Le Garanzie Bancarie nell’operatività con l’estero

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1 Direzione Estero Le Garanzie Bancarie nell’operatività con l’estero Alfonso SANTILLI Presidente di CREDIMPEX-ITALIA Responsabile della Direzione Estero della Banca Popolare di Vicenza Componente della Delegazione di ICC Italia nella Commissione Bancaria della Camera di Commercio Internazionale di Parigi Componente Gruppo di lavoro “Incoterms® 2010” della Commissione di Diritto e Pratica del Commercio Internazionale ICC Italia Membro del Consulting Group della Camera di Commercio Internazionale di Parigi per il Bank Payment Obligations Componente del Gruppo di Lavoro Servizi Finanziari del Ministero Sviluppo Economico, CBI, ABI Milano , 5 febbraio 2014

Transcript of Le Garanzie Bancarie nell’operatività con l’estero

1Direzione Estero

Le Garanzie Bancarie nell’operatività con l’estero

Alfonso SANTILLIPresidente di CREDIMPEX-ITALIAResponsabile della Direzione Estero della Banca Popolare di VicenzaComponente della Delegazione di ICC Italia nellaCommissione Bancaria della Camera di Commercio Internazionale di ParigiComponente Gruppo di lavoro “Incoterms® 2010” della Commissione di Diritto e Pratica del Commercio Internazionale ICC ItaliaMembro del Consulting Group della Camera di Commercio Internazionale di Parigi per il Bank Payment ObligationsComponente del Gruppo di Lavoro Servizi Finanziari del Ministero Sviluppo Economico, CBI, ABI

Milano , 5 febbraio 2014

2Direzione Estero

La garanzia

Con l’emissione di una garanzia si ha l’instaurazio ne di un rapporto giuridico per mezzo del quale un soggetto

Beneficiario

ottiene una nuova obbligazione da parte di un terzo

Garante

che si affianca alle obbligazioni nascenti dal

contratto originario.

3Direzione Estero

I tipi di garanzia

Si hanno due tipologie di garanzie:

REALI

PERSONALI

Ipoteca e pegnoIl Garante risponde con i soli beni offerti in garanzia

Fidejussione, mandato di credito, avalloIl Garante risponde con tutto il proprio patrimonio, ovviamente sino all’importo garantito

4Direzione Estero

I crediti di firma nell’attività della Banca

Sono crediti di firma quelle operazioni fiduciarie nelle quali la banca non eroga fondi al cliente ma impegna la propria firma per conto dello stesso.Vi rientrano:

–Fideiussioni–Garanzie autonome– Avalli– Accettazioni di cambiali tratte sulle banche– Crediti documentari

5Direzione Estero

• La fideiussione è un contratto tipico, in quanto espressamente disciplinato da norme del codice civile ( articoli 1936 – 1957 ): “E’ fideiussore colui che, obbligandosi personalmente verso il creditore, garantisce l'adempimento di un'obbligazione altrui” (art.1936 c.1 c.c. )

• Caratteristica dell’obbligazione del fideiussore è la sua natura accessoria : il fideiussore ha il diritto e l’obbligo di opporre al beneficiario le stesse eccezioni che spettano al debitore principale:– “Il fideiussore può opporre contro il creditore tutte le eccezioni che

spettano al debitore principale … (art.1945 c.c.)

– “Se il fideiussore ha pagato senza averne dato avviso al debitore principale, questi può opporgli le eccezioni che avrebbe potuto opporre al creditore principale all'atto del pagamento” (art.1952 c.2 c.c.)

la fideiussione …..

6Direzione Estero

Creditore

Debito principale

Debitore principale

Garante

La fideiussione

7Direzione Estero

• Il rilascio di fideiussioni sottoposte ai limiti ed alle condizionipreviste dal codice civile, non risponde in maniera soddisfacente néalle esigenze degli operatori commerciali né a quelle delle banchegaranti.

• Gli operatori commerciali, ed in particolare coloro che assumono laveste di creditori di una determinata prestazione, hanno l'esigenzadi ottenere garanzie di veloce e certo realizzo.

