segnalazione delle operazioni
sospette di riciclaggio/finanziamento del terrorismo; comunicazione al MEF delle
violazioni all’uso del contante; formazione del personale
− operazioni di vendita di beni mobili registrati e immobili nonché formazione del progetto
di distribuzione, ex art. 2, comma 3, lett. e), L. 14 maggio 2005, n. 80
− pareri giuridici pro‐veritate
− perizie e consulenze tecniche su incarico dell’autorità giudiziale
− redazione di stime giurate su incarico dell’autorità giudiziale
PRESTAZIONI OGGETTO DI ADEGUATA VERIFICA
Operazioni aventi ad oggetto mezzi di pagamento, beni o utilità di valore pari o superiore a 15.000
euro
− amministrazione e liquidazione (a titolo professionale) di aziende (individuali), patrimoni e
singoli beni
− arbitrati e ogni altro incarico di composizione di controversie
− assistenza e consulenza per istruttorie di finanziamenti
− assistenza e rappresentanza nella difesa tributaria, giudiziale e stragiudiziale
− attività di valutazione tecnica della iniziativa di impresa e di asseverazione del business
plan per l’accesso a finanziamenti pubblici
− consulenza contrattuale
− consulenza e trasferimento di quote di S.r.l.
− consulenze a qualsiasi titolo su trasferimenti di immobili
− consulenze a qualsiasi titolo sul trasferimento di attività economiche
− custodia e conservazione di beni e aziende
− gestione di conti di titoli, conti bancari, denaro, libretti di deposito
− gestione di incassi e versamenti in nome e per conto del cliente unitariamente oltre soglia
− gestione di posizioni previdenziali e assicurative
− monitoraggio e tutoraggio dell’utilizzo dei mezzi pubblici erogati alle imprese
− operazioni di finanza straordinaria
− redazione di stime e perizie di parte
− sistemazioni tra eredi, sistemazioni patrimoniali e sistemazioni familiari
Capitolo III – Gli adempimenti: l’adeguata verifica della clientela
42
− valutazioni di aziende, rami d’aziende nonché valutazione, in sede di riconoscimento della
personalità giuridica delle fondazioni e delle associazioni, dell’adeguatezza del patrimonio
alla realizzazione dello scopo
Operazioni di valore indeterminato o indeterminabile
− analisi dei costi e ricavi di imprese, redazione di piani economici e finanziari
− assistenza in procedure concorsuali
− attestazione dei piani di risanamento ex art. 67, terzo comma, lett. d), R.D. 16 marzo 1942,
n. 267 (perché l’incarico è conferito dall’imprenditore e non dall’autorità giudiziaria)
− consulenza aziendale, amministrativa, contrattuale, tributaria o finanziaria di carattere
continuativo
− consulenze continuative attinenti la gestione o l’amministrazione di società, enti, trust e
soggetti giuridici analoghi
− consulenze continuative attinenti la gestione o l'amministrazione di società cooperative,
Onlus ed altri enti
− consulenze in materia di concordati stragiudiziali
− consulenze in materia di conferimenti, scissioni, fusioni e liquidazioni societarie
− consulenze in materia di contabilità e bilanci
− consulenze in materia di impianto ed organizzazione delle contabilità
− consulenze o servizi prestati per la costituzione di società, enti, trust e soggetti giuridici
analoghi
− fusioni e scissioni
− ispezioni amministrative, verifiche contabili e certificazioni
− organizzazione degli apporti necessari alla costituzione di società, enti, trust o soggetti
giuridici analoghi
− relazione del professionista in tema di accordi di ristrutturazione del debito, ex art. 182‐bis,
primo comma, R.D. 16 marzo 1942, n. 267
− relazione giurata del professionista in tema di concordato preventivo ex art. 161, secondo
comma, R.D. 16 marzo 1942, n. 267
− regolamenti e liquidazioni di avarie
− revisione legale dei conti
− tenuta della contabilità
− trasformazioni
L’operazione esclusa dagli obblighi di adeguata verifica della clientela non è automaticamente
esclusa dall’ambito di applicazione della disciplina antiriciclaggio.
Capitolo III – Gli adempimenti: l’adeguata verifica della clientela
43
Anche con riferimento alle attività di redazione e/o trasmissione delle dichiarazioni derivanti da
obblighi fiscali e agli adempimenti in materia di amministrazione del personale prima richiamate, si
sottolinea come il D.Lgs. 231/2007 abbia sancito l’esonero dall’obbligo di adeguata verifica e
registrazione, ma non anche da quello di segnalazione delle operazioni sospette.
Sono un dottore commercialista e ho provveduto alla mera trasmissione del modello
Unico 2013 di una S.r.l. Sospetto tuttavia che la dichiarazione riporti elementi passivi
fittizi, per cui si potrebbe configurare il reato di dichiarazione fraudolenta di cui all’art. 2
del D.Lgs. 74/2000.
In considerazione del fatto che l’art. 12, comma 3, testualmente recita “Gli obblighi di cui al Titolo
II, Capo I e II, non sussistono in relazione allo svolgimento della mera attività di redazione e/o di
trasmissione delle dichiarazioni derivanti da obblighi fiscali e degli adempimenti in materia di
amministrazione del personale di cui alla legge 11 gennaio 1979, n. 12”, non ritengo che debba
essere posto in essere alcun adempimento in materia di antiriciclaggio. È corretta
l’interpretazione?
No, in questo caso c’è comunque l’obbligo di segnalazione dell’operazione sospetta. L’art. 12,
comma 3 del D.Lgs. 231/2007, infatti, espressamente esonera il professionista dagli obblighi di
adeguata verifica (Titolo II, Capo I) e di registrazione (Titolo II, Capo II), mentre non prevede
nessuna esenzione in tema di obbligo di segnalazione delle operazioni sospette.
Si ricorda inoltre che, nel caso in cui vi sia sospetto di riciclaggio o di finanziamento del
terrorismo è comunque necessario procedere all’adeguata verifica, indipendentemente da
qualsiasi deroga o esenzione.
I CONSULENTI DEL LAVORO
Con riferimento ai consulenti del lavoro, un’utile guida può essere individuata nel Parere n. 2 del 27
maggio 2013 della “Fondazione studi consulenti del lavoro”.
Il Parere precisa infatti che:
l’attività di redazione e trasmissione delle dichiarazioni fiscali e le attività legate
all’amministrazione del personale sono escluse dalla disciplina antiriclaggio.
Particolarmente interessante risulta essere un’ulteriore precisazione riguardo all’esclusione
prevista per l’attività di amministrazione del personale: nella fattispecie in oggetto rientra
non solo l'elaborazione dei cedolini, ma anche tutte le attività annesse e connesse alla
gestione del personale comprese nella L. 12/1979.
Capitolo III – Gli adempimenti: l’adeguata verifica della clientela
44
Questa tesi è sostenuta richiamando la nota di chiarimenti del MEF del 12 giugno 2008,
secondo la quale la disposizione va interpretata in misura estensiva.
La Fondazione Studi ricorda tuttavia che non è prevista alcuna deroga nel caso in cui il
professionista ritenga che la prestazione richiesta (anche in materia di personale
dipendente ed adempimenti connessi) possa essere riconducibile ad attività di riciclaggio.
le altre attività svolte (es. consulenze su contratti di compravendita, societarie, tributarie,
gestione della contabilità) non rientrano nella citata esclusione. Quindi, per dette attività
nasce l’obbligo di identificare il cliente e procedere alla adeguata verifica.
all’attività legata a procedimenti giudiziari è collegata un’altra esclusione. Questa
esclusione è limitata alla mera segnalazione. Vale a dire che se al consulente del lavoro è
richiesta una prestazione di difesa in un processo tributario, ad esempio, non sarà esentato
dall’identificazione e dalla verifica adeguata del cliente, ma semplicemente, qualora
scoprisse in tale sede un investimento di denaro di provenienza illecita, potrà evitare la
segnalazione.
I CHIARIMENTI DEL MEF
Recentemente il MEF è tornato a soffermarsi sull’ambito di applicazione della normativa
antiriciclaggio, fornendo importanti chiarimenti.
È stato infatti precisato che il professionista è soggetto agli adempimenti in materia di
antiriciclaggio anche nel caso in cui sia svolta un’attività di mera consulenza volta alla successiva
predisposizione e stipula di un contratto.
Il professionista svolge un’attività di consulenza in merito a specifiche clausole di un
contratto di affitto di ramo d’azienda. Tuttavia non provvede alla stesura dello stesso.
È comunque soggetto a rispettare gli adempimenti in tema di antiriciclaggio?
Si, nel caso di specie si sostanzia comunque un’attività di consulenza contrattuale.
È stato inoltre precisato, con riferimento ai contratti di affitto, che il limite di 15.000 euro, a partire
dal quale scattano gli obblighi di adeguata verifica della clientela, deve essere riferito al canone
periodico concordato. Sono pertanto irrilevanti il canone annuale, così come l’importo relativo
all’intera durata del contratto.
Può così ben accadere che lo stesso contratto di affitto possa far scattare gli obblighi di adeguata
verifica della clientela se la rata è semestrale, mentre non sia rilevante ai fini dell’adeguata verifica
se la rata è mensile.
Capitolo III – Gli adempimenti: l’adeguata verifica della clientela
45
ESEMPIO
OBBLIGHI ORDINARI, SEMPLIFICATI E RAFFORZATI
Appurata l’effettiva sussistenza dell’obbligo, il professionista deve definire se lo stesso debba
essere assolto secondo modalità:
a) ordinarie, individuando le situazioni (sicuramente le più frequenti) in cui dovrà provvedere
agli obblighi previsti dagli artt. 18, 19 e 20 del D.Lgs. 231/2007;
b) semplificate, individuando la sussistenza dei requisiti soggettivi e oggettivi di cui all’art. 25
del D.Lgs. 231/2007 e all’art. 4 dell’allegato tecnico;
c) rafforzate, individuando la sussistenza delle situazioni previste dall’art. 28, commi 2 e 5 del
D.Lgs. 231/2007 e, in relazione al comma 5, tenendo conto dell’art. 1 dell’allegato tecnico.
3.2. Gli obblighi ordinari
Gli obblighi ordinari si applicano nei casi più frequenti che si individuano, tuttavia, in via residuale:
quando non devono applicarsi gli obblighi rafforzati, né possono applicarsi quelli semplificati.
ADEGUATA VERIFICA DELLA CLIENTELA:
1. Identificazione del cliente e verifica dell’identità dello stesso
2. Identificazione del titolare effettivo
3. Ottenimento di informazioni sulla natura e sullo scopo del rapporto o della prestazione
4. Controllo costante
OBBLIGHI ORDINARI
OBBLIGHI SEMPLIFICATI OBBLIGHI RAFFORZATI
NO identificazione titolare effettivo; NO richiesta informazioni scopo e natura prestazione; NO controllo costante. Sono poi previsti ulteriori esoneri per particolari fattispecie
Procedure più rigorose (i maggiori adempimenti sono disciplinati con riferimento ai singoli casi)
Rata mensile: 2.600 euro
NO adeguata verifica
Rata semestrale: 15.600 euro
SI adeguata verifica
Contratto di affitto: canone
annuo 31.200 euro
Capitolo III – Gli adempimenti: l’adeguata verifica della clientela
46
1. IDENTIFICAZIONE DEL CLIENTE E
VERIFICA DELLA TITOLARITÀ
QUANDO al momento in cui è conferito l’incarico di svolgere una prestazione
professionale, pertanto prima dello svolgimento della stessa
COME
in presenza del cliente;
anche attraverso propri dipendenti o collaboratori, ferma restando la
responsabilità del professionista;
mediante un valido documento d’identità non scaduto
CHECK LIST
OPERATIVA
- raccogliere i seguenti dati:
1. nome e cognome;
2. luogo e data di nascita;
3. indirizzo di residenza;
4. codice fiscale;
5. estremi del documento di identificazione
Nel caso di società:
1. denominazione del soggetto giuridico;
2. sede legale;
3. codice fiscale o partita iva.
- acquisire il documento atto ad effettuare l’identificazione, quale:
1. Carta d’identità
2. Passaporto
3. Patente di guida
4. Patente nautica
5. Libretto di pensione
6. Porto d’armi
7. Permesso di soggiorno
8. Altre tessere di riconoscimento rilasciate dall’amministrazione
dello Stato, purché munite di fotografia e di timbro o di altra
signatura equivalente
- fare una fotocopia del documento di riconoscimento (da inserire
successivamente nel fascicolo del cliente)
Il MEF, rispondendo alla stampa specializzata ha tuttavia chiarito
che, qualora non sia possibile acquisire la copia del documento
utilizzato per l’identificazione è comunque possibile annotare
Capitolo III – Gli adempimenti: l’adeguata verifica della clientela
47
soltanto gli estremi.
- (nel caso di società) acquisire il documento dal quale risulti
l’esistenza del potere di legale rappresentante.
Il cliente deve pertanto consegnare adeguata documentazione
come, ad esempio, visura camerale, certificati rilasciati da enti
competenti, delibere consiliari o assembleari dalle quali risultino i
dati identificativi e il conferimento dei poteri di rappresentanza.
2. IDENTIFICAZIONE DEL TITOLARE EFFETTIVO
CHI È IL
TITOLARE
EFFETTIVO?
- persona fisica per conto della quale è realizzata un’operazione o un
attività
- nel caso di entità giuridica, persona o persone fisiche che, in ultima
istanza possiedono o controllano tale entità (più del 25% della
partecipazione al capitale), oppure ne risultano beneficiari
QUANDO? Contestualmente all’identificazione del cliente
CHECK-LIST
OPERATIVA
1. Acquisire dichiarazione, sottoscritta dal cliente, contenente i dati
necessari per l’identificazione del titolare effettivo.
Qualora, sulla base dell’indice di rischio attribuito al cliente e della
sua prudente valutazione, il professionista lo reputi necessario, potrà
promuovere autonome verifiche facendo ricorso a pubblici registri,
elenchi, atti o documenti, conoscibili da chiunque.
È invece da escludersi che il professionista possa pretendere, in
modo autoritario, la produzione di scritture e documenti o la
convocazione di altri soggetti per procedere ad interrogatori formali.
2. Conservare la copia o i riferimenti dei documenti richiesti, per un
periodo di dieci anni dalla fine del rapporto continuativo o della
prestazione professionale.
OBBLIGO DI
REGISTRAZIONE
In assenza del regolamento di cui all’art. 38, co. 7, i dati identificativi del
titolare effettivo non devono essere registrati, ma solo conservati nel
fascicolo del cliente.
Pertanto sarà sufficiente conservare la copia o i riferimenti dei
documenti richiesti, per un periodo di dieci anni dalla fine del rapporto
continuativo o della prestazione professionale.
Capitolo III – Gli adempimenti: l’adeguata verifica della clientela
48
3. INFORMAZIONI SULLO SCOPO E SULLA NATURA PREVISTA DELLA PRESTAZIONE
PROFESSIONALE
CHECK – LIST
OPERATIVA
Acquisire dichiarazione, sottoscritta dal cliente, contenente le
informazioni sullo scopo e la natura prevista della prestazione
professionale (meglio se in forma scritta, sebbene ciò non sia
espressamente richiesto dalla norma).
Si ricorda che, ai sensi dell’art. 21, i clienti devono fornire sotto la
propria responsabilità tutte le informazioni necessarie e aggiornate per
consentire al professionista di adempiere agli obblighi di adeguata
verifica.
4. CONTROLLO COSTANTE
COS’È?
Analisi delle transazioni concluse durante tutta la durata del rapporto
in modo da verificare che siano compatibili con la conoscenza che il
professionista ha del proprio cliente, delle sue attività commerciali e del
suo profilo di rischio, avendo riguardo, se necessario, all’origine dei
fondi.
Tale attività consente, inoltre, l’aggiornamento dei documenti, dei dati
o delle informazioni detenute.
CHECK-LIST
OPERATIVA
1. Effettuare una prima richiesta scritta con impegno del cliente a
comunicare la variazione dei dati ivi indicati;
2. programmare richieste periodiche di aggiornamento dei dati in
archivio con una tempistica da definire sulla base della
valutazione del rischio presente e che, per semplicità, per le
prestazioni continuative, potrebbero essere collegate alla
periodicità di fatturazione;
3. istituire degli automatismi per l’aggiornamento dei dati ad
esempio annotando:
il termine per il rinnovo delle cariche sociali;
eventuali termini connessi a contratti od atti;
altri elementi ritenuti utili dal professionista.
Capitolo III – Gli adempimenti: l’adeguata verifica della clientela
49
4. prevedere eventuali incontri con il cliente quando si presentano
situazioni di criticità (entrata nella fascia di rischio alta);
5. istruire il personale di studio in modo che possa fornire
elementi utili alla valutazione del profilo di rischio;
6. annotare le informazioni acquisite nel corso degli incontri
preparatori e nello svolgimento delle diverse prestazioni.
Se il professionista non è in grado di assolvere gli obblighi di adeguata verifica:
dovrà astenersi dall’eseguire operazioni o prestazioni professionali;
ove la prestazione professionale sia già in essere, il professionista dovrà rinunciare a
proseguire l’incarico.
In entrambi i casi il professionista dovrà valutare se effettuare una segnalazione alla UIF.
Si ricorda, inoltre, che l’obbligo di adeguata verifica deve essere assolto commisurandolo al
rischio associato al tipo di cliente acquisito e di rapporto continuativo, prestazione professionale,
operazione, prodotto o transazione di cui si tratta.
3.3. Gli obblighi semplificati
L’art. 25 prevede l’applicazione di obblighi semplificati di adeguata verifica della clientela quando
sussistano, alternativamente, requisiti soggettivi (commi 1 e 3) oppure oggettivi (comma 6).
Non vi sono, attualmente, altri casi in cui possono trovare applicazione obblighi semplificati di
adeguata verifica: il professionista, pertanto, non può individuare autonomamente ulteriori casi di
esenzione.
Mentre i requisiti soggettivi si focalizzano sulla tipologia di clientela, i requisiti oggettivi
prevedono l’esenzione dagli obblighi di adeguata verifica in relazione ad una serie di prodotti
tassativamente elencati.
OBBLIGHI SEMPLIFICATI
REQUISITI OGGETTIVI (Art. 25, comma 6)
REQUISITI SOGGETTIVI
Art. 25, comma 1
Art. 25, comma 3
Capitolo III – Gli adempimenti: l’adeguata verifica della clientela
50
Sebbene la disposizione si applichi a tutti i destinatari del decreto, quindi anche ai professionisti, le
ipotesi elencate, avendo ad oggetto specifici prodotti finanziari, saranno destinate ad operare
quasi esclusivamente nei confronti degli operatori di settore che li trattano. Tuttavia, l’esenzione
opererà anche per il professionista, qualora si configuri una prestazione che li abbia ad oggetto.
REQUISITI SOGGETTIVI
Ambito
applicativo
Adempimenti
comunque richiesti
Semplificazione
Requisiti
soggettivi
ex art. 25,
comma 1
Il professionista non è
soggetto agli obblighi di
adeguata verifica se il
cliente appartiene ad
una delle seguenti
categorie:
‐ banche e Poste Italiane
Spa;
‐ istituti di moneta
elettronica;
‐ SIM, SGR, SICAV;
‐ imprese di
assicurazione che
operano in Italia nei rami
vita;
‐ agenti di cambio;
‐ società che svolgono il
servizio di riscossione
dei tributi;
‐ intermediari finanziari
iscritti negli elenchi di cui
agli articoli 106 e 107
T.U.B.;
‐ società fiduciarie di cui
all’art. 199 T.U.F. (si
tratta delle società
fiduciarie che svolgono
Verificare che il cliente
appartenga ad una delle
categorie previste.
Per poter applicare l’esenzione è
necessario appurare che il
cliente rientri in una delle
categorie indicate.
Nel caso di soggetti tenuti
all’iscrizione in appositi albi o
elenchi, nonché di società od
organismi quotati di cui alla
lettera c‐bis, la verifica può
agevolmente essere effettuata
mediante:
1. richiesta al cliente di
presentazione della lettera con
cui l’autorità preposta comunica
l’avvenuta iscrizione
all’albo/elenco, oppure
2. visura camerale (dalla quale
deve risultare l’esercizio della
specifica attività per quale è
richiesta l’iscrizione in apposito
albo o elenco), oppure
3. consultazione diretta
dell’elenco sul sito dell’autorità
La semplificazione
opera con
riferimento alle altre
attività in cui consta
l’adeguata verifica,
che non dovranno,
quindi, essere
espletate:
- identificazione
dell’eventuale titolare
effettivo e verifica
della sua identità;
- richiesta di
informazioni sullo
scopo e sulla natura
prevista della
prestazione
professionale;
- controllo costante
nel corso della
prestazione
professionale.
Capitolo III – Gli adempimenti: l’adeguata verifica della clientela
51
attività di custodia e
amministrazione di valori
mobiliari, controllate
direttamente o
indirettamente da una
banca o da un
intermediario finanziario,
nonché quelle che hanno
adottato la forma di
società per azioni e che
hanno capitale versato di
ammontare non inferiore
a 240.000 euro);
‐ succursali italiane dei
soggetti di cui ai due
punti precedenti aventi
sede in uno Stato estero;
‐ succursali italiane delle
società di gestione del
risparmio armonizzate
delle imprese di
investimento;
‐ cassa depositi e prestiti
Spa;
‐ confidi disciplinati dagli
articoli 112 T.U.B.;
‐ soggetti iscritti
nell’elenco di cui all’art.
111 T.U.B.;
‐ soggetti che esercitano
professionalmente
l’attività di cambiavalute,
consistente nella
negoziazione a pronti di
mezzi di pagamento in
preposta al controllo.
Le prime due modalità, fondate
su documenti che possono
essere archiviati e
successivamente esibiti, in caso
di controllo, risultano
particolarmente efficaci per
dimostrare l’avvenuta verifica
delle condizioni per
l’applicazione di obblighi
semplificati. Tuttavia la verifica
con la modalità di cui al punto 3
appare necessaria in ogni caso,
considerato che consente al
professionista di avere un dato
aggiornato (circostanza non
egualmente garantita, ad
esempio, nel caso in cui la
verifica sia effettuata con la
modalità di cui al punto 1).
Verificare l’identità del cliente e
l’esistenza del potere di
rappresentanza.
Non sarà sufficiente verificare
che la “Società X” è
effettivamente un intermediario
finanziario iscritto nell’elenco di
cui all’art. 106 T.U.B.; occorrerà
anche verificare che il cliente
che conferisce l’incarico sia
davvero la “Società X”.
In altre parole, anche nei casi in
cui trovano applicazione gli
obblighi semplificati, occorre pur
sempre effettuare la prima delle
Capitolo III – Gli adempimenti: l’adeguata verifica della clientela
52
valuta;
‐ enti creditizi o finanziari
comunitari soggetti alla
direttiva;
‐ società o altri
organismi quotati i cui
strumenti finanziari sono
ammessi alla
negoziazione su un
mercato regolamentato;
‐ enti creditizi o finanziari
situati in Stati extra UE
che impongono obblighi
equivalenti a quelli
previsti dalla direttiva e
prevedono il controllo del
rispetto di tali obblighi.
Conformemente a
quanto previsto dall’art.
25, comma 2, tali Paesi
sono stati recentemente
individuati dal decreto
del Ministero
dell’Economia e delle
finanze del 12 agosto
2008.
attività in cui consta l’adeguata
verifica: l’identificazione del
cliente, la verifica della sua
identità e la verifica
dell’esistenza del potere di
rappresentanza.
Non è possibile applicare gli
obblighi semplificati quando si
abbia motivo di ritenere che
l’identificazione effettuata non
sia attendibile o non consenta di
acquisire le informazioni
necessarie.
Conservare i documenti dai
quali risultano le informazioni
necessarie per poter applicare
la semplificazione, l’identità del
cliente e il potere di
rappresentanza.
Requisiti
soggettivi
ex art. 25,
comma 3
‐ uffici della pubblica
amministrazione, cioè
tutte le amministrazioni
dello Stato, ivi compresi
gli istituti e le scuole di
ogni ordine e grado, le
istituzioni educative, le
aziende e le
amministrazioni dello
Per poter applicare l’esenzione
è necessario appurare che il
cliente rientri in una delle
categorie indicate.
È previsto l’esonero
dagli obblighi di:
‐ identificazione
dell’eventuale titolare
effettivo e verifica
della sua identità;
‐ richiesta di
Capitolo III – Gli adempimenti: l’adeguata verifica della clientela
53
Stato a ordinamento
autonomo, le regioni, le
province, i comuni, le
comunità montane e loro
consorzi e associazioni,
le istituzioni universitarie,
le amministrazioni, le
aziende e gli enti del
servizio sanitario
nazionale e le agenzie di
cui al decreto legislativo
30 luglio 1999, n. 300, e
successive
modificazioni;
‐ istituzioni o organismi
che svolgono funzioni
pubbliche
conformemente al
trattato sull’Unione
europea, ai trattati sulle
Comunità europee o al
diritto comunitario
derivato.
informazioni sullo
scopo e sulla natura
prevista della
prestazione
professionale;
‐ controllo costante
nel corso della
prestazione
professionale;
Il professionista è
esonerato anche
dagli obblighi di
identificazione del
cliente, dalla verifica
della sua identità e
dalla verifica del
potere di legale
rappresentanza.
REQUISITI OGGETTIVI
Ambito applicativo Adempimenti
comunque richiesti
Semplificazione
Il professionista non è soggetto
agli obblighi di adeguata verifica se
l’oggetto della prestazione
appartiene ad una delle seguenti
categorie:
1. contratti di assicurazione vita il
cui premio annuale non ecceda i
Il professionista dovrà
conservare nel fascicolo del
cliente la documentazione da cui
risulta che la prestazione
professionale aveva ad oggetto
uno dei prodotti o servizi elencati
dall’art. 25, comma 6.
Una volta verificato
che l’oggetto della
prestazione richiesta
rientra tra quelli sopra
indicati, il
professionista non
dovrà porre in essere
Capitolo III – Gli adempimenti: l’adeguata verifica della clientela
54
1.000 euro o il cui premio unico sia
di importo non superiore a 2.500
euro. Ai sensi dell’art. 2 del D.Lgs.
209/2005 (CAP), sono tali i
contratti aventi ad oggetto:
a. le assicurazioni sulla durata
della vita umana,
b. le assicurazioni di nuzialità e di
natalità,
c. le assicurazioni sulla durata della
vita umana, di nuzialità e di natalità
le cui prestazioni principali sono
direttamente collegate al valore di
quote di investimento collettivo del
risparmio o di fondi interni ovvero a
indici o ad altri valori di riferimento,
d. l'assicurazione malattia e
l'assicurazione contro il rischio di
non autosufficienza che siano
garantite mediante contratti di
lunga durata, non rescindibili, per il
rischio di invalidità grave dovuta a
malattia o a infortunio o a
longevità,
e. le operazioni di capitalizzazione,
f. le operazioni di gestione di fondi
collettivi costituiti per l’erogazione
di prestazioni in caso di morte, in
caso di vita o in caso di cessazione
o riduzione dell’attività lavorativa;
2. forme pensionistiche
complementari di cui al D.Lgs.
252/2005 a condizione che:
alcuna delle attività in
cui consta l’adeguata
verifica della clientela.
Capitolo III – Gli adempimenti: l’adeguata verifica della clientela
55
a. non prevedano forme di riscatto
diverse dal riscatto parziale, nella
misura del 50 per cento della
posizione individuale maturata, nei
casi di cessazione dell'attività
lavorativa che comporti
l'inoccupazione per un periodo di
tempo non inferiore a 12 mesi e
non superiore a 48 mesi, ovvero in
caso di ricorso da parte del datore
di lavoro a procedure di mobilità,
cassa integrazione guadagni
ordinaria o straordinaria o dal
riscatto totale della posizione
individuale maturata per i casi di
invalidità permanente che comporti
la riduzione della capacità di lavoro
a meno di un terzo e a seguito di
cessazione dell'attività lavorativa
che comporti l'inoccupazione per
un periodo di tempo superiore a 48
mesi,
b. non possano servire da garanzia
per un prestito al di fuori delle
ipotesi previste dalla normativa
vigente;
3. regimi di pensione obbligatoria e
complementare o sistemi simili
che versino prestazioni di
pensione, per i quali i contributi
siano versati tramite deduzione dal
reddito e le cui regole non
permettano ai beneficiari, se non
dopo il decesso del titolare, di
trasferire i propri diritti.
Capitolo III – Gli adempimenti: l’adeguata verifica della clientela
56
In caso di adeguata verifica secondo modalità semplificate, non trovano applicazione gli obblighi
di registrazione dei dati, ma i professionisti sono comunque tenuti a dimostrare, mantenendone
adeguata evidenza, di aver raccolto informazioni sufficienti per stabilire se il cliente possa
beneficiare di una delle esenzioni previste.
Con riferimento agli obblighi di conservazione, occorre considerare quanto segue:
in presenza dei requisiti individuati dall’art. 25, commi 1 e 3 (requisiti soggettivi), l’obbligo di
conservazione avrà ad oggetto soltanto i documenti che hanno consentito al professionista di
acquisire informazioni sufficienti per stabilire se il cliente ricade nelle ipotesi per le quali è prevista
la semplificazione, quelli inerenti la sua identità e l’esistenza del potere di rappresentanza.
In presenza dei requisiti individuati dall’art. 25, comma 6 (requisiti oggettivi), l’obbligo di
conservazione avrà ad oggetto esclusivamente i documenti dai quali risulti che l’oggetto della
prestazione ricade tra quelli per i quali è prevista la semplificazione.
Rimangono invece immutati gli obblighi di segnalazione delle operazioni sospette.
LE ECCEZIONI
Sono previste tre eccezioni all’applicazione degli obblighi semplificati.
1. Il professionista non può applicare gli obblighi semplificati quando il cliente appartenga ad
una delle categorie elencate, ma vi sia sospetto di riciclaggio o di finanziamento del
terrorismo.
2. Il professionista che abbia motivo di ritenere che l’identificazione effettuata sia
inattendibile, ovvero non consenta l’acquisizione delle informazioni necessarie, dovrà
applicare gli obblighi ordinari (o rafforzati, ove ne sussistano i presupposti).
3. Qualora la Commissione europea adotti una decisione di accertamento a carico di Paesi
terzi per i quali si ritiene che non siano rispettati obblighi equivalenti a quelli previsti dall’UE
per l’antiriciclaggio. L’adozione di tale decisione impedisce l’applicazione di obblighi
semplificati agli enti creditizi e finanziari o a società quotate o ad altri soggetti di tale Stato.
3.4. Gli obblighi rafforzati
L’art. 28 prevede l’applicazione di obblighi rafforzati di adeguata verifica della clientela nei seguenti
casi:
in presenza di un rischio più elevato di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo;
quando il cliente non è fisicamente presente;
Capitolo III – Gli adempimenti: l’adeguata verifica della clientela
57
in caso di prestazioni professionali con persone politicamente esposte residenti in un
altro Stato comunitario o in uno Stato extracomunitario.
Analizzando più in dettaglio i singoli casi.
1. RISCHIO PIÙ ELEVATO DI RICICLAGGIO O DI FINANZIAMENTO AL TERRORISMO
Il rischio di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo va valutato secondo i criteri generali di cui
all’art. 20 (approccio basato sul rischio).
A seguito di tale analisi, il professionista può trovarsi di fronte a tre possibili casi:
a) non vi è rischio o il rischio è basso: in tal caso il professionista applicherà gli obblighi
ordinari di adeguata verifica;
b) vi è un rischio elevato: in tal caso il professionista ricorrerà agli obblighi rafforzati;
c) vi è un vero e proprio sospetto ai sensi dell’art. 41 del decreto: in tal caso il professionista
dovrà astenersi dall’erogare la prestazione ed effettuare una segnalazione di operazione
sospetta.
Con specifico riferimento al punto b, tuttavia, pur essendo previsti degli obblighi rafforzati, non
sono specificati dei veri e propri adempimenti aggiuntivi.
Più semplicemente, saranno necessari controlli più approfonditi, con riferimento ai seguenti
aspetti:
- per l’identificazione del titolare effettivo e la verifica della sua identità, può essere
opportuno non fermarsi alle informazioni fornite dal cliente, ma procedere comunque a
controlli più approfonditi e a riscontri documentali, ad es. mediante visura camerale
(pubblici registri, elenchi, atti o documenti conoscibili da chiunque contenenti informazioni
sui titolari effettivi). Ove possibile, sarà certamente auspicabile l’identificazione del titolare
effettivo in presenza del medesimo, mediante esibizione di un documento di identificazione
non scaduto;
- le informazioni fornite dal cliente sullo scopo e sulla natura prevista della prestazione
professionale dovranno essere attentamente vagliate e poste in relazione con gli esiti
dell’analisi del profilo di rischio del cliente, fermo restando che il professionista non ha un
obbligo di indagine, dovendosi limitare all’analisi delle informazioni in proprio possesso in
ragione dell’attività svolta;
OBBLIGHI RAFFORZATI
obblighi ordinari rafforzamento
Capitolo III – Gli adempimenti: l’adeguata verifica della clientela
58
- il controllo costante nel corso della prestazione professionale potrebbe essere effettuato
ad intervalli di tempo più ravvicinati e condotto in modo più approfondito.
2. CLIENTE NON FISICAMENTE PRESENTE
Possono essere diversi i casi in cui l’incarico sia conferito da un cliente fisicamente non presente.
Si pensi, banalmente, all’ipotesi in cui un cliente già acquisito conferisca un incarico
telefonicamente, oppure si immagini che un nuovo cliente conferisca un incarico a distanza in
seguito a segnalazione da parte di un collega o di un’altra azienda.
Quando il cliente non è fisicamente presente, possono verificarsi tre casi:
a. il cliente è già stato precedentemente identificato o i dati identificativi risultano da atto pubblico,
scrittura privata autenticata, certificato qualificato o dichiarazione della rappresentanza e
dell’autorità consolare italiana;
b. il professionista dispone di attestazione di identificazione rilasciata da uno dei soggetti abilitati;
c. non si verifica alcuna delle condizioni precedenti: il caso rileva ai fini dell’applicazione degli
obblighi di rafforzata verifica.
Controlli più approfonditi per identificare il titolare effettivo
Misure adeguate per stabilire l’origine dei fondi Controllo continuo rafforzato
Maggior rischio
di riciclaggio
obblighi ordinari
rafforzamento
Capitolo III – Gli adempimenti: l’adeguata verifica della clientela
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Caso A: il cliente è già stato precedentemente identificato dal professionista, oppure i suoi dati
risultano da atto pubblico, scrittura privata autenticata, certificato qualificato o dichiarazione
della rappresentanza e dell’autorità consolare italiana
In tal caso, occorrerà comunque verificare che le informazioni esistenti siano aggiornate, cioè che:
− i dati identificativi del cliente non siano variati;
− continui a sussistere il potere di legale rappresentanza (nel caso di soggetto che conferisce
l’incarico per conto terzi);
− il titolare effettivo individuato a suo tempo non sia nel frattempo cambiato (ad es. in
seguito a modificazioni nella compagine della società).
Rimangono immutati gli obblighi di conservazione e registrazione, nonché di segnalazione delle
operazioni sospette.
Caso B: il cliente non è stato identificato precedentemente dal professionista, i suoi dati non
sono reperibili da uno dei documenti di cui al punto precedente, ma il professionista dispone
comunque di un’attestazione fornita ai sensi dell’art. 30, D.Lgs. 231/2007
L’attestazione di cui sopra si concretizza in una dichiarazione rilasciata da un soggetto sottoposto
alla disciplina antiriciclaggio con la quale si comunica che il cliente è già stato identificato di
persona in ragione di una prestazione professionale o di un rapporto continuativo.
IL PROFESSIONISTA DISPONE COMUNQUE DI UN’ATTESTAZIONE FORNITA AI SENSI DELL’ART. 30, D.LGS. 231/2007 DA UNO DEI SOGGETTI ABILITATI
CLIENTE FISICAMENTE NON
PRESENTE
NON SI VERIFICA NESSUNA DELLE CONDIZIONI PRECEDENTI
IL CLIENTE È GIÀ STATO PRECEDENTEMENTE IDENTIFICATO DAL PROFESSIONISTA, OPPURE I SUOI DATI RISULTANO DA ATTO PUBBLICO, SCRITTURA PRIVATA AUTENTICATA, CERTIFICATO QUALIFICATO O DICHIARAZIONE DELLA RAPPRESENTANZA E DELL’AUTORITÀ CONSOLARE ITALIANA
ADEGUATA VERIFICA
RAFFORZATA
Capitolo III – Gli adempimenti: l’adeguata verifica della clientela
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Soggetti legittimati abilitati a rilasciare l’attestazione
- banche;
- Poste italiane S.p.a.;
- istituti di moneta elettronica;
- SIM, SGR, SICAV;
- imprese di assicurazione che operano in Italia nei rami vita;
- agenti di cambio;
- società che svolgono il servizio di riscossione dei tributi;
- intermediari finanziari iscritti nell’elenco speciale previsto dagli articoli 106 o 107 del T.U.B.;
- succursali italiane dei soggetti precedentemente indicati aventi sede in uno Stato estero
nonché succursali italiane delle società di gestione del risparmio armonizzate e delle imprese
di investimento;
- Cassa depositi e prestiti S.p.a.;
- enti creditizi e finanziari di Stati membri dell’UE;
- banche aventi sede legale e amministrativa in Paesi extra UE che applicano misure
equivalenti a quelle della direttiva;
- professionisti di cui all’art. 12 e iscritti nel registro dei revisori legali di cui all’art. 13, comma 1,
lett. b) nei confronti di altri professionisti;
- revisori legali la cui attestazione, tuttavia, consente di assolvere gli obblighi di adeguata
verifica in assenza del cliente solo nei confronti di altri professionisti.
L’attestazione:
- può consistere in un bonifico eseguito a valere sul conto per il quale il cliente è stato
identificato di persona, che contenga un codice rilasciato al cliente dall’intermediario che
deve procedere all’identificazione;
- l’attestazione può anche consistere nell’invio, a mezzo di sistemi informatici, dei dati
identificativi del cliente da parte di un intermediario che abbia provveduto all’identificazione
mediante contatto diretto. In tal caso si ritiene preferibile l’uso della posta elettronica
certificata.
Nel caso in cui sorgano in qualunque momento dubbi sull’identità del cliente, il professionista
dovrà compiere una nuova identificazione che dia certezza sull’identità dello stesso.
L’attestazione può avere ad oggetto:
− dati identificativi del cliente;
− dati identificativi del titolare effettivo;
− informazioni sullo scopo e sulla natura prevista della prestazione professionale.
Capitolo III – Gli adempimenti: l’adeguata verifica della clientela
61
Il professionista che intende avvalersi dell’attestazione rilasciata da terzi dovrà:
− verificare che l’attestazione provenga da uno dei soggetti abilitati a rilasciarla (ad es. un
professionista dovrà indicare i suoi dati identificativi e quelli dell’iscrizione all’albo cui
appartiene, un intermediario indicherà i suoi dati identificativi e il numero di iscrizione
all’albo cui appartiene, ecc.). L’indicazione di tali dati è anche necessaria perché il
professionista possa verificare che non si tratta di soggetti che non hanno insediamenti
fisici in alcun Paese;
− verificare che l’attestazione contenga tutti i dati necessari per le attività di identificazione
del cliente e del titolare effettivo, nonché di verifica dell’esistenza del potere di
rappresentanza;
− richiedere al soggetto attestante di dichiarare che i dati sono aggiornati e che le
informazioni comunicate sono esatte;
− verificare che l’attestazione sia idonea a confermare l’identità tra il soggetto che deve
essere identificato (cliente del professionista) e il soggetto a cui si riferisce l’attestazione.
Nel caso in cui l’attestazione abbia ad oggetto solo i dati del cliente, il professionista dovrà
provvedere in proprio all’identificazione e alla verifica dell’identità del titolare effettivo e a reperire
le informazioni relative allo scopo e alla natura prevista della prestazione professionale (eccetto il
caso in cui la prestazione richiesta sia la stessa di quella fornita dal soggetto attestante).
Rimangono immutati gli obblighi di conservazione e registrazione, nonché di segnalazione delle
operazioni sospette. Il professionista che in qualunque momento maturi dei dubbi sull’identità del
cliente dovrà effettuare una nuova identificazione, che dia certezza dell’identità dello stesso. In tal
caso, è opportuno che la nuova identificazione avvenga con la presenza fisica del cliente e
secondo gli obblighi ordinari, a meno che non vi siano i presupposti per l’applicazione degli
obblighi rafforzati.
Caso C: non si verifica alcuno dei casi previsti. In tal caso è prevista l’adozione di obblighi
rafforzati
Il professionista richiederà al cliente i consueti dati e le previste dichiarazioni ai fini
dell’identificazione del cliente e del titolare effettivo. Non essendo il cliente fisicamente presente, i
documenti potranno essere prodotti in copia. Si parla tuttavia di obblighi rafforzati proprio perché i
dati ottenuti dal cliente dovranno poi essere verificati secondo una o più tra le seguenti modalità:
a) accertamento dell’identità del cliente tramite documenti, dati o informazioni supplementari
che dovranno comunque provenire da “fonte affidabile e indipendente”;
b) adozione di misure supplementari per la verifica (es. verifica dei dati attraverso una visura
camerale);
c) controllo che il primo pagamento relativo all’operazione sia effettuato tramite un conto
intestato al cliente presso un ente creditizio. Occorrerà, in tal caso, contattare l’ente
Capitolo III – Gli adempimenti: l’adeguata verifica della clientela
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creditizio per chiedere il rilascio di una dichiarazione dalla quale risulti che effettivamente il
cliente ha un conto presso l’ente medesimo. In tal caso potrebbe essere opportuno
richiedere all’ente creditizio il rilascio di idonea attestazione ai sensi dell’art. 30 (vedi punto
precedente).
Se nonostante le ulteriori misure, il professionista non riesce ad adempiere agli obblighi rafforzati
dovrà astenersi dal fornire la prestazione professionale. Rimangono immutati gli obblighi di
conservazione e registrazione, nonché di segnalazione delle operazioni sospette.
SI NO
SI NO
VERIFICARE CHE I DATI NON SIANO
VARIATI
E’ STATO PRECEDENTEMENTE IDENTIFICATO DA UN
ALTRO PROFESSIONISTA CHE
HA FORNITO UNA DICHIARAZIONE EX
ART. 30
CLIENTE FISICAMENTE NON PRESENTE
È STATO PRECEDENTEMENTE IDENTIFICATO?
SI
VERIFICARE CHE I DATI NON SIANO VARIATI
I DATI DEL CLIENTE RISULTANO DA ATTO
PUBBLICO, SCRITTURA PRIVATA
AUTENTICATA, CERTIFICATO
QUALIFICATO O DICHIARAZIONE DELLA
RAPPRESENANZA E DELL’AUTORITA’
CONSOLARE ITALIANA
NO
OBBLIGHI
RAFFORZATI
IL PROFESSIONISTA VERIFICHERÀ L’IDONEITÀ
Capitolo III – Gli adempimenti: l’adeguata verifica della clientela
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3. IL CLIENTE È UNA “PERSONA POLITICAMENTE ESPOSTA”
Sono definite “persone politicamente esposte” le persone fisiche residenti in altri Stati comunitari
o Stati extracomunitari che hanno occupato o occupano importanti cariche pubbliche, nonché i
loro familiari diretti e coloro con i quali tali persone intrattengono notoriamente stretti legami.
In base alla definizione normativa, non sono qualificabili PEP i cittadini/residenti in
Italia. Con la bozza di IV Direttiva comunitaria vengono invece introdotte le c.d. “PEP
domestiche”, per cui, se finora gli obblighi rafforzati scattavano solo nel caso di
persone politicamente esposte residenti in Stati esteri, con le novità introdotte la disciplina sarà
estesa anche a coloro che risiedono in Italia.
Definizione
generale PEP Soggetti PEP
Persone fisiche
cittadine di altri
Stati
comunitari o di
Stati
extracomunitari
che occupano o
hanno
occupato
importanti
cariche
pubbliche
- capi di Stato
- capi di Governo
- Ministri e Vice ministri e Sottosegretari
- parlamentari
-membri delle corti supreme, delle corti costituzionali e di altri organi giudiziari
di alto livello le cui decisioni non sono soggette ad ulteriore appello, salvo
circostanze eccezionali
- membri delle Corti dei conti e dei consigli di amministrazione delle banche
centrali
- ambasciatori, incaricati d’affari e ufficiali di alto livello delle forze armate
- membri degli organi di amministrazione, direzione, vigilanza delle imprese
possedute dallo Stato
I loro familiari
diretti
- coniuge
- figli e loro coniugi
- coloro che nell’ultimo quinquennio hanno convissuto con i soggetti sopra
indicati
- genitori
Coloro con i
quali tali
persone
intrattengono
notoriamente
stretti legami
- qualsiasi persona fisica che ha notoriamente la titolarità effettiva congiunta
di entità giuridiche o qualsiasi stretta relazione d’affari con una persona di
cui al comma 1 dell’art. 1 dell’allegato tecnico al D.Lgs. 231/2007
- qualsiasi persona fisica che sia unica titolare effettiva di entità giuridiche o
soggetti giuridici notoriamente creati di fatto a beneficio della persona di cui
al comma 1 dell’art. 1 dell’allegato tecnico al D.Lgs. 231/2007
Capitolo III – Gli adempimenti: l’adeguata verifica della clientela
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In base alla definizione di cui sopra, il professionista deve quindi verificare se è PEP:
− il soggetto che conferisce l’incarico per sé;
− il soggetto per conto del quale viene conferito l’incarico da parte di un’altra persona fisica.
Il professionista dovrà applicare misure rafforzate non solo quando il cliente è una persona
politicamente esposta, ma anche quando:
− un soggetto PEP conferisce un incarico professionale per conto di un soggetto non PEP;
− il titolare effettivo è una PEP.
A tal proposito appare utile quanto recentemente chiarito dal MEF.
Nei casi in cui il cliente abbia dichiarato che il titolare effettivo sia una «persona politicamente
esposta» (Pep), il professionista deve applicare, nei confronti del cliente, obblighi rafforzati di
adeguata verifica?
R. L'articolo 28, comma 5 del D.Lgs. 231/2007 impone «per le operazioni, i rapporti continuativi o
per le prestazioni professionali con persone politicamente esposte (Peps) residenti in un altro
Stato comunitario o in uno Stato extra-comunitario» l'adozione di misure rafforzate di adeguata
verifica della clientela, specificate nell'elenco di cui al medesimo comma. Ciò premesso, il
destinatario dell'obbligo di adeguata verifica, non solo è chiamato ad applicare misure rafforzate
nei confronti del titolare effettivo in quanto individuato come Pep, ma anche nei confronti del
cliente, poiché trattasi comunque di operazioni ad alto rischio, per le quali la normativa impone
misure rafforzate in base al principio fondamentale di cui all'articolo 20 del D.Lgs. 231/2007 di
commisurare gli obblighi in base al rischio associato anche all'operazione.
Appare naturale sottolineare il fatto che non è per nulla agevole individuare le PEP ed è
praticamente impossibile identificare coloro con i quali le PEP intrattengono “notoriamente” stretti
legami.
In ogni caso, come chiarito dalla Linee Guida del CNDCEC, il professionista non è tenuto ad
effettuare vere e proprie indagini, essendo invece soltanto obbligato ad un’accurata attività di
valutazione dei soli dati in proprio possesso.
Tuttavia, in considerazione del fatto che è previsto l’obbligo, in capo al cliente, di fornire, sotto la
sua responsabilità, tutte le informazioni necessarie e aggiornate per consentire di adempiere agli
obblighi di adeguata verifica della clientela, sarebbe preferibile rendere edotto il cliente stesso
della nozione di PEP, e chiedere di dichiarare di essere/non essere tale.
Starà poi al professionista valutare l’attendibilità della dichiarazione resa e decidere se applicare
obblighi rafforzati oppure no.
Appurato che il cliente è una PEP, il decreto indica in che cosa consistono gli obblighi rafforzati:
Capitolo III – Gli adempimenti: l’adeguata verifica della clientela
65
L’UTILIZZO DI BANCONOTE DI GROSSO TAGLIO
L’utilizzo di banconote di grosso taglio (500 o 200 euro) presenta un maggior rischio di riciclaggio
e di finanziamento al terrorismo: è questo il motivo per il quale il Provvedimento della Banca
d’Italia vincola gli intermediari finanziari agli obblighi rafforzati di adeguata verifica a decorrere dal
1° gennaio 2014.
Più precisamente, la Banca d’Italia, con Provvedimento del 3 aprile 2013, ha definito nuovi obblighi
in capo agli intermediari finanziari a decorrere dal 1° gennaio 2014.
Tra le previsioni più importanti sicuramente rientra quella relativa all’utilizzo di banconote di
grosso taglio (500 euro o 200 euro).
Nel Provvedimento viene infatti chiarito che l’utilizzo di tali banconote presenta un maggiore
rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, in quanto agevola il trasferimento di
importi elevati di contante rispetto alle banconote di taglio minore, favorendo le transazioni
finanziarie non tracciabili.
Adottare ogni misura adeguata per stabilire l’origine del patrimonio e dei fondi impiegati nell’operazione (ciò al fine, soprattutto, di contrastare l’impiego di fondi derivanti dal reato di corruzione)
CLIENTE PEP Assicurare un controllo continuo e rafforzato della prestazione professionale (tale controllo va attuato con periodicità e rigore maggiori rispetto ad altre situazioni)
banche; Poste italiane S.p.A.;
istituti di moneta elettronica; istituti di pagamento;
SIM; SGR; SICAV; agenti di cambio;
intermediari finanziari di cui all’art. 106 del TUB; società fiduciarie di cui all’art. 199 del TUF;
Cassa depositi e prestiti S.p.A.; società fiduciarie; mediatori creditizi;
agenti in attività finanziaria
Provvedimento Banca d’Italia 3 aprile 2013
Capitolo III – Gli adempimenti: l’adeguata verifica della clientela
66
Pertanto, in presenza di operazioni di deposito, di prelievo, di pagamento o di qualsiasi altra
operazione con utilizzo di banconote di grosso taglio (500 euro e 200 euro) per importi unitari
superiori a 2.500 euro (indipendentemente dalla circostanza che l’operazione preveda, oltre tale
importo, l’utilizzo di altri tagli) gli intermediari devono effettuare specifici approfondimenti, anche
con il cliente, al fine di verificare che le ragioni alla base di tale operatività consentano di escludere
la connessione delle stesse con fenomeni di riciclaggio.
Come si ricorda, l’adeguata verifica rafforzata consiste nell’adozione di misure caratterizzate da
maggiore profondità, estensione e frequenza, nelle diverse aree dell’adeguata verifica.
Nel caso di specie, le misure “rafforzate” possono essere esemplificate nella tabella che segue.
OBBLIGHI RAFFORZATI: ESEMPI
Acquisizione di informazioni ulteriori rispetto ai dati identificativi ordinariamente previsti
(possono essere richieste, ad esempio, informazioni relative ai familiari, conviventi, soggetti in
affari, …)
Acquisizione di ulteriori informazioni sull’esecutore e sul titolare effettivo
Con riferimento alle operazioni occasionali, possono essere acquisite informazioni sulla natura e
lo scopo delle stesse
Con riferimento ai rapporti continuativi: indagini più approfondite sulla natura e sullo scopo del
rapporto
Maggiore intensità e frequenza del monitoraggio nel controllo continuo
Qualora non siano fornite valide motivazioni, gli intermediari dovranno astenersi dall’effettuazione
dell’operazione e dalla prosecuzione del rapporto continuativo già in essere.
Potranno altresì valutare la possibilità di inviare una segnalazione di operazione sospetta.
Utilizzo di banconote di grosso taglio
Obblighi rafforzati di adeguata verifica
Movimenti > 2.500 euro
Capitolo III – Gli adempimenti: l’adeguata verifica della clientela
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GLI OBBLIGHI “SOSPESI”
A seguito della modifica normativa introdotta dall’art. 36 del D.L. 78/2010, il professionista deve
inoltre astenersi dall’eseguire nuove prestazioni professionali e porre fine alle prestazioni già in
essere di cui siano direttamente o indirettamente parte
società fiduciarie, trust, società anonime o controllate attraverso azioni al portatore,
ulteriori entità giuridiche per le quali non sia possibile individuare il titolare effettivo e
verificarne l’identità
aventi sede nei Paesi a rischio di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo ovvero
mancanti di un adeguato scambio di informazioni anche in materia fiscale.
Detti Paesi saranno individuati con decreto del MEF, attualmente ancora non emanato: pertanto,
l’obbligo non è attualmente operativo.
3.5. L’identificazione del cliente
Ai sensi dell’art. 19, D.Lgs. 231/2007, il primo passo nell’adempimento degli obblighi di adeguata
verifica della clientela si sostanzia nell’identificazione e verifica dell’identità del cliente.
NORMATIVA - Art. 19, D.Lgs. 231/2007
“L'identificazione e la verifica dell'identità del cliente e del titolare effettivo è svolta, in presenza del
cliente, anche attraverso propri dipendenti o collaboratori, mediante un documento d'identità non
scaduto, tra quelli di cui all'allegato tecnico, prima dell'instaurazione del rapporto continuativo o al
momento in cui è conferito l'incarico di svolgere una prestazione professionale o dell'esecuzione
dell'operazione. Qualora il cliente sia una società o un ente è verificata l'effettiva esistenza del potere
di rappresentanza e sono acquisite le informazioni necessarie per individuare e verificare l'identità
dei relativi rappresentanti delegati alla firma per l'operazione da svolgere”.
L’identificazione e la verifica dell’identità del cliente (e del titolare effettivo) è svolta al momento
in cui è conferito l’incarico di svolgere una prestazione professionale o dell’esecuzione
dell’operazione. Il professionista deve quindi acquisire tutte le informazioni necessarie al corretto
adempimento dell’obbligo prima di eseguire la prestazione professionale o l’operazione richiesta.
CLIENTELA ACQUISITA PRIMA DEL 29 DICEMBRE 2007
In base a quanto previsto dall’art. 22, D.Lgs. n. 231/2007, per la clientela acquisita prima del
29 dicembre 2007, data di entrata in vigore del Decreto, gli obblighi di adeguata verifica si
applicano al primo contatto utile, fatta salva la valutazione del rischio presente. A tal
proposito, il CNDCEC, nelle linee guida elaborate nel luglio 2011, precisa che:
Capitolo III – Gli adempimenti: l’adeguata verifica della clientela
68
“il primo contatto utile deve essere interpretato nel senso di “incontro” con il
cliente a prescindere dal fatto che venga modificata la situazione in essere”.
Invece, nel caso in cui la situazione in essere subisca modificazioni (ad es. a
seguito del conferimento di un nuovo incarico, della modifica di un incarico
precedentemente conferito, della modifica dei soggetti connessi all’incarico),
ovvero il professionista venga a conoscenza dell’esistenza di situazioni di rischio,
l’adeguata verifica deve essere anticipata senza attendere il “primo contatto utile”.
Pertanto il professionista dovrà procedere immediatamente all’adeguata verifica a
prescindere dalle occasioni di incontro con il cliente medesimo.
COME?
- raccogliere i seguenti dati:
1. nome e cognome;
2. luogo e data di nascita;
3. indirizzo di residenza;
4. codice fiscale;
5. estremi del documento di identificazione.
Nel caso di società:
1. denominazione del soggetto giuridico;
2. sede legale;
3. codice fiscale o partita iva.
- acquisire il documento atto ad effettuare l’identificazione, quale:
1. carta d’identità;
2. passaporto;
3. patente di guida;
4. patente nautica;
5. libretto di pensione;
6. porto d’armi;
Al momento in cui è conferito l’incarico
In presenza del cliente
IDENTIFICAZIONE DEL CLIENTE
Anche attraverso propri dipendenti o collaboratori, ferma restando la
responsabilità del professionista
Capitolo III – Gli adempimenti: l’adeguata verifica della clientela
69
7. permesso di soggiorno;
8. altre tessere di riconoscimento rilasciate
dall’amministrazione dello Stato, purché munite di fotografia
e di timbro o di altra signatura equivalente.
− fare una fotocopia del documento di riconoscimento (da
inserire successivamente nel fascicolo del cliente).
− acquisire il documento dal quale risulti l’esistenza del potere
di legale rappresentante quando il cliente è una società. Il
cliente deve pertanto consegnare adeguata documentazione
come, ad esempio, visura camerale, certificati rilasciati da
enti competenti, delibere consiliari o assembleari dalle quali
risultino i dati identificativi e il conferimento dei poteri di
rappresentanza.
I CHIARIMENTI DEL MEF.
LA CIRCOLARE IRDCEC 36/IR DEL 3 DICEMBRE 2013
Rispondendo recentemente alla stampa specializzata, il MEF ha chiarito quanto segue:
Ad oggi, quali sono i documenti di riconoscimento validi ai fini dell'identificazione e successiva
adeguata verifica? C'è un obbligo espresso di fotocopiare e conservare il documento sulla base del
quale si esegue l'identificazione?
R. L'articolo 19, comma 1, lettera a) del D.Lgs. 231/2007 prescrive che l'identificazione sia effettuata
«mediante un documento d'identità non scaduto» rinviando all'articolo 3 dell'allegato tecnico per
l'individuazione dei documenti validi ai fini dell'identificazione (di cui agli artt. 1 e 35, D.P.R. n.
445/2000).
L'art. 36, comma 1, lett. a) prescrive che, per quanto riguarda gli obblighi di adeguata verifica della
clientela, siano conservati «la copia o i riferimenti dei documenti richiesti». Qualora non sia possibile
acquisire la copia del documento utilizzato per l'identificazione, la disposizione consente di
acquisirne gli estremi ed ottemperare in tal modo all'obbligo di conservazione. La disposizione è
riferibile anche a tutti gli altri documenti comunque acquisiti per l'adempimento dell'obbligo di
adeguata verifica del cliente e del titolare effettivo.
Viene pertanto mostrato un atteggiamento meno rigoroso rispetto a quello adottato dal CNDCEC
con riferimento agli obblighi di adeguata verifica della clientela.
Capitolo III – Gli adempimenti: l’adeguata verifica della clientela
70
Infatti il CNDCEC, come anche la Banca d’Italia, ha sempre suggerito di acquisire copia del
documento di identità del cliente e conservarlo nel fascicolo della clientela, non essendo
sufficiente la mera indicazione dei riferimenti.
- IL CASO -
Ho delegato un dipendente dell’ufficio all’attività di identificazione del cliente ai fini della
normativa antiriciclaggio. Qualora lo stesso non provvedesse correttamente all’esecuzione
degli adempimenti previsti, su chi ricadrebbe la responsabilità?
In materia di identificazione del cliente si ritengono ancora validi i chiarimenti forniti con il
Provvedimento Uic del 24 febbraio 2006, sostanzialmente confermati dal D.Lgs. n. 231/2007.
Come abbiamo avuto già modo di vedere, ai sensi dell’art. 19 del D.Lgs. 231/2007,
l’identificazione del cliente può avvenire anche mediante propri dipendenti o collaboratori ma,
così come chiarito nel 2006, resta ferma la responsabilità del professionista.
Sempre in capo al professionista ricade inoltre l’obbligo di svolgere attività di controllo interno
per la verifica del corretto adempimento degli obblighi antiriciclaggio.
Sul dipendente, invece, non ricade alcuna responsabilità.
3.6. Identificazione del titolare effettivo Il titolare effettivo è:
- la persona fisica per conto della quale è realizzata un’operazione o un’attività;
- nel caso di entità giuridica, la persona o le persone fisiche che in ultima istanza possiedono o
controllano tale entità (più del 25% della partecipazione al capitale), oppure ne risultano
beneficiari.
Nelle risposte recentemente fornite dal MEF alla stampa specializzata è possibile leggere “il
titolare effettivo non può essere individuato autonomamente dal professionista. Infatti, ai sensi
dell'art. 21 del D.Lgs. 231/2007, l'obbligo di identificazione del titolare effettivo è in capo al cliente”.
Come chiarito dal CNDCEC la risposta potrebbe indurre il professionista in errore.
Si deve al contrario ritenere che l’obbligo di identificazione del titolare effettivo ricada sempre sul
professionista, il quale, tuttavia, non può esimersi dal chiedere al cliente l’indicazione del titolare
effettivo.
Pertanto, anche qualora sia facilmente individuabile la figura del titolare effettivo, dovrà essere
sempre richiesta al cliente apposita attestazione.
Capitolo III – Gli adempimenti: l’adeguata verifica della clientela
71
Al fine di agevolare l’individuazione del titolare effettivo, nelle Linee Guida del CNDCEC sono
formulate le seguenti ipotesi:
CASO A: PERSONA FISICA CHE AGISCE IN PROPRIO
Il cliente persona fisica agisce in proprio e per proprio conto: non vi sono altri titolari effettivi.
Anche in questo caso, tuttavia, è sempre necessario procedere con la verifica del titolare effettivo
e chiedere al cliente di firmare l’apposita attestazione.
CASO B: PERSONA FISICA CHE AGISCE
PER CONTO DI ALTRA PERSONA FISICA
Il cliente persona fisica agisce per conto di altra persona fisica titolare effettivo: deve fornire le
complete generalità e gli estremi del documento di identificazione del titolare effettivo.
