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1 La proprietà intellettuale Michela Rossi [email protected] Proprietà Intellettuale - Diritto d’autore – Proprietà industriale L’espressione proprietà intellettuale sintetizza un insieme di istituti che attribuiscono un diritto di esclusiva all’impresa innovatrice (le cosiddette privative industriali). Rientrano nella categoria della proprietà intellettuale il diritto d’autore, i segni distintivi e le invenzioni industriali. [Fonte: http://www.treccani.it ] Proprietà intellettuale Proprietà industriale D.Lgs. 30/2005 Diritto d’autore Legge 633/41

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La proprietà intellettuale

Michela Rossi

[email protected]

Proprietà Intellettuale - Diritto d’autore –Proprietà industriale

L’espressione proprietà intellettuale sintetizza un insieme diistituti che attribuiscono un diritto di esclusiva all’impresainnovatrice (le cosiddette privative industriali). Rientrano nellacategoria della proprietà intellettuale il diritto d’autore, i segnidistintivi e le invenzioni industriali.

[Fonte: http://www.treccani.it ]

Proprietà intellettuale

Proprietà industriale

D.Lgs. 30/2005

Diritto d’autore

Legge 633/41

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Proprietà industriale – D.lgs. 30/2005

Art. 1. - Diritti di proprietà industriale

1. Ai fini del presente codice, l'espressione proprietà industriale comprende marchi edaltri segni distintivi, indicazioni geografiche, denominazioni di origine, disegni e modelli,invenzioni, modelli di utilità, topografie dei prodotti a semiconduttori, informazioniaziendali riservate e nuove varietà vegetali.

Art. 2.- Costituzione ed acquisto dei diritti

1. I diritti di proprietà industriale si acquistano mediante brevettazione, medianteregistrazione o negli altri modi previsti dal presente codice. La brevettazione e laregistrazione danno luogo ai titoli di proprietà industriale.2. Sono oggetto di brevettazione le invenzioni, i modelli di utilità, le nuove varietà vegetali.3. Sono oggetto di registrazione i marchi, i disegni e modelli, le topografie dei prodotti asemiconduttori.4. Sono protetti, ricorrendone i presupposti di legge, i segni distintivi diversi dal marchioregistrato, le informazioni aziendali riservate, le indicazioni geografiche e le denominazionidi origine

Marchio – D.lgs. 30/2005

Marchio: è un segno idoneo a distinguere i propri prodotti o servizi da quellidella concorrenza.

Art. 7. - Oggetto della registrazione

Possono costituire oggetto di registrazione come marchio d'impresa tutti i segni suscettibilidi essere rappresentati graficamente, in particolare le parole, compresi i nomi di persone, idisegni, le lettere, le cifre, i suoni, la forma del prodotto o della confezione di esso, lecombinazioni o le tonalità cromatiche, purché siano atti a distinguere i prodotti o i servizidi un'impresa da quelli di altre imprese.

È quindi una risorsa preziosa da tutelare e valorizzare: la registrazione delmarchio conferisce al titolare, persona fisica o giuridica, il diritto di valersene inmodo esclusivo per contraddistinguere prodotti e/o servizi per i quali è statoregistrato.

Requisiti per la registrazione: novità, capacità distintiva, liceità.

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Brevetto – D.lgs. 30/2005

Un brevetto tutela e valorizza un’innovazione tecnica, ovvero un prodotto o unprocesso che fornisce una nuova soluzione a un determinato problema tecnico. Èun titolo in forza del quale viene conferito un monopolio temporaneo eterritorialmente limitato di sfruttamento sull’oggetto del brevetto stesso (per es.invenzione), consistente nel diritto esclusivo di realizzarlo, di disporne e di farneun uso commerciale, vietando tali attività ad altri soggetti non autorizzati.

(Fonte: Ministero dello sviluppo economico) Art. 45. - Oggetto del brevetto

[…]

2. Non sono considerate come invenzioni ai sensi del comma 1 in particolare:a) le scoperte, le teorie scientifiche e i metodi matematici;b) i piani, i principi ed i metodi per attività intellettuali, per gioco o per attivitàcommerciale ed i programmi di elaboratore;c) le presentazioni di informazioni.[...]

Requisiti brevettabilità: novità (art. 46), originalità (art. 48), industrialità (art. 49),liceità (art. 50).

Brevetto – titolarità - D.lgs. 30/2005Art. 64. - Invenzioni dei dipendenti

1. Quando l'invenzione industriale è fatta nell'esecuzione o nell'adempimento di un contratto o di un rapporto dilavoro o d'impiego, in cui l'attività inventiva è prevista come oggetto del contratto o del rapporto e a tale scoporetribuita, i diritti derivanti dall'invenzione stessa appartengono al datore di lavoro, salvo il diritto spettanteall'inventore di esserne riconosciuto autore.

2. Se non è prevista e stabilita una retribuzione, in compenso dell'attività inventiva, e l'invenzione è fattanell'esecuzione o nell'adempimento di un contratto o di un rapporto di lavoro o di impiego, i diritti derivantidall'invenzione appartengono al datore di lavoro, ma all'inventore, salvo sempre il diritto di essere riconosciutoautore, spetta, qualora il datore di lavoro o suoi aventi causa ottengano il brevetto o utilizzino l'invenzione in regimedi segretezza industriale, un equo premio per la determinazione del quale si terrà conto dell'importanzadell'invenzione, delle mansioni svolte e della retribuzione percepita dall'inventore, nonchè del contributo che questiha ricevuto dall'organizzazione del datore di lavoro. Al fine di assicurare la tempestiva conclusione del procedimentodi acquisizione del brevetto e la conseguente attribuzione dell'equo premio all'inventore, può essere concesso, surichiesta dell'organizzazione del datore di lavoro interessata, l'esame anticipato della domanda volta al rilascio delbrevetto.

3. Qualora non ricorrano le condizioni previste nei commi 1 e 2 e si tratti di invenzione industriale che rientri nelcampo di attività del datore di lavoro, quest'ultimo ha il diritto di opzione per l'uso, esclusivo o non esclusivodell'invenzione o per l'acquisto del brevetto, nonché per la facoltà di chiedere od acquisire, per la medesimainvenzione, brevetti all'estero verso corresponsione del canone o del prezzo, da fissarsi con deduzione di una sommacorrispondente agli aiuti che l'inventore abbia comunque ricevuti dal datore di lavoro per pervenire all'invenzione. Ildatore di lavoro potrà esercitare il diritto di opzione entro tre mesi dalla data di ricevimento della comunicazionedell'avvenuto deposito della domanda di brevetto. I rapporti costituiti con l'esercizio dell'opzione si risolvono didiritto, ove non venga integralmente pagato alla scadenza il corrispettivo dovuto.