• Per le banche garanti vi è altresì un sostanziale interesse a nonessere coinvolte nelle liti eventualmente insorgenti tra debitore ecreditore in quanto ciò potrebbe comportare l'incrinarsi dei rapportiin essere con il proprio cliente (che imputerebbe alla banca di nonavere assunto le proprie difese) ovvero l'apertura di un vero eproprio contenzioso con il creditore (che viceversa imputerebbe allabanca il mancato rispetto dell'impegno di firma assunto).

dalla fideiussione alla GARANZIA AUTONOMA

8Direzione Estero

• E’ una forma di garanzia “atipica ” (ammessa dal c.c. art 1322)• Assicura l’autonomia e l’astrattezza dell’impegno di garanzia

rispetto all’obbligazione principale• Solleva il creditore dall’onere di provare ( se non in via sommaria od

a mezzo di alcuni documenti prestabiliti ) la fondatezza delle proprie richieste.

• Consente/impone alla banca di astenersi da qualsiasi accertamento in ordine all’effettivo inadempimento dell’obbligazione principale.

Rudolf Stammler, professore di diritto all’università di H alle nel 1886elaborò la “garantievertrag” prima forma di contratto auton omo digaranzia.

Garanzia Autonoma

9Direzione Estero

Creditore

Debito principale

Debitore principale

Garante

La Garanzia Autonoma

10Direzione Estero

Il carattere autonomo della garanzia deriva dalla presenza di clausole che prevedano l’effettuazione del pagamento:– “a prima richiesta” del beneficiario;– senza possibilità di opporre eccezioni;– senza che il debitore principale abbia facoltà di

sospendere l’esecuzione del pagamento stesso. Esempio di clausola che rende la garanzia autonoma:

………we Bank … - ….. Branch, hereby undertake to pay to you, despite any objection by the Seller, an y sum not exceeding ………… upon receipt of your first demand in writing accompanied by your declaration stating mer ely that ……………

Impegno di pagamento “senza eccezioni” ed a “prima richiesta”

11Direzione Estero

I principali tipi di garanzia internazionali

�Bid Bond�Advance Payment Bond�Performance Bond�Retention Money Bond�Maintenance Bond�Customs Bond

I principali tipi di garanzia internazionali

12Direzione Estero

Costituisce l’obbligo di pagare una somma determinata qualora l’APPALTATORE (Ordinante), in caso di aggiudicazione della GARA (bid) NON adempia le condizioni d’asta:

• Firmare il contratto• Rilasciare garanzia di buona esecuzione

ecc.

La garanzia dell’offerta “BID BOND”

13Direzione Estero

4 E’ un deterrente per limitare la partecipazione alle Gare solo a quelle Aziende effettivamente interessate

4 Accompagna, di norma, i documenti di gara

4 Generalmente non supera il 3 - 4 % del prezzo dell’opera

4 E’ di breve durata 2 - 6 mesi

“BID BOND”

14Direzione Estero

Garantisce al Committente la restituzione delle somme da questi anticipate all’Appaltatore

4 E’ pari al 100 % dell’importo pagato4 Viene gradualmente recuperato tramite

deduzione sullo Stato d’Avanzamento Lavori o spedizione della merce

“ADVANCE PAYMENT BOND”

15Direzione Estero

“ADVANCE PAYMENT BOND”

• Nella discussione con la Banca“Non pensiamo di lasciare l’importo del pagamento anticipato in “pegno” per il rilascio della garanzia; tali “anticipi” sono correlati ai costi di impianto del cantiere o all’approntamento delle forniture”

16Direzione Estero

Ha lo scopo di garantire al Committente la BUONA ESECUZIONE dei lavori e delle forniture e può richiedere in utilizzo:

4 una somma di denaro (come indennizzo)4 l’esecuzione di una prestazione, cioè

completare o far completare l’opera

“PERFORMANCE BOND”

17Direzione Estero

• E’ pari normalmente al 10 % del valore del contratto

• Dura fino all’esecuzione totale del contratto• Non è soggetto a riduzioni d’importo

“PERFORMANCE BOND”

18Direzione Estero

Nel caso di opere edilizie, ai vari Stati di Avanzamento Lavoro, una parte degli importi da pagare all’Appaltatore (pari a circa il 10 %) dovrebbe essere trattenuto dal Committente per garantirsi da spese impreviste e relative a difetti occulti di costruzione . Tali importi vengono poi corrisposti a collaudo avvenuto

“RETENTION MONEY BOND”

19Direzione Estero

Molto spesso però queste somme vengono pagate durante l’esecuzione del contratto, quindi si rende necessario per il Committente garantirsi sull’eventuale restituzione di tali importi “anticipati”.