CASO C: IL CLIENTE È UNA SOCIETÀ O UN ENTE
Il cliente è una società o un ente: la persona fisica, che rappresenta la società o l’ente, deve fornire
le complete generalità dell’eventuale titolare effettivo ovvero della persona fisica o delle persone
fisiche che, in ultima istanza, possiedano o controllino l’entità giuridica. Si configura possesso o
controllo allorquando sia detenuta una partecipazione superiore al 25% più uno del capitale
Individuazione titolare effettivo
L’obbligo di identificazione grava sempre in capo al professionista
Ma è altresì sempre necessario chiedere al cliente di indicare il titolare effettivo
Individuazione titolare effettivo: i possibili casi
Caso A: Persona
fisica che agisce in proprio
Caso B: Persona
fisica che agisce per
conto di un’altra persona
fisica
Caso C: Il cliente è
una società o un
ente
Caso D: Il cliente è
una società
fiduciaria
Caso E: Il cliente è una
fondazione o un trust
Capitolo III – Gli adempimenti: l’adeguata verifica della clientela
72
sociale, purché non si tratti di una società ammessa alla quotazione su un mercato regolamentato
e sottoposta a obblighi di comunicazione conformi alla normativa comunitaria o a standard
internazionali equivalenti.
Il MEF ha recentemente fornito alcuni importanti chiarimenti riguardo l’individuazione del titolare
effettivo. Analizziamo di seguito il quesito proposto e la soluzione fornita.
Nella individuazione del titolare effettivo si chiede il seguente chiarimento. Una società ha un socio
al 51%, uno al 30% ed uno al 19%: è corretto, come si sostiene nel documento di ricerca Assirevi n.
147 e nelle linee guida del Cndcec, sostenere che il socio di maggioranza assoluta sia l'unico
titolare effettivo?
R. Nella fattispecie prospettata, l'individuazione di unico titolare effettivo nella persona del socio di
maggioranza, pur in presenza di altro socio che detiene una percentuale superiore al 25% più uno di
partecipazione al capitale, non realizza un corretto adempimento dell'obbligo di adeguata verifica del
titolare effettivo.
Ai fini dell'individuazione del titolare effettivo, quale beneficiario economico finale dell'operazione o
della prestazione professionale, l'articolo 2 dell'allegato tecnico al D.Lgs. 231/2007 introduce, nel
caso in cui il cliente sia una persona giuridica, la nozione di «controllo» e riferisce tale concetto al
possesso, diretto o indiretto, di una percentuale pari al 25 per cento più uno del capitale sociale.
Nell'esempio indicato, la qualifica di titolare effettivo quindi è attribuibile ai due soci che possiedono
quote superiori al 25%. Va inoltre considerato che nell'ipotesi in cui il controllo non sia attribuibile a
un soggetto persona fisica, il corretto adempimento dell'obbligo impone di risalire nella catena
partecipativa nella società/socio per individuare la persone fisica che, sulla medesima, esercita il
controllo così come inteso dal citato articolo 2 dell'allegato tecnico. In tal senso, un ausilio operativo
può validamente provenire dalle istruzioni di adeguata verifica della clientela, adottate da Banca
d'Italia lo scorso 3 aprile 2013.
Il CNDCEC, nelle sue linee guida, aveva infatti sempre sostenuto che il possesso o il controllo del
25% più uno del capitale sociale costituisse un criterio residuale laddove non fosse possibile
individuare una partecipazione superiore al 50%. Tale interpretazione, tuttavia, non risulta essere
stata condivisa dal MEF, secondo il quale deve essere considerato “titolare effettivo” ogni socio
che detenga una partecipazione al capitale sociale superiore al 25% più uno.
Titolare effettivo
(secondo il Mef)
Colui che detiene una percentuale di capitale superiore al 25% più uno
Capitolo III – Gli adempimenti: l’adeguata verifica della clientela
73
In considerazione dei chiarimenti forniti dal MEF si consiglia al professionista di
procedere all’identificazione del titolare effettivo ogni qualvolta un socio abbia una
partecipazione al capitale sociale superiore al 25% più uno.
Resta inteso che, ove il cliente dichiari di non conoscere le generalità del titolare effettivo, il
professionista dovrà valutare con attenzione la dichiarazione del cliente ai fini della
determinazione del relativo livello di rischio.
Se il cliente è una persona giuridica, un trust o un soggetto giuridico analogo, accanto all’obbligo
del cliente di dichiarare il titolare effettivo è specificatamente previsto l’obbligo per il
professionista di adottare misure adeguate e commisurate alla situazione di rischio per
comprendere la struttura di proprietà e di controllo dello stesso cliente.
In ogni caso, il professionista che proceda all’identificazione del titolare effettivo ha l’obbligo di
analizzare la struttura di proprietà e di controllo del cliente sino ad individuare la persona fisica o
le persone fisiche che in ultima istanza controllano o possiedono il cliente.
In particolare, ai fini della determinazione della quota di possesso o di controllo, in via indiretta,
occorrerà considerare l’intera catena di controllo.
Titolare effettivo
(interpretazione CNDCEC)
Colui che ha una partecipazione superiore al 50% o, in mancanza, colui che detiene una percentuale di capitale superiore al 25% più uno
Il cliente è una persona giuridica, un trust o
un soggetto giuridico analogo
obbligo del cliente di
dichiarare il titolare
effettivo
obbligo per il professionista di adottare
misure adeguate per
comprendere la struttura di proprietà e di
controllo del cliente
Capitolo III – Gli adempimenti: l’adeguata verifica della clientela
74
Sul punto si consideri il seguente esempio estratto dalle Linee Guida CNDCEC.
Cliente: società A
Soci:
B: persona fisica titolare del 5%;
C: persona giuridica titolare del 25%;
D: persona giuridica titolare del 70%.
Soci di C:
E: persona fisica al 50%;
F: persona fisica al 50%.
Soci di D:
G: persona fisica al 50%;
H: persona fisica al 40%;
I: persona fisica al 10%.
I titolari effettivi, secondo il CNDCEC, sono in questo caso G e H.
Potrebbe realizzarsi il caso in cui, pur analizzando l’intera catena di controllo, nessuno dei soci
persone fisiche detenga una quota di partecipazione, diretta o indiretta, eccedente il 25% più uno
del capitale sociale del cliente; situazione per cui non risulterebbe esserci, in base a questo
criterio, un titolare effettivo.
In questo caso, al momento dell’identificazione del titolare effettivo, dovrà essere considerata
anche l’esistenza di altri rapporti in base ai quali le persone fisiche esercitano il controllo sulla
direzione del cliente (ad esempio: patti parasociali, socio di riferimento in virtù di rapporti familiari
tra i partecipanti al capitale sociale, persona fisica che controlla la società che esercita attività di
direzione e coordinamento sul cliente).
Devo prestare la mia attività di consulenza aziendale e tributaria ad una S.r.l.
Nel caso di specie risulta tuttavia complesso individuare il titolare effettivo, in quanto i soci
sono 5 e detengono ognuno il 20% del capitale sociale.
Con riferimento alle disposizioni di cui al D.Lgs. 231/2007, nel caso di società, per titolare
effettivo s'intende la persona o le persone fisiche che, in ultima istanza possiedono o
controllano tale entità (più del 25% della partecipazione al capitale), oppure ne risultano
beneficiari.
È ovvio come, per la S.r.l. in oggetto, non vi siano persone che controllano più del 25% del
capitale.
In questo caso si può dire che non è presente un titolare effettivo? Oppure devo procedere
all’identificazione e alla registrazione dei dati di tutti i soci?
Capitolo III – Gli adempimenti: l’adeguata verifica della clientela
75
L’analisi - Contestualmente all’identificazione del cliente, e quindi al momento in cui è conferito
l’incarico, deve essere identificato il titolare effettivo.
Se il cliente è una persona giuridica, un trust o un soggetto giuridico analogo, il professionista
deve adottare tutte le misure adeguate e commisurate alla situazione di rischio per comprendere
la struttura di proprietà e di controllo del cliente.
È però il cliente il soggetto obbligato a dichiarare il titolare effettivo, ai sensi dell’art. 21 del
D.Lgs. 231/2007.
Il professionista, successivamente, sulla base dell’indice di rischio, potrà far propria la
dichiarazione del cliente oppure promuovere autonome verifiche, facendo ricorso a pubblici
registri, elenchi, atti o documenti conoscibili da chiunque contenenti informazioni sui titolari
effettivi, chiedere ai propri clienti i dati pertinenti ovvero ottenere le informazioni in altro modo.
In assenza del regolamento di cui all’art. 38, co. 7, i dati identificativi del titolare effettivo non
devono essere registrati, ma solo conservati nel fascicolo del cliente.
Sarà quindi sufficiente conservare la copia o i riferimenti dei documenti richiesti, per un periodo
di dieci anni dalla fine del rapporto continuativo o della prestazione professionale.
Dall’interpretazione letterale della norma sembrerebbe che nessuno dei 5 soci possa essere
considerato titolare effettivo, in quanto nessuno di essi supera il limite del 25% + 1 della
partecipazione sociale.
Pur tuttavia, utili indicazioni possono essere desunte dal Provvedimento della Banca d’Italia
dell’11 aprile 2013.
Il provvedimento stabilisce che il titolare effettivo può rinvenirsi anche in uno o più soggetti
preposti all’amministrazione della società, in considerazione dell’eventuale influenza da questi
esercitata sulle decisioni riservate ai soci, con riguardo, in particolare, alle decisioni relative alla
nomina degli amministratori.
Come chiarito nel provvedimento, tale circostanza assume precipuo rilievo quando non ricorra
alcuna delle condizioni poste dal legislatore.
È tuttavia da rilevare come la disciplina sia estremamente complessa e poco chiara, non
consentendo di indirizzare l’operatore verso una soluzione univoca.
Sicuramente, nel caso di una persona giuridica si ritiene necessario procedere all’identificazione
del titolare effettivo, al limite scegliendo di estendere l’adempimento a tutti i soci.
In ogni caso, qualora non sia possibile individuare un socio di riferimento e sia presente un
amministratore che eserciti un'influenza dominante sulle decisioni societarie, è da ritenere che lo
stesso possa essere considerato quale titolare effettivo.
Capitolo III – Gli adempimenti: l’adeguata verifica della clientela
76
CASO D: IL CLIENTE È UNA SOCIETÀ FIDUCIARIA
Il cliente è una società fiduciaria: se la società è iscritta nell’elenco di cui all’art. 199 TUB
(fiduciarie che svolgono attività di custodia e amministrazione di valori mobiliari, controllate
direttamente o indirettamente da una banca o da un intermediario finanziario, nonché quelle che
hanno adottato la forma di società per azioni e che hanno capitale versato di ammontare non
inferiore a 240.000 euro), trovano applicazione obblighi semplificati di adeguata verifica della
clientela, e pertanto non è necessario identificare la società fiduciaria cliente, né i titolari effettivi
per conto dei quali essa opera.
Viceversa, nel caso di società fiduciarie diverse da quelle indicate, il professionista è tenuto ad
espletare le procedure di identificazione, sia nei confronti della fiduciaria come soggetto diverso
dalla persona fisica, sia nei confronti del titolare effettivo per conto del quale essa compie
operazioni.
Pertanto il legale rappresentante della società fiduciaria dovrà compilare il questionario
antiriciclaggio ed è tenuto ad indicare il nominativo del titolare effettivo.
Il professionista che nel corso della verifica della struttura di proprietà e di controllo del cliente
rilevi la presenza di una o più società fiduciarie (diverse da quelle iscritte nell’elenco di cui all’art.
199 T.U.B.), anche a diversi livelli della catena partecipativa, non trovando applicazione per queste
ultime gli obblighi semplificati di adeguata verifica, sarà chiamato a chiedere di conoscere, ai fini
della complessiva valutazione del cliente e dell’operazione, le complete generalità dei fiducianti.
CASO E: ENTITÀ GIURIDICHE QUALI FONDAZIONI E TRUST
Nel caso di entità giuridiche quali fondazioni e di istituti giuridici quali i trust, che amministrano e
distribuiscono fondi:
Società fiduciarie
Altre società fiduciarie
Di cui all’art. 199 TUB
Obblighi semplificati di
adeguata verifica
Necessaria l’identificazione della
fiduciaria e del titolare effettivo
Capitolo III – Gli adempimenti: l’adeguata verifica della clientela
77
1. se i futuri beneficiari sono stati già individuati, il titolare effettivo coincide con i soggetti che
beneficiano del 25% o più del patrimonio;
2. se invece i beneficiari non sono stati ancora determinati, il titolare effettivo coincide con le
persone nel cui interesse è istituita o agisce la fondazione o il trust;
3. infine, il titolare effettivo coincide con la persona fisica che esercita il controllo sul 25% o
più del patrimonio dell’entità o dell’istituto giuridico.
SOLUZIONI OPERATIVE
L’identificazione e la verifica dell’identità del titolare effettivo devono essere effettuate
contestualmente all’identificazione del cliente.
Il cliente ha l’obbligo di fornire, in forma scritta e sotto la propria responsabilità (anche penale, ai
sensi dell’art. 55), tutte le informazioni necessarie e aggiornate delle quali sia a conoscenza ai fini
dell’identificazione del titolare effettivo.
Il professionista deve sempre richiedere al cliente apposita attestazione, anche qualora la figura
del titolare effettivo sia facilmente individuabile.
In assenza del regolamento di cui all’art. 38, co. 7, si ricorda che i dati identificativi del titolare
effettivo non devono essere registrati, ma solo conservati nel fascicolo del cliente.
Pertanto sarà sufficiente conservare la copia o i riferimenti dei documenti richiesti, per un periodo
di dieci anni dalla fine del rapporto continuativo o della prestazione professionale.
È quindi il cliente che:
dichiara l’esistenza, eventuale, di un diverso titolare effettivo;
fornisce al professionista le informazioni necessarie per l’identificazione dello stesso.
Il professionista, in base all’indice di rischio attribuito al cliente e alla sua prudente valutazione,
dovrà valutare la modalità da adottare per l’identificazione del titolare effettivo decidendo
(alternativamente o cumulativamente):
1. di far propria la dichiarazione responsabile del cliente;
2. di promuovere delle autonome verifiche facendo ricorso a pubblici registri, elenchi, atti o
documenti, conoscibili da chiunque.
Capitolo III – Gli adempimenti: l’adeguata verifica della clientela
78
Si ricorda, a tal proposito, che coloro che svolgono professionalmente l’attività di amministratore o
dirigente di società sono soggetti agli obblighi di adeguata verifica (quindi all’identificazione della
società e del titolare effettivo). Pertanto, appare ovvio che in questo caso l’amministratore o il
dirigente non potrà dichiarare di non conoscere le generalità del titolare effettivo e dovrà fornire i
dati al professionista, nel rispetto della procedura prevista dall’art. 30 del D.Lgs. n. 231/2007.
Si ricorda che la verifica del titolare effettivo non è richiesta nei casi di cui all’art. 25 (obblighi
semplificati).
LE PROSPETTIVE FUTURE
Le difficoltà che incontrano gli operatori nell’identificazione del titolare effettivo sono state
recepite dall’Unione Europea che, con la proposta di IV Direttiva in materia di antiriciclaggio, ha
prospettato l’introduzione di nuove misure, volte a favorire una maggiore trasparenza.
Tra le novità che potrebbero essere introdotte vi è un vero e proprio obbligo in capo alle persone
giuridiche di acquisire e mantenere aggiornate le informazioni sui propri titolari effettivi, che
dovrebbero essere tenute a disposizione non solo delle autorità competenti ma anche dei soggetti
obbligati alle disposizioni in tema di antiriciclaggio.
Così come stabilito dall’art. 21 del D.Lgs. 231/2007, è il cliente stesso a dover fornire, per iscritto, sotto la propria responsabilità, tutte le informazioni necessarie e aggiornate delle quali sia a conoscenza per l'identificazione del titolare effettivo. Quindi è sempre necessario richiedere l’attestazione, anche qualora la figura del titolare effettivo possa essere facilmente individuata dal professionista. Tuttavia, qualora, sulla base dell’indice di rischio attribuito al cliente e della sua prudente valutazione, il professionista lo reputi opportuno, potrà promuovere autonome verifiche facendo ricorso a pubblici registri, elenchi, atti o documenti, conoscibili da chiunque. È invece da escludersi che il professionista possa pretendere, in modo autoritario, la produzione di scritture e documenti o la convocazione di altri soggetti per procedere ad interrogatori formali.
è sufficiente conservare la copia o
i riferimenti dei documenti richiesti, per un
periodo di dieci anni dalla fine del
rapporto continuativo o della prestazione
professionale
L’identificazione e la verifica dell’identità del
titolare effettivo devono essere
effettuate contestualmente
all’identificazione del cliente
Identificazione
titolare effettivo
Capitolo III – Gli adempimenti: l’adeguata verifica della clientela
79
Si costituirebbe, in tal modo, un vero e proprio sistema di informazioni legali sulla proprietà della
società.
Ciò apparirebbe ancor più rilevante ove si consideri che un analogo obbligo dovrebbe essere posto
anche in capo ai trust espressi, che, pertanto, dovranno mantenere informazioni aggiornate sulla
titolarità del trust e, quindi, sull’identità del fondatore, del fiduciario, del guardiano (se pertinente),
dei beneficiari e delle altre persone che effettuano il controllo effettivo sul trust.
La Circolare n. 35/IR del CNDCEC del 31 ottobre 2013 ha tuttavia evidenziato come, se è vero che
vi potrebbero essere importanti novità in tema di identificazione del titolare effettivo, la proposta di
IV direttiva rappresenta anche un’occasione mancata per portare un pò di luce in una disciplina
così complessa.
Non è stato infatti posto rimedio alla differenza tra la nozione di “controllo” ai fini
dell’antiriciclaggio e quella propria del diritto societario, il che fa sorgere, molto spesso, difficoltà
operative connesse alla corretta identificazione del titolare effettivo.
3.7. L’approccio basato sul rischio L’obbligo di adeguata verifica deve essere assolto commisurandolo al rischio associato al tipo di
cliente acquisito e di rapporto continuativo, prestazione professionale, operazione, prodotto o
transazione di cui si tratta.
Valutazione del rischio associato al cliente e all’operazione
Al fine di poter “calibrare” l’attività di acquisizione delle
informazioni all’effettivo rischio di riciclaggio e finanziamento del terrorismo
Il professionista, pertanto, non dovrà limitarsi ad applicare una procedura unica e standardizzata, ma dovrà valutare di volta in volta
le misure da adottare
Proposta di IV Direttiva
in materia di antiriciclaggio
Si prospetta la possibilità di introduzione di un obbligo in capo alle persone giuridiche di acquisire e mantenere aggiornate le informazioni sui propri titolari effettivi, da tenere a disposizione dei soggetti obbligati alle disposizioni in tema di antiriciclaggio.
Capitolo III – Gli adempimenti: l’adeguata verifica della clientela
80
A tal fine l’art. 20 detta una serie di criteri generali per la valutazione del rischio di riciclaggio o di
finanziamento del terrorismo.
In relazione al cliente, per il professionista rilevano i seguenti elementi:
1. natura giuridica;
2. prevalente attività svolta;
3. comportamento tenuto al momento del compimento dell’operazione o dell’instaurazione
della prestazione professionale;
4. area geografica di residenza o sede del cliente o della controparte;
mentre, con riferimento all’operazione o alla prestazione professionale, sono oggetto di
valutazione:
1. tipologia;
2. modalità di svolgimento;
3. ammontare;
4. frequenza (delle operazioni) e durata (della prestazione professionale);
5. ragionevolezza in rapporto all’attività svolta dal cliente;
6. area geografica di destinazione del prodotto/oggetto (dell’operazione).
Degli elencati criteri generali il professionista deve servirsi per associare a ciascun cliente un
determinato rischio di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo e valutare, pertanto, il livello di
approfondimento cui improntare l’attività di acquisizione dei dati e delle informazioni inerenti al
cliente e all’operazione da compiere.
La norma non detta una procedura uniforme per tutti i professionisti: l’approccio basato sul
rischio si fonda, infatti, proprio sulla necessità di “personalizzare” il comportamento nei confronti
del cliente, graduando il livello di guardia in relazione alla pericolosità che i predetti indici
consentono di determinare.
Ciò nonostante, la legge richiede al professionista una vera e propria attività di screening della
clientela, in base alle regole generali, soggettive e oggettive, contenute nel decreto.
Per questo motivo si rende necessaria l’adozione di una procedura tale da associare a ciascun
cliente, sulla scorta dei parametri previsti, un determinato livello di rischio.
I passi da seguire per convertire i dati già in possesso del professionista in termini di
minore/maggiore grado di rischio sono i seguenti:
1. si considerano gli elementi connessi al cliente (natura giuridica, prevalente attività svolta,
comportamento tenuto all’atto del compimento dell’operazione) e si associa a ciascuno di
essi un determinato punteggio in termini di minore/maggiore rischio. Da questa prima
tabella dovrà emergere un punteggio complessivo, che indicherà il livello di rischio
connesso al cliente;
Capitolo III – Gli adempimenti: l’adeguata verifica della clientela
81
2. si considerano gli elementi relativi all’operazione (tipologia, modalità di svolgimento,
ammontare, frequenza, durata, ragionevolezza, area geografica di destinazione) e si
assegna a ciascuno di tali elementi un determinato punteggio in termini di
minore/maggiore rischio. Da questa seconda tabella dovrà emergere un punteggio
complessivo, che indicherà il livello di rischio connesso all’operazione;
3. dalla valutazione congiunta dei due punteggi così ottenuti dovrà emergere un unico indice,
espressione del rischio di riciclaggio o finanziamento del terrorismo ex art. 20, D.Lgs.
231/2007.
Con riferimento alle prestazioni professionali aventi ad oggetto la revisione legale dei conti e la
tenuta della contabilità, appare chiaro che la tabella di cui alla lettera b) del comma 1 dell’art. 20
non deve essere compilata, data la tipologia delle operazioni stesse.
Ne consegue che in relazione a dette prestazioni dovranno considerarsi esclusivamente gli
elementi connessi al cliente (di cui alla lettera a) del comma 1 dell’art. 20) e il punteggio che indica
il relativo livello di rischio.
Aspetti connessi al cliente
A. Aspetti connessi al cliente Livello di rischio
a.1. Natura giuridica. Alla complessità crescente della struttura organizzativa del cliente
individuata nel modello corrisponde un crescente livello di rischio di riciclaggio.
Ditta individuale
Associazione professionale
Società di persone
Società di capitali
Trust
Società fiduciaria
Altro
Totale a.1.
a.2. Prevalente attività svolta. L’attività svolta deve essere valutata in base ad elementi quali i
mezzi impiegati, le modalità di svolgimento e la destinazione dei risultati.
Possono, in tal senso, indicare un rischio di riciclaggio più elevato del normale le seguenti
circostanze:
- effettuazione di transazioni o utilizzo di strutture non coerenti con il profilo dell’impresa del
cliente (es. numero dei dipendenti rispetto alle dimensioni e natura della società, ecc.);
Capitolo III – Gli adempimenti: l’adeguata verifica della clientela
82
- clienti operanti in settori ad alto rischio di riciclaggio o che effettuano operazioni ad elevato
rischio di riciclaggio (società che effettuano un alto livello di transazioni in contanti ovvero che
investono in immobili a prezzi minori/maggiori rispetto alla norma, o che effettuano pagamenti
internazionali senza giustificazione economica, ecc.).
Operazioni “normali”
Operazioni di particolare rilevanza
Operazioni “anomale”
Totale a.2.
a.3. Comportamento tenuto al momento dell’operazione. Ai fini della valutazione della
trasparenza del cliente si potranno, ad esempio, valutare i seguenti comportamenti:
- mancanza della presenza fisica del cliente nella fase iniziale del rapporto e perdurante
mancanza di contatti (diretti) con il cliente, nei casi in cui si ritengono normali;
- frequente modificazione della struttura legale del cliente (modificazione della
denominazione, trasferimenti di partecipazioni, ecc.);
- ingiustificata complessità della struttura del cliente;
- difficoltà nell’individuazione del titolare effettivo;
- cambiamenti ingiustificati nella titolarità.
Nella norma (cliente collaborativo/trasparente)
Fuori della norma (cliente reticente/poco trasparente)
Totale a.3.
a.4. Area geografica di residenza. Ai fini della valutazione di un alto rischio si potrà, ad esempio,
considerare, se il Paese di residenza sia o meno:
- soggetto a sanzioni o embarghi o misure analoghe stabilite dall’O.N.U. o altri organismi
internazionali;
- identificato da fonti accreditate (F.A.T.F., G.A.F.I., I.M.F., Egmont Group of Financial
Intelligence Units, ecc.) come Paese che:
non ha adottato un’appropriata legislazione in materia di antiriciclaggio e contrasto al
finanziamento del terrorismo;
finanzia o sostiene attività terroristiche ovvero coopera con organizzazioni
terroristiche;
presenta livelli significativi di corruzione e di altre attività criminose.
Più precisamente, ai fini della valutazione di un basso rischio si potrà, inoltre, verificare se il
cliente risieda in uno dei Paesi individuati, ai sensi dell’art. 25, comma 2, dal D.M. Economia e
finanze del 12 agosto 2008 (Stati extra UE che impongono obblighi equivalenti a quelli previsti
dalla direttiva e prevedono il controllo del rispetto di tali obblighi).
Capitolo III – Gli adempimenti: l’adeguata verifica della clientela
83
Italia
Paesi UE
Paesi extra UE
Territori off shore
Totale a.4.
TOTALE PUNTEGGIO (A)
Aspetti connessi all’operazione
B. Aspetti connessi all’operazione Livello di rischio
b.1. Tipologia
Ordinaria
Straordinaria
b.2. Modalità di svolgimento
Con banche
Tra soggetti privati
b.3. Ammontare. Alle operazioni effettuate in tutto o in parte mediante l’impiego di denaro
contante deve essere sempre attribuito un punteggio più elevato.
Basso
Medio
Alto
b.4. Frequenza e durata
Occasionale
Poco frequente
Frequente
b.5. Ragionevolezza. La coerenza dell’operazione deve essere valutata a seconda delle
caratteristiche soggettive del cliente.
Congrua
Non congrua
b.6. Area geografica di destinazione. Si potrà, ad esempio, considerare se l’area geografica di
destinazione sia o meno:
- soggetta a sanzioni o embarghi o misure analoghe stabilite dall’O.N.U. o altri organismi
internazionali;
- identificata da fonti accreditate come Paese che:
Capitolo III – Gli adempimenti: l’adeguata verifica della clientela
84
non ha adottato un’appropriata legislazione in materia di antiriciclaggio e contrasto al
finanziamento del terrorismo;
finanzia o sostiene attività terroristiche ovvero coopera con organizzazioni terroristiche;
presenta livelli significativi di corruzione e di altre attività criminose.
Più precisamente, ai fini della valutazione di un basso rischio si potrà, inoltre, verificare se il
cliente risieda in uno dei Paesi individuati, ai sensi dell’art. 25, comma 2, dal D.M. Economia e
finanze del 12 agosto 2008 (Stati extra UE che impongono obblighi equivalenti a quelli previsti
dalla direttiva e prevedono il controllo del rispetto di tali obblighi).
Italia
Paesi UE
Paesi extra UE
Territori off shore
TOTALE PUNTEGGIO (B)
Valutazione finale del rischio di riciclaggio/finanziamento del terrorismo
C. Rischio totale di riciclaggio/finanziamento del terrorismo
Totale punteggio A
Totale punteggio B
TOTALE COMPLESSIVO (C)
Legenda dei punteggi parziali e del punteggio totale per la determinazione del rischio di riciclaggio:
A. Aspetti connessi al cliente
Minimo Massimo
1 1 5
2 1 5
3 1 5
4 1 5
Totale A 4 20
Rischio legato al cliente:
basso da 4 a 12
medio da 13 a 16
alto da 17 a 20
Capitolo III – Gli adempimenti: l’adeguata verifica della clientela
85
B. Aspetti connessi all’operazione
Minimo Massimo
1 1 5
2 1 5
3 1 5
4 1 5
5 1 5
6 1 5
Totale B 6 30
Rischio legato all’operazione:
basso da 6 a 18
medio da 19 a 24
alto da 25 a 30
Valutazione finale (A+B)
Totale (A+B) 10 50
Rischio di riciclaggio/finanziamento del terrorismo:
basso da 10 a 30
medio da 31 a 40
alto da 41 a 50
Capitolo III – Gli adempimenti: l’adeguata verifica della clientela
86
Rischio di
riciclaggio /
finanziamento
del terrorismo
COMPORTAMENTO DEL PROFESSIONISTA
BASSO
(da 10 a 30)
Il professionista deve assolvere l’obbligo di adeguata verifica secondo
modalità ordinarie (ovvero semplificate se ne ricorrono i presupposti) ed
esercitare un controllo costante con periodicità da definirsi caso per caso a
seconda delle caratteristiche del cliente e della prestazione professionale.
Ad esempio, nel caso di rischio molto basso il professionista potrebbe
decidere di effettuare l’aggiornamento del controllo solo al verificarsi di
eventi modificativi della situazione originariamente comunicata (a tal fine
risponde l’esigenza di richiedere al cliente un impegno scritto a comunicare le
eventuali variazioni dei dati inizialmente dichiarati, di cui alla parte quinta del
documento).
Nell’ambito del controllo costante il professionista deve:
analizzare le transazioni concluse durante tutta la durata del rapporto;
verificare che tali transazioni siano compatibili con la conoscenza che ha
del proprio cliente, delle sue attività commerciali e del suo profilo di
rischio, avendo riguardo, se necessario, all’origine dei fondi;
aggiornare i documenti, dati o informazioni detenute.
Ove ricorrano i presupposti per l’assolvimento degli obblighi di adeguata
verifica con modalità semplificate il professionista è esonerato dall’effettuare
il controllo costante.
MEDIO
(da 31 a 40)
Il professionista deve assolvere l’obbligo di adeguata verifica secondo
modalità ordinarie ed esercitare un controllo costante con periodicità
prefissata e in ogni caso sempre più ravvicinata in caso di clienti i cui dati
siano soggetti a variazioni frequenti.
Nell’ambito del controllo costante il professionista deve:
analizzare le transazioni concluse durante tutta la durata del rapporto;
verificare che tali transazioni siano compatibili con la conoscenza che ha
del proprio cliente, delle sue attività commerciali e del suo profilo di
rischio, avendo riguardo, se necessario, all’origine dei fondi;
aggiornare i documenti, dati o informazioni detenute.
Capitolo III – Gli adempimenti: l’adeguata verifica della clientela
87
ALTO
(da 41 a 50)
Il professionista deve assolvere l’obbligo di adeguata verifica secondo
modalità rafforzate e in particolare deve esercitare un controllo costante
continuo e rafforzato (controlli più rigorosi e frequenti).
Nell’ambito del controllo costante il professionista deve:
analizzare le transazioni concluse durante tutta la durata del rapporto;
verificare che tali transazioni siano compatibili con la conoscenza che ha
del proprio cliente, delle sue attività commerciali e del suo profilo di
rischio, avendo riguardo, se necessario, all’origine dei fondi;
aggiornare i documenti, dati o informazioni detenute.
3.8. Il controllo costante
Ai sensi dell’art. 18, comma 1, lett. d), è obbligo del professionista svolgere un controllo costante
nel corso della prestazione professionale.
Tale controllo deve essere attuato analizzando tutte le transazioni concluse durante la durata del
rapporto e verificandone la compatibilità con la conoscenza che l’ente o la persona tenuta
all’identificazione hanno del proprio cliente, delle sue attività commerciali e del suo profilo di
rischio, avendo riguardo, se necessario, all’origine dei fondi e tenendo aggiornati i documenti, i dati
o le informazioni detenute.
Ai fini del corretto espletamento dell’obbligo di controllo costante, é consigliato, in primo luogo, il
monitoraggio dei seguenti elementi:
1) dati identificativi - natura giuridica; attività svolta; prodotti/servizi commercializzati; aree di
destinazione; area geografica di residenza o sede del cliente; titolare effettivo; area
geografica di residenza o sede delle principali controparti;
2) tipologia delle prestazioni richieste nel corso del rapporto; modalità di svolgimento delle
operazioni oggetto della prestazione; frequenza con cui viene richiesta la prestazione;
ricorrenza, storicità o ciclicità delle operazioni; comportamento tenuto in occasione dello
svolgimento delle diverse prestazioni nel corso del rapporto;
Il controllo costante sul cliente
Analisi delle transazioni concluse durante il rapporto
Sono compatibili con quanto è emerso in sede di identificazione del cliente?
Capitolo III – Gli adempimenti: l’adeguata verifica della clientela
88
3) presenza di uno o più indicatori di anomalia; analisi degli schemi di comportamenti anomali
emanati dall’UIF ex art. 6, comma 7, lettera b), D.Lgs. 231/2007;
4) frazionamento delle operazioni; collegamento delle operazioni;
5) se necessario, controllo dell’origine e della destinazione del denaro utilizzato;
6) incongruenze rispetto alla capacità economica del cliente o del gruppo cui appartiene;
7) confronto del quadro generale del cliente con le strategie e le prassi conosciute e
aggiornate, utilizzate per l’attuazione del riciclaggio e del finanziamento al terrorismo (se
rese note dalle autorità competenti).
Nella tabella che segue sono indicate le principali attività che il professionista - o il suo
dipendente/ausiliario - può espletare al fine di proceduralizzare, all’interno del proprio studio, le
operazioni inerenti al controllo costante della clientela, così come riportate nelle Linee Guida del
CNDCEC.
1) Effettuare una prima richiesta scritta con impegno del cliente a comunicare la variazione
dei dati indicati;
2) programmare richieste periodiche di aggiornamento dei dati in archivio con una
tempistica da definire sulla base della valutazione del rischio presente e che, per
semplicità, per le prestazioni continuative, potrebbero essere collegate alla periodicità di
fatturazione;
3) istituire degli automatismi per l’aggiornamento dei dati ad esempio annotando:
il termine per il rinnovo delle cariche sociali,
eventuali termini connessi a contratti od atti,
altri elementi ritenuti utili dal professionista;
4) prevedere eventuali incontri con il cliente quando si presentano situazioni di criticità
(entrata nella fascia di rischio alta);
5) istruire il personale di studio in modo che possa fornire elementi utili alla valutazione del
profilo di rischio (adozione di programmi di formazione interna, aggiornamento costante
sull’evoluzione della normativa, valutazione dell’esito delle segnalazioni);
6) annotare le informazioni acquisite nel corso degli incontri preparatori e nello svolgimento
delle diverse prestazioni.
Con riferimento alle attività elencate, si impongono alcune considerazioni:
1) la tipologia e la frequenza degli aggiornamenti devono essere proporzionate alle
dimensioni dello studio e alle procedure adottate al suo interno (negli studi di maggiori
dimensioni potrebbe essere opportuno identificare un responsabile del monitoraggio);
Capitolo III – Gli adempimenti: l’adeguata verifica della clientela
89
2) é opportuno documentare quanto più possibile quello che viene fatto ai fini del
monitoraggio e annotare nel fascicolo le considerazioni del professionista;
3) l’attività di controllo effettuata dal professionista deve avvenire sulla base degli elementi
acquisiti nell’ambito dell’attività professionale prestata o a seguito del conferimento
dell’incarico, non esistendo alcun obbligo di effettuare ulteriori attività di accertamento.
GLI ESITI
Ovviamente, a seconda dei risultati emergenti dal controllo, il professionista potrà porre in essere
uno dei seguenti comportamenti:
1) mantenimento del livello di controllo costante del cliente;
2) aggiornamento del fascicolo del cliente con acquisizione di ulteriore documentazione;
3) modifica del profilo di rischio e, conseguentemente, della periodicità del controllo;
4) modifica del tipo di obbligo di adeguata verifica attribuito al cliente (semplificato,
rafforzato, ordinario). Resta fermo che la valutazione di un minor rischio non implica il
passaggio all’obbligo semplificato (che si riferisce solo a determinate caratteristiche
soggettive, ovvero a determinati prodotti) mentre nel caso di rischio più elevato di
riciclaggio scattano gli obblighi rafforzati.
La tipologia e la frequenza dei controlli dipendono dalla dimensioni e dalle caratteristiche dello studio.
Elementi da monitorare: dati identificativi; attività svolta; residenza; titolare effettivo; tipologia delle prestazioni; presenza di uno o più indicatori di anomalia; incongruenzerispetto alla capacità economica del cliente;confronto del quadro generale del clientecon le strategie e le prassi conosciute eaggiornate; ecc.
A tal fine è necessario
Effettuare una prima richiesta scritta con impegno del cliente a comunicare tutte le variazioni; programmare aggiornamenti periodici dei dati in archivio; prevedere incontri con il cliente in occasione di particolari criticità; istruire il personale di studio; annotare tutte le informazioni acquisite.
Capitolo III – Gli adempimenti: l’adeguata verifica della clientela
90
3.9. L’obbligo di astensione
Nel caso in cui il professionista non sia in grado di rispettare gli obblighi di adeguata verifica della
clientela non potrà eseguire operazioni o prestazioni professionali.
Anche nel caso in cui il rapporto sia già in essere, l’impossibilità di rispettare gli obblighi di
adeguata verifica fa sì che il professionista debba restituire le somme già ricevute, liquidandone il
relativo importo tramite bonifico su un conto corrente bancario indicato dal cliente.
In entrambi i casi il professionista dovrà sempre valutare l’opportunità di effettuare una
segnalazione dell’operazione sospetta.
LA RESTITUZIONE DEI FONDI
Con specifico riferimento alla restituzione dei fondi, merita di essere sottolineato che, sebbene la
previsione sia indirizzata principalmente agli intermediari finanziari, i professionisti non devono
sentirsi pienamente esonerati dalle disposizioni in oggetto: anche questi ultimi possono infatti
trovarsi nelle condizioni di doversi astenere dal rapporto o dall'operazione in corso e restituire
denaro ai clienti.
In tali casi si ricorda, in primo luogo, che è sempre necessario indicare alla controparte bancaria
che le somme sono restituite al cliente per l'impossibilità di rispettare gli obblighi di adeguata
verifica della clientela.
A tal proposito la Circolare emanata dal Ministero dell’Economia e delle Finanze il 30 luglio 2013
ha fornito importanti chiarimenti sulle modalità di applicazione della predetta procedura di
restituzione.
Il soggetto sottoposto agli obblighi antiriciclaggio, nella restituzione delle somme, deve infatti:
aver cura di contattare il cliente, comprovando i tentativi effettuati con e-mail, questionari
cartacei, comunicazioni inviate a mezzo di servizio postale;
trasmettere al cliente una apposita comunicazione scritta, con la quale andranno altresì
richieste le coordinate del conto sul quale dovrà essere effettuata la restituzione, qualora
risultasse impossibile effettuare o completare l'adeguata verifica;
verificare che il conto segnalato dal cliente e sul quale andrà effettuata la restituzione dei
fondi abbia le seguenti principali caratteristiche: essere intestato e/o cointestato al cliente;
essere un conto titoli intestato e/o cointestato al cliente (se oggetto di restituzione sono
dei titoli); essere un conto corrente e/o un conto titoli aperto presso un intermediario
nazionale, comunitario o soggetto al regime proprio dei paesi terzi equivalenti;
qualora la banca non ottenga l'indicazione delle coordinate bancarie, tratterrà e verserà le
disponibilità su un conto infruttifero.
Al punto 6 della Circolare è infine previsto che i destinatari conservino le informazioni relative alle
operazioni di restituzione effettuate.
Capitolo III – Gli adempimenti: l’adeguata verifica della clientela
91
Il Provvedimento del 6 agosto 2013 della UIF, in applicazione al predetto punto 6 della Circolare, ha
inoltre individuato il contenuto delle informazioni che i destinatari degli obblighi antiriciclaggio
devono acquisire e conservare a seguito della restituzione dei fondi.
La UIF si è inoltre riservata di fornire indicazioni in merito alle modalità di trasmissione di tali
informazioni.
Con riferimento a ciascuna operazione di restituzione, a prescindere dal relativo importo, il
provvedimento della UIF pubblicato sul sito della Banca d'Italia («Informazioni da acquisire e
conservare in caso di operazioni di restituzione di cui all'art. 23, comma 1-bis, del D.Lgs. n. 231 del
2007») chiarisce che devono essere acquisite e conservate le seguenti informazioni:
la data, l’importo e la tipologia dell’operazione di restituzione;
i dati identificativi:
a) del cliente;
b) degli eventuali cointestatari;
c) se presente, del soggetto esecutore;
d) dei titolari effettivi, ove l’astensione non sia determinata dall’impossibilità di identificare e
verificare l’identità del titolare effettivo;
gli estremi del rapporto o dei rapporti in favore dei quali è effettuata l’operazione di
restituzione, con l’indicazione dell’intermediario finanziario presso il quale sono aperti e
l’eventuale indicazione del Paese di destinazione delle disponibilità finanziarie;
ove noti, i dati identificativi dei cointestatari del rapporto in favore dei quali il cliente ha
chiesto di effettuare l’operazione di restituzione.
È chiara la volontà, da parte della UIF, di concentrare la sua attenzione su tutti quei casi in cui si
renda obbligatoria la restituzione dei fondi per mancata possibilità di porre in essere l'adeguata
verifica.
CASI IN CUI L’OBBLIGO DI ASTENSIONE NON PUÒ ESSERE RISPETTATO
L’art. 23 del D.Lgs. 231/2007 individua delle ipotesi in cui l’obbligo di astensione non può essere
rispettato.
Si tratta dei casi in cui:
sussiste un obbligo di legge di ricevere l'atto;
l'esecuzione dell'operazione per sua natura non può essere rinviata;
l'astensione può ostacolare le indagini.
In questi casi, tuttavia, permane l’obbligo di immediata segnalazione di operazione sospetta.
Capitolo III – Gli adempimenti: l’adeguata verifica della clientela
92
3.10. La formazione del personale
L’art. 54 del D.Lgs. 231/2007 fissa un vero e proprio obbligo di formazione in tema di
antiriciclaggio per gli studi professionali. In particolare, l’articolo chiama in causa non solo i
professionisti, ma anche gli ordini professionali, nonché la UIF, la Guardia di finanza e la DIA.
Destinatari degli
obblighi
Adempimenti
Professionisti
Devono adottare misure di “adeguata formazione” del personale e dei
collaboratori al fine di garantire la corretta applicazione della
normativa.
Ordini
professionali
Devono individuare le modalità attuative delle misure di formazione
del personale.
UIF, Guardia di Finanza
e DIA
Devono fornire indicazioni aggiornate in merito alle prassi seguite dai
riciclatori e dai finanziatori del terrorismo.
Più precisamente, ai professionisti è richiesto:
di organizzare attività formative a favore dei dipendenti e collaboratori di studio, finalizzate
ad aiutarli nel riconoscere le attività potenzialmente connesse al riciclaggio o al
finanziamento al terrorismo;
di illustrare loro le responsabilità derivanti dall’inadempimento degli obblighi antiriciclaggio.
l’obbligo di astensione non può essere rispettato
obbligo di legge
di ricevere l'atto
MA permane l’obbligo di immediata segnalazione di operazione sospetta
operazione che per sua natura non può essere
rinviata
l’astensione può ostacolare le indagini
Capitolo III – Gli adempimenti: l’adeguata verifica della clientela
93
L’attività di formazione deve essere continua e sistematica e deve tenere conto dell’evoluzione
della normativa in materia di antiriciclaggio.
Le disposizioni in tema di formazione del personale sono estremamente generiche e non vanno
oltre quanto finora illustrato. È infatti chiara la volontà del legislatore di lasciare al professionista
ampio margine nella scelta delle migliori misure di formazione per il suo studio, soprattutto in
considerazione delle dimensioni dello stesso.
È tuttavia essenziale, per il professionista:
definire almeno i compiti e le responsabilità all’interno della struttura;
istituire una raccolta di circolari di aggiornamento in tema di antiriciclaggio per il personale
dello studio, eventualmente accompagnate da una guida operativa che illustri come
affrontare i diversi casi;
prestare massima attenzione al controllo interno al fine di verificare il corretto
adempimento degli obblighi antiriciclaggio da parte dei dipendenti. L’estensione e la
periodicità dei controlli dovranno essere commisurati alle dimensioni e all’articolazione
della struttura.
Si potrà inoltre definire un programma di partecipazione annuale a convegni e corsi di formazione
antiriciclaggio da parte dei dipendenti e collaboratori, il quale garantisca, in ogni caso, la continuità
e la sistematicità della formazione.
IN COSA
CONSISTE
Obbligo di adottare misure di adeguata formazione del personale e
dei collaboratori al fine di garantire la corretta applicazione della
normativa. Tali misure devono comprendere programmi di
formazione finalizzati alla riconoscibilità delle attività
potenzialmente connesse al riciclaggio o al finanziamento al
terrorismo.
Obbligo di formazione
Programmi di formazione da parte del professionista finalizzati:
- alla riconoscibilità delle attività potenzialmente connesse al riciclaggio e al finanziamento al terrorismo;
- all’individuazione delle responsabilitàderivanti dall’inadempimento degliobblighi antiriciclaggio.
Capitolo III – Gli adempimenti: l’adeguata verifica della clientela
94
CHECK-LIST
OPERATIVA
L’attività di formazione deve essere continua e sistematica e deve
tenere conto dell’evoluzione della normativa in materia di
antiriciclaggio.
Le norme (estremamente generiche) sono volte a lasciare ampio
spazio alla discrezionalità del professionista, il quale potrà
scegliere le forme più idonee in base alla struttura e alle dimensioni
dello studio, nonché al numero di dipendenti e di collaboratori che
all’interno dello stesso prestano la loro attività.
In ogni caso, è necessario:
definire almeno i compiti e le responsabilità all’interno della
struttura;
istituire una raccolta di circolari di aggiornamento in tema di
antiriciclaggio per il personale dello studio, eventualmente
accompagnate da una guida operativa che illustri come
affrontare i diversi casi;
assicurare un sistema di controllo interno al fine di verificare
il corretto adempimento degli obblighi antiriciclaggio.
Si potrà inoltre definire un programma di partecipazione annuale a
convegni e corsi di formazione antiriciclaggio da parte dei
dipendenti e collaboratori, il quale garantisca comunque la
continuità e la sistematicità della formazione.
L’OBBLIGO DI FORMAZIONE E I CONTROLLI DELLA GDF
L’obbligo di formazione è stato in varie occasioni ripreso ed approfondito, da ultimo con la “Scheda
normativa e modulo operativo n. 6”, in allegato alla circolare GdF n. 83607 del 19 marzo 2012.
Nella seconda parte della scheda in oggetto è possibile notare come l’organizzazione dello studio
e la formazione del personale siano uno dei primi aspetti oggetto di controllo da parte della
Guardia di finanza nei casi di ispezione.
Nelle fasi iniziali dell’ispezione, l’unità di controllo dovrà infatti:
verificare la legittimazione all’esercizio dell’attività da parte del professionista ispezionato
(iscrizioni in albi o registri);
acquisire una completa cognizione della struttura organizzativa e commerciale del
professionista, ponendo attenzione all’esistenza di altri uffici ovvero di punti operativi ove
vengono svolte le attività istituzionali del soggetto economico ispezionato;
individuare i ruoli, i compiti e le responsabilità eventualmente affidate dal professionista
all’interno della struttura a fini antiriciclaggio.
Capitolo III – Gli adempimenti: l’adeguata verifica della clientela
95
Per lo sviluppo dei successivi accertamenti di merito, l’unità di controllo dovrà inoltre:
“identificare” il personale formalmente incaricato dal professionista dell’assolvimento degli
obblighi di adeguata verifica dei clienti, di registrazione, conservazione e di segnalazione delle
operazioni sospette;
verificare il sistema delle deleghe interne e di eventuali direttive impartite dal professionista a
dipendenti e/o collaboratori destinatari di incarichi ai fini dell’assolvimento degli obblighi
antiriciclaggio;
appurare l’esistenza di normativa e manualistica interna, nonché l’adozione da parte del
professionista ispezionato di misure di formazione del personale dipendente incaricato;
riscontrare l’istituzione di eventuali sistemi di controllo interni, idonei a verificare il corretto
adempimento degli obblighi antiriciclaggio.
- IL CASO -
Sono un Dottore Commercialista e nel mio studio lavorano tre dipendenti. Sono venuto a
conoscenza del fatto che vige un obbligo di formazione del personale ai fini della disciplina
antiriciclaggio.
Posso essere io stesso a formare le mie dipendenti o sono tenuto ad individuare dei corsi
specifici? Nel caso in cui dovesse essere necessario rivolgermi ad una struttura esterna, quali
devono essere le caratteristiche degli enti di formazione?
In linea di massima si ritiene perfettamente possibile affidare allo stesso professionista la
formazione dei dipendenti di studio.
Si consiglia tuttavia di lasciare traccia degli incontri formativi svolti, magari facendo sottoscrivere
alle dipendenti un verbale nel quale si ripercorrono i principali punti oggetto di trattazione.
A tal fine si fornisce, di seguito, un breve verbale, che potrà essere liberamente adattato secondo
quelle che sono le Sue esigenze di Studio.
Verbale di incontro formativo in materia di antiriciclaggio del 16/6/2014
Il giorno 16 giugno 2014, alle ore 9.00, presso lo Studio del Dott. Mario Rossi, sito in Milano, Via
Garibaldi, 47, si è tenuto l’incontro formativo n. 5 in materia di antiriciclaggio.
Sono presenti all’incontro i seguenti collaboratori di studio:
Maria Verdi;
Franca Bianchi.
È altresì presente il Dott. Mario Rossi che, in considerazione di quanto disposto dall’art. 54 del
D.Lgs. 231/2007, esprime la Sua volontà di illustrare ai collaboratori i principali aspetti della
disciplina antiriciclaggio, nonché i profili di responsabilità alla stessa connessi.
Inizia quindi la riunione con la distribuzione ai partecipanti di un articolo di approfondimento tratto
Capitolo III – Gli adempimenti: l’adeguata verifica della clientela
96
dalla rivista di aggiornamento professionale “XY”.
Sulla base di quanto esposto nell’articolo in oggetto, il presente incontro si focalizza sui principali
aspetti relativi alla segnalazione delle operazioni sospette.
Vengono quindi sottoposti al Dott. Mario Rossi alcuni quesiti da parte delle collaboratrici relativi ad
aspetti poco chiari.
Nello specifico vengono illustrate le differenze tra la segnalazione delle operazioni sospette e la
comunicazione a seguito dei trasferimenti in contanti ultrasoglia (oggetto del precedente
incontro).
Alle ore 11.00 la riunione formativa viene sciolta.
I partecipanti convengono di fissare la prossima riunione formativa per il giorno 16 luglio, alla
stessa ora.
Dott. Mario Rossi__________________________
Maria Verdi __________________________
Franca Bianchi __________________________
3.11. Adeguata verifica: la soluzione ai quesiti più frequenti
SOCIETÀ DI SERVIZI CHE SI OCCUPA DI CONTABILITÀ PER UNO STUDIO
… Sono un dottore commercialista e spesso, per la tenuta della contabilità, mi rivolgo a una
società di servizi. Sono io a fatturare gli importi ai clienti, mentre la società di servizi emette
fattura nei miei confronti. In considerazione del fatto che io non svolgo attività di assistenza
contabile, sono esonerato dagli obblighi antiriciclaggio? È la società di servizi a dover effettuare
gli adempimenti previsti?
… No, in questo caso il professionista è comunque incaricato dal cliente a svolgere l’attività di
consulenza contabile e fiscale e dovrà provvedere ad adempiere a tutti gli obblighi richiesti dalla
disciplina antiriciclaggio.
Si consiglia inoltre di prestare ancora più attenzione con riferimento alle eventuali operazioni
sospette che il professionista deve comunque provvedere a segnalare allorquando sappia, sospetti
o abbia motivi ragionevoli per sospettare che siano in corso o che siano state compiute o tentate
operazioni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo.
La società di servizi dovrà altresì adempiere agli obblighi di adeguata verifica della clientela. In
questo caso si ritiene che la figura del cliente possa essere individuata nel professionista, mentre il
titolare effettivo sia il soggetto che ha richiesto la consulenza contabile.
Capitolo III – Gli adempimenti: l’adeguata verifica della clientela
97
PROFESSIONISTA CHE FATTURA ALLO STUDIO
… Sono un giovane professionista. Avendo appena iniziato l’attività continuo ancora ad operare
presso lo studio in cui ho svolto il praticantato e svolgo le mie prestazioni soprattutto nei
confronti dello studio stesso. Ho inoltre pochi altri clienti.
Devo provvedere agli obblighi antiriciclaggio con riferimento a tutti i clienti dello studio e ai miei
clienti, oppure è sufficiente che io mi concentri soltanto sui clienti che hanno a me affidato
l’incarico di consulenza contabile e fiscale?
… Il caso prospettato è molto diffuso e ha destato molte perplessità. Ecco perché il MEF ha
recentemente fornito alcuni importanti chiarimenti ribadendo che, in questi casi, è lo studio a dover
adempiere agli obblighi antiriciclaggio in quanto è quest’ultimo ad aver ricevuto l’incarico dal
cliente.
L’ACQUISIZIONE DI UNO STUDIO
… Il centro elaborazione dati Alfa ha acquisito la clientela di un consulente del lavoro. Il
consulente del lavoro in oggetto continua a prestare la sua opera all’interno del centro
elaborazione dati.
I nuovi contratti con la clientela saranno sottoscritti dal centro elaborazione Alfa, che incasserà
anche le fatture relative alle prestazioni effettuate.
In considerazione del fatto che il consulente ha già adempiuto agli obblighi di adeguata verifica
della clientela, compresa la registrazione e la conservazione dei dati, possiamo considerare il
centro elaborazione dati esonerato dagli adempimenti con riferimento alla sola clientela
acquisita?
… Con riferimento al quesito prospettato merita di essere sottolineato come tra i clienti del
precedente consulente del lavoro e il centro elaborazione dati si stia instaurando un nuovo
rapporto professionale, a seguito della firma dei nuovi contratti. Con la firma, infatti, il cliente sta
conferendo un nuovo incarico ad un altro soggetto.
In considerazione di quanto appena esposto e del fatto che l’art. 19 del D.Lgs. 231/2007 stabilisce
che “l'identificazione e la verifica dell'identità del cliente e del titolare effettivo è svolta, … prima
dell'instaurazione del rapporto continuativo o al momento in cui è conferito l'incarico di svolgere
una prestazione” si ritiene che il centro elaborazione dati debba nuovamente procedere all’attività
di adeguata verifica della clientela, laddove ne ricorrano i presupposti.
Capitolo III – Gli adempimenti: l’adeguata verifica della clientela
98
VALUTAZIONE D’AZIENDA E DETERMINAZIONE DEL VALORE
… Sono un dottore commercialista e potrebbe essermi affidato un incarico per la
determinazione del valore di un’azienda (in occasione di un successivo conferimento). L’azienda
è molto piccola, dispone di pochissimi beni strumentali e sta attraversando un periodo di crisi
economica. Ritengo pertanto che ci siano buoni elementi per far sorgere il dubbio che il valore
della stessa sia inferiore ad euro 15.000.
Tuttavia non posso attualmente indicarne con precisione il valore. Posso rimandare gli eventuali
adempimenti in materia di antiriciclaggio all’atto dell’individuazione del valore?
… Effettivamente, come prospettato dal lettore, la valutazione d’azienda è una di quelle
operazioni che fa sorgere l’obbligo in capo al professionista del rispetto degli obblighi di adeguata
verifica solo allorquando la stessa sia di valore superiore a 15.000 euro.
Tuttavia la norma dispone espressamente che l’identificazione del cliente deve avvenire all’atto del
conferimento dell’incarico, ragion per cui la stessa non può assolutamente essere rimandata.
Si consiglia pertanto al professionista di provvedere sin da subito all’identificazione del cliente,
eccezion fatta per tutti quei casi in cui il valore dell’azienda sia, sin da subito, palesemente inferiore
ad euro 15.000.
Si ricorda in ogni caso al professionista che lo stesso sarà comunque tenuto ad effettuare una
segnalazione dell’operazione sospetta qualora abbia dei motivi per ritenere che vi sia il rischio di
riciclaggio o di finanziamento al terrorismo.
LA CESSIONE DELLE QUOTE
… Sono un dottore commercialista e ho ricevuto dal Sig. Mario Rossi l’incarico per la
consulenza e il trasferimento delle proprie quote di partecipazione nella Società X al figlio Luca
Rossi. Sarò inoltre io a trasmettere al registro delle imprese la cessione delle quote.
In questo caso, al fine del rispetto degli obblighi di adeguata verifica, è necessario identificare
anche il figlio che riceve le quote?
Se sorge in capo al professionista il sospetto che si stia compiendo un’operazione di riciclaggio,
lo stesso dovrà provvedere alla segnalazione o si può correttamente ritenere che dovrà essere il
notaio ad effettuarla?
… Se il valore della quota ceduta supera i 15.000 euro il professionista dovrà rispettare gli
adempimenti previsti dalla normativa antiriciclaggio sia in capo al padre, sia in capo al figlio.
Per cui si dovrà procedere all’identificazione di entrambi.
Capitolo III – Gli adempimenti: l’adeguata verifica della clientela
99
Si ricorda inoltre che, in caso di donazione, l’operazione è da considerarsi di valore indeterminato,
per cui è sempre soggetta agli obblighi antiriciclaggio.
Con riferimento al secondo punto può essere utile richiamare quanto recentemente chiarito dal
MEF: tutti i destinatari degli obblighi antiriciclaggio, se maturano il sospetto che si tratti di
un’operazione di riciclaggio o di finanziamento al terrorismo, sono obbligati a segnalare
l’operazione all’UIF.
Pertanto, indipendentemente dalla presenza del notaio, il commercialista dovrà effettuare la
segnalazione dell’operazione sospetta.
ANTIRICICLAGGIO E DICHIARAZIONI DEI REDDITI
… Il Signor Verdi si reca presso lo studio del professionista per la compilazione e l’invio del
modello 730. Il professionista dovrà rispettare gli obblighi antiriciclaggio?
… No, non sussistono obblighi antiriciclaggio con riferimento allo svolgimento della mera attività
di redazione e/o trasmissione delle dichiarazioni derivanti da obblighi fiscali.
ANTIRICICLAGGIO E DICHIARAZIONE DI SUCCESSIONE
… Il Signor Rossi conferisce al professionista l’incarico professionale per la redazione della
dichiarazione di successione a seguito della morte del padre. Il professionista dovrà tener conto
della normativa antiriciclaggio?
… No, gli obblighi di adeguata verifica della clientela e di registrazione non sussistono per tutte le
attività di redazione e/o trasmissione delle dichiarazioni derivanti da obblighi fiscali e quindi non
solo delle dichiarazioni dei redditi.
Come noto, infatti, con il decreto correttivo del 2009, l’espressione “dichiarazione dei redditi” è
stata sostituita dalla più ampia “dichiarazioni derivanti dagli obblighi fiscali”. Pertanto attualmente
non si ricade nell’obbligo di adeguata verifica.
Tuttavia, qualora vi siano elementi per presumere che siano in atto operazioni di riciclaggio o di
finanziamento al terrorismo deve comunque essere inviata una segnalazione per l’operazione
sospetta.
Capitolo III – Gli adempimenti: l’adeguata verifica della clientela
100
F24 DI IMPORTO SUPERIORE A 15.000 EURO
… A seguito della liquidazione delle imposte sui redditi il professionista ha determinato un F24
di importo superiore a 15.000 euro. Il professionista si è limitato alla semplice compilazione della
dichiarazione dei redditi. È tenuto al rispetto degli obblighi antiriciclaggio?
… No, venuto meno l’obbligo principale (adempimenti antiriciclaggio per le attività di redazione
delle dichiarazioni tributarie), sono decaduti anche gli obblighi secondari e, dunque, la registrazione
dell’F24. Pertanto non sarà necessario procedere alla registrazione.
Tuttavia, se il professionista assiste il cliente in altre attività rientranti nella disciplina
antiriciclaggio (es. tenuta della contabilità) sarà tenuto comunque agli obblighi di adeguata verifica
della clientela.
Inoltre si ricorda che, anche nel caso di mera trasmissione/compilazione di dichiarazioni fiscali il
professionista è comunque tenuto ad effettuare una segnalazione per l’operazione sospetta.
AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE DA PARTE DI UN COMMERCIALISTA
… Sono un Dottore Commercialista e, tra l’altro, mi occupo anche di adempimenti in materia di
amministrazione del personale. Sono tenuto a rispettare gli obblighi antiriciclaggio essendo un
Dottore Commercialista e non un Consulente del lavoro?
… L’articolo 12, comma 3, del D.Lgs. 231/2007 esonera dagli obblighi di adeguata verifica della
clientela gli adempimenti in materia di amministrazione del personale, senza specificare altro.
Pertanto, indipendentemente dal fatto che il professionista sia un consulente del lavoro o un
dottore commercialista non è necessario adempiere agli obblighi di adeguata verifica.
Permane tuttavia l’obbligo di segnalazione dell’operazione sospetta.
Inoltre si ricorda che qualora il dottore commercialista, oltre ad offrire la propria consulenza in
materia di amministrazione del personale, si occupi anche della consulenza fiscale per la stessa
società, è necessario comunque adempiere agli obblighi di adeguata verifica della clientela.
IL CURATORE FALLIMENTARE
… Sono un curatore fallimentare. Sono tenuto a rispettare gli obblighi di adeguata verifica della
clientela?
Capitolo III – Gli adempimenti: l’adeguata verifica della clientela
101
… No, l’incarico di curatore fallimentare, così come quello di commissario giudiziale e
commissario liquidatore nelle procedure concorsuali e amministrative e nelle procedure di
amministrazione straordinaria nonché l’incarico di ausiliario al giudice, di amministratore e di
liquidatore nelle procedure giudiziali, sono esclusi dagli obblighi di adeguata verifica della clientela.