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Brevetto – titolarità – D.lgs. 30/2005Art. 65. - Invenzioni dei ricercatori delle università e degli enti pubblici di ricerca1. In deroga all'articolo 64, quando il rapporto di lavoro intercorre con un università o con una pubblicaamministrazione avente tra i suoi scopi istituzionali finalità di ricerca, il ricercatore é titolare esclusivo deidiritti derivanti dall'invenzione brevettabile di cui e' autore. In caso di più autori, dipendenti delle università,delle pubbliche amministrazioni predette ovvero di altre pubbliche amministrazioni, i diritti derivantidall'invenzione appartengono a tutti in parti uguali, salvo diversa pattuizione. L'inventore presenta ladomanda di brevetto e ne da' comunicazione all'amministrazione.2. Le Università e le pubbliche amministrazioni, nell'ambito della loro autonomia, stabiliscono l'importomassimo del canone, relativo a licenze a terzi per l'uso dell'invenzione, spettante alla stessa università o allapubblica amministrazione ovvero a privati finanziatori della ricerca, nonché ogni ulteriore aspetto deirapporti reciproci.3. In ogni caso, l'inventore ha diritto a non meno del cinquanta per cento dei proventi o dei canoni disfruttamento dell'invenzione. Nel caso in cui le università o le amministrazioni pubbliche non provvedanoalle determinazioni di cui al comma 2, alle stesse compete il trenta per cento dei proventi o canoni.4. Trascorsi cinque anni dalla data di rilascio del brevetto, qualora l'inventore o i suoi aventi causa non neabbiano iniziato lo sfruttamento industriale, a meno che ciò non derivi da cause indipendenti dalla lorovolontà, la pubblica amministrazione di cui l'inventore era dipendente al momento dell'invenzione acquisisceautomaticamente un diritto gratuito, non esclusivo, di sfruttare l'invenzione e i diritti patrimoniali ad essaconnessi o di farli sfruttare da terzi, salvo il diritto spettante all'inventore di esserne riconosciuto autore.5. Le disposizioni del presente articolo non si applicano nelle ipotesi di ricerche finanziate, in tutto o in parte,da soggetti privati ovvero realizzate nell'ambito di specifici progetti di ricerca finanziati da soggetti pubblicidiversi dall'universita', ente o amministrazione di appartenenza del ricercatore.

Il diritto d’autore

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Diritto d’autore: oggetto della tutela

Art. 1. l.d.a.

Sono protette ai sensi di questa legge le opere dell’ingegno di caratterecreativo che appartengono alla letteratura, alla musica, alle arti figurative,all’architettura, al teatro ed alla cinematografia, qualunque ne sia ilmodo o la forma di espressione.

Art. 2.

In particolare sono comprese nella protezione:

1) le opere letterarie, drammatiche, scientifiche, didattiche, religiose, tanto se in forma scritta quanto se orale;

2) le opere e le composizioni musicali, con o senza parole, le opere drammatico-musicali e le variazioni musicalicostituenti di per sé opera originale;

3) le opere coreografiche e pantomimiche, delle quali sia fissata la traccia per iscritto o altrimenti;

(...)

5) i disegni e le opere dell'architettura;

6) le opere dell'arte cinematografica, muta o sonora, sempreché non si tratti di semplice documentazione protetta aisensi delle norme del capo quinto del titolo secondo;

7) le opere fotografiche e quelle espresse con procedimento analogo a quello della fotografia sempre che non sitratti di semplice fotografia protetta ai sensi delle norme del capo V del titolo II;

Diritto d’autore: oggetto della tutela

Elementi costitutivi dell’opera dell’ingegno: creatività e originalità.

Art. 4. l.d.a. [opere derivate]

Senza pregiudizio dei diritti esistenti sull'opera originaria, sono altresì protette leelaborazioni di carattere creativo dell'opera stessa, quali le traduzioni in altra lingua, letrasformazioni da una in altra forma letteraria od artistica, le modificazioni ed aggiunte checostituiscono un rifacimento sostanziale dell'opera originaria, gli adattamenti, le riduzioni, icompendi, le variazioni non costituenti opera originale.

È considerato autore dell’opera derivata l’elaboratore, nei limiti del suo lavoro.

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Diritto d’autore: titolarità del diritto

Il titolo originario dell’acquisto del diritto d’autore è costituito dalla creazionedell’opera, quale particolare espressione del lavoro intellettuale. (art. 6 l.d.a.)

� Il diritto si acquista al momento della creazione

Il titolare del diritto è l’autore dell’opera dell’ingegno.

È reputato autore dell'opera, salvo prova contraria, chi è in essa indicato come tale nelleforme d'uso, ovvero, è annunciato come tale nella recitazione, esecuzione,rappresentazione o radio-diffusione dell'opera stessa. (art. 8 l.d.a.)

•Persona fisica

•Persona giuridica

Art. 11. l.d.a.Alle amministrazioni dello Stato, alle Province ed ai Comuni, spetta il diritto di autoresulle opere create e pubblicate sotto il loro nome ed a loro conto e spese.Lo stesso diritto spetta agli enti privati che non perseguano scopi di lucro, salvo diversoaccordo con gli autori delle opere pubblicate, nonché alle accademie e agli altri entipubblici culturali sulla raccolta dei loro atti e sulle loro pubblicazioni.

Diritto d’autore: titolarità del diritto

Titolari del diritto d’autore sull’opera dell’ingegno possono essere anche piùsoggetti:

Opera in comunione: diritto d’autore appartiene a tutti i coautori;

Opere collettive: […] costituite dalla riunione di opere o di parti di opere, chehanno carattere di creazione autonoma, come risultato della scelta e delcoordinamento ad un determinato fine letterario, scientifico, didattico, religioso,politico od artistico, quali le enciclopedie, i dizionari, le antologie, le riviste e igiornali, sono protette come opere originali indipendentemente e senzapregiudizio dei diritti di autore sulle opere o sulle parti di opere di cui sonocomposte. (art. 3 – art. 7 – art. 38 l.d.a.)

In questo caso è considerato autore chi ne organizza e dirige la creazione.

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Diritto d’autore: contenuto

diritti di utilizzazione economica (artt. 12 – 18.bis l.d.a.)

Il diritto d’autorediritti morali (artt. 20-24 l.d.a.)

La componente patrimoniale del diritto d’autore è descritta nell’art. 12 l.d.a. a norma delquale l'autore ha il diritto esclusivo di pubblicare l'opera. Ha altresì il diritto esclusivo diutilizzare economicamente l'opera in ogni forma e modo originale, o derivato, nei limitifissati da questa legge, ed in particolare con l'esercizio dei diritti esclusivi indicati negliarticoli seguenti.

Diritto d’autore: diritti di utilizzazione economica

Il diritto esclusivo di riprodurre (art. 13 l.d.a.)

Il diritto esclusivo di trascrivere (art. 14 l.d.a.)

Il diritto esclusivo di eseguire, rappresentare o recitare in pubblico (art. 15 l.d.a.)

Il diritto esclusivo di comunicazione al pubblico su filo o senza filo dell'opera (art. 16 l.d.a.)

Il diritto esclusivo di distribuzione (art. 17 l.d.a.)