E’ questo lo scopo del “Retention Money Bond”

“RETENTION MONEY BOND”

20Direzione Estero

Ha lo scopo di garantire il Committente per i difetti “non apparenti” emersi dopo la chiusura del cantiere e non rilevati al momento dell’accettazione provvisoriaNon supera di norma il 7 - 10 % dell’importo dell’opera e dura per l’intero periodo di manutenzione (circa 1 anno)

“MAINTENANCE BOND”

21Direzione Estero

Garantiscono l’eventuale pagamento di dazi doganali per macchine importate in temporanea per l’esecuzione dell’opera che poi per vari motivi non dovessero più essere riesportati .

“CUSTOMS BOND”

22Direzione Estero

“CUSTOMS BOND”

• La durata è speculare all’esecuzione dei lavori ed è necessario fare attenzione a macchine con durata fisica limitata inferiore a quella di esecuzione del contratto principale

23Direzione Estero

• La Camera di Commercio Internazionale ha predisposto una serie di norme/regole uniformi in materia di garanzie contrattuali e controgaranzie utilizzabili nell’ambito di transazioni commerciali tra soggetti non residenti nel medesimo Paese.

• La Pubblicazione ICC n.325 del 1978 ( Norme Uniformi per le Garanzie Contrattuali ) ha avuto una limitata utilizzazione pratica per la natura sostanzialmente accessoria delle garanzie emesse con riferimento a tali norme. L’escussione del beneficiario deve infatti essere accompagnata o dall’accordo scritto dell’ordinante – debitore principale ( il che, evidentemente, si verificherà raramente ), oppure da una sentenza ( o da un lodo ) che giustifichi la richiesta.

Norme Uniformi Internazionali

24Direzione Estero

Pubblicazione N. 458 - Revisione 1992

• Trovano applicazione soltanto se ed in quanto espressamente richiamate nei testi contrattuali

• Molte banche italiane hanno ritenuto al momento di non recepire – almeno in linea di principio – le norme suggerite dalla Camera di Commercio Internazionale

• Non si esclude però l’applicabilità di tali Norme, eventualmente previo opportuni approfondimenti in ordine al profilo di rischio connesso all’accettazione del testo della garanzia di cui trattasi

Le ICC “Uniform Rules for Demand Guarantees”

25Direzione Estero

a) La richiesta di pagamento della Garanzia dovrà essere redatta per iscritto e dovrà (in aggiunta agli altri documenti che fossero previsti nella Garanzia) essere corredata da una attestazione scritta (contenuta nella stessa richiesta di pagamento o in documento separato o in documenti che accompagnano la richiesta stessa e che ad essa si riferiscono), che dichiari:i) che l'Ordinante non ha adempiuto alle sue obbligazioni relative al contratto sottostante o, nel caso di garanzia di offerta, alle condizioni dell’offerta, eii) rispetto a che cosa l'Ordinante è inadempiente;

b) La richiesta di pagamento di una Controgaranzia deve essere corredata da un’attestazione scritta indicante che il Garante ha ricevuto una richiesta di pagamento della Garanzia in conformità ai suoi termini ed a quelli di questo Articolo.

c) Il paragrafo (a) di questo articolo si applica nella misura in cui esso non sia stato esplicitamente escluso nella Garanzia. Il paragrafo (b) di questo articolo si applica nella misura in cui esso non sia stato esplicitamente escluso nella Controgaranzia.

d)Questo articolo non limita in alcun modo l’applicazione degli articoli 2(b) e 2(c), 9 e 11.

Art. 20Pubblicazione N. 458 – Revisione 1992

26Direzione Estero

Pubblicazione N. 758 - Revisione 2010

In vigore dal 1 ° luglio 2010

Le ICC “Uniform Rules for Demand Guarantees”

27Direzione Estero

Art. 1

a) The Uniform Rules for Demand Guarantees (“ URDG”) apply to any demand guarantee or counter-guarantee that expressly indicates it is subject to them. They are binding on all parties to the demand guarantee or counter-guarantee except so far as the demand guarantee or counter-guarantee modifies or excludes them.

a) Le Norme Uniformi per le Garanzie a Prima Richiesta (URDG) si applicano a qualsiasi garanzia a prima richiesta o contro-garanzia che indichi espressamente di esservi soggetta. Tali norme vincolano tutte le parti di una garanzia a prima richiesta o contro-garanzia, salvo modifiche o esclusioni previste in queste ultime.

Application of URDG Applicazione delle URDG

Come per le UCP ed in generale per gli Usi, l’indic azione della fonte normativa alla quale il negozio è assoggettato è elemento indispen sabile.

