Analisi dei Diritti di Proprietà Intellettuale in America ... · Carlos André Cavalcanti (Diritto...

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Analisi dei Diritti di Proprietà Intellettuale in America del Sud Studio realizzato, sotto l’egida e la supervisione dell’IPR Desk di San Paolo, da : Prof.a Dr.aSilmara Juny Chinellato ( Diritto d’Autore) Prof.a Dr.a Liliana Minardi Paesani e Avv. Carlos André Cavalcanti (Diritto di Proprietà Industriale) Novembre 2010

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Analisi dei Diritti di Proprietà Intellettuale in A merica del Sud

Studio realizzato, sotto l’egida e la supervisione dell’IPR Desk di San Paolo, da :

Prof.a Dr.aSilmara Juny Chinellato ( Diritto d’Auto re)

Prof.a Dr.a Liliana Minardi Paesani e Avv. Carlos André Cavalcanti (Diritto di Proprietà Industriale)

Novembre 2010

INDICE

1 – Prefazione ....................................................................................................…. p. 4. 1.1 – Analisi dei diritti di proprietà intellettuale in America del Sud...................... p. 5. 1.2 – Organizzazioni,Trattati, Convenzioni e Accordi Internazionali orientati

alla protezione della proprietà intellettuale …………………................…… p. 6. 1.3 – Convenzione dell’Unione di Parigi.............................................................. p. 7. 1.4 – Considerazioni sulla legge di proprietà industriale nel Mercosur .…......... p. 8 1.5 – Argentina........................………………………………………................ p. 10. 1.6 – Modelli di utilità .................…………………………………….................. p. 15. 1.7 – Modelli e disegni industriali……………. …...................................................... p. 16. 1.8 – Analisi dei marchi nel Mercosur………………………………………………. p. 18. 1.9 – Marchi collettivi……………………................................................................... p. 20. 1.10 – Protezione legale del software in Argentina……………………...........…… p. 22. 1.11 – Brasile…… ........................................................................................…….. p. 23. 1.12 - Il deposito di una richiesta di deposito………………………………………. p. 25. 1.13 – Disegni Industriali....................................................................................…… p. 28. 1.14 – Segni Distintivi in Brasile ……………………………………………...…… p. 30. 1.15 – Marchi …………………………………………………........................……. p. 31. 1.16 – Specie di marchi ……. ..........................................................................…….. p. 32. 1.17 – Segno distintivo : nome impresariale............................................................. p. 33. 1.18 – Indicazioni Geografiche ……..................................................................….. p. 35. 1.19 – Il Software in Brasile ......................................................................................... p. 36.

1.20 – Osservazioni importanti ................................................................................ p. 37.

1.21 – Paraguay …………………………........................................................……. p. 38. 1.22 – Brevetti di un modello di utilità …………………………………………….. p. 42. 1.23 – Disegni e modelli industriali ………………………………………………... p. 43.

1.24 – Marchi ……………………… ......................................................................... p. 45.

1.25 – Uruguay ………………………........................................................................ p. 48. 1.26 – Modelli di utilità …………………...........................................................…… p. 53. 1.27 – Brevetti di disegni industriali.....................................................................….. p. 53. 1.28 – Marchio …………………………………………………….................. p. 55. 1.29 – Estinzione della registrazione di un marchio…………............................. p. 57. 1.30 – Indicazioni Geografiche................................................................................. p. 58. 1.31 – Analisi giuridica della topografia dei circuiti int egrati................................ p. 59. 1.32 – La tutela legale dei circuiti integrati in Brasile.................................................. p. 60. 1.33 – La proprietà industriale nella Comunità Andina, Cil e e Venezuela…….. p. 61. 1.34 – Analisi giuridica della proprietà industriale nella comunità andina…………. p. 62. 1.35 – Brevetti………………………………....................................................…….. p. 64. 1.36 – Modelli di utilità ………….....................................................................…….. p. 71. 1.37 – Disegni Industriali ………................................................................................. p. 72. 1.38 – Schema dei tracciati dei circuiti integrati…………................................……... p. 74. 1.39 – Segno distintivo – marchio ……............................................................…….. p. 76. 1.40 – Le etichette o le insegne ………………………....................................…….. p. 78. 1.41 – Le indicazioni geografiche ....................................................................…….. p. 79.

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1.42 – Considerazioni generali sui segni..............................................................…… p. 80. 1.43 – Cile ..…………......................................................................................……... p. 81. 1.44 – Analisi giuridica della proprietà industriale in Cile........................................... p. 81. 1.45 – Brevetti ......................................................…….....................................……....p. 82. 1.46 – Modelli di utilità............................................................................................. p. 86. 1.47 – Disegni e modelli industriali ………................................................................. p. 87. 1.48 – Segno distintivo – marchio ..............................................................…………. p. 88. 1.49 – Degli schemi di tracciati e topografia dei circuiti integrati............................... p. 89. 1.50 – Indicazioni Geografiche e Denominazioni di Origine....................................... p. 90. 1.51 – Venezuela………………………….......................................................……... p. 91. 1.52 – La proprietà industriale in Venezuela.............................................................. p. 91. 1.53 – Brevetti ………………………………...................................................…….. p. 92. 1.54 – Modelli e disegni industriali ............................................................................. p. 95. 1.55 – Dei marchi commerciali ................................................................................... p. 95. 1.56 – Riferimenti bibliografici parte I ….......................................................…….. p. 97.

PARTE II 2.1 – Diritto d’Autore ..........................................................…………............. p. 98. 2.2 – Concetti fondamentali....................................................................................... p. 98. 2.3 – Titolarità del diritto d’autore............................................................................... p. 99. 2.4 – Opere protette.............................................................................................…… p. 100. 2.5 – Periodo di protezione……………….........................................................……. p. 101. 2.6 – Registrazione dell’opera …………………......................................................... p. 101. 2.7 – Argentina.....................…………………………………….........................…. p. 102. 2.8 – Legge che regola il diritto d’autore………..............................................…….. p. 102. 2.9 – Registrazione delle opere protette e sua natura……………………………….. p. 102. 2.10 – Elenco delle opere protette.Titolari di diritti patrimoniali................................. p. 104. 2.11 – Tempo di protezione delle opere........................................................................ p. 105. 2.12 – Bolivia……………………………………........................................................ p. 106. 2.13 – Legge che regola il diritto d’autore................................................................... p. 106. 2.14 – Registrazione delle opere protette e sua natura giuridica.…………................. p. 107. 2.15 – Elenco delle opere protette.Titolari di diritti patrimoniali.................................. p. 107. 2.16 – Tempo di protezione …………………………………………………………. p. 108. 2.17 – Gestione collettiva................................................................……………….... p. 108. 2.18 – Brasile.......……………………………………................................................ p. 108. 2.19 – Legge che regola il diritto d’autore................................................................... p. 108. 2.20 – Registrazione delle opere protette dal Diritto d’Autore e sua natura ……….. p. 109. 2.21 – Elenco delle opere protette.Titolari di diritti patrimoniali.................................. p. 111. 2.22 – Tempo di protezione delle opere………...……………………………………. p. 115. 2.23 – Gestione collettiva............................................................................................ p. 116.

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2.24 – Cile…………………………………………………………………………… p. 118. 2.25 – Legge che regola il diritto d’autore...............................…................................. p. 118. 2.26 – Registrazione delle opere protette dal Diritto d’Autore e sua natura…………. p. 118. 2.27 – Elenco delle opere protette.Titolari di diritti patrimoniali………………….. p. 119. 2.28 – Tempo di protezione delle opere………...……………………………………. p. 121. 2.29 – Gestione collettiva............................................................................................ p. 121. 2.30 – Colombia ................................................................…………………………. p. 122. 2.31 – Legge che regola il diritto d’autore...............................…................................. p. 122. 2.32 – Registrazione delle opere protette dal Diritto d’Autore e sua natura…………. p. 122. 2.33– Elenco delle opere protette.Titolari di diritti patrimoniali………………….. p. 123. 2.34– Tempo di protezione delle opere………...……………………………………. p. 125. 2.35 – Gestione collettiva............................................................................................ p. 126. 2.36 – Paraguay………………………………………....................................……... p. 126. 2.37 – Legge che regola il diritto d’autore...............................…................................. p. 126. 2.38 – Registrazione delle opere protette dal Diritto d’Autore e sua natura…………. p. 127. 2.39 – Elenco delle opere protette.Titolari di diritti patrimoniali………………….. p. 127. 2.40 – Tempo di protezione delle opere………...……………………………………. p. 129. 2.41 – Gestione collettiva............................................................................................ p. 130. 2.42 – Perù…………………………...............................................................……… p. 130. 2.43 – Legge che regola il diritto d’autore...............................…................................. p. 130. 2.44 – Registrazione delle opere protette dal Diritto d’Autore e sua natura…………. p. 130. 2.45 – Elenco delle opere protette.Titolari di diritti patrimoniali………………….. p. 131. 2.46 – Tempo di protezione delle opere………...……………………………………. p. 132. 2.47 – Gestione collettiva............................................................................................ p. 133. 2.48 – Uruguay...................................................................................................…….. p. 133. 2.49 – Legge che regola il diritto d’autore...............................…................................. p. 133. 2.50 – Registrazione delle opere protette dal Diritto d’Autore e sua natura…………. p. 134. 2.51 – Elenco delle opere protette.Titolari di diritti patrimoniali………………….. p. 135. 2.52 – Tempo di protezione delle opere………...……………………………………. p. 136. 2.53 – Gestione collettiva............................................................................................ p. 137. 2.54 – Venezuela.................................................................................................…….. p. 137. 2.55 – Legge che regola il diritto d’autore...............................…................................. p. 137. 2.56 – Registrazione delle opere protette dal Diritto d’Autore e sua natura…………. p. 138. 2.57 – Elenco delle opere protette.Titolari di diritti patrimoniali………………….. p. 139. 2.58 – Tempo di protezione delle opere………...……………………………………. p. 140. 2.59 – Gestione collettiva....................................................................................……. p. 140. 2.60 – Biografia dell’autore della Parte II………………............................................ p. 141.

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Prefazione

Negli ultimi anni è aumentata notevolmente l’attenzione verso i paesi del Sud America, in particolare per il Brasile, che, anche si è ormai consolidato come potenza mondiale, con un tasso di crescita che si prevede ottimale anche per i prossimi anni, in considerazione anche dei Mondiali di Calcio del 2014 e delle Olimpiadi del 2016, oltre ad un consumo interno trainato dalla emergente classe media. Il Brasile è il motore economico dell’intera America del Sud, con notevoli ed ingenti investimenti sia nelle opere di infrastrutture che in quelle ad impatto sociale. Cresce, inoltre, il numero di imprese brasiliane che dispongono di capitali e o di finanziamenti che sono attratte anche dai paesi limitrofi, e dove si stanno creando solide partnership, sebbene alcuni aspetti della cooperazione basata sull’accordo del Mercosur generino ancora delle discussioni all’interno di alcuni paesi membri, con reciproche prese di posizione anche per quanto riguarda veti verso altri paesi sudamericani. Con una crescita così esponenziale, malgrado la crisi globale degli ultimi anni, i rapporti tra i paesi sudamericani si sono intensificati nei diversi settori, da quelli economici a quelli sociali. Anche le questioni legate ai diritti della proprietà intellettuale sono sempre più interdipendenti tra gli stessi paesi, soprattutto tra i due maggiori, il Brasile e l’Argentina, con gli altri Stati limitrofi che, sulla scia del crescente successo economico brasiliano, mostrano un certo interesse verso la normativa della proprietà intellettuale dei paesi vicini. Da qui l’esigenza di un’analisi sui diritti di proprietà intellettuale tra i principali paesi del continente sudamericano, tenendo conto delle trasformazioni in corso nei vari paesi che sono stati oggetto di studio, sia negli aspetti economici che in quelli giuridico-sociali, poiché l’applicazione della normativa in materia coinvolge determinati soggetti del ciclo economico e sociale. La presente opera è originale nel suo genere per quanto riguarda la sistematicità delle tematiche di proprietà intellettuale per l'intera America del Sud, ed è stata realizzata da eminenti rappresentanti del mondo accademico di San Paolo, tra le Università più rinomate dell'intero Paese, unitamente all'apporto imprescindibile di un eminente avvocato esperto nelle tematiche dei diritti di proprietà intellettuale. Sono stati considerati i principali aspetti di preminente interesse dei vari paesi che fanno parte della ricerca, poiché la legislazione in tema di proprietà intellettuale non ha ancora raggiunto una maturità uniforme in tutti i paesi sudamericani. Pertanto, come avviene in altre parti del mondo, dove maggiore è l’espansione economica, maggiore è l’attenzione verso questo settore, con la percepibile ed auspicabile evoluzione delle varie tematiche sulla spinta dei vari gruppi sociali che hanno bisogno della dovuta tutela giuridica a riguardo dei propri interessi derivanti dai diritti di proprietà intellettuale. L’opera, infine, è destinata tanto ad un pubblico professionale, come tecnico ed accademici, quanto agli stessi imprenditori, in quanto è anche un’utilissima guida di riferimento per quanti intendono avvicinarsi ai paesi sudamericani. IPR Desk San Paolo, novembre 2010

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1.1 - ANALISI DEI DIRITTI DI PROPRIETÀ INDUSTRIALE IN AMERICA DEL SUD

(autori Prof. Dr. Liliana Minardi Paesani e Dr. Car los André Cavalcanti)

SIMBOLI DEL MERCOSUR

MERCOSUR/CMC/DEC N. 17/02 CONSIDERATO : il Trattato di Assunção, il Protocollo di Ouro Preto, la decisione 01/98 del Consiglio del Mercato Comune e la Risoluzione 25/97 del Gruppo Mercato Comune. CONSIDERANDO : che una divulgazione più ampia del nome, della sigla, dell’emblema e della bandiera del MERCOSUR contribuisce a consolidare l’identità e l’immagine del processo di integrazione; che è necessario assicurare la dovuta protezione al nome, alla sigla e all’emblema e alla bandiera de MERCOSUR; che il nome Mercato Comune del Sud, la sigla MERCOSUR e l’emblema del MERCOSUR, negli idiomi portoghese e spagnolo, sono stati debitamente notificati nei termini dell’articolo 6 della Convenzione di Parigi per la Protezione della Proprietà Industriale agli altri membri di questa Convenzione. Il Gruppo Mercato Comune potrà elaborare delle direttrici che dovranno essere debitamente divulgate al fine di orientare l’uso dei simboli del MERCOSUR da parte di terzi, di persone fisiche o giuridiche. (L’Emblema è stato scelto in un concorso promosso dalle Direzioni di Comunicazioni delle Presidenze degli Stati Membri, realizzato il 6 dicembre 2000 e dalla Decisione 17/02 “Simboli del Mercosur”). Per i membri del Mercosur simbolizza l’orientamento ottimista di integrazione regionale che si vuol dare ai paesi membri il cui slogan passa ad essere:

IL NOSTRO OBIETTIVO È IL SUD

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1.2 - ORGANIZZAZIONI, TRATTATI, CONVENZIONI E ACCOR DI INTERNAZIONALI

ORIENTATI ALLA PROTEZIONE DELLA PROPRIETÀ INDUSTRIA LI

• AIPPI - Associazione Internazionale per la Protezione della Proprietà Intellettuale • CUB - Convenzione dell’Unione di Berna • CUP Convenzione dell’Unione di Parigi • INTA - International Trademark Association • OMC - Organizzazione Mondiale del Commercio • OMPI- Organizzazione Mondiale della Proprietà Intellettuale • PCT - Patent Cooperation Treaty • TRIPs – Accordo sugli Aspetti dei Diritti della Proprietà Intellettuale relazionati al Commercio.

Trade Related Aspects on Intellectual Property Rights.

PCT

Il Trattato di Cooperazione in Materia di Brevetti - PCT (Patent Cooperation Treaty) è stato stabilito il 19 giugno 1970 a Washington, allo scopo di sviluppare il sistema di brevetti e di trasferimento di tecnologia. Il PCT è entrato in vigore in Brasile (è divenuto operazionale) solo nel 1978, in Colombia nel 2001 e in Perù nel 2009. Argentina, Cile, Paraguay, Uruguay, Bolivia e Venezuela non erano firmatari del Trattato fino al 15 luglio 2010. Il PCT è un trattato multilaterale di brevetti il cui obiettivo concreto è quello di minimizzare la duplicazione delle richieste di brevetti, così come di semplificare gli esami tecnici a livello mondiale, facendo diventare più efficace ed economico il procedimento di registrazione dei brevetti, sia per l’utente, sia per gli organi governativi incaricati dell’amministrazione del sistema di brevetti di ogni paese firmatario. Esso conta attualmente 137 firmatari, tra i quali l’Italia. Per quanto riguarda la richiesta Internazionale, il Trattato prevede fondamentalmente il deposito Internazionale e una ricerca Internazionale. Il deposito della richiesta internazionale deve essere effettuato in uno dei paesi membri del PCT, e tale deposito fisserà una data di deposito simultaneamente negli altri paesi membri. Il deposito del brevetto potrà essere fatto nell’idioma del paese in cui si è fatto il Deposito della Richiesta Internazionale. Il PCT permette al depositante di designare inizialmente un numero qualsiasi di stati contrattanti. La Richiesta Internazionale, assieme alla relazione internazionale di ricerca, è pubblicata dopo il periodo di diciotto mesi a partire dalla data del deposito internazionale o, se ci sarà, della priorità. La Ricerca Internazionale prevista è obbligatoria, e potrà essere realizzata da una delle Autorità Internazionali di Ricerca (International Searching Authorities - ISA) assieme al Trattato. Il risultato della Ricerca Internazionale è incamminato al depositante assieme all’opinione scritta (written opinion) sulle condizioni di brevettabilità della richiesta. Il II Capitolo del Trattato prevede, inoltre, un esame preliminare internazionale (International Preliminary Examination Report - IPER), opzionale per il depositante, realizzato da Autorità Internazionali d’Esame (International Preliminary Examining Authorities - IPEA). Il depositante può non rientrare nel caso di cui parla il II Capitolo del Trattato, per il fatto di essere opzionale.

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Il Trattato non interferisce sulle legislazioni nazionali dei paesi membri ed esiste autonomia per quanto riguarda l’accettazione e l’utilizzazione della ricerca, dell’opinione scritta o dell’esame. È importante sottolineare che la richiesta internazionale non elimina la necessità dell’istruzione regolare della richiesta presso gli Uffici Nazionali designati dal depositante. Questo processo, presso gli Uffici coinvolti, prende il nome di Fase Nazionale della richiesta internazionale, ed il sistema del PCT permette che la Fase Nazionale di ogni paese contrattante inizi nel periodo di trenta mesi, a partire dalla data del deposito internazionale, o dalla priorità, nel caso ci sia.

1.3 - CONVENZIONE DELL’UNIONE DI PARIGI

Il Brasile è firmatario della Convenzione dell’Unione di Parigi per la protezione della Proprietà Industriale del 1883 e delle sue revisioni posteriori, essendo stata l’ultima quella di Stoccolma del 1967, contando attualmente 173 paesi contrattanti, tra cui Argentina, Brasile, Bolivia, Cile, Colombia, Paraguay, Perù, Uruguay, Venezuela e Italia. La Convenzione si applica alla Proprietà Industriale nel senso più ampio, includendo brevetti, marche, disegni industriali, modelli di utilità, nomi commerciali, indicazioni geografiche e alla repressione della concorrenza sleale. Il principio fondamentale della CUP è quello del trattamento iniziale, che stabilisce che i cittadini degli stati membri godano, in tutti gli altri paesi membri dell’Unione, la stessa protezione, gli stessi vantaggi e gli stessi diritti concessi dalla legislazione del paese ai suoi cittadini, senza che sia richiesta la condizione di domicilio o di stabilimento. Così, coloro che sono domiciliati o che possiedono stabilimenti industriali o commerciali effettivi sul territorio di uno dei paesi membri della Convenzione, sono equiparati ai cittadini dei paesi dov’è stato richiesto il brevetto o il disegno industriale. La Costituzione e le disposizioni delle legislazioni nazionali che si riferiscono ai processi giudiziale ed amministrativo, riservano espressamente la competenza alla scelta del domicilio o dello stabilimento nel paese o alla designazione del rappresentante. La CUP stabilisce, all’articolo 4º, il principio della Proprietà Unionista, cioè, dove può essere fatta una richiesta di brevetto, marca o disegno industriale, depositato in uno dei paesi membri dell’Unione, dal suo titolare o dal cedente, in ognuno dei paesi membri, con identica protezione, rivendicando la priorità della prima richiesta, purché si faccia entro il limite di dodici mesi per i brevetti di invenzione e modelli di utilità, e di sei mesi per i disegni industriali e marche. Nell’articolo 4º bis la CUP stabilisce il principio dell’Indipendenza dei Diritti, che stabilisce che la concessione dei diritti di Proprietà Industriale avviene internamente ai paesi membri, indipendentemente dalla concessione dei diritti di richieste corrispondenti in altri paesi membri. Questa indipendenza è in relazione sia alle cause di nullità e caducità, sia alla vigenza dei diritti. La CUP stabilisce, inoltre, il principio della Territorialità, il quale determina che la protezione data da ogni stato membro è valida solo entro i limiti territoriali di ogni stato che la concede.

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1.4 - CONSIDERAZIONI SULLA LEGGE DI PROPRIETÀ INDUSTRIALE NEL MERCOSUR Il MERCOSUR, o Mercato Comune del Cono Sud, è composto dalla Repubblica Argentina, Repubblica Federativa del Brasile, Repubblica del Paraguay e Repubblica Orientale dell’Uruguay. È cominciato il 26/03/1991 con il Trattato di Assunção ed il Protocollo di Ouro Preto. È stato firmato dagli stessi partner nel dicembre 1994, con la finalità di realizzare un coordinamento macro-economico e di promuovere la circolazione libera di beni e servizi. Si osserva che il proposito di integrazione del blocco ha proceduto lentamente, a causa della resistenza di uno o dell’altro partner che cerca di gestire le politiche regionali a favore delle proprie volontà private. Questo processo di integrazione tra Brasile, Argentina, Paraguay e Uruguay coinvolge anche la proprietà intellettuale. La Relazione dell’Esame delle Politiche Commerciali nell’ambito degli accordi dell’OMC del 2000, indica come obiettivo principale della politica commerciale brasiliana quello di mettere in pratica gli accordi commerciali negoziati all’inizio degli anni novanta, cioè, l’Agenda Uruguay e il Mercosur. Il Brasile svolge un ruolo fondamentale in questo processo e attribuisce grande importanza al progresso dell’integrazione nell’America del Sud. Il Brasile e l’Argentina si sono uniti ed hanno presentato una proposta comune all’OMPI (Organizzazione Mondiale della Proprietà Intellettuale), la cosiddetta Agenda dello Sviluppo. Nel 1995, i paesi membri del Mercosur hanno firmato il Protocollo di Armonizzazione delle Norme sulla Proprietà Intellettuale nel Mercosur in Materia di Marche, Indicazioni di Provenienza e Denominazioni di Origine. - Si deve osservare che, sulla scia dei modelli di marca comunitaria adottata dall’Unione Europea, la

tradizione politica dei paesi del Mercosur resiste alla possibilità di una cessione parziale delle sovranità nazionali alle istituzioni della comunità.

- Il PCT è un trattato multilaterale di brevetti il cui scopo principale è quello di semplificare il procedimento

del registro di brevetti a livello mondiale, cercando di evitare la duplicazione delle richieste di brevetti. Però, nell’ambito del Mercosur, solo il Brasile ha aderito al Trattato nel 1978.

- Le richieste regionali delle marche e dei brevetti possono rappresentare i primi passi per l’integrazione

nell’area della Proprietà Industriale nel Mercosur. Stanno avanzando gli studi di una proposta di creare una banca dati comune per la ricerca delle marche e dei brevetti e lo scambio di informazioni tra i tecnici dei paesi del Mercosur.

- Considerando l’adozione di misure per snellire gli iter processuali adottati dai paesi che compongono il

Mercosur e le normative nell’ambito interno di ogni stato membro, è stato adottato il Protocollo sulle Misure Cautelari firmato ad Ouro Preto il 16 dicembre 1994. In Brasile, l’approvazione è avvenuta con il decreto Legislativo 192 (DJ 18.12.95). Per il Protocollo, il concetto di misura cautelare ha un senso ampio, inglobando non solo le misure di garanzia del processo (cautelari) ma anche le misure anticipatorie.

- Sullo scenario attuale del Mercosur, le sentenze e tutte le altre misure cautelari o anticipatorie destinate a garantire i diritti di proprietà intellettuale, possono essere esecutate presso l’autorità giudiziaria di un altro paese mediante un procedimento più agile e meno formale, il che aumenta il livello di protezione

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di tali diritti, accentuando la garanzia di sicurezza giuridica indispensabile al processo di integrazione economica.

- Si avverte la necessità di creare un Registro Comunitario, un Tribunale Sovranazionale e l’adozione di

una Legislazione Comunitaria di diritti compensatori. Agente della Proprietà Industriale L’Agente della Proprietà Industriale è il libero professionista che dà assistenza alle parti interessate nella protezione dei diritti di proprietà industriale, operando come tecnico competente a postulare presso i settori incaricati della protezione di quei diritti. È il professionista che riunisce le conoscenze tecniche e giuridiche nell’area delle marche, dei brevetti e degli altri temi legati alla proprietà industriale, potendo essere un avvocato o un professionista approvato da un esame di abilitazione per esercitare questa funzione L’INPI nel MERCOSUR In Argentina l’INPI (Istituto Nazionale della Proprietà Industriale), è l’organismo statale responsabile dell’applicazione delle leggi di protezione della Proprietà Industriale. Lo scopo dell’INPI è quello di evidenziare l’importanza culturale, sociale ed economica della Proprietà Industriale. La missione dell’INPI è quella di offrire protezione ai Diritti di Proprietà Industriale con la concessione di titoli o effettuando i registri stabiliti dalla legislazione nazionale argentina per questi scopi, in osservanza alle seguenti leggi e Decreto:

Legge 24.481 (Brevetti/Modelli di Utilità). // Legge 22.362 (Marche). // Legge 22.426 (Trasferimento di Tecnologia). // Dec. 6673/63 (Modelli e Disegno Industriali).

In Brasile, la Legge 9.279/96 (Legge della Proprietà Industriale), definisce lo scopo dell’Istituto Nazionale di Proprietà Industriale (INPI), determinandone la principale funzione.

Art. 240. L’art. 2º della Legge 5.648 dell’11 dicembre 1970, passa ad avere la seguente redazione: Art. 2º. “L’INPI ha come scopo principale quello di rendere operative, nell’ambito nazionale, le norme che regolano la proprietà industriale, avendo in vista la loro funzione sociale, economica, giuridica e tecnica, così come il fatto di pronunciarsi rispetto alla convenienza di firmare, ratificare e denunciare convenzioni, trattati, convenzioni e accordi sulla proprietà industriale”.

Nello stesso senso procede la DPI (Direzione della Proprietà Industriale) in PARAGUAY e la DNPI (Direzione Nazionale della Proprietà Industriale) in URUGUAY.

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1.5 - ARGENTINA

BREVETTI E MODELLI DI UTILITÀ (Legge 24.572 del 22/ 03/1996)

Titolarità Tutti i diritti e gli obblighi concessi dalla Legge Argentina di Brevetti di Invenzione e Modelli di Utilità , Legge 24.481, modificata dalla Legge 24.572 e dalla Legge 25.859, sono riconosciuti con la stessa estensione alle persone fisiche o giuridiche nazionali o straniere che abbiano un domicilio reale o che costituiscano un domicilio speciale in Argentina. Ai titolari dei diritti sulle invenzioni, sono concessi i titoli di Brevetto di Invenzione e Modello di Utilità. Brevettabilità Nello stesso modo della legge brasiliana, i requisiti di brevettabilità della legge Argentina sono la novità, l’attività inventiva e l’applicabilità industriale. La legge Argentina definisce l’invenzione come “ogni creazione umana che permette di trasformare la materia o l’energia affinché sia utile all’uomo”. Come in Brasile, l’invenzione sarà considerata nuova quando non sarà compresa nello stato della tecnica, definito come l’insieme delle conoscenze tecniche che sono note prima della data di presentazione della richiesta di brevetto, o della data di priorità, mediante descrizione orale o scritta, dello sfruttamento o di qualsiasi altro mezzo di divulgazione o informazione, nel paese o all’estero. C’è un’attività inventiva quando il processo creativo o i suoi risultati non si deducono evidentemente dallo stato della tecnica da parte di una persona normalmente esperta sul tema corrispondente. C’è un’applicazione industriale quando l’oggetto dell’invenzione porta ad ottenere un risultato o un prodotto industriale. La legge argentina contempla anche il periodo di esenzione, per la divulgazione di un’invenzione, senza comprometterne la novità, periodo che è pure di 1 anno. Cosa non è brevettabile I – le scoperte, le teorie scientifiche e i metodi matematici; II – le opere letterarie o artistiche o qualsiasi altra creazione estetica, così come le opere scientifiche; III – i piani, le regole e i metodi per l’esercizio di attività intellettuali, per i giochi o per le attività economico-commerciali, così come i programmi di computer; IV – le forme di presentazione dell’informazione; V – i metodi di trattamento chirurgico, terapeutico o di diagnosi applicabili al corpo umano e agli animali;

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VI – la giustapposizione di invenzioni note o una mescolanza di prodotti conosciuti, la loro variazione di forma, di dimensioni o di materiali, tranne che si tratti della loro combinazione o fusione in tal modo che non possano funzionare separatamente, o che le qualità o le funzioni caratteristiche delle stesse siano modificate per ottenere un risultato industriale non ovvio per un tecnico in materia; VII – tutta la classe di materia viva e sostanze preesistenti in natura. Le invenzioni non brevettabili I – in territorio argentino, si deve impedire lo sfruttamento delle invenzioni che vanno contro l’ordine pubblico, la morale, la salute o la vita delle persone o degli animali, che provocano danni ai vegetali o gravi danni all’ambiente; II – la totalità del materiale biologico e genetico esistente in natura o la sua riproduzione nei processi biologici impliciti nella riproduzione animale, vegetale e umana, inclusi i processi genetici relativi al materiale capace di condurre la sua propria duplicazione in condizioni normali e libere, così come avviene in natura. Il diritto concesso Il diritto sarà concesso all’inventore e ai suoi eredi, che potranno cederlo o trasferirlo con qualsiasi mezzo lecito, incluso il contratto di licenza. Il brevetto darà al suo titolare i seguenti diritti esclusivi: I – quando la materia del brevetto è un prodotto, quello di impedire che terzi, senza la sua conoscenza, realizzino atti di fabbricazione, uso, offerta per la vendita, vendita o importazione del prodotto oggetto del brevetto; II – quando la materia del brevetto è un processo, il titolare di un brevetto di processo avrà il diritto di impedire che terzi, senza la sua conoscenza, usino il brevetto per: uso, offerta per la vendita, vendita o importazione del prodotto ottenuto direttamente con un processo brevettato. Il deposito di una richiesta di Brevetto o di Modello di Utilità Per depositare un brevetto di invenzione o un modello di utilità presso l’INPI dell’Argentina, è necessario presentare: I – una richiesta per iscritto, con tutta la qualificazione del depositante, dell’inventore o degli inventori, il titolo del brevetto, il numero e la data della priorità unionista, se sarà il caso, il numero del registro del microrganismo, se il brevetto si riferisce a microrganismi; II – una relazione descrittiva dell’invenzione, contenendo quanto segue: a) una descrizione del campo tecnico al quale appartiene l’invenzione; b) una descrizione dello stato della tecnica relativa all’invenzione, che sia nota all’inventore, indicando di

preferenza i documenti di divulgazione; c) una descrizione dettagliata e completa dell’invenzione, sottolineando i vantaggi rispetto allo stato della

tecnica conosciuto, comprensibile per una persona esperta in materia;

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d) una breve descrizione delle figure incluse nei disegni, nel caso ci siano; III – una o più rivendicazioni; IV – i disegni tecnici necessari per la comprensione dell’invenzione a cui si fa riferimento nella relazione descrittiva; V – un riassunto della descrizione dell’invenzione; VI – le riproduzioni dei disegni in scala ridotta che serviranno alla pubblicazione della richiesta di brevetto; VII – il certificato del deposito del microrganismo emesso dall’istituzione depositaria, se ne sarà il caso; VIII – ricevuta del pagamento delle tasse di deposito; IX – copia certificata della priorità o delle priorità rivendicate nella richiesta di brevetto. Affinché una domanda di brevetto sia effettuata, è necessario la presentazione, per lo meno, della documentazione seguente: a) una richiesta di deposito del brevetto; b) l’identificazione del depositante; c) la relazione descrittiva e una o varie rivendicazioni, anche se non sono conformi ai requisiti formali stabiliti

dalla legge; d) la denominazione e la descrizione dell’invenzione; e) gli schemi o i disegni tecnici richiesti per la comprensione della descrizione; f) un riassunto della relazione descrittiva, e le riproduzioni dei disegni che serviranno unicamente alla sua

pubblicazione e come elemento di informazione tecnica; g) la ricevuta del pagamento delle tasse; h) i documenti di cessione dei diritti e della priorità, se ne sarà il caso. Trascorsi 90 giorni dalla data del deposito del brevetto senza che si sia presentata la documentazione completa, la richiesta di brevetto sarà negata senz’altri iter, tranne in casi di forza maggiore debitamente giustificati. Se mancheranno appena i documenti che ne provano la priorità, il brevetto seguirà il suo iter, solo che senza la priorità.

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Esame Preliminare L’Amministrazione Nazionale dei Brevetti realizza un esame preliminare della documentazione presentata, e può richiedere che venga chiarito ciò che si consideri necessario, o che siano sanate eventuali omissioni, entro 180 giorni, dopo di che, se i requisiti non saranno soddisfatti, il brevetto sarà considerato abbandonato. Il processo di registrazione di un Brevetto Dopo che la richiesta è stata depositata, rimane riservata per 180 giorni, e dopo questo periodo verrà pubblicata. La pubblicazione può essere anticipata a richiesta del depositante. In un periodo massimo di 3 anni, il depositante deve pagare la tassa corrispondente all’esame tecnico e, caso non ci sarà questo pagamento entro il periodo legale, il brevetto sarà considerato abbandonato dal depositante. L’esame tecnico verrà realizzato entro 180 giorni dal pagamento della tassa corrispondente. Durante l’esame tecnico, l’esaminatore potrà richiedere che il depositante presenti: a) in un periodo di 90 giorni, una copia degli esami tecnici realizzati per la stessa invenzione da laboratori di

brevetti stranieri, se saranno disponibili; b) informazioni specifiche relazionate al tema dell’invenzione a esaminatori di università o istituti di

investigazione scientifica o tecnologica. Qualsiasi persona potrà formulare delle osservazioni circostanziate per una richiesta di brevetto e mettere insieme prove documentali nel periodo di 60 giorni dalla pubblicazione del brevetto. L’esaminatore includerà tra le sue osservazioni quelle che saranno presentate da terzi, basate sulla mancanza di novità, attività inventiva, applicazione industriale o illiceità, eccetto se saranno palesemente ingiustificabili. Entro 60 giorni il depositante dovrà: a) emendare la richiesta di deposito affinché si adegui ai requisiti legali e regolamentari; b) esprimere la sua opinione sulle osservazioni, contestarle o presentare chiarimenti che consideri pertinenti od

opportuni; c) se il depositante non soddisferà i requisiti nel periodo legale, il deposito della richiesta di brevetto sarà

considerato abbandonato. Concluso l’esame tecnico, l’esaminatore deciderà sulla brevettabilità. Se la decisione negherà il brevetto, comincerà un periodo di 30 giorni affinché siano interposte le azioni o i ricorsi legali corrispondenti. La concessione del Brevetto La concessione del brevetto sarà pubblicata sul bollettino ufficiale, e sarà concessa per un periodo di 20 anni a partire dalla data del deposito del brevetto.

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Trasferimenti o Licenze Il titolare di un brevetto di invenzione o di un modello di utilità ha il diritto di trasferire o di concedere licenza, totalmente o parzialmente, dei suoi brevetti. Per far questo è necessario annotare il trasferimento o la cessione presso l’INPI. Eccezione al diritto concesso L’INPI ha il potere di stabilire eccezioni limitate, per quanto è determinato nell’articolo 41 della Legge Argentina dei Brevetti, ai diritti concessi da un brevetto. Le eccezioni non devono andare contro in maniera ingiustificabile allo sfruttamento normale di un brevetto, né causare danno ingiustificato ai legittimi interessi del titolare del brevetto, considerando anche gli interessi legittimi di terzi. Le autorità competenti a richiedere lo stabilimento di eccezioni limitate ai diritti concessi da un brevetto sono: il Ministero dell’Economia e Opere e Servizi Pubblici, assieme al Ministero della Sanità e Azione Sociale ed il Ministero della Difesa, nel limite delle sue competenze. Richiesta di Licenza Obbligatoria Il Brevetto sarà soggetto alla licenza obbligatoria, per la mancanza di sfruttamento, trascorsi tre anni dalla concessione del brevetto, o quattro anni dal deposito del brevetto, tranne che il brevetto non sia stato sfruttato per motivo di forza maggiore, o non si siano realizzati dei preparativi effettivi e seri per sfruttare l’invenzione oggetto del brevetto. Trascorso il periodo legale, senza che siano avvenuti per lo meno i preparativi effettivi per lo sfruttamento dell’oggetto del brevetto, o che lo sfruttamento dell’oggetto sia stata interrotto per un periodo maggiore di un anno, qualsiasi persona interessata potrà sollecitare all’INPI la concessione di una licenza obbligatoria per lo sfruttamento dell’oggetto del brevetto citato, come determina l’articolo 43 della legge. Anche il titolare di un brevetto, quando incorrerà in atti di concorrenza sleale, sarà soggetto alla licenza obbligatoria, conforme l’articolo 44 della legge, che definisce come pratica di concorrenza sleale: a) il fissare prezzi comparativamente eccessivi in confronto alla media del mercato o discriminatori dei prodotti

brevettati, in particolare quando esistono offerte sul mercato a prezzi significativamente inferiori a quelli offerti dal titolare del brevetto per lo stesso prodotto;

b) il rifiuto a rifornire il mercato locale in condizioni commerciali ragionevoli; c) il rendere difficili le attività commerciali o produttive; d) altri atti che si inquadrino nelle condotte considerate punibili dalla Legge 22.262, o da quella che la

sostituisce. La richiesta di licenza obbligatoria equivale, nei suoi effetti, alla licenza forzata prevista nella legge brasiliana.

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1.6 - MODELLI DI UTILITÀ Definizione Ogni disposizione o nuova forma ottenuta o introdotta con strumenti di lavoro, utensili, dispositivi o oggetti conosciuti che si adoperino a un lavoro pratico, il cui risultato è una migliore utilizzazione nella funzione a cui sono destinati, che darà al suo creatore i diritti esclusivi di sfruttamento, che si giustificherà dal titolo denominato certificato di modello di utilità. Questa definizione legale non è diversa da quello che la legge brasiliana, in modo riassunto, considera come modello di utilità. Vigenza Il Certificato di modello di utilità ha una vigenza di 10 anni improrogabili, contati dalla data del deposito. In Brasile, il modello di utilità è considerato un tipo di brevetto e, pertanto, il titolo concesso per questo caso è la Carta Brevetto, diversamente da quello che succede in Argentina. Procedimento Il procedimento di registrazione di un modello di utilità in Argentina segue le stesse disposizioni applicabili ai brevetti di invenzione. Disposizioni Generali Nullità I brevetti e i modelli di utilità sono passibili di essere dichiarati nulli, parzialmente o totalmente, ogni volta che siano stati concessi in contravvenzione alle disposizioni della Legge di Brevetti e Modelli di Utilità. Caducità I brevetti e i modelli di utilità perdono efficacia giuridica nei seguenti casi: a) scadenza della vigenza; b) rinuncia del titolare. Nel caso in cui la titolarità appartenga a più di una persona, la rinuncia dovrà essere

fatta insieme. La rinuncia non potrà compromettere i diritti di terzi; c) per il mancato pagamento delle annualità ci sarà un periodo straordinario di 180 giorni per il loro pagamento

aggiornato, dopo il quale, non essendoci il pagamento, sarà caratterizzata la perdita dell’efficacia giuridica, tranne il caso in cui il mancato pagamento sia dovuto a una causa di forza maggiore;

d) quando l’uso concesso a un terzo che non sfrutti l’oggetto dell’investigazione nel periodo di due anni per

cause imputabili al titolare del brevetto. Alla decisione amministrativa che dichiara la perdita dell’efficacia giuridica si può ricorrere giudizialmente, senza effetto sospensivo. Diversamente da quello che determina la legge brasiliana, il periodo massimo per l’inizio dello sfruttamento del brevetto, per la legge argentina, è di tre anni a partire dalla concessione (per la legge brasiliana sono due anni), ed anche, simultaneamente, comincia il periodo di 4 anni per l’inizio dello

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sfruttamento del brevetto, contati a partire dal deposito del brevetto, il che non avviene nella legislazione brasiliana. Ricorso di Riconsiderazione Come determina l’articolo 72 della legge argentina, è possibile fare ricorso di riconsiderazione contro la decisione che nega la richiesta di brevetto di invenzione o del modello di utilità. È possibile fare lo stesso ricorso anche contro la decisione che nega la concessione emessa dall’esaminatore tecnico, prevista nell’articolo 29 della legge. In entrambi i casi, il periodo per fare ricorso è di 30 giorni contati dalla data di pubblicazione della decisione contro cui si vuole ricorrere. Autorizzazione di sfruttamento I brevetti di prodotti farmaceutici dipendono dall’autorizzazione di fabbricazione e commercializzazione che deve essere concessa dal Ministero della Sanità e Azione Sociale. I brevetti di prodotti agrochimici dipendono dall’autorizzazione di fabbricazione e commercializzazione che deve essere concessa dall’Istituto Argentino di Sanità e Qualità Vegetale, vincolato alla Segreteria dell’Agricoltura, Pesca e Alimentazione del Ministero dell’Economia, Opere e Servizi Pubblici.

1.7 - MODELLI E DISEGNI INDUSTRIALI (Decreto Legge 6673 del 1963)

Differenze tra modello e disegno industriale: il modello industriale è la forma incorporata al prodotto industriale, che gli conferisce un carattere ornamentale; il disegno industriale è l’aspetto applicato al prodotto industriale, che gli conferisce un carattere ornamentale. La legislazione brasiliana, al contrario di quella argentina, segue la tendenza mondiale che è quella di trattare le 2 forme di protezione industriale come una sola, indipendentemente dal disegno industriale. Titolarità Il diritto di registrazione, sfruttamento e trasferimento di un modello o di un disegno industriale, è esclusivo dell’autore e dei suoi legittimi successori. I modelli e i disegni creati da persone che lavorano in relazione di dipendenza, appartengono ai loro autori, e ad essi corrispondono i diritti esclusivi di sfruttamento, eccetto quanto l’autore sia stato contrattato specialmente per crearli. Se il modello o il disegno è fatto da più di un autore, il diritto di registrazione è di entrambi, in co-proprietà. La legge argentina riconosce il diritto di modelli o di disegni industriali ad autori stranieri e ai loro successori legittimi, a patto che i loro rispettivi paesi concedano reciprocità ai diritti degli argentini o ai residenti dell’Argentina. Si presume sempre come titolare del modello o del disegno colui che per primo l’abbia depositato, tranne prova contraria.

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Cosa non è registrabile come Modello o Disegno Industriale Il Decreto di Modelli e Disegni Industriali dell’Argentina determina, all’articolo 6, che non potranno usufruire dei benefici concessi da essa: a) quei modelli e disegni industriali che sono stati pubblicati o sfruttati pubblicamente, nel paese o all’estero,

con anteriorità alla data del deposito, eccetto nei casi in cui sono stati registrati all’estero nel periodo massimo di sei mesi anteriori al deposito nel paese;

b) i modelli o disegni industriali a cui manca una configurazione distinta, una caratteristica propria e nuova, in

confronto ai modelli e ai disegni industriali precedenti; c) i disegni o i modelli industriali i cui elementi sono imposti dalla funzione che il prodotto deve svolgere; d) quando si tratta di una mera alterazione di colori nei modelli o nei disegni già concessi; e) quando è contrario alla morale e ai buoni costumi. La concessione del registro La concessione del registro del modello o del disegno industriale è concessa per cinque anni a partire dalla data del deposito, e potrà essere prorogata per due periodi consecutivi di cinque anni, mediante il pagamento delle tasse relative alle proroghe dei registri. Diversamente da quanto avviene in Brasile, i modelli e i disegni industriali in Argentina sono concessi per un periodo massimo di quindici anni, mentre in Brasile la concessione si può estendere fino a venticinque anni. Il procedimento della registrazione La domanda di registrazione di un modello o di un disegno industriale dovrà contenere: a) una richiesta, accompagnata dal pagamento delle rispettive tasse; b) i disegni del modello o del disegno industriale; c) la descrizione dello stesso; d) una procura con la firma del richiedente. Cancellazione del registro L’azione per richiedere il cancellazione del registro prescrive in cinque anni contati a partire dalla data di deposito del modello o del disegno industriale.

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1.8 - ANALISI DEI MARCHI NEL MERCOSUR

Considerazioni generali Nel Mercosur, la Proprietà intellettuale ha un fondamento costituzionale. È un fenomeno che riflette l’evoluzione dello Stato moderno e la necessità di tutelare costituzionalmente i diritti fondamentali dell’ordinamento giuridico. Eccetto il Paraguay, gli altri tre paesi che formano il Mercosur hanno aderito alla Convenzione di Parigi che regola l’uso dei diritti intellettuali nella maggior parte dei paesi del mondo. La firma del Protocollo di Armonizzazione delle Norme sulla Proprietà Intellettuale nel Mercosur in Materia di Marche, Indicazioni di Provenienza e Denominazioni di Origine, il cui obiettivo è stabilire norme, periodi e procedimenti per la protezione delle marche, è stata considerata un grande avanzo nel tentativo di armonizzare le norme dei quattro paesi. Però, solo il Paraguay e l’Uruguay hanno ratificato questo protocollo e, pertanto, esso è in vigore solo tra questi due paesi; L’attuale Protocollo di Armonizzazione in materia di Marche ha lo scopo di superare le differenze di procedimenti e concetti, per facilitare la registrazione e la protezione delle marche nei paesi del Mercosur, offrendo però la flessibilità ad ogni paese di adottare concetti e norme secondo la loro legislazione nazionale. Differenze principali Lo stesso concetto di marca è diverso tra gli stati. Il Brasile non permette la registrazione delle marche olfattive e sonore, mentre l’Argentina l’ammette. Per conciliare le situazioni opposte, il Protocollo definisce la Marca in modo ampio, come un segno suscettibile di distinguere prodotti e servizi, senza esigere che esso sia percepibile visivamente. In Argentina ed in Brasile, la registrazione dà, al titolare, il diritto di uso esclusivo della marca. In Paraguay e Uruguay, il diritto sulla marca non si acquisisce con la registrazione, ma con l’uso. Pertanto, nei primi due paesi la registrazione è costitutiva di un diritto. Negli altri due, la registrazione è meramente dichiarativa. L’Uruguay non condiziona la validità della marca al suo uso, mentre negli altri tre paesi l’uso della marca è necessario, altrimenti si perde il registro. In relazione alle opposizioni a marche identiche o simili di terzi, l’Argentina adotta la via giudiziale per risolvere il conflitto. Negli altri tre paesi, le opposizioni sono presentate all’organo responsabile del registro della marca. Il Protocollo cerca di diminuire le difficoltà burocratiche che rendono difficile la registrazione delle marche nel Mercosur, esimendo dalla legalizzazione consolare la traduzione giurata di documenti in portoghese e spagnolo. Studi dei segni distintivi e Caratteristiche del Marchio nel regime giuridico argentino Il marchio è ogni segno che ha la capacità distintiva di permettere la differenziazione di un prodotto da un altro e di definire le competenze. In molti casi, la marca di un’impresa rappresenta un valore economico superiore a

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quello degli altri beni. È un attivo intangibile che può essere oggetto di un negoziato da parte dell’impresa, dato che essa ne è la titolare legale. La valutazione di una marca è un compito complesso, che deve essere elaborato da specialisti, dato che sono rilevanti il suo grado di conoscenza da parte dei consumatori, il livello di lealtà verso la marca, la percezione in relazione alla qualità del prodotto ed altri fattori soggettivi. L’articolo primo specifica che possono essere registrate come marche per distinguere prodotti o servizi:

“una o più parole con o senza contenuto concettuale; gli schemi; gli emblemi; i monogrammi; le registrazioni; le stampe; i bolli; le immagini; gli striscioni; le combinazioni di colori applicate in una determinata parte dei prodotti o dei recipienti; gli involucri; i vasi; le combinazioni di lettere e numeri con disposizione speciale; le frasi pubblicitarie; i rilievi con la capacità distintiva e ogni segno con queste qualità”.