Il diritto esclusivo di tradurre (art. 18 l.d.a.)

Il diritto esclusivo di noleggiare e dare in prestito (art. 18bis l.d.a.)

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Diritto d’autore: diritti di utilizzazione economica

Art. 107 l.d.a.

I diritti di utilizzazione spettanti agli autori delle opere dell’ingegnononché i diritti connessi aventi carattere patrimoniale, possonoessere acquistati, alienati o trasmessi in tutti i modi e formeconsentiti dalla legge…

Art. 110 l.d.a.

La trasmissione dei diritti di utilizzazione deve essere provata periscritto

Diritto d’autore: durata dei diritti di utilizzazione economica

Il principio generale in ordine alla durata della protezione delle privative economiche nesancisce la sussistenza per tutta la vita dell’autore e sino al termine del 70esimo annosolare dopo la sua morte. (art. 25 l.d.a.)

Art. 29. l.d.a.La durata dei diritti esclusivi di utilizzo economico spettanti, a termini dell’art. 11, alleAmministrazioni dello stato, alle province, ai Comuni, alle accademie, agli enti pubbliciculturali nonché agli enti privati che non perseguano scopi di lucro, è di 20 anni a partiredalla prima pubblicazione, qualunque sia la forma nella quale la pubblicazione è stataeffettuata. Per le comunicazioni e le memorie pubblicate dalle accademie e dagli altri entipubblici culturali tale durata è ridotta a 2 anni, trascorsi i quali, l’autore riprendeintegralmente la libera disponibilità dei suoi scritti.

Il termine per il computo della durata decorre dal 1 gennaio dell’anno successivo al fattogiuridico rilevante

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Diritto d’autore: i diritti morali

Accanto ai diritti di utilizzazione economica il diritto d’autore prevede anche undiritto morale d’autore (posto, come visto, a presidio della sua personalità).

Il diritto morale si articola nei seguenti diritti:

� diritto di paternità

� diritto di integrità

� diritto all’inedito

� diritto al ripensamento o di ritrattazione

Diritto d’autore: caratteristiche diritti modali e patrimoniali

Diritti di utilizzazione economica

EsclusiviAutonomi

Limitati nel tempoNon generici

Diritti morali

ImprescrittibiliIrrinunciabili Inalienabili

Indipendenti dai diritti patrimoniali

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Eccezioni e limitazioni

art. 71.sexies l.d.a. [La copia privata]

I titolari dei diritti sono tenuti a consentire la possibilità di effettuare una copia privata inpresenza – però - di determinate condizioni:

� che si tratti di un unico esemplare � realizzata da persona fisica che abbia acquisito il possesso legittimo del materiale

protetto o vi abbia avuto accesso legittimo� destinata ad uso esclusivamente personale� eseguita senza scopo di lucro o fini direttamente o indirettamente commerciali� nel rispetto delle misure tecnologiche di protezione di cui all’art. 102 quater, le quali –

d’altra parte – devono consentire che la persona fisica legittimata possa effettuare lacopia privata

� non in contrasto con lo sfruttamento normale dell’opera o degli altri materiali e nonportatrice di un ingiustificato pregiudizio ai titolari dei diritti.

Eccezioni e limitazioni

art. 71.septies l.d.a. [equo compenso]

Per compensare l’implicita violazione della privativa di riproduzione vieneintrodotto un diritto di credito verso chi produce o importa nel territorio delloStato, allo scopo di trarne profitto, apparecchi e supporti di registrazione audio evideo, comprese le memorie fisse o trasferibili (es. videoregistratori, registratori,DVD vergini).

Una percentuale del prezzo di acquisto di tali apparecchi e supporti vienedestinata alla comunità degli autori ed editori.

Il compito di riscuotere e poi distribuire i compensi è affidato alla SIAE

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Eccezioni e limitazioniArt. 68. l.d.a.

1. È libera la riproduzione di singole opere o brani di opere per uso personale dei lettori, fatta a mano o con mezzi di riproduzione

non idonei a spaccio o diffusione dell'opera nel pubblico.

2. È libera la fotocopia di opere esistenti nelle biblioteche accessibili al pubblico o in quelle scolastiche, nei musei pubblici o negli archivi

pubblici, effettuata dai predetti organismi per i propri servizi, senza alcun vantaggio economico o commerciale diretto o indiretto.

3. Fermo restando il divieto di riproduzione di spartiti e partiture musicali, è consentita, nei limiti del quindici per cento di ciascun

volume o fascicolo di periodico, escluse le pagine di pubblicità, la riproduzione per uso personale di opere dell'ingegno

effettuata mediante fotocopia, xerocopia o sistema analogo.

4. I responsabili dei punti o centri di riproduzione, i quali utilizzino nel proprio àmbito o mettano a disposizione di terzi, anche

gratuitamente, apparecchi per fotocopia, xerocopia o analogo sistema di riproduzione, devono corrispondere un compenso agli autori ed

agli editori delle opere dell'ingegno pubblicate per le stampe che, mediante tali apparecchi, vengono riprodotte per gli usi previsti nel

comma 3. La misura di detto compenso e le modalità per la riscossione e la ripartizione sono determinate secondo i criteri posti all'art.

181-ter della presente legge. Salvo diverso accordo tra la SIAE e le associazione delle categorie interessate, tale compenso non può essere

inferiore per ciascuna pagina riprodotta al prezzo medio a pagina rilevato annualmente dall'ISTAT per i libri.

5. Le riproduzioni per uso personale delle opere esistenti nelle biblioteche pubbliche, fatte all'interno delle stesse con i mezzi di cui al

comma 3, possono essere effettuate liberamente nei limiti stabiliti dal medesimo comma 3 con corresponsione di un compenso in forma

forfetaria a favore degli aventi diritto di cui al comma 2 dell'articolo 181-ter, determinato ai sensi del secondo periodo del comma 1 del

medesimo articolo 181-ter. Tale compenso è versato direttamente ogni anno dalle biblioteche, nei limiti degli introiti riscossi per il

servizio, senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato o degli enti dai quali le biblioteche dipendono. I limiti di cui al comma

3 non si applicano alle opere fuori dai cataloghi editoriali e rare in quanto di difficile reperibilità sul mercato.

6. È vietato lo spaccio al pubblico delle copie di cui ai commi precedenti e, in genere, ogni utilizzazione in concorrenza con i diritti di

utilizzazione economica spettanti all'autore.

Eccezioni e limitazioni

Art. 69. l.d.a.