Le eventuali modifiche o esclusioni devono essere e splicitate in modo inequivocabile.

Commento

28Direzione Estero

Art. 1

c) Where, at the request or with the agreement of the instructing party, a demand guarantee or counter-guarantee is issued subject to the URDG, the instructing party is deemed to have accepted the rights and obligations expressly ascribed to it in these rules.

c) Se una garanzia a prima richiesta o una contro-garanzia viene emessa secondo le URDG su istruzioni o con l’accordo del richiedente, questi assume gli obblighi ed i diritti derivanti dalle presenti norme.

Riaffermazione del principio della facoltà di assog gettamento alle URDG che però una volta scelto, ovviamente, risulta vincolante.

Commento

29Direzione Estero

Art. 2

guarantee , see demand guarantee;

guarantor means the party issuing a guarantee, and includes a party acting for its own account;

guarantor’s own records means records of the guarantor showing amounts credited to or debited from accounts held with the guarantor, provided the record of those credits or debits enables the guarantor to identify the guarantee to which they relate;

Garanzia , vedi Garanzia a prima richiesta ;

Garante è il soggetto che emette una garanzia e comprende un soggetto che opera per conto proprio;

Evidenze proprie del garante sono evidenze del garante relative a somme accreditate o addebitate su conti detenuti presso il garante, a condizione che tali evidenze di accredito o addebito consentano al garante di identificare la garanzia alla quale si riferiscono;

GARANTE può essere anche un soggetto diverso da una Banca. . . . . . . .

Commento

30Direzione Estero

Art. 6

Guarantors deal with documents and not with goods, services or performance to which the documents may relate.

I garanti operano su documenti e non su merci, servizi o prestazioni ai quali i documenti possono riferirsi.

Documents v. goods, services or performance Documenti versus merci, servizi o prestazioni

Anche in questo caso, come per le UCP relative ai c rediti documentari viene precisato che è sulla letteralità dei documenti che si basa l ’intervento del Garante.

Commento

31Direzione Estero

Art. 11

a) Where, at the time of receipt of instructions for the issue of an amendment to the guarantee, the guarantor for whatever reason is not prepared or is unable to issue that amendment, the guarantor shall without delay so inform the party that gave the guarantor its instructions.

b) An amendment made without the beneficiary’s agreement is not binding on the beneficiary. Nevertheless the guarantor is irrevocably bound by an amendment from the time it issues the amendment, unless and until the beneficiary rejects that amendment.

a) Se, al momento della ricezione delle istruzioni per emettere una modifica ad una garanzia, il garante, per qualsiasi ragione, non intende o è nella impossibilità di emettere la modifica, il garante ne informa, senza ritardo, il soggetto che gli ha fornito le istruzioni.

b) Una modifica emessa senza l’accordo del beneficiario non vincola il beneficiario . Il garante è tuttavia irrevocabilmente vincolato da una modifica dal momento della sua emissione, a meno che e fino a quando il beneficiario non l’abbia rifiutata.

Amendments Modifiche

Il principio dell’irrevocabilità dell’impegno appar e nella sua interezza in questo articolo dove ogni modifica deve essere accettata p er avere efficacia.

Commento

32Direzione Estero

Art. 11

c) Except where made in accordance with the terms of the guarantee, the beneficiary may reject an amendment of the guarantee at any time until it notifies its acceptance of the amendment or makes a presentation that complies only with the guarantee as amended

d) An advising party shall without delay inform the party from which it has received the amendment of the beneficiary’s notification of acceptance or rejection of that amendment..

c) Fatte salve specifiche previsioni della garanzia, il beneficiario può rifiutare una modifica della garanzia in ogni momento, sino a quando non comunichi la sua accettazione della modifica o effettui una presentazione conforme alla garanzia così come modificata.

d) L’avvisante deve informare, senza ritardo, il soggetto dal quale ha ricevuto la modifica circa la comunicazione del beneficiario relativa all’accettazione o al rifiuto della modifica.

L’accettazione può essere esplicita o per “facta co ncludenti”

Commento

33Direzione Estero

Art. 11

e) Partial acceptance of an amendment is not allowed and will be deemed to be notification of rejection of the amendment.

f) A provision in an amendment to the effect that the amendment shall take effect unless rejected within a certain time shall be disregarded.

e) L’accettazione parziale di una modifica non è consentita ed è da considerarsi comunicazione di rifiuto della modifica stessa.

f) La condizione presente in una modifica, secondo la quale la stessa sarà da intendersi valida se non rifiutata entro un certo termine, non sarà presa in considerazione.