In questi casi infatti il professionista agisce in qualità di organo ausiliario al giudice e non sono
ravvisabili la nozione di “cliente” e di “prestazione professionale”.
IL MEDIATORE
… Svolgo attività di mediazione. Sono tenuto al rispetto degli obblighi in materia di
antiriciclaggio?
… Con specifico riferimento all’attività di mediazione si deve rilevare come la stessa sia esclusa
dagli obblighi di adeguata verifica della clientela e di registrazione.
Tuttavia soggiace agli obblighi di segnalazione delle operazioni sospette e a quelli in tema di
formazione del personale. Inoltre si è tenuti alla comunicazione al MEF in caso di operazioni in
contanti ultrasoglia.
INDIVIDUAZIONE DEL TITOLARE EFFETTIVO IN UNA S.r.l.
… Devo identificare il titolare effettivo di una S.r.l. con 3 soci, di cui uno detiene una
partecipazione al capitale pari al 50%, l’altro una partecipazione pari al 30%, il terzo una
partecipazione pari al 20%. In considerazione del fatto che è considerato titolare effettivo chi
controlla o possiede un’entità giuridica attraverso una percentuale di partecipazione al capitale
sociale superiore al 25%, nel caso di specie chi è il titolare effettivo?
… In primo luogo si ricorda che il titolare effettivo deve essere individuato dal cliente, che rilascia
a tal fine apposita dichiarazione, mentre non può essere individuato autonomamente dal
professionista.
Detto questo, occorre ricordare come recentemente il MEF sia tornato ad esprimersi in tema di
individuazione del titolare effettivo, chiarendo che la qualifica di titolare effettivo va attribuita ai
soci che detengono almeno il 25% più uno del capitale sociale.
Pertanto, nel caso di specie, i titolari effettivi sono due.
Tale orientamento si contrappone a quanto finora affermato dal CNDCEC. Quest’ultimo aveva
infatti sempre sostenuto che il possesso o il controllo del 25% più uno del capitale sociale
Capitolo III – Gli adempimenti: l’adeguata verifica della clientela
102
costituisse un criterio residuale laddove non fosse possibile individuare una partecipazione
superiore al 50%.
Sulla base di tale interpretazione il titolare effettivo sarebbe soltanto il socio che possiede il 50%
della partecipazione.
Dato il clima di incertezza si consiglia di adottare il comportamento più rigoroso e procedere con
l’identificazione dei due soci.
INDIVIDUAZIONE TITOLARE EFFETTIVO IN UNA S.r.l. CON 5 SOCI
… Devo prestare la mia attività di consulenza aziendale e tributaria ad una S.r.l.
Nel caso di specie risulta tuttavia complesso individuare il titolare effettivo, in quanto i soci sono
5 e detengono ognuno il 20% del capitale sociale.
Con riferimento alle disposizioni di cui al D.Lgs. 231/2007, nel caso di società, per titolare
effettivo s'intende la persona o le persone fisiche che, in ultima istanza, possiedono o controllano
tale entità (più del 25% della partecipazione al capitale), oppure ne risultano beneficiari.
È ovvio come, per la S.r.l. in oggetto, non vi siano persone che controllano più del 25% del
capitale.
In questo caso si può dire che non è presente un titolare effettivo? Oppure devo procedere
all’identificazione e alla registrazione dei dati di tutti i soci?
… Contestualmente all’identificazione del cliente e, quindi, al momento in cui è conferito
l’incarico, deve essere identificato il titolare effettivo.
È però il cliente il soggetto obbligato a dichiarare il titolare effettivo, ai sensi dell’art. 21 del D.Lgs.
231/2007.
Il professionista, successivamente, sulla base dell’indice di rischio, potrà far propria la
dichiarazione del cliente oppure promuovere autonome verifiche facendo ricorso a pubblici registri,
elenchi, atti o documenti conoscibili da chiunque contenenti informazioni sui titolari effettivi,
chiedere ai propri clienti i dati pertinenti ovvero ottenere le informazioni in altro modo.
In assenza del regolamento di cui all’art. 38, co. 7, i dati identificativi del titolare effettivo non
devono essere registrati, ma solo conservati nel fascicolo del cliente.
Sarà quindi sufficiente conservare la copia o i riferimenti dei documenti richiesti, per un periodo di
dieci anni dalla fine del rapporto continuativo o della prestazione professionale.
Capitolo III – Gli adempimenti: l’adeguata verifica della clientela
103
Dall’interpretazione letterale della norma sembrerebbe che nessuno dei 5 soci possa essere
considerato titolare effettivo, in quanto nessuno di essi supera il limite del 25% + 1 della
partecipazione sociale.
Pur tuttavia, utili indicazioni possono essere desunte dal Provvedimento della Banca d’Italia dell’11
aprile 2013.
Il provvedimento stabilisce che il titolare effettivo può rinvenirsi anche in uno o più soggetti
preposti all’amministrazione della società, in considerazione dell’eventuale influenza da questi
esercitata sulle decisioni riservate ai soci, con riguardo, in particolare, alle decisioni relative alla
nomina degli amministratori.
Come chiarito nel provvedimento, tale circostanza assume precipuo rilievo quando non ricorra
alcuna delle condizioni poste dal legislatore.
È tuttavia da rilevare come la disciplina sia estremamente complessa e poco chiara, non
consentendo di indirizzare l’operatore verso una soluzione univoca.
Sicuramente, nel caso di una persona giuridica si ritiene necessario procedere all’identificazione
del titolare effettivo, al limite scegliendo di estendere l’adempimento a tutti i soci.
In ogni caso, qualora non sia possibile individuare un socio di riferimento e sia presente un
amministratore che eserciti un'influenza dominante sulle decisioni societarie, è da ritenere che lo
stesso possa essere considerato quale titolare effettivo.
INDIVIDUAZIONE DEL TITOLARE EFFETTIVO IN UNA PARTECIPATA
… Ho ricevuto un incarico di consulenza contabile da una S.r.l. che ha, tra i suoi soci, un’altra
S.r.l., con una percentuale di partecipazione pari al 50%. Come posso correttamente individuare il
titolare effettivo?
… Come ormai noto, nel caso in cui tra i soci di una società vi sia un’altra persona giuridica, un
trust, o un soggetto giuridico analogo, il professionista deve analizzare la struttura di proprietà e di
controllo del cliente, fino ad individuare la persona fisica che in ultima istanza controlla o possiede
il cliente.
Pertanto, nel caso di specie, qualora il socio della S.r.l. in oggetto sia un’altra S.r.l. è necessario
comprendere chi sono i soci di quest’ultima, ed individuare i titolari effettivi.
Capitolo III – Gli adempimenti: l’adeguata verifica della clientela
104
INDIVIDUAZIONE DEL TITOLARE EFFETTIVO PER FONDAZIONI E TRUST
… Nel caso di entità giuridiche come le fondazioni e istituti giuridici quali i trust come deve
essere individuato il titolare effettivo?
… Sono titolari effettivi i beneficiari del 25% o più del patrimonio di un'entità giuridica. Se i
beneficiari non sono ancora stati determinati, sono titolari effettivi le persone nel cui interesse
principale è istituita o agisce l'entità giuridica, oppure le persone fisiche che esercitano un
controllo sul 25% o più del patrimonio dell'ente.
INDIVIDUAZIONE DEL TITOLARE EFFETTIVO
… Una volta individuato il titolare effettivo, quali sono i comportamenti che effettivamente
devono essere posti in essere? È sufficiente inserire nel fascicolo l’attestazione del cliente o
devono essere inseriti anche eventuali ulteriori documenti che attestino quanto dichiarato dallo
stesso?
… In linea di massima il professionista è tenuto ad identificare il cliente sulla base delle
informazioni dallo stesso fornite, in quanto, ai sensi dell’art. 21 del D.Lgs. 231/2007 gli obblighi di
identificazione del titolare effettivo sono in capo al cliente.
Tuttavia, qualora il professionista attribuisca un indice di rischio alto al cliente o, più
semplicemente, ritenga di dover promuovere autonome verifiche, può ricorrere a pubblici registri,
elenchi, atti o documenti, conoscibili da chiunque.
È invece da escludersi che il professionista possa pretendere la produzione di scritture o
documenti da parte del cliente o da altri soggetti. Non è altresì possibile ricorrere ad interrogatori
formali.
I dati che hanno consentito l’identificazione devono essere conservati nel fascicolo del cliente,
senza obbligo di registrazione nell’archivio unico (almeno fino a quando non sia emanato un
apposito provvedimento del MEF).
IL CLIENTE PERSONA FISICA
… Ho ricevuto un incarico di consulenza contabile e fiscale da parte di un imprenditore
individuale. In questo caso il titolare effettivo coincide con il cliente?
Capitolo III – Gli adempimenti: l’adeguata verifica della clientela
105
… No. In questo caso, se il cliente persona fisica agisce in proprio e per proprio conto non vi
sono titolari effettivi.
È tuttavia sempre necessario richiedere al cliente l’individuazione del titolare effettivo, anche per
poter escludere che lo stesso non agisca per conto di altri. Va pertanto sempre richiesta idonea
attestazione.
IL REVISORE DELL’ENTE LOCALE
… Sono il revisore di un ente locale. Posso beneficiare degli obblighi semplificati di adeguata
verifica della clientela?
… Si sottolinea come, nel caso dello svolgimento di un’attività di revisione in un ente locale, il
professionista sia esonerato dagli obblighi di adeguata verifica della clientela.
IMPOSSIBILITÀ DI SVOLGERE L’ADEGUATA VERIFICA DELLA CLIENTELA
… Qualora un professionista sia impossibilitato a svolgere l’attività di adeguata verifica della
clientela, cosa è necessario fare? Ho infatti ricevuto telefonicamente un incarico a fronte del
quale, tuttavia, il cliente non è mai venuto in ufficio per l’identificazione, sebbene sollecitato.
… Qualora il professionista non sia in grado di rispettare gli obblighi di adeguata verifica della
clientela, lo stesso non potrà eseguire l’operazione o la prestazione in quanto l’art. 23 del D.Lgs.
231/2007 espressamente chiarisce l’obbligo di astensione in capo al professionista.
Qualora la prestazione professionale sia già in essere il professionista dovrà rinunciare a
proseguire l’incarico.
Inoltre è necessario valutare se effettuare o meno una segnalazione di operazione sospetta all’Uif.
IDENTIFICAZIONE EFFETTUATA DA TERZI
… Ho ricevuto un incarico per una prestazione professionale. L’incarico mi è stato conferito
telefonicamente, ma successivamente mi è stata recapitata un’attestazione di un legale che ha
già ricevuto alcuni incarichi professionali da parte del cliente stesso. Gli obblighi di adeguata
verifica della clientela sono in tal modo adempiuti? È sufficiente conservare l’attestazione?
Capitolo III – Gli adempimenti: l’adeguata verifica della clientela
106
… L’art. 29 del D.Lgs. 231/2007 stabilisce che il professionista può far affidamento sulle
operazioni compiute da terzi soggetti in adempimento agli obblighi di adeguata verifica della
clientela.
L’attestazione, oltre a dover essere emessa da un soggetto autorizzato (professionisti, intermediari
finanziari, ecc.) deve essere altresì idonea a confermare l’identità del soggetto che richiede la
prestazione professionale e può consistere anche in un bonifico eseguito a valere sul conto con il
quale il cliente è stato identificato di persona, che contenga un codice rilasciato al cliente
dall’intermediario che deve procedere all’identificazione.
Si precisa tuttavia che, se l’attestazione contiene solo i dati del cliente, il professionista dovrà
comunque provvedere all’identificazione del titolare effettivo. Sarà necessario inoltre reperire i dati
relativi allo scopo e alla natura della prestazione richiesta.
DELEGA AD UN DIPENDENTE
… Ho delegato un dipendente dell’ufficio all’attività di identificazione del cliente ai fini della
normativa antiriciclaggio. Qualora lo stesso non provvedesse correttamente all’esecuzione degli
adempimenti previsti, su chi ricadrebbe la responsabilità?
… In materia di identificazione del cliente si ritengono ancora validi i chiarimenti forniti con il
Provvedimento Uic del 24 febbraio 2006, sostanzialmente confermati dal D.Lgs. n. 231/2007.
Come infatti abbiamo avuto già modo di vedere, ai sensi dell’art. 19 del D.Lgs. 231/2007,
l’identificazione del cliente può avvenire anche mediante propri dipendenti o collaboratori ma, così
come chiarito nel 2006, resta ferma la responsabilità del professionista.
Sempre in capo al professionista ricade inoltre l’obbligo di svolgere attività di controllo interno per
la verifica del corretto adempimento degli obblighi antiriciclaggio.
Sul dipendente, invece, non ricade alcuna responsabilità.
INDIVIDUAZIONE DEL RISCHIO
… Sono un Dottore commercialista e devo adempiere agli obblighi di adeguata verifica della
clientela. Tuttavia, nella valutazione del rischio ho un dubbio. Come posso ora associare un
punteggio che identifichi il rischio connesso all’operazione se l’attività di consulenza contabile e
fiscale è continuativa? È ovvio come un’attività così complessa non possa essere identificata con
un semplice punteggio all’atto del conferimento dell’incarico.
Capitolo III – Gli adempimenti: l’adeguata verifica della clientela
107
… Quanto espresso è giustissimo. Proprio per tale motivo è stato chiarito che per le prestazioni
aventi ad oggetto la revisione legale dei conti e la tenuta della contabilità non deve essere
associato alcun indice di rischio all’operazione. Dovrà invece essere valutato il rischio connesso al
cliente.
I CONTROLLI DELLA GDF
… Qualora dovessero essere effettuati dei controlli presso uno studio professionale, sulla base
di quali dati potrebbe essere contestato il mancato adempimento degli obblighi di adeguata
verifica della clientela (fatture emesse, elenco clienti, elenco dei soggetti per i quali il
professionista risulta depositario delle scritture contabili presso l’Agenzia delle entrate)?
… In linea di massima è possibile affermare che, generalmente, i controlli vengono effettuati
sulla base dell’elenco delle fatture emesse.
Tuttavia non vi è un vero e proprio obbligo in capo ai verificatori. Potrà pertanto accadere che i
controlli inizino sulla base di un elenco delle ditte presenti nel software gestionale.
BANCONOTE DI GROSSO TAGLIO
… Sono un commerciante e spesso vengo pagato in contanti. Provvedo però sempre al
versamento in banca di quanto riscosso durante la giornata.
Tuttavia mi è stato comunicato che, dal primo gennaio 2014, saranno in vigore nuove regole in
tema di banconote di grosso taglio. In cosa si sostanziano queste regole? Rischio di
contravvenire alle disposizioni in tema di antiriciclaggio qualora io provveda a depositare in
banca una banconota da 200 euro che mi è stata offerta in pagamento da un cliente?
… Effettivamente, la Banca d’Italia, con Provvedimento del 3 aprile 2013, ha chiarito che l’utilizzo
di banconote di grosso taglio (200 e 500 euro) presenta un maggiore rischio di riciclaggio e di
finanziamento del terrorismo, in quanto agevola il trasferimento di importi elevati di contante
rispetto alle banconote di taglio minore, favorendo le transazioni finanziarie non tracciabili.
Pertanto, in presenza di operazioni di deposito, di prelievo, di pagamento o di qualsiasi altra
operazione con utilizzo di banconote di grosso taglio per importi unitari superiori a 2.500 euro
(indipendentemente dalla circostanza che l’operazione preveda, oltre tale importo, l’utilizzo di altri
tagli) gli intermediari devono effettuare specifici approfondimenti, anche con il cliente, al fine di
verificare che le ragioni alla base di tali operazioni consentano di escludere la connessione delle
stesse con i fenomeni di riciclaggio.
Capitolo III – Gli adempimenti: l’adeguata verifica della clientela
108
Qualora non siano fornite valide motivazioni, gli intermediari dovranno astenersi dall’effettuazione
dell’operazione e dalla prosecuzione del rapporto continuativo già in essere.
Potranno altresì valutare la possibilità di inviare una segnalazione di operazione sospetta.
Quindi, nel caso di specie, le banche dovranno soltanto adottare obblighi rafforzati di adeguata
verifica della clientela e dovranno chiedere al cliente le ragioni del versamento: data la situazione
prospettata, tuttavia, non sarà difficile per il cliente stesso chiarire quali sono i motivi alla base del
versamento.
3.12. Il nuovo Manuale del CNDCEC (dicembre 2015) Il “Manuale delle procedure operative antiriciclaggio per gli studi professionali”, elaborato dai
sottogruppi di lavoro “Procedure per gli studi professionali” e “Adeguata verifica della clientela”
della Commissione “Antiriciclaggio” del Consiglio nazionale di categoria, rappresenta uno
strumento operativo in grado di facilitare il lavoro quotidiano dei professionista.
Il vademecum è stato predisposto in considerazione di quanto previsto dall’art. 3 del D.lgs. 21
novembre 2007 n. 231, in virtù del quale i soggetti chiamati agli adempimenti antiriciclaggio sono
tenuti ad adottare “idonei e appropriati sistemi e procedure in materia di obblighi di adeguata
verifica della clientela, di segnalazione delle operazioni sospette, di conservazione dei documenti, di
controllo interno, di valutazione e di gestione del rischio, di garanzia dell'osservanza delle
disposizioni pertinenti e di comunicazione per prevenire e impedire la realizzazione di operazioni di
riciclaggio o di finanziamento del terrorismo.”
Ovviamente le procedure illustrate rappresentano esclusivamente delle utili indicazioni, in quanto
sarà poi compito del singolo professionista adeguare le stesse alle dimensioni e alla struttura
organizzativa del proprio studio.
Nel Manuale vengono proposti interessanti esempi volti a semplificare le procedure di studio e a
chiarire quelli che sono i più frequenti dubbi dei professionisti.
Giova in questa sede di essere richiamato l’esempio della società che presenta la
seguente compagine sociale:
• Socio B - persona fisica - titolare del 5%
• Socio C - persona fisica - titolare del 25%
• Socio D - persona fisica - titolare del 70%
In questo caso il titolare effettivo può essere individuato nel socio D, il quale è l’unico a possedere
una partecipazione del 25%+1.
Capitolo III – Gli adempimenti: l’adeguata verifica della clientela
109
Un altro caso proposto è il seguente:
• Socio G persona fisica al 50%
• Socio H persona fisica al 40%
• Socio I persona fisica al 10%
Il CNDCEC chiarisce che, in questa ipotesi, i titolari effettivi possono essere individuati nei soci
persone fisiche G e H.
Viene infine proposto il seguente esempio:
Società Gamma Srl:
• Socio G – persona fisica – 60%
• Socio H – persona fisica – 40%
In questo caso il titolare effettivo viene individuato esclusivamente nel socio G.
Gli esempi richiamati lasciano quindi comprendere che il CNDCEC continua a sposare la
precedente interpretazione riportata nelle Linee guida del 2011 in virtù della quale “il parametro del
possesso o controllo del 25%+1 del capitale sociale deve, dunque, leggersi alla luce di tale nozione,
costituendo un criterio residuale laddove non si riscontri la titolarità di una partecipazione
superiore al 50% del capitale della società.”
Tale interpretazione contrastava con i chiarimenti forniti dal Mef in risposta ai quesiti alla stampa
specializzata del 11.11.2013 in virtù dei quali “l'individuazione di unico titolare effettivo nella
persona del socio di maggioranza, pur in presenza di altro socio che detiene una percentuale
superiore al 25% più uno di partecipazione al capitale, non realizza un corretto adempimento
dell'obbligo di adeguata verifica del titolare effettivo”.
La valutazione del rischio
Con il Manuale in commento è stata colta l’occasione per fornire ulteriori spunti di riflessione per
l’individuazione e la valutazione del rischio di riciclaggio.
Attualmente è l’art. 20 del D.Lgs. n. 231/2007 a stabilire che “gli obblighi di adeguata verifica della
clientela sono assolti commisurandoli al rischio associato al tipo di cliente, rapporto continuativo,
prestazione professionale, operazione, prodotto o transazione di cui trattasi”.
Con il recepimento della Direttiva UE 2015/849 l’approccio basato sul rischio dovrebbe diventare
uno dei punti cardine della normativa, e, nell’ottica del recepimento della citata direttiva, il CNDCEC
illustra le procedure di studio per adempiere correttamente all’obbligo.
Capitolo III – Gli adempimenti: l’adeguata verifica della clientela
110
Il controllo costante
Spunti particolarmente interessanti possono essere tratti dall’analisi del paragrafo del Manuale
dedicato al controllo costante.
Vengono infatti fornite, in questa sede, informazioni particolarmente utili al professionista
riguardo:
- gli elementi da sorvegliare;
- le procedure da porre in essere nello studio;
- i comportamenti del professionista all’esito dei controlli.
Il controllo interno
Il Manuale illustra, tra l’altro, un cronoprogramma particolarmente utile in merito alle procedure da
seguire per il controllo interno.
Si tratta di un aspetto spesso lasciato in secondo piano, ma che il Manuale espone con estrema
chiarezza, al fine di garantire che gli adempimenti siano correttamente posti in essere.
PROCEDURA PER IL CONTROLLO INTERNO - CRONOPROGRAMMA1
ATTIVITÀ DA SVOLGERE PERIODICITÀ DEL
CONTROLLO
Analisi affidabilità del software prescelto in termini di applicazione
della norma e sua completezza in termini di dati richiesti, per la tenuta
dell’archivio (in caso di scelta di procedure informatizzate)
_________ settimane
_________ mesi
Standardizzazione delle prestazioni oggetto di registrazione
nell’archivio attraverso la realizzazione e la compilazione di schede
descrittive delle prestazioni al momento della presa in carico
_________ settimane
_________ mesi
Organizzazione e termini di raccolta delle schede con i dati da inserire
in archivio e revisione delle stesse con gli incarichi effettivamente
assunti alla data di inserimento in archivio
_________ settimane
_________ mesi
Organizzazione e determinazione delle tempistiche di revisione,
associate sia al cliente che alle prestazioni (in caso di prestazione
continuativa)
_________ settimane
_________ mesi
Controllo del contenuto minimo del fascicolo del cliente al momento
della sua istituzione (spunta della apposita check list istituita) e
_________ settimane
_________ mesi
1 Tratto da: “ANTIRICICLAGGIO (D.LGS. 231/2007): MANUALE DELLE PROCEDURE PER GLI STUDI PROFESSIONALI”, a cura della Commissione CNDCEC “Antiriciclaggio”, Roma, dicembre 2015
Capitolo III – Gli adempimenti: l’adeguata verifica della clientela
111
controllo costante dell’incremento documentale a seguito
dell’aggiungersi di nuove prestazioni
Controllo periodico delle prestazioni da cessare e relativa iscrizione in
archivio
_________ settimane
_________ mesi
Controllo inserimento del valore della pratica successivo alla
registrazione della prestazione in archivio (non conosciuto al
momento dell’accettazione dell’incarico)
_________ settimane
_________ mesi
Controllo periodico corrispondenza delle prestazioni elencate nelle
lettere d’incarico con le registrazioni effettuate in archivio (fissare
periodicità a seconda della mole di registrazioni effettuate)
_________ settimane
_________ mesi
Controllo scadenza dei documenti di identità clienti (se non già
effettuato in automatico dalle procedure adottate)
_________ settimane
_________ mesi
Controllo eventuali modifiche da effettuare nelle anagrafiche
cliente/titolare effettivo conseguenti ad operazioni straordinarie
eseguite (es. modifica sede società, cambio denominazione, modifica
legale rappresentante)
_________ settimane
_________ mesi
Controllo corrispondenza fatturazione con prestazioni registrate in
archivio
_________ settimane
_________ mesi
Controllo corrispondenza fatturazioni a chiusura per completamento
prestazione con registrazione fine operazione in archivio (inserimento
data di chiusura)
_________ settimane
_________ mesi
Individuazione di ruoli, compiti e responsabilità ai fini antiriciclaggio,
all’interno dello studio, attraverso deleghe scritte
_________ settimane
_________ mesi
Pianificazione dei programmi di formazione indetti per i collaboratori
di studio delegati agli adempimenti antiriciclaggio e consegna
calendario incontri
_________ settimane
_________ mesi
Convocazione di riunioni periodiche di studio volte alla condivisione di
problematiche riscontrate in riferimento a particolari prestazioni e/o
clienti
_________ settimane
_________ mesi
Conservazione di una bibliografia essenziale ed aggiornata in materia,
con la raccolta di articoli di giornale, riviste specializzate e faq degli
Organismi competenti, consultabile dal personale addetto
_________ settimane
_________ mesi
Collaborazione fra personale addetto alla fatturazione e personale
incaricato dell’inserimento dei dati in archivio (salvo i casi in cui ci sia
un Gestionale che metta già in relazione le due attività)
_________ settimane
_________ mesi
Capitolo III – Gli adempimenti: l’adeguata verifica della clientela
112
Organizzazione del sistema di raccolta e modalità di gestione delle
segnalazioni di operazioni sospette
_________ settimane
_________ mesi
Approfondimenti mirati nel caso di clienti che effettuano frequenti
operazioni con l’estero
_________ settimane
_________ mesi
Monitoraggio da parte dei collaboratori di studio dell’utilizzo più o
meno frequente da parte del cliente di denaro contante e obbligo di
tempestiva comunicazione al titolare
_________ settimane
_________ mesi
Controllo periodico cassa contanti contabilità clienti e verifica
pagamenti frazionati
_________ settimane
_________ mesi
Capitolo IV – Gli adempimenti: la conservazione e la registrazione dei dati
113
4. GLI ADEMPIMENTI: LA CONSERVAZIONE E LA REGISTRAZIONE DEI DATI
Adempimento successivo a quello dell’adeguata verifica della clientela è quello relativo alla
conservazione e alla registrazione dei dati.
I professionisti hanno l’obbligo di conservare i documenti e di registrare le informazioni che
hanno acquisito nell’assolvimento della procedura di adeguata verifica della clientela, al fine di
consentirne l’utilizzo per indagini aventi ad oggetto eventuali operazioni di riciclaggio o di
finanziamento del terrorismo, ovvero per analoghe analisi effettuate dalla UIF o da altra Autorità
compente.
4.1. Gli obblighi di conservazione
Il primo comma dell’art. 36 disciplina gli obblighi di conservazione, che prevedono:
Con riferimento all’adeguata verifica della
clientela e del titolare effettivo
Con riferimento alle operazioni e alle
prestazioni professionali
La conservazione della copia o dei riferimenti dei
documenti richiesti per un periodo di 10 anni dalla
fine della prestazione professionale.
La conservazione delle scritture e delle
registrazioni (documenti originali o copie
aventi analoga efficacia probatoria nei
procedimenti giudiziari) per un periodo di
10 anni dall’esecuzione dell’operazione o
dalla cessione della prestazione
professionale.
A tal fine il professionista deve istituire per ciascun cliente il c.d. “fascicolo della clientela” nel
quale conservare la documentazione richiesta.
Il fascicolo va costantemente aggiornato e presentato su richiesta degli organi di controllo.
Si ricorda che il fascicolo della clientela deve essere conservato rispettando la
normativa sulla protezione dei dati personali.
Gli studi professionali dispongono già, in moltissimi casi, di un fascicolo della clientela: pertanto è
possibile integrare quello già creato.
La soluzione migliore rimane però quella di istituire degli appositi fascicoli della clientela,
esclusivamente al fine di adempiere alla disciplina antiriciclaggio. Solo in tal modo, infatti, in caso
Capitolo IV – Gli adempimenti: la conservazione e la registrazione dei dati
114
di una richiesta da parte dei verificatori, si è certi di consegnare soltanto la documentazione
richiesta.
Il fascicolo della clientela deve contenere:
fotocopia documento di riconoscimento valido alla data dell’identificazione (obbligatoria
per le persone fisiche). Il documento va aggiornato immediatamente in caso di variazioni
sostanziali come, ad es., un decreto di variazione del cognome o del nome. Sono
considerati validi: la carta d’identità; il passaporto; la patente di guida; la patente nautica; il
libretto di pensione; il patentino di abilitazione alla conduzione di impianti termici; il porto
d’armi; le tessere di riconoscimento purché munite di fotografia e di timbro; il permesso di
soggiorno;
fotocopia codice fiscale;
fotocopia partita Iva (per i titolari di partita Iva);
visura camerale (consigliata per le ditte individuali, obbligatoria per i soggetti diversi da
persona fisica per verificare il soggetto o i soggetti che hanno il potere di rappresentanza);
verbale CdA di nomina;
scheda per l’adeguata verifica della clientela;
dichiarazione rilasciata dal cliente ai sensi dell’art. 21, D.Lgs. n. 231/2007 (il cliente deve
dichiarare al professionista se agisce per proprio conto o per conto di altri soggetti. In
questo caso dovrà fornire le generalità e gli estremi del documento di riconoscimento
del/dei titolare/i effettivo/i dell’operazione;
documentazione in base alla quale si è verificata la possibilità di applicare obblighi
semplificati di adeguata verifica o, al contrario, la necessità di ricorrere alla procedura
rafforzata;
eventuale attestazione ex art. 30 (rilasciata al professionista da uno dei soggetti elencati
dalla norma nel caso di assenza fisica del cliente, c.d. identificazione a distanza);
copia del mandato professionale (in caso di conferimento verbale dell’incarico, è
consigliabile l’accettazione scritta per individuare la data d’inizio e l’oggetto della
prestazione professionale);
dichiarazione da parte del cliente sul titolare effettivo dell’operazione (ai sensi dell’art. 19, il
professionista deve identificare e verificare l’identità del cliente e del titolare effettivo
dell’operazione; ai sensi dell’art. 21, il cliente deve dichiarare al professionista i dati del
soggetto titolare dell’operazione);
eventuale ulteriore documentazione richiesta dal professionista per individuare il titolare
effettivo;
dichiarazione da parte del cliente sullo scopo e sull’oggetto dell’attività o dell’operazione
per la quale è chiesta la prestazione professionale;
Capitolo IV – Gli adempimenti: la conservazione e la registrazione dei dati
115
se necessario, dichiarazione da parte del cliente sui mezzi economici e finanziari per
attuare l’operazione o instaurare l’attività e, nel caso di una non adeguata copertura
finanziaria, sulla provenienza dei capitali necessari;
documenti delle prestazioni professionali svolte;
eventuali brevi appunti sulla ragionevolezza dell’operazione rispetto all’attività svolta dal
cliente e su comportamenti anomali del cliente;
documentazione relativa alla cessazione della prestazione professionale o dell’operazione
(lettera di revoca del mandato o di rinuncia all’incarico, cessazione partita Iva, ecc.);
eventuale risultato della verifica in merito all’inserimento del cliente nella c.d. “black list”
(eventuale iscrizione del cliente nelle liste del terrorismo o di contrasto a programmi di
proliferazione di armi di distruzione di massa tenute dall’ONU, UE, OFAC e nelle altre liste
internazionali, eventuale documentazione attestante la qualifica di P.E.P. del cliente,
eventuale risultato delle ricerche effettuate su banche dati mondiali);
eventuale documentazione, preferibilmente firmata dal cliente, comprovante lo svolgimento
di attività di consulenza pre‐contezioso;
ogni altro documento o annotazione che il professionista ritenga opportuno conservare ai
fini della normativa antiriciclaggio.
LE MODALITÀ DI TENUTA
Il fascicolo della clientela può essere tenuto in forma cartacea ma anche secondo modalità
informatiche, ad es. mediante cartelle informatiche intestate a ciascun cliente nelle quali dovranno
essere archiviati tutti i documenti.
Nel caso in cui il professionista opti per la gestione del fascicolo della clientela mediante supporto
informatico, lo stesso dovrà:
scansionare i documenti e convertirli in file pdf (assolutamente consigliabile il formato
PDF/A);
apporre la firma digitale se ritenuto necessario. Si ricorda infatti che un semplice
documento può essere archiviato anche senza firma digitale, ma nel caso di contratti o di
Fascicolo della clientela
Cartaceo
Con modalità informatiche
Capitolo IV – Gli adempimenti: la conservazione e la registrazione dei dati
116
altri documenti ai quali si voglia dare validità probatoria in giudizio è necessario apporre la
firma digitale;
apporre eventualmente la marca temporale nel caso in cui sia necessario dare data certa al
documento.
Infatti, i documenti informatici devono avere le seguenti caratteristiche:
1. devono essere statici e non modificabili, ossia devono essere creati in modo tale per cui il
contenuto risulti non alterabile durante le fasi di accesso e di conservazione, nonché
immutabile nel tempo;
2. devono essere emessi, al fine di garantirne l'attestazione della data, l'autenticità e l'integrità,
con l'apposizione del riferimento temporale e della sottoscrizione elettronica;
3. devono poter essere resi leggibili e, a richiesta, disponibili su supporto cartaceo e informatico
presso il luogo di conservazione delle scritture, ai fini di verifiche, controlli o ispezioni, ovvero
esibiti anche per via telematica secondo le modalità stabilite con provvedimenti dei direttori
delle competenti Agenzie fiscali;
4. devono essere memorizzati su qualsiasi supporto di cui sia garantita la leggibilità nel tempo,
purché sia assicurata.
4.2. Gli obblighi di registrazione Gli obblighi di registrazione devono essere adempiuti entro 30 giorni dal compimento
dell’operazione ovvero dall’accettazione dell’incarico professionale, dalla variazione o dalla
chiusura del rapporto continuativo, dall’eventuale conoscenza successiva di ulteriori informazioni
o dal termine della prestazione professionale.
Pertanto, ai fini del rispetto degli obblighi di registrazione, i professionisti devono istituire:
un archivio formato e gestito a mezzo di strumenti informatici o, in alternativa
un registro della clientela ai fini antiriciclaggio nel quale conservare i dati identificativi del
cliente.
La norma precisa che gli ulteriori dati e informazioni devono essere conservati nel fascicolo
relativo a ciascun cliente.
Obbligo
di registrazione
Entro 30 giorni
dall’accettazione dell’incarico,
dalla variazione o dalla cessazione del
rapporto
Su registro cartaceo della clientela
Su archivio unico
informatico
Capitolo IV – Gli adempimenti: la conservazione e la registrazione dei dati
117
I due strumenti alternativi
Archivio unico informatico
Registro cartaceo della clientela
Ai fini del rispetto degli obblighi di
registrazione, l’art. 38 richiede l’istituzione di
un archivio formato e gestito a mezzo di
strumenti informatici, consentendo tuttavia di
poter far ricorso ad un registro cartaceo della
clientela.
Nell’archivio sono conservati i dati
identificativi dei clienti, mentre la
documentazione, nonché gli ulteriori dati e
informazioni, sono conservati nel fascicolo di
ciascun cliente.
La non obbligatorietà dell’archivio unico
informatico (AUI) appare finalizzata a
consentire ai professionisti di adempiere
all’obbligo di registrazione attraverso modalità
adeguate alla propria operatività.
Chi opterà per il registro cartaceo avrà la
possibilità di rispondere alle richieste di
acquisizione informative e documentali entro il
termine di 3 giorni dalla richiesta. Tale
possibilità non è contemplata per chi gestisce i
dati a mezzo archivio unico informatico.
Il registro deve essere numerato
progressivamente e siglato in ogni pagina a
cura del professionista obbligato o di un suo
collaboratore delegato per iscritto, che
dovranno apporre la propria firma anche alla
fine dell’ultimo foglio, in cui dovrà anche essere
indicato il numero complessivo di pagine di cui
si compone il registro.
La norma impone di tenere il registro in maniera
ordinata, senza spazi bianchi e abrasioni.
Il quinto comma dell’art. 38 prevede la
possibilità, nell’ipotesi di svolgimento
dell’attività professionale in studi ubicati in più
sedi, di istituire per ciascuna di esse un registro
della clientela.
Con specifico riferimento ai contenuti, il secondo comma dell’art. 36 impone di registrare e
conservare per un periodo di 10 anni le seguenti informazioni:
Con riferimento ai rapporti continuativi e
alla
prestazione professionale
Con riferimento alle operazioni di importo pari o
superiore
a 15.000 euro
la data di instaurazione
i dati identificativi del cliente
la data
la causale
Capitolo IV – Gli adempimenti: la conservazione e la registrazione dei dati
118
i dati identificativi del titolare effettivo,
unitamente alle generalità dei delegati a
operare per conto del titolare del
rapporto
il codice del rapporto ove previsto
l’importo
la tipologia dell’operazione
i mezzi di pagamento
i dati identificativi del soggetto che
effettua l’operazione e del soggetto per
conto del quale eventualmente opera
Quanto ai termini di registrazione, gli stessi hanno subìto la seguente evoluzione nel corso degli
anni:
Termini di registrazione
22 aprile 2006
È entrato in vigore l’obbligo di registrazione e di conservazione dei dati
della clientela con riferimento ai nuovi clienti e/o ai nuovi incarichi: i dati
(come disposto dal D.Lgs. 56/2004) dovevano essere registrati
tempestivamente e comunque non oltre il trentesimo giorno dalla
identificazione del cliente.
21 aprile 2007
Per i clienti che alla data del 22 aprile 2006 avevano già conferito incarico
al professionista, gli obblighi di identificazione, di acquisizione, registrazione
sono scattati solo se, decorsi 12 mesi dall’entrata in vigore degli obblighi
antiriciclaggio, tali rapporti erano ancora in essere.
In tal caso l’obbligo di identificazione doveva essere assolto entro il 22 aprile
2007.
25 maggio 2007
Scattano gli obblighi di identificazione e registrazione per i CED e gli altri
operatori contabili non iscritti agli Albi.
Per i clienti acquisiti anteriormente al 25 maggio 2007 gli obblighi devono
essere adempiuti entro il 25 maggio 2008 (risposta n. 28 del 26 luglio 2007
dell’Ufficio Italiano Cambi).
29 dicembre
2007
È entrato in vigore il D.Lgs. 231/2007. Nella prima formulazione il nuovo
articolo aveva generato non poche perplessità e si era ritenuto che la
registrazione potesse avvenire entro 30 giorni dalla fine della prestazione
professionale (vedi sentenza Tribunale di Chieti n.126/2008)
4 novembre 2009
È entrato in vigore il D.Lgs. 151/2009 che ha ulteriormente modificato i
termini di registrazione, modificando l’art. 38 del D.Lgs. 231/2007. E’ ora
previsto che “I soggetti indicati al comma l registrano tempestivamente e
comunque entro trenta giorni dall'accettazione dell'incarico professionale,
Capitolo IV – Gli adempimenti: la conservazione e la registrazione dei dati
119
dall'eventuale conoscenza successiva di ulteriori informazioni o dal termine
della prestazione professionale,”.
Nella nuova versione della norma, il termine di trenta giorni per i professionisti decorre:
dall’accettazione dell’incarico professionale;
dall’eventuale conoscenza successiva di ulteriori informazioni;
dal termine della prestazione professionale.
L’eventuale rinnovo dei documenti d’identità non costituisce una variazione da registrare: pertanto
i professionisti non sono tenuti a monitorare le scadenze dei documenti identificativi della
clientela.
Allo stesso modo non dovrà essere oggetto di nuova registrazione il semplice rinnovo tacito del
mandato professionale. Si pensi all’ipotesi in cui il cliente firmi una lettera di incarico professionale
nella quale è prevista la consulenza contabile e fiscale per un anno, tacitamente rinnovabile:
ovviamente, in questo caso, il professionista non sarà tenuto a registrare nuovamente l’incarico
alla scadenza della prima annualità.
I dati e le informazioni registrati sono utilizzabili ai fini fiscali secondo le disposizioni vigenti
(art. 36, comma 6).
È pertanto possibile che sia avviato un accertamento sulla base dei dati registrati in archivio ai
fini della disciplina antiriciclaggio.
L’obbligo di registrazione non trova applicazione nel caso di obblighi semplificati di verifica della
clientela. In tale ipotesi, infatti, è sufficiente la raccolta e la conservazione dei documenti che
attestano la qualifica del cliente quale soggetto destinatario di verifica semplificata ai sensi
dell’art. 25.
Obbligo di registrazione
entro 30 giorni decorrenti da
dall’accettazione dell’incarico
dalla conoscenza di ulteriori informazioni
dalla cessazione del rapporto
Capitolo IV – Gli adempimenti: la conservazione e la registrazione dei dati
120
IL PASSAGGIO DAL REGISTRO CARTACEO
ALL’ARCHIVIO INFORMATICO
Con specifico riferimento al passaggio dal registro cartaceo all’archivio informatico, è necessario:
conservare in ogni caso il registro cartaceo della clientela per eventuali consultazioni,
ricerche e verifiche;
fissare una data di passaggio, in modo che tutte le registrazioni antecedenti a tale data
siano sul cartaceo e quelle successive nell’archivio informatico;
inserire le prestazioni in corso alla data di passaggio anche nell’archivio informatico.
Allo stesso modo, nel caso in cui il professionista che già ha adottato l’archivio unico decida di
cambiare software, il vecchio software dovrà essere conservato per eventuali consultazioni,
ricerche e verifiche. Anche in tal caso dovrà essere definita una data di passaggio, in modo che
tutte le registrazioni antecedenti a tale data risultino sul vecchio software e quelle successive sul
nuovo. Infine, le prestazioni in corso alla data di passaggio dovranno essere inserite anche nel
nuovo software.
Il MEF è recentemente tornato a soffermarsi sul cambiamento di archivio, rispondendo ad alcuni
quesiti della stampa specializzata.
Riportiamo, di seguito, la risposta fornita dal MEF.
Nel caso di cambiamento archivio (ad esempio da cartaceo ad informatico o da un
informatico all'altro) è ammissibile non trascrivere sul nuovo archivio le prestazioni che
all'epoca del trasferimento archivio hanno avuto già completa esecuzione (es. gestione
di una liquidazione, di un trasferimento di azienda, ecc.).
fissare una data di passaggio, in modo che tutte le registrazioni antecedenti a tale data siano sul cartaceo e quelle successive nell’archivio informatico
conservare in ogni caso il registro cartaceo della clientela per eventuali consultazioni, ricerche e verifiche
Passaggio
dall’archivio cartaceo all’archivio
informatico le prestazioni in corso alla data di passaggio dovranno essere
inserite anche nell’archivio informatico, al fine di poter gestire le modifiche successive al passaggio
Capitolo IV – Gli adempimenti: la conservazione e la registrazione dei dati
121
Ma nel caso di prestazioni continuative in itinere al momento del trasferimento (es. gestione di
una contabilità, consulenza periodica in tema di bilancio) i dati dei clienti devono necessariamente
essere trascritti nel nuovo archivio se la prestazione continua secondo le regole stabilite in
passato e il professionista conserva il vecchio archivio? È sufficiente riportare nel nuovo archivio
solo situazioni modificative della preesistente? (es. passaggio da una contabilità semplificata a
ordinaria, modifica degli amministratori di una società a cui si effettua consulenza in tema di
bilancio, ecc).
Nell'ipotesi prospettata nel quesito di cambio della modalità di registrazione, fatto salvo
l'obbligo di conservazione comunque per dieci anni dell'archivio già adottato [a
decorrere dall'ultima registrazione effettuata], si conferma che, per le operazioni che
hanno già avuto compiuta esecuzione, non sussiste l'obbligo di trascrizione sul nuovo archivio.
Diversamente, con riferimento alle prestazioni in itinere alla data di variazione dell'archivio, è
necessario trascrivere nel «nuovo» archivio tutti i dati necessari all'adempimento dell'obbligo di
adeguata verifica (compresi quelli identificativi del cliente) nonché quelli attinenti all'operazione e
alla prestazione professionale. In questo modo sarà possibile annotare eventuali aggiornamenti
e/o modificazioni senza soluzione di continuità.
4.3. Alcuni casi pratici
Proponiamo, di seguito, alcuni dei casi più frequenti, al fine di poter illustrare, praticamente, quelli
che sono gli adempimenti richiesti dalla disciplina antiriciclaggio.
CASO: RICHIESTA DI CONSULENZA CONTABILE E FISCALE DA PARTE DI UN
IMPRENDITORE INDIVIDUALE
Il Signor Verdi Mario, titolare di un’impresa individuale, si rivolge al Dott. Comm. Rossi Giuseppe il
giorno 19/6/2014 per la tenuta della contabilità e la consulenza contabile e fiscale.
Quali sono i singoli adempimenti che bisognerà porre in essere?
Ricordiamo brevemente i principali adempimenti da porre in essere in tema di antiriciclaggio:
1. Verificare se l’operazione è soggetta agli obblighi in tema di antiriciclaggio;
Capitolo IV – Gli adempimenti: la conservazione e la registrazione dei dati
122
2. Procedere con l’adeguata verifica della clientela.
Se l’operazione è soggetta alla disciplina antiriciclaggio è necessario adempiere agli obblighi di
adeguata verifica della clientela, ovvero:
identificazione del cliente;
identificazione del titolare effettivo;
richiesta di informazioni sullo scopo e sulla natura del rapporto continuativo o della
prestazione professionale.
L’obbligo di adeguata verifica della clientela deve essere sempre assolto commisurandolo al
rischio associato al singolo cliente e alla specifica operazione: è pertanto necessario sempre
effettuare l’analisi del rischio
3. Istituire il fascicolo relativo a ciascun cliente;
4. Registrare le operazioni nell’archivio unico;
5. Segnalare le operazioni sospette.
Posto che l’operazione prospettata rappresenta un’operazione rilevante ai fini dell’antiriciclaggio, in
primo luogo occorre rispettare gli obblighi di adeguata verifica della clientela.
1. IDENTIFICAZIONE DEL CLIENTE E VERIFICA DEL TITOLARE EFFETTIVO
In data 19/6/2014
Il professionista dovrà richiedere, in sede di conferimento dell’incarico, al Sig. Verdi Mario, il
documento d’identità (carta d’identità, patente, passaporto, ecc.) e provvederà all’identificazione
del cliente.
Chiederà inoltre al Sig. Verdi Mario di fornire le sue generalità e quelle del titolare effettivo,
chiedendo la compilazione dei documenti che vengono di seguito proposti.
Il cliente dovrà attestare di agire in nome e per proprio conto. Solo in tal modo, infatti, sarà
possibile escludere la presenza di un titolare effettivo.
Si consiglia altresì di far firmare al cliente un’apposita informativa privacy per gli adempimenti
connessi all’antiriciclaggio. Alternativamente sarà possibile integrare l’informativa privacy
normalmente rilasciata.
Modello B.1 - In ottemperanza alle disposizioni del D.Lgs. 21 novembre 2007, n. 231, e successive
modifiche e integrazioni, nonché alle disposizioni dell’Autorità di Vigilanza in materia di
antiriciclaggio, io sottoscritto fornisco, qui di seguito, le mie generalità e le sottostanti
informazioni, assumendomi tutte le responsabilità di natura civile, amministrativa e penale per
dichiarazioni non veritiere.
Capitolo IV – Gli adempimenti: la conservazione e la registrazione dei dati
123
Cognome e nome Verdi Mario
luogo e data di nascita Teramo, 1/1/1980
indirizzo di residenza Via Gabriele D’Annunzio,7 , Teramo
nazionalità Italiana
tipo documento d’identificazione
x Carta d’identità _ Passaporto _ Altro
……….…...............................
Numero as045678. rilasciato da Comune di Teramo il 1/1/2013 con scadenza il 1/1/2023
codice fiscale Vrdmra80a01l103v
Professione/attività svolta: imprenditore
_ In forma societaria
x In forma individuale/singola
esercitata dal 1/1/2012 nell'ambito territoriale Teramo
Dichiaro inoltre
1) di richiedere la prestazione professionale per conto della società .................................................,
con sede legale in ................................................., iscritta al Registro delle imprese di
......................................, numero di iscrizione e codice fiscale ......................................................, in
qualità di legale rappresentante munito dei necessari poteri;
2) _ di costituire x di non costituire
“persona politicamente esposta” ai sensi della lettera o), articolo 1, D.Lgs. n. 231/2007 e
dell’articolo 1 dell’Allegato tecnico al medesimo D.Lgs. n. 231/2007, in quanto (indicare la carica
pubblica o il legame familiare/stretto con il titolare di carica pubblica)
………………………………………...................................................................................................................
3) che lo scopo e la natura della prestazione professionale di cui al presente mandato
professionale sono CONSULENZA CONTABILE E FISCALE
SE NECESSARIO
4) che i fondi per eseguire l’operazione oggetto della prestazione professionale richiesta
provengono da ............................................................................................................e, comunque, da
attività lecita.
Il sottoscritto si impegna a comunicare tempestivamente qualsiasi variazione dei dati sopra
esposti.
TERAMO, IL 19/06/2014
FIRMA del Dichiarante
Mario Verdi
Capitolo IV – Gli adempimenti: la conservazione e la registrazione dei dati
124
Modello B.2 - DICHIARAZIONE DEL CLIENTE AI SENSI DELL’ART. 21, D.Lgs. n. 231/2007
Il sottoscritto Mario Verdi, ai fini dell’identificazione del “TITOLARE EFFETTIVO” di cui all’articolo 21 del
D.Lgs. n. 231/2007 e dell’articolo 2 dell’Allegato tecnico al medesimo D.Lgs. n. 231/2007,
consapevole delle sanzioni penali previste dall’articolo 55 del D.Lgs. n. 231/2007 nel caso di falsa
indicazione delle generalità del soggetto per conto del quale eventualmente si esegue l’operazione
per cui è richiesta la prestazione professionale,
dichiara
x di agire in proprio e, quindi, l’inesistenza di un diverso titolare effettivo così come previsto e
definito dal d.lgs. 231/2007.
� di agire per conto dei seguenti titolari effettivi
Cognome e nome
.........................................................................................................................................................................
..........
luogo e data di nascita
.................................................................................................................................................................
indirizzo di residenza
.........................................................................................................................................................................
.........
codice fiscale
.........................................................................................................................................................................
..........
Cognome e nome
.........................................................................................................................................................................
.........
luogo e data di nascita
.................................................................................................................................................................
indirizzo di residenza
.........................................................................................................................................................................
..........
codice fiscale
.........................................................................................................................................................................
.........
Cognome e nome
.......................................................................................................................................................................
Capitolo IV – Gli adempimenti: la conservazione e la registrazione dei dati
125
luogo e data di nascita
.......................................................................................................................................................................
indirizzo di residenza
.........................................................................................................................................................................
...............
codice fiscale
.........................................................................................................................................................................
...............
� di non essere in grado di indicare il titolare effettivo così come previsto e definito dal d.lgs.
231/2007.
Ai sensi della vigente normativa antiriciclaggio, il sottoscritto dichiara, sotto la propria personale
responsabilità, la veridicità dei dati, delle informazioni fornite e delle dichiarazioni rilasciate e in
particolare di quanto dichiarato in relazione alla società e/o alle persone fisiche per conto delle
quali, eventualmente, opera.
Il sottoscritto dichiara di essere stato informato della circostanza che il mancato rilascio in tutto o
in parte delle informazioni di cui sopra può pregiudicare la capacità dello Studio professionale di
dare esecuzione alla prestazione professionale richiesta e si impegna a comunicare senza ritardo
allo Studio professionale ogni eventuale integrazione o variazione che si dovesse verificare in
relazione ai dati forniti con la presente dichiarazione.
Il sottoscritto, acquisita l’informativa ai sensi dell’articolo 13 del D.Lgs. 196/2003, presta il
consenso al trattamento dei dati personali riportati nella presente dichiarazione e di quelli che
saranno eventualmente in futuro forniti a integrazione e/o modifica degli stessi. Il sottoscritto
prende altresì atto che la comunicazione a terzi dei dati personali sarà effettuata dal
Professionista o dallo Studio professionale in adempimento degli obblighi di legge.
TERAMO, IL 19/06/2014
FIRMA DEL DICHIARANTE
MARIO VERDI
2. COMPILAZIONE DELLA SCHEDA DEL CLIENTE
Sempre in data 19/6/2014
Il professionista provvederà a compilare la seguente scheda di identificazione del cliente e inserirla
nel fascicolo del cliente, unitamente alle schede di identificazione di cui al punto 1.
Capitolo IV – Gli adempimenti: la conservazione e la registrazione dei dati
126
DATI RELATIVI AL CLIENTE PERSONA FISICA
COGNOME E NOME VERDI MARIO
LUOGO E DATA DI NASCITA TERAMO, IL 1/1/1980
INDIRIZZO DI RESIDENZA VIA GABRIELE D’ANNUNZIO, 7
CODICE FISCALE VRDMRA80A01L103V
ESTREMI DEL DOCUMENTO IDENTIFICATIVO CARTA D’IDENTITÀ N. AS045678
DATI RELATIVI AL CLIENTE DIVERSO DA PERSONA FISICA
DENOMINAZIONE
....................................................................................................................................................
SEDE LEGALE .........................................................................................................................................
CODICE FISCALE
..........................................................................................................................................................
.......
PARTITA IVA PERSONA GIURIDICA
..........................................................................................................................................................
.......
DATI RELATIVI AI RAPPRESENTANTI DELLA SOCIETÀ O DELL’ENTE
CARICA O QUALIFICA ….........................................................................................................................
COGNOME E NOME ............................................................................................................................
LUOGO E DATA DI NASCITA .....................................................................................................................
INDIRIZZO DI RESIDENZA ...........................................................................................................................
CODICE FISCALE ...........................................................................................................................
ESTREMI DOCUMENTO IDENTIFICATIVO ...........................................................................................................
POTERE DI RAPPRESENTANZA VERIFICATO TRAMITE
............................................................................................ …………………………………………………….
CARICA O QUALIFICA ............................................................................................................................
COGNOME E NOME …........................................................................................................................
LUOGO E DATA DI NASCITA ................................................................................................................
INDIRIZZO DI RESIDENZA ...........................................................................................................................
CODICE FISCALE ...........................................................................................................................
ESTREMI DOCUMENTO IDENTIFICATIVO ...........................................................................................................
POTERE DI RAPPRESENTANZA VERIFICATO TRAMITE ..........................................................................................
DATI RELATIVI AD ALTRI DELEGATI ALLA FIRMA DELL’OPERAZIONE
INCARICO O QUALIFICA ….........................................................................................................................
Capitolo IV – Gli adempimenti: la conservazione e la registrazione dei dati
127
COGNOME E NOME ….........................................................................................................................
LUOGO E DATA DI NASCITA
........................................................................................................................
INDIRIZZO DI RESIDENZA ........................................................................................................................
CODICE FISCALE ........................................................................................................................
ESTREMI DOCUMENTO IDENTIFICATIVO .......................................................................................................
POTERE DI RAPPRESENTANZA VERIFICATO TRAMITE ........................................................................................
INCARICO O QUALIFICA ….....................................................................................................................
COGNOME E NOME …....................................................................................................................
LUOGO E DATA DI NASCITA
.......................................................................................................................
INDIRIZZO DI RESIDENZA .......................................................................................................................
CODICE FISCALE .......................................................................................................................
ESTREMI DOCUMENTO IDENTIFICATIVO .......................................................................................................
POTERE DI RAPPRESENTANZA VERIFICATO TRAMITE ........................................................................................
DATI RELATIVI AI TITOLARI EFFETTIVI
COGNOME E NOME ...........................................................................................................
LUOGO E DATA DI NASCITA ........................................................................................................
INDIRIZZO DI RESIDENZA .........................................................................................................................
CODICE FISCALE .........................................................................................................................
COGNOME E NOME .............................................................................................................
LUOGO E DATA DI NASCITA .................................................................................................
INDIRIZZO DI RESIDENZA .........................................................................................................................
CODICE FISCALE .........................................................................................................................
COGNOME E NOME ............................................................................................................
LUOGO E DATA DI NASCITA .............................................................................................................
INDIRIZZO DI RESIDENZA ..........................................................................................................................
CODICE FISCALE .........................................................................................................................
DATI ACQUISITI TRAMITE:
O CONSULTAZIONE DI PUBBLICI REGISTRI ..............................................................................
O ATTI O DOCUMENTI PUBBLICI ..........................................................................................
O DICHIARAZIONE DEL CLIENTE EX ART. 21, D.LGS. 231/2007
O ALTRO …........................................................................................................................
Capitolo IV – Gli adempimenti: la conservazione e la registrazione dei dati
128
DATI RELATIVI ALLA PRESTAZIONE PROFESSIONALE
SINTETICA DESCRIZIONE DELLA PRESTAZIONE PROFESSIONALE RICHIESTA CONSULENZA CONTABILE E
FISCALE
VALORE DELL’OPERAZIONE OGGETTO DELLA PRESTAZIONE PROFESSIONALE
X INDETERMINATO O NON DETERMINABILE
EURO .....................................................
X IDENTIFICAZIONE SVOLTA DIRETTAMENTE DAL PROFESSIONISTA
_ IDENTIFICAZIONE SVOLTA DAL DIPENDENTE/COLLABORATORE
COGNOME E NOME ...............................................................................
LUOGO E DATA DI NASCITA ...............................................................................
CODICE FISCALE ..............................................................................
INCARICATO ALL’IDENTIFICAZIONE TRAMITE DELEGA ATTRIBUITAGLI DAL PROFESSIONISTA
TERAMO, IL 19/06/2014
FIRMA DEL PROFESSIONISTA O DEL COLLABORATORE/DIPENDENTE
DOTT. COMM. GIUSEPPE ROSSI
3. VALUTAZIONE DEL RISCHIO
Nel più breve tempo possibile
Il professionista provvederà a valutare il rischio associato al cliente.
In considerazione degli aspetti connessi al cliente il professionista attribuisce un livello di rischio
pari a 5.
Non sarà invece necessario valutare il rischio connesso all’operazione in quanto trattasi di un
incarico per la tenuta della contabilità.
Le carte di lavoro dovranno essere conservate nel fascicolo del cliente.
Capitolo IV – Gli adempimenti: la conservazione e la registrazione dei dati
129
Aspetti connessi al cliente
A. Aspetti connessi al cliente Livello di rischio
a.1. Natura giuridica.
Ditta individuale 1
Associazione professionale
Società di persone
Società di capitali
Trust
Società fiduciaria
Altro
Totale a.1. 1
a.2. Prevalente attività svolta.
Operazioni “normali” 1
Operazioni di particolare rilevanza
Operazioni “anomale”
Totale a.2. 1
a.3. Comportamento tenuto al momento dell’operazione.
Nella norma (cliente collaborativo/trasparente) 1
Fuori della norma (cliente reticente/poco trasparente)
Totale a.3. 1
a.4. Area geografica di residenza.
Italia 1
Paesi UE
Paesi extra UE
Territori off shore
Totale a.4. 1
TOTALE PUNTEGGIO (A) 4
C. Rischio totale di riciclaggio/finanziamento del terrorismo
Totale punteggio A 4
Totale punteggio B
TOTALE COMPLESSIVO (C) 4
Capitolo IV – Gli adempimenti: la conservazione e la registrazione dei dati
130
Legenda dei punteggi parziali e del punteggio totale per la determinazione del rischio di riciclaggio:
A. Aspetti connessi al cliente
Minimo Massimo
1 1 5
2 1 5
3 1 5
4 1 5
Totale A 4 20
Rischio legato al cliente:
basso da 4 a 12
medio da 13 a 16
alto da 17 a 20
Rischio di
riciclaggio /
finanziamento
del terrorismo
COMPORTAMENTO DEL PROFESSIONISTA
BASSO
(da 10 a 30)
Il professionista deve assolvere l’obbligo di adeguata verifica secondo
modalità ordinarie (ovvero semplificate se ne ricorrono i presupposti) ed
esercitare un controllo costante con periodicità da definirsi caso per caso a
seconda delle caratteristiche del cliente e della prestazione professionale.
Ad esempio, nel caso di rischio molto basso il professionista potrebbe
decidere di effettuare l’aggiornamento del controllo solo al verificarsi di
eventi modificativi della situazione originariamente comunicata (a tal fine
risponde l’esigenza di richiedere al cliente un impegno scritto a comunicare le
eventuali variazioni dei dati inizialmente dichiarati, di cui alla parte quinta del
documento).
Nell’ambito del controllo costante il professionista deve:
analizzare le transazioni concluse durante tutta la durata del rapporto;
verificare che tali transazioni siano compatibili con la conoscenza che
ha del proprio cliente, delle sue attività commerciali e del suo profilo di
rischio, avendo riguardo, se necessario, all’origine dei fondi;
aggiornare i documenti, dati o informazioni detenute.
Capitolo IV – Gli adempimenti: la conservazione e la registrazione dei dati
131
Ove ricorrano i presupposti per l’assolvimento degli obblighi di adeguata
verifica con modalità semplificate il professionista è esonerato dall’effettuare
il controllo costante.
4. REGISTRAZIONE
Entro 30 giorni dall’accettazione dell’incarico il professionista dovrà adempiere agli obblighi di
registrazione.
Ai fini del rispetto degli obblighi di registrazione i professionisti devono istituire:
un archivio formato e gestito a mezzo di strumenti informatici o, in alternativa
un registro della clientela ai fini antiriciclaggio nel quale conservare i dati identificativi del
cliente.
La norma precisa che gli ulteriori dati e informazioni devono essere conservati nel fascicolo
relativo a ciascun cliente.
Con specifico riferimento ai contenuti, il secondo comma dell’art. 36 impone di registrare e
conservare per un periodo di 10 anni le seguenti informazioni:
Con riferimento ai rapporti continuativi e alla prestazione professionale
la data di instaurazione;
i dati identificativi del cliente e del titolare effettivo (ma, come abbiamo detto in
precedenza, in mancanza dei necessari decreti attuativi, non si ritiene ancora operante
l’obbligo di registrare i dati del titolare effettivo);
le generalità dei soggetti delegati ad operare per conto del titolare del rapporto;
il codice del rapporto ove previsto.