Fondamento legale: Legge nº 22.362 del 02/01/81; Dec. Reg. 558/81 alterato dal Dec. 1141/03. Elementi essenziali cumulativi alla caratterizzazione del marchio Possono essere considerati come elementi del marchio i seguenti segni: - una o più parole, con o senza contenuto concettuale - disegni - emblemi - monogrammi - elementi registrati - stampati - bolli - immagini - combinazione di colori applicati in una determinata parte dei prodotti o dei recipienti - le combinazioni di numeri e lettere distribuite in modo speciale - l’imballaggio - le frasi pubblicitarie non comuni. I marchi possono essere di prodotti o servizi e, secondo la loro natura, si distinguono in: Nominativi – composte da parole, lettere o numeri o dalle loro combinazioni, senza il diritto di rivendicare caratteristiche grafiche o colori specifici. Figurativi – composte da simboli grafici, abbozzi e logotipi. Misti – risultano dalla combinazione di elementi denominativi e figurativi o di elementi nominativi la cui grafia si presenta in forma stilizzata. Non sono considerati marchi: - i nomi, le parole, i segni che designano abitualmente il prodotto o il servizio o descrivono la sua natura, la

sua funzione, le sue qualità o altre caratteristiche;

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- i nomi, le parole, i segni o le frasi pubblicitarie che sono entrati nell’uso comune e generale prima della sollecitazione del registro;

- la forma che si dà ai prodotti; - il colore naturale dei prodotti o un unico colore applicato sugli stessi. La Legge delle Marche proibisce la registrazione di marchi identici, simili, le denominazioni di origine o aree geografiche nazionali o straniere. Principi inerenti al regime giuridico del marchio Registro: Marca Registrata è un titolo di proprietà concesso con esclusività alla persona fisica o giuridica argentina o straniera dalla “Dirección Nacional de Marcas” [Direzione Nazionale delle Marche] dell’Istituto Nazionale della Proprietà Industriale (INPI) per il periodo di dieci anni, contati a partire dalla concessione del registro, e rinnovabile indefinitamente per lo stesso periodo. Il Registro può essere sollecitato da una persona fisica o giuridica, con interesse legittimo e con domicilio legale nella Capitale Federale. Il sollecitante può eleggere un rappresentante o contrattare un Agente della Proprietà Industriale per seguire il processo. I marchi registrati hanno validità territoriale e la protezione non si estende agli altri paesi.

La Legge sui marchi (22.362 – B.O. 2/1/81) Diritti e garanzie: - il titolare del marchio gode del diritto esclusivo di uso, potendo esercitare tutte le difese contro terzi per uso

non autorizzato; - un marchio può essere registrata in congiunto da due o più persone; - il titolare del marchio può cedere il suo uso con un Contratto di Licenza esclusivo oppure no. Può venderlo

totalmente o parzialmente o cedere il marchio a titolo di garanzia; - la cessione o la vendita del fondo di commercio include il trasferimento del marchio, eccetto se concordato

diversamente.

1.9 - MARCHI COLLETTIVI

Previsione legale: Legge n. 26.355/08 L’articolo 1 delle Legge definisce il marchio collettivo come “ogni segno che distingue prodotti e/o servizi fatti da entità collettive e destinate allo sviluppo dell’economia sociale”. Il marchio collettivo identifica prodotti o servizi provenienti dai membri di una determinata entità.

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Requisiti necessari Possono richiedere la titolarità di un marchio collettivo soltanto i produttori e/o coloro che concedono servizi, iscritti nel “Registro Nacional de Efectores de Desarrollo Local y Economia Social” [Registro Nazionale degli Esecutori dello Sviluppo Locale e dell’Economia Sociale], creato dal Decreto del Potere Esecutivo Nazionale n. 189/2004. La sollecitazione della registrazione o trasferimento del marchio dovrà essere accompagnata dal verbale di costituzione dell’aggruppamento, dal certificato di “efector” [esecutore] dell’economia sociale e dal regolamento di uso. L’articolo 6 della legge stabilisce le condizioni e le regole per l’uso e la registrazione delle Marche Collettive. Il rinnovo del marchio sarà concesso solo è allegata una dichiarazione giurata nella quale si affermerà che la stessa è stata utilizzata negli ultimi cinque (5) anni in una delle classi registrate, in cui sarà indicato il prodotto o servizio. Si applica il Decr. Reg. della Legge delle Marche n. 558/81 modificato dal Decr. 1141/03 per ciò che sarà compatibile con la normativa della Legge sui marchi collettivi. L’estinzione dei diritti di proprietà di un marchio collettivo obbedirà alle regole previste agli articoli 23, 24, 25 e 26 della Legge n. 22.362. Per disposizione degli articoli 14 e 15 sono esenti dal pagamento di tasse i beneficiari della legge dei marchi collettivi ed il Ministero dello Sviluppo Sociale darà assistenza gratuita e specializzata agli “esecutori” dell’Economia Sociale in tutte le transazioni della registrazione dei marchi collettivi e modalità d’uso. Osservazione: sono incompatibili con la Legge sui marchi collettivi (Legge n. 26.355/08) le disposizioni degli articoli 7º, 9º, 10º nella prima parte, e 17º, 18º, 19º e 20º paragrafo primo, della Legge sui marchi (Legge n. 22.362). Analisi Conclusiva L’esito di un’impresa dipende, in parte, dal modo in cui l’immagine è ricevuta dal consumatore. A sua volta, i consumatori vengono attratti da marchi che rappresentano qualità e fiducia, e questi motivi giustificano la protezione della marca offerta dal registro. Il registro concede il diritto esclusivo di usare il marchio commerciale per identificare tutti i prodotti e i servizi offerti dall’impresa. La Legge 22.362 e il Decr. Reg. 558/81 modificato dal Decr. 1141/03 garantiscono il procedimento con cui è possibile registrare un marchio commerciale. La relazione dell’Art. 1º della Legge n. 22.382 è solo indicativa e non tassativa. Pertanto, altri elementi che fanno parte delle caratteristiche della marca, e non sono indicati dalla legge, possono essere registrati come marche. La costituzione di un Domicilio Legale nella Capitale Federale è condizione obbligatoria per la concessione del registro.

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1.10 - PROTEZIONE LEGALE DEL SOFTWARE IN ARGENTINA Nella Repubblica Argentina non esiste una legislazione specifica per la protezione del software e, pertanto, il diritto informativo non è consolidato come un ramo autonomo del diritto. Secondo l’intendimento degli accademici argentini, il software, per la sua natura speciale, trova protezione giuridica sia nel regime del diritto d’autore, sia nel regime delle marche e brevetti, e affermano che i due rami del diritto possono essere applicati per proteggere uno stesso software. Nell’ambito del diritto civile la Legge n. 11.723/33 della Proprietà Intellettuale regola il regime giuridico della proprietà delle opere scientifiche, letterarie e artistiche, ma non ha contemplato, nella sua origine, la protezione del software. Il Decreto n. 165/94 ha inserito all’Art. 1º della Legge n. 11.723/33 il programma di computer, fonte e oggetto, la compilazione di dati ed altri materiali. Si osserva che questo decreto ha introdotto solo la regolamentazione del registro del software e la responsabilità che emana dalla violazione dei diritti d’autore. Nell’ambito del diritto penale si è negata la validità all’inquadramento penale in virtù del Decreto n. 165/94, dato che si tratta di un decreto emanato dal Potere Esecutivo Nazionale e sprovvisto del potere di configurare delitti. L’Argentina, per compiere gli obblighi assunti con l’accordo ADPIC o TRIPs e col Trattato dell’OMPI sul diritto d’autore, il 14 ottobre 1998 ha sanzionato la Legge n. 25.036, denominata Legge del Software, ed è passata ad adottare il sistema predominante nel diritto internazionale, contemplando la protezione del software per la legge del diritto d’autore. Formalità per la registrazione dell’opera del software La formalità del procedimento per la registrazione dell’opera del software è diversa da quella delle altre opere letterarie, scientifiche e artistiche dell’ Art. 57 della Legge 11.723. In virtù del Decreto 165/94 (Art. 2 e 3), il deposito del programma di computer e della banca dati avviene per mezzo di: - estratti dettagliati del loro contenuto; - una spiegazione scritta sulla struttura e sull’organizzazione del programma; - una relazione delle caratteristiche principali; - nel caso di un’opera inedita, dovranno essere custoditi, in una busta firmata e sigillata, tutti gli elementi

necessari e sufficienti a identificare la creazione e garantire l’inviolabilità dell’informazione segreta. Analisi conclusiva La Legge 25.036 che regola il software è stata editata in una data posteriore al Decreto 165/94, ma fino alla presente data non è stata regolamentata. Pertanto, si presume che le formalità degli articoli 2 e 3 continuino ad essere in vigore e si applichino al registro del programma di computer.

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Il processo d’iscrizione è fatto presso la “Dirección Nacional de Derechos de Autor” [Direzione Nazionale dei Diritti d’Autore] attraverso la “Cámara de Empresas de software e Servicios Informaticos (CESSI)” [Camera di Imprese di software e Servizi Informatici] che riceve la richiesta d’iscrizione, dà il numero d’iscrizione e registra l’opera nella ripartizione menzionata.

1.11 - BRASILE

BREVETTI (Legge 9279 del 14/05/1996)

Titolarità La legge brasiliana considera come titolare del brevetto d’invenzione o del modello di utilità, il richiedente in nome proprio, i suoi eredi o colui a chi si cede, o ancora colui al quale la legge o il contratto di lavoro o di concessione di servizi determinerà che la titolarità appartiene. I Brevetti che saranno realizzati insieme, possono essere richiesti da più di una persona. Gli inventori saranno nominati, potendo richiedere la non divulgazione della loro nomina. Se due o più autori avranno realizzato la stessa invenzione o modello di utilità, il diritto di ottenere il brevetto sarà concesso a quello che proverà il deposito del brevetto più antico presso l’INPI, indipendentemente dalle date di invenzione o di creazione. Requisiti di Brevettabilità Un’invenzione, affinché venga considerata brevettabile, deve avere i requisiti di novità, attività inventiva e applicazione industriale. La novità è il carattere essenziale dell’invenzione e della concessione di un brevetto, l’invenzione deve essere originale, e come originale è considerato ciò che è nuovo, che non è stato copiato da un altro modello precedente, con caratteristiche proprie che la differiscano da ciò che esiste già nel cosiddetto “stato della tecnica”. Ciò nonostante, non è sufficiente che l’invenzione sia appena “nuova”, bisogna che, per arrivare alla sua conclusione, ci sia voluta un’attività inventiva da parte di chi l’ha creata, cioè, che non sia una mera scoperta. Allo stesso modo, essa deve avere un’applicazione industriale, potendo essere manifatturata, prodotta, industrializzata con intuito economico, affinché le sia concesso il titolo di brevetto. Si considera come modello di utilità un oggetto di uso pratico, o parte di questo che, così come il brevetto d’invenzione, abbia un’applicazione industriale, presenti una nuova forma o disposizione, chiamando in causa un atto inventivo, che porti a un miglioramento funzionale nel suo uso o nella sua fabbricazione. Cosa non è brevettabile La legge brasiliana di Proprietà Industriale, al suo articolo 10, non considera invenzione né modello di utilità, specificamente: I – le scoperte, le teorie scientifiche e i metodi matematici; II – le concezioni puramente astratte; III – gli schemi, i piani, i principi o i metodi commerciali, contabili, finanziari, educativi, pubblicitari, di sorteggio e di fiscalizzazione; IV – le opere letterarie, architettoniche, artistiche e scientifiche o qualsiasi creazione estetica (sono protette

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come diritto d’autore); V – i programmi di computer (sono considerati diritti d’autore, e c’è una legge specifica che regge questi diritti); VI – la presentazione di informazioni; VII – le regole del gioco; VIII – le tecniche e i metodi operatori o chirurgici, così come i metodi terapeutici o di diagnosi, da applicare sul corpo umano o animale; IX – il tutto o una parte degli esseri vivi naturali e materiali biologici incontrati in natura, o che sono isolati da essa, incluso il genoma o germoplasma di qualsiasi essere vivo naturale e i processi biologici naturali. Lo Stato della Tecnica Il Brasile segue il principio della novità assoluta, ed è l’articolo 11 della Legge di Proprietà Industriale brasiliana a determinare che l’invenzione e il modello di utilità sono considerati nuovi quando non saranno compresi nello stato della tecnica. Lo stato della tecnica (the state of art, prior art) è definito come tutto ciò che è reso accessibile al pubblico prima della data del deposito della richiesta di brevetto, con la descrizione scritta o orale, con l’uso o qualsiasi altro mezzo, in Brasile o all’estero. E, a questo fine, come mezzo di prova, si ammette anche la prova orale. Periodo di Sospensione Non verrà considerato stato della tecnica la divulgazione dell’invenzione o del modello di utilità quando sarà avvenuta durante i 12 mesi che precedono la data del deposito o della priorità della richiesta di brevetto, se questa divulgazione sarà promossa dall’inventore, o dallo stesso INPI, con la sua pubblicazione ufficiale, per mezzo di terzi, in base alle informazioni ottenute direttamente o indirettamente dall’inventore. Le invenzioni non brevettabili La legge brasiliana determina esplicitamente che non sono brevettabili: I – tutto ciò che è contrario alla morale, al buon costume e alla sicurezza, all’ordine e alla salute pubblica; II – le sostanze, i materiali, le mescolanze, gli elementi o i prodotti di qualsiasi specie, così pure la modificazione delle loro proprietà fisico-chimiche ed i rispettivi processi di ottenimento o modificazione, quando risultino da una trasformazione del nucleo atomico; III – il tutto o una parte degli esseri vivi, tranne i microrganismi transgenici che adempiano i tre requisiti di brevettabilità – novità, attività inventiva e applicazione industriale – previsti nell’Art. 8, e che non siano una mera scoperta. La Legge di Proprietà Industriale brasiliana definisce, inoltre, quelli che sono considerati microrganismi transgenici: sono organismi, eccetto il tutto o una parte di piante o di animali, che manifestano, mediante un intervento umano diretto nella loro composizione genica, una caratteristica normalmente non raggiungibile dalla specie in condizioni naturali.

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1.12 - Il deposito di una richiesta di brevetto Prima del deposito di una richiesta di brevetto di invenzione o modello di utilità, si consiglia la realizzazione di una ricerca previa sulla banca dati dell’INPI, allo scopo di identificare lo stato dell’arte relativo alla richiesta del brevetto che si vuole depositare, verificando, in questo modo, il primo requisito di brevettabilità che la legge brasiliana esige, ossia, la novità. L’articolo 19 della Legge di Proprietà Industriale determina che la domanda del brevetto dovrà contenere: I – richiesta; II – relazione descrittiva; III – rivendicazioni; IV – disegni, se è il caso; V – riassunto; VI – ricevuta del pagamento della retribuzione relativa al deposito. La domanda iniziale di una richiesta di brevetto deve essere fatta mediante un modello standard dell’INPI (scheda 1.01), nel quale si mettono tutte le informazioni relative al richiedente, all’inventore o agli inventori, e all’invenzione o modello di utilità che si vuole brevettare. Tutto il testo del brevetto, così come i suoi disegni, devono seguire obbligatoriamente ciò che è determinato nell’Atto Normativo 127/97 dell’INPI. La relazione descrittiva, sia della richiesta di brevetto d’invenzione, sia della richiesta di modello di utilità, deve descrivere in modo chiaro l’oggetto da brevettare, indicando il settore tecnico a cui si riferisce il brevetto, lo stato della tecnica e tutte le informazioni e documenti di conoscenza del depositante che possono essere considerati utili alla comprensione, alla ricerca e all’esame tecnico che sarà realizzato posteriormente dall’INPI. Nel caso in cui l’uso del materiale biologico sia essenziale alla pratica dell’oggetto della richiesta, la relazione comprenderà come supplemento il deposito del materiale presso l’istituzione autorizzata dall’INPI. Le rivendicazioni possono essere dipendenti o indipendenti, e in quantità sufficiente a definire correttamente l’oggetto della richiesta, caratterizzandone le particolarità e definendo, in modo chiaro e preciso, la materia oggetto della protezione. Dovranno essere numerate in caratteri arabi, e possono essere di varie categorie, tali come prodotto, prodotto e processo, processo e apparecchio, ecc.. I disegni, i flussogrammi, i diagrammi e gli schemi grafici devono avere i loro fogli numerati in caratteri arabi, eseguiti con tratti fermi, uniformi, senza colori e senza testi, rubriche, filigrane, ecc. Devono contenere segni di riferimento costanti della relazione descrittiva, osservandone l’uso di riferimento per identificare una determinata caratteristica in tutti i disegni, ogni volta che essa appaia. Il riassunto dovrà essere un sommario di ciò che è stato esposto nella relazione descrittiva, nelle rivendicazioni e nei disegni, di preferenza da 50 a 200 parole, e sarà utilizzato nella pubblicazione del brevetto.

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Tutte le parti che compongono il deposito della richiesta di brevetto devono avere i fogli numerati consecutivamente, in alto e al centro delle pagine, in caratteri arabi, indicando il numero della pagina e, di preferenza, il numero totale di pagine separati da una sbarra obliqua (per es. 1/3, 2/3, 3/3). Esame formale Dopo che il deposito del registro di disegno industriale è stato effettuato, è sottomesso ad un esame formale preliminare, che non entra nel merito della qualità del brevetto, ma ha solo lo scopo di verificare se la richiesta è d’accordo a ciò che è determinato nell’Atto Normativo 127/97. Se sarà debitamente documentato, verrà protocollato e, come data di deposito, verrà considerata quella della sua presentazione. Il processo di registrazione di un brevetto La richiesta di brevetto, dopo essere stata depositata, riceve il numero del processo ed è mantenuta riservata per 18 mesi contati dalla data del deposito, o dalla richiesta più datata, e dopo questo periodo la richiesta è pubblicata. La richiesta può essere pubblicata in anticipo, a richiesta del depositante. Nella pubblicazione devono constare i dati che identificano la richiesta di brevetto, e cioè: i dati completi del depositante, numero e data del deposito, numero e data della priorità, se ci sarà, copia di almeno un disegno e del riassunto del brevetto. Con questa pubblicazione, qualunque terza persona interessata ha accesso a una sintesi di quello che si vuole brevettare e, nel caso ci sia interesse, si può richiedere una copia completa del testo e dei disegni del brevetto, per presentare l’impugnazione se ne sarà il caso. Dopo la pubblicazione del brevetto, e fino alla fine dell’esame tecnico, il depositante può presentare i documenti e le informazioni per sussidiare l’esame. Fino alla data dell’esame, è permesso presentare delle alterazioni alla richiesta, purché si limitino alla materia inizialmente presentata. L’esame tecnico dovrà essere richiesto dal depositante entro 36 mesi dalla data dal deposito, mediante il pagamento della retribuzione specifica, altrimenti la richiesta di registro sarà archiviata. Nell’esame tecnico, potranno essere fatte delle esigenze tecniche che dovranno essere risposte o soddisfatte dal depositante, sempre entro 60 giorni a partire dalla pubblicazione dell’esigenza. Quando il parere tecnico deciderà per la non brevettabilità, il depositante sarà intimato a manifestarsi sul parere tecnico entro 90 giorni. Concluso l’esame, verrà pubblicata la decisione che accetterà o rifiuterà la richiesta di brevetto. La concessione del brevetto Il brevetto è concesso dopo che sarà pubblicata l’accettazione della richiesta di brevetto, e sarà pagata la retribuzione corrispondente. L’INPI pubblicherà la concessione del brevetto ed emetterà la Carta Brevetto. La protezione concessa dall’INPI è valida per 20 anni nel caso dei brevetti di invenzione, e per 15 anni nel caso dei modelli di utilità, contati a partire dal deposito, e questa vigenza non sarà inferiore a 10 anni per i brevetti di invenzione e a 7 anni per i modelli di utilità. La Legge di Proprietà Industriale brasiliana ha subito un’alterazione il 14/02/2001, quando è stato incluso

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l’articolo 229-C: “Art. 229-C. La concessione di brevetti per i prodotti e i processi farmaceutici dipenderà dall’assenso previo dell’Agenzia Nazionale di Vigilanza Sanitaria – ANVISA”. Questa alterazione ha causato problemi ai titolari di brevetti di prodotti e processi farmaceutici, dato che l’ANVISA, anche se non è un organo adeguato per analizzare la brevettabilità di questi prodotti, funzione principale dell’INPI, fino ad oggi non ha concesso più di 180 brevetti che erano stati previamente concessi dall’INPI, causando un ambiente di insicurezza giuridica. Nullità del brevetto La nullità di un brevetto può essere richiesta dall’INPI o da qualunque persona con un interesse legittimo nel processo amministrativo, entro sei mesi contati a partire dalla pubblicazione della concessione del brevetto. Azione di nullità del brevetto L’azione di nullità del brevetto potrà essere proposta alla Giustizia Federale brasiliana, dall’INPI o da qualsiasi persona con un interesse legittimo, durante tutto il tempo di vigenza del brevetto. Le cessioni La richiesta del brevetto, o il brevetto già concesso, potranno essere ceduti totalmente o parzialmente. L’INPI farà l’annotazione della cessione del brevetto, constando la qualifica completa del cedente. Le annotazioni di cessione cominceranno a valere in presenza di terzi solo a partire dalla data di pubblicazione dell’annotazione di cessione. Le licenze Licenza Volontaria Il titolare del brevetto o il depositante della richiesta può celebrare il contratto di licenza per lo sfruttamento del brevetto, e il licenziato potrà essere rivestito dal titolare di ogni potere per agire in difesa del brevetto. Il contratto di licenza, per produrre gli effetti in relazione a terzi, dovrà essere vistato presso l’INPI, e questi effetti varranno solo a partire dalla pubblicazione del visto. Offerta di Licenza Il titolare del brevetto può sollecitare all’INPI di mettere nell’offerta pubblica il suo brevetto, allo scopo di essere sfruttato. Licenza Obbligatoria Il titolare di un brevetto è soggetto ad avere il suo brevetto licenziato obbligatoriamente, nel caso in cui eserciti i diritti da esso decorrenti in forma abusiva, o con esso pratichi abuso di potere economico, provato nei termini della legge, per decisione amministrativa o giudiziale. La licenza obbligatoria è anche occasionata nei seguenti casi:

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I – il non sfruttamento dell’oggetto del brevetto sul territorio brasiliano, per mancanza di fabbricazione o fabbricazione incompleta del prodotto o, ancora, per mancanza di uso integrale del processo brevettato, eccetto i casi di impraticabilità economica, quando sarà ammessa l’importazione; II – la commercializzazione che non soddisfi le necessità del mercato. Caducità Il brevetto sarà soggetto alla caducità d’ufficio o alla richiesta di qualunque persona con un legittimo interesse se, passati due anni dalla concessione, non sarà stato ancora iniziato lo sfruttamento del brevetto. Retribuzione Annuale A partire dal terzo anno della data del deposito del brevetto, comincia ad essere dovuta una retribuzione annuale. Questo pagamento deve essere effettuato entro i primi tre mesi di ogni periodo annuale, indipendentemente dalla notificazione, e la mancanza di questi pagamenti provoca l’archiviazione del brevetto. Nel caso in cui il brevetto sia stato depositato con il sistema del PCT, le annualità devono essere pagate a partire dal terzo anno della data del deposito internazionale.

1.13 - DISEGNI INDUSTRIALI

Titolarità La legge brasiliana considera come autore del disegno industriale il richiedente a suo nome, a nome dei suoi eredi o del cedente, o ancora, colui al quale la legge o il contratto di lavoro o di concessione di servizi determini che appartiene la titolarità. I disegni industriali che saranno realizzati congiuntamente possono essere richiesti da più di una persona. Gli autori saranno nominati, potendo richiedere la non divulgazione della loro nomina. Se due o più autori avranno realizzato lo stesso disegno, il diritto di ottenere il registro sarà concesso a colui che proverà il deposito del disegno più antico presso l’INPI, indipendentemente dalla data di creazione. Concetto Si considera disegno industriale la forma plastica ornamentale di un oggetto o l’insieme ornamentale di linee e colori che può essere applicato a un prodotto, producendo un risultato visuale nuovo e originale nella sua configurazione esterna e che possa servire come tipo di fabbricazione industriale. Requisiti La novità e l’originalità sono i requisiti essenziali per la concessione del registro di disegno industriale. Nuovo è considerato tutto ciò che non è nello stato della tecnica. Nello stesso modo in cui avviene per i brevetti, non si considera stato della tecnica quando la divulgazione del disegno industriale è avvenuta durante i 180 giorni che hanno preceduto la data del deposito, o a partire dalla priorità della richiesta di disegno industriale, se questa divulgazione è stata promossa dall’inventore o dallo stesso INPI, o dalla sua pubblicazione ufficiale, da parte di terzi, in base nelle informazioni ottenute direttamente o indirettamente dell’inventore. Questo periodo, chiamato di sospensione, differisce dai brevetti solo per quanto riguarda il tempo, dato che per i brevetti il periodo di sospensione è di 12 mesi.

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Il disegno è considerato originale quando risulta una configurazione visuale distinta rispetto ad altri oggetti anteriori, anche se per arrivare a questo risultato è stata utilizzata la combinazione di elementi già noti. Non si considera disegno industriale un’opera qualsiasi di carattere puramente artistico. Non è registrabile come disegno industriale ciò che è contrario alla morale e ai buoni costumi, o che offenda l’onore o l’immagine di persone, o vada contro la libertà di coscienza, di fede, di culto religioso o di idee e sentimenti degni di rispetto e venerazione. Non è neanche registrabile come disegno industriale la forma necessaria, comune o volgare di un oggetto o, ancora, quella determinata essenzialmente da considerazioni tecniche o funzionali. Il deposito di un Disegno Industriale Prima del deposito di una richiesta di registro di un disegno industriale, è consigliabile la realizzazione di una ricerca previa nella banca dati dell’INPI, nel senso di identificare lo stato dell’arte relativo al disegno industriale che si vuole depositare, verificando così il primo requisito per il registro che impone la legge brasiliana, ossia, la novità. L’articolo 101 della Legge di Proprietà Industriale determina che la domanda del registro dovrà contenere: I – richiesta; II – relazione descrittiva, se è il caso; III – rivendicazioni, se è il caso; IV – disegni o fotografie; V – campo di applicazione dell’oggetto; VI – ricevuta del pagamento della retribuzione relativa al deposito. La domanda iniziale di una richiesta di brevetto deve essere fatta mediante un modello standard dell’INPI (scheda 1.06), nel quale ci sono tutte le informazioni relative al richiedente, all’autore o agli autori, e al disegno industriale che si vuole registrare. Tutto il testo, così come i disegni o le fotografie, deve seguire obbligatoriamente ciò che è determinato nell’Atto Normativo 161/02 dell’INPI. Esame Formale Dopo che il deposito del registro di disegno industriale è stato depositato, sarà sottomesso ad un esame formale preliminare, che non entra nel merito della qualità del disegno industriale, ma ha solo lo scopo di verificare se la richiesta è d’accordo a ciò che è determinato nell’Atto Normativo 161/02. Se sarà debitamente documentato, verrà protocollato e, come data di deposito, sarà considerata quella della sua presentazione, come determinano gli articoli 102 e 103 della Legge di Proprietà Industriale.

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Il processo di registrazione di un Disegno Industriale Dopo che la richiesta del registro di disegno industriale è stata depositata, esso sarà automaticamente pubblicato e, simultaneamente, sarà concesso il registro, emettendosi il rispettivo certificato. Il depositante può richiedere che la domanda di registro resti riservato per 180 giorni, e solo dopo questo periodo la richiesta sarà processata. Se quanto disposto negli articoli 102 e 103 non sarà atteso, verrà formulata un’esigenza che dovrà essere risposta entro 60 giorni, altrimenti la richiesta di registro sarà archiviata definitivamente. Esame Tecnico Il titolare del disegno industriale può richiedere l’esame della domanda di registro quanto agli aspetti di novità e originalità, e l’INPI emetterà un parere di merito sul disegno industriale. La concessione del registro di Disegno Industriale Il registro del disegno industriale è concesso per dieci anni contati a partire dalla data del deposito, essendo prorogabile per tre periodi successivi di cinque anni, mediante la richiesta di proroga, assieme al pagamento della retribuzione corrispondente. Il processo amministrativo di nullità Il processo di nullità potrà essere instaurato se il registro sarà stato concesso mediante l’infrazione degli articoli che vanno dal 94 al 98, d’ufficio o mediante richiesta di qualunque persona con un legittimo interesse, nel periodo di cinque anni contati a partire dalla concessione del registro. Azione di nullità All’azione di nullità del registro di disegno industriale si applica quello che fa parte delle disposizioni legali attribuite ai brevetti di invenzione e ai modelli di utilità.

1.14 - SEGNI DISTINTIVI IN BRASILE Alberto Almeida definisce i segnali distintivi come “mezzi fonetici o visuali, in particolare parole o immagini, che sono utilizzati, nella vita econômica e sociale, per individuare l’impresario o lo stabilimento commerciale, così come i prodotti o i servizi che essi forniscono, con l’obiettivo di distinguerli e di permettere al pubblico di identificarli. La clientela potrà riconoscere i prodotti o gli stabilimenti commerciali che cerca e differenziarli dai prodotti o stabilimenti che sono simili”. I segni distintivi aggregano un valore economico al prodotto che giustifica la loro regolamentazione da parte del diritto. Si considerano segni distintivi: il marchio (di fabbrica, di commercio, di servizio), il nome impresariale, il titolo dello stabilimento, l’insegna e le indicazioni geografiche.

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1.15 - MARCHI

I marchi sono specie di segni distintivi utilizzati dalle imprese. Il marchio che distingue il prodotto deve rendere possibile al consumatore la sua associazione a un prodotto o a un servizio. La marca registrabile può presentarsi sotto forma nominativa, figurativa, mista o tridimensionale. Il registro nell’Istituto Nazionale di Proprietà Industriale (INPI), garantisce al titolare l’uso esclusivo di questo segnale nel suo ramo di attività, in tutto il territorio nazionale. La Legge brasiliana (9.279/96), nell’articolo 122, adotta una definizione negativa per i marchi nei seguenti termini: sono suscettibili di registrazione come marche i segni distintivi visualmente percepibili, non compresi nelle proibizioni legali.

1 – Il legislatore, imponendo la condizione secondo cui i segni devono essere “visualmente percepibili”, rende possibile l’inclusione della protezione alle marche tridimensionali. 2 – Il legislatore, imponendo la condizione secondo cui i segni devono essere “visualmente percepibili”, proibisce il registro dei segnali non visibili, escludendo, pertanto, i marchi olfattivi, gustativi, sonori e tattili.

Osservazioni sui marchi : - Benefici dell’uso del marchio : per il titolare del marchio, rappresenta il mezzo efficace per la costituzione di

una clientela. Per il consumatore, rappresenta l’orientamento per l’acquisto di un bene. - Per ottenere il Registro della Marca è necessario presentare la richiesta all’INPI, che l’esaminerà in base alle

norme legali stabilite dalla Legge di Proprietà Industriale e dalle risoluzioni amministrative. - Il marchio registrato è protetto durante il periodo di dieci anni, come diritto esclusivo e assoluto in relazione

al prodotto, al servizio o all’attività. - Si applicano ai marchi, come a tutti gli altri istituti della Proprietà Intellettuale, il principio della

“territorialità”, cioè, l’esclusività è garantita solo sul territorio nazionale. - Si applica al marchio il principio della “specialità” che costituisce l’altro limite protettivo. Il limite del

principio della specialità è il ramo di attività nel quale il quale è usato ed è stato registrato, dato che l’unica eccezione è un marchio molto rinomato.

- Anche se non sono registrabili, i marchi olfattivi, sonori e i marchi in movimento possono essere protetti

dalla repressione alla concorrenza sleale. - Il marchio di fatto è il marchio registrata e non utilizzato. È considerato un bene immateriale di esclusività

relativa.

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1.16 - Specie di Marchi I marchi possono essere classificate in relazione all’origine, all’uso e alla presentazione.

a) – Marchi in relazione all’Origine: Nazionale o Straniera. Nazionale è quello regolarmente depositato in Brasile, da una persona che ha il domicilio qui. Straniero è quella depositato da una persona il cui domicilio è fuori dal paese o quello depositato in un paese vincolato al Trattato ratificato dal Brasile. b) – I marchi in relazione all’Uso (per determinazione dell’art. 123) possono essere: Di prodotti o servizi: i marchi di prodotti o servizi sono quelli usati per distinguerli da altri identici, simili o affini, di origine diversa. Collettivi: sono quelli usati per identificare prodotti o servizi provenienti da membri di una determinata entità come cooperative, associazioni, sindacati, ecc. Il marchio collettivo potrà essere utilizzato da tutti i membri affiliati. Di Certificazione: sono quelle che attestano la conformità del prodotto o servizio a determinate specificazioni tecniche della qualità, della natura, del materiale usato e della metodologia. È vincolata a un controllo di qualità e di condizioni precise che attestano un determinato standard richiesto dall’entità che dà il certificato. c) – I marchi in relazione alla Presentazione, che possono essere: Nominativi: costituite da parole o combinazioni di caratteri. Figurativi: costituite solo da elementi grafici, da un disegno. Marche Miste: quando sono costituite da elementi figurativi e nominativi. I Marchi Tridimensionali presuppongono una forma in tre dimensioni, ammettendosi l’inclusione di parole, marchi, colori e disegni. Sono costituiti dalla rappresentazione grafica della forma plastica e distintiva di un prodotto. Non si confonde con il disegno industriale, ma se i requisiti ci sono, potrà essere cumulativa. Imballaggi di profumi, bottiglie di Coca-Cola, ecc.. Ciò che caratterizza il marchio tridimensionale è la forma dell’involucro, che per il suo aspetto originale si distingue dagli altri. La legge 9.279/96, nell’art. 122, non menziona espressamente la protezione alla Marca Tridimensionale, ma ammette la registrazione di tutti i segni percepibili visualmente.

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Trade Dress Non esiste una definizione legale per questo istituto e la maggior parte delle decisioni giudiziali si riferisce al trade-dress come ad un insieme d’immagini. Cioè, un insieme di caratteristiche che possono includere un colore o uno schema di colori, imballaggi, segni, grafici, disegni, ecc., capaci di identificare un prodotto e differenziarlo dagli altri. La risposta legale più adeguata sarà la proposizione di un’azione basata sulla concorrenza sleale. La protezione del trade dress va oltre la marca tridimensionale quando, per esempio, accetta la decorazione di un ambiente di ristorante come proteggibile. Marchio molto rinomato

Art. 125 – Al marchio registrato in Brasile che è considerato molto rinomato sarà garantita una protezione speciale, in tutti i rami di attività.

La legge non fissa un periodo per l’argomentazione della grande fama – che può essere fatta in qualsiasi fase processuale – e l’apprezzamento della grande fama, di natura materiale, deve precedere l’esame del procedimento presentato. In controparte, la perdita dell’attributo della grande fama della marca dovrà essere riconosciuta per via giudiziale, nel momento in cui si cerca di mantenere o di restaurare la richiesta che riproduce il marchio di grande fama. Con la Risoluzione n. 110/04 e, posteriormente, la Risoluzione n. 121/2005, l’INPI passa a promuovere l’annotazione della grande fama della marca nel sistema delle Marche, ed è mantenuta per 5 (cinque) anni (art. 14), ed il paragrafo unico esime il titolare della marca a produrre nuove prove durante questo periodo. Marchio Notoriamente Conosciuto

Art. 126 – Il marchio notoriamente conosciuto nel suo ramo di attività, nei termini dell’art. 6º bis (I) della Convenzione dell’Unione di Parigi per la Protezione della Proprietà Industriale, gode di protezione speciale, indipendentemente dal fatto di essere stato previamente depositato o registrato in Brasile. § 2º - L’INPI potrà respingere d’ufficio la richiesta di registrazione della marca che riproduce o imita, in tutto o in parte, una marca notoriamente conosciuta.

I marchi Notoriamente Conosciute si caratterizzano per la concessione di una protezione speciale ai marchi, nazionali o stranieri, registrati o meno in Brasile, e per la restrizione della tutela a prodotti identici o simili. Il Marchio Notoriamente Conosciuto nasce da una conoscenza nota e si estingue con il disinteresse o la fine della notorietà.

1.17 - SEGNO DISTINTIVO: NOME IMPRESARIALE Il nome impresariale “Il diritto d’uso esclusivo del nome commerciale su tutto il territorio nazionale non è soggetto alla registrazione presso l’INPI, e si manifesta solo con la costituzione giuridica della società, attraverso la registrazione dei suoi

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atti costitutivi nel Registro del Commercio, dovendo prevalere il registro del nome commerciale fatto con antecedenza, nel caso di ditte con la stessa denominazione e oggetto sociale simile, che può causare confusione. La Convenzione di Parigi, del 1888, è stata adottata in Brasile con il Decreto n. 75.572/74”. Oggetto della protezione è la parola o l’insieme di parole di maggior forza identificatrice nel nome impresariale (parola vedette). Il nome impresariale può essere formato da una ragione sociale o da una denominazione, e sia la ragione sociale, sia la denominazione, devono essere rivestite di novità rispetto ai segni distintivi già adottati dai concorrenti. Questo è ciò che intende l’art. 1.163 del CC. Di fronte a decine di decisioni giudiziali controverse e alcuni dispositivi polemici del Codice Civile che si occupano del tema, si consacrano i seguenti intendimenti: a) - non è necessario alcun registro speciale affinché il nome dell’impresa sia protetto; b) - l’ambito geografico di protezione può essere nazionale, internazionale, regionale, statale o municipale. Affinché sia configurato l’illecito della violazione del nome impresariale, si deve provare una relazione di concorrenza (effettiva o potenziale) con il nome e l’area di attuazione dell’impresa precedente, detentrice dello stesso nome. c) – Spetta a chi si sente danneggiato l’azione per annullare l’iscrizione del nome impresariale fatta con la violazione della legge o del contratto. La tendenza attuale del potere giudiziario è quella di adottare il periodo di dieci anni per tali azioni. Un altro atteggiamento adottato è stata la modificazione del nome impresariale, e non l’ annullamento dell’iscrizione presso la Camera di Commercio. Distinzione tra Nome Impresariale e Marchio Il Nome impresariale è il nome che l’impresario adotta e con il quale attua ed è quello che consta sul contratto o sullo statuto delle società impresarie. È un diritto esclusivo che comprende l’attività, l’identificazione dell’impresario nelle sue relazioni di credito, oltre all’aspetto concorrenziale. Per questi motivi, non è ammessa la coesistenza di nomi impresariali identici o molto simili, anche se in rami di attività diversi. Per evitare la confusione, non potrà essere usato neppure come marca. Da una parte, il Registro della Marca esclude il suo uso da parte di tutti gli altri nello stesso ramo di attività. In ogni modo, il titolare del registro non potrà impedirne l’uso da parte di terzi, in un ramo di attività diverso e che non provoca confusione. Il detentore della Marca (dati i suoi limiti) non potrà impedirne l’uso come nome impresariale se opererà in un ramo distinto. Titolo dello Stabilimento e insegna Il titolo dello stabilimento è un nome che informa al consumatore e identifica gli stabilimenti della stessa impresa. L’insegna è un elemento figurativo come, per esempio, le torri che identificano lo stabilimento o come gli “archi dorati” dell’impresa “Mc Donald’s”.

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La protezione al titolo dello stabilimento avviene in forma accidentale, e l’art. 124 proibisce il registro della marca che riproduce l’insegna o il titolo dello stabilimento altrui e suscettibili di causare confusione o associazione. L’art. 195 considera crimine di concorrenza sleale l’uso dell’insegna o del titolo dello stabilimento altrui per la vendita o l’esposizione di prodotti con questi riferimenti. 1.18 - Indicazioni Geografiche Le Indicazioni Geografiche si dividono in Indicazioni di Procedenza e Denominazioni di Origine, la cui previsione legale si trova negli articoli che vanno dal n. 176 al n. 182. Le indicazioni geografiche si riferiscono a nomi di regioni o di luoghi geografici noti per gli attributi unici in relazione ai loro prodotti o servizi. Le Indicazioni di Provenienza comprendono segni che indicano un’origine geografica specifica che è diventata un riferimento per un determinato prodotto, fatto o commercializzato in quel luogo, senza, però, che quest’origine abbia influenza diretta sulle caratteristiche del prodotto in se. Per esempio cioccolate e orologi svizzeri, profumi francesi, formaggi italiani, ecc. Il Decreto n. 4.062/01 definisce le espressioni “cachaça1-Brasil” e “cachaça do Brasil” come indicazioni geografiche (indicazione di provenienza). Le Denominazioni di Origine sono nomi geografici in relazione a prodotti le cui caratteristiche principali sono attribuite all’ambiente geografico di origine, sia per fattori naturali che umani. Questi prodotti ricevono un’influenza diretta dai fattori naturali o umani, come la qualità del suolo, il clima, le tecniche di preparazione o la manifattura tipica. Per esempio: Champagne o Cognac francesi, formaggi e prosciutti italiani come il Gorgonzola, il Parmigiano, il Prosciutto di Parma. Osservazioni - C’è da sottolineare il carattere collettivo dei diritti su un’indicazione geografica. - Si tratta di un diritto di uso esclusivo: solo il titolare può esercitarlo e qualunque interessato, stabilito nella regione o località geografica, è potenzialmente legittimato ad usare l’indicazione geografica per contraddistinguere il suo prodotto. - Questo è ciò che intende l’art. 182: “l’uso dell’indicazione geografica è ristretto ai produttori e ai concessionari di servizi stabiliti sul locale”. Nomi del Dominio I nomi del dominio passano a costituire una nuova categoria di segni distintivi. Pertanto, il Nome del Dominio è il segno distintivo che identifica un prodotto, un servizio o un’impresa per mezzo digitale. Sono gli indirizzi elettronici di computer su internet.

1 Distillato della canna da zucchero con tenore alcolico moderato.

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Parte della dottrina difende che i nomi del dominio svolgono un ruolo simile a quello dei titoli di stabilimento del mondo reale. Gli affari virtuali sono legati a internet e la loro identificazione passa dai Nomi del Dominio. Il 15 aprile 1998, il Comitato di Gestione ha emesso la Risoluzione n. 1 che detta le regole sul registro di nomi del dominio. Nell’articolo 1º consacra il principio first come, first served, vigente nella maggior parte degli ordinamenti in relazione ai nomi del dominio. Nella stessa data, il Comitato di Gestione, con la risoluzione n. 2, ha concesso alla FAPESP – Fondazione di Protezione alla Ricerca dello Stato di San Paolo – la competenza di realizzare il registro dei nomi del dominio, di distribuzione degli indirizzi IP e della loro manutenzione in rete. Il 21 ottobre 2005 sono state emesse due Risoluzioni dal CGI.br. La prima Ris. N. 1/2005, attribuisce al NIC.br – Nucleo di Informazione e Coordinamento del Punto BR – l’esecuzione del registro dei nomi del dominio, l’allocazione degli Indirizzi IP (Internet Protocol). La Risoluzione n. 2 crea le disposizioni sui procedimenti che il NIC.br deve adottare. Pertanto, in Brasile, i nomi del dominio sono gestiti dal NIC.br, persona giuridica di diritto privato, associazione senza scopo di lucro che gestisce i nomi del dominio “br.” ed altri registratori gestiscono i nomi del dominio internazionalmente.

1.19 - IL SOFTWARE IN BRASILE

Il Software in Brasile è protetto dalla Legge n. 9.609/98. L’articolo 1, lo definisce tecnicamente in questo modo:

Il programma di computer è l’espressione di un insieme organizzato di istruzioni in linguaggio naturale o codificato, contenuto in un supporto fisico di qualsiasi natura, il cui impiego è necessario in macchine automatiche, di trattamento dell’informazione, dispositivi, strumenti o equipaggiamenti periferici, basati su tecnica digitale o analogica, per farli funzionare in modi e per fini determinati.

Il software, per le sue caratteristiche, è una sfida giuridica, la cui protezione transita tra il diritto d’autore e il diritto della proprietà industriale. È lo strumento che rende viabile l’informazione, protetto dal diritto come bene immateriale e come risultato di un’attività professionale di natura intellettuale, sostenuto dal diritto d’autore e dalla legge del software. I programmi di computer godono di una menzione esplicita nella Legge del Diritto d’Autore (Legge n. 9.610/98 nell’art. 7º, XII) e, pertanto, il diritto d’autore protegge anche i programmi di computer. Caratteristiche speciali della Legge del Software Il Periodo di protezione è di 50 anni, contati a partire dal 1º gennaio dell’anno successivo a quello della sua pubblicazione o, mancando questa, della sua creazione. I Diritti Morali sono ridotti in relazione ai Diritti d’Autore. Ossia, rimane il Diritto alla paternità dell’opera, alla sua integrità, essendo proibita la sua ritirata dalla circolazione in decorrenza della garanzia dovuta agli utenti.

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Il registro presso l’INPI non è obbligatorio e la riscossione della tassa periodica per il mantenimento della privacy è imposta dalla legge. L’articolo 6º della Legge del Software impone le seguenti eccezioni: - permette la riproduzione di una copia dell’originale, considerata copia di sicurezza; - permette la citazione parziale, per fini didattici, con la menzione esplicita del titolare; - non costituisce un atto illecito, come i programmi, in forza delle caratteristiche funzionali; - permette l’integrazione di programmi quando sono indispensabili alle necessità dell’utente e al suo uso esclusivo.

1.20 - OSSERVAZIONI IMPORTANTI

Garanzie fornite agli utenti Il programma di computer è un’opera tecnica e non letteraria e, pertanto, include delle garanzie agli utenti non previste nella legge del diritto d’autore (protezione al consumatore). Relazione contrattuale La relazione contrattuale si formalizza con i contratti di licenza, i contratti di commercializzazione e il trasferimento di tecnologia, tutti registrabili presso l’INPI e mediante la consegna obbligatoria del codice-fonte al ricettore. Il noleggio commerciale del programma di computer dipende dall’autorizzazione del suo autore, fatta eccezione al noleggio degli equipaggiamenti informatici che hanno programmi già accoppiati. Modalità di Software I programmi di computer – secondo il grado di standardizzazione, si dividono in tre categorie: programmi standard, programmi su richiesta e programmi adattati al cliente. Diritto del Programmatore Straniero La legge del software garantisce al programmatore straniero, domiciliato all’estero, la stessa protezione che dà all’autore nazionale, purché il paese di origine del programma conceda ai brasiliani e stranieri domiciliati in Brasile i diritti equivalenti (art. 2º § 4º). Sanzioni Civili e Penali La Legge del Software tratta dei crimini, del processo penale, delle sanzioni civili e delle misure cautelari. La legge esenta di responsabilità l’utente dei programmi di computer riprodotti in modo illecito, ma punisce l’industriale e il commerciante (art. 12 § 1º: “colui che riproduce per fini commerciali il programma di computer”).

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L’art. 12 § 2º punisce chi vende, importa, occulta, per fini commerciali, le copie di programmi. La riproduzione di programmi di computer senza autorizzazione, per la commercializzazione, sarà considerata crimine di violazione del diritto d’autore, soggetto a una pena di reclusione da 1 a 4 anni e multa. L’art. 12 § 3º caratterizza questi atti come Evasione Fiscale e crimini contro l’Ordine Tributario e contro le Relazioni di Consumo.

1.21 - PARAGUAY (Legge 1630)

Titolarità Le persone fisiche o giuridiche, nazionali o straniere. Requisiti di Brevettabilità Sono brevettabili le invenzioni nuove, di prodotti o procedimenti che suppongono una novità inventiva e sono suscettibili di applicazione industriale. L’invenzione è considerata nuova quanto non si trova nello stato della tecnica. Per stato della tecnica si intende tutto ciò che è stato divulgato, o è stato accessibile al pubblico, in qualsiasi parte del mondo, mediante pubblicazione tangibile, divulgazione orale, vendita o commercializzazione, uso o qualsiasi altro mezzo, prima della data del deposito della richiesta di brevetto o, se sarà il caso, della priorità Periodo di Sospensione La divulgazione dell’invenzione fatta entro l’anno precedente alla data del deposito della richiesta di brevetto, o della priorità, non ne compromette la novità, purché derivi direttamente o indirettamente da atti realizzati dall’inventore, dai suoi eredi o da terzi, sulla base di informazioni ottenute direttamente o indirettamente dall’inventore. Attività inventiva In un’invenzione, si considera che c’è stata un’attività inventiva quando un esperto in materia non deduce in modo evidente lo stato della tecnica. Applicazione industriale Un’invenzione è considerata suscettibile di applicazione industriale quando il suo oggetto può essere prodotto o utilizzato in qualsiasi tipo di industria o attività produttiva. A tale scopo, l’espressione “industria” è intesa nel suo concetto più ampio, incluso, tra gli altri, l’artigianato, l’agricoltura, l’industria estrattiva, la pesca e i servizi.

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Non si considera invenzione tra le altre, le seguenti: a) le scoperte, le teorie scientifiche e i metodi matematici; b) le creazioni puramente estetiche; c) gli schemi, i piani, i principi o i metodi economici, di affari, di annunci o di pubblicità e quelli relativi ad attività puramente mentali o intellettuali, o alle regole del gioco; d) i programmi di computer considerati isolatamente; e) i metodi di diagnosi, terapeutici e chirurgici per il trattamento di persone o animali; f) le diverse forme di riprodurre informazioni. Non sono brevettabili a) le invenzioni il cui sfruttamento commerciale si deve impedire necessariamente per proteggere l’ordine pubblico e la morale, la vita della popolazione e degli animali, per preservare i vegetali, per evitare danni gravi all’ambiente; b) le piante, gli animali, tranne i microrganismi e i processi essenzialmente biologici per la produzione di piante o di animali, eccetto i procedimenti non biologici o microbiologici; non sono brevettabili, inoltre, i prodotti o i processi già brevettati, compresi nello stato della tecnica, per il semplice argomento di un secondo uso loro, distinto dal brevetto originale. Concessione Il brevetto di invenzione è concesso per un periodo di vent’anni, contati a partire dalla data del deposito. Procedimento La richiesta di brevetto di invenzione deve contenere: a) il nome dell’inventore e del depositante con il suo domicilio; b) il titolo del brevetto; c) una o più rivendicazioni; d) i disegni, quando ci sono; e) un riassunto; f) la data, il paese ed il numero di deposito della priorità rivendicata, se è il caso.