1. Il prestito eseguito dalle biblioteche e discoteche dello Stato e degli enti pubblici, ai fini esclusivi di promozione culturale e studiopersonale, non è soggetto ad autorizzazione da parte del titolare del relativo diritto, ed ha ad oggetto esclusivamente:a) gli esemplari a stampa delle opere, eccettuati gli spartiti e le partiture musicali;b) i fonogrammi ed i videogrammi contenenti opere cinematografiche o audiovisive o sequenze d'immagini in movimento, siano essesonore o meno, decorsi almeno diciotto mesi dal primo atto di esercizio del diritto di distribuzione, ovvero, non essendo stato esercitatoil diritto di distribuzione, decorsi almeno ventiquattro mesi dalla realizzazione delle dette opere e sequenze di immagini.2. Per i servizi delle biblioteche, discoteche e cineteche dello Stato e degli enti pubblici è consentita la riproduzione, senza alcunvantaggio economico o commerciale diretto o indiretto, in un unico esemplare, dei fonogrammi e dei videogrammi contenenti operecinematografiche o audiovisive o sequenze di immagini in movimento, siano esse sonore o meno, esistenti presso le medesimebiblioteche, cineteche e discoteche dello Stato e degli enti pubblici.

Art. 70. l.d.a.

1. Il riassunto, la citazione o la riproduzione di brani o di parti di opera e la loro comunicazione al pubblico sono liberi se effettuati peruso di critica o di discussione, nei limiti giustificati da tali fini e purché non costituiscano concorrenza all'utilizzazione economicadell'opera; se effettuati a fini di insegnamento o di ricerca scientifica l'utilizzo deve inoltre avvenire per finalità illustrative e per fininon commerciali.1-bis. E' consentita la libera pubblicazione attraverso la rete internet, a titolo gratuito, di immagini e musiche a bassarisoluzione o degradate, per uso didattico o scientifico e solo nel caso in cui tale utilizzo non sia a scopo di lucro. Con decreto delMinistro per i beni e le attività culturali, sentiti il Ministro della pubblica istruzione e il Ministro dell'università e della ricerca, previoparere delle Commissioni parlamentari competenti, sono definiti i limiti all'uso didattico o scientifico di cui al presente comma. 2. Nelleantologie ad uso scolastico la riproduzione non può superare la misura determinata dal regolamento, il quale fissa la modalità per ladeterminazione dell'equo compenso.3. Il riassunto, la citazione o la riproduzione debbono essere sempre accompagnati dalla menzione del titolo dell'opera, dei nomidell'autore, dell'editore e, se si tratti di traduzione, del traduttore, qualora tali indicazioni figurino sull'opera riprodotta.

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Diritto d’autore: i diritti connessi

Accanto al diritto d’autore, la L. 633/41 riconosce un’altra categoria di diritti connessi alsuo esercizio che sorgono in capo a coloro che, con la propria attività e creatività,intervengono sull’opera dell’ingegno (produttori di opere cinematografiche, interpreti,esecutori). Sono elencati nel Titolo II della L. 633/41 intitolato "Disposizioni sui diritticonnessi all'esercizio del diritto di autore".

Rientrano nei diritti connessi:

Diritti relativi alla produzione di dischi fonografici e di apparecchi analoghi - artt. da 72 a 78.bis l.d.a.

Diritti dei produttori di opere cinematografiche o audiovisive o sequenze di immagini in movimento – art. 78.ter l.d.a.

Diritti degli artisti interpreti ed esecutori – artt. da 80 a 85.bis l.d.a.

Diritti relativi ad edizioni critiche e scientifiche di opere di pubblico dominio - artt. 85.quater e 85.quinquies l.d.a.

Diritti relativi alle fotografie - artt. da 87 a 92 l.d.a.

Diritto d’autore: la fotografiaLa fotografia è tutelata dal diritto d’autore quando presenta il carattere della creatività, diversamente si applicano le norme sui diritticonnessi (artt. 87 e ss. l.d.a.)

Art. 2. l.d.a.

In particolare sono comprese nella protezione:[...]7) le opere fotografiche e quelle espresse con procedimento analogo a quello della fotografia sempre che non si tratti di semplice fotografiaprotetta ai sensi delle norme del capo V del titolo II;

Creatività: consentire di riconoscere l’impronta personale del suo autore.

Art. 87. l.d.a.

Sono considerate fotografie, ai fini dell'applicazione delle disposizioni di questo capo, le immagini di persone o di aspetti, elementi ofatti della vita naturale e sociale, ottenute col processo fotografico o con processo analogo, comprese le riproduzioni di operedell'arte figurativa e i fotogrammi delle pellicole cinematografiche.Non sono comprese le fotografie di scritti, documenti, carte di affari, oggetti materiali, disegni tecnici

Art. 88. l.d.a.Spetta al fotografo il diritto esclusivo di riproduzione, diffusione e spaccio della fotografia, salve le disposizioni […] di questo titoloper ciò che riguarda il ritratto e senza pregiudizio, riguardo alle fotografie riproducenti opere dell'arte figurativa, dei diritti di autoresulla opera riprodotta.Tuttavia se l'opera è stata ottenuta nel corso e nell'adempimento di un contratto di impiego o di lavoro, entro i limiti dell'oggetto edelle finalità del contratto, il diritto esclusivo compete al datore di lavoro.La stessa norma si applica, salvo patto contrario, a favore del committente quando si tratti di fotografia di cose in possesso delcommittente medesimo e salvo pagamento a favore del fotografo, da parte di chi utilizza commercialmente la riproduzione, di unequo corrispettivo.[….]

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Diritto d’autore: il ritratto

Art. 96 l.d.a.“ il ritratto di una persona non può essere esposto, riprodotto o messo in commercio senza il consenso di questa”

Art. 97 l.d.a.“non occorre il consenso della persona ritratta quando la riproduzione dell’immagine è giustificata dalla notorietà odall’ufficio pubblico coperto, da necessità di giustizia o polizia, da scopi scientifici, didattici o culturali o quando lariproduzione è collegata a fatti, avvenimenti, cerimonie di interesse pubblico o svoltesi in pubblico.”

Secondo la giurisprudenza rientrano nella definizione di ritratto anche le raffigurazioni che, seppure prive di fedeltàassoluta, siano in grado di creare un collegamento tra l’immagine e la persona.

Art. 10 c.c. - Abuso dell’immagine altrui

“ qualora l’immagine di una persona o dei genitori, del coniuge e dei figli sia stata esposta o pubblicata fuori dei casiin cui l’esposizione o la pubblicazione è dalla legge consentita, ovvero con pregiudizio al decoro o alla reputazionedella persona stessa o dei detti congiunti, l’autorità giudiziaria, su richiesta dell’interessato, può disporre che cessil’abuso, salvo il risarcimento del danno”

Il ritratto è anche un dato personale (qualunque informazione relativa a persona fisica, identificata o identificabile,anche indirettamente, mediante riferimento a qualsiasi altra informazione, ivi compreso un numero di identificazionepersonale) quindi – salvo le norme sull’attività giornalistica – trova piena applicazione il Codice privacy e, inparticolare, le sue norme sulla necessità di informativa completa all’interessato e consenso.

Art. 595 c.p. Diffamazione

Tutela del software

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Tutela del software

Il programma per elaboratore è costituito essenzialmente da una serie di istruzioniscritte in diversi linguaggi informatici, che una volta immesse nel computer acquisisconoun ruolo funzionale pratico.