Capitolo IV – Gli adempimenti: la conservazione e la registrazione dei dati
132
5. CONSERVAZIONE
Il professionista deve istituire un apposito fascicolo per il cliente, all’interno del quale verranno
conservati i seguenti documenti:
fotocopia documento di riconoscimento valido alla data dell’identificazione;
fotocopia codice fiscale;
fotocopia partita Iva;
visura camerale (consigliata per le ditte individuali, obbligatoria per i soggetti diversi da
persona fisica per verificare il soggetto o i soggetti che hanno il potere di rappresentanza);
dichiarazione rilasciata dal cliente ai sensi dell’art. 21, D.Lgs. n. 231/2007 (il cliente deve
dichiarare al professionista se agisce per proprio conto o per conto di altri soggetti. In questo
caso dovrà fornire le generalità e gli estremi del documento di riconoscimento del/dei
titolare/i effettivo/i dell’operazione);
copia del mandato professionale (in caso di conferimento verbale dell’incarico, é
consigliabile l’accettazione scritta per individuare la data d’inizio e l’oggetto della prestazione
Capitolo IV – Gli adempimenti: la conservazione e la registrazione dei dati
133
professionale);
ogni altro documento o annotazione che il professionista ritenga opportuno conservare ai fini
della normativa antiriciclaggio.
6. CONTROLLO COSTANTE
COS’E’?
Analisi delle transazioni concluse durante tutta la durata del rapporto
in modo da verificare che siano compatibili con la conoscenza che il
professionista ha del proprio cliente, delle sue attività commerciali e
del suo profilo di rischio, avendo riguardo, se necessario, all’origine dei
fondi.
Tale attività consente, inoltre, l’aggiornamento dei documenti, dei dati
o delle informazioni detenute.
CHECK-LIST
OPERATIVA
1) Effettuare una prima richiesta scritta con impegno del cliente a
comunicare la variazione dei dati indicati;
2) programmare richieste periodiche di aggiornamento dei dati in
archivio con una tempistica da definire sulla base della valutazione
del rischio presente e che, per semplicità, per le prestazioni
continuative, potrebbero essere collegate alla periodicità di
fatturazione;
3) istituire degli automatismi per l’aggiornamento dei dati ad esempio
annotando:
il termine per il rinnovo delle cariche sociali,
eventuali termini connessi a contratti od atti,
altri elementi ritenuti utili dal professionista;
4) prevedere eventuali incontri con il cliente quando si presentano
situazioni di criticità (entrata nella fascia di rischio alta);
5) istruire il personale di studio in modo che possa fornire elementi utili
alla valutazione del profilo di rischio;
6) annotare le informazioni acquisite nel corso degli incontri
preparatori e nello svolgimento delle diverse prestazioni.
Capitolo IV – Gli adempimenti: la conservazione e la registrazione dei dati
134
CASO: INCARICO PROFESSIONALE PER UN PIANO DI RISANAMENTO DI UNA S.r.l.
Il Signor Verdi Mario, socio unico e amministratore della Verdi S.r.l., richiede al Dott. Comm. Rossi
Giuseppe, il giorno 19/6/2014, la redazione di un piano di risanamento ex art. 67 L.F.
L’attività di redazione dei piani di risanamento ex art. 67 L.F. è sempre soggetta agli obblighi di
adeguata verifica della clientela, in quanto considerata di valore indeterminato o indeterminabile.
Quali sono i singoli adempimenti che bisognerà porre in essere?
Ricordiamo brevemente i principali adempimenti da porre in essere in tema di antiriciclaggio:
1) Procedere con l’adeguata verifica della clientela
2) Conservazione e registrazione dei dati
3) Eventuale segnalazione delle operazioni sospette
Posto che l’operazione prospettata rappresenta un’operazione rilevante ai fini dell’antiriciclaggio, in
primo luogo occorre rispettare gli obblighi di adeguata verifica della clientela.
1. IDENTIFICAZIONE DEL CLIENTE E VERIFICA DEL TITOLARE EFFETTIVO
In data 19/6/2014
Il cliente è un soggetto diverso dalla persona fisica, per cui il professionista dovrà raccogliere i
seguenti dati:
1. denominazione del soggetto giuridico;
2. sede legale;
3. codice fiscale o partita Iva.
Occorre poi acquisire il documento dal quale risulti l’esistenza del potere di legale rappresentante
in capo al Signor Verdi Mario. Il cliente deve pertanto consegnare adeguata documentazione
come, ad esempio, visura camerale, certificati rilasciati da enti competenti, delibere consiliari o
assembleari dalle quali risultino i dati identificativi e il conferimento dei poteri di rappresentanza
Risulta altresì necessaria l’acquisizione di un documento atto a consentire l’identificazione del
Signor Verdi Mario.
Come ricordano infatti anche le Linee guida del CNDCEC, devono essere acquisite “le informazioni
necessarie per individuare e verificare l’identità dei relativi rappresentanti delegati alla firma per
l’operazione da svolgere”
Può essere richiesto, a tal fine, uno dei seguenti documenti:
Capitolo IV – Gli adempimenti: la conservazione e la registrazione dei dati
135
1. carta d’identità;
2. passaporto;
3. patente di guida;
4. patente nautica
5. libretto di pensione
6. porto d’armi
7. permesso di soggiorno
8. altre tessere di riconoscimento rilasciate dall’amministrazione dello Stato, purché munite di
fotografia e di timbro o di altra signatura equivalente.
Fare una fotocopia del documento di riconoscimento (da inserire successivamente nel fascicolo
del cliente).
Contestualmente all’identificazione del cliente è necessario procedere all’identificazione del
titolare effettivo.
Sarà il cliente a dover indicare il titolare effettivo.
Si consiglia altresì di far firmare al cliente un’apposita informativa privacy per gli adempimenti
connessi all’antiriciclaggio. Alternativamente sarà possibile integrare l’informativa privacy
normalmente rilasciata.
Modello B.1 - In ottemperanza alle disposizioni del D.Lgs. 21/11/2007, n. 231, e successive
modifiche e integrazioni, nonché alle disposizioni dell’Autorità di Vigilanza in materia di
antiriciclaggio, io sottoscritto fornisco, qui di seguito, le mie generalità e le sottostanti
informazioni, assumendomi tutte le responsabilità di natura civile, amministrativa e penale per
dichiarazioni non veritiere.
COGNOME E NOME VERDI MARIO
LUOGO E DATA DI NASCITA TERAMO 1/1/1980
INDIRIZZO DI RESIDENZA VIA GABRIELE D’ANNUNZIO,7 , TERAMO
NAZIONALITÀ ITALIANA
TIPO DOCUMENTO D’IDENTIFICAZIONE
X CARTA D’IDENTITÀ _ PASSAPORTO _ ALTRO ……….…...............................
NUMERO AS045678. RILASCIATO DA COMUNE DI TERAMO IL 1/1/2013 CON SCADENZA IL 1/1/2023
CODICE FISCALE VRDMRA80A01L103V
PROFESSIONE/ATTIVITÀ SVOLTA: IMPRENDITORE
Capitolo IV – Gli adempimenti: la conservazione e la registrazione dei dati
136
X IN FORMA SOCIETARIA
IN FORMA INDIVIDUALE/SINGOLA
ESERCITATA DAL 1/1/2012 NELL'AMBITO TERRITORIALE TERAMO
DICHIARO INOLTRE
1) di richiedere la prestazione professionale per conto della società VERDI S.R.L. con sede legale in
TERAMO, iscritta al Registro delle imprese di TERAMO, numero di iscrizione e codice fiscale
12345678911, in qualità di legale rappresentante munito dei necessari poteri;
2) _ DI COSTITUIRE X DI NON COSTITUIRE
“PERSONA POLITICAMENTE ESPOSTA” ai sensi della lettera o), articolo 1, D.Lgs. n. 231/2007 e
dell’articolo 1 dell’Allegato tecnico al medesimo D.Lgs. n. 231/2007, in quanto (indicare la carica
pubblica o il legame familiare/stretto con il titolare di carica pubblica)
………………………………………...................................................................................................................
3) che lo scopo e la natura della prestazione professionale di cui al presente mandato
professionale sono REDAZIONE PIANO ATTESTATO EX ART. 67 L.F.
4) che i fondi per eseguire l’operazione oggetto della prestazione professionale richiesta
provengono da ............................................................................................................e, comunque, da
attività lecita.
IL SOTTOSCRITTO SI IMPEGNA A COMUNICARE TEMPESTIVAMENTE QUALSIASI VARIAZIONE DEI DATI SOPRA
ESPOSTI.
TERAMO, IL 19/6/2014
FIRMA DEL DICHIARANTE
MARIO VERDI
Modello B.2 - DICHIARAZIONE DEL CLIENTE AI SENSI DELL’ART. 21 D.Lgs. n. 231/2007
Il sottoscritto Mario Verdi, in qualità di legale rappresentante della “Verdi S.r.l.”, ai fini
dell’identificazione del “TITOLARE EFFETTIVO” di cui all’articolo 21 del D.Lgs. n. 231/2007 e
dell’articolo 2 dell’Allegato tecnico al medesimo D.Lgs. n. 231/2007, consapevole delle sanzioni
penali previste dall’articolo 55 del D.Lgs. n. 231/2007 nel caso di falsa indicazione delle generalità
del soggetto per conto del quale eventualmente si esegue l’operazione per cui è richiesta la
prestazione professionale,
Capitolo IV – Gli adempimenti: la conservazione e la registrazione dei dati
137
DICHIARA
DI AGIRE IN PROPRIO E, QUINDI, L’INESISTENZA DI UN DIVERSO TITOLARE EFFETTIVO COSÌ COME PREVISTO
E DEFINITO DAL D.LGS. 231/2007.
X DI AGIRE PER CONTO DEI SEGUENTI TITOLARI EFFETTIVI
COGNOME E NOME VERDI MARIO
LUOGO E DATA DI NASCITA TERAMO 1/1/1980
INDIRIZZO DI RESIDENZA VIA GABRIELE D’ANNUNZIO, 7 , TERAMO
CODICE FISCALE VRDMRA80A01L103V
COGNOME E NOME ....................................................................................................................
LUOGO E DATA DI NASCITA
..........................................................................................................................................................
.......
INDIRIZZO DI RESIDENZA
..........................................................................................................................................................
.......
CODICE FISCALE
.....................................................................................................................................................
COGNOME E NOME ....................................................................................................................
LUOGO E DATA DI NASCITA
..........................................................................................................................................................
......
INDIRIZZO DI RESIDENZA
..........................................................................................................................................................
.......
CODICE FISCALE
....................................................................................................................................................
� DI NON ESSERE IN GRADO DI INDICARE IL TITOLARE EFFETTIVO COSÌ COME PREVISTO E DEFINITO DAL
D.LGS. 231/2007.
Ai sensi della vigente normativa antiriciclaggio, il sottoscritto dichiara, sotto la propria personale
responsabilità, la veridicità dei dati, delle informazioni fornite e delle dichiarazioni rilasciate e in
particolare di quanto dichiarato in relazione alla società e/o alle persone fisiche per conto delle
quali, eventualmente, opera.
Il sottoscritto dichiara di essere stato informato della circostanza che il mancato rilascio in tutto o
in parte delle informazioni di cui sopra può pregiudicare la capacità dello Studio professionale di
Capitolo IV – Gli adempimenti: la conservazione e la registrazione dei dati
138
dare esecuzione alla prestazione professionale richiesta e si impegna a comunicare senza ritardo
allo Studio professionale ogni eventuale integrazione o variazione che si dovesse verificare in
relazione ai dati forniti con la presente dichiarazione.
Il sottoscritto, acquisita l’informativa ai sensi dell’articolo 13 del D.Lgs. 196/2003, presta il
consenso al trattamento dei dati personali riportati nella presente dichiarazione e di quelli che
saranno eventualmente in futuro forniti a integrazione e/o modifica degli stessi. Il sottoscritto
prende altresì atto che la comunicazione a terzi dei dati personali sarà effettuata dal
Professionista o dallo Studio professionale in adempimento degli obblighi di legge.
TERAMO, IL 19/6/2014
FIRMA DEL DICHIARANTE
MARIO VERDI
2. COMPILAZIONE DELLA SCHEDA DEL CLIENTE
In data 19/6/2014
Il professionista provvederà a compilare la seguente scheda di identificazione del cliente e inserirla
nel fascicolo del cliente, unitamente alle schede di identificazione di cui al punto 1.
DATI RELATIVI AL CLIENTE PERSONA FISICA
COGNOME E NOME
LUOGO E DATA DI NASCITA
INDIRIZZO DI RESIDENZA
CODICE FISCALE
ESTREMI DEL DOCUMENTO IDENTIFICATIVO
DATI RELATIVI AL CLIENTE DIVERSO DA PERSONA FISICA
DENOMINAZIONE VERDI SRL
SEDE LEGALE TERAMO, VIA GARIBALDI 8
CODICE FISCALE 12345678911
PARTITA IVA PERSONA GIURIDICA 12345678911
DATI RELATIVI AI RAPPRESENTANTI DELLA SOCIETÀ O DELL’ENTE
CARICA O QUALIFICA AMMINISTRATORE UNICO
COGNOME E NOME VERDI MARIO
Capitolo IV – Gli adempimenti: la conservazione e la registrazione dei dati
139
LUOGO E DATA DI NASCITA TERAMO, IL 1/1/1980
INDIRIZZO DI RESIDENZA VIA GABRIELE D’ANNUNZIO, 7
CODICE FISCALE VRDMRA80A01L103V
ESTREMI DEL DOCUMENTO IDENTIFICATIVO CARTA D’IDENTITÀ N. AS045678
POTERE DI RAPPRESENTANZA VERIFICATO TRAMITE VISURA CAMERALE
CARICA O QUALIFICA .............................................................................................................................
COGNOME E NOME ….........................................................................................................................
LUOGO E DATA DI NASCITA .................................................................................................................
INDIRIZZO DI RESIDENZA ...........................................................................................................................
CODICE FISCALE ...........................................................................................................................
ESTREMI DOCUMENTO IDENTIFICATIVO ...........................................................................................................
POTERE DI RAPPRESENTANZA VERIFICATO TRAMITE ..........................................................................................
DATI RELATIVI AD ALTRI DELEGATI ALLA FIRMA DELL’OPERAZIONE
INCARICO O QUALIFICA ….........................................................................................................................
COGNOME E NOME ….........................................................................................................................
LUOGO E DATA DI NASCITA
........................................................................................................................
INDIRIZZO DI RESIDENZA ........................................................................................................................
CODICE FISCALE ........................................................................................................................
ESTREMI DOCUMENTO IDENTIFICATIVO .......................................................................................................
POTERE DI RAPPRESENTANZA VERIFICATO TRAMITE ........................................................................................
INCARICO O QUALIFICA ….........................................................................................................................
COGNOME E NOME ….........................................................................................................................
LUOGO E DATA DI NASCITA
.......................................................................................................................
INDIRIZZO DI RESIDENZA .......................................................................................................................
CODICE FISCALE .......................................................................................................................
ESTREMI DOCUMENTO IDENTIFICATIVO .......................................................................................................
POTERE DI RAPPRESENTANZA VERIFICATO TRAMITE ........................................................................................
DATI RELATIVI AI TITOLARI EFFETTIVI
CARICA O QUALIFICA AMMINISTRATORE E SOCIO UNICO
COGNOME E NOME VERDI MARIO
LUOGO E DATA DI NASCITA TERAMO, IL 1/1/1980
Capitolo IV – Gli adempimenti: la conservazione e la registrazione dei dati
140
INDIRIZZO DI RESIDENZA VIA GABRIELE D’ANNUNZIO, 7
CODICE FISCALE VRDMRA80A01L103V
DATI ACQUISITI TRAMITE:
CONSULTAZIONE DI PUBBLICI REGISTRI ..............................................................................
ATTI O DOCUMENTI PUBBLICI ..........................................................................................
X DICHIARAZIONE DEL CLIENTE EX ART. 21 D.LGS. 231/2007
ALTRO …........................................................................................................................
DATI RELATIVI ALLA PRESTAZIONE PROFESSIONALE
SINTETICA DESCRIZIONE DELLA PRESTAZIONE PROFESSIONALE RICHIESTA PIANO ATTESTATO DI
RISANAMENTO EX ART. 67 L.F.
VALORE DELL’OPERAZIONE OGGETTO DELLA PRESTAZIONE PROFESSIONALE
X INDETERMINATO O NON DETERMINABILE
EURO .....................................................
X IDENTIFICAZIONE SVOLTA DIRETTAMENTE DAL PROFESSIONISTA
_ IDENTIFICAZIONE SVOLTA DAL DIPENDENTE/COLLABORATORE
COGNOME E NOME ...............................................................................
LUOGO E DATA DI NASCITA ...............................................................................
CODICE FISCALE ..............................................................................
INCARICATO ALL’IDENTIFICAZIONE TRAMITE DELEGA ATTRIBUITAGLI DAL PROFESSIONISTA
TERAMO, IL 19/6/2014
FIRMA DEL PROFESSIONISTA O DEL COLLABORATORE/DIPENDENTE
DOTT. COMM. GIUSEPPE ROSSI
3. VALUTAZIONE DEL RISCHIO
Nel più breve tempo possibile
Il professionista provvederà a valutare il rischio associato al cliente.
In considerazione degli aspetti connessi al cliente il professionista attribuisce un livello di rischio
pari a 16, mentre per gli aspetti connessi all’operazione viene attribuito un livello di rischio pari a
26.
Il totale è pari a 42, per cui vi è un alto rischio di riciclaggio e di finanziamento al terrorismo.
Capitolo IV – Gli adempimenti: la conservazione e la registrazione dei dati
141
In questo caso scattano gli OBBLIGHI RAFFORZATI DI ADEGUATA VERIFICA DELLA CLIENTELA.
Sarà pertanto necessario:
svolgere controlli più approfonditi sul cliente e sul titolare effettivo. Non sono sufficienti le
informazioni fornite dal cliente ma si consiglia di effettuare riscontri documentali su
pubblici registri;
svolgere un’analisi più approfondita delle informazioni fornite dal cliente sullo scopo e la
natura della prestazione professionale (senza limitarsi a quanto dichiarato dal cliente);
effettuare il controllo costante secondo modalità più approfondite e ad intervalli di tempo
più ravvicinati.
4. REGISTRAZIONE
Entro 30 giorni dall’accettazione dell’incarico il professionista dovrà adempiere agli obblighi di
registrazione.
Ai fini del rispetto degli obblighi di registrazione i professionisti devono istituire:
un archivio formato e gestito a mezzo di strumenti informatici o, in alternativa;
un registro della clientela ai fini antiriciclaggio nel quale conservare i dati identificativi del
cliente.
Qualsiasi sia il metodo scelto, riportiamo, di seguito, le informazioni da riportare.
DATI IDENTIFICATIVI DEL CLIENTE PERSONA FISICA
COGNOME E NOME
LUOGO E DATA DI NASCITA
INDIRIZZO DI RESIDENZA
CODICE FISCALE
A seguito dell’analisi emerge un
alto rischio di riciclaggio
Obblighi rafforzati di adeguata verifica della clientela
Capitolo IV – Gli adempimenti: la conservazione e la registrazione dei dati
142
ESTREMI DEL DOCUMENTO DI
IDENTIFICAZIONE
DATI IDENTIFICATIVI DEL CLIENTE DIVERSO DA PERSONA FISICA
DENOMINAZIONE VERDI SRL
NATURA GIURIDICA
SOCIETÀ A RESPONSABILITÀ LIMITATA
SEDE LEGALE VIA GARIBALDI, 8 (TERAMO)
CODICE FISCALE 12345678911
PARTITA IVA PERSONA GIURIDICA 12345678911
LEGALE RAPPRESENTANTE
COGNOME E NOME VERDI MARIO
LUOGO E DATA DI NASCITA TERAMO, IL 1/1/1980
INDIRIZZO DI RESIDENZA VIA G. D’ANNUNZIO, 7, TERAMO
CODICE FISCALE VRDMRA80A01L103V
ESTREMI DEL DOCUMENTO DI
IDENTIFICAZIONE
CARTA D’IDENTITÀ N. AS045678
RILASCIATA DAL COMUNE DI TERAMO
POTERE DI RAPPRESENTANZA
VERIFICATO TRAMITE VISURA CAMERALE
DATI RELATIVI ALLA PRESTAZIONE PROFESSIONALE
RICHIESTA
REDAZIONE PIANO ATTESTATO DI RISANAMENTO EX ART. 67 LF
VALORE DELL’OPERAZIONE OGGETTO DELLA PRESTAZIONE PROFESSIONALE
Capitolo IV – Gli adempimenti: la conservazione e la registrazione dei dati
143
X
Indeterminato o
non determinabile
Euro ………………………..
5. CONSERVAZIONE
Il professionista deve istituire un apposito fascicolo per il cliente, all’interno del quale verranno
conservati i seguenti documenti:
COSA DEVE
CONTENERE?
fotocopia documento di riconoscimento valido alla data
dell’identificazione;
fotocopia codice fiscale;
fotocopia partita Iva;
visura camerale (consigliata per le ditte individuali, obbligatoria per i
soggetti diversi da persona fisica per verificare il soggetto o i soggetti
che hanno il potere di rappresentanza);
verbale CdA di nomina;
scheda per l’adeguata verifica della clientela;
dichiarazione rilasciata dal cliente ai sensi dell’art. 21 D.Lgs. n.
231/2007 (il cliente deve dichiarare al professionista se agisce per
proprio conto o per conto di altri soggetti. In questo caso dovrà
fornire le generalità e gli estremi del documento di riconoscimento
del/dei titolare/i effettivo/i dell’operazione);
copia del mandato professionale (in caso di conferimento verbale
dell’incarico, é consigliabile l’accettazione scritta per individuare la
data d’inizio e l’oggetto della prestazione professionale);
dichiarazione da parte del cliente sul titolare effettivo dell’operazione
(ai sensi dell’art. 19 il professionista deve identificare e verificare
l’identità del cliente e del titolare effettivo dell’operazione; ai sensi
dell’art.21 il cliente deve dichiarare al professionista i dati del
soggetto titolare dell’operazione);
eventuale ulteriore documentazione richiesta dal professionista per
individuare il titolare effettivo;
dichiarazione da parte del cliente sullo scopo e sull’oggetto
dell’attività o dell’operazione per la quale è chiesta la prestazione
professionale;
Capitolo IV – Gli adempimenti: la conservazione e la registrazione dei dati
144
documenti delle prestazioni professionali svolte;
eventuali brevi appunti sulla ragionevolezza dell’operazione rispetto
all’attività svolta dal cliente e su comportamenti anomali del cliente.
Valutare le operazioni anche in funzione del maggior rischio
accertato;
documentazione relativa alla cessazione della prestazione
professionale o dell’operazione (lettera di revoca del mandato o di
rinuncia all’incarico, cessazione partita Iva, ecc.);
ogni altro documento o annotazione che il professionista ritenga
opportuno conservare ai fini della normativa antiriciclaggio.
6. CONTROLLO COSTANTE
1) Effettuare una prima richiesta scritta con impegno del cliente a comunicare la variazione dei
dati indicati;
2) programmare richieste periodiche di aggiornamento dei dati in archivio con una tempistica da
definire sulla base della valutazione del rischio presente e che, per semplicità, per le
prestazioni continuative, potrebbero essere collegate alla periodicità di fatturazione;
3) istituire degli automatismi per l’aggiornamento dei dati, ad esempio annotando:
il termine per il rinnovo delle cariche sociali;
eventuali termini connessi a contratti od atti;
altri elementi ritenuti utili dal professionista.
4) prevedere eventuali incontri con il cliente quando si presentano situazioni di criticità (entrata
nella fascia di rischio alta);
5) istruire il personale di studio in modo che possa fornire elementi utili alla valutazione del
profilo di rischio;
6) annotare le informazioni acquisite nel corso degli incontri preparatori e nello svolgimento
delle diverse prestazioni.
Il Signor Verdi Mario, socio unico e amministratore della Verdi S.r.l., richiede al Dott. Comm. Rossi
Giuseppe, il giorno 19/6/2014, la redazione di un piano di risanamento ex art. 67 L.F.
L’attività di redazione dei piani di risanamento ex art. 67 L.F. è sempre soggetta agli obblighi di
adeguata verifica della clientela, in quanto considerata di valore indeterminato o indeterminabile.
Quali sono i singoli adempimenti che bisognerà porre in essere?
Capitolo IV – Gli adempimenti: la conservazione e la registrazione dei dati
145
Ricordiamo brevemente i principali adempimenti da porre in essere in tema di antiriciclaggio:
1. Procedere con l’adeguata verifica della clientela
2. Conservazione e registrazione dei dati
3. Eventuale segnalazione delle operazioni sospette
Posto che l’operazione prospettata rappresenta un’operazione rilevante ai fini dell’antiriciclaggio, in
primo luogo occorre rispettare gli obblighi di adeguata verifica della clientela.
CASO: IDENTIFICAZIONE DEL CLIENTE NEL CASO DI SOCIETA’
Riprendiamo il caso precedente ma ipotizziamo ora che i dati siano i seguenti:
1. L’incarico è conferito dalla Rossi Srl, il cui legale rappresentate (Amministratore) è Verdi Mario;
2. I soci della Rossi Srl sono Rossi Carla e Rossi Nicola (ognuno detiene il 50% della
partecipazione).
1. IDENTIFICAZIONE DEL CLIENTE E VERIFICA DEL TITOLARE EFFETTIVO
In data 19/6/2014
Il cliente è un soggetto diverso dalla persona fisica, per cui il professionista dovrà raccogliere i
seguenti dati:
1. denominazione del soggetto giuridico;
2. sede legale;
3. codice fiscale o partita Iva.
Occorre poi acquisire il documento dal quale risulti l’esistenza del potere di legale rappresentante
in capo al Signor Verdi Mario. Il cliente deve pertanto consegnare adeguata documentazione
come, ad esempio, visura camerale, certificati rilasciati da enti competenti, delibere consiliari o
assembleari dalle quali risultino i dati identificativi e il conferimento dei poteri di rappresentanza
Risulta altresì necessaria l’acquisizione di un documento atto a consentire l’identificazione del
Signor Verdi Mario.
Come ricordano infatti anche le Linee guida del CNDCEC, devono essere acquisite “le informazioni
necessarie per individuare e verificare l’identità dei relativi rappresentanti delegati alla firma per
l’operazione da svolgere”
Può essere richiesto, a tal fine, uno dei seguenti documenti:
1. carta d’identità
Capitolo IV – Gli adempimenti: la conservazione e la registrazione dei dati
146
2. passaporto
3. patente di guida
4. patente nautica
5. libretto di pensione
6. porto d’armi
7. permesso di soggiorno
8. altre tessere di riconoscimento rilasciate dall’amministrazione dello Stato, purché munite di
fotografia e di timbro o di altra signatura equivalente.
Fare una fotocopia del documento di riconoscimento (da inserire successivamente nel fascicolo
del cliente).
Contestualmente all’identificazione del cliente è necessario procedere all’identificazione del
titolare effettivo.
Sarà il cliente a dover indicare il titolare effettivo.
Modello B.1 - In ottemperanza alle disposizioni del D.Lgs. 21/11/2007, n. 231, e successive
modifiche e integrazioni, nonché alle disposizioni dell’Autorità di Vigilanza in materia di
antiriciclaggio, io sottoscritto fornisco, qui di seguito, le mie generalità e le sottostanti
informazioni, assumendomi tutte le responsabilità di natura civile, amministrativa e penale per
dichiarazioni non veritiere.
Cognome e nome Verdi Mario
luogo e data di nascita Teramo 1/1/1980
indirizzo di residenza Via Gabriele D’Annunzio,7 , Teramo
nazionalità Italiana
tipo documento d’identificazione
x Carta d’identità _ Passaporto _ Altro
……….…...............................
Numero as045678. rilasciato da Comune di Teramo il 1/1/2013 con scadenza il 1/1/2023
codice fiscale Vrdmra80a01l103v
Professione/attività svolta: imprenditore
x In forma societaria
In forma individuale/singola
esercitata dal 1/1/2012 nell'ambito territoriale Teramo
Capitolo IV – Gli adempimenti: la conservazione e la registrazione dei dati
147
Dichiaro inoltre
1) di richiedere la prestazione professionale per conto della società rossi S.r.l. con sede legale in
TERAMO, iscritta al Registro delle imprese di TERAMO, numero di iscrizione e codice fiscale
12345678911, in qualità di legale rappresentante munito dei necessari poteri;
2) _ di costituire x di non costituire
“persona politicamente esposta” ai sensi della lettera o), articolo 1, D.Lgs. n. 231/2007 e
dell’articolo 1 dell’Allegato tecnico al medesimo D.Lgs. n. 231/2007, in quanto (indicare la carica
pubblica o il legame familiare/stretto con il titolare di carica pubblica)
………………………………………...................................................................................................................
3) che lo scopo e la natura della prestazione professionale di cui al presente mandato
professionale sono REDAZIONE PIANO ATTESTATO EX ART. 67 L.F.
4) che i fondi per eseguire l’operazione oggetto della prestazione professionale richiesta
provengono da ............................................................................................................e, comunque, da
attività lecita.
IL SOTTOSCRITTO SI IMPEGNA A COMUNICARE TEMPESTIVAMENTE QUALSIASI VARIAZIONE DEI DATI SOPRA
ESPOSTI.
TERAMO, IL 19/6/2014
FIRMA DEL DICHIARANTE
MARIO VERDI
Modello B.2 - DICHIARAZIONE DEL CLIENTE AI SENSI DELL’ART. 21 D.Lgs. n. 231/2007
Il sottoscritto Mario Verdi, in qualità di legale rappresentante della “ROSSI S.r.l.”, ai fini
dell’identificazione del “TITOLARE EFFETTIVO” di cui all’articolo 21 del D.Lgs. n. 231/2007 e
dell’articolo 2 dell’Allegato tecnico al medesimo D.Lgs. n. 231/2007, consapevole delle sanzioni
penali previste dall’articolo 55 del D.Lgs. n. 231/2007 nel caso di falsa indicazione delle generalità
del soggetto per conto del quale eventualmente si esegue l’operazione per cui è richiesta la
prestazione professionale,
DICHIARA
DI AGIRE IN PROPRIO E, QUINDI, L’INESISTENZA DI UN DIVERSO TITOLARE EFFETTIVO COSÌ COME PREVISTO
E DEFINITO DAL D.LGS. 231/2007.
X DI AGIRE PER CONTO DEI SEGUENTI TITOLARI EFFETTIVI
COGNOME E NOME ROSSI CARLA
LUOGO E DATA DI NASCITA TERAMO 12/01/1948
Capitolo IV – Gli adempimenti: la conservazione e la registrazione dei dati
148
INDIRIZZO DI RESIDENZA VIA ROMA 4, PESCARA
CODICE FISCALE RSSCRL48A52L103V
COGNOME E NOME ROSSI NICOLA
LUOGO E DATA DI NASCITA TERAMO 15/09/1950
INDIRIZZO DI RESIDENZA VIA DANTE, 8 PESCARA
CODICE FISCALE RSSNCL50P15L103A
COGNOME E NOME ....................................................................................................................
LUOGO E DATA DI NASCITA
..........................................................................................................................................................
......
INDIRIZZO DI RESIDENZA
..........................................................................................................................................................
.......
CODICE FISCALE
....................................................................................................................................................
� DI NON ESSERE IN GRADO DI INDICARE IL TITOLARE EFFETTIVO COSÌ COME PREVISTO E DEFINITO DAL
D.LGS. 231/2007.
Ai sensi della vigente normativa antiriciclaggio, il sottoscritto dichiara, sotto la propria personale
responsabilità, la veridicità dei dati, delle informazioni fornite e delle dichiarazioni rilasciate e in
particolare di quanto dichiarato in relazione alla società e/o alle persone fisiche per conto delle
quali, eventualmente, opera.
Il sottoscritto dichiara di essere stato informato della circostanza che il mancato rilascio in tutto o
in parte delle informazioni di cui sopra può pregiudicare la capacità dello Studio professionale di
dare esecuzione alla prestazione professionale richiesta e si impegna a comunicare senza ritardo
allo Studio professionale ogni eventuale integrazione o variazione che si dovesse verificare in
relazione ai dati forniti con la presente dichiarazione.
Il sottoscritto, acquisita l’informativa ai sensi dell’articolo 13 del D.Lgs. 196/2003, presta il
consenso al trattamento dei dati personali riportati nella presente dichiarazione e di quelli che
saranno eventualmente in futuro forniti a integrazione e/o modifica degli stessi. Il sottoscritto
prende altresì atto che la comunicazione a terzi dei dati personali sarà effettuata dal
Professionista o dallo Studio professionale in adempimento degli obblighi di legge.
TERAMO, IL 19/6/2014
FIRMA DEL DICHIARANTE
MARIO VERDI
Capitolo IV – Gli adempimenti: la conservazione e la registrazione dei dati
149
CASO: REDAZIONE CONTRATTO DI LOCAZIONE
La signora Verdi Maria, nata a Milano (MI) il 14/3/1961 e residente a Milano (MI), in via Cavour 3,
ed il signor Nicola Rossi, nato a Riva del Garda (TN) il 24/1/1970 e residente in Trento, via Garibaldi
150, si recano, nella giornata del 22 ottobre 2013, presso il dott. Mario Bianchi per affidargli
l’incarico di redazione di un contratto di locazione di un immobile.
Come noto, il professionista è soggetto agli adempimenti in materia di antiriciclaggio anche nel
caso in cui sia svolta un’attività di mera consulenza volta alla successiva predisposizione e stipula
di un contratto.
È stato inoltre precisato, con riferimento ai contratti di affitto, che il limite di 15.000 euro, a partire
dal quale scattano gli obblighi di adeguata verifica della clientela, deve essere riferito al canone
periodico concordato. Sono pertanto irrilevanti il canone annuale, così come l’importo relativo
all’intera durata del contratto.
Può così ben accadere che lo stesso contratto di affitto possa far scattare gli obblighi di adeguata
verifica della clientela se la rata è semestrale, mentre non sia rilevante ai fini dell’adeguata verifica
se la rata è mensile.
In questo caso, il locatore, signora Verdi, ed il conduttore, signor Rossi, hanno concordato un
canone periodico semestrale da 15.600 euro.
La prestazione rientra tra quelle soggette a registrazione ai fini antiriciclaggio.
Il dottor Bianchi, provvederà ad identificare, sia il locatore che il conduttore, tramite schede di
identificazione diretta ed esibizione di documenti identificativi.
Inoltre, in caso di conferimento verbale del mandato, è consigliata la richiesta ad entrambi di
un’accettazione scritta per individuare la data d’inizio e l’oggetto della prestazione professionale.
La descrizione della prestazione sarà per entrambi “redazione di un contratto di affitto immobile”
(si ricorda che è lasciata autonomia al professionista di descrivere la prestazione con la
Rata mensile: 2.600 euro
NO adeguata verifica
Rata semestrale: 15.600 euro
Contratto di
affitto: canone annuo 31.200
euro
SI adeguata verifica
Capitolo IV – Gli adempimenti: la conservazione e la registrazione dei dati
150
causale/descrizione che ritiene più consona). Il valore della prestazione corrisponde al canone
annuale.
A seguire, si riportano le schede identificative del locatore e del conduttore.
INFORMATIVA PRIVACY PER IL LOCATORE
INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
ai sensi e per gli effetti dell’art. 13, D.Lgs. n. 196/2003
In osservanza di quanto previsto dal D.Lgs. n. 196/2003, si forniscono le dovute informazioni in
ordine alle finalità e modalità di trattamento dei Suoi dati personali, all’ambito di comunicazione
e diffusione degli stessi, alla natura dei dati in possesso dello Studio e del loro conferimento.
Finalità del trattamento
La informiamo che i dati raccolti saranno trattati al fine dell’adempimento degli obblighi previsti
dalla vigente normativa “antiriciclaggio”.
Modalità del trattamento
Il trattamento sarà effettuato con l’ausilio dei moderni sistemi informatici e ad opera di soggetti
appositamente incaricati.
Ambito di comunicazione e diffusione
Detti dati potranno essere comunicati agli organi preposti alle verifiche ed ai controlli circa la
regolarità degli adempimenti di cui alla finalità sopra menzionata ed in particolare all’Unità di
Informazione Finanziaria.
L’interessato potrà far valere i suoi diritti come espressi dagli artt. 7, 8, 9 e 10, D.Lgs. n.
196/2003, rivolgendosi al titolare (oppure al responsabile se nominato) del trattamento.
Titolare del trattamento è il dott. Mario Bianchi, elettivamente domiciliato presso la sede di
questo Studio.
Milano, lì 22/10/2013
Firma Verdi Maria
Capitolo IV – Gli adempimenti: la conservazione e la registrazione dei dati
151
SCHEDA IDENTIFICAZIONE DEL LOCATORE
SCHEDA DATI IDENTIFICAZIONE DIRETTA DEL CLIENTE
(D.Lgs. n. 231/2007)
Codice identificativo cliente (n. progressivo) 002766 Sesso F
Cognome/Nome Verdi Maria
Comune di nascita Stato estero Milano Prov. Mi Data di nascita 14/03/1961
Codice fiscale VRDMRA61C14F205I P.IVA ……………………….
Indirizzo via Cavour Comune Milano Prov. MI Cap. 20121
Documento di identificazione Carta d’identità n. AK755139
Data di rilascio 1/6/2008 Autorità e luogo di rilascio Comune di Milano
Attività lavorativa svolta Insegnante
Descrizione della prestazione fornita – Valore dell'oggetto della prestazione (se determinabile):
Redazione del contratto di locazione canone semestrale euro 15.600
Milano 16/5/2013
Verdi Maria
Mario Bianchi
INFORMATIVA PRIVACY PER IL CONDUTTORE
INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
ai sensi e per gli effetti dell’art. 13, D.Lgs. n. 196/2003
In osservanza di quanto previsto dal D.Lgs. n. 196/2003, si forniscono le dovute informazioni in
ordine alle finalità e modalità di trattamento dei Suoi dati personali, all’ambito di comunicazione
e diffusione degli stessi, alla natura dei dati in possesso dello Studio e del loro conferimento.
Finalità del trattamento
La informiamo che i dati raccolti saranno trattati al fine dell’adempimento degli obblighi previsti
dalla vigente normativa “antiriciclaggio”.
Modalità del trattamento
Il trattamento sarà effettuato con l’ausilio dei moderni sistemi informatici e ad opera di soggetti
appositamente incaricati.
Ambito di comunicazione e diffusione
Detti dati potranno essere comunicati agli organi preposti alle verifiche ed ai controlli circa la
regolarità degli adempimenti di cui alla finalità sopra menzionata ed in particolare all’Unità di
Informazione Finanziaria.
Capitolo IV – Gli adempimenti: la conservazione e la registrazione dei dati
152
L’interessato potrà far valere i suoi diritti come espressi dagli artt. 7, 8, 9 e 10, D.Lgs. n.
196/2003, rivolgendosi al titolare (oppure al responsabile se nominato) del trattamento.
Titolare del trattamento è il dott. Bianchi Mario, elettivamente domiciliato presso la sede di
questo Studio.
TRENTO, li 22/10/2013
Firma Nicola Rossi
SCHEDA IDENTIFICAZIONE DEL CONDUTTORE
SCHEDA DATI IDENTIFICAZIONE DIRETTA DEL CLIENTE
(D.Lgs. n. 231/2007)
Codice identificativo cliente (n. progressivo) 002767 Sesso M
Cognome/Nome Nicola Rossi
Comune di nascita Stato estero Riva del Garda Prov. TN Data di nascita 14/03/1961
Codice fiscale RSSCST61C14H612I P.IVA ………………………….
Indirizzo via Garibaldi Comune Rovereto Prov. TN Cap. 38068
Documento di identificazione Carta d’identità n. AK755139
Data di rilascio 1/6/2008 Autorità e luogo di rilascio Comune di Rovereto
Attività lavorativa svolta Commerciante
In base ai dati in possesso, si compilerà la scheda di valutazione rischio proposta dal CNDCEC,
come di seguito riportato.
Descrizione della prestazione fornita – Valore dell'oggetto della prestazione (se determinabile):
Redazione del contratto di locazione canone semestrale euro 15.600
……………………………………..€………………………….
……………………………………..€………………………….
Milano 16/5/2013
Rossi Nicola Mario Verdi
Capitolo IV – Gli adempimenti: la conservazione e la registrazione dei dati
153
IDENTIFICAZIONE DEL TITOLARE EFFETTIVO
Sia il locatore che il conduttore dovranno rilasciare apposita attestazione nella quale comunicano
di agire in proprio e per proprio conto. Solo in tal modo, infatti, sarà possibile escludere la presenza
di un titolare effettivo.
Aspetti connessi al cliente (Verdi Maria)
A. Aspetti connessi al cliente Livello di rischio
a.1. Natura giuridica
Ditta individuale
Associazione professionale
Società di persone
Società di capitali
Trust
Società fiduciaria
Altro 1
Totale a.1. 1
a.2. Prevalente attività svolta
Operazioni “normali” 1
Operazioni di particolare rilevanza
Operazioni “anomale”
Totale a.2. 1
a.3. Comportamento tenuto al momento dell’operazione
Nella norma (cliente collaborativo/trasparente) 1
Fuori della norma (cliente reticente/poco
trasparente)
Totale a.3. 1
a.4. Area geografica di residenza
Italia 1
Paesi UE
Paesi extra UE
Territori off shore
Totale a.4. 1
TOTALE PUNTEGGIO (A) 4 (rischio legato al cliente = basso)
Capitolo IV – Gli adempimenti: la conservazione e la registrazione dei dati
154
Dall’analisi delle tabella in oggetto, si desume che il rischio legato al cliente è basso.
Aspetti connessi al cliente (Rossi Nicola)
A. Aspetti connessi al cliente Livello di rischio
a.1. Natura giuridica
Ditta individuale
Associazione professionale
Società di persone
Società di capitali
Trust
Società fiduciaria
Altro 1
Totale a.1. 1
a.2. Prevalente attività svolta
Operazioni “normali” 1
Operazioni di particolare rilevanza
Operazioni “anomale”
Totale a.2. 1
a.3. Comportamento tenuto al momento dell’operazione
Nella norma (cliente collaborativo/trasparente) 1
Fuori della norma (cliente reticente/poco trasparente)
Totale a.3. 1
a.4. Area geografica di residenza
Italia 1
Paesi UE
Paesi extra UE
Territori off shore
Totale a.4. 1
TOTALE PUNTEGGIO (A) 4 (rischio legato al
cliente = basso)
Dall’analisi della tabella in oggetto, si desume che il rischio legato al cliente è basso.
Capitolo IV – Gli adempimenti: la conservazione e la registrazione dei dati
155
Aspetti connessi all’operazione
B. Aspetti connessi all’operazione Livello di rischio
b.1. Tipologia
Ordinaria 1
Straordinaria
b.2. Modalità di svolgimento
Con banche
Tra soggetti privati 1
b.3. Ammontare
Basso 1
Medio
Alto
b.4. Frequenza e durata
Occasionale 1
Poco frequente
Frequente
b.5. Ragionevolezza
Congrua 1
Non congrua
b.6. Area geografica di destinazione
Italia 1
Paesi UE
Paesi extra UE
Territori off shore
TOTALE PUNTEGGIO (B) 6 (rischio legato all’operazione =
basso)
Dall’analisi delle tabella in oggetto, si desume che il rischio legato all’operazione è basso.
OBBLIGO DI CONSERVAZIONE
Il professionista istituirà un unico fascicolo cartaceo contenente:
scheda identificazione locatore;
Capitolo IV – Gli adempimenti: la conservazione e la registrazione dei dati
156
scheda identificazione conduttore;
copia documenti identificativi e copia codice fiscale locatore;
copia documenti identificativi e copia codice fiscale conduttore;
copia del mandato professionale (in assenza del mandato, eventuale accettazione scritta
da parte di entrambi);
effettuazione della valutazione del rischio (scheda valutazione rischio CNDCEC);
dichiarazione rilasciata dal cliente ai sensi dell’art. 21, D.Lgs. n. 231/2007 (il cliente deve
dichiarare al professionista se agisce per proprio conto o per conto di altri soggetti. In
questo caso dovrà fornire le generalità e gli estremi del documento di riconoscimento
del/dei titolare/i effettivo/i dell’operazione;
ogni altro documento o annotazione che il professionista ritenga opportuno conservare ai
fini della normativa antiriciclaggio.
OBBLIGO DI REGISTRAZIONE
Ai fini del rispetto degli obblighi di registrazione i professionisti devono istituire:
un archivio formato e gestito a mezzo di strumenti informatici o, in alternativa
un registro della clientela ai fini antiriciclaggio nel quale conservare i dati identificativi del
cliente.
Nel caso prospettato è necessario registrare i dati di entrambi i clienti.
CASO: TENUTA DELLA CONTABILITÀ E SEGNALAZIONE OPERAZIONI SOSPETTE
Il signor Rossi Mario nato a Milano il 5 marzo 1975, residente in Milano via Roma n. 8 (codice
fiscale RSSMRA75C05F205R) si rivolge al Commercialista dott. Bianchi Mario per affidargli
l’incarico della tenuta della contabilità del suo ristorante sito in Milano, via Venezia n. 12.
Il signor Rossi giornalmente emette più scontrini di quelli che in realtà sono i clienti del ristorante e
incassa questi corrispettivi utilizzando “denaro illecito”; in questo modo tale denaro viene ripulito e
potrà essere versato sul conto bancario.
L’attività di ristorazione in questione rappresenta un sistema per riciclare denaro attraverso
l’aumento dei corrispettivi incassati. Nell’esempio proposto si vedrà come, nonostante dalla prima
verifica emerga un profilo del cliente e dell’operazione a basso rischio, effettuando una verifica
Capitolo IV – Gli adempimenti: la conservazione e la registrazione dei dati
157
periodica emergano invece dei dati contabili che portano il professionista ad effettuare la
segnalazione per operazione sospetta.
IDENTIFICAZIONE DEL CLIENTE
La prima fase, come noto, consiste nell’identificazione del cliente.
INFORMATIVA PRIVACY
INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO
DEI DATI PERSONALI
ai sensi e per gli effetti dell’art. 13, D.Lgs. n. 196/2003
In osservanza di quanto previsto dal D.Lgs. n. 196/2003, si forniscono le dovute
informazioni in ordine alle finalità e modalità di trattamento dei Suoi dati personali,
all’ambito di comunicazione e diffusione degli stessi, alla natura dei dati in possesso dello
Studio e del loro conferimento.
Finalità del trattamento
La informiamo che i dati raccolti saranno trattati al fine dell’adempimento degli obblighi
previsti dalla vigente normativa “antiriciclaggio”.
Modalità del trattamento
Il trattamento sarà effettuato con l’ausilio dei moderni sistemi informatici e ad opera di
soggetti appositamente incaricati.
Ambito di comunicazione e diffusione
Detti dati potranno essere comunicati agli organi preposti alle verifiche ed ai controlli circa
la regolarità degli adempimenti di cui alla finalità sopra menzionata ed in particolare
all’Unità di Informazione Finanziaria.
L’interessato potrà far valere i suoi diritti come espressi dagli artt. 7, 8, 9 e 10, D.Lgs. n.
196/2003, rivolgendosi al titolare (oppure al responsabile se nominato) del trattamento.
Titolare del trattamento è il dott. Mario Bianchi, elettivamente domiciliato presso la sede di
questo Studio.
Milano, li 5/1/2013
Firma Rossi Mario
Capitolo IV – Gli adempimenti: la conservazione e la registrazione dei dati
158
SCHEDA IDENTIFICAZIONE DEL CLIENTE
SCHEDA DATI IDENTIFICAZIONE DIRETTA DEL CLIENTE
(D.Lgs. n. 231/2007)
Codice identificativo cliente (n. progressivo) 002767 Sesso M
Cognome/Nome Rossi Mario
Comune di nascita Stato estero Milano Data di nascita 3/5/1975
Codice fiscale RSSMRA75C05F205R P.IVA …………………….
Indirizzo Via Venezia 12 Milano Prov. MI Cap. 20100
Documento di identificazione Carta d’identità n. AI4122459
Data di rilascio 7/5/2009 Autorità e luogo di rilascio Comune di Milano
Attività lavorativa svolta Ristoratore
Descrizione della prestazione fornita – Valore dell'oggetto della prestazione (se
determinabile):
Consulenza contabile e fiscale
VALORE
X INDETERMINATO O NON DETERMINABILE
EURO .....................................................
Milano 5/1/2013
Rossi Mario Mario Verdi
(Firma cliente) (Firma soggetto che provvede all'identificazione)
IDENTIFICAZIONE TITOLARE EFFETTIVO
Il cliente dovrà compilare la scheda di identificazione del titolare effettivo dichiarando che
agisce in proprio e per proprio conto. Solo in tal modo sarà possibile escludere che il cliente
agisca per conto di un’altra persona fisica titolare effettivo.
Se il cliente agisce in proprio e per proprio conto non c’è un titolare effettivo.
Capitolo IV – Gli adempimenti: la conservazione e la registrazione dei dati
159
VALUTAZIONE DEL RISCHIO
In base ai dati in possesso si compilerà la scheda di valutazione rischio proposta dal
CNDCEC, come di seguito riportato.
Aspetti connessi al cliente
A. Aspetti connessi al cliente Livello di rischio
a.1. Natura giuridica
Ditta individuale 2
Associazione professionale
Società di persone
Società di capitali
Trust
Società fiduciaria
Altro
Totale a.1. 2
a.2. Prevalente attività svolta
Operazioni “normali” 2
Operazioni di particolare rilevanza
Operazioni “anomale”
Totale a.2. 2
a.3. Comportamento tenuto al momento dell’operazione
Nella norma (cliente collaborativo/trasparente) 2
Fuori della norma (cliente reticente/poco
trasparente)
Totale a.3. 2
a.4. Area geografica di residenza
Italia 2
Paesi UE
Paesi extra UE
Territori off shore
Totale a.4. 2
TOTALE PUNTEGGIO (A) 8 (rischio legato al cliente = basso)
Capitolo IV – Gli adempimenti: la conservazione e la registrazione dei dati
160
Dall’analisi della tabella in oggetto si desume che il rischio legato al cliente è basso.
Aspetti connessi all’operazione (non compilata in quanto trattasi di prestazione avente a
oggetto la tenuta della contabilità).
B. Aspetti connessi all’operazione Livello di rischio
b.1. Tipologia
Ordinaria
Straordinaria
b.2. Modalità di svolgimento
Con banche
Tra soggetti privati
b.3. Ammontare
Basso
Medio
Alto
b.4. Frequenza e durata
Occasionale
Poco frequente
Frequente
b.5. Ragionevolezza
Congrua
Non congrua
b.6. Area geografica di destinazione
Italia
Paesi UE
Paesi extra UE
Territori off shore
TOTALE PUNTEGGIO (B)
Capitolo IV – Gli adempimenti: la conservazione e la registrazione dei dati
161
C. Rischio totale di riciclaggio/finanziamento del terrorismo
Totale punteggio A 8
Totale punteggio B (non compilata) ……
TOTALE COMPLESSIVO (C) 8
Dall’analisi della tabella in oggetto si desume che il rischio di riciclaggio è basso.
OBBLIGO DI CONSERVAZIONE
Il professionista istituirà un unico fascicolo cartaceo contenente i seguenti documenti:
fotocopia codice fiscale;
fotocopia documento di identità del cliente;
fotocopia partita Iva;
visura camerale (consigliata per le ditte individuali, obbligatoria per i soggetti diversi da
persona fisica per verificare il soggetto o i soggetti che hanno il potere di rappresentanza);
verbale CdA di nomina;
scheda di identificazione del cliente;
dichiarazione rilasciata dal cliente ai sensi dell’art. 21, D.Lgs. n. 231/2007 (il cliente deve
dichiarare al professionista se agisce per proprio conto o per conto di altri soggetti. In
questo caso dovrà fornire le generalità e gli estremi del documento di riconoscimento
del/dei titolare/i effettivo/i dell’operazione);
copia del mandato professionale (in caso di conferimento verbale dell’incarico, é
consigliabile l’accettazione scritta per individuare la data d’inizio e l’oggetto della
prestazione professionale);
ogni altro documento o annotazione che il professionista ritenga opportuno conservare ai
fini della normativa antiriciclaggio.
OBBLIGHI DI REGISTRAZIONE
Istituito il fascicolo, il professionista o un dipendente/collaboratore appositamente delegato per
iscritto, provvederà a riportare i dati del cliente e della prestazione professionale richiesta
nell’Archivio unico informatico o nel registro cartaceo della clientela.
Capitolo IV – Gli adempimenti: la conservazione e la registrazione dei dati
162
CONTROLLO COSTANTE
Da un bilancio intermedio effettuato dal commercialista, il ristorante del signor Rossi presenta la
seguente situazione.
CONTO ECONOMICO
Valore della produzione
Ricavi delle vendite e prestazioni 500.000
Totale valore della produzione 500.000
Costi della produzione
per materie prime 38.800
per servizi 500
…………………
Per personale 12.000
Totale costi 51.300
Differenza 448.700
Come si può notare, il bilancio in oggetto presenta elevati ricavi (€ 500.000,00) derivanti
dall’attività tipica (A.1) a fronte di costi legati alla produzione estremamente bassi (€ 38.800,00 + €
12.000,00 + € 500,00 = € 51.300,00).
Da ciò il commercialista potrebbe ipotizzare che i ricavi così alti rispetto ai costi bassi siano il
risultato di:
operazioni di riciclaggio di denaro;
acquisti di merce e pagamento dei dipendenti in “nero”;
oppure, più semplicemente, che il contribuente non abbia consegnato al professionista
delle fatture d’acquisto.
SEGNALAZIONE OPERAZIONE SOSPETTA
Il cliente viene quindi contattato ma non fornisce spiegazioni esaustive nè documentazione
aggiuntiva.
A questo punto il commercialista:
effettua la segnalazione per operazione sospetta;
recede dal contratto di gestione della contabilità che ha con il cliente.
Capitolo IV – Gli adempimenti: la conservazione e la registrazione dei dati
163
Le segnalazioni trasmesse agli ordini professionali saranno inviate tempestivamente all’UIF,
omettendo i dati di colui che si è occupato della segnalazione sospetta per garantire la
riservatezza del segnalatore.
L’invio della segnalazione avviene, dal 16 maggio 2011, esclusivamente in via telematica.
4.4. Le risposte ai quesiti più frequenti
IL PASSAGGIO ALL’ARCHIVIO UNICO INFORMATICO
… Finora ho adempiuto agli obblighi di registrazione ricorrendo al registro cartaceo. A causa
del numero dei clienti e in considerazione degli ottimi prodotti presenti sul mercato, ho deciso di
passare alla modalità informatica. Quale procedura devo seguire per il passaggio?
… Con specifico riferimento al passaggio dal registro cartaceo all’archivio informatico, è
necessario:
- conservare in ogni caso il registro cartaceo della clientela per eventuali consultazioni,
ricerche e verifiche;
- fissare una data di passaggio, in modo che tutte le registrazioni antecedenti a tale data siano
sul cartaceo e quelle successive nell’archivio informatico.
Il MEF è recentemente tornato a soffermarsi sul cambiamento di archivio, chiarendo che:
per le operazioni che hanno già avuto compiuta esecuzione, non sussiste l'obbligo di
trascrizione sul nuovo archivio;
con riferimento alle prestazioni in itinere alla data di variazione dell'archivio, è necessario
trascrivere nel «nuovo» archivio tutti i dati necessari all'adempimento dell'obbligo di
adeguata verifica (compresi quelli identificativi del cliente) nonché quelli attinenti
all'operazione e alla prestazione professionale. In questo modo sarà possibile annotare
eventuali aggiornamenti e/o modificazioni senza soluzione di continuità.
TENUTA DEL FASCICOLO IN MODALITÀ INFORMATICA
… Ho sempre preferito avere un apposito fascicolo della clientela ai fini dell’antiriciclaggio,
evitando di integrare il fascicolo del cliente normalmente tenuto in studio. Tale soluzione mi
sembra possa agevolarmi in fase di controlli, al fine di non produrre documenti non richiesti.
Tuttavia, ad oggi, mi trovo con moltissimi documenti cartacei in archivio, per cui vorrei passare
Capitolo IV – Gli adempimenti: la conservazione e la registrazione dei dati
164
alle modalità informatiche. Risulta possibile tenere il fascicolo del cliente in modalità
informatiche?
… Si condivide appieno quanto espresso in tema di formazione di un apposito fascicolo per la
clientela ai fini dell’antiriciclaggio.
Con riferimento al quesito, invece, si chiarisce che è possibile ricorrere alla tenuta informatica del
fascicolo della clientela.
Tuttavia, nel caso in cui il professionista opti per la gestione del fascicolo della clientela mediante
supporto informatico, lo stesso dovrà:
- scansionare i documenti e convertirli in file pdf (assolutamente consigliabile il formato
PDF/A);
- apporre la firma digitale se ritenuto necessario. Si ricorda infatti che un semplice documento
può essere archiviato anche senza firma digitale, ma nel caso di contratti o di altri documenti
ai quali si voglia dare validità probatoria in giudizio è necessario apporre la firma digitale;
- apporre eventualmente la marca temporale nel caso in cui sia necessario dare data certa al
documento.
IL PROFESSIONISTA CHE OPERA IN PIÙ SEDI
… Sono un dottore commercialista e ho due studi, uno a Roma e l’altro a Milano.
È possibile istituire più registi della clientela (uno per ogni sede) o è necessario averne uno solo?
… Sebbene il registro della clientela sia unico per ogni professionista, si ritiene possibile istituire
più di un registro, uno per ogni sede.
LO STUDIO ASSOCIATO
… Siamo due professionisti e svolgiamo la nostra attività in forma associata.
Possiamo tenere un solo registro della clientela o è necessario che ognuno di noi si doti di un
proprio registro?
… Con riferimento al quesito prospettato si ritiene che, nel caso in cui l’attività sia svolta in forma
associata, è possibile avere un solo archivio, a condizione che sia indicato, per ogni prestazione, il
professionista responsabile (Provvedimento dell’allora Ufficio Italiano Cambi del 24 febbraio
2006).
Capitolo IV – Gli adempimenti: la conservazione e la registrazione dei dati
165
Si ricorda invece che, nel caso in cui si decida di avere più registri, uno per ogni professionista e la
prestazione è effettuata congiuntamente con altri professionisti, ognuno provvederà ad effettuare
la registrazione dei dati del cliente.
IL RINNOVO TACITO
… Generalmente concordo con i miei clienti degli incarichi annuali con rinnovo tacito alla
scadenza.
Allo scadere del termine annuale devo procedere nuovamente all’adeguata verifica della
clientela? Devo registrare il nuovo incarico?
… In questo caso non è necessario provvedere nuovamente alla registrazione, così come chiarito
dall’UIC il 20 novembre 2006.
IL RINNOVO TACITO
… Dal gennaio 2011 il sottoscritto svolge attività di consulenza contabile e fiscale per la società
Alfa Srl. Nel rispetto degli obblighi antiriciclaggio ho quindi provveduto all’adeguata verifica della
clientela, alla conservazione e alla registrazione dei dati.
In data 31 ottobre l’Amministratore unico (legale rappresentante) della Alfa Srl è variato. Quali
sono gli adempimenti da porre in essere ai fini della disciplina antiriciclaggio?
… Il quesito formulato, per quanto ricorrente nella pratica, genera qualche dubbio.
In alcuni studi, infatti, non si ritiene necessario procedere ad alcuna registrazione sul registro della
clientela, mentre si procede ad effettuare nuovamente l’adeguata verifica della clientela. Vi sono
tuttavia alcuni studi che ritengono necessaria anche la registrazione dei dati, mentre tralasciano
l’obbligo di effettuare una nuova identificazione.
In altri, infine, l’evento è completamente ignorato.
Come noto, la disciplina antiriciclaggio impone di identificare il cliente, il titolare effettivo, e
ottenere informazioni sullo scopo e la natura del rapporto continuativo o della prestazione
professionale (adeguata verifica)
L’art. 19 del D.Lgs. 231/2007 impone, in sede di identificazione del cliente di verificare “l'effettiva
esistenza del potere di rappresentanza” e richiede di acquisire “le informazioni necessarie per
Capitolo IV – Gli adempimenti: la conservazione e la registrazione dei dati
166
individuare e verificare l'identità dei relativi rappresentanti delegati alla firma per l'operazione da
svolgere”.
È inoltre da rilevare che, sempre in tema di adeguata verifica della clientela, è richiesto dall’art. 19
di tenere “aggiornati i documenti, i dati o le informazioni detenute”.
Si ritiene pertanto che, nel caso prospettato, il consulente sarà tenuto ad aggiornare i dati in suo
possesso, provvedendo ad effettuare una nuova identificazione del cliente.
Con riferimento al titolare effettivo, non essendo variati i soci, non vi è obbligo di identificare i
nuovi titolari effettivi. Tuttavia potrebbe essere utile chiedere anche al nuovo legale rappresentante
di indicare i titolari effettivi, sottoscrivendo apposita dichiarazione.
Si ricorda altresì che la valutazione del rischio deve essere compiuta costantemente dal
professionista, e non solo in occasione del conferimento dell’incarico.
Essendo variato il legale rappresentante, sarà necessario, in primo luogo, aggiornare il fascicolo
della clientela, inserendo il documento o gli estremi del documento del nuovo amministratore.
Oltre al nuovo documento dovrà inoltre essere inoltre inserito il verbale di nomina e/o una visura
camerale aggiornata (che dimostrino il suo potere di rappresentanza).
