INTELLETTUALE E PERCHÉ SI TUTELA · proprietà intellettuale e proprietà industriale sono...

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CHE COS’È LA PROPRIETÀ INTELLETTUALE E PERCHÉ SI TUTELA Emanuele Montelione

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CHE COS’È LA PROPRIETÀ

INTELLETTUALE

E PERCHÉ SI TUTELA

Emanuele Montelione

Emanuele Montelione

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Chi sono

- Avvocato

- Consulente in Proprietà Industriale

- Responsabile Scientifico progetto «Marchi e

Disegni Comunitari» www.marchiedisegni.eu

- Dottore di ricerca

Obiettivi di questa lezione

- Fornire i rudimenti giuridici per la tutela e

la valorizzazione delle vostre creazioni

intellettuali

- Indicare come/dove fare le ricerche

preventive per la verifica di diritti di terzi

Emanuele Montelione

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La proprietà intellettuale

Nel linguaggio corrente le espressioni

proprietà intellettuale e proprietà

industriale sono equivalenti.

Dal punto di vista giuridico no.

Emanuele Montelione

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Definizione normativa di

proprietà industriale

Art. 1 del Codice della Proprietà Industriale (D. Lgs. No. 30/2005)

“l’espressione proprietà industriale comprende marchi ed altri segni distintivi, indicazioni geografiche, denominazioni di origine, disegni e modelli, invenzioni, modelli di utilità, topografie dei prodotti a semiconduttori, informazioni aziendali riservate e nuove varietà vegetali”

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La proprietà intellettuale

L’espressione proprietà intellettuale

comprende tutto ciò che può essere ricondotto

al diritto d’autore ovvero ai diritti sulle opere

dell’ingegno di carattere creativo che

appartengono al campo delle arti (ad es.

musica, cinema, teatro, letteratura, arti visive,

figurative, sculture et cetera…fino a

comprendere il software e le banche dati)

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La proprietà intellettuale

La normativa di riferimento in materia di

diritto d’autore è la Legge No. 633 del 1941

e le successive modifiche

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Articolo 1 CPI

“l’espressione proprietà industriale comprende

marchi ed altri segni distintivi, indicazioni

geografiche, denominazioni di origine, disegni e

modelli, invenzioni, modelli di utilità, topografie dei

prodotti a semiconduttori, informazioni aziendali

riservate e nuove varietà vegetali”

Definizione Proprietà

Industriale

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Articolo 2 CPI

“I diritti di proprietà industriale si acquistano

mediante brevettazione, mediante

registrazione o negli altri modi previsti dal

presente codice. La brevettazione e la

registrazione danno luogo ai titoli di proprietà

industriale ”

segue

Modalità di costituzione ed

acquisto dei diritti

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Articolo 2 CPI

“Sono oggetto di brevettazione le invenzioni, i

modelli di utilità, le nuove varietà vegetali.

Sono oggetto di registrazione i marchi, i disegni e

modelli, le topografie dei prodotti a

seminconduttori”

segue

Modalità di costituzione ed

acquisto dei diritti

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Modalità di costituzione ed

acquisto dei diritti

Articolo 2 CPI

“Sono protetti, ricorrendone i presupposti di legge, i

segni distintivi diversi dal marchio registrato, le

informazioni aziendali riservate, le indicazioni

geografiche e le denominazioni di origine.”

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Articolo 2 CPI

“L’attività amministrativa di brevettazione e di

registrazione ha natura di accertamento costitutivo

e dà luogo a titoli soggetti ad un regime speciale di

nullità e decadenza sulla base delle norme

contenute nel presente codice”