Queste istruzioni possono essere espresse in un linguaggio comprensibile all’uomo e alcalcolatore ma non eseguibili (detto CODICE SORGENTE) oppure solo alla macchinache le riceve ed elabora cioè in linguaggio macchina (binario) (detto CODICEOGGETTO)

Il risultato della compilazione - cioè il codice oggetto - può essere registrato sul disco delcalcolatore e può essere utilizzato senza la necessità di risalire al sorgente.

Da un punto di vista giuridico, il software costituisce una creazione intellettuale. Lecreazioni intellettuali nell'ordinamento giuridico italiano possono essere ricondotte a duedistinte categorie: quella delle invenzioni industriali e quella delle opere dell'ingegno.

Tutela del software

Art. 1 l.d.a.

[…]Sono altresì protetti i programmi per elaboratore come opere letterarie ai sensi dellaConv. di Berna sulla protezione delle opere letterarie ed artistiche ratificata e resa esecutivacon L. 399/78, nonché le banche di dati che per la scelta o la disposizione del materialecostituiscono una creazione intellettuale dell’autore

Art. 2. l.d.a.

In particolare sono comprese nella protezione:[...]8) i programmi per elaboratore, in qualsiasi forma espressi purché originali qualerisultato di creazione intellettuale dell'autore. Restano esclusi dalla tutela accordata dallapresente legge le idee e i principi che stanno alla base di qualsiasi elemento di unprogramma, compresi quelli alla base delle sue interfacce. Il termine programmacomprende anche il materiale preparatorio per la progettazione del programmastesso;

Requisito della creatività e originalità soggettiva

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Tutela del software: titolarità del diritto d’autore

Il diritto nasce automaticamente, in capo all’autore, al momento della creazionedel programma

Nel caso in cui l’autore del programma sia un LAVORATOREDIPENDENTE nello svolgimento delle proprie mansioni o suindicazione del datore di lavoro, salvo diversa pattuizione tra le parti, i dirittimorali spetteranno al dipendente e i diritti patrimoniali al datore di lavoro.(art. 12.bis l.d.a.)

Tutela del software: diritti patrimoniali

Art. 64.bis l.d.a.

I diritti esclusivi conferiti dalla presente legge sui programmi per elaboratore comprendono il diritto di effettuare o autorizzare:

a) la riproduzione, permanente o temporanea, totale o parziale, del programma perelaboratore con qualsiasi mezzo o in qualsiasi forma. Nella misura in cui operazioniquali il caricamento, la visualizzazione, l'esecuzione, la trasmissione o lamemorizzazione del programma per elaboratore richiedano una riproduzione, anchetali operazioni sono soggette all'autorizzazione del titolare dei diritti;

b) la traduzione, l'adattamento, la trasformazione e ogni altra modificazione delprogramma per elaboratore, nonché la riproduzione dell'opera che ne risulti, senzapregiudizio dei diritti di chi modifica il programma;

c) qualsiasi forma di distribuzione al pubblico, compresa la locazione, del programmaper elaboratore originale o di copie dello stesso. La prima vendita di una copia delprogramma nella comunità economica europea da parte del titolare dei diritti, o con ilsuo consenso, esaurisce il diritto di distribuzione di detta copia all'interno dellacomunità, ad eccezione del diritto di controllare l'ulteriore locazione del programma odi una copia dello stesso.

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Tutela del software: Eccezioni e limitazioni

Negli articoli 64.ter e 64 .quater, sono individuate ulteriori eccezioni o limitazioni aldiritto esclusivo del programmatore in favore degli utilizzatori legittimi.

Art. 64-ter l.d.a.

1. Salvo patto contrario, non sono soggette all'autorizzazione del titolare dei diritti leattività indicate nell'art. 64-bis, lettere a) e b), allorché tali attività sono necessarie perl'uso del programma per elaboratore conformemente alla sua destinazione da parte dellegittimo acquirente, inclusa la correzione degli errori.2. Non può essere impedito per contratto, a chi ha il diritto di usare una copia delprogramma per elaboratore di effettuare una copia di riserva del programma, qualoratale copia sia necessaria per l'uso.3. Chi ha il diritto di usare una copia del programma per elaboratore può, senzal'autorizzazione del titolare dei diritti, osservare, studiare o sottoporre a prova ilfunzionamento del programma, allo scopo di determinare le idee ed i princìpi su cui èbasato ogni elemento del programma stesso, qualora egli compia tali atti duranteoperazioni di caricamento, visualizzazione, esecuzione, trasmissione o memorizzazione delprogramma che egli ha il diritto di eseguire. Le clausole contrattuali pattuite in violazionedel presente comma e del comma 2 sono nulle.

Tutela del software: DecompilazioneArt. 64-quater l.d.a.

1. L'autorizzazione del titolare dei diritti non è richiesta qualora la riproduzione del codice del programma dielaboratore e la traduzione della sua forma ai sensi dell'art. 64-bis, lettere a) e b), compiute al fine dimodificare la forma del codice, siano indispensabili per ottenere le informazioni necessarie perconseguire l'interoperabilità, con altri programmi, di un programma per elaboratore creatoautonomamente purché siano soddisfatte le seguenti condizioni:a) le predette attività siano eseguite dal licenziatario o da altri che abbia il diritto di usare una copia delprogramma oppure, per loro conto, da chi è autorizzato a tal fine;b) le informazioni necessarie per conseguire l'interoperabilità non siano già facilmente e rapidamenteaccessibili ai soggetti indicati alla lettera a);c) le predette attività siano limitate alle parti del programma originale necessarie per conseguirel'interoperabilità.2. Le disposizioni di cui al comma 1 non consentono che le informazioni ottenute in virtù della loroapplicazione:a) siano utilizzate a fini diversi dal conseguimento dell'interoperabilità del programma creatoautonomamente;b) siano comunicate a terzi, fatta salva la necessità di consentire l'interoperabilità del programma creatoautonomamente;c) siano utilizzate per lo sviluppo, la produzione o la commercializzazione di un programma per elaboratoresostanzialmente simile nella sua forma espressiva, o per ogni altra attività che violi il diritto di autore.

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Software e diritto d’autore: le licenze d’uso

Qualunque attività sul software deve avvenire dietro consenso dell’autore

Quando l’autore pone in vendita o comunque distribuisce il suo software, deve peròconsentire che l’acquirente eserciti almeno una parte dei diritti esclusivi, altrimenti ilsoftware risulterebbe del tutto inutilizzabile. Questo consenso, per il software destinato alg r and e pubb l i co , s i r e a l i zz a a t t r ave r so l a c .d . “ LICENZA D’USO” .

La licenza d’uso è un contratto con il quale si distribuisce software.

L’accettazione della licenza può avvenire in diversi modi:

- durante la fase di installazione;

- prima di eseguire il download (nei software distribuiti online)

- con l’apertura della custodia del software (c.d. Licenza a strappo)

Software proprietario

A seconda del tipo di software che si vuole distribuire cambia il contenuto della licenza d’uso.