Ai sensi dell’art. 38 del D.Lgs. 231/2007 si ritiene altresì necessario procedere alla registrazione
della variazione intervenuta nell’archivio informatico.
Sarà quindi necessario variare i dati anagrafici del legale rappresentante, senza ovviamente
cancellare quelli del precedente.
Come chiarisce infatti l’articolo in oggetto “le informazioni ... sono registrate tempestivamente e,
comunque, non oltre il trentesimo giorno successivo al compimento dell'operazione ovvero
all'apertura, alla variazione e alla chiusura del rapporto continuativo ovvero all’accettazione
dell’incarico professionale, all’eventuale conoscenza successiva di ulteriori informazioni, o al
termine della prestazione professionale”.
Anche con riferimento al registro della clientela si ritiene necessario procedere alla registrazione,
in quanto sono variati i dati identificativi del cliente.
Tale conclusione, tuttavia, non è scontata, in quanto ben potrebbe ritenersi che i dati relativi alla
società, che è il cliente, non siano variati, e, nel pieno rispetto del dettato dell’art. 38 D.Lgs.
231/2007 si può decidere di non effettuare un’altra registrazione ma conservare soltanto i nuovi
dati del legale rappresentante nel fascicolo della clientela.
Capitolo IV – Gli adempimenti: la conservazione e la registrazione dei dati
167
Con il caso prospettato, aldilà di quelle che possono essere le risposte fornite, si comprende
effettivamente quanto sia difficile adempiere correttamente agli obblighi antiriciclaggio nella
concreta vita quotidiana di uno studio.
Capitolo V – La segnalazione delle operazioni sospette
168
5. LA SEGNALAZIONE DELLE OPERAZIONI SOSPETTE
5.1. La segnalazione delle operazioni sospette L’art. 41 del D.Lgs. 231/2007 impone ai professionisti di inviare una segnalazione alla UIF quando
sanno, sospettano o hanno motivi ragionevoli per sospettare che siano in corso o che siano state
compiute o tentate operazioni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo.
L’obbligo di segnalazione non richiede alcuna forma di attività investigativa da parte
del professionista, in quanto l’art. 41 espressamente stabilisce che le segnalazioni
devono essere effettuate sulla base degli “elementi a disposizione dei segnalanti,
acquisiti nell'ambito dell'attività svolta ovvero a seguito del conferimento di un incarico”.
Si ricorda, per completezza di esposizione, che si parla di riciclaggio, ai sensi del D.Lgs. 231/2007,
allorquando vengano poste in essere, intenzionalmente, le seguenti azioni:
a) la conversione o il trasferimento di beni, effettuati essendo a conoscenza che essi
provengono da un'attività criminosa o da una partecipazione a tale attività, allo scopo di
occultare o dissimulare l'origine illecita dei beni medesimi o di aiutare chiunque sia
coinvolto in tale attività a sottrarsi alle conseguenze giuridiche delle proprie azioni;
b) l'occultamento o la dissimulazione della reale natura, provenienza, ubicazione,
disposizione, movimento, proprietà dei beni o dei diritti sugli stessi, effettuati essendo a
conoscenza che tali beni provengono da un'attività criminosa o da una partecipazione a
tale attività;
c) l'acquisto, la detenzione o l'utilizzazione di beni essendo a conoscenza, al momento della
loro ricezione, che tali beni provengono da un'attività criminosa o da una partecipazione a
tale attività;
d) la partecipazione ad uno degli atti di cui alle lettere precedenti, l'associazione per
commettere tale atto, il tentativo di perpetrarlo, il fatto di aiutare, istigare o consigliare
qualcuno a commetterlo o il fatto di agevolarne l'esecuzione.
SEGNALAZIONE OPERAZIONE SOSPETTA
SOLO SE EMERGONO PROFILI DI RISCHIO DI RICICLAGGIO O DI
FINANZIAMENTO AL TERRORISMO
Capitolo V – La segnalazione delle operazioni sospette
169
ATTIVITÀ CRIMINOSA + RIUTILIZZAZIONE DEI PROVENTI = RICICLAGGIO
Rappresenterebbe un grave errore ritenere oggetto di segnalazione qualsiasi
operazione anomala. Un’operazione anomala, infatti, di per sé non deve essere
automaticamente connessa al fenomeno del riciclaggio di denaro.
Le operazioni di riciclaggio rilevanti ai fini dell’obbligo di segnalazione possono essere:
L’obbligo di segnalazione non va confuso con l’adempimento relativo alla comunicazione al
Ministero dell’Economia e delle Finanze nei casi di individuazione di infrazioni sul contante e sugli
altri mezzi di pagamento di cui all’art. 49 del decreto 231/2007, di cui i destinatari hanno notizia
per ragioni d’ufficio.
L’obbligo di segnalazione non è condizionato a limiti quantitativi, sicché sussiste
anche con riferimento ad operazioni al di sotto della soglia di 15 mila euro prevista per
l’adempimento dell’obbligo di adeguata verifica della clientela.
TEMPISTICA DELLA SEGNALAZIONE
“Le segnalazioni sono effettuate senza ritardo, ove possibile prima di eseguire l'operazione,
appena il soggetto tenuto alla segnalazione viene a conoscenza degli elementi di sospetto” (art.
41, comma 4).
Operazioni di
riciclaggio
o finanziamento al terrorismo
OBBLIGO DI
SEGNALAZIONE
compiute
sospettate
conosciute
tentate
Comunicazione infrazioni in materia
di circolazione del contante
Segnalazione operazione
sospetta
Capitolo V – La segnalazione delle operazioni sospette
170
Non appena venuto a conoscenza degli elementi di sospetto, il professionista deve procedere ad
effettuare la segnalazione senza ritardo, ove possibile prima di eseguire l’operazione, così come
stabilito dall’art. 41, comma 4 del D.Lgs. 231/2007.
Pertanto, non è previsto un vero e proprio termine.
L’UIF è recentemente tornato a chiarire la portata delle disposizioni in tema di obblighi di
segnalazione delle operazioni sospette, ribadendo che prevedere un termine di prescrizione per
l’obbligo di segnalazione delle operazioni sospette sarebbe fuorviante.
È comunque da ricordare come, sotto il profilo sanzionatorio, in base alla legge n. 689 del 1981, il
diritto alla riscossione della sanzione pecuniaria per omessa segnalazione di operazioni sospette
si prescriva in cinque anni dal giorno della violazione, salvo eventuali interruzioni, così come
regolate dal nostro Codice civile.
In considerazione delle elevatissime sanzioni previste (dall’1 al 40 % dell’importo dell’operazione
non segnalata) molte perplessità erano infatti sorte con riferimento alle operazioni segnalate a
distanza di tempo, magari a seguito di un’indagine penale o alla luce di verifiche ispettive. Più
precisamente non era chiaro se la segnalazione stessa fosse da ritenersi tardiva oppure omessa.
Per tale motivo è stato richiesto alla UIF se vi fosse un termine di prescrizione all’obbligo di
segnalazione delle operazioni sospette.
La Uif ha tuttavia ritenuto fuorviante la fissazione di qualsiasi termine.
Contestualmente è stato però ribadito un importante concetto: il professionista è tenuto ad
astenersi dal compiere l’operazione finché non ha effettuato la segnalazione.
I CHIARIMENTI DELL’UIF E I DUBBI DELL’IRDCEC
Riportiamo di seguito quanto recentemente chiarito dall’UIF rispondendo alla stampa
specializzata.
Esiste un termine di prescrizione dell’obbligo di segnalazione di operazioni sospette?
R. La normativa in materia di segnalazioni di operazioni sospette è volta ad assicurare che i
segnalanti portino con la massima tempestività all’attenzione della Uif eventuali operazioni sospette.
L’art. 41, comma 4, del decreto legislativo n. 231 del 2007 dispone, in particolare, che le segnalazioni
devono essere effettuate senza ritardo, ove possibile prima di eseguire l’operazione, appena il
soggetto tenuto alla segnalazione viene a conoscenza degli elementi di sospetto. Il successivo
comma 5 stabilisce che i soggetti tenuti all’obbligo di segnalazione si astengono dal compiere
l’operazione finché non hanno effettuato la segnalazione, tranne che detta astensione non sia
possibile tenuto conto della normale operatività, o possa ostacolare le indagini.
Prevedere un termine di prescrizione dell’obbligo di segnalazione di operazione sospetta sarebbe
pertanto fuorviante, attesa la natura stessa di tale obbligo.
Capitolo V – La segnalazione delle operazioni sospette
171
Sotto il profilo sanzionatorio si rileva che, in base alla legge n. 689 del 1981, il diritto alla riscossione
della sanzione pecuniaria per omessa segnalazione di operazioni sospette si prescrive in cinque anni
dal giorno della violazione. Il decorso della prescrizione è suscettibile di interruzione regolata dal
codice civile.
Con la Circolare 36/E dell’IRDCEC si è tuttavia chiarito che tale risposta non ha completamente
risolto i dubbi sulla materia.
PRESUPPOSTI DELLA SEGNALAZIONE
I professionisti devono inviare alla UIF una segnalazione di operazione sospetta quando sanno,
sospettano o hanno motivi ragionevoli per sospettare che siano in corso o che siano state
compiute o tentate operazioni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo.
Ciascuna operazione posta in essere dai clienti precedentemente identificati dovrà essere pertanto
attentamente valutata, al fine di determinare l’effettiva sussistenza di un obbligo di segnalazione.
Per agevolare l’individuazione delle operazioni sospette, su proposta dell’UIF il Ministero della
Giustizia, sentiti gli ordini professionali, ha emanato, con decreto del 16 aprile 2010, appositi
indicatori di anomalia per i professionisti e per i revisori contabili (art. 41, comma 2, lett. b), D.Lgs.
231/2007).
CRITERI PER L’INDIVIDUAZIONE
DELLE OPERAZIONI SOSPETTE
Ai fini dell’assolvimento dell’obbligo di segnalazione, le informazioni rilevanti sono quelle che i
professionisti acquisiscono nell’ambito dell’attività professionale prestata: non è richiesta agli
stessi nessuna ulteriore attività di investigazione.
I professionisti, pertanto, devono valutare le caratteristiche, l’entità, la natura dell'operazione e
qualsiasi altra circostanza conosciuta in ragione delle funzioni esercitate, tenuto conto anche
della capacità economica e dell'attività svolta dal soggetto cui è riferita.
Criteri per l’individuazione
delle operazioni sospette
Oggettivi: caratteristiche, entità, natura dell'operazione
Soggettivi: capacità economica e dell'attività svolta dal soggetto
Capitolo V – La segnalazione delle operazioni sospette
172
Il provvedimento dell’Ufficio italiano Cambi del 24 febbraio 2006 suggerisce alcuni criteri
generali, ai quali il professionista deve attenersi nell’individuazione delle operazioni sospette.
Nell’individuazione delle operazioni sospette i professionisti devono avere riguardo ai seguenti
criteri generali:
il coinvolgimento di soggetti costituiti, operanti o insediati in Paesi caratterizzati da regimi
privilegiati sotto il profilo fiscale o del segreto bancario ovvero in Paesi indicati dal GAFI
come non cooperativi;
le operazioni prospettate o effettuate a condizioni o valori palesemente diversi da quelli di
mercato. I valori espressi in misura superiore al valore risultante applicando sistemi
tabellari e coefficienti di moltiplicazione previsti dalla legge, non costituiscono in sé valori
palesemente diversi da quelli di mercato;
le operazioni che appaiono incongrue rispetto alle finalità dichiarate;
l’esistenza di ingiustificate incongruenze rispetto alle caratteristiche soggettive del cliente
e alla sua normale operatività, sia sotto il profilo quantitativo, sia sotto quello degli atti
giuridici utilizzati;
il ricorso ingiustificato a tecniche di frazionamento delle operazioni;
l’ingiustificata interposizione di soggetti terzi;
l’ingiustificato impiego di denaro contante o di mezzi di pagamento non appropriati rispetto
alla prassi comune ed in considerazione della natura dell’operazione;
il comportamento tenuto dai clienti, avuto riguardo tra l’altro alla reticenza nel fornire
informazioni complete circa l’identità personale, la sede legale o amministrativa, l’identità
degli esponenti aziendali, dei partecipanti al capitale o di altri soggetti interessati (quali
mandanti, fiducianti, disponenti di trust), la questione per la quale si richiede l’intervento del
professionista e le finalità perseguite ovvero l’indicazione di dati palesemente falsi.
Se i criteri sopra richiamati rappresentano il “quadro generale”, il professionista, nel valutare gli
eventuali profili di sospetto delle operazioni di riciclaggio e di finanziamento al terrorismo, deve
tener conto anche degli indicatori di anomalia emanati dal Ministero della Giustizia il 16 aprile
2010.
Gli indicatori non costituiscono un riferimento esaustivo e di per sé sufficiente per l’individuazione
delle operazioni da segnalare.
Indicatori di anomalia
Rappresentano un “ausilio operativo” per il professionista
Non sono un’elencazione tassativa!
Capitolo V – La segnalazione delle operazioni sospette
173
Di conseguenza:
a) l'impossibilità di ricondurre operazioni o comportamenti della clientela ad uno o più degli
indicatori di anomalia può non essere sufficiente ad escludere che l'operazione sia
sospetta. I professionisti valutano pertanto con la massima attenzione ulteriori
comportamenti e caratteristiche dell'operazione che, sebbene non descritti negli indicatori,
rilevino in concreto profili di sospetto;
b) la mera ricorrenza di operazioni o comportamenti descritti in uno o più indicatori di
anomalia non è motivo di per sé sufficiente per l'individuazione e la segnalazione di
operazioni sospette, per le quali è necessario valutare in concreto la rilevanza dei
comportamenti della clientela.
Per una corretta individuazione e segnalazione di operazioni sospette:
1 Se il comportamento tenuto dal cliente è richiamato da un indicatore di anomalia ciò non
significa che l’operazione sia sospetta e quindi da segnalare. Quello che conta è il caso
concreto!
2 Se il comportamento tenuto dal cliente non può essere ricondotto ad alcun indicatore di
anomalia, ciò non significa che l’operazione non vada segnalata, se in concreto, il
professionista ha motivo di sospettare!
Gli indicatori di anomalia possono essere ricompresi nelle seguenti sei macro-classi:
A. indicatori di anomalia connessi al cliente;
B. indicatori di anomalia connessi alle modalità di esecuzione delle prestazioni professionali;
C. indicatori di anomalia relativi alle modalità di pagamento dell’operazione;
D. indicatori di anomalia relativi alla costituzione e all’amministrazione di imprese, società,
trust ed enti analoghi;
E. indicatori di anomalia relativi ad operazioni aventi a oggetto beni immobili o mobili
registrati;
F. indicatori di anomalia relativi ad operazioni contabili e finanziarie.
A. Indicatori di anomalia connessi al cliente
1. Il cliente fornisce informazioni palesemente inesatte o incomplete ovvero false riguardo: la
propria identità e quella dell’eventuale titolare effettivo; lo scopo e la natura della prestazione
richiesta; l’attività esercitata ovvero la situazione finanziaria, economica e/o patrimoniale propria
Capitolo V – La segnalazione delle operazioni sospette
174
e/o dell’eventuale gruppo di appartenenza; il potere di rappresentanza, l’identità dei delegati alla
firma, la struttura di proprietà o di controllo.
1.1. Il cliente utilizza documenti identificativi che sembrano contraffatti.
2. Il cliente si mostra riluttante a fornire ovvero rifiuta di fornire informazioni, dati e documenti
comunemente acquisiti per l’esecuzione dell’operazione ovvero per il regolamento delle
prestazioni.
2.1. Il cliente, all’atto di esibire documenti di identità ovvero alla richiesta di fornire informazioni
sull’operazione o sulla prestazione, rinuncia immotivatamente ad eseguirla.
2.2. Il cliente rifiuta di fornire indicazioni sulle modalità di pagamento.
3. Il cliente mostra una inusuale familiarità con i presidi previsti dalla normativa in tema di
adeguata verifica della clientela, di registrazione dei dati e di segnalazione di operazioni sospette,
ovvero pone ripetuti quesiti in ordine alle modalità di applicazione di tali presidi.
4. Il cliente dimostra di non avere adeguata conoscenza della natura, dell’oggetto o dello scopo
della prestazione professionale richiesta, suscitando il dubbio che egli possa occultare di agire con
finalità illecite per conto di un terzo.
4.1. Il cliente è accompagnato da altre persone - il cui ruolo non è stato accertato in occasione di
contatti con il professionista - che sembrano avere un interesse diretto in merito alle modalità di
esecuzione della prestazione.
5. Il cliente effettua operazioni di importo significativo ed è noto per essere stato sottoposto a
procedimento penale, a misure di prevenzione o a provvedimenti di sequestro, ovvero è
notoriamente contiguo (ad esempio familiare) a soggetti sottoposti a procedimento penale, a
misure di prevenzione o a provvedimenti di sequestro, ovvero effettua operazioni con controparti
note per essere state sottoposte a procedimenti penali, a misure di prevenzione o a provvedimenti
di sequestro.
6. Il cliente è censito, è notoriamente contiguo (ad esempio familiare) a soggetti censiti ovvero
richiede di effettuare operazioni con controparti censite nelle liste delle persone o degli enti attivi
nel finanziamento del terrorismo.
7. Il cliente opera in Paesi con regime antiriciclaggio non equivalente a quello dei paesi della
Comunità Europea e richiede ovvero pone in essere le seguenti operazioni, senza fornire
ragionevoli motivi legati alla attività esercitata, al gruppo di appartenenza o a particolari condizioni
adeguatamente documentate:
costituzione o trasferimento, nei predetti paesi, di diritti reali su beni immobili;
conferimento per la costituzione o l’aumento di capitale, soprattutto se effettuato per
importi consistenti, di società che hanno sede legale nei predetti paesi;
utilizzo, in qualità di soci, di imprese costituite in regime di trust nei predetti paesi;
Capitolo V – La segnalazione delle operazioni sospette
175
trasferimento di partecipazioni o di diritti su quote o azioni, o su altri strumenti finanziari
che danno diritto di acquisire tali partecipazioni o diritti, qualora venga interposto un
soggetto estero con apparenti finalità di dissimulazione;
ricezione e/o trasferimento di fondi.
B. Indicatori di anomalia connessi alle modalità di esecuzione delle prestazioni professionali
8. Richiesta di prestazioni professionali o del compimento di operazioni aventi oggetto ovvero
scopo non compatibile con il profilo economico-patrimoniale o con l’attività del cliente ovvero con
il profilo economico patrimoniale o con l’attività dell’eventuale gruppo societario cui lo stesso
appartiene.
8.1. Consulenza per l’organizzazione di operazioni finanziarie non coerenti con l’attività
commerciale sottostante.
8.2. Prestazioni richieste da organismi non lucrativi per finalità non compatibili con quelle
dichiarate o comunque proprie dell’ente.
8.3. Richiesta di consulenza per l’effettuazione di operazioni di finanza strutturata sui mercati
internazionali per esigenze legate a un’attività commerciale con l’estero di dimensioni
evidentemente contenute.
8.4. Acquisto di disponibilità a diverso titolo di beni, anche di lusso, di elevato valore, a fronte di un
patrimonio, anche di gruppo, di importo ridotto.
8.5. Frequenti operazioni di acquisizione di partecipazioni o di altri diritti su imprese o aziende, non
giustificate dal profilo economico - patrimoniale o dall’attività del cliente ovvero dell’eventuale
gruppo societario cui lo stesso appartiene o da altri ragionevoli motivi.
8.6. Transazioni finanziarie di notevole importo, specie se richieste da società di recente
costituzione, non giustificate dall’oggetto della società, dall’attività del cliente ovvero dell’eventuale
gruppo societario cui lo stesso appartiene o da altri ragionevoli motivi.
8.7. Acquisto di partecipazioni in imprese con modalità non coerenti con il profilo economico -
patrimoniale o con l’attività esercitata dal cliente ovvero dall’eventuale gruppo societario cui lo
stesso appartiene o da altri ragionevoli motivi.
9. Richiesta di prestazioni professionali con modalità inusuali e palesemente ingiustificate rispetto
al normale svolgimento della professione o dell’attività.
9.1. Richiesta di prestazione professionale a un professionista dislocato in località distante dalla
zona di residenza o dalla sede effettiva dell’attività del cliente in assenza di plausibili ragioni quali,
a mero titolo esemplificativo, la cittadinanza straniera del cliente o del suo gruppo di appartenenza
ovvero la specializzazione specifica del professionista in relazione alla prestazione professionale
richiesta.
Capitolo V – La segnalazione delle operazioni sospette
176
9.2. Ricorso a caselle postali o a indirizzi postali diversi dal domicilio fiscale o professionale,
ovvero ad altre forme di domiciliazione di comodo.
9.3. Frequente rilascio da parte di persone fisiche di deleghe o procure al fine di evitare contatti
diretti con il professionista.
9.4. Frequente richiesta di operazioni per conto di un soggetto terzo in assenza di ragionevoli
motivi legati al tipo di attività esercitata o al rapporto tra le parti o a particolari condizioni
adeguatamente documentate.
10. Richiesta di prestazioni professionali o di compimento di operazioni con configurazione
illogica, specie se economicamente e finanziariamente svantaggiose per il cliente ovvero con
modalità eccessivamente complesse rispetto allo scopo dichiarato.
10.1. Richiesta, in assenza di ragionevoli motivi, di modificare le condizioni e le modalità di
svolgimento della prestazione professionale, specie se le modifiche richieste comportano ulteriori
oneri a carico del cliente.
C. Indicatori di anomalia relativi alle modalità di pagamento dell’operazione
11. Proposta di regolare i pagamenti mediante strumenti del tutto incoerenti rispetto alla prassi
corrente dell’operazione richiesta, in assenza di ragionevoli motivi legati al tipo di attività
esercitata, all’eventuale gruppo societario cui il cliente appartiene o a particolari condizioni
adeguatamente documentate.
11.1. Ricorso per importi rilevanti al contante, a libretti di deposito al portatore ovvero ad altri titoli
al portatore, nonché a valuta estera e all’oro.
11.2. Utilizzo frequente e ingiustificato di moneta elettronica non nominativa, specie se per importi
complessivamente rilevanti.
12. Proposta di regolare i pagamenti secondo modalità tali da suscitare il dubbio che si intenda
ricorrere a tecniche di frazionamento del valore economico dell’operazione, in assenza di
ragionevoli motivi legati all’attività esercitata o a particolari condizioni adeguatamente
documentate.
13. Richiesta, in assenza di ragionevoli motivi, di modificare le modalità di pagamento già
convenute, soprattutto se sono proposti strumenti di pagamento non appropriati alla prassi
comune dell’operazione disposta.
14. Pagamento delle operazioni o delle prestazioni mediante mezzi di pagamento provenienti, a
diverso titolo, da soggetti terzi estranei al rapporto negoziale e non riconducibili al gruppo di
appartenenza del cliente, o comunque non collegati con il cliente, in assenza di ragionevoli motivi.
Capitolo V – La segnalazione delle operazioni sospette
177
D. Indicatori di anomalia relativi alla costituzione e alla amministrazione di imprese, società, trust
ed enti analoghi
15. Richiesta, in assenza di ragionevoli motivi, di prestazioni professionali che, anche mediante
operazioni di natura societaria, hanno lo scopo o l’effetto di dissimulare o di ostacolare
l’identificazione del titolare effettivo dell’attività ovvero di occultare l’origine o la destinazione delle
risorse finanziarie coinvolte.
15.1. Frequenti e ingiustificati cambiamenti nella titolarità o nella denominazione di società e
aziende.
15.2. Costituzione e/o impiego di trust, nel caso in cui si applichi una normativa propria di Paesi
con regime antiriciclaggio non equivalente a quello dei paesi della Comunità europea.
15.3. Costituzione e/o impiego di strutture di gruppo artificiosamente complesse e articolate,
anche in relazione alla distribuzione delle partecipazioni e alla dislocazione all’estero di una più
società.
15.4. Costituzione e/o impiego di società partecipate da incapaci, salvo si tratti di imprese a
conduzione familiare, ovvero conferimento di incarichi di responsabilità in società o enti a persone
palesemente sprovviste delle necessarie capacità.
15.5. Rilascio di procure a gestire, amministrare e/o cedere beni, soprattutto se in un momento
immediatamente successivo all’acquisto del bene ovvero a favore di persone apparentemente non
collegate al delegante.
16. Conferimenti o apporti di capitale in società o altri enti mediante beni in natura per importi
palesemente sproporzionati a quelli di mercato.
E. Indicatori di anomalia relativi ad operazioni aventi a oggetto beni immobili o mobili registrati
17. Acquisto di beni a un prezzo molto elevato rispetto al profilo economico-patrimoniale del
cliente o del gruppo di appartenenza in assenza di ragionevoli motivi o di specifiche esigenze.
18. Acquisto o vendita di beni a un prezzo palesemente sproporzionato rispetto al valore di
mercato degli stessi in assenza di ragionevoli motivi o di specifiche esigenze.
19. Acquisto di beni effettuato con il rilevamento di azioni di società con sede in Paesi con regime
antiriciclaggio non equivalente a quello dei paesi della Comunità europea in assenza di ragionevoli
motivi o di specifiche esigenze.
20. Investimento in beni immobili in assenza di qualsivoglia legame con la località di ubicazione
degli stessi e/o di convenienza economica dell’investimento.
21. Acquisto di beni senza disporre di, ovvero senza acquisire, adeguate informazioni sulla
localizzazione o sullo stato degli stessi, ovvero sull’equità delle condizioni contrattuali.
22. Richiesta di consulenza in merito alla possibilità di acquistare o vendere beni in contanti per
importi molto rilevanti.
Capitolo V – La segnalazione delle operazioni sospette
178
F. Indicatori di anomalia relativi ad operazioni contabili e finanziarie
23. Operazioni contabili aventi come scopo o come effetto quello di occultare disponibilità
finanziarie, soprattutto se per importi rilevanti.
24. Operazioni di investimento di natura finanziaria con caratteri e per importi incoerenti rispetto al
profilo economico-patrimoniale e/o alla attività esercitata dal cliente o dall’eventuale gruppo
societario cui lo stesso appartiene.
25. Operazioni di emissione e/o collocamento di strumenti finanziari, aventi caratteristiche e
importi incoerenti rispetto al profilo economico - patrimoniale e/o all’oggetto della società o
dell’eventuale gruppo societario cui la stessa appartiene.
26. Richiesta di finanziamenti effettuata sulla base di atti, rappresentati anche da titoli o certificati,
talora anche di dubbia autenticità, attestanti l’esistenza di cospicui depositi presso banche
insediate in Paesi con regime antiriciclaggio non equivalente a quello dei paesi della Comunità
europea.
27. Esecuzione, in assenza di giustificati motivi legati all’attività esercitata, di successive
operazioni di apertura e chiusura di conti e di altri rapporti continuativi, soprattutto se in Paesi con
regime antiriciclaggio non equivalente a quello dei paesi della Comunità europea.
28. Utilizzo di conti di soggetti terzi, in particolare di società o enti, per l’impiego di disponibilità
personali del cliente, ovvero utilizzo di conti personali del cliente per l’impiego di disponibilità di
terzi, in particolare di società o enti, tali da suscitare il dubbio che siano perseguiti intenti
dissimulatori.
Nella rilevazione delle eventuali operazioni sospette, i professionisti sono tenuti ad utilizzare
anche gli schemi ed i modelli di comportamenti anomali emanati dall’UIF ai sensi dell’art. 6,
comma 7, lettera b), del decreto legislativo n. 231 del 2007.
Si ricordano le seguenti comunicazioni:
1. COMUNICAZIONE UIF del 24 settembre 2009 - Schemi rappresentativi di comportamenti
anomali ai sensi dell’art. 6, co. 7, lett. b) del D.Lgs. 231/2007. Imprese in crisi e usura;
2. COMUNICAZIONE UIF del 13 ottobre 2009 - Schema rappresentativo di comportamenti
anomali ai sensi dell’art. 6, comma 7, lett. b) del D.Lgs. n. 231 del 2007. Conti dedicati;
3. COMUNICAZIONE UIF del 5 febbraio 2010 - Schema rappresentativo di comportamenti
anomali ai sensi dell’art. 6, comma 7, lett. b) del D.Lgs. n. 231 del 2007. Frodi
informatiche;
4. COMUNICAZIONE UIF del 15 febbraio 2010 - Schemi di comportamenti anomali ai sensi
dell’articolo 6, comma 7, lettera b) del D.Lgs. n. 231 del 2007. Operatività connessa con il
rischio di frode all’Iva intracomunitaria;
Capitolo V – La segnalazione delle operazioni sospette
179
5. COMUNICAZIONE UIF dell’8 luglio 2010 - Schemi di comportamenti anomali ai sensi
dell’articolo 6, comma 7, lettera b) del D.Lgs. n. 231 del 2007. Operatività connessa con
l'abuso di finanziamenti pubblici;
6. COMUNICAZIONE UIF del 17 gennaio 2011 - Schemi rappresentativi di comportamenti
anomali. Operatività connessa con le frodi nell’attività di leasing;
7. COMUNICAZIONE UIF del 9 marzo 2011 - Schemi rappresentativi di comportamenti
anomali. Operatività riconducibile all'usura;
8. COMUNICAZIONE UIF del 16 marzo 2012 - Schemi rappresentativi di comportamenti
anomali. Operatività connessa con il rischio di frodi nell’attività di factoring;
9. COMUNICAZIONE UIF del 23 aprile 2012 - Schemi rappresentativi di comportamenti
anomali. Operatività connessa con le frodi fiscali internazionali e con le frodi nelle
fatturazioni;
10. COMUNICAZIONE UIF dell’11 aprile 2013 - Schemi rappresentativi di comportamenti
anomali. Operatività connessa con il settore dei giochi e delle scommesse;
11. COMUNICAZIONE UIF del 2 dicembre 2013 - Schema rappresentativo di comportamenti
anomali. Operatività connessa con l'anomalo utilizzo di trust.
ANTIRICICLAGGIO E TRUST
I destinatari degli obblighi antiriciclaggio che a vario titolo entrano in rapporto con il trust (sia in
fase d’istituzione, sia in quella di esecuzione) devono prestare particolare attenzione alle
caratteristiche e alle finalità del trust stesso.
Notevole rilievo assumono quindi le fasi di adeguata verifica della clientela e l’individuazione delle
finalità in concreto perseguite, l’identità dei beneficiari e del trustee, nonché le modalità di
esecuzione del trust.
Sono inoltre fondamentali le informazioni desunte dall’atto istitutivo al fine di poter rilevare un
possibile utilizzo distorto del trust e proprio per tale motivo è necessario assicurarsi che sia fornita
l’ultima versione dell’atto istitutivo, in quanto non è infrequente che il medesimo sia oggetto di
successive modifiche.
Altro aspetto rilevante è dato dall’accentramento dei ruoli in capo ad un unico soggetto. Infatti,
sebbene nella pratica le diverse figure del disponente, del trustee, del beneficiario e del guardiano
possano legittimamente non corrispondere ad altrettanti soggetti distinti, occorre considerare che
nei casi di cumulo di ruoli in capo al medesimo soggetto appare più elevato il rischio che il trust sia
utilizzato per realizzare situazioni di mera interposizione soggettiva per finalità improprie o illecite.
Deve, inoltre, essere valutata attentamente dal professionista l’istituzione di trust da parte di
soggetti che, in base alle informazioni disponibili, risultano in una situazione finanziaria di difficoltà
o prossima all’insolvenza ovvero siano stati sottoposti in passato a procedure fallimentari o di
Capitolo V – La segnalazione delle operazioni sospette
180
crisi, siano gravati da ingenti debiti tributari con l’Amministrazione finanziaria oppure siano
sottoposti ad indagini.
Allo stesso modo deve destare sospetto la presenza del disponente fra i beneficiari di capitale o
l’indicazione dello stesso quale unico beneficiario, specie se non risulta chiaramente percepibile la
causa istitutiva del trust.
Dal punto di vista oggettivo, invece, oltre a clausole particolarmente complesse rilevano anche
situazioni in cui i beni siano per natura e consistenza incoerenti rispetto alle finalità o alla tipologia
del trust oppure dei quali non sia nota la provenienza.
Allo stesso modo deve prestarsi particolare attenzione a quei casi in cui il trust è collocato al
vertice di una complessa catena partecipativa, soprattutto se con diramazioni in paesi o territori a
rischio.
DISPOSIZIONI ANTIFRODE
L’art. 36 del D.L. 78/2010 (convertito dalla Legge 122/2010), recante disposizioni antifrode, ha
modificato il primo comma dell’art. 41, D.Lgs. 231/2007, aggiungendovi il seguente periodo:
“È un elemento di sospetto il ricorso frequente o ingiustificato a operazioni in contante, anche se
non in violazione dei limiti di cui all’art. 49, e, in particolare, il prelievo o il versamento in contante
con intermediari finanziari di importo pari o superiore a 15.000 euro”.
Inizialmente tale disposizione è stata vista come un indicatore di anomalia “automatico”, al
ricorrere del quale la segnalazione dovrebbe essere necessariamente effettuata,
indipendentemente da ulteriori valutazioni da parte del professionista.
Questa interpretazione, ovviamente, non poteva che destare notevoli perplessità in capo ai
soggetti tenuti al rispetto della disciplina antiriciclaggio.
In data 11 ottobre 2010 è tuttavia stata emanata una circolare interpretativa del MEF (prot.
297944), con la quale è stato chiarito che, con l’integrazione dell’art. 41, è stato introdotto un
indicatore di anomalia che deve essere considerato nell’ambito di una valutazione complessiva
dell’operazione e non può prescindere dai richiamati elementi oggettivi e soggettivi. Il nuovo
indicatore è pertanto stato introdotto al solo fine di “qualificare meglio” i profili di sospetto.
SEGRETO PROFESSIONALE
“Le segnalazioni di operazioni sospette effettuate ai sensi e per gli effetti del presente capo, non
costituiscono violazione degli obblighi di segretezza, del segreto professionale o di eventuali
Capitolo V – La segnalazione delle operazioni sospette
181
restrizioni alla comunicazione di informazioni imposte in sede contrattuale o da disposizioni
legislative, regolamentari o amministrative e, se poste in essere per le finalità ivi previste e in
buona fede, non comportano responsabilità di alcun tipo” (art. 41, comma 6).
Tuttavia, è da rilevare che non vi sarà responsabilità del professionista solo allorquando la
segnalazione dell’operazione sospetta sia stata effettuata in buona fede e per le finalità previste
dalla normativa antiriciclaggio.
L’art. 41, comma 6 espressamente richiama il principio della buona fede. Pertanto,
qualora la segnalazione causi un danno al segnalato, il parametro attraverso il quale
deve essere valutata la responsabilità del professionista segnalante è rappresentato
dalla buona fede.
Pertanto, se un professionista effettua una segnalazione a seguito di un’accesa discussione con
un cliente e senza che vi fossero i presupposti richiesti dalla norma per la stessa, non sarà
esente da responsabilità.
5.2. I casi di esclusione
“L'obbligo di segnalazione di operazioni sospette … non si applica ai soggetti indicati nelle lettere a),
b) e c) del comma 1 (dell’art. 12, D.Lgs. 231/2007) per le informazioni che essi ricevono da un loro
cliente o ottengono riguardo allo stesso, nel corso dell'esame della posizione giuridica del loro
cliente o dell'espletamento dei compiti di difesa o di rappresentanza del medesimo in un
procedimento giudiziario o in relazione a tale procedimento, compresa la consulenza sull'eventualità
di intentare o evitare un procedimento, ove tali informazioni siano ricevute o ottenute prima, durante
o dopo il procedimento stesso”.
Non è violato il segreto professionale
Segnalazione
operazione sospetta e
antiriciclaggio effettuata in
buona fede e per le finalità previste dalla
norma
Non può essere individuata alcuna responsabilità in capo al professionista, di natura civile,
penale o amministrativa
Capitolo V – La segnalazione delle operazioni sospette
182
L'esenzione dall’obbligo di segnalazione è esteso anche ai giudizi arbitrali e ai procedimenti per la
risoluzione di controversie davanti a organismi di conciliazione.
Allo stesso modo, beneficiano di tale esonero le società di revisione ed i revisori contabili, così
come stabilito dall’art. 13 del D.Lgs. 231/2007.
L’esonero di cui sopra è stato ritenuto dalla Corte di Giustizia europea come un punto essenziale
per garantire il rispetto del diritto all’equo processo.
Corte di Giustizia delle Comunità europee (Grande Sezione), 26 giugno 2007, procedimento C-
305/05
Dinanzi al giudice del rinvio, gli ordini ricorrenti sostengono, in particolare, che gli artt. 4, 25 e 27
della legge 12 gennaio 2004, estendendo agli avvocati l’obbligo di informare le autorità competenti
qualora constatino fatti che sanno o sospettano essere connessi al riciclaggio di capitali e l’obbligo
di trasmettere alle dette autorità le informazioni supplementari che tali autorità ritengono utili,
arrecano un pregiudizio ingiustificato ai principi del segreto professionale e dell’indipendenza
dell’avvocato, i quali costituirebbero un elemento primario del diritto fondamentale di ogni singolo
ad un equo processo e al rispetto del diritto alla difesa.
Sin dal momento in cui l’assistenza dell’avvocato intervenuto nell’ambito di un’operazione di cui
all’art. 2 bis, punto 5, della direttiva 91/308 è richiesta per l’esercizio di un incarico di difesa o di
rappresentanza in giudizio o per l’ottenimento di consulenza sull’eventualità di intentare o evitare un
procedimento giudiziario, tale avvocato è esonerato, ai sensi dell’art. 6, n. 3, secondo comma, della
detta direttiva, dagli obblighi di cui al n. 1 di tale articolo, essendo irrilevante a tale riguardo che le
informazioni siano state ricevute o ottenute prima, durante o dopo il procedimento. Un tale esonero
è di natura tale da preservare il diritto del cliente ad un equo processo.
Dato che le esigenze derivanti dal diritto ad un equo processo implicano, per definizione, una
connessione con un procedimento giudiziario e tenuto conto del fatto che l’art. 6, n. 3, secondo
comma, della direttiva 91/308 esonera gli avvocati, quando le loro attività sono caratterizzate da
una tale connessione, dagli obblighi di informazione e di collaborazione di cui all’art. 6, n. 1, della
detta direttiva, tali esigenze sono preservate.
Corte di Giustizia delle Comunità europee (Grande Sezione), 26 giugno 2007, procedimento C-
305/05
Dinanzi al giudice del rinvio, gli ordini ricorrenti sostengono, in particolare, che gli artt. 4, 25 e 27 della
legge 12 gennaio 2004, estendendo agli avvocati l’obbligo di informare le autorità competenti
qualora constatino fatti che sanno o sospettano essere connessi al riciclaggio di capitali e l’obbligo
Capitolo V – La segnalazione delle operazioni sospette
183
di trasmettere alle dette autorità le informazioni supplementari che tali autorità ritengono utili,
arrecano un pregiudizio ingiustificato ai principi del segreto professionale e dell’indipendenza
dell’avvocato, i quali costituirebbero un elemento primario del diritto fondamentale di ogni singolo
ad un equo processo e al rispetto del diritto alla difesa.
Sin dal momento in cui l’assistenza dell’avvocato intervenuto nell’ambito di un’operazione di cui
all’art. 2 bis, punto 5, della direttiva 91/308 è richiesta per l’esercizio di un incarico di difesa o di
rappresentanza in giudizio o per l’ottenimento di consulenza sull’eventualità di intentare o evitare un
procedimento giudiziario, tale avvocato è esonerato, ai sensi dell’art. 6, n. 3, secondo comma, della
detta direttiva, dagli obblighi di cui al n. 1 di tale articolo, essendo irrilevante a tale riguardo che le
informazioni siano state ricevute o ottenute prima, durante o dopo il procedimento. Un tale esonero
è di natura tale da preservare il diritto del cliente ad un equo processo.
Dato che le esigenze derivanti dal diritto ad un equo processo implicano, per definizione, una
connessione con un procedimento giudiziario e tenuto conto del fatto che l’art. 6, n. 3, secondo
comma, della direttiva 91/308 esonera gli avvocati, quando le loro attività sono caratterizzate da una
tale connessione, dagli obblighi di informazione e di collaborazione di cui all’art. 6, n. 1, della detta
direttiva, tali esigenze sono preservate.
L’estensione dell’esenzione, come può notarsi, è ampissima e, allo stesso tempo, poco chiara.
Si pensi alla seguente fattispecie:
- IL CASO -
La Rossi S.r.l. ha esposto dei dati falsi in bilancio per poter essere considerata al di sotto dei
limiti di fallibilità. Consulta pertanto un commercialista affinché fornisca un proprio parere sulla
fallibilità dell’azienda e sugli eventuali rischi cui si potrebbe andare incontro in caso di
successivo fallimento.
Il professionista fornisce la sua consulenza, analizza il bilancio ed espone i rischi nel caso in cui
sia emessa sentenza dichiarativa di fallimento.
In questo caso, il commercialista, essendo venuto a conoscenza del falso in bilancio, deve
effettuare la comunicazione, oppure, essendo stato contattato per evitare, in futuro, un
procedimento giudiziario, è esente dall’obbligo di comunicazione?
Effettivamente, non è semplice rispondere a questa domanda, anche perché la norma non
definisce con precisione quali sono “i confini” dell’attività di difesa in giudizio.
Si potrebbe pertanto ritenere che il consulente sia esonerato dall’obbligo di comunicazione in
quanto ha prestato la sua consulenza per evitare un procedimento giudiziario (che,
effettivamente, non c’è stato).
Capitolo V – La segnalazione delle operazioni sospette
184
Sposare tale interpretazione significherebbe però dare all’esenzione in oggetto una grandissima
estensione: praticamente tutte le attività di consulenza potrebbero essere finalizzate ad evitare
un successivo giudizio.
La soluzione che potrebbe essere adottata è pertanto quella di far firmare al cliente un’apposita
lettera di incarico, nella quale si illustrano le finalità della consulenza, volta, per l’appunto, ad
evitare un successivo giudizio.
Si ricorda invece che, come già precisato, le operazioni esonerate dall’obbligo di adeguata verifica
ai sensi dell’art.12 (mera attività di redazione e/o di trasmissione delle dichiarazioni derivanti da
obblighi fiscali e adempimenti in materia di amministrazione del personale) non sono altresì
esonerate dagli obblighi di segnalazione delle operazioni sospette.
- IL CASO -
Il professionista che si è impegnato alla sola trasmissione della dichiarazione, ma che abbia
motivi di sospettare che si tratti di una dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri
documenti per operazioni inesistenti, è tenuto ad effettuare la segnalazione?
Si, in quanto l’esonero riguarda solo gli obblighi di adeguata verifica, registrazione e
conservazione.
5.3. Modalità di segnalazione
Il soggetto obbligato a segnalare l’operazione sospetta è il professionista incaricato di seguire la
prestazione professionale.
Qualora i professionisti che seguono il cliente siano più di uno, dovrà esserci una segnalazione
congiunta.
Modalità di segnalazione
I professionisti possono trasmettere le operazioni sospette:
• alla UIF
• agli ordini professionali precedentemente incaricati dal decreto legislativo n. 231/2007
(tuttavia, come abbiamo prima anticipato, non è stato ancora predisposto il documento
informatico per l’Ordine dei Dottori Commercialisti)
Le segnalazioni trasmesse agli ordini professionali saranno inviate tempestivamente all’UIF,
omettendo i dati di colui che si è occupato della segnalazione sospetta per garantire la
riservatezza del segnalatore.
Capitolo V – La segnalazione delle operazioni sospette
185
L’invio della segnalazione avviene, dal 16 maggio 2011, esclusivamente in via telematica.
Di seguito si illustra l’iter da seguire per effettuare una segnalazione dell’operazione sospetta.
Il segnalante si registra sul portale https://registration.bancaditalia.it/registration/faces/public/registration.jspx?appName=N%20RDVI_UIF&callUrl=https%3A//infostat-uif.bancaditalia.it
Sarà inviata automaticamente una mail all’indirizzo indicato in fase di registrazione. Tale mail conterrà un link cui accedere per completare la fase di registrazione ed attivare le credenziali inserite.
Entrare nel sito http://www.bancaditalia.it/UIF/prev-ricic/sos/norm-sos/norm-circ/revisione-sistema-gestione-operazioni-sospette, scaricare il modulo di adesione Mod_UIF_01 e compilarlo.
Inviare, mediante messaggio di posta elettronica certificata, il modulo di adesione Mod_UIF_01, all’indirizzo mail [email protected] riportando in oggetto una sequenza composta dall’espressione “SOS”, dal codice attribuito al segnalante in sede di compilazione del modulo Mod_UIF_01 (campo “Codice Segnalante assegnato”) e dalla data di invio espressa come anno, mese, giorno AAAAMMGG); tale sequenza assumerà quindi il formatoSOS_codicesegnalante_AAAAMMGG
Tornare al sito https://registration.bancaditalia.it/login/faces/public/login.jspx?callUrl=https://infostat-uif.bancaditalia.it&appName=NRDVI_UIF (dove è avvenuta la registrazione) e accedere con le password assegnate.
Seguire la procedura e inviare la segnalazione di operazione sospetta. Le segnalazioni andranno trasmesse per via telematica mediante l'utilizzo del data entry disponibile sul portale INFOSTAT-UIF ovvero mediante upload, da effettuarsi sempre dal predetto portale, di files predisposti con applicativi proprietari, rispettando gli standard prescritti.
Capitolo V – La segnalazione delle operazioni sospette
186
Indichiamo, di seguito, quello che è il contenuto di un’eventuale operazione sospetta.
Cosa indicare in una segnalazione?
Dati identificativi della
segnalazione
Perché è stata inviata una segnalazione? Quale
comportamento del cliente ha fatto sorgere il
sospetto?
Qual è l’importo dell’operazione?
L’operazione è riconducibile a uno degli schemi
rappresentativi di comportamenti anomali?
Ci sono provvedimenti giudiziari connessi? Indicare gli
estremi.
Qual è il rischio di riciclaggio connesso all’operazione
segnalata? (basso, medio, medio - alto, alto).
Le informazioni da riportare nella segnalazione sono le seguenti: dati identificativi della segnalazione ed elementi caratterizzanti, nel complesso, l’operatività
segnalata; dati informativi, in forma strutturata: sulle operazioni di interesse (in ogni caso la
segnalazione deve riportare almeno un’operazione sospetta), sui soggetti (in ogni caso la segnalazione deve riportare almeno un soggetto), sui rapporti (nessuno, uno o più), sui legami intercorrenti fra i citati elementi (non possono essere presenti nelle segnalazioni operazioni, soggetti, o rapporti privi di almeno un legame con un altro elemento);
dati descrittivi in forma libera sull’operatività segnalata e sui motivi del sospetto; Per il dettaglio completo delle informazioni da riportare nella segnalazione è possibile consultare l’allegato 2 del Provvedimento Banca d’Italia del 4 maggio 2011 “INFORMAZIONI E DATI CONTENUTI NELLA SEGNALAZIONE”.
Il segnalante potrà ricevere: • la conferma dell’acquisizione senza errori; • la comunicazione dello scarto a seguito di errori ‘bloccanti’; • la comunicazione di acquisizione con notifica di presenza di anomalie non ‘bloccanti’. In caso di scarto il segnalante dovrà tempestivamente trasmettere una segnalazione corretta. Nel caso di acquisizione con notifica della presenza di anomalie non bloccanti, dovrà attentamente valutare le stesse al fine di verificare se si tratti di effettivi errori od omissioni e, in tal caso, dovrà trasmettere una segnalazione sostitutiva recante tutti gli elementi corretti, ivi compresi quelli già trasmessi originariamente.
Capitolo V – La segnalazione delle operazioni sospette
187
Dati informativi sulle operazioni
Quali sono i soggetti (persone fisiche e giuridiche)
coinvolti nell'operazione sospetta?
Quali sono le operazioni che hanno dato origine al
sospetto? Indicare importo, valuta, luogo e data di
esecuzione.
Che rapporti vi sono con il segnalante?
Elementi descrittivi in forma
libera
Ogni informazione che il segnalante ritiene di dovere e poter
fornire al fine di favorire la comprensione dell'operazione e dei
motivi del sospetto.
GLI ULTIMI CHIARIMENTI DELL’UIF
Recentemente l’Uif è tornato a soffermarsi sulle segnalazioni delle operazioni sospette. Riportiamo
di seguito alcune risposte fornite alla stampa specializzata con riferimento agli indicatori di
anomalia utili per coloro che svolgono attività di mediazione e all’obbligo di segnalazione nel caso
di cessione di quote.
Gli indicatori di anomalia cui deve fare riferimento chi svolge attività di mediazione sono quelli
previsti per i professionisti dal Ministro della giustizia o quelli individuati dal Ministro dell’interno
per altre tipologie di operatori?
R. In seguito alle modifiche apportate all’art. 10 del D.Lgs. n. 231 del 2007, rientrano tra i
destinatari dell’obbligo di segnalazione di operazioni sospette anche i soggetti che svolgono
attività di mediazione ai sensi dell’articolo 60 della legge 18 giugno 2009, n. 69.
Considerato che il quadro normativo in materia di mediazione è stato definito solo di recente, per
tale categoria non sono stati ancora emanati appositi indicatori di anomalia. Al momento, pertanto,
i mediatori possono trarre utili spunti per adempiere correttamente gli obblighi di segnalazione di
operazioni sospette sia dal decreto del 17 febbraio 2011 (aggiornato in data 27 aprile 2012),
emanato dal Ministero dell’Interno con riguardo a talune categorie di operatori non finanziari, sia
da quello emanato in data 16 aprile 2010, dal Ministero della giustizia, per i professionisti e i
revisori legali dei conti.
Le segnalazioni relative alle anomalie nelle cessioni di quote di S.r.l. vanno segnalate sia dai
notai che dagli altri professionisti abilitati a trasmetterle al registro delle imprese?
R. Con l’entrata in vigore dell’art. 36, comma 1-bis del decreto legge n. 112/2008, convertito dalla
legge n. 133/2008, oltre ai notai, anche altri intermediari abilitati ai sensi dell’articolo 31, comma 2-
Capitolo V – La segnalazione delle operazioni sospette
188
quater della legge n. 340/2000 (soggetti iscritti negli albi dei dottori commercialisti, ragionieri e
periti commerciali) possono procedere al deposito presso il registro delle imprese del documento
informatico rappresentativo del negozio di trasferimento di quote di società a responsabilità
limitata.
In tale ambito, tutti i destinatari degli obblighi antiriciclaggio, che in relazione all’attività esercitata
maturino un sospetto connesso con atti di trasferimento di quote di S.r.l., sono obbligati alla
segnalazione alla Uif.
5.4. Reati fiscali: obbligo di segnalazione
Le disposizioni penali in materia tributaria devono essere valutate con la massima attenzione da
parte del professionista, in quanto lo stesso potrebbe essere chiamato a rispondere delle condotte
dei propri clienti:
sia sotto il profilo della sanzione penale di concorso o di favoreggiamento, se viene
provato il dolo specifico del consulente (se, ad esempio, nello studio del commercialista
vengono rinvenuti i documenti fittizi non contabilizzati dalla ditta emittente e un timbro
dell'impresa cliente identico a quello apposto sulle fatture false. Cassazione, sez. III,
penale, 1/10/2010, n. 35453);
sia sotto il profilo della sanzione amministrativa dell'omessa segnalazione di operazione
sospetta o di altri inadempimenti alla normativa antiriciclaggio.
Sarebbe pertanto necessario chiarire definitivamente gli obblighi di segnalazione in materia
tributaria, riferendosi integralmente al D.Lgs. 74/2000.
Tuttavia quanto appena proposto non pare un’impresa semplice, soprattutto a causa dei
discordanti pareri della dottrina e della prassi.
Molto spesso infatti vengono distinti i reati con intenti frodatori da quelli che non sottendono
comportamenti artificiosi e fraudolenti, chiarendo che solo nel caso in cui ricorrano i primi il
professionista è tenuto ad effettuare una segnalazione. Si pensi all’omesso versamento Iva: è
opinione quasi pacifica che, in questo caso, non possa essere riscontrato un comportamento
artificioso e fraudolento dal parte del contribuente.
Allo stesso modo potrebbero essere distinti i reati che comportano un ingresso di denaro o altri
beni (ad esempio l’emissione di fatture per operazioni inesistenti), da quelli che danno luogo ad un
mero risparmio d’imposta. Solo i primi potrebbero essere considerati reati presupposti del
riciclaggio.
Capitolo V – La segnalazione delle operazioni sospette
189
Con la proposta di IV Direttiva antiriciclaggio il legislatore europeo ha incluso i reati fiscali tra quelli
presupposto, per cui, salvo ulteriori modifiche, le distinzioni sopra esposte sembrano perdere
qualsiasi rilevanza.
In tal senso, un’importante possibilità potrebbe essere offerta da un’eventuale riforma da parte del
Legislatore, volta ad attenuare la disciplina prevista per i reati privi di intento frodatorio, come, per
l’appunto, l’omesso versamento dell’Iva e delle ritenute sui redditi.
Come prospettato nella Circolare IRDCEC n. 35/IR del 31 Ottobre 2013 sarebbe utile, a tal fine, una
modifica alla bozza di IV direttiva, con la quale il legislatore europeo si preoccupi di definire il reato
fiscale ai fini della disciplina dell’antiriciclaggio, al fine di garantire una maggiore omogeneità di
applicazione delle disposizioni.
L’ANALISI DEI SINGOLI REATI FISCALI
Ai fini della presente trattazione, pertanto, saranno trattati tutti i reati fiscali, precisando, per
ognuno di essi, quando scatterebbe l’obbligo di segnalazione.
IL REATO LA SEGNALAZIONE
La dichiarazione
fraudolenta
mediante l'uso di
fatture o altri
documenti per
operazioni
inesistenti
L’art. 2 del D.Lgs. 74/2000
punisce con la reclusione da un
anno e 6 mesi a 6 anni chiunque,
al fine di evadere le imposte sui
redditi o sul valore aggiunto,
avvalendosi di fatture o altri
documenti per operazioni
inesistenti, indica in una delle
Il reato si consuma nel
momento in cui si presenta la
dichiarazione dei redditi, per
cui è in tale momento che il
professionista ha l’obbligo di
segnalazione dell’operazione
sospetta.
Viene quindi spazzato via ogni dubbio in merito alla necessità della segnalazione dell’operazione sospetta: l’omesso versamento dell’Iva andrà sempre segnalato
Con la IV Direttiva antiriciclaggio i reati tributari rientrano ufficialmente nella definizione di attività criminosa
L’IRDCEC ha richiesto che sia formulata nella stessa IV Direttiva antiriciclaggio una definizione unitaria di “reato fiscale”
Capitolo V – La segnalazione delle operazioni sospette
190
dichiarazioni annuali relative a
dette imposte elementi passivi
fittizi.
L'emissione di
fatture o altri
documenti per
operazioni
inesistenti
Viene punito con la reclusione da
un anno e sei mesi a sei anni
chiunque, al fine di consentire a
terzi l'evasione delle imposte sui
redditi o sul valore aggiunto,
emette o rilascia fatture o altri
documenti per operazioni
inesistenti.
Il reato di cui all'art. 8 relativo
all'emissione di fatture o altri
documenti per operazioni
inesistenti si consuma
istantaneamente al momento
di emissione o di rilascio di
tali documenti. Il
professionista deve pertanto
segnalare subito l'operazione
sospetta.
La dichiarazione
fraudolenta
mediante
altri artifici
È punito con la reclusione da un
anno e 6 mesi a 6 anni chiunque,
al fine di evadere le imposte sui
redditi o sul valore aggiunto, sulla
base di una falsa
rappresentazione nelle scritture
contabili obbligatorie e
avvalendosi di mezzi fraudolenti
idonei a ostacolarne
l'accertamento, indica in una delle
dichiarazioni annuali relative a
dette imposte elementi attivi per
un ammontare inferiore a quello
effettivo o elementi passivi fittizi
quando congiuntamente
l'imposta evasa è superiore a
euro 30.000 con riferimento a
ciascuna imposta e l'ammontare
complessivo degli attivi sottratti
all'imposizione, anche mediante
indicazione di elementi passivi
fittizi, è superiore al 5%
Anche in questo caso il
professionista è tenuto ad
effettuare una segnalazione.
Capitolo V – La segnalazione delle operazioni sospette
191
dell'ammontare complessivo
degli attivi indicati in
dichiarazione o comunque è
superiore a euro 1 milione.
La dichiarazione
infedele
È punito con la reclusione da 1 a
3 anni chiunque, al fine di evadere
le imposte sui redditi o sul valore
aggiunto, indica in una delle
dichiarazioni annuali relative a
dette imposte elementi attivi per
un ammontare inferiore a quello
effettivo o elementi passivi fittizi
quando congiuntamente
l'imposta evasa è superiore, con
riferimento a ciascuna delle
imposte, a euro 50.000 e
l'ammontare complessivo degli
elementi attivi sottratti
all'imposizione, anche mediante
indicazione di elementi passivi
fittizi, è superiore al 10%
dell'ammontare complessivo
degli elementi attivi indicati in
dichiarazione o comunque è
superiore a euro 2 milioni.
Il reato si consuma nel
momento della presentazione
della dichiarazione annuale.
Pertanto la segnalazione va
effettuata immediatamente,
nel momento in cui è
presentata la dichiarazione
infedele.
L'omessa
dichiarazione
È punito con la reclusione da 1 a
3 anni chiunque, al fine di evadere
le imposte sui redditi o sul valore
aggiunto, non presenta, essendovi
obbligato, una delle dichiarazioni
annuali relative a dette imposte,
quando l'imposta evasa è
superiore, con riferimento a
taluna delle singole imposte, a
euro 30.000.
La condotta criminosa si
consuma il novantesimo
giorno successivo alla
scadenza del termine previsto
per la dichiarazione annuale.
Pertanto è questo il momento
in cui il professionista deve
effettuare la segnalazione.
Capitolo V – La segnalazione delle operazioni sospette
192
L'occultamento o
distruzione
di documenti
contabili
È punito con la reclusione da 6
mesi a 5 anni chiunque, al fine di
evadere le imposte sui redditi o
sul valore aggiunto, ovvero di
consentire l'evasione a terzi,
occulta o distrugge in tutto o in
parte le scritture contabili o i
documenti di cui è obbligatoria la
conservazione, in modo da non
consentire la ricostruzione dei
redditi o del volume degli affari.
Il fatto criminoso si consuma
nel momento
dell'occultamento o della
distruzione delle scritture e
dei documenti contabili.
Questo è anche il momento in
cui il professionista è tenuto
ad effettuare una
segnalazione.
L'omesso
versamento
di ritenute
certificate
È punito con la reclusione da 6
mesi a 2 anni chiunque non versa
entro il termine previsto per la
presentazione della dichiarazione
annuale di sostituto di imposta
ritenute risultanti dalla
certificazione rilasciata ai
sostituti per un ammontare
superiore a 50.000 euro per
ciascun periodo di imposta.
Il reato si consuma nel
momento successivo alla
scadenza del termine per la
presentazione della
dichiarazione annuale dei
sostituti di imposta e nello
stesso momento il
professionista è tenuto alla
segnalazione.
Questa fattispecie criminosa,
con quella che segue, è
oggettivamente una delle più
problematiche sotto il profilo
della segnalazione da parte
del professionista, in un
momento di crisi economica
così rilevante.
L'omesso
versamento
IVA
È punito con la reclusione da 6
mesi a 2 anni chiunque non versa
l'imposta sul valore aggiunto
dovuta in base alla dichiarazione
annuale entro il termine per il
versamento dell'acconto relativo
Anche in questo caso il
professionista è tenuto a
segnalare l’operazione.
Quindi, nel caso del reato di
omesso versamento IVA, il
professionista si troverà in
Capitolo V – La segnalazione delle operazioni sospette
193
al periodo d'imposta successivo,
quindi il 27 dicembre dell'anno
successivo a quello a cui si
riferisce l'imposta. Affinché si
configuri il reato l’omesso
versamento Iva deve essere
superiore a cinquantamila euro
per ciascun periodo d'imposta.
una situazione di grave
difficoltà nei confronti del
proprio cliente, in quanto lo
stesso è spesso
materialmente impossibilitato
a versare l’imposta a causa
dell’attuale crisi economica.
L'indebita
compensazione
L'art. 10-quater del D.Lgs.
74/2000 punisce con la
reclusione da 6 mesi a 2 anni
chiunque non versa le somme
dovute utilizzando in
compensazione crediti non
spettanti o inesistenti.
Il fatto si consuma nel
momento di effettuazione
della compensazione, quindi
la segnalazione va effettuata
immediatamente.
La sottrazione
fraudolenta
al pagamento
di imposte
L'art. 11 del D.Lgs. 74/2000,
infine, punisce con la reclusione
da 6 mesi a 4 anni chiunque, al
fine di sottrarsi al pagamento di
imposte sui redditi o sul valore
aggiunto, ovvero di interessi o
sanzioni amministrative relativi a
dette imposte di ammontare
complessivo superiore a euro
50.000, aliena simulatamente o
compie altri atti fraudolenti sui
propri o su altrui beni idonei a
rendere in tutto o in parte
inefficace la procedura di
riscossione coattiva.
Il reato si consuma nel
momento del compimento
dell'alienazione simulata o di
altri atti fraudolenti. Il
professionista deve quindi, in
tale momento, segnalare il
sospetto di tale condotta
criminosa.