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Il depositante potrà desistere dalla sua richiesta in qualsiasi momento del processo, e la desistenza concluderà l’istanza amministrativa. La descrizione del brevetto deve indicare il titolo, il settore al quale si riferisce o al quale si applica; lo stato della tecnica e i riferimenti, i documenti e le pubblicazioni precedenti relative alla citata tecnologia. Quando l’invenzione si riferisce a un prodotto o a un procedimento relativo a qualche materiale biologico che non è a disposizione del pubblico, e che non si può descrivere in modo che l’invenzione possa essere eseguita da una persona esperta in materia, la descrizione sarà depositata in concomitanza al deposito del relativo materiale presso un’istituzione riconosciuta dalla Direzione di Proprietà Industriale. Il depositante potrà, a qualsiasi momento del processo di registrazione del brevetto, modificare o correggere la sua richiesta di brevetto, ma queste modifiche non potranno cambiarne l’oggetto, neppure ampliare il contenuto rivendicato inizialmente. La Direzione di Proprietà Industriale esaminerà la richiesta di brevetto allo scopo di verificare se essa rispetta i requisiti formali previsti nella legge, e concederà un periodo massimo di 60 giorni utili affinché siano fatte le correzioni per eliminare le omissioni o le mancanze e, nel caso in cui non siano state soddisfatte le esigenze, la richiesta di brevetto verrà considerata abbandonata. Se la richiesta di brevetto soddisferà tutti i requisiti, rimarrà in sigillo per un periodo di diciotto mesi contati a partire dalla data del deposito o dalla priorità rivendicata e, dopo questo periodo, è pubblicato sui giornali di grande diffusione. La pubblicazione potrà essere anticipata a richiesta del depositante. Dopo la pubblicazione, e prima dell’esame técnico, qualsiasi persona interessata potrà presentare delle osservazioni basate sulla richiesta di brevetto. Il depositante verrà notificato delle stesse, e potrà presentare una manifestazione a rispetto di queste osservazioni. La Direzione di Proprietà Industriale realizzerà l’esame tecnico che determinerà se la richiesta di brevetto possiede i requisiti di novità ed altre esigenze di brevettabilità stabilite nella legge per la concessione del brevetto. Può essere richiesto, quando sarà applicabile, che il depositante presenti i documenti relativi agli esami tecnici effettuati da altri laboratori di brevetti. Nel caso dei prodotti farmaceutici, la Direzione di Proprietà Industriale dovrà richiedere una direzione tecnica del Ministero della Sanità e Benessere Sociale, affinché si manifesti sul prodotto o sul processo, nell’ambito della sua competenza. Soddisfatti tutti i requisiti richiesti dalla legge, la concessione del brevetto verrà pubblicata, e sarà emesso un certificato di concessione. Le limitazioni e la fine del diritto di brevetto Il titolare del brevetto non ha il diritto di impedire: a) atti realizzati esclusivamente a scopo di sperimentazione, rispetto all’oggetto dell’invenzione brevettata, senza fini commerciali; b) atti realizzati esclusivamente a scopo di insegnamento, di ricerca scientifica o accademica; c) atti di commercio realizzati da terzi in relazione a un prodotto protetto da brevetto, dopo essersi introdotti lecitamente nel commercio in qualsiasi paese per mezzo del titolare del brevetto o di un’altra persona con il

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consentimento del titolare; d) si potrà utilizzare l’invenzione prima della scadenza del brevetto, a scopo sperimentale e con l’obiettivo di riunire l’informazione richiesta, per l’approvazione di un prodotto da parte dell’autorità competente, per la commercializzazione posteriore alla scadenza del brevetto; e) i diritti dati da un brevetto non potranno essere usati contro una persona che, in buona fede e con precedenza rispetto alla data del deposito del brevetto o della priorità, si trovava già nel paese a fabbricare un prodotto o ad usare pubblicamente il procedimento che costituisce l’invenzione, o aveva realizzato dei preparativi per realizzare tale produzione o uso. Trasferimento Un brevetto o una richiesta di brevetto può essere trasferito da un atto inter vivos o per successione. Licenze Il titolare o il depositante di un brevetto può concedere delle licenze per lo sfruttamento dell’oggetto del brevetto, che per avere effetto nei confronti di terzi, devono essere verbalizzate presso il registro corrispondente. È vietato stabilire condizioni o clausole commerciali che producono un effetto negativo alla concorrenza, che costituiscono una concorrenza sleale o configurano un abuso di diritto da parte del titolare del brevetto Nullità I brevetti sono nulli: a) quando l’oggetto del brevetto non costituisce un’invenzione, o è incluso nelle proibizioni legali; b) quando il brevetto concesso non è d’accordo con qualche requisito di brevettabilità; c) quando il testo del brevetto non divulga in maniera sufficientemente chiara e completa il suo oggetto, affinché possa essere compreso da una persona esperta in materia tecnica, e che può eseguirlo; d) se il brevetto concesso ha un oggetto più ampio di quello contenuto nel deposito iniziale; e) se il brevetto è stato concesso in violazione al procedimento stabilito per la sua concessione. Rinuncia Il titolare del brevetto potrà rinunciare a una o a varie rivendicazioni del brevetto, o al brevetto nella sua totalità, mediante dichiarazione scritta. Licenza Obbligatoria Qualunque interessato può ottenere una licenza obbligatoria nel caso abbia sollecitato al titolare del brevetto una licenza contrattuale, e non l’abbia potuta ottenere in condizioni commercialmente ragionevoli e adeguate al paese, entro novanta giorni dalla sua richiesta.

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In situazioni speciali, che possono compromettere l’interesse generale, o la sicurezza nazionale, gli sviluppi economico, sociale e tecnologico di un determinato settore strategico per il paese, così come in casi di emergenza sanitaria ed altre circostanze simili di interesse pubblico, il Potere Esecutivo, con una risoluzione espressa, potrà concedere licenze obbligatorie e altri usi senza l’autorizzazione del titolare del brevetto, la cui estensione e durata dovranno adeguarsi allo scopo per il quale sono state concesse. Qualunque interessato può ottenere una licenza obbligatoria, decorsi tre anni dalla concessione del brevetto, o quattro anni dal deposito del brevetto, e un periodo più grande si può applicare se l’esplorazione dell’oggetto dell’invenzione non è stata iniziata, o non siano stati realizzati i preparativi effettivi e seri per farlo, o quando lo sfruttamento è stato interrotto per più di un anno, purché non siano avvenute circostanze di forza maggiore. Il brevetto è anche passibile di licenza obbligatoria quando il suo titolare sia incorso in pratiche di concorrenza sleale o abuso di diritto. Licenza per dipendenza di brevetto Verrà concessa una licenza obbligatoria per permettere lo sfruttamento di un nuovo brevetto – secondo brevetto – che non si può sfruttare senza violare un altro brevetto – primo brevetto -, ogni volta che saranno presenti le seguenti condizioni: a) che l’invenzione rivendicata nel secondo supponga un avanzo tecnico importante, rispetto all’invenzione rivendicata nel primo brevetto; b) che il titolare del primo brevetto abbia diritto ad ottenere una licenza incrociata in condizioni ragionevoli per lo sfruttamento dell’invenzione rivendicata nel secondo brevetto; c) che non si possa cedere l’uso autorizzato del primo brevetto senza la cessione del secondo brevetto.

1.22 - BREVETTI DI UN MODELLO DI UTILITÀ

È considerato modello di utilità ogni nuova forma, disposizione o configurazione ottenuta o introdotta in artefatti, ferramenta, strumenti, meccanismi o altri oggetti, o parte degli stessi, che permettono un miglior funzionamento, utilizzazione o fabbricazione dell’oggetto che incorpora, e che proporziona qualche utilità o effetto tecnico che prima non aveva. Il modello di utilità verrà protetto quando sarà nuovo e avrà un’applicabilità industriale. Non sarà considerato nuovo quando presenta solo piccole differenze secondarie, che non apportano nessuna caratteristica utile discernibile a ciò che si trova nello stato della tecnica. Non può essere oggetto di un brevetto di Modello di Utilità: a) i processi; b) le sostanze o le composizioni chimiche, metallurgiche o di qualsiasi altra indole; c) la materia esclusa dalla protezione come brevetto di invenzione, in conformità alla legge.

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Concessione Il brevetto di modello di utilità sarà concesso per un periodo di dieci anni, contati dalla data del deposito del brevetto, e può essere prorogato per un unico periodo di cinque anni.

1.23 - DISEGNI E MODELLI INDUSTRIALI (Legge 868/81)

Si considera un disegno industriale ogni combinazione di linee e colori. E modello industriale ogni forma plastica di linee e colori, destinati a dare un’apparenza speciale a un prodotto industriale o artigianale, che serva di modello per la sua fabbricazione. I disegni o i modelli industriali, per essere registrati, devono essere nuovi, non devono aver di mira unicamente l’ottenimento di un effetto tecnico, né essere contrari all’ordine pubblico, alla morale e ai buoni costumi. Non si considera modello o disegno industriale a) se non si distingue dai suoi simili; b) se prima della data del deposito o della priorità è stato accessibile al pubblico in qualsiasi paese, e in qualsiasi momento, mediante la sua descrizione, utilizzazione, o con qualsiasi altro mezzo. Un modello o un disegno industriale non si considera noto al pubblico se, nei sei mesi precedenti alla data del deposito, sarà stato esibito in un’esposizione ufficiale, o ufficialmente riconosciuta (periodo di esenzione); c) se presenta solo differenze secondarie nel suo aspetto, in relazione a quelle precedenti, o se si riferisce a un altro genere di prodotti. Titolarità I diritti dei modelli e dei disegni industriali sono concessi ai loro creatori e ai loro successori. Si presume che il modello o disegno industriale sia fatto da colui che per primo lo deposita per la registrazione, o che per primo ne rivendica la priorità. Concessione I diritti concessi ai titolari del modello o del disegno industriale sono validi per cinque anni, a partire dalla data del deposito o della richiesta di registro, e possono essere prorogati per due periodi consecutivi di durata uguale. Priorità dell’Unione Il titolare del modello o del disegno industriale registrato in altri paesi ha un periodo di sei mesi, a partire dal registro nel paese d’origine, per far valere il suo diritto di priorità, presentando la ricevuta del deposito nel paese d’origine. Procedimento La richiesta di registro dovrà contenere i seguenti dati, ed essere accompagnata dai seguenti documenti: a) nome e domicilio del depositante e del suo procuratore, se è il caso;

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b) procura con riconoscimento di firma, o procura speciale, quando l’interessato non si presenta personalmente. Il depositante o il suo procuratore deve avere domicilio nella Capitale della Repubblica; c) descrizione succinta del disegno o del modello, che dovrà avere un titolo che lo caratterizzi sommariamente; d) la determinazione del genere o classe di prodotti per i quali si utilizzerà il disegno o il modello; e) tre rappresentazioni grafiche o fotografiche del disegno o del modello, a colori, se necessario; f) ogni volta che i prodotti corrispondono a una stessa classe e tra di essi esiste una somiglianza, la richiesta del registro potrà comprendere fino a dieci esemplari diversi del disegno o del modello, che dovranno essere specificati; g) menzionare il nome, la nazionalità, la professione e il domicilio del creatore. Se il procedimento di registrazione non soddisferà i requisiti formali, il depositante verrà notificato affinché, entro 30 giorni utili, presenti le sue osservazioni e corregga i difetti. Se l’esigenza non sarà soddisfatta, la richiesta di registrazione verrà considerata abbandonata. Quando la richiesta di registro avrà tutte le formalità richieste, sarà pubblicata. Se la richiesta di registro soddisferà tutte le formalità legali e quelle dell’esame tecnico, e se non verranno presentate delle opposizioni entro il periodo legale, il registro verrà concesso e si emetterà il certificato di registro. Cessione, Trasferimento e Licenza Il registro o la richiesta di registro di un disegno o di un modello, può essere trasferito o concesso da un atto inter vivos o per causa mortis. La trasmissione o la cessione dovrà essere verbalizzata presso la Direzione Nazionale di Proprietà Industriale affinché abbia effetto di fronte a terzi. Il titolare di un registro di disegno o di modello industriale potrà concedere licenza allo sfruttamento del suo disegno o del suo modello. Il contratto dovrà essere verbalizzato presso la Direzione Nazionale di Proprietà Industriale. Opposizioni L’opposizione a un registro di disegno o di modello industriale dovrà essere presentata per iscritto, presso la Direzione Nazionale di Proprietà Industriale, entro 60 giorni utili contati dalla data di pubblicazione della richiesta di registro.

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Ricorso Amministrativo Alla decisione che nega o concede il registro di un disegno o di un modello, e a quelle che decidono questioni controverse emesse dalla Direzione Nazionale di Proprietà Industriale, si può far ricorso al Ministero dell’Industria e Commercio. Il ricorso dovrà essere interposto al Direttore di Proprietà Industriale, entro il periodo di cinque giorni utili successivi alla notificazione della decisione. Nullità Le richieste di nullità dei registri di disegni e dei modelli industriali dovranno essere fatte entro i due anni successivi al suo uso pubblico.

1.24 - MARCHI

Il Paraguay, con i Diritti di Proprietà Intellettuale e la sua Legislazione Nazionale, Legge n. 1.294 del 1998, definisce le Marche come: “qualsiasi segno capace di distinguere prodotti o servizi. Le Marche possono consistere in una o più parole, slogan, emblemi, monogrammi, bolli, vignette, rilievi, nomi, belle parole, lettere e numeri in formati diversi, combinazioni, combinazioni e disposizioni di colori, rotoli, imballaggi e involucri. Possono anche essere registrati come marca la forma, la presentazione o la disposizione delle mercanzie, i suoi recipienti, gli involucri o l’ambiente e il locale di vendita dei prodotti e servizi. La lista non è limitativa”. L’articolo 2º presenta una lunga lista degli elementi che non possono essere registrati, tra cui si distaccano: - i segni distintivi contrari alla legge, ai buoni costumi e all’ordine pubblico; - i segni che possono indurre alla confusione quanto all’origine o al metodo di fabbricazione; - gli emblemi, scudi o altri segni di uso dello Stato, di organizzazioni o di altre entità giuridiche di diritto pubblico; - marche di un unico colore, di segni identici o simili; - nomi, soprannomi, pseudonimi o fotografie che possono violare i diritti di terzi; - marche di indicazione geografica, così com’è definito nella legge.

Il Registro e le sue Formalità La richiesta del registro di una marca deve essere presentata alla Direzione della Proprietà Industriale, che emette una ricevuta. La richiesta d’iscrizione deve essere fatta per iscritto e devono constare i seguenti elementi: nome, indirizzo e firma del richiedente. L’indicazione della marca in qualunque delle sue modalità. L’interessato o il suo procuratore dovrà stabilire il domicilio nella capitale della repubblica.

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La priorità della marca è determinata dalla data e dall’ora della registrazione ed è sottomessa al parere della Direzione della Proprietà Industriale. Al proprietario di una marca o di un servizio registrato all’estero deve essere garantito il diritto di registrazione nel paese. Il registro di una marca è valido per 10 (dieci) anni e può essere prorogato indefinitamente per lo stesso periodo. Il nuovo tempo è calcolato a partire dalla data di scadenza del registro. La conseguenza del mancato uso della Marca è il suo cancellazione:

a) Quando non è utilizzata nel periodo di cinque anni; b) Quando è interrotta per più di cinque anni; c) Quanto il suo uso è avvenuto con alterazioni sostanziali.

Osservazioni. L’azione di annullamento per il non uso deve essere promossa presso il Tribunale di diritto civile e commerciale. Il titolare della decisione favorevole alla cancellazione avrà diritto di preferenza nella matricola. Licenza di uso delle Marche e Cessione di Diritti Il proprietario di una marca può concedere una licenza parziale o totale per l’uso della marca da parte di terzi. La licenza della marca registrata dovrà essere iscritta alla Direzione di Servizi di Proprietà Industriale. La marca composta dal nome o da parte essenziale del nome del suo titolare, può essere trasferita solo assieme all’impresa o allo stabilimento identificato dal nome commerciale. Per produrre effetti giuridici, la cessione dei diritti di una marca registrata dovrà essere iscritta alla Direzione della Proprietà Industriale. La richiesta sarà pubblicata conforme le determinazioni dello Statuto e, dopo che il pagamento delle imposte e delle tasse sarà effettuato, l’iscrizione verrà decretata. A richiesta dell’interessato, sarà emesso un certificato. Estinzione del Diritto Il diritto di proprietà di una marca si estingue: con la rinuncia del titolare, alla scadenza del periodo o con una dichiarazione giudiziale di nullità. Indicazione Geografica Si chiama indicazione geografica il segno che identifica un prodotto originario di un paese, una regione o una città, la cui reputazione o determinata caratteristica è stata attribuita essenzialmente a questa origine geografica. Solo i produttori, i fabbricanti o gli artigiani che operano sul luogo designato dall’indicazione geografica possono usare quest’indicazione per i prodotti che essa identifica. Verrà considerato atto di concorrenza sleale l’uso della marca di indicazione geografica su prodotti di origine distinta dal vero luogo d’origine.

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Marchio Collettivo La Marca Collettiva è il segno che serve a distinguere l’origine o la caratteristica comune dei prodotti o dei servizi di diverse imprese, che usano la marca sotto il controllo del proprietario. Le imprese legalmente autorizzate possono registrare dei marchi collettivi per l’uso dei loro membri. Il registro di un marchio collettivo dovrà essere richiesto dal proprietario del marchio con indicazione espressa del carattere del marchio e dei requisiti per il suo uso. Marchio di Certificazione Il marchio di Certificazione è il segno applicato ai prodotti o ai servizi la cui natura o qualità sono state certificate dal proprietario della marca. Quando il registro di certificazione di una marca proverrà da un’agenzia statale, questo registro sarà concesso per tempo indeterminato e si estinguerà solo con la dissoluzione dell’impresa o con la morte del titolare. Nome dell’Impresa Per gli effetti della legge del Paraguay, il nome commerciale dell’impresa è considerato un bene immobile. Il nome commerciale dell’impresa può essere concesso con la descrizione, con un nome commerciale propriamente detto, con l’adozione di una ragione sociale o denominazione sociale, con una bandiera o un simbolo usato legalmente da un’impresa privata. Il nome commerciale deve essere diverso da qualsiasi altro nome adottato da un’altra persona per sviluppare attività identiche o simili. Il nome commerciale non può essere costituito da un segno che, per la sua natura o per il suo uso, può ferire la morale o l’ordine pubblico, indurre i commercianti e i consumatori alla confusione o all’inganno, sull’identità o sulla natura dell’impresa aerea designata da questo nome. I diritti esclusivi su questa modalità di marca si acquisiscono con il primo uso pubblico sul commercio e senza obbligatorietà di registro. Il diritto di uso del nome commerciale cessa con la dissoluzione della società, o con la chiusura delle attività dello stabilimento che lo utilizza. Tranne disposizione contraria, la vendita dello stabilimento include il trasferimento del nome commerciale. Concorrenza Sleale È considerata concorrenza sleale ogni atto contrario alla buona pratica e fair use nell’industria e nel commercio, come: - atti suscettibili di indurre alla confusione o all’associazione con prodotti o servizi di altri fabbricanti, commercianti o concessionari di servizi;

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- descrizione ingannevole di prodotti o servizi che può indurre alla confusione o all’errore il consumatore o l’utente; - falsa indicazione geografica o imitazione di un’indicazione geografica; - divulgazione di argomenti falsi che possono screditare o svalorizzare i prodotti o i servizi del concorrente all’estero; - l’uso indebito della marca. Osservazione. Il produttore, il fabbricante o il commerciante che si sentirà danneggiato dalla concorrenza sleale potrà richiedere, presso il Tribunale Civile o Commerciale, un indennizzo per le perdite e i danni e l’interruzione immediata delle attività del concorrente. L’azione di concorrenza sleale perderà il suo effetto entro due anni contati dalla conoscenza effettiva degli atti o entro quattro anni contati a partire dall’ultimo atto lesivo.

1.25 - URUGUAY

(Legge 17.164 del 02/09/1999 e Legge 17.011/1998)

Titolarità Possono essere titolari di richieste di un brevetto d’invenzione, di modelli di utilità e di disegni industriali, le persone fisiche e giuridiche, i loro successori, nazionali o straniere. Se varie persone faranno uno stesso brevetto, in modo indipendente una dall’altra, il brevetto sarà concesso a colui che depositerà per primo la richiesta di brevetto, o esiga la priorità più antica. Le norme relative al trattato nazionale e al diritto di proprietà, stabilite nelle convenzioni internazionali e ratificate dal paese in materia di brevetti, sono applicabili nelle stesse condizioni di quelle nazionali degli Stati che fanno parte di queste convenzioni, e alle persone che vivono in essi. Nei casi un cui non esista una convenzione internazionale, gli stranieri avranno gli stessi diritti dei nativi, ma il Potere Esecutivo può limitare l’applicazione di questi diritti ai nativi di quei paesi, o alle persone che vivono in essi, che non concedono una reciprocità adeguata. Brevetti di Invenzioni Brevettabilità Sono brevettabili le invenzioni di prodotti o procedimenti nuove, quelle che suppongono un’attività inventiva e siano suscettibili di applicazione industriale. La legge uruguaiana definisce, come criterio di brevettabilità, gli stessi parametri delle leggi brasiliana e argentina. L’invenzione è considerata nuova quando non si trova nello stato della tecnica.

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Periodo di Sospensione La divulgazione dell’invenzione entro l’anno che precede la data del deposito del brevetto o della priorità che si rivendica, non ne compromette la novità, purché essa derivi, direttamente o indirettamente, da atti realizzati dall’inventore, dai suoi eredi o da terzi in base alle informazioni ottenute direttamente o indirettamente da lui. Si suppone che un’invenzione ha avuto un’attività inventiva, quando una persona, esperta in materia, non la deduce in modo evidente dallo stato della tecnica. Si suppone che un’invenzione è suscettibile di applicazione industriale quando il suo oggetto può essere utilizzato nell’industria, intesa nella sua accezione più ampia. Non si considerano invenzioni a) le scoperte, le teorie scientifiche e i metodi matematici; b) le piante e gli animali, tranne i microrganismi e i procedimenti essenzialmente biologici per la produzione di piante e di animali, eccetto i procedimenti non biologici o microbiologici; c) gli schemi, i piani, le regole del gioco, i principi o i metodi commerciali, contabili, finanziari, educativi, pubblicitari, di sorteggio o di fiscalizzazione; d) le opere letterarie o artistiche, o qualsiasi altra creazione estetica, così pure le opere scientifiche; e) i programmi di computer considerati isolatamente; f) le diverse forme di riprodurre informazioni; g) il materiale biologico e genetico, così come esiste in natura. Invenzioni non brevettabili a) i metodi di diagnosi, quelli terapeutici e chirurgici per il trattamento di persone o di animali; b) le invenzioni contrarie all’ordine pubblico, ai buoni costumi, alla salute pubblica, alla nutrizione della popolazione, alla sicurezza dell’ambiente. I prodotti e i procedimenti già brevettati e compresi nello stato della tecnica, non possono essere oggetto di un nuovo brevetto con il semplice argomento di un uso distinto (brevetto di secondo uso). Diversamente dal Brasile dall’Argentina, in Uruguay non è accettato il brevetto di secondo uso. Concessione La protezione concessa al titolare del brevetto sarà concessa per un periodo di vent’anni a partire dalla data del deposito.

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Procedimento Dopo che la richiesta di brevetto è depositata, passerà per un esame formale preliminare, nel quale verranno verificati solo i requisiti formali del deposito del brevetto. Nel caso in cui ci siano correzioni o esigenze da dover compiere, sarà concesso un periodo di 90 giorni affinché il depositante compia le esigenze formali. Dopo che il periodo sarà passato e i problemi verranno corretti, la richiesta di registro si manterrà, con la data del deposito valido. In caso contrario, la richiesta di brevetto verrà considerata abbandonata. Nel caso in cui ci sia una rivendicazione unionista, il depositante avrà un periodo di 90 giorni per presentare la ricevuta in cui consti la data del primo deposito, e la copia del brevetto emessa dall’autorità del paese di origine. Quando la richiesta di brevetto si riferisce a dei microrganismi, il deposito del materiale biologico necessario alla descrizione dell’oggetto del brevetto verrà fatto nelle istituzioni autorizzate dalla Direzione Nazionale di Proprietà Industriale del Ministero dell’Industria, Miniere ed Energia. Una volta soddisfatte le esigenze formali, la richiesta di brevetto rimarrà riservata per 18 mesi, e verrà pubblicata dopo questo periodo. Questa pubblicazione può essere anticipata, a richiesta del depositante. La richiesta di brevetto dovrà comprendere un’unica invenzione o varie, sempre che trovino una relazione tra di esse, in modo tale da integrare un unico concetto inventivo. Se dall’esame di un brevetto si conclude che esso non soddisfa questo requisito, il depositante dovrà dividerlo in tante richieste quante saranno necessarie. Dopo la pubblicazione, qualunque interessato potrà presentare delle osservazioni fondate alla richiesta di brevetto, entro il periodo legale. La presentazione di osservazioni non sospende l’iter del brevetto, ma passerà a far parte del procedimento. Esame Tecnico Lo scopo dell’esame tecnico è determinare se la richiesta di brevetto riunisce i requisiti e le condizioni di brevettabilità previsti nella legge, e per questo motivo potrà; a) richiedere al depositante una copia delle ricerche di antecedenti, esami tecnici e quant’altra documentazione a cui abbia accesso; b) sollecitare ausilio tecnico di istituzioni che svolgono delle attività scientifiche e tecnologiche; c) ricorrere ai documenti di brevetto, informazioni di ricerca ed esame tecnico o simili, prodotti da altri laboratori di brevetti. Delle esigenze risultanti dall’esame tecnico, saranno consegnati gli atti al depositante, affinché questi si decida conforme gli compete. Dopo che i requisiti previsti dalla legge saranno stati soddisfatti, si passerà alla concessione del brevetto e, se sarà il caso, si emetterà il titolo. Cessioni I diritti patrimoniali derivati da un brevetto o da una richiesta di brevetto possono essere trasferiti o ceduti dal titolare o dai suoi eredi, totalmente o parzialmente, con la successione o un patto tra vivi. Questi atti avranno effetto a partire dalla loro annotazione sul registro corrispondente.

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Eccezioni, copertura e scadenza del diritto Il diritto conferito al titolare di un brevetto non arriverà a coprire seguenti atti: a) quelli realizzati nell’ambito privato e con scopi non industriali o commerciali, a meno che non provochino un danno economico al titolare del brevetto; b) la preparazione di una medicina per un singolo paziente, con una ricetta medica, ed elaborata sotto l’orientamento di un professionale abilitato; c) quelli realizzati esclusivamente allo scopo di sperimentazione, inclusa la preparazione di uno sfruttamento commerciale futuro, realizzati entro l’anno che precede la scadenza del brevetto; d) quelli realizzati allo scopo di insegnamento o dia ricerca scientifica o accademica; e) l’importazione o l’introduzione di piccole quantità di mercanzie che non hanno un carattere commerciale e fanno parte del bagaglio personale dei viaggiatori, o l’invio di piccole quantità. Nullità, Caducità e Rinuncia I brevetti sono nulli: a) quando sono stati concessi in contravvenzione alle condizioni e ai requisiti di brevettibilità previsti nella Legge di Brevetti; b) quando la descrizione sarà incompleta o inesatta, non permettendo la delimitazione dell’oggetto dell’invenzione; c) quando si rivendica una materia non inclusa nella richiesta iniziale, secondo quello che è previsto nella Legge di Brevetti. I brevetti scadono: a) per la scadenza del periodo di validità b) per la mancanza di pagamento delle annualità nella forma e entro i periodi previsti nella Legge di Brevetti. Il titolare di un brevetto potrà, in qualsiasi momento, rinunciare per iscritto allo stesso, totalmente o a una o più delle sue rivendicazioni private. Licenze Il titolare del diritto sui brevetti può concedere una licenza di sfruttamento dell’oggetto del suo brevetto, che avrà effetto a partire dalla sua annotazione sul registro corrispondente. Le licenze seguono le seguenti norme:

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a) la licenza si estende a tutti gli atti di sfruttamento o commercializzazione dell’oggetto del brevetto durante tutta la sua vigenza, in tutto il territorio nazionale, e in relazione a qualsiasi applicazione dell’oggetto riferito; b) il licenziato non potrà cedere o trasferire le licenze né concedere sub-licenze; c) la licenza non sarà esclusiva, potendo il licenziante concedere altre licenze per lo sfruttamento del brevetto nel paese, o sfruttarla da lui stesso; d) senza danno delle facoltà concesse dal titolare e di fronte alla mancanza di iniziativa dello stesso, il licenziato potrà adottare delle misure necessarie alla difesa del brevetto. Offerta di Licenza Il titolare di un brevetto d’invenzione, residente nel paese, può autorizzare lo sfruttamento dell’oggetto del suo brevetto a qualsiasi interessato che ha idoneità tecnica ed economica per realizzarlo in modo efficiente. Il brevetto in offerta avrà il valore della sua annualità ridotto a metà. Licenza Obbligatoria Qualsiasi interessato potrà richiedere una licenza obbligatoria, dopo tre anni dalla concessione del brevetto, o quattro anni dal deposito del brevetto, applicandosi il periodo che scade più tardi, se lo sfruttamento dell’invenzione non sarà iniziato, o se i preparativi effettivi e seri per farlo non saranno cominciati, o quando lo sfruttamento è stato interrotto per più di un anno, purché non siano avvenute delle circostanze di forza maggiore. Le licenze obbligatorie possono essere concesse anche nei seguenti casi: a) in situazioni speciali che possono compromettere l’interesse generale, la difesa o la sicurezza nazionale, gli sviluppi economico, sociale o tecnologico di determinati settori strategici del paese; b) casi di emergenza sanitária o altre circostanze simili di interesse pubblico; c) mancanza o insufficienza di rifornimento commerciale per soddisfare le necessità del mercato interno; d) pratiche anti concorrenziali; e) quando un interessato ha sollecitato al titolare del brevetto una licenza contrattuale, e non ha potuto ottenerla in condizioni commercialmente ragionevoli e adeguate al paese, entro i novanta giorni successivi alla sua richiesta. Caducità Il brevetto perde efficacia dopo che saranno trascorsi due anni dalla concessione della prima licenza obbligatoria, e quando non c’è stato lo sfruttamento dell’oggetto del brevetto da parte del licenziato per cause imputabili al titolare del brevetto o al suo licenziato.

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1.26 - MODELLI DI UTILITÀ

È considerato un modello di utilità ogni disposizione o configurazione nuova ottenuta o introdotta come strumento, strumenti di lavoro, utensili, dispositivi, equipaggiamenti ed altri oggetti conosciuti, che comportano un’utilizzazione o un risultato migliori nella funzione a cui sono destinati, o un altro vantaggio per il loro uso o fabbricazione. Il modello di utilità è inteso come nuovo quanto non si trova nello stato della tecnica. Per essere brevettabile, deve anche implicare un’attività inventiva minima. Non possono essere oggetto di protezione come Modello di Utilità: a) le alterazioni di forma, dimensioni, proporzioni o materiale di un oggetto, ma non se queste alterazioni modificano le sue qualità o funzioni; b) la semplice sostituzione di elementi con altri già conosciuti come equivalenti; c) i procedimenti; d) la materia esclusa dalla protezione da parte di un brevetto di invenzione. Validità Il brevetto del modello di utilità verrà concesso per il periodo di dieci anni a partire dalla data del deposito, potendo essere prorogato, una sola volta, per il periodo di cinque anni. Gli altri procedimenti per il registro di un brevetto di modello di utilità, seguono ciò che è determinato per i brevetti di invenzione.

1.27 - BREVETTI DI DISEGNI INDUSTRIALI

Sono considerati disegni industriali brevettabili le creazioni originali di carattere ornamentale che, incorporate o applicate a un prodotto industriale o artigianale, gli conferiscono un’apparenza speciale. Il carattere ornamentale può derivare, tra le altre cose, dalla forma, dalla linea, dal contorno, dalla configurazione, dal colore e dalla trama del materiale. Sotto questo aspetto, la legge uruguaiana è diversa da quelle brasiliana e argentina, in cui il disegno industriale ha un registro differenziato dai brevetti. Nel caso dell’Uruguay e del Paraguay, il disegno industriale è protetto come brevetto. Non è considerato Brevetto di Disegno Industriale: a) i disegni che sono stati oggetto di deposito nel paese, con data di deposito o di priorità precedente, purché siano stati pubblicati, e quelli il cui contenuto è stato divulgato o reso disponibile al pubblico, in qualsiasi luogo, con la pubblicazione, la descrizione, lo sfruttamento, la commercializzazione o l’uso di qualsiasi altro mezzo, prima della data di deposito o della priorità.

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b) i disegni a cui mancano una forma o un aspetto originale, presentando soltanto delle differenze di carattere secondario rispetto ai modelli o ai disegni precedenti; c) quei disegni la cui forma risponde essenzialmente all’ottenimento di un effetto tecnico o a esigenze di ordine tecnico, o alla funzione che deve svolgere il prodotto; d) i disegni che mancano di una forma definita concreta; e) i disegni che consistono unicamente in un cambiamento dei colori in disegni già conosciuti; f) i disegni che sono realizzazioni di arte plastiche; g) i disegni contrari all’ordine pubblico, o ai buoni costumi. Periodo di Sospensione La divulgazione del disegno realizzata nei sei mesi precedenti il deposito della richiesta di brevetto o della priorità, non comprometterà la novità, purché derivi, direttamente o indirettamente, da atti realizzati dall’autore, dai suoi eredi o da parte di terzi. Procedimento Requisiti: a) si può prescindere dalla relazione descrittiva e dalle rivendicazioni, nel caso in cui questi requisiti non si adeguano alla natura del disegno; b) si deve includere una rappresentazione grafica o fotografica del disegno che permetta una conoscenza chiara, completa e precisa dello stesso; c) i requisiti minimi previsti per il deposito della richiesta di brevetto di disegno industriale consistono nell’identificazione del depositante e in una rappresentazione grafica o fotografica del disegno. La richiesta del brevetto di disegno industriale verrà esaminata alla fine di provare la realizzazione dei requisiti formali. Essendo questi d’accordo, la richiesta di brevetto del disegno verrà pubblicata sul Bollettino della Proprietà Industriale, dodici mesi dopo la data del deposito o della priorità, quando sarà il caso. La pubblicazione potrà essere anticipata a richiesta del depositante. Con la pubblicazione, inizia il periodo in cui dei terzi interessati possono presentare impugnazione della richiesta di disegno industriale, quando sarà il caso. Qualora non vi fossero impugnazioni, o se esse verranno negate, e i requisiti formali siano stati compiuti, il brevetto del disegno industriale verrà concesso. Il brevetto del disegno industriale verrà concesso per dieci anni, potendo essere prorogato una volta sola, per altri cinque anni.

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1.28 - MARCHIO

Diritto della Proprietà Intellettuale – Norme relat ive ai marchi stabilite dalla Legge 17.011 del 1998. La legge dell’Uruguay, nei primi tre articoli, stabilisce le premesse e definisce i marchi in modo semplice e lineare: “Marchio è ogni segno atto a distinguere i prodotti o servizi di una persona fisica o giuridica da quelli di un’altra”. Possono essere considerate marche le frasi pubblicitarie che riuniscono le condizioni richieste dalla legge e le combinazioni di colori per i recipienti e le etichette. Il registro dei segni non visibili è condizionato alla disponibilità dei mezzi tecnici adeguati e spetterà al Potere Esecutivo regolamentare la forma della sua strumentazione. Il II Capitolo della Legge 17.011 tratta in modo esaustivo le nullità e le suddivide in nullità assolute e nullità relative. Per esclusione, determina i segni che non possono essere considerati Marca e, pertanto, su di essi ricade la nullità assoluta. I principali sono: - i nomi degli Stati, Dipartimenti Governativi, simboli nazionali, scudi e distintivi che li identificano; - i segni che rappresentano monete, biglietti o qualsiasi mezzo ufficiale di pagamento, sia nazionale che straniero; - gli emblemi destinati alla Croce Rossa o al Comitato Olimpico Internazionale; - le denominazioni di origine, indicazioni di provenienza e ogni nome geografico che non è sufficientemente originale e distintivo in relazione ai prodotti o servizi che si applica; - la forma che si dà ai prodotti o ai recipienti quando riuniscono i requisiti dei brevetti di invenzione o dei modelli di utilità; - i nomi delle varietà vegetali che si trovano registrate sul Registro di Proprietà di Coltivazioni, creato dalla Legge n. 16.811/1997; - le lettere e i numeri considerati individualmente e senza forma particolare; - il colore dei prodotti o i recipienti e le etichette monocromatiche; - le caricature, i ritratti, gli abbozzi e le espressioni che ridicolizzano idee, persone e oggetti degni di rispetto e considerazione. Tra i segni che non possono essere registrati e sui quali ricade la nullità relativa si distaccano: - le bandiere, gli scudi, le lettere, le parole e i distintivi che indicano stati stranieri o entità internazionali, eccetto autorizzazione specifica;

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- le opere letterarie e artistiche e la loro riproduzione, tranne se l’autore consente; - i nomi e i ritratti di persone vive, eccetto autorizzazione delle stesse; - le marche di certificazione, l’imitazione di marche notoriamente conosciute o di nomi commerciali; - le parole o i segni che possono indurre alla concorrenza sleale.

Il marchio registrato, la registrazione e i diritti conferiti dalla registrazione Per richiedere la registrazione, i marchi devono essere diversi da quelle già registrati, per evitare la confusione in relazione ai prodotti e ai servizi già esistenti o concorrenti. La sollecitazione della registrazione di un marchio si effettua presso la Direzione Nazionale della Proprietà Industriale. Concesso il Registro, la Direzione Nazionale della Proprietà Industriale emetterà il rispettivo titolo. La registrazione del marchio fa presumere che il nome della persona fisica o giuridica che risulta nell’iscrizione sia quello della legittima proprietaria. Solo i proprietari del marchio o i loro agenti debitamente abilitati, possono sollecitarne la registrazione all’estero. La proprietà di un marchio si trasferisce agli eredi in occasione della morte. Il marchio può essere trasferito da un atto tra vivi, da una disposizione di ultima volontà, da un’esecuzione forzata o da un’azione di rivendicazione. Il trasferimento totale o parziale della proprietà del marchio verrà realizzato con uno strumento pubblico o privato. Per avere effetto contro terzi, il marchio dovrà essere iscritto presso la Direzione Nazionale della Proprietà Industriale e dovrà essere pubblicato sul Bollettino della Proprietà Industriale. Il periodo del registro è di dieci anni, rinnovabile indefinitamente. L’uso del marchio è facoltativo, ma può diventare obbligatorio con una dichiarazione di pubblica utilità o con un decreto del Potere Esecutivo.

I marchi collettivi Il marchio collettivo è quello usato per identificare i prodotti o i servizi provenienti dai membri di una determinata collettività. Le associazioni di produttori, industriali, commercianti o concessionari di servizi, potranno sollecitare il registro dei marchi collettivi per differenziare sul mercato i prodotti e i servizi dei loro membri. Il marchio collettivo potrà essere cancellata d’ufficio o a richiesta delle parti nei seguenti casi: - quando è utilizzata dal titolare, ma contro il regolamento d’uso; - quando il marchio collettivo è utilizzato da un solo titolare o solo da una delle persone autorizzate.

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I marchi collettivi non possono essere trasmessi, né se ne autorizza l’uso da parte di terzi che non siano riconosciuti ufficialmente dall’associazione. Marchi di Certificazione o di Garanzia Il marchio di Certificazione o di Garanzia è il segno che certifica le caratteristiche comuni come la qualità, i componenti, la natura, la metodologia usata e ogni dato rilevante secondo il titolare, dei prodotti fabbricati o dei servizi concessi da persone debitamente autorizzate e controllate dallo stesso. Possono essere titolari di un marchio di Certificazione o di Garanzia solo le Organizzazioni statali o parastatali competenti per realizzare attività di certificazione di qualità per conto dello Stato, o entità di diritto privato debitamente autorizzate dall’organo competente. Non potranno essere registrate come Marchi Collettivi le denominazioni di origine regolate dalla presente legge. Il marchio di Certificazione o di Garanzia avrà una durata indefinita, estinguendosi con il suo annullamento o con la scomparsa del titolare. Licenza di uso del marchio Il Registro di Licenza di uso del marchio è realizzato dalla Direzione Nazionale della Proprietà Industriale. La licenza è un contratto accessorio del registro del marchio e per mezzo di essa si concede il diritto d’uso, totale o parziale, di un marco registrato, per un tempo determinato, con o senza esclusività. La licenza ha effetto di fronte a terzi a partire dalla sua iscrizione presso la Direzione Nazionale della Proprietà Industriale.

1.29 - Estinzione della registrazione del marchio Il registro della marca si estingue: per la conclusione del periodo, per volontà del proprietario o per nullità, dichiarata dall’autorità compente. Nomi Commerciali Agli effetti della legge, i nomi commerciali sono considerati proprietà industriale. La legge proibisce l’adozione di uno stesso nome commerciale o designazione già utilizzata da un impresario nello sviluppo della sua attività mercantile. L’azione giudiziale del titolare del diritto d’uso esclusivo del nome commerciale scadrà entro cinque anni a partire dal giorno di utilizzazione indebita da parte di terzi. Eccetto accordo in senso contrario, la vendita dello stabilimento include la vendita del marchio. Il diritto d’uso esclusivo del nome come proprietà industriale cessa con la fine delle attività commerciali legate al nome.

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1.30 - Indicazioni Geografiche Sono considerate Indicazioni Geografiche le indicazioni di provenienza e le denominazioni di origine. Per “indicazione di provenienza” si intende l’uso del nome geografico sul prodotto o servizio che identifica il luogo di estrazione, produzione o fabbricazione di un determinato prodotto o concessione di servizio. Per “denominazione di origine” si intende il nome geografico di un paese, una città, una regione o una località che designa un prodotto o un servizio le cui qualità o caratteristiche sono dovute, esclusivamente, all’ambiente geografico dove sono prodotte, incluso per determinazione di fattori umani o naturali. Per la protezione di questi diritti è stato creato il Registro di Denominazione di Origine dalla Direzione Nazionale della Proprietà Industriale. Nota : l’uso della denominazione di origine richiede il requisito della “qualità”. Possono usare l’ “indicazione geografica” che identifica vini e bevande etiliche, i produttori che l’hanno utilizzata in modo continuo, per dieci anni almeno (periodo minimo) e prima del 15 aprile 1994. Bollettino di Proprietà Industriale Sul Bollettino di Proprietà Industriale sono citate le sollecitazioni di registro d’uso, le risoluzioni adottate per i marchi, gli estratti dei contratti di licenza, le notificazioni che non si sono potute realizzare personalmente, le iscrizioni e i registri degli agenti. Sanzioni Civili e Penali La Legge n. 17.011, negli articoli che vanno dall’81 all’89, stabilisce delle pene rigorose (civili e penali) per coloro che utilizzano in modo indebito la marca altrui e le causano danno. Le pene restrittive di libertà variano da sei mesi a tre anni di prigione. Il marchio falsificato e gli strumenti utilizzati per la falsificazione saranno raccolti e inutilizzati, tranne il caso in cui possono servire a istituzioni di carità. I terzi che si sentiranno danneggiati potranno proporre un’azione di perdite e danni contro gli autori degli atti lesivi. Persone Abilitate Sono abilitati ad operare presso la Direzione Nazionale della Proprietà Industriale: i diretti interessati, gli agenti della proprietà industriale, legalmente iscritti, e i mandanti debitamente autorizzati. Nota : la registrazione della matricola degli Agenti della Proprietà Industriale è emesso dalla Direzione Nazionale della Proprietà Industriale ed è stato creato dal Decreto 685/968 del 14 novembre 1968.

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OSSERVAZIONI FINALI

MARCHI ELETTRONICI. L’INPI (o un corrispondente), ha reso disponibile agli utenti, il 01/09/2006, il suo nuovo sistema di deposito elettronico delle Marche e l’invio elettronico delle Petizioni. IL SOFTWARE nel Mercosur. La registrazione del software presso l’INPI (o un corrispondente) è imprescindibile per le imprese che desiderano partecipare alle aste pubbliche. Per il fatto di essere considerate produzioni intellettuali, solo le persone fisiche possono richiedere questo tipo di registrazione. Nel caso di sollecitazione di un brevetto di programma di computer, colui che lo sviluppa dovrà provare che la creazione svolge delle funzionalità inedite attraverso l’informatica. Il MERCOSUR riconosce la firma elettronica dei paesi del blocco. La decisione permette che i paesi del Blocco lavorino per lo sviluppo di progetti che possono essere firmati elettronicamente e abbiano valore legale. L’approvazione della normativa (Ris. 34/06 e 37/06) è avvenuta nella XXXI riunione del Gruppo, realizzata a Cordoba (Argentina).

1.31 - ANALISI GIURIDICA DELLA TOPOGRAFIA DEI CIRCU ITI INTEGRATI

In elettronica, un circuito integrato (noto anche come CI, microcomputer, microchip, chip di silicio o chip) è un circuito elettronico in miniatura, composto da dispositivi semiconduttori, prodotti sulla superficie di un substrato fino di materiale semiconduttore. Le topografie permettono di ottenere dei risultati essenziali, come l’efficienza del funzionamento, il basso consumo d’energia, il riscaldamento minimo e la miniaturizzazione.

La tutela legale internazionale Il primo progetto di legge è quello nord-americano, creato nel 1979, che ha proposto con successo l’inserimento dei circuiti integrati nei beni tutelati dalla Legge del Copyright. Nonostante ciò, questi beni non contengono i requisiti necessari richiesti dal diritto d’autore. Il Semiconductor Chip Protection Act ( SCPA) del 1984, ha introdotto l’idea di proteggere il disegno del chip semiconduttore e ha creato una nuova forma di proprietà immateriale. Ha istituito un regime sui generis di protezione che si estende per un periodo di dieci anni. È norma di effetti strettamente nazionali (Stern, 1986) e opera per mezzo dei meccanismi di reciprocità della legge. La legge esclude dalla protezione: le topografie non originali e comuni all’industria di chip e alle sue variazioni. La “reengineering” è permessa, dato che il SCPA autorizza la copia del chip a scopi d’insegnamento. L’Australia, il Canada, la Svezia, la Finlandia, la Svizzera e la CEE si sono beneficiate del nuovo diritto e, nel 1986, il Giappone ha imitato l’iniziativa. Su questa scia, la Comunità Europea ha editato una direttrice e di seguito sono sorte, in un colpo solo, le leggi francese, inglese, tedesca, olandese e danese. Anche se sono simili, le varie leggi non proteggono la stessa cosa. La legge americana ha come oggetto il mask work, cioè, la forma che serve a fabbricare gli strati dei wafers; la legge giapponese ha di mira il tracciato dei circuiti e le leggi europee si riferiscono alle topografie dei semiconduttori. L’Organizzazione Mondiale della Proprietà Industriale (OMPI) ha iniziato la protezione giuridica dei chip nel 1985, a partire dall’analisi di una relazione che indicava l’impossibilità di ottenere una protezione efficiente per i circuiti integrati da parte dei sistemi già esistenti di proprietà intellettuale. Una minuta del Trattato è stata

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elaborata nel 1985 e il negoziato, con la partecipazione di tecnici brasiliani, si è esteso fino al maggio del 1989, quando è stato concluso il Trattato di Washington. Infine, per determinazione dell’accordo TRIPS e in base al Trattato di Washington, sono stati stabiliti dei modelli minimi di protezione come: periodo di protezione di 10 anni, inclusione del criterio di originalità, libertà di implementare il regime protettivo, principio di trattamento nazionale, regole della reverse engineering e esaurimento del diritto. Esiste uguaglianza di trattamento per quanto riguarda l’infrazione innocente, ma il dissenso si manifesta in relazione alle licenze obbligatorie.