Software proprietario

In generale, è concesso dietro il pagamento di un prezzo, con contratto di licenza d’usopredisposto dalla software house che permette l’uso di una sola copia del software (spesso suun solo computer), vieta la distribuzione, la modifica e ogni altra attività riservata all’autoredalla legge. Il software è distribuito esclusivamente in formato binario (c.d. eseguibile).

� EULA (End-User License Agreement)

� Misure tecnologiche di protezione

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Software libero e open source

Software libero e software open source: in entrambi i casi si fa riferimento aiprogrammi per elaboratori rilasciati e distribuiti senza tenere segreto il codice sorgente,ossia l’insieme delle istruzioni redatte in un apposito linguaggio di programmazione che,compilato in linguaggio macchina a seguito della sua sottoposizione all’azione del softwarecompilatore, viene trasformato in codice oggetto, eseguibile dall’elaboratore elettronico sucui viene installato.

Diversa però è la filosofia che sta alla base dei due movimenti culturali: quello del software libero e quello del software open source.

� Licenza GNU GPL e Licenza GNU LGPL

� Licenze Open Source

Software libero

Un programma è software libero se gli utenti del programma godono delle quattro libertà fondamentali:

Libertà di eseguire il programma come si desidera, per qualsiasi scopo (libertà 0).Libertà di studiare come funziona il programma e di modificarlo in modo da adattarlo alle proprie necessità

(libertà 1). L'accesso al codice sorgente ne è un prerequisito.Libertà di ridistribuire copie in modo da aiutare il prossimo (libertà 2).Libertà di migliorare il programma e distribuirne pubblicamente i miglioramenti da voi apportati (e le vostre

versioni modificate in genere), in modo tale che tutta la comunità ne tragga beneficio (libertà 3). L'accesso alcodice sorgente ne è un prerequisito.

Un programma è software libero se l'utente ha tutte queste libertà in modo adeguato. Altrimenti diciamo che è nonlibero. Quindi è una questione di libertà, non di prezzo.

Queste libertà per essere reali devono essere permanenti e irrevocabili fintanto che non si fa qualcosa di sbagliato: selo sviluppatore del software ha il potere di revocare la licenza, o di sostituirla retroattivamente con una piùrestrittiva, anche senza che l'utente sia causa di tale revoca, il software non è libero.

[Fonte: www.gnu.org ]

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Licenze Software libero

Buona parte del software libero viene distribuito con la licenza GNU GPL che si basa

sul meccanismo del copyleft ideato da Stallman.

Mentre il copyright è tradizionalmente usato per garantire che tutti i diritti sul software,

salvo il mero uso, possano essere di fatto esercitati esclusivamente dal titolare dei diritti

Stessi, il copyleft è il metodo utilizzato per garantire che il software creato e inizialmente

distribuito come software libero rimanga per sempre software libero.

Il copyleft indica un diverso uso del copyright.

Dal punto di vista giuridico, il copyleft si attua mediante l’inserimento nella licenza d’uso

di una o più clausole che legano la concessione della facoltà d’uso, copia, modifica e

distribuzione del software all’obbligo, per il licenziatario, di concedere a sua volta le stesse

facoltà si suoi aventi causa, alle stesse condizioni della licenza originaria.

�Problema della viralità

Licenza Software open source

Secondo la Open Source Definition affinché si possa parlare di una licenza open source ènecessario che tale licenza soddisfi contemporaneamente determinate condizioni

� Ridistribuzione libera.� Codice sorgente.� Opere derivate.� Integrità del codice sorgente dell'autore.� Nessuna discriminazione contro persone o gruppi.� Nessuna discriminazione di settori..� Distribuzione della licenza.� La licenza non dev'essere specifica a un prodotto.� La licenza non deve contaminare altro software.� La licenza deve essere tecnologicamente neutra.

Una licenza open source autorizza chiunque ad usare, modificare, integrare, riprodurre,duplicare e distribuire un programma (o qualsiasi lavoro tutelato dalle norme sul diritto d'autore),anche a scopi commerciali.

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Creative Commons

Le licenze Creative Commons offrono sei diverse articolazionidei diritti d'autore per artisti, giornalisti, docenti, istituzioni e, ingenere, creatori che desiderino condividere in maniera ampia leproprie opere secondo il modello "alcuni diritti riservati".

Il detentore dei diritti può non autorizzare usi prevalentementecommerciali dell'opera (opzione Non commerciale, acronimoinglese: NC) o la creazione di opere derivate (Non operederivate: ND); e se sono possibili opere derivate, può imporrel'obbligo di rilasciarle con la stessa licenza dell'opera originaria(Condividi allo stesso modo: SA).

Le combinazioni di queste scelte generano le sei licenze CC,disponibili anche nella versione italiana.

Creative Commons

(Fonte: http://creativecommons.org/)

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Creative commons – Commons deed

(Fonte: http://creativecommons.org/)

Creative commons – Legal code

(Fonte: http://creativecommons.org/)

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Tutela delle banche dati

Banche dati e diritto d’autore

Diritto d’autore Diritto d’autore Diritto del costitutore

Contenuto della banca di dati

l.d.a.

Struttura della banca di dati

artt. 64.quinquies e 64.sexies l.d.a.

Contenuto della banca di dati

artt. 102.bis e 102.ter l.d.a.

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Tutela della banche dati

Art. 1 comma 2 l.d.a.

Sono altresì protetti i programmi per elaboratore […], nonché le banche di datiche per la scelta o la disposizione del materiale costituiscono una creazioneintellettuale dell’autore.

Art. 2 comma 1 n. 9 l.d.a.

[…] le banche di dati di cui al secondo comma dell’articolo 1, intese comeraccolte di opere, dati o altri elementi indipendenti sistematicamente ometodicamente disposti ed individualmente accessibili mediante mezzielettronici o in altro modo. La tutela delle banche di dati non si estende alloro contenuto e lascia impregiudicati i diritti esistenti su tale contenuto.

� Oggetto della tutela è la STRUTTURA e non il contenuto

Tutela della banche dati

Articolo 64.quinquies l.d.a.

L'autore di un banca di dati ha il diritto esclusivo di eseguire o autorizzare:

a) la riproduzione permanente o temporanea, totale o parziale, con qualsiasi mezzo e in qualsiasi forma;

b) la traduzione, l'adattamento, una diversa disposizione e ogni altra modifica;

c) qualsiasi forma di distribuzione al pubblico dell'originale o di copie della banca di dati; la prima vendita di una

copia nel territorio dell'Unione europea da parte del titolare del diritto o con il suo consenso esaurisce il diritto

di controllare, all'interno dell'Unione stessa, le vendite successive della copia;

d) qualsiasi presentazione, dimostrazione o comunicazione in pubblico, ivi compresa la trasmissione effettuata

con qualsiasi mezzo e in qualsiasi forma;

e) qualsiasi riproduzione, distribuzione, comunicazione, presentazione o dimostrazione in pubblico dei risultati delle

operazioni di cui alla lettera b).

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Tutela delle banche dati

Art. 6 l.d.a.