Come abbiamo già anticipato nella precedente tabella, uno degli argomenti più dibattuti in materia
di antiriciclaggio riguarda l’obbligo di segnalazione delle operazioni sospette nel caso in cui ricorra
il reato di omesso versamento dell’Iva e delle ritenute d’acconto.
Capitolo V – La segnalazione delle operazioni sospette
194
Le violazioni penali per omesso versamento di Iva e ritenute sono molto più frequenti di quanto si
possa immaginare e, purtroppo, più che ad un comportamento doloso dei contribuenti, il dato deve
essere associato ad una inevitabile crisi di liquidità.
È da dire che, nel corso del tempo, la giurisprudenza di merito ha riconosciuto le difficoltà dei
contribuenti e con diverse sentenze ha tenuto conto della crisi finanziaria che investe il nostro
Paese. Più incerta appare invece la giurisprudenza di legittimità.
OMESSO VERSAMENTO:
GLI ORIENTAMENTI DELLA GIURISPRUDENZA
G.i.p. di Firenze,
27 luglio 2012
L’imputato è stato assolto dal reato di omesso versamento Iva per
mancanza di dolo (ossia la volontà e la coscienza di compiere l’illecito).
Con la sentenza in oggetto si precisa altresì che la responsabilità penale
non è automaticamente esclusa ogniqualvolta si versi in uno stato di
carenza di liquidità: una “mancanza di liquidità preordinata”, ovvero la
costruzione volontaria di una impossibilità ad adempiere, risulta
ovviamente essere perseguibile penalmente.
Trib. Padova,
18 maggio 2012
Il mancato incasso di significativi crediti, apparentemente esigibili, unito
alla comprovata impossibilità di reperire risorse proprie, presso terzi privati
o di ricorrere al finanziamento bancario, fanno escludere la sussistenza del
dolo.
In aggiunta viene tuttavia evidenziato anche ciò che l’imputato dovrebbe
allegare in giudizio per sostenere la tesi dell’inadempimento non
“volontario”: dettagliata documentazione contabile, testimonianze
“qualificate” (perché rese, ad esempio, da chi ha tenuto la contabilità
aziendale e dagli eventuali responsabili amministrativi), circostanziate
dichiarazioni dell’imprenditore.
Trib. Milano,
7 gennaio 2013
Il mancato versamento dei tributi, dipeso dalla mancata riscossione di
crediti vantati nei confronti di alcuni enti pubblici, non costituisce reato.
Trib. Novara,
20 marzo 2013
L’elemento psicologico del dolo non può essere desunto dalla semplice
mancanza del pagamento tempestivo dell’imposta, senza che sia
ulteriormente addotta altra circostanza idonea a fornire autonoma prova
della sua sussistenza.
G.i.p. di Monza,
28 giugno 2013
L’omesso versamento dell’Iva non costituisce reato se è incerta la
sussistenza dell’elemento psicologico. A tal fine hanno avuto essenziale
rilievo i bilanci societari del 2009 e 2010, dai quali si evinceva una chiara
situazione di crisi finanziaria e di liquidità della società.
Capitolo V – La segnalazione delle operazioni sospette
195
Cassazione,
sentenza n.
29751,
11 luglio 2013
Ricorre il reato di omesso versamento dell’Iva anche nel caso in cui
l’imprenditore non abbia versato l’imposta al solo fine di pagare dipendenti
e fornitori ed evitare così il fallimento dell’impresa.
Cassazione
penale, sentenza
n. 2614, 21
gennaio 2014
In tutti i casi in cui il contribuente incassa l’Iva è tenuto ad accantonarla per
il successivo versamento all’Erario. Dovrà quindi organizzarsi, annualmente,
per adempiere all’obbligo.
Non è possibile escludere la colpevolezza in tutti i casi in cui sia dimostrata
la crisi di liquidità. Sarà invece necessario provare che l’omesso
versamento non dipenda dalla scelta di non far debitamente fronte alla
esigenza organizzativa predetta.
Se la configurabilità del reato penale in caso di omesso versamento dell’Iva e delle ritenute sui
redditi lascia qualche perplessità, ben più complesso è il discorso nel caso in cui ci si voglia riferire
all’obbligo di segnalazione dell’operazione sospetta ai fini della disciplina antiriciclaggio.
Per poter comprendere la portata del problema si ritiene necessario, in primo luogo, analizzare
quanto stabilito dall’art. 2 del D.Lgs. 231/2007, che definisce l’attività di riciclaggio e di
finanziamento al terrorismo.
Ebbene, come abbiamo in precedenza chiarito, è essenziale che le operazioni siano compiute
essendo a conoscenza “che i beni provengono da un’attività criminosa” affinché si possa parlare di
riciclaggio.
Con il termine “attività criminosa” deve intendersi qualsiasi condotta integrativa di reato e non
sono previste esclusioni di sorta.
È immediato comprendere come, aderendo a tale orientamento, sia necessario procedere con la
segnalazione dell’operazione sospetta nel caso in cui siano superate le soglie previste dal
legislatore per l’omesso versamento dell’Iva e delle ritenute.
Il professionista è tenuto alla segnalazione dell’operazione sospetta?
Reato di omesso versamento delle ritenute sui redditi e dell’Iva
Capitolo V – La segnalazione delle operazioni sospette
196
Sebbene, infatti, non siano mancate sentenze che abbiano sottolineato la mancanza del dolo
richiesto nel caso in cui l’omesso versamento sia imputabile esclusivamente a una crisi di liquidità,
tali orientamenti rappresentano delle decisioni isolate, le quali non possono escludere l’omesso
versamento dell’Iva e delle ritenute dall’alveo dei reati tributari.
Pur tuttavia, autorevole dottrina2 si è soffermata sull’espressione “che essi provengono da
un’attività criminosa”.
Il termine “provengono”, più precisamente, lascia pensare che si possa parlare di riciclaggio solo
nel caso in cui vi sia un reale arricchimento in seguito all’attività criminosa, mentre sono da
escludere le ipotesi che conducono ad un semplice risparmio d’imposta.
Si pensi, a tal proposito, alla differenza tra l’emissione di fatture per operazioni inesistenti, con le
quali vengono immesse nuove disponibilità nel patrimonio nell’impresa e l’omesso versamento
dell’Iva, per il quale si può parlare soltanto di mancato depauperamento.
2Caraccioli I., Segnalazioni antiriciclaggio anche in caso di omesso versamento di ritenute e IVA, EUTEKNE.INFO, 29 gennaio 2013.
NO riciclaggio
Riciclaggio
Attività criminosa
C’è semplicemente un risparmio d’imposta
Comporta un reale arricchimento
TESI SOSTENUTA DAL CNDCEC
Per potersi configurare l’ipotesi di riciclaggio le operazioni devono essere compiute essendo a conoscenza “che i beni provengono da un’attività criminosa”
Rilevano quindi tutte le ipotesi di reato, senza che siano previste esclusioni di sorta
È necessario procedere con la segnalazione dell’operazione sospetta nel caso in cui siano superate le soglie previste dal legislatore per l’omesso versamento dell’Iva e delle ritenute
Capitolo V – La segnalazione delle operazioni sospette
197
Tale orientamento è stato sempre sostenuto dalla Commissione di studio del CNDCEC, che ha
anche sottoposto al legislatore una specifica proposta di modificazione legislativa.
Proposta di emendamenti al D.Lgs. 231/2007 (Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e
degli Esperti Contabili).
“Si segnala l’opportunità di aggiungere all’art. 2 il seguente comma:
7. Nel concetto di “provenienza da un’attività criminosa” di cui al presente articolo si comprendono,
relativamente ai reati in materia di imposte sui redditi o sul valore aggiunto, solo quelli che
comportano un effettivo ingresso di denaro o di altri beni nel possesso del contribuente, con
esclusione di quelli che danno luogo esclusivamente ad un risparmio di imposta”.
Tuttavia questa interpretazione non è mai stata condivisa dalla Guardia di Finanza, ragion per cui
non può orientare l’attività dei professionisti.
Richiamando infatti la “Scheda normativa e modulo operativo n. 6”, in allegato alla circolare n.
83607 del 19 marzo 2012 della Guardia di Finanza (volta ad illustrare l’iter dei controlli negli studi
professionali) merita di essere chiarito come nella circolare in oggetto non vi sia alcun accenno ad
eventuali esclusioni con riferimento all’obbligo di segnalazione delle operazioni sospette in capo
ai professionisti.
Deve quindi necessariamente concludersi che, in sede di controllo, potranno essere irrogate
sanzioni nel caso in cui non sia stato oggetto di segnalazione l’omesso versamento dell’Iva e delle
ritenute, anche in mancanza di dolo in capo all’imprenditore.
Per i motivi appena esposti, il Consiglio nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti
Contabili si è recentemente pronunciato sul tema con il Pronto Ordini n. 89/2014 del 19 marzo
2014.
Non sono previste esclusioni con riferimento alla
disciplina delle operazioni sospette
Circolare GDF n. 83607 del 19 marzo 2012
È necessaria la segnalazione anche nel caso di omesso
versamento dell’Iva e delle ritenute sui redditi
Capitolo V – La segnalazione delle operazioni sospette
198
Con il documento in oggetto è stato chiarito che, sebbene il reato di omesso versamento dell’Iva e
delle ritenute sia abbastanza frequente nell’attuale contesto di crisi economica, ciò non può
portare a concludere che lo stesso non debba essere oggetto di segnalazione.
La pronuncia in oggetto conferma sostanzialmente quanto già chiarito con il Pronto Ordini n.
17/2014 del 10 febbraio 2014.
Diverso è invece il caso in cui il professionista abbia ricevuto dal cliente l’incarico di redigere un
ricorso avverso un avviso accertamento che, in considerazione dell’ammontare delle imposte
dirette o indirette accertate, comporti la comunicazione della notizia di reato alla Procura della
Repubblica.
In tal caso, indipendentemente dal fatto che la segnalazione alla Procura della Repubblica sia
comunicata o meno nell’avviso stesso, è bene ricordare che il professionista è esonerato
dall’obbligo di segnalazione nel caso di informazioni ricevute dal cliente nel corso dell’esame della
sua posizione giuridica o per l’espletamento dei compiti di difesa o rappresentanza in un
procedimento giudiziario.
In questo ultimo caso, tuttavia, continuano a sussistere gli obblighi di adeguata verifica della
clientela e, quindi, di registrazione e conservazione.
Un orientamento diverso rispetto a quello appena richiamato è stato invece mostrato dall’Ordine
dei Dottori Commercialisti ed Esperti contabili di Roma.
NO obbligo di segnalazione
OBBLIGO DI SEGNALAZIONE DELLE OPERAZIONI SOSPETTE
Informazioni acquisite in occasione della redazione di un ricorso
avverso un avviso di accertamento
Informazioni acquisite nell’ambito delle prestazioni professionali svolte
SI obbligo di segnalazione
Capitolo V – La segnalazione delle operazioni sospette
199
Nelle risposte ai quesiti degli iscritti da parte della Commissione Antiriciclaggio è stato infatti
chiarito che, nel caso in cui siano superate le soglie penalmente rilevanti, sarà necessario tenere
in considerazione tale aspetto in occasione della profilatura del rischio di riciclaggio.
Si dovrà invece effettuare una segnalazione dell’operazione sospetta soltanto nel caso in cui ciò si
reputi necessario a seguito dell’analisi del quadro complessivo emergente dal profilo di rischio
riciclaggio del cliente.
Può essere interessante, in questa sede, richiamare anche quanto sostenuto dal Consiglio
Nazionale del Notariato con lo Studio n. 261-2013/B.
Nel documento in oggetto si chiarisce, in primo luogo, che la segnalazione dell’operazione
sospetta non dovrà essere esclusivamente riferita al reato tributario, ma deve necessariamente
conseguire ad una condotta tesa al riciclaggio di denaro, beni o altre utilità.
Sarà quindi necessario analizzare se si possa rinvenire un comportamento conforme a quello che
il D.lgs. n. 231/2007 definisce “riciclaggio”.
Pertanto il professionista dovrà:
- essere a conoscenza dell’esistenza di un’attività criminosa;
- sapere o sospettare che è stata compiuta un’attività di riciclaggio di beni provenienti dal
reato.
Necessario considerare tale aspetto in occasione della profilatura
del rischio di riciclaggio
Omesso versamento Iva: superamento delle soglie
penalmente previste
La tesi del CNDCEC di Roma
Attività di riciclaggio dei beni provenienti dal reato
Attività criminosa
Segnalazione operazione
sospetta
Capitolo V – La segnalazione delle operazioni sospette
200
Consiglio Nazionale del Notariato con lo Studio n. 261-2013/B.
“… A tal fine, giova ricordare che, come in precedenza argomentato, punto fermo è che il
“sospetto” non deve e non può essere riferito esclusivamente al “reato tributario” ma altresì al
“riciclaggio” di beni provenienti dalla violazione di obblighi fiscali penalmente sanzionati”.
Volendoci concentrare sul primo punto, il Consiglio nazionale del notariato sottolinea che, con
riferimento ai reati tributari, non è nemmeno pacifico il fatto che si possa parlare di attività
criminosa.
Viene, anche in questa sede, richiamato l’orientamento della dottrina che esclude che si possa
parlare di riciclaggio a seguito della mera evasione fiscale, in quanto quest’ultima, di per sé, non
genera proventi, ma determina soltanto un risparmio fiscale.
Tuttavia, anche in questo caso, vengono richiamati gli orientamenti contrastanti (quali, ad esempio,
la Comunicazione del 23 aprile 2012 della Banca D’Italia UIF).
5.5. Reati societari: obbligo di segnalazione Nello svolgimento della sua attività il professionista potrebbe doversi confrontare con fattispecie
che configurano ipotesi di reato. Particolare rilievo assumono, in tal senso, i reati societari.
Ripercorriamo, nella tabella che segue, quelle che sono le principali fattispecie di reato, indicando
quando il professionista è tenuto ad effettuare una segnalazione di operazione sospetta.
IL REATO QUANDO EFFETTUARE
LA SEGNALAZIONE
Art. 2621 cod. civ. - False
comunicazioni sociali
La segnalazione andrà effettuata qualora si sospettino
esposizioni non veritiere in bilanci, relazioni,
comunicazioni sociali, oppure omissioni di informazioni
obbligatorie relativamente alla situazione economica,
patrimoniale e finanziaria della società al fine di
ingannare i soci o il pubblico.
Art. 2622 cod. civ. - False
comunicazioni sociali
in danno della società, dei soci o dei
creditori
Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti
alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci
e i liquidatori che, con l'intenzione di ingannare il socio o
il pubblico al fine di conseguire per sé o per altri un
ingiusto profitto, espongono nelle comunicazioni sociali
Capitolo V – La segnalazione delle operazioni sospette
201
fatti materiali non rispondenti al vero o incompleti, in
modo da indurre in errore i destinatari di tali
comunicazioni e cagionando un danno patrimoniale alla
società, ai soci o ai creditori, sono punibili ai sensi
dell’art. 2622 c.c.
Sarà pertanto necessario effettuare una segnalazione
dell’operazione sospetta.
Art. 2625 cod. civ. - Impedito
controllo
La condotta illecita si consuma quando gli
amministratori ostacolano le attività di controllo
all'interno della società, occultando documenti o con altri
artifici.
Art. 2626 cod. civ. - Indebita
restituzione dei conferimenti
L'art. 2626 cod. civ. tratta dell'indebita restituzione dei
conferimenti, condotta punita con la reclusione fino a un
anno. Il reato si consuma all'atto della restituzione, anche
per via indiretta o simulata, di conferimenti ai soci ovvero
della liberazione dei soci dall'obbligo di eseguirli.
Art. 2627 cod. civ. - Illegale
ripartizione degli utili e delle riserve
L'art. 2627 cod. civ. tratta dell'illegale ripartizione degli
utili e delle riserve punendo con l'arresto fino a un anno
gli amministratori che ripartiscono utili o acconti su utili
non effettivamente conseguiti o destinati per legge a
riserva ovvero ripartiscono riserve anche non costituite
con utili che per legge non possono essere distribuite.
Art. 2628 cod. civ. - Illecite
operazioni sulle azioni
o quote sociali
o della società controllante
L'art. 2628 cod. civ. tratta delle illecite operazioni sulle
azioni o quote sociali o della società controllante e in
particolare considera la condotta criminosa consistente
nel ripartire utili o acconti sugli utili non effettivamente
conseguiti o destinati per legge a riserva ovvero nel
ripartire riserve anche non costituite con utili che non
possono per legge essere distribuite.
Art. 2629 cod. civ. -
Operazioni in pregiudizio
dei creditori
L'art. 2629 cod. civ. punisce le condotte degli
amministratori che, violando le disposizioni di legge a
tutela dei creditori, effettuano riduzioni del capitale
sociale o fusioni con altre società o scissioni cagionando
danno ai creditori.
Capitolo V – La segnalazione delle operazioni sospette
202
Art. 2629-bis cod. civ. - Omessa
comunicazione del conflitto
d'interessi
L'art. 2629-bis cod. civ. concerne l'omessa
comunicazione del conflitto di interessi da parte di un
amministratore o un componente del consiglio di
gestione. Tale condotta è punita con la reclusione da uno
a tre anni, se dalla violazione siano derivati danni alla
società o ai terzi.
Art. 2632 cod. civ. -
Formazione fittizia
del capitale
L'art. 2632 cod. civ. concerne la formazione fittizia del
capitale e questa condotta illecita si consuma all'atto
della formazione fittizia o dell'aumento fittizio del
capitale della società, realizzati mediante attribuzione di
azioni o di quote sociali per entità inferiore al loro valore
nominale, mediante sottoscrizione reciproca di azioni o
quote o sopravvalutazione rilevante dei conferimenti di
beni in natura o di crediti ovvero del patrimonio della
società nel caso di trasformazione di questa.
Art. 2633 cod. civ. - Indebita
ripartizione dei beni sociali da parte
dei liquidatori
L'art. 2633 cod. civ. concerne l'indebita ripartizione dei
beni sociali da parte dei liquidatori e punisce con la
reclusione da sei mesi a tre anni i liquidatori che
cagionano danno ai creditori ripartendo i beni sociali tra i
soci prima del pagamento dei creditori stessi o
dell'eventuale accantonamento delle somme necessarie
a soddisfarli. Il reato si consuma al momento della
ripartizione dei beni ed è rilevante ai fini della
segnalazione di cui alla legge antiriciclaggio.
5.6. Tutela della riservatezza
La tutela della riservatezza opera sotto 4 diversi punti di vista.
1. I soggetti obbligati alla segnalazione adottano adeguate misure per assicurare la massima
riservatezza dell'identità delle persone che effettuano la segnalazione. Gli atti e i documenti in
cui sono indicate le generalità di tali persone sono custoditi sotto la diretta responsabilità del
titolare dell'attività o del legale rappresentante o del loro delegato.
2. Anche gli ordini professionali adottano adeguate misure per assicurare la massima
riservatezza dell'identità dei professionisti che effettuano la segnalazione. Gli atti e i
Capitolo V – La segnalazione delle operazioni sospette
203
documenti in cui sono indicate le generalità di tali persone sono custoditi sotto la diretta
responsabilità del presidente o di un soggetto da lui delegato.
3. Anche la trasmissione delle segnalazioni di operazioni sospette, le eventuali richieste di
approfondimenti, nonché gli scambi di informazioni, attinenti alle operazioni sospette
segnalate, tra la UIF, la Guardia di finanza, la DIA, le autorità di vigilanza e gli ordini
professionali avvengono per via telematica, con modalità idonee a garantire la riferibilità della
trasmissione dei dati ai soli soggetti interessati, nonché l'integrità delle informazioni
trasmesse, garantendo la massima riservatezza dell'identità dei soggetti che effettuano le
segnalazioni.
Si ricorda infatti che la UIF, la Guardia di finanza e la DIA possono richiedere ulteriori
informazioni ai fini dell'analisi o dell'approfondimento investigativo della segnalazione al
soggetto che ha effettuato la segnalazione, nonché all’Ordine professionale attraverso la quale
la stessa è stata inviata.
4. In caso di denuncia penale, l'identità di colui che ha effettuato le segnalazioni, anche qualora
sia conosciuta, non può essere menzionata. Anche in caso di sequestro di atti o documenti si
adottano le necessarie cautele per assicurare la riservatezza dell'identità del segnalante.
Tuttavia, l'identità del segnalante può essere rivelata quando l'autorità giudiziaria, con decreto
motivato, lo ritenga indispensabile ai fini dell'accertamento dei reati per i quali si procede.
TUTELA DELLA RISERVATEZZA
I soggetti obbligati alla segnalazione adottano adeguate misure per assicurare la massima riservatezza dell'identità delle persone che effettuano la segnalazione.
Gli ordini professionali adottano adeguate misure per assicurare la massima riservatezza dell'identità dei professionisti che effettuano la segnalazione.
La trasmissione delle segnalazioni di operazioni sospette, le eventuali richieste di approfondimenti, nonché gli scambi di informazioni, attinenti alle operazioni sospette segnalate, tra la UIF, la Guardia di finanza, la DIA, le autorità di vigilanza e gli ordini professionali avvengono per via telematica nel rispetto della riservatezza per i segnalanti.
In caso di denuncia penale, l'identità di colui che ha effettuato le segnalazioni, anche qualora sia conosciuta, non può essere menzionata.
Capitolo V – La segnalazione delle operazioni sospette
204
5.7. Analisi della segnalazione da parte dell’UIF
L’UIF, ricevute le segnalazioni, effettua approfondimenti sotto il profilo finanziario delle
segnalazioni ricevute. Può inoltre effettuare, sulla base di protocolli d'intesa, anche
approfondimenti che coinvolgono le competenze delle autorità di vigilanza di settore: queste
ultime integreranno le informazioni con gli ulteriori elementi desumibili dagli archivi in loro
possesso.
A seguito dell’analisi condotta:
archivia le segnalazioni che ritiene infondate, mantenendone evidenza per dieci anni,
secondo procedure che consentano la consultazione agli organi investigativi di cui
all'articolo 8, comma 3, sulla base di protocolli d'intesa.
L’archiviazione è comunicata al segnalante;
qualora la pratica non sia archiviata trasmette, senza indugio, anche sulla base di protocolli
d'intesa, le segnalazioni, completate dagli esiti degli approfondimenti effettuati, alla DIA e al
Nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia di finanza, che ne informano il Procuratore
nazionale antimafia, qualora siano attinenti alla criminalità organizzata.
In questa sede, tuttavia, risulta importante sottolineare come l’UIF possa altresì richiedere al
professionista segnalante qualsiasi informazione necessaria per approfondimenti in merito al
caso segnalato.
In tal caso il professionista sarà tenuto a trasmettere tempestivamente quanto richiesto.
A tal fine, può altresì richiedere ulteriori informazioni al professionista segnalante
L’Uif, ricevute le segnalazioni, effettua approfondimenti, anche in collaborazione con
le autorità di vigilanza del settore
Le segnalazioni
ritenute infondate vengono archiviate
Le pratiche non archiviate vengono trasmesse alla DIA e al
Nucleo speciale di polizia valutaria delle Guardia di Finanza
Capitolo V – La segnalazione delle operazioni sospette
205
5.8. Obbligo di astensione
Il professionista ha l’obbligo di astensione dal compiere l’operazione finché non ha effettuato la
segnalazione, a meno che l’astensione non sia possibile tenuto conto della normale operatività o
possa ostacolare le indagini (art. 41, comma 5).
5.9. Divieto di comunicazione
È fatto divieto ai soggetti tenuti alle segnalazioni e a chiunque ne sia comunque a conoscenza di
dare comunicazione dell'avvenuta segnalazione.
Il divieto di comunicazione si estende anche al soggetto interessato dalla segnalazione. Allo
stesso, così come ad altri, il professionista non potrà comunicare che è stata inviata una
segnalazione di operazione sospetta o che è in corso o può essere svolta un'indagine in materia di
riciclaggio o di finanziamento del terrorismo.
Non è invece vietata la comunicazione tra professionisti che svolgono la loro prestazione
professionale in forma associata, in qualità di dipendenti o collaboratori, anche se situati in Paesi
terzi, a condizione che applichino misure equivalenti a quelle previste dal presente decreto.
Obbligo di segnalazione
operazione sospetta
Fino a quando non avviene la segnalazione: obbligo di astensione
Non appena venuto a conoscenza degli elementi di sospetto, ove possibile prima di eseguire l’operazione
L’obbligo di astensione non può essere rispettato qualora vi sia:
obbligo di legge di ricevere l’atto;
esecuzione non rinviabile data la natura dell’operazione;
possibilità che l’astensione sia di ostacolo alle indagini.
Capitolo V – La segnalazione delle operazioni sospette
206
5.10. I dati del Rapporto annuale 2013
La Relazione annuale 2013 sull’attività di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del
terrorismo predisposta dal Comitato di sicurezza finanziaria conferma il ruolo centrale delle
segnalazioni delle operazioni sospette nella disciplina antiriciclaggio.
È proprio per mezzo di questo strumento, infatti, che si rende concreto quel rapporto di
collaborazione attiva da parte degli operatori che dispongono di “punti di osservazione privilegiata”
, quali gli intermediari e i professionisti.
Sono infatti questi particolari soggetti a poter disporre delle informazioni necessarie per
individuare le operazioni anomale a rischio di riciclaggio: si innesta, in tal modo, un percorso “al
contrario”, che, a partire dal riciclaggio di denaro, consente di arrivare al reato presupposto.
Rappresenta quindi un dato estremamente importante l’aumento riscontrato nel numero delle
segnalazioni delle operazioni sospette: le segnalazioni ricevute dalla UIF sono infatti passate dalle
12.500 del 2007 alle circa 65.000 del 2012 e del 2013.
Tabella – Segnalazioni ricevute per tipologia di segnalante (fonte Uif)
Come può facilmente desumersi dalla tabella appena richiamata, in questo roseo scenario, come
al solito, la nota dolente rimane l’omogeneità delle segnalazioni: quasi l’85 per cento delle
segnalazioni proviene dalle banche e dalle Poste mentre il numero di segnalazioni trasmesse da
professionisti rimane esiguo (circa 1.985 segnalazioni, pari a poco più del 3,1 per cento del totale)
e quasi interamente riferibile ai notai.
Capitolo V – La segnalazione delle operazioni sospette
207
Tabella – Segnalazioni ricevute dai professionisti (fonte Uif)
Effettivamente, come rileva la Uif, la scarsa collaborazione di queste categorie è una criticità
presente in molti altri paesi, con numeri di segnalazioni trasmesse anche inferiori a quelli dell’Italia,
ma rimane comunque un fenomeno che va contrastato, oltre che con l’intensificazione dei
controlli, favorendo un approccio che anteponga la sostanza alla forma nell’applicazione delle
previsioni normative e rafforzando i presidi a tutela della riservatezza.
La quasi totalità delle comunicazioni ricevute riguarda sospetti di riciclaggio. Rimangono invece
marginali le segnalazioni relative al finanziamento del terrorismo.
Tabella – Ripartizione per categoria di segnalazione (fonte Uif)
Capitolo V – La segnalazione delle operazioni sospette
208
Anche nei tempi di rilevazione ed inoltro delle segnalazioni i risultati sono incoraggianti: nel 2013 il
44 per cento delle comunicazioni è stato effettuato entro un mese dal compimento delle
operazioni sospette; entro i primi due mesi ne è pervenuto quasi il 65 per cento.
Nel 2010, invece, solo il 16 per cento veniva trasmesso entro un mese e il 32 per cento nei primi
due mesi.
Altro dato che la Uif richiama nel suo Rapporto annuale riguarda la qualità informativa delle
segnalazioni: anche qui il miglioramento è confermato dal fatto che, negli ultimi anni, oltre il 50 per
cento delle segnalazioni trasmesse dall’Unità è stato ritenuto meritevole di accertamenti
investigativi.
Deve essere inoltre sottolineato come, delle verifiche effettivamente avviate, circa la metà si
conclude con riferimenti in sede processuale: ne emerge, quindi, una buona capacità dei soggetti
obbligati di individuare i comportamenti a rischio.
Merita inoltre di essere sottolineato come l’analisi delle segnalazioni di operazioni sospette
consente all’Uif non solo di individuare specifici casi riciclaggio ma anche elementi utili per
analizzare le tendenze in atto e far emergere i nuovi rischi di riciclaggio.
Infatti, a seguito delle analisi effettuate sulle segnalazioni del 2013 è emerso un possibile utilizzo
per finalità illecite della moneta virtuale.
Il riferimento è ai Bitcoin, che, a fronte della sempre maggiore diffusione, continuano ad essere un
metodo di pagamento che non presuppone l’identificazione degli utenti che realizzano le
transazioni e non sono soggetta a regolamentazione o a controllo da parte di autorità pubbliche.
La UIF sta quindi approfondendo il potenziale di rischio di riciclaggio e finanziamento del
terrorismo di tale moneta virtuale, anche in considerazione di alcune segnalazioni di operazioni
sospette ricevute con riguardo ad anomale compravendite di Bitcoin, realizzate per mezzo di carte
di pagamento o in contante con controparti estere.
Sotto il profilo settoriale, nel Rapporto si rileva inoltre che “per alcuni comparti risulta confermato il
particolare rischio di infiltrazione della criminalità organizzata. Si tratta del settore dei giochi e
scommesse, dello smaltimento dei rifiuti, dei compro oro, produzione di energia eolica e di energia
elettrica da fonti rinnovabili, movimento terra e gestione di cave.”
Capitolo V – La segnalazione delle operazioni sospette
209
5.11. Segnalazione delle operazioni sospette: la soluzione ai dubbi più frequenti
L’INDICATORE DI ANOMALIA NON È TASSATIVO
… Sono un dottore commercialista e svolgo attività di consulenza contabile e fiscale per un
piccolo imprenditore individuale. Quest’ultimo effettua transazioni quasi esclusivamente in
contanti, preferendo rateizzare gli importi piuttosto che ricorrere all’utilizzo di strumenti
tracciabili di pagamento. Effettivamente tale comportamento può essere ricondotto ad un
indicatore di anomalia.
Tuttavia, data l’età del soggetto, la tipologia dei pagamenti e gli importi degli stessi, non ritengo
che vi possa essere alcun rischio di riciclaggio o di finanziamento al terrorismo.
Il fatto che l’operazione sia riconducibile ad un indicatore di anomalia mi obbliga ad effettuare
una segnalazione di operazione sospetta?
… L’art. 41 del D.Lgs. 231/2007 impone ai professionisti di inviare una segnalazione alla UIF
quando sanno, sospettano o hanno motivi ragionevoli per sospettare che siano in corso o che
siano state compiute o tentate operazioni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo.
Al fine di agevolare i professionisti nell’individuazione delle operazioni sospette sono stati
formulati appositi indicatori di anomalia dal Ministero della Giustizia il 16 aprile 2010.
Gli indicatori non costituiscono un riferimento esaustivo e di per sé sufficiente per l’individuazione
delle operazioni da segnalare.
Di conseguenza:
a) l'impossibilità di ricondurre operazioni o comportamenti della clientela ad uno o più degli
indicatori di anomalia può non essere sufficiente ad escludere che l'operazione sia sospetta.
I professionisti valutano pertanto con la massima attenzione ulteriori comportamenti e
caratteristiche dell'operazione che, sebbene non descritti negli indicatori, rilevino in concreto
profili di sospetto;
b) la mera ricorrenza di operazioni o comportamenti descritti in uno o più indicatori di anomalia
non è motivo di per sé sufficiente per l'individuazione e la segnalazione di operazioni
sospette, per le quali è necessario valutare in concreto la rilevanza dei comportamenti della
clientela.
Pertanto, qualora non si ravvisino elementi di sospetto, il professionista potrà tranquillamente non
segnalare l’operazione.
Capitolo V – La segnalazione delle operazioni sospette
210
L’ESCLUSIONE DALL’OBBLIGO DI SEGNALAZIONE
… La Rossi S.r.l. ha esposto dei dati falsi in bilancio per poter essere considerata al di sotto dei
limiti di fallibilità. Consulta pertanto un commercialista affinché fornisca un proprio parere sulla
fallibilità dell’azienda e sugli eventuali rischi cui si potrebbe andare incontro in caso di
successivo fallimento.
Il professionista fornisce la sua consulenza, analizza il bilancio ed espone i rischi nel caso in cui
sia emessa sentenza dichiarativa di fallimento.
In questo caso, il commercialista, essendo venuto a conoscenza del falso in bilancio, deve
effettuare la comunicazione, oppure, essendo stato contattato per evitare, in futuro, un
procedimento giudiziario, è esente dall’obbligo di comunicazione?
… Come noto, l'obbligo di segnalazione di operazioni sospette non si applica per le informazioni
che i professionisti ricevono da un loro cliente o ottengono riguardo allo stesso, nel corso
dell'esame della posizione giuridica del loro cliente o dell'espletamento dei compiti di difesa o di
rappresentanza del medesimo in un procedimento giudiziario o in relazione a tale procedimento,
compresa la consulenza sull'eventualità di intentare o evitare un procedimento, ove tali
informazioni siano ricevute o ottenute prima, durante o dopo il procedimento stesso.
Tuttavia, non è semplice rispondere a questa domanda, anche perché la norma non definisce con
precisione quali sono “i confini” dell’attività di difesa in giudizio. Si potrebbe pertanto ritenere che il
consulente sia esonerato dall’obbligo di comunicazione in quanto ha prestato la sua consulenza
per evitare un procedimento giudiziario (che, effettivamente, non c’è stato).
Sposare tale interpretazione significherebbe però dare all’esenzione in oggetto una grandissima
estensione: praticamente tutte le attività di consulenza potrebbero essere finalizzate ad evitare un
successivo giudizio.
La soluzione che potrebbe essere adottata è pertanto quella di far firmare al cliente un’apposita
lettera di incarico, nella quale si illustrano le finalità della consulenza, volta, per l’appunto, ad
evitare un successivo giudizio.
ANCHE L’OMESSA SEGNALAZIONE È SANZIONATA
… La disciplina antiriciclaggio impone ai professionisti l’obbligo di inviare all’UIF una
segnalazione di operazione sospetta quando sanno, sospettano o hanno motivi ragionevoli per
sospettare che siano in corso o che siano state compiute o tentate operazioni di riciclaggio o di
finanziamento del terrorismo. Qualora la segnalazione non sia stata effettuata è prevista, ai sensi
Capitolo V – La segnalazione delle operazioni sospette
211
dell’art. 57 del D.Lgs. 231/2007, l’applicazione di una sanzione pecuniaria dall’1% al 40%
dell’importo dell’operazione non segnalata. Quando è possibile irrogare la sanzione?
… È ovvio come il procedimento di irrogazione delle sanzioni, nel caso di specie, sia decisamente
più complesso rispetto agli altri casi previsti dalla normativa antiriciclaggio. Se infatti può essere
immediato per un verificatore constatare la mancata tenuta del registro antiriciclaggio, piuttosto
che il rispetto delle norme in tema di adeguata verifica della clientela, ben più complesso è il caso
in cui lo stesso debba accertarsi del rispetto degli obblighi in tema di segnalazione delle operazioni
sospette.
È infatti noto come gli stessi indicatori di anomalia non siano altro che un mero ausilio operativo
per il professionista e non rappresentino una vera e propria elencazione tassativa.
Le segnalazioni, pertanto, si fondano su un giudizio valutativo del segnalante e non si prestano alla
formulazione di situazioni standardizzate.
La Guardia di Finanza, con la sua Circolare n. 83607/2012 ha riconosciuto tali difficoltà, fornendo
importanti precisazioni.
È stato quindi chiarito che, nella fase istruttoria e di irrogazione della sanzione, i militari operanti
devono accertare (e verbalizzare adeguatamente) se il soggetto obbligato abbia o meno eseguito,
al momento dell’effettuazione dell’operazione anomala, un esame approfondito sul profilo
soggettivo del cliente, sulla sua attività professionale e capacità economica, sul suo consueto
“modus operandi” e se, in definitiva, sia stato valutato il fattore “conoscenza del cliente”.
In ragione di quanto appena chiarito, nel caso di controlli volti ad individuare eventuali omissioni in
tema di segnalazione delle operazioni sospette, è richiesta una forte interazione con il
professionista e non sarà possibile limitare i controlli alla sola analisi della documentazione
prodotta.
Una volta individuata un’eventuale omissione, l’attenzione dei militari operanti si dovrà focalizzare
sull’individuazione del soggetto che, secondo la normativa vigente, sarebbe stato tenuto alla
segnalazione, nonché sull’esatta quantificazione della violazione, che deve emergere chiaramente
dal verbale di contestazione.
LA SEGNALAZIONE TARDIVA
… Sono un commercialista e nei confronti di un mio cliente è stato recentemente avviato un
procedimento penale. Sebbene fossero stati mostrati alcuni comportamenti “atipici” non ho mai
Capitolo V – La segnalazione delle operazioni sospette
212
provveduto ad effettuare una segnalazione di operazione sospetta, imputando tali
comportamenti principalmente al momento di crisi economica. Se effettuassi oggi la
segnalazione, potrei essere sanzionato?
… La Guardia di Finanza, con la sua Circolare n. 83607/2012, ha ritenuto contestabili anche
eventuali segnalazioni “tardive” di operazioni sospette, in quanto inviate in un momento
successivo a quello in cui il professionista aveva già maturato la sussistenza dei profili soggettivi
ed oggettivi dell’operazione sospetta.
Tuttavia, in questa situazione, è sempre necessario verificare se già prima di tale momento il
professionista fosse in grado, in base agli elementi in suo possesso, di trasmettere una
segnalazione di operazione sospetta.
In realtà, come anche chiarito dalla UIF nelle recenti risposte alla stampa specializzata, non esiste
un vero e proprio termine per la segnalazione delle operazioni sospette. Tuttavia è sempre posto in
capo al professionista l’obbligo di astenersi dal compimento delle operazioni fino a quando non sia
inviata la segnalazione.
IL NUOVO INCARICO
… Un mese fa ho ricevuto un incarico per la tenuta della contabilità da parte di un nuovo cliente.
All’atto della consegna di tutta la documentazione ho notato alcune operazioni “sospette”.
In considerazione del fatto che le operazioni in oggetto sono state compiute quando la
consulenza era fornita da un collega, sono tenuto ad effettuare la segnalazione essendone
venuto a conoscenza? È prevista una sanzione per la tardività?
… Questo interessante aspetto è stato oggetto di attenzione da parte dell’Ordine dei Dottori
Commercialisti ed Esperti Contabili di Roma, il quale, nel rispondere ad alcuni quesiti degli iscritti
ha sottolineato come, anche in questo caso, è necessario procedere con la segnalazione
dell’operazione sospetta.
Va infatti rilevato come la norma richieda di segnalare operazioni “in corso o che siano state
compiute”. Ben può accadere pertanto, che l’operazione sia stata compiuta quando la contabilità
era tenuta da un collega.
In tal caso non si ritengono violate le norme in tema di segnalazione delle operazioni sospette: il
professionista è infatti tenuto a segnalare non appena venga a conoscenza degli elementi di
sospetto ed esclusivamente in base alle informazioni in suo possesso.
Capitolo VI – Limiti alla circolazione del contante
213
6. LIMITI ALLA CIRCOLAZIONE DEL CONTANTE
6.1. L’evoluzione della disciplina nel tempo: il nuovo limite dal 1° gennaio 2016 La normativa in tema di limiti alla circolazione del contante ha subìto, nel tempo, diverse
modifiche: per quel che qui interessa, sicuramente, la più importante, è quella che è stata
introdotta con la Legge di stabilità 2016.
I DIVERSI LIMITI NEL CORSO DEGLI ANNI
AL 17/10/2002 SUPERIORE A LIRE 20.000.000
DAL
18/10/2002
DAL 14/3/2004
AL
29/4/2008
OBBLIGO
SEGNALAZIONE
SUPERIORE AD
EURO 12.500,00
PER IPROFESSIONISTI
DAL
30/4/2008
AL
24/6/2008 PARI O SUPERIORE AD EURO 5.000,00
DAL
25/6/2008
AL
30/5/2010 PARI O SUPERIORE AD EURO 12.500,00
DAL
31/5/2010
AL
12/8/2011 PARI O SUPERIORE AD EURO 5.000,00
DAL
13/8/2011
AL
5/12/2011 PARI O SUPERIORE AD EURO 2.500,00
DAL
6/12/2011
AL
31/12/2015 PARI O SUPERIORE AD EURO 1.000,00
DAL
01/01/2016 PARI O SUPERIORE AD EURO 3.000,00
Questa sorta di “schizofrenia” legislativa è stata dettata da due opposte esigenze: da un lato
contrastare l’evasione fiscale ed il riciclaggio di denaro, e, dall’altro, non contrarre eccessivamente
i consumi.
Tuttavia, nonostante gli interventi restrittivi degli ultimi anni, nella relazione ministeriale alla Legge
di stabilità è chiarito come, effettivamente, non vi sia stata una stretta all’evasione fiscale a
seguito degli interventi attuati.
Capitolo VI – Limiti alla circolazione del contante
214
Ecco quindi il motivo per il quale, con la Legge di stabilità 2016 è stato espressamente previsto
che, dal 1° gennaio 2016 sarà possibile ricorrere al contante per transazioni fino a 2.999,99 euro:
oltre tale limite continua ad operare l’obbligo di utilizzare strumenti di pagamento tracciabili.
In questo modo anche l’Italia si “allinea” alle disposizioni previste negli altri Paesi europei e
introduce una novità volta soprattutto a rilanciare i consumi.
Paese Limite circolazione contante
Francia 1.000 euro
Portogallo 1.000 euro
Grecia 1.500 euro
Spagna 2.500 euro
Belgio 3.000 euro
Bulgaria 5.112 euro
Slovacchia 5.000 euro per i commerciali, 15.000 euro per i privati
Ungheria 5.000 euro (ma solo per i commerciali, nessun limite è invece previsto
per i privati)
Repubblica Ceca 14.000 euro
FINO AL 31.12.2015 DAL 01.01.2016
1.000 euro 3.000 euro
Nulla cambia con riferimento, invece, alle altre norme: i professionisti, infatti, saranno sempre
tenuti a comunicare le eventuali operazioni ultra-soglia, così come saranno sempre irrogabili le
sanzioni finora previste.
Continuano inoltre a trovare piena applicazione anche le norme in tema di operazioni frazionate.
Pertanto, dal 1° gennaio 2016 sarà possibile pagare una fattura di importo pari a 5.000 euro anche
in tre rate in contanti a 30-60-90 giorni, ognuna di importo inferiore al limite dei 2.999,99 euro, se la
ITALIA: LIMITE ALLA CIRCOLAZIONE DEL CONTANTE
Capitolo VI – Limiti alla circolazione del contante
215
modalità di pagamento è frutto di un preventivo accordo riportato in fattura o in un separato
accordo.
È tuttavia bene in questa sede sottolineare come la nuova disposizione porti comunque con sé
alcune specifiche eccezioni.
ECCEZIONI
In primo luogo il nuovo limite non riguarderà le somme corrisposte dalla pubblica
amministrazione.
L’art.1, comma 904 della Legge di stabilità prevede infatti quanto segue: “resta fermo per
le Pubbliche Amministrazioni l’obbligo di procedere alle operazioni di pagamento degli
emolumenti a qualsiasi titolo erogati di importo superiore a mille euro, esclusivamente
mediante l'utilizzo di strumenti telematici, ai sensi dell'articolo 2, comma 4-ter, del
decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14
settembre 2011, n. 148.”
I pensionati, pertanto, dovranno continuare a ricevere la loro pensione per mezzo di
strumenti di pagamento tracciabili, se la stessa è di importo superiore ad euro 1.000.
Un nuovo periodo alla fine del primo comma dell’art.49 D.Lgs. n.231/2007 riguarda
invece i c.d. money transfer, per i quali viene mantenuta la soglia di 1.000 euro.
Altra norma che rimane invariata è quella prevista per gli assegni bancari e postali, i quali
continuano a dover essere emessi con indicazione del beneficiario e della clausola di
non trasferibilità se di importo superiore ad euro 1.000.
Rimane infatti privo di modifiche l’articolo 49, comma 5, del D.Lgs. 231/2007, in virtù del
quale “gli assegni bancari e postali emessi per importi pari o superiori a 1.000 euro
CIRCOLAZIONE DEL CONTANTE
LEGGE DI STABILITA’ 2016
Il limite per la circolazione del contante è stato innalzato ad euro 3.000
IN ALCUNI CASI, PERO’, LE NUOVE DISPOSIZIONI NON TROVANO APPLICAZIONE!
Capitolo VI – Limiti alla circolazione del contante
216
devono recare l'indicazione del nome o della ragione sociale del beneficiario e la
clausola di non trasferibilità.”
Nessuna novità è stata introdotta in merito alle modalità di versamento dei modelli F24:
pertanto, anche nel 2016, se l’importo del modello è superiore ad euro 1.000 lo stesso
dovrà comunque essere presentato esclusivamente per via telematica, mediante i servizi
telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate, oppure mediante i servizi di
internet banking.
Nel 2016 sarà poi necessario prestare particolare attenzione agli enti associativi. E’ utile
a tal proposito ricordare che, sebbene la soglia per la circolazione del contante sia anche
per loro aumentata in virtù delle nuove disposizioni in materia di antiriciclaggio, rimane
fermo il limite dei 1.000 euro previsto dalla disciplina fiscale.
Superare quindi la soglia dei 1.000 euro, in questi specifici casi, non comporta
l’irrogazione delle classiche sanzioni previste dalla disciplina antiriciclaggio, ma fa
scattare le penalizzazioni della Legge n.133/99, peraltro modificate dal Dlgs. 158/2015
di riforma delle sanzioni tributarie.
Come noto, poi, l’entrata in vigore di quest’ultimo provvedimento relativo alle sanzioni è
stata anticipata ad opera proprio della Legge di stabilità 2016.
Pertanto, in virtù del quadro normativo tracciato, dal 1° gennaio 2016, il superamento
della soglia dei 1.000 euro per gli enti associativi:
- comporterà l’applicazione delle sanzioni previste dall'articolo 11 del decreto
legislativo 18 dicembre 1997, n. 471 (sanzione amministrativa da euro 250 a euro
2.000),
- non comporterà più la decadenza dalle agevolazioni di cui alla legge 16 dicembre
1991, n. 398,
- non comporterà l’applicazione delle sanzioni previste dalla disciplina
antiriciclaggio, se l’importo della transazione non è pari o superiore a 3.000 euro.
Con la Legge di stabilità 2016 sono state inoltre abrogate due disposizioni in tema di circolazione
del contante, che, essendo prive di impianto sanzionatorio erano rimaste dei semplici obblighi
“sulla carta”:
le norme in tema di pagamento dei canoni di locazione di unità abitative;
le disposizioni relative al pagamento dei corrispettivi per le prestazioni rese in
adempimento ad un contratto di trasporto
Capitolo VI – Limiti alla circolazione del contante
217
I canoni di locazione
Con la legge di stabilità 2014 era stato stabilito che il pagamento dei canoni di locazione di unità
abitative dovesse avvenire con strumenti tracciabili, qualsiasi fosse stato l’importo.
Con la successiva nota DT 10492 del 5 febbraio 2014 il Mef ha precisato che è comunque
possibile il pagamento dei canoni in contanti, se l’importo non supera i 999,99 euro, in quanto la
sanzione prevista dalla disciplina antiriciclaggio è confinata soltanto ai casi in cui sia superata la
soglia prevista in tema di circolazione del contante.
Pertanto, a seguito del chiarimento in oggetto, la tracciabilità richiesta dalla norma poteva essere
tranquillamente soddisfatta fornendo una semplice prova documentale: la vecchia e cara
“ricevuta”, in altre parole.
Appare pertanto evidente come, in questo ambito, vi sia stato un semplice moltiplicarsi di norme in
tema di circolazione del contate, senza che alle stesse fosse stato correlato un effettivo impianto
sanzionatorio: norme che, quindi, sono state di scarsissima efficacia.
Con la Legge di Stabilità 2016 il legislatore è quindi intervenuto sul punto, abrogando la
disposizione in oggetto.
Esempio: canone di locazione pari ad euro 200 mensili
Il pagamento deve avvenire con strumenti di pagamento tracciabili
Mef, nota DT 10492 del 5 febbraio 2014: La tracciabilità richiesta dalla norma può essere tranquillamente soddisfatta fornendo una
semplice prova documentale (ovvero una semplice ricevuta di pagamento)
MA
Legge di stabilità 2014
Il pagamento dei canoni di locazione di unità abitative deve avvenire con strumenti tracciabili, qualsiasi sia l’importo.
Le sanzioni previste dal D.Lgs. n.231/2007 possono invece essere irrogate soltanto nel caso in cui fosse stato superato il vecchio
limite di 999,99 euro
Capitolo VI – Limiti alla circolazione del contante
218
? In data 15.01.2016 dovrò effettuare il pagamento del canone di locazione relativo al
trimestre novembre-gennaio. L’importo ammonta ad euro 2.600.
Posso effettuare il pagamento in contanti?
R SI, in quanto, alla data di pagamento trova applicazione il nuovo limite dei 3.000 euro
Il settore dei trasporti
Anche il settore dei trasporti era stato interessato da una specifica disposizione in tema di
circolazione del contante.
L’articolo 32bis del Dl n.133/2014 (convertito con la legge n.164 del 2014) aveva infatti introdotto il
divieto, per tutti gli operatori della filiera dei trasporti, di pagare in contanti il corrispettivo per le
prestazioni rese in adempimento ad un contratto di trasporto, indipendentemente dall’importo
delle stesse.
La norma non ha trovato alcuna applicazione, in quanto non erano previste sanzioni, se non a
carico dei professionisti che omettevano la comunicazione dell’operazione.
Anche quest’ultimo obbligo, però, come è ammesso nella stessa relazione illustrativa al disegno di
legge di stabilità, è stato completamente ignorato.
Ecco il motivo per il quale, anche per questa norma, è stata prevista l’abrogazione ad opera della
Legge di stabilità 2016.
Le novità in tema di pagamenti elettronici
La Legge di stabilità 2016 (Legge Legge 28 dicembre 2015, n. 208, pubblicata in GU n.302 del 30-
12-2015) contiene importanti novità anche in tema di pagamenti con carta di credito/debito.
In virtù delle modifiche introdotte, infatti, gli imprenditori e i professionisti saranno tenuti ad
accettare i pagamenti sia con carte di debito che con carte di credito, e sparirà l’importo minimo
previsto di 30 euro.
PAGAMENTI CON CARTE DI CREDITO/DEBITO
LE NOVITÀ
Eliminata la soglia minima dei 30 euro al di sotto della quale possono essere rifiutati i pagamenti
con carta di debito
Una specifica disposizione introduce anche la possibilità di pagare il parchimetro con carte di
credito/debito
Viene prevista l’introduzione di un apposito impianto sanzionatorio a fronte del mancato rispetto
dell’obbligo Pos
Capitolo VI – Limiti alla circolazione del contante
219
Viene prevista una rimodulazione delle commissioni bancarie da parte dei prestatori dei servizi di
pagamento
Le disposizioni, finora limitate alle carte di debito, sono estese anche alle carte di credito.
Anche i micro-pagamenti, di importo inferiore a 5 euro, potranno essere effettuati con carta di
credito/debito, e, da luglio 2016 sarà possibile anche parcheggiare sulle linee blu e ricorrere alla
moneta elettronica per provvedere al pagamento.
Le commissioni bancarie, tuttavia, saranno abbassate, e dovranno essere proporzionali ai costi
effettivamente sostenuti dai prestatori di servizi di pagamento.
Le norme in tema di pagamenti elettronici, prima limitate alle carte di debito, saranno estese anche
alle carte di credito e l’obbligo non troverà applicazione solo nei casi di oggettiva impossibilità
tecnica.
L’aspetto che più desta preoccupazioni è, tuttavia, l’introduzione di specifiche sanzioni a fronte del
mancato rispetto dell’obbligo POS.
Le sanzioni
L’obbligo Pos è stato introdotto in attuazione dell’articolo 15 del decreto legge n. 179/2012 (il c.d.
“Decreto Crescita 2.0”), sebbene sia stato successivamente oggetto di diverse proroghe, in
mancanza dei previsti decreti attuativi.
Giova infatti di essere ricordato che la disposizione in commento prevedeva l’emanazione di uno o
più decreti del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze, con i quali dovevano essere disciplinati:
- gli eventuali importi minimi,
- le modalità e i termini di attuazione della disposizione.
Nessun riferimento veniva invece fatto alle sanzioni: ecco perché si è ritenuto che si trattasse di un
mero onere piuttosto che di un vero e proprio obbligo giuridico.
La mancata adozione del Pos non comporta infatti alcuna sanzione amministrativa, ma soltanto la
c.d. “mora del creditore”.
Ai sensi dell’art. 1206 c.c. “il creditore è in mora quando, senza motivo legittimo, non riceve il
pagamento offertogli nei modi indicati dagli articoli seguenti o non compie quanto è necessario
affinché il debitore possa adempiere l'obbligazione.”
Il successivo art. 1207 c.c. stabilisce poi che quando il creditore è in mora, è a suo carico l'
impossibilità della prestazione sopravvenuta per causa non imputabile al debitore: non sono dovuti
gli interessi né i frutti della cosa che non siano stati percepiti dal debitore.
Capitolo VI – Limiti alla circolazione del contante
220
Il creditore è anche tenuto a risarcire i danni derivati dalla sua mora e a sostenere le spese per la
custodia e la conservazione della cosa dovuta.
Il comma 900 della Legge di stabilità 2016 introduce invece modifiche al comma 5, dell’articolo 15
del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179.
Più precisamente, “le parole: «gli eventuali importi minimi, le modalità e i termini» sono sostituite
dalle seguenti «le modalità, i termini e l’importo delle sanzioni amministrative pecuniarie»”
Ecco quindi che sparisce ogni riferimento agli importi al di sotto dei quali i pagamenti con le carte
di debito possono essere rifiutati (gli ormai famosi 30 euro) e viene espressamente prevista
l’introduzione di nuove sanzioni.
Sarà tuttavia necessario attendere l’apposito decreto da parte del Ministro dello sviluppo
economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze per poter avere un quadro
completo di quello che sarà il nuovo impianto sanzionatorio.
PRIMA DELLA LEGGE DI STABILITA’ DOPO LA LEGGE DI STABILITA’
Non erano previste specifiche sanzioni
Saranno previste specifiche sanzioni da futuri
decreti del Ministero dello Sviluppo economico
di concerto con il Ministero dell’Economia
Il caso
Le carte di credito e il documento di identità
E’ stato sollevato un dibattito in merito all’obbligo o meno di esibire un documento d’identità a
fronte della volontà di effettuare il pagamento con carta di credito.
Più precisamente è stato ritenuto che, ai sensi delle disposizioni dettate dal Tulps (Testo unico
delle leggi di pubblica sicurezza) soltanto un pubblico ufficiale possa chiedere l’esibizione di un
documento d’identità, ragion per cui l’esercente che invita all’esibizione del documento sta
commettendo un piccolo abuso.
Quanto appena esposto merita di essere attentamente analizzato, al fine di poter fare chiarezza
sul punto.
L’art. 4 del Regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza)
prevede che “l'autorità di pubblica sicurezza ha facoltà di ordinare che le persone pericolose o
sospette e coloro che non sono in grado o si rifiutano di provare la loro identità siano sottoposti a
rilievi segnaletici. Ha facoltà inoltre di ordinare alle persone pericolose o sospette di munirsi, entro
OBBLIGO POS E SANZIONI
Capitolo VI – Limiti alla circolazione del contante
221
un dato termine, della carta di identità e di esibirla ad ogni richiesta degli ufficiali o degli agenti di
pubblica sicurezza.”
L’obbligo di esibire un documento di identità è quindi previsto soltanto nei confronti delle persone
pericolose o sospette e ad ordinare l’esibizione può essere soltanto l’autorità di pubblica sicurezza.
In questo contesto giova altresì di essere richiamato l’art.651 c.p., in virtù del quale, “chiunque,
richiesto da un pubblico ufficiale nell'esercizio delle sue funzioni, rifiuta di dare indicazioni sulla
propria identità personale, sul proprio stato, o su altre qualità personali, è punito con l'arresto fino a
un mese o con l'ammenda fino a euro 206.”
Si badi bene però: la disposizione appena richiamata sancisce l’obbligo di dare indicazioni sulla
propria identità, e non quello di certificarla mediante l’esibizione del documento d’identità.
Quanto finora esposto riguarda l’obbligo del soggetto di esibire il documento, ma non significa che,
al di fuori di questi casi, chiedere un documento configuri un abuso.
Al contrario, l’esercente che sottoscrive la convenzione per l’accettazione dei pagamenti con carta
di credito si obbliga contrattualmente a controllare la corrispondenza della firma con quella
risultante sulla carta di credito (se la carta di credito in oggetto prevede la presenza della firma), e,
in caso di dubbio, è tenuto a confrontare la firma con quella apposta su idoneo documento di
identità del cliente, annotando gli estremi sullo scontrino di vendita o sulla fattura. Infine, se
permangono dubbi sull’identità del cliente, in molti regolamenti è previsto l’obbligo di contattare la
società di gestione dei pagamenti.
Pertanto, la richiesta di documento da parte dell’esercente rappresenta, in primo luogo una tutela
per il cliente, il quale non è obbligato ad esibire necessariamente la carta di identità, essendo
sufficiente qualsiasi documento ufficiale nel quale sia riportata la firma del soggetto che provvede
al pagamento.
Sul punto giova altresì di essere richiamata rilevante giurisprudenza, dalla quale emerge
chiaramente l’obbligo, per gli esercenti, di controllare l’identità del cliente che procede a
pagamento.
Con la sentenza del 6 novembre 2012 il Tribunale di Taranto ha rilevato come il commerciante sia
sempre tenuto a controllare la corrispondenza, almeno apparente, tra la firma apposta sulla carta
di credito e quella rilasciata dal cliente sul modulo scaricato dal POS.
Secondo quanto chiarito dai Giudici, laddove l’esercente avesse dei dubbi sull’identità del cliente è
inoltre necessario chiedere l’esibizione del documento di identità, soprattutto se la spesa è di
importo rilevante: potrebbe invece configurarsi la responsabilità in capo al commerciante laddove
lo stesso venga meno agli obblighi di diligenza minima e non rilevi la grossolana diversità tra la
firma apposta sul documento di spesa e quella del titolare della carta.
Capitolo VI – Limiti alla circolazione del contante
222
Dello stesso avviso è stato anche l’Arbitro Bancario Finanziario, Collegio di Milano, il quale, con la
Decisione n.8636 del 29 dicembre 2014 ha chiarito che “la semplice presentazione della carta di
credito non è di per sé idonea ad identificare l’avente diritto alla prestazione, in quanto solo
attraverso la comparazione della firma apposta a tergo del tesserino con quella che è apposta sul
memorandum di spesa è possibile per l’esercente affiliato individuare il titolare della prestazione…
Ciò vale anche quando il cliente non abbia apposto la firma a tergo della carta di credito,
dovendosi in tal caso ritenere che l’accipiens debba usare una maggiore prudenza, eventualmente
chiedendo al prestatore dello strumento di pagamento un documento con il quale poterlo
identificare e con il quale confrontare la firma apposta sul memorandum di spesa.”
Appare quindi evidente come l’esercente sia comunque tenuto a chiedere copia del documento
d’identità, soprattutto nei casi in cui la firma non risulti apposta sulla carta di credito.
Potrebbero sorgere allora dei dubbi in merito al comportamento da tenere nel caso in cui il cliente
rifiuti di esibire il documento.
In considerazione del fatto che, a seguito delle novità introdotte dalla Legge di stabilità, l’obbligo di
accettare i pagamenti con carta di debito è stato esteso anche alle carte di credito, è comunque
possibile rifiutare il pagamento se non viene mostrato un documento di identità?
Ci si augura che giungano sul punto gli opportuni chiarimenti, prima che siano introdotte le
specifiche sanzioni delineate dalla Legge di stabilità per la mancata accettazione dei pagamenti in
moneta elettronica.
A fronte di quanto sopra esposto, le novità principali introdotte dalla Legge di stabilità in merito
alla circolazione del contante e i pagamenti elettronici possono essere richiamate nella tabella che
segue:
Sale il limite per la circolazione del contante (da 999 a 2.900 euro)
Rimane inalterato il limite dei 1.000 euro per i pagamenti eseguiti dalla Pubblica
amministrazione (il vecchio limite troverà pertanto applicazione anche con riferimento al
pagamento delle pensioni)
Vengono abrogate le disposizioni che introducevano l’obbligo di pagamento con strumenti
tracciabili per i canoni di locazione e nel settore trasporti (disposizioni che, peraltro, essendo
prive di un impianto sanzionatorio, non avevano mai trovato concreta applicazione)
Viene eliminata la previsione di un importo minimo al di sotto del quale i pagamenti con carta
di credito potevano essere rifiutati: anche i micro-pagamenti (come il giornale e il caffè della
mattina) pertanto, potranno essere effettuati con carte di credito.
Capitolo VI – Limiti alla circolazione del contante
223
Viene introdotta la possibilità di pagare con carte di credito/debito anche il parchimetro.
Viene prevista l’introduzione di un apposito impianto sanzionatorio a fronte del mancato
rispetto dell’obbligo Pos
Viene disposto un limite alle commissioni previste per i pagamenti con carta di credito/debito.
6.2. Transazioni in contanti e titoli
Come appena esposto, dal 1° gennaio 2016 trova applicazione il nuovo limite per la circolazione
del contante.
Da questa data, infatti i pagamenti in contanti possono avvenire fino ad un importo pari a 2.999,00:
gli importi pari o superiori a 3.000 euro dovranno essere invece corrisposti con strumenti di
pagamento tracciabili (assegni, bonifici, ecc.)