Ovviamente le accettazioni parziali di modifiche NO N sono ammesse.

Commento

34Direzione Estero

Art. 12

A guarantor is liable to the beneficiary only in accordance with, first, the terms and conditions of the guarantee and, second, these rules so far as consistent with those terms and conditions, up to the guarantee amount.

Il garante è obbligato verso il beneficiario fino all’importo della garanzia soltanto in conformità ai termini e condizioni della garanzia stessa ed a queste norme ove compatibili con tali termini e condizioni.

Extent of guarantor's liabilityunder guarantee

Limiti della responsabilità del garantea fronte della garanzia

E’ indicato in questo articolo il principio della “ gerarchia delle fonti” che regolamentano la garanzia:

1) La garanzia stessa con i termini e condizioni in essa riportate

2) Le Norme URDG se compatibili con le “specifiche” riportate nel testo della garanzia.

Commento

35Direzione Estero

Art. 13

A guarantee may provide for the reduction or the increase of its amount on specified dates or on the occurrence of a specified event which under the terms of the guarantee results in the variation of its amount, and for this purpose the event is deemed to have occurred only:

a) when a document specified in the guarantee as indicating the occurrence of the event is presented to the guarantor, or

b) if no such document is specified in the guarantee, when the occurrence of the event becomes determinable from the guarantor's own records or from an index specified in the guarantee.

La garanzia può prevedere riduzioni o incrementi del suo importo alle date indicate o al verificarsi di eventi specificati dai quali, secondo i termini della garanzia stessa, derivi l’effetto di una variazione del suo importo. A questi fini si intende che l’evento si è verificato soltanto:

a) quando viene presentato al garante un documento previsto nella garanzia che indica il verificarsi dell’evento, o

b) se tale documento non è previsto nella garanzia, quando il verificarsi dell’evento diventa determinabile da evidenze proprie del garante o da un indicatore specificato nella garanzia.

Variation of amount of guarantee Variazione dell’importo della garanzia

commento

36Direzione Estero

Art. 13

Variation of amount of guarantee Variazione dell’importo della garanzia

Attenzione considerando quanto affermato al precede nte articolo 12 circa le regole di “autodeterminazione” è necessario controllare bene i testi di garanzia ricevuti al fine di individuare eventuali clausole/termini/condizion i che possano introdurre situazioni di “autoaffondomento” della garanzia.

Esempio: “ Alla presentazione di una copia di una c ertificato di collaudo, l’importo si decurterà automaticamente per l’importo in esso ind icato” Se non si interviene per individuare un documento emesso da parti terze (acc ettate da entrambi Beneficiario ed Ordinante) si potrebbe avere la sgradita sorpres a di vedersi decurtata la garanzia perché un certo documento (come previsto dalla gara nzia) sia stato presentato.

Poi iniziano ovviamente i possibili Atti a conforto della posizione del soccombente ma comunque l’impegno della garanzia, correttamente ai termini della stessa si è decurtato o azzerato…..

Commento

37Direzione Estero

Art. 15

a) A demand under the guarantee shall be supported by such other documents as the guarantee specifies, and in any event by a statement, by the beneficiary, indicating in what respect the applicant is in breach of its obligations under the underlying relationship. This statement may be in the demand or in a separate signed document accompanying or identifying the demand.

a) La richiesta a valere su una garanzia deve essere accompagnatadai documenti previsti dalla garanzia e, in ogni caso, da una dichiarazionedel beneficiario che indica sotto quale aspetto l’ordinante è inadempiente alle proprie obbligazioni connesse al rapporto sottostante. Questa dichiarazione può essere contenuta nella richiesta o in un diverso documento firmato che accompagna o identifica la richiesta.

Requirements for demand Requisiti della richiesta

Di principio sono sempre, almeno due i documenti da presentare (ovviamente le due “dichiarazioni” possono essere riprodotte in un uni co documento) :

a)La richiesta di pagamento (escussione);

b)La dichiarazione del beneficiario che specifica i motivi per i quali egli escute e cioè in cosa è stato inadempiente l’Ordinante. ./.

Commento

38Direzione Estero

Art. 15

Requirements for demand Requisiti della richiesta

Attenzione, questa richiesta circa i motivi di inad empienza NON deve essere vista come una situazione che porta ad una diminuzione se non addirittura ad una annullamento della caratteristica di astrattezza ed autonomia della garanzia assoggettata alle URDG in commento, ma deve essere considerato solo come una “necessita” di responsabilizzare maggiormente il be neficiario che di una eventuale dichiarazione “mendace” sarà chiamato a rispondere nelle sedi più opportune.