Il titolo originario dell’acquisto del diritto d’autore è costituito dalla creazione dell’opera, quale

particolare espressione del lavoro intellettuale.

Art. 12.bis l.d.a.

Salvo patto contrario, il datore di lavoro è titolare del diritto esclusivo di utilizzazione economica del

programma per elaboratore o della banca di dati creati dal lavoratore dipendente nell'esecuzione delle

sue mansioni o su istruzioni impartite dallo stesso datore di lavoro.

Art. 107 l.d.a.

I diritti di utilizzazioni spettanti agli autori delle opere dell'ingegno, nonché i diritti connessi aventi

carattere patrimoniale, possono essere acquistati, alienati o trasmessi in tutti i modi e forme consentiti

dalla legge, salva l'applicazione delle norme contenute in questo capo.

Art.10 l.d.a.

La trasmissione dei diritti di utilizzazione deve essere provata per iscritto.

Tutela delle banche dati

Art. 64.sexies l.d.a.

Non sono soggetti all'autorizzazione di cui all'articolo 64-quinquies da parte del titolare del diritto:

a) l'accesso o la consultazione della banca di dati quando abbiano esclusivamente finalità didattiche

o di ricerca scientifica, non svolta nell'ambito di un'impresa, purché si indichi la fonte e nei limiti

di quanto giustificato dallo scopo non commerciale perseguito. Nell'ambito di tali attività di

accesso e consultazione, le eventuali operazioni di riproduzione permanente della totalità o di

parte sostanziale del contenuto su altro supporto sono comunque soggette all'autorizzazione

del titolare del diritto;

b) l'impiego di una banca di dati per fini di sicurezza pubblica o per effetto di una procedura

amministrativa o giurisdizionale.

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Tutela delle banche dati

Art. 64.sexies l.d.a. (commi 2 e 4)

Non sono soggette all'autorizzazione dell'autore le attività indicate nell'articolo 64-

quinquies poste in essere da parte dell'utente legittimo della banca di dati o di una sua

copia, se tali attività sono necessarie per l'accesso al contenuto della stessa banca di dati

e per il suo normale impiego; se l'utente legittimo è autorizzato ad utilizzare solo una

parte della banca di dati, il presente comma si applica unicamente a tale parte.

[…] le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non possono essere interpretate in modo da

consentire che la loro applicazione arrechi indebitamente pregiudizio al titolare del

diritto o entri in conflitto con il normale impiego della banca di dati

Tutela delle banche dati

Art. 25 l.d.a.

I diritti di utilizzazione economica dell’opera durano tutta la vita dell’autore e sinoa 70 anni dopo la sua morte.

Il diritto morale d’autore, nella sua quadrupla articolazione, è irrinunciabile,imprescrittibile, inalienabile, indipendente dai diritti di utilizzazione economica.

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Il diritto del costitutore

Art. 102 bis l.d.a.

Ai fini del presente titolo si intende per:

a) Costitutore di una banca di dati: chi effettua investimenti rilevanti per la

costituzione di una banca di dati o per la sua verifica o la sua presentazione,

impegnando, a tal fine, messi finanziari, tempo o lavoro;

Il diritto del costitutore

Art. 102.bis l.d.a. (comma 3)

Indipendentemente dalla tutelabilità della banca di dati a norma del dirittod'autore o di altri diritti e senza pregiudizio dei diritti sul contenuto o parti diesso, il costitutore di una banca di dati ha il diritto, per la durata e allacondizioni stabilite dal presente Capo, di vietare le operazioni di estrazioneovvero reimpiego della totalità o di una parte sostanziale della stessa.

Art. 102. bis l.d.a. (comma 9)

Non sono consentiti l’estrazione o il reimpiego ripetuti e sistematici di partinon sostanziali del contenuto della banca di dati, qualora presupponganooperazioni contrarie alla normale gestione della banca di dati o arrechino unpregiudizio ingiustificato al costitutore della banca di dati.

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Il diritto del costitutore

Estrazione: il trasferimento permanente o temporaneo della totalità o di una parte sostanziale del contenuto di una banca di dati su un altro supporto con qualsiasi mezzo o in qualsivoglia forma.

Reimpiego: qualsivoglia forma di messa a disposizione del pubblico della totalità o di una parte sostanziale del contenuto della banca di dati mediante distribuzione di copie, noleggio, trasmissione effettuata con qualsiasi mezzo e in qualsiasi forma.

Il diritto del costitutore

Art. 102.bis l.d.a. (comma 2)

La prima vendita di una copia della banca di dati effettuata o consentita dal titolare in uno Stato membro dell’Unione europea esaurisce il diritto di controllare la rivendita della copia nel territorio dell’Unione europea. (Principio di esaurimento)

Art. 102.bis l.d.a. (comma 10)

Il diritto del costitutore può essere acquistato o trasmesso in tutti i modi e forme consentiti dalla legge.

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Il diritto del costitutore

Art. 102.bis l.d.a. (commi 6 e 7)

Il diritto esclusivo del costitutore sorge al momento del completamento della banca di dati

e si estingue trascorsi 15 anni dal 1 gennaio dell’anno successivo alla data del

completamento stesso.

Per le banche di dati in qualunque modo messe a disposizione del pubblico prima dello

scadere del periodo di cui al comma 6, il diritto di cui allo stesso comma 6 si estingue

trascorsi quindici anni dal 1° gennaio dell'anno successivo alla data della prima messa a

disposizione del pubblico.

Il diritto del costitutore

Art. 102.bis l.d.a. (comma 8)

Se vengono apportate al contenuto della banca di dati modifiche o integrazioni

sostanziali comportanti nuovi investimenti rilevanti ai sensi del comma 1, lettera a), dal

momento del completamento o della prima messa a disposizione del pubblico della banca

di dati così modificata o integrata, e come tale espressamente identificata, decorre un

autonomo termine di durata della protezione, pari a quello di cui ai commi 6 e 7.

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Il costitutore

Art. 102.ter l.d.a. (commi 1 e 2)

L’utente legittimo di una banca di dati messa a disposizione del pubblico non può arrecare

pregiudizio al titolare del diritto d’autore o di un altro diritto connesso relativo ad opere o

prestazioni contenute in tale banca e non può eseguire operazioni che siano in contrasto

con la normale gestione della banca di dati o che arrechino un ingiustificato pregiudizio al

costitutore della banca di dati.

Il diritto del costitutore

Art. 102.ter l.d.a. (comma 3)

[…] non sono soggette all’autorizzazione del costitutore della banca di dati messa per

qualsiasi motivo a disposizione del pubblico le attività di estrazione o reimpiego di parti

non sostanziali, valutate in termini qualitativi e quantitativi, del contenuto della banca di

dati per qualsivoglia fine effettuate dall’utente legittimo. Se l’utente legittimo è autorizzato

ad effettuare l’estrazione o il reimpiego solo di una parte della banca di dati, il presente

comma si applica unicamente a tale parte.