1.32 - LA TUTELA LEGALE DEI CIRCUITI INTEGRATI IN B RASILE

Fondamento legale dei Circuiti Integrati: Legge n. 11.484 del 2007; Risoluzione INPI n. 187 del 2008; Risoluzione INPI n. 190 del 2008. La materia è analizzata nel Capitolo III della Legge 11.484/2007 che tratta della definizione della Topografia dei Circuiti Integrati, della titolarità del diritto, della richiesta di registro, dei diritti riconosciuti, dell’estinzione, della nullità, delle licenze, dei crimini, della protezione come proprietà industriale e delle disposizioni generali. L’articolo 26 mette in risalto nei suoi commi: I – Circuito integrato significa un prodotto, in forma finale o intermediaria, con elementi dei quali per lo meno uno sia attivo, e con alcune o tutte le interconnessioni integralmente formate su un pezzo di materiale o al suo interno, la cui finalità è quella di sviluppare una funzione elettronica. II – Topografia di circuiti integrati significa una serie di immagini messe in relazione, costruite o codificate su un qualsiasi mezzo o forma, che rappresentano la configurazione tridimensionale degli strati che compongono un circuito integrato, e sulla quale ogni immagine rappresenta, totalmente o parzialmente, la disposizione geometrica o le disposizioni della superficie del circuito integrato in qualsiasi stadio della sua concezione o manifattura. Conforme l’analisi dell’articolo 26 (UNCTAD-ICTSD, 2005, p.511), e per determinazione del comma I, i componenti discreti non sono protetti. Nel comma II la protezione ha come obiettivo la forma tridimensionale, ma non proibisce la protezione al supporto. Per determinazione dell’art. 30, la protezione dipende dal registro, che verrà effettuato dall’Istituto Nazionale della Proprietà Industriale – INPI – per il periodo di dieci anni, contati dalla data del deposito o dal primo sfruttamento. Requisiti del registro della topografia sono l’originalità e il carattere inedito. Secondo l’osservazione precisa di PEREIRA DOS SANTOS (2007, p. 453), “In realtà, si considera che l’adozione del concetto di originalità è la ragione principale per la quale si è stabilito un regime protettivo sui generis che combina degli elementi del diritto di brevetti con le caratteristiche della disciplina d’autore”. Uno degli aspetti polemici che la Legge presenta è la differenza tra l’adeguamento dei concetti di innocent infringement, il reverse engineering e la copia non autorizzata osservato nella lettura degli articoli 36 e 37 della legge.

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Inizialmente, è messo in evidenza che l’idea di innocent infringement è relazionata all’acquirente del prodotto, mentre gli altri concetti sono legati alla creazione del prodotto. Pertanto, il compratore innocente, che non conosce la concessione della protezione della topografia incorporata ad essa, è soggetto solo a ciò che determina il primo paragrafo dell’articolo 37, che prevede, in questo caso: il pagamento, al titolare del diritto, della rimunerazione equivalente a quella che sarebbe pagata nel caso di una licenza volontaria, esentandolo dalla responsabilità penale, civile e amministrativa. Però, la ”reengineering” (reverse engineering), trova il suo permesso solo ai fini dell’analisi, valutazione, insegnamento e ricerca. A sua volta, la copia non autorizzata riceve una caratterizzazione penale nell’articolo 54, per cui l’infrattore è soggetto alla pena di detenzione da 1 (uno) a 4 (quattro) anni, e alla multa. La Legge, nell’articolo 47, contempla altre due categorie di uso non autorizzato e soggetto all’intervento dello Stato. Abbiamo così: l’uso pubblico non commerciale e le licenze obbligatorie. In riferimento all’uso pubblico non commerciale, il Potere Pubblico è autorizzato, mediante il pagamento di royalties, ad utilizzare la topografia, direttamente o mediante la contrattazione di terzi. Per determinazione dell’articolo 51, il titolare della tipografia riceverà una rimunerazione per la licenza obbligatoria. La Protezione dei Circuiti Integrati nel Mercosur La materia dei semiconduttori trova la sua classificazione nelle disposizioni 85.41 e 85.42 della Nomenclatura Comune del MERCOSUR (NMC). La protezione delle topografie dei circuiti integrati è concessa ai connazionali, a stranieri domiciliati nel Paese e alle persone domiciliate in paesi che, per reciprocità, concedono ai connazionali diritti identici o equivalenti. Sono protette le richieste di registro provenienti dall’estero in virtù del trattato in vigore. Deve essere inteso che tutti i membri del TRIP sono protetti da questa Legge.

1.33 - LA PROPRIETÀ INDUSTRIALE NELLA COMUNITÀ AND INA, CILE e VENEZUELA

La Comunità Andina - ALADI - è formata da quattro membri effettivi: Bolivia, Colombia, Ecuador e Perù. È stata creata nel 1969 con l’Accordo di Cartagena e nel 1997 ha ricevuto l’attuale denominazione. Altri due paesi sono già stati membri effettivi della Comunità Andina: il Cile (dal 1969 al 1977) e il Venezuela (dal 1973 al 2006). Oggi, partecipano come membri associati: il Brasile, dal 2005; l’Argentina, dal 2005 e il Cile dal 2006.

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Lo scopo della Comunità Andina è quello di realizzare l’integrazione commerciale, economica e politica tra i paesi che compongono il blocco. Un altro obiettivo a cui la comunità ambisce è quello di facilitare la partecipazione nel processo di integrazione regionale, allo scopo della formazione progressiva di un mercato comune, latino-americano. L’8/12/2004 i paesi membri hanno firmato la Dichiarazione di Cuzco che ha gettato le basi dell’Unione delle Nazioni Sudamericane, entità che unirà la Comunità Andina delle Nazioni al Mercosur in una zona di libero commercio.

1.34 - ANALISI GIURIDICA DELLA PROPRIETÀ INDUSTRIAL E NELLA COMUNITÀ ANDINA A partire dalla seconda metà del XIX secolo, quasi tutti i paesi latino-americani hanno promulgato delle leggi sulle marche fortemente influenzate del sistema francese che dà protezione alla marca con l’uso. A partire dalla seconda metà degli anni ’80, il cambiamento dell’economia ha originato una riforma nei sistemi delle marche. È cominciata ad essere ammessa la marca straniera e la possibilità della sua cessione e trasferimento. Osservazioni: - nel 1996, il Brasile ha modificato la Legge della Proprietà Industriale; - nel 1991 il Messico ha creato la sua propria legge; - l’America Latina non ha proibito le marche farmaceutiche; - nel 1996 la Colombia ha ratificato l’Unione di Parigi; - il Servizio Autonomo di Proprietà Intellettuale (SAPI) del Venezuela ha annunciato la revoca della Legge di Proprietà Industriale vigente nel paese; la Decisione n. 486 ha reintrodotto l’antica legge, datata 1955, allontanandosi, in questo modo, dalla Comunità Andina. Nel 1991 è stata creata la “Commissione dell’Accordo di Cartagena” (Decisione 311 del 1991), conosciuta come il Regime Comune della Proprietà Industriale. Infine, il 14 settembre del 2000 è stata approvata a Lima la decisione 486 della Commissione della Comunità Andina, che è entrata in vigore il 1º dicembre del 2000. La Decisione 486 è quella che regola attualmente la Proprietà Industriale nei paesi della Comunità Andina. È il risultato della decisione delle delegazioni rappresentative di ogni stato membro, che con l’ausilio dell’OMPI hanno emesso norme per i paesi membri dell’OMC, stabilendo l’obbligo di incorporare nelle loro legislazioni un regime di protezione della proprietà della creazione industriale, adattabile alle linee lì prescritte. La Decisione 486 del 2000 regola:

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• Brevetti di Invenzione • Modelli di Utilità • Circuiti Integrati • Disegni Industriali • Slogan Commerciali • Nomi Commerciali • Etichette, Insegne, ecc.

DECISIONE 486 REGIME COMUNE SULLA PROPRIETÀ INDUSTRIALE NELLA COM UNITÀ ANDINA

La Comunità Andina ha considerato l’importanza di una legislazione uniforme applicabile a tutti i paesi membri, e per fare questo è stata nominata una commissione che ha indicato un organo sovra-nazionale incaricato di regolare e legiferare in materia di Proprietà Industriale. Dentro questa legislazione troviamo la protezione delle marche, dei brevetti, dei modelli di utilità, dei disegni industriali e della concorrenza sleale, ecc. Questi istituti sono stati regolati da varie decisioni e, attualmente, dalla Decisione 486 del 2000 che ha stabilito il REGIME COMUNE SULLA PROPRIETÀ INDUSTRIALE. Questo avanzo legislativo ha l’intenzione di proteggere l’impresario che, per mancanza di conoscimento legale, non riesce a proteggere, con esclusività, la marca o un altro segno distintivo del suo prodotto o servizio, nei paesi della Comunità Andina. Il diritto sulle marche è un ramo del diritto poco diffuso che amplia, giornalmente, il suo campo di applicazione. Si è convertito in un ramo essenziale sia per il giurista, sia per l’impresario, che vede garantito il suo diritto sulla marca del prodotto che realizza o del servizio che concede. La Decisione 486 determina che, in relazione alla Proprietà Industriale: - ogni Paese Membro concederà ai cittadini della Comunità Andina, dell’Organizzazione Mondiale del Commercio e della Convenzione di Parigi un trattamento uguale a quello riservato ai propri cittadini; - ogni documentazione che passa nell’ufficio nazionale competente dovrà essere presentata in spagnolo; - il diritto di proprietà della Marca verrà concesso a colui che lo chiederà per primo. L’estensione e gli effetti della richiesta di priorità saranno gli stessi previsti nella Convenzione di Parigi. - il periodo per ottenere il registro dovrà essere richiesto nei sei mesi successivi alla richiesta del diritto di priorità. Verrà concesso una scadenza massima di nove mesi per il pagamento della tassa e la presentazione dei documenti. Il non compimento della scadenza causa la perdita della priorità invocata.

(Decisione 486 Regime comune sulla Proprietà Industriale)

Disposizioni Generali Trattato Nazionale – Ogni paese membro concederà ai suoi concittadini e agli altri membri della Comunità Andina, dell’Organizzazione Mondiale del Commercio e della Convenzione di Parigi, un trattamento non meno favorevole a quello concesso ai suoi propri concittadini. Lo stesso trattamento sarà pure concesso ai cittadini di

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un terzo paese, a patto che esista la reciprocità nella legislazione di questo paese. I paesi membri assicureranno che la protezione concessa agli elementi di Proprietà Industriale verrà concessa salvaguardando e rispettando il loro patrimonio biologico e genetico, così come le conoscenze tradizionali delle comunità indigene, afroamericane o locali. In virtù di questo, le concessioni di brevetti che consistono in invenzioni sviluppate a partire dal materiale ottenuto da questo patrimonio, o da queste conoscenze, saranno condizionate al fatto che questo materiale sia stato acquisito in conformità con l’ordinamento giuridico internazionale, comunitario e nazionale. Le domande e le richieste presentate alle officine nazionali competenti, dovranno essere presentate in spagnolo. Il depositante può desistere dalla sua richiesta in qualsiasi momento dell’iter, e la desistenza dovrà essere dichiarata ufficialmente dall’ufficio nazionale corrispondente.

1.35 - BREVETTI

Requisiti di brevettabilità Non si considerano invenzioni:

a) le scoperte, le teorie scientifiche e i metodi matematici; b) il tutto o una parte degli esseri vivi, tale come si trova in natura, i processi biologici naturali, il materiale biologico esistente in natura o quello che può essere isolato, incluso il genoma o germoplasma di qualunque essere vivo; c) le opere letterarie o artistiche, o qualsiasi altra protetta dal diritto d’autore; d) i piani, le regole e i metodi per l’esercizio di attività intellettuali, giochi o attività economico-commerciali; e) i programmi di computer o quelli di supporto logico, come tali; f) le forme di presentare informazione. Un’invenzione è considerata nuova quando non è compresa nello stato della tecnica. Lo stato della tecnica include tutto ciò che è stato accessibile al pubblico attraverso una descrizione scritta o orale, un’utilizzazione, una commercializzazione o qualsiasi altro mezzo, prima della data di presentazione della richiesta di brevetto o, se è il caso, della priorità riconosciuta. Solo per l’effetto di determinazione della novità, si considera anche dentro lo stato della tecnica il contenuto di una richiesta di brevetto in tramite presso l’ufficio nazionale competente, la cui data di deposito o di priorità è anteriore alla data di deposito o di priorità del brevetto che si sta esaminando, purché il contenuto riferito sia incluso nella richiesta di data anteriore, quando essa viene pubblicata. Periodo di Sospensione A scopo di determinare la brevettabilità, non sarà considerata la divulgazione avvenuta entro l’anno precedente alla data del deposito del brevetto nel paese membro, o entro l’anno precedente la data di priorità, se è il caso,

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sempre che questa divulgazione venga realizzata da: a) l’inventore o i suoi eredi; b) un ufficio nazionale competente che, in contravvenzione alla norma che regola la materia, pubblica il contenuto della richiesta di brevetto presentata dall’inventore o dai suoi eredi; c) un terzo che ha ottenuto l’informazione direttamente o indirettamente dall’inventore o dai suoi eredi. Si considera che un’invenzione ha un livello inventivo se, da parte di una persona del ramo, normalmente capacitata nella materia tecnica corrispondente, quest’invenzione non risulti ovvia, né sia evidente dallo stato della tecnica. Si considera che un’invenzione è suscettibile di applicazione industriale quando il suo oggetto può essere prodotto in qualsiasi tipo di industria, intendendo per industria quella relativa a qualsiasi attività produttiva, incluso i servizi. Non sono brevettabili a) le invenzioni il cui sfruttamento commerciale sul territorio del rispettivo paese membro deve essere impedito necessariamente per proteggere l’ordine pubblico o la morale. Per questo, lo sfruttamento commerciale di un’invenzione non sarà considerato contrario all’ordine pubblico o alla morale solo a causa dell’esistenza di una disposizione legale o amministrativa che proibisce o che regola il relativo sfruttamento; b) le invenzioni il cui sfruttamento commerciale sul territorio del rispettivo paese membro deve essere impedito necessariamente per proteggere la salute, la vita delle persone o degli animali, per preservare i vegetali o l’ambiente. Perciò, lo sfruttamento commerciale di un’invenzione non sarà considerato se è contrario alla salute o alla vita delle persone o degli animali, per preservare i vegetali o l’ambiente, tranne se esiste una disposizione legale o amministrativa che proibisce o che regola lo sfruttamento riferito; c) le piante, gli animali e i procedimenti essenzialmente biologici per la produzione di piante o animali che non sono procedimenti non biologici o microbiologici; d) i metodi terapeutici, o chirurgici per il trattamento umano o animale, così come i metodi di diagnosi applicabili agli esseri umani o agli animali. Brevetti di secondo uso I prodotti o i procedimenti già brevettati, compresi nello stato della tecnica, non saranno oggetto di un nuovo brevetto, per il semplice fatto di attribuire un uso diverso da quello originalmente compreso dal brevetto iniziale. Titolarità Il diritto al brevetto appartiene all’inventore, essendone possibile il trasferimento con un atto tra vivi o per successione.

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I titolari del brevetto possono essere persone fisiche o giuridiche. Se varie persone fanno un’invenzione insieme, il diritto al brevetto appartiene a tutte loro. Se varie persone fanno una stessa invenzione, indipendentemente una dall’altra, il brevetto sarà concesso a quella che per prima depositerà la richiesta di brevetto, o ai suoi eredi, o a chi rivendichi la priorità più antica. Senza danno alla legislazione sul lavoro di ogni paese membro, nelle invenzioni avvenute in una relazione lavorativa, il datore di lavoro potrà cedere parte dei benefici economici dei brevetti a beneficio dei funzionari inventori, per stimolare l’attività di ricerca. L’inventore ha diritto di essere menzionato come tale nel brevetto, e potrà ugualmente opporsi a questa menzione. Procedimento La richiesta di brevetto potrà contenere un’invenzione, o un gruppo di invenzioni in relazione tra di esse, in modo da formare un unico concetto inventivo. La domanda di brevetto dovrà contenere: a) la richiesta; b) la descrizione; c) una o più rivendicazioni; d) uno o più disegni, quando sono necessari alla comprensione dell’invenzione, e quelli che sono considerati parte integrante della descrizione; e) il riassunto; f) le procure che sono necessarie; g) le ricevute di pagamento delle tasse stabilite; h) se è il caso, la copia del contratto d’accesso, quando i prodotti o procedimenti di cui si richiede il brevetto sono stati ottenuti o sviluppati a partire da risorse genetiche, o di suoi prodotti derivati da uno qualunque dei paesi membri; i) se è il caso, la copia del contratto di licenza o autorizzazione di uso delle conoscenze tradizionali delle comunità indigene, afroamericane o locali, dei paesi membri, quando i prodotti o i procedimenti per i quali si richiede la protezione sono stati ottenuti o sviluppati a partire dalle conoscenze riferite di uno dei paesi membri come paese di origine, secondo quanto stabilito nella Decisione 391, nelle sue modifiche e regolamenti vigenti; j) se è il caso, il certificato del materiale biologico; k) se è il caso, la copia del documento in cui risulta la cessione del diritto al brevetto, dall’inventore al depositante.

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La domanda di brevetto dovrà contenere : a) la richiesta di concessione del brevetto; b) il nome e il domicilio del depositante; c) la nazionalità o il domicilio del depositante. Quando si tratta di una persona giuridica, dovrà essere indicato il luogo di costituzione; d) il nome dell’invenzione; e) il nome e il domicilio dell’inventore, quando l’inventore non ne è il depositante; f) se è il caso, il nome e il domicilio del rappresentante legale del depositante; g) la firma del depositante, o del suo rappresentante legale; h) se è il caso, la data, il numero e l’ufficio del deposito di ogni deposito di brevetto o di altro titolo di protezione presentato o ottenuto all’estero dallo stesso depositante, e che si riferisce totalmente o parzialmente alla stessa invenzione rivendicata nella richiesta di brevetto presentato nel paese membro. La descrizione dell’invenzione dovrà divulgarla in modo sufficientemente chiaro e completo perché si possa comprendere, e affinché una persona capacitata nella materia tecnica corrispondente possa eseguirla. La descrizione dell’invenzione indicherà il titolo dell’invenzione e includerà la seguente informazione: a) il settore tecnologico a cui si riferisce o nel quale è applicata l’invenzione; b) la tecnologia precedente conosciuta dal depositante, utile alla comprensione e all’esame dell’invenzione, e i riferimenti ai documenti e alle pubblicazioni precedenti relative alla riferita tecnologia; c) una descrizione dell’invenzione in termini che permetta la comprensione del problema tecnico e della soluzione presentata dall’invenzione, mostrando le differenze e gli eventuali vantaggi rispetto alla tecnologia precedente; d) un riassunto dei disegni, nel caso ci sia; e) una descrizione del modo migliore conosciuto dal depositante per eseguire o mettere in pratica l’invenzione, utilizzando esempi e riferimenti ai disegni, se saranno pertinenti; f) un’indicazione del modo migliore in cui l’invenzione soddisfa la condizione di essere suscettibile di applicazione industriale, se ciò non sarà evidente nella descrizione o nella natura dell’invenzione. Nel caso di invenzioni che si riferiscono a un prodotto o a un procedimento relativo a un materiale biologico, e che l’invenzione non può essere descritta in modo da essere compresa e eseguita da una persona capacitata nella materia tecnica senza tale materiale, la descrizione dovrà essere completata dal deposito di questo.

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Il deposito del materiale dovrà effettuarsi entro la data del deposito del brevetto nel paese membro, o entro la data della priorità, se è il caso. I depositi saranno validi se fatti in presenza di un’autorità internazionale riconosciuta secondo il Trattato di Budapest sul Riconoscimento Internazionale del Deposito di Microrganismi ai Fini di Procedimenti in Materia di Brevetti, del 1977, o in presenza di un’altra istituzione riconosciuta dall’ufficio nazionale competente a tali effetti. Le rivendicazioni definiranno la materia che si vuole proteggere, dovranno essere chiare, concise ed essere sostenute in tutto dalla descrizione. Le rivendicazioni potranno essere dipendenti o indipendenti. Il riassunto consisterà in una sintesi della divulgazione tecnica contenuta nella richiesta di brevetto, e servirà solo allo scopo di informazione tecnica. Il depositante potrà richiedere l’alterazione del brevetto in qualsiasi momento dell’iter, purché questa alterazione non significhi un ampliamento della protezione rispetto all’oggetto contenuto nella richiesta iniziale. Allo stesso modo, si potrà richiedere la correzione di qualsiasi errore materiale. È possibile richiedere pure la conversione del brevetto in modello di utilità. È possibile richiedere, in qualsiasi momento dell’iter, la divisione del brevetto in due o più parti. Iter L’ufficio nazionale competente esamina il deposito della richiesta di brevetto entro trenta giorni a partire dal deposito, in relazione ai requisiti formali di questo. Se non ne è d’accordo, l’ufficio nazionale lo renderà noto al depositante, affinché corregga gli eventuali errori materiali della richiesta del brevetto entro sessanta giorni. Se gli errori non saranno corretti in questo periodo, la richiesta di brevetto verrà considerata abbandonata. Dopo il periodo di diciotto mesi contati dalla data del deposito della richiesta di brevetto o, quando è il caso, della priorità rivendicata, l’ufficio nazionale pubblicherà la richiesta di brevetto. È possibile, mediante una domanda del depositante, anticipare la pubblicazione della richiesta. Con la pubblicazione, inizia il periodo di sessanta giorni affinché dei terzi interessati presentino un’opposizione alla richiesta di brevetto. L’ufficio di brevetti nazionale notificherà il depositante affinché presenti la sua difesa, entro sessanta giorni dalla ricevuta della notificazione. Nel periodo di sei mesi, a partire dalla pubblicazione, il depositante dovrà richiedere l’esame tecnico del brevetto. Se l’ufficio nazionale competente conclude che l’invenzione non è brevettabile, o che non soddisfa qualche requisito stabilito nella Dichiarazione 486 per la concessione di un brevetto, notificherà il depositante, che dovrà rispondere alla notificazione entro sessanta giorni dalla data di notificazione. L’ufficio nazionale competente potrà richiedere informazioni tecniche di expert, di organismi scientifici o tecnologici, affinché diano un’opinione sulla brevettabilità dell’invenzione. Potrà anche richiedere informazioni di altre officine di proprietà industriale.

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Diritti conferiti dal brevetto Il brevetto ha un periodo di vigenza di vent’anni, contati a partire dalla data del deposito o dalla richiesta nel paese membro. Il brevetto conferisce al titolare il diritto di impedire che terzi realizzino i seguenti atti: a) quando il brevetto rivendica un prodotto: I) fabbricare il prodotto; II) metterlo in vendita, venderlo o usarlo; importarlo per alcuni di questi fini, e; b) quando il brevetto rivendica un procedimento: I) usare il procedimento, o; II) eseguire uno qualsiasi degli atti indicati nella lettera “a” in relazione a un prodotto ottenuto direttamente attraverso il procedimento. Il titolare del brevetto non potrà esercitare il diritto “a” concesso dal brevetto nei seguenti atti: a) atti realizzati in ambito privato e a scopo non commerciale; b) atti realizzati esclusivamente allo scopo di esperimento, rispetto all’oggetto dell’invenzione brevettata; c) atti realizzati esclusivamente allo scopo di insegnamento, di ricerca scientifica o accademica; d) atti riferiti nell’articolo 5ter della Convenzione di Parigi per la Protezione della Proprietà Industriale; e) quando il brevetto protegge un materiale biologico, eccetto piante, capace di riprodursi, usarlo come base iniziale per ottenere un nuovo materiale viabile, eccetto nel caso in cui questo ottenimento richieda l’uso ripetuto dell’entità brevettata. Degli obblighi del titolare del brevetto Il titolare di un brevetto è obbligato a sfruttare l’invenzione brevettata in qualsiasi paese membro, direttamente o per mezzo di una persona autorizzata da lui. Per sfruttamento del brevetto si intende la produzione industriale del prodotto oggetto del brevetto, o l’uso integrale del procedimento brevettato assieme alla distribuzione e alla commercializzazione dei risultati ottenuti, in modo sufficiente a soddisfare la domanda del mercato. Quando il brevetto si riferisce a un procedimento, che non si materializza in un prodotto, i requisiti di commercializzazione e distribuzione non potranno essere pretesi. Trasferimento e Licenza Una richiesta di brevetto o un brevetto concesso potrà essere trasferito con atti tra vivi o tramite successione. Il trasferimento dovrà essere annotato presso l’ufficio di brevetti nazionale competente, affinché abbia effetto in relazione a terzi.

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Licenza obbligatoria Passati tre anni dalla concessione del brevetto, o quattro anni dal deposito dello stesso, quel che sarà maggiore, e non è ancora cominciato lo sfruttamento dell’oggetto del brevetto, o è stato interrotto per più di un anno, l’ufficio di brevetti concederà una licenza obbligatoria per lo sfruttamento dell’oggetto del brevetto, a richiesta di terzi interessati. La licenza non verrà concessa se il titolare del brevetto giustificherà la sua inazione con un motivo giusto, includendo ragioni di forza maggiore o caso fortuito, secondo le norme interne di ogni paese membro. La licenza obbligatoria è concessa quando chi la sollecita ha già tentato previamente una licenza contrattuale con il titolare del brevetto, in termini e condizioni commerciali ragionevoli, e non è riuscito ad arrivare a una soluzione soddisfacente, in un periodo ragionevole. La licenza obbligatoria potrà essere concessa anche nel caso in cui ci sia l’interesse pubblico da parte di un paese membro, in situazioni di emergenza e di sicurezza nazionale. Quando, per lo sfruttamento di un brevetto, è necessario l’uso di un altro, e il suo titolare non è riuscito ad ottenere una licenza contrattuale dal titolare del primo brevetto, in termini e condizioni commerciali ragionevoli, detto brevetto sarà soggetto a una licenza obbligatoria, in accordo a ciò che segue: a) l’invenzione rivendicata nel secondo brevetto suppone un avanzo tecnico importante, di un’importanza economica considerevole, rispetto all’invenzione rivendicata nel primo brevetto; b) il titolare del primo brevetto avrà diritto a una licenza incrociata in condizioni ragionevoli per sfruttare l’invenzione rivendicata nel secondo brevetto; c) non sarà concessa la licenza del primo brevetto senza la cessione del secondo brevetto. Dopo la concessione di un brevetto a) il titolare del brevetto potrà richiedere all’ufficio nazionale competente che alteri il nome, l’indirizzo e altri dati del titolare o dell’inventore, o limitare l’estensione di una o più rivendicazioni. Allo stesso modo, potrà chiedere la correzione di qualsiasi errore materiale sul brevetto; b) il titolare potrà rinunciare a una o più rivendicazioni del brevetto, o al brevetto nella sua totalità, che avrà effetto a partire dalla data di ricevimento della rispettiva richiesta; c) il titolare del brevetto potrà dividerlo in due o più brevetti frazionati; d) il titolare del brevetto potrà fondere due o più brevetti. Nullità L’autorità nazionale competente decreterà d’ufficio, o a richiesta di qualsiasi persona e a qualsiasi momento, la nullità assoluta di un brevetto quando: a) l’oggetto del brevetto non costituisce un’invenzione conforme determinato nella legge;

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b) l’invenzione non soddisfa i requisiti di brevettabilità previsti nella legge; c) il brevetto è stato concesso per un’invenzione il cui oggetto è contrario alla morale e ai buoni costumi; d) il brevetto non divulga adeguatamente l’invenzione o, nel caso di materiale biologico, in cui è necessario il deposito del materiale per la comprensione totale del brevetto, questo materiale non è stato depositato; e) le rivendicazioni incluse nel brevetto non sono interamente sostenute dalla descrizione; f) il brevetto concesso contiene una divulgazione più ampia di quella della richiesta iniziale, e ciò implichi un ampliamento della protezione; g) non si è presentata una copia del contratto di accesso, quando i prodotti o i procedimenti che si vogliono brevettare sono stati ottenuti o sviluppati a partire da risorse genetiche, o dai loro prodotti derivati, dei paesi membri, come del paese di origine; h) non si è presentata una copia del contratto di licenza o autorizzazione d’uso, delle conoscenze tradizionali di comunità indigene, afroamericane o locali, dei paesi membri, quando i prodotti o processi che si vogliono brevettare, sono stati ottenuti o sviluppati a partire dalle riferite conoscenze, di uno qualunque dei paesi membri, come del paese di origine; i) si trova tra le cause di nullità assoluta, previste nelle legislazioni nazionali per gli atti amministrativi. Caducità La mancanza di pagamento delle annualità causerà la caducità a pieno diritto.

1.36 - MODELLI DI UTILITÀ

Si considera modello di utilità ogni nuova forma, configurazione o disposizione di elementi, di alcun artefatto, ferramenta, strumento, meccanismo, o un altro oggetto, o parte dello stesso, che permette un migliore o diverso funzionamento, uso o fabbricazione dell’oggetto, che incorpora o offre qualche utilità, vantaggio o effetto tecnico che prima non aveva. I modelli di utilità sono protetti come i brevetti.

Non si considerano Modelli di Utilità Le opere d’arte, le opere di architettura e gli oggetti che hanno solo un carattere estetico. Non potranno essere oggetto di brevetto di modello di utilità i procedimenti e le materie escluse dalla protezione per il brevetto d’invenzione.

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Concessione Il brevetto del modello di utilità sarà concesso per dieci anni a partire dalla data del deposito nel rispettivo paese membro. Sono applicabili ai brevetti del modello di utilità le disposizioni sui brevetti d’invenzione, in ciò che sarà pertinente, tranne in quello che è disposto in relazione ai periodi del procedimento amministrativo, i quali sono ridotti a metà.

1.37 - DISEGNI INDUSTRIALI Requisiti di Protezione Si considera un disegno industriale l’apparenza particolare di un prodotto che risulta da qualsiasi unione di linee, combinazioni di colori, forme, contorni, configurazioni, trama o materiale, senza che sia alterato il destino o la finalità del prodotto. Il diritto al registro del disegno industriale appartiene al disegnatore, e può essere trasferito con un atto tra vivi o per successione. I titolari del registro potranno essere persone fisiche o giuridiche. Se diverse persone faranno insieme un disegno industriale, il diritto al registro corrisponde a tutte loro. Se diverse persone faranno insieme un disegno industriale indipendentemente una dall’altra, il registro sarà concesso a quella che per prima depositerà la richiesta o ai suoi eredi, o che a quella che afferma la priorità più antica. Saranno registrabili i disegni industriali che sono nuovi. Un disegno industriale non è considerato nuovo se prima della data del deposito o della priorità è accessibile al pubblico, in qualsiasi luogo o momento, mediante la sua descrizione, utilizzazione, commercializzazione o con qualsiasi altro mezzo. Un disegno industriale non è considerato nuovo se avrà appena delle differenze secondarie in relazione a disegni precedenti, o se si riferisce a un’altra classe di prodotti distinti da uno stesso disegno anteriore. Non è registrabile come Disegno Industriale a) I disegni industriali il cui sfruttamento commerciale sul territorio del paese membro in cui è stato depositato, viene considerato contro la morale e l’ordine pubblico, per determinazione legale; b) i disegni industriali la cui apparenza sarà marcata interamente da considerazioni di ordine tecnico, o dalla realizzazione di una funzione tecnica, che non incorpora nessun apporto arbitrario del disegnatore; c) i disegni industriali che consistono unicamente in una forma la cui riproduzione esatta è necessaria a permettere che il prodotto che incorpora il disegno venga montato meccanicamente, o connesso con un altro prodotto del quale fa parte.

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Procedimento La domanda di registro del disegno industriale dovrà essere fatta presso l’ufficio nazionale competente e dovrà contenere: a) la richiesta; b) la rappresentazione grafica o fotografica del disegno industriale. Trattandosi di disegni bidimensionali incorporati in un materiale piano, la rappresentazione potrà essere sostituita da un campione del prodotto che incorpora il disegno; c) la procura, quanto è il caso; d) la ricevuta del pagamento delle tasse; e) se è il caso, la copia del documento di cessione di diritto del disegno industriale al depositante; f) se è il caso, la copia della richiesta di registro di disegno industriale o un altro titolo di protezione che è stato presentato o ottenuto all’estero, dallo stesso depositante o dai suoi eredi, e che si riferisce allo stesso disegno rivendicato sulla richiesta di registro presentata nel paese membro. La domanda di registro del disegno industriale deve contenere una scheda che comprenda le seguenti informazioni: a) la richiesta di registro del disegno industriale; b) il nome e l’indirizzo del depositante; c) la nazionalità e il domicilio del depositante. Quando il depositante è una persona giuridica, si deve indicare il luogo di costituzione; d) l’indicazione del tipo o del genere di prodotti ai quali si applicherà il disegno, e la classe e sottoclasse di questi prodotti; e) il nome e il domicilio del disegnatore, quando non sarà lui il depositante; f) se è il caso, la data, il numero e l’indicazione dell’ufficio del deposito di registro del disegno industriale, o un altro titolo di protezione presentato o ottenuto all’estero dallo stesso depositante o dai suoi eredi, che si riferisce allo stesso disegno rivendicato nella richiesta di registro presentata nel paese membro; g) se è il caso, il nome e l’indirizzo del rappresentante legale del depositante; h) la firma del depositante o del suo rappresentante legale. Si considera come data di deposito del disegno industriale, quella del ricevimento da parte dell’ufficio nazionale competente, purché nel momento del ricevimento sia stato presentato per lo meno ciò che segue:

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a) l’indicazione che è richiesto il registro di un disegno industriale; b) i dati di identificazione del depositante, o del rappresentante legale; c) la rappresentazione grafica e fotografica del disegno industriale. Trattandosi di disegni bidimensionali incorporati a un materiale piano, la rappresentazione potrà essere sostituita da un campione del materiale che incorpora il disegno; d) la ricevuta del pagamento delle tasse corrispondenti. La mancanza di alcuni di questi requisiti elencati provocherà l’abbandono della richiesta di registrazione. Soddisfacendo tutti i requisiti formali, la richiesta di registrazione del disegno industriale verrà pubblicata. Entro trenta giorni dalla pubblicazione, una qualsiasi terza persona potrà, con un interesse legittimo, presentare opposizione alla richiesta di registro del disegno industriale. Nel caso ci sia opposizione, il depositante verrà notificato affinché presenti, entro trenta giorni, la sua difesa. Nel caso non ci sia opposizione, l’ufficio nazionale competente esaminerà i requisiti di registrabilità del disegno industriale. Non viene realizzato nessun esame sulla novità del disegno industriale, eccetto nei casi in cui sono state presentate opposizioni basate su un disegno industriale precedente. Soddisfatti i requisiti stabiliti, l’ufficio nazionale competente concederà il registro del disegno industriale, e emetterà il certificato del registro corrispondente. Se i requisiti non verranno soddisfatti, l’ufficio nazionale competente negherà il registro. Diritto conferito Il registro del disegno industriale sarà concesso per dieci anni, contati a partire dalla data del deposito della richiesta nel paese membro.

1.38 - SCHEMA DEI TRACCIATI DEI CIRCUITI INTEGRATI

La Decisione 486 nell’art. 86 qualifica come: Circuito integrato: un prodotto, nella sua forma finale o intermediaria, in cui per lo meno uno degli elementi che lo compongono è attivo, e alcune o tutte le interconnessioni formano parte integrante del corpo o della superficie di un pezzo di materiale, destinato a realizzare una funzione elettronica. Schema dei tracciati: la disposizione tridimensionale i cui elementi, disposti in qualunque modo, e dei quali, almeno uno è attivo e con interconnessioni a un circuito integrato, con la disposizione tridimensionale, preparata per un circuito integrato destinato ad essere fabbricato.

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Elementi caratterizzanti Lo schema del tracciato sarà protetto solo se considerato originale. E sarà considerato originale lo schema del tracciato che risulta dallo sforzo creativo e innovatore del suo creatore, e non è comune nell’industria del settore. Il diritto della registrazione verrà concesso al disegnatore e la sollecitazione sarà richiesta presso l’ufficio nazionale competente. Questo diritto potrà essere trasferito con un atto tra vivi o in linea di successione. Nel caso del disegno svolto da più persone, in modo congiunto, il diritto del registro sarà comune a tutte loro. Tuttavia, quando lo schema del tracciato è creato nel compimento di un servizio o di una funzione in una relazione di lavoro, il diritto del registro spetterà al datore di lavoro, eccetto disposizione contrattuale che stabilisca il contrario. Quando si sollecita la registrazione di uno schema del tracciato che detiene un segreto industriale, il sollecitante realizzerà, sullo schema della rappresentazione grafica, un’alterazione delle parti che contengono il segreto, preservando l’identificazione dello schema del tracciato. Quando lo schema del tracciato è sfruttato commercialmente senza registrazione, la sollecitazione del registro potrà essere presentata solo nel periodo di “due anni” contati dal primo sfruttamento. Scaduto questo periodo, il registro verrà negato. Quando lo schema del tracciato non è sfruttato commercialmente, potrà essere registrato solo nel periodo di “quindici anni” contati a partire dall’ultimo giorno della sua creazione. Trascorso questo periodo, il registro verrà negato. La protezione di uno schema del tracciato registrato scadrà nel periodo di quindici anni contati a partire dall’ultimo giorno dell’anno in cui lo schema è stato creato. Del trasferimento per cessione o licenza Uno schema del tracciato registrato potrà essere ceduto a terzi con un atto tra vivi o dal diritto di successione. Ogni trasferimento, per avere effetti legali, dovrà essere registrato per iscritto nell’ufficio nazionale competente. Uno schema del tracciato registrato può essere trasferito a terzi, per lo sfruttamento, per mezzo di licenza debitamente registrata per iscritto. Nota : a qualsiasi momento, e a richiesta dell’autorità competente o mediante la petizione di una persona interessata che provi: la mancanza di sfruttamento; l’interesse pubblico; ragioni di emergenza nazionale; casi di sanità pubblica e di sicurezza nazionale. L’autorità competente potrà esigere che lo schema del tracciato registrato sia sfruttato industrialmente ed economicamente da un’entità statale o da persone di diritto pubblico. L’autorità competente può esigere la cessione o la licenza obbligatoria di un tracciato, obbedendo alle regole previste per le licenze obbligatorie dei brevetti di invenzione.

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1.39 - SEGNO DISTINTIVO-MARCHIO

La Decisione 486, nel suo articolo 234, definisce i marchi come un: “qualsiasi segnale adatto a distinguere prodotti o servizi sul mercato. Potranno registrarsi come marche i segni suscettibili di rappresentazione grafica. In nessun caso la natura del prodotto o del servizio sul quale si applicherà la marca sarà un ostacolo al registro”. Potranno essere considerate Marche, tra gli altri, i seguenti segni: - le parole o le combinazioni di parole; - le immagini, le figure, i simboli, i grafici, i logotipi, i monogrammi, i ritratti, le etichette, gli emblemi e gli scudi; - i suoni e gli odori; - le lettere e i numeri; - un colore delimitato da una forma, o una combinazione di colori; - la forma dei prodotti, i loro imballaggi e involucri; - qualsiasi combinazione dei segni o dei mezzi indicati prima. Nota 1. In modo specifico, l’articolo 135 fa una relazione dei segni che non possono essere registrati come marca. E determina, in modo generico, che non saranno registrati come marca i segni a cui mancano gli elementi distintivi, o che inducono alla confusione. Nota 2. Se l’Ufficio Nazionale Competente raccoglierà indizi che permettono di presumere che la registrazione è stato sollecitata per consolidare degli atti di concorrenza sleale, tale registrazione verrà negata. Del Procedimento della registrazione La registrazione di un marchio si effettua presso l’Ufficio Nazionale Competente di ogni Paese integrante la Comunità. La sollecitazione del registro dovrà comprendere una classe sola di prodotti o servizi. L’Ufficio esaminerà, nel periodo di quindici giorni, la richiesta di Registro. Se la sollecitazione del registro soddisferà i requisiti formali stabiliti dalla legge, l’Ufficio farà la pubblicazione. Le opposizioni alla richiesta di registro devono essere presentate e approvate, un’unica volta, da parte di chi ha un legittimo interesse, e nel periodo di trenta giorni dopo la pubblicazione. Il titolare di un marchio identico, o simile, di prodotti o servizi il cui marchio è già stato registrato in uno dei Paesi Membri, può avere il legittimo interesse di presentare opposizione. La richiesta di opposizione dovrà essere presentata presso l’Ufficio Centrale del paese della marca compie la trasgressione. Assieme alla richiesta

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di opposizione, dovrà essere sollecitato la registrazione del marchio in questo paese, e la prova dell’interesse reale verso il mercato locale. Il marchio dei prodotti e dei servizi dei Paesi Membri saranno classificate secondo la Classificazione Internazionale di Prodotti e Servizi per la registrazione dei marchi, stabilita dal Regolamento di Nizza il 15 giugno 1957, con le modificazioni vigenti. La registrazione del marchio sarà valida per u periodo di dieci anni, contati a partire dalla concessione, e sarà rinnovabile per lo stesso periodo. Il diritto di uso esclusivo di una marca si acquisirà con un registro presso il corrispondente Ufficio Nazionale competente. Quando la marca si riferisce a un nome geografico, il prodotto non potrà essere commercializzato senza l’indicazione del nome geografico in modo visibile e leggibile del luogo di fabbricazione del prodotto. Trasferimento di Marche e cancellazione Il titolare della marca registrata può trasferirla con un atto tra vivi o con il diritto di successione. Il trasferimento può essere realizzato per mezzo della licenza. Il trasferimento si realizza per iscritto, dovrà constare sul registro e può includere o meno il trasferimento dell’impresa a cui la marca è unita. Mediante la sollecitazione della persona interessata, il registro potrà essere cancellato se si prova la mancanza di uso in uno qualunque dei paesi della Comunità, da parte del suo titolare o di un licenziato, nel periodo di tre anni dalla concessione del registro. Il registro non potrà essere cancellato quando il titolare dimostrerà che la mancanza d’uso è stata causata da una forza maggiore o da un caso fortuito. Il titolare di una marca registrata potrà rinunciare ai suoi diritti sul registro in qualsiasi momento. La rinuncia della marca verrà registrata nell’Ufficio Nazionale competente.

I Nomi Commerciali I paesi membri potranno registrare come marche i Nomi Commerciali secondo le rispettive legislazioni nazionali. I Nomi corrispondono alle parole, frasi o didascalie utilizzare come complemento di una marca. Il Nome Commerciale si trasferisce assieme al segno della marca al quale è associato, e la sua vigenza è soggetta a quella del segno. I marchi collettivi Il marchio collettivo è ogni segno che serve a distinguere l’origine, o un’altra caratteristica comune, di prodotti o servizi appartenenti a imprese diverse che l’utilizzano sotto il controllo di un titolare. Le associazioni di produttori, i fabbricanti, i concessionari di servizi, gli organizzazioni o i gruppi di persone legalmente stabiliti, potranno sollecitare il registro della Marca Collettiva per distinguere, sul mercato, i prodotti o i servizi dei loro integranti. I marchi collettivi potranno essere trasferite o licenziate secondo le norme interne dell’associazione, dell’organizzazione o del gruppo di persone.

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Marchi di Certificazione Il marchio di Certificazione è il segno destinato ad essere applicato ai prodotti o ai servizi la cui qualità o altre caratteristiche sono state certificate dal titolare della marca. Potrà essere titolare di una marca di certificazione un’impresa, un’istituzione di diritto privato o pubblico, un organismo statale, regionale o internazionale. La sollecitazione di registro della marca di certificazione dovrà essere accompagnata dal regolamento d’uso della marca che indica i prodotti o i servizi che potranno essere oggetto di certificazione da parte del suo titolare. Il titolare di una marca di certificazione potrà autorizzare il suo uso da parte di qualsiasi persona, il cui prodotto o servizio soddisfa le condizioni stabilite sul regolamento di uso della marca. Del Nome Commerciale Per Nome Commerciale si intende qualsiasi segno che identifica un’attività economica, un’impresa o uno stabilimento mercantile. Il Nome Commerciale di un’impresa, o stabilimento, può essere costituito dalla denominazione sociale, dalla ragione sociale o da un’altra designazione iscritta in un registro di persone o di società mercantili. Il diritto esclusivo sul nome commerciale si acquisisce con il suo primo uso sul commercio e termina quando cessa l’uso del nome, delle attività dell’impresa o dello stabilimento che lo usa. Il titolare del nome commerciale, notoriamente conosciuto, il cui uso indebito può causare danno all’economia o al prestigio del nome dell’impresa, potrà impedire il suo uso da parte di terzi. Il registro del nome commerciale, realizzato da parte del titolare, avrà solo un effetto dichiarativo di diritti. Il registro avrà una durata di dieci anni, rinnovabile successivamente per lo stesso periodo. Il trasferimento di un nome commerciale registrato sarà “verbalizzato” nell’Ufficio Nazionale competente e secondo il procedimento adottato per il trasferimento delle marche. Il trasferimento del nome commerciale si realizza solo con il trasferimento dell’impresa. Il Nome Commerciale potrà essere oggetto di licenza solo se esiste la previsione legale nelle norme nazionali.

1.40 - LE ETICHETTE O LE INSEGNE

La protezione e il deposito delle etichette e delle insegne segue le disposizioni relative al nome commerciale e sono conformi alle norme nazionali di ogni Paese Membro.

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1.41 - LE INDICAZIONI GEOGRAFICHE

Le Indicazioni Geografiche si dividono in Denominazioni di Origine e Indicazioni di Provenienza. Denominazioni di Origine L’articolo 201 definisce in maniera esaustiva e ripetitiva la Denominazione di Origine nei seguenti termini: “Denominazione di Origine è un’indicazione geografica costituita dalla denominazione di un paese, di una regione o di un determinato luogo, o costituita da una denominazione che senza essere quella di un paese, una regione o un determinato luogo, si riferisce a una zona geografica determinata, utilizzata per designare un loro prodotto originario e la cui qualità, reputazione o altre caratteristiche si devono esclusivamente o essenzialmente all’ambiente geografico nel quale si produce, incluso i fattori naturali e umani”. Non si considerano Denominazioni di Origine le definizioni che non si inquadrano nell’articolo 202 della legge, come le indicazioni generiche, quelle che sono contrarie ai buoni costumi e all’ordine pubblico o che possono indurre all’errore. La sollecitazione verrà fatta per iscritto, presso l’Ufficio Nazionale Competente, mediante la piena identificazione del sollecitante, la zona geografica delimitata, la denominazione di origine dei prodotti designati e una rassegna delle qualità e caratteristiche essenziali dei prodotti. La vigenza della dichiarazione di protezione di una denominazione di origine è condizionata alla manutenzione delle caratteristiche che l’hanno motivata e a criterio dell’Ufficio Nazionale Competente. L’ autorizzazione di uso di una Denominazione di Origine protetta avrà la durata di dieci anni, e può essere rinnovata per lo stesso periodo, secondo il procedimento utilizzato per la rinnovazione della marca stabilito dalla presente Decisione. Solo i produttori, i fabbricanti e gli artigiani autorizzati, muniti del registro, potranno allegare ai prodotti l’espressione “Denominazione di Origine”. I Paesi Membri proibiranno l’utilizzazione della Denominazione di Origine che identifica vini o bevande alcoliche per i prodotti dello stesso genere, non originari del luogo designato, ma che utilizzano in modo indebito la denominazione di origine altrui. Ne sarà pure proibita l’utilizzazione quando viene applicata a prodotti che indicano la sua vera origine, ma utilizzano l’indicazione geografica accompagnata dalle seguenti espressioni: classe, tipo, stile ed altre. Non sarà proibita l’utilizzazione della denominazione di origine in bevande alcoliche da parte di un cittadino di un Paese Membro che l’ha utilizzata in buona fede, in modo continuo e per un periodo di dieci anni, prima del 15 aprile 1994. Indicazioni di Provenienza Per Indicazione di Provenienza si intende un nome, un’espressione, un’immagine o un segno che designa o evoca un paese, una regione, una località o un luogo determinato. L’Indicazione di Provenienza che induce il pubblico all’inganno o alla confusione sarà proibita sul commercio, sui prodotti o sui servizi.

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Ogni persona potrà indicare, nei prodotti che commercializza, il suo nome e il suo domicilio ed il luogo di fabbricazione, purché l’indicazione sia vera, precisa e con caratteri perfettamente risaltabili.

SEGNI DISTINTIVI NOTORIAMENTE CONOSCIUTI

Per determinare la Notorietà di un Segno Distintivo, saranno considerati, tra le altre cose: - il grado di conoscenza e il risalto nei Paesi Membri; - la durata e l’estensione geografica dentro o fuori di un Paese Membro; - il valore contabile del segno come attivo impresariale; - il volume delle domande per franchising o licenze; - gli aspetti del commercio internazionale. Il Segno Distintivo Notoriamente Conosciuto è quello riconosciuto in tale modo da parte di un Paese Membro, nel settore pertinente, qualunque sia la forma e il mezzo con il quale è diventato noto. Sarà considerato uso non autorizzato: la riproduzione, l’imitazione, la traduzione che possa creare confusione con stabilimenti, prodotti o servizi simili. Compete al titolare di un Segno Distintivo Notoriamente Conosciuto il proporre un’azione contro terzi, presso l’autorità nazionale competente. Questa azione prescrive entro cinque anni, contati a partire dal momento in cui il titolare è venuto a conoscenza del fatto. L’azione sarà imprescrittibile se è provato l’uso del segno con malafede.

1.42 - CONSIDERAZIONI GENERALI SUI SEGNI

Quando il registro della marca è ottenuto e causa danno a terzi, con lo stesso diritto la persona danneggiata può rivendicare, presso l’autorità nazionale competente, il riconoscimento come co-titolare del diritto. Se la legislazione interna del Paese Membro lo permette, assieme all’azione di rivendicazione potrà essere richiesta un’azione di perdite e danni. Questa azione prescrive entro quattro anni contati a partire dalla presa di coscienza dell’uso da parte di terzi. E sarà imprescrittibile nel caso di malafede. Trattandosi di prodotti che ostentano un marchio falso, la rimozione della marca dovrà essere unita alle azioni destinate ad impedire la circolazione di questi prodotti sul commercio. Chi promuove un’azione per infrazione dei diritti può sollecitare, all’Autorità Nazionale competente, che ordini misure cautelari immediate allo scopo di preservare le prove, di evitare conseguenze, e di assicurare l’effettività dell’azione e il risarcimento dei danni. Le misure cautelari potranno essere sollecitate prima dell’inizio dell’azione, quando un’azione è in corso o dopo il suo inizio.