Modalità di costituzione ed

acquisto dei diritti

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Disposizioni generali e

principi fondamentali

Articolo 3 CPI – Trattamento dello straniero

Stesso trattamento accordato ai cittadini italiani

viene accordato ai cittadini di ciascun Stato facente

parte della Convenzione di Parigi e/o della

Organizzazione Mondiale del Commercio

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Disposizioni generali e

principi fondamentali

Articolo 3 CPI– Trattamento dello straniero

Ai cittadini di Paesi che non fanno parte della

Convenzione di Parigi e/o della Organizzazione

Mondiale del Commercio viene accordato lo stesso

trattamento dei cittadini italiani se vi è reciprocità

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Disposizioni generali e

principi fondamentali

Articolo 4 CPI – Priorità

Articolo 5 CPI – Esaurimento

Articolo 6 CPI - Comunione

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Elenco diritti di proprietà

industriale

• Sezione I: i marchi

• Sezione II: le indicazioni geografiche

• Sezione III: Disegni o modelli

• Sezione IV: Invenzioni

• Sezione V: Modelli di utilità

• Sezione VI: Topografie dei prodotti a semiconduttori

• Sezione VII: Informazioni segrete

• Sezione VIII: Nuove varietà vegetali

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Il Marchio

Definizione di marchio (implicitamente ricavata dall’art. 7)

segno che serve a contraddistinguere prodotti e/o servizi

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Il Marchio

Definizione di segno (esplicitamente ricavata dall’art. 7)

“parole, compresi i nomi di persone, i disegni, le lettere, le cifre, i suoni, la forma del prodotto o della confezione di esso, le combinazioni o le

tonalità cromatiche, purché siano atti a distinguere i prodotti o i servizi di un’impresa

da quelli di altre imprese”

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Tipologie di segni registrabili come marchi

• nominativi

• grafici

• misti

• tridimensionali

• sonori

• olfattivi

• Slogan

…e tutto ciò che possa contraddistinguere un prodotto o un

servizio

Il Marchio

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Requisiti per la registrabilità

• Distintività

• Novità

• Liceità

• Non decettività

Il Marchio

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Articolo 8

Nomi di persona:

Se diversi da quelli di chi chiede la registrazione possono essere registrati come marchi, purché il loro uso non sia tale da ledere la fama, il credito o il decoro di chi ha diritto di portare tali nomi. L’Ufficio italiano brevetti e marchi ha tuttavia la facoltà di subordinare la registrazione al consenso

Se notori, possono essere registrati come marchio solo dall’avente diritto, o con il consenso di questi

Il Marchio

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Articolo 8

I ritratti di persone

“non possono essere registrati come marchi senza il consenso delle medesime e, dopo la loro morte, senza il consenso del coniuge e dei figli; in loro mancanza o dopo la loro morte, dei genitori e degli altri ascendenti, e, in mancanza o dopo la morte anche di questi ultimi, dei parenti fino al quarto grado incluso”

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Articolo 9 - Marchi di forma

triplice test

Forma non standardizzata

Forma non funzionale

Forma che non da valore sostanziale al prodotto

Il Marchio

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Esempi di marchi di forma

problematici

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Esempi di marchi di forma

problematici

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Articolo 11 CPI

Marchi collettivi

• La funzione giuridicamente protetta è il mantenimento dello standard qualitativo dei prodotti

• Vi possono essere problemi di legittimazione

• Vi è sempre la necessità del Regolamento d’uso

• Possibili conflitti con DOP/IGP o con prodotti tradizionali alimentari

Il Marchio

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Indicazioni geograficheArticolo 29 CPI

Sono protette le indicazioni geografiche e le denominazioni di origine che identificano un paese, una regione o una località, quando siano adottate per designare un prodotto che ne è originario e le cui qualità, reputazione o caratteristiche sono dovute esclusivamente o essenzialmente all’ambiente geografico d’origine, comprensivo dei fattori naturali, umani e di tradizione.

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• Continua a mancare una legge quadro

• È sempre applicabile la normativa sulla pubblicità ingannevole [codice del consumo]

• È sempre applicabile la normativa sulla frode in commercio [diritto penale]

Indicazioni geografiche

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In ambito agroalimentare e per i vini la

normativa di riferimento è sempre la

normativa comunitaria

Indicazioni geografiche

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La tutela del design

Nozione di disegno

l'aspetto di un prodotto o di una sua parte quale

risulta in particolare dalle caratteristiche delle

linee, dei contorni, dei colori, della forma, della

struttura superficiale e/o dei materiali del

prodotto stesso e/o del suo ornamento

Emanuele Montelione

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Nozione di prodotto ai fini della registrazione del disegno

