Albina Candian _ Le garanzie dei consorzi fidi _ Forum Garanzie 2010

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Le garanzie dei consorzi fidi

Prof. Avv. Albina Candian – ordinario di diritto comparato Università degli studi di

Milano

Le fonti normative e l’equiparazione dei consorzi ai soggetti bancari e ai

soggetti ex art. 107 T.U.B

L‟attività di garanzia collettiva dei fidi è regolata dall‟art.13 del D.L. 30/09/2003 n.269,

“Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell’andamento dei conti pubblici” (pubbl. nella

G.U. n.229 del 02.10.2003 - supplemento ordinario n.157), ultima “Legge finanziaria” convertita

dal Parlamento nella Legge n. 326 del 24 novembre 2003, in G.U. n.274 del 25 Novembre 2003 -

Supplemento Ordinario.

Con una sola norma (art. 13 della L. n. 326/2003), sia pure composta da numerosi ed ampi

commi, “incastonata” a sorpresa nell‟ultima legge finanziaria (il D.L. n. 269/2003 - v. riquadro 1) il

Legislatore italiano, per la prima volta, ha offerto uno statuto giuridico certo a quella complessa e

variegata realtà che nel gergo specialistico è indicata degli operatori con la locuzione: “consorzi

fidi”.

I consorzi fidi nascono in Italia intorno agli anni „80 e nell‟ultimo decennio del secolo trascorso

conoscono un notevole sviluppo, anche in conseguenza della crisi che si incomincia a manifestare

nel settore della erogazione del credito da parte delle banche alla piccola e media impresa, così

come attestato poi dal “fenomeno Basilea“.

Queste particolari figure di consorzi - che nascono e si sviluppano spontaneamente, per

iniziativa delle associazioni degli industriali e dei commercianti, ma anche delle istituzioni

competenti per territorio e, molto frequentemente, con il sostegno delle Associazioni industriali o

delle locali Camere di commercio - rappresentano strumenti formidabili per le imprese, soprattutto

medio-piccole. Attraverso un criterio di “mutualità” tra imprese, i consorzi conseguono il risultato

di permettere la concessione di credito bancario alle imprese stesse non in grado di offrire adeguate

garanzie agli istituti di credito. Tra gli effetti benefici per la piccola e media impresa vi è anche

quello di conservare intatto il proprio merito di credito presso altri finanziatori, ai quali

l‟imprenditore può offrire le garanzie reali e personali che, aderendo ad un consorzio fidi, non è

chiamato ad esibire.

L‟attuale disciplina giuridica in materia di consorzi fidi presenta alcune caratteristiche

fondamentali le quali, se viste nel loro insieme sistematico, militano in definitiva nel senso di una

trasformazione dei consorzi fidi rispetto alla loro struttura attuale.

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In primis, il legislatore, quanto alla forma giuridica da adottare, si riferisce espressamente o alla

figura giuridica degli intermediari finanziari ex art.106 (Elenco generale) o art.107 (Elenco speciale)

del D.lgs 1/9/93 n.385 ( cd T.U.B.) oppure a quello di Banca cooperativa ( ex art. 28 del T.U.B.),

sempre che ovviamente i consorzi fidi presentino caratteri oggettivi riferibili al volume di attività

finanziaria e ai mezzi patrimoniali tali da giustificare l‟adozione di un simile statuto giuridico.

1) Confidi ex art. 106 TUB

- Continuano a svolgere la loro attività di garanzia collettiva senza essere assoggettati alla

vigilanza di BI.

- Sono limitate le competenze nella gestione dei fondi pubblici di agevolazione (fino a

ottobre 2008).

2) Confidi ex art. 107 TUB

- Previsione di parametri oggettivi per la trasformazione: obbligo di iscrizione (entro il 30

marzo 2009) nell‟elenco speciale se attività finanziaria è superiore a 75 milioni di euro;

- Definizione del campo di azione:

- attività di prestazione delle garanzie;

- attività riservate agli altri intermediari finanziari iscritti nel medesimo

elenco (esercizio nei confronti del pubblico delle attività di assunzione

di partecipazioni, di concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma,

di prestazione di servizi di pagamento e di intermediazione in cambi)

entro un limite pari al 20 per cento del totale dell‟attivo;

- attività connesse o strumentali: attività accessorie che consentono di

sviluppare l'attività esercitata (es.: la prestazione del servizio di

informazione commerciale); attività che hanno carattere ausiliario a

quella esercitata (es.: studio ricerca e analisi in materia economica e

finanziaria, gestione di immobili a uso funzionale); attività di

informazione, di consulenza e di assistenza alle imprese consorziate o

socie per il reperimento e il miglior utilizzo delle fonti finanziarie,

nonché le prestazioni di servizi per il miglioramento della gestione

finanziaria delle stesse imprese.

3) Confidi/Banca Cooperativa

• Banche di garanzia collettiva: denominazione sociale contiene

“confidi”e/o”garanzia collettiva dei fidi”

• Forma giuridica: s.c.a.r.l.

• Statuto: zona di competenza territoriale; adesione ai fondi di garanzia interconsortili

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• Soci (non inferiori a 200 e ciascuno non può detenere quote superiori a 50.000 €;

PMI).