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I Paesi Membri potranno firmare degli accordi di cooperazione in materia di proprietà industriale che non compromettono la presente Decisione, come il Trattato di Cooperazione in Materia di Brevetti. Misure di Frontiera e Azioni di Concorrenza Sleale Il titolare di una marca registrata che ha motivi fondati per supporre che è in andamento un’operazione di importazione o esportazione di prodotti che ledono il suo registro, potrà sollecitare all’autorità nazionale competente la sospensione di questa operazione doganiera. Colui che ha un legittimo interesse, potrà sollecitare all’autorità nazionale competente che si pronunci sulla liceità di qualche atto o pratica commerciale. Quest’azione prescrive entro due anni contati dal momento in cui si è commesso l’ultimo atto sleale. Se la legislazione interna del Paese Membro lo permette, l’autorità nazionale competente potrà iniciare, d’ufficio, le azioni per concorrenza sleale.

1.43 - CILE

1.44 - ANALISI GIURIDICA DELLA PROPRIETÀ INDUSTRIAL E IN CILE

(Decreto con forza di Legge 3 del 09/03/2006, istitutivo della Legge 19.039, Legge della Proprietà Industriale)

In materia di Proprietà Industriale, il Cile dispone di un Tribunale Speciale creato dalla Legge 19.039, le cui disposizioni si trovano nell’articolo 17 bis C.. Questo Tribunale funziona come istanza giurisdizionale di secondo grado, incaricata di riconoscere i ricorsi di appello interposti contro le “risoluzioni definitive o interlocutrici” proferite dal Direttore dell’Istituto di Proprietà Industriale, come organo giurisdizionale di primo grado. La Legge di Proprietà Industriale è la Legge n. 19.039, nell’ultima versione del 26 gennaio 2007. Questa legge estende la sua protezione alle marche commerciali, ai brevetti d’invenzione, ai modelli di utilità, agli abbozzi e ai disegni industriali, agli schemi di tracciati o topografie di circuiti integrati, alle indicazioni geografiche, alle denominazioni di origine e ai titoli di protezione che saranno creati. Qualunque persona, fisica o giuridica, nazionale o straniera, avrà i diritti sulla sua creazione intellettuale protetti costituzionalmente, purché ottenga il titolo di protezione secondo la legge. Le persone residenti all’estero dovranno designare un rappresentante in Cile. I diritti di proprietà industriale concessi dal Dipartimento di Proprietà Industriale entrano in vigore a partire dal registro. Le opposizioni a questi diritti dovranno essere interposte entro 30 o 45 giorni (dipendendo dal diritto protetto), contati a partire dalla pubblicazione. I giudizi di opposizione, quelli di nullità di registro, di trasferimento, di scadenza, di validità e i diritti di proprietà in generale, si sottomettono al parere del Capo del Dipartimento, regolandosi alle formalità della legge.

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I diritti della Proprietà Industriale si trasmettono per causa di morte e possono essere oggetto di ogni atto giuridico, purché realizzati con uno strumento privato, registrato da un Notaio e verbalizzato sul registro del titolo. Nota : Le Marche Commerciali sono indivisibili e non possono essere trasmesse parzialmente o separatamente dagli elementi del segno distintivo protetto da un titolo. Il registro delle Marche Commerciali, delle Indicazioni Geografiche e delle Denominazioni di Origine, è soggetto al pagamento di un diritto equivalente a tre unità tributarie mensili. La concessione di brevetto agli Schemi di Tracciati o Topografie di Circuiti Integrati è soggetta al pagamento di un diritto equivalente a due unità tributarie mensili, per il periodo di cinque anni.

1.45 - BREVETTI

Titolarità Qualsiasi persona naturale o giuridica, nazionale o straniera, potrà godere dei diritti di proprietà industriale che la Costituzione del Cile garantisce, per cui gli stranieri devono avere un procuratore o un rappresentante in Cile. Requisiti di brevettabilità Per invenzione si intende ogni soluzione di un problema tecnico che dà origine a un’occupazione industriale. L’invenzione potrà essere un prodotto o un procedimento, o essere in relazione con entrambi. Per brevetto si intende il diritto esclusivo che lo Stato concede per la protezione di un’invenzione. Si considera una nuova invenzione quando essa non è compresa nello stato della tecnica. Lo stato della tecnica è tutto ciò che è stato divulgato, o è accessibile al pubblico, in qualsiasi parte del mondo, mediante pubblicazione in forma tangibile, vendita o commercializzazione, uso o qualsiasi altro mezzo, prima della data di deposito della richiesta di brevetto in Cile, o della priorità rivendicata. È considerato anche stato della tecnica il contenuto delle richieste di brevetti o modelli di utilità nazionali, così come sono stati depositati originalmente, la cui data di deposito è anteriore alla data del deposito dell’invenzione richiesta. Non si considerano, agli effetti di determinare la novità dell’invenzione, né il livello inventivo, né le divulgazioni effettuate entro i dodici mesi precedenti il deposito della richiesta di brevetto, se la divulgazione pubblica: a) è stata fatta, autorizzata, o deriva dal depositante della patente; b) è stata fatta per motivo di abusi e pratiche sleali. Nel caso in cui un brevetto è stato depositato previamente all’estero, il depositante avrà un periodo di un anno dalla data del deposito nel paese di origine, per depositare lo stesso brevetto in Cile. Si considera che un’invenzione ha un livello inventivo se, da parte di una persona normalmente perita nella materia tecnica corrispondente, essa non risulta ovvia, né derivata in modo evidente dallo stato della tecnica.

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Si considera che un’invenzione è suscettibile di applicazione industriale quando il suo oggetto può, a principio, essere prodotto o utilizzato da qualsiasi tipo di industria; a questi effetti, l’espressione “industria” si comprende nella sua accezione più ampia, includendo attività come la manifattura, l’attività mineraria, l’agricoltura, l’avicoltura e la pesca. Non si considera invenzione: a) le scoperte, le teorie scientifiche e i metodi matematici; b) le piante e gli animali, eccetto i microrganismi che realizzano le condizioni di brevettabilità. Le varietà vegetali avranno protezione secondo ciò che è disposto nella Legge 19.342, sui diritti dell’Ottenimento di Nuove Variazioni Vegetali. Nemmeno sono brevettabili i procedimenti essenzialmente biologici per la produzione di piante o animali, tranne i procedimenti microbiologici. Per questi effetti, un procedimento essenzialmente biologico è quello che consiste integralmente in fenomeni naturali, come quelli di incrocio e di selezione; c) i sistemi, i metodi, i principi o i piani economici, finanziari, commerciali, di affari, o di semplice verifica e fiscalizzazione, quelli relativi alle attività puramente mentali o intellettuali, e la materia del gioco; d) i metodi di trattamento chirurgico o terapeutici del corpo umano o animale, così come i metodi di diagnosi applicati al corpo umano o animale, eccetto i prodotti destinati a mettere in pratica uno di questi metodi; e) il nuovo uso, l’alterazione della forma, l’alterazione delle dimensioni, l’alterazione di proporzioni o il cambiamento di materiali, di articoli, oggetti o elementi conosciuti e usati con determinati fini. Senza danno della precedente, può essere considerata un’invenzione suscettibile di protezione, il nuovo uso di articoli, oggetti o elementi conosciuti, purché questo nuovo uso risolva un problema tecnico senza soluzione previa equivalente, sia d’accordo con i requisiti di brevettabilità, e richieda un’alterazione nelle dimensioni, nelle proporzioni o nei materiali dell’articolo, dell’oggetto o dell’elemento conosciuto, per ottenere la soluzione citata del problema tecnico riferito. Il nuovo uso rivendicato dovrà essere provato mediante un’evidenza sperimentale nel deposito della richiesta di brevetto; f) parte degli esseri vivi così come si incontrano in natura, i processi biologici naturali, il materiale biologico esistente in natura, o quello che può essere isolato, incluso il genoma e il germoplasma. Tuttavia, saranno suscettibili di protezione i procedimenti che utilizzano uno o più materiali biologici, e i prodotti ottenuti direttamente da essi, purché soddisfino i requisiti di brevettabilità, che il materiale biologico sia adeguatamente descritto, e che l’applicazione industriale dello stesso figuri esplicitamente nella richiesta di brevetto. Non sono brevettabili: le invenzioni il cui sfruttamento commerciale deve essere necessariamente impedito per proteggere l’ordine pubblico, la sicurezza dello Stato, la morale e i buoni costumi, la salute o la vita delle persone, degli animali e per preservare l’ambiente, purché questa esclusione sia fatta solo con l’esistenza di una disposizione legale o amministrativa che proibisce o che regola lo sfruttamento riferito.

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Procedimento La richiesta di brevetto deve essere accompagnata dai seguenti documenti: a) un riassunto dell’invenzione; b) una relazione descrittiva; c) un quadro di rivendicazioni; d) i disegni dell’invenzione, quando necessario. Lo scopo del riassunto è tecnico e non potrà essere considerato per nessun altro scopo. Le rivendicazioni definiscono l’oggetto per il quale si rivendica la protezione. Devono essere chiare e concise, ed essere basate sulla relazione descrittiva. La relazione descrittiva dovrà essere chiara e completa, in modo tale da permettere, ad un esperto a un perito in materia, la riproduzione dell’invenzione senza necessità di altri precedenti. Dopo che il brevetto è depositato, viene sottomesso a un esame formale preliminare, destinato a verificare la documentazione allegata alla richiesta. Se nell’esame preliminare verrà trovato qualche errore o omissione, il depositante verrà comunicato affinché si realizzino le correzioni o i chiarimenti necessari, entro sessanta giorni, senza che il depositante perda la sua data di priorità. Se gli errori o le omissioni non saranno risolti entro il periodo legale, il deposito della richiesta di brevetto verrà considerato come non depositato. I depositanti di brevetti che sono stati fatti prima all’estero, dovranno presentare il risultato della ricerca e dell’esame eseguito dall’ufficio straniero. Concessione I brevetti saranno concessi per un periodo di vent’anni, contati a partire dal deposito della richiesta del brevetto. Il titolare di un brevetto godrà di esclusività per produrre, vendere o commercializzare, in qualsiasi forma, il prodotto o l’oggetto dell’invenzione e, in generale, per realizzare qualsiasi altro tipo di sfruttamento commerciale dello stesso. Nei brevetti di processo, la protezione comprende i prodotti ottenuti dal riferito processo. La copertura della protezione concessa dal brevetto sarà determinata dal contenuto delle rivendicazioni. Il brevetto di invenzione non conferisce al titolare il diritto di impedire che terzi commercializzino il prodotto oggetto del brevetto, che è stato comprato legittimamente, dopo che il prodotto è stato introdotto legalmente sul commercio di un paese da parte del titolare del diritto o da un terzo, con il suo consentimento. Il brevetto di invenzione non conferisce al suo titolare il diritto di impedire che terzi importino, esportino, fabbrichino la materia protetta da un brevetto allo scopo di ottenere un’autorizzazione sanitaria di un prodotto farmaceutico

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Nullità Un brevetto sarà dichiarato nullo per i seguenti motivi: a) quando chi l’ha ottenuto non è il suo inventore o cedente; b) quando la concessione del brevetto è basata su informazioni tecniche sbagliate o evidentemente incomplete; c) quanto il registro del brevetto è stato concesso in contravvenzione alle norme sulla brevettabilità e ai suoi requisiti, secondo ciò che è disposto nella legge. L’azione di nullità del brevetto di invenzione prescriverà in cinque anni, contati dalla concessione. Licenze Il titolare di un brevetto dovrà pronunciarsi a rispetto di una richiesta di licenza non volontaria nei seguenti casi: 1) quando il titolare del brevetto è incorso in condotte o in pratiche dichiarate contrarie alla libera concorrenza, in relazione diretta con l’utilizzazione o lo sfruttamento del brevetto di cui si tratta, secondo decisione sicura o esecutrice del Tribunale di Difesa della Libera Concorrenza; 2) Quando, per ragioni di salute pubblica, di sicurezza nazionale, di uso pubblico non commerciale, di emergenza nazionale o altre di estrema urgenza, dichiarate dall’autorità competente, si giustifica la concessione delle riferite licenze. 3) Quando la licenza non volontaria ha come oggetto lo sfruttamento di un brevetto posteriore che non può essere sfruttato senza infrangere un brevetto anteriore. La concessione di licenze non volontarie per brevetti dipendenti è sottomessa alle seguenti norme: a) l’invenzione rivendicata sul brevetto posteriore deve comprendere un avanzo tecnico di significato economico considerevole rispetto all’invenzione rivendicata nel primo brevetto; b) la licenza non volontaria per sfruttare il brevetto anteriore, potrà essere trasferita solo con il brevetto posteriore; c) il titolare del brevetto anteriore potrà, nelle stesse circostanze, ottenere una licenza non volontaria in condizioni ragionevoli per sfruttare l’oggetto dell’invenzione rivendicata nel brevetto posteriore. Chi fa richiesta di una licenza non volontaria dovrà provare che ha chiesto anteriormente, al titolare del brevetto, una licenza contrattuale in condizioni e in un periodo ragionevoli. Disposizioni generali Entro sei mesi, contati a partire dalla concessione del brevetto, il titolare potrà richiedere un’estensione del suo periodo di validità, purché sia avvenuto un ritardo amministrativo ingiustificato, per la concessione del brevetto, e che il periodo per la concessione sia stato maggiore di cinque anni, contati dalla data di deposito del brevetto, o tre anni contati dalla richiesta di esame tecnico, o che sia superiore. La protezione supplementare verrà

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concessa in solo un periodo di ritardo amministrativo. Non si considera un ritardo amministrativo che giustifica l’estensione del periodo di validità del brevetto, se il ritardo è avvenuto nei seguenti casi: a) opposizione, qualsiasi ricorso, o azione di ordine giudiziale; b) attesa di informazioni o investigazioni di organismi o agenzie nazionali e internazionali, richieste per l’iter di registro del brevetto; c) azioni od omissioni del depositante.

1.46 - MODELLI DI UTILITÀ

Si considerano modelli di utilità gli strumenti, gli apparecchi, le ferramenta, i dispositivi, gli oggetti o parte degli stessi, in cui la forma è rivendicabile, sia nel loro aspetto esterno, sia nel loro funzionamento, purché questa produca un’utilità che apporti alla funzione a cui siano destinati, un beneficio, un vantaggio o un effetto tecnico che prima non aveva. Le disposizioni relative ai brevetti di invenzione sono applicabili ai brevetti di modelli di utilità, in ciò che corrispondono.

Requisiti di brevettabilità Un modello di utilità viene considerato brevettabile quando è nuovo e suscettibile di applicazione industriale. Non è considerata modello di utilità la richiesta di brevetto che presenta solo differenze minori o secondarie, che non apportano nessuna caratteristica utilitaria degna di discernimento rispetto alle invenzioni o ai modelli di utilità anteriori. La richiesta di brevetto del modello di utilità potrà riferirsi solo a un singolo oggetto, senza il pericolo di essere rivendicati vari oggetti nella stessa richiesta. La richiesta del brevetto di modello deve essere accompagnata dai seguenti documenti: a) un riassunto del modello di utilità; b) una relazione descrittiva del modello di utilità; c) un quadro di rivendicazioni; d) i disegni del modello di utilità. Dopo che è depositata la richiesta di brevetto del modello di utilità, si realizza un esame preliminare nel quale si verifica la documentazione presentata.

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Concessione I brevetti del modello di utilità sono concessi per un periodo rinnovabile di dieci anni, contati a partire dalla data di deposito della richiesta di registro.

1.47 - DISEGNI E MODELLI INDUSTRIALI

Con la denominazione “modello industriale” si intende ogni forma tridimensionale, associata o no a dei colori, e qualsiasi articolo industriale o artigianale che serve da modello per la fabbricazione di altre unità, e che si distingue dai suoi simili, sia per la forma, la configurazione geometrica, l’ornamento, o la combinazione di entrambi, purché queste caratteristiche le diano un’apparenza speciale, percepibile con la vista, in modo tale da risultare una nuova fisionomia. Con la denominazione “disegno industriale” si intende ogni disposizione, insieme o combinazione di figure, linee o colori che si sviluppano su un piano per la sua incorporazione a un prodotto industriale allo scopo di ornamento, e che dà a questo prodotto una nuova apparenza.

Requisiti I disegni e i modelli industriali sono considerati nuovi nella misura in cui differiscono in modo significativo dai disegni o dai modelli industriali conosciuti, o da combinazioni di caratteristiche di modelli o disegni industriali noti. Non possono essere registrati come modelli o disegni industriali quelli la cui apparenza è dettata solamente da considerazioni di ordine tecnico o funzionale, senza essere addizionata nessuna novità da parte del disegnatore. Non sono neppure registrabili come modello industriale gli indumenti di qualsiasi natura e quelli che consistono in una forma la cui riproduzione esatta serve a permettere che il prodotto che incorpora il modello venga montato meccanicamente, o connesso a un altro prodotto del quale fa parte. Questa proibizione non è applicabile nei casi in cui il modello derivi da una forma destinata a permettere il montaggio o la connessione multipla dei prodotti, o la sua connessione dentro un sistema modulare. Le disposizioni relative ai brevetti di invenzione sono applicabili ai disegni e ai modelli industriali in ciò che corrisponde loro. Procedimento La domanda di registro del disegno o del modello industriale deve essere accompagnata dai seguenti documenti: a) richiesta di registro; b) relazione descrittiva; c) disegni; d) prototipo o plastico, quando sia necessario.

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Dopo che la richiesta di registro del disegno o del modello industriale è depositata, viene realizzato un esame preliminare, nel quale si verifica la documentazione presentata. Concessione Il registro del modello o del disegno industriale è concesso per un periodo non prorogabile di 10 anni, contati a partire dalla data del deposito.

1.48 - SEGNO DISTINTIVO-MARCHIO Ogni sollecitazione per la registrazione di marchi commerciali dovrà contenere: - il nome completo, nome della ditta e domicilio dell’interessato; - la specificazione chiara del marchio. Per i marchi costituiti da espressioni in idioma straniero, si richiede la traduzione in spagnolo. - la relazione dei prodotti/servizi che portano la marca e la classe. Nel caso di stabilimenti commerciali, devono essere specificati i prodotti, la classe e le regioni per le quali si sollecita il registro. Marchi Commerciali Si considera marchio commerciale il segno suscettibile di rappresentazione grafica capace di distinguere sul mercato i prodotti, i servizi o gli stabilimenti industriali o commerciali. Questi segni possono essere tradotti in parole, nomi di persone, lettere, numeri, elementi figurativi come immagini, grafici, simboli, combinazioni di colori, suoni, come pure combinazioni di altri segni. Quando i segni non presentano un carattere distintivo intrinseco, saranno registrati solo se acquisiscono questo carattere attraverso l’uso sul mercato nazionale. Potranno essere registrate le frasi di propaganda o di pubblicità purché siano legate a una marca registrata del prodotto, del servizio o dello stabilimento commerciale o industriale. La mancanza di pagamento per il rinnovo del registro ha come conseguenza la nullità e la caducità della marca e delle frasi di pubblicità soggette al registro. In questo caso, il Dipartimento cancellerà d’ufficio i registri delle frasi di pubblicità legati alla marca, e la cancellazione sarà verbalizzata sul registro corrispondente. Le frasi di pubblicità possono essere cedute o trasferite solo assieme al registro principale al quale sono legate. La registrazione dei marchi che contengono segni, figure, cifre, colori, vocaboli, suffissi, prefissi, radici o segmenti di uso comune o che possono avere un carattere generico, indicativo o descrittivo, offrirà la protezione all’insieme e non agli elementi in modo isolato. Il marchio conferisce al suo titolare il diritto esclusivo e escludente di utilizzazione economica, secondo i diritti garantiti dalla legge.

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L’articolo 20 cita tutti gli elementi che non possono essere registrati come Marca e, tra gli altri, mette in risalto: “Non possono essere registrati i marchi uguali, o che graficamente o foneticamente si assomiglino, in modo da confondersi con altre registrate all’estero per distinguere gli stessi prodotti, servizi, stabilimenti commerciali o industriali, purché godano di fama e notorietà nel settore pertinente al pubblico che abitualmente consuma questi prodotti, chiede questi servizi o frequenta questi stabilimenti commerciali o industriali, nel paese d’origine del registro. Annullata o rifiutata la registrazione per questa causa, il titolare del marchio noto registrato all’estero, entro 90 giorni, dovrà sollecitare l’iscrizione della marca. Se non procederà in questo modo, nel periodo di 90 giorni dopo la fine del periodo per il titolare del diritto della marca registrata all’estero, la marca potrà essere sollecitata da qualsiasi persona, godendo del diritto di priorità colui al quale è stata rifiutata la richiesta o è stato annullato il registro. Le marche registrate in Cile, che godono di fama e notorietà, potranno impedire il registro di altri segni identici o simili che sollecitano il registro per distinguere prodotti, servizi, stabilimenti commerciali o industriali diversi e senza relazione con il marchio noto. Ma, anche in questo caso, persiste l’impedimento se esisterà una connessione ai prodotti, ai servizi o agli stabilimenti commerciali o industriali che possono ledere gli interessi del titolare del marchio noto registrato. Il detentore del marchio registrato in un paese straniero avrà diritto di priorità in Cile se ne solleciterà la registrazione entro sei mesi contati dalla registrazione originale. La registrazione di un marchio avrà la durata di dieci anni a partire dall’iscrizione sul registro. Questo periodo potrà essere rinnovato per lo stesso periodo”. Ogni marchio registrato usato sul commercio dovrà mettere in risalto le parole “Marchio Registrato” o le iniziali “M.R.” o la lettera ® dentro a un cerchio. L’omissione di questo requisito non compromette la validità del marchio registrato, ma rende impossibile l’esecuzione delle azioni penali previste dalla legge. L’azione di nullità del registro di una marca prescriverà nel periodo di cinque anni, contati dalla registrazione. Questa azione è imprescrittibile quando il registro è stato ottenuto in malafede.

1.49 - DEGLI SCHEMI DI TRACCIATI E TOPOGRAFIA DEI C IRCUITI INTEGRATI

Si considera Circuito Integrato un prodotto nella sua forma finale o intermedia destinato a realizzare una funziona elettronica in cui, tra gli elementi che lo compongono, per lo meno uno è attivo, e dove una o tutte le interconnessioni formano la parte integrante del corpo o della superficie di un pezzo di materiale. Si considera Schema di Tracciato o Topografia dei Circuiti Integrati la disposizione tridimensionale dei suoi elementi, espressa in qualsiasi forma e disegnata per la sua fabbricazione. Gli Schemi di Tracciati o Topografia di Circuiti Integrati saranno protetti da questa legge nella misura della loro originalità. E saranno originali quelli che risultano dallo sforzo intellettuale del loro creatore e non sono di conoscenza ordinaria tra i creatori di Schemi di Tracciati o Topografia di Circuiti Integrati.

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Il creatore di uno Schema di Tracciato o Topografia di Circuito Integrato godrà di esclusività per produrre, vendere o commercializzare l’oggetto di protezione secondo il diritto che la legge gli conferisce. La riproduzione, la copia, la commercializzazione illegale e tutte le controversie in materia di circuiti verranno considerate dal Tribunale Competente che, conosciute le infrazioni, risolverà le controversie seguendo le norme del Codice di Processo Civile. Gli Schemi di Tracciato o Topografie di Circuiti Integrati verranno registrati nel Dipartimento di Proprietà Industriale e godranno di una protezione – non rinnovabile – di dieci anni, contati dalla sollecitazione del registro o dal primo sfruttamento commerciale, in qualsiasi parte del mondo. Nota : le disposizioni dei Titoli III e IV relative a Brevetti di Invenzione saranno applicabili, quando necessario, agli schemi di tracciati o topografie di circuiti integrati senza danno delle disposizioni speciali contenute nel presente titolo. Ogni schema di tracciato o topografia di circuito integrato, dovrà avere in forma chiara e visibile una lettera “T” maiuscola dentro a un cerchio.

1.50 - INDICAZIONI GEOGRAFICHE E DENOMINAZIONI DI O RIGINE

Godono della Protezione della presente legge le “Indicazioni Geografiche” che sono quelle che identificano il prodotto come originario del paese, della regione o della località del territorio nazionale, e la cui reputazione, qualità o caratteristica dello stesso sia legata fondamentalmente alla sua origine geografica. Si considera “Denominazione di Origine” la denominazione che identifica un prodotto come originario di un paese, di una regione o di una località del territorio nazionale, e quando la qualità, la reputazione o un’altra caratteristica dello stesso, sia attribuibile fondamentalmente alla sua origine geografica, legata oltretutto a fattori umani e naturali che incidono sulla caratterizzazione del prodotto. Nota : si applicano le regole citate senza danno delle disposizioni che regolano le denominazioni di origine del “PISCO, PAJARETE e VINO ASOLEADO” e quelle che si riferiscono alla zona dei vigneti, prevalendo in relazione a questi la norme specifiche contenute nella Legge n. 18.455. La risoluzione che concede il registro di un’indicazione geografica o denominazione di origine avrà una durata indefinita e dovrà indicare: - l’indicazione geografica o denominazione di origine riconosciuta; - la zona geografica delimitata di produzione o fabbricazione, i cui fabbricanti hanno diritto di usare le indicazioni e denominazioni; - i prodotti nei quali sarà applicata la denominazione di origine; - la qualifica conforme il merito dei precedenti. Tutti i produttori, fabbricanti o artigiani che svolgono la loro attività dentro la zona geografica delimitata avranno diritto di usare l’indicazione geografica o denominazione di origine, purché soddisfino le disposizioni

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che regolano l’uso delle stesse. E solo questi potranno utilizzare sul prodotto l’espressione “Indicazione Geografica” (I.G.), o “Denominazione di Origine” (D.O.). Osservazione Finale: le azioni Civili relative al diritto di usare un’indicazione geografica o denominazione di origine registrata, o quelle destinate ad impedire l’uso illegale delle stesse, saranno interposte presso i Tribunali Ordinari di Giustizia e secondo le norme fissate nel Titolo X della Legge. Le stesse azioni civili saranno applicabili in relazione alle bevande etiliche che utilizzano indebitamente le indicazioni geografiche o denominazioni di origine, anche quando sono tradotte o accompagnate da termini come “classe”, “tipo”, “stile” o altre simili.

1.51 – VENEZUELA

1.52 - LA PROPRIETÀ INDUSTRIALE IN VENEZUELA

Legge n. 25.227 del 10/12/1956 Considerazioni iniziali Con l’uscita del paese dalla Comunità Andina delle Nazioni (CAN), nel 2006, e la revoca della norma sulla proprietà intellettuale della CAN – la Decisione 486 –, che rispondeva ai requisiti del TRIPs ed era una norma diretta, é passata a valere per il Venezuela, la legge anteriore, che non era applicata ma che non è mai stata revocata. Pertanto, la Decisione 486, ha smesso di valere in Venezuela ed è entrata in vigore la legge precedente (del 1956) che non rispetta le esigenze del TRIPs e, soprattutto, non permette brevetti di medicine, di bevande, alimenti e prodotti agrochimici. Il Servizio Autonomo di Proprietà Intellettuale (SAPI), organo venezuelano che si occupa della proprietà industriale e del diritto d’autore, ha informato che applicherà integralmente la legge del 1956. Comincia a valere una specie di licenza obbligatoria dei brevetti, dato che la legge del 1956 stabilisce la possibilità di espropriazione di brevetti, nel caso in cui il governo intende che sono di interesse pubblico. La protezione alle marche rimane ristretta e non ricevono più protezione legale le marche tridimensionali, il corrispondente al disegno industriale, le marche note e le indicazioni geografiche. E non c’è previsione specifica della protezione di marche di servizi.

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1.53 - BREVETTI

I brevetti di invenzione, modello di utilità o disegno industriale sono emessi per cinque o dieci anni, secondo la volontà del depositante. Le invenzioni, i modelli di utilità, i modelli e i disegni industriali brevettati all’estero, potranno essere brevettati anche in Venezuela. Mediante la soddisfazione delle formalità e dei requisiti legali, i brevetti saranno concessi per il periodo che la legge venezuelana permette, o per il periodo che manca per essere estinta all’estero, se questo è minore. Possono essere oggetto di Brevetto: a) ogni prodotto nuovo, definito e utile; b) ogni nuova macchina o ferramenta, e tutti i nuovi strumenti o apparecchi di uso industriale o di applicazione medicinale, tecnica o scientifica; c) le parti o gli elementi di macchine, meccanismi, apparecchi, accessori, mediante i quali si riesce ad avere una maggior economia o perfezione nei prodotti o risultati; d) i nuovi procedimenti per la preparazione di materiali od oggetti di uso industriale o commerciale; e) i nuovi procedimenti per la preparazione di prodotti chimici e i nuovi metodi della loro elaborazione, estrazione e separazione, e i nuovi metodi di elaborazione, estrazione e separazione di sostanze naturali; f) le riforme, i miglioramenti o le modificazioni introdotte nelle cose già conosciute; g) ogni nuovo modello o disegno di uso industriale; h) qualsiasi altra invenzione o scoperta atta ad avere un’applicazione industriale; i) l’invenzione, il modello di utilità, i modelli e i disegni industriali che, essendo stati brevettati all’estero, non sono stati divulgati, brevettati né messi in atto in Venezuela. La lista di oggetti che possono essere brevettati è meramente esemplificativa, e non restrittiva. Non sono brevettabili: a) le bevande e i prodotti alimentari, sia per uso umano che animale; le medicine di ogni specie; le preparazioni farmaceutiche medicinali e le preparazioni, reazioni o combinazioni chimiche; b) i sistemi, le combinazioni o i progetti finanziari, commerciali, pubblicitari, i semplici controlli o la fiscalizzazione; c) il semplice uso o lo sfruttamento di sostanze o forze naturali, anche se scoperte recentemente; d) il nuovo uso di articoli, oggetti, sostanze ed elementi che sono già noti o utilizzati per determinati scopi, e i cambiamenti semplici o le variazioni di forma, dimensione o materiale che sono formati;

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e) le modalità di lavoro o i segreti industriali; f) le invenzioni semplicemente teoriche o speculative, nelle quali non si è riuscito ad indicare o a dimostrare la loro praticità e applicazione industriale ben definite; g) le invenzioni contrarie alle leggi nazionali, alla salubrità, all’ordine pubblico, alla morale e ai buoni costumi, e alla sicurezza dello Stato; h) la giustapposizione di elementi già brevettati, o che sono di dominio pubblico, tranne quelli che sono uniti in tal modo che non possono funzionare indipendentemente, perdendo la loro funzione caratteristica; i) le invenzioni che sono state conosciute nel paese, per essere state pubblicate o divulgate in opere stampate, o in qualsiasi altro modo, e quelle che sono di dominio pubblico a causa del loro sfruttamento, vendita o pubblicità dentro o fuori del paese, con anteriorità rispetto al deposito del brevetto. Lo Stato potrà espropriare un brevetto considerato di interesse pubblico. I brevetti non hanno più effetto: a) quando, per decisione dei tribunali competenti, vengono annullati per essere stati emessi a danno del miglior diritto di terzi; b) quando sono annullati in conformità alla legge venezuelana; c) quando il titolare del brevetto ha lasciato passare due anni dalla data di concessione del brevetto, senza esplorarne l’oggetto in Venezuela, debitamente comprovato presso l’Ufficio di Registro della Proprietà Industriale; d) per mancanza di pagamento di qualche annualità; e) per la fine del periodo di vigenza; f) per rinuncia espressa dell’inventore. La decisione che fa diventare un brevetto senza effetto, sarà divulgata sul Bollettino della Proprietà Industriale, in cui verrà indicata la causa per la quale il brevetto è stato considerato senza effetto. Il brevetto che resterà senza effetto a causa della mancanza di pagamento dell’annualità, potrà essere riabilitato una sola volta, se il titolare richiederà presso l’Ufficio di Registro della Proprietà Industriale, nei due mesi successivi alla scadenza del periodo di annualità, il pagamento in ritardo dell’annualità non pagata, che sarà riscossa in doppio. La riabilitazione del brevetto verrà pubblicata sul Bollettino della Proprietà Industriale. Nel caso in cui la riabilitazione non avvenga, l’oggetto del brevetto passerà a dominio pubblico. Procedimento Possono essere titolari della richiesta di brevetto gli inventori o gli scopritori degli oggetti da essere brevettati e coloro che introducono miglioramenti nelle invenzioni.

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Requisiti: 1) presentare un deposito della richiesta di brevetto e una copia semplice dello stesso, presso l’Ufficio di Registro della Proprietà Industriale, personalmente o per mezzo di un Agente della Proprietà Industriale, in cui deve risultare: a) nome, domicilio e nazionalità dell’inventore; b) nome, domicilio del procuratore, quando c’è; c) che il depositante è realmente l’inventore o lo scopritore dell’oggetto del brevetto d’invenzione, di miglioramento o di disegno industriale; d) che l’oggetto del brevetto non è stato utilizzato in nessun caso in Venezuela; e) l’originalità del modello o del disegno; f) la classe di brevetto che si richiede, e; g) il numero, la data e l’origine del brevetto straniero o la fonte di informazione necessaria, nel caso in cui si ignorino questi dati, quando si tratta del brevetto d’introduzione. 2) Deve accompagnare il deposito della richiesta di brevetto: a) una relazione descrittiva duplicata, e in spagnolo, in cui deve essere descritto con la maggior chiarezza l’oggetto del quale si richiede il brevetto, con la specificazione completa e esatta dell’operazione o del metodo di costruzione o combinazione della corrispondente macchina, manifattura, composizione di materia, procedimento, miglioramento, modello o disegno industriale; b) i disegni e i campioni dell’oggetto del brevetto, a meno che la natura dell’invenzione non lo permetta; c) un cliché del modello o del disegno industriale, le cui dimensioni non siano superiori a 8x10 cm.; d) la copia certificata, legalizzata e tradotta in spagnolo delle lettere brevetti (letters patent) del paese d’origine, nel caso del deposito di un brevetto di invenzione, scoperta, miglioramento, modello o disegno industriale; e) la ricevuta del pagamento delle tasse ufficiali; f) la procura, nel caso in cui il deposito del brevetto sia stato fatto per intermezzo di un procuratore, o indicare la data di presentazione e il numero corrispondente sul quaderno di Procure, se anteriormente è stato depositato un altro caso per mezzo dello stesso procuratore. Se la richiesta di brevetto è d’accordo con la legge, verrà pubblicata su periodici di diffusione quotidiana della Capitale della Repubblica, tre volte durante trenta giorni e, posteriormente, sul Bollettino della Proprietà Industriale. A partire dalla data della pubblicazione sul Bollettino della Proprietà Industriale, si conterà il periodo di sessanta giorni affinché dei terzi interessati presentino un’opposizione. Se il deposito della richiesta di brevetto non sarà d’accordo con ciò che determina la legge, la richiesta verrà restituita, e il depositante avrà un periodo di trenta giorni per effettuare le correzioni corrispondenti. Questo periodo può essere prorogato fino a tre mesi, a criterio dell’esaminatore, e a richiesta previa dell’interessato, quando il carattere delle correzioni lo giustifichi. Quando l’oggetto della richiesta di brevetto non si inquadrerà in ciò che si considera brevettabile, o si troverà tra le proibizioni della legge, la richiesta di registro verrà negata, e il parere negativo sarà pubblicato con la giustificazione corrispondente.

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Nullità Il brevetto che è stato concesso a danno del diritto di terzi, potrà essere annullato mediante un processo nei Tribunali competenti, in un periodo massimo di due anni a partire dalla data di concessione del brevetto. Cessioni e alterazioni di nomi I diritti concessi al titolare del brevetto possono essere ceduti mediante annotazione presso l’Ufficio di Registro della Proprietà Industriale. Allo stesso modo, le alterazioni di nome devono essere annotate presso l’Ufficio di Registro della Proprietà Industriale.

1.54 - MODELLI E DISEGNI INDUSTRIALI

Per disegno industriale si intende ogni disposizione o unione di linee e colori, destinate a dare a un oggetto industriale una qualsiasi apparenza speciale. Per modello industriale si intende ogni forma plastica, combinata o meno con colori, e ogni oggetto o utensile industriale, commerciale o domestico che può servire di esemplare per la produzione o fabbricazione di altri, e che si diversifica dai suoi simili per la sua forma o configurazione distinta. Gli imballaggi sono compresi tra gli articoli che possono essere protetti come modelli industriali. Sia i disegni che i modelli industriali devono presentare un carattere di novità e originalità che conferiscano loro un aspetto proprio. Non si considerano disegni e modelli industriali le opere artistiche, né quelle d’abbigliamento di qualsiasi natura. La protezione concessa al titolare del disegno o del modello industriale, si riferisce all’aspetto esteriore del disegno o del modello, e non si estende al prodotto in se stesso, né all’utilità dell’oggetto fabbricato. È permesso solo il registro di modelli e disegni industriali a prodotti che sono fabbricati nel paese. Il registro del disegno o modello industriale scadrà dopo due anni, a partire dalla data di concessione, se il prodotto non è fabbricato in Venezuela o in qualsiasi modello, se il titolare lo importa dall’estero.

1.55 - DEI MARCHI COMMERCIALI

È considerato Marchio Commerciale ogni segno, figura, abbozzo, parola o combinazioni di parole, di sottotitoli o di altri segnali, rivestiti di novità e usati da una persona naturale o giuridica, per distinguere gli articoli che fabbrica, che commercializza o che indicano la sua propria impresa. È considerata Denominazione Commerciale il marchio che ha per oggetto la distinzione di un’impresa, di un affare, di uno stabilimento mercantile, industriale, agricolo o di estrazione di minerali. Il Simbolo Commerciale è il marchio formato da una parola, una frase o un sottotitolo utilizzata da un industriale, un commerciante o un agricoltore come complemento di una marca o di una denominazione commerciale.

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In modo eccezionale, potrà essere registrato come Denominazione Commerciale un nome o un segno distintivo che interessa a una persona senza finalità commerciale. Il diritto di usare esclusivamente un marchio registrato dura quindici anni, rinnovabili per lo stesso periodo purché il rinnovo sia sollecitato entro sei mesi dal termine del periodo. L’articolo 33 tratta di ciò che non può essere registrato come marchio e, tra i vari elementi, mette in risalto: - le parole, le frasi, le figure e i segni che possono indurre idee immorali o affari illeciti; - le bandiere, gli scudi e le armi della Repubblica; - i segni, gli emblemi e i distintivi della Croce Rossa o entità simili; - i nomi geografici, come indicazione di luogo di provenienza; - la forma, il colore e la combinazione di colori; - le figure geometriche, le caricature, i ritratti e gli abbozzi che tendono a mettere in ridicolo persone o istituzioni rispettabili. Il Registro verrà concesso dall’ufficio dei Registro della Proprietà Industriale. Gli atti e i documenti che autorizzano il Registro e l’esercizio delle sue attribuzioni godono di fede pubblica. Tutte le attività relative al registro delle marche e dei brevetti dovranno essere realizzate dagli stessi interessati o attraverso gli Agenti della Proprietà Industriale, debitamente autorizzati. Tutte le pubblicazioni previste nella legge dovranno essere pubblicare sul Bollettino della Proprietà Industriale che è un organo dell’Ufficio di Registro. Gli esemplari di questo Bollettino avranno forza di strumento pubblico.

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1.56 -Riferimenti Bibliografici Parte I BARBOSA, CLÁUDIO R. Propriedade Intelectual. São Paulo: Campus Elsever, 2008. FABBRI MORO, MAITÊ CECÍLIA. Marcas Tridimensionais. São Paulo: Saraiva, 2009. IDS- INSTITUTO DANNESMANN SIEMENS. Comentários à Lei de Propriedade Industrial. Rio de Janeiro: Renovar, 2005. PEREIRA DOS SANTOS, MANOEL e PINHEIRO JABUR, WILSON (Coord.). Criações Industriais, Segredos de Negócio e Concorrência Desleal. São Paulo: Saraiva, 2007. TINOCO SOARES, JOSÉ CARLOS. Lei de Patentes, Marcas e Direitos Conexos. Rev. Dos Tribunais, 1997. www.inpi.gov.br http//ip. espacenet.com www.ftaa-alca.org www.ftaa-alca.org www.sic.gov.co www.dib.unal.edu.co www.inapi.cl Biografia dell’Avv. Carlos André Barbosa Cavalcanti CARLOS ANDRÉ BARBOSA CAVALCANTI Laurea in Composizione e Direzione per l’Università Statale di San Paolo (UNESP), Laurea in Diritto per l’Università Paulista (UNIP), socio di Cavalcanti e Cavalcanti avvocati, membro dell’Associazione Paulista della Proprietà Intellettuale (ABPI), membro dell’Associazione degli Avvocati di San Paolo (AASP) e dell’Ordine degli Avvocati del Brasile (OAB). Biografia della Prof.ssa D.ra Liliana Minardi Paesani LILIANA MINARDI PAESANI PhD in Diritto Civile e Master in Diritto delle Relazioni Economiche Internazionali per la Pontificia Università Cattolica (PUC), Laurea in Diritto per l ’Università di San Paolo (USP). Professoressa Titolare di Diritto Civile alla FMU, socia e avvocato dell’ACE Internacional LTDA (Assistenza in Commercio Estero/ San Paolo).

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Il Diritto d’Autore in America del Sud

Autore Prof.a Dr.a Silmara Juny Chinellato

2.1 - Diritto d’autore

2.2 - Concetti fondamentali

Introduzione

1. Titolarità del diritto d’autore

2. Opere protette

3. Periodo di protezione

4. Registrazione

Introduzione

Il Diritto d’autore protegge le creazioni letterarie, artistiche e scientifiche, per mezzo di diritti morali e diritti patrimoniali. Quelli morali, diritti della personalità, non sono negoziabili e si riferiscono fondamentalmente alla paternità dell’opera, cioè, il diritto dell’autore-creatore di essere conosciuto come tale ed avere il suo nome legato ad essa. Ci sono altri diritti morali come quello d’integrità che garantisce la pubblicazione o la comunicazione dell’opera al pubblico, integralmente e non parzialmente, opera questa che non potrà venir modificata tranne che dallo stesso autore. Nella circolazione degli affari interessano i diritti patrimoniali per mezzo dei quali sono celebrati dei contratti per lo sfruttamento economica dell’opera. Al contrario dei diritti morali, quelli patrimoniali sono alienabili, cedibili, sono soggetti al pignoramento e prescrivono, se non sono utilizzati nel tempo fissato dalla legge di ogni paese. Per gli effetti legali, i diritti patrimoniali sono considerati beni mobili, come considera espressamente la legge brasiliana – Legge n. 9.610/98, articolo 3º. Sono passibili di alienazione, cessazione, - ragion per cui non possono essere oggetto di testamento, eredità o donazione – possono prescrivere ed essere pignorati. I diritti morali d’autore hanno la natura dei diritti della personalità, con le loro caratteristiche: inalienabilità, incedibilità, imprescrittibilità e impegnorabilità. Anche se le leggi che regolamentano il Diritto d’autore abbracciano sia la creazione dell’opera, nelle sue varie specie, sia i cosiddetti “diritti connessi”, quelli degli artisti, interpreti ed esecutori, lo scopo di questo lavoro è quello di trattare soltanto del diritto del creatore di opere letterarie, artistiche e scientifiche. Si deve notare, poi, che la maggior parte dei paesi, con pochissime eccezioni, è firmataria della Convenzione di Berna, la cui prima edizione risale al 1886, essendo amministrata dall’OMPI (Organizzazione Mondiale della Proprietà Intellettuale), che regola il diritto d’autore.

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Si prenda nota delle revisioni della Convenzione di Berna: Berlino, 13 novembre 1908, completata a Berna il 20 marzo 1914 e rivista a Roma, il 2 giugno 1928, a Bruxelles, il 26 giugno 1948, a Stoccolma il 4 luglio 1967, a Parigi, il 24 luglio 1971 e modificata il 28 settembre 1979. Il Trips (Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights), venne firmato il 15 aprile 1994, a Marrakech, ed è entrato in vigore il 1º gennaio 1995, anche se la sua vigenza nei vari paesi non è uniforme. La sigla per la lingua spagnola é AADPIC – Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio, o Accordo sugli Aspetti dei Diritti della Proprietà Intellettuali relazionati con il Commercio. Questo accordo di diritto commerciale è applicabile a situazioni internazionali, nel campo del Diritto Internazionale Pubblico. Per mezzo di esso si riconoscono dei diritti minimi nell’ambito del diritto materiale e in quello processuale, a tutti i membri dell’OMC – Organizzazione Mondiale del Commercio. Il TRIPS o AADPIC comprende espressamente il diritto d’autore e i diritti connessi (di artisti, interpreti ed esecutori), negli articoli che vanno dal 9 al 14. Il Trattato dell’OMPI (Organizzazione Mondiale della Proprietà Intellettuale), per la protezione dei Diritto d’Autore, conosciuto anche come WCT (WIPO Copyright Treaty, Ginevra, 20 dicembre 1996, entrato in vigore il 6 marzo 2002), non è ancora entrato in vigore nei vari paesi che l’hanno firmato, tra cui il Brasile. Va citata, anche, la Convenzione Interamericana sui diritti d’autore in opere letterarie, scientifiche e artistiche, firmata a Washington il 22 giugno 1946, approvata dal Brasile con il decreto n. 26.675 del 18 maggio 1949. Le Convenzioni e i Trattati Internazionali, come quella di Berna, offrono dei parametri minimi di protezione ai paesi firmatari, i quali, però, possono ampliare tali diritti. Uno degli esempi di protezione minima è il periodo di protezione dell’opera, dopo la morte dell’autore che, nella Convenzione di Berna, è di cinquant’anni (articolo 7), mentre la legge brasiliana (art. 41) e quella argentina (art. 5) proteggono l’opera per un periodo di settant’anni a partire dal primo gennaio successivo a quello della morte dell’autore. Il sistema istituito dalla Convenzione di Berna protegge sufficientemente gli autori-creatori, differenziandosi dal sistema di copyright che privilegia l’opera. Con tali considerazioni a rispetto delle caratteristiche fondamentali del Diritto d’autore, ne proponiamo questo concetto: “È il ramo del diritto privato, con autonomia scientifica, che tutela le creazioni intellettuali, dotate di una certa originalità, manifestate in un supporto tangibile o intangibile, comprese nella letteratura, nelle arti e nelle scienze, comprendendo i diritti morali, legati alla personalità dell’autore, e i diritti patrimoniali, relativi allo sfruttamento economico dell’opera.”

2.3 – Titolarità del diritto d’autore

Sono titolari del diritto d’autore le persone fisiche o naturali, il creatore dell’opera e, eccezionalmente, la persona giuridica quanto all’opera collettiva, cioè, quella creata da vari autori sotto il coordinamento di un rappresentante della persona giuridica.

Analisi dei Diritti di Proprietà Intellettuale in America del Sud 100

In relazione ai diritti patrimoniali, non c’è polemica rispetto alla titolarità data alla persona giuridica, nell’opera collettiva, ma esistono dubbi quanto alla titolarità dei diritti morali (come la paternità o la condizione d’autore) da dare alla persona giuridica. La legislazione ordinaria o infracostituzionale di ogni paese, stabilisce le ipotesi in cui la persona giuridica può essere titolare dei diritti morali dell’autore, come nel caso della legge brasiliana che regola i programmi di computer. Qualsiasi persona può essere titolare del diritto d’autore, è sufficiente comprovare, con qualsiasi mezzo probatorio, di essere stato il creatore dell’opera. I minorenni possono essere titolari del diritto d’autore, e l’esempio classico è l’opera “Il Diario” di Anna Frank. I titolari possono essere originari – i creatori dell’opera – e derivati, coloro che acquisiscono i diritti patrimoniali per mezzo di contratti, i quali diventano cessionari di diritti. Dato che i diritti d’autore patrimoniali si trasmettono con il diritto di successione, l’eredità legittima o testamentaria, gli eredi diventano titolari derivati dei diritti d’autore patrimoniali, per il tempo stabilito dalla legge di ogni paese. I vari paesi hanno un sistema di gestione collettiva dei diritti d’autore, esercitato dalle associazioni private, e a volte esiste, come in Brasile, un organo centrale di riscossione dei diritti d’autore, come l’ECAD – Ufficio Centrale di Riscossione dei Diritti d’Autore.