“qualsiasi oggetto industriale o artigianale, comprese tra l'altro le componenti destinate ad

essere assemblate per formare un prodotto complesso, gli imballaggi, le presentazioni, i simboli grafici e caratteri tipografici, esclusi i

programmi per elaboratori”

La tutela del design

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Requisiti di validità del disegno

Novità

Carattere individuale

Liceità

La tutela del design

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Nozione di carattere individuale

Si considera che un disegno o modello presenti

un carattere individuale se l'impressione

generale che suscita nell'utilizzatore

informato differisce in modo significativo

dall'impressione generale suscitata in tale

utilizzatore da qualsiasi disegno o modello

che sia stato divulgato al pubblico

La tutela del design

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Durata della protezione del disegno

Tre anni se non registrato (Regolamento CE

No. 6/2002)

Fino a venticinque anni se registrato

La tutela del design

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Esercitazione Pratica

Ricerche sulle banche dati

e-Search Plus

e

DesignView

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Il BrevettoDefinizione implicita di Brevetto

È un documento concesso da una autorità

governativa che conferisce al titolare il

diritto di escludere soggetti terzi dallo

sfruttamento commerciale dell’oggetto

dell’invenzione/innovazione

Emanuele Montelione

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Definizione implicita di Brevetto

Per la collettività

• incentivo all’innovazione scientifica etecnologica

• possibilità di libero sfruttamento dopo 10/20 anni

Il Brevetto

Emanuele Montelione

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Definizione implicita di Brevetto

Per il titolare:

recupero delle spese di ricerca e sviluppo e di

quelle per la brevettazione mediante esclusiva

di 10/20 anni

capitali da reinvestire in nuova ricerca

Il Brevetto

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Cos’è brevettabile

Nuove

LE INVENZIONI Inventive

Applicabili

industrialmente

Il Brevetto

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Cosa non è brevettabile (art 45)

a) le scoperte, le teorie scientifiche ed i metodi matematici,

b) i piani, i principi ed i metodi per attività intellettuali, per gioco o per

attività commerciali ed i programmi di elaboratori,

c) le presentazioni di informazioni;

“Le disposizioni del comma 2 escludono la brevettabilità di ciò che in

esse è nominato solo nella misura in cui la domanda di brevetto o il

brevetto concerna scoperte, teorie, piani, principi, metodi, programmi e

presentazioni di informazioni considerati in quanto tali”.

Il Brevetto

Emanuele Montelione

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Cosa non è brevettabile (art 45)

d) metodi per il trattamento chirurgico o

terapeutico del corpo umano o animale ed i

metodi di diagnosi applicati al corpo umano o

animale.

e) questa disposizione non si applica ai

prodotti, in particolare alle sostanze o alle

miscele di sostanze, per l’attuazione di uno dei

metodi nominati

Il Brevetto

Emanuele Montelione

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Cosa non è brevettabile (art 45)

le invenzioni la cui attuazione sarebbe contraria all'ordine

pubblico o al buon costume

le razze animali ed i procedimenti essenzialmente biologici

per l'ottenimento delle stesse; questa disposizione non si

applica ai procedimenti microbiologici ed ai prodotti ottenuti

mediante questi procedimenti.

Il Brevetto

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Un’invenzione è nuova quando non fa parte

dello stato dell’arte

Lo stato dell’arte comprende tutto ciò che è stato

reso pubblico (ovunque nel mondo) con una

descrizione scritta o orale, una presentazione su

Internet, un uso o qualsiasi altro mezzo, prima

della data di deposito o di priorità della domanda

di brevetto

Novità (art 46)

Il Brevetto

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Attività inventiva (art 48)

Un’ invenzione implica un’attività inventiva se,

rispetto a quanto è noto dallo stato dell’arte, non

risulta deducibile in modo ovvio per un esperto del

settore

Il Brevetto

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Industrialità (art 49)

Un’invenzione è atta ad avere un’applicabilità

industriale se il suo oggetto può essere fabbricato o

utilizzato in un qualsiasi tipo di industria, compresa

quella agricola

Il Brevetto

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Liceità (art 50)

Non possono costituire oggetto di brevetto le

invenzioni la cui attuazione è contraria all’ordine

pubblico o al buon costume.