• Anche imprese di dimensioni maggiori, ma non più di 1/6 del totale!!!

• Sostenitori

• Operatività prevalente: idem agli IF 107

• Assoggettamento alla vigilanza di BI

In secundi, viene espressamente definita per via legislativa l‟attività del consorzio fidi, che è,

appunto, quella di svolgere attività di garanzia collettiva dei fidi. Tale attività si sostanzia nella

utilizzazione di risorse provenienti, in tutto o in parte, dalle imprese consorziate o socie per la c.d.

prestazione mutualistica e imprenditoriale di garanzie volte a favorirne il finanziamento da parte di

banche e degli altri soggetti operanti nel settore finanziario. Ma la legge riconosce al consorzio fidi

anche la possibilità di svolgere le attività strumentali o connesse alla attività principale, sia pure nel

rispetto della consueta riserva di legge.

Anche quest‟ultimo profilo è importante in quanto viene riprodotto il regime giuridico di attività

che la legge speciale, sia bancaria che sulla intermediazione finanziaria (D.Lgs. 24/2/98 n. 58),

adotta per tutti i soggetti del c.d. mercato finanziario - bancario ed anche assicurativo: tali soggetti

sono giuridicamente legittimati a svolgere, accanto alla loro attività istituzionale, anche le attività

connesse o strumentali: il che, nel caso dei consorzi fidi, può tradursi in una sicura opportunità per

gli stessi, tenuto conto anche delle considerazioni che verranno svolte più oltre riguardo alla c.d.

ipotesi progettuale.

Inoltre, il comma 3 dell‟art.13 si riferisce espressamente alle tipologie giuridiche di garanzia che

possono essere prestate dal consorzio fidi. Sul punto è da osservare subito che il concetto di

garanzia in senso giuridico non coincide con quello economico. Ora, il legislatore si riferisce sia alla

garanzia in senso giuridico e, quindi, alle garanzie reali (l‟aggettivo reale in senso giuridico ha un

ben preciso significato tecnico, indicando le figure quali pegni, ipoteche, anche mobiliari, e tutte le

forme atipiche di garanzie reali ormai ammesse dall‟ordinamento, es: pegni rotativi, floating charges,

trasferimenti di proprietà a scopo di garanzia o fiduciari, e così via), sia alle garanzie personali

(garanzie a prima richiesta fideiussioni, contratti autonomi di garanzia, ma anche forme più

complesse che prevedono per esempio assunzione di capitale di rischio e partecipazione da parte di

altri soggetti), sia, ancora, ai contratti volti al trasferimento del rischio (locuzione quest‟ultima che,

in senso giuridico, evoca strumenti assicurativi e di finanziamento vari, ma anche, ovviamente,

contratti di deposito presso i finanziatori delle imprese consorziate).

Il testo dell‟articolo sopra citato si limita ad enunciare le varie tipologie giuridiche di garanzia e

ciò comporta un‟autonomia maggiore in capo alle parti, quali la banca e il consorzio Fidi, di

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predisporre la contrattualistica regolante l‟aspetto della garanzia, avendo libertà di prevedere anche

clausole limitative delle caratteristiche della garanzia stessa.

Ora, non v‟è dubbio che, alla luce della complessa disciplina giuridica, il consorzio fidi potrà

andare a svolgere un ruolo assolutamente innovativo, ma che impone il cambiamento, anche sul

piano giuridico.

Infine un‟osservazione: il legislatore, sia pure nella scarsa consapevolezza delle problematiche

del rating e dei profili tecnici che Basilea impone sia ai consorzi fidi che alle imprese da esse

garantite – il che non stupisce, tenuto conto della abituale disattenzione del nostro legislatore agli

elementi non strettamente giuridici- ha finito per dettare una disciplina giuridica che si allinea con i

cambiamenti tecnici imposti da Basilea (si veda punto b sottostante). Tale allineamento, più che il

frutto di una precisa policy legislativa, sembra derivare dal tentativo, operato dal legislatore, di

omologare l‟attività dei consorzi fidi ai settori principali del mercato finanziario e, forse, anche ai

trends europei più generali adottati sia dal legislatore comunitario che dai legislatori nazionali in fase

di recepimento del diritto comunitario.

Prima di indicare i difetti della disciplina in esame, secondo il costume maggiormente praticato

dai commentatori italiani, pare utile e doveroso evidenziare gli aspetti positivi ed innovativi della

stessa.

Intanto lo scopo del legislatore è stato quello di ricondurre ad unico paradigma le forme

esistenti e, utilizzando la tecnica già utilizzata sia dal legislatore bancario che da quello della

intermediazione finanziaria, egli realizza tale scopo attraverso la c.d. “riserva di attività” e l‟utilizzo

esclusivo di denominazione. Infatti, i commi 2 e 3 dell‟art. 13 stabiliscono in primo luogo che i

Confidi, pur con una serie di eccezioni, svolgono esclusivamente attività di garanzia collettiva dei

fidi ed i servizi ad essa connessi e strumentali, e l‟attività di garanzia collettiva dei fidi è, per la

prima volta in Italia, contenuta e descritta in una legge.