01.01.2016
In data 15.12.2015 ho emesso una fattura di importo pari ad euro 2.500. Il pagamento era fissato a 60 giorni. Alla scadenza il cliente mi ha corrisposto gli importi dovuti in contanti. È stata violata la normativa? è necessario far riferimento alla data della fattura o a quella di pagamento?
?
La disciplina applicabile è quella in vigore al momento della data di pagamento. Se il pagamento è avvenuto alle scadenze previste, e, quindi, nel 2016, l’operazione, essendo di importo inferiore a 3.000 euro, non viola la disciplina in tema di circolazione del contante!
In data 28.12.2015 abbiamo effettuato un pagamento di importo pari a 2.500 euro in contanti. La merce è stata effettivamente consegnata nei nostri magazzini in data 05.01.2016. E’ stata violata la disciplina in tema di circolazione del contante?
?
Pagamenti in contanti fino ad euro 999,99 Pagamenti in contanti fino ad euro 2.999,99
Capitolo VI – Limiti alla circolazione del contante
224
Il Dipartimento delle Finanze del Mef, in occasione dell’appuntamento annuale con i
quesiti della stampa specializzata, è intervenuto sul punto chiarendo espressamente
che le sanzioni devono comunque essere applicate se la soglia prevista dalla normativa
in vigore al momento del pagamento è stata violata.
Rileva sempre la data effettiva del pagamento, indipendentemente dalla data dell’operazione che lo ha generato. Nel caso di specie, quindi, deve ritenersi violata la disciplina in tema di circolazione del contante.
In data 28.12.2015 abbiamo ricevuto un acconto di euro 500 in contanti, a fronte di una fattura di euro 1.600. In data 08.01.2016 abbiamo ricevuto il saldo del pagamento in contanti. Sono state violate le norme in tema di circolazione del contante?
?
Il saldo, anche se di importo pari a 1.100 euro, è avvenuto nel 2016, quando l’importo massimo consentito per le transazioni in contanti era già stato innalzato ad euro 3.000. Pertanto, nel caso di specie, non è violata la disciplina in tema di circolazione del contante.
In data 28.12.2015 abbiamo ricevuto una fattura di importo pari a 5.000 euro. In fattura era indicato soltanto il pagamento a 30 e 60 giorni, senza specificare le modalità. Il cliente ci ha corrisposto euro 2.500 a gennaio e 2.500 a febbraio. Sono state violate le disposizioni in tema di circolazione del contante?
?
No, in quanto i due pagamenti sono stati effettuati nel 2016, quando il limite per la circolazione del contante ammonta ad euro 3.000. Si ricorda che rimangono ferme, anche in vigenza della nuova normativa, le disposizioni in tema di operazioni frazionate. Le operazioni frazionate, pertanto, continuano ad essere ammesse quando sono il frutto di un preventivo accordo tra le parti.
In data 28.12.2015 abbiamo effettuato un pagamento in contanti per euro 2.500. In considerazione del fatto che, pochi giorni dopo il limite è stato innalzato, possiamo ritenere che nel caso di specie operi il c.d. principio del “favor rei”, e, quindi, non siano applicabili sanzioni?
?
ATTENZIONE!
Capitolo VI – Limiti alla circolazione del contante
225
Più precisamente, è stato chiarito che, come ritenuto ormai da pacifica giurisprudenza, in materia
di sanzioni amministrative non trova applicazione il c.d. “principio del favor rei”, salvi i casi in cui
non sia la normativa stessa a prevederlo.
È infatti necessario far riferimento, in questi casi, all’art. 1 della Legge 24 novembre 1981, n. 689, in
forza della quale “nessuno può essere assoggettato a sanzioni amministrative se non in forza di una
legge che sia entrata in vigore prima della commissione della violazione”.
Il limite dei 1.000 euro doveva essere rispettato fino al 31.12.2015!
Eventuali pagamenti superiori a detta soglia, anche se inferiori all’attuale limite dei 3.000 euro,
sono sanzionabili.
Il consulente, a fronte degli specifici obblighi di legge di cui al D.Lgs. n. 231/2007 è obbligato a segnalare
tutte le violazioni riscontrate, pena l’applicazione di pesanti sanzioni nei suoi confronti!
CIRCOLAZIONE DEL CONTANTE
Oggi, pertanto, non è più possibile effettuare pagamenti tra soggetti diversi in un’unica soluzione
in contante di importo pari o superiore a € 3.000.
I trasferimenti eccedenti tale limite vanno eseguiti tramite intermediari abilitati (banche, Poste,
ecc.).
Il divieto esiste indipendentemente dalla natura (lecita o illecita) dell'operazione alla quale il
trasferimento si riferisce ed è stato introdotto per dirottare transazioni ritenute significative verso
gli intermediari abilitati, affinché resti traccia negli archivi.
Soggetti diversi
I limiti trovano applicazione per i trasferimenti che intercorrono tra soggetti diversi, costituenti,
cioè, distinti centri di interesse.
LIMITI CONTANTE
I pagamenti tra soggetti diversi in un’unica soluzione in contante possono avvenire fino al limite di 2.999,99 €
Capitolo VI – Limiti alla circolazione del contante
226
L’UTILIZZO DI ASSEGNI
Per quanto riguarda gli assegni, l’art. 49, D.Lgs. n. 231/2007 dispone che le banche e le Poste
devono rilasciare i moduli di assegni muniti della clausola di non trasferibilità, la quale va
apposta anche su assegni circolari e vaglia postali o cambiari.
I moduli in forma libera, ossia senza la clausola di non trasferibilità, sono rilasciati soltanto:
a seguito di una specifica richiesta scritta presentata dal soggetto interessato alla banca
ovvero alle Poste;
pagando € 1,50 a titolo di imposta di bollo, per ciascun modulo di assegno richiesto in
forma libera ovvero per ciascun assegno circolare, vaglia postale o cambiario rilasciato in
forma libera (così, ad esempio, per un libretto di 10 assegni è necessario pagare € 15).
È tuttavia bene precisare che l’Amministrazione Finanziaria potrà richiedere alla Banca o a Poste
Italiane SpA i dati dei soggetti ai quali sono stati rilasciati i moduli di assegni in forma libera. La
richiesta di dati potrà altresì essere estesa a tutti i giratari degli assegni in oggetto e a coloro che li
hanno presentati all’incasso.
Con l’introduzione dei nuovi limiti, detti assegni e vaglia trasferibili potranno essere utilizzati
esclusivamente per importi inferiori a € 1.000.
Si evidenzia che è necessario indicare il nome o la ragione sociale del beneficiario:
sugli assegni bancari e postali emessi per importi pari o superiori a € 1.000 (che non
possono essere privi della clausola di non trasferibilità);
sugli assegni circolari e vaglia postali e cambiari (a prescindere dall’importo).
Relativamente agli assegni emessi all’ordine del traente (c.d. assegni “a me medesimo”), il
comma 6 del citato art. 49 dispone che gli stessi “possono essere girati unicamente per
l'incasso a una banca o a Poste Italiane S.p.A.”.
Sul punto il MEF nella Circolare 5/8/2010, n. 281178 ha precisato che gli assegni “a me
medesimo”, indipendentemente dall’importo, non possono circolare e che “l’unico utilizzo
possibile è la girata per l’incasso allo stesso nome del traente/beneficiario”.
Capitolo VI – Limiti alla circolazione del contante
227
Attenzione
Non opera, in questo caso, l’innalzamento del limite a 3.000 euro!
LIBRETTI AL PORTATORE
La Legge di stabilità 2016, nel modificare la disciplina di cui al D.Lgs. n. 231/2007 aveva introdotto
regole che sembravano essere poco coerenti in materia di detenzione e circolazione dei libretti a
risparmio.
In virtù delle modifiche introdotte, infatti:
Il saldo del libretto al portatore continua a non poter essere superiore a 999,99 euro;
Il limite per la circolazione dei libretti al portatore è stata innalzata (solo questa!) a 2.999,99
euro.
In occasione dell’appuntamento con Telefisco, il Mef ha avuto modo di confermare che:
effettivamente, nessuna variazione è intervenuta in tema di saldo dei libretti al portatore, i
quali, pertanto, continuano a non poter presentare un saldo pari o superiore alla soglia dei
1.000 euro;
a seguito delle novità introdotte con la Legge di stabilità, però, la soglia massima per il
trasferimento dei libretti al portatore è stata innalzata ad euro 2.999,99 euro.
ASSEGNI EMESSI IN VIOLAZIONE
Emissione assegni bancari e postali di importo pari o superiore a € 1.000 ovvero assegni circolari, vaglia postali o cambiari senza indicazione del nome/ragione sociale del beneficiario e/o senza clausola di non trasferibilità.
LIBRETTI AL PORTATORE
SALDO MASSIMO IMPORTO MASSIMO TRASFERIBILE
999,99 EURO 2.999,99 EURO
Capitolo VI – Limiti alla circolazione del contante
228
LIBRETTI AL PORTATORE: LIMITI
? Il sig. Tizio ha trasferito al sig. Caio n. 3 libretti al portatore, ognuno con saldo pari a
900 euro.
È stata violata la disciplina in tema di circolazione del contante?
R NO, la normativa non è stata violata. Infatti, il valore oggetto della transazione è pari a
2.700 euro, inferiore alla soglia prevista di 3.000 euro.
I CHIARIMENTI DELLA GDF
Importanti chiarimenti possono essere colti nella circolare n. 83607/2012 della Guardia di Finanza
emanata il 19 marzo 2012.
Si tratta di una circolare suddivisa in quattro volumi dal titolo "Attività della Guardia di Finanza a
tutela del mercato dei capitali".
Nella parte I, al capitolo 2, par. 6,lett. e), la G.d.f. ha dato ampio spazio ai limiti per la circolazione
del contante, fornendo numerosi chiarimenti che possono essere di notevole utilità. Vediamo
quindi quali sono gli argomenti trattati.
I chiarimenti forniti dalla Guarda di Finanza riguardano il fatto che:
→ la violazione si realizza quando il trasferimento intercorre fra soggetti diversi, costituenti
distinti centri di interesse;
→ della stessa violazione è responsabile, insieme al soggetto che ha effettuato il trasferimento,
anche colui che ha acquisito i valori trasferiti, in quanto con il suo comportamento ha
contribuito a eludere il fine della legge.
ESEMPI della Guardia di Finanza
Secondo la G.d.f., si considera come effettuato tra soggetti diversi:
il trasferimento di denaro intervenuto (ad esempio, a titolo di conferimento di capitale) tra
il socio e la società di cui questi fa parte, ovvero tra società controllata e società
controllante;
I chiarimenti della GDF
Si ha violazione solo se il pagamento intercorre tra soggetti diversi
I responsabili della violazione sono sia chi effettua il pagamento
che chi lo riceve
Capitolo VI – Limiti alla circolazione del contante
229
i trasferimenti di denaro intervenuti tra società appartenenti allo stesso gruppo, le quali,
sotto il profilo soggettivo, rimangono entità distinte.
Con riferimento all’operatività delle Società di Intermediazione Mobiliare (SIM), nell’ipotesi di
richiesta di un cliente, titolare di un dossier titoli al portatore, di trasferire i suddetti titoli in un
dossier cointestato con altra persona sempre presso la stessa SIM, qualora l’importo dei titoli
sia superiore alla soglia di legge, trattandosi di soggetti diversi, il trasferimento dovrà avvenire
necessariamente per il tramite di una banca o di Poste italiane S.p.a.
Viceversa, in tema di titoli al portatore, l’estinzione da parte di un coniuge di un certificato di
deposito al portatore eccedente la soglia di legge, acceso dall’altro coniuge, non costituisce
violazione se i coniugi versano in regime di comunione dei beni: in tal caso, non si realizza
l’ipotesi di trasferimento tra soggetti diversi in quanto il titolo è da considerarsi di proprietà della
comunione familiare della quale entrambi i coniugi hanno la gestione.
SOGGETTI DIVERSI
ESEMPI GDF
Socio
Società di cui questo fa
parte
SONO SOGGETTI DIVERSI (vige limite 3.000 €)
Società controllata
Società controllante SONO SOGGETTI DIVERSI (vige limite 3.000 €)
Società appartenenti allo
stesso gruppo SONO SOGGETTI DIVERSI (vige limite 3.000 €)
Coniugi in regime di
comunione dei beni NON SONO SOGGETTI DIVERSI (non vige limite 3.000 €)
6.3. Le operazioni frazionate Occorre ora domandarsi se l’effettuazione di molteplici trasferimenti di denaro contante,
singolarmente di importo inferiore alle soglie sopra delineate, ma di ammontare complessivo
superiore, debba essere o meno assoggettata alla disciplina in esame.
Al riguardo, si fa presente che a norma del comma 1 dell'art. 49, D.Lgs. n. 231/2007:
→ “è vietato il trasferimento di denaro contante o di libretti di deposito bancari o postali al
portatore o di titoli al portatore in euro o in valuta estera, effettuato a qualsiasi titolo tra
soggetti diversi, quando il valore oggetto del trasferimento è complessivamente pari o
Capitolo VI – Limiti alla circolazione del contante
230
superiore a 1.000 euro. Il trasferimento è vietato anche quando è effettuato con più
pagamenti inferiori alla soglia che appaiano artificiosamente frazionati”.
Ai sensi del D.Lgs. 231/2007 è definita operazione frazionata: "operazione unitaria sotto il
profilo economico, di valore pari o superiore ai limiti stabiliti dal presente decreto, posta in
essere attraverso più operazioni, singolarmente inferiori ai predetti limiti, effettuate in momenti
diversi ed in un circoscritto periodo di tempo fissato in sette giorni ferma restando la
sussistenza dell'operazione frazionata quando ricorrano elementi per ritenerla tale".
Tuttavia si deve ritenere che i frazionamenti funzionali a prassi o ad accordo fra le parti appaiano
oggi del tutto ammissibili.
Questa precisazione, fornita dal Consiglio di Stato (Parere 1504/1995, Sezione III) rappresenta
infatti ormai un punto fermo della disciplina in tema di circolazione del contante, costantemente
richiamato nei chiarimenti e nelle circolari che nel tempo sono state emesse dalle Autorità di
settore.
È tuttavia bene ricordare che resta fermo il potere dell’Amministrazione finanziaria di ritenere
l’operazione artificiosamente frazionata.
Non risulta quindi sempre sufficiente l’esistenza di un semplice accordo scritto tra le parti con il
quale vengono concordate specifiche scadenze di pagamento: sarà infatti necessario valutare
sempre il caso concreto, al fine di poter verificare se vi è un intento elusivo.
È possibile effettuare il pagamento di un’operazione per importo complessivo superiore o pari a
3.000 € in rate inferiori a 3.000 € quando il frazionamento:
è connaturato all’operazione stessa;
è la conseguenza di un preventivo accordo tra le parti.
L’Amministrazione Finanziaria può valutare, caso per caso, se il frazionamento sia
stato realizzato con lo specifico scopo di eludere il divieto.
IL FRAZIONAMENTO DELL’OPERAZIONE
Capitolo VI – Limiti alla circolazione del contante
231
Pertanto, in linea generale:
L’operazione viola le disposizioni in tema di
circolazione del contante se la somma dei
molteplici trasferimenti supera le soglie previste?
Trasferimenti di denaro effettuati
artificiosamente al fine di eludere le
disposizioni in tema di circolazione del
contante
SI
Trasferimenti di denaro effettuati oltre il
limite di sette giorni
È necessario verificare che le operazioni non siano
artificiosamente suddivise per eludere la norma
Acquisto in luoghi diversi di vari beni NO
Frazionamenti previsti da prassi
commerciali o frutto della libertà
contrattuale delle parti purché se ne
possa dare prova documentale
NO
Allo stesso modo sono ammessi pagamenti frazionati allorquando il frazionamento sia connaturato all’operazione stessa (ad esempio un contratto di somministrazione).
I trasferimenti di denaro effettuati oltre il limite di sette giorni non sono riferibili alla medesima operazione. Sono tuttavia comunque vietate le operazioni singolarmente inferiori alla soglia ma che siano artificiosamente suddivise per eludere la norma.
Il limite non si applica per l'acquisto in luoghi diversi di vari beni (cioè la soglia dei 2.999,99 euro vale per ogni acquisto giornaliero di uno stesso oggetto, non di più d'uno).
Operazioni
frazionate:
aspetti principali Sono ammessi frazionamenti previsti da prassi commerciali o frutto della libertà contrattuale delle parti purché se ne possa dare prova documentale (è bene pertanto che le parti sottoscrivano un accordo per il pagamento rateale o annotino la modalità di pagamento sulla fattura e, ad ogni pagamento avvenuto, il creditore rilasci quietanza firmata e datata).
Capitolo VI – Limiti alla circolazione del contante
232
Frazionamento connaturato
all’operazione stessa NO
Rientra comunque nel potere discrezionale dell’Amministrazione finanziaria valutare, caso per
caso, se il frazionamento è stato realizzato con lo specifico scopo di eludere il divieto imposto
dalla disposizione.
- IL CASO-
Costituiscono operazioni frazionate riconducibili ad un unico importo più trasferimenti,
singolarmente inferiori alla soglia di legge, ma complessivamente di ammontare superiore,
effettuati in denaro a favore dello stesso soggetto e registrati sul libro contabile dell’imprenditore
sotto la medesima data (Tribunale di Roma, 14 ottobre 1999, sentenza n. 19236).
L’11 novembre 2013 il Mef e la Gdf hanno fornito una serie di risposte alla stampa specializzata,
nell’ambito delle quali non si è mancato di tornare a definire il concetto di operazione frazionata.
Oggetto: Operazioni frazionate
Domanda:Il concetto dei “7 giorni” ai fini della individuazione delle operazioni frazionate è
dirimente anche ai fini delle operazioni in contanti? In altri termini, nell'ambito delle rateizzazioni
dei pagamenti (es. pagamento di una fattura in 5 rate) è necessario, ai fini di non configurare un
indebito frazionamento, che fra una rata e l'altra decorrano almeno i 7 giorni?
Risposta: Come l'accordo espresso tra le parti non è automaticamente idoneo ad escludere
l'artificiosità del frazionamento, del pari, l'effettuazione delle transazioni finanziarie entro un arco
di tempo pari o inferiore ai sette giorni non vale a ritenere certamente artificioso il frazionamento
medesimo. Non esiste alcun automatismo: ciò che rileva è l'emersione, evincibile dal complesso
della documentazione e delle informazioni rilevanti nel singolo caso di specie, di un intento elusivo
della normativa di limitazione all'utilizzo del contante. L'art. 1, co. 2, lett. m) del D.Lgs. n. 231/2007
ha un contenuto innovativo rispetto alla normativa di cui alla legge 197/1991, poiché, con
riferimento alla cronologia della pluralità di operazioni, è stato fissato un arco temporale certo
(sette giorni) entro il quale l'operazione può ritenersi unica, eliminando, così, le incertezze
interpretative che si manifestavano in passato. Infatti, il legislatore, pur riproducendo il riferimento
all'unitarietà sotto il profilo economico presente già nella precedente formulazione, fissa il termine
rilevante ai fini della presunzione del frazionamento. Da un punto di vista funzionale, la norma
contenuta nel D.Lgs. 231/2007 pone, a carico dei soggetti destinatari della disciplina in argomento,
Capitolo VI – Limiti alla circolazione del contante
233
l'onere di individuare eventuali elementi idonei a ricondurre una pluralità di operazioni ad unità. Va,
dunque, verificato l'oggetto della prestazione al fine di accertare se i pagamenti plurimi
costituiscono frazioni di un'unità (anche se cadenzati in un arco temporale superiore a sette
giorni) ovvero se la pluralità di pagamenti corrisponde a una pluralità di prestazioni. Pertanto, in
caso di trasferimenti effettuati in un arco temporale superiore a sette giorni, l'autorità chiamata a
verificare la legittimità dell'operazione deve valutare, caso per caso, se il frazionamento sia
idoneo o meno ad escludere l'unitarietà dell'operazione medesima ovvero se comporti l'elusione
del divieto imposto dalla disposizione.
In considerazione dei chiarimenti appena richiamati, il professionista che, nel registrare i
pagamenti correlati ad una fattura, noti delle uscite di cassa a distanza di dieci giorni l’una
dall’altra non potrà automaticamente escludere l’unitarietà dell’operazione.
Dovrà invece valutare attentamente il caso concreto e verificare se può trattari di una modalità di
pagamento volta esclusivamente ad eludere la disciplina in tema di circolazione del contante.
I CASI SU CUI CONCENTRARE L’ATTENZIONE
FINANZIAMENTO SOCI
L'erogazione a titolo di finanziamento effettuato dai soci può determinare problematiche
circa l'utilizzo del contante derivanti dall'erronea modalità di contabilizzazione seguita. Molto
spesso, infatti, l'incasso di versamenti effettuati a mezzo assegno dai soci a titolo di
finanziamento alla società è registrato movimentando il conto numerario cassa contante.
Ciò potrebbe far supporre l'avvenuto superamento dei limiti per il contante mentre, in realtà,
l'operazione è stata effettuata usando assegni. Una corretta contabilizzazione richiede
quindi di indicare il finanziamento ricevuto utilizzando e movimentando la cassa assegni.
Invece, se i soci decidono di effettuare versamenti in contanti in quanto più rispondenti alle
necessità della società, è bene che la scelta sia formalizzata in un apposito verbale di
assemblea (che avremo modo di presentare più avanti).
PAGAMENTO FRAZIONATO DELLE FATTURE
Nella prassi quotidiana, frequentemente si procede al pagamento frazionato di fatture relative
a medesime operazioni. Ciò può dipendere dalla tipologia contrattuale che caratterizza la
prestazione ovvero da un preventivo accordo tra le parti. In sede di controlli ed eventuali
contestazioni, può nascere quindi il problema di giustificare molteplici trasferimenti in
contanti, ciascuno dei quali al di sotto della soglia, riconducibili però a una stessa operazione.
Di conseguenza, per limitare la contestazione, l'impresa deve conservare atti, documenti o
contratti, sottoscritti dalle parti, da cui risulta la tipologia di operazione, unitariamente
Capitolo VI – Limiti alla circolazione del contante
234
intesa, ovvero l'accordo per la rateizzazione degli importi concordati. La fattura su cui
risulta annotata la dilazione di pagamento potrebbe a tal fine costituire valido documento di
prova.
6.4. Obbligo di comunicazione da parte dell’intermediario
In base all’art. 51, D.Lgs. n. 231/2007, i soggetti interessati al rispetto degli obblighi
antiriciclaggio (dottori commercialisti ed esperti contabili, società di servizi in ambito
contabile-tributario, ecc.) devono comunicare, entro 30 giorni, al MEF le infrazioni circa l’uso
del contante delle quali gli stessi hanno avuto cognizione.
Tale infrazione è prevista dall’art. 51, comma 1 del D.Lgs. 231/2007, il quale dispone che:
→ “i destinatari del presente decreto che, in relazione ai loro compiti di servizio e nei limiti
delle loro attribuzioni e attività, hanno notizia di infrazioni alle disposizioni di cui
all'articolo 49, commi 1, 5, 6, 7, 12, 13 e 14, e all'articolo 50 ne riferiscono entro trenta
giorni al Ministero dell'Economia e delle Finanze per la contestazione e gli altri
adempimenti previsti dall'articolo 14 della legge 24 novembre 1981, n. 689”.
A decorrere dal 30/11/2011 i soggetti interessati agli obblighi antiriciclaggio devono
trasmettere le comunicazioni relative alle violazioni sopra citate alle competenti
Ragionerie territoriali dello Stato (anziché alle Direzioni Provinciali servizi vari ovvero
direttamente al MEF).
Le comunicazioni vanno inoltrate alle competenti Ragionerie territoriali dello Stato, anche se
la violazione è di ammontare superiore a € 250.000 (non assoggettabile ad oblazione).
Al riguardo, il D.L. 201/2011, all’art. 12, comma 11 aveva previsto che:
→ “all'articolo 51, comma 1, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, sono
aggiunte, in fine, le seguenti parole: ‘e per la immediata comunicazione della infrazione
anche alla Agenzia delle Entrate che attiva i conseguenti controlli di natura fiscale’”.
Di conseguenza, secondo quanto previsto dal “Decreto Salva Italia”, la comunicazione
relativa alle violazioni dell’uso del contante doveva essere inviata:
oltre che al MEF (o alla competente Ragioneria territoriale dello Stato);
anche all’Agenzia delle Entrate.
Capitolo VI – Limiti alla circolazione del contante
235
Quest'ultima previsione è stata poi sostituita con l'invio della notizia della violazione:
→ “alla Guardia di finanza la quale, ove ravvisi l'utilizzabilità di elementi ai fini dell'attività
di accertamento, ne dà tempestiva comunicazione all'Agenzia delle entrate”.
Il Decreto Semplificazioni aveva previsto, infatti, che:
gli operatori comunichino le infrazioni al Ministero e alla Guardia di finanza, che in
sostanza sostituisce l'Agenzia delle Entrate come destinataria delle comunicazioni
degli obbligati;
la Gdf, solo nel caso in cui ravvisi la presenza di elementi utili ai fini dell'accertamento,
dovrà darne comunicazione all'Agenzia delle Entrate.
Il Ministero dell'Economia, con una comunicazione del 3 ottobre 2012, ha definitivamente
chiarito che:
→ l’eventuale trasferimento di denaro contante o titoli al portatore per importi pari o
superiori a 1.000 euro deve essere comunicato alle sole Ragionerie territoriali dello
Stato competenti per territorio.
Sarà quindi la Ragioneria territoriale a provvedere a trasmettere le citate comunicazioni alla
Guardia di finanza per l'eventuale utilizzo delle informazioni così acquisite nell'ambito dello
svolgimento delle proprie attività di accertamento (contrasto all'evasione fiscale in primis).
Dalla lettura combinata del citato Decreto 17/11/2011 e della Circolare MEF 30/11/2011,
prot. 96224, gli ambiti territoriali ed i relativi indirizzi delle Ragionerie dello Stato sono i
seguenti.
RTS AMBITI TERRITORIALI INDIRIZZO
Torino Piemonte e Valle d'Aosta Via Grandis n. 14, 10121,
TO
Genova Liguria Via Urbano Rela n. 8,
16151, GE
Milano Lombardia Via Tarchetti n. 6, 20121,
MI
Bolzano Trentino Alto Adige P.zza Tribunale n. 2,
39100, BZ
Il professionista comunica
l’infrazione alle Ragionerie territoriali dello
Stato
Le Ragionerie territoriali
provvedono a trasmettere le comunicazioni alla GDF
Se la GDF rinviene elementi utili
trasmette i dati all’Agenzia delle
Entrate
Capitolo VI – Limiti alla circolazione del contante
236
Verona Verona, Vicenza, Padova,
Rovigo (zona sud/ovest)
Lungadige Capuleti n. 11,
37122, VR
Venezia Venezia, Treviso, Belluno
(zona nord/est)
Campo S. Angelo n. 3538,
30124, VE
Udine Friuli Venezia Giulia Via Gorghi n. 18, 33100,
UD
Bologna Emilia Romagna e Marche P.zza dell'8 Agosto n. 26,
40126, BO
Firenze Toscana Via Pietrapiana n. 53,
50121, FI
Perugia Umbria Via Martiri dei Lager n. 77,
06100, PG
Roma Roma, Rieti, Viterbo (zona
centro/nord)
Via Napoleone Parboni n.
6, 00153, RM
Latina Latina, Frosinone (zona sud) V.le Pier Luigi Nervi n.
270, 04100, LT
L'Aquila Abruzzo
C/o Scuola Ispettori e
Sovrintendenti della
Guardia di Finanza
Coppito, 67100, AQ
Napoli Napoli, Avellino, Benevento,
Caserta (zona centro/nord)
Via Lauria n. 80, Centro
Direzionale IS. F80,
80143, NA
Salerno Salerno e Basilicata P.zza S. Agostino n. 29,
84121, SA
Bari Puglia e Molise Via Demetrio Marin n. 3,
70125, BA
Cosenza Cosenza, Crotone, Catanzaro
(zona nord)
P.zza XI Settembre n. 1,
87100, CS
Reggio Calabria Reggio Calabria, Vibo
Valentia (zona sud)
Via dei Bianchi n. 7, 89100
RC
Messina
Messina, Caltanissetta, Enna,
Palermo, Trapani (zona
centro/nord)
Via Monsignor D'Arrigo n.
5, 98122, ME
Capitolo VI – Limiti alla circolazione del contante
237
Catania Catania, Agrigento, Siracusa,
Ragusa (zona sud/est)
Via Cardinale Dusmet n.
17, 95121, CT
Cagliari Cagliari, Oristano (zona
sud/ovest)
Via XX Settembre n. 13,
09125, CA
Sassari Sassari, Nuoro (zona
nord/ovest)
Via Carlo Felice n. 29,
07100, SS
Le comunicazioni relative alle violazioni dell’uso del contante di importo superiore a €
250.000 (non oblabili), vanno inviate alle seguenti 6 sedi competenti, individuate dal MEF
nella Circolare 16/1/2012, n. 2.
VIOLAZIONI DI IMPORTO SUPERIORE A 250.000 EURO
Ragionerie territoriali
dello Stato Ambiti territoriali Indirizzo
Genova Liguria, Piemonte, Valle d’Aosta Via Urbano Rela n. 8,
16151, GE
Bologna Emilia Romagna, Toscana, Umbria P.zza dell'8 Agosto n. 26,
40126, BO
Roma Lazio, Sardegna, Abruzzo Via Napoleone Parboni n. 6,
00153, RM
Napoli Campania, Calabria, Sicilia,
Basilicata
Via Lauria n. 80, Centro
Direzionale IS. F80, 80143,
NA
Milano Lombardia, Veneto, Friuli Venezia
Giulia, Trentino Alto Adige
Via Tarchetti n. 6, 20121,
MI
Bari Puglia e Molise Via Demetrio Marin n. 3,
70125, BA
Di seguito si fornisce un fac-simile della comunicazione da inoltrare alla competente
Ragioneria Territoriale dello Stato.
Capitolo VI – Limiti alla circolazione del contante
238
Spett.le
RAGIONERIA TERRITORIALE DELLO STATO di …………….
Oggetto: Comunicazione violazione limitazioni all’utilizzo del denaro contante ex
art. 49, D.Lgs. n. 231/2007.
Il sottoscritto … in relazione alla propria attività di dottore commercialista, è stato incaricato
dalla società Alfa S.r.l., con sede in …, partita IVA/C.F. …, della tenuta delle relative scritture
contabili.
In relazione a tale adempimento è stato riscontrato, in sede di registrazione delle
movimentazioni contabili in partita doppia
che
La fattura n. … del … per un totale di € 5.200,00, IVA compresa, emessa dalla società nei
confronti del sig. … residente a ………………………, C.F ………………………
è stata regolata in contanti in unica soluzione, contravvenendo in tal modo alle limitazioni
disposte dall’art. 49, comma 1, D.Lgs. n. 231/2007.
Luogo, data ………………………
Firma
…………………………………………..
QUANDO SCATTA L’OBBLIGO DI COMUNICAZIONE
Da quanto sopra emerge che l’obbligo in questione sorge in capo al professionista se si
verificano una serie di presupposti soggettivi e oggettivi.
In particolare, si ritiene che i presupposti siano i seguenti
Obbligo di comunicazione: i
presupposti
deve essere commessa un’infrazione riguardante le limitazioni alla circolazione di denaro contante;
la notizia dell’infrazione deve essere appresa in relazione ai compiti di servizio assolti dal professionista e nei limiti delle attribuzioni dello stesso.
la violazione deve essere accertata da un soggetto destinatario delle disposizioni in materia di antiriciclaggio, quindi, per quel che ci interessa, da un dottore o ragioniere commercialista, da un consulente del lavoro, da un revisore contabile, da un notaio, da un avvocato, ed ancora da Tributaristi senza Albo, dai Ced edai Caf, ecc.;
Capitolo VI – Limiti alla circolazione del contante
239
Il commercialista che, durante una cena tra amici, vede un suo commensale
consegnare 3.500 euro in contanti ad un terzo non è tenuto ad effettuare la
comunicazione.
In generale, non rilevano le notizie acquisite nel corso di attività espletate a titolo personale
o, comunque, non professionale.
6.5. Circolazione del contante: alcuni casi pratici Analizziamo, di seguito, alcune fattispecie concrete:
il primo caso riguarda la possibilità che il professionista venga incaricato
semplicemente di predisporre il bilancio d’esercizio.
In tale ipotesi:
la segnalazione delle eventuali infrazioni deve essere effettuata nei limiti del
predetto incarico;
al fine di assolvere la prestazione professionale, la società consegnerà al
professionista incaricato un bilancio di verifica, il libro dei beni ammortizzabili e
l’ulteriore documentazione necessaria alla redazione del rendiconto.
In tale situazione, appare alquanto difficile, in relazione al mandato conferito, che il
professionista venga in possesso di documentazione dalla quale potrà essere
riscontrata la violazione all’utilizzo di denaro contante.
Ciò in quanto, ad esempio, non gli sarà consegnata la prima nota, né gli estratti conti
bancari i cui saldi saranno stati verificati all’interno dell’azienda dagli addetti alla
contabilità. In tale situazione, il professionista non sarà in grado di riscontrare
eventuali violazioni concernenti l’utilizzo del denaro contante. Di conseguenza, le
autorità preposte ai controlli e all’irrogazione delle sanzioni non potranno contestare
al professionista di aver omesso la comunicazione dell’infrazione.
il secondo caso riguarda la tenuta della contabilità.
In tale ipotesi si evidenzia come la violazione della disposizione in esame possa
emergere anche dalle scritture contabili obbligatorie.
Obbligo di
comunicazione: la tempistica
La comunicazione al Ministero dell’Economia e delle Finanze deve essere effettuata entro trenta giorni dalla notizia della violazione. Pertanto, ai fini della tempestività della predetta comunicazione, non rileva la data in cui la violazione è stata commessa.
Capitolo VI – Limiti alla circolazione del contante
240
Ad esempio, l’esistenza della violazione può essere desunta dalle seguenti scritture:
Finanziamento soci alla società:
Cassa a Finanziamento soci 3.500
Pagamento di una fattura ad un fornitore:
Debiti v/fornitori a Cassa 3.700
Incassata una fattura da un cliente:
Cassa a Credito verso clienti 3.100
Il professionista che ha ricevuto l’incarico di tenere la contabilità è quindi tenuto ad
effettuare la comunicazione nei casi in cui abbia registrato scritture che attestino la
commissione di irregolarità.
6.5.1. Pagamento delle fatture nelle transazioni commerciali
Le limitazioni all’uso del contante comporteranno l’incremento dei pagamenti delle fatture con le
seguenti modalità:
presso gli sportelli bancari tramite bonifico bancario;
presso qualsiasi ufficio postale tramite bollettino postale;
tramite Rid bancario o postale;
tramite Bonifico bancario da Remote Banking o Home Banking;
pagamento tramite Assegno Bancario o Assegno Postale;
pagamento tramite Assegno Circolare;
pagamento tramite cambiali o tratte;
pagamento a mezzo Ricevuta Bancaria.
Si riportano di seguito le soluzioni di alcune delle problematiche più frequenti nell’ambito del
pagamento delle fatture commerciali.
Pagamento secondo gli usi commerciali
Una fattura di importo pari ad euro 3.500 può essere pagata in contanti a 30-60-90 giorni?
R. Sì, è possibile il pagamento rateale in contanti, purché il frazionamento risulti da una dilazione
derivante da un accordo preventivo tra le parti.
Capitolo VI – Limiti alla circolazione del contante
241
In ogni caso, permane il potere discrezionale dell'autorità amministrativa di verificare se la
dilazione configura un frazionamento artificioso e, in quanto tale, vietato.
Il pagamento a rate
Un cliente mi propone il pagamento di una fattura da3.600 euro mediante rate mensili da 900
euro. Posso accettare il pagamento?
R.In linea di massima possiamo dire che il pagamento non è ammesso. Tuttavia le parti possono
prevedere contrattualmente il pagamento rateizzato, ed in tal caso non vi sarebbe alcuna
violazione.
Si ricorda che rimane comunque fermo il potere dell’amministrazione finanziaria di valutare
l’operazione come artificiosamente frazionata.
Il saldo della fattura
Ho ricevuto una fattura da 3.300 euro. Posso pagare con assegno 1.000 euro e in contanti 2.000
euro?
R. Sì, perché il trasferimento in contanti è inferiore alla soglia ed il saldo avviene comunque con
uno strumento di pagamento tracciabile.
6.6. Deroga alla limitazione all’uso del contante
Il D.L. n. 16/2012, c.d. “Semplificazioni fiscali”, in vigore a decorrere dal 2 marzo 2012, ha previsto
all’art. 3, commi 1 e 2, l’esonero dalla limitazione dell’uso del contante per gli acquisti effettuati da
turisti con cittadinanza extra-UE, non residenti in Italia, presso specifici operatori.
Le ragioni di questa modifica sono dettate dal fatto che l’abbassamento del limite per la
circolazione del contante potesse penalizzare gli operatori turistici, soprattutto quelli che lavorano
molto con gli stranieri.
L’esonero dalla limitazione all’uso del contante riguarda le prestazioni di servizi e le cessioni di
beni effettuate in Italia da:
commercianti al minuto e soggetti assimilati ex art. 22, DPR n. 633/72 (ad esempio, alberghi,
ristoranti).
agenzie di viaggio e turismo ex art. 74-ter, DPR n. 633/72;
L’esonero e previsto nei confronti di persone fisiche:
con cittadinanza diversa da quella italiana, comunitaria ovvero di uno Stato appartenente
allo SEE (Spazio Economico Europeo);
non residenti in Italia.
Capitolo VI – Limiti alla circolazione del contante
242
Se un turista straniero acquista un gioiello il cui prezzo è pari a 3.500 euro, può pagare in contanti
e lo stesso vale per il pagamento del conto relativo al soggiorno presso una struttura alberghiera.
Viceversa, se un turista straniero fruisce della prestazione professionale di un notaio, il cui
compenso è superiore a 2.999,99 euro, il pagamento dovrà essere effettuato esclusivamente con
mezzi di pagamento tracciabili (assegno bancario o circolare non trasferibile, bonifico bancario,
carta di credito, eccetera).
Tale deroga è condizionata all’invio di un’apposita comunicazione preventiva all’Agenzia delle
Entrate.
Oltre alla comunicazione gli operatori interessati devono rispettare i seguenti ulteriori
adempimenti:
all’atto dell’operazione, acquisire fotocopia del passaporto del cessionario e/o del
committente ed un’autocertificazione di quest’ultimo, attestante che non è cittadino
italiano né di uno dei Paesi dell’Unione europea o dello Spazio economico europeo, e che è
residente al di fuori del territorio dello Stato;
nel primo giorno feriale successivo all’operazione, versare il denaro contante incassato in
un conto corrente intestato al cedente o al prestatore consegnando all’intermediario le
fotocopie del passaporto dell'acquirente e del documento emesso (fattura, ricevuta o
scontrino fiscale). Il numero del conto in oggetto dovrà essere indicato nella
comunicazione preventiva da inviare all’Agenzia delle Entrate.
Capitolo VI – Limiti alla circolazione del contante
243
Le operazioni in contanti legate al turismo di importo pari o superiore a mille euro vanno inoltre
comunicate all'Agenzia delle Entrate. Le modalità tecniche e i termini sono quelli stabiliti per lo
"spesometro"
ADEMPIMENTI
Prima dell’operazione Durante l’operazione Dopo l’operazione
Inviare preliminarmente
comunicazione telematica
all’Agenzia delle Entrate
Acquisire fotocopia del
passaporto e
autocertificazione del cliente
attestante la cittadinanza e la
residenza
Versare entro il giorno lavorativo
successivo l’importo contanti
della transazione sul conto
corrente.
Inviare la comunicazione
polivalente.
Capitolo VII – Antiriciclaggio e organi di controllo
244
7. ANTIRICICLAGGIO E ORGANI DI CONTROLLO
7.1. Premessa
Prima di procedere alla trattazione è necessario distinguere i seguenti casi:
7.2. Gli organi di controllo presso le società destinatarie del D.Lgs. 231/2007
L’art. 52 del D.Lgs. n.231/2007 stabilisce che gli organi di controllo presso i soggetti destinatari
della normativa antiriciclaggio devono vigilare sull’osservanza delle norme contenute nel decreto.
COLLEGIO SINDACALE
ORGANI DI CONTROLLO
REVISORI CONTABILI
SOCIETA’ DI REVISIONE
CONSIGLIO DI SERVEGLIANZA
COMITATO DI CONTROLLO DI GESTIONE
Organi di controllo
Presso soggetti destinatari della
normativa antiriciclaggio
Altre società commerciali
Obblighi sanciti dall’art. 52 D.Lgs.
231/2007
Solo controllo di
legalità
Anche controllo
contabile
Esoneri di cui
all’art. 12 comma 3
bis D.Lgs
Obblighi di cui
all’art. 13 D.Lgs.
231/2007
Capitolo VII – Antiriciclaggio e organi di controllo
245
L’art.52 del D.Lgs. n.231/2007 riguarda esclusivamente gli organi di controllo presso
le società destinatarie del decreto stesso e non tutti gli organi di controllo.
Dovranno pertanto rispettare gli obblighi previsti dall’art. 52 gli organi di controllo delle
banche, degli istituti di pagamento, delle attività di gestione di case da gioco, delle società
professionali tra iscritti nell’albo dei dottori commercialisti ed esperti contabili, ecc.
Gli organi di controllo delle altre società commerciali, invece, non sono sottoposti a quanto
stabilito nell’art.52.
Quanto agli obblighi, gli organi di controllo presso i soggetti sopra elencati dovranno:
comunicare senza ritardo alle autorità di vigilanza di settore tutti gli atti o i fatti di cui
vengono a conoscenza nell’esercizio dei propri compiti, che possano costituire una
violazione delle disposizioni da queste emanate ai sensi dell’art. 7, comma 2, del decreto;
comunicare senza ritardo al titolare dell’attività, o al legale rappresentante o a un suo
delegato, le infrazioni all’obbligo di segnalazione delle operazioni sospette di cui hanno
notizia;
comunicare entro trenta giorni al Ministero dell’economia e delle finanze le infrazioni alle
disposizioni relative alle limitazioni all’uso del contante e dei titoli al portatore di cui hanno
notizia;
comunicare entro trenta giorni alla autorità di vigilanza di settore le infrazioni alle violazioni
degli obblighi di registrazione di cui hanno notizia.
Come può facilmente desumersi dai punti di cui sopra, nel caso in cui si riscontrino violazioni negli
obblighi di segnalazione delle operazioni sospette, il collegio sindacale non dovrà inviare una
segnalazione alla Uif, ma al titolare dell’attività o al legale rappresentante o a un suo delegato
l’infrazione dell’obbligo.
Al fine di poter valutare la necessità di una segnalazione dell’operazione, gli indicatori a cui fare
riferimento sono:
Revisori di società di interesse
pubblico
Indicatori emanati dalla Banca d’Italia con la
Delibera n. 61 del 30.01.2013 (vedi allegato)
Revisori di altre società
(comunque soggette alla
disciplina antiriciclaggio)
Indicatori con decreto del 16.04.2010
(pubblicato nella G.U. n. 101 del 3-5-2010 -
Serie Generale)
Capitolo VII – Antiriciclaggio e organi di controllo
246
Società di interesse pubblico
Sono società di interesse pubblico, ai sensi dell’art. 16 del D.Lgs. n. 39 del 2010:
a) le società italiane emittenti valori mobiliari ammessi alla negoziazione su mercati
regolamentati italiani e dell'Unione europea e quelle che hanno richiesto tale ammissione
alla negoziazione;
b) le banche;
c) le imprese di assicurazione di cui all'articolo 1, comma 1, lettera u), del codice delle
assicurazioni private;
d) le imprese di riassicurazione di cui all'articolo 1, comma 1, lettera cc), del codice delle
assicurazioni private, con sede legale in Italia, e le sedi secondarie in Italia delle imprese
di riassicurazione extracomunitarie di cui all'articolo 1, comma 1, lettera cc-ter), del
codice delle assicurazioni private;
e) le società emittenti strumenti finanziari, che, ancorche' non quotati su mercati
regolamentati, sono diffusi tra il pubblico in maniera rilevante;
f) le società di gestione dei mercati regolamentati;
g) le società che gestiscono i sistemi di compensazione e di garanzia;
h) le società di gestione accentrata di strumenti finanziari;
i) le società di intermediazione mobiliare;
j) le società di gestione del risparmio;
k) le società di investimento a capitale variabile;
l) gli istituti di pagamento di cui alla direttiva 2009/64/CE;
m) gli istituti di moneta elettronica;
n) gli intermediari finanziari di cui all'articolo 107 del TUB.
Al contrario, è definitivamente sancito l’esonero dagli obblighi di:
adeguata verifica della clientela;
Identificazione e verifica dell’identità del cliente e del titolare effettivo;
di registrazione;
di conservazione dei dati;
di segnalazione delle operazioni sospette.
Gli organi di controllo presso i destinatari della normativa antiriciclaggio sono esonerati da:
adeguata verifica della clientela;
identificazione e verifica dell’identità del cliente e del titolare effettivo;
adozione del fascicolo della clientela;
Capitolo VII – Antiriciclaggio e organi di controllo
247
registrazione dei dati;
segnalazione delle operazioni sospette.
Gli obblighi di cui all’art. 52 gravano in capo a ciascun componente del collegio,
sindacale e non sull’intero collegio, così come chiarito recentemente dal MEF.
Infatti, a fronte delle violazioni delle disposizioni di cui all’art. 52 D.Lgs. 231/2007, l’art. 55
prevede l’irrogazione di una sanzione di tipo penale, che, in quanto tale, deve essere
necessariamente personale.
7.3. Organi di controllo contabile presso le società non destinatarie del D.Lgs.
231/2007
Con riferimento alle società non destinatarie della normativa antiriciclaggio è sancito l’esonero,
per i componenti degli organi di controllo, degli obblighi di:
adeguata verifica della clientela,
di registrazione e conservazione dei dati,
di segnalazione delle operazioni sospette
Tuttavia, se al collegio sindacale è affidato il controllo contabile, i suoi componenti, in quanto
iscritti al registro dei revisori contabili, sono soggetti agli obblighi antiriciclaggio.
Organi di controllo incaricati del solo controllo
sull’amministrazione
Organi di controllo incaricati anche del
controllo contabile
Sono esonerati i sindaci che svolgono
esclusivamente il controllo legale, in quanto la
loro attività consiste essenzialmente nella
vigilanza sull’osservanza della legge e dello
statuto nonché sul rispetto dei principi di
corretta amministrazione.
Tuttavia il collegio sindacale non può ritenersi
del tutto esonerato dal considerare la disciplina
antiriciclaggio: nell’adempimento dei propri
doveri esso è infatti tenuto a vigilare
sull’applicazione e sul generale rispetto della
Se al collegio sindacale è affidato il controllo
contabile, i suoi componenti, in quanto iscritti
nel registro dei revisori contabili, sono soggetti
agli obblighi di cui al D. Lgs. 231/2007.
Il relativo obbligo grava su ciascun
componente l’organo collegiale, tenuto alla
adeguata verifica della clientela, alla
registrazione dei dati nel proprio archivio
antiriciclaggio e all’eventuale segnalazione
sospette.
Trattandosi di obblighi penalmente sanzionati
Capitolo VII – Antiriciclaggio e organi di controllo
248
normativa antiriciclaggio, comunicando senza
ritardo le eventuali infrazioni riscontrate.
gravanti sui singoli componenti (e non
sull’organo collegiale), la verbalizzazione del
dissenso da parte di uno dei Sindaci non lo
libera automaticamente da eventuali
responsabilità. La responsabilità verrà invece
valutata secondo il caso concreto.
Nel caso in cui la revisione legale dei conti sia
svolta non dai sindaci ma da un revisore
esterno o da una società di revisione,
all’adeguata verifica dovranno provvedere
questi ultimi.
È da chiarire se gli organi di controllo delle società non soggette alla disciplina antiriciclaggio che
non svolgono attività di revisione contabile siano tenuti o meno alla comunicazione delle
operazioni in contanti ultra-soglia.
Secondo il CNDCEC (Nota Esplicativa Antiriciclaggio: D. Lgs. 25 settembre 2009, n. 151 –
Disposizioni integrative e correttive del D. Lgs. 21 novembre 2007, n. 231) gli organi di controllo
delle società non soggette agli obblighi antiriciclaggio non sono tenuti a comunicare al MEF le
violazioni alle limitazioni all’uso del contante e dei titoli al portatore in quanto si tratta di una
verifica di tipo contabile e perciò estranea alle funzioni del collegio sindacale che svolge solo il
controllo legale.
Tuttavia l’interpretazione non è pacifica. Pochi giorni fa, infatti, il MEF, ha chiarito che, anche
qualora il collegio sindacale non sia investito della funzione di revisione legale, è comunque
tenuto a comunicare le operazioni in contanti ultra-soglia. Effettivamente, dall’analisi dell’art. 12,
comma 3-bis, si può facilmente desumere come i componenti degli organi di controllo siano
esonerati soltanto dagli obblighi di cui al Titolo II, Capi I, II e III, e non dalle disposizioni di cui all’art.
51, collocato nel Titolo III.
In ogni caso, si torna a ribadire che gli obblighi antiriciclaggio, tra cui, ovviamente, anche le
disposizioni in materia di circolazione del contante, gravano su ciascun Sindaco, e non sull’intero
Collegio.
Con la circolare 35/IR del 3.12.2013 il CNDCEC ha fortemente criticato tale orientamento.
Il MEF ha infatti adottato un’interpretazione strettamente letterale della norma, secondo la quale
l’esenzione di cui all’art. 12, comma 3-bis deve ritenersi circoscritta alle disposizioni di cui al Titolo
II , capi I, II e III, mentre l’obbligo di comunicazione di cui all’art.51 è inserito nel Titolo III del
decreto.
Capitolo VII – Antiriciclaggio e organi di controllo
249
Il CNDCEC contesta tale posizione sottolineando che la stessa, pur essendo perfettamente
condivisibile dall’analisi letterale della norma, non tiene conto del profilo operativo
A seguito delle precisazioni del MEF gli obblighi in tema di antiriciclaggio per gli organi di controllo
possono essere così riassunti:
UN BREVE RIEPILOGO
Organi di controllo
presso società
destinatarie del D.
Lgs. 231/2007
Organi di controllo
presso società non
destinatarie (NO
REVISIONE
CONTABILE)
Organi di
controllo
CONTABILE
presso società
non
destinatarie
Vigilanza sul rispetto della
normativa antiriciclaggio SI SI SI
Adeguata verifica della clientela NO NO SI
Registrazione e conservazione
dei dati NO NO SI
Segnalazione di operazioni
sospette NO
NO
(ma la UIF può
comunque tenerne
conto)
SI
Obblighi di comunicazione
previsti dall’art. 52 SI NO NO
Obblighi di comunicazione
previsti dall’art. 51 (limitazioni
uso contante)
SI SI SI
Con specifico riferimento all’obbligo di segnalazione da parte dei componenti del Collegio
sindacale, l’Uif è tornato a fornire importanti chiarimenti. Riportiamo di seguito le risposte fornite.
1) Nel caso di collegio sindacale con funzione di revisione legale dei conti, l’obbligo di
effettuare la segnalazione di operazione sospetta grava sul collegio, che lo ottempera a mezzo
del suo presidente o su ciascuno dei componenti il collegio?
Risposta: Il collegio sindacale inteso come organo non è destinatario dell’obbligo di
segnalazione delle operazioni sospette previsto dall’articolo 41 del dlgs. n. 231/2007. Ai sensi
Capitolo VII – Antiriciclaggio e organi di controllo
250
dell’art. 52, comma 2, lett. b) del medesimo decreto, il collegio sindacale di società destinatarie
degli adempimenti antiriciclaggio deve però comunicare al titolare dell’attività, al legale
rappresentante o al delegato alle segnalazioni di operazioni sospette «le infrazioni di cui all’art.
41» di cui ha notizia. L’inadempienza di tale obbligo è punita con la reclusione fino a un anno e
con la multa da 100 a 1.000 euro.
Qualora il collegio sindacale eserciti la revisione legale dei conti i singoli componenti del collegio
sono invece obbligati alla segnalazione delle operazioni sospette alla Uif, dal momento che essi
hanno la qualifica di revisori legali iscritti nell’apposito registro (cfr. art. 2409-bis c.c.) e sono
quindi destinatari degli obblighi antiriciclaggio ai sensi dell’art. 13 del dlgs n. 231/2007.
2) Nella segnalazione di operazione sospetta da parte del collegio sindacale, la registrazione
del soggetto segnalante deve avvenire a cura del presidente del collegio sindacale? Nel caso
essendo previsto solo lo spazio per nome e cognome di una persona fisica come si fa ad
indicare che la segnalazione è una scelta dell’organo e non del singolo professionista
nell’ambito della procedura telematica?
R. Considerato quanto sopra indicato, l’eventuale segnalazione di operazione sospetta sarà
inviata alla Uif dal singolo revisore legale dei conti.
3) L’art. 12, comma 3-bis dlgs. 231/07 esclude espressamente gli organi di controllo della
società dagli obblighi di segnalazione di operazione sospetta allorquando lo stesso organo non
fosse delegato anche al controllo contabile della società. In questi casi, tuttavia eventuali
segnalazioni di operazioni sospette effettuate dal collegio sindacale (magari per esimersi da
responsabilità di concorso nel reato degli amministratori) verrebbero rigettate dalla Uif o
costituirebbero pur sempre segnalazioni oggetto di analisi?
R. Eventuali comunicazioni inviate alla Uif dal collegio sindacale (anche se non incaricato di
esercitare la revisione legale dei conti) sarebbero tenute in considerazione dall’Unità nell’ambito
della propria attività istituzionale. Come detto, il collegio sindacale non è tenuto in quanto tale
agli obblighi di segnalazione delle operazioni sospette, ma a quelli di cui all’articolo 52 del dlgs n.
231/2007.
4) Gli indicatori di anomalia a cui devono far riferimento i sindaci/revisori o i revisori unici di
società non quotate sono: a) gli indici dei professionisti; b) quelli previsti per le società di
revisione.
Capitolo VII – Antiriciclaggio e organi di controllo
251
R. Sulla base delle modifiche apportate dal dlgs 27 gennaio 2010, n. 39 alla disciplina della
revisione legale dei conti annuali e dei conti consolidati, l’articolo 13 del dlgs n. 231/2007
distingue: a) i revisori legali e le società di revisione con incarichi di revisione su enti di interesse
pubblico; b) i revisori legali e le società di revisione senza incarichi sui medesimi enti.
Nei confronti dei primi si applicano gli indicatori recentemente emanati dalla Banca d’Italia con
provvedimento del 30 gennaio 2013; ai secondi si riferiscono gli indicatori previsti dal decreto del
ministero della giustizia del 16 aprile 2010.
7.4. I revisori legali dei conti
Il D.Lgs. n. 231/2007 dedica ai revisori legali dei conti l’art. 13, definendo tali:
Le società di revisione iscritte nell’albo speciale di cui all’art. 161 TUF;
I soggetti iscritti nel registro dei revisori contabili.
I revisori legali dei conti sono sottoposti ai seguenti obblighi antiriciclaggio:
- Adeguata verifica della clientela e controllo dei dati acquisiti nello svolgimento della
propria attività professionale
- Conservazione e registrazione dei dati
- Segnalazione delle operazioni sospette
- Comunicazione al MEF delle infrazioni alle disposizioni in materia di limitazioni all’uso del
contante e dei titoli al portatore
- Formazione del personale.
Si riporta di seguito una breve tabella riepilogativa, rimandando, per approfondimenti, alla
precedente trattazione.
OBBLIGHI DEI REVISORI CONTABILI
Obblighi di
adeguata verifica
della clientela
Il revisore, all’atto del conferimento dell’incarico di revisore, dovrà
identificare la persona fisica che conferisce l’incarico di revisione,
verificando l’esistenza in capo alla stessa del potere di legale
rappresentanza (a meno che il revisore non sia stato nominato nell’atto
costitutivo).
I revisori dovranno, pertanto, adempiere agli obblighi di adeguata verifica
secondo le stesse modalità previste per i professionisti di cui al comma 1
dell’art. 12:
tutte le volte che l’operazione sia di valore indeterminato o non
determinabile;
Capitolo VII – Antiriciclaggio e organi di controllo
252
quando vi è sospetto di riciclaggio o di finanziamento del
terrorismo, indipendentemente da qualsiasi deroga, esenzione o
soglia applicabile;
quando vi sono dubbi sulla veridicità o sull’adeguatezza dei dati
precedentemente ottenuti ai fini dell’identificazione di un cliente.
Registrazione e
conservazione dei
dati
Ai revisori contabili si applicano le disposizioni le norme riferite ai
professionisti.
Diversamente dalla società di revisione iscritte nell’albo speciale tenuto
dalla Consob, per le quali è obbligatoria l’istituzione dell’archivio unico
informatico (AUI), i revisori contabili possono optare:
per l’archivio unico informatico;
per il registro della clientela ai fini antiriciclaggio.
Segnalazione delle
operazioni
sospette
Sui revisori contabili grava l’obbligo di segnalazione di cui all’art 41 del
decreto, che li richiama espressamente tra i soggetti obbligati. Come i
professionisti, ai fini della segnalazione i revisori contabili devono utilizzare
gli indicatori di anomalia contenuti nel decreto del Ministero della giustizia
16 aprile 2010.
Comunicazione al
MEF delle
violazioni alle
limitazioni dell’uso
del contante
Sui revisori grava l’obbligo di comunicazione al Ministero dell’Economia e
delle Finanze delle infrazioni alle disposizioni in materia di limitazioni
all’uso del contante e dei titoli al portatore di cui agli artt. 49, commi 1, 5, 6,
7, 12, 13, 14 e 50 (“misure ulteriori”).
Formazione del
personale
L’art. 54 impone ai revisori l’adozione di misure di adeguata formazione del
personale e dei collaboratori, finalizzate alla corretta applicazione delle
disposizioni del decreto stesso.
Obblighi
informativi verso la
UIF
I revisori hanno l’obbligo di fornire alla UIF gli ulteriori dati e informazioni,
finalizzati allo svolgimento delle proprie attività istituzionali ovvero
all’approfondimento investigativo della segnalazione.
Capitolo VIII – Le sanzioni
253
8. LE SANZIONI
8.1. I principi generali Il sistema sanzionatorio è articolato in sanzioni penali ed amministrative, rivolte sia ai destinatari
della normativa antiriciclaggio che ai privati.
In materia di violazioni amministrative antiriciclaggio trovano applicazione i principi della legge
689/1981 in tema di legalità e soggettività.
I principi appena esposti assumono particolare rilievo ove si vogliano richiamare le disposizioni in
tema di “concorso”, “solidarietà” e “non trasferibilità dell’obbligazione”.
Sanzioni antiriciclaggio (penali e amministrative)
Ai privati che non ottemperano alle disposizioni in materia di circolazione del denaro contante e degli altri mezzi di pagamento, oppure che non rispettano gli obblighi di collaborazione sanciti dalla disciplina antiriciclaggio
Ai destinatari degli obblighi antiriciclaggio che non rispettano correttamente gli adempimenti di collaborazione con le Autorità competenti
Principio di legalità: nessuno può essere assoggettato a sanzioni amministrative se non in forza di una legge che sia entrata in vigore prima della commissione dellaviolazione (art. 1).
Principio di soggettività: ciascuno è responsabile della propria azione od omissione, cosciente e volontaria, sia essa dolosa o colposa (art. 3, comma 1). Non si può pertanto parlare di violazione se il soggetto era incapace di intendere e di volere al momento del fatto, o ha commesso il fatto nell’adempimento di un dovere o nell’esercizio di una facoltà legittima o in stato di necessità o di legittima difesa (art. 4), ovvero in caso di errore sul fatto, quando l’errore non è ascrivibile a colpa dell’autore (art. 3, comma 2).
Sanzioni amministrative antiriciclaggio: principi cardine
Capitolo VIII – Le sanzioni
254
8.2. La depenalizzazione (D.lgs. n. 8/2016) Novità importanti sono state introdotte in tema di sanzioni antiriciclaggio dal decreto legislativo in
materia di depenalizzazione.
DECRETO LEGISLATIVO 15 gennaio 2016, n. 8 Disposizioni in materia di
depenalizzazione, a norma dell'articolo 2, comma 2, della legge 28 aprile 2014, n. 67.
(GU Serie Generale n.17 del 22-1-2016)
Entrata in vigore del provvedimento: 06/02/2016
Art. 1 Depenalizzazione di reati puniti con la sola pena pecuniaria ed esclusioni
Concorso Se più persone concorrono in una violazione, ciascuna di esse soggiace alla sanzione per questa disposta (art. 5). Si pensi, in tal senso, all’emissione a firma congiunta di un assegno bancario di importo superiore alla soglia di legge, privo della clausola di non trasferibilità.
Non trasferibilità
dell’obbligazione
Non trasmissibilità agli eredi dell’obbligazione di pagare la somma per la violazione
Responsabilità solidale
Si concretizza, come noto, nell’obbligo di pagare la sanzione pecuniaria del trasgressore con diritto di rivalsa per intero nei confronti di quest’ultimo.Vengono individuati quali soggetti tenuti al pagamento in solido (art. 6):
- il proprietario della cosa che è servita a commettere la violazione;
- la persona rivestita dell’autorità o incaricata della direzione o della vigilanza, se la violazione è commessa da chi, pur capace di intendere e di volere, è soggetto all’altrui autorità, direzione o vigilanza;
- le persone giuridiche o l’ente privo di personalità giuridica o, comunque, l’imprenditore, se autore della violazione è un rappresentante o dipendente.