2.4 - Opere protette

L’elenco o la lista delle opere protette tende ad essere meramente esemplificativo, come avviene nella maggior parte dei paesi, direttrice seguita pure in America Latina. Il fatto che l’elenco sia aperto è giustificato dall’ampia possibilità dell’apparizione di nuove modalità di opere, di creazioni intellettuali e artistiche, come avviene con i graffiti, la cui creazione è relativamente recente. Le opere sono originarie – la creazione primordiale – e derivate, quelle che risultano dalla trasformazione delle opere originarie, con l’osservanza dei seguenti requisiti: avere l’autorizzazione dell’opera originaria; risultare in un’opera nuova; non causare danno all’opera originaria. La nuova opera deve avere una relativa originalità, rispettando il concetto centrale, i personaggi principali dell’opera originaria, anche se con la flessibilità per adattarsi al nuovo linguaggio dei mass-media come, per esempio, l’opera letteraria (originaria) adattata per il cinema o la televisione. Sono esempi di opere derivate, tra le altre: gli adattamenti citati, gli arrangiamenti musicali, le traduzioni. Per quanto riguarda la protezione dei programmi di computer, essa deriva o da una legge speciale, come in Brasile (Legge n. 9.609/98), o è trattata nella propria Legge del Diritto d’Autore, come in Argentina (Legge n. 11.723). Bisogna distinguere la creazione intellettuale, artistica o scientifica – il cosiddetto “corpo mistico”, la propria creazione – dal supporto fisico o materiale che la contiene, il cosiddetto “corpo meccanico”.

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Vale sottolineare che l’opera è protetta indipendentemente dal supporto materiale o fisico che la contiene, sia materiale o immateriale, applicandosi con la stessa estensione a internet, che è solo una forma di riproduzione di opere.

2.5 - Periodo di protezione

La Convenzione di Berna prevede la protezione del Diritto d’autore durante tutta la vita di questi e per cinquant’anni dopo la sua morte (articolo 7). Questo periodo è minimo (comma 6 dello stesso articolo), ed i paesi membri lo possono ampliare, il che avviene il più delle volte, come in Brasile (articolo 41) ed in Argentina (articolo 5, modificato dalla legge n. 24.870 del 16 settembre 1997), il cui periodo di protezione post mortem è di settant’anni. L’inizio del conteggio è il primo gennaio dell’anno successivo a quello della morte (comma 5). Per certe opere, come quelle cinematografiche, il periodo si comincia a contare dalla pubblicazione. Dopo che il periodo di protezione è trascorso, l’opera diventa di dominio pubblico, e può essere sfruttata da qualsiasi persona, naturale o giuridica, rispettando tutti i diritti morali. Il dominio pubblico è caratteristico sia del diritto d’autore, sia della proprietà industriale, entrambi varianti della cosiddetta proprietà intellettuale, anche se il diritto d’autore ha la natura più propriamente di diritto intellettuale – nella denominazione creata da Edmond Picard, in uno studio del 1879, citata in: Le droit pur, Parigi, Flamarion, 1920. Sarebbe sufficiente il doppio contenuto del diritto d’autore – diritti patrimoniali e diritti morali – per differenziare il diritto di proprietà dal diritto intellettuale. Anche il dominio pubblico, che non si realizza con il diritto di proprietà, enfatizza questa differenza. Si ricordi che, trascorso il periodo di protezione legale, ci siano o meno successori, nei termini della legge civile, l’opera passa al dominio pubblico – per l’interesse pubblico di maggior accesso alla cultura ed altri.

2.6 - Registrazione dell’opera

Al contrario della proprietà industriale, per la quale la registrazione è obbligatoria, per il diritto d’autore tale registrazione, normalmente, è facoltativa, come avviene in Brasile e nella maggior parte dei paesi latino-americani. Per lo sfruttamento dell’opera, alcune legislazioni, come quella argentina, esigono la registrazione. Nella Repubblica Argentina, nonostante la registrazione dell’opera non abbia un effetto costitutivo, è obbligatorio per l’esercizio dei diritti d’autore, da cui gli proviene una natura quasi costitutiva, nei termini dell’articolo 63 della Legge nº 11.723/1933 che crea le disposizioni sul Regimen Legal de la Propriedad Intelectual (Regime Legale della Proprietà Intellettuale). In Brasile, anche se la registrazione delle opere è facoltativa, opzionale, è auspicabile, dato che costituisce una prova del carattere d’autore che, comunque, può essere contestato mediante prova contraria. Perciò si dice che la registrazione è meramente dichiarativa e non costitutiva di diritti. Eccezionalmente, continua ad essere in vigore l’articolo 17 con i suoi paragrafi della Legge del Diritto d’Autore nº 5.988 del 14

Analisi dei Diritti di Proprietà Intellettuale in America del Sud 102

dicembre 1973, ormai revocata, che tratta del registrazione e degli organi in cui potrà essere fatto, secondo la natura delle opere.

2.7 - ARGENTINA

2.8 - Legge che regola il Diritto d’Autore La legge attuale che regola la materia è la nº 11.723 del 1933, che stabilisce il Regimen Legal de la Propiedad Intelectual (Regime Legale della Proprietà Intellettuale), la quale ha subito varie alterazioni. Tra di esse, quelle più recenti cono le Leggi n. 25.036, del 14.10.1988; nº 25.847, del 3.12.2000; nº 26.285, del 15.8.2007, incorporate sul testo della Legge principale.2 La protezione del diritto d’autore è stata consacrata dall’articolo 17 della Costituzione della Repubblica Argentina, secondo il quale: “Ogni autore o inventore è proprietario esclusivo della sua opera, invenzione o scoperta, per il tempo che la legge gli riconosce”.3 In Argentina, la Convenzione di Berna è in vigore dal 10 giugno 1967. Il Trips (Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights, del 15 aprile 1994, Marrakech, che è entrato in vigore il 1º gennaio 1995), è in vigore dalla stessa data del 1° gennaio 1995. Il Trattato dell’OMPI – Organizzazione Mondiale della Proprietà Intellettuale – per la protezione del Diritto d’Autore, conosciuto anche come WCT (WIPO Copyright Treaty, Ginevra, del 20 dicembre 1996), è entrato in vigore il 6 marzo 2002, ed è in vigore, in Argentina, dalla stessa data. 2.9 - Registrazione delle opere protette dal Diritto d’Autore e sua natura In Brasile, la registrazione delle opere è facoltativa, opzionale, nonostante sia auspicabile. Perciò, si dice che la registrazione è meramente dichiarativa e non costitutiva di diritti. Nella Repubblica Argentina, nonostante la registrazione delle opere non abbia un effetto costitutivo, è obbligatoria per l’esercizio dei diritti d’autore, da cui deriva una natura quasi costitutiva, nei termini dell’articolo 63 della Legge n. 11.723/19334, che regola il Regimen Legal de la Propriedad

2 http://www.jus.gov.ar/derecho-de-autor.aspx

3 “Todo autor o inventor es propietario exclusivo de su obra, invento o descubrimiento, por el término que le acuerde la ley.”

http://www.argentina.gov.ar/argentina/portal/documentos/constitucion_nacional.pdf

4 “Art. 61. — El depósito de toda obra publicada es obligatorio para el editor. Si éste no lo hiciere será reprimido con una multa de diez veces el valor venal del ejemplar no depositado. Art. 62. — El depósito de las obras, hecho por el editor, garantiza totalmente los derechos de autor sobre su obra y los del editor sobre su edició Tratándose de obras no publicadas, el autor o sus derechohabientes pueden depositar una copia del manuscrito con la firma certificada del depositante. Art. 63. — La falta de inscripción trae como consecuencia la suspensión del derecho del autor hasta el momento en que la efectúe, recuperándose dichos derechos en el acto mismo de la inscripción, por el término y condiciones que corresponda, sin perjuicio de la

Analisi dei Diritti di Proprietà Intellettuale in America del Sud 103

validez de las reproducciones, ediciones, ejecuciones y toda otra publicación hechas durante el tiempo en que la obra no estuvo inscripta. No se admitirá el registrazione de una obra sin la mención de su "pie de imprenta". Se entiende por tal, la fecha, lugar, edición y la mención del editor. Art. 64. — Todas las reparticiones oficiales y las instituciones, asociaciones o personas que por cualquier concepto reciban subsidios del Tesoro de la Nación, están obligados a entregar a la Biblioteca del Congreso Nacional, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 57, el ejemplar correspondiente de las publicaciones que efectúen, en la forma y dentro de los plazos determinados en dicho artículo. Las reparticiones públicas están autorizadas a rechazar toda obra fraudulenta que se presente para su venta. DEL REGISTRAZIONE DE PROPIEDAD INTELECTUAL Art. 65. — El Registrazione llevará los libros necesarios para que toda obra inscripta tenga su folio correspondiente, donde constarán su descripción, título, nombre del autor y fecha de la presentación, y demás circunstancias que a ella se refieran, como ser los contratos de que fuera objeto y las decisiones de los tribunales sobre la misma. Art. 66. — El Registrazione inscribirá todo contrato de edición, traducción, compraventa, cesión, participación, y cualquier otro vinculado con el derecho de propiedad intelectual, siempre que se hayan publicado las obras a que se refieren y no sea contrario a las disposiciones de esta Ley. Art. 67. — El Registrazione percibirá por la inscripción de toda obra los derechos o aranceles que fijará el Poder Ejecutivo mientras ellos no sean establecidos en la Ley respectiva. Art. 68. — El Registrazione estará bajo la dirección de un abogado que deberá reunir las condiciones requeridas por el artículo 70 de

la Ley de organización de los tribunales y bajo la superintendencia del Ministerio de Justicia e Instrucción Pública.”

Libera traduzione: Art. 61. – Il deposito di ogni opera pubblicata è obbligatorio per l’editore. Se costui non lo fará, sarà obbligato a pagare una multa

pari a dieci volte il valore venale dell’esemplare depositato.

Art. 62. – Il deposito delle opere, fatto dall’editore, garantisce totalmente i diritti d’autore sulla sua opera e quelli dell’editore sulla

sua edizione. Trattandosi di opere non pubblicate, l’autore o i suoi successori possono depositare una copia del manoscritto con la

firma riconosciuta del depositante.

Art. 63. – La mancanza della registrazione ha come conseguenza la sospensione del diritto d’autore fino al momento in cui la

effettui, essendo recuperati tali diritti allo stesso atto dell’iscrizione, nei termini e condizioni corrispondenti, senza danno alla validità

delle riproduzioni, edizioni, esecuzioni e ogni altra pubblicazione fatta durante il tempo in cui l’opera non era registrata. Non sarà

ammesso la registrazione di un’opera senza la menzione dei suoi “dati catalografici”. Questi corrispondono alla data, luogo, edizione

e menzione dell’editore.

Art. 64. – Tutte le sezioni ufficiali e le istituzioni, associazioni o persone che, in qualsiasi modo, ricevono sussidi dal Tesoro della

Nazione, sono obbligate a consegnare alla Biblioteca del Congresso Nazionale, senza danno a quanto disposto nell’articolo 57,

l’esemplare corrispondente della pubblicazione che effettueranno, nella forma e entro i termini prescritti in quell’articolo. Le sezioni

pubbliche sono autorizzate a rifiutare qualsiasi opera frutto di frode che si presenti per essere venduta.

SULLA REGISTRAZIONE DI PROPRIETÀ INTELLETTUALE Art. 65. – La registrazione manterrà i libri necessari affinché tutta l’opera iscritta abbia il suo foglio corrispondente, nel quale

consteranno la sua descrizione, titolo, nome dell’autore e data di presentazione, ed altre circostanze che ad essa si riferiscano, così

come i contratti di cui è stata oggetto e le decisioni dei tribunali su di essa.

Art. 66. – La registrazione iscriverà ogni contratto di edizione, traduzione, compra e vendita, cessione, partecipazione e qualsiasi

altro contratto vincolato con il diritto di proprietà intellettuale, ogni volta che saranno state pubblicate le opere alle quali si

riferiscano e che non sarà contrario alle disposizioni di questa Legge.

Art. 67. – La registrazione riceverà per l’iscrizione di ogni opera i diritti o le tasse che il Potere Esecutivo fisserà in quanto non

vengano stabiliti nella rispettiva Legge.

Art. 68. – La registrazione sarà sottomesso all’orientamento di un avvocato che dovrà riunire le condizioni richieste dall’articolo 70

della Legge di organizzazione dei tribunali e alla superintendenza del Ministero della Giustizia e dell’Istruzione Pubblica.

Analisi dei Diritti di Proprietà Intellettuale in America del Sud 104

Intelectual (Regime Legale della Proprietà Intellettuale), essendo responsabile della registrazione l’Amministrazione Nazionale del Diritto d’Autore, organo legato al Ministero della Giustizia, Sicurezza e Diritti Umani. Informazioni per contatto: Ministero de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos, Dirección Nacional de Derecho de Autor, Calle Dr. Mariano Moreno, 1228, C 1091 AAZ Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina. Telefoni: 54+11+4124 7200 e 4381 4571 – Fax: 54+11+4383 2001. Attende il Dott. Federico Oscar Mollevi. Sito ufficiale: http://www.jus.gov.ar/derecho-de-autor.aspx 2.3 - Elenco delle opere protette. Titolari di diritti patrimoniali L’articolo 1 della già citata legge n. 11.723/33, modificato dalla legge n. 25.036 dell’11 novembre 19885, stabilisce la lista esemplificativa delle opere protette, che include quelle scientifiche, letterarie e artistiche, gli scritti di qualsiasi natura ed estensione; tra di essi, i programmi di computer (codice sorgente e oggetto); le compilazioni di dati ed altri materiali; le opere drammatiche, composizioni musicali, drammatico-musicali; le opere cinematografiche, coreografiche e pantomimiche; le opere di disegno, pittura, scultura, architettura; modelli e opere d’arte o scienza applicate al commercio o all’industria; gli stampati, piani e mappe; opere plastiche, fotografie, registrazioni e fonogrammi; infine, ogni produzione scientifica, letteraria, artistica o didattica, qualsiasi sia il procedimento di riproduzione. Cosi come in Brasile, l’elenco delle opere serve solo d’esempio, non è tassativo (o chiuso), ma si distingue per prevedere la protezione dei programmi di computer, nella stessa Legge che regola il Diritto d’autore che, secondo l’opzione brasiliana, è stato oggetto di Legge propria – Legge n. 9.609, del 19 febbraio 1988. Lo stesso articolo 1° - con la redazione della Legge n. 25.036 del 14.10.1998 – informa, inoltre, che la protezione del Diritto d’Autore comprenderà l’espressione di idee, procedimenti, metodi di operazione e concetti matematici, ma non queste stesse idee, procedimenti, metodi e concetti in sé6. La Legge brasiliana adotta la stessa linea di pensiero. Nell’articolo 8, I, è detto espressamente che non sono oggetto di protezione, come diritti d’autore, in una redazione più complessiva e meno restrittiva della legge argentina: “le idee, i procedimenti normativi, i sistemi, i metodi, i progetti o i concetti matematici come tali”. I titolari dei diritti d’autore sono menzionati negli articoli che vanno dal 3 all’8, arrivando fino ai creatori, agli eredi, ai titolari di diritti patrimoniali (coloro con i quali è stato stipulato un contratto per lo sfruttamento dell’opera), gli autori derivati (coloro che hanno trasformato l’opera originaria, con la dovuta autorizzazione 5 Articolo 1 – Agli effetti della presente Legge, le opere scientifiche, letterarie e artistiche comprendono gli scritti di ogni natura ed

estensione, tra cui i programmi di computer sorgente e oggetto; le compilazioni di dati o di altri materiali; le opere drammatiche,

composizioni musicali, drammatico-musicali; le opere cinematografiche, coreografiche e pantomimiche; le opere di abbozzo, pittura,

scultura, architettura; modelli e opere di arte o scienza applicate al commercio o all’industria; gli stampati, piani e mappe; i plastici,

fotografie, registrazioni e fonogrammi, infine, ogni produzione scientifica, letteraria, artistica o didattica, qualsiasi sia il

procedimento di riproduzione.

6 “Artículo 1°. — A los efectos de la presente Ley, las obras científicas, literarias y artísticas comprenden los escritos de toda

naturaleza y extensión, entre ellos los programas de computación fuente y objeto; las compilaciones de datos o de otros materiales; las obras dramáticas, composiciones musicales, dramático-musicales; las cinematográficas, coreográficas y pantomímicas; las obras de dibujo, pintura, escultura, arquitectura; modelos y obras de arte o ciencia aplicadas al comercio o a la industria; los impresos, planos y mapas; los plásticos, fotografías, grabados y fonogramas, en fin, toda producción científica, literaria, artística o didáctica sea cual fuere el procedimiento de reproducció La protección del derecho de autor abarcará la expresión de ideas, procedimientos, métodos de operación y conceptos matemáticos pero no esas ideas, procedimientos, métodos y conceptos en sí. (Artículo sustituido por art. 1° de la Ley N. 25.036 B.O. 11/11/1998)”

Analisi dei Diritti di Proprietà Intellettuale in America del Sud 105

dell’autore, per mezzo di adattamenti, arrangiamenti, traduzioni ed altre forme di opere derivate), le persone fisiche o giuridiche contrattate con la finalità di creare un programma di computer, nello svolgimento del contratto di lavoro, eccetto stipulazione contrattuale che affermi il contrario7. A questo fine, è ammesso che la persona giuridica possa essere autrice del programma di computer, come pure è accettato dalla legge brasiliana (art. 4 della Legge 9.609 del 19 febbraio 1998). La legge argentina ammette la titolarità delle opere anonime, da parte di persona giuridica, delle istituzioni e corporazioni, limitandone appena il periodo di protezione8. Quanto alla titolarità della persona giuridica, affinché sia l’autrice dell’opera collettiva che coordina, il tema è polemico, come avviene nella maggior parte dei paesi, incluso in Brasile, dato che la legge non è chiara: non ammette né proibisce perentoriamente questa possibilità. 2.11 - Tempo di protezione delle opere Nell’articolo 5, modificato dalla legge n. 24.870 del 16 settembre 1997, sono stabiliti i tempi di protezione delle opere: in generale, gli stessi 70 (settanta) anni che ha previsto il legislatore brasiliano, ugualmente contati a partire dal 1 gennaio dell’anno successivo a quello della morte dell’autore (o dell’ultimo collaboratore, in caso di opere di collaborazione)9. Le opere fotografiche, però, hanno un periodo di protezione differenziato, essendo di 20 (venti) anni a partire dalla data della prima pubblicazione, nei termini dell’articolo 34 della legge n. 11.723/33. Questo stesso articolo prevede termini diversi per le opere cinematografiche (50 anni a partire dalla scomparsa dell’ultimo collaboratore). 5. Gestione collettiva L’articolo 17 della Costituzione Nazionale dell’Argentina garantisce il diritto dell’autore e dell’inventore come proprietario esclusivo della sua opera, invenzione o scoperta durante il periodo di protezione dato dalla legge10. 7 Artículo 4 . (Modificado según Ley 25.036 de noviembre 11 de 1998) Son titulares del derecho de propiedad intelectual: a) El autor de la obra. b) Sus herederos o derechohabientes. c) Los que con permiso del autor la traducen, refunden, adaptan, modifican o transportan sobre la nueva obra intelectual resultante. d) Las personas físicas o jurídicas cuyos dependientes contratados para elaborar un programa de computación hubiesen producido un programa de computación en el desempeño de sus funciones laborales, salvo estipulación en contrario. 8 Artículo 8. La propiedad intelectual de las obras anónimas pertenecientes a instituciones, corporaciones o personas jurídicas

durará cincuenta años, contados desde su publicació (Texto ordenado por el Dec. Ley 12.063/57.)

9 “Art. 5º. — La propiedad intelectual sobre sus obras corresponde a los autores durante su vida y a sus herederos o derechohabientes hasta setenta años contados a partir del 1 de Enero del año siguiente al de la muerte del autor. En los casos de obras en colaboración, este término comenzará a contarse desde el 1 de Enero del año siguiente al de la muerte del último colaborador. Para las obras póstumas, el término de setenta años empezará a correr a partir del 1 de Enero del año siguiente al de la muerte del autor. En caso de que un autor falleciere sin dejar herederos, y se declarase vacante su herencia, los derechos que a aquél correspondiesen sobre sus obras pasarán al Estado por todo el término de Ley, sin perjuicio de los derechos de terceros. (Artículo sustituido por art. 1° de la Ley N. 24.870 B.O. 16/9/1997)

10 Artículo 17. "Todo autor o inventor es propietario exclusivo de su obra, invento o descubrimiento por el término que le acuerde la

ley".

Analisi dei Diritti di Proprietà Intellettuale in America del Sud 106

Per la tutela di questi interessi è stata creata la Cámara Argentina de Productores de Fonogramas y Videogramas [Camera Argentina di Produttori di Fonogrammi e Videogrammi] – CAPIF - http://www.capif.org.ar/, responsabile della gestione collettiva di diritti nell’industria della musica. Esistono, ugualmente, altre entità con obiettivi simili in aree diverse, per esempio: Centro de Administración de Derechos Reprográficos [Centro di Amministrazione di Diritti di Riproduzione grafica] http://www.cadra.org.ar/; Asociación Argentina de Interpretes [Associazione Argentina di Interpreti]. Si registri l’importanza di Argentores, società di gestione collettiva che comprende opere nazionali e straniere di teatro (incluso il testo, la coreografia e la musica), radio, cinema, televisione e nuove tecnologie. Come consta sulla sua pagina web11, essa è stata la prima società al mondo ad esigere il pagamento dei diritti d’autore ai canali di Tv via cavo, essendo stimolata dalla CISAC (Confederazione Internazionale di Società di Autori) ad incentivare la creazione di società nei paesi del continente americano che non hanno tali società o a sviluppare quelle che sono in fase di formazione.

2.12 - BOLIVIA

2.13 - Legge che regola il Diritto d’Autore A regolare il diritto d’autore è la Ley de Derecho de Autor (Legge di Diritto d’Autore, legge n. 1322 del 1992)12. A sua volta, la Costituzione della Bolivia13 consacra la tutela del diritto d’autore al Capitolo terzo – diritti civili e politici, nella Sezione I – diritti civili: “Lo Stato registrerà e proteggerà la proprietà intellettuale, individuale e collettiva delle opere e delle invenzioni degli autori, artisti, compositori, inventori e scienziati, nelle condizioni determinate dalla legge”14. In Bolivia, la Convenzione di Berna è in vigore dal 4 novembre 1993. Il Trips (Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights, del 15 aprile 1994, Marrakech, che è entrato in vigore il 1º gennaio 1995), è in vigore dalla stessa data del 12 settembre 1995. Il Trattato dell’OMPI per la protezione del Diritto d’Autore, conosciuto anche come WCT (WIPO Copyright Treaty, Ginevra, del 20 dicembre 1996) , è stato firmato dalla Bolivia.

11

http//www. Argentores.org.ar . Consultazione nell’ottobre del 2010.

12 http://www.senapi.gob.bo/req_derautor.asp

13 http://www.presidencia.gob.bo/download/constituciopdf

14 Artículo 102. El Estado registrará y protegerá la propiedad intelectual, individual y colectiva de las obras y descubrimientos de los

autores, artistas, compositores, inventores y científicos, en las condiciones que determine la ley.

Analisi dei Diritti di Proprietà Intellettuale in America del Sud 107

2.14 - La registrazione delle opere protette e la sua natura giuridica Nello Stato Plurinazionale della Bolivia, la registrazione delle opere è facoltativo, nei termini dell’articolo 2 della Ley de Derecho de Autor (Legge del Diritto d’Autore, Legge n. 1322 del 1992)15, essendone responsabile il Servizio Nazionale di Proprietà Intellettuale, organo legato al Ministero dello Sviluppo Produttivo ed Economia Plurale, nella figura del Direttore di Diritti d’Autore e Diritti Connessi. Informazioni per contatto: Servicio Nacional de Propriedad Intelectual (SENAPI), Ministero de Desarollo Productivo y Economia Plural , Calle Potosí nº 1278, angolo Colón, Edificio Atalaya Primo Piano, Telefono-Fax: +591+2+211 5700. All’attenzione del Sig. Direttore dei Diritti d’Autore, Dott. Dennys Tapia Crespo [email protected] Sito ufficiale: http://www.senapi.gob.bo/req_derautor.asp.

2.15 - Elenco delle opere protette. Titolari di diritti patrimoniali L’articolo 6 della Legge del Diritto d’Autore indica le opere protette, elencando, tra di esse, i programmi di computer16. L’elenco serve solo come esempio, e l’inciso dell’articolo 5 mette in chiaro che la legge protegge i diritti degli autori di opere letterarie, artistiche e scientifiche, “qualsiasi sia il modo o la forma di espressione utilizzato e qualsiasi sia la sua destinazione”. Le opere d’arte applicate, comprendendo l’artigianato, sono menzionate espressamente nel comma “i”. L’articolo 8, poi, prevede che solo la persona fisica potrà essere l’autore17, ma riconosce la possibilità di esserci

15 “Artículo 2 . El derecho de autor nace con la creación de la obra sin que sea necesario registrazione, depósito, ni ninguna otra formalidad para obtener la protección reconocida por la presente Ley. Las formalidades que en ella se establecen son para la mayor seguridad jurídica de los titulares de los derechos que se protege Libera traduzione::

Articolo 2 . Il diritto d’autore nasce con la creazione dell’opera senza che sia necessario la registrazione, il deposito, né alcun’altra

formalità per ottenere la protezione riconosciuta dalla presente legge. Le formalità che in essa si stabiliscono, sono per la maggior

sicurezza giuridica dei titolari dei diritti che si proteggono.

16 “Esta Ley protege los derechos de los autores sobre sus obras literarias, artísticas y científicas, cualesquiera que sean el modo o la forma de expresión empleado y cualquiera sea su destino; ella comprende especialmente: a) Los libros, folletos, artículos y otros escritos. b) Las conferencias, discursos, lecciones, sermones, comentarios y obras de la misma naturaleza. c) Las obras dramáticas o dramático-musicales. d) Las obras coreográficas y pantomímicas, cuya representación se fije por escrito o de otra manera. e) Las composiciones musicales, con letra o sin ella. f) Las obras cinematográficas y videogramas, cualquiera sea el soporte o procedimiento empleado. g) Las obras de dibujo, pintura, arquitectura, escultura, grabado o litografía. h) Las obras fotográficas a las cuales se asimilan las expresadas por procedimiento análogo a la fotografía. i) Las obras de artes aplicadas, incluyendo las obras de artesanía. j) Las ilustraciones, mapas, planos, croquis y obras plásticas relativas a la geografía, la topografía, la arquitectura o a las ciencias. k) Los bocetos escenográficos y las respectivas escenografías. l) Los programas de ordenador o computación (soporte lógico o software) bajo reglamentación específica. Es objeto de protección de esta Ley toda creación literaria, artística o científica, cualquiera sea la forma de expresión y el medio o

soporte, tangible o intangible actualmente conocido o que se conozca en el futuro.”

Analisi dei Diritti di Proprietà Intellettuale in America del Sud 108

dei titolari derivati, il che avviene attraverso i contratti. Non menziona, però, il caso della posizione della persona giuridica nell’opera collettiva. 2.16 - Tempo di protezione La Bolivia protegge per 50 (cinquanta) anni i diritti patrimoniali d’autore, il minimo previsto dalla Convenzione di Berna. Concluso tale periodo, l’opera passa ad essere di dominio pubblico. Negli articoli 18 e 19 specifica l’inizio del conteggio di questo periodo18. Segue, come regola, la stessa direttrice della legge brasiliana, fissando la data iniziale al primo gennaio dell’anno successivo a quello della morte dell’autore o della pubblicazione dell’opera, conforme stabilisce l’articolo 19. 2.17 - Gestione collettiva Il XIII titolo della legge boliviana, all’articolo 64, tratta della gestione collettiva dei diritti d’autore19. Tra le associazioni boliviane, possiamo citare la Sociedad Boliviana de Autores y Compositores [Società Boliviana di Autori e Compositori] http://www.sobodaycom.org/data/historia.htm e l’ Asociación Boliviana de Artistas, Intérpretes y Ejecutantes de la Música ABAIEM [Associazione Boliviana di Artisti, Interpreti e Esecutori della Musica] http://portal.unesco.org/culture/es/ev.php-URL_ID=21405&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html.

2.18 – BRASILE 2.19 - Legge che regola il Diritto d’Autore

17

Artículo 8 .Únicamente la persona natural puede ser autor; sin embargo, el Estado, las entidades de derecho público y las

personas morales o jurídicas pueden ejercer los derechos de autor como titulares derivados, de conformidad con las normas de la

presente Ley.

18 “Artículo 18.La duración de la protección concedida por la presente Ley será por toda la vida del autor y por 50 años después de su muerte, en favor de sus herederos, legatarios y cesionarios. Artículo 19.Cuando la obra pertenece a varios autores, el plazo de cincuenta años correrá a partir de la muerte del último coautor que fallezca. Los derechos patrimoniales sobre las obras colectivas, audiovisuales y fotográficas, los fonogramas, los programas de radiodifusión y los programas de ordenador o computación, durarán cincuenta años a partir de su publicación, exhibición, fijación, transmisión y utilización, según corresponda o, si no hubieran sido publicados, desde su creació En las obras anónimas que no sean mencionadas en el Art. 58 a) y en las obras seudónimas, los derechos patrimoniales durarán cincuenta años desde su divulgación, salvo que antes de cumplirse este plazo fuera conocido el autor; en cuyo caso, se aplica lo dispuesto en el Art. 18. No obstante, si pasados cincuenta años desde la divulgación de la obra, el autor revelara su identidad de modo fehaciente durante su vida o por testamento, se aplicará lo dispuesto en el Art. 18, sin perjuicio de los derechos adquiridos por terceros al amparo del párrafo que antecede. Los plazos establecidos en este capítulo se computarán desde el día primero de enero del año siguiente al de la muerte o al de la publicación, exhibición, fijación, transmisión, utilización o creación, según proceda.” 19 “Artículo 64. Las sociedades de autores y titulares de derechos conexos que se constituyan de acuerdo con esta Ley, en

concordancia con el artículo 58 del Código Civil, serán de interés público. Tendrán personería jurídica y patrimonio propios a las

finalidades que la misma ley establece. No podrá constituirse más de una sociedad para cada rama o especialidad literaria o artística

de los titulares reconocidos por esta Ley. El reglamento determinará las distintas ramas en que pueden organizarse las sociedades,

los casos en que pueden constituirse por titulares de ramas similares, la forma y condiciones de su registrazione y demás requisitos

para su funcionamiento, conforme a las disposiciones de la presente Ley.”

Analisi dei Diritti di Proprietà Intellettuale in America del Sud 109

La legge attuale che regola la materia è la n. 9.610 del 19 febbraio 1998, che ha revocato la Legge n. 5988 del 14 dicembre 1973, eccetto ciò che è previsto dall’articolo 17. La protezione del diritto d’autore è stata consacrata nelle varie Costituzioni della Repubblica, dal 1981, con eccezione della Carta approvata del 1937, tra i diritti e le garanzie fondamentali. Anche oggi è espressamente assicurata nell’articolo 5, comma XXVII del Capitolo I – Dei diritti e doveri individuali e collettivi, inserzione al Titolo I – Dei diritti e garanzie fondamentali: “Agli autori appartiene il diritto esclusivo di utilizzazione, pubblicazione o riproduzione di opere, concedibile agli eredi per il tempo stabilito dalla legge”. Il comma XXVIII, lettera “a” dello stesso articolo 5, assicura espressamente la partecipazione individuale in opere collettive, tutelando, così, gli autori che ad esse partecipano. La Convenzione di Berna è stata promulgata, la prima volta, con il Decreto n. 22.121 del 22 novembre 1932 e, in seguito, il Decreto n. 23.270 del 24 ottobre 1933, ha revocato il precedente. L’ultima revisione è entrata in vigore per mezzo del Decreto n. 65.699 del 6 maggio 1975. L’accordo TRIPS o ADPIC – Aspetti dei diritti di proprietà intellettuale relazionati con il commercio, è stato promulgato con il decreto n. 1.355 del 30 dicembre 1994, che ha fissato l’inizio della vigenza al primo gennaio 1995, ma c’è stata un’omissione quanto al periodo transitorio speciale di cui tratta l’articolo 65.2 che prevede, per i paesi in via di sviluppo, un periodo addizionale di quattro anni, oltre alla scadenza generale di un anno. Questo periodo speciale è ciò che è prevalso, secondo la maggioranza della Dottrina specializzata; si registri che il periodo prorogato è già finito. Il Trattato dell’OMPI per la protezione del Diritto d’Autore, conosciuto anche come WCT (WIPO Copyright Treaty, Ginevra, del 20 dicembre 1996), è entrato in vigore il 6 marzo 2002, ma il Brasile non l’ha ancora firmato20. Nell’ambito latino-americano, si deve citare la Convenzione Interamericana sui diritti d’autore in opere letterarie, scientifiche e artistiche, firmata a Washington il 22 giugno 1946, approvata dal Brasile con il decreto n. 26.675 del 18 maggio 1949. 2.20 - Registrazione delle opere protette dal Diritto d’Autore e la sua natura In Brasile, la registrazione delle opere è facoltativa, opzionale, nonostante sia auspicabile. Perciò, si dice che la registrazione è meramente dichiarativa e non costitutiva di diritti. La legge n. 9.610/98 del 19 febbraio 1998 ha revocato la Legge n. 5988 del 14 dicembre 1973, eccetto l’articolo 17 che dispone quanto segue: “Per la sicurezza dei suoi diritti, l’autore di un’opera intellettuale potrà registrarla, conforme la sua natura, presso la Biblioteca Nazionale, la Scuola Nazionale di Musica, la Scuola di Belle Arti dell’Università Federale di Rio de Janeiro, l’Istituto del Cinema o il Consiglio Federale di Ingegneria, Architettura e Agronomia. § 1º - Se l’opera è di natura che comporti la registrazione in uno di questi organi, dovrà essere registrata in quello con cui sarà più affine.”21 20

Informazione raccolta sul sito dell’OMPI, nell’ottobre 2010. Si veda: http://www.wipo.int/treaties/fr/ show-results.jsp/coutry

Analisi dei Diritti di Proprietà Intellettuale in America del Sud 110

Si presentano, per un eventuale contatto, le informazioni dei vari organi di registrazione delle opere, quasi tutti localizzati a Rio de Janeiro, fatta eccezione per quanto concerne il CONFEA.22

Registrazione di Opere di Ingegneria, Architettura e Urbanismo

Consiglio Federale di Ingegneria, Architettura e Agronomia – CONFEA Indirizzo: SEPN – Quadra 508 – Bloco B. Edificio Adolfo Morales de los Rios Fillho – Asa Norte. 70740-542 – Brasília/DF Telefono: (61) 348-3700/3705/3703 Fax: (61) 348-3739/3751 E-mail: [email protected] Sito: www.confea.org.br

Registrazione di Opere di Arti Visuali

Scuola di Belle Arti dell’Università Federale di Rio de Janeiro Indirizzo: Av. do Ipê 550, Prédio da Reitoria, sala 723 21949-970 – Rio de Janeiro/RJ Telefono: (21) 2598-1649 (21) 2598-1649 Fax: (21) 2280-9590 E-mail: [email protected] Sito: www.eba.ufrj.br

Registrazione di Opere Musicali

Scuola di Musica dell’Università Federale di Rio de Janeiro Indirizzo: Rua do Passeio, 98. Lapa. 20021-290 – Rio de Janeiro/RJ Telefax: (21) 2532-4649 2240-1391 E-mail: [email protected] ou [email protected] Sito: www.musica.ufrj.br

Registrazione di Programmi di Computer

Istituto Nazionale di Proprietà Industriale – INPI Indirizzo: Praça Mauá, 07 – Centro 20081-240 – Rio de Janeiro/RJ Telefono: (21) 2139 3791 (21) 2139 3791 / 3000

21

Il § 2º dello stesso articolo stabilisce che il Potere Esecutivo potrà, a qualsiasi momento, riorganizzare i servizi di registrazione; il §

3º statuisce che, quando l’opera non si inquadrerà nelle entità nominate in questo articolo, la registrazione potrà essere fatto presso

il Consiglio Nazionale di Diritti d’Autore, organo attualmente estinto.

22 Gli indirizzi sono stati forniti dal Ministero della Cultura, per mezzo del sito: http:// www.cultura.gov.br/site/2008/03/08/orgaos-de-

registrazione-de obras-intelectuais/. Accesso: ottobre 2010

Analisi dei Diritti di Proprietà Intellettuale in America del Sud 111

E-mail: [email protected] Sito: www.inpi.gov.br

Registrazione di Opere Letterarie

Ufficio di Diritti d’Autore della Fondazione Biblioteca Nazionale – EDA Indirizzo: Rua da Imprensa, 16 – 12o. Andar – Sala 1205 Palácio Gustavo Capanema – Castelo 20030-120 – Rio de Janeiro/RJ Telefono: (21) 2220-0039 – 2262-0017 – 2240 9179 Fax: (21) 2240-9179 E-mail: [email protected] Sito: www.bbr

Ci sono rappresentazioni nei diversi Stati, tra i quali citiamo quelle di San Paolo e di Brasilia.

Rappresentazione dell’ EDA – Brasília/DF Biblioteca Dimostrativa di Brasilia – BDB Indirizzo: Av. W3-Sul – EQ. 506/507. Asa Sul. 70350-580 – Brasília/DF Telefono: (61) 443-5669 – 443-0852 – 443-5682 Fax: (61) 443-9142 – 443-3163

Rappresentazione dell’ EDA – San Paolo/SP Indirizzo: Rua General Júlio Marcondes Salgado, 234. Campos Eliseos. 01216-001 – São Paulo/SP Telefono: (11) 3825-5249 (11) 3825-5249 Fax: (11) 3826-4127 Sito: www.bbr

2.21 - Elenco di opere protette. Titolari di diritti patrimoniali L’elenco di opere protette è meramente esemplificativo, come avviene nella maggior parte dei paesi, direttiva che è seguita pure in America Latina. La natura non tassativa dell’elenco, nell’inciso dell’articolo 7º, risulta chiara dall’espressione “tra le altre”. Le opere sono originarie – la creazione primordiale – e derivate, quelle che risultano dalla trasformazione delle opere originarie, osservando i seguenti requisiti: avere l’autorizzazione dell’autore dell’opera originaria; risultare in un’opera nuova; non causare danni all’opera originaria. Il concetto di opera derivata, stabilito alla lettera “g” del comma VIII dell’articolo 5, consacra i seguenti requisiti, sostenuti dal comma XI dell’articolo 7: costituire una creazione intellettuale nuova e risultante dalla trasformazione di un’opera originaria. L’originalità relativa è sottintesa, dato che il diritto d’autore protegge solo le creazioni intellettuali che posseggano questa caratteristica, essendoci un campo di indeterminazione, o “grigio”, che molte volte dipende da una verifica giudiziale, visto che non sempre l’originalità, sebbene relativa, è facilmente percepibile.

Analisi dei Diritti di Proprietà Intellettuale in America del Sud 112

Sarà un’opera derivata quella che contiene questi due requisiti cumulativi, anche se potrà causare danno all’opera originaria, ipotesi in cui si applica la responsabilità civile. Sono esempi di opere derivate, tra le altre: gli adattamenti citati, gli arrangiamenti musicali, le traduzioni. La protezione dei programmi di computer decorre da una legge speciale (Legge n. 9.609/98), essendo applicata la legge generale (Legge n. 9.610/98) in modo sussidiario. Bisogna mettere in risalto che l’opera è protetta indipendentemente dal supporto materiale o fisico che la contiene, sia materiale o immateriale, applicandosi con la stessa ampiezza a internet che è appena una forma di riproduzione di opere. L’inciso dell’articolo 7 menziona chiaramente che sono opere protette le creazioni espresse con qualsiasi mezzo, fissate in qualsiasi supporto, sia tangibile che intangibile – in quest’ultimo è inclusa internet – noto o che sia inventato in futuro.23

23 “Art. 7. Sono opere intellettuali protette le creazioni dello spirito, espresse con qualsiasi mezzo o fissate in qualsiasi supporto, tangibile o intangibile, noto o che sia inventato in futuro, tali come:

I – testi di opere letterarie, artistiche o scientifiche;

II – conferenze, allocuzioni, sermoni ed altre opere della stessa natura;

III – opere drammatiche e drammatico-musicali;

IV – altre coreografie e pantomimiche, la cui esecuzione scenica sia fissata per iscritto o in qualsiasi altra forma;

V – composizioni musicali, che abbiano o no il testo;

VI – opere audiovisuali, sonorizzate o no, incluso quelle cinematografiche;

VII – opere fotografiche e quelle prodotte con un qualsiasi processo analogo a quello della fotografia;

VIII – opere di disegno, pittura, incisione, scultura, litografia ed arte cinetica;

IX – illustrazioni, carte geografiche ed altre opere della stessa natura;

X – progetti, abbozzi e opere plastiche concernenti la geografia, l’ingegneria, la topografica, l’architettura, l’architettura del paesaggio, la scenografia e la scienza;

XI – adattamenti, traduzioni ed altre trasformazioni di opere originali, presentate come creazione intellettuale nuova;

XII – programmi di computer;

XIII – collezioni o compilazioni, antologie, enciclopedie, dizionari, banche dati ed altre opere che, per la selezione, l’organizzazione o la disposizione del loro contenuto, costituiscano una creazione intellettuale.

§ 1º I programmi di computer sono oggetto di legislazione specifica, osservate le disposizioni di questa Legge che siano loro applicabili.

§ 2º La protezione concessa nel comma XIII non comprende i dati o i materiali in se stessi, e si intente senza danno di qualsiasi diritto d’autore che sussista a rispetto dei dati o dei materiali contenuti nelle opere.

Analisi dei Diritti di Proprietà Intellettuale in America del Sud 113

Sono titolari del diritto d’autore le persone fisiche o naturali, il creatore dell’opera e, eccezionalmente, la persona giuridica quanto all’opera collettiva, cioè, quella creata da vari autori sotto il coordinamento di un rappresentante della persona giuridica. Quanto ai diritti patrimoniali, non vi è una polemica in merito alla titolarità concessa alla persona giuridica nell’opera collettiva, ma ci sono dubbi in relazione alla titolarità dei diritti morali (come quello della paternità o della condizione d’autore) da concedere alla persona giuridica. Gli articoli 5, a,24 11 paragrafo unico25 e 8826, e specialmente il suo comma IV, possono sostenere la tesi secondo cui la persona giuridica può essere titolare originaria dei diritti d’autore, come autrice di un’opera collettiva, avendo sempre riguardo per le partecipazioni individuali degli autori. Tale protezione ad essi

24 “Per gli effetti di questa Legge, si considera:

VIII – opera:

a) in co-produzione – quando è creata in comune, da due o più autori;

b) anonima – quando non è indicato il nome dell’autore, per sua volontà o per essere sconosciuto;

c) pseudonima – quando l’autore si nasconde sotto un nome supposto;

d) inedita – quella che non sia stata oggetto di pubblicazione;

e) postuma – quella pubblicata dopo la morte dell’autore;

f) originaria – la creazione primordiale;

g) derivata – quella che, costituendo una creazione intellettuale nuova, risulta dalla trasformazione di un’opera originaria;

h) collettiva – quella creata da iniziativa, organizzazione e responsabilità di una persona fisica o giuridica, che la pubblica sotto il suo

nome o marca e che è costituita dalla partecipazione di diversi autori, le cui contribuzioni si fondano in un’unica creazione

autonoma.”

25 “Art. 11. Autore è la persona fisica creatrice di un’opera letteraria, artistica o scientifica.

Paragrafo unico. La protezione concessa all’autore potrà essere applicata alle persone giuridiche nei casi previsti in questa Legge.”

26 “Art. 88. Alla pubblicazione dell’opera collettiva, l’organizzatore menzionerà in ogni esemplare:

I – il titolo dell’opera;

II – la relazione di tutti i partecipanti, in ordine alfabetico, se non ne sarà stato convenuto un’altro;

III – l’anno di pubblicazione;

IV – il suo nome o la marca che lo identifichi.

Paragrafo unico. Affinché sia valido ciò che è disposto nel § 1º dell’art. 17, il partecipante dovrà notificare l’organizzatore, per

iscritto, entro la consegna della sua partecipazione.

Analisi dei Diritti di Proprietà Intellettuale in America del Sud 114

riservata deriva sia dall’articolo 5, comma XXVIII, a27 della Costituzione della Repubblica, sia dall’articolo 17 della Legge n. 9.610/9828. La legislazione ordinaria o infracostituzionale di ogni paese stabilisce le ipotesi in cui la persona giuridica può essere titolare dei diritti morali dell’autore, come è il caso della legge brasiliana che regola i programmi di computer (Legge nº 9.610, del 19 febbraio 1998). La legge prevede sia l’opera collettiva – “quella creata da iniziativa, organizzazione e responsabilità di una persona fisica o giuridica che pubblica sotto il suo nome o il suo marchio e che è costituita dalla partecipazione di diversi autori, le cui contribuzioni si fondano in una creazione autonoma”, conforme l’articolo 5, VIII, h – sia l’opera in co-produzione, ritenuta come quella “creata in comune da due o più autori”, conforme l’articolo 5, VIII, a.. Qualsiasi persona può essere titolare del diritto d’autore, basta che provi, con qualunque mezzo, esserne stata il creatore. I minorenni possono essere titolari del diritto d’autore, così pure quelli che sono assolutamente incapaci in virtù di un altro fondamento, come avviene con coloro che “per infermità o deficienza mentale, non abbiano il discernimento necessario per la pratica di questi atti” (comma II dell’articolo 3º del Codice Civile). Nella legge brasiliana, gli pseudonimi sono tutelati dal Codice Civile (articolo 19), mentre la Legge del Diritto d’autore, quando tratta la produzione delle opere d’autore (articolo 12), garantisce che quest’ultimo può identificarsi in tale modo. I titolari possono essere originari – i creatori dell’opera – e derivati, quelli che acquisiscono diritti patrimoniali attraverso i contratti, diventando cessionari di diritti. È bene mettere in risalto che la legge brasiliana ha cercato di distinguere cessione (che ha un ambito più ampio) e concessione (equivalente alla licenza), ma non è riuscita a raggiungere il suo obiettivo, dato che i vari articoli non presentano uniformità o coerenza con questa distinzione. La legge enfatizza la necessità di autorizzazione per ogni forma di riproduzione dell’opera in varie norme, come, per esempio, negli articoli 2829 e 3130.

27 “Art. 5º. XXVIII: Sono garantiti, nei termini della legge: a) la protezione alle partecipazioni individuali in opere collettive, e alla

riproduzione delle immagini e della voce umane, incluso nelle attività sportive.”

28 “Art. 17. È garantita la protezione alle partecipazioni individuali in opere collettive.

§ 1º Qualsiasi partecipante, nell’esercizio dei suoi diritti morali, potrà proibire che il suo nome sia indicato o annunciato

nell’opera collettiva, senza danno al diritto di ricevere la remunerazione contrattata.

§ 2º Spetta all’organizzatore la titolarità dei diritti patrimoniali sull’insieme dell’opera collettiva.

§ 3º Il contratto con l’organizzatore specificherà la contribuzione del partecipante, la data di consegna o di realizzazione, la

remunerazione e le altre condizioni per la sua esecuzione.”

29 “Art. 28. Spetta all’autore il diritto esclusivo di utilizzare, usufruire e disporre dell’opera letteraria, artistica o scientifica.”

30 “Art. 31. Le diverse modalità di utilizzazione delle opere letterarie, artistiche o scientifiche o di fonogrammi, sono indipendenti tra

di loro, e l’autorizzazione concessa dall’autore, o dal produttore, rispettivamente, non si estende alle altre

Analisi dei Diritti di Proprietà Intellettuale in America del Sud 115

Siccome i diritti d’autore patrimoniali si trasmettono attraverso il diritto di successione, l’eredità legittima o testamentaria, poiché ha la natura dei beni mobili (articolo 3 della Legge n. 9610/98), gli eredi diventano titolari derivati dei diritti d’autore patrimoniali. Hanno il dovere di difendere l’opera, quanto ai diritti morali, conforme prevede l’articolo 24 § 1º, quello che considera diritto-dovere31. 2.22 - Tempo di protezione delle opere La Convenzione di Berna prevede la protezione del diritto d’autore durante tutta la vita di questi e cinquant’anni dopo la sua morte (articolo 7). Questo è il periodo minimo (comma 6 dello stesso articolo), potendo essere aumentato da parte dei paesi membri, il che avviene nella maggior parte dei casi, come in Brasile (articolo 41) 32. L’inizio del conteggio è il primo gennaio dell’anno successivo a quello della morte. Per alcune opere, come quelle audio-visuali e quelle fotografiche, il periodo si conta a partire dalla divulgazione. C’è anche una regola speciale per le opere anonime e pseudonime – a tal fine, messe sullo stesso piano – dato che il periodo sarà contato a partire dalla prima pubblicazione In Brasile, l’articolo 40, paragrafo unico33, stabilisce che colui che era anonimo, identificandosi come l’autore, recupera i suoi diritti patrimoniali a partire da quel momento, per proteggere i diritti acquisiti da terzi come, per esempio, la persona che pubblica l’opera anonima.

31 “Art. 24. Sono diritti morali dell’autore:

I – quello di rivendicare, a qualsiasi momento, la condizione d’autore dell’opera;

II – quello di avere il suo nome, pseudonimo o segno convenzionale indicato o annunciato, come essendone l’autore,

nell’utilizzazione della sua opera;

III – quello di conservare l’opera inedita;

IV – quello di garantire l’integrità dell’opera, opponendosi alle modificazioni di qualsiasi tipo o alla pratica di atti che, in

qualsiasi modo, possano danneggiarla o colpirlo, come autore, nella sua reputazione o nel suo onore;

V – quello di modificare l’opera, prima o dopo essere stata utilizzata;

VI – quello di ritirare l’opera dalla circolazione o di sospendere qualunque forma di utilizzazione già autorizzata, quando la

circolazione o l’uso implichino un affronto alla sua reputazione e alla sua immagine;

VII – quello di avere accesso all’esemplare unico e raro dell’opera, quando si trovi legittimamente in potere altrui, per

preservarne la memoria, attraverso processo fotografico o simile, o audio-visuale, in modo che causi il minor inconveniente possibile

al suo detentore che, in ogni caso, sarà indennizzato per qualsiasi danno o pregiudizio che ad esso sia causato.