Infatti una delle definizioni contenute nel comma 1 si riferisce proprio alle attività dei Consorzi

Fidi, che consiste “nell’ utilizzazione di risorse provenienti in tutto o in parte dalle imprese consorziate o socie per

la prestazione mutualistica e imprenditoriale di garanzie volte a favorire il finanziamento da parte delle banche e

degli altri soggetti operanti nel settore finanziario”, mentre il comma 5 stabilisce che solo i soggetti che

esercitano queste attività possono chiamarsi Confidi, prevedendo addirittura la sanzione per i

contravventori.

Molto importante anche il comma 3 ove, mostrando la piena consapevolezza del problema e

della importanza delle forme di garanzie del credito utilizzate, la legge prevede che il consorzio

possa prestare sia garanzie personali che garanzie reali, ma anche stipulare contratti a scopo di

garanzia e costituire depositi sempre a scopo di garanzia. In questo modo, almeno in questo

specifico ambito, si prevede la possibilità di ricorrere a tutte quelle forme di garanzie del credito

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(pegni vari, cessioni di credito a scopo di garanzia, tutte le forme di deposito, ma probabilmente

anche assicurazioni del credito ed utilizzo di strumenti assicurativi a scopo di garanzia) che gli altri

sistemi giuridici europei utilizzano, con grande libertà, da molto tempo.

La novità importante è poi rappresentata anche dal comma 25, in cui viene disciplinato il regime

del fondo di garanzia costituito presso il Medio Credito Centrale S.p.A. (ex L. 662/96) che verrà

conferito in una S.p.A. a “rilevanza pubblicistica”. A questo proposito non poche perplessità ha

suscitato tra gli operatori la previsione del contributo obbligatorio di cui ai commi 22 e 23 del

“contributo obbligatorio pari allo 0,5 per mille dei finanziamenti complessivamente garantiti” che

dovrà essere versato o al fondo di garanzia interconsortile o, in caso di non adesione al fondo

interconsortile, al Ministero dell‟Economia. A parte i dubbi interpretativi relativi al termine

“finanziamenti complessivamente garantiti” ove non è ancora chiaro a quale tipo di calcolo ci si

riferisca, colpisce anche la “ingerenza ministeriale”.

La legge stabilisce poi il requisito della c.d. patrimonializzazione dei Confidi, imponendo ad essi

di avere un patrimonio netto, comprensivo dei c.d. fondi rischi indisponibili, non inferiore a

250.000 euro.

Al di là della composizione di tale patrimonio, composto dal fondo consortile o capitale sociale,

ma anche dagli avanzi di gestione, dalla riserve e dai fondi rischi, si deve subito segnalare che,

sull‟ammontare del patrimonio, non sono mancate le critiche di chi ritiene insufficiente questo

limite rispetto ai requisiti di patrimonializzazione richiesti da Basilea II, accordo approvato il 26

giugno dai Governatori del G-10.

Ancora è da segnalare che il legislatore ha voluto dare grande rilievo alla qualificazione dei

Confidi come intermediari finanziari ai sensi degli artt. 106 e 107 del T.U.B. (D.L. n. 385/93), ma

non escludendo peraltro anche la possibilità di una trasformazione in banca sia pure cooperativa e

a responsabilità limitata.

Inevitabilmente la nuova normativa creerà non pochi problemi di sopravvivenza per i consorzi

territoriali di piccole dimensioni e ciò sia in ragione dei requisiti di patrimonializzazione che in

ragione degli irrigidimenti derivanti dalla nuova configurazione legislativa. Di ciò sembra avere

piena coscienza anche il legislatore, il quale utilmente contempla strumenti e forme di aggregazione

tra i Confidi stessi, tra cui il fondo di garanzia interconsortile e le fusioni tra confidi. Del resto

dell‟importanza delle aggregazioni tra Confidi che, a quanto risulta, sono già in atto in varie regioni

aveva mostrato piena consapevolezza anche la Federfidi, come testimoniato anche dai numerosi ed

efficaci interventi svolti dal Presidente Lasagna.

2) I soggetti garanti e i soggetti garantiti

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L'introduzione del Nuovo Accordo di Basilea impone una profonda rivisitazione e ridefinizione

delle logiche operative e gestionali riferite alla politica di concessione dei prestiti delle banche.

Ciò con l'obiettivo di raccordare le modalità di determinazione del capitale di vigilanza alle

modalità di valutazione e di concessione del credito.

Il passaggio suddetto si realizza nella misura in cui si:

a) definiscono le componenti elementari di misurazione del rischio di credito;

b) identificano le modalità di determinazione delle componenti suddette;

c) differenziano le logiche di misurazione per segmento di controparte;

d) specificano le modalità di attuazione delle nuove regole riferite al capitale di

vigilanza.

La portata del cambiamento è vasta e decisiva per orientare l'intero sistema creditizio a nuove

logiche di gestione. A tale processo non è immune il sistema dei confidi sia per il ruolo storico che

ha esercitato, sia per la potenziale capacità di interazione e valorizzazione del concetto di garanzia

nel quadro complessivo indicato da Basilea. In particolare, tale potenziale capacità si specifica in

relazione al concetto di LGD (Loss Given Default, perdita in caso di insolvenza) in quanto la garanzia

monetaria prestata dai confidi permette di ridurre il valore della LGD stessa per ciascuna

operazione creditizia generando benefiche ricadute sotto il profilo della riduzione del tasso di

interesse o dell'attenuazione del rischio di credito.