L’art. 59 del decreto 231/2007 specifica che per le violazioni amministrative antiriciclaggio tale responsabilità solidale sussiste anche quando l’autore della violazione non è stato identificato, ovvero quando lo stesso non è più perseguibile ai sensi della Legge n. 689/1981.
Capitolo VIII – Le sanzioni
255
1. Non costituiscono reato e sono soggette alla sanzione amministrativa del pagamento di
una somma di denaro tutte le violazioni per le quali e' prevista la sola pena della multa o
dell'ammenda.
La nuova sanzione amministrativa è determinata sulla base di quella che era la misura della
pena pecuniaria prevista.
Sanzione da euro 5.000 ad euro 10.000 per i reati puniti con la multa o l’ammenda non superiore,
nel massimo, a 5.000 euro,
Sanzione amministrativa da euro 5.000 ad euro 30.000 per i reati puniti con la multa o l’ammenda
non superiore, nel massimo, a 20.000 euro,
Sanzione amministrativa da euro 10.000 ad euro 50.000 per i reati puniti con la multa o
l’ammenda superiore a 20.000 euro.
Come noto, l’inosservanza delle misure antiriciclaggio dava luogo all’applicazione delle seguenti
sanzioni penali in capo al professionista (previste dall’art. 55 del decreto 231/2007).
SANZIONI PENALI PREVISTE PER IL PROFESSIONISTA
Il professionista che contravviene alle disposizioni in tema di adeguata verifica della clientela
concernenti l'obbligo di identificazione, è punito con la multa da 2.600 a 13.000 euro.
Il professionista che omette di effettuare la registrazione di cui all'articolo 36, ovvero la effettua
in modo tardivo o incompleto è punito con la multa da 2.600 a 13.000 euro.
I soggetti incaricati del controllo di gestione comunque denominati presso i soggetti destinatari
della normativa che omettono le comunicazioni previste dall’art. 52 del D.Lgs. 231/2007 sono
puniti con la reclusione fino a un anno e con la multa da 100 a 1.000 euro.
Reati per i quali è prevista la sola pena della multa o dell’ammenda
Decreto legislativo recante disposizioni in materia di depenalizzazione
Le violazioni in oggetto non costituiscono più reato e sono soggette alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro
Capitolo VIII – Le sanzioni
256
Chi, essendovi tenuto, viola i divieti di comunicazione di cui agli articoli 46, comma 1, e 48,
comma 4, è punito con l'arresto da sei mesi a un anno o con l'ammenda da 5.000 a 50.000 euro.
Cosa ha comportato, quindi, l’approvazione del decreto depenalizzazione in materia
antiriciclaggio?
Come è stato sopra ricordato, con il decreto in oggetto viene previsto che non costituiscono più
reato e sono soggette a sanzione amministrativa tutte le violazioni per le quali è prevista la sola
pena della multa o dell’ammenda.
La depenalizzazione si applica anche ai reati che, nelle ipotesi aggravate, sono puniti con la pena
detentiva, sola, alternativa o congiunta a quella pecuniaria.
In tal caso, le ipotesi aggravate sono da ritenersi fattispecie autonome di reato
La norma ha efficacia retroattiva!!
Come sappiamo anche la disciplina antiriciclaggio contemplava delle violazioni penalmente
rilevanti per le quali è prevista esclusivamente la pena pecuniaria.
Con specifico riferimento ai professionisti tenuti al rispetto degli obblighi antiriciclaggio, possiamo
richiamare nello schema che segue le principali novità introdotte.
Decreto legislativo recante disposizioni in materia di depenalizzazione
Dal 06.02.2016 sono soggette alla mera sanzione amministrativa le violazioni per le quali è prevista la sola sanzione penale della multa o dell’ammenda
NO “trasformazione”, nel caso in cui è prevista una pena detentiva.
Capitolo VIII – Le sanzioni
257
SANZIONI PENALI PRIMA
PREVISTE
SONO STATE INCISE
DAL DECRETO
DEPENALIZZAZIONE?
ATTUALE SANZIONE
Il professionista che contravviene
alle disposizioni in tema di
adeguata verifica della clientela
concernenti l'obbligo di
identificazione, è punito con la
multa da 2.600 a 13.000 euro.
Si, in quanto è prevista
la sola multa
Dal 06.02.2016 la condotta non
è più penalmente rilevante, ma
è prevista una sanzione
amministrativa da euro 5.000
ad euro 30.000.
Il professionista che omette di
effettuare la registrazione di cui
all'articolo 36, ovvero la effettua in
modo tardivo o incompleto è punito
con la multa da 2.600 a 13.000
euro.
Si, in quanto è prevista
la sola multa
Dal 06.02.2016 la condotta non
è più penalmente rilevante, ma
è prevista una sanzione
amministrativa da euro 5.000
ad euro 30.000.
I soggetti incaricati del controllo di
gestione comunque denominati
presso i soggetti destinatari della
normativa che omettono le
comunicazioni previste dall’art. 52
del D.Lgs. 231/2007 sono puniti con
la reclusione fino a un anno e con
la multa da 100 a 1.000 euro.
No, perché, oltre alla
multa, è prevista la
reclusione
-
Chi, essendovi tenuto, viola i divieti
di comunicazione di cui agli articoli
46, comma 1, e 48, comma 4, è
punito con l'arresto da sei mesi a un
anno o con l'ammenda da 5.000 a
50.000 euro.
No, perché, oltre alla
multa, è previsto
l’arresto
-
Come abbiamo avuto modo di analizzare, non sono state eliminate le sanzioni antiriciclaggio, ma
le condotte penalmente rilevanti sono soggette alla sola sanzione amministrativa.
E’ tuttavia da rilevare come quest’ultima è sicuramente più elevata, in termini economici, di quella
prima prevista dal D.Lgs. 231/2007.
Capitolo VIII – Le sanzioni
258
PRIMA DAL 06.02.2016
Multa di importo pari a 13.000
euro
Sanzione amministrativa da 5.000 a
30.000 euro
Inoltre, la “forbice” prevista dal legislatore appare sicuramente molto ampia: la sanzione può infatti
essere compresa tra i 5.000 e i 30.000 euro. Questo punto va contro tutte le istanze finora
avanzate.
Nonostante l’intervento riformatore, ci si augura quindi che il legislatore prenda contezza
dell’attuale e persistente inadeguatezza del sistema sanzionatorio e possa rivedere interamente la
materia.
Come sottolineato anche dalla Fondazione Nazionale dei Dottori Commercialisti con il documento
del 15 settembre 2015, il recepimento della IV Direttiva comunitaria antiriciclaggio potrebbe infatti
rappresentare un utile momento per rivedere, tra l’altro, anche l’attuale sistema sanzionatorio.
L’inadeguatezza e la non proporzionalità del sistema sanzionatorio previsto dal D.Lgs. n. 231/2007
è stato infatti più volte oggetto di attenzione, e, già da tempo, opera presso il Ministero
dell’economia e delle finanze un tavolo tecnico volto alla revisione delle sanzioni irrogabili in caso
di violazione della disciplina antiriciclaggio.
La speranza è quella che le sanzioni penali siano relegate ai soli casi in cui la violazione sia
connessa all’utilizzo di dati e di documenti falsi, senza che possano rilevare, invece, mere
inefficienze organizzative degli studi.
Con un comunicato stampa del 17 novembre 2015 anche il Consiglio nazionale dei dottori
commercialisti ed esperti contabili ha espresso tutte le sue perplessità in merito alle prospettate
riforme
Sanzione massima
A SEGUITO DELLA DEPENALIZZAZIONE LA SANZIONE E’ PIU’ CHE RADDOPPIATA!
Capitolo VIII – Le sanzioni
259
Come ha spiegato il presidente Gerardo Longobardi “nel predisporre gli schemi dei decreti
legislativi attuativi della delega contenuta nella legge n. 67/2014, relativa alla revisione del sistema
sanzionatorio vigente – spiega - si è posta l’attenzione anche su alcune sanzioni penali previste dalla
normativa antiriciclaggio. Ne sono risultate depenalizzate, seppure indirettamente, le condotte
previste dall’art. 55 del d.lgs. 231/2007, relative alla violazione degli obblighi di identificazione del
cliente e di quelli di registrazione dei dati e delle informazioni acquisiti per l’adeguata verifica della
clientela.
Un intervento che, paradossalmente, determinerà un sostanziale raddoppio dell’edittalità delle
sanzioni pecuniarie attualmente previste a carico dei professionisti. La sanzione minima aumenterà
infatti da € 2.600 a € 5.000 e quella massima da € 13.000 a € 30.000”.
Il Consigliere nazionale delegato all’antiriciclaggio, Attilio Liga, ha inoltre sottolineato come
l’intervento riformatore mal si collochi nell’attuale contesto, in quanto non tiene minimamente in
considerazione gli importanti lavori svolti dal tavolo tecnico istituito presso il Ministero
dell’economia e delle finanze.
L’auspicio è quindi quello che “in sede di dibattito parlamentare si attui il necessario coordinamento
tra le disposizioni generali contenute negli schemi dei provvedimenti attuativi della legge n. 67/2014
e l’esigenza di revisione delle sanzioni antiriciclaggio previste a carico dei professionisti, che già
nella loro formulazione attuale appaiono assolutamente sproporzionate e irragionevoli. Questa, del
resto, è un’esigenza condivisa anche dalle istituzioni, al punto da aver promosso la nascita del tavolo
tecnico”.
Decreto depenalizzazione: la posizione del CNDCEC
Vengono condivisi gli obiettivi generali del decreto, volto a depenalizzare alcune fattispecie di reato
In materia di antiriciclaggio, però, la disposizione non tiene conto di una serie di problematiche segnalate da tempo, e non si coordina con le attuali prospettive di riforma
Si produce “un aggravio insostenibile delle sanzioni pecuniarie in corrispondenza di condotte che costituiscono il più delle volte inadempimenti formali”
Capitolo VIII – Le sanzioni
260
8.3. Le sanzioni
LE SANZIONI PENALI
L’inosservanza delle misure antiriciclaggio dà luogo all’applicazione delle seguenti sanzioni
penali(previste dall’art. 55 del decreto 231/2007) in capo al professionista.
SANZIONI PENALI PREVISTE PER IL PROFESSIONISTA
Il professionista che contravviene alle disposizioni in tema di adeguata verifica della clientela
concernenti l'obbligo di identificazione, è punito con la multa da 2.600 a 13.000 euro
DEPENALIZZAZIONE (dal 06.02.2016)
Il professionista che omette di effettuare la registrazione di cui all'articolo 36, ovvero la effettua
in modo tardivo o incompleto è punito con la multa da 2.600 a 13.000 euro
DEPENALIZZAZIONE (dal 06.02.2016)
I soggetti incaricati del controllo di gestione comunque denominati presso i soggetti destinatari
della normativa che omettono le comunicazioni previste dall’art. 52 del D.Lgs. 231/2007 sono
puniti con la reclusione fino a un anno e con la multa da 100 a 1.000 euro.
Chi, essendovi tenuto, viola i divieti di comunicazione di cui agli articoli 46, comma 1, e 48,
comma 4, è punito con l'arresto da sei mesi a un anno o con l'ammenda da 5.000 a 50.000 euro.
Anche ai soggetti che non sono tenuti agli adempimenti previsti dalla normativa antiriciclaggio
possono essere irrogate sanzioni penali. Analizziamole attraverso lo schema che segue.
SANZIONI PENALI PREVISTE PER GLI ALTRI SOGGETTI
L'esecutore dell'operazione che omette di indicare le generalità del soggetto per conto del quale
eventualmente esegue l'operazione o le indica false è punito con la reclusione da sei mesi a un
anno e con la multa da 500 a 5.000 euro.
L'esecutore dell'operazione che non fornisce informazioni sullo scopo e sulla natura previste dal
rapporto continuativo o dalla prestazione professionale o le fornisce false è punito con l'arresto
da sei mesi a tre anni e con l'ammenda da 5.000 a 50.000 euro.
Chiunque, al fine di trarne profitto per sé o per altri, indebitamente utilizza, non essendone
titolare, carte di credito o di pagamento, ovvero qualsiasi altro documento analogo che abiliti al
prelievo di denaro contante o all'acquisto di beni o alla prestazione di servizi, è punito con la
reclusione da uno a cinque anni e con la multa da 310 a 1.550 euro. Alla stessa pena soggiace
chi, al fine di trarne profitto per sé o per altri, falsifica o altera carte di credito o di pagamento o
qualsiasi altro documento analogo che abiliti al prelievo di denaro contante o all'acquisto di beni
o alla prestazione di servizi, ovvero possiede, cede o acquisisce tali carte o documenti di
Capitolo VIII – Le sanzioni
261
provenienza illecita o comunque falsificati o alterati, nonché ordini di pagamento prodotti con
essi.
SANZIONI AMMINISTRATIVE
Relativamente alle infrazioni in materia di obblighi antiriciclaggio da parte dei soggetti destinatari
della normativa stessa, l’articolo 57 del D.Lgs. 231/2007 prevede l’applicazione di sanzioni
amministrative pecuniarie:
SANZIONI AMMINISTRATIVE
Sanzione da euro 5.000 a euro 200.000, in caso di mancato rispetto del provvedimento di
sospensione dell’operazione sospetta ai sensi dell’art. 6, comma 7, lettera c), del decreto
231/2007.
Sanzione fino ad euro 5.000, in caso di violazione al divieto di astenersi dall’instaurare un
rapporto continuativo, eseguire operazioni o prestazioni professionali ovvero di porre fine al
rapporto continuativo o alla prestazione professionale già in essere di cui siano direttamente o
indirettamente parte società fiduciarie, trust, società anonime o controllate attraverso azioni al
portatore, aventi sede nei Paesi black list di cui all’art. 28, comma 7-bis, del decreto 231/2007. In
caso di violazioni di importo superiore a 50.000 euro, la sanzione applicabile va dal 10% al 40%
dell’importo dell’operazione, mentre nel caso in cui l’importo della medesima non sia
determinato o determinabile, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da 25.000 a
250.000 euro.
Sanzione da euro 50.000 a euro 500.000, in caso di violazione all’obbligo di istituire l’archivio
unico informatico ai sensi dell’art. 37 del decreto 231/2007. Si ricorda che sono obbligati
all’istituzione dell’archivio unico informatico di cui all’art.37 del decreto 231/2007 gli intermediari
finanziari, le società di revisione e gli altri soggetti indicati nell'articolo 14, comma 1, lettera e)
(giochi e scommesse online con vincite in denaro).
La sanzione da euro 5.000 a euro 50.000 è prevista per l’omessa istituzione del registro della
clientela di cui all’articolo 38 ovvero per la mancata adozione delle modalità di registrazione di
cui all’articolo 39 del decreto 231/2007.
Sanzione dall’1% al 40% del valore dell’operazione non segnalata, in caso di violazione
dell’obbligo di segnalazione di operazione sospetta per fatti di riciclaggio o finanziamento del
terrorismo, ai sensi dell’art. 41. Anche in questo caso, per le situazioni più gravi è prevista la
pubblicazione del decreto sanzionatorio sui quotidiani a diffusione nazionale.
Sanzione da 5.000 a 50.000 euro, in presenza di violazioni degli obblighi informativi (diversi dalle
segnalazioni di operazioni sospette) nei confronti dell’UIF.
Capitolo VIII – Le sanzioni
262
SANZIONI PREVISTE PER LE VIOLAZIONI IN TEMA DI CIRCOLAZIONE DEL CONTANTE
Avuto riguardo alle infrazioni in tema di circolazione dei mezzi di pagamento, l’art. 58 del decreto
231/2007 stabilisce l’applicazione di sanzioni amministrative pecuniarie sia in capo al
professionista che non effettua la comunicazione al MEF che in capo al cliente che non rispetta le
limitazioni previste in tema di circolazione del contante.
SANZIONI AMMINISTRATIVE APPLICABILI A TUTTI I SOGGETTI
Tipologia della violazione Sanzione
Trasferimento di denaro contante, libretti di
deposito o titoli al portatore per un valore pari o
superiore al limite previsto (art. 49, comma1)
Sanzione pecuniaria:
dall’1% al 40% dell’importo trasferito
se inferiore ad € 50.000, con un
minimo di € 3.000;
dal 5% al 40% dell’importo trasferito
se superiore ad € 50.000, con un
minimo di € 3.000.
Nel caso di trasferimenti in contanti, la
sanzione è applicabile non solo al soggetto
che ha effettuato il trasferimento, ma anche
a colui che ha ricevuto la somma.
Emissione di assegni bancari e postali emessi per
importi pari o superiori a 1.000 euro senza
indicazione del beneficiario o della clausola di
non trasferibilità (art. 49, comma 5)
Violazione dell’obbligo di girare per l’incasso a
una banca o a Poste italiane S.p.a. gli assegni
bancari e postali emessi all’ordine del traente (art.
49, comma6)
Emissione di assegni circolari, vaglia postali e
cambiari senza indicazione del beneficiario o
della clausola di non trasferibilità (art. 49, comma
7)
Utilizzo di libretti di depositi bancari o postali al
portatore con saldo pari o superiore a 1.000 euro
(art. 49, comma 12)
Sanzione pecuniaria dal 30% al 40% del
saldo. Se superiore a 50.000 euro sanzioni
minime e massime aumentate del 50% (art.
58, comma 2)
Mancata tempestiva estinzione o riduzione del
saldo di libretti di deposito bancari o postali al
portatore eccedente il valore di 1.000 euro (art.
49, comma 13)
Sanzione pecuniaria dal 30% al 40% del
saldo del libretto al portatore. Se superiore a
50.000 euro sanzioni minime e massime
aumentate del 50% (art. 58, comma 3)
Mancata tempestiva comunicazione alla banca o
a Poste italiane S.p.a. dei dati identificativi del
cessionario e della data del trasferimento di
libretti di deposito bancari o postali al portatore
(art. 49, comma 14)
Capitolo VIII – Le sanzioni
263
Apertura di conti o libretti di risparmio in forma
anonima o con intestazione fittizia (art. 50,
comma 1)
Sanzione pecuniaria dal 20% al 40% del
saldo (art. 58, comma 5)
Utilizzo di conti o libretti di risparmio o in forma
anonima o con intestazione fittizia aperti presso
Stati esteri (art. 50, comma 2)
Sanzione pecuniaria dal 10% al 40% del
saldo (art. 58, comma 6)
SANZIONI AMMINISTRATIVE APPLICABILI AL PROFESSIONISTA
Tipologia della violazione Sanzione
Omessa comunicazione al MEF delle infrazioni
delle limitazioni all’uso del contante e di altri
strumenti di pagamento
Sanzione pecuniaria dal 3% al 30%
dell’importo dell’operazione, con un
minimo di 3.000 euro
8.4. L’oblazione
Qualora siano trasgredite le norme in materia di circolazione del contante (art. 49, commi 1,5,7,
D.Lgs. 231/2007), il legislatore consente al trasgressore di beneficiare dell’istituto dell’oblazione,
così come disciplinato dall’art. 16 della legge n. 689/1981, purché l’importo oggetto del
trasferimento non sia superiore a 250.000 euro ed il soggetto verbalizzato non si sia già avvalso
della medesima facoltà nei 365 giorni precedenti la ricezione dell’atto di contestazione
concernente l’illecito per cui si procede
NO OBLAZIONE
Oggetto del trasferimento superiore a 250.000 euro
il soggetto verbalizzato si è già avvalso della medesima facoltà nei 365 giorni precedenti la ricezione dell’atto di contestazione
decorsi i 60 giorni dalla contestazione o dalla notifica degli estremi della violazione
Capitolo VIII – Le sanzioni
264
L’istituto dell’oblazione consente al sanzionato di estinguere il procedimento amministrativo,
effettuando il versamento, entro 60 giorni dalla contestazione o dalla notifica degli estremi della
violazione, di una somma in misura ridotta pari alla terza parte del massimo della sanzione
prevista per la violazione commessa o, se più favorevole e qualora sia stabilito il minimo della
sanzione edittale, pari al doppio del relativo importo.
La sanzione prevista La sanzione ridotta con l’oblazione
Dall’1% al 40% dell’importo trasferito
Sanzione minima pari a 3.000 € (15.000 € per
gli importi superiori a € 50.000)
un terzo del massimo
o, se più favorevole, il doppio del minimo
8.5. Limitazione alla circolazione del contante: le fasi del procedimento sanzionatorio
Il procedimento previsto per l’irrogazione delle sanzioni può essere così schematizzato.
Il Mef ha richiamato l’attenzione sul puntuale rispetto del procedimento sanzionatorio con la
Circolare n. 40 del 29 novembre 2013, rivolta alle Ragionerie territoriali dello Stato.
Analizziamo, di seguito, ogni fase singolarmente.
CONTESTAZIONE DELLE SANZIONI
Il procedimento di accertamento si apre con la contestazione della violazione al soggetto
responsabile ed all’obbligato in solido.
Con la contestazione si chiudono gli accertamenti condotti da parte della GDF, dell’Uif e del MEF e
si individuano le violazioni.
Ai sensi dell’art. 14 della Legge n. 689/1981 la contestazione deve avvenire di regola
immediatamente, nell’ipotesi in cui l’infrazione sia constatata dall’Organo accertatore.
Contestazione delle sanzioni
Istruttoria
Decretazione e notifica del provvedimento sanzionatorio
Capitolo VIII – Le sanzioni
265
Ove ciò non sia possibile, gli estremi della violazione devono essere notificati al trasgressore entro
il termine di novanta giorni dall’accertamento, che diventano 360 giorni se l’interessato risiede
all’estero.
Il mancato rispetto di detto termine comporta per l’Amministrazione la decadenza del diritto di
esigere la sanzione pecuniaria. Tuttavia, la notifica non è obbligatoria per i residenti all’estero,
quando non sia nota la residenza, la dimora o il domicilio.
Così come stabilito dall’art. 28 della legge n. 689/1981, il diritto dello Stato alla riscossione della
sanzione amministrativa pecuniaria si prescrive in cinque anni dal giorno della commessa
violazione.
- IL CASO -
La disciplina antiriciclaggio impone ai professionisti l’obbligo di inviare all’UIF una segnalazione
di operazione sospetta quando sanno, sospettano o hanno motivi ragionevoli per sospettare che
siano in corso o che siano state compiute o tentate operazioni di riciclaggio o di finanziamento
del terrorismo. Qualora la segnalazione non sia stata effettuata è prevista, ai sensi dell’art. 57 del
D.Lgs. 231/2007, l’applicazione di una sanzione pecuniaria dall’1% al 40% dell’importo
dell’operazione segnalata. Quando è possibile irrogare la sanzione?
Termine per la contestazione delle sanzioni
immediatamente, nell’ipotesi in cui l’infrazione sia constatata dall’Organo
accertatore.
gli estremi della violazione devono essere notificati al trasgressore entro il termine di
novanta giorni dall’accertamento.
Ma quando può ritenersi concluso l’accertamento?
ispezione antiriciclaggio o verifica fiscale: il termine di 90 giorni decorre dalla data di conclusione dell’ispezione o della verifica;
indagine di polizia giudiziaria: il termine di decadenza della violazione decorre, di norma, dalla data di concessione dell’autorizzazione dell’Autorità Giudiziaria ai fini dell’utilizzo dei dati e delle informazioni ai fini amministrativi.
Capitolo VIII – Le sanzioni
266
È ovvio come il procedimento di irrogazione delle sanzioni, nel caso di specie, sia decisamente più
complesso rispetto agli altri casi previsti dalla normativa antiriciclaggio.
Le segnalazioni, infatti, si fondano su un giudizio valutativo del segnalante e non si prestano alla
formulazione di situazioni standardizzate.
La Guardia di Finanza, con la sua Circolare n. 83607/2012 ha riconosciuto tali difficoltà, fornendo
importanti precisazioni.
È stato quindi chiarito che, nella fase istruttoria e di irrogazione della sanzione, i militari operanti
devono accertare (e verbalizzare adeguatamente) se il soggetto obbligato abbia o meno eseguito,
al momento dell’effettuazione dell’operazione anomala, un esame approfondito sul profilo
soggettivo del cliente, sulla sua attività professionale e capacità economica, sul suo consueto
“modus operandi” e se, in definitiva, sia stato valutato il fattore “conoscenza del cliente”.
In ragione di quanto appena chiarito, nel caso di controlli volti ad individuare eventuali omissioni in
tema di segnalazione delle operazioni sospette, è richiesta una forte interazione con il
professionista e non sarà possibile limitare i controlli alla sola analisi della documentazione
prodotta.
Una volta individuata un’eventuale omissione, l’attenzione dei militari operanti si dovrà focalizzare
sull’individuazione del soggetto che, secondo la normativa vigente, sarebbe stato tenuto alla
segnalazione, nonché sull’esatta quantificazione della violazione, che deve emergere chiaramente
dal verbale di contestazione.
L’ISTRUTTORIA
La fase istruttoria spetta al Ministero dell’Economia e delle Finanze e si conclude con l’emissione
del decreto d’irrogazione della sanzione pecuniaria nei confronti del responsabile della violazione
e dell’obbligato in solido.
Si ricorda tuttavia che gli interessati, compresi quelli che non hanno inteso avvalersi della facoltà di
oblazione, possono entro 30 giorni dalla contestazione o dalla notifica degli estremi della
violazione, presentare al Ministero dell’Economia e delle Finanze scritti difensivi e documenti e
possono chiedere di essere personalmente sentiti.
LA DECRETAZIONE
Il decreto è l’atto con il quale si definisce la sanzione amministrativa.
Capitolo VIII – Le sanzioni
267
I provvedimenti con i quali sono state irrogate le sanzioni amministrative sono comunicati dal
Ministero dell’Economia e delle Finanze alle Autorità di vigilanza, alla UIF e agli ordini professionali
per le iniziative di competenza.
Qualora l’interessato non effettui, entro 30 giorni (o 60 giorni se residente all’estero) dalla data di
notifica del decreto sanzionatorio, il pagamento dell’importo della sanzione pecuniaria inflitta, si
passa alla fase della riscossione coattiva.
In ogni caso, contro il decreto sanzionatorio è ammesso il ricorso al giudice del luogo in cui è stata
commessa la violazione entro 30 giorni dalla sua notificazione (il termine è di 60 giorni se
l’interessato risiede all’estero). Ai sensi dell’art. 6, comma 4, lettere e) e f), del decreto legislativo n.
150/2011 l’autorità giudiziaria competente per le opposizioni in materia valutaria e di
antiriciclaggio è il Tribunale e non il giudice di Pace.
Entro 30 giorni dalla notifica del decreto sanzionatorio
Pagamento Ricorso presso il Tribunale del luogo ove è stata commessa la
violazione
Altrimenti, procedura di riscossione coattiva
Capitolo IX – I controlli antiriciclaggio della Guardia di Finanza
268
9. I CONTROLLI ANTIRICICLAGGIO DELLA GUARDIA DI FINANZA
9.1. Premessa
Nel mese di aprile del 2012 sono state diffuse le istruzioni operative della Guardia di Finanza
necessarie per le attività di prevenzione e repressione in materia di riciclaggio e di finanziamento
del terrorismo.
In materia di indagini avviate dalla Guardia di finanza, la circolare evidenzia che, a differenza di
quanto avviene in ambito fiscale, non esistono nella disciplina antiriciclaggio disposizioni che
impongono, a livello centrale o periferico, di procedere a un intervento “a richiesta” da parte di un
ente esterno. L'attività d'iniziativa può, pertanto, scaturire da diverse fonti di attivazione che
mettono in luce indici di anomalia e di pericolosità del soggetto vigilato, tra cui:
gli elementi conoscitivi in possesso del reparto della Gdf, sulla base dei precedenti fiscali,
penali e di polizia o di pregresse attività di polizia economica e finanziaria;
le richieste, le attivazioni e le segnalazioni provenienti da altri reparti del Corpo, da comandi
superiori o dai reparti speciali, nonché dal Comando generale;
gli input provenienti dalle Autorità di vigilanza di settore;
principali fenomeni di criminalità economico-finanziaria più diffusi negli ultimi anni nel
contesto territoriale di riferimento, per verificare eventuali coinvolgimenti di intermediari
finanziari, professionisti o altri operatori in indagini di polizia giudiziaria o, comunque, in
altre investigazioni economico-finanziarie, su cui concentrare l‟attenzione.
In generale, l'ispezione antiriciclaggio si articola secondo uno schema di lavoro strutturato nelle
seguenti fasi:
attività propedeutiche di studio e di analisi;
accesso presso le sedi dei soggetti vigilati;
ricerca ed acquisizione di registri, documenti e scritture contabili attinenti alle operazioni oggetto
di controllo, compreso quelli la cui tenuta è prevista a fini antiriciclaggio;
ispezione documentale, tesa ad appurare l'esattezza e la completezza degli adempimenti
antiriciclaggio o degli altri obblighi assegnati al soggetto vigilato dalla disciplina di settore;
Capitolo IX – I controlli antiriciclaggio della Guardia di Finanza
269
9.2. Attività propedeutiche
Una prima fase è dedicata alle attività propedeutiche, da svolgersi prima che inizi l’accesso e volte
ad approfondire la conoscenza del soggetto su cui si focalizzerà il controllo.
In detta fase, pertanto, ci si concentrerà sulla disamina dei documenti, atti e informazioni in
possesso del Corpo, sulla consultazione delle banche dati e sullo studio della disposizioni
normative che regolano il settore di operatività del soggetto.
La durata dell'intervento può variare in ragione della tipologia di operatore ispezionato, della natura
dei controlli da svolgere in base alla scheda di ispezione, delle risultanze emerse in sede di
preparazione dell'intervento e di accesso presso i locali.
Nei casi più complessi, la Guardia di finanza procede all'esecuzione di controlli incrociati e/o alla
richiesta di informazioni alle autorità di vigilanza di settore, ovvero procede ad attivare le indagini
finanziarie mirate.
Attività
propedeutiche
disamina dei documenti, atti e informazioni in possesso del
Corpo
consultazione delle banche dati
studio della disposizioni normative che regolano il settore di
operatività del soggetto.
Nei casi più complessi, la Guardia di finanza procede
all'esecuzione di controlli incrociati e/o alla richiesta di
informazioni alle autorità di vigilanza di settore, ovvero procede
ad attivare le indagini finanziarie mirate.
rilevazione di eventuali irregolarità e delle connesse violazioni penali e/o amministrative;
trasmissione degli atti alle autorità competenti per l'irrogazione delle sanzioni.
Capitolo IX – I controlli antiriciclaggio della Guardia di Finanza
270
9.3. Ispezione documentale
Sebbene si ritenga opportuno procedere all'attività di ricerca documentale all'atto di ogni
intervento, l'esercizio in concreto di tale potere va assolto obbligatoriamente soltanto quando:
il soggetto non abbia adempiuto correttamente o lo abbia fatto solo parzialmente
all'obbligo di esibizione e consegna della documentazione richiesta;
sussistano motivi di ritenere, sulla base dell'attività preparatoria svolta, che l'operatore
possa non adempiere correttamente agli obblighi di collaborazione richiesti dalla normativa
antiriciclaggio perché, ad esempio, gravato da specifici precedenti per infrazioni alla
disciplina di settore, per violazioni penali in materia di riciclaggio o per altri gravi reati
economico-finanziari in capo ai legali rappresentanti, agli amministratori o ai soci, nonché
in presenza di altre significative violazioni amministrative, anche di natura tributaria.
Qualora ricorrano le condizioni di cui sopra si procederà con la ricerca di documentazione utile per
i controlli.
ISPEZIONE DOCUMENTALE: DOCUMENTAZIONE RITENUTA UTILE
Documenti attestanti trasferimenti di denaro contante e titoli al portatore d'importo pari o
superiore a e 1.000, suscettibili di generare la violazione di "illecito trasferimento", e/o di
"omessa comunicazione" alla competente Amministrazione del Tesoro;
individuare assegni privi dell'indicazione del nome o della ragione sociale del beneficiano ovvero
senza clausola di non trasferibilità
reperire documenti descrittivi di particolari operazioni commerciali o professionali che
potrebbero essere oggetto di valutazione nell'esame degli obblighi di adeguata verifica,
registrazione e conservazione dei dati e delle informazioni nonché di segnalazione di operazioni
sospette
acquisire ogni altra documentazione, anche extracontabile, utile ai fini dell'attività di controllo,
compresa quella richiesta e non esibita
Di norma, tale fase si conclude nell'ambito di una giornata lavorativa con la stesura del verbale
d'ispezione.
RICERCA SU SUPPORTI INFORMATICI
In sede di ispezione documentale si potrà procedere con l’attività di ricerca su supporti
informatici, per i quali, subito dopo aver adottato le cautele del caso per impedire l'alterazione o la
distruzione dei dati d'interesse, sarà richiesta la presenza di personale qualificato, al fine di farsi
Capitolo IX – I controlli antiriciclaggio della Guardia di Finanza
271
assistere nell'attività di estrazione dei dati (e-mail, documenti di office, documenti con estensione
pdf).
I dati estratti vanno riportati su supporti informatici (Dvd, Cd, pen drive, hard disk) ed una copia dei
supporti deve essere lasciata a disposizione del soggetto ispezionato.
9.4. Attività ispettiva
Gli accertamenti di merito, riguardando la parte sostanziale dell’attività ispettiva, prevedono
l’esecuzione di step di controllo, finalizzati a verificare il rispetto degli obblighi previsti dal Decreto
Legislativo n. 231/2007 in materia di:
Particolare attenzione sarà mostrata nell'esame delle registrazioni effettuate sul Registro della
clientela o sull'archivio unico informatico (Aui), effettuando anche riscontri rispetto alla
documentazione acquisita preliminarmente all'intervento o nel corso dell'accesso.
In primo luogo le verifiche si concentreranno sull’istituzione dell’archivio formato e gestito con
strumenti informatici o il registro della clientela.
segnalazione delle operazioni sospette;
comunicazione delle infrazioni amministrative antiriciclaggio al Ministero dell’Economia e delle Finanze;
doveri di informazioni del collegio sindacale e di tutti i soggetti incaricati del controllo di gestione.
adeguata verifica della clientela ed individuazione del titolare effettivo;
registrazione e conservazione dei dati e delle informazioni;
Istituzione dell’archivio unico informatico, del registro della clientela o di qualsiasi altro sistema informatico di rilevazione delle informazioni regolamentato dalla disciplina
antiriciclaggio;
Capitolo IX – I controlli antiriciclaggio della Guardia di Finanza
272
Questo step di controllo può essere sviluppato unitamente al controllo sulla registrazione, per
appurare la corretta alimentazione dell’archivio unico informatico o del registro della clientela.
In ogni caso, i militari operanti:
Acquisiscono una stampa analitica delle registrazioni qualora sia tenuto l’archivio
informatico;
Appongono luogo, data e sigla a margine dell’ultima registrazione in caso di tenuta del
registro della clientela.
Controllo sulle registrazioni
effettuate contengono tutte le informazioni richieste dalla legge?
Sono state regolarmente effettuate? (anche con riferimento alle
operazioni frazionate)
sono state effettuate tempestivamente e comunque non oltre il
trentesimo giorno dall'accettazione dell'incarico, dal compimento
dell'operazione, dall'eventuale conoscenza successiva di ulteriori
informazioni, ovvero dal termine della prestazione professionale?
Obbligo di
registrazione
È stato istituito l’archivio informatizzato?
È stato istituito il
registro della clientela?
L’applicativo garantisce la corretta conservazione e la reperibilità dei dati?
Il registro: - È stato numerato
progressivamente? - È stato siglato in ogni pagina a
cura del professionista o di un collaboratore?
- L’ultimo foglio riporta il numero delle pagine di cui è composto e la firma dei predetti soggetti?
- È tenuto in maniera chiara e leggibile, senza spazi bianchi o abrasioni?
- Non deve essere a fogli mobili o ad anelli
Capitolo IX – I controlli antiriciclaggio della Guardia di Finanza
273
Una volta controllata l’esistenza dell’archivio unico informativo e del registro della clientela si
passa ai controlli di merito.
Per lo svolgimento degli accertamenti di merito, il Direttore dell’Ispezione, deciderà, di volta in
volta, il piano operativo da sviluppare, in ragione:
della tipologia del modulo ispettivo adottato (ispezione o controllo),
delle dimensioni del soggetto controllato,
degli esiti dell’attività preparatoria al servizio,
delle risultanze acquisite all’atto dell’intervento.
In linea generale:
La pattuglia operante richiederà un elenco anagrafico dei clienti (c.d. “schermata anagrafica clienti”) e l’elenco delle operazioni e delle prestazioni professionali, distinte per rilevanza di importi. In caso di studi di piccole dimensioni, potranno essere richiesti anche i fascicoli dei clienti.
Dall’elenco generale verrà poi selezionato un idoneo e rappresentativo campione di operazioni e/o prestazioni professionali perfezionate nel contesto dell’attività istituzionale esercitata dal professionista, potenzialmente da assoggettare al preliminare obbligo di adeguata verifica. Nell’individuazione del campione la scelta ricadrà su operazioni/prestazioni professionali riconducibili a nominativi di clienti: maggiormente ricorrenti nell’attività svolta dal professionista ispezionato; non residenti o non operanti nella zona di competenza del professionista, soprattutto se
gli stessi hanno la sede dei propri affari in aree geografiche più soggette ad infiltrazioni criminali;
che hanno richiesto l’esecuzione di operazioni ovvero prestazioni professionali di importo significativo;
che ricorrono frequentemente al denaro contante, a libretti di deposito al portatore ovvero ad altri titoli al portatore, nonché a valuta estera e all’oro;
che eseguono conferimenti o apporti di capitale in società o altri enti mediante beni in natura per importi palesemente sproporzionati a quelli di mercato;
nei confronti dei quali siano state rese prestazioni professionali aventi ad oggetto finanza strutturata a rilevanza transnazionale, in particolare con Paesi a fiscalità privilegiata, ovvero non rientranti nella lista dei cosiddetti “Paesi terzi equivalenti” ai fini antiriciclaggio;
che presentano, da una preventiva consultazione delle banche dati in uso al Corpo o dello SDI delle Forza di polizia, precedenti penali, fiscali o di polizia, in particolare per reati a scopo di profitto;
che presentano, da un preliminare esame del fascicolo personale custodito dall’operatore, profili di incongruenza tra l’importo dell’operazione posta in essere e la propria capacità reddituale e patrimoniale
che siano catalogati come persone politicamente esposte.
Capitolo IX – I controlli antiriciclaggio della Guardia di Finanza
274
Il campione selezionato può essere altresì utilizzato per verificare la corretta conservazione e
registrazione dei dati.
Il controllo sulle registrazioni, inoltre può avvenire prima o dopo il controllo sull’adeguata verifica
della clientela.
Con riferimento, invece all’obbligo di segnalazione delle operazioni sospette, i controlli della GDF
verteranno, in primo luogo, sui seguenti punti:
SEGNALAZIONE OPERAZIONI SOSPETTE: CONTROLLI PRELIMINARI
Chi è il responsabile cui compete la segnalazione? Ha frequentato corsi di formazione tesi a
favorire la diffusione e la conoscenza dei presupposti e della procedura di segnalazione?
Qualora più professionisti operino nell’ambito di strutture associate, quali sono le procedure
interne di regolamentazione dell’iter valutativo? Sono garantiti l’omogeneità di comportamenti?
sono facilmente ricostruibili le motivazioni delle decisioni assunte?
Esistono linee guida o griglie d’indicatori di anomalia utili per la costruzione del “profilo di
rischio” del cliente, utilizzati in aggiunta e comunque conformi agli indicatori di anomalia
emanati dalle Autorità competenti? (diversamente, saranno tenuti in considerazione solo
quest’ultimi)
Successivamente si passerà alla fase delle verifiche, che verrà condotta su un campione, che potrà
essere quello già determinato ai fini dei controlli in tema di adeguata verifica della clientela o potrà
essere un campione appositamente costituito.
Conservazione dei dati:
controllo
Sono stati conservati tutti i documenti richiesti per l’adeguata verifica del cliente e del titolare effettivo? I documenti sono stati conservati 10 anni?
Sono state conservate le scritture e le registrazioni relative alle operazioni e alle prestazioni professionali? I documenti devono essere in originale, oppure devono essere copie aventi analoga efficacia probatoria nei procedimenti giudiziari
Rispetto al campione selezionato, viene quindi acquisita tutta la documentazione e si verifica la corretta applicazione degli obblighi antiriciclaggio in tema di adeguata verifica della clientela (il cliente è stato identificato? È stato identificato il titolare effettivo? È stato effettuato il controllo costante?)
Capitolo IX – I controlli antiriciclaggio della Guardia di Finanza
275
In sede di controlli andranno distinte le seguenti situazioni:
Sempre con riferimento alla segnalazione delle operazioni sospette, particolare rilievo
assumeranno i profili di riservatezza della segnalazione stessa.
I controlli della GDF riguarderanno altresì le infrazioni relative alla circolazione del contante.
Tali controlli si sostanziano nell'esecuzione di riscontri sulle scritture contabili obbligatorie in
ragione del regime contabile adottato del professionista (ordinario o semplificato).
CIRCOLAZIONE CONTATE: GLI ASPETTI OGGETTO DI CONTROLLO DA PARTE DELLA GDF
La movimentazione di denaro contante, di libretti di deposito bancari o postali al portatore o di
titoli al portatore (anche in valuta estera) per un valore, anche frazionato, complessivamente pari
o superiore a 1.000 euro, senza avvalersi di banche, Poste Italiane S.p.A. e istituti di moneta
elettronica;
L’emissione di assegni bancari, postali e circolari, vaglia postali e cambiari per importi pari o
superiori a 1.000 euro, senza recare l'indicazione del nome o della ragione sociale del
beneficiario e la clausola di non trasferibilità;
L’emissione di assegni all’ordine del traente, non girati unicamente per l’incasso a una banca o a
Poste Italiane S.p.A.
Segnalazione operazioni sospette: riservatezza
La segnalazione è stata comunicata a terzi? È stata comunicata al soggetto segnalato?
Il dipendente/collaboratore non
ha segnalato l’operazione al titolare dell’attività
Vengono in tal caso verificate le procedure interne: qual è l’iter logico che sottostà alla decisione di inoltrare la segnalazione? Perché l’operatore ha archiviato l’operazione? Sono stati utilizzati in maniera appropriata gli indicatori di anomalia?
Il titolare dell’attività non ha trasmesso la segnalazione pur
essendo a conoscenza del rischio di riciclaggio e di
finanziamento al terrorismo
Vengono verificati i profili di omissione colpevole. Gli elementi individuati dal dipendente/collaboratore erano fondati? Le informazioni sono state trasmesse correttamente? Il professionista ha svolto approfondite indagini?
Capitolo IX – I controlli antiriciclaggio della Guardia di Finanza
276
9.5. Rilevazione irregolarità e contradditorio
Le risultanze delle attività di controllo vengono riportate nel verbale d'ispezione, ove sono
comprese le operazioni giornaliere compiute, comprese le procedure e le metodologie di controllo
adottate.
Il verbale viene compilato in tre copie e sottoscritto dai militari verbalizzanti e dal soggetto
controllato.
Nel verbale giornaliero andranno altresì riportate le motivazioni addotte dal soggetto circa
eventuali contestazioni da addebitare.
9.6. Trasmissione alle autorità competenti
Al termine del controllo verrà chiuso il verbale giornaliero di ispezione e, in caso di controllo con
esito regolare, la Guardia di finanza procederà a compilare un verbale di constatazione finale in cui
verranno documentate sinteticamente le attività svolte dal giorno dell'accesso fino all'ultimo
giorno di ispezione.
Tuttavia la Guardia di Finanza potrebbe anche individuare:
Violazioni amministrative alla
normativa antiriciclaggio
La GDF procederà alla contestazione delle violazioni rilevate
situazioni rilevanti
sotto il profilo tributario
Interessamento da parte del Comando del Corpo
territorialmente competente ad effettuare interventi di carattere
fiscale nei confronti del contribuente
indizi ed elementi
configuranti ipotesi di
reato
Comunicazione di reato all’Autorità giudiziaria competente per
territorio
Capitolo IX – I controlli antiriciclaggio della Guardia di Finanza
277
9.7. Utilizzabilità dei dati ai fini fiscali
Le informazioni acquisite dalla Guardia di Finanza nel corso delle indagini finalizzate a far
emergere eventuali fenomeni di riciclaggio o di finanziamento al terrorismo possono essere
utilizzate anche ai fini fiscali?
Innanzi tutto è da considerare quanto forte siano i legami tra il riciclaggio di denaro e l’evasione,
tanto da far emergere alcune “sovrapposizioni” nelle due discipline, spesso anche difficilmente
giustificabili.
ANTIRICICLAGGIO ED EVASIONE: DUE FENOMENI STRETTAMENTE LEGATI
Per comprendere, almeno in parte, quanto tali fenomeni siano legati, si pensi a alla previsione di
cui all’art. 36 del D.Lgs. 231/2007: i dati registrati nell’adempimento degli obblighi previsti in
materia di antiriciclaggio possono essere utilizzati per finalità fiscali.
Allo stesso modo, l’art. 51 chiarisce che, in caso di comunicazione per operazioni effettuate in
violazione delle norme sulla circolazione del contante, la Guardia di Finanza è tenuta a trasmettere
tempestivamente le informazioni all’Agenzia delle entrate ove ravvisi l’utilizzabilità di elementi ai
fini dell’attività di accertamento.
Ma non si dimentichino altresì alcune più recenti disposizioni, che, in maniera più velata (ma non
troppo) collegano le due discipline. Con riferimento alla comunicazione integrativa che ogni anno
gli intermediari devono trasmettere all’Anagrafe dei rapporti finanziari, l’Agenzia delle entrate ha
richiesto informazioni così dettagliate da non consentire soltanto di condurre verifiche ai fini
fiscali, ma anche di individuare anomalie connesse ad operazioni di riciclaggio o di finanziamento
del terrorismo.
Sullo stesso solco anche la nuova legge europea 2013: con le novità introdotte i trasferimenti da e
verso l'estero, per conto o a favore di persone fisiche, società semplici ed enti non commerciali,
comunicati dagli intermediari finanziari all'Anagrafe tributaria, verranno estratti direttamente
dall'archivio unico informatico (Aui), tenuto ai fini della disciplina antiriciclaggio.
Tale parallelismo nelle disposizioni può essere facilmente compreso ove si pensi a fenomeni quali
le fatture false emesse dalle cartiere per prestazioni inesistenti, come anche le fatture “gonfiate”
che, sebbene emesse da società operative sono volte esclusivamente ad incrementare
fittiziamente i costi, nonché tutte le variegate forme di trasferimenti di denaro o di altre utilità
all’estero. È ovvio come in questi casi antiriciclaggio ed evasione fiscali rappresentino due
fenomeni che finiscono per sovrapporsi.
Capitolo IX – I controlli antiriciclaggio della Guardia di Finanza
278
Tuttavia, per comprendere se effettivamente i dati acquisiti dalla Guardia di finanza a seguito di
accessi o di approfondimenti in merito alle operazioni sospette siano utilizzabili ai fini fiscali è
necessario far riferimento all’art. 36 del DPR 600/73, secondo il quale, i soggetti pubblici incaricati
di svolgere attività ispettive o di vigilanza sono tenuti a comunicare al comando della Guardia di
finanza eventuali violazioni tributarie di cui siano venuti a conoscenza nell’esercizio delle loro
funzioni.
Si tratta tuttavia di un semplice obbligo di comunicazione, che non può sostanziarsi in una diretta
constatazione di eventuali violazioni.
Anche eventuali dati bancari comunicati per finalità antiriciclaggio non possono essere
direttamente utilizzati ai fini fiscali applicando le note presunzioni previste in tema di accertamenti
bancari: è sempre necessario che i dati siano acquisiti a seguito di specifica autorizzazione.
Se quanto finora esposto appare a prima vista confortante non si deve tuttavia dimenticare che
potrebbe ben accadere che uno stesso soggetto sia sottoposto ad un duplice controllo: uno ai fini
dell’antiriciclaggio, l’altro volto a far emergere eventuali violazioni tributarie.
ART. 36 D.P.R. 600/73
I soggetti pubblici incaricati di svolgere
attività ispettive o di vigilanza vengono a conoscenza, nell’esercizio delle loro
funzioni, di eventuali violazioni tributarie
Sono tenuti a comunicarle al comando della Guardia di Finanza. ATTENZIONE! è previsto solo un obbligo di comunicazione
In sede di controllo NON è invece possibile procedere alla diretta contestazione delle violazioni.
Capitolo X – Adempimenti antiriciclaggio: nuovi obblighi e prospettive future
279
10. ADEMPIMENTI ANTIRICICLAGGIO: NUOVI OBBLIGHI E PROSPETTIVE FUTURE
10.1. La IV Direttiva antiriciclaggio
Il data 20 maggio 2015, dopo un lungo iter durato due anni, il Parlamento europeo ha approvato la
IV direttiva antiriciclaggio (direttiva UE 2015/849, “Prevenzione dell'uso del sistema finanziario a
scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo”).
Gli Stati membri avranno quindi due anni di tempo per trascrivere la direttiva antiriciclaggio nei loro
ordinamenti nazionali.
Nel nostro Ordinamento, pertanto, il D.Lgs. 231/2007, disciplinante i principali adempimenti in
tema di antiriciclaggio, è destinato ad essere sostituito da una nuova normativa entro il 26 giugno
2017.
Le novità che dovranno essere introdotte saranno quindi moltissime, e i professionisti dovranno
essere pronti, ancora una volta, ad adeguare le loro procedure ai nuovi adempimenti richiesti.
In alcuni casi, tuttavia, sono previsti innegabili benefici in termini di maggiore trasparenza delle
informazioni, il che, indubbiamente, potrebbe condurre a una soluzione per alcuni problemi
attualmente in essere.
Si pensi, per tutte, al nuovo registro dei titolari effettivi.
È infatti previsto che in ogni Stato membro siano istituiti dei registri centrali, nei quali riportare i
nomi dei titolari effettivi delle società e degli altri enti associativi, nonché dei trust.
I registri centrali saranno accessibili non soltanto alle autorità e alle loro unità d'informazione
finanziaria, ma anche ai soggetti chiamati al rispetto degli obblighi di adeguata verifica della
clientela, nonché agli altri soggetti. L'accesso da parte di questi ultimi potrebbe però essere
soggetto a registrazione online del richiedente e al pagamento di un onorario per coprire i costi
amministrativi.
In Italia saranno quindi le camere di commercio a raccogliere queste informazioni: ogni soggetto
giuridico dovrà comunicare, per mezzo del suo rappresentante legale, le informazioni per
individuare il titolare effettivo e queste informazioni saranno raccolte in un’apposita sezione, il cui
accesso sarà riservato ai soggetti autorizzati.
Giova tuttavia di essere sottolineato come questo nuovo adempimento se da un lato aiuta a
garantire una maggiore trasparenza, dall’altro potrebbe comportare, nel nostro Paese, nuovi costi:
dovranno infatti essere pagati non solo dei diritti per l’invio dei dati (dai primi calcoli pari a 10-12
Capitolo X – Adempimenti antiriciclaggio: nuovi obblighi e prospettive future
280
euro), ma potranno essere richiesti anche degli importi per la consultazione degli stessi (che,
comunque, non dovrebbero superare le 2 euro).
Inoltre dovranno anche le sanzioni essere riformate.
Nella direttiva viene infatti espressamente chiarito che gli Stati membri devono assicurare che
siano previste specifiche sanzioni almeno alle violazioni gravi, reiterate, sistematiche o che
presentano una combinazione di tali caratteristiche:
degli obblighi di adeguata verifica della clientela;
di segnalazione di operazioni sospette;
di conservazione dei documenti;
di controlli interni.
Vengono altresì tratteggiati alcuni aspetti relativi al sistema sanzionatorio che dovrebbe essere
introdotto.
Gli Stati membri, nel rispetto delle disposizioni della direttiva, devono infatti provvedere affinché le
sanzioni e le misure amministrative applicabili comprendano almeno:
una dichiarazione pubblica che identifica la persona fisica o giuridica e la natura della
violazione;
un ordine che impone alla persona fisica o giuridica responsabile di porre termine al
comportamento in questione e di astenersi dal ripeterlo;
la revoca o sospensione dell'autorizzazione (se il soggetto obbligato è soggetto ad
autorizzazione);
un'interdizione temporanea dall'esercizio di funzioni dirigenziali per le persone con compiti
dirigenziali in un soggetto obbligato ritenute responsabili della violazione, o per qualsiasi
altra persona fisica ritenuta responsabile della violazione;
sanzioni amministrative pecuniarie massime pari almeno al doppio dell'importo dei profitti
ricavati grazie alla violazione, quando tale importo può essere determinato, o pari almeno a
un milione di euro.
Con il Consiglio dei ministri del 10 settembre 2015 è stato approvato il disegno di
legge recante la delega al Governo per il recepimento delle direttive Europee e
l’attuazione di altri atti dell’Unione europea, ovvero la c.d. “Legge di delegazione
europea 2015”.
Il provvedimento in oggetto contiene le deleghe legislative per l’attuazione di sette direttive
europee tra le quali spicca la ormai nota IV direttiva antiriciclaggio (direttiva UE 2015/849,
“Prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività
criminose e di finanziamento del terrorismo”).
Capitolo X – Adempimenti antiriciclaggio: nuovi obblighi e prospettive future
281
10.2. Il documento della Fondazione Nazionale Commercialisti del 15 settembre 2015
Nell’analisi delle novità che potranno essere introdotte a seguito del recepimento della IV Direttiva
antiriciclaggio, sicuramente, un ruolo essenziale assume il documento della Fondazione Nazionale
Commercialisti del 15 settembre 2015, “La quarta direttiva antiriciclaggio e le principali novità per i
professionisti”, a firma della dott.ssa Annalisa De Vivo.
Nel documento, infatti, non solo sono riepilogate le principali novità che potranno essere introdotte
a seguito del recepimento della IV Direttiva europea, ma, ancor più importante, sono riportate una
serie di analisi e proposte che potrebbero guidare il legislatore nella riformulazione della disciplina
interna.
Da anni infatti il CNDCEC si fa portavoce di istanze volte alla modifica dell’attuale testo normativo,
il quale impone ai professionisti adempimenti gravosi, pena l’applicazione di sanzioni sicuramente
non proporzionali.
La dott.ssa De Vivo raccoglie quindi nel documento alcune delle più importanti proposte avanzate
negli anni, vagliando anche la loro coerenza con le disposizioni della IV direttiva, oggetto di
recepimento.
Ci soffermiamo, di seguito, su alcuni dei principali aspetti.
Reati fiscali e segnalazione delle operazioni sospette
La IV Direttiva antiriciclaggio include tra le “attività criminose” che costituiscono reato presupposto
al riciclaggio di denaro anche i reati fiscali punibili con una pena massima di durata superiore ad
un anno, ovvero con una pena di durata minima superiore a sei mesi (nei casi in cui l’Ordinamento
nazionale preveda una soglia minima per i reati).
Effettivamente, la nuova previsione risponde alle raccomandazioni del GAFI, ma nel concreto
solleva alcune perplessità, soprattutto in merito al fatto che non esiste, a livello europeo,
un’armonizzazione della nozione di reato fiscale.
Ecco il motivo per il quale, nel documento della FNC viene chiarito che sarebbe stata molto utile
una definizione di “reato fiscale” comune a tutti gli Stati membri, “anche se connessa
esclusivamente alla natura del reato e limitatamente ai fini della disciplina di prevenzione del
riciclaggio, indipendentemente dalla normativa penale-tributaria di cui ciascun Paese è dotato e dalla
soluzione che lo stesso ritiene di dover applicare”.
Si ricorda inoltre che, anche attualmente, è previsto che l’obbligo di segnalazione delle operazioni
sospette sia legato anche ai reati tributari, “pertanto, al superamento delle soglie di punibilità
previste ex lege, ai fini della segnalazione rilevano non solo gli illeciti che sottendono comportamenti
Capitolo X – Adempimenti antiriciclaggio: nuovi obblighi e prospettive future
282
artificiosi e fraudolenti, ma anche quelli non connotati da intento frodatorio, dei quali costituisce
esempio tipico l’omesso versamento di iva e ritenute”.
Il CNDCEC, già nel 2009, con una proposta di emendamenti al D.Lgs. 231/2007 aveva evidenziato
l’opportunità di comprendere tra le “attività criminose” soltanto i reati in materia di imposte sui
redditi e Iva che comportano un effettivo ingresso di denaro o di altri beni nel possesso del
contribuente, escludendo quindi quelli che danno luogo esclusivamente ad un risparmio di imposta
(come, ad esempio, gli omessi versamenti).
Si auspica quindi che il recepimento della IV Direttiva rappresenti un’occasione per rivedere le
attuali previsioni, distinguendo le varie fattispecie di reato fiscale.
Un altro aspetto sul quale si concentra il documento della FNC riguarda infine il c.d. “legal
privilege”, recepito nel nostro Ordinamento con l’articolo 12 del D.Lgs. 231/2007.
Nello specifico, la norma prevede l’esonero dagli obblighi di segnalazione per le informazioni
ricevute dal cliente nel corso dell’esame della posizione giuridica dello stesso o della sua difesa in
un procedimento giudiziario, compresa la consulenza sull’eventualità di intentare o evitare il
procedimento.
L’area di “esonero”, tuttavia, non è mai stata concretamente definita dal legislatore, lasciando
quindi aperti molti profili di incertezza.
Ecco quindi che la questione è tornata nuovamente al centro dell’attenzione in occasione
dell’introduzione della procedura di voluntary disclosure e dei chiarimenti forniti con la circolare del
Mef del 31 gennaio 2014 (prot. n. DT 8624).
Secondo l’interpretazione fornita dal Mef, infatti, nella procedura di voluntary disclosure resta
immutato l’obbligo di segnalazione delle operazioni sospette.
I professionisti
Il contributo della FNC sottolinea un interessante aspetto oggetto, già da diversi anni, di proposte
da parte del CNDCEC.
Viene infatti rilevato come l’articolo 2 della nuova direttiva, al pari della precedente, richiami, tra i
soggetti tenuti al rispetto della disciplina antiriciclaggio, gli “auditors, external accountants and tax
advisors”.
Tuttavia, nel recepire la precedente direttiva, il legislatore italiano ha finito per ricomprendere, tra i
soggetti chiamati agli adempimenti antiriciclaggio, i dottori commercialisti e gli esperti contabili.
Appare evidente, però, come queste due figure non svolgano semplicemente le attività richiamate
dalla direttiva, ma la loro professionalità si estende anche ad attività ulteriori di consulenza
economico-giuridica.
Capitolo X – Adempimenti antiriciclaggio: nuovi obblighi e prospettive future
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Per i motivi anzidetti dovrebbe essere più corretto chiamare i dottori commercialisti e gli esperti
contabili agli adempimenti previsti per gli avvocati e i notai, limitando invece gli obblighi ora
previsti per questi ultimi solo ai soggetti che svolgono attività di revisori, contabili esterni e
consulenti tributari.
L’approccio basato sul rischio
Il legislatore europeo riconosce moltissima importanza all’approccio basato sul rischio,
prevedendo la necessità di un approccio unitario a livello sovranazionale.
Ecco il motivo per il quale è stato attribuito alla Commissione europea il compito di effettuare una
valutazione del rischio a livello europeo e di riportare gli esiti dell’attività in oggetto in un’apposita
relazione da elaborarsi entro il 26 giugno 2017.
Ogni Stato membro dovrà poi individuare le aree a maggiore/minore rischio di riciclaggio e
finanziamento del terrorismo, in modo da poter predisporre una normativa adeguata per ogni
settore di attività. Anche i singoli soggetti tenuti al rispetto della normativa antiriciclaggio, infine,
dovranno effettuare la valutazione del rischio e tale attività dovrà essere proporzionata alla loro
natura e alle loro dimensioni. Nel documento della Fondazione Nazionale Commercialisti viene
evidenziato come “questa potrebbe essere l’occasione per impostare in modo più corretto
l’approccio basato sul rischio, tenendo conto delle peculiarità delle professioni rispetto agli altri
soggetti obbligati. Nel caso dei professionisti, infatti, la valutazione delle procedure antiriciclaggio
poste in essere non può prescindere da una attenta considerazione delle differenze di scala (in
termini di strutture organizzative) e dall’equilibrio dei costi/benefici per i soggetti obbligati, con una
conseguente semplificazione degli obblighi, nel rispetto dei principi generali comunitari di necessità
e proporzionalità”. Viene inoltre richiesto che sia definita una vera propria procedura da seguire
nella valutazione del rischio, in quanto, attualmente, la normativa si limita a dettare una serie di
criteri generali connessi al cliente e alla prestazione professionale.
La conservazione e registrazione dei dati
Nel documento in commento, la dott.ssa De Vivo evidenzia come la IV Direttiva antiriciclaggio,
come la precedente, prevede che i documenti debbano essere conservati soltanto per 5 anni.
Nel nostro ordinamento, invece, è richiesta la conservazione per 10 anni, in virtù del fatto che, solo
in questo modo, i dati possono essere utilizzabili, oltre che per le indagini della Uif e delle autorità
competenti, anche per lo svolgimento delle indagini penali per i reati di riciclaggio o di
finanziamento del terrorismo.
Del tutto innovativo è invece l’obbligo di registrazione, non richiamato nelle direttive comunitarie,
ma presente solo nel nostro ordinamento.