Si parla sempre però di mera “dichiarazione”

Commento

39Direzione Estero

Art. 19

a) The guarantor shall determine, on the basis of a presentation alone, whether it appears on its face to be a complying presentation.

b) Data in a document required by the guarantee shall be examined in context with that document, the guarantee and these rules. Data need not be identical to, but shall not conflict with, data in that document, any other required document or the guarantee.

a) Il garante deve stabilire, soltanto sulla base della presentazione , se la stessa appare, nella forma, una presentazione conforme.

b) I dati presenti in un documento richiesto dalla garanzia devono essere esaminati nel contesto del documento stesso, della garanzia e di queste norme. Non è necessario che i dati siano identici a quelli del documento stesso, a quelli di ogni altro documento richiesto o a quelli della garanzia, ma non devono essere incompatibili con tali dati.

Examination Esame

E’ chiaramente riportato il principio di “letterali tà” ed esame dei documenti conformi, ormai punto fermo delle Norme sui crediti documenta ri da sempre.

Commento

40Direzione Estero

Art. 20

a) If a presentation of a demand does not indicate that it is to be completed later, the guarantor shall, within five business days following the day of presentation, examine that demand and determine if it is a complying demand. This period is not shortened or otherwise affected by the expiry of the guarantee on or after the date of presentation. However, if the presentation indicates that it is to be completed later, it need not be examined until it is completed.

a) Se la presentazione di una richiesta non indica che essa sarà completata in seguito, il garante deve esaminare la richiesta e stabilirne la conformità entro cinque giorni lavorativi successivi al giorno della presentazione . Questo termine non è ridotto o altrimenti pregiudicato dalla scadenza della garanzia nella data di presentazione o successivamente. Tuttavia se la presentazione indica che essa sarà completata in seguito, non è necessario che essa sia esaminata prima che sia completa.

Time for examination of demand; payment Termine per l’esame della richiesta; pagamento

Viene, al pari delle UCP sui crediti documentari, i ndicato in 5 giorni lavorativi il termine di “reazione” per stabilire la conformità o meno della presentazione ricevuta.

Commento

41Direzione Estero

Art. 25

b) Whether or not the guarantee document is returned to the guarantor, the guarantee shall terminate:

i. on expiry,

ii. when no amount remains payable under it, or

iii. on presentation to the guarantor of the beneficiary’s signed release from liability under the guarantee.

b) Indipendentemente dal fatto che il documento della garanzia sia restituito al garante, la garanzia è estinta:i. alla scadenza;ii. quando non resta disponibile

alcun importo pagabile a valere sulla garanzia, o

iii. su presentazione al garante dello svincolo dagli impegni della garanzia firmato dal beneficiario.

La scadenza della garanzia è CERTA. Non vincolata a lla restituzione della stessa. Attenzione per scaricare una garanzia ancora in val idità non basta la restituzione della garanzia ma è necessaria una “liberatoria” de l Beneficiario con firme autenticate.

Commento

42Direzione Estero

Art. 25

c) If the guarantee or the counter-guarantee states neither an expiry date nor an expiry event, the guarantee shall terminate after the lapse of three years from the date of issue and the counter-guarantee shall terminate 30 calendar days after the guarantee terminates.

d) If the expiry date of a guarantee falls on a day that is not a business day at the place for presentation of the demand, the expiry date is extended to the first following business day at that place.

c) Se la garanzia o la contro-garanzia non prevedono né una data di scadenza né un evento che determina la scadenza, la garanzia si intende estinta trascorsi tre anni dalla data di emissione e la contro-garanzia si intende estinta 30 giorni di calendario dopo l’estinzione della garanzia.

d)Se la data di scadenza di una garanzia cade in un giorno che non è lavorativo sulla piazza di presentazione della richiesta, la data di scadenza è prorogata al primo giorno lavorativo successivo sulla stessa piazza.

Per la prima volta viene definito un termine massim o per le garanzie SENZA SCADENZA. Nel caso in cui si è beneficiari è necess ario prevedere una specifica deroga al presente articolo.

Commento

43Direzione Estero

Guarantor Letterhead or SWIFT identifier Code

To: (Insert name and contact information of the Beneficiary)

Date: (Insert date of issue)

Type of guarantee: Tender Guarantee (Bid Bond)

Advance Payment Guarantee

Performance Guarantee

Payment Guarantee

Retention Money Guarantee

Warranty Guarantee, etc.