Se ciò è vero in termini logici e sostanziali, l'accordo di Basilea specifica tuttavia quelli che

devono essere i requisiti richiesti alle "garanzie" in generale per essere accettate nella prospettiva di

mitigazione del rischio. Tali requisiti si articolano in:

a) requisiti oggettivi (in quanto riferiti alla garanzia di per sé);

b) requisiti soggettivi (in quanto riferiti al garante).

I tratti essenziali delle due disposizioni portano a individuare nella copertura diretta, nella

copertura integrale e incondizionata da un lato e nella natura di banca, impresa o ente pubblico

dotati di un rating almeno pari a BBB dall'altro lato gli elementi di riconoscibilità della garanzia. Ad

oggi, gli uni e gli altri non sono individuabili nei confidi italiani. Ciò inevitabilmente conduce a due

possibilità: la prima è riferita all'uscita dei confidi dal sistema; la seconda è riferita all'individuazione

degli spazi per competere.

Scopo statutario dei Consorzi Fidi è quello di creazione delle “garanzie collettive” dei prestiti

erogati dalle banche alle imprese consociate, tramite la creazione di “fondi rischi”. Il fondo,

costituito dalle quote di adesione, ma alimentato altresì dai contributi provenienti da associazioni di

categoria ed anche dagli enti economici locali e da altri soggetti ancora, offre alle banche,

convenzionate con il consorzio fidi, una garanzia sussidiaria, c.d. di “secondo grado”, non

sostitutiva di quella principale, in favore delle imprese consociate.

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Le convenzioni tra consorzio fidi e banche sono accordi abbastanza standardizzati che

normalmente contengono una serie di elementi: il quantum di “fido” concedibile in funzione del

patrimonio rappresentato dal fondo comune, le forme tecnico-giuridiche con le quali viene

concessa la garanzia, il prezzo del servizio che verrà praticato alle aziende, le modalità di escussione

del fondo e così via. Il carattere di mutualità che sta alla base del consorzio-fidi è rappresentato dal

fatto che le imprese tra loro consorziate garantiscono solidalmente, sia pure pro-quota, il c.d.

”buon fine” dei prestiti ottenuti tramite il consorzio(v. riquadro relativo alla realtà del Consorzio

Fidi Milano).

A fronte della rilevanza del fenomeno, da anni in Italia si discute circa la necessità della

emanazione di una legge apposita che detti regole chiare ed unitarie per disciplinare le molteplici

realtà di consorzi esistenti sul territorio nazionale. A sorpresa, anche per gli operatori del settore, la

disciplina legislativa sui consorzi fidi è stata emanata alla fine dello scorso anno in occasione, come

si diceva, della legge finanziaria 2003.

3) Le convenzioni con gli istituti bancari

Dal primo Gennaio 2008 è entrato in vigore l‟accordo noto come Basilea II.

Le imprese, per ottenere una nuova linea di credito e non vedersi peggiorare condizioni e tassi

di interesse, hanno dovuto spingere molto sugli aspetti di presentazione dell‟azienda in rapporto

alla media del settore economico di appartenenza, bilanci andamentali in linea con i nuovi criteri di

equilibrio economico patrimoniale e finanziario, l‟eventuale business plan per investimenti.

La valutazione della possibilità o meno di accedere al credito da parte della banca verrà

sintetizzata in un voto, chiamato rating, che esprimerà il grado di rischiosità dell‟azienda oggetto

di esame.

Si è infatti assistito ad un atteggiamento non sempre univoco da parte delle banche che:

1. hanno adottato un metro di giudizio diverso a volte diverso;

2. l‟applicazione di Basilea II da parte delle banche era già iniziata nel 2004, in quanto

dal primo Gennaio 2008 le banche hanno assegnato un rating sulla base di almeno 3 bilanci di

esercizio.

Gli accordi di Basilea, sia il primo che il secondo, si fondano su un principio base: quello della

adeguatezza patrimoniale delle banche. Ciò significa che le banche devono avere un patrimonio

adeguato che non può, quindi, scendere al di sotto di una ben determinata soglia, il cui ammontare

é determinato dalle regole di misurazione del rischio insite negli impegni assunti.

La normativa di Basilea si fonda quindi su queste due regole:

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1) ogni attività posta in essere dalle banche e quindi soprattutto la concessione di

prestiti o mutui comporta l'assunzione di un certo rischio;

2) il rischio assunto dalla banca deve quindi essere graduato, ed è proprio in funzione

del fattore di rischio che ogni banca misura l‟adeguatezza del capitale che la banca deve

possedere. Tale capitale prende il nome di capitale di vigilanza.

Conseguentemente, il capitale di vigilanza ha una duplice funzione: copre i rischi assunti ma è

anche un limite alla espansione dell'attività bancaria.