§ 1º In caso di morte dell’autore, i diritti a cui si riferiscono i comma che vanno da I a IV, sono trasmessi ai suoi successori.”

32 “Art. 41. I diritti d’autore patrimoniali durano settant’anni, ad essere contati dal 1º gennaio dell’anno successivo la sua morte, in

obbedienza all’ordine di successione della legge civile.

Paragrafo unico. Il periodo di protezione a cui si riferisce l’inciso di questo articolo si applica alle opere postume.”

33 “Art. 40. Trattandosi di un’opera anonima o pseudonima, l’esercizio dei diritti d’autore patrimoniali spetterà a chi la pubblica.

Analisi dei Diritti di Proprietà Intellettuale in America del Sud 116

Anche se questo articolo tratta in modo uguale l’opera anonima e quella pseudonima, stabilendo che i diritti patrimoniali spettano a chi la pubblica, in pratica, l’autore che utilizza lo pseudonimo riceve tali diritti visto che è totalmente identificato presso l’editore o chi pubblica l’opera. Si ricordi che lo pseudonimo è protetto come diritto della personalità, meritandosi la tutela dal Codice Civile (articolo 19)34 e dalla Legge del Diritto d’Autore - Legge 9610/98, articolo 5, VIII,35 c e articolo 12. Dopo che è decorso il tempo di protezione, l’opera diventa di dominio pubblico, potendo essere sfruttata da qualsiasi persona, fisica o giuridica, rispettandone tutti i diritti morali. La difesa dei diritti morali dell’opera, diventata di dominio pubblico, non verrà fatta solo dallo Stato – qui considerato come Stato lato sensu, comprendendo l’Unione, lo Stato ed il Municipio – come prevede il § 2º dell’articolo 24, ma da qualsiasi soggetto legittimato a proporre un’azione civile pubblica per la tutela dei diritti diffusi e collettivi (Legge nº 7.347 del 24 luglio 1985), incluso le associazioni private. 2.23 - Gestione collettiva La gestione collettiva dei diritti d’autore è fatta attraverso varie società che riuniscono autori, artisti, interpreti ed esecutori delle diverse aree. La prima società brasiliana di autori venne fondata nel 1917: SBAT – Associazione Brasiliana di Autori Teatrali36. Inizialmente, riscuoteva anche i diritti d’autore sull’opera musicale ma, nel 1938, quest’attività è passata alla prima società destinata esclusivamente a questo fine: ABCA – Associazione Brasiliana di Compositori ed Autori. Oggi, sono molte le Associazioni che riuniscono autori di opere musicali, le quali trasmettono ai loro associati il valore ricevuto dall’Ufficio Centrale di Riscossione e Distribuzione, creato dall’articolo 115 della Legge n. 5.988 del 14 dicembre 1973, la cui finalità è, com’è indicato dalla sua stessa denominazione, riscuotere e distribuire i “diritti relativi all’esecuzione pubblica, incluso con la radiodiffusione e l’esibizione cinematografica, delle composizioni musicali o letterario-musicali e di fonogrammi.” L’Assemblea Generale dell’ECAD fissa i prezzi e le regole di riscossione e distribuzione dei valori ricevuti.

Paragrafo unico. L’autore che si farà conoscere assumerà l’esercizio dei diritti patrimoniali, essendo protetti i diritti acquistati

da terzi.”

34 “Art. 19. Lo pseudonimo adottato per attività lecite gode della protezione che si dà al nome.”

35 “Art. 5º. Per gli effetti di questa Legge, si considera: VIII – opera: c) pseudonima – quando l’autore si occulta sotto un nome

supposto.”

36 La SBAT non è più attiva. Dal maggio 2004, le sue attività sono state incorporate, in parte, da un’altra associazione, l’ABRAMUS –

Associazione Brasiliana di Musica e Arti. Oggi, oltre a rappresentare gli autori della drammaturgia brasiliana, quest’Associazione ha

contratti di rappresentazione bilaterale con società all’estero, come, per esempio: SGAE - Sociedad General de Autores y Editores

(Espanha); SACD - Societé de Auteurs e Compositeurs Dramatiques (França); SIAE - Società degli Autori ed Editori (Itália); AGADU -

Asociación General de Autores Del Uruguay (Uruguai); UACRR-Ukrainian Agency of Copyright and Related Rights (Ucrânia);

Argentores (Argentina). Fonte: http://www. abramus.com.br . Consultata nell’ottobre 2010

Analisi dei Diritti di Proprietà Intellettuale in America del Sud 117

Ci sono, inoltre, l’AUTVIS – Associazione Brasiliana dei Diritti d’Autori Visuali, fondata nel 2002 e l’ABDR – Associazione Brasiliana dei Diritti Reprografici. Indichiamo le varie associazioni che integrano l’ECAD, che sono classificate come associazioni effettive e associazioni amministrate37.

Associazioni Effettive ABRAMUS (Associazione Brasiliana di Musica e Arti) www.abramus.org.br AMAR (Associazione di Musicisti, Arrangiatori e Reggenti) www.amar.art.br

SBACEM (Società Brasiliana di Autori, Compositori e Scrittori di Musica) www.sbacem.org.br SICAM (Società Independente de Compositores e Autores Musicais) www.sicam.org.br SOCINPRO (Società Brasiliana di Amministrazione e Protezione dei Diritti Intelettuali) www.socinpro.org.br

UBC (Unione Brasiliana di Compositori) www.ubc.org.br

Associazioni Amministrate ABRAC (Associazione Brasiliana di Autori, Compositori, Interpreti e Musicisti) www.abrac.art.br

ANACIM (Associazione Nazionale di Autori, Compositori, Interpreti e Musicisti) ASSIM (Associazione di Interpreti e Musicisti) www.assim.org.br SADEMBRA (Società Amministratrice dei Diritti di Esecuzione Musicale del Brasile)

L’ ECAD ha una convenzione con le seguenti Associazioni latino-americane, oltre che con associazioni di altri paesi: AGADU (Uruguai); APA (Paraguai), SACVEN (Venezuela).

Le informazioni sulla riscossione, secondo il Bilancio patrimoniale del 2009, mostrano i seguenti dati:

37

Gli indirizzi sono disponibili sul sito dell’ECAD: http://www.ecad.org.br/ViewController/publico/conteudo. aspx?codigo=811.

Accesso: ottobre del 2010.

Analisi dei Diritti di Proprietà Intellettuale in America del Sud 118

Distribuzione: 318 milioni di reais

Beneficiati: 81.250 artisti

Riscossione: 374,3 milioni

Tecnologia dell’informazione: banca dati di 399 mila utenti di musica;

1.750 milioni di opere musicali ; più di 245 mila titolari di musica. 38

2.24 - CILE

2.25 - Legge che regola il Diritto d’Autore A regolare il Diritto d’Autore è la Legge n. 17.336/1970, Ley sobre Propriedad Intelectual (Legge sulla Proprietà Intellettuale), che ha subito delle alterazioni, tra le quali quella fatta dalla Legge n. 19.912 del 4 novembre 200339. La Costituzione Politica della Repubblica del Cile stabilisce, nel testo attualizzato ed emendato del 17 settembre 2005, all’articolo 25: “La libertà di creare e diffondere le arti, così come il diritto d’autore sulle sue creazioni intellettuali ed artistiche di qualsiasi specie, per il tempo ammesso dalla legge e che non sarà inferiore a quello della vita del titolare”. Nel secondo comma dello stesso articolo, la Costituzione enfatizza che il diritto d’autore comprende la proprietà delle opere e di altri diritti, tra cui i diritti morali, come la paternità, l’edizione e l’integrità dell’opera40. La Convenzione di Berna, in Cile , è in vigore dal 5 giugno 1979. Il Trips (Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights, del 15 aprile 1994, Marrakech, che è entrato in vigore il 1º gennaio 1995), è in vigore dalla stessa data del 1º gennaio 1995. Il Trattato dell’OMPI per la protezione dei Diritto d’Autore, conosciuto anche come WCT (WIPO Copyright Treaty, Ginevra, 20 dicembre 1996, entrato in vigore il 6 marzo 2002), è in vigore in Cile dalla stessa data. 2.26 - Registrazione delle opere protette dal Diritto d’Autore e sua natura Nella Repubblica del Cile, così come avviene in Brasile, la registrazione delle opere è facoltativo, nei termini dell’articolo 74 della Legge nº 17.336/1970, Ley sobre Propriedad Intelectual41 (Legge sulla Proprietà

38

http://www.ecad.org.br/. Accesso: ottobre del 2010.

39 http://www.dibam.cl/derechos_intelectuales/index.asp.

40 “25º. La libertad de crear y difundir las artes, así como el derecho del autor sobre sus creaciones intelectuales y artísticas de

cualquier especie, por el tiempo que señale la ley y que no será inferior al de la vida del titular. El derecho de autor comprende la

propiedad de las obras y otros derechos, como la paternidad, la edición y la integridad de la obra, todo ello en conformidad a la ley.”

http://www.leychile.cl/Navegar?idNorma=242302. Si veda anche: http://www.latinlaws.com.

Analisi dei Diritti di Proprietà Intellettuale in America del Sud 119

Intellettuale), ed il responsabile del registrazione è il Dipartimento dei Diritti Intellettuali, organo legato all’Amministrazione di Biblioteche, Archivi e Musei. Informazioni per contatto: Registrazione de la Propriedad Intelectual, Departamento de Derechos Intelectuales, Dirección de Bibliotecas, Archivos y Museos, Herrera 360, Esquina Compañia de Jesús, Santiago, Chile. Telefono: 56+2+726 1829: - Fax: 56+2+726 1828. At. Sr. Claudio Ossa Rojas. Sito ufficiale: http://www.dibam.cl/derechos_intelectuales/index.asp. 2.27 - Elenco delle opere protette. Titolari di diritti patrimoniali L’articolo 3 della legge n. 17.336/70 già citata, enumera per esteso, ma non in modo tassativo, gli oggetti di protezione del Diritto d’Autore, comprendendo le opere originarie e le opere derivate. Nel punto 16, include i programmi di computer42.

41 “Artículo 72. - En el Registrazione de la Propiedad Intelectual deberán inscribirse los derechos de autor y los derechos conexos que esta ley establece. El Reglamento determinará en lo demás, los deberes y funciones del Conservador y la forma y solemnidades de las inscripciones. Artículo 73. - La transferencia total o parcial de los derechos de autor o de derechos conexos, a cualquier título, deberá inscribirse en el Registrazione dentro del plazo de 60 días, contado desde la fecha de celebración del respectivo acto o contrato. La transferencia deberá efectuarse por instrumento público o por instrumento privado autorizado ante notario.También deberá inscribirse, dentro del mismo plazo, la resolución del contrato que originó la transferencia. Artículo 74. - El editor gozará de los derechos que le otorga esta ley sólo previa inscripción del contrato respectivo en el Registrazione que establece el artículo 72; pero el incumplimiento de esta formalidad no privará al autor de los derechos que en conformidad a esta ley o al contrato le corresponda” Traduzione libera:

Articolo 72. – Sul registrazione della Proprietà Intellettuale dovranno iscriversi i diritti d’autore e i diritti connessi stabiliti da questa

legge. Il regolamento determinerà dettagliatamente i doveri e le funzioni del Conservatore e la forma e le solennità delle iscrizioni.

Articolo 73. – Il trasferimento totale o parziale dei diritti d’autore o dei diritti connessi, a qualsiasi titolo, dovrà essere iscritta sul

Registrazione entro 60 giorni, a partire dalla data di celebrazione del rispettivo atto o contratto. Il trasferimento dovrà effettuarsi

con uno strumento pubblico o uno strumento privato riconosciuto da un notaio. Dovrà pure iscriversi, entro lo stesso periodo, la

risoluzione del contratto che ha originato il trasferimento.

Articolo 74. – L’editore godrà dei diritti che questa legge gli concede con l’iscrizione previa del rispettivo contratto sul Registrazione

stabilito dall’articolo 72; però, il non compimento di questa formalità non priverà l’autore dei diritti che gli saranno corrispondenti,

in conformità a questa legge o al contratto.

42 “Artículo 3. Quedan especialmente protegidos con arreglo a la presente ley: 1) Los libros, folletos, artículos y escritos, cualesquiera que sean su forma y naturaleza, incluidas las enciclopedias, guías,

diccionarios, antologías y compilaciones de toda clase;

2) Las conferencias, discursos, lecciones, memorias, comentarios y obras de la misma naturaleza, tanto en la forma oral como en sus

versiones escritas o grabadas;

3) Las obras dramáticas, dramático-musicales y teatrales en general, así como las coreográficas y las pantomímicas, cuyo desarrollo

sea fijado por escrito o en otra forma;

4) Las composiciones musicales, con o sin textos;

5) Las adaptaciones radiales o televisuales de cualquiera producción literaria, las obras originalmente producidas por la radio o la

televisión, así como los libretos y guiones correspondientes;

Analisi dei Diritti di Proprietà Intellettuale in America del Sud 120

Protegge anche le banche dati purché ci sia creazione intellettuale nella forma di selezione o disposizione del loro contenuto. Non esclude la protezione autorale ai dati o materiali in se stessi, accogliendo la stessa direttrice della legge brasiliana (art. 7º, XIII, § 2º). I titolari del diritto d’autore, quanto ai diritti patrimoniali, possono essere originari o derivati. Tra quelli derivati, quanto ai creatori dell’opera, la legge non fa menzione della possibilità eccezionale di poter esserne la persona giuridica, trattandosi di opere collettive. Essa si presenta solo in caso dei programmi di computer, prodotti in virtù di un contratto di lavoro, a tale fine43, eccetto convenzione che stabilisca il contrario, come lo permettono anche la legge argentina e quella brasiliana (Legge n. 9.609 del 19 febbraio 1988, articolo 4).

6) Los periódicos, revistas u otras publicaciones de la misma naturaleza;

7) Las fotografías, los grabados y las litografías;

8) Las obras cinematográficas;

9) Los proyectos, bocetos y maquetas arquitectónicas y los sistemas de elaboración de mapas;

10) Las esferas geográficas o armilares, así como los trabajos plásticos relativos a la geografía, topografía o a cualquiera otra ciencia,

y en general los materiales audiovisuales;

11) Las pinturas, dibujos, ilustraciones y otros similares;

12) Las esculturas y obras de las artes figurativas análogas, aunque estén aplicadas a la industria, siempre que su valor artístico

pueda ser considerado con separación del carácter industrial del objeto al que se encuentren incorporadas;

13) Los bocetos escenográficos y las respectivas escenografías cuando su autor sea el bocetista (Número modificado, como aparece

en el texto, por el N.1 del artículo único de la Ley N. 18.957, de 5 de marzo de 1990.);

14) Las adaptaciones, traducciones y otras transformaciones, cuando hayan sido autorizadas por el autor de la obra originaria si ésta

no pertenece al patrimonio cultural común (Número modificado, como aparece en el texto, por el N.1 del artículo único de la Ley N.

18.957, de 5 de marzo de 1990);

15) Los videogramas y diaporamas, y (Número agregado, como aparece en el texto, por el N.2 del artículo único de la Ley N. 18.957,

de 5 de marzo de 1990.)

16) Los programas computacionales, cualquiera sea el modo o forma de expresión, como programa fuente o programa objeto, e

incluso la documentación preparatoria, su descripción técnica y manuales de uso (Número modificado, como aparece en el texto,

por el N.1 del artículo 20 de la Ley N. 19.912, de 4 de noviembre de 2003. Anteriormente agregado por el N.2 del artículo único de la

Ley N. 18.957, de 5 de marzo de 1990.).

17) Las compilaciones de datos o de otros materiales, en forma legible por máquina o en otra forma, que por razones de la selección

o disposición de sus contenidos, constituyan creaciones de carácter intelectual. Esta protección no abarca los datos o materiales en

sí mismos, y se entiende sin perjuicio de cualquier derecho de autor que subsista respecto de los datos o materiales contenidos en la

compilación (Número agregado por el N.2 del artículo 20 de la Ley N. 19.912, de 4 de noviembre de 2003);

18) Los dibujos o modelos textiles (Número agregado por el N.2 del artículo 20 de la Ley N. 19.912, de 4 de noviembre de 2003).”

43 Artículo 8 . Se presume autor de una obra, salvo prueba en contrario, a quien aparezca como tal al divulgarse aquélla, mediante

indicación de su nombre, seudónimo, firma o signo que lo identifique de forma usual, o aquél a quien, según la respectiva

inscripción, pertenezca el ejemplar que se registra (Inciso modificado, como aparece en el texto, por el N.5 del artículo 20 de la Ley

n. 19.912, de 4 de noviembre de 2003).

Analisi dei Diritti di Proprietà Intellettuale in America del Sud 121

2.28 - Tempo di protezione delle opere Gli articoli che vanno dal n. 10 al n. 13 della legge del 1970, trattano le specificità dell’estensione temporale dei diritti d’autore patrimoniali. In modo generale, si nota lo stesso periodo di 70 (settanta) anni del diritto brasiliano, cominciando a contare, però, dalla data della morte dell’autore44. Questo modo di contare mostra una differenza rispetto alla legge brasiliana che, di solito (eccetto per l’opera audio-visuale e l’opera fotografica, il cui periodo di protezione inizia con la prima pubblicazione), prevede il periodo di settant’anni a partire dal primo gennaio dell’anno successivo alla morte dell’autore (art. 41). Fanno eccezione, alla legge brasiliana e a quella cilena, le opere anonime e pseudonime, il cui periodo di protezione si conta a partire dalla pubblicazione (art. 43 della legge brasiliana e art. 13 della legge cilena). Fanno pure eccezione le opere audio-visuali e quelle fotografiche, il cui periodo di protezione si conta a partire dalla prima pubblicazione (articoli 43 e 44). 2.29 - Gestione collettiva La legge cilena ha un titolo specifico, con più di dieci articoli (dal 91 al 102), nel quale sono regolati i dettagli delle entità di gestione collettiva dei diritti d’autore. Come esempio, possiamo citare la Entidad de Gestión

Tratándose de programas computacionales, serán titulares del derecho de autor respectivo las personas naturales o jurídicas cuyos

dependientes, en el desempeño de sus funciones laborales, los hubiesen producido, salvo estipulación escrita en contrario (Inciso

agregado por el N. 6 del artículo único de la Ley N. 18.957, de 5 de marzo de …)

44 “Artículo 10. La protección otorgada por esta ley dura por toda la vida del autor y se extiende hasta por 70 años más, contados desde la fecha de su fallecimiento.". (Inciso remplazado por el No 3 del artículo 1o de la Ley 20.435, de 30 de marzo de 2010). En el caso previsto en el inciso segundo del artículo 8° y siendo el empleador una persona jurídica, la protección será de 70 años a contar desde la primera publicación (Artículo modificado, como aparece en el texto, por el Nº3 del artículo 3º de la Ley Nº19.914, de 19 de noviembre de 2003. Anteriormente modificado por el N. 1 del artículo 1° de la Ley N. 19.166, de 17 de septiembre de 1992; por el artículo 3° de la Ley N. 19.072, de 19 de agosto de 1991; por el N. 7 del artículo único de la Ley N. 18.957, de 5 de marzo de 1990, y por el artículo único de la Ley N. 17.773, de 18 de octubre de 1972). Artículo 11. Pertenecen al patrimonio cultural común: a) Las obras cuyo plazo de protección se haya extinguido; b) La obra de autor desconocido, incluyéndose las canciones, leyendas, danzas y las expresiones del acervo folklórico; c) Las obras cuyos titulares renunciaron a la protección que otorga esta ley; d) Las obras de autores extranjeros, domiciliados en el exterior, que no estén protegidos en la forma establecida en el artículo 2°, y e) Las obras que fueren expropiadas por el Estado, salvo que la ley especifique un beneficiario. Las obras del patrimonio cultural común podrán ser utilizadas por cualquiera, siempre que se respete la paternidad y la integridad de la obra (Inciso sustituido, como aparece en el texto, por el N.2 del artículo 1° de la Ley N. 19.166, de 17 de septiembre de 1992). Artículo 12. En caso de obras en colaboración el plazo de setenta años correrá desde la muerte del último coautor (Inciso modificado, como aparece en el texto, por el Nº4 del artículo 3º de la Ley Nº19.914, de 19 de noviembre de 2003. Anteriormente modificado por el N.3 del artículo 1° de la Ley N. 19.166, de 17 de septiembre de 1992). Si un colaborador falleciere intestado sin dejar asignatarios forzosos, sus derechos acrecerán los derechos del coautor o coautores. (Inciso modificado por el No 4 del artículo 1o de la Ley 20.435, de 30 de marzo de 2010). Artículo 13. La protección de la obra anónima o seudónima dura setenta años, a contar desde la primera publicació Si antes su autor se da a conocer se estará a lo dispuesto en el artículo 10 (Inciso modificado, como aparece en el texto, por la letra a) del Nº5 del artículo 3º de la Ley Nº19.914, de 19 de noviembre de 2003. Anteriormente modificado por el N.3 del artículo 1° de la Ley N. 19.166, de 17 de septiembre de 1992). Con relación al inciso anterior y del artículo 10, a falta de tal publicación autorizada dentro de un plazo de 50 años a partir de la fecha de creación de la obra, el plazo de protección será de 70 años contados desde el final del año civil en que fue creada la obra (Inciso agregado por la letra b) del Nº5 del artículo 3º de la Ley Nº19.914, de 19 de noviembre de 2003).”

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Colectiva de Derechos de los Productores Audiovisuales de Chile http://www.egeda.cl/ e la Sociedad de Autores Nacionales de Teatro, Cine y Audiovisuales http://www.atcl/athtm .

2.30 - COLOMBIA

2.31 - Legge che regola il Diritto d’autore La materia è regolata dalla Legge n. 23 del 1982, che ha subito diverse alterazioni45. La tutela del diritto d’autore è prevista nella Costituzione Federale, articolo 61, al Titolo II – Dei diritti, delle garanzie e dei doveri, Capitolo II – Dei diritti sociali, economici e culturali, che così dispone: “Art. 61 – Lo Stato proteggerà la proprietà intellettuale per il tempo e mediante le formalità stabilite dalla legge”46. La Convenzione di Berna, in Colombia, è in vigore dal 7 marzo 1988. Il Trips (Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights, del 15 aprile 1994, Marrakech, che è entrato in vigore il 1º gennaio 1995), è in vigore dal 30 aprile 1995. Il Trattado dell’OMPI per la protezione dei Diritto d’Autore, conosciuto anche come WCT (WIPO Copyright Treaty, Ginevra, 20 dicembre 1996, entrato in vigore il 6 marzo 2002), è in vigore in Colombia dalla stessa data. 2.32 - Registrazione delle opere protette dal Diritto d’Autore e sua natura Nella Repubblica della Colombia, la registrazione delle opere è facoltativa, nei termini dell’articolo 4 della Legge n. 44/1993, che ha alterato la Legge n. 23/1982, Ley sobre Derechos de Autor (Legge sui Diritti d’Autore)47, ed il responsabile della

45

http://www.derechodeautor.gov.co/htm/HOME.ASP

46 “Articulo 61. El Estado protegerá la propiedad intelectual por el tiempo y mediante las formalidades que establezca la ley.” Secondo l’Atto Legislativo nº 3/2002, la Costituzione stabilisce la vigenza graduale e successiva, a partire dal 1º gennaio 2005. Si veda: http://web.presidencia.gov.co/constitucion/index.pdf. 47 “Artículo 3. - Se podrán inscribir en el Registrazione Nacional del Derecho de Autor: a) Las obras literarias, científicas y artísticas; b) Los actos en virtud de los cuales se enajene el Derecho de Autor, así como cualquier otro acto o contrato vinculado con los derechos de autor o los derechos conexos; c) Los fonogramas; d) Los poderes de carácter general otorgados a personas naturales o jurídicas para gestionar ante la Dirección Nacional del Derecho de Autor, o cualquiera de sus dependencias, asuntos relacionados con la Ley 23 de 1982. Artículo 4. - El registrazione de las obras y actos sujetos a las formalidades del artículo anterior tiene por objeto: a) Dar publicidad al derecho de los titulares y a los actos y contratos que transfieran o cambien ese dominio amparado por la ley; b) Dar garantía de autenticidad y seguridad a los títulos de derechos de autor y derechos conexos y a los actos y documentos que a ellos se refiere. Artículo 5. El registrazione de las obras y actos deben ajustarse, en lo posible, a la forma y términos preestablecidos por el derecho común para el registrazione de instrumentos públicos.Tal diligencia será firmada en el libro o libros correspondientes por el funcionario competente. Artículo 6. Todo acto en virtud del cual se enajene el Derecho de Autor, o los Derechos Conexos así como cualquier otro acto o contrato vinculado con estos derechos, deberá ser inscrito en el Registrazione Nacional del Derecho de Autor como condición de publicidad y oponibilidad ante terceros. Artículo 7. El editor, el productor de obras audiovisuales, el productor fonográfico y videograbador, establecidos en el país, de toda obra impresa, obra audiovisual, fonograma o videograma, o el importador de libros, fonogramas o videogramas que circulen en

Analisi dei Diritti di Proprietà Intellettuale in America del Sud 123

registrazione è l’Amministrazione Nazionale del Diritto d’Autore, unità amministrativa speciale legata al Ministero degli Interni e della Giustizia. Informazioni per contatto: Dirección Nacional de Derecho de Autor, Unidad Administrativa Especial, Ministero del Interior y Justicia, Calle 28, nº 13ª – 15 Piso 17, Edifício Centro de Comercio Internacional, Bogotá, D.C., Colombia. Telefono: 57+1+341 8177 – Fax: 57+1+ 286 0813. At. Sr. Juan Carlos. [email protected].

Sito ufficiale: http://www.derechodeautor.gov.co/htm/HOME.ASP

2.33 - Elenco delle opere protette. Titolari di diritti patrimoniali Gli articoli 2 e 6 della legge sui Diritti d’Autore presentano una lunga lista delle opere protette48, ed il software è considerato una creazione di dominio pubblico, nei termini del Decreto 1.360 del 1989, che regola l’iscrizione del supporto logico (software) nel Registro Nazionale del Diritto d’Autore49.

Colombia deberá cumplir, dentro de los 60 días hábiles siguientes a su publicación, transmisión pública, reproducción o importación, con el depósito legal de las mismas ante las entidades y en la cantidad definida en el reglamento que para el efecto expedirá el Gobierno Nacional. La omisión del depósito legal será sancionada por la Dirección Nacional del Derecho de Autor con una multa igual a diez (10) veces el valor comercial de cada ejemplar no depositado. Artículo 8. Toda obra que sea presentada como inédita para efectos de la inscripción en el Registrazione Nacional del Derecho de Autor, sólo podrá ser consultada por el autor o autores de la misma. Artículo 9.El Gobierno Nacional establecerá los requisitos y procedimientos de inscripción ante el Registrazione Nacional del Derecho de Autor.” (grifamos) Libera traduzione: Articolo 3. – Potranno iscriversi sul Registrazione Nazionale del Diritto d’Autore: a) Le opere letterarie, scientifiche e artistiche; b) Gli atti in virtù dei quali si alieni il Diritto d’Autore, così come qualsiasi altro atto o contratto vincolato con i diritti d’autore o con i diritti connessi; c) I fonogrammi; d) Le procure di carattere generale concesse a persone fisiche o giuridiche per rappresentare, presso l’Amministrazione Nazionale del Diritto d’Autore o a qualsiasi altra delle sue divisioni, assunti in relazione alla Legge 23 settembre 1982. Articolo 4. – La registrazione delle opere e atti soggetti alle formalità dell’articolo precedente hanno come obiettivo: a) Dare pubblicità al diritto dei titolari e agli atti e contratti che trasferiscano o alterino questo dominio protetto dalla legge; b) Offrire garanzia di autenticità e sicurezza ai titoli del diritto d’autore e diritti connessi, e agli atti e ai documenti che ad essi si riferiscano. Articolo 5. – La registrazione delle opere e degli atti deve adattarsi, se possibile, alla forma e ai termini prestabiliti dal diritto comune per la registrazione degli strumenti pubblici. Tale documento sarà firmato sul libro o sui libri corrispondenti dal funzionario competente. Articolo 6. – Ogni atto in virtù del quale si alieni il Diritto d’Autore o i Diritti Connessi, così come qualsiasi altro atto o contratto vincolato a questi diritti, dovrà essere iscritto sul Registrazione Nazionale del Diritto d’Autore come condizione di pubblicità e opponibilità a terzi. Articolo 7. – L’editore, il produttore di opere audio-visuali, il produttore fonografico ed il cinematografista, stabiliti nel paese, di ogni opera stampata, opera audio-visuale, fonogramma o videogramma, o l’importatore di libri, fonogrammi o videogrammi che circolino in Colombia, dovrà compiere, entro 60 giorni utili successivi alla sua pubblicazione, trasmissione pubblica, riproduzione o importazione, il deposito legale delle stesse presso le entità e nella quantità definita nel regolamento che deve essere emesso dal Governo Nazionale. L’omissione del deposito legale sarà sanzionata dall’Amministrazione Nazionale del Diritto d’Autore con multa pari a dieci (10) volte il valore commerciale di ogni esemplare depositato. Articolo 8. – Ogni opera che sarà presentata come inedita per gli effetti dell’iscrizione sul Registrazione Nazionale del Diritto d’Autore, potrà essere consultata solo dall’autore o dagli autori della stessa. Articolo 9. – Il Governo Nazionale stabilirà i requisiti ed i procedimenti dell’iscrizione presso la registrazione Nazionale del Diritto d’Autore. 48 “Artículo 2. Los derechos de autor recaen sobre las obras científicas, literarias y artísticas las cuales se comprenden todas las creaciones del espíritu en el campo científico, literario y artístico, cualquiera que sea el modo o forma de expresión y cualquiera que

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Lo stesso Registro Nazionale è indicato per gli atti di alienazione del diritto d’autore patrimoniale, come condizione per la pubblicità ed essere opposto a terzi, circostanza non richiesta dal Diritto brasiliano per il quale non sono richiesti né la registrazione dell’opera, né la cessione o la licenza dei diritti d’autore. Così come avviene nel Diritto brasiliano, la lista di opere protette è solo esemplificativa. In maniera differente rispetto a questo Diritto, la legge colombiana esige il deposito legale di un certo numero di esemplari presso l’organo ufficiale definito nel Regolamento, sotto pena di multa equivalente a dieci volte il valore di ogni esemplare. Sull’elenco di esclusioni dalla protezione autorale, si citano espressamente le idee o il contenuto concettuale delle opere letterarie, artistiche e scientifiche. Come avviene anche nella legge brasiliana, si protegge la forma con cui si manifestano le opere, sia essa plastica, letteraria o sonora. Si proteggono pure le opere denominate arti applicate, in modo separato: la creazione artistica con il diritto d’autore e l’opera utilitaria, con la proprietà industriale. Esiste una norma di interpretazione a favore dei titolari del diritto d’autore (il creatore dell’opera) nel caso di un confronto con i titolari dei diritti connessi (artisti, interpreti ed esecutori), produttori di fonogrammi e di organismi di radio e televisione, come prescrive l’articolo 5, in fine, regola che non esiste nel Diritto brasiliano50.

sea su destinación, tales como: los libros, folletos y otros escritos; las conferencias, alocuciones, sermones y otras obras de la misma naturaleza; las obras dramáticas o dramático musicales; las obras coreográficas y las pantomimas; las composiciones musicales con letra o sin ella; las obras cinematográficas, a las cuales se asimilan las obras expresadas por procedimiento análogo a la cinematografía, inclusive los videogramas; las obras de dibujo, pintura, arquitectura, escultura, grabado, litografía; las obras fotográficas a las cuales se asimilan las expresadas por procedimiento análogo a la fotografía; las obras de arte aplicadas; las ilustraciones, mapas, planos, croquis y obras plásticas relativas a la geografía, a la topografía, a la arquitectura o a las ciencias, y, en fin, toda producción del dominio científico, literario o artístico que pueda reproducirse, o definirse por cualquier forma de impresión o de reproducción, por fonografía, radiotelefonía o cualquier otro medio conocido o por conocer. Los derechos de autor se reputan de interés social y son preferentes a los de los intérpretes o ejecutantes, de los productores de fonogramas y de los organismos de radiodifusión, y en caso de conflicto primarán los derechos del autor *. (Inciso adicionado, como aparece en el texto, por el artículo 67 de la Ley 44 de 1993.) Artículo 6. Los inventos o descubrimientos científicos con aplicación práctica explotable en la industria, y los escritos que los

describen, sólo son materia de privilegio temporal con arreglo al artículo 120, numeral 18, de la Constitució Las ideas o contenido

conceptual de las obras literarias, artísticas y científicas no son objeto de apropiaciones. Esta ley protege exclusivamente la forma

literaria, plástica o sonora, como las ideas del autor son descritas, explicadas, ilustradas o incorporadas en las obras literarias,

científicas y artísticas. Las obras de arte aplicadas a la industria sólo son protegidas en la medida en que su valor artístico pueda ser

separado del carácter industrial del objeto u objetos en las que ellas puedan ser aplicadas.”

49 “Artículo 1. De conformidad con lo previsto en la Ley 23 de 1982 sobre Derechos de Autor, el soporte lógico (software) se considera como una creación propia del dominio literario. Artículo 2. El soporte lógico (software) comprende uno o varios de los siguientes elementos: el programa de computador, la descripción de programa y el material auxiliar.”

50 Los derechos de autor se reputan de interés social y son preferentes a los de los intérpretes o ejecutantes, de los productores de

fonogramas y de los organismos de radiodifusión, y en caso de conflicto primarán los derechos del autor *. (Inciso adicionado, como

aparece en el texto, por el artículo 67 de la Ley 44 de 1993.)

Analisi dei Diritti di Proprietà Intellettuale in America del Sud 125

Lo stesso articolo riconosce che il diritto d’autore – inteso qui come quello del creatore dell’opera letteraria, artistica o scientifica, esclusi gli artisti, gli interpreti, gli esecutori, così come i produttori di fonogrammi e gli organismi di radiodiffusione – sono considerati come aventi interesse sociale. La persona giuridica, in quanto titolare di un’opera letteraria, artistica o scientifica, avrà protezione per un tempo inferiore rispetto al titolare, alla persona fisica, conforme l’articolo 27. 2.34 - Tempo di protezione delle opere L’articolo 35 della Costituzione Politica della Colombia, del 1986, derogata dalla Costituzione Politica del 1991, stabiliva che la proprietà letteraria e artistica, come proprietà intrasferibile, sarebbe stata protetta durante il periodo della vita dell’autore e durante gli ottant’anni seguenti, mediante le formalità che la legge prescrivesse. La stessa garanzia veniva offerta ai proprietari delle opere pubblicate nei paesi di lingua spagnola, ogni volta che la rispettiva nazione stabilisse nella sua legislazione il principio della reciprocità, senza che ci fosse la necessità di fare delle convenzioni internazionali. La legge attuale mantiene gli ottant’anni, come regola, conforme l’articolo 21 della Legge n. 44/9351. Nel caso di contratto di cessione o licenza a terzi – che saranno titolari dei diritti patrimoniali – questi godranno di tali diritti per vent’anni, dopo di che saranno riconosciuti agli eredi dell’autore, fino a che si completino gli ottant’anni citati, eccetto convenzione che stabilisca il contrario, fatta dall’autore e dal cedente o licenziato.

51 “Artículo 21. Los derechos de autor corresponden durante su vida, y después de su fallecimiento disfrutarán de ellos quienes legítimamente los hayan adquirido, por el término de ochenta años. En caso de colaboración debidamente establecida el término de ochenta años se contará desde la muerte del último coautor. Artículo 22. Para las obras compuestas de varios volúmenes que no se publiquen juntamente, del mismo modo que para las publicadas en forma de folletos o entregas periódicas, el plazo de protección comenzará a contarse, respecto de cada volumen, folleto o entrega, desde la respectiva fecha de publicació Artículo 23. Si no hubiere herederos ni causahabientes, la obra será de dominio público desde el fallecimiento de éste. En los casos en que los derechos de autor fueren transmitidos por un acto entre vivos, corresponderán a los adquirientes durante la vida del autor y veinticinco años desde el fallecimiento de éste y para los herederos el resto del tiempo hasta completar los ochenta años, sin perjuicio de lo que expresamente hubieren estipulado al respecto el autor de la obra y dichos adquirentes. Artículo 24. La protección para las compilaciones, diccionarios, enciclopedias y otras obras colectivas será de ochenta años contados a partir de la publicación y se reconocerá a favor de sus directores. Artículo 25. Las obras anónimas serán protegidas por el plazo de ochenta años a partir de la fecha de su publicación y a favor del editor; si el autor revelare su identidad el plazo de protección será a favor de éste. Artículo 26. Las obras cinematográficas serán protegidas por ochenta años contados a partir de la terminación de su producción, la que se entenderá desde la fecha de su primera comunicación al público. Si el titular de la obra es una persona jurídica el plazo de protección será establecido por el artículo siguiente. Artículo 27. En todos los casos en que una obra literaria, científica o artística tenga por titular una persona jurídica o una entidad oficial o cualquier institución de derecho público, se considerará que el plazo de protección será de 30 años contados a partir de su publicació Artículo 28. En todos los casos en los que sea aplicable el término de protección a partir de la publicación, se interpretará que dicho plazo termina el 31 de diciembre del año que corresponda. Artículo 29. La protección consagrada por la presente Ley a favor de los artistas intérpretes y ejecutantes, de los productores de fonogramas y de los organismos de radiodifusión, será de ochenta años a partir de la muerte del respectivo titular, si éste fuere persona natural; si el titular fuere persona jurídica, el término será de treinta años a partir de la fecha en que tuvo lugar la interpretación o ejecución o la primera fijación del fonograma, o la emisión de la radiodifusió (Artículo modificado, como aparece en el texto, por el artículo 2 de la Ley 44 de 1993).”

Analisi dei Diritti di Proprietà Intellettuale in America del Sud 126

Su questo tema, c’è differenza rispetto al Diritto brasiliano che non restringe il periodo della cessione o della licenza a favore di terzi, nonostante questo periodo possa essere messo in questione davanti al Potere Giudiziario, quando si considera che c’è uno squilibrio contrattuale. Il periodo di ottant’anni si riduce in modo espressivo quando il titolare del diritto è la persona giuridica, conforme previsto dall’articolo 29, con la redazione data dall’articolo 2 della Legge n. 4 del 1993, che lo fissa a trent’anni. L’inizio del periodo si conta a partire dalla morte, mentre nella legge brasiliana si conta a partire dal primo gennaio successivo a quello della morte dell’autore. Ci sono eccezioni sulla data iniziale del periodo, rispetto all’opera cinematografica, per la quale si conta a partire dalla prima comunicazione al pubblico (art. 26). Lo stesso avviene per le compilazioni, i dizionari, le enciclopedie e altre opere collettive, il cui periodo di protezione di ottant’anni inizia con la data di pubblicazione ed è riconosciuta ai suoi organizzatori (art. 24). 2.35 - Gestione collettiva Nonostante la recente interpretazione della Corte Costituzionale Colombiana (Sala Plena. Sentenza C-424 del 2005) che, con interpretazione condizionata dell’articolo 69 della Legge nº 44/93, dichiara l’incostituzionalità dell’obbligo di pagamento alle società di gestione collettiva dei diritti d’autore e diritti connessi delle opere diffuse via radiodiffusione, c’è una previsione espressa e minuziosa nella legge (articoli dal 10 al 50) ed esistono molte entità di questa natura nel paese52. Autori, interpreti ed esecutori potranno adesso riscuotere direttamente gli equivalenti in denaro per l’uso delle loro opere, senza essere obbligati ad associarsi. Per il fatto di essere grandi le difficoltà pratiche per l’esercizio di questa facoltà, qualunque titolare del diritto d’autore potrà decidere se il pagamento verrà fatto direttamente a lui o a un’associazione di gestione collettiva.

2.36 - PARAGUAY

2.37 - Legge che regola il Diritto d’Autore

La materia è regolata dalla Ley de Derechos de Autor y Derechos Conexos (Legge dei Diritti d’Autore e Diritti Connessi) n. 1.328 del 13 ottobre 199853. La Costituzione della Repubblica del Paraguay, del 20 giugno 1992, consacra nell’articolo 110 la tutela dei diritti d’autore e della proprietà intellettuale. Secondo la norma della Costituzione, ogni autore, inventore, produttore o commerciante avrà diritto alla proprietà esclusiva della sua opera, invenzione, marchio o nome commerciale, in conformità della Legge che, in tema di diritti d’autore, è quella già citata n. 1.328/92.

52 Come, per esempio, il Centro Colombiano de Derechos Reprográfico [Centro Colombiano di Diritti Reprografici]

http://www.cdr.com.co/ e l’ EGEDA Colombia - Entidad de Gestión Colectiva de Derechos de Productores Audiovisuales de Colômbia

[Entità di Gestione Collettiva dei Diritti di Produttori Audio-visuali della Colombia].

53 http://www.mic.gov.py/?option=com_content&task=view&id=89&Itemid=156. Si veda anche: http://paraguay.usembassy.gov/lei _

lei _1328_98.html

Analisi dei Diritti di Proprietà Intellettuale in America del Sud 127

La Convenzione di Berna, in Paraguay, è in vigore dal 2 giugno 1992. Il Trips (Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights, del 15 aprile 1994, Marrakech, che è entrato in vigore il 1º gennaio 1995), è in vigore dalla stessa data del 1º gennaio 1995. Il Trattado dell’OMPI per la protezione dei Diritto d’Autore, conosciuto anche come WCT (WIPO Copyright Treaty, Ginevra, 20 dicembre 1996, entrato in vigore il 6 marzo 2002), è in vigore in Paraguay dalla stessa data. 2.38 - Registrazione delle opere protette dal Diritto d’Autore e sua natura Nella Repubblica del Paraguay, la registrazione delle opere è facoltativa, come in Brasile e nella maggior parte dei paesi latino-americani, nei termini dell’articolo 152 della Ley de Derechos de Autor y Derechos Conexos (Legge dei Diritti d’Autore e Diritti Connessi nº 1.328/1998)54, ed il suo responsabile è l’Amministrazione Nazionale di Proprietà Industriale (DGPI), organo legato al Ministero dello Sviluppo, Industria e Commercio, per mezzo della suddivisione del Diritto d’Autore. Informazioni per contatto: Ministero del Desarrollo, Industria e Comercio, Dirección General de Propiedad Intelectual (DGPI), Avda. España, nº 323 entre Brasil y EE. UU. Asunción, Paraguay. Telefono: 595+21+203 597 - Fax: 595+21+204 791. At. Sra. Gabriela Talavera García [email protected]. 2.39 - Elenco delle opere protette. Titolari di diritti patrimoniali L’articolo 3 della legge citata del 1998, dispone che la protezione del diritto d’autore copre tutte le opere di ingegno, di creazione, nell’ambito letterario o artistico, qualsiasi sia il loro genere, forma di espressione, merito o finalità, nazionalità o domicilio dell’autore o del titolare del rispettivo diritto, o il luogo di pubblicazione dell’opera. Gli articoli 4 e 5 specificano le opere di cui trattano, nel cui elenco sono inclusi i programmi di computer (art. 4, 13)56.

54 “Artículo 152.- La Dirección Nacional del Derecho de Autor llevará el Registrazione Nacional del Derecho de Autor y Derechos Conexos, que sustituye a cualquier otro existente en las legislaciones anteriores, y donde podrán inscribirse las obras del ingenio y los demás bienes intelectuales protegidos por esta ley, así como los convenios o contratos que en cualquier forma confieran, modifiquen, transmitan, graven o extingan derechos patrimoniales, o por lo que se autoricen modificaciones a la obra. El registrazione es meramente declarativo y no constitutivo, de manera que su omisión no perjudica el goce ni el ejercicio de los derechos reconocidos por la presente ley. La solicitud, trámite, registrazione y recaudos a los efectos del registrazione, se realizarán conforme lo disponga la reglamentación pertinente. Artículo 153.- No obstante lo dispuesto en el artículo anterior, el registrazione se admitirá como principio de prueba cierta de los hechos y actos que allí consten, salvo prueba en contrario. Toda inscripción deja a salvo los derechos de terceros.” (grifamos) Libera traduzione: Articolo 152. – L’Amministrazione Nazionale del Diritto d’Autore sarà responsabile del Registrazione Nazionale del Diritto d’Autore e Diritti Connessi, che sostituisce qualsiasi altro esistente nelle legislazioni precedenti, e in cui potranno iscriversi le opere di ingegno e gli altri beni intellettuali protetti da questa legge, così come le convenzioni o i contratti che, in un modo o nell’altro, conferiscano, modifichino, trasmettano, registrino o estinguano diritti patrimoniali, o attraverso i quali si autorizzino modifiche all’opera. La registrazione è meramente dichiarativo e non costitutivo, in modo che la sua mancanza non danneggia lo sfruttamento né l’esercizio dei diritti riconosciuti da questa legge. La richiesta, il tramite, la registrazione e il ricevimento per gli effetti del registrazione si realizzeranno conforme disposizione della regolamentazione pertinente. Articolo 153. – Nonostante quanto stabilito dall’articolo precedente, la registrazione sarà ammesso come principio di prova vera dei fatti e degli atti che vi constano, salvo prova contraria. Ogni registrazione protegge i diritti di terzi. 55 Sito ufficiale: http://www.mic.gov.py/?option=com_content&task=view&id=2&Itemid=4.

56 “Artículo 4. - Entre las obras a que se refiere el artículo anterior, están especialmente comprendidas las siguientes: 1. las obras expresadas en forma escrita, a través de libros, revistas, folletos u otros escritos, y cualesquiera otras expresadas mediante letras, signos o marcas convencionales;

Analisi dei Diritti di Proprietà Intellettuale in America del Sud 128

Sulla stessa direttrice della legislazione dei diversi paesi, l’elenco delle opere protette è meramente esemplificativo. In relazione ai titolari di diritti, è importante fare un’eccezione: per la legge paraguaiana, l’autore è la persona fisica che appare come tale nella divulgazione dell’opera (art. 10). La stessa direttiva si trova nell’articolo 2º, nº 1. Nonostante questo, l’articolo 13 ammette che la persona giuridica possa essere titolare di diritti non solo patrimoniali, attribuendole l’esercizio dei diritti morali sull’opera collettiva57. Lo stesso articolo stabilisce che questa specie di opera possa essere divulgata in nome della persona giuridica che la pubblica. L’articolo 9 stabilisce che l’autore è il titolare originario dei diritti esclusivi sull’opera, di ordine morale e patrimoniale, ma riconosce che altre persone fisiche possono beneficiarsi, così pure lo Stato, le entità di diritto pubblico ed altre persone giuridiche, in casi espressamente previsti58. In questo modo, ci sono buoni fondamenti per sostenere la possibilità che la persona giuridica venga considerata come autrice di opere collettive, senza che venga meno la protezione autorale alle partecipazioni individuali.

2. las obras orales, tales como las conferencias, alocuciones y sermones; las explicaciones didácticas, y otras de similar naturaleza; 3. las composiciones musicales con letra o sin ella; 4. las obras dramáticas y dramático-musicales; 5. las obras coreográficas y las pantomímicas; 6. las obras audiovisuales, incluidas las cinematográficas, realizadas y expresadas por cualquier medio o procedimiento; 7. las obras radiofónicas; 8.las obras de artes plásticas, incluidos los dibujos, pinturas, esculturas, grabados y litografías; 9. los planos y las obras de arquitectura; 10. las obras fotográficas y las expresadas por un procedimiento análogo a la fotografía; 11. las obras de arte aplicado; 12. las ilustraciones, mapas, croquis, planos, bosquejos y obras plásticas relativas a la geografía, la topografía, la arquitectura o las ciencias; 13. los programas de ordenador; 14. las colecciones de obras, tales como las enciclopedias y antologías y de las obras u otros elementos, como la base de datos, siempre que dichas colecciones sean originales en razón de la selección, coordinación o disposición de su contenido; y, 15. en general, toda otra producción del intelecto en el dominio literario, artístico o científico, que tenga características de originalidad y sea susceptible de ser divulgada o reproducida por cualquier medio o procedimiento, conocido o por conocer. La anterior enumeración es meramente enunciativa y no taxativa. Artículo 5. - Sin perjuicio de los derechos que subsistan sobre la obra originaria y de la correspondiente autorización, serán también

objeto de protección las traducciones, adaptaciones, transformaciones o arreglos de obras preexistentes.”

57 “Artículo 13. - En la obra colectiva se presume, salvo prueba en contrario, que los autores han cedido en forma ilimitada y

exclusiva la titularidad de los derechos patrimoniales a la persona física o jurídica que la publica o divulga con su propio nombre,

quien queda igualmente facultado para ejercer los derechos morales sobre la obra”.