Guarantee No. (Insert guarantee reference number)

Form of Demand Guarantee under URDG 758

44Direzione Estero

The Guarantor:

The Underlying Relationship:

(Insert name and address of place of issue, unless indicated in the letterhead

The Applicant: (Insert name and address)

The Beneficiary: (Insert name and address)

The Applicant’s obligation in respect of (Insert reference number or other information identifing the contract, tender conditions or other relationship between the applicant and the beneficiary on which the guarantee is based)

Form of Demand Guarantee under URDG 758

45Direzione Estero

Guarantee Amount and currency:

(Insert the language of any required document. Documents to be issued by the applicant or the beneficiary shall be in the language of the guarantee unless otherwise indicated herein)

(Insert the maximum amount payable in figures and words and the currency in which it is payable)

Any document required in support of the demand for payment, apart from the supporting statement that is explicitly required in the text below:

(Insert any additional document required in support of the demand for payment. If the guarantee requires no documents other than the demand and the supporting statement, keep this space empty or indicate “none”)

Language of any required documents:

Form of Demand Guarantee under URDG 758

46Direzione Estero

Form of presentation:

(Insert expiry date or describe expire event)

Expiry:

(Insert paper of electronic form. If paper, indicate mode of delivery. If electronic, indicate the format, the system for data delivery and the electronic address for presentation.)

Place for presentation: (Guarantor to insert address of branch where a paper presentation is to be made or, in the case of an electronic presentation, an electronic address such as the Guarantor’s SWIFT address. If no Place for presentation is indicated in this field, the Guarantor’s place of issue indicated above shall be the Place for presentation)

Form of Demand Guarantee under URDG 758

47Direzione Estero

The party liable for the payment of any charges:

Any demand under this Guarantee must be received by us on or before Expiry at the Place for presentation indicated abov e.

This Guarantee is subject to the Uniform Rules for Demand Guarantee (URDG) 2010 revision, ICC Publication No. 758

(Insert the name of the party)

As Guarantor, we hereby irrevocably undertake to pa y the Beneficiary any amount up to the Guarantee Amount upon presentation of the Beneficiary’s complying demand, in the form of pres entation indicated above, supported by such other documents as may be listed above and in any event by the Beneficiary’s statement, whether i n the demand itself or in a separate signed document accompanying or ident ifying the demand, indicating in what respect the Applicant is in brea ch of its obligations under the Underlying Relationship.

Form of Demand Guarantee under URDG 758

48Direzione Estero

Le Stand by letter of credit

Direzione Estero

49Direzione Estero

•La Stand-by Letter of Credit è una forma particolare di credito documentario, il cui scopo è analogo a quello della garanzia, in quanto serve ad assicurare il pagamento in caso di inadempienza da parte dell'ordinante.

•Rispetto alla garanzia, la lettera di credito Stand-by ha il vantaggio di essere regolata dalle Norme ed Usi Uniformi relativi ai Crediti Documentari mentre la garanzia è normalmente regolata da una legge nazionale.

•La Lettera di credito “Stand-by è una forma particolare di obbligazione che, diversamente dal credito documentario, non costituisce un impegno diretto della banca (emittente e/o confermante) a pagare, accettare o negoziare, ma un impegno di pagamento che la banca emittente rilascia a favore di un beneficiario dandogli la possibilità di attivarla nel caso in cui l’operazione garantita non sia stata regolata direttamente dal debitore

•A partire dal 1 gennaio 1999 è operativa una apposita normativa della Camera di Commercio Internazionale denominata ISP98 (International Stand-by Practices), poco applicata.

La Stand-by L/C

50Direzione Estero

La Lettera di credito “Stand by è una forma particolare di obbl igazioneche, diversamente dal credito documentario, non costituis ce un impegnodiretto della banca (emittente e/o confermante) a pagare, a ccettare onegoziare, ma un impegno di pagamento che la banca emittente r ilascia afavore di un beneficiario dandogli la possibilità di attiva rla nel caso in cuil’operazione garantita non sia stata regolata direttamente dal debitore.