Contemporaneamente alla introduzione di questi due principi, Basilea ha anche previsto una

base comune di valutazione della adeguatezza patrimoniale delle banche, il c.d. “approccio standard”,

che ha fornito il sistema bancario internazionale di un contesto operativo uniforme.

In altri termini, le banche dei paesi aderenti all‟ accordo opereranno tutte in base ai medesimi

criteri di ponderazione dei rischi e di conseguente adeguatezza patrimoniale.

Senza entrare in dettagli tecnici eccessivi, ci si limita in questa sede a ricordare che Basilea II,

pur nel rispetto di quei principi di base che hanno ispirato Basilea I, ha riformulato i sistemi di

misurazione del rischio di credito e ha aggiunto altresì la necessità di considerare altri tipi di rischio

soprattutto quello operativo ovvero quello legato a perdite patrimoniali risultanti da inefficienze o

inadeguatezze dei processi di valutazione dei rischi.

Tutto ciò prende il nome tecnico di rating.

Questa breve spiegazione è forse utile per far comprendere a tutti le regole di Basilea che

verranno applicate a tutti i soggetti da parte delle banche e, quindi, anche alla piccola e media

impresa. Tuttavia si deve ricordare che tali regole non costituiscono una scelta arbitraria delle

banche per “vessare”clienti, quanto piuttosto obblighi che le banche stesse hanno in ragione degli

accordi presi a monte dalle Banche Centrali a cui le stesse banche sono soggette.

In estrema sintesi si deve quindi comprendere che gli accordi di Basilea, con l'introduzione delle

regole sul rating, si traducono in una “oggettivizzazione” del rischio di credito e quindi delle regole

in base alle quali le banche possono concedere credito ai soggetti che ne facciano richiesta.

Oggettivizzazione significa che le regole di valutazione del rischio, in base alle quali verranno

concessi i prestiti, e il costo di tali prestiti per gli imprenditori sono uguali per tutti gli operatori

bancari. Pertanto, da ora in poi il credito non verrà più concesso in base a parametri soggettivi e

quindi legati alla persona che fa richiesta. In caso contrario qualunque uniformità sarebbe illusoria,

e qualunque misurazione da parte di soggetti terzi sarebbe arbitraria.

Anche nei confronti delle imprese a cui concedere credito la oggettivizzazione, a cui ci è riferiti,

a cascata interesserà le imprese che sono le utenti finali della attività della banca. Infatti, le banche,

dalla attuazione dell‟accordo di Basilea II in poi, saranno obbligate a utilizzare criteri oggettivi

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relativi alle imprese da finanziare (e quindi non solo elementi relativi al fatturato o alla liquidità, ma

anche al tipo di attività, capacità di sviluppo, livello di sanità e buon funzionamento dell‟impresa,

garanzia che l‟imprenditore potrà dare e così via), realizzando così una sorta di meritocrazia tra le

imprese stesse.

Queste ultime infatti più saranno capaci di meritarsi il credito per ragioni oggettive (e non

clientelari o di conoscenza personale con l'imprenditore) e più lo otterranno, in modo da

scongiurare il più possibile altri casi Parmalat o Cirio.

Quanto alla piccola e media impresa si deve non dare troppo ascolto alle preoccupazioni più

volte segnalate da alcuni operatori e da alcuni economisti secondo le quali il rating inteso come

assoluto automatismo spingerebbe le banche a sviluppare relazioni sempre più standardizzate ed

impersonali soprattutto con le imprese meno redditizie.

Non sarà così, in quanto i rating interni, come criteri oggettivi per realizzare prestiti, non

sostituiranno completamente il giudizio umano di colui che dovrà esprimere giudizi sul merito del

credito, ma piuttosto saranno uno strumento utilissimo che spingerà le banche ad ottenere una

serie di informazioni che andranno ad aggiungersi a valutazioni personali, dando ad esse credibilità

e stabilità.

Del resto, non vi è ragione per immaginare che, in seguito all‟accordo di Basilea II, le banche

non vorranno agire impreditorialmente e ciò allo scopo non di rifiutare o penalizzare imprenditori,

ma allo scopo opposto di acquisire nuovi clienti a condizioni standard di mercato. Ovviamente ciò

significherà per le banche che esse dovranno reimpostare su basi nuove il rapporto con la piccola e

media impresa proprio per interpretare le realtà dimensionali, settoriali e territoriali dell'impresa

stessa, per dare fiducia ai progetti innovativi finanziando crescita e sviluppo. Tutto ciò in definitiva

avrà l‟effetto di stimolare anche la concorrenza tra le banche stesse le quali meglio faranno e più

saranno capaci di acquisire clientela.

Un atteggiamento miope su tali profili sarebbe pericolosissimo per le banche stesse che hanno

bisogno di acquisire a loro volta soggetti meritevoli, tenendo conto che ciò non significa esame

esclusivo della mancanza di liquidità, posto che questo è uno tra la molteplicità di fattori resi

oggettivi da Basilea.

Anche alle imprese è richiesto uno sforzo di cambiamento di mentalità nella direzione della

trasparenza e nella capacità di dialogare con le banche.