58 “Artículo 30. Sin embargo, de la protección que esta ley reconoce al autor se podrán beneficiar otras personas físicas, así como el

Estado, las entidades de derecho público y demás personas jurídicas, en los casos expresamente previstos en ella”.

Analisi dei Diritti di Proprietà Intellettuale in America del Sud 129

2.40 - Tempo di protezione Anche in Paraguay prevale la protezione durante la vita dell’autore estesa per altri 70 (settanta) anni dopo la data della sua morte, con regole diverse (periodo di sessant’anni) per alcuni tipi di opere, come si può verificare dagli articoli che vanno dal 47 al 5359. L’inizio del periodo si conta, come in Brasile, a partire dal primo gennaio dell’anno successivo a quello della morte dell’autore, come stabilisce l’articolo 50. Ci sono regole che fanno eccezione al periodo di settant’anni, in relazione alle opere anonime e pseudonime, il cui periodo sarà di sessant’anni a partire dalla divulgazione. L’articolo mette sullo stesso piano l’opera anonima – il cui autore non si conosce – e l’opera pseudonima, la cui identità è preservata dall’autore per volontà propria, ma è pienamente identificato presso l’editore o il fruitore economico dell’opera. All’autore anonimo che si identifica, si allarga il periodo fino a settant’anni, ma il tempo è minore per l’autore che utilizza lo pseudonimo, ipotesi abbastanza comune nei vari paesi. In Brasile, l’articolo 40, paragrafo unico, stabilisce che colui che era anonimo, quando si identifica come autore, recupera i suoi diritti patrimoniali a partire da quel momento, per mettere a salvo i diritti acquisiti da terzi come, per esempio, la persona che pubblica l’opera anonima. Nonostante l’articolo 40 tratti allo stesso modo l’opera anonima e quella pseudonima, stabilendo che i diritti pratrimoniali spettano a chi la pubblica, in pratica, l’autore che usa lo pseudonimo riceve tali diritti, dato che è pienamente identificato presso l’editore o chi pubblica l’opera. Si ricordi che lo pseudonimo è protetto come un diritto della personalità, meritandosi la tutela da parte del Codice Civile (articolo 19)60 e dalla Legge di Diritto d’Autore brasiliano – Legge nº 9610/98, articolo 5º, VIII 61, c e articolo 1262. 59 “Artículo 47. -El derecho patrimonial durará toda la vida del autor y setenta años después de su fallecimiento, y se transmitirá por causa de muerte de acuerdo a las disposiciones del Código Civil. En las obras en colaboración, el período de protección se contará desde la muerte del último coautor. Artículo 48. - En las obras anónimas y seudónimas, el plazo de duración será de sesenta años a partir del año de su divulgación, salvo que antes de cumplido dicho lapso el autor revele su identidad, en cuyo caso se aplicará lo dispuesto en el artículo anterior. Artículo 49. -En las obras colectivas, los programas de ordenador, las obras audiovisuales y las radiofónicas, el derecho patrimonial se extinguirá a los sesenta años de su primera publicación o, en su defecto, al de su terminació Esta limitación no afectará el derecho patrimonial de cada uno de los coautores de las obras audiovisuales y radiofónicas respecto de su contribución personal, a los efectos previstos en el segundo párrafo del Artículo 12, ni el goce y el ejercicio de los derechos morales sobre su aporte. Artículo 50. - Los plazos establecidos en el presente capítulo se calcularán desde el día uno de enero del año siguiente al de la muerte del autor o, en su caso, al de la divulgación, publicación o terminación de la obra. Artículo 51. - Cuando uno de los autores de una obra en colaboración falleciera sin dejar herederos, sus derechos acrecerán los derechos de los demás coautores. Artículo 52. - Se consideran obras póstumas las que no han sido divulgadas durante la vida del autor o las que habiendo sido divulgadas, el autor a su fallecimiento, las haya dejado modificadas o corregidas de tal manera que puedan ser consideradas obras nuevas. Artículo 53. - Los sucesores no podrán oponerse a que terceros reediten o traduzcan la obra del causante si transcurridos veinte años de la muerte del mismo, se hubieren negado a dicha publicación con abuso de su derecho y el juez así lo acordase a instancia del que pretenda la reedición o traducció Dichos terceros deberán abonar a los sucesores del autor la remuneración correspondiente, fijada de común acuerdo entre las partes, o en su defecto, por resolución judicial”. 60

“Art. 19 – “Lo pseudônimo adottato per attività lecite gode della protezione che si dà al nome”.

61 “Art. 5º - Per gli effetti di questa Legge, si considera: VIII – opera: c) pseudonima – quando l’autore si nasconde sotto un nome

supposto”.

62 “Art. 12 – Per identificarsi come autore, il creatore dell’opera letteraria, artistica o scientifica, potrà usare il suo nome civile,

completo o abbreviato, persino le sue iniziali, lo pseudonimo o qualsiasi altro segnare convenzionale”.

Analisi dei Diritti di Proprietà Intellettuale in America del Sud 130

2.41 - Gestione collettiva La legge del 1998 regola la gestione collettiva negli articoli che vanno dal 136 al 145. In Paraguay l’APA - Autores Paraguayos Asociados [Autori Paraguaiani Associati] http://www.apa.org.py/ si distacca nella gestione collettiva dei diritti d’autore.

2.42 - PERÙ 2.43 - Legge che regola il Diritto d’Autore Questa materia è regolata dalla Ley sobre el Derecho de Autor – (Legge sul Diritto d’Autore), Decreto Legislativo nº 822/199663. La Costituzione Politica del Perù consacra il diritto d’autore nel Titolo I – Della Persona e della società, nel Capitolo I – Diritti fondamentali della persona, nell’articolo 2º, secondo il quale ogni persona ha diritto: “8. Alla libertà di creazione intellettuale, artistica, tecnica e scientifica, così come alla proprietà su tali creazioni e al loro prodotto. Lo Stato favorisce l’accesso alla cultura e promuove il suo sviluppo e la sua diffusione”64. La Convenzione di Berna, in Perù, è in vigore dal 20 agosto 1988. Il Trips (Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights, del 15 aprile 1994, Marrakech, che è entrato in vigore il 1º gennaio 1995), è in vigore dalla stessa data del 1º gennaio 1995. Il Trattato dell’OMPI per la protezione dei Diritto d’Autore, conosciuto anche come WCT (WIPO Copyright Treaty, Ginevra, 20 dicembre 1996, entrato in vigore il 6 marzo 2002), è in vigore in Perù dalla stessa data. 2.44 - Registrazione delle opere protette dal Diritto d’Autore e sua natura Nella Repubblica del Perù, la registrazione delle opere è facoltativa, nei termini dell’articolo 170 della Ley sobre el Derecho de Autor (Legge sul Diritto d’Autore, Decreto Legislativo nº 822/1996)65, ed il responsabile del registrazione è l’Istituto

63

http://www.indecopi.gob.pe/0/home_derechos_autor.aspx?PFL=9

64 “A la libertad de creación intelectual, artística, técnica y científica, así como a la propiedad sobre dichas creaciones y a su

producto. El Estado propicia el acceso a la cultura y fomenta su desarrollo y difusió” Si veda: http://www2.congreso.gob.pe/sicr/

/constitucionsf/constitucion.

65 “Artículo 170. - La Oficina de Derechos de Autor, llevará el Registrazione Nacional del Derecho de Autor y Derechos Conexos, donde podrán inscribirse las obras del ingenio y los demás bienes intelectuales protegidos por esta ley, así como los convenios o contratos que en cualquier forma confieran, modifiquen, transmitan, graven o extingan derechos patrimoniales, o por los que se autoricen modificaciones a la obra. El registrazione es meramente facultativo para los autores y sus causahabientes y no constitutivo, de manera que su omisión no perjudica el goce ni el ejercicio pleno de los derechos reconocidos y garantizados por la presente ley. La solicitud, trámite, registrazione y recaudos a los efectos del registrazione se realizarán conforme lo disponga la reglamentación pertinente, la misma que será aprobada por la Oficina de Derechos de Autor mediante resolución jefatural, la que será publicada en la Separata de Normas Legales del Diario Oficial El Peruano.

Analisi dei Diritti di Proprietà Intellettuale in America del Sud 131

Nazionale di Difesa della Concorrenza e della Protezione della Proprietà Intellettuale, organo legato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri. Informazioni per contatto: Presidência del Consejo de Ministros (PCM), Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propriedad Intelectual (INDECOPI), Calle de la Prosa, nº 138, San Borja, Lima, Peru. Telefono: 51+1+224 7777 – Fax: 51+1+224 7800. At. Sr. Edgard Martin Moscoso Villacorta [email protected] Sito ufficiale: http://www.indecopi.gob.pe/0/home.aspx?PFL=0 2.45 - Elenco delle opere protette. Titolari di diritti patrimoniali L’articolo 5 della Legge sul Diritto d’Autore indica le opere protette, elencando, tra di esse, i programmi di computer66. L’elenco non è tassativo, come si desume dall’inciso dell’articolo menzionato.

Artículo 171. - La inscripción en el registrazione no crea derechos, teniendo un carácter meramente referencial y declarativo, constituyendo solamente un medio de publicidad y prueba de anterioridad. Artículo 172. - Cualquiera de los titulares de derecho sobre una misma obra, interpretación o producción está facultado para solicitar su registrazione y los efectos de inscripción beneficiarán a todos.” (grifamos) Libera traduzione:

Articolo 170. - L’ufficio dei Diritti d’Autore sarà responsabile per la registrazione Nazionale del Diritto d’Autore e Diritti Connessi, nel

quale potranno iscriversi le opere dell’ingegno e gli altri beni intellettuali protetti da questa legge, così come le convenzioni o i

contratti che, in qualsiasi modo, conferiscano, modifichino, trasmettano, registrino o estinguano diritti patrimoniali o attraverso i

quali siano autorizzate modificazioni all’opera. La registrazione è meramente facoltativo per gli autori e i loro successori e non è

costitutivo, in modo che la sua omissione non danneggia lo sfruttamento né l’esercizio pieno dei diritti riconosciuti e garantiti da

questa legge. La sollecitazione, il tramite, la registrazione e la custodia degli effetti del registrazione si realizzeranno conforme

disposto dalla regolamentazione pertinente, essendo la stessa approvata dall’Ufficio dei Diritti d’Autore mediante deliberazione

ufficiale, che sarà pubblicata nella Separata delle Norme Legali del Diario Ufficiale El Peruano.

Articolo 171. - L’iscrizione sul registrazione non crea diritti, mantenendo un carattere meramente referenziale e dichiarativo,

costituendo solamente un mezzo di pubblicità e prova di anteriorità.

Articolo 172. – Qualunque titolare del diritto su una stessa opera, interpretazione o produzione, è abilitato a sollecitare il suo

registrazione e gli effetti dell’iscrizione beneficeranno tutti.

66 “Están comprendidas entre las obras protegidas las siguientes: a. Las obras literarias expresadas en forma escrita, a través de libros, revistas, folletos u otros escritos. b. Las obras literarias expresadas en forma oral, tales como las conferencias, alocuciones y sermones o las explicaciones didácticas. c. Las composiciones musicales con letra o sin ella. d. Las obras dramáticas, dramático-musicales, coreografías, pantomímicas y escénicas en general. e. Las obras audiovisuales. f. Las obras de artes plásticas, sean o no aplicadas, incluidos los bocetos, dibujos, pinturas, esculturas, grabados y litografías. g. Las obras de arquitectura. h. Las obras fotográficas y las expresadas por un procedimiento análogo a la fotografía. i. Las ilustraciones, mapas, croquis, planos, bosquejos y obras plásticas relativas a la geografía, la topografía, la arquitectura o las ciencias. j. Los lemas y frases en la medida que tengan una forma de expresión literaria o artística, con características de originalidad. k. Los programas de ordenador. l. Las antologías o compilaciones de obras diversas o de expresiones del folklore, y las bases de datos, siempre que dichas colecciones sean originales en razón de la selección, coordinación o disposición de su contenido. m. Los artículos periodísticos, sean o no sobre sucesos de actualidad, los reportajes, editoriales y comentarios. En general, toda otra producción del intelecto en el dominio literario o artístico, que tenga características de originalidad y sea susceptible de ser divulgada o reproducida por cualquier medio o procedimiento, conocido o por conocerse.

Analisi dei Diritti di Proprietà Intellettuale in America del Sud 132

È innovatrice la lettera “j”, secondo la quale sono opere protette: i temi e le frasi, nella misura in cui abbiano una forma di espressione letteraria o artistica, con caratteristiche di originalità. Questo tema è stato interpretato dalla dottrina dei paesi, nel caso concreto. L’articolo 6 è dedicato alle opere derivate, purché con l’autorizzazione del titolare dell’opera originaria e siano originali. Tra di esse, sono indicate le “revisioni, aggiornamenti e annotazioni”, nel comma “b”, che non si trovano nelle legislazioni, così pure la comprensione generica del comma e: “altre trasformazioni di un’opera letteraria o artistica o di espressioni del folclore”. Si noti che l’opera folcloristica appartiene al dominio pubblico, ma non l’opera derivata che si basa su di essa. Anche se l’articolo 2, comma 2 e l’articolo 11 fanno allusione all’autore come persona fisica, l’articolo 1067, stabilendo che l’autore è il titolare originario di diritti esclusivi sull’opera, di ordine morale e patrimoniale, si ammette che altre persone fisiche o giuridiche possano beneficiarsi della protezione della legge, nei casi espressamente previsti da essa. L’articolo 1568 consacra una norma importante relativa alla persona giuridica, dato che le permette di essere titolare di diritti morali sull’opera collettiva, tema ammesso eccezionalmente dalle legislazioni, la cui interpretazione, di solito, è lasciata alla dottrina. Secondo tale norma, tranne prova contraria, trattandosi di un’opera collettiva, si presume che gli autori abbiano ceduto in modo illimitato ed esclusivo la titolarità dei diritti patrimoniali alla persona fisica o giuridica che la pubblica o la divulga, a nome proprio, e che ha la facoltà di esercitare i diritti morali sull’opera. 2.46 - Tempo di protezione delle opere La regola per la protezione post mortem è quella che la fissa a 70 (settanta) anni, contati a partire dal primo gennaio successivo alla morte dell’autore, in base agli articoli 52 e 56. La stessa regola è in vigore nel diritto brasiliano (art. 41 della Legge nº 9610/98). Ci sono delle norme speciali per altre ipotesi negli articoli che vanno dal 52 al 5669. Artículo 6. Sin perjuicio de los derechos que subsistan sobre la obra originaria y de la correspondiente autorización, son también objeto de protección como obras derivadas siempre que revistan características de originalidad: a. Las traducciones, adaptaciones. b. Las revisiones, actualizaciones y anotaciones. c. Los resúmenes y extractos. d. Los arreglos musicales. e. Las demás transformaciones de una obra literaria o artística o de expresiones del folklore”.

67 “Artículo 10. El autor es el titular originario de los derechos exclusivos sobre la obra, de orden moral y patrimonial, reconocidos

por la presente ley. Sin embargo, de la protección que esta ley reconoce al autor se podrán beneficiar otras personas naturales o

jurídicas, en los casos expresamente previstos en ella”.

68 “Artículo 15. En la obra colectiva se presume, salvo prueba en contrario, que los autores han cedido en forma ilimitada y exclusiva

la titularidad de los derechos patrimoniales a la persona natural o jurídica que la publica o divulga con su propio nombre, quien

queda igualmente facultada para ejercer los derechos morales sobre la obra”.

69 “Artículo 52. El derecho patrimonial dura toda la vida del autor y setenta años después de su fallecimiento, cualquiera que sea el país de origen de la obra, y se transmite por causa de muerte de acuerdo a las disposiciones del Código Civil. En las obras en colaboración, el período de protección se contará desde la muerte del último coautor. Artículo 53. En las obras anónimas y seudónimas, el plazo de duración será de setenta años a partir del año de su divulgación, salvo que antes de cumplido dicho lapso el autor revele su identidad, en cuyo caso se aplicará lo dispuesto en el artículo anterior.

Analisi dei Diritti di Proprietà Intellettuale in America del Sud 133

La legge peruviana allude all’“opera in collaborazione” e sembra riferirsi all’opera in co-produzione. Anche se sono concetti diversi, coperti dalla legge brasiliana ormai revocata, Legge n. 5.988 del 14 settembre 1973, nel contesto della legge si conclude che il senso dell’ “opera in collaborazione” è un’opera in co-produzione. Le opere anonime – il cui autore non si conosce – e le opere pseudonime – il cui autore preferisce usare uno pseudonimo, per varie ragioni, magari perché è un nome più eufonico ed attraente per il pubblico – hanno un periodo di protezione che si comincia a contare dalla loro divulgazione, essendo garantita la possibilità dell’autore anonimo di identificarsi, caso in cui si applica la regola generale dell’articolo 52. L’articolo 54 ha una rilevanza speciale, dato che definisce come opera collettiva e non in co-produzione, il programma di computer, le opere audio-visuali, una natura che non è uniforme nei vari paesi. Il tempo di protezione si conta a partire dalla pubblicazione o, in mancanza di questa, dalla conclusione dell’opera. Come nel diritto brasiliano, protegge i diritti patrimoniali e morali sulle partecipazioni individuali nell’opera collettiva. 2.47 - Gestione collettiva Il titolo IX della legge peruviana, negli articoli che vanno dal 146 al 167, tratta della gestione collettiva dei diritti d’autore, e si possono citare l’Asociación Peruana de Autores y Compositores [Associazione Peruviana di Autori e Compositori] – APDAYC http://www.apdayc.org.pe/ e l’ANAIE – Asociación Nacional de Artistas, Intérpretes y Ejecutantes [Associazione Nazionale di Artisti, Interpreti ed Esecutori].

2.48 - URUGUAY

2.49 - Legge che regola il Diritto d’Autore La legge n. 9.739, del 17 dicembre 1937, stabilisce le regole sulla Proprietà Letteraria e Artistica, con le modificazioni introdotte dalla Legge del Diritto d’Autore e Diritti Connessi – Legge n. 17.616/2003, regolamentata dal Decreto nº 154 del 3 maggio 200470. La Costituzione della Repubblica dell’Uruguay, del 1967, con le modifiche del 26 novembre 1989, del 26 novembre 1994, dell’8 dicembre 1996 e del 31 ottobre 2004, prevede la tutela del diritto d’autore nell’articolo 33, nel Capitolo I della Sezione II – Diritti, doveri e garanzie. “Art. 33: Il lavoro intellettuale, il diritto d’autore, dell’inventore o dell’artista saranno riconosciuti e protetti dalla legge”71. Artículo 54. En las obras colectivas, los programas de ordenador, las obras audiovisuales, el derecho patrimonial se extingue a los setenta años de su primera publicación o, en su defecto, al de su terminació Esta limitación no afecta el derecho patrimonial de cada uno de los coautores de las obras audiovisuales respecto de su contribución personal, ni el goce y el ejercicio de los derechos morales sobre su aporte. Artículo 55. Si una misma obra se ha publicado en volúmenes sucesivos, los plazos de que trata esta ley se contarán desde la fecha de publicación del último volume Artículo 56. Los plazos establecidos en el presente Capítulo, se calcularán desde el día primero de enero del año siguiente al de la

muerte del autor o, en su caso, al de la divulgación, publicación o terminación de la obra”.

70 http://www.mec.gub.uy/innovaportal/v/333/2/mecweb/derechos_de_autor?leftmenuid=333

71 Si veda il testo completo della Costituzione in: http://www.parlamento.gub.uy/constituciones/const004.htm

Analisi dei Diritti di Proprietà Intellettuale in America del Sud 134

La Convenzione di Berna, in Uruguay, è in vigore dal 10 luglio 1967. Il Trips (Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights, del 15 aprile 1994, Marrakech, che è entrato in vigore il 1º gennaio 1995), è in vigore dalla stessa data del 1º gennaio 1995. Il Trattato dell’OMPI per la protezione dei Diritto d’Autore, conosciuto anche come WCT (WIPO Copyright Treaty, Ginevra, 20 dicembre 1996, entrato in vigore il 6 marzo 2002), è entrato in vigore il 6 marzo 2002, valendo in Uruguay dalla stessa data. 2.50 - Registrazione delle opere protette dal Diritto d’Autore e sua natura giuridica Nella Repubblica Orientale dell’Uruguay, la registrazione delle opere è facoltativo, nei termini dell’articolo 53 della Legge n. 9.730/1937, che stabilisce le regole sulla Proprietà Letteraria e Artistica, con le modifiche introdotte dalla Legge del Diritto d’Autore e Diritti Connessi (Legge n. 11.616/2003)72, ed il Consiglio del Diritto d’Autore, organo legato al Ministero dell’Educazione e Cultura, è responsabile del registrazione. Informazioni per contatto: Consejo de Derechos de Autor, Ministero de Educación y Cultura, Reconquista, nº 535, Piso 7, Montevideo, Uruguay. Telefono: +598+2+ 915 9775 – Fax: +598+2+915 9775. At. Sr. Carlos Teysera Rouco [email protected]. Sito ufficiale:

http://www.mec.gub.uy/innovaportal/v/333/2/mecweb/derechos_de_autor?leftmenuid=333

72 “Artículo 53. - La Biblioteca Nacional llevará un registrazione de los derechos de autor, en el que los interesados podrán inscribir las obras y demás bienes intelectuales protegidos en esta ley. La inscripción en el Registrazione a que se refiere este artículo es meramente facultativa, de manera que su omisión no perjudica en modo alguno el goce y ejercicio de los derechos reconocidos en la presente ley. La solicitud, recaudos, trámite, registrazione y régimen de publicaciones se realizarán conforme lo disponga la reglamentación pertinente. Todas las controversias que se susciten con motivo de las inscripciones en el Registrazione serán resueltas por el Consejo de Derechos de Autor. (Redacción dada por el art. 19 de la ley 17.616 .) Artículo 54. - Se anotarán en el mismo Registrazione, para que produzcan efectos legales, las trasmisiones de los derechos de autor sobre la obra a pedido de parte interesada, formulada en papel sellado de $ 0.50. Artículo 55 - Por la inscripción de cualquier enajenación o transferencia de una obra, el adquirente abonará un derecho equivalente al 20% del importe de la enajenació Queda autorizado el Poder Ejecutivo para modificar las tarifas a que se refieren los artículos precedentes. En ningún caso, ese derecho será inferior a $ 5.00”. Libera traduzione:

Articolo 53. – La Biblioteca Nazionale manterrà un registrazione dei diritti d’autore, nel quale gli interessati potranno iscrivere le

opere e gli altri beni intellettuali protetti da questa legge. L’iscrizione del Registrazione a cui si riferisce questo articolo è meramente

facoltativa, in modo che la sua omissione non danneggia in alcun modo lo sfruttamento e l’esercizio dei diritti riconosciuti nella

presente Legge. La sollecitazione, la custodia, il tramite, la registrazione ed il regime di pubblicazione si realizzeranno conforme

disposto dalla regolamentazione pertinente. Tutte le controversie que saranno originate a causa delle iscrizioni nel Registrazione,

saranno risolte dal Consiglio dei Diritti d’Autore. (Redazione data dall’art. 19 della legge nº 17.616).

Articolo 54. – Saranno annotate sullo stesso Registrazione, affinché producano effetti legali, le trasmissioni dei diritti d’autore

sull’opera a richiesta della parte interessata, formulata su carta bollata del valore di $ 0.50.

Articolo 55 – Per l’iscrizione di qualsiasi alienazione o trasferimento di un’opera, l’acquirente pagherà un diritto equivalente al 20%

del valore dell’alienazione. Il Potere Esecutivo è autorizzato a modificare le tariffe a cui si riferiscono gli articoli precedenti. In nessun

caso, questo diritto sarà inferiore a $ 0.50.

Analisi dei Diritti di Proprietà Intellettuale in America del Sud 135

2.51 - Elenco delle opere protette. Titolari di diritti patrimoniali L’articolo 5 della Legge sulla Proprietà Artistica e Letteraria, con le modifiche introdotte dalla Legge del Diritto d’Autore e Diritti Connessi, contiene l’elenco delle opere protette, tra le quali sono inclusi i programmi di computer, siano essi codici sorgente o programmi oggetto73. L’elenco delle opere è esemplificativo, sulla stessa direttrice delle altre legislazioni, il che risulta molto chiaro nell’ultimo comma (non numerato) dell’articolo 5, quando stabilisce: “E, infine, ogni produzione del dominio dell’intelligenza”74. Indicheremo ciò che ci sembra un marco differenziale della legge uruguaiana, in relazione alla maggior parte delle altre leggi.

73 “Artículo 5. La protección del derecho de autor abarcará las expresiones pero no las ideas, procedimientos, métodos de operación o conceptos matemáticos en sí. A los efectos de esta ley, la producción intelectual, científica o artística comprende: Composiciones musicales con o sin palabras impresas o en discos, cilindros, alambres o películas, siguiendo cualquier procedimiento de impresión, grabación o perforación, o cualquier otro medio de reproducción o ejecución: cartas, atlas y mapas geográficos; escritos de toda naturaleza. - Folletos. - Fotografías. - Ilustraciones. - Libros. - Consultas profesionales y escritos forenses. - Obras teatrales, de cualquier naturaleza o extensión, con o sin música. - Obras plásticas relativas a la ciencia o a la enseñanza. - Obras audiovisuales, incluidas las cinematográficas, realizadas y expresadas por cualquier medio o procedimiento. - Obras de dibujo y trabajos manuales. - Documentos u obras científicas y técnicas. - Obras de arquitectura. - Obras de pintura. - Obras de escultura. - Fórmulas de las ciencias exactas, físicas o naturales, siempre que no estuvieren amparadas por leyes especiales. - Obras radiodifundidas y televisadas. - Textos y aparatos de enseñanza. - Grabados. - Litografía. - Obras coreográficas cuyo arreglo o disposición escénica "mise en scène" esté determinada en forma escrita o por otro procedimiento. - Títulos originales de obras literarias, teatrales o musicales, cuando los mismos constituyen una creació - Pantomimas. - Pseudónimos literarios. - Planos u otras producciones gráficas o estadigráficas, cualesquiera sea el método de impresió - Modelos o creaciones que tengan un valor artístico en materia de vestuario, mobiliario, decorado, ornamentación, tocado, galas u objetos preciosos, siempre que no estuvieren amparados por la legislación vigente sobre propiedad industrial. - Programas de ordenador, sean programas fuente o programas objeto; las compilaciones de datos o de otros materiales, en cualquier forma, que por razones de la selección o disposición de sus contenidos constituyan creaciones de carácter intelectual. Esta protección no abarca los datos o materiales en sí mismos y se entiende sin perjuicio de cualquier derecho de autor que subsista respecto de los datos o materiales contenidos en la compilació La expresión de ideas, informaciones y algoritmos, en tanto fuere formulada en secuencias originales ordenadas en forma apropiada para ser usada por un dispositivo de procesamiento de información o de control automático, se protege en igual forma. - Y, en fin, toda producción del dominio de la inteligencia. (Redacción dada por el art. 3º de la ley 17.616 .)” 74

“Y, en fin, toda producción del dominio de la inteligencia. (Redacción dada por el art. 3º de la ley 17.616 .)”

Analisi dei Diritti di Proprietà Intellettuale in America del Sud 136

La legge protegge consulenze professionali e uffici forensi. Rispetto alle consulenze, questa modalità di opera è solita essere tutelata dalla forma letteraria e, quanto al contenuto tecnico, da altri rami del Diritto. Gli scrittori forensi causano polemica, come in Brasile, anche se la nostra posizione è nel senso che possono essere protetti dall’originalità dell’argomentazione. Quanto ai titoli originali delle opere letterarie, teatrali o musicali, qualora costituiscano una creazione, la legge brasiliana è più restrittiva, dato che esige, oltre all’originalità, che il titolo debba essere “inconfondibile come quello dell’opera dello stesso genere, divulgata precedentemente da un altro autore” (paragrafo unico dell’articolo 10 della Legge nº 9610/98). Gli pseudonimi letterari sono protetti nell’elenco delle opere, il che ci sembra un differenziale. Nella legge brasiliana, sono tutelati dal Codice Civile (articolo 19), mentre la Legge del Diritto d’Autore assicura che l’autore possa identificarsi con uno pseudonimo, quando tratta della condizione d’autore delle opere (articolo 12). La protezione delle creazioni di moda è un tema poco trattato nella legislazione e nella Dottrina, motivo per cui la menzione espressa dei modelli o creazioni che abbiano un valore artistico in materia di abbigliamento merita essere evidenziata, fatta l’eccezione quando sono protetti dalla legge di proprietà industriale. 2.58 - Tempo di protezione delle opere Normalmente, il periodo è di 50 anni, come si deduce dagli articoli che vanno dal 14 al 18 della legge75.

75 “Artículo 14 El autor conserva su derecho de propiedad durante toda su vida, y sus herederos o legatarios por el término de cincuenta años a partir del deceso del causante. Las obras y los derechos conexos protegidos por esta ley que se encontraran bajo el dominio público sin que hubiesen transcurrido los términos de protección previstos en la presente ley, volverán automáticamente al dominio privado, sin perjuicio de los derechos que hubieran adquirido terceros sobre las reproducciones de esas obras y derechos conexos durante el lapso en que las mismas estuvieron bajo el dominio público. El lapso durante el cual las obras a que se refiere el párrafo anterior hubieran estado en el dominio público, no será descontado de los cincuenta años. Este artículo se aplicará en lo pertinente a los artistas, intérpretes o ejecutantes. Cuando se trate de obras póstumas el derecho de los herederos o legatarios durará cincuenta años a partir del momento de fallecimiento del autor. Si la obra no fuere publicada, representada, ejecutada o exhibida dentro de los diez años a contar de la fecha del fallecimiento del autor, caerá en el dominio público. Si los herederos son menores, el plazo se contará desde que tengan representación legal a ese efecto. (Texto conforme a la modificación establecida por el art. 7º de la ley 17.616 .) Artículo 15 En las obras producidas en colaboración, el término de propiedad de los herederos o legatarios se contará a partir del fallecimiento del último coautor. En caso de fallecimiento de un coautor que no deje sucesión o herederos forzosos, el producido de la obra, que le hubiere correspondido durante cincuenta años a partir de la fecha de su deceso, pasará a Rentas Generales. (Texto conforme a la modificación establecida por el art. 7º de la ley 17.616 .) Artículo 16 Después de la muerte del autor, el derecho de defender la integridad de la obra pasará a sus herederos, y subsidiariamente al Estado. Ninguna edición o corrección podrá hacerse a la obra, ni aún con el consentimiento de los causahabientes del autor, sin señalar especialmente los pasajes agregados o modificados. Artículo 17 En las obras anónimas y seudónimas, el plazo de duración será de cincuenta años a partir de que la obra haya sido lícitamente hecha accesible al público, salvo que antes de cumplido dicho lapso el autor revele su identidad, en cuyo caso se aplicará lo dispuesto en el artículo 14 de la presente ley. En las obras colectivas el derecho patrimonial se extingue a los cincuenta años de su primera publicación o, en su defecto, a partir de su realización o divulgación debidamente autorizada. Los plazos establecidos en los artículos 14 y siguientes, se calcularán desde el día 1º de enero del año siguiente al de la muerte del autor o, en su caso, al de la realización, divulgación o publicación debidamente autorizada. (Redacción dada por el artículo 8 de la ley 17.616 .) Artículo 18 Los derechos patrimoniales reconocidos a favor de productores de fonogramas y organismos de radiodifusión serán de cincuenta años a partir a) Del 1º de enero del año siguiente al de la publicación, en lo que refiere a los fonogramas y a las interpretaciones o ejecuciones grabadas.

Analisi dei Diritti di Proprietà Intellettuale in America del Sud 137

Questo è il periodo minimo previsto dalla Convenzione di Berna, il quale può essere aumentato dal paese membro, ma non è stata questa la scelta della legge uruguaiana. L’articolo 16 tutela la difesa dell’opera dopo la morte dell’autore, la cui legittimità passa agli eredi e allo Stato. Nonostante la menzione sia appena del diritto d’integrità, compete alla Dottrina l’ampliamento della difesa agli altri diritti morali. In Brasile, la difesa dell’opera passata al dominio pubblico, comprende altri diritti morali, come l’integrità e la condizione d’autore, espressamente menzionati nell’articolo 24, anche se l’interpretazione sistematica può estenderla ad altri diritti morali, specialmente con l’applicazione della Legge n. 7.347 del 24 luglio 1985, che regola l’azione civile pubblica per la tutela dei diritti collettivi e diffusi. 2.53 - Gestione collettiva La gestione collettiva è prevista negli articoli che vanno dal 12 al 19 del Decreto 154 del 2004, che ha dettato le norme per la protezione dei diritti patrimoniali dei titolari del diritto d’autore e dei diritti degli artisti, interpreti ed esecutori, produttori di fonogrammi e imprese di radiodiffusione. In Uruguay, l’entità AGADU - Asociación General de Autores del Uruguay [Associazione Generale di Autori dell’Uruguay] http://www.agadu.com.uy/, ha un’attuazione forte in quest’area.

2.54 - VENEZUELA 2.55 - Legge che regola il Diritto d’Autore La legge che regge la materia è la n. 46.238 – Ley sobre el Derecho de Autor [Legge sul Diritto d’Autore] del 16 settembre 199376. La Costituzione della Repubblica Bolivariana del Venezuela, pubblicata il 30 dicembre 1999, consacra il diritto d’autore nell’articolo 98º del Capitolo VI – Dei diritti culturali ed educativi – inserito al Titolo III – Dei diritti umani e garanzie, e dei doveri77. Lo stesso articolo tutela la proprietà industriale.

b) Del 1º de enero del año siguiente en que se haya realizado la actuación, en lo que se refiere a las interpretaciones que no estén grabadas. c) Del 1º de enero del año siguiente en que se haya realizado la emisión, en lo que se refiere a las emisiones de radiodifusió (Redacción dada por el artículo 9 de la Ley 17.616)”. 76

http://www.sapi.gob.ve/index.php?option=com_content&view=article&id=23&Itemid=13. Si veda anche:

http://www.gobiernoenlinea.ve/legislacion-view/sharedfiles/287.pdf

77 “Artículo 98º. “La creación cultural es libre. Esta libertad comprende el derecho a la inversión, producción y divulgación de la obra

creativa, científica, tecnológica y humanística, incluyendo la protección legal de los derechos del autor o de la autora sobre sus

obras. El Estado reconocerá y protegerá la propiedad intelectual sobre las obras científicas, literarias y artísticas, invenciones,

innovaciones, denominaciones, patentes, marcas y lemas de acuerdo con las condiciones y excepciones que establezcan la ley y los

tratados internacionales suscritos y ratificados por la República en esta materia.” Si veda il testo intero della Costituzione della

Repubblica Bolivariana di Venezuela in: http://www.gobiernoenlinea.ve/legislacion-view/view/ver_legislaciopag

Analisi dei Diritti di Proprietà Intellettuale in America del Sud 138

La Convenzione di Berna, in Venezuela, è in vigore dal 30 dicembre 1982. Il Trips (Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights, del 15 aprile 1994, Marrakech, che è entrato in vigore il 1º gennaio 1995), è in vigore dalla stessa data del 1º gennaio 1995. Il Trattado dell’OMPI per la protezione dei Diritto d’Autore, conosciuto anche come WCT (WIPO Copyright Treaty, Ginevra, 20 dicembre 1996, entrato in vigore il 6 marzo 2002), è stato firmato dal Venezuela, ma non è ancora entrato in vigore. 2.56 - Registrazione delle opere protette dal Diritto d’Autore e sua natura Nella Repubblica Bolivariana del Venezuela, la registrazione delle opere è facoltativo, nei termini dell’articolo 107 della Legge sul Diritto d’Autore78 (Ley sobre el Derecho de Autor) del 16 settembre 1993, ed il 78 “Artículo 103. Se crea el Registro de la Producción Intelectual, adscrito a la Dirección Nacional del Derecho de Autor a la cual se refiere el Título IX de esta Ley. Las obras del ingenio, los productos y las producciones protegidas por esta Ley podrán inscribirse en el Registrazione de la Producción Intelectual. En la inscripción se expresará, según los casos, el nombre del autor, del artista, del productor, y, cuando se trate del artículo 37 de esta Ley, del divulgador; la fecha de la divulgación o publicación y las demás indicaciones que establezca el Reglamento. En todo lo no previsto en esta Ley o en su Reglamento el Registro de la Producción Intelectual aplicará las disposiciones pertinentes de la Ley de Registro Público. Artículo 104. El registro dará fe, salvo prueba en contrario, de la existencia de la obra, producto o producción y del hecho de su divulgación o publicació Se presume, salvo prueba en contrario, que las personas indicadas en el registrazione son los titulares del derecho que se les atribuye en tal carácter. Artículo 105. Pueden registrarse también, con las formalidades establecidas en la Ley y los Reglamentos, los actos entre vivos que transfieran, total o parcialmente los derechos reconocidos por esta Ley, o constituyan sobre ellos derechos de goce, así como también los actos de partición o de sociedades relativas a aquellos derechos. Se registrará igualmente la declaración a que se refiere el artículo 8° de esta Ley. Los derechos de registrazione por la inscripción de las obras, productos y producciones, y los correspondientes a la cesión u otras formas de constitución de derechos y demás documentos a que se refiere este Título se calcularán de conformidad con lo dispuesto en la Ley de Registro Público. Artículo 106. Los autores, artistas, productores o divulgadores de las obras y de los productos protegidos por esta Ley o sus derechohabientes, podrán depositar en el registrazione dos ejemplares o reproducciones de la obra, del producto o producción, en los términos y formas establecidos por el Reglamento. El Registro de la Producción Intelectual remitirá uno de los ejemplares o copias depositados al Instituto Autónomo Biblioteca Nacional y de Servicios de Bibliotecas. Esa remisión no afecta la obligación de depósito prevista en la Ley que dispone el envío de obras a la Biblioteca Nacional y a otros institutos similares. Las fotografías están excluidas de la obligación del depósito, pero pueden ser depositadas a los fines de su inscripción en el registrazione establecido en el artículo 103 de esta Ley. Artículo 107. La omisión del registro o del depósito previsto en los artículos precedentes, no perjudica la adquisición y el ejercicio de los derechos establecidos en esta Ley. Artículo 108. Sin perjuicio de las formalidades registrales previstas en el Código Civil, las entidades de gestión colectiva de derechos patrimoniales deberán inscribir su Acta Constitutiva y Estatutos en el Registro de la Producción Intelectual, así como sus tarifas, reglamentos internos, normas sobre recaudación y distribución, contratos de representación con entidades extranjeras y demás documentos que establezca el Reglamento.” (grifamos) Libera traduzione :

Articolo 103. – È creato il Registro della Produzione Intellettuale, legato all’Amministrazione Nazionale del Diritto d’Autore, alla

quale si riferisce il Titolo IX di questa Legge. Le opere di ingegno, i prodotti e le produzioni protette da questa Legge potranno essere

iscritte sul Registro della Produzione Intellettuale. Sull’iscrizione saranno espressi, conforme il caso, il nome dell’autore, dell’artista,

del produttore e, quando si tratterà l’articolo 37 di questa Legge, del divulgatore; la data di divulgazione o pubblicazione e le altre

indicazioni saranno stabilite dal Regolamento. Tutto ciò che è previsto in questa Legge o nel suo Regolamento, il registro della

Produzione Intellettuale lo applicherà le disposizioni pertinenti della Legge del Registro Pubblico.

Articolo 104. – La registrazione darà atto, tranne prova contraria, dell’esistenza dell’opera, prodotto o produzione e del fatto della

sua divulgazione o pubblicazione. Si presume, tranne prova contraria, che le persone indicate sulla registrazione siano titolari del

diritto che è loro attribuito in tale carattere.

Analisi dei Diritti di Proprietà Intellettuale in America del Sud 139

responsabile del registrazione è il Servizio Autonomo della Proprietà Intellettuale, organo legato al Ministero del Potere Popolare per il Commercio. Informazioni per contatto: Ministerio del Poder Popular para el Comercio, Servicio Autónomo de la Propiedad Intelectual (SAPI), Centro Simón Bolívar, Edificio Norte, Piso 4, El Silencio, al lado de la Plaza Caracas, apto. postal 1844, 1010 Caracas, Venezuela. Telefono: +58+212+482 66 63 – Fax: +58+212+483 1391. At. Sra. Castiela Velásquez [email protected]. Sito ufficiale: http://www.sapi.gob.ve/index.php?option=com_content&view=frontpage&Itemid=1

La Legge prevede la registrazione della Produzione Intellettuale, nel quale l’autore deve depositare degli esemplari dell’opera – eccetto quella fotografica – allo scopo di essere inviati all’Istituto Autonomo Biblioteca Nazionale e di Servizi di Biblioteche. La mancanza del deposito degli esemplari, però, non toglie all’autore i diritti previsti nella legge.

2.57 - Elenco delle opere protette. Titolari di diritti patrimoniali Gli articoli che vanno dal 2 al 4 della Legge del 1993, stabiliscono l’oggetto di protezione del Diritto d’Autore79, con l’inclusione dei programmi di computer. L’elenco è meramente esemplificativo, conforme mostra sia l’inizio dell’articolo 2, come l’espressione finale:

Articolo 105. – Potranno essere registrati, con le formalità stabilite nella Legge e nei Regolamenti, anche gli atti tra i vivi che

trasferiscano, totalmente o parzialmente, i diritti riconosciuti da questa Legge, o che costituiscano su di essi diritti di fruizione, così

pure gli atti di divisione o di società relative a quei diritti. Sarà registrata, ugualmente, la dichiarazione a cui si riferisce l’articolo 8º di

questa Legge. I diritti di registrazione per l’iscrizione delle opere, dei prodotti e delle produzioni ed i corrispondenti alla cessione o ad

altre forme di costituzione di diritti ed altri documenti a cui si riferisce questo Titolo, saranno calcolati in conformità al disposto nella

Legge del Registro Pubblico.

Articolo 106. – Gli autori, gli artisti, i produttori o i divulgatori delle opere dei prodotti protetti da questa Legge o i loro successori,

potranno depositare all’atto della registrazione due esemplari o riproduzioni dell’opera, del prodotto o della produzione, negli stessi

termini e forme stabilite dal Regolamento. Il Registro della Produzione Intellettuale invierà uno degli esemplari o copie depositati

all’Istituto Autonomo Biblioteca Nazionale e di Servizi di Biblioteche. Questo invio non compromette l’obbligo del deposito previsto

nella Legge che crea disposizioni sull’invio delle opere alla Biblioteca Nazionale e ad altri istituti simili. Le fotografie sono escluse

dall’obbligo del deposito, però possono essere depositate presso il Registro stabilito nell’articolo 103 di questa Legge.

Articolo 107. – L’omissione della registrazione o del deposito previsto negli articoli precedenti non compromette l’acquisizione o

l’esercizio dei diritti stabiliti in questa Legge.

Articolo 108. - Senza danno alle formalità di registrazione previste nel Codice Civile, le entità di gestione collettiva dei diritti

patrimoniali dovranno iscrivere il loro Verbale di Costituzione e i loro Statuti sul Registro della Produzione Intellettuale, così pure le

loro tariffe, i regolamenti interni, le norme sulla riscossione e sulla distribuzione, i contratti di rappresentazione con entità straniere

ed altri documenti che il regolamento stabilisce.

79 “Artículo 2. Se consideran comprendidas entre las obras del ingenio a que se refiere el artículo anterior, especialmente las siguientes: los libros, folletos y otros escritos literarios, artísticos y científicos, incluidos los programas de computación, así como su documentación técnica y manuales de uso; las conferencias, alocuciones, sermones y otras obras de la misma naturaleza; las obras dramáticas o dramático-musicales, las obras coreográficas y pantomímicas cuyo movimiento escénico se haya fijado por escrito o en otra forma; las composiciones musicales con o sin palabras; las obras cinematográficas y demás obras audiovisuales expresadas por cualquier procedimiento; las obras de dibujo, pintura, arquitectura, grabado o litografía; las obras de arte aplicado, que no sean meros

Analisi dei Diritti di Proprietà Intellettuale in America del Sud 140

“e, infine, ogni produzione letteraria, scientifica o artistica suscettibile di essere divulgata o pubblicata con qualsiasi mezzo o procedimento.” L’articolo 3 tratta delle opere derivate, come traduzioni, adattamenti, trasformazioni o arrangiamenti di altre opere, come pure antologie o compilazioni di opere diverse e banche dati, purché abbiano originalità espressa dalla selezione o dalla disposizione delle materie.

2.58 - Tempo di protezione Gli articoli che vanno dal 25 al 28 trattano della durata del Diritto d’Autore, partendo da una regola comune di protezione di 60 (sessanta) anni dopo la morte del titolare80, dieci anni in meno della legge brasiliana attuale, che ha esteso il periodo consacrato dalla Legge n. 5.988/73 ormai revocata, che pure lo fissava a sessanta anni. 2.59 - Gestione collettiva La settima sezione della legge venezuelana tratta della gestione collettiva dei diritti, più precisamente negli articoli che vanno dal 61 al 64, di cui la Sociedad de Autores e Compositores de Venezuela – SACVEN [Società di Autori e Compositori del Venezuela] http://www.sacveorg/, è un esempio di attuazione in quest’area.

modelos y dibujos industriales; las ilustraciones y cartas geográficas; los planos, obras plásticas y croquis relativos a la geografía, a la topografía, a la arquitectura o a las ciencias; y, en fin, toda producción literaria, científica o artística susceptible de ser divulgada o publicada por cualquier medio o procedimiento. Artículo 3. Son obras del ingenio distintas de la obra original, las traducciones, adaptaciones, transformaciones o arreglos de otras obras, así como también las antologías o compilaciones de obras diversas y las bases de datos, que por la selección o disposición de las materias constituyen creaciones personales. Artículo 4. No están protegidos por esta Ley los textos de las leyes, decretos, reglamentos oficiales, tratados públicos, decisiones

judiciales y demás actos oficiales”.

80 “Artículo 25. El derecho de autor dura toda la vida de éste y se extingue a los sesenta años contados a partir del primero de enero del año siguiente al de su muerte, incluso respecto a las obras no divulgadas durante su vida. Artículo 26. Para las obras hechas en colaboración, los sesenta años a que se refiere el artículo anterior comenzarán a contarse a partir del primero de enero del año siguiente al de la muerte del colaborador que sobreviva a los demás. No obstante, el derecho de explotación de una obra audiovisual, de una obra radiofónica o de un programa de computación, se extingue a los sesenta años contados a partir del primero de enero del año siguiente al de su primera publicación o, en defecto de ésta, al de su terminació Esta limitación no afecta a los derechos morales de cada uno de los coautores ni al derecho establecido en el último aparte del artículo 10 de esta Ley. Artículo 27. El derecho de autor sobre obras anónimas o seudónimas se extingue a los sesenta años contados a partir del primero de enero del año siguiente al de su primera publicació La fecha de ésta se determinará por cualquier medio de prueba y especialmente por el depósito legal de la obra. No se aplica tal limitación en los casos previstos en el aparte único del artículo 7° ni cuando, dentro del plazo indicado, el autor o sus derechohabientes revelen la identidad de aquél conforme al artículo 8° de esta Ley. Respecto de las obras anónimas o seudónimas publicadas en forma escalonada, el plazo comienza a correr el primero de enero del año siguiente al de la publicación de cada elemento. No obstante, si se publica la totalidad de la obra dentro de los veinte años siguientes al de la publicación de su primer elemento, el derecho sobre la totalidad de la misma se extingue a los sesenta años contados a partir del primero de enero del año que sigue al de la publicación del último de sus elementos. Artículo 28. Aun después de extinguido el derecho de autor no puede emplearse el título de una obra en las condiciones indicadas en el artículo 24 de esta Ley, en perjuicio de quienes divulguen la obra”.

Analisi dei Diritti di Proprietà Intellettuale in America del Sud 141

2.60 - Biografia della Prof.sa Dr.ssa Silmara Juny de Abreu Chinellato Silamara Juny de Abreu Chinellato è Professoressa Titolare di Diritto Civile e Diritto Autorale del Dipartimento di Diritto Civile della Facoltà di Dir itto dell’Università di San Paolo (USP). Membro del Consiglio Consultivo dell’Associazione Brasiliana di Diritto Aurorale (ABDA), Presidente della Commissione di Proprietà Intellettuale dell’Istituto degli Avvocati di San Paolo (IASP), Membro della Commissione di Proprietà Immateriale della OAB-SP e dell’Associazione Portoghese del Diritto Intellettuale, Collaboratrice della ASSLA – Associazione di Studi Sociali Latino-americani (Roma-Sassari), Libero Docente (USP), nel 2001. Dottoressa in Diritto Civile (USP), nel 1983 con l’opera pioniera “Tutela civile del nascituro”. È stata procuratore dello Stato di San Paolo (dal 1980 al 1995) e Procuratore del Municipio di San Paolo (dal 1973 al 1980). È avvocato, consulente, perito giudiziale ed assistente tecnica nell’area del diritto aurorale. Autrice di libri, articoli su periodici specializzati e lavori di analisi di eventi. Ha partecipato a Congressi in Italia ed in Portogallo, dove ha anche pubblicato dei libri.

Ringraziamenti La presente opera è stata realizzata su commissione dell’IPR Desk di San Paolo, che ne ha curato la revisione e la supervisione. Si ringrazia il Dr. Luiz Henrique Sigolo Levy per la preziosa collaborazione prestata presso l’IPR Desk di San Paolo.

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