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Il diritto del costitutore

Art. 71.decies l.d.a

Le eccezioni e limitazioni al diritto d’autore contenute nel presente capo si applicano anche

ai […] nonché al capo I del Titolo II.bis (Diritti del costitutore di una banca di dati)

L’impianto sanzionatorio

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Sistema di difesa e sanzioni civili

Sono previste dagli articoli da 156 a 170 e hanno lo scopo di proteggere il titolare

del diritto dalle violazioni dei diritti a lui riconosciuti

Le azioni possono avere per oggetto:

1) l'accertamento della titolarità del diritto;

2) l'inibitoria dell'attività illegittima in violazione del diritto;

3) la rimozione e la distruzione degli esemplari che costituiscono il frutto

dell'illecito accertato;

4) il risarcimento del danno subito dal titolare del diritto leso.

Sanzioni penali

Sezione IIDifese e sanzioni penali

Art. 171. l.d.a.

Salvo quanto previsto dall'art. 171-bis e dall'articolo 171-ter è punito con la multa da euro 51 (lire 100.000) a euro 2.065 (lire 4 milioni) chiunque senza averne diritto, a qualsiasi scopo e in qualsiasi forma: a) riproduce, trascrive, recita in pubblico, diffonde, vende o mette in vendita o ponealtrimenti in commercio un'opera altrui o ne rivela il contenuto prima che sia resopubblico, o introduce e mette in circolazione nello Stato esemplari prodotti all'esterocontrariamente alla legge italiana;a-bis) mette a disposizione del pubblico, immettendola in un sistema di reti telematiche,mediante connessioni di qualsiasi genere, un’opera dell’ingegno protetta, o parte di essa;[…]Chiunque commette la violazione di cui al primo comma, lettera a-bis), è ammesso a pagare, prima dell'apertura del dibattimento, ovvero prima dell'emissione del decreto penale di condanna, una somma corrispondente alla metà del massimo della pena stabilita dal primo comma per il reato commesso, oltre le spese del procedimento. Il pagamento estingue il reato.

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Sanzioni penali

Sezione IIDifese e sanzioni penali

Art. 171. l.d.a.

[….]

La pena è della reclusione fino ad un anno o della multa non inferiore a euro 516 (lire1.000.000) , se i reati di cui sopra sono commessi sopra un'opera altrui non destinataalla pubblicità ovvero con usurpazione della paternità dell'opera, ovvero condeformazione, mutilazione o altra modificazione dell'opera medesima, qualora ne risultioffesa all'onere od alla reputazione dell'autore.

La violazione delle disposizioni di cui al terzo ed al quarto comma dell'articolo 68comporta la sospensione della attività di fotocopia, xerocopia o analogo sistema diriproduzione da sei mesi ad un anno nonché la sanzione amministrativa pecuniaria da euro1.032 a euro 5.164 (due a dieci milioni di lire)

Sanzioni penali – tutela del software

Art. 171.bis. l.d.a. (comma 1)

Chiunque abusivamente duplica, per trarne profitto, programmi per elaboratore o aimedesimi fini importa, distribuisce, vende, detiene a scopo commerciale o imprenditorialeo concede in locazione programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla Societàitaliana degli autori ed editori (SIAE), è soggetto alla pena della reclusione da sei mesi atre anni e della multa da euro 2.582 a euro 15.493.

La stessa pena si applica se il fatto concerne qualsiasi mezzo inteso unicamente aconsentire o facilitare la rimozione arbitraria o l'elusione funzionale di dispositiviapplicati a protezione di un programma per elaboratori. La pena non è inferiore nelminimo a due anni di reclusione e la multa a euro 15.493 se il fatto è di rilevante gravità.

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Sanzioni penali – tutela delle banche dati

Art. 171.bis. l.d.a. (comma 2)

Chiunque, al fine di trarne profitto, su supporti non contrassegnati SIAE

� riproduce, trasferisce su altro supporto, distribuisce, comunica, presenta o dimostra in

pubblico il contenuto di una banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli

64.quinquies e 64.sexies, [TUTELA DELL’AUTORE]

� ovvero esegue l'estrazione o il reimpiego della banca di dati in violazione delle

disposizioni di cui agli articoli 102-bis e 102-ter, [TUTELA DEL COSTITUTORE]

� ovvero distribuisce, vende o concede in locazione una banca di dati

è soggetto alla pena della reclusione da sei mesi a tre anni e della multa da euro 2.582 a

euro 15.493. La pena non è inferiore nel minimo a due anni di reclusione e la multa a euro

15.493 se il fatto è di rilevante gravità.

Sanzioni penali

Art. 171.ter. l.d.a.

È punito, se il fatto è commesso per uso non personale, con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 2.582 a euro 15.493 chiunque a fini di lucro:

a) abusivamente duplica, riproduce, trasmette o diffonde in pubblico con qualsiasiprocedimento, in tutto o in parte, un'opera dell'ingegno destinata al circuito televisivo,cinematografico, della vendita o del noleggio, dischi, nastri o supporti analoghi ovvero ogni altrosupporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche oaudiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento;[…]

È punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da euro 2.582 a euro 15.493 chiunque:a) riproduce, duplica, trasmette o diffonde abusivamente, vende o pone altrimenti incommercio, cede a qualsiasi titolo o importa abusivamente oltre cinquanta copie o esemplari diopere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi;a-bis) in violazione dell'articolo 16, a fini di lucro, comunica al pubblico immettendola in unsistema di reti telematiche, mediante concessioni di qualsiasi genere, un'opera dell'ingegnoprotetta dal diritto d'autore, o parte di essa;

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Sanzioni penaliArt. 174.bis l.d.a.

Ferme le sanzioni penali applicabili, la violazione delle disposizioni previste nella presente sezione è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria pari al doppio del prezzo di mercato dell'opera o del supporto oggetto della violazione, in misura comunque non inferiore a euro 103,00. Se il prezzo non è facilmente determinabile, la violazione è punita con la sanzione amministrativa da euro 103,00 a euro 1.032,00. La sanzione amministrativa si applica nella misura stabilita per ogni violazione e per ogni esemplare abusivamente duplicato o riprodotto.

Art. 174.ter. l.d.a.

1. Chiunque abusivamente utilizza, anche via etere o via cavo, duplica, riproduce, in tutto o in parte, con qualsiasi procedimento, anche avvalendosi di strumenti atti ad eludere le misure tecnologiche di protezione, opere o materiali protetti, oppure acquista o noleggia supporti audiovisivi, fonografici, informatici o multimediali non conformi alle prescrizioni della presente legge, ovvero attrezzature, prodotti o componenti atti ad eludere misure di protezione tecnologiche è punito, purché il fatto non concorra con i reati di cui agli articoli 171, 171-bis, 171-ter, 171-quater, 171-quinquies, 171-septies e 171-octies, con la sanzione amministrativa pecuniaria di euro 154 e con le sanzioni accessorie della confisca del materiale e della pubblicazione del provvedimento su un giornale quotidiano a diffusione nazionale.