Le imprese di migliore qualità creditizia saranno quelle maggiorente trasparenti con gli operatori

bancari e ciò sia in ordine alla capacità di presentare la propria situazione, sia in ordine alla

adozione di procedure interne di verifica dei risultati. In questo senso le imprese non dovranno

sentirsi sole ma piuttosto ottenere il supporto delle istituzioni che meglio le rappresentano che, nel

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caso della piccola e media impresa sono costituite dalle associazioni di categoria e soprattutto dalle

Camere di Commercio.

4) Le modalità di escussione

Qual è il meccanismo di funzionamento dei Confidi

I Contributi versati dagli associati confluiscono:

- nei fondi collettivi di garanzia (fondi rischi/Capitale Sociale)

- Convenzioni tra banche e Confidi

- Copertura (in genere parziale) delle perdite.

Quale risulta essere il sostegno dei Confidi

a. Garanzia reale (fondo monetario)

b. Garanzia personale (fondo fideiussorio)

c. Fondi di garanzia (fondo rischi) vengono usati per garantire alla banca la copertura

totale/parziale delle perdite originate dal default degli associati, Classificabili in Fondo di

garanzia monetario: riserva di liquidità, in parte liberamente utilizzabile per investimenti

discrezionali, e in parte vincolata a garanzia e investita in depositi e titoli con un basso

profilo di rischio (poste altamente smobilizzabili); la parte vincolata rappresenta la quota cui

la banca attinge in caso di default del debitore. Si configura come un deposito di denaro

presso 1/+ banche convenzionate e assume la connotazione di pegno. Garanzia reale. E

Fondo fideiussorio: garanzia data un insieme di fideiussioni rilasciate alle banche da parte

delle singole imprese. Garanzia personale.

Fino a Basilea2 il fondo di garanzia ha avuto un duplice ruolo:

- permetteva di coprire le perdite, associate all‟insolvenza degli associati; in genere

copertura parziale (50%)

- concorreva a stabilire l‟importo massimo di credito garantito, erogabile alle imprese,

atteso che rappresentava la base di riferimento per la determinazione del cosiddetto

MOLTIPLICATORE

Il Confidi nasce come strumento di mediazione tra banca e impresa attraverso la prestazione di

una garanzia, tramite:

- attribuzione decisa da un organo interno al Confidi (Comitato tecnico), composto

da rappresentanti delle forze imprenditoriali, rappresentante della Camera di

Commercio/altro ente promotore, rappresentante banca convenzionata;

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- convenzione con la banca, volta a regolare le relazioni (modalità di rilascio delle

fideiussioni, forme tecniche ammesse a garanzia, livello tassi e condizioni, modalità di

revoca, modalità di recupero in caso di default)

Le modalità di escussione vengono divise a seconda della garanzia prestata:

a) Qualora si tratti di Garanzia reale, la Banca potrà provvedere ad una:

- escussione immediata ed in base a quanto stabilito dalla convenzione la Banca potrà

prelevare dal fondo una percentuale predeterminata dell‟ammontare del default. La banca

procederà poi al recupero; se esito positivo, accredita sul fondo la parte della somma

prelevata in eccesso rispetto alla perdita definitiva a carico del C.

- la banca attende la conclusione della procedura di recupero, alla fine del quale si procederà

all‟addebito del fondo.

b) Qualora, al contrario, si tratti di Garanzia personale, la banca deve escutere l‟obbligato principale

e successivamente procedere pro-quota nei confronti di ogni impresa che ha rilasciato la

fideiussione.

Le caratteristiche delle Garanzie reali:

non sono direttamente escutibili perché è prestata non sull‟esposizione ma sulle

perdite evidenziatesi;

hanno natura consortile

ai fini dell‟assorbimento patrimoniale, ammessa solo per la parte coperta dal fondo

vincolato presso la banca: un fondo di 1000 permette garanzie per 1000 (non viene

sfruttato il meccanismo del moltiplicatore).

Le caratteristiche delle Garanzie personali:

Non è rispettato il requisito soggettivo (rating garante >A-)

Né sono rispettati alcuni requisiti operativi

Garanzia non è primaria, non è irrevocabile, non è a prima richiesta; non è esplicita

La direttiva comunitaria 2006/48 del 14.06.2006 - definita comunemente CAD - ha previsto

l‟ammissibilità di garanzie prestate da istituzioni finanziarie diverse da banche e imprese di

investimento, ovvero ha introdotto un criterio soggettivo purché:

le imprese finanziarie siano autorizzate e controllate dalla stessa autorità

competente per la vigilanza sulle banche

le imprese finanziarie siano assoggettate a requisiti prudenziali equivalenti a quelli

dettati per le banche

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E‟ stata altresì prevista una garanzia mutualistica secondo un criterio oggettivo:

Riconoscimento delle garanzie prestate verso un pool di esposizioni, purché

chiaramente identificato

Riconoscimento degli schemi di garanzia che non si attivano al momento del

default, ma poggiano sulla modalità dell‟acconto/anticipazione (purché l‟effetto della

protezione fornito dalla garanzia soddisfi le Autorità)

Banca d‟Italia ha altresì previsto:

• L‟ammissibilità della controgaranzia (a copertura del garante) non solo se rilasciata

dallo Stato, ma anche da regioni, enti locali, da società del settore pubblico. Non sono

invece riconosciuti le contro-garanzie rilasciate dai Confidi di II grado, da IF e dalle

banche;

• L‟assunzione della veste di intermediari sottoposti a vigilanza prudenziale rileva ai

fini del riconoscimento delle garanzie dei confidi

• …..secondo cui le garanzie rilasciate da IF sottoposti a un regime di vigilanza

equivalente a quello delle banche sono equiparate a quelle rilasciate da queste ultime”

In particolare, per le garanzie mutualistiche di tipo personale, il requisito della pronta escutibilità

si ritiene rispettato purché sia soddisfatta una delle seguenti condizioni:

la banca ha diritto di ottenere tempestivamente un pagamento provvisorio da

parte del garante, pari ad una stima attendibile dell‟importo delle perdite economiche

che la banca potrebbe subire, incluse le perdite derivante dal mancato versamento di

interessi e di altri tipi di pagamenti cui è tenuto il debitore, in proporzione alla

copertura della garanzia. La banca stabilisce la congruità dell‟acconto in funzione delle

perdite sperimentate

gli effetti di protezione delle perdite assicurati dalle garanzie giustificano il

trattamento prudenziale come trattamento garanzia personale.

5) La rilevanza delle garanzie ai sensi di Basilea II

Le nuove disposizioni di vigilanza prudenziale per le Banche, introdotte dalla Banca d‟Italia con la

Circolare n. 263 del 27/12/2006, recepiscono il Nuovo Accordo sulla “Convergenza internazionale

della misurazione del capitale e dei coefficienti patrimoniali” (“Basilea II”) e l‟omologa normativa

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comunitaria dettata dalle direttive UE n. 48 e n. 49 del 14.06.2006. Il complessivo sistema di regole

prudenziali governato dalla circolare 263/2006 si fonda su “tre pilastri”, che disciplinano:

− i nuovi requisiti patrimoniali (“primo pilastro”), ossia i coefficienti patrimoniali obbligatori di

vigilanza che configurano la dotazione minima di capitale che ogni intermediario deve possedere

per fronteggiare i rischi tipici della sua attività e per la cui misurazione sono utilizzabili metodologie

alternative di calcolo caratterizzate da differenti livelli di complessità sia nelle tecniche di computo

sia nei requisiti organizzativi e di controllo;

− il processo di controllo prudenziale (“secondo pilastro”), ossia il sistema di controlli interni di cui

ciascuna banca deve dotarsi per assicurare l‟adeguatezza patrimoniale ed organizzativa – attuale e

prospettica – a fronte di tutti i rischi rilevanti per la sua attività (“Internal Capital Adequacy

Assessment Process” – ICAAP) ed il sistema dei controlli esterni che l‟Autorità di Vigilanza

esercita su stabilità, efficienza, sana e prudente gestione degli intermediari stessi (“Supervisory

Review and Evaluation Process – SREP), per verificare l‟affidabilità e la coerenza dei risultati ed

adottare, ove la situazione lo richieda, le opportune misure correttive;

− l‟informativa al pubblico (“terzo pilastro”), ossia gli obblighi informativi verso il mercato che

ogni banca è chiamata ad assolvere (disciplina di mercato) in materia di adeguatezza patrimoniale,

esposizione ai rischi e relativi sistemi di identificazione, misurazione e gestione. In particolare, le

disposizioni prudenziali concernenti il cosiddetto “terzo pilastro” impongono specifici obblighi di

informativa al pubblico – diretti a rafforzare la disciplina di mercato – che riguardano i profili di

adeguatezza patrimoniale e di esposizione ai rischi nonché le caratteristiche dei sistemi interni

preposti all‟identificazione, alla misurazione ed alla gestione dei rischi stessi.

L‟impiego di tecniche di Credit Risk Mitigation (CRM) è volto a ridurre o a trasferire il rischio di

credito. Tuttavia, poiché l‟accettazione di garanzie personali e finanziarie non può accrescere altri

rischi - come, ad esempio, il rischio legale, il rischio operativo, il rischio di liquidità o il rischio di

mercato - è necessario che la banca, nel processo di ricerca e definizione del ruolo delle garanzie

tenga in adeguata considerazione questi ultimi aspetti (ed ecco perché non tutte le banche potranno

adottare i medesimi “schemi organizzativi”).

Le tecniche di mitigazione del rischio riconducibili al mondo dei confidi sono:

1) le garanzie personali ed i credit derivatives, i cui requisiti minimi sono riconducibili ai seguenti

aspetti:

- Copertura diretta

- Copertura esplicita

- Copertura irrevocabile

- Copertura incondizionata

- Escussione diretta del garante

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- Obbligo diretto del garante

- Copertura in base al valore dell‟esposizione (principio del “valore di mercato”)

- Valore “legale”

Tutte le condizioni sopra elencate possono essere prese in considerazione se, e solo se, il garante è

riconducibile ai seguenti soggetti:

- Stati

- Enti pubblici e banche con ponderazione di rischio inferiore a quella del debitore

- Imprese con rating pari almeno ad “A-” (con rischio di default – PD – equivalente)

SOLO il rispetto contemporaneo di tutti questi presupposti permette la corretta applicazione del

cosiddetto principio del substitution ceiling, ovvero la sostituzione dell‟obbligato principale con il

garante

2) Le garanzie reali “finanziarie”

E‟ la parte più complessa del sistema di mitigazione del rischio inserito nel documento di Basilea 2.