Definizione della Stand-by L/C

51Direzione Estero

Dear Sirs,Please notify beneficiary that we issueirrevocable stand-by letter of credit nr.Place and date of expiry:New York December 18, 2010By order and for account of:RED Co New York (buyer-Applicant)In favour ofROSSI Spa Vicenza (seller-Beneficiary)Amount: EUR 150.000 MAXIMUMthis Stad-by L/C is available with Ourselvesfor payment at sight against presentationof the following documents:1) Beneficiaries’ hand signed certificate

stating that the amount claimed is dueby reason of MR RED having failedto pay on due dates the amount of theinvoice(s) attached thereto;

2) Copy (ies) or photocopy(ies) ofunpaid invoice(s)

3) Copy (ies) or photocopy(ies)of transport document(s)

Egregi Signori,Vi preghiamo notificare al beneficiarioche abbiamo emesso la presentelettera di credito Stand-By no. ….Luogo e data di scadenza:New York 18 dicembre 2010Per ordine di :RED Co. New York (Acquirente Ordinante)In favour ofROSSI Spa Vicenza (Venditore Beneficiario)Importo EUR 150.000 MASSIMOQuesta Stand-By LC è utilizzabile presso diNoi Banca emittente per pagamento a vistaContro presentazione dei seguenti documenti:1) Certificato firmato a mano dal Beneficiario

attestante che l’importo reclamato è dovuto per il fatto che la RED Co non ha effettuato alla scadenza prestabilita il pagamento dell’importo delle fatture allegate alla presente;

2) Copia/e o fotocopia/e delle fatture impagate3) Copia/e o fotocopia/e del/I decoumenti di

trasporto

52Direzione Estero

Covering the following goods: ………

Special conditions:1) Partial drawing acceptable;2) All charges outside USA are for beneficiary’s account;3) The article 32 UCP 2007 ICC PUB. 600 does not apply (se sono previsti utilizzi/spedizioni parziali entro determinati periodi di tempo)4) The article 14 c UCP 2007 ICC PUB. 600 does not apply. (if a presentation included an original transport document )Please advice beneficiary adding/without Your confirmationReimbursement:At receipt of document in order we shall cover You as per Your instructions.This Stand-by letter of credit is subject to UCP 2007 ICC Publication No. 600Any request or communication hereof must be addressed to our Branch,address: _______________

Relativa alle seguenti merci: …..

Condizioni speciali1) Utilizzi parziali ammessi;2) Tutte le spese fuori dagli USA sono a carico del Beneficiario ;3) L’articolo 32 UCP 2007 ICC PUB. 600 non si applica (se sono previsti utilizzi/spedizioni parziali entro determinati periodi di tempo)4) L’articolo 14 c UCP 2007 ICC PUB. 600 non si applica (se la presentazione include originali dei documenti di trasporti)Vi preghiamo avvisare il beneficiario aggiungendo/non aggiungendo la Vostra conferma.Rimborso:Alla ricezione dei documenti conformi provvederemo a trasmettervi i fondi come da Vostre istruzioni.Questa Stand-by lettera di credito è soggetto alle UCP 2007 ICC Publicazione No. 600 Ogni richiesta o comunicazione dovrà essere indirizzata alla nostra filiale al seguente indirizzo…..

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E’ consigliato nei seguenti casi:

– primo rapporto con la controparte– fornitura di impianti e macchinari predisposti in base a precise specifiche

tecniche dell’acquirente e quindi difficilmente vendibili a terzi in caso di mancato ritiro da parte dell’ordinante.

– impossibilità di attivare altre forme di copertura/garanzia– esportazioni in paesi lontani, di mentalità diversa o nei quali il credito

documentario è abituale– importo della fornitura rilevante

Il Credito Documentario e la Stand-by letter of cre dit sono consigliabili

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Rispetto al credito documentario, la Stand-by diffe risce perché:

– La presentazione dei documenti viene effettuata solo nel caso in cui l'ordinante non abbia adempiuto alla prestazione prevista (es. pagamento di una fornitura mediante rimessa diretta). Infatti il documento che è sempre richiesto in utilizzo di una lettera di credito Stand-by è una dichiarazione di inadempienza dell’ordinante.

– i documenti normalmente richiesti in utilizzo sono una dichiarazione di inadempienza e una copia/fotocopia della fattura e del documento di trasporto

Stand-by Letter of Credit

Crediti documentari

Vs

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Grazie per l’attenzione e Grazie per l’attenzione e Grazie per l’attenzione e Grazie per l’attenzione e

buon lavoro,buon lavoro,buon lavoro,buon lavoro,

Alfonso SantilliAlfonso SantilliAlfonso SantilliAlfonso Santilli

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Disclaimer

Il presente documento è stato predisposto da strutture interne alla Banca Popolare di Vicenza.

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