L’attuazione di un’invenzione non può essere

considerata contraria all’ordine pubblico o al buon

costume per il solo fatto di essere vietata da una

disposizione di legge o amministrativa.

Il Brevetto

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Sufficiente descrizione (art 51)

L’invenzione deve essere descritta in modo

sufficientemente chiaro e completo affinché

l’esperto nel settore sia in grado di riprodurla

senza sforzi inventivi

Il Brevetto

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Il trasferimento di tecnologiaLa tecnologia si acquisisce

Tramite contratto

(cessione, licenza, contratto d’opera)

Tramite conferimento

(società di persone e Srl)

Automaticamente

(invenzioni di servizio, invenzioni di azienda,

contratto d’opera)

tramite copia

(modalità illecita)Emanuele Montelione

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Cessione

Il cedente trasferisce al cessionario la titolarità deldiritto di esclusiva sull’invenzione brevettata

È un contratto atipico a forma libera

(quasi sempre scritta)

Il trasferimento di tecnologia

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Licenza

Il licenziante trasferisce al licenziatario il solo diritto di godimento sull’invenzione brevettata

È un contratto atipico a forma libera

(quasi sempre scritta)

Il trasferimento di tecnologia

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La Licenza può essere

Esclusiva

Semi-esclusiva

(ad. es. esclusiva territoriale o merceologica)

Il trasferimento di tecnologia

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La Licenza può essere

Senza Esclusiva

Sub-licenza

(ad. es. esclusiva territoriale o merceologica)

Il trasferimento di tecnologia

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Il corrispettivo della Licenza può essere:

• A Cifra fissa

• A Royalties

(pagamenti periodici calcolati sull’ammontare delle vendite relative al prodotto )

• A Minimi garantiti

Il trasferimento di tecnologia

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Invenzioni di servizio (art. 64)

• Pendenza del rapporto di lavoro

• L’attività inventiva deve essere l’oggetto determinante ancorché non esclusivo del rapporto

• Retribuzione ad hoc per l’attività inventiva

Il trasferimento di tecnologia

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Invenzioni di azienda (art. 64.2)

• Pendenza del rapporto di lavoro

• Nesso di causalità tra l’attività del dipendente e l’invenzione

• Assenza di retribuzione ad hoc per l’attività inventiva

Il trasferimento di tecnologia

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Invenzioni occasionali (art. 64)

• Pendenza del rapporto di lavoro

• Assenza di nesso causale tra l’attività del dipendente e l’invenzione

• Connessione oggettiva con l’attività di impresa datrice di lavoro

Il trasferimento di tecnologia

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Invenzioni occasionali (art. 64)

• Pendenza del rapporto di lavoro

• Assenza di nesso causale tra l’attività del dipendente e l’invenzione

• Connessione oggettiva con l’attività di impresa datrice di lavoro

Il trasferimento di tecnologia

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Invenzioni occasionali (art. 64.3)

Diritto di opzione“…per l’uso, esclusivo o non esclusivo dell’invenzione o per l’acquisto

del brevetto, nonché per la facoltà di chiedere od acquistare, per la medesima invenzione, brevetti all’estero verso

corresponsione del canone del prezzo, da fissarsi con deduzione di una somma corrispondente agli aiuti che

l’inventore abbia comunque ricevuti dal datore di lavoro per pervenire all’invenzione. Il datore di lavoro potrà esercitare il diritto di opzione entro tre mesi dalla data di ricevimento della

comunicazione dell’avvenuto deposito della domanda di brevetto. I rapporti costituiti con l’esercizio dell’opzione si

risolvono di diritto, ove non venga integralmente pagato alla scadenza il corrispettivo dovuto…”.