L‟obiettivo delle garanzie reali ed il loro trattamento è funzione sia degli aspetti specifici delle

singole attività, sia dell‟organizzazione dell‟intermediario stesso. Inoltre, viene previsto un sistema

di accettazione più elastico (ad esempio, un numero superiore di attività accettabili come garanzia

di un‟operazione), quando è dimostrato un maggiore commitment dell‟intermediario nel valorizzare i

differenti aspetti delle singole attività poste a garanzia.

In definitiva, la normativa esposta nel nuovo documento evidenzia, da un lato, una maggiore

sensibilità a numerosi profili di rischio creditizio e, dall‟altro lato, livelli di complessità decisamente

superiori di quanto non fosse possibile riscontrare nella versione precedente dell‟accordo.

I requisiti minimi delle garanzie reali o finanziarie sono riconducibili ai seguenti aspetti:

- Certezza “legale”

Deve esistere la possibilità per la banca di escutere direttamente l‟attività

posta a garanzia

Devono esistere tutte le misure volte alla tutela dell‟intermediario (ad

esempio, limiti alla possibilità di trasferimento della proprietà)

- Bassa correlazione con l‟affidamento sottostante

Il valore dell‟attività posta a garanzia non può dipendere dalla qualità

creditizia di chi l‟ha posta in essere (ad esempio, titoli azionari del debitore)

- Disponibilità di robusti processi di gestione del rischio

Devono esistere tutte le procedure in grado di garantire una veloce

liquidazione delle posizioni incagliate in modo da sfruttare adeguatamente il

controvalore delle garanzie ottenute

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Le garanzie reali ammissibili sono:

- Depositi in contante presso la banca

- Oro

- Titoli di debito con rating assegnato da ECAI riconosciute, se questi rating sono

pari ad almeno:

BB- per le emissioni di soggetti sovrani ed ESP a questi equiparati

dall‟autorità nazionale di vigilanza

BBB- per le emissioni di altre entità (comprese banche e società di

intermediazione mobiliare)

Almeno A-3/P-3 per strumenti di debito a breve termine

- Strumenti di capitale (incluse le obbligazioni convertibili) compresi in uno dei

principali indici

- Certificati trasferibili di organismi di investimento collettivo in valori mobiliari

(OICVM) e quote di fondi comuni (a patto che la valorizzazione avvenga

giornalmente e che la tipologia di titoli inseriti negli stessi sia compatibile con gli

strumenti accettabili come garanzia

- Titoli di debito non classificati da ECAI riconosciute, ma che presentino

contemporaneamente caratteristiche ben precise:

Emessi da banche

Quotati su mercati ufficiali

Di primo grado

Al verificarsi di particolari condizioni, le banche possono utilizzare come strumenti mitiganti il rischio anche:

- Azioni non comprese in uno dei principali indici, ma quotate in mercati ufficiali

- Certificati di organismi di investimento collettivo/quote di fondi comuni che comprendono tali

azioni

Perché le garanzie attuali dei confidi non sono utilizzabili ai fini di CRM?

Attualmente, anche alla luce degli accordi più comuni tra banche e sistema dei confidi, si può

affermare che le garanzie REALI (“FINANZIARIE”) offerte dai confidi non presentano alcuna

caratteristica di mitigazione del rischio. Tutto ciò capita a causa di alcuni elementi comuni:

- la garanzia non è esplicita e non permette un legame diretto tra posizione della

banca e quantità di risorse disponibili per la stessa in caso di default della

controparte;

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- oggi non assume più importanza il fatto che la garanzia diventi facilmente escutibile

al momento del default, perché si tratta di un aspetto che va vagliato prima

dell‟erogazione;

- la banca, anche per le cause precedenti, non è in grado di quantificare la perdita in

caso di default (tecnicamente LGD – loss given default) proprio perché riceve una

“garanzia complessiva”;

- molto spesso le garanzie fornite non sono “a prima richiesta”, ma successive ai

tentativi di escussione in capo all‟obbligato principale;

- attualmente, anche alla luce degli accordi più comuni tra banche e sistema dei

confidi, si può affermare che le garanzie PERSONALI (“DI FIRMA”) offerte dai

confidi non presentano alcuna caratteristica di mitigazione del rischio;

Infine tutto ciò capita a causa di alcuni elementi comuni:

- la garanzia non è né diretta né esplicita su una particolare posizione detenuta dalla

banca;

- la garanzia è a valere sulla perdita che non può essere quantificata al momento

dell‟erogazione del finanziamento;

- i confidi non rilasciano garanzie primarie, ma sussidiarie, proprio perché legate

all‟evento della perdita e non del rischio di credito nell‟accezione più ampia del

termine;

- gran parte dei confidi italiani non gode di un giudizio di rating esplicito e, chi lo ha

ottenuto, è lontano dalla condizione minima richiesta dagli standard di Basilea 2.