Il trasferimento di tecnologia

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Ricerca universitaria e degli enti di ricerca

Art. 65 CPI

I diritti patrimoniali relativi alle invenzioni del

ricercatore universitario o dipendente dell’ente di

ricerca appartengono in via originaria al

ricercatore e non passano automaticamente

all’università o all’ente di ricerca per effetto del

contratto di lavoro

Il trasferimento di tecnologia

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Ricerca universitaria e degli enti di ricerca

Art. 65.2 CPI

“Le Università e le pubbliche amministrazioni, nell’ambito della loro autonomia, stabiliscono l’importo massimo

del canone, relativo a licenze a terzi per l’uso dell’invenzione, spettante alla stessa università o alla pubblica amministrazione ovvero a privati finanziatori

della ricerca, nonché ogni ulteriore aspetto dei rapporti reciproci.”

Il trasferimento di tecnologia

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Ricerca universitaria e degli enti di ricerca

Art. 65.2 CPI

“In ogni caso, l’inventore ha diritto a non meno del cinquanta per cento dei proventi o dei canoni di sfruttamento dell’invenzione. Nel caso in cui le università o le amministrazioni pubbliche non

provvedano alle determinazioni di cui al comma 2, alle stesse compete il trenta per cento dei proventi o

canoni.”

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Ricerca universitaria e degli enti di ricerca

Art. 65.4

Trascorsi cinque anni dalla data di rilascio del brevetto, qualora l’inventore o i suoi aventi causa non ne abbiano iniziato lo

sfruttamento industriale, a meno che ciò non derivi da cause indipendenti dalla loro volontà, la pubblica

amministrazione di cui l’inventore era dipendente al momento dell’invenzione acquisisce automaticamente un diritto gratuito, non esclusivo, di sfruttare l’invenzione e i diritti patrimoniali ad essa connessi o di farli sfruttare da

terzi, salvo il diritto spettante all’inventore di esserne riconosciuto autore.”

Il trasferimento di tecnologia

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Ricerca universitaria e degli enti di ricerca

Art. 65.5

“Le disposizioni del presente articolo non si applicano nelle ipotesi di ricerche finanziate, in tutto o in parte, da soggetti privati ovvero realizzate nell’ambito di specifici progetti di ricerca finanziati da soggetti pubblici diversi dall’università, ente o amministrazione di appartenenza

del ricercatore.”

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La proprietà Intellettuale

• Sono protette ai sensi della legge sul diritto d’autorele opere dell'ingegno di carattere creativo cheappartengono alla letteratura, alla musica, alle artifigurative, all'architettura, al teatro ed allacinematografia, qualunque ne sia il modo o la formadi espressione.

• Sono altresì protetti i programmi per elaboratore come opere letterarie … nonché le banche di dati che per la scelta o la disposizione del materiale costituiscono una creazione intellettuale dell'autore

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In particolare sono comprese nella protezione:

1) le opere letterarie, drammatiche, scientifiche, didattiche,religiose, tanto se in forma scritta quanto se orale;

2) le opere e le composizioni musicali, con o senza parole, leopere drammatico-musicali e le variazioni musicalicostituenti di per sé opera originale;

3) le opere coreografiche e pantomimiche, delle quali siafissata la traccia per iscritto o altrimenti;

(segue)

La proprietà Intellettuale

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4) le opere della scultura, della pittura, dell'arte del disegno,della incisione e delle arti figurative similari, compresala scenografia, anche se applicata all'industria,sempreché il loro valore artistico sia scindibile dalcarattere industriale del prodotto al quale sonoassociate;

5) i disegni e le opere dell'architettura;

6) le opere dell'arte cinematografica, muta o sonora

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7) le opere fotografiche e quelle espresse con procedimento

analogo a quello della fotografia sempre che non si tratti

di semplice fotografia protetta ai sensi delle norme del

capo V del titolo II (1/c);

8) i programmi per elaboratore

9) Le banche di dati

La proprietà Intellettuale

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Il titolo originario dell'acquisto del diritto di

autore è costituito dalla creazione dell'opera,

quale particolare espressione del lavoro

intellettuale

La proprietà Intellettuale

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L'autore ha il diritto esclusivo di pubblicare l'opera.

Ha altresì il diritto esclusivo di utilizzare economicamentel'opera in ogni forma e modo originale, o derivato, nei limitifissati da questa legge, ed in particolare con l'esercizio deidiritti esclusivi indicati negli articoli seguenti.

È considerata come prima pubblicazione la prima forma di esercizio del diritto di utilizzazione.

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